17.2014.206
Assoluzione dall'accusa di ingiuria. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Affermazioni in cui viene lesa soltanto la reputazione sociale di una persona non costituiscono ingiuria. In particol
7 aprile 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.206
Locarno
7 aprile 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 31 ottobre 2014 da
AP 1
rappr. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 21 ottobre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 28 novembre 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 15 dicembre 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 440/2014
del 3 febbraio 2014 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole
di
1. vie di fatto
per avere, il 10 luglio 2013 a __________ presso il magazzino comunale, intenzionalmente commesso vie di fatto nei confronti diPC 1, senza
tuttavia cagionarle un danno al corpo e alla salute, dandole una spinta;
2. ripetuta ingiuria
per avere, il 10 luglio 2013 a __________ presso il magazzino comunale, offeso l’onore di PC 1, proferendo nei suoi confronti le seguenti
espressioni: “stronza”; “deficiente”; “vai fuori dai coglioni o vedi”; “non
rompere i coglioni”; “vai a cagare”; “pensa a fare il tuo lavoro, che non sei
neanche capace di fare”; “cretina”;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, di 10 aliquote giornaliere
da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1200.-, oltre a una
multa di fr. 400.- e al pagamento degli oneri processuali.
Contro tale decreto d’accusa AP 1 ha interposto tempestiva
opposizione.
Fatti
B. Con sentenza del 21
ottobre 2014, la Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha prosciolto AP 1
dall’accusa di vie di fatto, nonché dall’accusa di ripetuta ingiuria per le
seguenti locuzioni: “vai fuori dai coglioni o vedi”, “non rompere i coglioni”;
“vai a cagare” e “cretina”.
Per contro, lo ha ritenuto colpevole del reato di ripetuta
ingiuria in merito alle seguenti espressioni: “stronza”, “deficiente” e “pensa
a fare il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare” e lo ha condannato
alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni, di 3 aliquote giornaliere di fr. 30.-, per un totale di fr. 90.- oltre al
pagamento di una multa di fr. 200.-.
C. In data 31 ottobre
2014 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza. Dopo avere
ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 15
dicembre 2014 (precisata con atto XIII), ha indicato di impugnare la sentenza
di prima sede limitatamente ai punti 2, 3 e 4 del dispositivo. L’appellante chiede
di essere prosciolto dal reato di ingiuria in relazione all’epiteto “pensa a
fare il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare” (punto 2) e, di
conseguenza, chiede una diversa commisurazione della pena (punti 3.1 e 3.2) e
un diverso giudizio sulle conseguenze in materia di spese (punto 3.3 e 3.4) e
in materia di indennità (punto 4).
Di conseguenza, i punti 1 e 5 sono passati in giudicato. Nella sua
dichiarazione l’appellante ha chiesto lo svolgimento del procedimento in
procedura scritta.
D. In data 16 dicembre
2014 la presidente di questa Corte ha assegnato ad AP 1 un termine di 20 giorni
per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP) che è
stata tempestivamente inoltrata dall’appellante il 7 gennaio 2015.
E. Con scritto del 13
gennaio 2015, la Pretura penale, rimettendosi al giudizio di questa Corte, ha
comunicato di non avere osservazioni da formulare.
Con scritto del 20 gennaio 2015, il procuratore pubblico, senza
svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello.
Con scritto del 2 febbraio 2015, l’accusatrice privata ha chiesto
che l’appello venga respinto e il dispositivo della sentenza 21 ottobre 2014
della Pretura penale confermato, rilevando, in sintesi, che l’affermazione
costituisce un giudizio di valore ingiurioso sulla persona di PC 1.
Considerandi
in
diritto:
Fatti emersi dall’inchiesta, accertati in
primo grado e non contestati
1.
AP 1, all’epoca dei
fatti considerati nel DA, lavorava in qualità di operaio comunale per il Comune
di __________.
2.
In data 10 luglio
2013.
verso le 13:30, dopo la pausa pranzo, PC 1, segretaria comunale a __________,
e __________, dipendente dell’Ufficio tecnico, si recavano presso il magazzino
comunale per verificare come mai AP 1 non stesse svolgendo i lavori di taglio
d’erba previsti dal programma. Nasceva, quindi, un acceso diverbio, durante il
quale l’operaio rivolgeva alla segretaria parole pesanti. La segretaria
comunale, a sua volta, chiudeva a chiave AP 1 nel magazzino per un breve lasso
di tempo e, poi, riapriva la porta in presenza del sindaco __________. A quel
punto, AP 1 la spintonava e le rivolgeva nuovamente le seguenti frasi: “vai
fuori dai coglioni o vedi”, “non rompere i coglioni”; “vai a cagare”,
“cretina”, “pensa a fare il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare”. A
ciò aggiungeva “stronza” e “deficiente” (questi ultimi due epiteti sono stati
proferiti solo dopo essere stato liberato dal magazzino comunale).
