17.2014.33
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9 giugno 2015Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.33
Locarno
9 giugno 2015/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dall’Ufficio
dell’ispettorato del lavoro
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 17 dicembre 2013 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 11 dicembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 3 febbraio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 17 dicembre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa
BIL-2013.419 del 6 giugno 2013, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL),
Bellinzona, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla
Legge federale sui lavoratori distaccati “per avere fornito informazioni
false”, “per il fatto di essersi notificato quale indipendente” mentre “è
considerato uno pseudo-indipendente e quindi parificato ad un dipendente della __________,
Via __________, IT-__________ e non come lavoratore indipendente”.
L’Ufficio dell’ispettorato del
lavoro ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di CHF 1'200.00
oltre al pagamento della tassa di giustizia di CHF 150.00.
Contro detto decreto di accusa AP
1 ha presentato opposizione il 20 giugno 2013.
In data 9 luglio 2013,
l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha confermato il decreto di accusa BIL -
2013.419 del 6 giugno 2013 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
B. Con decreto di accusa
BIL-2013.420 del 6 giugno 2013, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL),
Bellinzona, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla
Legge federale sui lavoratori distaccati “per avere fornito informazioni
false”, “per il fatto di essersi notificato quale indipendente” mentre “è
considerato uno pseudo-indipendente e quindi parificato ad un dipendente della __________,
Via __________, IT-__________ e non come lavoratore indipendente”.
L’Ufficio dell’ispettorato del
lavoro ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di CHF 1'200.00
oltre al pagamento della tassa di giustizia di CHF 150.00.
Contro detto decreto di accusa AP
1 ha presentato opposizione il 20 giugno 2013.
In data 8 ottobre 2013,
l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha confermato il decreto di accusa BIL -
2013.420 del 6 giugno 2013 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
C. Con decreto 15
ottobre 2013, il presidente della Pretura penale ha riunito i procedimenti
dipendenti dai due succitati decreti d’accusa.
D. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 11 dicembre 2013, il presidente della
Pretura penale ha confermato le imputazioni proposte dall’Ufficio
dell’ispettorato del lavoro ed ha ritenuto AP 1 autore colpevole delle
contravvenzioni ascrittegli, condannandolo al pagamento complessivo di una
multa di CHF 1'400.00 unitamente a tasse e spese di CHF 250.00,
rispettivamente CHF 850.00 con motivazione scritta.
E. In data 17 dicembre
2013, AP 1 ha presentato annuncio/dichiarazione d’appello. La sentenza con
motivazione scritta gli è stata intimata il 3 febbraio 2014 dal presidente
della Pretura penale.
F. Con
l’annuncio/dichiarazione d’appello di cui sopra, AP 1 postula e motiva il suo
proscioglimento. L’appellante, che non si avvale dell’assistenza di un
difensore, segnatamente contesta la qualifica della sua attività quale
pseudo-indipendente, rispettivamente dipendente, e contesta di aver fornito
informazioni false.
G In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di
primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 24 marzo 2014,
la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato
trattato in procedura scritta, ha intimato la dichiarazione/atto d’appello alla
Pretura penale e all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ed ha impartito loro
un termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.
H. Con
scritto 26 marzo 2014, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha dichiarato non
avere alcuna particolare osservazione e ha proposto la reiezione del gravame.
Dal canto suo, la Pretura penale, con scritto 25 marzo 2014, ha dichiarato non avere osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado
concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere
unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei
fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non
possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque,
questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle
questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto
convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo
2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad
art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai
casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su
una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama
la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta
dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler
Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398,
n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se
il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di
prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova
importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se
ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1
consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid.
5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno
2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in
arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque
sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1;
131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze
citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è
censurabile anche se fondato su una violazione del diritto (Mini, op. cit. ad
art. 398, n. 23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag.
1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955; Schmid, op.
cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2. Giusta l’art. 357
cpv. 2 CPP, la procedura penale in materia di contravvenzioni è retta per
analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d’accusa. L’art. 353 cpv. 1
CPP regolamenta i requisiti che un decreto d’accusa deve adempiere per quanto
riguarda il suo contenuto. Giusta l’art. 353 cpv. 1 litt. c CPP, il decreto
d’accusa deve indicare i fatti contestati all’imputato. La descrizione dei
fatti deve adempiere le esigenze poste per l’atto d’accusa (STF 6B_848/2013 del
3 aprile 2014 consid. 1.3.1 con rinvii), il quale deve indicare, tra l’altro, i
fatti contestati all’imputato in modo quanto possibile succinto, ma preciso,
specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (art.
