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17.2015.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 ottobre 2015Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

4. Nel 2004 __________

ha iniziato a offrire sul mercato ticinese un prodotto per il controllo a

distanza delle giacenze di nafta nelle cisterne dei palazzi, andando così a

mettersi parzialmente in concorrenza con la ditta dell’imputato, essendo la

clientela target pressapoco la stessa (MP __________ 27 maggio 2010, AI 12,

pag. 2). Ad occuparsi del servizio alla sua clientela ticinese era __________

stesso.

Nel

corso di quell’anno, l’imputato ha deciso di contattare __________ per

verificare se vi fosse qualche possibilità di trovare delle sinergie tra le due

società, in modo da poter scongiurare il pericolo che questa portasse via

troppi clienti a AP 1. Dopo aver presentato l’attività della sua ditta ed aver

stuzzicato l’interesse di __________, che ha trovato intrigante l’idea di poter

delegare la vendita dei propri prodotti a qualcuno che meglio conosceva il

nostro cantone e che già si trovava sul posto per il servizio di assistenza, IM

1 è riuscito a convincerlo a dare avvio a una collaborazione tra le due ditte:

“ Dopo essere stato contattato da IM 1,

il quale mi aveva presentato qual era l'attività della AP 1, a me era apparso

subito interessante l'idea di delegare alla AP 1 la vendita dei prodotti __________.

Questo soprattutto in considerazione del fatto che il signor IM 1 conosceva

molto bene, senz'altro meglio di me, il mercato ticinese. Per me sarebbe quindi

stato molto importante poter avere un partner in Ticino che effettuasse, al mio

posto, la distribuzione dei prodotti __________. Dico anche che quando un

cliente acquistava un nostro prodotto, e mi riferisco in particolare del

prodotto che permetteva il controllo a distanza delle giacenze nelle cisterne

di gasolio, lo stesso stipulava con la __________ un contratto di abbonamento

per la ricezione e la lettura dei dati, oltre che per servizi collaterali. Il

cliente pagava annualmente una tariffa fissa per questo abbonamento.

Ricordo che IM 1 mi disse che il prodotto __________

era particolarmente interessante anche per AP 1 in quanto gli permetteva di

aprire nuove porte sul mercato ed in particolare di rivolgersi ad

amministrazioni immobiliari che fino a quel momento non avevano ancora

acquistato prodotti della AP 1.

In definitiva, la collaborazione

che poteva nascere tra AP 1 e la __________ poteva essere vantaggiosa per

entrambe le società.” (MP __________, AI 12, pag. 2)

In

data 20 / 23 dicembre 2004, AP 1 e __________ hanno così sottoscritto un

contratto di agenzia con il quale IM 1 è riuscito a garantire alla sua società

l’esclusiva della vendita dei prodotti __________ in Ticino a partire da quel

momento in poi (AI 1, doc. E). Dalla clausola di esclusività a favore di AP 1 erano

estromessi i clienti presenti su tutto il territorio nazionale (ad es. __________,

__________, __________). Inoltre i vecchi clienti ticinesi di __________

avrebbero continuato ad essere seguiti da tale società e non sarebbero quindi

passati sotto il controllo di quella del prevenuto (MP __________ 27 maggio

2010, AI 12, pag. 3).

Sotto

il capitolo relativo alla remunerazione dell’agente, le parti hanno convenuto

che i prezzi di vendita di __________ ai clienti sarebbero stati fissati dalla

società in funzione di una strategia dei prezzi decisa globalmente dalla ditta.

Il

prezzo sarebbe stato lo stesso indipendentemente da chi fosse l’agente e

avrebbe potuto essere oggetto di modifiche (aumenti) periodici.

D’altro

canto anche AP 1 avrebbe potuto maggiorare i prezzi, ma solo dopo averne

discusso con __________:

“ La rémuneration de l’agent est

prévue de manière à le motiver de manière étroite à un résultat rapide sur le

marché ouvert grâce à ses services.

Les

prix de vente de __________ au client sont fixés par __________ en fonction

d’une strat.ie de prix décidée globalement par __________. Ce prix est le même

quel que soit l’agent et peut faire l’objet d’adjustements périodiques. (…) AP

1 est ce pendant susceptible de modifier ce prix à la hausse après discussion

avec __________. __________ appliquera sa politique de prix en Suisse.” (AI 1,

doc. E pag. 4).

5. Nel 2006 i prodotti

venduti da __________ ai clienti ticinesi non contemplati nell’esclusiva a

favore di AP 1 (tra i quali anche lo Stato del Cantone Ticino, per il quale

venivano gestiti 130 impianti) hanno iniziato ad avere dei problemi ed a

necessitare di interventi di manutenzione. Questo repentino aumento delle

richieste di assistenza, abbinato alla distanza geografica tra i clienti

ticinesi ed i tecnici romandi della ditta produttrice, ha creato delle

difficoltà logistiche non indifferenti a __________, che ha così pensato di

chiedere un aiuto a IM 1, a titolo personale e non quale direttore di AP 1. In

base alle sue intenzioni egli avrebbe innanzitutto dovuto individuare sul

territorio cantonale una persona che potesse effettuare i lavori sugli impianti

a prezzi interessanti e, poi, fungere da coordinatore degli interventi con

questo professionista locale.

La

proposta di collaborazione è stata accettata e il prevenuto ha suggerito a __________,

come tecnico elettricista, un suo conoscente, __________:

“ Io faticavo a gestire i clienti in

Ticino, non avendo nemmeno la possibilità di recarmi spesso nel Cantone Ticino.

