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Decisione

17.2015.124

Proscioglimento dall’accusa di falsa testimonianza. Principio in dubio pro reo nella valutazione delle prove. Indennizzo dell’imputato ex art. 432 cpv. 1 CPP

22 agosto 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori li avrei potuti eseguire solo se una parte importante degli stessi

veniva fatturata a regìa, vista la particolarità della situazione. Mi ero

dichiarato disposto ad accordare prezzi di favore per i lavori a regìa,

condizioni poi effettivamente accordate.

Per i rapporti di

amicizia con l’ing. __________ abbiamo iniziato i lavori sulla base di un

accordo verbale. L’accordo scritto, delibera, è giunto solo in un secondo

tempo, dopo diversi solleciti all’arch. IM 1” (inc. MP AI 6 pag. 2).

d) La “Conferma di

delibera” (inc. MP AI 1 allegato B), cui si riferisce la succitata deposizione

di __________, allestita dall’imputato il 10 novembre 2010, menziona

esplicitamente l’offerta “del 25.06.2010 per opere da gessatore e isol.

facciate, importo lordo fr. 112'381.- ” nonché la seguente aggiunta:

“ Condizioni particolari: quelle

contenute nelle offerte. Per quanto riguarda i lavori eseguiti a regìa, gli

importi orari sono stati concordati in fr. 70.-/ora per operaio, fr. 60.-/ora

per aiutante, apprendisti importo orario da stabilire.

Pagamenti:

acconti secondo andamento delle opere, saldo dopo collaudo lavori e

presentazione di una garanzia bancaria o assicurativa pari al 10% (dieci)

dell’importo di liquidazione e valevole due anni”.

A parte questa indicazione aggiuntiva, quindi, la delibera del 10

novembre 2010 non risulta rimettere in discussione il contenuto del capitolato

del 25 giugno 2010 - anzi, come detto, lo menziona esplicitamente - nel quale

alle voci n. 130 e n. 140 gli intonaci (a tre strati) figurano tra le opere da

eseguire principalmente a misura, sia sulle pareti nuove sia su quelle vecchie

in muratura.

e) __________ ha

indicato che

“ […] a lavori già iniziati era stata

firmata da parte dell’architetto IM 1 una delibera, che vedo sub doc. B agli

atti. Una parte dei lavori sarebbe stata fatturata in base alla metratura e

l’altra a regìa.

Il doc. B è la

delibera in cui i lavori a regìa e a metratura vengono distinti in maniera

complessiva. Per i dettagli dei lavori a metratura c’è anche il capitolato

d’offerta riempito dalla AP 1 sulla base dei metri quadri forniti dai

committenti e che poi era alla base della delibera stessa” (verbale

interrogatorio __________, inc. MP, AI 3 pag. 2).

A proposito dei bollettini a regìa, __________ ha poi riferito

(pag. 3) quanto segue:

“ In merito alle ore di lavoro

eseguite non vi era niente di aperto, nel senso che com’è usuale le ore

presenti nei bollettini erano quelle che poi sarebbero state fatturate, nei

termini indicati in delibera”

e soggiungendo (pag. 4) che

“ sulla base del capitolato e della

delibera era chiaro quali lavori andavano a misura e quali a regìa”

e affermando anche di contestare che

“ vi sia stato un accordo per cui

avremmo dovuto verificare i lavori a regìa per stabilire se le ore indicate

rientravano in un lavoro fatturato a misura o meno. Quanto indicato sui

bollettini riguardava solo le opere a regìa”.

6. Da quanto precede, emerge

la divergenza di opinioni sul contenuto degli accordi inerenti l’entità dei

lavori che dovevano essere eseguiti a regìa. In sintesi, secondo l’imputato a

regìa andavano eseguite la scrostatura dell’intonaco vecchio e la prima mano di

intonaco nuovo riguardanti i muri vecchi. L’accusatrice privata sostiene invece

che a regìa dovevano essere eseguiti tutti i lavori che sono stati descritti

nei relativi bollettini.

Quel che è certo è che “non vi sono documenti scritti che

indichino cosa andava fatto a regìa e cosa a prezzo unitario”, come riferisce

il direttore dell’accusatrice privata (inc. MP AI 6 verb. interr. __________

pag. 2).

a) È vero che bollettini

di lavoro a regia usualmente si riferiscono per l’appunto a lavori di tale

natura e questo elemento di fatto può da un lato costituire un indizio a favore

della tesi accusatoria. A ciò si aggiunga che appare poco logico descrivere nei

bollettini a regìa anche delle opere previste a misura.

