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Decisione

17.2015.127

Assenza dei presupposti oggettivi del reato di tratta di esseri umani, essendo la cupidigia l'unico motivo che ha spinto l'asserita vittima, priva di particolari problemi economici, a venire in Svizze

1 ottobre 2015Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

4. Il

3 novembre 2014 PC 1 si è presentata negli uffici della Polizia cantonale per

presentare la sua situazione e denunciare gli autori dei reati di cui si è

sentita vittima. In poche parole ha spiegato di aver conosciuto __________ nel

giugno del 2014, con il quale ha iniziato una relazione sentimentale, sfociata

in un unico rapporto sessuale che ella, con il senno di poi, ha pensato essere

un test. In effetti ben presto l’uomo le ha proposto di recarsi in Svizzera

dall’imputata, che lui ha detto essere sua nipote, e di prostituirsi,

prospettandole guadagni di anche fr. 1'000.- al giorno. Sentendo la cifra,

molto grossa per lei, si è fatta ingolosire, intravvedendo la possibilità di

aiutare e mantenere i propri famigliari. Nel contempo ha creduto alle promesse

di __________ di comprarsi un’auto, una casa e creare una famiglia.

PC

1 ha così acceso un debito in banca di complessivi € 5'000.-, che ha in

parte fatto avere alla IM 1 “per le carte per venire nel nostro Paese” e in

parte sono serviti per le procedure per dare temporaneamente il figlio __________

in affidamento al padre naturale.

Arrivata

in Ticino il 6 agosto 2014, ha subito iniziato a prostituirsi e a dare tutto

quanto guadagnava all’imputata pensando che lei li depositasse su un conto. In

un secondo tempo ha però scoperto che i soldi andavano a __________. In seguito,

ha pure scoperto che lui e la IM 1 erano una coppia ed avevano due figli.

Alla

polizia ha, poi, spiegato che l’imputata gestiva e organizzava i suoi

appuntamenti con i clienti e le imponeva regole e ritmi di lavoro ferrei e

voleva sempre sapere dove era (per tutto, PG PC 1 del 10 novembre 2014 in

rapporto d’arresto provvisorio, doc. 1).

La

sezione TESEU della polizia ha subito avviato le indagini e posto IM 1 e __________

sotto sorveglianza, sino a quando, il 25 febbraio 2015 ha proceduto all’arresto

della qui imputata, mentre che per il correo, rientrato in __________ il 27

novembre 2014, è stato emesso un mandato internazionale di arresto, al quale la

__________ ha dichiarato di non voler dare seguito sintanto che il suo

cittadino si sarebbe trovato sul suolo patrio.

Sin

dai primi verbali, la prevenuta ha respinto ogni accusa (MP 26 febbraio 2015,

AI 26).

Dopo

aver raccolto tutti gli elementi, il procuratore pubblico si è convinto del

contrario ed ha emanato l’atto d’accusa del 29 maggio 2015, all’origine del

presente procedimento.

5. La

Corte di prime cure ha ritenuto credibile l’accusatrice privata, mentre non ha

creduto all’imputata. Di conseguenza, per l’accertamento dei fatti, si è

fondata sostanzialmente sulle dichiarazioni di PC 1 (consid. n. 52 pag. 43

della sentenza impugnata).

Non essendo stata contestata

questa conclusione dall’appellante, in questa sede ci si limita quindi a

riassumere brevemente quanto dichiarato dall’accusatrice privata e ritenuto

fedefacente dai primi giudici, rinviando per il resto così come concesso

dall’art. 82 cpv. 4 CPP agli stralci riportati nella sentenza impugnata,

nonostante la sistematica ivi adottata e la mancanza di conclusioni riassuntive

sui fatti non la renda di facile lettura.

6. In

base a quanto asserito da PC 1, gli eventi principali della vicenda sarebbero i

seguenti (sentenza impugnata, consid. 12-46, pag. 20 segg.):

- l’AP

ha conosciuto __________ tra la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio

2014, tramite la sorella di lui, ed ha iniziato una relazione con lui. Questi,

sin dai primi momenti, le ha fatto credere di volerla sposarla e creare una

famiglia con lei, mentre in realtà non ne ha mai avuto l’intenzione. Di lui,

lei sapeva che vendeva telefonini e profumi e che era uno sportivo

professionista di kickboxing, attività che egli le aveva raccontato svolgere

soprattutto in Olanda ma che, in realtà, aveva forse svolto a livello

amatoriale da giovane, ma nulla più;

- qualche

tempo dopo, __________ ha proposto alla donna di venire in Svizzera a lavorare

come prostituta o massaggiatrice, raggiungendo l’imputata, che le aveva

raccontato essere sua nipote. PC 1 è apparsa subito interessata a questa

opportunità, attratta dai lauti guadagni che le erano stati prospettati: fr.

1'000.- al giorno a fronte di un reddito mensile medio pro capite in Romania di

€ 400.- (a detta della vittima questo è addirittura di soli 5 mio di Lei, cioè

di fr. 150.-, PG PC 1 14 novembre 2014, RPG, pag. 7). Ella ha quindi accettato,

con la condizione che sarebbe stato per un breve periodo (un anno), al solo

scopo di guadagnare molti soldi per poter mantenere i suoi parenti e costruire

una famiglia con __________;

- per

poter venire nel nostro Paese, PC 1 ha così acceso, nel luglio 2014, un debito

bancario di € 5'000.-, che ha dato in gran parte all’uomo. Inoltre ha chiesto

alla scuola dove insegnava un anno di congedo non pagato dal lavoro ed ha

incaricato, a sue spese, un avvocato di provvedere in modo da affidare per

questo periodo il figlio al padre;

- il

6 agosto 2014 l’accusatrice privata è atterrata a __________, ove ha trovato ad

attenderla IM 1, che l’ha accompagnata in bus sino a __________, dove ha subito

organizzato un servizio fotografico per le pubblicazioni su un sito di annunci

erotici. Immediatamente dopo le fotografie, la prevenuta ha accompagnato la

donna in via __________ per concordare l’affitto di un appartamento. In

quell’occasione le ha subito proposto di avere un rapporto a tre con lei e un

suo cliente per vedere come lavorava. Il giorno dopo il contratto di locazione

è stato firmato e la IM 1 ha accompagnato la PC 1 all’ufficio stranieri per le

pratiche;

- la

prostituzione è avvenuta prima in via __________ e poi da metà ottobre in via __________,

in un appartamento più grande. I soldi della locazione venivano dati

all’accusata, che poi provvedeva a trasmetterli (non si sa in quale

proporzione) al proprietario dello stabile;

- circa

una settimana dopo l’arrivo dell’accusatrice privata, anche la prevenuta si è

trasferita in via __________, dapprima in un appartamento separato e in seguito

in uno comune, più grande;

- PC

1 ha iniziato a lavorare come prostituta il giorno stesso del suo arrivo in

Ticino. E’ stata IM 1 ad indicarle, già il 6 agosto 2014, quali prestazioni avrebbe

dovuto fornire ai clienti, quali erano le tempistiche e quali le tariffe da

applicare per ognuna di esse. L’accusatrice privata, dopo aver preso atto di

queste indicazioni, ha detto all’imputata che non avrebbe voluto fare sesso

anale, sesso orale non protetto completo e altre pratiche particolari, così

come che non era d’accordo di avere rapporti durante il ciclo mestruale. IM 1,

prima, e __________ poi, le hanno detto che, invece, avrebbe dovuto fare anche

quello. Inoltre, all’insaputa della vittima, l’imputata aveva già fatto mettere

sul sito erotico anche l’offerta delle prestazioni che lei non avrebbe mai

voluto fornire;

