17.2014.210
Lesioni semplici per avere colpito una persona al volto con un pugno. Negata l'esistenza di una situazione di legittima difesa. Onere della prova circa l'esistenza di un motivo giustificativo
11 giugno 2015Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.210
Locarno
11 giugno 2015/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annunci del 4 settembre 2014, rispettivamente 12
settembre 2014 da
AP 1,
e dall’accusatore privato
PC 1,
rappr. RC 1
contro la sentenza d’assoluzione
emanata il 1. settembre 2014 dalla Pretura Penale nei confronti di
IM 1
rappr. DI 1
richiamate le dichiarazioni di appello 12
dicembre 2014, rispettivamente 17 dicembre 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con decreto di
accusa n. 3442/2011 dell’8 settembre 2011 il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di
lesioni semplici
per avere, nella notte tra il 1. / 2 luglio 2011 a __________ presso il campo sportivo durante una festa campestre, intenzionalmente cagionato
all’addetto alla sicurezza, PC 1, un danno al corpo e alla salute,
segnatamente, per averlo colpito al volto con un pugno, provocandogli le ferite
di cui al certificato medico di data 8 luglio 2011 dei dr. __________ e __________,
già agli atti;
reato
previsto dall'art. 123 cifra 1 CP.
E ne ha proposto la condanna
alla pena pecuniaria di fr. 1’350.-, corrispondente a 45 aliquote da fr. 30.-,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre che alla
multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa
sarà sostituita con una pena detentiva di 10 giorni nonché al pagamento di
tasse e spese.
L’accusatore privato PC 1 è
stato rinviato al competente foro civile per le sue pretese di tale natura;
- con sentenza 1. settembre
2014, statuendo su tempestiva opposizione, la giudice della Pretura penale ha
prosciolto da ogni accusa il prevenuto;
preso atto che - contro la
sentenza della Pretura penale il procuratore pubblico e l’accusatore privato
hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Ricevuta la
motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazioni di appello 12 dicembre
2014, rispettivamente 17 dicembre 2014, hanno chiesto l’annullamento della sentenza
e la condanna di IM 1 per il reato di lesioni semplici per i fatti descritti
nel decreto d’accusa dell’8 settembre 2011;
-con istanza probatoria 30 settembre 2014 il
prevenuto ha chiesto l’audizione testimoniale di __________. La richiesta è
stata rigettata con ordinanza del 12 marzo 2015;
esperito il
pubblico dibattimento il 22 aprile 2015, in occasione del quale:
-la procuratrice pubblica ha chiesto
l’annullamento della sentenza di primo grado e la condanna per i fatti indicati
nel DA, non essendo a suo avviso dati gli estremi per il riconoscimento di uno
stato di legittima difesa;
- l’AP ha postulato la condanna dell’imputato per lesioni semplici, non
avendo egli reso verosimile di essere stato attaccato dall’AP, ed ha chiesto la
rifusione delle spese legali di primo e secondo grado, mentre per le restanti
pretese ha auspicato il rinvio al foro civile.
- la difesa ha, dal canto suo, chiesto la conferma della sentenza di
primo grado e, quindi, il proscioglimento dell’imputato da ogni accusa, con
richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP.
ritenuto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le
sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Giusta
l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso
(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza
in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione
completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza
di prime cure.
2. Giusta l’art. 139 cpv. 1
CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità
penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le
conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice svizzero
di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24,
pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, in Commentaire
romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische
StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione
dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae
dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16,
pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23;
Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011,
ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid.
1c.bb).
3. IM 1, nato
in __________, a __________, il __________, è ancora studente, è celibe ed è
attualmente domiciliato a __________, dove vive con i genitori.
Al dibattimento
d’appello, sulla sua vita, egli ha precisato di aver conseguito la maturità
professionale alla scuola Arti e Mestieri di Bellinzona e di studiare
attualmente ingegneria elettronica alla SUPSI di Manno.
Non ha precedenti
penali.
