17.2014.23
Tentata estorsione (art. 156 cifra 1 CP), violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi per presa di immagini (art. 179quater CP), infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 cpv
17 aprile 2014Italiano53 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.2014.23
Data decisione, Autorità:
17.04.2014, CARP
Titolo:
Tentata estorsione (art. 156 cifra 1 CP), violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi per presa di immagini (art. 179quater CP), infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm). Commisurazione della pena e concessione della sospensione condizionale parziale
CONCORSO
SOSPENSIONE CONDIZIONALE PARZIALE DELLA PENA
art. 43 CPS
art. 47 CPS
art. 49 cpv. 1 CPS
art. 56 cf. 1 CPS
art. 179 let. quater CPS
art. 33 cpv. 1 let. a LARM
Incarto n.
17.2014.23+44
Locarno
17 aprile 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Stefano Manetti
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 dicembre 2013
da
AP 1
rappr. dall’DI 1
con appello
incidentale presentato il 12 febbraio 2014 dal
procuratore pubblico Paolo Bordoli,
6901 Lugano
contro la sentenza emanata il 3 dicembre
2013 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1, IM 4, IM 2, IM
1 e IM 3 (motivazione scritta intimata il 23 gennaio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 7
febbraio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che con
atto d’accusa 9 ottobre 2013 il procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei
confronti di AP 1 siccome accusato di:
1. tentata
estorsione
per avere,
per procacciarsi un indebito profitto, nel periodo compreso fra l’aprile 2013
ed il 18 luglio 2013, agendo in correità con IM 1, IM 2, IM 3 e IM 4,
minacciando ACPR 1 di un grave danno, tentato d’indurlo a consegnare loro CHF
50'000.-, e meglio
decidendo AP 1 e IM 3, nell’aprile 2013, di
registrare un rapporto sessuale fra quest’ultima e ACPR 1 (suo cliente), alfine
di chiedergli poi del denaro in cambio della non diffusione del filmato,
registrando quindi AP 1 e IM 3, fra la fine di
aprile e maggio 2013, detto rapporto,
copiando IM 2 e IM 3 il filmato su di una
chiavetta USB,
reclutando, IM 1, l’amico fidato IM 4 disposto a
partecipare all’estorsione,
concordando quindi AP 1, IM 3, IM 1, IM 2 e IM 4,
Fatti
i diversi ruoli tra loro,
telefonando quindi, AP 1, l’11 luglio 2013 a ACPR 1, prospettandogli la consegna di qualcosa di “interessante”,
fissando di conseguenza via SMS il luogo
d’incontro per la consegna, presso il Bar __________ di __________, in serata,
consegnando colà, IM 4, il filmato alla vittima,
prospettandogli parimenti che erano persone pericolose,
contattando quindi nuovamente la vittima, il 12
luglio 2013, via SMS, chiedendogli la somma di CHF 50'000.- entro il 19 luglio 2013, in difetto di che tale filmato sarebbe stato consegnato alla famiglia/stampa,
mantenendo quindi vari contatti con ACPR 1
(alcuni dei quali dai contenuti minatori), sino a fissazione del luogo e giorno
della consegna del denaro,
indicando infine nei pressi dei centri
commerciali del __________, per il giorno 19 luglio 2013, il luogo dello
scambio, procedendo infine, IM 1, IM 2 e IM 4 ad un sopralluogo, alfine di
verificare la situazione dei luoghi e le vie di uscita,
venendo quindi fermati dalla Polizia il giorno 18
luglio 2013;
2. violazione
delle sfera segreta o privata mediante apparecchi per presa di immagini
per avere, a __________, dopo averlo
preventivamente concordato fra loro, nel mese di maggio 2013, ai danni di ACPR
1, agendo in correità con IM 3, fissato con un IPad, un rapporto sessuale fra IM
3 e ACPR 1, senza l’assenso di quest’ultimo e a sua insaputa, conservandolo poi
su più supporti di immagini nonché, tentando quindi di sfruttarlo per mettere
in atto l’estorsione di cui al punto 1.;
3. delitto
contro la LF sulle armi
per avere, senza diritto, intenzionalmente:
3.1. a __________
ed in altre località del Canton Ticino, in diverse occasioni nel periodo 2011 /
18 luglio 2013, portato con sé, la pistola marca ________, n° di serie: _________;
3.2. a __________,
nel periodo compreso fra il 2007 ed il 18 luglio 2013, acquistato e posseduto,
delle armi e munizioni ai sensi della legge e meglio 1 pistola __________, con
inserito caricatore, 1 pistola marca __________, 1 pistola marca __________, 1
fucile marca __________, 1 fucile marca __________, 100 cartucce marca __________,
50 cartucce marca __________, 6 cartucce __________, 1 cartuccia __________,
153 cartucce di diverse marche, 45 proiettili marca __________, 50 proiettili __________,
50 proiettili marca Stinger 22 ex. LR, 14 proiettili per pistola __________, 16
proiettili sciolti, 1 proiettile sciolto ed 1 caricatore nero unifilare;
3.3. a __________,
nel periodo giugno 2013 – luglio 2013, tentato di procurare per mediazione a __________
ed a __________, un imprecisato numero di armi da fuoco (pistole), ma almeno
una partita di circa 20-30 unità, per il tramite di cittadini albanesi non
meglio identificati, a lui noti come soggetti pericolosi;
3.4. a __________
e __________, nel periodo giugno 2013 – luglio 2013, alienato a __________ e __________,
per CHF 3'600.-, alcune armi da fuoco, fra le quali almeno 1 pistola __________,
calibro __________, nr. __________, con inserito caricatore, 1 fucile marca __________,
nr. asportato, con silenziatore, calibro __________, con montato un
cannocchiale vega sport 1.5 / 4.5 x 20 ed 1 fucile marca __________, modello __________,
nr. __________, calibro 22, con cannocchiale __________, ricevendo un acconto
di CHF 500.-.
- con
sentenza 3 dicembre 2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato - per i
fatti di cui all’atto d’accusa - AP 1 autore colpevole di tentata estorsione,
violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di
immagini e infrazione alla LF sulle armi (in parte tentata). Con riferimento a
quest’ultima infrazione, i primi giudici hanno dichiarato AP 1 colpevole per
aver tentato di alienare la pistola e i due fucili di cui al punto 3.4.
dell’atto d’accusa, non ritenendo consumata l’imputazione formulata dal
magistrato inquirente.
