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Decisione

17.2014.68

Incendio colposo, causato dalle ceneri, non completamente estinte, depositate dall'appellante in un contenitore di plastica

8 settembre 2014Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda

istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a

criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una

nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il

proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle

risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF 6B_715/2011 del 12

luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1,

pag. 2642, confermata in DTF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1;

cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale

svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,

pag. 766; DTF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

L’accusata

2. AP 1, cittadina __________,

è nata il __________ a __________ ed è domiciliata ad __________. Coniugata,

all’epoca dei fatti gestiva una pensione per cani, attività da cui ha dichiarato

di ricavare un reddito mensile netto pari a fr. 2'000.-.

AP 1 è incensurata.

Risultanze dell’inchiesta e giudizio di primo grado

3. a. Secondo il rapporto d’inchiesta (AI 3, rapporto di inchiesta della polizia giudiziaria

del 1. marzo 2012), la sera del 10 febbraio 2012, attorno alle ore 21.30, è

divampato un incendio in via al __________ a __________, presso l’abitazione

dove viveva la qui appellante.

La signora AP 1 aveva in locazione l’appartamento al primo piano,

mentre il proprietario dell’immobile abitava al piano terra. È stato

quest’ultimo ad accorgersi del rogo (AI 3, verbali d’interrogatorio di ACPR 3

11.2.2012 e 1.3.2012). Sul posto sono accorsi tre ragazzi che dalla strada

hanno visto le fiamme (AI 3, verbali d’interrogatorio 10.2.2012 di __________ e

__________) e, poco dopo, sono intervenuti i pompieri che si sono prodigati per

spegnere l’incendio (AI 3, rapporto d’inchiesta pag. 3).

Gli inquirenti sono riusciti a contattare l’appellante, che non

era in casa, soltanto verso le ore 22.40 (AI 3, rapporto d’inchiesta pag. 4).

L’incendio ha causato danni ingenti: le fiamme hanno devastato

l‘intero edificio e, in particolare, l’appartamento al piano superiore è stato

completamente distrutto (AI 6, pag. 2, vedi inoltre documentazione fotografica

in atti). All’interno dell’appartamento sono, inoltre, state rinvenute le

carcasse di sei cani: di questi, tre erano di proprietà dell’appellante, mentre

gli altri tre le erano stati lasciati in custodia da terzi.

b. Durante l’inchiesta,

la signora AP 1 è stata interrogata più volte, inizialmente, la sera stessa

dell’incendio e il giorno seguente, in qualità di persona informata sui fatti

e, successivamente, in veste di imputata.

Le sue dichiarazioni sono sostanzialmente costanti.

Per quanto qui di rilevanza, la donna ha riferito i seguenti fatti

(v. AI 3, verbali d’interrogatorio 11.2.2012, 12.2.2012, 22.2.2012):

- la sera del 9 febbraio

2012 la donna aveva acceso il camino in soggiorno;

- la mattina seguente, si è

alzata verso le 10.00 e si è occupata dei cani;

- accortasi che, a causa del

forte vento, dal caminetto - privo di vetro o griglia di protezione - si era

sparsa della cenere sul pavimento, ella ha deciso di pulirlo;

- utilizzando una paletta in

metallo, ha mosso la cenere nel camino per verificare che fosse spenta e, poi,

l’ha raccolta e depositata in un sacchetto di plastica;

- ha posto il sacchetto

all’interno di un contenitore di plastica rigida, che ha poi lasciato sul

pavimento piastrellato della terrazza;

- nel contenitore vi erano

già le ceneri di diversi giorni, in quanto la donna faceva questa operazione

regolarmente, poiché il camino veniva quotidianamente acceso a complemento del

sistema di riscaldamento, che risultava poco efficiente;

- la signora ha, poi,

passato l’aspirapolvere per pulire la cenere che era finita sul pavimento e si

è occupata di altre faccende domestiche;

- nel pomeriggio, verso le

15.00, la donna è uscita in balcone, ha preso il contenitore di plastica e,

dopo aver tolto il sacco con la cenere, lo ha utilizzato per trasportare in

casa nuova legna da ardere (la catasta di legna si trovava sulla terrazza,

sulla sinistra e a poca distanza da dove aveva lasciato il secchio con la

cenere);

