17.2014.77
Caso in cui il sindaco di un Comune, alla luce dei poteri e delle competenze derivategli dalla LOC, ricopre la posizione di amministratore di patrimonio, in grado di disporre dello stesso in modo auto
22 agosto 2015Italiano119 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.77+108
Locarno
22 agosto 2015/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Stefano Manetti e Marco Frigerio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 14 febbraio 2014 e confermata con dichiarazione
d’appello 25 aprile 2014 presentata da
AP 1
rappr. dall' DI 1 e dall’DI 2
e con appello incidentale del 5 maggio 2014 presentato dal
PP
contro la sentenza emanata il 7 febbraio 2014 dalla Corte
delle assise correzionali di Lugano nei confronti di AP 1 (motivazione
scritta intimata il 3 aprile 2014)
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con atto di accusa 84/2013 del
6 agosto 2013 il procuratore generale ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
1.
ripetuta ammnistrazione infedele aggravata
per
avere, a scopo di indebito profitto, nella sua veste di sindaco delPC 1, tenuto
per legge ad amministrarne il patrimonio e sorvegliarne la gestione, mancando
al proprio dovere ed abusando delle proprie funzioni,
1.1 danneggiato
il medesimo in correità con il segretario comunale ABC1, omettendo
intenzionalmente di iniziare le procedure esecutive per l’incasso delle proprie
imposte comunali per gli anni 1999-2008, per un importo complessivo, comprensivo
di interessi, pari a fr. 169'298.-, risarciti dopo l’apertura del procedimento;
1.2 danneggiato
il medesimo in correità con il segretario comunale ABC1, omettendo
intenzionalmente di iniziare le procedure esecutive per l’incasso delle tasse
d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile a carico del Condominio __________,
proprietario della PPP sita al mapp. __________ di __________, di cui era
amministratore, per un importo complessivo di fr. 23'947.90 più interessi e
spese;
1.3 danneggiato
il medesimo in correità con il segretario comunale ABC1, omettendo
intenzionalmente di iniziare le procedure esecutive per l’incasso delle tasse
d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile a carico del Condominio __________,
proprietario della PPP sita al mapp. __________ di __________, di cui era
amministratore, per un importo complessivo di fr. 210'487.45 più interessi e
spese;
1.4 nonché,
nella sua veste di fiduciario incaricato per contratto dell’amministrazione del
Condominio __________, proprietario della PPP sita al mapp. n. __________ di __________
nonché del Condominio __________, proprietario della PPP sita al mapp. __________
di __________, omettendo intenzionalmente di incassare i contributi
condominiali a carico della __________ (titolare di 572 millesimi della PPP n. __________
e di 876 millesimi della PPP n__________) recato danno al patrimonio della
comunità dei condomini, esponendola a procedure esecutive del PC 1;
2.
ripetuta appropriazione indebita di imposte alla fonte
per
avere, nella sua veste di amministratore delle società A.A.1 (fino al 26.06.2009)
e A.B.1 (fino al 28.06.2009), tenuto a trattenere l’imposta dovuta dai
dipendenti frontalieri, impiegato a profitto della società le ritenute
d’imposta addebitate ai dipendenti, omettendo di versarle PC 2
2.1 per
fr. 353'112,45 oltre a fr. 28'374,25 di interessi relativi agli anni 2004/2009 a
carico di A.A.1;
2.2 per
fr. 37'787.35 oltre a fr. 3'471,45 di interessi tra il 2006 e il 2007 a carico di A.B.1;
- con sentenza 7
febbraio 2014 (inc. 72.2013.92) la Corte delle assise correzionali di Lugano ha
dichiarato AP 1 autore colpevole di
amministrazione
infedele aggravata per i fatti di cui ai pti. 1.1-1.3 dell’AA e di appropriazione
indebita di imposte alla fonte per i fatti di cui al pto. 2 (con le riserve
a seguire).
La
Corte di prime cure ha, invece, prosciolto AP 1 dall’accusa di amministrazione
infedele aggravata per i fatti di cui al pto. 1.4 dell’AA nonché da quella di
appropriazione indebita di imposte alla fonte per i fatti di cui al pto. 2
dell’AA limitatamente al periodo 01.01.2009/28.06.2009.
Il
primo giudice ha condannato AP 1, cui ha riconosciuto di avere mostrato sincero
pentimento in relazione al reato di cui al pto. 1.1 dell’AA, alla pena
detentiva di 14 mesi posta al beneficio della sospensione condizionale per un
periodo di prova di due anni (pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alle
sentenze del 18.09.2008 e del 18.01.2011 della Pretura penale e al decreto di
accusa del 12.02.2010 della Staatsanwaltschaft des Kantons Uri).
Con
il medesimo giudizio, la Corte di prime cure ha disposto la revoca della
sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta con decreto di accusa
del 12.02.2010 della Staatsanwaltschaft des Kantons Uri, di 10 aliquote
giornaliere a fr. 360.- l’una.
La
Corte delle assise correzionali ha, pure, condannato AP 1 a versare all’AP PC 1
l’importo di fr. 9'444.60 a titolo di risarcimento spese legali (IVA compresa),
nonché al pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi.
La prima sede ha, infine,
ordinato il dissequestro della documentazione relativa al Condominio __________
e al Condominio __________, __________, a crescita in giudicato del giudizio.
preso atto che: contro la sentenza della Corte
delle assise correzionali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler
interporre appello.
Dopo
aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di
appello 25 aprile 2014 ha postulato il proscioglimento da ogni accusa. L’imputato,
nel suo gravame, si è, inoltre, opposto al riconoscimento delle pretese per
spese legali avanzate dall’AP PC 1 così come al mantenimento del sequestro
della documentazione relativa al Condominio __________ e al Condominio __________,
fino a crescita in giudicato del giudizio.
Contestualmente alla
dichiarazione d’appello, l’accusato ha formulato le seguenti istanze
probatorie:
- l’audizione,
quali testimoni, di __________, __________ e __________;
- l’audizione,
quali persone informate sui fatti, di __________ e, ulteriormente, di __________;
- il
richiamo dal Ministero pubblico degli incarti penali relativi a __________,
dall’PC 2 di __________ degli incarti relativi alle società A.A.1 e A.B.1,
dall’UEF Mendrisio dell’incarto relativo al fallimento della società A.A.1, già
in __________, dallaPC 3, __________, Bellinzona, delle dichiarazioni e delle
notifiche d’imposta e dei bilanci e rapporti di revisione di A.A.1 e A.B.1 dal
2009, dal PC 1 del rapporto di revisione (esterno), contabile ed
amministrativo, ordinato dal Municipio nel marzo 2013 alla __________, __________;
- l’allestimento
di una perizia contabile intesa ad accertare il dovuto d’imposta, le modalità
dei pagamenti avvenuti, in particolare, a partire dal 1° gennaio 2009;
che sono state
integralmente respinte con decreto del 22 gennaio 2015.
Il 5 maggio 2014 il procuratore
generale ha dichiarato di appellare, in via adesiva, il dispositivo n. 1.4
dell’AA.
In data 22 gennaio 2015 la
presidente di questa Corte ha proposto alle parti lo svolgimento del
procedimento in procedura scritta. Alla proposta hanno aderito il PG e l’AP PC
1, mentre l’imputato ha richiesto la procedura orale.
In data 27 aprile 2015 alle
parti interessate è stata inviata copia degli estratti, che questa Corte ha
richiamato dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, relativi alle procedure
esecutive per imposte alla fonte poste a carico di A.A.1 e A.B.1.
esperito il pubblico dibattimento il
17 giugno 2015 durante il quale:
-
il procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione dell’appello
dell’accusato e l’accoglimento del suo gravame 5 maggio 2014, con la condanna
di AP 1 anche in relazione ai fatti di cui al punto 1.4. dell’AA mentre per la
pena ha dichiarato di rimettersi al giudizio della Corte;
-
il patrocinatore dell’AP PC 1 ha chiesto la conferma della sentenza di primo
grado, ed in particolare del dispositivo n. 4.2, postulando, inoltre, il
riconoscimento di un’indennità di fr. 2’000.- per il patrocinio in sede di
appello;
- i
patrocinatori di AP 1 hanno confermato le richieste di giudizio così come
esposte nella dichiarazione d’appello 25 aprile 2014 cui hanno aggiunto
un’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP per complessivi fr. 5'690'000.-.
ritenuto in
fatto e in diritto
Fatti
I. L’accusato:
vita e precedenti penali
1. AP 1, nato il __________
a __________, è coniugato con __________, nata __________, ed è padre di due
figli, __________ e __________.
L’imputato
ha conseguito la maturità liceale presso il __________ di __________, città
dove si è laureato in scienze politiche nel 1972.
Politico
di lungo corso, egli ha ricoperto a Stabio inizialmente la carica di
consigliere comunale (1972), poi quella di municipale (1976-1980), ed a __________
dapprima quella di municipale (1984-1988), in seguito quella di sindaco
(1988-2013). Nell’ambito dei suoi impegni istituzionali, per quest’ultimo Comune,
l’imputato è stato anche responsabile del dicastero delle finanze e presidente
della delegazione tributaria (segnalazione 05.03.2013 PC 3, AI 1 in MP inc. 2013.1933; verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 3).
All’interno del partito
liberale radicale, egli ha ricoperto dal 1980 al 2008 impegni viepiù di maggior
rilievo, fino a diventare presidente del distrettuale di Lugano (1993-2008) e
membro dell’Ufficio presidenziale cantonale (1993-2008).
Dal profilo professionale,
l’imputato è stato contitolare con __________ dello Studio __________, __________,
dal 1975 al 2006 per poi rilevare anche la quota del socio, ritiratosi a
seguito di malattia, e mutare la ragione sociale in Studio __________.
L’acquisto della quota del socio gli è, a suo dire, costato circa 1 milione e
200 mila franchi da lui pagati a partire da metà 2007 fino alla fine del 2012.
Lo Studio, che conta 12
dipendenti due dei quali lavorano al 50%, svolge attività commerciale e
fiduciaria, occupandosi in particolare di amministrazioni commerciali ed
immobiliari, di contabilità, di consulenza fiscale, di intermediazioni
immobiliari e di consulenze commerciali e fiduciarie (doc. TPC 18 in inc. 72.2013.92; verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pagg. 1-3).
Il suddetto Studio amministra,
fra l’altro, il complesso __________, suddiviso in due condomini, quello a
monte della strada cantonale composto dall’albergo e da un paio di appartamenti
denominato Condominio __________ e quello sul _______ composto da una parte
dell’albergo (ristorante, sale, fitness, piscina, ecc.) e da alcuni piccoli
appartamenti di vacanza, denominato Condominio __________ (verbale PG
03.04.2013 AP 1, pag. 1, AI 24 in MP inc. 2013.1933).
Con riferimento alle
cariche di categoria e societarie, AP 1 dal 1985 al 1998 è stato segretario __________
e dal 1999 al 2004 membro del consiglio di amministrazione di __________ (doc.
TPC 18 in inc. 72.2013.92).
Dall’estratto del Registro
di commercio versato agli atti risulta che AP 1 è stato dapprima presidente del
consiglio di amministrazione (03.07.1995-05.02.1998) e poi amministratore unico
(05.02.1998-26.06.2009), con firma individuale, della società A.A.1, attiva in
materia di brevetti e registrazioni di farmaci, lavori clinici e farmacotossicologici,
nonché nell’ambito di licenze segnatamente nel settore chimico e farmaceutico
sia in Svizzera che all’estero (estratto RC 12.07.2013 A.A.1 in MP inc.
2011.91).
Sempre dal Registro di
commercio si evince, inoltre, che l’imputato è stato presidente del consiglio
di amministrazione (17.06.1996-26.06.2009), con firma individuale, di A.B.1 avente
per scopo, segnatamente, la produzione, l’importazione, l’esportazione e la
commercializzazione di prodotti farmaceutici, di strumenti, di apparecchiature
sanitarie e di laboratorio nonché l’organizzazione di convegni in campo medico
e sanitario in generale (estratto RC 14.06.2011 A.B.1 in MP inc. 2011.5571).
2. Dall’estratto del
casellario giudiziale risultano a carico di AP 1 i seguenti precedenti penali:
- sentenza
18.09.2008 della Pretura penale del Cantone Ticino, Bellinzona che ha inflitto
una multa di fr. 7'000.- per contravvenzione intenzionale alla Legge federale
sul trasporto di viaggiatori in relazione a fatti avvenuti nei periodi
01.01.2005-01.02.2006 e 05.07.2006-15.10.2007 (passata in giudicato il
20.05.2010);
- decreto
d’accusa 12.02.2010 emanato dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri, Altdorf
che ha inflitto una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 360.-
l’una, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, unitamente
ad una multa di fr. 900.- per grave infrazione alle norme della circolazione
stradale in relazione a fatti avvenuti il 04.11.2009 (passato in giudicato il
23.04.2010);
- sentenza
18.01.2011 della Pretura penale del Canton Ticino, Bellinzona che ha inflitto
una multa di fr. 10’000.- per contravvenzione alla Legge federale sul trasporto
di viaggiatori in relazione a fatti avvenuti nel periodo 10.01.2008-29.01.2009
(passata in giudicato il 26.05.2011).
(doc.
TPC 2 in inc. 72.2013.92).
Nell’ambito del
dibattimento di primo grado, AP 1 ha precisato che “per la contravvenzione
alla LCStr si trattava di un eccesso di velocità” (verbale del dibattimento
di primo grado, allegato 1, pag. 2).
Considerandi
II. Risultanze
dell’inchiesta del Ministero pubblico
Imposte alla
fonte relative a A.A.1, __________ (2006-2009)
3.
Il 23.11.2010 l’PC 2
ha segnalato al Ministero pubblico A.A.1, __________, nonché AP 1 e __________ (amministratori
in periodi diversi della predetta società) per avere dedotto le imposte alla
fonte ai dipendenti non domiciliati, senza provvedere a riversare la trattenuta
alla preposta autorità.
Nello scritto l’PC 2 ha
indicato, quali scoperti derivati da imposte dovute e interessi maturati mai
pagati, per l’anno 2006 fr. 124'910.55, per il 2007 fr. 120'207.25, per il 2008
fr. 141’793 e per il 2009 fr. 132'673.-, pari a complessivi fr. 519'583.80.
La segnalazione è stata, tra
l’altro, corroborata dai conteggi delle trattenute d’imposta alla fonte, con
relativi solleciti rimasti inevasi, dovute da A.A.1 e dai suoi amministratori
dal 2006 al 2009.
In particolare, dalla
documentazione prodotta dall’autorità fiscale a quella penale risulta quanto
segue:
- con
lettera 23.07.2010, l’PC 2 ha intimato a AP 1 di adempiere entro 10 giorni al
pagamento per imposte ed interessi dovuti relative a A.A.1 concernenti il
periodo 2006-2008 di complessivi fr. 386'910.80;
- con
lettera 02.08.2010, __________, allora amministratore A.A.1, ha chiesto all’PC
2.
una rateizzazione-dilazione del versamento delle imposte alla fonte relative
agli anni 2006-2008 non pagate per “mancanza di liquidità”.
- con
risoluzione 04.08.2010, l’PC 2, “considerata la particolare natura delle
imposte alla fonte” ha respinto la suddetta domanda;
- con
lettera 22.09.2010, l’PC 2 ha diffidato AP 1 e __________ (ritenuti
solidalmente responsabili) a pagare entro 10 giorni imposte e interessi
scoperti relativi al 2009 per complessivi fr. 132'673.-;
- con
lettera 13.10.2010, AP 1 ha contestato all’PC 2 di essere solidalmente
responsabile con __________ per arretrati d’imposta inerenti a A.A.1 relativi
al 2009 pari a fr. 132'673.- ed ha prodotto la lettera raccomandata 31.12.2008 con
cui aveva comunicato all’assemblea degli azionisti di A.A.1 le proprie dimissioni,
con effetto immediato, da amministratore unico della società, cancellazione
avvenuta a Registro di commercio solo in data 26.06.2009;
- con
lettera 15.10.2010, l’Ufficio delle imposte alla fonte ha risposto a AP 1 che “eventuali
responsabilità o obblighi delle singole persone fisiche sono definite, nella
fattispecie, dal Ministero pubblico nel corso della procedura penale”;
- con
lettera 07.02.2011, l’PC 2 ha informato il Ministero pubblico dell’avvenuto
versamento di fr. 26'000.- a parziale estinzione del debito d’imposta alla
fonte concernente A.A.1.
(AI 1-2 in MP inc. 2011.91).
Dagli atti istruttori del Ministero pubblico si evince, inoltre,
quanto segue:
- con
decreto 09.03.2011, la procuratrice pubblica ha aperto l’istruzione penale nei
confronti AP 1 e __________ per appropriazione indebita d’imposta alla fonte
(art. 270 LT) in relazione ai fatti concernenti A.A.1 avvenuti dal 2006 al 2009 a __________ e __________ ed ha loro assegnato un termine fino al 30.04.2011 per estinguere lo
scoperto, comprensivo di interessi e dedotti fr. 26'000.- già versati in data
28.01
, ammontante a fr. 493'583.80 (AI 4-7 in MP inc. 2011.91);
- con
lettera 27.04.2011, __________ ha comunicato alla procuratrice pubblica di non
essere in grado di versare lo scoperto per imposte alla fonte arretrate di A.A.1
e che era sua intenzione trovare un’intesa con l’PC 2 per ottenere una
dilazione dei pagamenti (AI 8 in MP inc. 2011.91);
- con
lettera 05.05.2011, AP 1 ha comunicato alla procuratrice pubblica che, pur essendo
stato egli amministratore unico di A.A.1 negli anni 2006-2008, “la
competenza e la responsabilità del rispetto dei conteggi e dei pagamenti delle
relative imposte erano totalmente assunte dal Signor __________ che, dal
21.02
, era Direttore con firma individuale della Società”. A mente di AP
1, negli anni 2006-2008 A.A.1 non era insolvente avendo, di contro, conseguito
utili. Del resto, prosegue l’imputato, la proroga di pagamento del debito
d’imposta di A.A.1 era comunque volta a “salvaguardare l’esistenza della
ditta ed altresì garantirne la continuità”. L’imputato ha, poi, ribadito,
come fatto in precedenza con l’PC 2, di avere dato le dimissioni in data
31.12.2008
dalla carica di amministratore unico di A.A.1 e di non sapersi
spiegare come mai le sue dimissioni sono state registrate dall’Ufficio del
registro di commercio solo in data 26.06.2009. Ciò premesso, ha concluso
postulando lo stralcio dell’istruzione penale aperta a suo carico (AI 9 in MP inc. 2011.91);
- in
data 28.09.2012, la procuratrice pubblica, su richiesta dell’PC 2, a seguito
dei versamenti di fr. 52'000.- (06.05.2011), di fr. 39'000.- (05.09.2011), di
fr. 11'940.- (18.10.2011) e di fr. 17'447.35 (18.10.2011) a parziale copertura
del debito d’imposta alla fonte in capo a A.A.1, ha sospeso il procedimento
penale (AI 10-15 in MP inc. 2011.91);
- con
lettera 20.11.2012, l’PC 2 ha comunicato al Ministero pubblico un debito
aggiuntivo per imposte alla fonte più interessi non pagati da A.A.1 nel primo e
secondo trimestre 2012 di fr. 53'538.75 (AI 16 in MP inc. 2011.91).
Imposte alla fonte relative
a A.B.1, __________ (2006-2009)
4.
