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17.2014.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 giugno 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I all’ALC).

4. La procedura di

notifica è regolata dall’art. 6 della Legge federale concernente le misure

collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi

previsti nei contratti normali di lavoro dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20;

LDist). Giusta l’art. 9 cpv. 1bis dell’Ordinanza concernente

l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri

dell’Associazione europea di libero scambio del 22 maggio 2002 (RS 142.203;

OLCP), la procedura di notifica (obbligo di notificazione,

procedura, elementi, termini) di cui all’art. 6 LDist e all’art. 6 della

relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201; ODist) si applica,

per analogia, anche ai casi di assunzione d’impiego sul territorio svizzero,

ossia presso un datore di lavoro svizzero, per una durata che non supera i 3

mesi per anno civile e ai casi di prestazioni di servizi indipendenti della

durata massima di 90 giorni per anno civile.

L’art. 32a OLCP commina una multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque

violi gli obblighi di notificazione previsti all’art. 9 cpv. 1bis

OLCP.

5. Altra questione è

quella dell’accertamento dell’effettiva indipendenza di un prestatore di

servizi estero. In questo caso, la procedura è retta dall’art. 1a LDist che,

tra l’altro, pone a carico del prestatore di servizi l’onere della prova della

sua indipendenza e l’obbligo di presentare determinati documenti atti a

favorirne l’accertamento.

Nell’ambito di detta

procedura, l’art. 1b LDist prevede misure nei confronti delle persone che hanno

commesso un’infrazione all’obbligo di presentare i documenti (cpv. 1 litt. a) o

che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa indipendente

e il cui datore di lavoro non è identificabile (cpv. 1 litt. b). L’autorità

competente, infatti, può ordinare l’interruzione dei lavori e l’abbandono del

posto di lavoro da parte della persona interessata finché non siano presentati

i documenti, nel primo caso, e finché il datore di lavoro non sia identificato,

nel secondo.

Nei confronti del

prestatore di servizi estero che violi il suo obbligo di presentare i documenti

ai sensi dell’art. 1a cpv. 2 LDist è prevista, giusta l’art. 9 cpv. 2 litt. a

LDist, una sanzione amministrativa comportante il pagamento di un importo fino

a CHF 5'000.00. Vi è pure la possibilità di addossargli totalmente o

parzialmente i costi dei controlli (art. 9 cpv. 2 litt. d LDist).

Fra le disposizioni penali

previste all’art. 12 LDist si rileva, poi, che chiunque, in violazione

dell’obbligo di dare informazioni, rifiuti di darle o ne fornisca scientemente

di false (cpv. 1 litt. a), così come chiunque si opponga al controllo

dell’autorità competente o lo impedisca in un altro modo (cpv. 1 litt. b), è

punito con una multa fino a CHF 40'000.00, sempre che non sia stato

commesso un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.

6. Il primo giudice ha

accertato che AP 1, seguendo la procedura online prevista a questo scopo, si è

notificato quale lavoratore indipendente in data 8 febbraio 2013 per effettuare

dei lavori di posa di porte e serramenti su di un cantiere a __________ nei

giorni 18 e 19 febbraio 2013. Committente di detti lavori di posa era la ditta __________

con sede a __________ che era a sua volta appaltatrice nell’ambito della

ristrutturazione di una villa la cui committente era la signora __________.

In data 19 febbraio 2013, AP

1 è stato oggetto di un controllo sul cantiere da parte dell’ispettore

dell’Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) __________. Questi, in

base agli accertamenti effettuati – nel merito dei quali, come si vedrà, non

sarà necessario entrare – ha considerato che AP 1 fosse un falso indipendente,

giacché, in realtà, operava alle dipendenze della ditta __________, __________.

Ritenuto, dunque, un caso di pseudo-indipendenza, l’ispettore ha provveduto a

segnalare la fattispecie all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) e

all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML).

AP 1 è, quindi, stato

dichiarato colpevole, in applicazione dell’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, di

avere falsamente dichiarato di operare in qualità di indipendente in occasione della

notifica e condannato al pagamento di una multa.

7. L’appellante

contesta al primo giudice di averlo erroneamente qualificato come

pseudo-indipendente.

8. Prima di chinarsi

sulle censure sollevate riguardo alla qualifica giuridica del rapporto

contrattuale intercorrente fra l’appellante e la ditta __________, è necessario

determinare se e in che misura la LDist, e in particolare l’art. 12 cpv. 1

litt. a LDist, sia applicabile alla fattispecie qui in esame.

8. a. L’art. 1 cpv. 1 LDist recita:

“ La presente

legge disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori

che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera,

affinché essi per un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa

per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale

concluso con il destinatario della prestazione (litt. a); lavorino in una

succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore

di lavoro (litt. b)”.

Dalla lettera

dell’articolo citato si desume che la LDist si applica innanzitutto ai

lavoratori distaccati in Svizzera e ai loro datori di lavoro esteri (art. 1

cpv. 1).

