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Decisione

17.2014.210

Lesioni semplici per avere colpito una persona al volto con un pugno. Negata l'esistenza di una situazione di legittima difesa. Onere della prova circa l'esistenza di un motivo giustificativo

11 giugno 2015Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza e non è tale da fornire

elementi per poterne mettere in dubbio la credibilità.

Sentito il 25 agosto 2014, __________

ha asserito:

Ad un

certo punto mi trovavo in zona palco (a sinistra dove c’erano le griglie, nella

zona esterna al pubblico). Era già un po’ di tempo che vedevo della gente (due

o tre volte) attraversare le transenne in zona proibita ed è anche per questo

che mi sono appostato in un punto da dove c’era un’ottima visione sul

retropalco, ma anche sul palco dove c’era il pubblico. Ricordo di aver visto

due ragazzi che avevano attraversato la transenna e un nostro collaboratore

(volontario addetto alla sicurezza, che a quel tempo non conoscevo bene se non

per averlo visto di sfuggita) che li stava rincorrendo ad una distanza di pochi

metri. Ho visto raggiungere i due ragazzi e uno di questi si è fermato, si è

girato ed ha subito dato un pugno al mio collaboratore. Io ricordo una scena

molto veloce, non ho un ricordo che sono rimasti a discutere e nemmeno che vi

sia stato un contatto fisico prima del pugno, contatto fisico che mi avrebbe

impressionato. (…) I due ragazzi erano fra loro abbastanza vicini e intendo ad

una distanza di qualche metro, forse 2-3 metri. Sono sicuro che la seconda persona era ancora lì nei paraggi. Preciso che al momento del pugno, il ragazzo che

non ha sferrato il pugno, a quel momento, si trovava più in avanti (in

direzione contraria alle transenne). Per i due ragazzi non intendo il mio

collega. Posso dire che non era un’azzuffata.

(…) io mi

trovavo ad una distanza di circa 20/30 metri (più venti che trenta, facendo due

calcoli, sempre di stima) dal punto in cui è avvenuto il pugno. Vedevo bene

perché non c’erano altre persone, non c’era la folla.

(…) Visto

il breve lasso di tempo, posso dire che PC 1 e il qui presente imputato non si

sono parlati, al massimo si saranno detti qualche parola, io comunque non ho

sentito nulla. Posso immaginare che PC 1 li abbia richiamati, ma, come detto,

io non ho sentito. Non posso dire se qualcuno di quei tre ragazzi sembrava

ubriaco. Da come correvano non ho notato che qualcuno fosse ubriaco.

(…) Non

posso escludere che PC 1 abbia alzato il pugno, però non rientra nel ricordo

della scena che io ho visto. E’ vero che PC 1 era di spalle rispetto a me, però

tutto quanto appena a me letto e dichiarato dall’imputato non corrisponde

proprio a quanto io ricordo” (VI dibattimentale 25 agosto 2014, pag. 1 seg.).

Nella sostanza, queste

dichiarazioni sono in linea con quelle dell’AP e attestano una reazione

violenta ad un approccio avvenuto in una modalità, senza contatto fisico, che

nulla lasciava intendere poter trascendere in un attacco all’integrità fisica

del prevenuto.

13. In

occasione del processo di prime cure è stato, come detto, sentito anche il

teste __________, le cui dichiarazioni, tendenzialmente sulla stessa linea di

quelle dell'imputato, non sono tuttavia atte a scalfire questo accertamento.

Egli non è credibile ove

afferma d’aver visto l’accusatore privato prendere per il bavero IM 1,

strattonarlo a destra e a manca e alzare un braccio (VI __________ dib. di

primo grado, pag. 2 seg.).

In primo luogo va tenuto ben

presente che egli è un amico di lunga data dell’accusato e che quella sera

erano andati alla festa assieme. Oltretutto, __________ ha commesso

l’infrazione di oltrepassare la transenna unitamente all’accusato.

Degno di nota è poi il fatto

che, per sua stessa ammissione, il teste ha confessato di avere parlato di

quanto avvenuto quella sera con il suo amico qui imputato 2 o 3 volte (VI __________

dib. di primo grado, pag. 2).

E’ innegabile che questa

condivisione dei ricordi e della bravata, abbinata alla stretta vicinanza con

l’imputato, impone una valutazione molto prudente delle dichiarazioni del

teste.

