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Decisione

17.2015.112

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17 dicembre 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi fatti.

E. Avverso il DA, AP 1 e

IM 1 hanno interposto tempestiva opposizione.

Il DA emesso nei confronti di __________ è, invece, passato

incontestato in giudicato.

F. In occasione del

dibattimento di primo grado, il procuratore pubblico ha chiesto di prospettare

agli imputati, oltre all’imputazione (contemplata nel DA) di aver facilitato il

soggiorno illegale di almeno 11 donne straniere prive di un valido permesso

(reato previsto dall’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr), quella di aver procurato

loro un’attività lucrativa (art. 116 cpv. 1 lett. b LStr).

G. Interrogato dal

pretore al dibattimento di primo grado, AP 1 ha modificato la sua iniziale

versione ammettendo, non solo che le ospiti dell’albergo __________ vi

esercitavano la prostituzione, ma anche che di ciò tutti erano al corrente:

“ Le ospiti facevano, come sapevano

tutti, la prostituzione. Nelle mie prime deposizioni ero stato consigliato dal

proprietario (…), e dal suo avvocato, di seguire la linea e quindi di dire che

le ospiti erano delle turiste. Le ospiti erano dedite alla prostituzione. (…)

Non mi risulta che il Municipio di Losone abbia mai preso provvedimenti, quali

ordini di chiusura o cessazione della prostituzione. Ogni tanto alcune ospiti

del ______ andavano anche in altri luoghi, segnatamente night clubs” (verbale

di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. di primo grado, pagg.

1-2);

Anche IM 1 si è allineata alle dichiarazioni di AP 1:

“ Quando ho preso la gerenza si

intuiva e si capiva che nel __________ vicino veniva anche svolta la prostituzione.

Con AP 1 non avevamo esplicitamente parlato di ciò. Alla fine io dovevo gestire

il mio Sanck Bar e non erano affari miei quello che succedeva nel commercio

vicino. (…) Non sono stupida, capivo che le clienti del __________ venivano nel

mio Bar per conoscere chi poi potenzialmente avrebbe potuto accompagnarle nel __________

a cotè. Posso però specificare che altre andavano anche in altri posti, ad

esempio nel night club che si trova a circa 1 km dallo Snack Bar in questione”

(verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. di primo

grado, pagg. 1-2);

H. Con sentenza 17

giugno 2014 (intimata il 29 luglio 2015), il pretore ha ritenuto AP 1 e IM 1

colpevoli di aver procurato un’attività illegale in Svizzera a cittadini

stranieri sprovvisti di permesso (art. 116 cpv. 1 let. b LStr).

Li ha, invece, prosciolti dall’imputazione di averne facilitato il

soggiorno illegale in Svizzera (art. 16 cpv. 1 let. a LStr).

Dopo avere respinto le obiezioni degli imputati sulla violazione

del diritto al contradditorio e sull’inutilizzabilità dei verbali di

interrogatorio delle prostitute fermate nel __________ la sera del controllo,

per motivare la condanna ex art. 116 cpv. 1 let. b LStr, il primo giudice ha,

in sostanza, rilevato che:

-

non vi sono dubbi che le donne controllate al __________ hanno esercitato

illegalmente la prostituzione;

-

AP 1 e IM 1 sapevano che le donne esercitavano la prostituzione nei due

citati locali;

-

AP 1, quale amministratore unico della __________ e sostanziale gerente del

__________, e IM 1, quale gerente dello Snack Bar __________, erano

responsabili di ciò che accadeva all’interno delle due strutture.

Il pretore ha, poi, spiegato come i due condannati hanno procurato

un’attività lucrativa a donne straniere sprovviste di permesso:

“ in una duplice maniera: da un lato

concorrendo nel far in modo che le sovracitate signore avessero un luogo dove

poter adescare in tutta tranquillità i potenziali clienti (Snack bar __________),

rispettivamente nel mettere a disposizione un luogo dove offrire le loro

prestazioni sessuali a pagamento nonché soggiornare e risposarsi nei momenti in

cui non lavoravano (Albergo __________); d’altro canto, hanno omesso di

sincerarsi del carattere legale dell’attività svolta dalle donne all’interno dei

rispettivi stabili in cui lavoravano in via __________ a __________” (sentenza

impugnata, consid. 9-10, pagg. 17-20);

Il primo giudice ha, quindi, condannato AP 1 e IM 1 a pene

pecuniarie sospese. In particolare, AP 1 è stato condannato alla pena pecuniaria

– interamente aggiuntiva a quella 30 aliquote giornaliere decretata nei suoi

confronti dalla pretura penale il 25.09.2012 - di 20 aliquote giornaliere di

fr. 80.- ciascuna, per complessivi fr.

