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17.2014.69

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 marzo 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i familiari o un’autorità giudiziaria (Riklin,

op. cit., ad art. 173, n. 6; Corboz,

op. cit., ad art. 173, n. 32).

c) L’intenzionalità si

deve riferire all’affermazione diffamante e alla presa di conoscenza da parte

del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un

particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del

fatto che le sue affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e

che, ciò nonostante, le abbia proferite (cfr. Riklin,

op. cit., ad art. 173, n. 7-8; Corboz,

op. cit., ad art. 173, n. 48-50). Il reato di diffamazione è in altri termini

compiuto quando il terzo prende conoscenza di ciò che gli viene comunicato (Trechsel/Lieber, op. cit., ad art. 173,

n. 11; Riklin, op. cit., ad art.

173, n. 6) mentre non è necessario che l’autore abbia voluto ferire la persona

presa di mira o nuocere alla sua reputazione (Corboz,

op. cit., ad art. 173, n. 49).

d) L’art. 173 n. 2 CP

prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di

avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere

avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).

La prova liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o

divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero

giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente,

prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se

riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP). I due

requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della

maldicenza (animus iniuriandi) – devono ricorrere cumulativamente (DTF

132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3, 101 IV 292 consid. 2; STF 6S.493/2006

del 28 dicembre 2006, consid. 2). Ciò significa che l'autore va ammesso alla

prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma

si sia prefisso di fare anzitutto della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3),

oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire

l'affermazione lesiva, egli non avesse intenzione di fare prevalentemente della

maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3). Il giudice esamina d'ufficio se le

condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono adempiute, fermo

restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola (DTF 132 IV 116

consid. 3.1).

e) Che le norme del

diritto penale intese a proteggere l’onore si applichino anche ai blog è

assodato (Sophie Ciola-Dutoit/Bertil Cottier,

Le droit de la personnalité à l’épreuve des blogs, in Medialex 2008 pag. 75),

trattandosi di forma scritta mediante la quale il reato di diffamazione o di

calunnia può essere compiuto - si è già ricordato - al pari della forma verbale

(art. 176 CP).

5. In tema di

prescrizione, l’art. 178 cpv. 1 CP stabilisce che per i delitti contro l’onore,

l’azione penale si prescrive in quattro anni. Il cpv. 2 della medesima norma

Considerandi

dispone che per l'estinzione del diritto di querela vale l'art.

31.

CP, secondo cui il diritto di querela si estingue in tre mesi e tale termine

decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore

del reato.

Nel caso concreto la querela è tempestiva, la

querelante avendo avuto conoscenza il 25 novembre 2009 dello scritto in

questione e del suo autore (doc. 1 e 8 inc. MP) e avendo sporto querela il 22

gennaio 2010, vale a dire entro il termine di tre mesi.

Maggiore approfondimento, per contro, necessita il

quesito riguardante il termine di prescrizione dell’azione penale. Ancorché non

sollevata con l’appello, la questione dev’essere esaminata d’ufficio in ogni

stadio del procedimento (DTF 139 IV 64 consid. 1; Zurbrügg, in: Basler Kommentar,

Strafrecht I, 2013, n. 61 vor Art. 97-101; Trechsel/Capus,

in Trechsel/Pieth (edit.),

StGB Praxiskommentar, 2013, n. 12 vor Art. 97).

6.

a) L’art. 98 CP prevede che la prescrizione decorre dal giorno in

cui l'autore ha commesso il reato (lett. a); se il reato è stato eseguito

mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto

(lett. b); se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è

cessata la continuazione (lett. c). Dal canto suo, l’art. 97 cpv. 3 CP

stabilisce che se prima della scadenza del termine di

prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione

si estingue.

b) Il Pretore ha

ritenuto che l’inizio della decorrenza del termine “non coincide con la

pubblicazione del testo incriminato, ritenuto che, diversamente da quanto

verrebbe stabilito per un normale organo di stampa cartaceo, una pubblicazione

su internet è da parificare come un reato continuato, essendo consultabile da

chiunque e in ogni momento (v. DTF 139 IV 1)”. Nella fattispecie – ha soggiunto

l’istanza precedente – “l’articolo in questione era visibile sino al 22 gennaio

2010.