La versione dei fatti fornita

da __________ palesa delle contraddizioni non irrilevanti con quella

dell’imputato e delle altre persone sentite su un punto nodale. In effetti,

egli ha riferito che l'accusatore privato ha rincorso il prevenuto per

superarlo quando questi si era fermato, andare verso di lui guardandolo in

faccia e poi afferrarlo e girarsi. Per contro, l’imputato, PC 1 e __________

hanno dichiarato che l’accusatore privato ha rincorso e raggiunto IM 1, senza

mai accennare al fatto che lo avesse addirittura superato e afferrato da quella

posizione.

La descrizione fornita da __________

di questi frangenti palesa inoltre una contraddizione interna, poiché, in base

al suo racconto, avendo l'accusatore privato superato IM 1 per poi tornare sui

suoi passi e afferrarlo, avrebbe dovuto trovarsi con la faccia rivolta verso di

lui, che ha detto essere stato più indietro rispetto all'amico, non di spalle

come ha sostenuto:

(...) li

ho seguiti un po' scavalcando la transenna e mettendomi in disparte in modo da

non farmi né vedere né sentire, ma poter vedere quanto succedeva. In sostanza

io sono rimasto ad una certa distanza da loro per i motivi che ho detto, che

stimo in circa 6 metri. Loro infatti non mi hanno visto. Ad un certo punto ho

visto IM 1 in faccia, mentre l'altra persona mi dava le spalle. Ho così visto

la testa di IM 1 che oscillava. Ho visto il ragazzo che aveva superato di un

po' IM 1, fermandosi perché stava correndo veloce, l'ha superato e poi è andato

verso IM 1 guardandolo in faccia, afferrandolo sulla maglia (zona collo),

vedevo poi IM 1 come detto che oscillava e in quel momento vedevo il ragazzo di

spalle" (VI dib. primo grado, pag. 2 seg.).

Preso atto che il teste è

stato smentito su un fatto così importante e che l’errore non può essere il

frutto di un scorretta interpretazione degli eventi, non è possibile dare per

certo quanto egli sostiene essere avvenuto dopo.

A queste annotazioni si

possono aggiungere altre falle nella deposizione, che ne indeboliscono la

valenza: __________ ha, da un lato, asserito che il tutto si è svolto

velocemente, per poi tuttavia dire che all'inizio aveva visto il prevenuto

disorientato, fatto che stride con la rapidità degli eventi. In seguito egli ha

pure sostenuto di non essere intervenuto perché temeva che potesse scoppiare

una rissa, confermando così implicitamente che sino a quel momento non vi erano

elementi che potessero indurre credere che PC 1 potesse venire alle mani con IM

1 (VI dib. primo grado, pag. 3).

Sulla scorta di tali

considerazioni non si può che desumere che le dichiarazioni di __________ sono

poco credibili e non corrispondono a quanto effettivamente accaduto.

A questa

conclusione va aggiunto il fatto che le dichiarazioni dell’imputato contengono

alcune esagerazioni e contraddizioni:

- nel verbale del 2 agosto

2011 (AI 6, pag. 2) egli ha dichiarato di essere stato raggiunto dall’amico __________

prima che lui colpisse PC 1. In seguito ha poi sostenuto di avere visto il

compagno solo dopo aver tirato il pugno (VI dib. primo grado, pag. 2);

- il 2 agosto 2011 ha detto di aver voluto urinare nella zona oltre la transenna perché i gabinetti Toi Toi erano

troppo distanti (pag. 2), mentre il 29 novembre 2013 ha riferito di aver preso la decisione perché i gabinetti erano sì da un’altra parte, ma anche

Considerandi

perché erano in mezzo al fango ed era pieno di gente (VI dib. primo grado, pag.

