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Decisione

17.2014.77

Caso in cui il sindaco di un Comune, alla luce dei poteri e delle competenze derivategli dalla LOC, ricopre la posizione di amministratore di patrimonio, in grado di disporre dello stesso in modo auto

22 agosto 2015Italiano119 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’accusato:

vita e precedenti penali

1. AP 1, nato il __________

a __________, è coniugato con __________, nata __________, ed è padre di due

figli, __________ e __________.

L’imputato

ha conseguito la maturità liceale presso il __________ di __________, città

dove si è laureato in scienze politiche nel 1972.

Politico

di lungo corso, egli ha ricoperto a Stabio inizialmente la carica di

consigliere comunale (1972), poi quella di municipale (1976-1980), ed a __________

dapprima quella di municipale (1984-1988), in seguito quella di sindaco

(1988-2013). Nell’ambito dei suoi impegni istituzionali, per quest’ultimo Comune,

l’imputato è stato anche responsabile del dicastero delle finanze e presidente

della delegazione tributaria (segnalazione 05.03.2013 PC 3, AI 1 in MP inc. 2013.1933; verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 3).

All’interno del partito

liberale radicale, egli ha ricoperto dal 1980 al 2008 impegni viepiù di maggior

rilievo, fino a diventare presidente del distrettuale di Lugano (1993-2008) e

membro dell’Ufficio presidenziale cantonale (1993-2008).

Dal profilo professionale,

l’imputato è stato contitolare con __________ dello Studio __________, __________,

dal 1975 al 2006 per poi rilevare anche la quota del socio, ritiratosi a

seguito di malattia, e mutare la ragione sociale in Studio __________.

L’acquisto della quota del socio gli è, a suo dire, costato circa 1 milione e

200 mila franchi da lui pagati a partire da metà 2007 fino alla fine del 2012.

Lo Studio, che conta 12

dipendenti due dei quali lavorano al 50%, svolge attività commerciale e

fiduciaria, occupandosi in particolare di amministrazioni commerciali ed

immobiliari, di contabilità, di consulenza fiscale, di intermediazioni

immobiliari e di consulenze commerciali e fiduciarie (doc. TPC 18 in inc. 72.2013.92; verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pagg. 1-3).

Il suddetto Studio amministra,

fra l’altro, il complesso __________, suddiviso in due condomini, quello a

monte della strada cantonale composto dall’albergo e da un paio di appartamenti

denominato Condominio __________ e quello sul _______ composto da una parte

dell’albergo (ristorante, sale, fitness, piscina, ecc.) e da alcuni piccoli

appartamenti di vacanza, denominato Condominio __________ (verbale PG

03.04.2013 AP 1, pag. 1, AI 24 in MP inc. 2013.1933).

Con riferimento alle

cariche di categoria e societarie, AP 1 dal 1985 al 1998 è stato segretario __________

e dal 1999 al 2004 membro del consiglio di amministrazione di __________ (doc.

TPC 18 in inc. 72.2013.92).

Dall’estratto del Registro

di commercio versato agli atti risulta che AP 1 è stato dapprima presidente del

consiglio di amministrazione (03.07.1995-05.02.1998) e poi amministratore unico

(05.02.1998-26.06.2009), con firma individuale, della società A.A.1, attiva in

materia di brevetti e registrazioni di farmaci, lavori clinici e farmacotossicologici,

nonché nell’ambito di licenze segnatamente nel settore chimico e farmaceutico

sia in Svizzera che all’estero (estratto RC 12.07.2013 A.A.1 in MP inc.

2011.91).

Sempre dal Registro di

commercio si evince, inoltre, che l’imputato è stato presidente del consiglio

di amministrazione (17.06.1996-26.06.2009), con firma individuale, di A.B.1 avente

per scopo, segnatamente, la produzione, l’importazione, l’esportazione e la

commercializzazione di prodotti farmaceutici, di strumenti, di apparecchiature

sanitarie e di laboratorio nonché l’organizzazione di convegni in campo medico

e sanitario in generale (estratto RC 14.06.2011 A.B.1 in MP inc. 2011.5571).

2. Dall’estratto del

casellario giudiziale risultano a carico di AP 1 i seguenti precedenti penali:

- sentenza

18.09.2008 della Pretura penale del Cantone Ticino, Bellinzona che ha inflitto

una multa di fr. 7'000.- per contravvenzione intenzionale alla Legge federale

sul trasporto di viaggiatori in relazione a fatti avvenuti nei periodi

01.01.2005-01.02.2006 e 05.07.2006-15.10.2007 (passata in giudicato il

20.05.2010);

- decreto

d’accusa 12.02.2010 emanato dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri, Altdorf

che ha inflitto una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 360.-

l’una, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, unitamente

ad una multa di fr. 900.- per grave infrazione alle norme della circolazione

stradale in relazione a fatti avvenuti il 04.11.2009 (passato in giudicato il

23.04.2010);

- sentenza

18.01.2011 della Pretura penale del Canton Ticino, Bellinzona che ha inflitto

una multa di fr. 10’000.- per contravvenzione alla Legge federale sul trasporto

di viaggiatori in relazione a fatti avvenuti nel periodo 10.01.2008-29.01.2009

(passata in giudicato il 26.05.2011).

(doc.

TPC 2 in inc. 72.2013.92).

Nell’ambito del

dibattimento di primo grado, AP 1 ha precisato che “per la contravvenzione

alla LCStr si trattava di un eccesso di velocità” (verbale del dibattimento

di primo grado, allegato 1, pag. 2).

Considerandi

II. Risultanze

dell’inchiesta del Ministero pubblico

Imposte alla

fonte relative a A.A.1, __________ (2006-2009)

3.

Il 23.11.2010 l’PC 2

ha segnalato al Ministero pubblico A.A.1, __________, nonché AP 1 e __________ (amministratori

in periodi diversi della predetta società) per avere dedotto le imposte alla

fonte ai dipendenti non domiciliati, senza provvedere a riversare la trattenuta

alla preposta autorità.

Nello scritto l’PC 2 ha

indicato, quali scoperti derivati da imposte dovute e interessi maturati mai

pagati, per l’anno 2006 fr. 124'910.55, per il 2007 fr. 120'207.25, per il 2008

fr. 141’793 e per il 2009 fr. 132'673.-, pari a complessivi fr. 519'583.80.

La segnalazione è stata, tra

l’altro, corroborata dai conteggi delle trattenute d’imposta alla fonte, con

relativi solleciti rimasti inevasi, dovute da A.A.1 e dai suoi amministratori

dal 2006 al 2009.

In particolare, dalla

documentazione prodotta dall’autorità fiscale a quella penale risulta quanto

segue:

- con

lettera 23.07.2010, l’PC 2 ha intimato a AP 1 di adempiere entro 10 giorni al

pagamento per imposte ed interessi dovuti relative a A.A.1 concernenti il

periodo 2006-2008 di complessivi fr. 386'910.80;

- con

lettera 02.08.2010, __________, allora amministratore A.A.1, ha chiesto all’PC

2.

una rateizzazione-dilazione del versamento delle imposte alla fonte relative

agli anni 2006-2008 non pagate per “mancanza di liquidità”.

- con

risoluzione 04.08.2010, l’PC 2, “considerata la particolare natura delle

imposte alla fonte” ha respinto la suddetta domanda;

- con

lettera 22.09.2010, l’PC 2 ha diffidato AP 1 e __________ (ritenuti

solidalmente responsabili) a pagare entro 10 giorni imposte e interessi

scoperti relativi al 2009 per complessivi fr. 132'673.-;

- con

lettera 13.10.2010, AP 1 ha contestato all’PC 2 di essere solidalmente

responsabile con __________ per arretrati d’imposta inerenti a A.A.1 relativi

al 2009 pari a fr. 132'673.- ed ha prodotto la lettera raccomandata 31.12.2008 con

cui aveva comunicato all’assemblea degli azionisti di A.A.1 le proprie dimissioni,

con effetto immediato, da amministratore unico della società, cancellazione

avvenuta a Registro di commercio solo in data 26.06.2009;

- con

lettera 15.10.2010, l’Ufficio delle imposte alla fonte ha risposto a AP 1 che “eventuali

responsabilità o obblighi delle singole persone fisiche sono definite, nella

fattispecie, dal Ministero pubblico nel corso della procedura penale”;

- con

lettera 07.02.2011, l’PC 2 ha informato il Ministero pubblico dell’avvenuto

versamento di fr. 26'000.- a parziale estinzione del debito d’imposta alla

fonte concernente A.A.1.

(AI 1-2 in MP inc. 2011.91).

Dagli atti istruttori del Ministero pubblico si evince, inoltre,

quanto segue:

- con

decreto 09.03.2011, la procuratrice pubblica ha aperto l’istruzione penale nei

confronti AP 1 e __________ per appropriazione indebita d’imposta alla fonte

(art. 270 LT) in relazione ai fatti concernenti A.A.1 avvenuti dal 2006 al 2009 a __________ e __________ ed ha loro assegnato un termine fino al 30.04.2011 per estinguere lo

scoperto, comprensivo di interessi e dedotti fr. 26'000.- già versati in data

28.01

, ammontante a fr. 493'583.80 (AI 4-7 in MP inc. 2011.91);

- con

lettera 27.04.2011, __________ ha comunicato alla procuratrice pubblica di non

essere in grado di versare lo scoperto per imposte alla fonte arretrate di A.A.1

e che era sua intenzione trovare un’intesa con l’PC 2 per ottenere una

dilazione dei pagamenti (AI 8 in MP inc. 2011.91);

- con

lettera 05.05.2011, AP 1 ha comunicato alla procuratrice pubblica che, pur essendo

stato egli amministratore unico di A.A.1 negli anni 2006-2008, “la

competenza e la responsabilità del rispetto dei conteggi e dei pagamenti delle

relative imposte erano totalmente assunte dal Signor __________ che, dal

21.02

, era Direttore con firma individuale della Società”. A mente di AP

1, negli anni 2006-2008 A.A.1 non era insolvente avendo, di contro, conseguito

utili. Del resto, prosegue l’imputato, la proroga di pagamento del debito

d’imposta di A.A.1 era comunque volta a “salvaguardare l’esistenza della

ditta ed altresì garantirne la continuità”. L’imputato ha, poi, ribadito,

come fatto in precedenza con l’PC 2, di avere dato le dimissioni in data

31.12.2008

dalla carica di amministratore unico di A.A.1 e di non sapersi

spiegare come mai le sue dimissioni sono state registrate dall’Ufficio del

registro di commercio solo in data 26.06.2009. Ciò premesso, ha concluso

postulando lo stralcio dell’istruzione penale aperta a suo carico (AI 9 in MP inc. 2011.91);

- in

data 28.09.2012, la procuratrice pubblica, su richiesta dell’PC 2, a seguito

dei versamenti di fr. 52'000.- (06.05.2011), di fr. 39'000.- (05.09.2011), di

fr. 11'940.- (18.10.2011) e di fr. 17'447.35 (18.10.2011) a parziale copertura

del debito d’imposta alla fonte in capo a A.A.1, ha sospeso il procedimento

penale (AI 10-15 in MP inc. 2011.91);

- con

lettera 20.11.2012, l’PC 2 ha comunicato al Ministero pubblico un debito

aggiuntivo per imposte alla fonte più interessi non pagati da A.A.1 nel primo e

secondo trimestre 2012 di fr. 53'538.75 (AI 16 in MP inc. 2011.91).

Imposte alla fonte relative

a A.B.1, __________ (2006-2009)

4.

Il 05.07.2011 l’PC 2

ha informato il Ministero pubblico che A.B.1, __________ nonché AP 1 e __________,

presidente del consiglio di amministrazione rispettivamente amministratore

unico in differenti periodi della predetta società, avevano dedotto le imposte

alla fonte ai dipendenti non domiciliati, senza riversare la trattenuta

all’autorità fiscale.

L’PC 2 ha quantificato le

imposte dovute e gli interessi maturati non pagati per il 2006 in fr. 17'793.75, per il 2007 in fr. 23'465.05, per il 2008 in fr. 25'885.65 e per il 2009 in fr. 21'130.45, pari ad uno scoperto complessivo di fr. 88'274.90.

Alla segnalazione sono stati

acclusi i conteggi delle trattenute d’imposta alla fonte, con relativi

solleciti rimasti inevasi, dovute da A.B.1 e dai suoi rappresentanti dal 2006

al 2009.

Nello specifico, dalla

documentazione trasmessa dall’autorità fiscale al Ministero pubblico si evince,

tra l’altro, quanto segue:

- con

lettera 23.07.2010, l’PC 2 ha chiesto ad __________, amministratore unico di A.B.1,

di provvedere entro 10 giorni a pagare le imposte e gli interessi arretrati

della società concernenti il periodo 2006-2008 di complessivi fr. 67'144.45;

- con

lettera 02.08.2010, __________ ha proposto all’PC 2 un piano di rientro per

estinguere gli arretrati di imposta alla fonte rimasti insoluti a causa della “mancanza

di liquidità”;

- con

risoluzione 05.08.2010, l’PC 2, “considerata la particolare natura delle

imposte alla fonte” ha respinto la suddetta domanda di rateizzazione;

- con

lettera 20.09.2010, l’PC 2 ha diffidato __________ a pagare entro 10 giorni

ulteriori fr. 21'130.45 per imposte e interessi scoperti relativi al 2009;

- con

lettera 16.11.2010, l’PC 2 ha sollecitato AP 1 a pagare entro 10 giorni le

imposte alla fonte e gli interessi arretrati in capo a A.B.1 relativi al

periodo 2006-2009 di complessivi fr. 88'274.90;

- con

lettera 13.12.2010, AP 1 ha eccepito all’PC 2 di non essere responsabile per

gli arretrati d’imposta alla fonte di A.B.1 inerenti al 2009 avendo egli

rassegnato in data 31.12.2008 le dimissioni dalla carica di presidente e di

membro del consiglio di amministrazione, dimissioni che l’assemblea a suo dire

ha comunicato all’Ufficio del registro di commercio solo in data 26.06.2009. AP

1.

ha indicato, per l’intero periodo 2006-2009 concernente lo scoperto fiscale,

come unico responsabile __________ in quegli anni amministratore di fatto della

società;

- con

lettera 15.12.2010, l’PC 2 ha risposto a AP 1 che “eventuali responsabilità

o obblighi delle singole persone fisiche sono definite, nella fattispecie, dal

Ministero pubblico nel corso della procedura penale”.

(AI 1 in MP inc. 2011.5571).

Dagli atti dell’inchiesta

avviata dal Ministero pubblico emerge, inoltre, quanto segue:

- in

data 02.11.2011, la procuratrice pubblica ha decretato l’apertura

dell’istruzione penale a carico di AP 1 e __________ per appropriazione

indebita d’imposta alla fonte (art. 270 LT) in relazione al mancato riversamento

negli anni 2006-2009 delle imposte alla fonte concernenti A.B.1 ed ha loro

assegnato un termine scadente il 30.11.2011 per estinguere il debito,

comprensivo di interessi, pari a fr. 88'274.90 (AI 2-5 in MP inc. 2011.5571);

- con

lettera 23.11.2011, AP 1 ha indicato alla procuratrice pubblica come unico

responsabile del mancato pagamento degli arretrati fiscali relativi al periodo

2006-2009 __________, amministratore di fatto della società. AP 1 ha, inoltre,

eccepito che il sollecito di pagamento a lui inviato dall’PC 2 in data

16.11.2010

avrebbe dovuto essere intimato anche a __________ allora membro del

CdA di A.B.1.

L’imputato

ha, in ogni caso, asserito, come già esposto all’PC 2, di non essere

responsabile degli arretrati del 2009 avendo dato le proprie dimissioni in data

31.12.2008

dalla carica di presidente e membro del consiglio di amministrazione

di A.B.1 e di non conoscere le ragioni per cui le sue dimissioni sono state

registrate dall’Ufficio del registro di commercio solo in data 26.06.2009. Ciò

premesso, ha postulato l’abbandono del procedimento penale a suo carico (AI 6 in MP inc. 2011.5571);

- con

lettera 28.11.2011, __________ ha comunicato al Ministero pubblico la

cessazione nel giugno 2010 della produzione di A.B.1 nonché l’intenzione societaria

di estinguere gli arretrati di imposta alla fonte con il provento della

cessione (Euro 200’000) di una parte delle sue attrezzature a __________, __________

che ne avrebbe pagato il prezzo in rate mensili fino a luglio 2012 giusta

contratto 23.11.2011 (AI 7 in MP inc. 2011.5571);

- con

lettera 05.12.2011, la procuratrice pubblica ha chiesto all’PC 2, dopo avergli

trasmesso il suddetto scritto, di comunicare un’eventuale sospensione del

procedimento penale a seguito di accordo (AI 8-9 in MP inc. 2011.5571);

- con

lettera 07.12.2011, l’PC 2 ha risposto al Ministero pubblico che “se la

ditta inoltra richiesta di stralcio della partita fiscale a causa della

chiusura della società il nostro ufficio si dichiarerà consenziente circa la

dilazione di pagamento così come prospettata nella lettera a voi indirizzata in

data 28 novembre 2011 (versamento del saldo totale dello scoperto entro il 31

luglio 2012)”. L’autorità fiscale ha, nel medesimo scritto, esteso

la denuncia 05.07.2011 per imposte alla fonte arretrate (interessi esclusi)

relative al 2010 pari a fr. 8'419.10 (AI 10 in MP inc. 2011.5571);

- con

lettera 01.06.2012, l’PC 2 ha comunicato al Ministero pubblico che nessun

seguito aveva avuto il piano di rientro prospettato da __________ nello scritto

05.12.2011

ed ha chiesto il prosieguo del procedimento penale (AI 11 in MP inc. 2011.5571);

- in

data 27.06.2012, 16.10.2012 e 23.11.2012 PC 2 ha comunicato alla procuratrice

pubblica l’avvenuto versamento di fr. 9’635.- (26.06.2012), di fr. 18'471.60

(10.10.2012), di fr. 20'479.10 (10.10.2012), di fr. 2'536.10 (10.10.2012), di

fr. 3'616.35 (21.11.2012) e di fr. 1'383.65 (21.11.2012) a parziale copertura

del debito d’imposta alla fonte in capo a A.B.1 (AI 12-17 in MP inc. 2011.5571).

Imposte

comunali relative a AP 1

(1995-2012)

5.

Il 5 marzo

2013.

la PC 3 ha segnalato al Ministero pubblico di avere accertato, nell’ambito

della procedura di tassazione, che il PC 1 non riscuoteva da almeno 12 anni le

imposte comunali dovute da AP 1, allora sindaco, capo dicastero finanze e

Presidente della delegazione tributaria.

