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Decisione

17.2014.23

Tentata estorsione (art. 156 cifra 1 CP), violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi per presa di immagini (art. 179quater CP), infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 cpv

17 aprile 2014Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i diversi ruoli tra loro,

telefonando quindi, AP 1, l’11 luglio 2013 a ACPR 1, prospettandogli la consegna di qualcosa di “interessante”,

fissando di conseguenza via SMS il luogo

d’incontro per la consegna, presso il Bar __________ di __________, in serata,

consegnando colà, IM 4, il filmato alla vittima,

prospettandogli parimenti che erano persone pericolose,

contattando quindi nuovamente la vittima, il 12

luglio 2013, via SMS, chiedendogli la somma di CHF 50'000.- entro il 19 luglio 2013, in difetto di che tale filmato sarebbe stato consegnato alla famiglia/stampa,

mantenendo quindi vari contatti con ACPR 1

(alcuni dei quali dai contenuti minatori), sino a fissazione del luogo e giorno

della consegna del denaro,

indicando infine nei pressi dei centri

commerciali del __________, per il giorno 19 luglio 2013, il luogo dello

scambio, procedendo infine, IM 1, IM 2 e IM 4 ad un sopralluogo, alfine di

verificare la situazione dei luoghi e le vie di uscita,

venendo quindi fermati dalla Polizia il giorno 18

luglio 2013;

2. violazione

delle sfera segreta o privata mediante apparecchi per presa di immagini

per avere, a __________, dopo averlo

preventivamente concordato fra loro, nel mese di maggio 2013, ai danni di ACPR

1, agendo in correità con IM 3, fissato con un IPad, un rapporto sessuale fra IM

3 e ACPR 1, senza l’assenso di quest’ultimo e a sua insaputa, conservandolo poi

su più supporti di immagini nonché, tentando quindi di sfruttarlo per mettere

in atto l’estorsione di cui al punto 1.;

3. delitto

contro la LF sulle armi

per avere, senza diritto, intenzionalmente:

3.1. a __________

ed in altre località del Canton Ticino, in diverse occasioni nel periodo 2011 /

18 luglio 2013, portato con sé, la pistola marca ________, n° di serie: _________;

3.2. a __________,

nel periodo compreso fra il 2007 ed il 18 luglio 2013, acquistato e posseduto,

delle armi e munizioni ai sensi della legge e meglio 1 pistola __________, con

inserito caricatore, 1 pistola marca __________, 1 pistola marca __________, 1

fucile marca __________, 1 fucile marca __________, 100 cartucce marca __________,

50 cartucce marca __________, 6 cartucce __________, 1 cartuccia __________,

153 cartucce di diverse marche, 45 proiettili marca __________, 50 proiettili __________,

50 proiettili marca Stinger 22 ex. LR, 14 proiettili per pistola __________, 16

proiettili sciolti, 1 proiettile sciolto ed 1 caricatore nero unifilare;

3.3. a __________,

nel periodo giugno 2013 – luglio 2013, tentato di procurare per mediazione a __________

ed a __________, un imprecisato numero di armi da fuoco (pistole), ma almeno

una partita di circa 20-30 unità, per il tramite di cittadini albanesi non

meglio identificati, a lui noti come soggetti pericolosi;

3.4. a __________

e __________, nel periodo giugno 2013 – luglio 2013, alienato a __________ e __________,

per CHF 3'600.-, alcune armi da fuoco, fra le quali almeno 1 pistola __________,

calibro __________, nr. __________, con inserito caricatore, 1 fucile marca __________,

nr. asportato, con silenziatore, calibro __________, con montato un

cannocchiale vega sport 1.5 / 4.5 x 20 ed 1 fucile marca __________, modello __________,

nr. __________, calibro 22, con cannocchiale __________, ricevendo un acconto

di CHF 500.-.

- con

sentenza 3 dicembre 2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato - per i

fatti di cui all’atto d’accusa - AP 1 autore colpevole di tentata estorsione,

violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di

immagini e infrazione alla LF sulle armi (in parte tentata). Con riferimento a

quest’ultima infrazione, i primi giudici hanno dichiarato AP 1 colpevole per

aver tentato di alienare la pistola e i due fucili di cui al punto 3.4.

dell’atto d’accusa, non ritenendo consumata l’imputazione formulata dal

magistrato inquirente.

In

applicazione della pena, la Corte di prime cure ha condannato AP 1 alla pena

detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, a valere quale pena parzialmente

aggiuntiva rispettivamente unica (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP) al decreto

d’accusa 28.05.2013 del Ministero pubblico del Canton Ticino, da dedursi il

carcere preventivo sofferto, oltre che al pagamento di tasse e spese di

giustizia in ragione di 1/3.

I primi

giudici hanno, inoltre, ordinato la confisca a AP 1 delle armi trovate in suo

possesso, e meglio delle armi e oggetti indicati al punto 11 del dispositivo,

il sequestro conservativo – a fini probatori – di una carta SIM e di un

telefono cellulare, nonché il mantenimento del sequestro conservativo di fr. 430.50 a garanzia del parziale pagamento di tasse e spese di giustizia. Il resto degli oggetti posti

sotto sequestro sono invece stati dissequestrati in favore dell’imputato.

- Con

decisione separata di medesima data i primi giudici hanno ordinato il

mantenimento dell’imputato in carcerazione di sicurezza fino al 2 marzo 2014

compreso.

Con

decisione 14 febbraio 2014 la presidente di questa Corte ha confermato il

mantenimento di AP 1 in carcerazione di sicurezza per tutta la durata della

procedura d’appello.

preso atto che contro

la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione

scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 7 febbraio 2014, ha precisato di impugnare, sostanzialmente, la sentenza di prime cure limitatamente alla

commisurazione della pena, chiedendo che la pena detentiva a lui inflitta sia

contenuta in al massimo due anni e che gli sia concesso il beneficio della

sospensione condizionale (III).

Contestualmente

alla dichiarazione di appello, l’imputato ha presentato un’istanza probatoria,

chiedendo l’acquisizione agli atti dell’estratto giudiziale italiano di IM 3 e

dei rapporti medici relativi all’intervento da egli subito d’urgenza il 7

febbraio u.s.. L’istanza è da considerarsi evasa nel senso che l’estratto del

casellario italiano della signora è stato prodotto dal PP (XII) e che il

rapporto medico sullo stato di salute dell’appellante è stato da egli prodotto al

dibattimento d’appello (doc. dib. d’appello 1).

