Lexipedia

Decisione

17.2014.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 giugno 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati

accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del

principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, ad art. 398, n.

13, pag. 768).

2. L’art. 90

cpv. 1 LCStr prevede che è punito con la multa chi contravviene alle norme

della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del

Consiglio federale.

Giusta

l’art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione,

deve comportarsi in modo da non essere né di ostacolo né di pericolo per coloro

che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Particolare prudenza deve essere usata quando vi siano

indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente (cpv.

2).

Per l’art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a

una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare

nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro.

L’art. 36 cpv. 4 LCStr stabilisce che colui che si appresta

a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada,

poiché questi hanno la precedenza.

3. Preliminarmente

vanno respinte le istanze probatorie formulate dall’appellante siccome, secondo

l’art. 398 cpv. 4 CPP, se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva

esclusivamente contravvenzioni, nella procedura d’appello non possono essere

addotte nuove allegazioni o nuove prove.

4. AP 1 invoca una violazione del principio accusatorio,

sostenendo che il primo giudice, scostandosi dalla descrizione dei fatti

contenuta nel decreto di accusa, ha modificato l’imputazione. Avendone preso

conoscenza soltanto con la comunicazione del dispositivo della sentenza -

continua l’appellante - essa non ha potuto difendersi adeguatamente.

a. Il

principio accusatorio, che rappresenta una concretizzazione del diritto di

essere sentito ed è espressamente codificato all’art. 9 CPP, implica che

l’imputato sappia esattamente quali sono i fatti che gli sono rimproverati

(Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010,

ad art. 9, n. 1 e segg.).

Siccome il prevenuto

deve poter valutare dal profilo oggettivo e soggettivo le imputazioni a suo

carico, l’atto di accusa (o, analogamente, il decreto di accusa, cfr. art. 356

cpv. 1 CPP) deve permettere di individuare gli elementi di fatto e di diritto

che connotano l’illecito: devono dunque evincersi le azioni o le omissioni

punibili, come pure gli elementi costitutivi dell’infrazione (DTF 120 IV 353

consid. 2).

In applicazione del

principio accusatorio, l’atto (o il decreto) d’accusa assume una doppia

funzione: da un lato, quella di circoscrivere l’oggetto del processo e del

giudizio, dall’altro quella di garantire i diritti della difesa, in modo che

l’imputato possa adeguatamente far valere le

sue ragioni (Bernasconi, op. cit., ad. art. 9, n. 1-5; DTF 6B_662/2011 del 19

luglio 2012, consid. 2.1.2;6B_254/2007 del 10 agosto 2007, consid. 2.1; DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2a con

rif.; 120 IV 348 consid. 2b; 103 Ia 6 consid. 1b; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 50, n. 6 e segg.; Georges Greiner,

Akkusationsprinzip und Wirtschaftstrafsachen, in: ZStrR 2005, pag. 98 e segg.,

in particolare pag. 101-107).

Soltanto la fattispecie

addebitata all’imputato come descritta nell’atto (o decreto) di accusa può

costituire l’oggetto del procedimento successivo (principio dell’immutabilità

dell’accusa, art. 350 CPP; Bernasconi, op. cit., ad. art. 9, n. 3 e seg.). L’identità

tra la formulazione dell’accusa e l’oggetto del giudizio non deve essere spinta

all’accesso, fino ad esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP

63-64-65-66/83 dell’8 febbraio 1984, consid. 5.3.1; Rep. 1985 pag. 199). Il

principio accusatorio è leso unicamente quando il giudice si fonda su una

fattispecie diversa, senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di

esprimersi sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o

modificato, ovvero sul nuovo complesso di fatti (DTF 126 I 19 consid. 2c e seg.

con rif.; 116 Ia 455 consid. 3cc; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 50 n. 7

e seg., n. 19). Una precisazione dell’imputazione, che non comporta una sua

modifica, non lede il principio accusatorio (cfr. DTF 6B_662/2011 del 19 luglio

2012, consid. 2.3).

b. In

concreto, l’imputazione a carico di AP 1 delineata dal decreto di accusa n.

