Lexipedia

Decisione

17.2014.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 giugno 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo, dopo aver

tenuto il dibattimento, con sentenza 10 dicembre 2013, il presidente della

Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dall’Ufficio

dell’ispettorato del lavoro ed ha ritenuto AP 1 autore colpevole della

contravvenzione ascrittagli, condannandolo al pagamento di una multa di

CHF 1'200.00 unitamente a tasse e spese di CHF 250.00,

rispettivamente CHF 850.00 con motivazione scritta.

C. In data 16 dicembre

2013, AP 1 ha presentato dichiarazione (recte: annuncio) d’appello. La

sentenza con motivazione scritta gli è stata intimata il 10 febbraio 2014 dal

presidente della Pretura penale e notificata l’11 febbraio 2014.

D. AP 1 ha presentato

dichiarazione/atto d’appello in data 3 marzo 2014 postulando il suo

proscioglimento dall’imputazione (con protesta di spese, tasse e ripetibili)

per non aver commesso i fatti contestatigli. L’appellante ritiene inoltre che

la norma sulla base della quale è stato condannato, ossia l’art. 12 LDist, sia

inapplicabile alla fattispecie.

E. In applicazione

dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di

primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 4 marzo 2014, la

presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato

trattato in procedura scritta, ha intimato la dichiarazione/atto d’appello alla

Pretura penale e all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ed ha impartito loro

un termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

F. Con scritto 11 marzo

2014, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha dichiarato non avere alcuna

particolare osservazione e ha proposto la reiezione del gravame. Dal canto suo,

la Pretura penale, con scritto 24 marzo 2014, ha dichiarato non avere osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4

CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado

concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere

unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei

fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non

possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi,

dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene

alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al

diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San

Gallo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777;

Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo

2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro,

limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o

si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente

inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza

federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22,

pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op.

cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può

dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la

portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di

un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della

vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con

gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378

consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3;

134.

I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF

6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non

incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo

discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid.

3.

; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I

173.

consid. 3.1 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP,

l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto

(Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art.

398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler Kommentar,

Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955; Schmid, op.

cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

2.

Secondo l’art. 5 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (RS

0.142.112

; ALC) e l’art. 6 par. 2 dell’allegato I all’ALC, ai prestatori di

servizio indipendenti e ai lavoratori dipendenti distaccati da prestatori di

servizio degli Stati dell’UE/AELS che forniscono in Svizzera una prestazione

della durata di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile al massimo, così

come ai cittadini UE/AELS che esercitano un’attività lucrativa dipendente di

durata non superiore ai 3 mesi in virtù di un’assunzione d’impiego in Svizzera,

non occorre alcun permesso in materia di diritto degli stranieri. Essi sottostanno,

tuttavia, all’obbligo di notifica (cfr. art. 2 par. 4 dell’allegato I all’ALC).

3.

La procedura di

notifica è regolata dall’art. 6 della Legge federale concernente le misure

collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi

previsti nei contratti normali di lavoro dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20;

LDist). Giusta l’art. 9 cpv. 1bis dell’Ordinanza concernente

l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri

dell’Associazione europea di libero scambio del 22 maggio 2002 (RS 142.203;

OLCP), la procedura di notifica (obbligo di notificazione,

procedura, elementi, termini) di cui all’art. 6 LDist e all’art. 6 della relativa

Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201; ODist) si applica, per

analogia, anche ai casi di assunzione d’impiego sul territorio svizzero, ossia

presso un datore di lavoro svizzero, per una durata che non supera i 3 mesi per

anno civile e ai casi di prestazioni di servizi indipendenti della durata

massima di 90 giorni per anno civile.

L’art. 32a OLCP commina una multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque

violi gli obblighi di notificazione previsti all’art. 9 cpv. 1bis

OLCP.

4.

Altra questione è

quella dell’accertamento dell’effettiva indipendenza di un prestatore di

servizi estero. In questo caso, la procedura è retta dall’art. 1a LDist che,

tra l’altro, pone a carico del prestatore di servizi l’onere della prova della

sua indipendenza e l’obbligo di presentare determinati documenti atti a

favorirne l’accertamento.

Nell’ambito di detta

procedura, l’art. 1b LDist prevede misure nei confronti delle persone che hanno

commesso un’infrazione all’obbligo di presentare i documenti (cpv. 1 litt. a) o

che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa

indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile (cpv. 1 litt. b).

L’autorità competente, infatti, può ordinare l’interruzione dei lavori e

l’abbandono del posto di lavoro da parte della persona interessata finché non

siano presentati i documenti, nel primo caso, e finché il datore di lavoro non

sia identificato, nel secondo.

