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17.2015.12

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18 maggio 2015Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori a __________. __________ per contro trascorre presso il domicilio

dei genitori solo le ore serali, tenuto conto che durante il giorno frequenta

il Centro diurno della Fondazione __________ di __________.

In data 2

dicembre 2010 la Commissione tutoria regionale n. 4 di Paradiso (ora ARP) ha

revocato il ripristino dell’autorità parentale degli imputati sulla figlia __________

e contestualmente iscritto a favore della stessa una tutela nella persona del

signor __________ (cfr. decisione allegata alla raccolta dati di cui all’AI

19)” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 2-3).

A ciò si aggiunge soltanto che AP 2 lavora, su chiamata, quale

interprete per la Polizia e per il Ministero pubblico (cfr. verbale di

interrogatorio dell’imputato, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1;

appello, punto n. 4, pag. 2).

Silente, al riguardo, la sentenza impugnata, occorre precisare qui

che entrambi i coniugi __________ sono incensurati (AI 20 e 21).

Condizioni di salute di __________

5. Come meglio si vedrà

in seguito, questo procedimento penale ruota attorno al comportamento tenuto dai

coniugi __________ nei confronti della figlia __________.

Per meglio inquadrare il contesto in cui esso si inserisce, vale

quindi la pena di descrivere brevemente la situazione in cui la giovane si

trova a vivere, in particolare le sue condizioni di salute e le difficoltà ad

esse legate.

A seguito di un infortunio subito in tenerissima età (PS AP 2

5.2.2014, pag. 5; PS AP 1 5.2.2014, pag. 3) __________ è affetta da una

“ patologia cerebrale caratterizzata

da encefalopatia congenitale non progressiva con un grave ritardo soprattutto a

livello mentale” (scritto 22.1.2014 del dott. __________, primario di

neuropediatria presso l’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, in atti sub

AI 5).

In altri termini, __________, a livello cerebrale, è rimasta una

bambina piccola:

“ è come una bambina, solo nel corpo

di una ventiseienne” (PS __________ 5.2.2014, pag. 4; cfr., pure, PS AP 2

5.2.2014, pag. 6).

Non è in grado di esprimersi verbalmente (PS AP 1 5.2.2014, pag.

3) e deve essere costantemente aiutata nell’igiene personale e nel vestirsi:

“ Mia sorella è una persona che ha

bisogno sempre di essere seguita” (PS __________ 5.2.2014, pag. 5; cfr., anche,

PS AP 2 5.2.2014, pag. 9; PS AP 1 5.2.2014, pag. 3 e 5).

All’inizio degli anni ’90, __________ ha iniziato a frequentare la

__________ che, pur con qualche interruzione nel corso degli anni, continua a

frequentare ancora oggi. In alcuni periodi vi trascorreva soltanto la giornata

mentre in altri periodi vi rimaneva anche a dormire, rientrando al domicilio

dei genitori soltanto nei fine settimana e per le vacanze (PS AP 2 5.2.2014, pag.

6-7; PS AP 1 5.2.2014, pag. 4).

Le comunicazioni tra genitori e operatori dell’__________

avvenivano tramite un quaderno su cui quotidianamente chi aveva in cura __________

annotava le attività svolte e eventuali accadimenti particolari.

Trattasi di uno strumento importante che, unitamente alle

valutazioni annuali compilate dagli operatori dell’__________, permette di

comprendere (o almeno aiuta a farlo) le condizioni di vita di __________.

In particolare, dalla valutazione annuale riferita al 2013, emerge

quanto segue:

“ __________ non ha nessun handicap

fisico. (…) La conformazione dei piedi (…) e il sovrappeso le conferiscono una

andatura goffa e pesante. Non ha problemi a livello degli arti superiori. (…) __________

è parzialmente autonoma per quanto riguarda l’igiene orale e l’igiene intima.

