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Decisione

17.2014.206

Assoluzione dall'accusa di ingiuria. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Affermazioni in cui viene lesa soltanto la reputazione sociale di una persona non costituiscono ingiuria. In particol

7 aprile 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con sentenza del 21

ottobre 2014, la Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha prosciolto AP 1

dall’accusa di vie di fatto, nonché dall’accusa di ripetuta ingiuria per le

seguenti locuzioni: “vai fuori dai coglioni o vedi”, “non rompere i coglioni”;

“vai a cagare” e “cretina”.

Per contro, lo ha ritenuto colpevole del reato di ripetuta

ingiuria in merito alle seguenti espressioni: “stronza”, “deficiente” e “pensa

a fare il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare” e lo ha condannato

alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni, di 3 aliquote giornaliere di fr. 30.-, per un totale di fr. 90.- oltre al

pagamento di una multa di fr. 200.-.

C. In data 31 ottobre

2014 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza. Dopo avere

ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 15

dicembre 2014 (precisata con atto XIII), ha indicato di impugnare la sentenza

di prima sede limitatamente ai punti 2, 3 e 4 del dispositivo. L’appellante chiede

di essere prosciolto dal reato di ingiuria in relazione all’epiteto “pensa a

fare il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare” (punto 2) e, di

conseguenza, chiede una diversa commisurazione della pena (punti 3.1 e 3.2) e

un diverso giudizio sulle conseguenze in materia di spese (punto 3.3 e 3.4) e

in materia di indennità (punto 4).

Di conseguenza, i punti 1 e 5 sono passati in giudicato. Nella sua

dichiarazione l’appellante ha chiesto lo svolgimento del procedimento in

procedura scritta.

D. In data 16 dicembre

2014 la presidente di questa Corte ha assegnato ad AP 1 un termine di 20 giorni

per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP) che è

stata tempestivamente inoltrata dall’appellante il 7 gennaio 2015.

E. Con scritto del 13

gennaio 2015, la Pretura penale, rimettendosi al giudizio di questa Corte, ha

comunicato di non avere osservazioni da formulare.

Con scritto del 20 gennaio 2015, il procuratore pubblico, senza

svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello.

Con scritto del 2 febbraio 2015, l’accusatrice privata ha chiesto

che l’appello venga respinto e il dispositivo della sentenza 21 ottobre 2014

della Pretura penale confermato, rilevando, in sintesi, che l’affermazione

costituisce un giudizio di valore ingiurioso sulla persona di PC 1.

Considerandi

in

diritto:

Fatti emersi dall’inchiesta, accertati in

primo grado e non contestati

1.

AP 1, all’epoca dei

fatti considerati nel DA, lavorava in qualità di operaio comunale per il Comune

di __________.

2.

In data 10 luglio

2013.

verso le 13:30, dopo la pausa pranzo, PC 1, segretaria comunale a __________,

e __________, dipendente dell’Ufficio tecnico, si recavano presso il magazzino

comunale per verificare come mai AP 1 non stesse svolgendo i lavori di taglio

d’erba previsti dal programma. Nasceva, quindi, un acceso diverbio, durante il

quale l’operaio rivolgeva alla segretaria parole pesanti. La segretaria

comunale, a sua volta, chiudeva a chiave AP 1 nel magazzino per un breve lasso

di tempo e, poi, riapriva la porta in presenza del sindaco __________. A quel

punto, AP 1 la spintonava e le rivolgeva nuovamente le seguenti frasi: “vai

fuori dai coglioni o vedi”, “non rompere i coglioni”; “vai a cagare”,

“cretina”, “pensa a fare il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare”. A

ciò aggiungeva “stronza” e “deficiente” (questi ultimi due epiteti sono stati

proferiti solo dopo essere stato liberato dal magazzino comunale).

3.

Il 9 ottobre 2013,

il Comune di __________ e PC 1 hanno presentato querela nei confronti di AP 1

per i reati di tentato danneggiamento, rispettivamente ripetuta minaccia, vie

di fatto, ingiuria, diffamazione e calunnia.

Conclusa l’inchiesta, il procuratore pubblico ha

emanato il decreto d’accusa indicato alla lett. A.

