17.2015.12
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 maggio 2015Italiano34 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.12+61
Locarno
18 maggio 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 21 novembre 2014 da
AP 1
e da
AP 2
entrambi rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei loro
confronti il 18 novembre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 26 gennaio 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 16 febbraio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreti di accusa 26
marzo 2014, il procuratore pubblico ha dichiarato i coniugi AP 1 e AP 2 autori
colpevoli di:
lesioni semplici commesse contro
una persona incapace di difendersi e di cui avevano la custodia e dovevano
avere cura
per avere, a __________, fra
gennaio 2011 e il 7 gennaio 2014, agito ripetutamente contro la figlia __________
(nata nel 1987) affetta da grave ritardo mentale con forza e violenza tali da
cagionarle ripetutamente vistosi lividi su varie parti del corpo.
In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la
condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna
(per complessivi fr. 600.-) e di AP 2 alla pena pecuniaria 20 aliquote
giornaliere da fr. 70.- cadauna (per complessivi fr. 1'400.-), entrambe sospese
condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che al pagamento di
tasse e spese di giustizia.
B. I coniugi __________
hanno sollevato tempestiva opposizione contro tali decreti di accusa.
Il 2 aprile 2014, il procuratore pubblico ha confermato i decreti
di accusa e ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il
dibattimento ed il giudizio.
C. Statuendo sulle opposizioni,
con sentenza 18 novembre 2014 (intimata, nella sua versione scritta, il 26
gennaio 2015), il presidente della Pretura penale ha integralmente confermato i
due DA ed ha, inoltre, condannato i coniugi __________ al pagamento degli oneri
processuali.
D. I condannati hanno
tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza
pretorile.
Dopo avere ricevuto la
motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 16 febbraio
2015, i coniugi __________ hanno precisato di impugnare l’intera sentenza,
postulando il loro proscioglimento e protestando tasse, spese e ripetibili.
E. A fronte della
relativa richiesta degli appellanti, con decreto 17 marzo 2015 la presidente di
questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in
procedura scritta e, ritenuto che i coniugi __________ avevano già
dettagliatamente motivato il loro appello nella dichiarazione scritta, ha
impartito alla Pretura penale e al procuratore pubblico un termine di 20 giorni
per presentare eventuali osservazioni.
F. Con scritto 18 marzo
2015, senza formulare particolari osservazioni, il procuratore pubblico ha
chiesto la reiezione dell’appello.
Con scritto 23 marzo 2015, il presidente della Pretura penale ha
comunicato di non avere osservazioni e si è rimesso al giudizio di questa
Corte.
ritenuto
Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297;
Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2,
pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler
Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che,
in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit.,
ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10,
n. 4 e 5, pag. 23; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10,
n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328; Piquerez, Procédure pénale
suisse, Zurigo 2011, § 55, n. 1032, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer,
op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 185; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8
consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010
del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile
2010;6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
2. In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003
consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid.
4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza
di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo
di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base
di una loro valutazione d’insieme, una conclusione
circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri
Hartmann, op. cit., § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato
di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.;
Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un
giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che,
correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose
così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa
non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der
Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF
6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003
consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr.
pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2
settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5;
17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9
giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
3. Il principio della
presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 19 aprile
2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31
consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il
giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca
ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre
possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente
spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del
principio in dubio pro reo.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando
il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva
delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato
(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF
6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009
consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13
giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.
3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.
3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, §
13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1,
Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193 seg.; Wohlers, Kommentar zur StPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin,
StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory,
Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
Gli accusati
4. Sulla vita degli
appellanti prima dei fatti oggetto del procedimento penale, si richiama - in
applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - quanto esposto al considerando n. 1
della sentenza impugnata che qui si riproduce:
“ AP 2 e AP 1, di origine eritrea e
sposati dal mese di giugno 1981, sono giunti in Svizzera nel 1989, stabilendosi
dapprima a __________ e in seguito a __________ in via __________, ove
risiedono tutt’ora. Attualmente AP 2 percepisce una rendita AI a seguito di
svariati problemi fisici e conseguenti interventi chirurgici; la moglie AP 1 è
senza occupazione. La coppia ha due figli. La primogenita, __________, nata il __________
in __________, è una ragazza disabile, affetta da grave ritardo mentale dovuto
a una patologia cerebrale caratterizzata da encefalopatia congenitale (cfr. AI
5). Il secondogenito, __________, nato il __________ a __________, di
formazione elettricista, è attualmente senza occupazione. Quest’ultimo vive con
Fatti
i genitori a __________. __________ per contro trascorre presso il domicilio
dei genitori solo le ore serali, tenuto conto che durante il giorno frequenta
il Centro diurno della Fondazione __________ di __________.
