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Decisione

17.2014.98

Detenzione e vendita di 1308 gr di cocaina e ulteriore detenzione di 217 gr di cocaina (infrazione grave alla LStup). Riciclaggio di denaro non realizzato in caso di consumo del provento di un crimine

11 settembre 2014Italiano93 min

Source ti.ch

Fatti

I. Potere cognitivo della

Corte di appello e di revisione penale

1. Giusta l’art. 398

cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di

primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In

particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del

diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP -

secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir

d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti

impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e

in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della

cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che

l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate

ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad

individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma

deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che

sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,

confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,

Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,

giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il

suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art.

399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione

d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni

modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere

di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art.

404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n.

13, pag. 741).

Il TF ha precisato che,

nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere

a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è

nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di

sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti,

sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale

formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in

maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP,

conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla

giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli

viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

2. Per quel che

riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto

l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del

quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva

elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva

esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o

abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17

consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,

DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid.

3.3;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante

l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398

cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso

- non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e

definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è,

comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado

si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des

Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con

riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)

- estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente,

conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato

apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà

di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento,

verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la

migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità

della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759;

Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine

Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;

Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623;

Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui

la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della

pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre

questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il

giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal

legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art.

398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de

procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra,

nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393,

n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe

imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes

administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667]

del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité,

c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont

l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di

secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria.

Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che

l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un

apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado -

ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel

suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una

violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des

Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con

riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha

sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce,

di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla

giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la

causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011

del 14 maggio 2012, consid. 3).

Tale pieno potere di esame in materia di commisurazione della pena

è dato anche nei casi in cui, a seguito di un appello presentato dal solo

accusatore privato, venga modificato il giudizio sulla colpevolezza del prevenuto

che in prima istanza era stato assolto oppure condannato a seguito di una

diversa qualifica giuridica, e ciò benché l’accusatore privato non sia

legittimato ad interporre appello contro la sanzione inflitta (DTF 139 IV 84,

consid. 1.2, confermato in STF inc.6B_54/2012 del 14

gennaio 2013, consid. 4). La colpevolezza non può in

effetti venir dissociata dalla pena, per cui, in caso di accoglimento

dell’appello dell’accusatore privato in relazione alla colpevolezza

dell’imputato (anche in assenza di appello interposto dal PP), la Corte di appello deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lui accertata, se del

caso pronunciando una pena più severa di quella decisa in prima istanza (v.

anche STF inc.6B_54/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 4).

Considerandi

II. Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

3.

Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario

CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n.

24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art.

139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer,

Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.) che,

in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi,

Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad

art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art.

10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb;

Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, §

100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288;

STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_936/2010

del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49;

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar,

StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di

cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del

10.

maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto

procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129

I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

4.

In mancanza di prove

dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF

6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003

consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile

2002.

consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid.

4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una

circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre,

dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente

logico e preciso, una conclusione circa la

sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo,

1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980

pag. 147 consid. 4).

In

assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, fondare un giudizio di

condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme,

consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti

ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio

(cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag.

309.

cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in

6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30

marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011

consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8

aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza

CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

5.

Il principio della

presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14.

cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile

2002.

consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag.

88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato

dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più

favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove

conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -

sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia

inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre

l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il

semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa

valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al

giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una

convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse.

Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione

schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e

il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto

quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e

oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza

dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid.

2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre

2009.

consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del

13.

giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;

1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.

3.8

;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del

1.

settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.

3.

; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235,

pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182;

Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13,

pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97;

Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.

73).

III. L’imputato: vita,

situazione economica, legami con la Svizzera e precedenti penali

6.

Sulla vita, sulla

situazione economica e sui legami con la Svizzera di AP 1 si richiama, in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto indicato al consid. 1 della

sentenza impugnata, ovvero le relative dichiarazioni rilasciate dall’imputato e

dalla moglie di quest’ultimo agli inquirenti, integrandole laddove necessario

con informazioni supplementari:

“ Sono nato a __________

il __________, in una famiglia composta da 2 fratelli e due sorelle. lo sono il

figlio più grande. Dopo di me è nato mio fratello __________ ma non ricordo la

sua età e vive a __________ e lavora in un negozio di elettrodomestici. Tutti i

miei fratelli e sorelle vivono a __________ e non conosco l'età di nessuno di

loro. __________ lavora in un negozio. __________ che lavora in banca e poi so

di avere una sorellina, appena nata e credo che si chiami __________.

Mio padre lavora per un hotel nel

settore food&beverage, mentre mia madre è casalinga. Ho fatto le scuole

dell'obbligo a __________ e sono andato a scuola fino a 14 anni. In seguito ho

fatto un seminario presso la missione dell'ordine dei "redentoris

mater" ed io volevo

prendere i voti ma poi non me la sono sentita. lo

presso la missione ho studiato filosofia per 3 anni e poi 3 anni di teologia e

all'età di 20 anni ho poi lavorato per un'altra missione e ho poi lasciato la

missione a circa 24/25 anni. Successivamente sono andato a vivere in __________

con il cognato (__________) di mia sorella a __________. Inizialmente ero

tranquillo, aiutavo in una parrocchia per la preparazione della cresima dei bambini e poi ho conosciuto IM 1. lo IM 1 la

conosco da 6 anni. lo a __________ ho fatto un corso di stewart. lo prima di

conoscere IM 1 ho lavorato presso un benzinaio autostradale che mi dava vitto

ed alloggio e facevo un po' di tutto. Poi ho conosciuto IM 1, sono tornato a

lavorare presso il benzinaio, poi ho smesso e poi sono tornato. lo a __________

ho iniziato a vivere con IM 1 dopo il nostro matrimonio che avvenuto 2 anni fa.

lo prima di vivere con IM 1 ho vissuto o dal cognato __________ o dal

benzinaio. Dopo essere andato a vivere con IM 1 a __________. IM 1 è venuta a

vivere in Svizzera l'anno scorso, mentre io l'ho raggiunta definitivamente

quest'anno".

(VI

PP 20.06.2013 pag. 2)

fatto questo che, come è emerso dall'inchiesta, è risultato falso

considerato che AP 1 é giunto in Svizzera a dicembre (recte: novembre)

2011.

unitamente alla moglie.” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 8).

In particolare, come ammesso successivamente da AP 1, e come

deducibile dalle dichiarazioni di sua moglie IM 1, nonché dalla documentazione

acquisita agli atti in corso d’inchiesta (contratto di locazione 25.02.2012,

notifiche arrivo-partenza del Comune ed estratto controllo abitanti MOVPOP),

risulta che l’imputato e la moglie hanno risieduto:

“ • a __________,

in __________ c/o __________, da novembre 2011 fino a metà marzo 2012,

• a __________,

in Via __________, nell’appartamento subaffittato da __________, da metà marzo

2012.

fino al 31 maggio 2012,

• a __________,

in Via __________, dal 1 giugno 2012 in avanti (fino all’arresto)

D: È corretto questo?

R: Sì, questo è corretto. Confermo pure che in questi 3 diversi

appartamenti con me ha sempre abitato mia moglie IM 1.” (PP 05.08.2013 AP 1,

pag. 12, AI 305)

Al dibattimento di primo grado,

i coniugi hanno fatto minime correzioni alle suddette date (a __________ fino a

inizio/metà febbraio 2012, a __________ fino ad aprile 2012 ed a __________ da

maggio 2012), aggiungendo che a metà febbraio 2012, per un paio di settimane,

hanno anche abitato in via __________ a __________ (doc. TPC, verb. dib. di

primo grado 19.02.2014, all. 1, pag. 5, 7-8).

In merito alla situazione finanziaria, AP 1 ha precisato che:

“ Attualmente

non svolgo nessuna attività lavorativa, la sto cercando ma non la trovo. Ho da

poco ottenuto il permesso B di soggiorno. Comunque mi mantengo anche grazie ai

soldi che percepisco dalla disoccupazione spagnola (circa EUR 700). Mia moglie

lavorava a __________ in una fabbrica di orologi e questo fino alla fine

dell'anno scorso. Lei è iscritta all'__________ e ogni tanto viene chiamata. Al

nostro sostentamento provvediamo con la disoccupazione spagnola, con i soldi che lei guadagnava a __________ e grazie al

provento della vendita di cocaina e questo per una media di circa CHF

1500-2000 mensili.

Non ho figli da precedenti relazioni, né con IM 1.

Abitiamo in un appartamento in affitto per il quale versiamo un

canone locativo di CHF 1350.00, comprese le spese accessorie. Di cassa malati pago 230 CHF ma non ricordo il nome. Non abbiamo

veicoli, né beni di valore".

(VI PP 20.06.2013 pag. 2-3)” (sentenza

impugnata, consid. 1, pag. 8 e 9).

AP 1 ha, poi, dichiarato:

“ ADR: che in Svizzera non ho mai lavorato.” (PS 04.10.2013, pag. 6, AI

440).

Sulla decorrenza dell’indennità di disoccupazione a suo favore, AP

1.

ha precisato al dibattimento di primo grado quanto segue:

“ AP 1:

ADR che confermo quanto detto in precedenza e cioè che io ho ricevuto

l’indennità di disoccupazione. Mi sono iscritto a ottobre 2011 e ho iniziato a

riceverla, se non ricordo male, da dicembre 2011/gennaio 2012.”

(doc. TPC, verb. dib. di primo grado 19.02.2014, all. 1, pag. 18).

La moglie dell’appellante, IM 1, ha asserito che sia lei che suo

marito percepivano un’indennità di disoccupazione:

“ In merito alla

loro (n.d.r. di coniugi) condizione finanziaria, l’imputata ha indicato che “al

nostro sostentamento provvediamo con le indennità di disoccupazione che

riceviamo dalla __________, sia io che mio marito (circa complessivi €

1'200.-)” (VI PP 20.06.2013 pag. 3). Ha precisato che dette indennità “ci

vengono versati su dei conti in __________. Per quanto mi riguarda, le mie

indennità vengono ritirate da mia mamma che poi me le consegna quando vado a

trovarla. Le indennità a favore di mio marito lui le ritira qui, con la sua

tessera bancaria” (VI PP 20.06.2013 pag. 3)” (sentenza impugnata, consid. 1,

pag. 9 e 10).

Al dibattimento di primo grado, IM 1 ha asserito di avere

beneficiato dell’indennità di disoccupazione “dal 2011, non mi ricordo bene

il mese, fino a febbraio/marzo 2013” (doc. TPC, verb. dib. di primo grado 19.02.2014,

all. 1, pag. 19).

In corso d’indagine, AP 1 ha rilasciato dichiarazioni divergenti

sul denaro consegnato mensilmente alla moglie a contanti per le spese correnti.

Egli ha, dapprima, sostenuto che le dava fr. 2'000.- al mese “per

pagare tutte le spese e l’affitto” (PG 29.08.2013, pag. 10, AI 369), poi ha

precisato di avere iniziato a darle mensilmente fr. 1'500.-/2'000.- solo da

giugno 2012 (dal loro arrivo a __________) fino a maggio 2013 “per pagare le

spese correnti” (PG 04.10.2013, pag. 8, AI 440), e successivamente ha

dichiarato che l’importo da lui destinato alle “spese di casa” era di

fr. 1'500.- di cui una parte la dava alla moglie a contanti e con il residuo

pagava personalmente le relative fatture (PP 16.10.2013, pag. 13, AI 444).

