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Decisione

17.2014.21

Conferma della condanna dell'appellante per i reati di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto nonché disobbedienza a decisioni dell'autorità. Definizione di coazione commessa tramite stalking. Cri

16 aprile 2014Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

12. Anche

per quanto riguarda i fatti alla base del presente giudizio, questa Corte, in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, rinvia agli accertamenti operati dal

primo giudice:

“9.1 Con

il primo episodio di coazione, il Procuratore ha imputato all'accusato di

essersi presentato, il 9 novembre 2012, sotto casa della moglie e dei figli a _______

e di avere suonato il campanello attorno a mezzanotte (punto 1 AA).

Quest'episodio è contestato dall'imputato, ma trova evidenza agli atti in uno scritto

del 29 novembre 2012 di ACPR 1 al Pretore, in cui la donna denuncia l'imputato

per violazioni delle restrizioni impostegli (all. D Al 9). Trova altresì

riscontro in un ulteriore scritto della curatrice __________, in cui ella

precisa che ACPR 3, per questo fatto, si è rifiutato di andare a trovare il

padre durante il fine settimana per l'esercizio del diritto di visita (all. Al

1). Che l'imputato fosse solito sorvegliare la famiglia sotto casa, lo si

ritrova pure nel precedente procedimento. Per tutti questi motivi, trova

conferma il punto 1.1 dell'atto d'accusa.

9.2 Durante l'esercizio del diritto di visita

dell'11 novembre 2012, l'imputato ha proferito minacce di morte all'indirizzo

di ACPR 1, rinnovando nella figlia ACPR 2 sentimenti di paura che ne hanno condizionato i comportamenti (punto

1.2AA), incutendo altresì timore e spavento nella madre (punto 3.1 AA).

Queste imputazioni trovano conferma nelle dichiarazioni di S.Y. (AI 77, pag. 3 recte

4):

“…Fa uscire la sua rabbia con

me ma è rivolta a qualcun altro. Come una volta, ero a casa sua da sola, e lui ad un certo punto è

arrivato lì e ha iniziato a gridare dicendo contro la mamma cose brutte, dicendo che voleva ucciderla che erano che faceva era colpa sua se eravamo in questa situazione che erano cose

che tutti erano contro di lui perché non era di questo paese, che erano razzisti e mi gridava contro a me ma non era rivolta a me questa cosa”.

Vi sono ulteriori evidenze in atti. La

curatrice __________ ha confermato quest'episodio davanti agli inquirenti,

posta a confronto con l'imputato (AI 1, Al 118). ACPR 1 lo ho denunciato nello

scritto 29.11.2012 (all. Al 1). Se ne trova altresì riscontro nei documenti che

tracciano l'istoriato dell'assetto del diritto di visita, poiché dopo

quest'episodio, il Pretore, con decreto supercautelare del 16.11.2012, ha

sospeso con effetto immediato il diritto di visita (AI 1). Vi è evidenza

dell'accaduto pure in una lettera del

16.12.2012 di ACPR 2, in cui ella ha chiesto al Pretore di essere

sentita, riferendo di essere rimasta scossa per il comportamento aggressivo del

padre nei confronti della madre, temendo per l'incolumità della stessa (AI 1).

Pedissequamente, il Pretore, sentiti i figli, il 24.12.2012, per i vari

comportamenti invasivi del padre, fra cui, le minacce alla madre, con decreto

27 dicembre 2012 ha mantenuto la sospensione delle relazioni personali paterne

(AI 1).

AP 1 ha contestato l'addebito

sostenendo che la figlia sarebbe stata lontana da casa tutto il giorno,

occupata a giocare con l'amichetta __________, e che in pratica non vi sarebbe

stato tempo per le minacce (AI 104, pag. 2). A parte l'infondatezza della

giustificazione, chiamata a deporre la madre della bambina, __________, ha

riferito che le bambine hanno giocato 2 o 3 ore di un imprecisato pomeriggio

d'autunno (AI 7). Al dibattimento, l'imputato, a dimostrazione della sua

ostinazione a negare i fatti, a disconoscere la realtà, è pure giunto a

sostenere che le trascrizioni dell'audizione videofilmata sarebbero sbagliate

(verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 2). Ma a fronte delle

inconfutabili dichiarazioni di ACPR 2, corroborate dai riscontri oggettivi in

atti, sono accertati il punto 1.2 e 3.1 così come indicati nell'atto d'accusa.

9.3. ll Procuratore

ascrive a AP 1 nel corso di due telefonate intercorse con ACPR 2, la prima a

metà gennaio 2013, la seconda il 12 febbraio 2013, di avere proferito minacce

di morte alla ex moglie e di avere rinfacciato alla figlia di avere esposto al

Pretore quanto accaduto a novembre 2012, incolpandola delle conseguenze

relative alla sospensione dei diritti di visita, rimproverandola di mai

chiamarlo, minacciandola di portarla via dalla

Svizzera insieme al fratello, informandola che lui si sarebbe aggirato

sempre per __________ a controllare passando sotto casa, attualizzando in tale

modo le paure e i condizionamenti nei confronti del padre (punto 1.3 AA).

Incutendo in tale modo, per le minacce di morte, timore e spavento anche a ACPR

1 (punto 3.1 AA).

Di queste telefonate, vi è segno

agli atti in una e-mail del 18.02.2013, di ACPR 1 al suo legale in cui ella ha

spiegato come la figlia dopo la prima telefonata "ha pianto parecchio

perché, a suo dire, il padre l'ha sgridata ed incolpata per la

situazione e per quanto ha raccontato al Pretore durante il loro incontro del

24.12.2012". Mentre sulla seconda telefonata, che avrebbe

personalmente ascoltato su invito della figlia grazie alla funzione del

vivavoce, questo è quel che la ACPR 1 ha denunciato nella e-mail (AI 1 recte

AI 9 all. E):

"Durante la telefonata tra quel che ricordo le ha detto che lei l'ha tradita, che è colpa sua se la situazione è

questa, che deve essere lei a chiamare lui e se non lo fa quando la incontrerà la porterà via dalla Svizzera e non tornerà più. Lui, dice che è sempre in giro

a __________, non è tanto stupido da farsi beccare dalla polizia, ma passa sempre sotto casa e prima o poi beccherà la mamma e

gliela farà pagare come la pagheranno

le sue amiche e tutti quelli che l'hanno mandato in prigione. Lei non deve

ascoltare chi le parla male di lui, perché è gente cattiva. Lui non si

dimentica dei due anni passati in prigione, e fossero anche 10, si vendicherà.

Se a lei serve qualcosa, soldi, vestiti o qualunque cosa basta lo dica e lui

porterà quanto richiesto alla curatrice alle scuole medie. Di stare attenta a

non uscire, di non andare a dormire a casa di nessuno, pena sempre il

rapimento, e aggiunge che anche ACPR 3 verrà portato via. Dopo avere ripetuto i

vari concetti conclude con:" Ti voglio bene , capito?" e ACPR 2

risponde: "si". Aggiunge "Mi vuoi bene anche tu?" e ACPR 2

risponde : "Si" e chiude la

telefonata".

Davanti agli inquirenti a confronto con

l'imputato, la ACPR 1 ha ribadito il contenuto della telefonata del 12.02.2012,

definendola dai "toni terroristici" (Doc TPC 32). ACPR 2 ,

nella sua audizione, ha confermato che la

madre ha sentito il tenore della telefonata in questione, e meglio (AI

77.pag.5/6):

“I Ho capito, e della mamma

parlava nelle telefonate?

