17.2015.125
Reclamo contro la decisione del GPC di negare le proproga del pagamento della pena pecuniaria e di riduzione dell'ammontare dell'aliquota inflitta. Carenza di motivazione
26 ottobre 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.125
Locarno
26 ottobre 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo presentato il 21 giugno
2015 da
IS 1
contro la decisione 4 agosto 2015 del GPC (inc. 800.2015.6),
in materia di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e,
in sua vece, di proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi e
riduzione dell’aliquota giornaliera (art. 36 cpv. 3 CP)
ritenuto
in fatto che: – con sentenza 20 gennaio 2015
della Pretura penale (inc. 81.2014.191) il ricorrente è stato giudicato autore colpevole
di trascuranza degli obblighi di mantenimento e gli è stata inflitta una pena
pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una per complessivi fr.
1'500.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 50 giorni. Nel contempo, è stato revocato
il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 aliquote
giornaliere da fr. 50.- l’una, inflitta con sentenza 29 marzo 2010 dalla
Pretura penale di Bellinzona, con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento essa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 giorni. Per contro,
non è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena
pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna inflitta sempre
dalla Pretura penale con sentenza del 17 marzo 2009, ma ne è stato prolungato
il periodo di prova di un ulteriore anno;
– con istanza 12 maggio 2015,
IS 1 ha chiesto una sospensione dell’esecuzione della pena detentiva
sostitutiva e, in sua vece, la proroga del termine di pagamento per
ventiquattro mesi, nonché la riduzione dell’aliquota giornaliera (AI 2
dell’incarto richiamato al GPC). La richiesta è stata motivata con il fatto
che, dopo la sentenza di condanna del 20 gennaio 2015, le sue condizioni economiche
si sono notevolmente deteriorate e il tentativo di ridurre in sede conciliativa
l’affitto è fallito, sicché non ha potuto sgravarsi di tale onere.
Statuendo
il 4 agosto 2015, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha, in via
principale, dichiarato l’istanza irricevibile, respingendola in via secondaria;
– per il GPC essa è,
avantutto, irricevibile poiché intempestiva, considerato che la sua competenza
ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP è data solo a partire dal momento in cui è
ordinata la commutazione della pena pecuniaria in pena detentiva, per manifesta
impossibilità di riscossione (art. 36 cpv. 1 CP).
Per motivi di economia di
giudizio il GPC ha nondimeno deciso di procedere ad un esame del merito delle
richieste, in esito al quale ha giudicato non dimostrato il peggioramento della
sua situazione finanziaria dopo la sentenza della Pretura penale con cui è
stato fissato l’importo delle aliquote. Di conseguenza, non giustificandosi né
una loro riduzione, né una proroga dei termini di pagamento di 24 mesi,
l’istanza è stata respinta anche nel merito.
Il GPC ha inoltre
osservato che nello scritto IS 1 non si fa alcun cenno alla possibilità
effettiva di pagamento in caso di proroga delle rate.
Il
GPC ha così ritornato gli atti all’UIPA per quanto di sua competenza ai sensi
dell’art. 35 cpv. 3 CP (scadenza dei termini di pagamento e, se del caso,
procedura esecutiva), non essendo ancora possibile procedere alla commutazione
della pena pecuniaria in pena detentiva;
– con il suo reclamo alla CARP,
IS 1 lamenta innanzitutto una carenza di motivazione della sentenza impugnata
che, a suo dire, si fonda su considerazioni personali del giudice e non su
ragionamenti giuridici. Nel merito, in sostanza, sostiene che il GPC ha errato
non riconoscendo che la sua situazione economica è notevolmente peggiorata dopo
il giudizio. A sostegno della sua tesi, produce una decisione di data 13 agosto
2015 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud (inc. OR.2015.9) con la
quale è stato ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria sulla scorta di
un “certificato municipale dal quale risulta che la parte non è in grado di
sopperire alle spese” della causa (doc. CARP I);
e considerando
in diritto che: – in primo luogo, l’eccezione di
carenza di motivazione si rivela infondata poiché la sentenza impugnata espone
in maniera esaustiva tutti gli elementi dei quali è stato tenuto conto per il
giudizio (DTF 135 V 351 consid. 4.2);
– giusta l’art. 10 LEPEM, il
giudice dell’applicazione della pena (per il Cantone Ticino il Giudice dei
provvedimenti coercitivi, art. 73 LOG), è competente, tra le altre cose:
·
a sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena
detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere sulla
proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota
giornaliera o della multa o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità
nei casi non contemplati dall’articolo 363 capoverso 2 CPP, art. 36 cpv. 3 CP
(art. 10 lett. a LEPEM);
·
a convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria
o in una pena detentiva nei casi non contemplati dall’articolo 363 capoverso 2
CPP, art. 39 cpv. 1 CP (art. 10 lett. b LEPEM);
·
ad esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale
riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi
Fatti
i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al
Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova
infrazione (art. 10 lett. l LEPEM);
– in base all’art. 12 cpv. 1
lett. a LPEM la Corte di appello e revisione penale è competente a decidere dei
reclami interposti contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena
nei casi di cui all’art. 10 lett. a, b ed l LEPEM. Di qui la competenza a decidere
sul reclamo in oggetto;
– il reclamo 24 agosto 2015
di IS 1 è tempestivo ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 CPP, essendo stato ossequiato
il termine di 10 giorni;
– come rettamente rilevato
dal GPC, la sua competenza ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP è data solo dal
momento in cui è stata ordinata una commutazione della pena pecuniaria in pena
detentiva, motivata con la manifesta impossibilità di riscossione (art. 36 cpv.