Con sentenza del 21 ottobre 2014, il giudice

della pretura penale ha dichiarato AP 1 colpevole del reato di ripetuta

ingiuria in merito alle seguenti espressioni: “stronza”, “deficiente” e “pensa

a fare il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare”.

Per le altre suindicate, AP 1 è stato

prosciolto.

Appello

4.

AP 1 chiede di

essere prosciolto dal reato di ingiuria limitatamente alla frase “pensa a fare

il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare”.

4.1

Per l’appellante,

questa affermazione non costituisce un giudizio di valore offensivo che mette

in dubbio la lealtà e l’onestà di AP 1, in quanto si riferisce soltanto

all’attività lavorativa della segretaria comunale.

4.2

Giusta l’art. 177 cpv.

1.

CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole,

scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona.

Il reato di ingiuria

presuppone un’offesa all’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento

che ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e, dunque, il

diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 177 CP, n. 3;

DTF 117 IV 27, consid. 2c).

Il reato di ingiuria,

che è sussidiario rispetto alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia

(art. 174 CP), si caratterizza per la comunicazione delle affermazioni

ingiuriose direttamente alla vittima stessa, e non a terze persone, ciò che

invece contraddistingue il comportamento diffamatorio e calunnioso (Pozo, Droit

pénal, Partie spéciale, Genève Zurich Bâle 2009, ad art. 177 CP, n. 2124;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna

2009, ad art. 177 CP, n. 1).

L’ingiuria, che può

essere espressa a parole, per scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può

concretizzarsi mediante tre modalità differenti:

- con

un giudizio di valore atto a mettere in dubbio l’onestà, la correttezza e la

moralità dell’ingiuriato e a renderlo disprezzabile quale essere umano (Corboz,

op. cit., ad art. 177 CP, n. 12; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127;

Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo,

2008, ad art. 177 CP, n. 2),

- tramite

una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore,

ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile (Corboz,

op. cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2);

- nell’evocazione,

all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un particolare fatto atto a

danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 20-21; Trechsel, op.

cit., ad art. 177 CP, n. 2).

Quest’ultima modalità

di ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini

ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Pozo,

op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch

II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4).

Affermazioni, con cui viene lesa

soltanto la reputazione sociale di una persona (che sono, cioè, attinenti alla

posizione di una persona nella società) non costituiscono ingiuria: in

particolare, la reputazione a livello lavorativo non è tutelata dall’art. 177

CP. Sminuire una persona nell’ambito della sua attività lavorativa, artistica,

politica o sportiva non è sufficiente a realizzare il reato di ingiuria (STF

1C_524/2013 del 2 ottobre 2010, consid. 3.1; DTF 119 IV 44

consid. 2a p. 47; DTF 105 IV 111 consid. 1 p. 112; DTF 80 IV 159 consid. 2 p. 164). Nemmeno è tutelata dall’art. 177 CP la reputazione relativa a particolari

competenze o a particolare bravura nei diversi ambiti appena citati (Trechsel, op. cit., vor art. 173 CP n 10).

Questo principio vale, tuttavia,

soltanto se l’affermazione non mette in dubbio anche l’onestà o la moralità di

una persona e non la rende disprezzabile in quanto essere umano.

Le frasi incriminate vanno giudicate singolarmente e lette obiettivamente

sulla base del senso che deve attribuirle un destinatario non prevenuto nel

contesto generale in cui sono state dette (DTF 124 IV 162 consid. 3b p. 167;

DTF 119 IV 44 consid. 2a p. 47).

Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato intenzionale:

l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia

offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad

art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130; Riklin, in op.

cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che l’autore sia a

conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il giudizio di valore

da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130).

4.3

Il primo giudice ha

qualificato la frase di cui trattasi come ingiuria ai sensi dell’art. 177 CP

sulla scorta delle seguenti considerazioni:

“ L’espressione” pensa a fare il tuo

lavoro, che non sei neanche capace di fare“ rappresenta un giudizio di valore

offensivo, che esterna una totale mancanza di rispetto nei confronti della

destinataria. Essa riguarda si, in sé, un fatto, ma sottintende una messa in dubbio

dell’onestà e della lealtà di PC 1 in modo da renderla spregevole, tenuto

altresì conto del ruolo dalla stessa svolto all’interno dell’amministrazione

comunale, segnatamente quale diretta superiore dell’imputato” (sentenza

impugnata, pag. 6).

