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Decisione

17.2014.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 giugno 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I all’ALC).

4. La procedura di

notifica è regolata dall’art. 6 della Legge federale concernente le misure

collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi

previsti nei contratti normali di lavoro dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20;

LDist). Giusta l’art. 9 cpv. 1bis dell’Ordinanza concernente

l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri

dell’Associazione europea di libero scambio del 22 maggio 2002 (RS 142.203;

OLCP), la procedura di notifica (obbligo di notificazione,

procedura, elementi, termini) di cui all’art. 6 LDist e all’art. 6 della

relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201; ODist) si applica,

per analogia, anche ai casi di assunzione d’impiego sul territorio svizzero,

ossia presso un datore di lavoro svizzero, per una durata che non supera i 3

mesi per anno civile e ai casi di prestazioni di servizi indipendenti della

durata massima di 90 giorni per anno civile.

L’art. 32a OLCP commina una

multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque violi gli obblighi di notificazione

previsti all’art. 9 cpv. 1bis OLCP.

5. Altra questione è

quella dell’accertamento dell’effettiva indipendenza di un prestatore di

servizi estero. In questo caso, la procedura è retta dall’art. 1a LDist che,

tra l’altro, pone a carico del prestatore di servizi l’onere della prova della

sua indipendenza e l’obbligo di presentare determinati documenti atti a

favorirne l’accertamento.

Nell’ambito di detta

procedura, l’art. 1b LDist prevede misure nei confronti delle persone che hanno

commesso un’infrazione all’obbligo di presentare i documenti (cpv. 1 litt. a) o

che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa

indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile (cpv. 1 litt. b).

L’autorità competente, infatti, può ordinare l’interruzione dei lavori e

l’abbandono del posto di lavoro da parte della persona interessata finché non

siano presentati i documenti, nel primo caso, e finché il datore di lavoro non

sia identificato, nel secondo.

Nei confronti del

prestatore di servizi estero che violi il suo obbligo di presentare i documenti

ai sensi dell’art. 1a cpv. 2 LDist è prevista, giusta l’art. 9 cpv. 2 litt. a

LDist, una sanzione amministrativa comportante il pagamento di un importo fino

a CHF 5'000.00. Vi è pure la possibilità di addossargli totalmente o

parzialmente i costi dei controlli (art. 9 cpv. 2 litt. d LDist).

Fra le disposizioni penali

previste all’art. 12 LDist si rileva, poi, che chiunque, in violazione

dell’obbligo di dare informazioni, rifiuti di darle o ne fornisca scientemente

di false (cpv. 1 litt. a), così come chiunque si opponga al controllo

dell’autorità competente o lo impedisca in un altro modo (cpv. 1 litt. b), è

punito con una multa fino a CHF 40'000.00, sempre che non sia stato

commesso un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.

6. Il

primo giudice ha accertato che AP 1, seguendo la procedura online prevista a

questo scopo, si è notificato quale lavoratore indipendente in data 18 maggio

2013 per effettuare dei lavori di posa di porte e serramenti su di un cantiere

a Novazzano nei giorni dal 28 maggio al 1° giugno e dal 4 all’8 giugno 2013.

Committente di detti lavori di posa era la ditta __________ con sede a __________

che era a sua volta appaltatrice nell’ambito della costruzione di una villa il

cui committente era il signor __________. AP 1 si è notificato quale lavoratore

indipendente anche in data 9 giugno 2013 per effettuare dei lavori di posa di

porte e serramenti su di un cantiere a Mendrisio nei giorni dal 20 al 22 giugno

e dal 25 al 27 giugno 2013. Committente di detti lavori di posa era sempre la

ditta __________ che era a sua volta appaltatrice nell’ambito della

ristrutturazione di un appartamento la cui committente era la signora __________.

