17.2014.63
Infraz. alle norme della circolaz. stradale, violaz. precedenza; l'imputato che al dibattimento, reso edotto dei suoi diritti e in presenza del difensore, conferma le dichiarazioni rese in polizia, no
8 luglio 2014Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.63
Locarno
8 luglio 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di
appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Michela Rossi, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione
della circolazione,
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 29 gennaio 2014 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 29
gennaio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata
il 10 marzo 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 31 marzo 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 18
ottobre 2013, la Sezione della circolazione ha ritenuto AP 1 autore colpevole
di infrazione alle norme della circolazione per essersi, il 12 agosto 2013 a __________, dopo fermata a un “dare precedenza”, inoltrato in un’intersezione e avere colliso
con un motociclista proveniente da sinistra.
La Sezione della circolazione ne ha, pertanto, proposto la
condanna alla multa di fr. 500.- oltre al pagamento della tassa di giustizia di
fr. 120.- e spese per fr. 80.-.
Il 22 ottobre 2013, AP 1 ha presentato opposizione contro tale decreto di accusa.
In data 8 novembre 2013 la Sezione della circolazione ha confermato il decreto di accusa n. 32657/303 del 18 ottobre 2013 e ha trasmesso gli
atti alla Pretura penale.
Fatti
B. Statuendo con
sentenza 29 gennaio 2014, il presidente della Pretura penale ha confermato
l’imputazione proposta dalla Sezione della circolazione, ritenendo AP 1 autore
colpevole dell’infrazione ascrittagli e condannandolo al pagamento di una multa
di fr. 500.-, unitamente a tasse e spese giudiziarie (nel frattempo aumentate a
fr. 800.-).
C. In data 31 marzo
2014, AP 1 ha presentato dichiarazione d’appello contro la sentenza pretorile,
postulando il suo proscioglimento da ogni accusa, con protesta di spese, tasse
e ripetibili.
D. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di
primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 1° aprile 2014,
la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato
trattato in procedura scritta e ha assegnato all’appellante un termine di 20
giorni per presentare una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il
relativo allegato è stato inoltrato dall’appellante il 23 aprile 2014. Egli ha
censurato un accertamento dei fatti fondato su una violazione del diritto e
manifestamente inesatto, come pure una violazione delle norme della
circolazione stradale.
E. Con scritti 25 e 29
aprile 2014, la Pretura penale e la Sezione della circolazione hanno comunicato
di non avere particolari osservazioni da formulare alle motivazioni scritte
dell’appellante.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 398
cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo
grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far
valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento
dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi,
dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene
alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al
diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di
procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742;
Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea
2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767
e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un
accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione
del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione
d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9
Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit.,
ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768),
secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice
misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette
senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante,
suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un
fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in
modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5;
136.
III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140
consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; DTF
6B_216/2014 del 5 giugno 2014; DTF 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice
non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo
discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8
consid. 2.1 pag. 9; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre
secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se
fondato su una violazione del diritto (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag.
743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con
riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea
2008.
ad art. 97, n. 18, pag. 955; Schmid, ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2.
Giusta l’art. 90
cpv. 1 LCStr, è punito con la multa chi contravviene alle norme della
circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del
Consiglio federale.
L’art. 27 cpv. 1 LCStr
dispone l’obbligo per l'utente della strada di osservare i segnali e le
demarcazioni. L’art. 36 cpv. 2 LCStr
stabilisce che alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da
destra, mentre i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno
la precedenza anche se giungono da sinistra.
Il segnale “Dare
precedenza”, di cui all’art. 36 cpv. 2 OSStr, obbliga il conducente a concedere
la priorità ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina, da qualsiasi
direzione essi vengano (DTF 83 IV 95). La linea di
attesa (serie di triangolini bianchi disposti trasversalmente rispetto alla
carreggiata) indica il luogo dove i veicoli devono eventualmente fermarsi per lasciare
la precedenza (art. 75 cpv. 3 OSStr).
L’esercizio del diritto di
precedenza è specificato all’art. 14 cpv. 1 ONC, secondo cui il debitore di
tale diritto non deve ostacolare la marcia di chi ne è
beneficiario, ma deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione.
3.