- IM

1, che si presentava come “__________”, era praticamente sempre presente

nell’appartamento ove, con il nome d’arte di “__________”, esercitava PC 1. In

questo modo ella aveva il controllo sulla sua attività;

- i

contatti tra la vittima e i clienti erano filtrati dall’accusata, che

rispondeva al telefono e concordava gli appuntamenti, per poi discutere con

loro, una volta giunti nell’appartamento, di prezzi e prestazioni. Formalmente

la sua intromissione era giustificata con il fatto che PC 1 non conosceva bene

l’italiano ed era necessaria un’interprete;

- IM

1 diceva all’accusatrice privata che doveva guadagnare almeno fr. 1'000.- al

giorno e quando questa obiettava che doveva almeno avere il tempo per pulire

l’appartamento e che doveva lavarsi tra un cliente e l’altro, questa rispondeva

che non le interessava e che avrebbe dovuto solo pensare a guadagnare il più possibile

lavorando il più possibile. Era, quindi, l’imputata a dettare i ritmi di

lavoro, fissando gli appuntamenti con i clienti incurante persino delle minime

misure d’igiene personale. Addirittura, dal momento in cui sono andate in via __________,

IM 1 annunciava alla vittima l’arrivo dei clienti con un preavviso di 5 minuti;

- l’accusatrice

privata, avendo deciso di seguire le direttive della prevenuta, si è ritrovata

nell’impossibilità di rifiutare un cliente o una prestazione particolare: IM 1

le aveva infatti detto che era obbligata ad accettare ogni tipo di cliente,

anche quelli drogati e quelli ubriachi;

- PC

1, dal canto suo, è sempre stata cosciente di quanto stava facendo e le andava

bene come scorciatoia per il guadagno facile. Addirittura è stata lei stessa,

in alcune occasioni, ad auspicare di avere più clienti per poter incassare di

più, come si può vedere dalla corrispondenza elettronica “viber” rinvenuta sul

suo cellulare:

“Buongiorno IM 1, non vengono più quei clienti ricchi

che stavano due ore con 600? Abbiamo bisogno di soldi per la macchina, la rata

della banca, e qualche soldo finché __________ comincia i match a dicembre”

(messaggio n. 28, classatore “messaggi viber”);

- l’imputata

impediva a PC 1 di muoversi come voleva, sia durante la giornata che alla sera:

doveva essere sempre disponibile per i clienti, 24 ore su 24, tutti i giorni e

se per caso era fuori (per la spesa o in palestra) doveva rientrare subito non

appena un cliente la cercava. __________, nei suoi sporadici contatti con la

donna, ha sempre fatto in modo che fosse chiaro per lei che doveva sacrificarsi

per la famiglia e per lui e che perciò doveva ricevere il maggior numero di

clienti possibile, senza lasciarsi scappare nessuna occasione di guadagno. In pratica,

come dai lei stessa sostenuto:

“ Per il periodo tra il 6 agosto 2014

ed il 10 novembre 2014 posso quindi dire che ero in uno stato di dipendenza e

controllo da parte di IM 1 e __________, come pure avendo fiducia in loro hanno

esercitato una pressione psicologica nei miei confronti, minacciandomi che se

non avessi dato ascolto a loro non mi avrebbero più mandato clienti per

guadagnare per la famiglia, che la mia relazione con __________ sarebbe finita

e mi avrebbero mandata in Romania.” (PG PC 1 del 15 dicembre 2014, pag. 5-6,

allegato 15 al rapporto d’arresto);

- per

meglio controllare la vittima, che non sapeva nulla di __________, e indurla a

non lasciare l’appartamento, la prevenuta l’ha spaventata raccontandole che la zona

in cui abitava era pericolosa, per cui uscire da sola sarebbe stato molto

rischioso;

- il

controllo sull’AP si è sempre esercitato attraverso pressioni e astuti stimoli

o intimorimenti, ma, da quanto risulta, mai per mezzo di violenza, né fisica né

psicologica.

- nei

momenti in cui PC 1 ha palesato dei cedimenti e la volontà di mollare tutto, IM

1 e __________ hanno cercato di spaventarla dicendole che se fosse andata in

polizia, le avrebbero tolto i permessi e che in Romania si sarebbe saputo cosa

realmente faceva qui. __________, pur di non perdere il controllo su di lei,

l’ha incontrata un paio di volte di persona (facendo apparire il tutto come il

frutto di una lunga trasferta dall’Olanda, dove diceva essere per allenarsi,

mentre in realtà è sempre stato in Ticino) e, in un’occasione, le ha dato un

anello di fidanzamento da pochi soldi (dicendo che valeva fr. 10'000.-, cosa

che lei ha inizialmente creduto) ed ha fissato la data per il matrimonio a 2015

inoltrato, facendole credere che per tradizione turca lui avrebbe potuto

sposarla solo dopo 5 anni dalla morte della madre;

- tutti

i soldi guadagnati dall’accusatrice privata venivano subito (o non appena

possibile) consegnati all’imputata: se lei era in casa, la vittima glieli dava

addirittura mentre il cliente era ancora in doccia, se invece era assente, le

inviava un messaggio con indicato l’esatto importo che le era stato pagato. PC

1 ha sempre agito così, consegnando praticamente l’intero suo provento, nella

convinzione che il denaro sarebbe stato girato a __________, che l’avrebbe

usato per la famiglia di lei e per l’attività di lui, da sviluppare in attesa

del matrimonio;

- l’accusatrice

privata poteva trattenere per sé dagli importi guadagnati unicamente somme

minime necessarie per la spesa, ma solo con il consenso dell’imputata e solo

dopo che questa era stata informata nel dettaglio di tutte le spese che la

vittima doveva sostenere, comprese quelle per l’affitto e per le inserzioni sui

siti internet;

- nell’ottobre

2014, PC 1 è stata poi indotta ad acquistare, con parte dei soldi guadagnati e

con abbonamenti a suo nome, due i-phone 6 e due i-phone 6 plus, che ha poi

consegnato all’imputata, che le ha detto che li avrebbe dati a __________;

- nei

primi tempi, sino a metà ottobre 2014, PC 1 ha dichiarato di aver tenuto una

media di 5 clienti al giorno, per incassi attorno ai fr. 800.-, mentre

nell’ultimo periodo, non essendo più nuova sul mercato ticinese, la clientela

era diminuita a una media di due clienti giornalieri, con picchi durante il week

end che le consentivano di consegnare alla prevenuta fr. 1'000.-/1'300.- per

giorno;

- sulla

scorta della documentazione ottenuta da varie società di “money transfer”

operanti in Ticino si è potuto stabilire che la prevenuta, tra agosto 2014 e

inizio novembre 2014, ha inviato all’estero, prevalentemente a __________,

complessivamente fr. 32'528.47 (AI 110, allegato 3). A questo proposito va

notato che dall’arrivo dell’accusatrice privata in Svizzera, l’ammontare degli

importi trasferiti è aumentato sensibilmente. Di contro, alla vittima non sono

state rinvenute relazioni bancarie o postali su cui avrebbe potuto versare i

soldi guadagnati;

- dai

messaggi inviati con l’app per cellulari “viber” e sms tra l’imputata e PC 1

(allegati a AI 110) è emerso chiaramente il ruolo dominante e di controllo di IM

1 sulla prima, sia per quanto concerne l’attività, che per la vita privata

(addirittura la vittima ha chiesto alla prevenuta se poteva andare a buttare la

spazzatura e fare un giro del palazzo, rispettivamente il permesso per chiamare

i suoi cari in Romania) e come la donna giocasse sul fatto che PC 1 sperava di

poter creare una famiglia con __________, lasciandola sempre sul chi vive e

Considerandi

facendole capire che la continuazione della relazione sarebbe dipesa dall’impegno

che lei avrebbe messo nel prostituirsi e fargli avere denaro;

- sempre

dai messaggi elettronici, questa volta tra la IM 1 e __________ (allegati all’

AI 110), affiora come i due fossero in combutta per sfruttare la vittima. In

alcune occasioni l’uomo ha anche scritto a PC 1 per stimolarla, talvolta con

toni gentili e raccontando che dovevano sacrificarsi entrambi (lui con gli

allenamenti e i combattimenti di kick boxe e lei vendendosi) per il loro futuro

comune, talvolta in maniera aggressiva, facendo pesare come lui e la

“figlioccia” (IM 1) si stavano impegnando per aiutarla.

