17.2014.58
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 luglio 2014Italiano173 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.58-60
17.2014.87-89
Locarno
28 luglio 2014/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con appelli
28 marzo 2014 presentato da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1, 6900 Lugano
18 marzo 2014 presentato da
IM 1,
rappr. dall'avv. DI 2, 6872 Salorino
17 marzo 2014 presentato da
IM 2,
rappr. dall'avv. DI 3, 6900 Lugano
e con appelli incidentali 7 aprile 2014 presentati dal
procuratore pubblico PP
1 6901 Lugano
contro la sentenza emanata il 6 dicembre 2013 dalla Corte
delle assise criminali nei confronti di AP 1, IM 1 e IM 2,
esaminati gli atti;
ritenuto che: con sentenza 6 dicembre 2013,
la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM 1, IM 2 e AP 1 autori
colpevoli di ripetuta tentata rapina, aggravata siccome commessa munendosi
di un’arma da fuoco, per avere, a __________, il 2, il 3 e il 9 gennaio 2013, in correità fra loro, minacciando l’impiegata di un pericolo imminente alla vita o
all’integrità corporale, tentato di commettere un furto ai danni de ACPR 1.
Con il medesimo giudizio, IM 1 e IM 2 sono stati
dichiarati autori colpevoli anche di ripetuto furto d’uso per avere, in
Ticino, tra il 2 ed il 9 gennaio 2013, entrambi condotto o circolato come
passeggeri sui veicoli Fiat Uno targato __________ e Fiat Innocenti targato __________
e, il solo IM 2, condotto la motocicletta BMW 650 ST, sapendo che tali veicoli erano stati rubati in Italia.
IM 2 è, quindi, stato dichiarato autore colpevole anche di:
- furto
per avere, a __________, tra il 5 e il 6 settembre 2007, per procacciare ad
altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto un veicolo
Fiat Uno;
- infrazione
alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni per avere, a __________,
tra fine dicembre 2012 e inizio gennaio 2013, senza diritto, acquistato e
portato una pistola __________;
- ripetuta
guida in stato di inattitudine per avere, in __________, tra il dicembre
2012 e il 9 gennaio 2013, in più occasioni, condotto un veicolo a motore in
stato di inattitudine, e meglio dopo aver consumato cocaina;
- ripetuta
guida senza autorizzazione per avere, a __________, il 5/6 settembre 2007,
nonché in __________, tra il dicembre 2012 e il 9 gennaio 2013, condotto diversi
veicoli a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
- contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato,
a __________, presso il Carcere penale La Stampa, il 14 novembre 2013,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina.
AP 1 è, inoltre, stato dichiarato autore colpevole di:
- denuncia
mendace per avere, a __________, il 10 febbraio 2012, denunciato presso la
Polizia grigionese il fratello __________ di una contravvenzione alla circolazione
stradale avvenuta ad __________ il 4 febbraio 2012, sapendolo innocente, per
provocare contro di lui un procedimento penale;
- infrazione
alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni per avere, a __________,
dal 2007 al 9 gennaio 2013, senza diritto, posseduto una pistola __________,
modello __________, calibro __________;
- atti
contro la pubblica incolumità per avere, a __________, tra il 31 dicembre
2012 e il 1. gennaio 2013, sparato due colpi di arma da fuoco dal balcone della
sua abitazione.
In relazione alle tentate rapine, i tre condannati sono stati
prosciolti dall’aggravante - che pure gli era stata rimproverata con l’atto di
accusa - dell’avere agito come associati ad una banda intesa a commettere furti
o rapine, mentre AP 1 è stato prosciolto anche dalla contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti che gli era stata imputata dal procuratore pubblico
per avere, a __________, il 9 gennaio 2013, senza autorizzazione, posseduto 3,3 grammi di marijuana, destinati al proprio consumo.
In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha
condannato:
- AP 1 alla pena detentiva
di due anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa in
ragione di 18 mesi con un periodo di prova di tre anni e, per il resto, da
espiare;
- IM 1 alla pena detentiva
di tre anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- IM 2 alla pena detentiva
di tre anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Dopo aver statuito sulla sorte degli oggetti in sequestro -
ordinando, per alcuni, la confisca, per altri, il sequestro conservativo e, per
altri ancora, il dissequestro - la Corte delle assise criminali ha posto gli
oneri processuali a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna
nella misura di 1/3 ciascuno.
preso atto che contro la sentenza della Corte
delle assise criminali tutti e tre i condannati hanno tempestivamente
annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con
dichiarazione di appello 17 marzo 2014, IM 2 ha precisato di impugnare i
dispositivi n. 3.1 e 7.3.1 della sentenza di prime cure e, anche sulla scorta
di un diverso accertamento dei fatti, ha chiesto che la pena detentiva
inflittagli sia contenuta in due anni.
Con dichiarazione di appello 18 marzo 2014, IM 1 ha indicato di
contestare i dispositivi n. 2, 2.1, 7.2 e 7.2.1 e, lamentando l’accertamento
inesatto di alcuni fatti, ha postulato una riduzione a due anni della pena
detentiva irrogatagli.
Con dichiarazione di appello 28 marzo 2014, AP 1 ha spiegato di
opporsi a tutti i dispositivi della sentenza di primo grado (salvo ai
dispositivi n. 1.2, 1.3, 4.1. e 4.2) e ha domandato, in via principale, il
proscioglimento dai reati di ripetuta tentata rapina aggravata e di atti contro
la pubblica incolumità nonché il dissequestro di tutti gli oggetti a lui
sequestrati; in via subordinata, la derubricazione da correità a complicità in
tentata rapina aggravata limitatamente ai fatti del 9 gennaio 2013; in via
ancor più subordinata, la ricommisurazione della pena.
Con tre appelli incidentali datati 7 aprile 2014, il procuratore
pubblico ha impugnato la commisurazione della pena operata dai primi giudici
sia per AP 1 e IM 1 (per i quali ha chiesto la condanna alla pena detentiva di
tre anni e tre mesi), sia per IM 2 (per cui ha postulato la condanna alla pena
detentiva di tre anni e nove mesi).
Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.2,
1.3, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 10 e 11 della
sentenza 6 dicembre 2013 della Corte delle assise criminali sono passati in
giudicato.
Nessuna delle parti ha formulato istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il
21 luglio 2014 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha
chiesto la conferma della condanna di AP 1 per correità in ripetuta tentata
rapina aggravata ed un aumento delle pene inflitte agli imputati. Ha chiesto
che le pene detentive siano commisurate in 3 anni e 9 mesi per IM 2, in 3 anni
e 3 mesi per IM 1 e in 3 anni e 3 mesi per AP 1. Si è opposto, anche nel caso
di una loro riduzione, all’eventuale sospensione condizionale delle pene
irrogate a IM 1 e IM 2;
- l’avv. DI 2,
patrocinatrice di IM 1, ha chiesto l’accoglimento del suo appello e, in via
principale, la derubricazione dei fatti del 2, del 3 e del 9 gennaio 2013 in atti preparatori di rapina ex art. 260bis CP. In via subordinata, ha postulato la condanna
per ripetuto tentativo di rapina semplice. Ad ogni modo, in considerazione
anche dell’attenuante specifica del sincero pentimento, ha chiesto che la pena
detentiva inflitta al suo assistito sia ridotta a due anni;
- l’avv. DI 3, patrocinatore
di IM 2, ha chiesto l’accoglimento del suo appello e, ritenuta anche la sua
lieve scemata imputabilità, la riduzione della pena detentiva inflitta al suo
assistito ad un massimo di due anni;
- l’avv. DI 1,
patrocinatrice di AP 1, ha chiesto l’accoglimento del suo appello e, in via
principale, il proscioglimento del suo assistito sia dal reato di ripetuta tentata
rapina che dal reato di atti contro la pubblica incolumità. In via subordinata,
ha chiesto il proscioglimento in virtù del principio in dubio pro reo. Ha
postulato, inoltre, l’accoglimento dell’istanza di indennizzo, la restituzione
integrale della cauzione, il dissequestro di tutto quanto sequestrato al suo
patrocinato e l’esonero dal pagamento degli oneri processuali di appello e di
primo grado. In via ancora più subordinata, ha chiesto che, in relazione alle
tentate rapine, l’accusa sia derubricata in complicità e che la pena detentiva
sia contenuta in 24 mesi, integralmente sospesi. Per il caso in cui la Corte
dovesse ritenere equa una pena superiore ai 24 mesi, ha chiesto che essa sia
parzialmente sospesa e che la parte da espiare sia contenuta in 6 mesi al
massimo.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare,
mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto,
compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o
ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello
esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il
TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame
di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda
istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a
criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una
nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il
proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle
risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12
luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno
2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; cfr anche STF 6B_404/2012
del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del
dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi
casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà
soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante
eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte
di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini,
Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
2. Per quel che
riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto
l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con
estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del
quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva
elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva
esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o
abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17
consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,
DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid.
3.3;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante
l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398
cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso
- non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e
definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è,
comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo
grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch
des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695
con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)
- estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente,
conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato
apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà
di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento,
verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la
migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità
della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759;
Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine
Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;
Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623;
Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art.
398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra,
nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393,
n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe
imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes
administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667]
del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité,
c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont
l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di
secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria.
Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che
l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un
apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado -
ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel
suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una
violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la
tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di
principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla
giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la
causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF
6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).
Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
3. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10
cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero
procedimento (Bernasconi e altri, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15, 16 e 23,
pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, §
100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, Basler
Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8
consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010
del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile
2010;6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
4. In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003
consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid.
4b).
L’indizio, per consolidata
dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può
trarre, dopo un processo di induzione condotto
con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione
d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o
meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277;
Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,
pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag.
147 consid. 4).
In
assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, emanare un giudizio di
condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono
deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa
non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder,
Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in
STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio
2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;
cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42
del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5;
17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9
giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
5. Il principio della
presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del
materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag.
88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato
dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove
conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -
sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia
inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre
l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il
semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa
valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio
in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione
interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il
concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante -
costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio
immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il
principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice
penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38
consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29
luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009
del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;
6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008
consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19
aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid.
10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235,
pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182;
Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13,
pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97;
Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.
73).
Gli accusati: vita e
precedenti penali
6. IM 1
6.1. Riguardo alla vita di IM
1, si richiama - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - quanto esposto al
considerando n. 1.2 della sentenza impugnata che qui si riproduce:
“ IM 1, cittadino
italiano sessantenne, è nato il __________ a __________, in provincia di __________,
dove abita tuttora insieme al fratello in una casa di proprietà di tre piani.
La sorella, sposata con figli, risiede in un paese poco distante. Terminata la
quinta elementare, ha iniziato a lavorare come operaio tuttofare e come
salumiere. Successivamente ha lavorato come autista di cantiere in Libia, in
Algeria e in Iran. Tra il 1972 e il 1976 ha lavorato, sempre come operaio, in Ticino, a __________. Tra il 1977 e il 1979 ha lavorato come minatore ad __________. Poi è rientrato in Italia, tornando ad esercitare la professione di
salumiere (VI PP 10.01.2013, pagg. 1-2; VI imputati pag. 3, all. 1 V.DIB.).
Sulla sua situazione personale, durante l'inchiesta IM 1 ha
precisato quanto segue:
"lo ho una compagna di origini boliviane che reputo come mia
moglie ma di fatto è coniugata ufficialmente con mio fratello __________.
Nel 2004 ho conosciuto __________ e nel 2007 sono finito in
carcere. Siccome lei non era regolare, pur lavorando come badante, ho
concordato con mio fratello che se la sposasse lui, cosicché ______, come
parente, poteva venire a trovarmi in carcere e poteva restare in Italia.
Di fatto, da quanto sono uscito dal carcere, io vivo in casa con
tre appartamenti, uno è mio, uno di mio
fratello e uno di mia cugina in affitto a stranieri, credo siano
marocchini. Come me ci vive __________." (Vl PG 22.01.2013, pagg. 3-4)
IM 1 non ha figli (VI PP 10.01.2013 pag. 2).
Dal certificato medico del 19.09.2013 prodotto dal suo difensore,
risulta che IM 1 "presenta una coxartrosi
evolutiva bilaterale di entità moderata, clinicamente manifesta con
predominanza a destra" (doc. TPC
10).
IM 1 non risulta essere consumatore di stupefacenti. L'analisi
tossicologica delle urine effettuata durante l'inchiesta ha dato esito negativo
(rapporto d'inchiesta Al 263a, all. 6)” (sentenza impugnata, consid. 1.2, pag.
13).
6.2. Anche riguardo ai
precedenti penali di IM 1, si richiama il contenuto del considerando n. 1.2
della sentenza di prime cure:
“ Incensurato in
Svizzera (estratto del casellario giudiziale svizzero del 16.10.2013, doc. TPC
5; cfr. anche Al 16), in Italia IM 1 è pluripregiudicato (estratto del
casellario giudiziale italiano del 21.10.2013, doc. TPC 16; cfr. anche Al 68):
- tra il
27.02.1980 e il 14.10.1981 è stato condannato 6 volte per reati nell'ambito
della circolazione stradale;
- il 18.07.1980 è stato inoltre condannato dalla
Corte di appello di Milano per furto
in concorso e porto di armi all'arresto di 20 giorni e all'ammenda di
Lire 40'000, pena sospesa condizionalmente;
- il 15.02.1982 è
stato condannato dalla Corte di appello di Milano per detenzione illegale di
armi e munizioni alla reclusione di 11 mesi e alla multa di Lire 100'000, pena
sospesa condizionalmente;
- il 15.03.1983 è stato condannato dalla Corte di
appello di Milano per furto tentato alla reclusione di 5 mesi e alla
multa di Lire 100'000;
- il 16.10.1985 è stato condannato dalla Corte di
appello di Milano per rapina (1°
reato, continuato in concorso), detenzione illegale di armi e munizioni
(2° reato, continuato in concorso), furto (3° reato, continuato in concorso),
rapina (4° reato, continuato in concorso), furto (5° reato, continuato in
concorso), detenzione illegale di armi e munizioni (6° reato, continuato in
concorso), falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici (7° reato,
continuato), ricettazione (8° reato, continuato) e violazione al T.U. delle norme sulla circolazione stradale (9° reato,
continuato) alla reclusione di 9 anni e alla multa di Lire 3'000'000;
- il 07.02.1988 è stato condannato dalla Corte
di appello di Milano per furto e violazione al T.U. delle norme sulla circolazione stradale
all'arresto di 2 mesi e 10 giorni (recte: alla
reclusione di 6 mesi e alla multa di Lire 150'000 nonché all'arresto di 2 mesi
e 10 giorni);
- in
data 08.05.1995 è stato condannato dalla Corte
di appello di Brescia per rapina (1° reato, in concorso), furto (2°
reato, in concorso), detenzione illegale di armi e munizioni (3° reato),
violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi (4° reato) e ricettazione (5° reato) alla reclusione di 3 anni e 10 mesi nonché alla multa di Lire
3'000'000;
- il 17.11.1999 è
stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti del GIP del Tribunale di Como per rapina (1° reato, in concorso), porto di armi (2° reato, in concorso) e
furto (3° reato, in concorso) alla reclusione di 2 anni e alla multa di Lire
800'000;
- in data 03.02 (recte:
04).2002 è stato condannato dalla Corte di appello di Milano per rapina, sequestro di persona (reato
continuato), porto di armi (reato continuato), ricettazione (reato
continuato) e violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose alla reclusione di 4 anni e alla multa di Euro 2'065, 52;
- in data
20.01.2003 è stato condannato con sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di Milano per
violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
all'arresto di 2 mesi;
- il 29.02.2008 è
stato condannato dalla Corte di appello di Brescia per rapina (reato in
concorso), porto di armi (reato in concorso) e furto (reato in concorso) alla
reclusione di 4 anni e 9 (recte: 8) mesi nonché alla multa di Euro
2'000.
IM 1 ha dichiarato di aver trascorso in carcere complessivamente
una ventina d'anni - ovvero un terzo della sua vita - e di essere uscito di prigione
a marzo 2011 (VI PG 09.01.2013 pag. 5; VI PP 10.01.2013 pag. 2; VI imputati
pag. 3, all. 1 V.DIB.)” (sentenza impugnata, consid. 1.2, pag. 13-15).
7. IM 2
7.1. Sulla vita di IM 2 si
rinvia al considerando n. 1.3 della sentenza impugnata che, pure, qui si
riproduce:
“ IM 2, __________,
cittadino italiano residente a __________, in merito alla sua vita ha riferito:
"Sono nato a __________ in
provincia di __________, ho tre
fratelli maggiori. Tutta la famiglia
abita ancora in zona di __________. Dopo
le scuole medie sono andato a lavorare
come posatore di pavimenti. Diventato maggiorenne ho effettivamente,
come dice l'interrogante, iniziato a
compiere qualche delitto, dapprima
qualche furto, ho poi commesso un'estorsione e una rapina per cui in totale ho scontato sei anni di carcere. Sono poi stato
condannato in Romania per una rapina
commessa nel 2007. Ho scontato 4 anni e mezzo
in Romania e a giugno dello
scorso anno sono tornato in Italia.
Qui ho lavorato per un breve periodo come
posatore poi non c'era più
lavoro. Mi ha mantenuto in questo
periodo mia madre ma mia madre e padre sono pensionati"
(VI PP 09.01.2013, pagg. 1-2).
In aula IM 2 ha precisato che uno dei suo fratelli,
di cui si prendono cura i suoi genitori, soffre della sindrome di Down e
percepisce una pensione di invalidità di Euro 400.- ogni due mesi (VI imputati
pag. 4, all. 1 V.DIB.).
ln merito alla sua situazione economica, IM 2 ha dichiarato:
"Confermo all'interrogante che non ho una grande situazione economica. Dalla mia scarcerazione a giugno
2012 ho tirato avanti con l'aiuto dei miei genitori e lavorando
saltuariamente in nero.
[…]
ADR che non posso fare una media di quanto guadagnavo con i lavori in nero. Per lavori particolari che quasi
nessuno fa, come quello in particolare di stendere il cemento sulle
rampe potevo anche prendere 150-200 Euro al giorno. lo non lavoravo comunque
tutti i giorni" (VI PP 18.04.2013 pag. 2).
(…)
IM 2 ha ammesso fin dal
primo interrogatorio di fare uso di stupefacenti, in particolare di essere
consumatore abituale di cocaina, anticipando che "il risultato del
tossicologico sarà positivo sicuramente alla cocaina" (VI PG 09.01.2013
pag. 8; cfr. anche Vi PP 09.01.2013
pag. 2; VI PP 04.07.2013 pag. 4), così
come effettivamente è stato (rapporto d'inchiesta Al 263a all. 12)” (sentenza impugnata, consid. 1.3, pag.
15-16).
In questo contesto, si osserva che, in carcere, IM 2 è stato
oggetto di un procedimento disciplinare costatogli 5 giorni di isolamento per
avere consumato cocaina il 14 novembre 2013 (cfr. inc. sfociato nell’AA
aggiuntivo 137/2013 del 28.11.2013).
7.2. La sentenza impugnata
descrive anche i precedenti penali di IM 2 (che, in aula, ha peraltro spiegato di aver iniziato a delinquere proprio per comprarsi la droga;
cfr. all. 1 al verb. dib. TPC, pag.
3).
Sempre il considerando n. 1.3 riporta infatti che:
“ Così come da lui stesso riferito, IM 2 - incensurato in Svizzera
(estratto del casellario giudiziale svizzero del 16.10.2013, doc. TPC 7; cfr.
anche Al 15) - ha diversi precedenti in Italia (estratto del casellario
giudiziale italiano del 21.10.2013, doc. TPC 15; cfr. anche Al 69):
- con sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di Bergamo del
05.10.1996, è stato condannato per furto alla reclusione di 3 mesi ed alla
multa di Lire 200'000, pena sospesa condizionalmente;
- con
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di
Brescia, Sezione distaccata di Breno, del 29.10.1996 è stato condannato per
evasione e furto alla reclusione di 6 mesi e alla multa di Lire 200'000, pena
sospesa condizionalmente;
- con
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle partì del GIP del
Tribunale di Brescia del 03.02.1997 è stato condannato per furto ed estorsione
alla reclusione di 1 anno e alla multa di Lire 600'000;
- con
decreto penale del GIP della Pretura di Brescia del 12.05.1998 è stato condannato per
guida di veicolo senza aver conseguito la patente all'ammenda di Lire
2'450'000;
- con
decreto penale della Corte di appello di Salerno del 23.11.1998 è stato
condannato per rapina (in concorso), detenzione illegale di armi e munizioni
(in concorso), detenzione abusiva di armi (in concorso), porto illegale di armi
(in concorso) e ricettazione (in concorso) alla reclusione di 3 anni e 4 mesi
nonché alla multa di Lire 2'000'000. É stata inoltre revocata la sospensione
condizionale della pena di cui alle condanne del 05.10.1996 e del 29.10.1996.
IM 2 ha
inoltre confermato a più riprese (VI PG
09.01.2013 pag. 7; VI PP 04.07.2013
pag. 4), ribadendolo anche in aula (VI imputati pag. 4, all. 1 V.DIB.), di avere un precedente penale anche in Romania,
dove è stato condannato per rapina a 7 anni di prigione, di cui ne ha scontati
circa 4 anni e mezzo, uscendo di prigione a giugno 2012. Di questa condanna vi è .riscontro nella comunicazione
FEDPOL del 09.01.2013 (rapporto di arresto provvisorio del 09.01.2013, Al 24 all. 21)” (sentenza impugnata, consid. 1.3,
pag. 16-17).
La condanna rumena - che IM 2 ha confermato (MP
IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 4) - risale al 2008 (comunicazione FEDPOL 9.1.2013, all. 21
all’Al 24, pag. 2).
8. AP 1
8.1. La vita di AP 1 è pure
ampiamente descritta nella sentenza impugnata. Al considerando n. 1.1, che qui
si riproduce, si legge infatti che:
“ AP 1, cittadino
italiano, è nato il __________ a __________, nelle vicinanze di __________. In
merito alla sua vita, durante l'inchiesta ha riferito:
"Sono nato e cresciuto a __________, con
entrambi i miei genitori, e con mio fratello e le mie due sorelle. lo sono il
maggiore. Fino al conseguimento della licenza di scuola media. Ho poi iniziato
a lavorare, dapprima come muratore e poi in vari ambiti (cameriere ed altri.).
Sono rimasto a __________ fin circa ai 22, mi sono poi trasferito nelle zone di frontiera, continuando a vivere in Italia, continuando a lavorare come
cameriere ed altre varie professioni. Vivevo nel __________, fino al 1993, quando mi sono sposato e trasferito in Svizzera.
Preciso al verbalizzante che all'età di 25 anni circa sono stato vittima di un
incidente automobilistico (era il 1990 - 1991). Questo incidente mi ha causato
vari problemi, in particolare al bacino ed agli arti inferiori. In quel periodo
ero ancora socio di un negozio di vini, cercavo quindi ancora di fare qualcosa.
Quando il negozio ha chiuso (nel 1997 circa). Ho quindi passato due anni a
casa. Per me era molto dura e non mi accettavo più. In quel periodo ho avuto
vari problemi sia con la droga che con l'alcool.
Ho anche avuto dei problemi con la Giustizia svizzera, in relazione allo
stupefacente, ma nonostante le accuse io mi sono sempre e solo limitato a
consumarlo.
ADR che non sono mai andato in
comunità o non ho mai chiesto aiuto ad altri.
ADR che non voglio dire quanto consumavo all'epoca. È il passato e non voglio rinvangarlo.
ADR che ho smesso di consumare circa 13 anni fa. In
effetti se si cerca nella documentazione si troverà quando ho avuto problemi
con la giustizia e da lì io ho dato un taglio netto al mio consumo.
Preciso che nel periodo del consumo ero già sposato.
Da quel momento ho iniziato a lavorare come potevo,
ma mi è molto difficile trovare un posto a causa dei miei vari problemi. Se
trovavo lavoro era solo in nero.
Mi viene chiesto se
sono mai stato al beneficio della disoccupazione o
dell'invalidità.
R: mai, né al beneficio della disoccupazione né
dell'invalidità. Quest'ultima non mi
è mai stata concessa. Preciso che io ho sempre cercato di darmi da fare e di
trovare un lavoro.
ADR che non ho figli.
