17.2015.108
Denuncia mendace e tentata estorsione. Valutazione della credibilità dell'imputato e dell'accusatore privato
28 febbraio 2016Italiano90 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.108
Locarno
28 gennaio 2016/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente,
Ilario Bernasconi e Francesca Lepori Colombo
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 28 maggio 2015 da
IM 1
rappr. dall’DI 1
contro la sentenza emanata il
27 maggio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta
intimata il 14 luglio 2015) nei suoi confronti
richiamata la dichiarazione di appello 4 agosto 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con DA 886/2014 del 21 febbraio 2014, il
procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di
1. estorsione
(tentata)
per
avere, per procacciarsi un indebito profitto,
a Monte
Carasso, in data 17 agosto 2009,
minacciando
PC 1 di un grave danno, tentato di indurre PC 1 ad atti pregiudizievoli al
proprio patrimonio
e meglio,
sotto le
mentite spoglie di “__________”
scrivendo
a PC 1 “vuoi rovinarti la vita?... vengo a casa tua e racconto cosa hai fatto
in Ticino, …voglio CHF 20'000,… hai tempo fino a domani”
tentato
di ottenere dal medesimo la somma summenzionata;
2. denuncia
mendace
per
avere, a Lugano, in data 4 settembre 2009, denunciato PC 1 come colpevole di
reati contro l’integrità sessuale, sapendolo innocente e questo al solo scopo
di avviare nei suoi confronti un procedimento penale;
reati
previsti dagli artt. 156 cifra 1 e 303 cifra 1 CP; richiamato l’ art. 42 cpv. 1
CP;
e ne ha proposto la
condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna,
per complessivi fr. 2'700.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni, oltre che al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e
delle spese giudiziarie di fr. 2'000.-.
Con sentenza
27 maggio 2015, la giudice della Pretura penale ha confermato la condanna di AP
1 per i due capi d’imputazione indicati nel DA, infliggendole una pena
pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.-, per complessivi fr. 2'250.-,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché una multa
di fr. 450.-, da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, in una pena
detentiva di 15 giorni. Inoltre, sono state accollate alla prevenuta la tassa
di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'100.-.
preso atto che - contro la sentenza della Pretura
penale, l’imputata ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la
motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 4 agosto
2015, ella ha dichiarato di impugnare l’intera sentenza, chiedendone
l’annullamento, con conseguente proscioglimento da ogni accusa. Inoltre chiede
che il suo avvocato venga nominato difensore d’ufficio anche per la procedura
d’appello;
- non essendo state
inoltrate nuove istanze probatorie, con ordinanza del 16 settembre 2015, la
presidente della CARP ha chiesto alle parti di comunicare il loro eventuale
consenso allo svolgimento dell’appello in procedura scritta. Mentre il
procuratore pubblico ha aderito alla proposta, l’imputata l’ha rifiutata;
esperito il
pubblico dibattimento l’8 gennaio 2016 durante il quale:
il
PP ha invocato la conferma della sentenza impugnata, illustrando in dettaglio gli
elementi di fatto e di diritto che portano a ritenere l’imputata non credibile
e l’accusatore privato affidabile;
l’avv.
DI 1, difensore di AP 1, ha chiesto il proscioglimento della sua assistita da
ogni accusa e la tassazione della sua nota d’onorario. A suo modo di vedere, in
effetti, la violenza carnale vi è stata e il semplice fatto che non sia stato
possibile dimostrarlo non comporta automaticamente una condanna per denuncia
mendace. L’imputata è sempre stata in buona fede. Sull’altro fronte, rileva
come non vi è alcuna prova che PC 1 sia mai stato minacciato e che gli siano
stati chiesti dei soldi, così come non è provato che eventuali messaggi
estorsivi gli siano giunti proprio dal numero di cellulare da lui indicato e
che a mandarli sia stata proprio la prevenuta. L’accusata è anche su questo
punto credibile.
ritenuto
L’accusata
1. Sulla
persona dell’imputata si rimanda in primo luogo a quanto scritto al proposito
nella sentenza impugnata:
“ AP 1 - comunemente nota come __________
- nata il __________ a __________, vive da 14 anni in Ticino dove nel 2008 ha conseguito il diploma di assistente di cure. Nel dicembre del 2002 si è separata dall’ex
marito __________, con il quale ha avuto una bambina di nome __________, nata
il 27 agosto 2001. Nel frattempo, dall’unione con il suo attuale compagno, che
vive e lavora come ingegnere a Zurigo, è nata un’altra bambina, di due anni.
Attualmente l’imputata vive con entrambe le figlie ad Arbedo grazie al
contributo che le versa il compagno e agli assegni famigliari ottenuti per le
figlie. Al momento dei fatti (agosto/settembre 2009) AP 1 viveva con la sola
figlia __________ in via __________ a Monte Carasso, e lavorava in prova presso
il Bar __________ di Arbedo (cfr. verbali d’interrogatorio AP 1, 04.09.2009 Al
12, e 29.04.2015).” (sentenza impugnata, consid. 1 pag. 2).
L'impiego al Bar __________ ha
dovuto essere abbandonato a partire dalla metà di agosto 2009 in quanto a detta
della prevenuta inconciliabile, per le tempistiche, con gli impegni di mamma
della prevenuta. In appello l’imputata ha però aggiunto che aveva trovato un
altro lavoro in un esercizio pubblico nella zona sopra Sementina (verb. dib.
d’appello, pag. 5).
Dal
1. novembre 2015 ella abita ad __________ presso il suo attuale compagno, che è
anche il padre della seconda figlia __________. Al momento AP 1 non lavora e
vive grazie al salario del convivente (verb. dib. d’appello, pag. 2).
L’ex
marito, per contro, non ha mai versato nulla per la piccola __________ e non ha
mai dimostrato alcun interesse per lei. Tanto che da tempo, già da prima dei
fatti qui in discussione, non aveva contatti con loro. Le uniche volte che sono
arrivati dei soldi da lui è stato, a detta della donna, grazie al denaro che
gli veniva confiscato al momento dell’arresto (avendo egli, sempre secondo
l’accusata, dei problemi con la giustizia).
Solo
ultimamente si è fatto vivo con l’imputata, ma al mero scopo di chiederle di
ritirare un precetto esecutivo da lei fatto spiccare nei suoi confronti per i
contributi alimentari scoperti (verb. dib. d’appello, pag. 2).
Fatti
I fatti
2. La vittima PC 1 è un
tecnico della Società svizzera per le ispezioni tecniche di __________,
abitante a __________ con la moglie e le due figlie.
A partire dal 2003,
grazie alla collaborazione della ditta madre con la __________ di __________,
egli si recava con una certa frequenza in Ticino per lavoro.
Come
da lui stesso ammesso, nonostante il matrimonio, PC 1 era costantemente alla
ricerca di relazioni extraconiugali con altre donne, che per lui erano e
dovevano rimanere di mera natura sessuale.
Nell'ambito
della sua incessante attività di presa di contatto con potenziali nuove
partners attraverso siti internet specializzati, la vittima è incappata nell'imputata
tramite il portale Badoo, chat alla quale entrambi si erano iscritti (lei con
il nick name "__________", lui con quello di “__________”) per fare
conoscenze: il primo, in linea con la sua impostazione di vita, con il solo fine
di avere esperienze sessuali, la seconda, a suo dire, per trovare persone con
cui migliorare le conoscenze della lingua tedesca, che aveva iniziato ad
apprendere con un corso.
Ben
presto, dopo una prima serie di approcci sulla chat, rigorosamente in tedesco
nonostante le evidenti difficoltà della prevenuta ad esprimersi, i due si sono
scambiati i rispettivi numeri di telefono ed indirizzi e-mail per continuare a
comunicare in privato.
Una
quindicina di giorni dopo i primi contatti, a inizio marzo 2009, le parti si
sono incontrate a __________ per una cena. Durante questa prima serata non vi
sono stati approcci di natura sessuale ma la stessa si è conclusa con un bacio
al momento del congedo. Nemmeno al secondo incontro, nonostante i due si siano
ritrovati con addosso solo l’abbigliamento intimo, vi è stato un rapporto
completo. Questo è stato consumato per la prima volta circa un mese dopo (verbale
di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del
20.01.2010, AI 40, pag. 3; PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pagg. 3 seg.).
Il
1. maggio 2009 vi sono state le prime discussioni tra le parti, scaturite da
una visita da parte della prevenuta ad una sua amica di Zurigo che doveva
partorire. In effetti, a detta della donna, lei e il compagno avevano
organizzato un incontro che però non era riuscito, cosa che ha portato ad un
litigio tra loro. Quale reazione, il 3 maggio 2009, AP 1 ha inviato una email a
PC 1 chiedendogli scusa per quanto accaduto e dando la colpa al fatto che le
sue scarse conoscenze linguistiche le avevano impedito di comprendere cosa egli
le stesse dicendo. Questo scritto è stato prodotto in occasione
dell’interrogatorio iniziale della donna con delle modifiche da lei
personalmente effettuate, e meglio con la sostituzione non del tutto casuale
del suo pseudonimo “__________” nel mittente, con il suo nome vero e con
l’aggiunta del nome PC 1 all’indirizzo anonimo del destinatario (__________; PP
AP 1 13.10.2009, AI 9, all. C; PG AP 1 4.09.2009, AI 19). Richiesta di spiegare
il perché di questa contraffazione, la prevenuta non ha saputo dare risposta,
limitandosi ad un generico quanto insufficiente “per una questione personale”
(verbale dib. d’appello, pag. 4), per poi precisare che con questo scritto
voleva comunicare al compagno di essere intenzionata ad interrompere la
relazione (verbale dib. d’appello, pag. 2). I contenuti del testo smentiscono
tuttavia questa dichiarazione e la cattiva conoscenza della lingua non consente
comunque di concludere diversamente, essendo i termini usati ben precisi e
comunque molto lontani da quelli che si sarebbero utilizzati in caso di rottura.
In
seguito le relazioni tra i due membri della coppia sono continuate in maniera
piuttosto regolare, ma tra alti e bassi, dovuti soprattutto al fatto che
l'unico scopo perseguito dall'uomo era quello, apertamente dichiarato, di avere
rapporti intimi senza alcun tipo di coinvolgimento sentimentale e senza alcuna
intenzione di rinunciare alla propria famiglia, mentre l’imputata ambiva a
qualcosa di più (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di
polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 4).
Proprio
queste divergenze, uscite dopo il quarto incontro, verosimilmente nella prima
metà di luglio, quando AP 1 ha scritto per sms all'uomo lamentandosi del fatto
che tutti la usavano per il sesso e che era stufa, hanno portato ad una prima rottura.
PC 1, dopo aver nuovamente chiarito che in effetti lui non voleva andare oltre
una relazione fisica, avendo famiglia, si è sentito messo sotto pressione e i
contatti tra i due si sono interrotti per un paio di settimane (PS PC 1
4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
20.01.2010, AI 40, pag. 5). L’imputata sostiene di essere stata invece lei a
voler chiudere la storia, a causa dei grossi problemi linguistici che rendevano
la comunicazione tra loro, soprattutto a livello orale, molto difficoltosa
(verb. dib. d’appello, pag. 2)
La coppia si è incontrata,
durante il periodo della relazione e prima dei fatti qui in discussione, poche
volte, circa 5. I rapporti sessuali, prima del 4 agosto 2009, sono stati 3 (o
4), l'ultimo dei quali dovrebbe essere avvenuto nelle prime due settimane di
luglio (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto
di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 3; verb. dib.
d’appello, pag. 6).
3. PC 1 ha dichiarato
agli inquirenti di essere poi stato contattato via Badoo, nel mese di maggio
2009, da un utente registratosi con lo pseudonimo "__________", che
gli proponeva insistentemente di avere rapporti sessuali tra più persone
contemporaneamente e che gli aveva riferito di conoscere "__________".
Sin
dai primi momenti - visto il tenore dei messaggi, il tedesco stentato con cui
erano scritti, identico a quello con cui AP 1 si esprimeva, e il fatto che
l’interlocutore era a conoscenza di avvenimenti personali della donna - l'uomo
ha avuto il sospetto che dietro allo pseudonimo si celasse proprio la
prevenuta, che aveva adottato questo espediente per metterlo alla prova e
controllarlo, al fine di dimostrare che lui era alla ricerca di altre partner,
come lei gli rinfacciava. A fomentare un simile convincimento aveva pure
contribuito la tempistica ravvicinata delle prese di contatto da parte di “__________”,
rispetto ai messaggi della AP 1 con i quali lo accusava proprio di essere sempre
a caccia di altre donne.
PC
1 ha tentato a più riprese di fare ammettere alla prevenuta di essere lei a
scrivergli dietro lo pseudonimo di “__________”, ma questa ha sempre negato,
ipotizzando tuttavia che potesse trattarsi del suo ex marito (PS PC 1
4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
20.01.2010, AI 40, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag. 5).
Come
da schema classico in queste situazioni, gli interlocutori si sono scambiati,
nonostante i sospetti sulle intenzioni di “__________”, i numeri di cellulare. PC
1 ha registrato nella sua rubrica quello di quest’ultima (_________) sotto il
nome "__________".
