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17.2014.208

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 settembre 2015Italiano118 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto dall’art. 193 cpv. 1 CP;

- il processo di primo grado

si è tenuto davanti alla Corte delle assise correzionali di Bellinzona i giorni

4 e 5 settembre e 4 novembre 2014;

- con l’accordo delle parti,

la presidente ha così modificato l’atto d’accusa:

- al

posto di “baci” viene precisato “baci con la lingua”;

- al

posto di “un imprecisato Motel a __________” viene indicato “dell’Albergo __________

di __________”.

- in esito al dibattimento, la Corte delle assise correzionali ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di sfruttamento dello

stato di bisogno (1), non gli ha riconosciuto alcuna indennità ex art. 429 CPP

(2), avendovi egli esplicitamente rinunciato.

La Corte di prime cure ha, altresì, respinto l’istanza di risarcimento dell’accusatrice privata PC

1 (3), ha mantenuto il sequestro conservativo, in quanto mezzi di prova, sulle

cartelle mediche in sequestro indicate nell’atto d’accusa (4) e ha posto a

carico dello Stato la tassa di giustizia di fr. 1'000.00 e le spese

procedurali (5).

preso atto che - il procuratore pubblico e

l’accusatrice privata hanno annunciato appello contro la sentenza 4 novembre

2014 della Corte delle assise correzionali lo stesso giorno della sua

pronuncia;

- ricevuta la

motivazione scritta, notificata il 3 dicembre 2014, il procuratore ha

tempestivamente dichiarato appello il 10 dicembre 2014, precisando i punti

oggetto di impugnativa e richieste di giudizio, e meglio i punti 1, 2, 3 e 5,

per quanto riguarda il giudizio di colpevolezza, il riconoscimento delle

pretese di natura civile dell’accusatrice privata e il giudizio sulle spese

procedurali, chiedendo che IM 1 sia riconosciuto autore colpevole di

sfruttamento dello stato di bisogno come indicato nell’atto d’accusa 130/2012

del 17 dicembre 2012 e condannato alla pena detentiva di 24 mesi,

condizionalmente sospesi per un periodo di prova di 2 anni, nonché

all’interdizione dell’esercizio della professione medica per un periodo di 3

anni. Il procuratore pubblico ha altresì chiesto l’accoglimento dell’istanza di

risarcimento 4 settembre 2014 presentata dall’accusatrice privata, con relativa

condanna di IM 1 al pagamento di fr. 15'222.90 a titolo di risarcimento per danno materiale e di fr. 5'000.00 a titolo di risarcimento per torto morale, e l’assegnazione della tassa di giustizia e delle

spese procedurali a carico dell’imputato;

- ricevuta la

motivazione scritta della pronuncia, notificata il 5 dicembre 2014, anche

l’accusatrice privata ha tempestivamente dichiarato appello il 24 dicembre

2014, precisando i punti oggetto di impugnativa e richieste di giudizio, e

meglio i punti 1 e 3, per quanto riguarda il giudizio di colpevolezza, nonché

il riconoscimento delle sue pretese di natura civile presentate in prima

istanza, chiedendo che IM 1 sia riconosciuto autore colpevole di sfruttamento

dello stato di bisogno come indicato nell’atto d’accusa 130/2012 del 17 dicembre

2012 e che l’istanza di risarcimento da lei presentata il 4 settembre 2014

venga accolta con conseguente condanna di IM 1 al pagamento di fr. 15'222.90 a titolo di risarcimento per danno materiale e di fr. 5'000.00 a titolo di risarcimento per torto morale nonché delle spese di patrocinio come da istanza di

risarcimento che verrà prodotta in sede di dibattimento di appello;

- in assenza di

impugnazione, il dispositivo 2 (non riconoscimento di un’indennità ex art. 429

CPP all’imputato, la cui inclusione fra i punti oggetto di impugnazione nella

dichiarazione di appello 10 dicembre 2014 della

procuratrice pubblica è frutto di una svista manifesta) e il dispositivo 4

della sentenza 4 novembre 2014 della Corte delle assise correzionali sono

passati in giudicato;

- entrambi gli appellanti

hanno chiesto – quali istanze probatorie formulate contestualmente alle loro

rispettive dichiarazioni di appello e ribadite con scritti del 13 febbraio 2015

– l’audizione, in sede di dibattimento di appello, del dott. med. __________;

- con decreto 27

luglio 2015, la presidente di questa Corte ha respinto entrambe

le istanze probatorie.

esperito il pubblico dibattimento il

26 e il 27 agosto 2015, durante il quale:

- la procuratrice pubblica

ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e la condanna

dell’imputato, a conferma dell’atto d’accusa, ad una pena detentiva di 24 mesi

sospesi condizionalemente per un periodo di prova di due anni, nonché

l’accoglimento delle pretese di indennizzo dell’accusatrice privata;

- l’accusatrice privata si è

integralmente associata alle richieste della procuratrice e ha chiesto

l’accoglimento dell’istanza di indennizzo prodotta seduta stante, tendente

all’ottenimento del risarcimento di costi di patrocinio per fr. 14'142.90

e del torto morale di fr. 5'000.-;

- l’imputato ha chiesto la

conferma del suo proscioglimento e la reiezione dell’istanza di risarcimento

dell’accusatrice privata, nonché il riconoscimento a suo favore di un’indennità

di fr. 36'000.- oltre IVA per le spese legali e di un’indennità di

fr. 18'000.- per il danno economico e il torto morale per la procedura di

appello.

ritenuto

L’imputato

1. L’imputato, dott. IM

1, cittadino svizzero, è nato il __________ a __________ ed è cresciuto a __________

con i genitori, una sorella, minore di un anno e mezzo, e un fratello, maggiore

di 4 anni. Sua madre è casalinga, suo padre era commerciante.

Ha frequentato l’università a __________ dove si è laureato in

medicina nel 1981. Ha, quindi, svolto il servizio militare per 18 mesi, durante

il quale è stato assegnato all’Ospedale militare di __________. Rifiutata la

proposta di diventare ufficiale, è ritornato a __________ nel cui ospedale ha

lavorato fino al 1988, anno in cui ha incontrato __________, con cui si è

trasferito in Svizzera nel 1989, nei pressi di __________, e si è sposato nel

1990.

Trasferitosi con la moglie a __________, ha lavorato come medico

presso la Clinica __________, ex __________, a __________ dal novembre 1990

fino alla sua chiusura, nel mese di febbraio 1992. Dopo un periodo di

disoccupazione, interrotto da una sostituzione effettuata nel reparto di

nefrologia dell’Ospedale __________ di __________, ha lavorato come medico

assistente presso la Clinica __________ di __________ nel 1993. Ha quindi seguito l’iter formativo, comprendente un anno presso il Servizio psicosociale di __________

e 4 anni presso il Servizio psicosociale di __________, per ottenere la

specializzazione FMH in psichiatria e psicoterapia. Nel 2000/2001 è diventato

capoclinica presso la Clinica __________ di __________, dove è rimasto fino

alla fine del 2003. Dal gennaio 2004 alla fine di luglio 2005 è stato attivo

come consulente psichiatrico per il __________ a __________. Dal mese di

settembre 2005 ha aperto in proprio uno studio medico che ha chiuso, per motivi

di salute, a fine 2014 (cfr verb. dib. d’appello, pag. 2).

Ha due figli, __________ (nato il __________) e __________ (nata

il __________) (VI IM 1 05.10.2010 pag. 1 e seg.).

2. Il dott. IM 1 é

incensurato (estratto casellario giudiziale svizzero 05.06.2014, doc. TPC 9;

estratto casellario giudiziale svizzero 10.01.2011, AI 10).

3.

a. PC 1 (nata a __________

il __________) è giunta in Svizzera nel 1991 dal __________, suo paese di

origine.

Vive a __________

con il marito (di 20 anni più anziano, pensionato), che ha conosciuto in __________,

seguito in Svizzera e, poi, sposato nel 1992 (VI PC 1 26.10.2010 pag. 2; Rapporto

d’uscita 27.01.2010 Clinica __________, AI 6.2).

Non ha figli.

Ha una formazione di

sociologa, rispettivamente assistente sociale, con nozioni di psicologia (cfr.

curriculum, doc. TPC 24).

Della sua attività professionale si sa che, nel nostro paese, ella

non riusciva a trovare un lavoro stabile confacente alla sua formazione. Ciò

nonostante, risulta dal suo curriculum vitae (prodotto al TPC) che, oltre a

numerosi stages in diversi istituti o istituzioni sociali, ella ha svolto, sia

nel nostro pase che all’estero, una serie di attività in ambito sociale:

- 2002:

assistente sociale presso la __________ (“unica operatice responsabile”)

- 2003/2006:

assistente sociale presso l’ufficio del patronato di __________

- 2006/2007:

operatrice sociale con indirizzo clinico presso la __________

- 2007/2008

operatrice umanitaria con indirizzo sociologico clinico a __________

- 2011/2012:

operatrice sociale presso __________ - dal 2013:

operatrice sociale presso il Municipio di __________ con grado di attività del

20% (per la descrizione delle funzioni, vedi curriculum vitae prodotto al TPC

pochi giorni prima dell’inizio del dibattimento di primo grado, doc. TPC 24)

Risulta, poi, dagli atti che, poco prima dei fatti oggetto del

procedimento penale, la signora PC 1 aveva svolto uno stage di almeno 6 mesi

presso il ___________ (verosimilmente, nell’ambito dell’allora Patronato).

Al dibattimento d’appello, il suo patrocinatore ha dichiarato che,

attualmente, PC 1 lavora a tempo parziale per __________ quale __________

(verb. dib. d’appello, pag. 8; cfr. anche curriculum vitae dove la signora PC 1

ha ancora annotato di lavorare quale “curatrice educativa, amministrativa e

generale per le __________ di __________, di __________ e __________ e

prossimamente per quella di __________”).

b. Secondo quanto da lei

raccontato al dott. __________ durante la terapia e ai medici della Clinica __________

in occasione del suo ricovero del maggio 2009, PC 1 soffre di disturbi psichici

sin dall’adolescenza.

Dal 1995 (con trattamento

continuativo dal 95 al 98 e poi dal 1999 al 2003) é stata seguita dal dott. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che le ha diagnosticato un disturbo di

personalità emotivamente instabile di tipo borderline, una sindrome depressiva

ricorrente e una tendenza all’abuso di benzodiazepine (VI __________ 14.07.2010

pag. 3, VI __________ 09.06.2011 pag. 3; rapporto dott. __________ 31.08.2014,

doc. TPC 24).

Va, qui, precisato che, a differenza di quanto riportato nell’atto

d’accusa, il dott. __________ ha, sì, affermato che le caratteristiche della

patologia si presentavano in PC 1 “in forma molto marcata” (VI __________ 09.06.2011 pag. 3; cfr. anche rapporto scritto 31

agosto 2014, doc. TPC 24, in cui parla di un disturbo grave) ma non ha mai

fatto menzione di una tendenza alla psicosi.

Così come, dal canto suo, la dott.ssa __________, esprimendosi

sulla patologia di PC 1, ha esplicitato di “non [avere] osservato nella signora PC 1 dei tratti psicotici” (VI __________

21.09.2011 pag. 5).

Non si può, dunque, ritenere comprovato, come preteso dalla

pubblica accusa, che la patologia accusata da PC 1 comprendesse una tendenza

alla psicosi.

c. Il rapporto

terapeutico con il dott. __________ si è interrotto nel 2003, quando questi si

è trasferito definitivamente a Coira per aprirvi il suo studio: la distanza rendeva

difficoltosa la tenuta di sedute regolari e lo psichiatra consigliò alla

paziente di rivolgersi ad uno specialista più vicino (VI __________ 14.07.2010

pag. 4; VI __________ 09.06.2011 pag. 2; VI PC 1 04.06.2010 pag. 3).

In un primo periodo (che

durò dal 2003 al 2005), la signora PC 1 continuò, comunque, a far capo al dott.

__________, anche se ebbe con lui soltanto contatti sporadici. Secondo quanto

da lei raccontato al dott. __________, in questo periodo la donna aveva anche

cercato altri psichiatri ma, non contenta della loro consulenza, li aveva

lasciati ben presto (VI __________ 14.07.2010 pag. 4).

A partire dal 2005, PC 1 si limitò, invece, a

far capo alle cure (in particolare, per le prescrizioni degli psicofarmaci) del

medico di famiglia, chiamando di tanto in tanto il dott. __________ per

aggiornarlo sul suo stato (VI PC 1 04.06.2010 pag. 3; VI __________ 09.06.2011

pag. 4; rapporto __________ 31.8.2014).

In seguito – ma, secondo le sue dichiarazioni, soltanto perché i

medici generici non potevano più prescrivere psicofarmaci – PC 1 ha cercato un

altro psichiatra (VI PC 1 04.06.2010 pag. 3; VI PC 1 26.10.2010

pag. 3).

Vi fu un primo tentativo con il dott. __________ che, però, si

interruppe ben presto poiché la paziente non era soddisfatta del metodo terapeutico

da questi adottato:

“ con lui non ha

funzionato, perché è freudiano ortodosso, quindi ascolta quel che il paziente

dice e lui non dice niente. E questo non mi serviva. Avevo bisogno di una

corretta terapia e anche poi di un aiuto, di consigli, come faceva il dott. __________”

(PC 1, 4.6.2010, pag 3).

d. Il 6 novembre 2008, PC

1 si è rivolta al dott. IM 1 (VI PC 1 04.06.2010 pag. 3 seg.).

Sull’impressione iniziale

che le fece il dott. IM 1, PC 1 ha detto:

“ […] posso dire che quando ho conosciuto il dott. IM 1 questi è subito

apparso poco preparato, o comunque meno preparato del dott. __________

nell'ambito della psicoanalisi. Ma almeno lui parlava. E poi avevo bisogno

assolutamente bisogno di uno psichiatra per la prescrizione dei farmaci.” (VI PC

1 04.06.2010 pag. 4)

4. Le prime sedute con

il dott. IM 1 – che ha sostanzialmente confermato la diagnosi posta in

precedenza dal dott. __________ (VI IM 1 05.10.2010 pag. 3; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 3) – hanno avuto luogo il 10 novembre, il 2 dicembre, il 23

dicembre 2008 e il 20 gennaio 2009 (cartella medica dott. IM 1, AI 6.4).

Tema principale (se non esclusivo) di queste prime sedute era la

difficoltà riscontrata da PC 1 nella ricerca di un lavoro stabile

corrispondente alla sua formazione e la sua frustrazione in relazione agli

esiti dello stage svolto presso la __________ (e, in particolare, in relazione

ai suoi rapporti con gli operatori di tale istituto che l’avrebbero

devalorizzata). Era questa situazione di impossibilità di trovare

un’occupazione con conseguente sentimento di svalorizzazione che, infatti,

appariva essere il motivo scatenante delle sue crisi ansioso/depressive (VI PC

1 26.10.2010 pag. 2; VI IM 1 05.10.2010 pag. 3; VI IM 1 21.01.2011 pag. 2). Al

riguardo, l’imputato così si è espresso al dibattimento d’appello:

“ Nei primi mesi,

ho visto la paziente con un ritmo di sedute di una volta al mese ca., perché la

situazione era stazionaria. Le sedute duravano di solito un’ora. La seduta

consisteva in un colloquio tra me e la paziente. Con l’AP si parlava

essenzialmente dei suoi problemi relativi al lavoro: la signora aveva una

formazione in sociologia clinica (che non so esattamente cosa sia) e non

riusciva a trovare un lavoro confacente alla sua formazione. Questo la angosciava

molto. Perciò si parlava di questo tema: delle possibilità di lavoro e di come

riuscire a gestire la situazione. Di come riuscire a gestire i suoi stati

d’animo in relazione a questo problema. Cercavo di rassicurarla dicendole che

prima o poi qualche porta si sarebbe aperta e che avrebbe trovato uno sbocco

lavorativo. Ricordo, in particolare, che la signora rimuginava continuamente su

uno stage effettuato presso la __________, concluso il quale lei era convinta

che sarebbe stata assunta. Non fu così. E lei attribuiva la colpa della sua

mancata assunzione agli operatori del servizio. Ricordo in particolare che il

tentamen del febbraio successivo era proprio da ricondurre a un colloquio

telefonico avuto dalla AP con un assistente sociale del carcere, che sembra le

avesse detto che l’unica attività che lei poteva svolgere era quella di

cameriera.” (verb. dib. d’appello, pag. 3)

Faceva parte della presa a carico anche la continuazione della

farmacoterapia preesistente, con la prescrizione degli psicofarmaci che PC 1

già assumeva e che le erano stati prescritti dal dott. __________, prescrizione

che, poi, veniva adattata a seconda delle condizioni della paziente (VI PC 1

04.06.2010 pag. 5; VI IM 1 05.10.2010 pag. 3).

Ad un certo punto, erano stati, altresì, tematizzati aspetti afferenti alla vita sentimentale e sessuale

della paziente e al rapporto con il marito. Secondo l’imputato, ciò è, però,

avvenuto soltanto dopo il tentamen di febbraio e soltanto in modo marginale (VI IM 1 05.10.2010 pag. 3 e

4; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 3 seg. e 5).

“ Ribadisco che

fino a febbraio i nostri colloqui erano essenzialmente imperniati sul lavoro, o

meglio sulla mancanza di lavoro.

Non sono mai stati affrontati, in ogni caso fino a febbraio, temi

più intimi.

La Pres. mi ricorda che l’AP ha dato su questo tema versioni

diverse dalle mie e che ha sostanzialmente sostenuto che in queste sedute il

tema del sesso è stato lungamente affronato, tanto che fra noi ci sarebbero

state battute su questo tema e complimenti da parte mia sulle sue qualità

fisiche.

Rispondo che non è assolutamente vero.

L’argomento sesso è venuto fuori dopo l’episodio del tentamen di

febbraio. Nelle sedute successive abbiamo cercato di elaborare il tutto per

capire come mai la signora era arrivata a tanto. Ricordo che fu in quelle

sedute che si arrivò a toccare il “sistema intimo” (n.d.r.: il dott. IM 1 ha

una formazione di psichiatra sistemico) e che la signora mi disse che non aveva

più rapporti intimi con il marito e che aveva avuto una relazione con un altro

uomo che la picchiava. Non si è però parlato di sesso o del rapporto sessuale

in quanto tale.” (verb. dib. d’appello, pag 3)

Diversa la versione della donna secondo cui del tema si era

parlato molto (VI PC 1 04.06.2010 pag. 4; VI PC 1 26.10.2010 pag. 2 seg.; VI

confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 2;).