4.4

L’accusatrice privata

sostiene che la frase vada letta nel contesto generale di quel momento, e

quindi, visto che è stata proferita dopo che la signora PC 1 era già stata

ricoperta di insulti, come denigrante, altamente offensiva poiché avente lo

scopo di mettere in dubbio la lealtà e l’onestà della destinataria a livello

personale e professionale.

4.5

Pur se letta nel

contesto descritto sopra, l’espressione “pensa a fare il tuo lavoro, che non

sei neanche capace di fare“ risulta, per qualsiasi osservatore esterno avente

le caratteristiche indicate dal TF, manifestamente riferita soltanto alla

reputazione professionale della signora PC 1. Con essa, AP 1 ha sminuito la capacità

e competenza professionale della segretaria comunale senza, in alcun modo, metterne

in dubbio, in riferimento a tale ambito, la sua onestà e moralità.

4.6

L’accusatrice privata

motiva l’ingiuria pure sostenendo che, utilizzando la congiunzione „neanche“,

AP 1 ha chiaramente fatto intendere che, con la famigerata espressione, egli

voleva dire “non sei capace a fare nulla, nemmeno il tuo lavoro”. Questa

conclusione appare una forzatura. Ma, quand’anche ciò fosse, la conclusione

relativamente alla realizzazione del reato di cui all’art. 177 CP non cambierebbe.

4.7

L’accusatrice privata sostiene,

poi, che con l’affermazione di cui trattasi AP 1 ha voluto lasciar intendere al

signor __________ e al sindaco che ella non fa il lavoro per cui è stipendiata

e che, quindi, non merita lo stipendio che le viene versato, facendola, così, apparire

come una persona disonesta e disprezzabile.

Anche se si dovesse condividere

l’assunto dell’AP, lesa sarebbe, comunque, soltanto la reputazione professionale

della signora PC 1. L’onestà e la lealtà a livello personale non vengono messe

in dubbio con questa singola affermazione (cfr. Riklin, in op. cit., vor art.

173.

n. 19 secondo cui non è ingiurioso dire a un professore di diritto che non

ha nessuna idea della sua materia; cfr. per analogia anche DTF 103 IV 157 in

cui il TF ha stabilito che il rimprovero di aver venduto ad un ente pubblico

dei prodotti ad un prezzo esagerato concerne solo la reputazione

professionale).

4.8

Visto quanto esposto,

gli elementi oggettivi del reato di ingiuria non sono dati. L’appellante va,

dunque, prosciolto dall’accusa di ingiuria in merito alla frase “pensa a

fare il tuo lavoro che non sei neanche capace di fare”.

Ne deriva che - preso atto delle

assoluzioni già decise in pretura penale che, in assenza di contestazione, sono

passate in giudicato - AP 1 è autore colpevole di ingiuria soltanto per le

espressioni “stronza” e “deficiente”.

Commisurazione della pena

5.

5.1

Con la sentenza

impugnata, il Pretore ha mandato AP 1 esente da pena in merito agli epiteti

“stronza” e “deficiente”,

mentre ha condannato

l’appellante alla pena pecuniaria di 3 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna

(per un totale di fr. 90.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni, soltanto in relazione all’espressione “pensa a fare il tuo

lavoro, che non sei neanche capace di fare”. A questa pena, ha, poi,

aggiunto la multa di fr. 200.-.

5.2

L’appellante chiede,

in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP, di essere mandato esente da pena per

il reato di ripetuta ingiuria in merito agli epiteti “stronza” e “deficiente”.

5.3

La richiesta va

accolta, già solo, poiché, in assenza di un relativo appello della PP, il

giudizio pretorile sulla pena - che, relativamente ai due epiteti citati, ha

mandato AP 1 esente da pena - non può essere modificato da questa Corte a

detrimento del condannato.

A titolo abbondanziale, si osserva, comunque, che, avendo il primo

giudice accertato che AP 1 ha proferito gli epiteti incriminati dopo che questa

l’aveva rinchiuso per 5-10 minuti nel magazzino, il suo giudizio risulta essere

una non censurabile applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP.

