17.2014.69
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10 marzo 2015Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.69
Locarno
10 marzo 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Angelo Olgiati
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere;
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 23 dicembre 2013 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 20 dicembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata l’11 marzo 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 20 marzo 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. __________ e la
moglie PC 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. __________
di __________ sulla quale sorge la loro abitazione. PC 1 è commissario capo
della sezione reati contro l’integrità delle persone della polizia cantonale.
Il fondo è adiacente alla strada cantonale e il piazzale antistante la casa è
illuminato da un lampione.
B. Durante la seduta del
municipio di __________ del 16 febbraio 2009, AP 1 – a quel tempo municipale –
ha segnalato che il summenzionato lampione era rivolto non già verso la strada
cantonale bensì verso la proprietà privata (“è girato al contrario”),
ascrivendone la probabile causa “al forte vento registrato negli scorsi
giorni”. Il municipio di __________ ha deciso di informare le “ditte
competenti, richiedendone l’intervento per il ripristino di una corretta
illuminazione” (estratto delle risoluzioni del municipio di __________, doc.
XIX). Con mail del 24 marzo 2009 le __________ hanno informato il comune di __________
che quando sono intervenute “per girare la lampada in questione in direzione
della carreggiata, il proprietario dell’abitazione in cui è ubicata la lampada
ha sottolineato che quest’ultima non è di proprietà del comune bensì sua! Di
conseguenza ha preteso che rimettessimo la lampada nella posizione originaria”.
La segretaria comunale ha riferito al municipio di questa comunicazione
pervenuta dalle __________ durante la seduta del 6 aprile 2009, soggiungendo
altresì “di aver verificato la presenza di eventuali oneri a registro
fondiario, indizio di presenza di proprietà pubblica su suolo privato e di non
aver trovato alcuna iscrizione”.
L’esecutivo comunale ha pertanto deciso di far verificare dalle __________
la proprietà del lampione così come la sua modalità di alimentazione e
allacciamento alla rete elettrica (estratto delle risoluzioni del municipio di __________,
doc. XIX e doc. 21 inc. MP). Con messaggio di posta elettronica del 17 aprile
2009 le __________ si sono limitate a comunicare che “da un nostro controllo
risulta che il proprietario del mapp. __________ non detiene nessun contratto
d’illuminazione pubblica con le __________. Normalmente il proprietario
dell’illuminazione pubblica è il comune, quindi è di sua competenza rilasciare
eventuali contratti particolari con privati”.
C. Il 6 agosto 2009 AP 1
ha pubblicato sulla propria pagina internet, allestita nella forma di blog
(ossia quale diario in rete aperto ai lettori) denominato ______________ e
accessibile a chiunque, il seguente scritto intitolato “Il nostro lampione
preferito…”:
“ Correva l’anno 2009 e in una
abitazione di Via __________ a __________ un bel lampione illumina il piazzale
di una casa privata, di una simpatica poliziotta… mi correggo commissaria e del
di lei consorte.
Il bel lampione,
invero un po’ datato, è, a parer loro, privato, rivolto verso il loro piazzale,
allineato con tutti gli altri di Via __________ ma da qualche giorno non
illumina più.
Si sarà
guastato…direbbe BAZ 3.0… forse no!
Il lampione ha
dato bella mostra di sé con una bella luce irradiando tutto il piazzale
antistante la villetta per molti anni. Ogni sera si accende e ogni mattino si
spegne unitamente all’illuminazione pubblica, tant’è che molti pensavano fosse
un lampione pubblico: ma così sembra non sia.
Qualcuno
addirittura ha segnalato la curiosa situazione alle autorità facendo notare che
un lampione pubblico dovrebbe illuminare la strada! Non il privato piazzale dei
proprietari. L’autorità solerte ha avvisato il competente servizio delle __________
che ha appurato:
- non esiste
nessun contratto di precario con le __________
- non è stato
possibile appurare se il lampione è alimentato con energia pubblica o privata.
Beh! Da qualche
giorno il lampione non illumina più!
Vuoi vedere che i
cittadini di __________ non vogliono più pagare la bolletta della luce per
conto dei proprietari?
L’hanno pagata
per tanto di quel tempo che certamente qualche mese in più non avrebbe certo
fatto la differenza!
