17.2014.212
Persona condannata per aver minacciato di morte una funzionaria pubblica. Presupposti oggettivi e soggettivi dell'art. 180 CP
17 luglio 2015Italiano34 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.212
17.2015.86
Locarno
17 luglio 2015/im
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 26 settembre 2014 da
AP 1
rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 15 settembre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 26 novembre 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 17 dicembre 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto
d’accusa n. 5092/2013 del 28 novembre 2013 la procuratrice pubblica PP 1 ha
ritenuto AP 1 autrice colpevole di
minaccia
per avere,
il 10 ottobre 2013, a __________, presso l’Amministrazione cantonale, Servizio
per i richiedenti l’asilo, usando grave minaccia, incusso spavento e timore ad
una persona, e meglio, per essersi recata allo sportello del citato Ufficio
chiedendo di poter aver un colloquio con il Capo servizio PC 1 e, alla risposta
ricevuta da parte della funzionaria amministrativa __________ che le comunicava
che era occupata, per aver minacciato PC 1 di morte, dicendo: “dille di
stare attenta poiché io non ci penso due volte ad ucciderla e a venire qui a
farla licenziare. Perché lei non sa con chi ha a che fare. Dille di fare
attenzione”;
e ne ha
proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni, di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 600.-, alla multa di fr. 100.- (con pena
detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento di 1 giorno) e al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
La PP non ha revocato la sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 20 aliquote
giornaliere a fr. 30.- cadauna, inflitta all’imputata dal Ministero pubblico
del Canton Giura il 21 agosto 2013, ma l’ha ammonita formalmente.
B. Contro tale decreto d’accusa AP 1 ha interposto tempestiva
opposizione.
Il
procuratore pubblico ha confermato il decreto d’accusa con decisione 16
dicembre 2013 e ha, di conseguenza, trasmesso gli atti del procedimento alla
Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio.
C. Con sentenza del 15 settembre 2014 la giudice della Pretura penale
ha integralmente confermato il DA (aumentando, tuttavia, la pena detentiva
sostitutiva in caso di mancato pagamento della multa a 4 giorni) e ha
condannato AP 1 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi
fr. 800.-.
D. In data 26 settembre 2014 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro
tale sentenza. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con
dichiarazione d’appello 17 dicembre 2014 ha indicato di impugnare l’intera sentenza di prima sede, chiedendo di essere prosciolta dal reato di minaccia.
E. L’istanza probatoria presentata il 28 gennaio 2015 con cui l’AP ha
chiesto l’assunzione agli atti di:
-
4 fotografie tratte dal profilo Facebook del figlio di AP 1, ora residente in ________,
in cui vengono ritratti lui e il padre con armi di vario tipo;
- 2 e-mail
scritte dall’AP a __________ e a __________
è stata
accolta da questa corte con decisione 16 febbraio 2015.
F. Avuto l’accordo delle parti, l’appello è stato trattato in procedura
scritta.
in diritto: 1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza
(Bernasconi e altri, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297;
Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea
2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 10,
n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011,
ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2
CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero
procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48;
Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in
Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n.
35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb).
2. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405
consid. 4b).
Gli indizi, per
consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe dalle
quali si può trarre, dopo un processo di
induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di
una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa
la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,
pag. 416 ss).
Non può essere attribuito
valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep
1980, 192, consid. 3; Rep 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può,
dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè
fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano
deduzioni precise e rigorose così da far concludere che
l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere
ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in
Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del
7 maggio 2003 consid. 2.2).
3. Il
principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -
oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,
disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può
dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una
valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,
permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie
medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1.; STF
1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86
consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato
dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato.
Il precetto
non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto
convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni
fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze -
non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro
reo.
Il principio
dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale
avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38
consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29
luglio 2011 consid. 1.1.;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1.;
6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3.).
L’imputata
4. AP 1, nata __________, è nata a __________ (__________) il __________.
Al beneficio
di un permesso F, attualmente vive a __________.
Non ha
nessuna attività lavorativa.
E’ divorziata
e ha cinque figli: __________ (che vive a __________ con la compagna e i due
figli), __________ (che vive in __________), __________ (che vive a __________
con __________) e, infine, __________ e __________ che vivono con lei (VI
12.9.2014 di AP 1).
