17.2015.127
Assenza dei presupposti oggettivi del reato di tratta di esseri umani, essendo la cupidigia l'unico motivo che ha spinto l'asserita vittima, priva di particolari problemi economici, a venire in Svizze
1 ottobre 2015Italiano70 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.127+130 + 133
Locarno
1. ottobre 2015/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 28 luglio 2015 e confermata con dichiarazione
d’appello 31 agosto 2015 dal
procuratore pubblico AP 1, 6901 Lugano
e sugli appelli incidentali presentati
il 4 settembre 2015 da
IM 1
rappr. dall'avv. DI 1
e l’8 settembre 2015 da
PC 1 (AP)
rappr. dall'avv. RA 1
contro la sentenza emanata il 27 luglio 2015 dalla Corte
delle assise criminali di Lugano nei confronti di IM 1
(motivazione scritta intimata il 26 agosto 2015)
esaminati gli atti;
ritenuto che: con atto d’accusa nr. 63/2015 del 29 maggio 2015, il procuratore pubblico AP
1 ha promosso l’accusa nei confronti di IM 1 per le seguenti imputazioni:
“1. tratta di esseri umani
subordinatamente promovimento della prostituzione
per avere,
nel periodo fine giugno/inizio luglio 2014 – 06 agosto 2014,
a __________, __________ e in altre imprecisate località,
agendo in correità con il compagno __________, come offerenti,
intermediari o destinatari, fatto commercio di un essere umano a scopo di
sfruttamento sessuale,
e meglio, per avere,
reclutato, a __________, la connazionale PC 1, ottenendo il suo
consenso a trasferirsi a Lugano per esercitare la prostituzione, sfruttando con
inganno la sua situazione di bisogno derivante da condizioni economiche e
personali difficili, la sua scarsa esperienza, la sua ingenuità e i suoi
sentimenti, prospettandole inoltre importanti guadagni, un futuro migliore e
l’intenzione di __________ di fondare una famiglia con lei,
organizzato, il 6 agosto 2014, contro pagamento di € 5'000.- circa, il
suo trasferimento in aereo da __________ a __________, IM 1 l’accolse,
accompagnandola quindi fino a __________, alloggiandola in Via __________,
nell’appartamento no. 7 da lei procuratole, dove da subito la vittima si
prostituì alle condizioni impostegli dall’imputata e dal suo correo,
continuando poi a esercitare la prostituzione fino al 10 novembre 2014,
come meglio descritto al punto 2 del presente atto d’accusa;
subordinatamente promovimento della prostituzione
per avere,
nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo,
agendo in correità con il compagno __________, profittando di un
rapporto di dipendenza e per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinto PC 1
alla prostituzione,
e meglio, per avere,
sfruttando il rapporto di dipendenza derivante dalle sue condizioni
economiche e personali difficili, dalla sua scarsa esperienza, nonché dalla
relazione personale e sentimentale con __________,
iniziato la connazionale PC 1 all’esercizio della prostituzione,
obbligandola a consumare, il 6 agosto 2014, presso l’appartamento no. 7 di Via __________,
il primo di numerosi rapporti sessuali a pagamento con un cliente da lei
procuratole,
con l’intento di riscuotere regolarmente il provento derivante
dall’esercizio della prostituzione, poi effettivamente svolto sia negli
appartamenti no. 6 e 7 di Via __________, sia nell’appartamento no. 67 di Via __________
a __________;
2. promovimento
della prostituzione
per avere,
nel periodo 6 agosto – 10 novembre 2014,
a __________ e __________,
agendo in correità con il compagno __________,
leso la libertà d’azione di PC 1, dedita alla prostituzione,
sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo,
l’estensione o altre circostanze inerenti l’esercizio della prostituzione,
rispettivamente mantenendola nella prostituzione,
e meglio, per avere,
dopo averla reclutata e trasferita a __________ a scopo di sfruttamento
sessuale, rispettivamente iniziata all’esercizio della prostituzione, come
meglio descritto al punto 1 del presente atto d’accusa,
dapprima presso gli appartamenti no. 6 e 7 di Via __________ a __________
e poi, a partire da metà settembre 2014, presso l’appartamento no. 67 di Via __________
a __________,
ripetutamente leso la libertà d’azione di PC 1 e mantenuto la stessa
nella prostituzione, in particolare:
- imponendole
i luoghi dove esercitare la prostituzione, le prestazioni, i tempi da dedicare
ai clienti e le tariffe da applicare, pretendendo da lei una disponibilità
continua e immediata, sia di giorno che di notte;
- sorvegliandone
costantemente l’attività, sia restando nello stesso appartamento o nelle
immediate vicinanze, sia tramite contatti telefonici o via __________,
rispondendo personalmente alle chiamate dei clienti e concordando con loro gli
appuntamenti;
- imponendole
di accettare qualsiasi tipo di cliente e di soddisfare ogni sua richiesta;
- impedendole
a volte di provvedere alla propria igiene personale;
- impedendole
di uscire dall’appartamento o limitandole il tempo e i luoghi;
- limitandole
e controllando i contatti con i suoi familiari in __________;
- incitandola
e imponendole di aumentare il numero dei clienti per incrementare i suoi
guadagni, pretendendo di essere costantemente informata sull’ammontare del
denaro incassato;
- obbligandola
a consegnarle sistematicamente il provento della prostituzione;
- imponendole
di continuare l’attività di prostituzione, malgrado la vittima volesse smettere
o chiedesse di avere dei periodi di pausa, incitandola a fare dei sacrifici per
aiutare __________, sfruttando il rapporto di dipendenza derivante dalla loro
relazione personale e sentimentale;
controllando più in generale l’esercizio della prostituzione della
donna con la riscossione sistematica del provento di tale esercizio, per un
ammontare complessivo di almeno CHF 60'000.-, somma destinata a scopi e
necessità personali dell’imputata, del suo correo e dei loro familiari;
3. esercizio
illecito della prostituzione, ripetuto
per avere,
a __________, __________ e __________,
nel periodo maggio 2013 – 25 febbraio 2015, ripetutamente infranto le
prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della
prostituzione e meglio per avere:
3.1 a
__________, in Via __________ e a __________, in __________, nel periodo maggio
– 3 giugno 2013, esercitato la prostituzione senza essersi notificata alle
autorità e/o alla Polizia;
3.2 a
__________, in Via __________, nei mesi di novembre e dicembre 2014 e dal 21
gennaio al 25 febbraio 2015, esercitato la prostituzione nell’appartamento no.
5, benché il luogo non fosse idoneo all’esercizio di questa attività, in quanto
esercizio pubblico con alloggio;
3.3 a
__________, in Via __________, nel periodo 21 gennaio – 25 febbraio 2015, adescato
i clienti nel locale notturno __________ e concordato con loro prestazioni
sessuali a pagamento nell’appartamento no. 5;
4. attività
lucrativa senza autorizzazione
per avere, nel periodo
maggio – 3 giugno 2013,
a __________, in Via __________ e a __________, in __________, svolto
attività lucrativa, in qualità di prostituta, senza essere in possesso del
necessario permesso di lavoro;
5. inganno
nei confronti delle autorità, ripetuto
per avere,
nel periodo 18 settembre – 16 dicembre 2014,
a __________, presso il Servizio regionale degli stranieri,
agendo in correità con il compagno __________ e con __________,
ingannato le autorità incaricate dell’esecuzione della Legge federale
sugli stranieri, fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali,
e meglio per avere,
intenzionalmente omesso di indicare, compilando il “Formulario
individuale di domanda di soggiorno senza attività lucrativa in Svizzera”,
che __________ aveva vari precedenti penali in Italia;
prodotto una dichiarazione datata 16 dicembre 2014 di __________,
attestante la presenza continua dell’imputata, a far tempo dal 2 giugno 2013
nell’appartamento di Via __________ a __________, nonché copia del contratto di
locazione fasullo datato 15 settembre 2014 e sottoscritto da __________, __________
e IM 1, per la locazione dello stesso appartamento,
nel tentativo di ottenere il rilascio del permesso “B” a favore di __________,
rispettivamente per evitare la revoca di quello rilasciato il 3 giugno 2013
all’imputata e valido fino al 2 giugno 2018;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti: dagli art. 182 cpv. 1 CP, 195 cpv. 1 lett. b, c e d CP e 199 CP,
115 cpv. 1 lett. c LStr e 118 cpv. 1 LStr;”
Con sentenza
27 luglio 2015 della Corte delle assise criminali di Lugano, IM 1 è stata
prosciolta dalle imputazioni di tratta di esseri umani e esercizio illecito
della prostituzione ripetuto, di cui ai punti n. 1, 3.2. e 3.3. dell’AA, mentre
è stata ritenuta autrice colpevole dei restanti reati, con la seguente
descrizione dei fatti nel dispositivo:
“1.1. promovimento
della prostituzione
per
avere,
nel
periodo compreso tra la fine giugno/inizio luglio 2014 ed il 10 novembre 2014,
a
__________ e __________,
agendo
in correità con il compagno __________,
sospinto
altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza e per trarne
un vantaggio economico,
leso
la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in
questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre
circostanze inerenti l’esercizio della prostituzione e,
mantenuto
una persona nella prostituzione,
e
meglio per avere,
reclutando
a __________ la connazionale PC 1, ottenendo il suo consenso a trasferirsi a __________
per esercitare la prostituzione sfruttando i suoi sentimenti nei confronti di __________