Con scritto 31.03.2014 l’imputato ha, poi, chiesto

il richiamo della sentenza di condanna italiana pronunciata nel 2007 nei

confronti di IM 3 (XXI). Tale richiesta è stata evasa con l’acquisizione agi

atti della sentenza 18.06.2007 del Tribunale di Milano (XXIII).

Con

dichiarazione d'appello incidentale 12 febbraio 2014, il procuratore pubblico

ha dichiarato di appellare (in via adesiva) il dispositivo n. 6.1 della

sentenza di prime cure, chiedendone la modifica nel

senso di condannare AP 1 alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il

carcere preventivo sofferto.

Il

procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.

esperito il pubblico dibattimento il 17 aprile 2014 durante il quale:

- il

procuratore pubblico ha domandato la condanna di AP 1 alla pena detentiva di 3

anni interamente da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

- l’imputato

ha, invece, contestato la commisurazione della pena detentiva inflittagli in

prima sede, chiedendo che essa venga contenuta in due anni, di cui 9 mesi da

espiare e 15 mesi sospesi.

ritenuto

I. Potere cognitivo della Corte d’appello e di revisione penale

1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare

le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il

tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di

secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli

aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di

secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo

e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la

giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori

dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri

dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente

(art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi

probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate

(STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri,

Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del

21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente

il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad

art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad

alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4

CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello

esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di

un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di

esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404

cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13,

pag. 741).

Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito

dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g

dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo

e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre

al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone

altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal

senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in

modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla

volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello

di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF

6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).

2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione

della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del

quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva

elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva

esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o

abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17

consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,

DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid.

3.3;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare,

mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento

(art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett.

c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo

2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP;

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398,

n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa

Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello

anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato

alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag.

759; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch

reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;

Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 393, n. 17, pag.

2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui

la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della

pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre

questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il

giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal

legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art.

398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de

procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra,

nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in

Commentaire romand, op. cit., ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno

al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di

Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle

decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du

cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre

appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo

rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente

Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello

deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a

quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio,

commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito

dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, op.

cit., § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e

404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che

l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,

perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di

rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità

(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

Tale pieno potere di esame in materia di

commisurazione della pena è dato anche nei casi in cui, a seguito di un appello

presentato dal solo accusatore privato, venga modificato il giudizio sulla

colpevolezza del prevenuto che in prima istanza era stato assolto oppure

condannato a seguito di una diversa qualifica giuridica, e ciò benché

l’accusatore privato non sia legittimato ad interporre appello contro la

sanzione inflitta (STF del 14 dicembre 2012, inc.6B_434/2012, consid. 1.2,

destinato alla pubblicazione, confermato in STF del 14 gennaio 2013, inc.6B_54/2012,

consid. 4). La colpevolezza non può in effetti venir

dissociata dalla pena, per cui, in caso di accoglimento dell’appello

dell’accusatore privato in relazione alla colpevolezza dell’imputato (anche in

assenza di appello interposto dal PP), la Corte di appello deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lei accertata, se del caso pronunciando una

pena più severa di quella decisa in prima istanza (v. anche STF del 14 gennaio

2013, inc.6B_54/2012, consid. 4).

Considerandi

II.

L’accusato e i suoi precedenti penali

Vita

3.

a. AP 1, cittadino di etnia __________, è nato il __________

a __________.

Secondo

quanto da egli dichiarato, dopo le scuole dell’obbligo nel suo paese, ha

frequentato l’accademia militare dal 1985 al 1989 ottenendo il grado di capitano,

ma senza riuscire a diplomarsi, poiché, a pochi mesi dal conseguimento del

diploma, egli è stato arrestato e incarcerato per 18 mesi in __________ per

motivi politici.

Successivamente

- sempre secondo le sue dichiarazioni - AP 1 è riuscito a scappare e a

raggiungere la Svizzera, precisamente __________ nel Canton __________, dove nel

luglio 1990 ha presentato domanda di asilo (PS 18.07.2013, allegato 4 al

rapporto di arresto provvisorio, AI 27, pagg. 7-8; PS 19.07.2013, AI 35, pag. 2;

verb. dib. d’appello, pag. 2).

Ha

ottenuto lo statuto di rifugiato nell’ottobre 1990 (verb. dib. d’appello, pag.

2).

b. Sempre secondo le sue dichiarazioni, AP 1 ha inizialmente vissuto in Svizzera Interna, dove ha lavorato in un ristorante. Nel 1992 ha sposato __________, cittadina __________, e dalla loro unione sono nati due figli: IM 1

(1992) e IM 2 (1994). Nel 1993 la famiglia si è trasferita in Ticino e

attualmente vive a __________. Dal 1997 AP 1 è a beneficio di un permesso di

domicilio con scadenza al 13.07.2015.

c. Una

volta giunto in Ticino, AP 1 ha lavorato alle dipendenze delle __________ fino

al fallimento della società, avvenuto nel 2008. A titolo accessorio, ha lavorato come agente di sicurezza, prima alle dipendenze dirette di alcune

discoteche e, in seguito, alle dipendenze della __________ in esercizi pubblici

di altro genere (quali, ad esempio, il __________, __________ e il __________;

cfr verb. dib. d’appello, pag. 2). Complessivamente, aveva un’entrata mensile netta di

fr. 4'000.- / 5'000.-.

Nel

luglio 2010, egli ha iniziato a lavorare alle dipendenze della __________ di __________

ma, dopo soli 3 mesi, ha dovuto interrompere tale attività a causa di un tumore

allo stomaco che l’ha reso inabile al lavoro. Ha subito un primo by-pass

gastrico nel 2011 (doc. dib. d’appello 1).

Dal 2012 e

fino al suo arresto, ha percepito un’indennità disoccupazione di fr. 3'200.-

mensili, pur se, di tanto in tanto, lavorava ancora quale agente di sicurezza

per la __________ (PS 18.07.2013, allegato 4 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 27, pagg. 7-8; all. 1 verb. TPC, pagg. 2-3).