1 CP). Un simile giudizio non presta il fianco a critiche di sorta, sicché già
solo per tale motivo il reclamo deve essere respinto.
Tuttavia, avendo il
giudice di prime cure affrontato anche il merito delle rivendicazioni
sottopostegli, seppur solo “per economia processuale”, ed essendo il
reclamo in gran parte concentrato proprio su questi aspetti, appare opportuno
procedere, sempre sulla scorta dello stesso principio, alla loro verifica;
– non vi
sono in atti elementi sufficienti per considerare adempiti i requisiti previsti
dall’art. 36 cpv. 3 CP e accogliere così le richieste del procedente. Un
peggioramento considerevole delle condizioni per la determinazione
dell’aliquota giornaliera non è stato dimostrato.
In
effetti, la “dichiarazione delle persone fisiche” italiana prodotta in
prima sede, concerne il periodo d’imposta relativo all’anno 2013 (doc. GPC 13),
ed è quindi antecedente alla decisione con la quale è stata fissata la pena qui
Considerandi
in discussione, che nulla dice su quanto avvenuto dopo e, paradossalmente, al
massimo potrebbe confermare che già a quel momento i guadagni erano limitati.
Oltre a ciò, si tratta di una semplice autocertificazione, in copia, nemmeno
firmata, che - a differenza di un atto ufficiale come la decisione di
tassazione - non ha alcun valore probatorio per quanto concerne i suoi
contenuti.
Lo
stesso discorso vale per gli articoli giornalistici tratti da internet e
consegnati in fotocopia al GPC, generici, superficiali, per nulla scientifici,
ma soprattutto, inadatti a dimostrare la reale situazione del reclamante.
Certo,
a questa Corte è stata trasmessa pure una sentenza del Pretore di Mendrisio Sud
in tema d’assistenza giudiziaria, con la quale, come detto, IS 1 è stato
ammesso al beneficio di tale istituto sulla scorta di un certificato
municipale. Questa decisione attesta unicamente che per la procedura su istanza
di provvedimenti cautelari avviata di fronte al tribunale distrettuale civile,
per il giudice, erano dati i presupposti per l’accoglimento della richiesta,
cioè che la parte non disponeva dei mezzi necessari per far fronte alle spese
di quella causa. Ma nulla più. Essa non consente, in particolar modo, di
assodare se la situazione economica del condannato è peggiorata dall’emanazione
della sentenza della Pretura penale a suo carico, non fornendo alcun dato né su
quella attuale, né su quella precedente. I presupposti per la concessione
dell’assistenza giudiziaria non sono identici a quelli necessari per poter
procedere ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP, per cui una decisione positiva sulla
prima non comporta automaticamente il via libera per l’applicazione del
secondo.
Il
reclamante avrebbe dovuto, quanto meno, produrre il famoso certificato
municipale con gli allegati e degli attestati degni di tale nome sulla sua
situazione finanziaria attuale. Essendo egli avvocato, si presume sappia
muoversi bene nei meandri delle procedure giudiziarie, sicché non avrebbe avuto
difficoltà a recuperare gli atti utili e necessari.
Il
reclamante non è quindi andato oltre alle semplici affermazioni di parte. Non
avendo sufficientemente sostanziato le sue rivendicazioni, il reclamo deve
essere respinto anche nel merito;
– che si giustifica contenere
in un importo minimo di fr. 50.- la tassa di giustizia e di fr. 50.- le spese;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36 cpv. 1 e cpv. 3 CP
363
segg. e 393 segg. CPP
10
e 12 LEPEM;
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri
processuali del reclamo, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 50.-
- altri disborsi fr. 50.-
fr. 100.-
sono posti a carico di IS 1.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Via Navarazz 1, 6808 Torricella
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.