e la prospettiva di fondare con questi una famiglia, organizzato, il 6 agosto
2014, il trasferimento in aereo da __________ a __________ e dall’aeroporto a __________,
alloggiandola
in Via __________ in un appartamento da lei procurato, dove da subito la
vittima si è prostituita alle condizioni impostele dall’imputata e dal suo
correo,
chiedendo
sistematicamente la consegna del provento di tale esercizio, per un ammontare
complessivo di almeno CHF 26'300.00,
sospinto
PC 1 alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza e per trarne
un vantaggio patrimoniale;
e
per avere,
imponendo
alla vittima i luoghi dove esercitare la prostituzione, le prestazioni, i tempi
da dedicare ai clienti e le tariffe da applicare, pretendendo una disponibilità
continua e immediata, sia di giorno che di notte,
sorvegliandone
costantemente l’attività, sia di persona, sia tramite contatti telefonici,
rispondendo personalmente alle chiamate dei clienti e concordando con loro gli
appuntamenti,
imponendole
di accettare qualsiasi tipo di cliente e di soddisfare ogni sua richiesta,
impartendole
istruzioni sulla propria igiene personale,
impedendole
di uscire o limitandole il tempo e i luoghi,
controllando
e limitando i contatti con i suoi famigliari in __________,
obbligandola
a consegnare sistematicamente il provento della prostituzione,
leso
la libertà d’azione di PC 1, persona dedita alla prostituzione;
e
per avere,
imponendo
all’accusatrice privata di continuare l’attività di prostituzione, malgrado la
sua intenzione di smettere o di avere periodi di pausa, incitandola a fare
sacrifici per aiutare __________ in ragione del sopra citato rapporto di
dipendenza derivante dalla loro relazione personale e sentimentale,
mantenuto
PC 1 nella prostituzione;
1.2. esercizio
illecito della prostituzione, ripetuto
per
avere,
nel
periodo compreso tra il mese di maggio ed il 3 giugno 2013,
a
__________, in Via __________ e a __________, in __________,
ripetutamente
infranto le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le modalità
dell’esercizio della prostituzione e meglio per avere esercitato la
prostituzione senza essersi notificata alle autorità e/o alla Polizia;
1.3. Infrazione
alla LF sugli Stranieri
attività
lucrativa senza autorizzazione
per
avere,
nel
periodo compreso tra il mese di maggio 2013 ed il 3 giugno 2013,
a
__________, in Via __________ e a __________, in __________,
svolto
attività lucrativa, in qualità di prostituta, senza essere in possesso del necessario
permesso di lavoro;
1.4. inganno
nei confronti delle autorità, tentato
per
avere,
nel
periodo compreso tra il 18 settembre ed il 16 dicembre 2014,
a
__________, presso il Servizio regionale degli stranieri,
agendo
in correità con il compagno __________ e con __________,
ingannato
le autorità incaricate dell’esecuzione della LF sugli stranieri, fornendo dati
falsi o tacendo fatti essenziali, e meglio per avere,
omettendo
intenzionalmente di indicare, compilando il “Formulario individuale di domanda
di soggiorno senza attività lucrativa in Svizzera”, che __________ aveva
vari precedenti penali in Italia,
producendo
una dichiarazione datata 16 dicembre 2014 di __________, attestante la presenza
continua dell’imputata, a far tempo dal 2 giugno 2013, nell’appartamento di Via
__________ a __________, nonché copia del contratto di locazione fasullo datato
15 settembre 2014 per la locazione del medesimo appartamento,
tentato
di ottenere il rilascio del permesso “B” a favore di __________, senza riuscire
nel suo intento;
e
meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.”.
Determinandosi sulla pena da
infliggere, la Corte delle assise criminali ha condannato la prevenuta a 2 anni
di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesi
condizionalmente in ragione di 18 mesi, con un periodo di prova di tre anni,
mentre per i restanti 6 mesi essa è da espiare.
Inoltre, i giudici di prime
cure hanno condannato la prevenuta a versare all’accusatrice privata PC 1 fr.
41'945.90 a titolo di risarcimento danni, di cui fr. 15'645.90 per spese legali
e fr. 26'300.00 quale danno, e fr. 1'000.00 a titolo di indennità per
riparazione del torto morale.
La Corte delle assise criminali ha pure ordinato il
sequestro conservativo, a copertura delle spese, della somma di denaro sotto
sequestro. Per il resto, è stata ordinata la confisca di tutto quanto sotto
sequestro.
Con la sentenza impugnata sono state parimenti
tassate le note professionali del difensore e del patrocinatore dell’accusatrice
privata.
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali il procuratore
pubblico AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la
motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 31 agosto
2015, il magistrato ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1.1, 2., 3. e 4.
della sentenza di prime cure e ha chiesto la condanna dell’imputata per il
reato di tratta di esseri umani ai sensi del punto n. 1 dell’AA, nonché una
modifica della pena inflitta in 2 anni e 6 mesi di detenzione, da espiare,
oltre ad una pena pecuniaria, necessaria ai sensi dell’art. 182 cpv. 3 CP, di
30 aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.-.
Con appello incidentale
4 settembre 2015, l’imputata ha, a sua volta, impugnato la commisurazione della
pena effettuata in prima sede, chiedendone una riduzione a 18 mesi di
detenzione, sospesi integralmente.
Con appello incidentale
8 settembre 2015, l’accusatrice privata ha impugnato il dispositivo n. 1.1.
della sentenza, in merito alla qualifica giuridica, chiedendo la condanna
dell’imputata per tratta di esseri umani, il dispositivo n. 2, da modificarsi
conseguentemente, e il dispositivo n. 5, chiedendo che siano riconosciute in
toto le pretese avanzate con l’istanza di risarcimento del 27 luglio 2015.
esperito il pubblico dibattimento in data 29 settembre 2015, in occasione del
quale:
- il procuratore pubblico ha
chiesto l’accoglimento del suo appello, con conseguente condanna dell’imputata
anche per il reato di tratta di esseri umani e l’aumento della pena a 2 anni e
sei mesi di detenzione, da espiare, cui si somma una pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere da fr. 90.- l’una, per totali fr. 2'700.-;
- il patrocinatore dell’AP, che
pure postulato la condanna per tratta di esseri umani e il riconoscimento
integrale delle pretese di indennizzo quantificate nell’istanza prodotta alla
scrivente Corte in occasione del dibattimento;
- il difensore ha chiesto di
respingere l’appello del procuratore pubblico e quello incidentale dell’AP,
confermando le condanne ed i proscioglimenti decretati in prima sede. Parimenti
ha chiesto che la pena venga ridotta a 18 mesi di detenzione, interamente
sospesi, essendo la prognosi per la sua assistita positiva. Con riferimento al
risarcimento del danno patito dalla vittima, egli ha istato affinché venga
confermato quanto deciso dal giudice di prima istanza, precisando che gli
importi riconosciuti nella sentenza impugnata non sono contestati
dall’imputata. A suo dire, non ci si trova qui in un caso di “Notbeweis”
dell’art. 42 CO, come vorrebbe l’AP. Inoltre, solleva qualche dubbio circa la
correttezza della valuta a fronte della chiara disposizione dell’art. 84 CO.
ritenuto
Vita e precedenti penali
dell’appellante
1. IM 1 è nata l’__________,
a __________ (o __________), è cittadina rumena, con ultima dimora in Ticino, a
__________. Non è coniugata, ma ha due figli dal compagno e correo __________, al
quale è legata da oltre sedici anni: __________, nato il __________ e __________,
nata il __________, nati e ora residenti in __________.
Dopo
le scuole dell’obbligo, l’imputata ha frequentato solo due anni di superiori,
per poi abbandonare gli studi e rimanere senza alcun diploma. In __________ ha
asserito aver svolto vari lavori, tra i quali la commessa nei supermercati (VI
dib. di primo grado, pag. 2).
I
genitori di IM 1 sono separati. Il padre, che sostiene non aver più visto dal
2006/2007, abita a __________ e lavora come muratore, mentre la madre vive a __________.
Ha pure un fratello, che abita nella città natale e fa il muratore, e una
sorella che risiede a __________ (MP IM 1 dell’8 aprile 2015, AI 74, pag. 3).
Nel
2006 la donna si è trasferita con il compagno a __________, ove, a suo dire,
avrebbe lavorato come cameriera in alcuni esercizi pubblici. Anche aveva
trovato un lavoro, ma la prevenuta non è stata lineare nel definirlo, avendo
dapprima dichiarato che era giardiniere (PG 25 febbraio 2015, all. 1 al rapporto
d’arresto, pag. 5) e poi muratore in un’impresa di costruzioni (MP IM 1 dell’8
aprile 2015, AI 74, pag. 2). Per qualche tempo essi sono stati raggiunti anche
dai figli, che però sono rientrati in patria dalla nonna.
Oltre
a servire (in nero) nei ristoranti, per un certo periodo, sino all’apertura
della procedura penale a carico di __________, ha esercitato come prostituta,
vendendosi per strada. Ha poi smesso per ricominciare solo nel 2013, quando ha
perso il lavoro e il compagno ha avuto un incidente sul lavoro ed uno in auto
(a detta dell’accusata) che gli hanno impedito di continuare a lavorare. Queste
disavventure hanno comportato per la coppia delle inevitabili difficoltà
finanziarie che hanno spinto IM 1 a riprendere l’attività di meretrice e
decidere di venire in Ticino (MP IM 1 dell’8 aprile 2015, AI 74, pag. 2).