E così che a far tempo all'incirca dal 2007 ho chiesto a IM 1 se poteva darmi

una mano nella gestione dei clienti __________ su territorio ticinese. Il suo

aiuto sarebbe consistito, in primo luogo, nel reperire una persona che potesse

effettuare le manutenzioni sugli impianti, possibilmente anche a prezzi

vantaggiosi. IM 1 mi ha quindi indirizzato sul signor __________, suo

conoscente. In secondo luogo, quando le lamentele dei clienti __________ si

sono fatte sempre più insistenti, io ho chiesto al signor IM 1 di contattare

lui il signor __________, nei casi di necessità e di urgenza, per fare andare

avanti il lavoro in maniera più celere. In buona sostanza, IM 1 fungeva un po'

da intermediario tra __________ ed il signor __________ per convincere

quest'ultimo, in ragione della loro amicizia, ad intervenire sugli impianti che

presentavano problemi un po' rapidamente, anche se ciò comportava per il signor

__________ di lavorare diverse ore al giorno o durante i finesettimana.

Ritenuto come in

quel periodo (nel 2007) gli impianti __________ che avevano bisogno di

manutenzione erano numerosi, l'aiuto di IM 1 per __________ nella coordinazione

dei lavori di manutenzione è stato determinante. Ciò ha permesso di evitare di

perdere numerosi clienti, anche importanti, come il Cantone Ticino.

Devo dire che

sono io che ho insistito un po' con IM 1 affinché lui si occupasse di questa

cosa e lui, in virtù dei forti legami professionali che ci legavano, non ha

saputo dirmi di no, probabilmente anche in vista della continuazione

dell'ottima collaborazione tra la AP 1 e __________.” (MP __________ 27 maggio

2010, AI 12, pag. 3).

Inizialmente,

le parti non avevano previsto alcun tipo di remunerazione per le prestazioni

fornite dall’imputato a __________:

“ Con __________ inizialmente non si

era mai parlato di una mia retribuzione per questo genere di attività e io

nemmeno me l'aspettavo. Per me era già importante che la __________ avesse dato

alla AP 1 la possibilità di commercializzare il servizio offerto dalla __________.”

(MP IM 1 17 marzo 2010, AI 7, pag. 2).

In

seguito, tuttavia, nel corso del 2007, __________, visto l’importante supporto

fornito alla sua ditta da IM 1, ha reputato corretto riconoscergli un compenso,

che egli ha ritenuto poter stimare in una forchetta dai fr. 5'000.- ai fr.

7'000.- (MP __________ 27 maggio 2010, AI 12, pag. 3).

6. Nel contempo, sempre

nel 2007, __________ ha aumentato di fr. 30.- i prezzi dei suoi servizi a AP 1,

passati da fr. 258.- a fr. 288.- per ogni singola fattura.

__________,

non sapendo bene come fare a quantificare il compenso per l’accusato, ha preso

spunto da questo incremento e dal fatto che più o meno il numero dei clienti

serviti in Ticino dalle due società era analogo ed ha proposto al prevenuto,

che ha accettato, di retribuire il lavoro da lui fornito a titolo personale a __________,

riconoscendogli un importo pari fr. 30.- moltiplicato per il numeri di fatture

emesse a carico di AP 1.

Nella

descrizione dei fatti fornita da entrambi, questa operazione non ha comportato

alcuna perdita per la società gestita da IM 1, poiché l’aumento non era stato

un’operazione artificiale per fare in modo di ribaltare su AP 1 il pagamento

dei servizi forniti da lui alla società romanda, ma è stato la conseguenza di

una politica di rincaro generalizzato delle prestazioni di __________:

“ Nel 2007 il signor __________ mi

disse che la __________ in quell'anno avrebbe aumentato i prezzi dei loro servizi

per tutta la Svizzera. In particolare, per la AP 1 ci sarebbe stato un aumento

di fr. 30.00 (da fr. 258.00 a fr. 288.00) su ogni fattura. Il signor __________,

per il fatto che io avevo gestito bene i clienti di __________ in Ticino, ha

voluto riconoscere a mio favore questo aumento di fr. 30.00 sulle fatture di AP

1 a titolo di gratifica per i lavori di manutenzione dei clienti __________ in

Ticino. Io ho accettato la proposta fattami da __________, anche perché la AP 1

non avrebbe comunque perso nulla, ritenuto che avrebbe dovuto in ogni caso

pagare fr. 288.00 a __________ per ogni fattura da quest'ultima emessa.” (MP IM

1 17 marzo 2010, AI 7, pag. 2 seg.).

“ Premetto che nel 2007 la __________

ha aumentato i prezzi per i suoi servizi per tutti i suoi clienti e partner sia

in Svizzera che all'estero. In particolare, la __________ ha aumentato per

tutti i suoi clienti (compresa la AP 1) il prezzo dei suoi servizi di fr. 30.00

su ogni fattura. In alcuni casi l'aumento è stato di fr. 80.00, questo perché

questi clienti beneficiavano di servizi particolari.

Nella mia testa

io avevo pensato di riconoscere a IM 1 questi fr. 30.00 di aumento per ogni

singolo impianto in gestione a __________ (dell'ordine di 250), visto che

l'aiuto di IM 1 è stato fornito proprio su questi impianti. Preciso che per

ogni impianto (un cliente può infatti avere a disposizione più impianti) la __________

emetteva una sola fattura ogni anno, corrispondente al prezzo dell'abbonamento.

IM 1 tuttavia non

era a conoscenza del numero di impianti che la __________ gestiva sul

territorio ticinese. Egli quindi mi propose di effettuare lo stesso calcolo

sulla base degli impianti gestiti da AP 1. Devo dire che la quantità degli

impianti gestiti dalla __________ e quelli gestiti dalla AP 1 era più o meno la

stessa. lo quindi mi sono ritrovato d'accordo con la proposta fattami dal IM 1.

Preciso che per

la AP 1, nel 2007, i costi dei servizi fatturati da __________ è passato da fr.

258.00 a fr. 288.00. Per questo motivo, per l'anno 2007, per ogni impianto

gestito da AP 1, e di conseguenza per ogni fattura emessa da __________

all'indirizzo di AP 1, l'aumento di fr. 30.00 (la differenza tra fr. 258.00 e

fr. 288.00) io l'ho riconosciuto a favore di IM 1.

