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Decisione

17.2014.58

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 luglio 2014Italiano173 min

Source ti.ch

Fatti

I Carabinieri chiedevano ed ottenevano

l'autorizzazione ad un'osservazione transfrontaliera presso il valico

italo-svizzero di Como/Chiasso e ne nasceva un'attività investigativa svolta

congiuntamente agli inquirenti ticinesi (cfr. rapporto dei Carabinieri della

Compagnia di Clusone del 09.01.2013, Al 24

all. 33).

Le attività investigative permettevano agli

inquirenti ticinesi di osservare, il 3

gennaio 2013, a __________ e __________, che IM 1 si trovava, quale passeggero,

su una Skoda Roomster targata __________ condotta da un uomo che veniva

identificato in tale AP 1, __________, domiciliato a __________ (rapporto di

osservazione del 28.02.2013, AI 144, pag. 4 e segg.).

Il giorno seguente, 4 gennaio 2013, gli inquirenti

notavano che presso il domicilio di AP 1 a __________ in Via __________,

nell’autorimessa dello stabile, accanto alla Skoda Roomster targata __________

vi era parcheggiata una moto BMW di colore grigio/verde priva della targa.

L’osservazione da parte degli inquirenti svizzeri e

italiani, che proseguiva nei giorni seguenti, permetteva di osservare che IM 1

e IM 2 raggiungevano frequentemente il nostro Cantone, girovagavano anche nei

pressi di quelli che potevano essere potenziali obiettivi di rapine, e che IM 1

si incontrava con AP 1, il quale si recava spesso in Italia in orari mattutini

(cfr. rapporto di arresto provvisorio del 09.01.2013, AI 24; per maggiori dettagli

si rinvia al rapporto di osservazione del 28.02.2012, AI 144, nonché ai

rapporti dei Carabinieri di __________ del 05.12.2012, AI 104 e del 09.01.2013,

AI 263a all. 33)” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 17-18).

Circostanze degli

arresti

10. Il 9 gennaio 2013,

poco dopo le 6.00, IM 1 e IM 2 erano stati notati entrare in Svizzera

separatamente, IM 2 a bordo di una Fiat Innocenti targata __________ - che

risultava essere stata rubata a __________ il giorno precedente - e IM 1 a

bordo della Skoda Roomster targata __________ in uso a AP 1.

La Skoda si era poi diretta verso __________, mentre la Fiat Innocenti si era diretta verso __________.

Poco dopo le 6.30, la Fiat Innocenti era stata notata raggiungere e fermarsi sul posteggio del piazzale del Lido di __________.

Alle 6.50 la moto BMW - che, nel frattempo, era stata provvista

della targa __________ e il cui numero di telaio risultava essere stato

cancellato - veniva vista uscire dall’autorimessa dello stabile di Via __________

a __________ in cui viveva AP 1 e giungere, pochi minuti dopo le 7.00, nei

posteggi di Via __________ a __________ dove veniva parcheggiata (e rinvenuta

dopo il fermo degli imputati).

Verso le 7.30, la vettura Fiat Innocenti entrava sul piazzale della ACPR 1 di __________ e si posizionava con

la parte anteriore rivolta verso la strada cantonale, pronta a partire.

Ritenendo imminente la perpetrazione di una rapina, gli inquirenti

decidevano di intervenire ed arrestavano, in un primo momento, IM 1 che era

uscito dall’auto e si era incamminato verso sud. Successivamente, gli

inquirenti riuscivano ad arrestare anche IM 2 che, avendo visto la scena del

fermo del suo compare mentre sopraggiungeva da nord, si era inizialmente dato

alla fuga (cfr. rapporto di arresto provvisorio 9.1.2013, AI 24, pag. 3-4;

rapporto di intervento 9.1.2013, all. 34 all’AI 24, pag. 2; cfr. anche

documentazione fotografica, all. 35 all’AI 24; rapporto di osservazione

28.2.2013, AI 144, pag. 9-11).

Gli oggetti rinvenuti sui due - un berretto di lana verde

trasformato in un passamontagna grazie a dei fori prodotti artigianalmente

all’altezza degli occhi, una sciarpa, dei guanti da lavoro e uno spray al pepe

su IM 1; un berretto nero trasformato nel medesimo modo di cui sopra, un

guanto, un buff scalda collo su IM 2 - indicavano inequivocabilmente

l’intenzione di commettere una rapina (cfr. rapporto di intervento 9.1.2013,

all. 34 all’AI 24, pag. 2-3).

A ciò aggiungasi che, dopo il fermo, IM 2 ha ammesso di essere

stato armato di una pistola che, durante la fuga, aveva gettato nel giardino di

una casa lì nei pressi (cfr. rapporto di intervento 9.1.2013, all. 34 all’AI

24, pag. 3; cfr. anche documentazione fotografica, all. 35 all’AI 24, in particolare foto n. 10 e 11, e all. 37 all’AI 24).

In effetti, nel luogo indicato da IM 2, gli inquirenti hanno

rinvenuto una pistola __________, semiautomatica, calibro 7.65 mm, con un colpo in canna e sei ulteriori colpi nel caricatore (cfr. documentazione fotografica,

all. 37 all’AI 24). La pistola è risultata essere perfettamente funzionante e

già pronta a sparare in singola azione (cfr. rapporto di accertamento tecnico

balistico 18.2.2013, AI 137, pag. 3-4 da cui emerge che, quando il grilletto è

arretrato come lo era nella fattispecie, l’arma è pronta al tiro in singola

azione, modalità in cui si necessita di una forza minore per provocare la

partenza del colpo, e che il grilletto resta arretrato in quella posizione

quando l’arma è stata caricata o quando si è agito sulla leva di armamento del

cane).

Dapprima posti in carcerazione preventiva, IM 1 e IM 2 sono stati

ammessi a scontare anticipatamente la pena a partire dal 26 aprile 2013 (AI 240

e 241).

In carcere IM 1 lavora in cucina (doc. TPC 2).

Come dichiarato al dibattimento di appello, IM 2 lavora, invece, in

legatoria.

11.

a. Poco dopo IM 1 e IM

2, sempre il 9 gennaio 2013, veniva arrestato anche AP 1.

Inizialmente gli inquirenti si erano recati a casa sua e, mediante

una pressa idraulica, avevano aperto la porta blindata che chiudeva

l’appartamento (non senza provocare ingenti danni alla parete che non ha retto

alla pressione esercitata dalla pressa).

Non trovando AP 1 all’interno dell’appartamento, gli inquirenti si

sono recati presso il salone da parrucchiera della moglie, dove lo hanno tratto

in arresto.

Il 25 aprile 2013 (cfr. ordine di scarcerazione, AI 237), dietro

versamento di una cauzione di fr. 50'000.- e deposito dei documenti di

legittimazione, AP 1 è stato rilasciato dal procuratore pubblico che gli ha,

però, imposto il divieto di contattare le altre persone implicate

nell’inchiesta (cfr. MP AP 1 25.4.2013, AI 236, pag. 4).

Con decisione 8 luglio 2013, il procuratore pubblico ha restituito

all’imputato la carta d’identità (AI 268).

La prima Corte ha, poi, deciso anche la restituzione del passaporto,

ma ha mantenuto la cauzione per impedire che l’imputato “si sottragga con la

fuga al procedimento penale rispettivamente alla sanzione” (cfr. all. 3 al

verb. dib. TPC, pag. 2-3).

Per le stesse ragioni, più precisamente per garantire l’esecuzione

della pena, la cauzione è stata mantenuta anche successivamente al dibattimento

di appello (cfr. ordine 28.7.2014 della presidente di questa Corte).

b. Durante la

perquisizione domiciliare effettuata al momento dell’arresto di AP 1 e su sua

indicazione, all’interno di un cassetto di un tavolo del salotto, gli

inquirenti hanno rinvenuto una pistola __________, modello UM 22, calibro 22

Magnum, carica e con due colpi in canna. L’arma era in buone condizioni di

conservazione, ma presentava un difetto ai percussori che ne riduceva

fortemente la funzionalità (i tecnici avendo stabilito “il 5,2% di

possibilità che all’atto di schiacciare il grilletto si verifichi la partenza

del colpo”) senza tuttavia pregiudicarne l’effetto lesivo che rimaneva

potenzialmente letale (cfr. rapporto di intervento 9.1.2012, all. 36 all’AI 24;

verbale di perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24; PS AP 1

9.1.2013, pag. 2; rapporto di accertamento tecnico balistico 18.2.2013, AI 137,

pag. 9 e 11).

Egli ha dato atto di non essere titolare di alcuna autorizzazione

per il porto di armi o la collezione di armi (PS AP 1 9.1.2013, pag. 4), ma che

era sua intenzione chiedere il permesso di acquisto per un’ulteriore arma (MP AP

1 9.1.2013, AI 18, pag. 3; PS AP 1 24.1.2013, pag. 28).

Dagli atti emerge, infatti, che, il 31 dicembre 2012, poco prima

del suo arresto, AP 1 aveva presentato una formale richiesta di rilascio di un

permesso per l’acquisto di una pistola (all. 17 al RPG). Tale richiesta - che

indicava lo sport quale motivazione - era pervenuta il 3 gennaio 2013 e,

all’epoca dei fatti, non era ancora stata evasa (all. 17 al RPG).

AP 1 ha dichiarato di possedere l’arma da una decina d’anni e di

averla ricevuta in regalo da un collezionista - che crede si chiamasse __________

e che è, nel frattempo, venuto a mancare - con cui era solito allenarsi (MP AP

1 9.1.2013, AI 18, pag. 4 e 10; PS AP 1 22.2.2013, pag. 9).

Dopo avere inizialmente detto di non sapere “spiegare il motivo

esatto per cui fosse carica” (PS AP 1 9.1.2013, pag. 4), AP 1 ha sostenuto

di custodire l’arma carica a scopo di difesa:

“ Mi viene

chiesto per quale motivo essa (n.d.r.: la pistola) era carica.

R: chiedo al verbalizzante a cosa serve avere in casa una pistola

scarica.

Il verbalizzante mi chiede quindi se con questa risposta intendo

dire che ce l’ho per difesa, rispondo affermativamente, così come il coltello

in auto mi fa sentire più sicuro” (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 4).

Sempre a casa di AP 1 sono stati sequestrati uno spray al pepe ed

un coltello, mentre un altro coltello (apribile con una mano sola) è stato

sequestrato nella sua auto, dove sono stati rinvenuti anche diversi rotoli di

nastro adesivo, un binocolo, una torcia tascabile, un paio di guanti in

lattice, un cappello, degli occhiali in plastica tipo saldatore e vari attrezzi

(un punteruolo, un batti chiodi e una chiave inglese; verbale di perquisizione

e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24).

All’interno dell’appartamento è stato rinvenuto anche il

passaporto - autentico (AI 281, pag. 2) - di __________ (verbale di

perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24), pregiudicato in Italia

dove risulta attualmente detenuto per traffico di stupefacenti (AI 186, pag.

10).

Ruoli di IM 1 e IM 2 e

piano da loro elaborato per mettere a segno la rapina

12. Sebbene inizialmente

non siano stati per nulla collaborativi (cfr. PS IM 1 9.1.2013, MP IM 1

10.1.2013, AI 25, pag. 1-4; PS IM 2 9.1.2013; MP IM 2 9.1.2013), IM 1 e IM 2

hanno, per finire, ammesso di avere tentato in più occasioni di commettere una

rapina ai danni dell’ACPR 1 di __________ (per tutti, PS IM 1 29.3.2013, pag.

3; MP IM 1 4.7.2013, AI 165, pag. 2-3; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2-4; MP IM

2 4.7.2013, AI 266, pag. 2-3).

I due - conosciutisi in carcere nel 1997 (MP IM 1 10.1.2013, AI

25, pag. 4; MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 2; PS IM 2 23.1.2013, pag. 2) -

hanno ammesso di essersi casualmente rivisti a __________ nell’autunno del 2012

quando è nata l’idea di commettere insieme una rapina (MP IM 2 10.1.2013, AI

32, pag. 2 in cui ha detto di essere “disperato perché non avevo soldi e

avevo anche debiti di cocaina”; PS IM 2 23.1.2013, pag. 2; MP IM 2

4.2.2013, AI 104, pag. 4; PS IM 1 22.1.2013, pag. 6; all. 1 al verb. dib. TPC,

pag. 19 in cui IM 2 ha detto “a me servivano pochissimi soldi, 2000/3000

euro di debiti e qualcosa da dare alla mia famiglia”).

Entrambi hanno dato atto che la proposta di compiere una rapina

era venuta da IM 1 che aveva anche individuato l’obiettivo (MP IM 1 10.1.2013,

pag. 4 e 5; PS IM 1 22.1.2013, pag. 5 e 6; PS IM 1 6.2.2013, pag. 2; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; MP IM 2

10.1.2013, AI 32, pag. 2; PS IM 2 23.1.2013, pag. 2; MP IM 2 4.2.2013, AI 104,

pag. 4).

Checché IM 1 ne dica (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 5; MP IM 1 6.2.2013,

AI 108, pag. 4; PS IM 1 26.2.2013, pag. 7), è stato prevalentemente lui anche a

pianificare ed organizzare il colpo (PS IM 2 23.1.2013, pag. 11; MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 3).

Per prepararsi al meglio, a partire da fine dicembre 2012, IM 1 e IM

2 hanno anche effettuato dei sopralluoghi presso l’ACPR 1 di __________ (PS IM

1 22.1.2013, pag. 4 e 5; PS IM 1 6.2.2013, pag. 2; MP IM 1 4.7.2013, AI 265,

pag. 2; PS IM 2 4.2.2013, pag. 3; MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 3; PS IM 2

14.3.2013, AI 166, pag. 2; MP IM 2 29.3.2013, AI 188, pag. 2; MP IM 2 9.4.2013,

AI 212, pag. 2; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC,

pag. 11).

Nonostante IM 1 gli avesse detto che un’arma non era necessaria

(MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; PS IM 1 26.2.2013, pag. 10; MP IM 1

28.2.2013, AI 142, pag. 2; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3;

MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2; all. 1 al verb. dib.

TPC, pag. 12), tant’è che personalmente si è munito soltanto di uno spray al

pepe (PS IM 1 22.1.2013, pag. 10; MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 2; all. 1 al

verb. dib. TPC, pag. 12), IM 2, di sua iniziativa, si è procurato una pistola

(MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2) che gli sarebbe servita “per intimidire le persone che avrei incontrato sul luogo

della rapina” (MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; cfr., pure, PS IM 2

23.1.2013, pag. 11 e 15; MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 4; MP di confronto IM 2/IM

1 14.3.2013, AI 167, pag. 3; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 5; all.

1 al verb. dib. TPC, pag. 12 e 13).

Sulle circostanze in cui si è procacciato la pistola, IM 2 non è

stato affatto lineare. Dapprima ha negato di averla acquistata espressamente

per commettere la rapina ma ha detto di averla ricevuta, prima del Natale 2012,

nella zona tra __________ e __________, da un conoscente che era in debito con

lui e che, invece di restituirgli i soldi, gli ha dato la pistola (MP IM 2

10.1.2013, AI 32, pag. 3). Poi ha sostenuto di averla acquistata nel mese di

luglio o di agosto del 2012 nella zona di __________ per Euro 300.- o 400.- e

un po’ di cocaina (PS IM 2 21.2.2013, pag. 2-3). Successivamente ha lasciato

intendere che, a fine dicembre 2012, non aveva ancora la pistola che gli era

poi stata procurata dal suo debitore di __________ (MP IM 2 1.3.2013, AI 146,

pag. 4). In seguito, ha dichiarato di averla presa, in vista della rapina, a __________

alla fine del 2012 da un albanese che sapeva che gliela poteva procurare (MP IM

2 14.3.2013, AI 166, pag. 2). Infine, ha preteso di averla acquistata, il 30 o

il 31 dicembre 2012, alla stazione di __________ da un non meglio specificato

conoscente rumeno residente a __________ per fr. 250.- (MP IM 2 9.4.2013, AI

212, pag. 3; MP IM 2 18.4.2013, AI 225, pag. 2; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag.

2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12-13), spiegando di non averlo detto prima

per non dover ammettere che la pistola c’era già prima del 9 gennaio 2013 (MP IM

2 9.4.2013, AI 212, pag. 3) e “per non mettere in mezzo altre persone” (all.

1 al verb. dib. TPC, pag. 12; cfr., pure, MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2).

Al dibattimento di appello, IM 2 ha ribadito di avere acquistato

l’arma alla stazione di __________ da un rumeno che aveva conosciuto in carcere

in Romania. Diversamente da quanto aveva dichiarato prima, ha detto di averla

acquistata il 23 o il 24 dicembre 2012 e di averla pagata Euro 330.- circa (verb.

dib. d’appello, pag. 3).

Stando alle dichiarazioni di IM 1 e di IM 2, il loro piano

prevedeva di raggiungere l’ACPR 1 con un’auto rubata, attendere l’arrivo

dell’impiegata e, quando questa avesse aperto l’ACPR 1, di entrare insieme a

lei, entrambi con il viso nascosto dal passamontagna. IM 2 avrebbe, quindi,

minacciato l’impiegata con la pistola e si sarebbe fatto consegnare il denaro.

Il ruolo di IM 1 avrebbe, invece, dovuto essere quello di controllare l’arrivo

di eventuali clienti o della polizia.

In seguito, i due sarebbero scappati a bordo dell’auto rubata

parcheggiata davanti all’ACPR 1 ed avrebbero raggiunto il luogo in cui avevano

posteggiato la moto - che IM 2 aveva precedentemente rubato in Italia (come da

lui, per finire, ammesso in MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2, in MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 4 e in all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 11, non prima di avere

fornito al proposito versioni diverse, cfr. sentenza impugnata, consid. 4.2,

pag. 24) - con cui avrebbero poi continuato la loro fuga (PS IM 1 22.1.2013,

pag. 2-4 e 8-10; PS IM 2 10.1.2013, pag. 2 e 3; PS IM 2 23.1.2013, pag. 9-11 e

15; PS IM 2 4.2.2013, pag. 4; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag.

3).

Quanto all’ammontare della refurtiva di cui speravano di

appropriarsi - e che, benché non ne avessero espressamente discusso,

intendevano dividere a metà tra loro due (MP di confronto IM 1/IM 2 14.3.2013,

AI 167, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 16) - entrambi hanno detto di

non essersi fatti un’idea precisa (MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 3; PS IM 1

22.1.2013, pag. 2; MP di confronto IM 1/IM 2 14.3.2013, AI 167, pag. 4-5; all.

1 al verb. dib. TPC, pag. 16 e 17), anche se IM 2 ha sostenuto che sperava di trovare

Euro 10'000.- (MP di confronto IM 1/IM 2 14.3.2013, AI 167, pag. 4; cfr., pure,

PS IM 2 9.1.2013, pag. 7 in cui, a domanda dell’interrogante “a sapere

quanto avrebbe voluto portare via questa mattina presso ACPR 1 di __________”,

IM 2 ha risposto “100 mila”, dichiarazione poi sfumata dal difensore nel

successivo verbale reso davanti al PP il 9 gennaio 2013, AI 17, pag. 2) e IM 1,

in un primo tempo, aveva dichiarato di sapere che negli uffici postali

italiani, all’inizio del mese, girano cifre attorno agli Euro 70'000.- (PS IM 1

22.1.2013, pag. 2).

Svolgimento dei fatti emerso dall’inchiesta (e rimasto

incontestato)

13. Dall’inchiesta è

emerso che IM 1 e IM 2 avevano tentato di rapinare ACPR 1 di __________ già

prima del 9 gennaio 2013, quando sono stati intercettati e fermati dalla

polizia.