3.
Il 9 ottobre 2013,
il Comune di __________ e PC 1 hanno presentato querela nei confronti di AP 1
per i reati di tentato danneggiamento, rispettivamente ripetuta minaccia, vie
di fatto, ingiuria, diffamazione e calunnia.
Conclusa l’inchiesta, il procuratore pubblico ha
emanato il decreto d’accusa indicato alla lett. A.
Con sentenza del 21 ottobre 2014, il giudice
della pretura penale ha dichiarato AP 1 colpevole del reato di ripetuta
ingiuria in merito alle seguenti espressioni: “stronza”, “deficiente” e “pensa
a fare il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare”.
Per le altre suindicate, AP 1 è stato
prosciolto.
Appello
4.
AP 1 chiede di
essere prosciolto dal reato di ingiuria limitatamente alla frase “pensa a fare
il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare”.
4.1
Per l’appellante,
questa affermazione non costituisce un giudizio di valore offensivo che mette
in dubbio la lealtà e l’onestà di AP 1, in quanto si riferisce soltanto
all’attività lavorativa della segretaria comunale.
4.2
Giusta l’art. 177 cpv.
1.
CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole,
scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona.
Il reato di ingiuria
presuppone un’offesa all’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento
che ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e, dunque, il
diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 177 CP, n. 3;
DTF 117 IV 27, consid. 2c).
Il reato di ingiuria,
che è sussidiario rispetto alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia
(art. 174 CP), si caratterizza per la comunicazione delle affermazioni
ingiuriose direttamente alla vittima stessa, e non a terze persone, ciò che
invece contraddistingue il comportamento diffamatorio e calunnioso (Pozo, Droit
pénal, Partie spéciale, Genève Zurich Bâle 2009, ad art. 177 CP, n. 2124;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna
2009, ad art. 177 CP, n. 1).
L’ingiuria, che può
essere espressa a parole, per scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può
concretizzarsi mediante tre modalità differenti:
- con
un giudizio di valore atto a mettere in dubbio l’onestà, la correttezza e la
moralità dell’ingiuriato e a renderlo disprezzabile quale essere umano (Corboz,
op. cit., ad art. 177 CP, n. 12; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127;
Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo,
2008, ad art. 177 CP, n. 2),
- tramite
una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore,
ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile (Corboz,
op. cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2);
- nell’evocazione,
all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un particolare fatto atto a
danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 20-21; Trechsel, op.
cit., ad art. 177 CP, n. 2).
Quest’ultima modalità
di ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini
ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Pozo,
op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch
II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4).
Affermazioni, con cui viene lesa
soltanto la reputazione sociale di una persona (che sono, cioè, attinenti alla
posizione di una persona nella società) non costituiscono ingiuria: in
particolare, la reputazione a livello lavorativo non è tutelata dall’art. 177
CP. Sminuire una persona nell’ambito della sua attività lavorativa, artistica,
politica o sportiva non è sufficiente a realizzare il reato di ingiuria (STF
1C_524/2013 del 2 ottobre 2010, consid. 3.1; DTF 119 IV 44
consid. 2a p. 47; DTF 105 IV 111 consid. 1 p. 112; DTF 80 IV 159 consid. 2 p. 164). Nemmeno è tutelata dall’art. 177 CP la reputazione relativa a particolari
competenze o a particolare bravura nei diversi ambiti appena citati (Trechsel, op. cit., vor art. 173 CP n 10).
Questo principio vale, tuttavia,
soltanto se l’affermazione non mette in dubbio anche l’onestà o la moralità di
una persona e non la rende disprezzabile in quanto essere umano.
Le frasi incriminate vanno giudicate singolarmente e lette obiettivamente
sulla base del senso che deve attribuirle un destinatario non prevenuto nel
contesto generale in cui sono state dette (DTF 124 IV 162 consid. 3b p. 167;
DTF 119 IV 44 consid. 2a p. 47).
Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato intenzionale:
l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia
offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad
art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130; Riklin, in op.
cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che l’autore sia a
conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il giudizio di valore
da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130).
4.3
Il primo giudice ha
qualificato la frase di cui trattasi come ingiuria ai sensi dell’art. 177 CP
sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“ L’espressione” pensa a fare il tuo
lavoro, che non sei neanche capace di fare“ rappresenta un giudizio di valore
offensivo, che esterna una totale mancanza di rispetto nei confronti della
destinataria. Essa riguarda si, in sé, un fatto, ma sottintende una messa in dubbio
dell’onestà e della lealtà di PC 1 in modo da renderla spregevole, tenuto
altresì conto del ruolo dalla stessa svolto all’interno dell’amministrazione
comunale, segnatamente quale diretta superiore dell’imputato” (sentenza
impugnata, pag. 6).
4.4
L’accusatrice privata
sostiene che la frase vada letta nel contesto generale di quel momento, e
quindi, visto che è stata proferita dopo che la signora PC 1 era già stata
ricoperta di insulti, come denigrante, altamente offensiva poiché avente lo
scopo di mettere in dubbio la lealtà e l’onestà della destinataria a livello
personale e professionale.
4.5
Pur se letta nel
contesto descritto sopra, l’espressione “pensa a fare il tuo lavoro, che non
sei neanche capace di fare“ risulta, per qualsiasi osservatore esterno avente
le caratteristiche indicate dal TF, manifestamente riferita soltanto alla
reputazione professionale della signora PC 1. Con essa, AP 1 ha sminuito la capacità
e competenza professionale della segretaria comunale senza, in alcun modo, metterne
in dubbio, in riferimento a tale ambito, la sua onestà e moralità.
4.6
L’accusatrice privata
motiva l’ingiuria pure sostenendo che, utilizzando la congiunzione „neanche“,
AP 1 ha chiaramente fatto intendere che, con la famigerata espressione, egli
voleva dire “non sei capace a fare nulla, nemmeno il tuo lavoro”. Questa
conclusione appare una forzatura. Ma, quand’anche ciò fosse, la conclusione
relativamente alla realizzazione del reato di cui all’art. 177 CP non cambierebbe.
4.7
L’accusatrice privata sostiene,
poi, che con l’affermazione di cui trattasi AP 1 ha voluto lasciar intendere al
signor __________ e al sindaco che ella non fa il lavoro per cui è stipendiata
e che, quindi, non merita lo stipendio che le viene versato, facendola, così, apparire
come una persona disonesta e disprezzabile.
Anche se si dovesse condividere
l’assunto dell’AP, lesa sarebbe, comunque, soltanto la reputazione professionale
della signora PC 1. L’onestà e la lealtà a livello personale non vengono messe
in dubbio con questa singola affermazione (cfr. Riklin, in op. cit., vor art.
173.
n. 19 secondo cui non è ingiurioso dire a un professore di diritto che non
ha nessuna idea della sua materia; cfr. per analogia anche DTF 103 IV 157 in
cui il TF ha stabilito che il rimprovero di aver venduto ad un ente pubblico
dei prodotti ad un prezzo esagerato concerne solo la reputazione
professionale).
4.8
Visto quanto esposto,
gli elementi oggettivi del reato di ingiuria non sono dati. L’appellante va,
dunque, prosciolto dall’accusa di ingiuria in merito alla frase “pensa a
fare il tuo lavoro che non sei neanche capace di fare”.
Ne deriva che - preso atto delle
assoluzioni già decise in pretura penale che, in assenza di contestazione, sono
passate in giudicato - AP 1 è autore colpevole di ingiuria soltanto per le
espressioni “stronza” e “deficiente”.
Commisurazione della pena
5.
5.1
Con la sentenza
impugnata, il Pretore ha mandato AP 1 esente da pena in merito agli epiteti
“stronza” e “deficiente”,
mentre ha condannato
l’appellante alla pena pecuniaria di 3 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna
(per un totale di fr. 90.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni, soltanto in relazione all’espressione “pensa a fare il tuo
lavoro, che non sei neanche capace di fare”. A questa pena, ha, poi,
aggiunto la multa di fr. 200.-.
5.2
L’appellante chiede,
in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP, di essere mandato esente da pena per
il reato di ripetuta ingiuria in merito agli epiteti “stronza” e “deficiente”.