In data 2
dicembre 2010 la Commissione tutoria regionale n. 4 di Paradiso (ora ARP) ha
revocato il ripristino dell’autorità parentale degli imputati sulla figlia __________
e contestualmente iscritto a favore della stessa una tutela nella persona del
signor __________ (cfr. decisione allegata alla raccolta dati di cui all’AI
19)” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 2-3).
A ciò si aggiunge soltanto che AP 2 lavora, su chiamata, quale
interprete per la Polizia e per il Ministero pubblico (cfr. verbale di
interrogatorio dell’imputato, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1;
appello, punto n. 4, pag. 2).
Silente, al riguardo, la sentenza impugnata, occorre precisare qui
che entrambi i coniugi __________ sono incensurati (AI 20 e 21).
Condizioni di salute di __________
5. Come meglio si vedrà
in seguito, questo procedimento penale ruota attorno al comportamento tenuto dai
coniugi __________ nei confronti della figlia __________.
Per meglio inquadrare il contesto in cui esso si inserisce, vale
quindi la pena di descrivere brevemente la situazione in cui la giovane si
trova a vivere, in particolare le sue condizioni di salute e le difficoltà ad
esse legate.
A seguito di un infortunio subito in tenerissima età (PS AP 2
5.2.2014, pag. 5; PS AP 1 5.2.2014, pag. 3) __________ è affetta da una
“ patologia cerebrale caratterizzata
da encefalopatia congenitale non progressiva con un grave ritardo soprattutto a
livello mentale” (scritto 22.1.2014 del dott. __________, primario di
neuropediatria presso l’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, in atti sub
AI 5).
In altri termini, __________, a livello cerebrale, è rimasta una
bambina piccola:
“ è come una bambina, solo nel corpo
di una ventiseienne” (PS __________ 5.2.2014, pag. 4; cfr., pure, PS AP 2
5.2.2014, pag. 6).
Non è in grado di esprimersi verbalmente (PS AP 1 5.2.2014, pag.
3) e deve essere costantemente aiutata nell’igiene personale e nel vestirsi:
“ Mia sorella è una persona che ha
bisogno sempre di essere seguita” (PS __________ 5.2.2014, pag. 5; cfr., anche,
PS AP 2 5.2.2014, pag. 9; PS AP 1 5.2.2014, pag. 3 e 5).
All’inizio degli anni ’90, __________ ha iniziato a frequentare la
__________ che, pur con qualche interruzione nel corso degli anni, continua a
frequentare ancora oggi. In alcuni periodi vi trascorreva soltanto la giornata
mentre in altri periodi vi rimaneva anche a dormire, rientrando al domicilio
dei genitori soltanto nei fine settimana e per le vacanze (PS AP 2 5.2.2014, pag.
6-7; PS AP 1 5.2.2014, pag. 4).
Le comunicazioni tra genitori e operatori dell’__________
avvenivano tramite un quaderno su cui quotidianamente chi aveva in cura __________
annotava le attività svolte e eventuali accadimenti particolari.
Trattasi di uno strumento importante che, unitamente alle
valutazioni annuali compilate dagli operatori dell’__________, permette di
comprendere (o almeno aiuta a farlo) le condizioni di vita di __________.
In particolare, dalla valutazione annuale riferita al 2013, emerge
quanto segue:
“ __________ non ha nessun handicap
fisico. (…) La conformazione dei piedi (…) e il sovrappeso le conferiscono una
andatura goffa e pesante. Non ha problemi a livello degli arti superiori. (…) __________
è parzialmente autonoma per quanto riguarda l’igiene orale e l’igiene intima.