13.1. IM 1 - che, come visto,

era sorvegliato sia dai Carabinieri italiani che dalla polizia ticinese - era

stato visto entrare in Svizzera attraverso il valico di Ponte Faloppia

(notoriamente incustodito) già la mattina del 2 gennaio 2013, attorno alle

6.30. Egli si trovava a bordo della Skoda guidata da AP 1 con il quale si era

incontrato poco prima a __________. IM 2, pure presente all’incontro, li

seguiva a bordo di una Fiat Uno targata __________, che risultava essere stata

rubata a __________ il 16 novembre 2012 (rapporto 9.1.2013 dei Carabinieri di

Clusone, all. 33 all’AI 24, pag. 3; RPG, pag. 9). IM 1 - che proprio quel

giorno (16 novembre 2012) si era incontrato con IM 2 (rapporto 9.1.2013 dei

Carabinieri di Clusone, all. 33 all’AI 24, pag. 2) - ha ammesso di essere,

insieme a IM 2, l’autore di quel furto:

“ effettivamente

prima di questa vettura Innocenti avevamo rubato un’altra macchina. Si trattava

di una Fiat Uno di colore scuro, non so più se era nero oppure marrone.

L’avevamo rubata sempre a __________ (…) io e IM 2 siamo andati a __________

con la mia vettura Fiat Punto, poi IM 2 è sceso dalla mia auto e mediante un

cacciavite ha aperto la portiera della Fiat Uno e poi l’ha messa in moto” (PS IM

1 22.1.2013, pag. 12).

Così come la Fiat Innocenti dopo, anche la Fiat Uno sarebbe dovuta servire per fuggire dal luogo della rapina (MP IM 1 6.2.2013, AI 108,

pag. 2; PS IM 1 26.2.2013, pag. 4).

Quella mattina presto (2 gennaio 2013) AP 1 si era recato a __________

dove, come visto, si è incontrato con IM 2 e IM 1. Quest’ultimo è, poi, salito

sulla sua Skoda e con lui ha varcato il confine svizzero. Poco dopo il confine,

quando ancora era in auto con AP 1, IM 1 ha telefonato a IM 2 - che li seguiva

a bordo della Fiat Uno rubata - per confermargli che il valico non era

sorvegliato e poteva, quindi, tranquillamente passare la frontiera (cfr. CD

contenente le intercettazioni telefoniche relative all’utenza finale 183 in uso a IM 2, agli atti sub doc. TPC 1, telefonata n. 578).

Giunti in Svizzera, IM 1 si è messo alla guida della Fiat Uno

rubata e si è diretto verso __________, mentre IM 2 è salito a bordo della

Skoda di AP 1 e con lui si è recato a __________ dove avrebbe dovuto prelevare

dall’autorimessa di AP 1 la moto che vi era parcheggiata - senza targa - dacché

i due (IM 2 e IM 1) l’avevano portata a __________ nel corso del mese di

dicembre.

Con quella moto, IM 2 avrebbe dovuto nuovamente raggiungere IM 1

e, dopo aver posteggiato a __________ il mezzo che sarebbe servito per la fuga,

con lui mettere a segno la rapina all’ACPR 1 di __________.

Giunto a __________, IM 2 ha però dovuto constatare che, a causa

di un problema con la batteria, la moto con cui avevano previsto di fuggire

dopo la rapina non funzionava, ciò che ha costretto lui e IM 1 a desistere dal

loro intento criminale (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2; MP IM 2 4.7.2013, AI

266, pag. 2; PS IM 1 29.3.2013, pag. 3; MP IM 1 10.4.2013, AI

216, pag. 1; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2).

Così richiesto da IM 2 che aveva bisogno di aiuto, AP 1 ha,

quindi, telefonato a IM 1 che, alla guida della Fiat Uno rubata, ha raggiunto i

due nell’autorimessa di via __________ a __________.

Rendendosi necessaria la sostituzione della batteria della moto che

non erano riusciti a riparare in altro modo, AP 1, con la sua auto e sempre

passando dal valico di Ponte Faloppia, ha accompagnato IM 1 in Italia, a __________.

Anche in questo caso, IM 2 li seguiva alla guida della Fiat Uno rubata.

Nella zona di __________, le due auto si sono perse di vista. IM 1

ha, quindi, chiamato IM 2 alle 9.08 per chiedergli dove si trovasse. All’ascolto

dell’intercettazione di quella telefonata si sente un terzo uomo - che AP 1 ha

ammesso di essere lui (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6) - dire “sì, ho

capito” (cfr. telefonata delle 9.03 del 2.1.2013, doc. dib.

TPC 1, n. 581).

Qualche minuto dopo, alle 9.13, è IM 2 a chiamare IM

1 per invitarlo a dire all’autista - e, quindi, a AP 1 (essendovi solo lui e IM

1 in auto) - di accelerare un po’ visto che dietro di lui era partita “quella

macchina là” (cfr. telefonata delle 9.13 del 2.1.2013, doc. dib. TPC 1, n.

586), ovvero la Guardia di Finanza, come IM 2 ha poi avuto modo di precisare

(cfr. MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5).

Dopo avere scaricato IM 1 a __________, AP 1 è rientrato a __________.

IM 2 ha parcheggiato la Fiat Uno rubata e IM 1 ha recuperato la sua Fiat Punto con cui i due (lui e IM 2) sono andati al __________ ad

acquistare una nuova batteria per la moto.

Sempre con quell’auto, i due sono poi tornati a __________ e, dopo

aver parcheggiato nel piazzale della stazione, hanno raggiunto a piedi

l’autorimessa in cui AP 1 li ha fatti nuovamente entrare e dove IM 2 ha

riparato la moto (cfr. PS IM 1 22.1.2013, pag. 13-14; PS IM 1 29.3.2013, pag. 2).

In seguito, IM 1 e IM 2 sono rientrati in Italia dando appuntamento a AP 1 per

l’indomani mattina, sempre a __________ (rapporto di osservazione 28.2.2013, AI

144, pag. 2-4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7).

La moto è, poi, rimasta parcheggiata nell’autorimessa di AP 1 fino

al giorno dopo.

13.2. Come d’accordo, la

mattina presto del 3 gennaio 2013, AP 1 si è nuovamente recato a __________,

dove ha di nuovo incontrato IM 1 e IM 2. Così come il giorno precedente, IM 1 è

salito a bordo della Skoda di AP 1 e con lui è entrato in Svizzera, sempre dal

valico di Ponte Faloppia. Anche quel giorno, subito dopo il confine, IM 1,

mentre era in auto con AP 1, ha telefonato a IM 2 - che di nuovo li seguiva

alla guida della Fiat Uno rubata - per dagli il via libera al passaggio di

frontiera.

Giunti entrambi in Svizzera, IM 1 e IM 2 - analogamente a quanto

avvenuto il giorno prima - hanno cambiato macchina: IM 1 si è messo alla guida

dell’auto rubata e si è diretto verso __________, mentre IM 2 si è fatto

accompagnare da AP 1 a __________. Ritirata la moto dall’autorimessa di AP 1, IM

2 ha raggiunto IM 1 a __________, dove ha parcheggiato il mezzo. I due, quindi,

a bordo della Fiat Uno guidata da IM 1, si sono diretti verso l’ACPR 1 di __________,

nelle cui vicinanze hanno posteggiato in attesa dell’arrivo dell’impiegata.

Avendo notato una pattuglia della polizia che si dirigeva a

velocità ridotta verso __________ ed essendosi fatto un po’ tardi, i due hanno,

ancora una volta, deciso di non portare a termine il loro piano quel giorno.

IM 1 ha raccontato che

“ già quel giorno

lì volevamo fare la rapina a __________, all’ACPR 1, e allora siamo andati a __________

a recuperare la moto, poi siamo andati a __________, poi è passata una

pattuglia della polizia e siccome l’orario era ormai passato non abbiamo più

potuto mettere a segno il colpo” (PS IM 1 26.2.2013, pag. 5, cfr., pure, PS IM

1 26.2.2013, pag. 6; PS IM 1 28.2.2013, pag. 2; MP di confronto IM 2/IM 1

14.3.2013, AI 167, pag. 2; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; all.

1 al verb. dib. TPC, pag. 7-8).

Anche IM 2 ha dato atto che quella mattina il piano era stato

accantonato perché lui e IM 1, giunti a __________, avevano visto passare una

pattuglia della polizia (MP IM 2 9.4.2013, AI 212 , pag. 3-4; MP IM 2 4.7.2013,

AI 266, pag. 3).

IM 1 e IM 2, con la Fiat Uno rubata, sono quindi tornati a __________

dove IM 2 ha recuperato la moto che ha riportato a __________, nell’autorimessa

di AP 1. Anche IM 1 ha, poi, raggiunto __________: anziché con la Fiat Uno egli si è, però, spostato in treno (MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3;

all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8; cfr., pure, MP IM 2 9.4.2013, AI 212,

pag. 4).

AP 1, con la sua Skoda, ha quindi accompagnato IM 2

fino a __________, dove questi ha recuperato la FIAT Uno rubata e si è accodato all’auto di AP 1, su cui viaggiava anche IM 1, per uscire in

Italia. Giunti a __________, dove aveva posteggiato la sua auto, IM 1 ha detto

a AP 1 che lo avrebbe chiamato quando avesse avuto bisogno (cfr. all. 1 al

verb. dib. TPC, pag. 8).

13.3. Il giorno seguente, 4

gennaio 2013, IM 1 si è recato a __________ alla guida della sua Fiat Punto.

Posteggiata l’auto nei posteggi della stazione FFS, dal bagagliaio ha estratto “un

sacchetto di plastica di colore bianco, contenente qualcosa di scuro/nero”

e, a piedi, si è incamminato verso via __________ dove, pochi minuti dopo, ha

incontrato AP 1 nei pressi dell’accesso all’autorimessa nella quale i due sono

entrati insieme. Quando, una decina di minuti più tardi, i due sono usciti dal

garage e si sono separati, AP 1 - portando sottobraccio “un sacchetto bianco

formato A4” - è entrato nel salone da parrucchiera della moglie, mentre IM

1 ha riguadagnato la propria auto in stazione ed è rientrato in Italia (rapporto

di osservazione 28.2.2013, AI 144, pag. 5 e 6).

13.4. Il 7 gennaio 2013, AP 1

è stato visto uscire dal suo garage sotterraneo “in possesso di un sacchetto

di plastica chiaro contenente qualcosa di scuro” (rapporto di osservazione

28.2.2013, AI 144, pag. 8).

Sempre quel giorno, IM 1 si è recato a __________ dove era rimasta

posteggiata la Fiat Uno rubata della quale ha, però, dovuto constatare la

scomparsa (PS IM 1 22.1.2013, pag. 12; MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 2; PS IM

1 29.3.2013, pag. 5; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; MP IM 1 4.7.2013, AI

265, pag. 2; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 4; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag.

3). L’auto, infatti, era stata recuperata proprio quella mattina dai

Carabinieri (rapporto 19.3.2013 dei Carabinieri di Clusone, all. all’AI 185,

pag. 8).

IM 1 ha, quindi, telefonato a IM 2 per dargli la notizia (cfr.

trascrizione dell’intercettazione telefonica in cui IM 1 dice a IM 2 che hanno “perso

la bicicletta”, agli atti sub AI 201) e per dargli appuntamento per il

giorno successivo alle 5.30, raccomandandosi di arrivare un po’ prima di quanto

previsto e di “portare gli attrezzi”.

13.5. IM 1 aveva dato

appuntamento per le 6.00 - 6.30 della mattina dell’8 gennaio 2013 a __________ anche a AP 1 (PS IM 1 26.2.2013, pag. 4) che avrebbe dovuto portarli in Svizzera,

come le due volte precedenti.

Visto che quella mattina IM 2 era arrivato in ritardo

all’appuntamento (cfr. telefonate delle 5.29 e delle 5.54), l’iniziale idea di

commettere la rapina quel giorno è stata accantonata (PS IM 1 26.2.2013, pag.

4; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; MP IM 1 4.7.2013, AI 265,

pag. 2; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 4; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag.

3).

Dopo aver informato AP 1 - che era già arrivato a __________ (cfr.

sentenza impugnata, consid. 5.4.2.d, pag. 47) - che non si sarebbero recati con

lui in Svizzera quel giorno ma soltanto il giorno seguente,

IM 1 e IM 2 si sono recati a __________ dove hanno rubato la Fiat Innocenti targata __________ che hanno, poi, portato a __________ dove l’hanno

posteggiata (PS IM 1 22.1.2013, pag. 11; PS IM 1 26.2.2013, pag. 3; PS IM 2

21.2.2013, pag. 3).

In seguito IM 1 ha accompagnato IM 2 a __________ dove questi ha

trascorso la notte presso l’Hotel __________ (cfr. rapporto 19.3.2013 dei

Carabinieri di Clusone, all. all’AI 185, pag. 12; PS IM 2 23.1.2013, pag. 10;

PS IM 2 21.2.2013, pag. 2; PS IM 1 26.2.2013, pag. 3 e 5).

13.6. La mattina del 9

gennaio 2013 IM 1 e IM 2 si sono nuovamente incontrati a __________ con AP 1

(PS IM 1 22.1.2013, pag. 2). Con le medesime modalità adottate in precedenza, i

tre sono entrati in Svizzera, sempre dal valico di Ponte Faloppia: IM 1

sull’auto di AP 1, seguito da IM 2 - cui, anche in questo caso, IM 1, ha dato

il via libera al passaggio della frontiera chiamandolo per telefono mentre era

in auto con AP 1 - sulla Innocenti rubata (PS IM 1 26.2.2013, pag. 9).

Dopo il passaggio del confine, vi è stato il consueto cambio di

auto: mentre IM 1 ha preso il volante della Innocenti e si è diretto a __________

percorrendo la strada cantonale, AP 1 ha accompagnato IM 2 a __________ da dove

questi è subito ripartito in sella alla motocicletta recuperata nella sua

autorimessa.

Parcheggiata la moto a __________, IM 2 e IM 1 a bordo della

Innocenti si sono recati a __________, dove - come visto - sono stati fermati

dalla polizia.

Ruolo di AP 1

14. dichiarazioni di IM

1 e AP 1

14.1. IM 1 ha detto di avere

saputo di essere sotto controllo della polizia che aveva anche piazzato dei GPS

sulle vetture a lui in uso e ha spiegato che, per concretizzare il suo progetto

criminale, aveva dunque la “necessità di essere trasportato in Svizzera sul

luogo della rapina, altrimenti mi seguivano” (all. 1 al verb. dib. TPC,

pag. 8).

Ha, quindi, dato atto di avere chiesto a AP 1 di accompagnarlo in

Svizzera (PS IM 1 22.1.2013, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6, 7 e 10),

sostenendo che quello fosse l’unico suo ruolo nella vicenda:

“ AP 1 aveva solo

il ruolo di accompagnarmi in Svizzera per poi permettere l’entrata dell’auto

rubata” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 10).

In realtà, IM 1 ha ammesso che, oltre ad accompagnarli in

Svizzera, AP 1 aveva aiutato lui e IM 2 tenendo in deposito nella sua

autorimessa la moto che sarebbe servita per la fuga dopo la rapina.

IM 1 ha precisato che si trattava soltanto di favori che aveva

chiesto a AP 1 e che questi era stato disposto a fargli, peraltro senza porre

domande:

“ AP 1 ci ha

fatto solo dei piaceri. (…) io gli chiedo i piaceri e lui li fa e basta. (…) io

gli chiedo i piaceri e lui li fa, senza chiedere alcuna spiegazione” (PS IM 1

26.2.2013, pag. 8);

“ a lui ho

semplicemente chiesto un favore e cioè quello di portarmi in Svizzera. (…)

Chiedevo a lui un passaggio perché sapevo che sulla mia macchina c’era il GPS

italiano” (MP IM 1 28.2.2012, AI 142, pag. 4);

“ a AP 1 non

abbiamo dato alcuna spiegazione per la richiesta di tenerci la moto. Gli ho solo chiesto se poteva farmi questo favore e lui non ha chiesto nulla” (MP di

confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 5);

“ Io

gli ho solo chiesto di farmi dei favori, nel senso di darmi dei passaggi o di

tenere la moto nel suo garage” (MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag.

3);

“ a AP 1 ho chiesto solo dei favori, come quello della moto e di portarmi

in Svizzera” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10).

IM 1 ha dichiarato che, per i favori che gli aveva chiesto, non

avrebbe dato a AP 1 alcuna ricompensa (ciò che è stato confermato anche dallo

stesso AP 1 in PS 24.1.2013, pag. 9 e in MP 11.4.2013, AI 219, pag. 5) ma che, “come

da buoni amici”, gli avrebbe regalato una cassa di vino (PS IM 1 22.1.2013,

pag. 6).

14.2. Anche AP 1 ha preteso

di avere fatto dei semplici favori a IM 1, accompagnando lui in Svizzera e IM 2

a __________ nonché tenendo depositata la motocicletta nel suo garage

sotterraneo (PS AP 1 24.1.2013, pag. 24 e 27; PS AP 1 22.2.2013, pag. 13; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10).

In particolare, ha ammesso, da un lato, di avere qualche volta

accettato di dare dei passaggi a IM 1 - che “era sempre in giro a piedi”

(GPC AP 1 10.1.2013, AI 38, pag. 2) - e a IM 2 (MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag.

2) e, dall’altro, di avere acconsentito alla richiesta di IM 1 di permettere a IM

2 di posteggiare la moto nel suo garage spiegando di averlo fatto “visto che

era rimasto a piedi e voleva cambiare la batteria” (PS AP 1 9.1.2013, pag.

4; cfr., pure, MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5; cfr., anche, PS AP 1 24.1.2013,

pag. 11).

Ha precisato di essersi prestato a fargli quei piaceri proprio

perché IM 1 doveva venire a ritirare la moto che era rimasta parcheggiata nel

suo garage (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 17).

15. dichiarazioni degli

imputati sulla consapevolezza di AP 1

15.1. AP 1 - che, va detto, è

stato inizialmente assai reticente e poco trasparente, arrivando anche a

mentire su aspetti successivamente ammessi (cfr. PS AP 1 9.1.2013, pag. 3-4; MP

AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5 e segg.; PS AP 1 24.1.2013, pag. 2 e segg.; MP AP

1 6.2.2013, AI 109, pag. 3 e segg.; PS AP 1 22.2.2013, pag. 4-5; MP AP 1

28.2.2013, AI 141, pag. 2; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9;

MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 2 e 4) - ha sempre negato

categoricamente di essere stato a conoscenza delle intenzioni criminali di IM 1

e di IM 2.

Ha ribadito tale sua versione nel corso di tutto il procedimento

penale:

“ io non so cosa

fosse in giro a fare lui con l’altro. Non so se erano in giro a fare disastri”

(MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5);

“ a me non

avevano detto che volevano fare una rapina” (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 12;

cfr., pure, PS AP 1 24.1.2013, pag. 7; AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 5; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; all. 1 al verb.

dib. TPC, pag. 10);

“ non sapevo che

i due volevano fare una rapina (GPC AP 1 10.1.2013, AI 38, pag. 2; cfr., anche,

PS AP 1 24.1.2013, pag. 24 e 28; PS AP 1 22.2.2013, pag. 15; MP AP 1 11.4.2013,

AI 219, pag. 5),

precisando che, se avesse “saputo o capito che IM 1 e IM 2

stavano preparando una rapina” non li avrebbe aiutati “per non finire

nei casini” (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 5).

Dopo averlo in qualche modo accennato già il 22 febbraio 2013,

quando ha dichiarato:

“ io non sapevo

nulla di quello che volevano fare, avrei potuto dire che facevano del

contrabbando, potevano anche venire in Svizzera a lavorare in nero, questo

a me non interessava. Non mi hanno mai dato modo di capire nulla ed io non ho

mai chiesto nulla a loro” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 13; sott. del red.),

nel confronto con IM 1, AP 1 ha sostenuto di avere tutt’al più

pensato che IM 1 e IM 2 potessero essere dediti al contrabbando:

“ io

al massimo ho immaginato che potessero fare del contrabbando” (MP

di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9),

spiegando di averlo ipotizzato dato che, nei bar di

confine dove incontrava IM 1, con lui e con le altre persone presenti, “si

parlava sempre di storie di contrabbando” (MP di confronto IM 1/AP 1

28.2.2013, AI 143, pag. 9; cfr., anche, MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4; MP

AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 3).

Non ha, tuttavia, saputo indicare cosa i due

avrebbero potuto contrabbandare:

“ non saprei dire che cosa avrebbero potuto contrabbandare, magari la

carne che in Italia è molto più conveniente” (MP di confronto IM 1/AP 1

28.2.2013, AI 143, pag. 9).