4. La
notte del 1/2 luglio 2011, durante il __________ (festa di fine anno scolastico
del Liceo di __________ organizzata presso il campo di calcio di __________), PC
1 - al quale erano stati assegnati dei compiti di supporto al servizio di
sicurezza - nel corso di un suo intervento nei confronti di IM 1, colto in
fragrante dopo aver scavalcato una recinzione, ha ricevuto un forte pugno in
faccia da quest’ultimo, che gli ha causato la frattura della mascella
inferiore.
A seguito di questi fatti, il
4 luglio 2011, la vittima ha dovuto essere operata presso il __________.
Nonostante la serietà
dell’intervento, PC 1 ha poi lasciato l’ospedale il giorno stesso, contro il
parere dei medici, sostenendo di non potervi restare a causa della sua
nosocomefobia (AI 3 doc. 1).
Pochi giorni dopo, l’8 luglio
2011, PC 1 ha sporto denuncia/querela penale nei confronti dell’imputato per
aggressione, violenza e lesioni (AI 1).
5. Al
termine dell’inchiesta che ne ha fatto seguito, il procuratore pubblico AP
1 ha, l’8 settembre 2011, emanato il decreto d’accusa a carico di IM 1 per il
titolo di lesioni semplici, ripreso nei considerandi introduttivi di questa
sentenza.
Al
dibattimento in pretura penale, in occasione del quale sono stati sentiti
alcuni testi, la giudice ha concluso trovarsi di fronte ad un caso di legittima
difesa esimente (art. 15 CP) ed ha, così, prosciolto il prevenuto da ogni
accusa.
Contro la sentenza
l’accusatore privato ed il procuratore pubblico hanno interposto appello.
6. Con il loro appello
entrambi i procedenti eccepiscono l’errore del primo giudice nella valutazione
della sussistenza degli estremi per riconoscere la legittima difesa.
In prima sede, la stessa è
stata motivata con il fatto che, essendo stato preso per il bavero dall’AP ed
avendogli questi - una persona di corporatura robusta, di pochi centimetri più
basso di lui, che aveva giocato a rugby sino all’anno prima - mostrato il pugno
con fare minaccioso, l’imputato aveva legittimamente pensato che egli sarebbe
passato all’azione e, pertanto, aveva il diritto di difendersi (sentenza
impugnata, consid. n. 23 pag. 22 segg.).
7. Non essendo contestata
la qualifica di lesioni semplici intenzionali data ai fatti da accusa e
tribunale, non appare necessario chinarsi sull’adempimento dei presupposti
oggettivi e soggettivi della fattispecie contemplata all’art. 123 cpv. 1 CP.
Da approfondire è per contro
l’esistenza di una situazione di legittima difesa.
8. Giusta l’art. 15 CP,
ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze
un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente
fatta a sé o ad altri (legittima difesa esimente).
Secondo dottrina,
è ingiusta ai sensi della predetta disposizione l’aggressione o la minaccia di
un’aggressione lesiva di un bene giuridicamente protetto, ovvero la minaccia
che violi oggettivamente l’ordinamento giuridico.
La situazione di
legittima difesa presuppone un attacco incombente o già in corso, ma non
concluso (STF del 12 maggio 2005 6S.29/2005 consid. 3.1;
STF del 12 agosto 2003 6S.154/2003 consid. 2.1;
Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 15, n. 7,
pag. 93-94). Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono dati
ancora i presupposti perché si realizzi. C’è minaccia
imminente di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla
difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di
fatto non basta (DTF 93 IV 81; STF del 7 febbraio 2005
6S.384/2004, consid. 3.1). Colui che si pretende
minacciato deve provare l’esistenza di circostanze atte a fargli credere che si
trovava in uno stato di legittima difesa. È il caso quando l’aggressore adotta
un comportamento minaccioso, si prepara allo scontro o
gesticola in modo da far pensare che egli passerà all’atto, metterà, cioè, in
pratica la sua minaccia (STF del 7 febbraio 2005 6S.384/2004 consid. 3.1 e
rinvii; Trechsel, op. cit., ad art. 15, n. 6, pag. 93).
Per verificare se
la difesa è stata proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze
del caso concreto. In particolare, va valutata la gravità dell’attacco, il bene
giuridico protetto o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui
questi mezzi sono stati utilizzati (DTF 107 IV 12 consid. 3a; Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea
2013 ad art. 15, n. 11-13., pag. 341-343). La difesa è da considerarsi
eccessiva quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere il bene
giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore
dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid. 3).