30017/309 del 27 settembre 2013 è quella di avere, l’8 maggio 2013 a __________, alla guida dell’autovettura, “sebbene avesse notato un conducente di un veicolo

eseguire una manovra di retromarcia onde accedere ad un parcheggio laterale,

continuato la corsa, collidendo con lo stesso”. Confrontandola con la

fattispecie addebitata all’appellante dal primo giudice, si può constatare che

il dispositivo della sentenza 3 dicembre 2013 descrive le stesse circostanze di

luogo e di tempo, come pure il medesimo rimprovero, con le seguenti testuali

differenze: “sebbene avesse avuto la possibilità di notare tempestivamente

che un conducente di un veicolo si apprestava a eseguire una manovra di

retromarcia (…), lasciando per finire una distanza insufficiente per

l’esecuzione della manovra”.

Ora, quanto alla circostanza di

aver notato l’altro veicolo in retromarcia, al di là della scelta del primo

giudice – opinabile - di modificare i termini del «per avere», il principio

accusatorio non è stato disatteso, poiché la fattispecie per cui l’appellante è

stata condannata è sostanzialmente la stessa che le è stata imputata con il DA.

Del resto, a prescindere dalla formulazione poi adottata nel dispositivo, il

giudice di prime cure ha stabilito, come si dirà in seguito (consid. 5.b), che

l’appellante aveva scorto il veicolo ben prima di giungergli a ridosso (punto

6.2 della sentenza impugnata), conformemente all’imputazione proposta

dall’accusa. Ciò dimostra come la modifica – come detto, opinabile – della

formulazione del “per avere” sia stata una modifica non di sostanza ma

unicamente di forma.

Nemmeno per quanto attiene al

rimprovero di aver colliso, mosso dall’accusa, rispettivamente di aver lasciato

insufficiente spazio dall’altra automobile, secondo le parole del primo

giudice, si ravvisa una violazione del principio accusatorio. Contrariamente a

quanto pretende l’appellante, i fatti alla base della sua condanna sono i

medesimi ed ella non è stata impedita di difendersi adeguatamente. L’imputazione

é semplicemente stata precisata: l’accusa è, invero, quella di aver continuato

a procedere imperterrita, nonostante avesse scorto l’altro conducente intento

nella sua manovra, avanzando sino alla collisione. Tale rimprovero, seppur non

esplicitato a parole, poteva comunque esserle chiaro sin dall’intimazione del

decreto di accusa, che menziona l’art. 34 cpv. 4 LCStr, secondo cui, appunto,

il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della

strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o

dietro un altro.

5. L’appellante ritiene che il primo giudice

abbia accertato in modo manifestamente inesatto i fatti: é, infatti, a suo

parere arbitrario affermare che ella poteva scorgere facilmente e con

sufficientemente anticipo l’altro veicolo e intuirne le intenzioni, come pure sostenere

Considerandi

che ella ha proseguito imperterrita sino a ridosso del veicolo.

a. Nell’accertamento

dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere

di apprezzamento così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare

la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei

fatti, per quanto eventualmente sostenibile o addirittura preferibile essa

appaia (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; DTF 6P.218/2006 del 30

marzo 2007, consid. 3.4.1). È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui

la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente

insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una

svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di

giustizia, o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le

altre (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 129 I 173 consid. 3.1;

112.

Ia 369 consid. 3; richiamato inoltre quanto già indicato sopra al consid. 1

riguardo alla nozione di arbitrio).

b. Dinnanzi

alla polizia, il giorno seguente l’incidente, AP 1 ha ammesso espressamente, non solo di avere avuto la possibilità di notare per tempo l’altra

vettura e comprenderne le intenzioni, ma proprio di averla subito vista

effettuare la retromarcia: “Giunta all’altezza dell’edicola, di fronte a

me notavo un veicolo in fase di retromarcia ad una distanza di circa 20 metri” (verbale interrogatorio 9 maggio 2013, pag. 2).

Questa circostanza è poi stata

nuovamente confermata dall’appellante: “D: È corretto affermare che lei ha

visto l’altro veicolo che stava eseguendo una manovra di retromarcia non appena

svoltato su Piazzale Stazione? R: Si esatto.” (verbale interrogatorio 9

maggio 2013, pag. 3).

AP 1 ha inoltre riconosciuto di aver continuato ad avanzare: ”D: Per quale motivo allora (dato

che aveva visto l’auto in anticipo e ne aveva compreso le intenzioni, ndr) non

si è fermata in modo da permettere all’altra vettura la manovra di parcheggio?

