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Decisione

17.2015.108

Denuncia mendace e tentata estorsione. Valutazione della credibilità dell'imputato e dell'accusatore privato

28 febbraio 2016Italiano90 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti

2. La vittima PC 1 è un

tecnico della Società svizzera per le ispezioni tecniche di __________,

abitante a __________ con la moglie e le due figlie.

A partire dal 2003,

grazie alla collaborazione della ditta madre con la __________ di __________,

egli si recava con una certa frequenza in Ticino per lavoro.

Come

da lui stesso ammesso, nonostante il matrimonio, PC 1 era costantemente alla

ricerca di relazioni extraconiugali con altre donne, che per lui erano e

dovevano rimanere di mera natura sessuale.

Nell'ambito

della sua incessante attività di presa di contatto con potenziali nuove

partners attraverso siti internet specializzati, la vittima è incappata nell'imputata

tramite il portale Badoo, chat alla quale entrambi si erano iscritti (lei con

il nick name "__________", lui con quello di “__________”) per fare

conoscenze: il primo, in linea con la sua impostazione di vita, con il solo fine

di avere esperienze sessuali, la seconda, a suo dire, per trovare persone con

cui migliorare le conoscenze della lingua tedesca, che aveva iniziato ad

apprendere con un corso.

Ben

presto, dopo una prima serie di approcci sulla chat, rigorosamente in tedesco

nonostante le evidenti difficoltà della prevenuta ad esprimersi, i due si sono

scambiati i rispettivi numeri di telefono ed indirizzi e-mail per continuare a

comunicare in privato.

Una

quindicina di giorni dopo i primi contatti, a inizio marzo 2009, le parti si

sono incontrate a __________ per una cena. Durante questa prima serata non vi

sono stati approcci di natura sessuale ma la stessa si è conclusa con un bacio

al momento del congedo. Nemmeno al secondo incontro, nonostante i due si siano

ritrovati con addosso solo l’abbigliamento intimo, vi è stato un rapporto

completo. Questo è stato consumato per la prima volta circa un mese dopo (verbale

di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del

20.01.2010, AI 40, pag. 3; PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di

inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pagg. 3 seg.).

Il

1. maggio 2009 vi sono state le prime discussioni tra le parti, scaturite da

una visita da parte della prevenuta ad una sua amica di Zurigo che doveva

partorire. In effetti, a detta della donna, lei e il compagno avevano

organizzato un incontro che però non era riuscito, cosa che ha portato ad un

litigio tra loro. Quale reazione, il 3 maggio 2009, AP 1 ha inviato una email a

PC 1 chiedendogli scusa per quanto accaduto e dando la colpa al fatto che le

sue scarse conoscenze linguistiche le avevano impedito di comprendere cosa egli

le stesse dicendo. Questo scritto è stato prodotto in occasione

dell’interrogatorio iniziale della donna con delle modifiche da lei

personalmente effettuate, e meglio con la sostituzione non del tutto casuale

del suo pseudonimo “__________” nel mittente, con il suo nome vero e con

l’aggiunta del nome PC 1 all’indirizzo anonimo del destinatario (__________; PP

AP 1 13.10.2009, AI 9, all. C; PG AP 1 4.09.2009, AI 19). Richiesta di spiegare

il perché di questa contraffazione, la prevenuta non ha saputo dare risposta,

limitandosi ad un generico quanto insufficiente “per una questione personale”

(verbale dib. d’appello, pag. 4), per poi precisare che con questo scritto

voleva comunicare al compagno di essere intenzionata ad interrompere la

relazione (verbale dib. d’appello, pag. 2). I contenuti del testo smentiscono

tuttavia questa dichiarazione e la cattiva conoscenza della lingua non consente

comunque di concludere diversamente, essendo i termini usati ben precisi e

comunque molto lontani da quelli che si sarebbero utilizzati in caso di rottura.

In

seguito le relazioni tra i due membri della coppia sono continuate in maniera

piuttosto regolare, ma tra alti e bassi, dovuti soprattutto al fatto che

l'unico scopo perseguito dall'uomo era quello, apertamente dichiarato, di avere

rapporti intimi senza alcun tipo di coinvolgimento sentimentale e senza alcuna

intenzione di rinunciare alla propria famiglia, mentre l’imputata ambiva a

qualcosa di più (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di

polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 4).

Proprio

queste divergenze, uscite dopo il quarto incontro, verosimilmente nella prima

metà di luglio, quando AP 1 ha scritto per sms all'uomo lamentandosi del fatto

che tutti la usavano per il sesso e che era stufa, hanno portato ad una prima rottura.

PC 1, dopo aver nuovamente chiarito che in effetti lui non voleva andare oltre

una relazione fisica, avendo famiglia, si è sentito messo sotto pressione e i

contatti tra i due si sono interrotti per un paio di settimane (PS PC 1

4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del

20.01.2010, AI 40, pag. 5). L’imputata sostiene di essere stata invece lei a

voler chiudere la storia, a causa dei grossi problemi linguistici che rendevano

la comunicazione tra loro, soprattutto a livello orale, molto difficoltosa

(verb. dib. d’appello, pag. 2)

La coppia si è incontrata,

durante il periodo della relazione e prima dei fatti qui in discussione, poche

volte, circa 5. I rapporti sessuali, prima del 4 agosto 2009, sono stati 3 (o

4), l'ultimo dei quali dovrebbe essere avvenuto nelle prime due settimane di

luglio (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto

di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 3; verb. dib.

d’appello, pag. 6).

3. PC 1 ha dichiarato

agli inquirenti di essere poi stato contattato via Badoo, nel mese di maggio

2009, da un utente registratosi con lo pseudonimo "__________", che

gli proponeva insistentemente di avere rapporti sessuali tra più persone

contemporaneamente e che gli aveva riferito di conoscere "__________".

Sin

dai primi momenti - visto il tenore dei messaggi, il tedesco stentato con cui

erano scritti, identico a quello con cui AP 1 si esprimeva, e il fatto che

l’interlocutore era a conoscenza di avvenimenti personali della donna - l'uomo

ha avuto il sospetto che dietro allo pseudonimo si celasse proprio la

prevenuta, che aveva adottato questo espediente per metterlo alla prova e

controllarlo, al fine di dimostrare che lui era alla ricerca di altre partner,

come lei gli rinfacciava. A fomentare un simile convincimento aveva pure

contribuito la tempistica ravvicinata delle prese di contatto da parte di “__________”,

rispetto ai messaggi della AP 1 con i quali lo accusava proprio di essere sempre

a caccia di altre donne.

PC

1 ha tentato a più riprese di fare ammettere alla prevenuta di essere lei a

scrivergli dietro lo pseudonimo di “__________”, ma questa ha sempre negato,

ipotizzando tuttavia che potesse trattarsi del suo ex marito (PS PC 1

4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del

20.01.2010, AI 40, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag. 5).

Come

da schema classico in queste situazioni, gli interlocutori si sono scambiati,

nonostante i sospetti sulle intenzioni di “__________”, i numeri di cellulare. PC

1 ha registrato nella sua rubrica quello di quest’ultima (_________) sotto il

nome "__________".

4. Verso

fine luglio-inizio agosto, le parti si sono nuovamente messe in contatto dopo

la breve interruzione di cui si è detto prima.

A

detta di PC 1, l'imputata gli avrebbe assicurato di non essere più arrabbiata e

che, contrariamente a quanto gli aveva rimproverato in precedenza, non le dava

più fastidio incontrarsi solo ogni 5/6 settimane (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1

al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5).

Nei

messaggi che si sono scritti da quel momento, il tema del sesso ha assunto un

ruolo importante, per non dire predominante, e la donna, alla quale l'uomo

aveva già a suo tempo raccontato tutte le sue fantasie sessuali, gli avrebbe

detto che al prossimo incontro sarebbe stata disposta a fare tutto quel che lui

desiderava, compreso il sesso anale (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto

di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5).

5. Il

4 agosto 2009 AP 1 e PC 1, che si trovava a __________ per lavoro, hanno avuto un

intenso scambio di sms. L'imputata ha proposto alla vittima di trovarsi da lei,

sul posto di lavoro, al bar __________ di Arbedo, alle 16:00, invito che lui ha

declinato non volendo farsi vedere in quel locale, a lui sconosciuto, con lei (verbale

di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del

20.01.2010, AI 40, pag. 8). Egli, quindi, secondo le sue dichiarazioni, avrebbe

detto all'ex amante che sarebbe passato a casa sua.

In

relazione all’appuntamento, la prevenuta ha dichiarato che, dopo essere stato

programmato per le 15:00, sempre al bar __________, lui, all’ultimo momento, le

avrebbe detto che non poteva passare e lei gli avrebbe risposto che andava bene

così perché tanto quello che doveva dirgli glielo aveva già scritto per

messaggio (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia

giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 8)

In

totale gli sms scambiati tra le parti dal mattino sino al loro incontro è di 40

(AI 28).

Anche quanto avvenuto in seguito è stato descritto in maniera

divergente dai protagonisti.

6. AP

1 (PG 4.09.2009, AI 19) ha dichiarato che terminato il turno, era

intenzionata ad andare a prendere la figliola all'__________, quando,

improvvisamente, le sarebbero venute le mestruazioni e avrebbe pertanto deciso

di andare prima a casa a cambiarsi. Entrata nel suo appartamento, essendo di

fretta, si è recata subito in bagno per fare una doccia senza chiudere la porta

d'entrata. Mentre si stava rivestendo, dopo aver finito di lavarsi, ha sentito

suonare il campanello. Nemmeno il tempo di mettere una maglietta e un paio di

jeans, che ha trovato PC 1 già in casa. Non aspettandolo gli ha chiesto che

cosa facesse lì e lui ha risposto che lei lo sapeva. Poi l'ha presa

improvvisamente per le braccia, l'ha fatta sedere sul divano, le si è seduto

sopra e ha iniziato a baciarla, toccarla leccarla, mentre lei diceva "no

no" e gli spiegava che aveva il ciclo (PG AP 1 4.09.2009, AI 19, pag. 4).

Poi l'ha trascinata in bagno tenendole un braccio intorno al collo e, al

tentativo di lei di divincolarsi, l'ha spinta in avanti facendola cadere prona

sulla vasca, ordinandole di togliersi l'assorbente interno altrimenti lo

avrebbe fatto lui. Fatto questo, l’ha quindi penetrata, a suo dire contro la

sua volontà, in vagina da tergo.

La

donna, sempre secondo il suo racconto agli inquirenti, è successivamente finita

per terra, dopo che lui le ha spalmato del sangue mestruale su tutto il corpo,

viso compreso. In seguito l’accusatore privato l'ha ammanettata ad un polso con

delle manette che aveva con sé e l'ha trascinata, strattonandola anche per i

capelli, in stanza da letto, per poi ammanettarla con entrambe le mani alla

testata dello stesso. Le ha affondato la testa nel cuscino, ha preso della

crema della figlia, l'ha spalmata sull'ano e l'ha così penetrata facendole

molto male. Una volta terminato, è andato in bagno per dopo tornare in stanza,

toglierle le manette e lasciare l'appartamento.

AP

1 ha asserito di essere rimasta pietrificata sino a quando non è stata chiamata

al telefono dalla scuola della figlia per farle presente che era in ritardo. A

questo punto, ella, sempre secondo la sua descrizione dei fatti, ha pulito

velocemente tutto ed è corsa in auto all'istituto, incappando in un controllo

della velocità all'andata ed in uno al rientro (AI 17).

7. PC

1 ha riconosciuto di avere avuto quella sera un rapporto sessuale prima

vaginale e poi anale con la prevenuta, ma ha descritto tutta la vicenda in

maniera completamente diversa. Egli ha in effetti dichiarato non solo che la

donna era consenziente, ma che addirittura era lei ad avere voluto fare tutto.

