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Decisione

17.2014.72

Ingente trasporto di eroina per estinguere i propri debiti al fine di appianare dissidi familiari. Trattasi di movente di natura economica e non di motivi onorevoli. Sincero pentimento per aver dato a

8 luglio 2014Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I primi giudici hanno, inoltre, posto a carico dell’imputato la

tassa di giustizia di fr. 2’800.- e i disborsi di cui alla distinta spese della

sentenza impugnata.

Preso atto che contro la sentenza della Corte

delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre

appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con

dichiarazione di appello 14 aprile 2014, l’imputato ha precisato che

l’impugnazione verte sulla commisurazione della pena detentiva erogata (disp.

3.1.), ma non sulla multa aggiuntiva (disp. 3.2.), ed ha postulato che la

condanna sia ridotta a cinque anni e sei mesi di detenzione da espiare.

L’appellante, con scritto 24 maggio 2014, ha chiesto l’audizione, in qualità di persona informata sui fatti, di sua moglie ACPR 1 (nata __________).

L’istanza è stata respinta dalla presidente di questa Corte con decisione 13

giugno 2014 in cui all’insorgente è stata fatta salva la possibilità di

produrre una dichiarazione scritta della moglie sullo stato dei rapporti

coniugali.

Esperito il pubblico dibattimento

l’8 luglio 2014 durante il quale:

- il

procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma della

sentenza di prime cure;

- l’appellante

si è riconfermato nella dichiarazione d’appello 14 aprile 2014, chiedendo che

la pena detentiva a suo carico sia ridotta a cinque anni e sei mesi.

Ritenuto

Potere cognitivo della

Corte d’appello penale nella commisurazione della pena

1. Per quel che

riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto

l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del

quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva

elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva

esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o

abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17

consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,

DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid.

3.3;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo

CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo

l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP),

ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la

dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel

disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di

portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un

rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si

sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des

Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con

riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o,

nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la

competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non

solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla

giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni

suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo

grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più

limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in

particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art.

393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag.

2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien

Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n.

17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la

tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di

principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla

giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la

causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF

6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

L’accusato: vita,

situazione economica, consumo di stupefacenti, precedenti penali e progetti per

il futuro

Considerandi

2.

Sulla sua vita, AP 1

ha dichiarato al procuratore pubblico quanto segue:

“ Sono nato e

cresciuto a __________, dove ho frequentato le scuole ed ho vissuto fino ai

miei 18 anni. Mio padre faceva l'impiegato, mia madre é casalinga. Ho 2

fratelli e una sorella, tutti che abitano in Turchia nel paese in cui sono

nato.

Con loro ho un buon rapporto e mi sento costantemente, stessa cosa

con mia madre.

Ho studiato fino ad ottenere il diploma di liceo e dopo un anno

sono andato in Germania, dove abitano dei miei parenti, degli zii. Speravo di

trovare un impiego. Sono rimasto in Germania per 3 anni e lì ho lavorato senza

permesso come tuttofare. In Germania ho conosciuto mia moglie, pure lei di

origine turca e dopo pochi mesi ci siamo sposati. Lei lavorava in una fabbrica.

Mi sono però sposato in Svizzera e meglio a __________ (canton __________).

Sono venuto in Svizzera nel febbraio del 2000. Sono rimasto a ___________ per

circa 4 anni, dopodiché siamo andati ad __________, vicino Zurigo. Dopo essermi

separato sono andato ad abitare a __________. Vivo in una

camera che ho affittato.

In Svizzera ho lavorato dapprima, dal 2000 al 2002 come gessatore

ed in seguito dal 2002 e fino a circa 2 anni fa come montatore di impianti di

climatizzazione. Dal 2011 sono disoccupato. Gli impieghi in Svizzera erano

tutti regolari. Ho due figli, una di 5 anni e una di 11 anni.”

(verbale PP 01.06.2013, pag. 5-6, AI 2)

Al dibattimento d’appello,

AP 1 ha spiegato di avere avuto, nel 2011, uno sbandamento che, complici le

cattive compagnie, lo ha portato a frequentare regolarmente locali notturni, ad

abusare di bevande alcoliche e di marijuana e a lasciarsi andare al vizio del

gioco d’azzardo. A causa di quelle che ha definito “cattive abitudini”,

egli ha perso il lavoro e deteriorato il rapporto con la moglie che, stanca

della situazione di disagio economico - oltre a non avere più un reddito, il

marito aveva contratto molti debiti di gioco - e delle intemperanze del coniuge,

dopo averlo denunciato alla polizia, il 14 marzo 2013, ha introdotto una causa di separazione presso il tribunale distrettuale di __________

(Eheschutzbegehren 14.03.2013 __________, Rechtsanwältin all. ad AI 35; all. 1

al verb. dibattimento di primo grado, pag. 1; verbale PS 01.06.2013, pag. 3,

all. 1 AI 1).

Attualmente - così come ha

confermato la patrocinatrice dell’appellante (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3)

- i rapporti fra i coniugi stanno migliorando tanto che la moglie ha chiesto la

sospensione della procedura di separazione e mantiene regolari contatti

telefonici con il marito al quale ha, anche, una volta, reso visita in carcere

(cfr., anche, all. 1 al verb. dibattimento di primo grado, pag. 2).

3.

Con riferimento alla

situazione economica, AP 1, interrogato il 9 febbraio 2013 dalla polizia del

Canton Zurigo nel procedimento avviato a suo carico per vie di fatto e minacce

ai danni di sua moglie, ha dichiarato di avere, oltre che alcuni debiti per

fatture non solute, diciotto procedure esecutive pendenti e, essendo senza

lavoro, di percepire, per l’intera famiglia, fr. 3'600.- dall’ufficio di

assistenza sociale di __________. Egli ha aggiunto che sua moglie lavora, a

tempo parziale, come donna delle pulizie, ma che la retribuzione e l’indennità

di disoccupazione a lei spettanti vengono versate all’ufficio di assistenza

sociale (verbale PS 09.02.2013, pag. 5, AI 35).

Agli inquirenti ticinesi,

così AP 1 ha descritto la sua situazione finanziaria:

“ Mia moglie

lavora al 30% come donna delle pulizie.

Oggi percepisco l'assistenza che consiste in CHF 1'000.00

al mese al netto (senza cassa malati e affitto che mi paga direttamente

l'assistenza) perché ho terminato le prestazioni datemi dall'assicurazione di

disoccupazione. Quando ero in famiglia percepivo circa CHF 4'400.00,

sia dalla disoccupazione che dall'assistenza.

ADR. che ho circa 40 / 50 mila

CHF di debiti, tra tasse non pagate, assicurazioni varie e

pure un debito con la banca (piccolo prestito di CHF 10'000.00);

debiti notificati presso l'ufficio esecuzione di __________. Ho diversi

attestati carenza beni ma pure esecuzioni in corso.”