Chissà se a __________
finalmente anche i figli di ex sindaci cominceranno a beneficiare un po’ meno e
magari pagare un po’ di più, quantomeno il giusto!!
Un po’ meno
diritti!
Un po’ più
doveri!”
D. La tematica relativa
al lampione ha continuato a occupare il municipio di __________ tanto nella
successiva seduta del 7 settembre 2009 quanto in quella del 28 settembre 2009,
al termine della quale l’esecutivo comunale ha risolto di scrivere una lettera
alle __________ in cui nuovamente “formulare richiesta di una presa di
posizione in merito alla proprietà del candelabro ubicato sul mapp. _______,
alla modalità di alimentazione dello stesso (rete pubblica o meno) ed
all’esistenza di una convenzione con il privato proprietario del Mapp. __________”
(estratto delle risoluzioni del municipio di __________, doc. XIX). Lo scritto
è stato inviato alle __________ il 1° ottobre 2009. Queste ultime si sono
limitate a trasmettere una mail il 15 ottobre 2009, sostenendo di avere già
risposto a quanto richiesto nella lettera del municipio. Sempre il 15 ottobre
2009, il municipio, per il tramite della segretaria comunale, ha replicato alle
__________ sottolineando che in realtà i quesiti posti nella lettera 1° ottobre
2009 erano tuttora aperti. Nella seduta del 26 ottobre 2009 l’esecutivo
comunale ha allora convenuto di “richiedere all’__________ di intervenire
tramite l’apertura della cameretta di alimentazione del lampione al Mapp. __________
e di appurare ed indicare una volta per tutte da dove proviene l’alimentazione
di tale candelabro: se dalla rete di distribuzione pubblica o privata”
(estratto delle risoluzioni del municipio di __________, doc. XIX),
formalizzando tali domande in una lettera del 28 ottobre 2009 (doc. 21 inc.
MP). Le __________ hanno risposto il 5 novembre 2009, evidenziando di avere
“effettuato un sopralluogo per verificare l’allacciamento elettrico del
candelabro menzionato tramite l’apertura delle camere. Vi informiamo che il
candelabro non è allacciato alla rete di illuminazione pubblica del comune di __________”
(doc. 21 inc. MP).
E. Il 22 gennaio 2010 PC
1 ha querelato AP 1 per i reati di diffamazione e calunnia, sostenendo che lo
scritto apparso sul blog di quest’ultimo la descrive come una persona che per
anni ha sottratto energia elettrica ai contribuenti del comune di __________,
facendo credere – contrariamente al vero – che il lampione situato sul suo
fondo fosse di proprietà privata e che essa avrebbe altresì illecitamente
girato il lampione affinché illuminasse la propria abitazione anziché la strada
pubblica. Tutto ciò, inoltre, sarebbe potuto avvenire in quanto la querelante è
figlia di un ex sindaco del comune di __________. PC 1 ha parimenti dichiarato
di costituirsi parte civile, conformemente alla terminologia del CPP ticinese
in quel momento ancora in vigore.
F. Dopo avere
interrogato in due occasioni l’imputato e avere ricevuto dalle __________ la
documentazione riguardante la fattispecie, il Procuratore pubblico con decreto
d’accusa del 29 marzo 2012 ha dichiarato AP 1 colpevole di calunnia, in
subordine di diffamazione, proponendo la sua condanna a una pena pecuniaria di
fr. 2'400.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni,
corrispondente a 10 aliquote giornaliere di fr. 240.- ciascuna, a una multa di
fr. 500.- nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese
giudiziarie, rinviando l’accusatrice privata al competente foro civile per le
sue pretese di risarcimento del danno.
Contro il decreto d’accusa AP 1 ha interposto tempestiva
opposizione il 30 marzo 2012. Con decisione dell’11 aprile 2012 il Procuratore
pubblico ha confermato il decreto d’accusa e ha pertanto trasmesso gli atti del
procedimento alla Pretura penale.
G. Svolto il
dibattimento, con sentenza del 20 dicembre 2013 il giudice della Pretura penale
ha ritenuto AP 1 colpevole del reato di diffamazione, condannandolo al
pagamento di una pena pecuniaria di fr. 1'440.-, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di due anni, corrispondente a 6 aliquote giornaliere di fr.