La prima Corte ha accertato – rilevando, fra l’altro e non senza

ragione, come i sentimenti di delusione e di rabbia che emergono dalle

dichiarazioni di PC 1 ne minino talvolta l’oggettività (sentenza impugnata, consid.

6) – che tali temi erano stati effettivamente toccati durante le sedute, ma in

una misura normale nell’ambito di una psicoterapia, non essendo assolutamente

comprovata la versione di PC 1 secondo cui lo specialista insisteva in modo

particolare su tali aspetti (sentenza impugnata, consid. 11, pag 15).

Questa Corte condivide tale accertamento, ritenuto, peraltro, che

le annotazioni fatte da IM 1 nella cartella clinica confermano la sua versione

(cfr. cartella clinica, AI 6.4).

5. La sera del 5

febbraio 2009, PC 1 compie un tentativo di suicidio ingerendo medicamenti e

viene ricoverata (il mattino del 6 febbraio) all’Ospedale Regionale di __________

(cartella medica Ospedale __________, AI 6.1). Si evince dalla cartella medica dell’ospedale

e dalle dichiarazioni di IM 1, che il motivo di questo tentamen, in rapporto

alla difficoltà di trovare lavoro, è stato un diverbio avuto da PC 1 con

un’assistente sociale (cartella medica Ospedale __________, AI 6.1; VI

confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 4; VI IM 1 21.01.2011 pag. 7; VI IM 1

05.03.2012 pag. 11; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 6).

Il giorno seguente, 7 febbraio 2009, PC 1 lascia l’ospedale contro

il parere dei medici, ma “in buone condizioni cliniche generali” (cartella

medica Ospedale __________, AI 6.1).

6. Il 10 febbraio 2009 ha luogo la quinta seduta con il dott. IM 1, durante la quale lo psichiatra si mostra, secondo

quanto da lui stesso dichiarato, “duro” e “severo” (VI IM 1

05.10.2010 pag. 3; VI IM 1 21.01.2011 pag. 7; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 6). Egli si inalbera con la paziente a causa del tentamen,

minaccia un’interruzione della presa a carico in caso di un nuovo gesto del

genere e le ingiunge di riflettere su quanto commesso e sulle sue intenzioni

future prima di chiamarlo per fissare un eventuale ulteriore appuntamento. Cosa

che PC 1 fece, trascorso un certo tempo, insistendo per ottenere un

appuntamento per la sesta seduta, che venne quindi fissata per il 26 marzo 2009

(VI IM 1 05.10.2010 pag. 3 seg.; VI IM 1 21.01.2011 pag. 7; VI PC 1 04.06.2010

pag. 6).

7. È in occasione di

questa sesta seduta del 26 marzo 2009 che, così come accertato dalla prima

Corte, fra i due c’è stato il primo bacio. Sulla collocazione temporale di

questo primo bacio, le parti sostanzialmente concordano: IM 1, infatti, dopo

qualche dubbio iniziale, ha dichiarato di non escludere che il primo bacio

fosse avvenuto in tale data (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 6), come

già dichiarato da PC 1 (VI PC 1 04.06.2010 pag. 6 seg.).

Ma non solo. Questa collocazione nel tempo è confermata

dall’appunto nella cartella medica, datato 26 marzo 2009, del dott. __________

che PC 1 ha chiamato subito dopo l’evento (cartella medica dott. __________ AI

6.3, annotazione 26.03.2009; VI __________ 09.06.2011 pag. 4; cfr. anche

cartella medica dott. IM 1 AI 6.4, in cui le sedute annotate più vicine a

quella del 26 marzo 2009 sono quella del 10 febbraio e quella del 7 aprile

2009).

Le parti concordano anche

sul fatto che il bacio fu al termine della seduta e su iniziativa di IM 1:

questi, mentre le dava la mano per salutarla, attrasse a sé la paziente –

dolcemente, ha tenuto a precisare al dibattimento d’appello – e la baciò sulla

bocca. Le parti sono concordi anche sul fatto che si trattò di un bacio con la

lingua, che PC 1 tremava e lui le chiese come stesse (VI PC 1 04.06.2010 pag. 6

seg.; VI PC 1 26.10.2010 pag. 4; VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 5; VI IM

1 05.10.2010 pag. 6; VI IM 1 21.01.2011 pag. 9 seg.; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 7; cfr. verb. dib. d’appello, pag 3).

Contrariamente a quanto sostenuto da IM 1 – ovvero che la donna

corrispose in modo appassionato, prendendo lei l’iniziativa di infilargli la

lingua in bocca non appena le loro labbra si toccarono, e che dopo il bacio,

notando che lei tremava, lui, oltre a chiederle come stesse, le disse,

mostrandole la sua mano, che tremava anche lui (VI IM 1 05.10.2010 pag. 6; VI

confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 5; VI IM 1 21.01.2011 pag. 9 seg.; all. 1 a

verb. dib. di primo grado, pag. 7; verb. dib. d’appello, pag. 3) – PC 1 ha

dichiarato di essere stata passiva e di non aver corrisposto con passione al

bacio, e ha riportato all’episodio del secondo bacio il fatto che anche IM 1

tremasse (VI PC 1 04.06.2010 pag. 6 seg.; VI PC 1 26.10.2010 pag. 4; VI

confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 5).

Ritenuto che – come si

vedrà ancora anche in seguito e a più riprese, fra l’altro anche in relazione

proprio con l’episodio del secondo bacio (cfr. consid. 9) – PC 1 si dimostra

come la parte meno credibile dei due, questa Corte ha preferito, anche su

questi dettagli, la versione fornita da IM 1, la quale trova altresì miglior

riscontro con il resto delle risultanze.

PC 1 ha, poi, aggiunto di essere rimasta sconvolta dal bacio.

Questo dettaglio sembra confermato dalle dichiarazioni del dott. __________

secondo cui, durante la telefonata che lei gli fece poco dopo la seduta per

raccontargli del bacio, la donna era agitata e turbata, tanto che lui le

consigliò di chiedere una seduta straordinaria al dott. IM 1 per “chiarire

questa situazione e, se così non fosse stato, le consigliavo di interrompere

immediatamente il rapporto terapeutico” (VI __________ 14.07.2010 pag. 4;

VI __________ 09.06.2011 pag. 3 seg.).

8. La seduta seguente,

la settima, si tiene il 7 aprile 2009.

Non si tratta di una seduta straordinaria, come consigliato dal

dott. __________, bensì della seduta già prevista, per la quale la paziente

aveva già ricevuto il bigliettino dell’appuntamento (TPC 23). Nel corso di

questa seduta, PC 1 dice al dott. IM 1 che quanto successo al termine della

seduta precedente era una cosa che non poteva accadere fra medico e paziente.

Il medico le rispose che quel bacio non sarebbe dovuto succedere soltanto se

lui l’avesse manipolata e le chiese, quindi, se si fosse sentita, appunto,

manipolata, ottenendone risposta negativa (VI PC 1 04.06.2010 pag. 7; VI PC 1

26.10.2010 pag. 4 seg.; VI IM 1 05.10.2010 pag. 6; VI IM 1 21.01.2011 pag. 10;

all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 8; verb. dib. d’appello, pag. 4).

Secondo le sue

dichiarazioni, PC 1 ha trovato la risposta del dott. IM 1 “poco seria, poco

professionale” (VI PC 1 04.06.2010 pag. 8).

9. Va, anche, rilevato

che, secondo le sue dichiarazioni, in quel periodo – si era fra il 7 e il 21 aprile

2009 – PC 1 aveva iniziato nuovamente a covare l’intenzione di togliersi la

vita e che, perciò, il suo stato d’animo era caratterizzato da una certa

indifferenza verso “le cose della vita” (VI PC 1 04.06.2010 pag. 8; VI PC

1 26.10.2010 pag. 5).

Ed è con tale stato

d’animo che PC 1 afferma essersi recata alla seduta seguente, l’ottava, il 21

aprile 2009 (VI PC 1 04.06.2010 pag. 8 e 9; VI PC 1 26.10.2010 pag. 5).

Secondo entrambi, in occasione di questa seduta vi è stato il

secondo bacio (VI PC 1 04.06.2010 pag. 8; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 9; verb. dib. d’appello, pag. 4).

Su questo secondo bacio, PC 1 ha dato versioni che, non solo non

concordano con quelle di IM 1, ma che sono anche fra loro discordanti.

Dapprima, ha detto che lei rimase passiva di fronte a lui che la baciava con la

lingua:

“ era un bacio

con la lingua (…) quando sono stata baciata da IM 1, non mi sono allontanata.

Io non ho messo la mia lingua nella sua bocca, ma lui si. Sono rimasta passiva”

(VI PC 1 04.06.2010 pag. 8)

Nel suo secondo interrogatorio, ribadendo che si trattò di un “bacio

appassionato”, ha detto, invece, che lei corrispose:

“ qui mi baciò

nuovamente ed io corrisposi. Il bacio mi piacque” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 5,

cfr. anche pag. 4)

Per contro, IM 1 ha sempre costantemente dichiarato che si trattò

di un bacio casto, sostanzialmente un semplice saluto affettuoso (VI IM 1

05.03.2012 pag. 16 seg.; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 9; verb. dib.

d’appello, pag. 4).

Rilevate queste discrepanze, la prima Corte si è limitata ad

accertare che il secondo bacio avvenne, come il primo, alla fine della seduta

sempre su iniziativa di IM 1 e che fu corrisposto dalla donna.

Questa Corte non può, comunque, non sottolineare che l’importante

cambiamento di versione dell’AP intervenuto fra il primo e il secondo

interrogatorio (nel confronto il tema non è più stato toccato) e il fatto che,

invece, IM 1 ha sempre proposto la sua lineare versione inducono ad accertare

che quel bacio ebbe la natura descritta da quest’ultimo.

10. Per quanto riguarda i

sentimenti che hanno accompagnato questo secondo bacio, PC 1 ha dichiarato:

“ Il bacio mi

piacque in quel momento. Non so perché corrisposi, forse si trattò di un lampo

di vita in quel particolare momento in cui comunque stavo progettando il mio

suicidio.” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 5)

Dal canto suo, IM 1 ha detto che quei baci erano l’espressione di

una fase di innamoramento:

“ Alla Pres. che

mi chiede quali fossero i miei sentimenti verso la paziente, rispondo che stavo

iniziando ad innamorarmi di lei.

All’avv. RC 1 rispondo che si è trattato di un sentimento che è

nato piano piano, che è nato mentre ascoltavo la paziente che mi parlava dei

suoi problemi. Ero attratto dal modo in cui la paziente mi raccontava di essi.”

(verb. dib. d’appello, pag. 4)

11. Una decina di giorni

dopo, la sera del 1° maggio, PC 1 tenta nuovamente il suicidio ingerendo

medicamenti. Viene ricoverata all’Ospedale Regionale di __________ il 2 maggio

2009, qualche minuto dopo la mezzanotte, e vi rimane fino al 3 maggio 2009,

quando i medici, rilevando che “l’ideazione suicidale sembra mantenuta”,

procedono ad un ricovero coatto presso la Clinica __________ di __________

(cartella medica Ospedale __________, AI 6.1, spec. scritto 6 maggio 2009 dei

dottori __________, __________ e __________).

12. Al dibattimento

d’appello – forse in risposta a IM 1 che sosteneva come per le persone affette

dal disturbo di personalità borderline sia usuale fare dei tentamen puramente

dimostrativi – la pubblica accusa e il patrocinatore dell’AP hanno sostenuto

che il tentativo di suicidio del 1° maggio 2009 era tutto fuorché dimostrativo,

la donna avendo assunto un centinaio di pastiglie ed essendo giunta all’__________

in condizioni critiche.

Dagli atti emerge una situazione diversa.

Dal rapporto d’uscita 6 maggio 2009 redatto dai medici dell’__________

si rileva che l’AP ha fatto un tentamen ingerendo “circa 30 pastiglie di

Efexor da 150 mg” e che, all’arrivo nel nosocomio bellinzonese, la signora

era “agitata ma lucida e orientata (…), a tratti anche sonnolente ma

facilmente svegliabile” e che la paziente è stata ricoverata nel reparto di

medicina intensiva soltanto “per monitoraggio emodinamico” (AI6.1).

Di “un centinaio di pastiglie” si legge solo nella cartella

di __________ dove, in relazione alla telefonata del 5 maggio 2009 (di cui

diremo in seguito) è annotato:

“ colloquio tel.

La pz. mi telefona dalla Clinica __________, __________ dove si trova

ricoverata per un tentamen (assunzione di un centinaio! di compresse di Efexor

(…)” (cfr. AI 22 pag. 5)

Evidentemente, è stata l’AP a parlare allo psichiatra di “un

centinaio” di pastiglie.

La cosa è, però, come visto, smentita dall’appena citato rapporto

d’uscita. Molto probabilmente, il punto esclamativo indica l’incredulità dello

specialista.

13. Ciò detto, va

precisato che, come quello precedente del febbraio 2009, anche questo tentamen

è da ricondurre alla problematica del lavoro. Nessun ruolo hanno, invece, avuto

i baci scambiati con IM 1: ciò risulta sia dalle dichiarazioni della stessa PC

1 (VI PC 1 04.06.2010 pag. 10) che da quelle della dott.ssa __________,

psicologa presso la Clinica __________ (VI __________ 25.06.2010 pag. 3; VI __________

21.09.2011 pag. 4).

14. Per chiarezza va

rilevato, rispetto al numero di tentativi di suicidio di PC 1 nel periodo che

ci interessa, che durante l’inchiesta è stato menzionato dal PP un “secondo

tentamen” che, “in base al rapporto 01.07.2009 della Clinica __________”,

la donna avrebbe messo in atto il 2 aprile 2009 (VI IM 1 05.10.2010 pag.5). Di

conseguenza, il tentamen del 1° maggio 2009 verrebbe ad essere il terzo

tentamen. A seguito di ciò, in più occasioni, durante l’inchiesta si parla di 3

tentativi di suicidio.

Si tratta di un errore: in

effetti, non c’è mai stato un “secondo” tentamen il 2 aprile 2009. Nel periodo

che qui interessa, PC 1 ha messo in atto “solamente” due tentativi di suicidio:

il primo il 5 febbraio 2009, il secondo il 1° maggio 2009. L’errore trae

origine dal “rapporto di uscita 1° luglio 2009” inviato dai dottori __________ e __________ della Clinica __________ al dott. IM 1 e in atti nella cartella

medica di quest’ultimo (rapporto d’uscita Clinica __________ 01.07.2009 pag. 2,

cartella medica dott. IM 1 AI 6.4). Esso è stato, a sua volta, verosimilmente

riportato in questo scritto a partire dal rapporto di ammissione 3 aprile (recte

maggio) 2009 del dott. __________ (agli atti nella cartella medica della

Clinica __________, AI 6.2). In tale rapporto la svista è poi stata corretta a

mano (rapporto di ammissione 03.05.2009 Clinica __________ pag. 1, cartella

medica Clinica __________ AI 6.2). Di un “secondo tentamen” del 2 aprile 2009,

che, di fatto, non è mai avvenuto, non c’è alcuna traccia, altrimenti, agli

atti.

15.

a. Per tornare al

tentamen del maggio 2009, PC 1 è stata ricoverata coattivamente presso la

Clinica __________ di __________ il 3 maggio 2009 (cartella medica Clinica __________

AI 6.2, spec. rapporto di ammissione 03.05.2009) ed è stata collocata nel

reparto protetto (chiuso) della clinica dove è rimasta fino al 15 maggio

successivo, quando è stata trasferita nel reparto aperto (ma sempre in forma di

ricovero coatto). Il ricovero coatto è terminato il 26 maggio 2009, momento a

partire dal quale la paziente era libera di lasciare la clinica. La dimissione

è, poi, avvenuta il 28 maggio 2009 (VI __________ 25.06.2010 pag. 1 e 3; VI __________

12.09.2011 pag. 3; cartella medica Clinica __________ AI 6.2).

b. Responsabile diretto

della paziente presso la clinica era il dott. __________, medico assistente,

che ha anche tenuto i contatti, non soltanto con il dott. IM 1 “quale medico

curante”, ma anche con il dott. __________ perché la donna gli aveva detto

“che il dottor __________ era il dottore con il quale si era trovata meglio

e che non aveva potuto più seguirla per motivi di distanza” e perché “la

signora PC 1 parlava molto spesso del dottor __________ in termini positivi per

quanto riguarda i rapporti terapeutici avuti con lui” (VI __________

12.09.2011 pag. 2 e 3; cfr. VI __________ 25.06.2010 pag. 3 segg.).

Il dott. __________ ha, tra l’altro, il 4 maggio 2009, chiamato IM

1 per avvisarlo che la paziente, a causa del ricovero, non si sarebbe

presentata alla seduta prevista quel giorno (VI __________ 25.06.2010 pag. 4; VI

__________ 12.09.2011 pag. 3) ed è verosimilmente sempre lui che ne ha

organizzato la dimissione e la presa a carico ambulatoriale, come è prassi,

contattando, il 25 maggio 2009, IM 1 per fissare una seduta il giorno stesso

della dimissione, ossia il 28 maggio 2009 (VI __________ 25.06.2010 pag. 3

seg.; VI __________ 12.09.2011 pag. 3).

c. PC 1 ha detto agli

inquirenti di aver riferito, durante la sua degenza presso la Clinica __________,

al dott. __________ e alla dott.ssa __________ dei baci con IM 1 (VI PC 1

04.06.2010 pag. 9; VI PC 1 26.10.2010 pag. 6).

La dott.ssa __________,

psicologa presso la clinica, ha confermato che la paziente le aveva riferito di

un bacio con IM 1:

“ La

paziente ha mostrato un atteggiamento fortemente idealizzato nei confronti

delle figure dei curanti, soprattutto psichiatri, evidenziando il fatto che era

la prima volta che si trovava a parlare con una psicologa donna, nella sua

vita. (…) In uno di questi incontri, e più precisamente il

secondo, la donna affrontava il discorso della relazione terapeutica con

l'attuale psichiatra, dottor IM 1, racconto caratterizzato da forti elementi di

seduttività e di idealizzazione. La paziente avrebbe riferito di un agito

all'interno del setting terapeutico e precisamente di un bacio tra lei ed il

medico.” (VI __________ 25.06.2010 pag. 3 seg.)