A

suo dire il 4 agosto 2009, alle ore 15:00 egli aveva già finito di lavorare e

si trovava nei paraggi di Bellinzona, in attesa di incontrare AP 1. Non

volendolo fare al bar __________, ha girovagato un po’ in auto, aspettando l’sms

con il quale erano rimasti d'accordo che lei gli avrebbe dovuto segnalare di

essere arrivata a casa. Verso le 16:00, quando egli si trovava alla stazione di

Giubiasco, questo messaggio gli è poi giunto e lui è subito partito per Monte

Carasso. Arrivato a casa della donna, ha parcheggiato ed è salito. Dopo aver

suonato invano al campanello un paio di volte, è sceso fuori dal palazzo per

fumare una sigaretta nell'attesa. Poi è tornato all'auto per scriverle un nuovo

sms dal tenore ”sono qui sotto”, al quale ella ha subito risposto ”anch'io”,

così che egli è salito nell'appartamento, nel quale è entrato dopo aver suonato

un'altra volta, alle 16:30 circa (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di

inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 12). I due si sono

incontrati nell'atrio, hanno bevuto qualcosa insieme, iniziando ben presto a

baciarsi e toccarsi. AP 1 lo ha informato di essere indisposta, asserendo che tuttavia

questo non era un problema. Essi sono quindi andati in bagno, dove c'è stata

una penetrazione vaginale.

A

detta di PC 1 ”(...) AP 1 non era come le altre volte non la riconoscevo neppure,

mi sembrava strana, ero anche scettico, mi proponeva di fare di tutto, tutto

quello che desideravo fare, anche quando ero sdraiato nudo sul letto mi si è

seduta sopra e mi ha detto di penetrarla analmente, proposta veramente strana e

mai pensato che mi sarebbe giunta da lei. Io nei momenti prima la interrogavo,

quando mi diceva di provare tutto, la interrogavo con lo sguardo perché ero

veramente stranito da questo cambiamento di AP 1” (verbale di confronto

13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI

40, pag. 10). Addirittura lui, vedendola così strana, aveva pensato che avesse

consumato stupefacenti (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al

Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 11).

Una

volta nel letto, la donna si è lasciata penetrare analmente. Proprio in

occasione di questa pratica lui ha dichiarato di aver pensato di averle fatto

male, perché ha visto del sangue proveniente dall'ano. Glielo ha fatto notare

ma lei ha risposto che non faceva nulla. Lui ha continuato ancora per un po' ma

poi ha smesso e si è sdraiato sul letto.

Durante

tutto il rapporto del 4 agosto 2009, PC 1 non ha mai costretto la partner a

fare nulla, non ha usato violenza su di lei; ella, dal canto suo, non ha mai

detto di no, ma era anzi euforica e non ha mai pianto (verbale di confronto

13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI

40, pag. 12).

Egli

non è stato in grado di dire se proprio quel giorno ha legato per i polsi la AP

1; in ogni caso ha dichiarato che se ciò è avvenuto è stato con una sciarpa e ”in

maniera molle” (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di

polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 12).

Una

volta finito i due partner si sono trovati nudi e sporchi di sangue. Hanno così

fatto una doccia e poi bevuto ancora qualcosa insieme.

In

seguito, poco prima delle 19:00, PC 1 è partito da Monte Carasso ed è rientrato

a casa sua in Svizzera Tedesca (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al

Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 16).

Sulla

via del ritorno, secondo la sua versione, egli avrebbe ricevuto ancora svariati

SMS dalla prevenuta, con la quale ella, seguendo il solito schema, gli

rinfacciava di considerarla solo per il sesso. Visto il tenore dei messaggi

egli ha deciso di non risponderle, concentrandosi a chattare con altre due

donne svizzero-tedesche con le quali aveva instaurato o intendeva instaurare

delle relazioni sessuali extraconiugali (verbale di confronto 13.10.2009,

allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 14).

8. Qualche

giorno dopo i fatti, il 12 agosto 2009 (secondo le sue dichiarazioni),

l'imputata ha scritto a PC 1 un messaggio, già ripreso nella sentenza di prime

cure, al quale questi nemmeno ha risposto, con il seguente tenore:

“ ich habe entscheiden mit dir nicht

mehr an reden, aber zuerst brauche ich wissen warum hattest du mit mir so

verhlaten? Du

durftest nicht zu meine hause kommen und mit mich als Wegwerf Benützen…

kanntest schon meine gefühle, aber wegen das hast du nich gehalten! Ich hatte

auf dich vertrauen. Habe ich mit dich meinen Körper und gefühl gegeben, aber

hast mit mich als ins bordell genommen!... Du weist dass hattest du von die

situation und mein gut gefühlt aus nützen. Du hast gewohnheit das machen! so du

meinst sehr stark sein… I

HATE YOU!”. (cfr. PG AP 1 del 4.11.2009, Allegato 12 al Rapporto di inchiesta

di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 6; cfr. PG AP 1 del 22.09.2009,

Allegato 14 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI

40, pag. 3).

9. PC 1 ha dichiarato

di non aver più sentito l’imputata dopo i fatti.

Il

17 agosto 2009, egli ha ricevuto tuttavia una serie di messaggi SMS dal

contatto Badoo “__________” che, come detto, aveva registrato sotto il nome di __________,

con i quali inizialmente lo si invitava a prendere contatto con AP 1: “devi

scendere in Ticino”, “devi convincere AP 1 a tornare da me”. A tali

richieste egli avrebbe risposto che non aveva più rapporti con la donna e gli

sarebbe stato replicato che “lei avrebbe fatto di tutto per me e che io

sarei stato in grado di convincerla” (PG PC 1 4 novembre 2009, AI 12, pag.

5). Nuovamente l’uomo avrebbe risposto di non aver più nulla a che fare con

l’imputata.

A

questi messaggi, hanno poi fatto seguito altri dall’esplicito contenuto

minatorio, inizialmente con un “vuoi rovinarti la vita” e poi - dopo un

SMS contenente l’indirizzo di casa di PC 1, i suoi numeri di telefono e quelli

della moglie - con un “vengo a casa tua e racconto quello che hai fatto in

Ticino”. Alla provocazione la vittima ha dichiarato di aver risposto “ma

che cosa vuoi?”, domanda alla quale gli sarebbe stato ribattuto “voglio

CHF 20'000.-“( PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di

polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5). Dopo quest’ultima

comunicazione PC 1 ha deciso di non più reagire e così __________ gli ha

inviato un nuovo SMS: “ultimatum, hai tempo fino a domani alle 12:00”.

Il

giorno seguente, a mezzogiorno, non è successo nulla, ma verso le 15:00/16:00 è

giunto a PC 1 un messaggio SMS dal seguente contenuto “pensaci bene, stai

rischiando molto, hai tempo ancora fino a domani”. Nemmeno in questo caso,

nonostante si sia sentito chiaramente minacciato, egli ha deciso di reagire. Un

paio di giorni dopo __________ lo ha di nuovo contattato scrivendo: “hai

avuto la tua possibilità ora vedrai cosa succederà”. Pur essendo

preoccupato per queste intimidazioni, l’uomo non ha più scritto nulla all’interlocutore

che, dopo quest’ultimo SMS, non ha più sentito.

PC

1 ha tenuto i messaggi SMS salvati sul suo telefono cellulare fino a verso fine

settembre/inizio ottobre 2009, poi, non essendosi più fatto vivo nessuno, ha

deciso di cancellarli, così come di eliminare i numeri di __________ e AP 1,

oltre che i contatti su Badoo (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di

inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5). Per questo

motivo egli non è stato in grado di produrre agli atti alcuna prova cartacea o

elettronica degli SMS.

PC

1 ha sostenuto di essere stato convinto che anche dietro a questi messaggi vi

fosse la AP 1, in primo luogo perché, di nuovo, i testi erano scritti in un

tedesco approssimativo come quello usato dalla prevenuta. Inoltre, la richiesta

di farsi pagare fr. 20'000.- si collegava ad un discorso avuto con la donna in

occasione di un loro incontro del mese di maggio, quando ella gli aveva

riferito di aver bisogno urgente di fr. 5'000.- per far fronte ai propri debiti

e che si sarebbe persino spinta a prostituirsi pur di racimolare tale importo (PS

PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del

20.01.2010, AI 40, pag. 6 seg.; verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al

Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pagg. 5 e seg.).

Ciononostante

questa ha fermamente contestato di esserne l’autrice, sia all’ex compagno, sia

agli inquirenti.

10. Dopo essersi rivolta

all’Unità di intervento regionale del Sopraceneri (UIR) su consiglio del

Consultorio __________, contattato il 28 agosto 2009, in data 4 settembre 2009 AP

1, accompagnata da un assistente sociale, si è recata agli uffici della polizia

cantonale per segnalare di aver subito, il 4 agosto 2009, una violenza sessuale

da parte di PC 1.

Dopo

aver interrogato le parti, assunto le prove ed aver preso atto dei risultati

degli esami medici effettuati sulla denunciante il 4 ed il 7 settembre 2009,

che non hanno consentito di accertare alcunché se non una tumefazione emorroidaria

dolente non più sanguinante (AI 18 e 19), in data 25 aprile 2014 la

Procuratrice pubblica incaricata ha emanato un decreto di abbandono nei

confronti dell’uomo, poi regolarmente passato in giudicato poiché non

impugnato.

In

sostanza, il magistrato ha concluso per la non credibilità della denunciante,

sulla scorta di elementi fattuali che ne hanno sconfessato il dire e di altri

che hanno confermato la versione di PC 1:

“ (…) l’istruttoria ha permesso di

appurare in primo luogo che, contrariamente a quanto detto dalla denunciante,

il giorno dei fatti vi erano stati molteplici contatti tra loro, ciò che mal si

concilia con l’arrivo improvviso, da lei descritto, sotto casa. Richiesta in

tal senso la denunciante aveva semplicemente detto di non aver riferito di tali

contatti per paura di non essere creduta. In secondo luogo il tenore degli sms,

di cui è stato possibile recuperare le conversazioni, attestano in verità più

il dire dell’imputato, in particolar modo sul contenuto sessuale dei medesimi

(…) dove la denunciante chiede se l’avesse legata, rispettivamente PC 1 spiega

dettagli sul sesso anale.

In questo senso

anche l’sms di data 12 agosto 2009 è abbastanza chiarificatore di un amore

disilluso piuttosto che di una violenza subita, nel medesimo infatti traspare

il rimprovero di averla trattata come una prostituta dopo che gli aveva

concesso tutto.

In terzo luogo

dai tabulati retroattivi di cui alle utenze in uso a PC 1 si evince come lo

stesso fosse rimasto dalla denunciante sino circa alle 18:00/18:24, difatti a

tale ora il telefono di PC 1 risulta ancora agganciato a Monte Carasso. Alle

17:20 la denunciante viene chiamata dall’istituto dove si trova la figlia e

all’educatrice dirà che non è passata a prendere la figlia perché non aveva

potuto lasciare il ristorante. Sappiamo poi dai tabulati della denunciante che

la stessa chiamerà l’istituto alle 18:44, momento in cui andrà a prenderla.

Ne discende che

risulta difficile che nel corso di una violenza la stessa potesse giustificare

il ritardo con gli educatori della figlia, soprattutto risulta ancora più

difficile che lei abbia potuto ripulire tutti i segni della violenza asserita

patita, in pochi minuti, posto come il radar la riprende in auto alle ore

18:48.

Soprattutto e

dirimente, a suffragio della maggior credibilità dell’una e dell’altra

versione, è risultato essere come l’utenza in uso a __________, numero che è

stato possibile reperire dall’estratto __________ prodotto da PC 1, in data 10

novembre 2009 fosse stato inserito nello stesso periodo nei cellulari in uso

alla denunciante (…) fattispecie questa che viene decisa con separata

decisione.

Ne consegue che AP

1 ha mentito e lo ha fatto deliberatamente.” (decreto di abbandono 25 aprile

2014, ABB 454/2014/BC/BC).

In

precedenza, il 21 febbraio 2014, sulla scorta delle stesse risultanze, il PP ha

emanato il decreto d’accusa che ha dato avvio alla presente procedura, sfociata

nella sentenza 27 maggio 2015 della Pretura penale, qui impugnata.

Appello

11. Con il suo appello, AP

1 contesta di essere autrice colpevole dei reati di tentata estorsione e di

denuncia mendace.

In

primo luogo l’appellante rileva che, per quanto concerne i messaggi inviati il

17 agosto 2009 a PC 1, non sussiste nessuna prova diretta, né alcun indizio,

che attesti che lei abbia scritto quanto ritenuto dall’accusa. In particolare

non vi è alcuna prova dell’esistenza di quegli sms, del loro contenuto e del

loro invio/ricevuta; non vi è prova agli atti del fatto che tali sms siano

stati inviati dall’utenza __________ e ricevuti da PC 1 al numero __________;

non vi è prova che l’imputata abbia utilizzato l’utenza __________ per inviare

alla vittima sms di carattere estorsivo; non vi è neppure agli atti la prova dell’effettiva

esistenza di tale “__________”, così come del fatto che questo utente fosse in

realtà l’imputata. L’accusa di tentata estorsione si fonda unicamente sulle

dichiarazioni di PC 1, che tra l’altro è stato poco preciso e mai perentorio

nell’affermare che __________ era la AP 1.