325 cpv. 1 litt. f CPP). La descrizione precisa dei fatti contestati
all’imputato è di importanza centrale, dal momento che è questa che definisce
l’oggetto del procedimento e, di conseguenza, costituisce un presupposto
essenziale per la concretizzazione e il rispetto del principio accusatorio (STF
citata, ibidem con rinvii; STF 6B_966/2009 del 25 marzo 2010 consid.
3.2;6B_984/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 2.3;6B_292/2009 del 16 ottobre
2009 consid. 1.1;6B_459/2007 del 18 gennaio 2008 consid. 4.2;6P.183/2006 del
19 marzo 2007 consid. 4.2; DTF 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b e c; 116 Ia 455 consid. 3cc; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005, n. 6 segg. e 16 segg. §
50; Schmid, StPO, Praxiskommentar,
2009, n. 2 ad art. 9 CPP; Schmid,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 208 § 12 pag.
79; Niggli/Heimgartner, Basler
Kommentar, StPO, 2011, n. 36 segg. ad art. 9 CPP; Schubarth, Commentaire romand, CPP, 2011, n. 4 ad art. 9
CPP).
Un’indicazione dei fatti quanto
possibile completa e precisa nel decreto d’accusa è necessaria anche nell’ottica
del principio “ne bis in idem”, ritenuto che dai fatti riportati in un
decreto d’accusa passato in giudicato si deve poter verificare se si è in
presenza di fatti già giudicati oppure no (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014
consid. 1.3.1 con rinvii). Un’indicazione dei fatti precisa e completa risponde
anche all’esigenza di equità del procedimento e di parità delle armi.
L’imputato che ha ammesso dei fatti deve potere controllare e riconsiderare,
dopo l’emanazione del decreto d’accusa, i fatti che gli vengono contestati (STF
citata, ibidem con rinvii).
Giusta l’art. 356 cpv. 2 CPP,
il tribunale di prima istanza statuisce, in via pregiudiziale ai sensi degli
art. 329 cpv. 1 litt. b e 339 cpv. 2 litt. b CPP, sulla validità del decreto
d’accusa e dell’opposizione (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.2
con rinvii). La verifica di tali presupposti processuali avviene d’ufficio (STF
citata, ibidem con rinvii). Se il decreto d’accusa non è valido, il
giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero, rispettivamente
all’autorità amministrativa competente in materia di contravvenzioni, affinché
svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP). Il decreto
d’accusa non è valido se è affetto da un vizio formale (STF citata, ibidem con
rinvii), quale la mancanza della descrizione dei fatti contestati all’imputato
secondo i requisiti di cui all’art. 325 cpv. 1 litt. f CPP, come visto sopra.
In particolare, un semplice rinvio ad un rapporto di polizia agli atti non può
validamente sostituire la regolare indicazione dei fatti contestati
all’imputato (STF 6B_882/2013 del 7 luglio 2014 consid. 2.4 seconda frase). Né,
per gli stessi motivi, può sostituire la necessaria descrizione dei fatti il
rinvio al decreto di apertura dell’istruzione.
Entrambi i decreti
d’accusa (BIL - 2013.419 e BIL - 2013.420) emanati dall’UIL in data 6 giugno
2013 non contengono una precisa e completa descrizione dei fatti contestati
all’imputato ai sensi dell’art. 353 cpv. 1 litt. c CPP combinato con l’art. 325
cpv. 1 litt. f CPP ma si limitano ad alcuni frammenti sparsi qua e là - “per
avere fornito informazioni false”, ciò che non è altro che l’enunciato,
peraltro incompleto, della fattispecie penale di cui all’art. 12 cpv. 1 LDist,
“per il fatto di essersi notificato quale indipendente”, “è
considerato uno pseudo-indipendente e quindi parificato ad un dipendente della __________,
Via __________, IT-__________ e non come lavoratore indipendente” -
e ad un richiamo dei rispettivi decreti di apertura dell’istruzione, entrambi
del 27 marzo 2013.
Inoltre, nessuno dei due
decreti di accusa indica la data e neppure il luogo di commissione dei fatti ritenuti
costitutivi di reato. Ciò che - trattandosi di DA che, se non contestati,
acquistano forza di sentenza e chiudono il procedimento - è particolarmente
grave, segnatamente in relazione al principio del ne bis in idem.