In
applicazione della pena, la Corte di prime cure ha condannato AP 1 alla pena
detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, a valere quale pena parzialmente
aggiuntiva rispettivamente unica (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP) al decreto
d’accusa 28.05.2013 del Ministero pubblico del Canton Ticino, da dedursi il
carcere preventivo sofferto, oltre che al pagamento di tasse e spese di
giustizia in ragione di 1/3.
I primi
giudici hanno, inoltre, ordinato la confisca a AP 1 delle armi trovate in suo
possesso, e meglio delle armi e oggetti indicati al punto 11 del dispositivo,
il sequestro conservativo – a fini probatori – di una carta SIM e di un
telefono cellulare, nonché il mantenimento del sequestro conservativo di fr. 430.50 a garanzia del parziale pagamento di tasse e spese di giustizia. Il resto degli oggetti posti
sotto sequestro sono invece stati dissequestrati in favore dell’imputato.
- Con
decisione separata di medesima data i primi giudici hanno ordinato il
mantenimento dell’imputato in carcerazione di sicurezza fino al 2 marzo 2014
compreso.
Con
decisione 14 febbraio 2014 la presidente di questa Corte ha confermato il
mantenimento di AP 1 in carcerazione di sicurezza per tutta la durata della
procedura d’appello.
preso atto che contro
la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione
scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 7 febbraio 2014, ha precisato di impugnare, sostanzialmente, la sentenza di prime cure limitatamente alla
commisurazione della pena, chiedendo che la pena detentiva a lui inflitta sia
contenuta in al massimo due anni e che gli sia concesso il beneficio della
sospensione condizionale (III).
Contestualmente
alla dichiarazione di appello, l’imputato ha presentato un’istanza probatoria,
chiedendo l’acquisizione agli atti dell’estratto giudiziale italiano di IM 3 e
dei rapporti medici relativi all’intervento da egli subito d’urgenza il 7
febbraio u.s.. L’istanza è da considerarsi evasa nel senso che l’estratto del
casellario italiano della signora è stato prodotto dal PP (XII) e che il
rapporto medico sullo stato di salute dell’appellante è stato da egli prodotto al
dibattimento d’appello (doc. dib. d’appello 1).
Con scritto 31.03.2014 l’imputato ha, poi, chiesto
il richiamo della sentenza di condanna italiana pronunciata nel 2007 nei
confronti di IM 3 (XXI). Tale richiesta è stata evasa con l’acquisizione agi
atti della sentenza 18.06.2007 del Tribunale di Milano (XXIII).
Con
dichiarazione d'appello incidentale 12 febbraio 2014, il procuratore pubblico
ha dichiarato di appellare (in via adesiva) il dispositivo n. 6.1 della
sentenza di prime cure, chiedendone la modifica nel
senso di condannare AP 1 alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il
carcere preventivo sofferto.
Il
procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 17 aprile 2014 durante il quale:
- il
procuratore pubblico ha domandato la condanna di AP 1 alla pena detentiva di 3
anni interamente da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- l’imputato
ha, invece, contestato la commisurazione della pena detentiva inflittagli in
prima sede, chiedendo che essa venga contenuta in due anni, di cui 9 mesi da
espiare e 15 mesi sospesi.
ritenuto
I. Potere cognitivo della Corte d’appello e di revisione penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il
tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di
secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo
e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente
(art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi
probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate
(STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri,
Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del
21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente
il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad
art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad
alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4
CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello
esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di
un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di
esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404
cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13,
pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito
dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g
dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo
e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre
al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone
altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal
senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in
modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla
volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello
di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF
6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).
2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione
della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con
estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del
quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva
elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva
esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o
abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17
consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,
DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid.
3.3;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette invece di censurare,
mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento
(art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett.
c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo
motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle
Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in
cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza
dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità
inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo
2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP;
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398,
n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa
Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello
anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione
d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di
apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia
effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato
alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,
Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag.
759; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch
reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;
Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 393, n. 17, pag.
2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art.
398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra,
nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in
Commentaire romand, op. cit., ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno
al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di
Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle
decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du
cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre
appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero
apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo
rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente
Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello
deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a
quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio,
commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito
dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, op.
cit., § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e
404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che
l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,
perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di
rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità
(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
Tale pieno potere di esame in materia di
commisurazione della pena è dato anche nei casi in cui, a seguito di un appello
presentato dal solo accusatore privato, venga modificato il giudizio sulla
colpevolezza del prevenuto che in prima istanza era stato assolto oppure
condannato a seguito di una diversa qualifica giuridica, e ciò benché
l’accusatore privato non sia legittimato ad interporre appello contro la
sanzione inflitta (STF del 14 dicembre 2012, inc.6B_434/2012, consid. 1.2,
destinato alla pubblicazione, confermato in STF del 14 gennaio 2013, inc.6B_54/2012,
consid. 4). La colpevolezza non può in effetti venir
dissociata dalla pena, per cui, in caso di accoglimento dell’appello
dell’accusatore privato in relazione alla colpevolezza dell’imputato (anche in
assenza di appello interposto dal PP), la Corte di appello deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lei accertata, se del caso pronunciando una
pena più severa di quella decisa in prima istanza (v. anche STF del 14 gennaio
2013, inc.6B_54/2012, consid. 4).
Considerandi
II.
L’accusato e i suoi precedenti penali
Vita
3.
a. AP 1, cittadino di etnia __________, è nato il __________
a __________.
Secondo
quanto da egli dichiarato, dopo le scuole dell’obbligo nel suo paese, ha
frequentato l’accademia militare dal 1985 al 1989 ottenendo il grado di capitano,
ma senza riuscire a diplomarsi, poiché, a pochi mesi dal conseguimento del
diploma, egli è stato arrestato e incarcerato per 18 mesi in __________ per
motivi politici.
Successivamente
- sempre secondo le sue dichiarazioni - AP 1 è riuscito a scappare e a
raggiungere la Svizzera, precisamente __________ nel Canton __________, dove nel
luglio 1990 ha presentato domanda di asilo (PS 18.07.2013, allegato 4 al
rapporto di arresto provvisorio, AI 27, pagg. 7-8; PS 19.07.2013, AI 35, pag. 2;
verb. dib. d’appello, pag. 2).
Ha
ottenuto lo statuto di rifugiato nell’ottobre 1990 (verb. dib. d’appello, pag.