ADR che mia moglie é
parrucchiera, in effetti da due anni io lavoro con lei. Questo in particolare
perché lei aveva difficoltà a trovare dei validi aiutanti, per questo motivo ho
provato ad aiutarla io ed ora, a parte il taglio, l'aiuto in tutto.
ADR che lavoro dal martedì al sabato. Mia moglie di
solito inizia alle 07:00 mentre io arrivo un attimo dopo, di solito attorno
alle 07:30 - 08:00, salvo se vado in piscina. In quest'ultimo caso arrivo verso le 08:30. Il negozio chiude alle
18:00, orario continuato. Per quanto attiene alla pausa pranzo la facciamo adeguandoci
ai bisogni dei clienti. La sera restiamo entrambi fino all'orario di chiusura.
ADR che non sono mai stato in cura psichiatrica o
psicologica. Non ho mai fatto uso di psicofarmaci.
ADR che mi piacciono le armi e la palestra. In effetti
frequento una palestra di Grancia. Preciso al verbalizzante che ovviamente io
non posso correre, ma il resto dello sport, quello che posso, lo faccio"
(VI PP 09.01.2013, pagg. 2-3).
In aula, AP 1 ha precisato che i suoi genitori vivono a __________
e che con loro vive suo fratello. Le sue sorelle abitano invece a __________, poco distante da __________. Ha affermato di avere un buon rapporto con i suoi famigliari che va a trovare regolarmente
(VI imputati pag. 2, all. 1 V.DIB.).
Ha ribadito inoltre di non consumare più
stupefacenti (pag. 3), ciò che è stato confermato dal risultato negativo
dell'esame tossicologico delle urine cui è
stato sottoposto durante l'inchiesta (cfr. rapporto d'inchiesta di
Polizia Giudiziaria del 25.06.2013, Al 263a, all. 16).
Al dibattimento AP 1 ha anche dichiarato di aver
subito di recente un'operazione alla schiena, per mettere a posto le conseguenze dell'incidente e che da allora non può
più praticare sport, se non ginnastica in acqua (VI imputati pag. 2,
all. 1 V.DIB.)” (sentenza impugnata, consid. 1.1, pag. 9-10).
Quanto, in particolare, all’incidente motociclistico
subito in Italia nel 1991 (di cui non ricorda la dinamica in quanto era “andato
via con la testa” e a seguito del quale era stato degente 8 mesi
all’ospedale), AP 1 ha spiegato di non avere percepito alcuna indennità di
invalidità al di fuori di quella italiana (pari, secondo i suoi ricordi, a Euro
200.- mensili) che ha ricevuto, sempre secondo i suoi ricordi, “per circa 10
anni, forse anche più” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 7). Ha precisato di avere
percepito quell’importo mediante un assegno postale che veniva consegnato a suo
padre al suo indirizzo e di averlo, quindi, ricevuto anche se viveva in
Svizzera (PS AP 1 22.2.2013, pag. 7).
Ha inoltre spiegato che:
“ tranne la mia assicurazione italiana nessuno mi ha pagato nulla. Mi
avevano versato 150 milioni di vecchie lire italiane. Questi soldi mi erano
stati versati nel 1991 subito dopo I'incidente. (…) ADR che questi soldi
all'inizio sono stati versati su un conto italiano. Una parte di questo denaro
lo avevo investito con l'aiuto di consulenti bancari, e questo già in Italia.
Negli ultimi anni, parte del denaro è stato versato su un conto svizzero del
Credit Suisse. Anche questo importo è stato investito e siccome si perdeva, ho
provato a cambiare banca, la Raiffeisen, ma siccome c'erano ancora perdite
abbiamo deciso di non investirli più, così li abbiamo prelevati e li abbiamo
versati sul conto posta” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 7).
La situazione finanziaria di AP 1 è ben descritta
nel considerando n. 1.1 della sentenza impugnata di cui viene qui riportato uno
stralcio:
“ In merito alla sua situazione finanziaria, AP 1 durante l'inchiesta ha
riferito di percepire per l'aiuto che presta nel salone di parrucchiere della
moglie, mensilmente Fr. 3'000.-- netti, mentre
che la moglie guadagna mensilmente Fr. 4'000.-- netti (VI PP 09.01.2013
pag. 3). Successivamente ha precisato:
“Mi viene chiesto di
spiegare nel dettaglio la mia situazione finanziaria. In
merito posso dire che lavoro presso il salone di mia moglie nella misura del
100%. Per avere i dati giusti riguardo agli importi di guadagno e di spese
dovete chiedere al mio fiscalista __________ di cui non ricordo il nome ma é di
__________. E lui che ci aiuta a compilare le imposte. Praticamente però io e
mia moglie gestiamo i soldi insieme, o meglio, mia moglie non mi dà la busta
paga. Mia moglie provvede ai pagamenti e quando ho bisogno di soldi li chiedo a
lei.
ADR dell'avvocato rispondo che la contabilità del
salone é gestita da mia moglie e da __________.
So che l'affitto di
casa ammonta a CHF
1'500.- e pago CHF 350.- di
cassa malati.
Non so a quanto ammonta il premio di cassa malati di
mia moglie, come pure non so l'affitto del salone da lei gestito.
(…)
Se non sbaglio i conti sono intestati
prevalentemente à mia moglie. Abbiamo tuttavia la procura reciproca.
ADR che abbiamo complessivamente tre conti: la posta
per me e mia moglie come conto corrente, il Credit Suisse per quel che riguarda
iI negozio, mentre la Raiffeisen lo stavamo chiudendo perché non ci serve più.
ADR che oltre alla
pigione e alla cassa malati abbiamo come spesa fissa una
piccola ipoteca di cui non ricordo l'ammontare.
È un'ipoteca di un rustico che
sta ad Altanca. E una proprietà a nome di mia moglie. L'abbiamo ristrutturata e
la usiamo esclusivamente noi. Non abbiamo altri debiti sia in Svizzera che in
Italia.
ADR che non so quanto paghiamo di tasse, come detto
è mia moglie che se ne occupa.
ADR che non so dire quanto abbiamo guadagnato
dall'investimento dei nostri soldi. Però ricordo che quando ero arrivato in
Svizzera avevamo investito CHF 100'000.-, all'epoca si guadagnava bene” (VI
PG 22.02.2013, pagg. 6-8).
Dall'estratto Ufficio esecuzioni del 15.03.2013 agli
atti, risultano pendenti a carico di AP 1 due esecuzioni per Fr. 805.20” (sentenza impugnata, consid. 1.1, pag. 10-12).
8.2. In Svizzera, AP 1 è
formalmente incensurato (estratto del casellario giudiziale
svizzero del 16.10.2013, doc. TPC 6; cfr. anche Al 14).
Durante l'inchiesta, ha dichiarato che “ho anche
avuto dei problemi con la Giustizia svizzera, in relazione allo stupefacente,
ma nonostante le accuse io mi sono sempre e solo limitato a consumarlo” (MP
AP 1 9.1.2013, Al 18, pag. 2), ciò che ha ribadito anche al dibattimento (all.
1 al verb. dib. TPC, pag. 2).
Agli atti sono state acquisite sia la sentenza di
condanna del presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano del 10
aprile 2002, sia la sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale
del 12 giugno 2002 che ha respinto il ricorso presentato dall’imputato (doc.
TPC 29).
Da esse emerge che AP 1 era stato ritenuto colpevole
di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, tra il marzo e il
maggio del 2000, fatto preparativi per l’acquisto di un kg di cocaina ed era
stato condannato a 15 mesi di detenzione (a valere quale pena parzialmente
aggiuntiva ad una precedente condanna a 30 giorni di detenzione sospesi,
inflittagli con DA 3 luglio 2000 per infrazione alle norme della circolazione,
guida in stato di ebbrezza e inosservanza dei doveri in caso d’infortunio),
pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
Quanto ai precedenti italiani, si fa nuovamente
riferimento alla sentenza impugnata dalla quale emerge quanto segue:
“ Per
quanto riguarda i precedenti penali nel suo paese d'origine, AP 1 ha dichiarato
che "[...] tanti anni fa in Italia avevo avuto problemi per contrabbando
ma è finita in niente, non sono stato condannato. Erano gli anni 1998/1999
quando vivevo ancora a Gaggiolo/Italia, anzi
scusi ho sbagliato gli anni, non ero ancora sposato e vivevo ancora in
Italia, e quindi credo negli anni 1989/1990. La Guardia di Finanza mi aveva
fermato con degli accendini "BIC" che a quell'epoca ci si faceva di "BIC". Non ho mai
contrabbandato in particolare armi, droga o esseri umani o soldi" (VI PG
22.02.2013, pagg. 12-13).
Dall'estratto del
casellario giudiziale italiano risulta una sentenza di condanna del 08.05.1986
della Pretura di Feltre per violazione al T.U.
della norme sulla circolazione stradale, all'arresto di due mesi e
all'ammenda di Lire 50'000, pena sospesa condizionalmente (estratto del
casellario giudiziale italiano del 21.10.2013, doc. TPC 14)” (sentenza
impugnata, consid. 1.1, pag. 12).
Nascita dell’inchiesta
9. Anche le circostanze
che hanno dato avvio all’inchiesta sono ben descritte nella sentenza impugnata.
In particolare, al considerando n. 2 si legge che:
“ L'inchiesta denominata __________ ha tratto origine dall'osservazione
cui IM 1 era stato sottoposto a far tempo da novembre 2012 in Italia poiché individuato quale probabile responsabile di rapine a mano armata in danno di
uffici postali. Detta osservazione si estendeva a IM 2, che risultava in contatto con IM 1 e che, al pari di questi, era
ugualmente conosciuto per precedenti di rapina.
In data 2
gennaio 2013 i Carabinieri della Compagnia di Clusone/Bergamo che avevano sotto
controllo i due, osservano gli stessi recarsi in Svizzera, per cui segnalavano
immediatamente - tramite il Centro di Cooperazione della Polizia Doganale
(CCPD) di Chiasso - agli inquirenti elvetici la possibile commissione di una
rapina sul nostro territorio.
Fatti
I Carabinieri chiedevano ed ottenevano
l'autorizzazione ad un'osservazione transfrontaliera presso il valico
italo-svizzero di Como/Chiasso e ne nasceva un'attività investigativa svolta
congiuntamente agli inquirenti ticinesi (cfr. rapporto dei Carabinieri della
Compagnia di Clusone del 09.01.2013, Al 24
all. 33).
Le attività investigative permettevano agli
inquirenti ticinesi di osservare, il 3
gennaio 2013, a __________ e __________, che IM 1 si trovava, quale passeggero,
su una Skoda Roomster targata __________ condotta da un uomo che veniva
identificato in tale AP 1, __________, domiciliato a __________ (rapporto di
osservazione del 28.02.2013, AI 144, pag. 4 e segg.).
Il giorno seguente, 4 gennaio 2013, gli inquirenti
notavano che presso il domicilio di AP 1 a __________ in Via __________,
nell’autorimessa dello stabile, accanto alla Skoda Roomster targata __________
vi era parcheggiata una moto BMW di colore grigio/verde priva della targa.
L’osservazione da parte degli inquirenti svizzeri e
italiani, che proseguiva nei giorni seguenti, permetteva di osservare che IM 1
e IM 2 raggiungevano frequentemente il nostro Cantone, girovagavano anche nei
pressi di quelli che potevano essere potenziali obiettivi di rapine, e che IM 1
si incontrava con AP 1, il quale si recava spesso in Italia in orari mattutini
(cfr. rapporto di arresto provvisorio del 09.01.2013, AI 24; per maggiori dettagli
si rinvia al rapporto di osservazione del 28.02.2012, AI 144, nonché ai
rapporti dei Carabinieri di __________ del 05.12.2012, AI 104 e del 09.01.2013,
AI 263a all. 33)” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 17-18).
Circostanze degli
arresti
10. Il 9 gennaio 2013,
poco dopo le 6.00, IM 1 e IM 2 erano stati notati entrare in Svizzera
separatamente, IM 2 a bordo di una Fiat Innocenti targata __________ - che
risultava essere stata rubata a __________ il giorno precedente - e IM 1 a
bordo della Skoda Roomster targata __________ in uso a AP 1.
La Skoda si era poi diretta verso __________, mentre la Fiat Innocenti si era diretta verso __________.
Poco dopo le 6.30, la Fiat Innocenti era stata notata raggiungere e fermarsi sul posteggio del piazzale del Lido di __________.
Alle 6.50 la moto BMW - che, nel frattempo, era stata provvista
della targa __________ e il cui numero di telaio risultava essere stato
cancellato - veniva vista uscire dall’autorimessa dello stabile di Via __________
a __________ in cui viveva AP 1 e giungere, pochi minuti dopo le 7.00, nei
posteggi di Via __________ a __________ dove veniva parcheggiata (e rinvenuta
dopo il fermo degli imputati).
Verso le 7.30, la vettura Fiat Innocenti entrava sul piazzale della ACPR 1 di __________ e si posizionava con
la parte anteriore rivolta verso la strada cantonale, pronta a partire.
Ritenendo imminente la perpetrazione di una rapina, gli inquirenti
decidevano di intervenire ed arrestavano, in un primo momento, IM 1 che era
uscito dall’auto e si era incamminato verso sud. Successivamente, gli
inquirenti riuscivano ad arrestare anche IM 2 che, avendo visto la scena del
fermo del suo compare mentre sopraggiungeva da nord, si era inizialmente dato
alla fuga (cfr. rapporto di arresto provvisorio 9.1.2013, AI 24, pag. 3-4;
rapporto di intervento 9.1.2013, all. 34 all’AI 24, pag. 2; cfr. anche
documentazione fotografica, all. 35 all’AI 24; rapporto di osservazione
28.2.2013, AI 144, pag. 9-11).
Gli oggetti rinvenuti sui due - un berretto di lana verde
trasformato in un passamontagna grazie a dei fori prodotti artigianalmente
all’altezza degli occhi, una sciarpa, dei guanti da lavoro e uno spray al pepe
su IM 1; un berretto nero trasformato nel medesimo modo di cui sopra, un
guanto, un buff scalda collo su IM 2 - indicavano inequivocabilmente
l’intenzione di commettere una rapina (cfr. rapporto di intervento 9.1.2013,
all. 34 all’AI 24, pag. 2-3).
A ciò aggiungasi che, dopo il fermo, IM 2 ha ammesso di essere
stato armato di una pistola che, durante la fuga, aveva gettato nel giardino di
una casa lì nei pressi (cfr. rapporto di intervento 9.1.2013, all. 34 all’AI
24, pag. 3; cfr. anche documentazione fotografica, all. 35 all’AI 24, in particolare foto n. 10 e 11, e all. 37 all’AI 24).
In effetti, nel luogo indicato da IM 2, gli inquirenti hanno
rinvenuto una pistola __________, semiautomatica, calibro 7.65 mm, con un colpo in canna e sei ulteriori colpi nel caricatore (cfr. documentazione fotografica,
all. 37 all’AI 24). La pistola è risultata essere perfettamente funzionante e
già pronta a sparare in singola azione (cfr. rapporto di accertamento tecnico
balistico 18.2.2013, AI 137, pag. 3-4 da cui emerge che, quando il grilletto è
arretrato come lo era nella fattispecie, l’arma è pronta al tiro in singola
azione, modalità in cui si necessita di una forza minore per provocare la
partenza del colpo, e che il grilletto resta arretrato in quella posizione
quando l’arma è stata caricata o quando si è agito sulla leva di armamento del
cane).
Dapprima posti in carcerazione preventiva, IM 1 e IM 2 sono stati
ammessi a scontare anticipatamente la pena a partire dal 26 aprile 2013 (AI 240
e 241).
In carcere IM 1 lavora in cucina (doc. TPC 2).
Come dichiarato al dibattimento di appello, IM 2 lavora, invece, in
legatoria.
11.
a. Poco dopo IM 1 e IM
2, sempre il 9 gennaio 2013, veniva arrestato anche AP 1.
Inizialmente gli inquirenti si erano recati a casa sua e, mediante
una pressa idraulica, avevano aperto la porta blindata che chiudeva
l’appartamento (non senza provocare ingenti danni alla parete che non ha retto
alla pressione esercitata dalla pressa).
Non trovando AP 1 all’interno dell’appartamento, gli inquirenti si
sono recati presso il salone da parrucchiera della moglie, dove lo hanno tratto
in arresto.
Il 25 aprile 2013 (cfr. ordine di scarcerazione, AI 237), dietro
versamento di una cauzione di fr. 50'000.- e deposito dei documenti di
legittimazione, AP 1 è stato rilasciato dal procuratore pubblico che gli ha,
però, imposto il divieto di contattare le altre persone implicate
nell’inchiesta (cfr. MP AP 1 25.4.2013, AI 236, pag. 4).
Con decisione 8 luglio 2013, il procuratore pubblico ha restituito
all’imputato la carta d’identità (AI 268).
La prima Corte ha, poi, deciso anche la restituzione del passaporto,
ma ha mantenuto la cauzione per impedire che l’imputato “si sottragga con la
fuga al procedimento penale rispettivamente alla sanzione” (cfr. all. 3 al
verb. dib. TPC, pag. 2-3).
Per le stesse ragioni, più precisamente per garantire l’esecuzione
della pena, la cauzione è stata mantenuta anche successivamente al dibattimento
di appello (cfr. ordine 28.7.2014 della presidente di questa Corte).
b. Durante la
perquisizione domiciliare effettuata al momento dell’arresto di AP 1 e su sua
indicazione, all’interno di un cassetto di un tavolo del salotto, gli
inquirenti hanno rinvenuto una pistola __________, modello UM 22, calibro 22
Magnum, carica e con due colpi in canna. L’arma era in buone condizioni di
conservazione, ma presentava un difetto ai percussori che ne riduceva
fortemente la funzionalità (i tecnici avendo stabilito “il 5,2% di
possibilità che all’atto di schiacciare il grilletto si verifichi la partenza
del colpo”) senza tuttavia pregiudicarne l’effetto lesivo che rimaneva
potenzialmente letale (cfr. rapporto di intervento 9.1.2012, all. 36 all’AI 24;
verbale di perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24; PS AP 1
9.1.2013, pag. 2; rapporto di accertamento tecnico balistico 18.2.2013, AI 137,
pag. 9 e 11).
Egli ha dato atto di non essere titolare di alcuna autorizzazione
per il porto di armi o la collezione di armi (PS AP 1 9.1.2013, pag. 4), ma che
era sua intenzione chiedere il permesso di acquisto per un’ulteriore arma (MP AP
1 9.1.2013, AI 18, pag. 3; PS AP 1 24.1.2013, pag. 28).
Dagli atti emerge, infatti, che, il 31 dicembre 2012, poco prima
del suo arresto, AP 1 aveva presentato una formale richiesta di rilascio di un
permesso per l’acquisto di una pistola (all. 17 al RPG). Tale richiesta - che
indicava lo sport quale motivazione - era pervenuta il 3 gennaio 2013 e,
all’epoca dei fatti, non era ancora stata evasa (all. 17 al RPG).
AP 1 ha dichiarato di possedere l’arma da una decina d’anni e di
averla ricevuta in regalo da un collezionista - che crede si chiamasse __________
e che è, nel frattempo, venuto a mancare - con cui era solito allenarsi (MP AP
1 9.1.2013, AI 18, pag. 4 e 10; PS AP 1 22.2.2013, pag. 9).
Dopo avere inizialmente detto di non sapere “spiegare il motivo
esatto per cui fosse carica” (PS AP 1 9.1.2013, pag. 4), AP 1 ha sostenuto
di custodire l’arma carica a scopo di difesa:
“ Mi viene
chiesto per quale motivo essa (n.d.r.: la pistola) era carica.
R: chiedo al verbalizzante a cosa serve avere in casa una pistola
scarica.
Il verbalizzante mi chiede quindi se con questa risposta intendo
dire che ce l’ho per difesa, rispondo affermativamente, così come il coltello
in auto mi fa sentire più sicuro” (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 4).
Sempre a casa di AP 1 sono stati sequestrati uno spray al pepe ed
un coltello, mentre un altro coltello (apribile con una mano sola) è stato
sequestrato nella sua auto, dove sono stati rinvenuti anche diversi rotoli di
nastro adesivo, un binocolo, una torcia tascabile, un paio di guanti in
lattice, un cappello, degli occhiali in plastica tipo saldatore e vari attrezzi
(un punteruolo, un batti chiodi e una chiave inglese; verbale di perquisizione
e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24).
All’interno dell’appartamento è stato rinvenuto anche il
passaporto - autentico (AI 281, pag. 2) - di __________ (verbale di
perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24), pregiudicato in Italia
dove risulta attualmente detenuto per traffico di stupefacenti (AI 186, pag.
10).
Ruoli di IM 1 e IM 2 e
piano da loro elaborato per mettere a segno la rapina
12. Sebbene inizialmente
non siano stati per nulla collaborativi (cfr. PS IM 1 9.1.2013, MP IM 1
10.1.2013, AI 25, pag. 1-4; PS IM 2 9.1.2013; MP IM 2 9.1.2013), IM 1 e IM 2
hanno, per finire, ammesso di avere tentato in più occasioni di commettere una
rapina ai danni dell’ACPR 1 di __________ (per tutti, PS IM 1 29.3.2013, pag.
3; MP IM 1 4.7.2013, AI 165, pag. 2-3; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2-4; MP IM
2 4.7.2013, AI 266, pag. 2-3).
I due - conosciutisi in carcere nel 1997 (MP IM 1 10.1.2013, AI
25, pag. 4; MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 2; PS IM 2 23.1.2013, pag. 2) -
hanno ammesso di essersi casualmente rivisti a __________ nell’autunno del 2012
quando è nata l’idea di commettere insieme una rapina (MP IM 2 10.1.2013, AI
32, pag. 2 in cui ha detto di essere “disperato perché non avevo soldi e
avevo anche debiti di cocaina”; PS IM 2 23.1.2013, pag. 2; MP IM 2
4.2.2013, AI 104, pag. 4; PS IM 1 22.1.2013, pag. 6; all. 1 al verb. dib. TPC,
pag. 19 in cui IM 2 ha detto “a me servivano pochissimi soldi, 2000/3000
euro di debiti e qualcosa da dare alla mia famiglia”).
Entrambi hanno dato atto che la proposta di compiere una rapina
era venuta da IM 1 che aveva anche individuato l’obiettivo (MP IM 1 10.1.2013,
pag. 4 e 5; PS IM 1 22.1.2013, pag. 5 e 6; PS IM 1 6.2.2013, pag. 2; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; MP IM 2
10.1.2013, AI 32, pag. 2; PS IM 2 23.1.2013, pag. 2; MP IM 2 4.2.2013, AI 104,
pag. 4).
Checché IM 1 ne dica (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 5; MP IM 1 6.2.2013,
AI 108, pag. 4; PS IM 1 26.2.2013, pag. 7), è stato prevalentemente lui anche a
pianificare ed organizzare il colpo (PS IM 2 23.1.2013, pag. 11; MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 3).
Per prepararsi al meglio, a partire da fine dicembre 2012, IM 1 e IM
2 hanno anche effettuato dei sopralluoghi presso l’ACPR 1 di __________ (PS IM
1 22.1.2013, pag. 4 e 5; PS IM 1 6.2.2013, pag. 2; MP IM 1 4.7.2013, AI 265,
pag. 2; PS IM 2 4.2.2013, pag. 3; MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 3; PS IM 2
14.3.2013, AI 166, pag. 2; MP IM 2 29.3.2013, AI 188, pag. 2; MP IM 2 9.4.2013,
AI 212, pag. 2; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC,
pag. 11).
Nonostante IM 1 gli avesse detto che un’arma non era necessaria
(MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; PS IM 1 26.2.2013, pag. 10; MP IM 1
28.2.2013, AI 142, pag. 2; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3;
MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2; all. 1 al verb. dib.
TPC, pag. 12), tant’è che personalmente si è munito soltanto di uno spray al
pepe (PS IM 1 22.1.2013, pag. 10; MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 2; all. 1 al
verb. dib. TPC, pag. 12), IM 2, di sua iniziativa, si è procurato una pistola
(MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2) che gli sarebbe servita “per intimidire le persone che avrei incontrato sul luogo
della rapina” (MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; cfr., pure, PS IM 2
23.1.2013, pag. 11 e 15; MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 4; MP di confronto IM 2/IM
1 14.3.2013, AI 167, pag. 3; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 5; all.
1 al verb. dib. TPC, pag. 12 e 13).