5.3
La richiesta va
accolta, già solo, poiché, in assenza di un relativo appello della PP, il
giudizio pretorile sulla pena - che, relativamente ai due epiteti citati, ha
mandato AP 1 esente da pena - non può essere modificato da questa Corte a
detrimento del condannato.
A titolo abbondanziale, si osserva, comunque, che, avendo il primo
giudice accertato che AP 1 ha proferito gli epiteti incriminati dopo che questa
l’aveva rinchiuso per 5-10 minuti nel magazzino, il suo giudizio risulta essere
una non censurabile applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP.
Sulla tassa di giustizia e sulle spese
6.
L’appellante chiede
che le tasse e le spese giudiziarie per il procedimento di primo grado e per il
procedimento d’appello, vengano poste a carico dello Stato.
La richiesta non può essere accolta ritenuto come, per una parte,
egli sia stato, comunque, condannato. Tuttavia, a carico dello Stato va posta
la tassa per la motivazione scritta della sentenza che il giudice di primo
grado ha accollato ad AP 1 (fr. 150.-).
Per contro, visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di
secondo grado, consistenti in complessivi fr. 700.-, vengono interamente posti
a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Indennità giusta gli art. 429 segg. CPP
7.
7.1
La Pretura penale ha
assegnato a AP 1 un’indennità per le spese di patrocinio di primo grado (ex
art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) di fr. 500.-.
Nella sua dichiarazione d’appello, AP 1 ha chiesto che l’indennità
venga aumentata a fr. 1'786.- per il procedimento di primo grado e che, per
quello d’appello, gli vengano assegnati ulteriori fr. 300.- .
Nella motivazione scritta, l’appellante ha aumentato a
fr. 2’083.75 l’indennità richiesta per spese di patrocino per la
prima sede. Si tratta di un’estensione inammissibile.
7.2
Giusta l’art. 429 cpv.
1.
lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei
suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le
spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Nel caso di una parziale assoluzione l’indennità si riduce di
conseguenza (Riklin, StPO, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG
und weiteren Erlassen, 2ª ed., Zurigo 2014, ad art. 429 CPP, n. 5; Messaggio
del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,
pag. 1231). Se è data una riparazione per proscioglimento parziale, questa può
essere compensata con le spese procedurali a carico dell’imputato e conseguenti
alla parziale condanna (art. 442 cpv. 4 CPP).
Per prassi di questa Corte lo Stato si assume le spese per un
patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della
complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di
lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (CARP
17.2012.112
del 7 marzo 2013 consid. 13a).
7.3
Nella sua
giurisprudenza relativa al nuovo art. 429 CPP, il Tribunale federale ha
stabilito che la necessità del patrocinio deve essere determinata prendendo in
considerazione la gravità dell’accusa, la complessità fattuale e giuridica del
caso, la durata del procedimento e le sue conseguenze sui rapporti personali e
professionali dell’imputato (DTF 138 IV 197 consid. 2.3.5; STF 1B_536/2012 del
9.
gennaio 2013, consid. 2.2).
Questa Corte ritiene che il procedimento a carico di AP 1 -
vertente su ingiuria e vie di fatto, dunque, su reati minori o bagatellari
(art. 132 CPP a contrario) punito con una pena massima di 90 aliquote
giornaliere - non presentava, almeno nella sua fase iniziale prima
dell’emanazione del DA, difficoltà fattuali o giuridiche tali da giustificare
l’intervento di un legale. L’appellante si è, infatti, limitato ad esporre la
sua versione dei fatti durante gli interrogatori della Polizia.
Pertanto, la necessità di patrocinio è data, in concreto, unicamente a partire
dall’avvio del procedimento dinanzi la Pretura penale, quindi dopo il 3 febbraio 2014, data di emissione del decreto d’accusa.
7.4
Il patrocinatore
dell’appellante ha trasmesso a questa corte la nota d’onorario per il
procedimento di primo grado in cui, sommate le spese forfettarie del 5% più la
partita iva dell’8 %, espone l’importo di fr. 1'786.-.
L’onorario esposto comprende l’assistenza legale a partire dalla
prima fase del procedimento, quindi già prima dell’emanazione del decreto
d’accusa.