ADR che è giusto

dire che in questo modo la AP 1 non ha subito alcuna perdita ritenuto come la

stessa avrebbe comunque dovuto pagare l'importo di fr. 288.00 a __________. L'aumento dei prezzi infatti non è stato deciso solo per permettere a IM 1 di

ottenere una remunerazione, bensì ha riguardato tutti i clienti __________ e

non solo AP 1” (MP __________ 27 maggio 2010, AI 12, pag. 3).

7. L’accordo di

indennizzo è stato concluso solo oralmente.

Già

il 17 ottobre 2007, tuttavia, l’imputato ha contattato __________ per posta

elettronica, facendo riferimento ad una discussione tra loro di qualche giorno

prima, l’11 ottobre 2007 (come si evince dal titolo del file). Tra le altre

cose egli ha chiarito che:

“ faccio un piccolo riassunto di

quello che abbiamo discusso giovedì scorso:

1) prossime

fatture aumentare di fr. 30.- per oggetto, ogni anno a giugno fare versamento

di questa differenza sul mio conto che hai in possesso” (AI 1, doc. F, e-mail

17 ottobre 2007, ore 15:09).

Il 15

novembre 2007 ha nuovamente scritto un e-mail a __________ lamentando il fatto

che le fatture non erano ancora state maggiorate dei fr. 30.-:

“ Ciao __________ ho ricevuto delle

nuove fatture e vedo che non hai modificato il prezzo come abbiamo concordato +

30 frs. da versare ogni 31.07 sul mio conto come da coordinate bancarie in tuo

possesso” (AI 1, doc. F, e-mail 15 novembre 2007, ore 14:49).

Il

28 aprile 2008 l’imputato ha poi contattato __________ con un e-mail dal titolo

“provvigione”, comunicandogli di non aver ancora ricevuto la provvigione, che a

quel momento era di fr. 1'590.- (AI 1, doc. F, e-mail 28 aprile 2008, ore 09:14),

al quale questi ha risposto un paio d’ore più tardi, garantendogli che sarebbe

stata pagata entro la settimana (AI 1, doc. F, e-mail 28 aprile 2008, ore 11:36).

Nonostante la promessa di versamento, il 15 maggio 2008 l’imputato si è

tuttavia lamentato di non aver ancora visto nulla (AI 1, doc. F, e-mail 15

maggio, ore 08:09).

Il

27 maggio 2008 IM 1 ha ancora scritto a __________, annunciando d’aver pagato,

per AP 1, 70 fatture __________ e che pertanto gli avrebbero dovuto essere

accreditati fr. 2’100.-. Nel post scriptum della corrispondenza elettronica,

egli ha aggiunto “per favore controlla che i dati che ti ho spedito venerdì

scorso con sms siano giusti perché non ho ricevuto ancora nulla” (AI 1,

doc. F, e-mail 27 maggio, ore 09:17).

8. Il 10 giugno 2008 __________

ha girato sul conto privato intestato a IM 1 fr. 6'000.-, sotto la dicitura “Paiement

IM 1 commissions 2008” (AI 9, estratto bancario, pag. 4; AI 29, allegato

3).

9. Oltre al prevenuto,

nessuno in AP 1 (soprattutto l’azionista di maggioranza __________) è mai stato

informato né dell’aumento dei prezzi, né tantomeno degli accordi di

retribuzione di IM 1.

Il

2 settembre 2009, IM 1 ha rassegnato le dimissioni da AP 1 (AI 1, doc. H e I).

Poco dopo anche il tecnico della società, __________, ha fatto altrettanto.

Il

15 settembre seguente, il prevenuto si è poi fatto avanti nei confronti

dell’azionista di maggioranza, chiedendogli di poter acquistare la sua quota

azionaria (80%) ad un prezzo di fr. 150'000.- e facendogli presente che senza

di lui e senza __________ la società non aveva alcun valore.

__________,

non avendo considerato l’offerta congrua ed essendosi sentito ricattato, l’ha

rifiutata, non omettendo di sollevare qualche dubbio sullo scopo delle

dimissioni delle due colonne portanti della ditta (all. 1 a MP __________ 13 gennaio 2010, AI 3).

Per

poter prendere in mano AP 1 dopo la partenza dei suoi dipendenti cardine, __________

ha chiesto al suo controller __________ di raccogliere ed esaminare la

documentazione presente nell’ufficio di IM 1. Quest’ultimo ha così scoperto che

buona parte del materiale cartaceo era sparito e che la posta elettronica di

entrambi era stata cancellata. __________ ha di conseguenza allertato un

esperto informatico che è riuscito a recuperare le e-mail aziendali del

prevenuto.

In

questo modo è stato possibile a AP 1 venire a conoscenza degli accordi presi da

IM 1 con __________ di cui si è in precedenza parlato. Non appena ciò è avvenuto,

il 23 settembre 2009, __________ ha contattato il suo legale di fiducia che ha

immediatamente provveduto a notificare al direttore operativo una disdetta

straordinaria con effetto immediato (AI 1, doc. B).

In

seguito la nuova ditta costituita da IM 1, la __________ è entrata in

concorrenza diretta con AP 1 e le ha sottratto parte della clientela, al punto

che quest’ultima ha avviato, il 17 dicembre 2009, una procedura civile contro

l’accusato di fronte alla Pretura di Lugano volta ad impedirgli di continuare

con qualsiasi tipo di concorrenza diretta o indiretta ai suoi danni, poi

respinta con decisione del 4 maggio 2012 (allegato a doc. 11 in inc. Pretura

penale n. 81.2011.204).

Qualche

tempo dopo __________ ha citato in giudizio di fronte alla Pretura di Lugano AP

1, per ottenere il pagamento di prestazioni che sarebbero a suo dire rimaste

insolute.

Dal

canto suo, il 17 dicembre 2009, AP 1 ha promosso una causa in materia di

concorrenza sleale contro IM 1 di fronte al Pretore del distretto di Lugano.

L’istanza è stata respinta con sentenza del 4 maggio 2012.

