17.2015.124
Proscioglimento dall’accusa di falsa testimonianza. Principio in dubio pro reo nella valutazione delle prove. Indennizzo dell’imputato ex art. 432 cpv. 1 CPP
22 agosto 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.124
17.2016.64
17.2016.87
Locarno
22 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Giovanni Celio e Angelo Olgiati
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 9 luglio 2015 da
AP 1
rappr. dall’DI 1
contro la sentenza emanata il 7
luglio 2015 (motivazione scritta intimata l’11 agosto 2015) dalla Pretura
penale di Bellinzona nei confronti di
IM 1
rappr. dall’avv. DI 2
richiamata la dichiarazione di appello 31 agosto 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Il 10 novembre 2010
l’arch. IM 1 ha deliberato nella sua veste di progettista e direttore dei
lavori le “opere da gessatore, isolazione facciate e soffitti ribassati” alla AP
1, nell’ambito della riattazione e ristrutturazione della casa plurifamiliare
che sorge sulla particella n. __________ RFD di __________ appartenente a __________
(suo cugino).
Al termine dei lavori, non tutto l’importo fatturato dalla ditta
appaltatrice è stato pagato dai committenti (ovvero __________ e la moglie __________),
rimanendo scoperta la somma di fr. 57'342.15. I tentativi delle parti di
comporre transattivamente la vertenza non hanno portato ad un esito concreto,
di modo che il 24 maggio 2011 la AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano per ottenere l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli
artigiani e degli imprenditori sul fondo per l’importo di fr. 51'376.- e, in
seguito, ha inoltrato nei confronti dei committenti un’azione creditoria per
l’incasso di fr. 57'342.15.
B. Nel corso dell’istruttoria
del procedimento civile, IM 1 è stato sentito quale testimone. Durante la sua
audizione del 14 dicembre 2011 egli ha tra l’altro affermato:
“ In fase di liquidazione quando ci
siamo trovati in febbraio del 2011 ad allestire i rilievi delle opere di
intonaco eseguite, su certe posizioni, sempre con il signor __________, ci
siamo trovati d’accordo su come liquidarle, su altre no perché riguardavano i
bollettini a regia sub doc. 1 da trasformare a misura sulla base del
descrittivo del capitolato. Questi bollettini costituivano una traccia di
lavoro ma non erano fedefacenti per quanto attiene agli accordi che dovevano
intervenire successivamente. Ciò è dimostrato dal fatto che, contrariamente
alla prassi, questi bollettini non indicavano alcun prezzo unitario delle ore e
nemmeno quale materiale è stato usato. La ditta attrice ha fatturato il
materiale usato in sede di liquidazione, senza avermelo anticipatamente
sottoposto per un preavviso. […]
Alcuni dei
bollettini da me firmati, oggi non vengono più riconosciuti e si chiede la
trasformazione della relativa fatturazione a misura perché rientrano nel
contesto del capitolato, come d’altra parte è stato fatto per altre opere.
Anche se si tratta materialmente di bollettini per la fatturazione a regìa, in realtà
questi venivano compilati soprattutto per avere una chiara descrizione delle
opere eseguite a prescindere dal fatto che si trattasse di lavori che sarebbero
stati fatturati a misura oppure a regia. Questo è stato concordato con il
signor __________ nel corso dei lavori. Lo stesso discorso vale anche per i
bollettini a regia che riguardano la posa del telone sui ponteggi”.
C. Sempre all’udienza
del 14 dicembre 2011 è stato sentito quale testimone anche __________, tecnico
edile della AP 1, il quale ha fra l’altro affermato quanto segue:
“ Prima di eseguire le opere con
l’architetto IM 1 si era deciso che le parti che prevedevano un’esecuzione più
facile venissero poi fatturate a misura e quelle più difficili, come
l’intonacatura di pareti in pietrame, a regia […]. Noi allestivamo un
bollettino per tutti i lavori a regia che venivano svolti, poi li sottoponevamo
all’arch. IM 1 ogni settimana. Non è corretto dire che i bollettini avessero
unicamente una funzione descrittiva di traccia per tutti i lavori, indipendentemente
dal fatto che sarebbero stati fatturati a misura o a regia. I bollettini, a mio
modo di vedere, venivano allestiti per i lavori che sarebbero poi stati
fatturati a regia. I bollettini che non risultano firmati dall’arch. IM 1, o
dai committenti, sono stati poi considerati per la fatturazione a misura e ciò
solo in fase di liquidazione. […]. Confermo che le opere fatturate a regia
corrispondono ai bollettini firmati.”