Ha continuato anche in seguito a sostenere di avere immaginato che

IM 1 e IM 2 fossero dei contrabbandieri (MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 8; MP AP

1 11.4.2013, AI 219, pag. 4) ma ha dato atto di non avere mai chiesto conferma

delle sue supposizioni (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4; MP AP 1 5.7.2013, AI

267, pag. 2).

Ha, peraltro, dato atto di avere pure lui fatto del contrabbando

(di sigarette, di accendini e di elettronica) in passato (MP di

confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; cfr., pure, AI 248) e di avere ripreso, nell’estate del 2012, tale attività (MP AP

1 29.3.2013, AI 189, pag. 6 in cui dice che “effettivamente ogni

tanto faccio ancora del contrabbando. Ultimamente è poca roba e si tratta

essenzialmente di cosmetici”; cfr., pure, MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 3;

all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6) che, nell’autunno di quell’anno, si era un

po’ intensificata (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4), precisando di avere

lavorato, negli ultimi tempi, sempre con tale __________ (MP AP 1 29.3.2013, AI

189, pag. 5, 6 e 7; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 3) e negando che IM 1 fosse

coinvolto nella sua attività di contrabbando con __________ (MP AP 1 29.3.2013,

AI 189, pag. 7).

Circa il fatto che il 3 gennaio 2013 aveva accompagnato IM 1 in

Italia, AP 1 ha detto che:

“ al massimo io

potrei aver pensato, visto che c’era lì anche la moto, che avrei dovuto

staffettarli. ADR che con “staffettare” intendo dire che si volevano evitare

posti di blocchi, ma sempre esclusivamente nell’ambito del contrabbando” (MP AP

1 29.3.2013, AI 189, pag. 8).

Quanto al fatto che IM 2 venisse nel suo garage a prendere la

moto, AP 1 ha dichiarato che pensava che

“ facessero

staffetta, nel senso che IM 2 copriva IM 1 sempre nell’ambito dell’attività del

contrabbando” (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4)

precisando:

“ se avessi

saputo o capito che IM 1 e IM 2 stavano preparando una rapina non li avrei

aiutati per non finire nei casini. Io so quello che faccio io e so quello che

rischio per quello che faccio, cioè il contrabbando. Un’altra cosa sono le

rapine” (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 5).

Ha ribadito la versione del contrabbando ancora al dibattimento di

primo grado:

“ Io pensavo che

facessero contrabbando, non so di che cosa. La moto serviva a staffettare, che

significa mettersi davanti a uno e accompagnarlo, visto che mi ha chiesto di

accompagnarlo un giorno fuori dalla dogana, quel giorno che la moto non

funzionava e IM 1 mi ha chiesto di portarlo in Italia. Quando eravamo fuori

dalla dogana si dicevano tra di loro, IM 1 e IM 2, “tira che c’è la finanza”.

In quel momento eravamo entrati in Italia. Per me stavano facendo contrabbando”

(all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 17, cfr., pure, pag. 18 in cui, tra l’altro, dice di non avere mai chiesto che cosa ci fosse in macchina).

15.2. Né IM 1, né tantomeno IM

2, hanno mai chiamato direttamente in causa AP 1: entrambi hanno sostenuto di

non avergli mai rivelato la loro intenzione di commettere una rapina ai danni

dell’ACPR 1 di __________.

15.2.1. IM 2 - che, va detto,

durante l’inchiesta è stato tutt’altro che collaborativo - ha sempre sostenuto

che AP 1 fosse all’oscuro dei loro intenti.

Dopo che nei suoi primi verbali aveva addirittura negato di

conoscerlo (PS IM 2 9.1.2013, pag. 6; MP IM 2 9.1.2013, AI 17, pag. 5), nel

verbale reso il giorno successivo all’arresto, riguardo a AP 1, ha dichiarato

che:

“ con AP 1 ho

parlato due volte ma che non gli ho mai detto cosa pensavamo di fare. (…) Io

con lui non ho mai parlato della rapina, non so cosa gli abbia detto IM 1, non

so nemmeno se ha capito cosa stavamo pianificando, ma non penso” (MP IM 2 10.1.2013,

AI 32, pag. 2).

Sempre in quel verbale egli ha, però, mentito riguardo alle

modalità con cui lui e IM 1, la mattina del 9 gennaio 2013, avevano passato il

confine italo-svizzero, fornendo una versione che sminuiva il ruolo di AP 1.

Contrariamente alla verità, egli ha infatti dichiarato che lui e IM 1 avevano

incontrato AP 1 soltanto una volta superata la frontiera:

“ tra __________

e __________ ho incontrato, come previsto, IM 1 che è salito sulla mia macchina

(n.d.r.: la Innocenti rubata), con il quale ci siamo avvicinati al confine. Una

volta in Svizzera in un bar abbiamo incontrato AP 1, come pure previsto” (MP IM

2 10.1.2013, AI 32, pag. 2),

ciò che ha ribadito anche il 23 gennaio 2013 (PS IM 2 23.1.2013,

pag. 10). Smentendo la diversa versione di IM 1, in quel verbale, IM 2 ha

precisato:

“ Siamo arrivati

alla dogana insieme, vicino alla dogana IM 1 è sceso, ha controllato se c’erano

dei doganieri e siccome non ce n’erano mi ha telefonato dicendomi di venire.

Sono passato davanti a lui e l’ho caricato in macchina. (…) Ribadisco di avere

atteso lo “svizzero” in Svizzera” (PS IM 2 23.1.2013, pag. 12 e 13).

Pur conscio del fatto che IM 1 e AP 1 avevano fornito una versione

diversa, ha ribadito, fino al 9 aprile 2013, la tesi secondo cui, in tutte e

tre le occasioni, avrebbe varcato il confine insieme al solo IM 1 ed avrebbe

incontrato AP 1 soltanto in Svizzera (cfr. MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 3; MP

di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 2, 3 e 4; MP IM 2 9.4.2013, AI

212, pag. 2).

IM 2 ha sempre sostenuto che AP 1 ignorasse i loro progetti

criminali:

“ lui non sapeva

nulla. Non sapeva che volevamo fare una rapina, non sapeva che la moto serviva

per la fuga della rapina, non sapeva che la moto era rubata e che eravamo

arrivati in Svizzera con un’auto rubata. Almeno io non gli ho detto niente e

avevo detto a IM 1 di non dirgli nulla. Non so se poi IM 1 gli abbia detto

qualche cosa” (PS IM 2 23.1.2013, pag. 17);

“ AP 1 era

all’oscuro della nostra intenzione di rapinare l’ACPR 1 di __________, pertanto

non sapeva neppure dell’esistenza della pistola e del fatto che io fossi

armato. (…) Lui non lo sapeva, io non gliel’ho mostrata, se no avrei dovuto

dirgli anche le nostre vere intenzioni. Lui non si è accorto della pistola,

perché era nel marsupio e il marsupio era nascosto dalla giacca che indossavo”

(PS IM 2 21.2.2013, pag. 4);

“ AP 1 non sapeva

della pistola, non l’ha toccata e non sapeva nemmeno, come più volte detto,

quello che io e IM 1 volevamo fare” (MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 4);

“ A AP 1 non ho

parlato né della rapina né della pistola” (MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013,

AI 147, pag. 4);

“ io a AP 1 non

ho mai detto nulla delle mie intenzioni con IM 1” (MP IM 2 4.7.2013, AI 266,

pag. 4).

15.2.2. IM 1, dal canto suo, è

stato meno lineare.

Nel suo primo interrogatorio, IM 1 - che aveva assunto un

atteggiamento totalmente reticente - ha palesemente coperto AP 1 omettendo di dire

che era stato lui ad accompagnarlo a __________ quella mattina e pretendendo,

invece, che fosse stato IM 2 a farlo nonché sostenendo - in contrasto con la

verità - di averlo visto l’ultima volta a __________ (PS IM 1 9.1.2013, pag. 3

e 4).

Nel successivo verbale reso davanti al procuratore pubblico, IM 1

ha ribadito che era stato IM 2 ad accompagnarlo a __________ la mattina del 9

gennaio 2013 (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 3), continuando così a proteggere AP

1.

Sempre in quel verbale - quando, dopo un breve colloquio con il

suo difensore, ha deciso di ammettere la propria colpevolezza in relazione alla

tentata rapina del 9 gennaio 2013 - IM 1 così si è espresso:

“ a questo punto

voglio modificare la mia posizione e dichiarare che effettivamente assieme a IM

2 e AP 1 volevamo compiere la rapina alla ACPR 1 di __________. AP 1 non era

presente a __________. Io credo che lui abbia sicuramente capito che noi

volevamo commettere qualcosa, proprio perché avevamo lasciato la moto da

lui e ci aveva accompagnato al confine” (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 4;

sott. del red.),

precisando:

“ Io con

precisione non gli ho mai detto cosa intendevamo fare, però secondo me

lui ha capito che non erano buone intenzioni, perché deve aver capito che

eravamo in giro a cercare la possibilità di commettere un reato” (MP IM 1

10.1.2013, AI 25, pag. 4; sott. del red.)

e, poi, ribadendo:

“ a AP 1, come

detto già in precedenza, non ho precisato cosa volevo fare e nemmeno gli

ho detto che se facevo qualcosa avrebbe avuto una ricompensa” (MP IM 1

10.1.2013, AI 25, pag. 5; sott. del red.).

Nel proseguo dell’inchiesta, IM 1 ha continuato a pretendere di

non aver mai espressamente rivelato a AP 1 il progetto suo e di IM 2 di

commettere una rapina (PS IM 1 22.1.2013, pag. 11; MP IM 1 28.2.2013, AI 142,

pag. 4; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; MP IM

1 4.7.2013, AI 265, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10; cfr.,

anche, MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 4; PS IM 1 26.2.2013, pag. 8).

Inizialmente, ha sostenuto che AP 1 avesse nondimeno capito

qualcosa.

Nel verbale del 22 febbraio 2013, riferendosi a AP 1, IM 1 ha, ad

esempio, preteso che:

“ non è uno

stupido, sicuramente avrà inteso qualche cosa di quello che stavamo per

fare, anche se io esplicitamente non gliel’ho mai detto. Concordo con chi mi

interroga che probabilmente lo “svizzero” ha capito che l’auto Innocenti era

rubata, dato che io ho chiamato IM 2 e gli ho detto che era buona e che

poteva venire avanti” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 5-6; sott. del red.)

e, agli inquirenti che gli facevano notare che, “vista la

situazione”, AP 1 avrebbe almeno dovuto capire che la moto che lui gli

chiedeva di tenere in deposito nel suo garage sotterraneo era rubata, IM 1 ha

risposto:

“ Io non so cosa

pensava lui, forse doveva immaginarselo. Gli avevo chiesto di tenere la

moto per qualche giorno. Di fatto è rimasta per più di un mese senza usarla. AP

1 ha tenuto la moto per più di un mese senza dire o chiedere nulla. (…) presumo

che sapesse che la moto era rubata e che me la teneva perché non potevo

lasciarla all’esterno. Io non gli ho detto esplicitamente queste cose, perché certe

cose non si devono dire e non si dicono. Comprendo il discorso degli inquirenti

quando mi spiegano che AP 1 è complice poiché ha fornito supporto a me e a IM 2

ed in qualche modo posso darvi ragione. Io però non ho detto esplicitamente a AP

1 che avremmo commesso una rapina all’ACPR 1 di __________” (PS IM 1 22.1.2013,

pag. 10 e 11; sott. del red.).

In seguito, ha preteso che AP 1 non conoscesse le loro reali

intenzioni (PS IM 1 26.2.2014, pag. 4 e 8).

Successivamente, ha dichiarato di non sapere cosa AP 1 possa

essersi immaginato riguardo all’agire suo e di IM 2 (MP IM 1 28.2.2013, AI 142,

pag. 4) e, nel confronto con AP 1, ha spiegato che quanto aveva detto nei primi

verbali circa la di lui consapevolezza altro non era che una sua supposizione:

“ Nei primi

verbali mi è stato chiesto se secondo me lui poteva aver capito qualcosa e io

avevo risposto che potevo supporre di sì, ma era una mia supposizione” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10).

Confrontato con la tesi del contrabbando portata avanti da AP 1, IM

1 ha detto che

“ dato

che io a AP 1 non ho mai detto che stavamo preparando una rapina è possibile

che lui abbia pensato che anche io e IM 2 facessimo del contrabbando. Ma si

tratta di una mia supposizione, perché io non so cosa lui abbia pensato. ADR

che io non ho mai detto a AP 1 che con IM 2 stavo facendo del contrabbando. Lui

non mi ha mai chiesto cosa facevo e io non gliel’ho mai detto” (MP

IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 3).

Infine, al dibattimento di primo grado, ha confermato quanto aveva

già dichiarato in inchiesta e cioè che, secondo lui, AP 1 aveva senz’altro

capito qualcosa di quello che lui e IM 2 stavano per fare e che lui era l’unico

cui avrebbero potuto chiedere di tenere in deposito la moto (all. 1 al verb.

dib. TPC, pag. 19).

Riguardo al motivo per cui ha chiesto proprio a AP 1 di tenere

loro la moto, IM 1 ha, dapprima, dichiarato di avere scelto lui perché:

“ era uno dei

pochi che conoscevo in Svizzera” (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 4).

In seguito, ha detto di essersi rivolto a lui perché:

“ è l’unica

persona che ce l’avrebbe tenuta. Alle altre persone che conosco non avrei

potuto chiedere un “piacere” simile. Diciamo che lo “svizzero” è l’unico che sapeva

com’era la vera situazione, le altre persone non avrebbero accettato di

aiutarmi a nascondere questo motoveicolo” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 13; sott.

del red.).

Nel confronto con AP 1, IM 1 ha, però, ritrattato le sue

precedenti dichiarazioni, tornando a dire:

“ ho pensato di

coinvolgere AP 1, nel senso di chiedergli se aveva un posto per tenere la moto,

credo tra fine novembre e dicembre 2012. ADR che ho pensato a lui perché era

l’unica persona che conoscevo a Lugano” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013,

AI 143, pag. 4),

ciò che ha sostanzialmente ribadito anche al dibattimento di

appello:

“ La presidente

chiede a IM 1 di spiegare quelle dichiarazioni da lui rese durante l’inchiesta

secondo cui AP 1 era l’unico a cui poteva chiedere di tenere la moto in garage.

Risponde che, con quell’espressione, egli voleva dire che era l’unica persona

che conosceva in Ticino, in particolare l’unica persona che abita in Ticino e

che lui conosce” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Riguardo alle dichiarazioni da lui rese il 22 gennaio 2013 secondo

cui AP 1 era “l’unico che sapeva com’era la vera situazione” e che “le

altre persone non avrebbero accettato di aiutarmi a nascondere questo

motoveicolo”, davanti a questa Corte IM 1 ha precisato:

“ di essersi

espresso male”

e, alla presidente che gli ha fatto notare che in quell’occasione aveva

detto il contrario di quello che ha poi sostenuto in seguito, ha risposto:

“ che tante volte

gli capita di sbagliarsi poiché non sa esprimersi come una persona normale”

(verb. dib. d’appello, pag. 4).

16. accertamento della Corte

16.1.

a. Il primo elemento a

carico di AP 1 è costituito dai fatti stessi e, meglio, dai ripetuti viaggi

effettuati - con modalità a dir poco insolite - per portare IM 1 e IM 2

dall’Italia alla Svizzera e, poi, riportarli in Italia.

In particolare, AP 1:

- la mattina del

2 gennaio 2013, poco dopo le 6.00, si è recato a __________ dove si è

incontrato con IM 1 che ha accompagnato in Svizzera con la sua Skoda e, poco dopo il confine, si è fermato per far scendere IM 1 che si è messo al

volante della Fiat Uno e far salire IM 2 (che li seguiva alla guida della Fiat

Uno) per poi portarlo fino a __________ (nel suo garage, dove avrebbe dovuto

prendere la moto);

- più tardi,

sempre quel giorno, dopo che IM 2 e IM 1 avevano scoperto che la moto non

funzionava, ha accompagnato IM 1 in Italia mentre IM 2 li seguiva a bordo della

Fiat Uno;

- la mattina del

3 gennaio 2013, sempre attorno alle 6.00, si è nuovamente recato con la sua

vettura a __________ e, con le medesime modalità del giorno precedente, ha portato,

dapprima, IM 1 al di là del confine svizzero e, poi, IM 2 - che di nuovo

seguiva la Skoda al volante della Fiat Uno - a __________, nel suo garage;

- nel corso di

quella stessa giornata, ha portato IM 2 da __________ (o meglio,

dal suo garage dove IM 2 aveva riportato la moto) fino a __________, dove

questi è sceso, ha recuperato la Fiat Uno e si è accodato alla sua auto con la

quale lui ha portato IM 1 in Italia, a __________;

- la

mattina dell’8 gennaio 2013, si è di nuovo, sempre attorno alle 6.00, recato a __________

per andare a prendere IM 1 che, però, ha rinviato il tutto al giorno successivo;

- la mattina del

9 gennaio 2013, sempre alla stessa ora dei viaggi precedenti, si è ancora una

volta recato a __________ e, come di consueto, ha portato IM 1 in Svizzera,

seguito da IM 2 - questa volta alla guida della Innocenti - che, appena varcata

la frontiera, ha preso il posto di IM 1 sulla Skoda per essere portato

nell’autorimessa di __________.

Alla frequenza ed alle più che singolari modalità con cui sono stati

effettuati quei viaggi aggiungasi che i passaggi della frontiera sono sempre

avvenuti attraverso un valico, quello di Ponte Faloppia, notoriamente

incustodito e che, appena varcato il confine (nei due sensi), IM 1 ha sempre

telefonato a IM 2 per dargli il via libera.

b. Inizialmente, AP 1 ha

preteso di avere incontrato IM 1 e IM 2 a __________ casualmente: la tesi non è

credibile poiché, come correttamente rilevato dalla prima Corte (sentenza

impugnata, consid. 5.4.4, pag. 50), ciò avrebbe significato che i due facessero

dipendere la realizzazione del loro progetto di rapinare ACPR 1 di __________

dal puro caso.

In seguito, AP 1 ha dato atto che gli incontri a __________ erano

concordati.

Ha, quindi, spiegato i trasporti di IM 1 e IM 2 sostenendo:

- di non essersi

mai spostato apposta per andare a prenderli ma che doveva già recarsi a __________

per i suoi affari di contrabbando (MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 2; all. 1 al

verb. dib. TPC, pag. 6 e 17);

- di averli

portati in Svizzera per fare loro un favore in quanto essi dovevano, comunque

sia, venire a __________ per recuperare la moto che era rimasta posteggiata

nella sua autorimessa (cfr., per tutti, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 17);

- di avere

pensato che, così come lui, anche loro facessero del contrabbando (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9; MP AP 1

29.3.2013, AI 189, pag. 8; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4; all. 1 al verb.

dib. TPC, pag. 17; verb. dib. d’appello, pag. 3).

c. Le spiegazioni

fornite da AP 1 non hanno per nulla convinto questa Corte.

c.1. Anzitutto, non regge

la tesi secondo cui quegli spostamenti in Italia lui li faceva, principalmente,

per la sua attività di contrabbando.

Da un lato, perché l’imputato l’ha avanzata tardivamente: non l’ha

fatto né in prima, né in seconda battuta, ma soltanto ad inchiesta molto

avanzata (cfr. MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 6 in cui ha detto che “effettivamente ogni tanto faccio ancora del contrabbando.

Ultimamente è poca roba e si tratta essenzialmente di cosmetici”; cfr.,

pure, MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 3 e 4 in cui ha ribadito che “si trattava ultimamente di prodotti cosmetici”).

Dall’altro, perché, nelle dichiarazioni sue e del suo difensore,

la pretesa attività di contrabbando ha preso sempre più ampiezza con l’avanzare

dell’inchiesta fino a diventare un’attività accessoria e quasi quotidiana.

D’altro lato ancora, perché non è credibile che, se fossero state

reali e davvero così frequenti, le sue uscite mattutine non fossero note alla

moglie (PS __________ 11.2.2013) e questo malgrado, per loro stessa ammissione,

i rapporti fra i coniugi fossero buoni (PS AP 1 24.1.2013, pag. 12; PS __________

11.2.2013, pag. 5) e tanto più che l’imputato ha preteso che “Io a mia

moglie dico solo “esco” senza precisare oltre, lei non mi chiede altro e se lo

fa io non gli rispondo” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 4), ciò che la moglie ha

negato (PS __________ 11.2.2013, pag. 6).