(…) Vi sono dei periodi nei quali è più tranquilla e collaborante e dimostra
una certa autonomia nel gestire la propria igiene, mentre diventa oppositiva
quando è agitata e sovraeccitata. (…) A livello cognitivo __________ presenta
un ritardo intellettivo. Si esprime verbalmente con vocalizzi che corrispondono
a oggetti, persone, azioni e aggettivi, ma sono abbastanza limitati. (…) Quando
i suoi mezzi per farsi capire non danno dei risultati la sua ansia aumenta fino
al punto di mettere le mani addosso al suo interlocutore, nel tentativo
disperato di costringerlo a capire” (pag. 1-4);
“ __________ capisce bene un linguaggio
semplice, chiaro e con tematiche riguardanti la quotidianità e l’ambiente
circostante. (…) Il suo stato di eccitazione psicomotoria determina fortemente
la sua capacità di concentrazione” (pag. 3);
“ __________ ha una personalità
esuberante e una fisicità irrompente (…) Ha un grande bisogno di avere
l’attenzione di qualcuno su di sé e utilizza ogni mezzo per averla. (…) Cerca
molto il contatto fisico sia in modo positivo (abbracci, carezze, baci) che
negativo (spinge, strappa i vestiti, stringe forte); in entrambi i casi questa
forma di entrare in contatto risulta spesso inadeguata, troppo invadente, rozza
e priva di limitazioni. (…) In alcuni momenti __________ entra in uno stato di
agitazione e/o opposizione tale, per cui ogni tentativo di contenerla risulta
vano e non ascolta più l’operatore. (…) sa scegliere l’operatore o il compagno
da provocare con azioni fastidiose come mettere ripetutamente le mani sulla
bocca oppure dare dei colpetti in testa o sul viso, a volte risulta difficile
farla smettere. Nei momenti di forte agitazione mette in atto delle
provocazioni e cerca di stabilire lei le regole per esempio decide chi deve
metterle la giacca, le scarpe, portarla al pulmino, ecc. (…) il comportamento
di __________ risulta spesso poco adeguato perciò ha bisogno di essere
contenuta e seguita da vicino. (…) può anche essere dispettosa. (…) __________
è molto espansiva esprime le sue emozioni in modo eccessivo e non sempre in
modo controllato (risate, grida, urli, abbracci, ecc.). Può essere eccessiva
sia nell’espressione di emozioni positive che negative” (pag. 5-7).
Nel quaderno __________ sono, poi, registrati diversi episodi di
agitazione che mettono in evidenza le importanti difficoltà di gestione del
comportamento della giovane. A titolo di esempio, si riportano qui alcune
annotazioni:
- 1.2.2011: “era molto agitata. Ha fatto diverse scenate con urli,
tirando l’operatore dai vestiti”;
- 30.3.2011: “Oggi __________
era molto inadeguata e ripetitiva”;
- 12.4.2011: “Oggi __________ è molto agitata (…) ha graffiato una
collega. Durante un momento di crisi più tardi ha rotto la porta dell’armadio”;
- 22.8.2011: “__________oggi era agitata (…) Stamattina ha rotto la
collana e ho dovuto togliergli la camicia perché voleva romperla”;
- 28.9.2011: “__________era
molto agitata oggi”;
- 5.3.2012: “Giornata agitata. Fin dal mattino __________ è parsa
nervosa e con problemi”;
- 3.4.2012: “__________ancora un po’ raffreddata passa una
giornata difficile e spesso è inadeguata e deve essere ripresa”;
- 5.4.2012: “Qualche momento di
agitazione dove è stata ripresa”;
- 18.6.2012: “Oggi abbastanza agitata, ha fatto storie un po’ per
tutto, andare in bagno e durante l’attività di canto. (…) Quando è andata in
bagno alle 16.00 si è data dei colpi in pancia”;
- 19.6.2012: “__________è ancora abbastanza agitata oggi. È
oppositiva e come ieri fa storie quasi per tutto”;
- 11.9.2012: “__________oggi è stata ingestibile. È stata nervosa,
agitata e spesso con le mani addosso”;
- 20.9.2012: “Oggi durante tutta la giornata __________ è stata molto
agitata. Nel pomeriggio, ha fatto molti momenti in cui era totalmente
inadeguata. Ha rotto una porta del bagno, ma siamo per fortuna riusciti a
ripararla”;
- 24.9.2012: “quando è arrivata dal pulmino è salita praticamente
nuda e tutta bagnata e molto agitata”;
- 12.11.2012: “__________oggi
era abbastanza agitata e oppositiva”;
- 6.12.2012: “Dopo pranzo è invece molto più agitata e spesso poco
gestibile”.
Le difficoltà di gestione della ragazza sono confermate anche da __________,
uno degli operatori __________ che si prendono cura di __________:
“ __________ a dipendenza dei periodi
e del suo stato d’animo può anche presentare dei comportamenti agitati. (…) __________
non ha un’aggressività volontaria verso qualcuno ma il suo modo di gestire il
suo stato d’ansia la porta ad avere reazioni come lo strattonare altri,
sbattere le porte o lanciare oggetti per terra” (verbale di audizione di __________,
all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1).
Anche la madre ha parlato delle difficoltà a cui è confrontata a
causa del carattere e dello stato di __________:
“ o sul pullmino o non importa dove,
ad un certo momento lei apriva lo zaino e rovesciava il contenuto per terra.
