17.2014.22
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9 giugno 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.22
Locarno
9 giugno 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dall’Ufficio
dell’ispettorato del lavoro
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 16 dicembre 2013 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 6 dicembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 24 gennaio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 21 febbraio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 5
giugno 2013, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL), Bellinzona, ha
dichiarato AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sui
lavoratori distaccati “per avere fornito informazioni false”, “per il fatto
di essersi notificato quale indipendente” mentre “è considerato uno
pseudo-indipendente e quindi parificato ad un dipendente della __________, Via __________,
IT-__________ e non come indipendente”.
L’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ne ha, pertanto, proposto la
condanna alla multa di CHF 1'200.00 oltre al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 150.00.
Contro detto decreto di accusa AP 1 ha presentato opposizione il
21 giugno 2013.
In data 9 luglio 2013, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha
confermato il decreto di accusa BIL – 2013.378 del 5 giugno 2013 e ha trasmesso
gli atti alla Pretura penale.
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 6 dicembre 2013, il presidente della
Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dall’Ufficio
dell’ispettorato del lavoro ed ha ritenuto AP 1 autore colpevole della
contravvenzione ascrittagli, condannandolo al pagamento di una multa di
CHF 700.00 unitamente a tasse e spese di CHF 250.00, rispettivamente
CHF 650.00 con motivazione scritta.
C. In data 16 dicembre
2013, AP 1 ha presentato annuncio d’appello. La sentenza con motivazione
scritta gli è stata intimata il 24 gennaio 2014 dal presidente della Pretura
penale.
D. AP 1 ha presentato
dichiarazione/atto d’appello in data 21 febbraio 2014 postulando il suo
proscioglimento. L’appellante, che non si avvale dell’assistenza di un
difensore, segnatamente censura la qualifica della sua attività quale
pseudo-indipendente, rispettivamente dipendente, e contesta di aver fornito
informazioni false.
E. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 litt. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di
primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 28 febbraio
2014, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe
stato trattato in procedura scritta, ha intimato la dichiarazione/atto
d’appello alla Pretura penale e all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ed ha
impartito loro un termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali
osservazioni.
F. Con scritto 11 marzo
2014, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha dichiarato non avere alcuna
particolare osservazione e ha proposto la reiezione del gravame. Dal canto suo,
la Pretura penale, con scritto 17 marzo 2014, ha dichiarato non avere osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado
concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere
unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei
fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non
possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi,
dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene
alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al
diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San
Gallo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo
2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro,
limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o
si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente
inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza
federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22,
pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op.
cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può
dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la
portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di
un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378
consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3;
134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF
6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non
incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo
discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid.
3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I
173 consid. 3.1 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP,
l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del
diritto (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit.,
ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler
Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955;
Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2. Giusta l’art. 357
cpv. 2 CPP, la procedura penale in materia di contravvenzioni è retta per
analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d’accusa. L’art. 353 cpv. 1
CPP regolamenta i requisiti che un decreto d’accusa deve adempiere per quanto
riguarda il suo contenuto. Giusta l’art. 353 cpv. 1 litt. c CPP, il decreto
d’accusa deve indicare i fatti contestati all’imputato. La descrizione dei
fatti deve adempiere le esigenze poste per l’atto d’accusa (STF 6B_848/2013 del
3 aprile 2014 consid. 1.3.1 con rinvii), il quale deve indicare, tra l’altro, i
fatti contestati all’imputato in modo quanto possibile succinto, ma preciso,
specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (art.
325 cpv. 1 litt. f CPP). La descrizione precisa dei fatti contestati
all’imputato è di importanza centrale, dal momento che è questa che definisce
l’oggetto del procedimento e, di conseguenza, costituisce un presupposto
essenziale per la concretizzazione e il rispetto del principio accusatorio (STF
citata, ibidem con rinvii; STF 6B_966/2009 del 25 marzo 2010 consid.