Per far

fronte al proprio fabbisogno mensile, la famiglia AP 1 può attualmente contare

sullo stipendio della moglie di AP 1 che guadagna fr. 3'000.- netti mensili

lavorando quale donna delle pulizie presso l’hotel __________ di __________,

nonché sullo stipendio di IM 2, che è apprendista presso la __________ di __________

e percepisce fr. 1’020.- al mese.

IM 1 è,

invece, attualmente senza lavoro (PS 18.07.2013, allegato 4 al rapporto di

arresto provvisorio, AI 27, pagg. 7-8; all. 1 verb. TPC, pagg. 2-3).

d. L’estratto

13.11.2013

dell’UEF di Bellinzona dà atto di procedure esecutive a carico di AP

1.

per un importo complessivo di fr. 12'400.75 e di 34 attestati di carenza beni

per un totale di fr. 26'338.60 (doc. TPC 35).

Risulta,

inoltre, che, nel 2011, egli è stato tassato su un reddito raggruppato di fr.

50'000.- (doc. TPC 40).

e. Nel mese di febbraio 2014 AP 1 ha subito un altro intervento per riduzione di un’ernia intestinale. La degenza è durata dal 7

all’11 febbraio 2014 (doc. dib. d’appello 1).

Precedenti

penali

4.

AP 1 non è incensurato in Svizzera.

Dall’estratto

del casellario giudiziale in atti risulta, infatti, un precedente penale a suo

carico per aggressione, reato per il quale egli è stato condannato, con decreto

d’accusa 28.05.2013 regolarmente passato in giudicato, alla pena pecuniaria di

30.

aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni (doc. TPC 29).

IV. Appello

5.

a. AP 1 contesta la commisurazione della pena inflittagli dalla

prima Corte, chiedendo che essa sia contenuta in due anni di pena detentiva,

sospesi condizionalmente. A sostegno di tale richiesta, egli fa valere di non

essere stato né l’ideatore, né il regista né il principale protagonista dei

reati di estorsione e di violazione della sfera segreta o privata mediante

apparecchi di presa di immagini, come invece hanno erroneamente ritenuto i

primi giudici: il fatto che IM 3 ha già messo in atto tali reati in passato in

Italia, sostiene, dimostra che egli non può aver avuto nella vicenda il ruolo

di primo piano che gli è stato attribuito dai primi giudici, ciò che

ridimensiona, di conseguenza, la sua colpa (III).

b. Anche il procuratore pubblico ha impugnato, con appello

incidentale, la commisurazione della pena effettuata in prima sede e chiede che

nei confronti di AP 1 venga pronunciata la pena detentiva di 3 anni,

interamente da scontare (I).

Giudizio

di primo grado

6.

In primo grado, AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di tentata

estorsione, violazione della sfera privata o segreta mediante apparecchi di

presa d’immagini e infrazione alla LF sulle armi (in parte tentata). I fatti

alla base di questa pronuncia, che è passata incontestata in giudicato, sono in

estrema sintesi quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’atto d’accusa (riprodotti

a pag. 2 e 3 di questa sentenza), ad eccezione, come detto, del punto 3.4. per

il quale AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di tentata (e non consumata)

infrazione alla Legge sulle armi.

Dichiarazioni

di AP 1 sui motivi che l’hanno spinto a delinquere

Estorsione

e violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di

immagini.

7.

a. Nella realizzazione dei reati di estorsione e di violazione della

sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini AP 1 ha, come visto, agito in correità, fra gli altri, con IM 3, cittadina rumena dedita all’esercizio

della prostituzione con cui la vittima ha avuto numerosi rapporti sessuali a

pagamento ed, in particolare, il rapporto sessuale all’origine dei reati sopra

indicati.

Con IM 3,

AP 1 intratteneva, da più di due anni, una relazione sentimentale (PS

18.07

, allegato 4 al rapporto di arresto provvisorio 18.07.2013, AI 27,

pag. 3; verbale IM 3 19.07.2013, AI 37, pag. 3).

a.1. Chi ha

ideato il piano

Gli

sforzi della Difesa di convincere la Corte che l’ideatore del piano non era AP

1.

ma la compagna, si scontra con le risultanze dell’incarto.

Dapprima, vi sono le ammissioni dello stesso AP 1

che, durante l’inchiesta e al dibattimento di primo grado, ha sempre,

costantemente, detto di essere stato lui ad avere avuto l’idea di estorcere

soldi a ACPR 1 Lo ha detto in diverse occasioni, precisando che l’amica,

all’inizio, era piuttosto restia ad accettare la sua proposta:

“ Circa 1 mese e mezzo fa, ACPR 1 aveva contattato come di

consuetudine IM 3 dicendogli che sarebbe andato nella sua camera alla residenza

__________ per un incontro sessuale. Quando IM 3 ha contattato IM 3 io ero presente (...). Ho quindi deciso di fare appunto un filmato dell’atto

sessuale tra IM 3 e ACPR 1 con lo scopo di ricattarlo per poi farmi consegnare

dei soldi” (PS 18.07.2013, allegato 4 al rapporto di arresto provvisorio

18.07

, AI 27, pag. 4).

“ Vorrei dire che la colpa è mia e di IM 3, di nessun altro. Inoltre, IM

3.

ha un ruolo secondario. Sono io che ho insistito” (PP 19.07.2013, AI 35,

pag. 3).

“ ...l’idea di videoregistrare era venuta comunque a me e questo per

poterlo usare in futuro” (PP 19.07.2013, AI 35, pag. 7).

“ Posso confermare in questa sede che a fine aprile inizio maggio 2013

ho chiesto a IM 3, che seppur dopo qualche titubanza si è detta d’accordo, di

filmare un suo rapporto a pagamento con il cliente ACPR 1

ADR che questa idea mi è venuta

inizialmente (...) Come detto io l’ho proposto a IM 3 (sott. del red.) che

ha accettato (...) ” (PP 04.09.2013, AI 154, pagg. 2-3).

Non si vede come la nuova versione proposta da AP

1.

al dibattimento d’appello possa togliere forza probante a queste

dichiarazioni che – non solo hanno il pregio della costanza nel tempo – ma sono

anche state confermate da quelle più volte rese dalla donna:

“ AP 1 da marzo 2013 cercava di convincermi a registrare (sott.

del red) e filmare ACPR 1 ed io mentre avevamo una prestazione sessuale” (PP

19.07

, AI 37, pag. 6).

