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17.2014.202

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 maggio 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

accertati e non contestati

3. Sulle circostanze dell’arresto

e sulle dichiarazioni rese dall’imputato agli inquirenti si richiamano, sempre

in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. 2, 3 e 4 della sentenza

impugnata alla cui lettura si rimanda.

4. a. Valutando in modo condivisibile il materiale probatorio, il primo giudice

ha accertato quanto segue:

“ AP 1 ha

ammesso nel corso dell'inchiesta, seppur con qualche reticenza iniziale, di

aver commesso un furto nell'autovettura dell'accusatore privato, i

filmati video agli atti mostrano la scena da due diverse

angolazioni, ciò che permette di seguire in modo pressoché integrale quanto

accaduto.

Nel primo filmato (denominato "__________") è

possibile osservare l'imputato

avvicinarsi all'autovettura di PC 1 unitamente

a __________, veicolo sul quale il duo sale prendendo posto sui sedili anteriori. Poco dopo, (si)

scorge l'accusatore

privato dirigersi verso la vettura e l'imputato ed il citato __________

scendere ed allontanarsi.

PC 1 segue quindi i due, verosimilmente intenzionato - come da lui dichiarato - a chiedere

spiegazioni sul motivo per

il quale questi si trovassero nella sua automobile.

Nel secondo filmato (denominato "__________") si

osserva l'accusatore

privato discutere con l'imputato, mentre __________ riesce ad allontanarsi. PC 1 tenta quindi di fermare AP 1. Questi inizia a correre "avanti-indietro" lungo la strada, venendo

tuttavia seguito dall'accusatore

privato, il quale gli preclude la possibilità di fuggire. Tale situazione

perdura finché, a seguito dell'agire dell'imputato,

di cui si dirà meglio nel prosieguo, PC 1 rovina a terra. Approfittando di tale circostanza, AP 1 riesce quindi a svoltare l'angolo e ad allontanarsi.” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 11).

b. Al dibattimento d’appello, la Difesa ha voluto precisare che, quando

l’AP è arrivato, il suo patrocinato era già uscito dalla vettura. Pur non

essendo la circostanza particolarmente rilevante, si accerta, qui, che, in

realtà, dal filmato emerge con evidenza che l’appellante e l’amico sono scesi

dalla vettura quando l’AP, non solo era entrato nel parcheggio, ma era giunto

all’altezza della vettura parcheggiata accanto alla sua.

5. Richiamando l’art. 140 CP, in particolare il n. 1 cpv. 2 di detto

articolo secondo cui commette rapina chi usa violenza contro una persona o la

minaccia di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o la

rende incapace di resistenza per conservare la cosa rubata allorché è sorpreso

in flagrante reato di furto, il primo giudice ha, in modo del tutto

condivisibile, concluso che AP 1 è

stato sorpreso dall’AP in flagranza di reato ai sensi del citato disposto:

“ Nella

fattispecie, emerge chiaramente dagli atti ed in particolare dalle immagini

di video-sorveglianza, che l'accusatore privato si è avvicinato

alla sua vettura quando i due autori, di quello che fino a quel momento

era ancora qualificabile come un furto, ancora vi si

trovavano all’interno. Vedendolo sopraggiungere, l'imputato è

quindi sceso, portando con sé la refurtiva, tentando quindi di

allontanarsi.

A mente della Corte, ciò configura chiaramente un caso di flagranza.

A torto il difensore ha quindi argomentato che non sarebbe

applicabile l'art. 140 cifra. 1 cpv. 2 CP in quanto il reato di furto era

già consumato siccome i beni sarebbero già stati integrati nel patrimonio dell'imputato e quindi quanto avvenuto successivamente

non sarebbe più stato in correlazione con il furto.

In realtà, proprio il testo legale dell'art. 140 cifra 1

cpv. 2 CP indica che tale

norma è applicabile a chi commette uno degli atti di

cui al cpv. 1 per "conservare la cosa rubata". Ciò indica chiaramente che il trapasso del possesso

del bene sottratto deve già essere avvenuto:

"Die Formulierung des Gesetzes lässt heute keinen Zweifel mehr daran,

dass ein räuberischer Diebstahl i.S.v. Ziff. 1

Abs. 2 nur möglich ist, wenn der Diebstahl vollendet

wurde, weil ansonsten kein "gestohlener" Gegenstand und

damit auch kein Tatobjekt besteht." (Basler Kommentar, ad art. 140, no.

