17.2014.72
Ingente trasporto di eroina per estinguere i propri debiti al fine di appianare dissidi familiari. Trattasi di movente di natura economica e non di motivi onorevoli. Sincero pentimento per aver dato a
8 luglio 2014Italiano54 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.72
Locarno
8 luglio 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di
appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Giovanni Celio e Stefano Manetti
assessori giurati:
AS 3
AS 4
AS 5
AS 6
AS 1
(supplente)
AS 2 (supplente)
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 29 gennaio 2014 da
AP 1,
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 21
gennaio 2014 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata
il 20 marzo 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 14 aprile 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza 21 gennaio 2014 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LStup per avere, senza essere
autorizzato, il 31 maggio 2013, a __________, detenuto, trasportato e importato
in Svizzera 15'915,16 grammi netti di eroina con un grado di purezza medio tra
il 51 e il 58%;
ripetute vie di fatto per avere, nel periodo 21 gennaio
2011 / 9 febbraio 2013, durante il matrimonio, a __________, ripetutamente
commesso vie di fatto nei confronti della moglie ACPR 1, spintonandola e
dandole degli schiaffi sul viso;
minaccia per avere, il 9 febbraio 2013, durante il
matrimonio, a __________, minacciato di morte la moglie ACPR 1;
coazione per avere, il 12 giugno 2012, a __________, usando minaccia di un grave danno o intralciando in altro modo la sua libertà
d’agire, costretto la moglie ACPR 1 a sottoscrivere una richiesta di prestito
presso la __________;
falsità in documenti di esigua gravità per avere, il 9
febbraio 2012, a __________, abusato della firma autentica della moglie ACPR 1
apponendola di suo pugno su una richiesta di contratto assicurativo per
autoveicoli della __________ assicurazioni, facendone uso a scopo d’inganno;
contravvenzione alla LStup per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo 6 novembre 2011 / 31 maggio 2013, a __________ e in altre località, consumato 100 grammi di marijuana;
La Corte di prime cure ha, invece, prosciolto AP 1 dalle accuse
di:
ripetute vie di fatto di cui al punto 2 dell’atto d’accusa
nr. 122/2013 del 6 novembre 2013 (di seguito AA) limitatamente al periodo fine
2010 / 20 gennaio 2011;
coazione di cui al punto 4 dell’AA limitatamente alla
variante dell’aver usato violenza;
contravvenzione alla LStup di cui al punto 6 dell’AA
limitatamente al periodo 1° giugno 2013 / 6 novembre 2013.
In applicazione della pena, la prima Corte ha condannato il
prevenuto alla pena detentiva di otto anni, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, ed alla multa di fr. 300.- da sostituirsi, in caso di mancato
pagamento, con una pena detentiva di tre giorni.
Fatti
I primi giudici hanno, inoltre, posto a carico dell’imputato la
tassa di giustizia di fr. 2’800.- e i disborsi di cui alla distinta spese della
sentenza impugnata.
Preso atto che contro la sentenza della Corte
delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre
appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con
dichiarazione di appello 14 aprile 2014, l’imputato ha precisato che
l’impugnazione verte sulla commisurazione della pena detentiva erogata (disp.
3.1.), ma non sulla multa aggiuntiva (disp. 3.2.), ed ha postulato che la
condanna sia ridotta a cinque anni e sei mesi di detenzione da espiare.
L’appellante, con scritto 24 maggio 2014, ha chiesto l’audizione, in qualità di persona informata sui fatti, di sua moglie ACPR 1 (nata __________).
L’istanza è stata respinta dalla presidente di questa Corte con decisione 13
giugno 2014 in cui all’insorgente è stata fatta salva la possibilità di
produrre una dichiarazione scritta della moglie sullo stato dei rapporti
coniugali.
Esperito il pubblico dibattimento
l’8 luglio 2014 durante il quale:
- il
procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma della
sentenza di prime cure;
- l’appellante
si è riconfermato nella dichiarazione d’appello 14 aprile 2014, chiedendo che
la pena detentiva a suo carico sia ridotta a cinque anni e sei mesi.
Ritenuto
Potere cognitivo della
Corte d’appello penale nella commisurazione della pena
1. Per quel che
riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto
l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con
estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del
quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva
elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva
esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o
abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17
consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,
DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid.
3.3;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il nuovo
CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo
l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP),
ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la
dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel
disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di
portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un
rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si
sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o,
nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la
competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non
solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla
giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni
suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo
grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più
limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in
particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art.
393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag.
2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien
Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n.
17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la
tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di
principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla
giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la
causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF
6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
L’accusato: vita,
situazione economica, consumo di stupefacenti, precedenti penali e progetti per
il futuro
Considerandi
2.
Sulla sua vita, AP 1
ha dichiarato al procuratore pubblico quanto segue:
“ Sono nato e
cresciuto a __________, dove ho frequentato le scuole ed ho vissuto fino ai
miei 18 anni. Mio padre faceva l'impiegato, mia madre é casalinga. Ho 2
fratelli e una sorella, tutti che abitano in Turchia nel paese in cui sono
nato.
Con loro ho un buon rapporto e mi sento costantemente, stessa cosa
con mia madre.
Ho studiato fino ad ottenere il diploma di liceo e dopo un anno
sono andato in Germania, dove abitano dei miei parenti, degli zii. Speravo di
trovare un impiego. Sono rimasto in Germania per 3 anni e lì ho lavorato senza
permesso come tuttofare. In Germania ho conosciuto mia moglie, pure lei di
origine turca e dopo pochi mesi ci siamo sposati. Lei lavorava in una fabbrica.
Mi sono però sposato in Svizzera e meglio a __________ (canton __________).
Sono venuto in Svizzera nel febbraio del 2000. Sono rimasto a ___________ per
circa 4 anni, dopodiché siamo andati ad __________, vicino Zurigo. Dopo essermi
separato sono andato ad abitare a __________. Vivo in una
camera che ho affittato.
In Svizzera ho lavorato dapprima, dal 2000 al 2002 come gessatore
ed in seguito dal 2002 e fino a circa 2 anni fa come montatore di impianti di
climatizzazione. Dal 2011 sono disoccupato. Gli impieghi in Svizzera erano
tutti regolari. Ho due figli, una di 5 anni e una di 11 anni.”
(verbale PP 01.06.2013, pag. 5-6, AI 2)
Al dibattimento d’appello,
AP 1 ha spiegato di avere avuto, nel 2011, uno sbandamento che, complici le
cattive compagnie, lo ha portato a frequentare regolarmente locali notturni, ad
abusare di bevande alcoliche e di marijuana e a lasciarsi andare al vizio del
gioco d’azzardo. A causa di quelle che ha definito “cattive abitudini”,
egli ha perso il lavoro e deteriorato il rapporto con la moglie che, stanca
della situazione di disagio economico - oltre a non avere più un reddito, il
marito aveva contratto molti debiti di gioco - e delle intemperanze del coniuge,
dopo averlo denunciato alla polizia, il 14 marzo 2013, ha introdotto una causa di separazione presso il tribunale distrettuale di __________
(Eheschutzbegehren 14.03.2013 __________, Rechtsanwältin all. ad AI 35; all. 1
al verb. dibattimento di primo grado, pag. 1; verbale PS 01.06.2013, pag. 3,
all. 1 AI 1).