3.2;6B_984/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 2.3;6B_292/2009 del 16 ottobre
2009 consid. 1.1;6B_459/2007 del 18 gennaio 2008 consid. 4.2;6P.183/2006 del
19 marzo 2007 consid. 4.2; DTF 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b e c;
116 Ia 455 consid. 3cc; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 2005, n. 6 segg. e 16 segg. § 50; Schmid, StPO,
Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 9 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 208 § 12 pag. 79; Niggli/Heimgartner, Basler
Kommentar, StPO, 2011, n. 36 segg. ad art. 9 CPP; Schubarth, Commentaire
romand, CPP, 2011, n. 4 ad art. 9 CPP).
Un’indicazione dei fatti quanto possibile completa e precisa nel
decreto d’accusa è necessaria anche nell’ottica del principio “ne bis in
idem”, ritenuto che dai fatti riportati in un decreto d’accusa passato in
giudicato si deve poter verificare se si è in presenza di fatti già giudicati
oppure no (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.1 con rinvii).
Un’indicazione dei fatti precisa e completa risponde anche all’esigenza di
equità del procedimento e di parità delle armi. L’imputato che ha ammesso dei
fatti deve potere controllare e riconsiderare, dopo l’emanazione del decreto
d’accusa, i fatti che gli vengono contestati (STF citata, ibidem con
rinvii).
Giusta l’art. 356 cpv. 2 CPP, il tribunale di prima istanza
statuisce, in via pregiudiziale ai sensi degli art. 329 cpv. 1 litt. b e 339
cpv. 2 litt. b CPP, sulla validità del decreto d’accusa e dell’opposizione (STF
6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.2 con rinvii). La verifica di tali
presupposti processuali avviene d’ufficio (STF citata, ibidem con
rinvii). Se il decreto d’accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la
causa al pubblico ministero, rispettivamente all’autorità amministrativa
competente in materia di contravvenzioni, affinché svolga una nuova procedura
preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP). Il decreto d’accusa non è valido se è
affetto da un vizio formale (STF citata, ibidem con rinvii), quale la
mancanza della descrizione dei fatti contestati all’imputato secondo i
requisiti di cui all’art. 325 cpv. 1 litt. f CPP, come visto sopra. In
particolare, un semplice rinvio ad un rapporto di polizia agli atti non può
validamente sostituire la regolare indicazione dei fatti contestati
all’imputato (STF 6B_882/2013 del 7 luglio 2014 consid. 2.4 seconda frase). Né,
per gli stessi motivi, può sostituire la necessaria descrizione dei fatti il
rinvio al decreto di apertura dell’istruzione.
Il decreto d’accusa BIL – 2013.378 emanato dall’UIL in data 5
giugno 2013 non contiene una precisa e completa descrizione dei fatti
contestati all’imputato ai sensi dell’art. 353 cpv. 1 litt. c CPP combinato con
l’art. 325 cpv. 1 litt. f CPP ma si limita ad alcuni frammenti sparsi qua e là
– “per avere fornito informazioni false”, ciò che non è altro che
l’enunciato, peraltro incompleto, della fattispecie penale di cui all’art. 12
cpv. 1 LDist, “per il fatto di essersi notificato quale indipendente”, “è
considerato uno pseudo-indipendente e quindi parificato ad un dipendente della __________,
Via __________, IT-__________ e non come indipendente” – e ad un
richiamo del decreto di apertura dell’istruzione 17 aprile 2013.
Inoltre, il decreto di accusa non indica né la data né il luogo di
commissione dei fatti ritenuti costitutivi di reato. Ciò che – trattandosi di
un DA che, se non contestato, acquista forza di sentenza e chiude il
procedimento – è particolarmente grave, segnatamente in relazione al principio
del ne bis in idem.
Ne deriva che il DA non permette, da solo, di comprendere quali
siano i fatti concreti che l’autorità amministrativa ha ritenuto costitutivi di
reato.
Ciò imporrebbe, di principio, il rinvio degli atti ex art 356 cpv.
5 CPP.
Tuttavia, preso atto che il primo giudice ha proceduto ad una
ricostruzione dei fatti che, in sé, non è contestata dall’appellante (cfr.
sotto, consid. 6), eccezionalmente, visto l’esito del presente procedimento,
questa Corte rinuncia, per economia di giudizio, ad un rinvio della causa (cfr.
