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Decisione

17.2014.75

Istanza di indennizzo ex art. 429 CPP

22 agosto 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

17.2014.75

Locarno

22 agosto 2014/mi

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero

pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello

avviata il 20 marzo 2014 da

AP 1

rappr. dall’avv. DI 1, 6901 Lugano

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 marzo

2014 dalla Pretura penale di Bellinzona

preso atto che: - con decreto d’accusa n. 3012/2011,

il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione in

particolare per avere, il __________ a __________, circolando con la vettura

Porsche Carrera targata __________, effettuato una pericolosa manovra di

sorpasso sulla destra della vettura Daewoo targata __________ condotta da __________

in regolare fase di rientro dalla corsia di sorpasso, facendola così sbandare a

causa dell’avventata ed imprevedibile manovra, facendole in tal modo perdere la

padronanza del veicolo andando conseguentemente a cozzare contro lo sparti via

centrale;

inosservanza dei doveri in caso di infortunio per avere

abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri

impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie

generalità alla danneggiata o avvertire senza indugio la polizia;

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote

giornaliere da fr. 470.- cadauna, sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 3 anni, oltre che alla multa di fr. 2’000.-

e al pagamento di tasse e spese di giustizia;

- il procuratore pubblico -

in seguito alla denuncia penale presentata da AP 1 - ha emesso un decreto

d’accusa anche nei confronti di __________, dichiarandolo autore colpevole di

grave infrazione alla norme della circolazione, in particolare per avere, il

13.05.2008, sul tratto autostradale della A2 fra __________ e __________,

circolando con la vettura BMW M5 targata __________ ad una velocità inadeguata

alle circostanze di traffico, omesso di mantenere la necessaria distanza di

sicurezza dall’antistante veicolo Porsche 911 Carrera targato __________

condotto da AP 1 e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30

aliquote giornaliere da fr. 230.- ciascuna, sospesa condizionalmente con un

periodo di prova di 3 anni, oltre che alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento

di tasse e spese di giustizia;

- avverso i citati decreti

d’accusa, entrambi gli imputati hanno interposto tempestiva opposizione;

- con sentenza 14 marzo

2013, il giudice della Pretura penale ha prosciolto entrambi gli imputati dai

reati loro prospettati e ha posto tasse di giustizia e spese a carico dello

Stato;

- con istanza 9 aprile 2013,

AP 1 ha chiesto la condanna dello Stato del Canton Ticino a rifondergli - quale

indennità ex art. 429 CPP - l’importo di complessivi fr. 31'436.70 oltre

interessi al 5%, corrispondenti alle spese di patrocinio a lui direttamente

causate dall’ingiusto procedimento penale subito, protestando anche tasse e

spese di giudizio;

- con decreto (recte: sentenza, cfr art. 80 CPP) 5 marzo 2014, il

giudice della Pretura penale ha parzialmente accolto la suddetta istanza,

condannando lo Stato del Canton Ticino a versare ad AP 1 - quale indennità ex

art. 429 e segg. CPP – l’importo di fr. 7'950.60, oltre interessi al 5% su fr.

7'720.60 dal 9 aprile 2013. In particolare il pretore non ha riconosciuto in

favore di AP 1 le seguenti spese di patrocinio (sentenza impugnata, pagg. 2-3):

- l’onorario, le spese e gli

esborsi relativi ai reclami 15.04.2009 e 27.04.2009 all’allora Giudice

dell’istruzione e del’arresto, poiché respinti;

- l’onorario, le spese e gli

esborsi relativi all’istanza di ricusa del PP 05.08.2011, anch’essa respinta

dal TF;

- l’onorario e le spese per

le prestazioni effettuate prima del 29.05.2008, poiché antecedenti alla

comunicazione del difensore al PP di aver assunto il mandato dell’istante;

- gli onorari e le spese

correlati alla denuncia penale contro __________ (conducente della BMW);

- l’onorario per lo studio –

il 12.05.2008 - della deposizione del teste __________, avendo il patrocinatore

partecipato all’interrogatorio;

- le spese per la

prestazione del 06.12.2012 (scritturazione lettera Pretura penale) poiché

identica a quella del 23.11.2012.