7.

In

sostanza, dunque, è stato accertato che __________, dopo aver conosciuto

casualmente PC 1, approfittando del fatto che lei ha creduto poter creare una

famiglia con lui, non sapendo che in realtà egli era ed è legato a IM 1, l’ha

convinta a venire in Svizzera a prostituirsi, ingolosendola con gli importanti

guadagni che avrebbe potuto fare. Egli l’ha così messa in contatto con

l’imputata, che ha inizialmente indicato come sua nipote/figlioccia e che l’ha

accolta all’aeroporto per portarla subito a Lugano e farla immediatamente

prostituire. L’imputata, in combutta con __________, ha sempre tenuto il

controllo sulla vittima, gestendo i clienti, dicendo quali prezzi e quali

prestazioni fornire, imponendole di non rifiutare nessuno e nessuna richiesta,

obbligandola a ricevere i clienti senza nemmeno la pausa per lavarsi,

vietandole di allontanarsi troppo dall’appartamento e facendosi dare tutti i

soldi che guadagnava con l’attività, per poi lasciarle le briciole per fare la

spesa.

Nonostante

uno degli argomenti utilizzati dai correi per convincere l’accusatrice privata

a prostituirsi fosse il futuro con __________, nulla di questo modus operandi è

cambiato dopo che PC 1 ha scoperto che, in realtà, lui aveva una relazione e

dei figli con la prevenuta.

Le richieste d’appello

8.

Con

la dichiarazione d’appello, come visto, il procuratore pubblico ha chiesto che

l’imputata sia condannata per tratta di esseri umani, per i fatti descritti al

punto n. 1 AA, con conseguente aumento della pena inflitta a due anni e sei

mesi di detenzione, da espiare.

Una

modifica della sentenza in questo senso è stata chiesta anche dall’AP con il

suo appello incidentale.

Dal

canto suo la prevenuta si è limitata, con l’appello incidentale, a chiedere una

riduzione della pena detentiva.

La

condanna per sfruttamento della prostituzione per i fatti di cui al punto n. 2

dell’AA, così come quelle per gli altri reati di cui ai dispositivi n. 1.2.,

1.3

e 1.4. della sentenza impugnata, rispettivamente il proscioglimento

dall’imputazione di esercizio illecito della prostituzione per i fatti di cui

ai punti n. 3.2. e 3.3. AA sono, pertanto, passati in giudicato

Tratta

di esseri umani, art. 182 CP

9.

Giusta

l'art. 182 cpv. 1 CP chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa

commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento

del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva

o con una pena pecuniaria.

Già

sotto l’egida del previgente art. 196 CP, in caso di tratta di esseri umani a

scopo di sfruttamento sessuale, il Tribunale federale aveva precisato che i

presupposti del reato sono adempiuti quando viene pregiudicato il diritto

all'autodeterminazione nel campo sessuale della persona interessata (DTF 129 IV

81, consid. 3.1; 128 IV 117, consid. 4a). Precisato che ciò è dato

esclusivamente quando un essere umano è sfruttato come vera e propria mercanzia

(in particolare, quando è tenuto all'oscuro di ciò che l'attende, se poco

informato o se, per altre ragioni, è incapace di difendersi), il Tribunale

federale ha spiegato che la questione di sapere se la libertà sessuale sia lesa

deve essere decisa in funzione delle circostanze concrete ritenuto come il

consenso formale della vittima non basti ad escludere il reato e che è

imperativo verificare se tale consenso sia effettivamente libero da costrizioni

(DTF 129 IV 81, consid. 3.1; 128 IV 117, consid. 4a; 126 IV 225 consid. 1d).

Perché non vi sia tratta di

esseri umani va accertato che il diritto all'autodeterminazione sessuale della

persona interessata non è stato pregiudicato, ossia va accertata l’assenza di

una qualsiasi forma di abuso, minaccia o sfruttamento di una situazione di

vulnerabilità (DTF 128 IV 117, consid. 4c).

In caso di tratta finalizzata

alla prostituzione, il consenso formalmente dato deve corrispondere

all’effettiva volontà delle prostitute che devono essere state adeguatamente

informate sul loro destino ed essere state coscienti di quello che le aspettava

e devono avere potuto decidere senza essere influenzate da condizioni di

debolezza o d’incertezza (DTF 128 IV 117, consid. 4c).

La nozione di consenso deve,

dunque, essere interpretata in modo restrittivo tenendo conto dei molteplici

rapporti di dipendenza in cui le vittime possono trovarsi, soprattutto se

straniere (DTF 128 IV 117, consid. 4c; 126 IV 225 consid. 1c). Nel caso di

persone che lasciano il loro paese e vanno all'estero per prostituirsi, il consenso

effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza poiché il rischio di

sfruttamento di una situazione di povertà è particolarmente acuto (DTF 128 IV

117, consid. 4c). Secondo il Tribunale federale, un'attenzione particolare è

necessaria quando si è in presenza di donne e bambini provenienti dai paesi in

via di sviluppo e dai paesi dell'Europa centrale e orientale (DTF 128 IV 117,

consid. 5b, nel caso si trattava della Lettonia). I presupposti del reato sono,

perciò, di regola adempiuti nel caso di giovani prostitute consenzienti

provenienti dall’estero, se il consenso è motivato da condizioni economiche

precarie (DTF 129 IV 81, consid. 3.1; 128 IV 117, consid. 4b-c). L’alta Corte

ha ribadito tali principi anche in una sentenza del 2010 (STF 6B_81/2010 del 29

aprile 2010, consid. 4.1. e 4.2).

Riesaminando la sua precedente

giurisprudenza, il Tribunale federale ha considerato che la nozione di tratta

di esseri umani deve essere estesa anche al caso di chi arruola all'estero

giovani donne in situazione di vulnerabilità, organizza la loro venuta in

Svizzera e le ingaggia (indifferentemente che egli agisca con l'aiuto di un

intermediario prezzolato o direttamente) affinché si prostituiscano nel suo

postribolo: il solo fatto di arruolare, trasportare o trasferire può già essere

costitutivo di tratta (DTF 128 IV 117, consid. 6d/cc; sentenza CARP inc.

17.2010.69

dell'8 aprile 2011, consid. 3.3; STF 6B_128/2013 del 7 novembre

2013, consid. 1.2).

10.

In

prima sede il proscioglimento dall’accusa di tratta di esseri umani e la

connotazione di sfruttamento della prostituzione per i fatti descritti al punto

n. 1. AA sono stati così motivati (sentenza impugnata, consid. n. 64-67, pag.