Sulle circostanze in cui si è procacciato la pistola, IM 2 non è
stato affatto lineare. Dapprima ha negato di averla acquistata espressamente
per commettere la rapina ma ha detto di averla ricevuta, prima del Natale 2012,
nella zona tra __________ e __________, da un conoscente che era in debito con
lui e che, invece di restituirgli i soldi, gli ha dato la pistola (MP IM 2
10.1.2013, AI 32, pag. 3). Poi ha sostenuto di averla acquistata nel mese di
luglio o di agosto del 2012 nella zona di __________ per Euro 300.- o 400.- e
un po’ di cocaina (PS IM 2 21.2.2013, pag. 2-3). Successivamente ha lasciato
intendere che, a fine dicembre 2012, non aveva ancora la pistola che gli era
poi stata procurata dal suo debitore di __________ (MP IM 2 1.3.2013, AI 146,
pag. 4). In seguito, ha dichiarato di averla presa, in vista della rapina, a __________
alla fine del 2012 da un albanese che sapeva che gliela poteva procurare (MP IM
2 14.3.2013, AI 166, pag. 2). Infine, ha preteso di averla acquistata, il 30 o
il 31 dicembre 2012, alla stazione di __________ da un non meglio specificato
conoscente rumeno residente a __________ per fr. 250.- (MP IM 2 9.4.2013, AI
212, pag. 3; MP IM 2 18.4.2013, AI 225, pag. 2; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag.
2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12-13), spiegando di non averlo detto prima
per non dover ammettere che la pistola c’era già prima del 9 gennaio 2013 (MP IM
2 9.4.2013, AI 212, pag. 3) e “per non mettere in mezzo altre persone” (all.
1 al verb. dib. TPC, pag. 12; cfr., pure, MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2).
Al dibattimento di appello, IM 2 ha ribadito di avere acquistato
l’arma alla stazione di __________ da un rumeno che aveva conosciuto in carcere
in Romania. Diversamente da quanto aveva dichiarato prima, ha detto di averla
acquistata il 23 o il 24 dicembre 2012 e di averla pagata Euro 330.- circa (verb.
dib. d’appello, pag. 3).
Stando alle dichiarazioni di IM 1 e di IM 2, il loro piano
prevedeva di raggiungere l’ACPR 1 con un’auto rubata, attendere l’arrivo
dell’impiegata e, quando questa avesse aperto l’ACPR 1, di entrare insieme a
lei, entrambi con il viso nascosto dal passamontagna. IM 2 avrebbe, quindi,
minacciato l’impiegata con la pistola e si sarebbe fatto consegnare il denaro.
Il ruolo di IM 1 avrebbe, invece, dovuto essere quello di controllare l’arrivo
di eventuali clienti o della polizia.
In seguito, i due sarebbero scappati a bordo dell’auto rubata
parcheggiata davanti all’ACPR 1 ed avrebbero raggiunto il luogo in cui avevano
posteggiato la moto - che IM 2 aveva precedentemente rubato in Italia (come da
lui, per finire, ammesso in MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2, in MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 4 e in all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 11, non prima di avere
fornito al proposito versioni diverse, cfr. sentenza impugnata, consid. 4.2,
pag. 24) - con cui avrebbero poi continuato la loro fuga (PS IM 1 22.1.2013,
pag. 2-4 e 8-10; PS IM 2 10.1.2013, pag. 2 e 3; PS IM 2 23.1.2013, pag. 9-11 e
15; PS IM 2 4.2.2013, pag. 4; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag.
3).
Quanto all’ammontare della refurtiva di cui speravano di
appropriarsi - e che, benché non ne avessero espressamente discusso,
intendevano dividere a metà tra loro due (MP di confronto IM 1/IM 2 14.3.2013,
AI 167, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 16) - entrambi hanno detto di
non essersi fatti un’idea precisa (MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 3; PS IM 1
22.1.2013, pag. 2; MP di confronto IM 1/IM 2 14.3.2013, AI 167, pag. 4-5; all.
1 al verb. dib. TPC, pag. 16 e 17), anche se IM 2 ha sostenuto che sperava di trovare
Euro 10'000.- (MP di confronto IM 1/IM 2 14.3.2013, AI 167, pag. 4; cfr., pure,
PS IM 2 9.1.2013, pag. 7 in cui, a domanda dell’interrogante “a sapere
quanto avrebbe voluto portare via questa mattina presso ACPR 1 di __________”,
IM 2 ha risposto “100 mila”, dichiarazione poi sfumata dal difensore nel
successivo verbale reso davanti al PP il 9 gennaio 2013, AI 17, pag. 2) e IM 1,
in un primo tempo, aveva dichiarato di sapere che negli uffici postali
italiani, all’inizio del mese, girano cifre attorno agli Euro 70'000.- (PS IM 1
22.1.2013, pag. 2).
Svolgimento dei fatti emerso dall’inchiesta (e rimasto
incontestato)
13. Dall’inchiesta è
emerso che IM 1 e IM 2 avevano tentato di rapinare ACPR 1 di __________ già
prima del 9 gennaio 2013, quando sono stati intercettati e fermati dalla
polizia.
13.1. IM 1 - che, come visto,
era sorvegliato sia dai Carabinieri italiani che dalla polizia ticinese - era
stato visto entrare in Svizzera attraverso il valico di Ponte Faloppia
(notoriamente incustodito) già la mattina del 2 gennaio 2013, attorno alle
6.30. Egli si trovava a bordo della Skoda guidata da AP 1 con il quale si era
incontrato poco prima a __________. IM 2, pure presente all’incontro, li
seguiva a bordo di una Fiat Uno targata __________, che risultava essere stata
rubata a __________ il 16 novembre 2012 (rapporto 9.1.2013 dei Carabinieri di
Clusone, all. 33 all’AI 24, pag. 3; RPG, pag. 9). IM 1 - che proprio quel
giorno (16 novembre 2012) si era incontrato con IM 2 (rapporto 9.1.2013 dei
Carabinieri di Clusone, all. 33 all’AI 24, pag. 2) - ha ammesso di essere,
insieme a IM 2, l’autore di quel furto:
“ effettivamente
prima di questa vettura Innocenti avevamo rubato un’altra macchina. Si trattava
di una Fiat Uno di colore scuro, non so più se era nero oppure marrone.
L’avevamo rubata sempre a __________ (…) io e IM 2 siamo andati a __________
con la mia vettura Fiat Punto, poi IM 2 è sceso dalla mia auto e mediante un
cacciavite ha aperto la portiera della Fiat Uno e poi l’ha messa in moto” (PS IM
1 22.1.2013, pag. 12).
Così come la Fiat Innocenti dopo, anche la Fiat Uno sarebbe dovuta servire per fuggire dal luogo della rapina (MP IM 1 6.2.2013, AI 108,
pag. 2; PS IM 1 26.2.2013, pag. 4).
Quella mattina presto (2 gennaio 2013) AP 1 si era recato a __________
dove, come visto, si è incontrato con IM 2 e IM 1. Quest’ultimo è, poi, salito
sulla sua Skoda e con lui ha varcato il confine svizzero. Poco dopo il confine,
quando ancora era in auto con AP 1, IM 1 ha telefonato a IM 2 - che li seguiva
a bordo della Fiat Uno rubata - per confermargli che il valico non era
sorvegliato e poteva, quindi, tranquillamente passare la frontiera (cfr. CD
contenente le intercettazioni telefoniche relative all’utenza finale 183 in uso a IM 2, agli atti sub doc. TPC 1, telefonata n. 578).
Giunti in Svizzera, IM 1 si è messo alla guida della Fiat Uno
rubata e si è diretto verso __________, mentre IM 2 è salito a bordo della
Skoda di AP 1 e con lui si è recato a __________ dove avrebbe dovuto prelevare
dall’autorimessa di AP 1 la moto che vi era parcheggiata - senza targa - dacché
i due (IM 2 e IM 1) l’avevano portata a __________ nel corso del mese di
dicembre.
Con quella moto, IM 2 avrebbe dovuto nuovamente raggiungere IM 1
e, dopo aver posteggiato a __________ il mezzo che sarebbe servito per la fuga,
con lui mettere a segno la rapina all’ACPR 1 di __________.
Giunto a __________, IM 2 ha però dovuto constatare che, a causa
di un problema con la batteria, la moto con cui avevano previsto di fuggire
dopo la rapina non funzionava, ciò che ha costretto lui e IM 1 a desistere dal
loro intento criminale (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2; MP IM 2 4.7.2013, AI
266, pag. 2; PS IM 1 29.3.2013, pag. 3; MP IM 1 10.4.2013, AI
216, pag. 1; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2).
Così richiesto da IM 2 che aveva bisogno di aiuto, AP 1 ha,
quindi, telefonato a IM 1 che, alla guida della Fiat Uno rubata, ha raggiunto i
due nell’autorimessa di via __________ a __________.
Rendendosi necessaria la sostituzione della batteria della moto che
non erano riusciti a riparare in altro modo, AP 1, con la sua auto e sempre
passando dal valico di Ponte Faloppia, ha accompagnato IM 1 in Italia, a __________.
Anche in questo caso, IM 2 li seguiva alla guida della Fiat Uno rubata.
Nella zona di __________, le due auto si sono perse di vista. IM 1
ha, quindi, chiamato IM 2 alle 9.08 per chiedergli dove si trovasse. All’ascolto
dell’intercettazione di quella telefonata si sente un terzo uomo - che AP 1 ha
ammesso di essere lui (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6) - dire “sì, ho
capito” (cfr. telefonata delle 9.03 del 2.1.2013, doc. dib.
TPC 1, n. 581).
Qualche minuto dopo, alle 9.13, è IM 2 a chiamare IM
1 per invitarlo a dire all’autista - e, quindi, a AP 1 (essendovi solo lui e IM
1 in auto) - di accelerare un po’ visto che dietro di lui era partita “quella
macchina là” (cfr. telefonata delle 9.13 del 2.1.2013, doc. dib. TPC 1, n.
586), ovvero la Guardia di Finanza, come IM 2 ha poi avuto modo di precisare
(cfr. MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5).
Dopo avere scaricato IM 1 a __________, AP 1 è rientrato a __________.
IM 2 ha parcheggiato la Fiat Uno rubata e IM 1 ha recuperato la sua Fiat Punto con cui i due (lui e IM 2) sono andati al __________ ad
acquistare una nuova batteria per la moto.
Sempre con quell’auto, i due sono poi tornati a __________ e, dopo
aver parcheggiato nel piazzale della stazione, hanno raggiunto a piedi
l’autorimessa in cui AP 1 li ha fatti nuovamente entrare e dove IM 2 ha
riparato la moto (cfr. PS IM 1 22.1.2013, pag. 13-14; PS IM 1 29.3.2013, pag. 2).
In seguito, IM 1 e IM 2 sono rientrati in Italia dando appuntamento a AP 1 per
l’indomani mattina, sempre a __________ (rapporto di osservazione 28.2.2013, AI
144, pag. 2-4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7).
La moto è, poi, rimasta parcheggiata nell’autorimessa di AP 1 fino
al giorno dopo.
13.2. Come d’accordo, la
mattina presto del 3 gennaio 2013, AP 1 si è nuovamente recato a __________,
dove ha di nuovo incontrato IM 1 e IM 2. Così come il giorno precedente, IM 1 è
salito a bordo della Skoda di AP 1 e con lui è entrato in Svizzera, sempre dal
valico di Ponte Faloppia. Anche quel giorno, subito dopo il confine, IM 1,
mentre era in auto con AP 1, ha telefonato a IM 2 - che di nuovo li seguiva
alla guida della Fiat Uno rubata - per dagli il via libera al passaggio di
frontiera.
Giunti entrambi in Svizzera, IM 1 e IM 2 - analogamente a quanto
avvenuto il giorno prima - hanno cambiato macchina: IM 1 si è messo alla guida
dell’auto rubata e si è diretto verso __________, mentre IM 2 si è fatto
accompagnare da AP 1 a __________. Ritirata la moto dall’autorimessa di AP 1, IM
2 ha raggiunto IM 1 a __________, dove ha parcheggiato il mezzo. I due, quindi,
a bordo della Fiat Uno guidata da IM 1, si sono diretti verso l’ACPR 1 di __________,
nelle cui vicinanze hanno posteggiato in attesa dell’arrivo dell’impiegata.
Avendo notato una pattuglia della polizia che si dirigeva a
velocità ridotta verso __________ ed essendosi fatto un po’ tardi, i due hanno,
ancora una volta, deciso di non portare a termine il loro piano quel giorno.
IM 1 ha raccontato che
“ già quel giorno
lì volevamo fare la rapina a __________, all’ACPR 1, e allora siamo andati a __________
a recuperare la moto, poi siamo andati a __________, poi è passata una
pattuglia della polizia e siccome l’orario era ormai passato non abbiamo più
potuto mettere a segno il colpo” (PS IM 1 26.2.2013, pag. 5, cfr., pure, PS IM
1 26.2.2013, pag. 6; PS IM 1 28.2.2013, pag. 2; MP di confronto IM 2/IM 1
14.3.2013, AI 167, pag. 2; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; all.
1 al verb. dib. TPC, pag. 7-8).
Anche IM 2 ha dato atto che quella mattina il piano era stato
accantonato perché lui e IM 1, giunti a __________, avevano visto passare una
pattuglia della polizia (MP IM 2 9.4.2013, AI 212 , pag. 3-4; MP IM 2 4.7.2013,
AI 266, pag. 3).
IM 1 e IM 2, con la Fiat Uno rubata, sono quindi tornati a __________
dove IM 2 ha recuperato la moto che ha riportato a __________, nell’autorimessa
di AP 1. Anche IM 1 ha, poi, raggiunto __________: anziché con la Fiat Uno egli si è, però, spostato in treno (MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3;
all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8; cfr., pure, MP IM 2 9.4.2013, AI 212,
pag. 4).
AP 1, con la sua Skoda, ha quindi accompagnato IM 2
fino a __________, dove questi ha recuperato la FIAT Uno rubata e si è accodato all’auto di AP 1, su cui viaggiava anche IM 1, per uscire in
Italia. Giunti a __________, dove aveva posteggiato la sua auto, IM 1 ha detto
a AP 1 che lo avrebbe chiamato quando avesse avuto bisogno (cfr. all. 1 al
verb. dib. TPC, pag. 8).
13.3. Il giorno seguente, 4
gennaio 2013, IM 1 si è recato a __________ alla guida della sua Fiat Punto.
Posteggiata l’auto nei posteggi della stazione FFS, dal bagagliaio ha estratto “un
sacchetto di plastica di colore bianco, contenente qualcosa di scuro/nero”
e, a piedi, si è incamminato verso via __________ dove, pochi minuti dopo, ha
incontrato AP 1 nei pressi dell’accesso all’autorimessa nella quale i due sono
entrati insieme. Quando, una decina di minuti più tardi, i due sono usciti dal
garage e si sono separati, AP 1 - portando sottobraccio “un sacchetto bianco
formato A4” - è entrato nel salone da parrucchiera della moglie, mentre IM
1 ha riguadagnato la propria auto in stazione ed è rientrato in Italia (rapporto
di osservazione 28.2.2013, AI 144, pag. 5 e 6).
13.4. Il 7 gennaio 2013, AP 1
è stato visto uscire dal suo garage sotterraneo “in possesso di un sacchetto
di plastica chiaro contenente qualcosa di scuro” (rapporto di osservazione
28.2.2013, AI 144, pag. 8).
Sempre quel giorno, IM 1 si è recato a __________ dove era rimasta
posteggiata la Fiat Uno rubata della quale ha, però, dovuto constatare la
scomparsa (PS IM 1 22.1.2013, pag. 12; MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 2; PS IM
1 29.3.2013, pag. 5; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; MP IM 1 4.7.2013, AI
265, pag. 2; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 4; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag.
3). L’auto, infatti, era stata recuperata proprio quella mattina dai
Carabinieri (rapporto 19.3.2013 dei Carabinieri di Clusone, all. all’AI 185,
pag. 8).
IM 1 ha, quindi, telefonato a IM 2 per dargli la notizia (cfr.
trascrizione dell’intercettazione telefonica in cui IM 1 dice a IM 2 che hanno “perso
la bicicletta”, agli atti sub AI 201) e per dargli appuntamento per il
giorno successivo alle 5.30, raccomandandosi di arrivare un po’ prima di quanto
previsto e di “portare gli attrezzi”.
13.5. IM 1 aveva dato
appuntamento per le 6.00 - 6.30 della mattina dell’8 gennaio 2013 a __________ anche a AP 1 (PS IM 1 26.2.2013, pag. 4) che avrebbe dovuto portarli in Svizzera,
come le due volte precedenti.
Visto che quella mattina IM 2 era arrivato in ritardo
all’appuntamento (cfr. telefonate delle 5.29 e delle 5.54), l’iniziale idea di
commettere la rapina quel giorno è stata accantonata (PS IM 1 26.2.2013, pag.
4; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; MP IM 1 4.7.2013, AI 265,
pag. 2; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 4; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag.
3).
Dopo aver informato AP 1 - che era già arrivato a __________ (cfr.
sentenza impugnata, consid. 5.4.2.d, pag. 47) - che non si sarebbero recati con
lui in Svizzera quel giorno ma soltanto il giorno seguente,
IM 1 e IM 2 si sono recati a __________ dove hanno rubato la Fiat Innocenti targata __________ che hanno, poi, portato a __________ dove l’hanno
posteggiata (PS IM 1 22.1.2013, pag. 11; PS IM 1 26.2.2013, pag. 3; PS IM 2
21.2.2013, pag. 3).
In seguito IM 1 ha accompagnato IM 2 a __________ dove questi ha
trascorso la notte presso l’Hotel __________ (cfr. rapporto 19.3.2013 dei
Carabinieri di Clusone, all. all’AI 185, pag. 12; PS IM 2 23.1.2013, pag. 10;
PS IM 2 21.2.2013, pag. 2; PS IM 1 26.2.2013, pag. 3 e 5).
13.6. La mattina del 9
gennaio 2013 IM 1 e IM 2 si sono nuovamente incontrati a __________ con AP 1
(PS IM 1 22.1.2013, pag. 2). Con le medesime modalità adottate in precedenza, i
tre sono entrati in Svizzera, sempre dal valico di Ponte Faloppia: IM 1
sull’auto di AP 1, seguito da IM 2 - cui, anche in questo caso, IM 1, ha dato
il via libera al passaggio della frontiera chiamandolo per telefono mentre era
in auto con AP 1 - sulla Innocenti rubata (PS IM 1 26.2.2013, pag. 9).
Dopo il passaggio del confine, vi è stato il consueto cambio di
auto: mentre IM 1 ha preso il volante della Innocenti e si è diretto a __________
percorrendo la strada cantonale, AP 1 ha accompagnato IM 2 a __________ da dove
questi è subito ripartito in sella alla motocicletta recuperata nella sua
autorimessa.
Parcheggiata la moto a __________, IM 2 e IM 1 a bordo della
Innocenti si sono recati a __________, dove - come visto - sono stati fermati
dalla polizia.
Ruolo di AP 1
14. dichiarazioni di IM
1 e AP 1
14.1. IM 1 ha detto di avere
saputo di essere sotto controllo della polizia che aveva anche piazzato dei GPS
sulle vetture a lui in uso e ha spiegato che, per concretizzare il suo progetto
criminale, aveva dunque la “necessità di essere trasportato in Svizzera sul
luogo della rapina, altrimenti mi seguivano” (all. 1 al verb. dib. TPC,
pag. 8).
Ha, quindi, dato atto di avere chiesto a AP 1 di accompagnarlo in
Svizzera (PS IM 1 22.1.2013, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6, 7 e 10),
sostenendo che quello fosse l’unico suo ruolo nella vicenda:
“ AP 1 aveva solo
il ruolo di accompagnarmi in Svizzera per poi permettere l’entrata dell’auto
rubata” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 10).
In realtà, IM 1 ha ammesso che, oltre ad accompagnarli in
Svizzera, AP 1 aveva aiutato lui e IM 2 tenendo in deposito nella sua
autorimessa la moto che sarebbe servita per la fuga dopo la rapina.
IM 1 ha precisato che si trattava soltanto di favori che aveva
chiesto a AP 1 e che questi era stato disposto a fargli, peraltro senza porre
domande:
“ AP 1 ci ha
fatto solo dei piaceri. (…) io gli chiedo i piaceri e lui li fa e basta. (…) io
gli chiedo i piaceri e lui li fa, senza chiedere alcuna spiegazione” (PS IM 1
26.2.2013, pag. 8);
“ a lui ho
semplicemente chiesto un favore e cioè quello di portarmi in Svizzera. (…)
Chiedevo a lui un passaggio perché sapevo che sulla mia macchina c’era il GPS
italiano” (MP IM 1 28.2.2012, AI 142, pag. 4);
“ a AP 1 non
abbiamo dato alcuna spiegazione per la richiesta di tenerci la moto. Gli ho solo chiesto se poteva farmi questo favore e lui non ha chiesto nulla” (MP di
confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 5);
“ Io
gli ho solo chiesto di farmi dei favori, nel senso di darmi dei passaggi o di
tenere la moto nel suo garage” (MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag.
3);
“ a AP 1 ho chiesto solo dei favori, come quello della moto e di portarmi
in Svizzera” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10).
IM 1 ha dichiarato che, per i favori che gli aveva chiesto, non
avrebbe dato a AP 1 alcuna ricompensa (ciò che è stato confermato anche dallo
stesso AP 1 in PS 24.1.2013, pag. 9 e in MP 11.4.2013, AI 219, pag. 5) ma che, “come
da buoni amici”, gli avrebbe regalato una cassa di vino (PS IM 1 22.1.2013,
pag. 6).
14.2. Anche AP 1 ha preteso
di avere fatto dei semplici favori a IM 1, accompagnando lui in Svizzera e IM 2
a __________ nonché tenendo depositata la motocicletta nel suo garage
sotterraneo (PS AP 1 24.1.2013, pag. 24 e 27; PS AP 1 22.2.2013, pag. 13; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10).
In particolare, ha ammesso, da un lato, di avere qualche volta
accettato di dare dei passaggi a IM 1 - che “era sempre in giro a piedi”
(GPC AP 1 10.1.2013, AI 38, pag. 2) - e a IM 2 (MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag.
2) e, dall’altro, di avere acconsentito alla richiesta di IM 1 di permettere a IM
2 di posteggiare la moto nel suo garage spiegando di averlo fatto “visto che
era rimasto a piedi e voleva cambiare la batteria” (PS AP 1 9.1.2013, pag.
4; cfr., pure, MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5; cfr., anche, PS AP 1 24.1.2013,
pag. 11).
Ha precisato di essersi prestato a fargli quei piaceri proprio
perché IM 1 doveva venire a ritirare la moto che era rimasta parcheggiata nel
suo garage (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 17).
15. dichiarazioni degli
imputati sulla consapevolezza di AP 1
15.1. AP 1 - che, va detto, è
stato inizialmente assai reticente e poco trasparente, arrivando anche a
mentire su aspetti successivamente ammessi (cfr. PS AP 1 9.1.2013, pag. 3-4; MP
AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5 e segg.; PS AP 1 24.1.2013, pag. 2 e segg.; MP AP
1 6.2.2013, AI 109, pag. 3 e segg.; PS AP 1 22.2.2013, pag. 4-5; MP AP 1
28.2.2013, AI 141, pag. 2; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9;
MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 2 e 4) - ha sempre negato
categoricamente di essere stato a conoscenza delle intenzioni criminali di IM 1
e di IM 2.
Ha ribadito tale sua versione nel corso di tutto il procedimento
penale:
“ io non so cosa
fosse in giro a fare lui con l’altro. Non so se erano in giro a fare disastri”
(MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5);
“ a me non
avevano detto che volevano fare una rapina” (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 12;
cfr., pure, PS AP 1 24.1.2013, pag. 7; AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 5; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; all. 1 al verb.
dib. TPC, pag. 10);
“ non sapevo che
i due volevano fare una rapina (GPC AP 1 10.1.2013, AI 38, pag. 2; cfr., anche,
PS AP 1 24.1.2013, pag. 24 e 28; PS AP 1 22.2.2013, pag. 15; MP AP 1 11.4.2013,
AI 219, pag. 5),
precisando che, se avesse “saputo o capito che IM 1 e IM 2
stavano preparando una rapina” non li avrebbe aiutati “per non finire
nei casini” (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 5).