In

date 4 giugno 2013 e 20 giugno 2013, AP 1 è stato oggetto di controlli sul

cantiere di Novazzano, rispettivamente di Mendrisio, da parte dell’ispettore

dell’Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) __________. Questi, in

base agli accertamenti effettuati - nel merito dei quali, come si vedrà, non

sarà necessario entrare - ha considerato che AP 1 fosse un falso indipendente,

giacché, in realtà, operava alle dipendenze della ditta __________, __________.

Ritenuto, dunque, un caso di pseudo-indipendenza, l’ispettore ha provveduto a

segnalare la fattispecie all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) e

all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML).

AP

1 è, quindi, stato in entrambi i casi dichiarato colpevole, in applicazione

dell’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, di avere falsamente dichiarato di operare in

qualità di indipendente in occasione della notifica e condannato al pagamento

di una multa.

7. L’appellante

contesta al primo giudice di averlo erroneamente qualificato come

pseudo-indipendente.

8. Prima

di chinarsi sulle censure sollevate riguardo alla qualifica giuridica del

rapporto contrattuale intercorrente fra l’appellante e la ditta __________, è

necessario determinare se e in che misura la LDist, e in particolare l’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, sia applicabile alla fattispecie qui in esame.

8. a. L’art. 1 cpv. 1 LDist recita:

La presente legge disciplina le

condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di

lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché essi per

un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la

sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il

destinatario della prestazione (litt. a); lavorino in una succursale o in

un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (litt.

b)”.

Dalla lettera

dell’articolo citato si desume che la LDist si applica innanzitutto ai

lavoratori distaccati in Svizzera e ai loro datori di lavoro esteri (art. 1

cpv. 1).

Con la modifica

legislativa del 15 giugno 2012 (LF del 15 giugno 2012, misure collaterali alla

libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° gennaio 2013; RU 2012 6703;

FF 2012 3017), il campo di applicazione della legge è stato esteso anche al

disciplinamento del controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in

Svizzera e delle sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi

violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di

lavoro ai sensi dell’art. 360a CO (art. 1 cpv. 2 LDist). Con questa modifica,

dunque, anche le cosiddette assunzioni d’impiego in Svizzera ricadono

nell’ambito applicativo della LDist, per quanto riguarda i datori di lavoro.

Questa estensione non riguarda invece i lavoratori esteri nel caso di

un’assunzione di impiego in Svizzera. Questi, infatti, non sono distaccati ai

sensi dell’art. 1 cpv. 1 LDist e neppure ricadono sotto il cpv. 2 che si

rivolge esclusivamente ai datori di lavoro. In questo senso si esprime anche il

Consiglio federale nel suo Messaggio 2 marzo 2012 sulla modifica legislativa di

cui sopra (FF 2012 3030 e 3039).

Di

principio, neanche i prestatori di servizi indipendenti provenienti dall’estero

sottostanno alla LDist. Vi sono tuttavia sottoposti nella misura in cui devono

dimostrare, su richiesta, di esercitare effettivamente un’attività lucrativa

indipendente.

L’art.

1a LDist, infatti, oltre a precisare che l’onere della prova della loro

indipendenza è a carico dei prestatori di servizi esteri (cpv. 1), impone loro

anche l’obbligo di presentare determinati documenti e di fornire informazioni

durante la procedura di accertamento del loro statuto (cpv. 2, 4 e 5).

L’art.

1b LDist prevede, dal canto suo, le misure per i casi in cui il prestatore di

servizi violi l’obbligo di produrre i documenti (cpv. 1 litt. a) o non riesca a

fornire la prova della sua indipendenza e il suo datore di lavoro non sia

identificabile (cpv. 1 litt. b).

Le

sanzioni amministrative e penali applicabili al prestatore di servizi estero

per infrazioni nell’ambito della procedura di accertamento della sua

indipendenza sono previste, come già visto sopra, all’art. 9 cpv. 2 litt. a e

litt. d e all’art. 12 cpv. 1 litt. a e litt. b LDist.