48.

seg.):

“64. Nel

caso concreto la vittima, PC 1, è stata convinta a partire dalla Romania e a

raggiungere la Svizzera per esercitare l’attività di prostituta da __________,

il quale le ha prospettato agiatezze economiche e la formazione di una

famiglia.

Se è

vero che l’AP proviene da uno di quei Paesi che impone un’analisi più attenta

in punto al consenso della vittima, PC 1, in Patria, non viveva tuttavia una

situazione di indigenza o di povertà.

PC 1

era attiva professionalmente quale docente di liceo e percepiva uno stipendio

superiore alla media dei suoi connazionali. Con il provento del lavoro era in

grado di fare fronte alle proprie spese correnti e a quelle del figlio, tanto

da disporre di un’eccedenza con la quale poteva aiutare i genitori.

Dagli

atti emerge inoltre che riusciva ad incrementare il proprio reddito svolgendo

l’attività accessoria di venditrice.

Occorre

poi evidenziare che il lavoro di insegnante è stato mantenuto dall’AP, la quale

ha chiesto un congedo di 1 anno corrispondente al periodo durante il quale

intendeva risiedere in Ticino. Ritornata in Patria aveva quindi la garanzia di

ritrovare il lavoro che aveva temporaneamente lasciato.

In

fine, significativo è il fatto che dalle dichiarazioni di PC 1 risulta che per

finanziare il viaggio verso la Svizzera ha chiesto un prestito bancario di complessivi

EUR 5'000.00, importo che le è stato versato senza dover fornire particolari

garanzie, rappresentando il suo reddito e impiego sufficienti per l’istituto di

credito.

65.

Ne

consegue che l’AP al momento della sua partenza dalla Romania non stava

fuggendo dalla povertà o da una difficile situazione sociale ed economica. PC 1

ha deciso liberamente di giungere in Svizzera per prostituirsi poiché

“abbagliata” dalla possibilità di conseguire importanti guadagni in poco tempo

e dall’illusione che tale “sacrificio” le avrebbe permesso di fondare una

famiglia con __________ così come questo le aveva prospettato.

Certo,

alla base della decisione dell’AP vi è un inganno orchestrato da __________, ma

ancora, l’AP non è stata ingannata su cosa avrebbe dovuto fare a __________,

non è stata minacciata, non è stata forzata fisicamente né è stata usata

violenza nei suoi confronti.

La

volontà dell’AP corrisponde a quanto effettivamente avvenuto, ovvero giungere

in Ticino a prostituirsi per guadagnare importanti somme di denaro.

Peraltro,

a discostare ulteriormente la fattispecie dai casi esaminati dalla

giurisprudenza, vi è la considerazione secondo cui neppure in Ticino, pur

ricordando il controllo esercitato da IM 1, l’AP è non stata trattata sottoposta

(recte: non è stata sottoposta) a violenze e/o vessazioni fisiche o

psicologiche tipicamente citate con riferimento all’art. 182 CP.

La

Corte non ha quindi ritenuto realizzato il reato di cui al punto 1 dell’atto

d’accusa relativamente al reato di tratta di esseri umani, ritenuto che non vi

era alcun vizio di volontà da parte di PC 1, essendo ella semmai unicamente

stata tratta in inganno in merito alla reale destinazione del denaro guadagnato

ma non certo sulle modalità in cui ciò sarebbe avvenuto.

66.

La

Corte ha per contro ritenuto che già nella fase che si può definire di

“reclutamento”, l’imputata ed il di lei compagno hanno agito di concerto per

indurre l’AP (che mai si era prostituita in precedenza), con l’ingannevole

prospettiva di un legame sentimentale, a giungere in Ticino a prostituirsi. Qui

IM 1, presentatasi come la nipote di __________, l’ha introdotta alla

prostituzione accogliendola all’aeroporto di Milano, accompagnandola a __________,

trovandole un appartamento, organizzando i servizi fotografici, pubblicando le

fotografie sugli appositi siti d’incontri, accompagnandola all’Ufficio

Stranieri, dandole indicazioni su cosa dichiarare alla TESEU ed organizzandole

l’appuntamento con il primo cliente.

Tale

agire era chiaramente finalizzato al trarre - da parte della coppia IM 1-__________

- un vantaggio patrimoniale, ovvero la consegna da parte della vittima del

denaro da questa guadagnato prostituendosi. Come già indicato, non può

sussistere dubbio in merito al fatto che la vittima ha consegnato buona parte

dei soldi guadagnati all’imputata (cfr. supra). Ciò emerge inequivocabilmente

dai messaggi in cui l’AP informa IM 1 in merito ai propri guadagni, dal

messaggio in cui l’imputata informa di aver lasciato CHF 10.00 a disposizione

della vittima e, soprattutto, dagli invii di denaro effettuati da IM 1, il cui

importo è oltremodo aumentato in corrispondenza al periodo in cui poteva

contare sulle entrate di PC 1, per poi tornare, dopo la sua partenza, nella

media dei mesi precedenti.

Si

dirà, in fine, che non vi è dubbio in merito al fatto che l’intento di ottenere

un vantaggio patrimoniale fosse condiviso dalla coppia, tanto che per

ammissione stessa dell’imputata il denaro veniva inviato in prevalenza al

compagno e padre dei suoi figli.

67.

Analogamente,

risulta realizzato in concreto il rapporto di dipendenza richiesto

(alternativamente) dall’art. 195 lett. b) CP, posto come la relazione

sentimentale che l’AP riteneva la legasse a __________, le rassicurazioni della

famiglia e dell’imputata sulla serietà delle sue intenzioni, la prospettiva di

poter con lui fondare una famiglia ed il debito contratto al fine di

assecondare le di lui proposte hanno condotto la vittima in uno stato di

dipendenza psicologica. Proprio di tale posizione hanno approfittato IM 1 e __________.

Tale

agire configura il reato di promovimento della prostituzione ai sensi dell’art.

195.

lett. b) CP. Il punto 1 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato per

quanto attiene all’ipotesi subordinata, mentre il punto 2 è stato integralmente

confermato, con la precisazione che segue.”.

11.

La

scrivente Corte condivide le considerazioni e le conclusioni dei primi giudici

in punto al mancato adempimento dei presupposti per il riconoscimento del reato

di tratta di esseri umani. In effetti, la sua decisione di seguire l’invito

fattole da __________ di venire a prostituirsi in Svizzera non è stata

snaturata da alcun vizio di volontà, ma è il frutto di una libera riflessione,

fondata principalmente sul desiderio di fare molti soldi in poco tempo.

In

primo luogo, PC 1, al momento dei fatti, non era una giovane donna inesperta,

ma aveva già 33 anni, un matrimonio alle spalle ed un figlio. Nemmeno si può

dire che fosse di un livello culturale e sociale basso, avendo terminato gli

studi accademici ed essendo attiva da anni come insegnante di biologia nei

licei.

Il

suo livello intellettuale non è di certo infimo, avendo per sua stessa

ammissione, oltre che ottenuto la laurea in biologia nel 2004 (PG PC 1 del 14

novembre 2014, rapporto d’arresto, doc. 10, pag. 3), conquistato il terzo posto

in un concorso nazionale per assistenti veterinari ed essendo giunta terza alle

olimpiadi rumene di biologia (PG PC 1 del 14 novembre 2014, rapporto d’arresto,

doc. 10, pag. 2).

