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17.2014.205

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 febbraio 2016Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I. lesioni gravi o

semplici?

11. Nella motivazione

scritta d’appello, AP 1 rimprovera, dapprima, al pretore di avere erroneamente

ritenuto che le lesioni subìte da PC 1 sono gravi ai sensi dell’art. 122 cpv. 2

CP poiché, in realtà, la lesione subìta dall’accusatore privato non ha

comportato un’incapacità al lavoro permanente. Non è corretto, argomenta

l’appellante, fondare l’applicazione dell’art. 122 cpv. 2 CP sull’interruzione

della carriera di giocatore di hockey professionistico di PC 1 per i seguenti

motivi:

- PC

1, al momento dei fatti, aveva 32 anni, il suo contratto con l’Hockey Club __________

sarebbe giunto in ogni caso a scadenza il 30 aprile 2009, e, come indicato

nella decisione 30 novembre 2012 dell’assicuratore LAINF, egli avrebbe potuto

essere attivo come giocatore di hockey professionista per al massimo ulteriori

5 anni in cui avrebbe, peraltro, ottenuto retribuzioni progressivamente minori;

- lo

stato di salute di PC 1 è progressivamente migliorato e, già dal 1° giugno

2012, egli era attivo al 100% percependo fr. 120'000.- annui.

Nemmeno, per l’appellante, è corretto ritenere una lesione grave

in forza della concessione a PC 1 di un’indennità per menomazione

dell’integrità ai sensi dell’art. 24 LAINF del 10%, divergendo il concetto

d’infermità permanente previsto dal CP da quello di menomazione dell’integrità

ai sensi della LAINF. Del resto, continua, l’esigua percentuale dell’indennità

conferma che si è trattato di un caso lieve che non può configurare

un’infermità permanente.

Ricorda, poi, che, per la dottrina, la rinuncia obbligata alla

pratica di alcuni sport non basta a configurare un’infermità ex art. 122 cpv. 2

CP.

Per l’appellante, al caso

di specie non è nemmeno applicabile l’art. 122 cpv. 3 CP, come ipotizzato in

via subordinata dalla giudice di prime cure.

Il trattamento terapeutico seguito da PC 1 non ha richiesto una

degenza ospedaliera, la lesione da questi subìta non ha realizzato un caso di

invalidità e la sua incapacità al lavoro si è ridotta progressivamente fino al

ritorno ad un’abilità completa, in meno di un biennio, da inizio giugno 2012.

In particolare, il ricorrente ricorda che, da fine gennaio 2009 a fine ottobre

2010, l’AP è stato direttore sportivo e allenatore ad interim dell’allora club

professionistico HC __________.

Nemmeno le conseguenze della lesione subìta da AP 1 raggiungono il

grado di gravità richiesto dalla giurisprudenza per l’applicazione di questo

capoverso: l’unico malessere perdurante nell’AP è un mal di testa, d’intensità

non elevata, in occasione di esercizi sportivi che implicano sforzi particolari

che, del resto, potrebbe risolversi con il tempo.

Ne segue - conclude AP 1 - che la lesione subìta da PC 1 è una

lesione semplice ex art. 123 cifra 1 CP e, perciò, essendo intempestiva la

querela sporta dall’AP, egli deve, già solo per questo, essere prosciolto da

ogni accusa (motivazione scritta 30.05.2015, pagg. 4-11).

12. Sulla giurisprudenza e

la dottrina relative alla nozione di “lesioni gravi” di cui all’art. 122 CP,

questa Corte rinvia - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - a quanto

esposto al consid. 21 del giudizio impugnato.

A tali considerazioni di

diritto va aggiunto che si configura una lesione grave ai sensi della clausola

generale di cui all’art. 122 cpv. 3 CP anche quando la vittima a seguito

dell’agire delittuoso patisce numerosi mesi d’incapacità lavorativa (DTF 124 IV

57 consid. 2; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10a ed.,

Zurigo 2013, ad art. 122, pag. 49), ritenuto che sono pure da considerare i

periodi di parziale incapacità lavorativa (Roth/Berkmeier, in: Basler

Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 122,

n. 21, pag. 168; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 122, n. 9, pag. 624).

13. A seguito del colpo

sferratogli da AP 1 a __________ durante il derby del 15 settembre 2007, PC 1

ha dovuto interrompere per sempre la sua attività di giocatore professionista

di hockey su ghiaccio.

PC 1, dopo una totale

incapacità lavorativa (non solo quale giocatore) durata più di un anno e 10

mesi (15.09.2007-31.07.2009), ha gradualmente potuto ricominciare a lavorare

dall’agosto del 2009, svolgendo altre professioni, e ha nuovamente lavorato a

tempo pieno da giugno del 2012.

Il progressivo reinserimento

lavorativo di PC 1 è così riassunto nella decisione 30.11.2012

dell’assicuratore LAINF:

“ Dans le cadre de la riconversion

professionnelle, selon les contrats successifs di Hockey Club __________ et de

Swiss Ice Hockey, le travail fut repris aux taux successifs suivants: 30% dès

le 01.08.2009, 50% dès le 01.08.2010, 60% (2x 30%) dès le 01.09.2010, 30% dès

le 01.11.2010, 75% dès le 01.06.2011, 100% dès le 01.06.2012.”

(decisione

30.11.2012 Zürich, doc. dib. 3 in inc. PRPEN 81.2013.137).

La quasi biennale totale incapacità al lavoro di PC 1 seguita da

un crescente parziale ritorno ad un’abilità divenuta completa da inizio giugno

2012 è provata dai seguenti certificati/rapporti versati in atti:

- primo

certificato medico LAINF - modulo 21.09.2007 Zürich sottoscritto da dr. med. __________

(“incapacità lavorativa in qualità di giocatore 100% dal 15.9.07”: cfr.