Qui

va precisato che la procedura di accertamento dello statuto del prestatore di

servizi estero è ben delimitata. Essa ha inizio con la richiesta di cui

all’art. 1a cpv. 1 LDist, rivolta dall’organo di controllo competente al

prestatore di servizi, e termina con l’accertamento dell’effettiva indipendenza

del prestatore di servizi o, in caso di accertata dipendenza,

dell’individuazione del datore di lavoro (art. 1a LDist combinato con l’art. 1b

cpv. 1 litt. b e cpv. 3 litt. b LDist).

8. b. A AP 1, nell’ambito

del presente procedimento, è stato contestato di essersi falsamente notificato

come indipendente, ritenuto come, secondo l’ipotesi accusatoria, la procedura

di accertamento del suo statuto abbia, poi, dato esito contrario.

Ora, la procedura di notifica

seguita dall’appellante, precedente e distinta rispetto a quella di

accertamento dell’indipendenza, è retta per analogia dall’art. 6 LDist e

dall’art. 6 ODist in virtù del rimando dell’art. 9 cpv. 1bis OLCP.

Tale disposizione indica in maniera molto precisa la portata di detto rimando,

limitandolo alla procedura di notifica - ovvero “obbligo di

notificazione, procedura, elementi, termini” - di cui ai due articoli

menzionati della LDist e della ODist. Da ciò discende che altre disposizioni

della LDist o della ODist non sono applicabili in quest’ambito, ciò che vale

anche per le disposizioni penali dell’art. 12 LDist. Tant’è vero che è la stessa OLCP a prevedere, sulla base dell’art. 120 cpv. 2 della Legge federale sugli stranieri

(RS 142.20; LStr), una disposizione penale specifica - l’art. 32a -, per le

violazioni degli obblighi di notificazione previsti al suo art. 9 cpv. 1bis.

È, pertanto, a torto che il primo giudice ha applicato l’art. 12 cpv. 1 litt. a

LDist ai fatti contestati all’appellante.

9. Va poi rilevato che,

sempre nell’ipotesi di un’accertata dipendenza di AP 1, il solo fatto

contestatogli - cioè, l’essersi dichiarato (in realtà, implicitamente con la

scelta di notificarsi in modo autonomo) indipendente al momento della notifica -

non costituisce, a sé stante, alcuna violazione degli obblighi di fornire

informazioni e presentare documenti nell’ambito della procedura di accertamento

(art. 1a LDist). D’altronde neppure l’identità del presunto datore di lavoro è

mai stata un mistero, ciò che esclude anche l’applicazione delle misure di cui

all’art. 1b LDist.

Per

quanto riguarda gli obblighi di notifica di cui all’art. 9 cpv. 1 bis

OLCP in combinato disposto con l’art. 6 LDist e l’art. 6 ODist - ossia

l’obbligo di notificarsi, quello di rispettare i termini e quello di fornire le

informazioni previste - essi, a ben vedere, non comprendono un obbligo di

dichiarare che si è indipendenti. Piuttosto, un prestatore di servizi

indipendente, o meglio che si valuta tale (cfr. Messaggio concernente la legge

federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione

delle persone del 2 marzo 2012, FF 2012 3017, pag. 3040, 1° par.), è tenuto a

notificarsi egli stesso, semplicemente perché non esiste un datore di lavoro a

cui imporre tale obbligo. Dal momento in cui dovesse essere accertato che il

prestatore di servizi è in realtà un lavoratore dipendente, questi viene

sollevato dagli obblighi di notifica, che passano a carico del datore di

lavoro, sia esso estero o situato in Svizzera, il quale dovrà provvedere a una

notifica a posteriori e subire le sanzioni del caso (cfr. Direttiva SECO 1°

gennaio 2013 “Procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di

prestatori di servizi esteri”, pagg. 23 seg.).

Nell’ipotesi

di un’accertata dipendenza di AP 1, quindi, difficile sarebbe ritenere che

egli, avendo provveduto a notificarsi senza esservi tenuto, abbia violato

obblighi di notificazione che, in realtà, non incombevano a lui, bensì al suo

datore di lavoro, la ditta __________, che, avendo sede in Italia, avrebbe

dovuto provvedere alla notifica in applicazione diretta dell’art. 6 LDist e

dell’art. 6 ODist.