Inoltre, la versione secondo cui i viaggi da e per _______ erano

per il suo contrabbando non è credibile anche a causa del cambiamento di

versione riguardo alla merce contrabbandata ritenuto come, al dibattimento di

appello, la difesa abbia parlato unicamente di cosmetici mentre in precedenza AP

1 avesse menzionato anche altri tipi di merce (cfr. MP AP 1 11.4.2013, AI 219,

pag. 3 in cui ha detto che “non portavo fuori solo prodotti cosmetici, ad

esempio mi è capitato di portare in Italia 4 portiere di una Mitsubishi” e

all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6 in cui ha parlato di bigiotteria).

c.2. Ma neppure convince la

tesi secondo cui AP 1 andava a prendere IM 1 e IM 2 perché i due dovevano

venire a recuperare la moto che era rimasta posteggiata nel suo garage.

In effetti, premesso che AP 1 ha dato atto - anche se soltanto a

fatica - di avere saputo che, quando accompagnava IM 1 in Svizzera, IM 2 li

seguiva a breve distanza con un’altra auto (MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 5;

MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 6; MP di confronto IM 2/AP 1

1.3.2013, AI 147, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5), se davvero lo

scopo del viaggio fosse stato quello di recuperare la moto, non si vede il

motivo per cui avrebbe dovuto venire in Svizzera anche IM 1, ritenuto che IM 2

avrebbe tranquillamente potuto arrangiarsi da solo.

Ma non solo. Neppure si spiegherebbe perché IM 1 non avrebbe

potuto viaggiare sulla stessa vettura di IM 2 (cfr. all. 1 al verb. dib. TPC,

pag. 18 in cui AP 1 ha dato atto di non essersi mai chiesto perché IM 1 non

potesse raggiungere la Svizzera con l’auto guidata da IM 2).

c.3. Inconsistente è pure

la tesi secondo cui AP 1 ha immaginato che IM 1 e IM 2 facessero del

contrabbando.

Anzitutto, perché AP 1 non l’ha avanzata subito. Anzi, ha

aspettato fino al 22 febbraio 2013 per anche soltanto accennarla (PS AP 1

22.2.2013, pag. 13 in cui ha riferito che “io non sapevo nulla di quello che

volevano fare, avrei potuto dire che facevano del contrabbando, potevano anche

venire in Svizzera a lavorare in nero, questo a me non interessava. Non mi

hanno mai dato modo di capire nulla ed io non ho mai chiesto nulla a loro”).

Ha, poi, ulteriormente aspettato fino al confronto del 28 febbraio 2013 con IM

1 per meglio spiegare di avere “al massimo” pensato che i due potessero

essere dei contrabbandieri (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013,

AI 143, pag. 9), senza tuttavia saper indicare quale

potesse essere la merce oggetto della loro attività salvo

dire che “magari” si trattava di “carne che in Italia è molto più

conveniente” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9).

Confrontato con il rimprovero di avere ripetutamente aiutato IM 1

e IM 2 a compiere delle tentate rapine, AP 1 avrebbe avuto un chiaro interesse

a spiegare al più presto agli inquirenti quello che lui aveva immaginato che i

due stessero facendo, ritenuto che egli avrebbe così potuto scagionarsi da

un’accusa ben più pesante.

Ma non solo. La versione di AP 1 è priva di logica se soltanto si

considera che, da un lato, pretendendo di avere immaginato che i due

contrabbandassero carne dall’Italia alla Svizzera, ha evocato il contrabbando

in entrata in Svizzera e, dall’altro, come emerge dagli atti, egli li ha

“staffettati” oltre confine anche in uscita, dalla Svizzera all’Italia. Ciò

che, con ogni evidenza, nella sua versione, non sarebbe stato necessario!

A ciò aggiungasi che la versione dell’imputato è insensata nella

misura in cui ha tentato di spiegare con il contrabbando anche la richiesta

formulatagli il 2 gennaio 2013, una volta varcata la frontiera per rientrare in

Italia, da IM 2 (per il tramite di IM 1) di “tirare” perché c’era in

giro una pattuglia della Guardia di Finanza dato che, nell’ipotesi da lui

evocata di un contrabbando dall’Italia alla Svizzera, a quel punto l’auto dei

contrabbandieri non sarebbe più stata carica di merce e non vi sarebbe, quindi,

più stata la necessità di evitare i finanzieri.

Per le stesse ragioni, se IM 1 e IM 2 avessero davvero

contrabbandato merce dall’Italia alla Svizzera, non avrebbe avuto alcun senso

la telefonata con cui IM 1, non appena superata la frontiera, comunicava a IM 2

che il valico era incustodito e che poteva, a sua volta, passare il confine

nella misura in cui egli lo chiamava anche nel viaggio di rientro in Italia

(cfr. doc. dib. TPC 1, telefonate n. 584 delle ore 9.11 del 2.1.2013 e n. 605 delle 12.09 del 3.1.2013). Una simile informazione

non poteva, quindi, che avere lo scopo di fare passare inosservate le auto

guidate da IM 2 (la Fiat Uno, prima, e la Innocenti, poi) e sarebbe stata

necessaria soltanto se esse fossero state rubate.

Checché ne dica (cfr. all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 18 in cui lo ha negato), non v’è ragione per cui AP 1 non debba avere sentito tali chiamate dato che

ha senz’altro sentito (visto che vi ha personalmente reagito dicendo “sì, ho

capito”) la telefonata intercorsa il 2 gennaio 2013 tra IM 1 e IM 2 quando

a __________ le due macchine su cui viaggiavano separati (IM 2 sulla Fiat Uno e

IM 1 sulla Skoda di AP 1) si erano perse di vista.

Benché lo abbia sempre negato (cfr., per tutti, all. 1 al verb.

dib. TPC, pag. 18), AP 1 sapeva, dunque, che le auto guidate da IM 2 erano

rubate.

Ma nessun contrabbandiere utilizzerebbe delle auto rubate per

svolgere la sua attività illegale con il rischio di attirare l’attenzione sul

veicolo, di incappare in controlli e di essere smascherato.

Del resto, anche volendo fare astrazione dal fatto che nessun

contrabbandiere utilizzerebbe un’auto rubata, sempre ragionando nell’ottica del

contrabbando, l’impiego di un secondo veicolo non era in nessun modo necessario

nella misura in cui IM 1 avrebbe potuto “staffettare” a piedi l’auto carica di

merce guidata da IM 2. Ciò rende, una volta di più, inverosimile la tesi di AP

1 secondo cui egli credeva di stare aiutando due contrabbandieri.

d. Non avendo egli

saputo fornirne altre di verosimili, l’unica spiegazione logica per i ripetuti

e inconsueti trasporti di IM 1 e di IM 2 dall’Italia alla Svizzera e viceversa

è quella di un coinvolgimento di AP 1 nelle tentate rapine alla ACPR 1 di __________.

e. A titolo

abbondanziale, si ricorda come, nei primi interrogatori, IM 1 e IM 2 abbiano

addirittura negato che era stato AP 1 a portarli in Svizzera e, poi,

ritrasportarli in Italia e come lo stesso abbia fatto AP 1. Queste menzogne

sono significative: se si fosse trattato di passaggi innocenti, non ci sarebbe

stata ragione di negarli.

16.2. Altro fatto che

concorre, con quelli evidenziati al considerando precedente, a dimostrare la

partecipazione di AP 1 al piano criminale è la circostanza secondo cui egli ha

messo a disposizione il proprio garage coperto per parcheggiare, al riparo da

sguardi indiscreti, la motocicletta rubata che, nel piano, doveva servire alla

fuga a rapina avvenuta.

Che ciò sia avvenuto consapevolmente è provato, oltre che da

quanto sopra indicato, dai seguenti elementi:

- quando era

posteggiata, la moto non era targata (AI 144 pag. 5 e 7);

- AP 1 ha

mentito su questa circostanza (prima ha ammesso che la targa non c’era: MP AP 1

9.1.2013, AI 18, pag. 10; PS AP 1 24.1.2013, pag. 12 e poi ha ritrattato: MP AP

1 5.7.2013, AI 267, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 19; MP

AP 1 5.4.2013, AI 267, pag. 2; PS AP 1 24.1.2013, pag. 25 e 26);

- la moto è

rimasta nel garage dalla seconda metà di dicembre 2012 al 9 gennaio 2013;

- il 3 gennaio

2013, cioè il giorno in cui la ronda della polizia ha fatto desistere IM 1 e IM

2 dall’entrare in ACPR 1, la moto è uscita e tornata dopo alcune ore nel garage.

AP 1 ha giustificato il rientro della moto nel suo garage il 3

gennaio 2013 sostenendo che vi era stata ricondotta da IM 2 (che doveva

“ritirarla”, quindi riportarla in Italia) poiché ancora non funzionava bene

(egli aveva già giustificato “l’asilo”, a suo tempo, dato alla moto con un

preteso suo guasto che, poi, IM 2 avrebbe riparato). Questa versione non ha

convinto la Corte: la circostanza - ammessa da AP 1 (PS AP 1 24.1.2013, pag. 25)

- secondo cui la moto è tornata in garage soltanto “dopo alcune ore” ne

dimostra l’inconsistenza. Delle due l’una: o il guasto si manifesta subito, e

allora il rientro è quasi immediato. O il guasto si manifesta più tardi, sulla

via per l’Italia e, allora, non c’è ragione di riportare la moto a __________.

La versione di AP 1 è tanto più inverosimile se solo si pensa che,

al suo rientro “dopo alcune ore”, IM 2 è stato raggiunto da IM 1 che da __________

aveva guadagnato Lugano con il treno così che, poi, AP 1 ha dovuto portare i

due sino a __________ (dove IM 2 è sceso per mettersi alla guida della Fiat

Uno) e, poi, IM 1 sino in Italia (PS AP 1 24.1.2013, pag. 25; MP di confronto IM

2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8).

16.3. Il coinvolgimento di AP

1 nel piano criminale è, poi, confortato, in modo decisivo, dal rinvenimento

del suo DNA sulla pistola di cui si era munito IM 2.

Il DNA di AP 1 è stato rinvenuto sull’impugnatura dell’arma, sul

grilletto e sul caricatore (AI 182 e 247).

a. Gli imputati sono

concordi nel dire che AP 1 non ha mai né visto, né tantomeno toccato

quell’arma.

IM 2 ha sempre negato che AP 1 fosse al corrente della presenza

dell’arma (PS IM 2 21.2.2013, pag. 4; MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 4; MP di

confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag. 3) e neanche

IM 1 ha saputo spiegare la presenza del DNA di AP 1 sulla pistola (MP IM 1

28.2.2013, AI 142, pag. 3).

AP 1 ha sempre negato sia di avere visto l’arma (PS AP 1

22.2.2013, pag. 8 e 14; MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 4; MP AP

1 5.7.2013, AI 267, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 13), sia di averla

maneggiata (PS AP 1 22.2.2013, pag. 13 e 15; MP di confronto IM 1/AP 1

28.2.2013, AI 143, pag. 6; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 2; MP AP 1 5.7.2013,

AI 267, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 13).

b. Confrontato con il

ritrovamento del suo DNA, AP 1 ha in un primo tempo, sorprendentemente, dichiarato

che “l’arma era in macchina con me” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 14 in cui spiega che quest’affermazione è un’ipotesi fondata sull’informazione, ricevuta dagli

inquirenti, secondo cui IM 2 era armato).

In seguito, ha ipotizzato che

“ forse il mio

DNA è andato a causa dei miei vestiti e non intendo spiegare oltre, perché non

lo so e questo è quanto” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 15);

“ Posso solo

presumere che il padrone della pistola l’abbia toccata con qualcosa che mi

apparteneva. Bisogna chiedere a lui. Lui, cioè IM 2, è stato nel mio garage alcune

volte e magari l’ha toccata con mie cose” (MP AP 1 28.2.2013, AI 141, pag. 2).

Dopo avere espressamente negato di avere tenuto in deposito la

pistola tra il 3 e il 9 gennaio 2013 (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI

143, pag. 6-7), AP 1 ha accennato al fatto di avere, il 2 gennaio 2013,

prestato a IM 2 un giubbino (MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag.

4).

In un primo tempo, quando ancora sosteneva di avere acquistato

l’arma in Italia, IM 2 ha confermato il prestito del giubbino pretendendo di

avere infilato la pistola in una sua tasca interna (MP di confronto IM 2/AP 1

1.3.2013, AI 147, pag. 4-5; MP IM 2 14.3.2013, AI 166, pag. 2) e, a domanda di AP

1 stesso, ha detto di non ricordare se ha maneggiato la pistola “con stracci

o altre cose che c’erano lì nel garage” (MP di confronto IM 2/AP 1

1.3.2013, AI 147, pag. 5; cfr., pure, MP IM 2 14.3.2013, AI 166, pag. 2 in cui, raccontando i fatti, pur dando atto di averla tolta dal marsupio, non ha accennato ad

alcuna operazione di pulizia della pistola).

c. In seguito, AP 1 ha suggerito che il suo DNA potesse

essere stato trasferito sulla pistola quando IM 2, nell’autorimessa, l’ha

pulita con degli stracci che lui gli aveva messo a disposizione e tra i quali -

ha detto - vi erano anche delle magliette in cui lui aveva sudato:

“ Lui (n.d.r.: IM

2) stava lavorando alla moto. Io gli ho detto che se aveva bisogno di stracci

per quello che stava facendo lì accanto al bancone del garage c’era una borsa

con questi stracci. In quella borsa c’erano mie magliette dove avevo sudato.

Secondo logica se uno sistema una pistola, cosa che IM 2 ha detto di aver

fatto, la smonta e poi ad esempio controlla se ci sono colpi nel caricatore,

poi la rimonta e la prepara all’uso. (…) Da parte mia posso solo dire che evidentemente

io non ho assistito a queste cose e che il giorno in cui ha sistemato la moto

io gli ho detto di pure servirsi dei miei stracci, se gli servivano, e questi

stracci erano anche mie magliette usate e in cui ho sudato. ADR che quindi

ritenuto che prima di adoperare un’arma di regola la si controlla, ipotizzo che

il mio DNA era sul caricatore perché IM 2, in un qualche momento, lo ha tolto

dall’arma per controllarlo e gli ha trasferito il mio DNA o sfregandolo con

degli stracci o dopo aver toccato questi stracci” (MP AP 1 29.3.2013, AI 189,

pag. 2-3; cfr., pure, MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 3; all. 1 al verb. dib.

TPC, pag. 12-13).

Benché inizialmente avesse detto di non ricordare, dopo che AP 1

aveva ipotizzato il trasferimento del suo DNA attraverso le sue magliette

sudate, molto opportunamente IM 2 ha ritrovato la memoria e ha dichiarato di

avere pulito l’arma con degli stracci trovati in garage:

“ ho preparato le

cose per la rapina e meglio in una trentina di secondi o poco più ho tolto la

pistola dal marsupio, l’ho passata con uno straccio perché era umida e poi l’ho

rimessa in tasca. ADR che lo straccio è uno straccio che ho trovato lì in

garage. ADR che non mi ricordo se ho tolto il caricatore. ADR che quando

abbiamo cambiato la batteria AP 1 ci aveva detto di usare quello che trovavamo

in garage se ci serviva. Non ricordo se ha fatto riferimento in particolare a

degli stracci, che comunque io il giorno 9 ho usato. (…) posso confermare (n.d.r.:

con riferimento al giorno 3) che mi ha detto di usare gli stracci che

c’erano. Non ricordo se ha parlato anche di un sacchetto o meno, ma ha fatto

riferimento a degli stracci che c’erano lì. (…) il giorno 9 ho fatto il più in

fretta possibile perché non ero a casa mia e comunque qualcuno poteva entrare

in garage. So che ho adoperato degli stracci, così come li ho adoperati quando

ho cambiato la batteria” (dichiarazioni di IM 2 in MP AP 1 29.3.2013, AI 189,

pag. 3-4).

IM 2 ha, poi, precisato che “la pistola è sempre rimasta in

Svizzera” (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 3), nascosta - all’interno di un

sacchetto di plastica bianco - sotto la sella della moto (cfr. MP IM 2

9.4.2013, AI 212, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 3), dove si era creata un

po’ di umidità che aveva dovuto essere asciugata al momento di preparare l’arma

per la rapina. In particolare, riguardo alla pulizia della pistola ha

dichiarato:

“ la pistola l’ho

pulita con gli stracci di AP 1 il giorno 3 e il giorno 9. Quando l’ho presa da

sotto la sella nel sacchetto era umida e bagnata. Era anche un po’ arrugginita.

Il giorno 3 ricordo di averla tolta dal sacchetto e di aver tolto il caricatore

per controllare se c’erano colpi e per asciugare anche quello. Inoltre si

trattava di togliere eventuali impronte. Il giorno 9 mi ricordo di aver ripassato la pistola ed è possibile che anche quel giorno abbia passato il

caricatore. Dico questo perché il giorno 3 l’ho fatto di sicuro e mi sembra che

il 9 abbia fatto le stesse cose. (…) Io quella pistola l’ho asciugata e pulita,

ho tolto il caricatore per asciugarlo (…) quando l’ho asciugata ho fatto dei

movimenti veloci. Non l’ho passata punto per punto, di fino. Stessa cosa con il

caricatore, quando l’ho tolto vi ho passato lo straccio per asciugarlo. Non ho

fatto una pulizia completa della pistola. Non mi ricordo ad esempio di aver

passato lo straccio sul grilletto appositamente per asciugarlo in modo

particolare” (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 3 - in cui ha, peraltro, smentito

la versione secondo cui avrebbe messo l’arma nella tasca del giubbino preso in

prestito da AP 1 - e pag. 5);

“ Il giorno 9

gennaio l’avevo (n.d.r.: la pistola) presa da sotto la sella, nel garage

di AP 1, e l’ho pulita un po’ e l’ho messa via. Quando l’ho pulita con qualche

straccio che c’era lì, ho fatto una cosa veloce, non ho fatto di fino (…) L’ho

pulita velocemente perché ero in un garage aperto e potevo essere visto da

qualcuno. (…) l’ho pulita in fretta, non sono stato lì a pulirla bene. (…) ho

tolto il caricatore (…) Ho tolto solo l’umidità e basta” (all. 1 al verb. dib.

TPC, pag. 12);

“ Dichiara di

averla (n.d.r.: la pistola) tolta per la prima volta da sotto il sellino

la mattina del giorno 3 gennaio 2013, prima di lasciare il garage e partire per

__________. Dichiara di averla tolta dal sacchetto, averle dato una passata e

averla messa nel marsupio. La presidente gli chiede di spiegare cosa significa

“averle dato una passata”. Risponde che era un po’ umida e, quindi, l’ha

asciugata con uno straccio che c’era lì nel garage. La presidente gli chiede di

spiegare come fosse lo straccio. Dichiara di non ricordare e di avere,

velocemente, preso uno straccio da un mobiletto che era nel garage e averlo

usato per dare una rapida passata, tanto per togliere l’umidità. Dichiara di

avere poi messo subito la pistola nel marsupio” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

d. Questa Corte non ha

creduto a IM 2 già solo per il fatto che, sul tema, ha modificato le proprie

dichiarazioni e/o ne ha rese di nuove sempre a rimorchio di quelle

precedentemente date da AP 1, nell’evidente intento di confermarne la versione. Al riguardo, basta la lettura cronologica delle sue dichiarazioni.

e.

e.1. Ma, quand’anche gli si

volesse dar credito, va ricordato che IM 2 ha sempre (ancora al dibattimento di

appello; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3) detto di avere pulito l’arma con

uno “straccio”.

Difficile è credere che una maglietta - evidentemente ancora in

buono stato poiché appena indossata per andare in palestra, come hanno lasciato

intendere sia AP 1 (cfr. all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12), sia il suo difensore

che, al dibattimento di appello, ha parlato anche di asciugamani - possa essere

confusa con uno straccio. Uno straccio è un pezzo di stoffa logoro e informe,

ciò che non si può dire di una maglietta. Se davvero avesse usato una

maglietta, IM 2 avrebbe risposto in modo ben diverso alle domande degli inquirenti,

in particolare a quella - più volte posta - dalla presidente di questa Corte.