Se chi respinge
un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15 CP,
il giudice attenua la pena (legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP;
art. 33 cpv. 2 prima frase vCP).
Chi eccede i
limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non
agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP).
L’autore dell’eccesso va
dichiarato non colpevole (cfr. 16 cpv. 2 CP) solo se l’aggressione di cui è
vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa preponderante
dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze
dell’aggressione fanno apparire scusabile. Come nel caso di omicidio passionale,
è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che deve essere scusabile, non
l’atto con cui l’aggressione è respinta. La legge non precisa oltre l’intensità
dello stato in cui si deve trovare l’autore. Non è necessario che raggiunga
quella della violenta commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, ma deve
nondimeno assumere una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in
caso se l’eccitazione o lo sbigottimento erano tali da giustificare l’esenzione
da pena nonché determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione
facevano apparire scusabile lo stato in cui si trovava l’autore. Il giudice
dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto
difensivo. Non è, comunque, necessario che la reazione difensiva non sia
imputabile a colpa: è sufficiente che una pena non si imponga. Malgrado la
formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere
d’apprezzamento (STF del 3 settembre 2007 6B_222/2007 consid. 2.3; sentenza del
Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ 1988 pag. 121 consid.
4).
9. Nel nostro ordinamento
giuridico, l’onere della prova circa la realizzazione degli elementi
costitutivi di un reato incombe all’accusa (art. 10 CPP).
Allo stesso modo sono le autorità
penali che hanno il dovere di dimostrare la mancanza di motivi giustificativi
(Esther Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, art. 1-195, 2a edizione, ad art.
10, n. 21). In questo contesto, prova della loro non esistenza deve essere
apportata tuttavia solo quando dalla situazione fattuale del caso concreto la
questione si pone, oppure se l’imputato rende verosimile l’esistenza di un tale
motivo giustificativo. Altrimenti si parte dal presupposto che chi agisce in
conformità alla fattispecie penale in oggetto, lo fa in maniera illecita e
colpevole (Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, San
Gallo 2009, n. 220).
Non qualsiasi tipo di
argomentazione difensiva deve condurre alla prova dell’inesistenza di motivi
giustificativi, ma è legittimo pretendere che vengano forniti quantomeno degli
elementi concreti minimi che la rendano plausibile.
Accertamento
dei fatti determinanti per il giudizio
10. Fondamentalmente, su
quanto avvenuto quella sera, sono state sentite quattro persone: l’imputato,
l’accusatore privato, __________ e __________.
Dall’esame delle
loro dichiarazioni, è possibile stabilire che in realtà, i fatti si sono svolti
diversamente da quanto appurato in prima sede.
In
primo luogo, deve essere dato per accertato che IM 1 e l’amico __________
avevano, prima dell’atto che ha condotto all’inseguimento da parte di PC 1, già
tentato almeno una volta di scavalcare le transenne per recarsi nella zona non
accessibile al pubblico e che qualcuno li aveva già richiamati all’ordine
facendo loro notare che non si poteva fare.
Lo ha asserito in
primo luogo l’accusatore privato, affermando di avere già in precedenza, a più
riprese, intimato al prevenuto di non scavalcare la transenna (VI PC 1 dib. di
primo grado, pag. 2).
Lo ha poi
confermato il teste __________ (VI dibattimentale 25 agosto 2014, pag. 1, il
cui testo è riportato al consid. 12 di questa sentenza), ma non solo: lo ha
pure ammesso __________ stesso al dibattimento di primo grado:
“
Non
ricordo se prima IM 1 ed io avevamo già tentato di attraversare la transenna,
però ricordo che qualcuno ci aveva rimproverato dicendoci di non attraversare
la transenna già in precedenza. Una volta magari può essere, penso di sì.” (VI ________
dib. di primo grado, pag. 2).
L’imputato
ha negato questo fatto, sostenendo che quella in cui è stato inseguito
dall’accusatore privato era la prima volta che oltrepassava la barriera e che
prima di quel momento non aveva mai tentato di farlo (verbale dib. d’appello,
pag. 3 seg.).