Nel

comunicare la notizia di reato, l’autorità fiscale ha evidenziato che gli

arretrati ammontavano a oltre fr. 200'000.- e che “i precetti esecutivi

emessi dal sistema non sono stati fatti proseguire”. La denuncia è stata suffragata

da conteggi delle imposte comunali arretrate dovute da AP 1 per il periodo

1995-2012 (lettera 05.03.2013 Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, AI 1 in MP inc. 2013.1933).

6.

In

data 18 marzo 2013 il procuratore generale ha ordinato la perquisizione del

domicilio di AP 1, dei locali a sua disposizione presso i suoi luoghi di

lavoro, del Municipio e della cancelleria del PC 1 disponendo, inoltre, il

sequestro di tutti gli oggetti utili ai sensi dell’art. 263 CPP (AI 7 in MP inc. 2013.1933). Il PG ha ingiunto anche l’accompagnamento coattivo dello stesso AP 1 e di ABC1,

già segretario comunale __________, per essere interrogati presso il Ministero

pubblico.

In data 20 marzo 2013, la

Polizia ha eseguito l’ordine di perquisizione e sequestro presso il PC 1

sequestrando, fra l’altro, documentazione concernente AP 1, fra cui, le domande

d’esecuzione nei suoi confronti, suoi estratti conto e scoperti per imposte

comunali 1999-2013, un suo pagamento di un acconto di fr. 40'000.-, l’elenco

richiami del Centro sistemi informativi (CSI), nonché i rapporti di revisione

2009-2011 concernenti il PC 1 (AI 4-5; 7; 13 in MP inc. 2013.1933).

Prosieguo

dell’inchiesta

Interrogatorio

PG 20.03.2013 AP 1

7.

Lo

stesso 20 marzo 2013 il procuratore generale ha sentito, in qualità di

imputato, AP 1 il quale, tra l’altro, ha ammesso di avere delle imposte

comunali arretrate ma ne ha ridimensionato lo scoperto a fr. 130'000.- ed ha

assicurato che il provento di un’operazione immobiliare gli avrebbe permesso di

estinguere il suo debito d’imposta.

L’imputato ha ricondotto il

mancato pagamento delle imposte comunali a suoi provvisori problemi di

liquidità dovuti a esborsi per estinguere crediti di società costituite da

terzi delle quali era amministratore nonché per liquidare la partecipazione del

socio __________, ritiratosi per grave malattia dal loro studio fiduciario.

AP 1, al procuratore generale

che gli ha chiesto se è vero che, in caso di mancato pagamento da parte di un

contribuente delle imposte comunali il Cantone, dopo aver proceduto ai

necessari richiami, trasmette al Comune la domanda di esecuzione che deve

essere debitamente sottoscritta e trasmessa all’UEF per l’inoltro del precetto

esecutivo, ha risposto che nel suo caso il segretario comunale ABC1 non ha mai

mandato avanti l’esecuzione. A mente di AP 1, ABC1 era a conoscenza delle sue

difficoltà finanziarie, ma sapeva che il tutto si sarebbe successivamente

risolto. AP 1 ha aggiunto che all’interno del Municipio nessuno era al corrente

della mancata richiesta di avviare le esecuzioni.

L’imputato, confrontato dal

procuratore generale anche con gli arretrati delle imposte alla fonte relative

a A.A.1 e A.B.1, ha asserito che le due società, attive nel settore della

sperimentazione di farmaci e di analisi di laboratorio, facevano capo a __________

che le aveva costituite. AP 1 si è limitato ad ammettere di avere fatto parte

del consiglio di amministrazione di entrambe (AI 8 in MP inc. 2013.1933).

Interrogatorio

PP 20.03.2013 ABC1

8.

La

stessa mattina del 20 marzo 2013, la procuratrice pubblica __________ ha

interrogato, in qualità di coimputato, il segretario comunale ABC1.

ABC1 ha premesso di essere

stato segretario comunale di __________ dal 1998 fino a fine maggio 2012 e che

da giugno 2012 gli è subentrato __________.

Il prevenuto ha confermato che,

fino da quando egli è diventato segretario comunale, il sindaco AP 1 ha

accumulato imposte comunali arretrate, poi in parte saldate fino al 1998

pagando fr. 40'000.- e compensando con l’obolo di sindaco, di modo che il

debito ancora insoluto riguardava il periodo dal 1999 ed ammontava a fr. 150/200'000.-.

ABC1, in merito alla procedura

d’incasso delle imposte comunali, ha riferito che il Servizio Riscossione

Imposte del CSI si occupa dell’emissione delle bollette, delle diffide e del

controllo degli incassi. Scaduto infruttuoso il termine di diffida, il CSI

allestisce la domanda d’esecuzione all’attenzione dell’UEF, per poi

trasmetterla al Comune preposto al prosieguo della procedura. ABC1 ha, quindi,

precisato che è il Comune ad essere competente per inoltrare la domanda

d’esecuzione e che essa, trattandosi di atto ufficiale, dev’essere firmata dal

sindaco e dal segretario comunale.

ABC1 ha, poi, ammesso che il

sindaco era l’unico contribuente moroso (fatta eccezione di casi di poca

entità: fr. 100.-/200.-) nei confronti del quale non sono state inoltrate le

domande d’esecuzione, nonostante ci fossero gli estremi per procedere.

Il prevenuto ha ammesso che il

CSI inviava con regolarità le domande di esecuzione concernenti il sindaco e

che egli le univa al plico di quelle a carico degli altri contribuenti

insolventi. ABC1 sottoponeva poi il plico da firmare a AP 1, avvertendolo che

in esso vi era la domanda di esecuzione che lo riguardava. Il prevenuto ha

ammesso di sapere che, visto il personale interesse del sindaco, ai sensi della

legge organica comunale avrebbe dovuto dare da firmare alla vicesindaco la

domanda di esecuzione. Egli ha, tuttavia, dichiarato di non averlo fatto in

quanto confidava che il sindaco avrebbe provveduto al pagamento, così come del

resto quest’ultimo gli assicurava (“lasala lì che pö paghi”). Ammettendo

di avere sbagliato, egli ha aggiunto di avere nei confronti del sindaco una

sorta di riconoscenza avendo quest’ultimo contribuito alla sua assunzione nel

1998.

come segretario comunale di __________.

ABC1 ha, poi, asserito che

della situazione era al corrente da almeno tre anni __________ - municipale dal

2008.

e vicesindaco dal 2012 - che gli chiedeva a scadenze regolari se AP 1

avesse provveduto ad estinguere il suo debito d’imposta. ABC1 ha aggiunto di

non aver informato gli altri municipali, precisando comunque che nei conti del PC

1.

era indicata fra i “debitori d’imposta” anche la posizione di AP 1 con nome,

cognome e importo totale da lui dovuto. In realtà, si precisa fin d’ora che l’indicazione

di AP 1 come debitore del Comune si ritrova soltanto nelle schede del CSI che

sono state prodotte al dibattimento d’appello, mentre i consuntivi indicano per

anno l’entità complessiva dei “debitori d’imposta”, ma non ne specificano

l’identità (AI 25, pag. 4 e allegati 1 e 2 nonché AI 13 doc. 9 in MP 2013.1933).

ABC1 ha riferito, poi, di un

incontro avvenuto il 18 marzo 2013 fra lui, il sindaco e l’attuale segretario

comunale __________ in cui AP 1, aggiornato sull’arretrato d’imposta, ha

assicurato che avrebbe pagato entro la fine del corrente mese.

A domanda del magistrato, ABC1

ha, infine, affermato che, oltre ai suddetti arretrati per imposte comunali, AP

1.

non ha altri debiti personali nei confronti del Comune (ad esempio, per tasse

rifiuti, tasse canalizzazioni, ecc.) (AI 9 in MP inc. 2013.1933).

Confronto

20.03.2013

AP 1 /__________

9.

Nell’ambito

dell’interrogatorio di confronto, avvenuto sempre il 20 marzo 2013 dinanzi al

PG ed alla PP, AP 1 e ABC1 hanno confermato entrambi che il primo, informato

dal secondo dell’arrivo delle domande d’esecuzione, gli chiedeva di tenerle in

sospeso in attesa di poter pagare l’arretrato d’imposta (AI 10 in MP inc. 2013.1933).

Interrogatorio

PG 21.03.2013 __________

10.

In data 21 marzo 2013,

il procuratore generale ha sentito, in qualità di persona informata sui fatti, __________,

membro del municipio di __________ dal 2008 e vicesindaco dal 2012 nonché

giurista presso PC 3 del Canton Ticino.

__________ ha dichiarato di

essere stata informata “verso la fine della scorsa legislatura” (n.d.r.

fine 2011/inizio 2012) dei problemi di esazione dell’imposte a carico del

sindaco di __________ dai membri della PC 3 __________ e __________ che - dopo

averle ricordato che era tenuta al segreto fiscale e che, pertanto, non poteva

fare uso dell’informazione datale - l’hanno esortata a favorire le verifiche

del caso all’interno del Comune. __________ ha, quindi, asserito di aver

informato il segretario comunale ABC1 di essere venuta a conoscenza che il

sindaco aveva degli arretrati d’imposta, circostanza che il segretario le ha

confermato aggiungendo ch’egli “compensava le diarie municipali con

le tasse d’uso dovute da AP 1” e che, di tanto in tanto, questi

pagava degli acconti che venivano scalati dalle imposte più datate. __________

ha, anche, dichiarato di avere reso attento ABC1 sull’importanza di evitare la

prescrizione. __________ ha, poi, dichiarato di avere regolarmente interpellato

ABC1 sollecitando l’incasso e che il segretario le ha sempre risposto che AP 1

lo rassicurava dicendo che avrebbe onorato i propri debiti.

__________ ha detto di non

essersi mai occupata degli aspetti fiscali di __________, nel senso di non

avere mai esaminato la posizione dei singoli contribuenti di questo Comune in

quanto ciò avrebbe potuto comportare un conflitto d’interesse, lavorando ella

presso l’Autorità fiscale cantonale. __________ ha precisato, pertanto, che non

sapeva che il PC 1 avesse ricevuto dal Cantone le domande di esecuzione

prestampate in vista della loro sottoscrizione e trasmissione all’UEF, né, e

tanto più, che le domande d’esecuzione concernenti il sindaco fossero state

trattenute. A suo dire, venuta a sapere dai suoi superiori della situazione,

non ne ha parlato con il sindaco per rispettare il segreto d’ufficio, mentre ne

ha discusso con il segretario sapendo ch’egli era già al corrente rientrando la

questione nelle sue incombenze amministrative (AI 14 in MP inc. 2013.1933).

Interrogatorio

PP 21.03.2013 __________

11.

Lo

stesso 21 marzo 2013 la procuratrice pubblica __________ ha interrogato, come

persona informata sui fatti, __________, segretario comunale di __________

subentrato il 1° giugno del 2012 a ABC1 assentatosi per grave malattia.

__________ ha dichiarato di

essere stato fatto partecipe a fine 2012 dalla vicesindaco __________ delle sue

preoccupazioni per il ritardo nell’allestimento e presentazione dei consuntivi

2011.

nonché relative agli arretrati d’imposta del sindaco AP 1, senza

specificare se si trattava di imposte comunali.

__________ ha asserito di avere

chiesto ragguagli a ABC1 durante un incontro avvenuto all’inizio del 2013 e che

questi lo ha informato dei ritardi del sindaco nel pagare le imposte, delle sue

rassicurazioni sul fatto che avrebbe pagato e della circostanza che, due/tre

anni addietro, AP 1 gli aveva effettivamente dato del denaro a parziale

estinzione del debito d’imposta. __________ ha, poi, asserito di avere

richiesto ed ottenuto a fine gennaio/inizio febbraio 2013 da ABC1 un conteggio

(che non considera gli interessi) delle imposte comunali arretrate del sindaco.

__________ ne ha, in seguito, parlato con il sindaco manifestando la propria

disapprovazione e questi gli ha risposto che avrebbe ripianato i suoi debiti

fiscali “nel giro di un mesetto”. __________ ha asserito che il sindaco

gli ha telefonato ad inizio marzo 2013 e gli ha chiesto di preparare il

conteggio degli arretrati in quanto la conclusione di un affare gli avrebbe

permesso di far fronte allo scoperto fiscale.

__________ ha, in seguito,

confermato che in data 18 marzo 2013 vi è stato un incontro fra lui, ABC1 e AP

1.

in cui lui e ABC1 hanno consegnato al sindaco l’estratto delle imposte

arretrate. In quell’occasione, ha ricordato __________, AP 1 ha, dapprima,

replicato in dialetto usando un’espressione del tipo “così tanti” e poi,

ha ricordato di avere fatto dei versamenti ciò che ABC1 gli ha confermato

seduta stante. A mente di Ferranti, il versamento era andato a coprire gli

arretrati dell’anno 1997 e una parte del 1998, mentre il residuo da pagare per

il 1998 è stato compensato da ABC1 con una parte dell’obolo di sindaco pari a

circa fr. 3'200.-. __________ ha dichiarato, inoltre, di aver esortato ABC1 a

compensare maggiormente, ammontando l’indennità annuale del sindaco a circa fr.

12'000.-. A detta di __________, durante quell’incontro AP 1 ha assicurato che

avrebbe liquidato tutto in quella settimana. __________ ha, infine, riferito

che nel PC 1 ha riscontrato disordine nella gestione corrente imputabile, perlopiù,

ad insufficiente personale amministrativo (AI 15 in MP inc. 2013.1933).

Autosospensione di AP 1

dalla carica di sindaco e di Municipale di __________

12.

In data 22 marzo 2013 AP

1.

ha informato il Consiglio di Stato della sua decisione di autosospendersi

temporaneamente dalla carica di sindaco e membro del Municipio di __________ a

seguito dell’avvio del procedimento a suo carico per reati connessi al mancato

incasso di imposte comunali.

Il Consiglio di Stato,

richiamata anche la pregressa notifica del procuratore generale ai sensi

dell’art. 200 LOC, ha sospeso AP 1 dalle sue funzioni, sostituendolo con un

supplente (AI 23 in MP inc. 2013.1933).

Pagamenti delle imposte

arretrate di AP 1

13.

Con lettera 22 marzo

2013, pochi giorni dopo l’apertura dell’istruzione penale, l’avv. __________ ha

comunicato al Ministero pubblico di avere provveduto, per conto del suo

assistito AP 1, ai seguenti pagamenti:

- fr.

156'127.- a favore del PC 1, a saldo delle imposte definitive scoperte;

- fr.

14'214.95 alla PC 3, per imposte alla fonte dovute per l’anno 2011.

Con

lettera 27 marzo 2013 il predetto difensore ha informato il Ministero pubblico

di avere eseguito, per conto del suo cliente, il seguente ulteriore versamento:

- fr.

13'171.10 a favore del PC 1, quale residuo di imposte comunali dovute.

(AI 16 e 18 in MP inc. 2013.1933).

Con lettera 9 aprile 2013

l’avv. __________ ha reso edotto il Ministero pubblico del fatto che il suo

patrocinato ha proceduto al “pagamento integrale delle imposte al PC

1.

ed alla PC 3 per imposte alla fonte anno 2011”, trasmettendo prova

degli avvenuti bonifici (AI 31 in MP inc. 2013.1933).

Tasse d’uso nei confronti

della comunità dei comproprietari Condominio __________

14.

Con lettera 26 marzo

2013, l’avv. __________, in rappresentanza del PC 1, ha segnalato al Ministero

pubblico che, da tempo, l’ente locale vanta crediti cospicui per tasse d’uso

nei confronti della comunità dei comproprietari Condominio __________,

lamentando che “non vi è nemmeno stato l’avvio di procedure esecutive”.

Il legale ha, inoltre, evidenziato che “tutte le pretese del PC 1 sono state

notificate al Condomino __________ tramite lo studio di AP 1 di __________”,

ragione per cui ha chiesto che quest’ultimo chiarisse, anche a questo riguardo,

la sua posizione dinanzi agli inquirenti (AI 19 in MP inc. 2013.1933).

Interrogatori 03.04.2013 del

PG di AP 1 e del PP di __________ sui Condomini __________ e __________ siti a __________

15.

In data 3 aprile 2013 AP

1.

è stato interrogato dal procuratore generale in merito alle tasse d’uso

canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile negli anni 2007-2012 a carico dei Condomini __________ e __________.

L’imputato ha

premesso di essere subentrato nel 2006 al socio __________ nell’amministrazione

di entrambi i condomini.

L’interrogato, a suo dire, era

a conoscenza unicamente di alcuni ritardi con i pagamenti condominiali da parte

della principale condomina, __________, arretrati che da pochi giorni aveva

appreso ammontare a centinaia di migliaia di franchi.

AP 1 ha, poi, asserito di

aver ignorato che vi fossero numerose fatture per acqua potabile e tasse d’uso

di canalizzazioni non pagate dai Condomini __________ e __________. Egli ha,

pure, negato di avere mai detto al segretario comunale ABC1 di non emettere le

domande d’esecuzione a carico di entrambi, precisando di non avere alcun

interesse in questi immobili (AI 24 in MP inc. 2013.1933).

16.

In simultanea al

predetto interrogatorio, la PP __________ ha interrogato il segretario

comunale ABC1.

Questi ha, da subito,

ammesso che i due condomini amministrati dal sindaco AP 1 avevano debiti nei

confronti del PC 1 per non aver pagato la tassa dell’acqua e quella relativa

all’uso fognatura.

Per l’interrogato, gli

importi scoperti superavano fr. 250'000.- potendo finanche raggiungere fr.

350'000.-. A titolo indicativo, ABC1 ha dichiarato che i due condomini __________

dovevano al Comune a titolo di tasse di canalizzazione, fognatura e acqua

potabile circa fr. 70'000.- all’anno. Egli ha, poi, aggiunto di avere, al

riguardo, spedito a più riprese delle diffide allo Studio commerciale AP 1 e di

avere trasmesso al sindaco, a volte brevi manu, a volte per posta, anche

i relativi conteggi dello scoperto. Tuttavia i condomini amministrati hanno

solo in parte ridotto il loro debito.

Il segretario comunale ha,

poi, dichiarato che “Il Municipio da un paio d’anni sapeva che c’era una

situazione debitoria __________ senza però che ciò sia stato oggetto di una

trattanda specifica e quindi senza comunicazione dell’entità dello scoperto,

anche se figurava in contabilità”. A detta di ABC1, il sindaco gli ha

spiegato che a non pagare era __________, proprietaria di oltre la metà dei

millesimi dei due condomini, da lui sollecitata affinché versasse al suo studio

fiduciario il dovuto da riversare, poi, al Comune.