4. Verso
fine luglio-inizio agosto, le parti si sono nuovamente messe in contatto dopo
la breve interruzione di cui si è detto prima.
A
detta di PC 1, l'imputata gli avrebbe assicurato di non essere più arrabbiata e
che, contrariamente a quanto gli aveva rimproverato in precedenza, non le dava
più fastidio incontrarsi solo ogni 5/6 settimane (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1
al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5).
Nei
messaggi che si sono scritti da quel momento, il tema del sesso ha assunto un
ruolo importante, per non dire predominante, e la donna, alla quale l'uomo
aveva già a suo tempo raccontato tutte le sue fantasie sessuali, gli avrebbe
detto che al prossimo incontro sarebbe stata disposta a fare tutto quel che lui
desiderava, compreso il sesso anale (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto
di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5).
5. Il
4 agosto 2009 AP 1 e PC 1, che si trovava a __________ per lavoro, hanno avuto un
intenso scambio di sms. L'imputata ha proposto alla vittima di trovarsi da lei,
sul posto di lavoro, al bar __________ di Arbedo, alle 16:00, invito che lui ha
declinato non volendo farsi vedere in quel locale, a lui sconosciuto, con lei (verbale
di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del
20.01.2010, AI 40, pag. 8). Egli, quindi, secondo le sue dichiarazioni, avrebbe
detto all'ex amante che sarebbe passato a casa sua.
In
relazione all’appuntamento, la prevenuta ha dichiarato che, dopo essere stato
programmato per le 15:00, sempre al bar __________, lui, all’ultimo momento, le
avrebbe detto che non poteva passare e lei gli avrebbe risposto che andava bene
così perché tanto quello che doveva dirgli glielo aveva già scritto per
messaggio (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia
giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 8)
In
totale gli sms scambiati tra le parti dal mattino sino al loro incontro è di 40
(AI 28).
Anche quanto avvenuto in seguito è stato descritto in maniera
divergente dai protagonisti.
6. AP
1 (PG 4.09.2009, AI 19) ha dichiarato che terminato il turno, era
intenzionata ad andare a prendere la figliola all'__________, quando,
improvvisamente, le sarebbero venute le mestruazioni e avrebbe pertanto deciso
di andare prima a casa a cambiarsi. Entrata nel suo appartamento, essendo di
fretta, si è recata subito in bagno per fare una doccia senza chiudere la porta
d'entrata. Mentre si stava rivestendo, dopo aver finito di lavarsi, ha sentito
suonare il campanello. Nemmeno il tempo di mettere una maglietta e un paio di
jeans, che ha trovato PC 1 già in casa. Non aspettandolo gli ha chiesto che
cosa facesse lì e lui ha risposto che lei lo sapeva. Poi l'ha presa
improvvisamente per le braccia, l'ha fatta sedere sul divano, le si è seduto
sopra e ha iniziato a baciarla, toccarla leccarla, mentre lei diceva "no
no" e gli spiegava che aveva il ciclo (PG AP 1 4.09.2009, AI 19, pag. 4).
Poi l'ha trascinata in bagno tenendole un braccio intorno al collo e, al
tentativo di lei di divincolarsi, l'ha spinta in avanti facendola cadere prona
sulla vasca, ordinandole di togliersi l'assorbente interno altrimenti lo
avrebbe fatto lui. Fatto questo, l’ha quindi penetrata, a suo dire contro la
sua volontà, in vagina da tergo.
La
donna, sempre secondo il suo racconto agli inquirenti, è successivamente finita
per terra, dopo che lui le ha spalmato del sangue mestruale su tutto il corpo,
viso compreso. In seguito l’accusatore privato l'ha ammanettata ad un polso con
delle manette che aveva con sé e l'ha trascinata, strattonandola anche per i
capelli, in stanza da letto, per poi ammanettarla con entrambe le mani alla
testata dello stesso. Le ha affondato la testa nel cuscino, ha preso della
crema della figlia, l'ha spalmata sull'ano e l'ha così penetrata facendole
molto male. Una volta terminato, è andato in bagno per dopo tornare in stanza,
toglierle le manette e lasciare l'appartamento.
AP
1 ha asserito di essere rimasta pietrificata sino a quando non è stata chiamata
al telefono dalla scuola della figlia per farle presente che era in ritardo. A
questo punto, ella, sempre secondo la sua descrizione dei fatti, ha pulito
velocemente tutto ed è corsa in auto all'istituto, incappando in un controllo
della velocità all'andata ed in uno al rientro (AI 17).
7. PC
1 ha riconosciuto di avere avuto quella sera un rapporto sessuale prima
vaginale e poi anale con la prevenuta, ma ha descritto tutta la vicenda in
maniera completamente diversa. Egli ha in effetti dichiarato non solo che la
donna era consenziente, ma che addirittura era lei ad avere voluto fare tutto.
A
suo dire il 4 agosto 2009, alle ore 15:00 egli aveva già finito di lavorare e
si trovava nei paraggi di Bellinzona, in attesa di incontrare AP 1. Non
volendolo fare al bar __________, ha girovagato un po’ in auto, aspettando l’sms
con il quale erano rimasti d'accordo che lei gli avrebbe dovuto segnalare di
essere arrivata a casa. Verso le 16:00, quando egli si trovava alla stazione di
Giubiasco, questo messaggio gli è poi giunto e lui è subito partito per Monte
Carasso. Arrivato a casa della donna, ha parcheggiato ed è salito. Dopo aver
suonato invano al campanello un paio di volte, è sceso fuori dal palazzo per
fumare una sigaretta nell'attesa. Poi è tornato all'auto per scriverle un nuovo
sms dal tenore ”sono qui sotto”, al quale ella ha subito risposto ”anch'io”,
così che egli è salito nell'appartamento, nel quale è entrato dopo aver suonato
un'altra volta, alle 16:30 circa (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 12). I due si sono
incontrati nell'atrio, hanno bevuto qualcosa insieme, iniziando ben presto a
baciarsi e toccarsi. AP 1 lo ha informato di essere indisposta, asserendo che tuttavia
questo non era un problema. Essi sono quindi andati in bagno, dove c'è stata
una penetrazione vaginale.
A
detta di PC 1 ”(...) AP 1 non era come le altre volte non la riconoscevo neppure,
mi sembrava strana, ero anche scettico, mi proponeva di fare di tutto, tutto
quello che desideravo fare, anche quando ero sdraiato nudo sul letto mi si è
seduta sopra e mi ha detto di penetrarla analmente, proposta veramente strana e
mai pensato che mi sarebbe giunta da lei. Io nei momenti prima la interrogavo,
quando mi diceva di provare tutto, la interrogavo con lo sguardo perché ero
veramente stranito da questo cambiamento di AP 1” (verbale di confronto
13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI
40, pag. 10). Addirittura lui, vedendola così strana, aveva pensato che avesse
consumato stupefacenti (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al
Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 11).
Una
volta nel letto, la donna si è lasciata penetrare analmente. Proprio in
occasione di questa pratica lui ha dichiarato di aver pensato di averle fatto
male, perché ha visto del sangue proveniente dall'ano. Glielo ha fatto notare
ma lei ha risposto che non faceva nulla. Lui ha continuato ancora per un po' ma
poi ha smesso e si è sdraiato sul letto.
Durante
tutto il rapporto del 4 agosto 2009, PC 1 non ha mai costretto la partner a
fare nulla, non ha usato violenza su di lei; ella, dal canto suo, non ha mai
detto di no, ma era anzi euforica e non ha mai pianto (verbale di confronto
13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI
40, pag. 12).
Egli
non è stato in grado di dire se proprio quel giorno ha legato per i polsi la AP
1; in ogni caso ha dichiarato che se ciò è avvenuto è stato con una sciarpa e ”in
maniera molle” (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di
polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 12).
Una
volta finito i due partner si sono trovati nudi e sporchi di sangue. Hanno così
fatto una doccia e poi bevuto ancora qualcosa insieme.
In
seguito, poco prima delle 19:00, PC 1 è partito da Monte Carasso ed è rientrato
a casa sua in Svizzera Tedesca (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al
Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 16).
Sulla
via del ritorno, secondo la sua versione, egli avrebbe ricevuto ancora svariati
SMS dalla prevenuta, con la quale ella, seguendo il solito schema, gli
rinfacciava di considerarla solo per il sesso. Visto il tenore dei messaggi
egli ha deciso di non risponderle, concentrandosi a chattare con altre due
donne svizzero-tedesche con le quali aveva instaurato o intendeva instaurare
delle relazioni sessuali extraconiugali (verbale di confronto 13.10.2009,
allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 14).
8. Qualche
giorno dopo i fatti, il 12 agosto 2009 (secondo le sue dichiarazioni),
l'imputata ha scritto a PC 1 un messaggio, già ripreso nella sentenza di prime
cure, al quale questi nemmeno ha risposto, con il seguente tenore:
“ ich habe entscheiden mit dir nicht
mehr an reden, aber zuerst brauche ich wissen warum hattest du mit mir so
verhlaten? Du
durftest nicht zu meine hause kommen und mit mich als Wegwerf Benützen…
kanntest schon meine gefühle, aber wegen das hast du nich gehalten! Ich hatte
auf dich vertrauen. Habe ich mit dich meinen Körper und gefühl gegeben, aber
hast mit mich als ins bordell genommen!... Du weist dass hattest du von die
situation und mein gut gefühlt aus nützen. Du hast gewohnheit das machen! so du
meinst sehr stark sein… I
HATE YOU!”. (cfr. PG AP 1 del 4.11.2009, Allegato 12 al Rapporto di inchiesta
di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 6; cfr. PG AP 1 del 22.09.2009,
Allegato 14 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI
40, pag. 3).
9. PC 1 ha dichiarato
di non aver più sentito l’imputata dopo i fatti.
Il
17 agosto 2009, egli ha ricevuto tuttavia una serie di messaggi SMS dal
contatto Badoo “__________” che, come detto, aveva registrato sotto il nome di __________,
con i quali inizialmente lo si invitava a prendere contatto con AP 1: “devi
scendere in Ticino”, “devi convincere AP 1 a tornare da me”. A tali
richieste egli avrebbe risposto che non aveva più rapporti con la donna e gli
sarebbe stato replicato che “lei avrebbe fatto di tutto per me e che io
sarei stato in grado di convincerla” (PG PC 1 4 novembre 2009, AI 12, pag.
5). Nuovamente l’uomo avrebbe risposto di non aver più nulla a che fare con
l’imputata.
A
questi messaggi, hanno poi fatto seguito altri dall’esplicito contenuto
minatorio, inizialmente con un “vuoi rovinarti la vita” e poi - dopo un
SMS contenente l’indirizzo di casa di PC 1, i suoi numeri di telefono e quelli
della moglie - con un “vengo a casa tua e racconto quello che hai fatto in
Ticino”. Alla provocazione la vittima ha dichiarato di aver risposto “ma
che cosa vuoi?”, domanda alla quale gli sarebbe stato ribattuto “voglio
CHF 20'000.-“( PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di
polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5). Dopo quest’ultima
comunicazione PC 1 ha deciso di non più reagire e così __________ gli ha
inviato un nuovo SMS: “ultimatum, hai tempo fino a domani alle 12:00”.
Il
giorno seguente, a mezzogiorno, non è successo nulla, ma verso le 15:00/16:00 è
giunto a PC 1 un messaggio SMS dal seguente contenuto “pensaci bene, stai
rischiando molto, hai tempo ancora fino a domani”. Nemmeno in questo caso,
nonostante si sia sentito chiaramente minacciato, egli ha deciso di reagire. Un
paio di giorni dopo __________ lo ha di nuovo contattato scrivendo: “hai
avuto la tua possibilità ora vedrai cosa succederà”. Pur essendo
preoccupato per queste intimidazioni, l’uomo non ha più scritto nulla all’interlocutore
che, dopo quest’ultimo SMS, non ha più sentito.
PC
1 ha tenuto i messaggi SMS salvati sul suo telefono cellulare fino a verso fine
settembre/inizio ottobre 2009, poi, non essendosi più fatto vivo nessuno, ha
deciso di cancellarli, così come di eliminare i numeri di __________ e AP 1,
oltre che i contatti su Badoo (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5). Per questo
motivo egli non è stato in grado di produrre agli atti alcuna prova cartacea o
elettronica degli SMS.
PC
1 ha sostenuto di essere stato convinto che anche dietro a questi messaggi vi
fosse la AP 1, in primo luogo perché, di nuovo, i testi erano scritti in un
tedesco approssimativo come quello usato dalla prevenuta. Inoltre, la richiesta
di farsi pagare fr. 20'000.- si collegava ad un discorso avuto con la donna in
occasione di un loro incontro del mese di maggio, quando ella gli aveva
riferito di aver bisogno urgente di fr. 5'000.- per far fronte ai propri debiti
e che si sarebbe persino spinta a prostituirsi pur di racimolare tale importo (PS
PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
20.01.2010, AI 40, pag. 6 seg.; verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al
Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pagg. 5 e seg.).
Ciononostante
questa ha fermamente contestato di esserne l’autrice, sia all’ex compagno, sia
agli inquirenti.