“ ..è vero che io mi sono prestata, su suggerimento di AP 1 (sott.

del red), a filmare …” (verbale GPC 20.07.2013, AI 54, pag. 2).

“ … da subito quando AP 1 mi ha chiesto (sott. del

red) di filmare il rapporto … (PP 04.09.2013, AI 157, pagg. 2).

E questo, a maggior ragione se si considera che,

contrariamente alla tesi della Difesa, la fattispecie per cui la donna è stata

condannata in Italia è diversa da quella per cui è stato aperto l’odierno

procedimento e, quindi, nella condanna italiana non può essere visto un indizio

supportante la tesi – tardivamente avanzata - secondo cui l’idea fu un frutto

esclusivo della mente di IM 3 che riuscì a convincere l’appellante facendo leva

sulla sua infatuazione per lei.

a.2. Movente

Secondo

le sue prime dichiarazioni, AP 1 ha agito per soldi (a suo dire la IM 3 sapeva

della buona situazione finanziaria della vittima):

“ Mi viene chiesto per quale motivo avete scelto ACPR 1 come

obbiettivo. Rispondo che abbiamo scelto lui perché sapevamo che aveva molte

disponibilità economiche. (...) Gli agenti interroganti mi chiedono se è stato

scelto ACPR 1 per le sue disponibilità economiche oppure perché ero geloso che

lui frequentasse IM 3.

Rispondo che sono un po’geloso di IM 3 ma la

decisione è stata prevalentemente per recuperare dei soldi” (PS 18.07.2013,

allegato 4 al rapporto di arresto provvisorio 18.07.2013, AI 27, pag. 9).

“ Mi viene chiesto il motivo per cui abbiamo scelto proprio ACPR 1

quale vittima dell’estorsione.

R: lo abbiamo, io e IM 3, scelto in quanto lui

parlava di buttare qua e la i soldi e che aveva paura che sua moglie scoprisse

il fatto che lui frequentasse delle prostitute. (...)

A domanda del mio avvocato, rispondo che anche la

gelosia ha avuto un ruolo” (PP 19.07.2013, AI 35, pag. 5).

Soltanto

in seguito, AP 1 ha aggiunto al movente economico quello della gelosia. Secondo

le sue dichiarazioni, l’uomo era diventato troppo assiduo e, in sostanza, dalla

sua compagna voleva di più di quanto normalmente si chiede ad una prostituta:

“ La giudice mi chiede di spiegare il motivo per cui ho deciso di

ricattare ACPR 1

Rispondo che io vedevo che lui diventava sempre

più pressante con IM 3, voleva che lei lo accompagnasse durante viaggi in

Svizzera interna e che prendesse un appartamento, da lui pagato, dove rimanere

a sua esclusiva disposizione. (...) Io mi sono deciso a fare quello che ho

fatto per gelosia. Naturalmente anche per soldi” (verbale di audizione GPC

20.07

, AI 57, pag. 2).

“ (…) inizialmente per fare in modo che questo ACPR 1 si allontanasse

da IM 3. Lui infatti faceva richieste insistenti a lei di potere consumare nel

suo appartamento (...) e dato che lei rifiutava poi le ha anche offerto di dare

lui un appartamento a IM 3. Io ero geloso. (...) Come detto io l’ho proposto (…)

inizialmente per una questione di gelosia. (...)

Dopo questo filmato ACPR 1 insisteva ancora anche

per farsi accompagnare da IM 3 per un fine settimana in Svizzera interna.

Allora ho deciso, d’accordo con IM 3, che avremmo utilizzato il filmato. L’idea

era di spaventarlo, ma poi già che mettevamo in piedi la cosa, e visto che IM 3 mi aveva detto che lui aveva soldi, tanto che lui le avrebbe raccontato che manteneva un’altra

donna a Montecarlo, abbiamo pensato anche di chiedergli dei soldi. (...)

ADR per ribadire che prioritariamente per me non

era una questione di soldi, ma che comunque glieli abbiamo chiesti e li avremmo

anche presi se ce li avesse dati.

ADR che se avessi ricevuto questi soldi mi

avrebbero fatto comodo” (PP 04.09.2013, AI 154, pagg. 2-3).

a.3. Il

tentativo di AP 1 di rendere un po’ meno venale il suo agire è, però,

vanificato dalle dichiarazioni di IM 3. Infatti, la donna ha non solo

dichiarato che l’idea era di AP 1 (confermando, in ciò, il dire dell’amico), ma

ha anche chiaramente indicato che il vero ed unico movente era di natura

economica:

“ AP 1 da marzo 2013 cercava di convincermi a registrare e filmare ACPR

1.

ed io mentre avevamo una prestazione sessuale. Ciò allo scopo di chiedere dei

soldi a ACPR 1” (PP 19.07.2013, AI 37, pag. 6).

“ È stata scelta come vittima ACPR 1 da parte di AP 1 perché era

risaputo che quest’ultimo fosse persona benestante. AP 1 sapeva che era

proprietario di tante cose a __________” (PP 19.07.2013, AI 37, pag. 9).

“ ..è vero che io mi sono prestata, su suggerimento di AP 1, a filmare un rapporto sessuale da me consumato con ACPR 1 presso la residenza __________ per poi

utilizzare questo filmato per ricattare ACPR 1 e farci consegnare del denaro”

(verbale GPC 20.07.2013, AI 54, pag. 2).

“ da subito quando AP 1 mi ha chiesto di filmare il rapporto si è

parlato di ACPR 1. Da subito l’idea era quella di utilizzare il filmato per

ricavarci dei soldi. (...)

L’interrogante mi chiede se AP 1 potrebbe aver

frainteso quanto da me detto fino a pensare di filmarlo (ACPR 1, ndr)

semplicemente per farlo allontanare da me e non già da subito per i soldi.

Non credo proprio. Da subito si è parlato del

filmato in relazione a dei soldi da chiedere a V.” (PP 04.09.2013, AI 157,

pagg. 2 e 4).

Del

resto, la IM 3 ha anche negato di aver avuto con ACPR 1 una “relazione

particolare” che potesse far ingelosire AP 1 ed ha spiegato che, nonostante

avesse una natura gelosa, l’amico non aveva mai avuto nulla da dire di

particolare sui suoi rapporti con ACPR 1:

“ Io non ho mai avuto una relazione con ACPR 1. Come detto sopra io lo

vedevo al massimo due volte al mese per una durata di 20/30 minuti al massimo”

(PP 19.07.2013, AI 37, pag. 5).