(verbale PP 01.06.2013, pag. 6, AI 2)

Effettivamente, risulta dagli atti che, dal 9 febbraio 2011 al 2

aprile 2013 sono state avviate a carico di AP 1 18 procedure esecutive per

complessivi fr. 12’513.90 e dal 1° gennaio 2011 al 3 giugno 2013 egli ha

accumulato 32 attestati di carenza beni per complessivi fr. 25’125.35 (AI 13; cfr.,

anche, verbale PP 09.08.2013, pag. 2, AI 29).

Egli risulta titolare di due

conti presso la Banca __________, ovvero il __________ con saldo al 24 maggio

2013.

di fr. 990.75 e il __________ con saldo al 7 marzo 2013 pari a zero

(estratti __________ 11.06.2013 e 07.03.2013 all. ad AI 20).

4.

AP 1, al momento

dell’arresto avvenuto il 1. giugno 2013, è stato sottoposto all’esame

tossicologico delle urine da cui è risultato positivo alla cannabis (haschisch,

marijuana) (all. 6 ad AI 1; all. 6 ad AI 64). Preso atto di tale risultato, AP

1.

ha precisato quanto segue:

“ R: Posso dire

di aver consumato della marijuana 3 o 4 settimane or sono in quel di Zurigo. In

passato fumavo 1 o 2 spinelli al giorno di marijuana, questo da almeno un paio

di anni. Detti consumi sono avvenuti sempre a Zurigo. D’abitudine acquistavo un

sacchetto da 4/5 grammi al costo di 50 CHF. Lo stesso mi durava un paio di

settimane. Riassumendo, spendevo 100 CHF al mese per un consumo negli ultimi

due anni di 192 / 240 grammi lordi. Lo stupefacente lo compravo da spacciatori

occasionali.”

(verbale PS 18.06.2013, pag. 3, all. 2 ad AI 64)

Al riguardo, egli ha, poi,

ancora dichiarato:

“ ADR che confermo

di aver consumato marijuana negli ultimi 2 anni circa, a Zurigo, un

quantitativo complessivo di almeno 190 grammi; stupefacente acquistato sulla pubblica via da sconosciuti sottoforma di sacchetti da 4/5 grammi l’uno al prezzo

di CHF 50.00.”

(verbale PP 09.08.2013, pag. 4, AI 29)

In seguito, egli ha

ridotto, per il periodo considerato, i suoi consumi di marijuana a “ al

massimo 100/150 gr.” (verbale PP 18.10.2013, pag. 11, ad AI 61).

5.

AP 1 é incensurato

(AI 5, all. AI 35).

6.

Sui suoi progetti di

vita, l’imputato ha dichiarato ai primi giudici quanto segue:

“ R: In primo

luogo vorrei ricongiungermi con la mia famiglia, poi trovare un lavoro fisso e

avere una vita regolare con la mia famiglia. Non so se mi sarà data la

possibilità di rimanere in Svizzera dopo la condanna.”

(all. 1 al verb. dibattimento di primo grado, pag. 2).

Fermo e risultanze dell’inchiesta avviata dal Ministero

pubblico del Canton Ticino

7.

La sera del 31

maggio 2013, verso le ore 23.15, nell’ambito di un controllo doganale al valico

di __________, le guardie di confine hanno fermato AP 1, in entrata sul

territorio svizzero, alla guida dell’automobile Renault Mégane Scénic II,

targata a lui intestata. Nella zona anteriore dell’abitacolo, negli spazi

accessibili togliendo il cassetto portaoggetti posizionato sotto il sedile del

passeggero nonché smontando quello centrale ed entrambi i sedili davanti, le

guardie hanno rinvenuto 18 panetti di una sostanza di cui 14 - i più grandi -

avvolti in nastro adesivo marrone e 4 - i più piccoli - in uno di colore

azzurro, per un peso totale lordo di 17'990 grammi. L’esame della sostanza rinvenuta ha permesso di stabilire che si trattava di eroina

dal peso totale netto di 15'915,16 grammi e avente purezza variante dal 51 al 58 % (AI 64 in part. all. 7, 14 e AI 65).

AP 1 è stato sottoposto al

prelievo di campioni sulle mani (palmo e dorso) e sotto le unghie per

verificare eventuali contaminazioni da sostanze stupefacenti. L’analisi ha dato

esito negativo (AI 64 pag. 2 ed in part. all. 7 e 8). Sugli involucri degli

stupefacenti non sono state rilevate impronte digitali dell’imputato, presenti

invece, unitamente ad un’impronta palmare, su un sacchetto di plastica trovato

sul sedile posteriore dell’automobile (AI 64 all. 7 e 9).

Durante la perquisizione

dell’automobile, le guardie di confine hanno anche rinvenuto in una valigia

alcuni indumenti nuovi, acquistati in Svizzera e recanti ancora il cedolino con

il prezzo nonché una scatola vuota di un cellulare con il relativo contratto __________.

Risulta dal rapporto di polizia

che, in presenza degli agenti, AP 1 ha manifestato segni di nervosismo (all.

12, 13, 14 ad AI 64).

8.

AP 1, durante

l’inchiesta, ha da subito ammesso le sue responsabilità in relazione al trasporto

di eroina, dichiarando, in sintesi:

- di

avere accettato di recarsi in Turchia per caricare quasi 16 kg di eroina e trasportarli, poi, in Svizzera, dietro compenso di 2500.- Euro per ogni kg di

stupefacente trasportato;

- di avere usato per

tale viaggio, conformemente alle istruzioni ricevute, un’autovettura fornitagli

dal committente e che lui si è fatto intestare;

- di avere acquistato,

sempre su istruzioni del committente, dell’abbigliamento da tempo libero

(costumi da bagno, magliette, calzoncini corti) e averlo messo in valigia per

simulare un viaggio di vacanza;

- di avere acquistato,

sempre su istruzioni del committente, un cellulare da usare durante il viaggio

per comunicare con lui e ricevere istruzioni;

- di

essersi recato in Turchia, ad __________, avere preso alloggio in un albergo

del centro città e avere atteso, secondo le istruzioni ricevute, di essere

contattato;

-

di essere stato contattato, lo stesso giorno del suo arrivo, da due persone

rimaste sconosciute che si sono fatte consegnare la vettura che gli hanno, poi,

riportato sempre il medesimo giorno, invitandolo a ripartire;

-

che, conformemente alle istruzioni del committente, egli è ripartito alla volta

della Svizzera soltanto quattro giorni dopo, il 24 maggio 2013, consapevole che

la droga era stata nascosta nella vettura;

-

che, durante il viaggio, mentre era sul traghetto, egli, sempre obbedendo alle

istruzioni del committente, ha gettato il telefonino in mare.

Va, poi, detto che, se è

vero che AP 1 ha ubbidito alle istruzioni ricevute, è anche e soprattutto vero

che egli lo ha fatto maldestramente, in modo più che amatoriale, così come

pertinentemente precisato dalla sua patrocinatrice nella sua arringa.