AI 4, AI 14, AI 60 in inc. MP 2007.11555);

- certificato

d’infortunio LAINF - modulo 03.10.2007 Zürich sottoscritto da dr. med. __________

(visite del 16.09.07, 21.09.07, 28.09.07 e 08.11.07 “grado d’inabilità

lavorativa 100%” “inabile al lavoro dal 15.9.07”: cfr. AI 4, AI 14,

AI 60 in inc. MP 2007.11555);

- rapporto

09.11.2007 dr. med. __________ con cartella clinica (“inabile al lavoro con

decorso molto protratto”: cfr. AI 4 e AI 60, AI 70, in inc. MP 2007.11555);

- certificato

medico successivo infortunio 22.01.2008 dr. med. __________: (“incapacità

lavorativa in qualità di giocatore di hockey 100% dal 15.9.07”: cfr. AI 14,

in inc. MP 2007.11555;

- certificato

medico successivo infortunio 27.02.2008 dr. med. __________ (“incapacità

lavorativa in qualità di giocatore di hockey 100% dal 15.9.07 a tuttora”:

cfr. AI 14, in inc. MP 2007.11555;

- rapporto

02.05.2008 dr. med. __________, Gesundheitsversorgung Zürcher Oberland,

Wetzikon (“Arbeitsunfähigkeit als Prof-Eishockey Spieler weiterhin 100%,

seit dem 15.09.2007. Die Wiederaufnahme der vollen Arbeitsfähigkeit

(Match-Fähigkeit) ist derzeit nicht absehbar und muss sehr vorsichtig

prognostiziert werden”: cfr. AI 14, in inc. MP 2007.11555);

- rapporto

02.06.2008 dr. med. __________ (“il paziente resta nel frattempo inabile al

lavoro in maniera completa”: cfr. AI 15, AI 70, AI 60 in inc. MP

2007.11555);

- certificato

medico 30.06.2010 dr. med. __________, Clinique romande de réadaptation, Sion

(“En raison d’un syndrome post-commotionnel persistant, il a été contraint

de mettre un terme à sa carrière sportive et a repris une activité comme

responsable technique d’un club de hockey à 30% en automne 2009”: cfr. AI

42, in inc. MP 2007.11555);

- rapporto

20.06.2011 dr. med. __________, Valmont Clinique privée de réadaptation, Glion

(abilità al 75% tornerà al 100% da “ml 2012” cfr. AI 60 in inc. MP

2007.11555).

L’assicuratore LAINF ha, dopo l’infortunio, erogato a PC 1

prestazioni per cure mediche fino al 30 novembre 2012 e indennità giornaliere

fino al 31 maggio 2012, riconoscendogli in fatto e in diritto una durevole inabilità

lavorativa, oltre che una menomazione permanente dell’integrità del 10%

(decisione 30.11.2012 Zürich, doc. dib. 3 in inc. PRPEN 81.2013.137).

“1.

Les prestations pour le traitement médical prennent fin le 30.11.2012.

2. Les prestations pour indemnités journalières prennent fin le 31.05.2012.

(…)

4. Une indemnité pour attente à l’integrité de 10%, soit CHF 10'680.- sera

attribuée à MPC 1”

(decisione

30.11.2012 Zürich, doc. dib. 3 in inc. PRPEN 81.2013.137).

Sulle prestazioni LAINF erogate da Zürich si rinvia alla seguente

documentazione assicurativa:

- notifica

d’infortunio LAINF 19.09.2007 (AI 4 in inc. MP 2007.11555);

- scritto

21.09.2007 Zürich (AI 4 in inc. MP 2007.11555);

- scritto

10.12.2007 Zürich con conteggio dell’indennità giornaliera LAINF 18.09.2007 -

30.11.2007 (AI 4 in inc. MP 2007.11555);

- scritto

15.01.2008 Zürich con conteggio dell’indennità giornaliera LAINF 01.12.2007 -

31.12.2007 (AI 14 in inc. MP 2007.11555);

- scritto

01.02.2008 Zürich con conteggio dell’indennità giornaliera LAINF 01.01.2008 -

31.01.2008 (AI 14 in inc. MP 2007.11555);

- scritto

21.02.2008 Zürich con conteggio dell’indennità giornaliera LAINF 01.02.2008 -

29.02.2008 (AI 14 in inc. MP 2007.11555);

- scritto

26.03.2008 Zürich con conteggio dell’indennità giornaliera LAINF 01.03.2008 -

31.03.2008 (AI 14 in inc. MP 2007.11555);

- scritto

07.04.2008 Zürich con conteggio dell’indennità giornaliera LAINF 01.04.2008 -

30.04.2008 (AI 14 in inc. MP 2007.11555);

- scritto

11.04.2008 Zürich che conferma inabilità al lavoro al 100%, AI 14 in inc. MP

2007.11555;

- comunicazione

scritta 30.04.2008 Zürich che conferma inabilità al lavoro al 100%, AI 14 in

inc. MP 2007.11555;

- scritto

27.05.2008 Zürich con conteggio dell’indennità giornaliera LAINF 01.05.2008 -

31.05.2008 (AI 14 in inc. MP 2007.11555).

PC 1 ha confermato, nella sostanza, le suddette risultanze

istruttorie, avendo dichiarato di avere ricominciato a lavorare “nel 2009

(…) al 30%”, di aver “raggiunto il 50%” dopo un ulteriore anno e “al

100%” da settembre 2012, aggiungendo di avere ricevuto un mandato dalla Federazione

svizzera di disco su ghiaccio che attualmente lo occupa a tempo pieno (verbale

di audizione 13.06.2014 PC 1, pag. 1-2, in inc. PRPEN 81.2013.137).

Il lungo periodo d’inabilità

lavorativa - dapprima totale (per quasi un biennio ovvero dal 15.09.2007 al

31.07.2009) e poi parziale (per quasi altri tre anni ovvero dal 01.08.2009

all’01.06.2012) - comprova da solo che quelle subìte da PC 1 sono state delle

lesioni gravi ai sensi dell’art. 122 CP.

Non muta tale conclusione l’eccezione, suffragata a dire

dell’appellante da estratti giornalistici (doc. 10 in inc. PRPEN e doc. CARP

XVIII all. B, C, D) e non condivisa quanto meno nella tempistica da PC 1 e

dallo stesso assicuratore LAINF, secondo cui l’accusatore privato abbia

lavorato come allenatore e direttore sportivo del club professionistico HC __________

da fine gennaio 2009 a fine ottobre 2010. A parte il fatto che l’appellante

nulla precisa sul grado di tale occupazione, pur volendo ipotizzare una piena

occupazione in quel periodo, resterebbe la circostanza che la totale inabilità

lavorativa di PC 1 è perdurata per oltre un anno – dal 15.09.2007 al 31.01.2009

– e che, ad essa, va aggiunto un periodo d’inabilità parziale – non contestato

dall’insorgente – di oltre un anno e mezzo (dal 01.11.2010 al 01.06.2012).