Negare un
fatto così importante per l’accertamento di quanto accaduto scredita l’accusato
e toglie inevitabilmente valore alle sue affermazioni, costituendo la sua una
dichiarazione a chiaro scopo strumentale, di sostegno alle tesi difensive.
11. Partendo dall’accertamento
che precede, considerando pure che è indiscusso che il sedime accessibile al
pubblico era delimitato in maniera chiara e inequivocabile, è legittimo
desumere che l’accusato, oltrepassando la transenna dopo aver tentato di farlo
almeno già una volta ed essendo stato richiamato, era cosciente di trovarsi in
una zona proibita.
Allo stesso modo,
si può dare per acquisito che IM 1, non poteva non capire che chi lo stava
rincorrendo chiedendogli cosa stava facendo lì, seppur in maniera atipica e
triviale, altri non era che una persona dell’organizzazione della festa.
Così come aveva
capito perfettamente che era stato rincorso perché non aveva rispettato il
divieto di accedere a quella parte del sedime.
D’altronde anche
l’abbigliamento dell’accusatore privato non destava dubbi, considerato che __________
ha riconosciuto d’aver pensato che, proprio per come era vestito, questi fosse
della sicurezza. La precisazione d’averlo compreso solo in un secondo tempo,
quando l’ha visto con gli agenti della __________, non è atta a indebolire
l’affermazione, apparendo un goffo espediente per cercare di rimediare a quanto
appena detto agli inquirenti.
Di conseguenza, non ha nessuna
influenza il fatto che PC 1 indossasse come unico segno di riconoscimento
esplicito una piastrina di 15 cm x 5 cm con la scritta “addetto allo staff” (VI
dibattimentale 25 agosto 2014, pag. 1 e 2).
12. Ciò posto, resta da
appurare se IM 1 sia stato oggetto di un’ingiusta aggressione o di una
probabile ingiusta aggressione da parte di PC 1.
Su quanto avvenuto in questi
frangenti, l’accusatore privato, che ne ha parlato nello scritto allegato alla
querela (Al 1) e in occasione del suo interrogatorio dibattimentale, è stato
lineare nel sostenere che il pugno in viso gli è stato sferrato improvvisamente
dall’imputato, non appena lo ha raggiunto, senza che egli avesse fatto nulla
per fargli temere un attacco e, soprattutto, senza che egli lo abbia mai preso
per il bavero, rispettivamente mai alzato il braccio con tono minaccioso nei
suoi confronti (VI dibattimentale 25 agosto 2014, pag. 2).
Dalla descrizione degli eventi
fatta dall’accusatore privato emerge, poi, con chiarezza che tra le parti vi è
stata, prima del pugno, una brevissima discussione.
Per questi estremi,
l’illustrazione dei fatti è confermata dal teste
__________, che quella sera
era presente all’open air in qualità di co-organizzatore.
Il teste non ha legami degni
di nota con le parti: conosceva, ma non bene, PC 1 ed ha dichiarato di essere
stato contattato direttamente dal padre di quest’ultimo nell’autunno 2013, per
il tramite di un amico comune, dopo che questi ed il figlio erano venuti a
sapere che lui aveva visto i fatti. A seguito del colloquio con il signor PC 1,
il teste ha rilasciato una dichiarazione scritta prodotta dall’AP nella prima
fase del dibattimento in Pretura penale, in seguito estromessa dagli atti
(verbale dib. primo grado, pag. 3 seg.).
Questo tipo di avvicinamento
del testimone da parte dell’accusatore privato non risulta essere andato oltre
Fatti
i limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza e non è tale da fornire
elementi per poterne mettere in dubbio la credibilità.