Nel 2013, AP
1 è stata condannata a 20 aliquote giornaliere, sospese condizionalmente per 2
anni, per entrata illegale.
Inchiesta
e giudizio di primo grado
5. a. Secondo quanto indicato in querela, la mattina del 10 ottobre 2013, AP
1 è giunta nell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento (USSI) chiedendo di
parlare con la signora PC 1, capo servizio dell’USSI. Sentendosi rispondere di
attendere poiché la signora PC 1 era occupata al telefono, la donna,
spazientita, ha ripetuto più volte la seguente frase:
“ digli di stare attenta poiché io non
ci penso due volte ad ucciderla e a venire qui e farla licenziare. Perché lei
non sa con chi ha a che fare. Digli di fare attenzione.”
b. Informata da __________ (la funzionaria cha aveva accolto la signora AP
1) dell’accaduto, PC 1 ha sporto querela penale nei confronti dell’utente per
minaccia (art. 180 CP), rispettivamente minaccia contro le autorità e i
funzionari (art. 285 CP).
Nella
querela, dopo avere descritto l’accaduto, l’AP ha precisato di non essere in
grado di valutare la consistenza delle minacce, ma che la cosa non la lasciava
tranquilla ritenuto, in particolare, che:
- l’ex marito della signora AP 1 era stato condannato per un
ingente
spaccio di stupefacenti, con conseguente revoca dell’ammissione provvisoria e
ritorno obbligato in __________;
- il figlio
__________, che aveva recentemente raggiunto il padre in ________, è stato
condannato;
- nei confronti di altri due
figli (__________e __________) erano pendenti procedure amministrative che
avrebbero potuto sfociare in una revoca dell’ammissione provvisoria in
Svizzera.
L’AP ha,
poi, ribadito che la gestione della famiglia AP 1 aveva causato importanti
difficoltà al servizio che lei dirigeva - tanto che aveva chiesto una
valutazione in vista dell’istituzione di una curatela - e che la querelata non
era nuova a simili comportamenti visto che, nell’ottobre 2011, aveva minacciato
una sua collega (__________) in seguito a pretesi rifiuti di prestazioni (cfr.
e-mail del 6 ottobre 2011 di __________ allegata alla querela; VI PC 1 del
24.10.2013 pag. 2 e 3).
c. Sentita il 24 ottobre 2013, PC 1 ha confermato che i fatti si sono
svolti così come indicato nella querela:
“ Verso metà mattina quindi potevano
essere le ore 10:00 circa, venivo informata dalla mia collega e collaboratrice __________,
che allo sportello si era presentata da sola la AP 1, la quale voleva parlare
con me, dicendogli che ero occupata di attendere un momento.
A questo
punto AP 1, in lingua italiana perfettamente comprensibile, ha detto alla __________
di riferirmi queste testuali parole: “digli di stare attenta poiché io non ci penso due
volte ad ucciderla e a venire qui a farla licenziare. Perché lei non sa con chi
ha a che fare. Digli di fare attenzione (ripetuto più volte)”
Finito di
proferire queste minacce ha subito lasciato il luogo.” (VI PC 1 del 24.10.2013,
pag. 3 e 4)
6. Il 24 ottobre 2013, la polizia ha sentito __________ che, pure, ha
confermato che i fatti si sono svolti così come indicato nella querela:
“ (…) lei (AP 1) mi ha salutato con un
buongiorno in lingua italiana perfettamente comprensibile mi ha chiesto di
voler parlare con la responsabile PC 1.
Io gli
dissi che era occupata al telefono di attendere un momento (…).
Alla mia
risposta, sempre in italiano perfettamente comprensibile e quindi senza nessun
malinteso, mi ha detto di riferire alla PC 1 queste testuali parole
“digli di
stare attenta poiché io non ci penso due volte ad ucciderla e a venire qui a
farla licenziare. Perché lei non sa con chi ha a che fare. Digli di fare
attenzione (ripetuto più volte)”
Terminato
di proferire le minacce ha lasciato immediatamente il luogo.” (VI __________
del 24.10.2013, pag. 2)
A domanda
dell’interrogante ha, poi, precisato che
“ il tono della voce della AP 1 quando
ha proferito le minacce nei confronti della PC 1 era piuttosto deciso e
convincente.” (VI __________ del 24.10.2013, pag. 3)
Infine, __________
ha aggiunto:
- che al
momento dei fatti, si trovava sola allo sportello, e che gli altri
colleghi, in quel momento impegnati, non hanno sentito le parole di AP 1;
- di non
avere detto alla querelata nulla di offensivo o minaccioso;
- di non
essere stata minacciata personalmente.