10. Dopo essersi rivolta
all’Unità di intervento regionale del Sopraceneri (UIR) su consiglio del
Consultorio __________, contattato il 28 agosto 2009, in data 4 settembre 2009 AP
1, accompagnata da un assistente sociale, si è recata agli uffici della polizia
cantonale per segnalare di aver subito, il 4 agosto 2009, una violenza sessuale
da parte di PC 1.
Dopo
aver interrogato le parti, assunto le prove ed aver preso atto dei risultati
degli esami medici effettuati sulla denunciante il 4 ed il 7 settembre 2009,
che non hanno consentito di accertare alcunché se non una tumefazione emorroidaria
dolente non più sanguinante (AI 18 e 19), in data 25 aprile 2014 la
Procuratrice pubblica incaricata ha emanato un decreto di abbandono nei
confronti dell’uomo, poi regolarmente passato in giudicato poiché non
impugnato.
In
sostanza, il magistrato ha concluso per la non credibilità della denunciante,
sulla scorta di elementi fattuali che ne hanno sconfessato il dire e di altri
che hanno confermato la versione di PC 1:
“ (…) l’istruttoria ha permesso di
appurare in primo luogo che, contrariamente a quanto detto dalla denunciante,
il giorno dei fatti vi erano stati molteplici contatti tra loro, ciò che mal si
concilia con l’arrivo improvviso, da lei descritto, sotto casa. Richiesta in
tal senso la denunciante aveva semplicemente detto di non aver riferito di tali
contatti per paura di non essere creduta. In secondo luogo il tenore degli sms,
di cui è stato possibile recuperare le conversazioni, attestano in verità più
il dire dell’imputato, in particolar modo sul contenuto sessuale dei medesimi
(…) dove la denunciante chiede se l’avesse legata, rispettivamente PC 1 spiega
dettagli sul sesso anale.
In questo senso
anche l’sms di data 12 agosto 2009 è abbastanza chiarificatore di un amore
disilluso piuttosto che di una violenza subita, nel medesimo infatti traspare
il rimprovero di averla trattata come una prostituta dopo che gli aveva
concesso tutto.
In terzo luogo
dai tabulati retroattivi di cui alle utenze in uso a PC 1 si evince come lo
stesso fosse rimasto dalla denunciante sino circa alle 18:00/18:24, difatti a
tale ora il telefono di PC 1 risulta ancora agganciato a Monte Carasso. Alle
17:20 la denunciante viene chiamata dall’istituto dove si trova la figlia e
all’educatrice dirà che non è passata a prendere la figlia perché non aveva
potuto lasciare il ristorante. Sappiamo poi dai tabulati della denunciante che
la stessa chiamerà l’istituto alle 18:44, momento in cui andrà a prenderla.
Ne discende che
risulta difficile che nel corso di una violenza la stessa potesse giustificare
il ritardo con gli educatori della figlia, soprattutto risulta ancora più
difficile che lei abbia potuto ripulire tutti i segni della violenza asserita
patita, in pochi minuti, posto come il radar la riprende in auto alle ore
18:48.
Soprattutto e
dirimente, a suffragio della maggior credibilità dell’una e dell’altra
versione, è risultato essere come l’utenza in uso a __________, numero che è
stato possibile reperire dall’estratto __________ prodotto da PC 1, in data 10
novembre 2009 fosse stato inserito nello stesso periodo nei cellulari in uso
alla denunciante (…) fattispecie questa che viene decisa con separata
decisione.
Ne consegue che AP
1 ha mentito e lo ha fatto deliberatamente.” (decreto di abbandono 25 aprile
2014, ABB 454/2014/BC/BC).
In
precedenza, il 21 febbraio 2014, sulla scorta delle stesse risultanze, il PP ha
emanato il decreto d’accusa che ha dato avvio alla presente procedura, sfociata
nella sentenza 27 maggio 2015 della Pretura penale, qui impugnata.
Appello
11. Con il suo appello, AP
1 contesta di essere autrice colpevole dei reati di tentata estorsione e di
denuncia mendace.
In
primo luogo l’appellante rileva che, per quanto concerne i messaggi inviati il
17 agosto 2009 a PC 1, non sussiste nessuna prova diretta, né alcun indizio,
che attesti che lei abbia scritto quanto ritenuto dall’accusa. In particolare
non vi è alcuna prova dell’esistenza di quegli sms, del loro contenuto e del
loro invio/ricevuta; non vi è prova agli atti del fatto che tali sms siano
stati inviati dall’utenza __________ e ricevuti da PC 1 al numero __________;
non vi è prova che l’imputata abbia utilizzato l’utenza __________ per inviare
alla vittima sms di carattere estorsivo; non vi è neppure agli atti la prova dell’effettiva
esistenza di tale “__________”, così come del fatto che questo utente fosse in
realtà l’imputata. L’accusa di tentata estorsione si fonda unicamente sulle
dichiarazioni di PC 1, che tra l’altro è stato poco preciso e mai perentorio
nell’affermare che __________ era la AP 1.
In
merito alla denuncia mendace, dopo aver riconosciuto che dal punto di vista
oggettivo il reato, alla luce del decreto di abbandono, è dato, l’appellante
eccepisce di essere sempre stata convinta, e di esserlo tuttora, della
colpevolezza di PC 1. Il fatto che non sia stata in grado di dimostrarla non è
costitutivo di reato. Manca pertanto l’aspetto soggettivo e di conseguenza la
condanna deve essere annullata.
Denuncia mendace
12. Giusta l’art. 303
cifra 1 cpv. 1 CP chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o
di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa
un procedimento penale, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Dal
profilo oggettivo la realizzazione del reato presuppone che una persona
innocente venga denunciata all’autorità quale autrice di un crimine o di un
delitto.
Ai fini della realizzazione del reato, sono irrilevanti le modalità di
formulazione della denuncia, che può essere scritta o orale, anonima, proposta
su iniziativa del denunciante oppure in seguito a domande sottopostegli durante
un interrogatorio o una deposizione testimoniale (Delnon/Rüdy, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 303, n.14;
Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6a
edizione, Berna 2008, § 53, n. 8; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte
gegen die Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 369; DTF 132 IV 20
consid. 4.2). Nemmeno è determinante che la persona accusata sia designata in
modo preciso, essendo sufficiente che l’identità della stessa sia almeno
determinabile dalle circostanze (Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367;
Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303 n. 9; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 303, n. 4; DTF 132
IV 20 consid. 4.2).
“Innocente” ai sensi dell’art. 303 CP è la persona che non ha commesso l’atto
penalmente perseguito. È tale anche la persona nei cui confronti è stata
emanata una sentenza di assoluzione passata in giudicato o il cui procedimento
penale è sfociato in una decisione di archiviazione (decreto d’abbandono o di
non luogo a procedere). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
infatti, una decisione anteriore in punto alla colpevolezza del denunciato è di
principio (ad eccezione dell’esistenza di un motivo di revisione o, nel caso di
un decreto di non luogo a procedere, di nuovi e importanti mezzi di prova)
vincolante per il giudice chiamato a pronunciarsi sull’esistenza del reato di
denuncia mendace, ritenuto che la sicurezza del diritto impone che tale
decisione non possa più essere messa in discussione in procedimenti successivi
(cfr. Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367 e seg.; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad
art. 303, n. 11-13; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 13 e segg.;
DTF 136 IV 170 consid. 2.1; 72 IV 74 consid. 1; STF 6P.196/2006 del 4
dicembre 2006, consid. 7.2 in cui viene precisato che il giudice può tuttavia
nuovamente determinarsi sulla colpevolezza del denunciato se il procedimento a
suo carico era stato archiviato solo per motivi di opportunità o in
applicazione dell’art. 54 CP). Questa soluzione non compromette in alcun modo
gli interessi del denunciante che può sempre invocare la propria buona fede
(DTF 72 IV 74 consid. 1; STF 6B_600/2010 del 26 novembre 2010, consid. 2.2.; STF
6P.196/2006 del 4 dicembre 2006, consid. 7.2). Il reato di cui all’art. 303
cifra 1 cpv. 1 CP è realizzato già con l’inoltro all’autorità della falsa
denuncia, indipendentemente dall’effettivo avvio o meno di un’inchiesta penale
nei confronti del denunciato (cfr. Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.;
Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 7; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad. art. 303 n. 9).
Dal profilo
soggettivo, il reato di denuncia mendace presuppone intenzionalità. Il
denunciante, oltre ad essere a conoscenza della punibilità, dal profilo penale,
dei fatti da lui addebitati al denunciato, deve sapere che l’accusa da lui
formulata è falsa: poco importa se questa consapevolezza di falsità verte sulla
commissione del reato in quanto tale o sull’identità dell’autore del reato, o
su entrambi. Il dolo eventuale non è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art.
303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 27; Stratenwerth/Bommer,
op. cit., § 53 n. 20; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.; DTF 136 IV
170, consid. 2.1; DTF 76 IV 243; STF 6B_420/2012 del 22 ottobre 2012,
consid.8.2).
L’autore deve inoltre agire con l’intento (Absicht) di provocare contro
la persona denunciata un procedimento penale. Egli deve dunque volere - o
perlomeno accettare l’eventualità (cosiddetto Eventualabsicht) - che la
sua denuncia comporti, a carico della persona contro cui è diretta, l’avvio di
un’inchiesta penale (Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Stratenwerth/Bommer,
op. cit., § 53 n. 21; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 371; DTF 80 IV 117). Non
è al riguardo sufficiente che il denunciante agisca nel mero intento di
favorire il prosieguo di un procedimento penale già pendente (cfr. DTF 111 IV
159 consid. 2a; 102 IV 107 consid. 3; STF 6S.162/2000 del 20
dicembre 2000, consid. 4a; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17;
Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 30).
13. Nel caso che ci
occupa, la realizzazione dei presupposti oggettivi del reato è assodata e non è
contestata, accertato che AP 1, in occasione del suo verbale del 4 settembre
2009 (AI 19) ha sporto denuncia nei confronti di PC 1 per una violenza sessuale
che ha sostenuto aver subito da lui un mese prima e che il procedimento penale
avviato contro quest’ultimo è sfociato in un decreto di abbandono passato in
giudicato (ABB 454/2014).
Resta
quindi unicamente da verificare se la denunciante, oltre ad essere a conoscenza
della punibilità dei fatti da lei portati all’attenzione delle autorità, era
consapevole che le accuse formulate nei confronti di PC 1 erano false.
Credibilità
delle parti
14. Determinante
per l’esame delle fattispecie in oggetto è la valutazione dell’attendibilità
delle dichiarazioni delle parti in causa.
Per
le fattispecie in questione l’esame deve essere fatto in maniera analoga a
quanto avviene con i reati di natura sessuale, considerato che alla base vi è
proprio, in effetti, un’accusa di violenza carnale e coazione sessuale per
fatti ai quali avrebbero partecipato unicamente AP 1 e PC 1.
Anche
la condanna per la tentata estorsione si fonda quasi esclusivamente sulle
dichiarazioni dell’uomo, non essendovi in atti nemmeno uno degli sms
incriminati.
In questo senso, rilevanti, per
la valutazione delle opposte dichiarazioni - che deve essere effettuata con
estremo rigore (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3) - sono la
linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica
intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi esterni che
possano supportarle (STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2).
La generale credibilità della
presunta vittima va poi verificata, laddove possibile, con eventuali riscontri
oggettivi e con le testimonianze delle persone che hanno raccolto il suo
racconto (STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 1.2;6B_1012/2009 del 15
febbraio 2010 consid. 1.2;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3 e
3.8.2).
Rilevante è, pure, la coerenza
comportamentale della vittima, coerenza che va valutata sia durante che dopo i
fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C.; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
A
tal proposito si rinvia pure ai criteri fissati dal Tribunale federale nella
sua sentenza del 30 maggio 2011 (STF 6B_539/2010).
15. Sulla
credibilità dell’imputata in merito ai fatti del 4 agosto 2009, questa Corte
ritiene corrette le conclusioni del primo giudice e, di riflesso, quelle del
procuratore pubblico. In effetti, esaminate le varie dichiarazioni da lei
rilasciate, non si può non rilevare come esse, modificate e completate nel
corso della procedura a seconda delle convenienze, siano molto fragili,
incoerenti, incomplete, contraddittorie e sconfessate dai pochi elementi
oggettivi che l’istruttoria ha consentito di recuperare.
