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Decisione

17.2014.200

Proscioglimento dal reato di lesioni semplici ma condanna per vie di fatto. Negata la legittima difesa esimente. Applicazione degli art. 8 CPP e 52 CP e conseguente esenzione di pena

11 agosto 2015Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I.

La Pretura penale non ha formulato osservazioni, così come non ne ha

formulate l’AP (che neppure ha ritirato la relativa raccomandata, doc. CARP

XI).

ritenuto

Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

1. Giusta

l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come

le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei

secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri,

Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art.

139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011,

ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler

Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che,

in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il

convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit.,

ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10,

n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10,

n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328; Piquerez, Procédure pénale

suisse, Zurigo 2011, § 55, n. 1032, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer,

op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 185; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8

consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010

del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile

2010;6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

Considerandi

2.

In

mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,

cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;1P.333/2002 del

12.

febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002

del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag.

405.

consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza

di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo

di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base

di una loro valutazione d’insieme, una conclusione

circa la sussistenza o non del fatto da provarsi

(Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo,

1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147

consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un

giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che,

correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose

così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa

non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der

Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in

STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio

2003.

consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;

cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42

del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5;

17.2010.69

dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9

giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

3.

Il

principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6.

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -

oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,

disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può

dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una

valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,

permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie

medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002

19.

aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120

Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP

- il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca

ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre

possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente

spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del

principio in dubio pro reo.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando

il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva

delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF

6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009

consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13

giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;

1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.

3.8

;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del

1.

settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.

3.

; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, §

13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1,

Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193 seg.; Wohlers, Kommentar zur StPO,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin,

StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory,

Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

Vita dell’appellante e

precedenti penali

4.

AP

1, cittadina italiana, è nata il __________ a __________. Al beneficio di

un permesso C, attualmente è domiciliata ad __________. Creatrice

d’abbigliamento e venditrice diplomata, dopo un periodo di disoccupazione

durante il quale percepiva mensilmente fr. 935.-, dal novembre 2014 lavora

presso una cartoleria di __________.

Nubile e senza figli, AP 1 è

incensurata (cfr. verb. dib. di primo grado, pag. 1 e AI 3).

Risultanze dell’inchiesta

5.

a. Dall’inchiesta

è emerso che, la notte tra il 26 e il 27 ottobre 2012, PC 1 si trovava alla

discoteca __________ di __________ quando è stato raggiunto dalla sua amica __________,

dal fidanzato di lei __________ e dalla loro comune amica AP 1.

Già durante la serata AP 1 e PC

1.

hanno avuto un breve battibecco che, all’ora di chiusura della discoteca

(verso le 5.00 del 27 ottobre 2012), si è riacceso.

I due hanno così ripreso a

discutere attraverso un cancello che li divideva.

Ad un certo punto, AP 1 ha

battuto la testa contro le sbarre del cancello, procurandosi delle contusioni

alla parte sinistra del viso, in particolare al labbro (come constatato al

Pronto soccorso presso il quale si è recata subito dopo i fatti, cfr. PS AP 1

16.11

, pag. 4; PS PC 1 27.11.2012, pag. 5; PS __________ 11.1.2013, pag.

3).

La giovane ha sostenuto che è

stato PC 1 ad allungare le braccia attraverso la separazione metallica e a

prenderla per la nuca con le due mani, tirandola verso di sé con forza e

facendola sbattere contro l’inferriata (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4; PS AP 1

25.1

, pag. 4; verbale di interrogatorio dell’imputata 23.10.2014).

PC 1 ha negato di avere toccato

la ragazza (PS PC 1 27.11.2012, pag. 5; PS PC 1 8.1.2013, pag. 4).

Dopo l’impatto, AP 1, in preda

allo spavento e all’agitazione, ha aggirato il cancello e, con la mano destra,

ha colpito PC 1 con uno schiaffo.

Nessuno dei protagonisti ha

menzionato tale circostanza prima che PC 1 querelasse AP 1 che, a quel punto,

ha subito ammesso il fatto (PS AP 1 25.1.2013, pag. 1).

Tuttavia, secondo la ragazza -

che ha dichiarato di avere agito stando di fronte a PC 1 (PS AP 1 25.1.2013,

pag. 2) che non era intento a parlare con nessuno in quel momento (verbale di

interrogatorio dell’imputata 23.10.2014) - si è trattato di una sberla leggera,

che ha colpito l’uomo di striscio sulla guancia sinistra e che non può avergli

causato alcuna lesione (PS AP 1 25.1.2013, pag. 1 e 3; verbale di

interrogatorio dell’imputata 23.10.2014).