D’altro lato, però, nei bollettini sono effettivamente elencati

anche lavori con la generica dicitura “intonaco” (non di rado senza

nemmeno precisare l’appartamento oggetto di tali lavori) che in base al modulo

d’offerta - richiamato anche nella conferma di delibera dei lavori -

rientravano essenzialmente, s’è detto, nei lavori a misura. Tanto più che nei

bollettini viene specificata l’operazione di “rinzaffo” ovverosia,

nell’intonacatura, l’operazione preliminare consistente nel gettare

direttamente sulla muratura un primo strato grossolano di malta (è il primo

strato, come indica il modulo d’offerta a pag. 2): ne consegue che le altre

attività descritte come “intonaco” nei bollettini si riferiscono con tutta

probabilità agli strati successivi al rinzaffo, per le quali non risulta che

dovessero essere eseguite a regìa, le parti avendo versioni discordanti su

Considerandi

quanto pattuito dopo il modulo d’offerta, che prevedeva l’intonacatura

principalmente a misura.

A maggior ragione questa considerazione vale per quei bollettini a

regìa in cui viene espressamente indicato l’ultimo strato di intonaco, ossia la

stabilitura.

Queste circostanze insinuano nella Corte il dubbio circa il fatto,

dato per acquisito nella tesi accusatoria, che i lavori elencati nei bollettini

a regìa fossero indistintamente da fatturare in tal modo senza che, invece,

dovessero poi ancora essere esaminati per determinare se, in base alle

pattuizioni precedenti, fossero da conteggiare a regìa o a misura.

b) A questo aspetto si

aggiunga che quando l’imputato ha trasmesso il 16 febbraio 2011 (inc. MP AI 1

allegato F) il proprio conteggio con le relative misurazioni, dopo il rilievo

effettuato il giorno precedente con __________, l’arch. IM 1 ha sì indicato per

l’appartamento n. 1 che i lavori di intonaco sulle pareti nuove erano da

fatturare a misura e che il “Resto pareti a regia!”, ovvero le pareti non nuove

dell’appartamento n. 1, ma per gli appartamenti n. 3, n. 4 e n. 5 le attività

di intonacatura, comprensiva di stabilitura, venivano calcolate a misura -

oltre che per le pareti nuove - anche per i muri vecchi. L’imputato ha inoltre sì

aggiunto che “quanto non contemplato è stato eseguito a REGIA!”, ma a parte il

fatto che questa affermazione non equivale a dire che quanto non contemplato

dovesse essere calcolato a regia, sul foglio di trasmissione di questo

documento egli ha evidenziato ad __________ “prego telefonarmi per fare

riepilogo comprensivo delle regìe”. Ciò significa che trasmettendo quello

scritto - che nella tesi della pubblica accusa costituirebbe prova della

falsità delle dichiarazioni dell’imputato (verbale dibattimento di prima

istanza 7 luglio 2015 pag. 3) - IM 1 segnalava al rappresentante dell’impresa

che un esame dei lavori a regia andava ancora effettuato e che si doveva

allestire un riepilogo che comprendesse anche questi ultimi. Se questo compito,

ossia l’esame dei lavori a regìa, fosse già stato svolto in precedenza da IM 1

e __________, non si capirebbe perché l’imputato non abbia aggiunto da sé i

lavori a regìa, facendone il relativo riepilogo, e perché mai fosse necessario

un colloquio telefonico.

L’affermazione di __________ davanti al Pretore di Lugano (verbale

prodotto dall’accusatrice privata al dibattimento in Pretura penale), secondo

cui per “gli intonaci interni invece, visto che gli ambienti erano particolari,

con travi a vista, sassi lasciati a vista ecc., la fatturazione doveva essere

chiaramente a regìa” non trova conferma in questi termini negli atti, ritenuto

peraltro che egli ha ammesso “che una volta iniziati i lavori è stato il mio

collaboratore __________ a discutere con IM 1 e i __________”.

7.

In definitiva, non

vi sono elementi sufficienti per potere concludere che, affermando che il

contenuto dei bollettini a regìa dovesse ancora essere esaminato per separare

le attività effettivamente a regìa da quelle a misura, l’imputato si sia reso

colpevole del reato di falsa testimonianza. L’appello va pertanto respinto.