1'600.-, oltre che alla multa di fr. 320.- e al pagamento di tasse

e spese giudiziarie.

La pena pecuniaria è stata sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di due anni.

Non è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale

concesso alle pene pecuniarie inflitte a AP 1 il 12 e il 18 ottobre 2010.

I. Con dichiarazione

d’appello 30 luglio 2015, AP 1 ha manifestato la sua volontà di impugnare la

citata sentenza e, nella successiva motivazione scritta del 15 ottobre 2015 (art.

406 cpv. 3 CPP), ha precisato di chiedere il suo proscioglimento, sostenendo

che:

- i

verbali delle prostitute fermate al __________ non sono utilizzabili per più

motivi. Innanzitutto perché non è stato garantito il suo diritto al

contradditorio, poi perché non vi sono agli atti i “verbali diritti e obblighi”

sottoscritti dalle imputate e, pertanto, non è possibile verificare se vi è

stata una violazione dell’art. 158 cpv. 1 lett. a CPP e, infine, perché non è

dimostrato che le donne interrogate conoscessero effettivamente la lingua

italiana e, di conseguenza, non è possibile escludere che la presenza di

un’interprete fosse necessaria;

- i

verbali di interrogatorio dei due imputati davanti alla polizia sono

inutilizzabili poiché non sono state fornite loro le informazioni prescritte

dall’art. 158 CPP;

- non

vi è la prova del fatto che l’appellante sapesse o dovesse sapere che le

ragazze soggiornanti presso il __________ fossero sprovviste di regolare

permesso per l’esercizio di un’attività lavorativa (doc. X);

IM 1 non ha, invece, impugnato la sentenza di primo grado.

L. Con scritto 20

ottobre 2015, il presidente della Pretura penale ha comunicato di non avere

particolari osservazioni da formulare e di rimettersi alla decisione di questa

Corte (doc. XII).

Il procuratore pubblico, limitandosi ad osservare che l’appellante

ha riproposto le medesime censure già sollevate davanti all’istanza inferiore e

da questa giustamente respinte, ha chiesto la reiezione dell’appello e la

conferma della sentenza impugnata (doc. XIII).

considerato che

1. Giusta l’art. 116

cpv. 1 lett. b LStr, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una

pena pecuniaria chiunque procura un’attività lucrativa in Svizzera a uno

straniero sprovvisto del permesso necessario.

Dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che procura un’attività

lucrativa ai sensi della precitata disposizione - e ne realizza, pertanto, gli

elementi costitutivi oggettivi - colui che favorisce o facilita l’esercizio

illegale di un’attività lucrativa in Svizzera da parte di un cittadino

straniero sprovvisto del necessario permesso, rendendosi dunque complice di una

violazione dell’art. 115 cpv. 1 lett. c LStr (DTF 137 IV 153 consid. 1.7 e 1.8;

Hans Maurer, in StGB Kommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch und weitere

einschlägige Erlasse mit Kommentar zu StGB, JStG, den Strafbestimmungen des

SVG, BetmG und AuG, 19. Auflage, n.8 ad art. 116 LStr; Andreas Zünd, in

Migrationsrecht Kommentar Schweizerisches Ausländergesetz (AuG) und

Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit weiteren Erlassen, 3. Auflage, n. 5 ad art.

116 Lstr, pag. 310; Luzia Vetterli, Gabriella D’Addario Di Paolo, in

Bundesgesetz über di Ausländerinnen und Ausländer (AuG), n. 15 ad art. 116

LStr, pag. 1190);

Dal profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 116 cpv. 1

lett. b LStr presuppone l’intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà, di

commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo

eventuale.

Il Tribunale federale ha, in particolare, ammesso la violazione

dell’art. 116 cpv. 1 lett. b LStr da parte di colui che, a pagamento, mette a

disposizione di prostitute straniere i locali in cui esercitare la loro

attività, sapendo o dovendo presumere che le donne sono sprovviste di un

regolare permesso di lavoro in Svizzera (DTF 137 IV 153 consid. 1.9; STF del

04.04.2012, inc.6B_658/2011, consid. 2.1).