Attualmente - così come ha
confermato la patrocinatrice dell’appellante (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3)
- i rapporti fra i coniugi stanno migliorando tanto che la moglie ha chiesto la
sospensione della procedura di separazione e mantiene regolari contatti
telefonici con il marito al quale ha, anche, una volta, reso visita in carcere
(cfr., anche, all. 1 al verb. dibattimento di primo grado, pag. 2).
3.
Con riferimento alla
situazione economica, AP 1, interrogato il 9 febbraio 2013 dalla polizia del
Canton Zurigo nel procedimento avviato a suo carico per vie di fatto e minacce
ai danni di sua moglie, ha dichiarato di avere, oltre che alcuni debiti per
fatture non solute, diciotto procedure esecutive pendenti e, essendo senza
lavoro, di percepire, per l’intera famiglia, fr. 3'600.- dall’ufficio di
assistenza sociale di __________. Egli ha aggiunto che sua moglie lavora, a
tempo parziale, come donna delle pulizie, ma che la retribuzione e l’indennità
di disoccupazione a lei spettanti vengono versate all’ufficio di assistenza
sociale (verbale PS 09.02.2013, pag. 5, AI 35).
Agli inquirenti ticinesi,
così AP 1 ha descritto la sua situazione finanziaria:
“ Mia moglie
lavora al 30% come donna delle pulizie.
Oggi percepisco l'assistenza che consiste in CHF 1'000.00
al mese al netto (senza cassa malati e affitto che mi paga direttamente
l'assistenza) perché ho terminato le prestazioni datemi dall'assicurazione di
disoccupazione. Quando ero in famiglia percepivo circa CHF 4'400.00,
sia dalla disoccupazione che dall'assistenza.
ADR. che ho circa 40 / 50 mila
CHF di debiti, tra tasse non pagate, assicurazioni varie e
pure un debito con la banca (piccolo prestito di CHF 10'000.00);
debiti notificati presso l'ufficio esecuzione di __________. Ho diversi
attestati carenza beni ma pure esecuzioni in corso.”
(verbale PP 01.06.2013, pag. 6, AI 2)
Effettivamente, risulta dagli atti che, dal 9 febbraio 2011 al 2
aprile 2013 sono state avviate a carico di AP 1 18 procedure esecutive per
complessivi fr. 12’513.90 e dal 1° gennaio 2011 al 3 giugno 2013 egli ha
accumulato 32 attestati di carenza beni per complessivi fr. 25’125.35 (AI 13; cfr.,
anche, verbale PP 09.08.2013, pag. 2, AI 29).
Egli risulta titolare di due
conti presso la Banca __________, ovvero il __________ con saldo al 24 maggio
2013.
di fr. 990.75 e il __________ con saldo al 7 marzo 2013 pari a zero
(estratti __________ 11.06.2013 e 07.03.2013 all. ad AI 20).
4.
AP 1, al momento
dell’arresto avvenuto il 1. giugno 2013, è stato sottoposto all’esame
tossicologico delle urine da cui è risultato positivo alla cannabis (haschisch,
marijuana) (all. 6 ad AI 1; all. 6 ad AI 64). Preso atto di tale risultato, AP
1.
ha precisato quanto segue:
“ R: Posso dire
di aver consumato della marijuana 3 o 4 settimane or sono in quel di Zurigo. In
passato fumavo 1 o 2 spinelli al giorno di marijuana, questo da almeno un paio
di anni. Detti consumi sono avvenuti sempre a Zurigo. D’abitudine acquistavo un
sacchetto da 4/5 grammi al costo di 50 CHF. Lo stesso mi durava un paio di
settimane. Riassumendo, spendevo 100 CHF al mese per un consumo negli ultimi
due anni di 192 / 240 grammi lordi. Lo stupefacente lo compravo da spacciatori
occasionali.”
(verbale PS 18.06.2013, pag. 3, all. 2 ad AI 64)
Al riguardo, egli ha, poi,
ancora dichiarato:
“ ADR che confermo
di aver consumato marijuana negli ultimi 2 anni circa, a Zurigo, un
quantitativo complessivo di almeno 190 grammi; stupefacente acquistato sulla pubblica via da sconosciuti sottoforma di sacchetti da 4/5 grammi l’uno al prezzo
di CHF 50.00.”
(verbale PP 09.08.2013, pag. 4, AI 29)
In seguito, egli ha
ridotto, per il periodo considerato, i suoi consumi di marijuana a “ al
massimo 100/150 gr.” (verbale PP 18.10.2013, pag. 11, ad AI 61).
5.
AP 1 é incensurato
(AI 5, all. AI 35).
6.
Sui suoi progetti di
vita, l’imputato ha dichiarato ai primi giudici quanto segue:
“ R: In primo
luogo vorrei ricongiungermi con la mia famiglia, poi trovare un lavoro fisso e
avere una vita regolare con la mia famiglia. Non so se mi sarà data la
possibilità di rimanere in Svizzera dopo la condanna.”
(all. 1 al verb. dibattimento di primo grado, pag. 2).
Fermo e risultanze dell’inchiesta avviata dal Ministero
pubblico del Canton Ticino
7.
La sera del 31
maggio 2013, verso le ore 23.15, nell’ambito di un controllo doganale al valico
di __________, le guardie di confine hanno fermato AP 1, in entrata sul
territorio svizzero, alla guida dell’automobile Renault Mégane Scénic II,
targata a lui intestata. Nella zona anteriore dell’abitacolo, negli spazi
accessibili togliendo il cassetto portaoggetti posizionato sotto il sedile del
passeggero nonché smontando quello centrale ed entrambi i sedili davanti, le
guardie hanno rinvenuto 18 panetti di una sostanza di cui 14 - i più grandi -
avvolti in nastro adesivo marrone e 4 - i più piccoli - in uno di colore
azzurro, per un peso totale lordo di 17'990 grammi. L’esame della sostanza rinvenuta ha permesso di stabilire che si trattava di eroina
dal peso totale netto di 15'915,16 grammi e avente purezza variante dal 51 al 58 % (AI 64 in part. all. 7, 14 e AI 65).
AP 1 è stato sottoposto al
prelievo di campioni sulle mani (palmo e dorso) e sotto le unghie per
verificare eventuali contaminazioni da sostanze stupefacenti. L’analisi ha dato
esito negativo (AI 64 pag. 2 ed in part. all. 7 e 8). Sugli involucri degli
stupefacenti non sono state rilevate impronte digitali dell’imputato, presenti
invece, unitamente ad un’impronta palmare, su un sacchetto di plastica trovato
sul sedile posteriore dell’automobile (AI 64 all. 7 e 9).
Durante la perquisizione
dell’automobile, le guardie di confine hanno anche rinvenuto in una valigia
alcuni indumenti nuovi, acquistati in Svizzera e recanti ancora il cedolino con
il prezzo nonché una scatola vuota di un cellulare con il relativo contratto __________.
Risulta dal rapporto di polizia
che, in presenza degli agenti, AP 1 ha manifestato segni di nervosismo (all.
12, 13, 14 ad AI 64).
8.