ABC1 ha, quindi, affermato che

anche per la pendenza debitoria di __________ egli avrebbe dovuto compilare la

domanda d’esecuzione, farla sottoscrivere dal vicesindaco, ritenuto che il

sindaco era amministratore dei condomini, e farla proseguire.

ABC1 ha, tuttavia, ammesso di

non avere proceduto in tal senso in quanto il sindaco gli ha fatto capire che

doveva aspettare, dicendogli che avrebbe fatto fronte ai pagamenti non appena __________

avesse pagato al suo Studio. L’interrogato ha ammesso alla procuratrice

pubblica che la circostanza che lo scoperto riguardasse indirettamente AP 1 lo

ha messo in difficoltà, lavorando i due a diretto contatto, non potendo egli

parlarne con terzi e nutrendo verso il sindaco un timore reverenziale. Per ABC1

“la situazione era anomala rispetto a quella di un “normale” debitore

d’imposta/tasse”

(AI 25 in MP inc. 2013.1933).

17.

Confrontato dal

procuratore generale con le dichiarazioni di ABC1, AP 1 ha, quindi, ammesso che

il segretario comunale gli aveva riferito dell’esistenza di scoperti da parte

dei due condomini __________, aggiungendo di avergli risposto che sarebbe

intervenuto presso __________ affinché estinguesse il suo debito

(AI

24.

in MP inc. 2013.1933).

18.

Al termine

dell’interrogatorio la Polizia, come da disposizioni del procuratore generale,

si è recata presso gli uffici dello studio commerciale AP 1 e, alla presenza

del titolare e di due sue collaboratrici, ha sequestrato la documentazione contabile

e amministrativa relativa alla gestione dei due condomini __________ e __________

in __________

(AI 28 in MP inc. 2013.1933).

Dimissioni da parte di ABC1 dalla

carica di Giudice di Pace del Circolo di __________

19.

In data 3 aprile 2013 ABC1

ha inoltrato al Dipartimento delle Istituzioni le dimissioni dalla carica di

Giudice di Pace del Circolo di __________, comunicando di interrompere con un

anno di anticipo la sua attività in considerazione del procedimento penale

pendente a suo carico e tenuto conto del suo stato di salute (AI 26 in MP inc. 2013.1933).

Chiusura

dell’inchiesta

20.

In data 4 giugno 2013

il procuratore generale ha chiuso l’istruzione formale (AI 17 in MP inc. 2011.91; AI 18 in MP inc. 2011.5571; AI 35 in MP inc. 2013.1933).

Con

istanza 1° luglio 2013 AP 1 ha postulato, quali mezzi di prova, l’audizione di __________,

__________ e __________ ed ha richiamato alcuni atti del PC 1 nonché estratti

del Registro Fondiario concernenti le proprietà immobiliari sue e di sua moglie

(AI 36 in MP inc. 2013.1933).

Con lettera 12 luglio 2013,

l’avv. __________, per conto del PC 1, ha trasmesso al Ministero pubblico la

documentazione relativa alle procedure esecutive avviate nei confronti dei Condomini

__________ e __________ per fornitura acqua potabile e tasse d’uso

canalizzazioni, precisando che “mi sembra che dal profilo economico la

situazione è stata messa a posto” (AI 37 in MP inc. 2013.1933).

Con scritto 12 luglio 2013, il

procuratore generale ha chiesto all’PC 2 di trasmettere la documentazione

attestante gli scoperti aggiornati delle imposte alla fonte relativi alle

società A.A.1 e A.B.1 accumulatisi nel periodo in cui AP 1 ne è stato

amministratore (AI 38 in MP inc. 2013.1933).

Con

lettera 15 luglio 2013, l’PC 2, in risposta al procuratore generale, ha

riassunto gli importi scoperti oggetto di denuncia ed accluso i relativi

conteggi.

Per A.A.1, ritenendo AP 1

amministratore unico dal 18.02.1998 al 02.07.2009, il debito d’imposta, a mente

dell’Ufficio, ammonta:

- nell’anno

2004.

a fr. 74'511.95 + interessi di fr. 2'853.25;

- nell’anno

2006.

a fr. 112'057.20 + interessi di fr. 12'853.35;

- nell’anno

2007.

a fr. 109'921.85 + interessi di fr. 10'285.40;

- nell’anno

2009.

a fr. 62'621.45 + interessi di fr. 2'382.25

(periodo

01.01

/30.06.2009).

Per A.B.1, ritenendo AP 1

amministratore unico dal 01.07.1996 al 02.07.2009, il debito d’imposta alla

fonte, a mente dell’Ufficio, ammonta:

- nell’anno

2006.

a fr. 16'159.55 + interessi di fr. 1'634.20;

- nell’anno

2007.

a fr. 21'627.80 + interessi fr. 1'837.25

(AI

18.

in MP inc. 2011.91; AI 19 in MP inc. 2011.5571; AI 39 in MP inc. 2013.1933).

Il procuratore generale ha

negato le audizioni richieste dall’imputato, considerandole irrilevanti ai fini

della configurazione dei reati a lui addebitati (AI 40 in MP inc. 2013.1933).

21.

In

data 6 agosto 2013 le risultanze d’inchiesta sono valse a AP 1 la promozione

dell’accusa (art. 324 CPP) per ripetuta amministrazione infedele aggravata

(art. 158 cifra 1 cpv. 2 CP) e per appropriazione indebita d’imposta alla fonte

giusta (art. 270 LT) (doc. TPC 1 in inc. 72.2013.92).

In pari data, il procuratore

generale ha emanato un decreto d’accusa nei confronti di ABC1 limitatamente al

titolo di ripetuta amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 cpv. 2

CP). ABC1 non ha interposto opposizione contro questo provvedimento che è,

pertanto, passato in giudicato (AI 41 in MP inc. 2013.1933).

III. Istruttoria

in primo grado

22.

Con

istanza 22 gennaio 2014 AP 1 ha chiesto alla Corte delle assise correzionali l’acquisizione

agli atti di svariata documentazione nonché l’audizione di __________ e __________

(entrambe dipendenti dello Studio AP 1), __________ (AU di A.A.1 e A.B.1), __________

(direttore della PC 3) e __________ (vicesindaco di __________ e capo dell’Ufficio

giuridico della PC 3).

Il presidente della predetta

Corte ha acquisito agli atti i documenti trasmessi dall’istante, mentre ha

negato le audizioni richieste, considerandole irrilevanti ai fini del giudizio

e ritenendo quanto in atti sufficiente per una decisione di merito

(doc.

TPC 12 e 20 in inc. 72.2013.92).

23.

Nell’ambito

del dibattimento di primo grado, AP 1 ha, nella sostanza, riconfermato le

proprie dichiarazioni.

Con

riferimento alle accuse di cui al pto. 1.1 AA relative agli arretrati

delle imposte comunali 1999-2008 per fr. 169'298.- (comprensivi di interessi),

l’imputato ha dichiarato:

È chiaro che di principio e per legge, un Sindaco non può

intimare sé stesso precetti esecutivi. Il segretario aveva informato il vice Sindaco

della situazione, io al Segretario non ho imposto niente. Siccome avevo fiducia

che mi sarebbero entrati dei mezzi finanziari a breve, gli comunicavo che avrei

pagato i miei debiti nei prossimi tempi. lo non avevo intenzione di danneggiare

il Comune al quale ho dedicato 29 anni della mia vita, guadagnandomi la stima di tutti operando nel migliore dei modi. Non è

stato intenzionale, tant'è che al

momento della denuncia era già previsto il pagamento dei miei debiti, in quanto già la settimana prima avevo avuto un colloquio

con i miei due segretari i quali mi avevano

già esposto la situazione. (…)

ho dovuto effettuare uno sforzo finanziario non indifferente

per rilevare lo Studio e la quota del mio socio. Ho poi avuto diverse altre

spese. Insomma, questa liquidità io l'aspettavo già da qualche anno prima.

Diversi altri impegni finanziari mi hanno impedito di pagare. Ho

chiesto al Segretario di tenere in sospeso le mie imposte perché avevo appunto intenzione

di pagare.”

(verbale del

dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 2).

In relazione alle

imputazioni di cui ai pti. 1.2 e 1.3 AA relative ad arretrati per tasse

d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile dei condomini __________

(fr. 210'487.45 più interessi e spese) e __________ (fr. 23'947.90 più

interessi e spese), l’imputato ha dichiarato:

È una

situazione che ho ereditato dal signor __________ il quale amministrava questi

Condomini. La signora __________ seguiva queste amministrazioni, io non ero al

corrente della situazione. ABC1 mi aveva informato

di questi arretrati e io ne avvisavo la segretaria __________ la quale

mi rassicurava che avrebbe provveduto. Ho peccato di fiducia non intraprendendo

la strada dell'ipoteca legale. (…) lo non ho

mai detto in Comune di non proseguire, erano situazioni che dovevano essere note

anche a chi di competenza, sia al livello di Municipio che di Capi Dicastero.

(…) Avrei dovuto avvisare i Capi dicasteri

o il segretario. In queste situazioni è il Vice Sindaco che sostituisce

il Sindaco.

ADR che io non ho mai avvisato

il Vice Sindaco in quanto il Capo Dicastero era al corrente della situazione.

Era quest'ultimo che doveva informare il Municipio.

ADR che le domande d'esecuzione

le firma il Sindaco, e se lui è coinvolto le firma il Vice Sindaco.”

(verbale del dibattimento

di primo grado, allegato 1, pag. 3).

L’imputato è, poi, stato confrontato dal presidente della Corte di

primo grado con la corretta procedura che avrebbe dovuto seguire, vista la

collisione d’interessi che lo riguardava:

Il Presidente descrive la prassi d'incasso delle imposte in

Comune, tramite il sistema CSI. Le procedure esecutive sono sempre firmate dal Sindaco,

per quale ragione in questi casi di conflitto non veniva informata la Vice

Sindaca?

Ho capito

di aver sbagliato, avrei dovuto informarla da subito. Lei comunque per le mie

imposte già lo sapeva.”

(verbale del

dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 3).

Sul pagamento degli arretrati d’imposta, l’imputato ha asserito:

ADR che ho poi provveduto al pagamento

delle mie imposte nel corso del mese di marzo 2013, si trattava di un'entrata che

era prevista da settembre 2012 per una mediazione immobiliare che ho fatto e

che è andata a buon fine solo verso la fine di febbraio 2013. Appena questa è stata conclusa ho avuto i mezzi

per pagare. Prima non mi era stato possibile

per via dei grossi impegni finanziari di cui ho già riferito. Mi pare di essere

stato interrogato il giorno 20 marzo

2013.

dal PP e che il mio avvocato dava l'ordine di pagamento il giorno

22.

marzo a saldo delle mie imposte arretrate.

Lei

sapeva alla fine di febbraio che era imminente una denuncia al MP da parte

dell’Ufficio cantonale delle contribuzioni, poi effettuata il 5 di marzo 2013?

Assolutamente no. È una coincidenza che mi ha giocato

contro. Non ne sapevo niente. Ho pagato qualche giorno dopo per permettere al segretario di

conteggiare tutti gli interessi.

L'avv.

__________ precisa come il 25 febbraio 2013 egli riceveva sul suo conto clienti

fr. 350'000.- a titolo di commissioni per

mediazione di pertinenza di AP 1. Tali

fondi erano destinati e venivano poi utilizzati per il pagamento delle imposte comunali

arretrate.

L'avv.

__________ produce i due atti notarili inerenti la transazione immobiliare che

ha poi fruttato fr. 350'000.- per titolo di commissione per mediazione (doc.

dib. 1 e 2).

Ribadisco

e confermo che io non ero a conoscenza che da lì a breve sarebbe stato aperto

un procedimento penale a mio carico. Ho pagato indipendentemente da ciò. lo

formalmente ho sbagliato, ed è vero, però la Vice Sindaca era consapevole e

forse avrebbe dovuto agire anche lei. Ciò non toglie che io ho sbagliato e me

ne assumo la responsabilità.”

(verbale del

dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 3-4).

Nel corso del

dibattimento, in relazione alle accuse di cui ai pti. 1.2. e 1.3. dell’AA,

l’avv. __________ ha confermato che tutti gli arretrati dei condomini sono

stati pagati, interessi compresi (verbale del dibattimento di primo grado,

allegato 1, pag. 4).

In

merito alle accuse di cui ai pti. 1.4 AA per non aver intenzionalmente

incassato, quale amministratore dei condomini __________ e __________, i

contributi condominiali a carico di __________, esponendo la comunità dei

condomini a procedure esecutive da parte del PC 1, l’imputato ha dichiarato:

Noi abbiamo fatto i richiami per il pagamento delle spese

condominiali. lo mi sono trovato in questa situazione dal 2006, le amministrazioni

immobiliari erano seguite dalle segretarie che

dipendevano da __________. Quando il segretario mi notificava questi ritardi io

gli dicevo di occuparsene. Non avevo alcuna intenzione di danneggiare il

Comune, tant'è che quando sono intervenuto a seguito della denuncia tutto è

stato saldato.

(…)

Ammetto le mie responsabilità, ma io a parte il mio ruolo di

amministratore non ho nessun rapporto professionale con la __________. Ciò non giustifica

il mio comportamento, è chiaro, ma non avevo altri mandati oltre questo.

(…)

Spontaneamente vorrei

dichiarare che nel 2010 abbiamo dovuto rifare tutti i conteggi dei condomini

poiché vi erano state delle contestazioni e degli accordi mal fatti tra la __________

e dei condomini, sulla questione della

ripartizione delle spese generali.

C'è una

parte del complesso immobiliare a monte (albergo e 4/5 appartamenti di

proprietà) e poi a lago (con piscina e appartamenti), e l'albergo era il

maggior consumatore di acqua potabile. Le

tasse di canalizzazione dipendevano soprattutto da tale consumo, insomma, molti

condomini a seguito di tale accordo finito male sospendevano i loro pagamenti

delle spese condominiali, ciò che ha comportato un grosso ritardo.

Nel 2010

abbiamo dunque dovuto rifare il conteggio. Ad ogni modo, ciò non toglie che io

avrei dovuto incassare questi soldi e pagare quanto dovuto al Comune.”

(verbale del

dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 4-5).

In merito alle accuse di

cui ai pti. 2.1 e 2.2 AA relative all’indebito impiego, nella sua veste

di amministratore di A.A.1 e A.B.1, a

profitto delle predette società, delle ritenute d’imposta (per fr. 390'899.80

più interessi) addebitate ai dipendenti frontalieri, l’imputato ha dichiarato:

Per la A.A.1

ero amministratore unico e l'azionista di riferimento era direttore con firma

individuale, signor __________. Nella A.B.1 ero presidente del consiglio di

amministrazione, e il signor __________ era membro del CdA con firma

individuale.

ADR che anch’io avevo firma

individuale. Per i primi anni fino al 2004/2005, mi occupavo anche degli

stipendi e della tenuta amministrativa. Era seguita dal mio studio. Dal 2004/2005 tutto veniva fatto in casa e quindi da

parte dei collaboratori di A.A.1 nella sua sede. Era il signor __________ e moglie che si occupavano di seguire

questa fase.

Per

quale ragione dava le dimissioni nel 2008?

Su

richiesta di __________, il quale aveva preso dei contatti con altri fiduciari.

Specifico che quando ho dato queste

dimissioni lui le notificava a registro di commercio solo 5/6 mesi dopo. Lui comunque riconosce che era AU dal 2009,

e risulta pure dalla corrispondenza.

(…)

Chi

allestiva i bilanci della A.A.1?

Gli

ultimi 3-4 anni li allestivano alla A.A.1 a livello interno, il sig. __________

e la moglie li controllavano. Poi venivano

passati nel mio ufficio e io li verificavo. lo guardavo le situazioni particolari, ogni posta

dell'esercizio.

ADR che ero a conoscenza delle partite

aperte nei confronti delle imposte alla fonte. Sapevo anche che la società aveva i

mezzi per farvi fronte. Solo nel 2008 sono stati dati 3 milioni di stipendi, e dal 2007 al 2008 la cifra d'affari è

cresciuta da 4 mio a 7 mio. C'erano tutte

le prerogative per garantire il pagamento degli scoperti. Tant'è che questi

scoperti sono stati riconosciuti dal

mio successore e azionista, che ha proposto dei pagamenti rateali. lo non seguivo più le società a quel

punto.

Il PG sottolinea che a bilancio della A.A.1 vi era una

perdita riportata di più di due milioni, era una situazione a suo parere da deposito

atti in Pretura. Dunque la società non

andava poi così bene. Inoltre i fondi propri erano inferiori alle perdite

riportate. A bilancio inoltre non risultano liquidità.

Bisogna leggere il bilancio con un criterio orientato verso

la realtà patrimoniale effettiva. Confermo che non vi era liquidità. Se si fanno i dovuti

calcoli, la perdita al 31.12.2008 era di circa

580’000 fr. effettivi. I correntisti erano tutti postergati. L'evoluzione in sé

era positiva, quando un

amministratore ritiene l'evoluzione positiva non ha senso bloccare l'attività. I

due milioni e 700 mila franchi di

debitori erano comunque debitori solvibili, come Novartis o Recordati, aziende serie in ambito farmaceutico.

Vi erano lavori in corso per 900’000 fr. e un valore di macchinari, già dopo gli ammortamenti, era di 1 milione

circa. Ancora, 437'000 franchi di

prestiti alla A.B.1, la quale ad un certo momento era una società che aveva un valore commerciale di oltre

2.

milioni con un’ipoteca come debito effettivo di 600'000 sull’immobile. La

società ha avuto un trend positivo con un milione e mezzo di aumento di

fatturazione negli ultimi due anni, cioè 2007/2008, io lasciavo questa situazione e l'amministratore che entrava al mio posto era consapevole della

situazione e riconosceva i debiti, visto che faceva pure proposte di

rateizzazione. lo, una volta contattato dalla PP __________, confermavo di non

essere mai stato chiamato in mora e .precisavo

che vi erano gli estremi per procedere contro la società e contro l'attuale amministratore.

(…)

In

merito alla società A.B.1 cos'ha da dire? Per questa società non risultano

bilanci agli atti.

Non so se

è ancora attiva o se è dormiente. Da quanto mi risulta l'AU è ancora il signor __________. Non mi risulta la società sia fallita. lo ho i

bilanci fino all'anno 2008.