Infine, in sede di confronto, AP 1 ha limitato sull’arco di 10

mesi a fr. 700.- al mese il contante dato alla moglie per pagare le spese vive

di casa ed ha asserito che, in pari periodo, egli si è fatto carico delle

fatture nell’ordine di almeno fr. 1'000.- mensili per luce, telefono, cassa

malati, ecc.. Dal canto suo, la moglie IM 1 ha confermato di aver ricevuto

mensilmente dal marito l’importo di fr. 600.-/700.- a contanti per le spese di

casa e che per il resto lui pagava anche le altre fatture, e a volte pure il

suo premio di cassa malati di fr. 320.- al mese (PP 18.10.2013, pag. 4, AI

450). Entrambe le rispettive dichiarazioni sono state in sostanza riconfermate

dai coniugi al dibattimento di prima sede (doc. TPC, verb. dib. di primo grado

19.02

, all. 1, pag. 16)

In merito ai legami con la Svizzera, AP 1 ha asserito:

“ di avere

(n.d.r: in Svizzera) un cugino che vive con sua moglie ed il loro figlio. Mio

cugino si chiama __________. ln data 04.06.2013 siamo partiti, io, mia moglie,

mio cugino __________, sua moglie e loro figlio A. S, per __________ in quanto

mia nonna era deceduta. Nella Repubblica domenicana vivono infatti i miei

parenti come già dichiarato; quelli di mia moglie vivono invece in __________.

Mia moglie è spagnola e ci siamo sposati vicino a __________ " (verbale PP

20.06.2013

pag. 3).” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 9).

Entrambi i coniugi hanno dichiarato di essere al beneficio di un

permesso B.

IM 1 ha precisato di aver trovato lavoro in Svizzera dopo 5 mesi

di ricerche, dando così al marito la possibilità di ottenere il

ricongiungimento familiare. AP 1 ha riferito al procuratore pubblico, nell’ambito

dell’interrogatorio 20 giugno 2013, di avere “da poco ottenuto il permesso B

di soggiorno” (PP 20.06.2013, pag. 2, AI 95).

Agli atti, tuttavia, nulla documenta il rilascio di un permesso B

a favore dell’imputato e di sua moglie.

7.

AP 1 è incensurato (estratto del casellario

giudiziale svizzero 20.06.2013, AI 91 e di quello spagnolo 01.07.2013, AI 176),

circostanza da lui in un primo tempo confermata agli inquirenti:

“ Non ho

precedenti penali in Svizzera e nemmeno nel mio paese d’origine, né in altri Paesi”

(PP 20.06.2013 pag. 5, AI 95).

In quest’ambito, è comunque da segnalare che, come rilevato dal

procuratore pubblico e confermato dallo stesso AP 1, nei suoi confronti è

passata in giudicato una condanna per contravvenzione alla LStup:

“ Il PP rileva

che nonostante dall’estratto del mio casellario giudiziale non vi siano

precedenti iscritti, in data 16.01.2013 è stato emesso a mio carico un decreto

d’accusa per titolo di contravvenzione alla LStup (già cresciuto in giudicato).

D: Si ricorda?

R: Sì, mi ricordo e dichiaro che ho già anche pagato la relativa

multa e spese di complessivi CHF 400.-.” (PP 04.05.2013, pag. 4-5, AI 6).

IV. Inchiesta

Avvio

dell’inchiesta

8.

In merito ai fatti

da cui si è sviluppata l’inchiesta penale a carico di AP 1 e di sua moglie IM 1

si richiamano i consid. da 4 a 7 della sentenza impugnata, integrati

all’occorrenza:

4.

L'inchiesta

a carico. degli imputati ha preso avvio da informazioni giunte agli

inquirenti che segnalavano una possibile attività di spaccio di cocaina a __________

ad opera di persone di origini sudamericane e più precisamente della Repubblica

Dominicana. Venivano quindi eseguite delle osservazioni dalla Polizia locale su

segnalazione di residenti della zona che avevano notato un andirivieni di persone

conosciute come consumatori di cocaina, dallo stabile di via __________, a __________,

dove è ubicato il ristorante pizzeria __________. Dagli

accertamenti eseguiti, gli inquirenti risalivano ai probabili autori di questo

traffico di cocaina da identificarsi in AP 1 e nella di lui moglie IM 1 i quali occupavano l'appartamento sito al

2° piano del suddetto stabile.

5.

ll 3

maggio 2013 la Polizia Comunale di __________ effettuava il controllo di un

cittadino italiano, __________, conosciuto come consumatore di cocaina, mentre

si stava allontanando dal palazzo di via __________. Dal controllo della

sua persona, __________ veniva trovato in possesso di 5 ovuli da 10 grammi l'uno di cocaina nascosti nelle calze e di diversi altri sacchettini minigrip per un quantitativo complessivo di 63,97 grammi netti di cocaina di cui 48.78 grammi sottoforma di ovuli, per cui veniva

arrestato.

Assunto a

verbale di interrogatorio, dichiarava di aver acquistato la maggior parte della

cocaina di cui era in possesso, poco prima

del suo fermo, a __________, da un cittadino dominicano da lui conosciuto come "__________", che

abitava sopra il ristorante pizzeria __________ e che riconosceva sulla

foto che gli veniva sottoposta, identificato dagli inquirenti nel suddetto AP 1.

__________ ammetteva anche di aver acquistato da "__________", nel periodo tra l'estate del 2012 ed

il 3 maggio 2013, complessivamente 700/800 grammi di cocaina sottoforma di

ovuli del peso di 10 grammi ciascuno, al prezzo di fr. 500.-/600.- I'uno.

__________ forniva il numero di telefono del suo fornitore "__________" (__________), per

il quale gli inquirenti inoltravano, il 6 maggio 2013, la richiesta di

autorizzazione per il controllo telefonico in diretta (LIS), autorizzato dal

GPC fino al 7 giugno 2013.

Gli ascolti in diretta confermavano che AP 1 era attivo nella

vendita di cocaina a diversi acquirenti locali, che incontrava per la maggior

parte presso il proprio domicilio di Via __________, a __________.

Durante l'ascolto emergeva anche che AP 1 doveva avere in uso un'altra utenza che utilizzava per lo spaccio

della sostanza stupefacente. Gli accertamenti effettuati dagli inquirenti

portavano alla luce che AP 1 e la di lui moglie IM 1 erano stati fermati e

controllati alla dogana di __________ il 23 aprile 2013 mentre stavano

rientrando in Ticino a bordo di un taxi. In quella circostanza AP 1 era in

possesso di un telefono BlackBerry con inserita la carta SIM corrispondente al

n__________ che risultava intestato alla di lui moglie ma che da accertamenti

tecnici emergeva essere in uso al marito AP 1.

II 21 maggio 2013 gli inquirenti inoltravano anche su questo numero, una richiesta di ascolto in diretta -

autorizzata dal GPC - allo scopo di identificare da un lato tutti gli

acquirenti per poter definire esattamente l'entità del traffico, e dall'altro

di risalire ai fornitori del cittadino dominicano ed ai suoi correi.

Dagli ascolti telefonici risultava il probabile coinvolgimento nel

traffico di cocaina messo in atto da AP 1, anche della moglie IM 1 e del di lui

cugino __________ domiciliato a __________.

Va sin d'ora segnalato che la Pubblica

accusa ha disgiunto il procedimento a carico di __________ da quello a carico dei due coniugi AP 1 /IM 1

(cfr. decisione di disgiunzione del 13.11.2013, AI 465).

6.

Il 20 giugno 2013, a mano degli ordini di accompagnamento coattivo e di perquisizione e sequestro emanati dal PP,

la Polizia interveniva a __________ presso l’abitazione dei coniugi AP 1 e IM 1.

Dalla

perquisizione dell'appartamento, la Polizia rinveniva, tra le altre cose, un

quantitativo complessivo di 217,59 grammi netti di cocaina occultata

nella camera da letto, in bagno ed in cantina (cfr. rapporto d'arresto

provvisorio del 20.06.2013; rapporto

d'inchiesta di Polizia giudiziaria del 20.1.1.2013).”

(sentenza impugnata, consid. 4-6, pag. 10-12).

Lo stupefacente sequestrato all’imputato AP 1, contenuto in 16

ovuli, 2 mezzi ovuli e 4 confezioni, è stato analizzato: il rapporto di pesata

e analisi preliminare indica che si tratta di cocaina dal peso complessivo

netto di 217.59 grammi con una purezza variante dal 5,9% al 18,9% (rapporto

30.07

, AI 304).

7.

Interrogato

dagli inquirenti, AP 1 ammetteva di aver venduto cocaina da novembre 2012 a maggio 2013; negava che il cugino __________ fosse coinvolto nello spaccio di cocaina ma

ammetteva al contrario il coinvolgimento della moglie dichiarando che la stessa

era a conoscenza della droga nascosta in casa e che, anzi, in un paio di

occasioni, in sua assenza, aveva fatto delle consegne ad acquirenti (cfr. verbale

PG 20.06.2013 e verbale PP 20.06.2013).

In

data 21 giugno 2013 il GPC confermava

il suo arresto. L'accusato è rimasto in carcerazione preventiva fino al 23

ottobre 2013. Dal 24 ottobre 2013 è stato posto in anticipata esecuzione della

pena.” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 12).

Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento di

primo grado

Traffico di

stupefacenti

9.

Nell’ambito

dell’inchiesta, AP 1 ha inizialmente ammesso di avere venduto a terzi 440/500

grammi di cocaina, ovvero 240/300 grammi di cocaina a consumatori locali e 200 grammi a __________ da lui chiamato “__________”, precisando, in una prima fase dell’istruttoria,

che la sua attività di spaccio è perdurata da novembre 2012 a maggio 2013 (PS 20.06.2013, pag. 5-6, AI 394 all. 16; PP 20.06.2013 pag. 3, AI 95).

Gli inquirenti, assunte le deposizioni di diversi suoi acquirenti,

hanno contestato all’imputato nel prosieguo d’inchiesta un maggiore

quantitativo di stupefacente venduto ch’egli ha in massima parte ammesso,

ovvero nella misura di 622/648 grammi di cocaina alienati ad almeno 24 persone,

di cui 200 grammi a __________ e 422/448 grammi ad altri consumatori locali (PS

17.07

, pag. 3-14, AI 244; PS 24.07.2013, pag. 3-11, AI 262).

Il procuratore pubblico ha, quindi, contestato a AP 1 dapprima che alcuni acquirenti lo avevano chiamato in causa per

vendite più cospicue rispetto a quelle da lui riconosciute, ciò che ha indotto

l’imputato ad incrementare ulteriormente le ammissioni relative alle vendite a

consumatori locali sino a 477/503 grammi venduti nel periodo estate 2012 –

giugno 2013 (PP 05.08.2013, pag. 2-5, AI 305). Il procuratore ha, poi,

contestato a AP 1 l’accertamento secondo cui egli aveva venduto anche ad altri

consumatori (PS 27.08.2013, pag. 13-20, AI 363, PS 29.08.2013, pag. 6-12, AI

369, PS 04.10.2013, pag. 3 AI 440), ciò che ha portato l’imputato ad ammettere

la vendita di cocaina nel periodo marzo/aprile 2012 – giugno 2013 per

complessivi 907/940 grammi. Secondo le nuove ammissioni, 707/740 grammi erano

vendite “al dettaglio”, mentre 200 grammi erano vendite a __________ (PP 16.10.2013, pag. 2-7, AI 444). Il totale delle vendite

ammesso dall’imputato è, poi, per finire, stato lievemente incrementato sino a

giungere a 908.6/941.6 grammi (PP 28.11.2013, pag. 3, AI 474).

AP 1 ha spiegato che

confezionava personalmente la cocaina in dosi da 1 grammo che vendeva al prezzo di fr. 75/80.-, mentre gli ovuli da 10 grammi li alienava a fr. 500.-.