(evincibile dagli allegati alla querela dell’accusatrice privata), per cui

la prescrizione è iniziata al più presto a decorrere da questa data (SJ 2001 II

p. 181 e segg.)”.

c) È vero che Philippe Gilliéron nel proprio articolo

intitolato “La diffusion de propos attentatoires à l’honneur sur internet”

pubblicato nella SJ 2001 II pag. 181 ss. sostiene a pag. 189 che il termine di

prescrizione comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui non è più

possibile accedere al sito internet preso in considerazione, dato che

l’infrazione continua a dispiegare i propri effetti sin tanto che il sito è

attivo. Ciò significa, prosegue quell’autore, che il termine di prescrizione

può rivelarsi particolarmente lungo qualora il sito rimanga accessibile

sull’arco di più anni.

Sennonché l’opinione di Gilliéron,

cui si è riferito il Pretore, non risulta condivisa dagli altri autori, i quali

considerano i delitti contro l’onore dei reati istantanei (“Zustandsdelikte”) e

non dei reati permanenti (“Dauerdelikte”), con la conseguenza che il termine di

prescrizione dell’azione penale decorre dal compimento dell’infrazione: Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht

II, 2013, n. 3 ad art. 178; Trechsel/Capus,

in: Trechsel/Pieth (curatori), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar,

2013, n. 5 ad art. 98; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/

Stoll (curatori), Petit Commentaire Code pénal, 2012, n. 2 ad art. 178; Zurbrügg, in: Basler Kommentar,

Strafrecht I, 2013, n. 7 ad art. 98; Kolly,

in: Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 11 ad art. 98; Trechsel/Lieber, in Trechsel/Pieth

(curatori), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2013, n. 2 ad art.

178.

d) Quanto alla sentenza

del Tribunale federale menzionata dal Pretore (DTF 139 IV 1), in realtà l’Alta

Corte si è limitata a riferire le considerazioni dei giudici cantonali nella

sentenza impugnata, secondo i quali la violazione dell’art. 150bis CP (norma concernente la fabbricazione e immissione in commercio di

Dispositivo

dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice), alla stregua

di un’offesa all’onore su internet, costituiva un delitto permanente e che

pertanto alla questione della prescrizione era applicabile l’art. 98 lett. c CP

(DTF 139 IV 5 consid. 2.2). Ma al di là di questo accenno a tale

considerazione dei giudici cantonali, il Tribunale federale non ha effettuato

alcuna valutazione propria sul tema, tanto più che la sentenza riguarda

tutt’altra fattispecie.

Per contro, lo stesso Tribunale federale ha espressamente

ricordato nella sentenza 6B_67/2007 del 2 giugno 2007 consid. 4.2 che la

giurisprudenza non ritiene il reato di diffamazione un delitto permanente e ha

sottolineato che la circostanza secondo cui l’effetto del reato si mantiene per

una certa durata non basta ad ammettere la sussistenza di un delitto

permanente. Si è confrontati, ha proseguito il Tribunale federale, con un

delitto istantaneo, in cui l’operato dell’autore è limitato nel tempo mentre

perdura una situazione illecita, come avviene in caso di diffamazione mediante

prodotti stampati. La prescrizione inizia pertanto a decorrere anche in caso di

diffamazioni mediante materiale stampato con la pubblicazione dell’opera.

e) In simili

circostanze, non vi è motivo per questa Corte per scostarsi dalla

giurisprudenza del Tribunale federale, considerato che non solo in caso di

diffamazione via internet ma anche mediante pubblicazioni cartacee, lo scritto

in questione è accessibile a chi consulta l’opera anche dopo la sua stesura. E

nondimeno, si è detto, la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina

nettamente maggioritaria ritengono che il termine di prescrizione decorre dal

compimento dell’azione.

7. L’intervenuto

definitivo impedimento a procedere costituito dalla prescrizione dell’azione penale

comporta l’impossibilità di entrare nel merito dell’appello e la necessità di

abbandonare il procedimento penale nei confronti dell’appellante (art. 403 cpv.

1 lett. c CPP e, in via analogica, art. 329 cpv. 4 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar,

ad art. 403 n. 6 e 7), ciò che, ai sensi dell’art. 320 cpv. 4 CPP, comporta il

suo proscioglimento.

Gli oneri processuali di primo grado e di secondo grado sono posti

a carico dello Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, art. 329 cpv. 4, 398 e

segg. CPP,

97, 98, 173, 178 CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 e segg. CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. AP 1 è assolto dall’imputazione

di diffamazione di cui al DA 3274/2013 del 19 agosto 2013.

2. Le tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) per il procedimento di primo

grado sono poste a carico dello Stato.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

800.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato.

4. A titolo di

indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a AP 1 contro il quale il procedimento

viene abbandonato l’importo di fr. 1'500.-.

5. Intimazione a:

6. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.