“ ..posso dire che da quando la nostra relazione è diventata più

seria, lui era sostanzialmente geloso dei miei clienti” (PP 08.08.2013, AI 105,

pag. 3).

“ ADR che AP 1 è geloso in generale di tutti, non ricordo che in

particolare su ACPR 1 mi abbia detto che non dovevo più vederlo o abbia fatto

scenate di gelosia” (pp 04.09.2013, AI 157, pag. 2).

a.4. Del resto, è stato lo stesso AP 1 ad ammettere, al dibattimento di

appello, di avere agito per soldi (verb. dib. d’appello, pag. 3).

a.5. Da quanto sopra, emerge con chiarezza che

-

è stato AP 1 ad ideare il piano;

-

è stato AP 1 a convincere l’amica a partecipare alla messa in atto del piano;

-

il movente di AP 1 era essenzialmente, se non esclusivamente, economico.

Infrazione

alla Legge sulle armi

b. Sui motivi per cui ha acquistato delle armi, AP 1 ha indicato, da un lato, il piacere di collezionarle (PP 08.08.2013, AI 102, pag. 3; verbale di

confronto 13.09.2013, AI 186 pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 3) e,

dall’altro, la necessità di proteggere sé stesso e la sua famiglia.

Queste le

sue dichiarazioni riguardo la necessità di difesa:

“ Mi viene chiesto di spiegare la presenza della pistola 9mm _________,

sequestrata a casa nostra a __________, nell’armadio della camera da letto. In

particolare mi viene chiesto a chi appartiene, dove e quando è stata acquistata

(...).

R: è mia. L’ho acquistata in Italia circa due

anni fa, da un calabrese di cui non so il nome. (...)

Mi viene chiesto per quale motivo l’ho

acquistata.

R: per difesa personale, per casa mia. Per

difendermi un po’ da tutti. Erano un po’ dei momenti brutti.

Mi viene chiesto se i momenti brutti a cui faccio

riferimento sono quelli notori emersi con l’inchiesta DOMINO.

R: sì, sono quelli anche se in effetti i problemi

erano iniziati prima. I rumeni e gli albanesi prima erano assieme e venivano

assieme a minacciare per prendere in gestione i postriboli e la sicurezza di

questi” (PP 19.07.2013, AI 35, pag. 15).

Per

quanto concerne, invece, il tentativo di vendita di armi (pistole e fucili), AP

1.

ha spiegato di aver delinquito per guadagnare qualche soldo:

“ I presenti hanno guardato le armi e uno di questi ha detto che il

fucile più vecchio non gli interessava ma se io gi avessi dato la pistola 7.65

avrebbe acquistato anche il vecchio fucile. Questa persona mi ha offerto CHF

3'000.-. Io non ero convinto di volergli dare anche la 7.65 e quindi gli ho

detto che gli avrei fatto sapere.

Sentendo questa cifra devo dire che in effetti ho

pensato di poter fare questo affare. (...)

__________ (__________, ndr) mi ha chiamato per

chiedermi se avevo deciso. Io gli ho detto che non ero ancora convinto

soprattutto per la pistola 7.65. __________ a questo punto mi ha detto che se

avessi dato le tre armi mi avrebbero pagato CHF 3'600.-. Io gli ho risposto che

se mi avessero portato i soldi entro il 26.07.2013 (...) io gli avrei dato le

armi. (...) ADR che con nessuno ho parlato di prezzi precisi, né con Sorrentino

e i suoi amici, né con gli albanesi. Ricordo che __________ mi aveva chiesto se

il prezzo poteva essere di circa 600-700 Euro al pezzo e io gli ho risposto che

non lo sapevo. Lui mi aveva detto che se le cifre erano queste ci poteva stare

anche un nostro guadagno. Io dovevo quindi aspettare la risposta degli albanesi

circa i prezzi e i modelli a loro disposizione”. (PS 27.08.2013, allegato 7 al

rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 30.09.2013, pagg. 5-6 e 9).

Commisurazione

della pena

8.

Con il suo appello, AP 1 chiede che la pena a suo carico venga

ridotta ad un massimo di due anni e che gli sia concesso il beneficio della

sospensione condizionale.

Per contro,

il PP, con il suo appello incidentale ha chiesto che la pena detentiva venga

determinata in 3 anni interamente da espiare.

9.

a. Giusta l’art. 156 cifra 1 CP chi si rende autore colpevole del

reato di estorsione è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con

una pena pecuniaria.

Il reato

di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini

(art. 179quater CP) è, invece, punito con la pena detentiva sino a tre anni o

con la pena pecuniaria.

La stessa

pena è prevista per il reato d’infrazione alla Legge sulle armi (art. 33 cpv. 1

lett. a LArm).

b. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale

del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea

2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7

e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll,

Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

c. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

d. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce

che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa

dell'au tore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998.

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

e. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine

e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice

deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione

dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita

anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione

personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,

rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso

del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita

(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009

consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il

legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza

non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue

potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio

del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008

consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui

occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del

condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007

del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

10.

a. La colpa di AP 1, che risponde di estorsione, violazione della

sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini e infrazione

alla legge sulle armi, va determinata in funzione delle circostanze legate al

fatto commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze

oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e

passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden).

Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al

reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a

ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le

circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

b. Essendo, l’estorsione, un reato contro il patrimonio, per la

valutazione della colpa diventa determinante, dal profilo oggettivo, l’entità

del danno: come visto, AP 1 ha chiesto alla sua vittima il pagamento di fr. 50’000.-,

cioè, il pagamento di un importo considerevole, pari, suppergiù, a quanto egli

riusciva a portare a casa come stipendio per un anno di lavoro. Pur

considerando che la situazione finanziaria della vittima era migliore della

sua, va, qui, ritenuto che anche per lei l’importo richiesto era importante e

che, pertanto, da qualunque aspetto lo si voglia considerare, dal suo agire AP

1.

contava di trarre un profitto rilevante causando, di riflesso, un altrettanto

importante danno. In questo ambito, va considerato, ad attenuazione della sua

colpa, il fatto che il danno non si è realizzato. Tuttavia, si tratta di un

fattore di attenuazione che non può pesare oltre misura poiché è stato soltanto

grazie all’intervento della polizia - allertata dalla denuncia della vittima -

che il reato non si è consumato.