41).

In caso contrario, si

tratterebbe evidentemente di un semplice tentativo.

Ne discende che in concreto

appare pacificamente che PC 1 ha sorpreso i due autori del

furto in flagrante.” (sentenza impugnata, consid.

9, pag.12).

6. Come già in prima istanza, il diligente patrocinatore di AP 1

ha, in sintesi, sostenuto che fra il furto e il momento della caduta dell’AP vi

è uno stacco temporale tale per cui fra i due fatti non v’è più correlazione:

manca, a suo parere, l’immediatezza richiesta dall’art. 140 n. 1 cpv. 2 CPP.

Al riguardo, questa Corte condivide le argomentazioni con cui i

primi giudici hanno risposto a tale censura. Esse vengono, dunque, riprese,

sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP:

Relativamente al tempo trascorso tra il furto e la colluttazione, argomento

sollevato dalla difesa nel tentativo di sostenere che non vi sarebbe

stata correlazione tra il furto e il successivo episodio, è evidente che quanto

accaduto si è svolto senza interruzioni quale diretta

conseguenza dell'aver sorpreso in flagranza i due ladri e, soprattutto, senza

che AP 1 fosse in alcun modo riuscito a mettere al sicuro la refurtiva. Tutta

la vicenda ha avuto luogo ancor prima che l'imputato riuscisse a svoltare

l'angolo e a smarcarsi dall'accusatore privato che chiedeva la

restituzione del maltolto, ciò che lo ha mantenuto in stato di flagranza.” (sentenza impugnata, consid.

11, pag. 14)

A comprova del fatto che, in realtà,

non v’è stato alcuno stacco temporale - che, come ha sostenuto la Difesa, ha dato vita a due fattispecie diverse e fra loro distinte - vi è che la visione

comparata dei due filmati in atti dimostra che dal momento in cui i due autori

sono scesi dalla vettura a quello in cui l’AP è caduto a terra è passato

soltanto poco più di un minuto.

7. a. Secondo il primo

giudice, il filmato dimostra in modo chiaro che l’AP non è caduto per un

involontario sgambetto dell’AP ma a causa di un calcio sferrato volontariamente

in direzione delle gambe della vittima che lo stava inseguendo:

La corte ha peraltro considerato il gesto di AP 1 è oltremodo volontario.

Dopo aver tentato di sfuggire all'accusatore privato correndo in una direzione e l'altra, l'imputato al

minuto 1:29 del filmato “__________” solleva la propria gamba sinistra in una

posizione simile a quella di un calciatore, e va a colpire la gamba sinistra di

PC 1 e sferra un colpo così da farlo cadere a terra e potersi quindi

allontanare con la refurtiva appena sottratta.

La Corte osserva peraltro che, oltre che dalle immagini

sopra descritte, tale fattispecie risulta pure dalla logica degli eventi, laddove AP 1, intenzionato ad abbandonare i luoghi con la refurtiva ed

impossibilitato siccome inseguito

dall'accusatore privato, aveva quale unica via d'uscita dalla situazione di stallo venutasi a creare,

Considerandi

quella di colpire PC 1 impedendogli

così di proseguire nella sua azione di disturbo e darsi quindi alla fuga”

(sentenza impugnata, consid. 10, pag.13).

b. Come già in prima sede, al dibattimento d’appello la Difesa ha sostenuto che il suo patrocinato non ha sferrato un calcio ma che, a far cadere

l’AP (già sbilanciato dai cambiamenti di direzione del primo), è stato un suo

involontario sgambetto.

c. Agli inquirenti, AP 1 ha detto di avere, per

divincolarsi, “dato una spinta all’AP” (VI 4.12.2012 pag 5; cfr, anche,

PP 5.10.2012 pag 7).

Dal canto suo, l’AP ha detto quanto segue:

“ cercavo di inseguirli ma uno dei due mi ha messo le mani addosso e mi

faceva perdere l’equilibrio, cadendo poi a terra” (VI PC 1, pag 2).

Come si vede, nessuna delle persone coinvolte parla

di un calcio.

