17.2015.1
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
6 ottobre 2015Italiano46 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.1
Locarno
6 ottobre 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 22 ottobre 2013 da
AP 1 (AP)
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata il 15
ottobre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata
il 7 gennaio 2015)
nei confronti di
IM 1
rappr. dall’avv. DI 2
richiamata la dichiarazione di appello 27 gennaio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 2171/2011
del 6 giugno 2011, il procuratore pubblico ha riconosciuto IM 1 autore
colpevole di:
amministrazione
infedele aggravata, siccome commessa per procacciare a sé un indebito
profitto,
per
avere,
a
__________, da ottobre 2007 a giugno 2008, nella sua qualità di consigliere di
amministrazione e di direttore di AP 1, per procacciare a sé un indebito
profitto, obbligato per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui
e a sorvegliarne la gestione, venendo meno al proprio dovere, danneggiato detto
patrimonio e permesso che ciò avvenisse,
e
meglio, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, senza
l’autorizzazione di AP 1, svolto un’attività accessoria per __________, ditta
parzialmente concorrente a AP 1 e con la quale __________ collaborava in virtù
del contratto di data 20.12.2004, percependo personalmente da __________ CHF
30.00 per ogni impianto installato da AP 1, procacciandosi un indebito profitto
di complessivi CHF 6'000.00, importo versato da __________ con singolo
accredito in data 11.06.2008 sul conto n.1057148.71 a lui intestato presso
Banca __________;
Per questi reati, il procuratore pubblico ha proposto la condanna
di IM 1 alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna
(corrispondenti a complessivi fr. 7’800.-), sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni ed al pagamento di una multa di fr. 300.-, oltre a
quello di tasse e spese di giustizia.
Per la decisione sulle pretese d’indennizzo dell’accusatore
privato, il magistrato ha proposto il rinvio delle parti al competente foro
civile.
B. Con sentenza 15
ottobre 2013, statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta dall’imputato,
il giudice della Pretura penale l’ha prosciolto dall’imputazione, ha respinto
le pretese di indennizzo dell’AP ed ha caricato la tassa e le spese di giudizio
allo Stato.
C. Contro tale sentenza,
l’AP AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo
avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione
d’appello 27 gennaio 2015, ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime
cure, chiedendone l’annullamento e la conseguente condanna dell’imputato per
amministrazione infedele in conformità con il decreto d’accusa. L’accusatore
privato ha pure chiesto - nonostante il CPP gli precluda tale facoltà - che il
prevenuto venga condannato alla pena di 60 aliquote giornaliere da fr. 130.-
per complessivi fr. 7'800.-, pena da sospendere condizionalmente per un periodo
di prova di due anni, oltre al pagamento della multa di fr. 300.- e a quello
del risarcimento nei suoi confronti di fr. 28'013.50, quale indennizzo parziale
dei danni patiti. Per le altre pretese ha postulato il rinvio al foro civile.
Unitamente
alla dichiarazione d’appello, l’AP ha formulato istanza probatoria, chiedendo
il richiamo del dossier e di tutti gli atti sin qui svolti (incarti MP
2009.11756 e inc. PP 81.2011.204), l’interrogatorio del signor IM 1 e
l’assunzione agli atti della perizia giudiziaria __________ del 9 dicembre
2014, redatta nell’ambito della procedura civile pendente tra __________ e AP 1,
allegata allo scritto.
L’istanza
è stata accolta con riferimento all’ammissione agli atti della perizia con
ordinanza del 5 gennaio 2015, ritenuto che le altre due richieste formulate non
necessitano di essere considerate per evidenti motivi, essendo l’incarto
automaticamente trasmesso all’istanza superiore con l’annuncio d’appello ed
essendo l’audizione dell’imputato componente centrale dell’udienza di secondo
grado.
D. Il pubblico
dibattimento è stato esperito il 17 settembre 2015.
Il Procuratore pubblico, con
scritto 4 maggio 2015, ha tempestivamente comunicato di non intendere
presenziarvi, postulando la reiezione integrale dell’appello e la conferma
della sentenza impugnata.
In occasione del processo, indetto dopo vari rinvii richiesti
dall’imputato, l’appellante ha ribadito di domandarne la condanna per
amministrazione infedele e di rivendicare il riconoscimento delle sue pretese
di risarcimento del danno, quantificate in fr. 39'909.75 (fr. 24'909.75 a
titolo di danno diretto per la sovrafatturazione e fr. 15'000.- a titolo di
spese legali).
Dal
canto suo, l’accusato ha postulato la conferma della sentenza di prime cure e,
quindi, del suo proscioglimento dall’accusa.
Ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello
esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il
TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame
di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda
istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a
criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una
nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il
proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle
risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12
luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1,
pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr.,
inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero,
DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 398, n. 7, pag. 777).
L’accusato e le società coinvolte
2. IM 1 è nato il __________
a __________, in Italia, è coniugato con __________ e attualmente vive a __________.
Al momento dei fatti egli era
direttore operativo della società AP 1, dalla quale era stato assunto il 16
ottobre 2000 in qualità di rappresentante, per essere ben presto nominato alla
posizione dirigenziale con diritto di firma collettiva a due, il 5 aprile 2001
(AI 1, doc. A).
Poco prima, il 30 marzo 2001, IM
1 aveva sottoscritto 25 azioni da fr. 1'000.- della società, divenendone quindi
azionista per una quota del 20% (il capitale azionario era stato infatti aumentato
con quell’operazione a fr. 125'000.-, AI 1, doc. B). L’altro socio, di
maggioranza, era (ed è) __________, che a quel tempo si occupava soprattutto
degli aspetti contabili.
Il
rapporto di lavoro con la AP 1 si è interrotto poi il 24 settembre 2009, quando
il legale della ditta gli ha trasmesso la lettera di licenziamento in tronco ai
sensi dell’art. 337 CO per asserite gravi violazioni dei doveri contrattuali e
legali (AI 1, doc. C). Con la sua uscita dall’azienda, __________ ne ha assunto
da solo le redini, divenendone l’amministratore unico.
Dal
20 maggio 2010 IM 1 è amministratore unico della __________, società il cui
scopo iscritto a RC è “La rappresentanza, il commercio, l'istallazione e la
manutenzione di tutto ciò che concerne il servizio telematico compresi gli
impianti di videosorveglianza. L'offerta di servizi telematici per la gestione
d'impianti tecnici industriali e civili, la consulenza e la certificazione
energetica immobiliare. Potrà partecipare ad altre società del settore o a qualsiasi
azienda commerciale, finanziaria, industriale Svizzera o estera, come pure
effettuare consulenza tecnica ed industriale”.
3. AP 1 è una società
con sede a __________, attiva nel settore dei servizi telematici per la
gestione di impianti tecnici di ogni tipo per edifici privati e commerciali.
Detto
altrimenti, essa si occupa dell’esercizio e controllo a distanza di impianti
tecnici, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento.