Ne deriva che i due DA non
permettono, da soli, di comprendere quali siano i fatti concreti che l’autorità
amministrativa ha ritenuto costitutivi di reato.
Ciò imporrebbe, di principio,
il rinvio degli atti ex art 356 cpv. 5 CPP.
Tuttavia, preso atto che
il primo giudice ha proceduto ad una ricostruzione dei fatti che, in sé, non è
contestata dall’appellante (cfr. sotto, consid. 6), eccezionalmente, visto l’esito
del presente procedimento, questa Corte rinuncia, per economia di giudizio, ad
un rinvio della causa (cfr. Griesser,
in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 21 ad art. 329 CPP).
Ciò detto, si invita
l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro a rigorosamente rispettare, nel futuro, i
dettami dell’art. 353 cpv. 1 CPP.
3. Secondo l’art. 5 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (RS
0.142.112.681; ALC) e l’art. 6 par. 2 dell’allegato I all’ALC, ai prestatori di
servizio indipendenti e ai lavoratori dipendenti distaccati da prestatori di
servizio degli Stati dell’UE/AELS che forniscono in Svizzera una prestazione
della durata di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile al massimo, così
come ai cittadini UE/AELS che esercitano un’attività lucrativa dipendente di
durata non superiore ai 3 mesi in virtù di un’assunzione d’impiego in Svizzera,
non occorre alcun permesso in materia di diritto degli stranieri. Essi
sottostanno tuttavia all’obbligo di notifica (cfr. art. 2 par. 4 dell’allegato
Fatti
I all’ALC).
4. La procedura di
notifica è regolata dall’art. 6 della Legge federale concernente le misure
collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi
previsti nei contratti normali di lavoro dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20;
LDist). Giusta l’art. 9 cpv. 1bis dell’Ordinanza concernente
l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri
dell’Associazione europea di libero scambio del 22 maggio 2002 (RS 142.203;
OLCP), la procedura di notifica (obbligo di notificazione,
procedura, elementi, termini) di cui all’art. 6 LDist e all’art. 6 della
relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201; ODist) si applica,
per analogia, anche ai casi di assunzione d’impiego sul territorio svizzero,
ossia presso un datore di lavoro svizzero, per una durata che non supera i 3
mesi per anno civile e ai casi di prestazioni di servizi indipendenti della
durata massima di 90 giorni per anno civile.
L’art. 32a OLCP commina una
multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque violi gli obblighi di notificazione
previsti all’art. 9 cpv. 1bis OLCP.
5. Altra questione è
quella dell’accertamento dell’effettiva indipendenza di un prestatore di
servizi estero. In questo caso, la procedura è retta dall’art. 1a LDist che,
tra l’altro, pone a carico del prestatore di servizi l’onere della prova della
sua indipendenza e l’obbligo di presentare determinati documenti atti a
favorirne l’accertamento.
Nell’ambito di detta
procedura, l’art. 1b LDist prevede misure nei confronti delle persone che hanno
commesso un’infrazione all’obbligo di presentare i documenti (cpv. 1 litt. a) o
che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa
indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile (cpv. 1 litt. b).
L’autorità competente, infatti, può ordinare l’interruzione dei lavori e
l’abbandono del posto di lavoro da parte della persona interessata finché non
siano presentati i documenti, nel primo caso, e finché il datore di lavoro non
sia identificato, nel secondo.
Nei confronti del
prestatore di servizi estero che violi il suo obbligo di presentare i documenti
ai sensi dell’art. 1a cpv. 2 LDist è prevista, giusta l’art. 9 cpv. 2 litt. a
LDist, una sanzione amministrativa comportante il pagamento di un importo fino
a CHF 5'000.00. Vi è pure la possibilità di addossargli totalmente o
parzialmente i costi dei controlli (art. 9 cpv. 2 litt. d LDist).
Fra le disposizioni penali
previste all’art. 12 LDist si rileva, poi, che chiunque, in violazione
dell’obbligo di dare informazioni, rifiuti di darle o ne fornisca scientemente
di false (cpv. 1 litt. a), così come chiunque si opponga al controllo
dell’autorità competente o lo impedisca in un altro modo (cpv. 1 litt. b), è
punito con una multa fino a CHF 40'000.00, sempre che non sia stato
commesso un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.