Inoltre, il pretore ha ridotto l’onorario di svariate prestazioni,

in particolare ha riconosciuto unicamente 90 minuti (invece delle 9 ore

esposte) per la preparazione del dibattimento e lo studio della perizia e 3 ore

e 30 minuti (invece delle 4 ore esposte) per la partecipazione al dibattimento

(decreto impugnato, pag. 3). Infine il primo giudice ha riconosciuto in favore

di AP 1 l’importo di fr. 230.- a titolo di indennità per l’allestimento

dell’istanza di risarcimento (sentenza impugnata, pag. 4);

- con dichiarazione

d’appello 20.03.2014, AP 1 ha manifestato la sua volontà di impugnare il citato

decreto (recte: sentenza) e, nella successiva motivazione scritta del 16.06.2014

(art. 406 cpv. 2 e 3 CPP), ha precisato di contestare – sostanzialmente - i

tagli e le riduzioni operate dal primo giudice all’indennità da lui richiesta e

ha chiesto, pertanto, che lo Stato del Canton Ticino sia condannato a versargli

l’importo di fr. 31'436.70 oltre interessi, corrispondente a tutte le spese di

patrocinio a lui direttamente causate dall’ingiusto procedimento penale subito

(IX);

- con scritti

rispettivamente 23.06.2014 e 01.07.2014 il procuratore pubblico e il pretore

hanno dichiarato di non avere osservazioni da presentare all’appello presentato

da AP 1 e di rimettersi al giudizio di questa Corte (XI, XII).

considerato che - giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a

CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi

confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese

sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;

- la norma stabilisce una

responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del

danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità

civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a

procedere, con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza

di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio del 21

dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p.

1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo

2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 429 CPP, n. 6; Mizel/Rétornaz,

in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,ad art. 429 CPP, n. 21;

Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra

2010, ad art. 429 CPP, n. 2; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, StPO,

Basilea 2011, ad art. 429 CPP, n. 6; Mini, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 1);

- negli art. 429 e segg. CPP

si ritrovano molti dei principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP

TI, tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP

60.2010.419 del 31 gennaio 2011). Pertanto, la giurisprudenza prolata sotto

l’egida della norma precedentemente in vigore mantiene, di principio, la sua

validità;

- per l’art. 429 cpv. 1

lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai

fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Così come nella

prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP TI, anche secondo il nuovo diritto

processuale penale svizzero lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di

fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del

caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di

conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231;

Mini, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 5; Griesser, op. cit., ad art. 429 CPP, n.

4; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 429 CPP, n. 7; Wehrenberg/Bernhard, in

Basler Kommentar, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 13; Riklin, Schweizerische

Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 429 CPP, n. 3). Questa Corte non

ritiene di doversi scostare dalla prassi della Camera dei ricorsi penali - sola

autorità competente per pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31

dicembre 2010 - che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da

risarcire, verificava la conformità della nota d’onorario secondo il principio

stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dal 1. gennaio 2008,

disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con

effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa. Giusta l’art. 15a

cpv. 2 LAvv, per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla

complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della

pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo

ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle

parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità. Questa Corte - in

ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo diritto - ammette,

quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole

conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente

praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una

specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è

stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto

penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le

particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10

novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010);

- rimanendo valido il

principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso, questa

Considerandi

Corte ritiene che la remunerazione oraria debba essere fissata prendendo come

base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr.

280.

- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili del 19 dicembre 2007 (la CRP, fondandosi su una decisione del CdM

del 2001, applicava un importo base di fr. 250.-);

- sulle spese, questa Corte

si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre

2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento

penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui

all’art. 3 TOA. Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha

diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati

nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in

particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il

cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto

fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono,

ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al

rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione

dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per

l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di

riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP

60.2010.119

del 10 novembre 2010); d) fr. 2.- per invio fax (a pagina), così

come per invio e-mail, la posta elettronica facendo capo anch’essa alla linea

telefonica (CRP 60.2005.209 del 25 settembre 2006).

ritenuto che - la tariffa oraria di fr. 280.-

riconosciuta dal primo giudice appare adeguata e merita conferma.

Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il caso concreto non presentava,

infatti, particolari difficoltà né dal profilo giuridico né da quello fattuale;

se è vero che i reati di grave infrazione alle norme della circolazione

stradale e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio non sono in sé

banali, è anche e soprattutto vero che, in concreto, le imputazioni formulate

nel DA non richiedevano né l’approfondimento di complesse questioni giuridiche

né l’analisi di voluminosi atti d’inchiesta. Non vi sono, pertanto, motivi per

scostarsi dalla remunerazione oraria di base di fr. 280.- riconosciuta da

questa Corte, che - sempre contrariamente a quanto pretende l’appellante -

corrisponde non solo all’importo stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, ma è pure conforme alla

tariffa oraria usuale applicabile nel nostro cantone alla luce dei criteri di

cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv (STF del 04.11.2013, inc.6B_392/2013, consid.

2.

);

- non può essere

riconosciuto il dispendio orario - di complessive 8 ore e 15 minuti - relativo

allo studio e alla preparazione della denuncia penale contro il conducente

della BMW __________ (3 ore), al colloquio con il cliente per la discussione e

la correzione della denuncia penale (1 ora), allo studio della decisione del PP

di negare l’accesso agli atti di tale procedimento (15 minuti), al successivo

reclamo all’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto (GIAR) avverso tale

decisione del PP (inc. 2008.5764, 2 ore) e all’esame della relativa decisione

del GIAR (inc. 2009.19601), trattandosi di prestazioni che non sono

direttamente connesse con il procedimento penale avviato nei confronti di AP 1.

Per lo stesso motivo nemmeno può essere ammesso il dispendio orario (per

complessivi 30 minuti) concernente la procedura amministrativa davanti

all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione;

- il dispendio orario

relativo allo studio della decisione del PP di negare l’accesso agli atti nel

procedimento di cui all’incarto n. 2008.10872 (1 ora), alla sua discussione con

il cliente (1 ora e 30 minuti), ai reclami all’allora Giudice dell’istruzione e

dell’arresto del 15 aprile 2009 (solamente per l’incarto n. 2008.10872) e del

27.

aprile 2009 (3 ore complessive), all’esame delle relative decisioni del GIAR

(3 ore complessive), così come quello concernente la preparazione dell’istanza

di ricusa del procuratore pubblico del 5 agosto 2011, la sua discussione con il

cliente e la preparazione dei relativi ricorsi alla Corte dei reclami penali e

al TF (19 ore complessive), va ammesso limitatamente a complessive 13 ore e 50

minuti (invece delle 27 ore e 30 minuti esposte), dispendio orario che appare

adeguato per adempiere correttamente e in modo ragionevole il mandato.

Contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, entro questi limiti l’indennizzo

in relazione a tali atti procedurali deve essere riconosciuto, poiché si tratta

di atti procedurali che non possono essere definiti ab

initio del tutto inutili e privi di fondamento tanto è vero che, per evadere

tali atti, si sono rese necessarie delle decisioni diffusamente motivate, a

dimostrazione che gli stessi non erano del tutto infondati;

- il colloquio telefonico

con il cliente e con l’agente interrogante del 13.05.2008 (20 minuti

complessivi) deve essere indennizzato poiché giustificato, e ciò

indipendentemente dal fatto che il difensore ha comunicato solo il 29 maggio

2008.

all’autorità inquirente di rappresentare l’appellante;

- inoltre il dispendio

orario relativo alle seguenti prestazioni non può essere ammesso o deve essere

ridotto, poiché eccessivo e non conforme ad una regolare e ragionevole

conduzione del mandato:

·

il dispendio orario per lo studio della deposizione di __________

(1 ora e 30 minuti) non può essere ammesso, avendo il patrocinatore partecipato

in prima persona all’interrogatorio del teste davanti al magistrato inquirente;

·

il dispendio orario di 2 ore per la preparazione

dell’interrogatorio il 31.08.2010 va ridotto a 60 minuti;

·

il tempo di complessive 6 ore per l’esame degli incarti completi

dopo la concessione dell’accesso alla totalità degli atti d’inchiesta e per il

colloquio con il cliente il 08.09.2010 va ridotto a 90 minuti, avendo il

patrocinatore e l’appellante già potuto visionare e discutere in precedenza la

maggior parte degli atti rilevanti dell’incarto;

·

il dispendio orario pari a 1 ora e 30 minuti per la preparazione

dell’istanza di assunzione prove del 13.09.2010 va ridotto a 30 minuti;

·

il tempo di complessive 3 ore per l’esame dei due decreti

d’accusa emessi nei confronti di AP 1 e __________ va ridotto a 60 minuti,

dispendio orario largamente sufficiente per la prestazione indicata considerato

in particolare che - come già detto - l’esame del DA dell’imputato __________

non è una prestazione direttamente connessa con il procedimento penale che ci

occupa e non può pertanto essere ammessa;

·

il tempo di complessive 1 ora e 30 minuti per l’esame incarto e

colloquio con cliente del 18.12.2012 va ridotto a 60 minuti;

·

il dispendio orario di 9 ore complessive per la preparazione del

dibattimento e lo studio della perizia di parte viene riconosciuto

limitatamente a complessive 3 ore, considerato che la perizia – di sole 7

pagine e di facile comprensione - era l’unico elemento nuovo in atti e che, per

il resto, il patrocinatore ben conosceva l’incarto, peraltro non

particolarmente copioso (poiché composto da una sola mappetta);

·

il tempo di 4 ore e 30 minuti per la partecipazione al

dibattimento va ridotto a 3 ore e 30 minuti così come deciso dal pretore,

considerato che il dibattimento è durato dalle ore 09.00 alle ore 11.15 (2 ore

e 15 minuti), dispendio orario a cui va aggiunto il tempo per la trasferta da

Lugano a Bellinzona e ritorno (60 minuti complessivi);

- da quanto precede risulta,

dunque, che l’onorario del patrocinatore dell’istante va riconosciuto, quale

danno indennizzabile ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, limitatamente a 34 ore e 5

minuti a fr. 280.-/ora, per complessivi fr. 9'543.35;

- le spese esposte vengono

ammesse unicamente nella misura di fr. 314.90. Si giustificano le seguenti

riduzioni:

·

le spese per le fotocopie dei decreti d’accusa allegati

all’istanza di ricusa inoltrata al PP il 05.08.2011 e dell’istanza stessa non

possono essere riconosciute, i decreti d’accusa essendo già agli atti e la

copia per l’incarto dell’istanza di ricusa essendo già compresa nell’importo di

fr. 5.- riconosciuto per ogni pagina originale;

·

le spese per le fotocopie in triplice copia del 17.08.2011 sono

ammesse limitatamente a fr. 10.-, corrispondenti alle spese di una copia per il

cliente della lettera alla CRP e dell’allegato;

·

le spese di fr. 53.- conteggiate il 23.08.2011 non sono ammesse

poiché non si comprende a quale documentazione esse si riferiscono;

·

le spese per la prestazione del 06.12.2012 non sono ammesse,

poiché si tratta di una prestazione identica a quella del 23.11.2012 e pertanto

inutile;

·

le spese relative al procedimento amministrativo non sono

riconosciute poiché non direttamente connesse con il procedimento penale

avviato nei confronti di AP 1;