ADR che non c'è un motivo

particolare perché non ho prodotto i bilanci della A.B.1.

Non

capisco come mai una volta pagate delle imposte alla fonte venivano saldati gli

anni recenti invece che gli anni più vecchi

concernenti la mia amministrazione.

(…)

Ci tengo

a precisare che io di questi importi non riversati non ho visto un franco.

Questi soldi sono rientrati nel movimento

societario.”

(verbale del

dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 5-8).

IV. Gli

appelli

Questioni

pregiudiziali

24.

a. AP 1 ha eccepito che la

sentenza di primo grado ha corretto in aggravata l’imputazione di

amministrazione infedele semplice formulata dal Ministero pubblico.

L’insorgente, in particolare, ha precisato che “la forma aggravata della

norma è prevista dall’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP e non, come indicato nell’atto

d’accusa, dall’art. 158 cpv. 1 CP” (dichiarazione d’appello, pto. 1.1, pag.

5).

b. L’imputato ha,

inoltre, richiesto l’emendamento del punto 1 dell’AA dall’indicazione “ed

abusando delle proprie funzioni”.

A suo dire, tale

locuzione, oltre ad essere impertinente con riferimento all’art. 158 cifra 1

cpv. 3 CP, lascerebbe intendere che le fattispecie indicate ai punti 1.1, 1.2,

1.3

e 1.4 dell’AA potrebbero essere qualificate come abuso di autorità (art.

312.

CP), nonostante tale ipotesi di reato sia stata già abbandonata dal PG. Con

l’inserimento di tale locuzione, si realizza, a mente della difesa, una

violazione del principio accusatorio (doc. CARP XXXV; verb. dib. d’appello,

pag. 3).

c. L’accusato ha, poi,

postulato che il procedimento nei suoi confronti sia sospeso e l’atto di accusa

rinviato al PG affinché emani un atto di accusa nei confronti di __________ in

modo che questi possa comparire quale coimputato. La disgiunzione di fatto dei

due procedimenti avvenuta in concreto è, a suo dire, irrita e non si giustifica

stante la stretta connessione dei fatti e le affinità delle posizioni

processuali riguardanti lui e __________. Essa, inoltre, gli cagionerebbe un

danno economico considerevole e irreparabile in quanto, in caso di sua condanna

al risarcimento della parte lesa, lo priverebbe del vincolo di solidarietà con __________

(doc. CARP XVI, XVII, XVIII, XXIV, XXVIII, XXX; verb. dib. d’appello, pag. 3).

d. AP 1 ha domandato,

infine, l’audizione, quale persona informata sui fatti, di __________ e, quale

teste, di __________. A suo dire, incombeva a __________ fare proseguire le

procedure esecutive nei suoi confronti e nei confronti dei condomini. A mente

dell’imputato, l’audizione di quest’ultima e di __________ permetterebbero di

accertare da quando essi sapevano ch’egli non pagava le tasse. D’interesse, a

dire dell’accusato, è pure sapere cosa al riguardo __________ ha detto a __________

(dichiarazione d’appello, pto. 5., pag. 3-4; verb. dib. d’appello, pag. 3).

24.1

a. Questa Corte, pur confermando che è errata l’indicazione dell’art. 158

cpv. 1 CP, ritiene del tutto evidente l’intento della pubblica accusa di

imputargli la “ripetuta amministrazione infedele aggravata” così come è

stato evidenziato nel titolo stesso del punto 1 dell’AA.

La

censura - peraltro tardiva in quanto non sollevata in primo grado - appare di

primo acchito pretestuosa, ritenuto che l’errata indicazione nell’AA del cpv. 1

dell’art. 158 CP non ha impedito all’imputato di fare valere le proprie ragioni

sia dinanzi alle autorità inquirenti che a quelle giudicanti, impostando la sua

difesa relativamente all’imputazione ex art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP.

La censura, pertanto, cade

nel vuoto.

b. Precisato

che il principio accusatorio si riferisce unicamente ai fatti e che esso è leso

quando la loro descrizione nell’AA è imprecisa, lacunosa, contraddittoria o confusa

in modo tale che non è possibile comprendere quali siano i fatti addebitati

all’imputato, l’istanza di emendamento dell’AA è stata respinta poiché da esso

risulta in modo chiaro che a AP 1 è imputato di avere fatto in modo di non

pagare le imposte, mancando ai propri doveri e abusando della propria funzione.

c. La

decisione di disgiunzione ex art. 30 CPP può essere impugnata con reclamo

giusta l’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP (Guidon, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 393,

n. 10, pag. 2945). Se è vero che, in concreto, non c’è stata una decisione

formale in tal senso, la disgiunzione si è materializzata chiaramente con

l’emanazione dell’AA. È questa disgiunzione materiale che avrebbe dovuto essere

impugnata alla CRP ai sensi della suddetta norma. Insorgere a tal riguardo solo

in sede di appello è lesivo della buona fede processuale. Tuttavia, quand’anche

si dovesse entrare nel merito della censura, la disgiunzione verrebbe

considerata materialmente fondata e non pregiudizievole degli interessi di AP 1,

ritenuto, da un lato, che i reati più gravi addebitati a AP 1 non toccano in

alcun modo __________ e, dall’altro, che il pregiudizio fatto valere è

esclusivamente di natura civile e non è irreparabile.

L’istanza

di rinvio dell’AA è, pertanto, respinta.

d. L’istanza probatoria

è respinta:

-

ritenuto come, in diritto penale, ognuno risponda delle proprie colpe,

l’accertamento di un obbligo ad agire di __________ e quello del momento in cui

ella ha saputo della morosità di AP 1 non è rilevante per il procedimento e il

giudizio nei confronti di quest’ultimo. Lo potrebbe, semmai, essere soltanto

nell’ambito di un eventuale procedimento avviato nei confronti della stessa __________;

-

per gli stessi motivi, è ininfluente ai fini del presente giudizio, stabilire

quando __________ abbia saputo che AP 1 non pagava le imposte e cosa egli abbia

detto a __________.

Ripetuta

amministrazione infedele aggravata

25.

Giusta

l’art. 158 cifra 1 CP, si rende colpevole di amministrazione infedele chi,

obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il

patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo

danneggia o permette che ciò avvenga.

L’adempimento

della fattispecie presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed

una soggettiva: è necessario che l’autore abbia avuto una posizione di gerente

(Forum Poenale 2/2011, pag. 69 segg. ed ivi ripresa sentenza del Bezirksgericht

di Zurigo, 9. Abteilung, del 3 settembre 2010, con riferimenti dottrinali), che

egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione,

che ne sia risultato un pregiudizio, e che egli abbia agito intenzionalmente o

con dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit Suisse, 3. ed., Berna

2010, n. 2 segg. ad art. 158; Niggli, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea

2013, 3. ed., n. 11 segg. ad art. 158; Trechsler/Pieth, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 segg. ad

art. 158; DTF 123 IV 17, DTF 122 IV 279 e DTF 120 IV 190).

Nel

caso aggravato di cui all’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, il giudice può

pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

L’art. 158 CP punisce l’uso infedele di un potere di

amministrazione o di sorveglianza: si parla di “Treubruch” da parte di

chi ricopre una “Garantenstellung”, ovvero un ruolo di garante.

Perseguita

è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare che

derivano dalla legge, da un mandato ufficiale, da un negozio giuridico (Mini,

La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario: genesi, attualità e

prospettive future ticinesi, svizzere ed europee, Lugano 2002, p. 225 e 226 e

riferimenti) o anche da una gestione d’affari senza mandato (FF 1991 II 1018;

per esempi concreti cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht,

BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7a ed., Berna 2010, § 19 n. 10).

Il

Tribunale federale, con specifico riferimento all’esercizio di una funzione

pubblica, ha fatto alcune precisazione volte a meglio definire l’ambito di

applicazione del reato di amministrazione infedele. Di seguito la casistica per

quanto qui d’interesse.

In

DTF 81 IV 228 consid. 1 a) il TF si è chinato sul un caso di un segretario

comunale, preposto alla riscossione delle imposte del Comune per cui lavorava,

reo di averne manipolato la documentazione facendovi risultare minori crediti

fiscali per coprire ammanchi da lui indebitamente causati all’ente locale.

L’Alta

Corte in questa sentenza lo ha, tra l’altro, riconosciuto colpevole di

amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP (vart. 159 CP) precisando

che possono rendersi colpevoli di tale reato anche i membri di un’autorità o i

funzionari: chi esercita funzioni pubbliche pone in essere, infatti, una

gestione in senso ampio e può essere perseguito ai sensi dell’art. 158 CP

(vart. 159 CP), proteggendo questa norma non solo il patrimonio dei privati ma

anche quello della collettività.

In

DTF 118 IV 244 consid. 2 c) il TF ha giudicato in una causa relativa ad un

municipale nominato dal Comune amministratore di società da esso partecipate,

cui s’imputava di non avere riversato all’ente pubblico, malgrado lo imponesse

il regolamento comunale, le indennità (tantièmes) percepite nell’esercizio

della sua funzione.

L’Alta Corte ha prosciolto

l’imputato dal reato di amministrazione infedele (vart. 159 CP), precisando che

il Comune avrebbe dovuto, semmai, agire per via civile avviando nei suoi

confronti procedure esecutive per il recupero del credito.

Nell’argomentare,

il TF ha, in particolare, sottolineato che l’imputato, in quanto preposto ai

servizi industriali e non delegato alle finanze, non era incaricato di

recuperare questo tipo di crediti del Comune; il TF ha, tuttavia e per quanto

qui d’interesse, aggiunto che d’altra parte, non essendo sindaco, non era

tenuto in particolare a vigilare affinché gli altri municipali rispettassero i

loro doveri (“d’autre part, n’étant pas le syndic, il n’était pas tenu

spécialement de veiller à ce que les conseillers municipaux respectent les

devoirs de leur charge”) evidenziando, con tale distinguo, l’accresciuta

responsabilità di chi è al vertice del Comune.

In

STF 6P.149/2004 e 6S.404/2004 dell’11 ottobre 2005 il TF ha esaminato il caso

di un sindaco, amministratore di una società partecipata dal suo Comune, il cui

agire, sia in ambito comunale che societario, era “davvero dittatoriale”

(“wirklich dikatorisch”), e che disponeva di un “inaudito

accentramento di potere” (“beispiellose Machtfülle”) nonché della

piena fiducia dei consiglieri comunali, ignari della situazione finanziaria

della società partecipata, la cui conduzione essi lasciavano al predetto

sindaco (consid. 10.2.1.). Per l’Alta Corte è fuori discussione che un tale

sindaco, con estese competenze (“weitreichenden Kompetenzen”), ricopra

la posizione di amministratore ai sensi dell’art. 158 CP e che, non avendo egli

sorvegliato gli interessi patrimoniali del suo Comune così come gli imponeva la

legge, abbia violato tale norma (consid. 13.4.1.).

Dal

profilo soggettivo, l’autore del reato di amministrazione infedele deve avere

agito, quanto meno, con dolo eventuale.

L’intenzione

deve riferirsi a tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 158

cifra 1 CP ed, in particolare, alla lesione dei propri doveri, alla violazione

degli interessi dei rappresentati nonché al danno patrimoniale derivato a

questi ultimi (Corboz, Les infractions en droit Suisse, Vol. I, 3a ed., Berna

2010, n. 13 ad art. 158).

Punto

n. 1.1-1.3 AA

Qualifica

di amministratore

26.

L’appellante

principale contesta che, per i fatti rimproverati - ovvero, quelli relativi al

mancato avvio delle procedure esecutive per l’incasso delle sue imposte

personali e delle tasse dovute dal Condominio __________ - egli possa essere

qualificato come amministratore di patrimonio altrui ai sensi dell’art. 158 CP.

A dire dell’insorgente, egli “non

agiva come sindaco e amministratore comunale, già in virtù del principio di

collisione di interesse (art. 100 LOC), che esclude ogni membro del Municipio

dalle sue funzioni”. Ricordato che, in virtù dell’art. 182 Legge

Tributaria, egli aveva l’obbligo di astenersi dal prendere una decisione o

partecipare in modo preponderante alla sua elaborazione, l’appellante conclude

che egli non aveva titolo per notificare a sé oppure al Condominio __________

dei precetti esecutivi. Inoltre - sostiene - come si evince dalla sentenza 11

ottobre 2005 del Tribunale federale (6P.149/2004 e 6S.404/2004), “l’equazione

sindaco = amministratore nel senso dell’art. 158 CP non è data nella

fattispecie” (dichiarazione d’appello, pto. 1.2, pag. 5, 7-8, pto. 1.3.,

pag. 8-12).

26.1

a. Gestore ai sensi della norma è colui che dispone di sufficiente

indipendenza nel senso di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio

affidatogli (DTF 129 IV 124 consid. 3.1, 123 IV 17 consid. 3b, 120 IV 190 consid. 2b). E’, dunque,

indispensabile, affinché vi sia gestione ai sensi dell’art. 158 CP, che il

gestore goda di un’autonomia sufficiente su tutto o su parte del patrimonio

altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un’azienda (DTF 123 IV 17

consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; STF del 2 febbraio 2009,6B_931/2008,

consid. 2.1).

Il potere di amministrazione

autonomo sui beni affidati può manifestarsi sia attraverso la stipulazione di

atti giuridici, sia con l’obbligo di difendere, sul piano interno, precisi

interessi patrimoniali, sia, infine, con il compimento di atti materiali (“Geschäftsführer im Sinne von Art. 159 aStGB ist, wer in tatsächlich

oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines

andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Geschäftsführer ist nicht nur, wer Rechtsgeschäfte nach aussen

abzuschliessen hat, sondern auch, wer entsprechend seiner Fürsorgepflicht im

Innenverhältnis für fremde Vermögensinteressen sorgen soll”, DTF 129 IV 124 consid.

3.

, 123 IV 17 consid. 3b; STF 18 gennaio 2003,

6S.711/2000, consid. 4.3.).

b. Secondo

autorevole dottrina, il sindaco “si trova ai vertici della scala

politico-sociale e amministrativa e quindi nella condizione ideale, con il

supporto della legge, per assolvere e giudicare da solo e per ultimo talune

questioni dell’amministrazione di interesse generale e particolare” (Eros

Ratti, Il Comune, Vol. II, Losone 1988, pag. 1159). “Il Sindaco non è quindi

solo un “primus inter pares” rispetto agli altri municipali, un presidente con

mere prerogative d’onore: a lui incombe invece per legge una più vasta

responsabilità, che si risolve in una maggiore estensione di poteri e in una

posizione di primato all’interno dell’organo collegiale” (Fabio Vassalli,

RDAT 1980, Appunti sui diritti e doveri del Sindaco, pag. 343).

Le

competenze del sindaco sono definite dalla Legge organica comunale del 10 marzo

1987.

che ha inteso valorizzarne la funzione, riconoscendola come “l’elemento

trainante a livello comunale” (rapporto Commissione della legislazione, in

verbali del G.C. sessione autunnale; cfr. anche Eros Ratti, op. cit., pag.

802).

Ai

sensi dell’art. 118 cpv. 1 LOC, il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio,

coordina l’attività del collegio municipale e dirige l’amministrazione con le

competenze conferite dalla legge.

Giusta

il cpv. 3 della predetta norma, al sindaco incombe anche vigilare sull’attività

dei dipendenti e, nei casi urgenti, prendere i necessari provvedimenti,

sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.

In particolare, a norma

dell’art. 119 LOC, il sindaco è responsabile della gestione e della

trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della corrispondenza, delle

petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune (lett. b).

Ai

sensi della lett. d) della predetta norma, spetta al sindaco firmare, in unione

al segretario comunale, gli atti del comune e provvedere alla loro trasmissione.

26.2

È, quindi,

indiscutibile che poteri e competenze derivantegli dalla LOC pongono il sindaco

in una posizione di amministratore del patrimonio comunale, in grado di

disporne in modo autonomo e di incidere sulla sua corretta gestione. Egli è,

quindi, un gestore ai sensi dell’art. 158 CP.

A questo proposito, si ricorda

che il TF ha già avuto modo di stabilire che l’art. 158 CP è applicabile

all’amministrazione infedele di cui si rendono colpevoli i membri di

un’autorità o i funzionari (DTF 81 IV 228 consid. 1: condanna ai sensi di tale

norma di un segretario comunale che aveva intenzionalmente ridimensionato le

imposte dovute da terzi al Comune al cui incasso egli era stato preposto).

26.3

In concreto, all’epoca

dei fatti AP 1 era sindaco con le attribuzioni di cui s’è detto al consid. 1 ,

in particolare quelle di capo dell’amministrazione comunale e capo del

dicastero finanze.

E’ indubitabilmente in

tale veste - e non in quella di semplice contribuente moroso, come preteso

dalla difesa - che egli ha agito quando, al segretario comunale che gli faceva

presente la sua situazione debitoria e gli mostrava le richieste d’esecuzione

che lo riguardavano e che erano state, come prassi, preparate dal CSI, ha detto

“lasala lì che pö paghi”.

Non è, del resto,

difficile immaginare quale sarebbe stata la risposta che ABC1 avrebbe dato al

“normale” contribuente in mora per importi analoghi a quelli qui in discussione

che si fosse recato in cancelleria comunale chiedendogli di lasciare tutto in

sospeso perché avrebbe provveduto a saldare il debito non appena in migliori

condizioni di liquidità. Se ABC1 ha ubbidito a quel “lasala lì che pö paghi”

è, certamente, perché a pronunciare quella frase era il sindaco, cioè il suo

superiore gerarchico cui egli era, in più, legato da un debito di riconoscenza

(AI 9, pag. 5 in MP inc. 2013.1933).

Non è, perciò, condivisibile la

tesi difensiva secondo cui l’art. 158 CP non può trovare applicazione poiché,

trattandosi di questioni che lo concernevano, a AP 1 non derivava dal suo

statuto di municipale nessun obbligo (di fare) e, quindi, egli non può, sul

tema delle sue imposte, essere considerato amministratore ai sensi dell’art.

158.

CP. Del resto, la questione è già stata decisa dal TF che, trattando del

caso di un municipale che non aveva riversato delle tantièmes al Comune

malgrado il regolamento comunale glielo prescrivesse e che è stato assolto, ha

avuto modo di stabilire che l’art. 158 CP avrebbe trovato applicazione se il

municipale oggetto del procedimento penale - debitore delle tantièmes - invece

di essere preposto ai Servizi industriali, fosse stato responsabile delle

finanze o fosse stato sindaco e come tale “tenu spécialement de

veiller à ce que les conseillers municipaux respectent les devoirs de leur

charge” (DTF 118 IV 244 consid. 2c). Così come è il caso in concreto.