L’appellante ha criticato, dapprima, l’accertamento dei fatti
posti alla base della condanna sostenendo che esso è fondato su una violazione del diritto, in particolare delle
disposizioni che disciplinano la procedura applicabile agli interrogatori.
Entrambi i protagonisti dell’incidente, infatti, sentiti dalla polizia in veste
di persone informate sui fatti, non sono stati edotti della facoltà di
avvalersi di un patrocinatore, in analogia all’art. 158 cpv. 1 CPP, come
disposto dall’art. 180 cpv. 1 CPP (AI n. 1, verbale di interrogatorio 12 agosto
2013). Tale violazione - continua l’appellante - comporta l’inutilizzabilità
delle dichiarazioni (art. 158 cpv. 2 CPP).
Richiamate le
considerazioni dottrinali formulate dal primo giudice (punto 3.1 della sentenza
impugnata), che non occorre per ragioni di economia processuale ripetere in
questa sede, la censura appare fondata per quanto attiene alle dichiarazioni
rese da AP 1, siccome quest’ultimo, in quanto debitore della precedenza -
circostanza non contestata - entrava evidentemente in linea di conto quale
principale autore dell’infrazione. Di conseguenza, egli andava informato dei
suoi diritti procedurali alla stregua di un imputato e, dunque, non solo della
facoltà di non rispondere e di non collaborare (art. 181 cpv. 1 CPP), ma anche
del diritto a farsi difendere da un avvocato (v., fra gli altri, Schmid,
Praxiskommentar StPO, ad art. 181 n. 2; cfr. art. 158 cpv. 1 CPP).
Diversa è, invece, in modo
speculare per le medesime ragioni appena esposte, la posizione dell’altro
interrogato, il motociclista __________.
A giusta ragione,
tuttavia, il primo giudice ha ritenuto che la - in un primo tempo -
inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’appellante, è stata, in seguito,
superata dal comportamento del medesimo, considerato che egli, interrogato al
dibattimento, reso edotto dei suoi diritti ex art. 158 CPP e in presenza del
suo patrocinatore, ha confermato le dichiarazioni fatte alla polizia: “Posso
qui confermare la dinamica da me descritta in occasione del verbale di
polizia.” (verbale di interrogatorio 29 gennaio 2014).
Su questo punto l’appello va
perciò respinto.
4.
L’ulteriore censura
di AP 1 - a prescindere dalla formulazione da lui adottata - è volta ad
invocare un accertamento manifestamente inesatto dei fatti posti alla base
della condanna.
L’appellante ritiene arbitrario,
da parte del primo giudice, il fatto di aver escluso che il motociclista
sopraggiungesse ad una velocità gravemente oltre il limite consentito in quel
tracciato (50 km/h). A mente dell’appellante, infatti, l’incidente si è
verificato in quanto il motociclista, che pur circolava su una via principale e
godeva del diritto di precedenza, ha agito in spregio delle norme della LCStr,
sopraggiungendo a velocità notevolmente eccessiva.
Nell’accertamento dei
fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere di
apprezzamento così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la
decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei
fatti, per quanto eventualmente sostenibile essa appaia (DTF 129 I 8 consid.
2.
; 118 Ia 28 consid. 1b; DTF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.4.1).
È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove
fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro
contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo
urtante il sentimento di equità e di giustizia, o si basa unilateralmente su
talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1
consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 129 I 173 consid. 3.1;
118.
Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3; richiamato inoltre quanto già
indicato sopra al consid. 1 riguardo alla nozione di arbitrio).
In merito alla velocità
della moto, è con un ragionamento privo d’arbitrio che il pretore ha escluso
che essa fosse gravemente oltre il limite. Il primo giudice ha, infatti,
fondato il suo accertamento sulle dichiarazioni del centauro - il quale ha affermato
che circolava ad una velocità di circa 50 km/h - e sulle circostanze della collisione, considerando inverosimile il fatto che il motociclista abbia tenuto una
velocità vertiginosa, dal momento che quest’ultimo, che per altro - stante
all’assenza di tracce sull’asfalto - non è chiaro se abbia frenato, è rimasto
praticamente illeso.
A parte le dichiarazioni dell’appellante
medesimo, non esistono agli atti elementi idonei a suffragare la tesi di AP 1.
In queste circostanze,
è evidentemente senza arbitrio che il primo giudice ha escluso l’alta velocità
di __________.