Il 05.07.2011 l’PC 2
ha informato il Ministero pubblico che A.B.1, __________ nonché AP 1 e __________,
presidente del consiglio di amministrazione rispettivamente amministratore
unico in differenti periodi della predetta società, avevano dedotto le imposte
alla fonte ai dipendenti non domiciliati, senza riversare la trattenuta
all’autorità fiscale.
L’PC 2 ha quantificato le
imposte dovute e gli interessi maturati non pagati per il 2006 in fr. 17'793.75, per il 2007 in fr. 23'465.05, per il 2008 in fr. 25'885.65 e per il 2009 in fr. 21'130.45, pari ad uno scoperto complessivo di fr. 88'274.90.
Alla segnalazione sono stati
acclusi i conteggi delle trattenute d’imposta alla fonte, con relativi
solleciti rimasti inevasi, dovute da A.B.1 e dai suoi rappresentanti dal 2006
al 2009.
Nello specifico, dalla
documentazione trasmessa dall’autorità fiscale al Ministero pubblico si evince,
tra l’altro, quanto segue:
- con
lettera 23.07.2010, l’PC 2 ha chiesto ad __________, amministratore unico di A.B.1,
di provvedere entro 10 giorni a pagare le imposte e gli interessi arretrati
della società concernenti il periodo 2006-2008 di complessivi fr. 67'144.45;
- con
lettera 02.08.2010, __________ ha proposto all’PC 2 un piano di rientro per
estinguere gli arretrati di imposta alla fonte rimasti insoluti a causa della “mancanza
di liquidità”;
- con
risoluzione 05.08.2010, l’PC 2, “considerata la particolare natura delle
imposte alla fonte” ha respinto la suddetta domanda di rateizzazione;
- con
lettera 20.09.2010, l’PC 2 ha diffidato __________ a pagare entro 10 giorni
ulteriori fr. 21'130.45 per imposte e interessi scoperti relativi al 2009;
- con
lettera 16.11.2010, l’PC 2 ha sollecitato AP 1 a pagare entro 10 giorni le
imposte alla fonte e gli interessi arretrati in capo a A.B.1 relativi al
periodo 2006-2009 di complessivi fr. 88'274.90;
- con
lettera 13.12.2010, AP 1 ha eccepito all’PC 2 di non essere responsabile per
gli arretrati d’imposta alla fonte di A.B.1 inerenti al 2009 avendo egli
rassegnato in data 31.12.2008 le dimissioni dalla carica di presidente e di
membro del consiglio di amministrazione, dimissioni che l’assemblea a suo dire
ha comunicato all’Ufficio del registro di commercio solo in data 26.06.2009. AP
1.
ha indicato, per l’intero periodo 2006-2009 concernente lo scoperto fiscale,
come unico responsabile __________ in quegli anni amministratore di fatto della
società;
- con
lettera 15.12.2010, l’PC 2 ha risposto a AP 1 che “eventuali responsabilità
o obblighi delle singole persone fisiche sono definite, nella fattispecie, dal
Ministero pubblico nel corso della procedura penale”.
(AI 1 in MP inc. 2011.5571).
Dagli atti dell’inchiesta
avviata dal Ministero pubblico emerge, inoltre, quanto segue:
- in
data 02.11.2011, la procuratrice pubblica ha decretato l’apertura
dell’istruzione penale a carico di AP 1 e __________ per appropriazione
indebita d’imposta alla fonte (art. 270 LT) in relazione al mancato riversamento
negli anni 2006-2009 delle imposte alla fonte concernenti A.B.1 ed ha loro
assegnato un termine scadente il 30.11.2011 per estinguere il debito,
comprensivo di interessi, pari a fr. 88'274.90 (AI 2-5 in MP inc. 2011.5571);
- con
lettera 23.11.2011, AP 1 ha indicato alla procuratrice pubblica come unico
responsabile del mancato pagamento degli arretrati fiscali relativi al periodo
2006-2009 __________, amministratore di fatto della società. AP 1 ha, inoltre,
eccepito che il sollecito di pagamento a lui inviato dall’PC 2 in data
16.11.2010
avrebbe dovuto essere intimato anche a __________ allora membro del
CdA di A.B.1.
L’imputato
ha, in ogni caso, asserito, come già esposto all’PC 2, di non essere
responsabile degli arretrati del 2009 avendo dato le proprie dimissioni in data
31.12.2008
dalla carica di presidente e membro del consiglio di amministrazione
di A.B.1 e di non conoscere le ragioni per cui le sue dimissioni sono state
registrate dall’Ufficio del registro di commercio solo in data 26.06.2009. Ciò
premesso, ha postulato l’abbandono del procedimento penale a suo carico (AI 6 in MP inc. 2011.5571);
- con
lettera 28.11.2011, __________ ha comunicato al Ministero pubblico la
cessazione nel giugno 2010 della produzione di A.B.1 nonché l’intenzione societaria
di estinguere gli arretrati di imposta alla fonte con il provento della
cessione (Euro 200’000) di una parte delle sue attrezzature a __________, __________
che ne avrebbe pagato il prezzo in rate mensili fino a luglio 2012 giusta
contratto 23.11.2011 (AI 7 in MP inc. 2011.5571);
- con
lettera 05.12.2011, la procuratrice pubblica ha chiesto all’PC 2, dopo avergli
trasmesso il suddetto scritto, di comunicare un’eventuale sospensione del
procedimento penale a seguito di accordo (AI 8-9 in MP inc. 2011.5571);
- con
lettera 07.12.2011, l’PC 2 ha risposto al Ministero pubblico che “se la
ditta inoltra richiesta di stralcio della partita fiscale a causa della
chiusura della società il nostro ufficio si dichiarerà consenziente circa la
dilazione di pagamento così come prospettata nella lettera a voi indirizzata in
data 28 novembre 2011 (versamento del saldo totale dello scoperto entro il 31
luglio 2012)”. L’autorità fiscale ha, nel medesimo scritto, esteso
la denuncia 05.07.2011 per imposte alla fonte arretrate (interessi esclusi)
relative al 2010 pari a fr. 8'419.10 (AI 10 in MP inc. 2011.5571);
- con
lettera 01.06.2012, l’PC 2 ha comunicato al Ministero pubblico che nessun
seguito aveva avuto il piano di rientro prospettato da __________ nello scritto
05.12.2011
ed ha chiesto il prosieguo del procedimento penale (AI 11 in MP inc. 2011.5571);
- in
data 27.06.2012, 16.10.2012 e 23.11.2012 PC 2 ha comunicato alla procuratrice
pubblica l’avvenuto versamento di fr. 9’635.- (26.06.2012), di fr. 18'471.60
(10.10.2012), di fr. 20'479.10 (10.10.2012), di fr. 2'536.10 (10.10.2012), di
fr. 3'616.35 (21.11.2012) e di fr. 1'383.65 (21.11.2012) a parziale copertura
del debito d’imposta alla fonte in capo a A.B.1 (AI 12-17 in MP inc. 2011.5571).
Imposte
comunali relative a AP 1
(1995-2012)
5.
Il 5 marzo
2013.
la PC 3 ha segnalato al Ministero pubblico di avere accertato, nell’ambito
della procedura di tassazione, che il PC 1 non riscuoteva da almeno 12 anni le
imposte comunali dovute da AP 1, allora sindaco, capo dicastero finanze e
Presidente della delegazione tributaria.
Nel
comunicare la notizia di reato, l’autorità fiscale ha evidenziato che gli
arretrati ammontavano a oltre fr. 200'000.- e che “i precetti esecutivi
emessi dal sistema non sono stati fatti proseguire”. La denuncia è stata suffragata
da conteggi delle imposte comunali arretrate dovute da AP 1 per il periodo
1995-2012 (lettera 05.03.2013 Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, AI 1 in MP inc. 2013.1933).
6.
In
data 18 marzo 2013 il procuratore generale ha ordinato la perquisizione del
domicilio di AP 1, dei locali a sua disposizione presso i suoi luoghi di
lavoro, del Municipio e della cancelleria del PC 1 disponendo, inoltre, il
sequestro di tutti gli oggetti utili ai sensi dell’art. 263 CPP (AI 7 in MP inc. 2013.1933). Il PG ha ingiunto anche l’accompagnamento coattivo dello stesso AP 1 e di ABC1,
già segretario comunale __________, per essere interrogati presso il Ministero
pubblico.
In data 20 marzo 2013, la
Polizia ha eseguito l’ordine di perquisizione e sequestro presso il PC 1
sequestrando, fra l’altro, documentazione concernente AP 1, fra cui, le domande
d’esecuzione nei suoi confronti, suoi estratti conto e scoperti per imposte
comunali 1999-2013, un suo pagamento di un acconto di fr. 40'000.-, l’elenco
richiami del Centro sistemi informativi (CSI), nonché i rapporti di revisione
2009-2011 concernenti il PC 1 (AI 4-5; 7; 13 in MP inc. 2013.1933).
Prosieguo
dell’inchiesta
Interrogatorio
PG 20.03.2013 AP 1
7.
Lo
stesso 20 marzo 2013 il procuratore generale ha sentito, in qualità di
imputato, AP 1 il quale, tra l’altro, ha ammesso di avere delle imposte
comunali arretrate ma ne ha ridimensionato lo scoperto a fr. 130'000.- ed ha
assicurato che il provento di un’operazione immobiliare gli avrebbe permesso di
estinguere il suo debito d’imposta.
L’imputato ha ricondotto il
mancato pagamento delle imposte comunali a suoi provvisori problemi di
liquidità dovuti a esborsi per estinguere crediti di società costituite da
terzi delle quali era amministratore nonché per liquidare la partecipazione del
socio __________, ritiratosi per grave malattia dal loro studio fiduciario.
AP 1, al procuratore generale
che gli ha chiesto se è vero che, in caso di mancato pagamento da parte di un
contribuente delle imposte comunali il Cantone, dopo aver proceduto ai
necessari richiami, trasmette al Comune la domanda di esecuzione che deve
essere debitamente sottoscritta e trasmessa all’UEF per l’inoltro del precetto
esecutivo, ha risposto che nel suo caso il segretario comunale ABC1 non ha mai
mandato avanti l’esecuzione. A mente di AP 1, ABC1 era a conoscenza delle sue
difficoltà finanziarie, ma sapeva che il tutto si sarebbe successivamente
risolto. AP 1 ha aggiunto che all’interno del Municipio nessuno era al corrente
della mancata richiesta di avviare le esecuzioni.
L’imputato, confrontato dal
procuratore generale anche con gli arretrati delle imposte alla fonte relative
a A.A.1 e A.B.1, ha asserito che le due società, attive nel settore della
sperimentazione di farmaci e di analisi di laboratorio, facevano capo a __________
che le aveva costituite. AP 1 si è limitato ad ammettere di avere fatto parte
del consiglio di amministrazione di entrambe (AI 8 in MP inc. 2013.1933).
Interrogatorio
PP 20.03.2013 ABC1
8.
La
stessa mattina del 20 marzo 2013, la procuratrice pubblica __________ ha
interrogato, in qualità di coimputato, il segretario comunale ABC1.
ABC1 ha premesso di essere
stato segretario comunale di __________ dal 1998 fino a fine maggio 2012 e che
da giugno 2012 gli è subentrato __________.
Il prevenuto ha confermato che,
fino da quando egli è diventato segretario comunale, il sindaco AP 1 ha
accumulato imposte comunali arretrate, poi in parte saldate fino al 1998
pagando fr. 40'000.- e compensando con l’obolo di sindaco, di modo che il
debito ancora insoluto riguardava il periodo dal 1999 ed ammontava a fr. 150/200'000.-.
ABC1, in merito alla procedura
d’incasso delle imposte comunali, ha riferito che il Servizio Riscossione
Imposte del CSI si occupa dell’emissione delle bollette, delle diffide e del
controllo degli incassi. Scaduto infruttuoso il termine di diffida, il CSI
allestisce la domanda d’esecuzione all’attenzione dell’UEF, per poi
trasmetterla al Comune preposto al prosieguo della procedura. ABC1 ha, quindi,
precisato che è il Comune ad essere competente per inoltrare la domanda
d’esecuzione e che essa, trattandosi di atto ufficiale, dev’essere firmata dal
sindaco e dal segretario comunale.
ABC1 ha, poi, ammesso che il
sindaco era l’unico contribuente moroso (fatta eccezione di casi di poca
entità: fr. 100.-/200.-) nei confronti del quale non sono state inoltrate le
domande d’esecuzione, nonostante ci fossero gli estremi per procedere.
Il prevenuto ha ammesso che il
CSI inviava con regolarità le domande di esecuzione concernenti il sindaco e
che egli le univa al plico di quelle a carico degli altri contribuenti
insolventi. ABC1 sottoponeva poi il plico da firmare a AP 1, avvertendolo che
in esso vi era la domanda di esecuzione che lo riguardava. Il prevenuto ha
ammesso di sapere che, visto il personale interesse del sindaco, ai sensi della
legge organica comunale avrebbe dovuto dare da firmare alla vicesindaco la
domanda di esecuzione. Egli ha, tuttavia, dichiarato di non averlo fatto in
quanto confidava che il sindaco avrebbe provveduto al pagamento, così come del
resto quest’ultimo gli assicurava (“lasala lì che pö paghi”). Ammettendo
di avere sbagliato, egli ha aggiunto di avere nei confronti del sindaco una
sorta di riconoscenza avendo quest’ultimo contribuito alla sua assunzione nel
1998.
come segretario comunale di __________.
ABC1 ha, poi, asserito che
della situazione era al corrente da almeno tre anni __________ - municipale dal
2008.
e vicesindaco dal 2012 - che gli chiedeva a scadenze regolari se AP 1
avesse provveduto ad estinguere il suo debito d’imposta. ABC1 ha aggiunto di
non aver informato gli altri municipali, precisando comunque che nei conti del PC
1.
era indicata fra i “debitori d’imposta” anche la posizione di AP 1 con nome,
cognome e importo totale da lui dovuto. In realtà, si precisa fin d’ora che l’indicazione
di AP 1 come debitore del Comune si ritrova soltanto nelle schede del CSI che
sono state prodotte al dibattimento d’appello, mentre i consuntivi indicano per
anno l’entità complessiva dei “debitori d’imposta”, ma non ne specificano
l’identità (AI 25, pag. 4 e allegati 1 e 2 nonché AI 13 doc. 9 in MP 2013.1933).
ABC1 ha riferito, poi, di un
incontro avvenuto il 18 marzo 2013 fra lui, il sindaco e l’attuale segretario
comunale __________ in cui AP 1, aggiornato sull’arretrato d’imposta, ha
assicurato che avrebbe pagato entro la fine del corrente mese.
A domanda del magistrato, ABC1
ha, infine, affermato che, oltre ai suddetti arretrati per imposte comunali, AP
1.
non ha altri debiti personali nei confronti del Comune (ad esempio, per tasse
rifiuti, tasse canalizzazioni, ecc.) (AI 9 in MP inc. 2013.1933).
Confronto
20.03.2013
AP 1 /__________
9.
Nell’ambito
dell’interrogatorio di confronto, avvenuto sempre il 20 marzo 2013 dinanzi al
PG ed alla PP, AP 1 e ABC1 hanno confermato entrambi che il primo, informato
dal secondo dell’arrivo delle domande d’esecuzione, gli chiedeva di tenerle in
sospeso in attesa di poter pagare l’arretrato d’imposta (AI 10 in MP inc. 2013.1933).
Interrogatorio
PG 21.03.2013 __________
10.
In data 21 marzo 2013,
il procuratore generale ha sentito, in qualità di persona informata sui fatti, __________,
membro del municipio di __________ dal 2008 e vicesindaco dal 2012 nonché
giurista presso PC 3 del Canton Ticino.
__________ ha dichiarato di
essere stata informata “verso la fine della scorsa legislatura” (n.d.r.
fine 2011/inizio 2012) dei problemi di esazione dell’imposte a carico del
sindaco di __________ dai membri della PC 3 __________ e __________ che - dopo
averle ricordato che era tenuta al segreto fiscale e che, pertanto, non poteva
fare uso dell’informazione datale - l’hanno esortata a favorire le verifiche
del caso all’interno del Comune. __________ ha, quindi, asserito di aver
informato il segretario comunale ABC1 di essere venuta a conoscenza che il
sindaco aveva degli arretrati d’imposta, circostanza che il segretario le ha
confermato aggiungendo ch’egli “compensava le diarie municipali con
le tasse d’uso dovute da AP 1” e che, di tanto in tanto, questi
pagava degli acconti che venivano scalati dalle imposte più datate. __________
ha, anche, dichiarato di avere reso attento ABC1 sull’importanza di evitare la
prescrizione. __________ ha, poi, dichiarato di avere regolarmente interpellato
ABC1 sollecitando l’incasso e che il segretario le ha sempre risposto che AP 1
lo rassicurava dicendo che avrebbe onorato i propri debiti.
__________ ha detto di non
essersi mai occupata degli aspetti fiscali di __________, nel senso di non
avere mai esaminato la posizione dei singoli contribuenti di questo Comune in
quanto ciò avrebbe potuto comportare un conflitto d’interesse, lavorando ella
presso l’Autorità fiscale cantonale. __________ ha precisato, pertanto, che non
sapeva che il PC 1 avesse ricevuto dal Cantone le domande di esecuzione
prestampate in vista della loro sottoscrizione e trasmissione all’UEF, né, e
tanto più, che le domande d’esecuzione concernenti il sindaco fossero state
trattenute. A suo dire, venuta a sapere dai suoi superiori della situazione,
non ne ha parlato con il sindaco per rispettare il segreto d’ufficio, mentre ne
ha discusso con il segretario sapendo ch’egli era già al corrente rientrando la
questione nelle sue incombenze amministrative (AI 14 in MP inc. 2013.1933).
Interrogatorio
PP 21.03.2013 __________
11.
Lo
stesso 21 marzo 2013 la procuratrice pubblica __________ ha interrogato, come
persona informata sui fatti, __________, segretario comunale di __________
subentrato il 1° giugno del 2012 a ABC1 assentatosi per grave malattia.
__________ ha dichiarato di
essere stato fatto partecipe a fine 2012 dalla vicesindaco __________ delle sue
preoccupazioni per il ritardo nell’allestimento e presentazione dei consuntivi
2011.
nonché relative agli arretrati d’imposta del sindaco AP 1, senza
specificare se si trattava di imposte comunali.
__________ ha asserito di avere
chiesto ragguagli a ABC1 durante un incontro avvenuto all’inizio del 2013 e che
questi lo ha informato dei ritardi del sindaco nel pagare le imposte, delle sue
rassicurazioni sul fatto che avrebbe pagato e della circostanza che, due/tre
anni addietro, AP 1 gli aveva effettivamente dato del denaro a parziale
estinzione del debito d’imposta. __________ ha, poi, asserito di avere
richiesto ed ottenuto a fine gennaio/inizio febbraio 2013 da ABC1 un conteggio
(che non considera gli interessi) delle imposte comunali arretrate del sindaco.
__________ ne ha, in seguito, parlato con il sindaco manifestando la propria
disapprovazione e questi gli ha risposto che avrebbe ripianato i suoi debiti
fiscali “nel giro di un mesetto”. __________ ha asserito che il sindaco
gli ha telefonato ad inizio marzo 2013 e gli ha chiesto di preparare il
conteggio degli arretrati in quanto la conclusione di un affare gli avrebbe
permesso di far fronte allo scoperto fiscale.