Sentito il 25 agosto 2014, __________
ha asserito:
“
Ad un
certo punto mi trovavo in zona palco (a sinistra dove c’erano le griglie, nella
zona esterna al pubblico). Era già un po’ di tempo che vedevo della gente (due
o tre volte) attraversare le transenne in zona proibita ed è anche per questo
che mi sono appostato in un punto da dove c’era un’ottima visione sul
retropalco, ma anche sul palco dove c’era il pubblico. Ricordo di aver visto
due ragazzi che avevano attraversato la transenna e un nostro collaboratore
(volontario addetto alla sicurezza, che a quel tempo non conoscevo bene se non
per averlo visto di sfuggita) che li stava rincorrendo ad una distanza di pochi
metri. Ho visto raggiungere i due ragazzi e uno di questi si è fermato, si è
girato ed ha subito dato un pugno al mio collaboratore. Io ricordo una scena
molto veloce, non ho un ricordo che sono rimasti a discutere e nemmeno che vi
sia stato un contatto fisico prima del pugno, contatto fisico che mi avrebbe
impressionato. (…) I due ragazzi erano fra loro abbastanza vicini e intendo ad
una distanza di qualche metro, forse 2-3 metri. Sono sicuro che la seconda persona era ancora lì nei paraggi. Preciso che al momento del pugno, il ragazzo che
non ha sferrato il pugno, a quel momento, si trovava più in avanti (in
direzione contraria alle transenne). Per i due ragazzi non intendo il mio
collega. Posso dire che non era un’azzuffata.
(…) io mi
trovavo ad una distanza di circa 20/30 metri (più venti che trenta, facendo due
calcoli, sempre di stima) dal punto in cui è avvenuto il pugno. Vedevo bene
perché non c’erano altre persone, non c’era la folla.
(…) Visto
il breve lasso di tempo, posso dire che PC 1 e il qui presente imputato non si
sono parlati, al massimo si saranno detti qualche parola, io comunque non ho
sentito nulla. Posso immaginare che PC 1 li abbia richiamati, ma, come detto,
io non ho sentito. Non posso dire se qualcuno di quei tre ragazzi sembrava
ubriaco. Da come correvano non ho notato che qualcuno fosse ubriaco.
(…) Non
posso escludere che PC 1 abbia alzato il pugno, però non rientra nel ricordo
della scena che io ho visto. E’ vero che PC 1 era di spalle rispetto a me, però
tutto quanto appena a me letto e dichiarato dall’imputato non corrisponde
proprio a quanto io ricordo” (VI dibattimentale 25 agosto 2014, pag. 1 seg.).
Nella sostanza, queste
dichiarazioni sono in linea con quelle dell’AP e attestano una reazione
violenta ad un approccio avvenuto in una modalità, senza contatto fisico, che
nulla lasciava intendere poter trascendere in un attacco all’integrità fisica
del prevenuto.
13. In
occasione del processo di prime cure è stato, come detto, sentito anche il
teste __________, le cui dichiarazioni, tendenzialmente sulla stessa linea di
quelle dell'imputato, non sono tuttavia atte a scalfire questo accertamento.
Egli non è credibile ove
afferma d’aver visto l’accusatore privato prendere per il bavero IM 1,
strattonarlo a destra e a manca e alzare un braccio (VI __________ dib. di
primo grado, pag. 2 seg.).
In primo luogo va tenuto ben
presente che egli è un amico di lunga data dell’accusato e che quella sera
erano andati alla festa assieme. Oltretutto, __________ ha commesso
l’infrazione di oltrepassare la transenna unitamente all’accusato.
Degno di nota è poi il fatto
che, per sua stessa ammissione, il teste ha confessato di avere parlato di
quanto avvenuto quella sera con il suo amico qui imputato 2 o 3 volte (VI __________
dib. di primo grado, pag. 2).
E’ innegabile che questa
condivisione dei ricordi e della bravata, abbinata alla stretta vicinanza con
l’imputato, impone una valutazione molto prudente delle dichiarazioni del
teste.
La versione dei fatti fornita
da __________ palesa delle contraddizioni non irrilevanti con quella
dell’imputato e delle altre persone sentite su un punto nodale. In effetti,
egli ha riferito che l'accusatore privato ha rincorso il prevenuto per
superarlo quando questi si era fermato, andare verso di lui guardandolo in
faccia e poi afferrarlo e girarsi. Per contro, l’imputato, PC 1 e __________
hanno dichiarato che l’accusatore privato ha rincorso e raggiunto IM 1, senza
mai accennare al fatto che lo avesse addirittura superato e afferrato da quella
posizione.