5.
Tutt’al più, si
potrebbe considerare che la velocità della moto poteva essere in misura
contenuta oltre il limite. Tuttavia, questa ipotesi non sgraverebbe
l’automobilista dalle proprie responsabilità penali per aver violato le
disposizioni sulla precedenza.
A giusta ragione il primo
giudice ha affermato che in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni,
di modo che un’eventuale responsabilità del motociclista, non ha nessun
influsso sulla responsabilità dell’appellante (Weissenberger,
Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, Zurigo 2011, ad
art. 26 LCStr, n.10, pag. 157; DTF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010,
consid. 5.3;6S.381/2005 del 18 novembre 2005 consid.
1;6S.354/2004 del 26 novembre 2004 consid. 2; DTF 116 IV 294 consid.
2).
L’insorgente, nel compiere
la manovra d’inserimento nella corrente di traffico con diritto di precedenza,
dovendo in parte intersecarla tagliando la prima corsia della strada
principale, aveva l’obbligo, per legge, di prestare estrema attenzione verso
chi vi circolava.
Il diritto di
precedenza è, infatti, violato quando chi ne è beneficiario, a causa del
comportamento di chi deve cederla, deve modificare bruscamente il suo modo di
condurre, ossia è costretto in modo repentino a frenare, ad accelerare o a
schivare poco prima o poco dopo l’intersezione, a prescindere, in realtà, dal
verificarsi di una collisione (DTF 105 IV 341, consid. 3a).
Il principio
dell’affidamento (art. 26 cpv. 2 LCStr), invocato dall’appellante, non giova
alla sua posizione. Piuttosto tutela l’altro conducente. In ragione di tale
principio, invero, ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta
può, a sua volta, confidare nel corretto comportamento degli altri utenti,
nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario. In
particolare, il beneficiario della precedenza può, di regola, contare sul fatto
che il suo diritto venga rispettato (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation
routière, Losanna, 1996, n. 3.1.1 e 3.6.6 ad
art. 36; GIGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz, Zurigo 2008, n. 3 e seg. ad
art. 26; DTF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006, consid. 4.5.2; DTF
125.
IV 83, consid. 2b; 124 IV 81, consid. 2b).
Del resto, il Tribunale
federale ha statuito che chi è tenuto a dare
la precedenza ed intende immettersi su una strada principale, deve aspettarsi
che un conducente avente diritto di precedenza sopravvenga a velocità elevata,
a meno che questa sia ampiamente eccessiva e manifestamente superiore ai limiti
prescritti su quel tratto di strada. A titolo esemplificativo l’Alta Corte
aveva ritenuto configurarsi una tale eccezione in una fattispecie in cui il
veicolo con diritto di precedenza aveva superato di
oltre 65 km/h la velocità massima consentita (DTF
118.
IV 277, consid. 5a e 5b; cfr. anche STF 6B_509/2010 del 14 marzo 2011,
consid. 3.3.5; STF 6S.457/2004 del 21 marzo 2005 consid. 2.3; BUSSY/RUSCONI, op.
cit., n. 3.4.6 ad art. 36 LCStr). Un siffatto caso
non è dato, tuttavia, in concreto.
Ne discende che AP 1 si è
reso colpevole di infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90
cvp. 1 LCStr.
6.
Quanto alla
commisurazione della pena, non oggetto di specifica contestazione, si osserva
che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 500.- inflitta
all’appellante dal presidente della Pretura penale. La multa si situa
ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) ed è
ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3
CP.
7.
Visto quanto
precede, l’appello deve essere respinto.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e
sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP,
27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cpv. 1 LCStr,
14 cpv. 1 ONC,
36 cpv. 2, 75 cpv. 3 OSStr,
47 e segg,
106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole
di infrazione alle norme della circolazione, per essersi, il 12 agosto 2013 a __________, dopo fermata a un “dare precedenza”, inoltrato in un’intersezione e avere colliso
con un motociclista proveniente da sinistra.
1.2. AP 1 è condannato
alla multa di fr. 500.- (cinquecento).
1.3. In caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 giorni (art. 106 cpv. 2
CP).
1.4. Gli oneri
processuali di prima istanza, per complessivi fr. 800.- sono posti a carico
dell’appellante.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 700.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 800.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico
SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.