D. Il 9 maggio 2012 la AP
1 ha denunciato IM 1 per il reato di falsa testimonianza, sostenendo che le
dichiarazioni da lui rilasciate nel corso della sua audizione del 14 dicembre
2011 sono smentite non solo dalle dichiarazioni di __________ bensì anche dallo
scritto 16 febbraio 2011 dello stesso architetto IM 1, nel quale vengono
indicati i lavori da fatturare a misura mentre il resto doveva essere fatturato
a regia. La denunciante si è altresì costituita accusatrice privata.
E. Dopo aver raccolto
ulteriore documentazione e avere interrogato __________, __________ - direttore
della AP 1 - e IM 1, il Procuratore pubblico con decreto d’accusa dell’11
dicembre 2013 ha dichiarato IM 1 colpevole del reato di falsa testimonianza con
riferimento alle sopra ricordate affermazioni, proponendone la condanna a una
pena pecuniaria di fr. 10'800.-, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni, corrispondente a 90 aliquote giornaliere di fr. 120.-
ciascuna, a una multa di fr. 1'200.-, al pagamento alla AP 1 della somma di fr.
3'168.45 quale indennità nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese giudiziarie, rinviando l’accusatrice privata al competente foro civile
per le sue pretese di risarcimento del danno.
F. Contro il decreto di
accusa IM 1 ha interposto tempestiva opposizione il 19 dicembre 2013. Con
decisione del 24 gennaio 2014 il Procuratore pubblico ha confermato il decreto
di accusa e ha pertanto trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura
penale.
Svolto il dibattimento, con sentenza del 7 luglio 2015 il giudice
della Pretura penale ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di falsa
testimonianza, ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico dello Stato,
assegnando a IM 1 un’indennità di fr. 4'786.50.
G. Il 9 luglio 2015 la AP
1 ha annunciato di appellare la sentenza appena citata e, ricevutane la
motivazione scritta, ha inoltrato la dichiarazione di appello il 31 agosto
2015, chiedendo che nel dibattimento di appello venisse sentito quale testimone
__________, richiesta che la Presidente di questa Corte ha respinto con decreto
dell’11 febbraio 2016. Ottenuto l’accordo delle parti allo svolgimento del
processo con la procedura scritta, la Presidente ha assegnato all’appellante un
termine di 20 giorni - in seguito prorogato su richiesta di quest’ultimo sino
al 29 marzo 2016 - per presentare la motivazione scritta dell’appello che è
stato inviato il 23 marzo 2016 e in cui l’accusatrice privata chiede che in
accoglimento dell’appello IM 1 venga condannato per il reato di falsa
testimonianza, domandando altresì che le tasse e le spese del procedimento vengano
poste a suo carico e che l’imputato sia astretto a versarle un indennizzo di
fr. 9'501.45.
H. Con scritto del 4
aprile 2016 il giudice della Pretura penale ha comunicato di non avere
osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Anche il
Procuratore pubblico, in data 11 aprile 2016, ha comunicato di rimettersi al
giudizio della Corte di appello. Nelle proprie osservazioni del 18 aprile 2016 IM
1 chiede che l’appello venga respinto, domandando l’accoglimento della propria
istanza di indennizzo quantificata complessivamente in fr. 17'470.60. Con
replica del 4 maggio 2016 l’accusatrice privata ha ribadito le proprie
richieste e con duplica del 19 maggio 2016 l’imputato ha a sua volta confermato
le proprie domande.
in diritto: 1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
In base all’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale
d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado,
il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un
nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
del giudice precedente e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce quella di primo
grado (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli
elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente
amministrate (DTF inc.6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 con rinvio a
Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1,
confermata nella DTF inc.6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr.,
inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Niklaus
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2009, ad art. 398, n. 7).
