17.2014.40
Incidente della circolazione; Infrazione alle norme della circolazione: condizioni del divieto di sorpasso per motoveicoli a circolazione fermata
17 novembre 2014Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.40
Locarno
17 novembre 2014/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione
della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 30 gennaio 2014 da
AP 1
rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 23 gennaio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 6 febbraio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 24 febbraio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 4
ottobre 2013, la Sezione della circolazione, Camorino, ha ritenuto AP 1 autrice
colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione per avere, il
12 luglio 2013 a __________, alla guida del __________, eseguito una manovra di
sorpasso di una colonna di veicoli che procedeva a rilento, superando anche una
vettura che si era fermata per concedere la precedenza a un veicolo proveniente
da destra (targato __________ e guidato daPC 1) e, conseguentemente, colliso
con lo stesso.
La Sezione della circolazione ne ha, pertanto, proposto la
condanna alla multa di CHF 150.00 oltre al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 50.00 e delle spese di CHF 70.00.
Contro detto decreto di accusa AP 1 ha presentato opposizione il
giorno 9 ottobre 2013.
In data 23 ottobre 2013, la Sezione della circolazione ha confermato il decreto di accusa n. 30960/307 del 4 ottobre 2013 e ha trasmesso gli
atti alla Pretura penale.
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 23 gennaio 2014, il presidente della
Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione della
circolazione ed ha dichiarato AP 1 autrice colpevole della contravvenzione
ascrittale, mandandola, tuttavia, esente da pena e ponendo a suo carico tasse e
spese di CHF 120.00, rispettivamente CHF 520.00 con motivazione
scritta.
C. In data 16 dicembre
2013, AP 1 ha presentato annuncio d’appello. La sentenza con motivazione
scritta le è stata intimata il 6 febbraio 2014 dal presidente della Pretura
penale e notificata il 7 febbraio 2014.
D. AP 1 ha presentato
dichiarazione d’appello in data 24 febbraio 2014 postulando il suo
proscioglimento dall’imputazione con protesta di tasse, spese e ripetibili
quantificate in CHF 2'500.00.
E. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di
primo grado concerne una contravvenzione, con ordinanza 25 febbraio 2014, la presidente
di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in
procedura scritta, ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1 per la
presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo
allegato è stato presentato dall’appellante in data 17 marzo 2014. Questa ha
censurato sia una violazione del diritto federale, in particolare delle norme in
materia di circolazione stradale, sia l’accertamento dei fatti operato dal
primo giudice, a suo dire manifestamente inesatto e incompleto.
F. Con scritto 21 marzo
2014, la Sezione della circolazione ha dichiarato non avere osservazioni da
formulare. Così come anche la Pretura penale, con scritto 24 marzo 2014, ha dichiarato non avere osservazioni in merito rimettendosi al giudizio di questa Corte.
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado
concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere
unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei
fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non
possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi,
dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene
alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al
diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di
procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742;
Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea
2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767
e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un
accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione
del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione
d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9
Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit.,
ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768),
secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice
misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette
senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante,
suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un
fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in
modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5;
136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140
consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; DTF
6B_216/2014 del 5 giugno 2014; DTF 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice
non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo
discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8
consid. 2.1 pag. 9; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre
secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se
fondato su una violazione del diritto (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag.
743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento
anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art.
97, n. 18, pag. 955; Schmid, ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2. Con l’atto d’appello, AP 1 contesta al primo giudice di aver violato
il diritto federale e di aver operato un accertamento manifestamente inesatto e
incompleto dei fatti. In particolare, ritenendo “perlomeno dubbio” che
l’appellante stesse concludendo il sorpasso quando la vettura di PC 1 è
ripartita dal “dare precedenza”, il primo giudice avrebbe formulato “un’ipotesi
del tutto arbitraria ed errata, manifestamente inesatta” senza spiegare
come sia giunto a tale conclusione. Il primo giudice avrebbe, inoltre,
tralasciato di prendere in considerazione e di confrontarsi con vari elementi
di fatto importanti, quali la questione a sapere se la vettura che ha concesso
la precedenza al PC 1 si fosse già fermata al momento del sorpasso, la
localizzazione dei danni dovuti all’impatto fra i due veicoli, o
l’accelerazione “decisa” e imprudente del PC 1, senza guardare a sinistra.