Dopo averlo in qualche modo accennato già il 22 febbraio 2013,
quando ha dichiarato:
“ io non sapevo
nulla di quello che volevano fare, avrei potuto dire che facevano del
contrabbando, potevano anche venire in Svizzera a lavorare in nero, questo
a me non interessava. Non mi hanno mai dato modo di capire nulla ed io non ho
mai chiesto nulla a loro” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 13; sott. del red.),
nel confronto con IM 1, AP 1 ha sostenuto di avere tutt’al più
pensato che IM 1 e IM 2 potessero essere dediti al contrabbando:
“ io
al massimo ho immaginato che potessero fare del contrabbando” (MP
di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9),
spiegando di averlo ipotizzato dato che, nei bar di
confine dove incontrava IM 1, con lui e con le altre persone presenti, “si
parlava sempre di storie di contrabbando” (MP di confronto IM 1/AP 1
28.2.2013, AI 143, pag. 9; cfr., anche, MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4; MP
AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 3).
Non ha, tuttavia, saputo indicare cosa i due
avrebbero potuto contrabbandare:
“ non saprei dire che cosa avrebbero potuto contrabbandare, magari la
carne che in Italia è molto più conveniente” (MP di confronto IM 1/AP 1
28.2.2013, AI 143, pag. 9).
Ha continuato anche in seguito a sostenere di avere immaginato che
IM 1 e IM 2 fossero dei contrabbandieri (MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 8; MP AP
1 11.4.2013, AI 219, pag. 4) ma ha dato atto di non avere mai chiesto conferma
delle sue supposizioni (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4; MP AP 1 5.7.2013, AI
267, pag. 2).
Ha, peraltro, dato atto di avere pure lui fatto del contrabbando
(di sigarette, di accendini e di elettronica) in passato (MP di
confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; cfr., pure, AI 248) e di avere ripreso, nell’estate del 2012, tale attività (MP AP
1 29.3.2013, AI 189, pag. 6 in cui dice che “effettivamente ogni
tanto faccio ancora del contrabbando. Ultimamente è poca roba e si tratta
essenzialmente di cosmetici”; cfr., pure, MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 3;
all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6) che, nell’autunno di quell’anno, si era un
po’ intensificata (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4), precisando di avere
lavorato, negli ultimi tempi, sempre con tale __________ (MP AP 1 29.3.2013, AI
189, pag. 5, 6 e 7; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 3) e negando che IM 1 fosse
coinvolto nella sua attività di contrabbando con __________ (MP AP 1 29.3.2013,
AI 189, pag. 7).
Circa il fatto che il 3 gennaio 2013 aveva accompagnato IM 1 in
Italia, AP 1 ha detto che:
“ al massimo io
potrei aver pensato, visto che c’era lì anche la moto, che avrei dovuto
staffettarli. ADR che con “staffettare” intendo dire che si volevano evitare
posti di blocchi, ma sempre esclusivamente nell’ambito del contrabbando” (MP AP
1 29.3.2013, AI 189, pag. 8).
Quanto al fatto che IM 2 venisse nel suo garage a prendere la
moto, AP 1 ha dichiarato che pensava che
“ facessero
staffetta, nel senso che IM 2 copriva IM 1 sempre nell’ambito dell’attività del
contrabbando” (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4)
precisando:
“ se avessi
saputo o capito che IM 1 e IM 2 stavano preparando una rapina non li avrei
aiutati per non finire nei casini. Io so quello che faccio io e so quello che
rischio per quello che faccio, cioè il contrabbando. Un’altra cosa sono le
rapine” (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 5).
Ha ribadito la versione del contrabbando ancora al dibattimento di
primo grado:
“ Io pensavo che
facessero contrabbando, non so di che cosa. La moto serviva a staffettare, che
significa mettersi davanti a uno e accompagnarlo, visto che mi ha chiesto di
accompagnarlo un giorno fuori dalla dogana, quel giorno che la moto non
funzionava e IM 1 mi ha chiesto di portarlo in Italia. Quando eravamo fuori
dalla dogana si dicevano tra di loro, IM 1 e IM 2, “tira che c’è la finanza”.
In quel momento eravamo entrati in Italia. Per me stavano facendo contrabbando”
(all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 17, cfr., pure, pag. 18 in cui, tra l’altro, dice di non avere mai chiesto che cosa ci fosse in macchina).
15.2. Né IM 1, né tantomeno IM
2, hanno mai chiamato direttamente in causa AP 1: entrambi hanno sostenuto di
non avergli mai rivelato la loro intenzione di commettere una rapina ai danni
dell’ACPR 1 di __________.
15.2.1. IM 2 - che, va detto,
durante l’inchiesta è stato tutt’altro che collaborativo - ha sempre sostenuto
che AP 1 fosse all’oscuro dei loro intenti.
Dopo che nei suoi primi verbali aveva addirittura negato di
conoscerlo (PS IM 2 9.1.2013, pag. 6; MP IM 2 9.1.2013, AI 17, pag. 5), nel
verbale reso il giorno successivo all’arresto, riguardo a AP 1, ha dichiarato
che:
“ con AP 1 ho
parlato due volte ma che non gli ho mai detto cosa pensavamo di fare. (…) Io
con lui non ho mai parlato della rapina, non so cosa gli abbia detto IM 1, non
so nemmeno se ha capito cosa stavamo pianificando, ma non penso” (MP IM 2 10.1.2013,
AI 32, pag. 2).
Sempre in quel verbale egli ha, però, mentito riguardo alle
modalità con cui lui e IM 1, la mattina del 9 gennaio 2013, avevano passato il
confine italo-svizzero, fornendo una versione che sminuiva il ruolo di AP 1.
Contrariamente alla verità, egli ha infatti dichiarato che lui e IM 1 avevano
incontrato AP 1 soltanto una volta superata la frontiera:
“ tra __________
e __________ ho incontrato, come previsto, IM 1 che è salito sulla mia macchina
(n.d.r.: la Innocenti rubata), con il quale ci siamo avvicinati al confine. Una
volta in Svizzera in un bar abbiamo incontrato AP 1, come pure previsto” (MP IM
2 10.1.2013, AI 32, pag. 2),
ciò che ha ribadito anche il 23 gennaio 2013 (PS IM 2 23.1.2013,
pag. 10). Smentendo la diversa versione di IM 1, in quel verbale, IM 2 ha
precisato:
“ Siamo arrivati
alla dogana insieme, vicino alla dogana IM 1 è sceso, ha controllato se c’erano
dei doganieri e siccome non ce n’erano mi ha telefonato dicendomi di venire.
Sono passato davanti a lui e l’ho caricato in macchina. (…) Ribadisco di avere
atteso lo “svizzero” in Svizzera” (PS IM 2 23.1.2013, pag. 12 e 13).
Pur conscio del fatto che IM 1 e AP 1 avevano fornito una versione
diversa, ha ribadito, fino al 9 aprile 2013, la tesi secondo cui, in tutte e
tre le occasioni, avrebbe varcato il confine insieme al solo IM 1 ed avrebbe
incontrato AP 1 soltanto in Svizzera (cfr. MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 3; MP
di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 2, 3 e 4; MP IM 2 9.4.2013, AI
212, pag. 2).
IM 2 ha sempre sostenuto che AP 1 ignorasse i loro progetti
criminali:
“ lui non sapeva
nulla. Non sapeva che volevamo fare una rapina, non sapeva che la moto serviva
per la fuga della rapina, non sapeva che la moto era rubata e che eravamo
arrivati in Svizzera con un’auto rubata. Almeno io non gli ho detto niente e
avevo detto a IM 1 di non dirgli nulla. Non so se poi IM 1 gli abbia detto
qualche cosa” (PS IM 2 23.1.2013, pag. 17);
“ AP 1 era
all’oscuro della nostra intenzione di rapinare l’ACPR 1 di __________, pertanto
non sapeva neppure dell’esistenza della pistola e del fatto che io fossi
armato. (…) Lui non lo sapeva, io non gliel’ho mostrata, se no avrei dovuto
dirgli anche le nostre vere intenzioni. Lui non si è accorto della pistola,
perché era nel marsupio e il marsupio era nascosto dalla giacca che indossavo”
(PS IM 2 21.2.2013, pag. 4);
“ AP 1 non sapeva
della pistola, non l’ha toccata e non sapeva nemmeno, come più volte detto,
quello che io e IM 1 volevamo fare” (MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 4);
“ A AP 1 non ho
parlato né della rapina né della pistola” (MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013,
AI 147, pag. 4);
“ io a AP 1 non
ho mai detto nulla delle mie intenzioni con IM 1” (MP IM 2 4.7.2013, AI 266,
pag. 4).
15.2.2. IM 1, dal canto suo, è
stato meno lineare.
Nel suo primo interrogatorio, IM 1 - che aveva assunto un
atteggiamento totalmente reticente - ha palesemente coperto AP 1 omettendo di dire
che era stato lui ad accompagnarlo a __________ quella mattina e pretendendo,
invece, che fosse stato IM 2 a farlo nonché sostenendo - in contrasto con la
verità - di averlo visto l’ultima volta a __________ (PS IM 1 9.1.2013, pag. 3
e 4).
Nel successivo verbale reso davanti al procuratore pubblico, IM 1
ha ribadito che era stato IM 2 ad accompagnarlo a __________ la mattina del 9
gennaio 2013 (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 3), continuando così a proteggere AP
1.
Sempre in quel verbale - quando, dopo un breve colloquio con il
suo difensore, ha deciso di ammettere la propria colpevolezza in relazione alla
tentata rapina del 9 gennaio 2013 - IM 1 così si è espresso:
“ a questo punto
voglio modificare la mia posizione e dichiarare che effettivamente assieme a IM
2 e AP 1 volevamo compiere la rapina alla ACPR 1 di __________. AP 1 non era
presente a __________. Io credo che lui abbia sicuramente capito che noi
volevamo commettere qualcosa, proprio perché avevamo lasciato la moto da
lui e ci aveva accompagnato al confine” (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 4;
sott. del red.),
precisando:
“ Io con
precisione non gli ho mai detto cosa intendevamo fare, però secondo me
lui ha capito che non erano buone intenzioni, perché deve aver capito che
eravamo in giro a cercare la possibilità di commettere un reato” (MP IM 1
10.1.2013, AI 25, pag. 4; sott. del red.)
e, poi, ribadendo:
“ a AP 1, come
detto già in precedenza, non ho precisato cosa volevo fare e nemmeno gli
ho detto che se facevo qualcosa avrebbe avuto una ricompensa” (MP IM 1
10.1.2013, AI 25, pag. 5; sott. del red.).
Nel proseguo dell’inchiesta, IM 1 ha continuato a pretendere di
non aver mai espressamente rivelato a AP 1 il progetto suo e di IM 2 di
commettere una rapina (PS IM 1 22.1.2013, pag. 11; MP IM 1 28.2.2013, AI 142,
pag. 4; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; MP IM
1 4.7.2013, AI 265, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10; cfr.,
anche, MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 4; PS IM 1 26.2.2013, pag. 8).
Inizialmente, ha sostenuto che AP 1 avesse nondimeno capito
qualcosa.
Nel verbale del 22 febbraio 2013, riferendosi a AP 1, IM 1 ha, ad
esempio, preteso che:
“ non è uno
stupido, sicuramente avrà inteso qualche cosa di quello che stavamo per
fare, anche se io esplicitamente non gliel’ho mai detto. Concordo con chi mi
interroga che probabilmente lo “svizzero” ha capito che l’auto Innocenti era
rubata, dato che io ho chiamato IM 2 e gli ho detto che era buona e che
poteva venire avanti” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 5-6; sott. del red.)
e, agli inquirenti che gli facevano notare che, “vista la
situazione”, AP 1 avrebbe almeno dovuto capire che la moto che lui gli
chiedeva di tenere in deposito nel suo garage sotterraneo era rubata, IM 1 ha
risposto:
“ Io non so cosa
pensava lui, forse doveva immaginarselo. Gli avevo chiesto di tenere la
moto per qualche giorno. Di fatto è rimasta per più di un mese senza usarla. AP
1 ha tenuto la moto per più di un mese senza dire o chiedere nulla. (…) presumo
che sapesse che la moto era rubata e che me la teneva perché non potevo
lasciarla all’esterno. Io non gli ho detto esplicitamente queste cose, perché certe
cose non si devono dire e non si dicono. Comprendo il discorso degli inquirenti
quando mi spiegano che AP 1 è complice poiché ha fornito supporto a me e a IM 2
ed in qualche modo posso darvi ragione. Io però non ho detto esplicitamente a AP
1 che avremmo commesso una rapina all’ACPR 1 di __________” (PS IM 1 22.1.2013,
pag. 10 e 11; sott. del red.).
In seguito, ha preteso che AP 1 non conoscesse le loro reali
intenzioni (PS IM 1 26.2.2014, pag. 4 e 8).
Successivamente, ha dichiarato di non sapere cosa AP 1 possa
essersi immaginato riguardo all’agire suo e di IM 2 (MP IM 1 28.2.2013, AI 142,
pag. 4) e, nel confronto con AP 1, ha spiegato che quanto aveva detto nei primi
verbali circa la di lui consapevolezza altro non era che una sua supposizione:
“ Nei primi
verbali mi è stato chiesto se secondo me lui poteva aver capito qualcosa e io
avevo risposto che potevo supporre di sì, ma era una mia supposizione” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10).
Confrontato con la tesi del contrabbando portata avanti da AP 1, IM
1 ha detto che
“ dato
che io a AP 1 non ho mai detto che stavamo preparando una rapina è possibile
che lui abbia pensato che anche io e IM 2 facessimo del contrabbando. Ma si
tratta di una mia supposizione, perché io non so cosa lui abbia pensato. ADR
che io non ho mai detto a AP 1 che con IM 2 stavo facendo del contrabbando. Lui
non mi ha mai chiesto cosa facevo e io non gliel’ho mai detto” (MP
IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 3).
Infine, al dibattimento di primo grado, ha confermato quanto aveva
già dichiarato in inchiesta e cioè che, secondo lui, AP 1 aveva senz’altro
capito qualcosa di quello che lui e IM 2 stavano per fare e che lui era l’unico
cui avrebbero potuto chiedere di tenere in deposito la moto (all. 1 al verb.
dib. TPC, pag. 19).
Riguardo al motivo per cui ha chiesto proprio a AP 1 di tenere
loro la moto, IM 1 ha, dapprima, dichiarato di avere scelto lui perché:
“ era uno dei
pochi che conoscevo in Svizzera” (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 4).
In seguito, ha detto di essersi rivolto a lui perché:
“ è l’unica
persona che ce l’avrebbe tenuta. Alle altre persone che conosco non avrei
potuto chiedere un “piacere” simile. Diciamo che lo “svizzero” è l’unico che sapeva
com’era la vera situazione, le altre persone non avrebbero accettato di
aiutarmi a nascondere questo motoveicolo” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 13; sott.
del red.).
Nel confronto con AP 1, IM 1 ha, però, ritrattato le sue
precedenti dichiarazioni, tornando a dire:
“ ho pensato di
coinvolgere AP 1, nel senso di chiedergli se aveva un posto per tenere la moto,
credo tra fine novembre e dicembre 2012. ADR che ho pensato a lui perché era
l’unica persona che conoscevo a Lugano” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013,
AI 143, pag. 4),
ciò che ha sostanzialmente ribadito anche al dibattimento di
appello:
“ La presidente
chiede a IM 1 di spiegare quelle dichiarazioni da lui rese durante l’inchiesta
secondo cui AP 1 era l’unico a cui poteva chiedere di tenere la moto in garage.
Risponde che, con quell’espressione, egli voleva dire che era l’unica persona
che conosceva in Ticino, in particolare l’unica persona che abita in Ticino e
che lui conosce” (verb. dib. d’appello, pag. 4).
Riguardo alle dichiarazioni da lui rese il 22 gennaio 2013 secondo
cui AP 1 era “l’unico che sapeva com’era la vera situazione” e che “le
altre persone non avrebbero accettato di aiutarmi a nascondere questo
motoveicolo”, davanti a questa Corte IM 1 ha precisato:
“ di essersi
espresso male”
e, alla presidente che gli ha fatto notare che in quell’occasione aveva
detto il contrario di quello che ha poi sostenuto in seguito, ha risposto:
“ che tante volte
gli capita di sbagliarsi poiché non sa esprimersi come una persona normale”
(verb. dib. d’appello, pag. 4).
16. accertamento della Corte
16.1.
a. Il primo elemento a
carico di AP 1 è costituito dai fatti stessi e, meglio, dai ripetuti viaggi
effettuati - con modalità a dir poco insolite - per portare IM 1 e IM 2
dall’Italia alla Svizzera e, poi, riportarli in Italia.
In particolare, AP 1:
- la mattina del
2 gennaio 2013, poco dopo le 6.00, si è recato a __________ dove si è
incontrato con IM 1 che ha accompagnato in Svizzera con la sua Skoda e, poco dopo il confine, si è fermato per far scendere IM 1 che si è messo al
volante della Fiat Uno e far salire IM 2 (che li seguiva alla guida della Fiat
Uno) per poi portarlo fino a __________ (nel suo garage, dove avrebbe dovuto
prendere la moto);
- più tardi,
sempre quel giorno, dopo che IM 2 e IM 1 avevano scoperto che la moto non
funzionava, ha accompagnato IM 1 in Italia mentre IM 2 li seguiva a bordo della
Fiat Uno;
- la mattina del
3 gennaio 2013, sempre attorno alle 6.00, si è nuovamente recato con la sua
vettura a __________ e, con le medesime modalità del giorno precedente, ha portato,
dapprima, IM 1 al di là del confine svizzero e, poi, IM 2 - che di nuovo
seguiva la Skoda al volante della Fiat Uno - a __________, nel suo garage;
- nel corso di
quella stessa giornata, ha portato IM 2 da __________ (o meglio,
dal suo garage dove IM 2 aveva riportato la moto) fino a __________, dove
questi è sceso, ha recuperato la Fiat Uno e si è accodato alla sua auto con la
quale lui ha portato IM 1 in Italia, a __________;
- la
mattina dell’8 gennaio 2013, si è di nuovo, sempre attorno alle 6.00, recato a __________
per andare a prendere IM 1 che, però, ha rinviato il tutto al giorno successivo;
- la mattina del
9 gennaio 2013, sempre alla stessa ora dei viaggi precedenti, si è ancora una
volta recato a __________ e, come di consueto, ha portato IM 1 in Svizzera,
seguito da IM 2 - questa volta alla guida della Innocenti - che, appena varcata
la frontiera, ha preso il posto di IM 1 sulla Skoda per essere portato
nell’autorimessa di __________.
Alla frequenza ed alle più che singolari modalità con cui sono stati
effettuati quei viaggi aggiungasi che i passaggi della frontiera sono sempre
avvenuti attraverso un valico, quello di Ponte Faloppia, notoriamente
incustodito e che, appena varcato il confine (nei due sensi), IM 1 ha sempre
telefonato a IM 2 per dargli il via libera.
b. Inizialmente, AP 1 ha
preteso di avere incontrato IM 1 e IM 2 a __________ casualmente: la tesi non è
credibile poiché, come correttamente rilevato dalla prima Corte (sentenza
impugnata, consid. 5.4.4, pag. 50), ciò avrebbe significato che i due facessero
dipendere la realizzazione del loro progetto di rapinare ACPR 1 di __________
dal puro caso.
In seguito, AP 1 ha dato atto che gli incontri a __________ erano
concordati.
Ha, quindi, spiegato i trasporti di IM 1 e IM 2 sostenendo:
- di non essersi
mai spostato apposta per andare a prenderli ma che doveva già recarsi a __________
per i suoi affari di contrabbando (MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 2; all. 1 al
verb. dib. TPC, pag. 6 e 17);
- di averli
portati in Svizzera per fare loro un favore in quanto essi dovevano, comunque
sia, venire a __________ per recuperare la moto che era rimasta posteggiata
nella sua autorimessa (cfr., per tutti, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 17);
- di avere
pensato che, così come lui, anche loro facessero del contrabbando (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9; MP AP 1
29.3.2013, AI 189, pag. 8; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4; all. 1 al verb.
dib. TPC, pag. 17; verb. dib. d’appello, pag. 3).
c. Le spiegazioni
fornite da AP 1 non hanno per nulla convinto questa Corte.
c.1. Anzitutto, non regge
la tesi secondo cui quegli spostamenti in Italia lui li faceva, principalmente,
per la sua attività di contrabbando.
Da un lato, perché l’imputato l’ha avanzata tardivamente: non l’ha
fatto né in prima, né in seconda battuta, ma soltanto ad inchiesta molto
avanzata (cfr. MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 6 in cui ha detto che “effettivamente ogni tanto faccio ancora del contrabbando.
Ultimamente è poca roba e si tratta essenzialmente di cosmetici”; cfr.,
pure, MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 3 e 4 in cui ha ribadito che “si trattava ultimamente di prodotti cosmetici”).
Dall’altro, perché, nelle dichiarazioni sue e del suo difensore,
la pretesa attività di contrabbando ha preso sempre più ampiezza con l’avanzare
dell’inchiesta fino a diventare un’attività accessoria e quasi quotidiana.
D’altro lato ancora, perché non è credibile che, se fossero state
reali e davvero così frequenti, le sue uscite mattutine non fossero note alla
moglie (PS __________ 11.2.2013) e questo malgrado, per loro stessa ammissione,
i rapporti fra i coniugi fossero buoni (PS AP 1 24.1.2013, pag. 12; PS __________
11.2.2013, pag. 5) e tanto più che l’imputato ha preteso che “Io a mia
moglie dico solo “esco” senza precisare oltre, lei non mi chiede altro e se lo
fa io non gli rispondo” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 4), ciò che la moglie ha
negato (PS __________ 11.2.2013, pag. 6).
Inoltre, la versione secondo cui i viaggi da e per _______ erano
per il suo contrabbando non è credibile anche a causa del cambiamento di
versione riguardo alla merce contrabbandata ritenuto come, al dibattimento di
appello, la difesa abbia parlato unicamente di cosmetici mentre in precedenza AP
1 avesse menzionato anche altri tipi di merce (cfr. MP AP 1 11.4.2013, AI 219,
pag. 3 in cui ha detto che “non portavo fuori solo prodotti cosmetici, ad
esempio mi è capitato di portare in Italia 4 portiere di una Mitsubishi” e
all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6 in cui ha parlato di bigiotteria).
c.2. Ma neppure convince la
tesi secondo cui AP 1 andava a prendere IM 1 e IM 2 perché i due dovevano
venire a recuperare la moto che era rimasta posteggiata nel suo garage.
In effetti, premesso che AP 1 ha dato atto - anche se soltanto a
fatica - di avere saputo che, quando accompagnava IM 1 in Svizzera, IM 2 li
seguiva a breve distanza con un’altra auto (MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 5;
MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 6; MP di confronto IM 2/AP 1
1.3.2013, AI 147, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5), se davvero lo
scopo del viaggio fosse stato quello di recuperare la moto, non si vede il
motivo per cui avrebbe dovuto venire in Svizzera anche IM 1, ritenuto che IM 2
avrebbe tranquillamente potuto arrangiarsi da solo.
Ma non solo. Neppure si spiegherebbe perché IM 1 non avrebbe
potuto viaggiare sulla stessa vettura di IM 2 (cfr. all. 1 al verb. dib. TPC,
pag. 18 in cui AP 1 ha dato atto di non essersi mai chiesto perché IM 1 non
potesse raggiungere la Svizzera con l’auto guidata da IM 2).
c.3. Inconsistente è pure
la tesi secondo cui AP 1 ha immaginato che IM 1 e IM 2 facessero del
contrabbando.
Anzitutto, perché AP 1 non l’ha avanzata subito. Anzi, ha
aspettato fino al 22 febbraio 2013 per anche soltanto accennarla (PS AP 1
22.2.2013, pag. 13 in cui ha riferito che “io non sapevo nulla di quello che
volevano fare, avrei potuto dire che facevano del contrabbando, potevano anche
venire in Svizzera a lavorare in nero, questo a me non interessava. Non mi
hanno mai dato modo di capire nulla ed io non ho mai chiesto nulla a loro”).
Ha, poi, ulteriormente aspettato fino al confronto del 28 febbraio 2013 con IM
1 per meglio spiegare di avere “al massimo” pensato che i due potessero
essere dei contrabbandieri (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013,
AI 143, pag. 9), senza tuttavia saper indicare quale
potesse essere la merce oggetto della loro attività salvo
dire che “magari” si trattava di “carne che in Italia è molto più
conveniente” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9).