La descrizione fornita da __________
di questi frangenti palesa inoltre una contraddizione interna, poiché, in base
al suo racconto, avendo l'accusatore privato superato IM 1 per poi tornare sui
suoi passi e afferrarlo, avrebbe dovuto trovarsi con la faccia rivolta verso di
lui, che ha detto essere stato più indietro rispetto all'amico, non di spalle
come ha sostenuto:
“
(...) li
ho seguiti un po' scavalcando la transenna e mettendomi in disparte in modo da
non farmi né vedere né sentire, ma poter vedere quanto succedeva. In sostanza
io sono rimasto ad una certa distanza da loro per i motivi che ho detto, che
stimo in circa 6 metri. Loro infatti non mi hanno visto. Ad un certo punto ho
visto IM 1 in faccia, mentre l'altra persona mi dava le spalle. Ho così visto
la testa di IM 1 che oscillava. Ho visto il ragazzo che aveva superato di un
po' IM 1, fermandosi perché stava correndo veloce, l'ha superato e poi è andato
verso IM 1 guardandolo in faccia, afferrandolo sulla maglia (zona collo),
vedevo poi IM 1 come detto che oscillava e in quel momento vedevo il ragazzo di
spalle" (VI dib. primo grado, pag. 2 seg.).
Preso atto che il teste è
stato smentito su un fatto così importante e che l’errore non può essere il
frutto di un scorretta interpretazione degli eventi, non è possibile dare per
certo quanto egli sostiene essere avvenuto dopo.
A queste annotazioni si
possono aggiungere altre falle nella deposizione, che ne indeboliscono la
valenza: __________ ha, da un lato, asserito che il tutto si è svolto
velocemente, per poi tuttavia dire che all'inizio aveva visto il prevenuto
disorientato, fatto che stride con la rapidità degli eventi. In seguito egli ha
pure sostenuto di non essere intervenuto perché temeva che potesse scoppiare
una rissa, confermando così implicitamente che sino a quel momento non vi erano
elementi che potessero indurre credere che PC 1 potesse venire alle mani con IM
1 (VI dib. primo grado, pag. 3).
Sulla scorta di tali
considerazioni non si può che desumere che le dichiarazioni di __________ sono
poco credibili e non corrispondono a quanto effettivamente accaduto.
A questa
conclusione va aggiunto il fatto che le dichiarazioni dell’imputato contengono
alcune esagerazioni e contraddizioni:
- nel verbale del 2 agosto
2011 (AI 6, pag. 2) egli ha dichiarato di essere stato raggiunto dall’amico __________
prima che lui colpisse PC 1. In seguito ha poi sostenuto di avere visto il
compagno solo dopo aver tirato il pugno (VI dib. primo grado, pag. 2);
- il 2 agosto 2011 ha detto di aver voluto urinare nella zona oltre la transenna perché i gabinetti Toi Toi erano
troppo distanti (pag. 2), mentre il 29 novembre 2013 ha riferito di aver preso la decisione perché i gabinetti erano sì da un’altra parte, ma anche
Considerandi
perché erano in mezzo al fango ed era pieno di gente (VI dib. primo grado, pag.
1). Al dibattimento d’appello ha ribadito che lo ha fatto perché essi erano
troppo lontani;
- in occasione del
dibattimento di primo grado egli ha sostenuto che il primo interrogatorio è
durato 4 ore, mentre in effetti lo stesso ha avuto una durata di solo un’ora e
un quarto;
- sempre di fronte al
giudice della Pretura penale, il prevenuto ha dichiarato di aver firmato il
primo verbale nonostante non gli fosse stato concesso di fare delle modifiche
al testo. Richiesto di specificare, dopo rilettura dello stesso, cosa avrebbe
voluto rettificare, non è stato tuttavia in grado di dare alcuna risposta (VI
dib. primo grado, pag. 1);
- il 29 novembre 2013 ha affermato che a causa della presa per il bavero non riusciva a respirare (VI dib. primo
grado, pag. 1). In appello ha solo dichiarato che lo aveva stretto “forte
forte” (verb. dib. d’appello, pag. 3). A prescindere dalla differenza
sostanziale, questa affermazione stride con il fatto che poi egli possa avere
avuto una discussione, seppur breve, con il suo asserito aggressore. In
effetti, mal si vede come egli possa essere riuscito a parlare se, addirittura,
non poteva respirare.
