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Decisione

17.2015.104

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 novembre 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo, dopo aver

tenuto il dibattimento, con sentenza 5 maggio 2015, il Presidente della Pretura

penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione della circolazione e

ha dichiarato l’imputato autore colpevole dei reati ascrittigli, condannandolo alla

multa di fr. 400.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie nel frattempo

aumentate a fr. 1'100.- con motivazione scritta e di fr. 600.- senza

motivazione scritta.

C. Il 15 maggio 2015, AP

1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione scritta, egli ha, il

31 luglio 2015, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di

appello, indicando di appellare l’intera sentenza e postulando il suo

proscioglimento.

D. In applicazione

dell’art. 406 cpv. 1 litt. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di

primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decisione 3 agosto 2015,

la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato

trattato in procedura scritta, ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1 per

la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo

allegato è stato presentato dall’appellante in data 20 agosto 2015.

In data 21 agosto 2015, la presidente di questa

Corte ha ordinato l’intimazione alle parti della motivazione d’appello,

impartendo loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.

E. Il giudice della

Pretura penale, con scritto 25 agosto 2015, ha comunicato di non avere

osservazioni in merito all’appello e di rimettersi al giudizio di questa Corte.

Con scritto 9 settembre 2015, anche la Sezione della circolazione ha comunicato

di non avere alcuna osservazione da formulare.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4

CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado

concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere

unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei

fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non

possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena

cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi

il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto

cantonale (Mini, in Commentario CPP, ed. 2010, n. 20 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, ed. 2011, n. 27 ad art. 398 CPP; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 12 ad art.

398.

CPP).

L’esame dei fatti è, per

contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente

inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione

“manifestamente inesatto” richiama la nozione di arbitrio elaborata dalla

giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op.

cit., n. 22 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398CPP; Schmid,

op. cit., n. 13 ad art. 398 CPP), secondo cui un accertamento dei fatti

può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e

la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto

di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della

vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con

gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378

consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3;

134.

I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF

6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non

incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo

discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid.

3.

; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I

173.

consid. 3.1 e sentenze citate).

Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti

al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali

cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid,

op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398CPP;

Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur

schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini,

op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di un accertamento dei fatti

manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va

sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far

valere che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto

[…]”) e motivata.

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione

impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per

quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario

dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice

è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si

fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di

equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2

consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1;

129.

I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove

ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid.

3).

In assenza di censure e di relative motivazioni conformi alle

esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello si rivelerà inammissibile.

2.

Con la motivazione

di appello, il difensore dell’appellante lamenta che “il Presidente della

Pretura penale non ha proceduto ad una corretta valutazione delle prove a sua

disposizione ed ha interpretato erroneamente i fatti relativi alla dinamica

dell’incidente” (motivazione di appello 20 agosto 2015, n. 1).

Per quanto riguarda il primo capo di imputazione, il difensore si

limita a criticare genericamente gli accertamenti di fatto operati dal primo

giudice – ossia che il sorpasso non è avvenuto in curva e che l’appellante ha,

tagliando la traiettoria all’uscita della stessa curva, invaso la corsia di

sinistra, andando così a collidere con il motociclista in fase di sorpasso

(sentenza impugnata, consid. 5/6) – evidenziando una serie di “incongruenze” e

proponendo la sua propria interpretazione delle risultanze istruttorie, senza

neppure pretendere in alcun modo che tali accertamenti sono arbitrari né

tantomeno spiegare perché lo sono.

Anche per quanto riguarda il secondo capo di imputazione, il

difensore dell’appellante si limita a proporre la sua versione dei fatti senza

censurare d’arbitrio l’accertamento del primo giudice – il quale si è limitato

ad accertare che l’appellante si è allontanato senza fornire le sue generalità

al motociclista (sentenza impugnata, consid. 7.3) – né dimostrare il motivo per

cui tale accertamento sarebbe arbitrario.

In assenza di una qualsiasi specifica contestazione che verta

sull’arbitrio nell’accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle

esigenze di cui s’è detto sopra, le censure sollevate dal patrocinatore

dell’appellante si rivelano inammissibili.

3.

Per quanto riguarda

l’applicazione del diritto, il difensore dell’appellante non solleva censure

specifiche, se non quando sembra rimproverare al primo giudice, relativamente

al primo capo di imputazione, di non aver applicato l’art. 34 cpv. 4 LCStr nei

confronti del motociclista autore del sorpasso (motivazione di appello 20

agosto 2015, n. 2.1) e quando pare richiamarsi ad uno stato di necessità (art.

17.

e 18 CP) riguardo al secondo capo di imputazione (motivazione di appello 20

agosto 2015, n. 3.4).

La prima censura verte su di un’eventuale infrazione alle norme

della circolazione commessa dal motociclista. Questi non è parte al presente

procedimento e la questione a sapere se abbia o no commesso un’infrazione non è

di rilevanza alcuna per l’oggetto del presente giudizio, ritenuto anche come non

esista, in diritto penale, una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid.

2c/bb; STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; sentenza CARP 17.2011.1

dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).

La censura è, pertanto, infondata.

La seconda censura si basa su di una ricostruzione dei fatti che

si discosta – presupponendo segnatamente le minacce verbali e il calcio alla

portiera dell’automobile da parte del motociclista, nonché la conseguente paura

dell’appellante per l’incolumità sua e delle sue accompagnatrici – in modo

inammissibile dall’accertamento dei fatti operato dal primo giudice,

accertamento che, come visto, non è stato censurato come arbitrario. Anche tale

censura, pertanto, si rivela inammissibile.

4.

Ritenuto quanto

sopra, non si ravvisano motivi per discostarsi dalla commisurazione della multa

giusta l’art. 106 CP operata dal primo giudice, peraltro non specificamente

censurata dall’appellante. Essa va dunque confermata.

5.

Da quanto precede

discende che l’appello va respinto, nella misura della sua ammissibilità.

6.

Visto l’esito

dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi

fr. 1'100.00, rimangono a carico dell’appellante soccombente (art. 428

cpv. 3 CPP).

Gli oneri processuali del

giudizio d’appello, per complessivi fr. 550.-, sono integralmente posti a

carico dell’appellante soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80 segg., 84, 348 segg.,379

segg., 398 segg. CPP,

17, 18, 106 CP;

26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34

cpv. 1 e 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;

3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura della

sua ammissibilità, l’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e inosservanza

dei doveri in caso di incidente per avere, a Corcapolo, il 24 maggio 2014,

alla guida del veicolo __________, circolato senza prestare la dovuta

attenzione alla circolazione, per cui si spostava negligentemente a sinistra e

collideva con un motociclista che si trovava in fase di sorpasso, e per essersi

in seguito allontanato omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in

caso di incidente;

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla multa di

fr. 400.- (quattrocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni;

1.2.2. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.- (millecento) per il

procedimento di primo grado.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 50.-

fr. 550.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.