Dal

punto di vista economico, per rapporto alla situazione in Romania, la vittima

non aveva particolari problemi che imponevano la prostituzione quale unica, o

quasi, via d’uscita. La sua famiglia apparteneva alla classe sociale media: i

nonni sono stati veterinari per l’esercito, mentre il padre era un ufficiale

dell’esercito. Lei ed i genitori vivono in una casa con due appartamenti ed un

piccolo giardino, di loro proprietà (PG PC 1 del 14 novembre 2014, rapporto

d’arresto, doc. 10, pag. 6).

Con

il lavoro di docente PC 1 poteva garantirsi un guadagno di circa fr. 600.- al

mese, ben superiore al salario medio rumeno, cui si aggiungeva il contributo

alimentare per il figlio versato regolarmente dal padre. Inoltre aveva la

possibilità, sfruttata, di integrare queste entrate con un lavoro supplementare

durante i periodi di ferie scolastiche.

Al

momento della decisione di venire in Svizzera ella ha fatto, intelligentemente,

in modo di assicurarsi il posto di lavoro in vista del suo rientro in patria,

avendo chiesto ed ottenuto un anno di congedo (PG PC 1 del 14 novembre 2014,

rapporto d’arresto, doc. 10, pag. 5).

Con

__________, nell’estate del 2014, aveva solo avuto un inizio di relazione

sentimentale: lei stessa ha riconosciuto di non essere stata follemente

innamorata vista la breve frequentazione e che aveva capito che non era proprio

del tutto affidabile (“…rispondevo che in così poco tempo non potevo capire

se ero innamorata o meno. Mi piaceva come __________ si comportava con mio figlio

__________ ed inoltre che mi sentivo protetta con lui, al sicuro. __________

faceva tante promesse per mio figlio, che però non le manteneva mai”, PG PC

1.

del 18 novembre 2014, rapporto d’arresto, all. 11, pag. 4 seg.). Di

conseguenza, la sua era piuttosto una cosciente infatuazione per una persona

con la quale sperava di poter costruire un futuro. Un’attrazione che non le

impediva di ragionare e di opporsi a proposte che non le garbavano.

L’unico

motivo che ha spinto la vittima a venire in Svizzera per prostituirsi, sapendo

esattamente a cosa andava incontro, è stata la cupidigia:

“ La proposta di __________ mi ha

interessato perché mi ha detto che IM 1 con questo lavoro ha potuto costruire

una casa grande in Romania ed ha potuto mantenere bene i suoi figli. Mi ha

anche detto che IM 1 lavora in Svizzera come massaggiatrice e come prostituta

da quattro anni, e che con queste attività si possono fare molti soldi e vivere

bene.

Da parte mia (…)

ho accettato di fare questo lavoro di massaggiatrice e prostituta per un breve

periodo (per circa un anno), per guadagnare tanti soldi per la mia famiglia e

costruire una famiglia con lui.” (PG PC 1 del 18 novembre 2014, rapporto

d’arresto, all. 11, pag. 7).

Essendo

la prostituzione stata una reale libera scelta della vittima, non si può che

confermare l’assenza dei presupposti oggettivi della tratta di esseri umani ex

art. 182 CP e, dunque, confermare il proscioglimento da tale imputazione

decretato in prima sede.

L’appello

del procuratore pubblico su questo punto deve pertanto essere respinto. I reati

dei quali IM 1 si è resa autrice colpevole rimangono, pertanto, quelli del

Dispositivo

dispositivo della sentenza impugnata.

Commisurazione

della pena

12. La

Corte delle assise criminali ha condannato IM 1 alla pena di 2 anni di

detenzione, avendone reputato la colpa grave, sia dal punto di vista oggettivo

che da quello soggettivo, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

“ Dal profilo oggettivo occorre

evidenziare come, mediante il suo agire, IM 1 ha indotto un’altra donna ad

esercitare la prostituzione, contribuendo così alla mercificazione delle donne.

Grave pure dal profilo oggettivo è il tentativo di ingannare le preposte

autorità in modo da far ottenere un permesso di soggiorno a favore del di lei

compagno: ciò avrebbe di fatto permesso alla coppia di controllare ancor più da

vicino e con maggiore intensità l’attività svolta dalla vittima. L’importo

raccolto in pochi mesi è oggettivamente importante, seppure ridotto rispetto a

quanto indicato nell’atto d’accusa.

(…) La colpa è

grave pure dal profilo soggettivo, considerato che la stessa imputata è attiva

quale prostituta e dovrebbe quindi essere maggiormente sensibile alla

condizione in cui molte di esse versano. Ciò malgrado, IM 1 ha agito per

diversi mesi durante i quali, unitamente a __________, ha controllato

l’attività di PC 1, inducendola a ritmi per lei difficilmente sostenibili,

fornendole la lista delle prestazioni da fornire ed i relativi costi,

unicamente al fine di far sì che guadagnasse più denaro possibile così da

poter, da parte sua, diminuire il proprio ritmo di lavoro.

Il movente

dell’imputata è evidentemente stato meramente egoistico e dettato dalla volontà

di ricercare il maggior profitto economico possibile. L’imputata ha peraltro

evidenziato una mancanza di empatia verso la vittima, la quale reiteratamente

le aveva chiesto di poter diminuire il proprio ritmo di lavoro.

L’imputata, in

fine, non ha mostrato di volersi assumere le proprie responsabilità, giungendo

a negare circostanze oggettivamente incontestabili.

Si dirà, in fine,

che pure il tentativo di inganno nei confronti delle autorità al fine di

agevolare l’arrivo in Ticino di __________, seppure soggettivamente di gravità

medio bassa, è significativo dell’atteggiamento dell’imputata, pronta anche a

mentire alle autorità pur di raggiungere il proprio scopo.” (sentenza

impugnata, consid. 76 e 77, pag. 55 seg.).

Ciò posto, i primi giudici

non hanno ritenuto di poter riconoscere l’esistenza di alcun motivo particolare

d’attenuazione della pena, nemmeno quello evocato dalla difesa, per il quale

l’imputata stessa sarebbe stata vittima di __________, già solo per il fatto

che è stata lei stessa a negarlo su esplicita domanda, in occasione del

dibattimento di prime cure (sentenza impugnata, consid. 78, pag. 56).

Sulla

sospensione condizionale, riconosciuta solo parzialmente, la Corte delle assise

criminali ha concluso:

“ Per quanto attiene alla sospensione

condizionale, l’imputata è incensurata. Ciò nondimeno, il fatto che già in

Italia, agendo con __________ - persona con cui con ogni verosimiglianza si

ricongiungerà una volta scarcerata - era stata dedita alla prostituzione, rende

la prognosi non del tutto favorevole. Peraltro, la stessa imputata ha

dichiarato di voler, se possibile, rimanere in Svizzera. Ciò rende concreto il

pericolo che - proprio in virtù del suo rapporto con __________ - possano

esservi altre giovani a cadere vittime delle macchinazioni della coppia.

In tale contesto,

la Corte, per tenere adeguatamente conto della colpa, ha stabilito che la pena

di 24 mesi è parzialmente sospesa, con la parte da scontare che viene fissata

in 6 (sei) mesi. Per il rimanente è stato stabilito un periodo di prova di 2

anni.” (sentenza impugnata, consid. 80, pag. 57).

Per la contravvenzione di cui

all’art. 199 CP è stata, infine, inflitta una multa di CHF 300.-.

13.a. Per

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la

giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata

nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato

dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 136 IV 55 consid. 5.4; 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli

obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio

diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare

l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi

a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà

delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre

tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una

legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007

del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

c. Determinata,

così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne la gravità su

una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena

ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare,

DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione

della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero

della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione,

della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari,

situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto

dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF

6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF

128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008

consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato

la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97

consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette, tuttavia,

soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre

2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17

aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n.