2).
b. Sempre secondo le sue dichiarazioni, AP 1 ha inizialmente vissuto in Svizzera Interna, dove ha lavorato in un ristorante. Nel 1992 ha sposato __________, cittadina __________, e dalla loro unione sono nati due figli: IM 1
(1992) e IM 2 (1994). Nel 1993 la famiglia si è trasferita in Ticino e
attualmente vive a __________. Dal 1997 AP 1 è a beneficio di un permesso di
domicilio con scadenza al 13.07.2015.
c. Una
volta giunto in Ticino, AP 1 ha lavorato alle dipendenze delle __________ fino
al fallimento della società, avvenuto nel 2008. A titolo accessorio, ha lavorato come agente di sicurezza, prima alle dipendenze dirette di alcune
discoteche e, in seguito, alle dipendenze della __________ in esercizi pubblici
di altro genere (quali, ad esempio, il __________, __________ e il __________;
cfr verb. dib. d’appello, pag. 2). Complessivamente, aveva un’entrata mensile netta di
fr. 4'000.- / 5'000.-.
Nel
luglio 2010, egli ha iniziato a lavorare alle dipendenze della __________ di __________
ma, dopo soli 3 mesi, ha dovuto interrompere tale attività a causa di un tumore
allo stomaco che l’ha reso inabile al lavoro. Ha subito un primo by-pass
gastrico nel 2011 (doc. dib. d’appello 1).
Dal 2012 e
fino al suo arresto, ha percepito un’indennità disoccupazione di fr. 3'200.-
mensili, pur se, di tanto in tanto, lavorava ancora quale agente di sicurezza
per la __________ (PS 18.07.2013, allegato 4 al rapporto di arresto
provvisorio, AI 27, pagg. 7-8; all. 1 verb. TPC, pagg. 2-3).
Per far
fronte al proprio fabbisogno mensile, la famiglia AP 1 può attualmente contare
sullo stipendio della moglie di AP 1 che guadagna fr. 3'000.- netti mensili
lavorando quale donna delle pulizie presso l’hotel __________ di __________,
nonché sullo stipendio di IM 2, che è apprendista presso la __________ di __________
e percepisce fr. 1’020.- al mese.
IM 1 è,
invece, attualmente senza lavoro (PS 18.07.2013, allegato 4 al rapporto di
arresto provvisorio, AI 27, pagg. 7-8; all. 1 verb. TPC, pagg. 2-3).
d. L’estratto
13.11.2013
dell’UEF di Bellinzona dà atto di procedure esecutive a carico di AP
1.
per un importo complessivo di fr. 12'400.75 e di 34 attestati di carenza beni
per un totale di fr. 26'338.60 (doc. TPC 35).
Risulta,
inoltre, che, nel 2011, egli è stato tassato su un reddito raggruppato di fr.
50'000.- (doc. TPC 40).
e. Nel mese di febbraio 2014 AP 1 ha subito un altro intervento per riduzione di un’ernia intestinale. La degenza è durata dal 7
all’11 febbraio 2014 (doc. dib. d’appello 1).
Precedenti
penali
4.
AP 1 non è incensurato in Svizzera.
Dall’estratto
del casellario giudiziale in atti risulta, infatti, un precedente penale a suo
carico per aggressione, reato per il quale egli è stato condannato, con decreto
d’accusa 28.05.2013 regolarmente passato in giudicato, alla pena pecuniaria di
30.
aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni (doc. TPC 29).
IV. Appello
5.
a. AP 1 contesta la commisurazione della pena inflittagli dalla
prima Corte, chiedendo che essa sia contenuta in due anni di pena detentiva,
sospesi condizionalmente. A sostegno di tale richiesta, egli fa valere di non
essere stato né l’ideatore, né il regista né il principale protagonista dei
reati di estorsione e di violazione della sfera segreta o privata mediante
apparecchi di presa di immagini, come invece hanno erroneamente ritenuto i
primi giudici: il fatto che IM 3 ha già messo in atto tali reati in passato in
Italia, sostiene, dimostra che egli non può aver avuto nella vicenda il ruolo
di primo piano che gli è stato attribuito dai primi giudici, ciò che
ridimensiona, di conseguenza, la sua colpa (III).
b. Anche il procuratore pubblico ha impugnato, con appello
incidentale, la commisurazione della pena effettuata in prima sede e chiede che
nei confronti di AP 1 venga pronunciata la pena detentiva di 3 anni,
interamente da scontare (I).
Giudizio
di primo grado
6.
In primo grado, AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di tentata
estorsione, violazione della sfera privata o segreta mediante apparecchi di
presa d’immagini e infrazione alla LF sulle armi (in parte tentata). I fatti
alla base di questa pronuncia, che è passata incontestata in giudicato, sono in
estrema sintesi quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’atto d’accusa (riprodotti
a pag. 2 e 3 di questa sentenza), ad eccezione, come detto, del punto 3.4. per
il quale AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di tentata (e non consumata)
infrazione alla Legge sulle armi.
Dichiarazioni
di AP 1 sui motivi che l’hanno spinto a delinquere
Estorsione
e violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di
immagini.
7.
a. Nella realizzazione dei reati di estorsione e di violazione della
sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini AP 1 ha, come visto, agito in correità, fra gli altri, con IM 3, cittadina rumena dedita all’esercizio
della prostituzione con cui la vittima ha avuto numerosi rapporti sessuali a
pagamento ed, in particolare, il rapporto sessuale all’origine dei reati sopra
indicati.
Con IM 3,
AP 1 intratteneva, da più di due anni, una relazione sentimentale (PS
18.07
, allegato 4 al rapporto di arresto provvisorio 18.07.2013, AI 27,
pag. 3; verbale IM 3 19.07.2013, AI 37, pag. 3).
a.1. Chi ha
ideato il piano
Gli
sforzi della Difesa di convincere la Corte che l’ideatore del piano non era AP
1.
ma la compagna, si scontra con le risultanze dell’incarto.
Dapprima, vi sono le ammissioni dello stesso AP 1
che, durante l’inchiesta e al dibattimento di primo grado, ha sempre,
costantemente, detto di essere stato lui ad avere avuto l’idea di estorcere
soldi a ACPR 1 Lo ha detto in diverse occasioni, precisando che l’amica,
all’inizio, era piuttosto restia ad accettare la sua proposta:
“ Circa 1 mese e mezzo fa, ACPR 1 aveva contattato come di
consuetudine IM 3 dicendogli che sarebbe andato nella sua camera alla residenza
__________ per un incontro sessuale. Quando IM 3 ha contattato IM 3 io ero presente (...). Ho quindi deciso di fare appunto un filmato dell’atto
sessuale tra IM 3 e ACPR 1 con lo scopo di ricattarlo per poi farmi consegnare
dei soldi” (PS 18.07.2013, allegato 4 al rapporto di arresto provvisorio
18.07
, AI 27, pag. 4).