AP 1, durante
l’inchiesta, ha da subito ammesso le sue responsabilità in relazione al trasporto
di eroina, dichiarando, in sintesi:
- di
avere accettato di recarsi in Turchia per caricare quasi 16 kg di eroina e trasportarli, poi, in Svizzera, dietro compenso di 2500.- Euro per ogni kg di
stupefacente trasportato;
- di avere usato per
tale viaggio, conformemente alle istruzioni ricevute, un’autovettura fornitagli
dal committente e che lui si è fatto intestare;
- di avere acquistato,
sempre su istruzioni del committente, dell’abbigliamento da tempo libero
(costumi da bagno, magliette, calzoncini corti) e averlo messo in valigia per
simulare un viaggio di vacanza;
- di avere acquistato,
sempre su istruzioni del committente, un cellulare da usare durante il viaggio
per comunicare con lui e ricevere istruzioni;
- di
essersi recato in Turchia, ad __________, avere preso alloggio in un albergo
del centro città e avere atteso, secondo le istruzioni ricevute, di essere
contattato;
-
di essere stato contattato, lo stesso giorno del suo arrivo, da due persone
rimaste sconosciute che si sono fatte consegnare la vettura che gli hanno, poi,
riportato sempre il medesimo giorno, invitandolo a ripartire;
-
che, conformemente alle istruzioni del committente, egli è ripartito alla volta
della Svizzera soltanto quattro giorni dopo, il 24 maggio 2013, consapevole che
la droga era stata nascosta nella vettura;
-
che, durante il viaggio, mentre era sul traghetto, egli, sempre obbedendo alle
istruzioni del committente, ha gettato il telefonino in mare.
Va, poi, detto che, se è
vero che AP 1 ha ubbidito alle istruzioni ricevute, è anche e soprattutto vero
che egli lo ha fatto maldestramente, in modo più che amatoriale, così come
pertinentemente precisato dalla sua patrocinatrice nella sua arringa.
Al riguardo, basta
ricordare che, pur avendo buttato in mare il cellulare, egli ha conservato, sul
sedile posteriore della vettura, il suo imballaggio e, soprattutto, il
contratto relativo a tale cellulare stipulato con la __________. Ciò che ha
permesso agli inquirenti di ricostruire il traffico telefonico che il suo
committente, con l’indicazione data, voleva celare.
Ma non solo.
Se è vero che, sempre
ubbidendo alle istruzioni ricevute, AP 1 ha acquistato abbigliamento da tempo
libero e lo ha messo in valigia, è anche vero che egli lo ha lasciato
nell’imballaggio originale con ancora attaccato il cartellino del prezzo. Ciò
che, evidentemente, insieme al manifesto nervosismo del guidatore, ha messo la
pulce nell’orecchio alle guardie di confine (già allertate dall’indicazione
degli inquirenti zughesi; cfr verb. dib. d’appello, pag. 4-5).
A questo proposito, vale
ancora la pena ricordare che, così come risulta dalle trascrizioni in atti,
nella telefonata intercorsa il 26.05.2013 tra __________ (il committente) ed un
terzo rimasto sconosciuto, il primo ha definito AP 1 come “un tipo naif”
(verbale PP 18.10.2013, pag. 9, ad AI 61).
9.
Sui motivi a
delinquere, l’appellante ha, ripetutamente, dichiarato di avere accettato di
fare quel trasporto di stupefacente per reperire i soldi necessari a saldare i
suoi debiti, convinto che, una volta risanata la sua situazione finanziaria,
egli avrebbe potuto ricongiungersi con la sua famiglia:
“ Devo subito
ammettere che mi sono messo a disposizione di determinate persone per il
trasporto di eroina in quanto ho serie difficoltà finanziarie che speravo di
mettere a posto. Proprio a causa di questi problemi economici, circa 3 / 4 mesi
fa mi sono separato da mia moglie, separazione che mi ha causato molti
patimenti d’animo e questo pure a causa del fatto che ho due bambine in tenera
età. (…)
ADR. che io ho accettato questo affare per guadagnare soldi e
pagare i miei debiti. Anche se fosse andato a buon fine il viaggio non ne avrei
fatti di altri.”
(verbale PP 01.06.2013, pag. 3 e 5, AI 2)
“ ADR che
ribadisco di aver acconsentito a detto viaggio unicamente per i miei problemi
finanziari e personali con mia moglie. Il mio scopo era quello di mettere a
posto la situazione debitoria e di tornare con mia moglie e le figlie.”
(verbale PP 09.08.2013, pag. 3, AI 29; cfr, anche, verb. dib.
d’appello, pag. 3-4).
10.
Come visto sopra, durante
l’inchiesta, l’imputato ha ammesso anche di avere consumato almeno 100 grammi di marijuana nel biennio antecedente al suo arresto al valico di __________ (verbale PP
01.06
, pag. 5, AI 2; PS 18.06.2013, pag. 3, all. 2 ad AI 64; PP 09.08.2013,
pag. 4, AI 29; PP 18.10.2013, pag. 11, ad AI 61).
Procedimento penale a carico
di AP 1 avviato dal Ministero pubblico del Canton Zurigo
11.
Prima dell’inchiesta
di cui s’è detto, nei confronti di AP 1 ne era stata aperta un’altra, nel
canton Zurigo, a seguito della querela della moglie. Nell’ambito di questa
istruttoria, durante la quale l’imputato ha solo in parte ammesso gli addebiti
(AI 35), AP 1 è stato posto in carcerazione preventiva a Zurigo dal 9 febbraio
2013.
al 17 aprile 2013 (Verhaftsrapport 10.02.2013 Kantspolizei Zürich,
Entlassungsbefehl vom 17.04.2013 Bezirksgericht Zürich ad AI 35; AI 46, pag.
4).
Tale procedimento è stato,
poi, avocato dal Ministero pubblico del Canton Ticino.
12.
Per le ammissioni
dell’appellante – su cui la condanna si è fondata - si rinvia alla lettura
dell’allegato 1 al verbale del dibattimento di primo grado (in particolare, le
pag. 2, 3 e 4).
Appello
13.
Nel suo appello AP 1
contesta unicamente la commisurazione della pena dei primi giudici.
a) L’appellante lamenta,
dapprima, il mancato riconoscimento dell’attenuante specifica di cui all’art.
48.
lett. a cifra 1. CP. Egli sostiene di avere agito per motivi onorevoli,
siccome il suo obiettivo era quello di “ricostruire la propria famiglia”:
con il provento del reato egli intendeva estinguere i suoi debiti con lo scopo
precipuo di appianare i dissidi familiari e poter “ritornare a vivere con le
bambine e la propria moglie”. L’appellante sottolinea che “il saldare i
debiti era solo il mezzo per raggiungere tale scopo”, ovvero “la
ricostituzione della famiglia” e
tornare ad essere “un buon
padre” (dichiarazione d’appello 14.04.2014, pag. 4-6, pto 2.1. a., doc.