240.- ciascuna, a una multa di fr. 300.- nonché al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese giudiziarie.
H. Il 23 dicembre 2013 AP
1 ha annunciato di appellare la sentenza appena citata e, ricevutane la
motivazione scritta, egli ha inoltrato la dichiarazione di appello il 20 marzo
2014. Ottenuto l’accordo delle parti allo svolgimento del processo con la
procedura scritta, la Presidente di questa Corte ha assegnato all’appellante un
termine di 20 giorni – in seguito prorogato su richiesta di quest’ultimo sino
al 30 giugno 2014 – per presentare la motivazione scritta dell’appello che è
stato inviato il 26 giugno 2014 e in cui l’imputato chiede di essere prosciolto
dall’accusa di diffamazione. Con scritto del 2 luglio 2014 il giudice della
Pretura penale evidenzia di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi
al giudizio di questa Corte. Nelle proprie osservazioni del 16 luglio 2014 il
Procuratore pubblico propone di respingere l’appello. Il 13 agosto 2014
l’appellante ha prodotto a questa Corte tutte le risoluzioni del municipio di __________
riguardanti il tema del noto lampione. Richiesti di prendere posizione su tale
documentazione, tanto l’accusatrice privata – con scritto del 5 settembre 2014
– quanto il Procuratore pubblico – l’8 settembre 2014 – hanno ribadito la loro
richiesta di respingere l’appello.
in diritto: 1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
In base all’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello
esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il
Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e
completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
del giudice precedente e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce quella di primo
grado (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli
elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente
amministrate (DTF inc.6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 con rinvio a
Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1,
confermata nella DTF inc.6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr.,
inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Niklaus
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2009, ad art. 398, n. 7).
2. Nel giudizio
impugnato il giudice della Pretura penale ha dapprima accertato che tanto la
querela quanto l’azione penale sono tempestive. Ciò posto, con riferimento allo
scritto dell’imputato pubblicato nel suo blog, l’istanza precedente ha rilevato
che egli ha in parte affermato e in parte insinuato che l’accusatrice privata –
quadro della polizia cantonale – ha abusivamente sfruttato la corrente
elettrica pagata dal comune di _________ per illuminare il proprio piazzale e
che tale situazione – che adempie i presupposti del reato di sottrazione di
energia (art. 142 CP) – costituisce il risultato di un atto illecito perpetrato
dal padre dell’accusatrice privata, commesso allorquando egli era sindaco del
comune. Queste affermazioni, ha proseguito il primo giudice, sono state fatte
senza alcuna verifica da parte dell’imputato, ancorché ciò gli sarebbe stato
possibile in quanto municipale del comune e quindi in grado di accedere alle
fonti di informazione necessarie. Né le parole dell’imputato potrebbero essere
qualificate come semplici manifestazioni di idee nell’ambito di un dibattito
politico. Constatata l’intenzionalità dell’agire dell’imputato e non
sussistendo la prova che egli sapesse di non dire il vero, l’istanza precedente
ha ritenuto l’imputato colpevole di diffamazione, non ammettendolo alla prova
della verità “non avendo l’imputato avuto nessuna valida ragione per ritenere
che quanto da lui asserito fosse vero” (sentenza impugnata, pag. 8).
3. L’appellante
sostiene che, prima di avere avuto conoscenza del contenuto della lettera 17
novembre 2011 indirizzata dalle __________ al Procuratore pubblico nell’ambito
dell’inchiesta, egli non poteva sapere a chi effettivamente appartenesse il
lampione né in che modo fosse alimentato. Anche il fatto che il lampione si
trovi sul fondo appartenente all’accusatrice privata e a suo marito non può
essere considerato decisivo, non essendo “certo l’eccezione che infrastrutture
pubbliche di illuminazione vengano installate su sedimi privati grazie ad
accordi tra l’ente pubblico e il privato” (appello, pag. 4). Contrariamente a
quanto affermato dal giudice della Pretura penale, inoltre, non è affatto
semplice in casi del genere recuperare la documentazione in grado di
determinare i rapporti di proprietà e ciò sia per il tempo trascorso dalla
stipulazione di siffatti accordi sia per il fatto che questi ultimi potevano
fondarsi sulla semplice consuetudine, senza essere formalizzati in un
documento. L’appellante evidenzia inoltre la valenza pubblica della tematica
legata al lampione, trattata a livello politico dall’autorità comunale,
dovendosi “accertare se l’illuminazione di un’abitazione privata era o meno
garantita dalla rete pubblica” (appello, pag. 5 consid. 5).