Sulla tassa di giustizia e sulle spese

6.

L’appellante chiede

che le tasse e le spese giudiziarie per il procedimento di primo grado e per il

procedimento d’appello, vengano poste a carico dello Stato.

La richiesta non può essere accolta ritenuto come, per una parte,

egli sia stato, comunque, condannato. Tuttavia, a carico dello Stato va posta

la tassa per la motivazione scritta della sentenza che il giudice di primo

grado ha accollato ad AP 1 (fr. 150.-).

Per contro, visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di

secondo grado, consistenti in complessivi fr. 700.-, vengono interamente posti

a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Indennità giusta gli art. 429 segg. CPP

7.

7.1

La Pretura penale ha

assegnato a AP 1 un’indennità per le spese di patrocinio di primo grado (ex

art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) di fr. 500.-.

Nella sua dichiarazione d’appello, AP 1 ha chiesto che l’indennità

venga aumentata a fr. 1'786.- per il procedimento di primo grado e che, per

quello d’appello, gli vengano assegnati ulteriori fr. 300.- .

Nella motivazione scritta, l’appellante ha aumentato a

fr. 2’083.75 l’indennità richiesta per spese di patrocino per la

prima sede. Si tratta di un’estensione inammissibile.

7.2

Giusta l’art. 429 cpv.

1.

lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei

suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le

spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Nel caso di una parziale assoluzione l’indennità si riduce di

conseguenza (Riklin, StPO, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG

und weiteren Erlassen, 2ª ed., Zurigo 2014, ad art. 429 CPP, n. 5; Messaggio

del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,

pag. 1231). Se è data una riparazione per proscioglimento parziale, questa può

essere compensata con le spese procedurali a carico dell’imputato e conseguenti

alla parziale condanna (art. 442 cpv. 4 CPP).

Per prassi di questa Corte lo Stato si assume le spese per un

patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della

complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di

lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (CARP

17.2012.112

del 7 marzo 2013 consid. 13a).

7.3

Nella sua

giurisprudenza relativa al nuovo art. 429 CPP, il Tribunale federale ha

stabilito che la necessità del patrocinio deve essere determinata prendendo in

considerazione la gravità dell’accusa, la complessità fattuale e giuridica del

caso, la durata del procedimento e le sue conseguenze sui rapporti personali e

professionali dell’imputato (DTF 138 IV 197 consid. 2.3.5; STF 1B_536/2012 del

9.

gennaio 2013, consid. 2.2).

Questa Corte ritiene che il procedimento a carico di AP 1 -

vertente su ingiuria e vie di fatto, dunque, su reati minori o bagatellari

(art. 132 CPP a contrario) punito con una pena massima di 90 aliquote

giornaliere - non presentava, almeno nella sua fase iniziale prima

dell’emanazione del DA, difficoltà fattuali o giuridiche tali da giustificare

l’intervento di un legale. L’appellante si è, infatti, limitato ad esporre la

sua versione dei fatti durante gli interrogatori della Polizia.

Pertanto, la necessità di patrocinio è data, in concreto, unicamente a partire

dall’avvio del procedimento dinanzi la Pretura penale, quindi dopo il 3 febbraio 2014, data di emissione del decreto d’accusa.

7.4

Il patrocinatore

dell’appellante ha trasmesso a questa corte la nota d’onorario per il

procedimento di primo grado in cui, sommate le spese forfettarie del 5% più la

partita iva dell’8 %, espone l’importo di fr. 1'786.-.

L’onorario esposto comprende l’assistenza legale a partire dalla

prima fase del procedimento, quindi già prima dell’emanazione del decreto

d’accusa.

Giustificandosi l’intervento di un avvocato unicamente

dopo l’emissione del DA, non possono essere ammessi i dispendi orari precedenti

il 3 febbraio 2014. Sono invece approvati, in quanto anche il tempo esposto è

parso adeguato, i dispendi orari del 7, 11 e 12 febbraio 2014 (2 ore del MLaw __________

per ricerca giuridica e stesura opposizione DA e reclamo ABB; 15 minuti del

MLaw __________ per colloquio con cliente; 30 minuti dell’avv. DI 1 per colloquio

con cliente, correzione e messa a punto finale reclamo contro decreto di

abbandono e opposizione al decreto di accusa) e quelli del 7 e 21 ottobre 2014

(1 ora del MLaw __________ per osservazioni a Pretura penale; 2 ore del MLaw __________

per udienza Pretura penale).