V: Sì, diceva, che la mamma, a volte la minacciava di morte, una volta sentiva la telefonata mia mamma in cui

continuava a insultare a minacciare quelle cose e mia mamma è restata

scioccata per, non per tanto per quello che diceva mio per quello che dovevo

sentirmi dire io..".

Nonostante le contestazioni dell'imputato,

confermate in aula (AI 104, verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag .2),

per la Corte, a fronte della deposizione della madre, corroborate dal dire

della figlia, nonché dai riscontri in atti, vanno accolti il punto 1.3 e 3.1

dell'atto d'accusa.

9.4 Nel mese di novembre 2012 l'imputato ha imposto alla figlia di mandargli degli SMS, ritenuto che ella si é sentita

obbligata ad inviarli manifestando i suoi affetti positivi verso di lui, per

evitare una reazione come quella dell'11 novembre 2012 (punto 1.4 AA). Agli

atti, vi sono in effetti numerosi SMS dal tenore affettivo, inviati da ACPR 2 a

suo padre, ad intervalli, tra i1 19.11.2012 e il 6.06.2013. Sui messaggi in

questione, vi è riscontro agli atti nella lettera del 16.12.2012 dove ACPR 2 ha

avvisato il Pretore che aveva il sospetto che il padre li avrebbe usati a fini

processuali nell'ambito della causa di divorzio (AI 1). La ragazza, sentita

dagli inquirenti, su questo punto ha riferito quanto segue (AI 77, pag.

9):

"I: Quando, il papà ti

telefonava, ti mandava anche dei messaggi

V: Si, no lui mi diceva quando mi

telefonava di mandargli un messaggio. Poi sono ho visto che lui ha fotocopiato

i miei messaggi per usarli durante un, che facevano un, non mi viene in mente la parola

I: Mm

V: Cosa c'è il giudice e gli altri

I: Quella della cosa per le cose tra il papà e la mamma dici?

V: Ecco, li ha usati per io gli

voglio bene e si vede, però quei messaggi io gli voglio bene e quelle cose li ma ero obbligata praticamente a

scriverle se no mi diceva che non che non pensavo mai a lui, queste cose qui, e

non potevo scrivergli a, lui mi diceva pens scrivimi quello che pensi di me o

che mi vuoi bene quello che vuoi tu ma alla fine non potevo scrivere quello che

volevo io non potevo scrivergli che avevo, mi ha scritto scrivimi anche quelle

cose brutte che pensi di me, ma sapevo che se scrivevo quello che penso di lui

brutto non sarebbe, lui mi fa non mi arrabbio, però lui non é che non si

sarebbe arrabbiato

I: Pensavi che si sarebbe arrabbiato?

V: Si

I: Se gli avessi scritto le cose brutte

V: Non è che penso cose brutte ma se io gli

avessi scritto che ho paura queste cose lì Una volta gli avevo detto lui mi ha chiesto

perché io avevo paura

I: Mm

V: Perché lui mi continuava, quando mi

aveva portata via in Italia, e io dicevo portami a casa portami a casa e lui fa

perché fai così e queste cose così, e io non potevo rispondergli

(incomprensibile) non riuscivo".

L'imputato ha sostenuto la

spontaneità dei contatti (AI 130, verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag.

2), ma, la Corte, a fronte delle incontrovertibili dichiarazioni di S.Y.,

confortate dagli elementi oggettivi in atti, non ha esitato ad accertare il

punto 1.4 dell'atto d'accusa così come imputato.

9.5 A carico di AP 1, vi

è il fatto di avere avvicinato il figlio ACPR 3, il 14 aprile 2013 a __________, prendendolo per il bavero, tentando di farlo salire sulla sua automobile (punto

4AA), provocando in lui, agendo in tal modo, timore e spavento (punto 1.4 AA recte

punto 1.5 AA). In merito a quest'episodio, vi è la denuncia in atti di ACPR 1

del 16 aprile 2013 (AI 1) e quella dello stesso ACPR 3, del 21 aprile 2013, e

meglio (all. 6. Al 9):

"Domanda rivolta al figlio ACPR 3

D) racconti cosa è successo esattamente la sera del 14 aprile.

R)

Quella sera mi trovavo alle scuole elementari di __________ a chiacchierare con i miei amici. Saranno state circa le 21.30, quando ad un certo

momento ho sentito la voce di mio padre che mi chiamava per nome. Io d'istinto

sentendo il mio nome mi sono avvicinato ed ho

visto che nei posteggi della scuola siti su Via __________ vi era mio padre

fuori dall'auto. Appena l'ho visto lui mi ha detto di avvicinarsi, o meglio mi

ha detto "vieni qua". lo mi sono avvicinato e lui ha iniziato a chiedermi

in modo arrogante il motivo per cui io non

mi facevo mai sentire e perché non lo chiamavo mai. lo gli rispondevo che non

volevo perché non avevo piacere di farlo. Lui qui ha iniziato ad alterarsi

ulteriormente, gridare e "pagliacciare"

Poi ad un certo momento ha esclamato: "...tu adesso vieni con

me"! ed afferrandomi per il bavero mi voleva fare salire sulla vettura.

Infatti con una mano apriva la portiera posteriore destra e mi spingeva verso

l'interno dell'auto.

In un momento in cui ho sentito che

ha allentato la presa del bavero io sono

riuscito a liberarmi ed a fuggire verso casa. Ho visto che per una

qualche decina di metri ha tentato d'inseguirmi ma poi ha desistito.

lo ho subito raggiunto casa, che dista circa un centinaio di metri, ed ho

raccontato tutto a mia madre.

D) Quando suo padre lo ha afferrato per il bavero, le ha fatto male?

R)

Sì, lui ha stretto forte la presa, (recte fino a) causarmi un dolore al collo e

soprattutto alla gola. Non ho comunque dovuto ricorrere a cure mediche".

ACPR 3 ha confermato

l'accaduto durante l'audizione videoregistrata, precisando, che spesso il padre

lo aggrediva verbalmente ma lui lasciava

correre, sennonché in questo caso è "scoppiato"

a fronte dell'aggressione fisica subita (AI 109 pag. 3). L'imputato,

su questi fatti, ha reso una versione edulcorata, confermandola anche al

dibattimento. Ha ammesso che quella sera si è fermato vicino alle scuole,

nascondendosi per controllare se il figlio

fumava marijuana come gli era stato riferito. Sorpresolo a fumare, lo ha

chiamato, lo ha redarguito, prendendolo per

un braccio per portarlo a casa (AI 11). Tuttavia la Corte, data scarsa

credibilità dell'accusato, non ha avuto dubbi ad accertare, così come narrato

da ACPR 3 il punto 1.4 dell'atto d'accusa, che trova dunque piena conferma.

9.6 Nel corso del mese di

giugno 2013, a AP 1, è imputato di avere avvicinato la figlia, di averla

salutata, fatto per cui ACPR 2, memore di

quando era stata sottratta, si é data alla fuga (punto 1.6 AA).