3. Nella querelata
sentenza, il primo giudice riporta dapprima ampi estratti del rapporto di
polizia 16 agosto 2013, dei verbali di interrogatorio di AP 1 (23 luglio 2013)
e di PC 1 (22 luglio 2013), così come del verbale dell’istruzione dibattimentale
(23 gennaio 2014). Abbozza poi un’ipotesi, in via preliminare, sulla questione
a sapere se il sorpasso fosse effettivamente in via di conclusione quando la
vettura del PC 1 è partita dal “dare precedenza”, lasciandola tuttavia
indecisa, poiché il punto centrale non consisterebbe nella modalità e
tempistica del sorpasso (“come e quando il sorpasso è avvenuto”), bensì
“nel fatto se in quella situazione di traffico l’imputata con la sua
motocicletta era autorizzata a sorpassare” (querelata sentenza, consid. 7).
In quest’ottica, i fatti accertati dal primo giudice sono che su via __________
a __________ “in direzione della stazione vi era forte traffico incolonnato
che procedeva a rilento” e che l’appellante ha effettuato il sorpasso di
due veicoli “all’esigua velocità di 10/15 km/h” (querelata sentenza,
consid. 9), dei quali veicoli il secondo si è arrestato per favorire
l’immissione da Via __________ del veicolo di PC 1. Ciò che, a mente del
giudice di prime cure, è sufficiente a ritenere realizzata l’infrazione
all’art. 47 cpv. 2 LCStr.
4. L’art.
47 cpv. 2 LCStr dispone che, se la circolazione è fermata, i conducenti di
motoveicoli devono rimanere al loro posto nella colonna dei veicoli. Ai
motociclisti è vietato, in altri termini, superare veicoli fermi in colonna e
introdursi davanti agli stessi.
Il Tribunale
federale ha deciso che questa norma, applicata in combinato disposto con la
regola generale di prudenza dell’art. 26 LCStr e con le prescrizioni sul
sorpasso di cui all’art. 35 LCStr, impone ai motociclisti in colonna di
fermarsi quando il veicolo che li precede – o quello che stanno superando – si
ferma. Stesso obbligo incombe al conducente del motoveicolo qualora la
colonna di veicoli avanzi lentamente oppure a singhiozzo e un veicolo della colonna
si arresti, per cortesia, per lasciare che si inserisca un altro utente della
strada (DTF 129 IV 155 consid 3.2.2). In altre parole, non solo deve rinunciare
ad intraprendere il sorpasso il motociclista che si accorga che il conducente
che lo precede si arresta, bensì anche il motociclista che si trovi in fase di
sorpasso già iniziato dovrà interrompere il sorpasso, se il veicolo che sta
sorpassando si arresta. Questa giurisprudenza del Tribunale federale è un caso
speciale, rivolto ai conducenti di motoveicoli, di una consolidata
giurisprudenza dell’Alta Corte secondo la quale, in applicazione delle regole
sul sorpasso dell’art. 35 LCStr, il conducente che sta effettuando un sorpasso
dovrà interrompere l’operazione e riaccodarsi al veicolo che stava sorpassando,
se si rende conto che il sorpasso non potrà essere portato a termine senza
pericolo (STF 6B_508/2012 del 03.05.2013 consid. 1.2, con rinvio a DTF 96 I 766
consid. 7). Il Tribunale federale aggiunge che il conducente che si trova in
questa situazione è sollevato dall’obbligo di interrompere il sorpasso soltanto
qualora le circostanze del caso gli impediscano di interrompere la manovra (DTF
96 I 766 consid. 7). Con sentenza TF 4A_699/2012 del 27 maggio 2013 (consid.
3.3), il Tribunale federale ha altresì confermato chiaramente che, per
l’applicazione del divieto di sorpasso di cui all’art. 47 cpv. 2 LCStr, non è
sufficiente che i veicoli avanzino in colonna molto lentamente e in modo
irregolare, pur senza essere fermi, se non vi è alcun conducente della colonna
che per cortesia si arresta per lasciare che un altro utente si inserisca.
5. Nel caso di specie,
il primo giudice ha accertato che la colonna era in movimento e che la velocità
dell’appellante durante il sorpasso era di 10/15 km/h, velocità che appare
adeguata alle circostanze (cfr. per. es DTF 129 IV 155 consid. 3, dove un
motociclista sorpassava una colonna ad una velocità, nettamente eccessiva, fra
Fatti
i 60 e gli 80 km/h). Questi due elementi di fatto, come appena visto, non sono
sufficienti, presi a sé stanti, a configurare l’infrazione di cui all’art. 47
cpv. 2 LCStr.