Questa Corte ritiene quindi che, se avesse davvero adoperato una maglietta

per pulire la pistola, IM 2 non avrebbe parlato di un non meglio definito “straccio”.

e.2. Inoltre, nell’ipotesi

in cui davvero si fosse trattato di magliette che AP 1 utilizzava ancora, è

inverosimile che egli abbia offerto a IM 2 di utilizzarle per i suoi lavori da

meccanico.

e.3. Già solo per queste

ragioni, questa Corte ha escluso che le tracce del DNA di AP 1 siano state

trasferite sulla pistola di cui si era munito IM 2 nelle modalità di cui s’è

appena detto. Per le stesse ragioni ha escluso che il DNA di AP 1 sia stato

trasferito, dapprima, dalle magliette sulle mani di IM 2 e da lì, poi, sulla

pistola (possibilità che AP 1 aveva evocato in all. 1 al verb. dib. TPC, pag.

12).

f. Ma, per le ragioni

che seguono, l’ipotesi di un trasferimento secondario del DNA andrebbe scartata

anche se si dovesse accertare che, davvero, IM 2 ha usato, per pulire la pistola,

una maglietta di AP 1.

Interpellato in proposito, l’Istituto di medicina legale (IRM) di

San Gallo ha spiegato che per un trasferimento secondario di DNA - la cui

possibilità teorica non può mai essere esclusa (doc. CARP XXIV, pag. 3; cfr.,

pure, AI 180) - occorre che diversi fattori siano riuniti: da un lato,

l’oggetto primario deve contenere sufficiente DNA, dall’altro, il contatto deve

avvenire in modo tale (per pressione, durata, ecc.) che venga trasferito

sufficiente DNA dall’oggetto primario a quello secondario e, dall’altro ancora,

fino al prelevamento dei campioni deve rimanere una quantità sufficiente di DNA

sull’oggetto secondario che, dopo il trasferimento, non deve entrare in

contatto con ulteriori DNA che, altrimenti, pure verrebbero evidenziati dalle

analisi (doc. CARP XXIV, pag. 3).

In assenza di informazioni più dettagliate, gli esperti non sono

stati in grado né di confermare né di smentire l’ipotesi che il DNA di AP 1 sia

stato trasferito sulla pistola di IM 2 tramite lo strofinamento di magliette in

cui il primo avrebbe sudato (doc. CARP XXIV, pag. 3).

Essi hanno, poi, spiegato che l’ipotesi di un trasferimento del

DNA di AP 1 dalle sue magliette sudate alle mani di IM 2 e da lì, poi,

sull’arma equivale ad un doppio trasferimento secondario, evidenziando che, in

quel caso, i fattori di cui sopra dovrebbero essere riuniti per entrambi i

trasferimenti secondari che, inoltre, dovrebbero succedersi immediatamente per

evitare il rischio che, nel frattempo, fattori esterni riducano la

concentrazione del DNA delle magliette sulle mani della persona che, peraltro,

non dovrebbe avere sulle mani grandi quantità del proprio DNA che, altrimenti,

verrebbe trasferito sull’arma insieme a quello altrui (doc. CARP XXIV, pag.

3-4).

Considerato che:

- un

trasferimento secondario di DNA può prodursi soltanto in particolari

condizioni;

- IM 2 ha detto

di non avere, con gli stracci messigli a disposizione da AP 1, pulito

accuratamente la pistola ma di avere proceduto ad una pulizia soltanto veloce e

sommaria (cfr, fra i tanti, verb. dib. d’appello, pag 3 :“una rapida

passata”);

- IM 2 ha

precisato di non ricordare di avere pulito anche il grilletto;

- IM 2 ha, poi,

ancora manipolato la pistola, in ogni caso almeno per metterla nel suo

marsupio,

questa Corte ritiene che non ci possa essere stato, in concreto,

un trasferimento secondario.

g. Ne deriva che il

ritrovamento del suo DNA sulla pistola di cui IM 2 si era munito per commettere

la rapina dimostra che, contrariamente a quanto preteso (da lui e dai

coimputati), AP 1 ha toccato l’arma, ciò che costituisce un determinante

elemento a comprova della sua piena partecipazione al piano criminale.

16.4. L’accertamento - già

saldo per quanto sin qui evidenziato - secondo cui AP 1 era partecipe al

progetto di rapinare la ACPR 1 di __________ è ulteriormente supportato dalle

risultanze dell’esame dei tabulati telefonici.

Al proposito, va premesso che AP 1 ha sempre preteso di avere

conosciuto IM 1 e IM 2 soltanto di vista (cfr., per tutti, PS AP 1 9.1.2013,

pag. 3). Ha, in particolare, definito quella con IM 1 una conoscenza soltanto “da

bar” (PS AP 1 24.1.2013, pag. 2, 8 e 24).

In realtà, che il rapporto tra IM 1 e AP 1

fosse più intenso ed andasse ben oltre la semplice conoscenza “da bar”

pretesa da AP 1 è provato dai numerosi contatti telefonici registrati tra i

due.

Infatti, l’utenza nr. __________ in uso a IM 1 nei giorni

precedenti l’arresto è stata molto spesso in contatto con le utenze in uso a AP

1 (__________e __________) nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2012 e l’8

gennaio 2013 (cfr. AI 234, in particolare all. 16A).

AP 1 ha sostenuto di non avere mai avuto contatti telefonici con IM

1 prima della fine di dicembre 2012 e che fino a quel momento l’utenza con il

numero finale 216 non era in uso a IM 1 bensì a __________ (PS AP 1 24.1.2013,

pag. 9 e 23; MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 3; MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag.

5; MP AP 1 25.4.2013, AI 236, pag. 3; MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 2; all. 1

al verb. dib. TPC, pag. 14).

Ha spiegato di avere acquistato per strada, in un’unica occasione,

due schede SIM “ciucche” (cioè intestate a dei prestanome) - corrispondenti

ai numeri __________ e __________ intestati entrambi a __________ - e di

averne, poi, consegnata una a __________ (MP AP 1 18.4.2013, AI 226, pag. 3-4 e

5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 16), mentre non ha saputo dire dove sia

finita (rispettivamente a chi sia stata consegnata e se se sia mai stata

attivata) l’altra scheda (MP AP 1 18.4.2013, AI 226, pag. 4; all. 1 al verb.

dib. TPC, pag. 16). Che i due numeri sono stati acquistati insieme sarebbe

dimostrato dal fatto che essi erano segnati su un unico biglietto trovato nella

sua agenda (MP AP 1 18.4.2013, AI 226, pag. 5).

Ha, quindi, spiegato di avere, in un secondo momento, invitato __________

a consegnare la scheda che aveva ricevuto da lui (utenza con il numero finale

216) a IM 1 (MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 4; MP AP 1 28.2.2013, AI 141, pag.

3; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 3; MP AP 1 29.3.2013, AI

189, pag. 5; MP AP 1 18.4.2013, AI 226, pag. 3-4 e 5; MP AP 1 25.4.2013, AI

236, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 14 e 16; cfr., pure, PS AP 1

24.1.2013, pag. 23; cfr., anche, MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 2), ciò che

questi avrebbe appunto fatto verso la fine di dicembre del 2012.

Sui motivi della richiesta fatta a __________, AP 1 ha cambiato

versione in corso d’inchiesta.

Dapprima ha detto di averlo fatto per fare avere a IM 1 il suo

numero di telefono affinché questi lo avvisasse prima di presentarsi da lui per

ritirare la moto:

“ Ero stato io a

dire a IM 1 di cercare il sistema di contattarmi prima delle sue visite e,

meglio per avvisarmi delle stesse. In effetti lui per la storia della moto si

presentava senza informarmi e io non avevo tempo. Per evitare questi problemi

gli ho dato o fatto dare quel telefono che conteneva anche il mio numero” (MP AP

1 6.2.2013, AI 109, pag. 4).

Successivamente ha detto di averlo fatto, sostanzialmente, perché __________

era stufo di prestare il suo cellulare a IM 1:

“ ho chiesto a “__________”

di dare a IM 1 quel telefonino che gli avevo consegnato a “__________” a

settembre circa perché “__________” mi aveva chiesto di procurargli una scheda

dato che lui tutte le volte che lo vedeva si faceva prestare il telefonino per

fare delle chiamate. (…) Dato che io di schede non ne avevo, gli ho detto di

dargli una scheda che in precedenza avevo dato a “__________” (MP AP 1

28.2.2013, AI 141, pag. 3; cfr., pure, MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 7).

La tesi di AP 1 non regge per tutta una serie di ragioni.

- Anzitutto, non può essere

dimenticato che IM 1 ha, per finire, ammesso di avere

avuto con AP 1 numerosi contatti telefonici (all. 1 al verb. dib. TPC, pag.

14), al contrario di AP 1 che ne ha sempre minimizzato la frequenza (MP AP 1

6.2.2013, AI 109, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 14).

- IM 1 - che ha detto di

avere acquistato la scheda con il numero finale 216 da uno straniero a __________

per Euro 100.- due o tre mesi prima dell’arresto e di averla usata sempre lui -

ha negato di avere mai ricevuto schede telefoniche da altri, in particolare da AP

1 o da __________ che ha sostenuto di neppure conoscere (PS

IM 1 22.1.2013, pag. 15; MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 5; MP IM

1 28.2.2013, AI 142, pag. 3; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 3

e 8; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 2; MP IM 1 18.4.2013, AI 224, pag. 3; dichiarazioni

di IM 1 in MP AP 1 18.4.2013, AI 226, pag. 4-5; all. 1 al verb.

dib. TPC, pag. 9, 14, 15 e 16).

- AP 1 ha spiegato

l’ostinazione di IM 1 nel sostenere di avere sempre usato lui l’utenza con il numero

finale 216 con la volontà di non “tirare in ballo altra gente” (MP AP 1

11.4.2013, AI 219, pag. 3). Ma se davvero, come preteso da AP 1, la scheda

fosse stata in uso a __________ e davvero questi non fosse coinvolto in

null’altro che nel contrabbando, perché IM 1 avrebbe dovuto temere di “tirarlo

in ballo” al punto da rendere sospetto un innocente (AP 1) di avere

commesso un reato assai più grave (le tentate rapine) piuttosto che rivelare

che la scheda era in uso a __________? Ancora una volta, la versione di AP 1

non ha alcun senso.

- Se davvero, come preteso

da AP 1, IM 1 avesse ricevuto l’utenza con il numero finale 216 soltanto alla

fine del 2012, egli risulterebbe non avere avuto in uso alcuna utenza mobile

nel periodo compreso tra il 13 dicembre 2012 e la fine del mese ritenuto che,

tra il 13 dicembre 2012 (cfr. CD contenente il brogliaccio del traffico

telefonico dell’utenza con il numero finale 133) e il 3 gennaio 2013, (all. 10

all’AI 234) l’altra utenza da lui utilizzata (corrispondente al numero __________)

non compare più nei tabulati telefonici.

- Entrambe le versioni

fornite da AP 1 circa il motivo per cui avrebbe detto a __________ di dare la

scheda a IM 1 sono prive di logica interna e, quindi, inattendibili.

La prima versione (secondo cui l’avrebbe fatto per fare avere a IM

1 il suo numero di telefono affinché questi lo chiamasse per fissare un

appuntamento per il ritiro della moto dal suo garage) non è credibile nella

misura in cui, per raggiungere il suo scopo, non era necessaria una manovra del

genere ma sarebbe bastato invitarlo a telefonargli, poco importa con quale

utenza.

Ma neppure la seconda versione (secondo cui avrebbe fatto avere la

scheda a IM 1 su richiesta di __________ che era stufo che questi gli

scroccasse il telefono) è plausibile: visto che IM 1 non chiamava solo AP 1

quando, secondo lui, si faceva prestare il cellulare da __________ (MP AP 1

28.2.2013, AI 141, pag. 3), perché avrebbe dovuto essere proprio lui a fargli

avere una scheda? Inoltre, se davvero, come da lui preteso, AP 1 aveva in un

primo momento consegnato la scheda a __________, deve averlo fatto perché aveva

necessità di avere con lui contatti telefonici (per il contrabbando?) e non è

chiaro come essi abbiano potuto continuare a sentirsi dopo che __________ aveva

consegnato la scheda a IM 1, visto che AP 1 non ha mai preteso di avere dato

una nuova scheda a __________ ma ha, anzi, detto di avere chiesto a __________

di dare a IM 1 la scheda con il numero finale 216 proprio perché non ne aveva

altre a disposizione. È evidente, quindi, come la versione di AP 1 - già

inverosimile per quanto sopra ricordato - pecca anche di logica interna.

- Dall’analisi dei tabulati

telefonici sono emerse diverse chiamate effettuate dall’utenza con il numero

finale 216 alle utenze in uso a IM 2 o a persone a lui vicine (per, esempio, __________

per il quale di tanto in tanto lavorava in nero). Ritenuto come sia AP 1 (MP AP

1 29.3.2013, AI 189, pag. 6) che IM 2 (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 17)

concordino nel dire che IM 2 non conosceva __________, AP 1 ha spiegato

l’esistenza di quelle telefonate ipotizzando proprio che fosse IM 1 a farle

usando, appunto, il cellulare di __________ (cfr. MP AP 1 29.3.2013, AI 189,

pag. 7; MP AP 1 25.4.2013, AI 236, pag. 3).

Questa tesi - che potrebbe teoricamente reggere per le chiamate in

uscita dall’utenza con il numero finale __________ - è, però, smentita

dall’accertamento secondo cui il 4 dicembre 2012, alle 9.50, è IM 2 (con

un’utenza intestata a suo fratello ma in suo uso) a chiamare l’utenza con il

numero finale __________, senza che tale telefonata sia preceduta da altre, ciò

che esclude che IM 1 possa averlo precedentemente contattato facendosi prestare

da __________ l’utenza con il numero finale __________ e chiedendogli di

richiamarlo su quel numero.

- AP 1 ha mentito anche

quando ha collegato il primo incontro con IM 1 al momento dell’attivazione

della propria utenza (nr. __________), spiegando di avere attivato la sua

scheda - così come quella poi consegnata a __________ (MP di confronto IM 1/AP

1 28.2.2013, AI 143, pag. 3) - nel periodo in cui ha fatto la conoscenza di IM

1 (MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 2-3). Dagli atti

emerge, infatti, che l’utenza con il numero finale __________ era attiva dal 15

settembre 2012 (all. 14 all’AI 234) mentre l’utenza con il numero finale __________

era attiva già l’8 agosto 2012 (cfr. CD contenente i tabulati italiani).

- A destituire la tesi di AP

1 di ogni credibilità concorre, poi, il fatto che egli si è rifiutato di

fornire agli inquirenti qualsivoglia elemento che permettesse di identificare

il fantomatico __________ (cfr. PS AP 1 24.1.2013, pag. 23; MP AP 1 11.4.2013,

AI 219, pag. 5; cfr. pure all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 19) nonostante gli

fosse chiaro che l’accertamento della sua esistenza e la sua audizione lo

avrebbe senz’altro aiutato. AP 1 ha spiegato di non averlo voluto coinvolgere

per paura che potesse avere dei problemi con la giustizia svizzera e che

potesse, addirittura, finire in prigione (“non voglio che se viene in

Svizzera finisca in galera”, MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 5; cfr. pure

all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 19).

La tesi è debole dato che, secondo la versione dell’imputato, __________

era, tutt’al più, un contrabbandiere e il rischio di sanzioni che correva era,

notoriamente, senz’altro inferiore al suo (cfr. disposizioni penali contenute

nella Legge sulle dogane, art. 117 e segg.).

- A tutto

quanto precede si aggiunge che non si vedono ragioni per cui IM 1 - che ha, per finire, ammesso le sue responsabilità - avrebbe dovuto

mentire sulla sua utenza telefonica e, di conseguenza, sui suoi contatti con AP

1, mentre è chiaro l’interesse di AP 1 a minimizzare l’intensità dei contatti

avuti con IM 1.

Nulla muta la circostanza che nell’agenda di AP 1 sia stato

trovato un biglietto con indicati i due numeri di telefono risultati intestati

a __________. Diversa sarebbe, semmai, stata la situazione se, anziché un

semplice appunto, fossero state rinvenute le tessere in cui vengono vendute (e

dalle quali vengono normalmente estratte al momento dell’uso) le schede SIM.

Va, però, detto che anche un tale ritrovamento non avrebbe permesso di

escludere, con sufficiente certezza, che, dopo avere effettivamente acquistato

le due schede, AP 1 ne abbia, subito, consegnata una a IM 1 (senza prima

metterla a disposizione di __________).

Si aggiunge, qui, che i paralleli fatti dalla diligente Difesa fra

tabulati telefonici e tracciati GPS delle vetture in uso a IM 1 non escludono

che questi fosse, dall’inizio, l’effettivo utilizzatore dell’utenza con il

numero finale 216 poiché è accertato che egli, oltre a quelle sotto

sorveglianza, aveva in uso almeno un’altra vettura, e cioè la Citroën C2 intestata a __________ e che il giorno 11 dicembre 2012 la Fiat Punto era utilizzata da terze persone (rapporto dei Carabinieri di Clusone 6.2.2013,

all. 5 all’AI 149, pag. 1-2).

16.5. Altro elemento che conforta

l’accertamento del coinvolgimento di AP 1 nel progetto criminale è costituito

dal piano che IM 1 e IM 2 avevano previsto per la fuga.

Certo, sulla scorta delle dichiarazioni di IM 1 e di IM 2 non è possibile

stabilire con sicurezza in quale direzione essi avessero deciso di fuggire.

Infatti, IM 2 ha

sempre dichiarato che la via di fuga prescelta li avrebbe portati in direzione

dell’Italia e che, proprio per questo, si erano procurati la moto (MP IM 2

10.1.2013, AI 32, pag. 2; MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 4; MP di confronto IM

2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3), negando espressamente che fossero

intenzionati a tornare a __________ (MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 4).

In aula ha ribadito la sua versione (all. 1 al verb.

dib. TPC, pag. 9), precisando che soltanto “in caso di blocchi fortissimi”

o “se c’erano le guardie di confine in giro” sarebbero tornati a __________

per confondersi in mezzo alla gente (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 9).

IM 1, invece, è stato meno lineare.

Inizialmente ha sostenuto anche lui che sarebbero fuggiti verso

l’Italia:

“ il nostro piano

era quello che dalla ACPR 1 ci saremmo allontanati con l’auto fino a __________

dove c’era la moto, per poi scappare con quest’ultimo veicolo transitando dalla

stessa dogana da cui eravamo passati con l’auto rubata” (PS IM 1 22.1.2013,

pag. 9).

In seguito ha, invece, detto che sarebbero tornati a __________

dove avrebbero lasciato la moto da AP 1 prima di rientrare in Italia con i

mezzi pubblici:

“ non ricordo se

si era deciso di fuggire in Italia o di ritornare a __________. Anzi adesso che

ci penso posso dire che il piano prevedeva che saremmo ritornati a __________

dal AP 1, dove avremmo lasciato la moto (non so se nel garage o sul piazzale e

da dove poi io sarei tornato a casa in treno o con la corriera)” (MP IM 1

6.2.2013, AI 108, pag. 4).

Dopo avere sostenuto che essi dovevano, forse, ancora scegliere la

via di fuga (“non ricordo dove dovevamo andare a bordo della moto dopo la

rapina se a nord o a sud. Dovevamo forse ancora deciderlo”; MP di confronto

IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3), confrontato con le dichiarazioni da lui

rilasciate il 6 febbraio 2013, ha detto:

“ se ho

dichiarato quelle cose, sarà così, ora proprio non ricordo” (MP di confronto IM

2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3)

e poi, a fronte delle dichiarazioni di IM 2, ha affermato

“ è probabile che

si andava in Italia” (MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3).

Al dibattimento di prime cure, IM 1 ha detto che il 4 gennaio 2013

aveva portato nel garage di AP 1 un giubbetto nero che voleva

indossare dopo la rapina (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8;

dichiarazione confortata dalle osservazioni della polizia), tornando così a

pretendere che, messo a segno il colpo, lui e IM 2 sarebbero tornati a __________.