ACPR 2, durante l'audizione videofilmata ha attestato l'accaduto in questi

termini (AI 77, pag. 6)

"I:

E in questi periodi dalla visita dell'anno scorso a questa tu l'hai visto in giro il papà

V: Si, l'ho visto un giorno quando tornavo da scuola, quelle che mi ricordo e

no le altre non mi ricordo, a fine scuola verso giugno em stav ero uscita dal

trenino lui era in macchina con dei suoi amici, mi ha salutato, io mi sono girata perché avevo sen sento che mi sono spaventata non so e sono

scappata con la mia amica che era IÌ. Sono scappata però, perché lui

aveva iniziato a svoltare ma non so perché svoltava non so se ero io o doveva

andare da quella parte però mi è venuta la paura e sono scappata

l: Paura di cosa?

V: E...paura, perché lui non, è già riuscito a farmi del male, ho paura che mi

faccia del male che mi porti via"

Questo fatto è stato

confermato anche da ACPR 1 (all. 1. Al) e dalla curatrice __________ la quale

ha precisato che l'imputato nel corso di una telefonata le avrebbe spiegato che

egli, nel recarsi da amici, con tale __________, avrebbe incrociato casualmente

la figlia e l'avrebbe salutata (Al 5 recte all. 5 all’AI 136, Al 119).

L'imputato, sia in istruttoria che al dibattimento, ha ribadito la circostanza

casuale dell'incontro, chiamando a deporre __________. Ma questi, sentito a

verbale, ha escluso di avere visto in quel periodo l'imputato (AI 9 recte

all. 9 all’AI 136). (…). Si aggiunga che l'imputato, già è stato condannato per

aver sorvegliato i figli con appostamenti nella zona della fermata del trenino

FLP (sentenza 2.02.2012. della Corte di appello, pag.30 e 33). Ne consegue,

che, considerate le attendibili dichiarazioni della figlia, corroborate dal

dire della madre e della curatrice, i fatti così come indicati al punto 1.6

dell'atto d'accusa, sono dati per accertati.

9.7 Nel corso dell'estate 2013, il Procuratore,

ha imputato al prevenuto di avere avvicinato la figlia, salutandola e rimanendo

ad osservarla, imponendole con ciò la sua presenza. Ciò è capitato in due

diverse circostanze come ha precisato la Corte

al dibattimento, rendendone edotte le parti (verbale d'interrogatorio

dibattimentale, pag. 3). Gli episodi sono stati descritti da ACPR 2 durante

l'audizione. Il primo si riferisce ad una serata in cui il padre l'ha

sorvegliata quando è andata a mangiare il gelato con le amiche (AI 77, pag. 6):

V: E queste

cose, quindi ho paura e poi una volta stavo andando in, avevo appena mangiato con le amiche, stavo ritornando a casa verso le

nove di sera perché nove e mezza

I: Questo dopo l'estate o prima?

V: No durante l'estate

I: Durante l'estate si

V: Perché alle nove e mezza ancora c'è ancora il sole

I: Sì

V: E io dovevo tornare a casa prima che era buio

l: mm

V: Stavo tornando a casa e mi trovo papà, c'è un parcheggio e noi stavamo

attraversando nel marciapiede di fianco al parcheggio, che era lì che in

macchina che mi osservava, io mi giro, che non lo avevo neanche visto, e mi

saluta. lo lo saluto però nient'altro ho ho aumentato il passo ma...".

Considerandi

II

secondo si riferisce alle feste di __________, quando il padre ha passato parte della serata ad osservarla

(AI 77 pag. 7 recte pag. 8):

"...Per quando non se

l'avevo visto ancora il papà, ecco, eh l'avevo visto eh, ci sono le feste al

lago a __________ e c'era questo evento, credo fosse del blues che suon e ero

con la mia amica, c'era mia mamma ai tavoli seduta con le amiche così e io con

la mia amica su un prato stavo parlando poi c'erano altre mie amiche e altri

miei amici, solo che in questo, eravamo in disparte io e la mia amica stavamo

così parlando camminando, poi diciamo dai andiamo un po' più in la così vado

dalle nostre mamma a farci vedere. Ci giriamo dove

non avevamo neanche visto mio papà lo vediamo lì davanti che era li non

so mia ha salutato ha salutato la mia amica ha chiesto come si chiamava la mia

amica e queste cose e noi ce ne siamo andate

e poi è stato lì ad osservarci tutta la serata. Li a fissarmi a e io dopo non riuscivo a stare più tranquilla, non riuscivo più a divertirmi perché

comunque avevo paura. Allora l'ho detto a mia mamma, mia mamma mi ha detto dai

stai tranquilla stai qui vicino così ti controllo. Poi quando ce ne siamo

andati mia mamma ha avvertita che c'era il mio papà, perché mio papà non può

avvicinarsi a noi. Ha avvertito li che c'era

la polizia se quest'uomo ci segue non non fate che ci segua e basta noi

siamo andate a casa dopo...".

ACPR 1 ha confermato i due

momenti (all. 1. Al 136), così come lo ha fatto la curatrice __________ a

confronto con l'imputato, puntualizzando tra l'altro che in generale ella ha

avuto l'impressione che l'imputato controllasse la famiglia in quanto sapeva

sempre dove fossero i membri (AI 119 pag. 4). Inutile dire che anche per questa

circostanza AP 1 ha sempre contestato le accuse (AI 11, Al 130, verbale

d'interrogatorio dibattimentale, pag. 4). La Corte, poggiandosi sulle dichiarazioni

di ACPR 2, ha confermato il punto 1.7 dell'atto d'accusa con la precisazione

della reiterazione in due circostanze.

9.8

L'imputato, durante

l'estate del 2013, non ha sorvegliato solamente i figli, ma, in 3 circostanze,

la sua ex moglie, come ascrittogli al punto 1.8 dell'atto d'accusa. Si tratta

dell'episodio della festa di __________, già descritto dalla figlia. La ACPR 1,

ha altresì riferito agli inquirenti che la domenica prima del 07.08.2013,

intorno alle 21.30, al bar __________, a __________, l'imputato in compagnia

dell'amico __________, si è piazzato a meno di 20 metri da lei a chiacchierare con l'amico, al che, accompagnata, è rientrata a casa. Da ultimo, la

donna ha riferito che una sera verso le 18.00, rientrata al domicilio dal

lavoro, quando ancora era in automobile, ha

visto arrivare l'imputato con la sua vettura ed è corsa in casa (Doc TPC

32, pag. 6, recte pag. 5 e 6). AP 1 ha sempre negato questi fatti (Doc

TPC 32, verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 4). Ma a fronte

dell'attendibilità della vittima, non

può che essere confermato il punto 1.8 dell'atto d'accusa.

9.9

AP

1.

è accusato di avere

ripetutamente tentato di contattare i figli per telefono o sms, in orari

serali-tardo serali, per costringerli ad entrare in contatto con lui,

segnatamente:

- il 28 marzo 2013 8 telefonate

o SMS alla figlia

- il 4 aprile 2013 6 telefonate

o SMS alla figlia

- il 9 aprile 2013 6 telefonate

o SMS alla figlia

- il 24 aprile 2013 23

telefonate o SMS al figlio

- il 28 aprile 2013 7 telefonate

o SMS al figlio.