Rimane ancora il fatto che
il secondo veicolo sorpassato da AP 1 ad un certo punto si è arrestato per
concedere la precedenza ad PC 1, proveniente da Via __________, ciò che di
principio avrebbe comportato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
l’obbligo per l’appellante di rinunciare al sorpasso, o meglio di
interromperlo, dal momento che esso era già in corso quando il veicolo
sorpassato si è arrestato. Occorre tuttavia stabilire se il sorpasso, quando il
veicolo si è arrestato o al più tardi quando AP 1 doveva accorgersi
dell’arresto, era già concluso o se era per lo meno giunto ad un punto oltre il
quale non si poteva più esigere, tenuto conto delle circostanze, che la
motociclista interrompesse la manovra e si riaccodasse al veicolo che stava
sorpassando (DTF 96 I 766 consid. 7). Se uno di questi due casi fosse dato,
infatti, non si potrebbe contestare all’appellante di aver commesso
un’infrazione all’art. 47 cpv. 2 LCStr.
Ora, affrontare questa
questione - di importanza centrale per l’esito del procedimento - implica
accertare proprio modalità e tempistica del sorpasso sulla base degli elementi
di prova presenti agli atti, ciò che il giudice di prime cure ha omesso di
fare, ritenendo che tale aspetto (“come e quando è avvenuto il sorpasso”)
fosse irrilevante ai fini del presente procedimento (querelata sentenza,
consid. 7). Così facendo, il primo giudice ha operato un accertamento dei fatti
manifestamente inesatto ed incompleto e che si fonda su un’applicazione errata
del diritto.
Va, quindi, accolta la
censura dell’appellante che critica un accertamento manifestamente incompleto
dei fatti (art. 398 cpv. 4 CPP) nella misura in cui riguarda l’accertamento
della modalità e della tempistica del sorpasso in relazione con l’arresto del
veicolo sorpassato.
6. Essendo, comunque,
per i motivi che verranno indicati in seguito, impossibile procedere ad
ulteriori atti istruttori, questa Corte prescinde, per economia di giudizio,
dal rinvio degli atti al primo giudice e procede autonomamente all’accertamento
mancante.
6.1. Dagli atti risulta
chiaro, ed è peraltro incontestato, che l’impatto fra la vettura di PC 1 e il
motoveicolo di AP 1 ha interessato la parte anteriore della prima e la fiancata
destra del secondo (rapporto di polizia 16 agosto 2013 pag. 2; verbale di
interrogatorio AP 1 23 luglio 2013 pag. 2, verbale di interrogatorio PC 1 22
luglio 2013 pag. 2, verbale di interrogatorio AP 1 23 gennaio 2014 pag. 1; cfr.
anche foto dei danni sui due veicoli prodotte al dibattimento 23 gennaio 2014).
Il motoveicolo doveva, dunque, trovarsi, al momento dell’impatto, in una
posizione già piuttosto avanzata rispetto alla vettura superata e all’asse di
quella del PC 1. Ed è l’impatto con la vettura di PC 1, non la susseguente
caduta, avvenuta dal lato opposto, ad aver procurato all’appellante la frattura
biossea (di tibia e perone) scomposta della gamba destra (rapporto medico 19
luglio 2013 del Dr med. __________). D’altro canto, l’appellante ha dichiarato
che PC 1 ha iniziato ad uscire dall’incrocio quando lei si trovava “già
davanti al (suo) muso della sua macchina” (verbale di interrogatorio AP 1
23 luglio 2013 pag. 2) e che questi “è ripartito dal dare precedenza in modo
deciso” (verbale di interrogatorio AP 1 23 gennaio 2014 pag. 1). Questi
elementi, unitamente alla considerazione che, se PC 1 fosse ripartito molto
lentamente come da lui dichiarato (verbale di interrogatorio PC 1 22 luglio
2013 pag. 2), l’impatto avrebbe potuto essere evitato o avrebbe quantomeno
causato un danno minore alla gamba destra dell’appellante, indicano che
l’immissione del PC 1 è stata senz’altro rapida e caratterizzata da
un’accelerazione decisa.
6.2. Dalle dichiarazioni
dell’appellante, inoltre, risulta in modo costante, sin dal primo rapporto di
polizia 16 agosto 2013, che ella aveva visto il PC 1 guardare a destra e poi
ripartire dal dare precedenza senza più controllare a sinistra, ossia nella
direzione di provenienza del motoveicolo. Questo fatto, che peraltro non
risulta chiaramente contestato dal PC 1, unitamente all’accelerazione decisa di
cui sopra, indica con alta probabilità che questi è ripartito anche in maniera
precipitosa, ossia che, una volta convinto di avere via libera dalla sua
sinistra, si è affrettato per approfittare di uno spazio in quel momento libero
sulla corsia proveniente da destra, sulla quale voleva immettersi e dove, si
ricorda, il traffico era abbastanza scorrevole (verbale di interrogatorio AP 1
23 luglio 2013 pag. 2).