Confrontato con il rimprovero di avere ripetutamente aiutato IM 1
e IM 2 a compiere delle tentate rapine, AP 1 avrebbe avuto un chiaro interesse
a spiegare al più presto agli inquirenti quello che lui aveva immaginato che i
due stessero facendo, ritenuto che egli avrebbe così potuto scagionarsi da
un’accusa ben più pesante.
Ma non solo. La versione di AP 1 è priva di logica se soltanto si
considera che, da un lato, pretendendo di avere immaginato che i due
contrabbandassero carne dall’Italia alla Svizzera, ha evocato il contrabbando
in entrata in Svizzera e, dall’altro, come emerge dagli atti, egli li ha
“staffettati” oltre confine anche in uscita, dalla Svizzera all’Italia. Ciò
che, con ogni evidenza, nella sua versione, non sarebbe stato necessario!
A ciò aggiungasi che la versione dell’imputato è insensata nella
misura in cui ha tentato di spiegare con il contrabbando anche la richiesta
formulatagli il 2 gennaio 2013, una volta varcata la frontiera per rientrare in
Italia, da IM 2 (per il tramite di IM 1) di “tirare” perché c’era in
giro una pattuglia della Guardia di Finanza dato che, nell’ipotesi da lui
evocata di un contrabbando dall’Italia alla Svizzera, a quel punto l’auto dei
contrabbandieri non sarebbe più stata carica di merce e non vi sarebbe, quindi,
più stata la necessità di evitare i finanzieri.
Per le stesse ragioni, se IM 1 e IM 2 avessero davvero
contrabbandato merce dall’Italia alla Svizzera, non avrebbe avuto alcun senso
la telefonata con cui IM 1, non appena superata la frontiera, comunicava a IM 2
che il valico era incustodito e che poteva, a sua volta, passare il confine
nella misura in cui egli lo chiamava anche nel viaggio di rientro in Italia
(cfr. doc. dib. TPC 1, telefonate n. 584 delle ore 9.11 del 2.1.2013 e n. 605 delle 12.09 del 3.1.2013). Una simile informazione
non poteva, quindi, che avere lo scopo di fare passare inosservate le auto
guidate da IM 2 (la Fiat Uno, prima, e la Innocenti, poi) e sarebbe stata
necessaria soltanto se esse fossero state rubate.
Checché ne dica (cfr. all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 18 in cui lo ha negato), non v’è ragione per cui AP 1 non debba avere sentito tali chiamate dato che
ha senz’altro sentito (visto che vi ha personalmente reagito dicendo “sì, ho
capito”) la telefonata intercorsa il 2 gennaio 2013 tra IM 1 e IM 2 quando
a __________ le due macchine su cui viaggiavano separati (IM 2 sulla Fiat Uno e
IM 1 sulla Skoda di AP 1) si erano perse di vista.
Benché lo abbia sempre negato (cfr., per tutti, all. 1 al verb.
dib. TPC, pag. 18), AP 1 sapeva, dunque, che le auto guidate da IM 2 erano
rubate.
Ma nessun contrabbandiere utilizzerebbe delle auto rubate per
svolgere la sua attività illegale con il rischio di attirare l’attenzione sul
veicolo, di incappare in controlli e di essere smascherato.
Del resto, anche volendo fare astrazione dal fatto che nessun
contrabbandiere utilizzerebbe un’auto rubata, sempre ragionando nell’ottica del
contrabbando, l’impiego di un secondo veicolo non era in nessun modo necessario
nella misura in cui IM 1 avrebbe potuto “staffettare” a piedi l’auto carica di
merce guidata da IM 2. Ciò rende, una volta di più, inverosimile la tesi di AP
1 secondo cui egli credeva di stare aiutando due contrabbandieri.
d. Non avendo egli
saputo fornirne altre di verosimili, l’unica spiegazione logica per i ripetuti
e inconsueti trasporti di IM 1 e di IM 2 dall’Italia alla Svizzera e viceversa
è quella di un coinvolgimento di AP 1 nelle tentate rapine alla ACPR 1 di __________.
e. A titolo
abbondanziale, si ricorda come, nei primi interrogatori, IM 1 e IM 2 abbiano
addirittura negato che era stato AP 1 a portarli in Svizzera e, poi,
ritrasportarli in Italia e come lo stesso abbia fatto AP 1. Queste menzogne
sono significative: se si fosse trattato di passaggi innocenti, non ci sarebbe
stata ragione di negarli.
16.2. Altro fatto che
concorre, con quelli evidenziati al considerando precedente, a dimostrare la
partecipazione di AP 1 al piano criminale è la circostanza secondo cui egli ha
messo a disposizione il proprio garage coperto per parcheggiare, al riparo da
sguardi indiscreti, la motocicletta rubata che, nel piano, doveva servire alla
fuga a rapina avvenuta.
Che ciò sia avvenuto consapevolmente è provato, oltre che da
quanto sopra indicato, dai seguenti elementi:
- quando era
posteggiata, la moto non era targata (AI 144 pag. 5 e 7);
- AP 1 ha
mentito su questa circostanza (prima ha ammesso che la targa non c’era: MP AP 1
9.1.2013, AI 18, pag. 10; PS AP 1 24.1.2013, pag. 12 e poi ha ritrattato: MP AP
1 5.7.2013, AI 267, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 19; MP
AP 1 5.4.2013, AI 267, pag. 2; PS AP 1 24.1.2013, pag. 25 e 26);
- la moto è
rimasta nel garage dalla seconda metà di dicembre 2012 al 9 gennaio 2013;
- il 3 gennaio
2013, cioè il giorno in cui la ronda della polizia ha fatto desistere IM 1 e IM
2 dall’entrare in ACPR 1, la moto è uscita e tornata dopo alcune ore nel garage.
AP 1 ha giustificato il rientro della moto nel suo garage il 3
gennaio 2013 sostenendo che vi era stata ricondotta da IM 2 (che doveva
“ritirarla”, quindi riportarla in Italia) poiché ancora non funzionava bene
(egli aveva già giustificato “l’asilo”, a suo tempo, dato alla moto con un
preteso suo guasto che, poi, IM 2 avrebbe riparato). Questa versione non ha
convinto la Corte: la circostanza - ammessa da AP 1 (PS AP 1 24.1.2013, pag. 25)
- secondo cui la moto è tornata in garage soltanto “dopo alcune ore” ne
dimostra l’inconsistenza. Delle due l’una: o il guasto si manifesta subito, e
allora il rientro è quasi immediato. O il guasto si manifesta più tardi, sulla
via per l’Italia e, allora, non c’è ragione di riportare la moto a __________.
La versione di AP 1 è tanto più inverosimile se solo si pensa che,
al suo rientro “dopo alcune ore”, IM 2 è stato raggiunto da IM 1 che da __________
aveva guadagnato Lugano con il treno così che, poi, AP 1 ha dovuto portare i
due sino a __________ (dove IM 2 è sceso per mettersi alla guida della Fiat
Uno) e, poi, IM 1 sino in Italia (PS AP 1 24.1.2013, pag. 25; MP di confronto IM
2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8).
16.3. Il coinvolgimento di AP
1 nel piano criminale è, poi, confortato, in modo decisivo, dal rinvenimento
del suo DNA sulla pistola di cui si era munito IM 2.
Il DNA di AP 1 è stato rinvenuto sull’impugnatura dell’arma, sul
grilletto e sul caricatore (AI 182 e 247).
a. Gli imputati sono
concordi nel dire che AP 1 non ha mai né visto, né tantomeno toccato
quell’arma.
IM 2 ha sempre negato che AP 1 fosse al corrente della presenza
dell’arma (PS IM 2 21.2.2013, pag. 4; MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 4; MP di
confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag. 3) e neanche
IM 1 ha saputo spiegare la presenza del DNA di AP 1 sulla pistola (MP IM 1
28.2.2013, AI 142, pag. 3).
AP 1 ha sempre negato sia di avere visto l’arma (PS AP 1
22.2.2013, pag. 8 e 14; MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 4; MP AP
1 5.7.2013, AI 267, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 13), sia di averla
maneggiata (PS AP 1 22.2.2013, pag. 13 e 15; MP di confronto IM 1/AP 1
28.2.2013, AI 143, pag. 6; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 2; MP AP 1 5.7.2013,
AI 267, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 13).
b. Confrontato con il
ritrovamento del suo DNA, AP 1 ha in un primo tempo, sorprendentemente, dichiarato
che “l’arma era in macchina con me” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 14 in cui spiega che quest’affermazione è un’ipotesi fondata sull’informazione, ricevuta dagli
inquirenti, secondo cui IM 2 era armato).
In seguito, ha ipotizzato che
“ forse il mio
DNA è andato a causa dei miei vestiti e non intendo spiegare oltre, perché non
lo so e questo è quanto” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 15);
“ Posso solo
presumere che il padrone della pistola l’abbia toccata con qualcosa che mi
apparteneva. Bisogna chiedere a lui. Lui, cioè IM 2, è stato nel mio garage alcune
volte e magari l’ha toccata con mie cose” (MP AP 1 28.2.2013, AI 141, pag. 2).
Dopo avere espressamente negato di avere tenuto in deposito la
pistola tra il 3 e il 9 gennaio 2013 (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI
143, pag. 6-7), AP 1 ha accennato al fatto di avere, il 2 gennaio 2013,
prestato a IM 2 un giubbino (MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag.
4).
In un primo tempo, quando ancora sosteneva di avere acquistato
l’arma in Italia, IM 2 ha confermato il prestito del giubbino pretendendo di
avere infilato la pistola in una sua tasca interna (MP di confronto IM 2/AP 1
1.3.2013, AI 147, pag. 4-5; MP IM 2 14.3.2013, AI 166, pag. 2) e, a domanda di AP
1 stesso, ha detto di non ricordare se ha maneggiato la pistola “con stracci
o altre cose che c’erano lì nel garage” (MP di confronto IM 2/AP 1
1.3.2013, AI 147, pag. 5; cfr., pure, MP IM 2 14.3.2013, AI 166, pag. 2 in cui, raccontando i fatti, pur dando atto di averla tolta dal marsupio, non ha accennato ad
alcuna operazione di pulizia della pistola).
c. In seguito, AP 1 ha suggerito che il suo DNA potesse
essere stato trasferito sulla pistola quando IM 2, nell’autorimessa, l’ha
pulita con degli stracci che lui gli aveva messo a disposizione e tra i quali -
ha detto - vi erano anche delle magliette in cui lui aveva sudato:
“ Lui (n.d.r.: IM
2) stava lavorando alla moto. Io gli ho detto che se aveva bisogno di stracci
per quello che stava facendo lì accanto al bancone del garage c’era una borsa
con questi stracci. In quella borsa c’erano mie magliette dove avevo sudato.
Secondo logica se uno sistema una pistola, cosa che IM 2 ha detto di aver
fatto, la smonta e poi ad esempio controlla se ci sono colpi nel caricatore,
poi la rimonta e la prepara all’uso. (…) Da parte mia posso solo dire che evidentemente
io non ho assistito a queste cose e che il giorno in cui ha sistemato la moto
io gli ho detto di pure servirsi dei miei stracci, se gli servivano, e questi
stracci erano anche mie magliette usate e in cui ho sudato. ADR che quindi
ritenuto che prima di adoperare un’arma di regola la si controlla, ipotizzo che
il mio DNA era sul caricatore perché IM 2, in un qualche momento, lo ha tolto
dall’arma per controllarlo e gli ha trasferito il mio DNA o sfregandolo con
degli stracci o dopo aver toccato questi stracci” (MP AP 1 29.3.2013, AI 189,
pag. 2-3; cfr., pure, MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 3; all. 1 al verb. dib.
TPC, pag. 12-13).
Benché inizialmente avesse detto di non ricordare, dopo che AP 1
aveva ipotizzato il trasferimento del suo DNA attraverso le sue magliette
sudate, molto opportunamente IM 2 ha ritrovato la memoria e ha dichiarato di
avere pulito l’arma con degli stracci trovati in garage:
“ ho preparato le
cose per la rapina e meglio in una trentina di secondi o poco più ho tolto la
pistola dal marsupio, l’ho passata con uno straccio perché era umida e poi l’ho
rimessa in tasca. ADR che lo straccio è uno straccio che ho trovato lì in
garage. ADR che non mi ricordo se ho tolto il caricatore. ADR che quando
abbiamo cambiato la batteria AP 1 ci aveva detto di usare quello che trovavamo
in garage se ci serviva. Non ricordo se ha fatto riferimento in particolare a
degli stracci, che comunque io il giorno 9 ho usato. (…) posso confermare (n.d.r.:
con riferimento al giorno 3) che mi ha detto di usare gli stracci che
c’erano. Non ricordo se ha parlato anche di un sacchetto o meno, ma ha fatto
riferimento a degli stracci che c’erano lì. (…) il giorno 9 ho fatto il più in
fretta possibile perché non ero a casa mia e comunque qualcuno poteva entrare
in garage. So che ho adoperato degli stracci, così come li ho adoperati quando
ho cambiato la batteria” (dichiarazioni di IM 2 in MP AP 1 29.3.2013, AI 189,
pag. 3-4).
IM 2 ha, poi, precisato che “la pistola è sempre rimasta in
Svizzera” (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 3), nascosta - all’interno di un
sacchetto di plastica bianco - sotto la sella della moto (cfr. MP IM 2
9.4.2013, AI 212, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 3), dove si era creata un
po’ di umidità che aveva dovuto essere asciugata al momento di preparare l’arma
per la rapina. In particolare, riguardo alla pulizia della pistola ha
dichiarato:
“ la pistola l’ho
pulita con gli stracci di AP 1 il giorno 3 e il giorno 9. Quando l’ho presa da
sotto la sella nel sacchetto era umida e bagnata. Era anche un po’ arrugginita.
Il giorno 3 ricordo di averla tolta dal sacchetto e di aver tolto il caricatore
per controllare se c’erano colpi e per asciugare anche quello. Inoltre si
trattava di togliere eventuali impronte. Il giorno 9 mi ricordo di aver ripassato la pistola ed è possibile che anche quel giorno abbia passato il
caricatore. Dico questo perché il giorno 3 l’ho fatto di sicuro e mi sembra che
il 9 abbia fatto le stesse cose. (…) Io quella pistola l’ho asciugata e pulita,
ho tolto il caricatore per asciugarlo (…) quando l’ho asciugata ho fatto dei
movimenti veloci. Non l’ho passata punto per punto, di fino. Stessa cosa con il
caricatore, quando l’ho tolto vi ho passato lo straccio per asciugarlo. Non ho
fatto una pulizia completa della pistola. Non mi ricordo ad esempio di aver
passato lo straccio sul grilletto appositamente per asciugarlo in modo
particolare” (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 3 - in cui ha, peraltro, smentito
la versione secondo cui avrebbe messo l’arma nella tasca del giubbino preso in
prestito da AP 1 - e pag. 5);
“ Il giorno 9
gennaio l’avevo (n.d.r.: la pistola) presa da sotto la sella, nel garage
di AP 1, e l’ho pulita un po’ e l’ho messa via. Quando l’ho pulita con qualche
straccio che c’era lì, ho fatto una cosa veloce, non ho fatto di fino (…) L’ho
pulita velocemente perché ero in un garage aperto e potevo essere visto da
qualcuno. (…) l’ho pulita in fretta, non sono stato lì a pulirla bene. (…) ho
tolto il caricatore (…) Ho tolto solo l’umidità e basta” (all. 1 al verb. dib.
TPC, pag. 12);
“ Dichiara di
averla (n.d.r.: la pistola) tolta per la prima volta da sotto il sellino
la mattina del giorno 3 gennaio 2013, prima di lasciare il garage e partire per
__________. Dichiara di averla tolta dal sacchetto, averle dato una passata e
averla messa nel marsupio. La presidente gli chiede di spiegare cosa significa
“averle dato una passata”. Risponde che era un po’ umida e, quindi, l’ha
asciugata con uno straccio che c’era lì nel garage. La presidente gli chiede di
spiegare come fosse lo straccio. Dichiara di non ricordare e di avere,
velocemente, preso uno straccio da un mobiletto che era nel garage e averlo
usato per dare una rapida passata, tanto per togliere l’umidità. Dichiara di
avere poi messo subito la pistola nel marsupio” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
d. Questa Corte non ha
creduto a IM 2 già solo per il fatto che, sul tema, ha modificato le proprie
dichiarazioni e/o ne ha rese di nuove sempre a rimorchio di quelle
precedentemente date da AP 1, nell’evidente intento di confermarne la versione. Al riguardo, basta la lettura cronologica delle sue dichiarazioni.
e.
e.1. Ma, quand’anche gli si
volesse dar credito, va ricordato che IM 2 ha sempre (ancora al dibattimento di
appello; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3) detto di avere pulito l’arma con
uno “straccio”.
Difficile è credere che una maglietta - evidentemente ancora in
buono stato poiché appena indossata per andare in palestra, come hanno lasciato
intendere sia AP 1 (cfr. all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12), sia il suo difensore
che, al dibattimento di appello, ha parlato anche di asciugamani - possa essere
confusa con uno straccio. Uno straccio è un pezzo di stoffa logoro e informe,
ciò che non si può dire di una maglietta. Se davvero avesse usato una
maglietta, IM 2 avrebbe risposto in modo ben diverso alle domande degli inquirenti,
in particolare a quella - più volte posta - dalla presidente di questa Corte.
Questa Corte ritiene quindi che, se avesse davvero adoperato una maglietta
per pulire la pistola, IM 2 non avrebbe parlato di un non meglio definito “straccio”.
e.2. Inoltre, nell’ipotesi
in cui davvero si fosse trattato di magliette che AP 1 utilizzava ancora, è
inverosimile che egli abbia offerto a IM 2 di utilizzarle per i suoi lavori da
meccanico.
e.3. Già solo per queste
ragioni, questa Corte ha escluso che le tracce del DNA di AP 1 siano state
trasferite sulla pistola di cui si era munito IM 2 nelle modalità di cui s’è
appena detto. Per le stesse ragioni ha escluso che il DNA di AP 1 sia stato
trasferito, dapprima, dalle magliette sulle mani di IM 2 e da lì, poi, sulla
pistola (possibilità che AP 1 aveva evocato in all. 1 al verb. dib. TPC, pag.
12).
f. Ma, per le ragioni
che seguono, l’ipotesi di un trasferimento secondario del DNA andrebbe scartata
anche se si dovesse accertare che, davvero, IM 2 ha usato, per pulire la pistola,
una maglietta di AP 1.
Interpellato in proposito, l’Istituto di medicina legale (IRM) di
San Gallo ha spiegato che per un trasferimento secondario di DNA - la cui
possibilità teorica non può mai essere esclusa (doc. CARP XXIV, pag. 3; cfr.,
pure, AI 180) - occorre che diversi fattori siano riuniti: da un lato,
l’oggetto primario deve contenere sufficiente DNA, dall’altro, il contatto deve
avvenire in modo tale (per pressione, durata, ecc.) che venga trasferito
sufficiente DNA dall’oggetto primario a quello secondario e, dall’altro ancora,
fino al prelevamento dei campioni deve rimanere una quantità sufficiente di DNA
sull’oggetto secondario che, dopo il trasferimento, non deve entrare in
contatto con ulteriori DNA che, altrimenti, pure verrebbero evidenziati dalle
analisi (doc. CARP XXIV, pag. 3).
In assenza di informazioni più dettagliate, gli esperti non sono
stati in grado né di confermare né di smentire l’ipotesi che il DNA di AP 1 sia
stato trasferito sulla pistola di IM 2 tramite lo strofinamento di magliette in
cui il primo avrebbe sudato (doc. CARP XXIV, pag. 3).
Essi hanno, poi, spiegato che l’ipotesi di un trasferimento del
DNA di AP 1 dalle sue magliette sudate alle mani di IM 2 e da lì, poi,
sull’arma equivale ad un doppio trasferimento secondario, evidenziando che, in
quel caso, i fattori di cui sopra dovrebbero essere riuniti per entrambi i
trasferimenti secondari che, inoltre, dovrebbero succedersi immediatamente per
evitare il rischio che, nel frattempo, fattori esterni riducano la
concentrazione del DNA delle magliette sulle mani della persona che, peraltro,
non dovrebbe avere sulle mani grandi quantità del proprio DNA che, altrimenti,
verrebbe trasferito sull’arma insieme a quello altrui (doc. CARP XXIV, pag.
3-4).
Considerato che:
- un
trasferimento secondario di DNA può prodursi soltanto in particolari
condizioni;
- IM 2 ha detto
di non avere, con gli stracci messigli a disposizione da AP 1, pulito
accuratamente la pistola ma di avere proceduto ad una pulizia soltanto veloce e
sommaria (cfr, fra i tanti, verb. dib. d’appello, pag 3 :“una rapida
passata”);
- IM 2 ha
precisato di non ricordare di avere pulito anche il grilletto;
- IM 2 ha, poi,
ancora manipolato la pistola, in ogni caso almeno per metterla nel suo
marsupio,
questa Corte ritiene che non ci possa essere stato, in concreto,
un trasferimento secondario.
g. Ne deriva che il
ritrovamento del suo DNA sulla pistola di cui IM 2 si era munito per commettere
la rapina dimostra che, contrariamente a quanto preteso (da lui e dai
coimputati), AP 1 ha toccato l’arma, ciò che costituisce un determinante
elemento a comprova della sua piena partecipazione al piano criminale.
16.4. L’accertamento - già
saldo per quanto sin qui evidenziato - secondo cui AP 1 era partecipe al
progetto di rapinare la ACPR 1 di __________ è ulteriormente supportato dalle
risultanze dell’esame dei tabulati telefonici.
Al proposito, va premesso che AP 1 ha sempre preteso di avere
conosciuto IM 1 e IM 2 soltanto di vista (cfr., per tutti, PS AP 1 9.1.2013,
pag. 3). Ha, in particolare, definito quella con IM 1 una conoscenza soltanto “da
bar” (PS AP 1 24.1.2013, pag. 2, 8 e 24).
In realtà, che il rapporto tra IM 1 e AP 1
fosse più intenso ed andasse ben oltre la semplice conoscenza “da bar”
pretesa da AP 1 è provato dai numerosi contatti telefonici registrati tra i
due.
Infatti, l’utenza nr. __________ in uso a IM 1 nei giorni
precedenti l’arresto è stata molto spesso in contatto con le utenze in uso a AP
1 (__________e __________) nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2012 e l’8
gennaio 2013 (cfr. AI 234, in particolare all. 16A).
AP 1 ha sostenuto di non avere mai avuto contatti telefonici con IM
1 prima della fine di dicembre 2012 e che fino a quel momento l’utenza con il
numero finale 216 non era in uso a IM 1 bensì a __________ (PS AP 1 24.1.2013,
pag. 9 e 23; MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 3; MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag.
5; MP AP 1 25.4.2013, AI 236, pag. 3; MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 2; all. 1
al verb. dib. TPC, pag. 14).
Ha spiegato di avere acquistato per strada, in un’unica occasione,
due schede SIM “ciucche” (cioè intestate a dei prestanome) - corrispondenti
ai numeri __________ e __________ intestati entrambi a __________ - e di
averne, poi, consegnata una a __________ (MP AP 1 18.4.2013, AI 226, pag. 3-4 e
5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 16), mentre non ha saputo dire dove sia
finita (rispettivamente a chi sia stata consegnata e se se sia mai stata
attivata) l’altra scheda (MP AP 1 18.4.2013, AI 226, pag. 4; all. 1 al verb.
dib. TPC, pag. 16). Che i due numeri sono stati acquistati insieme sarebbe
dimostrato dal fatto che essi erano segnati su un unico biglietto trovato nella
sua agenda (MP AP 1 18.4.2013, AI 226, pag. 5).
Ha, quindi, spiegato di avere, in un secondo momento, invitato __________
a consegnare la scheda che aveva ricevuto da lui (utenza con il numero finale
216) a IM 1 (MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 4; MP AP 1 28.2.2013, AI 141, pag.
3; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 3; MP AP 1 29.3.2013, AI
189, pag. 5; MP AP 1 18.4.2013, AI 226, pag. 3-4 e 5; MP AP 1 25.4.2013, AI
236, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 14 e 16; cfr., pure, PS AP 1
24.1.2013, pag. 23; cfr., anche, MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 2), ciò che
questi avrebbe appunto fatto verso la fine di dicembre del 2012.