7. Interrogata il 6 novembre 2013, AP 1 ha negato di avere proferito la
frase che le è stata attribuita ed ha dichiarato di avere, semplicemente,
voluto chiedere a PC 1 di smettere di parlare male di lei e della sua famiglia:
“ In merito alla giornata del 10
ottobre 2013, ricordo che in mattinata, verso le ore 1000/1030, effettivamente
mi ero recata presso l’Ufficio USSI a Bellinzona, in quanto volevo parlare con
la PC 1. Giunta nell’ufficio era presente allo sportello una ragazza giovane
alla quale chiedevo di poter parlare con la PC 1. La ragazza mi diceva che la PC
1 non era presente. Io però avevo capito che invece era nel suo ufficio. Allora
io ho detto alla ragazza di dire alla PC 1 che non deve mai permettersi di
parlare male di me e dei miei figli, senza il mio permesso, in quanto non
abbiamo niente a che fare con la droga. Io, riferito alla PC 1, ho anche detto
che lei deve proteggerci e non farci del male. Infatti, io ero andata
nell’ufficio per parlare con la PC 1 in quanto due giorni prima ero venuta a
conoscenza che la PC 1 aveva telefonato ad un mio conoscente, riferendogli di
stare alla larga da me e dai miei familiari in quanto io sono una donna
pericolosa, cattiva cattiva, ed i familiari sono tutti drogati, spacciano droga
e sono maleducati.
Il motivo
della mia visita alla PC 1 era dunque per chiedere alla stessa perché si era
permessa di dire queste cose sul mio conto e dei miei familiari, oltretutto
sono cose non vere. Non ho quindi minacciato la PC 1 e volevo solo chiarire con
la stessa quanto andava dicendo.” (VI AP 1 del 6.11.2013, pag. 3 e 4).
8. Al dibattimento di primo grado, dopo avere nuovamente contestato di
aver pronunciato le frasi contenute nel decreto d’accusa, AP 1 ha
dichiarato come l’AP l’abbia spesso provocata con frasi del genere “io ti
ritiro il permesso”, “io ti mando in __________” o “io sono la
capa e mi devi ascoltare”.
Dopo alcune
dichiarazioni confuse relative a consigli dati dal suo avvocato, l’imputata ha,
dichiarato, per la prima volta, che quel 10 ottobre, lei non era sola poiché __________,
un amico della figlia, l’aveva accompagnata:
“ Mia figlia mi ha detto di non andare
con il bus e che mi poteva accompagnare un suo amico, che era lì presente al
bar, il quale mi ha effettivamente portato presso gli uffici della signora PC 1.
Questa persona si chiama __________. Arrivata sul posto, gli ho detto di
aspettarmi che ci mettevo poco e che dovevo solo consegnare la lettera. __________
mi ha poi accompagnata ed è salito insieme a me negli uffici. Preciso che lui è
rimasto davanti alla porta, che era aperta, mentre io sono entrata.
(…) __________,
in quel momento, era davanti alla porta, che come detto, era aperta. La __________
non ha visto __________, perché non poteva vederlo.” (VI AP 1 del 12.9.2014,
pag. 2)
L’imputata
ha ammesso di avere tenuto, in alcune occasioni, un atteggiamento aggressivo
con i funzionari dell’USSI precisando, però, di esservi, in sostanza, stata
obbligata per far valere i suoi diritti:
“ il personale dell’USSI in questi
casi non mi ascoltava e voleva avere a tutti i costi ragione su una cosa che io
sapevo, mi spettava di diritto”.
Tuttavia, la
donna ha negato di avere minacciato __________, anche in questo caso ammettendo
soltanto di essersi arrabbiata perché non otteneva puntualmente le prestazioni
mensili.