A
maggio del 2013 la prevenuta è così giunta a ___________, ove ha soggiornato ed
esercitato senza permesso presso un affittacamere, per poi trasferirsi per un
paio di settimane a __________ e rientrare in seguito a __________.
Stando
a quanto da lei dichiarato, l’imputata si è prostituita in diversi luoghi: a __________
in via __________ e via __________, a __________ in via __________, via __________
e __________ e via alla __________, a __________ in via __________, oltre che a
__________ e, come detto, __________ (rapporto di polizia, pag. 12 e rif.).
2. Nonostante sia
incensurata, IM 1 e il suo entourage sono stati oggetto di procedure penali in
relazione alla prostituzione già prima del loro arrivo in Svizzera. In effetti,
dagli accertamenti di polizia è risultato che __________ e il fratello __________
(ora __________) sono stati condannati con sentenza del 28 dicembre 2007 del
GUP di __________ (AI 70) a due anni e quatto mesi il primo e due anni sei mesi il secondo per favoreggiamento e sfruttamento
della prostituzione, rispettivamente sfruttamento della prostituzione (rapporto
di polizia, pag. 10). Dagli atti ricevuti dalle autorità liguri, è emerso che
le vittime in quei procedimenti erano le attuali consorti e compagne dei due, __________
(per __________) e l’imputata. Quest’ultima, al procuratore, ha tuttavia
contestato il fatto di essere stata considerata vittima (MP IM 1 del 26
febbraio 2015, AI 26, pag. 2). La sentenza riporta però degli stralci di
conversazioni che parlano chiaramente a favore di una posizione predominante
dell’uomo nei suoi confronti, che decideva i prezzi e che le aveva persino
chiesto di far prostituire la di lei sorella, che nulla sapeva di cosa loro
facessero in Italia (sentenza 28 dicembre 2007 del GUP di __________, AI 70,
pag. 9).
PC
1
3. PC
1 è nata a __________ il __________. Il padre è un ex militare professionista
ora in pensione, con una rendita di fr. 180.- mensili. La madre lavora come
donna delle pulizie incassando circa fr. 150.- al mese, salario che percepisce
anche il fratello, assistente veterinario.
La
casa in cui vive la famiglia è suddivisa in due appartamenti di piccole
dimensioni, uno occupato dai genitori e dal fratello e l’altro in cui abitava
la donna con il figlio __________, nato nel 2007 dal matrimonio con __________,
dal quale ha divorziato nel 2012.
__________
versava alla donna, al momento dei fatti, circa fr. 150.- al mese a titolo di
alimenti per il figlio.
Nel
2005 PC 1 ha ottenuto l’autorizzazione ad insegnare biologia in un liceo di __________,
a 100 km da __________, assicurandosi un salario di circa fr. 350.- al mese. In
seguito dopo aver cambiato alcuni istituti scolastici e aver dato alla luce il
figlio, si è ritrovata, nel 2009, ad insegnare in un liceo di __________, per
24 ore settimanali e un salario mensile di circa fr. 360.-.
Nell’estate
del 2013 ha pure lavorato come commessa in un negozio di scarpe guadagnando 20
mio di LEI, circa fr. 600.- (PG PC 1 del 14 novembre 2014, rapporto d’arresto,
doc. 10, pag. 5).
Dal
punto di vista sentimentale, dopo il divorzio e prima dell’incontro con __________,
la donna ha avuto una relazione sentimentale con un uomo, frequentato dal 2012
al 2014, quando lo ha lasciato perché si è accorta che le sue promesse non
venivano mai concretizzate e, soprattutto, perché aveva scoperto che questi
aveva una doppia vita, con un’altra donna.
Dopo
i fatti qui in discussione PC 1 ha fatto rientro in patria, con l’aiuto di una
ONG e l’approvazione delle competenti autorità elvetiche, ed è stata ospitata
in una struttura che segue ragazze vittime di reati.
I
Fatti
4. Il
3 novembre 2014 PC 1 si è presentata negli uffici della Polizia cantonale per
presentare la sua situazione e denunciare gli autori dei reati di cui si è
sentita vittima. In poche parole ha spiegato di aver conosciuto __________ nel
giugno del 2014, con il quale ha iniziato una relazione sentimentale, sfociata
in un unico rapporto sessuale che ella, con il senno di poi, ha pensato essere
un test. In effetti ben presto l’uomo le ha proposto di recarsi in Svizzera
dall’imputata, che lui ha detto essere sua nipote, e di prostituirsi,
prospettandole guadagni di anche fr. 1'000.- al giorno. Sentendo la cifra,
molto grossa per lei, si è fatta ingolosire, intravvedendo la possibilità di
aiutare e mantenere i propri famigliari. Nel contempo ha creduto alle promesse
di __________ di comprarsi un’auto, una casa e creare una famiglia.
PC
1 ha così acceso un debito in banca di complessivi € 5'000.-, che ha in
parte fatto avere alla IM 1 “per le carte per venire nel nostro Paese” e in
parte sono serviti per le procedure per dare temporaneamente il figlio __________
in affidamento al padre naturale.
Arrivata
in Ticino il 6 agosto 2014, ha subito iniziato a prostituirsi e a dare tutto
quanto guadagnava all’imputata pensando che lei li depositasse su un conto. In
un secondo tempo ha però scoperto che i soldi andavano a __________. In seguito,
ha pure scoperto che lui e la IM 1 erano una coppia ed avevano due figli.
Alla
polizia ha, poi, spiegato che l’imputata gestiva e organizzava i suoi
appuntamenti con i clienti e le imponeva regole e ritmi di lavoro ferrei e
voleva sempre sapere dove era (per tutto, PG PC 1 del 10 novembre 2014 in
rapporto d’arresto provvisorio, doc. 1).
La
sezione TESEU della polizia ha subito avviato le indagini e posto IM 1 e __________
sotto sorveglianza, sino a quando, il 25 febbraio 2015 ha proceduto all’arresto
della qui imputata, mentre che per il correo, rientrato in __________ il 27
novembre 2014, è stato emesso un mandato internazionale di arresto, al quale la
__________ ha dichiarato di non voler dare seguito sintanto che il suo
cittadino si sarebbe trovato sul suolo patrio.
Sin
dai primi verbali, la prevenuta ha respinto ogni accusa (MP 26 febbraio 2015,
AI 26).
Dopo
aver raccolto tutti gli elementi, il procuratore pubblico si è convinto del
contrario ed ha emanato l’atto d’accusa del 29 maggio 2015, all’origine del
presente procedimento.
5. La
Corte di prime cure ha ritenuto credibile l’accusatrice privata, mentre non ha
creduto all’imputata. Di conseguenza, per l’accertamento dei fatti, si è
fondata sostanzialmente sulle dichiarazioni di PC 1 (consid. n. 52 pag. 43
della sentenza impugnata).
Non essendo stata contestata
questa conclusione dall’appellante, in questa sede ci si limita quindi a
riassumere brevemente quanto dichiarato dall’accusatrice privata e ritenuto
fedefacente dai primi giudici, rinviando per il resto così come concesso
dall’art. 82 cpv. 4 CPP agli stralci riportati nella sentenza impugnata,
nonostante la sistematica ivi adottata e la mancanza di conclusioni riassuntive
sui fatti non la renda di facile lettura.
6. In
base a quanto asserito da PC 1, gli eventi principali della vicenda sarebbero i
seguenti (sentenza impugnata, consid. 12-46, pag. 20 segg.):
- l’AP
ha conosciuto __________ tra la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio
2014, tramite la sorella di lui, ed ha iniziato una relazione con lui. Questi,
sin dai primi momenti, le ha fatto credere di volerla sposarla e creare una
famiglia con lei, mentre in realtà non ne ha mai avuto l’intenzione. Di lui,
lei sapeva che vendeva telefonini e profumi e che era uno sportivo
professionista di kickboxing, attività che egli le aveva raccontato svolgere
soprattutto in Olanda ma che, in realtà, aveva forse svolto a livello
amatoriale da giovane, ma nulla più;
- qualche
tempo dopo, __________ ha proposto alla donna di venire in Svizzera a lavorare
come prostituta o massaggiatrice, raggiungendo l’imputata, che le aveva
raccontato essere sua nipote. PC 1 è apparsa subito interessata a questa
opportunità, attratta dai lauti guadagni che le erano stati prospettati: fr.