Quanto al testo del 6 agosto 2009, che a suo dire “era
consultabile sino al 22 gennaio 2010 al più tardi”, si tratta di una
“dichiarazione ironica e/o satirica e non riveste alcun carattere lesivo
dell’onore” (appello, pag. 5 consid. 6). Essa si limita a riferire
dell’esistenza di un contenzioso relativo al noto lampione, il quale si accende
e si spegne contestualmente a quelli dell’illuminazione pubblica. Il testo
riporta inoltre la posizione dei proprietari del fondo ove è ubicato il
lampione, evidenzia l’incertezza della situazione e “lascia quindi
evidentemente il beneficio del dubbio sulla questione relativa
all’approvvigionamento elettrico del palo” (appello, pag. 5 in basso). Anche le frasi finali del testo sono da leggere sulla base di queste premesse. Infine,
non vi è nel testo alcun riferimento diretto al padre dell’accusatrice privata,
men che meno ad un atto illecito che questi avrebbe compiuto in veste di
sindaco del comune. Neppure all’accusatrice privata viene rimproverata la
commissione di reati penali. È peraltro a torto che l’istanza precedente non ha
ammesso l’accusato alla prova della verità. Sulla scorta di queste ragioni
l’appellante chiede di essere prosciolto dall’accusa di diffamazione.
4. a) Giusta l’art. 173 n. 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un
terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri
fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così come chiunque divulga
una tale incolpazione o un tale sospetto.
Perché vi sia diffamazione occorre un’allegazione di fatto e non semplicemente
un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c).
Il colpevole è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote
giornaliere.
L’art. 176 CP stabilisce che alla diffamazione verbale è parificata la diffamazione
commessa mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
b) Gli art. 173 segg. CP
proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere una
persona d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti.
In altre parole l’onore protetto dal diritto penale è il diritto al rispetto
che risulta leso da affermazioni idonee a esporre la persona interessata al
disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.1.1; 132 IV 112
consid. 2.1; STF 6B_906/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.1). Sfuggono a tale
protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire
spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito
professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (DTF 6B_600/2007
del 22 febbraio 2008 consid. 2.1; CCRP inc. 17.2007.30 del 2 settembre 2009
consid. 3a con rinvii).
Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una
persona è una questione che va valutata non secondo il senso che quest’ultima
le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione
oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le
attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a, 119
IV 47 consid. 2a,6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag.
9; Franz Riklin, in: Basler
Kommentar, Strafrecht II, 2013, vor Art. 173, n. 28 ss.). Trattandosi di uno
scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle
espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale
che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere
valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si
inseriscono (DTF 128 IV 60 consid. 1e; Bernard
Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berna 2002, ad art. 173 n. 42 con richiami di giurisprudenza).
“Terzo” ai sensi dell’art. 173 n. 1 CP è di principio qualsiasi
persona che non coincide con l’autore o con la vittima, ad esempio quindi anche
Fatti
i familiari o un’autorità giudiziaria (Riklin,
op. cit., ad art. 173, n. 6; Corboz,
op. cit., ad art. 173, n. 32).
c) L’intenzionalità si
deve riferire all’affermazione diffamante e alla presa di conoscenza da parte
del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un
particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del
fatto che le sue affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e
che, ciò nonostante, le abbia proferite (cfr. Riklin,
op. cit., ad art. 173, n. 7-8; Corboz,
op. cit., ad art. 173, n. 48-50). Il reato di diffamazione è in altri termini
compiuto quando il terzo prende conoscenza di ciò che gli viene comunicato (Trechsel/Lieber, op. cit., ad art. 173,
n. 11; Riklin, op. cit., ad art.