- ha riposto il contenitore

di plastica rigida nella posizione iniziale e vi ha nuovamente inserito il

sacchetto con le ceneri;

- verso le ore 16.00, la

signora è uscita per recarsi dal parrucchiere, facendo rientro verso le

17.30/18.00 e occupandosi ancora dei cani;

- più tardi, attorno alle

19.30, è nuovamente uscita per una cena con un amico;

- verso le 22.40 è stata

contattata dalla polizia cantonale che le ha comunicato che il suo appartamento

stava bruciando;

- al suo rientro

l’appartamento era già completamente devastato;

- anche la sera

dell’incendio, come quella precedente, soffiava un forte vento.

c. Nel corso

dell’inchiesta, il procuratore pubblico ha disposto l’allestimento di una

perizia, volta ad accertare la causa dell’incendio che ha affidato all’ing. __________

(AI 4).

Il rapporto peritale è stato consegnato il 30 aprile 2012 (AI 6).

In esso, il perito ha circoscritto il punto di innesco del rogo, localizzandolo

sulla terrazza ed è giunto alla conclusione che l’ipotesi “preponderante”

è quella per cui all’origine dell’incendio sono state le ceneri, non completamente

spente, lasciate sul balcone dalla signora AP 1, all’interno di un contenitore

di plastica, dopo la pulizia mattutina del camino (AI 6, pag. 12 e seg.).

Nell’ambito della delucidazione peritale del 12 giugno 2012 (AI

13), il perito ha descritto il metodo usato per l’allestimento della perizia ed

ha ribadito le sue conclusioni, confermando che la cenere deve essere

considerata la causa “nettamente preponderante” del rogo (AI 13, in particolare pag. 4).

4. a. Di fronte al primo giudice, la signora AP 1 ha confermato i fatti così come sin qui

esposti, ma ha dichiarato di essere rimasta molto stupita delle conclusioni

della perizia visto che, per la pulizia del camino, ella agiva sempre nello

stesso modo - raccogliendo la cenere in sacchetti di plastica e, comunque,

sempre controllando - senza che, prima di quella sera, fosse mai capitato nulla.

Se avesse avuto anche soltanto il mimino dubbio, ha aggiunto, non avrebbe mai

messo le ceneri in quel contenitore (v. verb. dib. di primo grado 29.1.2014, pag.

1 e seg.). La donna ha, inoltre, precisato di avere usato una paletta di

dimensioni ridotte e, di conseguenza, se tra la cenere ci fossero stati ancora

dei tizzoni, se ne sarebbe accorta. A sostegno della sua posizione, la signora

ha sottolineato come, dal momento della pulizia all’incendio, fossero trascorse

diverse ore.

Rispondendo al patrocinatore dell’accusatore privato ACPR 3, AP 1

ha dichiarato di non aver mai pensato di gettare acqua sulla cenere per

fermarne la combustione.

In sede di arringa, poi, il difensore della donna ha contestato la

negligenza rimproverata alla sua assistita, spiegando che ella non era

cosciente del pericolo che poteva generarsi dalla cenere apparentemente spenta

e concludendo:

“ Non possiamo

attenderci un grado di diligenza superiore dalla signora AP 1 in quanto

quest’ultima non è stata informata correttamente ed adeguatamente né

dall’autorità competente né dal proprietario ACPR 3.” (verb. dib. di primo

grado, pag. 3).

b. Il primo giudice,

basandosi sul rapporto peritale (AI 6), sulle successive spiegazioni del perito

(AI 13), nonché sulle dichiarazioni della signora AP 1 (v. suoi interrogatori

in AI 3), ha accertato che l’incendio ha avuto origine dalle ceneri lasciate

dalla donna nel contenitore di plastica. Egli ha, quindi, ritenuto che il

comportamento della donna è stato negligente, siccome contrario a notorie norme

di prudenza, richiamate, del resto, dal Centro d’informazione per la

prevenzione degli incendi di Berna:

“ Nella

fattispecie è a detta regolamentazione che occorre fare riferimento e in

particolare a quella emanata dalla BFB, ossia la __________. Detto ente,

denominato in italiano __________ (Centro d’informazione per la prevenzione

degli incendi), con sede a Berna, è attivo in tutto il territorio svizzero.