(…) Vi sono dei periodi nei quali è più tranquilla e collaborante e dimostra

una certa autonomia nel gestire la propria igiene, mentre diventa oppositiva

quando è agitata e sovraeccitata. (…) A livello cognitivo __________ presenta

un ritardo intellettivo. Si esprime verbalmente con vocalizzi che corrispondono

a oggetti, persone, azioni e aggettivi, ma sono abbastanza limitati. (…) Quando

i suoi mezzi per farsi capire non danno dei risultati la sua ansia aumenta fino

al punto di mettere le mani addosso al suo interlocutore, nel tentativo

disperato di costringerlo a capire” (pag. 1-4);

“ __________ capisce bene un linguaggio

semplice, chiaro e con tematiche riguardanti la quotidianità e l’ambiente

circostante. (…) Il suo stato di eccitazione psicomotoria determina fortemente

la sua capacità di concentrazione” (pag. 3);

“ __________ ha una personalità

esuberante e una fisicità irrompente (…) Ha un grande bisogno di avere

l’attenzione di qualcuno su di sé e utilizza ogni mezzo per averla. (…) Cerca

molto il contatto fisico sia in modo positivo (abbracci, carezze, baci) che

negativo (spinge, strappa i vestiti, stringe forte); in entrambi i casi questa

forma di entrare in contatto risulta spesso inadeguata, troppo invadente, rozza

e priva di limitazioni. (…) In alcuni momenti __________ entra in uno stato di

agitazione e/o opposizione tale, per cui ogni tentativo di contenerla risulta

vano e non ascolta più l’operatore. (…) sa scegliere l’operatore o il compagno

da provocare con azioni fastidiose come mettere ripetutamente le mani sulla

bocca oppure dare dei colpetti in testa o sul viso, a volte risulta difficile

farla smettere. Nei momenti di forte agitazione mette in atto delle

provocazioni e cerca di stabilire lei le regole per esempio decide chi deve

metterle la giacca, le scarpe, portarla al pulmino, ecc. (…) il comportamento

di __________ risulta spesso poco adeguato perciò ha bisogno di essere

contenuta e seguita da vicino. (…) può anche essere dispettosa. (…) __________

è molto espansiva esprime le sue emozioni in modo eccessivo e non sempre in

modo controllato (risate, grida, urli, abbracci, ecc.). Può essere eccessiva

sia nell’espressione di emozioni positive che negative” (pag. 5-7).

Nel quaderno __________ sono, poi, registrati diversi episodi di

agitazione che mettono in evidenza le importanti difficoltà di gestione del

comportamento della giovane. A titolo di esempio, si riportano qui alcune

annotazioni:

- 1.2.2011: “era molto agitata. Ha fatto diverse scenate con urli,

tirando l’operatore dai vestiti”;

- 30.3.2011: “Oggi __________

era molto inadeguata e ripetitiva”;

- 12.4.2011: “Oggi __________ è molto agitata (…) ha graffiato una

collega. Durante un momento di crisi più tardi ha rotto la porta dell’armadio”;

- 22.8.2011: “__________oggi era agitata (…) Stamattina ha rotto la

collana e ho dovuto togliergli la camicia perché voleva romperla”;

- 28.9.2011: “__________era

molto agitata oggi”;

- 5.3.2012: “Giornata agitata. Fin dal mattino __________ è parsa

nervosa e con problemi”;

- 3.4.2012: “__________ancora un po’ raffreddata passa una

giornata difficile e spesso è inadeguata e deve essere ripresa”;

- 5.4.2012: “Qualche momento di

agitazione dove è stata ripresa”;

- 18.6.2012: “Oggi abbastanza agitata, ha fatto storie un po’ per

tutto, andare in bagno e durante l’attività di canto. (…) Quando è andata in

bagno alle 16.00 si è data dei colpi in pancia”;

- 19.6.2012: “__________è ancora abbastanza agitata oggi. È

oppositiva e come ieri fa storie quasi per tutto”;

- 11.9.2012: “__________oggi è stata ingestibile. È stata nervosa,

agitata e spesso con le mani addosso”;

- 20.9.2012: “Oggi durante tutta la giornata __________ è stata molto

agitata. Nel pomeriggio, ha fatto molti momenti in cui era totalmente

inadeguata. Ha rotto una porta del bagno, ma siamo per fortuna riusciti a

ripararla”;

- 24.9.2012: “quando è arrivata dal pulmino è salita praticamente

nuda e tutta bagnata e molto agitata”;

- 12.11.2012: “__________oggi

era abbastanza agitata e oppositiva”;

- 6.12.2012: “Dopo pranzo è invece molto più agitata e spesso poco

gestibile”.