72, pag. 205).

14. Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di

pena.

15. IM

1 risponde dei seguenti reati:

- promovimento

della prostituzione art. 195 lett. b, lett. c e lett. d CP (sentenza impugnata,

consid. 66-69, pag. 49 segg.) sanzionato con una pena detentiva sino a dieci

anni o con una pena pecuniaria;

- inganno

nei confronti delle autorità, sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni

o con una pena pecuniaria, art. 118 cpv. 1 LStr (sentenza impugnata, consid.

73, pag. 53 seg.);

- esercizio

senza permesso di un’attività lucrativa, art. 115 cpv. 1 lett. c LStr,

sanzionabile con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria

(sentenza impugnata, consid. 72, pag. 53).

L’esercizio

illecito della prostituzione, per contro, è una contravvenzione e comporta la

condanna al pagamento di una multa, art. 199 CP, che nel caso specifico è stata

quantificata in fr. 300.- e che non è oggetto di contestazione.

16. La

colpa dell’imputata per lo sfruttamento della prostituzione è importante

poiché, in correità con __________, ha approfittato della situazione e della

faciloneria della vittima per indurla a accendere un prestito per una somma non

indifferente ed a venire in Svizzera per vendere il proprio corpo, per

consegnarle poi tutto il denaro guadagnato. Seppur per un periodo di poco superiore

ai tre mesi, PC 1 si è ritrovata ad essere la macchina da soldi della coppia IM

1-__________ e a sacrificare completamente la propria vita per produrre al

massimo. L’imputata e il compagno hanno sfruttato la donna il più possibile,

mentendole, illudendola, spaventandola e giocando con i suoi sentimenti.

La

prevenuta ha dimostrato grande cinismo e scarsa umanità, trattando la vittima

come una merce, dettando prestazioni e prezzi, stabilendo regole ferree,

spingendola ad accettare qualsiasi tipo di cliente e facendosi consegnare

immediatamente tutti i proventi, lasciandole solo degli importi minimi di

denaro.

Nemmeno

si è preoccupata della salute della vittima, inserendo i rapporti non protetti

tra le performances da fornire e facendo in modo che, pur di non perdere un

cliente, questa addirittura evitasse di perdere tempo occupandosi della propria

igiene.

Grazie

al lavoro di PC 1, IM 1 ha potuto fare una sorta di “upgrade” nella propria

carriera professionale, smettendo quasi del tutto di prostituirsi e

“impiegando” la connazionale al suo posto. Nonostante abbia, quindi, vissuto in

prima persona le difficoltà e i problemi che ha chi vende il proprio corpo, non

ha fatto nulla per far sì che quest’ultima potesse professare in condizioni

quanto meno decenti ma, anzi, si è completamente disinteressata di lei, se non

entro i limiti necessari per garantire l’attrattività del “prodotto” sul

mercato (cibo, palestra, ecc.).

Il

movente, e non poteva essere altrimenti, è sempre e solo stato quello del profitto.

Ella ha, quindi, agito per puro egoismo.

A

fronte di simili circostanze, si impone una pena detentiva, che può essere

quantificata in un anno e mezzo di detenzione.

La

colpa per la commissione degli altri reati è medio-grave, rispettivamente di

livello medio. In effetti, come spiegato nella sentenza impugnata, l’aver

sottaciuto i precedenti penali di __________ al Servizio regionale degli

stranieri, così come l’aver mentito sulle altre questioni indicate nell’AA,

aveva lo scopo di fare ottenere un permesso “B” all’uomo. Visti i fatti in

disamina, è più che legittimo pensare che era intenzione farlo rimanere in

Svizzera per continuare a delinquere. Simili intenzioni rendono l’atto,

appunto, di gravità medio alta.

Per

contro, l’aver esercitato l’attività lucrativa quale prostituta per un periodo

di poco più di un mese, implica una colpa di grado medio, considerato che

nemmeno è stato appurato a quanto ammontano i guadagni per quel lasso di tempo.

Ciò

posto, la pena base privativa della libertà può essere aumentata, per il

concorso di reati, di ulteriori 6 mesi, sino a due anni di detenzione.

Nel

contesto delle circostanze legate all’autore, analogamente ai primi giudici,

nemmeno questa Corte riesce ad intravvedere elementi a favore della prevenuta

e, di riflesso, di attenuazione della pena. In effetti, IM 1 non ha collaborato

in maniera particolare durante l’inchiesta. Anzi, ha negato i fatti e mentito a

più riprese. Perfino al processo d’appello. Evidentemente ciò è nei suoi

diritti, ma non può essere preso in considerazione come elemento positivo. La

situazione famigliare non era particolarmente disastrata e l’imputata ha agito

in correità con __________, non come sua vittima impossibilitata ad opporsi:

nonostante qualche dubbio sulla sua posizione sia insorto nei componenti del

Tribunale di seconda istanza, non vi è alcuna prova di una sua sottomissione

all’uomo. Ella ha sempre negato che questi l’abbia sfruttata e soggiogata.

Nel

contempo, la donna ha dimostrato di avere un buon grado di indipendenza, di

saper decidere autonomamente e di essere stata intraprendente.

Di

conseguenza, con la decisione d’appello non si può che confermare la pena

inflitta in prima sede di 24 mesi di detenzione.

Sospensione

condizionale della pena detentiva

17. Con

il suo appello il procuratore pubblico ha postulato una pena da espiare

integralmente, mentre la difesa ha chiesto che la stessa venga integralmente

sospesa.

I

primi giudici hanno concluso a favore di una pena sospesa solo parzialmente, da

espiare in misura di 6 mesi.

Nonostante

nei considerandi della sentenza appellata (n. 80 pag. 57) sia stato definito in

due anni, il periodo di prova del dispositivo (punto n. 4) è stato ordinato per

tre anni.

18. L’art. 42 cpv. 1 CP sancisce

il principio in base al quale il giudice sospende di regola l’esecuzione di una

pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Di

principio, quindi, se l’autore non è recidivo, in assenza di un pronostico

sfavorevole, deve essere ordinata la sospensione condizionale della pena,

laddove un pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV 1 consid.

4.2.2.).

Giusta

l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una

pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un

anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa

dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione

della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art.

42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid.

7.4 pag. 77).

Quando la durata della

pena detentiva si situa, come nella fattispecie, tra uno e due anni, il giudice

ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale,

ritenuto che la sospensione ai sensi dell’art. 42 CP è la regola, mentre quella

parziale è l’eccezione (STF 6B_996/2014 dell’8 settembre 2015, consid. 2).

Quest’ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di

una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione

speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma.

Ove esistono dei fondati

dubbi sulle prospettive di recupero dell’autore, che tuttavia non giustificano

ancora, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente

sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che

per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile

trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi

invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere

tra “tutto o niente” (STF 6B_996/2014 dell’8 settembre 2015, consid. 2).

Una

prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella

parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

Trattandosi

di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente

di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa

sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del

reato, dei precedenti dell’autore, della sua reputazione, della sua situazione

personale al momento del giudizio e del suo stato d’animo. La valutazione deve

fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità

della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale

federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso

particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti

pertinenti.