1). Al dibattimento d’appello ha ribadito che lo ha fatto perché essi erano

troppo lontani;

- in occasione del

dibattimento di primo grado egli ha sostenuto che il primo interrogatorio è

durato 4 ore, mentre in effetti lo stesso ha avuto una durata di solo un’ora e

un quarto;

- sempre di fronte al

giudice della Pretura penale, il prevenuto ha dichiarato di aver firmato il

primo verbale nonostante non gli fosse stato concesso di fare delle modifiche

al testo. Richiesto di specificare, dopo rilettura dello stesso, cosa avrebbe

voluto rettificare, non è stato tuttavia in grado di dare alcuna risposta (VI

dib. primo grado, pag. 1);

- il 29 novembre 2013 ha affermato che a causa della presa per il bavero non riusciva a respirare (VI dib. primo

grado, pag. 1). In appello ha solo dichiarato che lo aveva stretto “forte

forte” (verb. dib. d’appello, pag. 3). A prescindere dalla differenza

sostanziale, questa affermazione stride con il fatto che poi egli possa avere

avuto una discussione, seppur breve, con il suo asserito aggressore. In

effetti, mal si vede come egli possa essere riuscito a parlare se, addirittura,

non poteva respirare.

14.

La

plausibilità della tesi difensiva è messa poi in dubbio dal fatto che non è

dato a comprendere come l’imputato sia riuscito a sferrare un colpo così forte

da rompere una mascella all’accusatore privato, nonostante la traiettoria del

colpo sia stata ostacolata dal braccio sinistro con il quale egli, secondo il

prevenuto, lo stava tenendo per il bavero. In effetti, la potenziale violenza

del pugno, nella situazione descritta da IM 1, sarebbe innanzitutto stata

sfogata sul braccio di PC 1, se non addirittura, la presenza dell’arto sulla traiettoria

avrebbe potuto impedire alla mano chiusa di giungere alla mandibola. In realtà,

la manovra che egli avrebbe dovuto effettuare, partendo da una posizione del

braccio lungo i suoi fianchi, per arrivare a segno, avrebbe dovuto essere

talmente complicata da non consentire di colpire il volto con una forza

sufficiente a causare il danno che è stato provocato.

15.

Da quanto precede si

deve concludere che i fatti si sono svolti come in sostanza descritto

dall’accusatore privato e dal teste __________: IM 1 ha sferrato un

violento pugno a PC 1, che egli non poteva non sapere essere una persona

dell'organizzazione della festa, non appena questi lo ha raggiunto e gli ha

chiesto cosa stava facendo nell'area vietata al pubblico.

Da parte della vittima non vi è stata nessuna aggressione fisica e nemmeno

nessun atto che potesse far pensare ad un attacco imminente all'integrità

fisica dell'autore.

Pertanto

IM 1 non si è trovato in una situazione che potesse giustificare una legittima

difesa da parte sua ai sensi dell'art. 15 CP e dell’art. 16 CP.

Ne

consegue che l'appello del Procuratore pubblico e quello dell'accusatore

privato devono essere accolti, la sentenza di primo grado deve essere annullata

e l'imputato deve essere condannato per il reato di lesioni semplici per i

fatti descritti nel decreto d'accusa.

Commisurazione

della pena

16.

L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che

la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa

dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

I criteri per la determinazione

della colpa - con l’esame delle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten), da suddividersi in componenti oggettive (objektive

Tatkomponenten: grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa) e in componenti soggettive (subjektive Tatkomponenten: moventi, obiettivi perseguiti,

possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la

lesione), e l’esame dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten) -

sono stati esaurientemente illustrati nelle precedenti sentenze di questa

Corte, alle quali genericamente si fa riferimento (ad es.: sentenza CARP

17.2013

/198 del 10 aprile 2014 consid. 34).

Ai sensi dell’art. 42 cpv.

1.

CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un

lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se

una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal

commettere nuovi crimini o delitti.

La

predetta norma, al cpv. 4, prevede che, oltre alla pena condizionalmente

sospesa, il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale

oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP.

L’art. 123 cpv. 1 CP dispone che chiunque si rende colpevole del reato di lesioni

semplici venga punito con una pena detentiva sino a tre anni

o con una pena pecuniaria.

17.

In concreto, dal profilo

oggettivo, la colpa dell'imputato deve essere

considerata di grado medio-basso. Se, da un lato, non

si può sminuire la serietà della lesione cagionata,

dall’altro non si può dimenticare che il tutto si è limitato ad un singolo pugno

al volto sferrato ad una persona della stessa corporatura dell'autore, sportiva

e muscolosa.

Dal

profilo soggettivo va ritenuto come l'imputato abbia agito senza che ve ne

fosse alcuna necessità e sapendo che, avendo egli scavalcato senza permesso una

transenna, era lui quello a trovarsi dalla parte del torto, non la vittima che

gli intimava di rientrare nell'area della festa.