1'000.- al giorno a fronte di un reddito mensile medio pro capite in Romania di
€ 400.- (a detta della vittima questo è addirittura di soli 5 mio di Lei, cioè
di fr. 150.-, PG PC 1 14 novembre 2014, RPG, pag. 7). Ella ha quindi accettato,
con la condizione che sarebbe stato per un breve periodo (un anno), al solo
scopo di guadagnare molti soldi per poter mantenere i suoi parenti e costruire
una famiglia con __________;
- per
poter venire nel nostro Paese, PC 1 ha così acceso, nel luglio 2014, un debito
bancario di € 5'000.-, che ha dato in gran parte all’uomo. Inoltre ha chiesto
alla scuola dove insegnava un anno di congedo non pagato dal lavoro ed ha
incaricato, a sue spese, un avvocato di provvedere in modo da affidare per
questo periodo il figlio al padre;
- il
6 agosto 2014 l’accusatrice privata è atterrata a __________, ove ha trovato ad
attenderla IM 1, che l’ha accompagnata in bus sino a __________, dove ha subito
organizzato un servizio fotografico per le pubblicazioni su un sito di annunci
erotici. Immediatamente dopo le fotografie, la prevenuta ha accompagnato la
donna in via __________ per concordare l’affitto di un appartamento. In
quell’occasione le ha subito proposto di avere un rapporto a tre con lei e un
suo cliente per vedere come lavorava. Il giorno dopo il contratto di locazione
è stato firmato e la IM 1 ha accompagnato la PC 1 all’ufficio stranieri per le
pratiche;
- la
prostituzione è avvenuta prima in via __________ e poi da metà ottobre in via __________,
in un appartamento più grande. I soldi della locazione venivano dati
all’accusata, che poi provvedeva a trasmetterli (non si sa in quale
proporzione) al proprietario dello stabile;
- circa
una settimana dopo l’arrivo dell’accusatrice privata, anche la prevenuta si è
trasferita in via __________, dapprima in un appartamento separato e in seguito
in uno comune, più grande;
- PC
1 ha iniziato a lavorare come prostituta il giorno stesso del suo arrivo in
Ticino. E’ stata IM 1 ad indicarle, già il 6 agosto 2014, quali prestazioni avrebbe
dovuto fornire ai clienti, quali erano le tempistiche e quali le tariffe da
applicare per ognuna di esse. L’accusatrice privata, dopo aver preso atto di
queste indicazioni, ha detto all’imputata che non avrebbe voluto fare sesso
anale, sesso orale non protetto completo e altre pratiche particolari, così
come che non era d’accordo di avere rapporti durante il ciclo mestruale. IM 1,
prima, e __________ poi, le hanno detto che, invece, avrebbe dovuto fare anche
quello. Inoltre, all’insaputa della vittima, l’imputata aveva già fatto mettere
sul sito erotico anche l’offerta delle prestazioni che lei non avrebbe mai
voluto fornire;
- IM
1, che si presentava come “__________”, era praticamente sempre presente
nell’appartamento ove, con il nome d’arte di “__________”, esercitava PC 1. In
questo modo ella aveva il controllo sulla sua attività;
- i
contatti tra la vittima e i clienti erano filtrati dall’accusata, che
rispondeva al telefono e concordava gli appuntamenti, per poi discutere con
loro, una volta giunti nell’appartamento, di prezzi e prestazioni. Formalmente
la sua intromissione era giustificata con il fatto che PC 1 non conosceva bene
l’italiano ed era necessaria un’interprete;
- IM
1 diceva all’accusatrice privata che doveva guadagnare almeno fr. 1'000.- al
giorno e quando questa obiettava che doveva almeno avere il tempo per pulire
l’appartamento e che doveva lavarsi tra un cliente e l’altro, questa rispondeva
che non le interessava e che avrebbe dovuto solo pensare a guadagnare il più possibile
lavorando il più possibile. Era, quindi, l’imputata a dettare i ritmi di
lavoro, fissando gli appuntamenti con i clienti incurante persino delle minime
misure d’igiene personale. Addirittura, dal momento in cui sono andate in via __________,
IM 1 annunciava alla vittima l’arrivo dei clienti con un preavviso di 5 minuti;
- l’accusatrice
privata, avendo deciso di seguire le direttive della prevenuta, si è ritrovata
nell’impossibilità di rifiutare un cliente o una prestazione particolare: IM 1
le aveva infatti detto che era obbligata ad accettare ogni tipo di cliente,
anche quelli drogati e quelli ubriachi;
- PC
1, dal canto suo, è sempre stata cosciente di quanto stava facendo e le andava
bene come scorciatoia per il guadagno facile. Addirittura è stata lei stessa,
in alcune occasioni, ad auspicare di avere più clienti per poter incassare di
più, come si può vedere dalla corrispondenza elettronica “viber” rinvenuta sul
suo cellulare:
“Buongiorno IM 1, non vengono più quei clienti ricchi
che stavano due ore con 600? Abbiamo bisogno di soldi per la macchina, la rata
della banca, e qualche soldo finché __________ comincia i match a dicembre”
(messaggio n. 28, classatore “messaggi viber”);
- l’imputata
impediva a PC 1 di muoversi come voleva, sia durante la giornata che alla sera:
doveva essere sempre disponibile per i clienti, 24 ore su 24, tutti i giorni e
se per caso era fuori (per la spesa o in palestra) doveva rientrare subito non
appena un cliente la cercava. __________, nei suoi sporadici contatti con la
donna, ha sempre fatto in modo che fosse chiaro per lei che doveva sacrificarsi
per la famiglia e per lui e che perciò doveva ricevere il maggior numero di
clienti possibile, senza lasciarsi scappare nessuna occasione di guadagno. In pratica,
come dai lei stessa sostenuto:
“ Per il periodo tra il 6 agosto 2014
ed il 10 novembre 2014 posso quindi dire che ero in uno stato di dipendenza e
controllo da parte di IM 1 e __________, come pure avendo fiducia in loro hanno
esercitato una pressione psicologica nei miei confronti, minacciandomi che se
non avessi dato ascolto a loro non mi avrebbero più mandato clienti per
guadagnare per la famiglia, che la mia relazione con __________ sarebbe finita
e mi avrebbero mandata in Romania.” (PG PC 1 del 15 dicembre 2014, pag. 5-6,
allegato 15 al rapporto d’arresto);
- per
meglio controllare la vittima, che non sapeva nulla di __________, e indurla a
non lasciare l’appartamento, la prevenuta l’ha spaventata raccontandole che la zona
in cui abitava era pericolosa, per cui uscire da sola sarebbe stato molto
rischioso;
- il
controllo sull’AP si è sempre esercitato attraverso pressioni e astuti stimoli
o intimorimenti, ma, da quanto risulta, mai per mezzo di violenza, né fisica né
psicologica.
- nei
momenti in cui PC 1 ha palesato dei cedimenti e la volontà di mollare tutto, IM
1 e __________ hanno cercato di spaventarla dicendole che se fosse andata in
polizia, le avrebbero tolto i permessi e che in Romania si sarebbe saputo cosa
realmente faceva qui. __________, pur di non perdere il controllo su di lei,
l’ha incontrata un paio di volte di persona (facendo apparire il tutto come il
frutto di una lunga trasferta dall’Olanda, dove diceva essere per allenarsi,
mentre in realtà è sempre stato in Ticino) e, in un’occasione, le ha dato un
anello di fidanzamento da pochi soldi (dicendo che valeva fr. 10'000.-, cosa
che lei ha inizialmente creduto) ed ha fissato la data per il matrimonio a 2015
inoltrato, facendole credere che per tradizione turca lui avrebbe potuto
sposarla solo dopo 5 anni dalla morte della madre;
- tutti
i soldi guadagnati dall’accusatrice privata venivano subito (o non appena
possibile) consegnati all’imputata: se lei era in casa, la vittima glieli dava
addirittura mentre il cliente era ancora in doccia, se invece era assente, le
inviava un messaggio con indicato l’esatto importo che le era stato pagato. PC
1 ha sempre agito così, consegnando praticamente l’intero suo provento, nella
convinzione che il denaro sarebbe stato girato a __________, che l’avrebbe
usato per la famiglia di lei e per l’attività di lui, da sviluppare in attesa
del matrimonio;
- l’accusatrice
privata poteva trattenere per sé dagli importi guadagnati unicamente somme
minime necessarie per la spesa, ma solo con il consenso dell’imputata e solo
dopo che questa era stata informata nel dettaglio di tutte le spese che la
vittima doveva sostenere, comprese quelle per l’affitto e per le inserzioni sui
siti internet;
- nell’ottobre
2014, PC 1 è stata poi indotta ad acquistare, con parte dei soldi guadagnati e
con abbonamenti a suo nome, due i-phone 6 e due i-phone 6 plus, che ha poi
consegnato all’imputata, che le ha detto che li avrebbe dati a __________;
- nei
primi tempi, sino a metà ottobre 2014, PC 1 ha dichiarato di aver tenuto una
media di 5 clienti al giorno, per incassi attorno ai fr. 800.-, mentre
nell’ultimo periodo, non essendo più nuova sul mercato ticinese, la clientela
era diminuita a una media di due clienti giornalieri, con picchi durante il week
end che le consentivano di consegnare alla prevenuta fr. 1'000.-/1'300.- per
giorno;
- sulla
scorta della documentazione ottenuta da varie società di “money transfer”
operanti in Ticino si è potuto stabilire che la prevenuta, tra agosto 2014 e
inizio novembre 2014, ha inviato all’estero, prevalentemente a __________,
complessivamente fr. 32'528.47 (AI 110, allegato 3). A questo proposito va
notato che dall’arrivo dell’accusatrice privata in Svizzera, l’ammontare degli
importi trasferiti è aumentato sensibilmente. Di contro, alla vittima non sono
state rinvenute relazioni bancarie o postali su cui avrebbe potuto versare i
soldi guadagnati;
- dai
messaggi inviati con l’app per cellulari “viber” e sms tra l’imputata e PC 1
(allegati a AI 110) è emerso chiaramente il ruolo dominante e di controllo di IM
1 sulla prima, sia per quanto concerne l’attività, che per la vita privata
(addirittura la vittima ha chiesto alla prevenuta se poteva andare a buttare la
spazzatura e fare un giro del palazzo, rispettivamente il permesso per chiamare
i suoi cari in Romania) e come la donna giocasse sul fatto che PC 1 sperava di
poter creare una famiglia con __________, lasciandola sempre sul chi vive e
Considerandi
facendole capire che la continuazione della relazione sarebbe dipesa dall’impegno
che lei avrebbe messo nel prostituirsi e fargli avere denaro;
- sempre
dai messaggi elettronici, questa volta tra la IM 1 e __________ (allegati all’
AI 110), affiora come i due fossero in combutta per sfruttare la vittima. In
alcune occasioni l’uomo ha anche scritto a PC 1 per stimolarla, talvolta con
toni gentili e raccontando che dovevano sacrificarsi entrambi (lui con gli
allenamenti e i combattimenti di kick boxe e lei vendendosi) per il loro futuro
comune, talvolta in maniera aggressiva, facendo pesare come lui e la
“figlioccia” (IM 1) si stavano impegnando per aiutarla.