Proseguendo,
l’imputata ha sostenuto che la signora __________ le aveva confessato di avere
mentito ma aveva rifiutato di farle da testimone lasciandole intendere che, se
lo avesse fatto, avrebbe avuto problemi sul posto di lavoro:
“ Voglio precisare che in un’occasione
alla mia presenza, alla presenza di __________, della signora __________ e di
una nuova signora (anche lei funzionaria) è emerso che __________ ha ammesso
che io non avevo minacciato la signora PC 1 e che la stessa mi odiava. Io le ho
quindi chiesto di farmi da testimone e lei mi ha detto che “non posso
testimoniare, cara”. Non mi ha detto il perché, se non dicendomi che non poteva
testimoniare perché lavorava in quegli uffici.” (VI AP 1 del 12.9.2014)
9. La signora __________, nuovamente sentita al dibattimento di primo grado,
ha sostanzialmente ribadito quanto già dichiarato il 24 ottobre 2013 alla
Polizia:
“ La signora AP 1 insisteva che voleva
parlare con PC 1 ed ha cominciato a dire che non sapevo con chi avevo a che
fare, di fare attenzione e continuava a ripetere queste due frasi. Era
arrabbiata, aveva un tono seccato. Da quanto ho capito era arrabbiata perché
non poteva avere il colloquio con la signora PC 1. Non penso che mi abbia detto
qualcos’altro. Preciso che queste due frasi erano indirizzate alla signora PC 1
e non a me. Continuava a ripetere di fare attenzione di andare in giro, perché
non sapeva con chi aveva a che fare.
ADR che
alla richiesta di essere più precisa, osservo che, se ricordo bene, perché è
passato quasi un anno, AP 1 ha pure detto qualcosa come “l’ammazzo”, questo
però solo in un’occasione (…)
ADR che
ad oggi non ricordo quanto riferito nel mio verbale di polizia in merito alle
parole usate da AP 1. Quindi non ricordo se nel verbale ho utilizzato la parola
“ammazzo”. Mi viene adesso riletto il verbale di polizia da “digli di stare
attenta….fare attenzione” (verbale polizia pag. 2): ora rammento bene e posso
dire che quanto detto corrisponde effettivamente a quanto avvenuto. Preciso che
è passato comunque diverso tempo e non ricordo la parola “ucciderla”. (VI __________
del 12.9.2014, pag. 3)
Per il
resto, la teste ha smentito quanto sostenuto dall’imputata:
“ Escludo categoricamente quanto
dichiarato dalla signora AP 1.” (VI __________ del 12.9.2014, pag. 2)
10. __________, sentito in qualità di testimone al dibattimento davanti al primo
giudice, ha raccontato di essere stato fidanzato di __________ (la figlia
dell’imputata) per qualche mese durante l’estate del 2013 e di vivere con lei
da marzo/aprile 2014. Sui fatti del 10 ottobre 2013 ha confermato quanto raccontato da AP 1, ovvero:
“ Ho accompagnato AP 1 sino allo
sportello, non so se al 1 o al 2 piano. Non sono entrato ma sono rimasto tra la
porta e lo sportello, ero ad una distanza di circa 1-2 metri da lei. Io non potevo vedere lo sportello e chi era presente dell’ufficio, ma potevo vedere e
vedevo AP 1. Quest’ultima ha chiesto se c’era PC 1. (…) non ho sentito cosa ha
risposto la signora dello sportello, ma ho sentito AP 1 controbattere dicendo
di sapere che PC 1 c’era ma che non voleva vederla. AP 1 le ha anche detto che
lascia un avvertimento per PC 1, ovvero che non doveva più parlare male di lei
e dei suoi figli, senza andare nei dettagli. Ha solo detto di non parlare male
e che questo era il primo avviso e che la seconda volta l’avrebbe denunciata.
(…)
A domanda
dell’accusatore privato rispondo che ho accompagnato la signora AP 1 perché non
sapevo cosa fare, ero da solo e non volevo (rimanere ndr.) da solo in macchina.
