17.2015.111
Ripetuto furto d'uso e ripetuta guida senza autorizzazione. Commisurazione della pena. Pena pecuniaria nonostante la situazione finanziaria modesta del condannato. Pena non sospesa vista la plurirecid
28 ottobre 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.111
Locarno
28 ottobre 2015/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Giovanni Celio e Lepori Colombo
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 27 aprile 2015 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 21 aprile
2015 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano
richiamata la dichiarazione di appello 5 agosto 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
che - con sentenza 21 aprile 2015 la Corte delle
assise correzionali di Lugano ha dichiarato AP 1 autore colpevole di
- ripetuto
furto d’uso di un veicolo,
per avere, il 7 agosto 2013 a __________,
nonché il 3 febbraio 2015 a __________, sottratto per farne uso l’autovettura marca Mercedes targata __________
della moglie __________, rispettivamente l’autovettura marca Fiat Panda targata
__________ della società __________ di __________ e __________, __________
- ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere, il 7 agosto 2013 a __________ nonché il 7 e
l’8 ottobre 2014 a __________ e __________ e il 3 febbraio 2015 sulla tratta __________
e ritorno, condotto l’autovettura marca Mercedes targata __________, rispettivamente l’autovettura marca
Mercedes Benz SLK targata __________ e l’autovettura Fiat Panda targata __________,
sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata il 12 ottobre 2012 a
tempo indeterminato
e lo ha condannato, oltre
che al pagamento delle spese processuali, alla pena detentiva di 6 mesi,
interamente da espiare.
La Corte delle assise correzionali
ha, inoltre, revocato la sospensione condizionale della pena di 60 aliquote
giornaliere (da fr. 70.- l’una), per complessivi fr. 4'200.-, decretata nei
confronti di AP 1 con DA 10 dicembre 2012;
preso
atto che contro la sentenza della Corte delle assise
correzionali il condannato ha tempestivamente interposto appello contestando,
in estrema sintesi, l’irrogazione di una pena detentiva.
Ne discende che, in assenza di
impugnazione, i dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2 della sentenza 21 aprile 2015 della
Corte delle assise correzionali di Lugano sono passati in giudicato.
esperito il
pubblico dibattimento il 28 ottobre 2015 durante il quale:
- l’avv.
DI 1, patrocinatore di AP 1, ha concluso per una riduzione della pena inflitta
al suo assistito che ha chiesto di fissare, a fronte dello stato di scemata
imputabilità in cui ha agito, in 150 aliquote giornaliere (il cui ammontare ha
postulato venga fissato al minimo legale), sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di 5 anni. Non si è, invece, opposto alla revoca della
sospensione condizionale concessa alla pena di cui al DA del 10.12.2012;
ritenuto
1. Sulla
vita dell’imputato e sulle sue condizioni economiche, si rinvia, in
applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al considerando II.1. della sentenza
impugnata.
Fatti
2. Dall’estratto del casellario giudiziale richiamato dalla prima Corte
(doc. TPC 8) risulta, a carico di Lucini, una sola condanna: quella emessa il
10.12.2012 dal MP che ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione grave
alle norme della circolazione e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere (da fr. 70.- ciascuna), sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 1'500.- (sulle dichiarazioni
dell’imputato in relazione a tale condanna, si rinvia al considerando II.2,
pag. 7 della sentenza impugnata).
Il decreto
d’accusa è passato incontestato in giudicato.
3. Risulta dagli atti che, oltre alle autorità penali, AP 1 ha
interessato più e più volte l’autorità amministrativa competente in materia di
circolazione stradale.
Queste le
decisioni che lo concernono:
- 31 agosto
1984: revoca della licenza di condurre per 2 mesi per "altri errori di
guida";
- 5
dicembre 1988: revoca della licenza di condurre per 2 mesi per eccesso
di velocità;
- 26 giugno
1990: revoca della licenza di condurre per 11 mesi per ebrietà;
- 28 agosto
1990: revoca della licenza di condurre per 8 mesi per guida nonostante la
revoca;
- 18 aprile
1991: revoca della licenza di condurre per 12 mesi per guida
nonostante la revoca;
- 5
novembre 1991: revoca a titolo definitivo con scadenza il 18 giugno
1998 per guida nonostante la revoca;
- 21 agosto
1998: ammonimento per "altri errori di guida";
-
7 dicembre 2007: revoca a titolo definitivo con scadenza il 28.10.2009 per
ebrietà;
- 13
dicembre 2012: revoca a tempo indeterminato per eccesso di velocità (cfr. registro
automatizzato delle misure amministrative del 12 febbraio 2015, allegato al rapporto
di costatazione del 7.8.2013, Al 1, inc. 72.2014.96).