Al riguardo, basta

ricordare che, pur avendo buttato in mare il cellulare, egli ha conservato, sul

sedile posteriore della vettura, il suo imballaggio e, soprattutto, il

contratto relativo a tale cellulare stipulato con la __________. Ciò che ha

permesso agli inquirenti di ricostruire il traffico telefonico che il suo

committente, con l’indicazione data, voleva celare.

Ma non solo.

Se è vero che, sempre

ubbidendo alle istruzioni ricevute, AP 1 ha acquistato abbigliamento da tempo

libero e lo ha messo in valigia, è anche vero che egli lo ha lasciato

nell’imballaggio originale con ancora attaccato il cartellino del prezzo. Ciò

che, evidentemente, insieme al manifesto nervosismo del guidatore, ha messo la

pulce nell’orecchio alle guardie di confine (già allertate dall’indicazione

degli inquirenti zughesi; cfr verb. dib. d’appello, pag. 4-5).

A questo proposito, vale

ancora la pena ricordare che, così come risulta dalle trascrizioni in atti,

nella telefonata intercorsa il 26.05.2013 tra __________ (il committente) ed un

terzo rimasto sconosciuto, il primo ha definito AP 1 come “un tipo naif”

(verbale PP 18.10.2013, pag. 9, ad AI 61).

9.

Sui motivi a

delinquere, l’appellante ha, ripetutamente, dichiarato di avere accettato di

fare quel trasporto di stupefacente per reperire i soldi necessari a saldare i

suoi debiti, convinto che, una volta risanata la sua situazione finanziaria,

egli avrebbe potuto ricongiungersi con la sua famiglia:

“ Devo subito

ammettere che mi sono messo a disposizione di determinate persone per il

trasporto di eroina in quanto ho serie difficoltà finanziarie che speravo di

mettere a posto. Proprio a causa di questi problemi economici, circa 3 / 4 mesi

fa mi sono separato da mia moglie, separazione che mi ha causato molti

patimenti d’animo e questo pure a causa del fatto che ho due bambine in tenera

età. (…)

ADR. che io ho accettato questo affare per guadagnare soldi e

pagare i miei debiti. Anche se fosse andato a buon fine il viaggio non ne avrei

fatti di altri.”

(verbale PP 01.06.2013, pag. 3 e 5, AI 2)

“ ADR che

ribadisco di aver acconsentito a detto viaggio unicamente per i miei problemi

finanziari e personali con mia moglie. Il mio scopo era quello di mettere a

posto la situazione debitoria e di tornare con mia moglie e le figlie.”

(verbale PP 09.08.2013, pag. 3, AI 29; cfr, anche, verb. dib.

d’appello, pag. 3-4).

10.

Come visto sopra, durante

l’inchiesta, l’imputato ha ammesso anche di avere consumato almeno 100 grammi di marijuana nel biennio antecedente al suo arresto al valico di __________ (verbale PP

01.06

, pag. 5, AI 2; PS 18.06.2013, pag. 3, all. 2 ad AI 64; PP 09.08.2013,

pag. 4, AI 29; PP 18.10.2013, pag. 11, ad AI 61).

Procedimento penale a carico

di AP 1 avviato dal Ministero pubblico del Canton Zurigo

11.

Prima dell’inchiesta

di cui s’è detto, nei confronti di AP 1 ne era stata aperta un’altra, nel

canton Zurigo, a seguito della querela della moglie. Nell’ambito di questa

istruttoria, durante la quale l’imputato ha solo in parte ammesso gli addebiti

(AI 35), AP 1 è stato posto in carcerazione preventiva a Zurigo dal 9 febbraio

2013.

al 17 aprile 2013 (Verhaftsrapport 10.02.2013 Kantspolizei Zürich,

Entlassungsbefehl vom 17.04.2013 Bezirksgericht Zürich ad AI 35; AI 46, pag.

4).

Tale procedimento è stato,

poi, avocato dal Ministero pubblico del Canton Ticino.

12.

Per le ammissioni

dell’appellante – su cui la condanna si è fondata - si rinvia alla lettura

dell’allegato 1 al verbale del dibattimento di primo grado (in particolare, le

pag. 2, 3 e 4).

Appello

13.

Nel suo appello AP 1

contesta unicamente la commisurazione della pena dei primi giudici.

a) L’appellante lamenta,

dapprima, il mancato riconoscimento dell’attenuante specifica di cui all’art.

48.

lett. a cifra 1. CP. Egli sostiene di avere agito per motivi onorevoli,

siccome il suo obiettivo era quello di “ricostruire la propria famiglia”:

con il provento del reato egli intendeva estinguere i suoi debiti con lo scopo

precipuo di appianare i dissidi familiari e poter “ritornare a vivere con le

bambine e la propria moglie”. L’appellante sottolinea che “il saldare i

debiti era solo il mezzo per raggiungere tale scopo”, ovvero “la

ricostituzione della famiglia” e

tornare ad essere “un buon

padre” (dichiarazione d’appello 14.04.2014, pag. 4-6, pto 2.1. a., doc.

CARP III).

b) Egli sostiene, poi,

che i primi giudici non gli hanno, a torto, riconosciuto l’attenuante specifica

del sincero pentimento ai sensi dell’art. 48 lett. d CP nonostante egli abbia

collaborato facendo, da subito, il nome di __________. Malgrado la

consapevolezza di esporre, con ciò, a pericolo non soltanto lui ma soprattutto

- sostiene ancora l’appellante - la sua famiglia, egli ha fatto tutto quanto

era in suo potere per aiutare gli inquirenti chiedendo loro, soltanto, di non

indicare a verbale tale sua collaborazione (dichiarazione d’appello 14.04.2014,

pag. 6-8, pto 2.1. b., doc. CARP III).

c) AP 1 chiede, poi,

che, nell’ambito della commisurazione della pena ai sensi dell’art. 47 CP, ad

attenuazione della sua colpa, si consideri anche che egli:

- ha

effettuato un unico trasporto di stupefacenti;

- ha

ricoperto il ruolo di mero corriere, privo di poteri decisionali e finanche

sprovveduto;

- ha

confessato i fatti ascritti e collaborato con gli inquirenti manifestando il

suo rammarico per quanto commesso e permettendo una celere e semplificata

conclusione dell’inchiesta;

- è

incensurato;

- espierà

la condanna lontano dalla moglie e dalle due figlie in tenera età. A questo proposito,

l’appellante riconosce che è stato lui stesso a volere scontare la pena in

Ticino, ma precisa di averlo fatto per ragioni di sicurezza.

In ragione di quanto

sopra, l’appellante postula la diminuzione della pena a 5 anni e 6 mesi di

detenzione.

(dichiarazione d’appello

14.04

, pag. 8-13, pto 2.2. a. e b., doc. CARP III)

14.

La Corte delle assise criminali ha commisurato la pena a carico di AP 1 sulla base delle

seguenti argomentazioni.