2. Nel giudizio
impugnato il giudice della Pretura penale ha rilevato che le versioni delle
parti in merito alle modalità con cui dovevano essere fatturate le opere di
gessatura sono diverse e che non esiste alcun documento scritto riguardante le
pattuizioni iniziali. La sussistenza di accordi unicamente verbali - ha
proseguito il primo giudice - è da ascrivere ai rapporti di fiducia
inizialmente esistenti tra le parti, in considerazione da un lato del legame di
parentela tra imputato e proprietario del fondo sui quali sono stati eseguiti i
lavori e dall’altro per la conoscenza tra la moglie di quest’ultimo e il
direttore dell’accusatrice privata.
Ciò posto, secondo l’istanza precedente non vi è agli atti la
prova che l’imputato abbia mentito, non essendo di ausilio per la tesi
accusatoria nemmeno la testimonianza di __________, responsabile del cantiere
per l’accusatrice privata, Quello che risulta è un utilizzo improprio dei
bollettini a regia che sono stati utilizzati per catalogare degli interventi
che non necessariamente dovevano essere fatturati in aggiunta a quanto
preventivato nel capitolato, ma ciò non basta a costituire un atteggiamento
penalmente reprensibile, onde il proscioglimento dell’imputato da ogni accusa.
3. L’appellante
sostiene che la versione dei fatti fornita dall’imputato durante la sua
testimonianza davanti al giudice civile è stata smentita sia dalla deposizione
resa da __________ sia dallo scritto 16 febbraio 2011 dello stesso imputato
(inc. MP AI 1 allegato F) che conferma “quanto andava fatturato a misura e
quanto andava invece fatturato a regìa” (appello, pag. 5). Del resto, tanto la
conferma di delibera (inc. MP AI 1 allegato B) quanto le dichiarazioni di __________
e __________ dimostrano che parte della fatturazione doveva avvenire a regìa, e
meglio per le opere di difficile esecuzione.
È inverosimile - argomenta ancora l’appellante - che i bollettini
a regìa dovessero costituire unicamente una traccia dei lavori svolti: in tale
ipotesi, infatti, non vi sarebbe stato alcun bisogno di utilizzare proprio dei
bollettini a regìa, bastando un qualsiasi foglio di carta e tantomeno vi
sarebbe stata necessità di sottoscriverli come invece ha fatto l’imputato,
professionista di lunga esperienza.
Secondo l’accusatrice privata, il summenzionato scritto del 16
febbraio 2011 confermerebbe esattamente la sua tesi: in quel documento sono
elencati i lavori da fatturare a misura mentre tutto il resto era da fatturare
a regìa come risulta dalle due aggiunte manoscritte dello stesso imputato:
“Resto a regìa!” nonché “Quanto non contemplato è stato eseguito a regìa”.
4. L’art. 307 cpv. 1 CP
stabilisce fra l’altro che chiunque come testimonio fa sui fatti di una causa
una falsa deposizione o una falsa constatazione è punito con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Dal profilo oggettivo il reato presuppone l’esistenza di una
deposizione testimoniale conforme alle norme del diritto procedurale e
un'affermazione sui fatti obiettivamente contraria alla verità e idonea -
astrattamente e a priori - a influire sulle decisioni del giudice di merito (DTF
6S.425/2004 del 28 gennaio 2005, consid. 2.4; Rep. 1997 pag. 284).
Un’affermazione è falsa se il testimone dichiara un fatto o ne
nega l’esistenza in maniera contraria alla realtà, in particolare allorquando
gli eventi non si sono svolti nella modalità da lui descritta.
La falsità dell’affermazione non si determina secondo il criterio soggettivo
del convincimento dell’autore bensì in base alla fattispecie oggettiva (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, 2013, n.
22 ad art. 307 e n. 27 ad art. 306; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 33 ad art. 307).
La deposizione è falsa anche qualora l’autorità non ne sia stata
tratta in inganno e l’abbia sin da subito riconosciuta come tale.
È punibile soltanto colui che depone il falso sui fatti della
causa, ossia nella misura in cui la dichiarazione è in connessione con la chiarificazione
oppure con l’accertamento della fattispecie che è oggetto della procedura, ove
vengono, tra l’altro, inglobate le risposte a domande che tendono ad esaminare
la credibilità oppure l’attendibilità delle dichiarazioni del teste sulla
fattispecie (Donatsch/Wohlers
Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo 2004, pag. 428 e
riferimenti; Corboz, op. cit., n.