“ Vorrei dire che la colpa è mia e di IM 3, di nessun altro. Inoltre, IM
3.
ha un ruolo secondario. Sono io che ho insistito” (PP 19.07.2013, AI 35,
pag. 3).
“ ...l’idea di videoregistrare era venuta comunque a me e questo per
poterlo usare in futuro” (PP 19.07.2013, AI 35, pag. 7).
“ Posso confermare in questa sede che a fine aprile inizio maggio 2013
ho chiesto a IM 3, che seppur dopo qualche titubanza si è detta d’accordo, di
filmare un suo rapporto a pagamento con il cliente ACPR 1
ADR che questa idea mi è venuta
inizialmente (...) Come detto io l’ho proposto a IM 3 (sott. del red.) che
ha accettato (...) ” (PP 04.09.2013, AI 154, pagg. 2-3).
Non si vede come la nuova versione proposta da AP
1.
al dibattimento d’appello possa togliere forza probante a queste
dichiarazioni che – non solo hanno il pregio della costanza nel tempo – ma sono
anche state confermate da quelle più volte rese dalla donna:
“ AP 1 da marzo 2013 cercava di convincermi a registrare (sott.
del red) e filmare ACPR 1 ed io mentre avevamo una prestazione sessuale” (PP
19.07
, AI 37, pag. 6).
“ ..è vero che io mi sono prestata, su suggerimento di AP 1 (sott.
del red), a filmare …” (verbale GPC 20.07.2013, AI 54, pag. 2).
“ … da subito quando AP 1 mi ha chiesto (sott. del
red) di filmare il rapporto … (PP 04.09.2013, AI 157, pagg. 2).
E questo, a maggior ragione se si considera che,
contrariamente alla tesi della Difesa, la fattispecie per cui la donna è stata
condannata in Italia è diversa da quella per cui è stato aperto l’odierno
procedimento e, quindi, nella condanna italiana non può essere visto un indizio
supportante la tesi – tardivamente avanzata - secondo cui l’idea fu un frutto
esclusivo della mente di IM 3 che riuscì a convincere l’appellante facendo leva
sulla sua infatuazione per lei.
a.2. Movente
Secondo
le sue prime dichiarazioni, AP 1 ha agito per soldi (a suo dire la IM 3 sapeva
della buona situazione finanziaria della vittima):
“ Mi viene chiesto per quale motivo avete scelto ACPR 1 come
obbiettivo. Rispondo che abbiamo scelto lui perché sapevamo che aveva molte
disponibilità economiche. (...) Gli agenti interroganti mi chiedono se è stato
scelto ACPR 1 per le sue disponibilità economiche oppure perché ero geloso che
lui frequentasse IM 3.
Rispondo che sono un po’geloso di IM 3 ma la
decisione è stata prevalentemente per recuperare dei soldi” (PS 18.07.2013,
allegato 4 al rapporto di arresto provvisorio 18.07.2013, AI 27, pag. 9).
“ Mi viene chiesto il motivo per cui abbiamo scelto proprio ACPR 1
quale vittima dell’estorsione.
R: lo abbiamo, io e IM 3, scelto in quanto lui
parlava di buttare qua e la i soldi e che aveva paura che sua moglie scoprisse
il fatto che lui frequentasse delle prostitute. (...)
A domanda del mio avvocato, rispondo che anche la
gelosia ha avuto un ruolo” (PP 19.07.2013, AI 35, pag. 5).
Soltanto
in seguito, AP 1 ha aggiunto al movente economico quello della gelosia. Secondo
le sue dichiarazioni, l’uomo era diventato troppo assiduo e, in sostanza, dalla
sua compagna voleva di più di quanto normalmente si chiede ad una prostituta:
“ La giudice mi chiede di spiegare il motivo per cui ho deciso di
ricattare ACPR 1
Rispondo che io vedevo che lui diventava sempre
più pressante con IM 3, voleva che lei lo accompagnasse durante viaggi in
Svizzera interna e che prendesse un appartamento, da lui pagato, dove rimanere
a sua esclusiva disposizione. (...) Io mi sono deciso a fare quello che ho
fatto per gelosia. Naturalmente anche per soldi” (verbale di audizione GPC
20.07
, AI 57, pag. 2).
“ (…) inizialmente per fare in modo che questo ACPR 1 si allontanasse
da IM 3. Lui infatti faceva richieste insistenti a lei di potere consumare nel
suo appartamento (...) e dato che lei rifiutava poi le ha anche offerto di dare
lui un appartamento a IM 3. Io ero geloso. (...) Come detto io l’ho proposto (…)
inizialmente per una questione di gelosia. (...)
Dopo questo filmato ACPR 1 insisteva ancora anche
per farsi accompagnare da IM 3 per un fine settimana in Svizzera interna.
Allora ho deciso, d’accordo con IM 3, che avremmo utilizzato il filmato. L’idea
era di spaventarlo, ma poi già che mettevamo in piedi la cosa, e visto che IM 3 mi aveva detto che lui aveva soldi, tanto che lui le avrebbe raccontato che manteneva un’altra
donna a Montecarlo, abbiamo pensato anche di chiedergli dei soldi. (...)
ADR per ribadire che prioritariamente per me non
era una questione di soldi, ma che comunque glieli abbiamo chiesti e li avremmo
anche presi se ce li avesse dati.
ADR che se avessi ricevuto questi soldi mi
avrebbero fatto comodo” (PP 04.09.2013, AI 154, pagg. 2-3).
a.3. Il
tentativo di AP 1 di rendere un po’ meno venale il suo agire è, però,
vanificato dalle dichiarazioni di IM 3. Infatti, la donna ha non solo
dichiarato che l’idea era di AP 1 (confermando, in ciò, il dire dell’amico), ma
ha anche chiaramente indicato che il vero ed unico movente era di natura
economica:
“ AP 1 da marzo 2013 cercava di convincermi a registrare e filmare ACPR
1.
ed io mentre avevamo una prestazione sessuale. Ciò allo scopo di chiedere dei
soldi a ACPR 1” (PP 19.07.2013, AI 37, pag. 6).
“ È stata scelta come vittima ACPR 1 da parte di AP 1 perché era
risaputo che quest’ultimo fosse persona benestante. AP 1 sapeva che era
proprietario di tante cose a __________” (PP 19.07.2013, AI 37, pag. 9).
“ ..è vero che io mi sono prestata, su suggerimento di AP 1, a filmare un rapporto sessuale da me consumato con ACPR 1 presso la residenza __________ per poi
utilizzare questo filmato per ricattare ACPR 1 e farci consegnare del denaro”
(verbale GPC 20.07.2013, AI 54, pag. 2).