Un periodo di numerosi mesi

d’inabilità lavorativa (dapprima totale e poi parziale) che basterebbe a

confermare la gravità delle lesioni all’integrità fisica della vittima.

Da ultimo, nemmeno giova all’appellante invocare la circostanza

che PC 1 al momento dei fatti avesse 32 anni, che il suo contratto con l’Hockey

Club __________ sarebbe giunto a scadenza il 30 aprile 2009 e che, come

indicato nella decisione 30 novembre 2012 dell’assicuratore LAINF, egli avrebbe

potuto essere attivo come giocatore professionista di hockey per al massimo

ulteriori 5 anni, beneficiando di una retribuzione sempre minore. L’appellante

ha invocato tali elementi per escludere che la lesione subìta dall’accusatore

privato abbia comportato un’incapacità al lavoro permanente giusta l’art. 122

cpv. 2 CP. Così facendo egli, tuttavia, dimentica che già solo l’inabilità

lavorativa di numerosi mesi, totale o parziale, realizzatasi come visto in

concreto, è sufficiente a configurare una lesione grave giusta la clausola

generale dell’art. 122 cpv. 3 CP.

Se ne deduce che le lesioni

patìte da PC 1 sono gravi ai sensi della predetta norma e che l’appello, su

questo punto, è da respingere.

Considerandi

II. dolo, negligenza oppure

semplice violazione delle regole di gioco non rilevante penalmente?

14.

a) AP 1 sostiene, inoltre,

che la giudice di prime cure ha sbagliato ritenendo che le lesioni patìte da PC

1.

sono dovute ad una sua negligenza.

Premesso che nell’hockey su

ghiaccio è immanente una certa violenza fisica e che i giocatori, sottoposti a

continui confronti fisici di una certa durezza, prendono in considerazione il

rischio di subire delle lesioni, l’appellante sostiene che soltanto gravi

violazioni delle regole di gioco possono fondare una responsabilità penale. Per

contenere il rischio di lesioni dei giocatori, continua l’appellante, la

Federazione internazionale dell’hockey su ghiaccio (IIHF) ha, tra l’altro,

emanato la regola 540 lett. b del suo Regolamento ufficiale di gioco 2010-2014

che punisce con una penalità di partita il giocatore che con una carica alla

testa o zona del collo ferisca un avversario. Tale norma, ricorda l’insorgente,

non prevede elementi soggettivi. Per l’appellante, né un fallo di gioco né il

ferimento del giocatore vittima di un fallo bastano, da soli, a configurare una

grave violazione delle regole di gioco, dovendo tale gravità essere valutata

sulla base degli elementi concreti della fattispecie.

Ripercorrendo l’azione di gioco

sfociata nel ferimento di PC 1, AP 1 nega ogni sua negligenza sostenendo, in

sintesi, quanto segue:

- di avere

alzato il braccio sinistro in risposta all’azione di contrasto degli avversari __________

e PC 1;

- di avere,

mentre volgeva lo sguardo altrove, colpito alla testa PC 1 soltanto perché, in modo

non prevedibile, questi si é chinato in avanti più di quanto richiedesse il

pattinare sul ghiaccio, a causa di una spinta subìta dal suo compagno di

squadra __________;

- senza la

spinta di __________, il suo avambraccio avrebbe colpito PC 1 alla spalla e non

alla testa.

Alla luce della velocità dell’azione di gioco – continua

l’appellante - non si poteva pretendere da lui né che si accorgesse né che

prevedesse il cambio di posizione dell’AP dovuto alla spinta ricevuta da __________.

Egli, al contrario, poteva legittimamente confidare che l’AP arrivasse nella

zona di contatto mantenendo la postura assunta inizialmente e, pertanto, egli

non poteva in alcun modo prevedere che il suo avambraccio lo avrebbe colpito al

capo.

A sostegno della sua tesi, l’appellante

ricorda che, giusta il vigente Regolamento ufficiale di gioco, “un contatto

non deve essere valutato come carica o colpo contro la testa se essa viene

colpita solo in seguito al movimento del giocatore che subisce l’azione”.

Richiama, inoltre, la sentenza 22 giugno 2000 in cui la I Camera penale del

Tribunale cantonale di Berna, per valutare l’obbligo di prudenza di chi ha

commesso un tackle scivolato in una partita di calcio, ha ritenuto determinante

l’inizio dell’azione ed ha stabilito che, se in quel frangente l’autore non

intende violare le regole di gioco, il suo agire rientra nel rischio

socialmente accettato e non punibile penalmente.

AP 1 precisa, poi, che, vista la velocità raggiunta e la direzione

seguita, respingere l’azione di contrasto con il braccio era “l’unico modo

per raggiungere la posizione di gioco desiderata”: in questo senso,

sostenere, come ha fatto la prima giudice, che egli avrebbe potuto evitare il

contrasto dirigendosi in un’altra direzione, costituisce un apprezzamento erroneo

dei fatti ritenuto che, così facendo, egli sarebbe stato travolto dagli

avversari.

Tanto è vero che – aggiunge –

il direttore di gara __________, ben posizionato per valutare la regolarità

dell’azione, ha considerato corretto il suo agire non segnalando alcun fallo.

Anche l’esiguità della pena inflittagli da __________, giudice unico della Lega

svizzera di hockey su ghiaccio – che, dopo aver escluso che egli abbia ritenuto

possibile e accettato il rischio del realizzarsi di una lesione, gli ha inflitto

la pena minima ai sensi del citato art. 540 lett. b del Regolamento IIHF

(sospensione per una partita) – esclude che egli si sia reso colpevole di una

grave violazione della predetta regola.

Inoltre, secondo AP 1, giocando

a hockey su ghiaccio a livello professionistico senza usare particolari

precauzioni protettive e malgrado in passato avesse subìto diverse commozioni

cerebrali nonché sofferto di meningite, PC 1 ha tacitamente accettato, non solo

il rischio di subire un tale contrasto, ma anche di patire una commozione

cerebrale più seria di quelle usuali (motivazione scritta 30.05.2015, pagg.