Dal

punto di vista personale, va considerato che l'accusato, ad eccezione

dell'episodio qui in disamina, si è sempre comportato bene, sia prima che dopo

i fatti.

Tutto

ben ponderato, appare equo confermare la proposta di pena formulata con il

decreto d'accusa di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.-, per complessivi fr.

1'350.-, oltre ad una multa di fr. 250.- (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4.).

La pena pecuniaria è sospesa

per un periodo di prova di due anni.

Richieste

d’indennizzo dell’accusatore privato

18.

L’accusatore privato

ha formulato la richiesta di indennizzo di fr. 5’380.05 per i costi legali del

dibattimento di primo grado e fr. 2’876.60 per quelli di secondo grado,

postulando inoltre il rinvio al foro civile per le ulteriori pretese di tale

natura.

L’art.

41.

CO prescrive che chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente

cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

Giusta

l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, applicabile su rimando dell’art. 436 cpv. 1 CPP,

l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese

necessarie da lui sostenute nel procedimento, se questi vince la causa (per la

procedura d’appello cfr. Niklaus Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 428

CPP, n. 13 e sentenza del Kantonsgericht Basel-Landschaft dell’8 aprile 2013,

460/12/164, consid. V e VI).

L’accusatore

privato deve inoltrare l’istanza all’autorità penale, quantificando e

comprovando le proprie pretese. Se egli non ottempera a tale obbligo,

l’autorità penale non entra nel merito, art. 433 cpv. 2 CPP.

Per

la procedura sino alla decisione di primo grado, l’avv. RC 1 ha prodotto una

nota dettagliata datata 25 agosto 2014 per complessivi fr. 5'380.05, composta

da onorario di fr. 4'552.50, pari a 1095 minuti a fr. 250.-/h, oltre a spese

per fr. 419.- e IVA (doc. dib. 15).

Per

la procedura d’appello, la nota prodotta, datata 22 aprile 2015, comprende fr.

2'437.50 di onorari (585 minuti a fr. 250.-/h), oltre fr. 226.- di spese e IVA,

per complessivi fr. 2'876.60.

Da

un attento esame dei documenti, i costi legali per i quali viene richiesto

l’indennizzo appaiono commisurati alle peculiarità del caso in esame e possono

essere integralmente accolti.

Per

il resto, come richiesto dall’accusatore privato, si rinvia al competente foro

civile.

Tassa

di giustizia e spese procedurali

19.

Visto l’esito degli

appelli dei due imputati, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, gli oneri

processuali del procedimento di prima sede sono posti a carico del condannato.

Gli oneri processuali

degli appelli sono messi a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77,

80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405

cpv. 1, 408 CPP,

15, 16 e 123 CP,

41 CO

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP

dichiara e pronuncia:

1.a. L’appello

dell’AP PC 1 è accolto.

1.b. L’appello

della procuratrice pubblica è accolto.

Di conseguenza:

1.1. IM 1 è dichiarato autore

colpevole di lesioni semplici per avere, la notte tra il 1. ed il 2

luglio 2011, a __________ presso il campo sportivo, durante una festa,

intenzionalmente colpito al volto PC 1 con un pugno, provocandogli le ferite di

cui al certificato medico di data 8 luglio 2011 dei dr. __________ e __________.

1.2. IM 1 è

condannato

1.2.1. alla pena pecuniaria di 45

aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, per un totale di fr. 1'350.-;

1.2.2. alla multa di fr. 250.-; in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 9 giorni

(art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr.

810.- per il procedimento di

primo grado. I costi della motivazione, ammontanti a fr. 400.- sono posti a

carico dello Stato.

2. L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3. IM 1 è condannato a

risarcire all’accusatore privato, PC 1, fr. 8’256.65 per le spese legali

sostenute nel procedimento.

§ Per le sue ulteriori

eventuali pretese di natura civile, l’accusatore privato è rinviato al

competente foro civile.

4. Gli

oneri processuali dell’appello dell’AP PC 1, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 500.--

- altri disborsi fr. 100.--

fr. 600.--

sono posti a

carico dello Stato.

5. Gli

oneri processuali dell’appello della procuratrice pubblica, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 500.--

- altri disborsi fr. 100.--

fr. 600.--

sono posti a

carico dello Stato.

6. Intimazione

a:

7. Comunicazione

a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni

pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre

decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.