6. Il
primo giudice ha accertato che AP 1, seguendo la procedura online prevista a
questo scopo, si è notificato quale lavoratore indipendente in data 18 maggio
2013 per effettuare dei lavori di posa di porte e serramenti su di un cantiere
a Novazzano nei giorni dal 28 maggio al 1° giugno e dal 4 all’8 giugno 2013.
Committente di detti lavori di posa era la ditta __________ con sede a __________
che era a sua volta appaltatrice nell’ambito della costruzione di una villa il
cui committente era il signor __________. AP 1 si è notificato quale lavoratore
indipendente anche in data 9 giugno 2013 per effettuare dei lavori di posa di
porte e serramenti su di un cantiere a Mendrisio nei giorni dal 20 al 22 giugno
e dal 25 al 27 giugno 2013. Committente di detti lavori di posa era sempre la
ditta __________ che era a sua volta appaltatrice nell’ambito della
ristrutturazione di un appartamento la cui committente era la signora __________.
In
date 4 giugno 2013 e 20 giugno 2013, AP 1 è stato oggetto di controlli sul
cantiere di Novazzano, rispettivamente di Mendrisio, da parte dell’ispettore
dell’Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) __________. Questi, in
base agli accertamenti effettuati - nel merito dei quali, come si vedrà, non
sarà necessario entrare - ha considerato che AP 1 fosse un falso indipendente,
giacché, in realtà, operava alle dipendenze della ditta __________, __________.
Ritenuto, dunque, un caso di pseudo-indipendenza, l’ispettore ha provveduto a
segnalare la fattispecie all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) e
all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML).
AP
1 è, quindi, stato in entrambi i casi dichiarato colpevole, in applicazione
dell’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, di avere falsamente dichiarato di operare in
qualità di indipendente in occasione della notifica e condannato al pagamento
di una multa.
7. L’appellante
contesta al primo giudice di averlo erroneamente qualificato come
pseudo-indipendente.
8. Prima
di chinarsi sulle censure sollevate riguardo alla qualifica giuridica del
rapporto contrattuale intercorrente fra l’appellante e la ditta __________, è
necessario determinare se e in che misura la LDist, e in particolare l’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, sia applicabile alla fattispecie qui in esame.
8. a. L’art. 1 cpv. 1 LDist recita:
“
La presente legge disciplina le
condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di
lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché essi per
un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la
sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il
destinatario della prestazione (litt. a); lavorino in una succursale o in
un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (litt.
b)”.
Dalla lettera
dell’articolo citato si desume che la LDist si applica innanzitutto ai
lavoratori distaccati in Svizzera e ai loro datori di lavoro esteri (art. 1
cpv. 1).
Con la modifica
legislativa del 15 giugno 2012 (LF del 15 giugno 2012, misure collaterali alla
libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° gennaio 2013; RU 2012 6703;
FF 2012 3017), il campo di applicazione della legge è stato esteso anche al
disciplinamento del controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in
Svizzera e delle sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi
violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di
lavoro ai sensi dell’art. 360a CO (art. 1 cpv. 2 LDist). Con questa modifica,
dunque, anche le cosiddette assunzioni d’impiego in Svizzera ricadono
nell’ambito applicativo della LDist, per quanto riguarda i datori di lavoro.
Questa estensione non riguarda invece i lavoratori esteri nel caso di
un’assunzione di impiego in Svizzera. Questi, infatti, non sono distaccati ai
sensi dell’art. 1 cpv. 1 LDist e neppure ricadono sotto il cpv. 2 che si
rivolge esclusivamente ai datori di lavoro. In questo senso si esprime anche il
Consiglio federale nel suo Messaggio 2 marzo 2012 sulla modifica legislativa di
cui sopra (FF 2012 3030 e 3039).
Di
principio, neanche i prestatori di servizi indipendenti provenienti dall’estero
sottostanno alla LDist. Vi sono tuttavia sottoposti nella misura in cui devono
dimostrare, su richiesta, di esercitare effettivamente un’attività lucrativa
indipendente.
L’art.
1a LDist, infatti, oltre a precisare che l’onere della prova della loro
indipendenza è a carico dei prestatori di servizi esteri (cpv. 1), impone loro
anche l’obbligo di presentare determinati documenti e di fornire informazioni
durante la procedura di accertamento del loro statuto (cpv. 2, 4 e 5).
L’art.