CARP III).
b) Egli sostiene, poi,
che i primi giudici non gli hanno, a torto, riconosciuto l’attenuante specifica
del sincero pentimento ai sensi dell’art. 48 lett. d CP nonostante egli abbia
collaborato facendo, da subito, il nome di __________. Malgrado la
consapevolezza di esporre, con ciò, a pericolo non soltanto lui ma soprattutto
- sostiene ancora l’appellante - la sua famiglia, egli ha fatto tutto quanto
era in suo potere per aiutare gli inquirenti chiedendo loro, soltanto, di non
indicare a verbale tale sua collaborazione (dichiarazione d’appello 14.04.2014,
pag. 6-8, pto 2.1. b., doc. CARP III).
c) AP 1 chiede, poi,
che, nell’ambito della commisurazione della pena ai sensi dell’art. 47 CP, ad
attenuazione della sua colpa, si consideri anche che egli:
- ha
effettuato un unico trasporto di stupefacenti;
- ha
ricoperto il ruolo di mero corriere, privo di poteri decisionali e finanche
sprovveduto;
- ha
confessato i fatti ascritti e collaborato con gli inquirenti manifestando il
suo rammarico per quanto commesso e permettendo una celere e semplificata
conclusione dell’inchiesta;
- è
incensurato;
- espierà
la condanna lontano dalla moglie e dalle due figlie in tenera età. A questo proposito,
l’appellante riconosce che è stato lui stesso a volere scontare la pena in
Ticino, ma precisa di averlo fatto per ragioni di sicurezza.
In ragione di quanto
sopra, l’appellante postula la diminuzione della pena a 5 anni e 6 mesi di
detenzione.
(dichiarazione d’appello
14.04
, pag. 8-13, pto 2.2. a. e b., doc. CARP III)
14.
La Corte delle assise criminali ha commisurato la pena a carico di AP 1 sulla base delle
seguenti argomentazioni.
14.1
Ha, dapprima, ritenuto
non realizzati i presupposti di entrambe le attenuanti specifiche invocate
dall’appellante.
a) In relazione all’attenuante
di cui all’art. 48 lett. a cifra 1 CP, i primi giudici hanno rilevato che il
pagamento dei debiti non può assurgere a motivo onorevole, in particolare perché
le difficoltà finanziarie sono “estranee alla parte altamente più morale e
superiore della scala dei valori etici” (sentenza impugnata, consid. 13. a, pag. 12).
b) La prima istanza ha,
poi, considerato non dati i presupposti del sincero pentimento (art. 48 lett. d
CP) poiché, quando AP 1 ne ha fatto il nome, nei confronti di __________ era
già pendente un procedimento penale aperto dagli inquirenti del Canton Zugo e
perché “la polizia sarebbe comunque arrivata all’identificazione di tutti i
membri di questa banda di trafficanti turchi visto che uno dei precedenti
detentori dell’autovettura di cui al pto. 1 dell’AA era stato __________, cioè
una delle persone fermate il 14.8.2013 a Cham assieme a __________ e a __________
con una nuova partita di circa 30 chili di eroina”. Al riguardo, i giudici
di prime cure hanno, poi, rimproverato a AP 1 di non aver fatto nulla di
concreto per dimostrare il preteso sincero pentimento, segnatamente di non
avere indicato i luoghi dove incontrò __________ e/o i suoi emissari, né di
aver dato indicazioni per identificare tutti i membri della banda (sentenza
impugnata, consid. 13. b, pag. 12-13).
14.2
Proseguendo nella sua disamina,
la Corte delle assise criminali ha ritenuto la colpa di AP 1 come “estremamente
grave”, non solo per avere trasportato un ingente quantitativo di eroina
(pto. 1 dell’AA) ma, soprattutto, perché egli “non ha agito come lo
sprovveduto mulo che ha voluto far credere di essere” visto che, in
particolare, l’ingente quantitativo di stupefacente affidatogli, il pagamento
di ben 2'500 Euro per ogni chilo di eroina trasportato nonché la libertà che
gli ha avuto di decidere quando ritornare dalla Turchia dimostra come il suo
ruolo fosse, in realtà, più qualificato. I giudici di prime cure rilevano, poi,
che alla grave violazione della LStup vanno ad aggiungersi condanne da non
bagatellizzare, ovvero quella per ripetute vie di fatto (pto. 2 dell’AA) che ne
evidenzia il suo carattere violento, quella di minaccia (pto. 3 dell’AA) da cui
si evince l’indole prevaricatrice ed autoritaria, quella di coazione (pto. 4
dell’AA) in cui ha dimostrato di essere incurante della libertà altrui e quella
sempre di coazione e di falsità in documenti (pto. 4 e 5) in cui ha dimostrato
che, per profitto personale, anche minimo, non ha remore ad infrangere
reiteratamente il CP (sentenza impugnata, consid. 15., pag. 15).
14.3
Sulla scorta di tali
considerazioni, i primi giudici, tenuto conto del concorso di reati e
dell’irrilevanza sulla commisurazione della pena dei proscioglimenti in quanto
meri correttivi di natura testuale, hanno determinato la pena base in
complessivi 10 anni/10 anni e 3 mesi. A mitigare l’entità di questa pena, a
mente della prima Corte, hanno concorso la confessione, anche se tardiva per
alcuni reati, e la durata del carcere preventivo sofferto. I giudici di prime
cure non hanno, invece, dato alcun peso riduttivo al fatto che l’imputato
espierà la pena, perlomeno inizialmente, lontano dai suoi affetti famigliari,
essendo stata questa una sua scelta personale. Per la Corte di prime cure, non riduce la colpa nemmeno l’asserita difficile situazione economica
poiché l’imputato, padre di due bambine, si è prestato con facilità a compiere
un grosso traffico di eroina. Neutra sulla commisurazione della pena, a mente
della prima istanza, è pure la scarsa scolarizzazione dell’imputato poiché essa
é compensata dal fatto ch’egli risiede in Svizzera da 14 anni, e la sua incensuratezza.
Tutto ciò ritenuto, la prima Corte ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 8 anni, con deduzione del carcere
preventivo sofferto e, in ragione della comminatoria di pena di cui all’art.
19a n. 1 LStup, al pagamento di una multa di fr. 300.-. da sostituirsi con una
pena detentiva di 3 giorni in caso di mancato pagamento (sentenza impugnata,
consid. 15., pag. 15-16).
Motivi onorevoli
15.
a) Ai sensi dell’art. 48
lett. a cifra 1 CP il giudice attenua la pena se l’autore ha agito per motivi
onorevoli che sono dati soltanto quando l’atto delittuoso proceda da un
sentimento altamente morale o perlomeno moralmente giustificabile.
È onorevole il motivo che
è parte dei valori etici riconosciuti dalla collettività nel suo insieme (DTF
107.
IV 29 consid. 2a, JdT 1982 IV 76, Wiprächtiger/Keller in Basler Kommentar,
Strafrecht I, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 48, N. 8, pag. 960; Trechsel/Pieth,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art.
48, N. 3, pag. 286; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénale annoté, Losanna 2007,
ad art. 48, N. 1.2., pag. 171), ovvero che è tale secondo la morale
comunemente ammessa (DTF 101 IV 387 consid. 2b; JdT 1990 IV 69). Per essere
“onorevole” non è sufficiente che il motivo non sia soggetto a critiche dal
profilo morale (DTF 104 IV 238 consid. 3b, JdT 1980 IV 43), ma occorre che si
situi nella parte alta della scala di valori etici (DTF 128 IV 53 consid. 3a;
97.
IV 77 consid. 2a, JdT 1972 IV 50; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 48, N. 3,
pag. 286; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 48, N. 1.2., pag. 171).