Richiesta, in occasione della sua seconda audizione, di specificare

le dichiarazioni di cui sopra relative al rapporto di PC 1 con le figure

curanti, la psicologa ha dichiarato quanto segue:

“ Ricordo

che in occasione del primo ricovero della signora PC 1, la paziente descriveva

le figure curanti a quel momento presenti nella sua vita ovvero il dottor __________

ed il dottor IM 1 come degli amici, come delle persone che l'avevano presa

sotto la loro ala protettrice e come persone a cui fare affidamento,

manifestando una fiducia nei loro confronti idealizzata, nel senso di molto

ingenua. Non vedeva queste due figure terapeutiche con una sana oggettività,

incentrata sul perseguire gli obbiettivi della cura.” (VI __________

21.09.2011 pag. 2)

Riguardo al racconto del bacio, la dott.ssa __________ ha

precisato:

“ Oltre

agli aspetti idealizzati di cui ho già parlato prima quando dico che il

racconto della signora PC 1 era caratterizzato da forti elementi di seduttività

mi riferivo in particolare al racconto della signora in merito al bacio

scambiato con il dottor IM 1. Posso dire che quando me ne ha parlato Io ha

fatto con delle modalità caratterizzate da intrigo e seduttività. Mi ha inoltre

descritto l'agito come un qualcosa di corrisposto.” (VI __________ 21.09.2011 pag. 2 seg.)

d. Durante la degenza, PC

1 ha chiamato il dott. __________ una prima volta il 5 maggio 2009 per

chiedergli di contattare il dott. __________ “per vedere se era possibile

che i medici la potessero capire meglio”. PC 1 ha anche chiesto allo

psichiatra di prenderla in cura dopo la degenza (VI __________ 09.06.2011 pag.

5).

A seguito della telefonata, il dott. __________ ha subito chiamato

il dott. __________ che lo ha informato della situazione della paziente e –

secondo quanto dichiarato dal dott. __________ – che ha con lui concordato un

ricovero di almeno un mese con disintossicazione dalle benzodiazepine e, dopo

la dimissione, la presa a carico presso di lui, in attesa di trovare uno

psichiatra più vicino che non fosse il dott. IM 1.

Il dott. __________ ha, poi, richiamato, sempre il 5 maggio 2009,

la paziente per spiegarle quanto discusso con il dott. __________.

Diverso, invece, quanto dichiarato dal dott. __________ al riguardo.

Egli ha, infatti, riferito che non era stata concordata alcuna durata della

degenza spiegando che “per una paziente borderline, al momento del ricovero,

non è possibile fare una pianificazione del ricovero e della dimissione” e

che la durata della degenza “dipende molto dall’evoluzione della situazione”.

Il dott. __________ ha, inoltre, aggiunto che “con questo genere di

paziente, è anti terapeutico prolungare troppo la degenza, una volta

considerato dimissibile” e che il rientro “nella vita quotidiana (quindi

fuori da un contesto “protetto” qual è la clinica)” va fatto appena

possibile (VI __________ 25.06.2010 pag. 5 seg.).

Pure su quanto concordato

riguardo alla presa a carico della paziente dopo la dimissione, il dott. __________

ha reso dichiarazioni diverse da quelle del dott. __________:

“ […] in

occasione di quella telefonata il dottor __________ non mi aveva detto che

avrebbe preso in cura la paziente al momento delle dimissioni, ma ricordo che

mi diede la disponibilità a rimanere come figura di supporto sempre al di fuori

del rapporto terapeutico con lo psichiatra curante. Queste non sono le parole

esatte che mi disse il dottor __________ ma si tratta del senso di quello che

lui mi ha detto.” (VI __________ 12.09.2011 pag. 3)

Dopo lo scambio di telefonate del 5 maggio 2009, nei giorni

immediatamente successivi PC 1 chiamerà il dott. __________ ancora due o tre

volte, sempre per sfogarsi delle incomprensioni dei medici della clinica (VI __________

09.06.2011 pag. 5 seg.).

e. Verso la fine della

degenza, PC 1 ha telefonato al dott. IM 1 per dirgli che in clinica non si

trovava bene e che se ne voleva andare e per chiedergli, quindi, se potesse

intervenire per abbreviare il suo ricovero (VI PC 1 04.06.2010 pag. 9 seg.; VI PC

1 26.10.2010 pag. 5).

e.1. Sulle dichiarazioni di

PC 1 agli inquirenti riguardo ad una pretesa prevista durata molto più lunga

del suo ricovero e ad una sua drastica riduzione ad opera di IM 1 (VI PC 1

04.06.2010 pag. 9 seg.; VI PC 1 26.10.2010 pag. 5) non occorre attardarsi, se

non per rilevarne l’infondatezza – e, quindi, l’astio verso IM 1 che da esse

trasuda (già correttamente sottolineato dalla prima Corte) – dal momento che

esse sono state smentite dai medici della clinica (VI __________ 12.09.2011

pag. 4 seg.; cfr. anche VI __________ 31.05.2011 pag. 3; cfr. anche VI __________

09.06.2011 pag. 6/7 che ha detto di avere concordato un ricovero di circa un

mese e che né il dott. __________ né PC 1 gli avevano mai parlato di una durata

del ricovero di 5 o 6 mesi).

e.2. Anche quanto

dichiarato da PC 1 sul suo stato d’animo riguardo alla prospettiva della

dimissione:

“ Io non ero

molto contenta di uscire così presto, poiché dopo le difficoltà iniziali ed il

conflitto con i medici della Clinica, iniziavo ad apprezzare la presa a carico

che mi offrivano.” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 5)

va di molto ridimensionato, sulla falsariga di quanto appena

sottolineato, alla luce delle dichiarazioni della dott.ssa __________:

“ D:

Sempre durante la medesima seduta del 26.05.2009 ricorda se la signora

PC 1 voleva rimanere in clinica?

R: Rispondo di no, anzi premeva per uscire.” (VI

__________ 21.09.2011 pag. 7; cfr. anche, VI __________ 12.09.2011 pag. 8)

e.3. IM 1, dal canto suo,

ha confermato che PC 1 gli telefonò chiedendogli insistemente di intervenire

per far abbreviare la durata della degenza in clinica. Questo il suo racconto

della telefonata:

“ Durante il

ricovero della paziente alla clinica __________, non ho avuto con lei alcun

contatto, se non alla fine della degenza, quando la signora mi telefonò per

dirmi che non si trovava bene in clinica. Non aderii alla richiesta della

paziente di intervenire per far accorciare la degenza.” (verb. dib. d’appello,

pag. 4; cfr., anche, VI 5.10.2010 pag. 7)

Durante l’inchiesta, IM 1 aveva aggiunto che, in quella

telefonata, la donna insistette anche perché lui la riprendesse come paziente:

“ lo

rammento di averla rimproverata e lei assunse un atteggiamento quasi infantile,

dicendomi, in sostanza, che io non dovevo essere arrabbiato con lei insistendo

pure affinché io le dessi un altro appuntamento. Tra l'altro io le chiesi anche

se lei era veramente convinta di essere ancora seguita da me. Lei mi rispose

affermativamente, dicendomi che si trovava bene con me. lo feci quasi come una

battuta autoironica dicendo che era un po' strano visto che negli ultimi 4 mesi

aveva commessi 3 (recte: 2) tentamen.” (VI IM 1 05.10.2010 pag.

7)

Sta di fatto che, secondo il suo racconto, dopo quella telefonata,

IM 1 ha contattato il dott. __________ (che conosceva per avere lavorato con

lui) – ma unicamente per informarsi sulla situazione – e, visto che la paziente

sarebbe stata comunque dimessa, si è detto disponibile a prenderla a carico al

momento della dimissione (VI IM 1 05.10.2010 pag. 7; cfr. anche VI IM 1 21.01.2011

pag. 18; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 9; verb. dib. d’appello, pag.

4).

Il 28 maggio 2009, PC 1 viene, dunque, dimessa dalla Clinica __________

e si reca da IM 1 per la seduta concordata dai medici.

Sempre il 28 maggio, dalla

clinica viene inviato, per fax, al dott. IM 1 il “rapporto d’uscita breve” con

il quale è, in particolare, certificata la dimissione, le condizioni e la presa

a carico della paziente che “viene riaffidata alle cure del Dr. med. IM 1,

con il quale è stato concordato un appuntamento in data odierna per le ore

12:00, e del Dr. med. __________” (rapporto d’uscita breve 28.05.2009,

cartella medica IM 1 AI 6.4).

Il rapporto è stato

inviato in copia, oltre che al dott. __________ (medico di famiglia), al dott. __________

che si arrabbiò:

“ […]dopo un po' che non avevo più notizie da parte della clinica e da parte

della signora PC 1 in merito alla sua degenza, ho ricevuto

di punto in bianco questo fax. La mia reazione poco professionale è stata

quella di prendere il fax e stracciarlo. L'ho poi ricomposto con il nastro

adesivo. Ho reagito così poiché mi sono arrabbiato. Mi sembrava infatti molto

strano che dopo avere concordato con il dottor __________ la dimissione e

l'affidamento a me, la paziente venisse nuovamente affidata al dottor IM 1. E

ciò non per motivi di competenza o di libertà di scelta della paziente o della

clinica sull'identità del terapeuta ma esclusivamente poiché io avevo sulle

spalle ed ancora nella mia testa la questione relativa a quel bacio di cui la

paziente mi aveva riferito nel mese di marzo. E' questo che ha provocato la mia

rabbia. Non riuscivo a capire come la paziente avesse deciso di tornare dal

dottor IM 1 e non riuscivo a capire come la clinica avesse cambiato gli accordi

presi con me.” (VI __________ 09.06.2011 pag. 7 seg.; cfr. anche VI __________

14.07.2010 pag. 6 e rapporto d’uscita breve 28.05.2009 in cartella medica __________

AI 6.3)

16. Quando, il 28 maggio

2009, PC 1 si presenta in studio per la seduta, IM 1 la nota piuttosto agitata.

Senza indagare, attribuisce tale stato all’esperienza in clinica e al timore

della paziente di un’eventuale interruzione del rapporto terapeutico (visto

quanto lui le aveva detto dopo il tentamen di febbraio):

“ ADR: È possibile,

come risulta dalla cartella medica, che nella seduta del 28.5.2009 la signora

era agitata e confusa, anche perché si portava ancora dietro quello che aveva

fatto in clinica, dove non si era sentita capita e aveva avuto questi

atteggiamenti aggressivi nei confronti degli infermieri. […]

ADR: All'inizio della seduta del 28 maggio, come detto, era agitata. Lei

aveva anche il timore che io intendessi interrompere la presa carico.” (all.

1 a verb. dib. di primo grado, pag.10; VI IM 1 21.01.2011 pag. 11–12)

17. È il 28 maggio 2009, in questa prima seduta dopo la dimissione dalla clinica, che – come PC 1 ha sempre sostenuto (VI

PC 1 04.06.2010 pag. 10; VI PC 1 26.10.2010 pag. 6; VI confronto PC 1/IM 1

26.11.2010 pag. 3 seg.) – il dott. IM 1 le dice di essere innamorato di lei.

IM 1, durante l’inchiesta,

dapprima affermava di non ricordare esattamente la data della dichiarazione

che, comunque, situava al 28 maggio 2009 o in una data di poco successiva (VI IM

1 05.10.2010 pag. 7 seg.). In seguito ha dichiarato di essere sicuro che non si

trattasse del 28 maggio 2009 bensì di una seduta successiva (VI confronto PC 1/IM

1 26.11.2010 pag. 3). Infine, in occasione del dibattimento di primo grado, ha

aderito alla versione di PC 1, confermando di essersi effettivamente dichiarato

in quella data (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag.9 e 10 seg.).

18. Sul contenuto della

dichiarazione non vi sono contestazioni particolari. Entrambe le parti

confermano, in sostanza, che IM 1 disse a PC 1:

- che era

innamorato di lei;

- che

lei avrebbe dovuto vivere per lui (intendendo con ciò che avrebbe dovuto

rinunciare ad ulteriori tentativi di suicidio);

- che

sapeva che lei aveva molto sofferto, ma che da quel momento in poi non ci

sarebbero più state sofferenze perché lui le sarebbe stato accanto;

- che

sperava di poter risolvere i di lei problemi prescindendo dall’assunzione di

farmaci attraverso una relazione affettiva solida.

Pure confermato da entrambi è che, in occasione della

dichiarazione, quando PC 1 gli ricordò che lui era sposato, IM 1 pianse raccontandole

della sua vita e della sua gioventù (VI PC 1 04.06.2010 pag. 10 seg.; VI PC 1

26.10.2010 pag. 6; VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 4; VI IM 1 05.10.2010

pag. 7 seg.; VI IM 1 21.01.2011 pag. 13 seg.; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 9 seg.).

Sentito al dibattimento d’appello, IM 1 ha ribadito le sue

dichiarazioni precedenti:

“ Nella seduta

del 28.05.2009, io ho confessato alla signora i miei sentimenti. Ricordo che,

nel farlo, io mi misi a piangere come un bambino. Alla Pres. che mi chiede come

mai io mi misi a piangere, rispondo che in quel momento ero un uomo e non uno

psichiatra e stavo vivendo una situazione per me completamente nuova. Le

raccontai anche di una relazione che avevo avuto ai tempi dell’università e che

era finita male. E credo che questo abbia appesantito un po’ la mia emotività.

Ci siamo abbracciati. Abbiamo passato un’ora buona tenendoci stretti, seduti

sul divanetto che c’è in un angolo del mio studio. Ricordo che io tenevo la mia

testa sul mio petto e che l’unico momento in cui ci lasciammo fu quando io

andai al bagno per sciacquarmi il viso. Quando tornai dal bagno, la signora mi

disse che anche lei provava gli stessi sentimenti miei. Da lì è iniziata la

relazione vera e propria.” (verb. dib. d’appello, pag. 4)

19. Sulla sua reazione e

sui suoi sentimenti rispetto alla dichiarazione d’amore di IM 1, PC 1, oltre

all’obiezione già rilevata secondo cui l’uomo era sposato, afferma in occasione

della prima audizione:

“ Quando

è tornato dalla toilette si è seduto e a me sembrava, devo dire sinceramente,

il giorno più bello della mia vita. Come dicevo prima, per chi soffre della mia

malattia è praticamente impossibile avere una relazione sentimentale. C'è la

grande paura dell'abbandono. E per me, quello che stava capitando, era un po'

magico, perché era uno psichiatra e sapeva a cosa andava incontro. Lui mi ha

detto che non mi avrebbe mai lasciata. Era la prima volta che qualcuno mi

diceva che mi amava. Ormai, a cinquant'anni, c'è il giro di boa, e mi sono

sentita sotto una campana di vetro da sola con lui.” (VI PC 1 04.06.2010

pag. 11)

E nella seconda audizione:

“ La

discussione fu breve e lui quasi subito si avvicinò a me baciandomi nuovamente

ed io corrisposi subito. Non escludo che in quel momento io mi fossi già un po'

innamorata di lui. (…) Ci siamo spostati sul divano. Lui mi disse "siamo

sempre in piedi, andiamo a sederci". Di questo fatto mi ricordo ancora

bene, come fosse oggi, perché quello fu il momento più bello della mia vita.

Lui mi disse che si era innamorato di me, che dovevo vivere per lui e che non

mi avrebbe mai lasciata. Io allora mi rivolsi a lui, dandogli ancora del LEI, e

dicendogli che lui era sposato, al che lui rispose che non era felice e che non

amava sua moglie. Dopo aver iniziato a piangere molto per le storie del

passato; mi chiese di dirgli che lo amavo ed io gli risposi che lo amavo. In

quell'occasione non ci fu alcun rapporto sessuale; ci furono solo dei baci come

una coppia qualsiasi. Poi lo abbracciai. lo pensai che lui essendo psichiatra,

il nostro rapporto avrebbe potuto funzionare perché lui avrebbe capito i miei

meccanismi. Pensai anche che dopo un tentativo di suicidio e con quello che

stava succedendo, la vita,mi aveva riservato il meglio a 49 anni. Mi

dissi anche che se fossi morta non avrei vissuto quest'esperienza.” (VI PC

1 26.10.2010 pag. 6-7)

Emerge, dunque, con

evidenza dalle stesse dichiarazioni di PC 1 che l’innamoramento dichiarato da IM

1 è stato, praticamente da subito, da lei corrisposto. Lei stessa descrive il

suo atteggiamento in quel momento come quello di una donna che è già innamorata

o che, per lo meno, già si trova nel processo di innamoramento. E questo è

anche quello che IM 1 ha percepito:

“ La

signora mi disse che anche lei provava per me quello che io provavo per lei. Mi

ricordo che ci siamo baciati e ci siamo tenuti stretti a lungo. Eravamo seduti

sul divanetto, dove siamo rimasti seduti e abbracciati a lungo, senza quasi

dire nulla.” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 9 seg.; cfr.

anche VI IM 1 05.10.2010 pag. 8 e VI IM 1 21.01.2011 pag. 16)

Pacifico – poiché

dichiarato da entrambi – è che quell’incontro fu meramente romantico nel senso

che i due si limitarono a baciarsi e tenersi abbracciati mentre si confessavano

i reciproci sentimenti (VI PC 1 26.10.2010 pag. 6; VI IM 1 05.10.2010 pag. 8;

verb. dib. d’appello, pag. 4 in fine e 5).

20. In seguito, gli

incontri diventano più frequenti e più lunghi.

PC 1 e IM 1 – ed anche su

questa circostanza le dichiarazioni dei due sono concordi – si vedono

regolarmente il martedì e il giovedì, a volte anche il sabato, e si sentono

spesso per telefono:

“ Vorrei precisare che dal 28 maggio 2009, quando sono uscita dalla

clinica e IM 1 si è dichiarato, è iniziata una vera e propria relazione

sentimentale (..:). Infatti ci incontravamo regolarmente, il martedì, il

giovedì e, a volte, il sabato (quando lui lavorava). A partire dal 28 maggio i

nostri incontri duravano più di un'ora, il sabato anche due ore.