In

merito alla denuncia mendace, dopo aver riconosciuto che dal punto di vista

oggettivo il reato, alla luce del decreto di abbandono, è dato, l’appellante

eccepisce di essere sempre stata convinta, e di esserlo tuttora, della

colpevolezza di PC 1. Il fatto che non sia stata in grado di dimostrarla non è

costitutivo di reato. Manca pertanto l’aspetto soggettivo e di conseguenza la

condanna deve essere annullata.

Denuncia mendace

12. Giusta l’art. 303

cifra 1 cpv. 1 CP chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o

di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa

un procedimento penale, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

Dal

profilo oggettivo la realizzazione del reato presuppone che una persona

innocente venga denunciata all’autorità quale autrice di un crimine o di un

delitto.

Ai fini della realizzazione del reato, sono irrilevanti le modalità di

formulazione della denuncia, che può essere scritta o orale, anonima, proposta

su iniziativa del denunciante oppure in seguito a domande sottopostegli durante

un interrogatorio o una deposizione testimoniale (Delnon/Rüdy, in Basler

Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 303, n.14;

Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6a

edizione, Berna 2008, § 53, n. 8; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte

gegen die Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 369; DTF 132 IV 20

consid. 4.2). Nemmeno è determinante che la persona accusata sia designata in

modo preciso, essendo sufficiente che l’identità della stessa sia almeno

determinabile dalle circostanze (Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367;

Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303 n. 9; Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. II, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 303, n. 4; DTF 132

IV 20 consid. 4.2).

“Innocente” ai sensi dell’art. 303 CP è la persona che non ha commesso l’atto

penalmente perseguito. È tale anche la persona nei cui confronti è stata

emanata una sentenza di assoluzione passata in giudicato o il cui procedimento

penale è sfociato in una decisione di archiviazione (decreto d’abbandono o di

non luogo a procedere). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

infatti, una decisione anteriore in punto alla colpevolezza del denunciato è di

principio (ad eccezione dell’esistenza di un motivo di revisione o, nel caso di

un decreto di non luogo a procedere, di nuovi e importanti mezzi di prova)

vincolante per il giudice chiamato a pronunciarsi sull’esistenza del reato di

denuncia mendace, ritenuto che la sicurezza del diritto impone che tale

decisione non possa più essere messa in discussione in procedimenti successivi

(cfr. Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367 e seg.; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad

art. 303, n. 11-13; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 13 e segg.;

DTF 136 IV 170 consid. 2.1; 72 IV 74 consid. 1; STF 6P.196/2006 del 4

dicembre 2006, consid. 7.2 in cui viene precisato che il giudice può tuttavia

nuovamente determinarsi sulla colpevolezza del denunciato se il procedimento a

suo carico era stato archiviato solo per motivi di opportunità o in

applicazione dell’art. 54 CP). Questa soluzione non compromette in alcun modo

gli interessi del denunciante che può sempre invocare la propria buona fede

(DTF 72 IV 74 consid. 1; STF 6B_600/2010 del 26 novembre 2010, consid. 2.2.; STF

6P.196/2006 del 4 dicembre 2006, consid. 7.2). Il reato di cui all’art. 303

cifra 1 cpv. 1 CP è realizzato già con l’inoltro all’autorità della falsa

denuncia, indipendentemente dall’effettivo avvio o meno di un’inchiesta penale

nei confronti del denunciato (cfr. Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.;

Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 7; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad. art. 303 n. 9).

Dal profilo

soggettivo, il reato di denuncia mendace presuppone intenzionalità. Il

denunciante, oltre ad essere a conoscenza della punibilità, dal profilo penale,

dei fatti da lui addebitati al denunciato, deve sapere che l’accusa da lui

formulata è falsa: poco importa se questa consapevolezza di falsità verte sulla

commissione del reato in quanto tale o sull’identità dell’autore del reato, o

su entrambi. Il dolo eventuale non è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art.

303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 27; Stratenwerth/Bommer,

op. cit., § 53 n. 20; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.; DTF 136 IV

170, consid. 2.1; DTF 76 IV 243; STF 6B_420/2012 del 22 ottobre 2012,

consid.8.2).

L’autore deve inoltre agire con l’intento (Absicht) di provocare contro

la persona denunciata un procedimento penale. Egli deve dunque volere - o

perlomeno accettare l’eventualità (cosiddetto Eventualabsicht) - che la

sua denuncia comporti, a carico della persona contro cui è diretta, l’avvio di

un’inchiesta penale (Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Stratenwerth/Bommer,

op. cit., § 53 n. 21; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 371; DTF 80 IV 117). Non

è al riguardo sufficiente che il denunciante agisca nel mero intento di

favorire il prosieguo di un procedimento penale già pendente (cfr. DTF 111 IV

159 consid. 2a; 102 IV 107 consid. 3; STF 6S.162/2000 del 20

dicembre 2000, consid. 4a; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17;

Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 30).

13. Nel caso che ci

occupa, la realizzazione dei presupposti oggettivi del reato è assodata e non è

contestata, accertato che AP 1, in occasione del suo verbale del 4 settembre

2009 (AI 19) ha sporto denuncia nei confronti di PC 1 per una violenza sessuale

che ha sostenuto aver subito da lui un mese prima e che il procedimento penale

avviato contro quest’ultimo è sfociato in un decreto di abbandono passato in

giudicato (ABB 454/2014).

Resta

quindi unicamente da verificare se la denunciante, oltre ad essere a conoscenza

della punibilità dei fatti da lei portati all’attenzione delle autorità, era

consapevole che le accuse formulate nei confronti di PC 1 erano false.

Credibilità

delle parti

14. Determinante

per l’esame delle fattispecie in oggetto è la valutazione dell’attendibilità

delle dichiarazioni delle parti in causa.

Per

le fattispecie in questione l’esame deve essere fatto in maniera analoga a

quanto avviene con i reati di natura sessuale, considerato che alla base vi è

proprio, in effetti, un’accusa di violenza carnale e coazione sessuale per

fatti ai quali avrebbero partecipato unicamente AP 1 e PC 1.

Anche

la condanna per la tentata estorsione si fonda quasi esclusivamente sulle

dichiarazioni dell’uomo, non essendovi in atti nemmeno uno degli sms

incriminati.

In questo senso, rilevanti, per

la valutazione delle opposte dichiarazioni - che deve essere effettuata con

estremo rigore (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3) - sono la

linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica

intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi esterni che

possano supportarle (STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2).

La generale credibilità della

presunta vittima va poi verificata, laddove possibile, con eventuali riscontri

oggettivi e con le testimonianze delle persone che hanno raccolto il suo

racconto (STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 1.2;6B_1012/2009 del 15

febbraio 2010 consid. 1.2;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3 e

3.8.2).

Rilevante è, pure, la coerenza

comportamentale della vittima, coerenza che va valutata sia durante che dopo i

fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C.; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

A

tal proposito si rinvia pure ai criteri fissati dal Tribunale federale nella

sua sentenza del 30 maggio 2011 (STF 6B_539/2010).

15. Sulla

credibilità dell’imputata in merito ai fatti del 4 agosto 2009, questa Corte

ritiene corrette le conclusioni del primo giudice e, di riflesso, quelle del

procuratore pubblico. In effetti, esaminate le varie dichiarazioni da lei

rilasciate, non si può non rilevare come esse, modificate e completate nel

corso della procedura a seconda delle convenienze, siano molto fragili,

incoerenti, incomplete, contraddittorie e sconfessate dai pochi elementi

oggettivi che l’istruttoria ha consentito di recuperare.

15.1. Nel

primo verbale di polizia (PG 4.09.2009, AI 19) la donna ha dichiarato:

-

di non aver denunciato prima i fatti perché pensava di riuscire a dimenticare

(pag. 1);

-

di essersi separata dal marito __________ nel 2002, che non ha mai pagato

nulla per la loro figlia __________, e di non sentirlo più da anni (pag. 2);

-

di vivere con i soldi passati dall’assistenza sociale e quelli incassati con

il lavoro al bar __________ (pag. 2);

- di

essere stata innamorata di PC 1 (pag. 3);

- di

aver conosciuto il prevenuto a febbraio 2009 tramite Badoo, sito al quale si

era iscritta per imparare il tedesco, d’averlo incontrato solo tempo dopo

perché all’inizio non voleva e che da lì è nata una “relazione sentimentale

intima” tanto che lui veniva molto spesso in Ticino e si fermava a casa sua

(pag. 2 seg.);

-

che dopo la rottura di fine maggio 2009 con PC 1 - da lei voluta perché la

situazione, visto che lui aveva famiglia e due figlie, non le andava più bene -

lui aveva riallacciato i contatti e le chiedeva di fare sesso di gruppo ma lei non

rispondeva nemmeno (pag. 3);

-

che il 4 agosto 2009 ha lavorato fino alle 15:30 e poi, essendole venute

inaspettatamente le mestruazioni è andata a casa a lavarsi e cambiarsi prima di

andare a prendere la figlia. Uscita dalla doccia ha sentito suonare, si è messa

i primi vestiti che aveva sotto mano e poi, a sua sorpresa, si è ritrovata PC 1

già in casa (pag. 4);

-

che per prima cosa l’ha afferrata per un braccio, l’ha fatta sedere sul divano

e poi le si è seduto sopra, baciandola, toccandola e leccandola. Poi l’ha

portata in bagno trascinandola tenendole un braccio intorno al collo, l’ha

spinta facendola cadere prona sulla vasca da bagno, le gridava di togliere

l’assorbente interno, l’ha penetrata in vagina da dietro contro la sua volontà,

l’ha spalmata di sangue dappertutto, anche in faccia, ha preso un asciugamano,

si è pulito, è andato in camera per posarlo sul letto, è tornato, l’ha

ammanettata per un polso, l’ha fatta rialzare, l’ha portata in camera prendendola

anche per i capelli, l’ha fatta sbattere contro lo stipite, l’ha ammanettata al

letto con la faccia sprofondata nel cuscino, dove l’ha penetrata analmente dopo

averle messo della crema sull’ano per facilitare l’operazione e dopo averle

fatto cambiare posizione (pag. 4 seg.);

-

che una volta finito è andato a lavarsi, per tornare a liberarla e poi

lasciare l’appartamento (pag. 5);

-

che è rimasta sul letto pietrificata fino a quando non ha risposto al telefono

che squillava continuamente. Era la scuola che le chiedeva il perché del

ritardo. Ha risposto che arrivava, ha pulito tutto, ha vomitato ed è corsa

all’istituto, incappando in due radar (pag. n. 5 seg.);

-

che lui è riuscito facilmente a toglierle i jeans già quando era sul divano

(pag. 6);

-

che gli ha scritto un messaggio qualche giorno dopo per dirgli che era un

vigliacco bastardo (pag. 6);

-

che ha cancellato la maggior parte degli sms inviatile da PC 1 (pag. 6);

-

che avrebbe consegnato seduta stante il barattolo di crema usato da PC 1 per

sodomizzarla, con ancora le ditate dell’uomo (pag. 7).

15.2. L’8 settembre 2009,

l’imputata ha chiesto di essere sentita per chiarire che nel verbale precedente

ha omesso di precisare che il 4 agosto 2009 lei e PC 1 si erano scritti svariati

sms e che lo ha fatto per la paura di non essere creduta. Inoltre ha precisato

di aver finito di lavorare alle 16:30 e di essere rientrata a casa verso le

16:45/16:50 (PG AP 1 8.09.2009, allegato 13 al Rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 1 seg.).

15.3. Il 22 settembre 2009,

la donna ha dichiarato che il giorno dei fatti PC 1 le aveva scritto che era

stanco e stressato dal lavoro e le aveva chiesto che turno faceva e dove era la

bambina. Lei ha risposto alle domande, ma non ha mai detto che prima di andare

a prendere la piccola sarebbe passata a casa a cambiarsi, perché quello delle

mestruazioni è stato un imprevisto. Lui non poteva quindi sapere che lei stava

andando lì (PG AP 1 22.09.2009, Allegato 14 al Rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 2). In merito al messaggio scrittogli il

12 agosto 2009 (quello che termina con “I hate you”), ella ha precisato

che intendeva mandargli un sms cattivo perché era stata usata e poi gettata.