Esso non fa comunque che ricordare regole base della gestione del fuoco, dei

caminetti e di tutto quello che comporta calore domestico.

Ora, in merito alle tecniche per lo smaltimento della cenere, va

subito precisato quanto segue: è risaputo che, anche se un fuoco può a prima

vista sembrare spento, le braci che si nascondono nella cenere possono

facilmente dare origine a nuove fiamme. La riaccensione di fuochi da braci

ancora vive è, in effetti, la causa di molti incidenti.

Per questo motivo, un corretto smaltimento delle ceneri del

caminetto è molto importante per la prevenzione degli incendi domestici.

Occorre mettere in atto procedimenti non a rischio attendendo 48 ore per lo

smaltimento o utilizzando contenitori non infiammabili dove riporvi le ceneri e

inumidirle con acqua corrente.

Il __________ conferma quanto appena indicato precisando nella

scheda informativa “Stufe e caminetti” quanto segue:

la cenere non va mai gettata in contenitori infiammabili. Non

utilizzare mai scatole di plastica, cassette di legno o sacchi della

spazzatura. Lasciar consumare la brace per almeno 48 ore. Non togliere mai la

cenere con l’aspirapolvere.

Ciò premesso si deve forzatamente concludere che l’imputata,

avendo depositato la cenere del camino del fuoco acceso il giorno prima in un

sacchetto di plastica ad una distanza di 12 ore dallo spegnimento del fuoco ed

avendo collocato il tutto in terrazza in un giorno di vento e vicino alla legna

da ardere ha violato un’elementare regola di cautela e prudenza rivolta a chi

utilizza un camino sito nella propria economia domestica. L’imprudenza risulta

per di più dal fatto che l’interessata, dopo avere collocato la cenere

all’esterno, sulla terrazza, si è allontanata dall’abitazione, così da impedire

di accorgersi immediatamente del divampare delle fiamme.” (sentenza impugnata,

consid. 5, pag. 5).

Appello

5. L’appellante censura

l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice contestando, innanzitutto,

che, fra le ceneri tolte dal camino, vi fossero braci ancora vive e, poi, che,

la sera dell’incendio, vi fosse un forte vento.

Si duole, poi, di come il primo giudice abbia fatto riferimento ad

un secchio, anziché ad una scatola, quale contenitore del sacchetto con la

cenere.

Sostiene, inoltre, che non é sufficientemente dimostrato che

all’origine del rogo vi fossero le ceneri da lei depositate in terrazza, avendo

il perito effettuato unicamente un accertamento negativo, ossia essendosi egli

limitato ad escludere le altre cause che entravano in linea di conto.

Inoltre, l’appellante fa valere che, quando, nel pomeriggio, ha

manipolato nuovamente il sacchetto per utilizzare la scatola che lo conteneva,

non ha notato né fumo, né smagliature nella plastica, né altre circostanze che

potessero far sorgere dei sospetti.

Conclude contestando il carattere negligente delle sue azioni in

forza delle sue circostanze personali, in particolare della sua origine

brasiliana e della sua successiva permanenza in Florida: avendo ella sempre

vissuto in luoghi dai climi caldi e, perciò, non “immediatamente associabili

all’uso di camini e, di conseguenza, all’eliminazione della cenere” non si

poteva pretendere che conoscesse le regole emanate dal CIPI (dichiarazione di

appello, pag. 10).

6. a. Preliminarmente va sgombrato il campo dalla censura dell’appellante, secondo cui non

esiste alcuna prova del fatto che la sera dell’incendio soffiava un forte

vento. Tale censura è priva di fondamento, oltre che in contrasto con il

principio della buona fede processuale, considerato che proprio la signora AP 1,

durante l’inchiesta, ha espressamente dichiarato quanto segue:

“ Ricordo che la

sera dell’incendio, quando sono uscita di casa soffiava un forte vento freddo.”

(AI 3, verbale interrogatorio 22.2.2012, pag. 3).