Suoi rifornitori erano, stando a quanto da lui riferito, un

cittadino africano (per un totale di almeno 60 grammi) e, in massima parte, due dominicani, tali __________ e __________ (detta __________) non

meglio identificati, che gli avevano procacciato cocaina (per un totale di

almeno 1,1 kg) dall’Olanda e da Barcellona a fr. 36.- al grammo. Egli ha

indicato il margine di guadagno in fr. 44 al grammo e, quantificata la cocaina

venduta in 907/940 grammi (poi divenuti 908.6/941.6

grammi), ha ammesso un guadagno di circa fr. 40'000.- (PS 20.06.2013,

pag. 5, 11, AI 394 all. 16; PP 20.06.2013 pag. 3-5, AI 95; PS 27.08.2013, pag.

11, AI 363; PS 29.08.2013, pag. 4-6, AI 369; PS 04.10.2013, pag. 5, AI 440; PP

16.10

, pag. 7-8, AI 444).

10.

Facendo specifico

riferimento alla cocaina venduta a __________, AP 1, già a

conoscenza dell’arresto di questo suo acquirente, l’ha quantificata, fin dal

primo verbale di polizia, in 200 grammi. Egli ha, inoltre, riconosciuto in

fotografia __________ ed ha asserito di conoscerlo da novembre 2012 nonché di

vendergli cocaina da dicembre 2012, aggiungendo che gli era stato indicato da

tale __________ come “un buon cliente”:

“ Intendo

chiarire che nelle mie vendite di cocaina avevo trovato un cliente fisso che

acquistava regolarmente 3-4 ovuli. Trattasi di tale __________.

Io avevo anche molti altri clienti, forse una trentina di altri

clienti che però acquistavano quantitativi minori, vale a dire 1 grammo o anche mezzo grammo alla volta.

ADR: che a __________ ho iniziato a vendere cocaina nel periodo dicembre 2012. (…)

Mi viene chiesto quanta cocaina ho venduto a __________ ed io

rispondo che gli ho venduto in dicembre 2012, febbraio 2013, marzo 2013, aprile

e maggio 2013. Ricordo che l’ultima volta gli ho dato 5 ovuli. Complessivamente

gli ho dato una ventina di ovuli da 10 grammi l’uno, per un totale di almeno 200 grammi.

__________ mi pagava Fr. 500.- ogni ovulo.

Questo quantitativo di 200 grammi di cocaina venduti, sono da aggiungere a quanto già dichiarato in precedenza nel verbale. (…)

Mi viene ora sottoposta una fotografia (DOC A) e mi viene chiesto

se riconosco la persona raffigurata.

Rispondo che lo conosco, trattasi del __________. Prendo atto

essere __________.

A domanda rispondo che ho conosciuto __________ verso novembre

2012, ma lo avevo già visto prima in giro a __________.

Mi è poi stato indicato da un dominicano tale __________ che abita

a __________.

__________ me lo indicò dicendo che era un buon cliente per

acquisti di cocaina. Era chiaro che il contatto fattomi da __________ con __________

era appositamente per vendergli della cocaina.

ADR: che __________ un giorno parlando, mi disse che se un giorno

io avessi avuto a disposizione della cocaina, il __________ era un buon

cliente. (…)

Fatto sta che io stesso direttamente, vedendo il __________ in

giro l’ho contattato.

Per le consegne di cocaina ci si vedeva a casa mia o andavo io a

casa sua a __________.

ADR: che so che __________ si trova in arresto.”

(PS 20.06.2013, pag. 6-7, AI 394 all. 16).

AP 1 ha confermato nei

termini suindicati la sua deposizione anche dinanzi al procuratore pubblico, quantificando

sempre in 200 grammi la cocaina alienata a __________:

“ Ribadisco

integralmente quanto dichiarato in sede odierna in occasione del mio verbale di

Polizia. Ribadisco che almeno dal mese di novembre 2012 al mese di maggio 2013

(…) io ho venduto a __________ (che io conoscevo e chiamavo __________) almeno 200 grammi (…) Quest’ultimo era per me un ottimo cliente ed i miei fornitori lo sapevano. Le vendite

di cocaina a __________ avvenivano o a casa mia o a casa sua.” (PP 20.06.2013

pag. 3, AI 95).

11.

Dal canto suo, __________

ha dichiarato agli inquirenti di avere acquistato da AP 1, in diverse

occasioni, nel periodo fine estate 2012 – maggio 2013, complessivi 800 grammi di cocaina (PS 03.05.2013, pag. 3-5, AI 1; PP 04.05.2013, pag. 3-4, AI 6), poi ridotti a 700 grammi (PS 15.05.2013, pag. 3, AI 38; PS 07.06.2013, pag. 9, AI 80; PP 25.06.2013, pag. 2-4, AI

126: avendo precisato di avere acquistato 100 grammi del suddetto quantitativo da altri dominicani). In particolare, __________ ha ammesso di avere

comprato da AP 1 in media circa 60/70 grammi al mese, a volte a credito, al

prezzo di circa fr. 50/60.- al grammo, in ovuli da 10 grammi cadauno.

Egli ha, inoltre, dapprima

fornito i connotati di AP 1, da lui chiamato “__________”, e poi lo ha riconosciuto

in una fotografia sottopostagli dagli inquirenti. __________ ha precisato di

averlo conosciuto tramite un altro spacciatore di origini dominicane il quale,

non potendo fornirgli la cocaina, lo aveva messo in contatto con “__________”. __________

ha aggiunto che, di solito, gli acquisti avvenivano nell’appartamento in cui AP

1.

viveva con una ragazza, a __________, al secondo piano di una palazzina,

sopra il ristorante __________. __________ ha aggiunto che preavvisava i suoi

arrivi chiamando l’imputato con il telefonino “Samsung” rosso, usato

esclusivamente a questo scopo, poi trovato sulla sua persona al momento

dell’arresto, munito di tessera prepagata (SIM con n. __________), che lo

stesso AP 1 gli aveva consegnato a dicembre 2012 con memorizzato il suo numero

di telefono (PS 03.05.2013, pag. 3-5, AI 1; PP 04.05.2013, pag. 3-4, AI 6; PS

07.05

, pag. 2-3, AI 21; PS 15.05.2013, pag. 3-4, 6-7, AI 38; PP

25.06

, pag. 6, AI 126).

12.

Confrontato sia dalla

polizia che dal procuratore pubblico con l’addebito ben più cospicuo fatto da __________,

che ha dichiarato di avere comprato da lui almeno 700 grammi di cocaina, AP 1 si è riconfermato nelle sue precedenti dichiarazioni:

“ Le faccio

prendere atto che __________ ha dichiarato di aver acquistato da lei almeno

70/80 ovuli per un totale complessivo di circa 700/800 grammi e la invito a

prendere posizione.

Prendo atto di quanto dichiarato da __________ ma a lui ho venduto

solamente circa 200 grammi di cocaina e non capisco come mai lui affermi di averne

acquistata così tanta. Posso però ipotizzare che __________ dica così perché è

capitato che lui mi chiamasse per chiedermi della cocaina ma io in quel momento

non ne disponevo e pertanto lui doveva acquistarla da altre persone e magari il

quantitativo da lui dichiarato è quello da lui acquistato in generale ma io

ribadisco di avergliene venduti unicamente 200 grammi circa.”

(PP 20.06.2013 pag. 4, AI 95; cfr. anche PS 20.06.2013, pag. 7, AI

394.

all. 16)

13.

Anche nell’ambito

dell’interrogatorio di confronto 25 giugno 2013 dinanzi al procuratore

pubblico, sia AP 1 sia __________ si sono riconfermati nelle loro posizioni.

Per il primo, le vendite al secondo sono da limitarsi a 200 grammi ed iniziano a novembre 2012. Per il secondo, gli acquisti dal primo ammontano a 700 grammi ed iniziano a fine estate 2012:

“ Domanda a

__________:

D: Conferma le sue precedenti

dichiarazioni rese innanzi alla PG e al PP?

R: Ribadisco che il qui presente AP 1 mi ha venduto

complessivamente almeno 700 grammi di cocaina, nel periodo fine estate 2012-03.05.2013 (data del mio fermo).

Preciso che in alcuni casi la cocaina mi è stata venduta "a

credito" poiché fra me e il qui presente AP 1 vi era un rapporto di

fiducia.

Domanda a AP 1:

D: Ha sentito quello che afferma __________? Cosa dice al

riguardo?

R: Preso atto delle dichiarazioni rese dal qui presente __________,

dichiaro di ammettere di avergli venduto cocaina a far tempo dal mese di

novembre 2012 in avanti. Ribadisco però che io al __________ avrò venduto al

massimo 200 gr e non 700 come lui dice. Preciso pure che la cocaina io gliela

vendevo a CHF 50.- al grammo. Un ovulo da 10 gr glielo

vendevo a CHF 500.-.

Domanda a __________:

D: Le mantiene le sue dichiarazioni?

R: Sì mantengo le mie dichiarazioni. Ribadisco che il qui presente

AP 1 mi ha venduto almeno 700 gr di cocaina.

È corretto

invece quello che lui dice riguardo al prezzo, vale a dire che la

cocaina mi è stata venduta a CHF 50.- al grammo e che

l’ovulo mi veniva venduto a CHF 500.-.

Il PP fa presente a AP 1 che il qui presente __________ non ha

nessun motivo per mentire riguardo i quantitativi che lui afferma di avere acquistato da lei, ritenuto anzi che dalle sue

dichiarazioni, il __________ si autoaccusa di acquisto di importante

quantità di stupefacente.

Domanda a AP 1,:

D: Lei cosa dice?

R: lo rispondo che con tutto il rispetto sono qui, con

l'intenzione di collaborare. Io continuo a dire che al __________ al massimo ho

venduto 200 gr. Io in PG ho detto che al __________ davo 3 o 4 ovuli da 10 gr

al mese e quindi sono arrivato alla conclusione di avergli dato

complessivamente circa 200 gr.

Domanda a __________:

D: Lei ha qualcosa da

rilevare?

R: lo torno a dire che la

quantità che il qui presente AP 1 mi ha venduto è certamente superiore ai 200

gr. Forse non saranno 700 gr esatti, ma poco ci manca.”

(PP 25.06.2013 pag. 3-4, AI 127).

Per il resto, entrambi

concordano sulla circostanza di essere stati messi in contatto da un cittadino

dominicano (per AP 1, tale “__________”, abitante nel __________), sul prezzo

della cocaina (50 fr./grammo), sul fatto che, a volte, tra loro, le

compravendite avvenivano a credito e sul fatto che AP 1, aderendo alla

richiesta del cliente che temeva che il suo cellulare fosse sotto controllo, ne

ha dato uno (con carta prepagata) a __________, affinché questi lo usasse per i

suoi contatti con lui (cfr PP 25.06.2013 pag. 3-6, AI 127).

14.

AP 1 ha, poi, ribadito

agli inquirenti, anche nel prosieguo dell’istruttoria, essere 200 i grammi di

cocaina venduti a __________ (PP 05.08.2013 pag. 2-3, AI 305; PP 16.10.2013

pag. 2-5, 7, 10, AI 444).

Nel riaffermare la propria

posizione, l’imputato ha ipotizzato che __________ intendesse proteggere

qualcuno:

“ Ribadisco

comunque che io a __________ non ho venduto più di 200 grammi di cocaina. Secondo me __________ copre qualcuno, anche perché quando l’hanno arrestato

aveva con sé circa 70/80 grammi di cocaina, ma io gliene avevo venduti (a

credito) solo 50. Mi chiedo dunque da dove proviene la differenza.

ADR: anche la confezione della cocaina era diversa. La mia era

confezionata in ovuli di colore blu, mentre mi risulta che la restante cocaina

trovata in possesso di __________ al momento del suo arresto fosse confezionata

diversamente.”

(PP 28.11.2013 pag. 3, AI 474)

15.

Al dibattimento di

primo grado, l’imputato ha, come aveva già fatto, ma con qualche titubanza, nel

corso dell’inchiesta, integralmente ammesso le vendite di cocaina “al

dettaglio” addebitategli dagli inquirenti. Non così per il quantitativo venduto

a __________.