Aggrava,

poi, la colpa di AP 1 la particolare spregiudicatezza con cui ha agito, in

particolare per avere coinvolto i figli e l’amica nel suo agire delinquenziale.

Qualifica,

invece, dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 nel reato ex art 179 quater CP,

la particolare natura delle scene filmate e riprodotte ritenuto che da essa

deriva una lesione particolarmente grave del bene giuridico protetto dalla

norma violata.

In

relazione alla violazione della LArm, la colpa di AP 1 è, invece, qualificata

in modo pesante dalla particolare pericolosità delle armi acquistate e di cui

ipotizzava di fare uso (cfr. AI 35, pag. 15) e di quelle che intendeva vendere e

dalla sua consapevolezza - certa - che le persone con cui trattava la loro

vendita non avrebbero certamente fatto un uso lecito di tali armi.

Dal

profilo soggettivo, qualificano la colpa di AP 1 il movente puramente economico

per cui ha commesso il reato ex art 179 quater, nonché l’avidità che l’ha

spinto a macchiarsi del reato di cui all’art 176 CP e ad infrangere la LArm. Da questo profilo, la colpa di AP 1 è particolarmente alta se, si considera che la sua

situazione finanziaria, pur non essendo particolarmente brillante, non era

certamente disastrata - egli percepiva le indennità di disoccupazione e la

moglie lavorava, portando a casa un salario di tutto rispetto - e che, ciò

nonostante, non ha esitato, per soldi, da un lato, a porre la sua vittima in

una situazione certamente difficile poiché potenzialmente atta a rovinarne i

rapporti familiari e, d’altro lato, a creare situazioni potenzialmente

pericolose per persone innocenti tentando di fornire armi a personaggi del

calibro di quelli con cui ha trattato (direttamente o per intermediazione).

A questi

elementi - che disegnano una colpa almeno mediamente grave - non se ne possono

affiancare altri, legati all’autore, che possano fungere da circostanze

attenuanti di peso. Nel passato di AP 1 non si ravvisano circostanze o atti

particolarmente meritori. Nemmeno si trovano situazioni particolarmente

travagliate, ritenuto che le sfortunate vicissitudini in patria sono ormai

lontane nel tempo e, comunque, superate dall’accoglienza in Svizzera, paese in

cui ha potuto rifarsi una vita serena, fondando una famiglia e trovando lavoro

e, comunque, sostegno sociale.

Rimangono,

dunque, l’elemento attenuante (relativo) della malattia (che, comunque, non gli

ha impedito di avere una relazione extraconiugale e di frequentare ambienti non

propriamente edificanti) e di una certa collaborazione con gli inquirenti (nei

termini indicati dal primo giudice).

Ne

risulta che, tutto ben ponderato, alla colpa di AP 1 appare adeguata la pena detentiva

di 2 anni e 6 mesi.

Sospensione

condizionale della pena

11.

AP 1 chiede che gli venga concesso il beneficio della sospensione

condizionale.

11.

a. Atteso che AP 1 è stato condannato a una pena detentiva

di 30 mesi, cioè ad una pena superiore ai limiti posti dall'art. 42 CP per

poter concedere l'integrale sospensione condizionale, solo una sospensione

condizionale parziale ai sensi dell'art. 43 CP può entrare in considerazione

nella fattispecie.

Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente

l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una

pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente

conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente,

la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come

nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole

(DTF 134 IV 60 consid.

7.4

pag. 77).

Qualora la prognosi sul comportamento futuro dell'autore non sia

sfavorevole, la legge impone una sospensione almeno parziale dell'esecuzione

della pena. Per contro, una prognosi negativa esclude la sospensione

condizionale parziale. Se infatti non sussiste alcuna prospettiva che la

sospensione condizionale totale o parziale possa avere una qualche influenza

sull'autore, la pena dev'essere eseguita nella sua integralità (DTF 134 IV 1 consid.

5.3

; STF 6B_686/2010 del 21.10.2010).

Per formulare una prognosi sul comportamento futuro

dell'autore, il giudice deve procedere a una valutazione globale che tenga

conto delle circostanze dell'infrazione, della vita anteriore dell'autore,

della sua reputazione e della sua situazione personale al momento

dell'emanazione della sentenza. Deve prendere in considerazione tutti gli

elementi atti a determinare il carattere dell'autore e le sue prospettive di

emendamento: infatti, per costante giurisprudenza, le

condizioni soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della

sospensione condizionale integrale della pena si applicano pure alla

sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid.

4.2.1

e 5.3.1).

Quindi,

se la prognosi circa il comportamento futuro dell’autore non si rivela

sfavorevole, la legge impone che l’esecuzione della pena sia in parte sospesa.

Ma un pronostico sfavorevole esclude anche la sospensione parziale. Quindi, se

non esiste alcuna prospettiva che una sospensione completa o parziale possa

influenzare positivamente l’autore, la pena deve essere interamente espiata

(DTF 134 IV 1 consid. 5.31 pag. 10 e riferimenti; sentenza del Tribunale

federale 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.4).

b. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la

concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui

ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto

che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della

sanzione (STF 6B_103/2007 del 12.11.2007, consid. 4.2.2.)

Per

decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il

condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere ad una

valutazione globale. Per il verdetto in merito al differimento non sono,

quindi, determinanti esigenze punitive o riflessioni legate alla prevenzione

generale, bensì criteri quali le circostanze specifiche del reato, la

personalità dell’autore e gli effetti della pena sulla sua vita futura (FF 1999

1730).

Valgono,

perciò, gli stessi elementi di giudizio sviluppati dalla giurisprudenza del

Tribunale federale sotto l’egida dell’art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1; STF

6B_664/2007 del 18.1.2008).

Vanno,

quindi, considerate le circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli

antecedenti, la situazione personale del condannato, la sua reputazione al

momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV 97), il suo atteggiamento e la sua

mentalità (STF 6S.477/2002 del 12.3.2003 non pubblicata). A questi elementi si

aggiunge anche quello relativo all’assunzione delle proprie responsabilità (STF

6B_171/2007 del 23.7.2007 non pubblicata), ritenuto, tuttavia, che anche questo

aspetto va considerato insieme agli altri così da giungere ad una valutazione

complessiva della prognosi del condannato (STF 6S.762/1999 del 19.1.2000 non

pubblicata; DTF 115 IV 85; 94 IV 51; 82 IV 5).

