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Decisione

17.2014.64

Accoglimento dell'istanza di revisione a causa dell'inconciliabilità tra la sentenza di condanna del complice e quella successiva di assoluzione dell'autore principale

3 novembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi di revisione pertinenti sono, per contro, quelli previsti dal diritto

applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è chiesta la

revisione (cfr. STF 6B_130/2014 del 12 giugno 2014,

consid. 1.4; STF 6B_235/2011 del 30 maggio 2011, consid. 3.1; STF 6B_310/2011

del 20 giugno 2011, consid. 1.1; Schmid, op. cit., ad art. 453 n. 2 in fine; Lieber, in op. cit., ad art. 453 n. 5), ovvero nel momento in cui è stato emesso il

decreto d’accusa a carico dell’istante.

In concreto sono, dunque, quelli previsti all’art. 299 del Codice di

procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (in seguito CPP-Ti).

2.a. L’art.

299 lett. b CPP-Ti prevede che la revisione del processo ha luogo, in caso di

condanna, quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un'altra, con essa

inconciliabile ritenuto che è una “sentenza” ai sensi di tale disposto ogni

decisione presa da un’autorità cantonale, giudiziaria o non, competente per

pronunciare una condanna in applicazione di leggi penali (Salvioni, Codice di

procedura penale, Locarno 1999, ad art. 299 CPP, pag. 473, sentenza CCRP n.

17.2009.65 consid. 1, 17.2009.46 consid. 2, 17.2012.1 consid. 2).

Per rapporto alla clausola generale dell’art. 385 CP (ripresa all’art.

299 lett. c CPP-Ti), che fissa le esigenze minime del diritto federale in

materia di revisione, l’art. 299 lett. b CPP-Ti si estende ai casi in cui due

sentenze inerenti a due persone aventi commesso il medesimo reato risultino a

tal punto in contrasto fra loro sull’accertamento dei fatti, che la sola

contraddizione basta - già di per sé - a rendere verosimile l’erroneità di una

delle pronunce (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758 n.

3538 con numerosi rinvii; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 28). Rispetto alla

clausola generale dell’art. 385 CP (art. 299 lett. c CPP-Ti) per ammettere la

revisione non occorre in simile ipotesi un preventivo apprezzamento sulla

rilevanza di fatti o mezzi di prova nuovi. E’ sufficiente l’incompatibilità

evidente delle due sentenze successive, sicché uno dei due giudizi appaia

errato (Piquerez, op. cit., pag. 758 n. 3539-3541 con richiami).

L’inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato è

data quando i due giudizi denotano una palese contrapposizione tra i fatti

accertati nell’uno e nell’altro (cfr. CCRP, sentenza dell’8 ottobre 1979 in re R., consid. 2 resa sotto l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP-Ti, che contemplava testualmente la

stessa disposizione), il rimedio straordinario della revisione essendo

destinato a correggere errori di fatto e non di diritto (Piquerez, op. cit.,

pag. 752 n. 3503).

b. Il

medesimo motivo di revisione, seppur con una formulazione leggermente diversa,

è previsto anche dal Codice di diritto processuale penale svizzero del 5

ottobre 2007 (art. 410 cpv. 1 lett. b CPP), ai cui commentatori è dunque

possibile riferirsi per leggere il previgente, e in concreto applicabile, art.

299 lett. b del CPP-Ti.

I principali autori confermano che, per ammettere il motivo di revisione di cui

all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, è necessario che vi sia una contraddizione

evidente e intollerabile tra la fattispecie ritenuta per la decisione di cui è

chiesta la revisione e quella alla base della decisione resa posteriormente

(Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

Basilea 2011, ad art. 410 n. 11; Heer, in Basler Kommentar,

Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 410 n. 89; Schmid, op.

cit., ad. art. 410 n. 15; Mini, in Codice svizzero di procedura penale,

Commentario, Zurigo 2010, ad art. 410 n. 9). La contraddizione può, invero,

riguardare unicamente i fatti: una contraddizione nell’applicazione del

diritto, così come una successiva modifica della giurisprudenza, non dà luogo a

revisione (Rémy, in op. cit., ad art. 410 n. 11; Heer, in op. cit., ad art. 410

n. 92; Schmid, op. cit., ad art. 410 n. 16; Mini, in op.

cit., ad art. 410 n. 9).

La revisione della sentenza

penale deve, dunque, essere ammessa quando uno dei partecipanti all’azione

penale viene giudicato colpevole e, in seguito, con giudizio separato, un altro

partecipante viene assolto poiché gli elementi costitutivi oggettivi del reato

non sono adempiuti o provati (Heer, in op. cit., ad art. 410 n. 90;

Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102, n. 28). La revisione non può, invece,

essere ammessa quando la medesima fattispecie viene giudicata diversamente

unicamente dal punto di vista soggettivo e delle caratteristiche personali

dell’autore, quali ad esempio l’intenzione, la negligenza, la mancanza di

scrupoli, l’imputabilità (Heer, in op. cit., ad art. 410 n. 93; Schmid,

op. cit., ad. art. 410 n. 16).