Qualche riga più in basso, IM 1 ha però precisato

che sarebbero tornati a __________, non per andare da AP 1, ma per prendere la

corriera che parte da __________ e arriva a __________, pretendendo che non

avevano ancora pensato a dove lasciare la moto (all. 1 al

verb. dib. TPC, pag. 8).

Uno spiraglio di luce nella cortina di fumo creata dalle

dichiarazioni degli imputati deriva dal fatto, oggettivo, che la motocicletta è

stata posteggiata a nord (__________) rispetto all’obiettivo da rapinare (__________),

cosa anomala se i rapinatori avessero voluto fuggire in Italia ritenuto che,

così come emerge dal rapporto d’inchiesta della polizia giudiziaria, “raggiungere

indisturbati l’Italia da __________ è piuttosto “complicato” (RPG, pag. 9).

Questa Corte ritiene, quindi, di poter accertare che la fuga avrebbe portato i

rapinatori a __________, ciò che supporta l’accertamento del pieno

coinvolgimento di AP 1.

16.6. A quanto sopra si aggiunge

che, più in generale, l’atteggiamento assunto da AP 1 durante tutto il

procedimento penale non depone certo per la sua credibilità.

a. Come già visto al

considerando n. 15.1, inizialmente egli è stato molto reticente, dando spesso

risposte evasive alle domande degli inquirenti ed arrivando anche a mentire su

aspetti successivamente ammessi.

A titolo di esempio, si ricorda che, nei suoi primi verbali, con

riferimento a quanto fatto il 9 gennaio 2013, AP 1 ha dichiarato:

“ verso le 0530

sono uscito di casa e ho fatto un giro, non intendo indicare altro. (…) ho

incontrato delle persone, non intendo indicare né dove né chi siano queste

persone” (PS AP 1 9.1.2013, pag. 3),

precisando di essere andato a __________ e di essere tornato

indietro, senza fare soste e senza incontrare nessuno (MP AP 1 9.1.2013, AI 18,

pag. 7-8).

Ha, poi, dichiarato di conoscere IM 1 e IM 2 solo di vista ed ha

aggiunto di non voler “dire altro” (PS AP 1 9.1.2013, pag. 3).

Nel verbale successivo, ha sostenuto di avere visto IM 1 soltanto

una manciata di volte e di averlo conosciuto un paio di mesi prima dell’arresto

fuori dal salone da parrucchiera della moglie dove questi gli aveva chiesto

un’informazione (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5).

In seguito ha cambiato versione affermando di averlo conosciuto

tra settembre e ottobre del 2012 al bar __________ di __________ (GPC AP 1

10.1.2013, AI 38, pag. 2; PS AP 1 24.1.2013, pag. 2 e 24; MP AP 1 6.2.2013, AI

109, pag. 2; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 2; all. 1 al

verb. dib. TPC, pag. 13), ritrovo frequentato da contrabbandieri o ex

contrabbandieri (cfr. MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 2-3)

dove lui si era recato, la mattina presto, per bere un caffè, come era solito

fare tre volte alla settimana:

“ è mia abitudine

partire da casa andare in Italia, bere un caffè, ritornare a casa (…) tutto

questo lo faccio alle 06.00 del mattino. Questa mia abitudine ce l’ho da

qualche anno e in media circa mi capita [di recarmi] in Italia, così presto il

mattino, tre volte la settimana. In una di queste circostanze ho anche incontrato,

per caso, IM 1” (PS AP 1 24.1.2013, pag. 2).

Ha, quindi, preteso di averlo conosciuto nell’ambiente del

contrabbando (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag.

9; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4 e pag. 5 in cui precisa che IM 1 gli era stato presentato da __________; MP AP 1 5.7.2013, AI 267,

pag. 3; cfr., pure, PS AP 1 24.1.2013, pag. 2; MP di confronto IM 1/AP 1

28.2.2013, AI 143, pag. 2).

Quanto alla motocicletta, ha inizialmente detto unicamente di

averla notata davanti al suo negozio nei giorni precedenti e ha ammesso che il

mezzo era parcheggiato nel suo garage soltanto a fronte di una fotografia che

la ritraeva lì (PS AP 1 9.1.2013, pag. 3).

In un primo tempo, ha preteso che lo fosse da circa una decina di

giorni soltanto (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5 e 9) e ha sostenuto che, dopo che

gliel’avevano lasciata, IM 1 e IM 2 erano tornati soltanto una volta per

tentare - in sua assenza - di avviarla e che, non essendoci riusciti, il mezzo era

rimasto nel suo garage fino al 9 gennaio 2013 (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag.

5).

Ha, pure, inizialmente sostenuto di non sapere come IM 2 sia

arrivato nel suo garage per ritirare la moto il 9 gennaio 2013 (PS AP 1

9.1.2013, pag. 4). In seguito, ha detto che era arrivato a piedi (MP AP 1

9.1.2013, AI 18, pag. 8) ma, subito dopo, ha nuovamente ritrattato dicendo di

essere andato a prenderlo a __________ nei pressi della dogana di Ronago (MP AP

1 9.1.2013, AI 18, pag. 8).

Ha, poi, ancora mentito affermando:

- che durante il

viaggio in auto con lui c’era solo IM 2 (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 8)

e negando:

- di avere, quel

giorno, visto IM 1 (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 8);

- di essere

stato seguito da un’altra vettura (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 9);

- di essere

stato a __________ quella mattina (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 9).

Alla domanda a sapere che cosa avrebbe fatto IM 2 dopo aver preso

la moto, ha dapprima preferito non rispondere e, in seguito, ha detto di non

saperlo (PS AP 1 9.1.2013, pag. 4).

Circa i passaggi dati agli imputati, ha ammesso - scostandosi,

tuttavia, dalla verità riguardo alle destinazioni - soltanto di avere, il 3

gennaio 2013, acconsentito alla richiesta di IM 1 che gli chiedeva di accompagnare

IM 2 a __________, dove questi è sceso per continuare con la sua auto e da dove

lui ha proseguito con il solo IM 1 fino a __________, rispettivamente __________

(MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 6, 7 e 9).

b. AP 1 non ha cambiato

atteggiamento neanche in seguito, cercando sempre di defilarsi e ammettendo

soltanto quello che emergeva con evidenza dagli atti (ma, a volte, neppure

quello, cfr. la questione del DNA).

Prima di sostenere di essere dedito al contrabbando, ha, ad

esempio, più volte preteso:

- di possedere

diverse schede “ciucche” in quanto sarebbe più comodo acquistare ogni

volta una scheda nuova per strada piuttosto che ricaricare una scheda prepagata

intestata a proprio nome;

- di avere da

qualche anno l’abitudine di uscire di casa la mattina verso le 6.00 per andare

in Italia a bere un caffè e poi ritornare a casa e di farlo circa tre volte

alla settimana.

Ha, inoltre, seguitato:

- a dire che sua

moglie sapeva che lui usciva presto la mattina ma che, nonostante i loro buoni

rapporti (PS AP 1 24.1.2013, pag. 12; PS __________ 11.2.2013, pag. 5), “non

mi chiede niente mia moglie. (…) Non sa dove vado, non sa cosa faccio fintanto

[che] non rientro a casa” (PS AP 1 24.1.2013, pag. 12) e che “Io a mia

moglie dico solo “esco” senza precisare oltre, lei non mi chiede altro e se lo

fa io non gli rispondo” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 4), ciò che però moglie ha

negato sostenendo di non sapere che il marito uscisse di casa prima dell’alba (PS

__________ 11.2.2013, pag. 6);

- a negare

l’intensità dei rapporti telefonici con IM 1, continuando a sostenere che la

scheda con il numero finale 216 fosse in uso ad un’altra persona;

- a sostenere, contro ogni evidenza, l’esistenza di __________;

- a negare di

avere sentito le telefonate di IM 1 a IM 2 per il via libera;

- a negare di

avere, il 2 gennaio 2013, riaccompagnato i due compari in Italia dopo la

scoperta del guasto alla moto (cfr., in particolare, all. 1 al verb. dib. TPC,

pag. 5).

16.7. A titolo ancor più

abbondanziale, tanto per inquadrare la personalità di AP 1, si citano, infine,

le seguenti risultanze.

a. Si segnala, come AP

1 intrattenesse contatti con persone poco raccomandabili così come emerge dal

fatto che, durante la perquisizione cui è stato sottoposto il suo appartamento,

è stato rinvenuto il passaporto - autentico (AI 281, pag. 2) - di __________

(verbale di perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24).

Riguardo al titolare del passaporto, AP 1 ha dichiarato che:

“ è un signore

che è venuto due anni fa a lavorare a casa mia”

e riguardo al documento d’identità ha spiegato che:

“ l’ha lasciato a

casa mia perché lui ha problemi con la Giustizia in Italia. Lui doveva venire a

prendermi per portarmi a __________ in ospedale (…), ma non si è mai più

presentato perché lo hanno arrestato. Io non ero al corrente di questi suoi

problemi prima dell’arresto. ADR che credo che l’abbiano arrestato per droga,

so che l’adoperava” (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 12; cfr., pure, MP AP 1

29.3.2013, AI 189, pag. 5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 14).

Dagli atti (AI 186, pag. 10) emerge, infatti, che __________ è un

pregiudicato che è attualmente detenuto in Italia per traffico di stupefacenti

e che era stato condannato in passato anche per detenzione di armi (nel 1993) e

per reati contro la religione e i defunti (nel 1986).

Inoltre, nella vettura di AP 1 sono stati trovati diversi

biglietti su cui erano segnati vari numeri di telefono, tra cui quelli di __________

(lo __________ e lo __________) che, oltre che per infrazione alla LCStr, è conosciuto

alle autorità penali anche per porto abusivo di armi e concorso in ricettazione

ed è stato arrestato il 26 febbraio 2008 perché aveva fornito appoggio agli

autori di una rapina a mano armata messa a segno il 4 settembre 2007 a San Pietro di Stabio ai danni di un distributore di benzina (__________) (AI 229, pag. 2).

b. Significativo è anche

il bisogno di difesa dimostrato da AP 1 con il possesso della pistola (con due

colpi in canna) rinvenuta a casa sua insieme ad altri colpi sciolti (verbale di

perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24) nonché di uno spray al

pepe e di un coltello (pure rinvenuti in casa), oltre che di un altro coltello

(apribile con una mano sola) sequestrato nella sua auto (verbale di

perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24).

A proposito della pistola, AP 1 non ha inizialmente saputo

spiegare “il motivo esatto per cui fosse carica” (PS AP 1 9.1.2013, pag.

4) ma, in un secondo momento, ha ammesso di avere custodito l’arma carica a

scopo di difesa (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 4).

In particolare, egli ha ammesso che la pistola, così come il

coltello che teneva in auto, lo facevano “sentire più sicuro” (MP AP 1

9.1.2013, AI 18, pag. 4).

Sebbene al dibattimento di appello abbia tentato di sfumare le sue

precedenti dichiarazioni (verb. dib. d’appello, pag. 2-3 in cui ha detto di averla “caricata con colpi veri perché non aveva più colpi a salve”), sospetto

- e indiziante di frequentazioni più che discutibili - è il fatto che egli

sentisse un tale bisogno di proteggersi.

16.8. Concludendo, questa

Corte accerta che AP 1 ha partecipato consapevolmente al piano criminale.

Nella misura in cui chiedeva il proscioglimento, l’appello di AP 1

deve, quindi, essere disatteso.

17. Giusta l’art. 140 cifra

1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva sino a dieci anni

o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque

commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un

pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di

opporre resistenza.

L’art. 140 cifra 2 CP prevede che il colpevole è punito con una

pena detentiva da uno a vent’anni se, per commettere la rapina, il colpevole si

è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.

18. Con

il suo appello, IM 1 sostiene che i fatti del 2, del 3 e del 9 gennaio 2013 non

adempiano gli estremi della tentata rapina ma siano, semmai, da considerare

atti preparatori punibili di rapina.

a. Giusta l’art. 22

cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine

o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di

risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere

punito con pena attenuata.

b. Dalle dichiarazioni

di IM 1 riguardo al 2 gennaio 2013 emerge chiaramente che la rapina di __________

era programmata già per quel giorno:

“ Come dicevo il 2 gennaio 2013

siamo arrivati a __________ verso le ore 0730/0800 a bordo della Fiat Uno

rubata. Volevamo prendere la moto e poi volevamo lasciare la macchina

parcheggiata da qualche parte. Ma siccome la moto non funzionava siamo dovuti

ritornare in Italia con l'auto rubata e poi dopo aver recuperato la batteria

abbiamo ancora raggiunto __________ a bordo della mia Fiat Punto. Dopo aver

cambiato la batteria siamo tornati a casa.

(…) Concordo con

l'interrogante, effettivamente quel giorno volevamo fare la

rapina di __________, o meglio andavamo in zona per vedere se era fattibile

commettere il colpo. Per questo avevamo l'auto rubata. Purtroppo abbiamo

desistito perché la moto non andava" (PS IM 1 29.3.2013, pag. 2-3).

Significativo, al proposito, il “purtroppo” che IM 1 si è

lasciato sfuggire davanti agli inquirenti e il fatto che dagli atti emerge

effettivamente che, quando non avevano intenti criminali, non entravano in

Svizzera con le auto rubate ma con la Fiat Punto di IM 1 (come hanno fatto, ad esempio, il 2 gennaio 2013, quando sono entrati nel nostro Paese con la

batteria nuova per la moto e come ha fatto IM 1 quando, il 4 gennaio 2013, si è

incontrato con AP 1 nella sua autorimessa).

IM 1 ha ammesso che anche il 3 gennaio il piano era, come per il

giorno precedente, di rapinare l’ACPR 1 (cfr. MP IM 1 28.2.2013, AI 142, pag.

2).

Anche IM 2 ha dato atto che sia il 2 che il 3 gennaio 2013 erano

partiti alla volta della Svizzera per commettere la rapina:

“ voglio dichiarare e, sostanzialmente, ammettere che in effetti i giorni

2, 3 (…) gennaio ero già venuto in Svizzera per tentare la rapina che ho poi

ancora tentato il 9 gennaio 2013, il giorno dell'arresto” (GPC IM 2 5.4.2013,

AI204, pag. 2).

Pacifico è che anche lo scopo di quanto fatto il 9 gennaio 2013

era quello di mettere a segno il colpo.

Dal profilo oggettivo, gli imputati hanno iniziato l’esecuzione

del reato, compiendo atti da cui, normalmente, non vi è più ritorno.

Nella misura in cui sostiene che i fatti del 2, del 3 e del 9 gennaio

2013 non configurano già un tentativo ai sensi dell’art. 22 CP ma che si

tratta, semmai, di semplici atti preparatori, l’appellante dimentica che il

Tribunale federale ha già riconosciuto il tentativo in un caso in cui i

rapinatori avevano compiutamente studiato un piano di cui avevano già

realizzato parti essenziali (avendo eseguito i sopralluoghi, scelto i

partecipanti, distribuito i ruoli, approntato i lasciapassare per il luogo

della rapina, assegnato le armi e organizzato i veicoli per la fuga), e questo

nonostante la rapina dovesse avere luogo soltanto il giorno successivo (DTF 117

IV 369 consid. 11-12).

Sul tema si richiamano anche le pertinenti considerazioni dei

primi giudici che hanno spiegato che in tutte e tre le occasioni - il 2, il 3 e

il 9 gennaio 2013 - era stato superato il passo decisivo dal quale non vi è, di

regola, più ritorno e che la rapina non è stata consumata soltanto a causa

dell’intervento di elementi esterni poiché:

“ il 2 gennaio 2013 l'obiettivo e l'orario in cui colpire erano stati

scelti, i due sodali erano già entrati in Svizzera come pure avevano portato in

Svizzera la macchina rubata destinata alla fuga, IM 1 - in possesso di uno

spray al pepe e di un passamontagna - si era portato nelle vicinanze dell'ACPR

1 di __________, IM 2 - munito di un'arma da fuoco carica e di passamontagna -

si era recato a __________ per recuperare la moto che sarebbe servita per la

fuga con l'intenzione di raggiungere IM 1 a __________, ma il piano è saltato

perché IM 2 ha trovato la moto con la batteria scarica.

Considerandi

II 3 gennaio 2013, IM 2 e IM 1 si sono avvicinati

ancora maggiormente alla realizzazione della rapina ai danni dell'ACPR 1 di __________.

Infatti, dopo essere entrati in Svizzera ed aver introdotto l'auto rubata, IM 2

ha recuperato la moto presso il garage di AP 1 e ha raggiunto IM 1 a __________,

dove i due hanno però notato la presenza di una pattuglia di polizia che

circolava lentamente nei pressi dell'ACPR 1, per cui hanno rinviato la

perpetrazione della rapina, ritenendola troppo rischiosa.

II 9 gennaio 2013 IM 2 e IM 1 non hanno portato a termine la

rapina unicamente grazie al tempestivo intervento della Polizia” (sentenza

impugnata, consid. 4.9, pag. 29-30).

Così stando le cose, in concreto il tema non è tanto quello di

sapere se il comportamento degli imputati configuri il reato di tentata rapina

ma è, semmai, quello del grado di prossimità del risultato da loro sperato.

Ne consegue che, su questo aspetto, l’appello di IM 1 deve essere

respinto.

19.

In via subordinata

rispetto alla sua principale richiesta di giudizio, IM 1 chiede la

derubricazione della sua condanna da ripetuta tentata rapina aggravata a

ripetuta tentata rapina semplice.

a. Essendo stata formulata

soltanto al dibattimento di appello e non già nella dichiarazione di appello,

la contestazione è tardiva e, quindi, irricevibile (cfr. art. 399 cpv. 4 CPP;

Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 399, n. 13, pag. 747).

b. Vale, comunque sia,

la pena di rilevare che la censura è priva di consistenza. E ciò per le

considerazioni che seguono.

Che IM 2 fosse armato in tutte e tre le occasioni non è

contestato.

Si tratta qui di stabilire se IM 1 lo sapesse.

Sulla sua consapevolezza riguardo alla presenza dell’arma, IM 1

non è stato lineare.

Inizialmente, ha detto di non avere mai visto la pistola (MP IM 1

10.1

, AI 25, pag. 5; PS IM 1 22.1.2013, pag. 10).

In seguito, ha ammesso di averla vista il 3 gennaio 2013 e di

avere saputo anche il 9 gennaio 2013 che IM 2 era armato (PS IM 1 26.2.2013,

pag. 10 e 11; MP IM 1 28.2.2013, AI 142, pag. 1-2; MP di confronto IM 1/AP 1

28.2

, AI 143, pag. 6; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag.

2-3; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2; all.

1.

al verb. dib. TPC, pag. 12).

Riguardo al 2 gennaio 2013, ha sostenuto di non avere saputo che IM 2 era armato (MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3), ciò che IM 2 ha smentito

nella misura in cui, con riferimento alla consapevolezza di IM 1 rispetto alla

presenza dell’arma, ha detto:

“ Credo che

sapesse comunque che c’era già il giorno 2” (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 3).

Ad ogni buon conto, che IM 1 effettivamente sapesse che IM 2

sarebbe stato armato anche il 2 gennaio 2013 è inequivocabilmente dimostrato

dal fatto che egli stesso ha dato atto che il correo gli aveva rivelato la sua

intenzione di munirsi di un’arma per commettere la rapina e i motivi della sua

decisione:

“ IM 2 invece mi

diceva che se lui avesse fatto una rapina non l’avrebbe fatta senza pistola (…)

insisteva dicendo che un suo amico aveva fatto una rapina in Italia senza

l’arma e che i clienti lo avevano placcato. Ne era conseguito l’arresto di

questa persona. IM 2 aggiungeva che quella fine non la voleva fare e che

pertanto sarebbe arrivato armato di pistola” (PS IM 1 26.2.2013, pag. 10);

“ mi disse che

non avrebbe fatto rapine senza pistole perché un suo conoscente aveva tentato

un colpo in Italia ed era poi stato bloccato dai clienti della banca. Per evitare

questo e quindi per potersi garantire la fuga lui voleva la pistola” (MP IM 1

28.2

, AI 142, pag. 2).