Le difficoltà di gestione della ragazza sono confermate anche da __________,

uno degli operatori __________ che si prendono cura di __________:

“ __________ a dipendenza dei periodi

e del suo stato d’animo può anche presentare dei comportamenti agitati. (…) __________

non ha un’aggressività volontaria verso qualcuno ma il suo modo di gestire il

suo stato d’ansia la porta ad avere reazioni come lo strattonare altri,

sbattere le porte o lanciare oggetti per terra” (verbale di audizione di __________,

all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1).

Anche la madre ha parlato delle difficoltà a cui è confrontata a

causa del carattere e dello stato di __________:

“ o sul pullmino o non importa dove,

ad un certo momento lei apriva lo zaino e rovesciava il contenuto per terra.

(…) quando __________ rovesciava il contenuto dello zaino per terra, urlava,

guardavano tutti. (…) __________ quando ci sono delle persone che non conosce

si spoglia completamente (…) Io mi vergogno quando __________ con i suoi

comportamenti attira l’attenzione delle persone” (PS AP 1 5.2.2014, pag. 4-5 e

6).

Avvio del procedimento penale e inchiesta

6. Sulle circostanze

che hanno dato avvio all’inchiesta si riporta, sempre in applicazione dell’art.

82 cpv. 4 CPP, il considerando n. 2 della sentenza impugnata:

“ In data 7 gennaio 2014, la direzione

della __________ ha segnalato alla Polizia un presunto maltrattamento ai danni

della ragazza, la quale era rientrata all’istituto, dopo aver trascorso le

vacanze di Natale in famiglia, con dei vistosi lividi in varie parti del corpo.

A seguito di tale segnalazione, l’autorità inquirente ha acquisito copia

dell’incarto tutorio dal quale è emersa una situazione familiare piuttosto

complessa, con sporadici episodi di violenza domestica e abuso di alcolici da

parte della madre AP 1. Dalla raccolta dati relativi a __________ allegata alla

suddetta segnalazione emerge che una situazione di presunto maltrattamento in

relazione a dei lividi sul volto e sul braccio, constatati dopo il rientro dal

proprio domicilio, era già stata segnalata all’Autorità tutoria di Paradiso in

data 22 aprile 2011, restando tuttavia senza seguito (cfr. scritto 22 aprile

2011 e relativi allegati; AI 19)” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 3).

7. In corso d’inchiesta

sono stati sentiti gli imputati e, in qualità di persona informata sui fatti,

il figlio __________.

Al dibattimento di primo grado, oltre che all’audizione degli

imputati, si è proceduto all’audizione testimoniale di __________.

Delle loro dichiarazioni si dirà in seguito.

Proprio in considerazione del suo stato di salute si è, per

contro, rinunciato ad interrogare __________.

Sentenza di primo grado

8. Valutate tutte le

prove agli atti, in esito al dibattimento tenutosi il 18 novembre 2014, il

presidente della Pretura penale, pur senza prendere posizione sui singoli lividi

constatati dagli operatori dell’__________, ha ritenuto i coniugi __________

autori colpevoli di lesioni semplici commesse nei confronti della figlia __________

nel periodo compreso tra il gennaio 2011 e il 7 gennaio 2014.

Appello

9. Con il loro appello,

i coniugi __________ chiedono di essere prosciolti, in applicazione del

principio in dubio pro reo, dall’accusa di avere malmenato la figlia.