__________
è una società con sede a Morges, costituita agli inizi degli anni 2000 da __________,
che sviluppa e vende prodotti, rispettivamente servizi per amministratori
immobiliari, che consentono di monitorare (via web) i livelli della nafta nei
tank per il riscaldamento e di gestirne al meglio gli acquisti. Quale attività
inizialmente solo accessoria ma divenuta nel tempo viepiù importante, la ditta
si occupa dell’ottimizzazione del funzionamento degli impianti di
riscaldamento.
__________
era una società detenuta interamente da __________ La prima era attiva
esclusivamente su territorio elvetico, mentre la seconda si muoveva, e muove,
in tutta Europa (MP __________ 27 maggio 2010, AI 12, pag. 2). In seguito, __________
è stata interamente assorbita da __________.
Nel
2010 __________ è uscito dalle società per andare a lavorare nel settore
dell’orologeria ed ha venduto a __________ gran parte del suo pacchetto
azionario, che prima era del 10% ed attualmente del 2%. Direttore generale di __________
è __________.
I
Fatti
4. Nel 2004 __________
ha iniziato a offrire sul mercato ticinese un prodotto per il controllo a
distanza delle giacenze di nafta nelle cisterne dei palazzi, andando così a
mettersi parzialmente in concorrenza con la ditta dell’imputato, essendo la
clientela target pressapoco la stessa (MP __________ 27 maggio 2010, AI 12,
pag. 2). Ad occuparsi del servizio alla sua clientela ticinese era __________
stesso.
Nel
corso di quell’anno, l’imputato ha deciso di contattare __________ per
verificare se vi fosse qualche possibilità di trovare delle sinergie tra le due
società, in modo da poter scongiurare il pericolo che questa portasse via
troppi clienti a AP 1. Dopo aver presentato l’attività della sua ditta ed aver
stuzzicato l’interesse di __________, che ha trovato intrigante l’idea di poter
delegare la vendita dei propri prodotti a qualcuno che meglio conosceva il
nostro cantone e che già si trovava sul posto per il servizio di assistenza, IM
1 è riuscito a convincerlo a dare avvio a una collaborazione tra le due ditte:
“ Dopo essere stato contattato da IM 1,
il quale mi aveva presentato qual era l'attività della AP 1, a me era apparso
subito interessante l'idea di delegare alla AP 1 la vendita dei prodotti __________.
Questo soprattutto in considerazione del fatto che il signor IM 1 conosceva
molto bene, senz'altro meglio di me, il mercato ticinese. Per me sarebbe quindi
stato molto importante poter avere un partner in Ticino che effettuasse, al mio
posto, la distribuzione dei prodotti __________. Dico anche che quando un
cliente acquistava un nostro prodotto, e mi riferisco in particolare del
prodotto che permetteva il controllo a distanza delle giacenze nelle cisterne
di gasolio, lo stesso stipulava con la __________ un contratto di abbonamento
per la ricezione e la lettura dei dati, oltre che per servizi collaterali. Il
cliente pagava annualmente una tariffa fissa per questo abbonamento.
Ricordo che IM 1 mi disse che il prodotto __________
era particolarmente interessante anche per AP 1 in quanto gli permetteva di
aprire nuove porte sul mercato ed in particolare di rivolgersi ad
amministrazioni immobiliari che fino a quel momento non avevano ancora
acquistato prodotti della AP 1.
In definitiva, la collaborazione
che poteva nascere tra AP 1 e la __________ poteva essere vantaggiosa per
entrambe le società.” (MP __________, AI 12, pag. 2)
In
data 20 / 23 dicembre 2004, AP 1 e __________ hanno così sottoscritto un
contratto di agenzia con il quale IM 1 è riuscito a garantire alla sua società
l’esclusiva della vendita dei prodotti __________ in Ticino a partire da quel
momento in poi (AI 1, doc. E). Dalla clausola di esclusività a favore di AP 1 erano
estromessi i clienti presenti su tutto il territorio nazionale (ad es. __________,
__________, __________). Inoltre i vecchi clienti ticinesi di __________
avrebbero continuato ad essere seguiti da tale società e non sarebbero quindi
passati sotto il controllo di quella del prevenuto (MP __________ 27 maggio
2010, AI 12, pag. 3).
Sotto
il capitolo relativo alla remunerazione dell’agente, le parti hanno convenuto
che i prezzi di vendita di __________ ai clienti sarebbero stati fissati dalla
società in funzione di una strategia dei prezzi decisa globalmente dalla ditta.
Il
prezzo sarebbe stato lo stesso indipendentemente da chi fosse l’agente e
avrebbe potuto essere oggetto di modifiche (aumenti) periodici.
D’altro
canto anche AP 1 avrebbe potuto maggiorare i prezzi, ma solo dopo averne
discusso con __________:
“ La rémuneration de l’agent est
prévue de manière à le motiver de manière étroite à un résultat rapide sur le
marché ouvert grâce à ses services.
Les
prix de vente de __________ au client sont fixés par __________ en fonction
d’une strat.ie de prix décidée globalement par __________. Ce prix est le même
quel que soit l’agent et peut faire l’objet d’adjustements périodiques. (…) AP
1 est ce pendant susceptible de modifier ce prix à la hausse après discussion
avec __________. __________ appliquera sa politique de prix en Suisse.” (AI 1,
doc. E pag. 4).
5. Nel 2006 i prodotti
venduti da __________ ai clienti ticinesi non contemplati nell’esclusiva a
favore di AP 1 (tra i quali anche lo Stato del Cantone Ticino, per il quale
venivano gestiti 130 impianti) hanno iniziato ad avere dei problemi ed a
necessitare di interventi di manutenzione. Questo repentino aumento delle
richieste di assistenza, abbinato alla distanza geografica tra i clienti
ticinesi ed i tecnici romandi della ditta produttrice, ha creato delle
difficoltà logistiche non indifferenti a __________, che ha così pensato di
chiedere un aiuto a IM 1, a titolo personale e non quale direttore di AP 1. In
base alle sue intenzioni egli avrebbe innanzitutto dovuto individuare sul
territorio cantonale una persona che potesse effettuare i lavori sugli impianti
a prezzi interessanti e, poi, fungere da coordinatore degli interventi con
questo professionista locale.
La
proposta di collaborazione è stata accettata e il prevenuto ha suggerito a __________,
come tecnico elettricista, un suo conoscente, __________:
“ Io faticavo a gestire i clienti in
Ticino, non avendo nemmeno la possibilità di recarmi spesso nel Cantone Ticino.