10. Parallelamente, AP 1

ha deciso di sporgere denuncia penale nei confronti di IM 1. Su quanto avvenuto

nelle fasi iniziali della procedura, si riporta, in applicazione dell’art. 81

cpv. 4 CPP, il relativo stralcio della sentenza impugnata:

“ 6. In data 21/22 dicembre 2009 AP 1 ha sporto denuncia/querela

nei confronti di IM 1 per i reati di truffa (art. 146 CP), falsità in documenti

(art. 251 CP) e delitto contro la Legge federale contro la concorrenza sleale

(art. 23 LCSl), oltre ad ogni altro reato ipotizzabile (act 1). Con decreto di

non luogo a procedere 13 settembre 2010 il Procuratore pubblico ha tuttavia

statuito di non avviare alcun procedimento penale a carico di IM 1 (act 13).

Con istanza 24

settembre 2010 AP 1 ha promosso l’accusa dinanzi alla Camera dei ricorsi penali

del Tribunale di appello, la quale, con decisione 23 dicembre 2010, ha parzialmente annullato il decreto di non luogo a procedere 13 settembre 2010, rimettendo l’incarto

al Procuratore pubblico per il seguito all’azione penale limitatamente al reato

di amministrazione infedele aggravata (art. 158 CP).

7. Con decreto

d’accusa 6 giugno 2011 IM 1 è stato ritenuto colpevole di amministrazione

infedele aggravata siccome commessa per procacciare a sé un indebito profitto,

per avere, a Grancia, da ottobre 2007 a giugno 2008, nella sua qualità di

consigliere di amministrazione e di direttore di AP 1, per procacciare a sé un

indebito profitto, obbligato per negozio giuridico ad amministrare il

patrimonio altrui e a sorvegliarne la gestione, venendo meno al proprio dovere,

danneggiato detto patrimonio e permesso che ciò avvenisse; e meglio, per avere, nelle

circostanze di tempo e di luogo indicate, senza l’autorizzazione di AP 1,

svolto un’attività accessoria per __________, ditta parzialmente concorrente a AP

1 e con la quale __________ collaborava in virtù del contratto di data

20.12.2004, percependo personalmente da __________ fr. 30.- per ogni impianto

installato da AP 1, procacciandosi un indebito profitto di complessivi fr.

6'000.-, importo versato da __________ con singolo accredito in data 10/11

giugno 2008 sul conto n.__________ a lui intestato presso Banca __________

(doc. 29, allegato 3; doc. 9, estratto conto __________ n. __________,

01.07.2007-01.09.2009)” (sentenza impugnata consid. 6 e 7).

Al

termine del dibattimento in Pretura penale tenutosi il 13 ottobre 2013, la

Giudice ha prosciolto IM 1 dall’accusa di amministrazione infedele aggravata.

Contro tale decisione, come visto, l’accusatore privato ha annunciato

tempestivamente appello, confermato con la relativa dichiarazione dopo la

ricezione della motivazione, intimata solo il 7 gennaio 2015.

Richieste d’appello

11. Con il suo appello

l’accusatore privato chiede sostanzialmente l’annullamento della sentenza di

assoluzione e la condanna di IM 1 per amministrazione infedele. A suo avviso,

contrariamente a quanto concluso in prima sede, tutti i presupposti oggettivi e

soggettivi del reato sono dati. In modo particolare è dimostrato che, con il

suo agire contrario ai doveri di direttore, il prevenuto ha danneggiato AP 1

per un importo il cui ammontare è facilmente determinabile grazie alla perizia

prodotta con la dichiarazione d’appello del 27 gennaio 2015.

12. Giusta l’art. 158

cifra 1 CP, si rende colpevole di amministrazione infedele chi, obbligato per

legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio

altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o

permette che ciò avvenga.

La

pena è la detenzione sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 158 cifra 1

cpv. 1 CP). Per il terzo capoverso del citato disposto, il giudice può

pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

L’adempimento

della fattispecie presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed

una soggettiva: è necessario che l’autore abbia avuto una posizione di gerente

(Forum Poenale 2/2011, pag. 69 segg. ed ivi ripresa sentenza del Bezirksgericht

di Zurigo, 9. Abteilung, del 3 settembre 2010, con riferimenti dottrinali), che

egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione,

che ne sia risultato un pregiudizio, e che egli abbia agito intenzionalmente o

con dolo eventuale (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a

ed., Berna 2010, n. 2 segg. ad art. 158; Niggli, in Basler Kommentar, Strafrecht

II, 3a ed., Basilea 2013, n. 11 segg. ad art. 158; Trechsel/Pieth, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 segg. ad

art. 158; DTF 123 IV 17, DTF 122 IV 279 e DTF 120 IV 190).

L’art. 158 CP punisce

l’uso infedele di un potere di amministrazione o di sorveglianza: si parla di “Treubruch”

da parte di chi ha una “Garantenstellung” nei confronti della vittima,

vale a dire ha assunto un ruolo di garante.

Perseguita

è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare che

derivano dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (Mauro

Mini, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, p. 225 e

226 e riferimenti).

L’autore

deve, così, essere tenuto a gestire gli interessi pecuniari altrui o a

sorvegliarne la gestione. E’, quindi, necessario che egli abbia un dovere di

amministrazione o di tutela.

Gestore

ai sensi della norma è colui che dispone di sufficiente indipendenza nel senso

di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio affidatogli (DTF 129 IV

124 consid. 3.1, DTF 123 IV 17 consid. 3b,

DTF 120 IV 190 consid.

2b). E’, dunque, indispensabile, affinché vi sia gestione ai sensi dell’art.

158 CP, che il gestore goda di un’autonomia sufficiente su tutto o su parte del

patrimonio altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un’azienda (STF

6B_931/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 2.1; DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV

190 consid. 2b).