Non giova, infine, all’appellante invocare la sentenza 11 ottobre

2005.

del Tribunale federale (6P.149/2004 e 6S.404/2004) sostenendo che, in quel

caso, la condanna per amministrazione infedele di un sindaco era stata

pronunciata in quanto quest’ultimo aveva ampie competenze (“mit

weitreichenden Kompetenzen”), un potere senza eguali (“beispiellose

Machtfülle”), un fare dittatoriale (“wirklich diktatorisch”)

e la piena fiducia dei consiglieri comunali (“sie vertrauten dem Präsidenten

vollumfänglich”). A parte il fatto che, in quella sentenza, il sindaco è

stato giudicato per reati compiuti come amministratore di fatto di società

collegate e partecipate del suo Comune e, pertanto, per una fattispecie diversa

rispetto a quella in disamina, nel caso di specie, AP 1, non solo disponeva in

quanto sindaco e responsabile del Dicastero delle finanze, di un’estesa

competenza che gli imponeva di vigilare sul recupero dei crediti dell’ente

pubblico, ma di questo era un più che autorevole membro in forza della sua più

che ventennale esperienza nel Municipio cui si aggiungeva - quale ulteriore

circostanza atta ad accrescerne l’autorevolezza - il prestigio derivantegli

dall’avere ricoperto per lunghi anni e ancora ricoprire ruoli importanti in

consessi politici e enti parastatali.

Lo stesso vale per quanto

attiene ai rapporti fra Comune e i condomini __________ e __________: la tesi

secondo cui a questo proposito egli non era amministratore, non solo per il

conflitto d’interessi, ma perché la competenza d’incasso delle tasse d’uso e

dei contributi per l’acqua potabile è del responsabile del dicastero azienda

acqua potabile non regge già solo per le argomentazioni del TF sul compito di

generale sorveglianza del sindaco sull’operato dei municipali (DTF 118 IV 244

consid. 2 c).

In conclusione, è evidente che l’ampiezza

dei poteri in capo a AP 1 lo qualificava come amministratore ai sensi dell’art.

158.

CP.

Violazione dei doveri

nell’amministrare il patrimonio altrui o sorvegliarne la gestione

27.

AP

1.

- dato e non concesso che abbia agito come sindaco amministratore - nega

di aver leso i doveri legati a tale qualifica poiché, sostiene, egli non ha

messo in atto nulla per evitare l’avvio delle procedure esecutive a suo carico

e/o a carico dei condomini __________ e __________. L’appellante precisa che “la

contabilità comunale era completa, trasparente e accessibile” e che egli

non ha mai nascosto alcunché né all’assemblea comunale né alle commissioni gestione,

finanze e tributaria. La Sezione enti locali non ha, inoltre, rilevato anomalie

nella conduzione del Comune. Del resto, continua il ricorrente, trovandosi egli

in conflitto d’interessi, incombeva alla vice sindaca __________, al capo

dicastero azienda acqua potabile e al segretario comunale ABC1 di far

proseguire le domande d’esecuzione a suo carico e a carico dei condomini __________

e __________. Non avendolo fatto - conclude - sono loro, e non lui, ad avere

violato i doveri di amministratore ai sensi dell’art. 158 CP (dichiarazione

d’appello, pto. 1.3, pag. 9, pto. 1.4., pag. 12 e arringa al dib. d’appello).

27.1

a. Il comportamento delittuoso di cui all’art. 158 CP consiste nel

disattendere i doveri derivanti dalla qualifica di amministratore.

L’amministratore è, pertanto, punibile qualora violi - con atti od omissioni -

gli specifici obblighi imposti dal dovere di amministrare e preservare gli

interessi economici di terzi. Accertare l’eventuale inosservanza di tali

obblighi implica stabilire per ciascun caso concreto, tenuto conto delle sue

particolarità, il contenuto specifico dei doveri che gravano sulla figura

dell’amministratore. Occorre, pertanto, chinarsi sulla disamina di questi

doveri previsti, tra l’altro, da disposizioni legali (STF 6B_233/2013 del 3

giugno 2013 consid. 3.2).

b. AP

1, ricevute presso il Comune le domande d’esecuzione allestite dal

CSI all’attenzione dell’UEF e rilevata la collisione d’interessi

che lo concerneva per il suo doppio ruolo di sindaco e di debitore, avrebbe

dovuto fare quanto era nelle sue facoltà per assicurarne la corretta

intimazione.

In

particolare, nella sua veste di sindaco, AP 1 avrebbe dovuto trasmettere o far

trasmettere le domande d’esecuzione all’allora vicesindaco (art. 119 lett. b

LOC), spettando a questi di sostituirlo e di far proseguire, coadiuvato dal

segretario comunale, la procedura esecutiva presso la preposta autorità

cantonale.

Ma

non solo, AP 1, sempre fra i suoi obblighi di sindaco, aveva quello di vigilare

sull’attività dei dipendenti e, pertanto, avrebbe dovuto sollecitare il

segretario comunale ad attivarsi per predisporre quanto necessario all’inoltro

delle domande di esecuzione.

Con quel “lasala lì che

pö paghi” detto a ABC1 - che, oltre a nutrire per lui un debito di

riconoscenza, gli era gerarchicamente sottoposto - AP 1 ha violato il suo

obbligo di astenersi e di assicurarsi che il segretario comunale facesse in

modo di investire della questione chi, all’interno del Municipio, doveva

sostituirlo così che la pratica potesse avere il suo corso normale. E’, dunque,

con quell’ordine - dato in violazione del suo obbligo di astenersi e di

assicurare il corretto funzionamento dell’amministrazione comunale - che egli

ha impedito che chi di dovere prendesse atto della sua morosità e disponesse -

così come sarebbe stato il caso per qualsiasi altro contribuente moroso (AI 25,

pag. 4 in MP 2013.1933) - l’avvio della procedura esecutiva.

E’ con quel “lasala lì che pö

paghi” che AP 1 ha impedito - avvalendosi, come detto, del forte ascendente

che aveva sul segretario comunale in forza della sua superiorità gerarchica e

della riconoscenza che il sottoposto nutriva per lui per averlo assunto nel

1998.

(AI 9, pag. 5 e AI 25, pag. 4 in MP Inc. 2013.1933) - che la procedura per

l’incasso delle imposte comunali da lui dovute seguisse il suo corso.

Come visto, l’appellante

pretende di discolparsi anche sostenendo che la sua situazione debitoria era

chiara, non solo per i municipali, ma per tutti i cittadini di __________ (dove

vige il regime assembleare), risultando essa dalla documentazione che ogni

cittadino del Comune avrebbe potuto chiedere di consultare al momento

dell’esame dei rendiconti annuali.

L’argomentazione non aiuta

l’appellante ritenuto che, quand’anche le cose dovessero stare nei termini da

lui sostenuti, ciò potrebbe essere rilevante in un eventuale procedimento che

fosse, per ipotesi, avviato nei confronti di altri municipali o persone attive

nell’ambito dell’amministrazione comunale. Non, invece, in quello che lo vede

protagonista ritenuto che, in diritto penale, ognuno risponde delle proprie

responsabilità (STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.3).

Ciò detto, si rileva, per

completezza di cronaca, che il bilancio di __________ - che veniva allegato al

messaggio municipale relativo al consuntivo - pur indicando per anno i “debitori

d’imposta”, non precisa la loro identità (AI 25, pag. 4 e allegati 1 e 2

nonché AI 13 doc. 9 in MP 2013.1933) e che è soltanto andando a spulciare le

schede del CSI che si poteva scoprire la situazione debitoria dell’allora

sindaco.

c. Gli obblighi di AP 1

erano quelli indicati sopra - cioè, astenersi e fare in modo che la situazione

debitoria dei due condomini venisse sottoposta ed esaminata da chi lo doveva

sostituire - anche in relazione alle tasse d’utilizzo e ai contributi dovuti da

__________ e __________.

Anche su questa questione,

il qui appellante ha violato tali suoi obblighi. Pur non dando, diversamente

che per le sue imposte, un ordine esplicito di bloccare la cosa - non sembra

essere stata pronunciata una frase analoga al “lasala lì che pö paghi” -

il messaggio dato a ABC1 dicendogli che “appena avrebbe incassato i soldi

dalla __________ avrebbe proceduto a pagare le tasse dovute dai due condomini”

(AI 25, pag. 3 in fine in MP 2013.1933) era chiaramente analogo.

Ritenuto come AP 1 fosse perfettamente consapevole dell’influenza che egli

esercitava sul segretario comunale - visto, in particolare, che egli aveva

potuto constatare l’efficacia di quel “lasala lì che pö paghi” - egli

non poteva non essere consapevole del fatto che il segretario comunale avrebbe

dato a quell’assicurazione di pagamento futuro lo stesso effetto che aveva dato

alla prima.

AP 1 (che, contrariamente

ad alcune sue affermazioni, sapeva positivamente della mora dei suoi

amministrati poiché il segretario ABC1 lo aveva, più volte, reso attento al

riguardo; cfr. AI 25, pag. 2 e 3 in MP 2013.1933) ha, dunque, anche qui, violato

i suoi obblighi di sindaco chiedendo implicitamente al segretario di non

attivarsi. Egli ha, così, ancora una volta, fatto in modo che chi doveva

sostituirlo non venisse investito della questione e, quindi, ha impedito che

alla morosità dei condomini che egli amministrava venisse dato il seguito

procedurale che era negli interessi del Comune.

d. In conclusione, sia

riguardo alle imposte comunali da lui dovute che riguardo ai tributi dovuti dai

condomini __________ e __________ AP 1, avvalendosi della sua funzione di

sindaco ed abusandone, ha impedito il corretto funzionamento

dell’amministrazione comunale di cui aveva la supervisione e la direzione.

Egli ha, così, violato i suoi

doveri di amministratore ai sensi dell’art. 158 CP ed il suo gravame su questo

punto deve essere respinto.

Danneggiamento

del patrimonio amministrato

28.

L’appellante

principale sostiene, inoltre, ch’egli deve essere, comunque, prosciolto dal

reato di amministrazione infedele in quanto non ha cagionato al PC 1 alcun

pregiudizio, neppure nella forma di una messa in pericolo del patrimonio poiché

l’incasso delle imposte dovute da lui e da sua moglie per gli anni 1999-2007

nonché delle tasse d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile

concernenti il complesso __________, di cui era amministratore, non è mai stato

a rischio.

Per

quanto attiene alle imposte comunali arretrate, a mente dell’insorgente,

concorrono a comprovare che il PC 1 non ha subito alcun danno, né una messa in

pericolo concreta del patrimonio comunale, i seguenti fatti:

- il

PC 1 ha incassato tutto quanto da lui dovuto come debito d’imposta, così come

egli aveva predisposto prima dell’apertura del procedimento penale a suo

carico;

- non

è subentrata alcuna prescrizione del credito d’imposta comunale, tenuto conto

anche degli intervenuti pagamenti interruttivi;

- sul

messaggio municipale era apposta la sua firma per approvazione del consuntivo e

ciò varrebbe quale riconoscimento di debito ex art. 135 n. 1 CO interruttivo

della prescrizione;

- le

pretese del PC 1 sarebbero state, comunque, soddisfatte “a fronte degli

averi mobili e immobili di cui disponevano e dispongono i coniugi”.

Infine, l’appellante ha ricordato

che il PC 1 ha interamente incassato i tributi dovuti dai condomini di __________

__________ e __________ (dichiarazione d’appello, pto. 1.6, pag. 17, pto. 1.7.,

pag. 18).

28.1

Il

reato è consumato solo se vi è un pregiudizio economico a danno di una terza

persona (DTF 120 IV 190 consid. 2b). E’ il caso quando ci si trova di fronte ad

una vera lesione del patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad

un aumento dei passivi, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato

aumento dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo tale da

avere per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista economico

(STF 6B_931/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 4.1.). Un pregiudizio temporaneo

è sufficiente (DTF 123 IV 17 consid. 3d; 121 IV 104 consid. 2c; 118 IV 29

consid. 3a; STF 6S.430/2006 del 13 febbraio 2007 consid. 3.1.).

Deve,

inoltre, sussistere un nesso di causalità tra la violazione del dovere di

amministrare il patrimonio altrui o di sorvegliarne la gestione e il danno

patrimoniale (STF 6B_66/2008 del 9 maggio 2008 consid. 6.3.4).

28.2

In concreto, è accertata

(e, peraltro, non contestata) l’esistenza, al momento dell’apertura del procedimento

penale, dei debiti d’imposta/tasse così come indicato al pto 1. dell’AA a

carico rispettivamente di AP 1 e dei condomini __________ e __________ da lui amministrati.

Pure

accertata (e non contestata) è l’esigibilità di questi debiti. Per esempio, secondo

quanto indicato da AP 1 al dibattimento d’appello, l’esigibilità delle imposte

da lui dovute per il biennio 1999/2000 era data almeno dal 2003 e quelle del 2001/2002

era data almeno dal 2004 e così via.

Altrettanto

esigibili erano le tasse e i contributi dovuti dai due condomini.

Pure accertato è che AP 1

ha saldato il suo debito d’imposta soltanto dopo diversi anni dalla sua

esigibilità, dapprima parzialmente in data 22 marzo 2013 versando fr. 156'127.-

e poi, per intero, il 27 marzo 2013 con un versamento di fr. 13’171.10 (AI 18 e

22.

in MP inc. 2013.1933) e che i contributi dovuti dai due condomini sono

stati pagati soltanto il 4 febbraio 2014 (invero lasciando uno scoperto

residuale di fr. 6’500.-, poi estinto: cfr. doc. TPC 21 in inc. 72.2013.92; verbale del dibattimento di primo grado, pag. 3).

Ora,

il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’omesso incasso delle

imposte dovute ed esigibili è un mancato aumento dell’attivo (DTF 80 IV 243

consid. 1 b ).

Ritenuto

quanto sopra, il presupposto del danno è, in concreto, realizzato.

Il pagamento tardivo

dell’intero debito fiscale non muta lo stato delle cose, avendo il PC 1 quanto

meno subito un pregiudizio temporaneo (DTF 123 IV 17 consid. 3d; 121 IV 104

consid. 2c; 118 IV 29 consid. 3a; STF 6S.430/2006 del 13 febbraio 2007 consid.

3.1

).

A titolo abbondanziale, si

rileva che, al di là della questione della prescrizione del diritto di

riscossione (art. 194 LT), il rischio sempre attuale che, col trascorrere degli

anni, i contribuenti potessero diventare insolventi o sparire, ha configurato

una concreta messa in pericolo dell’attivo comunale che l’ente locale avrebbe

dovuto debitamente considerare nella propria contabilità come peggioramento del

valore economico del proprio patrimonio e, dunque, come vero e proprio danno ai

sensi dell’art. 158 CP (DTF 121 IV 104 consid. 2c; 122 IV 279 conisid. 2a; 123

IV 17 consid. 3d).

Inoltre, sempre a titolo

abbondanziale, si rileva che non convince la tesi proposta da AP 1 solo in sede

d’appello secondo cui la firma del messaggio municipale per l’approvazione del

consuntivo assurgerebbe a riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 135 n. 1

CO, pertanto ad atto interruttivo della prescrizione, ritenuto che in tale

sottoscrizione non è ravvisabile una chiara manifestazione di volontà che

indichi in maniera univoca, secondo il principio della buona fede, che egli si

sentiva legato giuridicamente da una posizione debitoria verso il Comune che

amministrava (Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea

2003, ad art 135 CO, n. 7; DTF 134 III 591 consid 5.2.1.).

Non giova, infine,

all’appellante invocare la disponibilità di un importante patrimonio mobiliare

ed immobiliare per sostenere che la riscossione del debito delle imposte

comunali arretrate non è mai stata a rischio. Riguardando, tuttavia, la

capacità di restituzione (Ersatzbereitschaft) un altro elemento

costitutivo della fattispecie ovvero l’intenzione di arricchire sé od altri (Bereicherungsabisicht)

prevista dall’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, tale censura verrà trattata al

consid. 30 che verte specificatamente su questo aspetto.

Intenzionalità

di arrecare un danno al patrimonio amministrato

29.

AP

1.

sostiene di non avere mai avuto l’intenzione di danneggiare il patrimonio del

PC 1 sottolineando come ciò sia dimostrato dai seguenti elementi:

- egli

ha sempre detto al segretario comunale che avrebbe comunque pagato le imposte;

- non

ha esercitato alcuna imposizione, nemmeno tacita, nei confronti del segretario

comunale;

- ha

versato fr. 40'000.- nel periodo 2008-2009 quale pagamento di imposte

arretrate;

- ha

rinunciato a percepire l’indennità dovutagli come sindaco;

- ha

richiesto ad inizio 2013, prima dell’avvio del procedimento penale, ai

segretari comunali ABC1 e __________ di allestire il conteggio di quanto da lui

dovuto;

- ha

avuto un incontro con i due segretari comunali il 18 marzo 2013, prima

dell’avvio del procedimento penale, durante il quale ha ricevuto il conteggio

da lui richiesto;

- ha

pagato per intero i debiti d’imposta con versamenti eseguiti il 22 e 27 marzo

2013.

“per volontà pregressa” con averi destinati a saldare gli arretrati

fiscali. Al riguardo, precisa che i pagamenti di oltre fr. 160'000.- eseguiti

in marzo 2013 non ci sarebbero stati se egli non avesse avuto, già in

precedenza, la volontà di pagare (dichiarazione d’appello, pto. 1.5, pag.

14-17).

29.1

Dal profilo soggettivo,

l’art. 158 cifra 1 CP implica che l’autore, in modo consapevole, mancando ai

propri doveri nell’amministrare il patrimonio altrui o nel sorvegliarne la

gestione, voglia arrecare pregiudizio agli interessi pecuniari della vittima o

permettere che essi siano violati (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen

Einzelnen, 10 ed., Zurigo 2013, § 30, n. 1.2). Egli deve avere intenzionalmente

cagionato il danno oppure omesso di evitare che esso si produca (DTF 86 IV 12

seg./JdT 1960 IV 76 seg.). Il dolo eventuale è sufficiente nella misura in cui

l’autore prenda in seria considerazione l’avverarsi del risultato ed acconsenta

alla prospettiva che si verifichi (DTF 123 IV 23/JdT 1998 IV 150; 120 IV 193;

86.