173, n. 6) mentre non è necessario che l’autore abbia voluto ferire la persona
presa di mira o nuocere alla sua reputazione (Corboz,
op. cit., ad art. 173, n. 49).
d) L’art. 173 n. 2 CP
prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di
avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere
avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).
La prova liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o
divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero
giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente,
prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se
riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP). I due
requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della
maldicenza (animus iniuriandi) – devono ricorrere cumulativamente (DTF
132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3, 101 IV 292 consid. 2; STF 6S.493/2006
del 28 dicembre 2006, consid. 2). Ciò significa che l'autore va ammesso alla
prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma
si sia prefisso di fare anzitutto della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3),
oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire
l'affermazione lesiva, egli non avesse intenzione di fare prevalentemente della
maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3). Il giudice esamina d'ufficio se le
condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono adempiute, fermo
restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola (DTF 132 IV 116
consid. 3.1).
e) Che le norme del
diritto penale intese a proteggere l’onore si applichino anche ai blog è
assodato (Sophie Ciola-Dutoit/Bertil Cottier,
Le droit de la personnalité à l’épreuve des blogs, in Medialex 2008 pag. 75),
trattandosi di forma scritta mediante la quale il reato di diffamazione o di
calunnia può essere compiuto - si è già ricordato - al pari della forma verbale
(art. 176 CP).
5. In tema di
prescrizione, l’art. 178 cpv. 1 CP stabilisce che per i delitti contro l’onore,
l’azione penale si prescrive in quattro anni. Il cpv. 2 della medesima norma
Considerandi
dispone che per l'estinzione del diritto di querela vale l'art.
31.
CP, secondo cui il diritto di querela si estingue in tre mesi e tale termine
decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore
del reato.
Nel caso concreto la querela è tempestiva, la
querelante avendo avuto conoscenza il 25 novembre 2009 dello scritto in
questione e del suo autore (doc. 1 e 8 inc. MP) e avendo sporto querela il 22
gennaio 2010, vale a dire entro il termine di tre mesi.
Maggiore approfondimento, per contro, necessita il
quesito riguardante il termine di prescrizione dell’azione penale. Ancorché non
sollevata con l’appello, la questione dev’essere esaminata d’ufficio in ogni
stadio del procedimento (DTF 139 IV 64 consid. 1; Zurbrügg, in: Basler Kommentar,
Strafrecht I, 2013, n. 61 vor Art. 97-101; Trechsel/Capus,
in Trechsel/Pieth (edit.),
StGB Praxiskommentar, 2013, n. 12 vor Art. 97).
6.
a) L’art. 98 CP prevede che la prescrizione decorre dal giorno in
cui l'autore ha commesso il reato (lett. a); se il reato è stato eseguito
mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto
(lett. b); se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è
cessata la continuazione (lett. c). Dal canto suo, l’art. 97 cpv. 3 CP
stabilisce che se prima della scadenza del termine di
prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione
si estingue.
b) Il Pretore ha
ritenuto che l’inizio della decorrenza del termine “non coincide con la
pubblicazione del testo incriminato, ritenuto che, diversamente da quanto
verrebbe stabilito per un normale organo di stampa cartaceo, una pubblicazione
su internet è da parificare come un reato continuato, essendo consultabile da
chiunque e in ogni momento (v. DTF 139 IV 1)”. Nella fattispecie – ha soggiunto
l’istanza precedente – “l’articolo in questione era visibile sino al 22 gennaio
2010.
(evincibile dagli allegati alla querela dell’accusatrice privata), per cui
la prescrizione è iniziata al più presto a decorrere da questa data (SJ 2001 II
p. 181 e segg.)”.
c) È vero che Philippe Gilliéron nel proprio articolo
intitolato “La diffusion de propos attentatoires à l’honneur sur internet”
pubblicato nella SJ 2001 II pag. 181 ss. sostiene a pag. 189 che il termine di
prescrizione comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui non è più
possibile accedere al sito internet preso in considerazione, dato che
l’infrazione continua a dispiegare i propri effetti sin tanto che il sito è
attivo. Ciò significa, prosegue quell’autore, che il termine di prescrizione
può rivelarsi particolarmente lungo qualora il sito rimanga accessibile
sull’arco di più anni.