12-21).

b) Il procuratore

pubblico chiede, invece, che AP 1 sia condannato per lesioni gravi intenzionali

ex art. 122 CP, avendo questi agito con dolo eventuale e non per negligenza,

rilevando come la stessa giudice di primo grado abbia riconosciuto che “l’imputato

ha colpito PC 1 con un gesto violento e volontario, non escludendo che potesse

colpirlo al capo, accettando quindi il rischio che questo suo gesto potesse

portare al ferimento anche grave di PC 1”, ciò che corrisponde ad un dolo

eventuale.

Per l’appellante incidentale, per la sua localizzazione e la sua

violenza ben visibili dalle immagini video annesse agli atti, il colpo inferto

denota un agire con dolo eventuale. Ciò in quanto, continua il procuratore

pubblico, la violazione del dovere di diligenza dell’imputato è stata

particolarmente grave, avendo egli colpito con un gesto violento “prendendo

in conto che poteva colpire l’avversario, in casu PC 1, in una zona sensibile”.

Del resto, conclude il magistrato d’accusa, AP 1 doveva sapere, come esperto

giocatore e come vittima di un pregresso episodio che gli ha pregiudicato la

funzionalità di un occhio, che colpi così assestati possono causare lesioni importanti

(motivazione scritta 28.04.2015).

15.

La giudice di prime

cure, dopo aver precisato che, prima del contatto fra i due giocatori, quando AP

1.

guardava verso PC 1, la posizione di quest’ultimo era leggermente più alta

rispetto a quella finale, ha stabilito che l’imputato ha preso in

considerazione il rischio di colpire il volto dell’avversario “poiché anche

se voleva colpire la spalla o la parte alta del torace, essendo il capo delle

immediate vicinanze, la logica conseguenza era il rischio di colpirlo”.

Per il Pretore, sferrare

un colpo a quell’altezza, assestandolo all’indietro e senza guardare, ai danni

di un avversario intravisto in avvicinamento, nel corso di un’azione veloce in

cui un repentino cambiamento di posizione dei partecipanti è prassi usuale e

corrente, costituisce una grave negligenza.

Del resto, continua la giudice

di prime cure, “nemmeno l’imputato poteva non tener conto di possibili

conseguenze gravi alla salute di un colpo al capo/viso”, ritenuto che il

rischio di una conseguente commozione cerebrale è noto ai giocatori di hockey e

tanto più a AP 1, professionista di una certa esperienza, e considerato che

egli nemmeno poteva escludere precedenti commozioni cerebrali del suo

avversario.

A mente della prima giudice, a AP

1.

è ascrivibile una grave negligenza anche per il fatto che, invece di alzare

il braccio contro gli avversari, egli avrebbe avuto la “possibilità di

scegliere e optare per un’altra soluzione ed evitare di colpire il capo/viso

dell’accusatore privato, poiché non era attaccato da tutti i lati: era libero

di continuare la sua azione e cercare di raggiungere il disco o una posizione

migliore in altra direzione”. Egli avrebbe potuto, prosegue il Pretore,

limitarsi a dirigersi alla sua destra senza alzare come ha fatto il braccio

sinistro (sentenza impugnata, consid. 20).

16.

Sulla giurisprudenza e

la dottrina relative alle nozioni di negligenza e di dolo eventuale, questa

Corte – in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP – rinvia a quanto esposto nel

giudizio impugnato ai consid. da 18 a 20 lett. a) – e).

17.

Ritenuto come, secondo

giurisprudenza e dottrina, quando contestato, il dolo va estrapolato dai fatti

(DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2), il giudizio deve dipartirsi dalla dinamica di

gioco che, come emerge chiaramente dai filmati in atti, è la seguente.

Dalle immagini relative al decimo minuto di gioco del derby hockeystico

__________ -__________ (cfr. CD Rom in AI 7 in inc. MP 2007.11555 e CD Rom in doc.

10.

e 27 in inc. PRPEN 81.2013.137), si evince che AP 1 (numero 22), mentre nel

terzo di difesa leventinese è inseguito dall’avversario __________ (numero 23),

vede provenire dalla sua sinistra un secondo avversario, ovvero PC 1 (numero

95). AP 1, dopo che PC 1 è ampiamente entrato nel suo campo visivo, e

nell’imminenza della collisione fra i due, incalzato da __________ con il pomo

del bastone, volge il capo e lo sguardo verso destra, in direzione opposta a PC

1, e, subito dopo, sferra a quest’ultimo un violento colpo con l’avambraccio

sinistro colpendolo alla testa mentre PC 1 stava leggermente chinandosi.

AP 1 ha assestato il proprio

colpo in direzione di PC 1 muovendo il proprio avambraccio, che si trovava già

all’altezza del petto dell’avversario, rapidamente e con veemenza verso l’alto,

colpendo il giocatore nella zona fronto-temporale destra del capo mentre questi

si muoveva lievemente verso il basso protendendosi verso di lui.

A seguito dell’evento di gioco,

non sanzionato dal direttore di gara __________, PC 1 abbandonava la pista di

ghiaccio.

18.

Per stabilire se, nel

gesto di AP 1, è ravvisabile dolo (eventuale) o negligenza o, come alla tesi

difensiva, nessuno dei due presupposti soggettivi, occorre dapprima chinarsi

sulla gravità della violazione del dovere di diligenza e successivamente sulla

probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio di grave

ferimento.

a) In merito alla

gravità della violazione del dovere di diligenza va qui ricordato che il

comportamento di AP 1 è stato ritenuto falloso dal giudice unico della

Federazione svizzera di hockey in quanto lesivo dell’art. 540 lett. b del

Regolamento ufficiale di gioco (versione 2006-2010) della IIHF ed è stato

punito con una squalifica di una giornata.

Le regole della IIHF, come

ricordato dal Tribunale federale (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.4; 121 IV 249

consid. 3), non intendono semplicemente disciplinare lo svolgimento della

partita, bensì pure contribuire alla prevenzione degli incidenti e alla

sicurezza dei giocatori proteggendoli da eventuali ferimenti.

Esse possono essere prese in

considerazione per stabilire il grado del dovere di diligenza cui soggiace un

giocatore di disco su ghiaccio (DTF 121 IV 249 consid. 3).

L’art. 540 lett. b del

Regolamento IIHF statuisce che “un giocatore che con una carica alla testa o

alla zona del collo ferisca un avversario dovrà essere punito con una penalità

di partita”.