Ha, peraltro, sostenuto di

avere agito in quel modo per difesa e non per vendetta:

“ Intendo precisare che io non ho

colpito PC 1 per vendetta a seguito di quanto mi aveva appena fatto lui, bensì

perché ho avuto l’impressione che volesse ancora picchiarmi, dato che al mio

arrivo dalla parte opposta del cancello mi si avvicinava con fare minaccioso”

(PS AP 1 25.1.2013, pag. 2);

“ Dopo che PC 1 mi ha presa con le sue

braccia e ha sbattuto il mio viso contro le sbarre, in stato di agitazione e di

shock ho aggirato di corsa la parte protetta dalle inferriate e l’ho raggiunto

dandogli uno schiaffo. A percorrere quel tragitto di corsa avrò impiegato un

paio di minuti. Gli ho tirato uno schiaffo dall’agitazione e perché temevo che

lui potesse avvicinarsi di nuovo a me con fare minaccioso. In quel frangente mi

sembrava che lui volesse venire contro di me per mettermi ancora le mani

addosso. (…) Per me è stata come una legittima difesa. Non volevo fare male a

nessuno e ho reagito così dalla rabbia e dalla paura” (verbale di

interrogatorio dell’imputata 23.10.2014).

Secondo PC 1 (AI 1, querela PC

1, pag. 3) e __________ (PS __________ 11.1.2013, pag. 3), invece, la sberla -

che AP 1 ha tirato quando si trovava di fianco all’uomo - lo ha raggiunto

all’orecchio sinistro.

A proposito dello schiaffo, PC

1.

ha dichiarato:

“ Ad un certo punto ricevo uno

schiaffo all’orecchio sinistro non mi sono accorto chi me l’aveva data, poi mi

ritrovo AP 1 nelle vicinanze che continua il suo “teatro” verbalmente e veniva

trattenuta da altre persone” (AI 1, querela PC 1, pag. 3).

PC 1 ha lamentato di avere patito,

a seguito della summenzionata sberla, una nuova lesione al timpano del suo

orecchio che era in avanzata fase di guarigione da una precedente perforazione.

In particolare, ha sostenuto:

“ avevo l’orecchio che mi fischiava un

dolore tremendo (…) [ho][ sentito l’aria che passava e il fischio e pure un

disturbo uditivo dopo lo schiaffo ricevuto. Il dr. mi comunica che purtroppo ho

subito nuovamente una perforazione timpanica inoltre l’udito ha subito una

drastica caduta “non sento” (AI 1, querela PC 1, pag. 3).

A comprova della lesione, PC 1

ha prodotto il certificato rilasciato dal dott. __________ il 3 dicembre 2012

nel quale il medico ha attestato che, a causa di un colpo ricevuto a suo tempo

sull’orecchio sinistro, il paziente aveva subito una perforazione alla membrana

timpanica, precisando che la stessa, al controllo del 24 ottobre 2012, era

risultata essersi richiusa. Ha quindi certificato che, al controllo del 30

ottobre 2012, aveva constatato una nuova perforazione che si era a sua volta

richiusa prima del controllo del 1. dicembre 2012, senza tuttavia che il

paziente smettesse di lamentare “un fischio e un disturbo uditivo” che

sarebbero, quindi, stati ricontrollati il mese successivo.

b. Dopo

i fatti, AP 1 ha chiamato la polizia. PC 1, invece, se ne è andato, a suo dire,

per “non peggiorare la situazione vedendo la ragazza AP 1 alterata nel suo

comportamento” (Ai 1, querela PC 1, pag. 3).

In seguito, il 30 ottobre 2012,

AP 1 ha querelato PC 1.

Sentito dagli inquirenti il 27

novembre 2012, PC 1 ha negato di avere picchiato la ragazza, senza aggiungere

particolari altri dettagli.

Solo in un secondo tempo, anche

lui ha querelato la ragazza per la sberla che gli avrebbe tirato quella sera.

Ha spiegato di non avere

querelato prima AP 1 in quanto non sapeva chi era stato a tirargli lo schiaffo.

Nel suo esposto, PC 1 ha

infatti scritto di avere inoltrato la querela proprio:

“ dopo essere venuto a conoscenza che

lo schiaffo ricevuto mi è stato inflitto da AP 1 che a sua volta mi ha

denunciato” (AI 1, pag. 3).

Ha anche spiegato che, durante

il verbale da lui reso il 27 novembre 2012, era stato scritto che lui aveva

ricevuto uno schiaffo ma che quella precisazione era poi stata cancellata in

quanto lui non sapeva chi fosse stato:

“ Il 27 novembre sono stato chiamato

in polizia (…) dato che AP 1 aveva sporto denuncia nei miei confronti. Nel

verbale avevamo scritto che avevo ricevuto uno schiaffo ma poi lo abbiamo

cancellato dato che non sapevo chi fosse stato” (AI 1, querela PC 1, pag. 3).