Meri motivi di natura
economica non sono sufficienti (STF 6S.480/2004 del 9 marzo 2005, consid. 9;
Wiprächtiger/Keller in op. cit., ad art. 48, N. 10, pag. 961). Per assurgere a
circostanza attenuante, è necessario che il motivo onorevole invocato sia in
relazione con l’infrazione (DTF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89, DTF 115
IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69 con rinvii; Wiprächtiger/Keller in op. cit.,
ad art. 48, N. 11, pag. 961; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 48, N.
1.2
, pag. 171) e che gli effetti del motivo onorevole non siano vanificati
dalla gravità del reato perpetrato (DTF 115 IV 8, 15 consid. IIa, 107 IV 29
seg; 106 IV 338, 341 consid. 2 con rinvii;
Wiprächtiger/Keller in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed.,
Basilea 2013, ad art. 48, N. 8, pag. 961; Kilias/Kuhn/Dongois/Aebi, Précis de
droit pénal général, 3a ed., Berna 2008, N. 1012, pag. 176).
b) In concreto, non ci
sono motivi per dubitare delle reiterate dichiarazioni dell’appellante secondo
cui egli si è deciso a delinquere per reperire i soldi con cui saldare i suoi
debiti nella convinzione che ciò fosse necessario per ricostruire il nucleo
familiare e, quindi, che questo fosse il suo obiettivo finale.
(cfr. PS 01.06.2013, pag.
3-4, all. 1 AI 1; PP 01.06.2013, pag. 3, AI 2; PP 09.08.2013, pag. 3 e 4, AI
29).
Tuttavia, ciò non realizza
- e di lunga - l’invocata attenuante specifica. Non soltanto perché, comunque,
il movente immediato era di natura meramente economica. Ma anche e soprattutto
per il fatto che il reato commesso non ha alcuna relazione con il motivo
invocato, per l’evidente sproporzione fra il bene protetto dalla norma violata
e il motivo invocato e, infine, per il fatto che l’autore aveva innumerevoli
modi leciti per ottenere la ricostituzione del nucleo familiare (cfr DTF 106 IV
338.
e seg., consid. 2).
Su questo punto, la
censura di AP 1 cade nel vuoto.
Sincero
pentimento
16.
a) Giusta l'art. 48
lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti
sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse
ragionevolmente pretendere da lui.
In applicazione dell’art.
48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima
comminata.
Il testo della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a quello del
previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio
"ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le
altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). L’art. 48 CP si
differenzia, tuttavia, dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena
a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è,
ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell’8 gennaio 2008, inc.6B_622/2007,
consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP
conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48
lett. d CP (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14
ottobre 2008, inc.6B_78/2008, consid. 3.5).
Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore
colpevole abbia sinceramente preso coscienza del proprio errore ed abbia
concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre
considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d),
soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione
dell’art. 48 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc.6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF
del 3 febbraio 2003, inc.6S.17/2003, consid. 2.3.).
Con riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la
collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto
delle informazioni fornite dall’accusato che invoca tale attenuante specifica è
elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del reo e, dunque,
nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di
emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.3.2).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione
non configura, di per sé, un sincero pentimento (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF
116.
IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.2).
Il costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece,
realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di colui
che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo
che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire
romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a
Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).
Il TF ha avuto modo di stabilire che le confessioni che
coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri autori che non
avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma, costitutive di
sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 3.3). In
particolare, il TF ha riconosciuto il sincero pentimento ad un autore che aveva
spontaneamente confessato e coinvolto, oltre a se stesso, i correi in un
traffico di cocaina ed eroina, ed aveva confermato le proprie dichiarazioni
nonostante importanti pressioni esercitate contro di lui e contro la sua
famiglia (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc).
Dal canto suo, la dottrina cita, inoltre, casi in cui -
sempre in materia di stupefacenti - tribunali cantonali hanno riconosciuto
l’attenuante specifica del sincero pentimento ad autori che hanno rivelato atti
delittuosi non ancora conosciuti dagli inquirenti, dimostrando con ciò
d’intendere porre fine alle loro attività illecite (Pellet, in Commentaire
romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487 e
Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 48, n. 1.12, pag. 173 che rinviano
alla sentenza 24.01.1992 della Corte di cassazione del Canton Turgovia in
Rechenschafsberichte des Obergerichts (Thurgau) 1992 n. 11, pag. 83).
Ricordate ancora le diverse giurisprudenze cantonali e la dottrina
dominante che preconizza un più generoso riconoscimento dei presupposti del
sincero pentimento (in particolare, nell’ambito del risarcimento del danno
(cfr. Wiprächtiger in op. cit., ad art. 48 CP, n. 37; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet,
op. cit., ad art. 48 CP, n. 39), questa Corte non può non sottolineare come, di
regola, ogni fattiva collaborazione che permette agli inquirenti di arrestare e
condannare correi e complici dimostri la volontà del reo di lasciarsi alle
spalle la delinquenza e, con ciò, un suo sincero pentimento: parlando, il reo
si preclude (o compromette seriamente) ulteriori attività “nell’ambiente” e
dimostra, così, concretamente il suo sincero pentimento (CARP 17.2011.122
sentenza del 18 gennaio 2012 consid. 3a).
b) Dagli atti si evince
che AP 1 ha, fin dall’inizio dell’inchiesta, riconosciuto le proprie responsabilità
in merito al trasporto di eroina (AI 1 all. 1, pag. 3-6; AI 2 pag. 3-5, AI 7
pag. 4-5; AI 29 pag. 2-4, AI 46 pag. 2-3, AI 61 pag. 4-10, AI 64 all. 2 pag.
3-4).
Non così sembra essere,
leggendo i verbali, riguardo i contorni del traffico di droga ritenuto come,
negli atti, sia indicato che AP 1 ha rifiutato, in particolare, di dare il nome
della persona che lo aveva contattato e convinto a fare il trasporto di cui s’è
detto (cfr., ad esempio, PS 01.06.2013, pag. 4, all. 1 AI 1; PP 01.06.2013,
pag. 3, AI 2; PP 01.06.2013, pag. 3 e 4 , AI 2; PP 09.08.2013, pag. 4, AI 29).
Tuttavia, è accertato –
poiché è stata la stessa procuratrice pubblica ad affermarlo in aula (cfr.
verb. dib. d’appello, pag. 4) - che, in realtà, AP 1 ha fatto il nome del “committente”,
cioè della persona che lo aveva incaricato del trasporto e gli aveva dato tutte
le istruzioni necessarie già nel corso della sua prima audizione davanti a lei
(il 1.6.2013) ma che - per paura di possibili ritorsioni ad opera dei correi
(che avrebbero potuto, richiamando gli atti dell’inchiesta, scoprire che lui
aveva “parlato”) - ha chiesto ed ottenuto una verbalizzazione “protettiva”.
E’, dunque, accertato che,
da subito, AP 1 ha dato agli inquirenti il nome di colui che lo aveva ingaggiato
e che gli aveva dato le istruzioni.
Altrettanto accertato è
che AP 1 lo ha fatto nonostante temesse seriamente per la sua incolumità e per
quella dei suoi familiari. Prova di questo timore è la richiesta di una “verbalizzazione
protettiva” (avanzata ancora in sede d’appello) e il suo rifiuto di
scontare la pena in Svizzera tedesca (poiché lì è detenuto, insieme ad altri
appartenenti alla banda, __________). Timore, del resto, comprensibile vista la
caratura della banda con cui è entrato in contatto, caratura dimostrata dagli
ingenti quantitativi trattati (si ricorda che l’inchiesta in Svizzera interna
ipotizza un traffico di almeno 30 kg di eroina).