Rilevano che i due medici che hanno avuto in cura __________ non

hanno ricondotto le lesioni - che hanno visto soltanto in fotografia (ad

eccezione dei lividi del gennaio 2014 che il dott. __________ ha constatato

personalmente) - ad un determinato comportamento ed evidenziano come il dott. __________

(che ha in cura la figlia da oltre 20 anni) abbia dichiarato di non avere mai

notato sul corpo della ragazza segni che facessero sospettare dei

maltrattamenti.

Lamentano che il primo giudice non ha considerato e approfondito

l’ipotesi formulata da uno dei suddetti medici secondo cui __________ avrebbe

potuto procurarsi da sola i lividi durante uno degli stati di agitazione

psicomotoria da cui spesso veniva (e viene) colta e sottolineano che i

contenuti dei diari __________ “confermano l’attendibilità di questa

ipotesi” (appello, punto n. 18, pag. 14).

10. Va, anzitutto,

chiarito che, nel periodo considerato dal DA, gli operatori __________ hanno

constatato sul corpo di __________ i seguenti segni:

- 30

gennaio 2011: ematoma sotto il mento (cfr. quaderno __________);

- il

7 marzo 2011: ematoma sotto l’occhio destro (cfr. foto n. 1 allegata al PS AP 1

5.2.2014);

- il

23 marzo 2011: due ematomi sul braccio sinistro (cfr. foto n. 2 allegata al PS AP

1 5.2.2014);

- il

10 maggio 2011: un bernoccolo con escoriazione sulla fronte, sopra l’occhio

sinistro (cfr. foto n. 3 allegata al PS AP 1 5.2.2014);

Considerandi

- il

16.

novembre 2011: ampi ematomi sulla schiena e uno sul petto (cfr. foto n. 4-6

allegate al PS AP 1 5.2.2014);

- il

12.

marzo 2013: ematoma sulla caviglia sinistra (cfr. foto n. 7 allegata al PS AP

1.

5.2.2014);

- il

7.

gennaio 2014: grande ematoma sul braccio sinistro e un ematoma sul sedere

(cfr. foto n. 8 allegata al PS AP 1 5.2.2014).

11.

a. Nulla è dato di sapere

circa il livido sotto il mento constatato a fine gennaio 2011. Al di là del

fatto che i genitori hanno fornito una spiegazione di cui, data la scarsa

armonia dei movimenti di __________, non si ha motivo di dubitare, non vi sono

elementi agli atti che permettano di stabilire che esso fosse di importanza

tale da costituire una lesione semplice ai sensi dell’art. 123 CP.

Quindi, quand’anche si dovesse - per ipotesi - ritenere che tale

ematoma sia la conseguenza di un’azione di forza dei genitori nei confronti

della figlia (e non di una caduta o altro), nulla in atti consentirebbe di

escludere, in applicazione del principio in dubio pro reo, che essi si siano

limitati a delle vie di fatto che, risalenti a più di tre anni prima della

sentenza di primo grado, sarebbero prescritte (cfr. art. 126 in combinazione con l’art. 109 CP).

b. Del livido sotto

l’occhio destro constatato il 7 marzo 2011 si osserva, anzitutto, la sua

irrilevanza. Si tratta, infatti, di un segno tanto minuscolo da risultare

addirittura difficilmente riconoscibile sulla fotografia che lo ritrae.

Proprio per la sua banalità, ad esso non può essere dato alcun

particolare significato.

Non si può, in particolare, escludere che la ragazza se lo sia

procurato da sola, tanto più che l’operatore __________ sentito dal primo

giudice ha spiegato che capitava che __________ si desse dei colpi in testa o

in altre parti del corpo:

“ Capita che abbia anche atteggiamenti

maneschi verso se stessa, in particolare si picchia la testa con la mano

aperta. È plausibile, come riferito da una collega in un passaggio (ndr: del

quaderno __________) che mi è stato letto, che si sia picchiata anche sulla

pancia” (verbale di audizione di __________, all. al verb. dib. di primo grado,

pag. 1; cfr., pure, quaderno __________, annotazione relativa al 18.6.2012).

Gli atti non permettono, pertanto, di ipotizzare un intervento

violento di un terzo quale origine del segno riscontrato sotto l’occhio di __________.