15.1. Nel
primo verbale di polizia (PG 4.09.2009, AI 19) la donna ha dichiarato:
-
di non aver denunciato prima i fatti perché pensava di riuscire a dimenticare
(pag. 1);
-
di essersi separata dal marito __________ nel 2002, che non ha mai pagato
nulla per la loro figlia __________, e di non sentirlo più da anni (pag. 2);
-
di vivere con i soldi passati dall’assistenza sociale e quelli incassati con
il lavoro al bar __________ (pag. 2);
- di
essere stata innamorata di PC 1 (pag. 3);
- di
aver conosciuto il prevenuto a febbraio 2009 tramite Badoo, sito al quale si
era iscritta per imparare il tedesco, d’averlo incontrato solo tempo dopo
perché all’inizio non voleva e che da lì è nata una “relazione sentimentale
intima” tanto che lui veniva molto spesso in Ticino e si fermava a casa sua
(pag. 2 seg.);
-
che dopo la rottura di fine maggio 2009 con PC 1 - da lei voluta perché la
situazione, visto che lui aveva famiglia e due figlie, non le andava più bene -
lui aveva riallacciato i contatti e le chiedeva di fare sesso di gruppo ma lei non
rispondeva nemmeno (pag. 3);
-
che il 4 agosto 2009 ha lavorato fino alle 15:30 e poi, essendole venute
inaspettatamente le mestruazioni è andata a casa a lavarsi e cambiarsi prima di
andare a prendere la figlia. Uscita dalla doccia ha sentito suonare, si è messa
i primi vestiti che aveva sotto mano e poi, a sua sorpresa, si è ritrovata PC 1
già in casa (pag. 4);
-
che per prima cosa l’ha afferrata per un braccio, l’ha fatta sedere sul divano
e poi le si è seduto sopra, baciandola, toccandola e leccandola. Poi l’ha
portata in bagno trascinandola tenendole un braccio intorno al collo, l’ha
spinta facendola cadere prona sulla vasca da bagno, le gridava di togliere
l’assorbente interno, l’ha penetrata in vagina da dietro contro la sua volontà,
l’ha spalmata di sangue dappertutto, anche in faccia, ha preso un asciugamano,
si è pulito, è andato in camera per posarlo sul letto, è tornato, l’ha
ammanettata per un polso, l’ha fatta rialzare, l’ha portata in camera prendendola
anche per i capelli, l’ha fatta sbattere contro lo stipite, l’ha ammanettata al
letto con la faccia sprofondata nel cuscino, dove l’ha penetrata analmente dopo
averle messo della crema sull’ano per facilitare l’operazione e dopo averle
fatto cambiare posizione (pag. 4 seg.);
-
che una volta finito è andato a lavarsi, per tornare a liberarla e poi
lasciare l’appartamento (pag. 5);
-
che è rimasta sul letto pietrificata fino a quando non ha risposto al telefono
che squillava continuamente. Era la scuola che le chiedeva il perché del
ritardo. Ha risposto che arrivava, ha pulito tutto, ha vomitato ed è corsa
all’istituto, incappando in due radar (pag. n. 5 seg.);
-
che lui è riuscito facilmente a toglierle i jeans già quando era sul divano
(pag. 6);
-
che gli ha scritto un messaggio qualche giorno dopo per dirgli che era un
vigliacco bastardo (pag. 6);
-
che ha cancellato la maggior parte degli sms inviatile da PC 1 (pag. 6);
-
che avrebbe consegnato seduta stante il barattolo di crema usato da PC 1 per
sodomizzarla, con ancora le ditate dell’uomo (pag. 7).
15.2. L’8 settembre 2009,
l’imputata ha chiesto di essere sentita per chiarire che nel verbale precedente
ha omesso di precisare che il 4 agosto 2009 lei e PC 1 si erano scritti svariati
sms e che lo ha fatto per la paura di non essere creduta. Inoltre ha precisato
di aver finito di lavorare alle 16:30 e di essere rientrata a casa verso le
16:45/16:50 (PG AP 1 8.09.2009, allegato 13 al Rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 1 seg.).
15.3. Il 22 settembre 2009,
la donna ha dichiarato che il giorno dei fatti PC 1 le aveva scritto che era
stanco e stressato dal lavoro e le aveva chiesto che turno faceva e dove era la
bambina. Lei ha risposto alle domande, ma non ha mai detto che prima di andare
a prendere la piccola sarebbe passata a casa a cambiarsi, perché quello delle
mestruazioni è stato un imprevisto. Lui non poteva quindi sapere che lei stava
andando lì (PG AP 1 22.09.2009, Allegato 14 al Rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 2). In merito al messaggio scrittogli il
12 agosto 2009 (quello che termina con “I hate you”), ella ha precisato
che intendeva mandargli un sms cattivo perché era stata usata e poi gettata.
15.4. Il
1. ottobre 2009, la prevenuta ha ancora chiesto di essere sentita per spiegare
alcune cose che avrebbero potuto essere fraintese, e meglio, innanzitutto, per
ribadire che i suoi silenzi sul fatto che aveva continuato a sentire per sms PC
1 anche dopo che si erano, a suo dire, lasciati, e soprattutto che avevano
messaggiato il 4 agosto 2009 era dovuto al timore di non essere creduta (PG AP
1 1.10.2009, allegato 15 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
20.01.2010, AI 40, pag. 1). In seguito ha precisato, su esplicita contestazione
degli interroganti, che effettivamente dal suo estratto __________ è risultato
che lei ha inviato un sms all’uomo già il 3 agosto 2009 alle 23:46, e che
quello che le è stato prospettato avergli mandato il 4 agosto 2009 alle 07:48
non è un nuovo sms, ma dovrebbe essere piuttosto lo stesso che risulta essere
stato recapitato solo a quell’ora perché è solo a quell’ora che ha riacceso il
telefono dopo averlo lasciato spento durante la notte. A suo dire quell’sms era
la risposta “quando vuoi” alla richiesta di PC 1 che chiedeva quando
poteva parlarle. Ha ammesso che è possibile che lei abbia inviato l’ultimo
messaggio alle 16:22, ma precisando che mai lo ha invitato a casa sua perché
aveva paura di incontrarlo da sola, così come ha ammesso che è possibile che
sia stata lei a scrivere per prima a lui il 4 agosto 2009 alle ore 10:46, come
le è stato detto risultare dall’estratto __________ (PG AP 1 1.10.2009,
allegato 14 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI
40, pag. 2).
Al
verbale di confronto del 5 novembre 2009 (allegato 16 al Rapporto di inchiesta
di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40) ha affermato di aver scritto a PC
1 il 3 agosto 2009 perché lui le avrebbe rinfacciato di non essere sincera
poiché aveva un altro uomo (pag. 7) e perché voleva approfittare del fatto che
lui le aveva trasmesso per sbaglio un sms dal quale emergeva che lui aveva
rapporti con altri uomini per troncare la relazione. Pertanto quella sera gli
aveva comunicato che lei era in Ticino e che se lui proprio voleva parlarle,
lei era disponibile. Il giorno dopo lei gli ha poi scritto di nuovo perché non
capiva come mai se lui aveva così fretta di parlare, non le aveva risposto
(pag. 8).
Ella
ha poi negato di aver mai chiesto a PC 1 di legarla o di averlo a sua volta
legato (pag. 9).
Dopo
i fatti lei ha dichiarato di avergli scritto “bastardo” e che lui le ha
risposto “così è la vita” (pag. 13).
Al
processo di primo grado la prevenuta non ha voluto rispondere, mentre in
appello ha esplicitamente chiesto di essere sentita. In tale occasione ha
sostanzialmente ripetuto la sua versione e le accuse di essere stata abusata
sessualmente dall’ex compagno, modificando tuttavia nuovamente alcuni
particolari della ricostruzione. Da notare che a precisa domanda ha asserito di
non essere stata innamorata di PC 1, ma solo colpita dalle sue attenzioni e
gentilezza (verb. dib. d’appello, pag. 2), così come di non sapere perché lui,
dopo averle abbassato i pantaloni già in sala, l’abbia condotta in bagno per
avere il rapporto sessuale vaginale (verb. dib. d’appello, pag. 2). Diversamente
dalle prime dichiarazioni, ha asserito che una volta ammanettata in bagno
mentre lei era a terra, lui l’ha trascinata in camera da letto e lei è riuscita
comunque a rialzarsi da sola (verb. dib. d’appello pag. 4). Come detto, non ha
saputo spiegare in maniera credibile perché ha prodotto alla polizia un email
del 3 maggio 2009 modificato. Inoltre, ha dichiarato: “A domanda della PP
rispondo di aver cancellato i messaggi di PC 1 dal mio telefono in modo
casuale. Quelli del 4 agosto 2009 li ho cancellati perché non volevo più sapere
nulla di lui. E nemmeno volevo denunciarlo, volevo dimenticare.” (verb.
dib. d’appello, pag. 4) e “A domanda del presidente rispondo che ho detto la
verità solo man mano nel corso degli interrogatori perché ho deciso di
limitarmi a rispondere alle domande senza aggiungere nulla, anche perché la
prima volta che l’ho fatto sono subito stata additata (con riferimento alla questione
della mia reale data nascita)” (verb. dib. d’appello, pag. 5).
16. È
indiscutibile che AP 1 ha fatto dichiarazioni parziali e contraddittorie tra
loro su elementi centrali della vicenda. Si pensi ad esempio alla descrizione
delle modalità con le quali è stata trascinata dal bagno alla camera da letto:
nelle prime versioni PC 1 l’ha obbligata a rialzarsi, mentre in appello ha
dichiarato che l’avrebbe trascinata e che solo in un secondo tempo lei sarebbe
riuscita a mettersi in piedi. L’incongruenza non è di poco conto: se i fatti
fossero stati realmente vissuti, la donna non avrebbe certamente potuto
sbagliarsi su un particolare così importante.
Anche
sul fatto di essere stata innamorata ha cambiato versione, proprio in appello,
dopo aver letto nella sentenza di primo grado che il suo innamoramento
disilluso è stato considerato l’elemento scatenante di tutta la vicenda. Così
come ha fornito motivazioni differenti sui motivi che l’avrebbero condotta a
terminare la relazione.
Come
si può vedere dall’evoluzione delle dichiarazioni, rende poi certamente debole
la versione della donna il fatto che al momento di denunciare il presunto
stupratore abbia omesso di dire che il giorno della violenza si erano scritti
vicendevolmente molti messaggi. Questo è indice chiaro di una volontà di
nascondere dei fatti per mettere in cattiva luce il denunciato. La
giustificazione della reticenza con il timore di non essere creduta non è
plausibile, anche perché i contenuti dei messaggi, così come riportati dalla
donna, avrebbero potuto permetterle di avvalorare la sua tesi (verbale di
confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del
20.01.2010, AI 40, pag. 8).
A
questo si aggiunga che l’8 settembre 2009, allorquando ha chiesto di essere
sentita per ammettere lo scambio di sms del 4 agosto 2009, ha esplicitamente
dichiarato di non sapere che PC 1 era sceso in Ticino e ha volontariamente
mancato di dire che il 4 agosto 2009 avevano concordato di trovarsi sul posto
di lavoro di lei: “Lui non mi ha detto che era qui in Ticino” (PG AP 1
8.09.2009, allegato 13 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
20.01.2010, AI 40, pag. 1). In occasione dell’interrogatorio del 22 settembre
2009, pure effettuato su sua domanda (PG AP 1 1.10.2009, allegato 14 al
Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 2),
l’imputata ha ribadito che l’uomo non le aveva detto che era in Ticino (“non
mi ha mai detto dove era e io non ho mai chiesto”). Solo il 1. ottobre 2009
(PG AP 1 1.10.2009, allegato 15 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria
del 20.01.2010, AI 40, pagg. 1 e 2), quindi a quasi due mesi dai fatti e a un
mese dal primo interrogatorio, ella ha ammesso che “è vero che lui mi aveva
detto che sarebbe passato al bar in cui lavoravo per parlare” e “Io ho
saputo che PC 1 era in Ticino solo il giorno 4 agosto quando ci scambiavamo gli
sms; penso verso le ore 11:00/12:00 o giù di lì. Mi ricordo che gli avevo
messaggiato dicendogli di venire al bar verso le 15:00 per parlare”. Aver sottaciuto
due aspetti così importanti per la ricostruzione dei fatti, scredita in maniera
decisiva le dichiarazioni della donna, che appaiono decisamente strumentali, le
prime, e maldestri tentativi di salvare il salvabile a fronte degli sviluppi
dell’inchiesta, quelli seguenti.
In
questo contesto, anche la dichiarazione con la quale l’imputata ha sostenuto di
non aver voluto vedere da sola PC 1 perché aveva paura di lui appare
completamente priva di credito, non avendo ella fino al momento dell’asserita violenza
avuto alcun motivo per temere l’uomo e, soprattutto, con il tenore dei messaggi
scambiati, che risulta essere di complicità.
L’amico
confidente della prevenuta, __________ (che comunque sia negli sms la chiamava
anche “la mia gattina sexy”, messaggi in plico H, AI 36), ha riferito una
descrizione degli eventi fattagli da lei che non si concilia con la cronologia
di quella che la donna ha reso agli inquirenti: “Di quello che so io AP 1
era stata ammanettata al letto, in seguito mi diceva che aveva opposto
resistenza, quindi era stata portata in vasca da bagno, dove era stata messa in
una posizione a me sconosciuta e l’uomo avrebbe utilizzato della vaselina, la
quale si trovava all’interno di un barattolo già presente all’interno della
toilette. Tendo a precisare che quello enunciato sino ad ora è quello che mi è
stato confidato da AP 1.” (VI __________ 7.09.2009, allegato 32 al Rapporto
di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5). Da questa
deposizione non si può che desumere che la donna ha raccontato all’amico una
storia diversa dalla sua versione ufficiale.