Come ha correttamente rilevato la prima Corte, “è evidente che

solo una pistola carica assolve a una tale funzione di sicurezza” (sentenza

impugnata, consid. 4.9, pag. 29).

Il fatto che IM 1 abbia tentato - evidentemente invano - di

dissuadere il compare dai suoi intenti nulla toglie alla sua consapevolezza

circa la presenza dell’arma carica in tutte e tre le occasioni. Tale

circostanza supporta, anzi, un simile accertamento.

In concreto è, quindi, realizzata l’aggravante di cui alla cifra 2

dell’art. 140 CP.

c. È, quindi, confermata

la condanna di IM 1, così come quella di IM 2, per titolo di ripetuta tentata

rapina con l’aggravante dell’essersi munito di un’arma da fuoco.

20.

Si tratta ora di

determinare se, con quanto fatto, AP 1 si sia reso complice - così come da egli

preteso a titolo subordinato (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 2) - o correo

di IM 1 e di IM 2.

a. Secondo la giurisprudenza,

è correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera determinante, con altre

persone alla decisione di commettere un reato, alla sua organizzazione o alla

sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei principali partecipanti. Il

suo contributo deve risultare, nelle circostanze concrete, essenziale alla

commissione dell'infrazione. Sebbene la sola volontà in relazione all'atto non

sia sufficiente, non è necessario che il correo abbia effettivamente

partecipato all'esecuzione del reato o abbia potuto influenzarlo. La correità

presuppone una decisione comune che non deve forzatamente essere espressa,

potendo risultare da atti concludenti. Il dolo eventuale quanto al risultato è

sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi all'ideazione del

progetto, potendovi aderire successivamente, né che l'atto sia premeditato,

potendo egli associarvisi in corso di esecuzione. Ciò che è determinante è che

il correo si sia associato alla decisione da cui trae origine l'infrazione o

alla realizzazione di quest'ultima, in condizioni o in misura tale da farlo

apparire come un partecipante non secondario, ma principale (DTF 135

IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a; 120

IV 17 consid. 2d; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265

consid. 2c/aa; STF 6B_587/2012 del 22.7.2013 consid. 2.2;6B_45/2013 del

18.7.2013

consid. 1.3.5;6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1;6B_758/2009

del 6.11.2009 consid. 2.4;6B_890/2008 del 6.4.2009

consid. 3.1;6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1;6S.283/2002 del 26.11.2002 consid.

4.

; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2).

b. Ai

sensi dell’art. 25 CP, è, invece, complice colui che aiuta intenzionalmente

altri a commettere un crimine o un delitto.

Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione

accessoria al reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale

un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli

eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di

favoreggiamento. Non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio

sine qua non della realizzazione del reato ma è sufficiente che essa

l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o

consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione

di garante (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 129 IV 124 consid. 3.2; 121 IV 109

consid. 3a; 120 IV 265 consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309

consid. 1a; STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1;6B_696/2012

dell’8.3.2013 consid. 7.1;6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1;6B_890/2008

del 6.4.2009 consid. 3.1;6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1;6S.283/2002 del 26.11.2002 consid.

4.

; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP

17.2009

-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).

Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o

per dolo eventuale (su questa nozione, cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1). È

necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire alla

realizzazione di un determinato atto delittuoso e che egli lo voglia o, quanto

meno, lo accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti

principali dell’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la

decisione di compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a;

STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1;6B_527/2011 del 22.12.2011 consid.

2.

;6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; sentenza CARP 17.2011.11 del

9.6.2011

consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).

La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del

reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep.

1986, pag. 322, consid. 3.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2;

sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).

c. In concreto, come

visto, AP 1, in tutti e tre i tentativi, ha portato dall’Italia alla Svizzera e

viceversa i due compagni e, sin dalla seconda metà del dicembre del 2012, ha

tenuto la moto nel suo garage, al riparo da occhi indiscreti.

Se è vero che i soli passaggi dati ai due rapinatori potrebbero

non bastare per considerarlo correo (cfr. STF 6S.307/2003 del 9.10.2003 consid.

3.

;6S.283/2002 del 26.11.2002 consid. 4.3), è anche vero che egli non si è limitato a quello. Il

ruolo da lui avuto è stato ben più determinante se si considera che, per una

ventina di giorni, ha tenuto in deposito nella sua autorimessa sotterranea la

moto che doveva servire a IM 1 e a IM 2 per fuggire dopo la rapina e, per una

decina di giorni, ha pure tenuto in deposito la pistola che doveva servire per

minacciare l’impiegata dell’ACPR 1. La sua funzione, essenziale per la riuscita

del piano, fa di lui un partecipante non solo secondario ma principale. Egli

deve, pertanto, essere ritenuto colpevole di correità nelle tentate rapine

aggravate.

Nella misura in cui chiedeva la derubricazione della condanna per

correità in complicità, l’appello di AP 1 deve, pertanto, essere disatteso.

21.

Nel corso

dell’inchiesta, AP 1 ha ammesso di avere, nella notte di San Silvestro del 2012

e proprio “perché era l’ultimo dell’anno”, sparato due colpi in aria dal

terrazzo di casa sua (che si trova all’ultimo piano):

“ Il 31 dicembre

ho fatto una pazzia, ho sparato due colpi, li ho sparati dal mio terrazzo.

Avrei voluto spararne altri due ma non l’ho fatto perché avevo paura di fare

troppo rumore, anzi ne avevo già fatto abbastanza. Quindi l’ho rimessa via

carica” (PS AP 1 24.1.2013, pag. 27-28; cfr., pure, PS AP 1 22.2.2013, pag. 9;

MP AP 1 28.2.2013, AI 141, pag. 1; MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 4).

Ha, però, preteso - ma soltanto ad inchiesta molto avanzata - che

i colpi da lui sparati fossero a salve (MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 4).

Su questo punto, AP 1 non può essere creduto. Da un lato, la sua

tesi non è plausibile perché proposta soltanto verso la fine dell’inchiesta.

Dall’altro, AP 1 non è credibile ritenuto come abbia dichiarato di avere

rimesso via la pistola carica dopo avere esploso i due colpi a Capodanno (PS AP

1.

24.1.2013, pag. 28) e come dagli atti emerga che i proiettili che erano

inseriti nell’arma al momento della perquisizione non fossero a salve bensì a

palla (cfr. AI 256, foto n. 46 e distinta reperti e tracce da n. 4.2 a n. 4.13).

Questa conclusione è rafforzata dall’affermazione di AP 1 stesso -

che, al dibattimento di appello, ha tentato invano di sfumarla (cfr. verb. dib.

d’appello, pag. 2-3) - secondo cui egli possedeva l’arma a scopo di difesa (ciò

che implica l’uso di cartucce a palla e non a salve). Significativo, al

proposito, è altresì il fatto che, durante la perquisizione in casa sua, da

nessuna parte siano state trovate cartucce a salve.

Pertanto, nella misura in cui auspica il suo proscioglimento dal

reato di atti contro la pubblica incolumità, l’appello di AP 1 deve essere

respinto.

Commisurazione della pena

22.

La legge commina:

- per il furto, la pena detentiva sino a cinque anni o la pena

pecuniaria (art. 139 cifra 1 CP);

- per

la rapina a mano armata, la pena detentiva da un anno a vent’anni (art. 140

cifra 2 CP), ritenuto che, se il reato rimane allo stadio del tentativo,

l’autore può essere punito con pena attenuata (art. 22 cpv. 1 CP);

- per

la denuncia mendace (art. 303 cifra 2 CP), l’infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm), la guida in stato di inattitudine

(art. 91 cpv. 2 LCStr), il furto d’uso (art. 94 cpv. 1 lett b

LCStr) e la guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr), la

pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria;

- per

la contravvenzione alla LStup (art. 19a cifra 1 LStup) e gli atti contro la

pubblica incolumità (art. 6 lett. d LOP), la multa.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del

genere di pena.

Nel caso in cui per i reati che entrano in concorso tra loro siano

comminate pene di genere diverso, tali pene devono essere pronunciate

cumulativamente ritenuto come il principio dell’inasprimento della pena ai

sensi dell’art. 49 cpv. 1 CP si applichi solo quando vengono irrogate più pene

dello stesso genere (DTF 137 IV 57 consid. 4.3.1; STF 6B_867/2010 del 19 luglio

2011.

consid. 1.1.2;6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 7.1;

Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 49, n. 7, pag. 296).

a. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. Come già l’art. 63

vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata

essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che

codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo

di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze

legate all’atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo

oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata

nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato

dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli

obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio

diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare

l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi

a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà

delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre

tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una

legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007

del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, considerare

i fattori legati all’autore, ovvero la sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), la reputazione, la situazione personale (stato di salute,

età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.),

il comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così

come l’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129

IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;

cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a

quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena

delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per

intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal

compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica

del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge

federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid.

4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la

giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97

consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto

di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre

2008.

consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17

aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n.

72, pag. 205).

c. Commisurando la

pena, i primi giudici hanno considerato quanto segue:

“ La Corte ha

considerato oggettivamente grave la colpa degli accusati (…)

L'agire degli accusati è poi un agire reiterato dal

momento che di fronte alle difficoltà che si sono presentate - la moto che non

funziona, la Polizia che transita a __________, la sparizione della FIAT Uno

rubata con la necessità di rubarne un'altra - gli accusati non hanno desistito

dal loro intento criminoso che, dopo il primo tentativo del 2 gennaio, hanno

ancora rinnovato il 3 gennaio ed il 9 gennaio 2013, ritornando ogni volta sul

nostro territorio, passando il confine con le sopra indicate modalità per porre

in atto la rapina ciò che indica una grande determinazione a raggiungere l'obiettivo

che si erano prefissi senza che abbiano mai avuto ripensamenti di sorta.

La colpa dei tre accusati é quindi grave per il

concorso dei reati, trattandosi di tre tentativi giuridicamente distinti tra

loro assistiti da altrettante singole determinazioni volitive a raggiungere

l'obiettivo.

La loro colpa è grave perché hanno agito in modo

professionale secondo un piano ben preciso all'interno del quale ognuno aveva

il proprio ruolo necessario ed indispensabile per la riuscita del piano che era

quello di procurarsi con la minaccia della pistola più soldi possibile. IM 2 con

la pistola e IM 1 munito di spray al pepe erano gli autori materiali che

avrebbero atteso l'arrivo dell'impiegata e minacciandola con la pistola e con

il volto coperto dai passamontagna, sarebbero entrati con lei all'interno dell'ACPR

1.

dove, arraffati i soldi sarebbero fuggiti con l'auto posteggiata dinanzi alla

ACPR 1 con il muso rivolto verso la strada e poi con la moto posteggiata a __________.

AP 1 si è occupato di nascondere la moto rubata nel

suo garage, di trasportare IM 1 in Svizzera e permettere l'entrata sul nostro

territorio dell'auto rubata guidata da IM 2, facendogli da staffetta con la sua

auto e, giunti in Svizzera, ha accompagnato IM 2 a

prendere la moto prevista per la fuga dal suo garage così come ha funto da

staffetta per far uscire l'auto rubata in Italia.

II piano era professionalmente organizzato come

dimostra la predisposizione di un'auto rubata portata in Svizzera per

commettere la rapina e che sarebbe poi stata abbandonata poco dopo e la

predisposizione della moto rubata con la quale continuare più agevolmente la

fuga, lo studio della geografia dei luoghi e l'esecuzione dei sopralluoghi per

la verifica delle possibili vie di fuga, la scelta dell'obiettivo, la verifica

del numero di persone all'interno dell'ACPR 1 e la scelta attenta di un ACPR 1

dove solitamente vi era solo una donna quale impiegata, il travisamento del

viso con i passamontagna, l'uso di guanti trovati in possesso di IM 1 e IM 2 e

perfino il previsto cambio di vestiti (IM 1) con la predisposizione presso il

garage di AP 1 di un giubbetto diverso da indossare dopo la rapina.

La colpa di IM 1 e IM 2 appare poi soggettivamente molto grave avuto riguardo ai numerosi

precedenti anche specifici che hanno alle spalle e alle condanne subite in

Italia e IM 2 anche in Romania e

quindi alla lunga carcerazione già subita (IM 1 ha già scontato circa 20 anni

di prigione mentre IM 2, più giovane,

oltre 10 anni), esperienze dalle quali hanno dimostrato nei fatti di non aver

tratto alcun insegnamento ed anzi IM 1 e IM 2 si dimostrano fortemente radicati nel loro agire criminale e

profondamente convinti che questa sia la loro strada. La colpa di tutti e tre

gli imputati è inoltre aggravata dagli ulteriori reati che hanno commesso,

oltre ai tentativi di rapina alla ACPR 1 di __________.

(…)

La colpa di AP 1 è stata considerata grave dalla

Corte per la facilità con la quale, da incensurato, si è dedicato a questo

genere di attività criminale sul nostro territorio, per le conoscenze che ha in

questi ambienti criminali che non disdegna di frequentare – tra cui figura,

oltre agli altri, anche __________ di cui aveva a casa il passaporto – e dai

quali stante la mancata assunzione di responsabilità, non sembra volersi distanziare.

La Corte ha considerato a favore di IM 1 e IM 2 che alla fine hanno ammesso le loro

responsabilità con un percorso sicuramente diverso tra loro: più immediato è

stato certamente quello di IM 1 che nonostante l'iniziale reticenza, quando ha

capito - forse per l'esperienza dei suoi trascorsi penali - che il loro arrivo

in Svizzera era atteso dalla Polizia e che quindi erano stati sotto

osservazione con i conseguenti riscontri in mano agli inquirenti, ha iniziato a

fare delle ammissioni e a indicare i particolari del piano criminale ed è stato

per le sue dichiarazioni che si è risaliti ai tentativi antecedenti il 9

gennaio 2013. IM 2 ha raccontato

invece bugie su bugie sin dall'inizio ed è andato avanti sino alla fine

dell'inchiesta quando d'un colpo, nell'ultimo

verbale, ha abbandonato la sua, per così dire, solitaria versione e si è

allineato, per buona parte, a quella di IM 1. Entrambi sono stati comunque

tutt'altro che collaborativi nel far luce sulla partecipazione di AP 1 e sul

suo coinvolgimento che hanno entrambi sempre negato. IM 2 soprattutto ha fatto di tutto

per scagionarlo anche dai loro trasporti dall'Italia in Svizzera dichiarando a

più riprese che lui e IM 1 erano entrati insieme in Svizzera con l'auto rubata

e solo qui avevano incontrato AP 1 che lo aveva accompagnato a __________.

Negava che si erano incontrati con quest'ultimo a __________, in Italia e anche

in merito a quando la moto era stata portata nel garage di AP 1, la sua

versione è stata per diverso tempo divergente da quella dei correi, il tutto

nel malcelato intento di tenere indenne AP 1 da ogni responsabilità. IM 2, nel tentativo di tener fuori il coinvolgimento di AP 1, è arrivato

persino a negare fatti e circostanze che lo stesso AP 1 infine ammetteva,

dimostrando di non avere alcun limite nel raccontar bugie e nel nascondere la verità. Solo alla fine dell'inchiesta IM 2, come detto, ha abbandonato le sue

personali versioni circa i trasporti in Svizzera, le modalità degli stessi e

quella in merito alla moto e si è allineato per buona parte a quelle di IM 1.

Sulla pistola invece IM 2 ha continuato per tutta l'inchiesta, a dirne di tutte e di più e a

cambiare, senza alcuna decenza, le sue dichiarazioni per tentare di dare una

giustificazione alla riscontrata presenza del DNA di AP 1 sulla pistola e

all'evidente scopo di adattare le sue dichiarazioni a quelle di AP 1 che non

senza motivo, durante l'inchiesta, auspicava il confronto con i correi per

mettere a posto le rispettive dichiarazioni, cosa che IM 2 ha fatto in occasione dei confronti non esitando a fare proprie le

versioni di AP 1.

IM 1 dopo l'iniziale reticenza di cui si è detto, è

stato più trasparente in merito a AP 1 riferendo di avergli detto dei suoi

trascorsi penali e delle rapine che aveva commesso, dichiarando di avergli

chiesto preventivamente di nascondere la moto e i passaggi per arrivare con

l'auto rubata in Svizzera, definendo in qualche modo il ruolo che aveva AP 1 -

senza tuttavia chiamarlo direttamente in causa - anche se poi nel prosieguo

dell'inchiesta, soprattutto a confronto con AP 1, su qualche punto ha fatto

marcia indietro. Al dibattimento tuttavia grazie anche

alla preoccupazione di mantenere ferme le dichiarazioni rese in inchiesta

riscontrate da elementi oggettivi -, ha confermato in buona parte le

dichiarazioni logiche e spontanee rese durante l'inchiesta anche a proposito di

AP 1 con l'eccezione a riguardo del contrabbando asseritamente svolto con AP 1

a dicembre 2012, fatto del tutto nuovo ed incredibile dal momento che IM 1

neppure ha saputo indicare cosa avevano contrabbandato, affermazione infatti

smentita da AP 1.

La Corte ha tenuto conto che AP 1 sin dall'inizio ha

negato ostinatamente e caparbiamente il proprio coinvolgimento, nascondendosi

dietro i favori che casualmente faceva ad un semplice conoscente come IM 1 -

pluripregiudicato - e dietro la sua inconsapevolezza di cosa i due volessero

fare in Svizzera. Si é nascosto inoltre dietro l'esistenza di "__________"

- personaggio che per la Corte non esiste - per giustificare i numerosi contatti

telefonici con IM 1 e i suoi spostamenti sotto confine al mattino presto per

asserite attività di contrabbando, senza mai desistere dall'atteggiamento

negatorio assunto neppure di fronte al riscontro oggettivo costituito dal suo

DNA sulla pistola, ha mentito e ha tentato tenacemente di far apparire una

realtà diversa non arrendendosi neppure di fronte alle risultanze oggettive

dell'inchiesta.

La Corte ha considerato

che la rapina non. é stata consumata ma é rimasta allo stadio

del tentativo e ha tenuto conto che, sebbene siano tre tentativi giuridicamente

distinti, l'obiettivo era comunque sempre lo stesso.

La Corte ha tenuto inoltre conto del lungo carcere

preventivo sofferto da IM 1 e IM 2 fino al dibattimento e da AP 1 fino

al 25 aprile 2013, giorno in cui é stato scarcerato con l'adozione di misure

sostitutive”

(sentenza impugnata, consid. 9, pag. 65-69).

d. Le considerazioni dei

primi giudici sono condivise nella loro sostanza e limitatamente a quanto

riportato al considerando precedente. Non condivisa è, invece, la conseguenza

che dalle considerazioni sulla colpa essi hanno tratto, per IM 1 e per IM 2,

per la commisurazione della pena.

Tenuto conto della pena edittale (art. 140 cifra 2 CP), avuto

riguardo anche alla prassi delle nostre Corti (cfr., ad esempio, sentenza CARP

17.2012.42

del 22.8.2012; sentenza della Corte delle assise correzionali di

Mendrisio 72.2010.73 del 15.7.2010), e considerate tutte le circostanze del

caso concreto, se la rapina pianificata dagli imputati fosse stata consumata,

essa avrebbe giustificato una pena detentiva di tre anni.

Deve, però, essere tenuto conto del fatto che la rapina è rimasta

allo stadio del tentativo, ragion per cui questa Corte ha ritenuto adeguata una

riduzione della pena pari a un anno. Infatti, se è vero che, da un lato, gli

imputati sono arrivati vicino al risultato cui miravano e che non hanno

raggiunto soltanto a causa di fattori esterni (quali il guasto alla moto e la

presenza di una pattuglia della polizia nelle vicinanze dell’obiettivo), dall’altro,

il loro agire non ha, di fatto, creato alcun reale danno.

Va, però, considerato che gli imputati hanno agito reiteratamente:

dopo il primo tentativo non riuscito, essi hanno infatti nuovamente tentato, in

due occasioni, di portare a compimento il loro piano, dimostrando con ciò una

grande determinazione a delinquere che, in concreto, giustifica un aggravamento

della pena di sei mesi.