6.3. Ritenuto quanto
precede, ossia la rapidità della ripartenza e la decisione nell’accelerazione
di PC 1, si deve desumere che il tempo trascorso tra la concessione della
precedenza da parte della vettura superata dall’appellante, con il suo relativo
arresto,
e l’impatto della vettura di PC 1 con la motocicletta deve essere
stato particolarmente breve. Non si può escludere, inoltre, che la conducente
che ha concesso la precedenza a PC 1 gli abbia comunicato con un gesto la sua
intenzione di lasciarlo passare, ancora prima di aver arrestato il suo veicolo,
ciò che ridurrebbe ulteriormente il lasso di tempo tra l’effettivo arresto
Considerandi
dello stesso e la ripartenza del PC 1, rispettivamente l’impatto tra la sua
vettura e la motocicletta.
6.4
Per quanto riguarda,
invece, la distanza tra il punto d’arresto della vettura concedente la
precedenza e il punto di impatto tra il veicolo di PC 1 e la motocicletta, essa
non può essere determinata con certezza, dal momento che agli atti non vi sono
elementi che permettano di stabilire la posizione dei tre veicoli al momento
dell’impatto. La polizia ha constatato, infatti, che i veicoli
erano stati spostati prima dell’arrivo degli agenti e che sul campo stradale
non era rilevabile alcuna traccia (Rapporto di polizia 16 agosto 2013 pag. 2),
né si dispone della testimonianza della conducente del veicolo sorpassato, la
quale ha abbandonato il luogo dell’incidente rimanendo sconosciuta (verbale di
interrogatorio AP 1 23 gennaio 2014 pag. 1).
Tuttavia, tenendo anche conto della relativa ampiezza degli spazi
sul luogo dell’incidente, ossia l’intersezione fra Via __________ e Via __________
(foto 1 e foto 2, documentazione fotografica allegata al Rapporto
di polizia 16 agosto 2013), non può essere escluso che la distanza fra
la vettura arrestata e il punto d’impatto fosse tale da rendere necessario che AP
1, al momento dell’arresto della vettura sorpassata, si trovasse in una
posizione molto avanzata rispetto alla stessa, ovvero affiancata all’altezza
della parte anteriore di essa e prossima alla conclusione del sorpasso, per
poter giungere “in tempo” al punto di impatto alla velocità di 10/15 km/h,
ossia all’incirca fra i 3 e i 4 metri al secondo.
Se il sorpasso era dunque in fase conclusiva quando il veicolo
sorpassato si è fermato, AP 1 si trovava ad un punto di avanzamento tale della
manovra per cui non si poteva più esigere da lei che la interrompesse per
riprendere il suo posto dietro la vettura superata. E questo perché, a quel
momento, le circostanze lo impedivano in maniera evidente. Al riguardo, si
rileva che, se il Tribunale federale ha ritenuto che un’accelerazione del
veicolo sorpassato di principio rende l’interruzione della manovra di sorpasso
più agevole (DTF 96 I 766 consid. 7), l’arresto del veicolo sorpassato, al
contrario, può rendere l’interruzione della manovra di sorpasso particolarmente
difficoltosa, se non impossibile, e segnatamente se il sorpasso si trova, come
nel caso concreto, in uno stadio avanzato.
Questa è un’ipotesi di fatto che, tenuto conto della serie di
indizi convergenti a suo sostegno, non può essere ragionevolmente esclusa a
favore di altre ipotesi meno favorevoli all’imputata, come quella accennata dal
primo giudice, peraltro non motivata e comunque lasciata indecisa, che considererebbero
un tempo più lungo fra l’arresto della vettura concedente la precedenza e
l’impatto fra AP 1 e PC 1 o una distanza più corta fra i rispettivi punti nello
spazio. Secondo tali ipotesi AP 1 avrebbe dovuto trovarsi in una posizione più
arretrata quando la vettura da lei sorpassata si è fermata, nel qual caso si
sarebbe potuto ancora esigere che interrompesse il sorpasso, diversamente al
momento dell’impatto sarebbe stata già oltre e la collisione non avrebbe avuto
luogo.