Dal fascicolo processuale, risulta che, per

decreto supercautelare del 27.12.2012 del Pretore, in quel periodo, l'imputato

poteva avere dei contatti telefonici con i figli limitatamente a due volte alla

settimana, avendo in ogni caso l'obbligo di non importunare in qualsiasi altra

forma moglie e figli. Dai tabulati telefonici risultano numerosi contatti (AI

100). L'imputato, la settimana dal 25 al 31 marzo, ha contattato ACPR 2 5 sere

di fila; insistendo 8 volte il 28 marzo. Dal 1 al 7 aprile, l'ha chiamata 4 sere di fila; insistendo 6 volte il 4

aprile. Tra l'8 ed il 14 aprile, l'ha contattata tutte le sere; insistendo 6

volte il 9 aprile. Per la settimana dal 22 al 28 aprile, AP 1 ha chiamato ACPR 3, tre volte, insistendo per

7.

volte il 24 aprile Sui contatti telefonici, ACPR 2 durante l'audizione ha

riferito di continui e assidui contatti che la infastidivano (AI 77. pag. 5).

Anche ACPR 3 ha riferito che "diventavano insistenti le chiamate" (AI 109, pag. 5). Dal che, l'imputato ha

importunato i figli, imponendosi anche telefonicamente, come imputato al punto

1.9

dell'atto d'accusa.

9.10

ll Procuratore fa

carico all'imputato di avere offeso l'onore di ACPR 4, a __________, il 6

agosto 2013, dandole della bastarda e della puttana di merda (punto 2 AA), nonché di averle

incusso timore e spavento, minacciandola di spaccarle la faccia (punto 3AA). Da questa vicenda è scaturito

l'arresto dell'accusato. La ACPR 4, sin dal suo primo verbale, anche a

confronto con l'imputato, ha sempre ribadito la medesima versione dei fatti

(all. 3. Al 9). In sintesi, ella dopo avere trascorso la serata con ACPR 1, tra

le 23.15/23.30, ha riaccompagnato la ACPR 1 a casa ed ha fatto rientro al

proprio domicilio. Dopo avere posteggiato sotto casa è arrivato l'imputato in automobile,

è sceso dalla vettura, le si è avvicinato, dicendole "...bastarda...puttana

di merda...fai attenzione perché ti spacco la faccia..", al che ella

ha temuto per la sua incolumità ed è rientrata a casa (all. 3. Al 9, Al 103, Al

145). L'imputato ha sempre contestato l'addebito (Al 130, Al 104, Al 62, Al 11,

Al 9), tanto che ha denunciato la

vittima per calunnia, diffamazione, e denuncia mendace. Si è così aperto un

procedimento penale contro la ACPR 4, il cui esito non è ancora definito (AI

4.

all.9). AP 1, in fase d'inchiesta, ha chiamato a deporre due testimoni a

discarico, che tuttavia nulla hanno saputo riferire a sua discolpa. In

particolare, __________ non ha confermato di avere trascorso con l'accusato

tutta la serata (AI 94). __________ neppure ha ricordato quando di preciso ha

incontrato l'accusato (all. 8. Al 136). Da notare che ACPR 1, già nello scritto

29.

novembre 2012 aveva preannunciato al Pretore che l'accusato avrebbe esteso

delle minacce alle sue amiche e testimoni al processo penale (all. D. Al 9).

Tutto ciò detto, per la credibilità della ACPR 4, non si può che accogliere il

punto 2 e 3.2 dell'atto d'accusa.

9.11

Per quanto attiene, ai

fatti relativi alle imputazioni per disobbedienza a decisioni dell'autorità, in

particolare per essersi avvicinato a meno di 500 metri dalla moglie, dai figli e dal loro domicilio (punti 1.1, 1.5-1.8 ), nonché per avere

importunato i figli in altro modo, sorvegliandoli, imponendo la sua presenza,

imponendo contatti telefonici, proferendo minacce (punti 1.1 - 1.9), ribadito

che il divieto di avvicinarsi, telefonare, o importunare in altro modo moglie e

figli è stato impartito sotto comminatoria dell'art. 292 CP, con il decreto del

22.03.2012

e poi del 27.12.2012, posto che gli episodi di disobbedienza corrispondono,

nelle circostanze di tempo e di luogo, a quelli relativi alle imputazioni di

coazione descritte dai punti 1.1-1.5-1.8 e 1.9 dell'atto d'accusa, gli stessi

possono, tutti, essere dati per accertati”

(cfr. sentenza impugnata, consid. 9 pag. 16-24).

13.

Al dibattimento d’appello, il patrocinatore dell’appellante ha

invero contestato i fatti di cui ai pti. 2 e 3 AA e, in particolare, la

circostanza secondo cui, il 6 agosto 2013, AP 1 avrebbe dato della “bastarda”

e della “puttana di merda” a ACPR 4 (verbale dib. d’appello, pag. 2), rilevando

come sia al riguardo quantomeno strano che il figlio dell’accusatrice privata –

che avrebbe seguito l’episodio – non è mai stato sentito quale teste.

La censura cade nel vuoto, ritenuto che – come visto al consid. 11 –

l’appellante è ampiamente meno credibile della donna da lui insultata e

minacciata che ha sempre ribadito la medesima versione dei fatti (AI 9 all. 3,

AI 103, AI 145). Del resto, come riferito anche dal primo giudice, i testimoni

chiamati a deporre da AP 1 non hanno confermato la sua tesi secondo cui egli

avrebbe trascorso tutta la serata del 6 agosto 2013 con un amico (cfr. verbale

di confronto AP 1 e __________ e verbale di __________, AI 94 e 136 all. 8).

Diritto

14.

In diritto AP 1 sostiene in primo luogo che non tutti i

comportamenti rimproveratigli sono costitutivi del reato di coazione.

In particolare egli rileva che il fatto di incontrare casualmente la figlia e

di limitarsi ad osservarla e salutarla non può configurare una coazione. A detta

dell’appellante nemmeno i contatti telefonici con i figli sono d’intensità tale

da configurare il reato di coazione. Quanto all’episodio del figlio ACPR 3

sorpreso a fumare, l’insorgente rileva di essersi limitato ad agire per il suo

bene e che, in ogni caso, si tratta solo di una questione relativa

all’educazione dei figli.

14.1

a. Giusta

l’art. 181 CP, si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o

minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la

libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.

Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF

129.

IV 6 consid. 2.1).

Il reato di coazione si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a

fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in

essere un mezzo di pressione che ha influito sulla formazione di volontà della

vittima (Rep. 1999, 333).

b. La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel

prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda

dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa

effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF

117.

IV 445 consid. 2b ; 106

IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in

pratica la sua minaccia (DTF

105.

IV 120 consid. 2a).

Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima

può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale deve

essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione

qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno,

“l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una

persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella

sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi

coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli

espressamente menzionati dalla legge (DTF

134.

IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF

6B_477/2007 del 17 dicembre 2008; STF 6S.71/2003 del 26 agosto

2003.

consid. 2.1; Corboz, Les infranctions en droit suisse, Vol. I, 3a

edizione, Berna 2010, ad art. 181 n. 15).

c. La giurisprudenza ha avuto modo di

stabilire che il reato di coazione può essere commesso anche da colui che, per

un periodo prolungato, importuna ripetutamente la sua vittima, anche soltanto

con la sua presenza o con scritti o chiamate telefoniche continue, ritenuto

che, in questi casi, ogni singola molestia diviene atta ad intralciarne la

libertà d’agire (STF 6B_819/2010 del 3 maggio 2011 consid. 6; DTF 129 IV 262

consid. 2.3-2.5; Donatsch, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 410;

Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 16).

