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Decisione

17.2014.3

Motivo di revisione di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Nozioni di fatto o mezzo di prova "nuovo" e "rilevante". Quando una domanda di revisione ai sensi del citato disposto è abusiva

22 agosto 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con osservazioni 6

febbraio 2014, la Sezione della circolazione ha sostenuto come difettino in

concreto i presupposti per una revisione, ritenuto

che “gli argomenti qui sollevati, che non possono considerarsi fatti nuovi,

avrebbero dovuto essere

addotti in sede di

osservazioni o tramite opposizione” (cfr. doc. CARP V).

Considerandi

in diritto: 1. L’art. 411 cpv. 1

CPP prevede che le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto

al Tribunale d’appello.

La decisione sulle stesse compete, dunque, a questa Corte.

2.

Per l’art. 410 cpv.

1.

lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un

decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione

emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la

revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla

decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente

più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della

persona assolta.

a) Per giustificare una

domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e

rilevanti.

Un fatto o mezzo di prova

è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando

non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222;

Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra/Zurigo/Basilea

2011, n. 2093; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246

consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a).

Un fatto o un mezzo di

prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo

all’attenzione del giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia

esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222;

Piquerez/Macaluso, op. cit., nota 2093 e seg.; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF

6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).

Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti

possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti

al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione

che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente

e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio

(STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o

un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice possa dar spazio ad una

revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una

questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito

nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a

titolo d’esempio, indicato che potrebbe essere data la novità di un documento

già agli atti in un caso in cui l’annotazione decisiva figura a piccoli

caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è contenuto in un ampio

lotto di documenti che non sono stati debitamente vagliati e sui quali l’attenzione

manifestamente non è stata portata, ritenuto comunque che, nel dubbio, occorre

partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e

di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6

consid. 2b).

b) È generalmente

riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in

discussione una decisione passata in giudicato, a raggirare disposizioni legali

sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti

o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una

negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit., ad

art. 410 n. 42). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che, ai

sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.

Il TF ha in particolare già avuto modo di osservare che una domanda di

revisione diretta contro un decreto d’accusa deve essere dichiarata abusiva se

essa si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente, che non aveva

alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una

procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid.

2.

; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20

giugno 2011, consid. 11.3). Per contro una domanda di revisione può entrare in

considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non

conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva

prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72

consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del

20.

giugno 2011, consid. 11.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a

titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale,

il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che

apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale

aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure

il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonnance pénale, in RPS

94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72 consid. 2.3).

3.

In concreto,

l’istante, come visto, fonda la propria istanza su due distinti mezzi di prova:

la testimonianza di __________ e le fotografie allegate allo scritto 27 gennaio

2014.

(doc. F e G, allegate al doc. CARP IV).

Ora, per quanto riguarda dapprima le fotografie, si osserva che -

contrariamente a quanto sembra sostenere IS 1 nel suo scritto 27 gennaio 2014 -

esse sono identiche a quelle già agli atti del procedimento penale a suo carico

(cfr. in part. la prima e la secondo foto contenute nell’incarto penale

richiamato da questa Corte alla Sezione della circolazione, doc. CARP VI, cfr.

anche le foto allegate alle sue osservazioni 26 giugno 2012 pure in doc. CARP

VI). Ritenuto che - vista l’esiguità dell’incarto - nemmeno è possibile

ritenere che le fotografie siano rimaste sconosciute alla Sezione della

circolazione (ciò che l’istante del resto non pretende), forza è concludere che

esse non rivestono alcun carattere di novità.

Nemmeno l’istanza può essere accolta per quanto riguarda le dichiarazioni di __________.

Nelle sue osservazioni 26 giugno 2012 (allegate al doc. CARP VI), IS 1 aveva

infatti spiegato alla Sezione della circolazione di avere “un testimone che

ha assistito all’accaduto e che potrà confermare che il motociclista poteva ed

aveva tutte le condizioni per potersi arrestare”. Che la persona cui allora

faceva riferimento l’istante sia lo stesso __________ di cui alla domanda di

revisione emerge dal suo scritto 27 gennaio 2014, nel quale egli ha più volte

ribadito che __________ è “l’unico teste oculare dell’incidente” (cfr.

doc. CARP IV, pag. 1 e 2).

Da quanto precede discende che IS 1, già nel giugno 2012 - e dunque prima

dell’emanazione del DA a suo carico - sapeva che __________ aveva assistito ai

fatti e che poteva fornire ragguagli sulla dinamica dell’incidente.

Ciononostante l’istante - inspiegabilmente (egli parla di “un’ingenuità”

dovuta alla volontà di evitare “costi aggiuntivi a sé stesso e allo Stato”,

cfr. istanza, pag. 2 e 4) - ha ritirato l’opposizione al DA, lasciando che esso

acquisisse forza di cosa giudicata e precludendosi la possibilità di far

assumere le deposizioni del teste in un procedimento dinanzi la Pretura penale.

Come visto, la revisione non può assurgere a mezzo per rimediare ad

inadempienze o ad errori di valutazione da parte del prevenuto, ciò che

equivarrebbe a tollerare un suo comportamento contradditorio e irrispettoso

della funzione del termine per l’inoltro dell’opposizione al DA che è quella di

stabilire se la condanna è passata o meno in giudicato, garantendo così la

sicurezza del diritto (DTF 130 IV 72 consid. 2.3).

Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che non può essere seguito

l’istante quando lamenta il fatto che le dichiarazioni di __________ non sono

state prese in considerazione per il giudizio impugnato nonostante egli le

avesse personalmente consegnate allo sportello dell’Ufficio giuridico della

Sezione della circolazione (istanza di revisione, doc. CARP I, pag. 3). Dagli

atti risulta, infatti, chiaramente che dette dichiarazioni (datate 10 ottobre

2012) sono posteriori all’emanazione del DA.

Per tutte le considerazioni che precedono l’istanza di revisione di IS 1 deve essere

respinta.

4.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico

dell’istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg.

CPP

nonché, sulle spese e

sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è

respinta.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- spese complessive fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.