E così che a far tempo all'incirca dal 2007 ho chiesto a IM 1 se poteva darmi
una mano nella gestione dei clienti __________ su territorio ticinese. Il suo
aiuto sarebbe consistito, in primo luogo, nel reperire una persona che potesse
effettuare le manutenzioni sugli impianti, possibilmente anche a prezzi
vantaggiosi. IM 1 mi ha quindi indirizzato sul signor __________, suo
conoscente. In secondo luogo, quando le lamentele dei clienti __________ si
sono fatte sempre più insistenti, io ho chiesto al signor IM 1 di contattare
lui il signor __________, nei casi di necessità e di urgenza, per fare andare
avanti il lavoro in maniera più celere. In buona sostanza, IM 1 fungeva un po'
da intermediario tra __________ ed il signor __________ per convincere
quest'ultimo, in ragione della loro amicizia, ad intervenire sugli impianti che
presentavano problemi un po' rapidamente, anche se ciò comportava per il signor
__________ di lavorare diverse ore al giorno o durante i finesettimana.
Ritenuto come in
quel periodo (nel 2007) gli impianti __________ che avevano bisogno di
manutenzione erano numerosi, l'aiuto di IM 1 per __________ nella coordinazione
dei lavori di manutenzione è stato determinante. Ciò ha permesso di evitare di
perdere numerosi clienti, anche importanti, come il Cantone Ticino.
Devo dire che
sono io che ho insistito un po' con IM 1 affinché lui si occupasse di questa
cosa e lui, in virtù dei forti legami professionali che ci legavano, non ha
saputo dirmi di no, probabilmente anche in vista della continuazione
dell'ottima collaborazione tra la AP 1 e __________.” (MP __________ 27 maggio
2010, AI 12, pag. 3).
Inizialmente,
le parti non avevano previsto alcun tipo di remunerazione per le prestazioni
fornite dall’imputato a __________:
“ Con __________ inizialmente non si
era mai parlato di una mia retribuzione per questo genere di attività e io
nemmeno me l'aspettavo. Per me era già importante che la __________ avesse dato
alla AP 1 la possibilità di commercializzare il servizio offerto dalla __________.”
(MP IM 1 17 marzo 2010, AI 7, pag. 2).
In
seguito, tuttavia, nel corso del 2007, __________, visto l’importante supporto
fornito alla sua ditta da IM 1, ha reputato corretto riconoscergli un compenso,
che egli ha ritenuto poter stimare in una forchetta dai fr. 5'000.- ai fr.
7'000.- (MP __________ 27 maggio 2010, AI 12, pag. 3).
6. Nel contempo, sempre
nel 2007, __________ ha aumentato di fr. 30.- i prezzi dei suoi servizi a AP 1,
passati da fr. 258.- a fr. 288.- per ogni singola fattura.
__________,
non sapendo bene come fare a quantificare il compenso per l’accusato, ha preso
spunto da questo incremento e dal fatto che più o meno il numero dei clienti
serviti in Ticino dalle due società era analogo ed ha proposto al prevenuto,
che ha accettato, di retribuire il lavoro da lui fornito a titolo personale a __________,
riconoscendogli un importo pari fr. 30.- moltiplicato per il numeri di fatture
emesse a carico di AP 1.
Nella
descrizione dei fatti fornita da entrambi, questa operazione non ha comportato
alcuna perdita per la società gestita da IM 1, poiché l’aumento non era stato
un’operazione artificiale per fare in modo di ribaltare su AP 1 il pagamento
dei servizi forniti da lui alla società romanda, ma è stato la conseguenza di
una politica di rincaro generalizzato delle prestazioni di __________:
“ Nel 2007 il signor __________ mi
disse che la __________ in quell'anno avrebbe aumentato i prezzi dei loro servizi
per tutta la Svizzera. In particolare, per la AP 1 ci sarebbe stato un aumento
di fr. 30.00 (da fr. 258.00 a fr. 288.00) su ogni fattura. Il signor __________,
per il fatto che io avevo gestito bene i clienti di __________ in Ticino, ha
voluto riconoscere a mio favore questo aumento di fr. 30.00 sulle fatture di AP
1 a titolo di gratifica per i lavori di manutenzione dei clienti __________ in
Ticino. Io ho accettato la proposta fattami da __________, anche perché la AP 1
non avrebbe comunque perso nulla, ritenuto che avrebbe dovuto in ogni caso
pagare fr. 288.00 a __________ per ogni fattura da quest'ultima emessa.” (MP IM
1 17 marzo 2010, AI 7, pag. 2 seg.).
“ Premetto che nel 2007 la __________
ha aumentato i prezzi per i suoi servizi per tutti i suoi clienti e partner sia
in Svizzera che all'estero. In particolare, la __________ ha aumentato per
tutti i suoi clienti (compresa la AP 1) il prezzo dei suoi servizi di fr. 30.00
su ogni fattura. In alcuni casi l'aumento è stato di fr. 80.00, questo perché
questi clienti beneficiavano di servizi particolari.
Nella mia testa
io avevo pensato di riconoscere a IM 1 questi fr. 30.00 di aumento per ogni
singolo impianto in gestione a __________ (dell'ordine di 250), visto che
l'aiuto di IM 1 è stato fornito proprio su questi impianti. Preciso che per
ogni impianto (un cliente può infatti avere a disposizione più impianti) la __________
emetteva una sola fattura ogni anno, corrispondente al prezzo dell'abbonamento.
IM 1 tuttavia non
era a conoscenza del numero di impianti che la __________ gestiva sul
territorio ticinese. Egli quindi mi propose di effettuare lo stesso calcolo
sulla base degli impianti gestiti da AP 1. Devo dire che la quantità degli
impianti gestiti dalla __________ e quelli gestiti dalla AP 1 era più o meno la
stessa. lo quindi mi sono ritrovato d'accordo con la proposta fattami dal IM 1.
Preciso che per
la AP 1, nel 2007, i costi dei servizi fatturati da __________ è passato da fr.
258.00 a fr. 288.00. Per questo motivo, per l'anno 2007, per ogni impianto
gestito da AP 1, e di conseguenza per ogni fattura emessa da __________
all'indirizzo di AP 1, l'aumento di fr. 30.00 (la differenza tra fr. 258.00 e
fr. 288.00) io l'ho riconosciuto a favore di IM 1.
ADR che è giusto
dire che in questo modo la AP 1 non ha subito alcuna perdita ritenuto come la
stessa avrebbe comunque dovuto pagare l'importo di fr. 288.00 a __________. L'aumento dei prezzi infatti non è stato deciso solo per permettere a IM 1 di
ottenere una remunerazione, bensì ha riguardato tutti i clienti __________ e
non solo AP 1” (MP __________ 27 maggio 2010, AI 12, pag. 3).
7. L’accordo di
indennizzo è stato concluso solo oralmente.
Già
il 17 ottobre 2007, tuttavia, l’imputato ha contattato __________ per posta
elettronica, facendo riferimento ad una discussione tra loro di qualche giorno
prima, l’11 ottobre 2007 (come si evince dal titolo del file). Tra le altre
cose egli ha chiarito che:
“ faccio un piccolo riassunto di
quello che abbiamo discusso giovedì scorso:
1) prossime
fatture aumentare di fr. 30.- per oggetto, ogni anno a giugno fare versamento
di questa differenza sul mio conto che hai in possesso” (AI 1, doc. F, e-mail
17 ottobre 2007, ore 15:09).