Considerandi

2.

a. In concreto è

incontestato che:

- AP

1.

era non solo l’amministratore unico della società gestrice dell’albergo (__________),

ma ricopriva un ruolo centrale nella gestione concreta del __________,

occupandosi in particolare - come ribadito nella sua motivazione scritta

d’appello (X, pagg. 12-13) - della registrazione e delle notifiche delle ospiti

dell’albergo e assumendo, pertanto, la posizione di gerente di fatto della

struttura;

- nelle

camere del __________ si esercitava la prostituzione e AP 1, così come da egli

ammesso al dibattimento di primo grado, ne era al corrente (verbale di

interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pagg. 1-2);

- la

prostituzione era esercitata illegalmente: le donne fermate sono state tutte,

tranne una, condannate con decreti d’accusa cresciuti in giudicato per

infrazione alla LStr e esercizio illecito della prostituzione e AP 1 non ha mai

messo in discussione il fatto che le prostitute (perlomeno quelle presenti la

sera del controllo di polizia) non disponevano di un valida autorizzazione per

l’esercizio di una simile attività lucrativa nel nostro Cantone, così come

emerso dalle procedure penali avviate nei loro confronti;

b. Contestata, in questa

sede, è unicamente la consapevolezza di AP 1 del fatto che le prostitute attive

presso il __________ fossero prive dell’autorizzazione necessaria per

esercitare la prostituzione nel nostro Cantone.

Si tratta di una contestazione che può essere risolta senza far

riferimento ai verbali di audizione delle prostitute controllate al __________

e ai verbali di interrogatorio di polizia di AP 1 e di IM 1: ciò rende

superfluo entrare nel merito delle obiezioni sollevate dall’appellante in

relazione alla violazione del diritto al contradditorio e al mancato rispetto

dell’art. 158 CPP.

La questione di sapere se AP 1 sapeva, o perlomeno doveva

presumere, che le prostitute attive presso il __________ e a cui egli affittava

le camere non disponevano dell’autorizzazione necessaria per esercitare la

prostituzione si risolve, infatti, valutando la sua credibilità.

Credibilità che, di primo acchito, risulta minata, se non

azzerata, dal fatto che egli ha, inizialmente, mentito agli inquirenti

affermando di non sapere che presso il __________ da lui gestito si esercitava

la prostituzione.

È, infatti, soltanto dopo avere capito che tale sua tesi risultava

del tutto inverosimile - già soltanto per il fatto, notorio, che numerosi siti

web indicavano che il __________ era comunemente noto come un postribolo (cfr.

documenti in atti) - che AP 1 ha cercato un’altra via per togliersi d’impaccio

ed ha, così, imboccato l’unica che gli rimaneva, e cioè quella relativa

all’aspetto soggettivo del reato sostenendo che egli non sapeva che le

prostitute non fossero in regola con la legislazione cantonale.

L’argomentazione non è credibile.

Dapprima, perché essa è irrimediabilmente tardiva. Infatti, se

così fosse davvero stato, invece di mentire agli inquirenti pretendendo di non

sapere una realtà nota a tutti tanto che di essa si dava notizia in internet, AP

1.

si sarebbe, da subito, difeso dall’imputazione che gli veniva fatta dicendo a

chi lo sentiva di esser stato convinto che le prostitute che lavoravano nel suo

EP avessero chiesto la necessaria autorizzazione cantonale.

E identica argomentazione avrebbe fatto valere davanti al giudice

di primo grado.

Invece è soltanto in questa sede che egli adduce tale sua pretesa

ignoranza.

Ciò considerato, non ha da essere argomentato ulteriormente per

spiegare che l’iniziale e macroscopica bugia e la tardività della nuova

argomentazione minano irrimediabilmente la credibilità di AP 1.

Del resto, seppure non platealmente come la prima, anche la nuova

argomentazione risulta, in sé, inverosimile.