Con la modifica

legislativa del 15 giugno 2012 (LF del 15 giugno 2012, misure collaterali alla

libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° gennaio 2013; RU 2012 6703;

FF 2012 3017), il campo di applicazione della legge è stato esteso anche al

disciplinamento del controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in

Svizzera e delle sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi

violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di

lavoro ai sensi dell’art. 360a CO (art. 1 cpv. 2 LDist). Con questa modifica,

dunque, anche le cosiddette assunzioni d’impiego in Svizzera ricadono

nell’ambito applicativo della LDist, per quanto riguarda i datori di lavoro.

Questa estensione non riguarda, invece, i lavoratori esteri nel caso di

un’assunzione di impiego in Svizzera. Questi, infatti, non sono distaccati ai

sensi dell’art. 1 cpv. 1 LDist e neppure ricadono sotto il cpv. 2 che si

rivolge esclusivamente ai datori di lavoro. In questo senso si esprime anche il

Considerandi

Consiglio federale nel suo Messaggio 2 marzo 2012 sulla modifica legislativa di

cui sopra (FF 2012 3030 e 3039).

Di principio, neanche i

prestatori di servizi indipendenti provenienti dall’estero sottostanno alla

LDist. Vi sono tuttavia sottoposti nella misura in cui devono dimostrare, su

richiesta, di esercitare effettivamente un’attività lucrativa indipendente.

L’art. 1a LDist, infatti,

oltre a precisare che l’onere della prova della loro indipendenza è a carico

dei prestatori di servizi esteri (cpv. 1), impone loro anche l’obbligo di

presentare determinati documenti e di fornire informazioni durante la procedura

di accertamento del loro statuto (cpv. 2, 4 e 5).

L’art. 1b LDist prevede,

dal canto suo, le misure per i casi in cui il prestatore di servizi violi

l’obbligo di produrre i documenti (cpv. 1 litt. a) o non riesca a fornire la

prova della sua indipendenza e il suo datore di lavoro non sia identificabile

(cpv. 1 litt. b).

Le sanzioni amministrative

e penali applicabili al prestatore di servizi estero per infrazioni nell’ambito

della procedura di accertamento della sua indipendenza sono previste, come già

visto sopra, all’art. 9 cpv. 2 litt. a e litt. d e all’art. 12 cpv. 1 litt. a e

litt. b LDist.

Qui va precisato che la

procedura di accertamento dello statuto del prestatore di servizi estero è ben

delimitata. Essa ha inizio con la richiesta di cui all’art. 1a cpv. 1 LDist,

rivolta dall’organo di controllo competente al prestatore di servizi, e termina

con l’accertamento dell’effettiva indipendenza del prestatore di servizi o, in

caso di accertata dipendenza, dell’individuazione del datore di lavoro (art. 1a

LDist combinato con l’art. 1b cpv. 1 litt. b e cpv. 3 litt. b LDist).

8.

b. A AP 1, nell’ambito

del presente procedimento, è stato contestato di essersi falsamente notificato

come indipendente, ritenuto come, secondo l’ipotesi accusatoria, la procedura

di accertamento del suo statuto abbia, poi, dato esito contrario.

Ora, la procedura di notifica seguita dall’appellante, precedente

e distinta rispetto a quella di accertamento dell’indipendenza, è retta per

analogia dall’art. 6 LDist e dall’art. 6 ODist in virtù del rimando dell’art. 9

cpv. 1bis OLCP. Tale disposizione indica in maniera molto precisa la

portata di detto rimando, limitandolo alla procedura di notifica – ovvero “obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini” – di cui ai due

articoli menzionati della LDist e della ODist. Da ciò discende che altre

disposizioni della LDist o della ODist non sono applicabili in quest’ambito,

ciò che vale anche per le disposizioni penali dell’art. 12 LDist. Tant’è vero

che è la stessa OLCP a prevedere, sulla base dell’art. 120 cpv. 2 della Legge

federale sugli stranieri (RS 142.20; LStr), una disposizione penale specifica –

l’art. 32a –, per le violazioni degli obblighi di notificazione previsti al suo

art. 9 cpv. 1bis. È, pertanto, a torto

che il primo giudice ha applicato l’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist ai fatti

contestati all’appellante.

9.

Va poi rilevato che,

sempre nell’ipotesi di un’accertata dipendenza di AP 1, il solo fatto

contestatogli – cioè, l’essersi dichiarato (in realtà, implicitamente con la

scelta di notificarsi in modo autonomo) indipendente al momento della notifica

– non costituisce, a sé stante, alcuna violazione degli obblighi di fornire

informazioni e presentare documenti nell’ambito della procedura di accertamento

(art. 1a LDist). D’altronde neppure l’identità del presunto datore di lavoro è

mai stata un mistero, ciò che esclude anche l’applicazione delle misure di cui

all’art. 1b LDist.

Per quanto riguarda gli

obblighi di notifica di cui all’art. 9 cpv. 1 bis OLCP in combinato

disposto con l’art. 6 LDist e l’art. 6 ODist – ossia l’obbligo di notificarsi,

quello di rispettare i termini e quello di fornire le informazioni previste –

essi, a ben vedere, non comprendono un obbligo di dichiarare che si è

indipendenti. Piuttosto, un prestatore di servizi indipendente, o meglio che si

valuta tale (cfr. Messaggio concernente la legge federale sull’adeguamento

delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo

2012, FF 2012 3017, pag. 3040, 1° par.), è tenuto a notificarsi egli stesso,

semplicemente perché non esiste un datore di lavoro a cui imporre tale obbligo.