14.1

Ha, dapprima, ritenuto

non realizzati i presupposti di entrambe le attenuanti specifiche invocate

dall’appellante.

a) In relazione all’attenuante

di cui all’art. 48 lett. a cifra 1 CP, i primi giudici hanno rilevato che il

pagamento dei debiti non può assurgere a motivo onorevole, in particolare perché

le difficoltà finanziarie sono “estranee alla parte altamente più morale e

superiore della scala dei valori etici” (sentenza impugnata, consid. 13. a, pag. 12).

b) La prima istanza ha,

poi, considerato non dati i presupposti del sincero pentimento (art. 48 lett. d

CP) poiché, quando AP 1 ne ha fatto il nome, nei confronti di __________ era

già pendente un procedimento penale aperto dagli inquirenti del Canton Zugo e

perché “la polizia sarebbe comunque arrivata all’identificazione di tutti i

membri di questa banda di trafficanti turchi visto che uno dei precedenti

detentori dell’autovettura di cui al pto. 1 dell’AA era stato __________, cioè

una delle persone fermate il 14.8.2013 a Cham assieme a __________ e a __________

con una nuova partita di circa 30 chili di eroina”. Al riguardo, i giudici

di prime cure hanno, poi, rimproverato a AP 1 di non aver fatto nulla di

concreto per dimostrare il preteso sincero pentimento, segnatamente di non

avere indicato i luoghi dove incontrò __________ e/o i suoi emissari, né di

aver dato indicazioni per identificare tutti i membri della banda (sentenza

impugnata, consid. 13. b, pag. 12-13).

14.2

Proseguendo nella sua disamina,

la Corte delle assise criminali ha ritenuto la colpa di AP 1 come “estremamente

grave”, non solo per avere trasportato un ingente quantitativo di eroina

(pto. 1 dell’AA) ma, soprattutto, perché egli “non ha agito come lo

sprovveduto mulo che ha voluto far credere di essere” visto che, in

particolare, l’ingente quantitativo di stupefacente affidatogli, il pagamento

di ben 2'500 Euro per ogni chilo di eroina trasportato nonché la libertà che

gli ha avuto di decidere quando ritornare dalla Turchia dimostra come il suo

ruolo fosse, in realtà, più qualificato. I giudici di prime cure rilevano, poi,

che alla grave violazione della LStup vanno ad aggiungersi condanne da non

bagatellizzare, ovvero quella per ripetute vie di fatto (pto. 2 dell’AA) che ne

evidenzia il suo carattere violento, quella di minaccia (pto. 3 dell’AA) da cui

si evince l’indole prevaricatrice ed autoritaria, quella di coazione (pto. 4

dell’AA) in cui ha dimostrato di essere incurante della libertà altrui e quella

sempre di coazione e di falsità in documenti (pto. 4 e 5) in cui ha dimostrato

che, per profitto personale, anche minimo, non ha remore ad infrangere

reiteratamente il CP (sentenza impugnata, consid. 15., pag. 15).

14.3

Sulla scorta di tali

considerazioni, i primi giudici, tenuto conto del concorso di reati e

dell’irrilevanza sulla commisurazione della pena dei proscioglimenti in quanto

meri correttivi di natura testuale, hanno determinato la pena base in

complessivi 10 anni/10 anni e 3 mesi. A mitigare l’entità di questa pena, a

mente della prima Corte, hanno concorso la confessione, anche se tardiva per

alcuni reati, e la durata del carcere preventivo sofferto. I giudici di prime

cure non hanno, invece, dato alcun peso riduttivo al fatto che l’imputato

espierà la pena, perlomeno inizialmente, lontano dai suoi affetti famigliari,

essendo stata questa una sua scelta personale. Per la Corte di prime cure, non riduce la colpa nemmeno l’asserita difficile situazione economica

poiché l’imputato, padre di due bambine, si è prestato con facilità a compiere

un grosso traffico di eroina. Neutra sulla commisurazione della pena, a mente

della prima istanza, è pure la scarsa scolarizzazione dell’imputato poiché essa

é compensata dal fatto ch’egli risiede in Svizzera da 14 anni, e la sua incensuratezza.

Tutto ciò ritenuto, la prima Corte ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 8 anni, con deduzione del carcere

preventivo sofferto e, in ragione della comminatoria di pena di cui all’art.

19a n. 1 LStup, al pagamento di una multa di fr. 300.-. da sostituirsi con una

pena detentiva di 3 giorni in caso di mancato pagamento (sentenza impugnata,

consid. 15., pag. 15-16).

Motivi onorevoli

15.

a) Ai sensi dell’art. 48

lett. a cifra 1 CP il giudice attenua la pena se l’autore ha agito per motivi

onorevoli che sono dati soltanto quando l’atto delittuoso proceda da un

sentimento altamente morale o perlomeno moralmente giustificabile.

È onorevole il motivo che

è parte dei valori etici riconosciuti dalla collettività nel suo insieme (DTF

107.

IV 29 consid. 2a, JdT 1982 IV 76, Wiprächtiger/Keller in Basler Kommentar,

Strafrecht I, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 48, N. 8, pag. 960; Trechsel/Pieth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art.

48, N. 3, pag. 286; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénale annoté, Losanna 2007,

ad art. 48, N. 1.2., pag. 171), ovvero che è tale secondo la morale

comunemente ammessa (DTF 101 IV 387 consid. 2b; JdT 1990 IV 69). Per essere

“onorevole” non è sufficiente che il motivo non sia soggetto a critiche dal

profilo morale (DTF 104 IV 238 consid. 3b, JdT 1980 IV 43), ma occorre che si

situi nella parte alta della scala di valori etici (DTF 128 IV 53 consid. 3a;

97.

IV 77 consid. 2a, JdT 1972 IV 50; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 48, N. 3,

pag. 286; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 48, N. 1.2., pag. 171).

Meri motivi di natura

economica non sono sufficienti (STF 6S.480/2004 del 9 marzo 2005, consid. 9;

Wiprächtiger/Keller in op. cit., ad art. 48, N. 10, pag. 961). Per assurgere a

circostanza attenuante, è necessario che il motivo onorevole invocato sia in

relazione con l’infrazione (DTF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89, DTF 115

IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69 con rinvii; Wiprächtiger/Keller in op. cit.,

ad art. 48, N. 11, pag. 961; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 48, N.

1.2

, pag. 171) e che gli effetti del motivo onorevole non siano vanificati

dalla gravità del reato perpetrato (DTF 115 IV 8, 15 consid. IIa, 107 IV 29

seg; 106 IV 338, 341 consid. 2 con rinvii;

Wiprächtiger/Keller in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed.,

Basilea 2013, ad art. 48, N. 8, pag. 961; Kilias/Kuhn/Dongois/Aebi, Précis de

droit pénal général, 3a ed., Berna 2008, N. 1012, pag. 176).

b) In concreto, non ci

sono motivi per dubitare delle reiterate dichiarazioni dell’appellante secondo

cui egli si è deciso a delinquere per reperire i soldi con cui saldare i suoi

debiti nella convinzione che ciò fosse necessario per ricostruire il nucleo

familiare e, quindi, che questo fosse il suo obiettivo finale.

