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Decisione

17.2014.40

Incidente della circolazione; Infrazione alle norme della circolazione: condizioni del divieto di sorpasso per motoveicoli a circolazione fermata

17 novembre 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i 60 e gli 80 km/h). Questi due elementi di fatto, come appena visto, non sono

sufficienti, presi a sé stanti, a configurare l’infrazione di cui all’art. 47

cpv. 2 LCStr.

Rimane ancora il fatto che

il secondo veicolo sorpassato da AP 1 ad un certo punto si è arrestato per

concedere la precedenza ad PC 1, proveniente da Via __________, ciò che di

principio avrebbe comportato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

l’obbligo per l’appellante di rinunciare al sorpasso, o meglio di

interromperlo, dal momento che esso era già in corso quando il veicolo

sorpassato si è arrestato. Occorre tuttavia stabilire se il sorpasso, quando il

veicolo si è arrestato o al più tardi quando AP 1 doveva accorgersi

dell’arresto, era già concluso o se era per lo meno giunto ad un punto oltre il

quale non si poteva più esigere, tenuto conto delle circostanze, che la

motociclista interrompesse la manovra e si riaccodasse al veicolo che stava

sorpassando (DTF 96 I 766 consid. 7). Se uno di questi due casi fosse dato,

infatti, non si potrebbe contestare all’appellante di aver commesso

un’infrazione all’art. 47 cpv. 2 LCStr.

Ora, affrontare questa

questione - di importanza centrale per l’esito del procedimento - implica

accertare proprio modalità e tempistica del sorpasso sulla base degli elementi

di prova presenti agli atti, ciò che il giudice di prime cure ha omesso di

fare, ritenendo che tale aspetto (“come e quando è avvenuto il sorpasso”)

fosse irrilevante ai fini del presente procedimento (querelata sentenza,

consid. 7). Così facendo, il primo giudice ha operato un accertamento dei fatti

manifestamente inesatto ed incompleto e che si fonda su un’applicazione errata

del diritto.

Va, quindi, accolta la

censura dell’appellante che critica un accertamento manifestamente incompleto

dei fatti (art. 398 cpv. 4 CPP) nella misura in cui riguarda l’accertamento

della modalità e della tempistica del sorpasso in relazione con l’arresto del

veicolo sorpassato.

6. Essendo, comunque,

per i motivi che verranno indicati in seguito, impossibile procedere ad

ulteriori atti istruttori, questa Corte prescinde, per economia di giudizio,

dal rinvio degli atti al primo giudice e procede autonomamente all’accertamento

mancante.

6.1. Dagli atti risulta

chiaro, ed è peraltro incontestato, che l’impatto fra la vettura di PC 1 e il

motoveicolo di AP 1 ha interessato la parte anteriore della prima e la fiancata

destra del secondo (rapporto di polizia 16 agosto 2013 pag. 2; verbale di

interrogatorio AP 1 23 luglio 2013 pag. 2, verbale di interrogatorio PC 1 22

luglio 2013 pag. 2, verbale di interrogatorio AP 1 23 gennaio 2014 pag. 1; cfr.

anche foto dei danni sui due veicoli prodotte al dibattimento 23 gennaio 2014).

Il motoveicolo doveva, dunque, trovarsi, al momento dell’impatto, in una

posizione già piuttosto avanzata rispetto alla vettura superata e all’asse di

quella del PC 1. Ed è l’impatto con la vettura di PC 1, non la susseguente

caduta, avvenuta dal lato opposto, ad aver procurato all’appellante la frattura

biossea (di tibia e perone) scomposta della gamba destra (rapporto medico 19

luglio 2013 del Dr med. __________). D’altro canto, l’appellante ha dichiarato

che PC 1 ha iniziato ad uscire dall’incrocio quando lei si trovava “già

davanti al (suo) muso della sua macchina” (verbale di interrogatorio AP 1

23 luglio 2013 pag. 2) e che questi “è ripartito dal dare precedenza in modo

deciso” (verbale di interrogatorio AP 1 23 gennaio 2014 pag. 1). Questi

elementi, unitamente alla considerazione che, se PC 1 fosse ripartito molto

lentamente come da lui dichiarato (verbale di interrogatorio PC 1 22 luglio

2013 pag. 2), l’impatto avrebbe potuto essere evitato o avrebbe quantomeno

causato un danno minore alla gamba destra dell’appellante, indicano che

l’immissione del PC 1 è stata senz’altro rapida e caratterizzata da

un’accelerazione decisa.