(…) quando __________ rovesciava il contenuto dello zaino per terra, urlava,
guardavano tutti. (…) __________ quando ci sono delle persone che non conosce
si spoglia completamente (…) Io mi vergogno quando __________ con i suoi
comportamenti attira l’attenzione delle persone” (PS AP 1 5.2.2014, pag. 4-5 e
6).
Avvio del procedimento penale e inchiesta
6. Sulle circostanze
che hanno dato avvio all’inchiesta si riporta, sempre in applicazione dell’art.
82 cpv. 4 CPP, il considerando n. 2 della sentenza impugnata:
“ In data 7 gennaio 2014, la direzione
della __________ ha segnalato alla Polizia un presunto maltrattamento ai danni
della ragazza, la quale era rientrata all’istituto, dopo aver trascorso le
vacanze di Natale in famiglia, con dei vistosi lividi in varie parti del corpo.
A seguito di tale segnalazione, l’autorità inquirente ha acquisito copia
dell’incarto tutorio dal quale è emersa una situazione familiare piuttosto
complessa, con sporadici episodi di violenza domestica e abuso di alcolici da
parte della madre AP 1. Dalla raccolta dati relativi a __________ allegata alla
suddetta segnalazione emerge che una situazione di presunto maltrattamento in
relazione a dei lividi sul volto e sul braccio, constatati dopo il rientro dal
proprio domicilio, era già stata segnalata all’Autorità tutoria di Paradiso in
data 22 aprile 2011, restando tuttavia senza seguito (cfr. scritto 22 aprile
2011 e relativi allegati; AI 19)” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 3).
7. In corso d’inchiesta
sono stati sentiti gli imputati e, in qualità di persona informata sui fatti,
il figlio __________.
Al dibattimento di primo grado, oltre che all’audizione degli
imputati, si è proceduto all’audizione testimoniale di __________.
Delle loro dichiarazioni si dirà in seguito.
Proprio in considerazione del suo stato di salute si è, per
contro, rinunciato ad interrogare __________.
Sentenza di primo grado
8. Valutate tutte le
prove agli atti, in esito al dibattimento tenutosi il 18 novembre 2014, il
presidente della Pretura penale, pur senza prendere posizione sui singoli lividi
constatati dagli operatori dell’__________, ha ritenuto i coniugi __________
autori colpevoli di lesioni semplici commesse nei confronti della figlia __________
nel periodo compreso tra il gennaio 2011 e il 7 gennaio 2014.
Appello
9. Con il loro appello,
i coniugi __________ chiedono di essere prosciolti, in applicazione del
principio in dubio pro reo, dall’accusa di avere malmenato la figlia.
Rilevano che i due medici che hanno avuto in cura __________ non
hanno ricondotto le lesioni - che hanno visto soltanto in fotografia (ad
eccezione dei lividi del gennaio 2014 che il dott. __________ ha constatato
personalmente) - ad un determinato comportamento ed evidenziano come il dott. __________
(che ha in cura la figlia da oltre 20 anni) abbia dichiarato di non avere mai
notato sul corpo della ragazza segni che facessero sospettare dei
maltrattamenti.
Lamentano che il primo giudice non ha considerato e approfondito
l’ipotesi formulata da uno dei suddetti medici secondo cui __________ avrebbe
potuto procurarsi da sola i lividi durante uno degli stati di agitazione
psicomotoria da cui spesso veniva (e viene) colta e sottolineano che i
contenuti dei diari __________ “confermano l’attendibilità di questa
ipotesi” (appello, punto n. 18, pag. 14).
10. Va, anzitutto,
chiarito che, nel periodo considerato dal DA, gli operatori __________ hanno
constatato sul corpo di __________ i seguenti segni:
- 30
gennaio 2011: ematoma sotto il mento (cfr. quaderno __________);
- il
7 marzo 2011: ematoma sotto l’occhio destro (cfr. foto n. 1 allegata al PS AP 1
5.2.2014);
- il
23 marzo 2011: due ematomi sul braccio sinistro (cfr. foto n. 2 allegata al PS AP
1 5.2.2014);
- il
10 maggio 2011: un bernoccolo con escoriazione sulla fronte, sopra l’occhio
sinistro (cfr. foto n. 3 allegata al PS AP 1 5.2.2014);
Considerandi
- il
16.
novembre 2011: ampi ematomi sulla schiena e uno sul petto (cfr. foto n. 4-6
allegate al PS AP 1 5.2.2014);
- il
12.
marzo 2013: ematoma sulla caviglia sinistra (cfr. foto n. 7 allegata al PS AP
1.