Griesser, in Donatsch/Hansjacob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 21 ad art. 329 CPP).
Ciò detto, si invita l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro a
rigorosamente rispettare, nel futuro, i dettami dell’art. 353 cpv. 1 CPP.
3. Secondo l’art. 5 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (RS
0.142.112.681; ALC) e l’art. 6 par. 2 dell’allegato I all’ALC, ai prestatori di
servizio indipendenti e ai lavoratori dipendenti distaccati da prestatori di
servizio degli Stati dell’UE/AELS che forniscono in Svizzera una prestazione
della durata di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile al massimo, così
come ai cittadini UE/AELS che esercitano un’attività lucrativa dipendente di
durata non superiore ai 3 mesi in virtù di un’assunzione d’impiego in Svizzera,
non occorre alcun permesso in materia di diritto degli stranieri. Essi
sottostanno tuttavia all’obbligo di notifica (cfr. art. 2 par. 4 dell’allegato
Fatti
I all’ALC).
4. La procedura di
notifica è regolata dall’art. 6 della Legge federale concernente le misure
collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi
previsti nei contratti normali di lavoro dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20;
LDist). Giusta l’art. 9 cpv. 1bis dell’Ordinanza concernente
l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri
dell’Associazione europea di libero scambio del 22 maggio 2002 (RS 142.203;
OLCP), la procedura di notifica (obbligo di notificazione,
procedura, elementi, termini) di cui all’art. 6 LDist e all’art. 6 della
relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201; ODist) si applica,
per analogia, anche ai casi di assunzione d’impiego sul territorio svizzero,
ossia presso un datore di lavoro svizzero, per una durata che non supera i 3
mesi per anno civile e ai casi di prestazioni di servizi indipendenti della
durata massima di 90 giorni per anno civile.
L’art. 32a OLCP commina una multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque
violi gli obblighi di notificazione previsti all’art. 9 cpv. 1bis
OLCP.
5. Altra questione è
quella dell’accertamento dell’effettiva indipendenza di un prestatore di
servizi estero. In questo caso, la procedura è retta dall’art. 1a LDist che,
tra l’altro, pone a carico del prestatore di servizi l’onere della prova della
sua indipendenza e l’obbligo di presentare determinati documenti atti a
favorirne l’accertamento.
Nell’ambito di detta
procedura, l’art. 1b LDist prevede misure nei confronti delle persone che hanno
commesso un’infrazione all’obbligo di presentare i documenti (cpv. 1 litt. a) o
che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa indipendente
e il cui datore di lavoro non è identificabile (cpv. 1 litt. b). L’autorità
competente, infatti, può ordinare l’interruzione dei lavori e l’abbandono del
posto di lavoro da parte della persona interessata finché non siano presentati
i documenti, nel primo caso, e finché il datore di lavoro non sia identificato,
nel secondo.
Nei confronti del
prestatore di servizi estero che violi il suo obbligo di presentare i documenti
ai sensi dell’art. 1a cpv. 2 LDist è prevista, giusta l’art. 9 cpv. 2 litt. a
LDist, una sanzione amministrativa comportante il pagamento di un importo fino
a CHF 5'000.00. Vi è pure la possibilità di addossargli totalmente o
parzialmente i costi dei controlli (art. 9 cpv. 2 litt. d LDist).
Fra le disposizioni penali
previste all’art. 12 LDist si rileva, poi, che chiunque, in violazione
dell’obbligo di dare informazioni, rifiuti di darle o ne fornisca scientemente
di false (cpv. 1 litt. a), così come chiunque si opponga al controllo
dell’autorità competente o lo impedisca in un altro modo (cpv. 1 litt. b), è
punito con una multa fino a CHF 40'000.00, sempre che non sia stato
commesso un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.
6. Il primo giudice ha
accertato che AP 1, seguendo la procedura online prevista a questo scopo, si è
notificato quale lavoratore indipendente in data 8 febbraio 2013 per effettuare
dei lavori di posa di porte e serramenti su di un cantiere a __________ nei
giorni 18 e 19 febbraio 2013. Committente di detti lavori di posa era la ditta __________
con sede a __________ che era a sua volta appaltatrice nell’ambito della
ristrutturazione di una villa la cui committente era la signora __________.