Con questa regola l’IIHF ha,

pertanto, voluto che l’autore di un fallo come quello in discussione, che abbia

causato il ferimento di un avversario, fosse punito con una grave sanzione - la

penalità di partita - e in modo automatico, non potendo discrezionalmente

l’arbitro prescindere dalla stessa come pena minima.

Comportando la condotta di

gioco di AP 1 una penalità così severa e perentoria prescritta da una norma

cardine per preservare l’incolumità dei giocatori, si deduce, contrariamente

alla tesi difensiva, che egli ha gravemente leso le regole di gioco e, con

esse, i suoi doveri di diligenza.

b) Stabilito che il

ferimento di PC 1 è da ricondurre ad un comportamento di AP 1 gravemente lesivo

del suo dovere di diligenza, occorre chinarsi sulla probabilità, nota

all’autore, della realizzazione del rischio di grave ferimento.

A mente di questa Corte, AP 1,

sferrando con l’avambraccio un colpo molto violento, ben assestato e a distanza

ravvicinata, verso la testa di PC 1, non poteva ignorare che, così facendo,

avrebbe potuto gravemente ferire l’avversario.

L’alta potenzialità lesiva e

l’elevato grado offensivo del gesto così come il verosimile conseguente esito

devastante per la salute di chi lo subiva non potevano, infatti, sfuggire ad un

professionista di hockey di consolidata esperienza come l’appellante.

AP 1 era ben cosciente che la

sua percossa avrebbe interessato il capo di PC 1: negli istanti che hanno

preceduto il colpo, AP 1, infatti, non solo ha intravisto sopraggiungere PC 1,

ma ha avuto un lasso di tempo e una prospettiva visiva del tutto sufficienti

per “metterne a fuoco” la postura, bene rilevandone nell’imminenza dell’impatto

l’altezza della testa. Poco importa che PC 1 abbia abbassato quest’ultima un

istante prima di subire il fallo.

Si è trattato, infatti, di uno

spostamento di pochissimi centimetri ininfluente nella sostanza sulla

destinazione del colpo di AP 1 che, in ogni caso, sarebbe andato a segno,

interessando la testa dell’avversario.

Del resto, i problemi di vista

all’occhio sinistro di cui ha riferito AP 1 nell’ambito della procedura

rogatoriale negli Stati Uniti, lamentando che “la percezione di profondità e

la visione periferica furono gravemente danneggiate in modo permanente” a

seguito di un infortunio di gioco occorsogli il 14 dicembre 2002 in NHL, oltre

a non trovare conferma nella documentazione da lui prodotta (“il paziente è

guarito bene”, “stato dopo operazione “scleral buckle” con buon esito

per riparare il distacco della retina nell’occhio sinistro”, “lui sta

veramente molto bene”), sono del tutto irrilevanti ai fini del giudizio

penale nella misura in cui l’appellante non può non avere visto PC 1 al suo

fianco, ritenuto, come detto, che questi era pienamente entrato nel suo spettro

visivo (al punto da poter essere finanche scorto con l’occhio destro) e nella

misura in cui l’imputato ha volutamente distolto lo sguardo dall’avversario un

attimo prima di sferrargli il colpo, facendosi carico delle conseguenze di un

colpo intenzionalmente inferto “alla cieca” (cfr. quesito 4, verb.

d’interrogatorio 29.12.2011 AP 1 e rapporti medici allegati, AI 62 in inc. MP

2007.

).

AP 1 non può, inoltre, essere

sgravato dalle sue responsabilità nemmeno volendo ritenere, com’egli sostiene

nell’appello, che non intendeva colpire l’accusatore privato alla testa e che

ciò è avvenuto in quanto PC 1, dopo un contrasto col compagno di squadra __________,

ha perso l’equilibrio abbassando il capo.

Questa ipotesi, oltre a non corrispondere

alla realtà essendo il contrasto fra __________ e PC 1 avvenuto dopo che

quest’ultimo ha subìto il colpo da AP 1, è ininfluente già solo in quanto, come

visto, PC 1 anche se non si fosse abbassato sarebbe stato comunque colpito al

capo.

Del resto, come già sostenuto

dal Tribunale federale (DTF 134 IV 26 consid. 3.3.3), un giocatore di hockey

deve sempre muoversi sul ghiaccio in modo da poter reagire a situazioni

pericolose.

Chi sferra con forza un colpo

alla testa di un avversario, volgendo nell’imminenza dell’atto lo sguardo

altrove e, pertanto, ignorando deliberatamente che questi possa abbassare in

modo circoscritto il capo, si muove in una situazione non controllabile in cui

non è più possibile evitare che si realizzi il rischio di una grave lesione ai

danni della vittima.

Né l’autore poteva confidare,

ad esempio in ragione dell’equipaggiamento protettivo di cui beneficiano i

giocatori di disco su ghiaccio, che l’evento incriminato non si producesse,

ovvero che l’avversario non si ferisse gravemente. Dinanzi a un colpo

ravvicinato assestato con tale veemenza alla testa dell’avversario è notorio

che il casco, finanche con visiera, non pone del tutto al riparo da una

commozione cerebrale.

Il fatto invocato

dall’appellante che col suo agire egli intendeva respingere l’azione di

contrasto dell’avversario e posizionarsi nel modo desiderato è irrilevante.

Perché sia dato il dolo eventuale non è infatti necessario che l’appellante

desiderasse o approvasse l’evento, ossia il ferimento della vittima, ma è bensì

sufficiente ch’egli abbia considerato tale evento come probabile conseguenza

del suo intento primario e, nondimeno, l’abbia accettato nell’eventualità, poi

concretamente realizzatasi, che si verificasse.

Né può essere seguito

l’appellante nella misura in cui eccepisce che nell’hockey, disciplina sportiva

caratterizzata da contatti fisici intensi, si deve presumere l’accettazione di

ciascun giocatore del rischio di essere ferito. Questa accettazione vale

nell’ambito della pratica regolare del disco su ghiaccio e non è data se

l’autore ha provocato il ferimento in modo intenzionale o grave delle regole di

gioco che mirano pure alla prevenzione degli incidenti (DTF 109 IV 102 consid.