Avevamo stabilito di comune accordo di incontrarci

in questi giorni della settimana. Quando non ci incontravamo (lunedì, mercoledì

e venerdì), lui mi chiamava, quando finiva di lavorare. Lui mi chiamava sul

telefonino, poi lo richiamavo dal telefono di casa.” (VI PC 1 04.06.2010

pag. 12; cfr. anche all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 11; VI IM 1

05.10.2010 pag. 9)

20.1. Su ciò che succedeva

durante le “sedute” che avvennero da fine maggio 2009 in poi, PC 1 ha detto:

“ Durante le

sedute successive, ci sedevamo sul divano a due posti e si parlava di tutto,

come fidanzatini, anche se oggi può sembrare ridicolo, ma era così. Lui mi diceva di

quanto lui mi amava e di quanto non mi avrebbe più lasciata.” (VI PC 1 04.06.2010 pag. 11)

“ Da

quando è iniziata la nostra relazione non c'erano più momenti in cui la seduta

avveniva con lui seduto dietro alla scrivania ed io davanti. Quando parlavo dei

miei problemi lo facevo con entrambi seduti sul divano o per terra.” (VI

PC 1 26.10.2010 pag. 12)

Anche IM 1 ha confermato,

non solo che le “sedute” erano diventate più frequenti, ma che in esse,

rispetto al rapporto terapeutico, avevano preso il sopravvento discorsi

sentimentali e manifestazioni amorose. Il medico ha anche aggiunto che, a

volte, PC 1 gli portava il pranzo che, poi, consumavano insieme nello studio:

“ perché si era

creato questo rapporto sentimentale, non c'era praticamente più il rapporto

terapeutico. Ovviamente tra due persone che si amano, c'è la voglia di vedersi

più spesso possibile” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 12)

“ Nelle

sedute successive alla dichiarazione, parlavamo di come stava lei, di come si

sentiva. Abbiamo parlato anche di cinema e di letteratura. Non c'era più un

vero e proprio rapporto terapeutico, anche se lei mi riferiva di come si

sentiva e io aggiustavo la farmacoterapia. Ci baciavamo, ci tenevamo stretti

[…] addirittura in qualche occasione, tre o quattro, dato che io a mezzogiorno

sono abituato a non mangiare molto, lei ha portato un pranzo freddo tipo

vitello tonnato o roastbeef, e sul tavolino nello studio mangiavamo insieme.” (all.

1 a verb. dib. di primo grado, pag. 11)

Ne deriva che, se è vero che per l’incontro del 28 maggio e quelli

successivi si parla ancora di “sedute”, dagli atti emerge con chiarezza che

tale termine è improprio. O meglio, che tale termine non è più completamente

aderente alla realtà delle cose. Infatti, gli incontri bi/trisettimanali erano,

più che altro, degli incontri amorosi. Psicoterapia non ne veniva più fatta

(non si può certamente ritenere che fossero una psicoterapia quei “come stai?”

o quei “come va” che IM 1 rivolgeva all’innamorata/amante). L’unico vero gesto

terapeutico di IM 1 era la prescrizione dei medicamenti o l’adattamento del

loro dosaggio allo stato della donna:

“ Alla Pres.

rispondo che è vero che, nonostante si parli di seduta, quel 28 maggio non c’è

stata un vera e propria seduta. L’unico gesto terapeutico che ho compiuto è

stato la prescrizione dei farmaci.

Da lì in poi, ci siamo visti due/tre volte alla settimana. Ci

vedevamo sempre il martedì e il giovedì, che sono i giorni che io dedicavo alle

perizie. Lei arrivava in studio tra le 1130 e mezzogiorno e si tratteneva

un’ora e mezza/due ore. A volte, quando dovevo recarmi in studio per evadere la

burocrazia, ci vedevamo anche di sabato.

Più che di sedute, si trattava di incontri tra innamorati.

Parlavamo di tutto – di cinema, di letteratura, anche di politica e di

religione – e ci scambiavamo effusioni.

Come psichiatra mi limitavo alla prescrizione dei medicamenti.”

(verb. dib. d’appello, pag. 5)

20.2. Confermato da entrambi

è il fatto che, a partire dal mese di giugno, IM 1 smise di fatturare le sedute

(VI PC 1 04.06.2010 pag. 14; VI IM 1 05.10.2010 pag. 11; verb. dib. d’appello

pag. 5).

20.3. Del contenuto delle

telefonate – quotidiane, quando non si vedevano –, PC 1 ha riferito che:

“ durante queste

telefonate, i discorsi erano sempre quelli: passione, amore; queste cose” (VI PC

1 04.06.2010 pag. 14).

IM 1, confermando le dichiarazioni della donna, dice:

“ Parlavamo

di banalità, di come era andata la giornata, di cosa aveva fatto, mi parlava

spesso dei suoi cani. E poi ovviamente ci scambiavamo i nostri reciproci

sentimenti, ci dicevamo "ti voglio bene" e "ti amo".” (all.

1 a verb. dib. di primo grado, pag. 11)

21. Il primo rapporto

sessuale completo dei due si situa in un sabato di giugno (VI IM 1 05.10.2010

pag. 8; VI PC 1 26.10.2010 pag. 7). Ritenuto che PC 1 ne ha parlato al dott. __________

nella seduta del 19 giugno (della quale si dirà meglio in seguito), doveva

trattarsi del sabato 6 o del sabato 13 giugno (VI __________ 09.06.2011 pag. 9;

annotazione 19.06,2009 cartella medica dott. __________, AI 6.3).

a. Su tale evento, le

dichiarazioni dei due non sono propriamente convergenti. E va detto che è la

donna a non essere costante nelle sue, a doversene rimangiare alcune aderendo al

racconto dell’ex amante e, poi, in questi casi, ad aggiungere dettagli atti a

dare dell’uomo un’immagine negativa ma inspiegabilmente taciuti in precedenza.

Ne deriva che, così come un’attenta lettura dei verbali conferma vieppiù, PC 1

si rivela essere la parte meno credibile fra i due.

A questo proposito, occorre annotare che questa Corte non ha

condiviso l’opinione della procuratrice pubblica e del patrocinatore della

parte civile secondo cui, vista la patologia di cui è affetta, dai cambiamenti

di versione della donna nulla può essere dedotto a detrimento della sua

credibilità. Non la condivide, dapprima, perché i cambiamenti di versione sono

un fatto oggettivo da cui deriva, comunque, di principio, una diminuzione della

credibilità di chi non riesce a dare dei fatti una versione costante. Ma, poi,

e soprattutto, perché dagli atti emerge, non solo che l’AP non ha problemi

nella percezione della realtà e nella traduzione in parole di tale realtà, ma

anche perché risulta (in particolare, dalle dichiarazioni di __________) che

ella presenta “buone–ottime capacità cognitive”, è “molto colta”

e “competente” (rapporto 31.08.2014 __________, doc. TPC 24) e non

risulta che le dichiarate difficoltà a gestire le proprie emozioni e la propria

affettività ledano la sua possibilità di comprendere l’importanza di rendere

dichiarazioni conformi alla realtà e la sua capacità di farlo. Da ciò deriva

che ella porta la piena responsabilità di quanto ha, nel tempo, dichiarato.

b. PC 1 ha, dapprima,

dichiarato che il tutto avvenne, su iniziativa dell’uomo, sul divano dello

studio durante la seduta del 16 giugno 2009:

“ Eravamo

nel suo studio. Eravamo come sempre sul divano. Lui aveva già insistito dalla

seduta del 28 maggio. Aveva già cercato di accarezzare il seno. Era chiaro che

voleva una relazione, con anche il sesso. Quel giorno, 16 giugno, eravamo sul

divano, seduti uno vicino all'altra. Lui ha avuto l'iniziativa, ha cominciato

ad aprire la mia camicia e quindi c'è stato questo rapporto sessuale. E' stato

un rapporto sessuale normale, vaginale, che si è consumato sul divano. […] Per

rispondere alle domande di chi mi interroga, posso dire che IM 1, durante il

rapporto sessuale, mi diceva che mi amava. E anche io gli dicevo le medesime

cose.” (VI PC 1 04.06.2010 pag. 12 seg.)

Per contro, IM 1 ha, da subito, dichiarato che il primo rapporto

era avvenuto un sabato del giugno 2009. Di esso e dei suoi antefatti, egli ha

dato una descrizione ben diversa da quella della donna, attribuendole, in un

racconto piuttosto colorito, l’iniziativa:

“ ADR

che il primo rapporto sessuale completo ha avuto luogo un sabato nel corso del

mese di giugno. In effetti mi capita spesso di lavorare il sabato nel mio

studio. In questo giorno non ricevo pazienti, ma sbrigo gli aspetti

burocratici. lo mi trovavo nello studio a lavorare e ricevo una telefonata

dalla signora PC 1, che mi chiede se poteva passare a trovarmi. lo le dissi che

se aveva piacere a fare due chiacchiere, avrebbe fatto piacere anche a me. […]

Rammento pure che quel sabato, la signora mi portò delle sfogliatelle

napoletane, che erano anche il mio dolce preferito. In .questa

medesima occasione, la signora, sempre al telefono, mi disse che aveva anche

un'altra sorpresa per me. Giunta in studio, estrasse un collant di colore nero,

con un apertura davanti e scoperti dietro. Nel mio studio mi chiese una forbice

per tagliarsi i suoi slip ed io in più di un’occasione la pregai di non farlo.

Lei quindi si è recata in bagno e dopo 4 o 5 minuti mi ha chiamato con il

termine "amore". lo mi sono recato in bagno e l'ho vista che era

quasi completamente nuda, indossava un corpettino che le copriva a malapena i

seni ed il collant di cui ho detto prima. Lei allora mi mise le braccia al

collo ed io a mia volta l'abbracciai. Lei insistette per avere un rapporto

sessuale sul pavimento del bagno, aggiungendo, testuali parole, "ho la

figa in fiamme perché sono 3 mesi che vado avanti a masturbarmi con un tubetto,

pensando a te". Qui abbiamo avuto, per la prima volta, un rapporto

sessuale completo, sul pavimento del bagno.” (VI IM 1 05.10.2010 pag. 8;

cfr. verb. dib. d’appello, pag. 5)

c. Nell’interrogatorio

del 26 ottobre 2010, PC 1 ha modificato alcuni aspetti non di dettaglio della

sua versione a favore di quella di IM 1 confermandone, così, implicitamente la

maggiore credibilità.

In sintesi, la donna ha

ammesso:

- che

il rapporto era avvenuto di sabato e non durante una seduta;

- che aveva telefonato

a IM 1 da Luino;

- che gli aveva

portato dei dolci;

- che il rapporto si

era consumato in bagno.

Ciò detto, sempre in

quell’interrogatorio, PC 1 – in sostanza, confermando l’acredine verso l’ex-amante

già rilevata dal primo giudice – ha aggiunto dei particolari di cui, prima, non

aveva fatto cenno. Per esempio, ha sostenuto:

- di aver detto, già

al telefono, a IM 1 di essere instabile;

- che

lui le aveva consigliato di assumere benzodiazepina, cosa che lei aveva fatto

subito e in maniera piuttosto abbondante, cosicché quando giunse in studio

sarebbe stata “completamente fuori” ed “euforica” e lui le avrebbe

detto che stava “diventando maniacale”

La donna – dopo avere

precisato che in bagno si erano recati insieme per poi spogliarsi e consumare

il rapporto, descritto come una “cosa reciproca” – ha, però, fermamente

negato sia di aver portato il collant munito di aperture come “seconda

sorpresa”, sia di aver voluto tagliare i suoi slip. Infine, ha negato di avere

detto, insistendo per avere il rapporto sul pavimento del bagno, la frase

riferita da IM 1.

Richiesta di spiegare le

notevoli differenze rispetto a quanto da lei raccontato durante la sua prima

audizione, PC 1 ha dichiarato di aver probabilmente confuso un episodio con un

altro, giacché i rapporti sessuali avevano avuto luogo sempre in modo

abbastanza simile, e di aver dimenticato l’episodio del bagno e dei pasticcini,

ossia quello del primo rapporto (VI PC 1 26.10.2010 pag. 7-9).

La spiegazione non ha

convinto la Corte: il primo rapporto è, di norma, quello che si ricorda meglio

ed è contrario al normale andamento delle cose che una donna possa dimenticare

– e, poi, ricordare – dettagli quali quelli ammessi il 26.10.2010.

d. Durante il confronto,

PC 1 ha confermato la sua seconda versione, salvo aggiungere che l’incontro di

quel sabato era già previsto (ciò che IM 1 ha sempre negato), che aveva

chiamato IM 1 da Luino per raccontargli la sua frustrazione dovuta al fatto di

non aver trovato alcuni prodotti che le occorrevano per preparare il pranzo e

che allora lui le suggerì di prendere dello Xanax (VI confronto PC 1/IM 1

26.11.2010 pag. 6 seg.).

Anche IM 1 ha confermato

la sua versione (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 5-7), versione che ha

poi ribadito anche al dibattimento di primo grado, in cui ha, tra l’altro,

contestato che PC 1 fosse agitata e che, perciò, lui le avesse consigliato, al

telefono, di prendere dello Xanax. Ha anche contestato che al telefono lei gli

avesse raccontato di non avere trovato degli ingredienti per il pranzo. Ha

precisato che l’incontro non era previsto e riconfermato che PC 1 lo aveva

chiamato per dirgli che sarebbe passata e che aveva due sorprese per lui (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 12 seg.; cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag. 5).

e. Per quanto riguarda

la sua disposizione nei confronti del rapporto sessuale, PC 1 ha dichiarato

durante la prima audizione:

“ Di per sé, questo rapporto sessuale io l'ho accettato, anche se devo

dire che non era quello che cercavo in questo uomo. Quello che cercavo in lui

erano le sue parole. Pensavo che mi amasse veramente. (…) Per rispondere alle

domande di chi mi interroga, posso dire che IM 1, durante il rapporto sessuale,

mi diceva che mi amava. E anche io gli dicevo le medesime cose.” (VI PC

1 04.06.2010 pag. 13)

f. Durante la seconda

audizione ed anche durante il confronto, sconfessando le dichiarazioni rese nel

primo verbale, PC 1 ha detto che il rapporto sessuale nacque da una spinta

comune:

“ […] Non ricordo se poi lui è venuto verso di me o io sono andata verso di

lui. Era una cosa reciproca. Ci siamo poi recati insieme in bagno e qui ci

siamo spogliati. […]” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 7)

“ Dopo

averli mangiati [sc. i pasticcini], lui si alzò e quindi ci baciammo e

ci accarezzammo ed iniziammo a toglierci i vestiti. Lui ad un certo momento mi

disse che voleva fare l'amore ed io fui d'accordo. Baciandoci ed abbracciandoci

ci siamo spostati in bagno dove poi ci siamo messi sul pavimento e lì abbiamo

consumato il rapporto sessuale.“ (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag.

6)

Dal canto suo, IM 1 ha ribadito, non solo che fu la donna a

prendere l’iniziativa di rendergli visita nello studio, ma ha voluto

sottolineare che lei, quel sabato, si recò da lui già con l’intenzione di consumare

un rapporto sessuale. A prova di tale pregressa intenzione, egli ha portato

l’acquisto dei collant. Inoltre, ha sottolineato che ella manifestò chiaramente

tale intenzione in particolare con la frase “ho la figa in fiamme a furia di

masturbarmi pensando a te”.

g. Di fronte

all’irriducibile divergenza delle due versioni su alcuni aspetti di non poco

conto, visto come la credibilità della versione di PC 1 sia seriamente minata

dalla sua incostanza, dalla sostanzialità delle modifiche e dalle modalità con

cui – come rilevato sopra – tali modifiche sono state apportate, questa Corte

ritiene che vada seguita la versione di IM 1, costante sin dal primo

interrogatorio, anche nei dettagli contestati da PC 1.

È, pertanto, accertato che il primo rapporto

sessuale ha avuto luogo un sabato del mese di giugno 2009 (prima del 19 giugno

2009), nel bagno dello studio di IM 1, senza che l’incontro fosse stato già

concordato in precedenza, su iniziativa di PC 1, dopo che questa, chiamatolo da

Luino, vi si è presentata recando con sé dei pasticcini e dei collant

acquistati per l’occasione e ha manifestato chiaramente il suo desiderio di

avere un rapporto sessuale, segnatamente indossando i collant e proferendo la

frase riportata da IM 1.

L’acquisto

di tali collant e il fatto che PC 1 vi abbia alluso come a una seconda sorpresa

(dopo quella dei pasticcini), indicano in modo evidente che la donna, quel

sabato, si recò nello studio di IM 1 già con l’intenzione di consumare un

rapporto sessuale con lui (desiderio che, del resto, è perfettamente conforme

al normale andamento delle cose nell’ambito di una relazione amorosa).

La Pubblica accusa ha sostenuto che IM 1 non può essere creduto

poiché il suo racconto (in particolare, il dettaglio del collant) è

incongruente con l’immagine di donna non particolarmente disinibita

sessualmente che si deriva da quel che lui le disse il 26 ottobre 2009 (vedi

consid. 31). Secondo questa Corte, l’incongruenza è soltanto apparente.

L’acquisto e l’utilizzo di simili indumenti – da molti ritenuti intriganti e

sensuali – non è prova di particolari doti amatorie ma semplicemente del

desiderio di apparire particolarmente sensuali.

Parimenti, la frase riferita da IM 1 appare certamente volgare –

e, dunque, inusuale sulle labbra di una signora – quando è crudamente riportata

in un verbale ma non si può escludere che essa non appaia fuori luogo e abbia

una connotazione diversa nel contesto di un incontro sessuale.

Ciò ritenuto, la critica della pubblica accusa – su cui la Corte

si è soffermata – non basta a togliere valore indiziante agli elementi di cui

s’è detto sopra (considerato anche che è ben possibile che l’AP abbia negato

tali particolari per pudore, e meglio perché se ne vergognava, così come ha

ammesso di avere fatto con la telefonata alla moglie dell’amante dell’ottobre

successivo).

22. La relazione

sentimentale e sessuale fra i due è continuata durante l’estate con lo stesso

ritmo di incontri di circa 2–3 alla settimana, il martedì, il giovedì e,

qualche volta, il sabato.

Va detto che, a partire dal mese di luglio, IM 1 non aggiornava

più regolarmente la cartella in cui annotava quasi esclusivamente le

prescrizioni dei farmaci (VI PC 1 04.06.2010 pag. 14; VI IM 1 05.03.2012 pag.

17 seg.; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag.12; cartella medica dott. IM 1

AI 6.4).

La frequenza degli

incontri è diminuita in agosto – quando IM 1 è stato in vacanza per due

settimane o poco più – e in settembre, quando è stata in vacanza PC 1 per una o

due settimane (VI PC 1 04.06.2010 pag. 14; VI IM 1 21.01.2011 pag. 19-20; VI IM

1 05.03.2012 pag. 17-18).

Secondo PC 1, in quasi

tutti gli incontri susseguenti al primo rapporto sessuale lei e IM 1 hanno

avuto rapporti sessuali, non in tutti perché alcune volte è “riuscita a

dirgli di no e lui ha rispettato questo no” (VI PC 1 04.06.2010 pag.

13-14).