Il 15
novembre 2007 ha nuovamente scritto un e-mail a __________ lamentando il fatto
che le fatture non erano ancora state maggiorate dei fr. 30.-:
“ Ciao __________ ho ricevuto delle
nuove fatture e vedo che non hai modificato il prezzo come abbiamo concordato +
30 frs. da versare ogni 31.07 sul mio conto come da coordinate bancarie in tuo
possesso” (AI 1, doc. F, e-mail 15 novembre 2007, ore 14:49).
Il
28 aprile 2008 l’imputato ha poi contattato __________ con un e-mail dal titolo
“provvigione”, comunicandogli di non aver ancora ricevuto la provvigione, che a
quel momento era di fr. 1'590.- (AI 1, doc. F, e-mail 28 aprile 2008, ore 09:14),
al quale questi ha risposto un paio d’ore più tardi, garantendogli che sarebbe
stata pagata entro la settimana (AI 1, doc. F, e-mail 28 aprile 2008, ore 11:36).
Nonostante la promessa di versamento, il 15 maggio 2008 l’imputato si è
tuttavia lamentato di non aver ancora visto nulla (AI 1, doc. F, e-mail 15
maggio, ore 08:09).
Il
27 maggio 2008 IM 1 ha ancora scritto a __________, annunciando d’aver pagato,
per AP 1, 70 fatture __________ e che pertanto gli avrebbero dovuto essere
accreditati fr. 2’100.-. Nel post scriptum della corrispondenza elettronica,
egli ha aggiunto “per favore controlla che i dati che ti ho spedito venerdì
scorso con sms siano giusti perché non ho ricevuto ancora nulla” (AI 1,
doc. F, e-mail 27 maggio, ore 09:17).
8. Il 10 giugno 2008 __________
ha girato sul conto privato intestato a IM 1 fr. 6'000.-, sotto la dicitura “Paiement
IM 1 commissions 2008” (AI 9, estratto bancario, pag. 4; AI 29, allegato
3).
9. Oltre al prevenuto,
nessuno in AP 1 (soprattutto l’azionista di maggioranza __________) è mai stato
informato né dell’aumento dei prezzi, né tantomeno degli accordi di
retribuzione di IM 1.
Il
2 settembre 2009, IM 1 ha rassegnato le dimissioni da AP 1 (AI 1, doc. H e I).
Poco dopo anche il tecnico della società, __________, ha fatto altrettanto.
Il
15 settembre seguente, il prevenuto si è poi fatto avanti nei confronti
dell’azionista di maggioranza, chiedendogli di poter acquistare la sua quota
azionaria (80%) ad un prezzo di fr. 150'000.- e facendogli presente che senza
di lui e senza __________ la società non aveva alcun valore.
__________,
non avendo considerato l’offerta congrua ed essendosi sentito ricattato, l’ha
rifiutata, non omettendo di sollevare qualche dubbio sullo scopo delle
dimissioni delle due colonne portanti della ditta (all. 1 a MP __________ 13 gennaio 2010, AI 3).
Per
poter prendere in mano AP 1 dopo la partenza dei suoi dipendenti cardine, __________
ha chiesto al suo controller __________ di raccogliere ed esaminare la
documentazione presente nell’ufficio di IM 1. Quest’ultimo ha così scoperto che
buona parte del materiale cartaceo era sparito e che la posta elettronica di
entrambi era stata cancellata. __________ ha di conseguenza allertato un
esperto informatico che è riuscito a recuperare le e-mail aziendali del
prevenuto.
In
questo modo è stato possibile a AP 1 venire a conoscenza degli accordi presi da
IM 1 con __________ di cui si è in precedenza parlato. Non appena ciò è avvenuto,
il 23 settembre 2009, __________ ha contattato il suo legale di fiducia che ha
immediatamente provveduto a notificare al direttore operativo una disdetta
straordinaria con effetto immediato (AI 1, doc. B).
In
seguito la nuova ditta costituita da IM 1, la __________ è entrata in
concorrenza diretta con AP 1 e le ha sottratto parte della clientela, al punto
che quest’ultima ha avviato, il 17 dicembre 2009, una procedura civile contro
l’accusato di fronte alla Pretura di Lugano volta ad impedirgli di continuare
con qualsiasi tipo di concorrenza diretta o indiretta ai suoi danni, poi
respinta con decisione del 4 maggio 2012 (allegato a doc. 11 in inc. Pretura
penale n. 81.2011.204).
Qualche
tempo dopo __________ ha citato in giudizio di fronte alla Pretura di Lugano AP
1, per ottenere il pagamento di prestazioni che sarebbero a suo dire rimaste
insolute.
Dal
canto suo, il 17 dicembre 2009, AP 1 ha promosso una causa in materia di
concorrenza sleale contro IM 1 di fronte al Pretore del distretto di Lugano.
L’istanza è stata respinta con sentenza del 4 maggio 2012.
10. Parallelamente, AP 1
ha deciso di sporgere denuncia penale nei confronti di IM 1. Su quanto avvenuto
nelle fasi iniziali della procedura, si riporta, in applicazione dell’art. 81
cpv. 4 CPP, il relativo stralcio della sentenza impugnata:
“ 6. In data 21/22 dicembre 2009 AP 1 ha sporto denuncia/querela
nei confronti di IM 1 per i reati di truffa (art. 146 CP), falsità in documenti
(art. 251 CP) e delitto contro la Legge federale contro la concorrenza sleale
(art. 23 LCSl), oltre ad ogni altro reato ipotizzabile (act 1). Con decreto di
non luogo a procedere 13 settembre 2010 il Procuratore pubblico ha tuttavia
statuito di non avviare alcun procedimento penale a carico di IM 1 (act 13).
Con istanza 24
settembre 2010 AP 1 ha promosso l’accusa dinanzi alla Camera dei ricorsi penali
del Tribunale di appello, la quale, con decisione 23 dicembre 2010, ha parzialmente annullato il decreto di non luogo a procedere 13 settembre 2010, rimettendo l’incarto
al Procuratore pubblico per il seguito all’azione penale limitatamente al reato
di amministrazione infedele aggravata (art. 158 CP).
7. Con decreto
d’accusa 6 giugno 2011 IM 1 è stato ritenuto colpevole di amministrazione
infedele aggravata siccome commessa per procacciare a sé un indebito profitto,
per avere, a Grancia, da ottobre 2007 a giugno 2008, nella sua qualità di
consigliere di amministrazione e di direttore di AP 1, per procacciare a sé un
indebito profitto, obbligato per negozio giuridico ad amministrare il
patrimonio altrui e a sorvegliarne la gestione, venendo meno al proprio dovere,
danneggiato detto patrimonio e permesso che ciò avvenisse; e meglio, per avere, nelle
circostanze di tempo e di luogo indicate, senza l’autorizzazione di AP 1,
svolto un’attività accessoria per __________, ditta parzialmente concorrente a AP
1 e con la quale __________ collaborava in virtù del contratto di data
20.12.2004, percependo personalmente da __________ fr. 30.- per ogni impianto
installato da AP 1, procacciandosi un indebito profitto di complessivi fr.