In un secondo tempo ha, invece,

dichiarato di avere solo accennato allo schiaffo che non è stato menzionato nel

verbale proprio perché non ha saputo attribuirne la paternità:

“ durante il mio verbale quale

imputato, avevo accennato all’interrogante che ad un certo punto della

discussione con AP 1 qualcuno mi aveva colpito con una sberla. Non avendo visto

chi era stato però avevo deciso di non scriverlo nel mio verbale” (PS PC 1

8.1

, pag. 2).

PC 1 si è, peraltro, dichiarato

disposto a ritirare la sua querela a condizione che anche AP 1 ritirasse la sua

(scritto accompagnatorio con cui PC 1 ha inoltrato la querela alla Polizia,

allegato all’AI 2).

All’agente che, preso atto di

quanto sopra, gli manifestava il suo stupore, PC 1 ha spiegato che la sua

scelta era motivata dal desiderio di evitare discussione con la ragazza che, a

suo dire, sarebbe “problematica”, tanto da seguire una terapia

psicologica (PS PC 1 8.1.2013, pag. 3).

Davanti alle posizioni

divergenti dei protagonisti, sono state sentite le persone presenti al momento

dei fatti.

__________ e __________ - che,

va detto, dopo i fatti, hanno rotto i ponti con AP 1 e hanno, invece, mantenuto

rapporti di amicizia con PC 1 (PS __________ 10.1.2013, pag. 2; PS __________

11.1

, pag. 2) - non hanno saputo dare indicazioni precise sulla fase

precedente.

__________ ha soltanto riferito

che, poco prima dei fatti oggetto del procedimento, AP 1 si era rivolta a loro

per avvisarli che il garage stava per chiudere e che dopo aveva ricominciato a

litigare con PC 1:

“ Dopo averci avvisato circa la

chiusura del garage, AP 1 e PC 1 iniziavano nuovamente a litigare verbalmente.

Lui si avvicinava alle sbarre trovandosi faccia a faccia con AP 1. (…) Ricordo

di aver visto PC 1 afferrare le sbarre, ma non ho visto se abbia allungato le

braccia oltre il cancello. Non so dire se abbia in qualche modo agito con vie

di fatto contro AP 1, come pure non ho visto se lei abbia agito contro PC 1”

(PS __________ 10.1.2013, pag. 4).

__________ ha semplicemente

riferito:

“ Improvvisamente sentivo un rumore

contro le barre e vedevo AP 1 con le mani sulla faccia che si lamentava, mentre

PC 1 teneva le sbarre con le due mani. Non so cosa sia successo” (PS __________

11.1

, pag. 3).

Sullo schiaffo che pochi

istanti dopo ha colpito PC 1, __________ ha riferito che AP 1 lo ha sferrato

con la mano destra stando a fianco di PC 1 che stava parlando con qualcuno:

“ Improvvisamente notavo AP 1

allontanarsi lungo il passaggio in cui si trovava per raggiungerci, aggirando

quindi il cancello. Avvicinava subito PC 1 e lo colpiva con una sberla in

faccia dalla parte sinistra. Se non erro lui stava parlando con qualcuno e AP 1

lo ha colpito mentre si trovava al suo lato. La sberla è stata sferrata con la

mano destra. Subito dopo AP 1 affermava di voler denunciare PC 1” (PS __________

10.1

, pag. 4).

__________ - che ha confermato

che PC 1 in quel momento si stava intrattenendo con qualcuno - ha invece saputo

dire che lo schiaffo ha raggiunto l’amico all’orecchio sinistro:

“ pochi istanti dopo, AP 1 aggirava il

cancello raggiungendoci dal passaggio principale, avvicinava di corsa PC 1 che

stava parlando con qualcuno, e con la sua mano destra lo colpiva all’orecchio

sinistro” (PS __________ 11.1.2013, pag. 3).

Entrambi i testi hanno

sostenuto che PC 1 non aveva visto chi lo aveva colpito (PS __________

10.1

, pag. 4; PS __________ 11.1.2013, pag. 3).

__________ - l’agente di

sicurezza che, secondo AP 1, era presente al momento dei fatti (PS AP 1

25.1

, pag. 2 e 4) - ha invece negato di avere assistito all’alterco,

spiegando che in quegli attimi si trovava all’esterno della discoteca (PS __________

18.2

, pag. 3 e 4). Ha riferito unicamente che AP 1 era vistosamente scossa

e piangeva (PS __________ 18.2.2013, pag. 3 e 4).

Appello

6.

