Lexipedia

Decisione

17.2015.111

Ripetuto furto d'uso e ripetuta guida senza autorizzazione. Commisurazione della pena. Pena pecuniaria nonostante la situazione finanziaria modesta del condannato. Pena non sospesa vista la plurirecid

28 ottobre 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

2. Dall’estratto del casellario giudiziale richiamato dalla prima Corte

(doc. TPC 8) risulta, a carico di Lucini, una sola condanna: quella emessa il

10.12.2012 dal MP che ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione grave

alle norme della circolazione e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 60

aliquote giornaliere (da fr. 70.- ciascuna), sospesa condizionalmente con un

periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 1'500.- (sulle dichiarazioni

dell’imputato in relazione a tale condanna, si rinvia al considerando II.2,

pag. 7 della sentenza impugnata).

Il decreto

d’accusa è passato incontestato in giudicato.

3. Risulta dagli atti che, oltre alle autorità penali, AP 1 ha

interessato più e più volte l’autorità amministrativa competente in materia di

circolazione stradale.

Queste le

decisioni che lo concernono:

- 31 agosto

1984: revoca della licenza di condurre per 2 mesi per "altri errori di

guida";

- 5

dicembre 1988: revoca della licenza di condurre per 2 mesi per eccesso

di velocità;

- 26 giugno

1990: revoca della licenza di condurre per 11 mesi per ebrietà;

- 28 agosto

1990: revoca della licenza di condurre per 8 mesi per guida nonostante la

revoca;

- 18 aprile

1991: revoca della licenza di condurre per 12 mesi per guida

nonostante la revoca;

- 5

novembre 1991: revoca a titolo definitivo con scadenza il 18 giugno

1998 per guida nonostante la revoca;

- 21 agosto

1998: ammonimento per "altri errori di guida";

-

7 dicembre 2007: revoca a titolo definitivo con scadenza il 28.10.2009 per

ebrietà;

- 13

dicembre 2012: revoca a tempo indeterminato per eccesso di velocità (cfr. registro

automatizzato delle misure amministrative del 12 febbraio 2015, allegato al rapporto

di costatazione del 7.8.2013, Al 1, inc. 72.2014.96).

A queste va

aggiunta la decisione 30 marzo 2015 con cui l’autorità amministrativa gli ha

revocato definitivamente la licenza di condurre, con eventuale riesame nel

termine di 5 anni (allegato 1 al verbale dibattimentale, pag. 2).

4. I fatti che hanno originato il procedimento penale non sono contestati

(verb. dib. d’appello, pag. 2).

Pertanto,

per la loro descrizione così come per quella delle circostanze dell’arresto, si

rinvia, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ai consid. III.3, 4, 5,

6 e 7 della sentenza impugnata (pag. 8 e 9).

Per quanto riguarda i motivi a delinquere, si rinvia

alla lettura dei consid. IV.11, 12, 13, 14 e 15 della sentenza impugnata (pag.

10 - 13) in cui sono riportate le dichiarazioni di AP 1 sul perché egli ha

deciso di mettersi al volante delle vetture appartenenti a terze persone

indicate in ingresso nonostante la revoca della licenza di circolazione. A

quanto riportato in quei considerandi, ci si limita ad aggiungere che, al

dibattimento d’appello, AP 1 ha voluto precisare di essere conscio che i motivi

per cui egli si è messo alla guida sono oggettivamente irrisori, ma che, per

lui, essi avevano, in quel momento, una dimensione diversa a causa della situazione

psicologica particolarmente stressante dovuta alla separazione dalla moglie e,

di conseguenza, dal figlio (cfr., per il dettaglio, verb. dib. d’appello, pag. 2).

5. E’ pacifico che, con i fatti descritti nell’atto di accusa, AP 1 si

sia reso autore colpevole dei reati che gli sono imputati. Senza storia,

quindi, la sua condanna riportata nei punti 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata.

6. Richiamati, sui principi che reggono la commisurazione della pena, i

considerandi ad essi dedicati in numerose sentenze di questa Corte (in cui si

citano, in particolare, i DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid.