Pure accertato – perché
ciò è stato confermato dalla procuratrice pubblica durante la sua requisitoria –
è che, quando ha fatto il nome di __________, AP 1 non sapeva che esso fosse
già noto agli inquirenti né sapeva – proprio per ingenuità (e si usa un
eufemismo) – che si sarebbe potuto ricostruire il traffico telefonico fra lui e
__________ (e, quindi, risalire ad esso) nonostante la distruzione del
cellulare.
Ne deriva, dunque, che,
dal suo punto di vista, AP 1 ha dato agli inquirenti un nominativo che essi non
avevano e a cui nemmeno, per quel che ne sapeva, essi avrebbero potuto risalire
in altro modo.
Questa Corte non
condivide, poi, l’opinione dei primi giudici secondo cui AP 1 avrebbe potuto
dare più ampie informazioni agli inquirenti.
Come già s’è detto e come
si dettaglierà in seguito, AP 1 era un semplice trasportatore. Era, cioè,
l’ultima ruota del carro, il “mulo” che correva i maggiori rischi di essere
preso e al quale, dunque, per definizione, vengono date soltanto le
informazioni strettamente necessarie all’assolvimento del compito per cui è
stato ingaggiato.
E’ cosa nota, per esempio,
che i “trasportatori” non vengono presentati a tutti i membri della banda, e
questo a maggior ragione se la banda tratta quantitativi quali quelli indicati
dai primi giudici ed ha le diramazioni internazionali di cui questa Corte ha
sentito durante gli interventi delle parti, nella fase della discussione
(sentenza impugnata, consid. 13 b, pag. 13) e ad ancor maggior ragione se il
trasportatore è, come in concreto, considerato un “naif”, cioè , in parole più
crude, un pollo.
Quindi, non si comprende
quali altre informazioni AP 1 avrebbe potuto fornire agli inquirenti.
Come visto, egli ha fatto
il nome del suo contatto. Ma non solo. Ha fatto, quasi subito, il nome della
città turca meta del suo viaggio ed ha detto di avere soggiornato in un albergo
del centro. E’ vero che non ha fatto il nome di tale albergo. Ma non lo ha
fatto perché non lo ricordava ed ha indicato che si trattava di un “3 stelle”:
se gli inquirenti avessero ritenuto necessario sapere esattamente dove AP 1 ha
alloggiato – ciò che non sembra essere stato il caso – essi avrebbero, dunque,
potuto facilmente individuare l’albergo.
Inoltre, tutto quello che
si sa delle condizioni e delle modalità del trasporto gli inquirenti lo hanno
saputo grazie alle dichiarazioni di AP 1 (dichiarazioni che, come vedremo,
sono, quando lo potevano essere, confermate dal contenuto delle intercettazioni
telefoniche disposte dagli inquirenti di oltralpe).
In queste condizioni -
ritenuta, infine, la sostanziale inutilità per l’inchiesta del nome del bar di
Zurigo in cui AP 1 ha incontrato __________ (la cui mancata rivelazione gli è
rimproverata dai primi giudici) - la scrivente Corte ha accertato che l’appellante, nonostante la comprensibile paura, ha dato agli inquirenti tutte le
informazioni in suo possesso ed ha, così, realizzato i presupposti
dell’attenuante specifica invocata.
Del resto - e lo si
aggiunge a titolo abbondanziale - non si può sostenere che le informazioni
date, in particolare il nome del “committente”, non siano state oggettivamente
di aiuto agli inquirenti: il men che si possa dire è che, rivelandone il nome, AP
1.
ha dato agli inquirenti la prova che, così come gli inquirenti svizzero
tedeschi sospettavano, lo stupefacente da lui trasportato era, effettivamente,
riconducibile a __________.
Su questo punto, dunque,
l’appello è accolto.
17.
a) Giusta l’art. 47 cpv.
1.
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della
vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto
che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti,
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
b) Come già l’art. 63
vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere
commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell’autore (DTF 136 IV 55
consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell’offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata
nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato
dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli
obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio
diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi
a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà
delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010
del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre
tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta
dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della
pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una
legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007
del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
c) Determinata così, la
colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la
gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la
pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,
procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei
fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010
consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest’ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l’autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del
14.
ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare
sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.
4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008
del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;
6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerische Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6, n. 72, pag. 205).
d) La legge commina:
- per
l’infrazione aggravata alla LStup, una pena detentiva non inferiore ad un anno,
che può essere cumulata con una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 1 LStup);
- per
la contravvenzione alla LStup, la multa (art. 19a cifra 1 LStup);
- per
le vie di fatto, la multa (art. 126 cpv. 1 CP);
- per
la minaccia, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 180
cpv. 1 CP);
- per
la coazione, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 181
CP);
- per
la falsità in documenti di esigua gravità, una pena detentiva sino a tre anni o
una pena pecuniaria (art. 251 cifra 2 CP).
e) Secondo l’art. 49
cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per
l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in
ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler
Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1,
pag. 114; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag.
506).
18.
Occorre, dunque,
determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti
commessi, valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde
e passando, poi, ad esaminarne gli aspetti soggettivi. Soltanto dopo la
determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la
determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione
attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali
legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
a) Dal profilo
oggettivo, qualifica negativamente la colpa di AP 1 il fatto ch’egli ha
trasportato un cospicuo quantitativo di eroina: quasi 16 kg netti. Si tratta di un quantitativo molto importante, tale da mettere in pericolo la salute di
molte persone, considerato, peraltro, che l’eroina è una droga pesante,
particolarmente pericolosa, per la quale il caso grave di cui all’art. 19 cpv.
2.
lett. a LStup viene ammesso già a partire dal quantitativo di 12 gr (DTF 111
IV 101; 109 IV 144; STF 6P.149/2006,6S.336/2006 del 2 ottobre 2006, consid.
7.
; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28
BetmG).
Nell’ambito di infrazioni alla LStup, la quantità di stupefacente
trattato – di cui, in concreto, AP 1 era perfettamente consapevole (verbale PP
09.08
, pag. 4, AI 29) – pur non essendo l’unico elemento di rilievo, va
comunque considerata nella determinazione della colpa dell’autore.
Se è, infatti, vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di
droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di
un’infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde di importanza per la
commisurazione della pena, è altrettanto vero che essa ricopre una valenza non
trascurabile nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente
trafficato, maggiore è il numero delle persone la cui salute viene
potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF
119.
IV 180, consid. 2b; DTF 118 IV 342 consid. 2b; DTF 6B 352/2012 del 1
novembre 2012, consid. 3.1.; STF del 21 novembre 2011, inc.6B_558/2011,
consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3).
Sempre dal profilo oggettivo, la colpa di AP
1.
è aggravata dall’estensione internazionale del traffico cui ha partecipato.
Il TF ha già avuto modo di stabilire che l’autore che valica frontiere
sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta
droga all’interno dei confini nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un
rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e che
l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero
trasporto all’interno dei suoi confini (STF 13.08.2010, inc.6B_265/2010,
consid. 2.3; STF 02.07.2010, inc.6B_390/2010, consid. 1.1; STF 10.05.2010,
inc.6B_10/2010, consid. 2.1).