R: Come ho già dichiarato io credevo che appena avessi suonato il clacson

l’altro veicolo si sarebbe fermato. Di fatto questo non è successo perché il

conducente ha continuato la retromarcia e da parte mia, dopo il primo colpo di

clacson, ho continuato ad avanzare.” (verbale interrogatorio 9 maggio 2013,

pag. 3).

Dalle dichiarazioni rese agli

agenti si evince altresì che l’appellante ha proseguito fino a ridosso

dell’altro: “A questo punto arrestavo completamente il veicolo (…) pochi

centimetri prima dell’urto” (verbale interrogatorio 9 maggio 2013, pag. 2).

AP 1 ha, poi, precisato che, prima dell’impatto, l’altra vettura aveva percorso in retromarcia circa un

metro (verb. dib. di primo grado, 3.12.2013).

Queste dichiarazioni hanno

trovato conferma in quelle del conducente dell’altra vettura che, in

particolare, ha sempre dichiarato di essere retrocesso al massimo di un metro.

Sei mesi dopo i fatti, dinnanzi

al giudice della Pretura penale, l’appellante ha parzialmente cambiato

versione, rimettendo in discussione la distanza dalla quale essa avrebbe visto

l’altra automobile, come pure il fatto di aver proseguito la corsa.

Tuttavia, questa nuova versione

non convince: da una parte, l’appellante ha affermato di aver visto l’altro

veicolo subito dopo aver svoltato su Piazzale Stazione – e, quindi, come

risulta dalle fotografie allegate al rapporto di polizia, a circa 20 metri dal luogo dell’impatto - e di aver frenato non appena quest’ultimo si è avviato in

retromarcia e, dall’altra, ha confermato di essergli giunta a ridosso,

spiegando che, prima dell’impatto, l’altro ha potuto procedere in retromarcia

per solo un metro circa (verbale interrogatorio 3 dicembre 2013, pag. 1).

In queste circostanze, è

evidentemente senza arbitrio che il primo giudice ha accertato che l’appellante,

nonostante avesse visto la manovra di retromarcia dell’altra vettura, ha

proseguito la sua corsa sino allo scontro.

6.

Da ultimo AP 1 fa

valere una violazione delle norme della circolazione stradale. L’appellante,

sostenendo che il primo giudice le abbia dato atto che il suo veicolo fosse

fermo al momento della collisione, ritiene che l’art. 34 cpv. 4 LCStr non

poteva venir applicato nel caso di specie. La colpa dell’altro conducente

coinvolto sarebbe inoltre esclusiva. AP 1 critica poi il rinvio all’art. 26

cpv. 2 LCStr, norma che, invece che giustificare la sua condanna, semmai la

tutelerebbe. Secondo l’appellante nemmeno il riferimento del giudice di prime

cure alla giurisprudenza relativa all’art. 36 cpv. 4 LCStr è opportuno al caso

concreto.

a. Dapprima occorre sgombrare

il campo dall’argomentazione dell’appellante circa la colpa dell’altro

conducente coinvolto. A giusta ragione il primo giudice ha affermato che in

ambito penale non vi è compensazione delle colpe: ciò significa che ognuno

risponde delle proprie azioni, di modo che un’eventuale responsabilità dell’altro

conducente, benché probabilmente maggiore, non ha nessun influsso sulla responsabilità

dell’appellante (Weissenberger, op. cit., ad art. 34 n. 61; DTF 6S.381/2005 del

18.

novembre 2005 consid. 1;6S.354/2004 del 26 novembre 2004 consid. 2; DTF 116 IV 294 consid. 2).

b. In

secondo luogo, indipendentemente dal non chiaro accertamento del primo giudice

- le cui motivazioni non permettono di stabilire che egli abbia voluto riconoscere

all’appellante che la sua automobile fosse effettivamente ferma nel momento in

cui ha colliso - sta di fatto che AP 1 ha proseguito fino a ridosso del veicolo in retromarcia (cfr. sopra consid. 5.b). Già solo tale circostanza configura

una violazione dell’art. 34 cpv. 4 LCStr per non aver mantenuto la debita

distanza, a prescindere dal fatto se all’ultimo momento, nell’istante che

precede l’urto, la sua vettura si sia arrestata.

c. In ragione del principio

dell’affidamento di cui all’art. 26 cpv. 2 LCStr, ogni utente della strada che

si comporta in maniera corretta può, a sua volta, confidare nel corretto

comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per

ritenere il contrario. In particolare, il beneficiario della precedenza può, di

regola, contare sul fatto che il suo diritto venga rispettato (BUSSY/RUSCONI,

Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1.1 e 3.6.6 ad art.

36; GIGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz, Zurigo 2008, n. 3 e seg. ad art.

26; DTF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006, consid. 4.5.2; DTF 125

IV 83, consid. 2b; 124 IV 81, consid. 2b). Tuttavia,

la precedenza non è un diritto assoluto. In presenza, infatti, di

pericolo o di rischio di pericolo - ossia, secondo la giurisprudenza, quando vi

sono segnali concreti ed evidenti per chiunque che rendono altamente verosimile

che un altro utente non rispetterà il suo diritto - il beneficiario della

precedenza non deve avvalersene ciecamente a spese della sicurezza del

traffico; egli deve fare il possibile per evitare una collisione (BUSSY/RUSCONI,

op. cit., n. 3.1.2 ad art. 36; GIGER, op. cit., n. 23 e seg. ad art. 26; DTF

6S.224/2003 del 3 aprile 2004, consid. 2; DTF 92 IV 138 consid. 1 e seg.; 118

IV 277 consid. 4; 106 IV 391 consid. 1; 103 IV 256 consid. 3.c).

Nel caso che ci occupa, sotto

il profilo dell'art. 26 cpv. 2 LCS, il comportamento dell’appellante non può

dirsi immune da critiche. AP 1 - beneficiaria della precedenza in virtù

dell’art. 36 cpv. 4 LCStr - aveva scorto in anticipo il veicolo in retromarcia

e aveva altresì riscontrato che il conducente di quest’ultimo - debitore della

precedenza - non si stava comportando correttamente, poiché, malgrado il colpo

di clacson, egli continuava la sua manovra (cfr. sopra consid. 5.b). Di fronte

a questi chiari indizi di pericolo, l’appellante, nonostante il suo diritto di

priorità, avrebbe dovuto fermarsi senza indugio a debita distanza, cosa che

ella non ha fatto.

d. Non

si comprende, infine, per quale motivo la giurisprudenza relativa all’art. 36

cpv. 4, citata dal primo giudice al punto 6.1 della sentenza impugnata (DTF 89

IV 140, che stabilisce che gli utenti, la cui manovra richiede un certo tempo

ed è riconoscibile da lontano, possono contare sul fatto che saranno facilitati

dal conducente prioritario), non possa essere pertinente: è pur vero che si

riferisce ad un’immissione e non ad una retromarcia, tuttavia il principio è

confacente anche a quest’ultima. Per altro il legislatore ha voluto regolare entrambe

le manovre nel medesimo capoverso.

Ad ogni modo, anche volendo fare

astrazione da tale giurisprudenza, la condanna dell’appellante per infrazione

alle norme della circolazione è giustificata già solo in forza di quanto

esposto ai precedenti considerandi.

7.

Quanto alla commisurazione

della pena, non oggetto di specifica contestazione, si osserva che nessun

appunto può essere mosso alla multa di fr. 100.- inflitta all’appellante dal

presidente della Pretura penale. La multa - per altro ridotta rispetto a quanto

proposto dall’accusa - si situa ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr.

art. 106 cpv. 1 CP) ed è ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti

dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

8.

Visto quanto

precede, l’appello deve essere respinto.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e

sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg. CPP,

26 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 36 cpv. 4, 90 cpv. 1 LCStr,

nonché la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autrice

colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, l’8 maggio 2013 a __________, alla guida dell’autovettura, sebbene avesse notato un conducente di un veicolo

eseguire una manovra di retromarcia onde accedere ad un parcheggio laterale,

continuato la corsa, lasciando per finire una distanza insufficiente per

l’esecuzione della manovra.

1.2. AP 1 è condannata alla

multa di fr. 100.- (cento).

1.3. In caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 giorno (art. 106 cpv. 2

CP).

1.4. Gli oneri processuali

di prima istanza, per complessivi fr. 745.- sono posti a carico

dell’appellante.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 700.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 800.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.