6.2. Dalle dichiarazioni

dell’appellante, inoltre, risulta in modo costante, sin dal primo rapporto di

polizia 16 agosto 2013, che ella aveva visto il PC 1 guardare a destra e poi

ripartire dal dare precedenza senza più controllare a sinistra, ossia nella

direzione di provenienza del motoveicolo. Questo fatto, che peraltro non

risulta chiaramente contestato dal PC 1, unitamente all’accelerazione decisa di

cui sopra, indica con alta probabilità che questi è ripartito anche in maniera

precipitosa, ossia che, una volta convinto di avere via libera dalla sua

sinistra, si è affrettato per approfittare di uno spazio in quel momento libero

sulla corsia proveniente da destra, sulla quale voleva immettersi e dove, si

ricorda, il traffico era abbastanza scorrevole (verbale di interrogatorio AP 1

23 luglio 2013 pag. 2).

6.3. Ritenuto quanto

precede, ossia la rapidità della ripartenza e la decisione nell’accelerazione

di PC 1, si deve desumere che il tempo trascorso tra la concessione della

precedenza da parte della vettura superata dall’appellante, con il suo relativo

arresto,

e l’impatto della vettura di PC 1 con la motocicletta deve essere

stato particolarmente breve. Non si può escludere, inoltre, che la conducente

che ha concesso la precedenza a PC 1 gli abbia comunicato con un gesto la sua

intenzione di lasciarlo passare, ancora prima di aver arrestato il suo veicolo,

ciò che ridurrebbe ulteriormente il lasso di tempo tra l’effettivo arresto

Considerandi

dello stesso e la ripartenza del PC 1, rispettivamente l’impatto tra la sua

vettura e la motocicletta.

6.4

Per quanto riguarda,

invece, la distanza tra il punto d’arresto della vettura concedente la

precedenza e il punto di impatto tra il veicolo di PC 1 e la motocicletta, essa

non può essere determinata con certezza, dal momento che agli atti non vi sono

elementi che permettano di stabilire la posizione dei tre veicoli al momento

dell’impatto. La polizia ha constatato, infatti, che i veicoli

erano stati spostati prima dell’arrivo degli agenti e che sul campo stradale

non era rilevabile alcuna traccia (Rapporto di polizia 16 agosto 2013 pag. 2),

né si dispone della testimonianza della conducente del veicolo sorpassato, la

quale ha abbandonato il luogo dell’incidente rimanendo sconosciuta (verbale di

interrogatorio AP 1 23 gennaio 2014 pag. 1).

Tuttavia, tenendo anche conto della relativa ampiezza degli spazi

sul luogo dell’incidente, ossia l’intersezione fra Via __________ e Via __________

(foto 1 e foto 2, documentazione fotografica allegata al Rapporto

di polizia 16 agosto 2013), non può essere escluso che la distanza fra

la vettura arrestata e il punto d’impatto fosse tale da rendere necessario che AP

1, al momento dell’arresto della vettura sorpassata, si trovasse in una

posizione molto avanzata rispetto alla stessa, ovvero affiancata all’altezza

della parte anteriore di essa e prossima alla conclusione del sorpasso, per

poter giungere “in tempo” al punto di impatto alla velocità di 10/15 km/h,

ossia all’incirca fra i 3 e i 4 metri al secondo.

Se il sorpasso era dunque in fase conclusiva quando il veicolo

sorpassato si è fermato, AP 1 si trovava ad un punto di avanzamento tale della

manovra per cui non si poteva più esigere da lei che la interrompesse per

riprendere il suo posto dietro la vettura superata. E questo perché, a quel

momento, le circostanze lo impedivano in maniera evidente. Al riguardo, si

rileva che, se il Tribunale federale ha ritenuto che un’accelerazione del

veicolo sorpassato di principio rende l’interruzione della manovra di sorpasso

più agevole (DTF 96 I 766 consid. 7), l’arresto del veicolo sorpassato, al

contrario, può rendere l’interruzione della manovra di sorpasso particolarmente

difficoltosa, se non impossibile, e segnatamente se il sorpasso si trova, come

nel caso concreto, in uno stadio avanzato.

Questa è un’ipotesi di fatto che, tenuto conto della serie di

indizi convergenti a suo sostegno, non può essere ragionevolmente esclusa a

favore di altre ipotesi meno favorevoli all’imputata, come quella accennata dal

primo giudice, peraltro non motivata e comunque lasciata indecisa, che considererebbero

un tempo più lungo fra l’arresto della vettura concedente la precedenza e

l’impatto fra AP 1 e PC 1 o una distanza più corta fra i rispettivi punti nello

spazio. Secondo tali ipotesi AP 1 avrebbe dovuto trovarsi in una posizione più

arretrata quando la vettura da lei sorpassata si è fermata, nel qual caso si

sarebbe potuto ancora esigere che interrompesse il sorpasso, diversamente al

momento dell’impatto sarebbe stata già oltre e la collisione non avrebbe avuto

luogo.