7.
Per poter accertare
oltre ogni ragionevole dubbio una di dette ipotesi meno favorevoli
all’appellante occorrerebbe disporre di elementi di prova che permettessero di
stabilire con ragionevole certezza distanza e tempo intercorso tra l’arresto
della vettura sorpassata da AP 1 e l’impatto fra la vettura di PC 1 e la motocicletta. Tali elementi di prova non sono in ogni caso più recuperabili, ritenuto che,
come visto in precedenza, i veicoli sono stati spostati prima
dell’arrivo degli agenti, sul campo stradale non era rilevabile alcuna traccia
e una testimonianza della conducente del veicolo sorpassato è esclusa, avendo
essa abbandonato il luogo dell’incidente ed essendo rimasta sconosciuta.
Di conseguenza, vista l’impossibilità di procedere a tali atti
istruttori, questa Corte accerta, come vi è tenuta in applicazione del
principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP), l’ipotesi di fatto più
favorevole all’imputata. Ovvero, accerta che AP 1 si trovava, al momento
dell’arresto della vettura da lei superata, in una posizione tanto avanzata da
renderle impossibile un’interruzione della manovra di sorpasso.
8.
L’appellante rileva
anche, invero piuttosto di passata, che il decreto d’accusa le contestava di
aver eseguito “una manovra di sorpasso di una colonna di veicoli che procedeva
a rilento superando anche una vettura che si era fermata per concedere
la precedenza a un veicolo proveniente da destra […]” mentre i fatti
contestatile dal primo giudice sono di “avere […] eseguito una manovra di
sorpasso di una colonna di veicoli che procedeva a rilento superando anche una
vettura che si stava fermando per concedere la precedenza a un veicolo
proveniente da destra” (grassetto del redattore). Dalla motivazione del primo
giudice risulta poco chiaro se tale discrepanza sia dovuta esclusivamente a una
semplice variazione nella scelta delle parole o se invece costituisca una vera
e propria modifica della fattispecie oggettiva contestata all’imputata, e
quindi una violazione del principio accusatorio (art. 9 cpv. 1 CPP), proprio
perché tale motivazione pretende prescindere completamente dall’accertamento
della dinamica del sorpasso e dell’incidente, e tanto più, quindi, da un simile
dettaglio.
La questione può ad ogni
modo restare indecisa, dal momento che l’accertamento dei fatti operato da questa
Corte mostra che nessuna delle due fattispecie oggettive in questione è
realizzata e quindi contestabile all’appellante. È stato accertato, infatti,
che il veicolo superato si è arrestato quando il sorpasso era sulla via della
conclusione ed era, quindi, ormai irreversibile, per cui non si può affermare
che AP 1 ha sorpassato, in violazione dell’art. 47 cpv. 2 LCStr letto alla luce
della giurisprudenza del Tribunale federale, una vettura che si stava fermando,
né tantomeno che si era fermata.
9.
AP 1 va, pertanto,
prosciolta dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione giusta
l’art. 90 cpv. 1 LCStr combinato con l’art. 47 cpv. 2 LCStr.
Tasse, spese e
indennità per spese di patrocinio
10.
Gli oneri processuali
di primo grado, per complessivi CHF 520.00, sono posti integralmente a
carico dello Stato.
Gli oneri processuali del
giudizio d’appello, per complessivi CHF 1.000.-, sono pure integralmente
posti a carico dello Stato.
A AP 1, prosciolta dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione,
viene riconosciuta, in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 litt. a CPP,
un’indennità di CHF 2.000.- per il procedimento di prime cure e
un’indennità di CHF 1.000.- per il procedimento d’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 1, 10 cpv. 3, 398 segg.
CPP,
26, 35, 47
cpv. 2, 90 cpv. 1 LCStr,
nonché, sulle spese, l’art.
428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è prosciolta
dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione in relazione ai fatti descritti nel decreto d’accusa n. 30960/307 del 4
ottobre 2013.
1.2. Gli oneri processuali
di primo grado, per complessivi fr. 520.00, sono posti a carico dello Stato.
1.3. Lo Stato della
Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 fr. 2000.-, a titolo di indennità
per il procedimento di prima sede (art. 429 cpv. 1 litt. a CPP)
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di
giustizia CHF 800.--
- altri
disborsi CHF 200.--
CHF
1'200.--
sono posti a carico dello
Stato (art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà a AP 1 fr. 1000.- a titolo di
indennità per il procedimento d’appello (art. 429 cpv. 1 litt. a CPP).
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.