In data 19 febbraio 2013, AP
1 è stato oggetto di un controllo sul cantiere da parte dell’ispettore
dell’Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) __________. Questi, in
base agli accertamenti effettuati – nel merito dei quali, come si vedrà, non
sarà necessario entrare – ha considerato che AP 1 fosse un falso indipendente,
giacché, in realtà, operava alle dipendenze della ditta __________, __________.
Ritenuto, dunque, un caso di pseudo-indipendenza, l’ispettore ha provveduto a
segnalare la fattispecie all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) e
all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML).
AP 1 è, quindi, stato
dichiarato colpevole, in applicazione dell’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, di
avere falsamente dichiarato di operare in qualità di indipendente in occasione della
notifica e condannato al pagamento di una multa.
7. L’appellante
contesta al primo giudice di averlo erroneamente qualificato come
pseudo-indipendente.
8. Prima di chinarsi
sulle censure sollevate riguardo alla qualifica giuridica del rapporto
contrattuale intercorrente fra l’appellante e la ditta __________, è necessario
determinare se e in che misura la LDist, e in particolare l’art. 12 cpv. 1
litt. a LDist, sia applicabile alla fattispecie qui in esame.
8. a. L’art. 1 cpv. 1 LDist recita:
“ La presente
legge disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori
che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera,
affinché essi per un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa
per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale
concluso con il destinatario della prestazione (litt. a); lavorino in una
succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore
di lavoro (litt. b)”.
Dalla lettera
dell’articolo citato si desume che la LDist si applica innanzitutto ai
lavoratori distaccati in Svizzera e ai loro datori di lavoro esteri (art. 1
cpv. 1).
Con la modifica
legislativa del 15 giugno 2012 (LF del 15 giugno 2012, misure collaterali alla
libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° gennaio 2013; RU 2012 6703;
FF 2012 3017), il campo di applicazione della legge è stato esteso anche al
disciplinamento del controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in
Svizzera e delle sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi
violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di
lavoro ai sensi dell’art. 360a CO (art. 1 cpv. 2 LDist). Con questa modifica,
dunque, anche le cosiddette assunzioni d’impiego in Svizzera ricadono
nell’ambito applicativo della LDist, per quanto riguarda i datori di lavoro.
Questa estensione non riguarda, invece, i lavoratori esteri nel caso di
un’assunzione di impiego in Svizzera. Questi, infatti, non sono distaccati ai
sensi dell’art. 1 cpv. 1 LDist e neppure ricadono sotto il cpv. 2 che si
rivolge esclusivamente ai datori di lavoro. In questo senso si esprime anche il
Considerandi
Consiglio federale nel suo Messaggio 2 marzo 2012 sulla modifica legislativa di
cui sopra (FF 2012 3030 e 3039).
Di principio, neanche i
prestatori di servizi indipendenti provenienti dall’estero sottostanno alla
LDist. Vi sono tuttavia sottoposti nella misura in cui devono dimostrare, su
richiesta, di esercitare effettivamente un’attività lucrativa indipendente.
L’art. 1a LDist, infatti,
oltre a precisare che l’onere della prova della loro indipendenza è a carico
dei prestatori di servizi esteri (cpv. 1), impone loro anche l’obbligo di
presentare determinati documenti e di fornire informazioni durante la procedura
di accertamento del loro statuto (cpv. 2, 4 e 5).
L’art. 1b LDist prevede,
dal canto suo, le misure per i casi in cui il prestatore di servizi violi
l’obbligo di produrre i documenti (cpv. 1 litt. a) o non riesca a fornire la
prova della sua indipendenza e il suo datore di lavoro non sia identificabile
(cpv. 1 litt. b).
Le sanzioni amministrative
e penali applicabili al prestatore di servizi estero per infrazioni nell’ambito
della procedura di accertamento della sua indipendenza sono previste, come già
visto sopra, all’art. 9 cpv. 2 litt. a e litt. d e all’art. 12 cpv. 1 litt. a e
litt. b LDist.