Tale atteggiamento è definito nella moderna criminologia come “stalking”,

neologismo coniato negli Stati Uniti per indicare il fenomeno, sempre più

diffuso, che consiste in un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di

ricerca di contatto e/o comunicazione, di sorveglianza, di controllo nei

confronti della vittima. Caratteristiche tipiche dello stalking sono lo

spionaggio della vittima, l’assillante ricerca di contatto fisico, le molestie

e le minacce ai suoi danni. Il fenomeno può essere ricondotto a diverse cause:

spesso lo stalker mira alla vendetta per un torto asseritamente subito, oppure

ricerca la vicinanza, l’affetto e le attenzioni dell’ex partner dopo la

separazione o ancora persegue l’obiettivo di mantenere il controllo su di esso

o, perfino, di indurlo a riprendere il rapporto. Perché detti comportamenti

assurgano a reato è necessario che le attenzioni non gradite generino paura e

preoccupazione nella vittima (STF 6B_819/2010 del 3 maggio 2011 consid. 6; DTF

129.

IV 262 consid. 2.3; Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a

edizione, Berna 2013, ad art. 181 n. 27; Galeazzi/Curci, Sindrome del

molestatore assillante (stalking): una rassegna, vol. 7, 2001 n. 4, in: http://www.gipsicopatol.it/issues/2001/vol7-4/galeazzi.htm).

Anche in un caso di coazione commessa tramite stalking, il comportamento

dell’autore deve portare ad una limitazione considerevole della libertà della

vittima, tale da costringerla, ad esempio, a mutare le proprie abitudini,

segnatamente gli orari e luoghi delle sue frequentazioni pubbliche (DTF 129 IV

262.

consid. 2.5).

d. Dal profilo soggettivo il reato di coazione presuppone che l’autore

abbia agito con intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la volontà di

avvalersi di un mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare un

determinato comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è

sufficiente (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 37).

e. Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è

il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è

sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo

di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le

circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi

(Donatsch, op. cit., pag. 412 e segg.; Corboz, op. cit.,. ad art. 181 n. 19 e

segg; DTF 129 IV 6 consid.

3.

). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una

coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi

utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008

consid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid.

2.1

e rinvii).

14.2

I fatti qui in discussione non sono altro che il ripetersi o il

perpetuarsi dell’atteggiamento vessatorio messo in atto dall’appellante ai

danni dei congiunti a far tempo dal 2008.

Tra il 9 novembre 2012 e l’8 agosto 2013, nonostante i divieti impostigli dalle

autorità, egli ha infatti perseverato nel suo disegno teso al mantenimento del

controllo sulla ex moglie e sui figli (soprattutto sulla figlia minore ACPR 2),

rendendosi protagonista di nuove ripetute intrusioni nella loro vita:

appostamenti ed improvvise apparizioni, contatti telefonici, rimproveri,

minacce dirette ed indirette, nei confronti del figlio ACPR 3 addirittura vie

di fatto.

È evidente che gli episodi imputati all’appellante – pur se meno frequenti

rispetto a quelli costitutivi della sua precedente condanna (cfr. sentenza CARP

17.2011.120

del 2 febbraio 2012) - sono stati per numero ed intensità (9

episodi in parte reiterati tra cui svariati tentativi di contattare i figli per

telefono sull’arco di 9 mesi) ancora una volta tali da influire in modo

significativo sulla libertà d’azione e di decisione dei suoi congiunti. Sono al

riguardo emblematiche le parole della ex moglie:

“ Preciso che cerco di uscire il meno possibile, questo per evitare di

incontrare il mio ex marito AP 1. Come detto se esco sono sempre accompagnata.

Le mie amiche e chi conosce la situazione spesso e volentieri mi chiamano per

avvertirmi di avere visto in giro per __________ AP 1. Posso dire

tranquillamente che in pratica ogni giorno qualcuno lo incontra e poi mi

avvisa”

(verbale d’interrogatorio 7 agosto 2013 di ACPR 1, all. 2 all’AI 9).

Anche ACPR 2 ha

lasciato intendere, nel corso della sua audizione videofilmata, di sentirsi

condizionata dalla presenza e dal comportamento del padre. Essa ha in

particolare spiegato come egli le avesse imposto di mandargli degli SMS in cui

doveva manifestare il suo affetto verso di lui (cfr. AI 77, pag. 9-10),

l’avesse più volte indotta a fuggire, a cambiare tragitto, a rifugiarsi presso

amiche o presso la madre (cfr. AI 77, pag. 6, 7, 8; AI 119, pag. 4).

Per rispondere alle puntuali censure dell’appellante, va poi ancora rilevato

che in un simile contesto, caratterizzato da una profonda conflittualità tra le

parti e dall’esasperazione degli accusatori privati, anche gesti apparentemente

innocui – come il fatto di avvicinare la figlia al di fuori dei diritti di

visita, salutarla e rimanere ad osservarla (cfr. punto 1.6 e 1.7 AA) o di ripetutamente

contattare i figli telefonicamente (cfr. punto 1.9 AA) – assurgono a mezzi di

pressione, perché tendenti al mantenimento del controllo dei famigliari,

oltretutto in dispregio delle norme di condotta ripetutamente imposte

all’appellante dall’autorità. In merito all’episodio che ha visto coinvolto il

figlio ACPR 3, non sovviene poi all’insorgente appellarsi ai suoi doveri

educativi di padre, ritenuto che a lui non solo era stata tolta la custodia dei

figli, ma gli era stato pure proibito di avvicinarsi a loro al di fuori dei

diritti di visita.

Il comportamento messo

in atto da AP 1 ha poi ingenerato nella moglie e nella figlia ACPR 2 un

sentimento di paura e di insicurezza. Anche qui si rinvia semplicemente ad

alcuni stralci dei loro verbali:

“ Io ad oggi sono ancora seriamente impaurita per le sue minacce di

morte che qualche tempo fa mi aveva proferito in una telefonata alla figlia.

(…). Per fortuna ad oggi AP 1 non mi ha mai trovata da sola, anche perché cerco

sempre per motivi di forza maggiore di stare con qualcuno. Ribadisco di essere

impaurita di suoi comportamenti e come detto prendo in seria considerazione

ancora le minacce di morte proferite a me e alle mie amiche”

(verbale di AP 1 del 7 agosto 2013, AI 9 all. 2, pag. 2).

I: E in questi periodi dalla

visita dell'anno scorso a questa tu l'hai visto in giro il papà

V: Si, l'ho visto un giorno quando tornavo da scuola, quelle che mi ricordo e

no le altre non mi ricordo, a fine scuola verso giugno em stav ero uscita dal

trenino lui era in macchina con dei suoi amici, mi ha salutato, io mi sono girata perché avevo sen sento che mi sono spaventata non so e sono

scappata con la mia amica che era lì. Sono scappata però, perché lui

aveva iniziato a svoltare ma non so perché svoltava non so se ero io o doveva

andare da quella parte però mi è venuta la paura e sono scappata

l: Paura di cosa?