__________ ha, in seguito,
confermato che in data 18 marzo 2013 vi è stato un incontro fra lui, ABC1 e AP
1.
in cui lui e ABC1 hanno consegnato al sindaco l’estratto delle imposte
arretrate. In quell’occasione, ha ricordato __________, AP 1 ha, dapprima,
replicato in dialetto usando un’espressione del tipo “così tanti” e poi,
ha ricordato di avere fatto dei versamenti ciò che ABC1 gli ha confermato
seduta stante. A mente di Ferranti, il versamento era andato a coprire gli
arretrati dell’anno 1997 e una parte del 1998, mentre il residuo da pagare per
il 1998 è stato compensato da ABC1 con una parte dell’obolo di sindaco pari a
circa fr. 3'200.-. __________ ha dichiarato, inoltre, di aver esortato ABC1 a
compensare maggiormente, ammontando l’indennità annuale del sindaco a circa fr.
12'000.-. A detta di __________, durante quell’incontro AP 1 ha assicurato che
avrebbe liquidato tutto in quella settimana. __________ ha, infine, riferito
che nel PC 1 ha riscontrato disordine nella gestione corrente imputabile, perlopiù,
ad insufficiente personale amministrativo (AI 15 in MP inc. 2013.1933).
Autosospensione di AP 1
dalla carica di sindaco e di Municipale di __________
12.
In data 22 marzo 2013 AP
1.
ha informato il Consiglio di Stato della sua decisione di autosospendersi
temporaneamente dalla carica di sindaco e membro del Municipio di __________ a
seguito dell’avvio del procedimento a suo carico per reati connessi al mancato
incasso di imposte comunali.
Il Consiglio di Stato,
richiamata anche la pregressa notifica del procuratore generale ai sensi
dell’art. 200 LOC, ha sospeso AP 1 dalle sue funzioni, sostituendolo con un
supplente (AI 23 in MP inc. 2013.1933).
Pagamenti delle imposte
arretrate di AP 1
13.
Con lettera 22 marzo
2013, pochi giorni dopo l’apertura dell’istruzione penale, l’avv. __________ ha
comunicato al Ministero pubblico di avere provveduto, per conto del suo
assistito AP 1, ai seguenti pagamenti:
- fr.
156'127.- a favore del PC 1, a saldo delle imposte definitive scoperte;
- fr.
14'214.95 alla PC 3, per imposte alla fonte dovute per l’anno 2011.
Con
lettera 27 marzo 2013 il predetto difensore ha informato il Ministero pubblico
di avere eseguito, per conto del suo cliente, il seguente ulteriore versamento:
- fr.
13'171.10 a favore del PC 1, quale residuo di imposte comunali dovute.
(AI 16 e 18 in MP inc. 2013.1933).
Con lettera 9 aprile 2013
l’avv. __________ ha reso edotto il Ministero pubblico del fatto che il suo
patrocinato ha proceduto al “pagamento integrale delle imposte al PC
1.
ed alla PC 3 per imposte alla fonte anno 2011”, trasmettendo prova
degli avvenuti bonifici (AI 31 in MP inc. 2013.1933).
Tasse d’uso nei confronti
della comunità dei comproprietari Condominio __________
14.
Con lettera 26 marzo
2013, l’avv. __________, in rappresentanza del PC 1, ha segnalato al Ministero
pubblico che, da tempo, l’ente locale vanta crediti cospicui per tasse d’uso
nei confronti della comunità dei comproprietari Condominio __________,
lamentando che “non vi è nemmeno stato l’avvio di procedure esecutive”.
Il legale ha, inoltre, evidenziato che “tutte le pretese del PC 1 sono state
notificate al Condomino __________ tramite lo studio di AP 1 di __________”,
ragione per cui ha chiesto che quest’ultimo chiarisse, anche a questo riguardo,
la sua posizione dinanzi agli inquirenti (AI 19 in MP inc. 2013.1933).
Interrogatori 03.04.2013 del
PG di AP 1 e del PP di __________ sui Condomini __________ e __________ siti a __________
15.
In data 3 aprile 2013 AP
1.
è stato interrogato dal procuratore generale in merito alle tasse d’uso
canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile negli anni 2007-2012 a carico dei Condomini __________ e __________.
L’imputato ha
premesso di essere subentrato nel 2006 al socio __________ nell’amministrazione
di entrambi i condomini.
L’interrogato, a suo dire, era
a conoscenza unicamente di alcuni ritardi con i pagamenti condominiali da parte
della principale condomina, __________, arretrati che da pochi giorni aveva
appreso ammontare a centinaia di migliaia di franchi.
AP 1 ha, poi, asserito di
aver ignorato che vi fossero numerose fatture per acqua potabile e tasse d’uso
di canalizzazioni non pagate dai Condomini __________ e __________. Egli ha,
pure, negato di avere mai detto al segretario comunale ABC1 di non emettere le
domande d’esecuzione a carico di entrambi, precisando di non avere alcun
interesse in questi immobili (AI 24 in MP inc. 2013.1933).
16.
In simultanea al
predetto interrogatorio, la PP __________ ha interrogato il segretario
comunale ABC1.
Questi ha, da subito,
ammesso che i due condomini amministrati dal sindaco AP 1 avevano debiti nei
confronti del PC 1 per non aver pagato la tassa dell’acqua e quella relativa
all’uso fognatura.
Per l’interrogato, gli
importi scoperti superavano fr. 250'000.- potendo finanche raggiungere fr.
350'000.-. A titolo indicativo, ABC1 ha dichiarato che i due condomini __________
dovevano al Comune a titolo di tasse di canalizzazione, fognatura e acqua
potabile circa fr. 70'000.- all’anno. Egli ha, poi, aggiunto di avere, al
riguardo, spedito a più riprese delle diffide allo Studio commerciale AP 1 e di
avere trasmesso al sindaco, a volte brevi manu, a volte per posta, anche
i relativi conteggi dello scoperto. Tuttavia i condomini amministrati hanno
solo in parte ridotto il loro debito.
Il segretario comunale ha,
poi, dichiarato che “Il Municipio da un paio d’anni sapeva che c’era una
situazione debitoria __________ senza però che ciò sia stato oggetto di una
trattanda specifica e quindi senza comunicazione dell’entità dello scoperto,
anche se figurava in contabilità”. A detta di ABC1, il sindaco gli ha
spiegato che a non pagare era __________, proprietaria di oltre la metà dei
millesimi dei due condomini, da lui sollecitata affinché versasse al suo studio
fiduciario il dovuto da riversare, poi, al Comune.
ABC1 ha, quindi, affermato che
anche per la pendenza debitoria di __________ egli avrebbe dovuto compilare la
domanda d’esecuzione, farla sottoscrivere dal vicesindaco, ritenuto che il
sindaco era amministratore dei condomini, e farla proseguire.
ABC1 ha, tuttavia, ammesso di
non avere proceduto in tal senso in quanto il sindaco gli ha fatto capire che
doveva aspettare, dicendogli che avrebbe fatto fronte ai pagamenti non appena __________
avesse pagato al suo Studio. L’interrogato ha ammesso alla procuratrice
pubblica che la circostanza che lo scoperto riguardasse indirettamente AP 1 lo
ha messo in difficoltà, lavorando i due a diretto contatto, non potendo egli
parlarne con terzi e nutrendo verso il sindaco un timore reverenziale. Per ABC1
“la situazione era anomala rispetto a quella di un “normale” debitore
d’imposta/tasse”
(AI 25 in MP inc. 2013.1933).
17.
Confrontato dal
procuratore generale con le dichiarazioni di ABC1, AP 1 ha, quindi, ammesso che
il segretario comunale gli aveva riferito dell’esistenza di scoperti da parte
dei due condomini __________, aggiungendo di avergli risposto che sarebbe
intervenuto presso __________ affinché estinguesse il suo debito
(AI
24.
in MP inc. 2013.1933).
18.
Al termine
dell’interrogatorio la Polizia, come da disposizioni del procuratore generale,
si è recata presso gli uffici dello studio commerciale AP 1 e, alla presenza
del titolare e di due sue collaboratrici, ha sequestrato la documentazione contabile
e amministrativa relativa alla gestione dei due condomini __________ e __________
in __________
(AI 28 in MP inc. 2013.1933).
Dimissioni da parte di ABC1 dalla
carica di Giudice di Pace del Circolo di __________
19.
In data 3 aprile 2013 ABC1
ha inoltrato al Dipartimento delle Istituzioni le dimissioni dalla carica di
Giudice di Pace del Circolo di __________, comunicando di interrompere con un
anno di anticipo la sua attività in considerazione del procedimento penale
pendente a suo carico e tenuto conto del suo stato di salute (AI 26 in MP inc. 2013.1933).
Chiusura
dell’inchiesta
20.
In data 4 giugno 2013
il procuratore generale ha chiuso l’istruzione formale (AI 17 in MP inc. 2011.91; AI 18 in MP inc. 2011.5571; AI 35 in MP inc. 2013.1933).
Con
istanza 1° luglio 2013 AP 1 ha postulato, quali mezzi di prova, l’audizione di __________,
__________ e __________ ed ha richiamato alcuni atti del PC 1 nonché estratti
del Registro Fondiario concernenti le proprietà immobiliari sue e di sua moglie
(AI 36 in MP inc. 2013.1933).
Con lettera 12 luglio 2013,
l’avv. __________, per conto del PC 1, ha trasmesso al Ministero pubblico la
documentazione relativa alle procedure esecutive avviate nei confronti dei Condomini
__________ e __________ per fornitura acqua potabile e tasse d’uso
canalizzazioni, precisando che “mi sembra che dal profilo economico la
situazione è stata messa a posto” (AI 37 in MP inc. 2013.1933).
Con scritto 12 luglio 2013, il
procuratore generale ha chiesto all’PC 2 di trasmettere la documentazione
attestante gli scoperti aggiornati delle imposte alla fonte relativi alle
società A.A.1 e A.B.1 accumulatisi nel periodo in cui AP 1 ne è stato
amministratore (AI 38 in MP inc. 2013.1933).
Con
lettera 15 luglio 2013, l’PC 2, in risposta al procuratore generale, ha
riassunto gli importi scoperti oggetto di denuncia ed accluso i relativi
conteggi.
Per A.A.1, ritenendo AP 1
amministratore unico dal 18.02.1998 al 02.07.2009, il debito d’imposta, a mente
dell’Ufficio, ammonta:
- nell’anno
2004.
a fr. 74'511.95 + interessi di fr. 2'853.25;
- nell’anno
2006.
a fr. 112'057.20 + interessi di fr. 12'853.35;
- nell’anno
2007.
a fr. 109'921.85 + interessi di fr. 10'285.40;
- nell’anno
2009.
a fr. 62'621.45 + interessi di fr. 2'382.25
(periodo
01.01
/30.06.2009).
Per A.B.1, ritenendo AP 1
amministratore unico dal 01.07.1996 al 02.07.2009, il debito d’imposta alla
fonte, a mente dell’Ufficio, ammonta:
- nell’anno
2006.
a fr. 16'159.55 + interessi di fr. 1'634.20;
- nell’anno
2007.
a fr. 21'627.80 + interessi fr. 1'837.25
(AI
18.
in MP inc. 2011.91; AI 19 in MP inc. 2011.5571; AI 39 in MP inc. 2013.1933).
Il procuratore generale ha
negato le audizioni richieste dall’imputato, considerandole irrilevanti ai fini
della configurazione dei reati a lui addebitati (AI 40 in MP inc. 2013.1933).
21.
In
data 6 agosto 2013 le risultanze d’inchiesta sono valse a AP 1 la promozione
dell’accusa (art. 324 CPP) per ripetuta amministrazione infedele aggravata
(art. 158 cifra 1 cpv. 2 CP) e per appropriazione indebita d’imposta alla fonte
giusta (art. 270 LT) (doc. TPC 1 in inc. 72.2013.92).
In pari data, il procuratore
generale ha emanato un decreto d’accusa nei confronti di ABC1 limitatamente al
titolo di ripetuta amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 cpv. 2
CP). ABC1 non ha interposto opposizione contro questo provvedimento che è,
pertanto, passato in giudicato (AI 41 in MP inc. 2013.1933).
III. Istruttoria
in primo grado
22.
Con
istanza 22 gennaio 2014 AP 1 ha chiesto alla Corte delle assise correzionali l’acquisizione
agli atti di svariata documentazione nonché l’audizione di __________ e __________
(entrambe dipendenti dello Studio AP 1), __________ (AU di A.A.1 e A.B.1), __________
(direttore della PC 3) e __________ (vicesindaco di __________ e capo dell’Ufficio
giuridico della PC 3).
Il presidente della predetta
Corte ha acquisito agli atti i documenti trasmessi dall’istante, mentre ha
negato le audizioni richieste, considerandole irrilevanti ai fini del giudizio
e ritenendo quanto in atti sufficiente per una decisione di merito
(doc.
TPC 12 e 20 in inc. 72.2013.92).
23.
Nell’ambito
del dibattimento di primo grado, AP 1 ha, nella sostanza, riconfermato le
proprie dichiarazioni.
Con
riferimento alle accuse di cui al pto. 1.1 AA relative agli arretrati
delle imposte comunali 1999-2008 per fr. 169'298.- (comprensivi di interessi),
l’imputato ha dichiarato:
“
È chiaro che di principio e per legge, un Sindaco non può
intimare sé stesso precetti esecutivi. Il segretario aveva informato il vice Sindaco
della situazione, io al Segretario non ho imposto niente. Siccome avevo fiducia
che mi sarebbero entrati dei mezzi finanziari a breve, gli comunicavo che avrei
pagato i miei debiti nei prossimi tempi. lo non avevo intenzione di danneggiare
il Comune al quale ho dedicato 29 anni della mia vita, guadagnandomi la stima di tutti operando nel migliore dei modi. Non è
stato intenzionale, tant'è che al
momento della denuncia era già previsto il pagamento dei miei debiti, in quanto già la settimana prima avevo avuto un colloquio
con i miei due segretari i quali mi avevano
già esposto la situazione. (…)
ho dovuto effettuare uno sforzo finanziario non indifferente
per rilevare lo Studio e la quota del mio socio. Ho poi avuto diverse altre
spese. Insomma, questa liquidità io l'aspettavo già da qualche anno prima.
Diversi altri impegni finanziari mi hanno impedito di pagare. Ho
chiesto al Segretario di tenere in sospeso le mie imposte perché avevo appunto intenzione
di pagare.”
(verbale del
dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 2).
In relazione alle
imputazioni di cui ai pti. 1.2 e 1.3 AA relative ad arretrati per tasse
d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile dei condomini __________
(fr. 210'487.45 più interessi e spese) e __________ (fr. 23'947.90 più
interessi e spese), l’imputato ha dichiarato:
“
È una
situazione che ho ereditato dal signor __________ il quale amministrava questi
Condomini. La signora __________ seguiva queste amministrazioni, io non ero al
corrente della situazione. ABC1 mi aveva informato
di questi arretrati e io ne avvisavo la segretaria __________ la quale
mi rassicurava che avrebbe provveduto. Ho peccato di fiducia non intraprendendo
la strada dell'ipoteca legale. (…) lo non ho
mai detto in Comune di non proseguire, erano situazioni che dovevano essere note
anche a chi di competenza, sia al livello di Municipio che di Capi Dicastero.
(…) Avrei dovuto avvisare i Capi dicasteri
o il segretario. In queste situazioni è il Vice Sindaco che sostituisce
il Sindaco.
ADR che io non ho mai avvisato
il Vice Sindaco in quanto il Capo Dicastero era al corrente della situazione.
Era quest'ultimo che doveva informare il Municipio.
ADR che le domande d'esecuzione
le firma il Sindaco, e se lui è coinvolto le firma il Vice Sindaco.”
(verbale del dibattimento
di primo grado, allegato 1, pag. 3).
L’imputato è, poi, stato confrontato dal presidente della Corte di
primo grado con la corretta procedura che avrebbe dovuto seguire, vista la
collisione d’interessi che lo riguardava:
“
Il Presidente descrive la prassi d'incasso delle imposte in
Comune, tramite il sistema CSI. Le procedure esecutive sono sempre firmate dal Sindaco,
per quale ragione in questi casi di conflitto non veniva informata la Vice
Sindaca?
Ho capito
di aver sbagliato, avrei dovuto informarla da subito. Lei comunque per le mie
imposte già lo sapeva.”
(verbale del
dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 3).
Sul pagamento degli arretrati d’imposta, l’imputato ha asserito:
“
ADR che ho poi provveduto al pagamento
delle mie imposte nel corso del mese di marzo 2013, si trattava di un'entrata che
era prevista da settembre 2012 per una mediazione immobiliare che ho fatto e
che è andata a buon fine solo verso la fine di febbraio 2013. Appena questa è stata conclusa ho avuto i mezzi
per pagare. Prima non mi era stato possibile
per via dei grossi impegni finanziari di cui ho già riferito. Mi pare di essere
stato interrogato il giorno 20 marzo
2013.
dal PP e che il mio avvocato dava l'ordine di pagamento il giorno
22.
marzo a saldo delle mie imposte arretrate.
Lei
sapeva alla fine di febbraio che era imminente una denuncia al MP da parte
dell’Ufficio cantonale delle contribuzioni, poi effettuata il 5 di marzo 2013?
Assolutamente no. È una coincidenza che mi ha giocato
contro. Non ne sapevo niente. Ho pagato qualche giorno dopo per permettere al segretario di
conteggiare tutti gli interessi.
L'avv.
__________ precisa come il 25 febbraio 2013 egli riceveva sul suo conto clienti
fr. 350'000.- a titolo di commissioni per
mediazione di pertinenza di AP 1. Tali
fondi erano destinati e venivano poi utilizzati per il pagamento delle imposte comunali
arretrate.
L'avv.
__________ produce i due atti notarili inerenti la transazione immobiliare che
ha poi fruttato fr. 350'000.- per titolo di commissione per mediazione (doc.
dib. 1 e 2).
Ribadisco
e confermo che io non ero a conoscenza che da lì a breve sarebbe stato aperto
un procedimento penale a mio carico. Ho pagato indipendentemente da ciò. lo
formalmente ho sbagliato, ed è vero, però la Vice Sindaca era consapevole e
forse avrebbe dovuto agire anche lei. Ciò non toglie che io ho sbagliato e me
ne assumo la responsabilità.”
(verbale del
dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 3-4).
Nel corso del
dibattimento, in relazione alle accuse di cui ai pti. 1.2. e 1.3. dell’AA,
l’avv. __________ ha confermato che tutti gli arretrati dei condomini sono
stati pagati, interessi compresi (verbale del dibattimento di primo grado,
allegato 1, pag. 4).
In
merito alle accuse di cui ai pti. 1.4 AA per non aver intenzionalmente
incassato, quale amministratore dei condomini __________ e __________, i
contributi condominiali a carico di __________, esponendo la comunità dei
condomini a procedure esecutive da parte del PC 1, l’imputato ha dichiarato:
“
Noi abbiamo fatto i richiami per il pagamento delle spese
condominiali. lo mi sono trovato in questa situazione dal 2006, le amministrazioni
immobiliari erano seguite dalle segretarie che
dipendevano da __________. Quando il segretario mi notificava questi ritardi io
gli dicevo di occuparsene. Non avevo alcuna intenzione di danneggiare il
Comune, tant'è che quando sono intervenuto a seguito della denuncia tutto è
stato saldato.
(…)
Ammetto le mie responsabilità, ma io a parte il mio ruolo di
amministratore non ho nessun rapporto professionale con la __________. Ciò non giustifica
il mio comportamento, è chiaro, ma non avevo altri mandati oltre questo.