“ da subito quando AP 1 mi ha chiesto di filmare il rapporto si è
parlato di ACPR 1. Da subito l’idea era quella di utilizzare il filmato per
ricavarci dei soldi. (...)
L’interrogante mi chiede se AP 1 potrebbe aver
frainteso quanto da me detto fino a pensare di filmarlo (ACPR 1, ndr)
semplicemente per farlo allontanare da me e non già da subito per i soldi.
Non credo proprio. Da subito si è parlato del
filmato in relazione a dei soldi da chiedere a V.” (PP 04.09.2013, AI 157,
pagg. 2 e 4).
Del
resto, la IM 3 ha anche negato di aver avuto con ACPR 1 una “relazione
particolare” che potesse far ingelosire AP 1 ed ha spiegato che, nonostante
avesse una natura gelosa, l’amico non aveva mai avuto nulla da dire di
particolare sui suoi rapporti con ACPR 1:
“ Io non ho mai avuto una relazione con ACPR 1. Come detto sopra io lo
vedevo al massimo due volte al mese per una durata di 20/30 minuti al massimo”
(PP 19.07.2013, AI 37, pag. 5).
“ ..posso dire che da quando la nostra relazione è diventata più
seria, lui era sostanzialmente geloso dei miei clienti” (PP 08.08.2013, AI 105,
pag. 3).
“ ADR che AP 1 è geloso in generale di tutti, non ricordo che in
particolare su ACPR 1 mi abbia detto che non dovevo più vederlo o abbia fatto
scenate di gelosia” (pp 04.09.2013, AI 157, pag. 2).
a.4. Del resto, è stato lo stesso AP 1 ad ammettere, al dibattimento di
appello, di avere agito per soldi (verb. dib. d’appello, pag. 3).
a.5. Da quanto sopra, emerge con chiarezza che
-
è stato AP 1 ad ideare il piano;
-
è stato AP 1 a convincere l’amica a partecipare alla messa in atto del piano;
-
il movente di AP 1 era essenzialmente, se non esclusivamente, economico.
Infrazione
alla Legge sulle armi
b. Sui motivi per cui ha acquistato delle armi, AP 1 ha indicato, da un lato, il piacere di collezionarle (PP 08.08.2013, AI 102, pag. 3; verbale di
confronto 13.09.2013, AI 186 pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 3) e,
dall’altro, la necessità di proteggere sé stesso e la sua famiglia.
Queste le
sue dichiarazioni riguardo la necessità di difesa:
“ Mi viene chiesto di spiegare la presenza della pistola 9mm _________,
sequestrata a casa nostra a __________, nell’armadio della camera da letto. In
particolare mi viene chiesto a chi appartiene, dove e quando è stata acquistata
(...).
R: è mia. L’ho acquistata in Italia circa due
anni fa, da un calabrese di cui non so il nome. (...)
Mi viene chiesto per quale motivo l’ho
acquistata.
R: per difesa personale, per casa mia. Per
difendermi un po’ da tutti. Erano un po’ dei momenti brutti.
Mi viene chiesto se i momenti brutti a cui faccio
riferimento sono quelli notori emersi con l’inchiesta DOMINO.
R: sì, sono quelli anche se in effetti i problemi
erano iniziati prima. I rumeni e gli albanesi prima erano assieme e venivano
assieme a minacciare per prendere in gestione i postriboli e la sicurezza di
questi” (PP 19.07.2013, AI 35, pag. 15).
Per
quanto concerne, invece, il tentativo di vendita di armi (pistole e fucili), AP
1.
ha spiegato di aver delinquito per guadagnare qualche soldo:
“ I presenti hanno guardato le armi e uno di questi ha detto che il
fucile più vecchio non gli interessava ma se io gi avessi dato la pistola 7.65
avrebbe acquistato anche il vecchio fucile. Questa persona mi ha offerto CHF
3'000.-. Io non ero convinto di volergli dare anche la 7.65 e quindi gli ho
detto che gli avrei fatto sapere.
Sentendo questa cifra devo dire che in effetti ho
pensato di poter fare questo affare. (...)
__________ (__________, ndr) mi ha chiamato per
chiedermi se avevo deciso. Io gli ho detto che non ero ancora convinto
soprattutto per la pistola 7.65. __________ a questo punto mi ha detto che se
avessi dato le tre armi mi avrebbero pagato CHF 3'600.-. Io gli ho risposto che
se mi avessero portato i soldi entro il 26.07.2013 (...) io gli avrei dato le
armi. (...) ADR che con nessuno ho parlato di prezzi precisi, né con Sorrentino
e i suoi amici, né con gli albanesi. Ricordo che __________ mi aveva chiesto se
il prezzo poteva essere di circa 600-700 Euro al pezzo e io gli ho risposto che
non lo sapevo. Lui mi aveva detto che se le cifre erano queste ci poteva stare
anche un nostro guadagno. Io dovevo quindi aspettare la risposta degli albanesi
circa i prezzi e i modelli a loro disposizione”. (PS 27.08.2013, allegato 7 al
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 30.09.2013, pagg. 5-6 e 9).
Commisurazione
della pena
8.
Con il suo appello, AP 1 chiede che la pena a suo carico venga
ridotta ad un massimo di due anni e che gli sia concesso il beneficio della
sospensione condizionale.
Per contro,
il PP, con il suo appello incidentale ha chiesto che la pena detentiva venga
determinata in 3 anni interamente da espiare.
9.
a. Giusta l’art. 156 cifra 1 CP chi si rende autore colpevole del
reato di estorsione è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con
una pena pecuniaria.
Il reato
di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini
(art. 179quater CP) è, invece, punito con la pena detentiva sino a tre anni o
con la pena pecuniaria.
La stessa
pena è prevista per il reato d’infrazione alla Legge sulle armi (art. 33 cpv. 1
lett. a LArm).
b. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale
del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea
2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7
e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll,
Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
c. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
d. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce
che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa
dell'au tore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità
della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà
dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della
situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni
d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre
1998.
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale
militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.
1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
e. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),
il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,
determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine
e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice
deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione
dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita
anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione
personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,
rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso
del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita
(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010
del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009
consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il
legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza
non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue
potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio
del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008
consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui
occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del
condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007
del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
10.
a. La colpa di AP 1, che risponde di estorsione, violazione della
sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini e infrazione
alla legge sulle armi, va determinata in funzione delle circostanze legate al
fatto commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze
oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e
passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden).
Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al
reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a
ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le
circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55
consid. 5.4).
b. Essendo, l’estorsione, un reato contro il patrimonio, per la
valutazione della colpa diventa determinante, dal profilo oggettivo, l’entità
del danno: come visto, AP 1 ha chiesto alla sua vittima il pagamento di fr. 50’000.-,
cioè, il pagamento di un importo considerevole, pari, suppergiù, a quanto egli
riusciva a portare a casa come stipendio per un anno di lavoro. Pur
considerando che la situazione finanziaria della vittima era migliore della
sua, va, qui, ritenuto che anche per lei l’importo richiesto era importante e
che, pertanto, da qualunque aspetto lo si voglia considerare, dal suo agire AP
1.
contava di trarre un profitto rilevante causando, di riflesso, un altrettanto
importante danno. In questo ambito, va considerato, ad attenuazione della sua
colpa, il fatto che il danno non si è realizzato. Tuttavia, si tratta di un
fattore di attenuazione che non può pesare oltre misura poiché è stato soltanto
grazie all’intervento della polizia - allertata dalla denuncia della vittima -
che il reato non si è consumato.
Aggrava,
poi, la colpa di AP 1 la particolare spregiudicatezza con cui ha agito, in
particolare per avere coinvolto i figli e l’amica nel suo agire delinquenziale.
Qualifica,
invece, dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 nel reato ex art 179 quater CP,
la particolare natura delle scene filmate e riprodotte ritenuto che da essa
deriva una lesione particolarmente grave del bene giuridico protetto dalla
norma violata.
In
relazione alla violazione della LArm, la colpa di AP 1 è, invece, qualificata
in modo pesante dalla particolare pericolosità delle armi acquistate e di cui
ipotizzava di fare uso (cfr. AI 35, pag. 15) e di quelle che intendeva vendere e
dalla sua consapevolezza - certa - che le persone con cui trattava la loro
vendita non avrebbero certamente fatto un uso lecito di tali armi.
Dal
profilo soggettivo, qualificano la colpa di AP 1 il movente puramente economico
per cui ha commesso il reato ex art 179 quater, nonché l’avidità che l’ha
spinto a macchiarsi del reato di cui all’art 176 CP e ad infrangere la LArm. Da questo profilo, la colpa di AP 1 è particolarmente alta se, si considera che la sua
situazione finanziaria, pur non essendo particolarmente brillante, non era
certamente disastrata - egli percepiva le indennità di disoccupazione e la
moglie lavorava, portando a casa un salario di tutto rispetto - e che, ciò
nonostante, non ha esitato, per soldi, da un lato, a porre la sua vittima in
una situazione certamente difficile poiché potenzialmente atta a rovinarne i
rapporti familiari e, d’altro lato, a creare situazioni potenzialmente
pericolose per persone innocenti tentando di fornire armi a personaggi del
calibro di quelli con cui ha trattato (direttamente o per intermediazione).
A questi
elementi - che disegnano una colpa almeno mediamente grave - non se ne possono
affiancare altri, legati all’autore, che possano fungere da circostanze
attenuanti di peso. Nel passato di AP 1 non si ravvisano circostanze o atti
particolarmente meritori. Nemmeno si trovano situazioni particolarmente
travagliate, ritenuto che le sfortunate vicissitudini in patria sono ormai
lontane nel tempo e, comunque, superate dall’accoglienza in Svizzera, paese in
cui ha potuto rifarsi una vita serena, fondando una famiglia e trovando lavoro
e, comunque, sostegno sociale.
Rimangono,
dunque, l’elemento attenuante (relativo) della malattia (che, comunque, non gli
ha impedito di avere una relazione extraconiugale e di frequentare ambienti non
propriamente edificanti) e di una certa collaborazione con gli inquirenti (nei
termini indicati dal primo giudice).
Ne
risulta che, tutto ben ponderato, alla colpa di AP 1 appare adeguata la pena detentiva
di 2 anni e 6 mesi.
Sospensione
condizionale della pena
11.
AP 1 chiede che gli venga concesso il beneficio della sospensione
condizionale.
11.
a. Atteso che AP 1 è stato condannato a una pena detentiva
di 30 mesi, cioè ad una pena superiore ai limiti posti dall'art. 42 CP per
poter concedere l'integrale sospensione condizionale, solo una sospensione
condizionale parziale ai sensi dell'art. 43 CP può entrare in considerazione
nella fattispecie.
Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente
l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una
pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente
conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente,
la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come
nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole
(DTF 134 IV 60 consid.
7.4
pag. 77).
Qualora la prognosi sul comportamento futuro dell'autore non sia
sfavorevole, la legge impone una sospensione almeno parziale dell'esecuzione
della pena. Per contro, una prognosi negativa esclude la sospensione
condizionale parziale. Se infatti non sussiste alcuna prospettiva che la
sospensione condizionale totale o parziale possa avere una qualche influenza
sull'autore, la pena dev'essere eseguita nella sua integralità (DTF 134 IV 1 consid.
5.3
; STF 6B_686/2010 del 21.10.2010).
Per formulare una prognosi sul comportamento futuro
dell'autore, il giudice deve procedere a una valutazione globale che tenga
conto delle circostanze dell'infrazione, della vita anteriore dell'autore,
della sua reputazione e della sua situazione personale al momento
dell'emanazione della sentenza. Deve prendere in considerazione tutti gli
elementi atti a determinare il carattere dell'autore e le sue prospettive di
emendamento: infatti, per costante giurisprudenza, le
condizioni soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della
sospensione condizionale integrale della pena si applicano pure alla
sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid.
4.2.1
e 5.3.1).
Quindi,
se la prognosi circa il comportamento futuro dell’autore non si rivela
sfavorevole, la legge impone che l’esecuzione della pena sia in parte sospesa.
Ma un pronostico sfavorevole esclude anche la sospensione parziale. Quindi, se
non esiste alcuna prospettiva che una sospensione completa o parziale possa
influenzare positivamente l’autore, la pena deve essere interamente espiata
(DTF 134 IV 1 consid. 5.31 pag. 10 e riferimenti; sentenza del Tribunale
federale 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.4).
b. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la
concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui
ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto
che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della
sanzione (STF 6B_103/2007 del 12.11.2007, consid. 4.2.2.)
Per
decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il
condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere ad una
valutazione globale. Per il verdetto in merito al differimento non sono,
quindi, determinanti esigenze punitive o riflessioni legate alla prevenzione
generale, bensì criteri quali le circostanze specifiche del reato, la
personalità dell’autore e gli effetti della pena sulla sua vita futura (FF 1999
1730).
Valgono,
perciò, gli stessi elementi di giudizio sviluppati dalla giurisprudenza del
Tribunale federale sotto l’egida dell’art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1; STF
6B_664/2007 del 18.1.2008).