La

norma in questione precisa che il dovere di gestione o di salvaguardia di

interessi pecuniari altrui può derivare dalla legge, da un mandato ufficiale,

da un negozio giuridico o anche da una gestione d’affari senza mandato (FF 1991

Considerandi

II 1018; per esempi concreti cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches

Strafrecht, BT I, 7a ed., Berna 2010, § 19 n. 10).

Il

potere di amministrazione autonomo sui beni affidati può manifestarsi sia

attraverso la stipulazione di atti giuridici, sia con l’obbligo di difendere,

sul piano interno, precisi interessi patrimoniali, sia, infine, con il

compimento di atti materiali (STF 6S.711/2000 del 18 gennaio

2003, consid. 4.3.; DTF 123 IV 17 consid. 3b).

Perché

vi sia reato, il gestore deve aver trasgredito ad un dovere che gli incombe in

tale sua qualità (DTF 120 IV 190). Per stabilire se vi è stata una

trasgressione, occorre preliminarmente determinare in maniera concreta i

contenuti dell’obbligo o, detto altrimenti, stabilire quale comportamento

avrebbe dovuto adottare l’autore. Nell’effettuare questo esame bisogna, tra le

altre cose, chiarire se egli era tenuto a conservare il patrimonio oppure se

era chiamato a fare in modo che esso aumentasse.

Gli

obblighi di amministrare e sorvegliare richiedono l’adempimento di atti

tendenti alla tutela degli interessi patrimoniali altrui (Mauro Mini, op. cit.,

pag. 227 e riferimenti).

Non

ogni inadempimento contrattuale realizza la fattispecie dell’art. 158 CP:

penalmente perseguibile è la violazione di un obbligo principale da parte

dell’autore, mentre quella di semplici doveri accessori non realizza il reato

(Mario Postizzi, Contratto di Mandato e reato per omissione, in CFPG, Basilea

2009, n. 43, pag. 192).

Esempi

di trasgressione dei doveri di gestore sono, tra gli altri, l’utilizzo

contrario alle regole di un patrimonio affidato, come l’impiego non dichiarato

di manodopera subordinata all’autore per suoi scopi privati o a favore di

un’altra ditta (DTF 81 IV 280 seg.), il mancato incasso di tasse dovute e

pagabili da parte di un segretario comunale (DTF 81 IV 232), la trascuranza

volontaria della promozione della vendita dei prodotti in un chiosco (DTF 86 IV

15), la conclusione di contratti per proprio conto o a favore di terzi

concorrenti invece che per conto del proprietario della ditta per la quale

l’autore lavora (DTF 105 IV 313 consid. 3; DTF 80 IV 243, 248), la deviazione

da parte del gerente di una filiale di guadagni spettanti alla casa madre sui

conti di una ditta da lui controllata (DTF 109 IV 112 seg., consid. 2a),

l’accettazione di tangenti in cambio di un comportamento che nuoce agli

interessi patrimoniali del committente (DTF 129 IV 124, consid. 4.1.),

l’effettuazione di una serie di investimenti speculativi contrari agli

interessi ed alle istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190, consid. 2b).

Il

reato è consumato solo se vi è un pregiudizio economico a danno di una terza

persona (DTF 120 IV 190 consid. 2b). E’ il caso quando ci si trova di fronte ad

una vera lesione del patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad

un aumento dei passivi, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato

aumento dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo, tale

da avere per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista

economico (STF 6B_223/2011 del 13 gennaio 2011, consid. 3.3.3 e 6B_931/2008 del

2.

febbraio 2009, consid. 4.1).

Un

pregiudizio temporaneo è sufficiente (DTF 121 IV 104 consid. 2c).

Decreto

d’accusa e principio accusatorio

13.

In primo luogo, va

rilevato che la fattispecie così come indicata nel decreto d’accusa non adempie

i requisiti per poter riconoscere l’esistenza di un caso di amministrazione

infedele. In effetti, da una semplice lettura dei fatti ritenuti dal PP alla

base del reato, si nota come manchi una componente indispensabile della

fattispecie, non essendo nemmeno stato indicato quale sarebbe il danno che IM 1

avrebbe cagionato a AP 1. Di certo non è possibile assimilare il suo profitto

personale al nocumento per la vittima, trattandosi di dati che non forzatamente

coincidono. Ne è la conferma il fatto che nel corso di procedura l’accusatrice

privata ha formulato richieste di indennizzo del danno in quanto tale (esclusi

quindi i costi legali) sempre diverse tra loro.

Inoltre

non è sufficiente, nel caso specifico, fare riferimento a generici doveri dell’imputato

nei confronti della società denunciante poiché ciò non consente di comprendere

esattamente quale obbligo egli abbia infranto prestando aiuto a __________. In

effetti, vi potrebbe ad esempio essere spazio per il reato se, per contratto,

egli era tenuto non solo ad amministrarne il patrimonio e sorvegliarne la

gestione, come indicato nel decreto, ma anche ad incrementarne la cifra

d’affari (DTF 105 IV 313 condis. 3). Per contro, come vedremo, in assenza di un

simile dovere, non è per nulla evidente riuscire a connotare penalmente quando

rimproverato a IM 1.

In realtà, quello

descritto dal procuratore pubblico potrebbe, al limite, rappresentare un caso

di natura civile di infrazione di un eventuale divieto di concorrenza (qui

neppure sostanziato), essendo rimproverato all’imputato d’avere svolto

un’attività per __________ senza l’autorizzazione del suo datore di lavoro, e

di avere, per questo, guadagnato fr. 6'000.-.

Avrebbe invece potuto

avere una connotazione di natura penale la prospettazione, ad esempio, d’aver

svolto personalmente un’attività retribuita che, per contratto, avrebbe dovuto

far eseguire all’accusatrice privata, essendo tenuto non solo a gestirla, ma

anche ad incrementarne gli introiti. In una simile fattispecie il danno, che avrebbe

comunque dovuto essere precisato dall’accusa, sarebbe stato probabilmente

simile al provento.