Nella sua dichiarazione di appello, AP 1 - che non contesta il rinvio

dell’AP al foro civile - si aggrava contro la dichiarazione di colpevolezza per

il reato di lesioni semplici (dispositivo n. 1), contro la pena

conseguentemente inflittale (dispositivi n. 2.1, 2.1.1, 2.2 e 2.2.1) e contro

la condanna al pagamento degli oneri processuali (dispositivo n. 2.3),

postulando il suo proscioglimento e protestando tasse, spese e ripetibili di

prima e di seconda istanza.

AP 1 - che sostiene di avere

dato una “leggera sberla sulla guancia” a PC 1 mentre si trovava sotto

shock per il dolore provocatole dall’urto, con conseguente ferimento al labbro,

del proprio viso contro il cancello di ferro - pretende di non essere punibile

penalmente vista, da un lato, la “lievità del fatto” e, dall’altro, “le

circostanze speciali in cui è avvenuto” (dichiarazione di appello, pag. 2).

Contesta la credibilità dell’AP

che inizialmente non ha accennato né alla sberla in questione né tantomeno alla

pretesa lesione al timpano ma che ne ha parlato soltanto dopo avere appreso di

essere stato a sua volta denunciato, dando poi spiegazioni poco plausibili per

giustificare la mancata immediata menzione di tali circostanze (dichiarazione

di appello, pag. 3). Del resto, quand’anche si volesse dar credito a PC 1 che,

ad un certo punto dell’inchiesta, ha preteso di non avere riferito della sberla

perché non aveva visto chi gliela aveva tirata, non si spiegherebbe perché egli

non abbia chiesto informazioni ai testimoni presenti in vista di denunciare

l’autore, così come aveva denunciato l’autore dell’aggressione subita nel 2011.

Sostiene, peraltro, che dalle domande dell’agente che ha interrogato l’AP

emerge “il suo sospetto che la storia del timpano perforato sia stata

inventata unicamente al fine di far ritirare la denuncia sporta” nei suoi

confronti. Ritiene, inoltre, alquanto singolare che il timpano di PC 1, “perforato

durante un’aggressione nel 2011, si sia rimarginato alla fine di ottobre 2012,

per poi riaprirsi e richiudersi in un solo mese”, ciò che ha impedito una

qualsivoglia verifica successiva alla denuncia sporta dall’AP (dichiarazione di

appello, pag. 4).

L’appellante contesta, poi, la

forza probante del certificato medico prodotto dall’AP. Evidenzia come il

presunto accertamento della lesione sia avvenuto a distanza di tre giorni dai

fatti e ritiene che “tale lasso di tempo è troppo esteso per stabilire oltre

ogni ragionevole dubbio un legame fra la sberla data da AP 1 e la presunta

lesione”. Ritiene che sia lecito supporre che l’AP si sia procurato la

lesione in altro modo (“vista la sua propensione ai litigi”) o che il

medico abbia operato un accertamento sbagliato. Non esclude neppure una

leggerezza del medico (che “fiducioso e indaffarato” potrebbe avere “scritto

quanto richiestogli dal paziente senza rendersi conto di eventuali errori”)

o una sua compiacenza (ritenendo, “ancor meno probabile, ma pure conforme

all’esperienza della vita”, l’ipotesi che “il medico possa avere fatto

un piacere al paziente senza rendersi conto delle conseguenze”)

(dichiarazione di appello, pag. 4-5).

AP 1 osserva, inoltre, che

neppure i testimoni sentiti dagli inquirenti, che hanno dichiarato di avere

parlato con l’AP dell’accaduto, hanno riferito di eventuali dolori, lesioni ai

timpani o diminuzioni dell’udito. Rileva, poi, come nessuno dei due sia stato

in grado di precisare l’intensità della sberla né la parte del corpo colpita

(dichiarazione di appello, pag. 5).

Chiede il suo proscioglimento -

sia dal reato di lesioni semplici che da quello di vie di fatto - in base al

principio in dubio pro reo e ciò anche per ragioni di parità di trattamento con

l’AP che, stando a lei, ha “largamente beneficiato” di tale precetto che

ha condotto all’abbandono del procedimento aperto nei suoi confronti (dichiarazione

di appello, pag. 6). Ritiene, infatti, che “l’equità e il comune senso di

giustizia rendono inaccettabile l’ipotesi che una donna, che con buona

probabilità è stata tirata con forza da un uomo contro un cancello di ferro

ferendosi a un labbro, debba da un lato accettare l’assoluzione del presunto

colpevole per un dubbio residuo che forse con un po’ più di coraggio avrebbe

potuto essere fugato dai testimoni (possibile che gli amici abbiano assistito a

tutte le fasi della lite meno che all’impatto del volto di AP 1 contro

l’inferriata?), e dall’altro lato debba venire sanzionata penalmente per una

lieve sberla, rischiando pure una condanna in sede civile” (dichiarazione

di appello, pag. 7). Osserva, infine, che la propria assoluzione condurrebbe, “per

ironia della sorte”, alla soluzione (con entrambe le parti esenti da pena)

auspicata dall’AP nella sua denuncia e nel suo verbale 8 gennaio 2013

(dichiarazione di appello, pag. 8).