(cfr. PS 01.06.2013, pag.

3-4, all. 1 AI 1; PP 01.06.2013, pag. 3, AI 2; PP 09.08.2013, pag. 3 e 4, AI

29).

Tuttavia, ciò non realizza

- e di lunga - l’invocata attenuante specifica. Non soltanto perché, comunque,

il movente immediato era di natura meramente economica. Ma anche e soprattutto

per il fatto che il reato commesso non ha alcuna relazione con il motivo

invocato, per l’evidente sproporzione fra il bene protetto dalla norma violata

e il motivo invocato e, infine, per il fatto che l’autore aveva innumerevoli

modi leciti per ottenere la ricostituzione del nucleo familiare (cfr DTF 106 IV

338.

e seg., consid. 2).

Su questo punto, la

censura di AP 1 cade nel vuoto.

Sincero

pentimento

16.

a) Giusta l'art. 48

lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti

sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse

ragionevolmente pretendere da lui.

In applicazione dell’art.

48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima

comminata.

Il testo della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a quello del

previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio

"ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le

altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). L’art. 48 CP si

differenzia, tuttavia, dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena

a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è,

ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell’8 gennaio 2008, inc.6B_622/2007,

consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP

conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48

lett. d CP (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14

ottobre 2008, inc.6B_78/2008, consid. 3.5).

Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore

colpevole abbia sinceramente preso coscienza del proprio errore ed abbia

concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre

considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d),

soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione

dell’art. 48 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc.6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF

del 3 febbraio 2003, inc.6S.17/2003, consid. 2.3.).

Con riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la

collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto

delle informazioni fornite dall’accusato che invoca tale attenuante specifica è

elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del reo e, dunque,

nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di

emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.3.2).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione

non configura, di per sé, un sincero pentimento (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF

116.

IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.2).

Il costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece,

realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di colui

che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo

che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire

romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a

Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).

Il TF ha avuto modo di stabilire che le confessioni che

coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri autori che non

avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma, costitutive di

sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 3.3). In

particolare, il TF ha riconosciuto il sincero pentimento ad un autore che aveva

spontaneamente confessato e coinvolto, oltre a se stesso, i correi in un

traffico di cocaina ed eroina, ed aveva confermato le proprie dichiarazioni

nonostante importanti pressioni esercitate contro di lui e contro la sua

famiglia (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

Dal canto suo, la dottrina cita, inoltre, casi in cui -

sempre in materia di stupefacenti - tribunali cantonali hanno riconosciuto

l’attenuante specifica del sincero pentimento ad autori che hanno rivelato atti

delittuosi non ancora conosciuti dagli inquirenti, dimostrando con ciò

d’intendere porre fine alle loro attività illecite (Pellet, in Commentaire

romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487 e

Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 48, n. 1.12, pag. 173 che rinviano

alla sentenza 24.01.1992 della Corte di cassazione del Canton Turgovia in

Rechenschafsberichte des Obergerichts (Thurgau) 1992 n. 11, pag. 83).

Ricordate ancora le diverse giurisprudenze cantonali e la dottrina

dominante che preconizza un più generoso riconoscimento dei presupposti del

sincero pentimento (in particolare, nell’ambito del risarcimento del danno

(cfr. Wiprächtiger in op. cit., ad art. 48 CP, n. 37; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet,

op. cit., ad art. 48 CP, n. 39), questa Corte non può non sottolineare come, di

regola, ogni fattiva collaborazione che permette agli inquirenti di arrestare e

condannare correi e complici dimostri la volontà del reo di lasciarsi alle

spalle la delinquenza e, con ciò, un suo sincero pentimento: parlando, il reo

si preclude (o compromette seriamente) ulteriori attività “nell’ambiente” e

dimostra, così, concretamente il suo sincero pentimento (CARP 17.2011.122

sentenza del 18 gennaio 2012 consid. 3a).

b) Dagli atti si evince

che AP 1 ha, fin dall’inizio dell’inchiesta, riconosciuto le proprie responsabilità

in merito al trasporto di eroina (AI 1 all. 1, pag. 3-6; AI 2 pag. 3-5, AI 7

pag. 4-5; AI 29 pag. 2-4, AI 46 pag. 2-3, AI 61 pag. 4-10, AI 64 all. 2 pag.

3-4).

Non così sembra essere,

leggendo i verbali, riguardo i contorni del traffico di droga ritenuto come,

negli atti, sia indicato che AP 1 ha rifiutato, in particolare, di dare il nome

della persona che lo aveva contattato e convinto a fare il trasporto di cui s’è

detto (cfr., ad esempio, PS 01.06.2013, pag. 4, all. 1 AI 1; PP 01.06.2013,

pag. 3, AI 2; PP 01.06.2013, pag. 3 e 4 , AI 2; PP 09.08.2013, pag. 4, AI 29).

Tuttavia, è accertato –

poiché è stata la stessa procuratrice pubblica ad affermarlo in aula (cfr.

verb. dib. d’appello, pag. 4) - che, in realtà, AP 1 ha fatto il nome del “committente”,

cioè della persona che lo aveva incaricato del trasporto e gli aveva dato tutte

le istruzioni necessarie già nel corso della sua prima audizione davanti a lei

(il 1.6.2013) ma che - per paura di possibili ritorsioni ad opera dei correi

(che avrebbero potuto, richiamando gli atti dell’inchiesta, scoprire che lui

aveva “parlato”) - ha chiesto ed ottenuto una verbalizzazione “protettiva”.

E’, dunque, accertato che,

da subito, AP 1 ha dato agli inquirenti il nome di colui che lo aveva ingaggiato

e che gli aveva dato le istruzioni.

Altrettanto accertato è

che AP 1 lo ha fatto nonostante temesse seriamente per la sua incolumità e per

quella dei suoi familiari. Prova di questo timore è la richiesta di una “verbalizzazione

protettiva” (avanzata ancora in sede d’appello) e il suo rifiuto di

scontare la pena in Svizzera tedesca (poiché lì è detenuto, insieme ad altri

appartenenti alla banda, __________). Timore, del resto, comprensibile vista la

caratura della banda con cui è entrato in contatto, caratura dimostrata dagli

ingenti quantitativi trattati (si ricorda che l’inchiesta in Svizzera interna

ipotizza un traffico di almeno 30 kg di eroina).

Pure accertato – perché

ciò è stato confermato dalla procuratrice pubblica durante la sua requisitoria –

è che, quando ha fatto il nome di __________, AP 1 non sapeva che esso fosse

già noto agli inquirenti né sapeva – proprio per ingenuità (e si usa un

eufemismo) – che si sarebbe potuto ricostruire il traffico telefonico fra lui e

__________ (e, quindi, risalire ad esso) nonostante la distruzione del

cellulare.

Ne deriva, dunque, che,

dal suo punto di vista, AP 1 ha dato agli inquirenti un nominativo che essi non

avevano e a cui nemmeno, per quel che ne sapeva, essi avrebbero potuto risalire

in altro modo.