15.4. Il

1. ottobre 2009, la prevenuta ha ancora chiesto di essere sentita per spiegare

alcune cose che avrebbero potuto essere fraintese, e meglio, innanzitutto, per

ribadire che i suoi silenzi sul fatto che aveva continuato a sentire per sms PC

1 anche dopo che si erano, a suo dire, lasciati, e soprattutto che avevano

messaggiato il 4 agosto 2009 era dovuto al timore di non essere creduta (PG AP

1 1.10.2009, allegato 15 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del

20.01.2010, AI 40, pag. 1). In seguito ha precisato, su esplicita contestazione

degli interroganti, che effettivamente dal suo estratto __________ è risultato

che lei ha inviato un sms all’uomo già il 3 agosto 2009 alle 23:46, e che

quello che le è stato prospettato avergli mandato il 4 agosto 2009 alle 07:48

non è un nuovo sms, ma dovrebbe essere piuttosto lo stesso che risulta essere

stato recapitato solo a quell’ora perché è solo a quell’ora che ha riacceso il

telefono dopo averlo lasciato spento durante la notte. A suo dire quell’sms era

la risposta “quando vuoi” alla richiesta di PC 1 che chiedeva quando

poteva parlarle. Ha ammesso che è possibile che lei abbia inviato l’ultimo

messaggio alle 16:22, ma precisando che mai lo ha invitato a casa sua perché

aveva paura di incontrarlo da sola, così come ha ammesso che è possibile che

sia stata lei a scrivere per prima a lui il 4 agosto 2009 alle ore 10:46, come

le è stato detto risultare dall’estratto __________ (PG AP 1 1.10.2009,

allegato 14 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI

40, pag. 2).

Al

verbale di confronto del 5 novembre 2009 (allegato 16 al Rapporto di inchiesta

di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40) ha affermato di aver scritto a PC

1 il 3 agosto 2009 perché lui le avrebbe rinfacciato di non essere sincera

poiché aveva un altro uomo (pag. 7) e perché voleva approfittare del fatto che

lui le aveva trasmesso per sbaglio un sms dal quale emergeva che lui aveva

rapporti con altri uomini per troncare la relazione. Pertanto quella sera gli

aveva comunicato che lei era in Ticino e che se lui proprio voleva parlarle,

lei era disponibile. Il giorno dopo lei gli ha poi scritto di nuovo perché non

capiva come mai se lui aveva così fretta di parlare, non le aveva risposto

(pag. 8).

Ella

ha poi negato di aver mai chiesto a PC 1 di legarla o di averlo a sua volta

legato (pag. 9).

Dopo

i fatti lei ha dichiarato di avergli scritto “bastardo” e che lui le ha

risposto “così è la vita” (pag. 13).

Al

processo di primo grado la prevenuta non ha voluto rispondere, mentre in

appello ha esplicitamente chiesto di essere sentita. In tale occasione ha

sostanzialmente ripetuto la sua versione e le accuse di essere stata abusata

sessualmente dall’ex compagno, modificando tuttavia nuovamente alcuni

particolari della ricostruzione. Da notare che a precisa domanda ha asserito di

non essere stata innamorata di PC 1, ma solo colpita dalle sue attenzioni e

gentilezza (verb. dib. d’appello, pag. 2), così come di non sapere perché lui,

dopo averle abbassato i pantaloni già in sala, l’abbia condotta in bagno per

avere il rapporto sessuale vaginale (verb. dib. d’appello, pag. 2). Diversamente

dalle prime dichiarazioni, ha asserito che una volta ammanettata in bagno

mentre lei era a terra, lui l’ha trascinata in camera da letto e lei è riuscita

comunque a rialzarsi da sola (verb. dib. d’appello pag. 4). Come detto, non ha

saputo spiegare in maniera credibile perché ha prodotto alla polizia un email

del 3 maggio 2009 modificato. Inoltre, ha dichiarato: “A domanda della PP

rispondo di aver cancellato i messaggi di PC 1 dal mio telefono in modo

casuale. Quelli del 4 agosto 2009 li ho cancellati perché non volevo più sapere

nulla di lui. E nemmeno volevo denunciarlo, volevo dimenticare.” (verb.

dib. d’appello, pag. 4) e “A domanda del presidente rispondo che ho detto la

verità solo man mano nel corso degli interrogatori perché ho deciso di

limitarmi a rispondere alle domande senza aggiungere nulla, anche perché la

prima volta che l’ho fatto sono subito stata additata (con riferimento alla questione

della mia reale data nascita)” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

16. È

indiscutibile che AP 1 ha fatto dichiarazioni parziali e contraddittorie tra

loro su elementi centrali della vicenda. Si pensi ad esempio alla descrizione

delle modalità con le quali è stata trascinata dal bagno alla camera da letto:

nelle prime versioni PC 1 l’ha obbligata a rialzarsi, mentre in appello ha

dichiarato che l’avrebbe trascinata e che solo in un secondo tempo lei sarebbe

riuscita a mettersi in piedi. L’incongruenza non è di poco conto: se i fatti

fossero stati realmente vissuti, la donna non avrebbe certamente potuto

sbagliarsi su un particolare così importante.

Anche

sul fatto di essere stata innamorata ha cambiato versione, proprio in appello,

dopo aver letto nella sentenza di primo grado che il suo innamoramento

disilluso è stato considerato l’elemento scatenante di tutta la vicenda. Così

come ha fornito motivazioni differenti sui motivi che l’avrebbero condotta a

terminare la relazione.

Come

si può vedere dall’evoluzione delle dichiarazioni, rende poi certamente debole

la versione della donna il fatto che al momento di denunciare il presunto

stupratore abbia omesso di dire che il giorno della violenza si erano scritti

vicendevolmente molti messaggi. Questo è indice chiaro di una volontà di

nascondere dei fatti per mettere in cattiva luce il denunciato. La

giustificazione della reticenza con il timore di non essere creduta non è

plausibile, anche perché i contenuti dei messaggi, così come riportati dalla

donna, avrebbero potuto permetterle di avvalorare la sua tesi (verbale di

confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del

20.01.2010, AI 40, pag. 8).

A

questo si aggiunga che l’8 settembre 2009, allorquando ha chiesto di essere

sentita per ammettere lo scambio di sms del 4 agosto 2009, ha esplicitamente

dichiarato di non sapere che PC 1 era sceso in Ticino e ha volontariamente

mancato di dire che il 4 agosto 2009 avevano concordato di trovarsi sul posto

di lavoro di lei: “Lui non mi ha detto che era qui in Ticino” (PG AP 1

8.09.2009, allegato 13 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del

20.01.2010, AI 40, pag. 1). In occasione dell’interrogatorio del 22 settembre

2009, pure effettuato su sua domanda (PG AP 1 1.10.2009, allegato 14 al

Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 2),

l’imputata ha ribadito che l’uomo non le aveva detto che era in Ticino (“non

mi ha mai detto dove era e io non ho mai chiesto”). Solo il 1. ottobre 2009

(PG AP 1 1.10.2009, allegato 15 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria

del 20.01.2010, AI 40, pagg. 1 e 2), quindi a quasi due mesi dai fatti e a un

mese dal primo interrogatorio, ella ha ammesso che “è vero che lui mi aveva

detto che sarebbe passato al bar in cui lavoravo per parlare” e “Io ho

saputo che PC 1 era in Ticino solo il giorno 4 agosto quando ci scambiavamo gli

sms; penso verso le ore 11:00/12:00 o giù di lì. Mi ricordo che gli avevo

messaggiato dicendogli di venire al bar verso le 15:00 per parlare”. Aver sottaciuto

due aspetti così importanti per la ricostruzione dei fatti, scredita in maniera

decisiva le dichiarazioni della donna, che appaiono decisamente strumentali, le

prime, e maldestri tentativi di salvare il salvabile a fronte degli sviluppi

dell’inchiesta, quelli seguenti.

In

questo contesto, anche la dichiarazione con la quale l’imputata ha sostenuto di

non aver voluto vedere da sola PC 1 perché aveva paura di lui appare

completamente priva di credito, non avendo ella fino al momento dell’asserita violenza

avuto alcun motivo per temere l’uomo e, soprattutto, con il tenore dei messaggi

scambiati, che risulta essere di complicità.

L’amico

confidente della prevenuta, __________ (che comunque sia negli sms la chiamava

anche “la mia gattina sexy”, messaggi in plico H, AI 36), ha riferito una

descrizione degli eventi fattagli da lei che non si concilia con la cronologia

di quella che la donna ha reso agli inquirenti: “Di quello che so io AP 1

era stata ammanettata al letto, in seguito mi diceva che aveva opposto

resistenza, quindi era stata portata in vasca da bagno, dove era stata messa in

una posizione a me sconosciuta e l’uomo avrebbe utilizzato della vaselina, la

quale si trovava all’interno di un barattolo già presente all’interno della

toilette. Tendo a precisare che quello enunciato sino ad ora è quello che mi è

stato confidato da AP 1.” (VI __________ 7.09.2009, allegato 32 al Rapporto

di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5). Da questa

deposizione non si può che desumere che la donna ha raccontato all’amico una

storia diversa dalla sua versione ufficiale.

Scredita

pure l’imputata, oltre al fatto stesso di aver cancellato dai suoi telefoni

tutte le tracce dei messaggi del 4 agosto 2009, la spiegazione fornita per

questo atto alla scrivente Corte: se in effetti avesse voluto davvero

cancellare dalla sua vita la brutta esperienza che dice d’aver subito e la

persona che ne è all’origine, avrebbe cancellato tutti i messaggi. Di certo non

avrebbe tenuto quelli in cui si parla di sesso a tre, o di legarla, perché sono

indiscutibilmente contenuti che portano immediatamente alla memoria ciò che lei

dice di aver subito. Alla stessa stregua, avrebbe anche eliminato i messaggi

con i quali lo rimproverava per quanto fatto, perché espressione della

sofferenza provata in quel momento.

In

egual misura, l’aver modificato l’intestazione dell’e-mail del 3 maggio 2009

prodotto alla polizia toglie ulteriori tasselli all’affidabilità di AP 1.

Tutto

questo induce piuttosto a pensare che la donna abbia fatto una scelta ben

mirata di cosa lasciare che gli inquirenti potessero vedere con lo scopo di

rafforzare le proprie accuse.

17. Oltre

a quanto precede, le asserzioni della denunciante sono sconfessate da tutta una

serie di elementi oggettivi.

17.1. In

primo luogo, la teste __________ ha smentito che AP 1 sia rimasta al lavoro

sino alle 16:30, come da lei asserito in alcuni interrogatori: “Mi viene

chiesto se è possibile che quel 4 agosto 2009 AP 1 si sia fermata oltre il suo

orario di lavoro e fino alle 16:20-16:30, rispondo che non è possibile. Se AP 1

si è fermata un po’ di più lo ha fatto al massimo per 15 o 20 minuti … ma

escludo che si sia fermata per un’ora oltre il termine del suo turno.” (VI __________

16.08.2009, allegato 30 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del

20.01.0210, AI 40, pag. 3).

Verosimilmente

proprio perché ha preso atto di queste dichiarazioni e della valenza date loro

nella sentenza di prime cure, in appello AP 1 ha semplicemente detto di aver

finito di lavorare un po’ più tardi rispetto all’orario previsto delle 15:30.

Questo cambio di versione, non motivato, scaltro ma maldestro, è evidentemente

strumentale.

17.2. L’imputata

ha sempre dichiarato che la tappa a casa sua prima di andare a prendere la figlia

__________ a scuola è stata del tutto imprevista, essendole venute le

mestruazioni senza alcun preavviso. Di conseguenza, seguendo la sua tesi che

non avrebbe mai detto a PC 1 dove era e di raggiungerla, le uniche possibilità

che egli aveva per venirne a conoscenza erano quella di pedinarla all’uscita

dal lavoro (come da lei implicitamente suggerito l’8 settembre 2009 (PG AP 1

8.09.2009, allegato 13 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del

20.01.2010, AI 40, pag. 1) e poi esplicitamente detto al processo di secondo

grado: “La cosa che mi ha stupito è che ho saputo che lui era fuori dal bar

e quindi comunicava con me da lì”, veb. dib. d’appello, pag. 3), oppure

quella di attenderla sotto casa.