Al riguardo egli ha, una

volta di più, circoscritto a 200 grammi la cocaina venduta a fronte dei 700 grammi imputatigli.

“ R: Ammetto i

fatti indicati nell’atto d’accusa ad eccezione del quantitativo di sostanza

stupefacente che avrei venduto a __________. Ho sempre detto di avergli venduto

200.

grammi e non 700 grammi di cocaina come da questi indicato.

ADR. che ho iniziato a spacciare a marzo 2012 fino al momento

dell’arresto. Ho venduto complessivamente il quantitativo di 908,60 grammi di cocaina al prezzo medio di fr. 80.- al grammo, sostanza che ho acquistato

inizialmente da un cittadino africano, nel periodo marzo/aprile, e poi da __________

e __________.”

(doc. TPC, verb. dib. di primo grado 19.02.2014, all. 1, pag. 4).

Dal canto suo, __________, sentito come persona informata sui

fatti al dibattimento di primo grado, ha meglio precisato il quantitativo di

cocaina venduto a AP 1:

“ D a __________:

Lei è stato sentito anche a confronto con AP 1. In questa occasione lei ha

ribadito l’acquisto di almeno 700 grammi di cocaina nel periodo estate 2012 e fino al suo fermo (03.05.2013). Ha dichiarato tuttavia a pag. 4 (righe 5-6)

testualmente: “Forse non saranno 700 grammi esatti ma poco ci manca”.

Spieghi come deve essere letta dalla Corte questa sua

dichiarazione e quel “poco ci manca” rispetto ai 700 grammi.

R: Facendo dei calcoli, ho acquistato almeno 600 grammi di sicuro. Indico questo quantitativo di sicuro proprio per dire che ne sono certo. Ho

acquistato circa 60 grammi al mese per 10 mesi. Quindi 6 ovuli al mese.”

(doc. TPC, verb. dib. di primo grado 19.02.2014, all. 1, pag. 10).

__________, alla specifica accusa rivoltagli anche al dibattimento

di prime cure da AP 1 di addebitargli cocaina comprata da un altro fornitore –

comprovata, a detta dell’imputato, dal fatto che dei 70/80 grammi di cocaina

sequestratigli al momento dell’arresto, solo 50 grammi erano confezionati in ovuli di colore azzurro - si è riconfermato nelle proprie posizioni:

“ AP 1:

(…) Quando il signore qui presente (__________) è stato arrestato dalla

polizia, gli sono stati sequestrati 70/80 grammi di cocaina, di cui 50 grammi aveva acquistato da me. I miei erano di colore azzurro. Io non so chi gli abbia dato gli

altri ovuli.

__________: Della cocaina che mi è stata sequestrata, solo 50 grammi li avevo acquistati da AP 1. (…)

__________: ADR che io sono convinto di quello che dico.

Non vedo per quale motivo dovrei addebitargli cose che non ha fatto. Confermo

di aver acquistato una media di 60 grammi di cocaina per 10 mesi da AP 1. (…)

AP 1 chiede a __________ di dire la verità e se sta

coprendo altri fornitori.

__________: No. Sto dicendo la verità e non copro nessuno.

AP 1 dichiara di aver saputo dell’arresto di __________ da

una persona che anche __________ conosce. Chiedo a __________ di fare il nome

di questa persona che era invidiosa di me. Io ho saputo due giorni dopo che __________

detto __________ era stato arrestato. __________ sa che questa persona, che si

chiama “__________”, gli passava droga e che quindi era un suo fornitore.

__________: Io non posso sapere che questa persona ha detto

a AP 1 che io ero stato arrestato perché non c’era (recte c’ero). ______

lo conosco da tantissimi anni, compresa la sua famiglia, abbiamo amici comuni,

ma io non ho mai trattato affari di cocaina né di acquisti di cocaina con __________.”

(doc. TPC, verb. dib. di primo grado 19.02.2014, all. 1, pag.

11-12).

Rispondendo al difensore dell’imputato, __________ ha escluso di

confondere AP 1 con altri suoi fornitori o di confondere tra loro i

quantitativi acquistati dai diversi suoi fornitori.

Sia __________ che AP 1 hanno dichiarato, nel corso del

dibattimento di primo grado, che non ci sono motivi di inimicizia tra loro

(doc. TPC, verb. dib. di primo grado 19.02.2014, all. 1, pag. 10).

Riciclaggio di

denaro

16.1

Sull’invio all’estero

(E-__________), in data 08.02.2012, per conto di terzi, della somma di fr.

1'323.-, tramite __________, eseguito, dietro compenso di fr. 200.-, dalla

moglie IM 1 a favore di __________ (detto __________) - risultato persona legata

al mondo della droga, (pto 2.1 AA) - AP 1 ha riferito quanto segue:

- che

l’invio gli era stato commissionato da un dominicano, che non conosceva,

incontrato al negozio __________ di __________, dov’è ubicato lo sportello per

gli invii di denaro;

- che

il dominicano si era rivolto a lui e a sua moglie per l’invio in quanto aveva

raggiunto il limite massimo di spedizione e non poteva più farne;

- di

avere chiesto alla moglie IM 1 di provvedere all’invio del denaro, in quanto

egli era “occupato a parlare con un altro dominicano di cose varie, di come

va la vita e il lavoro”;

- di

avere visto il dominicano richiedente l’invio del denaro andare allo sportello

con sua moglie e di ricordare che era “stato lui a scrivere l’indirizzo”

sul modulo di spedizione;

- di

non sapere il motivo dell’invio richiesto dal dominicano, né chi fosse il

destinatario del denaro, ma solo che l’avrebbe ricevuto a __________;

- di

ignorare che l’invio fosse per tale “__________”, persona conosciuta sia da lui

(che, peraltro, l’aveva incontrata in Ticino 6/7 volte) che da sua moglie IM 1;

- di

non avere mai avuto nulla a che fare __________ (destinatario) per questioni di

droga (“non mi ha mai parlato di droga”);

- di

ritenere possibile di avere ricevuto un compenso per l’invio del denaro, ma di

non ricordarne l’entità;

- di

non avere visto “nessun problema” e di non avere “sospettato nulla,

non ne avevo motivo”.

(PS

29.08

, pag. 7-8, AI 369; cfr. anche PS 04.10.2013, pag.10, AI 440).

In seguito, AP 1 si è, in parte, corretto dicendo che a chiedergli

di inviare il denaro era stata una persona che sia lui che la moglie

conoscevano ma di cui non ricordava il nome. Ha ribadito, invece, che al

momento dell’invio, non sapeva che il destinatario del denaro fosse “il papà”,

ovvero __________, né sapeva che questi fosse sospettato di essere coinvolto in

un traffico di stupefacenti (PP 16.10.2013, pag. 11, AI 444; PP 18.10.2013,

pag. 8-9, AI 450).

Dal canto suo, la moglie dell’imputato, IM 1, in merito al

suddetto invio di denaro, si è limitata a dire:

“ Fu mio marito

ad invitarmi a fare questo invio di denaro, specificando che era stato qualcuno

a richiedere a lui di fare questo invio. Mi è stato consegnato un foglietto da

mio marito con l’indirizzo e mi è stato dato il denaro, io ho fatto quanto

richiesto ed in cambio mi è stato dato un compenso, ma ora non ricordo quanto.

ADR: che io ho fatto quanto richiesto, senza fare domande.”

(PS 27.08.2013, pag. 9, AI 364).

IM 1 ha, in seguito, ricordato che il compenso percepito per

l’invio del denaro è stato di fr. 200.-, ma ha ribadito di non sapere da chi

proveniva la richiesta di bonifico. Ella ha riconosciuto in foto colui che le è

stato detto essere il destinatario del denaro, ovvero __________ da lei

conosciuto come “papà” (PP 18.10.2013, pag. 9, AI 450).

Al dibattimento di primo grado, i coniugi hanno confermato, nella

sostanza, le rispettive ultime versioni (doc. TPC, verb. dib. di primo grado

19.02

, all. 1, pag. 18).

16.2

Sui 46 invii all’estero

(__________e __________), fatti nel periodo 14.03.2012-25.05.2013, tramite __________,

__________ e __________, di complessivi fr. 16'804.10 di cui fr. 9'278.84

inviati da AP 1, in 22 occasioni e fr. 7'525,26 inviati da IM 1, in 24

occasioni (pto 2.2 AA, corretto con accordo delle parti al dibattimento di

primo grado, verbale pag. 2), AP 1 ha dichiarato quanto segue:

Sugli invii eseguiti da lui personalmente (per cui è stato

condannato e che non sono qui in discussione):

- che

ha spedito denaro dalla Svizzera all’estero all’“amica”, “amante”

__________ (n.d.r. __________) “in due occasioni per un totale di 1000.-

euro” (n.d.r. fr. 1'295.-) e ad un amico __________, croupier in un casinò

di __________ (E), da lui considerato “come un fratello” per “un

totale di 1'100.- euro” (n.d.r. complessivi 1'247.43 in data 10.09.2012 e 24.04.2013) (PS 17.07.2013, pag. 12-13, AI 244; PS 29.08.2013, pag.

11-12, AI 369);

- che

ha inviato alla sua famiglia a __________ “piccole somme di

150.

-/100.-/200.- franchi”, precisando in questo caso di non ricordarne

l’ammontare complessivo (PS 17.07.2013, pag. 12, AI 244);

- che

ha inviato a __________ fr. 1'350.- a __________ e fr. 1'980 a __________ “per pagare dei biglietti aerei” acquistati per suo conto da un terzo (PS

29.08

, pag. 11, AI 369);

- che

ha inviato fr. 1'020.- a sua sorella __________ e fr. 901 a suo fratello __________ per aiutarli finanziariamente (PS 29.08.2013, pag. 11-12, AI 369);

- di

non ricordare chi è __________ alla quale ha inviato fr. 220.-, né a che scopo

ha trasmesso il denaro (PS 29.08.2013, pag. 11, AI 369);

- di

avere trasmesso a __________, moglie di suo padre, complessivamente fr. 389.36

(PS 29.08.2013, pag. 11, AI 369);

- che

“nessuno a __________ o __________ è incaricato di custodire o versare il

denaro da me inviato su conti di cui sono beneficiario” (PS 29.08.2013,

pag. 12, AI 369);

- che

“tutto questo denaro” da lui inviato tramite agenzie (per complessivi

fr. 9'103.94 corretti al dibattimento di prima sede in fr. 9'278.84; cfr. lista

invii __________, AI 274) “proviene dal mio traffico di cocaina” (PS

29.08

, pag. 12, AI 369; PP 16.10.2013, pag. 10, AI 444; PP

18.10

, pag. 7, AI 450).

Sugli invii eseguiti dalla moglie:

- che

ha chiesto alla moglie di spedire, per suo conto, “qualche centinaia di

franchi”, “ma questo sempre con destinazione a miei famigliari” (PS

29.08

, pag. 8, AI 369);

- di

“essere sorpreso” di sapere che la moglie ha spedito, a terzi, fr.

7'525.26, precisando di sapere unicamente “che lei inviava soldi a suoi e

miei famigliari, ma non erano delle cifre spropositate” (PS 29.08.2013,

pag. 9, AI 369);

- “di

non avere nessuna relazione” con __________, destinatario sia in Italia che

a __________ di invii per complessivi fr. 3'932.30, di non avere dato a sua

moglie denaro da inviare a quest’uomo e di ignorare da dove provenga il denaro

spedito (PS 29.08.2013, pag. 10, AI 369);

- di

avere incaricato la moglie di inviare, in data 22.02.2013 a __________, fr.

660.

- a __________, precisando che “lei sa unicamente che la __________ è

una mia conoscente” (PS 29.08.2013, pag. 12, AI 369).