Accertamento dei fatti

7.

Come

visto, il fatto che AP 1 abbia tirato una sberla a PC 1 non è in discussione.

La ragazza stessa lo ammette.

Quello che si tratta di

stabilire è se davvero tale schiaffo abbia provocato le lesioni lamentate da PC

1.

Al proposito, va detto che non

vi sono prove che la sberla di AP 1 abbia raggiunto PC 1 all’orecchio sinistro.

AP 1 lo ha escluso (PS AP 1

25.1

, pag. 3; verbale di interrogatorio dell’imputata 23.10.2014),

precisando di avergli dato una sberla leggera che lo ha sfiorato sulla guancia

sinistra (PS AP 1 25.1.2013, pag. 1; verbale di interrogatorio dell’imputata

23.10

).

Se è vero che - come

correttamente rilevato dal primo giudice (sentenza impugnata, consid. 9, pag.

9) - la pretesa leggerezza della sberla contrasta con il contesto in cui è

stata tirata, ciò ancora non basta per concludere che AP 1 abbia colpito PC 1

in maniera tale da procurargli le lesioni attestate dal certificato medico.

Neppure si può fare affidamento

sulle dichiarazioni di __________ per accertare che la sberla ha colpito

l’orecchio dell’AP, ritenuto come le dichiarazioni della teste debbano essere

valutate con particolare cautela. La giovane, infatti, da un lato, era

verosimilmente interessata a mantenere l’amicizia con PC 1 (tra l’altro,

finanziatore di alcune delle sue uscite serali) e potrebbe, quindi, per questo

essere stata spinta a confermare la tesi dell’amico. Dall’altro, invece,

proprio a seguito dei fatti oggetto del presente procedimento, aveva iniziato a

nutrire sentimenti di inimicizia nei confronti dell’imputata che potrebbero

averla spinta a rendere dichiarazioni a lei sfavorevoli.

Riguardo alla questione degli

effetti provocati dal gesto compiuto da AP 1, estremamente significativa è la

circostanza che, nel verbale reso da PC 1 il 27 novembre 2012 in relazione alla

querela sporta nei suoi confronti dalla ragazza, non è stato fatto cenno alcuno

alla sberla (né, tantomeno, alle sue conseguenze).

Nel tentativo di dare una

spiegazione a quella che, a fronte del forte dolore da lui lamentato,

costituisce innegabilmente un’anomalia, PC 1, nel suo esposto, ha preteso che

aveva sì parlato della sberla e che il suo racconto era stato sì verbalizzato

ma che poi era stato cancellato perché egli non era in grado di indicare

l’autore del gesto. Nel successivo verbale ha, invece, preteso di averne solo

accennato all’interrogante ma, sempre per la stessa ragione, di non avere

voluto verbalizzare niente. Mai ha, invece, preteso di avere riferito dei

dolori patiti, ciò che, nelle circostanze del caso di specie, non può che

ritenersi altamente sorprendente.

Le spiegazioni fornite dall’AP

per giustificare il fatto che nessun accenno alla sberla in questione risulta

nel verbale da lui reso il 27 novembre 2012 non sono, quindi, credibili.

Forza è concludere che PC 1, il

27.

novembre 2012, non ha parlato dello schiaffo e del dolore da esso provocato

e ciò benché, stando al certificato medico prodotto agli atti, già il 30

ottobre precedente, il dott. __________ avesse constatato una nuova

perforazione della membrana timpanica.

Per parlare dello schiaffo PC 1

ha aspettato il 3 dicembre 2012 quando, proprio in relazione a quello, ha

sporto a sua volta querela nei confronti della ragazza.

Durante l’inchiesta ha tentato

di giustificare questo anomalo ritardo.

Tuttavia, lo ha fatto in

maniera poco convincente.

Ha, infatti, nuovamente

sostenuto di non avere proceduto prima con la querela poiché non sapeva chi gli

avesse tirato la sberla in questione.

Tale spiegazione -

manifestamente funzionale a spiegare la mancata menzione dello schiaffo durante

il suo primo interrogatorio - non è, però, affatto plausibile.