Non va, infatti, dimenticato che AP 1 ha alle spalle una condanna

per infrazione alla LStr per avere impiegato una straniera non autorizzata ad

esercitare attività lucrativa nel nostro paese (cfr. doc. 31 pretura penale). Quindi,

gli era ben nota la necessità per gli stranieri che intendono lavorare nel

nostro paese di preventivamente regolarizzare la loro situazione alla luce

della nostra legislazione. Parimenti, gli era ben nota la responsabilità penale

in cui incorrono coloro che, in un modo o nell’altro, offrono o permettono agli

stranieri senza permesso di lavorare. Inoltre, ben si può considerare - anche

alla luce dei fin troppo numerosi dibattiti politici relativi alla questione

dell’esercizio della prostituzione nel nostro Cantone - che altrettanto noto

(anche per motivi professionali, essendo egli un “gestore” di bordello) gli era

il fatto che molte donne straniere esercitano tale attività nel nostro Cantone

senza preventivamente ossequiare gli obblighi imposti dalla legge cantonale in

materia. Pretendere, in queste condizioni, che egli aveva, sulla questione,

l’ingenuità di un bambino, significa voler prendere le autorità per il naso.

Ne deriva l’accertamento che egli sapeva che le prostitute che

lavoravano nel suo _______ non avevano ossequiato la legislazione cantonale.

A titolo unicamente abbondanziale, si osserva, infine, che è,

peraltro, compito di ogni responsabile - anche solo di fatto - di EP di

assicurarsi e fare in modo che all’interno del suo locale vengano rispettate le

leggi (art 21 LEAR): in questo senso, quand’anche si dovesse ammettere che AP 1

non ha chiesto alle sue clienti se fossero in regola con la legislazione

cantonale, si dovrebbe concludere che, conto tenuto dell’elevatissimo rischio

che consapevolmente si assumeva non facendolo, egli si sarebbe reso autore colpevole

del reato che gli è stato imputato (almeno) per dolo eventuale.

Ne discende che l’appello deve essere respinto e AP 1 dichiarato

autore colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stranieri ai

sensi dell’art. 116 cpv. 1 lett. b per aver procurato un’attività lavorativa in

Svizzera ad almeno 10 cittadine straniere (e non 11 visto l’annullamento del DA

a carico di __________, cfr. sentenza impugnata consid. 4, pagg. 11-12)

sprovviste del necessario permesso;

c. La pena pecuniaria

di 20 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

2.

anni e interamente aggiuntiva alla pena di 30 aliquote giornaliere decretata

nei suoi confronti dalla pretura penale il 25.09.2012, così come la multa di

fr. 320.- decise dal primo giudice - peraltro, non oggetto di specifica

contestazione - appaiono adeguate alla colpa dell’appellante e vanno, pertanto,

confermate.

Anche l’ammontare dell’aliquota, stabilito dal primo giudice in

fr. 80.- (rimasto incontestato) merita conferma.

Parimenti merita conferma l’(incontestato) prolungamento del

periodo di prova delle pene pecuniarie inflitte all’imputato dalla Pretura

penale e dal Ministero pubblico il 12 e il 18 ottobre 2010.

3.

Visto l’esito

dell’appello, le spese della procedura di primo grado, così come quelle della procedura

d’appello, sono poste a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e

segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

116 cpv. 1 lett. b LStr

nonché sulle spese l’art. 428 CPP

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stranieri

per avere, a __________, nel periodo 11 aprile 2011 – 17 gennaio 2012,

nella sua qualità di gerente di fatto dell’Albergo __________, procurato

un’attività lucrativa ad almeno 10 cittadine straniere, prive del necessario

permesso

e meglio come descritto nel DA e precisato nei considerandi.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

20 aliquote giornaliere di fr. 80.- cadauna, per un totale di fr. 1’600.- (milleseicento),

a valere quale pena aggiuntiva a quella di 30 aliquote giornaliere di fr. 80.-

cadauna - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni -

inflittagli il 25 settembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona;

1.2.2. alla multa di fr. 320.-

(trecentoventi), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena

detentiva sostitutiva è fissata in giorni 4;

1.2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'275.- (milleduecentosettantacinque)

per il procedimento di primo grado.

2. L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

3. Il periodo di prova

di 2 anni relativo alla sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta

a AP 1 dalla Pretura penale di Bellinzona il 12 ottobre 2010 è prorogato di un

anno (art. 46 cpv. 2 CP).

4. Il periodo di prova

di 3 anni relativo alla sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta

a AP 1 con decreto d’accusa 18 ottobre 2010 è prorogato di un anno (art. 46

cpv. 2 CP).

5. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1.

6. Intimazione a:

7. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.