Questa Corte non

condivide, poi, l’opinione dei primi giudici secondo cui AP 1 avrebbe potuto

dare più ampie informazioni agli inquirenti.

Come già s’è detto e come

si dettaglierà in seguito, AP 1 era un semplice trasportatore. Era, cioè,

l’ultima ruota del carro, il “mulo” che correva i maggiori rischi di essere

preso e al quale, dunque, per definizione, vengono date soltanto le

informazioni strettamente necessarie all’assolvimento del compito per cui è

stato ingaggiato.

E’ cosa nota, per esempio,

che i “trasportatori” non vengono presentati a tutti i membri della banda, e

questo a maggior ragione se la banda tratta quantitativi quali quelli indicati

dai primi giudici ed ha le diramazioni internazionali di cui questa Corte ha

sentito durante gli interventi delle parti, nella fase della discussione

(sentenza impugnata, consid. 13 b, pag. 13) e ad ancor maggior ragione se il

trasportatore è, come in concreto, considerato un “naif”, cioè , in parole più

crude, un pollo.

Quindi, non si comprende

quali altre informazioni AP 1 avrebbe potuto fornire agli inquirenti.

Come visto, egli ha fatto

il nome del suo contatto. Ma non solo. Ha fatto, quasi subito, il nome della

città turca meta del suo viaggio ed ha detto di avere soggiornato in un albergo

del centro. E’ vero che non ha fatto il nome di tale albergo. Ma non lo ha

fatto perché non lo ricordava ed ha indicato che si trattava di un “3 stelle”:

se gli inquirenti avessero ritenuto necessario sapere esattamente dove AP 1 ha

alloggiato – ciò che non sembra essere stato il caso – essi avrebbero, dunque,

potuto facilmente individuare l’albergo.

Inoltre, tutto quello che

si sa delle condizioni e delle modalità del trasporto gli inquirenti lo hanno

saputo grazie alle dichiarazioni di AP 1 (dichiarazioni che, come vedremo,

sono, quando lo potevano essere, confermate dal contenuto delle intercettazioni

telefoniche disposte dagli inquirenti di oltralpe).

In queste condizioni -

ritenuta, infine, la sostanziale inutilità per l’inchiesta del nome del bar di

Zurigo in cui AP 1 ha incontrato __________ (la cui mancata rivelazione gli è

rimproverata dai primi giudici) - la scrivente Corte ha accertato che l’appellante, nonostante la comprensibile paura, ha dato agli inquirenti tutte le

informazioni in suo possesso ed ha, così, realizzato i presupposti

dell’attenuante specifica invocata.

Del resto - e lo si

aggiunge a titolo abbondanziale - non si può sostenere che le informazioni

date, in particolare il nome del “committente”, non siano state oggettivamente

di aiuto agli inquirenti: il men che si possa dire è che, rivelandone il nome, AP

1.

ha dato agli inquirenti la prova che, così come gli inquirenti svizzero

tedeschi sospettavano, lo stupefacente da lui trasportato era, effettivamente,

riconducibile a __________.

Su questo punto, dunque,

l’appello è accolto.

17.

a) Giusta l’art. 47 cpv.

1.

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della

vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto

che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti,

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

b) Come già l’art. 63

vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere

commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell’autore (DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la

giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell’offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata

nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato

dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli

obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio

diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi

a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà

delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre

tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una

legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007

del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

c) Determinata così, la

colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la

gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la

pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,

procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei

fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest’ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l’autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare

sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.

4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008

del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;

6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerische Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6, n. 72, pag. 205).

d) La legge commina:

- per

l’infrazione aggravata alla LStup, una pena detentiva non inferiore ad un anno,

che può essere cumulata con una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 1 LStup);

- per

la contravvenzione alla LStup, la multa (art. 19a cifra 1 LStup);

- per

le vie di fatto, la multa (art. 126 cpv. 1 CP);

- per

la minaccia, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 180

cpv. 1 CP);

- per

la coazione, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 181

CP);

- per

la falsità in documenti di esigua gravità, una pena detentiva sino a tre anni o

una pena pecuniaria (art. 251 cifra 2 CP).

e) Secondo l’art. 49

cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in

ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.;

Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1,

pag. 114; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag.

506).

18.

Occorre, dunque,

determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti

commessi, valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde

e passando, poi, ad esaminarne gli aspetti soggettivi. Soltanto dopo la

determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la

determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione

attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali

legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

a) Dal profilo

oggettivo, qualifica negativamente la colpa di AP 1 il fatto ch’egli ha

trasportato un cospicuo quantitativo di eroina: quasi 16 kg netti. Si tratta di un quantitativo molto importante, tale da mettere in pericolo la salute di

molte persone, considerato, peraltro, che l’eroina è una droga pesante,

particolarmente pericolosa, per la quale il caso grave di cui all’art. 19 cpv.

2.

lett. a LStup viene ammesso già a partire dal quantitativo di 12 gr (DTF 111

IV 101; 109 IV 144; STF 6P.149/2006,6S.336/2006 del 2 ottobre 2006, consid.

7.

; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28

BetmG).

Nell’ambito di infrazioni alla LStup, la quantità di stupefacente

trattato – di cui, in concreto, AP 1 era perfettamente consapevole (verbale PP

09.08

, pag. 4, AI 29) – pur non essendo l’unico elemento di rilievo, va

comunque considerata nella determinazione della colpa dell’autore.

Se è, infatti, vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di

droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di

un’infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde di importanza per la

commisurazione della pena, è altrettanto vero che essa ricopre una valenza non

trascurabile nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente

trafficato, maggiore è il numero delle persone la cui salute viene

potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF

119.

IV 180, consid. 2b; DTF 118 IV 342 consid. 2b; DTF 6B 352/2012 del 1

novembre 2012, consid. 3.1.; STF del 21 novembre 2011, inc.6B_558/2011,

consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3).

Sempre dal profilo oggettivo, la colpa di AP

1.

è aggravata dall’estensione internazionale del traffico cui ha partecipato.

Il TF ha già avuto modo di stabilire che l’autore che valica frontiere

sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta

droga all’interno dei confini nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un

rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e che

l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero

trasporto all’interno dei suoi confini (STF 13.08.2010, inc.6B_265/2010,

consid. 2.3; STF 02.07.2010, inc.6B_390/2010, consid. 1.1; STF 10.05.2010,

inc.6B_10/2010, consid. 2.1).