IV 11/JdT 1960 IV 66; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht,

BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7 ed., Berna 2010, § 19 N. 18;

Donatsch, op. cit., § 30, n. 1.2; Trechsel/Pieth, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 ed., Zurigo 2013, ad art. 158 n. 14).

29.2

A mente di questa

Corte, AP 1 ha agito ben sapendo di arrecare pregiudizio, nel senso

sopraindicato, alle entrate del PC 1.

Egli si è consapevolmente

avvalso della propria autorità di sindaco e ha altrettanto consapevolmente impedito

il normale prosieguo delle procedure d’incasso sia delle imposte comunali da

lui dovute sia delle tasse d’uso canalizzazioni e contributi dovute dal condominio

__________ e __________.

L’imputato sapeva che, non

trasmettendo le domande d’esecuzione all’allora vicesindaco ed assicurandosi la

compiacenza del segretario comunale, avrebbe precluso per sempre (in caso

d’intervenuta prescrizione) o quanto meno ritardato (in caso di pagamento

posticipato oltre i termini prescritti) ed, in ogni caso, posto in concreto

pericolo (esistendo il rischio che i contribuenti diventassero col tempo

insolventi) il corretto afflusso di denaro nelle finanze del PC 1.

Con tale agire, egli ha

arrecato, con coscienza e volontà, un danno effettivo al PC 1 consistito nel

mancato aumento degli attivi quanto meno provvisorio.

Del resto, chi meglio di un

sindaco può conoscere l’importanza per un PC 1 di disporre tempestivamente

della liquidità ad esso spettante per poter efficacemente amministrare il

proprio territorio, nonché il danno che le mancate entrate cagionano all’ente

interessato (ed, eventualmente, a suoi creditori).

Irrilevante è il fatto che -

come sostiene - egli ha sempre avuto intenzione di pagare. Quel che conta è che

egli, consapevolmente, procrastinava la concretizzazione di tale sua intenzione

al momento in cui - saldati gli altri suoi debiti, in particolare quello per la

rilevazione della quota del socio - la sua liquidità gli avrebbe permesso di

farlo. E, occorre sottolinearlo, questa situazione egli ha ritenuto di averla

raggiunta soltanto nel 2013, cioè a distanza di quasi 10 anni dall’esigibilità

delle imposte più datate: a comprova che egli ha consapevolmente anteposto i

suoi interessi privati a quelli del PC 1.

Non giova, inoltre, al

ricorrente negare qualsiasi sua intenzione di arrecare pregiudizio ricordando

saltuarie e tardive estinzioni del credito (pagamento di fr. 40'000.- nel

2008-2009 o soltanto limitate compensazioni con l’indennità di sindaco);

tali atti nulla tolgono all’accertata volontà dell’autore di pagare solo quando

“gli fosse stato comodo” (per dirla popolarmente).

Ne deriva che anche su questo

punto l’appello dev’essere respinto.

Agito per

indebito profitto

30.

L’appellante

principale sostiene che, in concreto, non trova in ogni caso applicazione la

forma qualificata di cui all’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP non avendo egli agito

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto: egli non ha agito “per

lucro, per scopo di indebito profitto, per un illecito interesse” poiché

non ha intascato denaro né per sé, né per altri e poiché il ritardo nel

pagamento dei tributi non ha generato alcun indebito arricchimento né per lui

né per altri (dichiarazione d’appello, pto. 1.2, pag. 6).

Ribadisce

che le pretese del PC 1 sarebbero state, comunque, soddisfatte “se appena si

tiene conto delle disponibilità immobiliari e finanziarie dei coniugi” come

comprovato dagli estratti del Registro fondiario annessi all’istanza probatoria

inoltrata in data 1° luglio 2013 al Ministero pubblico (dichiarazione

d’appello, pto. 1.2, pag. 7).

Anche

per quanto attiene ai tributi dovuti dal complesso __________, da lui

amministrato, AP 1 sostiene di non avere “alcun interesse proprio nella

proprietà condominiale” (dichiarazione d’appello, pto. 1.7, pag. 18).

30.1

Ai

sensi dell’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, costituisce circostanza aggravante

l’aver agito, nell’ambito dell’amministrazione infedele, per procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto (DTF 123 IV 23/JdT 1998 IV 150; 120 IV 193; 86 IV

11/JdT 1960 IV 66; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I:

Straftaten gegen Individualinteressen, 7 ed., Berna 2010, § 19 N. 20; Donatsch,

op. cit., § 30, n. 1.3; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, 2 ed., Zurigo 2013, ad art. 158 n. 16).

Non

agisce con il proposito di conseguire un indebito profitto l’autore che ha la

possibilità e la volontà di restituire, in ogni momento, l’indebito profitto

all’avente diritto (“Ersatzbereitschaft”) (Niggli, Basler Kommentar,

Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, n. 171 seg. ad art. 158; cfr. anche

Corboz, Les infractions en droit Suisse, Vol. I, 3a ed., Berna 2010, n. 18 seg.

ad art. 158).

30.2

In concreto, non fa

dubbio che l’intento perseguito da AP 1, procrastinando per anni il pagamento

delle imposte/tasse comunali ed intralciandone la riscossione, era quello di

procacciare a sé, rispettivamente ai condomini __________ e __________, un

indebito profitto.

Il

profitto va, infatti, inteso in senso ampio comprendendo esso tutti i vantaggi

di natura economica perseguiti (Donatsch, op. cit., § 5, n. 3.6;

Stratenwerth/Jenny/Bommer, BT I, op. cit., § 13, n. 33; Corboz, Les infractions

en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, ad art. 138, n. 14). AP 1, ben sapendo

dell’illegalità del proprio agire ostativo, ha voluto evitare a sé ed ai

condomini da lui amministrati, quanto meno per un certo periodo, l’esborso

della liquidità necessaria al pagamento delle imposte/tasse: il privilegio

perseguito e ottenuto è consistito nella non diminuzione dei loro attivi che

sono rimasti nelle loro disponibilità e che essi hanno potuto impiegare a loro

piacimento. Non cambia, come visto sopra, il fatto che ciò è avvenuto a titolo

temporaneo (DTF 123 IV 17 consid. 3d; 121 IV 104 consid. 2c; 118 IV 29 consid.

3a; STF 6S.430/2006 del 13 febbraio 2007 consid. 3.1.). Nella sostanza, grazie

al pagamento tardivo delle loro obbligazioni, l’imputato e i condomini da lui

amministrati miravano, perlomeno, a risparmiare i costi che avrebbe richiesto

un prestito pari al dovuto fiscale arretrato. Essi hanno, pertanto, sfruttato a

loro profitto il creditore PC 1, facendogli praticamente assumere una funzione

di Banca erogante prestiti a titolo gratuito.

A

nulla giova, inoltre, all’appellante eccepire, in merito alle sue imposte

comunali arretrate, una presunta capacità di restituzione (Ersatzbereitschaft)

sulla base delle disponibilità immobiliari e finanziarie sue e di sua moglie.

In realtà, lo stesso imputato ha dichiarato in sede d’inchiesta (AI 8, pag. 2-3 in MP inc. 2013.1933), e al dibattimento di primo grado (verbale del dibattimento di primo grado,

allegato 1, pag. 2-3) che “questa liquidità io l’aspettavo già da qualche

anno prima. Diversi altri impegni finanziari mi hanno impedito di pagare”.

Al momento della riscossione d’imposta egli era, dunque, in difficoltà

finanziarie e non disponeva del denaro contante per onorare il suo debito fiscale,

tanto è vero che l’estinzione degli arretrati d’imposta ha potuto avere luogo

solo dopo che l’imputato ha percepito, a fine febbraio 2013, sul conto clienti

dell’avv. __________, le commissioni per avere curato un’intermediazione

immobiliare (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 4). Da

ben prima dell’avvio della riscossione, l’imputato non disponeva, dunque,

dell’asserita capacità di restituzione.

Ne deriva che anche

questa censura cade nel vuoto.

Punto

n. 1.4 AA

31.

Il

procuratore generale, quale appellante incidentale, chiede che AP 1 sia

dichiarato autore colpevole di amministrazione infedele per avere, in qualità

di fiduciario dei condomini __________ ed __________, omesso intenzionalmente

di incassare i contributi condominiali dovuti da __________, esponendo la

comunità dei condomini a procedure esecutive del PC 1 e recandole, così, danno.

La pubblica accusa ha precisato al dibattimento di primo e di secondo grado

che, con tale agire, l’imputato ha posto in essere un’esposizione a pericolo, e

meglio ha messo “a rischio il patrimonio della comunità dei condomini” (verb.

dib. primo grado, pag. 3 nonché allegato 1, pag. 5 e verb. dib. appello, pag.

8).

31.1

Dagli

atti risulta che sia il condominio __________ che il condominio __________ sono

delle comproprietà suddivise in proprietà per piani e che uno dei

comproprietari è __________ che, negli anni, ha accumulato debiti per spese

condominiali non pagate.

Normalmente le tasse d’uso

canalizzazioni e i contributi per l’acqua potabile sono dovuti dai singoli

proprietari.

Potrebbe, eventualmente,

configurarsi amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP, nella forma

della messa in pericolo del patrimonio altrui, qualora esistesse un vincolo di

solidarietà fra tutti i condomini.

Di questo vincolo di

solidarietà, che costituisce un’eccezione alla regola, tuttavia in concreto non

vi è traccia.

Quest’assenza di prove non può

che giovare all’imputato che deve, perciò, essere prosciolto dall’imputazione

di cui al pto 1.4 dell’AA.

L’esito non sarebbe, comunque,

diverso, quand’anche si dovesse ritenere che almeno parte dei contributi erano

dovuti dalla comunione dei comproprietari __________ e __________ (che

avrebbero potuto, poi, agire in via di regresso nei confronti di ciascun

comproprietario moroso).

In concreto non vi è,

infatti, mai stata una messa in pericolo del patrimonio della comunione,

potendo essa, a garanzia dei suoi crediti per i contributi decorsi negli ultimi

tre anni, far iscrivere un’ipoteca legale sulla quota di ciascun

comproprietario inadempiente (art. 712i cpv. 1 CCS), in concreto __________.

Quota il cui valore era ben superiore al credito vantato.

Non può, dunque, dirsi

realizzato il presupposto della concreta messa in pericolo del patrimonio della

comunione tale da pregiudicarne il suo valore dal punto di vista economico (STF

6B_931/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 4.1.).

AP 1 va, dunque, assolto

dall’imputazione di cui al pto. 1.4 dell’AA e l’appello incidentale respinto.

Appropriazione indebita

di imposte alla fonte

32.

a. Giusta l’art. 270 cpv. 1 della Legge tributaria chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla

fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta di imposta, è

punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria (cpv. in

vigore dal 01.01.2007 - BU 2007, 20 in precedenza le pena era la detenzione o

la multa fino a 30'000.- franchi).

Questa

norma, al cpv. 2, prevede che, se viene commessa un’appropriazione indebita di

imposte alla fonte nella sfera di affari di una persona giuridica, di una

società di persone, di una corporazione o di un’istituzione di diritto

pubblico, è applicabile il cpv. 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero

dovuto agire.

Come stabilito dall’allora

Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP sentenze 08.04.1993 inc.

108/92, consid. 2, 29.12.1995 inc. 17.1995.60, consid. 2c, 28.01.1999 inc.

17.1996

, consid. 2a, 18.05.2000 inc. 17.2000.10 consid. 1), nel caso in cui

il datore di lavoro non versa allo Stato le imposte alla fonte dedotte dalla

massa salariale, trovano applicazione per analogia i principi esposti dal

Tribunale federale in DTF 117 IV 78 segg. con riferimento all’art. 87 cpv. 3

LAVS. In questo precedente, l’Alta Corte aveva modificato la propria giurisprudenza,

precisando che una sottrazione di contributi del lavoratore dallo scopo cui

sono destinati sussiste solo se il datore di lavoro, al momento in cui versa il

salario, utilizza le somme di denaro disponibili necessarie per il pagamento

dei contributi, o mezzi finanziari corrispondenti, a fini diversi dal

versamento alla cassa di compensazione, in modo tale da doversi presumere che

egli non sarà più in grado di adempiere il suo obbligo alla scadenza del

termine impartitogli. Sempre secondo il Tribunale federale, l’art. 87 LAVS

presuppone che il datore di lavoro disponga, nel momento in cui versa il

salario ai lavoratori, dei mezzi necessari o di un corrispondente substrato

(DTF 122 IV 270 consid. 2c; 117 IV 78 consid. 2d/aa) da tenere a disposizione della

cassa. Solo i contributi effettivamente detratti possono essere destinati ad

altro scopo (zweckentfremdet) (DTF 117 IV 78 consid. 2d/bb). La semplice

omissione del pagamento alla cassa non costituisce sottrazione sino a che il

datore di lavoro dispone di un substrato sufficiente ed è in grado di

effettuare il versamento dovuto. Al datore di lavoro è concesso di operare con

tale substrato, fermo restando che egli deve essere oggettivamente in grado di

far fronte al proprio obbligo alla scadenza dell’ultimo termine concessogli

(DTF 122 IV 270 consid. 2c; cfr. anche STF 6S.269/2005 del 22.09.2005, consid.

2).

La

Corte di cassazione e di revisione penale ha, pure, ricordato che il reato

previsto dall’art. 270 LT è un reato di commissione e non di omissione, tant’è

che la norma definisce il comportamento non come omissione del versamento dei

contributi dei lavoratori, bensì descrive il comportamento penalmente rilevante

come impiego dell’imposta alla fonte ritenuta a profitto proprio o di un terzo.

Certo, il Tribunale federale ha già avuto modo di domandarsi se l’obbligo di

conservare il substrato necessario per riversare i contributi dei lavoratori

non debba lasciare spazio, in determinate circostanze, al dovere di

intraprendere, in una situazione di necessità, tutto quanto occorra per salvare

un’azienda. Se non che, la questione di sapere se e a quali condizioni un

datore di lavoro possa attingere a tale substrato e se una scelta del genere

possa risultare scusabile per non potersi ragionevolmente pretendere un

comportamento conforme alla legge è stata lasciata aperta. Situazioni del

genere potrebbero ravvisarsi invero, per analogia, in uno stato di necessità

scusabile o in un eccesso di legittima difesa (CCRP sentenza 18.05.2000 inc.

17.2000.10

consid. 3 e riferimenti ivi citati).

b. Il

principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6.

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -

oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,

disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può

dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una

valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,

permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie

medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF

19.4.2002

in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86

consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato

dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più

favorevole all’imputato.

Il precetto non impone,

tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.

Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto

collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non

sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il

principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il

giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva

delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF

6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009

consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13

giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;

1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.

3.8

;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del

1.

settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.

3.

; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San

Gallo 2013, ad art. 10, n. 10, pag. 23; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91;

Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 1, 2a

ed., Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193 seg.; Wohlers, Kommentar zur

StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin,

StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire

romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

Punto

n. 2.1 e 2.2 AA

Dovuto d’imposta

33.

A

mente di AP 1, l’istruttoria penale non ha permesso di determinare

correttamente il dovuto d’imposta alla fonte (concernente i dipendenti

frontalieri di A.A.1 e A.B.1) che si ritiene da lui indebitamente impiegato.

L’appellante

rimprovera agli inquirenti ed al primo giudice di avere stabilito gli importi

scoperti di A.A.1 e A.B.1 basandosi in modo acritico sulle risultanze indicate

nella lettera 15 luglio 2013 dell’PC 2 inviata al Ministero pubblico.

Per

l’insorgente, manca agli atti un computo corretto dei pagamenti effettuati a

questo titolo, un calcolo esatto degli scoperti nonché la disamina delle

trattative intervenute al riguardo tra il fisco e __________ “da sempre

azionista ed amministratore di fatto e di diritto” di entrambe le società.

Il ricorrente, rinviando alla

sua istanza probatoria 1° luglio 2013 al Ministero pubblico, lamenta, in

particolare, quanto segue:

Per A.B.1 risulta

che nel periodo di tempo dal giugno al novembre 2012, secondo comunicazioni

scritte al MP dell’PC 2, sono state pagate imposte per complessivi CHF

56'121.80.

Secondo

l’estratto consegnatoci e datato 25.03.2012 (recte: 2013) le imposte scoperte a

carico A.B.1 relative agli anni 2006/2007/2008 ammontavano a complessivi CHF

41'258.05.

Fino al 5 luglio

2012, secondo l’estratto, sono stati pagati CHF 47'016.10, per cui il debito

d’imposta è da ritenere estinto.

In base al

verbale del procedimento 11 giugno 2013, che riprende i dati forniti dall’PC 2,

dal giugno al novembre 2012 sono stati versati ulteriori complessivi CHF

56'121.80, per cui la posizione di AP 1 a tutto 2008 deve essere stralciata

quale (co) obbligato al pagamento.

Dall’estratto

risulterebbero pagati e saldati gli anni 2008 e 2009, per cui gli anni 2006 e

2007.

(per CHF 41'258.05) sarebbero ancora scoperti. Non è tuttavia corretto

imputare i pagamenti avvenuti sui periodi di tempo più recenti e non sugli

arretrati.”

(istanza

probatoria 01.07.2013 AP 1, pag. 2, AI 36 in MP inc. 2013.1933).

A dire del ricorrente,

dagli atti risulta che A.B.1 ha avuto imposte alla fonte scoperte di fr.

25'885.65 per il 2008 e di fr. 21'130.45 per il 2009. Tuttavia, continua

l’insorgente, dal conteggio 15 luglio 2013 si evince che, a quest’ultima data, A.B.1

aveva imposte scoperte solo per gli anni 2006 e 2007 (lettera 16.11.2010 e

15.07.2013

PC 2, AI 1 e 19 in MP inc. 2011.5571): se ne conclude che sono

avvenuti dei pagamenti computati agli anni 2008 e 2009 e non ai due anni

precedenti durante i quali egli figurava quale organo societario.

Per A.A.1 risulta

dal verbale del procedimento 11 giugno 2013, redatto sulla base delle

comunicazioni dell’PC 2, che nel periodo di tempo maggio-ottobre 2011 sono

state pagate imposte per CHF 158'327.35 complessivi. Risulta altresì che il 28

settembre 2012 vi fu sospensione del procedimento penale.

Secondo

l’estratto conto 25 marzo 2013 risulterebbero imposte scoperte per gli anni

2004-2008 per un ammontare di CHF 342'483.- complessivi. Senonché in data 22

settembre 2010 l’PC 2 chiama AP 1 in corresponsabilità per un ammontare di CHF

132'673.-, indicando testualmente: “rileviamo che la partita delle imposte alla

fonte accusa i seguenti scoperti: CHF 132'673.00”, ossia CHF 128'788.25 più interessi di ritardo per CHF 3'884.75. L’ufficio non cita

ulteriori debiti scoperti.