Ma quand’anche - per ipotesi - ciò fosse, vista la ridottissima

importanza del livido, si tratterebbe al massimo di vie di fatto che, giudicate

in primo grado oltre tre anni dopo essere state commesse, sarebbero prescritte

(cfr. art. 126 in combinazione con l’art. 109 CP).

c. Quanto ai due

ematomi constatati il 23 marzo 2011 va detto che - da un lato, per la loro

localizzazione sul braccio e, dall’altro, per la loro forma che ricorda quella

delle dita di una mano - appare altamente verosimile che essi siano stati

causati da una presa, dotata di una certa forza, al braccio. La madre di __________

ha dato atto di avere, a volte, dovuto agire energicamente per contenere la

figlia. Proprio con riferimento ai lividi sul braccio riscontrati il 23 marzo

2011, ha, infatti, dichiarato:

“ Per la verità non ricordo questi

lividi. Come mi dicono le interroganti questi lividi sono dati da una presa al

braccio con le mani. Allora questo è possibile che l’abbia fatto io, non l’ho

mai picchiata ma capita che io la prendevo per le braccia. Non mi ricordo più

per quale motivo ma può essere successo che per trattenerla le ho provocato

questi lividi. Preciso che __________ quando ci sono delle persone che non

conosce si spoglia completamente ed io per evitare che si mostri nuda la devo

contenere tenendola per le braccia. (…) non ho mai picchiato mia figlia e

questo vale anche per mio marito e mio figlio. È vero che in alcune circostanze

l’ho trattenuta in modo un po’ troppo violento e qualche segno come già detto,

glielo posso aver provocato io” (PS AP 1 5.2.2014, pag. 6 e 8).

Nelle concrete circostanze, dunque, ritenute le peculiarità

comportamentali di __________ e le difficoltà che la sua gestione implica, il

fatto che uno dei suoi genitori l’abbia afferrata per il braccio causandole dei

lividi ancora non può essere considerato costitutivo del reato di lesioni

semplici ai sensi dell’art. 123 CP già solo per assenza del presupposto

soggettivo. L’ipotesi fattuale che non può essere ragionevolmente esclusa - e

che va, dunque, accertata in applicazione del principio in dubio pro reo - è,

infatti, quella per cui le trattenute erano finalizzate a gestire momenti di

agitazione e che, proprio a causa di tale stato e della corporatura della

ragazza, fosse difficile dosare la forza necessaria (senza dimenticare che la

fragilità della pelle di __________ - che risulta dalle dichiarazioni della

madre e del fratello - potrebbe aver favorito la comparsa di ematomi quali

quelli in discussione).

d. Il bernoccolo e la

relativa piccola escoriazione constatati il 10 maggio 2011 sulla fronte di __________

sono stati così spiegati dalla madre:

“ mi sembra che questa lesione se la

sia procurata a casa nostra quando entrambe siamo cadute. Se non mi ricordo

male, lei voleva a tutti i costi le patatine che non poteva mangiare. Nel

tentativo di fermarla siamo entrambe cadute. Io mi ero pure fatta male al naso

e al mento” (PS AP 1 5.2.2014, pag. 6).

Ritenuto come dagli atti emerga che l’incedere di __________ è “goffo

e pesante” (cfr. valutazione annuale 2013, pag. 1), visto come sia chiaro

che le intemperanze della ragazza esigevano un costante controllo (anche con

trattenute “fisiche”) e considerato come il bernoccolo sia in sé maggiormente

compatibile con l’ipotesi di una perdita di equilibrio (e conseguente battuta

del capo) che non con quella di percosse (non è propriamente usuale percuotere

qualcuno sulla fronte), questa Corte ritiene molto più verosimile che il

bernoccolo in questione sia stato provocato dalla caduta descritta da AP 1 (o

da un’altra perdita di equilibrio che, fra le molte, potrebbe essere stata

dimenticata) che da percosse inflitte dai genitori alla figlia.

e. Questa la spiegazione

fornita dalla madre di __________ per l’ematoma alla caviglia sinistra del 12

marzo 2013:

“ mi ricordo che __________ si era

fatta male nel nostro salone a casa. Mi ricordo che _________ voleva passare lì

dove c’era l’aspirapolvere e ha picchiato contro lo stesso” (PS AP 1 5.2.2014,

pag. 6).