Addirittura, è precisamente sul carattere eccezionale del vento di

quella sera che il difensore della donna ha fondato la sua contestazione del

decreto di accusa emanato nei confronti della sua assistita (cfr. opposizione

al DA 20.7.2012).

b. Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10

cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero

procedimento (Bernasconi, op. cit., Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16,

pag. 48, e n. 23, pag. 49; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4

e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea

2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 117 Ia 401,

consid. 1c.bb; DTF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; DTF 6B_10/2010 del 10

maggio 2010; DTF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez, Traité de procédure

pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472;

Considerandi

Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit.,

Basler Kommentar StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 170).

c. Giusta l’art. 182

CPP, il pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando

non dispongono delle conoscenze e capacità necessarie, segnatamente dal profilo

scientifico e tecnico, per accertare o giudicare un fatto.

Anche le perizie giudiziarie, così come gli altri mezzi di prova,

sottostanno al libero apprezzamento del giudice (art. 10 cpv. 2 CPP).

Malgrado il giudice, nel fondare il suo convincimento, non sia

vincolato, dunque, alle conclusioni peritali, egli può scostarsene soltanto in

presenza di fatti o indizi tali da far sorgere un serio dubbio sul valore

probatorio della perizia, segnatamente se quest’ultima è viziata da una

contraddizione, lacuna o errore manifesto, o se le conclusioni dello

specialista appaiono insostenibili, oppure ancora se il perito non disponeva

delle conoscenze necessarie per effettuare la valutazione a lui richiesta

(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., n. 811-813; Heer, Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 189, n. 2

con riferimenti e seg.; Bernasconi e al., Commentario CPP, Zurigo/San Gallo

2010, ad art. 189, n. 6; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 189, n. 5; Schmid, Handbuch des

schweizerisches Strafprozessrechts, ad § 63, n. 952; Donatsch, Kommentar zur

Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 189, n. 25; DTF 6B_272/2012 del 29

ottobre 2012 consid. 2.3.3;6B_275/2011 del 7 giugno 2011 consid. 3.3.2;

6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1;6B_415/2008 del 10 luglio 2008

consid. 3;6B_283/2007 del 5 ottobre 2007 consid. 2;6S.297/2003 del 14 ottobre

2003.

consid. 2; DTF 130 I 337 consid. 5.4.2; 129 I 49 consid. 4; 128 I

81.

consid. 2; DTF; 118 Ia 144 consid. 1c; 118 V 286 consid. 1b; 107 IV 7

consid. 5; DTF 101 IV 129 consid. 1a).

Per quanto attiene al metodo di elaborazione di una perizia, la

giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il perito dispone di libertà nella

scelta metodologica, che deve, comunque, essere rispettosa dei relativi

requisiti scientifici (DTF 128 I 81 consid. 2; cfr. sentenza GIAR 492.2001.5

del 23 maggio 2003).

Il perito deve, inoltre, trarre delle conclusioni chiare e

motivarle in modo esaustivo, trasparente e comprensibile per le parti.

d. Nel caso in esame,

contrariamente all’opinione dell’appellante, nello stabilire l’origine

dell’incendio, il perito non si è limitato ad escludere le altre cause,

inizialmente ipotizzate dagli inquirenti (ad esempio un malfunzionamento

dell’impianto elettrico).

Egli ha, piuttosto, dapprima scartato, dopo un esame accurato

dello stato dei luoghi (cfr., in particolare, l’AI 13 in cui il perito ha dettagliatamente descritto il suo modus operandi), tutte le altre zone

dell’abitazione, quali possibili aree di avvio del rogo e, in seguito, ha

circoscritto il punto d’innesco, localizzandolo sulla terrazza, in

corrispondenza con il luogo in cui la signora AP 1 ha dichiarato di aver

lasciato la cenere (AI 6, pag. 12).

In particolare l’esperto ha potuto escludere con sufficiente

certezza che il rogo si é generato (cfr. AI 6 e AI 13):

- nella zona al piano terra dell’immobile, siccome a questo

livello il fuoco è giunto “per effetto dello sgocciolamento delle parti

infuocate” dal piano superiore;

- nelle zone a nord del

primo piano, poiché esse sono state toccate solo marginalmente dal fuoco;

- nella zona cucina,

considerato che il calore non si è propagato fino al soffitto;

- nel quadro elettrico

principale, siccome si trovava al piano terra e non è stato particolarmente

danneggiato;

- nel caminetto nel salotto,

dato che non presentava difetti né di costruzione, né di manutenzione;

- nel televisore o in altri

apparecchi elettronici.