Sempre secondo

l’estratto 25 marzo 2013 risulterebbero pagamenti dal 22 febbraio al 21 ottobre

2011.

per un ammontare di CHF 158'327.35 complessivi. Se il richiamo quindi del

22.

settembre 2010 corrispondesse, come citato dall’PC 2 relativamente allo

scoperto risalente solo al 2009, ciò dovrebbe significare che gli scoperti

relativi agli anni antecedenti erano stati saldati e, considerate le dimissioni

al 31 dicembre 2008, nessuna responsabilità può essere imputata al AP 1.”

(istanza

probatoria 01.07.2013 AP 1, pag. 2-3, AI 36 in MP inc. 2013.1933).

Al dibattimento d’appello,

l’imputato ha poi sostenuto che i pagamenti per arretrati d’imposte alla fonte

eseguiti da A.A.1 al 13 luglio 2013 sarebbero stati di fr. 446'410,65 e che, se

correttamente computati ai sensi dell’art. 87 CO, avrebbero estinto per intero

quanto imputatogli per gli anni 2004/2008.

AP 1 esclude, quindi, sia per A.A.1

che per A.B.1 ogni sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 270 LT,

dovendosi ritenere estinto il dovuto d’imposta alla fonte a lui riferito

(dichiarazione d’appello, pto. 2., pag. 19-29).

33.1

Sia per A.B.1 che per A.A.1,

l’entità d’imposta alla fonte imputata a AP 1, già amministratore di entrambe

le società, è stata quantificata dall’PC 2 con lettera 15 luglio 2013 inviata

al Ministero pubblico.

È, pertanto, stata l’autorità

cantonale preposta ad operare nel contesto dell’assoggettamento alla fonte

delle persone senza permesso di domicilio e che sovrintende la procedura di

controllo e d'incasso ad avere calcolato lo scoperto indebitamente impiegato

dall’imputato.

Il conteggio rimprovera

all’appellante un debito d’imposta che per A.B.1 riguarda il 2006-2007 ed

ammonta a fr. 37’787.35 oltre interessi di fr. 3'471.45 e per A.A.1 riguarda

gli anni 2004, 2006, 2007 e 2009 ed ammonta a fr. 359'112.45 oltre interessi di

fr. 28'374.25 (AI 18 in MP inc. 2011.91; AI 19 in MP inc. 2011.5571; AI 39 in MP inc. 2013.1933).

Questa Corte premette, pure,

che il primo giudice ha, correttamente e con l‘assenso delle parti, tenuto

conto delle dimissioni presentate da AP 1 con effetto al 31 dicembre 2008,

riducendo per A.A.1 a fr. 296'491.- oltre interessi di fr. 25'992 per gli anni

2004/2008 lo scoperto di imposta indebitamente impiegato dall’imputato (AI 1 in MP inc. 2011.91 per A.A.1 e AI 6 in MP inc. 2011.5571 per A.B.1).

Ciò detto, venendo alle

argomentazioni avanzate dall’appellante per sconfessare la correttezza del

conteggio d’imposta alla fonte arretrato riferibile a AP 1, si osserva quanto

segue.

Per A.B.1:

- l’appellante

ritiene estinto il debito d’imposta alla fonte del 2006-2007 a lui imputato in sentenza, evidenziando che, nel periodo 26 giugno-21 novembre 2012, sono stati

effettuati versamenti a favore dell’PC 2 per complessivi fr. 56'121.80 (AI 12-17 in MP inc. 2011.5571).

Ora,

è bene ricordare che gli arretrati d’imposta alla fonte concernenti A.B.1 comprendono

non solo il 2006-2007, ma anche i seguenti anni:

Anno

Imposte alla fonte scoperte

Interessi di ritardo

Totale

inc. MP 2011.5571

2008.

fr. 24'490.25

fr. 1'395.40

fr. 25'885.65

AI 1

2009.

fr. 20'479.10

fr. 651.35

fr. 21'130.45

AI 1

2010.

fr. 8'419.10

non indicati

fr. 8'419.10

AI 1-10

fr. 55'435.20

Come

risulta dagli estratti dell’Ufficio dell’esecuzione Mendrisio (doc. CARP XXXI),

per quanto attiene agli arretrati d’imposta del 2006 e del 2007 l’PC 2 non ha

chiesto, nell’ambito dell’escussione di A.B.1, il rigetto dell’opposizione,

facendo giungere su un binario morto la relativa procedura esecutiva.

Gli

atti danno pure conto che i versamenti di fr. 56'121.80 all’PC 2 sono stati

computati con riferimento alle imposte scoperte del 2008-2010 sopra indicate

(cfr. suddetta tabella, il cui totale corrisponde a quanto pagato, la minima

differenza essendo riconducibile agli interessi passivi - non compresi nel

conteggio 2010 - e alle spese esecutive), arretrati per i quali il predetto

Ufficio aveva, comunque, fatto proseguire l’esecuzione.

Ora,

è pur vero che chi ha più debiti verso lo stesso creditore ha il diritto di

dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare

(art. 86 cpv. 1 CO).

Nelle

tavole processuali, tuttavia, non vi è prova alcuna che chi ha pagato abbia

manifestato la sua volontà di estinguere gli arretrati più recenti, dovuti per

il periodo 2008-2010.

In

applicazione del principio in dubio pro reo, occorre, dunque,

considerare che la decisione di computare i pagamenti ad estinzione di debiti

meno datati sia un’iniziativa unilaterale dell’PC 2 o dell’Ufficio

dell’esecuzione Mendrisio.

In assenza di una valida

dichiarazione circa il debito estinto o di una quietanza da cui risulti tale

designazione, l’aver imputato il pagamento a debiti scaduti posteriormente ad

altri, contravviene all’art. 87 cpv. 1 CO.

Ritenuto che nell’atto di accusa

sono imputati a AP 1 solo gli scoperti per gli anni 2006 e 2007 e che i

versamenti di fr. 56'121.80 avrebbero potuto estinguere integralmente gli

arretrati d’imposta di tale biennio, pari a fr. 37'787.35 oltre interessi per

fr. 3'471.45, AP 1 va assolto, già solo per questo, dall’imputazione di

appropriazione indebita di imposte alla fonte in relazione a A.B.1.

Come

vedremo, tuttavia, in relazione a A.B.1 esiste un ulteriore elemento che

porterebbe, in ogni caso (cioè, indipendentemente da queste considerazioni), al

proscioglimento di AP 1 da questa imputazione.

Per

A.A.1:

- a

torto l’appellante considera estinto il debito d’imposta alla fonte del

2004-2008 accollatogli nella sentenza impugnata, motivando che il preposto

Ufficio, in data 22.09.2010, lo ha chiamato in corresponsabilità, unitamente a __________,

unicamente per il periodo 2009 e non per gli anni pregressi in cui era

amministratore.

Da

questo scritto, infatti, non si può dedurre che gli scoperti relativi agli anni

precedenti erano stati saldati poiché l’Ufficio delle imposte ha,

successivamente, in più occasioni (AI 1, AI 18 in MP inc. 2011.91) riassunto gli scoperti di A.A.1 inerenti agli anni precedenti come segue:

Anno

Imposte alla fonte scoperte

Interessi di ritardo

Totale

inc. MP

2011.91

2004.

fr. 74'511.95

fr. 2'853.25

fr. 77’365.20

AI 18

2006.

fr. 112'057.20

fr. 12'853.35

fr. 124'910.55

AI 1 e 18

2007.

fr. 109'921.85

fr. 10'285.40

fr. 120'207.25

AI 1 e 18

fr. 322’483.00

- a

torto l’insorgente ricorda che dagli atti risultano essere stati eseguiti

pagamenti da febbraio a ottobre 2011 per complessivi fr. 158'327.35.

L’appellante

quantifica, erroneamente, quanto pagato basandosi sul verbale del procedimento

11.06.2013

(INC. MP 2011.91) a sua volta errato nella misura in cui indica come

avvenuto due volte invece di una il pagamento di fr. 11'940.- del 18.10.2011

(cfr. AI 13 e 14). Dagli atti si evince, invece, con chiarezza che dal

28.01.2011

al 18.10.2011 sono avvenuti versamenti per fr. 146’387.35 (AI 2,

11-14).

Si

aggiunga che, diversamente da quanto sostenuto in appello dall’imputato, non

risulta a questa Corte siano documentati pagamenti di fr. 446'410,65 al 13

luglio 2013 per arretrati d’imposte alla fonte, il cui corretto computo ex art.

87.

CO avrebbe estinto per intero gli arretrati 2004/2008 a lui imputati.

Fatte

queste premesse, anche nel caso di A.A.1, in assenza di prove da cui risulti la

volontà di soddisfare debiti scaduti dopo, il pagamento di fr. 146’387.35 deve

essere imputato a quelli scaduti prima ovvero, in concreto, a quelli a partire

dal 2004.

Essendo

incontestato che lo scoperto d’imposta alla fonte per il 2008 è stato pagato da

A.A.1 (AI 39 in MP inc. 2013.1933), AP 1 andrebbe condannato per l’imputazione

di appropriazione indebita di imposte alla fonte 2004/2007 in relazione a A.A.1

limitatamente a fr. 176'095.65 (fr. 296'491.- + fr. 25'992 .- - 146'387.35).

Come

vedremo, anche per A.A.1 esistono, tuttavia, ulteriori elementi che portano al

pieno proscioglimento dell’imputato da questa imputazione.

34.

A detta

dell’insorgente, “il problema del mancato pagamento delle imposte alla fonte

non sussisteva” dal momento che, nel periodo in cui egli è stato

amministratore di A.A.1 e A.B.1, entrambe le società contabilizzavano

regolarmente le trattenute d’imposta e disponevano, vista la loro situazione

patrimoniale di “un substrato sufficiente - anche se non liquido -”

che avrebbe permesso loro di eseguire il pagamento delle imposte dovute

(dichiarazione d’appello, pto. 2.12, pag. 28-29).

34.1

AP

1.

ha dichiarato dinanzi ai giudici di primo grado di avere lasciato A.A.1 e A.B.1

“in una situazione di bilancio e patrimoniale ottima” (verbale del

dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 6).

A.A.1

34.1.1

In

relazione a A.A.1, l’appellante ha prodotto i bilanci e i relativi conti

economici concernenti gli anni 2006-2008 che indicano i seguenti risultati di

esercizio:

Anno

Risultato d’esercizio

Importo

Doc. TPC

inc.

2011.91

2006.

utile

fr. 28'428.52

12.

all. A

AI 9

2007.

utile

fr. 172'650.10

12.

all. A-B

AI 9

2008.

utile

fr. 174'969.63

12.

all. C

AI 9

Se questi utili attestano che,

al termine di ciascuno dei predetti esercizi contabili (2006, 2007 e 2008), i

ricavi hanno superato i costi, nulla dicono, invece, sui fondi disponibili per

far fronte al pagamento delle imposte alla fonte.

Dai documenti contabili in

atti, si evince in realtà che la liquidità di A.A.1 è stata in quel periodo

chiaramente esigua rispetto agli scoperti d’imposta alla fonte che man mano si

accumulavano:

Anno

Liquidità

Doc. TPC

Arretrati imposte alla

fonte

inc.

2011.91

2004.

fr. 77’365.20

AI 18

2006.

fr. 14'835.32

12.

all. A

2006.

fr. 124'910.55

AI 1, 18

2007.

fr. 2'231.13

12.

all. A-B

2007.

fr. 120'207.25

AI 1, 18

2008.

fr. 4'827.13

12.

all. C

2008.

fr. 141’793.00

AI 1

AP 1, in linea con le

risultanze contabili, ha del resto confermato al dibattimento di prima sede la

predetta criticità: “confermo che non vi era liquidità” (verbale del

dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 6).

Problematica che ha ribadito al

dibattimento d’appello, precisando che “quella che si chiama trattenuta

d’imposta è in realtà una trattenuta sulla carta, non effettiva. La liquidità

di A.A.1 bastava soltanto a pagare gli stipendi netti. Questo risulta

chiaramente dai bilanci della società che evidenziano, per gli ultimi anni in

cui sono stato amministratore unico, una mancanza di liquidità cronica”

(verbale del dibattimento d’appello pag. 7).

Dagli atti non risulta, inoltre,

che A.A.1 disponesse di altre risorse che le permettessero di adempiere

tempestivamente al suo impegno fiscale.

Dal momento che non vi è la

prova circa l’effettiva disponibilità in A.A.1 di liquidità corrispondente alle

trattenute salariali riguardanti gli anni 2004/2008, nel periodo in cui AP 1 è

stato amministratore unico della società, tanto meno è possibile accertare che

questi abbia impiegato la stessa a profitto della società.

Vero è che gli unici documenti

contabili versati in atti cristallizzano a fine 2006/2007/2008 una liquidità

del tutto irrisoria (cfr. suddetta tabella) tale da far ritenere non destituita

di fondamento la tesi dell’imputato secondo cui quella disponibile permetteva

soltanto di coprire gli stipendi netti.

Del resto, le sopravvenienze di

liquidità successive alle dimissioni da A.A.1 di AP 1 confortano la sua tesi

secondo cui, quando era in carica, egli avrebbe preso decisioni in stato di

necessità volte alla salvaguardia dell’azienda che avrebbero innescato una

tendenza positiva in termini di contante manifestatasi dopo la sua uscita e che

avrebbe permesso, come visto, di pagare parte degli arretrati d’imposta alla

fonte.

Ne deriva che AP 1 dev’essere

assolto dal reato di appropriazione indebita d’imposta alla fonte a profitto di

A.A.1 di cui al pto 2.1 dell’AA.

A.B.1

34.1.2

Con

riferimento a A.B.1, agli atti esistono solo il bilancio al 31 dicembre 2007

nonché il conto economico sempre per l’anno 2007.

AP

1, come visto, ha sostenuto dinanzi ai giudici di primo grado di avere lasciato

un anno dopo, ovvero al 31 dicembre 2008, la società “in una situazione di

bilancio e patrimoniale ottima” (verbale del dibattimento di primo grado,

allegato 1, pag. 6).

Al

dibattimento d’appello ha, tuttavia, precisato che “anche A.B.1 aveva

carenza di liquidità che bastava soltanto a pagare gli stipendi” (verbale

del dibattimento d’appello pag. 7).

Dal

canto suo __________, in data 2 agosto 2010, pertanto ad oltre un anno e mezzo

dalle dimissioni di AP 1 da presidente del consiglio di amministrazione, ha

chiesto all’PC 2 di poter rateizzare, “per mancanza di liquidità”, il

pagamento degli scoperti 2006-2009 relativi a A.B.1 (cfr. lettera 02.08.2010 __________

a PC 2, AI 1, in MP inc. 2011.5571), rateizzazione riproposta il 28 novembre

2011.

precisando che A.B.1 “ha chiuso la produzione di quanto veniva fatto

all’interno dell’azienda nel giugno 2010” (cfr.

lettera 28.11.2011 __________ a PC 2, AI 7, in MP inc. 2011.5571).

Dalla

scarna documentazione contabile agli atti si evince che A.B.1 ha concluso il

2007.

con una perdita d’esercizio di fr. 647'685.22. Dal bilancio al 31 dicembre

2007.

risultano, inoltre, perdite riportate di oltre 7 milioni di franchi.

Tuttavia,

occorre rilevare che in A.B.1, diversamente da quanto riscontrato in A.A.1, a

fine 2007 esisteva una liquidità che avrebbe permesso di far fronte alle

imposte alla fonte fino ad allora non pagate, potendo finanche coprire quelle

maturate nel 2008 (qui non imputate in quanto pagate, seppur tardivamente):

Anno

liquidità

Doc. CARP

Arretrati imposte alla

fonte

inc.

2011.5571

2006.

fr. 17'793.75

AI 1

2007.

fr. 70'968.01

III all. M

fr. 23'465.05

AI 1

2008.

fr. 25'885.65

AI 1

Totale

fr. 67'144.45

Fatto

sta che agli atti non è stata versata alcuna documentazione che permetta di

stabilire lo stato della liquidità di A.B.1 né per il 2006 né per il 2008,

allorquando AP 1, a fine anno, ha dato le dimissioni da presidente e membro del

consiglio di amministrazione.

D’altro

canto, dal Registro di commercio si evince che A.B.1 è tuttora esistente, anche

se lo stesso AP 1 non sa “se è ancora attiva o se è dormiente”.

Orbene,

a mente di questa Corte, in mancanza di altri elementi che chiariscano quale

fosse la situazione patrimoniale di A.B.1 negli anni 2006/2007, durante i quali

è maturato lo scoperto imputato a AP 1, e nel 2008, anno delle sue dimissioni,

fanno stato, da un lato, la dichiarazione dell’imputato che la definisce al

31.12.2008

ottimale e, dall’altro, i suddetti riscontri contabili che

attestano, per fine 2007, una liquidità che avrebbe permesso in ogni momento di

effettuare il versamento d’imposta dovuto.

Questi

pochi elementi non permettono di stabilire fluttuazioni di liquidità e

tantomeno costituiscono prova che della liquidità disponibile sia stata effettivamente

detratta dai salari e impiegata a scopo diverso dal pagamento dei contributi.

Ne

deriva che, in ragione del principio in dubio pro reo, l’appellante è assolto

anche dall’imputazione di cui al pto. 2.2 dell’AA.

Indennità per spese di

patrocinio del PC 1

35.

AP

1.

contesta il riconoscimento delle spese legali per fr. 9'444.60 a favore del PC 1. A mente dell’insorgente, tale importo non è dovuto, innanzitutto, per il

fatto ch’egli dovrebbe essere prosciolto da ogni accusa e, poi, in quanto, per

difendere i propri interessi, PC 1 avrebbe dovuto far capo alla vicesindaco __________,

capace giurista e alta funzionaria presso la PC 3.

Per

l’insorgente l’intervento di un patrocinatore esterno era superfluo ritenuto

ch’egli ha onorato per tempo il proprio debito fiscale, che anche l’incasso dei

condomini __________ è andato a buon fine e, da ultimo, che la Sezione degli

Enti locali ha escluso qualsiasi sospetto di cattiva amministrazione nella

conduzione del PC 1 (dichiarazione d’appello, pto. 3., pag. 29-30).