6.1; 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 101 consid. 2 nonché le sentenze 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1 e 2.2.2;6B_585/2008 del 19 giugno

2009 consid. 3.5;6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008

consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile

2007 consid. 5.2 e riferimenti) - che

sono, pertinentemente, riportati ai consid. VI.20, 21 e 22 della sentenza

impugnata - ci si limita a rilevare che il furto d’uso di un veicolo è punito,

dall’art. 94 cpv. 1 lett. a LCStr, con una pena pecuniaria o una pena privativa

della libertà fino a tre anni e che l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr commina la

stessa pena a chi conduce un veicolo a motore malgrado la licenza gli sia stata

revocata.

AP 1

risponde qui di due episodi di furto d’uso (uno ai danni della moglie e l’altro

ai danni della ditta per cui lavora) e di quattro episodi di guida nonostante

revoca.

Al di là

della tutto sommato ridotta gravità oggettiva dei reati di cui egli risponde -

che acquistano un certo spessore soltanto a causa del loro concorso e dell’oggettiva

futilità dei motivi per cui egli ha deciso di impossessarsi delle vetture

altrui e di farne uso nonostante la patente di guida gli fosse stata revocata -

a diventare rilevante, in concreto, è la storia di conducente di AP 1. Infatti,

aggrava la sua colpa il fatto che egli, da anni ormai, persevera pervicacemente

nell’adozione degli stessi comportamenti illeciti dimostrando, così, un totale

dispregio di quelle specifiche norme della circolazione.

Correttamente,

il primo giudice ha, al riguardo, annotato quanto segue:

(…) AP 1

è plurirecidivo specifico. Dalla metà degli anni ’80 l’imputato ha accumulato

una lunga serie di sanzioni, sia penali che amministrative, tutte in ragione di

infrazioni alla LCStr, fino alla pronuncia di ben tre decisioni di revoca

Considerandi

definitiva.

Detti

procedimenti (penali e amministrativi) non sono evidentemente serviti a

dissuaderlo dal condurre comunque veicoli a motore.

Basterà

ricordare che malgrado la condanna del 2012 egli ha nuovamente condotto in

quattro occasioni una vettura, tre delle quali successivamente all’emanazione

del decreto d’accusa del 2013 e mentre la vicenda si trovava sub judice in

ragione dell’opposizione interposta. Peraltro, in due di queste occasioni AP 1

ha dovuto ricorrere al furto d’uso per poter condurre i veicoli.

In

secondo luogo, pure le giustificazioni fornite dall’imputato per il suo agire

non appaiono rilevanti. AP 1 ha infatti indicato quali motivi che lo hanno

indotto a commettere reato circostanze assolutamente superficiali quali

l’andare a mangiare al __________, evitare di percorrere a piedi qualche

centinaio di metri per recarsi sotto casa del figlio, andare da quest’ultimo

perché aveva la febbre o ancora andare a consegnare del vino. Non si trattava

dunque di motivi cogenti o in qualche modo giustificanti il di lui agire, ma

che, al contrario, sono sintomatici del suo agire egoistico e ciò a prescindere

dalle decisioni contrarie assunte dall’autorità” (sentenza impugnata, consid.

24, pag. 17).

A favore di AP

1, oltre ad una buona collaborazione con gli inquirenti, non può essere

considerato granché. In particolare, non è data la circostanza genericamente

attenuante dell’assunzione di responsabilità ritenuto come AP 1, ancora nella

sua dichiarazione d’appello così come già in precedenza (cfr. sentenza

impugnata, consid. 25, pag. 17 e 18), abbia continuato a relativizzare le sue colpe

e ad attribuire ad altri la responsabilità della sua difficile situazione.

E’ vero che, al dibattimento d’appello, egli ha reso

dichiarazioni da cui sembra emergere che egli stia iniziando ad interiorizzare

l’illiceità dei suoi comportamenti, a comprenderne la gravità e che – complice

anche il procedimento penale in essere – abbia perlomeno iniziato a maturare la

volontà di non più ricadervi. Tuttavia, si tratta pur sempre di mere

dichiarazioni che, se fanno ben sperare, non bastano - a fronte, in

particolare, del suo recidivare in pendenza del procedimento penale - a far

concludere per un’effettiva sua assunzione di responsabilità.