Ed anche per una questione di rispetto, non so come spiegare. È stata la
signora a chiedermi gentilmente se potevo salire con lei, dicendomi che doveva
solo consegnare la lettera.” (VI __________ del 12.9.2014, pag. 1 e 2)
Dopo avere
recisamente negato che la signora AP 1 abbia rivolto alla funzionaria le
minacce contenute nel decreto d’accusa, riguardo alla sua posizione al momento
del colloquio, __________ ha dichiarato:
“ (…) mi trovavo nel punto indicato
nella foto nr. 6 (doc. dib. 1). La mia persona era sicuramente visibile dal
corridoio. A domanda del difensore rispondo che da dove mi trovavo, io non ho
visto chi c’era allo sportello e ritengo che nemmeno chi era allo sportello
poteva vedermi.” (VI __________ del 12.9.2014, pag. 2)
11. Il primo
giudice ha accertato sulla base di diversi elementi - riportati ai considerandi
17, 18, 19 e 20 della sentenza impugnata (cui si rinvia) - che i fatti si sono
svolti così come descritto nel DA ed ha, quindi, dichiarato la querelata
autrice colpevole del reato ex art. 180 cpv. 1 CP.
Appello
12. AP 1 ribadisce di non avere detto la frase che le è stata attribuita e
chiede, perciò, di essere prosciolta dall’imputazione di minaccia rilevando
come, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il teste __________
sia del tutto attendibile al contrario di __________ la cui deposizione è da
valutare criticamente per diversi motivi: in primo luogo, per l’ evidente
incontrollato accanimento da parte dell’ente pubblico verso la signora AP 1,
poi per il rapporto di subordinazione fra la teste e l’AP e, infine, poiché le
sue dichiarazioni non sono né lineari né costanti visto che, in sede di
dibattimento, la teste __________ ha ricordato di averla sentita usare termini
quali “ucciderla”, “ti ammazzo”, “ti uccido” soltanto dopo lettura dei suoi
verbali di polizia.
L’appellante
rimprovera, poi, al primo giudice di non aver provato il realizzarsi dei
requisiti soggettivi del reato di minaccia.
13. Questa Corte conclude che i fatti si sono svolti così come rilevato dal
primo giudice e che le deposizioni di PC 1 e __________ appaiono del tutto
credibili e lineari, al contrario di quelle dell’imputata e del teste __________,
sulla base degli elementi che seguono.
14. L’opinione dell’appellante non è condivisa da questa Corte.
a. __________
è del tutto attendibile. La sua deposizione è chiara e lineare e a tale
linearità nulla toglie il fatto che, al dibattimento di primo grado, ella non
abbia, subito, ricordato i termini esatti utilizzati dall’imputata. Anzi, a ben
vedere, la sua esitazione al dibattimento di primo grado depone per la sua
credibilità visto che dall’episodio di cui doveva riferire era trascorso quasi
un anno. E’, infatti, del tutto conforme all’andamento delle cose che, dopo un
tale lasso di tempo, del contenuto di un colloquio si ricordi solo il
significato complessivo e non i termini utilizzati.
b. Del
tutto inverosimile è, invece, apparso il racconto della pretesa ammissione
fatta da __________ di avere mentito ma di dovere continuare a farlo per paura
della sua superiore gerarchica. E questo non solo perché è del tutto
inverosimile che una tale ammissione - con l’aggiunta della conferma dell’odio
provato dall’AP verso la querelata - venga fatta davanti a terze persone quando
chi la fa non vuole, per ipotesi, confermarla per paura di ritorsioni sul posto
di lavoro. Ma, soprattutto, perché di questi terzi - che avrebbero potuto
riferire di quest’ammissione - non è stata richiesta l’audizione. Ciò che, da
solo, la dice lunga.
c. Parimenti, la deposizione di __________ appare a questa Corte, come
d’altronde al primo giudice, poco convincente per i motivi esposti di seguito.
c.1. Al primo interrogatorio, AP 1 non ha detto della presenza di __________.
Non ne ha parlato nemmeno quando le è stato chiesto di prendere posizione sulle
dichiarazioni di __________ secondo cui l’imputata era sola al momento dei
fatti.
c.2. Al primo giudice, che le faceva notare questo suo silenzio, l’imputata
ha risposto:
“ ADR che quando sono stata
interrogata in polizia pensavo che la cosa fosse finita lì, quando ho visto il
decreto d’accusa ho capito che la mia posizione era delicata e ho quindi
chiesto a mia figlia se __________ poteva testimoniare e lui ha accettato.” (VI
AP 1 del 12.9.2014)
E’ evidente
come la tesi della donna secondo cui lei ha taciuto della presenza del teste poiché
pensava che “la cosa fosse finita lì” sia del tutto inverosimile.