2). Dai partecipanti ad una competizione sportiva deve, infatti, essere preteso

il rispetto delle regole. Con il suo intervento falloso, AP 1 ha, invece,

infranto volontariamente e gravemente un’importante regola di gioco che, come

esposto, concorre a preservare la sicurezza dei giocatori.

Agendo in modo altamente

falloso con una condotta fortemente offensiva, AP 1, ha, dal profilo oggettivo,

posto l’integrità fisica dell’avversario ad un alto grado di grave rischio.

Dal profilo soggettivo,

l’autore, nella sua qualità di professionista di hockey, era certamente conscio

dei rischi di lesione connessi ad un forte colpo inferto alla testa

dell’avversario ed ha preso in seria considerazione il possibile serio

ferimento di quest’ultimo.

Ciononostante egli ha accettato

la possibilità di cagionargli delle lesioni gravi.

Ne deriva che AP 1 ha agito con

dolo eventuale.

L’appello principale di AP 1 è

su questo punto respinto, mentre quello adesivo del PP è accolto.

III. interruzione del nesso

causale?

19.

AP 1 chiede, infine,

di essere assolto in applicazione del principio in dubio pro reo, essendo

rimasta aperta la questione relativa a una possibile interruzione del nesso di

causalità adeguato.

L’appellante ricorda che, con

istanza probatoria 16 febbraio 2015, respinta con decisione presidenziale del

23.

marzo 2015 (doc. CARP VIII), egli ha chiesto che fosse allestita una perizia

giudiziaria sullo stato di salute di PC 1 prima dell’evento traumatico del 15

settembre 2007 e su quello attuale, nonché sul rapporto di causalità tra il

colpo da questi subìto in tale data e i disturbi ch’egli ha in seguito

lamentati. Per l’insorgente, senza tale analisi non si può escludere che i

disturbi lamentati dall’AP dopo il noto contrasto di gioco siano riconducibili

a una circostanza esterna diversa.

AP 1 eccepisce, inoltre, che

l’equipaggiamento, segnatamente il casco, indossato da PC 1 al momento

dell’impatto non è stato mai sequestrato e analizzato malgrado potesse

presentare dei difetti tali da renderlo inidoneo ad evitare l’infortunio

dell’AP. L’appellante ricorda, allegando un estratto da ESPN.com (emittente

televisiva statunitense di programmi sportivi) che, secondo un nuovo studio del

Virginia PolytechnicInstitute and State University, oltre un quarto dei

caschi utilizzati dai giocatori di hockey su ghiaccio, sia nelle leghe

professionistiche maggiori che in quelle minori, presentano dei difetti. A suo

dire, non può pertanto essere escluso che, al momento dell’impatto, PC 1

indossasse un casco difettoso e, pertanto, inidoneo a proteggerlo (motivazione

scritta 30.05.2015, pagg. 21-22).

20.

Il reato di cui

all’art. 122 CP presuppone che fra il comportamento pericoloso e le lesioni vi

sia un nesso di causalità naturale e adeguato (STF 6P.94/2003 del 16 ottobre

2003, consid. 8.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a ed.,

Berna 2010, ad art. 122, n. 14).

Per il diritto, si rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, alle

considerazioni svolte al consid. 24 della sentenza impugnata.

21.

Che il colpo sferrato

da AP 1 a PC 1 durante il derby del 15 settembre 2007 sia la causa naturale del

ferimento di quest’ultimo è cosa pacifica di cui, del resto, ha dato atto anche

lo stesso appellante limitandosi in questa sede a contestare solo l’adeguatezza

del nesso casuale.

Tra il comportamento

dell’appellante e le gravi lesioni della vittima esiste anche un nesso di

casualità adeguata ritenuto che la violenza del colpo assestato da AP 1

all’avversario e la zona sensibile del corpo interessata - ovvero la testa

della vittima - erano palesemente idonei, secondo l’andamento ordinario delle

cose e l’esperienza generale della vita, a cagionarne un grave danno alla

salute, così come è puntualmente avvenuto.

Si tratta, pertanto, unicamente

di stabilire se vi sia stata, come preteso dalla difesa, un’interruzione del

rapporto di causalità adeguata dovuta, come invocato dall’appellante, al

pregresso stato di salute della vittima e/o a difetti del casco da essa

indossato.

a) Dagli atti risulta

che il dr. med. __________, intervenuto per Zurigo Assicurazioni, assicuratore

LAINF, ha visitato il 7 maggio 2008 PC 1, e, pur edotto di una meningite da

questi patìta nel 2005 nonché di problemi di ernia del disco, ha concluso che “non

sono ravvisabili fattori estranei all’infortunio che ci occupa” (rapporto

02.06.2008

dr. med. __________ (AI 15, AI 70, AI 60 in inc. MP 2007.11555),

concetto poi ribadito al dibattimento di primo grado precisando che “per

quanto riguarda la causalità in applicazione dei principi previsti dalla Lainf

a quel momento era pacifica” (verbale di audizione 13.06.2014 PC 1, pag. 1,

in inc. PRPEN 81.2013.137).

È pur vero che PC 1 ha

dichiarato al dibattimento di primo grado di avere subìto prima dei fatti “una

o due commozioni cerebrali”. Tuttavia si è trattato di eventi risalenti a

diversi anni addietro (accaduti al più tardi nel 2003), che hanno avuto

strascichi lievi, in cui solo in un’occasione, a Lagnau, ha “dovuto

interrompere il gioco” per poi ricominciare a giocare “uno o due giorni

dopo senza problemi” (verbale di audizione 13.06.2014 PC 1, pag. 2, in inc.

PRPEN 81.2013.137).

Sia come sia, resta il

fatto che un colpo d’avambraccio sferrato, come in concreto, in modo violento,

a distanza ravvicinata, al capo di una persona, pur munita di casco, che sta

avvicinandosi è certamente idoneo in sé, secondo l’andamento generale delle

cose e l’esperienza, a provocare una commozione cerebrale simile a quella

subìta dall’accusatore privato con la conseguente lunga inabilità lavorativa di

cui si è detto.

Conseguenze, del resto, la cui

relazione causale adeguata con l’agire falloso in discussione è stata

riconosciuta dallo stesso assicuratore LAINF avendo questi concesso a PC 1 una

menomazione permanente dell’integrità fisica del 10% (decisione 30.11.2012

Zürich, doc. dib. 3 in inc. PRPEN 81.2013.137; cfr. anche DTF 124 V 29 consid.