V: E...paura, perché lui non, è già riuscito a farmi del male, ho paura che mi

faccia del male che mi porti via"

(trascrizione dell’audizione video-filmata di ACPR 2, AI 77, pag. 6)

Anche il figlio ACPR 3,

pur essendo prossimo alla maggiore età e ormai apparentemente in grado di

gestire le scenate del padre (cfr. AI 78, pag. 3 e 5-6 in cui egli definisce gli atteggiamenti del padre la “solita solfa”, cfr. anche le dichiarazioni

della sorella secondo cui “mio fratello è grande e può ribellarsi”, AI

77.

pag. 3), ha lasciato trapelare il suo disagio e la sua sofferenza in

relazione all’episodio che lo ha visto coinvolto, spiegando come quel giorno,

dopo avere più volte tollerato i comportamenti dell’appellante, è “scoppiato” e

come non ha potuto fare altro che denunciarlo (AI 78, pag. 3-4).

Visto quanto precede è pacifico che, dal profilo oggettivo, l’atteggiamento

assunto dal ricorrente nei confronti dei congiunti configura una fattispecie di

stalking, costitutiva, giusta il nostro codice penale, di una ripetuta coazione

ai sensi dell’art. 181 CP.

Il reato è poi adempiuto anche dal profilo soggettivo, ritenuto che

l’appellante era consapevole che le sue ripetute ed incessanti intrusioni nella

vita della ex moglie e dei figli avrebbero influito sulla loro libertà d’azione

e di decisione.

Da quanto precede - e considerato come sia pacifico che l’atteggiamento messo

in atto dal ricorrente a danno dei congiunti rappresenta un mezzo di pressione

abusivo ed illecito - discende che, su questo punto, l’appello deve essere

respinto.

15.

Visti

gli accertamenti di cui ai considerandi 12 e 13, non può poi essere messa in

dubbio la realizzazione degli altri reati ascritti all’appellante.

a. Ricordato

che è punito giusta l’art. 180 cpv. 1 CP chiunque, usando grave minaccia,

incute spavento o timore a una persona, si osserva – in relazione al pto. 3 AA

– che realizzano innanzitutto il reato, le minacce di morte proferite

dall’appellante nei confronti di ACPR 1 (pto. 3.1 AA) ancorché esse non le

siano state rivolte direttamente, ma per il tramite della figlia. La paura

provata dalla madre è del resto dimostrata dalle sue dichiarazioni menzionate al

consid. 14.2.

Il reato è poi realizzato anche nei confronti di ACPR 4 (pto. 3.2 AA):

minacciare qualcuno di spaccargli la faccia significa proferire

un’affermazione certamente suscettibile di originare in ogni

persona ragionevole e di media sensibilità - e, quindi, certamente anche nella

signora ACPR 4 - un sentimento di turbamento e paura. Si rinvia al riguardo a

quanto dichiarato dalla donna al procuratore pubblico:

“ Poi quella macchina si è fermata in mezzo alla strada e lui, che a

quel punto ho riconosciuto con certezza, è sceso dalla vettura e me ne ha dette

di tutti i colori. Io sono riuscita ad entrare nel portone di casa mia,

rinchiudendolo. Ho avuto molta paura che potesse accadermi qualcosa di brutto”.

(AI 103, pag. 2)

Dal profilo soggettivo è evidente che AP

1.

ha agito con la volontà di incutere spavento alle sue vittime. Ciò è il caso

anche nell’episodio che ha coinvolto l’ex moglie, ritenuto come l’appellante

sapeva perfettamente che la piccola ACPR 2 avrebbe riportato

alla madre le minacce da lui proferite sul suo conto durante il loro colloquio

telefonico.

b. È poi pacifico che l’appellante, rivolgendo gli epiteti “bastarda” e “puttana di merda”

a ACPR 4 (punto 2 AA) - espressioni certamente suscettibili di offenderne

l’onore - ha realizzato il reato d’ingiuria giusta l’art. 177 CP.

c. In relazione all’episodio che ha visto coinvolto il figlio ACPR 3

(punto 4 AA), l’insorgente ha, poi, realizzato anche il reato di vie di fatto.

Ricordato che tali sono le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è

socialmente tollerato e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute

(DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a secondo cui vie di fatto

possono sussistere anche in assenza di dolore fisico), si osserva infatti che,

in concreto, l’appellante non si è limitato a strattonare il figlio, ma lo ha

agguantato con forza per il bavero, stringendo fino a fargli male:

“lui ha stretto forte la presa, (recte fino a)

causarmi un dolore al collo e soprattutto alla gola. Non ho comunque dovuto

ricorrere a cure mediche”

(verbale di ACPR 3 del 21 aprile 2013, AI 9 all. 6, pag. 3).

Un tale agire va al di

là di ciò che socialmente tollerato e configura il reato di cui all’art. 126

CP.

Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che - come già spiegato al

consid. 14.2 - non giova a AP 1 appellarsi ai suoi doveri educativi di padre,

ritenuto che – proprio a tutela dei figli – le autorità gli avevano imposto di

tenere le distanze da loro.

d. Per

quanto riguarda infine l’imputazione di disobbedienza a decisioni dell’autorità

di cui al pto. 5 AA (che fa carico a AP 1 di non aver rispettato alcune decisioni della Pretura di Lugano), l’appellante ha eccepito

che l’accordo dei genitori sulla riattivazione dei diritti di visita, omologato

dal pretore il 17 giugno 2013, a differenza del precedente decreto

supercautelare del 27 dicembre 2012, non contempla più la comminatoria di cui

all’art. 292 CP. Da quella data – conclude – non può dunque più sussistere il

reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità.

La censura non ha convinto questa Corte.

Il decreto 27 dicembre 2012, infatti, regolava, da un

lato, le relazioni personali e i contatti telefonici ed epistolari tra padre e

figli (cfr. dispositivo n. 1 e 3) e, dall’altro, sanciva dei divieti impartiti all’appellante con la

comminatoria dell’art. 292 CP (cfr. dispositivo n. 2 che stabilisce, in particolare, il divieto

di avvicinarsi alla moglie e ad i figli ad una distanza inferiore di 500 m ad eccezioni delle visite ammesse dal giudice, di contattarli per telefono ad eccezione di due

telefonate alla settimana ai figli, di seguirli o di importunarli in qualsiasi

altra forma).

Ora, al di là di quanto da lui personalmente spiegato (cfr. suo scritto 4

settembre 2013 all’attenzione del PP, AI 67), è chiaro che il pretore,

omologando l’accordo del 17 giugno 2013, si è limitato a modificare l’assetto

delle relazioni padre-figli (pti. 1 e 3 del dispositivo) senza tuttavia

pronunciarsi sui divieti impartiti a AP 1 con la comminatoria dell’art. 292 CP

(pto. 2 del dispositivo) che, in mancanza di una revoca da parte dell’autorità,

hanno mantenuto la loro validità anche dopo il 17 giugno 2013.

Ne discende che AP 1 ha realizzato il reato di disobbedienza a decisioni

dell’autorità nell’intero periodo indicato nell’atto d’accusa.

16.

Imputabilità

Nel corso dei precedenti procedimenti penali a

carico di AP 1 (sfociati nella sentenza 3 settembre 2010 del TPC, poi annullata

dalla scrivente Corte nonché nella sentenza 5 settembre 2011 del TPC), il dr. __________

è stato incaricato di allestire due perizie psichiatriche sulla sua persona.

I referti sono stati assunti agli atti anche del presente procedimento (cfr.

copie dell’AI 114 in incarto MP 711/2010 e dell’AI 175 in inc. MP 8397/2010 in classificatore n. 3).