Quale importante fattore
attenuante, va considerato che AP 1 ha agito quale semplice trasportatore e
esecutore di ordini e decisioni altrui. Diversamente da quanto ritenuto dai
primi giudici, infatti, dagli atti emerge chiaramente che egli è stato un
semplice esecutore di ordini altrui, senza alcun ruolo né decisionale né
organizzativo. L’ingente quantitativo trasportato non è, in sé, sufficiente per
presumere maggiori sue facoltà in tal senso ed il compenso di euro 2'500 per
ogni chilo importato (per un totale di circa euro 37'500) non è spropositato se
paragonato ai rischi di una lunga pena da espiare che si assume chi agisce come
mulo per un quantitativo di quasi 16 kg di eroina e se rapportato al valore che
quest’ultimo ha sul mercato al dettaglio, pari a circa fr. 1,6 mio (fr. 100.-
al grammo). Né, come a torto ritenuto dai primi giudici, AP 1 è stato lasciato
libero di decidere quando ritornare dalla Turchia. Egli, infatti, è rientrato
dalla Turchia dopo una permanenza di “3/4 giorni” imposta da __________
(evidentemente, per dare corpo alla frottola del viaggio di vacanza), come si
evince dalla trascrizione del colloquio telefonico in data 11.05.2013 tra
quest’ultimo ed un ignoto (verbale PP 18.10.2013, pag. 6, ad AI 61). Del resto,
nella telefonata di data 26.05.2013 tra __________ e lo sconosciuto, il primo
definisce AP 1 come “un tipo naif” ed il secondo lo indica come “il
corriere” (verbale PP 18.10.2013, pag. 9, ad AI 61). Che l’appellante sia
stato sprovveduto è, inoltre, come già sottolineato, evidenziato dal fatto
ch’egli ha lasciato sul sedile posteriore dell’automobile usata per il
trasporto di eroina la scatola ed il relativo contratto __________ del telefono
cellulare che, come richiestogli da __________, aveva comprato e usato per
l’occasione e poi, sempre su disposizione di __________, aveva gettato in mare
(cfr. trascrizione telefonata 25.05.2013, pag. 9, verbale PP 18.10.2013, pag.
6, ad AI 61). Per non parlare degli indumenti estivi, rinvenuti nella sua
valigia dai doganieri alla frontiera di __________, comprati per fingere le
vacanze in Turchia, e rimasti ancora nelle buste di plastica con i rispettivi
cartellini del prezzo del negozio svizzero dove li aveva comprati. Infine, a
conferma del mero ruolo di trasportatore dell’appellante, si osserva che dalle
numerose intercettazioni telefoniche acquisite dal procedimento avviato dagli
inquirenti del Canton Zugo a carico di __________, in capo a AP 1 non trapela
alcun potere decisionale relativo al traffico di eroina, trattando le
conversazioni che lo riguardano unicamente di modalità del trasporto e della
presa di consegna dello stupefacente (cfr. trascrizione della telefonata del
07.05.2013
tra __________ e __________, di quelle del 21.02.2013, 08.05.2913,
10.05
, 11.05.2013, 26.05.2013 e 31.05.2013 tra __________ ed un ignoto, di
quella del 17.05.2013 tra __________ ed un secondo ignoto la cui utenza è stata
pure contattata da AP 1 quando è partito per il suo viaggio in Turchia, nonché
di quelle del 17.05.2013, 19.05.2013, 20.05.2013, 21.05.2013, 22.05.2013,
24.05
, 25.05.2013, 26.05.2013, 28.05.2013, 29.05.2013 tra __________ e lo
stesso AP 1 in verbale finale PP 18.10.2013, pag. 4-10, AI 61).
Del resto, stupirebbe il
contrario, viste le ingenuità evidenti dell’appellante e la caratura
delinquenziale della banda con cui è entrato in contatto.
AP 1 non può, di contro, trarre particolari benefici né dal fatto
che ha eseguito un unico trasporto di droga, né dalla circostanza che la grossa
partita di eroina trasportata non è finita sul mercato. Lo sventato smercio
della sostanza è, infatti, dovuto solo al provvidenziale intervento delle
guardie di confine del valico doganale.
Considerato quanto sopra,
la colpa di AP 1 dal profilo oggettivo resta grave.
Di ben minore entità è,
invece, dal profilo oggettivo, la colpa dell’imputato in relazione alla
contravvenzione alla LStup. Trattasi infatti di un consumo di 100 grammi di marijuana che, anche alla luce dell’esteso periodo in cui è avvenuto, non incide ai
fini della pena.
Meno banali sono, sempre sul
piano oggettivo, i reati commessi a danno della moglie anche se ad essi non può
essere data la severissima interpretazione dei primi giudici ritenuto come le
vie di fatto siano limitate a spintoni e schiaffi dati in due occasioni
(dispositivo 1.2. della sentenza impugnata e all. 1 al verb dib di primo grado)
e come, da quanto risulta, l’atteggiamento prevaricatore nei confronti della
moglie sia confinato, temporalmente, in un periodo in cui, evidentemente,
l’appellante aveva perso di vista quei valori che lo avevano sin lì guidato
(non va dimenticato, infatti, che AP 1 è incensurato).
b) Dal profilo
soggettivo, va differenziato - secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122
IV 299 consid. 2b; STF 02.07.2010 inc. 6.B_390/2010 consid.
1.
; 10.05.2010 inc.6B_10/2010 consid. 2.1; 17.04.2002 inc.6S.21/2002 consid.
2c) - il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il
proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.
AP 1 non è un tossicodipendente (con evidenza, il saltuario consumo di
marijuana non lo rende tale). Egli - ed è l’evidenza che si trae già dal
quantitativo trasportato e dagli utili a lui derivanti dal traffico - si è
prestato a trasportare droga per mero fine di lucro che, nello specifico, è da
quantificare in euro 2'500 per ogni chilo importato, ovvero, trattandosi di
oltre 15 kg, in circa euro 37'500. E ciò nonostante egli sia ben conscio degli
effetti nefasti del consumo di droga (all. 1 al verb. dibattimento di primo grado,
pag. 4).
Del resto, con riferimento
al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità ed illegalità,
occorre considerare che AP 1, al momento dei fatti, beneficiava di una rete
sociale che si occupava del pagamento della pigione di casa, della cassa malati
nonché del sostentamento della sua famiglia. Ne segue che le sue difficoltà
economiche non erano tali da limitarne la libertà di agire.
Venendo agli altri reati,
dal profilo soggettivo, la colpa di AP 1 è esigua per quanto attiene alla
contravvenzione alla LStup, mentre è maggiore in relazione alle ripetute vie di
fatto, alla minaccia, alla coazione ed alla falsità in documenti di esigua
gravità, avendo egli agito per futili motivi.
c) A fronte di simili
circostanze, questa Corte ritiene che la colpa globale di AP 1 sia grave e che,
visto il quadro edittale ed alla luce del concorso di reati, appare adeguata
una pena detentiva di base aggirantesi sugli 8 anni.
d) Questa pena va, poi,
ponderata in funzione delle circostanze personali dell’autore. In questo
ambito, ricordato che la giurisprudenza del TF ha più volte spiegato che
l’incensuratezza è, in linea di principio, un elemento neutro per la
commisurazione della pena (DTF 136 IV 1, consid. 2.6.4; STF 6B_567/2012,
consid. 3.3.5.), va, prima di tutto, considerato, quale fattore importante di
attenuazione della colpa, il comportamento tenuto dopo i fatti, in particolare
la buona collaborazione prestata agli inquirenti che, come visto, realizza
l’attenuante specifica del sincero pentimento e che giustifica, conto tenuto
delle circostanze del caso concreto, una riduzione della pena aggirantesi sui
18.
mesi.