5.2.2014);
- il
7.
gennaio 2014: grande ematoma sul braccio sinistro e un ematoma sul sedere
(cfr. foto n. 8 allegata al PS AP 1 5.2.2014).
11.
a. Nulla è dato di sapere
circa il livido sotto il mento constatato a fine gennaio 2011. Al di là del
fatto che i genitori hanno fornito una spiegazione di cui, data la scarsa
armonia dei movimenti di __________, non si ha motivo di dubitare, non vi sono
elementi agli atti che permettano di stabilire che esso fosse di importanza
tale da costituire una lesione semplice ai sensi dell’art. 123 CP.
Quindi, quand’anche si dovesse - per ipotesi - ritenere che tale
ematoma sia la conseguenza di un’azione di forza dei genitori nei confronti
della figlia (e non di una caduta o altro), nulla in atti consentirebbe di
escludere, in applicazione del principio in dubio pro reo, che essi si siano
limitati a delle vie di fatto che, risalenti a più di tre anni prima della
sentenza di primo grado, sarebbero prescritte (cfr. art. 126 in combinazione con l’art. 109 CP).
b. Del livido sotto
l’occhio destro constatato il 7 marzo 2011 si osserva, anzitutto, la sua
irrilevanza. Si tratta, infatti, di un segno tanto minuscolo da risultare
addirittura difficilmente riconoscibile sulla fotografia che lo ritrae.
Proprio per la sua banalità, ad esso non può essere dato alcun
particolare significato.
Non si può, in particolare, escludere che la ragazza se lo sia
procurato da sola, tanto più che l’operatore __________ sentito dal primo
giudice ha spiegato che capitava che __________ si desse dei colpi in testa o
in altre parti del corpo:
“ Capita che abbia anche atteggiamenti
maneschi verso se stessa, in particolare si picchia la testa con la mano
aperta. È plausibile, come riferito da una collega in un passaggio (ndr: del
quaderno __________) che mi è stato letto, che si sia picchiata anche sulla
pancia” (verbale di audizione di __________, all. al verb. dib. di primo grado,
pag. 1; cfr., pure, quaderno __________, annotazione relativa al 18.6.2012).
Gli atti non permettono, pertanto, di ipotizzare un intervento
violento di un terzo quale origine del segno riscontrato sotto l’occhio di __________.
Ma quand’anche - per ipotesi - ciò fosse, vista la ridottissima
importanza del livido, si tratterebbe al massimo di vie di fatto che, giudicate
in primo grado oltre tre anni dopo essere state commesse, sarebbero prescritte
(cfr. art. 126 in combinazione con l’art. 109 CP).
c. Quanto ai due
ematomi constatati il 23 marzo 2011 va detto che - da un lato, per la loro
localizzazione sul braccio e, dall’altro, per la loro forma che ricorda quella
delle dita di una mano - appare altamente verosimile che essi siano stati
causati da una presa, dotata di una certa forza, al braccio. La madre di __________
ha dato atto di avere, a volte, dovuto agire energicamente per contenere la
figlia. Proprio con riferimento ai lividi sul braccio riscontrati il 23 marzo
2011, ha, infatti, dichiarato:
“ Per la verità non ricordo questi
lividi. Come mi dicono le interroganti questi lividi sono dati da una presa al
braccio con le mani. Allora questo è possibile che l’abbia fatto io, non l’ho
mai picchiata ma capita che io la prendevo per le braccia. Non mi ricordo più
per quale motivo ma può essere successo che per trattenerla le ho provocato
questi lividi. Preciso che __________ quando ci sono delle persone che non
conosce si spoglia completamente ed io per evitare che si mostri nuda la devo
contenere tenendola per le braccia. (…) non ho mai picchiato mia figlia e
questo vale anche per mio marito e mio figlio. È vero che in alcune circostanze
l’ho trattenuta in modo un po’ troppo violento e qualche segno come già detto,
glielo posso aver provocato io” (PS AP 1 5.2.2014, pag. 6 e 8).
Nelle concrete circostanze, dunque, ritenute le peculiarità
comportamentali di __________ e le difficoltà che la sua gestione implica, il
fatto che uno dei suoi genitori l’abbia afferrata per il braccio causandole dei
lividi ancora non può essere considerato costitutivo del reato di lesioni
semplici ai sensi dell’art. 123 CP già solo per assenza del presupposto
soggettivo. L’ipotesi fattuale che non può essere ragionevolmente esclusa - e
che va, dunque, accertata in applicazione del principio in dubio pro reo - è,
infatti, quella per cui le trattenute erano finalizzate a gestire momenti di
agitazione e che, proprio a causa di tale stato e della corporatura della
ragazza, fosse difficile dosare la forza necessaria (senza dimenticare che la
fragilità della pelle di __________ - che risulta dalle dichiarazioni della
madre e del fratello - potrebbe aver favorito la comparsa di ematomi quali
quelli in discussione).