(…)
Spontaneamente vorrei
dichiarare che nel 2010 abbiamo dovuto rifare tutti i conteggi dei condomini
poiché vi erano state delle contestazioni e degli accordi mal fatti tra la __________
e dei condomini, sulla questione della
ripartizione delle spese generali.
C'è una
parte del complesso immobiliare a monte (albergo e 4/5 appartamenti di
proprietà) e poi a lago (con piscina e appartamenti), e l'albergo era il
maggior consumatore di acqua potabile. Le
tasse di canalizzazione dipendevano soprattutto da tale consumo, insomma, molti
condomini a seguito di tale accordo finito male sospendevano i loro pagamenti
delle spese condominiali, ciò che ha comportato un grosso ritardo.
Nel 2010
abbiamo dunque dovuto rifare il conteggio. Ad ogni modo, ciò non toglie che io
avrei dovuto incassare questi soldi e pagare quanto dovuto al Comune.”
(verbale del
dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 4-5).
In merito alle accuse di
cui ai pti. 2.1 e 2.2 AA relative all’indebito impiego, nella sua veste
di amministratore di A.A.1 e A.B.1, a
profitto delle predette società, delle ritenute d’imposta (per fr. 390'899.80
più interessi) addebitate ai dipendenti frontalieri, l’imputato ha dichiarato:
“
Per la A.A.1
ero amministratore unico e l'azionista di riferimento era direttore con firma
individuale, signor __________. Nella A.B.1 ero presidente del consiglio di
amministrazione, e il signor __________ era membro del CdA con firma
individuale.
ADR che anch’io avevo firma
individuale. Per i primi anni fino al 2004/2005, mi occupavo anche degli
stipendi e della tenuta amministrativa. Era seguita dal mio studio. Dal 2004/2005 tutto veniva fatto in casa e quindi da
parte dei collaboratori di A.A.1 nella sua sede. Era il signor __________ e moglie che si occupavano di seguire
questa fase.
Per
quale ragione dava le dimissioni nel 2008?
Su
richiesta di __________, il quale aveva preso dei contatti con altri fiduciari.
Specifico che quando ho dato queste
dimissioni lui le notificava a registro di commercio solo 5/6 mesi dopo. Lui comunque riconosce che era AU dal 2009,
e risulta pure dalla corrispondenza.
(…)
Chi
allestiva i bilanci della A.A.1?
Gli
ultimi 3-4 anni li allestivano alla A.A.1 a livello interno, il sig. __________
e la moglie li controllavano. Poi venivano
passati nel mio ufficio e io li verificavo. lo guardavo le situazioni particolari, ogni posta
dell'esercizio.
ADR che ero a conoscenza delle partite
aperte nei confronti delle imposte alla fonte. Sapevo anche che la società aveva i
mezzi per farvi fronte. Solo nel 2008 sono stati dati 3 milioni di stipendi, e dal 2007 al 2008 la cifra d'affari è
cresciuta da 4 mio a 7 mio. C'erano tutte
le prerogative per garantire il pagamento degli scoperti. Tant'è che questi
scoperti sono stati riconosciuti dal
mio successore e azionista, che ha proposto dei pagamenti rateali. lo non seguivo più le società a quel
punto.
Il PG sottolinea che a bilancio della A.A.1 vi era una
perdita riportata di più di due milioni, era una situazione a suo parere da deposito
atti in Pretura. Dunque la società non
andava poi così bene. Inoltre i fondi propri erano inferiori alle perdite
riportate. A bilancio inoltre non risultano liquidità.
Bisogna leggere il bilancio con un criterio orientato verso
la realtà patrimoniale effettiva. Confermo che non vi era liquidità. Se si fanno i dovuti
calcoli, la perdita al 31.12.2008 era di circa
580’000 fr. effettivi. I correntisti erano tutti postergati. L'evoluzione in sé
era positiva, quando un
amministratore ritiene l'evoluzione positiva non ha senso bloccare l'attività. I
due milioni e 700 mila franchi di
debitori erano comunque debitori solvibili, come Novartis o Recordati, aziende serie in ambito farmaceutico.
Vi erano lavori in corso per 900’000 fr. e un valore di macchinari, già dopo gli ammortamenti, era di 1 milione
circa. Ancora, 437'000 franchi di
prestiti alla A.B.1, la quale ad un certo momento era una società che aveva un valore commerciale di oltre
2.
milioni con un’ipoteca come debito effettivo di 600'000 sull’immobile. La
società ha avuto un trend positivo con un milione e mezzo di aumento di
fatturazione negli ultimi due anni, cioè 2007/2008, io lasciavo questa situazione e l'amministratore che entrava al mio posto era consapevole della
situazione e riconosceva i debiti, visto che faceva pure proposte di
rateizzazione. lo, una volta contattato dalla PP __________, confermavo di non
essere mai stato chiamato in mora e .precisavo
che vi erano gli estremi per procedere contro la società e contro l'attuale amministratore.
(…)
In
merito alla società A.B.1 cos'ha da dire? Per questa società non risultano
bilanci agli atti.
Non so se
è ancora attiva o se è dormiente. Da quanto mi risulta l'AU è ancora il signor __________. Non mi risulta la società sia fallita. lo ho i
bilanci fino all'anno 2008.
ADR che non c'è un motivo
particolare perché non ho prodotto i bilanci della A.B.1.
Non
capisco come mai una volta pagate delle imposte alla fonte venivano saldati gli
anni recenti invece che gli anni più vecchi
concernenti la mia amministrazione.
(…)
Ci tengo
a precisare che io di questi importi non riversati non ho visto un franco.
Questi soldi sono rientrati nel movimento
societario.”
(verbale del
dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 5-8).
IV. Gli
appelli
Questioni
pregiudiziali
24.
a. AP 1 ha eccepito che la
sentenza di primo grado ha corretto in aggravata l’imputazione di
amministrazione infedele semplice formulata dal Ministero pubblico.
L’insorgente, in particolare, ha precisato che “la forma aggravata della
norma è prevista dall’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP e non, come indicato nell’atto
d’accusa, dall’art. 158 cpv. 1 CP” (dichiarazione d’appello, pto. 1.1, pag.
5).
b. L’imputato ha,
inoltre, richiesto l’emendamento del punto 1 dell’AA dall’indicazione “ed
abusando delle proprie funzioni”.
A suo dire, tale
locuzione, oltre ad essere impertinente con riferimento all’art. 158 cifra 1
cpv. 3 CP, lascerebbe intendere che le fattispecie indicate ai punti 1.1, 1.2,
1.3
e 1.4 dell’AA potrebbero essere qualificate come abuso di autorità (art.
312.
CP), nonostante tale ipotesi di reato sia stata già abbandonata dal PG. Con
l’inserimento di tale locuzione, si realizza, a mente della difesa, una
violazione del principio accusatorio (doc. CARP XXXV; verb. dib. d’appello,
pag. 3).
c. L’accusato ha, poi,
postulato che il procedimento nei suoi confronti sia sospeso e l’atto di accusa
rinviato al PG affinché emani un atto di accusa nei confronti di __________ in
modo che questi possa comparire quale coimputato. La disgiunzione di fatto dei
due procedimenti avvenuta in concreto è, a suo dire, irrita e non si giustifica
stante la stretta connessione dei fatti e le affinità delle posizioni
processuali riguardanti lui e __________. Essa, inoltre, gli cagionerebbe un
danno economico considerevole e irreparabile in quanto, in caso di sua condanna
al risarcimento della parte lesa, lo priverebbe del vincolo di solidarietà con __________
(doc. CARP XVI, XVII, XVIII, XXIV, XXVIII, XXX; verb. dib. d’appello, pag. 3).
d. AP 1 ha domandato,
infine, l’audizione, quale persona informata sui fatti, di __________ e, quale
teste, di __________. A suo dire, incombeva a __________ fare proseguire le
procedure esecutive nei suoi confronti e nei confronti dei condomini. A mente
dell’imputato, l’audizione di quest’ultima e di __________ permetterebbero di
accertare da quando essi sapevano ch’egli non pagava le tasse. D’interesse, a
dire dell’accusato, è pure sapere cosa al riguardo __________ ha detto a __________
(dichiarazione d’appello, pto. 5., pag. 3-4; verb. dib. d’appello, pag. 3).
24.1
a. Questa Corte, pur confermando che è errata l’indicazione dell’art. 158
cpv. 1 CP, ritiene del tutto evidente l’intento della pubblica accusa di
imputargli la “ripetuta amministrazione infedele aggravata” così come è
stato evidenziato nel titolo stesso del punto 1 dell’AA.
La
censura - peraltro tardiva in quanto non sollevata in primo grado - appare di
primo acchito pretestuosa, ritenuto che l’errata indicazione nell’AA del cpv. 1
dell’art. 158 CP non ha impedito all’imputato di fare valere le proprie ragioni
sia dinanzi alle autorità inquirenti che a quelle giudicanti, impostando la sua
difesa relativamente all’imputazione ex art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP.
La censura, pertanto, cade
nel vuoto.
b. Precisato
che il principio accusatorio si riferisce unicamente ai fatti e che esso è leso
quando la loro descrizione nell’AA è imprecisa, lacunosa, contraddittoria o confusa
in modo tale che non è possibile comprendere quali siano i fatti addebitati
all’imputato, l’istanza di emendamento dell’AA è stata respinta poiché da esso
risulta in modo chiaro che a AP 1 è imputato di avere fatto in modo di non
pagare le imposte, mancando ai propri doveri e abusando della propria funzione.
c. La
decisione di disgiunzione ex art. 30 CPP può essere impugnata con reclamo
giusta l’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP (Guidon, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 393,
n. 10, pag. 2945). Se è vero che, in concreto, non c’è stata una decisione
formale in tal senso, la disgiunzione si è materializzata chiaramente con
l’emanazione dell’AA. È questa disgiunzione materiale che avrebbe dovuto essere
impugnata alla CRP ai sensi della suddetta norma. Insorgere a tal riguardo solo
in sede di appello è lesivo della buona fede processuale. Tuttavia, quand’anche
si dovesse entrare nel merito della censura, la disgiunzione verrebbe
considerata materialmente fondata e non pregiudizievole degli interessi di AP 1,
ritenuto, da un lato, che i reati più gravi addebitati a AP 1 non toccano in
alcun modo __________ e, dall’altro, che il pregiudizio fatto valere è
esclusivamente di natura civile e non è irreparabile.
L’istanza
di rinvio dell’AA è, pertanto, respinta.
d. L’istanza probatoria
è respinta:
-
ritenuto come, in diritto penale, ognuno risponda delle proprie colpe,
l’accertamento di un obbligo ad agire di __________ e quello del momento in cui
ella ha saputo della morosità di AP 1 non è rilevante per il procedimento e il
giudizio nei confronti di quest’ultimo. Lo potrebbe, semmai, essere soltanto
nell’ambito di un eventuale procedimento avviato nei confronti della stessa __________;
-
per gli stessi motivi, è ininfluente ai fini del presente giudizio, stabilire
quando __________ abbia saputo che AP 1 non pagava le imposte e cosa egli abbia
detto a __________.
Ripetuta
amministrazione infedele aggravata
25.
Giusta
l’art. 158 cifra 1 CP, si rende colpevole di amministrazione infedele chi,
obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il
patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo
danneggia o permette che ciò avvenga.
L’adempimento
della fattispecie presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed
una soggettiva: è necessario che l’autore abbia avuto una posizione di gerente
(Forum Poenale 2/2011, pag. 69 segg. ed ivi ripresa sentenza del Bezirksgericht
di Zurigo, 9. Abteilung, del 3 settembre 2010, con riferimenti dottrinali), che
egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione,
che ne sia risultato un pregiudizio, e che egli abbia agito intenzionalmente o
con dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit Suisse, 3. ed., Berna
2010, n. 2 segg. ad art. 158; Niggli, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea
2013, 3. ed., n. 11 segg. ad art. 158; Trechsler/Pieth, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 segg. ad
art. 158; DTF 123 IV 17, DTF 122 IV 279 e DTF 120 IV 190).
Nel
caso aggravato di cui all’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, il giudice può
pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
L’art. 158 CP punisce l’uso infedele di un potere di
amministrazione o di sorveglianza: si parla di “Treubruch” da parte di
chi ricopre una “Garantenstellung”, ovvero un ruolo di garante.
Perseguita
è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare che
derivano dalla legge, da un mandato ufficiale, da un negozio giuridico (Mini,
La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario: genesi, attualità e
prospettive future ticinesi, svizzere ed europee, Lugano 2002, p. 225 e 226 e
riferimenti) o anche da una gestione d’affari senza mandato (FF 1991 II 1018;
per esempi concreti cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht,
BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7a ed., Berna 2010, § 19 n. 10).
Il
Tribunale federale, con specifico riferimento all’esercizio di una funzione
pubblica, ha fatto alcune precisazione volte a meglio definire l’ambito di
applicazione del reato di amministrazione infedele. Di seguito la casistica per
quanto qui d’interesse.
In
DTF 81 IV 228 consid. 1 a) il TF si è chinato sul un caso di un segretario
comunale, preposto alla riscossione delle imposte del Comune per cui lavorava,
reo di averne manipolato la documentazione facendovi risultare minori crediti
fiscali per coprire ammanchi da lui indebitamente causati all’ente locale.
L’Alta
Corte in questa sentenza lo ha, tra l’altro, riconosciuto colpevole di
amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP (vart. 159 CP) precisando
che possono rendersi colpevoli di tale reato anche i membri di un’autorità o i
funzionari: chi esercita funzioni pubbliche pone in essere, infatti, una
gestione in senso ampio e può essere perseguito ai sensi dell’art. 158 CP
(vart. 159 CP), proteggendo questa norma non solo il patrimonio dei privati ma
anche quello della collettività.
In
DTF 118 IV 244 consid. 2 c) il TF ha giudicato in una causa relativa ad un
municipale nominato dal Comune amministratore di società da esso partecipate,
cui s’imputava di non avere riversato all’ente pubblico, malgrado lo imponesse
il regolamento comunale, le indennità (tantièmes) percepite nell’esercizio
della sua funzione.
L’Alta Corte ha prosciolto
l’imputato dal reato di amministrazione infedele (vart. 159 CP), precisando che
il Comune avrebbe dovuto, semmai, agire per via civile avviando nei suoi
confronti procedure esecutive per il recupero del credito.
Nell’argomentare,
il TF ha, in particolare, sottolineato che l’imputato, in quanto preposto ai
servizi industriali e non delegato alle finanze, non era incaricato di
recuperare questo tipo di crediti del Comune; il TF ha, tuttavia e per quanto
qui d’interesse, aggiunto che d’altra parte, non essendo sindaco, non era
tenuto in particolare a vigilare affinché gli altri municipali rispettassero i
loro doveri (“d’autre part, n’étant pas le syndic, il n’était pas tenu
spécialement de veiller à ce que les conseillers municipaux respectent les
devoirs de leur charge”) evidenziando, con tale distinguo, l’accresciuta
responsabilità di chi è al vertice del Comune.
In
STF 6P.149/2004 e 6S.404/2004 dell’11 ottobre 2005 il TF ha esaminato il caso
di un sindaco, amministratore di una società partecipata dal suo Comune, il cui
agire, sia in ambito comunale che societario, era “davvero dittatoriale”
(“wirklich dikatorisch”), e che disponeva di un “inaudito
accentramento di potere” (“beispiellose Machtfülle”) nonché della
piena fiducia dei consiglieri comunali, ignari della situazione finanziaria
della società partecipata, la cui conduzione essi lasciavano al predetto
sindaco (consid. 10.2.1.). Per l’Alta Corte è fuori discussione che un tale
sindaco, con estese competenze (“weitreichenden Kompetenzen”), ricopra
la posizione di amministratore ai sensi dell’art. 158 CP e che, non avendo egli
sorvegliato gli interessi patrimoniali del suo Comune così come gli imponeva la
legge, abbia violato tale norma (consid. 13.4.1.).
Dal
profilo soggettivo, l’autore del reato di amministrazione infedele deve avere
agito, quanto meno, con dolo eventuale.
L’intenzione
deve riferirsi a tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 158
cifra 1 CP ed, in particolare, alla lesione dei propri doveri, alla violazione
degli interessi dei rappresentati nonché al danno patrimoniale derivato a
questi ultimi (Corboz, Les infractions en droit Suisse, Vol. I, 3a ed., Berna
2010, n. 13 ad art. 158).
Punto
n. 1.1-1.3 AA
Qualifica
di amministratore
26.
L’appellante
principale contesta che, per i fatti rimproverati - ovvero, quelli relativi al
mancato avvio delle procedure esecutive per l’incasso delle sue imposte
personali e delle tasse dovute dal Condominio __________ - egli possa essere
qualificato come amministratore di patrimonio altrui ai sensi dell’art. 158 CP.
A dire dell’insorgente, egli “non
agiva come sindaco e amministratore comunale, già in virtù del principio di
collisione di interesse (art. 100 LOC), che esclude ogni membro del Municipio
dalle sue funzioni”. Ricordato che, in virtù dell’art. 182 Legge
Tributaria, egli aveva l’obbligo di astenersi dal prendere una decisione o
partecipare in modo preponderante alla sua elaborazione, l’appellante conclude
che egli non aveva titolo per notificare a sé oppure al Condominio __________
dei precetti esecutivi. Inoltre - sostiene - come si evince dalla sentenza 11
ottobre 2005 del Tribunale federale (6P.149/2004 e 6S.404/2004), “l’equazione
sindaco = amministratore nel senso dell’art. 158 CP non è data nella
fattispecie” (dichiarazione d’appello, pto. 1.2, pag. 5, 7-8, pto. 1.3.,
pag. 8-12).
26.1
a. Gestore ai sensi della norma è colui che dispone di sufficiente
indipendenza nel senso di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio
affidatogli (DTF 129 IV 124 consid. 3.1, 123 IV 17 consid. 3b, 120 IV 190 consid. 2b). E’, dunque,
indispensabile, affinché vi sia gestione ai sensi dell’art. 158 CP, che il
gestore goda di un’autonomia sufficiente su tutto o su parte del patrimonio
altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un’azienda (DTF 123 IV 17
consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; STF del 2 febbraio 2009,6B_931/2008,
consid. 2.1).
Il potere di amministrazione
autonomo sui beni affidati può manifestarsi sia attraverso la stipulazione di
atti giuridici, sia con l’obbligo di difendere, sul piano interno, precisi
interessi patrimoniali, sia, infine, con il compimento di atti materiali (“Geschäftsführer im Sinne von Art. 159 aStGB ist, wer in tatsächlich
oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines
andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Geschäftsführer ist nicht nur, wer Rechtsgeschäfte nach aussen
abzuschliessen hat, sondern auch, wer entsprechend seiner Fürsorgepflicht im
Innenverhältnis für fremde Vermögensinteressen sorgen soll”, DTF 129 IV 124 consid.
3.
, 123 IV 17 consid. 3b; STF 18 gennaio 2003,
6S.711/2000, consid. 4.3.).
b. Secondo
autorevole dottrina, il sindaco “si trova ai vertici della scala
politico-sociale e amministrativa e quindi nella condizione ideale, con il
supporto della legge, per assolvere e giudicare da solo e per ultimo talune
questioni dell’amministrazione di interesse generale e particolare” (Eros
Ratti, Il Comune, Vol. II, Losone 1988, pag. 1159). “Il Sindaco non è quindi
solo un “primus inter pares” rispetto agli altri municipali, un presidente con
mere prerogative d’onore: a lui incombe invece per legge una più vasta
responsabilità, che si risolve in una maggiore estensione di poteri e in una
posizione di primato all’interno dell’organo collegiale” (Fabio Vassalli,
RDAT 1980, Appunti sui diritti e doveri del Sindaco, pag. 343).