c.3. Se fosse stato lì, __________ sarebbe stato sicuramente visto dalla
funzionaria che, come risulta, non è rimasta ferma allo sportello ma si è
spostata più volte all’interno del locale (in particolare, per controllare se PC
1 poteva ricevere la richiedente), raggiungendo così anche posti da cui il
corridoio era perfettamente visibile.
c.4. A titolo abbondanziale, si rileva come le dichiarazioni di __________ e
AP 1 non siano del tutto concordanti: __________ ha detto che “è stata la
signora AP 1 a chiedermi gentilmente se potevo salire con lei (VI __________
12.9.2014 pag. 2) mentre la donna ha, invece, sostenuto di avergli chiesto di
aspettarla e che fu lui ad offrirsi di accompagnarla (“arrivata sul posto,
gli ho detto di aspettarmi che ci mettevo poco e che dovevo solo consegnare la
lettera. __________ mi ha poi accompagnata ed è salito insieme a me negli
uffici”, cfr. VI AP 1 12.9.2014, pag. 2).
c.5. In queste circostanze, rilevato, poi, come __________ viva con la
figlia dell’imputata (che, peraltro, aveva assistito la madre nel suo primo
interrogatorio) e come, quindi, abbia un evidente interesse a mentire per
evitare alla madre dell’amica una condanna penale (le cui conseguenze
potrebbero ripercuotersi anche sul suo diritto a soggiornare nel nostro paese),
le sue dichiarazioni non possono che essere considerate del tutto inattendibili.
Rilevato,
poi, come la stessa imputata abbia - ammettendo di essersi più volte arrabbiata
con i funzionari poiché si sentiva trattata ingiustamente - confortato il dire
della signora __________ e dell’AP secondo cui ella non è nuova a simili
esternazioni (cfr., in particolare, mail allegato alla querela), e osservato
come non possa ragionevolmente essere sostenuto né che la signora PC 1 nutra
verso l’imputata un malanimo tale da spingerla ad accusarla ingiustamente né
che la signora __________ abbia nei confronti del proprio superiore una
sudditanza tale da spingerla a commettere il reato di falsa testimonianza,
questa Corte accerta che i fatti sono avvenuti così come indicato nel DA.
15. L’art. 180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o
una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a
una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni
cumulative: da un lato, l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro,
il destinatario deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212
consid. 1a).
È grave
la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un
pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità
dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento alla sensibilità
soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (STF 6S.251/2004
del 3 giugno 2005, consid. 3.1; DTF 99 IV 211 consid. 1a; Corboz, Le
infractions en droit suisse, 3a ed. Berna 2010, ad art. 180 CP, n. 6). È,
pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze,
sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità
(Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad
art. 180 CP, n. 19 e seg.; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n.
17.2006.19, consid. 3a con richiamo).
È, poi,
necessario - per l’applicazione dell’art. 180 CP - che la messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà
dell’autore. Non è, invece, necessario né che l’autore abbia l’intenzione di
mettere in atto la sua minaccia né che egli sia effettivamente in grado di
concretizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n.
4; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra
2013, 10a edizione, pag. 423).
Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo
destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È ancora necessario che
egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni autori, è necessario che
il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare la volontà del
minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 12). Secondo altri, invece, è
sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della vittima
senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della volontà della vittima
(Delnon/Rudy, in op. cit., ad art. 180, n. 10 e 11).
Oltre ad
essere grave la minaccia proferita deve anche essere illecita, condizione che
si realizza quando il pregiudizio annunciato dall’autore della minaccia è già
di per sé illecito (Hurtado Pozo, Droit pénal Partie spéciale,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, pag. 724 n. 2409; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP,
n. 11).
Dal punto di vista soggettivo la minaccia
presuppone dolo, anche solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere
voluto incutere spavento o timore alla vittima ed essere stato consapevole che
la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il
verificarsi di tale effetto (Delnon/Rudy, in op. cit., ad art. 180, n. 33;
Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 16; sentenza CARP del 30 gennaio 2013,
inc. 17.2012.76, consid. 13 e 14).