30 ss. ad art. 307 CP).
Dal profilo soggettivo, è necessario che il teste abbia agito
intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 CP,
sapendo di dire cosa non vera: occorre che nella coscienza del teste si sia
configurato un rapporto di contraddizione fra quanto da lui affermato e quanto
a sua conoscenza (Rep. 1997 pag. 284, 1968 p. 310). Come per
il favoreggiamento, anche la falsa testimonianza è perciò un reato
intenzionale, laddove tuttavia è sufficiente il dolo eventuale (DTF 6S.425/2004
del 28 gennaio 2005, consid. 2.5; Donatsch/
Wohlers, op. cit., pag. 430 e 431; Corboz,
op. cit., n. 46 ad art. 307 CP).
L'ignoranza e l'errore escludono il dolo; di conseguenza, chi in
buona fede depone il falso credendo di dire il vero, non è punibile per falsa
testimonianza (DTF 71 IV 135 consid. 1; Corboz,
op. cit., n. 47 ad art. 307 CP).
5. a) Nel caso concreto,
ripercorrendo l’iter contrattuale delle parti, si rileva che il modulo
d’offerta (chiamato anche capitolato) per le opere da gessatore del 18 giugno
2010 (inc. MP AI 4 allegato G) è stato allestito dall’imputato (inc. MP AI 11
verbale interrogatorio IM 1 pag. 1 in basso e 2 in alto) e poi completato il 25
giugno 2010, per quanto riguarda i prezzi, dal direttore dell’accusatrice privata
(inc. MP AI 6 verbale interrogatorio __________, pag. 2: “Ho allestito
personalmente un capitolato base con dei prezzi al metro quadro unitari (doc.
G)”).
Il modulo d’offerta prevedeva un importo complessivo per le opere
da gessatore di fr. 112'381.-, di cui fr. 13'500.- per lavori a regia, così
descritti (doc. G, pag. 5 posizione 700):
“ Lavori a regìa
Esecuzione lavori
di rappezzi di intonaci interni ed esterni.
Da concordare con
la DL prima dell’esecuzione dei lavori. I bollettini dovranno essere sottoposti
alla DL per la firma entro il giorno successivo ai lavori eseguiti.
01 Operaio
qualificato ore 80.0 80.- 6'400.-
02 Aiutante ore
80.0 70.- 5'600.-
03 Materiale
diverso gl. 1'500.-
”
b) L’imputato ha dato
atto che successivamente al modulo d’offerta (capitolato) sono intervenute
pattuizioni ulteriori. Egli ha affermato quanto segue:
“ Ho allestito il capitolato per la
delibera dei lavori di gessatura. Per la gessatura c’erano dei lavori a
metratura e una piccola parte a regìa, essenzialmente ipotizzata per gli
imprevisti.
Nella fattispecie
gli imprevisti erano gli intonaci su pareti in sasso. Con __________ avevamo
concordato che la scrostatura dell’intonaco vecchio e la sprizzatura (prima
mano aggrappante) sulle pareti vecchie in sasso erano da fare a regìa. Gli
strati successivi erano da eseguirsi a misura.
Riprendendo il
capitolato che vedo sub doc. G si vede che è indicato che per i tre strati
delle pareti era previsto un lavoro fatturato a metratura. Nello stesso
capitolato erano anche opere a regìa, che in un secondo tempo sono state
definite con __________ nella scrostatura e nella sprizzatura.
Questi accordi
prevedevano che venisse fatto un descrittivo dei lavori sui bollettini
giornalieri, per poi avere chiarezza a fine lavoro per stabilire quali di
questi lavori dovessero essere fatturati a misura e quali a regìa” (inc. MP AI
11 pag. 1 e 2).
c) __________ ha
riferito che dopo l’indicazione dei prezzi sul capitolato ha effettuato dei
sopralluoghi per verificare lo stato della costruzione e che:
“ Dopo i sopralluoghi ho indicato che
Fatti
i lavori li avrei potuti eseguire solo se una parte importante degli stessi
veniva fatturata a regìa, vista la particolarità della situazione. Mi ero
dichiarato disposto ad accordare prezzi di favore per i lavori a regìa,
condizioni poi effettivamente accordate.