·

le spese di fr. 92.50 conteggiate il 15.04.2009 e concernenti il

reclamo al GIAR avverso la decisione del PP di negare l’accesso agli atti nel

procedimento avviato nei confronti di __________ non sono ammesse, poiché pure

si tratta di prestazioni non direttamente connesse con il procedimento penale

da cui AP 1 è stato prosciolto e pertanto non giustificate. Per il medesimo

motivo, e perché le copie per l’incarto, come detto, sono comprese nell’importo

di fr. 5.- riconosciuto per ogni pagina originale, le spese per le fotocopie di

complessivi fr. 118.- del 15.04.2009 vanno ridotte a fr. 12.00, e cioè alle

copie per il cliente del solo reclamo di cui all’inc. 2008.10872;

·

le spese del 20.04.2009, del 29.04.2009, del 01.12.2010, così

come le spese per fotocopie del 27.04.2009 (fr. 26.-) non sono ammesse poiché

non si capisce a quali prestazioni si riferiscono;

- gli esborsi di complessivi

fr. 5'700.- vanno riconosciuti unicamente nella misura di fr. 4'700.-,

corrispondenti alla tassa di giustizia e alle spese per le procedure di reclamo

davanti al GIAR di cui agli inc. 2009.19801 (fr. 1'000.-) e 2009.19802 (fr.

400.

-), alla tassa di giustizia e alle spese dell’istanza di ricusa del PP

inoltrata alla Corte dei reclami penali (fr. 1'300.-) e alle spese giudiziarie

per il ricorso al Tribunale federale avverso la predetta decisione (fr.

2'000.-). Non va riconosciuto, invece, l’esborso di fr. 1'000.- relativo alla

tassa di giustizia e alle spese della decisione del GIAR di cui all’inc.

2009.19601

(__________), poiché si tratta – come visto – di un atto procedurale

non direttamente connesso con la procedura penale avviata nei confronti di AP 1;

- va ammesso l’importo di

fr. 1'855.55 relativo alla perizia di parte dell’ing. __________ e già pagato

personalmente dall’appellante (cfr. ricevuta agli atti);

- l’IVA - da calcolarsi al

7,6 % per prestazioni effettuate fino al 31 dicembre 2010 e all’8 % per le

prestazioni effettuate dopo tale data - ammonta a fr. 741.55;

- per gli interessi moratori

sono applicabili le disposizioni generali del CO e, pertanto, essi vanno

riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione

agli atti (art. 102 CO), ossia nel caso concreto dall’introduzione in data 9

aprile 2013 dell’istanza di indennità su fr. 15’299.80 (sentenze CARP

17.2011.22

del 18 maggio 2011 consid. 4; 17.2012.43 del 6 ottobre 2012 consid.

2c; 17.2012.68 consid. 15; CRP 60.2010.223 del 17 novembre 2010; CRP

60.2005.281

del 14 febbraio 2006). Per quanto concerne, invece, le spese di fr.

1'855.55 relative alla perizia di parte, gli interessi sono riconosciuti dal

pagamento della fattura del perito, ossia dal 23 marzo 2013 (CRP 60.2008.217

del 29 settembre 2008);

- per l’istanza di indennità

presentata dall’appellante, si giustifica di confermare l’importo complessivo

di fr. 230.- già riconosciuto dal primo giudice e rimasto incontestato, a cui

non vanno aggiunti gli interessi di mora;

- in conclusione le pretese

di indennizzo formulate da AP 1 ai sensi dell’art. 429 CPP sono ammesse

limitatamente a fr. 15’299.80 oltre interessi dal 9 aprile 2013, fr. 1'855.55

oltre interessi dal 23 marzo 2013 e fr. 230.-;

- la tassa di giustizia di

fr. 550.- e le spese di fr. 50.-, per complessivi fr. 600.-, sono poste a

carico del qui appellante, parzialmente soccombente, in ragione di ½ e per il

resto a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli 398 e segg, 429 e segg CPP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg.

CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l’importo

di fr. 17'385.35, oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2013 su fr. 1'855.55 e

oltre interessi al 5% dal 9 aprile 2013 su fr. 15’299.80.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 550.-

b) spese

complessive fr. 50.-

fr. 600.-

sono posti a carico di AP 1 in ragione di ½ e per il rimanente a

carico dello Stato.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.