In

base al principio accusatorio - menzionato all’art. 9 CPP e, in quanto

espressione del diritto di essere sentito, derivato dagli art. 29 cpv. 2 e 32

cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lett. a CEDU - un reato può essere

sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie ben definita, il

pubblico ministero ha promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi

al giudice competente. (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2a; STF 6B_91/2014 del 31

marzo 2015 consid. 4.2;6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 3.1.1;

6B_966/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.2;6B_459/2007 del 18 gennaio 2008

consid. 4.2).

L’atto di accusa (rispettivamente il decreto d’accusa) assume quindi una

doppia funzione: da un lato, quella di circoscrivere l’oggetto del processo e

del giudizio ritenuto che il giudice è vincolato ai fatti descritti nell’accusa

(principio dell’immutabilità), dall’altro quella di informare l’imputato sui

fatti che gli sono rimproverati in modo che possa adeguatamente far valere le

sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 133 IV 235 consid.

6.

; 126 I 19 consid. 2a con rif.; STF 6B_492/2012 del 22 febbraio 2013,

consid. 3.4.1;6B_796/2010 del 14 marzo 2011 consid. 1.4; Piquerez/Macaluso,

Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra 2011, § 24 n. 531; Schmid,

Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 12 n.

209).

Di conseguenza, per il suo

giudizio, il giudice è vincolato dai fatti indicati nell’atto (decreto)

d’accusa e non se ne può in alcun modo discostare.

Non

costituendo, quindi, la fattispecie sottoposta a giudizio una amministrazione

infedele ai sensi dell’art. 158 CP, si impone il proscioglimento di IM 1

dall’accusa in questione e, quindi, la conferma della sentenza di primo grado,

rispettivamente la reiezione dell’appello.

14.

Detto questo, a

comprova di quanto appena scritto, va poi rilevato che i fatti sui quali

l’appellante ha fondato le sue considerazioni e che ha ritenuto essere

costituitivi di reato - e meglio quelli per i quali l’imputato, di comune

accordo con il signor __________, avrebbe deciso di caricare la commissione di

fr. 30.- garantitagli da __________ a AP 1 nella forma di un aumento dei

singoli abbonamenti di pari portata, in modo da, in pratica, farsi pagare da

quest’ultima per prestazioni fornite a titolo privato per la prima -

costituisce una fattispecie del tutto diversa da quella indicata nel decreto

d’accusa. Di principio non necessiterebbe dunque nemmeno di essere trattata.

Ciò

posto, per completezza e per verificare se sussistono le basi per un rinvio

della pratica al Ministero pubblico, appare tuttavia utile chinarvisi.

Fattispecie

evocata dall’accusatrice privata e art. 158 CP

15.

La posizione di

gerente di IM 1 all’interno di AP 1 è indiscutibile, essendone egli stato il

direttore operativo, sicché non appare necessario approfondire ulteriormente

questo presupposto, peraltro già trattato in maniera esaustiva nella sentenza

di prime cure (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 6 segg.).

Aperta sarebbe quindi solo

la questione a sapere se egli, fornendo le sue prestazioni di supporto a __________

ed accettando l’importo di fr. 6'000.-, avrebbe violato i suoi doveri di gestore

e danneggiato AP 1.

La

giudice della Pretura penale ha concluso che non vi sono agli atti sufficienti

elementi per provare che l’attività del prevenuto a favore di __________ e il

susseguente compenso abbiano in qualche modo influito sull’aumento delle

fatture a AP 1, essendo piuttosto probabile che l’aumento dei prezzi sia stato

una conseguenza di una politica generalizzata di rincaro adottata dalla società

romanda, indipendentemente dal rapporto contrattuale con IM 1. Oltre a ciò, per

il primo giudice, non vi è alcuna traccia di danno patito dall’accusatrice

privata a seguito degli atti ascritti all’imputato.

16.

Per la valutazione

dell’esistenza di un comportamento contrario ai doveri di gestore, va in primo

luogo esaminato se, collaborando con __________ per la manutenzione degli

apparecchi ai suoi clienti ticinesi, IM 1 ha in qualche modo agito

contrariamente agli interessi della ditta da lui diretta.

Non

essendovi in atti alcun contratto che attesti l’obbligo del prevenuto di

aumentare in tutti i modi la cifra d’affari della società e trattandosi qui di

clientela esplicitamente esclusa dal contratto di agenzia stipulato tra le due

società (AI 1, doc. E e MP __________ 27 maggio 2010, AI 12, pag. 3), la

risposta non può essere che negativa, in quanto tali consumatori finali non

avrebbero mai potuto essere serviti da AP 1.

Certo,

egli avrebbe potuto anche pensare di proporre di seguire quella clientela sotto

il cappello della ditta accusatrice privata, facendo guadagnare quest’ultima,

ma il non averlo fatto non può essere considerato un atto di amministrazione

infedele. In effetti non si trattava di un gesto vitale per la società. Inoltre

le spiegazioni fornite dal prevenuto sono apparse piuttosto logiche e

credibili: inizialmente è intervenuto perché ciò gli è stato chiesto come un

favore personale da __________ e lo ha fatto pensando che in un secondo tempo

avrebbe potuto portare anche quei clienti in AP 1, cosa che ha dichiarato aver

iniziato a fare, prima che i rapporti con l’azionista di maggioranza si

deteriorassero.

Inoltre,

l’accusa non è riuscita a dimostrare che l’imputato ha fornito il suo supporto

a __________ rubando tempo e energie al lavoro che egli doveva prestare per la

ditta accusatrice privata. In qualità di direttore, egli non era certamente

legato fiscalmente a orari determinati, per cui, per ipotesi, anche l’aver

eventualmente dedicato qualche minuto durante la giornata a scrivere e-mail o

rispondere a telefonate relative a questa attività non comporta specularmente

un danno patrimoniale a AP 1.