Ne consegue

che, tutto ben considerato, valutata anche la non facile situazione personale

del qui appellante, questa Corte ritiene che la sua colpa sia almeno mediamente

grave.

7.

Sul tipo di pena da infliggere, il primo giudice ha, a torto,

escluso la possibilità della pena pecuniaria a causa della precaria condizione

finanziaria del condannato (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 18).

Nella DTF 134 IV 97 i giudici federali hanno,

infatti, avuto modo di chiarire che non basta che l’imputato disponga di mezzi

finanziari molto modesti perché si possa concludere che una pena pecuniaria non

potrà essere eseguita, preferendole una pena detentiva di breve durata da

espiare ex art. 41 CP. La volontà del legislatore - ha spiegato il TF - non

era quella di riservare la possibilità della pena pecuniaria agli autori

benestanti poiché ciò avrebbe disatteso l’idea - che permea la revisione della

parte generale del CP - di far assurgere la pena pecuniaria a pena principale

del sistema sanzionistico svizzero (DTF cit., consid. 5.2.3). L’Alta Corte

federale ha precisato che, nel caso di persone dalle condizioni economiche

modeste - quali i beneficiari dell’assistenza sociale, le persone non attive

professionalmente, le persone che si occupano della tenuta della casa

(casalinghi) o gli studenti - va semplicemente fissata un’aliquota bassa che

tenga conto della loro situazione (DTF cit., consid. 5.2.3).

In concreto,

il fatto che la situazione finanziaria di AP 1 non sia propriamente brillante (ma

non disperata, ritenuto come egli continui a lavorare e non abbia oneri

locativi, abitando in un appartamento di proprietà della madre) ancora non

significa che egli non sia in grado di eseguire - se del caso facendo capo a

facilitazioni di pagamento ex art. 35 CP - una pena pecuniaria il cui ammontare

sia fissato ad un livello adeguatamente basso per tenere conto della sua

modesta situazione finanziaria (DTF cit., consid. 5.2.4).

In questo

caso - così come in quello sottoposto al giudizio del TF - confermare la scelta

del primo giudice per i motivi da lui indicati condurrebbe alla pronuncia di

una pena detentiva sostitutiva anticipata che contravverrebbe ai principi

fondanti della revisione del CP (DTF cit., consid. 5.2.4).

Nulla

muterebbe, peraltro, nemmeno se - come rilevato dai giudici federali nella

summenzionata sentenza - AP 1 beneficiasse di prestazioni assistenziali,

ritenuto come lo scopo di tale sanzione non si esaurisca nel privare il

condannato dei suoi mezzi finanziari ma consista nella conseguente limitazione

dello standard di vita e dei consumi, finalità che viene raggiunta anche presso

condannati che dipendono dall’aiuto sociale prestato loro dallo Stato (DTF

cit., consid. 5.2.3 e 5.2.4).

Ciò detto, questa Corte ritiene

che adeguata alla colpa di AP 1 sia la pena pecuniaria consistente in 180

aliquote giornaliere da fr. 10.- ciascuna (cfr., per l’ammontare minimo, DTF 135 IV 180 e seg.).

8.

La pena è effettiva: la storia di AP 1 e il suo reiterare in

pendenza del procedimento penale impongono, infatti, la posa di una prognosi

negativa che è supportata anche dalle dichiarazioni da lui rese in primo grado

secondo cui egli non esclude di nuovamente mettersi alla guida di un

autoveicolo qualora gli si presentasse la necessità (e sul suo concetto di

“necessità” si può ben disquisire) e che non possono essere dimenticate – pena

il passare per creduloni – nonostante le rassicurazioni che egli ha cercato di

dare in questa sede.

9.

Per contro, confidando nel potenziale dissuasivo della pena da

scontare inflitta con il giudizio odierno, questa Corte non revoca la

sospensione condizionale della pena inflitta a AP 1 con il DA 10 dicembre 2012.

Il suo periodo di prova viene, però, prorogato di 18 mesi.

10.