5).

Alla luce delle risultanze

istruttorie, segnatamente della documentazione medica e di quella LAINF in

atti, non entra pertanto in considerazione che PC 1 avesse al momento dei fatti

una predisposizione costituzionale a patire una commozione cerebrale tale da

fare escludere o interrompere un nesso di causalità adeguato fra il fallo e la

grave lesione subìta.

Ne deriva che, su questo punto,

la censura è priva di fondamento.

b) L’ipotesi del difetto

del casco di PC 1, come correttamente ricordato dalla prima giudice, è stata

prospettata dall’appellante per la prima volta con l’istanza probatoria del 29

gennaio 2014 in vista del dibattimento di primo grado, ovvero a oltre 6 anni

dai fatti allorquando era del tutto irrealizzabile una verifica attendibile

dell’accessorio protettivo indossato dalla vittima al momento dell’evento.

L’eccezione è, pertanto, già solo per la sua intempestività, da respingere in

quanto contraria al principio della buona fede processuale.

Ciò detto, si rileva come non

vi siano, in atti, elementi che possano anche solo far dubitare che, al momento

dell’impatto, PC 1 indossasse un casco difettoso. Si aggiunge, infine, che

ininfluente è al riguardo l’articolo giornalistico prodotto dall’appellante

principale concernente i risultati di uno studio condotto dal Virginia

Polytechnic Institute and State University sulla qualità dei caschetti da

hockey: esso, oltre a riguardare i caschi usati nella National Hockey League ed

in quelle giovanili nordamericane, ovvero in un contesto diverso rispetto a

quello di cui si discute, è del tutto generico non contenendo alcun elemento

idoneo a far dubitare della specifica affidabilità del casco usato da PC 1 al

momento dell’infortunio.

Del resto, a mente di questa

Corte, le modalità del fallo posto in essere da AP 1 erano tali da produrre,

come è stato, gli effetti devastanti descritti a prescindere dallo stato del

casco indossato da quest’ultimo.

Nemmeno da questo profilo può, quindi, ritenersi interrotto il

nesso causale adeguato fra il comportamento dell’imputato e il grave ferimento

della vittima.

L’appello principale va, pertanto, respinto anche su questo punto.

IV. Commisurazione della pena

22.

Il procuratore

pubblico postula che AP 1 sia condannato alla pena di 90 aliquote giornaliere

da fr. 100.- cadauna corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-, pena sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

L’entità della pena richiesta,

precisa il procuratore pubblico, tiene già in debito conto del dolo eventuale,

del lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48 lett. e CP) nonché della

violazione del principio di celerità.

22.1

a) Giusta l’art. 47 CP il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita

anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di

evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b) L’art. 122 cpv. 4 CP

dispone che chiunque si rende colpevole di lesioni gravi è punito con una pena

detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180

aliquote giornaliere.

c) Ai sensi dell’art. 42

cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria,

di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni

se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore

dal commettere nuovi crimini o delitti.

In ragione dell’art. 44 cpv. 1

CP, se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al

condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.

d) Giusta

l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente

perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora l’autore ha

tenuto buona condotta.

Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data applicazione di

quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di prescrizione sono

trascorsi (per l’accertamento del tempo trascorso il giudice deve riferirsi,

quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso il giudizio

di secondo grado; DTF 132 IV 1 consid 6.2.1. pag. 4; STF 6B_10/2010 del 10

maggio 2010).

e) Il principio della

celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non

appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1

Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139).

Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della

celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di

questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa

(DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia

stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del

lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del

procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi

morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è

l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché

sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che

un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.

La giurisprudenza ha, ad

esempio, giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio

di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase d’istruttoria

(STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).

Siccome i ritardi nella

procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale federale ha fatto

derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a

livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più

frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche

l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54,

124.

I 139 e 117 IV 124).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, laddove sono date le condizioni per

applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio della celerità, occorre

tenere conto di entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia l'entità

del ritardo che l'intensità della violazione (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno

2006).

22.2

In concreto, AP 1 va

sanzionato per il reato lesioni gravi ex art. 122 CP (che, come visto, prevede

una pena minima di 180 aliquote giornaliere) e non più per quello di lesioni

colpose gravi ex art. 125 cpv. 2 CP.

Dal profilo

oggettivo, occorre considerare a beneficio di AP 1 che le lesioni da lui

causate, pur essendo gravi, hanno costituito un pregiudizio del bene giuridico

protetto, ovvero dell’integrità fisica, ridimensionatosi nel tempo.

Le lesioni patìte da PC 1,

pur se importanti al punto da avergli fatto abbandonare la professione di

giocatore di hockey e da averlo reso totalmente inabile al lavoro per quasi due

anni (o, quantomeno, per oltre un anno e 4 mesi), non gli hanno infatti

impedito negli anni di riqualificarsi e di continuare a lavorare nell’ambito

hockeystico, ricoprendo altre mansioni, dapprima per l’HC __________ e poi

presso la Federazione svizzera di disco su ghiaccio.

Che il pregiudizio grave

alla salute, pur rimanendo tale, sia stato tutto sommato circoscritto è poi

comprovato dal fatto che l’assicuratore LAINF, rifacendosi a una valutazione

del neurologo Prof. __________, si è limitato a concedere all’accusatore

privato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10%.

Del resto, lo stesso PC 1 ha

dichiarato al dibattimento di primo grado che l’attuale sua situazione “è

veramente migliorata”, pur avendo “ancora qualche sintomo”. Egli ha

precisato che i suoi problemi di salute gli impediscono solo di praticare

attività sportive che implicano sforzi particolari in quanto esse gli causano

mal di testa, avendo perso la capacità di concentrarsi in maniera intensa

(verbale di audizione 13.06.2014 PC 1, pag. 1-2, in inc. PRPEN 81.2013.137).

La colpa dell’imputato, sotto

l’aspetto oggettivo, può pertanto definirsi media.

Dal profilo soggettivo,

alleggerisce la posizione di AP 1 il fatto ch’egli abbia agito per dolo

eventuale (STF 6S.233/2003 del 4 novembre 2003, consid. 4.3) e nell’ambito di

una partita di hockey, contesto in cui i giocatori sono sottoposti a frequenti

confronti fisici di una certa durezza ed in cui la tensione agonistica, tanto

più in un derby come quello in discussione, è fonte sui partecipanti di forte pressione

a livello emotivo.