6'000.-, importo versato da __________ con singolo accredito in data 10/11
giugno 2008 sul conto n.__________ a lui intestato presso Banca __________
(doc. 29, allegato 3; doc. 9, estratto conto __________ n. __________,
01.07.2007-01.09.2009)” (sentenza impugnata consid. 6 e 7).
Al
termine del dibattimento in Pretura penale tenutosi il 13 ottobre 2013, la
Giudice ha prosciolto IM 1 dall’accusa di amministrazione infedele aggravata.
Contro tale decisione, come visto, l’accusatore privato ha annunciato
tempestivamente appello, confermato con la relativa dichiarazione dopo la
ricezione della motivazione, intimata solo il 7 gennaio 2015.
Richieste d’appello
11. Con il suo appello
l’accusatore privato chiede sostanzialmente l’annullamento della sentenza di
assoluzione e la condanna di IM 1 per amministrazione infedele. A suo avviso,
contrariamente a quanto concluso in prima sede, tutti i presupposti oggettivi e
soggettivi del reato sono dati. In modo particolare è dimostrato che, con il
suo agire contrario ai doveri di direttore, il prevenuto ha danneggiato AP 1
per un importo il cui ammontare è facilmente determinabile grazie alla perizia
prodotta con la dichiarazione d’appello del 27 gennaio 2015.
12. Giusta l’art. 158
cifra 1 CP, si rende colpevole di amministrazione infedele chi, obbligato per
legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio
altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o
permette che ciò avvenga.
La
pena è la detenzione sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 158 cifra 1
cpv. 1 CP). Per il terzo capoverso del citato disposto, il giudice può
pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
L’adempimento
della fattispecie presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed
una soggettiva: è necessario che l’autore abbia avuto una posizione di gerente
(Forum Poenale 2/2011, pag. 69 segg. ed ivi ripresa sentenza del Bezirksgericht
di Zurigo, 9. Abteilung, del 3 settembre 2010, con riferimenti dottrinali), che
egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione,
che ne sia risultato un pregiudizio, e che egli abbia agito intenzionalmente o
con dolo eventuale (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a
ed., Berna 2010, n. 2 segg. ad art. 158; Niggli, in Basler Kommentar, Strafrecht
II, 3a ed., Basilea 2013, n. 11 segg. ad art. 158; Trechsel/Pieth, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 segg. ad
art. 158; DTF 123 IV 17, DTF 122 IV 279 e DTF 120 IV 190).
L’art. 158 CP punisce
l’uso infedele di un potere di amministrazione o di sorveglianza: si parla di “Treubruch”
da parte di chi ha una “Garantenstellung” nei confronti della vittima,
vale a dire ha assunto un ruolo di garante.
Perseguita
è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare che
derivano dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (Mauro
Mini, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, p. 225 e
226 e riferimenti).
L’autore
deve, così, essere tenuto a gestire gli interessi pecuniari altrui o a
sorvegliarne la gestione. E’, quindi, necessario che egli abbia un dovere di
amministrazione o di tutela.
Gestore
ai sensi della norma è colui che dispone di sufficiente indipendenza nel senso
di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio affidatogli (DTF 129 IV
124 consid. 3.1, DTF 123 IV 17 consid. 3b,
DTF 120 IV 190 consid.
2b). E’, dunque, indispensabile, affinché vi sia gestione ai sensi dell’art.
158 CP, che il gestore goda di un’autonomia sufficiente su tutto o su parte del
patrimonio altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un’azienda (STF
6B_931/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 2.1; DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV
190 consid. 2b).
La
norma in questione precisa che il dovere di gestione o di salvaguardia di
interessi pecuniari altrui può derivare dalla legge, da un mandato ufficiale,
da un negozio giuridico o anche da una gestione d’affari senza mandato (FF 1991
Considerandi
II 1018; per esempi concreti cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches
Strafrecht, BT I, 7a ed., Berna 2010, § 19 n. 10).
Il
potere di amministrazione autonomo sui beni affidati può manifestarsi sia
attraverso la stipulazione di atti giuridici, sia con l’obbligo di difendere,
sul piano interno, precisi interessi patrimoniali, sia, infine, con il
compimento di atti materiali (STF 6S.711/2000 del 18 gennaio
2003, consid. 4.3.; DTF 123 IV 17 consid. 3b).
Perché
vi sia reato, il gestore deve aver trasgredito ad un dovere che gli incombe in
tale sua qualità (DTF 120 IV 190). Per stabilire se vi è stata una
trasgressione, occorre preliminarmente determinare in maniera concreta i
contenuti dell’obbligo o, detto altrimenti, stabilire quale comportamento
avrebbe dovuto adottare l’autore. Nell’effettuare questo esame bisogna, tra le
altre cose, chiarire se egli era tenuto a conservare il patrimonio oppure se
era chiamato a fare in modo che esso aumentasse.
Gli
obblighi di amministrare e sorvegliare richiedono l’adempimento di atti
tendenti alla tutela degli interessi patrimoniali altrui (Mauro Mini, op. cit.,
pag. 227 e riferimenti).
Non
ogni inadempimento contrattuale realizza la fattispecie dell’art. 158 CP:
penalmente perseguibile è la violazione di un obbligo principale da parte
dell’autore, mentre quella di semplici doveri accessori non realizza il reato
(Mario Postizzi, Contratto di Mandato e reato per omissione, in CFPG, Basilea
2009, n. 43, pag. 192).
Esempi
di trasgressione dei doveri di gestore sono, tra gli altri, l’utilizzo
contrario alle regole di un patrimonio affidato, come l’impiego non dichiarato
di manodopera subordinata all’autore per suoi scopi privati o a favore di
un’altra ditta (DTF 81 IV 280 seg.), il mancato incasso di tasse dovute e
pagabili da parte di un segretario comunale (DTF 81 IV 232), la trascuranza
volontaria della promozione della vendita dei prodotti in un chiosco (DTF 86 IV
15), la conclusione di contratti per proprio conto o a favore di terzi
concorrenti invece che per conto del proprietario della ditta per la quale
l’autore lavora (DTF 105 IV 313 consid. 3; DTF 80 IV 243, 248), la deviazione
da parte del gerente di una filiale di guadagni spettanti alla casa madre sui
conti di una ditta da lui controllata (DTF 109 IV 112 seg., consid. 2a),
l’accettazione di tangenti in cambio di un comportamento che nuoce agli
interessi patrimoniali del committente (DTF 129 IV 124, consid. 4.1.),
l’effettuazione di una serie di investimenti speculativi contrari agli
interessi ed alle istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190, consid. 2b).