Nei confronti del

prestatore di servizi estero che violi il suo obbligo di presentare i documenti

ai sensi dell’art. 1a cpv. 2 LDist è prevista, giusta l’art. 9 cpv. 2 litt. a

LDist, una sanzione amministrativa comportante il pagamento di un importo fino

a CHF 5'000.00. Vi è pure la possibilità di addossargli totalmente o

parzialmente i costi dei controlli (art. 9 cpv. 2 litt. d LDist).

Fra le disposizioni penali

previste all’art. 12 LDist si rileva, poi, che chiunque, in violazione

dell’obbligo di dare informazioni, rifiuti di darle o ne fornisca scientemente

di false (cpv. 1 litt. a), così come chiunque si opponga al controllo

dell’autorità competente o lo impedisca in un altro modo (cpv. 1 litt. b), è

punito con una multa fino a CHF 40'000.00, sempre che non sia stato

commesso un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.

5.

Il primo giudice ha

accertato che AP 1, seguendo la procedura online prevista a questo scopo, si è

notificato quale lavoratore indipendente in data 13 e 20 marzo 2013 per

effettuare dei lavori di posa di serramenti su di un cantiere a Gorduno nei

giorni 20 e 21 marzo 2013, rispettivamente dal 27 al 29 marzo 2013. Committente

di detti lavori di posa era la ditta __________ con sede a __________ che era,

a sua volta, appaltatrice nell’ambito della costruzione di casette a schiera la

cui committente era la società __________, __________.

In data 28 marzo 2013, AP

1.

è stato oggetto di un controllo sul cantiere da parte dell’ispettore

dell’Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) __________. Questi, in

base agli accertamenti effettuati - nel merito dei quali, come si vedrà, non

sarà necessario entrare - ha considerato che AP 1 fosse un falso indipendente,

giacché, in realtà, operava alle dipendenze di __________, __________.

Ritenuto, dunque, un caso di “mancata assunzione d’impiego”, l’ispettore ha

provveduto a segnalare la fattispecie all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro

(UIL) e all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML).

AP 1 è, quindi, stato

dichiarato colpevole, in applicazione dell’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, di

aver falsamente dichiarato di operare in qualità di indipendente in occasione della

notifica e condannato al pagamento di una multa.

6.

L’appellante

contesta al primo giudice di aver accertato i fatti in maniera manifestamente

errata, ciò che avrebbe poi portato all’errata qualifica del suo statuto.

Contestata è, anche, un’errata applicazione del diritto, segnatamente

l’applicabilità dell’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist che, a mente dell’appellante,

non è data.

7.

Prima di chinarsi

sulle censure sollevate riguardo all’accertamento dei fatti operato dal primo

giudice e alla qualifica giuridica del rapporto contrattuale intercorrente fra

l’appellante e la ditta __________, è, dunque, necessario determinare se e in

che misura la LDist, e in particolare l’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, sia

applicabile alla fattispecie qui in esame.

7.

a. L’art.

1.

cpv. 1 LDist recita:

“ La presente

legge disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori

che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera,

affinché essi per un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa

per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale

concluso con il destinatario della prestazione (litt. a); lavorino in una

succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore

di lavoro (litt. b)”.

Dalla lettera

dell’articolo citato si desume che la LDist si applica innanzitutto ai

lavoratori distaccati in Svizzera e ai loro datori di lavoro esteri (art. 1

cpv. 1).

Con la modifica

legislativa del 15 giugno 2012 (LF del 15 giugno 2012, misure collaterali alla

libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° gennaio 2013; RU 2012 6703;

FF 2012 3017), il campo di applicazione della legge è stato esteso anche al disciplinamento

del controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e delle

sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le

disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai

sensi dell’art. 360a CO (art. 1 cpv. 2 LDist). Con questa modifica, dunque,

anche le cosiddette assunzioni d’impiego in Svizzera ricadono nell’ambito

applicativo della LDist, per quanto riguarda i datori di lavoro. Questa

estensione non riguarda, invece, i lavoratori esteri nel caso di un’assunzione

di impiego in Svizzera. Questi, infatti, non sono distaccati ai sensi dell’art.

1.

cpv. 1 LDist e neppure ricadono sotto il cpv. 2 che si rivolge esclusivamente

ai datori di lavoro. In questo senso si esprime anche il Consiglio federale nel

suo Messaggio 2 marzo 2012 sulla modifica legislativa di cui sopra (FF 2012

3030.

e 3039).