L’appellante, anche dal profilo

soggettivo, si è quindi reso responsabile soltanto di una colpa media.

Al di là di una certa

collaborazione verso le autorità dimostrata da AP 1 nell’ambito della procedura

rogatoriale, nulla di particolarmente meritorio o reprensibile emerge in

relazione ai fattori legati all’autore. Al riguardo, va tra l’altro ricordato

che l’assenza di precedenti penali a carico dell’imputato non può essere

considerata a suo favore, l’incensuratezza essendo un elemento neutro per la

commisurazione della pena (cfr. DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2).

Visto quanto precede, questa Corte ritiene adeguata alla colpa dell’insorgente

una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere.

Tale pena deve, tuttavia, esse

attenuata in ragione del principio di celerità. L’inattività istruttoria,

durata oltre un anno e sette mesi, intercorsa tra il tentativo del Ministero

pubblico di prendere contatto con AP 1 negli Stati Uniti, dove questi si

trovava per motivi professionali (AI 20 in inc. MP 2007.11555), e la decisione

degli inquirenti di percorrere la via rogatoriale per interrogarlo (AI 34 in

inc. MP 2007.11555), non trova alcuna giustificazione d’inchiesta e costituisce

un’indubbia violazione del principio di celerità.

Contrariamente a quanto

richiesto dalla Difesa e a quanto ammesso dai primi giudici, non può, invece,

trovare applicazione l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e CP, non

superando il tempo trascorso dai fatti costitutivi del reato di lesioni gravi i

2/3 del termine di prescrizione (ovvero 10 anni).

Tutto ben considerato, la pena pecuniaria congrua

ammonterebbe a 200 aliquote giornaliere.

Tuttavia, considerato il limite

di competenza della Pretura penale (art. 41 LOG), questa Corte non può far

altro che riportarne l’entità alla soglia massima consentita di 90 aliquote

giornaliere, così come richiesto dal procuratore pubblico.

L’ammontare delle singole aliquote di fr. 100.- non è stato contestato e

può, dunque, venire riconfermato in questa sede.

La pena pecuniaria, essendo pienamente adempiti i requisiti previsti

dall’art. 42 cpv. 1 CP, è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

due anni.

V. Pretese civili

23.

La congruità

dell’indennità riconosciuta ex art. 433 CPP dalla giudice di primo grado a PC 1

non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell’insorgente che,

nel suoi allegati d’appello, nemmeno ha toccato l’argomento (doc. CARP I, III,

XVIII, XXVI). L’entità è, pertanto, qui confermata.

Le

pretese ex art. 433 CPP avanzate da PC 1 per la procedura d’appello,

corrispondenti a 17 ore di lavoro a fr. 280.-/h più spese e IVA, per

complessivi fr. 5'257,45 vanno riconosciute nella misura di fr. 2'762.65 (fr.

2’450.- onorario + fr. 108 + fr. 204.65).

A

titolo di onorario, va riconosciuto, alla tariffa di fr. 280.-/h, il seguente

dispendio orario del patrocinatore dell’AP:

- 30

minuti per opposizione 29.12.2014 a prove chieste da AP 1;

- 5

min. per assenso 26.03.2015 a procedura scritta;

- 10

min. per richiesta 02.06.2015 di documentazione integrativa;

- 7

ore per osservazioni 15.06.2015;

- 1

ora di esame atti.

Le

spese esposte per scritturazioni, in quanto corrette, sono integralmente

approvate.

L’IVA

ammonta a complessivi fr. 204.65.

Ne

discende che AP 1 dovrà versare all’AP PC 1 fr. 9'000.- per spese legali così

come riconosciuto in prima sede oltre a fr. 2'762.65 (IVA inclusa) per spese di

patrocinio di secondo grado.

VI.

Indennità ex art. 429 segg CPP

24.

All’appellante non è

riconosciuto alcun indennizzo ex art. 429 segg. CPP.

VII. Tassa di giustizia e

spese

25.

Visto l’esito degli

appelli, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del

condannato.

Anche

gli oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP)

per cui sia quelli relativi all’appello principale sia quelli relativi a quello

incidentale sono posti a carico dell’imputato.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 6, 9, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg.,

398.

e segg., 406, 433 CPP,

12,

34, 42, 44, 47, 122 CP;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1.

a. L’appello principale

di AP 1 è respinto.

b. L’appello incidentale

del procuratore pubblico è accolto.

Di

conseguenza,

1.1

AP 1 è dichiarato

autore colpevole di:

1.1.1

lesioni

gravi

per

avere, a __________ il 15 settembre 2007, durante la partita di hockey su

ghiaccio __________, intenzionalmente colpito, col braccio, in maniera violenta

e violando le regole del gioco, il capo di PC 1 che, a seguito dell’episodio,

ha subìto una commozione cerebrale con deficit neuropsicologico in ambito

verbale e visivo, nonché disturbi emotivi affiancati da disagi sociali e un

blocco cervicale con conseguenti cefalgie (cfr. certificato medico del dr. __________,

del 2 giugno 2008 agli atti), cagionandogli un grave danno alla salute fisica e

psichica, manifestatosi in una lunga inabilità lavorativa dapprima totale

(perlomeno fino a fine gennaio 2009) e poi parziale protrattasi almeno fino

alla metà del 2012.

1.2

AP 1 è condannato:

1.2.1

alla pena pecuniaria di

90.

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, per un totale

di fr. 9’000.- (novemila),

1.2.2

a

versare all’AP PC 1 l’importo di fr. 11'762.65 a titolo di risarcimento spese

legali di primo e secondo grado.

1.3

L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

1.4

La

tassa di giustizia e i disborsi relativi al procedimento di primo grado per

complessivi fr. 2'985.- sono posti a carico dell’imputato.

2.

Gli

oneri processuali dell’appello principale di AP 1, consistenti in:

-

tassa di giustizia fr. 2'000.-

-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 2’200.-

sono

posti a suo carico.

3.

Gli

oneri processuali dell’appello incidentale del procuratore pubblico,

consistenti in:

-

tassa di giustizia fr. 2'000.-

-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 2’200.-

sono

posti a carico a carico di AP 1.

4.

Intimazione a:

5.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501.

Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.