17.2014.43
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 giugno 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.43
Locarno
9 giugno 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dall’Ufficio
dell’ispettorato del lavoro
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 16 dicembre 2013 da
AP 1
rappr. da DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 10 dicembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 10 febbraio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 3 marzo 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 26
giugno 2013, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL), Bellinzona, ha
dichiarato AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sui
lavoratori distaccati per avere fornito scientemente informazioni false, e
meglio per avere, in data 13 marzo 2013, rispettivamente 20 marzo 2013,
dichiarato nel formulario di notifica di esercitare un’attività lucrativa
indipendente mentre dalla documentazione dell’Associazione Interprofessionale
di Controllo (AIC), Bellinzona, e da quanto dichiarato sul “foglio di controllo
per la verifica dell’attività lucrativa indipendente sul luogo di lavoro” si
desume che l’attività lucrativa era da considerare come quella di un dipendente
di __________, __________.
L’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ne ha, pertanto, proposto la
condanna alla multa di CHF 1'200.00 oltre al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 150.00.
Contro detto decreto di accusa AP 1 ha presentato opposizione il 5
luglio 2013.
In data 6 agosto 2013, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha
confermato il decreto di accusa BIL – 2013.423 del 26 giugno 2013 e ha
trasmesso gli atti alla Pretura penale.
Fatti
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 10 dicembre 2013, il presidente della
Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dall’Ufficio
dell’ispettorato del lavoro ed ha ritenuto AP 1 autore colpevole della
contravvenzione ascrittagli, condannandolo al pagamento di una multa di
CHF 1'200.00 unitamente a tasse e spese di CHF 250.00,
rispettivamente CHF 850.00 con motivazione scritta.
C. In data 16 dicembre
2013, AP 1 ha presentato dichiarazione (recte: annuncio) d’appello. La
sentenza con motivazione scritta gli è stata intimata il 10 febbraio 2014 dal
presidente della Pretura penale e notificata l’11 febbraio 2014.
D. AP 1 ha presentato
dichiarazione/atto d’appello in data 3 marzo 2014 postulando il suo
proscioglimento dall’imputazione (con protesta di spese, tasse e ripetibili)
per non aver commesso i fatti contestatigli. L’appellante ritiene inoltre che
la norma sulla base della quale è stato condannato, ossia l’art. 12 LDist, sia
inapplicabile alla fattispecie.
E. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di
primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 4 marzo 2014, la
presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato
trattato in procedura scritta, ha intimato la dichiarazione/atto d’appello alla
Pretura penale e all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ed ha impartito loro
un termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.
F. Con scritto 11 marzo
2014, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha dichiarato non avere alcuna
particolare osservazione e ha proposto la reiezione del gravame. Dal canto suo,
la Pretura penale, con scritto 24 marzo 2014, ha dichiarato non avere osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado
concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere
unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei
fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non
possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi,
dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene
alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al
diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San
Gallo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo
2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro,
limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o
si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente
inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza
federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22,
pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op.
cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può
dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la
portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di
un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378
consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3;
134.
I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF
6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non
incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo
discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid.
3.
; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I
173.
consid. 3.1 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP,
l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto
(Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art.
398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955; Schmid, op.
cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2.
Secondo l’art. 5 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (RS
0.142.112
; ALC) e l’art. 6 par. 2 dell’allegato I all’ALC, ai prestatori di
servizio indipendenti e ai lavoratori dipendenti distaccati da prestatori di
servizio degli Stati dell’UE/AELS che forniscono in Svizzera una prestazione
della durata di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile al massimo, così
come ai cittadini UE/AELS che esercitano un’attività lucrativa dipendente di
durata non superiore ai 3 mesi in virtù di un’assunzione d’impiego in Svizzera,
non occorre alcun permesso in materia di diritto degli stranieri. Essi sottostanno,
tuttavia, all’obbligo di notifica (cfr. art. 2 par. 4 dell’allegato I all’ALC).