IM 1, interpellata sugli invii di denaro da lei eseguiti tramite

agenzia, ha dichiarato:

“ ADR: che

all’infuori di __________ e __________, tutti gli altri invii di denaro, li ho

fatti di mia iniziativa e sono tutte mie amiche che risiedono a __________ (…)

questi erano miei risparmi. Li tenevo in casa dentro delle calze. Provenivano

dal mio lavoro o dalla mia disoccupazione.

ADR: che da quando sono arrivata in Svizzera ho sempre percepito

la disoccupazione spagnola, anche nel periodo in cui lavoravo (…) Preciso che ho terminato di ricevere la rendita

di disoccupazione spagnola tra maggio e giugno 2013, siccome è scaduto il

periodo di diritto” (PS 27.08.2013, pag. 10, AI 364).

AP 1, confrontato dal procuratore pubblico, sia con gli invii di

denaro da lui eseguiti a favore di terzi a __________ e __________ per

complessivi fr. 9'103.94.- (recte fr. 9'278.84) sia con due

trasferimenti a favore di __________ (uno di fr. 62.- in data 24.07.2012 ed uno

di fr. 100.- in data 12.04.2013), ha ammesso quanto segue:

“ R: Quello che

mi è stato contestato sopra è corretto. È corretto che io ho inviato

personalmente denaro all’estero e l’ho fatto trasferire anche tramite mia

moglie. Questo denaro che io ho trasferito personalmente all’estero,

rispettivamente che ho consegnato a mia moglie per far trasferire all’estero,

era provento di mio traffico di stupefacenti.”

(PP 16.10.2013, pag. 10, AI 444; PP 18.10.2013, pag. 9, AI 450).

16.3

In merito all’impiego,

a __________ ed in altre località, su un arco di 10 mesi nel periodo giugno

2012-maggio 2013, per il sostentamento suo e di sua moglie di almeno

complessivi fr. 17'000.- (di cui fr. 7'000.- da lui consegnati alla consorte in

contanti per le spese di casa e fr. 10'000.- da lui utilizzati per pagare le

bollette di luce, telefono, premi cassa malati dei coniugi, ecc. - pto 2.4 AA),

AP 1 ha asserito quanto segue:

- che

il denaro consegnato alla moglie “proveniva dalla mia disoccupazione e dal

traffico di cocaina”, precisando che dall’assicurazione contro la

disoccupazione riceveva 600/700 euro al mese (PG 29.08.2013, pag.

10, AI 369; PP 16.10.2013, pag. 13-14, AI 444);

- i

soldi dati alla moglie “erano solo per la spesa” (PS 17.07.2013, pag.

13, AI 244) e che “io fornivo denaro a IM 1 quando doveva far fronte a spese

della casa (bollette da pagare o fare la spesa)” (PG

29.08

, pag. 10, AI 369; PG 04.10.2013, pag. 10, AI 440);

- alla

moglie dava fr. 2'000.- al mese “per pagare tutte le spese e

l’affitto” (PG 29.08.2013, pag. 10, AI 369), poi rettificati a fr.

1'500.-/2'000.- solo da giugno 2012 a maggio 2013 “per pagare le spese

correnti” (PG 04.10.2013, pag. 8, AI 440), poi ancora corretti a una parte

di fr. 1'500.- per le “spese di casa”, ritenuto che con

la restante parte pagava lui le relative fatture (PP 16.10.2013, pag. 13, AI

444), infine ulteriormente rettificati a fr. 700.- al mese

versati per 10 mesi per pagare le spese vive di casa, ritenuto che l’imputato

si faceva carico delle fatture per almeno fr. 1'000.- mensili per luce,

telefono, cassa malati, ecc. (PP 18.10.2013, pag. 4, AI 450).

Dal

canto suoIM 1 ha confermato di avere ricevuto mensilmente dal marito l’importo

di fr. 6/700.- a contanti per le spese di casa e che, per il resto, lui pagava

anche le altre fatture e, a volte, pure il suo premio di cassa malati di fr.

320.

- al mese (PP 18.10.2013, pag. 4, AI 450).

16.4

AP 1 e IM 1 hanno, in

sostanza, riconfermato le loro ultime dichiarazioni rilasciate in

sede d’inchiesta anche al dibattimento di prima sede (doc. TPC, verb.

dib. di primo grado 19.02.2014, all. 1, pag. 6, 16, 18, 19).

Appello

A Infrazione

aggravata alla LStup

17.

AP 1 chiede, in

applicazione del principio in dubio pro reo, il parziale proscioglimento

dall’accusa d’infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti,

ovvero che venga accertato che egli ha venduto 908.60 grammi di cocaina e non i 1'308.60 grammi ritenuti dai primi giudici. L’appellante, in

particolare, quantifica in 200 grammi la cocaina venduta a __________, anziché

in 600 grammi come accertato dai giudici di primo grado. Per il resto, non

contesta che, così come accertato in primo grado, alle altre persone indicate

nell’atto di accusa egli ha venduto 708.60 grammi di stupefacente. Neppure contesta di avere detenuto, nell’appartamento coniugale, i 217,59 grammi sequestrati dalla polizia al momento del suo arresto.

17.1

La Corte delle assise

criminali ha ritenuto che la chiamata in correità di __________ a carico di AP

1.

è credibile. E ciò, non solo in quanto, con essa, __________ si è accusato

dello spaccio di una parte della cocaina acquistata dall’imputato, ma anche

perché la chiamata è costante e “riferita fin dai primi verbali

d’interrogatori ad un quantitativo importante di cocaina con una versione

circostanziata e dettagliata”. A conferma della costanza della chiamata e

della sua natura circostanziata, i primi giudici hanno ricordato che __________

ha dichiarato di avere acquistato ovuli di cocaina da 10 grammi con una media di 60/70 grammi al mese dall’estate 2012 al 3 maggio 2013 (giorno del suo

arresto) ed ha distinto, fin dai primi interrogatori, i 5 ovuli blu da 10 grammi l’uno di cui era in possesso al momento del suo fermo e che provenivano da AP 1 dal

quantitativo di cocaina rinvenuto, sempre su di lui, ma che aveva acquistato da

altri spacciatori di colore, “senza pertanto fare confusione tra i fornitori”.

Per la Corte di prime cure, l’importante quantitativo (600 grammi) che __________ asserisce di avere comprato in più occasioni da AP 1 è, poi, confermato

dal fatto che, al momento del fermo, egli è stato trovato in possesso di ben 50 grammi di stupefacente proveniente da AP 1, che gli acquisti di __________ dall’imputato sono

avvenuti dall’estate 2012 all’inizio di maggio 2013, ovvero in un periodo

esteso di tempo, che AP 1 gli ha fornito un telefonino con tessera prepagata

per contattarlo e dal fatto che tra i due vi è stato un intenso traffico

telefonico.

I primi giudici hanno,

inoltre, ricordato che lo stesso AP 1 ha definito __________ “un acquirente

all’ingrosso”, che il prezzo della cocaina scendeva, per tale motivo, a fr.

50.

- al grammo e che gli acquisti avvenivano anche a credito.

Queste circostanze, a detta dei

giudici di prime cure, permettono di ritenere che esistevano “rapporti di

fornitura di cocaina tra i due, ripetuti e consolidati nel tempo e come tali

importanti” e che “l’accusato si fidava di __________”.

Per il concorso di questi

elementi, la prima Corte ha ritenuto credibile la chiamata in causa di __________

relativa all’acquisto da AP 1 di 600 grammi di cocaina ed ha fissato il quantitativo globale spacciato dall’imputato in gr. 1'308.60, pari ai gr. 908.60 da

lui ammessi, comprensivi di gr. 200

venduti a __________, cui vanno aggiunti gr. 400, non ammessi, venduti sempre a

__________ (sentenza impugnata, consid. 15-16, pag. 17-18).

17.2

Questa Corte rileva,

preliminarmente, che l’oggetto della censura è limitato alle vendite di cocaina

che AP 1 ha fatto a __________, circoscritte, come visto, a 200 grammi.

a. __________ ha,

dapprima, dichiarato di avere comprato 800 grammi di cocaina da AP 1 nel periodo intercorso tra l’estate 2012 e maggio 2013 (PS 03.05.2013,

pag. 3-5, AI 1; PP 04.05.2013, pag. 3-4, AI 6).

In seguito, dopo aver

precisato che con 800 grammi si riferiva ai suoi acquisti “in totale”,

ha ridotto a 700 grammi la cocaina acquistata dall’imputato ed indicato in 100 grammi quella comprata da altri dominicani. Questa versione è stata, poi, ribadita costantemente

nel corso dell’inchiesta (PS 15.05.2013, pag. 3, AI 38; PS 07.06.2013, pag. 9,

AI 80; PP 25.06.2013, pag. 2-4, AI 126) fino al verbale di confronto con

l’imputato, in cui __________ ha precisato “forse non saranno 700 gr esatti,

ma poco ci manca” (PP 25.06.2013, pag. 3-4, AI 127), frase ch’egli ha

chiarito al dibattimento di primo grado dicendosi certo di avere acquistato da AP

1.

cocaina per “almeno 600 grammi di sicuro”.

La riduzione da 700 a 600 grammi è avvenuta in quanto __________ ha ripensato ai criteri di calcolo della cocaina da

lui comprata da AP 1 tra l’estate 2012 e il maggio 2013 (in particolare,

l’entità delle dosi acquistate), passando da 60/70 a 60 grammi al mese (6 ovuli) per dieci mesi (doc. TPC, verb. dib. di primo grado 19.02.2014, all. 1,

pag. 10).

Ora, la versione di __________

è credibile innanzitutto in quanto con le sue dichiarazioni egli accusa se

stesso: in questo senso, non si vede perché egli debba ammettere di avere acquistato

un quantitativo superiore a quello effettivamente comprato.

Questa Corte ritiene del tutto

attendibile la chiamata in causa anche perché essa è circostanziata. Dei suoi

rifornimenti di cocaina da AP 1, __________ ha fin dall’inizio specificato il periodo

(estate 2012 – 3 maggio 2013, data del suo arresto), l’oggetto singolo (“ovuli

da 10 grammi l’uno”), il quantitativo mensile (“60/70 grammi” poi

circoscritto a “60 grammi”) e l’utilizzo da lui fatto dello

stupefacente, visto che ha precisato di averne consumato per più della metà e

di avere venduto la rimanenza (PS 03.05.2013, pag. 5, AI 1).

Inoltre, come ricordato dai

primi giudici, __________ ha distinto in modo puntuale e costante i fornitori

della cocaina di cui era in possesso al momento del suo fermo, riconducendo i 5

ovuli blu da 10 grammi l’uno al recente acquisto da AP 1, e quella restante a

suoi rifornimenti presso altri spacciatori di colore.

Il distinguo effettuato da __________

non soltanto dimostra l’infondatezza della tesi dell’appellante secondo cui __________

gli attribuiva la paternità di vendite fatte da altri. Ma dimostra come __________

non sia stato guidato, nel fare le sue ammissioni, da rancori o malevolenza nei

confronti del qui appellante. Se così fosse stato, nulla gli avrebbe, infatti,

impedito di ricondurre tutta la cocaina rinvenuta sulla sua persona a AP 1,

visto che egli è stato fermato proprio mentre usciva dall’appartamento di

quest’ultimo (cfr, anche, doc. TPC, verb. dib. di primo grado 19.02.2014, all.

1, pag. 1).