Il

Tribunale federale ha, poi, avuto modo di precisare che condanne precedenti per

reati della stessa natura costituiscono, in quest’ambito, soltanto indizi

sfavorevoli che non escludono tuttavia la concessione della sospensione

condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85). Sospensione che può

essere negata solo se indizi concreti e importanti prevalgono nel quadro di una

valutazione globale, in maniera tale da escludere una prognosi favorevole (DTF

102.

IV 62; 117 IV 3).

La

previsione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire il carattere

dell’accusato e le sue chances di ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115

IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è indispensabile un esame globale

della personalità dell’autore. Il giudice di merito fruisce di un esteso potere

di apprezzamento, fermo restando che egli è sempre tenuto a fondarsi su motivi

obiettivamente sostenibili. Non è consentito in particolare attribuire a

determinate circostanze un rilievo capitale e sottovalutarne o trascurarne al

contempo altre, anch’esse entranti in linea di conto (DTF non pubblicata del

18.1.2008

[6B_664/2007], consid. 3.1.1.; DTF non pubblicata del 12.11.2007

[6B_103/2007], consid. 4.2.1.; DTF 128 IV 193 consid. 3a; 123 IV 107; 118 IV

97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV 291).

12.

a. In sintesi, i primi giudici hanno posto una prognosi negativa

considerando che AP 1:

-

è disoccupato senza serie prospettive di

reinserimento nel mondo del lavoro;

-

ha una precedente condanna per aggressione;

-

ha commesso i nuovi reati nel periodo di prova.

In questo

contesto, i primi giudici hanno ritenuto che a nulla potrebbe la dichiarata

volontà della moglie di AP 1 di riprendere la vita coniugale:

“ anche la disponibilità della moglie, ripetutamente gabbata nella sua

fiducia negli ultimi due anni, di voler insieme “ai miei figli e mio

marito…ricominciare tutto come prima” (doc. TPC 54 e VD all. 1, pag. 2 II

R) può al massimo far tenerezza per quanto possa essere ancora così sottomessa

e cieca nel confidare in un cambiamento di vita dell’imputato. Comunque sia, e

per quanto qui utile, basti solo ricordare come questo legame famigliare non

abbia assolutamente mai impedito al condannato di fare, prima, tutto quello che

voleva, rispettivamente di commettere il reato di aggressione di cui al DA

2852013.

e quelli indicati nell’AA in parola (doc. TPC 1) tanto che mal si vede

come la sua famiglia possa, ora, realmente paralizzare il concreto rischio che,

se rimesso inopinatamente in libertà, non riprenda la sua vecchia vita fatta di

frequentazioni e lavori saltuari in postriboli, rispettivamente di

compravendita e mediazione di armi solo perché, nell’impellente necessità,

tuttora presente, di farsi un po’ di soldi” (sentenza impugnata, consid. 28,

pag. 24).

b. Il giudizio dei primi giudici è eccessivamente severo.

Se è vero

che pemangono incertezze sulle sue prospettive di reperire un lavoro, è anche

vero che la sua situazione non è disastrata come quella dipinta nella sentenza

impugnata, nel senso che egli non era - e non sarà - “nell’impellente

necessità di farsi un po’ di soldi” ritenuto che egli aveva, e avrà, il

necessario per vivere, grazie non solo al lavoro e alla buona volontà e

dedizione della moglie (che ha partecipato pure al dibattimento d’appello dove

ha ribadito al marito il suo perdono e il suo desiderio di riprendere la vita

coniugale), ma anche alla rete sociale presente nel nostro paese.

Riguardo le prospettive

future, va, poi, detto che questa Corte ha considerato positivamente quanto

detto al dibattimento d’appello dal difensore di AP 1, e meglio che una

possibilità di lavoro – se non certa, almeno seria - è stata offerta

all’appellante dal dott. __________ (per cui già ha lavorato in passato).

Quanto

alla precedente condanna, se è vero che essa preoccupa, è anche vero che il TF

ha più volte precisato che un precedente - quand’anche fosse specifico (ciò che

qui non è) - da solo non basta per la determinazione di una prognosi

sfavorevole.

Certamente,

il fatto che AP 1 abbia, almeno in parte, commesso i reati per cui è ora

giudicato durante il periodo di prova della precedente condanna non lascia

indifferenti. Tuttavia, non può essere sottaciuto come sia notorio che un DA

passato incontestato in giudicato abbia un ridottissimo effetto dissuasivo, non

tanto o non solo per l’esiguità e la natura della pena (in casu, 30 aliquote

giornaliere sospese condizionalmente e una multa di fr. 100.-), quanto perché

la particolare procedura non aiuta l’autore ad elaborare il carattere

reprensibile del suo agire. Ma, soprattutto, occorre considerare che gli

episodi delinquenziali in cui AP 1 è ceduto sono temporalmente circoscritti in

un periodo di smarrimento (dovuto anche alla relazione con IM 3) che ha fatto

seguito a un lungo percorso di vita in cui egli si è sempre comportato bene ed

è stato, come peraltro rilevato dal PP, un buon cittadino.

Tutto ben

considerato, quello di AP 1 è uno di quei casi dubbi in cui, in forza della

giurisprudenza federale, occorre concludere per l’assenza di una prognosi

negativa.

Giudizio,

questo, che viene sorretto anche dal fatto che, comunque, in parte la pena è da

espiare e che, per la parte sospesa, verrà, posto, come si vedrà un lungo

periodo di prova.

c. Pronunciando

una pena parzialmente sospesa, il giudice non deve solo fissare la parte di

pena da espiare e quella sospesa, ma deve anche mettere in proporzione adeguata

una parte con l’altra (DTF 134 IV 1, consid. 5.6.; STF del 18 gennaio 2008,

inc.6B_664/2007, consid. 3.2.4.). In base all’art. 43 CP la parte da espiare

deve essere almeno di sei mesi (cpv. 3), ma non può eccedere la metà della pena

(cpv. 2). Per fissare la durata della parte da espiare e la parte sospesa, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento: quale criterio di

valutazione, deve prendere in considerazione la colpa dell’autore giusta l’art.