14.
La
plausibilità della tesi difensiva è messa poi in dubbio dal fatto che non è
dato a comprendere come l’imputato sia riuscito a sferrare un colpo così forte
da rompere una mascella all’accusatore privato, nonostante la traiettoria del
colpo sia stata ostacolata dal braccio sinistro con il quale egli, secondo il
prevenuto, lo stava tenendo per il bavero. In effetti, la potenziale violenza
del pugno, nella situazione descritta da IM 1, sarebbe innanzitutto stata
sfogata sul braccio di PC 1, se non addirittura, la presenza dell’arto sulla traiettoria
avrebbe potuto impedire alla mano chiusa di giungere alla mandibola. In realtà,
la manovra che egli avrebbe dovuto effettuare, partendo da una posizione del
braccio lungo i suoi fianchi, per arrivare a segno, avrebbe dovuto essere
talmente complicata da non consentire di colpire il volto con una forza
sufficiente a causare il danno che è stato provocato.
15.
Da quanto precede si
deve concludere che i fatti si sono svolti come in sostanza descritto
dall’accusatore privato e dal teste __________: IM 1 ha sferrato un
violento pugno a PC 1, che egli non poteva non sapere essere una persona
dell'organizzazione della festa, non appena questi lo ha raggiunto e gli ha
chiesto cosa stava facendo nell'area vietata al pubblico.
Da parte della vittima non vi è stata nessuna aggressione fisica e nemmeno
nessun atto che potesse far pensare ad un attacco imminente all'integrità
fisica dell'autore.
Pertanto
IM 1 non si è trovato in una situazione che potesse giustificare una legittima
difesa da parte sua ai sensi dell'art. 15 CP e dell’art. 16 CP.
Ne
consegue che l'appello del Procuratore pubblico e quello dell'accusatore
privato devono essere accolti, la sentenza di primo grado deve essere annullata
e l'imputato deve essere condannato per il reato di lesioni semplici per i
fatti descritti nel decreto d'accusa.
Commisurazione
della pena
16.
L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che
la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa
dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
I criteri per la determinazione
della colpa - con l’esame delle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten), da suddividersi in componenti oggettive (objektive
Tatkomponenten: grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa) e in componenti soggettive (subjektive Tatkomponenten: moventi, obiettivi perseguiti,
possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la
lesione), e l’esame dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten) -
sono stati esaurientemente illustrati nelle precedenti sentenze di questa
Corte, alle quali genericamente si fa riferimento (ad es.: sentenza CARP
17.2013
/198 del 10 aprile 2014 consid. 34).
Ai sensi dell’art. 42 cpv.
1.
CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un
lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se
una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal
commettere nuovi crimini o delitti.
La
predetta norma, al cpv. 4, prevede che, oltre alla pena condizionalmente
sospesa, il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale
oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP.
L’art. 123 cpv. 1 CP dispone che chiunque si rende colpevole del reato di lesioni
semplici venga punito con una pena detentiva sino a tre anni
o con una pena pecuniaria.
17.
In concreto, dal profilo
oggettivo, la colpa dell'imputato deve essere
considerata di grado medio-basso. Se, da un lato, non
si può sminuire la serietà della lesione cagionata,
dall’altro non si può dimenticare che il tutto si è limitato ad un singolo pugno
al volto sferrato ad una persona della stessa corporatura dell'autore, sportiva
e muscolosa.
Dal
profilo soggettivo va ritenuto come l'imputato abbia agito senza che ve ne
fosse alcuna necessità e sapendo che, avendo egli scavalcato senza permesso una
transenna, era lui quello a trovarsi dalla parte del torto, non la vittima che
gli intimava di rientrare nell'area della festa.
Dal
punto di vista personale, va considerato che l'accusato, ad eccezione
dell'episodio qui in disamina, si è sempre comportato bene, sia prima che dopo
i fatti.