Di principio, neanche i

prestatori di servizi indipendenti provenienti dall’estero sottostanno alla

LDist. Vi sono tuttavia sottoposti nella misura in cui devono dimostrare, su

richiesta, di esercitare effettivamente un’attività lucrativa indipendente.

L’art. 1a LDist, infatti, oltre a precisare che l’onere della

prova della loro indipendenza è a carico dei prestatori di servizi esteri (cpv.

1), impone loro anche l’obbligo di presentare determinati documenti e di

fornire informazioni durante la procedura di accertamento del loro statuto (cpv.

2, 4 e 5).

L’art. 1b LDist prevede, dal canto suo, le misure per i casi in

cui il prestatore di servizi violi l’obbligo di produrre i documenti (cpv. 1 litt.

a) o non riesca a fornire la prova della sua indipendenza e il suo datore di

lavoro non sia identificabile (cpv. 1 litt. b).

Le sanzioni amministrative e penali applicabili al prestatore di

servizi estero per infrazioni nell’ambito della procedura di accertamento della

sua indipendenza sono previste, come già visto sopra, all’art. 9 cpv. 2 litt. a

e litt. d e all’art. 12 cpv. 1 litt. a e litt. b LDist.

Qui va precisato che la

procedura di accertamento dello statuto del prestatore di servizi estero è ben

delimitata. Essa ha inizio con la richiesta di cui all’art. 1a cpv. 1 LDist,

rivolta dall’organo di controllo competente al prestatore di servizi, e termina

con l’accertamento dell’effettiva indipendenza del prestatore di servizi o, in

caso di accertata dipendenza, dell’individuazione del datore di lavoro (art. 1a

LDist combinato con l’art. 1b cpv. 1 litt. b e cpv. 3 litt. b LDist).

7.

b. A AP 1, nell’ambito

del presente procedimento, è stato contestato di essersi falsamente notificato

come indipendente, ritenuto come, secondo l’ipotesi accusatoria, la procedura

di accertamento del suo statuto abbia, poi, dato esito contrario.

Ora, la procedura di notifica seguita dall’appellante, precedente

e distinta rispetto a quella di accertamento dell’indipendenza, è retta per

analogia dall’art. 6 LDist e dall’art. 6 ODist in virtù del rimando dell’art. 9

cpv. 1bis OLCP. Tale disposizione indica in maniera molto precisa la

portata di detto rimando, limitandolo alla procedura di notifica - ovvero “obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini” - di cui ai due

articoli menzionati della LDist e della ODist. Da ciò discende che altre

disposizioni della LDist o della ODist non sono applicabili in quest’ambito,

ciò che vale anche per le disposizioni penali dell’art. 12 LDist. Tant’è vero

che è la stessa OLCP a prevedere, sulla base dell’art. 120 cpv. 2 della Legge

federale sugli stranieri (RS 142.20; LStr), una disposizione penale specifica -

l’art. 32a -, per le violazioni degli obblighi di notificazione previsti al suo

art. 9 cpv. 1bis. È, pertanto, a torto

che il primo giudice ha applicato l’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist ai fatti

contestati all’appellante.

8.

Va poi rilevato che,

sempre nell’ipotesi di un’accertata dipendenza di AP 1, il solo fatto

contestatogli - cioè, l’essersi dichiarato (in realtà, implicitamente con la

scelta di notificarsi in modo autonomo) indipendente al momento della notifica

- non costituisce, a sé stante, alcuna violazione degli obblighi di fornire

informazioni e presentare documenti nell’ambito della procedura di accertamento

(art. 1a LDist). D’altronde, neppure l’identità del presunto datore di lavoro è

mai stata un mistero, ciò che esclude anche l’applicazione delle misure di cui

all’art. 1b LDist.

Per quanto riguarda gli

obblighi di notifica di cui all’art. 9 cpv. 1 bis OLCP in combinato

disposto con l’art. 6 LDist e l’art. 6 ODist - ossia l’obbligo di notificarsi,

quello di rispettare i termini e quello di fornire le informazioni previste -

essi, a ben vedere, non comprendono un obbligo di dichiarare che si è

indipendenti. Piuttosto, un prestatore di servizi indipendente, o meglio che si

valuta tale (cfr. Messaggio concernente la legge federale sull’adeguamento

delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo

2012, FF 2012 3017, pag. 3040, 1° par.), è tenuto a notificarsi egli stesso,

semplicemente perché non esiste un datore di lavoro a cui imporre tale obbligo.