1b LDist prevede, dal canto suo, le misure per i casi in cui il prestatore di
servizi violi l’obbligo di produrre i documenti (cpv. 1 litt. a) o non riesca a
fornire la prova della sua indipendenza e il suo datore di lavoro non sia
identificabile (cpv. 1 litt. b).
Le
sanzioni amministrative e penali applicabili al prestatore di servizi estero
per infrazioni nell’ambito della procedura di accertamento della sua
indipendenza sono previste, come già visto sopra, all’art. 9 cpv. 2 litt. a e
litt. d e all’art. 12 cpv. 1 litt. a e litt. b LDist.
Qui
va precisato che la procedura di accertamento dello statuto del prestatore di
servizi estero è ben delimitata. Essa ha inizio con la richiesta di cui
all’art. 1a cpv. 1 LDist, rivolta dall’organo di controllo competente al
prestatore di servizi, e termina con l’accertamento dell’effettiva indipendenza
del prestatore di servizi o, in caso di accertata dipendenza,
dell’individuazione del datore di lavoro (art. 1a LDist combinato con l’art. 1b
cpv. 1 litt. b e cpv. 3 litt. b LDist).
8. b. A AP 1, nell’ambito
del presente procedimento, è stato contestato di essersi falsamente notificato
come indipendente, ritenuto come, secondo l’ipotesi accusatoria, la procedura
di accertamento del suo statuto abbia, poi, dato esito contrario.
Ora, la procedura di notifica
seguita dall’appellante, precedente e distinta rispetto a quella di
accertamento dell’indipendenza, è retta per analogia dall’art. 6 LDist e
dall’art. 6 ODist in virtù del rimando dell’art. 9 cpv. 1bis OLCP.
Tale disposizione indica in maniera molto precisa la portata di detto rimando,
limitandolo alla procedura di notifica - ovvero “obbligo di
notificazione, procedura, elementi, termini” - di cui ai due articoli
menzionati della LDist e della ODist. Da ciò discende che altre disposizioni
della LDist o della ODist non sono applicabili in quest’ambito, ciò che vale
anche per le disposizioni penali dell’art. 12 LDist. Tant’è vero che è la stessa OLCP a prevedere, sulla base dell’art. 120 cpv. 2 della Legge federale sugli stranieri
(RS 142.20; LStr), una disposizione penale specifica - l’art. 32a -, per le
violazioni degli obblighi di notificazione previsti al suo art. 9 cpv. 1bis.
È, pertanto, a torto che il primo giudice ha applicato l’art. 12 cpv. 1 litt. a
LDist ai fatti contestati all’appellante.
9. Va poi rilevato che,
sempre nell’ipotesi di un’accertata dipendenza di AP 1, il solo fatto
contestatogli - cioè, l’essersi dichiarato (in realtà, implicitamente con la
scelta di notificarsi in modo autonomo) indipendente al momento della notifica -
non costituisce, a sé stante, alcuna violazione degli obblighi di fornire
informazioni e presentare documenti nell’ambito della procedura di accertamento
(art. 1a LDist). D’altronde neppure l’identità del presunto datore di lavoro è
mai stata un mistero, ciò che esclude anche l’applicazione delle misure di cui
all’art. 1b LDist.
Per
quanto riguarda gli obblighi di notifica di cui all’art. 9 cpv. 1 bis
OLCP in combinato disposto con l’art. 6 LDist e l’art. 6 ODist - ossia
l’obbligo di notificarsi, quello di rispettare i termini e quello di fornire le
informazioni previste - essi, a ben vedere, non comprendono un obbligo di
dichiarare che si è indipendenti. Piuttosto, un prestatore di servizi
indipendente, o meglio che si valuta tale (cfr. Messaggio concernente la legge
federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione
delle persone del 2 marzo 2012, FF 2012 3017, pag. 3040, 1° par.), è tenuto a
notificarsi egli stesso, semplicemente perché non esiste un datore di lavoro a
cui imporre tale obbligo. Dal momento in cui dovesse essere accertato che il
prestatore di servizi è in realtà un lavoratore dipendente, questi viene
sollevato dagli obblighi di notifica, che passano a carico del datore di
lavoro, sia esso estero o situato in Svizzera, il quale dovrà provvedere a una
notifica a posteriori e subire le sanzioni del caso (cfr. Direttiva SECO 1°
gennaio 2013 “Procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di
prestatori di servizi esteri”, pagg. 23 seg.).