Quale importante fattore

attenuante, va considerato che AP 1 ha agito quale semplice trasportatore e

esecutore di ordini e decisioni altrui. Diversamente da quanto ritenuto dai

primi giudici, infatti, dagli atti emerge chiaramente che egli è stato un

semplice esecutore di ordini altrui, senza alcun ruolo né decisionale né

organizzativo. L’ingente quantitativo trasportato non è, in sé, sufficiente per

presumere maggiori sue facoltà in tal senso ed il compenso di euro 2'500 per

ogni chilo importato (per un totale di circa euro 37'500) non è spropositato se

paragonato ai rischi di una lunga pena da espiare che si assume chi agisce come

mulo per un quantitativo di quasi 16 kg di eroina e se rapportato al valore che

quest’ultimo ha sul mercato al dettaglio, pari a circa fr. 1,6 mio (fr. 100.-

al grammo). Né, come a torto ritenuto dai primi giudici, AP 1 è stato lasciato

libero di decidere quando ritornare dalla Turchia. Egli, infatti, è rientrato

dalla Turchia dopo una permanenza di “3/4 giorni” imposta da __________

(evidentemente, per dare corpo alla frottola del viaggio di vacanza), come si

evince dalla trascrizione del colloquio telefonico in data 11.05.2013 tra

quest’ultimo ed un ignoto (verbale PP 18.10.2013, pag. 6, ad AI 61). Del resto,

nella telefonata di data 26.05.2013 tra __________ e lo sconosciuto, il primo

definisce AP 1 come “un tipo naif” ed il secondo lo indica come “il

corriere” (verbale PP 18.10.2013, pag. 9, ad AI 61). Che l’appellante sia

stato sprovveduto è, inoltre, come già sottolineato, evidenziato dal fatto

ch’egli ha lasciato sul sedile posteriore dell’automobile usata per il

trasporto di eroina la scatola ed il relativo contratto __________ del telefono

cellulare che, come richiestogli da __________, aveva comprato e usato per

l’occasione e poi, sempre su disposizione di __________, aveva gettato in mare

(cfr. trascrizione telefonata 25.05.2013, pag. 9, verbale PP 18.10.2013, pag.

6, ad AI 61). Per non parlare degli indumenti estivi, rinvenuti nella sua

valigia dai doganieri alla frontiera di __________, comprati per fingere le

vacanze in Turchia, e rimasti ancora nelle buste di plastica con i rispettivi

cartellini del prezzo del negozio svizzero dove li aveva comprati. Infine, a

conferma del mero ruolo di trasportatore dell’appellante, si osserva che dalle

numerose intercettazioni telefoniche acquisite dal procedimento avviato dagli

inquirenti del Canton Zugo a carico di __________, in capo a AP 1 non trapela

alcun potere decisionale relativo al traffico di eroina, trattando le

conversazioni che lo riguardano unicamente di modalità del trasporto e della

presa di consegna dello stupefacente (cfr. trascrizione della telefonata del

07.05.2013

tra __________ e __________, di quelle del 21.02.2013, 08.05.2913,

10.05

, 11.05.2013, 26.05.2013 e 31.05.2013 tra __________ ed un ignoto, di

quella del 17.05.2013 tra __________ ed un secondo ignoto la cui utenza è stata

pure contattata da AP 1 quando è partito per il suo viaggio in Turchia, nonché

di quelle del 17.05.2013, 19.05.2013, 20.05.2013, 21.05.2013, 22.05.2013,

24.05

, 25.05.2013, 26.05.2013, 28.05.2013, 29.05.2013 tra __________ e lo

stesso AP 1 in verbale finale PP 18.10.2013, pag. 4-10, AI 61).

Del resto, stupirebbe il

contrario, viste le ingenuità evidenti dell’appellante e la caratura

delinquenziale della banda con cui è entrato in contatto.

AP 1 non può, di contro, trarre particolari benefici né dal fatto

che ha eseguito un unico trasporto di droga, né dalla circostanza che la grossa

partita di eroina trasportata non è finita sul mercato. Lo sventato smercio

della sostanza è, infatti, dovuto solo al provvidenziale intervento delle

guardie di confine del valico doganale.

Considerato quanto sopra,

la colpa di AP 1 dal profilo oggettivo resta grave.

Di ben minore entità è,

invece, dal profilo oggettivo, la colpa dell’imputato in relazione alla

contravvenzione alla LStup. Trattasi infatti di un consumo di 100 grammi di marijuana che, anche alla luce dell’esteso periodo in cui è avvenuto, non incide ai

fini della pena.

Meno banali sono, sempre sul

piano oggettivo, i reati commessi a danno della moglie anche se ad essi non può

essere data la severissima interpretazione dei primi giudici ritenuto come le

vie di fatto siano limitate a spintoni e schiaffi dati in due occasioni

(dispositivo 1.2. della sentenza impugnata e all. 1 al verb dib di primo grado)

e come, da quanto risulta, l’atteggiamento prevaricatore nei confronti della

moglie sia confinato, temporalmente, in un periodo in cui, evidentemente,

l’appellante aveva perso di vista quei valori che lo avevano sin lì guidato

(non va dimenticato, infatti, che AP 1 è incensurato).

b) Dal profilo

soggettivo, va differenziato - secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122

IV 299 consid. 2b; STF 02.07.2010 inc. 6.B_390/2010 consid.

1.

; 10.05.2010 inc.6B_10/2010 consid. 2.1; 17.04.2002 inc.6S.21/2002 consid.

2c) - il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il

proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.

AP 1 non è un tossicodipendente (con evidenza, il saltuario consumo di

marijuana non lo rende tale). Egli - ed è l’evidenza che si trae già dal

quantitativo trasportato e dagli utili a lui derivanti dal traffico - si è

prestato a trasportare droga per mero fine di lucro che, nello specifico, è da

quantificare in euro 2'500 per ogni chilo importato, ovvero, trattandosi di

oltre 15 kg, in circa euro 37'500. E ciò nonostante egli sia ben conscio degli

effetti nefasti del consumo di droga (all. 1 al verb. dibattimento di primo grado,

pag. 4).

Del resto, con riferimento

al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità ed illegalità,

occorre considerare che AP 1, al momento dei fatti, beneficiava di una rete

sociale che si occupava del pagamento della pigione di casa, della cassa malati

nonché del sostentamento della sua famiglia. Ne segue che le sue difficoltà

economiche non erano tali da limitarne la libertà di agire.

Venendo agli altri reati,

dal profilo soggettivo, la colpa di AP 1 è esigua per quanto attiene alla

contravvenzione alla LStup, mentre è maggiore in relazione alle ripetute vie di

fatto, alla minaccia, alla coazione ed alla falsità in documenti di esigua

gravità, avendo egli agito per futili motivi.

c) A fronte di simili

circostanze, questa Corte ritiene che la colpa globale di AP 1 sia grave e che,

visto il quadro edittale ed alla luce del concorso di reati, appare adeguata

una pena detentiva di base aggirantesi sugli 8 anni.

d) Questa pena va, poi,

ponderata in funzione delle circostanze personali dell’autore. In questo

ambito, ricordato che la giurisprudenza del TF ha più volte spiegato che

l’incensuratezza è, in linea di principio, un elemento neutro per la

commisurazione della pena (DTF 136 IV 1, consid. 2.6.4; STF 6B_567/2012,

consid. 3.3.5.), va, prima di tutto, considerato, quale fattore importante di

attenuazione della colpa, il comportamento tenuto dopo i fatti, in particolare

la buona collaborazione prestata agli inquirenti che, come visto, realizza

l’attenuante specifica del sincero pentimento e che giustifica, conto tenuto

delle circostanze del caso concreto, una riduzione della pena aggirantesi sui

18.

mesi.