La spiegazione dell’imputata è tutt’altro che inverosimile,

ritenuto peraltro che la localizzazione del livido è mal compatibile con una

lesione provocata da percosse inflitte volontariamente: pertanto, i fatti devono

essere, in applicazione del principio in dubio pro reo, accertati nei termini

descritti dalla madre.

f. Restano gli ampi

ematomi sulla schiena e quello sul petto constatati il 16 novembre 2011 nonché

il grande ematoma sul braccio sinistro e il livido sul sedere riscontrati il 7

gennaio 2014.

Al riguardo, si osserva, anzitutto, che tali lesioni sono, per

estensione e localizzazione, difficilmente compatibili con dei colpi

accidentali (salvo il livido al sedere).

Inoltre, le spiegazioni fornite dagli imputati a proposito delle

lesioni più recenti non convincono: quella fornita dal padre (secondo cui __________

sarebbe caduta in salotto ed avrebbe picchiato contro il camino di marmo, cfr.

PS AP 2 5.2.2014, pag. 3 ) non collima con quella data dal figlio (secondo cui

la sorella sarebbe caduta in corridoio vicino al bagno, cfr. PS __________

5.2

, pag. 3-5), mentre la madre - che pure aveva inizialmente sostenuto la

tesi della caduta (cfr. PS AP 1 5.2.2014, pag. 8) -

al dibattimento di primo grado ha cambiato versione (cfr. verbale

d’interrogatorio dell’imputata, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1) pretendendo che il livido al braccio sia da ricondurre alla

visita medica cui __________ sarebbe stata sottoposta in quei giorni (ciò che è

sconfessato dalle dichiarazioni di __________,

cfr. verbale di audizione di __________, all. al verb. dib. di primo

grado, pag. 1-2).

Dagli atti emerge, poi, che la madre di __________ ha saputo in

passato dar prova di comportamenti violenti nei confronti della figlia.

Il 21 luglio 2010 è stata vista utilizzare “i rami della siepe”

per picchiare __________ allo scopo di vincerne la resistenza a scendere dal

pulmino __________:

“ __________ arriva alla sera con il

pulmino dell’__________ davanti a casa e non vuole scendere. Per farla scendere

la mamma utilizza i rami della siepe, picchiandola” (verbale __________

21.7

),

mentre l’11 febbraio 2011 “ha usato la forza” per farla

salire sul mezzo, come riferito da un operatore __________ (cfr. allegato a

segnalazione 22.4.2011 di __________ all’allora Commissione tutoria regionale

di Paradiso).

A ciò aggiungasi che AP 2, dopo qualche reticenza, ha ammesso di

avere, in alcune occasioni, sculacciato la figlia rispettivamente di avere

usato su di lei la pantofola:

“ __________ non vuole tanto fare la

doccia, e allora io le dico “_________ entra!”, alzo un po’ la voce, oppure la

pantofola. E lei entra in doccia. Sa, io l’ho sempre detto anche agli

educatori. Alzate la voce o la pantofola, se necessario. (…) Capita a volte che

si arrabbia e allora toglie i vestiti. E allora lì si alza un po’ la voce,

“vestiti!”. E lei si veste. (…) Non voglio nascondere le cose. Quando per

esempio deve andare in bagno, e non vuole, io mi alzo in piedi, alzo la voce e

prendo in mano la ciabatta e le dico “__________vai” e lei va. (…)

L’interrogante mi chiede se mi è mai successo che quando alzavo la ciabatta

contro __________ quando non ubbidiva gliela tiravo anche la ciabatta e io

rispondo che non mi ricordo. Ma sicuramente… qualche volta sarà successo.