A queste va
aggiunta la decisione 30 marzo 2015 con cui l’autorità amministrativa gli ha
revocato definitivamente la licenza di condurre, con eventuale riesame nel
termine di 5 anni (allegato 1 al verbale dibattimentale, pag. 2).
4. I fatti che hanno originato il procedimento penale non sono contestati
(verb. dib. d’appello, pag. 2).
Pertanto,
per la loro descrizione così come per quella delle circostanze dell’arresto, si
rinvia, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ai consid. III.3, 4, 5,
6 e 7 della sentenza impugnata (pag. 8 e 9).
Per quanto riguarda i motivi a delinquere, si rinvia
alla lettura dei consid. IV.11, 12, 13, 14 e 15 della sentenza impugnata (pag.
10 - 13) in cui sono riportate le dichiarazioni di AP 1 sul perché egli ha
deciso di mettersi al volante delle vetture appartenenti a terze persone
indicate in ingresso nonostante la revoca della licenza di circolazione. A
quanto riportato in quei considerandi, ci si limita ad aggiungere che, al
dibattimento d’appello, AP 1 ha voluto precisare di essere conscio che i motivi
per cui egli si è messo alla guida sono oggettivamente irrisori, ma che, per
lui, essi avevano, in quel momento, una dimensione diversa a causa della situazione
psicologica particolarmente stressante dovuta alla separazione dalla moglie e,
di conseguenza, dal figlio (cfr., per il dettaglio, verb. dib. d’appello, pag. 2).
5. E’ pacifico che, con i fatti descritti nell’atto di accusa, AP 1 si
sia reso autore colpevole dei reati che gli sono imputati. Senza storia,
quindi, la sua condanna riportata nei punti 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata.
6. Richiamati, sui principi che reggono la commisurazione della pena, i
considerandi ad essi dedicati in numerose sentenze di questa Corte (in cui si
citano, in particolare, i DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid.
6.1; 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 101 consid. 2 nonché le sentenze 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1 e 2.2.2;6B_585/2008 del 19 giugno
2009 consid. 3.5;6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008
consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile
2007 consid. 5.2 e riferimenti) - che
sono, pertinentemente, riportati ai consid. VI.20, 21 e 22 della sentenza
impugnata - ci si limita a rilevare che il furto d’uso di un veicolo è punito,
dall’art. 94 cpv. 1 lett. a LCStr, con una pena pecuniaria o una pena privativa
della libertà fino a tre anni e che l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr commina la
stessa pena a chi conduce un veicolo a motore malgrado la licenza gli sia stata
revocata.
AP 1
risponde qui di due episodi di furto d’uso (uno ai danni della moglie e l’altro
ai danni della ditta per cui lavora) e di quattro episodi di guida nonostante
revoca.
Al di là
della tutto sommato ridotta gravità oggettiva dei reati di cui egli risponde -
che acquistano un certo spessore soltanto a causa del loro concorso e dell’oggettiva
futilità dei motivi per cui egli ha deciso di impossessarsi delle vetture
altrui e di farne uso nonostante la patente di guida gli fosse stata revocata -
a diventare rilevante, in concreto, è la storia di conducente di AP 1. Infatti,
aggrava la sua colpa il fatto che egli, da anni ormai, persevera pervicacemente
nell’adozione degli stessi comportamenti illeciti dimostrando, così, un totale
dispregio di quelle specifiche norme della circolazione.
Correttamente,
il primo giudice ha, al riguardo, annotato quanto segue:
“
(…) AP 1
è plurirecidivo specifico. Dalla metà degli anni ’80 l’imputato ha accumulato
una lunga serie di sanzioni, sia penali che amministrative, tutte in ragione di
infrazioni alla LCStr, fino alla pronuncia di ben tre decisioni di revoca
Considerandi
definitiva.
Detti
procedimenti (penali e amministrativi) non sono evidentemente serviti a
dissuaderlo dal condurre comunque veicoli a motore.
Basterà
ricordare che malgrado la condanna del 2012 egli ha nuovamente condotto in
quattro occasioni una vettura, tre delle quali successivamente all’emanazione
del decreto d’accusa del 2013 e mentre la vicenda si trovava sub judice in
ragione dell’opposizione interposta. Peraltro, in due di queste occasioni AP 1
ha dovuto ricorrere al furto d’uso per poter condurre i veicoli.
In
secondo luogo, pure le giustificazioni fornite dall’imputato per il suo agire
non appaiono rilevanti. AP 1 ha infatti indicato quali motivi che lo hanno
indotto a commettere reato circostanze assolutamente superficiali quali
l’andare a mangiare al __________, evitare di percorrere a piedi qualche
centinaio di metri per recarsi sotto casa del figlio, andare da quest’ultimo
perché aveva la febbre o ancora andare a consegnare del vino. Non si trattava
dunque di motivi cogenti o in qualche modo giustificanti il di lui agire, ma
che, al contrario, sono sintomatici del suo agire egoistico e ciò a prescindere
dalle decisioni contrarie assunte dall’autorità” (sentenza impugnata, consid.