Sempre ad attenuazione

della colpa dell’autore, la Corte ha, poi, considerato il fatto che egli,

incensurato, ha deciso di delinquere in un momento di oggettivo smarrimento e

disorientamento in cui, persi di vista i valori che sin lì l’avevano guidato,

ha - come da lui più volte detto - pensato di rimediare ad un errore (l’avere

causato il disgregamento della sua famiglia con il gioco d’azzardo e la vita

sconsiderata) con un errore più grande.

Poco valore attenuante la Corte ha dato al criterio della particolare sensibilità alla pena dovuto alla distanza del

luogo di espiazione da quello di residenza della famiglia. Anche se innegabili

sono le difficoltà connesse ad una carcerazione distante dai propri cari, è

soprattutto vero che con i mezzi attualmente a disposizione le distanze vanno

relativizzate ed è altrettanto vero che AP 1 può chiedere di essere trasferito

in un carcere più vicino ai suoi familiari.

Il condannato non può

trarre particolari benefici dalla carcerazione preventiva subita ritenuto come

la sua durata sia stata breve (dal 31.5. al 17.7.2013) e considerato come AP 1

sia, da metà luglio 2013, in regime di anticipata espiazione di pena e, quindi,

da quella data, benefici di un regime di detenzione ordinario.

Ne segue che, tutto ben

considerato, valutata anche la prassi delle Corti ticinesi in casi analoghi,

questa Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 6

anni e 3 mesi (a titolo indicativo, si ricorda le sentenze TPC 7.7.2009 inc.

72.2009.61

in cui ad un trasportatore di 5 kg di eroina che non ha prestato alcuna collaborazione agli inquirenti sono stati inflitti 4 anni di detenzione; TPC

6.5.2011

inc. 72.2011.23 in cui, per un trasporto di 12 kg di eroina e 6 kg di cocaina, all’autore, cui è stato riconosciuto di aver agito con dolo

eventuale, sono stati inflitti 5 anni di pena detentiva; TPC 8.10.2004 inc. 72.2004.61

in cui, per un trasporto di 10 kg di eroina, all’autore che non ha collaborato

sono stati inflitti 6 anni di pena detentiva e, infine, TPC 3.3.2010 inc.

72.2009.153

in cui, per un trasporto di 9’480 gr di eroina, sono stati inflitti

all’autore, che non beneficiava di attenuanti specifiche, 5 anni e 6 mesi di

pena detentiva).

19.

Trattasi, evidentemente,

di pena da espiare, non essendo realizzati, già solo per la sua entità, i

presupposti degli art. 42 e 43 CP.

20.

In quanto non

contestati, sono passati in giudicato i dispositivi 1., 2., 3.2., 4., 5., e 6.

della sentenza 21 gennaio 2014 della Corte delle assise criminali.

Tassazione delle note

d’onorario

21.

La retribuzione per la

procedura d’appello dell’avv. DI 1, difensore d’ufficio di AP 1 e quella

dell’avvocato RAAP 1, patrocinatrice d’ufficio dell’AP ACPR 1, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito:

Regolamento Tpu), sono stabilite sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora

(cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2;

STF 2P.17/2004 del 6 giugno 2006 consid. 8.5. seg.).

22.

All’avv. DI 1, che ha

prodotto nota d’onorario in data 1.07.2014 ritenuta adeguata da questa Corte,

va retribuito il dispendio orario concernente il procedimento d’appello

comprensivo del dibattimento e della relativa trasferta per complessive ore 27

e minuti 25, pari a fr. 4'935.-.

Al predetto importo vanno

aggiunti fr. 78.- quali spese di trasferta (1 fr./km per complessivi 78 km) nonché fr. 143.- per quelle di cancelleria.

La spettanza totale, esente

da IVA, è quindi di fr. 5'156.-.

Anche la nota di

onorario 30.06.2014 dell’avv. RAAP 1 per fr. 588.05 (IVA inclusa) è apparsa

giustificata ed è, quindi, stata approvata così come esposta.

AP 1 è tenuto a rimborsare

al Cantone Ticino l’importo di fr. 5'744.05.- non appena le sue condizioni economiche

glielo permetteranno.

Carcerazione

di sicurezza

23.

AP 1 è giunto al

dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque,

chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.

Tassa di giustizia e

spese procedurali

24.

Visto l’esito

dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata entità e

attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede.

Gli oneri relativi al procedimento di appello seguono la

soccombenza e sono posti per ¾ a carico dello Stato e per ¼ a carico

dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 76 e segg., 80 e segg.,

84, 135, 139, 220 e segg., 267, 268, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;

12, 40, 47, 48 lett. d), 49, 51, 69, 70, 106, 126 cpv. 1 e 2 lett.

b), 180 cpv. 1 e 2 lett. a), 181 nonché 251 cifra 1 e 2 CP;

19 cpv. 1 lett. b) e d), cpv. 2 lett. a) e 19a LStup;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di AP 1 è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato che:

- in assenza

d’impugnazione i dispositivi 1, 2., 3.2., 4., 5. e 6. della sentenza 21 gennaio

2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

e, in particolare,

che:

- AP

1 è stato dichiarato autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup,

ripetute vie di fatto, minaccia, coazione, falsità in documenti di esigua

gravità e contravvenzione alla LStup;

1.1. AP 1, avendo

dimostrato sincero pentimento, è condannato:

1.1.1. alla pena detentiva di

6 (sei) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.1.2. al pagamento della

multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

1.2. È confermata, per il

giudizio di primo grado, entità e attribuzione della tassa di giustizia e dei

disborsi stabilita in prima sede.

2. a) La retribuzione per la procedura d’appello dell’avv. DI 1 pari a:

- onorario fr. 4’935.-

- spese fr. 221.-

Totale fr. 5’156.-

è posta a carico

dello Stato, fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP.

b) La retribuzione per

la procedura d’appello dell’avv. RAAP 1 pari a:

- onorario fr. 495.-

- spese fr. 49.50

- IVA (8%) fr. 43.55

Totale fr. 588.05

è posta a carico

dello Stato, fatto salvo l’art. 138 cpv. 2 CPP.

2.1. Contro queste

decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

2.2. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

dispositivo e la nota d’onorario.

2.3. AP 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino le suddette retribuzioni pari a

complessivi fr. 5'744.05 non appena le sue condizioni glielo permetteranno.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono posti per ¾ a

carico dello Stato e per ¼ a carico dell’appellante e, per esso (al beneficio

dell’assistenza giudiziaria), anticipate dallo Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via S.

Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3,

6900 Lugano

- Dipartimento delle istituzioni, Sezione

della popolazione,

Ufficio della migrazione, Ufficio

contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, Res. governativa,

6501

Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003 Berna

-

Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro

decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e

contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.