Le spese

del giudizio di primo grado rimangono a carico di AP 1 e, per esso, al

beneficio dell’assistenza giudiziaria, vengono anticipate dallo Stato.

Le spese del

giudizio d’appello - per complessivi fr. 2’000.- - sono, invece, a carico del

condannato per ½ (ma, visto quanto indicato, anticipate dallo Stato) e, per il

resto, a carico dello Stato.

11.

Le spese

per la difesa d’ufficio sono assunte dallo Stato.

La nota professionale presentata dall’avv. DI 1 al

dibattimento d’appello è stata ridotta come segue:

- delle 9 ore esposte sono state riconosciute

soltanto 6 ore e 30 minuti, ritenuto che per la preparazione del processo è

stata considerata sufficiente di 1 ora di lavoro (./. 1 ora) e che il

dibattimento d’appello è durato soltanto 1 ora e 30 minuti (./. 1 ora e 30

minuti). L’onorario - stabilito in base alla tariffa di fr. 180.-/ora (art. 4

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) - è, quindi, stato

approvato nella misura di fr. 1'170.-;

- le spese sono state riconosciute nella misura di

fr. 139.-, ritenuto che la tratta Chiasso - Locarno e ritorno comporta 132 km e

non 150, come invece esposto nella parcella (./. fr. 18.-);

- l’IVA - all’8% - ammonta a fr. 140.70.

Ne discende che la nota professionale dell’avv. DI 1

è approvata per complessivi fr. 1'413.70.

Visto l’esito dell’appello, in caso di ritorno a

miglior fortuna (cfr. 135 cpv. 4 lett. a CPP), AP 1 sarà tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino la metà del succitato importo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 135,

348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

34, 35, 41, 47, 49 e 50 CP;

94 cpv. 1 lett. a e 95 cpv. 1 lett. b LCStr;

nonché, sulle spese di giustizia,

l’art. 428 CPP e la LTG;

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza,

ricordato

che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2, della sentenza

21 aprile 2015 della Corte delle assise correzionali di Lugano sono passati in

giudicato,

ricordato, in particolare,

che AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di:

ripetuto furto d’uso

per avere, il 7 agosto 2013, a __________,

nonché il 3 febbraio 2015, a __________, sottratto per farne uso l’autovettura

marca Mercedes targata __________ della moglie __________, rispettivamente

l’autovettura marca Fiat Panda targata __________ della società __________ di __________

e __________, __________;

ripetuta guida senza

autorizzazione

per avere, il 7 agosto 2013, a __________,

nonché il 7 e l’8 ottobre 2014, a __________ e __________ e il 3 febbraio 2015,

sulla tratta __________ e ritorno, condotto l’autovettura marca Mercedes

targata __________, rispettivamente l’autovettura marca Mercedes Benz SKL

targata __________ e l’autovettura marca Fiat Panda targata __________, sebbene

la licenza di condurre gli fosse ststa revocata il 12 ottobre 2012 a tempo

indeterminato;

1.1. AP 1 è condannato alla

pena pecuniaria di 180 (centottanta) aliquote giornaliere da fr. 10.- (dieci)

cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).

2. Non è revocata la

sospensione condizionale della pena di 60 aliquote giornaliere da fr. 70.-

cadauna, per complessivi fr. 4'200.-, decretata con DA del 10 dicembre 2012, ma

ne è prorogato il periodo di prova di 18 mesi.

3. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

3.1. La

nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:

- onorario fr.

1'170.00

-

spese fr. 139.00

-

IVA fr. 104.70

Totale fr.

1'413.70

a carico

dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

3.2. Contro la presente

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

3.3. La richiesta di pagamento

deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808

Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota

d’onorario.

4.

4.1. Gli oneri processuali

relativi al procedimento di primo grado rimangono a carico del condannato e,

per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato.

4.2. Gli oneri processuali d’appello,

consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 1'500.-

- altri

disborsi fr. 500.-

fr.

2'000.-

sono posti a

carico dell’appellante (e, per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,

anticipati dallo Stato) in ragione di ½ e, per il resto, a carico dello Stato.

5. Intimazione a:

6. Comunicazione

a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.