Resta

quindi da appurare - sempre nella consapevolezza che nel decreto d’accusa

nemmeno se ne parla - se, come sostenuto dall’appellante, l’atto illecito non

sia consistito nel far pagare a AP 1 delle prestazioni che l’accusato ha fornito

a __________. In altri termini deve essere verificato se è provato che

l’aumento di fr. 30.- delle fatture all’accusatore privato non sia stato che un

artificio per giungere ad un simile risultato.

17.

Tutto quanto ben

esaminato, questa Corte ritiene di poter condividere le conclusioni della

sentenza impugnata. In effetti non è assolutamente accertato che il prevenuto

abbia amministrato infedelmente AP 1, né che l’abbia danneggiata con l’asserito

atto illecito, non essendo stato sufficientemente sostanziato che l’aumento dei

prezzi di fr. 30.- delle prestazioni fatturate a AP 1 sia avvenuto per poter

pagare il prevenuto.

Sia

il IM 1 che __________ hanno sempre sostenuto che l’aumento di fr. 30.- delle

fatture a AP 1 non è stato una conseguenza della decisione di riconoscergli un

indennizzo per il lavoro prestato a __________ a titolo personale e della

volontà di caricare la prestazione al suo datore di lavoro.

Il

rincaro è stato frutto una decisione indipendente della ditta romanda, inserita

in un programma dei prezzi generalizzato, in parte anche imposta dal nuovo

investitore __________. Il fatto che __________ abbia stabilito di destinare

quella differenza al pagamento del prevenuto è una questione interna alla sua

società che non ha comportato nocumento alcuno a quella ticinese. __________ ha

pure precisato che l’idea del compenso era stata sua, non di IM 1 e che lui lo

vedeva piuttosto come un regalo a titolo di ringraziamento per l’importante

aiuto.

L’importo

di fr. 30.- a fattura è stato preso da loro come punto di riferimento, non

sapendo su quale altra base calcolare la ricompensa. Non il contrario, cioè non

è in alcun modo dimostrato che sia stata prima stabilita la remunerazione e poi

trovato il modo di accollarla all’accusatrice privata aumentando le tariffe di

conseguenza.

Che

si trattasse di una remunerazione che non doveva danneggiare AP 1 è avvalorato

poi dal fatto che, non appena sono state avviate delle trattative per passare a

questa anche i clienti privati di __________, non si è più parlato di un

compenso per le prestazioni individuali del prevenuto non coperte da quanto

corrisposto con il versamento dei fr. 6'000.- (VI __________ dibattimento di

primo grado, 15 ottobre 2013, pag. 1 segg. e VI IM 1, dibattimento di primo

grado, 15 ottobre 2013, pag. 2 seg.).

18.

Il teste __________,

anche se amico dell’imputato, è credibile e non vi sono motivi per pensare che

possa aver mentito.

La

causa civile che vede attualmente in lite __________ e l’accusatrice privata

non lo concerne, essendo egli uscito dalla società già nel 2010.

Nelle

loro dichiarazioni, sia l’imputato che il teste sono sempre stati coerenti e

lineari e non risultano esserci incongruenze di rilievo, né interne, né

intrecciate.

19.

Sull’altro piatto

della bilancia va tuttavia posto il fatto che, a destare qualche dubbio circa

la bontà di quanto avvenuto e a favore della tesi accusatoria, vi sono

apparentemente le e-mail rinvenute sul computer del prevenuto e prodotte con la

denuncia del 21 dicembre 2009 (AI 1, doc. F). In modo particolare vi è quella

del 17 ottobre 2007, ove egli conferma a __________ che nel colloquio del

precedente giovedì essi avevano, tra le altre cose, concordato che le prossime

fatture a AP 1 avrebbero dovuto essere aumentate di fr. 30.- per oggetto e che

ogni anno a giugno la differenza avrebbe dovuto essergli versata sul suo conto

personale. Pure equivoco potrebbe apparire l’e-mail 15 novembre 2007 nel quale IM

1.

scrive a __________ d’aver ricevuto delle nuove fatture e di aver constatato

che egli non ha modificato il prezzo come avevano concordato.

Nonostante

la CRP sia stata di opinione diversa (sentenza 23 dicembre 2010, AI 23, pag.

10), è molto difficile - come spesso avviene quando ci si trova di fronte a

corrispondenze brevi, estrapolate dal loro contesto e senza che sia possibile

vedere cosa sia stato scritto prima e dopo tra le parti - dare un significato

apodittico alle frasi in esse contenute.

Quelle

in questione, in effetti, se prese come a sé stanti, possono essere interpretate

sia in linea con la teoria difensiva, che contro la stessa, a dipendenza

dall’approccio di colui che le legge. Lette dal punto di vista dell’accusatore

privato, esse potrebbero indurre a pensare che l’aumento di fr. 30.- sia stato

deciso da __________ e da IM 1 unitamente al fatto che la differenza avrebbe

dovuto essere corrisposta a quest’ultimo con versamento sul suo conto

personale.

Questa

è anche la conclusione cui è giunta la CRP, chiamata a decidere sull’istanza di

promozione dell’accusa promossa da AP 1 il 24/27 settembre 2010 (AI 23, consid.

4, pag. 10 seg.), con la quale ha rinviato gli atti al procuratore per

verificare se c’è stato o meno un aumento delle fatture anche per gli altri

clienti __________ e se il fatto di aver svolto un’attività accessoria

remunerata per conto di un terzo adempisse i requisiti dell’art. 158 CP.

Se

trattate, invece, dal punto di vista della tesi difensiva, esse potrebbero

essere intese come semplici conferme di discussioni tra le parti, con cui, da

un lato, è stato concordato il rincaro generalizzato perché così richiesto da __________,

e, dall’altro, sono state decise le modalità per il compenso all’accusato.

Certo, le frasi ed i termini utilizzati non sono dei migliori e le due cose

appaiono intersecarsi, ma nessuna delle parti ha una formazione tale da poter

ipotizzare che vi sia stata una scelta oculata e cosciente dei termini.

D’altronde la corrispondenza per e-mail è, per sua natura, più rapida ed

immediata, sicché spesso e volentieri i testi sono meno curati rispetto ad

altri tipi di comunicazione scritta.