Vanno,
quindi, considerate le circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli
antecedenti, la situazione personale del condannato, la sua reputazione al
momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV 97), il suo atteggiamento e la sua
mentalità (STF 6S.477/2002 del 12.3.2003 non pubblicata). A questi elementi si
aggiunge anche quello relativo all’assunzione delle proprie responsabilità (STF
6B_171/2007 del 23.7.2007 non pubblicata), ritenuto, tuttavia, che anche questo
aspetto va considerato insieme agli altri così da giungere ad una valutazione
complessiva della prognosi del condannato (STF 6S.762/1999 del 19.1.2000 non
pubblicata; DTF 115 IV 85; 94 IV 51; 82 IV 5).
Il
Tribunale federale ha, poi, avuto modo di precisare che condanne precedenti per
reati della stessa natura costituiscono, in quest’ambito, soltanto indizi
sfavorevoli che non escludono tuttavia la concessione della sospensione
condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85). Sospensione che può
essere negata solo se indizi concreti e importanti prevalgono nel quadro di una
valutazione globale, in maniera tale da escludere una prognosi favorevole (DTF
102.
IV 62; 117 IV 3).
La
previsione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire il carattere
dell’accusato e le sue chances di ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115
IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è indispensabile un esame globale
della personalità dell’autore. Il giudice di merito fruisce di un esteso potere
di apprezzamento, fermo restando che egli è sempre tenuto a fondarsi su motivi
obiettivamente sostenibili. Non è consentito in particolare attribuire a
determinate circostanze un rilievo capitale e sottovalutarne o trascurarne al
contempo altre, anch’esse entranti in linea di conto (DTF non pubblicata del
18.1.2008
[6B_664/2007], consid. 3.1.1.; DTF non pubblicata del 12.11.2007
[6B_103/2007], consid. 4.2.1.; DTF 128 IV 193 consid. 3a; 123 IV 107; 118 IV
97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV 291).
12.
a. In sintesi, i primi giudici hanno posto una prognosi negativa
considerando che AP 1:
-
è disoccupato senza serie prospettive di
reinserimento nel mondo del lavoro;
-
ha una precedente condanna per aggressione;
-
ha commesso i nuovi reati nel periodo di prova.
In questo
contesto, i primi giudici hanno ritenuto che a nulla potrebbe la dichiarata
volontà della moglie di AP 1 di riprendere la vita coniugale:
“ anche la disponibilità della moglie, ripetutamente gabbata nella sua
fiducia negli ultimi due anni, di voler insieme “ai miei figli e mio
marito…ricominciare tutto come prima” (doc. TPC 54 e VD all. 1, pag. 2 II
R) può al massimo far tenerezza per quanto possa essere ancora così sottomessa
e cieca nel confidare in un cambiamento di vita dell’imputato. Comunque sia, e
per quanto qui utile, basti solo ricordare come questo legame famigliare non
abbia assolutamente mai impedito al condannato di fare, prima, tutto quello che
voleva, rispettivamente di commettere il reato di aggressione di cui al DA
2852013.
e quelli indicati nell’AA in parola (doc. TPC 1) tanto che mal si vede
come la sua famiglia possa, ora, realmente paralizzare il concreto rischio che,
se rimesso inopinatamente in libertà, non riprenda la sua vecchia vita fatta di
frequentazioni e lavori saltuari in postriboli, rispettivamente di
compravendita e mediazione di armi solo perché, nell’impellente necessità,
tuttora presente, di farsi un po’ di soldi” (sentenza impugnata, consid. 28,
pag. 24).
b. Il giudizio dei primi giudici è eccessivamente severo.
Se è vero
che pemangono incertezze sulle sue prospettive di reperire un lavoro, è anche
vero che la sua situazione non è disastrata come quella dipinta nella sentenza
impugnata, nel senso che egli non era - e non sarà - “nell’impellente
necessità di farsi un po’ di soldi” ritenuto che egli aveva, e avrà, il
necessario per vivere, grazie non solo al lavoro e alla buona volontà e
dedizione della moglie (che ha partecipato pure al dibattimento d’appello dove
ha ribadito al marito il suo perdono e il suo desiderio di riprendere la vita
coniugale), ma anche alla rete sociale presente nel nostro paese.
Riguardo le prospettive
future, va, poi, detto che questa Corte ha considerato positivamente quanto
detto al dibattimento d’appello dal difensore di AP 1, e meglio che una
possibilità di lavoro – se non certa, almeno seria - è stata offerta
all’appellante dal dott. __________ (per cui già ha lavorato in passato).
Quanto
alla precedente condanna, se è vero che essa preoccupa, è anche vero che il TF
ha più volte precisato che un precedente - quand’anche fosse specifico (ciò che
qui non è) - da solo non basta per la determinazione di una prognosi
sfavorevole.
Certamente,
il fatto che AP 1 abbia, almeno in parte, commesso i reati per cui è ora
giudicato durante il periodo di prova della precedente condanna non lascia
indifferenti. Tuttavia, non può essere sottaciuto come sia notorio che un DA
passato incontestato in giudicato abbia un ridottissimo effetto dissuasivo, non
tanto o non solo per l’esiguità e la natura della pena (in casu, 30 aliquote
giornaliere sospese condizionalmente e una multa di fr. 100.-), quanto perché
la particolare procedura non aiuta l’autore ad elaborare il carattere
reprensibile del suo agire. Ma, soprattutto, occorre considerare che gli
episodi delinquenziali in cui AP 1 è ceduto sono temporalmente circoscritti in
un periodo di smarrimento (dovuto anche alla relazione con IM 3) che ha fatto
seguito a un lungo percorso di vita in cui egli si è sempre comportato bene ed
è stato, come peraltro rilevato dal PP, un buon cittadino.
Tutto ben
considerato, quello di AP 1 è uno di quei casi dubbi in cui, in forza della
giurisprudenza federale, occorre concludere per l’assenza di una prognosi
negativa.
Giudizio,
questo, che viene sorretto anche dal fatto che, comunque, in parte la pena è da
espiare e che, per la parte sospesa, verrà, posto, come si vedrà un lungo
periodo di prova.
c. Pronunciando
una pena parzialmente sospesa, il giudice non deve solo fissare la parte di
pena da espiare e quella sospesa, ma deve anche mettere in proporzione adeguata
una parte con l’altra (DTF 134 IV 1, consid. 5.6.; STF del 18 gennaio 2008,
inc.6B_664/2007, consid. 3.2.4.). In base all’art. 43 CP la parte da espiare
deve essere almeno di sei mesi (cpv. 3), ma non può eccedere la metà della pena
(cpv. 2). Per fissare la durata della parte da espiare e la parte sospesa, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento: quale criterio di
valutazione, deve prendere in considerazione la colpa dell’autore giusta l’art.