Da un lato, perché, se davvero

avesse voluto denunciare l’accaduto (come aveva fatto in occasione della

precedente aggressione subita nel 2011, cfr. PS PC 1 8.1.2013, pag. 2), lo

avrebbe potuto senz’altro fare anche senza conoscere l’identità dell’autore del

gesto. Avrebbe, infatti, potuto sporgere querela contro ignoti.

Dall’altro, perché, se davvero

avesse voluto sporgere querela ma davvero non avesse visto chi era stato a

picchiarlo, avrebbe senz’altro tentato di raccogliere informazioni presso le

persone presenti al momento dei fatti. Se non proprio __________ e __________

(che, all’epoca, erano ancora in buoni rapporti con AP 1 e che avrebbero, di

conseguenza, potuto avere qualche remora ad indicarla quale autrice del gesto),

le altre persone presenti in quel momento gli avrebbero senz’altro rivelato che

era stata l’imputata a picchiarlo.

Dall’altro ancora, perché non

si vede chi altri avrebbe potuto schiaffeggiarlo dal momento che era proprio

con AP 1 che stava litigando. Del resto, nel suo esposto, l’AP ha dato atto

che, ricevuto lo schiaffo, si era “ritrovato AP 1 nelle vicinanze che

continuava il suo “teatro” verbalmente e veniva trattenuta da altre persone” (AI

1, querela PC 1, pag. 3). Anche questa circostanza avrebbe dovuto indurre PC 1,

in caso di dubbio, a concludere che era stata lei a colpirlo poco prima.

Ma vi è di più.

Ritenuto come sia accertato

(perché riconosciuto sia da lei stessa che dai testi __________ e __________)

che l’imputata ha sferrato la sberla con la mano destra colpendo la parte

sinistra del volto dell’AP, è verosimile i due contendenti si trovassero uno di

fronte all’altra al momento dell’impatto. Su questo aspetto, la versione

dell’imputata è, quindi, molto più verosimile di quella dei testi che -

probabilmente per avallare la tesi dell’ignoranza di PC 1 in merito

all’identità dell’autore del gesto - hanno sostenuto che, nel momento in cui

gli ha tirato la sberla, AP 1 si trovava di fianco a PC 1 che era intento a

parlare con un’altra persona. PC 1 non è, quindi, credibile quando afferma di

non avere saputo chi lo avesse schiaffeggiato e che, solo per questo, non aveva

proceduto prima con la querela.

Ben più credibile è che egli

abbia voluto accentuare gli effetti sulla sua salute della sberla ricevuta da AP

1.

In questo senso, dà da pensare

il fatto che PC 1 abbia manifestato chiaramente la sua disponibilità a ritirare

la querela a condizione che AP 1 lasciasse cadere le sue accuse contro di lui.

Trattasi di una circostanza altamente indicativa del fatto che PC 1 ha

inoltrato la sua querela soltanto per disporre di “merce di scambio” da offrire

al fine di indurre AP 1 a tornare sui suoi passi e a ritirare le proprie

accuse. Lo stesso deve avere pensato l’agente interrogante che, durante il

verbale successivo all’inoltro dell’esposto, mediante incalzanti domande, ha

manifestato a PC 1 il suo stupore per l’“offerta” formulata all’indirizzo di AP

1.

(cfr. PS PC 1 8.1.2013, pag. 3-4).

A fronte di queste circostanze,

i dubbi che attanagliano questa Corte circa il fatto che la sberla di AP 1

abbia davvero causato all’AP una nuova perforazione della membrana timpanica

non sono fugati nemmeno dal certificato medico che PC 1 ha prodotto a comprova

della lesione subita. L’impossibilità, a fronte della chiusura della

perforazione, di verificare l’effettiva sussistenza della lesione, unita alle

anomale circostanze in cui PC 1 ha denunciato la sberla, suscitano seri dubbi

sulla bontà delle indicazioni in esso riportate.

Diritto

8.

Non

essendo dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che la lesione al timpano di PC

1.

è stata provocata dalla sua sberla, in applicazione del principio in dubio

pro reo, AP 1 deve essere prosciolta dall’imputazione di lesioni semplici.

Si tratta, ora, di stabilire se

l’appellante debba essere ritenuta autrice colpevole di vie di fatto ex art.

126.

CP o se sussistano ragioni per liberarla da tale accusa.

9.

Come

correttamente rilevato dal primo giudice, questa fattispecie non costituisce un

caso di legittima difesa esimente.

L’art. 15 CP - secondo cui

ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze

un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente

fatta a sé o ad altri e che presuppone, dunque, un attacco incombente o già in

corso, ma non concluso (STF 6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1;6S.154/2003 del 12 agosto 2003 consid. 2.1; Trechsel/Geth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad

art. 15, n. 7, pag. 100) - non trova applicazione in concreto.