3.
La procedura di
notifica è regolata dall’art. 6 della Legge federale concernente le misure
collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi
previsti nei contratti normali di lavoro dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20;
LDist). Giusta l’art. 9 cpv. 1bis dell’Ordinanza concernente
l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri
dell’Associazione europea di libero scambio del 22 maggio 2002 (RS 142.203;
OLCP), la procedura di notifica (obbligo di notificazione,
procedura, elementi, termini) di cui all’art. 6 LDist e all’art. 6 della relativa
Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201; ODist) si applica, per
analogia, anche ai casi di assunzione d’impiego sul territorio svizzero, ossia
presso un datore di lavoro svizzero, per una durata che non supera i 3 mesi per
anno civile e ai casi di prestazioni di servizi indipendenti della durata
massima di 90 giorni per anno civile.
L’art. 32a OLCP commina una multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque
violi gli obblighi di notificazione previsti all’art. 9 cpv. 1bis
OLCP.
4.
Altra questione è
quella dell’accertamento dell’effettiva indipendenza di un prestatore di
servizi estero. In questo caso, la procedura è retta dall’art. 1a LDist che,
tra l’altro, pone a carico del prestatore di servizi l’onere della prova della
sua indipendenza e l’obbligo di presentare determinati documenti atti a
favorirne l’accertamento.
Nell’ambito di detta
procedura, l’art. 1b LDist prevede misure nei confronti delle persone che hanno
commesso un’infrazione all’obbligo di presentare i documenti (cpv. 1 litt. a) o
che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa
indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile (cpv. 1 litt. b).
L’autorità competente, infatti, può ordinare l’interruzione dei lavori e
l’abbandono del posto di lavoro da parte della persona interessata finché non
siano presentati i documenti, nel primo caso, e finché il datore di lavoro non
sia identificato, nel secondo.
Nei confronti del
prestatore di servizi estero che violi il suo obbligo di presentare i documenti
ai sensi dell’art. 1a cpv. 2 LDist è prevista, giusta l’art. 9 cpv. 2 litt. a
LDist, una sanzione amministrativa comportante il pagamento di un importo fino
a CHF 5'000.00. Vi è pure la possibilità di addossargli totalmente o
parzialmente i costi dei controlli (art. 9 cpv. 2 litt. d LDist).
Fra le disposizioni penali
previste all’art. 12 LDist si rileva, poi, che chiunque, in violazione
dell’obbligo di dare informazioni, rifiuti di darle o ne fornisca scientemente
di false (cpv. 1 litt. a), così come chiunque si opponga al controllo
dell’autorità competente o lo impedisca in un altro modo (cpv. 1 litt. b), è
punito con una multa fino a CHF 40'000.00, sempre che non sia stato
commesso un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.
5.
Il primo giudice ha
accertato che AP 1, seguendo la procedura online prevista a questo scopo, si è
notificato quale lavoratore indipendente in data 13 e 20 marzo 2013 per
effettuare dei lavori di posa di serramenti su di un cantiere a Gorduno nei
giorni 20 e 21 marzo 2013, rispettivamente dal 27 al 29 marzo 2013. Committente
di detti lavori di posa era la ditta __________ con sede a __________ che era,
a sua volta, appaltatrice nell’ambito della costruzione di casette a schiera la
cui committente era la società __________, __________.
In data 28 marzo 2013, AP
1.
è stato oggetto di un controllo sul cantiere da parte dell’ispettore
dell’Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) __________. Questi, in
base agli accertamenti effettuati - nel merito dei quali, come si vedrà, non
sarà necessario entrare - ha considerato che AP 1 fosse un falso indipendente,
giacché, in realtà, operava alle dipendenze di __________, __________.
Ritenuto, dunque, un caso di “mancata assunzione d’impiego”, l’ispettore ha
provveduto a segnalare la fattispecie all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro
(UIL) e all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML).