Le
competenze del sindaco sono definite dalla Legge organica comunale del 10 marzo
1987.
che ha inteso valorizzarne la funzione, riconoscendola come “l’elemento
trainante a livello comunale” (rapporto Commissione della legislazione, in
verbali del G.C. sessione autunnale; cfr. anche Eros Ratti, op. cit., pag.
802).
Ai
sensi dell’art. 118 cpv. 1 LOC, il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio,
coordina l’attività del collegio municipale e dirige l’amministrazione con le
competenze conferite dalla legge.
Giusta
il cpv. 3 della predetta norma, al sindaco incombe anche vigilare sull’attività
dei dipendenti e, nei casi urgenti, prendere i necessari provvedimenti,
sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.
In particolare, a norma
dell’art. 119 LOC, il sindaco è responsabile della gestione e della
trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della corrispondenza, delle
petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune (lett. b).
Ai
sensi della lett. d) della predetta norma, spetta al sindaco firmare, in unione
al segretario comunale, gli atti del comune e provvedere alla loro trasmissione.
26.2
È, quindi,
indiscutibile che poteri e competenze derivantegli dalla LOC pongono il sindaco
in una posizione di amministratore del patrimonio comunale, in grado di
disporne in modo autonomo e di incidere sulla sua corretta gestione. Egli è,
quindi, un gestore ai sensi dell’art. 158 CP.
A questo proposito, si ricorda
che il TF ha già avuto modo di stabilire che l’art. 158 CP è applicabile
all’amministrazione infedele di cui si rendono colpevoli i membri di
un’autorità o i funzionari (DTF 81 IV 228 consid. 1: condanna ai sensi di tale
norma di un segretario comunale che aveva intenzionalmente ridimensionato le
imposte dovute da terzi al Comune al cui incasso egli era stato preposto).
26.3
In concreto, all’epoca
dei fatti AP 1 era sindaco con le attribuzioni di cui s’è detto al consid. 1 ,
in particolare quelle di capo dell’amministrazione comunale e capo del
dicastero finanze.
E’ indubitabilmente in
tale veste - e non in quella di semplice contribuente moroso, come preteso
dalla difesa - che egli ha agito quando, al segretario comunale che gli faceva
presente la sua situazione debitoria e gli mostrava le richieste d’esecuzione
che lo riguardavano e che erano state, come prassi, preparate dal CSI, ha detto
“lasala lì che pö paghi”.
Non è, del resto,
difficile immaginare quale sarebbe stata la risposta che ABC1 avrebbe dato al
“normale” contribuente in mora per importi analoghi a quelli qui in discussione
che si fosse recato in cancelleria comunale chiedendogli di lasciare tutto in
sospeso perché avrebbe provveduto a saldare il debito non appena in migliori
condizioni di liquidità. Se ABC1 ha ubbidito a quel “lasala lì che pö paghi”
è, certamente, perché a pronunciare quella frase era il sindaco, cioè il suo
superiore gerarchico cui egli era, in più, legato da un debito di riconoscenza
(AI 9, pag. 5 in MP inc. 2013.1933).
Non è, perciò, condivisibile la
tesi difensiva secondo cui l’art. 158 CP non può trovare applicazione poiché,
trattandosi di questioni che lo concernevano, a AP 1 non derivava dal suo
statuto di municipale nessun obbligo (di fare) e, quindi, egli non può, sul
tema delle sue imposte, essere considerato amministratore ai sensi dell’art.
158.
CP. Del resto, la questione è già stata decisa dal TF che, trattando del
caso di un municipale che non aveva riversato delle tantièmes al Comune
malgrado il regolamento comunale glielo prescrivesse e che è stato assolto, ha
avuto modo di stabilire che l’art. 158 CP avrebbe trovato applicazione se il
municipale oggetto del procedimento penale - debitore delle tantièmes - invece
di essere preposto ai Servizi industriali, fosse stato responsabile delle
finanze o fosse stato sindaco e come tale “tenu spécialement de
veiller à ce que les conseillers municipaux respectent les devoirs de leur
charge” (DTF 118 IV 244 consid. 2c). Così come è il caso in concreto.
Non giova, infine, all’appellante invocare la sentenza 11 ottobre
2005.
del Tribunale federale (6P.149/2004 e 6S.404/2004) sostenendo che, in quel
caso, la condanna per amministrazione infedele di un sindaco era stata
pronunciata in quanto quest’ultimo aveva ampie competenze (“mit
weitreichenden Kompetenzen”), un potere senza eguali (“beispiellose
Machtfülle”), un fare dittatoriale (“wirklich diktatorisch”)
e la piena fiducia dei consiglieri comunali (“sie vertrauten dem Präsidenten
vollumfänglich”). A parte il fatto che, in quella sentenza, il sindaco è
stato giudicato per reati compiuti come amministratore di fatto di società
collegate e partecipate del suo Comune e, pertanto, per una fattispecie diversa
rispetto a quella in disamina, nel caso di specie, AP 1, non solo disponeva in
quanto sindaco e responsabile del Dicastero delle finanze, di un’estesa
competenza che gli imponeva di vigilare sul recupero dei crediti dell’ente
pubblico, ma di questo era un più che autorevole membro in forza della sua più
che ventennale esperienza nel Municipio cui si aggiungeva - quale ulteriore
circostanza atta ad accrescerne l’autorevolezza - il prestigio derivantegli
dall’avere ricoperto per lunghi anni e ancora ricoprire ruoli importanti in
consessi politici e enti parastatali.
Lo stesso vale per quanto
attiene ai rapporti fra Comune e i condomini __________ e __________: la tesi
secondo cui a questo proposito egli non era amministratore, non solo per il
conflitto d’interessi, ma perché la competenza d’incasso delle tasse d’uso e
dei contributi per l’acqua potabile è del responsabile del dicastero azienda
acqua potabile non regge già solo per le argomentazioni del TF sul compito di
generale sorveglianza del sindaco sull’operato dei municipali (DTF 118 IV 244
consid. 2 c).
In conclusione, è evidente che l’ampiezza
dei poteri in capo a AP 1 lo qualificava come amministratore ai sensi dell’art.
158.
CP.
Violazione dei doveri
nell’amministrare il patrimonio altrui o sorvegliarne la gestione
27.
AP
1.
- dato e non concesso che abbia agito come sindaco amministratore - nega
di aver leso i doveri legati a tale qualifica poiché, sostiene, egli non ha
messo in atto nulla per evitare l’avvio delle procedure esecutive a suo carico
e/o a carico dei condomini __________ e __________. L’appellante precisa che “la
contabilità comunale era completa, trasparente e accessibile” e che egli
non ha mai nascosto alcunché né all’assemblea comunale né alle commissioni gestione,
finanze e tributaria. La Sezione enti locali non ha, inoltre, rilevato anomalie
nella conduzione del Comune. Del resto, continua il ricorrente, trovandosi egli
in conflitto d’interessi, incombeva alla vice sindaca __________, al capo
dicastero azienda acqua potabile e al segretario comunale ABC1 di far
proseguire le domande d’esecuzione a suo carico e a carico dei condomini __________
e __________. Non avendolo fatto - conclude - sono loro, e non lui, ad avere
violato i doveri di amministratore ai sensi dell’art. 158 CP (dichiarazione
d’appello, pto. 1.3, pag. 9, pto. 1.4., pag. 12 e arringa al dib. d’appello).
27.1
a. Il comportamento delittuoso di cui all’art. 158 CP consiste nel
disattendere i doveri derivanti dalla qualifica di amministratore.
L’amministratore è, pertanto, punibile qualora violi - con atti od omissioni -
gli specifici obblighi imposti dal dovere di amministrare e preservare gli
interessi economici di terzi. Accertare l’eventuale inosservanza di tali
obblighi implica stabilire per ciascun caso concreto, tenuto conto delle sue
particolarità, il contenuto specifico dei doveri che gravano sulla figura
dell’amministratore. Occorre, pertanto, chinarsi sulla disamina di questi
doveri previsti, tra l’altro, da disposizioni legali (STF 6B_233/2013 del 3
giugno 2013 consid. 3.2).
b. AP
1, ricevute presso il Comune le domande d’esecuzione allestite dal
CSI all’attenzione dell’UEF e rilevata la collisione d’interessi
che lo concerneva per il suo doppio ruolo di sindaco e di debitore, avrebbe
dovuto fare quanto era nelle sue facoltà per assicurarne la corretta
intimazione.
In
particolare, nella sua veste di sindaco, AP 1 avrebbe dovuto trasmettere o far
trasmettere le domande d’esecuzione all’allora vicesindaco (art. 119 lett. b
LOC), spettando a questi di sostituirlo e di far proseguire, coadiuvato dal
segretario comunale, la procedura esecutiva presso la preposta autorità
cantonale.
Ma
non solo, AP 1, sempre fra i suoi obblighi di sindaco, aveva quello di vigilare
sull’attività dei dipendenti e, pertanto, avrebbe dovuto sollecitare il
segretario comunale ad attivarsi per predisporre quanto necessario all’inoltro
delle domande di esecuzione.
Con quel “lasala lì che
pö paghi” detto a ABC1 - che, oltre a nutrire per lui un debito di
riconoscenza, gli era gerarchicamente sottoposto - AP 1 ha violato il suo
obbligo di astenersi e di assicurarsi che il segretario comunale facesse in
modo di investire della questione chi, all’interno del Municipio, doveva
sostituirlo così che la pratica potesse avere il suo corso normale. E’, dunque,
con quell’ordine - dato in violazione del suo obbligo di astenersi e di
assicurare il corretto funzionamento dell’amministrazione comunale - che egli
ha impedito che chi di dovere prendesse atto della sua morosità e disponesse -
così come sarebbe stato il caso per qualsiasi altro contribuente moroso (AI 25,
pag. 4 in MP 2013.1933) - l’avvio della procedura esecutiva.
E’ con quel “lasala lì che pö
paghi” che AP 1 ha impedito - avvalendosi, come detto, del forte ascendente
che aveva sul segretario comunale in forza della sua superiorità gerarchica e
della riconoscenza che il sottoposto nutriva per lui per averlo assunto nel
1998.
(AI 9, pag. 5 e AI 25, pag. 4 in MP Inc. 2013.1933) - che la procedura per
l’incasso delle imposte comunali da lui dovute seguisse il suo corso.
Come visto, l’appellante
pretende di discolparsi anche sostenendo che la sua situazione debitoria era
chiara, non solo per i municipali, ma per tutti i cittadini di __________ (dove
vige il regime assembleare), risultando essa dalla documentazione che ogni
cittadino del Comune avrebbe potuto chiedere di consultare al momento
dell’esame dei rendiconti annuali.
L’argomentazione non aiuta
l’appellante ritenuto che, quand’anche le cose dovessero stare nei termini da
lui sostenuti, ciò potrebbe essere rilevante in un eventuale procedimento che
fosse, per ipotesi, avviato nei confronti di altri municipali o persone attive
nell’ambito dell’amministrazione comunale. Non, invece, in quello che lo vede
protagonista ritenuto che, in diritto penale, ognuno risponde delle proprie
responsabilità (STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.3).
Ciò detto, si rileva, per
completezza di cronaca, che il bilancio di __________ - che veniva allegato al
messaggio municipale relativo al consuntivo - pur indicando per anno i “debitori
d’imposta”, non precisa la loro identità (AI 25, pag. 4 e allegati 1 e 2
nonché AI 13 doc. 9 in MP 2013.1933) e che è soltanto andando a spulciare le
schede del CSI che si poteva scoprire la situazione debitoria dell’allora
sindaco.
c. Gli obblighi di AP 1
erano quelli indicati sopra - cioè, astenersi e fare in modo che la situazione
debitoria dei due condomini venisse sottoposta ed esaminata da chi lo doveva
sostituire - anche in relazione alle tasse d’utilizzo e ai contributi dovuti da
__________ e __________.
Anche su questa questione,
il qui appellante ha violato tali suoi obblighi. Pur non dando, diversamente
che per le sue imposte, un ordine esplicito di bloccare la cosa - non sembra
essere stata pronunciata una frase analoga al “lasala lì che pö paghi” -
il messaggio dato a ABC1 dicendogli che “appena avrebbe incassato i soldi
dalla __________ avrebbe proceduto a pagare le tasse dovute dai due condomini”
(AI 25, pag. 3 in fine in MP 2013.1933) era chiaramente analogo.
Ritenuto come AP 1 fosse perfettamente consapevole dell’influenza che egli
esercitava sul segretario comunale - visto, in particolare, che egli aveva
potuto constatare l’efficacia di quel “lasala lì che pö paghi” - egli
non poteva non essere consapevole del fatto che il segretario comunale avrebbe
dato a quell’assicurazione di pagamento futuro lo stesso effetto che aveva dato
alla prima.
AP 1 (che, contrariamente
ad alcune sue affermazioni, sapeva positivamente della mora dei suoi
amministrati poiché il segretario ABC1 lo aveva, più volte, reso attento al
riguardo; cfr. AI 25, pag. 2 e 3 in MP 2013.1933) ha, dunque, anche qui, violato
i suoi obblighi di sindaco chiedendo implicitamente al segretario di non
attivarsi. Egli ha, così, ancora una volta, fatto in modo che chi doveva
sostituirlo non venisse investito della questione e, quindi, ha impedito che
alla morosità dei condomini che egli amministrava venisse dato il seguito
procedurale che era negli interessi del Comune.
d. In conclusione, sia
riguardo alle imposte comunali da lui dovute che riguardo ai tributi dovuti dai
condomini __________ e __________ AP 1, avvalendosi della sua funzione di
sindaco ed abusandone, ha impedito il corretto funzionamento
dell’amministrazione comunale di cui aveva la supervisione e la direzione.
Egli ha, così, violato i suoi
doveri di amministratore ai sensi dell’art. 158 CP ed il suo gravame su questo
punto deve essere respinto.
Danneggiamento
del patrimonio amministrato
28.
L’appellante
principale sostiene, inoltre, ch’egli deve essere, comunque, prosciolto dal
reato di amministrazione infedele in quanto non ha cagionato al PC 1 alcun
pregiudizio, neppure nella forma di una messa in pericolo del patrimonio poiché
l’incasso delle imposte dovute da lui e da sua moglie per gli anni 1999-2007
nonché delle tasse d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile
concernenti il complesso __________, di cui era amministratore, non è mai stato
a rischio.
Per
quanto attiene alle imposte comunali arretrate, a mente dell’insorgente,
concorrono a comprovare che il PC 1 non ha subito alcun danno, né una messa in
pericolo concreta del patrimonio comunale, i seguenti fatti:
- il
PC 1 ha incassato tutto quanto da lui dovuto come debito d’imposta, così come
egli aveva predisposto prima dell’apertura del procedimento penale a suo
carico;
- non
è subentrata alcuna prescrizione del credito d’imposta comunale, tenuto conto
anche degli intervenuti pagamenti interruttivi;
- sul
messaggio municipale era apposta la sua firma per approvazione del consuntivo e
ciò varrebbe quale riconoscimento di debito ex art. 135 n. 1 CO interruttivo
della prescrizione;
- le
pretese del PC 1 sarebbero state, comunque, soddisfatte “a fronte degli
averi mobili e immobili di cui disponevano e dispongono i coniugi”.
Infine, l’appellante ha ricordato
che il PC 1 ha interamente incassato i tributi dovuti dai condomini di __________
__________ e __________ (dichiarazione d’appello, pto. 1.6, pag. 17, pto. 1.7.,
pag. 18).
28.1
Il
reato è consumato solo se vi è un pregiudizio economico a danno di una terza
persona (DTF 120 IV 190 consid. 2b). E’ il caso quando ci si trova di fronte ad
una vera lesione del patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad
un aumento dei passivi, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato
aumento dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo tale da
avere per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista economico
(STF 6B_931/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 4.1.). Un pregiudizio temporaneo
è sufficiente (DTF 123 IV 17 consid. 3d; 121 IV 104 consid. 2c; 118 IV 29
consid. 3a; STF 6S.430/2006 del 13 febbraio 2007 consid. 3.1.).
Deve,
inoltre, sussistere un nesso di causalità tra la violazione del dovere di
amministrare il patrimonio altrui o di sorvegliarne la gestione e il danno
patrimoniale (STF 6B_66/2008 del 9 maggio 2008 consid. 6.3.4).
28.2
In concreto, è accertata
(e, peraltro, non contestata) l’esistenza, al momento dell’apertura del procedimento
penale, dei debiti d’imposta/tasse così come indicato al pto 1. dell’AA a
carico rispettivamente di AP 1 e dei condomini __________ e __________ da lui amministrati.
Pure
accertata (e non contestata) è l’esigibilità di questi debiti. Per esempio, secondo
quanto indicato da AP 1 al dibattimento d’appello, l’esigibilità delle imposte
da lui dovute per il biennio 1999/2000 era data almeno dal 2003 e quelle del 2001/2002
era data almeno dal 2004 e così via.
Altrettanto
esigibili erano le tasse e i contributi dovuti dai due condomini.
Pure accertato è che AP 1
ha saldato il suo debito d’imposta soltanto dopo diversi anni dalla sua
esigibilità, dapprima parzialmente in data 22 marzo 2013 versando fr. 156'127.-
e poi, per intero, il 27 marzo 2013 con un versamento di fr. 13’171.10 (AI 18 e
22.
in MP inc. 2013.1933) e che i contributi dovuti dai due condomini sono
stati pagati soltanto il 4 febbraio 2014 (invero lasciando uno scoperto
residuale di fr. 6’500.-, poi estinto: cfr. doc. TPC 21 in inc. 72.2013.92; verbale del dibattimento di primo grado, pag. 3).
Ora,
il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’omesso incasso delle
imposte dovute ed esigibili è un mancato aumento dell’attivo (DTF 80 IV 243
consid. 1 b ).
Ritenuto
quanto sopra, il presupposto del danno è, in concreto, realizzato.
Il pagamento tardivo
dell’intero debito fiscale non muta lo stato delle cose, avendo il PC 1 quanto
meno subito un pregiudizio temporaneo (DTF 123 IV 17 consid. 3d; 121 IV 104
consid. 2c; 118 IV 29 consid. 3a; STF 6S.430/2006 del 13 febbraio 2007 consid.
3.1
).
A titolo abbondanziale, si
rileva che, al di là della questione della prescrizione del diritto di
riscossione (art. 194 LT), il rischio sempre attuale che, col trascorrere degli
anni, i contribuenti potessero diventare insolventi o sparire, ha configurato
una concreta messa in pericolo dell’attivo comunale che l’ente locale avrebbe
dovuto debitamente considerare nella propria contabilità come peggioramento del
valore economico del proprio patrimonio e, dunque, come vero e proprio danno ai
sensi dell’art. 158 CP (DTF 121 IV 104 consid. 2c; 122 IV 279 conisid. 2a; 123
IV 17 consid. 3d).
Inoltre, sempre a titolo
abbondanziale, si rileva che non convince la tesi proposta da AP 1 solo in sede
d’appello secondo cui la firma del messaggio municipale per l’approvazione del
consuntivo assurgerebbe a riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 135 n. 1
CO, pertanto ad atto interruttivo della prescrizione, ritenuto che in tale
sottoscrizione non è ravvisabile una chiara manifestazione di volontà che
indichi in maniera univoca, secondo il principio della buona fede, che egli si
sentiva legato giuridicamente da una posizione debitoria verso il Comune che
amministrava (Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea
2003, ad art 135 CO, n. 7; DTF 134 III 591 consid 5.2.1.).