Dal momento in cui dovesse essere accertato che il prestatore di servizi è, in

realtà, un lavoratore dipendente, questi viene sollevato dagli obblighi di

notifica, i quali passano a carico del datore di lavoro, che sia esso estero o

situato in Svizzera, il quale dovrà provvedere a una notifica a posteriori e

subire le sanzioni del caso (cfr. Direttiva SECO 1° gennaio 2013 “Procedura di

verifica dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri”,

pagg. 23 seg.).

Nell’ipotesi di un’accertata dipendenza di AP 1, quindi, difficile

sarebbe ritenere che egli, avendo provveduto a notificarsi senza esservi

tenuto, abbia violato obblighi di notificazione che, in realtà, non incombevano

a lui, bensì al suo datore di lavoro, la ditta __________, che, avendo sede in

Svizzera, avrebbe dovuto provvedere alla notifica in applicazione dell’art. 9

cvp. 1bis OLCP combinato con l’art. 6 LDist e l’art. 6 ODist.

Che il fatto di essere ritenuto pseudo-indipendente dopo aver

effettuato la notifica come indipendente non comporti, a sé stante, la realizzazione

di alcuna infrazione ascrivibile al lavoratore, secondo le norme citate in

precedenza, risulta d’altronde confermato sia dal Messaggio del Consiglio

federale concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999 (FF 1999 5092), sia dal Messaggio concernente la legge

federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione

delle persone del 2 marzo 2012 (FF 2012 3017), nei quali non è mai menzionata

la punibilità di questa fattispecie oggettiva. Dello stesso avviso sono pure la SECO, che al capitolo 9 “Sanzioni in caso di pseudo-indipendenza constatata” della sua

direttiva all’attenzione degli organi di controllo indica esclusivamente

sanzioni nei confronti del datore di lavoro (Direttiva SECO 1° gennaio 2013

“Procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di

servizi esteri”, pagg. 23 seg.), e Valerie Berger/Claudio Wegmüller, i quali

affermano: “Das EntsG enthält keine ausdrücklichen

direkten Sanktionsmöglichkeiten gegenüber scheinselbständigen Personen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, selbständige

Dienstleistungserbringer, welche in Verletzung ihrer Nachweispflicht der

Selbständigkeit die Auskunft verweigern oder sich der Kontrolle widersetzen,

zu sanktionieren.“ (Berger/Wegmüller

Scheinselbständigkeit im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden

Dienstleistungserbringung, in Die Volkswirtschaft 5/2011 43 segg., pag. 45

[sottolineature del redattore]).

9.

Ritenuto

quanto precede, non occorre che questa Corte entri nel merito del censurato

accertamento dei fatti operato dal primo giudice e della conseguente questione

a sapere se lo statuto di AP 1 sia da qualificare come indipendente o come

dipendente, questione ininfluente ai fini del presente procedimento, poiché in

un caso come nell’altro la soluzione che si impone è il proscioglimento

dell’imputato.

Tale questione si pone e va analizzata circonstanziatamente,

invece, nella procedura nei confronti del partner contrattuale del presunto

pseudo-indipendente, partner contrattuale la cui qualità di datore di lavoro

andrà, se del caso, debitamente accertata (cfr. STF 2C_714/2010 del 14 dicembre

2010.

consid. 3.4 segg., pubblicata in DTA 2011 pag. 115).

Tasse, spese e

indennità per spese di patrocinio

10.

Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti integralmente a

carico dello Stato.

Gli oneri processuali del

giudizio d’appello, per complessivi CHF 800.00, sono pure integralmente

posti a carico dello Stato.

A AP 1, prosciolto dall’accusa

di contravvenzione alla LDist, viene riconosciuta, in applicazione dell’art.

429.

cpv. 1 litt. a CPP, un’indennità di CHF 2’000.00 per il procedimento

di prime cure e un’indennità di CHF 2’000.00 per il procedimento

d’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 84, 85 e

398 segg. CPP;

5 ALC;

2 par. 4 e 6

par. 2 dell’allegato I all’ALC;

120 cpv. 2

LStr;

9

cpv. 1bis e 32a OLCP;

1, 1a, 1b, 6, 9 e 12

LDist;

6 ODist,

nonché, sulle spese, l’art.

428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è prosciolto

dall’accusa di contravvenzione alla LDist per i fatti descritti nel decreto

d’accusa n. BIL-2013.423 del 23 giugno 2013.

1.2. Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti a carico dello

Stato.

1.3. Lo Stato della

Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 CHF 2’000.00, a titolo di

indennità per il procedimento di prima sede (art. 429 cpv. 1 litt. a CPP).

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr. 800.00

sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà

a AP 1 CHF 2’000.00 a titolo di indennità per il procedimento d’appello

(art. 429 cpv. 1 litt. a CPP).

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino | Lexipedia