Scredita
pure l’imputata, oltre al fatto stesso di aver cancellato dai suoi telefoni
tutte le tracce dei messaggi del 4 agosto 2009, la spiegazione fornita per
questo atto alla scrivente Corte: se in effetti avesse voluto davvero
cancellare dalla sua vita la brutta esperienza che dice d’aver subito e la
persona che ne è all’origine, avrebbe cancellato tutti i messaggi. Di certo non
avrebbe tenuto quelli in cui si parla di sesso a tre, o di legarla, perché sono
indiscutibilmente contenuti che portano immediatamente alla memoria ciò che lei
dice di aver subito. Alla stessa stregua, avrebbe anche eliminato i messaggi
con i quali lo rimproverava per quanto fatto, perché espressione della
sofferenza provata in quel momento.
In
egual misura, l’aver modificato l’intestazione dell’e-mail del 3 maggio 2009
prodotto alla polizia toglie ulteriori tasselli all’affidabilità di AP 1.
Tutto
questo induce piuttosto a pensare che la donna abbia fatto una scelta ben
mirata di cosa lasciare che gli inquirenti potessero vedere con lo scopo di
rafforzare le proprie accuse.
17. Oltre
a quanto precede, le asserzioni della denunciante sono sconfessate da tutta una
serie di elementi oggettivi.
17.1. In
primo luogo, la teste __________ ha smentito che AP 1 sia rimasta al lavoro
sino alle 16:30, come da lei asserito in alcuni interrogatori: “Mi viene
chiesto se è possibile che quel 4 agosto 2009 AP 1 si sia fermata oltre il suo
orario di lavoro e fino alle 16:20-16:30, rispondo che non è possibile. Se AP 1
si è fermata un po’ di più lo ha fatto al massimo per 15 o 20 minuti … ma
escludo che si sia fermata per un’ora oltre il termine del suo turno.” (VI __________
16.08.2009, allegato 30 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
20.01.0210, AI 40, pag. 3).
Verosimilmente
proprio perché ha preso atto di queste dichiarazioni e della valenza date loro
nella sentenza di prime cure, in appello AP 1 ha semplicemente detto di aver
finito di lavorare un po’ più tardi rispetto all’orario previsto delle 15:30.
Questo cambio di versione, non motivato, scaltro ma maldestro, è evidentemente
strumentale.
17.2. L’imputata
ha sempre dichiarato che la tappa a casa sua prima di andare a prendere la figlia
__________ a scuola è stata del tutto imprevista, essendole venute le
mestruazioni senza alcun preavviso. Di conseguenza, seguendo la sua tesi che
non avrebbe mai detto a PC 1 dove era e di raggiungerla, le uniche possibilità
che egli aveva per venirne a conoscenza erano quella di pedinarla all’uscita
dal lavoro (come da lei implicitamente suggerito l’8 settembre 2009 (PG AP 1
8.09.2009, allegato 13 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
20.01.2010, AI 40, pag. 1) e poi esplicitamente detto al processo di secondo
grado: “La cosa che mi ha stupito è che ho saputo che lui era fuori dal bar
e quindi comunicava con me da lì”, veb. dib. d’appello, pag. 3), oppure
quella di attenderla sotto casa.
Dai
tabulati telefonici del denunciato, tuttavia, risulta che egli, il 4 agosto
2009, verso le 15:30 era allacciato a delle antenne nella zona di Arbedo, alle
quali è rimasto collegato per una quindicina di minuti, per poi passare a
quella di Monte Carasso alle 15:49:12, ed in seguito a quelle di Giubiasco,
15:49:48, Camorino, 15:50:33, Cadenazzo, 15:51:33, Monti di Ravecchia,
15:52:00, Monte Carasso, 15:52:32, Cadenazzo, 15:52:59, Monti di Ravecchia,
15:54:15, Monte Ceneri Tunnel, 15:54:48, Gola di Lago, 15:57:34, Monte Ceneri,
15:58:44, Monte Carasso, 15:59:15, Giubiasco, 16:02:04, Camorino, 16:02:28,
Giubiasco, 16:04:42 ed allacciarsi infine a quella di Monte Carasso alle
16:08:33, alla quale è rimasto collegato sino alle 19:01:48, quando il suo
cellulare ha trasmesso attraverso l’antenna di Biasca, per entrare in contatto
con quelle che vanno verso il Gottardo (AI 28).
Questi
dati oggettivi attestano come, dopo essere stato in zona Arbedo verso l’orario
in cui l’accusata avrebbe dovuto secondo programma finire di lavorare (15:30),
nei momenti precedenti l’arrivo a Monte Carasso, PC 1 ha girovagato per il Bellinzonese,
spingendosi sino a Rivera, per cui di certo non ha fatto nessun appostamento
fuori dal bar __________, né tantomeno ha pedinato o anche soltanto aspettato
sotto casa la denunciante. Molto più realistico è che egli, informato dalla
donna del ritardo, per non restare fermo ad aspettare, abbia deciso di fare
qualche chilometro in auto per passare il tempo in attesa che ella staccasse
effettivamente.
Anche
su questo punto dunque, AP 1 ha mentito: l’uomo si è recato a casa sua perché è
stata lei a fargli sapere che era lì e quando arrivare.
17.3. A
indebolire maggiormente la versione della denunciante contribuisce poi __________,
l’educatrice dell’istituto __________, che, sentita in qualità di teste,
basandosi sui propri ricordi e su un estratto telefonico, ha raccontato agli inquirenti
d’aver chiamato AP 1 alle ore 17:20 del 4 agosto 2009 perché non era ancora
passata a prendere la figlia, quando normalmente lo faceva verso le 16:00.
Questa, rispondendo, ha giustificato il ritardo con il fatto che l’uomo che
doveva darle il cambio sul lavoro non era ancora arrivato. Sulla motivazione la
teste non è stata in grado di essere perentoria, dicendo che forse, in maniera
meno verosimile, poteva anche averla data in un’altra occasione. Per contro è
stata apodittica nell’indicare l’orario della chiamata, così come quello in cui
è poi giunta la donna: poco prima delle 19:00 (VI __________ 20.10.2009, allegato
31 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag.
2).
La
correttezza della ricostruzione temporale è confermata pure dai due controlli
della velocità nei quali è incappata l’imputata, (18:48 il primo e 19:00 il
secondo, al rientro, AI 17).
17.4. Oltre
a ciò, anche i dati che emergono dai tabulati telefonici di PC 1 sono in
contrasto con le dichiarazioni dell’imputata. Come visto poco sopra, egli è
rimasto a Monte Carasso dalla donna, in base ai rilevamenti dei collegamenti ai
vari ripetitori, sino a poco prima delle 19:00, essendosi alle 19:01 trovato
all’altezza dell’antenna di Biasca. Incrociando questi fatti con la descrizione
delle violenze fatta da AP 1, che ha dichiarato che una volta finito di
sodomizzarla l’uomo si sarebbe lavato e poi sarebbe subito partito dopo averla
liberata dalle manette, l’abuso sarebbe pertanto terminato tra le 18:00 e le
18:30 e sarebbe quindi durato oltre un’ora e mezza.
Essendo
impensabile che dopo una violenza carnale, l’uomo sia rimasto in giro per Monte
Carasso ancora per più di un’ora, questo significa che al momento della telefonata
dell’istituto scolastico della figlia delle 17:20, l’asserita aggressione
sessuale ai danni dell’imputata avrebbe dovuto essere nel pieno della sua
brutalità.
Ciò
posto, senza necessità di ragionamenti approfonditi, non si può non vedere come
sia del tutto inconcepibile che ella, alle 17:20, quando l’uomo stava ancora
avendo un rapporto sessuale con lei - che secondo la sua tesi, si ricorda, era
forzato - e quando lei era già probabilmente ammanettata, abbia potuto
tranquillamente rispondere alla telefonata dell’istituto e inventare la scusa
del collega ritardatario. A parte la questione della fattibilità fisica di
prendere la cornetta con le manette ai polsi ed un uomo che si sta scatenando
sul suo corpo, non è immaginabile che una vittima di un reato così grave abbia
la freddezza di sostenere una conversazione, anche breve, con una terza persona
riuscendo a fare finta di nulla. Assurdo è pure che un violentatore lasci
rispondere la propria vittima al telefono durante gli abusi, anche solo per il
rischio che possa chiedere aiuto.
Non
da ultimo, al dibattimento d’appello, la donna ha affermato d’aver risposto al
telefono che si trovava nella sala del suo appartamento, ciò che avrebbe dovuto
comportare che la medesima vi si recasse dalla camera da letto dove PC 1
l'aveva ammanettata e le stava usando violenza carnale. Anche da questo punto
di vista la versione della prevenuta è inverosimile.
In
questo senso, sempre volendo cercare di seguire la storia così come raccontata
dalla prevenuta, finendo tutto prima delle 17.20, ella non avrebbe certamente dovuto
lavarsi velocemente e pulire tutto sommariamente, poiché avrebbe avuto oltre
un’ora e mezza di tempo per farlo prima di correre dalla figlia e imbattersi
nel radar delle 18:48.
Ad
onor del vero la tesi d’aver dovuto cancellare in tutta fretta le tracce di
quanto avvenuto dal suo corpo e dall’abitazione nemmeno si combina con la
versione secondo la quale la violenza carnale è terminata verso le 18:00/18:30,
poiché dall’orario di partenza di PC 1 risultante dalle tabelle tecniche degli
allacciamenti, è chiaro che non vi sarebbe certamente stato per la donna tempo
per fare tutto e correre alla scuola.
È
pertanto evidente che AP 1 ha mentito e che, mentendo, ha creato una versione
dei fatti confusa e irrealistica.
17.5. Oltre
a questo, anche il tenore dell’sms scritto da AP 1 a PC 1 (PG AP 1 4.11.2009,
allegato 12 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI
40, pag. 3) qualche giorno dopo i fatti non si concilia con una violenza
carnale, ma è espressione di una donna ferita nei propri sentimenti, che non
accetta che l’uomo di cui si è innamorata sia interessato a lei solo
sessualmente. In nessuna parola del testo usato si trova un vago accenno ad
abusi fisici. Dopo quanto avvenuto secondo l’imputata e nella situazione
psicologica in cui lei ha detto di essersi trovata (“ho avuto incubi,
vomito, nausea, non mangiavo più, non volevo neanche andare dalla polizia, non
volevo neppure denunciarlo, io volevo solo dimenticare, come se a non parlare
quello che era successo sparisse da solo ma così non è stato”, PP AP 1
13.10.2009, AI 9, pag. 9) è impensabile che l’unico rimprovero mosso è quello
di aver approfittato del suo amore e di essersi servito come si fa in un
bordello. Anche perché nemmeno nei postriboli si ricorre alla violenza per
ottenere dei rapporti non consensuali.
18. Dagli
scambi di sms che si trovano agli atti, emerge inoltre come il tema principale
delle discussioni tra le parti fosse il sesso e come PC 1 non abbia mai
lasciato spazio ad alcun dubbio circa la totale irrilevanza della componente
sentimentale (AI 27). Nonostante questo e nonostante le lamentele della donna
che voleva, legittimamente, essere trattata come una persona e non solo come un
oggetto di svago, la loro relazione è continuata sino ai fatti.
Tra
l’altro, proprio il 31 luglio 2009, l’uomo ha esplicitato, una volta di più, il
suo interesse per il sesso anale e l’imputata gli ha risposto di averne paura
perché non l’aveva mai fatto (AI 27). E’ quindi evidente che della penetrazione
da tergo concretizzata il 4 agosto 2009, se ne era appena parlato, sicché non è
una pratica imprevista. Già in precedenza questo era un argomento ricorrente e PC
1, dopo averle raccontato che in vita lo aveva fatto solo con due donne, aveva
avuto modo di rassicurarla scrivendo “Aber du musst nicht analsex mit mir
machen es ist auch so schön mit dir” (AI 27).
Da
questi brevi scambi si può ricavare come il sesso anale fosse stato sempre un
chiaro desiderio dell’uomo, come la donna abbia sempre avuto timore a
concedersi in tal senso e come egli abbia cercato di convincerla ad
assecondarlo, chiarendo comunque che non doveva sentirsi obbligata a farlo.
Per
contro non si trova alcun indizio che possa indurre anche solo ad ipotizzare
che l’uomo fosse fisicamente violento o che usasse imporsi sessualmente.
Avendo
cercato di descrivere la sua visione della relazione come del tutto romantica,
nella quale il sesso non era per lei forza trainante, sicché le esplicite
avances verbali dell’uomo erano per lei una imposizione tollerata ma non
apprezzata, ed avendo cercato di connotare PC 1 come una persona che ad un
certo punto, senza motivo, ha fatto un click ed è diventato ossessionato dal volerle
imporre di praticare sesso “estremo” contro la sua volontà, queste emergenze
risultano essere un ulteriore colpo all’affidabilità delle dichiarazioni di AP
1. Di certo una persona che cerca l’amore puro non si butta in una relazione
con un uomo sposato, conosciuto su internet, su un sito al quale lei stessa
accede con un nickname simile a quelli usati dalle prostitute (“__________”), che
ha sin dalle prime battute chiarito di essere interessato solo ad una relazione
fisica, quasi ginnica, ma nulla più. Così come di certo chi ha simili
aspettative parla anche di altre cose oltre che di sesso.