Sui motivi della richiesta fatta a __________, AP 1 ha cambiato
versione in corso d’inchiesta.
Dapprima ha detto di averlo fatto per fare avere a IM 1 il suo
numero di telefono affinché questi lo avvisasse prima di presentarsi da lui per
ritirare la moto:
“ Ero stato io a
dire a IM 1 di cercare il sistema di contattarmi prima delle sue visite e,
meglio per avvisarmi delle stesse. In effetti lui per la storia della moto si
presentava senza informarmi e io non avevo tempo. Per evitare questi problemi
gli ho dato o fatto dare quel telefono che conteneva anche il mio numero” (MP AP
1 6.2.2013, AI 109, pag. 4).
Successivamente ha detto di averlo fatto, sostanzialmente, perché __________
era stufo di prestare il suo cellulare a IM 1:
“ ho chiesto a “__________”
di dare a IM 1 quel telefonino che gli avevo consegnato a “__________” a
settembre circa perché “__________” mi aveva chiesto di procurargli una scheda
dato che lui tutte le volte che lo vedeva si faceva prestare il telefonino per
fare delle chiamate. (…) Dato che io di schede non ne avevo, gli ho detto di
dargli una scheda che in precedenza avevo dato a “__________” (MP AP 1
28.2.2013, AI 141, pag. 3; cfr., pure, MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 7).
La tesi di AP 1 non regge per tutta una serie di ragioni.
- Anzitutto, non può essere
dimenticato che IM 1 ha, per finire, ammesso di avere
avuto con AP 1 numerosi contatti telefonici (all. 1 al verb. dib. TPC, pag.
14), al contrario di AP 1 che ne ha sempre minimizzato la frequenza (MP AP 1
6.2.2013, AI 109, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 14).
- IM 1 - che ha detto di
avere acquistato la scheda con il numero finale 216 da uno straniero a __________
per Euro 100.- due o tre mesi prima dell’arresto e di averla usata sempre lui -
ha negato di avere mai ricevuto schede telefoniche da altri, in particolare da AP
1 o da __________ che ha sostenuto di neppure conoscere (PS
IM 1 22.1.2013, pag. 15; MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 5; MP IM
1 28.2.2013, AI 142, pag. 3; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 3
e 8; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 2; MP IM 1 18.4.2013, AI 224, pag. 3; dichiarazioni
di IM 1 in MP AP 1 18.4.2013, AI 226, pag. 4-5; all. 1 al verb.
dib. TPC, pag. 9, 14, 15 e 16).
- AP 1 ha spiegato
l’ostinazione di IM 1 nel sostenere di avere sempre usato lui l’utenza con il numero
finale 216 con la volontà di non “tirare in ballo altra gente” (MP AP 1
11.4.2013, AI 219, pag. 3). Ma se davvero, come preteso da AP 1, la scheda
fosse stata in uso a __________ e davvero questi non fosse coinvolto in
null’altro che nel contrabbando, perché IM 1 avrebbe dovuto temere di “tirarlo
in ballo” al punto da rendere sospetto un innocente (AP 1) di avere
commesso un reato assai più grave (le tentate rapine) piuttosto che rivelare
che la scheda era in uso a __________? Ancora una volta, la versione di AP 1
non ha alcun senso.
- Se davvero, come preteso
da AP 1, IM 1 avesse ricevuto l’utenza con il numero finale 216 soltanto alla
fine del 2012, egli risulterebbe non avere avuto in uso alcuna utenza mobile
nel periodo compreso tra il 13 dicembre 2012 e la fine del mese ritenuto che,
tra il 13 dicembre 2012 (cfr. CD contenente il brogliaccio del traffico
telefonico dell’utenza con il numero finale 133) e il 3 gennaio 2013, (all. 10
all’AI 234) l’altra utenza da lui utilizzata (corrispondente al numero __________)
non compare più nei tabulati telefonici.
- Entrambe le versioni
fornite da AP 1 circa il motivo per cui avrebbe detto a __________ di dare la
scheda a IM 1 sono prive di logica interna e, quindi, inattendibili.
La prima versione (secondo cui l’avrebbe fatto per fare avere a IM
1 il suo numero di telefono affinché questi lo chiamasse per fissare un
appuntamento per il ritiro della moto dal suo garage) non è credibile nella
misura in cui, per raggiungere il suo scopo, non era necessaria una manovra del
genere ma sarebbe bastato invitarlo a telefonargli, poco importa con quale
utenza.
Ma neppure la seconda versione (secondo cui avrebbe fatto avere la
scheda a IM 1 su richiesta di __________ che era stufo che questi gli
scroccasse il telefono) è plausibile: visto che IM 1 non chiamava solo AP 1
quando, secondo lui, si faceva prestare il cellulare da __________ (MP AP 1
28.2.2013, AI 141, pag. 3), perché avrebbe dovuto essere proprio lui a fargli
avere una scheda? Inoltre, se davvero, come da lui preteso, AP 1 aveva in un
primo momento consegnato la scheda a __________, deve averlo fatto perché aveva
necessità di avere con lui contatti telefonici (per il contrabbando?) e non è
chiaro come essi abbiano potuto continuare a sentirsi dopo che __________ aveva
consegnato la scheda a IM 1, visto che AP 1 non ha mai preteso di avere dato
una nuova scheda a __________ ma ha, anzi, detto di avere chiesto a __________
di dare a IM 1 la scheda con il numero finale 216 proprio perché non ne aveva
altre a disposizione. È evidente, quindi, come la versione di AP 1 - già
inverosimile per quanto sopra ricordato - pecca anche di logica interna.
- Dall’analisi dei tabulati
telefonici sono emerse diverse chiamate effettuate dall’utenza con il numero
finale 216 alle utenze in uso a IM 2 o a persone a lui vicine (per, esempio, __________
per il quale di tanto in tanto lavorava in nero). Ritenuto come sia AP 1 (MP AP
1 29.3.2013, AI 189, pag. 6) che IM 2 (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 17)
concordino nel dire che IM 2 non conosceva __________, AP 1 ha spiegato
l’esistenza di quelle telefonate ipotizzando proprio che fosse IM 1 a farle
usando, appunto, il cellulare di __________ (cfr. MP AP 1 29.3.2013, AI 189,
pag. 7; MP AP 1 25.4.2013, AI 236, pag. 3).
Questa tesi - che potrebbe teoricamente reggere per le chiamate in
uscita dall’utenza con il numero finale __________ - è, però, smentita
dall’accertamento secondo cui il 4 dicembre 2012, alle 9.50, è IM 2 (con
un’utenza intestata a suo fratello ma in suo uso) a chiamare l’utenza con il
numero finale __________, senza che tale telefonata sia preceduta da altre, ciò
che esclude che IM 1 possa averlo precedentemente contattato facendosi prestare
da __________ l’utenza con il numero finale __________ e chiedendogli di
richiamarlo su quel numero.
- AP 1 ha mentito anche
quando ha collegato il primo incontro con IM 1 al momento dell’attivazione
della propria utenza (nr. __________), spiegando di avere attivato la sua
scheda - così come quella poi consegnata a __________ (MP di confronto IM 1/AP
1 28.2.2013, AI 143, pag. 3) - nel periodo in cui ha fatto la conoscenza di IM
1 (MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 2-3). Dagli atti
emerge, infatti, che l’utenza con il numero finale __________ era attiva dal 15
settembre 2012 (all. 14 all’AI 234) mentre l’utenza con il numero finale __________
era attiva già l’8 agosto 2012 (cfr. CD contenente i tabulati italiani).
- A destituire la tesi di AP
1 di ogni credibilità concorre, poi, il fatto che egli si è rifiutato di
fornire agli inquirenti qualsivoglia elemento che permettesse di identificare
il fantomatico __________ (cfr. PS AP 1 24.1.2013, pag. 23; MP AP 1 11.4.2013,
AI 219, pag. 5; cfr. pure all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 19) nonostante gli
fosse chiaro che l’accertamento della sua esistenza e la sua audizione lo
avrebbe senz’altro aiutato. AP 1 ha spiegato di non averlo voluto coinvolgere
per paura che potesse avere dei problemi con la giustizia svizzera e che
potesse, addirittura, finire in prigione (“non voglio che se viene in
Svizzera finisca in galera”, MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 5; cfr. pure
all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 19).
La tesi è debole dato che, secondo la versione dell’imputato, __________
era, tutt’al più, un contrabbandiere e il rischio di sanzioni che correva era,
notoriamente, senz’altro inferiore al suo (cfr. disposizioni penali contenute
nella Legge sulle dogane, art. 117 e segg.).
- A tutto
quanto precede si aggiunge che non si vedono ragioni per cui IM 1 - che ha, per finire, ammesso le sue responsabilità - avrebbe dovuto
mentire sulla sua utenza telefonica e, di conseguenza, sui suoi contatti con AP
1, mentre è chiaro l’interesse di AP 1 a minimizzare l’intensità dei contatti
avuti con IM 1.
Nulla muta la circostanza che nell’agenda di AP 1 sia stato
trovato un biglietto con indicati i due numeri di telefono risultati intestati
a __________. Diversa sarebbe, semmai, stata la situazione se, anziché un
semplice appunto, fossero state rinvenute le tessere in cui vengono vendute (e
dalle quali vengono normalmente estratte al momento dell’uso) le schede SIM.
Va, però, detto che anche un tale ritrovamento non avrebbe permesso di
escludere, con sufficiente certezza, che, dopo avere effettivamente acquistato
le due schede, AP 1 ne abbia, subito, consegnata una a IM 1 (senza prima
metterla a disposizione di __________).
Si aggiunge, qui, che i paralleli fatti dalla diligente Difesa fra
tabulati telefonici e tracciati GPS delle vetture in uso a IM 1 non escludono
che questi fosse, dall’inizio, l’effettivo utilizzatore dell’utenza con il
numero finale 216 poiché è accertato che egli, oltre a quelle sotto
sorveglianza, aveva in uso almeno un’altra vettura, e cioè la Citroën C2 intestata a __________ e che il giorno 11 dicembre 2012 la Fiat Punto era utilizzata da terze persone (rapporto dei Carabinieri di Clusone 6.2.2013,
all. 5 all’AI 149, pag. 1-2).
16.5. Altro elemento che conforta
l’accertamento del coinvolgimento di AP 1 nel progetto criminale è costituito
dal piano che IM 1 e IM 2 avevano previsto per la fuga.
Certo, sulla scorta delle dichiarazioni di IM 1 e di IM 2 non è possibile
stabilire con sicurezza in quale direzione essi avessero deciso di fuggire.
Infatti, IM 2 ha
sempre dichiarato che la via di fuga prescelta li avrebbe portati in direzione
dell’Italia e che, proprio per questo, si erano procurati la moto (MP IM 2
10.1.2013, AI 32, pag. 2; MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 4; MP di confronto IM
2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3), negando espressamente che fossero
intenzionati a tornare a __________ (MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 4).
In aula ha ribadito la sua versione (all. 1 al verb.
dib. TPC, pag. 9), precisando che soltanto “in caso di blocchi fortissimi”
o “se c’erano le guardie di confine in giro” sarebbero tornati a __________
per confondersi in mezzo alla gente (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 9).
IM 1, invece, è stato meno lineare.
Inizialmente ha sostenuto anche lui che sarebbero fuggiti verso
l’Italia:
“ il nostro piano
era quello che dalla ACPR 1 ci saremmo allontanati con l’auto fino a __________
dove c’era la moto, per poi scappare con quest’ultimo veicolo transitando dalla
stessa dogana da cui eravamo passati con l’auto rubata” (PS IM 1 22.1.2013,
pag. 9).
In seguito ha, invece, detto che sarebbero tornati a __________
dove avrebbero lasciato la moto da AP 1 prima di rientrare in Italia con i
mezzi pubblici:
“ non ricordo se
si era deciso di fuggire in Italia o di ritornare a __________. Anzi adesso che
ci penso posso dire che il piano prevedeva che saremmo ritornati a __________
dal AP 1, dove avremmo lasciato la moto (non so se nel garage o sul piazzale e
da dove poi io sarei tornato a casa in treno o con la corriera)” (MP IM 1
6.2.2013, AI 108, pag. 4).
Dopo avere sostenuto che essi dovevano, forse, ancora scegliere la
via di fuga (“non ricordo dove dovevamo andare a bordo della moto dopo la
rapina se a nord o a sud. Dovevamo forse ancora deciderlo”; MP di confronto
IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3), confrontato con le dichiarazioni da lui
rilasciate il 6 febbraio 2013, ha detto:
“ se ho
dichiarato quelle cose, sarà così, ora proprio non ricordo” (MP di confronto IM
2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3)
e poi, a fronte delle dichiarazioni di IM 2, ha affermato
“ è probabile che
si andava in Italia” (MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3).
Al dibattimento di prime cure, IM 1 ha detto che il 4 gennaio 2013
aveva portato nel garage di AP 1 un giubbetto nero che voleva
indossare dopo la rapina (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8;
dichiarazione confortata dalle osservazioni della polizia), tornando così a
pretendere che, messo a segno il colpo, lui e IM 2 sarebbero tornati a __________.
Qualche riga più in basso, IM 1 ha però precisato
che sarebbero tornati a __________, non per andare da AP 1, ma per prendere la
corriera che parte da __________ e arriva a __________, pretendendo che non
avevano ancora pensato a dove lasciare la moto (all. 1 al
verb. dib. TPC, pag. 8).
Uno spiraglio di luce nella cortina di fumo creata dalle
dichiarazioni degli imputati deriva dal fatto, oggettivo, che la motocicletta è
stata posteggiata a nord (__________) rispetto all’obiettivo da rapinare (__________),
cosa anomala se i rapinatori avessero voluto fuggire in Italia ritenuto che,
così come emerge dal rapporto d’inchiesta della polizia giudiziaria, “raggiungere
indisturbati l’Italia da __________ è piuttosto “complicato” (RPG, pag. 9).
Questa Corte ritiene, quindi, di poter accertare che la fuga avrebbe portato i
rapinatori a __________, ciò che supporta l’accertamento del pieno
coinvolgimento di AP 1.
16.6. A quanto sopra si aggiunge
che, più in generale, l’atteggiamento assunto da AP 1 durante tutto il
procedimento penale non depone certo per la sua credibilità.
a. Come già visto al
considerando n. 15.1, inizialmente egli è stato molto reticente, dando spesso
risposte evasive alle domande degli inquirenti ed arrivando anche a mentire su
aspetti successivamente ammessi.
A titolo di esempio, si ricorda che, nei suoi primi verbali, con
riferimento a quanto fatto il 9 gennaio 2013, AP 1 ha dichiarato:
“ verso le 0530
sono uscito di casa e ho fatto un giro, non intendo indicare altro. (…) ho
incontrato delle persone, non intendo indicare né dove né chi siano queste
persone” (PS AP 1 9.1.2013, pag. 3),
precisando di essere andato a __________ e di essere tornato
indietro, senza fare soste e senza incontrare nessuno (MP AP 1 9.1.2013, AI 18,
pag. 7-8).
Ha, poi, dichiarato di conoscere IM 1 e IM 2 solo di vista ed ha
aggiunto di non voler “dire altro” (PS AP 1 9.1.2013, pag. 3).
Nel verbale successivo, ha sostenuto di avere visto IM 1 soltanto
una manciata di volte e di averlo conosciuto un paio di mesi prima dell’arresto
fuori dal salone da parrucchiera della moglie dove questi gli aveva chiesto
un’informazione (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5).
In seguito ha cambiato versione affermando di averlo conosciuto
tra settembre e ottobre del 2012 al bar __________ di __________ (GPC AP 1
10.1.2013, AI 38, pag. 2; PS AP 1 24.1.2013, pag. 2 e 24; MP AP 1 6.2.2013, AI
109, pag. 2; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 2; all. 1 al
verb. dib. TPC, pag. 13), ritrovo frequentato da contrabbandieri o ex
contrabbandieri (cfr. MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 2-3)
dove lui si era recato, la mattina presto, per bere un caffè, come era solito
fare tre volte alla settimana:
“ è mia abitudine
partire da casa andare in Italia, bere un caffè, ritornare a casa (…) tutto
questo lo faccio alle 06.00 del mattino. Questa mia abitudine ce l’ho da
qualche anno e in media circa mi capita [di recarmi] in Italia, così presto il
mattino, tre volte la settimana. In una di queste circostanze ho anche incontrato,
per caso, IM 1” (PS AP 1 24.1.2013, pag. 2).
Ha, quindi, preteso di averlo conosciuto nell’ambiente del
contrabbando (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag.
9; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4 e pag. 5 in cui precisa che IM 1 gli era stato presentato da __________; MP AP 1 5.7.2013, AI 267,
pag. 3; cfr., pure, PS AP 1 24.1.2013, pag. 2; MP di confronto IM 1/AP 1
28.2.2013, AI 143, pag. 2).
Quanto alla motocicletta, ha inizialmente detto unicamente di
averla notata davanti al suo negozio nei giorni precedenti e ha ammesso che il
mezzo era parcheggiato nel suo garage soltanto a fronte di una fotografia che
la ritraeva lì (PS AP 1 9.1.2013, pag. 3).
In un primo tempo, ha preteso che lo fosse da circa una decina di
giorni soltanto (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5 e 9) e ha sostenuto che, dopo che
gliel’avevano lasciata, IM 1 e IM 2 erano tornati soltanto una volta per
tentare - in sua assenza - di avviarla e che, non essendoci riusciti, il mezzo era
rimasto nel suo garage fino al 9 gennaio 2013 (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag.
5).
Ha, pure, inizialmente sostenuto di non sapere come IM 2 sia
arrivato nel suo garage per ritirare la moto il 9 gennaio 2013 (PS AP 1
9.1.2013, pag. 4). In seguito, ha detto che era arrivato a piedi (MP AP 1
9.1.2013, AI 18, pag. 8) ma, subito dopo, ha nuovamente ritrattato dicendo di
essere andato a prenderlo a __________ nei pressi della dogana di Ronago (MP AP
1 9.1.2013, AI 18, pag. 8).
Ha, poi, ancora mentito affermando:
- che durante il
viaggio in auto con lui c’era solo IM 2 (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 8)
e negando:
- di avere, quel
giorno, visto IM 1 (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 8);
- di essere
stato seguito da un’altra vettura (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 9);
- di essere
stato a __________ quella mattina (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 9).
Alla domanda a sapere che cosa avrebbe fatto IM 2 dopo aver preso
la moto, ha dapprima preferito non rispondere e, in seguito, ha detto di non
saperlo (PS AP 1 9.1.2013, pag. 4).
Circa i passaggi dati agli imputati, ha ammesso - scostandosi,
tuttavia, dalla verità riguardo alle destinazioni - soltanto di avere, il 3
gennaio 2013, acconsentito alla richiesta di IM 1 che gli chiedeva di accompagnare
IM 2 a __________, dove questi è sceso per continuare con la sua auto e da dove
lui ha proseguito con il solo IM 1 fino a __________, rispettivamente __________
(MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 6, 7 e 9).
b. AP 1 non ha cambiato
atteggiamento neanche in seguito, cercando sempre di defilarsi e ammettendo
soltanto quello che emergeva con evidenza dagli atti (ma, a volte, neppure
quello, cfr. la questione del DNA).
Prima di sostenere di essere dedito al contrabbando, ha, ad
esempio, più volte preteso:
- di possedere
diverse schede “ciucche” in quanto sarebbe più comodo acquistare ogni
volta una scheda nuova per strada piuttosto che ricaricare una scheda prepagata
intestata a proprio nome;
- di avere da
qualche anno l’abitudine di uscire di casa la mattina verso le 6.00 per andare
in Italia a bere un caffè e poi ritornare a casa e di farlo circa tre volte
alla settimana.
Ha, inoltre, seguitato:
- a dire che sua
moglie sapeva che lui usciva presto la mattina ma che, nonostante i loro buoni
rapporti (PS AP 1 24.1.2013, pag. 12; PS __________ 11.2.2013, pag. 5), “non
mi chiede niente mia moglie. (…) Non sa dove vado, non sa cosa faccio fintanto
[che] non rientro a casa” (PS AP 1 24.1.2013, pag. 12) e che “Io a mia
moglie dico solo “esco” senza precisare oltre, lei non mi chiede altro e se lo
fa io non gli rispondo” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 4), ciò che però moglie ha
negato sostenendo di non sapere che il marito uscisse di casa prima dell’alba (PS
__________ 11.2.2013, pag. 6);
- a negare
l’intensità dei rapporti telefonici con IM 1, continuando a sostenere che la
scheda con il numero finale 216 fosse in uso ad un’altra persona;
- a sostenere, contro ogni evidenza, l’esistenza di __________;
- a negare di
avere sentito le telefonate di IM 1 a IM 2 per il via libera;
- a negare di
avere, il 2 gennaio 2013, riaccompagnato i due compari in Italia dopo la
scoperta del guasto alla moto (cfr., in particolare, all. 1 al verb. dib. TPC,
pag. 5).
16.7. A titolo ancor più
abbondanziale, tanto per inquadrare la personalità di AP 1, si citano, infine,
le seguenti risultanze.
a. Si segnala, come AP
1 intrattenesse contatti con persone poco raccomandabili così come emerge dal
fatto che, durante la perquisizione cui è stato sottoposto il suo appartamento,
è stato rinvenuto il passaporto - autentico (AI 281, pag. 2) - di __________
(verbale di perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24).
Riguardo al titolare del passaporto, AP 1 ha dichiarato che:
“ è un signore
che è venuto due anni fa a lavorare a casa mia”
e riguardo al documento d’identità ha spiegato che:
“ l’ha lasciato a
casa mia perché lui ha problemi con la Giustizia in Italia. Lui doveva venire a
prendermi per portarmi a __________ in ospedale (…), ma non si è mai più
presentato perché lo hanno arrestato. Io non ero al corrente di questi suoi
problemi prima dell’arresto. ADR che credo che l’abbiano arrestato per droga,
so che l’adoperava” (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 12; cfr., pure, MP AP 1
29.3.2013, AI 189, pag. 5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 14).
Dagli atti (AI 186, pag. 10) emerge, infatti, che __________ è un
pregiudicato che è attualmente detenuto in Italia per traffico di stupefacenti
e che era stato condannato in passato anche per detenzione di armi (nel 1993) e
per reati contro la religione e i defunti (nel 1986).
Inoltre, nella vettura di AP 1 sono stati trovati diversi
biglietti su cui erano segnati vari numeri di telefono, tra cui quelli di __________
(lo __________ e lo __________) che, oltre che per infrazione alla LCStr, è conosciuto
alle autorità penali anche per porto abusivo di armi e concorso in ricettazione
ed è stato arrestato il 26 febbraio 2008 perché aveva fornito appoggio agli
autori di una rapina a mano armata messa a segno il 4 settembre 2007 a San Pietro di Stabio ai danni di un distributore di benzina (__________) (AI 229, pag. 2).
b. Significativo è anche
il bisogno di difesa dimostrato da AP 1 con il possesso della pistola (con due
colpi in canna) rinvenuta a casa sua insieme ad altri colpi sciolti (verbale di
perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24) nonché di uno spray al
pepe e di un coltello (pure rinvenuti in casa), oltre che di un altro coltello
(apribile con una mano sola) sequestrato nella sua auto (verbale di
perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24).
A proposito della pistola, AP 1 non ha inizialmente saputo
spiegare “il motivo esatto per cui fosse carica” (PS AP 1 9.1.2013, pag.
4) ma, in un secondo momento, ha ammesso di avere custodito l’arma carica a
scopo di difesa (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 4).
In particolare, egli ha ammesso che la pistola, così come il
coltello che teneva in auto, lo facevano “sentire più sicuro” (MP AP 1
9.1.2013, AI 18, pag. 4).
Sebbene al dibattimento di appello abbia tentato di sfumare le sue
precedenti dichiarazioni (verb. dib. d’appello, pag. 2-3 in cui ha detto di averla “caricata con colpi veri perché non aveva più colpi a salve”), sospetto
- e indiziante di frequentazioni più che discutibili - è il fatto che egli
sentisse un tale bisogno di proteggersi.
16.8. Concludendo, questa
Corte accerta che AP 1 ha partecipato consapevolmente al piano criminale.
Nella misura in cui chiedeva il proscioglimento, l’appello di AP 1
deve, quindi, essere disatteso.
17. Giusta l’art. 140 cifra
1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva sino a dieci anni
o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque
commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un
pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di
opporre resistenza.