d. Il bernoccolo e la
relativa piccola escoriazione constatati il 10 maggio 2011 sulla fronte di __________
sono stati così spiegati dalla madre:
“ mi sembra che questa lesione se la
sia procurata a casa nostra quando entrambe siamo cadute. Se non mi ricordo
male, lei voleva a tutti i costi le patatine che non poteva mangiare. Nel
tentativo di fermarla siamo entrambe cadute. Io mi ero pure fatta male al naso
e al mento” (PS AP 1 5.2.2014, pag. 6).
Ritenuto come dagli atti emerga che l’incedere di __________ è “goffo
e pesante” (cfr. valutazione annuale 2013, pag. 1), visto come sia chiaro
che le intemperanze della ragazza esigevano un costante controllo (anche con
trattenute “fisiche”) e considerato come il bernoccolo sia in sé maggiormente
compatibile con l’ipotesi di una perdita di equilibrio (e conseguente battuta
del capo) che non con quella di percosse (non è propriamente usuale percuotere
qualcuno sulla fronte), questa Corte ritiene molto più verosimile che il
bernoccolo in questione sia stato provocato dalla caduta descritta da AP 1 (o
da un’altra perdita di equilibrio che, fra le molte, potrebbe essere stata
dimenticata) che da percosse inflitte dai genitori alla figlia.
e. Questa la spiegazione
fornita dalla madre di __________ per l’ematoma alla caviglia sinistra del 12
marzo 2013:
“ mi ricordo che __________ si era
fatta male nel nostro salone a casa. Mi ricordo che _________ voleva passare lì
dove c’era l’aspirapolvere e ha picchiato contro lo stesso” (PS AP 1 5.2.2014,
pag. 6).
La spiegazione dell’imputata è tutt’altro che inverosimile,
ritenuto peraltro che la localizzazione del livido è mal compatibile con una
lesione provocata da percosse inflitte volontariamente: pertanto, i fatti devono
essere, in applicazione del principio in dubio pro reo, accertati nei termini
descritti dalla madre.
f. Restano gli ampi
ematomi sulla schiena e quello sul petto constatati il 16 novembre 2011 nonché
il grande ematoma sul braccio sinistro e il livido sul sedere riscontrati il 7
gennaio 2014.
Al riguardo, si osserva, anzitutto, che tali lesioni sono, per
estensione e localizzazione, difficilmente compatibili con dei colpi
accidentali (salvo il livido al sedere).
Inoltre, le spiegazioni fornite dagli imputati a proposito delle
lesioni più recenti non convincono: quella fornita dal padre (secondo cui __________
sarebbe caduta in salotto ed avrebbe picchiato contro il camino di marmo, cfr.
PS AP 2 5.2.2014, pag. 3 ) non collima con quella data dal figlio (secondo cui
la sorella sarebbe caduta in corridoio vicino al bagno, cfr. PS __________
5.2
, pag. 3-5), mentre la madre - che pure aveva inizialmente sostenuto la
tesi della caduta (cfr. PS AP 1 5.2.2014, pag. 8) -
al dibattimento di primo grado ha cambiato versione (cfr. verbale
d’interrogatorio dell’imputata, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1) pretendendo che il livido al braccio sia da ricondurre alla
visita medica cui __________ sarebbe stata sottoposta in quei giorni (ciò che è
sconfessato dalle dichiarazioni di __________,
cfr. verbale di audizione di __________, all. al verb. dib. di primo
grado, pag. 1-2).
Dagli atti emerge, poi, che la madre di __________ ha saputo in
passato dar prova di comportamenti violenti nei confronti della figlia.
Il 21 luglio 2010 è stata vista utilizzare “i rami della siepe”
per picchiare __________ allo scopo di vincerne la resistenza a scendere dal
pulmino __________:
“ __________ arriva alla sera con il
pulmino dell’__________ davanti a casa e non vuole scendere. Per farla scendere
la mamma utilizza i rami della siepe, picchiandola” (verbale __________
21.7
),
mentre l’11 febbraio 2011 “ha usato la forza” per farla
salire sul mezzo, come riferito da un operatore __________ (cfr. allegato a
segnalazione 22.4.2011 di __________ all’allora Commissione tutoria regionale
di Paradiso).