Tutto
ben ponderato, appare equo confermare la proposta di pena formulata con il
decreto d'accusa di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.-, per complessivi fr.
1'350.-, oltre ad una multa di fr. 250.- (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4.).
La pena pecuniaria è sospesa
per un periodo di prova di due anni.
Richieste
d’indennizzo dell’accusatore privato
18.
L’accusatore privato
ha formulato la richiesta di indennizzo di fr. 5’380.05 per i costi legali del
dibattimento di primo grado e fr. 2’876.60 per quelli di secondo grado,
postulando inoltre il rinvio al foro civile per le ulteriori pretese di tale
natura.
L’art.
41.
CO prescrive che chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente
cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
Giusta
l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, applicabile su rimando dell’art. 436 cpv. 1 CPP,
l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese
necessarie da lui sostenute nel procedimento, se questi vince la causa (per la
procedura d’appello cfr. Niklaus Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 428
CPP, n. 13 e sentenza del Kantonsgericht Basel-Landschaft dell’8 aprile 2013,
460/12/164, consid. V e VI).
L’accusatore
privato deve inoltrare l’istanza all’autorità penale, quantificando e
comprovando le proprie pretese. Se egli non ottempera a tale obbligo,
l’autorità penale non entra nel merito, art. 433 cpv. 2 CPP.
Per
la procedura sino alla decisione di primo grado, l’avv. RC 1 ha prodotto una
nota dettagliata datata 25 agosto 2014 per complessivi fr. 5'380.05, composta
da onorario di fr. 4'552.50, pari a 1095 minuti a fr. 250.-/h, oltre a spese
per fr. 419.- e IVA (doc. dib. 15).
Per
la procedura d’appello, la nota prodotta, datata 22 aprile 2015, comprende fr.
2'437.50 di onorari (585 minuti a fr. 250.-/h), oltre fr. 226.- di spese e IVA,
per complessivi fr. 2'876.60.
Da
un attento esame dei documenti, i costi legali per i quali viene richiesto
l’indennizzo appaiono commisurati alle peculiarità del caso in esame e possono
essere integralmente accolti.
Per
il resto, come richiesto dall’accusatore privato, si rinvia al competente foro
civile.
Tassa
di giustizia e spese procedurali
19.
Visto l’esito degli
appelli dei due imputati, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, gli oneri
processuali del procedimento di prima sede sono posti a carico del condannato.
Gli oneri processuali
degli appelli sono messi a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77,
80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405
cpv. 1, 408 CPP,
15, 16 e 123 CP,
41 CO
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP
dichiara e pronuncia:
1.a. L’appello
dell’AP PC 1 è accolto.
1.b. L’appello
della procuratrice pubblica è accolto.
Di conseguenza:
1.1. IM 1 è dichiarato autore
colpevole di lesioni semplici per avere, la notte tra il 1. ed il 2
luglio 2011, a __________ presso il campo sportivo, durante una festa,
intenzionalmente colpito al volto PC 1 con un pugno, provocandogli le ferite di
cui al certificato medico di data 8 luglio 2011 dei dr. __________ e __________.
1.2. IM 1 è
condannato
1.2.1. alla pena pecuniaria di 45
aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, per un totale di fr. 1'350.-;
1.2.2. alla multa di fr. 250.-; in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 9 giorni
(art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr.
810.- per il procedimento di
primo grado. I costi della motivazione, ammontanti a fr. 400.- sono posti a
carico dello Stato.
2. L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3. IM 1 è condannato a
risarcire all’accusatore privato, PC 1, fr. 8’256.65 per le spese legali
sostenute nel procedimento.
§ Per le sue ulteriori
eventuali pretese di natura civile, l’accusatore privato è rinviato al
competente foro civile.
4. Gli
oneri processuali dell’appello dell’AP PC 1, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 500.--
- altri disborsi fr. 100.--
fr. 600.--
sono posti a
carico dello Stato.
5. Gli
oneri processuali dell’appello della procuratrice pubblica, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 500.--
- altri disborsi fr. 100.--
fr. 600.--
sono posti a
carico dello Stato.
6. Intimazione
a:
7. Comunicazione
a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni
pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre
decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.