Per i rapporti di
amicizia con l’ing. __________ abbiamo iniziato i lavori sulla base di un
accordo verbale. L’accordo scritto, delibera, è giunto solo in un secondo
tempo, dopo diversi solleciti all’arch. IM 1” (inc. MP AI 6 pag. 2).
d) La “Conferma di
delibera” (inc. MP AI 1 allegato B), cui si riferisce la succitata deposizione
di __________, allestita dall’imputato il 10 novembre 2010, menziona
esplicitamente l’offerta “del 25.06.2010 per opere da gessatore e isol.
facciate, importo lordo fr. 112'381.- ” nonché la seguente aggiunta:
“ Condizioni particolari: quelle
contenute nelle offerte. Per quanto riguarda i lavori eseguiti a regìa, gli
importi orari sono stati concordati in fr. 70.-/ora per operaio, fr. 60.-/ora
per aiutante, apprendisti importo orario da stabilire.
Pagamenti:
acconti secondo andamento delle opere, saldo dopo collaudo lavori e
presentazione di una garanzia bancaria o assicurativa pari al 10% (dieci)
dell’importo di liquidazione e valevole due anni”.
A parte questa indicazione aggiuntiva, quindi, la delibera del 10
novembre 2010 non risulta rimettere in discussione il contenuto del capitolato
del 25 giugno 2010 - anzi, come detto, lo menziona esplicitamente - nel quale
alle voci n. 130 e n. 140 gli intonaci (a tre strati) figurano tra le opere da
eseguire principalmente a misura, sia sulle pareti nuove sia su quelle vecchie
in muratura.
e) __________ ha
indicato che
“ […] a lavori già iniziati era stata
firmata da parte dell’architetto IM 1 una delibera, che vedo sub doc. B agli
atti. Una parte dei lavori sarebbe stata fatturata in base alla metratura e
l’altra a regìa.
Il doc. B è la
delibera in cui i lavori a regìa e a metratura vengono distinti in maniera
complessiva. Per i dettagli dei lavori a metratura c’è anche il capitolato
d’offerta riempito dalla AP 1 sulla base dei metri quadri forniti dai
committenti e che poi era alla base della delibera stessa” (verbale
interrogatorio __________, inc. MP, AI 3 pag. 2).
A proposito dei bollettini a regìa, __________ ha poi riferito
(pag. 3) quanto segue:
“ In merito alle ore di lavoro
eseguite non vi era niente di aperto, nel senso che com’è usuale le ore
presenti nei bollettini erano quelle che poi sarebbero state fatturate, nei
termini indicati in delibera”
e soggiungendo (pag. 4) che
“ sulla base del capitolato e della
delibera era chiaro quali lavori andavano a misura e quali a regìa”
e affermando anche di contestare che
“ vi sia stato un accordo per cui
avremmo dovuto verificare i lavori a regìa per stabilire se le ore indicate
rientravano in un lavoro fatturato a misura o meno. Quanto indicato sui
bollettini riguardava solo le opere a regìa”.
6. Da quanto precede, emerge
la divergenza di opinioni sul contenuto degli accordi inerenti l’entità dei
lavori che dovevano essere eseguiti a regìa. In sintesi, secondo l’imputato a
regìa andavano eseguite la scrostatura dell’intonaco vecchio e la prima mano di
intonaco nuovo riguardanti i muri vecchi. L’accusatrice privata sostiene invece
che a regìa dovevano essere eseguiti tutti i lavori che sono stati descritti
nei relativi bollettini.
Quel che è certo è che “non vi sono documenti scritti che
indichino cosa andava fatto a regìa e cosa a prezzo unitario”, come riferisce
il direttore dell’accusatrice privata (inc. MP AI 6 verb. interr. __________
pag. 2).
a) È vero che bollettini
di lavoro a regia usualmente si riferiscono per l’appunto a lavori di tale
natura e questo elemento di fatto può da un lato costituire un indizio a favore
della tesi accusatoria. A ciò si aggiunga che appare poco logico descrivere nei
bollettini a regìa anche delle opere previste a misura.