Qualche sculacciata, e la ciabatta sul sedere. Perché… anche per gli eritrei

che ci sono qui consiglio questo. Non so, non mi ricordo quando, ma sarà

sicuramente successo. Perché se dico che non l’ho mai fatto dico bugie. Alzo la

voce e tutto. Oppure se, per esempio, non vuole prendere dei medicamenti,

prendo via da mangiare, gli faccio vedere da mangiare e poi glielo tolgo,

finché prende i medicamenti, per poter mangiare. Sono dei sistemi per

insegnarle le cose” (PS AP 2 5.2.2014, pag. 10-11 e 25-27).

Davanti al primo giudice, l’imputato ha ritrattato, pretendendo di

non avere mai usato la ciabatta per colpire la figlia:

“ Mi si chiede se so spiegare per

quale motivo __________ resta intimorita quando io faccio il gesto di alzare la

pantofola. Devo dire che faccio questo gesto, come ne faccio anche altri,

quando devo far fare a __________ qualcosa, come per esempio lavare i denti.

Lei quando vede questo mio atteggiamento, che può essere anche quello di alzare

il dito, fa poi quello che le si chiede. In ogni caso io non ho mai utilizzato

la pantofola per colpirla” (verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. al

verb. dib. di primo grado, pag. 2).

Che capitasse che i genitori sculacciassero __________ è,

tuttavia, confermato dalle dichiarazioni del fratello __________:

“ mi è capitato di vedere, sia la

mamma che il papà, che, quale metodo educativo, possiamo dire, prendevano con

una certa forza __________ per contenerla quando era agitata o faceva i

capricci. Dipendeva dalla situazione, ma per esempio le davano qualche

sculacciata. Ma sempre per educarla, non perché le vogliono male, ci

mancherebbe. E poi mio padre ha un problema di salute con le spalle e non

riuscirebbe neppure a prenderla con la forza. La sgridano, per il suo bene. (…)

vorrei precisare che quando si parla di prenderla con una certa forza è inteso

non nel senso di trattenerla (anche perché mio padre non ci riesce visti i suoi

problemi di salute), ma dandole qualche sculacciata. Vorrei inoltre precisare

(…) che le sculacciate educative a __________ sono state date sia da mio padre

che da mia madre” (PS __________ 5.2.2014, pag. 4 e 5).

Inoltre, dagli atti emerge che, a dipendenza dei periodi, il clima

in casa __________ è stato assai teso e caldo, caratterizzato da “continui

litigi” tra i coniugi (verbale __________ 21.7.2010).

AP 1 stessa - che aveva problemi di alcolismo - ha ammesso di

avere, in una circostanza, molti anni prima, picchiato il marito:

“ Mi viene chiesto se ho mai picchiato

mio marito. Sì una volta tanti anni fa perché lui era troppo nervoso” (PS AP 1

5.2

, pag. 8).

Benché lo abbia poi ritrattato (verbale d’interrogatorio

dell’imputata, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1), inizialmente AP 1 ha

sostenuto anche di essere stata picchiata dal marito:

“ Mi viene chiesto se mio marito mi ha

mai picchiata. Una volta ero seduta sul divano con lui e la discussione era

sempre quella. Lui partiva sempre per l’Africa. Gli avevo chiesto se potevo

andare con lui e lui aveva rifiutato. È nata una discussione e il risultato è

stato un occhio nero per me” (PS AP 1 5.2.2014, pag. 8).

Che nella famiglia __________ ci si lasciasse andare a gesti

violenti appare, poi, confermato dal fatto che dagli atti emerge che, nel 2010,

l’imputata aveva confidato agli operatori sociali (che ipotizzavano di

ricoverarla per risolvere il suo problema legato all’abuso di alcol) di non

sentirsela di lasciare la figlia a casa da sola con il padre perché temeva che

lui la picchiasse troppo spesso. Nella e-mail di __________ ai servizi sociali

si legge, infatti, che AP 1:

“ non sarebbe d’accordo di lasciare la

figlia a casa insieme al padre perché ha paura che verrebbe picchiata troppo

spesso” (e-mail 2.6.2010 di __________).