24, pag. 17).
A favore di AP
1, oltre ad una buona collaborazione con gli inquirenti, non può essere
considerato granché. In particolare, non è data la circostanza genericamente
attenuante dell’assunzione di responsabilità ritenuto come AP 1, ancora nella
sua dichiarazione d’appello così come già in precedenza (cfr. sentenza
impugnata, consid. 25, pag. 17 e 18), abbia continuato a relativizzare le sue colpe
e ad attribuire ad altri la responsabilità della sua difficile situazione.
E’ vero che, al dibattimento d’appello, egli ha reso
dichiarazioni da cui sembra emergere che egli stia iniziando ad interiorizzare
l’illiceità dei suoi comportamenti, a comprenderne la gravità e che – complice
anche il procedimento penale in essere – abbia perlomeno iniziato a maturare la
volontà di non più ricadervi. Tuttavia, si tratta pur sempre di mere
dichiarazioni che, se fanno ben sperare, non bastano - a fronte, in
particolare, del suo recidivare in pendenza del procedimento penale - a far
concludere per un’effettiva sua assunzione di responsabilità.
Ne consegue
che, tutto ben considerato, valutata anche la non facile situazione personale
del qui appellante, questa Corte ritiene che la sua colpa sia almeno mediamente
grave.
7.
Sul tipo di pena da infliggere, il primo giudice ha, a torto,
escluso la possibilità della pena pecuniaria a causa della precaria condizione
finanziaria del condannato (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 18).
Nella DTF 134 IV 97 i giudici federali hanno,
infatti, avuto modo di chiarire che non basta che l’imputato disponga di mezzi
finanziari molto modesti perché si possa concludere che una pena pecuniaria non
potrà essere eseguita, preferendole una pena detentiva di breve durata da
espiare ex art. 41 CP. La volontà del legislatore - ha spiegato il TF - non
era quella di riservare la possibilità della pena pecuniaria agli autori
benestanti poiché ciò avrebbe disatteso l’idea - che permea la revisione della
parte generale del CP - di far assurgere la pena pecuniaria a pena principale
del sistema sanzionistico svizzero (DTF cit., consid. 5.2.3). L’Alta Corte
federale ha precisato che, nel caso di persone dalle condizioni economiche
modeste - quali i beneficiari dell’assistenza sociale, le persone non attive
professionalmente, le persone che si occupano della tenuta della casa
(casalinghi) o gli studenti - va semplicemente fissata un’aliquota bassa che
tenga conto della loro situazione (DTF cit., consid. 5.2.3).
In concreto,
il fatto che la situazione finanziaria di AP 1 non sia propriamente brillante (ma
non disperata, ritenuto come egli continui a lavorare e non abbia oneri
locativi, abitando in un appartamento di proprietà della madre) ancora non
significa che egli non sia in grado di eseguire - se del caso facendo capo a
facilitazioni di pagamento ex art. 35 CP - una pena pecuniaria il cui ammontare
sia fissato ad un livello adeguatamente basso per tenere conto della sua
modesta situazione finanziaria (DTF cit., consid. 5.2.4).
In questo
caso - così come in quello sottoposto al giudizio del TF - confermare la scelta
del primo giudice per i motivi da lui indicati condurrebbe alla pronuncia di
una pena detentiva sostitutiva anticipata che contravverrebbe ai principi
fondanti della revisione del CP (DTF cit., consid. 5.2.4).
Nulla
muterebbe, peraltro, nemmeno se - come rilevato dai giudici federali nella
summenzionata sentenza - AP 1 beneficiasse di prestazioni assistenziali,
ritenuto come lo scopo di tale sanzione non si esaurisca nel privare il
condannato dei suoi mezzi finanziari ma consista nella conseguente limitazione
dello standard di vita e dei consumi, finalità che viene raggiunta anche presso
condannati che dipendono dall’aiuto sociale prestato loro dallo Stato (DTF
cit., consid. 5.2.3 e 5.2.4).
Ciò detto, questa Corte ritiene
che adeguata alla colpa di AP 1 sia la pena pecuniaria consistente in 180
aliquote giornaliere da fr. 10.- ciascuna (cfr., per l’ammontare minimo, DTF 135 IV 180 e seg.).
8.