7.
In
sostanza, dunque, è stato accertato che __________, dopo aver conosciuto
casualmente PC 1, approfittando del fatto che lei ha creduto poter creare una
famiglia con lui, non sapendo che in realtà egli era ed è legato a IM 1, l’ha
convinta a venire in Svizzera a prostituirsi, ingolosendola con gli importanti
guadagni che avrebbe potuto fare. Egli l’ha così messa in contatto con
l’imputata, che ha inizialmente indicato come sua nipote/figlioccia e che l’ha
accolta all’aeroporto per portarla subito a Lugano e farla immediatamente
prostituire. L’imputata, in combutta con __________, ha sempre tenuto il
controllo sulla vittima, gestendo i clienti, dicendo quali prezzi e quali
prestazioni fornire, imponendole di non rifiutare nessuno e nessuna richiesta,
obbligandola a ricevere i clienti senza nemmeno la pausa per lavarsi,
vietandole di allontanarsi troppo dall’appartamento e facendosi dare tutti i
soldi che guadagnava con l’attività, per poi lasciarle le briciole per fare la
spesa.
Nonostante
uno degli argomenti utilizzati dai correi per convincere l’accusatrice privata
a prostituirsi fosse il futuro con __________, nulla di questo modus operandi è
cambiato dopo che PC 1 ha scoperto che, in realtà, lui aveva una relazione e
dei figli con la prevenuta.
Le richieste d’appello
8.
Con
la dichiarazione d’appello, come visto, il procuratore pubblico ha chiesto che
l’imputata sia condannata per tratta di esseri umani, per i fatti descritti al
punto n. 1 AA, con conseguente aumento della pena inflitta a due anni e sei
mesi di detenzione, da espiare.
Una
modifica della sentenza in questo senso è stata chiesta anche dall’AP con il
suo appello incidentale.
Dal
canto suo la prevenuta si è limitata, con l’appello incidentale, a chiedere una
riduzione della pena detentiva.
La
condanna per sfruttamento della prostituzione per i fatti di cui al punto n. 2
dell’AA, così come quelle per gli altri reati di cui ai dispositivi n. 1.2.,
1.3
e 1.4. della sentenza impugnata, rispettivamente il proscioglimento
dall’imputazione di esercizio illecito della prostituzione per i fatti di cui
ai punti n. 3.2. e 3.3. AA sono, pertanto, passati in giudicato
Tratta
di esseri umani, art. 182 CP
9.
Giusta
l'art. 182 cpv. 1 CP chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa
commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento
del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva
o con una pena pecuniaria.
Già
sotto l’egida del previgente art. 196 CP, in caso di tratta di esseri umani a
scopo di sfruttamento sessuale, il Tribunale federale aveva precisato che i
presupposti del reato sono adempiuti quando viene pregiudicato il diritto
all'autodeterminazione nel campo sessuale della persona interessata (DTF 129 IV
81, consid. 3.1; 128 IV 117, consid. 4a). Precisato che ciò è dato
esclusivamente quando un essere umano è sfruttato come vera e propria mercanzia
(in particolare, quando è tenuto all'oscuro di ciò che l'attende, se poco
informato o se, per altre ragioni, è incapace di difendersi), il Tribunale
federale ha spiegato che la questione di sapere se la libertà sessuale sia lesa
deve essere decisa in funzione delle circostanze concrete ritenuto come il
consenso formale della vittima non basti ad escludere il reato e che è
imperativo verificare se tale consenso sia effettivamente libero da costrizioni
(DTF 129 IV 81, consid. 3.1; 128 IV 117, consid. 4a; 126 IV 225 consid. 1d).
Perché non vi sia tratta di
esseri umani va accertato che il diritto all'autodeterminazione sessuale della
persona interessata non è stato pregiudicato, ossia va accertata l’assenza di
una qualsiasi forma di abuso, minaccia o sfruttamento di una situazione di
vulnerabilità (DTF 128 IV 117, consid. 4c).
In caso di tratta finalizzata
alla prostituzione, il consenso formalmente dato deve corrispondere
all’effettiva volontà delle prostitute che devono essere state adeguatamente
informate sul loro destino ed essere state coscienti di quello che le aspettava
e devono avere potuto decidere senza essere influenzate da condizioni di
debolezza o d’incertezza (DTF 128 IV 117, consid. 4c).
La nozione di consenso deve,
dunque, essere interpretata in modo restrittivo tenendo conto dei molteplici
rapporti di dipendenza in cui le vittime possono trovarsi, soprattutto se
straniere (DTF 128 IV 117, consid. 4c; 126 IV 225 consid. 1c). Nel caso di
persone che lasciano il loro paese e vanno all'estero per prostituirsi, il consenso
effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza poiché il rischio di
sfruttamento di una situazione di povertà è particolarmente acuto (DTF 128 IV
117, consid. 4c). Secondo il Tribunale federale, un'attenzione particolare è
necessaria quando si è in presenza di donne e bambini provenienti dai paesi in
via di sviluppo e dai paesi dell'Europa centrale e orientale (DTF 128 IV 117,
consid. 5b, nel caso si trattava della Lettonia). I presupposti del reato sono,
perciò, di regola adempiuti nel caso di giovani prostitute consenzienti
provenienti dall’estero, se il consenso è motivato da condizioni economiche
precarie (DTF 129 IV 81, consid. 3.1; 128 IV 117, consid. 4b-c). L’alta Corte
ha ribadito tali principi anche in una sentenza del 2010 (STF 6B_81/2010 del 29
aprile 2010, consid. 4.1. e 4.2).
Riesaminando la sua precedente
giurisprudenza, il Tribunale federale ha considerato che la nozione di tratta
di esseri umani deve essere estesa anche al caso di chi arruola all'estero
giovani donne in situazione di vulnerabilità, organizza la loro venuta in
Svizzera e le ingaggia (indifferentemente che egli agisca con l'aiuto di un
intermediario prezzolato o direttamente) affinché si prostituiscano nel suo
postribolo: il solo fatto di arruolare, trasportare o trasferire può già essere
costitutivo di tratta (DTF 128 IV 117, consid. 6d/cc; sentenza CARP inc.
17.2010.69
dell'8 aprile 2011, consid. 3.3; STF 6B_128/2013 del 7 novembre
2013, consid. 1.2).
10.
In
prima sede il proscioglimento dall’accusa di tratta di esseri umani e la
connotazione di sfruttamento della prostituzione per i fatti descritti al punto
n. 1. AA sono stati così motivati (sentenza impugnata, consid. n. 64-67, pag.
48.
seg.):
“64. Nel
caso concreto la vittima, PC 1, è stata convinta a partire dalla Romania e a
raggiungere la Svizzera per esercitare l’attività di prostituta da __________,
il quale le ha prospettato agiatezze economiche e la formazione di una
famiglia.
Se è
vero che l’AP proviene da uno di quei Paesi che impone un’analisi più attenta
in punto al consenso della vittima, PC 1, in Patria, non viveva tuttavia una
situazione di indigenza o di povertà.
PC 1
era attiva professionalmente quale docente di liceo e percepiva uno stipendio
superiore alla media dei suoi connazionali. Con il provento del lavoro era in
grado di fare fronte alle proprie spese correnti e a quelle del figlio, tanto
da disporre di un’eccedenza con la quale poteva aiutare i genitori.
Dagli
atti emerge inoltre che riusciva ad incrementare il proprio reddito svolgendo
l’attività accessoria di venditrice.
Occorre
poi evidenziare che il lavoro di insegnante è stato mantenuto dall’AP, la quale
ha chiesto un congedo di 1 anno corrispondente al periodo durante il quale
intendeva risiedere in Ticino. Ritornata in Patria aveva quindi la garanzia di
ritrovare il lavoro che aveva temporaneamente lasciato.
In
fine, significativo è il fatto che dalle dichiarazioni di PC 1 risulta che per
finanziare il viaggio verso la Svizzera ha chiesto un prestito bancario di complessivi
EUR 5'000.00, importo che le è stato versato senza dover fornire particolari
garanzie, rappresentando il suo reddito e impiego sufficienti per l’istituto di
credito.
65.
Ne
consegue che l’AP al momento della sua partenza dalla Romania non stava
fuggendo dalla povertà o da una difficile situazione sociale ed economica. PC 1
ha deciso liberamente di giungere in Svizzera per prostituirsi poiché
“abbagliata” dalla possibilità di conseguire importanti guadagni in poco tempo
e dall’illusione che tale “sacrificio” le avrebbe permesso di fondare una
famiglia con __________ così come questo le aveva prospettato.
Certo,
alla base della decisione dell’AP vi è un inganno orchestrato da __________, ma
ancora, l’AP non è stata ingannata su cosa avrebbe dovuto fare a __________,
non è stata minacciata, non è stata forzata fisicamente né è stata usata
violenza nei suoi confronti.
La
volontà dell’AP corrisponde a quanto effettivamente avvenuto, ovvero giungere
in Ticino a prostituirsi per guadagnare importanti somme di denaro.