Che

il fatto di essere ritenuto pseudo-indipendente dopo aver effettuato la

notifica come indipendente non comporti, a sé stante, la realizzazione di

alcuna infrazione ascrivibile al lavoratore, secondo le norme citate in

precedenza, risulta d’altronde confermato sia dal Messaggio del Consiglio

federale concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999 (FF 1999 5092), sia dal Messaggio concernente la legge

federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione

delle persone del 2 marzo 2012 (FF 2012 3017), nei quali non è mai menzionata

la punibilità di questa fattispecie oggettiva. Dello stesso avviso sono pure la SECO, che al capitolo 9 “Sanzioni in caso di pseudo-indipendenza constatata” della sua

direttiva all’attenzione degli organi di controllo indica esclusivamente

sanzioni nei confronti del datore di lavoro (Direttiva SECO 1° gennaio 2013

“Procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di

servizi esteri”, pagg. 23 seg.), e Valerie Berger/Claudio Wegmüller, i quali affermano: “Das EntsG enthält keine ausdrücklichen direkten

Sanktionsmöglichkeiten gegenüber scheinselbständigen Personen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, selbständige

Dienstleistungserbringer, welche in Verletzung ihrer Nachweispflicht der

Selbständigkeit die Auskunft verweigern oder sich der Kontrolle widersetzen,

zu sanktionieren.“ (Berger/ Wegmüller Scheinselbständigkeit im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden

Dienstleistungserbringung, in Die Volkswirtschaft 5/2011 43 segg., pag. 45

[sottolineature del redattore]).

10. Ritenuto

quanto precede, non occorre che questa Corte entri nel merito della questione a

sapere se lo statuto di AP 1 sia da qualificare come indipendente o come

dipendente, questione ininfluente ai fini del presente procedimento, poiché in

un caso come nell’altro la soluzione che si impone è il proscioglimento

dell’imputato.

Tale questione si pone e va

analizzata circonstanziatamente, invece, nella procedura nei confronti del

partner contrattuale del presunto pseudo-indipendente, partner contrattuale la

cui qualità di datore di lavoro andrà, se del caso, debitamente accertata (cfr.

STF 2C_714/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 3.4 segg., pubblicata in DTA 2011

pag. 115).

Tasse,

spese e indennità per spese di patrocinio

11. Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti integralmente a

carico dello Stato.

Gli

oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi CHF 800.00, sono

pure integralmente posti a carico dello Stato.

A

AP 1, prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LDist, viene riconosciuta,

in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, un’indennità di CHF 600.00 per

il procedimento di prime cure (in particolare, per il danno economico

risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento) e un’indennità di

CHF 100.00 per la procedura d’appello.

Per questi

motivi,

visti gli art. 80, 81, 84, 85, 325, 329, 339, 353,

356, 357 e 398 segg. CPP;

5 ALC;

Considerandi

2.

par. 4 e 6 par. 2

dell’allegato I all’ALC;

120.

cpv. 2 LStr;

9.

cpv. 1bis

e 32a OLCP;

1,

1a, 1b, 6, 9 e 12 LDist;

6.

ODist,

nonché,

sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3,

429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello

è accolto.

Di

conseguenza:

1.1

AP

1.

è prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LDist per i fatti descritti

nei decreti d’accusa n. BIL - 2013.419 e BIL - 2013.420 del 6 giugno 2013.

1.2

Gli

oneri processuali di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti a

carico dello Stato.

1.3

Lo

Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 CHF 600.00, a

titolo di indennità per il procedimento di prima sede (art. 429 cpv. 1 CPP).

2.

Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr. 800.00

sono posti a carico dello Stato

(art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà a AP 1 CHF 100.00 a titolo di

indennità per la procedura d’appello (art. 429 cpv. 1 CPP).

3.

Intimazione

a:

4.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501.

Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.