L’art. 140 cifra 2 CP prevede che il colpevole è punito con una
pena detentiva da uno a vent’anni se, per commettere la rapina, il colpevole si
è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
18. Con
il suo appello, IM 1 sostiene che i fatti del 2, del 3 e del 9 gennaio 2013 non
adempiano gli estremi della tentata rapina ma siano, semmai, da considerare
atti preparatori punibili di rapina.
a. Giusta l’art. 22
cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine
o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di
risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere
punito con pena attenuata.
b. Dalle dichiarazioni
di IM 1 riguardo al 2 gennaio 2013 emerge chiaramente che la rapina di __________
era programmata già per quel giorno:
“ Come dicevo il 2 gennaio 2013
siamo arrivati a __________ verso le ore 0730/0800 a bordo della Fiat Uno
rubata. Volevamo prendere la moto e poi volevamo lasciare la macchina
parcheggiata da qualche parte. Ma siccome la moto non funzionava siamo dovuti
ritornare in Italia con l'auto rubata e poi dopo aver recuperato la batteria
abbiamo ancora raggiunto __________ a bordo della mia Fiat Punto. Dopo aver
cambiato la batteria siamo tornati a casa.
(…) Concordo con
l'interrogante, effettivamente quel giorno volevamo fare la
rapina di __________, o meglio andavamo in zona per vedere se era fattibile
commettere il colpo. Per questo avevamo l'auto rubata. Purtroppo abbiamo
desistito perché la moto non andava" (PS IM 1 29.3.2013, pag. 2-3).
Significativo, al proposito, il “purtroppo” che IM 1 si è
lasciato sfuggire davanti agli inquirenti e il fatto che dagli atti emerge
effettivamente che, quando non avevano intenti criminali, non entravano in
Svizzera con le auto rubate ma con la Fiat Punto di IM 1 (come hanno fatto, ad esempio, il 2 gennaio 2013, quando sono entrati nel nostro Paese con la
batteria nuova per la moto e come ha fatto IM 1 quando, il 4 gennaio 2013, si è
incontrato con AP 1 nella sua autorimessa).
IM 1 ha ammesso che anche il 3 gennaio il piano era, come per il
giorno precedente, di rapinare l’ACPR 1 (cfr. MP IM 1 28.2.2013, AI 142, pag.
2).
Anche IM 2 ha dato atto che sia il 2 che il 3 gennaio 2013 erano
partiti alla volta della Svizzera per commettere la rapina:
“ voglio dichiarare e, sostanzialmente, ammettere che in effetti i giorni
2, 3 (…) gennaio ero già venuto in Svizzera per tentare la rapina che ho poi
ancora tentato il 9 gennaio 2013, il giorno dell'arresto” (GPC IM 2 5.4.2013,
AI204, pag. 2).
Pacifico è che anche lo scopo di quanto fatto il 9 gennaio 2013
era quello di mettere a segno il colpo.
Dal profilo oggettivo, gli imputati hanno iniziato l’esecuzione
del reato, compiendo atti da cui, normalmente, non vi è più ritorno.
Nella misura in cui sostiene che i fatti del 2, del 3 e del 9 gennaio
2013 non configurano già un tentativo ai sensi dell’art. 22 CP ma che si
tratta, semmai, di semplici atti preparatori, l’appellante dimentica che il
Tribunale federale ha già riconosciuto il tentativo in un caso in cui i
rapinatori avevano compiutamente studiato un piano di cui avevano già
realizzato parti essenziali (avendo eseguito i sopralluoghi, scelto i
partecipanti, distribuito i ruoli, approntato i lasciapassare per il luogo
della rapina, assegnato le armi e organizzato i veicoli per la fuga), e questo
nonostante la rapina dovesse avere luogo soltanto il giorno successivo (DTF 117
IV 369 consid. 11-12).
Sul tema si richiamano anche le pertinenti considerazioni dei
primi giudici che hanno spiegato che in tutte e tre le occasioni - il 2, il 3 e
il 9 gennaio 2013 - era stato superato il passo decisivo dal quale non vi è, di
regola, più ritorno e che la rapina non è stata consumata soltanto a causa
dell’intervento di elementi esterni poiché:
“ il 2 gennaio 2013 l'obiettivo e l'orario in cui colpire erano stati
scelti, i due sodali erano già entrati in Svizzera come pure avevano portato in
Svizzera la macchina rubata destinata alla fuga, IM 1 - in possesso di uno
spray al pepe e di un passamontagna - si era portato nelle vicinanze dell'ACPR
1 di __________, IM 2 - munito di un'arma da fuoco carica e di passamontagna -
si era recato a __________ per recuperare la moto che sarebbe servita per la
fuga con l'intenzione di raggiungere IM 1 a __________, ma il piano è saltato
perché IM 2 ha trovato la moto con la batteria scarica.
Considerandi
II 3 gennaio 2013, IM 2 e IM 1 si sono avvicinati
ancora maggiormente alla realizzazione della rapina ai danni dell'ACPR 1 di __________.
Infatti, dopo essere entrati in Svizzera ed aver introdotto l'auto rubata, IM 2
ha recuperato la moto presso il garage di AP 1 e ha raggiunto IM 1 a __________,
dove i due hanno però notato la presenza di una pattuglia di polizia che
circolava lentamente nei pressi dell'ACPR 1, per cui hanno rinviato la
perpetrazione della rapina, ritenendola troppo rischiosa.
II 9 gennaio 2013 IM 2 e IM 1 non hanno portato a termine la
rapina unicamente grazie al tempestivo intervento della Polizia” (sentenza
impugnata, consid. 4.9, pag. 29-30).
Così stando le cose, in concreto il tema non è tanto quello di
sapere se il comportamento degli imputati configuri il reato di tentata rapina
ma è, semmai, quello del grado di prossimità del risultato da loro sperato.
Ne consegue che, su questo aspetto, l’appello di IM 1 deve essere
respinto.
19.
In via subordinata
rispetto alla sua principale richiesta di giudizio, IM 1 chiede la
derubricazione della sua condanna da ripetuta tentata rapina aggravata a
ripetuta tentata rapina semplice.
a. Essendo stata formulata
soltanto al dibattimento di appello e non già nella dichiarazione di appello,
la contestazione è tardiva e, quindi, irricevibile (cfr. art. 399 cpv. 4 CPP;
Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 399, n. 13, pag. 747).
b. Vale, comunque sia,
la pena di rilevare che la censura è priva di consistenza. E ciò per le
considerazioni che seguono.
Che IM 2 fosse armato in tutte e tre le occasioni non è
contestato.
Si tratta qui di stabilire se IM 1 lo sapesse.
Sulla sua consapevolezza riguardo alla presenza dell’arma, IM 1
non è stato lineare.
Inizialmente, ha detto di non avere mai visto la pistola (MP IM 1
10.1
, AI 25, pag. 5; PS IM 1 22.1.2013, pag. 10).
In seguito, ha ammesso di averla vista il 3 gennaio 2013 e di
avere saputo anche il 9 gennaio 2013 che IM 2 era armato (PS IM 1 26.2.2013,
pag. 10 e 11; MP IM 1 28.2.2013, AI 142, pag. 1-2; MP di confronto IM 1/AP 1
28.2
, AI 143, pag. 6; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag.
2-3; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2; all.
1.
al verb. dib. TPC, pag. 12).
Riguardo al 2 gennaio 2013, ha sostenuto di non avere saputo che IM 2 era armato (MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3), ciò che IM 2 ha smentito
nella misura in cui, con riferimento alla consapevolezza di IM 1 rispetto alla
presenza dell’arma, ha detto:
“ Credo che
sapesse comunque che c’era già il giorno 2” (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 3).
Ad ogni buon conto, che IM 1 effettivamente sapesse che IM 2
sarebbe stato armato anche il 2 gennaio 2013 è inequivocabilmente dimostrato
dal fatto che egli stesso ha dato atto che il correo gli aveva rivelato la sua
intenzione di munirsi di un’arma per commettere la rapina e i motivi della sua
decisione:
“ IM 2 invece mi
diceva che se lui avesse fatto una rapina non l’avrebbe fatta senza pistola (…)
insisteva dicendo che un suo amico aveva fatto una rapina in Italia senza
l’arma e che i clienti lo avevano placcato. Ne era conseguito l’arresto di
questa persona. IM 2 aggiungeva che quella fine non la voleva fare e che
pertanto sarebbe arrivato armato di pistola” (PS IM 1 26.2.2013, pag. 10);
“ mi disse che
non avrebbe fatto rapine senza pistole perché un suo conoscente aveva tentato
un colpo in Italia ed era poi stato bloccato dai clienti della banca. Per evitare
questo e quindi per potersi garantire la fuga lui voleva la pistola” (MP IM 1
28.2
, AI 142, pag. 2).
Come ha correttamente rilevato la prima Corte, “è evidente che
solo una pistola carica assolve a una tale funzione di sicurezza” (sentenza
impugnata, consid. 4.9, pag. 29).
Il fatto che IM 1 abbia tentato - evidentemente invano - di
dissuadere il compare dai suoi intenti nulla toglie alla sua consapevolezza
circa la presenza dell’arma carica in tutte e tre le occasioni. Tale
circostanza supporta, anzi, un simile accertamento.
In concreto è, quindi, realizzata l’aggravante di cui alla cifra 2
dell’art. 140 CP.
c. È, quindi, confermata
la condanna di IM 1, così come quella di IM 2, per titolo di ripetuta tentata
rapina con l’aggravante dell’essersi munito di un’arma da fuoco.
20.
Si tratta ora di
determinare se, con quanto fatto, AP 1 si sia reso complice - così come da egli
preteso a titolo subordinato (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 2) - o correo
di IM 1 e di IM 2.
a. Secondo la giurisprudenza,
è correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera determinante, con altre
persone alla decisione di commettere un reato, alla sua organizzazione o alla
sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei principali partecipanti. Il
suo contributo deve risultare, nelle circostanze concrete, essenziale alla
commissione dell'infrazione. Sebbene la sola volontà in relazione all'atto non
sia sufficiente, non è necessario che il correo abbia effettivamente
partecipato all'esecuzione del reato o abbia potuto influenzarlo. La correità
presuppone una decisione comune che non deve forzatamente essere espressa,
potendo risultare da atti concludenti. Il dolo eventuale quanto al risultato è
sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi all'ideazione del
progetto, potendovi aderire successivamente, né che l'atto sia premeditato,
potendo egli associarvisi in corso di esecuzione. Ciò che è determinante è che
il correo si sia associato alla decisione da cui trae origine l'infrazione o
alla realizzazione di quest'ultima, in condizioni o in misura tale da farlo
apparire come un partecipante non secondario, ma principale (DTF 135
IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a; 120
IV 17 consid. 2d; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265
consid. 2c/aa; STF 6B_587/2012 del 22.7.2013 consid. 2.2;6B_45/2013 del
18.7.2013
consid. 1.3.5;6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1;6B_758/2009
del 6.11.2009 consid. 2.4;6B_890/2008 del 6.4.2009
consid. 3.1;6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1;6S.283/2002 del 26.11.2002 consid.
4.
; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2).
b. Ai
sensi dell’art. 25 CP, è, invece, complice colui che aiuta intenzionalmente
altri a commettere un crimine o un delitto.
Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione
accessoria al reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale
un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli
eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di
favoreggiamento. Non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio
sine qua non della realizzazione del reato ma è sufficiente che essa
l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o
consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione
di garante (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 129 IV 124 consid. 3.2; 121 IV 109
consid. 3a; 120 IV 265 consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309
consid. 1a; STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1;6B_696/2012
dell’8.3.2013 consid. 7.1;6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1;6B_890/2008
del 6.4.2009 consid. 3.1;6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1;6S.283/2002 del 26.11.2002 consid.
4.
; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP
17.2009
-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).
Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o
per dolo eventuale (su questa nozione, cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1). È
necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire alla
realizzazione di un determinato atto delittuoso e che egli lo voglia o, quanto
meno, lo accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti
principali dell’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la
decisione di compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a;
STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1;6B_527/2011 del 22.12.2011 consid.
2.
;6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; sentenza CARP 17.2011.11 del
9.6.2011
consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).
La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del
reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep.
1986, pag. 322, consid. 3.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2;
sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).
c. In concreto, come
visto, AP 1, in tutti e tre i tentativi, ha portato dall’Italia alla Svizzera e
viceversa i due compagni e, sin dalla seconda metà del dicembre del 2012, ha
tenuto la moto nel suo garage, al riparo da occhi indiscreti.
Se è vero che i soli passaggi dati ai due rapinatori potrebbero
non bastare per considerarlo correo (cfr. STF 6S.307/2003 del 9.10.2003 consid.
3.
;6S.283/2002 del 26.11.2002 consid. 4.3), è anche vero che egli non si è limitato a quello. Il
ruolo da lui avuto è stato ben più determinante se si considera che, per una
ventina di giorni, ha tenuto in deposito nella sua autorimessa sotterranea la
moto che doveva servire a IM 1 e a IM 2 per fuggire dopo la rapina e, per una
decina di giorni, ha pure tenuto in deposito la pistola che doveva servire per
minacciare l’impiegata dell’ACPR 1. La sua funzione, essenziale per la riuscita
del piano, fa di lui un partecipante non solo secondario ma principale. Egli
deve, pertanto, essere ritenuto colpevole di correità nelle tentate rapine
aggravate.
Nella misura in cui chiedeva la derubricazione della condanna per
correità in complicità, l’appello di AP 1 deve, pertanto, essere disatteso.
21.
Nel corso
dell’inchiesta, AP 1 ha ammesso di avere, nella notte di San Silvestro del 2012
e proprio “perché era l’ultimo dell’anno”, sparato due colpi in aria dal
terrazzo di casa sua (che si trova all’ultimo piano):
“ Il 31 dicembre
ho fatto una pazzia, ho sparato due colpi, li ho sparati dal mio terrazzo.
Avrei voluto spararne altri due ma non l’ho fatto perché avevo paura di fare
troppo rumore, anzi ne avevo già fatto abbastanza. Quindi l’ho rimessa via
carica” (PS AP 1 24.1.2013, pag. 27-28; cfr., pure, PS AP 1 22.2.2013, pag. 9;
MP AP 1 28.2.2013, AI 141, pag. 1; MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 4).
Ha, però, preteso - ma soltanto ad inchiesta molto avanzata - che
i colpi da lui sparati fossero a salve (MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 4).
Su questo punto, AP 1 non può essere creduto. Da un lato, la sua
tesi non è plausibile perché proposta soltanto verso la fine dell’inchiesta.
Dall’altro, AP 1 non è credibile ritenuto come abbia dichiarato di avere
rimesso via la pistola carica dopo avere esploso i due colpi a Capodanno (PS AP
1.
24.1.2013, pag. 28) e come dagli atti emerga che i proiettili che erano
inseriti nell’arma al momento della perquisizione non fossero a salve bensì a
palla (cfr. AI 256, foto n. 46 e distinta reperti e tracce da n. 4.2 a n. 4.13).
Questa conclusione è rafforzata dall’affermazione di AP 1 stesso -
che, al dibattimento di appello, ha tentato invano di sfumarla (cfr. verb. dib.
d’appello, pag. 2-3) - secondo cui egli possedeva l’arma a scopo di difesa (ciò
che implica l’uso di cartucce a palla e non a salve). Significativo, al
proposito, è altresì il fatto che, durante la perquisizione in casa sua, da
nessuna parte siano state trovate cartucce a salve.
Pertanto, nella misura in cui auspica il suo proscioglimento dal
reato di atti contro la pubblica incolumità, l’appello di AP 1 deve essere
respinto.
Commisurazione della pena
22.
La legge commina:
- per il furto, la pena detentiva sino a cinque anni o la pena
pecuniaria (art. 139 cifra 1 CP);
- per
la rapina a mano armata, la pena detentiva da un anno a vent’anni (art. 140
cifra 2 CP), ritenuto che, se il reato rimane allo stadio del tentativo,
l’autore può essere punito con pena attenuata (art. 22 cpv. 1 CP);
- per
la denuncia mendace (art. 303 cifra 2 CP), l’infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm), la guida in stato di inattitudine
(art. 91 cpv. 2 LCStr), il furto d’uso (art. 94 cpv. 1 lett b
LCStr) e la guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr), la
pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria;
- per
la contravvenzione alla LStup (art. 19a cifra 1 LStup) e gli atti contro la
pubblica incolumità (art. 6 lett. d LOP), la multa.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del
genere di pena.
Nel caso in cui per i reati che entrano in concorso tra loro siano
comminate pene di genere diverso, tali pene devono essere pronunciate
cumulativamente ritenuto come il principio dell’inasprimento della pena ai
sensi dell’art. 49 cpv. 1 CP si applichi solo quando vengono irrogate più pene
dello stesso genere (DTF 137 IV 57 consid. 4.3.1; STF 6B_867/2010 del 19 luglio
2011.
consid. 1.1.2;6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 7.1;
Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 49, n. 7, pag. 296).
a. Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché,
tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che
l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
b. Come già l’art. 63
vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata
essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che
codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo
di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze
legate all’atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo
oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata
nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato
dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli
obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio
diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi
a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà
delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010
del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre
tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta
dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della
pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una
legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007
del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal
TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, considerare
i fattori legati all’autore, ovvero la sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), la reputazione, la situazione personale (stato di salute,
età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.),
il comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così
come l’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129
IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;
cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a
quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena
delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per
intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal
compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica
del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge
federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid.
4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;
6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la
giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che
ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97
consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto
di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre
2008.
consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17
aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n.
72, pag. 205).
c. Commisurando la
pena, i primi giudici hanno considerato quanto segue:
“ La Corte ha
considerato oggettivamente grave la colpa degli accusati (…)
L'agire degli accusati è poi un agire reiterato dal
momento che di fronte alle difficoltà che si sono presentate - la moto che non
funziona, la Polizia che transita a __________, la sparizione della FIAT Uno
rubata con la necessità di rubarne un'altra - gli accusati non hanno desistito
dal loro intento criminoso che, dopo il primo tentativo del 2 gennaio, hanno
ancora rinnovato il 3 gennaio ed il 9 gennaio 2013, ritornando ogni volta sul
nostro territorio, passando il confine con le sopra indicate modalità per porre
in atto la rapina ciò che indica una grande determinazione a raggiungere l'obiettivo
che si erano prefissi senza che abbiano mai avuto ripensamenti di sorta.
La colpa dei tre accusati é quindi grave per il
concorso dei reati, trattandosi di tre tentativi giuridicamente distinti tra
loro assistiti da altrettante singole determinazioni volitive a raggiungere
l'obiettivo.
La loro colpa è grave perché hanno agito in modo
professionale secondo un piano ben preciso all'interno del quale ognuno aveva
il proprio ruolo necessario ed indispensabile per la riuscita del piano che era
quello di procurarsi con la minaccia della pistola più soldi possibile. IM 2 con
la pistola e IM 1 munito di spray al pepe erano gli autori materiali che
avrebbero atteso l'arrivo dell'impiegata e minacciandola con la pistola e con
il volto coperto dai passamontagna, sarebbero entrati con lei all'interno dell'ACPR
1.
dove, arraffati i soldi sarebbero fuggiti con l'auto posteggiata dinanzi alla
ACPR 1 con il muso rivolto verso la strada e poi con la moto posteggiata a __________.
AP 1 si è occupato di nascondere la moto rubata nel
suo garage, di trasportare IM 1 in Svizzera e permettere l'entrata sul nostro
territorio dell'auto rubata guidata da IM 2, facendogli da staffetta con la sua
auto e, giunti in Svizzera, ha accompagnato IM 2 a
prendere la moto prevista per la fuga dal suo garage così come ha funto da
staffetta per far uscire l'auto rubata in Italia.
II piano era professionalmente organizzato come
dimostra la predisposizione di un'auto rubata portata in Svizzera per
commettere la rapina e che sarebbe poi stata abbandonata poco dopo e la
predisposizione della moto rubata con la quale continuare più agevolmente la
fuga, lo studio della geografia dei luoghi e l'esecuzione dei sopralluoghi per
la verifica delle possibili vie di fuga, la scelta dell'obiettivo, la verifica
del numero di persone all'interno dell'ACPR 1 e la scelta attenta di un ACPR 1
dove solitamente vi era solo una donna quale impiegata, il travisamento del
viso con i passamontagna, l'uso di guanti trovati in possesso di IM 1 e IM 2 e
perfino il previsto cambio di vestiti (IM 1) con la predisposizione presso il
garage di AP 1 di un giubbetto diverso da indossare dopo la rapina.
La colpa di IM 1 e IM 2 appare poi soggettivamente molto grave avuto riguardo ai numerosi
precedenti anche specifici che hanno alle spalle e alle condanne subite in
Italia e IM 2 anche in Romania e
quindi alla lunga carcerazione già subita (IM 1 ha già scontato circa 20 anni
di prigione mentre IM 2, più giovane,
oltre 10 anni), esperienze dalle quali hanno dimostrato nei fatti di non aver
tratto alcun insegnamento ed anzi IM 1 e IM 2 si dimostrano fortemente radicati nel loro agire criminale e
profondamente convinti che questa sia la loro strada. La colpa di tutti e tre
gli imputati è inoltre aggravata dagli ulteriori reati che hanno commesso,
oltre ai tentativi di rapina alla ACPR 1 di __________.
(…)
La colpa di AP 1 è stata considerata grave dalla
Corte per la facilità con la quale, da incensurato, si è dedicato a questo
genere di attività criminale sul nostro territorio, per le conoscenze che ha in
questi ambienti criminali che non disdegna di frequentare – tra cui figura,
oltre agli altri, anche __________ di cui aveva a casa il passaporto – e dai
quali stante la mancata assunzione di responsabilità, non sembra volersi distanziare.
La Corte ha considerato a favore di IM 1 e IM 2 che alla fine hanno ammesso le loro
responsabilità con un percorso sicuramente diverso tra loro: più immediato è
stato certamente quello di IM 1 che nonostante l'iniziale reticenza, quando ha
capito - forse per l'esperienza dei suoi trascorsi penali - che il loro arrivo
in Svizzera era atteso dalla Polizia e che quindi erano stati sotto
osservazione con i conseguenti riscontri in mano agli inquirenti, ha iniziato a
fare delle ammissioni e a indicare i particolari del piano criminale ed è stato
per le sue dichiarazioni che si è risaliti ai tentativi antecedenti il 9
gennaio 2013. IM 2 ha raccontato
invece bugie su bugie sin dall'inizio ed è andato avanti sino alla fine
dell'inchiesta quando d'un colpo, nell'ultimo
verbale, ha abbandonato la sua, per così dire, solitaria versione e si è
allineato, per buona parte, a quella di IM 1. Entrambi sono stati comunque
tutt'altro che collaborativi nel far luce sulla partecipazione di AP 1 e sul
suo coinvolgimento che hanno entrambi sempre negato. IM 2 soprattutto ha fatto di tutto
per scagionarlo anche dai loro trasporti dall'Italia in Svizzera dichiarando a
più riprese che lui e IM 1 erano entrati insieme in Svizzera con l'auto rubata
e solo qui avevano incontrato AP 1 che lo aveva accompagnato a __________.
Negava che si erano incontrati con quest'ultimo a __________, in Italia e anche
in merito a quando la moto era stata portata nel garage di AP 1, la sua
versione è stata per diverso tempo divergente da quella dei correi, il tutto
nel malcelato intento di tenere indenne AP 1 da ogni responsabilità. IM 2, nel tentativo di tener fuori il coinvolgimento di AP 1, è arrivato
persino a negare fatti e circostanze che lo stesso AP 1 infine ammetteva,
dimostrando di non avere alcun limite nel raccontar bugie e nel nascondere la verità. Solo alla fine dell'inchiesta IM 2, come detto, ha abbandonato le sue
personali versioni circa i trasporti in Svizzera, le modalità degli stessi e
quella in merito alla moto e si è allineato per buona parte a quelle di IM 1.
Sulla pistola invece IM 2 ha continuato per tutta l'inchiesta, a dirne di tutte e di più e a
cambiare, senza alcuna decenza, le sue dichiarazioni per tentare di dare una
giustificazione alla riscontrata presenza del DNA di AP 1 sulla pistola e
all'evidente scopo di adattare le sue dichiarazioni a quelle di AP 1 che non
senza motivo, durante l'inchiesta, auspicava il confronto con i correi per
mettere a posto le rispettive dichiarazioni, cosa che IM 2 ha fatto in occasione dei confronti non esitando a fare proprie le
versioni di AP 1.