Il
reato è consumato solo se vi è un pregiudizio economico a danno di una terza
persona (DTF 120 IV 190 consid. 2b). E’ il caso quando ci si trova di fronte ad
una vera lesione del patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad
un aumento dei passivi, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato
aumento dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo, tale
da avere per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista
economico (STF 6B_223/2011 del 13 gennaio 2011, consid. 3.3.3 e 6B_931/2008 del
2.
febbraio 2009, consid. 4.1).
Un
pregiudizio temporaneo è sufficiente (DTF 121 IV 104 consid. 2c).
Decreto
d’accusa e principio accusatorio
13.
In primo luogo, va
rilevato che la fattispecie così come indicata nel decreto d’accusa non adempie
i requisiti per poter riconoscere l’esistenza di un caso di amministrazione
infedele. In effetti, da una semplice lettura dei fatti ritenuti dal PP alla
base del reato, si nota come manchi una componente indispensabile della
fattispecie, non essendo nemmeno stato indicato quale sarebbe il danno che IM 1
avrebbe cagionato a AP 1. Di certo non è possibile assimilare il suo profitto
personale al nocumento per la vittima, trattandosi di dati che non forzatamente
coincidono. Ne è la conferma il fatto che nel corso di procedura l’accusatrice
privata ha formulato richieste di indennizzo del danno in quanto tale (esclusi
quindi i costi legali) sempre diverse tra loro.
Inoltre
non è sufficiente, nel caso specifico, fare riferimento a generici doveri dell’imputato
nei confronti della società denunciante poiché ciò non consente di comprendere
esattamente quale obbligo egli abbia infranto prestando aiuto a __________. In
effetti, vi potrebbe ad esempio essere spazio per il reato se, per contratto,
egli era tenuto non solo ad amministrarne il patrimonio e sorvegliarne la
gestione, come indicato nel decreto, ma anche ad incrementarne la cifra
d’affari (DTF 105 IV 313 condis. 3). Per contro, come vedremo, in assenza di un
simile dovere, non è per nulla evidente riuscire a connotare penalmente quando
rimproverato a IM 1.
In realtà, quello
descritto dal procuratore pubblico potrebbe, al limite, rappresentare un caso
di natura civile di infrazione di un eventuale divieto di concorrenza (qui
neppure sostanziato), essendo rimproverato all’imputato d’avere svolto
un’attività per __________ senza l’autorizzazione del suo datore di lavoro, e
di avere, per questo, guadagnato fr. 6'000.-.
Avrebbe invece potuto
avere una connotazione di natura penale la prospettazione, ad esempio, d’aver
svolto personalmente un’attività retribuita che, per contratto, avrebbe dovuto
far eseguire all’accusatrice privata, essendo tenuto non solo a gestirla, ma
anche ad incrementarne gli introiti. In una simile fattispecie il danno, che avrebbe
comunque dovuto essere precisato dall’accusa, sarebbe stato probabilmente
simile al provento.
In
base al principio accusatorio - menzionato all’art. 9 CPP e, in quanto
espressione del diritto di essere sentito, derivato dagli art. 29 cpv. 2 e 32
cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lett. a CEDU - un reato può essere
sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie ben definita, il
pubblico ministero ha promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi
al giudice competente. (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2a; STF 6B_91/2014 del 31
marzo 2015 consid. 4.2;6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 3.1.1;
6B_966/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.2;6B_459/2007 del 18 gennaio 2008
consid. 4.2).
L’atto di accusa (rispettivamente il decreto d’accusa) assume quindi una
doppia funzione: da un lato, quella di circoscrivere l’oggetto del processo e
del giudizio ritenuto che il giudice è vincolato ai fatti descritti nell’accusa
(principio dell’immutabilità), dall’altro quella di informare l’imputato sui
fatti che gli sono rimproverati in modo che possa adeguatamente far valere le
sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 133 IV 235 consid.
6.
; 126 I 19 consid. 2a con rif.; STF 6B_492/2012 del 22 febbraio 2013,
consid. 3.4.1;6B_796/2010 del 14 marzo 2011 consid. 1.4; Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra 2011, § 24 n. 531; Schmid,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 12 n.
209).
Di conseguenza, per il suo
giudizio, il giudice è vincolato dai fatti indicati nell’atto (decreto)
d’accusa e non se ne può in alcun modo discostare.
Non
costituendo, quindi, la fattispecie sottoposta a giudizio una amministrazione
infedele ai sensi dell’art. 158 CP, si impone il proscioglimento di IM 1
dall’accusa in questione e, quindi, la conferma della sentenza di primo grado,
rispettivamente la reiezione dell’appello.
14.
Detto questo, a
comprova di quanto appena scritto, va poi rilevato che i fatti sui quali
l’appellante ha fondato le sue considerazioni e che ha ritenuto essere
costituitivi di reato - e meglio quelli per i quali l’imputato, di comune
accordo con il signor __________, avrebbe deciso di caricare la commissione di
fr. 30.- garantitagli da __________ a AP 1 nella forma di un aumento dei
singoli abbonamenti di pari portata, in modo da, in pratica, farsi pagare da
quest’ultima per prestazioni fornite a titolo privato per la prima -
costituisce una fattispecie del tutto diversa da quella indicata nel decreto
d’accusa. Di principio non necessiterebbe dunque nemmeno di essere trattata.
Ciò
posto, per completezza e per verificare se sussistono le basi per un rinvio
della pratica al Ministero pubblico, appare tuttavia utile chinarvisi.
Fattispecie
evocata dall’accusatrice privata e art. 158 CP
15.
La posizione di
gerente di IM 1 all’interno di AP 1 è indiscutibile, essendone egli stato il
direttore operativo, sicché non appare necessario approfondire ulteriormente
questo presupposto, peraltro già trattato in maniera esaustiva nella sentenza
di prime cure (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 6 segg.).
Aperta sarebbe quindi solo
la questione a sapere se egli, fornendo le sue prestazioni di supporto a __________
ed accettando l’importo di fr. 6'000.-, avrebbe violato i suoi doveri di gestore
e danneggiato AP 1.
La
giudice della Pretura penale ha concluso che non vi sono agli atti sufficienti
elementi per provare che l’attività del prevenuto a favore di __________ e il
susseguente compenso abbiano in qualche modo influito sull’aumento delle
fatture a AP 1, essendo piuttosto probabile che l’aumento dei prezzi sia stato
una conseguenza di una politica generalizzata di rincaro adottata dalla società
romanda, indipendentemente dal rapporto contrattuale con IM 1. Oltre a ciò, per
il primo giudice, non vi è alcuna traccia di danno patito dall’accusatrice
privata a seguito degli atti ascritti all’imputato.
16.
Per la valutazione
dell’esistenza di un comportamento contrario ai doveri di gestore, va in primo
luogo esaminato se, collaborando con __________ per la manutenzione degli
apparecchi ai suoi clienti ticinesi, IM 1 ha in qualche modo agito
contrariamente agli interessi della ditta da lui diretta.