35.1

Questa Corte ritiene

del tutto infondata la censura dell’appellante per i seguenti motivi:

- la

necessità di patrocinio da parte del PC 1 era data dalla complessità del tema

oggetto del procedimento penale;

- la

vicesindaco __________ non poteva patrocinare il PC 1 sia perché era a Capo

dell’ufficio giuridico delle contribuzioni presso la pubblica amministrazione,

sia perché essa stessa era coinvolta nel procedimento penale e, in particolare,

era stata sentita dagli inquirenti come persona informata sui fatti;

- quand’anche

la signora __________ avesse patrocinato il PC 1, si sarebbe trattato di un

lavoro esorbitante i suoi doveri di municipale e, quindi, vista la condanna

dell’imputato, la questione si sarebbe posta negli stessi termini.

L’appellante,

vista la sua soccombenza, è condannato a risarcire i costi legali che l’AP PC 1

ha dovuto sopportare sia nella procedura di primo grado che in quella d’appello

(art. 433 cpv. 1 lett. a CPP).

L’avv. __________, in

rappresentanza dell’ente locale, ha prodotto una nota d’onorario di complessivi

fr. 9'444.60 (IVA inclusa) per la partecipazione all’istruttoria nonché per la

preparazione ed il suo intervento al dibattimento di primo grado.

Trattasi

di un dispendio orario complessivo di 21 ore fatturato a fr. 400.- all’ora, più

spese di fr. 345.- e IVA.

Questa

Corte, trovando applicazione il principio della remunerazione dipendente dalla

complessità della fattispecie, e partendo da una tariffa per casi semplici di

fr. 280.- all’ora, ritiene adeguata a questo caso, di difficoltà da media a

importante, la remunerazione oraria di fr. 320.- (cfr. sentenza CARP 17.2014.54

del 7 aprile 2014 confermata in STF 6B_449/2014 del 28 agosto 2014).

Ciò

premesso, sia il dispendio di tempo esposto pari a 21 ore (pari a fr. 6'720.-),

sia le spese esposte di fr. 345.- appaiono giustificate e sono integralmente

approvate. La relativa IVA ammonta a fr. 565.20.

Ragion

per cui, AP 1 dovrà risarcire le spese legali relative al procedimento di primo

grado per complessivi fr. 7'630.20 (IVA inclusa) (fr. 6'720.- + fr. 345.- + 565.20).

L’avv.

__________ ha, poi, richiesto al dibattimento d’appello, senza produrre nota

professionale, che l’AP sia risarcita di ulteriori fr. 2'000.- pari a “6 / 7

ore di lavoro”.

A

mente di questa Corte, per la procedura d’appello va riconosciuto, alla tariffa

oraria di fr. 320.-, unicamente il dispendio di tempo del difensore per la

partecipazione al dibattimento pari a 4 ore e 45 minuti (fr. 1'520.-) a cui va

ad aggiungersi quello per la trasferta di 1 ora e 30 minuti (fr. 480.-).

L’AP

non ha richiesto in seconda sede rimborso né delle spese né dell’IVA.

Ne

deriva che la richiesta, corrispondente all’importo qui riconosciuto, è

interamente accolta.

AP

1.

deve indennizzare all’AP PC 1 le spese legali di seconda istanza di fr.

2'000.-.

Commisurazione della

pena

36.

L’appellante

AP 1 ha chiesto, in via subordinata, un ridimensionamento della pena detentiva

integralmente posta al beneficio della sospensione condizionale.

Il

procuratore generale, quanto alla commisurazione della pena, si è invece

rimesso al giudizio di questa Corte.

37.

a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore.

Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore,

nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. Giusta l'art.

48.

lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti

sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse

ragionevolmente pretendere da lui.

In

applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato

alla pena minima comminata.

c. Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di

pena.

Giusta

l’art. 49 cpv. 2 CP se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima

di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena

complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto

sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

38.

AP 1 risponde del reato di ripetuta amministrazione infedele aggravata,

punito con una pena detentiva da 1 a 5 anni (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP).

La

colpa dell’imputato non è certamente da banalizzare, avendo egli approfittato

della sua funzione di pubblico ufficiale, non esitando a fare pressioni sul

segretario comunale che sapeva essergli riconoscente, per avvantaggiare sé e i

condomini che amministrava, mettendo in pericolo il patrimonio del PC 1 per un

importo non trascurabile e per un periodo di tempo prolungato.

Dal

profilo soggettivo, non si può certo concludere che l’animus delinquendi

dell’imputato sia stato stimolato da sue particolari ristrettezze economiche.

Egli, al di là dell’asserita carente liquidità, al momento dei fatti godeva di

un cospicuo reddito e di un solido patrimonio (TPC doc. dib. 4) che, per motivi

egoistici, non ha inteso monetizzare per far fronte alle proprie incombenze

fiscali.

Nell’ambito

delle circostanze legate all’autore, così come i primi giudici, anche questa

Corte ha, in primo luogo, considerato a suo favore l’attenuante specifica del

sincero pentimento ex art. 48 lett. d CP, limitatamente al pto. 1.1 dell’atto

di accusa, che gli ha riconosciuto in ragione dello sforzo da lui intrapreso

per risarcire il PC 1. L’imputato, dopo aver ridotto gli arretrati prima con un

versamento di fr. 40'000.- (cfr. consid. 6, 8 e 29.2) e, poi, rinunciando a

parte delle indennità di sindaco, ha, da ultimo, pagato tutte le imposte

comunali scoperte (AI 31 in MP inc. 2013.1933).

Sempre in relazione ai fattori

legati all’autore, da considerare favorevolmente, pur se di portata decisamente

minore, sono la sua età di 69 anni, che lo rende particolarmente sensibile alla

pena, nonché la sua vita meritoria sia in ambito imprenditoriale - che lo ha

portato a dare lavoro presso il suo studio a 12 persone - sia in ambito

politico, avendo egli dedicato gran parte della sua vita alla collettività,

ricoprendo importanti cariche nella gestione della cosa pubblica.

Per

il resto, questa Corte ritiene adeguate le considerazioni sulla commisurazione

della pena svolte dalla prima Corte (alle quali rinvia), fatta eccezione per i

reati qui oggetto di proscioglimento.

Tutto

ciò ponderato, considerato il concorso di reati (art. 49 cpv. 1 CP) parte dei

quali commessi dall’imputato prima di essere stato condannato per altri fatti

(art. 49 cpv. 2 CP), questa Corte ritiene adeguata alla colpa dell’autore la

pena detentiva, corrispondente al minimo edittale, di un anno a valere quale

pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alle sentenze 18.09.2008 e

18.01.2011

della Pretura penale del Cantone Ticino ed a quella del decreto

d’accusa 12.02.2010 emanato dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri, Altdorf.

Sospensione

condizionale della pena attuale e precedente

39.

a. Il tema della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado non

si pone in questa sede, considerato, per quanto attiene al gravame 25 aprile

2014.

dell’imputato, il divieto della reformatio in peius e ritenuto che il

relativo dispositivo è passato in giudicato non essendo stato contestato dal PG

nell’appello incidentale interposto in data 5 maggio 2014.

b.Va

accolto il ricorso di AP 1 volto ad annullare la revoca della sospensione

condizionale della pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 360.-

l’una inflitta con DA del 12.02.2010 dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri.

In concreto, il reato di

amministrazione infedele, oggetto del presente giudizio di condanna, è stato

commesso per di più prima del periodo di prova fissato dal predetto DA.

L’imputato ha, inoltre, dimostrato in relazione a questi nuovi fatti (pto. 1.1.

dell’AA) un sincero pentimento. Questa Corte non ritiene, pertanto, che vi sia

da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, bastando prorogare il periodo di

prova di un anno (art. 46 cpv. 2 CP).

Sequestro

della documentazione relativa al Condominio __________ ed al Condominio __________,

__________

40.

Nella

dichiarazione d’appello, l’accusato ha pure chiesto la revoca del sequestro

della documentazione relativa alla gestione dei condomini summenzionati di cui

al dispositivo 7 della sentenza impugnata, postulandone la restituzione a suo

favore.

Pur se nulla al riguardo è

stato detto al dibattimento, la richiesta viene discussa e decisa.

40.1

Giusta

l’art. 263 cpv. 1 lett. a CPP all’imputato e ai terzi possono essere

sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente

utilizzati come mezzi di prova.

Il sequestro probatorio (Beweisbeschlagnahme)

è volto a preservare ed a conservare quegli elementi di prova raccolti in sede

di perquisizione nell’ambito di un’inchiesta utili ai fini dell’accertamento

della verità processuale (Lembo/Julen Berthod, in Commentaire, Code de

procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 263, n. 5).

Per

l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono, infatti, di tutti

i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e

l’esperienza (art. 139 cpv. 1 CPP) ciò che avviene, segnatamente, con

l’acquisizione agli atti, anche tramite il sequestro ex art. 263 cpv. 1 lett. a

CPP, dell’“originale completo di reperti probatori” (art. 192 cpv. 1 CPP)

(Bommer/Goldschmid, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 263, n. 9, pag. 1805 seg.). Il sequestro

soggiace alle condizioni menzionate dagli artt. 196 segg. CPP ed, in

particolare, è legittimo unicamente in presenza di sufficienti indizi di reato

e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli

incombenti processuali di istruttoria e di giudizio (Meli in Codice svizzero di

procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 263, n. 3, pag.

521.

e rinvii ivi citati).

40.2

Il

3.

aprile 2014 la polizia, come da disposizioni impartite dal procuratore

generale in pari data al termine dell’interrogatorio di AP 1, ha sequestrato la

documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione dei condomini __________

e __________, segnatamente “schede contabili e liste degli scoperti relative

ai due condomini” (rapporto d’esecuzione 05.04.2013 Polizia cantonale ed

allegato verbale di perquisizione/sequestro 03.04.2013, AI 28 in MP inc. 2013.1933). Trattasi di una parte del materiale probatorio su cui poggiano le condanne

di prima sede di cui ai dispositivi n. 1.1.2. e 1.1.3., qui confermate al

Dispositivo

dispositivo n. 1.1.1., documentazione la cui disamina ha anche portato al

proscioglimento in prima istanza indicato al dispositivo n. 2 e qui confermato

con dispositivo 1.2.1..

Il

mantenimento del sequestro dei suddetti mezzi di prova fino alla crescita in

giudicato del presente giudizio, giusta l’art. 263 cpv. 1 lett. a CPP, è

pertanto legittimo in quanto:

- l’amministrazione

infedele aggravata ai danni dei suddetti condomini è comprovata proprio dalla

documentazione sequestrata per gli incombenti processuali;

- le

prove sequestrate non possono essere salvaguardate mediante misura meno severa

e l’importanza del reato imputato all’appellante giustifica il provvedimento

restrittivo (proporzionalità).

Ne

deriva che su questo punto l’appello è respinto.

Indennità

ex art. 429 CPP

41. a. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il

procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad

un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla

partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi

interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett.

c).

b. Al

termine dell’istruttoria dibattimentale d’appello, AP 1 ha presentato

un'istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale, chiedendo che lo

Stato del Canton Ticino venga condannato a rifondergli complessivi fr.

5'690'000.-, e meglio:

- fr.

90'000.- a titolo d’indennità per spese di patrocinio sostenute nell’esercizio

dei suoi diritti procedurali;

- fr.

3'600'000.- a titolo di indennità per danno economico;

-

fr. 2'000'000.- per riparazione del torto morale.

c. AP

1 in prima sede è stato prosciolto dall’imputazione di amministrazione infedele

aggravata di cui al pto 1.4 dell’AA nonché da quella di appropriazione indebita

di imposte alla fonte per il periodo 01.01.2009/28.06.2009 in relazione alle

accuse di cui al pto 2 dell’AA. In questa sede, oltre a trovare conferma

l’assoluzione dall’imputazione di cui al pto 1.4 dell’AA, l’accusato è stato

integralmente prosciolto dalle imputazioni di cui al pto 2. dell’AA. La prima Corte

non gli aveva assegnato indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.

L’importo richiesto a

titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP è manifestamente eccessivo:

va, qui, ricordato che non è indennizzabile il doppio patrocinio e nemmeno le

ore di lavoro supplementari dovute agli avvicendamenti dei patrocinatori (cfr.,

per analogia, sentenza TPF BB.2014.121 del 20 novembre 2014 consid. 4.4 seg.).

Ritenuto, poi, che il caso

è di difficoltà da media a importante a cui va applicata la tariffa oraria di

fr. 320.- e che le censure della difesa sono state vincenti soltanto per un

terzo, lo Stato rifonderà a AP 1 a titolo di indennità ridotte per spese di

patrocinio di prima e seconda istanza (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) fr.

20'480.- (pari a 64 ore di lavoro) nonché fr. 1'000.- quale rimborso spese

forfetario e fr. 78.- (1 fr./km per complessivi 78 km) per trasferte (art. 6 Reg. sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili).

Nulla

è dovuto a titolo di IVA, non essendo stata avanzata relativa richiesta (Blätter

für Zürcherische Rechtsprechung, Zürich, 108 [2009] n. 6).

Con

riferimento all’istanza ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. b e c CPP,

l’imputato ha genericamente lamentato un grave pregiudizio alla reputazione e

al suo buon nome “con conseguenze sul piano della salute psicofisica

e con perduranti conseguenze negative di natura professionale e sociale”.

Egli non ha, tuttavia, prodotto

prova alcuna dell’asserito danno economico e del torto morale.

Non sussistono, del resto, in

atti elementi che possano sostanziare un nesso tra il procedimento penale e

tali asseriti pregiudizi.

I proscioglimenti dell’imputato

hanno riguardato il pto 1.4 dell’AA, in cui era accusato di amministrazione

infedele aggravata nella veste di amministratore di due condomini, ed il pto.

2. dell’AA in cui gli è stata ascritta la ripetuta appropriazione indebita di

imposte alla fonte quale amministratore delle società A.A.1 e A.B.1.

Non è da queste imputazioni,

peraltro minori rispetto a quelle commesse mancando ai doveri di Sindaco

confermate in appello, che potevano derivare gli asseriti danni all’immagine

pubblica di AP 1 e i relativi presunti strascichi di salute, professionali e

sociali.

Ragion per cui non sono

riconosciuti né il danno economico né il torto morale.

In

conclusione, lo Stato va condannato a rifondere a AP 1, giusta l’art. 429 cpv.

1 lett. a CPP, complessivi fr. 21’558.-.

Di

questo importo, tuttavia, a AP 1 potrà essere erogata solo l’eventuale

eccedenza, previa estinzione per compensazione delle spese procedurali poste a

suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).

Tassa di giustizia e spese

procedurali

42. Gli

oneri di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.- e nei

disborsi di fr. 322.25 in per complessivi fr. 1'322.25, sono accollati

all’imputato (art. 428 cpv. 3 CPP).

Le tasse e le spese degli

appelli sono attribuite secondo il grado di soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 6, 10, 80, 81, 84, 139, 263, 348 e segg., 379 e

segg., 398 e segg., 429 CPP;

12, 40, 42, 44, 46, 47, 48

lett. d, 49, 158 CP;

270 LT;

nonché, sulle spese e sulle

ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1. a. L’appello principale di AP 1 è parzialmente accolto.

b. L’appello

incidentale del procuratore pubblico è respinto.

Di

conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2,

limitatamente al proscioglimento dall’imputazione di ripetuta appropriazione

indebita di imposte alla fonte per il periodo 01.01.2009/28.06.2009, e n. 5

della sentenza 7 febbraio 2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano

sono passati in giudicato,

1.1. AP

1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. amministrazione

infedele aggravata

per

avere, nei periodi aprile 2003/marzo 2013 e aprile 2009/marzo 2013, a scopo di indebito profitto, approfittando della sua funzione di sindaco, in correità con

l’allora segretario comunale, danneggiato il proprio PC 1 non dando avvio alle

procedure esecutive per l’incasso:

-

delle imposte comunali da lui dovute per gli anni 1999-2007 (per un importo

complessivo, interessi compresi, di fr. 169'298.-, risarciti dopo l’apertura

del procedimento penale);

-

delle tasse d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile a carico

del condominio __________, proprietario della PPP sita al mapp. __________ di __________,

di cui era amministratore (per un importo complessivo di fr. 23'947.90 più

interessi e spese, importo saldato dal condominio dopo l’apertura del

procedimento penale);

-

delle tasse d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile a carico

del condominio __________, proprietario della PPP sita al mapp. 333 di __________,

di cui era amministratore (per un importo complessivo di fr. 210'487.45 più

interessi e spese, importo saldato dal condominio dopo l’apertura del

procedimento penale)

così come indicato nell’AA

e precisato nei considerandi.

1.2. AP

1 è prosciolto dalle imputazioni di:

1.2.1. amministrazione

infedele aggravata di cui al pto 1.4. dell’AA 84/2013 del 6 agosto 2013;

1.2.2. ripetuta

appropriazione indebita di imposte alla fonte di cui al pto 2. dell’AA 84/2013

del 6 agosto 2013.

1.3. AP

1, avendo dimostrato sincero pentimento in relazione al reato di cui al pto

1.1. dell’AA, è condannato:

1.3.1. alla

pena detentiva di 12 (dodici) mesi parzialmente aggiuntiva a quella di cui alle

sentenze 18.09.2008 e 18.01.2011 della Pretura penale del Cantone Ticino ed a

quella del decreto d’accusa 12.02.2010 emanato dalla Staatsanwaltschaft des

Kantons Uri;

1.3.2. a

versare all’AP PC 1 l’importo di fr. 9'630.20 a titolo di risarcimento spese legali di primo e secondo grado, IVA compresa;

1.3.3. al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi di cui alla

distinta spese della sentenza impugnata.

1.4. Si

ricorda che la pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni;

1.5. Non

è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta con DA

del 12.02.2010 della Staatsanwaltschaft des Kantons Uri di 10 aliquote

giornaliere a fr. 360.-, ma ne è prorogato il periodo di prova di un anno.

1.6. A

crescita in giudicato della presente, è ordinato il dissequestro della

documentazione relativa al condominio __________ e al condominio __________, __________.

2. Gli

oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.-

- altri disborsi fr. 400.-

fr. 2’400.-

sono posti a carico di AP 1 in

ragione di ⅔ e in ragione di ⅓ a carico dello Stato che rifonderà

all’appellante principale l’importo di fr. 21’558.- a titolo di indennità

ridotte per spese di patrocinio di primo e secondo grado giusta l’art. 429 cpv.

1 lett. a CPP, previa estinzione per compensazione delle spese procedurali

poste a carico di quest’ultimo.

3. Gli

oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 400.-

fr. 1’400.-

sono interamente posti a carico

dello Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro

decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro

altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.