A ciò aggiungasi che AP 2, dopo qualche reticenza, ha ammesso di
avere, in alcune occasioni, sculacciato la figlia rispettivamente di avere
usato su di lei la pantofola:
“ __________ non vuole tanto fare la
doccia, e allora io le dico “_________ entra!”, alzo un po’ la voce, oppure la
pantofola. E lei entra in doccia. Sa, io l’ho sempre detto anche agli
educatori. Alzate la voce o la pantofola, se necessario. (…) Capita a volte che
si arrabbia e allora toglie i vestiti. E allora lì si alza un po’ la voce,
“vestiti!”. E lei si veste. (…) Non voglio nascondere le cose. Quando per
esempio deve andare in bagno, e non vuole, io mi alzo in piedi, alzo la voce e
prendo in mano la ciabatta e le dico “__________vai” e lei va. (…)
L’interrogante mi chiede se mi è mai successo che quando alzavo la ciabatta
contro __________ quando non ubbidiva gliela tiravo anche la ciabatta e io
rispondo che non mi ricordo. Ma sicuramente… qualche volta sarà successo.
Qualche sculacciata, e la ciabatta sul sedere. Perché… anche per gli eritrei
che ci sono qui consiglio questo. Non so, non mi ricordo quando, ma sarà
sicuramente successo. Perché se dico che non l’ho mai fatto dico bugie. Alzo la
voce e tutto. Oppure se, per esempio, non vuole prendere dei medicamenti,
prendo via da mangiare, gli faccio vedere da mangiare e poi glielo tolgo,
finché prende i medicamenti, per poter mangiare. Sono dei sistemi per
insegnarle le cose” (PS AP 2 5.2.2014, pag. 10-11 e 25-27).
Davanti al primo giudice, l’imputato ha ritrattato, pretendendo di
non avere mai usato la ciabatta per colpire la figlia:
“ Mi si chiede se so spiegare per
quale motivo __________ resta intimorita quando io faccio il gesto di alzare la
pantofola. Devo dire che faccio questo gesto, come ne faccio anche altri,
quando devo far fare a __________ qualcosa, come per esempio lavare i denti.
Lei quando vede questo mio atteggiamento, che può essere anche quello di alzare
il dito, fa poi quello che le si chiede. In ogni caso io non ho mai utilizzato
la pantofola per colpirla” (verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. al
verb. dib. di primo grado, pag. 2).
Che capitasse che i genitori sculacciassero __________ è,
tuttavia, confermato dalle dichiarazioni del fratello __________:
“ mi è capitato di vedere, sia la
mamma che il papà, che, quale metodo educativo, possiamo dire, prendevano con
una certa forza __________ per contenerla quando era agitata o faceva i
capricci. Dipendeva dalla situazione, ma per esempio le davano qualche
sculacciata. Ma sempre per educarla, non perché le vogliono male, ci
mancherebbe. E poi mio padre ha un problema di salute con le spalle e non
riuscirebbe neppure a prenderla con la forza. La sgridano, per il suo bene. (…)
vorrei precisare che quando si parla di prenderla con una certa forza è inteso
non nel senso di trattenerla (anche perché mio padre non ci riesce visti i suoi
problemi di salute), ma dandole qualche sculacciata. Vorrei inoltre precisare
(…) che le sculacciate educative a __________ sono state date sia da mio padre
che da mia madre” (PS __________ 5.2.2014, pag. 4 e 5).
Inoltre, dagli atti emerge che, a dipendenza dei periodi, il clima
in casa __________ è stato assai teso e caldo, caratterizzato da “continui
litigi” tra i coniugi (verbale __________ 21.7.2010).
AP 1 stessa - che aveva problemi di alcolismo - ha ammesso di
avere, in una circostanza, molti anni prima, picchiato il marito:
“ Mi viene chiesto se ho mai picchiato
mio marito. Sì una volta tanti anni fa perché lui era troppo nervoso” (PS AP 1
5.2
, pag. 8).
Benché lo abbia poi ritrattato (verbale d’interrogatorio
dell’imputata, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1), inizialmente AP 1 ha
sostenuto anche di essere stata picchiata dal marito:
“ Mi viene chiesto se mio marito mi ha
mai picchiata. Una volta ero seduta sul divano con lui e la discussione era
sempre quella. Lui partiva sempre per l’Africa. Gli avevo chiesto se potevo
andare con lui e lui aveva rifiutato. È nata una discussione e il risultato è
stato un occhio nero per me” (PS AP 1 5.2.2014, pag. 8).