Ciò fatto - e meglio, come indicato dal perito, “esauriti i

possibili punti caldi interni” (AI 13 pag. 3) - il perito ha concluso che

l’incendio è divampato dalla terrazza in considerazione di una serie di

elementi:

- la terrazza è situata a

sud, cioè nel settore dell’edificio maggiormente devastato;

- sulla terrazza vi era del

materiale facilmente infiammabile: una catasta di legna da ardere e materiale

plastico;

- la combustione dei pali di

sostegno del balcone è avvenuta già a partire dalla base di appoggio;

- le lamiere del tetto sono

risultate particolarmente deformate.

A quel punto, ritenuto il luogo in cui la donna ha ammesso di aver

collocato la cenere, nonché il materiale - plastico, dunque infiammabile - del

contenitore utilizzato, l’ingegnere ha concluso:

“ Anche se il

dolo e il nesso di causa tecnico non possono essere tassativamente esclusi, i

riscontri e le verifiche eseguite permettono di avvalorare in modo

preponderante l’ipotesi per cui all’origine dell’incendio vi siano le ceneri,

non completamente estinte, depositate dalla signora AP 1 nel contenitore in

plastica sulla terrazza in presenza di legna.” (AI 6, pag. 13).

Richiesto, durante la sua audizione, di precisare l’affermazione

secondo cui “il dolo o il nesso di causa tecnico non possono essere

tassativamente esclusi”, il perito ha spiegato che essa va intesa come una

riserva “puramente teorica”:

“ la mia non

esclusione del dolo o di una problematica di natura tecnica ha una valenza

esclusivamente teorica in quanto, sulla scorta delle mie constatazioni, non ho

rinvenuto alcun elemento concreto, nemmeno di piccola portata, a beneficio

della presenza di una causa diversa d’innesco dell’incendio rispetto a quella

da me definita come nettamente preponderante” (AI 13, pag. 4).

e. Questa Corte non

condivide le censure dell’appellante riguardo il metodo applicato dal perito -

che appare del tutto logico e coerente - e riguardo le sue conclusioni che,

così come motivate, appaiono particolarmente convincenti.

Infatti, stante l’individuazione della zona di innesco

dell’incendio - in base ad una metodologia più che ragionevole (in particolare,

con l’osservazione attenta degli effetti del fuoco nelle singole componenti

dell’edificio) - e viste le dichiarazioni della stessa appellante secondo cui

ella ha lasciato, in quel punto, vicino ad una catasta di legna da ardere, la

cenere depositata in un contenitore plastico (v. verb. dib. di primo grado

29.1

, pag. 2 in alto), la conclusione peritale secondo cui il rogo è da

ricondurre precisamente alla cenere è del tutto condivisibile poiché, in

particolare data l’esclusione di altre possibili cause, nell’ordine delle cose

secondo l’esperienza comune delle vita.

Questa conclusione basta a respingere la censura d’arbitrio riguardo

l’accertamento stando al quale la cenere conteneva tizzoni ancora ardenti: se

ciò non fosse stato il caso, in effetti, non vi sarebbe stato incendio.

Nemmeno le altre argomentazioni dell’appellante sono atte a

scalfire la conclusione peritale.

Da un lato, all’obiezione secondo cui le conclusioni peritali

sarebbero sconfessate dal fatto che, quando ella, a distanza di alcune ore dal

suo deposito sulla terrazza, ha spostato il sacco per utilizzare la scatola di

plastica per il trasporto della legna, non ha notato nulla che potesse

allarmarla, bene ha risposto il perito affermando che è certamente “possibile

- e la circostanza non è remota - che della cenere (…) apparentemente spenta,

continui il suo processo di combustione” anche sull’arco di diverse ore (AI

13.

pag. 4, ultima domanda posta al perito dal difensore della qui appellante).

Del resto, è precisamente per questa ragione che il __________

raccomanda di lasciar consumare la brace per almeno 48 ore prima di spostarla.