Non giova, infine,
all’appellante invocare la disponibilità di un importante patrimonio mobiliare
ed immobiliare per sostenere che la riscossione del debito delle imposte
comunali arretrate non è mai stata a rischio. Riguardando, tuttavia, la
capacità di restituzione (Ersatzbereitschaft) un altro elemento
costitutivo della fattispecie ovvero l’intenzione di arricchire sé od altri (Bereicherungsabisicht)
prevista dall’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, tale censura verrà trattata al
consid. 30 che verte specificatamente su questo aspetto.
Intenzionalità
di arrecare un danno al patrimonio amministrato
29.
AP
1.
sostiene di non avere mai avuto l’intenzione di danneggiare il patrimonio del
PC 1 sottolineando come ciò sia dimostrato dai seguenti elementi:
- egli
ha sempre detto al segretario comunale che avrebbe comunque pagato le imposte;
- non
ha esercitato alcuna imposizione, nemmeno tacita, nei confronti del segretario
comunale;
- ha
versato fr. 40'000.- nel periodo 2008-2009 quale pagamento di imposte
arretrate;
- ha
rinunciato a percepire l’indennità dovutagli come sindaco;
- ha
richiesto ad inizio 2013, prima dell’avvio del procedimento penale, ai
segretari comunali ABC1 e __________ di allestire il conteggio di quanto da lui
dovuto;
- ha
avuto un incontro con i due segretari comunali il 18 marzo 2013, prima
dell’avvio del procedimento penale, durante il quale ha ricevuto il conteggio
da lui richiesto;
- ha
pagato per intero i debiti d’imposta con versamenti eseguiti il 22 e 27 marzo
2013.
“per volontà pregressa” con averi destinati a saldare gli arretrati
fiscali. Al riguardo, precisa che i pagamenti di oltre fr. 160'000.- eseguiti
in marzo 2013 non ci sarebbero stati se egli non avesse avuto, già in
precedenza, la volontà di pagare (dichiarazione d’appello, pto. 1.5, pag.
14-17).
29.1
Dal profilo soggettivo,
l’art. 158 cifra 1 CP implica che l’autore, in modo consapevole, mancando ai
propri doveri nell’amministrare il patrimonio altrui o nel sorvegliarne la
gestione, voglia arrecare pregiudizio agli interessi pecuniari della vittima o
permettere che essi siano violati (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen
Einzelnen, 10 ed., Zurigo 2013, § 30, n. 1.2). Egli deve avere intenzionalmente
cagionato il danno oppure omesso di evitare che esso si produca (DTF 86 IV 12
seg./JdT 1960 IV 76 seg.). Il dolo eventuale è sufficiente nella misura in cui
l’autore prenda in seria considerazione l’avverarsi del risultato ed acconsenta
alla prospettiva che si verifichi (DTF 123 IV 23/JdT 1998 IV 150; 120 IV 193;
86.
IV 11/JdT 1960 IV 66; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht,
BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7 ed., Berna 2010, § 19 N. 18;
Donatsch, op. cit., § 30, n. 1.2; Trechsel/Pieth, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 ed., Zurigo 2013, ad art. 158 n. 14).
29.2
A mente di questa
Corte, AP 1 ha agito ben sapendo di arrecare pregiudizio, nel senso
sopraindicato, alle entrate del PC 1.
Egli si è consapevolmente
avvalso della propria autorità di sindaco e ha altrettanto consapevolmente impedito
il normale prosieguo delle procedure d’incasso sia delle imposte comunali da
lui dovute sia delle tasse d’uso canalizzazioni e contributi dovute dal condominio
__________ e __________.
L’imputato sapeva che, non
trasmettendo le domande d’esecuzione all’allora vicesindaco ed assicurandosi la
compiacenza del segretario comunale, avrebbe precluso per sempre (in caso
d’intervenuta prescrizione) o quanto meno ritardato (in caso di pagamento
posticipato oltre i termini prescritti) ed, in ogni caso, posto in concreto
pericolo (esistendo il rischio che i contribuenti diventassero col tempo
insolventi) il corretto afflusso di denaro nelle finanze del PC 1.
Con tale agire, egli ha
arrecato, con coscienza e volontà, un danno effettivo al PC 1 consistito nel
mancato aumento degli attivi quanto meno provvisorio.
Del resto, chi meglio di un
sindaco può conoscere l’importanza per un PC 1 di disporre tempestivamente
della liquidità ad esso spettante per poter efficacemente amministrare il
proprio territorio, nonché il danno che le mancate entrate cagionano all’ente
interessato (ed, eventualmente, a suoi creditori).
Irrilevante è il fatto che -
come sostiene - egli ha sempre avuto intenzione di pagare. Quel che conta è che
egli, consapevolmente, procrastinava la concretizzazione di tale sua intenzione
al momento in cui - saldati gli altri suoi debiti, in particolare quello per la
rilevazione della quota del socio - la sua liquidità gli avrebbe permesso di
farlo. E, occorre sottolinearlo, questa situazione egli ha ritenuto di averla
raggiunta soltanto nel 2013, cioè a distanza di quasi 10 anni dall’esigibilità
delle imposte più datate: a comprova che egli ha consapevolmente anteposto i
suoi interessi privati a quelli del PC 1.
Non giova, inoltre, al
ricorrente negare qualsiasi sua intenzione di arrecare pregiudizio ricordando
saltuarie e tardive estinzioni del credito (pagamento di fr. 40'000.- nel
2008-2009 o soltanto limitate compensazioni con l’indennità di sindaco);
tali atti nulla tolgono all’accertata volontà dell’autore di pagare solo quando
“gli fosse stato comodo” (per dirla popolarmente).
Ne deriva che anche su questo
punto l’appello dev’essere respinto.
Agito per
indebito profitto
30.
L’appellante
principale sostiene che, in concreto, non trova in ogni caso applicazione la
forma qualificata di cui all’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP non avendo egli agito
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto: egli non ha agito “per
lucro, per scopo di indebito profitto, per un illecito interesse” poiché
non ha intascato denaro né per sé, né per altri e poiché il ritardo nel
pagamento dei tributi non ha generato alcun indebito arricchimento né per lui
né per altri (dichiarazione d’appello, pto. 1.2, pag. 6).
Ribadisce
che le pretese del PC 1 sarebbero state, comunque, soddisfatte “se appena si
tiene conto delle disponibilità immobiliari e finanziarie dei coniugi” come
comprovato dagli estratti del Registro fondiario annessi all’istanza probatoria
inoltrata in data 1° luglio 2013 al Ministero pubblico (dichiarazione
d’appello, pto. 1.2, pag. 7).
Anche
per quanto attiene ai tributi dovuti dal complesso __________, da lui
amministrato, AP 1 sostiene di non avere “alcun interesse proprio nella
proprietà condominiale” (dichiarazione d’appello, pto. 1.7, pag. 18).
30.1
Ai
sensi dell’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, costituisce circostanza aggravante
l’aver agito, nell’ambito dell’amministrazione infedele, per procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto (DTF 123 IV 23/JdT 1998 IV 150; 120 IV 193; 86 IV
11/JdT 1960 IV 66; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I:
Straftaten gegen Individualinteressen, 7 ed., Berna 2010, § 19 N. 20; Donatsch,
op. cit., § 30, n. 1.3; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2 ed., Zurigo 2013, ad art. 158 n. 16).
Non
agisce con il proposito di conseguire un indebito profitto l’autore che ha la
possibilità e la volontà di restituire, in ogni momento, l’indebito profitto
all’avente diritto (“Ersatzbereitschaft”) (Niggli, Basler Kommentar,
Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, n. 171 seg. ad art. 158; cfr. anche
Corboz, Les infractions en droit Suisse, Vol. I, 3a ed., Berna 2010, n. 18 seg.
ad art. 158).
30.2
In concreto, non fa
dubbio che l’intento perseguito da AP 1, procrastinando per anni il pagamento
delle imposte/tasse comunali ed intralciandone la riscossione, era quello di
procacciare a sé, rispettivamente ai condomini __________ e __________, un
indebito profitto.
Il
profitto va, infatti, inteso in senso ampio comprendendo esso tutti i vantaggi
di natura economica perseguiti (Donatsch, op. cit., § 5, n. 3.6;
Stratenwerth/Jenny/Bommer, BT I, op. cit., § 13, n. 33; Corboz, Les infractions
en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, ad art. 138, n. 14). AP 1, ben sapendo
dell’illegalità del proprio agire ostativo, ha voluto evitare a sé ed ai
condomini da lui amministrati, quanto meno per un certo periodo, l’esborso
della liquidità necessaria al pagamento delle imposte/tasse: il privilegio
perseguito e ottenuto è consistito nella non diminuzione dei loro attivi che
sono rimasti nelle loro disponibilità e che essi hanno potuto impiegare a loro
piacimento. Non cambia, come visto sopra, il fatto che ciò è avvenuto a titolo
temporaneo (DTF 123 IV 17 consid. 3d; 121 IV 104 consid. 2c; 118 IV 29 consid.
3a; STF 6S.430/2006 del 13 febbraio 2007 consid. 3.1.). Nella sostanza, grazie
al pagamento tardivo delle loro obbligazioni, l’imputato e i condomini da lui
amministrati miravano, perlomeno, a risparmiare i costi che avrebbe richiesto
un prestito pari al dovuto fiscale arretrato. Essi hanno, pertanto, sfruttato a
loro profitto il creditore PC 1, facendogli praticamente assumere una funzione
di Banca erogante prestiti a titolo gratuito.
A
nulla giova, inoltre, all’appellante eccepire, in merito alle sue imposte
comunali arretrate, una presunta capacità di restituzione (Ersatzbereitschaft)
sulla base delle disponibilità immobiliari e finanziarie sue e di sua moglie.
In realtà, lo stesso imputato ha dichiarato in sede d’inchiesta (AI 8, pag. 2-3 in MP inc. 2013.1933), e al dibattimento di primo grado (verbale del dibattimento di primo grado,
allegato 1, pag. 2-3) che “questa liquidità io l’aspettavo già da qualche
anno prima. Diversi altri impegni finanziari mi hanno impedito di pagare”.
Al momento della riscossione d’imposta egli era, dunque, in difficoltà
finanziarie e non disponeva del denaro contante per onorare il suo debito fiscale,
tanto è vero che l’estinzione degli arretrati d’imposta ha potuto avere luogo
solo dopo che l’imputato ha percepito, a fine febbraio 2013, sul conto clienti
dell’avv. __________, le commissioni per avere curato un’intermediazione
immobiliare (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 4). Da
ben prima dell’avvio della riscossione, l’imputato non disponeva, dunque,
dell’asserita capacità di restituzione.
Ne deriva che anche
questa censura cade nel vuoto.
Punto
n. 1.4 AA
31.
Il
procuratore generale, quale appellante incidentale, chiede che AP 1 sia
dichiarato autore colpevole di amministrazione infedele per avere, in qualità
di fiduciario dei condomini __________ ed __________, omesso intenzionalmente
di incassare i contributi condominiali dovuti da __________, esponendo la
comunità dei condomini a procedure esecutive del PC 1 e recandole, così, danno.
La pubblica accusa ha precisato al dibattimento di primo e di secondo grado
che, con tale agire, l’imputato ha posto in essere un’esposizione a pericolo, e
meglio ha messo “a rischio il patrimonio della comunità dei condomini” (verb.
dib. primo grado, pag. 3 nonché allegato 1, pag. 5 e verb. dib. appello, pag.
8).
31.1
Dagli
atti risulta che sia il condominio __________ che il condominio __________ sono
delle comproprietà suddivise in proprietà per piani e che uno dei
comproprietari è __________ che, negli anni, ha accumulato debiti per spese
condominiali non pagate.
Normalmente le tasse d’uso
canalizzazioni e i contributi per l’acqua potabile sono dovuti dai singoli
proprietari.
Potrebbe, eventualmente,
configurarsi amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP, nella forma
della messa in pericolo del patrimonio altrui, qualora esistesse un vincolo di
solidarietà fra tutti i condomini.
Di questo vincolo di
solidarietà, che costituisce un’eccezione alla regola, tuttavia in concreto non
vi è traccia.
Quest’assenza di prove non può
che giovare all’imputato che deve, perciò, essere prosciolto dall’imputazione
di cui al pto 1.4 dell’AA.
L’esito non sarebbe, comunque,
diverso, quand’anche si dovesse ritenere che almeno parte dei contributi erano
dovuti dalla comunione dei comproprietari __________ e __________ (che
avrebbero potuto, poi, agire in via di regresso nei confronti di ciascun
comproprietario moroso).
In concreto non vi è,
infatti, mai stata una messa in pericolo del patrimonio della comunione,
potendo essa, a garanzia dei suoi crediti per i contributi decorsi negli ultimi
tre anni, far iscrivere un’ipoteca legale sulla quota di ciascun
comproprietario inadempiente (art. 712i cpv. 1 CCS), in concreto __________.
Quota il cui valore era ben superiore al credito vantato.
Non può, dunque, dirsi
realizzato il presupposto della concreta messa in pericolo del patrimonio della
comunione tale da pregiudicarne il suo valore dal punto di vista economico (STF
6B_931/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 4.1.).
AP 1 va, dunque, assolto
dall’imputazione di cui al pto. 1.4 dell’AA e l’appello incidentale respinto.
Appropriazione indebita
di imposte alla fonte
32.
a. Giusta l’art. 270 cpv. 1 della Legge tributaria chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla
fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta di imposta, è
punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria (cpv. in
vigore dal 01.01.2007 - BU 2007, 20 in precedenza le pena era la detenzione o
la multa fino a 30'000.- franchi).
Questa
norma, al cpv. 2, prevede che, se viene commessa un’appropriazione indebita di
imposte alla fonte nella sfera di affari di una persona giuridica, di una
società di persone, di una corporazione o di un’istituzione di diritto
pubblico, è applicabile il cpv. 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero
dovuto agire.
Come stabilito dall’allora
Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP sentenze 08.04.1993 inc.
108/92, consid. 2, 29.12.1995 inc. 17.1995.60, consid. 2c, 28.01.1999 inc.
17.1996
, consid. 2a, 18.05.2000 inc. 17.2000.10 consid. 1), nel caso in cui
il datore di lavoro non versa allo Stato le imposte alla fonte dedotte dalla
massa salariale, trovano applicazione per analogia i principi esposti dal
Tribunale federale in DTF 117 IV 78 segg. con riferimento all’art. 87 cpv. 3
LAVS. In questo precedente, l’Alta Corte aveva modificato la propria giurisprudenza,
precisando che una sottrazione di contributi del lavoratore dallo scopo cui
sono destinati sussiste solo se il datore di lavoro, al momento in cui versa il
salario, utilizza le somme di denaro disponibili necessarie per il pagamento
dei contributi, o mezzi finanziari corrispondenti, a fini diversi dal
versamento alla cassa di compensazione, in modo tale da doversi presumere che
egli non sarà più in grado di adempiere il suo obbligo alla scadenza del
termine impartitogli. Sempre secondo il Tribunale federale, l’art. 87 LAVS
presuppone che il datore di lavoro disponga, nel momento in cui versa il
salario ai lavoratori, dei mezzi necessari o di un corrispondente substrato
(DTF 122 IV 270 consid. 2c; 117 IV 78 consid. 2d/aa) da tenere a disposizione della
cassa. Solo i contributi effettivamente detratti possono essere destinati ad
altro scopo (zweckentfremdet) (DTF 117 IV 78 consid. 2d/bb). La semplice
omissione del pagamento alla cassa non costituisce sottrazione sino a che il
datore di lavoro dispone di un substrato sufficiente ed è in grado di
effettuare il versamento dovuto. Al datore di lavoro è concesso di operare con
tale substrato, fermo restando che egli deve essere oggettivamente in grado di
far fronte al proprio obbligo alla scadenza dell’ultimo termine concessogli
(DTF 122 IV 270 consid. 2c; cfr. anche STF 6S.269/2005 del 22.09.2005, consid.
2).
La
Corte di cassazione e di revisione penale ha, pure, ricordato che il reato
previsto dall’art. 270 LT è un reato di commissione e non di omissione, tant’è
che la norma definisce il comportamento non come omissione del versamento dei
contributi dei lavoratori, bensì descrive il comportamento penalmente rilevante
come impiego dell’imposta alla fonte ritenuta a profitto proprio o di un terzo.
Certo, il Tribunale federale ha già avuto modo di domandarsi se l’obbligo di
conservare il substrato necessario per riversare i contributi dei lavoratori
non debba lasciare spazio, in determinate circostanze, al dovere di
intraprendere, in una situazione di necessità, tutto quanto occorra per salvare
un’azienda. Se non che, la questione di sapere se e a quali condizioni un
datore di lavoro possa attingere a tale substrato e se una scelta del genere
possa risultare scusabile per non potersi ragionevolmente pretendere un
comportamento conforme alla legge è stata lasciata aperta. Situazioni del
genere potrebbero ravvisarsi invero, per analogia, in uno stato di necessità
scusabile o in un eccesso di legittima difesa (CCRP sentenza 18.05.2000 inc.
17.2000.10
consid. 3 e riferimenti ivi citati).
b. Il
principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6.
par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -
oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,
disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può
dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una
valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,
permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie
medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF
19.4.2002
in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86
consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato
dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato.
Il precetto non impone,
tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.
Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto
collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non
sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il
principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il
giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva
delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato
(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF
6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009
consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13
giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.
3.8
;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
1.
settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.
3.
; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San
Gallo 2013, ad art. 10, n. 10, pag. 23; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91;
Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 1, 2a
ed., Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193 seg.; Wohlers, Kommentar zur
StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin,
StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire
romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
Punto
n. 2.1 e 2.2 AA
Dovuto d’imposta
33.
A
mente di AP 1, l’istruttoria penale non ha permesso di determinare
correttamente il dovuto d’imposta alla fonte (concernente i dipendenti
frontalieri di A.A.1 e A.B.1) che si ritiene da lui indebitamente impiegato.
L’appellante
rimprovera agli inquirenti ed al primo giudice di avere stabilito gli importi
scoperti di A.A.1 e A.B.1 basandosi in modo acritico sulle risultanze indicate
nella lettera 15 luglio 2013 dell’PC 2 inviata al Ministero pubblico.
Per
l’insorgente, manca agli atti un computo corretto dei pagamenti effettuati a
questo titolo, un calcolo esatto degli scoperti nonché la disamina delle
trattative intervenute al riguardo tra il fisco e __________ “da sempre
azionista ed amministratore di fatto e di diritto” di entrambe le società.
Il ricorrente, rinviando alla
sua istanza probatoria 1° luglio 2013 al Ministero pubblico, lamenta, in
particolare, quanto segue:
“
Per A.B.1 risulta
che nel periodo di tempo dal giugno al novembre 2012, secondo comunicazioni
scritte al MP dell’PC 2, sono state pagate imposte per complessivi CHF
56'121.80.
Secondo
l’estratto consegnatoci e datato 25.03.2012 (recte: 2013) le imposte scoperte a
carico A.B.1 relative agli anni 2006/2007/2008 ammontavano a complessivi CHF
41'258.05.
Fino al 5 luglio
2012, secondo l’estratto, sono stati pagati CHF 47'016.10, per cui il debito
d’imposta è da ritenere estinto.
In base al
verbale del procedimento 11 giugno 2013, che riprende i dati forniti dall’PC 2,
dal giugno al novembre 2012 sono stati versati ulteriori complessivi CHF
56'121.80, per cui la posizione di AP 1 a tutto 2008 deve essere stralciata
quale (co) obbligato al pagamento.