19. Sull’altro fronte, per
contro, le dichiarazioni di PC 1 sono lineari, hanno un senso logico e trovano
risconto proprio in quegli aspetti, appena illustrati, che rendono non
credibili quelle dell’imputata.
In
effetti egli ha già dal primo verbale (PS PC 1 4.11.2009,
allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI
40,) ammesso:
-
che sin dal primo incontro la sua speranza era di fare sesso, ma che non è
successo nulla perché non voleva forzare la mano (pag. 2);
-
che al secondo incontro ci sono stati i primi approcci sessuali ma anche in
quel caso non ha voluto forzare le cose e si sono fermati ai preliminari, per
passare al rapporto completo solo in occasione del terzo incontro (pag.3);
-
che lui ha sempre detto chiaramente all’imputata di volere solo una relazione
sessuale, avendo moglie e figlie, mentre lei, a partire dal luglio 2009 ha
iniziato a esprimere la propria insoddisfazione per questo tipo di rapporto e a
volere di più (pag. 4);
-
che nel mese di luglio non si erano più sentiti per un po’ perché a lei non
andava di essere sfruttata solo per sesso mentre a lui aveva dato fastidio che
lei gli avesse chiesto un aiuto finanziario di fr. 5'000.- per pagare dei
debiti. Dopo un po’, tuttavia, hanno ricominciato a scriversi e lei gli ha
detto che non le faceva più nulla vedersi solo ogni 5/6 settimane. In questi
contatti parlavano molto di sesso e lei gli aveva detto che al prossimo
incontro, anche se lei non lo aveva mai fatto, sarebbe stata disposta a fare di
tutto, anche sesso anale (pag. 5);
-
che in occasione dell’incontro del 4 agosto 2009 si sono trovati a casa
dell’imputata e dopo aver bevuto qualcosa hanno iniziato a fare sesso in tutte
le variazioni. A suo dire la serata è stata tosta nel senso che lei chiedeva di
fare tutto ed era molto su di giri. Alla sua richiesta di penetrarla analmente
lei ha risposto di si, e lui non si è fatto pregare (pag. 5 seg.);
-
che hanno fatto sesso prima in bagno e poi in camera e che l’imputata aveva le
mestruazioni, cosa che non ha impedito che avessero anche un rapporto vaginale
(pag. 11 seg.);
-
che dopo il rapporto anale, del quale ha descritto le modalità nel dettaglio,
la donna ha avuto delle perdite di sangue, ma continuava a ridere e diceva che
non faceva nulla (pag. 10 seg.);
-
che quel giorno non avevano oggetti ma forse si erano legati al letto con
bende, ma non tanto da impedirsi di muoversi: in ogni caso non sono state usate
manette (pag. 11);
-
che alla fine hanno bevuto qualcosa e poi lui è rientrato, per essere a casa
verso la 01:00. Durante il viaggio di ritorno lei gli ha scritto molti sms
lamentandosi di nuovo di sentirsi usata. Messaggi ai quali ha deciso di non
reagire, avendo capito che a quel punto era meglio interrompere ogni contatto
(pag. 6);
-
che dopo 8/9 giorni di silenzio ha ricevuto, da un numero diverso da quello
della AP 1, quello da lui registrato come __________, i messaggi minatori di
cui si è già detto e si dirà in seguito (pag. 6);
-
che il giorno dei fatti lui è arrivato da lei verso le 16:30, perché lei aveva
lavorato fino a verso le 16:00, e pensa di essere ripartito verso le
20:00/21:00. Giungendo da lei ha suonato il campanello e visto che lei non
apriva le ha mandato un sms chiedendo se era in casa, considerato che si erano
accordati di trovarsi da lei. Mentre stava riscendendo le scale ha ricevuto un
sms che diceva che era nell’appartamento e quindi è tornato da lei (pag. 12);
-
che il 4 agosto 2009 prima di andare dalla prevenuta era stato a Barbengo per
lavoro, poi si è recato ad Arbedo verso le 15:35 per vedere dove era il locale nel
quale lavorava, non per entrarci ma per aspettarla fuori. Non avendo la donna ancora
finito il turno e non volendola attendere sotto casa, ha fatto un giro in auto
per far passare il tempo (pag. 16);
-
che lei gli aveva chiesto di rimanere a dormire, il 4 agosto 2009, ma lui non
poteva e non voleva. Non voleva perché tutta la situazione lo aveva lasciato
perplesso, compreso il rapporto anale, nonostante lo avesse sempre desiderato. AP
1 è rimasta delusa della sua partenza, ma non hanno litigato (pag. 18).
Inoltre
in questo interrogatorio (come in tutti gli altri da lui subiti) PC 1 ha, senza
remore, spiegato quali sono le sue fantasie sessuali, ammettendo addirittura
che gli sarebbe piaciuto avere un rapporto con un uomo, e chiarendo che per lui
nel sesso è tutto concesso, a parte avere rapporti con bambini e animali (pag.
9).
La
versione del denunciato, coerente, logica e lineare, ha quindi trovato
riscontro nei tabulati telefonici, nel tenore e contenuti degli sms scambiati
tra le parti, nella mappatura degli spostamenti del suo telefono nei momenti
critici (sia per quanto concerne il giro prima di andare a casa della
prevenuta, sia per l’arrivo da lei, sia per l’orario di partenza), nell’esame
clinico della zona anale della donna, dal quale è emersa una cicatrice che
avrebbe potuto farla sanguinare, nelle dichiarazioni della teste __________ (VI
__________ 16.08.2009, allegato 30al Rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria del 20.01.0210, AI 40) ed in quelle dell’educatrice dell’Istituto __________
(VI __________ 20.10.2009, allegato 31 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria
del 20.01.2010, AI 40).
20. Tutto
ben considerato, questa Corte non può che condividere le conclusioni del primo
giudice ed accertare che il rapporto sessuale tra AP 1 e PC 1 del 4 agosto 2009
è stato del tutto consensuale, oltre che programmato almeno dal mattino
(sentenza impugnata consid. 17.1, pag. 14).
Di
conseguenza, la qui imputata, denunciando l’uomo per reati contro la sua
integrità sessuale, lo ha fatto sapendo perfettamente che egli non ha mai
abusato di lei e che tutto quanto è stato fatto quel giorno, è avvenuto non
solo con il suo pieno accordo, ma addirittura con una sua partecipazione attiva
e propositiva.
La
denuncia è stata per l’imputata un atto punitivo nei confronti di un uomo che
da lei ha voluto sempre e solo una relazione di natura sessuale, senza mai
andare oltre, nonostante le sue richieste in tal senso.
AP
1 ha quindi mentito su tutti i fronti, in maniera ben programmata, facendo in
modo di rafforzare la falsa versione dei fatti omettendo di raccontare elementi
decisivi che avrebbero potuto indebolirla.
D’altronde,
mentire alle autorità non è una primizia per la donna, che aveva addirittura
indicato, quale sua data di nascita per il passaporto, quella della sorella (PG
AP 1 8.09.2009, allegato 13 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
20.01.2010, AI 40, pag. 1) ed ha poi giustificato questo atto con una scusa ai
limiti della presa in giro:
“ (…) preciso alla verbalizzante che
benché nel mio passaporto vi sia indicato la data di nascita 17.12.1968 io in realtà
sono nata il 17.12.1976, almeno questo è quanto mi è stato detto lo scorso
dicembre 2008 allorquando dopo 5 anni sono tornata a Santo Domingo da quella
che ho poi saputo essere la mia vera madre. Io ho sempre creduto di essere nata
nel 1968 (…)” (PP AP 1 13.10.2009, AI 9, pag. 1).
Per
poi rimangiarsi tutto di fronte ai giudici di primo e secondo grado, e
confermare di essere nata il 17 dicembre 1968.
Vista
la natura del reato alla base della denuncia, non è pensabile che l’imputata
non sapesse che stava accusando PC 1 d’aver commesso un crimine da lui mai
perpetrato e che fosse ben cosciente delle conseguenze penali che una simile
dichiarazione avrebbe comportato.
Avendo
agito intenzionalmente, per dolo diretto, sono realizzati anche i presupposti
soggettivi del reato.
L’appello
su questo punto deve essere respinto e la condanna decretata in primo grado
confermata.
Estorsione, tentata
21. Affinché
la fattispecie dell’estorsione ex art. 156 CP sia oggettivamente realizzata,
l’autore deve determinare una persona a compiere un atto pregiudizievole al
patrimonio suo o di un terzo mediante un mezzo coercitivo. Oltre alla violenza
la legge prevede, come mezzo coercitivo, la minaccia di un grave danno, mezzo
di pressione psicologico che può intervenire in forma espressa o tacita (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol.
I, 3 ed.,Berna 2010, ad art. 156, n. 11 e 15, pag. 400; CARP, sentenza
17.2012.61-62 del 24 ottobre 2012, consid. 31l).
Si
ha un tentativo quando l’autore del reato, dopo averne cominciata l’esecuzione,
non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli
atti necessari alla sua consumazione. In tal caso è prevista una punizione con
pena attenuata, art. 22 CP.
Nel
caso concreto, affinché si possa ammettere la tentata minaccia ai sensi
dell'art. 156 n. 1 CP in relazione con l’art. 22 CP, occorre che gli sms che,
secondo l’ipotesi accusatoria, costituiscono l’elemento coercitivo, potessero
essere percepiti come tali, cioè come minacciosi, da una persona mediamente
sensibile. Deve, quindi, poter essere ammesso che la (pretesa) minaccia, cioè
la prospettiva dell’inconveniente, sia atta ad indurre un destinatario
ragionevole che si trovasse nella medesima situazione della vittima ad adottare
un comportamento che non avrebbe avuto se avesse goduto di piena libertà
decisionale.
La questione
deve essere decisa in funzione di criteri oggettivi: non basta, cioè, la sola
reazione del destinatario specifico (DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17
consid. 2a/aa; STF 6B_47/2010 del 30 marzo 2010 consid. 2.2;6B_411/2009 del 18
agosto 2009 consid. 3.2;6S.533/2006 del 2 marzo 2007 consid. 6.1;6S.8/2006
del 12 giugno 2006 consid. 4.2;6S.277/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1;
Corboz, op. cit., ad art. 156, n. 12 e segg., pag. 400-401; CARP, sentenza
17.2012.61-62 del 24 ottobre 2012, consid. 31.l).
22. La
giudice di prime cure ha in primo luogo accertato che la persona che scriveva a
PC 1 sotto lo pseudonimo di “__________” altri non era che AP 1 (sentenza
impugnata consid 19, pag. 16 segg.). In seguito,
analizzando gli atti, ha stabilito che le dichiarazioni dell’accusatore privato
sono credibili anche su questo punto, mentre l’atteggiamento menzognero della
donna è chiaramente indiziante di una sua colpevolezza.
23. Come
visto in precedenza, a mente della difesa, non è provato che:
-
“__________” esista realmente e che sia AP 1;
-
sia mai stato inviato, rispettivamente PC 1 abbia mai ricevuto un sms con i
contenuti indicati nell’AA;
- l’sms
sia stato inviato dall’utenza __________
- l’imputata
abbia usato l’utenza __________ per inviare tale sms.
Il
problema, e non può che essere così, è di mera natura probatoria, poiché è
indiscutibile che degli sms dal contenuto: “vuoi rovinarti la vita? … vengo
a casa tua e racconto cosa hai fatto in Ticino, … voglio fr. 20'000.-,… hai
tempo fino a domani” abbiano un carattere minatorio e siano atti ad indurre
una persona neutra, che ha comunque sia commesso un adulterio come nel caso
specifico, a procedere ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio. Nemmeno
discutibile, visto il loro contenuto, è che l’autore abbia agito
intenzionalmente.
Da
vagliare è per contro se sussistono prove sufficienti a ritenere che tali
messaggi siano stati effettivamente scritti, che siano stati spediti
dall’utenza di “__________” e che la loro autrice sia la prevenuta.
24. Detto già prima della
credibilità di PC 1 in merito alla descrizione di quanto avvenuto il 4 agosto
2009, si deve partire da questo presupposto per verificare le sue dichiarazioni
sulla tentata estorsione.
Rispetto
ai primi fatti, l’analisi deve essere ad ogni modo effettuata tenendo in
considerazione l’ipotesi che egli abbia potuto, vista l’accusa mendace, a sua
volta mentire per vendicarsi del torto subito. Come vedremo, una teoria del
genere non ha alcun fondamento, ma è corretto, per completezza di ragionamento,
vagliarla.
In
merito a questi reati, in occasione della sua prima verbalizzazione (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria
del 20.01.2010, AI 40,), avvenuta previo prelevamento forzato dal suo
appartamento nel Canton Argovia da parte delle forze dell’ordine, egli ha
dichiarato:
-
che da luglio 2009 la donna aveva iniziato a lamentarsi del fatto che lui la
cercava solo per il sesso (pag. 4);
-
di essere stato contattato tramite Badoo anche da altre persone del Ticino,
tra cui una donna - poi registrata nei suoi contatti come “__________” - che
gli diceva di cercare uomini per sesso e che lui ha sempre sospettato essere la
AP 1 che voleva dimostrare di aver ragione quando gli rinfacciava di essere in
cerca di altre donne (pag. 4);
-
che ha subito chiesto all’imputata se era lei, ma questa ha negato e ha detto
che forse era l’ex marito (pag. 4);
-
che dopo il quarto incontro, nelle prime settimane di luglio, l’imputata gli
aveva detto che aveva molti debiti e che le servivano in tempi brevi fr.
