17.2015.104
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2 novembre 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.104
Locarno
2 novembre 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione
della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 15 maggio 2015 da
AP 1
rappr. dall'DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 5 maggio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 9 luglio 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 31 luglio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa n. 41945/908
del 29 novembre 2014, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore
colpevole di
infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei
doveri in caso di incidente
per avere, a __________, il 24
maggio 2014, alla guida del veicolo __________, circolato senza prestare la
dovuta attenzione alla circolazione, per cui si spostava negligentemente a
sinistra e collideva con un motociclista che si trovava in fase di sorpasso, e
per essersi in seguito allontanato omettendo di osservare i doveri imposti
dalla legge in caso di incidente;
e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 400.- e al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
pari a fr. 80.-.
AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa l’8
dicembre 2014.
L’11 dicembre 2014, la Sezione della circolazione ha confermato il
decreto di accusa n. 41945/908 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
Fatti
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 5 maggio 2015, il Presidente della Pretura
penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione della circolazione e
ha dichiarato l’imputato autore colpevole dei reati ascrittigli, condannandolo alla
multa di fr. 400.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie nel frattempo
aumentate a fr. 1'100.- con motivazione scritta e di fr. 600.- senza
motivazione scritta.
C. Il 15 maggio 2015, AP
1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione scritta, egli ha, il
31 luglio 2015, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di
appello, indicando di appellare l’intera sentenza e postulando il suo
proscioglimento.
D. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 litt. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di
primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decisione 3 agosto 2015,
la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato
trattato in procedura scritta, ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1 per
la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo
allegato è stato presentato dall’appellante in data 20 agosto 2015.
In data 21 agosto 2015, la presidente di questa
Corte ha ordinato l’intimazione alle parti della motivazione d’appello,
impartendo loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.
E. Il giudice della
Pretura penale, con scritto 25 agosto 2015, ha comunicato di non avere
osservazioni in merito all’appello e di rimettersi al giudizio di questa Corte.
Con scritto 9 settembre 2015, anche la Sezione della circolazione ha comunicato
di non avere alcuna osservazione da formulare.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado
concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere
unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei
fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non
possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena
cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi
il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto
cantonale (Mini, in Commentario CPP, ed. 2010, n. 20 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, ed. 2011, n. 27 ad art. 398 CPP; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 12 ad art.
398.
CPP).
L’esame dei fatti è, per
contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente
inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione
“manifestamente inesatto” richiama la nozione di arbitrio elaborata dalla
giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op.
cit., n. 22 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398CPP; Schmid,
op. cit., n. 13 ad art. 398 CPP), secondo cui un accertamento dei fatti
può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e
la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto
di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378
consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3;
134.
I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF
6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non
incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo
discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid.
3.
; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I
173.
consid. 3.1 e sentenze citate).
Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti
al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali
cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid,
op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398CPP;
Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur
schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini,
op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di un accertamento dei fatti
manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va
sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far
valere che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto
[…]”) e motivata.
Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione
impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per
quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario
dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice
è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si
fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di
equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2
consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1;
129.
I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove
ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid.
3).
In assenza di censure e di relative motivazioni conformi alle
esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello si rivelerà inammissibile.
2.
Con la motivazione
di appello, il difensore dell’appellante lamenta che “il Presidente della
Pretura penale non ha proceduto ad una corretta valutazione delle prove a sua
disposizione ed ha interpretato erroneamente i fatti relativi alla dinamica
dell’incidente” (motivazione di appello 20 agosto 2015, n. 1).
Per quanto riguarda il primo capo di imputazione, il difensore si
limita a criticare genericamente gli accertamenti di fatto operati dal primo
giudice – ossia che il sorpasso non è avvenuto in curva e che l’appellante ha,
tagliando la traiettoria all’uscita della stessa curva, invaso la corsia di
sinistra, andando così a collidere con il motociclista in fase di sorpasso
(sentenza impugnata, consid. 5/6) – evidenziando una serie di “incongruenze” e
proponendo la sua propria interpretazione delle risultanze istruttorie, senza
neppure pretendere in alcun modo che tali accertamenti sono arbitrari né
tantomeno spiegare perché lo sono.
Anche per quanto riguarda il secondo capo di imputazione, il
difensore dell’appellante si limita a proporre la sua versione dei fatti senza
censurare d’arbitrio l’accertamento del primo giudice – il quale si è limitato
ad accertare che l’appellante si è allontanato senza fornire le sue generalità
al motociclista (sentenza impugnata, consid. 7.3) – né dimostrare il motivo per
cui tale accertamento sarebbe arbitrario.
In assenza di una qualsiasi specifica contestazione che verta
sull’arbitrio nell’accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle
esigenze di cui s’è detto sopra, le censure sollevate dal patrocinatore
dell’appellante si rivelano inammissibili.
3.
Per quanto riguarda
l’applicazione del diritto, il difensore dell’appellante non solleva censure
specifiche, se non quando sembra rimproverare al primo giudice, relativamente
al primo capo di imputazione, di non aver applicato l’art. 34 cpv. 4 LCStr nei
confronti del motociclista autore del sorpasso (motivazione di appello 20
agosto 2015, n. 2.1) e quando pare richiamarsi ad uno stato di necessità (art.
17.
e 18 CP) riguardo al secondo capo di imputazione (motivazione di appello 20
agosto 2015, n. 3.4).
La prima censura verte su di un’eventuale infrazione alle norme
della circolazione commessa dal motociclista. Questi non è parte al presente
procedimento e la questione a sapere se abbia o no commesso un’infrazione non è
di rilevanza alcuna per l’oggetto del presente giudizio, ritenuto anche come non
esista, in diritto penale, una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid.
2c/bb; STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; sentenza CARP 17.2011.1
dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).
La censura è, pertanto, infondata.
La seconda censura si basa su di una ricostruzione dei fatti che
si discosta – presupponendo segnatamente le minacce verbali e il calcio alla
portiera dell’automobile da parte del motociclista, nonché la conseguente paura
dell’appellante per l’incolumità sua e delle sue accompagnatrici – in modo
inammissibile dall’accertamento dei fatti operato dal primo giudice,
accertamento che, come visto, non è stato censurato come arbitrario. Anche tale
censura, pertanto, si rivela inammissibile.
4.
Ritenuto quanto
sopra, non si ravvisano motivi per discostarsi dalla commisurazione della multa
giusta l’art. 106 CP operata dal primo giudice, peraltro non specificamente
censurata dall’appellante. Essa va dunque confermata.
5.
Da quanto precede
discende che l’appello va respinto, nella misura della sua ammissibilità.
6.
Visto l’esito
dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi
fr. 1'100.00, rimangono a carico dell’appellante soccombente (art. 428
cpv. 3 CPP).
Gli oneri processuali del
giudizio d’appello, per complessivi fr. 550.-, sono integralmente posti a
carico dell’appellante soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80 segg., 84, 348 segg.,379
segg., 398 segg. CPP,
17, 18, 106 CP;
26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34
cpv. 1 e 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;
3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2
CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura della
sua ammissibilità, l’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e inosservanza
dei doveri in caso di incidente per avere, a Corcapolo, il 24 maggio 2014,
alla guida del veicolo __________, circolato senza prestare la dovuta
attenzione alla circolazione, per cui si spostava negligentemente a sinistra e
collideva con un motociclista che si trovava in fase di sorpasso, e per essersi
in seguito allontanato omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in
caso di incidente;
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla multa di
fr. 400.- (quattrocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni;
1.2.2. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.- (millecento) per il
procedimento di primo grado.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 50.-
fr. 550.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.