Il quantitativo complessivo di 600 grammi che __________ sostiene di avere acquistato da AP 1 è, poi, come correttamente rilevato

dai primi giudici, in linea con numerose risultanze istruttorie:

- su __________,

al momento del suo fermo, sono stati ritrovati ben 50 grammi di cocaina (5 ovuli da 10 gr), da poco acquistati da AP 1, che da soli corrisponderebbero

già ad un quarto dei 200 grammi stimati dall’imputato;

- AP 1

ha dato in uso a __________, che temeva di essere intercettato dagli

inquirenti, un telefono portatile con tessera prepagata, circostanza che

connota __________ come acquirente importante;

- fra

l’utenza in uso a AP 1 e quella di __________, come emerge dai tabulati

telefonici, sono intercorsi 173 contatti;

- AP 1

ha dichiarato agli inquirenti di aver conosciuto __________ tramite tale __________ che lo aveva indicato come “un

buon cliente”;

- per AP

1, __________ era “un ottimo cliente” ed i suoi fornitori lo sapevano;

- AP 1

vendeva a __________ cocaina ad un prezzo (fr. 50.- al grammo) notevolmente più

basso di quello praticato agli altri clienti (fr. 80.-);

- AP 1

vendeva “a volte a credito” la cocaina a __________ (come nel caso dei 5

ovuli da 10 grammi per fr. 2'500.- sequestrati a __________ al momento del suo

fermo).

b. Per contro, AP 1 non

è credibile già solo perché le dichiarazioni che ha rilasciato agli inquirenti

sui quantitativi venduti si sono quasi sempre dimostrate riduttive e sono state

sconfessate da quelle, disinteressate e dettagliate, dei suoi acquirenti la cui

cerchia si è estesa, col progredire delle indagini, a decine di consumatori.

Basti qui ricordare che l’imputato ha inizialmente ammesso vendite per soli

440/500 grammi nel periodo novembre 2012 – maggio 2013, per poi estenderle, ma

solo perché confrontato con evidenti riscontri d’inchiesta, a grammi 908.60

ampliando pure il periodo delle vendite a marzo 2012-giugno 2013.

c. Del resto, come

visto, AP 1 limita il periodo delle vendite a __________ facendole decorrere da

novembre 2012 (anziché dall’estate 2012 come dichiarato da quest’ultimo).

Tuttavia, la circostanza che AP 1 abitava in via __________ a __________ già

dal 1° giugno 2012, ovvero dall’estate 2012, proprio nel paese in cui __________

era domiciliato, suffraga il più esteso lasso temporale indicato da __________.

d. A conferma che la

credibilità di AP 1 è pari a zero basta leggere il verbale del dibattimento

d’appello da cui risulta, con evidenza, che l’imputato non ha raccontato nulla

che la Corte possa ritenere vagamente attendibile: basta qui ricordare la

risibile l’affermazione secondo cui l’africano, incontrato per caso al bar __________

di __________, lo avrebbe rifornito non solo di 6 ovuli da 10 grammi di cocaina ma anche di piccoli sacchetti di plastica in cui riporre dosi più piccole,

nonché la spiegazione data sul perché alcune decine di clienti lo chiamassero __________

(verb. dib. d’appello, pag. 3 e 4 in fine).

e. Si aggiunga che AP 1

ben poteva procacciare a __________ 600 grammi di stupefacente essendo, come emerso dalle risultanze d’inchiesta, uno spacciatore sempre ben fornito della

sostanza (gr. 217,59 netti quella sequestratagli presso l’appartamento

coniugale) e che poteva contare su un’ampia clientela (una quarantina di

acquirenti) soddisfatta della qualità della cocaina da lui venduta.

f. Ora, accertato che

ogni ovulo di cocaina pesava 10 grammi e che il periodo degli acquisti si è

esteso dall’estate 2012 fino ad inizio maggio 2013, per 10 mesi, con vendite di

6.

ovuli al mese pari a 60 grammi, la stima fatta da __________ di 600 grammi è del tutto credibile.

g. Sulla base delle

predette argomentazioni questa Corte non ha motivi per dubitare della bontà

della chiamata in causa fatta da __________, in quanto essa è disinteressata,

puntuale e confermata dalle risultanze istruttorie.

Non si può dare, di contro,

alcun credito alle parole di AP 1, costantemente volte a ridimensionare le sue

responsabilità.

Trova, pertanto, conferma

l’addebito all’appellante della vendita a __________ di 600 grammi di cocaina.

L’appello principale è, su

questo punto, respinto.

B. Riciclaggio di denaro

18.

Il procuratore

pubblico, nel suo appello incidentale, chiede la condanna di AP 1 per titolo di

riciclaggio di denaro non solo nei casi di cui al disp. 1.2. della sentenza

impugnata, ma anche per le imputazioni dell’AA a seguire, ritenendo:

a. per

il pto 2.1 AA: che l’importo di fr. 1'323.- inviato all’estero (__________),

per conto di terzi, in data 8 febbraio 2012, a favore di __________, dietro compenso di fr. 200.-, tramite la moglie, è provento di un crimine (disp. 3.2

sentenza impugnata);

b. per

il pto 2.2 AA: che anche l’importo di fr. 6'866.27, inviato in 19 occasioni da IM

1.

all’estero (__________e __________) per conto del marito, è provento della

vendita di cocaina (disp. 3.3. sentenza impugnata);

c. per

il pto 2.4 AA: che l’impiego di fr. 17'000.-, nel periodo che va da giugno 2012 a maggio 2013, per il sostentamento suo e della moglie integra la fattispecie di cui all’art.

305.

bis CP (disp. 3.4 sentenza impugnata).

18.1

La Corte delle assise

criminali ha prosciolto AP 1 dalle imputazioni di cui sopra, argomentando

quanto segue:

a. per

il pto 2.1 AA : pur esistendo divergenze fra le dichiarazioni dell’imputato

e di sua moglie sulle circostanze dell’invio di fr. 1'323.- all’estero del 8

febbraio 2012 a favore di __________, e pur essendo sproporzionato il compenso

di fr. 200.- percepito rispetto all’entità della somma inviata, vi è un’ “assenza

agli atti di elementi atti a comprovare la sicura provenienza da un crimine

della somma inviata” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 32);

b. per

il pto 2.2 AA: per quanto riguarda i fr. 6'866.27 inviati in 19 occasioni

dalla moglie all’estero, secondo l’ipotesi accusatoria su richiesta del marito,

“la mancanza agli atti di riscontri certi sulla percezione dell’indennità di

disoccupazione da parte dell’accusata – al di là di quanto la stessa ha

percepito dal lavoro svolto lecitamente –, ha impedito alla Corte di stabilire

il denaro che l’accusata aveva a disposizione e quindi la proporzione tra

entrate lecite ed illecite e, di conseguenza, la determinazione degli importi

di denaro eventualmente riciclati con l’invio all’estero” (sentenza

impugnata, consid. 23, pag. 32);

c. per

il pto 2.4 AA: l’impiego da parte dell’imputato di fr. 17'000.- per far

fronte, direttamente o tramite la moglie, alle spese domestiche non assurge a

riciclaggio di denaro sia in quanto l’utilizzo del denaro per vivere non è un “atto

di occultamento”, sia in quanto, dal profilo soggettivo, “l’impiego di

tali somme di denaro era fatto in primis per il pagamento di spese mensili

necessarie al proprio sostentamento e non al fine di occultare o di vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 33).

18.2

Adempie la fattispecie

di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie un atto

suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da

un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino

a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità

penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a

pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche

laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20

consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid.

4.

;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid. 7.1.).

Secondo la giurisprudenza

e la dottrina dominante, ogni trasferimento di denaro all'estero costituisce un

atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di valori

patrimoniali. Ciò vale anche per ogni operazione di trasferimento di valori

patrimoniali all’estero da un conto ad un altro conto, ed anche in presenza

della tracciabilità delle operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012

dell’11 marzo 2013, consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 305 bis, n. 18; Pieth in Basler

Kommentar II, 3°ed., Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 49 e rif.;

Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar Einziehung,

Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, pag. 523).

È atto

suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305 bis CP anche il cambio di

denaro sia che si tratti di conversione di banconote in valuta estera, sia che

si tratti di di sostituzione di banconote in altre di differente taglio della

stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013,

consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed., Basilea 2013, ad

art. 305bis, N. 44, pag. 270).

Il reato di

riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei casi di distruzione o

consumo del provento di un crimine. L’art. 305 bis CP è, infatti, volto a perseguire

l’agire di chi provvede a ripulire il denaro derivante da un’attività criminale

per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si verifica nei suddetti casi (Pieth

in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed., Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 44,

pag. 2701; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3 ed., Berna

2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag. 636).

Dal profilo

soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale.

Egli deve volere o accettare che il comportamento che decide di adottare sia

proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305 bis CP. Deve, inoltre, sapere

o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A

questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto

che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che

abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e; DTF 119 IV 242

consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013, consid. 2.)

18.3

Questa

Corte, sulla base dalle risultanze d’inchiesta esposte ai consid. 16.1.-16.4.,

ritiene quanto segue:

a. in merito al pto 2.1 AA:

In forza delle scarne informazioni fornite agli inquirenti

dall’imputato (in sostanza, insieme alle dichiarazioni della moglie, i soli

elementi probatori in atti relativi a quest’imputazione), occorre ritenere

accertato che un dominicano, conosciuto da AP 1 e da sua moglie, ha, in data 8

febbraio 2012, commissionato all’imputato l’invio all’estero (__________) di

fr. 1'323.-, poi eseguito dalla consorte su incarico dell’imputato tramite __________.

Nulla è stato possibile

accertare sull’identità del dominicano richiedente l’invio.

Esistono, tuttavia, agli atti

numerosi elementi indizianti che

provano come l’operazione non

fosse lecita e come l’appellante non potesse non essere consapevole di tale

natura illecita:

- la

pattuizione di un compenso e, soprattutto, l’entità di tale compenso (fr.

200.

-), spropositato se rapportato, non solo all’importo spedito, fr. 1'323.-,

ma anche e soprattutto al servizio prestato;

- il

motivo della richiesta di aiuto, ovvero l’intento del dominicano di non

sottostare agli obblighi identificativi da parte del money transmitter (“il

dominicano aveva raggiunto il limite massimo di spedizione”);

- il

fatto che __________, ovvero il destinatario dell’invio, è persona legata al

mondo della droga;

- la

conoscenza da parte dell’imputato di tale destinatario, sotto il nome di “__________o

come __________” (PS 29.08.2013, pag. 7, AI 369), incontrato in Ticino 6/7

volte.

Si aggiunge, poi, che, ad ulteriore prova della consapevolezza

dell’appellante, vi è il fatto che egli era vicino al dominicano di cui i due

coniugi non hanno voluto dare il nome quando questi compilava il modulo di

spedizione (con i dati personali del destinatario) allo sportello dell’agenzia

“money transfer” (PS 29.08.2013, pag. 7, AI 369).

Questa Corte, sulla base di questi elementi chiari precisi e

concordanti, ritiene accertata la provenienza criminale degli averi oggetto

dell’invio in discussione e qualifica l’operazione come consapevole riciclaggio

di denaro.

Su questo punto, l’appello

incidentale del procuratore pubblico è, pertanto, accolto: AP 1 è, così,

condannato ai sensi dell’art. 305 bis CP per quanto previsto al pto 2.1. AA,

mentre non trova conferma il proscioglimento di cui al disp. 3.2 della sentenza

impugnata.

b. In merito al pto 2.2 AA

Dagli atti risulta che i 19 invii di contante all’estero eseguiti

dalla moglie IM 1, per i quali AP 1 è stato prosciolto in prima sede

dall’accusa di riciclaggio di denaro, ammontano a complessivi fr. 6'866.27 e

meglio:

mittente

money transmitter

beneficiario

Paese destinatario

Importo

data

AI

fr. 652

10.10.2012

450.

Fr. 684.30

16.11.2012

166.

fr. 200

20.11.2012

450.

fr. 220

24.11.2012

450.

fr. 710.-

26.11.2012

450.

fr. 270.-

03.12.2012

450.

fr. 200.-

02.02.2013

450.

fr. 700

02.02.2013

450.

fr. 240.-

09.02.2013

450.

fr. 241.75.-

14.02.2013

450.

fr. 660.-

22.02.2013

450.

fr. 210

09.04.2013

450.

fr. 359.22

10.04.2013

450.

fr. 250.-

12.04.2013

450.

fr. 308.-

25.04.2013

181.

fr. 210.-

01.05.2013

166.

fr. 210.-

10.05.2013

166.

fr. 121.-

18.05.2013

166.

fr. 420.-

18.05.2013

166.