16. Non v’è dubbio che la frase
“ dille di stare attenta poiché io non ci penso due
volte ad ucciderla e a venire qui a farla licenziare. Perché lei non sa con chi
ha a che fare. Dille di fare attenzione”
realizzi i presupposti oggettivi del reato di
minaccia (al riguardo, si rinvia al considerando 22 della sentenza impugnata).
E questo a maggior ragione se chi la proferisce appartiene ad una famiglia che
con le armi ha una certa dimestichezza così come è attestato, per la signora AP
1, dalle foto prodotte dall’AP il 28/29 gennaio 2015 e acquisite agli atti, ma
già note all’AP dal mese di febbraio 2013 (doc. CARP IX).
Non v’è dubbio nemmeno che, con le frasi minacciose
proferite ripetutamente, la signora AP 1 abbia voluto spaventare ed intimorire
seriamente la signora PC 1: sono così realizzati anche i presupposti soggettivi
del reato.
L’appellante deve, pertanto, essere dichiarata
autrice colpevole di minaccia ex art. 180 CP.
Commisurazione della pena
17. a. Giusta
l’art. 180 CP il reato di minaccia è punito, a querela di parte, con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Vista la gravità delle minacce proferite e visto
come l’appellante non sia incensurata, questa Corte ritiene che la pena fissata
dal primo giudice - 20 aliquote giornaliere assortite della multa di fr. 100.-
(con pena detentiva sostitutiva di 4 giorni in caso di mancato pagamento, art.
106 cpv. 2 CP) - sia del tutto rispettosa degli elementi di valutazione
prescritti dagli art. 34 e 47 CP.
Pure da confermare è l’ammontare della singola
aliquota definito dal primo giudice in quanto non oggetto di contestazione.
b. Anche in applicazione del divieto della reformatio in pejus, la pena
pecuniaria viene sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di 2 anni
(art. 42 CP) e la sospensione della precedente condanna non viene revocata, ma
l’imputata viene solo ammonita formalmente.
Spese processuali
18. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado (art.
428 cpv. 3 CPP) così come gli oneri processuali d’appello (art. 428 cpv. 1 CPP)
sono posti a carico dell’appellante.
Tassazione della nota d’onorario
19. Il difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto in data 10
giugno 2015 la sua nota d’onorario relativa al procedimento d’appello per
complessivi fr. 18’797,40, di cui fr. 16'100.- di onorario (corrispondenti a 89
ore e 30 min. a 180.- fr./ora) e fr. 1'305.- di spese, oltre all’IVA (cfr. doc.
Fatti
I in inc. 17.2015.86).
20. a. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito
secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si
svolge il procedimento.
b. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) l’onorario dell’avvocato che opera in
regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla
base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF
1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid.
8.5 e seg.).
c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del
tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della
qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero
degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha
partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.
21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid.
2.1; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire
romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3,
pag. 909).
d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui
va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole
conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato
ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e
sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga
complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del
29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).
e. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario
ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza
giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007
del 12.11.2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione
21.06.1995, in re avv. B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3,
pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi
ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo
2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).
21. Viste le
particolarità del procedimento penale la cui unica difficoltà (non
particolarmente elevata) era relativa all’accertamento di un fatto - e meglio,
all’accertamento di quanto disse la qui appellante ad una funzionaria in
occasione di una sua visita all’ufficio diretto dall’AP - il tempo esposto dal
patrocinatore appare manifestamente eccessivo. Del tempo complessivo esposto di
89 ore e 30 min. appaiono adeguate soltanto 24 ore che vengono tassate a fr.
180.- l’ora, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 4'320.-.
a. Non vengono invece approvate 65 ore e 30 min. per i seguenti motivi:
- il
Considerandi
dispendio orario complessivo esposto per lo studio degli atti e per
l’allestimento degli allegati (dichiarazione d’appello e motivazione scritta)
di 75 ore e 55 min. risulta del tutto sproporzionato, se confrontato alla
voluminosità dell’incarto e alle difficoltà giuridiche e fattuali della
fattispecie (come visto si trattava, in sostanza, di determinare se l’imputata
avesse o meno proferito la minaccia imputatale), per le quali, a mente di
questa Corte, si giustificano 2 giornate piene di lavoro corrispondenti a 18
ore;
- anche il tempo complessivo esposto di 8 ore e 30 min. per i
colloqui (telefonici e non) con la cliente risulta eccessivo rispetto alla
complessità del caso; esso va pertanto ridotto a 2 ore, tempo più che
sufficiente per discutere della fattispecie ed approntare una strategia
difensiva;
-
pure eccessivo per rapporto alle difficoltà del caso e alla durata del
mandato di patrocinio (8 mesi) appare il tempo complessivo esposto di 2 ore e
45.