Questa Corte ritiene, perciò, adeguata, per le ripetute tentate

rapine aggravate, una pena detentiva di due anni e sei mesi per IM 1 e IM 2,

mentre per AP 1 una pena detentiva di due anni e tre mesi in quanto, benché

correo, egli ha ricoperto un ruolo meno importante rispetto ai coimputati, non

recandosi personalmente a __________ e non partecipando, quindi, personalmente

all’inizio dell’esecuzione del piano.

Nella commisurazione della pena deve, poi, essere tenuto conto del

concorso di reati.

Oltre alle tentate rapine aggravate, IM 1 risponde soltanto di due

episodi di furto d’uso (nella forma limitata dell’aver viaggiato su una

macchina rubata) che, essendo strettamente connessi con le tentate rapine, non

giustificano un sensibile aggravamento della pena.

Oltre alle tentate rapine aggravate e ai tre episodi di furto

d’uso ad esse connessi, IM 2 risponde, invece, anche di furto, di infrazione

alla LArm, di ripetuta guida in stato di inattitudine e di ripetuta guida senza

autorizzazione. Nel suo caso, il concorso di reati giustifica un aggravamento

della pena di tre mesi.

Dal canto suo AP 1, oltre alle tentate rapine aggravate, risponde

anche di denuncia mendace e infrazione alla LArm. Per il concorso di reati, la

pena a lui inflitta va aumentata di tre mesi.

Quanto agli elementi legati alla persona, va detto che né IM 1, né

IM 2 beneficiano di particolari circostanze attenuanti.

Al proposito, si osserva che invano la difesa di IM 1 ha invocato

l’attenuante specifica del sincero pentimento ex art. 48 lett. d CP nella

misura in cui non si può certo pretendere che egli adempia le restrittive

condizioni poste dalla giurisprudenza al suo riconoscimento (cfr. DTF 107 IV 98

consid 1; STF6B_94/2012 del 19.4.2012 consid. 2.2;6B_789/2011

del 26.3.2012 consid. 7.3.1;6B_265/2010

13.8.2010

consid. 1.1;6B_614/2009 del 10.8.2009 consid. 1.1;6B_827/2008 del

7.1.2009

consid. 2.2.2;6B_822/2008 del 5.11.2008 consid. 2.3;6B_78/2008 del

14.10.2008

consid. 3.5;6B_622/2007

dell’8.1.2008 consid. 3.2;6S.17/2003 del 3.2.2003 consid. 2.1 e 2.3;

6S.146/1999 del 26.4.1999 consid. 3a; Wiprächtiger, Basler

Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 28, pag. 894).

Neppure può essere dato seguito alla richiesta della difesa di IM

2.

che ha preteso che questi abbia agito in stato di lieve scemata imputabilità.

Da un lato, va detto che è soltanto eccezionalmente che il consumo di

stupefacenti conduce al riconoscimento di una scemata imputabilità ex art. 19

CP (cfr. Schubart/Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes,

Berna 2007, ad art. 19, n. 132, pag. 79-80). Dall’altro, dagli atti non emerge

che il consumo di IM 2 fosse tale da limitarne la libertà di intendere e/o di

volere in relazione alle rapine e agli altri reati da lui commessi se solo si

considera che egli stesso, al momento dell’arresto, ha dichiarato di avere

assunto cocaina “l’ultima volta due giorni fa” (PS IM 2 9.1.2013,

pag. 8; cfr., pure, PS IM 2 23.1.2013, pag. 2) e che non risulta dagli atti

che, in carcere, egli abbia necessitato di una terapia di sostituzione. Inoltre,

IM 2 stesso, durante l’inchiesta, ha dato atto che, per onorare i suoi debiti

di cocaina, gli servivano “pochissimi soldi, , 2000/3000 euro” (all.

1.

al verb. dib. TPC, pag. 19), ciò che quindi non poteva costituire una spinta

a delinquere tale da limitarne l’imputabilità.

Avuto riguardo alla lunga lista di precedenti, anche specifici,

che entrambi “vantano”, ritenuto il principio giurisprudenziale secondo cui

essi aggravano la colpa ma non possono pesare sulla commisurazione della pena

in modo eccessivo poiché ciò equivarrebbe a punire due volte (DTF 120 IV 136

consid. 3b p. 145; STF 5.7.2012 in 6B_49/2012), questa Corte ritiene

equo condannare IM 1 alla pena detentiva di due anni e nove mesi e IM 2 alla

pena detentiva di tre anni, cui - in virtù della giurisprudenza sopra

menzionata (DTF 137 IV 57 consid. 4.3.1) - deve essere cumulata la multa di fr.

100.

- per la contravvenzione alla LStup di cui pure risponde.

Proprio i precedenti penali di IM 1 e IM 2 escludono che essi

possano beneficiare della sospensione condizionale parziale della pena,

ritenuto che non si è in presenza delle circostanze particolarmente favorevoli

esatte dall’art. 43 CP in combinazione con l’art. 42 cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1

consid. 4.2, 4.2.3 e 5.3.1; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1).

Neppure AP 1 beneficia di particolari circostanze attenuanti,

ritenuto che l’incensuratezza ha valore neutro in ambito di commisurazione

della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4) e che egli non ha affatto collaborato

con gli inquirenti, continuando a negare - ancora in questa sede - il suo

coinvolgimento nei fatti oggetto del procedimento.

Egli va, pertanto, condannato alla pena detentiva di due anni e

sei mesi, oltre che al pagamento di una multa di fr. 200.- per l’infrazione

alla LOP (atti contro la pubblica incolumità) di cui egli pure risponde (cfr.

DTF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

Essendone adempiute le condizioni, la pena inflitta a AP 1 -

contrariamente a quelle irrogate ai correi - è posta al beneficio della

sospensione condizionale in ragione di 18 mesi e per il resto è da espiare. Il

periodo di prova è ridotto - rispetto alla condanna inflitta in prima sede - e

fissato in due anni.

L’invocato - sia da IM 1 che da IM 2 - principio della parità di

trattamento non soccorre gli imputati.

Da un lato, perché la giurisprudenza ha stabilito che, nell’ambito

della commisurazione della pena, il principio della parità di trattamento può

essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per

sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza e

che il confronto con processi analoghi suole, di principio, essere infruttuoso,

ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue particolarità oggettive e

soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a; 116 IV 292 consid. 2; Corboz, La

motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV

44.

consid. 2c; STF 6B_716/2010 del 15.11.2010), ritenuto

che il principio della legalità prevale su quello della parità di trattamento

(DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente che il ricorrente citi

l’uno o l’altro caso in cui una pena particolarmente mite è stata fissata per

poter pretendere lo stesso trattamento (STF 6B_116/2008 del 19.11.2008 consid.

1.

;6S.345/2005 del 19.10.2005 consid. 1.1; DTF 120 IV 136 consid. 3a), una certa

disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena spiegandosi

normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore

(DTF 135 IV 191 consid. 3.1.; 124 IV 44 consid. 2c; STF

6B_716/2010 del 15.11.2010).

D’altro lato, poiché, nei casi citati da IM 2, le circostanze di

fatto e quelle personali degli autori erano totalmente diverse da quelle

presenti in concreto. In particolare, nella sentenza CARP 17.2012.42, la pena è

stata mantenuta nei quattro anni in considerazione, da una parte, del fatto che

la libertà dell’autore non era totale (nella misura in cui è stato accertato

che egli aveva agito anche perché costretto dal correo/creditore che era

arrivato, addirittura, a rompergli una mano quando lui aveva tentato di

chiamarsi fuori) e, dall’altra, della tragedia umana che lo aveva colpito con

l’improvvisa e prematura morte della compagna e del figlio che ella portava in

grembo.

Ne consegue che, in relazione alla commisurazione della pena, gli

appelli presentati da IM 1 e da IM 2 sono parzialmente accolti, mentre sono

respinti quelli presentati da AP 1 e dal procuratore pubblico.

23.

A fronte della

condanna di AP 1, l’istanza di indennità ex art. 429 CPP da lui presentata al

dibattimento di appello va respinta.

Confische e dissequestri

24.

Chinandosi sul tema,

questa Corte si è chiesta quale potesse essere l’utilità di alcuni dei

sequestri disposti dal Ministero pubblico (ad esempio, quello di una bottiglia

di acqua Lete, oppure, ancora, quello dei coprisedili).

Al di là di questo, ha ordinato confische e dissequestri in

applicazione degli art. 69 CP e 267 CPP nonché della giurisprudenza della CCRP

(cfr. sentenza 17.2009.14 del 3.4.2009 consid. 3), modificando di conseguenza i

Dispositivo

dispositivi della sentenza impugnata ad essi relativi.

Spese

25. Visto il ridottissimo

grado di accoglimento degli appelli, è confermata l’attribuzione delle spese

stabilita in prima sede (art. 428 cpv. 3 CPP).

Gli oneri processuali della procedura di appello seguono la

soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

Quelli relativi agli appelli presentati dal procuratore pubblico

rimangono a carico dello Stato.

Quelli relativi all’appello presentato da IM 1 sono posti a suo

carico in ragione di 3/4 e per il resto a carico dello Stato.

Quelli relativi all’appello presentato da IM 2 sono posti a suo

carico in ragione di 1/2 e per il resto a carico dello Stato.

Quelli relativi all’appello di AP 1 sono posti interamente a suo

carico.

Per questi motivi,

visti gli

art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 115, 118, 135, 139,

267, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 CPP;

12, 22, 25, 40, 43, 44, 47, 48, 48a, 49, 50, 51, 69,

106, 139 cifra 1, 140 cifra 2, 260bis e 303 cifra 2 CP;

33 cpv. 1 lett. a LArm;

19a cifra 1 LStup;

6 lett. d LOP;

91 cpv. 2, 94 cpv. 1 lett

b e 95 cpv. 1 lett. a LCStr;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese di giustizia,

l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. Gli appelli

presentati da IM 1, da IM 2 e da AP 1 sono parzialmente accolti,

mentre gli appelli incidentali presentati dal procuratore pubblico sono respinti.

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i

dispositivi n. 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 4.1, 4.2, 5, 6,

10 e 11 della sentenza 6 dicembre 2013 della Corte delle assise criminali sono

passati in giudicato,

1.1. AP 1 è autore

colpevole di

1.1.1. ripetuta

tentata rapina aggravata

siccome commessa munendosi di un'arma da fuoco,

per avere, a __________, il 2, il 3 ed il 9 gennaio 2013, in correità con IM 1 e IM 2, tentato di commettere una

rapina ai danni de ACPR 1;

1.1.2. denuncia

mendace

per avere, a __________, il 10 febbraio 2012, denunciato presso la Polizia

grigionese il fratello __________ di una contravvenzione alla circolazione

stradale avvenuta ad Hinterrhein/GR il 4 febbraio 2012, sapendolo innocente, per provocare contro di lui un

procedimento penale;

1.1.3. infrazione

alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, a __________, dal 2007 al 9 gennaio 2013,

senza diritto posseduto una pistola __________, modello UM-22, calibro 22 MAG;

1.1.4. atti contro la pubblica incolumità

per avere,a __________, tra il 31 dicembre 2012 e il

1. gennaio 2013, sparato due colpi dal balcone della sua abitazione con l'arma

da fuoco di cui al dispositivo 1.1.3.;

1.2. IM 1 è autore

colpevole di:

1.2.1. ripetuta

tentata rapina aggravata

siccome commessa munendosi di un'arma da fuoco,

per avere, a __________, il 2, il 3 ed il 19 gennaio

2013, in correità con AP 1 e IM 2, tentato di commettere una rapina ai danni

de ACPR 1;

1.2.2. ripetuto furto d'uso

per avere, in Ticino, tra il 2 ed il 9 gennaio 2013,

condotto o circolato come passeggero sui veicoli FIAT Uno targato __________ e

FIAT Innocenti targato __________ sapendo che gli stessi erano stati rubati in

Italia;

1.3. IM 2 è

autore colpevole di:

1.3.1. ripetuta

tentata rapina aggravata

siccome commessa munendosi di un'arma da fuoco,

per avere, a __________, il 2, il 3 ed il 9 gennaio 2013, in correità con AP 1 e IM 1, tentato di commettere una rapina ai danni de ACPR 1;

1.3.2. furto

per avere, a __________, tra il 5 ed il 6 settembre

2007, per procacciare ad altri un indebito profitto e al fine di

appropriarsene, sottratto il veicolo FIAT Uno targato __________ di proprietà

di __________;

1.3.3. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, a __________, tra fine dicembre 2012 e

inizio gennaio 2013, senza diritto acquistato e portato una pistola __________,

calibro 7.65 mm;

1.3.4. ripetuta

guida in stato di inattitudine

per avere, in Ticino, tra il dicembre 2012 e il 9

gennaio 2013, in più occasioni, condotto un veicolo a motore in stato di

inattitudine e meglio dopo aver consumato cocaina;

1.3.5. ripetuto

furto d'uso

per avere, in Ticino, tra dicembre 2012 e il 9

gennaio 2013, condotto o circolato come passeggero sui veicoli FIAT Uno targato __________ e FIAT Innocenti targato __________

nonché condotto la motocicletta BMW 650 ST sapendo che gli stessi erano stati rubati in Italia;

1.3.6. ripetuta

guida senza autorizzazione

per avere, a __________, il 5/6 settembre 2007,

nonché in Ticino, tra dicembre 2012 e il 9 gennaio 2013, condotto diversi

veicoli a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

1.3.7. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Cadro, presso

il Carcere penale La Stampa, il 14 novembre 2013, consumato

un imprecisato quantitativo di cocaina;

1.4. AP 1 è condannato:

1.4.1. alla pena

detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.4.2. alla multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva

di 2 (due) giorni.

1.4.3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente in

ragione di 18 (diciotto) mesi con un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il

resto è da espiare.

1.4.4. L’istanza

di indennità ex art. 429 CPP presentata al dibattimento di appello è respinta.

1.5. IM 1 è

condannato:

1.5.1. alla pena

detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto;

1.6. IM 2 è

condannato:

1.6.1. alla pena

detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.6.2. al pagamento di una multa di fr. 100.- (cento), con l’avvertenza

che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una

pena detentiva di 1 (un) giorno.

2. IM

1 e IM 2 sono ricondotti in carcere per la prosecuzione dell’espiazione

delle rispettive pene detentive.

3. La

misura sostitutiva del deposito di una cauzione di fr. 50'000.- ordinata nei

confronti di AP 1 è mantenuta.

4. È

ordinata la confisca:

4.1. 1 spray

al pepe (busta contrassegnata dal n° 21, nr. rep. 25524);

4.2. 1

coltello marca __________ (busta contrassegnata dal n° 21, nr. rep. 25525);

4.3. 1

coltello con apertura ad una mano in metallo con lama magnum da cm 9 (nr. rep.

28157);

4.4. 1

berretto verde con buchi;

4.5. 1 paio

di guanti nero e blu in nylon, marca __________, taglia 8;

4.6. 1 spray

al pepe marca __________;

4.7. 1

pistola marca __________ con caricatore con sette cartucce;

4.8. 1

berretto con buchi nero marca __________;

4.9. 1 paio

di guanti di colore nero;

4.10. 1 pistola

marca __________, modello UM-22, calibro 22 MAG, 10 cartucce marca __________ e

2 cartucce marca __________;

4.11. 1 carta SIM __________ (nr. rep.

28147);

4.12. 1 carta SIM __________ (nr. rep.

28152);

4.13. 1 scheda __________

(nr. rep. 28153);

4.14. 1 scheda

SIM __________ con porta scheda (nr. rep. 28155);

4.15. 1 scheda SIM __________ (nr.

rep. 28936);

4.16. 1

scheda SIM ____________________ (nr. rep. 28937);

4.17. 1

scheda SIM __________ (nr. rep. 28939);

4.18. 1 carta SIM __________ (nr. rep. 28145);

4.19. fogliettini

vari e agendina (nr. rep. 28940);

5. È

ordinato il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto, per il tramite

del Ministero Pubblico, di:

5.1. 1

passaporto autentico italiano a nome di __________;

5.2. 1

motoveicolo BMW F650 ST grigio targato __________ (nr. rep. 24405);

5.3. 7

cartine geografiche (nr. rep. 25535);

5.4. 3

cartine geografiche __________, 2 cataloghi __________ (busta n°13, nr. rep.

28173);

5.5. 4 rotoli

nastro adesivo (nr. ep. 25510 e 25511);

5.6. 1

antenna per automobile (nr. rep. 28158);

5.7. 1

punteruolo con manico arancione (nr. rep. 28159);

5.8. 1

battichiodi (nr. rep. 28160);

5.9. 1 chiave

inglese __________ (nr. rep. 28161);

5.10. 1 paio di

guanti in lattice color azzurro (nr. rep. 28162);

5.11. 1 rotolo

nastro isolante color nero (nr. rep. 28164);

5.12. 1 paio di

guanti in similpelle color marrone (nr. rep. 28167);

5.13. 1

cappello tipo papalina (nr. rep. 28168);

5.14. 4 paia di

guanti;

5.15. 5 cartine geografiche (busta no. 14, nr. rep. 28172);

5.16. 1 mazza da baseball in legno marca __________;

5.17. 1 bastone in legno;

5.18. 1 casco da motociclista bianco con strisce "__________"

(nr. rep. 25516);

5.19. 1 casco

parziale grigio marca __________;

5.20. 1 casco

parziale nero marca __________;

5.21. 1 porta scheda __________ (nr.

rep. 28154);

5.22. 1

porta scheda __________ (nr. rep. 28156);

5.23. 1 sciarpa di colore nero (nr. rep.

28143);

5.24. 1 nastro

sintetico di colore verde;

5.25. 1 paio di

guanti in pelle scamosciata neri;

5.26. 1

bottiglia acqua minerale naturale 1.5L, piena,

marca __________;

5.27. 1

cacciavite marca __________ II nero

larghezza 3 mm;

5.28. 1

rivestimento copri sedile lato conducente;

5.29. 1

rivestimento copri sedile lato passeggero;

5.30. 1 marsupio di colore nero con scritta __________ (nr. rep. 28142);

5.31. 1 borsa a

tracolla nera;

5.32. 1 casco da motociclista integrale grigio marca __________ taglia S;

5.33. 1 casco

da motociclista grigio e rosso di marca __________.

6. Previa

cancellazione di tutti i dati, e ordinato il dissequestro e la restituzione

agli aventi diritto di:

6.1. 1

cellulare __________ (busta contrassegnata dal n° 7, nr. rep. 25519);

6.2. 1

cellulare __________ con scheda __________ (nr. rep. 28146);

6.3. 1

cellulare __________ senza batteria (nr. rep. 28148);

6.4. 1

cellulare __________ con scatola originale (nr. rep. 28149);

6.5. 1

cellulare __________ (nr. rep. 28150);

6.6. 1

cellulare __________ con scheda __________ (nr. rep. 28151);

6.7. 1

cellulare marca __________ modello __________ i color grigio (nr. rep. 28938);

6.8. 1 cellulare __________ (nr. rep.

28144).

7. Le spese per le difese d'ufficio di IM 1

e IM 2 sono sostenute dallo Stato;

resta riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dei difensori verrà

stabilita con decisione separata.

8.

8.1. È

confermata l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in

prima sede.

8.2. Gli oneri processuali

dell’appello presentato da AP 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 800.-

fr. 1’800.-

sono posti a carico dell’appellante.

8.3. Gli oneri processuali

dell’appello presentato da IM 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr.

1'200.-

sono posti a carico dell’appellante - e, per esso (al beneficio

dell’assistenza giudiziaria), dello Stato - in ragione di 3/4 e per il resto a

carico dello Stato.

8.4. Gli oneri processuali

dell’appello presentato da IM 2, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr.

1'200.-

sono posti a carico dell’apppellante - e, per esso (al beneficio

dell’assistenza giudiziaria), dello Stato - in ragione di 1/2 e per il resto a

carico dello Stato.

8.5. Gli oneri processuali

degli appelli incidentali presentati dal procuratore pubblico, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato.

9. Intimazione a:

10. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via S.

Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino

- Dipartimento delle istituzioni, Sezione

della popolazione,

Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso,

6501 Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, Res. governativa,

6501

Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003 Berna

- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi,

3003 Berna

- Direzione

del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.