IM 1, dal canto suo,

conferma che non vi erano rapporti sessuali ad ogni incontro e che talvolta i

due si limitavano a parlare di argomenti vari, ma contesta che vi siano state

occasioni in cui lui avrebbe unilateralmente chiesto un rapporto sessuale che,

a seguito di un altrettanto unilaterale rifiuto di PC 1, non ci sarebbe poi

stato:

“ Dopo

il primo rapporto sessuale, non tutte le volte che ci vedevamo abbiamo avuto

rapporti sessuali. Talvolta stavamo seduti sul divano e parlavamo […] Non è

vero che ci sono state delle occasioni in cui io chiedevo alla signora di fare

sesso e lei diceva di no e poi il rapporto non c'è stato. Decidevamo insieme

quando fare l'amore, veniva spontaneamente da entrambi. Entrambi abbiamo sempre

rispettato il desiderio dell'altro.” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 13)

Confermano le

dichiarazioni di IM 1 sul fatto che la spinta ad avere rapporti sessuali

venisse da entrambe le parti – e smentiscono quelle della donna che sembra

voler lasciare intendere una sua generale ritrosia che IM 1 doveva vincere –

quelle del dott. __________ che, sulla base di quanto PC 1 gli aveva raccontato

durante le sedute di quell’estate (di cui si dirà meglio più avanti), ha

dichiarato che “si trattava di rapporti sessuali che sia la

paziente sia il medico volevano” (VI __________

14.07.2010 pag. 13).

23. I rapporti sessuali

avevano luogo sempre nello studio di IM 1, eccezion fatta per un’occasione, il

18 luglio 2009, in cui i due si recano in un motel per qualche ora (notifica __________,

AI 1.1).

PC 1 ha, dapprima,

lasciato intendere che l’idea di andare in un motel fosse di IM 1 (VI PC 1

04.06.2010 pag. 13), per poi cambiare versione ed ammettere che fu lei a

proporlo (VI PC 1 26.10.2010 pag. 9). Per contro, IM 1 ha sempre dichiarato che

l’idea di andare in albergo era stata di PC 1 e che lui aveva accettato la

proposta solo su insistenza di lei, dopo aver opposto qualche resistenza,

poiché l’idea non gli era particolarmente congeniale (VI IM 1 05.10.2010 pag.

9; VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 7; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 13; verb. dib. d’appello, pag. 6).

Detto che PC 1 ha contestato l’esitazione di IM 1 e la sua

conseguente insistenza (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 7), questo Corte

ha concluso che, anche su questo frangente, la versione di IM 1, costante sin

dall’inizio, va preferita a quella, o, meglio, a quelle di PC 1.

Oltre all’episodio

dell’albergo, PC 1 e IM 1 si sono visti fuori dallo studio in un paio di

occasioni per prendere un caffè a __________, una volta per pranzo in un

ristorante del __________ e in occasione di una giornata a Milano (VI PC 1

04.06.2010 pag. 13; VI IM 1 21.01.2011 pag. 19; all. 1

a verb. dib. di primo grado, pag. 11). Si era anche prospettata la

possibilità di andare a Montreux e a Parigi con il “pretesto” di un congresso

di psichiatria durante il primo fine settimana di ottobre 2009 (VI IM 1

05.03.2012 pag. 18; verb. dib. d’appello, pag. 6), possibilità poi sfumata.

Sul motivo che fece

naufragare tale progetto, le dichiarazioni dei due divergono.

Come sempre, nel proporre

la propria versione, PC 1 evidenzia la sua malattia: afferma che il viaggio

sfumò perché “il [suo] comportamento diventava più difficile da

gestire a causa della [sua] malattia” e perché IM 1 “non voleva

che il viaggio diventasse un incubo” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 9).

IM 1, per contro, più

pacato, afferma che la trasferta non fu possibile a causa della sua citazione a

comparire nell’ambito di un procedimento presso la Pretura di Acquarossa, aggiungendo anche di aver mostrato la citazione a PC 1 (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 14).

Tale citazione e l’audizione di IM 1 in qualità di testimone

presso la Pretura di Blenio ad Acquarossa, effettivamente avvenuta venerdì 2

ottobre 2009, sono state confermate dal Pretore di Blenio su richiesta di

questa Corte (doc. d’appello XII). Ciò che conferma, ancora una volta, il

giudizio di maggior credibilità di IM 1 rispetto a PC 1.

24. Il 12 giugno 2009, PC

1 contatta il dott. __________ per fissare un appuntamento con lui a Coira. La

seduta avrà luogo il 19 giugno 2009 (VI __________ 09.06.2011 pag. 8 seg.; cfr.

annotazioni 12 e 19.06.2009 cartella medica dott. __________, AI 6.3).

a. Già durante la

telefonata, e poi anche in seduta, PC 1 racconta al dott. __________ di non

star assumendo antidepressivi su consiglio di IM 1 che non li riteneva più

necessari e che, perciò, non glieli prescriveva più (VI __________ 14.07.2010

pag. 7; VI __________ 09.06.2011 pag. 9).

Quanto detto al medico non corrispondeva al vero.

In effetti, dalla cartella medica tenuta dal dott. IM 1 (AI 6.4),

si evince che:

-

il 28 maggio, lui le aveva prescritto, fra gli altri farmaci, Efexor;

- il 30 maggio, le

aveva prescritto Fluctine;

- il 2, il 4 e il 9

giugno nuovamente Fluctine;

- il 16 giugno di

nuovo Efexor;

medicamenti che sono, appunto, antidepressivi (VI __________

09.06.2011 pag. 9, 12 seg.; all. 1 a verb. dib. di primo grado pag. 4).

Risulta, poi, ancora che, in seguito, a partire dal 6 luglio 2009 –

su richiesta di PC 1 che a sua volta aveva avuto l’indicazione dal dott. __________

nella seduta del 19 giugno (VI __________ 09.06.2011 pag. 13) – IM 1 ha

cominciato a prescriverle Cymbalta, un altro antidepressivo (AI 6.4; all. 1 al

verb. dib. di primo grado, pag. 4; VI PC 1 04.06.2010 pag. 12).

Va, anche, rilevato che PC

1 aveva chiesto al dott. __________ di prescriverle i medicamenti che, a suo

dire, IM 1 non le prescriveva. Richiesta cui il dott. __________ non ha

acconsentito affermando che lei non era sua paziente in quel momento (VI __________

09.06.2011 pag. 9 seg.).

Ancora una volta, dunque,

si evidenzia la tendenza della donna a descrivere quanto vissuto in modo non

solo difforme dalla realtà, ma orientato al raggiungimento dei suoi scopi. Ciò

che, ancora una volta, non depone per la sua credibilità.

b. Nella seduta del 19

giugno 2009, raccontando della sua dimissione dalla clinica __________, PC 1 –

ancora una volta, mentendo – lascia intendere al dott. __________ che IM 1 era

andato a prenderla in clinica (VI __________ 14.07.2010 pag. 6). Nelle sedute

successive, PC 1 dirà al dott. __________ che, in realtà, IM 1 non era andato

in clinica a prenderla il giorno della sua dimissione, bensì che “aveva

fatto in modo di farla dimettere” (VI __________ 09.06.2011 pag. 10).

Affermazione che, ancora una volta, non corrisponde alla realtà: essa è stata,

come visto sopra, smentita dalle dichiarazioni concordi di IM 1 e dei medici

della clinica.

PC 1 racconta al dott. __________

anche della relazione con IM 1 e del fatto che questi le ha detto che non vi

era nessun problema nel continuare contemporaneamente la terapia. Secondo

quanto annotato da __________ nella cartella clinica, nonostante PC 1, da un

lato, appaia “molto felice per la relazione che percepisce

come gratificante e soddisfacente” e denoti una

certa euforia, dall’altro ella si mostra anche “preoccupata

dal proprio tono dell'umore che avverte come ancora

instabile con tendenza a pensieri ossessivi e negativi” (annotazione

19.06.2009 cartella medica dott. __________, AI 6.3; VI __________ 09.06.2011

pag. 9).

Il dott. __________,

a proposito di tale seduta, ha dichiarato anche quanto segue:

“ Le

chiesi come stava. Mi rispose che un po' andava bene anche se i pensieri

ossessivi suicidali erano ripresi. Lei si faceva riguardo a parlare di questi

suoi pensieri ossessivi con il terapeuta perché mi diceva che le sembrava

impossibile dire al medico con il quale aveva una relazione che non stava bene

malgrado la relazione stessa.” (VI __________ 09.06.2011 pag. 9)

Riguardo a quanto discusso

con PC 1 sulla coesistenza di relazione sentimentale e rapporto terapeutico fra

medico e paziente, il dott. __________ dichiara:

“ Le

[sc. a PC 1] feci nuovamente presente poiché la ritenevo la cosa più

importante che, se la relazione sentimentale continuava, il rapporto

terapeutico doveva interrompersi immediatamente. Ritenevo questo anche poiché

se la paziente aveva bisogno di aprirsi con il terapeuta ed esporgli eventuali

suoi problemi lo doveva fare apertamente con chiarezza.” (VI __________

09.06.2011 pag. 10)

Va, qui, sottolineato che

il dott. __________ ha sempre consigliato a PC 1 di interrompere il rapporto

terapeutico con IM 1 e non la relazione sentimentale perché – ha precisato – “non

mi sembrava di mia competenza né di mia pertinenza” (VI __________

09.06.2011 pag. 21 seg.).

25. Dopo la seduta del 19

giugno 2009, PC 1 riferisce a IM 1 dell’incontro con il dott. __________.

Secondo le sue dichiarazioni, l’amante si arrabbiò perché temeva che lei

parlasse della loro relazione allo psichiatra di Coira:

“ La

prima volta che andai dal dott. __________ lo raccontai a IM 1, il quale si

arrabbiò moltissimo e mi disse che evidentemente avevo bisogno di essere

rassicurata. Lui non voleva che io andassi dal dott. __________ poiché temeva

che io gli raccontassi della nostra relazione sentimentale. Lui mi aveva fatto

capire in modo molto chiaro che era una cosa che non voleva che io facessi.” (VI

PC 1 26.10.2010 pag. 10)

Risulta, tuttavia, dalle

dichiarazioni di IM 1 al confronto – non contestate espressamente da PC 1 –che

lei disse subito all’amante di essere stata da __________ e di avergli parlato

della loro relazione (cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag. 5 e 6). Risulta,

pure, che IM 1 fu, sì, contrariato da tale informazione, ma non già perché

temeva che il dott. __________ venisse a conoscenza della relazione – cosa già

avvenuta e di cui IM 1 era stato, appunto, informato da PC 1 – bensì perché

aveva percepito la cosa, rimanendoci male, come una mancanza di fiducia e un

bisogno della donna di essere rassicurata riguardo alla loro relazione:

“ IM 1

Io seppi direttamente dalla signora PC 1, tra maggio

e giugno 2009, che lei era stata dal dott. __________ e che gli aveva riferito

che avevamo cominciato questa storia, cioè la nostra storia sentimentale. Io ci

rimasi male poiché era come una dimostrazione di mancanza di fiducia nei miei

confronti. […]

PC 1

lo ho visto il dott. __________ alla fine di giugno

2009. Avevo bisogno di essere rassicurata. […] Quando io riferii al signor IM 1

che ero stata nel mese di giugno ancora una volta dal dott. __________ lui si

arrabbiò molto e mi disse che evidentemente avevo bisogno di essere

rassicurata.” (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 8; cfr. anche VI IM 1

05.03.2012 pag. 18 seg.)

IM 1 ha, inoltre, affermato che la sua contrarietà al fatto che PC

1 continuasse a vedere contemporaneamente anche il dott. __________ aveva

natura professionale:

“ Mi viene

chiesto perché non volevo che lei continuasse a vedere anche il dott. __________.

Rispondo che non era buona cosa dal punto di vista terapeutico vedere due

psichiatri allo stesso tempo.” (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 8; cfr.

anche VI IM 1 05.03.2012 pag. 19; cfr. anche verb. dib. d’appello pag 5 e 6)

Per questo motivo, IM 1

aveva anche proposto alla donna di proseguire la terapia solo con il dott. __________,

ma lei non volle:

“ […] lo invero non ero molto d'accordo con il fatto che lei vedesse

quest'altro medico, lei però mi diceva che il dott. __________ era la persona

che meglio la conosceva. A questo punto io le dicevo di continuare unicamente

con il dott. __________, ma lei non voleva.” (VI IM 1 05.10.2010 pag. 9; cfr.

anche VI IM 1 05.03.2012 pag. 19)

“ Ricordo che,

nel corso del mese di giugno, la signora mi disse di aver ripreso contatto con

il suo vecchio psichiatra, il dott. __________, e di avergli raccontato della

nostra relazione. Io mi inalberai perché ritengo che non è mai buona cosa avere

rapporti terapeutici con due psichiatri. Visto poi che, dopo il nostro primo

rapporto sessuale completo, in sostanza non facevamo più terapia (se non

all’infuori della prescrizione dei farmaci), io dissi alla signora che sarebbe

stato meglio interrompere il nostro rapporto terapeutico. Le consigliai di

riprendere la terapia con il dott. __________. La signora si oppose

recisamente.” (verb. dib. d’appello, pag. 5 e 6)

IM 1 ha, altresì,

dichiarato di non avere notato che, durante la loro relazione, la donna

accusasse i disturbi da lei riferiti al dott. __________ e che, anzi, quello

fu, secondo le sue osservazioni cliniche, un buon periodo per lei:

“ da

quello che posso ricordare il periodo da giugno ad agosto 2009 è stato il

periodo in cui la signora è stata meglio durante tutta la mia presa a carico.

Sicuramente era più stabile, riguardo ai suoi pensieri ossessivi la sua

attenzione era sempre accentuata sulla ricerca di un posto di lavoro. Questo

però non l'angosciava ed i suoi pensieri in questo senso non erano ossessivi.

[…] io non ho mai notato che in questo periodo ovvero in quello estivo la

signora avesse un instabilità dell'umore né di ansia né lei me ne ha mai

parlato.” (VI IM 1 21.01.2011 pag. 17)

26. Il 9 luglio 2009, PC 1

si reca nuovamente a Coira presso il dott. __________ per una seduta, che era

già stata fissata in occasione di quella precedente (VI __________ 09.06.2011

pag. 13).

In questa seduta PC 1

riferisce allo specialista di aver iniziato ad assumere il Cymbalta (il farmaco

che questi le aveva indicato nella seduta precedente e che lei si era fatta

prescrivere da IM 1), dice di stare meglio, di essere più stabile e di avere

meno pensieri ossessivi. Racconta, poi, di aver parlato con IM 1

“ sulla

necessità di separare le due relazioni e che lui le aveva detto che non c'era

nessun problema nella continuazione della terapia e della relazione

sentimentale.” (VI __________ 09.06.2011 pag. 13)

Alla proposta del dott. __________,

che si offre di prendere contatto direttamente con IM 1 per dirgli che deve

interrompere la relazione terapeutica, PC 1, però, si oppone decisamente e

risponde che parlerà lei a IM 1. Dice che riferirà dell’esito di tale colloquio

allo specialista dopo le ferie di quest’ultimo (VI __________

09.06.2011 pag. 13; cfr. annotazione 09.07.2009 cartella medica dott. __________,

AI 6.3).

PC 1 manifesta, inoltre,

al dott. __________ la sua preoccupazione per il fatto che, qualora dovesse

interrompere il rapporto terapeutico con IM 1, questi potrebbe perdere

interesse per lei (VI __________ 09.06.2011 pag. 13 seg.; annotazione

09.07.2009 cartella medica dott. __________, AI 6.3). Il dott. __________ così

si esprime al riguardo:

“ Questa

preoccupazione me l'ha espressa più di una volta, perché aveva questa paura in

fin dei conti che non essendo più lei paziente l'atteggiamento del terapeuta

sarebbe cambiato come amante. Volevo dire che nel momento in cui le veniva a

mancare il ruolo di paziente il suo partner non sarebbe stato più sollecito e

comprensivo nei suoi confronti ed è dunque questo [che] avrebbe cambiato

completamente la relazione e che avrebbe potuto mettere in pericolo la

relazione.” (VI __________ 09.06.2011 pag. 14)

27. Il 7 agosto 2009 PC 1

ha un’ulteriore seduta con il dott. __________, durante la quale gli riferisce:

- di proseguire con

l’assunzione del Cymbalta,

- di

sentirsi meglio dal profilo dell’umore e

- di

vedere nuove, e varie, prospettive di studio e di lavoro.

Secondo il dott. __________,

tuttavia:

“ permaneva un aspetto ambivalente comunque anche nell'ambito di queste

prospettive poiché la signora manifestava la sua preoccupazione di doversi

allontanare dalla Svizzera e quindi perdere il contatto con il terapeuta/partner.

Osservavo quindi l'euforia da un lato e le titubanze dall'altra” (VI __________

09.06.2011 pag. 15)

Sulla doppia relazione con IM 1, il dott. __________ annota:

“ Il dott. IM 1

continua però a non vedere niente di problematico nella prosecuzione

contemporanea di relazione amorosa e terapeutica. (…) Insisto sul carattere

trasgressivo ed abusante della relazione da parte dello psichiatra, faccio

riferimento alla recente presa di posizione dello FMH al riguardo (…) Ella non

ha tale percezione. Ne sarebbe pienamente e deliberatamente convinta e

soddisfatta. Al tempo stesso consapevole di non poter più proseguire la terapia

con il Dr. IM 1 non potendo con lui parlare ad es. dei propri sintomi e

malesseri. Ne riparlerà al ritorno delle vacanze di quest'ultimo con la

famiglia in Egitto. Propongo nuovamente colloquio tel. mio con il Dr. IM 1”

(annotazione 07.08.2009 cartella medica Dr. __________, AI 6.3)

Dunque, di fronte all’insistenza dello psichiatra sulla questione,

PC 1:

- afferma

di averne, nuovamente, parlato con IM 1 (che continuerebbe a non cogliere il

problema),

-

manifesta la sua convinzione di proseguire nella relazione con IM 1 di cui

dice di essere pienamente soddisfatta;

- seguita

ad opporsi fermamente ad un contatto diretto fra i due medici e,

- nuovamente,

prospetta di affrontare lei stessa il tema con IM 1, anche consegnandogli, dopo

le ferie, la presa di posizione dell’FMH (recte dell’Associazione svizzera

di psichiatria e psicoterapia) (VI __________ 09.06.2011 pag. 15–16).