Come indicato dalla CARP nel suo giudizio 2 febbraio 2012, nella prima perizia

– datata 17 maggio 2010 - il dr. __________ ha rilevato che:

“ se, inizialmente, il quadro clinico del periziando poteva essere

classificato senza troppe perplessità come “sindrome di disadattamento”,

lo stesso ha poi assunto le connotazioni di un “delirio persecutorio del

querulomane secondo __________” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 31), ovvero di un disturbo a carattere paranoide caratterizzato

dalla tendenza del soggetto a considerarsi dalla parte del diritto e a

ritenersi la vittima di continui errori delle autorità e, in particolare,

dell’apparato giudiziario (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 30). L’esperto ha specificato come tale affezione ha di regola “un decorso cronico e

ben poco correggibile” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 31) e che, pertanto, dal “punto di vista psichiatrico è molto probabile che il

peritando commetta nuovamente reati analoghi a quelli già commessi, forse

addirittura in forma più grave” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 32).

Dal profilo dell’art. 19 CP, il perito ha riconosciuto all’accusato uno stato

di leggera scemata imputabilità costituito - data la sua piena capacità di

valutare il carattere illecito delle sue azioni - dalla sua ridotta capacità di

agire in base a tale valutazione, in quanto “rabbia aggressività, rancore -

associati a inflessibilità, testardaggine ed orgoglio - hanno sopraffatto la

capacità di valutazione e condizionato il peritando a commettere i reati”

(cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, 31-32).

(cfr. sentenza CARP n. 17.2011.120 in classificatore n. 3, consid. 20 pag. 51)

Nel secondo

referto peritale – datato 14 giugno 2011 - il dr. __________ ha poi

sostanzialmente ribadito le considerazioni già esposte nel suo primo rapporto.

Come già esposto dalla CARP nella sua sentenza 2 febbraio 2012, egli ha in

particolare confermato:

“ l’esistenza di un delirio persecutorio del querulomane

“caratterizzato da un atteggiamento cocciuto di conflittualità con la legge e

con le sanzioni che gli sono state comminate (ancorché poi annullate),

accompagnato dalla sensazione di essere vittima dell’ingiustizia a causa della

sua condizione di straniero” (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 14-15) e di uno stato di leggera scemata imputabilità (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16). Inoltre il dr. __________ ha spiegato come il peritando sia

refrattario alla terapia psicofarmacologica, da lui vissuta come una sanzione,

e alla psicoterapia (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 17) e ha ribadito

il forte rischio di recidiva insito nello stesso (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16)”

(cfr. sentenza CARP n. 17.2011.120 in classificatore n. 3, consid. 20 pag.

51-52).

Ritenuto

come i fatti qui in discussione non possono che confermare i disturbi messi in

evidenza nelle menzionate perizie e considerato che nessun elemento in atti

sembra suggerire una sostanziale modifica delle condizioni psichiche

dell’appellante, questa Corte, come del resto quella di prime cure, fa proprie

le summenzionate considerazioni.

Commisurazione della

pena

17.

Sia AP 1 che il procuratore pubblico contestano poi la

commisurazione della pena operata dal primo giudice.

In particolare, AP 1 chiede una riduzione della pena.

Dal canto suo, il procuratore pubblico chiede che l’imputato sia condannato

alla pena detentiva di 15 mesi di detenzione da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

17.1

La prima Corte, dopo aver valutato la gravità della colpa

dell’imputato e dopo aver passato in rassegna i fattori legati all’autore (i

suoi precedenti, la sua totale refrattarietà alla terapia, la totale mancanza

di ravvedimento), ha ritenuto equa una pena detentiva di 12 mesi da espiare

unitamente al pagamento di una multa di fr. 300.- (sentenza impugnata, consid.

11.3

e 11.4 pag. 30).

17.2

a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce

che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa

dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli obiettivi

perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.

63.

vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della

legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale

(cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno

2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del

codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale

sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc.

6B_370/2007 consid. 2.2).

c. In

quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore che,

come precisato dal TF, ha un influsso diretto sulla colpa (DTF 136 IV 55, poi

confermata in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), la riduzione

della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale

colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione

della colpa dell’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Per il TF, inoltre, la riduzione puramente matematica di una pena

ipotetica è contraria al sistema, limita in modo inammissibile il potere di

apprezzamento del giudice (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

L’Alta Corte ha, infine, precisato come la diminuzione della

responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri e

come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano, invece,

aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o

volitiva. Nella ponderazione di questi elementi il giudice fruisce di un ampio

potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Eseguita una valutazione approssimativa, il giudice deve prendere in

considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere

permette di tener conto integralmente della diminuzione della responsabilità e,

dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell’imputato ma impedisce che a

tale fattore venga attribuita un’importanza troppo grande, come invece accadeva

in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22

giugno 2010 consid. 2.2.2).

d. Determinata,

così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice

deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,

nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 22.06.2010 inc.6B_1092/2009,

6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 19.06.2009 inc.6B_585/2008 consid.

3.

).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha

precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve

essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,

inc.6B_81/2008, inc.6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc.

6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza

secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il

reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3).

Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire

correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla

colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid.

3.2

; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17

aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6, n. 72, pag. 205).

17.3

Giusta l’art. 181 CP chi si

rende autore colpevole del reato di coazione è punito con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La stessa pena è prevista per il

reato di minaccia (art. 180 CP).

Il reato d’ingiuria giusta l’art. 177 CP è,

invece, punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere, mentre

che i reati di vie di fatto (art. 126 CP), di disobbedienza a decisioni

dell’autorità (art. 292 CP) sono puniti con la multa.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute

le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di

pena.

17.4

Occorre,

dunque, determinare la colpa dell’autore in funzione delle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponente), valutando dapprima le circostanze oggettive

del reato (objektive Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti

soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la definizione

dell’intensità della colpa in relazione ai reati di cui l’autore è stato

dichiarato colpevole e la conseguente determinazione della pena adeguata a tale

grado di colpa, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante

della pena così determinata - le circostanze legate all’autore (DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

In concreto, in relazione ai reati di coazione ripetuta, la colpa

dell’appellante si situa, dal profilo oggettivo, ad un livello di grado medio.

Ciò che qualifica negativamente il suo agire più che le caratteristiche

intrinseche dei singoli gesti (alcuni dei quali del tutto banali e, se compiuti

in altri contesti, del tutto neutri dal profilo penale) è ancora una volta la

loro intensità e ripetitività (9 episodi in parte reiterati tra cui svariati

tentativi di contattare i figli per telefono sull’arco di 9 mesi) nonché le

conseguenze che essi hanno avuto sulla libertà delle vittime e, in particolare,

sulla libertà della ex moglie e della figlia ACPR 2 che, come visto al consid.

14.2

hanno dovuto modificare alcune loro abitudini di vita e convivere con la

paura costante della sua ingombrante presenza.