D’altro lato, però, nei bollettini sono effettivamente elencati
anche lavori con la generica dicitura “intonaco” (non di rado senza
nemmeno precisare l’appartamento oggetto di tali lavori) che in base al modulo
d’offerta - richiamato anche nella conferma di delibera dei lavori -
rientravano essenzialmente, s’è detto, nei lavori a misura. Tanto più che nei
bollettini viene specificata l’operazione di “rinzaffo” ovverosia,
nell’intonacatura, l’operazione preliminare consistente nel gettare
direttamente sulla muratura un primo strato grossolano di malta (è il primo
strato, come indica il modulo d’offerta a pag. 2): ne consegue che le altre
attività descritte come “intonaco” nei bollettini si riferiscono con tutta
probabilità agli strati successivi al rinzaffo, per le quali non risulta che
dovessero essere eseguite a regìa, le parti avendo versioni discordanti su
Considerandi
quanto pattuito dopo il modulo d’offerta, che prevedeva l’intonacatura
principalmente a misura.
A maggior ragione questa considerazione vale per quei bollettini a
regìa in cui viene espressamente indicato l’ultimo strato di intonaco, ossia la
stabilitura.
Queste circostanze insinuano nella Corte il dubbio circa il fatto,
dato per acquisito nella tesi accusatoria, che i lavori elencati nei bollettini
a regìa fossero indistintamente da fatturare in tal modo senza che, invece,
dovessero poi ancora essere esaminati per determinare se, in base alle
pattuizioni precedenti, fossero da conteggiare a regìa o a misura.
b) A questo aspetto si
aggiunga che quando l’imputato ha trasmesso il 16 febbraio 2011 (inc. MP AI 1
allegato F) il proprio conteggio con le relative misurazioni, dopo il rilievo
effettuato il giorno precedente con __________, l’arch. IM 1 ha sì indicato per
l’appartamento n. 1 che i lavori di intonaco sulle pareti nuove erano da
fatturare a misura e che il “Resto pareti a regia!”, ovvero le pareti non nuove
dell’appartamento n. 1, ma per gli appartamenti n. 3, n. 4 e n. 5 le attività
di intonacatura, comprensiva di stabilitura, venivano calcolate a misura -
oltre che per le pareti nuove - anche per i muri vecchi. L’imputato ha inoltre sì
aggiunto che “quanto non contemplato è stato eseguito a REGIA!”, ma a parte il
fatto che questa affermazione non equivale a dire che quanto non contemplato
dovesse essere calcolato a regia, sul foglio di trasmissione di questo
documento egli ha evidenziato ad __________ “prego telefonarmi per fare
riepilogo comprensivo delle regìe”. Ciò significa che trasmettendo quello
scritto - che nella tesi della pubblica accusa costituirebbe prova della
falsità delle dichiarazioni dell’imputato (verbale dibattimento di prima
istanza 7 luglio 2015 pag. 3) - IM 1 segnalava al rappresentante dell’impresa
che un esame dei lavori a regia andava ancora effettuato e che si doveva
allestire un riepilogo che comprendesse anche questi ultimi. Se questo compito,
ossia l’esame dei lavori a regìa, fosse già stato svolto in precedenza da IM 1
e __________, non si capirebbe perché l’imputato non abbia aggiunto da sé i
lavori a regìa, facendone il relativo riepilogo, e perché mai fosse necessario
un colloquio telefonico.
L’affermazione di __________ davanti al Pretore di Lugano (verbale
prodotto dall’accusatrice privata al dibattimento in Pretura penale), secondo
cui per “gli intonaci interni invece, visto che gli ambienti erano particolari,
con travi a vista, sassi lasciati a vista ecc., la fatturazione doveva essere
chiaramente a regìa” non trova conferma in questi termini negli atti, ritenuto
peraltro che egli ha ammesso “che una volta iniziati i lavori è stato il mio
collaboratore __________ a discutere con IM 1 e i __________”.
7.
In definitiva, non
vi sono elementi sufficienti per potere concludere che, affermando che il
contenuto dei bollettini a regìa dovesse ancora essere esaminato per separare
le attività effettivamente a regìa da quelle a misura, l’imputato si sia reso
colpevole del reato di falsa testimonianza. L’appello va pertanto respinto.
Spetterà al giudice civile stabilire, nell’ambito della vertenza
creditoria sottoposta al suo giudizio, quale sia stato il contenuto del
contratto. L’art. 18 cpv. 1 CO impone al giudice civile di ricercare in primo
luogo la volontà vera e concorde dei contraenti (interpretazione soggettiva del
contratto). Se non è possibile accertare tale volontà interna, oppure se vi è
discordanza, egli ricorre alla teoria dell'affidamento
(interpretazione oggettiva del contratto) (DTF 4A_311/2014 del 20 gennaio 2015
consid. 5).