3. IS 1 chiede

la revisione della sentenza di condanna del 12 novembre 2008 pronunciata nei

suoi confronti dal giudice della Pretura penale (confermata dalla CCRP con

giudizio 15 luglio 2009), pretendendo che essa è inconciliabile con la sentenza

di assoluzione di __________, pronunciata posteriormente dalla CARP e passata

in giudicato.

3.1. Come

esposto nei precedenti considerandi, affinché si possa ammettere la revisione

di una sentenza per inconciliabilità con una decisione resa posteriormente

(art. 299 lett. b CPP-Ti), è necessario che le sentenze tra loro

contraddittorie siano state pronunciate a carico di due persone diverse, sulla

base degli stessi fatti e per il medesimo reato e che vi sia fra le due un

accertamento di fatti inconciliabile.

Occorre dunque, esaminare se tra l’accertamento dei fatti di cui alla sentenza

pronunciata il 12 novembre 2008 nei confronti di IS 1 e quello alla base della

sentenza 17 marzo 2013 della CARP riguardante __________ vi sia una contraddizione

tanto palese da manifestare con evidenza l’erroneità della condanna

dell’istante.

3.2. Nel

suo giudizio 12 novembre 2008, il giudice della Pretura penale ha condannato IS

1 per falsità in documenti dopo avere sommariamente ritenuto come

“ non occorre spendere molte parole

per concludere che i documenti citati nel decreto d’accusa fossero falsi: la

fattura, antedatata, riguardava un credito in realtà inesistente e lo stesso

vale per la successiva lettera di conferma da parte della società redatta

unicamente per porre fine alle rivendicazioni della società destinataria della

fattura”

(cfr. sentenza Pr. pen. 10.2008.238 consid. 9 pag. 10).

Egli non si

è però chinato sulla questione di sapere se la fattura e la lettera godessero

di un valore probatorio accresciuto, presupposto questo indispensabile per

ammettere la realizzazione del reato nella forma del falso ideologico (cfr. DTF

131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65

consid. 2a; DTF 123 IV 61 consid. 5b; DTF 122 IV 332 consid. 2c).

3.3. La

questione è stata per contro esaminata dalla CARP nell’ambito del procedimento

a carico di __________.

L’autorità d’appello, nella sua pronuncia 17 marzo 2013, dopo aver

esaustivamente illustrato i criteri per ammettere l’esistenza di un falso

ideologico, ha infatti spiegato che nel caso di specie:

“ la fattura e la lettera sono state,

sì, allestite da un organo di una finanziaria, ma all’attenzione di una società

terza, non di un cliente. Pertanto, tra l’estensore e la destinataria della fattura

non vi è mai stato alcun tipo di rapporto contrattuale o di fiducia che

potrebbe giustificare il riconoscimento al primo di una posizione analoga a

quella di garante nei confronti della seconda.

Tutto ciò ben ponderato, non si può che constatare che ci si trova di nuovo di

fronte a semplici menzogne scritte”

(cfr. CARP 17.2011.105-107 consid. 35.b pag. 48).

La CARP ha dunque assolto

l’imputato dall’accusa di falsità in documenti.

3.4. Ne

deriva, con evidenza, che la condanna di IS 1 per il reato di falsità in

documenti è in palese contraddizione con gli accertamenti e le conclusioni

contenute nel giudizio della CARP del 17 marzo 2013. Se la fattura e la lettera

in questione non possono essere considerate dei documenti che godono di un

valore probatorio accresciuto nel procedimento penale contro __________,

nemmeno esse possono, se non al prezzo di un’insanabile contraddizione, essere

considerate tali nel procedimento contro l’istante.

Ne discende che, in concreto, è dato il motivo di revisione previsto dall’art.

299 lett. b CPP-Ti.

L’istanza di revisione deve, dunque, essere accolta e IS 1 prosciolto

dall’imputazione di falsità in documenti per i fatti descritti nel DA n.

1761/2008 del 5 maggio 2008.

4. Gli

oneri processuali del presente giudizio sono posti a carico dello Stato (art.

428 cpv. 1 CPP) che rifonderà IS 1 fr. 2000.- quale indennità per le spese

sostenute nella procedura di revisione ai sensi dell’art. 436 cpv. 4 CPP.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 299 lett. b CPP-Ti, art. 21 cpv. 1

lett. b, 411 e segg. CPP;

385 CP;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 428 e 436 CPP e la LTG rispettivamente

il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1. L’istanza

di revisione è accolta.

Di conseguenza IS 1 è prosciolto dall’imputazione di falsità in documenti per i

fatti descritti nel DA n. 1761/2008 del 5 maggio 2008.

Considerandi

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- spese complessive fr. 200.-

fr.

1'200.-

sono posti a carico dello Stato

che rifonderà IS 1 fr. 2’000.- a titolo di indennità per le spese di

patrocinio.

3.

Intimazione a:

4.

Comunicazione

a:

- Pretura penale, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.