Dal momento in cui dovesse essere accertato che il prestatore di servizi è, in

realtà, un lavoratore dipendente, questi viene sollevato dagli obblighi di

notifica, che passano a carico del datore di lavoro, sia esso estero o situato

in Svizzera, il quale dovrà provvedere a una notifica a posteriori e subire le

sanzioni del caso (cfr. Direttiva SECO 1° gennaio 2013 “Procedura di verifica

dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri”, pagg. 23

seg.).

Nell’ipotesi di

un’accertata dipendenza di AP 1, quindi, difficile sarebbe ritenere che egli,

avendo provveduto a notificarsi senza esservi tenuto, abbia violato obblighi di

notificazione che, in realtà, non incombevano a lui, bensì al suo datore di

lavoro, la ditta __________, che, avendo sede in Italia, avrebbe dovuto

provvedere alla notifica in applicazione diretta dell’art. 6 LDist e dell’art.

6.

ODist.

Che il fatto di essere

ritenuto pseudo-indipendente dopo aver effettuato la notifica come indipendente

non comporti, a sé stante, la realizzazione di alcuna infrazione ascrivibile al

lavoratore, secondo le norme citate in precedenza, risulta d’altronde

confermato sia dal Messaggio del Consiglio federale concernente l’approvazione

degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999 (FF 1999 5092), sia dal Messaggio concernente la legge federale sull’adeguamento delle

misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012 (FF

2012.

3017), nei quali non è mai menzionata la punibilità di questa fattispecie

oggettiva. Dello stesso avviso sono pure la SECO, che al capitolo 9 “Sanzioni in caso di pseudo-indipendenza constatata” della sua direttiva all’attenzione

degli organi di controllo indica esclusivamente sanzioni nei confronti del

datore di lavoro (Direttiva SECO 1° gennaio 2013 “Procedura di verifica

dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri”, pagg. 23

seg.), e Valerie Berger/Claudio Wegmüller, i quali affermano: “Das EntsG enthält keine ausdrücklichen direkten Sanktionsmöglichkeiten

gegenüber scheinselbständigen Personen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, selbständige

Dienstleistungserbringer, welche in Verletzung ihrer Nachweispflicht der

Selbständigkeit die Auskunft verweigern oder sich der Kontrolle widersetzen,

zu sanktionieren.“ (Berger/Wegmüller

Scheinselbständigkeit im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden

Dienstleistungserbringung, in Die Volkswirtschaft 5/2011 43 segg., pag. 45

[sottolineature del redattore]).

10.

Ritenuto

quanto precede, non occorre che questa Corte entri nel merito della questione a

sapere se lo statuto di AP 1 sia da qualificare come indipendente o come

dipendente, questione ininfluente ai fini del presente procedimento, poiché in

un caso come nell’altro la soluzione che si impone è il proscioglimento

dell’imputato.

Tale questione si pone e va analizzata circonstanziatamente,

invece, nella procedura nei confronti del partner contrattuale del presunto

pseudo-indipendente, partner contrattuale la cui qualità di datore di lavoro

andrà, se del caso, debitamente accertata (cfr. STF 2C_714/2010 del 14 dicembre

2010.

consid. 3.4 segg., pubblicata in DTA 2011 pag. 115).

Tasse, spese e

indennità per spese di patrocinio

11.

Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti integralmente a

carico dello Stato.

Gli oneri processuali del

giudizio d’appello, per complessivi CHF 800.00, sono pure integralmente

posti a carico dello Stato.

A AP 1, prosciolto

dall’accusa di contravvenzione alla LDist, viene riconosciuta, in applicazione

dell’art. 429 cpv. 1 CPP, un’indennità di CHF 600.00 per il procedimento

di prime cure (in particolare, per il danno economico risultante dalla

partecipazione necessaria al procedimento) e un’indennità di CHF 100.00

per la procedura d’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 84, 85,

325, 329, 339, 353, 356, 357 e 398 segg. CPP;

5 ALC;

2 par. 4 e 6

par. 2 dell’allegato I all’ALC;

120 cpv. 2

LStr;

9 cpv.

1bis e 32a OLCP;

1, 1a, 1b, 6, 9 e 12

LDist;

6 ODist,

nonché, sulle spese, l’art.

428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è prosciolto

dall’accusa di contravvenzione alla LDist per i fatti descritti nel decreto

d’accusa n. BIL – 2013.378 del 5 giugno 2013.

1.2. Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti a carico dello

Stato.

1.3. Lo Stato della

Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 CHF 600.00 a titolo di

indennità per il procedimento di prima sede (art. 429 cpv. 1 CPP).

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr. 800.00

sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP), che

rifonderà a AP 1 CHF 100.00 a titolo di indennità per la procedura

d’appello (art. 429 cpv. 1 CPP).

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.