Dai

tabulati telefonici del denunciato, tuttavia, risulta che egli, il 4 agosto

2009, verso le 15:30 era allacciato a delle antenne nella zona di Arbedo, alle

quali è rimasto collegato per una quindicina di minuti, per poi passare a

quella di Monte Carasso alle 15:49:12, ed in seguito a quelle di Giubiasco,

15:49:48, Camorino, 15:50:33, Cadenazzo, 15:51:33, Monti di Ravecchia,

15:52:00, Monte Carasso, 15:52:32, Cadenazzo, 15:52:59, Monti di Ravecchia,

15:54:15, Monte Ceneri Tunnel, 15:54:48, Gola di Lago, 15:57:34, Monte Ceneri,

15:58:44, Monte Carasso, 15:59:15, Giubiasco, 16:02:04, Camorino, 16:02:28,

Giubiasco, 16:04:42 ed allacciarsi infine a quella di Monte Carasso alle

16:08:33, alla quale è rimasto collegato sino alle 19:01:48, quando il suo

cellulare ha trasmesso attraverso l’antenna di Biasca, per entrare in contatto

con quelle che vanno verso il Gottardo (AI 28).

Questi

dati oggettivi attestano come, dopo essere stato in zona Arbedo verso l’orario

in cui l’accusata avrebbe dovuto secondo programma finire di lavorare (15:30),

nei momenti precedenti l’arrivo a Monte Carasso, PC 1 ha girovagato per il Bellinzonese,

spingendosi sino a Rivera, per cui di certo non ha fatto nessun appostamento

fuori dal bar __________, né tantomeno ha pedinato o anche soltanto aspettato

sotto casa la denunciante. Molto più realistico è che egli, informato dalla

donna del ritardo, per non restare fermo ad aspettare, abbia deciso di fare

qualche chilometro in auto per passare il tempo in attesa che ella staccasse

effettivamente.

Anche

su questo punto dunque, AP 1 ha mentito: l’uomo si è recato a casa sua perché è

stata lei a fargli sapere che era lì e quando arrivare.

17.3. A

indebolire maggiormente la versione della denunciante contribuisce poi __________,

l’educatrice dell’istituto __________, che, sentita in qualità di teste,

basandosi sui propri ricordi e su un estratto telefonico, ha raccontato agli inquirenti

d’aver chiamato AP 1 alle ore 17:20 del 4 agosto 2009 perché non era ancora

passata a prendere la figlia, quando normalmente lo faceva verso le 16:00.

Questa, rispondendo, ha giustificato il ritardo con il fatto che l’uomo che

doveva darle il cambio sul lavoro non era ancora arrivato. Sulla motivazione la

teste non è stata in grado di essere perentoria, dicendo che forse, in maniera

meno verosimile, poteva anche averla data in un’altra occasione. Per contro è

stata apodittica nell’indicare l’orario della chiamata, così come quello in cui

è poi giunta la donna: poco prima delle 19:00 (VI __________ 20.10.2009, allegato

31 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag.

2).

La

correttezza della ricostruzione temporale è confermata pure dai due controlli

della velocità nei quali è incappata l’imputata, (18:48 il primo e 19:00 il

secondo, al rientro, AI 17).

17.4. Oltre

a ciò, anche i dati che emergono dai tabulati telefonici di PC 1 sono in

contrasto con le dichiarazioni dell’imputata. Come visto poco sopra, egli è

rimasto a Monte Carasso dalla donna, in base ai rilevamenti dei collegamenti ai

vari ripetitori, sino a poco prima delle 19:00, essendosi alle 19:01 trovato

all’altezza dell’antenna di Biasca. Incrociando questi fatti con la descrizione

delle violenze fatta da AP 1, che ha dichiarato che una volta finito di

sodomizzarla l’uomo si sarebbe lavato e poi sarebbe subito partito dopo averla

liberata dalle manette, l’abuso sarebbe pertanto terminato tra le 18:00 e le

18:30 e sarebbe quindi durato oltre un’ora e mezza.

Essendo

impensabile che dopo una violenza carnale, l’uomo sia rimasto in giro per Monte

Carasso ancora per più di un’ora, questo significa che al momento della telefonata

dell’istituto scolastico della figlia delle 17:20, l’asserita aggressione

sessuale ai danni dell’imputata avrebbe dovuto essere nel pieno della sua

brutalità.

Ciò

posto, senza necessità di ragionamenti approfonditi, non si può non vedere come

sia del tutto inconcepibile che ella, alle 17:20, quando l’uomo stava ancora

avendo un rapporto sessuale con lei - che secondo la sua tesi, si ricorda, era

forzato - e quando lei era già probabilmente ammanettata, abbia potuto

tranquillamente rispondere alla telefonata dell’istituto e inventare la scusa

del collega ritardatario. A parte la questione della fattibilità fisica di

prendere la cornetta con le manette ai polsi ed un uomo che si sta scatenando

sul suo corpo, non è immaginabile che una vittima di un reato così grave abbia

la freddezza di sostenere una conversazione, anche breve, con una terza persona

riuscendo a fare finta di nulla. Assurdo è pure che un violentatore lasci

rispondere la propria vittima al telefono durante gli abusi, anche solo per il

rischio che possa chiedere aiuto.

Non

da ultimo, al dibattimento d’appello, la donna ha affermato d’aver risposto al

telefono che si trovava nella sala del suo appartamento, ciò che avrebbe dovuto

comportare che la medesima vi si recasse dalla camera da letto dove PC 1

l'aveva ammanettata e le stava usando violenza carnale. Anche da questo punto

di vista la versione della prevenuta è inverosimile.

In

questo senso, sempre volendo cercare di seguire la storia così come raccontata

dalla prevenuta, finendo tutto prima delle 17.20, ella non avrebbe certamente dovuto

lavarsi velocemente e pulire tutto sommariamente, poiché avrebbe avuto oltre

un’ora e mezza di tempo per farlo prima di correre dalla figlia e imbattersi

nel radar delle 18:48.

Ad

onor del vero la tesi d’aver dovuto cancellare in tutta fretta le tracce di

quanto avvenuto dal suo corpo e dall’abitazione nemmeno si combina con la

versione secondo la quale la violenza carnale è terminata verso le 18:00/18:30,

poiché dall’orario di partenza di PC 1 risultante dalle tabelle tecniche degli

allacciamenti, è chiaro che non vi sarebbe certamente stato per la donna tempo

per fare tutto e correre alla scuola.

È

pertanto evidente che AP 1 ha mentito e che, mentendo, ha creato una versione

dei fatti confusa e irrealistica.

17.5. Oltre

a questo, anche il tenore dell’sms scritto da AP 1 a PC 1 (PG AP 1 4.11.2009,

allegato 12 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI

40, pag. 3) qualche giorno dopo i fatti non si concilia con una violenza

carnale, ma è espressione di una donna ferita nei propri sentimenti, che non

accetta che l’uomo di cui si è innamorata sia interessato a lei solo

sessualmente. In nessuna parola del testo usato si trova un vago accenno ad

abusi fisici. Dopo quanto avvenuto secondo l’imputata e nella situazione

psicologica in cui lei ha detto di essersi trovata (“ho avuto incubi,

vomito, nausea, non mangiavo più, non volevo neanche andare dalla polizia, non

volevo neppure denunciarlo, io volevo solo dimenticare, come se a non parlare

quello che era successo sparisse da solo ma così non è stato”, PP AP 1

13.10.2009, AI 9, pag. 9) è impensabile che l’unico rimprovero mosso è quello

di aver approfittato del suo amore e di essersi servito come si fa in un

bordello. Anche perché nemmeno nei postriboli si ricorre alla violenza per

ottenere dei rapporti non consensuali.

18. Dagli

scambi di sms che si trovano agli atti, emerge inoltre come il tema principale

delle discussioni tra le parti fosse il sesso e come PC 1 non abbia mai

lasciato spazio ad alcun dubbio circa la totale irrilevanza della componente

sentimentale (AI 27). Nonostante questo e nonostante le lamentele della donna

che voleva, legittimamente, essere trattata come una persona e non solo come un

oggetto di svago, la loro relazione è continuata sino ai fatti.

Tra

l’altro, proprio il 31 luglio 2009, l’uomo ha esplicitato, una volta di più, il

suo interesse per il sesso anale e l’imputata gli ha risposto di averne paura

perché non l’aveva mai fatto (AI 27). E’ quindi evidente che della penetrazione

da tergo concretizzata il 4 agosto 2009, se ne era appena parlato, sicché non è

una pratica imprevista. Già in precedenza questo era un argomento ricorrente e PC

1, dopo averle raccontato che in vita lo aveva fatto solo con due donne, aveva

avuto modo di rassicurarla scrivendo “Aber du musst nicht analsex mit mir

machen es ist auch so schön mit dir” (AI 27).

Da

questi brevi scambi si può ricavare come il sesso anale fosse stato sempre un

chiaro desiderio dell’uomo, come la donna abbia sempre avuto timore a

concedersi in tal senso e come egli abbia cercato di convincerla ad

assecondarlo, chiarendo comunque che non doveva sentirsi obbligata a farlo.

Per

contro non si trova alcun indizio che possa indurre anche solo ad ipotizzare

che l’uomo fosse fisicamente violento o che usasse imporsi sessualmente.

Avendo

cercato di descrivere la sua visione della relazione come del tutto romantica,

nella quale il sesso non era per lei forza trainante, sicché le esplicite

avances verbali dell’uomo erano per lei una imposizione tollerata ma non

apprezzata, ed avendo cercato di connotare PC 1 come una persona che ad un

certo punto, senza motivo, ha fatto un click ed è diventato ossessionato dal volerle

imporre di praticare sesso “estremo” contro la sua volontà, queste emergenze

risultano essere un ulteriore colpo all’affidabilità delle dichiarazioni di AP

1. Di certo una persona che cerca l’amore puro non si butta in una relazione

con un uomo sposato, conosciuto su internet, su un sito al quale lei stessa

accede con un nickname simile a quelli usati dalle prostitute (“__________”), che

ha sin dalle prime battute chiarito di essere interessato solo ad una relazione

fisica, quasi ginnica, ma nulla più. Così come di certo chi ha simili

aspettative parla anche di altre cose oltre che di sesso.

19. Sull’altro fronte, per

contro, le dichiarazioni di PC 1 sono lineari, hanno un senso logico e trovano

risconto proprio in quegli aspetti, appena illustrati, che rendono non

credibili quelle dell’imputata.

In

effetti egli ha già dal primo verbale (PS PC 1 4.11.2009,

allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI

40,) ammesso:

-

che sin dal primo incontro la sua speranza era di fare sesso, ma che non è

successo nulla perché non voleva forzare la mano (pag. 2);

-

che al secondo incontro ci sono stati i primi approcci sessuali ma anche in

quel caso non ha voluto forzare le cose e si sono fermati ai preliminari, per

passare al rapporto completo solo in occasione del terzo incontro (pag.3);

-

che lui ha sempre detto chiaramente all’imputata di volere solo una relazione

sessuale, avendo moglie e figlie, mentre lei, a partire dal luglio 2009 ha

iniziato a esprimere la propria insoddisfazione per questo tipo di rapporto e a

volere di più (pag. 4);

-

che nel mese di luglio non si erano più sentiti per un po’ perché a lei non

andava di essere sfruttata solo per sesso mentre a lui aveva dato fastidio che

lei gli avesse chiesto un aiuto finanziario di fr. 5'000.- per pagare dei

debiti. Dopo un po’, tuttavia, hanno ricominciato a scriversi e lei gli ha

detto che non le faceva più nulla vedersi solo ogni 5/6 settimane. In questi

contatti parlavano molto di sesso e lei gli aveva detto che al prossimo

incontro, anche se lei non lo aveva mai fatto, sarebbe stata disposta a fare di

tutto, anche sesso anale (pag. 5);

-

che in occasione dell’incontro del 4 agosto 2009 si sono trovati a casa

dell’imputata e dopo aver bevuto qualcosa hanno iniziato a fare sesso in tutte

le variazioni. A suo dire la serata è stata tosta nel senso che lei chiedeva di

fare tutto ed era molto su di giri. Alla sua richiesta di penetrarla analmente

lei ha risposto di si, e lui non si è fatto pregare (pag. 5 seg.);

-

che hanno fatto sesso prima in bagno e poi in camera e che l’imputata aveva le

mestruazioni, cosa che non ha impedito che avessero anche un rapporto vaginale

(pag. 11 seg.);