IM 1 dopo l'iniziale reticenza di cui si è detto, è
stato più trasparente in merito a AP 1 riferendo di avergli detto dei suoi
trascorsi penali e delle rapine che aveva commesso, dichiarando di avergli
chiesto preventivamente di nascondere la moto e i passaggi per arrivare con
l'auto rubata in Svizzera, definendo in qualche modo il ruolo che aveva AP 1 -
senza tuttavia chiamarlo direttamente in causa - anche se poi nel prosieguo
dell'inchiesta, soprattutto a confronto con AP 1, su qualche punto ha fatto
marcia indietro. Al dibattimento tuttavia grazie anche
alla preoccupazione di mantenere ferme le dichiarazioni rese in inchiesta
riscontrate da elementi oggettivi -, ha confermato in buona parte le
dichiarazioni logiche e spontanee rese durante l'inchiesta anche a proposito di
AP 1 con l'eccezione a riguardo del contrabbando asseritamente svolto con AP 1
a dicembre 2012, fatto del tutto nuovo ed incredibile dal momento che IM 1
neppure ha saputo indicare cosa avevano contrabbandato, affermazione infatti
smentita da AP 1.
La Corte ha tenuto conto che AP 1 sin dall'inizio ha
negato ostinatamente e caparbiamente il proprio coinvolgimento, nascondendosi
dietro i favori che casualmente faceva ad un semplice conoscente come IM 1 -
pluripregiudicato - e dietro la sua inconsapevolezza di cosa i due volessero
fare in Svizzera. Si é nascosto inoltre dietro l'esistenza di "__________"
- personaggio che per la Corte non esiste - per giustificare i numerosi contatti
telefonici con IM 1 e i suoi spostamenti sotto confine al mattino presto per
asserite attività di contrabbando, senza mai desistere dall'atteggiamento
negatorio assunto neppure di fronte al riscontro oggettivo costituito dal suo
DNA sulla pistola, ha mentito e ha tentato tenacemente di far apparire una
realtà diversa non arrendendosi neppure di fronte alle risultanze oggettive
dell'inchiesta.
La Corte ha considerato
che la rapina non. é stata consumata ma é rimasta allo stadio
del tentativo e ha tenuto conto che, sebbene siano tre tentativi giuridicamente
distinti, l'obiettivo era comunque sempre lo stesso.
La Corte ha tenuto inoltre conto del lungo carcere
preventivo sofferto da IM 1 e IM 2 fino al dibattimento e da AP 1 fino
al 25 aprile 2013, giorno in cui é stato scarcerato con l'adozione di misure
sostitutive”
(sentenza impugnata, consid. 9, pag. 65-69).
d. Le considerazioni dei
primi giudici sono condivise nella loro sostanza e limitatamente a quanto
riportato al considerando precedente. Non condivisa è, invece, la conseguenza
che dalle considerazioni sulla colpa essi hanno tratto, per IM 1 e per IM 2,
per la commisurazione della pena.
Tenuto conto della pena edittale (art. 140 cifra 2 CP), avuto
riguardo anche alla prassi delle nostre Corti (cfr., ad esempio, sentenza CARP
17.2012.42
del 22.8.2012; sentenza della Corte delle assise correzionali di
Mendrisio 72.2010.73 del 15.7.2010), e considerate tutte le circostanze del
caso concreto, se la rapina pianificata dagli imputati fosse stata consumata,
essa avrebbe giustificato una pena detentiva di tre anni.
Deve, però, essere tenuto conto del fatto che la rapina è rimasta
allo stadio del tentativo, ragion per cui questa Corte ha ritenuto adeguata una
riduzione della pena pari a un anno. Infatti, se è vero che, da un lato, gli
imputati sono arrivati vicino al risultato cui miravano e che non hanno
raggiunto soltanto a causa di fattori esterni (quali il guasto alla moto e la
presenza di una pattuglia della polizia nelle vicinanze dell’obiettivo), dall’altro,
il loro agire non ha, di fatto, creato alcun reale danno.
Va, però, considerato che gli imputati hanno agito reiteratamente:
dopo il primo tentativo non riuscito, essi hanno infatti nuovamente tentato, in
due occasioni, di portare a compimento il loro piano, dimostrando con ciò una
grande determinazione a delinquere che, in concreto, giustifica un aggravamento
della pena di sei mesi.
Questa Corte ritiene, perciò, adeguata, per le ripetute tentate
rapine aggravate, una pena detentiva di due anni e sei mesi per IM 1 e IM 2,
mentre per AP 1 una pena detentiva di due anni e tre mesi in quanto, benché
correo, egli ha ricoperto un ruolo meno importante rispetto ai coimputati, non
recandosi personalmente a __________ e non partecipando, quindi, personalmente
all’inizio dell’esecuzione del piano.
Nella commisurazione della pena deve, poi, essere tenuto conto del
concorso di reati.
Oltre alle tentate rapine aggravate, IM 1 risponde soltanto di due
episodi di furto d’uso (nella forma limitata dell’aver viaggiato su una
macchina rubata) che, essendo strettamente connessi con le tentate rapine, non
giustificano un sensibile aggravamento della pena.
Oltre alle tentate rapine aggravate e ai tre episodi di furto
d’uso ad esse connessi, IM 2 risponde, invece, anche di furto, di infrazione
alla LArm, di ripetuta guida in stato di inattitudine e di ripetuta guida senza
autorizzazione. Nel suo caso, il concorso di reati giustifica un aggravamento
della pena di tre mesi.
Dal canto suo AP 1, oltre alle tentate rapine aggravate, risponde
anche di denuncia mendace e infrazione alla LArm. Per il concorso di reati, la
pena a lui inflitta va aumentata di tre mesi.
Quanto agli elementi legati alla persona, va detto che né IM 1, né
IM 2 beneficiano di particolari circostanze attenuanti.
Al proposito, si osserva che invano la difesa di IM 1 ha invocato
l’attenuante specifica del sincero pentimento ex art. 48 lett. d CP nella
misura in cui non si può certo pretendere che egli adempia le restrittive
condizioni poste dalla giurisprudenza al suo riconoscimento (cfr. DTF 107 IV 98
consid 1; STF6B_94/2012 del 19.4.2012 consid. 2.2;6B_789/2011
del 26.3.2012 consid. 7.3.1;6B_265/2010
13.8.2010
consid. 1.1;6B_614/2009 del 10.8.2009 consid. 1.1;6B_827/2008 del
7.1.2009
consid. 2.2.2;6B_822/2008 del 5.11.2008 consid. 2.3;6B_78/2008 del
14.10.2008
consid. 3.5;6B_622/2007
dell’8.1.2008 consid. 3.2;6S.17/2003 del 3.2.2003 consid. 2.1 e 2.3;
6S.146/1999 del 26.4.1999 consid. 3a; Wiprächtiger, Basler
Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 28, pag. 894).
Neppure può essere dato seguito alla richiesta della difesa di IM
2.
che ha preteso che questi abbia agito in stato di lieve scemata imputabilità.
Da un lato, va detto che è soltanto eccezionalmente che il consumo di
stupefacenti conduce al riconoscimento di una scemata imputabilità ex art. 19
CP (cfr. Schubart/Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes,
Berna 2007, ad art. 19, n. 132, pag. 79-80). Dall’altro, dagli atti non emerge
che il consumo di IM 2 fosse tale da limitarne la libertà di intendere e/o di
volere in relazione alle rapine e agli altri reati da lui commessi se solo si
considera che egli stesso, al momento dell’arresto, ha dichiarato di avere
assunto cocaina “l’ultima volta due giorni fa” (PS IM 2 9.1.2013,
pag. 8; cfr., pure, PS IM 2 23.1.2013, pag. 2) e che non risulta dagli atti
che, in carcere, egli abbia necessitato di una terapia di sostituzione. Inoltre,
IM 2 stesso, durante l’inchiesta, ha dato atto che, per onorare i suoi debiti
di cocaina, gli servivano “pochissimi soldi, , 2000/3000 euro” (all.
1.
al verb. dib. TPC, pag. 19), ciò che quindi non poteva costituire una spinta
a delinquere tale da limitarne l’imputabilità.
Avuto riguardo alla lunga lista di precedenti, anche specifici,
che entrambi “vantano”, ritenuto il principio giurisprudenziale secondo cui
essi aggravano la colpa ma non possono pesare sulla commisurazione della pena
in modo eccessivo poiché ciò equivarrebbe a punire due volte (DTF 120 IV 136
consid. 3b p. 145; STF 5.7.2012 in 6B_49/2012), questa Corte ritiene
equo condannare IM 1 alla pena detentiva di due anni e nove mesi e IM 2 alla
pena detentiva di tre anni, cui - in virtù della giurisprudenza sopra
menzionata (DTF 137 IV 57 consid. 4.3.1) - deve essere cumulata la multa di fr.
100.
- per la contravvenzione alla LStup di cui pure risponde.
Proprio i precedenti penali di IM 1 e IM 2 escludono che essi
possano beneficiare della sospensione condizionale parziale della pena,
ritenuto che non si è in presenza delle circostanze particolarmente favorevoli
esatte dall’art. 43 CP in combinazione con l’art. 42 cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1
consid. 4.2, 4.2.3 e 5.3.1; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1).
Neppure AP 1 beneficia di particolari circostanze attenuanti,
ritenuto che l’incensuratezza ha valore neutro in ambito di commisurazione
della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4) e che egli non ha affatto collaborato
con gli inquirenti, continuando a negare - ancora in questa sede - il suo
coinvolgimento nei fatti oggetto del procedimento.
Egli va, pertanto, condannato alla pena detentiva di due anni e
sei mesi, oltre che al pagamento di una multa di fr. 200.- per l’infrazione
alla LOP (atti contro la pubblica incolumità) di cui egli pure risponde (cfr.
DTF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
Essendone adempiute le condizioni, la pena inflitta a AP 1 -
contrariamente a quelle irrogate ai correi - è posta al beneficio della
sospensione condizionale in ragione di 18 mesi e per il resto è da espiare. Il
periodo di prova è ridotto - rispetto alla condanna inflitta in prima sede - e
fissato in due anni.
L’invocato - sia da IM 1 che da IM 2 - principio della parità di
trattamento non soccorre gli imputati.
Da un lato, perché la giurisprudenza ha stabilito che, nell’ambito
della commisurazione della pena, il principio della parità di trattamento può
essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per
sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza e
che il confronto con processi analoghi suole, di principio, essere infruttuoso,
ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue particolarità oggettive e
soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a; 116 IV 292 consid. 2; Corboz, La
motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV
44.
consid. 2c; STF 6B_716/2010 del 15.11.2010), ritenuto
che il principio della legalità prevale su quello della parità di trattamento
(DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente che il ricorrente citi
l’uno o l’altro caso in cui una pena particolarmente mite è stata fissata per
poter pretendere lo stesso trattamento (STF 6B_116/2008 del 19.11.2008 consid.
1.
;6S.345/2005 del 19.10.2005 consid. 1.1; DTF 120 IV 136 consid. 3a), una certa
disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena spiegandosi
normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore
(DTF 135 IV 191 consid. 3.1.; 124 IV 44 consid. 2c; STF
6B_716/2010 del 15.11.2010).
D’altro lato, poiché, nei casi citati da IM 2, le circostanze di
fatto e quelle personali degli autori erano totalmente diverse da quelle
presenti in concreto. In particolare, nella sentenza CARP 17.2012.42, la pena è
stata mantenuta nei quattro anni in considerazione, da una parte, del fatto che
la libertà dell’autore non era totale (nella misura in cui è stato accertato
che egli aveva agito anche perché costretto dal correo/creditore che era
arrivato, addirittura, a rompergli una mano quando lui aveva tentato di
chiamarsi fuori) e, dall’altra, della tragedia umana che lo aveva colpito con
l’improvvisa e prematura morte della compagna e del figlio che ella portava in
grembo.
Ne consegue che, in relazione alla commisurazione della pena, gli
appelli presentati da IM 1 e da IM 2 sono parzialmente accolti, mentre sono
respinti quelli presentati da AP 1 e dal procuratore pubblico.
23.
A fronte della
condanna di AP 1, l’istanza di indennità ex art. 429 CPP da lui presentata al
dibattimento di appello va respinta.
Confische e dissequestri
24.
Chinandosi sul tema,
questa Corte si è chiesta quale potesse essere l’utilità di alcuni dei
sequestri disposti dal Ministero pubblico (ad esempio, quello di una bottiglia
di acqua Lete, oppure, ancora, quello dei coprisedili).
Al di là di questo, ha ordinato confische e dissequestri in
applicazione degli art. 69 CP e 267 CPP nonché della giurisprudenza della CCRP
(cfr. sentenza 17.2009.14 del 3.4.2009 consid. 3), modificando di conseguenza i
Dispositivo
dispositivi della sentenza impugnata ad essi relativi.
Spese
25. Visto il ridottissimo
grado di accoglimento degli appelli, è confermata l’attribuzione delle spese
stabilita in prima sede (art. 428 cpv. 3 CPP).
Gli oneri processuali della procedura di appello seguono la
soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).
Quelli relativi agli appelli presentati dal procuratore pubblico
rimangono a carico dello Stato.
Quelli relativi all’appello presentato da IM 1 sono posti a suo
carico in ragione di 3/4 e per il resto a carico dello Stato.
Quelli relativi all’appello presentato da IM 2 sono posti a suo
carico in ragione di 1/2 e per il resto a carico dello Stato.
Quelli relativi all’appello di AP 1 sono posti interamente a suo
carico.
Per questi motivi,
visti gli
art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 115, 118, 135, 139,
267, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 CPP;
12, 22, 25, 40, 43, 44, 47, 48, 48a, 49, 50, 51, 69,
106, 139 cifra 1, 140 cifra 2, 260bis e 303 cifra 2 CP;
33 cpv. 1 lett. a LArm;
19a cifra 1 LStup;
6 lett. d LOP;
91 cpv. 2, 94 cpv. 1 lett
b e 95 cpv. 1 lett. a LCStr;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese di giustizia,
l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. Gli appelli
presentati da IM 1, da IM 2 e da AP 1 sono parzialmente accolti,
mentre gli appelli incidentali presentati dal procuratore pubblico sono respinti.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i
dispositivi n. 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 4.1, 4.2, 5, 6,
10 e 11 della sentenza 6 dicembre 2013 della Corte delle assise criminali sono
passati in giudicato,
1.1. AP 1 è autore
colpevole di
1.1.1. ripetuta
tentata rapina aggravata
siccome commessa munendosi di un'arma da fuoco,
per avere, a __________, il 2, il 3 ed il 9 gennaio 2013, in correità con IM 1 e IM 2, tentato di commettere una
rapina ai danni de ACPR 1;
1.1.2. denuncia
mendace
per avere, a __________, il 10 febbraio 2012, denunciato presso la Polizia
grigionese il fratello __________ di una contravvenzione alla circolazione
stradale avvenuta ad Hinterrhein/GR il 4 febbraio 2012, sapendolo innocente, per provocare contro di lui un
procedimento penale;
1.1.3. infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, a __________, dal 2007 al 9 gennaio 2013,
senza diritto posseduto una pistola __________, modello UM-22, calibro 22 MAG;
1.1.4. atti contro la pubblica incolumità
per avere,a __________, tra il 31 dicembre 2012 e il
1. gennaio 2013, sparato due colpi dal balcone della sua abitazione con l'arma
da fuoco di cui al dispositivo 1.1.3.;
1.2. IM 1 è autore
colpevole di:
1.2.1. ripetuta
tentata rapina aggravata
siccome commessa munendosi di un'arma da fuoco,
per avere, a __________, il 2, il 3 ed il 19 gennaio
2013, in correità con AP 1 e IM 2, tentato di commettere una rapina ai danni
de ACPR 1;
1.2.2. ripetuto furto d'uso
per avere, in Ticino, tra il 2 ed il 9 gennaio 2013,
condotto o circolato come passeggero sui veicoli FIAT Uno targato __________ e
FIAT Innocenti targato __________ sapendo che gli stessi erano stati rubati in
Italia;
1.3. IM 2 è
autore colpevole di:
1.3.1. ripetuta
tentata rapina aggravata
siccome commessa munendosi di un'arma da fuoco,
per avere, a __________, il 2, il 3 ed il 9 gennaio 2013, in correità con AP 1 e IM 1, tentato di commettere una rapina ai danni de ACPR 1;
1.3.2. furto
per avere, a __________, tra il 5 ed il 6 settembre
2007, per procacciare ad altri un indebito profitto e al fine di
appropriarsene, sottratto il veicolo FIAT Uno targato __________ di proprietà
di __________;
1.3.3. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, a __________, tra fine dicembre 2012 e
inizio gennaio 2013, senza diritto acquistato e portato una pistola __________,
calibro 7.65 mm;
1.3.4. ripetuta
guida in stato di inattitudine
per avere, in Ticino, tra il dicembre 2012 e il 9
gennaio 2013, in più occasioni, condotto un veicolo a motore in stato di
inattitudine e meglio dopo aver consumato cocaina;
1.3.5. ripetuto
furto d'uso
per avere, in Ticino, tra dicembre 2012 e il 9
gennaio 2013, condotto o circolato come passeggero sui veicoli FIAT Uno targato __________ e FIAT Innocenti targato __________
nonché condotto la motocicletta BMW 650 ST sapendo che gli stessi erano stati rubati in Italia;
1.3.6. ripetuta
guida senza autorizzazione
per avere, a __________, il 5/6 settembre 2007,
nonché in Ticino, tra dicembre 2012 e il 9 gennaio 2013, condotto diversi
veicoli a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
1.3.7. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a Cadro, presso
il Carcere penale La Stampa, il 14 novembre 2013, consumato
un imprecisato quantitativo di cocaina;
1.4. AP 1 è condannato:
1.4.1. alla pena
detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.4.2. alla multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di 2 (due) giorni.
1.4.3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente in
ragione di 18 (diciotto) mesi con un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il
resto è da espiare.
1.4.4. L’istanza
di indennità ex art. 429 CPP presentata al dibattimento di appello è respinta.
1.5. IM 1 è
condannato:
1.5.1. alla pena
detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto;
1.6. IM 2 è
condannato:
1.6.1. alla pena
detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.6.2. al pagamento di una multa di fr. 100.- (cento), con l’avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una
pena detentiva di 1 (un) giorno.
2. IM
1 e IM 2 sono ricondotti in carcere per la prosecuzione dell’espiazione
delle rispettive pene detentive.
3. La
misura sostitutiva del deposito di una cauzione di fr. 50'000.- ordinata nei
confronti di AP 1 è mantenuta.
4. È
ordinata la confisca:
4.1. 1 spray
al pepe (busta contrassegnata dal n° 21, nr. rep. 25524);
4.2. 1
coltello marca __________ (busta contrassegnata dal n° 21, nr. rep. 25525);
4.3. 1
coltello con apertura ad una mano in metallo con lama magnum da cm 9 (nr. rep.
28157);
4.4. 1
berretto verde con buchi;
4.5. 1 paio
di guanti nero e blu in nylon, marca __________, taglia 8;
4.6. 1 spray
al pepe marca __________;
4.7. 1
pistola marca __________ con caricatore con sette cartucce;
4.8. 1
berretto con buchi nero marca __________;
4.9. 1 paio
di guanti di colore nero;
4.10. 1 pistola
marca __________, modello UM-22, calibro 22 MAG, 10 cartucce marca __________ e
2 cartucce marca __________;
4.11. 1 carta SIM __________ (nr. rep.
28147);
4.12. 1 carta SIM __________ (nr. rep.
28152);
4.13. 1 scheda __________
(nr. rep. 28153);
4.14. 1 scheda
SIM __________ con porta scheda (nr. rep. 28155);
4.15. 1 scheda SIM __________ (nr.
rep. 28936);
4.16. 1
scheda SIM ____________________ (nr. rep. 28937);
4.17. 1
scheda SIM __________ (nr. rep. 28939);
4.18. 1 carta SIM __________ (nr. rep. 28145);
4.19. fogliettini
vari e agendina (nr. rep. 28940);
5. È
ordinato il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto, per il tramite
del Ministero Pubblico, di:
5.1. 1
passaporto autentico italiano a nome di __________;
5.2. 1
motoveicolo BMW F650 ST grigio targato __________ (nr. rep. 24405);
5.3. 7
cartine geografiche (nr. rep. 25535);
5.4. 3
cartine geografiche __________, 2 cataloghi __________ (busta n°13, nr. rep.
28173);
5.5. 4 rotoli
nastro adesivo (nr. ep. 25510 e 25511);
5.6. 1
antenna per automobile (nr. rep. 28158);
5.7. 1
punteruolo con manico arancione (nr. rep. 28159);
5.8. 1
battichiodi (nr. rep. 28160);
5.9. 1 chiave
inglese __________ (nr. rep. 28161);
5.10. 1 paio di
guanti in lattice color azzurro (nr. rep. 28162);
5.11. 1 rotolo
nastro isolante color nero (nr. rep. 28164);
5.12. 1 paio di
guanti in similpelle color marrone (nr. rep. 28167);
5.13. 1
cappello tipo papalina (nr. rep. 28168);
5.14. 4 paia di
guanti;
5.15. 5 cartine geografiche (busta no. 14, nr. rep. 28172);
5.16. 1 mazza da baseball in legno marca __________;
5.17. 1 bastone in legno;
5.18. 1 casco da motociclista bianco con strisce "__________"
(nr. rep. 25516);
5.19. 1 casco
parziale grigio marca __________;
5.20. 1 casco
parziale nero marca __________;
5.21. 1 porta scheda __________ (nr.
rep. 28154);
5.22. 1
porta scheda __________ (nr. rep. 28156);
5.23. 1 sciarpa di colore nero (nr. rep.
28143);
5.24. 1 nastro
sintetico di colore verde;
5.25. 1 paio di
guanti in pelle scamosciata neri;
5.26. 1
bottiglia acqua minerale naturale 1.5L, piena,
marca __________;
5.27. 1
cacciavite marca __________ II nero
larghezza 3 mm;
5.28. 1
rivestimento copri sedile lato conducente;
5.29. 1
rivestimento copri sedile lato passeggero;
5.30. 1 marsupio di colore nero con scritta __________ (nr. rep. 28142);
5.31. 1 borsa a
tracolla nera;
5.32. 1 casco da motociclista integrale grigio marca __________ taglia S;
5.33. 1 casco
da motociclista grigio e rosso di marca __________.
6. Previa
cancellazione di tutti i dati, e ordinato il dissequestro e la restituzione
agli aventi diritto di:
6.1. 1
cellulare __________ (busta contrassegnata dal n° 7, nr. rep. 25519);
6.2. 1
cellulare __________ con scheda __________ (nr. rep. 28146);
6.3. 1
cellulare __________ senza batteria (nr. rep. 28148);
6.4. 1
cellulare __________ con scatola originale (nr. rep. 28149);
6.5. 1
cellulare __________ (nr. rep. 28150);
6.6. 1
cellulare __________ con scheda __________ (nr. rep. 28151);
6.7. 1
cellulare marca __________ modello __________ i color grigio (nr. rep. 28938);
6.8. 1 cellulare __________ (nr. rep.
28144).
7. Le spese per le difese d'ufficio di IM 1
e IM 2 sono sostenute dallo Stato;
resta riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dei difensori verrà
stabilita con decisione separata.
8.
8.1. È
confermata l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in
prima sede.
8.2. Gli oneri processuali
dell’appello presentato da AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 800.-
fr. 1’800.-
sono posti a carico dell’appellante.
8.3. Gli oneri processuali
dell’appello presentato da IM 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr.
1'200.-
sono posti a carico dell’appellante - e, per esso (al beneficio
dell’assistenza giudiziaria), dello Stato - in ragione di 3/4 e per il resto a
carico dello Stato.
8.4. Gli oneri processuali
dell’appello presentato da IM 2, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr.
1'200.-
sono posti a carico dell’apppellante - e, per esso (al beneficio
dell’assistenza giudiziaria), dello Stato - in ragione di 1/2 e per il resto a
carico dello Stato.
8.5. Gli oneri processuali
degli appelli incidentali presentati dal procuratore pubblico, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato.
9. Intimazione a:
10. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
Via S.
Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino
- Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della popolazione,
Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso,
6501 Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, Res. governativa,
6501
Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003 Berna
- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi,
3003 Berna
- Direzione
del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.