Indennità per le spese di patrocinio
8.
In considerazione
dell’esito dell’appello (art. 433 CPP), l’istanza di risarcimento del 23 marzo
2016.
presentata dall’accusatrice privata non può trovare accoglimento.
9.
Nelle proprie
osservazioni del 18 aprile 2016 all’appello, l’imputato rimette in discussione
l’importo di fr. 4'786.50 attribuitogli dall’istanza precedente quale indennità
secondo l’art. 429 CPP.
Al proposito va innanzitutto osservato che la parte che si duole
dell’attribuzione di un’indennità o è insoddisfatta del suo importo può
impugnare la decisione - anche solo su questo punto - mediante appello (art.
399.
cpv. 4 lett. f; Wehrenberg/Bernhard,
Basler Kommentar, 2013, n. 33 ad art. 429). Non avendo agito in questo modo e
non avendo neppure inoltrato un appello incidentale (art. 401 CPP)
sull’ammontare dell’indennità accordatagli, il relativo dispositivo della
sentenza di primo grado è passato in giudicato e la sua richiesta è
irricevibile.
10.
Per le spese di
patrocinio della procedura d’appello, l’imputato dovrà essere indennizzato
dall’AP AP 1 e non dallo Stato che non ha impugnato la sentenza di primo grado (art.
432.
cpv. 1 CPP, DTF 139 IV 45).
L’indennizzo viene quantificato da questa Corte in fr. 2'607.15.
Sono in particolare riconosciute 8 ore per lo studio dell’incarto nella fase di
appello a fr. 280.-/h nonché per la stesura delle osservazioni all’appello e
relativa duplica, tenuto conto che l’incartamento era già noto alla
patrocinatrice dell’imputato, la quale, dopo l’inoltro dell’opposizione al
decreto di accusa, aveva altresì seguito il dibattimento in Pretura penale e
gli argomenti centrali della vicenda nell’ottica dell’imputato erano già
contenuti nell’arringa difensiva tenuta in quella sede.
Alla rifusione dell’onorario si aggiunge l’importo di fr. 174.- di
spese per la procedura di appello (distinta 18 aprile 2016: fr. 65.- + fr. 90.-
+ fr. 12.- + fr. 7.-), per un totale complessivo di fr. 2'607.15 (IVA inclusa:
fr. 280.-- x 8 + fr. 174.- = fr. 2'414.- + 8% IVA su fr. 2'414.- = fr.
2'607.15).
Con riferimento agli interessi chiesti dall’imputato, trattandosi
di interessi compensatori dovuti a partire dal momento in cui le conseguenze
economiche si sono prodotte (CARP, sentenza inc. 17.2015.52 del 22 ottobre 2015
consid. 13 con rinvii) e non risultando se e quando l’imputato abbia pagato la
nota professionale del 18 aprile 2016 per le prestazioni legali successive al
procedimento di primo grado, la richiesta di interessi non può essere accolta.
Tasse e spese
11.
Gli oneri processuali
di primo grado, per complessivi fr. 500.-, rimangono integralmente a carico
dello Stato (art. 426 cpv. 1 e contrario CPP; Domesein,
Basler Kommentar, n. 22 ad art. 426). Quelli riguardanti il procedimento di
appello sono invece posti a carico dell’accusatrice privata (art. 428 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP,
307 CP
nonché, sulle spese gli art. 416 e segg. CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
Di conseguenza,
ricordato che, in assenza d’impugnazione, il dispositivo n. 3 della sentenza 7
luglio 2015 della Pretura penale è passato in giudicato,
1.1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di falsa testimonianza.
1.2. La tassa di giustizia
e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- relative al procedimento di
primo grado sono poste a carico dello Stato.
2. L’istanza
d’indennità ex art. 433 CPP presentata dall’AP AP 1 è respinta.
3. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 700.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 900.-
sono posti a carico dell’AP AP 1, che rifonderà a IM 1 fr. 2'607.15
a titolo di indennizzo per le spese legali della procedura di appello.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.