PC 1, dal canto suo, ha dichiarato di essersi opposta ad una presa

di contatto diretta da parte del dott. __________ con il dott. IM 1 “perché

comunque il dott. IM 1 non voleva parlare con lui” (VI confronto PC 1/IM 1

26.11.2010 pag. 10; cfr. anche VI PC 1 26.10.2010 pag. 12).

Questa motivazione non è

credibile, dal momento che, come accertato dalla prima Corte, non ne risulta

alcun riscontro né nelle annotazioni né nelle dichiarazioni del dott. __________

e che IM 1, in sostanza, lo nega affermando – con una buona ragionevolezza –

che, se il dott. __________ avesse voluto parlare con lui, gli sarebbe bastata

una telefonata:

“ D: PC 1 le disse che il dott. __________

avrebbe voluto parlare direttamente con lei? Rispettivamente lei ha risposto a PC

1 che non voleva parlare direttamente con il dott. __________?

R: Che io mi ricordi in questo momento, non me lo disse.

Anche perché se voleva parlarmi, bastava che alzasse la cornetta del telefono.

Io non mi ricordo di aver mai detto a PC 1 che non volevo parlare con __________.”

(all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 15)

In armonia con la prima

Corte, viene, dunque, accertato che – contrariamente a quanto da lei voluto far

credere agli inquirenti – è PC 1 che non voleva che fra i due medici vi fosse

un contatto diretto.

Parimenti, è PC 1 che non

voleva interrompere il rapporto terapeutico con IM 1 nonostante i ripetuti

consigli del dott. __________. Ciò emerge con evidenza, oltre che dalle

dichiarazioni del citato specialista, da quelle della stessa PC 1 che spiega di

non avere dato seguito alle raccomandazioni ricevute perché era innamorata di IM

1:

“ confermo che il dottor __________ mi aveva consigliata

di separare la funzione del dott. IM 1 quale terapeuta e quella del dott. IM 1 quale amante. Non ho dato seguito a questo suo

consiglio poiché ero innamorata,

rispettivamente non volevo farlo arrabbiare (cioè il dott. IM 1).” (VI PC

1 26.10.2010 pag. 12)

In queste circostanze,

considerato, inoltre, come le dichiarazioni della donna siano, sin qui, più volte

apparse non credibili, si rivela del tutto condivisibile l’accertamento della

prima Corte secondo cui, non solo __________, ma anche IM 1 (che non

voleva la coesistenza di due rapporti terapeutici) aveva proposto a PC 1 di

proseguire il rapporto terapeutico solo con il dott. _____________. Ciò che PC

1, però, non ha voluto (VI IM 1 05.10.2010 pag. 9; VI IM 1 05.03.2012

pag. 19; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 12 e 15 seg.).

E che fosse PC 1 a non

voler interrompere il rapporto terapeutico con IM 1 è confermato, oltre che

dalle stesse sue dichiarazioni, anche da quelle, già citate, del dott. __________.

Infine, altrettanto

accertato, sempre in accordo con la prima Corte, è che PC 1 non parlava a IM 1

delle ansie di cui, invece, parlava, in quell’estate, a __________.

28. Come già indicato,

durante i mesi di agosto e settembre 2009, PC 1 e IM 1 si sono visti meno

spesso, a causa delle rispettive vacanze (VI IM 1 05.03.2012 pag. 18; cfr. VI PC

1 04.06.2010 pag. 14) ed è in quella fine estate che la relazione fra i due

inizia gradualmente a deteriorarsi.

a. PC 1 afferma che,

grazie all’amica __________ e al dott. __________:

- aveva

progressivamente acquistato consapevolezza di “essere stata manipolata”

da IM 1 e “usata come un suo oggetto”,

- non era “più

soddisfatta di stare sul divano o per terra con lui” e

- questo

l’“ha fatta andare in crisi” e li ha portati a

litigare (VI PC 1 04.06.2010 pag. 15).

Anche nei successivi

verbali, PC 1 afferma di essere stata lei a decidere di porre fine sia alla

relazione terapeutica che, contemporaneamente, a quella sentimentale rilevando

di averne avuto abbastanza di una relazione imperniata solo sul sesso:

“ ADR io ed il dott. IM 1 ci siamo separati, sia

come amanti sia come relazione terapeutica all'inizio del mese di ottobre 2009. Mi ero accorta che lui voleva solo sesso e non potevamo mai fare nulla insieme.

ADR fui io a lasciarlo,

poiché mi sentivo presa in giro.” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 10 seg.)

“ A domanda dell'avv. DI 1 rispondo che sono

stata io a lasciare il dott. IM 1 perché ero stufa di una storia solo di

"scopate". Mi sono sentita usata.” (VI confronto PC 1/IM 1

26.11.2010 pag. 9)

Su questo punto, val la pena precisare

che – pur se IM 1, nel confronto, ha ammesso che fu lei “ad interrompere la

relazione sentimentale (…) il 26 novembre 2009” – la donna ha dichiarato

che, a quel momento, lei era ancora innamorata di IM 1 (VI PC 1 26.10.2010 pag

12). È opportuno ancora ricordare che, come si vedrà più in là, alla psicologa

della Clinica la donna disse di essersi arrabbiata con IM 1 perché “aveva

avuto la sensazione di essere stata scaricata” (VI __________ 21.09.2011

pag. 8 seg.). Da ciò deriva l’accertamento che, quando lei ha affrontato l’uomo

per “chiedergli conto” della loro relazione (nei loro ultimi due incontri), in

realtà, sperava che egli sarebbe tornato ad essere l’amante sollecito di prima.

Tanto che, il 26 novembre 2009, si arrabbiò con lui (al punto da telefonare

alla moglie e svelarle tutto per farli litigare) perché l’uomo voleva “tenerla

in stand-by” (cfr. VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 10, in cui l’AP

non contesta le dichiarazioni rese in tal senso da IM 1).

b. Diversa da quella

donna – e, come sempre, più credibile – la versione di IM 1 secondo cui:

-

il rapporto terapeutico si interruppe formalmente e definitivamente il 15

settembre 2009 (così come risulta dal suo scritto 5 ottobre 2009 al dott. __________;

VI IM 1 05.03.2012 pag. 9; cartella medica dott. __________, AI 6.3), poiché

dopo tale data aveva funto solo da “supplente” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 16);

- quello sentimentale

continuò ancora per un paio di mesi.

Sulla situazione che portò

a concludere il rapporto terapeutico, IM 1 dichiara:

“ Nella seconda

metà di settembre ho nuovamente rammentato alla signora la necessità di tornare

a farsi curare dal dott. __________. Questo, soprattutto in funzione del fatto

che lei aveva ricominciato a stare male e del fatto che io non le potevo

assicurare la psicoterapia necessaria. Questa volta la signora è stata

d’accordo. Ricordo che io ho scritto in tal senso al dott. __________.” (verb.

dib. d’appello, pag. 6 e 7)

Per contro, come visto,

secondo il medico, la relazione sentimentale si è protratta fino al 26 novembre

2009, data del loro ultimo incontro (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 10;

VI IM 1 21.01.2011 pag. 21 seg.; VI IM 1 05.03.2012 pag. 20). Su come fosse la

loro relazione sentimentale in quell’inizio autunno 2009, IM 1 si esprime così:

“ Tra

la fine di settembre e l'inizio di ottobre la signora è stata assente in due

occasioni, in quel periodo ha ricevuto la visita della mamma che è venuta a

trovarla dal Brasile. Hanno trascorso alcuni giorni in Italia dalla sorella

della signora PC 1 poi sono tornate tutte e tre insieme, cioè la signora

PC 1, la mamma e la sorella hanno trascorso una vacanza di una settimana a

Parigi. Questo è accaduto tra la fine del mese di settembre e l'inizio del mese

di ottobre. Ritornate da Parigi la mamma è ritornata in Brasile e la sorella è

ritornata in Italia e dopo questa vacanza la signora PC 1 ha cominciato a stare

veramente male. La vedevo sempre più agitata tesa, arrabbiata nei miei

confronti, insofferente. Le volte che ci vedevamo io dovevo stare attento a

quello che dicevo per esempio una volta in quel periodo mi fece una scenata

perché mi aveva chiesto che cosa avevo fatto durante il fine settimana ed io in

quel fine settimana ero uscito insieme a mia moglie perché doveva fare delle

compere. Quando io ho detto questo alla signora PC 1, la signora PC 1 ha

cominciato ad urlare a prendersela con me dicendomi che io non avrei dovuto

farle queste cose ed addirittura è arrivata anche, in qualche occasione, a

rinfacciarmi il fatto che io andassi a Milano a vedere la partita quando

l'Inter giocava in casa. E' stato un periodo difficile anche per me, perché

cominciavo ad avere sempre più difficoltà a gestire questi comportamenti

inadeguati della signora. Avevo cominciato a perdere colpi anche nell'ambito

della mia attività lavorativa. Questo perché questa situazione mi stava

esasperando a tal punto che io non riuscivo a star più dietro al lavoro che mi

si andava ad accumulando. In una situazione di questo tipo visto che io a

settembre (io soffro periodicamente di mal di schiena) avevo avuto alcuni

giorni in cui la schiena mi aveva cominciato a farmi male poi il dolore mi era

passato e ad ottobre quando la signora aveva cominciato a stare peggio io mi

sono inventato la scusa che aveva ricominciato a farmi male forte la schiena.

Questo per mantenere un certo distacco rispetto alle richieste di maggiori

attenzioni della signora sostanzialmente di avere la mia compagnia a cui ormai

non riuscivo più a dare seguito. Non riuscivo a dar seguito a quanto richiesto

dalla signora perché quando stavamo insieme la signora aveva sempre più dei

comportamenti ipercritici nei miei confronti. Non tollerava che io non fossi

più così disponibile come prima ed io non lo ero più perché facevo sempre più

fatica a gestire gli atteggiamenti ipercritici intolleranti che la signora PC 1

durante il mese di ottobre aveva cominciato a manifestare nei miei confronti.”

(VI IM 1 21.01.2011 pag. 20)

“ La relazione

con l’AP ha cominciato a pesarmi a partire dalla seconda metà di settembre.

L’AP, rientrata da una vacanza con la mamma e la sorella, si mostrava sempre

più irritabile. Si arrabbiava spesso. Per esempio si è arrabbiata quando ha

saputo che io avevo accompagnato mia moglie a fare shopping e quando ha saputo

che io ero andato a Milano per la partita. Questo suo comportamento mi pesava

perché non mi lasciava la lucidità necessaria per svolgere il mio lavoro.

Tuttavia continuavamo a vederci, come prima, il martedì, il giovedì, e il

sabato.” (verb. dib. d’appello, pag. 6)

29. Risulta dalle

dichiarazioni dei due – su questo punto concordi – che il loro ultimo rapporto

sessuale è avvenuto all’inizio di ottobre 2009 (VI PC 1 26.10.2010 pag. 11; VI IM

1 21.01.2011 pag. 21; VI IM 1 05.03.2012 pag. 20; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 13 seg.).

30. Il 28 ed il 29

settembre 2009 PC 1 chiama nuovamente il dott. __________. Motivo delle

telefonate sono i timori e l’agitazione causati dall’ormai problematica

relazione sentimentale con IM 1. Il dott. __________ accerta, per finire, che

la causa scatenante di quella crisi era l’annullamento del previsto viaggio a

Parigi, annullamento che la donna aveva interpretato come un rifiuto da parte

di IM 1 (VI __________ 09.06.2011 pag. 18 seg.). Alla fine della telefonata del

29 settembre, il dott. __________ insiste nuovamente sulla necessità di

interrompere la relazione terapeutica con IM 1 e chiede a PC 1 di fargli

inviare da IM 1 una conferma della fine della presa a carico, questa volta con

successo:

“ Al

termine di questa telefonata e rendendomi conto che stavo facendo ancora una

seduta ho ribadito alla signora PC 1 la necessità di interrompere quanto prima

la relazione terapeutica con il dottor IM 1. Invitavo inoltre la signora PC 1

ad informare IM 1 di contattarmi o scrivermi così da poter iniziare la terapia

della signora. Da lì a qualche giorno all'inizio di ottobre 2009 ricevetti lo

scritto del dottor IM 1 in cui mi comunicava di avere interrotto il rapporto

terapeutico con la paziente.” (VI __________ 09.06.2011 pag. 19)

In seguito, il 23 ottobre

2009, PC 1 ridiventa (anche) formalmente paziente del dott. __________ (VI __________

09.06.2011 pag. 19). L’annotazione del dott. __________ della seduta del 23

ottobre conferma che, in quel momento, la relazione sentimentale fra PC 1 e IM

1 era ancora in corso (annotazione 23.10.2009 cartella medica dott. __________,

AI 6.3; VI __________ 09.06.2011 pag. 20).

Ciò che, ancora una volta,

smentisce le dichiarazioni della donna agli inquirenti mentre conferma quelle

di IM 1.

31. Il 26 ottobre 2009 PC

1 va da IM 1 per “chiedere spiegazioni”.

Fra i due si sviluppa un

discorso sull’attività sessuale e sul modo di praticarla, dopodiché IM 1, a

seguito di un bacio, rivolge un apprezzamento di natura sessuale alla donna, la

quale percepisce sia i contenuti della discussione che l’apprezzamento come

molto insultanti:

“ […] Ho deciso di

tornare da IM 1 per chiedergli delle spiegazioni su quello che mi aveva fatto.

Lo avrei anche perdonato se mi avesse spiegato perché aveva

fatto tutto questo. Durante quell'incontro, che si

è tenuto sempre presso Io studio e sempre a fine ottobre 2009 (il giorno stesso

del mio ricovero, che era il 26 ottobre 2009) IM 1 mi ha trattata molto male.

Dapprima ha ripreso il discorso di Internet, che dovevo guardare il porno, poi

mi ha baciata, e mi ha detto "ogni volta che ti bacio mi viene duro".

Mi ha detto "vorrei mettere il cazzo tra le tue tette"... e l'ultima

cosa che mi ha detto è stata "un'altra cosa che dovresti imparare è dare

il culo". Lui si è rifiutato di dare una spiegazione e ha detto queste

cose. Queste cose che mi ha detto sono state la fine per me.” (VI PC 1

04.06.2010 pag. 15 seg.)

“ ADR il mio ultimo ricovero ha avuto luogo dopo

la discussione avuta con il dott. IM 1 in cui gli avevo chiesto delle

spiegazioni sul suo comportamento. Lui mi disse che io non avevo nessuna

fantasia sessuale, che sapevo solo aprire le gambe e che dovevo frequentare

qualche sito porno su Internet così mi sarebbero venute delle fantasie. Dopo

questa discussione invero ci siamo ancora baciati. Lui allora disse

"quando ti bacio mi viene duro, mi viene voglia di mettere il mio cazzo

tra le tue tette ed un'altra cosa che devi imparare è dare via il culo".

lo poi me ne andai dal suo studio disperata e piangente. Lo stesso giorno ci fu

il mio ricovero.” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 11)

IM 1 conferma, in sostanza, la discussione e gli apprezzamenti

critici sulle sue prestazioni sessuali ma contesta di essersi espresso nei

termini riferiti dalla donna agli inquirenti. Questa la versione di IM 1:

“ […] questo incontro è successo tra ottobre e novembre, stavamo parlando in

termini discorsivi, la signora mi stava facendo l'appunto che era molto tempo

che non facevamo sesso. Infatti se non ricordo male l'ultimo rapporto

sessuale l'abbiamo avuto subito dopo la vacanza che aveva fatto a Parigi ed

erano i primi di ottobre. Quando la signora mi ha fatto questo appunto io ho

risposto che purtroppo le condizioni della mia schiena, visto che avevo tirato

fuori questa scusa della schiena, in questo periodo non me lo consentivano e

comunque dissi alla signora e ripeto in modo molto discorsivo, non come

rimprovero, che secondo me la signora non sapeva fare l'amore e che forse la

signora più volte mi aveva detto che trascorreva molto tempo navigando in

internet avrebbe potuto consultare qualche sito pornografico e farsi un'idea

sul fatto che si può fare l'amore anche in posizioni differenti da quelli

sempre utilizzati dalla signora che erano … io dissi alla signora che lei

faceva l'amore sempre allo stesso modo, e cioè si sdraiava ed apriva le gambe.

Era la prima e l'ultima volta che abbiamo affrontato questo discorso. Mi è

venuto spontaneo dire alla signora PC 1 di andare a navigare in internet a

visionare siti pornografici perché non sapeva fare l'amore. La signora PC 1

davanti a me a seguito di questi miei giudizi e consigli non ha avuto nessuna

reazione. […]

L'avv. RC 1 mi chiede se era in quella stessa

occasione che io dissi alla signora PC 1 "ogni volta che ti bacio mi viene

duro, vorrei mettere il mio cazzo tra le tue tette". Rispondo di si e che in quella stessa occasione io non dissi alla

signora PC 1 testualmente "devi imparare a dare il culo" ma precisai

che c'erano altre modalità per fare l'amore tra cui il sesso anale. Sempre in

occasione di questo incontro la signora mi disse che aveva voglia di baciarmi

ed io mi scusai dicendole che io avevo mal di schiena ed era per questo che non

mi alzavo. La signora mi chiese il permesso di avvicinarsi a me ed io le

risposi di si. lo mi sono alzato appoggiandomi sui braccioli della mia poltrona

e li ci siamo baciati in quel momento io ho avuto un'erezione, la signora PC 1

se n'era accorta ed è stato li che le dissi "ogni volta che ti bacio mi

viene duro ed ho voglia di mettere il mio cazzo tra le tue tette". Però

non è successo niente oltre al bacio. Il discorso relativo al fatto che la signora

non sapesse fare l'amore è avvenuto prima del bacio in questione.” (VI IM

1 21.01.2011 pag. 20 seg.; cfr, anche, verb. dib. d’appello, pag. 7)

32. Dopo l’incontro con IM

1, il giorno stesso PC 1 chiama il dott. __________ e gli chiede di farsi ricoverare.

Ciò che avverrà il giorno stesso:

“ Telefonata

della pz in preda alla disperazione ha paura di non riuscire a controllare la

propria rabbia, vuole essere ricoverata al più presto. Dopo averla calmata

invitata ad assumere Seroquel 200 mg ½ e dopo 1 ora ancora ½ , telefono alla

Clinica __________ e dopo attese varie ho conferma della disponibilità di 1

posto letto a partire da oggi concordo con il collega di guardia il ricovero

della paziente per le 17.00 circa e ritelefono alla pz per darle conferma.

Verrà accompagnata in Clinica dal marito e da un amico di quest'ultimo.”