Dall’estratto
risulterebbero pagati e saldati gli anni 2008 e 2009, per cui gli anni 2006 e
2007.
(per CHF 41'258.05) sarebbero ancora scoperti. Non è tuttavia corretto
imputare i pagamenti avvenuti sui periodi di tempo più recenti e non sugli
arretrati.”
(istanza
probatoria 01.07.2013 AP 1, pag. 2, AI 36 in MP inc. 2013.1933).
A dire del ricorrente,
dagli atti risulta che A.B.1 ha avuto imposte alla fonte scoperte di fr.
25'885.65 per il 2008 e di fr. 21'130.45 per il 2009. Tuttavia, continua
l’insorgente, dal conteggio 15 luglio 2013 si evince che, a quest’ultima data, A.B.1
aveva imposte scoperte solo per gli anni 2006 e 2007 (lettera 16.11.2010 e
15.07.2013
PC 2, AI 1 e 19 in MP inc. 2011.5571): se ne conclude che sono
avvenuti dei pagamenti computati agli anni 2008 e 2009 e non ai due anni
precedenti durante i quali egli figurava quale organo societario.
“
Per A.A.1 risulta
dal verbale del procedimento 11 giugno 2013, redatto sulla base delle
comunicazioni dell’PC 2, che nel periodo di tempo maggio-ottobre 2011 sono
state pagate imposte per CHF 158'327.35 complessivi. Risulta altresì che il 28
settembre 2012 vi fu sospensione del procedimento penale.
Secondo
l’estratto conto 25 marzo 2013 risulterebbero imposte scoperte per gli anni
2004-2008 per un ammontare di CHF 342'483.- complessivi. Senonché in data 22
settembre 2010 l’PC 2 chiama AP 1 in corresponsabilità per un ammontare di CHF
132'673.-, indicando testualmente: “rileviamo che la partita delle imposte alla
fonte accusa i seguenti scoperti: CHF 132'673.00”, ossia CHF 128'788.25 più interessi di ritardo per CHF 3'884.75. L’ufficio non cita
ulteriori debiti scoperti.
Sempre secondo
l’estratto 25 marzo 2013 risulterebbero pagamenti dal 22 febbraio al 21 ottobre
2011.
per un ammontare di CHF 158'327.35 complessivi. Se il richiamo quindi del
22.
settembre 2010 corrispondesse, come citato dall’PC 2 relativamente allo
scoperto risalente solo al 2009, ciò dovrebbe significare che gli scoperti
relativi agli anni antecedenti erano stati saldati e, considerate le dimissioni
al 31 dicembre 2008, nessuna responsabilità può essere imputata al AP 1.”
(istanza
probatoria 01.07.2013 AP 1, pag. 2-3, AI 36 in MP inc. 2013.1933).
Al dibattimento d’appello,
l’imputato ha poi sostenuto che i pagamenti per arretrati d’imposte alla fonte
eseguiti da A.A.1 al 13 luglio 2013 sarebbero stati di fr. 446'410,65 e che, se
correttamente computati ai sensi dell’art. 87 CO, avrebbero estinto per intero
quanto imputatogli per gli anni 2004/2008.
AP 1 esclude, quindi, sia per A.A.1
che per A.B.1 ogni sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 270 LT,
dovendosi ritenere estinto il dovuto d’imposta alla fonte a lui riferito
(dichiarazione d’appello, pto. 2., pag. 19-29).
33.1
Sia per A.B.1 che per A.A.1,
l’entità d’imposta alla fonte imputata a AP 1, già amministratore di entrambe
le società, è stata quantificata dall’PC 2 con lettera 15 luglio 2013 inviata
al Ministero pubblico.
È, pertanto, stata l’autorità
cantonale preposta ad operare nel contesto dell’assoggettamento alla fonte
delle persone senza permesso di domicilio e che sovrintende la procedura di
controllo e d'incasso ad avere calcolato lo scoperto indebitamente impiegato
dall’imputato.
Il conteggio rimprovera
all’appellante un debito d’imposta che per A.B.1 riguarda il 2006-2007 ed
ammonta a fr. 37’787.35 oltre interessi di fr. 3'471.45 e per A.A.1 riguarda
gli anni 2004, 2006, 2007 e 2009 ed ammonta a fr. 359'112.45 oltre interessi di
fr. 28'374.25 (AI 18 in MP inc. 2011.91; AI 19 in MP inc. 2011.5571; AI 39 in MP inc. 2013.1933).
Questa Corte premette, pure,
che il primo giudice ha, correttamente e con l‘assenso delle parti, tenuto
conto delle dimissioni presentate da AP 1 con effetto al 31 dicembre 2008,
riducendo per A.A.1 a fr. 296'491.- oltre interessi di fr. 25'992 per gli anni
2004/2008 lo scoperto di imposta indebitamente impiegato dall’imputato (AI 1 in MP inc. 2011.91 per A.A.1 e AI 6 in MP inc. 2011.5571 per A.B.1).
Ciò detto, venendo alle
argomentazioni avanzate dall’appellante per sconfessare la correttezza del
conteggio d’imposta alla fonte arretrato riferibile a AP 1, si osserva quanto
segue.
Per A.B.1:
- l’appellante
ritiene estinto il debito d’imposta alla fonte del 2006-2007 a lui imputato in sentenza, evidenziando che, nel periodo 26 giugno-21 novembre 2012, sono stati
effettuati versamenti a favore dell’PC 2 per complessivi fr. 56'121.80 (AI 12-17 in MP inc. 2011.5571).
Ora,
è bene ricordare che gli arretrati d’imposta alla fonte concernenti A.B.1 comprendono
non solo il 2006-2007, ma anche i seguenti anni:
Anno
Imposte alla fonte scoperte
Interessi di ritardo
Totale
inc. MP 2011.5571
2008.
fr. 24'490.25
fr. 1'395.40
fr. 25'885.65
AI 1
2009.
fr. 20'479.10
fr. 651.35
fr. 21'130.45
AI 1
2010.
fr. 8'419.10
non indicati
fr. 8'419.10
AI 1-10
fr. 55'435.20
Come
risulta dagli estratti dell’Ufficio dell’esecuzione Mendrisio (doc. CARP XXXI),
per quanto attiene agli arretrati d’imposta del 2006 e del 2007 l’PC 2 non ha
chiesto, nell’ambito dell’escussione di A.B.1, il rigetto dell’opposizione,
facendo giungere su un binario morto la relativa procedura esecutiva.
Gli
atti danno pure conto che i versamenti di fr. 56'121.80 all’PC 2 sono stati
computati con riferimento alle imposte scoperte del 2008-2010 sopra indicate
(cfr. suddetta tabella, il cui totale corrisponde a quanto pagato, la minima
differenza essendo riconducibile agli interessi passivi - non compresi nel
conteggio 2010 - e alle spese esecutive), arretrati per i quali il predetto
Ufficio aveva, comunque, fatto proseguire l’esecuzione.
Ora,
è pur vero che chi ha più debiti verso lo stesso creditore ha il diritto di
dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare
(art. 86 cpv. 1 CO).
Nelle
tavole processuali, tuttavia, non vi è prova alcuna che chi ha pagato abbia
manifestato la sua volontà di estinguere gli arretrati più recenti, dovuti per
il periodo 2008-2010.
In
applicazione del principio in dubio pro reo, occorre, dunque,
considerare che la decisione di computare i pagamenti ad estinzione di debiti
meno datati sia un’iniziativa unilaterale dell’PC 2 o dell’Ufficio
dell’esecuzione Mendrisio.
In assenza di una valida
dichiarazione circa il debito estinto o di una quietanza da cui risulti tale
designazione, l’aver imputato il pagamento a debiti scaduti posteriormente ad
altri, contravviene all’art. 87 cpv. 1 CO.
Ritenuto che nell’atto di accusa
sono imputati a AP 1 solo gli scoperti per gli anni 2006 e 2007 e che i
versamenti di fr. 56'121.80 avrebbero potuto estinguere integralmente gli
arretrati d’imposta di tale biennio, pari a fr. 37'787.35 oltre interessi per
fr. 3'471.45, AP 1 va assolto, già solo per questo, dall’imputazione di
appropriazione indebita di imposte alla fonte in relazione a A.B.1.
Come
vedremo, tuttavia, in relazione a A.B.1 esiste un ulteriore elemento che
porterebbe, in ogni caso (cioè, indipendentemente da queste considerazioni), al
proscioglimento di AP 1 da questa imputazione.
Per
A.A.1:
- a
torto l’appellante considera estinto il debito d’imposta alla fonte del
2004-2008 accollatogli nella sentenza impugnata, motivando che il preposto
Ufficio, in data 22.09.2010, lo ha chiamato in corresponsabilità, unitamente a __________,
unicamente per il periodo 2009 e non per gli anni pregressi in cui era
amministratore.
Da
questo scritto, infatti, non si può dedurre che gli scoperti relativi agli anni
precedenti erano stati saldati poiché l’Ufficio delle imposte ha,
successivamente, in più occasioni (AI 1, AI 18 in MP inc. 2011.91) riassunto gli scoperti di A.A.1 inerenti agli anni precedenti come segue:
Anno
Imposte alla fonte scoperte
Interessi di ritardo
Totale
inc. MP
2011.91
2004.
fr. 74'511.95
fr. 2'853.25
fr. 77’365.20
AI 18
2006.
fr. 112'057.20
fr. 12'853.35
fr. 124'910.55
AI 1 e 18
2007.
fr. 109'921.85
fr. 10'285.40
fr. 120'207.25
AI 1 e 18
fr. 322’483.00
- a
torto l’insorgente ricorda che dagli atti risultano essere stati eseguiti
pagamenti da febbraio a ottobre 2011 per complessivi fr. 158'327.35.
L’appellante
quantifica, erroneamente, quanto pagato basandosi sul verbale del procedimento
11.06.2013
(INC. MP 2011.91) a sua volta errato nella misura in cui indica come
avvenuto due volte invece di una il pagamento di fr. 11'940.- del 18.10.2011
(cfr. AI 13 e 14). Dagli atti si evince, invece, con chiarezza che dal
28.01.2011
al 18.10.2011 sono avvenuti versamenti per fr. 146’387.35 (AI 2,
11-14).
Si
aggiunga che, diversamente da quanto sostenuto in appello dall’imputato, non
risulta a questa Corte siano documentati pagamenti di fr. 446'410,65 al 13
luglio 2013 per arretrati d’imposte alla fonte, il cui corretto computo ex art.
87.
CO avrebbe estinto per intero gli arretrati 2004/2008 a lui imputati.
Fatte
queste premesse, anche nel caso di A.A.1, in assenza di prove da cui risulti la
volontà di soddisfare debiti scaduti dopo, il pagamento di fr. 146’387.35 deve
essere imputato a quelli scaduti prima ovvero, in concreto, a quelli a partire
dal 2004.
Essendo
incontestato che lo scoperto d’imposta alla fonte per il 2008 è stato pagato da
A.A.1 (AI 39 in MP inc. 2013.1933), AP 1 andrebbe condannato per l’imputazione
di appropriazione indebita di imposte alla fonte 2004/2007 in relazione a A.A.1
limitatamente a fr. 176'095.65 (fr. 296'491.- + fr. 25'992 .- - 146'387.35).
Come
vedremo, anche per A.A.1 esistono, tuttavia, ulteriori elementi che portano al
pieno proscioglimento dell’imputato da questa imputazione.
34.
A detta
dell’insorgente, “il problema del mancato pagamento delle imposte alla fonte
non sussisteva” dal momento che, nel periodo in cui egli è stato
amministratore di A.A.1 e A.B.1, entrambe le società contabilizzavano
regolarmente le trattenute d’imposta e disponevano, vista la loro situazione
patrimoniale di “un substrato sufficiente - anche se non liquido -”
che avrebbe permesso loro di eseguire il pagamento delle imposte dovute
(dichiarazione d’appello, pto. 2.12, pag. 28-29).
34.1
AP
1.
ha dichiarato dinanzi ai giudici di primo grado di avere lasciato A.A.1 e A.B.1
“in una situazione di bilancio e patrimoniale ottima” (verbale del
dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 6).
A.A.1
34.1.1
In
relazione a A.A.1, l’appellante ha prodotto i bilanci e i relativi conti
economici concernenti gli anni 2006-2008 che indicano i seguenti risultati di
esercizio:
Anno
Risultato d’esercizio
Importo
Doc. TPC
inc.
2011.91
2006.
utile
fr. 28'428.52
12.
all. A
AI 9
2007.
utile
fr. 172'650.10
12.
all. A-B
AI 9
2008.
utile
fr. 174'969.63
12.
all. C
AI 9
Se questi utili attestano che,
al termine di ciascuno dei predetti esercizi contabili (2006, 2007 e 2008), i
ricavi hanno superato i costi, nulla dicono, invece, sui fondi disponibili per
far fronte al pagamento delle imposte alla fonte.
Dai documenti contabili in
atti, si evince in realtà che la liquidità di A.A.1 è stata in quel periodo
chiaramente esigua rispetto agli scoperti d’imposta alla fonte che man mano si
accumulavano:
Anno
Liquidità
Doc. TPC
Arretrati imposte alla
fonte
inc.
2011.91
2004.
fr. 77’365.20
AI 18
2006.
fr. 14'835.32
12.
all. A
2006.
fr. 124'910.55
AI 1, 18
2007.
fr. 2'231.13
12.
all. A-B
2007.
fr. 120'207.25
AI 1, 18
2008.
fr. 4'827.13
12.
all. C
2008.
fr. 141’793.00
AI 1
AP 1, in linea con le
risultanze contabili, ha del resto confermato al dibattimento di prima sede la
predetta criticità: “confermo che non vi era liquidità” (verbale del
dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 6).
Problematica che ha ribadito al
dibattimento d’appello, precisando che “quella che si chiama trattenuta
d’imposta è in realtà una trattenuta sulla carta, non effettiva. La liquidità
di A.A.1 bastava soltanto a pagare gli stipendi netti. Questo risulta
chiaramente dai bilanci della società che evidenziano, per gli ultimi anni in
cui sono stato amministratore unico, una mancanza di liquidità cronica”
(verbale del dibattimento d’appello pag. 7).
Dagli atti non risulta, inoltre,
che A.A.1 disponesse di altre risorse che le permettessero di adempiere
tempestivamente al suo impegno fiscale.
Dal momento che non vi è la
prova circa l’effettiva disponibilità in A.A.1 di liquidità corrispondente alle
trattenute salariali riguardanti gli anni 2004/2008, nel periodo in cui AP 1 è
stato amministratore unico della società, tanto meno è possibile accertare che
questi abbia impiegato la stessa a profitto della società.
Vero è che gli unici documenti
contabili versati in atti cristallizzano a fine 2006/2007/2008 una liquidità
del tutto irrisoria (cfr. suddetta tabella) tale da far ritenere non destituita
di fondamento la tesi dell’imputato secondo cui quella disponibile permetteva
soltanto di coprire gli stipendi netti.
Del resto, le sopravvenienze di
liquidità successive alle dimissioni da A.A.1 di AP 1 confortano la sua tesi
secondo cui, quando era in carica, egli avrebbe preso decisioni in stato di
necessità volte alla salvaguardia dell’azienda che avrebbero innescato una
tendenza positiva in termini di contante manifestatasi dopo la sua uscita e che
avrebbe permesso, come visto, di pagare parte degli arretrati d’imposta alla
fonte.
Ne deriva che AP 1 dev’essere
assolto dal reato di appropriazione indebita d’imposta alla fonte a profitto di
A.A.1 di cui al pto 2.1 dell’AA.
A.B.1
34.1.2
Con
riferimento a A.B.1, agli atti esistono solo il bilancio al 31 dicembre 2007
nonché il conto economico sempre per l’anno 2007.
AP
1, come visto, ha sostenuto dinanzi ai giudici di primo grado di avere lasciato
un anno dopo, ovvero al 31 dicembre 2008, la società “in una situazione di
bilancio e patrimoniale ottima” (verbale del dibattimento di primo grado,
allegato 1, pag. 6).
Al
dibattimento d’appello ha, tuttavia, precisato che “anche A.B.1 aveva
carenza di liquidità che bastava soltanto a pagare gli stipendi” (verbale
del dibattimento d’appello pag. 7).
Dal
canto suo __________, in data 2 agosto 2010, pertanto ad oltre un anno e mezzo
dalle dimissioni di AP 1 da presidente del consiglio di amministrazione, ha
chiesto all’PC 2 di poter rateizzare, “per mancanza di liquidità”, il
pagamento degli scoperti 2006-2009 relativi a A.B.1 (cfr. lettera 02.08.2010 __________
a PC 2, AI 1, in MP inc. 2011.5571), rateizzazione riproposta il 28 novembre
2011.
precisando che A.B.1 “ha chiuso la produzione di quanto veniva fatto
all’interno dell’azienda nel giugno 2010” (cfr.
lettera 28.11.2011 __________ a PC 2, AI 7, in MP inc. 2011.5571).
Dalla
scarna documentazione contabile agli atti si evince che A.B.1 ha concluso il
2007.
con una perdita d’esercizio di fr. 647'685.22. Dal bilancio al 31 dicembre
2007.
risultano, inoltre, perdite riportate di oltre 7 milioni di franchi.
Tuttavia,
occorre rilevare che in A.B.1, diversamente da quanto riscontrato in A.A.1, a
fine 2007 esisteva una liquidità che avrebbe permesso di far fronte alle
imposte alla fonte fino ad allora non pagate, potendo finanche coprire quelle
maturate nel 2008 (qui non imputate in quanto pagate, seppur tardivamente):
Anno
liquidità
Doc. CARP
Arretrati imposte alla
fonte
inc.
2011.5571
2006.
fr. 17'793.75
AI 1
2007.
fr. 70'968.01
III all. M
fr. 23'465.05
AI 1
2008.
fr. 25'885.65
AI 1
Totale
fr. 67'144.45
Fatto
sta che agli atti non è stata versata alcuna documentazione che permetta di
stabilire lo stato della liquidità di A.B.1 né per il 2006 né per il 2008,
allorquando AP 1, a fine anno, ha dato le dimissioni da presidente e membro del
consiglio di amministrazione.
D’altro
canto, dal Registro di commercio si evince che A.B.1 è tuttora esistente, anche
se lo stesso AP 1 non sa “se è ancora attiva o se è dormiente”.
Orbene,
a mente di questa Corte, in mancanza di altri elementi che chiariscano quale
fosse la situazione patrimoniale di A.B.1 negli anni 2006/2007, durante i quali
è maturato lo scoperto imputato a AP 1, e nel 2008, anno delle sue dimissioni,
fanno stato, da un lato, la dichiarazione dell’imputato che la definisce al
31.12.2008
ottimale e, dall’altro, i suddetti riscontri contabili che
attestano, per fine 2007, una liquidità che avrebbe permesso in ogni momento di
effettuare il versamento d’imposta dovuto.
Questi
pochi elementi non permettono di stabilire fluttuazioni di liquidità e
tantomeno costituiscono prova che della liquidità disponibile sia stata effettivamente
detratta dai salari e impiegata a scopo diverso dal pagamento dei contributi.
Ne
deriva che, in ragione del principio in dubio pro reo, l’appellante è assolto
anche dall’imputazione di cui al pto. 2.2 dell’AA.
Indennità per spese di
patrocinio del PC 1
35.