-

che dopo il rapporto anale, del quale ha descritto le modalità nel dettaglio,

la donna ha avuto delle perdite di sangue, ma continuava a ridere e diceva che

non faceva nulla (pag. 10 seg.);

-

che quel giorno non avevano oggetti ma forse si erano legati al letto con

bende, ma non tanto da impedirsi di muoversi: in ogni caso non sono state usate

manette (pag. 11);

-

che alla fine hanno bevuto qualcosa e poi lui è rientrato, per essere a casa

verso la 01:00. Durante il viaggio di ritorno lei gli ha scritto molti sms

lamentandosi di nuovo di sentirsi usata. Messaggi ai quali ha deciso di non

reagire, avendo capito che a quel punto era meglio interrompere ogni contatto

(pag. 6);

-

che dopo 8/9 giorni di silenzio ha ricevuto, da un numero diverso da quello

della AP 1, quello da lui registrato come __________, i messaggi minatori di

cui si è già detto e si dirà in seguito (pag. 6);

-

che il giorno dei fatti lui è arrivato da lei verso le 16:30, perché lei aveva

lavorato fino a verso le 16:00, e pensa di essere ripartito verso le

20:00/21:00. Giungendo da lei ha suonato il campanello e visto che lei non

apriva le ha mandato un sms chiedendo se era in casa, considerato che si erano

accordati di trovarsi da lei. Mentre stava riscendendo le scale ha ricevuto un

sms che diceva che era nell’appartamento e quindi è tornato da lei (pag. 12);

-

che il 4 agosto 2009 prima di andare dalla prevenuta era stato a Barbengo per

lavoro, poi si è recato ad Arbedo verso le 15:35 per vedere dove era il locale nel

quale lavorava, non per entrarci ma per aspettarla fuori. Non avendo la donna ancora

finito il turno e non volendola attendere sotto casa, ha fatto un giro in auto

per far passare il tempo (pag. 16);

-

che lei gli aveva chiesto di rimanere a dormire, il 4 agosto 2009, ma lui non

poteva e non voleva. Non voleva perché tutta la situazione lo aveva lasciato

perplesso, compreso il rapporto anale, nonostante lo avesse sempre desiderato. AP

1 è rimasta delusa della sua partenza, ma non hanno litigato (pag. 18).

Inoltre

in questo interrogatorio (come in tutti gli altri da lui subiti) PC 1 ha, senza

remore, spiegato quali sono le sue fantasie sessuali, ammettendo addirittura

che gli sarebbe piaciuto avere un rapporto con un uomo, e chiarendo che per lui

nel sesso è tutto concesso, a parte avere rapporti con bambini e animali (pag.

9).

La

versione del denunciato, coerente, logica e lineare, ha quindi trovato

riscontro nei tabulati telefonici, nel tenore e contenuti degli sms scambiati

tra le parti, nella mappatura degli spostamenti del suo telefono nei momenti

critici (sia per quanto concerne il giro prima di andare a casa della

prevenuta, sia per l’arrivo da lei, sia per l’orario di partenza), nell’esame

clinico della zona anale della donna, dal quale è emersa una cicatrice che

avrebbe potuto farla sanguinare, nelle dichiarazioni della teste __________ (VI

__________ 16.08.2009, allegato 30al Rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria del 20.01.0210, AI 40) ed in quelle dell’educatrice dell’Istituto __________

(VI __________ 20.10.2009, allegato 31 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria

del 20.01.2010, AI 40).

20. Tutto

ben considerato, questa Corte non può che condividere le conclusioni del primo

giudice ed accertare che il rapporto sessuale tra AP 1 e PC 1 del 4 agosto 2009

è stato del tutto consensuale, oltre che programmato almeno dal mattino

(sentenza impugnata consid. 17.1, pag. 14).

Di

conseguenza, la qui imputata, denunciando l’uomo per reati contro la sua

integrità sessuale, lo ha fatto sapendo perfettamente che egli non ha mai

abusato di lei e che tutto quanto è stato fatto quel giorno, è avvenuto non

solo con il suo pieno accordo, ma addirittura con una sua partecipazione attiva

e propositiva.

La

denuncia è stata per l’imputata un atto punitivo nei confronti di un uomo che

da lei ha voluto sempre e solo una relazione di natura sessuale, senza mai

andare oltre, nonostante le sue richieste in tal senso.

AP

1 ha quindi mentito su tutti i fronti, in maniera ben programmata, facendo in

modo di rafforzare la falsa versione dei fatti omettendo di raccontare elementi

decisivi che avrebbero potuto indebolirla.

D’altronde,

mentire alle autorità non è una primizia per la donna, che aveva addirittura

indicato, quale sua data di nascita per il passaporto, quella della sorella (PG

AP 1 8.09.2009, allegato 13 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del

20.01.2010, AI 40, pag. 1) ed ha poi giustificato questo atto con una scusa ai

limiti della presa in giro:

“ (…) preciso alla verbalizzante che

benché nel mio passaporto vi sia indicato la data di nascita 17.12.1968 io in realtà

sono nata il 17.12.1976, almeno questo è quanto mi è stato detto lo scorso

dicembre 2008 allorquando dopo 5 anni sono tornata a Santo Domingo da quella

che ho poi saputo essere la mia vera madre. Io ho sempre creduto di essere nata

nel 1968 (…)” (PP AP 1 13.10.2009, AI 9, pag. 1).

Per

poi rimangiarsi tutto di fronte ai giudici di primo e secondo grado, e

confermare di essere nata il 17 dicembre 1968.

Vista

la natura del reato alla base della denuncia, non è pensabile che l’imputata

non sapesse che stava accusando PC 1 d’aver commesso un crimine da lui mai

perpetrato e che fosse ben cosciente delle conseguenze penali che una simile

dichiarazione avrebbe comportato.

Avendo

agito intenzionalmente, per dolo diretto, sono realizzati anche i presupposti

soggettivi del reato.

L’appello

su questo punto deve essere respinto e la condanna decretata in primo grado

confermata.

Estorsione, tentata

21. Affinché

la fattispecie dell’estorsione ex art. 156 CP sia oggettivamente realizzata,

l’autore deve determinare una persona a compiere un atto pregiudizievole al

patrimonio suo o di un terzo mediante un mezzo coercitivo. Oltre alla violenza

la legge prevede, come mezzo coercitivo, la minaccia di un grave danno, mezzo

di pressione psicologico che può intervenire in forma espressa o tacita (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol.

I, 3 ed.,Berna 2010, ad art. 156, n. 11 e 15, pag. 400; CARP, sentenza

17.2012.61-62 del 24 ottobre 2012, consid. 31l).

Si

ha un tentativo quando l’autore del reato, dopo averne cominciata l’esecuzione,

non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli

atti necessari alla sua consumazione. In tal caso è prevista una punizione con

pena attenuata, art. 22 CP.

Nel

caso concreto, affinché si possa ammettere la tentata minaccia ai sensi

dell'art. 156 n. 1 CP in relazione con l’art. 22 CP, occorre che gli sms che,

secondo l’ipotesi accusatoria, costituiscono l’elemento coercitivo, potessero

essere percepiti come tali, cioè come minacciosi, da una persona mediamente

sensibile. Deve, quindi, poter essere ammesso che la (pretesa) minaccia, cioè

la prospettiva dell’inconveniente, sia atta ad indurre un destinatario

ragionevole che si trovasse nella medesima situazione della vittima ad adottare

un comportamento che non avrebbe avuto se avesse goduto di piena libertà

decisionale.

La questione

deve essere decisa in funzione di criteri oggettivi: non basta, cioè, la sola

reazione del destinatario specifico (DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17

consid. 2a/aa; STF 6B_47/2010 del 30 marzo 2010 consid. 2.2;6B_411/2009 del 18

agosto 2009 consid. 3.2;6S.533/2006 del 2 marzo 2007 consid. 6.1;6S.8/2006

del 12 giugno 2006 consid. 4.2;6S.277/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1;

Corboz, op. cit., ad art. 156, n. 12 e segg., pag. 400-401; CARP, sentenza

17.2012.61-62 del 24 ottobre 2012, consid. 31.l).

22. La

giudice di prime cure ha in primo luogo accertato che la persona che scriveva a

PC 1 sotto lo pseudonimo di “__________” altri non era che AP 1 (sentenza

impugnata consid 19, pag. 16 segg.). In seguito,

analizzando gli atti, ha stabilito che le dichiarazioni dell’accusatore privato

sono credibili anche su questo punto, mentre l’atteggiamento menzognero della

donna è chiaramente indiziante di una sua colpevolezza.

23. Come

visto in precedenza, a mente della difesa, non è provato che:

-

“__________” esista realmente e che sia AP 1;

-

sia mai stato inviato, rispettivamente PC 1 abbia mai ricevuto un sms con i

contenuti indicati nell’AA;

- l’sms

sia stato inviato dall’utenza __________

- l’imputata

abbia usato l’utenza __________ per inviare tale sms.

Il

problema, e non può che essere così, è di mera natura probatoria, poiché è

indiscutibile che degli sms dal contenuto: “vuoi rovinarti la vita? … vengo

a casa tua e racconto cosa hai fatto in Ticino, … voglio fr. 20'000.-,… hai

tempo fino a domani” abbiano un carattere minatorio e siano atti ad indurre

una persona neutra, che ha comunque sia commesso un adulterio come nel caso

specifico, a procedere ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio. Nemmeno

discutibile, visto il loro contenuto, è che l’autore abbia agito

intenzionalmente.

Da

vagliare è per contro se sussistono prove sufficienti a ritenere che tali

messaggi siano stati effettivamente scritti, che siano stati spediti

dall’utenza di “__________” e che la loro autrice sia la prevenuta.

24. Detto già prima della

credibilità di PC 1 in merito alla descrizione di quanto avvenuto il 4 agosto

2009, si deve partire da questo presupposto per verificare le sue dichiarazioni

sulla tentata estorsione.

Rispetto

ai primi fatti, l’analisi deve essere ad ogni modo effettuata tenendo in

considerazione l’ipotesi che egli abbia potuto, vista l’accusa mendace, a sua

volta mentire per vendicarsi del torto subito. Come vedremo, una teoria del

genere non ha alcun fondamento, ma è corretto, per completezza di ragionamento,

vagliarla.

In

merito a questi reati, in occasione della sua prima verbalizzazione (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria

del 20.01.2010, AI 40,), avvenuta previo prelevamento forzato dal suo

appartamento nel Canton Argovia da parte delle forze dell’ordine, egli ha

dichiarato:

-

che da luglio 2009 la donna aveva iniziato a lamentarsi del fatto che lui la

cercava solo per il sesso (pag. 4);

-

di essere stato contattato tramite Badoo anche da altre persone del Ticino,

tra cui una donna - poi registrata nei suoi contatti come “__________” - che

gli diceva di cercare uomini per sesso e che lui ha sempre sospettato essere la

AP 1 che voleva dimostrare di aver ragione quando gli rinfacciava di essere in

cerca di altre donne (pag. 4);

-

che ha subito chiesto all’imputata se era lei, ma questa ha negato e ha detto

che forse era l’ex marito (pag. 4);

-

che dopo il quarto incontro, nelle prime settimane di luglio, l’imputata gli

aveva detto che aveva molti debiti e che le servivano in tempi brevi fr.