(annotazione 26.10.2009 cartella medica Dr. __________, AI 6.3; cfr. VI __________

09.06.2011 pag. 20 e VI __________ 14.07.2010 pag. 11).

33. Durante la degenza in

clinica, PC 1 parla con la dott.ssa __________ della relazione con IM 1 (VI __________

21.09.2011 pag. 8 seg.).

Ancora una volta, la donna

ha detto agli inquirenti che IM 1 le aveva chiesto di non parlare della loro

relazione perché in clinica tutti lo conoscevano (VI PC 1 04.06.2010 pag. 16;

VI PC 1 26.10.2010 pag. 9).

IM 1 ha negato di averlo

fatto (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 17; cfr. anche VI IM 1

21.01.2011 pag. 21).

E come già il primo

giudice, nemmeno questa Corte ha potuto credere alle parole di PC 1.

34. La dott.ssa __________

agli inquirenti ha detto che la donna le disse di avere avuto l’impressione di

essere stata illusa e “scaricata”:

“ […] la signora PC 1 mi disse che aveva avuto la sensazione di essere stata

"scaricata". Non posso ricordarmi esattamente le parole della signora

PC 1 in quel momento. Quindi è possibile che non mi abbia detto che il dottor IM

1 le abbia comunicato che la loro relazione era finita. Di sicuro la signora PC

1 mi ha riferito che la sua sensazione era quella di essere stata scaricata dal

dottor IM 1 (…) Ricordo che la signora PC 1 aveva vissuto il fatto che il

dottor IM 1 non avesse passato con lei determinati giorni a causa di impegni

famigliari come un rifiuto creandole un senso di abbandono e di esclusione.

Ricordo che il vissuto della signora era caratterizzato dalla presa di

coscienza della "falsità" di questa relazione rispetto alle sue

aspettative, dal fatto che non avrebbe avuto un ruolo centrale nella relazione

con il dottor IM 1 e dalla sensazione di essere stata illusa.” (VI __________

21.09.2011 pag. 8 e 9)

La dott.ssa __________ ha,

poi, spiegato che PC 1 aveva deciso di denunciare IM 1 perché era arrabbiata

poiché si sentiva da lui rifiutata:

“ Il

motivo era che era arrabbiata con il dottor IM 1 […] la rabbia della paziente

era stata sicuramente scatenata dal rifiuto subito descritto precedentemente.”

(VI __________ 21.09.2011 pag. 9)

35. Il ricovero presso la Clinica __________ durerà fino al 9 novembre 2009 (VI __________ 14.07.2010 pag. 11; cartella

medica Clinica __________ AI 6.2).

Il 26 novembre 2009,

contro il parere del dott. __________, che le aveva “vivamente sconsigliato”

di riprendere contatto con lui (VI __________ 14.07.2010 pag. 11), PC 1 si reca

nello studio di IM 1.

Questo il racconto

dell’imputato:

“ Alla

fine del mese di novembre 2009 la signora PC 1 è stata nuovamente nel mio

studio, era molto agitata e mi ricordo che nei miei confronti era molto

accusatoria e rivendicativa. Pretendeva da me che le cose tornassero come erano

prima. lo le spiegai che non era possibile ed alla fine lei se ne andò

sbattendo la porta. Io le proposi anche un periodo di riflessione per

riordinare un po' le idee, ma lei non volle sentire ragioni. Il giorno stesso,

nel pomeriggio, chiamò al telefono mia moglie raccontandole tutto della nostra

relazione. Successivamente chiamò ancora me al telefono dicendomi che aveva

raccontato tutto a mia moglie e mi minacciò che mi avrebbe denunciato, che

avrebbe fatto in modo che io avrei dovuto lasciare la Svizzera, oltre ad evidentemente insulti di altro genere.” (VI IM 1 05.10.2010 pag.

10; cfr. VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 10; VI IM 1 21.01.2011 pag. 21

seg.; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 16)

“ Ho rivisto la

signora soltanto il 26 novembre. Mi aveva telefonato per chiedermi se poteva

vedermi e io le ho detto di passare in studio.

Quando è arrivata in studio era molto arrabbiata. Mi ha chiesto

come intendevo portare avanti il nostro rapporto. Le ho risposto che per me non

era cambiato nulla dal punto di vista sentimentale ma ero troppo impegnato e

stressato dal lavoro e le ho perciò chiesto una pausa di riflessione. A quel

punto lei ha dato in escandescenze. Mi ha detto “Allora vuoi mettermi in stand-by,

se è così, allora io telefono a tua moglie e le racconto tutto”, poi se ne

andata sbattendo la porta. Ricordo che, prima di andarsene, l’AP mi ha anche

detto che mi avrebbe denunciato.” (verb. dib. d’appello, pag. 7)

Nemmeno su questo ultimo

incontro, PC 1 ha detto subito la verità agli inquirenti. Infatti, in un primo

tempo, la donna ha negato di aver chiamato la moglie di IM 1 per raccontarle

della relazione, ammettendo soltanto di aver minacciato in tal senso IM 1 (VI PC

1 26.10.2010 pag. 11). In seguito, confermando le dichiarazioni di IM 1, la

donna ha ammesso che, effettivamente, aveva telefonato alla moglie di lui e che

lo aveva fatto per farlo soffrire, pensando che, così, avrebbero litigato (VI

confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 1 seg. e 9).

36. Agli inizi di gennaio

2010, PC 1 ha chiamato ancora una volta IM 1 ripetendo in sostanza le accuse e

minacce già espresse in occasione della telefonata del 26 novembre 2009 (VI IM

1 05.10.2010 pag. 10; VI IM 1 21.01.2011 pag. 22; VI PC 1 26.10.2010 pag. 11).

37. Il 6 maggio 2010, PC 1

ha presentato la denuncia penale contro IM 1.

Considerandi

38.

Giusta l’art. 193 cpv.

1.

CP, chiunque determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale,

sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque

di dipendenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria.

39.

39.1

La disposizione, che ha

lo scopo di proteggere la libera autodeterminazione sessuale (DTF 131 IV 114

consid. 1), si applica ai casi in cui, sebbene la vittima abbia dato il suo consenso

ad un atto sessuale, tale consenso è motivato dallo stato di bisogno o di

dipendenza in cui essa si trova e si ravvisa, quindi, una certa inibizione del

suo libero arbitrio. Ci si situa, di conseguenza, in una zona che va tra

l’assenza di consenso (art. 189 e 190 CP) e il libero consenso (che esclude

qualsiasi infrazione). Il consenso è, dunque, viziato dallo stato di bisogno o

di dipendenza in cui si trova la vittima, stato di cui l’autore approfitta (STF

6P.4/2006 del 31 ottobre 2006 consid. 5; STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006

consid. 3.1).

La vittima deve trovarsi,

perché l’infrazione sia realizzata, in un rapporto di dipendenza nei confronti

dell’autore o in uno stato di bisogno (STF 6P.4/2006 del 31 ottobre 2006

consid. 5; STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1). Tale stato deve

limitare in modo considerevole la facoltà della vittima di determinarsi

liberamente (STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1;

DTF 131 IV 114 consid. 1; Trechsel/Bertossa,

in Trechsel/Pieth [ed.], Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2a

ed. 2013, n. 2 ad art. 193 CP).

39.2

Un rapporto di dipendenza si fonda, di

regola, su un particolare rapporto di fiducia e, in ogni caso, su un rapporto

di potere pronunciato e sbilanciato a favore dell’autore (ausgeprägtes

Machtgefälle), che ha un ruolo dominante e può avvalersi dell’ascendente

che tale ruolo gli conferisce (DTF 131 IV 114 consid. 1).

Un rapporto

di dipendenza può venire a crearsi a seguito di un rapporto di lavoro o di

qualsiasi altro rapporto atto a favorire l’instaurarsi di una dipendenza, come

può esserlo quello che intercorre fra la vittima tossicodipendente e il suo

fornitore di droga o fra la vittima e colui che le fornisce i mezzi di

sussistenza (STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1). Una

dipendenza può essere ravvisabile, ad esempio, anche fra il capo di una setta e

i suoi seguaci, fra un impiegato di banca con competenze decisionali e un

cliente oberato di debiti, fra una vittima e l’autore che ne conosce segreti

compromettenti (Philipp Maier, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 6 ad art. 193 CP), o in occasione di un

rapporto psicoterapeutico (DTF 131 IV 114 consid. 1 con riferimenti).

39.3

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, il solo rapporto terapeutico

intercorrente tra psicoterapeuta e paziente può, in molti casi, essere

sufficiente a fondare un rapporto di dipendenza. Non si può più concludere,

tuttavia, – come faceva la giurisprudenza sul precedente art. 197 aCP – che, in

ogni caso e necessariamente, fra paziente e psicoterapeuta si stabilisca, in

ragione del solo rapporto terapeutico, un rapporto di dipendenza (DTF 131 IV 114 consid. 1 con riferimenti a DTF 128 IV 106 consid. 3b e

DTF 124 IV 13 consid. 2c).

In effetti, non tutte le

relazioni terapeutiche fra psicoterapeuta e paziente sono caratterizzate da un

intenso rapporto di fiducia, così come non tutte le terapie conducono per forza

ad un rapporto di potere sbilanciato a favore del terapeuta e a quei processi

interni tipici della terapia che provocano nel paziente una perdita di

controllo e di autonomia tale da adempiere i requisiti dell’art. 193 CP (DTF 131 IV 114 consid. 1).

L’esistenza di un

particolare rapporto di fiducia e dipendenza non può, dunque, essere ammessa

per il solo fatto che si è in presenza di un rapporto terapeutico. Essa va,

invece, esaminata e provata in base alle circostanze di ogni caso concreto.

Vanno, in tale esame, considerati e valutati la durata della terapia, lo stato

psicofisico del paziente, l’oggetto e l’ampiezza del trattamento, la forma del

trattamento, il rispetto o meno da parte del terapeuta della distanza

terapeutica durante i colloqui con il paziente. Per esempio, sono

tendenzialmente indizi della mancanza di un particolare rapporto di fiducia e dipendenza:

la corta durata della terapia, il fatto che questa non si spinga a toccare in

profondità la personalità del paziente (cfr. p.e. le terapie comportamentali), come anche l’atteggiamento distante, critico o addirittura di rifiuto

da parte del paziente nei confronti del terapeuta (DTF 131 IV 114 consid. 1).

39.4

La

questione a sapere se esista un rapporto di dipendenza ai sensi dell’art. 193

CP e se la capacità di determinarsi liberamente della vittima ne sia

considerevolmente limitata va esaminata alla luce delle circostanze del caso

concreto (STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1; DTF 131 IV 114 consid.

1). Tale stato o rapporto può esistere oggettivamente, ma anche solo

soggettivamente, ossia nelle rappresentazioni proprie della vittima e

dell’autore (STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1; DTF 131 IV 114

consid. 1). E’ sufficiente, quindi, che la vittima sia convinta di trovarsi in

una situazione di dipendenza, che questa sua rappresentazione la limiti

effettivamente nella sua libertà di determinarsi e che, dal canto suo, l’autore

sia consapevole della situazione in cui la vittima si trova (DTF 91 IV 161

consid. 1).

39.5

Ulteriore presupposto

dell’infrazione è che l’autore sfrutti il rapporto di dipendenza che si è

creato con la vittima. Tale stato deve, dunque, essere in un rapporto causale

con il consenso della vittima all’atto sessuale compiuto o subito da essa (DTF 131 IV 114 consid. 1; Andreas Donatsch, Strafrecht III, 10a

ed. 2013, pag. 527; cfr. Philipp

Maier, op. cit., n. 14 ad art. 193 CP e Trechsel/Bertossa,

op. cit., n. 3 ad art. 193 CP i quali parlano di Motivationszusammenhang

tra lo stato della vittima e l’atto sessuale). Lo sfruttamento implica che la

vittima, in realtà, non voglia compiere o subire gli atti sessuali e che essa

superi le sue resistenze interne per dare il suo consenso soltanto perché si

trova sotto l’influsso della posizione di autorità dell’autore (DTF 131 IV 114 consid. 1 con rinvio a STF 6S.219/2004 del 1° settembre

2004.

consid. 5.1.2). In altre parole, occorre determinare

se la vittima abbia acconsentito solo a causa dello stato di bisogno o del

rapporto di dipendenza, o se avrebbe comunque dato il suo consenso anche in

assenza di una tale situazione (nel qual caso l’infrazione non sarebbe realizzata).

In particolare, l’infrazione non è realizzata se la persona in questione ha

liberamente acconsentito per altri motivi, indipendentemente dal suo stato di

bisogno o di dipendenza, o se è lei stessa ad aver preso l’iniziativa (DTF 131 IV 114 consid. 1 con rinvii spec. a STF 6S.82/2003 del 17

aprile 2003 consid. 2 e DTF 124 IV 13 consid. 2c/cc).

39.6

Dal profilo soggettivo,

si tratta di un’infrazione intenzionale, punibile anche per dolo eventuale.

L’autore deve essere consapevole della dipendenza della vittima. Egli deve,

quindi, per lo meno contare con il fatto che la vittima acconsenta agli atti

sessuali soltanto a causa di tale stato (DTF 131 IV 114 consid. 1; Philipp

Maier, op. cit., n. 20

ad art. 193 CP; Andreas

Donatsch, Strafrecht III, 10a ed. 2013, pag. 528 seg.).

40.

Nel

caso concreto, a IM 1 è stato imputato di avere determinato l’AP a compiere e/o

subire gli atti sessuali di cui s’è detto “approfittando in tal modo del

rapporto di dipendenza legato al di lei stato psicofisico necessitante di un

rapporto psichiatrico e terapeutico”. La formulazione non è chiarissima. È,

tuttavia, evidente che da essa si può derivare unicamente che a IM 1 è imputato

di avere fatto in modo che l’AP accettasse di fare sesso con lui facendo leva

sul fatto che lei dipendeva da lui a causa della sua necessità di farsi curare.

41.

Durante la sua

requisitoria, la PP ha, invece, in estrema sintesi, descritto alla Corte come IM

1, forte della sua conoscenza del funzionamento emotivo di un borderline,

abbia, con dolo diretto, sapientemente manipolato l’AP – mostrandosi a lei, in

particolare nei momenti più critici, come l’unico in grado di comprenderla,

proteggerla dalle incomprensioni di un mondo cattivo e amarla – in modo da

indurre la nascita di un rapporto di dipendenza e, poi, di consolidarlo al

punto da riuscire ad ottenere l’adesione della donna ai suoi pregressi desideri

sessuali.

È, in sintesi, questa visione che è stata illustrata, poi, dal

patrocinatore dell’AP.

Questa ricostruzione dei fatti non può essere seguita già solo

perché non è quella riportata nell’AA.

In esso si tratta dello sfruttamento del rapporto di dipendenza

derivante dalle necessità di cura dell’AP.

Nella ricostruzione effettuata in aula, invece, si tratta di una

vera e propria strategia elaborata grazie alle conoscenze del funzionamento

emotivo del borderline e messa consapevolmente in atto per creare una

dipendenza che, sin lì, non esisteva così da piegare la donna ai suoi – come

detto pregressi (alla nascita di questo rapporto di dipendenza) – desideri

sessuali.

La tesi accusatoria esposta in aula non può, dunque, essere

indagata da questa Corte pena una crassa violazione del principio accusatorio (cfr.

p.e. STF 6B_1073/2014 del 7 maggio 2015 consid. 1.2 con riferimenti; STF 6B_976/2014

del 28 aprile 2015 consid. 1.1 con rif.; STF 6B_100/2014 del 18 dicembre 2014

consid. 2.2 con rif.).

42.

Attenendoci alla

descrizione dei fatti riportata nell’AA, occorre dapprima esaminare se, nel

caso concreto, vi era un rapporto di dipendenza, procedente dal rapporto

terapeutico, fra il medico e la paziente.

Come si vedrà, analizzate tutte le circostanze rilevanti, la

risposta a questo quesito non può che essere negativa.

42.1

durata e contenuto della

terapia

a. La durata della

terapia é oggettivamente breve e il numero di sedute limitato: infatti, dal 10

novembre 2008 (data della prima seduta) al 26 marzo 2009 (data del primo bacio)

erano trascorsi 5 mesi scarsi e si era solo alla sesta seduta.

La conclusione non muta nemmeno se si considera il giorno della

dichiarazione – si era al 28 maggio e all’ottava seduta – e nemmeno se si

considera il giorno del primo rapporto sessuale poiché si era al 6 giugno 2009

e, dall’inizio, erano trascorsi soltanto 8 mesi.

Va, poi, qui considerato che, per ammissione di entrambi, dopo la

dichiarazione d’amore, più che di sedute si trattava di incontri amorosi da cui

era esclusa qualsiasi forma di psicoterapia. Ritenuto che quello che, di

principio, crea dipendenza è la psicoterapia (cfr., ad esempio, DTF 124 IV 13),

in concreto dovremmo ridurre la durata della terapia potenzialmente atta a

creare uno dei presupposti dell’art. 193 CP a 7 mesi che dovrebbero, ancora,

essere ridotti a 6 a causa della degenza alla Clinica __________ che si è

protratta per tutto il mese di maggio.

b. È accertato che la

terapia verteva essenzialmente sui problemi lavorativi della paziente e sulle

sue difficoltà a gestire il sentimento di disvalore che le causava la disistima

di alcuni colleghi o superiori. Altrettanto accertato è che gli argomenti

attinenti alla vita privata e intima sono stati tematizzati solo marginalmente,

in una misura normale per una psicoterapia ritenuto in particolare che, dopo il

primo tentamen, il medico doveva acquisire un quadro possibilmente completo

della paziente.

Ne deriva che, tenuto

conto della sua natura e della sua durata, in sé, la terapia non è stata tale

da fondare un rapporto di dipendenza.

42.2

stato psicologico della

paziente

L’AP soffriva/soffre di un disturbo di personalità emotivamente

instabile di tipo borderline, di una sindrome depressiva ricorrente e di una

tendenza all’abuso di psicofarmaci.

Che questa patologia la ponesse – almeno in alcuni momenti – in

una situazione di particolare fragilità è indubbio.

Tuttavia, questa Corte dubita che davvero, a causa di essa, l’AP

fosse sempre e in tutte le situazioni emotive conflittuali quella “bambina

indifesa” descritta dal dott. __________. Se ciò fosse stato sempre,

infatti, l’AP non avrebbe potuto assumere quei numerosi incarichi professionali

in ambito sociale che, per definizione, possono essere affrontati soltanto se

l’operatore ha un perlomeno discreto equilibrio psichico e soltanto se è in

grado di gestire la propria emotività e quella dei suoi assistiti mantenendo

fra sé e gli altri quel distacco che è raggiungibile proprio soltanto se egli

sa dominare le proprie emozioni e la propria affettività (cfr. doc. TPC 24; cfr.

supra consid. 3).