min. per l’allestimento di 11 lettere alla cliente; esso deve pertanto
essere diminuito di 1 ora, con approvazione di un dispendio totale di 1 ora e
45.
min.;
- non
si giustifica infine il dispendio orario di 5 minuti esposto per la chiamata al
Soccorso operaio, ritenuto che lo Stato non deve assumersi prestazioni di aiuto
sociale.
b. Le
spese esposte per complessivi fr. 1'305.- sono approvate per fr. 678.-:
- le
spese di fotocopiatura esposte per complessivi fr. 624.- (corrispondenti a 312
fotocopie) non appaiono giustificate considerato l’esiguità dell’incarto; esse
devono pertanto essere ridotte a complessivi fr. 400.- (corrispondenti a 200
fotocopie);
- le
spese telefoniche esposte per complessivi fr. 24.- (corrispondenti a 11
chiamate per 60 minuti fatturati a 40 ct/min) sono approvate per fr. 9.-,
ritenuta la tariffa riconosciuta per chiamate nazionali di 15 ct/min (cfr.
sentenze CARP del 10 dicembre 2014, inc. 17.2014.48; dell’8 aprile 2013, inc.
17.2013
, consid. 6a; sentenza CRP del 2 dicembre 2010, inc. 60.2010.135);
- le
spese di scritturazione e di invio postale di scritti/allegati esposte per
complessivi fr. 385.- vengono riconosciute per complessivi fr. 126.-,
considerato che non tutte trovano riscontro negli atti. Devono in particolare
essere ridotte le spese per gli scritti/allegati 17.12.2014 (./. fr. 39.-),
6.2.2015
(./. fr. 27.-), 26.2.2015 (./. fr. 9.-), 18.3.2015 (./.
fr. 9.-),
21.4.2015
(./. fr. 135.-). Non possono inoltre essere riconosciute le spese di
scritturazione e di invio postale di quelle lettere a cliente ritenute
eccessive (./. fr. 40.-).
- le
spese esposte per invio e ricezione di e-mails e fax, per complessivi fr.
109.
-, sono parzialmente fatturate in modo errato, tenuto conto delle tariffe
applicabili di fr. 2.- per mails/fax (cfr. sentenza CARP dell’8 aprile 2013,
inc. 17.2013.32, consid. 6a; sentenza CRP del 25 settembre 2006, inc.
60.2005
, consid. 2.6). Esse devono pertanto essere ridotte a fr. 93.-.
c. L’IVA
va calcolata nella misura dell’8% e assomma a fr. 399.85.
22.
La nota
professionale dell’ avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr.
5'397.85.
AP 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone
Ticino tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo
permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP, lett. a).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84,
139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.,
34, 42, 44, 47, 106, 180 CP;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
Di conseguenza
1.1. AP 1 è dichiarata
autrice colpevole di minaccia per avere, il 10 ottobre 2013, a __________, presso il Servizio per i richiedenti l’asilo, minacciato PC 1 di morte;
1.2. AP 1 è condannata:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di
fr. 600.- (seicento);
1.2.2. alla multa di fr. 100.-
(cento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) per il
procedimento di primo grado.
2. L’esecuzione della
pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
3. Non è revocata la
sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta dal MP del Canton
Giura, ma la condannata è formalmente ammonita.
3.1. La nota professionale
dell’avvocato DI 1 è approvata per:
- onorario fr.
4'320.--
- spese fr.
678.--
- IVA (8%) fr.
399.85
- Totale fr.
5'397.85
e posta a carico dello Stato.
3.2. Contro queste
decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
3.3. La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via
Navarazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente
dispositivo.
3.4. AP 1 è tenuta a
rimborsare allo Stato del Canton Ticino l’importo di fr. 5'397.85 non appena le
sue condizioni glielo permetteranno.
4. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di AP 1.
5. Intimazione a:
6. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.