43.

cpv. 1 CP (DTF 134 IV 1, consid. 5.6.; STF del 18 gennaio 2008, inc.

6B_664/2007, consid. 3.2.4.). Il rapporto fra queste due parti della pena deve

essere fissato in maniera tale che siano presi in considerazione in modo equo,

da un lato, la probabilità di un comportamento futuro dell’autore conforme alla

legge, e dall’altro lato, la sua colpevolezza (DTF 134 IV 1, consid. 5.6.; STF

del 18 gennaio 2008, inc.6B_664/2007, consid. 3.2.4.). Pertanto, tanto più la

prognosi è favorevole e tanto meno l’atto appare biasimevole, quanto più grande

deve essere la parte di pena sospesa: ma allo stesso tempo, la parte da espiare

deve rimanere proporzionata ai diversi aspetti della colpa (DTF 134 IV 1

consid. 5.6; STF del 22 gennaio 2008, inc.6B_714/2007, consid. 3.2.; STF del

18.

gennaio 2008, inc.6B_664/2007, consid. 3.2.4; STF dell’11 gennaio 2008,

inc.6B_513/2007, consid. 3.2).

d. In concreto, avuto riguardo al carattere particolarmente

reprensibile dei reati e alla colpa particolarmente grave di AP 1 nonché ai

dubbi che, comunque, il suo comportamento rende plausibili, questa Corte

ritiene di dover fissare la parte di pena da espiare in 15 mesi.

Per il

resto, la pena è sospesa condizionalmente con un periodo di prova che, per

supportare la prognosi, viene fissato in 5 anni.

13.

In

applicazione dell’art. 46 cpv. 2 CP, viene prorogato e fissato in tre anni il

periodo di prova (di iniziali due anni) relativo alla sospensione condizionale

della pena pecuniaria inflitta a AP 1 con decreto d’accusa 28.05.2013.

14.

Stante il pericolo di fuga (già riconosciuto nelle decisioni del Giudice

dei provveddimenti coercitivi, della Corte delle assise criminali e della CARP

in atti) e accertato il rispetto del principio della proporzionalità (cfr.

decisione di mantenimento della carcerazione di sicurezza del 17.04.2014), AP 1

è stato mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l'esecuzione della

pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale Federale.

tassazione della nota d’onorario

15.

La nota d’onorario del patrocinatore d’ufficio avv. DI 1, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in

seguito: Regolamento Tpu), è tassata sulla base della tariffa oraria di fr.

180.

- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF del 25.09.2006 inc.

1P.161/2006 consid. 3.2; STF del 06.06.2006 inc.2P.17/2004 consid. 8.5. seg.)

e viene riconosciuta così come ammessa, ad eccezione del dispendio orario del

dibattimento d’appello, che viene ridotto a 3 ore.

Si

ricorda che, non appena le sue condizioni economiche glielo permettono,

l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare allo

Stato la retribuzione del patrocinatore (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

Tasse

e spese

16.

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di prima sede sono

posti intermaente a carico di AP 1, mentre quelli

dell’appello principale sono posti a suo carico in ragione di 2/3 e per il

resto a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

Quelli

dell’appello incidentale sono, invece, posti a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 348 e segg.,

379 e segg., 398 e segg. CPP,

22, 40, 43, 46, 47, 49, 51,

156, 179quater CP,

33 LArm,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1.L’appello principale e quello

incidentale sono parzialmente accolti.

Di

conseguenza, ricordato che in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1,

1.1., 1.2., 1.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 11, 12, 13, della sentenza di

primo grado sono passati incontestati in giudicato.

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. tentata estorsione per avere, agendo in

correità con IM 1, IM 2, IM 3 e IM 4, a __________, __________, __________ e

altre località, nel periodo aprile 2013 / 18 luglio 2013, minacciando ACPR 1 di

un grave danno, compiuto, senza risultato, tutti gli atti necessari affinché

consegnasse loro fr. 50'000.-;

1.1.2. violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di

presa di immagini, per avere, agendo in correità

con IM 3, a __________, nel corso del mese di maggio 2013, fissato con un IPad,

senza l’assenso di ACPR 1, un rapporto sessuale tra quest’ultimo e IM 3,

conservandolo su più supporti d’immagini e tentando di sfruttarlo per mettere

in atto il reato di tentata estorsione di cui al punto 1.1.1.;

1.1.3. infrazione alla LF sulle armi, in parte tentata, per avere, senza diritto, a __________, __________, __________ e

altre località, nel periodo 2007 / 18 luglio 2013, intenzionalmente:

1.1.3.1. portato una pistola __________ n. di serie __________;

1.1.3.2. acquistato e posseduto due pistole __________ di cui una con

inserito un caricatore, una pistola __________, un fucile __________ con

silenziatore e cannocchiale, un fucile __________ con cannocchiale, 310

cartucce di diverse marche, 176 proiettili di diverse marche ed un caricatore;

1.3.3.3. compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alfine di

procurare per mediazione a __________ e __________ un imprecisato numero di

pistole, ma almeno 20;

1.1.3.4. tentato di alienare a __________ e __________ una pistola __________

con inserito caricatore, un fucile __________ con silenziatore e cannocchiale

nonché un fucile __________ con cannocchiale.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese di complessivi

fr. 9'459.23 relative al processo di prima istanza.

2. L’esecuzione della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione

di 15 mesi per un periodo di prova 5 (cinque) anni. Per il resto è da espiare.

3. Il periodo di prova di 2 (due) anni relativo alla sospensione

condizionale della pena pecuniaria inflitta a AP 1 con decreto d’accusa

28.05.2013 è prorogato a 3 (tre) anni (art. 46 cpv. 2 CP);

4. La nota professionale dell’avvocato DI 1 è approvata per :

-

onorario fr. 2'841.15

- spese fr.

151.00

-

iva fr. 239.35

Totale

fr. fr. 3'231.50

e posta a carico dello Stato.

4.1. In caso di ritorno a miglior fortuna, a AP

1 potrà essere chiesto il rimborso dell’intera retribuzione.

4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del

patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della

Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando

l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

4.3. Contro la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni

dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

5. Gli

oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di AP 1 in ragione di 2/3 e per il resto a carico dello Stato.

6. Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato.

7. Intimazione a:

8. Comunicazione

a:

- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

- Ufficio federale di Polizia, ufficio

centrale armi, 3003 Berna

- Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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