Tenuto conto di tutto quanto sopra, questa Corte non può che

accertare che i lividi riscontrati sul corpo di __________ il 16 novembre 2011

e il 7 gennaio 2014 (tranne il livido al sedere che è compatibile con colpi

subiti accidentalmente, durante uno dei frequenti stati di agitazione della

ragazza, cfr. verbale di audizione di __________,

all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1) sono il risultato di percosse che la

giovane ha subito in famiglia. La pubblica accusa ha imputato tali gesti ad

entrambi i genitori e il primo giudice ha seguito tale impostazione senza,

però, indicare su quali elementi probatori poggi il suo giudizio di correità.

La conclusione è frettolosa: difficile - se non impossibile - è,

infatti, ipotizzare che, relativamente a queste due lesioni, i genitori della

giovane abbiano agito in correità.

Ritenuto come dagli atti non emergano elementi che possano, da un

lato, aiutare ad individuare l’autore di questi gesti e/o, dall’altro,

sostenere un giudizio di correità e ricordato come nel diritto penale le colpe

vadano individualizzate, la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati

al primo giudice affinché egli, a sua volta, li rinvii al procuratore pubblico

per il necessario complemento d’inchiesta.

Tassazione della nota d’onorario

13.

La nota professionale

emessa dall’avv. DI 1 per il procedimento di appello appare giustificata, ad

eccezione del tempo esposto per la seconda rilettura dell’allegato di appello,

prestazione che appare eccessiva (./. 1 ora e 15 minuti).

Per il resto, la nota di onorario viene approvata così come

esposta.

Ne discende che la nota professionale emessa dall’avv. DI 1 viene

approvata per fr. 3’032.65 complessivi (corrispondenti a fr. 2'790.- di

onorario, fr. 18.- di spese e fr. 224.65 di IVA).

Visto l’esito dell’appello, in caso di ritorno a miglior fortuna,

essi non saranno tenuti al rimborso allo Stato di quanto versato per il loro

patrocinio.

Tassa di giustizia e

spese

15.

Visto l’esito

dell’appello, gli oneri processuali relativi al procedimento di primo e di

secondo grado rimangono integralmente a carico dello Stato.

Lo Stato rifonderà, inoltre, agli appellanti l’importo di fr. 1’500.-

a titolo di indennizzo per le spese di patrocinio relative al procedimento di

primo grado (art. 436 cpv. 3 CPP).

Nessun indennizzo è invece dovuto per le spese di patrocinio

relative al procedimento di appello ritenuto come gli imputati siano, in questa

sede, al beneficio del gratuito patrocinio (DTF 138 IV 205 consid. 1; STF 6B_144/2012 del 16.8.2012

consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 80 e segg., 84, 135, 139, 379

e segg., 398 e segg. e 409 CPP;

34, 42, 44, 47, 49,

50, 109, 123 e 126 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili,

gli art. 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

pronuncia: 1. L’appello è accolto ai sensi

dei considerandi.

Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono

rinviati alla Pretura penale per procedere ai sensi dei considerandi.

2.

2.1. La nota professionale emessa

dall’avv. DI 1 per il procedimento di appello è approvata per:

- onorario fr. 2'790.00

- spese fr. 18.00

- IVA fr. 224.65

Totale fr. 3'032.65

a carico dello Stato (voce contabile

117.023).

2.2. Visto l’esito

dell’appello, in caso di ritorno a miglior fortuna, AP 2 e AP 1 non saranno

tenuti al rimborso della nota emessa dal loro difensore.

2.3. Contro la presente

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

2.4. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

dispositivo e la nota d’onorario.

3.

3.1. Gli oneri processuali

relativi al procedimento di primo grado rimangono integralmente a carico dello

Stato.

3.2. Gli oneri processuali

d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

500.00

- altri disborsi fr.

200.00

fr.

700.00

sono posti a carico dello Stato che rifonderà agli appellanti l’importo

di fr. 1’500.- a titolo di indennizzo per le spese di patrocinio relative al

procedimento di primo grado (ex art. 436 cpv. 3 CPP).

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.