Sennonché l’opinione di Gilliéron,
cui si è riferito il Pretore, non risulta condivisa dagli altri autori, i quali
considerano i delitti contro l’onore dei reati istantanei (“Zustandsdelikte”) e
non dei reati permanenti (“Dauerdelikte”), con la conseguenza che il termine di
prescrizione dell’azione penale decorre dal compimento dell’infrazione: Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht
II, 2013, n. 3 ad art. 178; Trechsel/Capus,
in: Trechsel/Pieth (curatori), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar,
2013, n. 5 ad art. 98; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/
Stoll (curatori), Petit Commentaire Code pénal, 2012, n. 2 ad art. 178; Zurbrügg, in: Basler Kommentar,
Strafrecht I, 2013, n. 7 ad art. 98; Kolly,
in: Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 11 ad art. 98; Trechsel/Lieber, in Trechsel/Pieth
(curatori), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2013, n. 2 ad art.
178.
d) Quanto alla sentenza
del Tribunale federale menzionata dal Pretore (DTF 139 IV 1), in realtà l’Alta
Corte si è limitata a riferire le considerazioni dei giudici cantonali nella
sentenza impugnata, secondo i quali la violazione dell’art. 150bis CP (norma concernente la fabbricazione e immissione in commercio di
Dispositivo
dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice), alla stregua
di un’offesa all’onore su internet, costituiva un delitto permanente e che
pertanto alla questione della prescrizione era applicabile l’art. 98 lett. c CP
(DTF 139 IV 5 consid. 2.2). Ma al di là di questo accenno a tale
considerazione dei giudici cantonali, il Tribunale federale non ha effettuato
alcuna valutazione propria sul tema, tanto più che la sentenza riguarda
tutt’altra fattispecie.
Per contro, lo stesso Tribunale federale ha espressamente
ricordato nella sentenza 6B_67/2007 del 2 giugno 2007 consid. 4.2 che la
giurisprudenza non ritiene il reato di diffamazione un delitto permanente e ha
sottolineato che la circostanza secondo cui l’effetto del reato si mantiene per
una certa durata non basta ad ammettere la sussistenza di un delitto
permanente. Si è confrontati, ha proseguito il Tribunale federale, con un
delitto istantaneo, in cui l’operato dell’autore è limitato nel tempo mentre
perdura una situazione illecita, come avviene in caso di diffamazione mediante
prodotti stampati. La prescrizione inizia pertanto a decorrere anche in caso di
diffamazioni mediante materiale stampato con la pubblicazione dell’opera.
e) In simili
circostanze, non vi è motivo per questa Corte per scostarsi dalla
giurisprudenza del Tribunale federale, considerato che non solo in caso di
diffamazione via internet ma anche mediante pubblicazioni cartacee, lo scritto
in questione è accessibile a chi consulta l’opera anche dopo la sua stesura. E
nondimeno, si è detto, la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina
nettamente maggioritaria ritengono che il termine di prescrizione decorre dal
compimento dell’azione.
7. L’intervenuto
definitivo impedimento a procedere costituito dalla prescrizione dell’azione penale
comporta l’impossibilità di entrare nel merito dell’appello e la necessità di
abbandonare il procedimento penale nei confronti dell’appellante (art. 403 cpv.
1 lett. c CPP e, in via analogica, art. 329 cpv. 4 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar,
ad art. 403 n. 6 e 7), ciò che, ai sensi dell’art. 320 cpv. 4 CPP, comporta il
suo proscioglimento.
Gli oneri processuali di primo grado e di secondo grado sono posti
a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, art. 329 cpv. 4, 398 e
segg. CPP,
97, 98, 173, 178 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 e segg. CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. AP 1 è assolto dall’imputazione
di diffamazione di cui al DA 3274/2013 del 19 agosto 2013.
2. Le tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) per il procedimento di primo
grado sono poste a carico dello Stato.
3. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
800.-
- altri disborsi fr.
200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
4. A titolo di
indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a AP 1 contro il quale il procedimento
viene abbandonato l’importo di fr. 1'500.-.
5. Intimazione a:
6. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Dipartimento
sanità e socialità, 6501 Bellinzona
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.