AP 1 è, quindi, stato
dichiarato colpevole, in applicazione dell’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, di
aver falsamente dichiarato di operare in qualità di indipendente in occasione della
notifica e condannato al pagamento di una multa.
6.
L’appellante
contesta al primo giudice di aver accertato i fatti in maniera manifestamente
errata, ciò che avrebbe poi portato all’errata qualifica del suo statuto.
Contestata è, anche, un’errata applicazione del diritto, segnatamente
l’applicabilità dell’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist che, a mente dell’appellante,
non è data.
7.
Prima di chinarsi
sulle censure sollevate riguardo all’accertamento dei fatti operato dal primo
giudice e alla qualifica giuridica del rapporto contrattuale intercorrente fra
l’appellante e la ditta __________, è, dunque, necessario determinare se e in
che misura la LDist, e in particolare l’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, sia
applicabile alla fattispecie qui in esame.
7.
a. L’art.
1.
cpv. 1 LDist recita:
“ La presente
legge disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori
che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera,
affinché essi per un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa
per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale
concluso con il destinatario della prestazione (litt. a); lavorino in una
succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore
di lavoro (litt. b)”.
Dalla lettera
dell’articolo citato si desume che la LDist si applica innanzitutto ai
lavoratori distaccati in Svizzera e ai loro datori di lavoro esteri (art. 1
cpv. 1).
Con la modifica
legislativa del 15 giugno 2012 (LF del 15 giugno 2012, misure collaterali alla
libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° gennaio 2013; RU 2012 6703;
FF 2012 3017), il campo di applicazione della legge è stato esteso anche al disciplinamento
del controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e delle
sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le
disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai
sensi dell’art. 360a CO (art. 1 cpv. 2 LDist). Con questa modifica, dunque,
anche le cosiddette assunzioni d’impiego in Svizzera ricadono nell’ambito
applicativo della LDist, per quanto riguarda i datori di lavoro. Questa
estensione non riguarda, invece, i lavoratori esteri nel caso di un’assunzione
di impiego in Svizzera. Questi, infatti, non sono distaccati ai sensi dell’art.
1.
cpv. 1 LDist e neppure ricadono sotto il cpv. 2 che si rivolge esclusivamente
ai datori di lavoro. In questo senso si esprime anche il Consiglio federale nel
suo Messaggio 2 marzo 2012 sulla modifica legislativa di cui sopra (FF 2012
3030.
e 3039).
Di principio, neanche i
prestatori di servizi indipendenti provenienti dall’estero sottostanno alla
LDist. Vi sono tuttavia sottoposti nella misura in cui devono dimostrare, su
richiesta, di esercitare effettivamente un’attività lucrativa indipendente.
L’art. 1a LDist, infatti, oltre a precisare che l’onere della
prova della loro indipendenza è a carico dei prestatori di servizi esteri (cpv.
1), impone loro anche l’obbligo di presentare determinati documenti e di
fornire informazioni durante la procedura di accertamento del loro statuto (cpv.
2, 4 e 5).
L’art. 1b LDist prevede, dal canto suo, le misure per i casi in
cui il prestatore di servizi violi l’obbligo di produrre i documenti (cpv. 1 litt.
a) o non riesca a fornire la prova della sua indipendenza e il suo datore di
lavoro non sia identificabile (cpv. 1 litt. b).
Le sanzioni amministrative e penali applicabili al prestatore di
servizi estero per infrazioni nell’ambito della procedura di accertamento della
sua indipendenza sono previste, come già visto sopra, all’art. 9 cpv. 2 litt. a
e litt. d e all’art. 12 cpv. 1 litt. a e litt. b LDist.
Qui va precisato che la
procedura di accertamento dello statuto del prestatore di servizi estero è ben
delimitata. Essa ha inizio con la richiesta di cui all’art. 1a cpv. 1 LDist,
rivolta dall’organo di controllo competente al prestatore di servizi, e termina
con l’accertamento dell’effettiva indipendenza del prestatore di servizi o, in
caso di accertata dipendenza, dell’individuazione del datore di lavoro (art. 1a
LDist combinato con l’art. 1b cpv. 1 litt. b e cpv. 3 litt. b LDist).