Totale inviato

fr. 6'866.27

IM 1 ha sostenuto di avere eseguito questi invii di denaro “di mia

iniziativa”, con “miei soldi” ovvero “miei risparmi” che “provenivano dal mio

lavoro o dalla mia disoccupazione” ed erano a favore di “mie amiche che

risiedono a __________” (PS 27.08.2013, pag. 10, AI 362; doc. TPC, verb. dib.

di primo grado 19.02.2014, all. 1, pag. 17-18). La donna ha aggiunto che gli

unici invii eseguiti con soldi del marito sono stati quelli a favore dei suoi

cognati __________ (fr. 162.-) e __________ (fr. 496.99), per complessivi

658.99

Per questi ultimi invii, i due coniugi sono già stati condannati in

correità per riciclaggio di denaro (cfr. sentenza impugnata ai disp. 1.2.1.2. e

2.2.2

passati in giudicato; questi due invii non sono, di conseguenza, riportati

in tabella).

Premesso ciò, occorre

verificare se, per le operazioni indicate nella suddetta tabella, le

dichiarazioni di IM 1 sono credibili, e meglio se il provento del suo lavoro le

ha permesso di effettuare gli invii per complessivi fr. 6’866.27.

Dai certificati e conteggi di salario agli atti risulta che IM 1

ha lavorato da quando aveva 16 anni, in modo discontinuo e non sempre a tempo

pieno, percependo stipendi che variavano da circa euro 500/600.- (2007-2008) a

euro 800/1’000.- (2008-2010) (doc. TPC 36).

All’arrivo in Svizzera,

lei e il marito avevano con sé Euro 1’100/1'200.- (doc. TPC, verb. dib. di

primo grado 19.02.2014, all. 1, pag. 5, 7-8).

Dalle risultanze

d’inchiesta emerge, inoltre, che IM 1 è stata alle dipendenze di __________ e delegata

presso __________ (fabbrica di __________), lavorandovi, in qualità di operaia,

nel periodo 07.05.2012-30.12.2012 percependo complessivi fr. 18'358.- (netti),

per poi essere licenziata dietro direttive di __________ che era insoddisfatta

delle sue prestazioni di lavoro. A questo reddito va, poi, aggiunto un altro

salario netto di fr. 410.- per 21 ore di lavoro prestate, nel periodo

13.05.2013

– 26.05.2013, presso il __________ di __________ (doc. TPC 39).

IM 1 non ha, di contro,

apportato alcuna prova circa la percezione dell’indennità di disoccupazione che

sostiene di avere ricevuto sul conto di sua madre in __________, per qualche

mese, quantomeno fino a marzo 2013.

Dalle dichiarazioni dei coniugi agli inquirenti risulta, poi, che

era il marito a pagare le spese domestiche (viveri, elettricità, parte dei

premi di cassa malati e delle spese telefoniche della moglie, a volte pigione

della casa) e che da febbraio 2013 la coppia non ha più pagato il canone di

locazione (doc. TPC, verb. dib. di primo grado 19.02.2014, all. 1, pag. 6, 8,

16; PP 18.10.2013, pag. 4, AI 450).

Ora, a prescindere

dall’indennità di disoccupazione, se per gli invii effettuati nel 2012,

ritenuto come IM 1 durante quell’anno aveva lavorato e beneficiato di un

reddito complessivo di circa fr. 18'000.-, questa Corte non può escludere, in

applicazione del principio in dubio pro reo, che il denaro inviato (pari a fr.

2'736.30) fosse di provenienza lecita, altrettanto non può fare per gli invii

(per complessivi fr. 4'129.97) eseguiti durante il 2013. Durante questo anno,

infatti, IM 1 è rimasta disoccupata, fatta eccezione, come visto, per poche ore

di lavoro retribuite con compenso irrisorio. Ritenuto che è inverosimile che,

nell’anno precedente, la donna abbia potuto risparmiare sul provento del

lavoro, il denaro inviato all’estero nel 2013 non può che derivare dallo

spaccio di cocaina suo e/o del marito, attività criminale costituente in quel

periodo unica fonte di reddito della coppia.

Ciò ritenuto, è accertato

che gli invii all’estero di fr. 4'129.97 eseguiti da IM 1 in correità col

marito attraverso società “money transfer” sono riciclaggio di denaro ai

sensi dell’art. 305 bis CP.

L’appello incidentale del

procuratore pubblico è, pertanto, accolto limitatamente all’importo di fr.

4'129.97, mentre va confermato il proscioglimento dell’imputato di cui al disp.

3.3

della sentenza impugnata in relazione a fr. 2'736.30.

c. In merito al pto 2.4

AA, non ha da essere spiegato che AP 1, impiegando a __________ ed in altre

località, nel periodo giugno 2012-maggio 2013, fr. 17'000.- provenienti dalla

vendita di cocaina per il sostentamento suo e di sua moglie, non ha riciclato

denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP, come ipotizzato dall’Accusa. Il

riciclaggio di denaro presuppone, dal profilo oggettivo, che il provento di un

crimine sussista ancora, pur se celato agli inquirenti. Nel caso concreto,

l’autore, spendendo quanto ricavato dallo spaccio di droga per fare fronte alle

spese correnti, ha consumato il provento della sua attività criminale. Egli non

ha, perciò, realizzato alcun atto idoneo a vanificarne l’accertamento

dell’origine ai sensi dell’art. 305 bis CP.

L’appello del procuratore

pubblico, anche in relazione a questo punto, è votato all’insuccesso, mentre

trova conferma il proscioglimento di cui al disp. 3.4 della sentenza di primo

grado.

Commisurazione della

pena

19.

L’appellante, nella

sua dichiarazione di appello 8 maggio 2014, integrata in data 22 maggio 2014, ha chiesto un ridimensionamento della pena, da contenersi quanto meno nel massimo legale di 36

mesi, che ne consenta la sospensione parziale in ragione di 20 mesi, con un

periodo di prova non superiore a 4 anni.

Il

procuratore pubblico, con la sua dichiarazione d’appello incidentale 3 giugno 2014, ha postulato che la pena detentiva venga aumentata dai 4 anni decretati in prima sede a 5 anni

e 3 mesi.

19.1

La Corte delle assise

criminali ha ritenuto, dal profilo oggettivo, a carico di AP 1:

- l’ingente

quantitativo di cocaina trattato, pari a più di 1 kg e 300 grammi spacciati e a 217 grammi netti detenuti e destinati alla vendita;

- la

purezza della cocaina, considerato che quella sequestratagli variava dal 5.9 %

al 18.9 % mentre quella in possesso di __________ al momento del fermo e

proveniente dall’imputato variava dal 22% al 26%;

- l’intensità e la ripetitività dell’agire delittuoso nel periodo da marzo 2012 a giugno 2013;

- la

vasta cerchia di clienti da lui riforniti (40 quelli identificati e, fra questi,

__________, acquirente all’ingrosso e, a sua volta, spacciatore);

-

il ragguardevole illecito profitto “che va bene oltre” i fr.

40'000.- di cui all’AA, considerato l’addebito aggiuntivo accertato in prima

sede di 400 grammi di cocaina;

- il

suo ruolo primario, rispetto alla moglie, nella vendita di cocaina considerato

ch’egli “tirava le fila dell’attività di spaccio”, “si occupava della

confezione delle dosi di cocaina” e “curava i contatti con i fornitori”;

- la

sua capacità operativa, ritenuto ch’egli si faceva sostituire dai suoi

fornitori durante le sue assenze.

La Corte delle assise criminali ha, poi, considerato dal profilo

soggettivo a carico dell’accusato:

- l’aver

delinquito per mero scopo di lucro, avendo “agito per soldi facili, permettendosi

un tenore di vita senz’altro importante;

- la

risolutezza nell’agire suffragata sia dall’importante quantitativo di cocaina

sequestrata nel suo appartamento pronto per la vendita, sia dal fatto che

l’arresto di __________, importante acquirente, non ha interferito

sull’intensità dello spaccio che sarebbe proseguito se non fossero intervenuti

gli inquirenti.

In relazione ai fattori legati all’autore, la Corte di prime cure,

ha rilevato che AP 1, pur avendo fatto qualche ammissione ad inizio dell’inchiesta,

“ha giocato per diverso tempo al ribasso, sia riguardo all’inizio dello

spaccio sia in merito al quantitativo venduto a __________ come ad altri

consumatori” ed ha celato diversi fatti e circostanze oggetto d’inchiesta.

Per i primi giudici, le ammissioni dell’imputato dei quantitativi poi indicati

nell’AA, con l’eccezione per quanto venduto a __________, sono giunte “solo

grazie al grosso lavoro fatto dagli inquirenti che hanno determinato l’entità

del traffico”, contestando all’accusato le chiamate a suo carico dei

diversi consumatori di cocaina, nonché i riscontri derivanti dai tabulati

telefonici e dalle intercettazioni. La Corte di prime cure ha precisato in

sentenza di avere comunque tenuto debitamente conto, nel commisurare al pena,

di queste ammissioni così come del fatto che, in isolati casi, l’imputato ha

ammesso quantitativi lievemente superiori a quelli indicati da consumatori che

lo hanno chiamato in causa.

Nel

ponderare la pena, i primi giudici hanno poi considerato, quali fattori attenuanti,

l’assenza di precedenti penali ed il lungo carcere preventivo sofferto fino al

dibattimento.

Essi,

dopo aver considerato il parziale proscioglimento dall’imputazione di

infrazione aggravata alla LStup di cui al pto 1 AA, limitatamente a 100 grammi di cocaina, ed il parziale proscioglimento dalle imputazioni di riciclaggio di denaro di

cui al pto 2 AA, nonché tenuto conto del concorso di reati, ha ritenuto

adeguata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 4 anni (sentenza impugnata,

consid. 25, pag. 34-38).

19.2

a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP,

il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

b. Come già l’art. 63

vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere

commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono

ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 22.06.2010 inc.6B_1092/2009,6B_67/2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc.6B_370/2007 consid. 2.2).

c. Determinata, così,

la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 22.06.2010 inc.6B_1092/2009,

6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 19.06.2009 inc.6B_585/2008 consid.

3.

).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,

inc.6B_81/2008, inc.6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc.

6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza

secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il

reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3).

Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire

correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla

colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008,

consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17

aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und

Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

19.3

Giusta

l’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque, senza essere autorizzato, acquista detiene o aliena stupefacenti. Nei casi gravi è prevista

una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena

pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup).

L’art. 305bis cifra 1 CP

punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine,

il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo

presumere che provengono da un crimine.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del

genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea

2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll,

Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

19.4

a. Dal profilo oggettivo la

colpa di AP 1 è qualificata, in primo luogo, dalla quantità di droga messa in

circolazione pari a 1'308,60 grammi di cocaina e da quella, non trascurabile,

di 217,59 grammi sequestratagli dagli inquirenti nell’appartamento coniugale.

Se è vero che questo non è

l’unico elemento da considerare, è anche vero che esso non va dimenticato

ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione,

maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV

202.

consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21

novembre 2011, inc.6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc.

6B_265/2010, consid. 2.3).

Ad aggravare la colpa di AP

1.

concorre anche la reiterazione e l’intensità nel delinquere ritenuto ch’egli

ha, ripetutamente, fornito droga ad una quarantina di clienti. Come già

stabilito dal TF, l’aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli

quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF

del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 17 aprile 2002, inc.

6S.21/2002, consid. 2c).