Significativo è che l’AP - che, come si evince

chiaramente dal filmato, non era per nulla intimorito dalla situazione - non ne

faccia menzione. Ci fosse stato, davvero, un calcio inferto con la forza

necessaria a farlo cadere, l’AP lo avrebbe certamente risentito come tale e,

quindi, agli inquirenti non avrebbe detto “mi ha messo le mani addosso”.

d. Contrariamente all’opinione del primo giudice, il filmato non mostra in

modo chiaro che l’imputato ha sollevato la propria gamba sinistra “in una

posizione simile a quella di un calciatore” per volontariamente colpire la

gamba sinistra di PC 1.

In realtà, sul momento che qui interessa, il filmato

(_______) mostra che l’imputato - che, da un po’, era alle prese con l’AP che,

con un coraggio poco comune, chiedeva a lui e al suo compagno (che tentavano

inutilmente di allontanarsi e distanziarlo) spiegazioni e restituzione del

maltolto - ha fatto quanto segue:

- minuto 1.23

: si avvia camminando verso il centro mentre l’AP lo tallona;

- minuto 1.26:

accenna un inizio di corsa, sempre in direzione del centro;

- minuto 1.28:

frena improvvisamente e riparte, sempre correndo, nella direzione opposta

mentre l’AP continua ad inseguirlo;

- minuto 1.30:

cambia di nuovo e improvvisamente direzione per dirigersi, sempre correndo, o

verso il parcheggio (con una curva di 90°) o verso il centro (con una curva di

180°). Al momento dell’inizio della curva, l’AP lo aveva praticamente

raggiunto. Sempre al minuto 1.30, quando l’imputato ha curvato di 90° e sembra

dirigersi verso il parcheggio, c’è un impatto fra i due;

- minuto 1.31:

i due sembrano agganciati e entrambi sbilanciati. Sempre al minuto 1.31, l’AP

inizia a cadere mentre l’imputato conclude la sua curva e si dirige correndo

verso il centro.

- minuto 1.32:

l’AP è a terra.

La visione dell’imputato con la gamba sinistra

sollevata (o meglio, piegata all’indietro) la si ha soltanto - e nemmeno

chiarissima - se si blocca il filmato tra i minuti 1.30 e 1.31, quando

l’imputato sta facendo la curva di cui s’è detto per cambiare direzione e

continuare quella tattica di fuga a zig-zag che, giustamente, è stata chiamata

il “balletto”. Concludere da tale fotogramma bloccato che AP 1 abbia voluto

colpire con un calcio l’inseguitore significa non tener conto della dinamicità

della situazione che vedeva l’imputato intento a mutare radicalmente direzione

(la gamba esterna, in casu quella sinistra, è proprio quella che va sollevata

per poter curvare).

E, parimenti, avuto inoltre riguardo

- al

fatto che nemmeno l’AP sostiene di avere ricevuto un calcio e

- al fatto che, come

sostenuto dalla Difesa, il filmato attesta come AP 1 abbia, durante tutto il

tempo in cui è stato confrontato con l’AP, dimostrato un atteggiamento

piuttosto mansueto (non ha, per esempio, reagito quando l’AP lo ha preso per un

braccio né quando lo ha spinto contro un muro) e abbia sempre solo tentato di

prendere le distanze dall’AP che, invece, continuava a tallonarlo,

concludere così come ha fatto il primo giudice

significa violare il principio in dubio pro reo che, come noto, regge anche

l’apprezzamento delle prove (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio

2008.

consid. 2.1;1P.20/2002 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid.

2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b).

È proprio in forza di tale principio che, avuto

riguardo all’intero materiale probatorio, occorre concludere che la caduta

dell’AP non è stata provocata volontariamente dall’imputato ma è dovuta

all’impatto - involontario - di cui s’è detto.

Il fatto che, così come

indicato dal primo giudice, durante la sua arringa, il difensore abbia “argomentato che l'imputato avrebbe fatto uno “sgambetto” con destrezza, così che

l'accusatore privato cadesse a terra” (sentenza impugnata, consid. 10, pag.13) e che tale argomento sia,

anche se solo di sfuggita, stato riproposto (fra altri, più consistenti) in

appello, non modifica la situazione. Quel che conta, infatti, non sono le

argomentazioni proposte - magari solo a titolo subordinato - ma le risultanze

degli atti correttamente valutati.

8.