Nemmeno è in qualche modo rilevante - e non occorre, per capirlo,

un accertamento peritale - il fatto che la donna procedesse sempre in quel modo

per pulire il camino: evidentemente, le altre volte ha avuto fortuna.

Del tutto irrilevante, infine, il fatto che il primo giudice abbia

parlato di un “secchio” in plastica (sentenza impugnata, consid. 1, pag.2)

invece che di una “scatola” in plastica: evidentemente, ad essere determinante

non era la forma del contenitore ma la sua composizione.

7.

a. Per l’art. 222 cpv. 1 CP, commette il reato di incendio colposo, chiunque per negligenza

cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per

l’incolumità pubblica. Dal profilo oggettivo è necessaria una condotta

dell’autore atta a provocare un incendio, vale a dire un agire in relazione di

causalità naturale ed adeguata con la formazione di un fuoco di ampiezza tale che

non può più essere spento da chi l’ha generato (Corboz, Les infractions en droit

suisse, Berna 2010, vol. II, ad art. 222 CP n. 1 e segg., e riferimenti ivi

citati; Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, ad

art. 222 n. 6, con rinvio a n. 7 e segg. ad art. 221; DTF 117 IV 285 consid. 2.a; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die

Allgemeinheit, 4a ed., pag. 42). Dal punto di vista soggettivo il reato

è adempiuto se l’autore ha agito per negligenza, sia essa cosciente od

incosciente.

b. Nel caso di specie, è

fuor di dubbio che si sia verificato un incendio e che da tale incendio sia

derivato un danno a cosa altrui: l’immobile di proprietà dell’accusatore

privato ACPR 3 è stato completamente devastato e sono periti sei cani, dei

quali due appartenevano alle accusatrici private ACPR 2 e ACPR 1.

AP 1 non contesta, anzi ammette e conferma di aver lasciato il

sacchetto di plastica con le ceneri sulla terrazza, in corrispondenza con il

luogo di innesco.

È, pertanto, indiscusso il nesso causale tra il comportamento

dell’appellante e l’incendio. Infatti, stante l’accertata origine del fuoco

proprio nelle ceneri, è pacificamente data la causalità naturale tra l’agire

della donna e l’incendio.

Nemmeno l’ammissione della causalità adeguata tra la sua condotta e

l’evento di reato appare problematica: in effetti, secondo il corso normale

delle cose e l’esperienza generale, dalle ceneri non completamente spente può

formarsi nuovamente un fuoco.

L’appellante nega, comunque, di essere stata negligente,

sostenendo che, in particolare in ragione della sua provenienza e della sua

situazione personale, non si poteva pretendere da lei che conoscesse o

consultasse le direttive del __________ in materia di smaltimento della cenere.

c. Giusta l’art. 12

cpv. 3 CP (corrispondente all’art. 18 cpv. 3 vCP), commette un crimine o un

delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto

le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è

colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l’agente non ha usato le

precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni

personali (art. 12 cpv. 3 CP).

La negligenza presuppone così l’adempimento di due condizioni: da

un lato, l’autore deve aver violato le regole della prudenza, ossia il dovere

generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi

comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni

involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile

viola il dovere di prudenza quando l’autore, considerate la sua formazione e le

sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in pericolo altrui (DTF

6B_437/2008 del 24 luglio 2009, consid. 2; DTF 129 IV 282

consid. 2.1, pag. 284, 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d, pag.

64, 126 IV 13 consid. 7a/bb, pag. 17).

Per determinare i limiti del dovere di prudenza, occorre

domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le

stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi

linee il corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della

causalità adeguata se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva

aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la

realizzazione dell’evento dannoso.

La violazione del dovere generale di prudenza è presunta nel caso

di inosservanza di prescrizioni legali o amministrative aventi per scopo di

garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni oppure di regole analoghe - se

generalmente riconosciute - emanate da associazioni private o semipubbliche.

Inoltre, come visto, perché vi sia negligenza, la violazione del

dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter

rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata

attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

d. Al di là delle

direttive del CIPI - che, come correttamente rilevato dal primo giudice, nella

scheda “Stufe e caminetti” prescrive di : “lasciare consumare la brace per

almeno 48 ore o spegnerla bene con acqua e smaltirla in un secchio della cenere

ignifugo.” - è risaputo che con la cenere occorre prestare particolare

attenzione e, in particolare, è di comune conoscenza che non vanno mai usati

materiali infiammabili per raccoglierle.