Innanzitutto, perché,

quand’anche si volesse dar credito all’imputata, la pretesa aggressione da lei

subita per mano di PC 1 era già terminata nel momento in cui lei lo ha

schiaffeggiato.

L’appellante sembra però

sostenere di avere inteso respingere la minaccia ingiusta di un’aggressione

imminente:

“ ho avuto l’impressione che volesse

ancora picchiarmi, dato che al mio arrivo dalla parte opposta del cancello mi

si avvicinava con fare minaccioso” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 2);

“ mi sembrava che lui volesse venire

contro di me per mettermi ancora le mani addosso” (verbale di interrogatorio

dell’imputata 23.10.2014).

Al proposito, va detto che,

dopo essere stata aggredita (secondo la sua versione dei fatti), è

spontaneamente che AP 1, anziché allontanarsi da lui, ha raggiunto PC 1

aggirando il cancello che li divideva (operazione per la quale ha impiegato due

minuti).

Non si spiega, del resto, per

quale ragione avrebbe dovuto raggiungere PC 1 se non con l’intenzione di dargli

lo schiaffo che poi gli ha effettivamente assestato.

La ragione addotta

dall’imputata - secondo cui sarebbe andata a sollecitare gli amici ad uscire

visto che i cancelli del parcheggio stavano per chiudere (PS AP 1 25.1.2013,

pag. 2) - non regge per due motivi. Da un

lato, risulta dagli atti che la ragazza aveva avvisato gli amici già prima

dell’incontro/scontro con PC 1 (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4; PS __________

10.1

, pag. 4). Dall’altro, nulla le impediva di chiamare gli amici da

oltre il cancello, tanto più se aveva paura di PC 1.

In queste circostanze, AP 1 non

può validamente far valere di avere agito per legittima difesa.

Ella deve, quindi, essere

dichiara autrice colpevole di vie di fatto.

10.

Nel

suo appello, pur senza fare specifico riferimento all’art. 52 CP, AP 1 chiede

di essere mandata esente da pena in considerazione delle lievi conseguenze

provocate dalla sua sberla.

a. Giusta

l’art. 8 CPP, il pubblico ministero e il giudice prescindono dal

procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono

adempiute le condizioni di cui agli art. 52-54 CP (cpv. 1). In tal caso,

il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o

l’abbandono del procedimento (cpv. 4).

Tale norma, che ha ripreso il

principio di opportunità precedentemente previsto dal diritto federale

unicamente agli art. 52-54 CP, è di natura imperativa e deve

essere applicata d’ufficio in tutte le fasi del procedimento penale,

comprese le procedure di ricorso (sentenze CARP 17.2012.133 del

10.4.2013

e 17.2011.129 del 21.5.2012 consid. 7.1.a e b e riferimenti ivi

citati).

b. Il

tenore letterale dell’art. 8 cpv. 1 e 4 CPP lascerebbe intendere che, nel caso

in cui siano adempiute le condizioni di cui agli art. 52-54 CP,

anche il giudice possa decidere l’abbandono del procedimento.

Il Tribunale federale ha,

tuttavia, chiarito che, se la realizzazione dei requisiti per il

riconoscimento del mancato interesse a punire viene constatata unicamente dal

giudice di prima o di seconda istanza, questi deve pronunciarsi sull’accusa e,

in caso di colpevolezza, prescindere dalla punizione. Il giudice non può,

dunque, pronunciare una decisione di assoluzione o una decisione

di abbandono del procedimento (DTF 139 IV 220 consid. 3.3 e 3.4; DTF 135 IV 27

consid. 2 in relazione all’art. 53 CP; Riklin, Basler Kommentar, StGB I,

Basilea 2013, ad vor art. 52-55, n. 26, pag. 1065).

c. L’art. 52 CP dispone

che l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a

giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve

entità

La norma - che

concerne comportamenti relativamente irrilevanti che non meritano la severità e

la durezza della pena comminata - trova applicazione quando, sebbene le

condizioni di punibilità di un determinato comportamento siano di per sé

adempiute, l’interesse a punire è sin dall’inizio assente o viene

successivamente meno per ragioni fattuali o giuridiche.

I due presupposti

per l’archiviazione del procedimento ex art. 52 CP (esiguità della colpa e

delle conseguenze del fatto) devono essere adempiuti cumulativamente.

L’autorità

competente dovrà determinare, in ogni caso concreto, se la colpa e le

conseguenze dell’atto sono di poca importanza, ritenuto che il grado della

colpa e l’entità delle conseguenze dovranno essere valutati con riferimento al

caso normale del reato definito dal legislatore, il comportamento dell’autore

dovendo apparire trascurabile rispetto ad altri atti che ricadrebbero sotto la

stessa norma di legge.