Giustificandosi l’intervento di un avvocato unicamente
dopo l’emissione del DA, non possono essere ammessi i dispendi orari precedenti
il 3 febbraio 2014. Sono invece approvati, in quanto anche il tempo esposto è
parso adeguato, i dispendi orari del 7, 11 e 12 febbraio 2014 (2 ore del MLaw __________
per ricerca giuridica e stesura opposizione DA e reclamo ABB; 15 minuti del
MLaw __________ per colloquio con cliente; 30 minuti dell’avv. DI 1 per colloquio
con cliente, correzione e messa a punto finale reclamo contro decreto di
abbandono e opposizione al decreto di accusa) e quelli del 7 e 21 ottobre 2014
(1 ora del MLaw __________ per osservazioni a Pretura penale; 2 ore del MLaw __________
per udienza Pretura penale).
7.5
L’appellante ha
calcolato l’indennizzo sulla base di una tariffa di fr. 350.- l’ora per
l’avvocato e di fr. 150.- l’ora per il praticante. La remunerazione oraria va
però fissata prendendo come base l’importo di fr. 280.- per l’avvocato e di fr.
120.
- per il praticante stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007. Ne discende una riduzione
dell’onorario a fr. 770.-, che, sommate le spese forfettarie del 5% (art. 6 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 a) più la partita iva dell’8 %, porta complessivamente all’importo di fr. 873.20.
7.6
Considerando che AP 1
è stato assolto solo parzialmente, non si giustifica un completo indennizzo
delle spese di patrocinio. Queste vanno ridotte proporzionalmente al
presumibile dispendio orario del patrocinatore in relazione ai reati, da cui
l’appellante è stato prosciolto (Wehrenberg/Frank, in Basler Kommentar, StPO,
Basilea 2011, ad art. 429 CPP n. 17a) e, quindi, l’importo di fr. 873.20 viene
proporzionalmente ridotto a fr. 600.-.
L’indennità
riconosciuta da questa corte per il procedimento di primo grado ammonta quindi
a fr. 600.-.
7.7
Per quanto riguarda
l’indennità d’appello, l’importo richiesto dall’appellante di fr. 300.-,
comprendente nota d’onorario, spese forfettarie del 5% e l’IVA dell’8% (art.
429.
cpv. 1 lett. a CPP), è calcolato sulla base di una remunerazione del
praticante di fr. 150 l’ora. Va invece applicata una tariffa oraria di fr.
120.
- (vedi consid. 8.5.) al dispendio orario, apparso adeguato, di 106.2
minuti. Ne discende una riduzione dell’onorario sulla base delle tariffe citate
a fr. 212.40, a cui vanno sommate le spese forfettarie del 5% e l’IVA dell’8%,
per un totale di complessivi fr. 240.85.
Visto l’esito dell’appello, a AP 1 spetta il riconoscimento di un
completo indennizzo delle spese sostenute. Lo Stato deve quindi rifondere a AP
1.
fr. 240.85 a titolo di indennità d’appello.
7.8
Complessivamente lo
Stato è, dunque, condannato a rifondere a AP 1 l’importo di fr. 840.85 a titolo di indennità ai sensi dell’ art. 429 e segg. CPP. Questa somma può essere compensata
con le spese procedurali a carico dell’imputato di fr. 150.- (art. 442 cpv. 4
CPP). Lo Stato deve quindi rifondere a AP 1 complessivamente fr. 690.85.
Indennizzo a favore dell’accusatrice privata
8.
Il primo giudice ha
condannato AP 1 al pagamento di un indennizzo a favore dell’accusatrice privata
di fr. 300.-.
Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve indennizzare
adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel
procedimento, se l’accusatore vince la causa.
Visto l’esito dell’appello, si giustifica una riduzione di tale
indennizzo a fr. 200.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 398 e segg. CPP;
177 CP;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP, 429 e
segg. CPP, 433 CPP, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza, ricordato che la condanna di AP 1 per il reato di
ingiuria in relazione alle espressioni “stronza” e “deficiente” è passata in
giudicato;
1.1. AP 1 è prosciolto
dall’accusa di ingiuria, per avere a __________ il 10 luglio 2013 pronunciato
nei confronti di PC 1 la frase “pensa a fare il tuo lavoro che non sei neanche
capace di fare”.
1.2. AP 1 è mandato esente
da pena.
1.3. AP 1 è condannato al
pagamento di un indennizzo a favore dell’accusatrice privata di fr. 200.- ai
sensi dell’art. 433 CPP.
2. A titolo di
indennità di prima e seconda sede giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato rifonderà
a AP 1, già sottratte le spese procedurali a carico dell’imputato, l’importo di
fr. 690.85.
3. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.