Nell’ipotesi
di un’accertata dipendenza di AP 1, quindi, difficile sarebbe ritenere che
egli, avendo provveduto a notificarsi senza esservi tenuto, abbia violato
obblighi di notificazione che, in realtà, non incombevano a lui, bensì al suo
datore di lavoro, la ditta __________, che, avendo sede in Italia, avrebbe
dovuto provvedere alla notifica in applicazione diretta dell’art. 6 LDist e
dell’art. 6 ODist.
Che
il fatto di essere ritenuto pseudo-indipendente dopo aver effettuato la
notifica come indipendente non comporti, a sé stante, la realizzazione di
alcuna infrazione ascrivibile al lavoratore, secondo le norme citate in
precedenza, risulta d’altronde confermato sia dal Messaggio del Consiglio
federale concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999 (FF 1999 5092), sia dal Messaggio concernente la legge
federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione
delle persone del 2 marzo 2012 (FF 2012 3017), nei quali non è mai menzionata
la punibilità di questa fattispecie oggettiva. Dello stesso avviso sono pure la SECO, che al capitolo 9 “Sanzioni in caso di pseudo-indipendenza constatata” della sua
direttiva all’attenzione degli organi di controllo indica esclusivamente
sanzioni nei confronti del datore di lavoro (Direttiva SECO 1° gennaio 2013
“Procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di
servizi esteri”, pagg. 23 seg.), e Valerie Berger/Claudio Wegmüller, i quali affermano: “Das EntsG enthält keine ausdrücklichen direkten
Sanktionsmöglichkeiten gegenüber scheinselbständigen Personen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, selbständige
Dienstleistungserbringer, welche in Verletzung ihrer Nachweispflicht der
Selbständigkeit die Auskunft verweigern oder sich der Kontrolle widersetzen,
zu sanktionieren.“ (Berger/ Wegmüller Scheinselbständigkeit im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden
Dienstleistungserbringung, in Die Volkswirtschaft 5/2011 43 segg., pag. 45
[sottolineature del redattore]).
10. Ritenuto
quanto precede, non occorre che questa Corte entri nel merito della questione a
sapere se lo statuto di AP 1 sia da qualificare come indipendente o come
dipendente, questione ininfluente ai fini del presente procedimento, poiché in
un caso come nell’altro la soluzione che si impone è il proscioglimento
dell’imputato.
Tale questione si pone e va
analizzata circonstanziatamente, invece, nella procedura nei confronti del
partner contrattuale del presunto pseudo-indipendente, partner contrattuale la
cui qualità di datore di lavoro andrà, se del caso, debitamente accertata (cfr.
STF 2C_714/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 3.4 segg., pubblicata in DTA 2011
pag. 115).
Tasse,
spese e indennità per spese di patrocinio
11. Gli oneri processuali
di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti integralmente a
carico dello Stato.
Gli
oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi CHF 800.00, sono
pure integralmente posti a carico dello Stato.
A
AP 1, prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LDist, viene riconosciuta,
in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, un’indennità di CHF 600.00 per
il procedimento di prime cure (in particolare, per il danno economico
risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento) e un’indennità di
CHF 100.00 per la procedura d’appello.
Per questi
motivi,
visti gli art. 80, 81, 84, 85, 325, 329, 339, 353,
356, 357 e 398 segg. CPP;
5 ALC;
Considerandi
2.
par. 4 e 6 par. 2
dell’allegato I all’ALC;
120.
cpv. 2 LStr;
9.
cpv. 1bis
e 32a OLCP;
1,
1a, 1b, 6, 9 e 12 LDist;
6.
ODist,
nonché,
sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3,
429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1.
L’appello
è accolto.
Di
conseguenza:
1.1
AP
1.
è prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LDist per i fatti descritti
nei decreti d’accusa n. BIL - 2013.419 e BIL - 2013.420 del 6 giugno 2013.
1.2
Gli
oneri processuali di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti a
carico dello Stato.
1.3
Lo
Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 CHF 600.00, a
titolo di indennità per il procedimento di prima sede (art. 429 cpv. 1 CPP).
2.
Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 800.00
sono posti a carico dello Stato
(art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà a AP 1 CHF 100.00 a titolo di
indennità per la procedura d’appello (art. 429 cpv. 1 CPP).
3.
Intimazione
a:
4.
Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501.
Bellinzona
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.