Sempre ad attenuazione
della colpa dell’autore, la Corte ha, poi, considerato il fatto che egli,
incensurato, ha deciso di delinquere in un momento di oggettivo smarrimento e
disorientamento in cui, persi di vista i valori che sin lì l’avevano guidato,
ha - come da lui più volte detto - pensato di rimediare ad un errore (l’avere
causato il disgregamento della sua famiglia con il gioco d’azzardo e la vita
sconsiderata) con un errore più grande.
Poco valore attenuante la Corte ha dato al criterio della particolare sensibilità alla pena dovuto alla distanza del
luogo di espiazione da quello di residenza della famiglia. Anche se innegabili
sono le difficoltà connesse ad una carcerazione distante dai propri cari, è
soprattutto vero che con i mezzi attualmente a disposizione le distanze vanno
relativizzate ed è altrettanto vero che AP 1 può chiedere di essere trasferito
in un carcere più vicino ai suoi familiari.
Il condannato non può
trarre particolari benefici dalla carcerazione preventiva subita ritenuto come
la sua durata sia stata breve (dal 31.5. al 17.7.2013) e considerato come AP 1
sia, da metà luglio 2013, in regime di anticipata espiazione di pena e, quindi,
da quella data, benefici di un regime di detenzione ordinario.
Ne segue che, tutto ben
considerato, valutata anche la prassi delle Corti ticinesi in casi analoghi,
questa Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 6
anni e 3 mesi (a titolo indicativo, si ricorda le sentenze TPC 7.7.2009 inc.
72.2009.61
in cui ad un trasportatore di 5 kg di eroina che non ha prestato alcuna collaborazione agli inquirenti sono stati inflitti 4 anni di detenzione; TPC
6.5.2011
inc. 72.2011.23 in cui, per un trasporto di 12 kg di eroina e 6 kg di cocaina, all’autore, cui è stato riconosciuto di aver agito con dolo
eventuale, sono stati inflitti 5 anni di pena detentiva; TPC 8.10.2004 inc. 72.2004.61
in cui, per un trasporto di 10 kg di eroina, all’autore che non ha collaborato
sono stati inflitti 6 anni di pena detentiva e, infine, TPC 3.3.2010 inc.
72.2009.153
in cui, per un trasporto di 9’480 gr di eroina, sono stati inflitti
all’autore, che non beneficiava di attenuanti specifiche, 5 anni e 6 mesi di
pena detentiva).
19.
Trattasi, evidentemente,
di pena da espiare, non essendo realizzati, già solo per la sua entità, i
presupposti degli art. 42 e 43 CP.
20.
In quanto non
contestati, sono passati in giudicato i dispositivi 1., 2., 3.2., 4., 5., e 6.
della sentenza 21 gennaio 2014 della Corte delle assise criminali.
Tassazione delle note
d’onorario
21.
La retribuzione per la
procedura d’appello dell’avv. DI 1, difensore d’ufficio di AP 1 e quella
dell’avvocato RAAP 1, patrocinatrice d’ufficio dell’AP ACPR 1, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito:
Regolamento Tpu), sono stabilite sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora
(cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2;
STF 2P.17/2004 del 6 giugno 2006 consid. 8.5. seg.).
22.
All’avv. DI 1, che ha
prodotto nota d’onorario in data 1.07.2014 ritenuta adeguata da questa Corte,
va retribuito il dispendio orario concernente il procedimento d’appello
comprensivo del dibattimento e della relativa trasferta per complessive ore 27
e minuti 25, pari a fr. 4'935.-.
Al predetto importo vanno
aggiunti fr. 78.- quali spese di trasferta (1 fr./km per complessivi 78 km) nonché fr. 143.- per quelle di cancelleria.
La spettanza totale, esente
da IVA, è quindi di fr. 5'156.-.
Anche la nota di
onorario 30.06.2014 dell’avv. RAAP 1 per fr. 588.05 (IVA inclusa) è apparsa
giustificata ed è, quindi, stata approvata così come esposta.
AP 1 è tenuto a rimborsare
al Cantone Ticino l’importo di fr. 5'744.05.- non appena le sue condizioni economiche
glielo permetteranno.
Carcerazione
di sicurezza
23.
AP 1 è giunto al
dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque,
chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.
Tassa di giustizia e
spese procedurali
24.
Visto l’esito
dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata entità e
attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede.
Gli oneri relativi al procedimento di appello seguono la
soccombenza e sono posti per ¾ a carico dello Stato e per ¼ a carico
dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 76 e segg., 80 e segg.,
84, 135, 139, 220 e segg., 267, 268, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;
12, 40, 47, 48 lett. d), 49, 51, 69, 70, 106, 126 cpv. 1 e 2 lett.
b), 180 cpv. 1 e 2 lett. a), 181 nonché 251 cifra 1 e 2 CP;
19 cpv. 1 lett. b) e d), cpv. 2 lett. a) e 19a LStup;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP 1 è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, ricordato che:
- in assenza
d’impugnazione i dispositivi 1, 2., 3.2., 4., 5. e 6. della sentenza 21 gennaio
2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,
e, in particolare,
che:
- AP
1 è stato dichiarato autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup,
ripetute vie di fatto, minaccia, coazione, falsità in documenti di esigua
gravità e contravvenzione alla LStup;
1.1. AP 1, avendo
dimostrato sincero pentimento, è condannato:
1.1.1. alla pena detentiva di
6 (sei) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.1.2. al pagamento della
multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.
1.2. È confermata, per il
giudizio di primo grado, entità e attribuzione della tassa di giustizia e dei
disborsi stabilita in prima sede.
2. a) La retribuzione per la procedura d’appello dell’avv. DI 1 pari a:
- onorario fr. 4’935.-
- spese fr. 221.-
Totale fr. 5’156.-
è posta a carico
dello Stato, fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP.
b) La retribuzione per
la procedura d’appello dell’avv. RAAP 1 pari a:
- onorario fr. 495.-
- spese fr. 49.50
- IVA (8%) fr. 43.55
Totale fr. 588.05
è posta a carico
dello Stato, fatto salvo l’art. 138 cpv. 2 CPP.
2.1. Contro queste
decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
2.2. La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via
Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente
dispositivo e la nota d’onorario.
2.3. AP 1 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino le suddette retribuzioni pari a
complessivi fr. 5'744.05 non appena le sue condizioni glielo permetteranno.
3. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono posti per ¾ a
carico dello Stato e per ¼ a carico dell’appellante e, per esso (al beneficio
dell’assistenza giudiziaria), anticipate dallo Stato.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
Via S.
Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3,
6900 Lugano
- Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della popolazione,
Ufficio della migrazione, Ufficio
contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, Res. governativa,
6501
Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003 Berna
-
Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro
decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e
contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.