Riscontrato

che non si tratta di atti inequivocabili e che non vi sono scritti o elementi

di complemento che consentano di desumere cosa esattamente intendessero

l’autore e il destinatario degli stessi, preso atto delle dichiarazioni dei

diretti interessati, in applicazione del principio in dubio pro reo, non è

possibile trarre alcuna conclusione processualmente valida da queste e-mail.

20.

Dalla documentazione

richiamata da __________ si può inoltre desumere come, in effetti, a più

clienti sia stato applicato un aumento dei prezzi prima o durante il periodo

che ci concerne (annessi all’AI 29).

In

più, troviamo agli atti la copia di un e-mail di __________ ai collaboratori,

contenente i punti fermi di un piano d’azione deciso in una riunione del 27

maggio 2008 (verso la fine del periodo che ci concerne), tra i quali si trova

appunto una disposizione di aumento generalizzato dei prezzi degli abbonamenti

(AI 29, annesso 4).

Questi

documenti sono stati prodotti il 4 aprile 2011, con una lettera accompagnatoria

del direttore generale di __________ __________, nella quale egli conferma:

“En prologue, la société __________ a initié une agumentation de ses

prix dès 2006 et ceci après 5 années consécutives sans jamais avoir indexés ses

prix” (AI 29).

Questa

dichiarazione, fatta al magistrato inquirente da una persona non direttamente

coinvolta nella vicenda (non è stato provato il contrario e nemmeno reso

verosimile), seppur non nella forma di una testimonianza, rappresenta un

indizio a favore della versione difensiva. Essa è stata ribadita per iscritto

anche nell’imminenza del dibattimento d’appello:

“Je confirme que dès 2006 __________ ha initié une augmentation de

prix vers ses clients. C’était la première augmentation de nos prix depuis 5

ans et c’était appliqué dans une manière générale vers tous nos 5'000 clients

en Suisse.” (lettera di __________ del 27 febbraio 2015, doc. CARP

XVII).

21.

Tra gli atti inviati

(AI 29, Annexe 3) vi è anche una registrazione del pagamento dell’importo di

fr. 6'000.- all’accusato sotto la dicitura “commissions 2008”. Di nuovo vale qui quanto scritto in precedenza: non è possibile considerare il termine

utilizzato come una prova che si sia trattato effettivamente di commissioni in

senso giuridico del termine, poiché il redattore della nota, privo di

formazione specifica in ambito legale, l’ha utilizzato per dire tutt’altro

(“regalo”), come asserito da __________ nello stralcio sopra riportato (VI __________

dibattimento di primo grado, 15 ottobre 2013, pag. 4).

22.

In base a quanto

precede, non può essere considerato sufficientemente provato che l’imputato

abbia concordato con __________ di caricare alla ditta da lui diretta i

compensi per prestazioni fornite privatamente ad essa. I messaggi elettronici,

da soli, restano al livello di mero indizio.

Dovendosi

pertanto considerare, in applicazione del principio in dubio pro reo, l’aumento

del prezzo degli abbonamenti un atto fondato su una decisione precedente e

avulsa dalla remunerazione riconosciuta al prevenuto per il suo supporto a __________,

non si può evincere che esso abbia cagionato un danno all’accusatrice privata,

che avrebbe dovuto in ogni caso, a prescindere dal compenso di IM 1,

corrispondere quei fr. 30.- in più.

Il

pagamento delle prestazioni fornite dall’imputato è stato assunto

esclusivamente da __________, che ha deciso di destinare ad esso una parte dei

suoi guadagni, utilizzando come metodo di calcolo il numero di fatture emesse

nei confronti di AP 1 moltiplicato per i fr. 30.-. Errato, in base alle

risultanze, è dunque concludere, come vorrebbe l’appellante, che i fr. 30.-

dell’aumento siano passati nelle tasche dell’imputato. La prova è il fatto che,

per finire, a quest’ultimo sono stati versati solo fr. 6'000.-, quindi solo una

parte di quanto incassato in più dalla società romanda grazie al rincaro.

In

definitiva, se, come accertato in precedenza, l’appello dell’accusatrice

privata deve essere respinto per la violazione del principio accusatorio,

neppure qualora non fosse sussistita una simile grave lacuna procedurale,

l’esito della causa sarebbe stato diverso, portando anche l’esame del merito al

proscioglimento dell’imputato.

23.

Per

questi motivi, la sentenza 15 ottobre 2014 della Pretura penale, con la quale IM

1.

è stato assolto dall’accusa di amministrazione infedele aggravata, deve

essere confermata. Di riflesso sono pure da respingere le pretese di

risarcimento avanzate dall’accusatrice privata.

Spese

24.

Visto l’esito dell’appello,

è confermata l’attribuzione degli oneri processuali relativi al procedimento di

primo grado così come stabilita nella sentenza impugnata, ivi compreso

l'accollamento all'accusatore privato appellante della tassa di fr. 600.-

relativa alla motivazione scritta.

Gli oneri processuali di

appello seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante.

L’imputato prosciolto non ha

avanzato richieste ai sensi dell’art. 429 CPP, per cui non si entra sulla

questione.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg.

e 398 e segg. CPP;

22, 25, 40, 42,

44, 47, 49, 50, 51, 158 CP;

nonché, sulle spese di

giustizia, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, l’art. 436 cpv. 2 CPP

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello è

respinto.

Di

conseguenza,

1.1

IM

1.

è prosciolto dall'accusa di amministrazione infedele per i

fatti descritti del DA n. 2171/2011 del 6 giugno 2011.

1.2

Sono respinte le

pretese di risarcimento del danno avanzate dall'accusatore privato AP 1.

2.

È

confermata l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in

prima sede, compreso l'accollamento all'accusatore privato della tassa di

giustizia di fr. 600.- relativa alla motivazione della sentenza.

3.

Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico

dell’appellante AP 1.

4.

Intimazione a:

5.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.