Che nella famiglia __________ ci si lasciasse andare a gesti
violenti appare, poi, confermato dal fatto che dagli atti emerge che, nel 2010,
l’imputata aveva confidato agli operatori sociali (che ipotizzavano di
ricoverarla per risolvere il suo problema legato all’abuso di alcol) di non
sentirsela di lasciare la figlia a casa da sola con il padre perché temeva che
lui la picchiasse troppo spesso. Nella e-mail di __________ ai servizi sociali
si legge, infatti, che AP 1:
“ non sarebbe d’accordo di lasciare la
figlia a casa insieme al padre perché ha paura che verrebbe picchiata troppo
spesso” (e-mail 2.6.2010 di __________).
Tenuto conto di tutto quanto sopra, questa Corte non può che
accertare che i lividi riscontrati sul corpo di __________ il 16 novembre 2011
e il 7 gennaio 2014 (tranne il livido al sedere che è compatibile con colpi
subiti accidentalmente, durante uno dei frequenti stati di agitazione della
ragazza, cfr. verbale di audizione di __________,
all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1) sono il risultato di percosse che la
giovane ha subito in famiglia. La pubblica accusa ha imputato tali gesti ad
entrambi i genitori e il primo giudice ha seguito tale impostazione senza,
però, indicare su quali elementi probatori poggi il suo giudizio di correità.
La conclusione è frettolosa: difficile - se non impossibile - è,
infatti, ipotizzare che, relativamente a queste due lesioni, i genitori della
giovane abbiano agito in correità.
Ritenuto come dagli atti non emergano elementi che possano, da un
lato, aiutare ad individuare l’autore di questi gesti e/o, dall’altro,
sostenere un giudizio di correità e ricordato come nel diritto penale le colpe
vadano individualizzate, la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati
al primo giudice affinché egli, a sua volta, li rinvii al procuratore pubblico
per il necessario complemento d’inchiesta.
Tassazione della nota d’onorario
13.
La nota professionale
emessa dall’avv. DI 1 per il procedimento di appello appare giustificata, ad
eccezione del tempo esposto per la seconda rilettura dell’allegato di appello,
prestazione che appare eccessiva (./. 1 ora e 15 minuti).
Per il resto, la nota di onorario viene approvata così come
esposta.
Ne discende che la nota professionale emessa dall’avv. DI 1 viene
approvata per fr. 3’032.65 complessivi (corrispondenti a fr. 2'790.- di
onorario, fr. 18.- di spese e fr. 224.65 di IVA).
Visto l’esito dell’appello, in caso di ritorno a miglior fortuna,
essi non saranno tenuti al rimborso allo Stato di quanto versato per il loro
patrocinio.
Tassa di giustizia e
spese
15.
Visto l’esito
dell’appello, gli oneri processuali relativi al procedimento di primo e di
secondo grado rimangono integralmente a carico dello Stato.
Lo Stato rifonderà, inoltre, agli appellanti l’importo di fr. 1’500.-
a titolo di indennizzo per le spese di patrocinio relative al procedimento di
primo grado (art. 436 cpv. 3 CPP).
Nessun indennizzo è invece dovuto per le spese di patrocinio
relative al procedimento di appello ritenuto come gli imputati siano, in questa
sede, al beneficio del gratuito patrocinio (DTF 138 IV 205 consid. 1; STF 6B_144/2012 del 16.8.2012
consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 80 e segg., 84, 135, 139, 379
e segg., 398 e segg. e 409 CPP;
34, 42, 44, 47, 49,
50, 109, 123 e 126 CP;
32 cpv. 1 Cost., 6
par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili,
gli art. 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
pronuncia: 1. L’appello è accolto ai sensi
dei considerandi.
Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono
rinviati alla Pretura penale per procedere ai sensi dei considerandi.
2.
2.1. La nota professionale emessa
dall’avv. DI 1 per il procedimento di appello è approvata per:
- onorario fr. 2'790.00
- spese fr. 18.00
- IVA fr. 224.65
Totale fr. 3'032.65
a carico dello Stato (voce contabile
117.023).
2.2. Visto l’esito
dell’appello, in caso di ritorno a miglior fortuna, AP 2 e AP 1 non saranno
tenuti al rimborso della nota emessa dal loro difensore.
2.3. Contro la presente
decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
2.4. La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via
Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente
dispositivo e la nota d’onorario.
3.
3.1. Gli oneri processuali
relativi al procedimento di primo grado rimangono integralmente a carico dello
Stato.
3.2. Gli oneri processuali
d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
500.00
- altri disborsi fr.
200.00
fr.
700.00
sono posti a carico dello Stato che rifonderà agli appellanti l’importo
di fr. 1’500.- a titolo di indennizzo per le spese di patrocinio relative al
procedimento di primo grado (ex art. 436 cpv. 3 CPP).
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.