AP
1.
contesta il riconoscimento delle spese legali per fr. 9'444.60 a favore del PC 1. A mente dell’insorgente, tale importo non è dovuto, innanzitutto, per il
fatto ch’egli dovrebbe essere prosciolto da ogni accusa e, poi, in quanto, per
difendere i propri interessi, PC 1 avrebbe dovuto far capo alla vicesindaco __________,
capace giurista e alta funzionaria presso la PC 3.
Per
l’insorgente l’intervento di un patrocinatore esterno era superfluo ritenuto
ch’egli ha onorato per tempo il proprio debito fiscale, che anche l’incasso dei
condomini __________ è andato a buon fine e, da ultimo, che la Sezione degli
Enti locali ha escluso qualsiasi sospetto di cattiva amministrazione nella
conduzione del PC 1 (dichiarazione d’appello, pto. 3., pag. 29-30).
35.1
Questa Corte ritiene
del tutto infondata la censura dell’appellante per i seguenti motivi:
- la
necessità di patrocinio da parte del PC 1 era data dalla complessità del tema
oggetto del procedimento penale;
- la
vicesindaco __________ non poteva patrocinare il PC 1 sia perché era a Capo
dell’ufficio giuridico delle contribuzioni presso la pubblica amministrazione,
sia perché essa stessa era coinvolta nel procedimento penale e, in particolare,
era stata sentita dagli inquirenti come persona informata sui fatti;
- quand’anche
la signora __________ avesse patrocinato il PC 1, si sarebbe trattato di un
lavoro esorbitante i suoi doveri di municipale e, quindi, vista la condanna
dell’imputato, la questione si sarebbe posta negli stessi termini.
L’appellante,
vista la sua soccombenza, è condannato a risarcire i costi legali che l’AP PC 1
ha dovuto sopportare sia nella procedura di primo grado che in quella d’appello
(art. 433 cpv. 1 lett. a CPP).
L’avv. __________, in
rappresentanza dell’ente locale, ha prodotto una nota d’onorario di complessivi
fr. 9'444.60 (IVA inclusa) per la partecipazione all’istruttoria nonché per la
preparazione ed il suo intervento al dibattimento di primo grado.
Trattasi
di un dispendio orario complessivo di 21 ore fatturato a fr. 400.- all’ora, più
spese di fr. 345.- e IVA.
Questa
Corte, trovando applicazione il principio della remunerazione dipendente dalla
complessità della fattispecie, e partendo da una tariffa per casi semplici di
fr. 280.- all’ora, ritiene adeguata a questo caso, di difficoltà da media a
importante, la remunerazione oraria di fr. 320.- (cfr. sentenza CARP 17.2014.54
del 7 aprile 2014 confermata in STF 6B_449/2014 del 28 agosto 2014).
Ciò
premesso, sia il dispendio di tempo esposto pari a 21 ore (pari a fr. 6'720.-),
sia le spese esposte di fr. 345.- appaiono giustificate e sono integralmente
approvate. La relativa IVA ammonta a fr. 565.20.
Ragion
per cui, AP 1 dovrà risarcire le spese legali relative al procedimento di primo
grado per complessivi fr. 7'630.20 (IVA inclusa) (fr. 6'720.- + fr. 345.- + 565.20).
L’avv.
__________ ha, poi, richiesto al dibattimento d’appello, senza produrre nota
professionale, che l’AP sia risarcita di ulteriori fr. 2'000.- pari a “6 / 7
ore di lavoro”.
A
mente di questa Corte, per la procedura d’appello va riconosciuto, alla tariffa
oraria di fr. 320.-, unicamente il dispendio di tempo del difensore per la
partecipazione al dibattimento pari a 4 ore e 45 minuti (fr. 1'520.-) a cui va
ad aggiungersi quello per la trasferta di 1 ora e 30 minuti (fr. 480.-).
L’AP
non ha richiesto in seconda sede rimborso né delle spese né dell’IVA.
Ne
deriva che la richiesta, corrispondente all’importo qui riconosciuto, è
interamente accolta.
AP
1.
deve indennizzare all’AP PC 1 le spese legali di seconda istanza di fr.
2'000.-.
Commisurazione della
pena
36.
L’appellante
AP 1 ha chiesto, in via subordinata, un ridimensionamento della pena detentiva
integralmente posta al beneficio della sospensione condizionale.
Il
procuratore generale, quanto alla commisurazione della pena, si è invece
rimesso al giudizio di questa Corte.
37.
a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore.
Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore,
nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
b. Giusta l'art.
48.
lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti
sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse
ragionevolmente pretendere da lui.
In
applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato
alla pena minima comminata.
c. Secondo
l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di
pena.
Giusta
l’art. 49 cpv. 2 CP se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima
di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena
complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto
sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
38.
AP 1 risponde del reato di ripetuta amministrazione infedele aggravata,
punito con una pena detentiva da 1 a 5 anni (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP).
La
colpa dell’imputato non è certamente da banalizzare, avendo egli approfittato
della sua funzione di pubblico ufficiale, non esitando a fare pressioni sul
segretario comunale che sapeva essergli riconoscente, per avvantaggiare sé e i
condomini che amministrava, mettendo in pericolo il patrimonio del PC 1 per un
importo non trascurabile e per un periodo di tempo prolungato.
Dal
profilo soggettivo, non si può certo concludere che l’animus delinquendi
dell’imputato sia stato stimolato da sue particolari ristrettezze economiche.
Egli, al di là dell’asserita carente liquidità, al momento dei fatti godeva di
un cospicuo reddito e di un solido patrimonio (TPC doc. dib. 4) che, per motivi
egoistici, non ha inteso monetizzare per far fronte alle proprie incombenze
fiscali.
Nell’ambito
delle circostanze legate all’autore, così come i primi giudici, anche questa
Corte ha, in primo luogo, considerato a suo favore l’attenuante specifica del
sincero pentimento ex art. 48 lett. d CP, limitatamente al pto. 1.1 dell’atto
di accusa, che gli ha riconosciuto in ragione dello sforzo da lui intrapreso
per risarcire il PC 1. L’imputato, dopo aver ridotto gli arretrati prima con un
versamento di fr. 40'000.- (cfr. consid. 6, 8 e 29.2) e, poi, rinunciando a
parte delle indennità di sindaco, ha, da ultimo, pagato tutte le imposte
comunali scoperte (AI 31 in MP inc. 2013.1933).
Sempre in relazione ai fattori
legati all’autore, da considerare favorevolmente, pur se di portata decisamente
minore, sono la sua età di 69 anni, che lo rende particolarmente sensibile alla
pena, nonché la sua vita meritoria sia in ambito imprenditoriale - che lo ha
portato a dare lavoro presso il suo studio a 12 persone - sia in ambito
politico, avendo egli dedicato gran parte della sua vita alla collettività,
ricoprendo importanti cariche nella gestione della cosa pubblica.
Per
il resto, questa Corte ritiene adeguate le considerazioni sulla commisurazione
della pena svolte dalla prima Corte (alle quali rinvia), fatta eccezione per i
reati qui oggetto di proscioglimento.
Tutto
ciò ponderato, considerato il concorso di reati (art. 49 cpv. 1 CP) parte dei
quali commessi dall’imputato prima di essere stato condannato per altri fatti
(art. 49 cpv. 2 CP), questa Corte ritiene adeguata alla colpa dell’autore la
pena detentiva, corrispondente al minimo edittale, di un anno a valere quale
pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alle sentenze 18.09.2008 e
18.01.2011
della Pretura penale del Cantone Ticino ed a quella del decreto
d’accusa 12.02.2010 emanato dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri, Altdorf.
Sospensione
condizionale della pena attuale e precedente
39.
a. Il tema della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado non
si pone in questa sede, considerato, per quanto attiene al gravame 25 aprile
2014.
dell’imputato, il divieto della reformatio in peius e ritenuto che il
relativo dispositivo è passato in giudicato non essendo stato contestato dal PG
nell’appello incidentale interposto in data 5 maggio 2014.
b.Va
accolto il ricorso di AP 1 volto ad annullare la revoca della sospensione
condizionale della pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 360.-
l’una inflitta con DA del 12.02.2010 dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri.
In concreto, il reato di
amministrazione infedele, oggetto del presente giudizio di condanna, è stato
commesso per di più prima del periodo di prova fissato dal predetto DA.
L’imputato ha, inoltre, dimostrato in relazione a questi nuovi fatti (pto. 1.1.
dell’AA) un sincero pentimento. Questa Corte non ritiene, pertanto, che vi sia
da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, bastando prorogare il periodo di
prova di un anno (art. 46 cpv. 2 CP).
Sequestro
della documentazione relativa al Condominio __________ ed al Condominio __________,
__________
40.
Nella
dichiarazione d’appello, l’accusato ha pure chiesto la revoca del sequestro
della documentazione relativa alla gestione dei condomini summenzionati di cui
al dispositivo 7 della sentenza impugnata, postulandone la restituzione a suo
favore.
Pur se nulla al riguardo è
stato detto al dibattimento, la richiesta viene discussa e decisa.
40.1
Giusta
l’art. 263 cpv. 1 lett. a CPP all’imputato e ai terzi possono essere
sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente
utilizzati come mezzi di prova.
Il sequestro probatorio (Beweisbeschlagnahme)
è volto a preservare ed a conservare quegli elementi di prova raccolti in sede
di perquisizione nell’ambito di un’inchiesta utili ai fini dell’accertamento
della verità processuale (Lembo/Julen Berthod, in Commentaire, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 263, n. 5).
Per
l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono, infatti, di tutti
i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e
l’esperienza (art. 139 cpv. 1 CPP) ciò che avviene, segnatamente, con
l’acquisizione agli atti, anche tramite il sequestro ex art. 263 cpv. 1 lett. a
CPP, dell’“originale completo di reperti probatori” (art. 192 cpv. 1 CPP)
(Bommer/Goldschmid, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 263, n. 9, pag. 1805 seg.). Il sequestro
soggiace alle condizioni menzionate dagli artt. 196 segg. CPP ed, in
particolare, è legittimo unicamente in presenza di sufficienti indizi di reato
e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli
incombenti processuali di istruttoria e di giudizio (Meli in Codice svizzero di
procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 263, n. 3, pag.
521.
e rinvii ivi citati).
40.2
Il
3.
aprile 2014 la polizia, come da disposizioni impartite dal procuratore
generale in pari data al termine dell’interrogatorio di AP 1, ha sequestrato la
documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione dei condomini __________
e __________, segnatamente “schede contabili e liste degli scoperti relative
ai due condomini” (rapporto d’esecuzione 05.04.2013 Polizia cantonale ed
allegato verbale di perquisizione/sequestro 03.04.2013, AI 28 in MP inc. 2013.1933). Trattasi di una parte del materiale probatorio su cui poggiano le condanne
di prima sede di cui ai dispositivi n. 1.1.2. e 1.1.3., qui confermate al
Dispositivo
dispositivo n. 1.1.1., documentazione la cui disamina ha anche portato al
proscioglimento in prima istanza indicato al dispositivo n. 2 e qui confermato
con dispositivo 1.2.1..
Il
mantenimento del sequestro dei suddetti mezzi di prova fino alla crescita in
giudicato del presente giudizio, giusta l’art. 263 cpv. 1 lett. a CPP, è
pertanto legittimo in quanto:
- l’amministrazione
infedele aggravata ai danni dei suddetti condomini è comprovata proprio dalla
documentazione sequestrata per gli incombenti processuali;
- le
prove sequestrate non possono essere salvaguardate mediante misura meno severa
e l’importanza del reato imputato all’appellante giustifica il provvedimento
restrittivo (proporzionalità).
Ne
deriva che su questo punto l’appello è respinto.
Indennità
ex art. 429 CPP
41. a. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il
procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad
un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla
partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi
interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett.
c).
b. Al
termine dell’istruttoria dibattimentale d’appello, AP 1 ha presentato
un'istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale, chiedendo che lo
Stato del Canton Ticino venga condannato a rifondergli complessivi fr.
5'690'000.-, e meglio:
- fr.
90'000.- a titolo d’indennità per spese di patrocinio sostenute nell’esercizio
dei suoi diritti procedurali;
- fr.
3'600'000.- a titolo di indennità per danno economico;
-
fr. 2'000'000.- per riparazione del torto morale.
c. AP
1 in prima sede è stato prosciolto dall’imputazione di amministrazione infedele
aggravata di cui al pto 1.4 dell’AA nonché da quella di appropriazione indebita
di imposte alla fonte per il periodo 01.01.2009/28.06.2009 in relazione alle
accuse di cui al pto 2 dell’AA. In questa sede, oltre a trovare conferma
l’assoluzione dall’imputazione di cui al pto 1.4 dell’AA, l’accusato è stato
integralmente prosciolto dalle imputazioni di cui al pto 2. dell’AA. La prima Corte
non gli aveva assegnato indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
L’importo richiesto a
titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP è manifestamente eccessivo:
va, qui, ricordato che non è indennizzabile il doppio patrocinio e nemmeno le
ore di lavoro supplementari dovute agli avvicendamenti dei patrocinatori (cfr.,
per analogia, sentenza TPF BB.2014.121 del 20 novembre 2014 consid. 4.4 seg.).
Ritenuto, poi, che il caso
è di difficoltà da media a importante a cui va applicata la tariffa oraria di
fr. 320.- e che le censure della difesa sono state vincenti soltanto per un
terzo, lo Stato rifonderà a AP 1 a titolo di indennità ridotte per spese di
patrocinio di prima e seconda istanza (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) fr.
20'480.- (pari a 64 ore di lavoro) nonché fr. 1'000.- quale rimborso spese
forfetario e fr. 78.- (1 fr./km per complessivi 78 km) per trasferte (art. 6 Reg. sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili).
Nulla
è dovuto a titolo di IVA, non essendo stata avanzata relativa richiesta (Blätter
für Zürcherische Rechtsprechung, Zürich, 108 [2009] n. 6).
Con
riferimento all’istanza ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. b e c CPP,
l’imputato ha genericamente lamentato un grave pregiudizio alla reputazione e
al suo buon nome “con conseguenze sul piano della salute psicofisica
e con perduranti conseguenze negative di natura professionale e sociale”.
Egli non ha, tuttavia, prodotto
prova alcuna dell’asserito danno economico e del torto morale.
Non sussistono, del resto, in
atti elementi che possano sostanziare un nesso tra il procedimento penale e
tali asseriti pregiudizi.
I proscioglimenti dell’imputato
hanno riguardato il pto 1.4 dell’AA, in cui era accusato di amministrazione
infedele aggravata nella veste di amministratore di due condomini, ed il pto.
2. dell’AA in cui gli è stata ascritta la ripetuta appropriazione indebita di
imposte alla fonte quale amministratore delle società A.A.1 e A.B.1.
Non è da queste imputazioni,
peraltro minori rispetto a quelle commesse mancando ai doveri di Sindaco
confermate in appello, che potevano derivare gli asseriti danni all’immagine
pubblica di AP 1 e i relativi presunti strascichi di salute, professionali e
sociali.
Ragion per cui non sono
riconosciuti né il danno economico né il torto morale.
In
conclusione, lo Stato va condannato a rifondere a AP 1, giusta l’art. 429 cpv.
1 lett. a CPP, complessivi fr. 21’558.-.
Di
questo importo, tuttavia, a AP 1 potrà essere erogata solo l’eventuale
eccedenza, previa estinzione per compensazione delle spese procedurali poste a
suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).
Tassa di giustizia e spese
procedurali
42. Gli
oneri di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.- e nei
disborsi di fr. 322.25 in per complessivi fr. 1'322.25, sono accollati
all’imputato (art. 428 cpv. 3 CPP).
Le tasse e le spese degli
appelli sono attribuite secondo il grado di soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi
motivi,
visti gli
art. 6, 10, 80, 81, 84, 139, 263, 348 e segg., 379 e
segg., 398 e segg., 429 CPP;
12, 40, 42, 44, 46, 47, 48
lett. d, 49, 158 CP;
270 LT;
nonché, sulle spese e sulle
ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1. a. L’appello principale di AP 1 è parzialmente accolto.
b. L’appello
incidentale del procuratore pubblico è respinto.
Di
conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2,
limitatamente al proscioglimento dall’imputazione di ripetuta appropriazione
indebita di imposte alla fonte per il periodo 01.01.2009/28.06.2009, e n. 5
della sentenza 7 febbraio 2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano
sono passati in giudicato,
1.1. AP
1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. amministrazione
infedele aggravata
per
avere, nei periodi aprile 2003/marzo 2013 e aprile 2009/marzo 2013, a scopo di indebito profitto, approfittando della sua funzione di sindaco, in correità con
l’allora segretario comunale, danneggiato il proprio PC 1 non dando avvio alle
procedure esecutive per l’incasso:
-
delle imposte comunali da lui dovute per gli anni 1999-2007 (per un importo
complessivo, interessi compresi, di fr. 169'298.-, risarciti dopo l’apertura
del procedimento penale);
-
delle tasse d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile a carico
del condominio __________, proprietario della PPP sita al mapp. __________ di __________,
di cui era amministratore (per un importo complessivo di fr. 23'947.90 più
interessi e spese, importo saldato dal condominio dopo l’apertura del
procedimento penale);
-
delle tasse d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile a carico
del condominio __________, proprietario della PPP sita al mapp. 333 di __________,
di cui era amministratore (per un importo complessivo di fr. 210'487.45 più
interessi e spese, importo saldato dal condominio dopo l’apertura del
procedimento penale)
così come indicato nell’AA
e precisato nei considerandi.
1.2. AP
1 è prosciolto dalle imputazioni di:
1.2.1. amministrazione
infedele aggravata di cui al pto 1.4. dell’AA 84/2013 del 6 agosto 2013;
1.2.2. ripetuta
appropriazione indebita di imposte alla fonte di cui al pto 2. dell’AA 84/2013
del 6 agosto 2013.
1.3. AP
1, avendo dimostrato sincero pentimento in relazione al reato di cui al pto
1.1. dell’AA, è condannato:
1.3.1. alla
pena detentiva di 12 (dodici) mesi parzialmente aggiuntiva a quella di cui alle
sentenze 18.09.2008 e 18.01.2011 della Pretura penale del Cantone Ticino ed a
quella del decreto d’accusa 12.02.2010 emanato dalla Staatsanwaltschaft des
Kantons Uri;
1.3.2. a
versare all’AP PC 1 l’importo di fr. 9'630.20 a titolo di risarcimento spese legali di primo e secondo grado, IVA compresa;
1.3.3. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi di cui alla
distinta spese della sentenza impugnata.
1.4. Si
ricorda che la pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni;
1.5. Non
è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta con DA
del 12.02.2010 della Staatsanwaltschaft des Kantons Uri di 10 aliquote
giornaliere a fr. 360.-, ma ne è prorogato il periodo di prova di un anno.
1.6. A
crescita in giudicato della presente, è ordinato il dissequestro della
documentazione relativa al condominio __________ e al condominio __________, __________.
2. Gli
oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 400.-
fr. 2’400.-
sono posti a carico di AP 1 in
ragione di ⅔ e in ragione di ⅓ a carico dello Stato che rifonderà
all’appellante principale l’importo di fr. 21’558.- a titolo di indennità
ridotte per spese di patrocinio di primo e secondo grado giusta l’art. 429 cpv.
1 lett. a CPP, previa estinzione per compensazione delle spese procedurali
poste a carico di quest’ultimo.
3. Gli
oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 400.-
fr. 1’400.-
sono interamente posti a carico
dello Stato.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Corte
delle assise correzionali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro
decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro
altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.