43.
cpv. 1 CP (DTF 134 IV 1, consid. 5.6.; STF del 18 gennaio 2008, inc.
6B_664/2007, consid. 3.2.4.). Il rapporto fra queste due parti della pena deve
essere fissato in maniera tale che siano presi in considerazione in modo equo,
da un lato, la probabilità di un comportamento futuro dell’autore conforme alla
legge, e dall’altro lato, la sua colpevolezza (DTF 134 IV 1, consid. 5.6.; STF
del 18 gennaio 2008, inc.6B_664/2007, consid. 3.2.4.). Pertanto, tanto più la
prognosi è favorevole e tanto meno l’atto appare biasimevole, quanto più grande
deve essere la parte di pena sospesa: ma allo stesso tempo, la parte da espiare
deve rimanere proporzionata ai diversi aspetti della colpa (DTF 134 IV 1
consid. 5.6; STF del 22 gennaio 2008, inc.6B_714/2007, consid. 3.2.; STF del
18.
gennaio 2008, inc.6B_664/2007, consid. 3.2.4; STF dell’11 gennaio 2008,
inc.6B_513/2007, consid. 3.2).
d. In concreto, avuto riguardo al carattere particolarmente
reprensibile dei reati e alla colpa particolarmente grave di AP 1 nonché ai
dubbi che, comunque, il suo comportamento rende plausibili, questa Corte
ritiene di dover fissare la parte di pena da espiare in 15 mesi.
Per il
resto, la pena è sospesa condizionalmente con un periodo di prova che, per
supportare la prognosi, viene fissato in 5 anni.
13.
In
applicazione dell’art. 46 cpv. 2 CP, viene prorogato e fissato in tre anni il
periodo di prova (di iniziali due anni) relativo alla sospensione condizionale
della pena pecuniaria inflitta a AP 1 con decreto d’accusa 28.05.2013.
14.
Stante il pericolo di fuga (già riconosciuto nelle decisioni del Giudice
dei provveddimenti coercitivi, della Corte delle assise criminali e della CARP
in atti) e accertato il rispetto del principio della proporzionalità (cfr.
decisione di mantenimento della carcerazione di sicurezza del 17.04.2014), AP 1
è stato mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l'esecuzione della
pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale Federale.
tassazione della nota d’onorario
15.
La nota d’onorario del patrocinatore d’ufficio avv. DI 1, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in
seguito: Regolamento Tpu), è tassata sulla base della tariffa oraria di fr.
180.
- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF del 25.09.2006 inc.
1P.161/2006 consid. 3.2; STF del 06.06.2006 inc.2P.17/2004 consid. 8.5. seg.)
e viene riconosciuta così come ammessa, ad eccezione del dispendio orario del
dibattimento d’appello, che viene ridotto a 3 ore.
Si
ricorda che, non appena le sue condizioni economiche glielo permettono,
l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare allo
Stato la retribuzione del patrocinatore (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).
Tasse
e spese
16.
Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di prima sede sono
posti intermaente a carico di AP 1, mentre quelli
dell’appello principale sono posti a suo carico in ragione di 2/3 e per il
resto a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Quelli
dell’appello incidentale sono, invece, posti a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 348 e segg.,
379 e segg., 398 e segg. CPP,
22, 40, 43, 46, 47, 49, 51,
156, 179quater CP,
33 LArm,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1.L’appello principale e quello
incidentale sono parzialmente accolti.
Di
conseguenza, ricordato che in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1,
1.1., 1.2., 1.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 11, 12, 13, della sentenza di
primo grado sono passati incontestati in giudicato.
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. tentata estorsione per avere, agendo in
correità con IM 1, IM 2, IM 3 e IM 4, a __________, __________, __________ e
altre località, nel periodo aprile 2013 / 18 luglio 2013, minacciando ACPR 1 di
un grave danno, compiuto, senza risultato, tutti gli atti necessari affinché
consegnasse loro fr. 50'000.-;
1.1.2. violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di
presa di immagini, per avere, agendo in correità
con IM 3, a __________, nel corso del mese di maggio 2013, fissato con un IPad,
senza l’assenso di ACPR 1, un rapporto sessuale tra quest’ultimo e IM 3,
conservandolo su più supporti d’immagini e tentando di sfruttarlo per mettere
in atto il reato di tentata estorsione di cui al punto 1.1.1.;
1.1.3. infrazione alla LF sulle armi, in parte tentata, per avere, senza diritto, a __________, __________, __________ e
altre località, nel periodo 2007 / 18 luglio 2013, intenzionalmente:
1.1.3.1. portato una pistola __________ n. di serie __________;
1.1.3.2. acquistato e posseduto due pistole __________ di cui una con
inserito un caricatore, una pistola __________, un fucile __________ con
silenziatore e cannocchiale, un fucile __________ con cannocchiale, 310
cartucce di diverse marche, 176 proiettili di diverse marche ed un caricatore;
1.3.3.3. compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alfine di
procurare per mediazione a __________ e __________ un imprecisato numero di
pistole, ma almeno 20;
1.1.3.4. tentato di alienare a __________ e __________ una pistola __________
con inserito caricatore, un fucile __________ con silenziatore e cannocchiale
nonché un fucile __________ con cannocchiale.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese di complessivi
fr. 9'459.23 relative al processo di prima istanza.
2. L’esecuzione della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione
di 15 mesi per un periodo di prova 5 (cinque) anni. Per il resto è da espiare.
3. Il periodo di prova di 2 (due) anni relativo alla sospensione
condizionale della pena pecuniaria inflitta a AP 1 con decreto d’accusa
28.05.2013 è prorogato a 3 (tre) anni (art. 46 cpv. 2 CP);
4. La nota professionale dell’avvocato DI 1 è approvata per :
-
onorario fr. 2'841.15
- spese fr.
151.00
-
iva fr. 239.35
Totale
fr. fr. 3'231.50
e posta a carico dello Stato.
4.1. In caso di ritorno a miglior fortuna, a AP
1 potrà essere chiesto il rimborso dell’intera retribuzione.
4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del
patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della
Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando
l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.
4.3. Contro la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni
dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
5. Gli
oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di AP 1 in ragione di 2/3 e per il resto a carico dello Stato.
6. Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato.
7. Intimazione a:
8. Comunicazione
a:
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
- Ufficio federale di Polizia, ufficio
centrale armi, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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