Inoltre, a comprova che la patologia dell’AP non raggiunge la gravità

descritta dalla pubblica accusa e dal suo patrocinatore vi è il fatto che, come

risulta dagli atti, ella è rimasta per periodi prolungati senza cure

specialistiche: risulta, infatti, dallo scritto 24 agosto 2015 del dott. __________

che l’AP non ha fatto ricorso a cure specialistiche dal 97 al 99 e, poi, dal

2003.

al 2009 limitandosi, in questo periodo, alle cure del medico di famiglia

(doc. dib. d’appello 2; cfr. supra, consid. 3).

I due tentamen di cui s’è detto non bastano a cambiare questa

conclusione: che la loro portata (in particolare, di quello del 1° maggio 2009)

sia stata enfatizzata in aula è dimostrato, infatti, da quanto detto sopra (cfr.

consid. 12). Del resto, riguardo alla loro natura – secondo IM 1, soltanto

dimostrativa – a questa Corte non sembra irrilevante il fatto che in entrambi i

casi la signora sia stata più che tempestivamente accompagnata in ospedale e

che la cura dei postumi fisici di entrambi i tentativi abbia richiesto poche

ore di degenza in un ospedale acuto.

Ciò ritenuto, questa Corte non condivide l’opinione del

patrocinatore dell’AP secondo cui la gravità della patologia della sua

assistita compensi ampiamente la breve durata della terapia.

42.3

rapporto di fiducia?

Sulla questione, va evidenziato, prima di tutto, che l’AP non si è

rivolta a IM 1 perché aveva urgente e/o particolare necessità di riprendere la

psicoterapia interrotta anni prima ma soltanto perché – per sua stessa

ammissione – il medico di famiglia cui faceva capo non era più autorizzato a

prescrivere psicofarmaci. È, quindi, stato soltanto per questo che,

nell’autunno 2008, l’AP si è messa alla ricerca di uno psichiatra e che, dopo

avere scartato il dott. __________ (che non le piaceva perché si limitava ad

ascoltarla), ha trovato sulla sua strada – per caso – IM 1.

Dagli atti emerge, poi, con chiarezza che l’AP non è rimasta

impressionata dalle capacità professionali dell’imputato: è lei stessa,

infatti, a raccontare che, fin dalla prima seduta, IM 1 le era sembrato “poco

preparato” tanto che aveva deciso di rimanere con lui principalmente perché

le serviva qualcuno che potesse prescriverle i farmaci che già assumeva su

consiglio di __________ e perché “almeno lui parlava” (a differenza

dell’altro psichiatra consultato, di rigida scuola freudiana).

Né risulta che, con il trascorrere del tempo, l’atteggiamento

critico nei confronti delle capacità professionali di IM 1 abbia lasciato

spazio ad uno più positivo e/o ammirativo. Significativo, al riguardo, è il

giudizio che la donna ha dato della reazione di IM 1 alla sua richiesta di

tematizzare il primo bacio che si erano scambiati (“poco seria, poco

professionale”).

Tutt’altro, invece, il giudizio più volte espresso da PC 1 sul

dott. __________, suo psichiatra “storico”, che l’aveva seguita per molti anni,

fino a quando, soltanto per motivi di distanza geografica, la presa a carico

aveva dovuto essere interrotta. Ma non solo.

Quel che risulta dagli atti è che, anche nel periodo compreso

nell’AA, era __________ il medico in cui l’AP riponeva piena fiducia ed era

lui, non IM 1, ad essere il suo vero punto di riferimento terapeutico.

Ciò è comprovato dai seguenti elementi.

Subito dopo il primo bacio ricevuto da IM 1, la donna chiama __________.

È sempre a __________ – e non a IM 1 (che chiama solo alla fine) –

che PC 1 si rivolge, telefonicamente, in occasione del ricovero dopo il secondo

tentamen, chiedendogli di intervenire presso i medici della clinica che,

secondo lei, non capivano il suo caso.

D’altronde, nemmeno

l’atteggiamento generale mostrato da PC 1 durante quel ricovero indica un

rapporto di dipendenza da IM 1. Se è vero che la dott.ssa __________ ha

constatato un suo atteggiamento di idealizzazione nei confronti delle figure

curanti, ovvero di entrambi gli psichiatri (__________e IM 1), la stessa

psicologa ha rilevato anche che le “modalità” con cui la donna si pone nelle relazioni con tali figure sono

“tendenzialmente seduttive e manipolatorie”. E, di fatto, PC 1

chiama dapprima il dott. __________, poiché in clinica non si trovava bene e

non si sentiva capita dal personale curante, per chiedergli di intercedere

presso i medici della clinica affinché questi “la potessero capire meglio”

e solo in seguito, verso la fine della degenza, contatta il dott. IM 1, e in

pratica solamente per chiedergli di farla dimettere prima (ciò che IM 1 non ha

fatto – come risulta dal materiale probatorio agli atti – ma di cui lei lo ha

poi accusato durante l’inchiesta).

Che fosse __________ e non IM 1 la vera figura terapeutica

importante era, del resto, chiaro anche agli operatori della Clinica. Infatti,

la psicologa __________ ha avuto modo di dichiarare quanto segue:

“ Da quanto ho

potuto osservare nel vissuto della paziente e dalle sue parole la persona di

riferimento principale era il dott. __________. Ricordo infatti che del dott. IM

1.

la paziente ha parlato pochissimo” (VI __________ 21.09.2011 pag. 5; cfr.

anche dichiarazioni del dott. __________, VI __________ 12.09.2011 pag. 2 e 3 e

VI __________ 25.06.2010 pag. 3 segg. già citate in precedenza)

Contro l’esistenza di un rapporto di dipendenza milita anche il

fatto che, dopo l’inizio della relazione sentimentale, il rapporto terapeutico

fra l’imputato e l’AP si è, di fatto, assai ridotto fino a limitarsi,

praticamente, alla sola prescrizione dei farmaci. La relazione sentimentale,

infatti, ha preso il sopravvento. È vero che i due si vedevano più spesso di

prima, ma lo facevano come innamorati, e non tanto come medico e paziente.

IM 1, peraltro, aveva smesso di fatturare le sedute.

E non a caso, praticamente

da subito dopo l’inizio della relazione sentimentale, PC 1 ha ricominciato a

chiamare e a vedere il dott. __________ che, di fatto, ha, già da quel momento,

riassunto a pieno titolo il suo ruolo di terapeuta. Era, infatti, solo a lui

che la donna parlava dei suoi problemi di cui IM 1 era totalmente all’oscuro

poiché riteneva “impossibile dire al medico con il quale aveva

una relazione che non stava bene malgrado la relazione stessa”. Tanto che IM 1 nemmeno si era accorto di tali problemi e considerava

quel periodo come una buona fase di PC 1, addirittura la migliore da quando la

aveva conosciuta. Ciò indica che, sul piano medico/terapeutico, non solo non

c’era un particolare rapporto di fiducia fra PC 1 e IM 1, ma nemmeno c’era più

(se mai c’era stato) un vero rapporto terapeutico. Non è un caso che lo stesso

dott. _________ si era reso conto che lui si ritrovava – nonostante formalmente

fosse IM 1 il terapeuta – a garantire la presa a carico psichiatrica di PC 1:

“ Al termine di

questa telefonata, e rendendomi conto che stavo facendo ancora una seduta

…” (VI __________ 09.06.2011 pag. 19, sott. del red; cfr. anche, poiché

comprovante l’esistenza di un rapporto terapeutico continuativo, la

dichiarazione di __________ a pag. 13 dello stesso verbale, secondo cui la

seduta del 9 luglio era stata fissata in “occasione di quella precedente”)

In sintesi, da questo

profilo, emerge con chiarezza da quanto riportato nei fatti, che il rapporto

terapeutico con IM 1 non è mai stato, per la donna, particolarmente

significativo e pregnante: non soltanto perché lei dava delle sue doti

professionali un giudizio che, al massimo, raggiungeva la sufficienza, ma anche

perché è accertato che il suo vero punto di riferimento terapeutico era __________.

Oltre al fatto che lui era il suo terapeuta “storico”, lei continuava con la

terapia farmacologica da lui impostata (gli altri medici cui si rivolgeva erano

da lei ridotti a semplici redattori di ricette) e, soprattutto, era a lui che

la donna si rivolgeva nei momenti di difficoltà ed è a lui che si è rivolta

regolarmente, andando sino a Coira almeno una volta al mese (oltre ai contatti

telefonici), quando, nonostante la relazione con IM 1, si sono manifestati

nuovamente sintomi di malessere.

È, poi, indicativo

dell’assenza di un rapporto di dipendenza il fatto che PC 1 non ha seguito il

consiglio che IM 1 le diede quando lei lo informò dei suoi regolari contatti

con il dott. __________ (smettere di vedere in contemporanea lui e __________

oppure interrompere il loro rapporto terapeutico nel caso in cui lei avesse

voluto continuare a vedere e sentire il dott. __________). Ma non solo. È

accertato che PC 1 non ha voluto interrompere formalmente il rapporto

terapeutico con IM 1, pur continuando a sentire e vedere il dott. __________ –

al quale aveva anche chiesto di prescriverle i farmaci che affermava, mentendo,

non più ricevere da IM 1 – non per motivi legati alla terapia ma perché la

donna temeva che l’interruzione del (ormai solo) formale rapporto terapeutico

con IM 1 provocasse un disinteresse nei suoi confronti ed un allontanamento

sentimentale da parte del medico. E non va, a questo proposito, dimenticato che

fu la donna a fermamente opporsi al fatto che __________ contattasse

direttamente IM 1 per fargli presente l’inopportunità della situazione venutasi

a creare.

Appare, dunque,

chiaramente che PC 1, nella “gestione” dei rapporti terapeutici e/o

sentimentali con i due psichiatri ha agito prevalentemente “di testa sua”, in

maniera autonoma – come evidenziato anche dal primo giudice – senza dar seguito

a pareri o consigli da una parte come dall’altra, se non quando questi erano in

linea con i suoi scopi.

Considerati tutti questi

elementi, non si può che concludere per l’inesistenza di un rapporto di potere

pronunciato (ausgeprägtes Machtgefälle) e sbilanciato a favore di IM 1

che non poteva, dunque, avvalersi di una posizione dominante nei confronti

dell’AP: già solo per questo, dunque, la sentenza impugnata va confermata e i

due appelli respinti.

43.

A titolo

abbondanziale, si rileva che l’esito del procedimento penale non sarebbe

diverso quand’anche si dovesse ammettere l’esistenza di un rapporto di

dipendenza poiché esso non avrebbe avuto alcun ruolo nella genesi del consenso

dell’AP agli atti sessuali. Non vi sarebbe, cioè, nemmeno in quest’ipotesi, lo

sfruttamento di tale (solo ipotetico) rapporto di dipendenza da parte di IM 1,

ciò che è un ulteriore presupposto oggettivo per la realizzazione del reato.

Dall’insieme delle

risultanze agli atti emerge chiaramente, infatti, che PC 1 era innamorata di IM

1.

(ciò che, peraltro, la donna ha più volte confermato), che i due hanno avuto

una relazione sentimentale e sessuale che entrambi volevano e che questa

relazione per PC 1 era importante al punto da non voler interrompere il

rapporto terapeutico con IM 1 – come visto, già quasi solo apparente – perché

si era convinta che lui fosse, almeno in parte, attratto dal ruolo di paziente

di lei e che un’interruzione di tale rapporto avrebbe potuto fargli perdere

interesse nei suoi confronti o, comunque, mettere a rischio la relazione

sentimentale. Da ciò si evince che, nella sua relazione con IM 1, per PC 1

l’aspetto sentimentale era ben più importante di quello terapeutico e che per

lei, come correttamente rilevato dal primo giudice, il secondo era funzionale

al primo (e non il contrario, come è nelle ipotesi applicative dell’art. 193

CP).

A comprova del fatto che

la relazione sentimentale/sessuale con IM 1 originasse da una libera scelta di PC

1.

vi è il fatto che il dott. __________ non le ha mai consigliato di

interrompere questa relazione ma si è sempre limitato a consigliarle di

interrompere il rapporto terapeutico che la legava all’amante. È evidente che

se, dal suo osservatorio privilegiato, avesse constatato l’esistenza di un

consenso viziato alla relazione sentimental/sessuale, lo psichiatra avrebbe

dato alla paziente ben altri consigli e/o avrebbe agito in modo deciso per

mettere fine ad una relazione che, se “obbligata”, non poteva che nuocere

all’equilibrio psicofisico della donna che era suo dovere salvaguardare (e per

cui, come emerge dagli atti, si prodigava).

Ma non solo __________ non è intervenuto per far cessare il

rapporto sentimentale/sessuale. Lo psichiatra ha anche espresso esplicitamente

il suo convincimento che si trattasse di una relazione del tutto libera e voluta

da entrambi i partner:

“ si trattava di

rapporti sessuali che sia la paziente sia il medico volevano” (VI __________

14.07.2010

pag. 13)

Non va, poi, dimenticato

che PC 1 non ha mostrato alcuna passività nell’ambito della relazione

sentimentale, in particolare riguardo ai rapporti sessuali. Si pensi, ad

esempio, a quando, spontaneamente e già con l’intenzione di avere un rapporto

sessuale, andò nello studio di IM 1, portando con sé dei pasticcini e dei

collant, e prese chiaramente l’iniziativa di tale primo rapporto. Oppure, si

pensi a quando propose – assecondata non propriamente di buon grado da IM 1 –

di andare in albergo invece di rimanere, come al solito, in studio. Oppure al

cibo che, spontaneamente, portava all’amante in studio.

Riguardo, poi, al passare

del tempo e al progressivo deteriorarsi della relazione sentimentale, è PC 1

stessa che dichiara, a più riprese, di aver acquisito consapevolezza, grazie ai

colloqui con la sua amica __________ e con il dott. __________, non già del

fatto che lei in realtà, quei rapporti sessuali, non li voleva, bensì che non

era più soddisfatta di una relazione imperniata solo sul sesso:

sostanzialmente, dunque, all’AP non bastava più il ruolo di amante clandestina (“non ero più soddisfatta di stare sempre sul divano o per terra con lui”; “mi ero accorta che lui voleva solo sesso e non potevamo mai fare

nulla insieme”; “mi sentivo presa in giro”; “ero stufa di una storia solo di "scopate"). Significativo è il fatto che l’AP si è sentita ferita dal solo

apprendere che l’amante aveva accompagnato la moglie a fare spese al punto da

fargli una scenata. Altrettanto significativo in questo senso è che la donna

abbia risentito come un rifiuto l’annullamento del previsto fine settimana

Parigi.

Altrettanto significative sono le motivazioni della denuncia: l’AP

non ha denunciato IM 1 perché si è resa conto di essersi prestata a voglie che,

in realtà, non erano sue ma perché era arrabbiata per essere stata “scaricata”

(cfr. VI __________ 21.9.2011 pag. 8 e 9)

Appare, quindi, evidente

che, anche qualora si fosse trovata in uno stato di dipendenza da IM 1 in

quanto terapeuta (ciò che, come visto non è), PC 1 ha consapevolmente e

liberamente dato il suo consenso agli atti sessuali che voleva poiché era

innamorata di IM 1. Ragion per cui, l’ipotetica dipendenza non essendo comunque

causale al consenso agli atti sessuali, neppure il presupposto oggettivo dello

sfruttamento di tale ipotetica dipendenza da parte di IM 1 sarebbe adempiuto.

44.

IM 1 deve, pertanto,

essere assolto dal reato che gli è stato imputato.

45.

L’istanza di

risarcimento presentata dall’accusatrice privata va, dunque, respinta.

Tasse, spese e indennità ex art. 429 CPP

46.

Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi fr. 5'750.80, rimangono integralmente a

carico dello Stato.

In ragione della loro socconbenza, gli oneri processuali

relativi all’appello dell’AP __________, per complessivi fr. 1'700.-, sono

posti a suo carico e quelli relativi all’appello del procuratore pubblico, per complessivi

fr. 1'700.-, sono posti a carico dello Stato.

47.

Vista l’espressa

rinuncia di IM 1, il giudice di primo grado ha deciso di non assegnargli alcuna

indennità ex art. 429 CPP (sentenza di primo grado, dispositivo n. 2). Il

relativo dispositivo non è stato contestato (cfr. pag. 3 seg.). Esso è,

pertanto, passato in giudicato. Ne deriva che la richiesta di indennizzo

avanzata in sede di appello per spese legali, danno materiale e torto morale va

respinta nella misura in cui essa si riferisce al procedimento di primo grado.

Per quanto riguarda la fase dell’appello, a IM 1 vengono

riconosciuti fr. 7'840.- (oltre IVA) di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett.

a CPP (sono indennizzate 16 ore per lo studio dell’incarto e la preparazione

del dibattimento d’appello e 12 ore per la partecipazione al dibattimento).

Le altre richieste sono, invece, respinte: da un lato, non è stato

per nulla reso verosimile – e questa Corte non intravvede – come dal solo

procedimento d’appello a IM 1 possa essere derivata una sofferenza particolare

e, d’altra parte, nemmeno risulta che il procedimento di secondo grado gli

abbia causato un danno materiale ex art. 429 lett. b CPP, avendo egli cessato

la sua attività professionale a fine 2014.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 84, 139, 339, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,

193 CP,

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art.

428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello del

procuratore pubblico è respinto.

2. L’appello dell’accusatrice

privata PC 1 è respinto.

3. Di conseguenza,

ricordato che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza di primo grado sono passati

in giudicato:

3.1. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di sfruttamento dello stato di bisogno.

3.2. L’istanza di

risarcimento dell’accusatrice privata PC 1 è respinta.

3.3. Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi fr. 5'750.80, sono posti a carico dello

Stato.

3.4. Ad

IM 1 non viene riconosciuta alcuna indennità ex art. 429 CPP per la procedura

di primo grado.

4. Gli oneri processuali

relativi all’appello dell’accusatrice privata PC 1 consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr. 1'700.00

sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

5. Gli oneri

processuali relativi all’appello del procuratore pubblico consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr. 1'700.00

sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP), che

rifonderà ad IM 1 fr. 7'840.00 (oltre IVA) a titolo di indennità per la

procedura d’appello (art. 429 cpv. 1 lett a CPP).

6. Intimazione a:

7. Comunicazione a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429)

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.