7.

Per poter accertare

oltre ogni ragionevole dubbio una di dette ipotesi meno favorevoli

all’appellante occorrerebbe disporre di elementi di prova che permettessero di

stabilire con ragionevole certezza distanza e tempo intercorso tra l’arresto

della vettura sorpassata da AP 1 e l’impatto fra la vettura di PC 1 e la motocicletta. Tali elementi di prova non sono in ogni caso più recuperabili, ritenuto che,

come visto in precedenza, i veicoli sono stati spostati prima

dell’arrivo degli agenti, sul campo stradale non era rilevabile alcuna traccia

e una testimonianza della conducente del veicolo sorpassato è esclusa, avendo

essa abbandonato il luogo dell’incidente ed essendo rimasta sconosciuta.

Di conseguenza, vista l’impossibilità di procedere a tali atti

istruttori, questa Corte accerta, come vi è tenuta in applicazione del

principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP), l’ipotesi di fatto più

favorevole all’imputata. Ovvero, accerta che AP 1 si trovava, al momento

dell’arresto della vettura da lei superata, in una posizione tanto avanzata da

renderle impossibile un’interruzione della manovra di sorpasso.

8.

L’appellante rileva

anche, invero piuttosto di passata, che il decreto d’accusa le contestava di

aver eseguito “una manovra di sorpasso di una colonna di veicoli che procedeva

a rilento superando anche una vettura che si era fermata per concedere

la precedenza a un veicolo proveniente da destra […]” mentre i fatti

contestatile dal primo giudice sono di “avere […] eseguito una manovra di

sorpasso di una colonna di veicoli che procedeva a rilento superando anche una

vettura che si stava fermando per concedere la precedenza a un veicolo

proveniente da destra” (grassetto del redattore). Dalla motivazione del primo

giudice risulta poco chiaro se tale discrepanza sia dovuta esclusivamente a una

semplice variazione nella scelta delle parole o se invece costituisca una vera

e propria modifica della fattispecie oggettiva contestata all’imputata, e

quindi una violazione del principio accusatorio (art. 9 cpv. 1 CPP), proprio

perché tale motivazione pretende prescindere completamente dall’accertamento

della dinamica del sorpasso e dell’incidente, e tanto più, quindi, da un simile

dettaglio.

La questione può ad ogni

modo restare indecisa, dal momento che l’accertamento dei fatti operato da questa

Corte mostra che nessuna delle due fattispecie oggettive in questione è

realizzata e quindi contestabile all’appellante. È stato accertato, infatti,

che il veicolo superato si è arrestato quando il sorpasso era sulla via della

conclusione ed era, quindi, ormai irreversibile, per cui non si può affermare

che AP 1 ha sorpassato, in violazione dell’art. 47 cpv. 2 LCStr letto alla luce

della giurisprudenza del Tribunale federale, una vettura che si stava fermando,

né tantomeno che si era fermata.

9.

AP 1 va, pertanto,

prosciolta dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione giusta

l’art. 90 cpv. 1 LCStr combinato con l’art. 47 cpv. 2 LCStr.

Tasse, spese e

indennità per spese di patrocinio

10.

Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi CHF 520.00, sono posti integralmente a

carico dello Stato.

Gli oneri processuali del

giudizio d’appello, per complessivi CHF 1.000.-, sono pure integralmente

posti a carico dello Stato.

A AP 1, prosciolta dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione,

viene riconosciuta, in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 litt. a CPP,

un’indennità di CHF 2.000.- per il procedimento di prime cure e

un’indennità di CHF 1.000.- per il procedimento d’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9 cpv. 1, 10 cpv. 3, 398 segg.

CPP,

26, 35, 47

cpv. 2, 90 cpv. 1 LCStr,

nonché, sulle spese, l’art.

428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è prosciolta

dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione in relazione ai fatti descritti nel decreto d’accusa n. 30960/307 del 4

ottobre 2013.

1.2. Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi fr. 520.00, sono posti a carico dello Stato.

1.3. Lo Stato della

Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 fr. 2000.-, a titolo di indennità

per il procedimento di prima sede (art. 429 cpv. 1 litt. a CPP)

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di

giustizia CHF 800.--

- altri

disborsi CHF 200.--

CHF

1'200.--

sono posti a carico dello

Stato (art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà a AP 1 fr. 1000.- a titolo di

indennità per il procedimento d’appello (art. 429 cpv. 1 litt. a CPP).

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.