Procacciandosi una fitta

rete di clienti a cui spacciare la cocaina, AP 1 ha dimostrato nell’attività

delinquenziale un buono spirito imprenditoriale. Della sua attività di spaccio

egli ha curato ogni aspetto, dalla confezione delle dosi di cocaina, ai

contatti coi clienti, facendosi sostituire dai suoi fornitori durante le sue

assenze per dare continuità ai propri affari e non perdere i clienti già

acquisiti. L’imputato ha, del resto, dimostrato di essere un commerciante

smaliziato, nella misura in cui ha fidelizzato il buon cliente __________,

regalandogli un cellulare affinché proseguisse in tutta sicurezza gli affari

con lui.

L’appellante ha, inoltre,

perdurato le sue vendite fino a giungere all’importante quantitativo spacciato

nell’arco di quasi un anno e mezzo, dimostrando una buona capacità di muoversi

per un periodo duraturo nel mondo della droga, perseverando anche dopo

l’arresto del principale acquirente per almeno un mese.

D’altro canto, l’ampia

disponibilità di cocaina (217,59 grammi quelli sequestratigli) gli permetteva

di rifornire, senza problemi, l’estesa clientela fra cui anche __________,

acquirente all’ingrosso a sua volta spacciatore. Vendendo, poi, in alcune

occasioni, la cocaina a credito l’imputato ha, una volta di più, avuto un ruolo

di “promotore” del consumo di cocaina.

AP 1 ha conseguito un ingente

profitto, maggiore rispetto ai fr. 40'000.- da lui riconosciuti, già solo per

il fatto che la quantità di cocaina ch’egli ha venduto supera di 400 grammi quella da lui ammessa. Il lauto guadagno permetteva a lui e a sua moglie, non solo di far

fronte alle spese domestiche, ma anche di assicurarsi una certa agiatezza.

Basta, al riguardo, considerare i diversi spostamenti in taxi, anche per

raggiungere l’aeroporto di __________, i viaggi in aereo a __________ e a __________,

le trasferte a __________ per fare shopping e divertirsi in discoteca, la

frequentazione di una palestra nonché le ingenti somme trasferite all’estero

tramite agenzie “money transfer”.

Sempre dal profilo

oggettivo è mediamente grave la colpa dell’imputato per il reato di riciclaggio

commesso in Svizzera, ritenuto che è di una certa entità sia l’importo di fr.

30'390.80 globalmente riciclato, sia il numero (quasi una trentina) di invii

all’estero, eseguiti personalmente o tramite la moglie, ai quali vanno aggiunte

le operazioni di cambio di valuta.

b. Dal profilo

soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010,

consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17

aprile 2002, inc.6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore tossicomane che

agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica

unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è un consumatore di stupefacenti: egli

si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi

il fabbisogno di droga. Ha spacciato al solo scopo di migliorare la propria

situazione economica e quella dei suoi familiari e conoscenti ai quali ha dato,

in contanti, o ha inviato, nel complesso, un’ingente somma di denaro.

Egli ha dimostrato una risoluta

volontà di delinquere, anche tentando di eludere le intercettazioni telefoniche

degli inquirenti, dando un telefonino con carta SIM al suo principale

acquirente. Conferma l’intensità delittuosa, inoltre, il fatto che la presenza

di AP 1 nel Canton Ticino è da ritenersi funzionale allo spaccio di droga: egli

non ha mai saputo dare, né agli inquirenti né alle due Corti di merito, una

valida spiegazione del suo trasferimento sul suolo elvetico. Non ha da esser

spiegato che la tesi dell’imputato secondo cui egli è arrivato in Svizzera per

cercare lavoro non è credibile già solo in quanto, come ricordato dal

procuratore pubblico al dibattimento d’appello, in Svizzera l’imputato faceva

capo a suo cugino __________, a suo volta privo di lavoro e attivo nel

commercio della droga. È, quindi, verosimile ritenere che AP 1 sia partito

dalla __________ appositamente e esclusivamente per delinquere in Svizzera.

Questo è tanto più vero se si considera che, per ammissione dello stesso

condannato, in Svizzera egli non ha cercato lavoro (cfr. verb. dib. d’appello,

pag. 2).

Sempre dal profilo

soggettivo, aggrava infine la posizione di AP 1 il fatto ch’egli abbia

delinquito nonostante fosse nella condizione di condurre una vita onesta. Al

beneficio di un permesso di soggiorno (B), sia lui che sua moglie, stando a

quanto essi stessi hanno riferito, percepivano al momento del loro arrivo in

Svizzera un’indennità di disoccupazione (quantomeno fino a marzo 2013) e

disponevano di risparmi per euro 1’100/1'200.- (doc. TPC, verb. dib. di primo

grado 19.02.2014, all. 1, pag. 5, 7-8).

IM 1, come visto, nel

nostro Paese ha trovato lavoro come operaia tramite __________ presso __________

(fabbrica di __________) e poi presso il __________ di __________ (doc. TPC

39).

c. A fronte di simili

circostanze la colpa dell’imputato per la violazione della LStup è grave,

mentre quella per il riciclaggio di denaro risulta essere di media gravità.

Ciò detto, alla luce delle

suddette circostanze oggettive e soggettive inerenti ai reati di infrazione

aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro, considerato il quadro edittale ed

il concorso tra i reati, appare adeguata una

pena detentiva ipotetica di poco superiore ai 4 anni (cfr., a titolo

indicativo, sentenza CARP 17.2013.97+115 del 15 gennaio 2014: condanna alla

pena detentiva di 3 anni e 9 mesi per la vendita di almeno 910 gr di cocaina,

il riciclaggio di fr. 14'365.86 e l’infrazione alla LStr; sentenza CARP

17.2011

+31 del 27 giugno 2011: condanna alla pena detentiva di 3 anni e 6

mesi per vendita (955,60 gr.) e detenzione (gr. 104,40) di cocaina e per

riciclaggio di fr. 2'827,18).

d. Nulla di

particolarmente meritorio emerge nell’ambito dei fattori legati all’autore che

vanno considerati per una ponderazione della pena. Dalla sua vita anteriore non

emergono circostanze che potrebbero, in qualche modo, essere utilizzate per

attenuarne la colpa: non si registra, infatti, né un vissuto particolarmente

tragico che potrebbe, in qualche modo, causare una fragilità particolare

dell’autore né vi si ritrovano circostanze particolarmente meritorie di cui si

dovrebbe tener conto. Questo, in particolare, ricordando come l’incensuratezza

(che possiamo considerare data visto che l’unico precedente riguarda una contravvenzione)

sia, ormai, un fattore neutro per la valutazione della colpa (DTF 136 IV 1,

consid. 2.6.4; STF 6B_567/2012, consid. 3.3.5.).

Nemmeno vi sono particolari

afflati positivi nel comportamento processuale del condannato: infatti, se è

vero che egli ha offerto agli inquirenti una certa collaborazione, è anche e

soprattutto vero che si è trattato di una collaborazione più che parziale, che

andava a rimorchio di altre emergenze istruttorie con ammissioni, comunque,

sempre tendenti al ribasso e che non gli ha impedito di negare sino in questa

sede, e sostanzialmente contro l’evidenza, vendite quantitativamente

importanti. (PS 20.06.2013, pag. 5-6, AI 394 all. 16; PP 20.06.2013 pag. 3, AI

95; PS 27.08.2013 pag. 11, AI 363). In aggiunta, molti sono i punti che

l’imputato non ha chiarito, a partire dall’asserita e mai documentata indennità

di disoccupazione spagnola che sarebbe stata percepita mensilmente da lui e da

sua moglie, al motivo per cui si è trasferito in Svizzera, alla presenza di una

terza persona nel taxi che, a giugno 2013, ha condotto lui e sua moglie all’aeroporto di __________ in partenza per __________ sino all’importo dei soldi dati

alla moglie per le spese domestiche. In questo senso, il comportamento durante

l’inchiesta non può che avere limitati effetti attenuanti (pochi mesi).

Quanto al criterio della

particolare sensibilità della pena – dovuto alla distanza del luogo di

espiazione da quello di __________ in cui risiedono i genitori, i fratelli e le

sorelle – esso ha, in concreto, un peso nullo, ritenuto che l’imputato ha

scelto di sua sponte di delinquere in un Paese straniero ed era, pertanto, ben

cosciente che nel caso fosse stato arrestato, avrebbe dovuto pagare le sue

colpe in Svizzera.

Del resto, AP 1 non ha figli e

la moglie IM 1, attualmente in regime di espiazione della pena a seguito di

condanna, è dimorante a __________ ed alla sua uscita dal carcere non avrebbe

difficoltà a trovare l’imputato in detenzione.

e. Tutto ben

considerato, dunque, questa Corte ritiene che la pena di quattro anni inflitta

dai primi giudici sia del tutto adeguata alla colpa di AP 1.

19.5

Trattasi, infine, di

pena da espiare, non essendo realizzati, già solo per la sua entità, i

presupposti degli art. 42 e 43 CP.

Carcerazione

di sicurezza

20.

AP 1 è giunto al

dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque,

chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.

Sulla tassa di

giustizia e sulle spese

21.

Visto l’esito

dell’appello, si conferma l’attribuzione degli oneri processuali a carico di AP

1.

effettuata in prima sede.

Gli oneri processuali del

presente giudizio seguono la soccombenza e vanno posti per l’appello principale

a carico di AP 1 e per l’appello incidentale a carico dello Stato (art. 428

cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348

e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;

40, 47, 51, 69, 70, 305 bis CP;

19 LStup;

32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. a. L’appello di AP 1 è respinto.

1.

b. L’appello incidentale del procuratore pubblico è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i punti n. 1.2., 2.,

3.1., 4., 5.2., 6. e 7 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in

giudicato,

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di:

1.1.1. infrazione aggravata

alla LStup per avere, in parziale correità con la moglie, senza essere

autorizzato, nel periodo marzo 2012 - giugno 2013, a __________ e __________, detenuto presso l’appartamento coniugale e alienato a consumatori

locali un quantitativo complessivo di 1'308,60 grammi di cocaina, nonché detenuto presso l’appartamento coniugale 217,59 grammi netti di cocaina destinati alla vendita;

1.1.2. riciclaggio

di denaro, per avere

1.1.2.1. in

data 8 febbraio 2012, inviato all’estero, per conto di terzi, tramite __________

(invio effettuato su sua richiesta dalla moglie IM 1), la somma di fr. 1'323.-

a favore di tale __________;

1.1.2.2. nel

periodo 2 febbraio 2013 – 18 maggio 2013, inviato all’estero, tramite agenzie

money transfer (invii effettuati su sua richiesta dalla moglie IM 1),

complessivamente fr. 4'129.97.

1.2. AP

1 è prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro per avere:

1.2.1. nel periodo 10 ottobre

2012 – 3 dicembre 2012, inviato all’estero tramite agenzie money transfer

(invii effettuati su sua richiesta dalla moglie IM 1), complessivi fr.

2'736.30;

1.2.2. nel periodo giugno 2012

– maggio 2013, su un arco di 10 mesi, impiegato, a __________, per il

sostentamento suo e di sua moglie IM 1, complessivi fr. 17'000.-.

1.3. AP 1 è condannato alla

pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

1.4. Sono confermate, per

il giudizio di primo grado, entità e attribuzione della tassa di giustizia e

dei disborsi stabiliti in prima sede.

2. Gli oneri

processuali dell’appello principale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono interamente posti a carico di AP 1.

3. Gli oneri

processuali dell'appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’500.–

- altri disborsi fr. 200.–

fr. 1'700.–

sono interamente posti a carico dello Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via S.

Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano

- Dipartimento delle istituzioni, Sezione

della popolazione,

Ufficio della migrazione, Ufficio

contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, Res. governativa,

6501 Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003 Berna

- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di

denaro

(MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Direzione

del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro

decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e

contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.