Qui va precisato che la
procedura di accertamento dello statuto del prestatore di servizi estero è ben
delimitata. Essa ha inizio con la richiesta di cui all’art. 1a cpv. 1 LDist,
rivolta dall’organo di controllo competente al prestatore di servizi, e termina
con l’accertamento dell’effettiva indipendenza del prestatore di servizi o, in
caso di accertata dipendenza, dell’individuazione del datore di lavoro (art. 1a
LDist combinato con l’art. 1b cpv. 1 litt. b e cpv. 3 litt. b LDist).
8.
b. A AP 1, nell’ambito
del presente procedimento, è stato contestato di essersi falsamente notificato
come indipendente, ritenuto come, secondo l’ipotesi accusatoria, la procedura
di accertamento del suo statuto abbia, poi, dato esito contrario.
Ora, la procedura di notifica seguita dall’appellante, precedente
e distinta rispetto a quella di accertamento dell’indipendenza, è retta per
analogia dall’art. 6 LDist e dall’art. 6 ODist in virtù del rimando dell’art. 9
cpv. 1bis OLCP. Tale disposizione indica in maniera molto precisa la
portata di detto rimando, limitandolo alla procedura di notifica – ovvero “obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini” – di cui ai due
articoli menzionati della LDist e della ODist. Da ciò discende che altre
disposizioni della LDist o della ODist non sono applicabili in quest’ambito,
ciò che vale anche per le disposizioni penali dell’art. 12 LDist. Tant’è vero
che è la stessa OLCP a prevedere, sulla base dell’art. 120 cpv. 2 della Legge
federale sugli stranieri (RS 142.20; LStr), una disposizione penale specifica –
l’art. 32a –, per le violazioni degli obblighi di notificazione previsti al suo
art. 9 cpv. 1bis. È, pertanto, a torto
che il primo giudice ha applicato l’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist ai fatti
contestati all’appellante.
9.
Va poi rilevato che,
sempre nell’ipotesi di un’accertata dipendenza di AP 1, il solo fatto
contestatogli – cioè, l’essersi dichiarato (in realtà, implicitamente con la
scelta di notificarsi in modo autonomo) indipendente al momento della notifica
– non costituisce, a sé stante, alcuna violazione degli obblighi di fornire
informazioni e presentare documenti nell’ambito della procedura di accertamento
(art. 1a LDist). D’altronde neppure l’identità del presunto datore di lavoro è
mai stata un mistero, ciò che esclude anche l’applicazione delle misure di cui
all’art. 1b LDist.
Per quanto riguarda gli
obblighi di notifica di cui all’art. 9 cpv. 1 bis OLCP in combinato
disposto con l’art. 6 LDist e l’art. 6 ODist – ossia l’obbligo di notificarsi,
quello di rispettare i termini e quello di fornire le informazioni previste –
essi, a ben vedere, non comprendono un obbligo di dichiarare che si è
indipendenti. Piuttosto, un prestatore di servizi indipendente, o meglio che si
valuta tale (cfr. Messaggio concernente la legge federale sull’adeguamento
delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo
2012, FF 2012 3017, pag. 3040, 1° par.), è tenuto a notificarsi egli stesso,
semplicemente perché non esiste un datore di lavoro a cui imporre tale obbligo.
Dal momento in cui dovesse essere accertato che il prestatore di servizi è, in
realtà, un lavoratore dipendente, questi viene sollevato dagli obblighi di
notifica, che passano a carico del datore di lavoro, sia esso estero o situato
in Svizzera, il quale dovrà provvedere a una notifica a posteriori e subire le
sanzioni del caso (cfr. Direttiva SECO 1° gennaio 2013 “Procedura di verifica
dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri”, pagg. 23
seg.).
Nell’ipotesi di
un’accertata dipendenza di AP 1, quindi, difficile sarebbe ritenere che egli,
avendo provveduto a notificarsi senza esservi tenuto, abbia violato obblighi di
notificazione che, in realtà, non incombevano a lui, bensì al suo datore di
lavoro, la ditta __________, che, avendo sede in Italia, avrebbe dovuto
provvedere alla notifica in applicazione diretta dell’art. 6 LDist e dell’art.