Peraltro,
a discostare ulteriormente la fattispecie dai casi esaminati dalla
giurisprudenza, vi è la considerazione secondo cui neppure in Ticino, pur
ricordando il controllo esercitato da IM 1, l’AP è non stata trattata sottoposta
(recte: non è stata sottoposta) a violenze e/o vessazioni fisiche o
psicologiche tipicamente citate con riferimento all’art. 182 CP.
La
Corte non ha quindi ritenuto realizzato il reato di cui al punto 1 dell’atto
d’accusa relativamente al reato di tratta di esseri umani, ritenuto che non vi
era alcun vizio di volontà da parte di PC 1, essendo ella semmai unicamente
stata tratta in inganno in merito alla reale destinazione del denaro guadagnato
ma non certo sulle modalità in cui ciò sarebbe avvenuto.
66.
La
Corte ha per contro ritenuto che già nella fase che si può definire di
“reclutamento”, l’imputata ed il di lei compagno hanno agito di concerto per
indurre l’AP (che mai si era prostituita in precedenza), con l’ingannevole
prospettiva di un legame sentimentale, a giungere in Ticino a prostituirsi. Qui
IM 1, presentatasi come la nipote di __________, l’ha introdotta alla
prostituzione accogliendola all’aeroporto di Milano, accompagnandola a __________,
trovandole un appartamento, organizzando i servizi fotografici, pubblicando le
fotografie sugli appositi siti d’incontri, accompagnandola all’Ufficio
Stranieri, dandole indicazioni su cosa dichiarare alla TESEU ed organizzandole
l’appuntamento con il primo cliente.
Tale
agire era chiaramente finalizzato al trarre - da parte della coppia IM 1-__________
- un vantaggio patrimoniale, ovvero la consegna da parte della vittima del
denaro da questa guadagnato prostituendosi. Come già indicato, non può
sussistere dubbio in merito al fatto che la vittima ha consegnato buona parte
dei soldi guadagnati all’imputata (cfr. supra). Ciò emerge inequivocabilmente
dai messaggi in cui l’AP informa IM 1 in merito ai propri guadagni, dal
messaggio in cui l’imputata informa di aver lasciato CHF 10.00 a disposizione
della vittima e, soprattutto, dagli invii di denaro effettuati da IM 1, il cui
importo è oltremodo aumentato in corrispondenza al periodo in cui poteva
contare sulle entrate di PC 1, per poi tornare, dopo la sua partenza, nella
media dei mesi precedenti.
Si
dirà, in fine, che non vi è dubbio in merito al fatto che l’intento di ottenere
un vantaggio patrimoniale fosse condiviso dalla coppia, tanto che per
ammissione stessa dell’imputata il denaro veniva inviato in prevalenza al
compagno e padre dei suoi figli.
67.
Analogamente,
risulta realizzato in concreto il rapporto di dipendenza richiesto
(alternativamente) dall’art. 195 lett. b) CP, posto come la relazione
sentimentale che l’AP riteneva la legasse a __________, le rassicurazioni della
famiglia e dell’imputata sulla serietà delle sue intenzioni, la prospettiva di
poter con lui fondare una famiglia ed il debito contratto al fine di
assecondare le di lui proposte hanno condotto la vittima in uno stato di
dipendenza psicologica. Proprio di tale posizione hanno approfittato IM 1 e __________.
Tale
agire configura il reato di promovimento della prostituzione ai sensi dell’art.
195.
lett. b) CP. Il punto 1 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato per
quanto attiene all’ipotesi subordinata, mentre il punto 2 è stato integralmente
confermato, con la precisazione che segue.”.
11.
La
scrivente Corte condivide le considerazioni e le conclusioni dei primi giudici
in punto al mancato adempimento dei presupposti per il riconoscimento del reato
di tratta di esseri umani. In effetti, la sua decisione di seguire l’invito
fattole da __________ di venire a prostituirsi in Svizzera non è stata
snaturata da alcun vizio di volontà, ma è il frutto di una libera riflessione,
fondata principalmente sul desiderio di fare molti soldi in poco tempo.
In
primo luogo, PC 1, al momento dei fatti, non era una giovane donna inesperta,
ma aveva già 33 anni, un matrimonio alle spalle ed un figlio. Nemmeno si può
dire che fosse di un livello culturale e sociale basso, avendo terminato gli
studi accademici ed essendo attiva da anni come insegnante di biologia nei
licei.
Il
suo livello intellettuale non è di certo infimo, avendo per sua stessa
ammissione, oltre che ottenuto la laurea in biologia nel 2004 (PG PC 1 del 14
novembre 2014, rapporto d’arresto, doc. 10, pag. 3), conquistato il terzo posto
in un concorso nazionale per assistenti veterinari ed essendo giunta terza alle
olimpiadi rumene di biologia (PG PC 1 del 14 novembre 2014, rapporto d’arresto,
doc. 10, pag. 2).
Dal
punto di vista economico, per rapporto alla situazione in Romania, la vittima
non aveva particolari problemi che imponevano la prostituzione quale unica, o
quasi, via d’uscita. La sua famiglia apparteneva alla classe sociale media: i
nonni sono stati veterinari per l’esercito, mentre il padre era un ufficiale
dell’esercito. Lei ed i genitori vivono in una casa con due appartamenti ed un
piccolo giardino, di loro proprietà (PG PC 1 del 14 novembre 2014, rapporto
d’arresto, doc. 10, pag. 6).
Con
il lavoro di docente PC 1 poteva garantirsi un guadagno di circa fr. 600.- al
mese, ben superiore al salario medio rumeno, cui si aggiungeva il contributo
alimentare per il figlio versato regolarmente dal padre. Inoltre aveva la
possibilità, sfruttata, di integrare queste entrate con un lavoro supplementare
durante i periodi di ferie scolastiche.
Al
momento della decisione di venire in Svizzera ella ha fatto, intelligentemente,
in modo di assicurarsi il posto di lavoro in vista del suo rientro in patria,
avendo chiesto ed ottenuto un anno di congedo (PG PC 1 del 14 novembre 2014,
rapporto d’arresto, doc. 10, pag. 5).
Con
__________, nell’estate del 2014, aveva solo avuto un inizio di relazione
sentimentale: lei stessa ha riconosciuto di non essere stata follemente
innamorata vista la breve frequentazione e che aveva capito che non era proprio
del tutto affidabile (“…rispondevo che in così poco tempo non potevo capire
se ero innamorata o meno. Mi piaceva come __________ si comportava con mio figlio
__________ ed inoltre che mi sentivo protetta con lui, al sicuro. __________
faceva tante promesse per mio figlio, che però non le manteneva mai”, PG PC
1.
del 18 novembre 2014, rapporto d’arresto, all. 11, pag. 4 seg.). Di
conseguenza, la sua era piuttosto una cosciente infatuazione per una persona
con la quale sperava di poter costruire un futuro. Un’attrazione che non le
impediva di ragionare e di opporsi a proposte che non le garbavano.
L’unico
motivo che ha spinto la vittima a venire in Svizzera per prostituirsi, sapendo
esattamente a cosa andava incontro, è stata la cupidigia:
“ La proposta di __________ mi ha
interessato perché mi ha detto che IM 1 con questo lavoro ha potuto costruire
una casa grande in Romania ed ha potuto mantenere bene i suoi figli. Mi ha
anche detto che IM 1 lavora in Svizzera come massaggiatrice e come prostituta
da quattro anni, e che con queste attività si possono fare molti soldi e vivere
bene.
Da parte mia (…)
ho accettato di fare questo lavoro di massaggiatrice e prostituta per un breve
periodo (per circa un anno), per guadagnare tanti soldi per la mia famiglia e
costruire una famiglia con lui.” (PG PC 1 del 18 novembre 2014, rapporto
d’arresto, all. 11, pag. 7).
Essendo
la prostituzione stata una reale libera scelta della vittima, non si può che
confermare l’assenza dei presupposti oggettivi della tratta di esseri umani ex
art. 182 CP e, dunque, confermare il proscioglimento da tale imputazione
decretato in prima sede.
L’appello
del procuratore pubblico su questo punto deve pertanto essere respinto. I reati
dei quali IM 1 si è resa autrice colpevole rimangono, pertanto, quelli del
Dispositivo
dispositivo della sentenza impugnata.
Commisurazione
della pena
12. La
Corte delle assise criminali ha condannato IM 1 alla pena di 2 anni di
detenzione, avendone reputato la colpa grave, sia dal punto di vista oggettivo
che da quello soggettivo, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“ Dal profilo oggettivo occorre
evidenziare come, mediante il suo agire, IM 1 ha indotto un’altra donna ad
esercitare la prostituzione, contribuendo così alla mercificazione delle donne.
Grave pure dal profilo oggettivo è il tentativo di ingannare le preposte
autorità in modo da far ottenere un permesso di soggiorno a favore del di lei
compagno: ciò avrebbe di fatto permesso alla coppia di controllare ancor più da
vicino e con maggiore intensità l’attività svolta dalla vittima. L’importo
raccolto in pochi mesi è oggettivamente importante, seppure ridotto rispetto a
quanto indicato nell’atto d’accusa.