7.
b. A AP 1, nell’ambito
del presente procedimento, è stato contestato di essersi falsamente notificato
come indipendente, ritenuto come, secondo l’ipotesi accusatoria, la procedura
di accertamento del suo statuto abbia, poi, dato esito contrario.
Ora, la procedura di notifica seguita dall’appellante, precedente
e distinta rispetto a quella di accertamento dell’indipendenza, è retta per
analogia dall’art. 6 LDist e dall’art. 6 ODist in virtù del rimando dell’art. 9
cpv. 1bis OLCP. Tale disposizione indica in maniera molto precisa la
portata di detto rimando, limitandolo alla procedura di notifica - ovvero “obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini” - di cui ai due
articoli menzionati della LDist e della ODist. Da ciò discende che altre
disposizioni della LDist o della ODist non sono applicabili in quest’ambito,
ciò che vale anche per le disposizioni penali dell’art. 12 LDist. Tant’è vero
che è la stessa OLCP a prevedere, sulla base dell’art. 120 cpv. 2 della Legge
federale sugli stranieri (RS 142.20; LStr), una disposizione penale specifica -
l’art. 32a -, per le violazioni degli obblighi di notificazione previsti al suo
art. 9 cpv. 1bis. È, pertanto, a torto
che il primo giudice ha applicato l’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist ai fatti
contestati all’appellante.
8.
Va poi rilevato che,
sempre nell’ipotesi di un’accertata dipendenza di AP 1, il solo fatto
contestatogli - cioè, l’essersi dichiarato (in realtà, implicitamente con la
scelta di notificarsi in modo autonomo) indipendente al momento della notifica
- non costituisce, a sé stante, alcuna violazione degli obblighi di fornire
informazioni e presentare documenti nell’ambito della procedura di accertamento
(art. 1a LDist). D’altronde, neppure l’identità del presunto datore di lavoro è
mai stata un mistero, ciò che esclude anche l’applicazione delle misure di cui
all’art. 1b LDist.
Per quanto riguarda gli
obblighi di notifica di cui all’art. 9 cpv. 1 bis OLCP in combinato
disposto con l’art. 6 LDist e l’art. 6 ODist - ossia l’obbligo di notificarsi,
quello di rispettare i termini e quello di fornire le informazioni previste -
essi, a ben vedere, non comprendono un obbligo di dichiarare che si è
indipendenti. Piuttosto, un prestatore di servizi indipendente, o meglio che si
valuta tale (cfr. Messaggio concernente la legge federale sull’adeguamento
delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo
2012, FF 2012 3017, pag. 3040, 1° par.), è tenuto a notificarsi egli stesso,
semplicemente perché non esiste un datore di lavoro a cui imporre tale obbligo.
Dal momento in cui dovesse essere accertato che il prestatore di servizi è, in
realtà, un lavoratore dipendente, questi viene sollevato dagli obblighi di
notifica, i quali passano a carico del datore di lavoro, che sia esso estero o
situato in Svizzera, il quale dovrà provvedere a una notifica a posteriori e
subire le sanzioni del caso (cfr. Direttiva SECO 1° gennaio 2013 “Procedura di
verifica dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri”,
pagg. 23 seg.).
Nell’ipotesi di un’accertata dipendenza di AP 1, quindi, difficile
sarebbe ritenere che egli, avendo provveduto a notificarsi senza esservi
tenuto, abbia violato obblighi di notificazione che, in realtà, non incombevano
a lui, bensì al suo datore di lavoro, la ditta __________, che, avendo sede in
Svizzera, avrebbe dovuto provvedere alla notifica in applicazione dell’art. 9
cvp. 1bis OLCP combinato con l’art. 6 LDist e l’art. 6 ODist.