19. Nel caso concreto, a

fronte di una prevenuta incensurata, se è vero che con molta probabilità IM 1

si ricongiungerà con il correo non appena scarcerata, lasciando aperti spiragli

a dubbi circa il suo reale abbandono del mondo della prostituzione e, quindi,

circa un’eventuale recidiva, così come è vero che con il suo comportamento

processuale ha pure dato adito a qualche perplessità circa la

reale elaborazione di quanto fatto, non si può d’altro canto sostenere che ciò

sia sufficiente a fondare una prognosi negativa e a sconfessare completamente

la presunzione legale di quella positiva.

A mente di chi scrive, ci si

trova qui di fronte ad una situazione d’incertezza che, se da un lato non

giustifica un’espiazione completa della pena detentiva, dall’altro non lascia

del tutto tranquilla la Corte d’appello sul futuro comportamento della

prevenuta.

In un simile contesto,

l’espiazione di una parte della pena si giustifica quindi al livello di

prevenzione speciale, poiché consente alla condannata di rendersi conto

concretamente della gravità di quanto fatto e di iniziare una rielaborazione.

Il distacco forzato dal compagno e dai cognati, che, non solo appartengono, ma

addirittura rappresentano l’ambiente criminogeno che l’ha portata a delinquere,

non può che essere un evento positivo, che le darà la possibilità di rivedere

quanto fatto sotto un’altra ottica.

Di conseguenza si impone una

sospensione condizionale parziale della pena detentiva, da confermare in 6 mesi

da espiare e 18 sospesi, con un periodo di prova che può essere fissato in tre

anni.

Pretese

civili

20. Con

l’appello incidentale, l’accusatrice privata ha chiesto il risconoscimento

delle sue pretese così come da sua istanza 27 luglio 2015.

Da

tale allegato (doc. dib. di primo grado n. 1) risulta che PC 1 ha chiesto il

risarcimento dei seguenti importi:

- fr. 15'645.90 per

spese legali

- fr. 2'004.50 di

spese per l’abbonamento telefonico

- fr. 60'000.00 per

indennizzo del provento della sua

prostituzione

- fr. 6'000.00 per

il torto morale, oltre interessi al 5%

dall’agosto

2014

per

complessivi fr. 83'650.40.

Al

processo d’appello l’accusatrice privata ha prodotto un’istanza aggiornata, che

diverge negli importi testé indicati unicamente per quanto concerne le spese

legali, aumentate a fr. 21'042.70 in considerazione delle spese per l’appello e

della nota professionale del precedente patrocinatore, tassata il 14 aprile

2015 dal procuratore pubblico.

In

prima sede sono stati riconosciuti a favore dell’accusatrice privata fr.

41'945.90, composti da fr. 15'645.90 di spese legali, fr. 26'300.- di danno e

fr. 1'000.- di indennità per torto morale (sentenza impugnata, consid. n. 81

pag. 57), con l’indicazione che la sua istanza di risarcimento è stata accolta

integralmente.

21. In

base all’art. 41 CO, chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente

cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett.

a CPP, l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle

spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato

vince la causa.

Per l’art 47 CO, in caso di

morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, considerate le particolari

circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti della vittima

un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione (si tratta di un caso

particolare di applicazione, in ambito di riparazione morale, della regola

generale di cui all’art. 49 CO; SJ 2013 I 170 del 9 aprile 2013; DTF 123 III

204).

L’entità del risarcimento per torto

morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o

psichiche provocate dall’offesa subita dalla vittima e dalla possibilità di

alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto

morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di

apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto

morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una

somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri

matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica,

quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa subita e dovrà evitare

che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi

precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del

deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF 6B_369/2012 del 28

settembre 2012 consid. 2.1.1).

In ogni caso, per stabilire

l’ammontare dell’indennità prevista dall’art. 47 CO, la comparazione con altri

casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla

sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che

ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non

è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo

indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF 6B_369/2012 del 28 settembre 2012

consid. 2.1.2).

22. Essendo

stato impugnato solo dall’AP e affinché vi sia un aumento degli importi

riconosciuti, si deve partire dal presupposto che almeno quelli stabiliti nel

dispositivo n. 5 della sentenza impugnata sono riconosciuti.

Il

provento dell’attività di prostituzione non è stato quantificato con

sufficiente certezza. Non risulta da nessuna parte su quali basi la Corte di

prime cure abbia potuto scrivere che l’istanza di indennizzo è stata ridotta

dall’AP a fr. 41'945.90, rispettivamente quali siano i fondamenti dei calcoli

che hanno portato i giudici a quantificare il danno provato in fr. 26'300.-.

Preso

atto, poi, che in atti non sussistono sufficienti elementi per poter

approfondire la tematica, la decisione sulle pretese di risarcimento che vanno

oltre l’importo summenzionato impone ulteriori approfondimenti. Pertanto, in questa

sede, non si può far altro che confermare quanto deciso con la sentenza

impugnata, cioè di rinviare la vittima al competente foro civile per le sue

restanti rivendicazioni.

L’aumento

a fr. 21'042.70 delle spese legali non fa parte del danno cagionato

dall’imputata. In primo luogo in tale cifra sono comprese due volte le spese

per il patrocinio dell’avv. __________. Si tratta di un errore evidente e

dunque fr. 3'125.95 sono in ogni caso da dedurre dalla somma richiesta.

Inoltre, essendo i costi della procedura di fronte alla scrivente Corte stati

cagionati dall’appello principale del procuratore, e non certo da quello

dell’imputata, concernente unicamente la pena, questione sulla quale

l’accusatrice privata non si può esprimere, essi non possono venire accollati

alla condannata.

La

quantificazione in fr. 1'000.- del torto morale, appare corretta, tenuto conto

del fatto che darsi alla prostituzione è stata una scelta libera della vittima

e che non le è mai stata usata violenza.

23. Per

tutto quanto precede, in definitiva sia l’appello del procuratore pubblico che

entrambi gli appelli incidentali devono essere integralmente respinti.

Spese

24. Visto

l’esito degli appelli, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico

della condannata.

Gli

oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP)

per cui quelli relativi all’appello del procuratore pubblico sono accollati

integralmente allo Stato. Quelli dell’appello incidentale dell’imputata sono

posti a suo carico e quelli dell’appello incidentale dell’accusatrice privata a

carico di quest’ultima; nel loro pagamento, essendo le due donne state ammesse

al beneficio dell’assistenza giudiziaria, subentra lo Stato.

Tassazione

delle note d’onorario

25. L’avv.

DI 1 e l’avv. RA 1 sono intervenuti quali patrocinatori d’ufficio sia

nell’ambito della procedura concernente l’istanza di scarcerazione

dell’imputata dinanzi alla direzione di questa Corte, sia in quello della

procedura d’appello di merito.

Le

retribuzioni per entrambi i legali, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu),

sono stabilite sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201

consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del

6 giugno 2006 consid. 8.5. seg.).

26. Il

tempo esposto dall’avv. RA 1, vista l’assenza di difficoltà che implicavano i

suoi interventi in giudizio nonché la vicinanza temporale fra il dibattimento

di primo e secondo grado che gli ha permesso di avvalersi del suo pregresso

lavoro preparatorio, appare manifestamente eccessivo.

Delle

15 ore e 40 minuti indicate dal legale risultano adeguate

soltanto 5 ore e 10 minuti, con conseguente approvazione dell’onorario per fr.