La gravità della

colpa del reo si apprezza in base ai criteri di commisurazione della pena

previsti dall’art. 47 CP. In tale valutazione non rientrano soltanto i criteri

dell’art. 47 cpv. 2 CP, bensì tutti gli elementi di rilevanza per la

commisurazione della pena, quindi anche gli elementi riferiti all’autore

(Täterkomponenten) quali la vita anteriore, i rapporti personali o il

comportamento dopo i fatti. Possono altresì essere prese in considerazione la

violazione del principio di celerità e circostanze attenuanti indipendenti

dalla colpa dell’autore come quella del lungo tempo trascorso dai fatti.

Le “conseguenze

del fatto” non comprendono soltanto il risultato diretto dell’agire del reo

ma tutti gli effetti provocati dal suo comportamento. Le conseguenze del fatto

devono sempre essere di lieve entità. Conseguenze gravi non possono essere

compensate da eventuali aspetti che giocano a favore dell’accusato (sentenza

CARP 17.2011.129 del 21.5.2012 consid. 7.1.c e riferimenti ivi citati).

d. L’intenzione

del legislatore nell’adottare la citata norma non era, tuttavia, che si

prescindesse da una sanzione in tutti i casi bagatella. L’impunità entra,

infatti, in considerazione solo qualora non sussista alcuna esigenza punitiva.

Anche di fronte a un reato bagatella, l’abbandono del procedimento giustificato

dall’esiguità della colpa del reo e delle conseguenze del fatto può essere

ordinato soltanto se la fattispecie si distingue qualitativamente in modo

sensibile da altre in cui la colpa del reo e le conseguenze del fatto sono di

lieve entità. Il comportamento dell’autore deve apparire nel complesso - e,

meglio, dal profilo della colpa così come delle conseguenze - trascurabile se

paragonato al caso normale di applicazione della medesima norma penale, di modo

che l’esigenza punitiva risulti manifestamente inesistente. L’autorità deve,

pertanto, far riferimento, per ciascun reato, alla situazione normale. Per

l’applicazione della disposizione resta, dunque, un campo relativamente

limitato, ad esempio, in caso di furto di un giornale, di un panino o di un

pacchetto di sigarette oppure ancora in caso di fruizione di una prestazione

cinematografica senza biglietto (sentenza CARP 17.2011.129 del 21.5.2012

consid. 7.1.d e riferimenti ivi citati).

e. Ritenuto

come la sberla in questione non abbia causato alcuna sofferenza alla vittima (non

essendo PC 1 credibile quando sostiene il contrario) e considerato il

particolare contesto in cui si sono svolti i fatti (cfr. PS AP 1 16.11.2012,

pag. 4; PS AP 1 25.1.2013, pag. 4; verbale di interrogatorio dell’imputata 23.10.2014;

PS PC 1 27.11.2011, pag. 5; AI 1, pag. 3), le conseguenze del reato commesso da

AP 1 possono essere reputate particolarmente lievi.

Lo stesso dicasi

della colpa dell’imputata se solo si considera, da un lato, l’agitazione -

dovuta all’essersi ferita andando a sbattere (poco importa come) contro

l’inferriata - in preda alla quale ha agito e, dall’altro, la sua

incensuratezza e il fatto che si è trattato di un atto isolato che, non appena

le è stato contestato, ha subito ammesso.

Essendo, quindi, realizzati i

presupposti applicativi dell’art. 52 CP, AP 1 deve essere mandata esente da

pena.

Spese

11.

Visto

l’esito dell’appello, si conferma l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri

processuali di prima sede (art. 428 cpv. 3 CPP).

Viste le particolarità del caso,

gli oneri processuali relativi alla procedura d’appello vengono posti a carico

dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

In virtù dell’art. 430 cpv. 1

CPP, nessun indennizzo può essere accordato per le spese legali sostenute

dall’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 8, 10, 76 e segg., 80 e segg.,

84, 139, 379 e segg., 398 e segg. e 430 CPP;

15, 47, 48, 48a, 50, 52

e 126 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU

e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, gli art.

426 e 428 CPP nonché la LTG,

pronuncia:

1. L’appello

è accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, la sentenza

impugnata è annullata e AP 1, dichiarata autrice colpevole di vie di fatto

commesse nei confronti di PC 1, va esente da pena.

2. L’accusatore

privato PC 1 è rinviato al foro civile per le sue pretese di relativa natura.

3. Le

tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) per

il procedimento di primo grado sono poste a carico di AP 1.

4. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

800.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr.

1'000.-

sono posti a carico dello

Stato.

5. Intimazione

a:

6. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.