La pena è effettiva: la storia di AP 1 e il suo reiterare in
pendenza del procedimento penale impongono, infatti, la posa di una prognosi
negativa che è supportata anche dalle dichiarazioni da lui rese in primo grado
secondo cui egli non esclude di nuovamente mettersi alla guida di un
autoveicolo qualora gli si presentasse la necessità (e sul suo concetto di
“necessità” si può ben disquisire) e che non possono essere dimenticate – pena
il passare per creduloni – nonostante le rassicurazioni che egli ha cercato di
dare in questa sede.
9.
Per contro, confidando nel potenziale dissuasivo della pena da
scontare inflitta con il giudizio odierno, questa Corte non revoca la
sospensione condizionale della pena inflitta a AP 1 con il DA 10 dicembre 2012.
Il suo periodo di prova viene, però, prorogato di 18 mesi.
10.
Le spese
del giudizio di primo grado rimangono a carico di AP 1 e, per esso, al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, vengono anticipate dallo Stato.
Le spese del
giudizio d’appello - per complessivi fr. 2’000.- - sono, invece, a carico del
condannato per ½ (ma, visto quanto indicato, anticipate dallo Stato) e, per il
resto, a carico dello Stato.
11.
Le spese
per la difesa d’ufficio sono assunte dallo Stato.
La nota professionale presentata dall’avv. DI 1 al
dibattimento d’appello è stata ridotta come segue:
- delle 9 ore esposte sono state riconosciute
soltanto 6 ore e 30 minuti, ritenuto che per la preparazione del processo è
stata considerata sufficiente di 1 ora di lavoro (./. 1 ora) e che il
dibattimento d’appello è durato soltanto 1 ora e 30 minuti (./. 1 ora e 30
minuti). L’onorario - stabilito in base alla tariffa di fr. 180.-/ora (art. 4
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) - è, quindi, stato
approvato nella misura di fr. 1'170.-;
- le spese sono state riconosciute nella misura di
fr. 139.-, ritenuto che la tratta Chiasso - Locarno e ritorno comporta 132 km e
non 150, come invece esposto nella parcella (./. fr. 18.-);
- l’IVA - all’8% - ammonta a fr. 140.70.
Ne discende che la nota professionale dell’avv. DI 1
è approvata per complessivi fr. 1'413.70.
Visto l’esito dell’appello, in caso di ritorno a
miglior fortuna (cfr. 135 cpv. 4 lett. a CPP), AP 1 sarà tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino la metà del succitato importo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 135,
348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
34, 35, 41, 47, 49 e 50 CP;
94 cpv. 1 lett. a e 95 cpv. 1 lett. b LCStr;
nonché, sulle spese di giustizia,
l’art. 428 CPP e la LTG;
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza,
ricordato
che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2, della sentenza
21 aprile 2015 della Corte delle assise correzionali di Lugano sono passati in
giudicato,
ricordato, in particolare,
che AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di:
ripetuto furto d’uso
per avere, il 7 agosto 2013, a __________,
nonché il 3 febbraio 2015, a __________, sottratto per farne uso l’autovettura
marca Mercedes targata __________ della moglie __________, rispettivamente
l’autovettura marca Fiat Panda targata __________ della società __________ di __________
e __________, __________;
ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere, il 7 agosto 2013, a __________,
nonché il 7 e l’8 ottobre 2014, a __________ e __________ e il 3 febbraio 2015,
sulla tratta __________ e ritorno, condotto l’autovettura marca Mercedes
targata __________, rispettivamente l’autovettura marca Mercedes Benz SKL
targata __________ e l’autovettura marca Fiat Panda targata __________, sebbene
la licenza di condurre gli fosse ststa revocata il 12 ottobre 2012 a tempo
indeterminato;
1.1. AP 1 è condannato alla
pena pecuniaria di 180 (centottanta) aliquote giornaliere da fr. 10.- (dieci)
cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).
2. Non è revocata la
sospensione condizionale della pena di 60 aliquote giornaliere da fr. 70.-
cadauna, per complessivi fr. 4'200.-, decretata con DA del 10 dicembre 2012, ma
ne è prorogato il periodo di prova di 18 mesi.
3. Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
3.1. La
nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:
- onorario fr.
1'170.00
-
spese fr. 139.00
-
IVA fr. 104.70
Totale fr.
1'413.70
a carico
dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
3.2. Contro la presente
decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
3.3. La richiesta di pagamento
deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808
Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota
d’onorario.
4.
4.1. Gli oneri processuali
relativi al procedimento di primo grado rimangono a carico del condannato e,
per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato.
4.2. Gli oneri processuali d’appello,
consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 1'500.-
- altri
disborsi fr. 500.-
fr.
2'000.-
sono posti a
carico dell’appellante (e, per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
anticipati dallo Stato) in ragione di ½ e, per il resto, a carico dello Stato.
5. Intimazione a:
6. Comunicazione
a:
- Corte
delle assise correzionali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.