7.5

L’appellante ha

calcolato l’indennizzo sulla base di una tariffa di fr. 350.- l’ora per

l’avvocato e di fr. 150.- l’ora per il praticante. La remunerazione oraria va

però fissata prendendo come base l’importo di fr. 280.- per l’avvocato e di fr.

120.

- per il praticante stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007. Ne discende una riduzione

dell’onorario a fr. 770.-, che, sommate le spese forfettarie del 5% (art. 6 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 a) più la partita iva dell’8 %, porta complessivamente all’importo di fr. 873.20.

7.6

Considerando che AP 1

è stato assolto solo parzialmente, non si giustifica un completo indennizzo

delle spese di patrocinio. Queste vanno ridotte proporzionalmente al

presumibile dispendio orario del patrocinatore in relazione ai reati, da cui

l’appellante è stato prosciolto (Wehrenberg/Frank, in Basler Kommentar, StPO,

Basilea 2011, ad art. 429 CPP n. 17a) e, quindi, l’importo di fr. 873.20 viene

proporzionalmente ridotto a fr. 600.-.

L’indennità

riconosciuta da questa corte per il procedimento di primo grado ammonta quindi

a fr. 600.-.

7.7

Per quanto riguarda

l’indennità d’appello, l’importo richiesto dall’appellante di fr. 300.-,

comprendente nota d’onorario, spese forfettarie del 5% e l’IVA dell’8% (art.

429.

cpv. 1 lett. a CPP), è calcolato sulla base di una remunerazione del

praticante di fr. 150 l’ora. Va invece applicata una tariffa oraria di fr.

120.

- (vedi consid. 8.5.) al dispendio orario, apparso adeguato, di 106.2

minuti. Ne discende una riduzione dell’onorario sulla base delle tariffe citate

a fr. 212.40, a cui vanno sommate le spese forfettarie del 5% e l’IVA dell’8%,

per un totale di complessivi fr. 240.85.

Visto l’esito dell’appello, a AP 1 spetta il riconoscimento di un

completo indennizzo delle spese sostenute. Lo Stato deve quindi rifondere a AP

1.

fr. 240.85 a titolo di indennità d’appello.

7.8

Complessivamente lo

Stato è, dunque, condannato a rifondere a AP 1 l’importo di fr. 840.85 a titolo di indennità ai sensi dell’ art. 429 e segg. CPP. Questa somma può essere compensata

con le spese procedurali a carico dell’imputato di fr. 150.- (art. 442 cpv. 4

CPP). Lo Stato deve quindi rifondere a AP 1 complessivamente fr. 690.85.

Indennizzo a favore dell’accusatrice privata

8.

Il primo giudice ha

condannato AP 1 al pagamento di un indennizzo a favore dell’accusatrice privata

di fr. 300.-.

Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve indennizzare

adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel

procedimento, se l’accusatore vince la causa.

Visto l’esito dell’appello, si giustifica una riduzione di tale

indennizzo a fr. 200.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg. CPP;

177 CP;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP, 429 e

segg. CPP, 433 CPP, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, ricordato che la condanna di AP 1 per il reato di

ingiuria in relazione alle espressioni “stronza” e “deficiente” è passata in

giudicato;

1.1. AP 1 è prosciolto

dall’accusa di ingiuria, per avere a __________ il 10 luglio 2013 pronunciato

nei confronti di PC 1 la frase “pensa a fare il tuo lavoro che non sei neanche

capace di fare”.

1.2. AP 1 è mandato esente

da pena.

1.3. AP 1 è condannato al

pagamento di un indennizzo a favore dell’accusatrice privata di fr. 200.- ai

sensi dell’art. 433 CPP.

2. A titolo di

indennità di prima e seconda sede giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato rifonderà

a AP 1, già sottratte le spese procedurali a carico dell’imputato, l’importo di

fr. 690.85.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico dello Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.