(…) La colpa è
grave pure dal profilo soggettivo, considerato che la stessa imputata è attiva
quale prostituta e dovrebbe quindi essere maggiormente sensibile alla
condizione in cui molte di esse versano. Ciò malgrado, IM 1 ha agito per
diversi mesi durante i quali, unitamente a __________, ha controllato
l’attività di PC 1, inducendola a ritmi per lei difficilmente sostenibili,
fornendole la lista delle prestazioni da fornire ed i relativi costi,
unicamente al fine di far sì che guadagnasse più denaro possibile così da
poter, da parte sua, diminuire il proprio ritmo di lavoro.
Il movente
dell’imputata è evidentemente stato meramente egoistico e dettato dalla volontà
di ricercare il maggior profitto economico possibile. L’imputata ha peraltro
evidenziato una mancanza di empatia verso la vittima, la quale reiteratamente
le aveva chiesto di poter diminuire il proprio ritmo di lavoro.
L’imputata, in
fine, non ha mostrato di volersi assumere le proprie responsabilità, giungendo
a negare circostanze oggettivamente incontestabili.
Si dirà, in fine,
che pure il tentativo di inganno nei confronti delle autorità al fine di
agevolare l’arrivo in Ticino di __________, seppure soggettivamente di gravità
medio bassa, è significativo dell’atteggiamento dell’imputata, pronta anche a
mentire alle autorità pur di raggiungere il proprio scopo.” (sentenza
impugnata, consid. 76 e 77, pag. 55 seg.).
Ciò posto, i primi giudici
non hanno ritenuto di poter riconoscere l’esistenza di alcun motivo particolare
d’attenuazione della pena, nemmeno quello evocato dalla difesa, per il quale
l’imputata stessa sarebbe stata vittima di __________, già solo per il fatto
che è stata lei stessa a negarlo su esplicita domanda, in occasione del
dibattimento di prime cure (sentenza impugnata, consid. 78, pag. 56).
Sulla
sospensione condizionale, riconosciuta solo parzialmente, la Corte delle assise
criminali ha concluso:
“ Per quanto attiene alla sospensione
condizionale, l’imputata è incensurata. Ciò nondimeno, il fatto che già in
Italia, agendo con __________ - persona con cui con ogni verosimiglianza si
ricongiungerà una volta scarcerata - era stata dedita alla prostituzione, rende
la prognosi non del tutto favorevole. Peraltro, la stessa imputata ha
dichiarato di voler, se possibile, rimanere in Svizzera. Ciò rende concreto il
pericolo che - proprio in virtù del suo rapporto con __________ - possano
esservi altre giovani a cadere vittime delle macchinazioni della coppia.
In tale contesto,
la Corte, per tenere adeguatamente conto della colpa, ha stabilito che la pena
di 24 mesi è parzialmente sospesa, con la parte da scontare che viene fissata
in 6 (sei) mesi. Per il rimanente è stato stabilito un periodo di prova di 2
anni.” (sentenza impugnata, consid. 80, pag. 57).
Per la contravvenzione di cui
all’art. 199 CP è stata, infine, inflitta una multa di CHF 300.-.
13.a. Per
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
b. In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata
nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato
dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 136 IV 55 consid. 5.4; 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli
obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio
diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi
a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà
delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010
del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre
tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta
dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della
pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una
legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007
del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
c. Determinata,
così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne la gravità su
una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena
ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare,
DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione
della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero
della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione,
della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari,
situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto
dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF
6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF
6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF
128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008
consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato
la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che
ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97
consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette, tuttavia,
soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre
2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17
aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n.
72, pag. 205).
14. Secondo
l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di
pena.
15. IM
1 risponde dei seguenti reati:
- promovimento
della prostituzione art. 195 lett. b, lett. c e lett. d CP (sentenza impugnata,
consid. 66-69, pag. 49 segg.) sanzionato con una pena detentiva sino a dieci
anni o con una pena pecuniaria;
- inganno
nei confronti delle autorità, sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni
o con una pena pecuniaria, art. 118 cpv. 1 LStr (sentenza impugnata, consid.
73, pag. 53 seg.);
- esercizio
senza permesso di un’attività lucrativa, art. 115 cpv. 1 lett. c LStr,
sanzionabile con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria
(sentenza impugnata, consid. 72, pag. 53).
L’esercizio
illecito della prostituzione, per contro, è una contravvenzione e comporta la
condanna al pagamento di una multa, art. 199 CP, che nel caso specifico è stata
quantificata in fr. 300.- e che non è oggetto di contestazione.
16. La
colpa dell’imputata per lo sfruttamento della prostituzione è importante
poiché, in correità con __________, ha approfittato della situazione e della
faciloneria della vittima per indurla a accendere un prestito per una somma non
indifferente ed a venire in Svizzera per vendere il proprio corpo, per
consegnarle poi tutto il denaro guadagnato. Seppur per un periodo di poco superiore
ai tre mesi, PC 1 si è ritrovata ad essere la macchina da soldi della coppia IM
1-__________ e a sacrificare completamente la propria vita per produrre al
massimo. L’imputata e il compagno hanno sfruttato la donna il più possibile,
mentendole, illudendola, spaventandola e giocando con i suoi sentimenti.
La
prevenuta ha dimostrato grande cinismo e scarsa umanità, trattando la vittima
come una merce, dettando prestazioni e prezzi, stabilendo regole ferree,
spingendola ad accettare qualsiasi tipo di cliente e facendosi consegnare
immediatamente tutti i proventi, lasciandole solo degli importi minimi di
denaro.
Nemmeno
si è preoccupata della salute della vittima, inserendo i rapporti non protetti
tra le performances da fornire e facendo in modo che, pur di non perdere un
cliente, questa addirittura evitasse di perdere tempo occupandosi della propria
igiene.
Grazie
al lavoro di PC 1, IM 1 ha potuto fare una sorta di “upgrade” nella propria
carriera professionale, smettendo quasi del tutto di prostituirsi e
“impiegando” la connazionale al suo posto. Nonostante abbia, quindi, vissuto in
prima persona le difficoltà e i problemi che ha chi vende il proprio corpo, non
ha fatto nulla per far sì che quest’ultima potesse professare in condizioni
quanto meno decenti ma, anzi, si è completamente disinteressata di lei, se non
entro i limiti necessari per garantire l’attrattività del “prodotto” sul
mercato (cibo, palestra, ecc.).
Il
movente, e non poteva essere altrimenti, è sempre e solo stato quello del profitto.
Ella ha, quindi, agito per puro egoismo.
A
fronte di simili circostanze, si impone una pena detentiva, che può essere
quantificata in un anno e mezzo di detenzione.
La
colpa per la commissione degli altri reati è medio-grave, rispettivamente di
livello medio. In effetti, come spiegato nella sentenza impugnata, l’aver
sottaciuto i precedenti penali di __________ al Servizio regionale degli
stranieri, così come l’aver mentito sulle altre questioni indicate nell’AA,
aveva lo scopo di fare ottenere un permesso “B” all’uomo. Visti i fatti in
disamina, è più che legittimo pensare che era intenzione farlo rimanere in
Svizzera per continuare a delinquere. Simili intenzioni rendono l’atto,
appunto, di gravità medio alta.
Per
contro, l’aver esercitato l’attività lucrativa quale prostituta per un periodo
di poco più di un mese, implica una colpa di grado medio, considerato che
nemmeno è stato appurato a quanto ammontano i guadagni per quel lasso di tempo.
Ciò
posto, la pena base privativa della libertà può essere aumentata, per il
concorso di reati, di ulteriori 6 mesi, sino a due anni di detenzione.
Nel
contesto delle circostanze legate all’autore, analogamente ai primi giudici,
nemmeno questa Corte riesce ad intravvedere elementi a favore della prevenuta
e, di riflesso, di attenuazione della pena. In effetti, IM 1 non ha collaborato
in maniera particolare durante l’inchiesta. Anzi, ha negato i fatti e mentito a
più riprese. Perfino al processo d’appello. Evidentemente ciò è nei suoi
diritti, ma non può essere preso in considerazione come elemento positivo. La
situazione famigliare non era particolarmente disastrata e l’imputata ha agito
in correità con __________, non come sua vittima impossibilitata ad opporsi:
nonostante qualche dubbio sulla sua posizione sia insorto nei componenti del
Tribunale di seconda istanza, non vi è alcuna prova di una sua sottomissione
all’uomo. Ella ha sempre negato che questi l’abbia sfruttata e soggiogata.
Nel
contempo, la donna ha dimostrato di avere un buon grado di indipendenza, di
saper decidere autonomamente e di essere stata intraprendente.
Di
conseguenza, con la decisione d’appello non si può che confermare la pena
inflitta in prima sede di 24 mesi di detenzione.
Sospensione
condizionale della pena detentiva
17. Con
il suo appello il procuratore pubblico ha postulato una pena da espiare
integralmente, mentre la difesa ha chiesto che la stessa venga integralmente
sospesa.
I
primi giudici hanno concluso a favore di una pena sospesa solo parzialmente, da
espiare in misura di 6 mesi.
Nonostante
nei considerandi della sentenza appellata (n. 80 pag. 57) sia stato definito in
due anni, il periodo di prova del dispositivo (punto n. 4) è stato ordinato per
tre anni.
18. L’art. 42 cpv. 1 CP sancisce
il principio in base al quale il giudice sospende di regola l’esecuzione di una
pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
Di
principio, quindi, se l’autore non è recidivo, in assenza di un pronostico
sfavorevole, deve essere ordinata la sospensione condizionale della pena,
laddove un pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV 1 consid.
4.2.2.).
Giusta
l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una
pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un
anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa
dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione
della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art.
42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid.
7.4 pag. 77).