5'000.-, soldi che lui non le ha dato, anche perché si era sentito un po’
sfruttato (pag. 5);
-
che dopo il 4 agosto 2009 ha capito che doveva interrompere ogni contatto con
la donna ed ha così bloccato tutti i suoi contatti (internet, badoo, msn,…),
così che non l’ha più sentita per 8/9 giorni (pag. 6);
-
che poi ha ricevuto degli sms da “__________” che le dicevano di contattare AP
1 per convincerla a tornare con l’ex-marito. Lui, sempre pensando che dietro ci
fosse la AP 1, ha risposto che non aveva più a che fare con lei da tempo. Poi
ha ricevuto altri sms dallo stesso numero che gli dicevano che conoscevano il
suo indirizzo e il suo nome, per convincerlo a prendere contatto con
l’imputata. A questi egli ha risposto che lei non gli interessava più e che non
voleva essere disturbato. Al limite, vista la minaccia, aveva detto che era
disposto ad incontrarla per concludere la vicenda. In seguito ha ricevuto un
sms con il quale gli sono stati chiesti fr. 20'000.- in cambio del silenzio
(pag. 6);
-
che gli sms erano scritti in un tedesco stentato come quello che la prevenuta
usava (pag. 6);
-
che alla minaccia ha reagito non rispondendo più e non usando più il suo
cellulare __________ (pag. 6);
-
che il week end successivo alla richiesta di fr. 5'000.- l’imputata gli aveva
detto che aveva talmente bisogno di soldi che si sarebbe anche prostituita e
che lui le aveva ribattuto di essere dispiaciuto, ma che lui cercava solo sesso
senza grosse complicazioni (pag. 7);
-
che non aveva la certezza che il ricatto arrivasse dalla AP 1, cioè che lei
fosse __________, ma che era la sua impressione (pag. 7);
-
che i contatti con “__________” sono iniziati a maggio/giugno 2009 tramite
Badoo, sotto il nickname “__________”. Inizialmente lui aveva pensato fosse un
uomo, ma poi gli era stato detto che era una donna e in un secondo tempo
avevano scritto di essere una coppia. Scambiatisi il numero di telefono, lui lo
ha registrato sotto __________. Con gli sms __________ gli diceva che voleva
sesso e che si dovevano incontrare. Non ha mai scoperto chi si celasse dietro
al nickname (pag. 15);
-
che a luglio la AP 1 aveva portato la figlia all’ospedale per un problema
all’occhio e dai messaggi di __________ lui aveva capito che lei sapeva che la
piccola era stata ricoverata e per cosa. L’imputata sentito questo gli aveva
detto che forse “__________” era l’ex marito, ma lui non le ha mai creduto,
pensando che in realtà fosse lei (pag. 15 seg.);
-
che __________ via sms una volta gli ha detto che non aveva credito e che non
poteva scrivergli, chiedendogli di comprarle una tessera __________ da fr. 20.-
o 30.-, cosa che lui ha fatto inviandole il codice (pag. 18).
Queste
dichiarazioni sono state ribadite e precisate anche in seguito. In modo
particolare la vittima ha aggiunto (PS PC 1 10.11.2009, allegato 4 al rapporto
di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40),:
-
che gli sms di __________ erano sempre incentrati sul sesso. Il contatto gli
proponeva rapporti sessuali, ma lui non ha mai dato seguito perché la cosa non
gli quadrava. In modo particolare lo aveva insospettito il fatto che quando ha
detto alla AP 1 di essere stato contattato da __________, questa gli aveva
detto di essere stata contattata anche lei e che quelle erano persone cattive “Schlechte
Leute” (pag. 3);
-
che __________ si esprimeva in maniera molto più esplicita della prevenuta,
proponendo ad esempio sesso con consumo di cocaina (pag. 3);
-
che dopo gli scambi di sms con __________, la AP 1 frequentemente gli scriveva
in maniera gelosa accusandolo di essere sempre in cerca di donne. Spesso dopo i
contatti con la prima riceveva i messaggi della seconda ed è addirittura
capitato che ricevesse messaggi contemporaneamente da entrambi (pag. 3);
-
che dopo che __________ gli ha scritto di andare a trovare la AP 1 e la figlia
in ospedale, ha avuto la certezza che __________ fosse una persona che
conosceva molto bene l’imputata (pag. 4);
-
che dopo questi fatti ha ricevuto altri messaggi da __________ con cui gli
veniva detto di tornare assieme alla AP 1 e da questo lui aveva avuto
l’impressione che il contatto fosse un uomo e meglio l’ex marito dell’imputata
(pag. 4);
-
che i messaggi minatori del 17 agosto 2009, in tedesco, erano iniziati con un “vuoi
rovinarti la vita”, seguito da un sms con il suo indirizzo di casa, i
numeri di telefono suoi e della moglie e le parole “vengo a casa tua e
racconto quello che hai fatto in Ticino”. A questo lui ha risposto “ma
che cosa vuoi?” ottenendo come reazione l’sms con scritto “voglio fr.
20'000.- da te”. A questo lui non ha poi più replicato, ma __________ gli
ha ancora scritto “ultimatum, hai tempo fino a domani alle 12:00”. Lui
ha continuato a restare in silenzio e il giorno seguente alle 12:00 non è
successo nulla, ma nel pomeriggio, verso le 15:00/16:00 __________ ha inviato
un sms dal tenore “pensaci bene, stai rischiando molto, hai tempo ancora
ifno a domani”. Poi non è successo nulla sino a quando, due giorni dopo,
gli è giunto un altro sms con scritto: “hai avuto la tua possibilità ora
vedrai cosa succederà”. Questo è stato l’ultimo messaggio tra i due (pag.
5);
-
che con le minacce del 17 agosto 2009 __________ gli aveva scritto pure delle
sue figlie, ma lui non ha mai detto nulla a __________ della sua famiglia e
nemmeno dato i suoi estremi personali reali (pag. 6);
-
che ha tenuto i messaggi per un po’, ma poi a fine settembre/inizio ottobre li
ha cancellati visto che nessuno si faceva vivo. Parallelamente ha cancellato
tutti i contatti di __________ e della AP 1 (pag. 5);
-
che dopo approfondita verifica degli estratti, gli sembra che il numero di __________
fosse lo 076 745 53 19;
-
che non ha denunciato la minaccia e i tentativi di estorsione perché aveva
paura di dire a sua moglie che la tradiva (pag. 7).
Dalle dichiarazioni dell’uomo,
che come detto è pienamente credibile quando parla dei fatti del 4 agosto 2009,
si ricava come egli ha raccontato la storia delle sue conversazioni con “__________”
e delle minacce a fini d’estorsione precisando di aver sempre creduto che
l’autrice fosse la prevenuta, ma riferendo anche di aver pensato, ad un certo
momento, che fosse un uomo, poi una coppia, poi l’ex marito della donna.
L’esposizione di questi dubbi rende le sue dichiarazioni spontanee e schiette,
per cui molto credibili. Così come attendibile è il fatto che egli, nella
situazione delicata in cui si trovava, cioè quella del fedifrago sotto
minaccia, non appena ha pensato che le acque si fossero calmate ha cancellato
ogni traccia dei messaggi, tirando un sospiro di sollievo. Continuare a tenerli
sui suoi cellulari sarebbe stato un rischio inutile e di certo, non essendo una
querela penale contro la donna pensabile, poiché avrebbe scoperchiato il vaso
di Pandora, non avrebbe mai potuto usarli.
A rendere credibile
l’accusatore privato anche su questo punto contribuisce il suo comportamento
processuale. In effetti, pur avendo visto messa a serio repentaglio l’unità
della sua famiglia a seguito della denuncia mendace di AP 1, egli non ha mai
usato una parola di troppo contro di lei, non ha mai chiesto una sua condanna e,
nella presente procedura, non ha mai avanzato pretese di sorta. E’ quindi
possibile escludere qualsiasi tipo di intento vendicativo da parte sua.
Richiamando
anche quanto già scritto in precedenza sull’affidabilità della vittima PC 1,
tenuto conto anche dei dettagli forniti nel descrivere gli eventi ed i
contenuti dei messaggi, si può accertare che egli ha realmente intrattenuto dei
contatti con il profilo Badoo “__________”, e con il numero telefonico di
questi, da lui registrato come “__________”, e che proprio dall’utenza
corrispondente a quest’ultima gli sono giunti i messaggi minatori i cui
contenuti sono stati ritenuti dal decreto d’accusa. Pure accertato è che la
lingua usata dalla persona dietro a questo profilo era un tedesco zoppicante
uguale a quello con cui si esprimeva l'accusata quando comunicava con l'uomo.
25. Appurata
l’esistenza dei messaggi all’origine dell’estorsione resta da verificare se
sono attribuibili all’imputata.
La
stessa ha in effetti sempre negato di essere “__________”. Tuttavia vi sono
svariati elementi che, considerati nel loro insieme, permettono di concludere
il contrario.
In
primo luogo il numero indicato da PC 1 come quello di __________, cioè __________
è risultato essere intestato a __________, nata il __________ e residente in V__________,
a __________ (AI 36, all. 1). In occasione del processo d’appello, per la prima
volta, la prevenuta ha ammesso esplicitamente che la scheda è effettivamente
intestata a lei (verb. dib. d’appello, pag 5).
Tale
utenza telefonica ha effettivamente avuto uno scambio di sms con l’uomo il 17
agosto 2009 (PS PC 1 10.11.2009, allegato 4 al Rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, , all. a).
Inoltre
è stato appurato che la scheda telefonica del numero __________, in uso
esclusivo all’imputata, è stata inserita in un apparecchio cellulare __________
dal 28 maggio 2009 al 9 settembre 2009 e in quello __________ nel periodo dal
28 maggio 2009 all’8 giugno 2009, entrambi di proprietà ed in uso alla donna.
Parallelamente è stato provato che la scheda relativa al numero __________ (__________)
è stata inserita nel primo apparecchio cellulare dal 6 giugno al 2 settembre
2009 e nel secondo dal 28 maggio 2009 all’8 giugno 2009 (AI 36, all. 1).
Queste
prove oggettive attestando in maniera insindacabile che la AP 1 era
direttamente coinvolta nell’uso dell’utenza di __________. Avendo negato ella
di avere avuto anche solo di riflesso a che fare con il profilo di “__________”
e non essendoci altre spiegazioni possibili, non si può che ritenere dimostrato
che __________ era in realtà l’imputata. D’altronde ella stessa ha negato di
aver avuto contatti con PC 1 dopo i fatti, a parte per quei messaggi di cui si
è già detto, per cui non è certamente pensabile che lo scambio di sms del 17
agosto 2009 sia stato fatto con la sua reale identità.
AP
1 ha dichiarato che ad agosto 2009, dopo i fatti, ha chiesto a un ex amico che
lavora alla polizia se poteva controllare i dati di PC 1 in base al numero di
targa della sua auto, venendo così a sapere quale fosse il suo vero cognome
(prima aveva detto di chiamarsi __________), fatto che attesta che si è informata
sui suoi estremi reali (PP AP 1 13.10.2009, AI 9, pag. 10) e che quindi rende
credibili i contenuti delle minacce formulate con gli sms nonché la conoscenza
dei dati personali dell’accusatore privato e della sua famiglia.
L’imputata
aveva poi dei problemi di denaro e covava astio nei confronti dell’uomo per non
averle concesso più del suo corpo, come attestato dalla denuncia mendace di cui
si è detto, sicché anche il movente che ha spinto la donna a tentare l’estorsione
è chiaro.
Nel
negare la commissione del reato, inoltre, ella è incorsa in varie
contraddizioni, soprattutto in occasione del verbale reso di fronte alla PP il
23 dicembre 2009 (AI 18) allorquando ha dapprima dichiarato di possedere solo
il telefono cellulare che l'uomo le ha regalato, sostenendo che è stato lui ad
incastrarla organizzando la messa in scena di “__________”, per poi dire d’aver
perso il telefono nell'auto di PC 1 e che forse lui ha architettato tutto
dandogliene un altro (pag. 4). Dopo che la verbalizzante le ha fatto notare che
questa tesi non reggeva perché la tessera corrispondente al telefono che lei
asseriva aver perso ha ancora funzionato il 9 settembre 2009, ella ha
dichiarato di aver buttato via il natel che lui le ha dato perché non voleva
avere a che fare con lui (pag. 5). Fattale notare la contraddizione, AP 1 ha
sostenuto che intendeva dire che il telefono che aveva perso stranamente l'ha
ritrovato nella sua bucalettere, così che ha inserito la sua tessera e poi lo
ha buttato via (pag. 5).