Spetterà al giudice civile stabilire, nell’ambito della vertenza

creditoria sottoposta al suo giudizio, quale sia stato il contenuto del

contratto. L’art. 18 cpv. 1 CO impone al giudice civile di ricercare in primo

luogo la volontà vera e concorde dei contraenti (interpretazione soggettiva del

contratto). Se non è possibile accertare tale volontà interna, oppure se vi è

discordanza, egli ricorre alla teoria dell'affidamento

(interpretazione oggettiva del contratto) (DTF 4A_311/2014 del 20 gennaio 2015

consid. 5).

Indennità per le spese di patrocinio

8.

In considerazione

dell’esito dell’appello (art. 433 CPP), l’istanza di risarcimento del 23 marzo

2016.

presentata dall’accusatrice privata non può trovare accoglimento.

9.

Nelle proprie

osservazioni del 18 aprile 2016 all’appello, l’imputato rimette in discussione

l’importo di fr. 4'786.50 attribuitogli dall’istanza precedente quale indennità

secondo l’art. 429 CPP.

Al proposito va innanzitutto osservato che la parte che si duole

dell’attribuzione di un’indennità o è insoddisfatta del suo importo può

impugnare la decisione - anche solo su questo punto - mediante appello (art.

399.

cpv. 4 lett. f; Wehrenberg/Bernhard,

Basler Kommentar, 2013, n. 33 ad art. 429). Non avendo agito in questo modo e

non avendo neppure inoltrato un appello incidentale (art. 401 CPP)

sull’ammontare dell’indennità accordatagli, il relativo dispositivo della

sentenza di primo grado è passato in giudicato e la sua richiesta è

irricevibile.

10.

Per le spese di

patrocinio della procedura d’appello, l’imputato dovrà essere indennizzato

dall’AP AP 1 e non dallo Stato che non ha impugnato la sentenza di primo grado (art.

432.

cpv. 1 CPP, DTF 139 IV 45).

L’indennizzo viene quantificato da questa Corte in fr. 2'607.15.

Sono in particolare riconosciute 8 ore per lo studio dell’incarto nella fase di

appello a fr. 280.-/h nonché per la stesura delle osservazioni all’appello e

relativa duplica, tenuto conto che l’incartamento era già noto alla

patrocinatrice dell’imputato, la quale, dopo l’inoltro dell’opposizione al

decreto di accusa, aveva altresì seguito il dibattimento in Pretura penale e

gli argomenti centrali della vicenda nell’ottica dell’imputato erano già

contenuti nell’arringa difensiva tenuta in quella sede.

Alla rifusione dell’onorario si aggiunge l’importo di fr. 174.- di

spese per la procedura di appello (distinta 18 aprile 2016: fr. 65.- + fr. 90.-

+ fr. 12.- + fr. 7.-), per un totale complessivo di fr. 2'607.15 (IVA inclusa:

fr. 280.-- x 8 + fr. 174.- = fr. 2'414.- + 8% IVA su fr. 2'414.- = fr.

2'607.15).

Con riferimento agli interessi chiesti dall’imputato, trattandosi

di interessi compensatori dovuti a partire dal momento in cui le conseguenze

economiche si sono prodotte (CARP, sentenza inc. 17.2015.52 del 22 ottobre 2015

consid. 13 con rinvii) e non risultando se e quando l’imputato abbia pagato la

nota professionale del 18 aprile 2016 per le prestazioni legali successive al

procedimento di primo grado, la richiesta di interessi non può essere accolta.

Tasse e spese

11.

Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi fr. 500.-, rimangono integralmente a carico

dello Stato (art. 426 cpv. 1 e contrario CPP; Domesein,

Basler Kommentar, n. 22 ad art. 426). Quelli riguardanti il procedimento di

appello sono invece posti a carico dell’accusatrice privata (art. 428 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP,

307 CP

nonché, sulle spese gli art. 416 e segg. CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza d’impugnazione, il dispositivo n. 3 della sentenza 7

luglio 2015 della Pretura penale è passato in giudicato,

1.1. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di falsa testimonianza.

1.2. La tassa di giustizia

e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- relative al procedimento di

primo grado sono poste a carico dello Stato.

2. L’istanza

d’indennità ex art. 433 CPP presentata dall’AP AP 1 è respinta.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 700.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 900.-

sono posti a carico dell’AP AP 1, che rifonderà a IM 1 fr. 2'607.15

a titolo di indennizzo per le spese legali della procedura di appello.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.