5'000.-, soldi che lui non le ha dato, anche perché si era sentito un po’

sfruttato (pag. 5);

-

che dopo il 4 agosto 2009 ha capito che doveva interrompere ogni contatto con

la donna ed ha così bloccato tutti i suoi contatti (internet, badoo, msn,…),

così che non l’ha più sentita per 8/9 giorni (pag. 6);

-

che poi ha ricevuto degli sms da “__________” che le dicevano di contattare AP

1 per convincerla a tornare con l’ex-marito. Lui, sempre pensando che dietro ci

fosse la AP 1, ha risposto che non aveva più a che fare con lei da tempo. Poi

ha ricevuto altri sms dallo stesso numero che gli dicevano che conoscevano il

suo indirizzo e il suo nome, per convincerlo a prendere contatto con

l’imputata. A questi egli ha risposto che lei non gli interessava più e che non

voleva essere disturbato. Al limite, vista la minaccia, aveva detto che era

disposto ad incontrarla per concludere la vicenda. In seguito ha ricevuto un

sms con il quale gli sono stati chiesti fr. 20'000.- in cambio del silenzio

(pag. 6);

-

che gli sms erano scritti in un tedesco stentato come quello che la prevenuta

usava (pag. 6);

-

che alla minaccia ha reagito non rispondendo più e non usando più il suo

cellulare __________ (pag. 6);

-

che il week end successivo alla richiesta di fr. 5'000.- l’imputata gli aveva

detto che aveva talmente bisogno di soldi che si sarebbe anche prostituita e

che lui le aveva ribattuto di essere dispiaciuto, ma che lui cercava solo sesso

senza grosse complicazioni (pag. 7);

-

che non aveva la certezza che il ricatto arrivasse dalla AP 1, cioè che lei

fosse __________, ma che era la sua impressione (pag. 7);

-

che i contatti con “__________” sono iniziati a maggio/giugno 2009 tramite

Badoo, sotto il nickname “__________”. Inizialmente lui aveva pensato fosse un

uomo, ma poi gli era stato detto che era una donna e in un secondo tempo

avevano scritto di essere una coppia. Scambiatisi il numero di telefono, lui lo

ha registrato sotto __________. Con gli sms __________ gli diceva che voleva

sesso e che si dovevano incontrare. Non ha mai scoperto chi si celasse dietro

al nickname (pag. 15);

-

che a luglio la AP 1 aveva portato la figlia all’ospedale per un problema

all’occhio e dai messaggi di __________ lui aveva capito che lei sapeva che la

piccola era stata ricoverata e per cosa. L’imputata sentito questo gli aveva

detto che forse “__________” era l’ex marito, ma lui non le ha mai creduto,

pensando che in realtà fosse lei (pag. 15 seg.);

-

che __________ via sms una volta gli ha detto che non aveva credito e che non

poteva scrivergli, chiedendogli di comprarle una tessera __________ da fr. 20.-

o 30.-, cosa che lui ha fatto inviandole il codice (pag. 18).

Queste

dichiarazioni sono state ribadite e precisate anche in seguito. In modo

particolare la vittima ha aggiunto (PS PC 1 10.11.2009, allegato 4 al rapporto

di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40),:

-

che gli sms di __________ erano sempre incentrati sul sesso. Il contatto gli

proponeva rapporti sessuali, ma lui non ha mai dato seguito perché la cosa non

gli quadrava. In modo particolare lo aveva insospettito il fatto che quando ha

detto alla AP 1 di essere stato contattato da __________, questa gli aveva

detto di essere stata contattata anche lei e che quelle erano persone cattive “Schlechte

Leute” (pag. 3);

-

che __________ si esprimeva in maniera molto più esplicita della prevenuta,

proponendo ad esempio sesso con consumo di cocaina (pag. 3);

-

che dopo gli scambi di sms con __________, la AP 1 frequentemente gli scriveva

in maniera gelosa accusandolo di essere sempre in cerca di donne. Spesso dopo i

contatti con la prima riceveva i messaggi della seconda ed è addirittura

capitato che ricevesse messaggi contemporaneamente da entrambi (pag. 3);

-

che dopo che __________ gli ha scritto di andare a trovare la AP 1 e la figlia

in ospedale, ha avuto la certezza che __________ fosse una persona che

conosceva molto bene l’imputata (pag. 4);

-

che dopo questi fatti ha ricevuto altri messaggi da __________ con cui gli

veniva detto di tornare assieme alla AP 1 e da questo lui aveva avuto

l’impressione che il contatto fosse un uomo e meglio l’ex marito dell’imputata

(pag. 4);

-

che i messaggi minatori del 17 agosto 2009, in tedesco, erano iniziati con un “vuoi

rovinarti la vita”, seguito da un sms con il suo indirizzo di casa, i

numeri di telefono suoi e della moglie e le parole “vengo a casa tua e

racconto quello che hai fatto in Ticino”. A questo lui ha risposto “ma

che cosa vuoi?” ottenendo come reazione l’sms con scritto “voglio fr.

20'000.- da te”. A questo lui non ha poi più replicato, ma __________ gli

ha ancora scritto “ultimatum, hai tempo fino a domani alle 12:00”. Lui

ha continuato a restare in silenzio e il giorno seguente alle 12:00 non è

successo nulla, ma nel pomeriggio, verso le 15:00/16:00 __________ ha inviato

un sms dal tenore “pensaci bene, stai rischiando molto, hai tempo ancora

ifno a domani”. Poi non è successo nulla sino a quando, due giorni dopo,

gli è giunto un altro sms con scritto: “hai avuto la tua possibilità ora

vedrai cosa succederà”. Questo è stato l’ultimo messaggio tra i due (pag.

5);

-

che con le minacce del 17 agosto 2009 __________ gli aveva scritto pure delle

sue figlie, ma lui non ha mai detto nulla a __________ della sua famiglia e

nemmeno dato i suoi estremi personali reali (pag. 6);

-

che ha tenuto i messaggi per un po’, ma poi a fine settembre/inizio ottobre li

ha cancellati visto che nessuno si faceva vivo. Parallelamente ha cancellato

tutti i contatti di __________ e della AP 1 (pag. 5);

-

che dopo approfondita verifica degli estratti, gli sembra che il numero di __________

fosse lo 076 745 53 19;

-

che non ha denunciato la minaccia e i tentativi di estorsione perché aveva

paura di dire a sua moglie che la tradiva (pag. 7).

Dalle dichiarazioni dell’uomo,

che come detto è pienamente credibile quando parla dei fatti del 4 agosto 2009,

si ricava come egli ha raccontato la storia delle sue conversazioni con “__________”

e delle minacce a fini d’estorsione precisando di aver sempre creduto che

l’autrice fosse la prevenuta, ma riferendo anche di aver pensato, ad un certo

momento, che fosse un uomo, poi una coppia, poi l’ex marito della donna.

L’esposizione di questi dubbi rende le sue dichiarazioni spontanee e schiette,

per cui molto credibili. Così come attendibile è il fatto che egli, nella

situazione delicata in cui si trovava, cioè quella del fedifrago sotto

minaccia, non appena ha pensato che le acque si fossero calmate ha cancellato

ogni traccia dei messaggi, tirando un sospiro di sollievo. Continuare a tenerli

sui suoi cellulari sarebbe stato un rischio inutile e di certo, non essendo una

querela penale contro la donna pensabile, poiché avrebbe scoperchiato il vaso

di Pandora, non avrebbe mai potuto usarli.

A rendere credibile

l’accusatore privato anche su questo punto contribuisce il suo comportamento

processuale. In effetti, pur avendo visto messa a serio repentaglio l’unità

della sua famiglia a seguito della denuncia mendace di AP 1, egli non ha mai

usato una parola di troppo contro di lei, non ha mai chiesto una sua condanna e,

nella presente procedura, non ha mai avanzato pretese di sorta. E’ quindi

possibile escludere qualsiasi tipo di intento vendicativo da parte sua.

Richiamando

anche quanto già scritto in precedenza sull’affidabilità della vittima PC 1,

tenuto conto anche dei dettagli forniti nel descrivere gli eventi ed i

contenuti dei messaggi, si può accertare che egli ha realmente intrattenuto dei

contatti con il profilo Badoo “__________”, e con il numero telefonico di

questi, da lui registrato come “__________”, e che proprio dall’utenza

corrispondente a quest’ultima gli sono giunti i messaggi minatori i cui

contenuti sono stati ritenuti dal decreto d’accusa. Pure accertato è che la

lingua usata dalla persona dietro a questo profilo era un tedesco zoppicante

uguale a quello con cui si esprimeva l'accusata quando comunicava con l'uomo.

25. Appurata

l’esistenza dei messaggi all’origine dell’estorsione resta da verificare se

sono attribuibili all’imputata.

La

stessa ha in effetti sempre negato di essere “__________”. Tuttavia vi sono

svariati elementi che, considerati nel loro insieme, permettono di concludere

il contrario.

In

primo luogo il numero indicato da PC 1 come quello di __________, cioè __________

è risultato essere intestato a __________, nata il __________ e residente in V__________,

a __________ (AI 36, all. 1). In occasione del processo d’appello, per la prima

volta, la prevenuta ha ammesso esplicitamente che la scheda è effettivamente

intestata a lei (verb. dib. d’appello, pag 5).

Tale

utenza telefonica ha effettivamente avuto uno scambio di sms con l’uomo il 17

agosto 2009 (PS PC 1 10.11.2009, allegato 4 al Rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, , all. a).

Inoltre

è stato appurato che la scheda telefonica del numero __________, in uso

esclusivo all’imputata, è stata inserita in un apparecchio cellulare __________

dal 28 maggio 2009 al 9 settembre 2009 e in quello __________ nel periodo dal

28 maggio 2009 all’8 giugno 2009, entrambi di proprietà ed in uso alla donna.

Parallelamente è stato provato che la scheda relativa al numero __________ (__________)

è stata inserita nel primo apparecchio cellulare dal 6 giugno al 2 settembre

2009 e nel secondo dal 28 maggio 2009 all’8 giugno 2009 (AI 36, all. 1).

Queste

prove oggettive attestando in maniera insindacabile che la AP 1 era

direttamente coinvolta nell’uso dell’utenza di __________. Avendo negato ella

di avere avuto anche solo di riflesso a che fare con il profilo di “__________”

e non essendoci altre spiegazioni possibili, non si può che ritenere dimostrato

che __________ era in realtà l’imputata. D’altronde ella stessa ha negato di

aver avuto contatti con PC 1 dopo i fatti, a parte per quei messaggi di cui si

è già detto, per cui non è certamente pensabile che lo scambio di sms del 17

agosto 2009 sia stato fatto con la sua reale identità.

AP

1 ha dichiarato che ad agosto 2009, dopo i fatti, ha chiesto a un ex amico che

lavora alla polizia se poteva controllare i dati di PC 1 in base al numero di

targa della sua auto, venendo così a sapere quale fosse il suo vero cognome

(prima aveva detto di chiamarsi __________), fatto che attesta che si è informata

sui suoi estremi reali (PP AP 1 13.10.2009, AI 9, pag. 10) e che quindi rende

credibili i contenuti delle minacce formulate con gli sms nonché la conoscenza

dei dati personali dell’accusatore privato e della sua famiglia.

L’imputata

aveva poi dei problemi di denaro e covava astio nei confronti dell’uomo per non

averle concesso più del suo corpo, come attestato dalla denuncia mendace di cui

si è detto, sicché anche il movente che ha spinto la donna a tentare l’estorsione

è chiaro.

Nel

negare la commissione del reato, inoltre, ella è incorsa in varie

contraddizioni, soprattutto in occasione del verbale reso di fronte alla PP il

23 dicembre 2009 (AI 18) allorquando ha dapprima dichiarato di possedere solo

il telefono cellulare che l'uomo le ha regalato, sostenendo che è stato lui ad

incastrarla organizzando la messa in scena di “__________”, per poi dire d’aver

perso il telefono nell'auto di PC 1 e che forse lui ha architettato tutto

dandogliene un altro (pag. 4). Dopo che la verbalizzante le ha fatto notare che

questa tesi non reggeva perché la tessera corrispondente al telefono che lei

asseriva aver perso ha ancora funzionato il 9 settembre 2009, ella ha

dichiarato di aver buttato via il natel che lui le ha dato perché non voleva

avere a che fare con lui (pag. 5). Fattale notare la contraddizione, AP 1 ha

sostenuto che intendeva dire che il telefono che aveva perso stranamente l'ha

ritrovato nella sua bucalettere, così che ha inserito la sua tessera e poi lo

ha buttato via (pag. 5).

Da

questo verbale emerge chiaramente come sulla questione l'imputata abbia mentito

e come, una volta messa alle strette, non sia riuscita a tenere una linea coerente

e sia incorsa in contraddizioni e giustificazioni inverosimili. L'unico motivo

che può averla spinta a dichiarare il falso è, nuovamente, che dietro a tutto

quanto fatto con il profilo “__________” c'era lei.

Identiche

riflessioni varrebbero per quanto dichiarato in appello: in effetti anche di

fronte a questi giudici la donna è stata piuttosto confusa quando ha dovuto

spiegare quali e quanti telefoni aveva a disposizione, rispettivamente perché.

Basti qui ricordare come inizialmente abbia detto che il cellulare perso nella

macchina del compagno era privo di scheda SIM, per poi dire, due frasi dopo,

che invece la scheda c’era (verb. dib. d’appello, pag. 5).