Queste norme di prudenza sono oggettivamente state violate

dall’appellante, che

- in seguito all’accensione

del camino la sera precedente, ha ritenuto di raccogliere la cenere già la

mattina dopo, e quindi dopo sole 12 ore circa;

- malgrado l’attesa

insufficiente, per sua stessa ammissione, non ha versato dell’acqua sopra la

cenere per fermarne la combustione, né ha mai considerato tale possibilità;

- per lo smaltimento ha

utilizzato un sacchetto in plastica che ha, subito, posto in un altro

contenitore di plastica.

Dal punto di vista soggettivo, si rileva che le corrette modalità

di smaltimento della cenere rappresentano misure di prudenza di carattere

notorio, conosciute generalmente in tutto il mondo, e dunque anche da chi -

come l’appellante - è nata e cresciuta in paesi dal clima equatoriale.

Il fatto che ella utilizzasse il camino praticamente tutti i

giorni e per la pulizia impiegasse sempre sacchetti in plastica senza che fosse

mai accaduto nulla prima della sera dei fatti, non la scusa. La pratica abitualmente messa in atto dalla donna comportava comunque un rischio. Il

fatto che quest’ultimo non si sia mai concretizzato prima, nulla toglie al

carattere negligente di tale pratica.

In queste circostanze, forza è concludere che l’appellante si è

resa colpevole del reato di incendio colposo.

Commisurazione della pena

8.

a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Egli tiene

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto

precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in base alla possibilità che

l’autore aveva di evitare l’esposizione al pericolo o la lesione.

Il reato di incendio colposo è punito, secondo l’art. 222 cpv. 1

CP, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola

l’esecuzione della pena se una pena senza condizionale non sembra necessaria

per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

b. In concreto, malgrado

la colpa della signora AP 1 non vada banalizzata, ritenuto, in particolare,

l’entità dei danni scaturiti dall’incendio e la gravità della violazione del

dovere di prudenza, occorre altresì tenere presente il fatto che anch’ella è

risultata vittima della sua stessa imprudenza, dal momento che nell’incendio ha

perso tutto, compresi i suoi cani.

Per contro si osserva come - contrariamente a quanto stabilito dal

primo giudice - l’incensuratezza della donna non sia da valutare quale elemento

attenuante (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4) e va considerata, invece, nella

disanima relativa alla sospensione condizionale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

Ad ogni modo, tutto ben ponderato, considerato altresì il divieto

di riformare la decisione di prime cure a sfavore dell’appellante (art. 391

cpv. 2 CPP), come pure il fatto che la commisurazione della pena non è oggetto

di specifica contestazione, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la

pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna già inflitta in

prima sede.

L’ammontare delle aliquote risulta, inoltre, conforme alla

situazione economica dell’appellante così come in atti.

Pure da confermare, è la sospensione condizionale della pena, così

come la fissazione di un periodo di prova di due anni.

Tassa di giustizia e spese

9.

Visto l’esito

dell’appello, le tasse e le spese del giudizio di primo grado, seguendo la soccombenza,

sono poste a carico di AP 1.

Ugual sorte seguono la tassa di giustizia e le spese relative al

presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg.,

379 e segg., 398 e segg. CPP,

34 e segg., 42 e segg., 47 e segg., 222 CP,

nonché, sulle spese,

l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarata

autrice colpevole di incendio colposo, per avere, a __________ in data

10.2.2012, cagionato per negligenza un incendio all’immobile di proprietà di ACPR

3.

1.2. AP

1 è condannata alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da

fr. 50.- (cinquanta) ciascuna, per un totale di fr. 500.- (cinquecento).

1.3. L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

1.4. Gli oneri processuali

di prima istanza, per complessivi fr. 2'500.- (duemilacinquecento), sono posti

a carico dell’appellante.

2. Gli accusatori

privati sono rinviati al foro civile per le loro pretese di tale natura.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’000.-

sono posti a carico di AP 1.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del Giudice

dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.