Non
essendovi in atti alcun contratto che attesti l’obbligo del prevenuto di
aumentare in tutti i modi la cifra d’affari della società e trattandosi qui di
clientela esplicitamente esclusa dal contratto di agenzia stipulato tra le due
società (AI 1, doc. E e MP __________ 27 maggio 2010, AI 12, pag. 3), la
risposta non può essere che negativa, in quanto tali consumatori finali non
avrebbero mai potuto essere serviti da AP 1.
Certo,
egli avrebbe potuto anche pensare di proporre di seguire quella clientela sotto
il cappello della ditta accusatrice privata, facendo guadagnare quest’ultima,
ma il non averlo fatto non può essere considerato un atto di amministrazione
infedele. In effetti non si trattava di un gesto vitale per la società. Inoltre
le spiegazioni fornite dal prevenuto sono apparse piuttosto logiche e
credibili: inizialmente è intervenuto perché ciò gli è stato chiesto come un
favore personale da __________ e lo ha fatto pensando che in un secondo tempo
avrebbe potuto portare anche quei clienti in AP 1, cosa che ha dichiarato aver
iniziato a fare, prima che i rapporti con l’azionista di maggioranza si
deteriorassero.
Inoltre,
l’accusa non è riuscita a dimostrare che l’imputato ha fornito il suo supporto
a __________ rubando tempo e energie al lavoro che egli doveva prestare per la
ditta accusatrice privata. In qualità di direttore, egli non era certamente
legato fiscalmente a orari determinati, per cui, per ipotesi, anche l’aver
eventualmente dedicato qualche minuto durante la giornata a scrivere e-mail o
rispondere a telefonate relative a questa attività non comporta specularmente
un danno patrimoniale a AP 1.
Resta
quindi da appurare - sempre nella consapevolezza che nel decreto d’accusa
nemmeno se ne parla - se, come sostenuto dall’appellante, l’atto illecito non
sia consistito nel far pagare a AP 1 delle prestazioni che l’accusato ha fornito
a __________. In altri termini deve essere verificato se è provato che
l’aumento di fr. 30.- delle fatture all’accusatore privato non sia stato che un
artificio per giungere ad un simile risultato.
17.
Tutto quanto ben
esaminato, questa Corte ritiene di poter condividere le conclusioni della
sentenza impugnata. In effetti non è assolutamente accertato che il prevenuto
abbia amministrato infedelmente AP 1, né che l’abbia danneggiata con l’asserito
atto illecito, non essendo stato sufficientemente sostanziato che l’aumento dei
prezzi di fr. 30.- delle prestazioni fatturate a AP 1 sia avvenuto per poter
pagare il prevenuto.
Sia
il IM 1 che __________ hanno sempre sostenuto che l’aumento di fr. 30.- delle
fatture a AP 1 non è stato una conseguenza della decisione di riconoscergli un
indennizzo per il lavoro prestato a __________ a titolo personale e della
volontà di caricare la prestazione al suo datore di lavoro.
Il
rincaro è stato frutto una decisione indipendente della ditta romanda, inserita
in un programma dei prezzi generalizzato, in parte anche imposta dal nuovo
investitore __________. Il fatto che __________ abbia stabilito di destinare
quella differenza al pagamento del prevenuto è una questione interna alla sua
società che non ha comportato nocumento alcuno a quella ticinese. __________ ha
pure precisato che l’idea del compenso era stata sua, non di IM 1 e che lui lo
vedeva piuttosto come un regalo a titolo di ringraziamento per l’importante
aiuto.
L’importo
di fr. 30.- a fattura è stato preso da loro come punto di riferimento, non
sapendo su quale altra base calcolare la ricompensa. Non il contrario, cioè non
è in alcun modo dimostrato che sia stata prima stabilita la remunerazione e poi
trovato il modo di accollarla all’accusatrice privata aumentando le tariffe di
conseguenza.
Che
si trattasse di una remunerazione che non doveva danneggiare AP 1 è avvalorato
poi dal fatto che, non appena sono state avviate delle trattative per passare a
questa anche i clienti privati di __________, non si è più parlato di un
compenso per le prestazioni individuali del prevenuto non coperte da quanto
corrisposto con il versamento dei fr. 6'000.- (VI __________ dibattimento di
primo grado, 15 ottobre 2013, pag. 1 segg. e VI IM 1, dibattimento di primo
grado, 15 ottobre 2013, pag. 2 seg.).
18.
Il teste __________,
anche se amico dell’imputato, è credibile e non vi sono motivi per pensare che
possa aver mentito.
La
causa civile che vede attualmente in lite __________ e l’accusatrice privata
non lo concerne, essendo egli uscito dalla società già nel 2010.
Nelle
loro dichiarazioni, sia l’imputato che il teste sono sempre stati coerenti e
lineari e non risultano esserci incongruenze di rilievo, né interne, né
intrecciate.
19.
Sull’altro piatto
della bilancia va tuttavia posto il fatto che, a destare qualche dubbio circa
la bontà di quanto avvenuto e a favore della tesi accusatoria, vi sono
apparentemente le e-mail rinvenute sul computer del prevenuto e prodotte con la
denuncia del 21 dicembre 2009 (AI 1, doc. F). In modo particolare vi è quella
del 17 ottobre 2007, ove egli conferma a __________ che nel colloquio del
precedente giovedì essi avevano, tra le altre cose, concordato che le prossime
fatture a AP 1 avrebbero dovuto essere aumentate di fr. 30.- per oggetto e che
ogni anno a giugno la differenza avrebbe dovuto essergli versata sul suo conto
personale. Pure equivoco potrebbe apparire l’e-mail 15 novembre 2007 nel quale IM
1.
scrive a __________ d’aver ricevuto delle nuove fatture e di aver constatato
che egli non ha modificato il prezzo come avevano concordato.
Nonostante
la CRP sia stata di opinione diversa (sentenza 23 dicembre 2010, AI 23, pag.
10), è molto difficile - come spesso avviene quando ci si trova di fronte a
corrispondenze brevi, estrapolate dal loro contesto e senza che sia possibile
vedere cosa sia stato scritto prima e dopo tra le parti - dare un significato
apodittico alle frasi in esse contenute.
Quelle
in questione, in effetti, se prese come a sé stanti, possono essere interpretate
sia in linea con la teoria difensiva, che contro la stessa, a dipendenza
dall’approccio di colui che le legge. Lette dal punto di vista dell’accusatore
privato, esse potrebbero indurre a pensare che l’aumento di fr. 30.- sia stato
deciso da __________ e da IM 1 unitamente al fatto che la differenza avrebbe
dovuto essere corrisposta a quest’ultimo con versamento sul suo conto
personale.
Questa
è anche la conclusione cui è giunta la CRP, chiamata a decidere sull’istanza di
promozione dell’accusa promossa da AP 1 il 24/27 settembre 2010 (AI 23, consid.