6.
ODist.
Che il fatto di essere
ritenuto pseudo-indipendente dopo aver effettuato la notifica come indipendente
non comporti, a sé stante, la realizzazione di alcuna infrazione ascrivibile al
lavoratore, secondo le norme citate in precedenza, risulta d’altronde
confermato sia dal Messaggio del Consiglio federale concernente l’approvazione
degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999 (FF 1999 5092), sia dal Messaggio concernente la legge federale sull’adeguamento delle
misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012 (FF
2012.
3017), nei quali non è mai menzionata la punibilità di questa fattispecie
oggettiva. Dello stesso avviso sono pure la SECO, che al capitolo 9 “Sanzioni in caso di pseudo-indipendenza constatata” della sua direttiva all’attenzione
degli organi di controllo indica esclusivamente sanzioni nei confronti del
datore di lavoro (Direttiva SECO 1° gennaio 2013 “Procedura di verifica
dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri”, pagg. 23
seg.), e Valerie Berger/Claudio Wegmüller, i quali affermano: “Das EntsG enthält keine ausdrücklichen direkten Sanktionsmöglichkeiten
gegenüber scheinselbständigen Personen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, selbständige
Dienstleistungserbringer, welche in Verletzung ihrer Nachweispflicht der
Selbständigkeit die Auskunft verweigern oder sich der Kontrolle widersetzen,
zu sanktionieren.“ (Berger/Wegmüller
Scheinselbständigkeit im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden
Dienstleistungserbringung, in Die Volkswirtschaft 5/2011 43 segg., pag. 45
[sottolineature del redattore]).
10.
Ritenuto
quanto precede, non occorre che questa Corte entri nel merito della questione a
sapere se lo statuto di AP 1 sia da qualificare come indipendente o come
dipendente, questione ininfluente ai fini del presente procedimento, poiché in
un caso come nell’altro la soluzione che si impone è il proscioglimento
dell’imputato.
Tale questione si pone e va analizzata circonstanziatamente,
invece, nella procedura nei confronti del partner contrattuale del presunto
pseudo-indipendente, partner contrattuale la cui qualità di datore di lavoro
andrà, se del caso, debitamente accertata (cfr. STF 2C_714/2010 del 14 dicembre
2010.
consid. 3.4 segg., pubblicata in DTA 2011 pag. 115).
Tasse, spese e
indennità per spese di patrocinio
11.
Gli oneri processuali
di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti integralmente a
carico dello Stato.
Gli oneri processuali del
giudizio d’appello, per complessivi CHF 800.00, sono pure integralmente
posti a carico dello Stato.
A AP 1, prosciolto
dall’accusa di contravvenzione alla LDist, viene riconosciuta, in applicazione
dell’art. 429 cpv. 1 CPP, un’indennità di CHF 600.00 per il procedimento
di prime cure (in particolare, per il danno economico risultante dalla
partecipazione necessaria al procedimento) e un’indennità di CHF 100.00
per la procedura d’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 84, 85,
325, 329, 339, 353, 356, 357 e 398 segg. CPP;
5 ALC;
2 par. 4 e 6
par. 2 dell’allegato I all’ALC;
120 cpv. 2
LStr;
9 cpv.
1bis e 32a OLCP;
1, 1a, 1b, 6, 9 e 12
LDist;
6 ODist,
nonché, sulle spese, l’art.
428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è prosciolto
dall’accusa di contravvenzione alla LDist per i fatti descritti nel decreto
d’accusa n. BIL – 2013.378 del 5 giugno 2013.
1.2. Gli oneri processuali
di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti a carico dello
Stato.
1.3. Lo Stato della
Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 CHF 600.00 a titolo di
indennità per il procedimento di prima sede (art. 429 cpv. 1 CPP).
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 800.00
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP), che
rifonderà a AP 1 CHF 100.00 a titolo di indennità per la procedura
d’appello (art. 429 cpv. 1 CPP).
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.