930.-.

a. Non

vengono invece accettate 10 ore e 20 min. per i seguenti motivi:

- il dispendio orario

complessivo esposto per lo studio degli atti e per l’allestimento degli

allegati (dichiarazione d’appello e istanza di risarcimento) di 2 ore e 40 min.

risulta del tutto sproporzionato, ritenuta l’esiguità delle difficoltà

giuridiche e fattuali da affrontare in appello, per le quali, a mente di questa

Corte, si giustifica 1 ora di lavoro;

- il

tempo complessivo esposto di 1 ora e 20 min. per l’allestimento di 3 lettere

alla cliente è pure eccessivo rispetto alla semplicità dell’intervento; esso va

pertanto ridotto a 40 minuti, tempo più che sufficiente per aggiornarla

sull’evoluzione del procedimento;

- il

tempo di 3 ore indicato per la preparazione del dibattimento d’appello è

sproporzionato, ritenuto che per l’arringa il legale ha potuto fruire

ampiamente del lavoro già effettuato per la preparazione del processo di prime

cure, e va ridotto a 1 ora;

- si giustifica il

dispendio di 30 minuti esposto per la partecipazione all’udienza indetta a

seguito dell’istanza di scarcerazione dell’imputata, mentre va ridimensionata

la stima di 8 ore per il dibattimento d’appello che è, invece, durato 2 ore.

b. Le spese vanno

riconosciute nella misura di fr. 93.- corrispondenti all’importo forfetario

pari al 10% dell’onorario.

c. L’IVA va calcolata nella

misura dell’8% e assomma a fr. 81.85.

d. La nota professionale dell’

avv. RA 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 1'104.85.

PC 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino tale importo

non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4

lett. a CPP in combinato disposto con l’art. 138 cpv. 1 CPP).

27. Il

tempo esposto dall’avv. DI 1 va, invece, ridimensionato in modo più

circoscritto alla luce della maggiore complessità del suo intervento.

Delle

13 ore e 20 minuti indicate dal legale appaiono adeguate 11 ore e 40 minuti, con conseguente approvazione

dell’onorario per fr. 2’100.-.

a. Non

vengono invece approvate 1 ora e 40 min. in quanto il

tempo dedicato ai colloqui con la cliente, indicato in complessive 2 ore e 40

min., è eccessivo, alla luce dei pregressi incontri del legale con la stessa

non lontani nel tempo per la preparazione del dibattimento di prime cure, e va

ridotto a 1 ora.

b. Le spese esposte pari a

fr. 140.- sono congrue e pertanto vanno riconosciute per intero.

c. L’IVA va calcolata nella

misura dell’8% ed è pari a fr. 179.20.

d. La nota professionale

dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 2'419.20.

IM 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino tale importo

non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4

lett. a CPP).

Per questi motivi,

visti gli

art. 6, 9, 10, 77, 80, 84, 122 e

segg., 139, 263, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 433 CPP;

40, 43, 44, 47, 49, 50,

51, 69, 195 e 199 CP;

115 cpv. 1 lett. c, 118 cpv. 1

LStr

8 cpv. 1 e 32 cpv.

1 Cost.;

6 par. 2 e 3

CEDU;

14 cpv. 2 patto

ONU II;

41 e segg. CO;

nonché, sulle spese e sulle

ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

rispettivamente

il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1.a. L’appello

principale del procuratore pubblico è respinto.

b. L’appello

incidentale di IM 1 è respinto.

c. L’appello

incidentale dell’accusatrice privata è respinto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di

impugnazione, i dispositivi n. 1.2, 1.3., 1.4., 6, 8 e 9 della sentenza 27

luglio 2015 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

1.1. IM

1 è dichiarata autrice colpevole,

oltre

che di esercizio illecito della prostituzione ripetuto per i fatti di

cui al pto. 3.1. AA, di infrazione alla LF sugli stranieri / attività

lucrativa senza autorizzazione per i fatti di cui al pto. 4. AA e di inganno

nei confronti delle autorità ripetuto per i fatti di cui al pto. 5. AA (condanne

passate in giudicato), di:

promovimento

della prostituzione

per avere,

nel periodo compreso tra la

fine giugno/inizio luglio 2014 ed il 10 novembre 2014,

a __________ e __________,

agendo in correità con il

compagno __________,

allo scopo di trarne un

indebito vantaggio,

reclutato la connazionale PC 1

a __________ (__________), ottenendo il suo consenso a trasferirsi a __________

per esercitare la prostituzione,

chiedendo sistematicamente la

consegna del provento di tale esercizio, per un ammontare complessivo di almeno

CHF 26'300.-,

leso la libertà d’azione di PC

1,

imponendole i luoghi dove

esercitare la prostituzione, le prestazioni, i tempi e le tariffe,

sorvegliandone costantemente

l’attività,

imponendole di accettare

qualsiasi tipo di cliente e di soddisfare ogni sua richiesta,

impartendole istruzioni sulla

propria igiene personale,

impedendole di uscire o

limitandole il tempo e i luoghi,

controllando e limitando i

contatti con i suoi famigliari in __________,

obbligandola a consegnare sistematicamente

il provento della prostituzione,

mantenuto PC 1 nella

prostituzione,

imponendole di continuare

l’attività di prostituzione, malgrado la sua intenzione di smettere o di avere

periodi di pausa.

1.2. IM

1 è prosciolta dalle imputazioni di tratta di esseri umani e esercizio

illecito della prostituzione ripetuto, per i fatti indicati ai punti n. 1, 3.2.

e 3.3. dell’AA.

1.3. IM

1 è condannata:

1.3.1. alla

pena detentiva di 2 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.3.2. al

pagamento della multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che in caso di

mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre)

giorni;

1.3.3. al

pagamento all’accusatrice privata PC 1 dell’importo di fr. 41'945.90 a titolo

di risarcimento danni, di cui fr. 15'645.90 per spese legali sino al processo

di primo grado, e fr. 26'300.- quale danno, oltre a fr. 1'000.- a titolo di

indennità per torto morale.

1.3.3.1. Per

le restanti pretese, l’accusatrice privata è rinviata al competente foro

civile.

1.3.4.

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1’000.- e dei disborsi per il

processo di prime cure.

1.4. L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi con un periodo

di prova di anni 3 (tre). Per il resto, ovvero 6 (sei) mesi, la pena è da

espiare.

2. Essendo

la parte di pena non sospesa condizionalmente già stata espiata, è ordinata

l’immediata scarcerazione della condannata.

3.

a. La nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:

- onorario fr. 2’100.--

- spese fr.

140.--

- IVA (8%) fr.

179.20

Totale fr.

2'419.20

ed è posta a

carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

aa. La

condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr.

2'419.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art.

135 cpv. 4 CPP).

b. La

nota professionale dell’avv. RA 1 è approvata per:

- onorario fr.

930.--

- spese fr.

93.--

- IVA (8%) fr.

81.85

Totale fr. 1'104.85

ed è a

carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

bb. L’AP

PC 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr.

1'104.85 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135

cpv. 4 CPP in combinato disposto con l’art. 138 cpv. 1 CPP).

3.1. Contro

queste decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

3.2. La richiesta di pagamento

deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808

Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota

d’onorario.

4. Gli oneri processuali

d'appello principale, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 1'000.--

- altri

disborsi fr. 200.--

fr.

1'200.--

sono posti a

carico dello Stato.

5. Gli oneri processuali

d'appello incidentale dell’accusata, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 1'000.--

- altri

disborsi fr. 200.--

fr.

1'200.--

sono posti a

suo carico e, per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati

dallo Stato.

6. Gli oneri processuali

d'appello incidentale dell’accusatrice privata, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 1'000.--

- altri

disborsi fr. 200.--

fr.

1'200.--

sono posti a

suo carico e, per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati

dallo Stato.

7. Intimazione

a:

8. Comunicazione

a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro

decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro

altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro

trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.