4, pag. 10 seg.), con la quale ha rinviato gli atti al procuratore per
verificare se c’è stato o meno un aumento delle fatture anche per gli altri
clienti __________ e se il fatto di aver svolto un’attività accessoria
remunerata per conto di un terzo adempisse i requisiti dell’art. 158 CP.
Se
trattate, invece, dal punto di vista della tesi difensiva, esse potrebbero
essere intese come semplici conferme di discussioni tra le parti, con cui, da
un lato, è stato concordato il rincaro generalizzato perché così richiesto da __________,
e, dall’altro, sono state decise le modalità per il compenso all’accusato.
Certo, le frasi ed i termini utilizzati non sono dei migliori e le due cose
appaiono intersecarsi, ma nessuna delle parti ha una formazione tale da poter
ipotizzare che vi sia stata una scelta oculata e cosciente dei termini.
D’altronde la corrispondenza per e-mail è, per sua natura, più rapida ed
immediata, sicché spesso e volentieri i testi sono meno curati rispetto ad
altri tipi di comunicazione scritta.
Riscontrato
che non si tratta di atti inequivocabili e che non vi sono scritti o elementi
di complemento che consentano di desumere cosa esattamente intendessero
l’autore e il destinatario degli stessi, preso atto delle dichiarazioni dei
diretti interessati, in applicazione del principio in dubio pro reo, non è
possibile trarre alcuna conclusione processualmente valida da queste e-mail.
20.
Dalla documentazione
richiamata da __________ si può inoltre desumere come, in effetti, a più
clienti sia stato applicato un aumento dei prezzi prima o durante il periodo
che ci concerne (annessi all’AI 29).
In
più, troviamo agli atti la copia di un e-mail di __________ ai collaboratori,
contenente i punti fermi di un piano d’azione deciso in una riunione del 27
maggio 2008 (verso la fine del periodo che ci concerne), tra i quali si trova
appunto una disposizione di aumento generalizzato dei prezzi degli abbonamenti
(AI 29, annesso 4).
Questi
documenti sono stati prodotti il 4 aprile 2011, con una lettera accompagnatoria
del direttore generale di __________ __________, nella quale egli conferma:
“En prologue, la société __________ a initié une agumentation de ses
prix dès 2006 et ceci après 5 années consécutives sans jamais avoir indexés ses
prix” (AI 29).
Questa
dichiarazione, fatta al magistrato inquirente da una persona non direttamente
coinvolta nella vicenda (non è stato provato il contrario e nemmeno reso
verosimile), seppur non nella forma di una testimonianza, rappresenta un
indizio a favore della versione difensiva. Essa è stata ribadita per iscritto
anche nell’imminenza del dibattimento d’appello:
“Je confirme que dès 2006 __________ ha initié une augmentation de
prix vers ses clients. C’était la première augmentation de nos prix depuis 5
ans et c’était appliqué dans une manière générale vers tous nos 5'000 clients
en Suisse.” (lettera di __________ del 27 febbraio 2015, doc. CARP
XVII).
21.
Tra gli atti inviati
(AI 29, Annexe 3) vi è anche una registrazione del pagamento dell’importo di
fr. 6'000.- all’accusato sotto la dicitura “commissions 2008”. Di nuovo vale qui quanto scritto in precedenza: non è possibile considerare il termine
utilizzato come una prova che si sia trattato effettivamente di commissioni in
senso giuridico del termine, poiché il redattore della nota, privo di
formazione specifica in ambito legale, l’ha utilizzato per dire tutt’altro
(“regalo”), come asserito da __________ nello stralcio sopra riportato (VI __________
dibattimento di primo grado, 15 ottobre 2013, pag. 4).
22.
In base a quanto
precede, non può essere considerato sufficientemente provato che l’imputato
abbia concordato con __________ di caricare alla ditta da lui diretta i
compensi per prestazioni fornite privatamente ad essa. I messaggi elettronici,
da soli, restano al livello di mero indizio.
Dovendosi
pertanto considerare, in applicazione del principio in dubio pro reo, l’aumento
del prezzo degli abbonamenti un atto fondato su una decisione precedente e
avulsa dalla remunerazione riconosciuta al prevenuto per il suo supporto a __________,
non si può evincere che esso abbia cagionato un danno all’accusatrice privata,
che avrebbe dovuto in ogni caso, a prescindere dal compenso di IM 1,
corrispondere quei fr. 30.- in più.
Il
pagamento delle prestazioni fornite dall’imputato è stato assunto
esclusivamente da __________, che ha deciso di destinare ad esso una parte dei
suoi guadagni, utilizzando come metodo di calcolo il numero di fatture emesse
nei confronti di AP 1 moltiplicato per i fr. 30.-. Errato, in base alle
risultanze, è dunque concludere, come vorrebbe l’appellante, che i fr. 30.-
dell’aumento siano passati nelle tasche dell’imputato. La prova è il fatto che,
per finire, a quest’ultimo sono stati versati solo fr. 6'000.-, quindi solo una
parte di quanto incassato in più dalla società romanda grazie al rincaro.
In
definitiva, se, come accertato in precedenza, l’appello dell’accusatrice
privata deve essere respinto per la violazione del principio accusatorio,
neppure qualora non fosse sussistita una simile grave lacuna procedurale,
l’esito della causa sarebbe stato diverso, portando anche l’esame del merito al
proscioglimento dell’imputato.
23.
Per
questi motivi, la sentenza 15 ottobre 2014 della Pretura penale, con la quale IM
1.
è stato assolto dall’accusa di amministrazione infedele aggravata, deve
essere confermata. Di riflesso sono pure da respingere le pretese di
risarcimento avanzate dall’accusatrice privata.
Spese
24.
Visto l’esito dell’appello,
è confermata l’attribuzione degli oneri processuali relativi al procedimento di
primo grado così come stabilita nella sentenza impugnata, ivi compreso
l'accollamento all'accusatore privato appellante della tassa di fr. 600.-
relativa alla motivazione scritta.
Gli oneri processuali di
appello seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante.
L’imputato prosciolto non ha
avanzato richieste ai sensi dell’art. 429 CPP, per cui non si entra sulla
questione.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg.
e 398 e segg. CPP;
22, 25, 40, 42,
44, 47, 49, 50, 51, 158 CP;
nonché, sulle spese di
giustizia, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, l’art. 436 cpv. 2 CPP
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1.
L’appello è
respinto.
Di
conseguenza,
1.1
IM
1.
è prosciolto dall'accusa di amministrazione infedele per i
fatti descritti del DA n. 2171/2011 del 6 giugno 2011.
1.2
Sono respinte le
pretese di risarcimento del danno avanzate dall'accusatore privato AP 1.
2.
È
confermata l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in
prima sede, compreso l'accollamento all'accusatore privato della tassa di
giustizia di fr. 600.- relativa alla motivazione della sentenza.
3.
Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico
dell’appellante AP 1.
4.
Intimazione a:
5.
Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.