L'unica

altra persona che potrebbe, perché chiamata in causa da PC 1 e dall'imputata,

entrare in considerazione è l'ex marito della donna. Ma si tratta di una mera

ipotesi di lavoro, che non può trovare spazio alcuno già solo per il fatto che

la AP 1 stessa l’ha esclusa poiché non aveva più avuto nessun rapporto con lui

da anni (PG AP 1 4.9.2009, AI 19, pag. 2 e verb. dib. d’appello, pag. 5). Egli,

non solo non aveva quindi alcun interesse a scrivere alla vittima dietro a uno

pseudonimo, proponendo sesso e, poi, chiedendo soldi, ma addirittura, non si

vede come potesse essere a conoscenza della relazione tra i due. Inoltre non è

pensabile che egli, tra l’altro non residente in Ticino, fosse a conoscenza

degli estremi Badoo della vittima e, di riflesso, del suo numero di cellulare.

Ancor più difficile è pensare che egli potesse conoscere indirizzo e situazione

famigliare di PC 1.

Ma non solo, da quanto emerge dall’interrogatorio di __________,

teste della difesa, AP 1 non aveva detto nemmeno a lui chi fosse il suo amante

svizzero-tedesco, neppure dopo la presunta violenza (VI __________ 7.09.2009, allegato

32 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag.

6: “Non so come si chiama, non so dove abita, non so quasi nulla.”). Se

non ne ha parlato con lui, che era il suo “confidente”, non è peregrino pensare

che nessuno sapesse che PC 1 aveva una relazione con la prevenuta, a parte lei.

26. Assodato quindi che vi

è stato realmente un tentativo di estorsione ai danni di PC 1 nelle modalità

descritte nel decreto d’accusa, che la scheda telefonica usata per il reato era

intestata a nome della prevenuta, con un indirizzo volutamente errato, che è

stata inserita solo nei telefoni cellulari della stessa e che quest'ultima ha

spudoratamente mentito, contraddicendosi più volte, per cercare di convincere

gli inquirenti della sua innocenza, senza mai ammettere neppure l'evidenza

(come quella che il 17 agosto 2009 tra il numero __________ a lei intestato e

quello della vittima vi è stato uno scambio di sms), non si può che concludere

per la colpevolezza di AP 1 anche per la tentata estorsione ai danni dell'ex

partner. Il movente è sia l’intenzione di vendicarsi per non aver mai voluto

andare oltre la relazione sessuale, sia la speranza di ottenere del denaro, in

quei momenti decisamente utile.

La

reazione al fallimento del tentativo di estorsione è stata poi la denuncia

mendace.

Anche su questo

punto l'appello deve quindi essere respinto.

Commisurazione

della pena

27. In

definitiva, dunque, le condanne decretate in primo grado a carico di AP 1 per i

reati di tentata estorsione e di denuncia mendace devono essere confermate.

Con

l’appello è genericamente stata contestata la commisurazione della pena

effettuata dal giudice della pretura penale, abbinata ad una richiesta di

riduzione. Tuttavia, de facto, l’imputata non si è premurata di spiegare per

quale motivo la pena inflittale sarebbe eccessiva, rispettivamente sulla scorta

di quali elementi andrebbe ridimensionata.

28. Dopo

aver dettagliatamente ripreso i principi su cui si fonda la commisurazione

della pena, la giudice della Pretura penale ha concluso che “Tutto ben

ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali (cfr.

in particolare la situazione patrimoniale dell’accusata agli atti), si ritiene

che una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.-, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr.

450.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa

e rettamente commisurata al grado di colpa di AP 1, considerando pure, ai sensi

dell’art. 48 lett. e) CP, il lungo tempo trascorso dalla commissione dei reati

durante il quale l’autrice ha tenuto buona condotta.” (sentenza impugnata,

consid. 24.3., pag. 24).

Già

ad un esame di massima si può notare come la sentenza impugnata, su questo

punto, sia priva di motivazione e presenti quindi una grave lacuna formale. Il

fatto che il primo giudice si sia limitato a riprendere pedissequamente dei

considerandi sui principi su cui si basa la commisurazione della pena, senza

poi spendere alcuna parola sulla loro applicazione al caso concreto, impedisce

un qualsiasi esame delle valutazioni effettuate.

Una

simile mancanza imporrebbe un rinvio della pratica alla Pretura penale affinché

venga sanata.

Viste

le peculiarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal rinvio, considerando

che l’autorità di secondo grado dispone di un ampio margine d’apprezzamento

anche per quanto concerne la commisurazione della pena e appurato che gli

elementi in atti consentono di procedere alla determinazione della sanzione

senza grosse difficoltà.

29.

a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la

giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto

stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di

lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata

nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato

dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 136 IV 55 consid. 5.4; 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli

obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio

diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare

l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi

a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà

delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre

tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una

legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007

del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

c. Determinata,

così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne la gravità su

una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena

ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno),

della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV

6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;

cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF

128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008

consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così,

codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare

sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.

4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette,

tuttavia, soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008

del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;

6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6, n. 72, pag. 205).

30. Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di

pena.

31. AP

1 risponde dei reati di denuncia mendace, art. 303, punito con una pena

detentiva o pecuniaria, e di estorsione tentata, punito con una pena detentiva

sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

La sua colpa per la denuncia mendace è medio grave. In effetti, a

una delusione d’amore, ha reagito in una maniera spregevole, cercando di far

condannare l’ex amante per dei reati infamanti, mai commessi, come quelli della

violenza carnale e della coazione sessuale. Se avesse avuto successo nei suoi

intenti, l’uomo, oltra a vedersi rovinare la vita famigliare, sociale e

professionale, avrebbe arrischiato di trovarsi privato della libertà per lungo

tempo. Così facendo, la prevenuta ha dimostrato grande cinismo, immenso egoismo

e scarsa umanità.

La

colpa per la tentata estorsione è sicuramente almeno di grado medio, poiché

approfittando della situazione di debolezza della vittima, che non voleva

perdere la famiglia, ha cercato di indurla a versarle fr. 20'000.- L’importo

non è oggettivamente eccessivo, ma per PC 1 era comunque di rilievo, visto che

ha dichiarato che già una cifra di fr. 5'000.- per lui era impossibile da

recuperare.

A

fronte di simili circostanze, si imporrebbe una pena ben superiore a quella

inflitta in prima sede, se non addirittura una pena detentiva. In virtù del

divieto della reformatio in peius, non si può tuttavia superare le 75 aliquote

giornaliere decretate dal pretore.

Nel

contesto delle circostanze legate all’autore, questa Corte fatica ad

intravvedere elementi a favore della prevenuta e, di riflesso, di

un’attenuazione della pena. Se, in effetti, si può pensare che una delusione

d’amore comporti sconforto e disperazione, risulta difficile giustificare con

questo la commissione di atti gravi come quelli in disamina.

Inoltre

AP 1 non ha collaborato in maniera particolare durante l’inchiesta, anzi, ha

negato i fatti e mentito a più riprese. Perfino al processo d’appello.

Evidentemente ciò è nei suoi diritti, ma non può essere preso in considerazione

come elemento positivo. La situazione famigliare non era particolarmente

disastrata.

Di

conseguenza, con la presente decisione non si può che confermare la pena

inflitta in prima sede di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, importo,

nemmeno questo contestato, che appare adeguato alla situazione finanziaria

della prevenuta.

Sempre

già solo per il divieto di reformatio in peius, la pena pecuniaria deve

rimanere sospesa per un periodo di prova di 2 anni, art. 42 CP. A tal proposito

va comunque detto che dai fatti l’imputata si è comportata bene e che non

sussistono elementi tali per sostanziare una prognosi negativa.

Alla

pena pecuniaria sospesa, appare indispensabile aggiungere una multa, da

confermare in fr. 450.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la

pena detentiva sostitutiva sarà di 15 giorni.

Gli

estremi del lungo tempo trascorso, riconosciuto in prime cure, non sarebbero

dati. Tuttavia, in linea con quanto testé detto, non si può procedere ad un

aggravio della pena.

In

effetti, giusta l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha

manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora

l’autore ha tenuto buona condotta. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è

data applicazione di quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di

prescrizione sono trascorsi, senza che al giudice rimangano margini di

apprezzamento. Per l’accertamento del tempo trascorso il giudice deve

riferirsi, quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso

il giudizio di secondo grado (DTF 132 IV 1 consid 6.2.1.; STF 6B_10/2010 del 10

maggio 2010).

L’estorsione

si prescrive (e prescriveva secondo il diritto applicabile al momento dei

fatti) in 15 anni, art. 97 lett. b CP. La stessa durata ha il periodo di

prescrizione della denuncia mendace.

È

pertanto errato applicare l’attenuante specifica del tempo trascorso, come

invece fatto nella sentenza impugnata. Al limite il lungo periodo passato dai

fatti potrebbe, in teoria, trovare spazio come attenuante generica, ma nella

fattispecie nemmeno per questa applicazione si vedono dati i presupposti.

Tassa di giustizia, spese e

tassazione nota d’onorario del difensore d’ufficio

32. Visto

l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico

della condannata.

La tassa di giustizia e le

spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono, pertanto,

pure poste a carico dell’appellante.

Con istanza del 2016, AP 1 ha

postulato la tassazione della nota del suo patrocinatore per un importo

complessivo di fr. 3'487.30.

L’indennizzo del difensore

d’ufficio deve essere effettuato in base ai principi sanciti dall’art. 135 CPP

(DTF 139 IV 261 consid. 2.2.2).

Di conseguenza si impone la

tassazione della nota sottoposta alla scrivente Corte dal difensore.

Dall’estratto allegato (doc.

CARP I, inc. 17.2016.5), si può vedere come la nota consista in 17 ore e 25

minuti di onorario a fr. 180.- l’ora e in fr. 94.- di spese.

Essendo l’arringa del legale

stata fatta esattamente sulla traccia di quella di primo grado, si giustifica

riconoscere, complessivamente, 11 ore di onorario, comprensive del dibattimento.

Pertanto, a titolo di indennità d’appello, vengono riconosciuti fr. 2'240.-

(fr. 1'980.- onorario + fr. 94.- spese + fr. 166.- IVA).

In caso di ritorno a miglior

fortuna, AP 1 sarà tenuta a rimborsare allo Stato l’intero importo (art. 135

cpv. 4 lett. a e cpv. 5 CPP).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 77, 80, 81, 84, 135, 379 e segg. e 398 e segg.

CPP;

22, 42, 48 lett. e, 106, 156 e

303 CP;

nonché, sulle spese, l’art. 428

CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

Di conseguenza,

1.1. AP 1 è dichiarata

autrice colpevole di:

1.1.1. estorsione (tentata),

per avere, per procacciarsi un indebito profitto, a Monte Carasso,

in data 17 agosto 2009,

minacciando PC 1 di un grave danno, tentato

di indurlo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, e meglio, sotto le

mentite spoglie di “__________” scrivendo a PC 1 “vuoi rovinarti la vita?...

vengo a casa tua e racconto cosa hai fatto in Ticino, …voglio CHF 20'000,… hai

tempo fino a domani”,

tentato

di ottenere dal medesimo la somma summenzionata;

1.1.2. denuncia mendace,

per avere, a Lugano, in data 4 settembre 2009, denunciato PC 1 come colpevole

di reati contro l’integrità sessuale, sapendolo innocente e questo al solo

scopo di avviare nei suoi confronti un procedimento penale;

1.2. AP 1 è condannata:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

75 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, per un totale di fr. 2'250.-

(duemiladuecentocinquanta);

1.2.2. alla multa di fr. 450.-

(quattrocentocinquanta), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la

pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni;

1.2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 3'100.- (tremilacento) per il

procedimento di primo grado.

Considerandi

2.

L’esecuzione

della pena è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.

3.1

La

nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:

- onorario fr.

1'980.00

- spese fr.

94.00

- IVA fr.

166.00

Totale fr.

2'240.00

ed è anticipata dallo

Stato.

3.2

In caso di ritorno a

miglior fortuna, AP 1 sarà chiamata a rimborsare

allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio.

3.3

La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso

e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808

Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota

d’onorario.

3.4

Contro la presente

decisione di tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

4.

Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1000.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr. 1'200.00

sono posti a carico

dell’appellante AP 1 e per essa, ammessa al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, anticipati dallo Stato.

5.

Intimazione a:

6.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501.

Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.