Da
questo verbale emerge chiaramente come sulla questione l'imputata abbia mentito
e come, una volta messa alle strette, non sia riuscita a tenere una linea coerente
e sia incorsa in contraddizioni e giustificazioni inverosimili. L'unico motivo
che può averla spinta a dichiarare il falso è, nuovamente, che dietro a tutto
quanto fatto con il profilo “__________” c'era lei.
Identiche
riflessioni varrebbero per quanto dichiarato in appello: in effetti anche di
fronte a questi giudici la donna è stata piuttosto confusa quando ha dovuto
spiegare quali e quanti telefoni aveva a disposizione, rispettivamente perché.
Basti qui ricordare come inizialmente abbia detto che il cellulare perso nella
macchina del compagno era privo di scheda SIM, per poi dire, due frasi dopo,
che invece la scheda c’era (verb. dib. d’appello, pag. 5).
L'unica
altra persona che potrebbe, perché chiamata in causa da PC 1 e dall'imputata,
entrare in considerazione è l'ex marito della donna. Ma si tratta di una mera
ipotesi di lavoro, che non può trovare spazio alcuno già solo per il fatto che
la AP 1 stessa l’ha esclusa poiché non aveva più avuto nessun rapporto con lui
da anni (PG AP 1 4.9.2009, AI 19, pag. 2 e verb. dib. d’appello, pag. 5). Egli,
non solo non aveva quindi alcun interesse a scrivere alla vittima dietro a uno
pseudonimo, proponendo sesso e, poi, chiedendo soldi, ma addirittura, non si
vede come potesse essere a conoscenza della relazione tra i due. Inoltre non è
pensabile che egli, tra l’altro non residente in Ticino, fosse a conoscenza
degli estremi Badoo della vittima e, di riflesso, del suo numero di cellulare.
Ancor più difficile è pensare che egli potesse conoscere indirizzo e situazione
famigliare di PC 1.
Ma non solo, da quanto emerge dall’interrogatorio di __________,
teste della difesa, AP 1 non aveva detto nemmeno a lui chi fosse il suo amante
svizzero-tedesco, neppure dopo la presunta violenza (VI __________ 7.09.2009, allegato
32 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag.
6: “Non so come si chiama, non so dove abita, non so quasi nulla.”). Se
non ne ha parlato con lui, che era il suo “confidente”, non è peregrino pensare
che nessuno sapesse che PC 1 aveva una relazione con la prevenuta, a parte lei.
26. Assodato quindi che vi
è stato realmente un tentativo di estorsione ai danni di PC 1 nelle modalità
descritte nel decreto d’accusa, che la scheda telefonica usata per il reato era
intestata a nome della prevenuta, con un indirizzo volutamente errato, che è
stata inserita solo nei telefoni cellulari della stessa e che quest'ultima ha
spudoratamente mentito, contraddicendosi più volte, per cercare di convincere
gli inquirenti della sua innocenza, senza mai ammettere neppure l'evidenza
(come quella che il 17 agosto 2009 tra il numero __________ a lei intestato e
quello della vittima vi è stato uno scambio di sms), non si può che concludere
per la colpevolezza di AP 1 anche per la tentata estorsione ai danni dell'ex
partner. Il movente è sia l’intenzione di vendicarsi per non aver mai voluto
andare oltre la relazione sessuale, sia la speranza di ottenere del denaro, in
quei momenti decisamente utile.
La
reazione al fallimento del tentativo di estorsione è stata poi la denuncia
mendace.
Anche su questo
punto l'appello deve quindi essere respinto.
Commisurazione
della pena
27. In
definitiva, dunque, le condanne decretate in primo grado a carico di AP 1 per i
reati di tentata estorsione e di denuncia mendace devono essere confermate.
Con
l’appello è genericamente stata contestata la commisurazione della pena
effettuata dal giudice della pretura penale, abbinata ad una richiesta di
riduzione. Tuttavia, de facto, l’imputata non si è premurata di spiegare per
quale motivo la pena inflittale sarebbe eccessiva, rispettivamente sulla scorta
di quali elementi andrebbe ridimensionata.
28. Dopo
aver dettagliatamente ripreso i principi su cui si fonda la commisurazione
della pena, la giudice della Pretura penale ha concluso che “Tutto ben
ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali (cfr.
in particolare la situazione patrimoniale dell’accusata agli atti), si ritiene
che una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.-, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr.
450.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa
e rettamente commisurata al grado di colpa di AP 1, considerando pure, ai sensi
dell’art. 48 lett. e) CP, il lungo tempo trascorso dalla commissione dei reati
durante il quale l’autrice ha tenuto buona condotta.” (sentenza impugnata,
consid. 24.3., pag. 24).
Già
ad un esame di massima si può notare come la sentenza impugnata, su questo
punto, sia priva di motivazione e presenti quindi una grave lacuna formale. Il
fatto che il primo giudice si sia limitato a riprendere pedissequamente dei
considerandi sui principi su cui si basa la commisurazione della pena, senza
poi spendere alcuna parola sulla loro applicazione al caso concreto, impedisce
un qualsiasi esame delle valutazioni effettuate.
Una
simile mancanza imporrebbe un rinvio della pratica alla Pretura penale affinché
venga sanata.
Viste
le peculiarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal rinvio, considerando
che l’autorità di secondo grado dispone di un ampio margine d’apprezzamento
anche per quanto concerne la commisurazione della pena e appurato che gli
elementi in atti consentono di procedere alla determinazione della sanzione
senza grosse difficoltà.
29.
a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
b. In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto
stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di
lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata
nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato
dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 136 IV 55 consid. 5.4; 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli
obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio
diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi
a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà
delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010
del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre
tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta
dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della
pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una
legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007
del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
c. Determinata,
così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne la gravità su
una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena
ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno),
della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV
6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;
cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF
128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008
consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così,
codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare
sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.
4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette,
tuttavia, soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008
del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;
6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6, n. 72, pag. 205).
30. Secondo
l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di
pena.
31. AP
1 risponde dei reati di denuncia mendace, art. 303, punito con una pena
detentiva o pecuniaria, e di estorsione tentata, punito con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
La sua colpa per la denuncia mendace è medio grave. In effetti, a
una delusione d’amore, ha reagito in una maniera spregevole, cercando di far
condannare l’ex amante per dei reati infamanti, mai commessi, come quelli della
violenza carnale e della coazione sessuale. Se avesse avuto successo nei suoi
intenti, l’uomo, oltra a vedersi rovinare la vita famigliare, sociale e
professionale, avrebbe arrischiato di trovarsi privato della libertà per lungo
tempo. Così facendo, la prevenuta ha dimostrato grande cinismo, immenso egoismo
e scarsa umanità.
La
colpa per la tentata estorsione è sicuramente almeno di grado medio, poiché
approfittando della situazione di debolezza della vittima, che non voleva
perdere la famiglia, ha cercato di indurla a versarle fr. 20'000.- L’importo
non è oggettivamente eccessivo, ma per PC 1 era comunque di rilievo, visto che
ha dichiarato che già una cifra di fr. 5'000.- per lui era impossibile da
recuperare.
A
fronte di simili circostanze, si imporrebbe una pena ben superiore a quella
inflitta in prima sede, se non addirittura una pena detentiva. In virtù del
divieto della reformatio in peius, non si può tuttavia superare le 75 aliquote
giornaliere decretate dal pretore.
Nel
contesto delle circostanze legate all’autore, questa Corte fatica ad
intravvedere elementi a favore della prevenuta e, di riflesso, di
un’attenuazione della pena. Se, in effetti, si può pensare che una delusione
d’amore comporti sconforto e disperazione, risulta difficile giustificare con
questo la commissione di atti gravi come quelli in disamina.
Inoltre
AP 1 non ha collaborato in maniera particolare durante l’inchiesta, anzi, ha
negato i fatti e mentito a più riprese. Perfino al processo d’appello.
Evidentemente ciò è nei suoi diritti, ma non può essere preso in considerazione
come elemento positivo. La situazione famigliare non era particolarmente
disastrata.
Di
conseguenza, con la presente decisione non si può che confermare la pena
inflitta in prima sede di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, importo,
nemmeno questo contestato, che appare adeguato alla situazione finanziaria
della prevenuta.
Sempre
già solo per il divieto di reformatio in peius, la pena pecuniaria deve
rimanere sospesa per un periodo di prova di 2 anni, art. 42 CP. A tal proposito
va comunque detto che dai fatti l’imputata si è comportata bene e che non
sussistono elementi tali per sostanziare una prognosi negativa.
Alla
pena pecuniaria sospesa, appare indispensabile aggiungere una multa, da
confermare in fr. 450.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la
pena detentiva sostitutiva sarà di 15 giorni.
Gli
estremi del lungo tempo trascorso, riconosciuto in prime cure, non sarebbero
dati. Tuttavia, in linea con quanto testé detto, non si può procedere ad un
aggravio della pena.
In
effetti, giusta l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha
manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora
l’autore ha tenuto buona condotta. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è
data applicazione di quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di
prescrizione sono trascorsi, senza che al giudice rimangano margini di
apprezzamento. Per l’accertamento del tempo trascorso il giudice deve
riferirsi, quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso
il giudizio di secondo grado (DTF 132 IV 1 consid 6.2.1.; STF 6B_10/2010 del 10
maggio 2010).
L’estorsione
si prescrive (e prescriveva secondo il diritto applicabile al momento dei
fatti) in 15 anni, art. 97 lett. b CP. La stessa durata ha il periodo di
prescrizione della denuncia mendace.
È
pertanto errato applicare l’attenuante specifica del tempo trascorso, come
invece fatto nella sentenza impugnata. Al limite il lungo periodo passato dai
fatti potrebbe, in teoria, trovare spazio come attenuante generica, ma nella
fattispecie nemmeno per questa applicazione si vedono dati i presupposti.
Tassa di giustizia, spese e
tassazione nota d’onorario del difensore d’ufficio
32. Visto
l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico
della condannata.
La tassa di giustizia e le
spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono, pertanto,
pure poste a carico dell’appellante.
Con istanza del 2016, AP 1 ha
postulato la tassazione della nota del suo patrocinatore per un importo
complessivo di fr. 3'487.30.
L’indennizzo del difensore
d’ufficio deve essere effettuato in base ai principi sanciti dall’art. 135 CPP
(DTF 139 IV 261 consid. 2.2.2).
Di conseguenza si impone la
tassazione della nota sottoposta alla scrivente Corte dal difensore.
Dall’estratto allegato (doc.
CARP I, inc. 17.2016.5), si può vedere come la nota consista in 17 ore e 25
minuti di onorario a fr. 180.- l’ora e in fr. 94.- di spese.
Essendo l’arringa del legale
stata fatta esattamente sulla traccia di quella di primo grado, si giustifica
riconoscere, complessivamente, 11 ore di onorario, comprensive del dibattimento.
Pertanto, a titolo di indennità d’appello, vengono riconosciuti fr. 2'240.-
(fr. 1'980.- onorario + fr. 94.- spese + fr. 166.- IVA).
In caso di ritorno a miglior
fortuna, AP 1 sarà tenuta a rimborsare allo Stato l’intero importo (art. 135
cpv. 4 lett. a e cpv. 5 CPP).
Per questi
motivi,
visti gli
art. 77, 80, 81, 84, 135, 379 e segg. e 398 e segg.
CPP;
22, 42, 48 lett. e, 106, 156 e
303 CP;
nonché, sulle spese, l’art. 428
CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
Di conseguenza,
1.1. AP 1 è dichiarata
autrice colpevole di:
1.1.1. estorsione (tentata),
per avere, per procacciarsi un indebito profitto, a Monte Carasso,
in data 17 agosto 2009,
minacciando PC 1 di un grave danno, tentato
di indurlo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, e meglio, sotto le
mentite spoglie di “__________” scrivendo a PC 1 “vuoi rovinarti la vita?...
vengo a casa tua e racconto cosa hai fatto in Ticino, …voglio CHF 20'000,… hai
tempo fino a domani”,
tentato
di ottenere dal medesimo la somma summenzionata;
1.1.2. denuncia mendace,
per avere, a Lugano, in data 4 settembre 2009, denunciato PC 1 come colpevole
di reati contro l’integrità sessuale, sapendolo innocente e questo al solo
scopo di avviare nei suoi confronti un procedimento penale;
1.2. AP 1 è condannata:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
75 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, per un totale di fr. 2'250.-
(duemiladuecentocinquanta);
1.2.2. alla multa di fr. 450.-
(quattrocentocinquanta), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la
pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni;
1.2.3. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 3'100.- (tremilacento) per il
procedimento di primo grado.
Considerandi
2.
L’esecuzione
della pena è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.
3.1
La
nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:
- onorario fr.
1'980.00
- spese fr.
94.00
- IVA fr.
166.00
Totale fr.
2'240.00
ed è anticipata dallo
Stato.
3.2
In caso di ritorno a
miglior fortuna, AP 1 sarà chiamata a rimborsare
allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio.
3.3
La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso
e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808
Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota
d’onorario.
3.4
Contro la presente
decisione di tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
4.
Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1000.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 1'200.00
sono posti a carico
dell’appellante AP 1 e per essa, ammessa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, anticipati dallo Stato.
5.
Intimazione a:
6.
Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501.
Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.