A titolo

abbondanziale, si osserva , poi, che questa Corte non condivide neppure la

conclusione del primo giudice secondo cui la caduta ha reso l’AP

impossibilitato a resistere ai sensi dell’art. 140 CP:

Sebbene l'azione dell'imputato non abbia comportato

particolari sequele dal profilo fisico, rimane il fatto che a seguito

del colpo ricevuto dall'imputato, PC 1 è caduto a

terra e impossibilitato a resistere all'azione illecita del primo, che ha così potuto guadagnare la

fuga.” (sentenza impugnata, consid 10, pag. 13)

In realtà, dal filmato (_______) risulta quanto

segue:

- minuto 1.31 in fine: l’AP sta cadendo

- minuto 1.32: l’AP è a terra

- minuto 1.34: l’AP sta di nuovo rincorrendo

l’imputato

La caduta (o meglio, la perdita di equilibrio) ha,

dunque, impegnato l’AP al massimo per 2 secondi trascorsi i quali egli ha

ripreso, con la stessa energia di prima, l’inseguimento.

Ne deriva che, quand’anche la perdita di equilibrio

dell’AP fosse stata causata volontariamente dall’imputato (ipotesi, come visto,

esclusa), non sarebbe realizzato il presupposto oggettivo dell’art. 140 n.1 cifra

2.

CP (si richiamano, qui, per analogia DTF 133 IV 211 consid. 4.3.2; Corboz, op. cit., ad art. 140, n. 5, pag. 261; Donatsch,

Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag.

150.

e 151).

9.

Concludendo,

l’appello va accolto e AP 1 va prosciolto dall’imputazione di

rapina.

Egli va, invece, dichiarato autore colpevole di

furto di poca entità ai sensi dei combinati disposti 139 e 172 ter CP (per

l’imputazione alternativa, cfr XVIII, XIX e XX). Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo,

si osserva che dagli atti (in particolare, dall’AI12) risulta che AP 1 è

entrato nella vettura intenzionato a rubare i soldi - si trattava di monete - che

già aveva visto all’interno, poiché erano depositati nel portaoggetti vicino

alla leva del cambio. In queste condizioni, quand’anche si debba ammettere che,

prima di impossessarsene, il condannato non abbia contato i soldi, è evidente

che, comunque, egli non poteva che avere la consapevolezza che si trattava di

un importo ridotto, certamente inferiore al centinaio di franchi. Evidente,

poi, anche il ridotto valore degli occhiali da sole

Per questo reato, tutto ben considerato, a AP 1

viene inflitta una multa di fr 100.- .

10.

I fr. 40.- sequestrati

al momento dell’arresto vanno dissequestrati in favore dell’AP.

11.

Le spese del

procedimento di primo grado e d’appello rimangono a carico dello Stato.

Nota d’onorario

12.

La nota professionale

del difensore per la procedura d’appello è stata tassata così come esposta.

Essendo il patrocinato residente all’estero, giustamente il

difensore non ha esposto l’IVA.

13.

Non viene assegnata

indennità alcuna ex art. 429 CPP, da un lato (lett. a) essendo l’appellante

assistito da un patrocinatore d’ufficio, d’altro lato (lett. b) non essendone

dati i presupposti e, da ultimo (lett. c), avendovi l’appellante espressamente

rinunciato (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 82 cpv 4, 84, 135, 139, 339, 348 segg., 379 segg., 398 segg.

CPP,

12, 140 CP,

32

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese,

l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3,

429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

accolto. Di conseguenza:

1.1. AP 1 è assolto

dall’imputazione di rapina per i fatti di cui al DA 223/2012.

1.2. AP 1 è dichiarato autore

colpevole di furto di lieve entità (art. 139 e 172 ter CP) per

avere, a __________ in vicolo __________, in data 03.10.2012, sottratto dalla

vettura BMW X1 targata __________ denaro per un valore denunciato di fr. 40.-

in monete, nonché un paio di occhiali da sole con montatura di colore grigio

del valore di fr. 25.- ed è condannato alla multa di fr. 100.-.

1.3. È ordinato il

dissequestro di fr. 40.00 in favore dell’accusatore privato PC 1.

1.4. Gli oneri processuali

di primo grado rimangono a carico dello Stato.

2.

2.1. Per le sue prestazioni

relative alla procedura d’appello, all’avvocato DI 1 vengono riconosciuti:

- onorario fr. 3'983.40

- spese fr. 56.00

Totale fr. 4'039.40

da

porre a carico dello Stato.

2.2. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

dispositivo e la nota d’onorario.

2.3. Contro la presente

tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

3. Gli oneri

processuali relativi all’appello consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr.

800.-

rimangono a carico

dello Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.