Di gravità oggettiva piuttosto alta sono poi – visto il loro tenore - le

minacce di morte che AP 1 ha rivolto alla moglie per il tramite della figlia

nonché quelle proferite nei confronti di ACPR 4 personalmente (“ti spacco la

faccia”), mentre che di media gravità sono l’ingiuria proferita nei confronti

di ACPR 4 (“bastarda”, “puttana di merda”) nonché le vie di fatto commesse nei

confronto del figlio ACPR 3

Dal profilo soggettivo, l’appellante ha – nuovamente - agito mosso dalla

volontà di mantenere ad ogni costo il proprio controllo sulla moglie e,

soprattutto, sui figli nonostante i divieti ripetutamente impostigli dalle

autorità, come già rilevato nel giudizio 2 febbraio 2012. Checché ne dica la prima Corte, un tale agire – seppur contrario ai divieti impostigli dall’autorità e spesso

decisamente sopra le righe – non può che essere sempre ancora (almeno

parzialmente) riconducibile ad un mal interpretato sentimento paterno ed alla

sua soggettiva convinzione di dover contribuire attivamente all’educazione dei

figli, ciò che riveste una certa valenza attenuante. Ma soprattutto, ad

attenuazione della colpa soggettiva di AP 1 va considerato, riguardo al

criterio della libertà dell’autore di scegliere se agire o meno, che egli ha

delinquito in uno stato di lieve scemata imputabilità (dovuto ad un disturbo a

carattere paranoide) così come accertato nei referti peritali in atti.

Ora, considerato tutto quanto precede, se l’imputato fosse stato pienamente

responsabile dei suoi atti, la sua colpa globale si sarebbe situata ad un

livello mediamente grave. Essa si riduce, tuttavia, in considerazione

dell’accertato stato di scemata imputabilità, ad un livello di gravità

medio/bassa. Ciò posto e tenuto conto dei limiti del quadro edittale (4,5 anni,

art. 49 cpv. 1 CP in combinazione con gli art. 180 e 181 CP) adeguata alla

colpa dell’autore risulta una pena detentiva variante fra gli 8 e i 10 mesi.

Un tale spettro di pena è più basso rispetto a quello ritenuto nella precedente

sentenza di questa Corte (cfr. sentenza CARP 17.2011.120 del 2 febbraio 2012 in cui la forchetta di pena corrispondente alla colpa era stata fissata in 21-24 mesi),

considerato che nel caso qui in esame minori sono i reati realizzati da AP 1 (5 a fronte dei 9 attribuitigli nel precedente giudizio) e ben inferiore è il numero di episodi di

coazione a suo carico (9 a fronte di 66).

Ciò detto, considerando che i fattori legati all’autore sono essenzialmente

negativi (si pensi al precedente specifico e al rischio di recidiva legato, in

particolare, alla mancanza di ravvedimento), questa Corte ritiene adeguata alla

colpa dell’appellante la pena detentiva di 10 mesi.

.

Alla pena detentiva deve essere cumulata una multa di fr. 300.- per le contravvenzioni

commesse dall’insorgente e, meglio, per le vie di fatto ai danni del figlio ACPR

3.

nonché per le ripetute disobbedienze a decisioni dell’autorità. In caso di

mancato pagamento, la multa sarà commutata in 3 giorni di detenzione (art. 106

cpv. 2 CP).

17.5

La pena detentiva deve essere interamente scontata visto che l’ irriducibilità

dell’appellante e il rischio di recidiva attestato dal dr. __________ nei suoi

referti peritali (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 32 e AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16 entrambi in classificatore 3) impongono la formulazione di una

prognosi sfavorevole.

18.

Le pretese degli accusatori privati vengono riconosciute nell’entità

definita dalla prima Corte e per le motivazioni indicate al consid. 12.1 della

sentenza impugnata cui si rinvia.

Tassazione

delle note d’onorario

19.

Le note di

onorario dell’avv. RAAP 1 e dell’avv. DI 1 sono apparse giustificate e sono,

quindi, state approvate così come esposte, computando in aggiunta il dispendio

orario relativo al dibattimento d’appello come da loro espressamente richiesto.

20.

Tassa

di giustizia e spese

Gli oneri processuali del processo di primo grado rimangono integralmente a

carico di AP 1 (art. 428 cpv. 3 CPP).

Le spese dell’appello e dell’appello incidentale sono attribuite, in

applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77,

80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,

19, 126, 177, 180, 181, 292 CP,

42 e segg., 47 e segg., 106 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente

il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.a. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.

b. L’appello incidentale del procuratore pubblico è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. coazione per avere, nel

periodo 9 novembre 2012 - 8 agosto 2013, a __________, __________ e in altre località, in 9 occasioni, in parte reiterate, ripetutamente costretto i figli ACPR

3 e ACPR 2 e la moglie ACPR 1 a fare, omettere o tollerare atti;

1.1.2. ingiuria

per avere il 6 agosto 2013 a __________, offeso l'onore di ACPR 4 dandole della bastarda e della puttana di merda;

1.1.3. minaccia per avere:

1.1.3.1. l'11 novembre 2012 a __________, nonché nel corso di una telefonata il 12 febbraio 2013 a __________, incusso timore e spavento a ACPR 1, minacciandola di morte per il tramite della

figlia minorenne ACPR 2.;

1.1.3.2. il 6

agosto 2013 a __________ incusso timore e spavento a ACPR 4 minacciandola di

spaccarle la faccia;

1.1.4. vie

di fatto per avere il 14 aprile 2013 a __________ preso per il bavero il figlio minorenne ACPR 3, tentando di farlo salire sulla sua autovettura;

1.1.5. disobbedienza a decisioni dell’autorità

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo degli episodi costitutivi di

coazione, omesso di rispettare le decisioni 22 marzo 2012 e 27 dicembre 2012 della

Pretura di Lugano;

e meglio come

descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi del giudizio

impugnato.

1.2. Pertanto, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, AP 1

è condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere

preventivo e di sicurezza sofferto;

1.2.2. al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento) che, in caso di

mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a 3

(tre) giorni;

1.2.3. a versare:

1.2.3.1. a titolo di torto morale:

- fr. 2’000.-

all’accusatrice privata ACPR 1

- fr. 3’000.-

all’accusatrice privata ACPR 2;

- fr. 3’000.-

all’accusatore privato ACPR 3;

1.2.3.2. a versare allo Stato, non appena le sue condizioni glielo permetteranno,

l’importo di fr. 7'733,90 corrispondenti

all’indennità per spese legali (sia per il procedimento di primo grado che per

quello d’appello) dovuta all’AP ACPR 1 (art. 138 cpv. 2 CPP) posta al beneficio

del gratuito patrocinio.

1.3. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'601,70,

sono posti a carico di AP 1.

1.4.a. La nota professionale 14 aprile 2014 dell’avvocato DI 1 è approvata

per:

- onorario fr. 10'470.—

- spese fr. 800.60

- IVA (8%) fr. 901.65

Totale fr. 12'172.25

e posta a carico dello

Stato.

b. La nota professionale dell’avvocato RAAP 1, prodotta il 14 aprile

2014, è approvata per:

- onorario fr. 6'873.

- spese fr. 288.—

- IVA (8%) fr. 572.90

Totale fr. 7'733.90

e posta a carico dello Stato.

1.4.1. Contro queste decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla

notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

1.4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte dei

patrocinatori, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della

Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando

l’originale del presente dispositivo.

1.4.3. AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la nota

d’onorario del suo patrocinatore d’ufficio non appena le sue condizioni glielo

permetteranno.

2. Gli

oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) altri disborsi fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti per 2/3 a carico di AP 1 e per 1/3 a

carico dello Stato.

3. Gli

oneri processuali dell’appello incidentale del procuratore pubblico,

consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) altri disborsi fr. 100.-

fr. 900.-

sono

posti a carico dello Stato.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via

S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3,

6900

Lugano

- Dipartimento delle

istituzioni, Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501

Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, Res. governativa,

6501

Bellinzona

- Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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