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Decisione

17.2015.125

Reclamo contro la decisione del GPC di negare le proproga del pagamento della pena pecuniaria e di riduzione dell'ammontare dell'aliquota inflitta. Carenza di motivazione

26 ottobre 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al

Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova

infrazione (art. 10 lett. l LEPEM);

– in base all’art. 12 cpv. 1

lett. a LPEM la Corte di appello e revisione penale è competente a decidere dei

reclami interposti contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena

nei casi di cui all’art. 10 lett. a, b ed l LEPEM. Di qui la competenza a decidere

sul reclamo in oggetto;

– il reclamo 24 agosto 2015

di IS 1 è tempestivo ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 CPP, essendo stato ossequiato

il termine di 10 giorni;

– come rettamente rilevato

dal GPC, la sua competenza ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP è data solo dal

momento in cui è stata ordinata una commutazione della pena pecuniaria in pena

detentiva, motivata con la manifesta impossibilità di riscossione (art. 36 cpv.

1 CP). Un simile giudizio non presta il fianco a critiche di sorta, sicché già

solo per tale motivo il reclamo deve essere respinto.

Tuttavia, avendo il

giudice di prime cure affrontato anche il merito delle rivendicazioni

sottopostegli, seppur solo “per economia processuale”, ed essendo il

reclamo in gran parte concentrato proprio su questi aspetti, appare opportuno

procedere, sempre sulla scorta dello stesso principio, alla loro verifica;

– non vi

sono in atti elementi sufficienti per considerare adempiti i requisiti previsti

dall’art. 36 cpv. 3 CP e accogliere così le richieste del procedente. Un

peggioramento considerevole delle condizioni per la determinazione

dell’aliquota giornaliera non è stato dimostrato.

In

effetti, la “dichiarazione delle persone fisiche” italiana prodotta in

prima sede, concerne il periodo d’imposta relativo all’anno 2013 (doc. GPC 13),

ed è quindi antecedente alla decisione con la quale è stata fissata la pena qui

Considerandi

in discussione, che nulla dice su quanto avvenuto dopo e, paradossalmente, al

massimo potrebbe confermare che già a quel momento i guadagni erano limitati.

Oltre a ciò, si tratta di una semplice autocertificazione, in copia, nemmeno

firmata, che - a differenza di un atto ufficiale come la decisione di

tassazione - non ha alcun valore probatorio per quanto concerne i suoi

contenuti.

Lo

stesso discorso vale per gli articoli giornalistici tratti da internet e

consegnati in fotocopia al GPC, generici, superficiali, per nulla scientifici,

ma soprattutto, inadatti a dimostrare la reale situazione del reclamante.

Certo,

a questa Corte è stata trasmessa pure una sentenza del Pretore di Mendrisio Sud

in tema d’assistenza giudiziaria, con la quale, come detto, IS 1 è stato

ammesso al beneficio di tale istituto sulla scorta di un certificato

municipale. Questa decisione attesta unicamente che per la procedura su istanza

di provvedimenti cautelari avviata di fronte al tribunale distrettuale civile,

per il giudice, erano dati i presupposti per l’accoglimento della richiesta,

cioè che la parte non disponeva dei mezzi necessari per far fronte alle spese

di quella causa. Ma nulla più. Essa non consente, in particolar modo, di

assodare se la situazione economica del condannato è peggiorata dall’emanazione

della sentenza della Pretura penale a suo carico, non fornendo alcun dato né su

quella attuale, né su quella precedente. I presupposti per la concessione

dell’assistenza giudiziaria non sono identici a quelli necessari per poter

procedere ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP, per cui una decisione positiva sulla

prima non comporta automaticamente il via libera per l’applicazione del

secondo.

Il

reclamante avrebbe dovuto, quanto meno, produrre il famoso certificato

municipale con gli allegati e degli attestati degni di tale nome sulla sua

situazione finanziaria attuale. Essendo egli avvocato, si presume sappia

muoversi bene nei meandri delle procedure giudiziarie, sicché non avrebbe avuto

difficoltà a recuperare gli atti utili e necessari.

Il

reclamante non è quindi andato oltre alle semplici affermazioni di parte. Non

avendo sufficientemente sostanziato le sue rivendicazioni, il reclamo deve

essere respinto anche nel merito;

– che si giustifica contenere

in un importo minimo di fr. 50.- la tassa di giustizia e di fr. 50.- le spese;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36 cpv. 1 e cpv. 3 CP

363

segg. e 393 segg. CPP

10

e 12 LEPEM;

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Gli oneri

processuali del reclamo, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 50.-

- altri disborsi fr. 50.-

fr. 100.-

sono posti a carico di IS 1.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Via Navarazz 1, 6808 Torricella

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.