Che il fatto di essere ritenuto pseudo-indipendente dopo aver
effettuato la notifica come indipendente non comporti, a sé stante, la realizzazione
di alcuna infrazione ascrivibile al lavoratore, secondo le norme citate in
precedenza, risulta d’altronde confermato sia dal Messaggio del Consiglio
federale concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999 (FF 1999 5092), sia dal Messaggio concernente la legge
federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione
delle persone del 2 marzo 2012 (FF 2012 3017), nei quali non è mai menzionata
la punibilità di questa fattispecie oggettiva. Dello stesso avviso sono pure la SECO, che al capitolo 9 “Sanzioni in caso di pseudo-indipendenza constatata” della sua
direttiva all’attenzione degli organi di controllo indica esclusivamente
sanzioni nei confronti del datore di lavoro (Direttiva SECO 1° gennaio 2013
“Procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di
servizi esteri”, pagg. 23 seg.), e Valerie Berger/Claudio Wegmüller, i quali
affermano: “Das EntsG enthält keine ausdrücklichen
direkten Sanktionsmöglichkeiten gegenüber scheinselbständigen Personen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, selbständige
Dienstleistungserbringer, welche in Verletzung ihrer Nachweispflicht der
Selbständigkeit die Auskunft verweigern oder sich der Kontrolle widersetzen,
zu sanktionieren.“ (Berger/Wegmüller
Scheinselbständigkeit im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden
Dienstleistungserbringung, in Die Volkswirtschaft 5/2011 43 segg., pag. 45
[sottolineature del redattore]).
9.
Ritenuto
quanto precede, non occorre che questa Corte entri nel merito del censurato
accertamento dei fatti operato dal primo giudice e della conseguente questione
a sapere se lo statuto di AP 1 sia da qualificare come indipendente o come
dipendente, questione ininfluente ai fini del presente procedimento, poiché in
un caso come nell’altro la soluzione che si impone è il proscioglimento
dell’imputato.
Tale questione si pone e va analizzata circonstanziatamente,
invece, nella procedura nei confronti del partner contrattuale del presunto
pseudo-indipendente, partner contrattuale la cui qualità di datore di lavoro
andrà, se del caso, debitamente accertata (cfr. STF 2C_714/2010 del 14 dicembre
2010.
consid. 3.4 segg., pubblicata in DTA 2011 pag. 115).
Tasse, spese e
indennità per spese di patrocinio
10.
Gli oneri processuali
di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti integralmente a
carico dello Stato.
Gli oneri processuali del
giudizio d’appello, per complessivi CHF 800.00, sono pure integralmente
posti a carico dello Stato.
A AP 1, prosciolto dall’accusa
di contravvenzione alla LDist, viene riconosciuta, in applicazione dell’art.
429.
cpv. 1 litt. a CPP, un’indennità di CHF 2’000.00 per il procedimento
di prime cure e un’indennità di CHF 2’000.00 per il procedimento
d’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 84, 85 e
398 segg. CPP;
5 ALC;
2 par. 4 e 6
par. 2 dell’allegato I all’ALC;
120 cpv. 2
LStr;
9
cpv. 1bis e 32a OLCP;
1, 1a, 1b, 6, 9 e 12
LDist;
6 ODist,
nonché, sulle spese, l’art.
428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è prosciolto
dall’accusa di contravvenzione alla LDist per i fatti descritti nel decreto
d’accusa n. BIL-2013.423 del 23 giugno 2013.
1.2. Gli oneri processuali
di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti a carico dello
Stato.
1.3. Lo Stato della
Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 CHF 2’000.00, a titolo di
indennità per il procedimento di prima sede (art. 429 cpv. 1 litt. a CPP).
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 800.00
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà
a AP 1 CHF 2’000.00 a titolo di indennità per il procedimento d’appello
(art. 429 cpv. 1 litt. a CPP).
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.