Quando la durata della
pena detentiva si situa, come nella fattispecie, tra uno e due anni, il giudice
ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale,
ritenuto che la sospensione ai sensi dell’art. 42 CP è la regola, mentre quella
parziale è l’eccezione (STF 6B_996/2014 dell’8 settembre 2015, consid. 2).
Quest’ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di
una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione
speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma.
Ove esistono dei fondati
dubbi sulle prospettive di recupero dell’autore, che tuttavia non giustificano
ancora, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente
sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che
per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile
trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi
invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere
tra “tutto o niente” (STF 6B_996/2014 dell’8 settembre 2015, consid. 2).
Una
prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella
parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi
di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente
di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa
sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del
reato, dei precedenti dell’autore, della sua reputazione, della sua situazione
personale al momento del giudizio e del suo stato d’animo. La valutazione deve
fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità
della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale
federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso
particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti
pertinenti.
19. Nel caso concreto, a
fronte di una prevenuta incensurata, se è vero che con molta probabilità IM 1
si ricongiungerà con il correo non appena scarcerata, lasciando aperti spiragli
a dubbi circa il suo reale abbandono del mondo della prostituzione e, quindi,
circa un’eventuale recidiva, così come è vero che con il suo comportamento
processuale ha pure dato adito a qualche perplessità circa la
reale elaborazione di quanto fatto, non si può d’altro canto sostenere che ciò
sia sufficiente a fondare una prognosi negativa e a sconfessare completamente
la presunzione legale di quella positiva.
A mente di chi scrive, ci si
trova qui di fronte ad una situazione d’incertezza che, se da un lato non
giustifica un’espiazione completa della pena detentiva, dall’altro non lascia
del tutto tranquilla la Corte d’appello sul futuro comportamento della
prevenuta.
In un simile contesto,
l’espiazione di una parte della pena si giustifica quindi al livello di
prevenzione speciale, poiché consente alla condannata di rendersi conto
concretamente della gravità di quanto fatto e di iniziare una rielaborazione.
Il distacco forzato dal compagno e dai cognati, che, non solo appartengono, ma
addirittura rappresentano l’ambiente criminogeno che l’ha portata a delinquere,
non può che essere un evento positivo, che le darà la possibilità di rivedere
quanto fatto sotto un’altra ottica.
Di conseguenza si impone una
sospensione condizionale parziale della pena detentiva, da confermare in 6 mesi
da espiare e 18 sospesi, con un periodo di prova che può essere fissato in tre
anni.
Pretese
civili
20. Con
l’appello incidentale, l’accusatrice privata ha chiesto il risconoscimento
delle sue pretese così come da sua istanza 27 luglio 2015.
Da
tale allegato (doc. dib. di primo grado n. 1) risulta che PC 1 ha chiesto il
risarcimento dei seguenti importi:
- fr. 15'645.90 per
spese legali
- fr. 2'004.50 di
spese per l’abbonamento telefonico
- fr. 60'000.00 per
indennizzo del provento della sua
prostituzione
- fr. 6'000.00 per
il torto morale, oltre interessi al 5%
dall’agosto
2014
per
complessivi fr. 83'650.40.
Al
processo d’appello l’accusatrice privata ha prodotto un’istanza aggiornata, che
diverge negli importi testé indicati unicamente per quanto concerne le spese
legali, aumentate a fr. 21'042.70 in considerazione delle spese per l’appello e
della nota professionale del precedente patrocinatore, tassata il 14 aprile
2015 dal procuratore pubblico.
In
prima sede sono stati riconosciuti a favore dell’accusatrice privata fr.
41'945.90, composti da fr. 15'645.90 di spese legali, fr. 26'300.- di danno e
fr. 1'000.- di indennità per torto morale (sentenza impugnata, consid. n. 81
pag. 57), con l’indicazione che la sua istanza di risarcimento è stata accolta
integralmente.
21. In
base all’art. 41 CO, chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente
cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett.
a CPP, l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle
spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato
vince la causa.
Per l’art 47 CO, in caso di
morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, considerate le particolari
circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti della vittima
un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione (si tratta di un caso
particolare di applicazione, in ambito di riparazione morale, della regola
generale di cui all’art. 49 CO; SJ 2013 I 170 del 9 aprile 2013; DTF 123 III
204).
L’entità del risarcimento per torto
morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o
psichiche provocate dall’offesa subita dalla vittima e dalla possibilità di
alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto
morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di
apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto
morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una
somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri
matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica,
quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa subita e dovrà evitare
che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi
precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del
deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF 6B_369/2012 del 28
settembre 2012 consid. 2.1.1).
In ogni caso, per stabilire
l’ammontare dell’indennità prevista dall’art. 47 CO, la comparazione con altri
casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla
sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che
ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non
è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo
indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF 6B_369/2012 del 28 settembre 2012
consid. 2.1.2).
22. Essendo
stato impugnato solo dall’AP e affinché vi sia un aumento degli importi
riconosciuti, si deve partire dal presupposto che almeno quelli stabiliti nel
dispositivo n. 5 della sentenza impugnata sono riconosciuti.
Il
provento dell’attività di prostituzione non è stato quantificato con
sufficiente certezza. Non risulta da nessuna parte su quali basi la Corte di
prime cure abbia potuto scrivere che l’istanza di indennizzo è stata ridotta
dall’AP a fr. 41'945.90, rispettivamente quali siano i fondamenti dei calcoli
che hanno portato i giudici a quantificare il danno provato in fr. 26'300.-.
Preso
atto, poi, che in atti non sussistono sufficienti elementi per poter
approfondire la tematica, la decisione sulle pretese di risarcimento che vanno
oltre l’importo summenzionato impone ulteriori approfondimenti. Pertanto, in questa
sede, non si può far altro che confermare quanto deciso con la sentenza
impugnata, cioè di rinviare la vittima al competente foro civile per le sue
restanti rivendicazioni.
L’aumento
a fr. 21'042.70 delle spese legali non fa parte del danno cagionato
dall’imputata. In primo luogo in tale cifra sono comprese due volte le spese
per il patrocinio dell’avv. __________. Si tratta di un errore evidente e
dunque fr. 3'125.95 sono in ogni caso da dedurre dalla somma richiesta.
Inoltre, essendo i costi della procedura di fronte alla scrivente Corte stati
cagionati dall’appello principale del procuratore, e non certo da quello
dell’imputata, concernente unicamente la pena, questione sulla quale
l’accusatrice privata non si può esprimere, essi non possono venire accollati
alla condannata.
La
quantificazione in fr. 1'000.- del torto morale, appare corretta, tenuto conto
del fatto che darsi alla prostituzione è stata una scelta libera della vittima
e che non le è mai stata usata violenza.
23. Per
tutto quanto precede, in definitiva sia l’appello del procuratore pubblico che
entrambi gli appelli incidentali devono essere integralmente respinti.
Spese
24. Visto
l’esito degli appelli, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico
della condannata.
Gli
oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP)
per cui quelli relativi all’appello del procuratore pubblico sono accollati
integralmente allo Stato. Quelli dell’appello incidentale dell’imputata sono
posti a suo carico e quelli dell’appello incidentale dell’accusatrice privata a
carico di quest’ultima; nel loro pagamento, essendo le due donne state ammesse
al beneficio dell’assistenza giudiziaria, subentra lo Stato.
Tassazione
delle note d’onorario
25. L’avv.
DI 1 e l’avv. RA 1 sono intervenuti quali patrocinatori d’ufficio sia
nell’ambito della procedura concernente l’istanza di scarcerazione
dell’imputata dinanzi alla direzione di questa Corte, sia in quello della
procedura d’appello di merito.
Le
retribuzioni per entrambi i legali, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu),
sono stabilite sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201
consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del
6 giugno 2006 consid. 8.5. seg.).
26. Il
tempo esposto dall’avv. RA 1, vista l’assenza di difficoltà che implicavano i
suoi interventi in giudizio nonché la vicinanza temporale fra il dibattimento
di primo e secondo grado che gli ha permesso di avvalersi del suo pregresso
lavoro preparatorio, appare manifestamente eccessivo.
Delle
15 ore e 40 minuti indicate dal legale risultano adeguate
soltanto 5 ore e 10 minuti, con conseguente approvazione dell’onorario per fr.
930.-.
a. Non
vengono invece accettate 10 ore e 20 min. per i seguenti motivi:
- il dispendio orario
complessivo esposto per lo studio degli atti e per l’allestimento degli
allegati (dichiarazione d’appello e istanza di risarcimento) di 2 ore e 40 min.
risulta del tutto sproporzionato, ritenuta l’esiguità delle difficoltà
giuridiche e fattuali da affrontare in appello, per le quali, a mente di questa
Corte, si giustifica 1 ora di lavoro;
- il
tempo complessivo esposto di 1 ora e 20 min. per l’allestimento di 3 lettere
alla cliente è pure eccessivo rispetto alla semplicità dell’intervento; esso va
pertanto ridotto a 40 minuti, tempo più che sufficiente per aggiornarla
sull’evoluzione del procedimento;
- il
tempo di 3 ore indicato per la preparazione del dibattimento d’appello è
sproporzionato, ritenuto che per l’arringa il legale ha potuto fruire
ampiamente del lavoro già effettuato per la preparazione del processo di prime
cure, e va ridotto a 1 ora;
- si giustifica il
dispendio di 30 minuti esposto per la partecipazione all’udienza indetta a
seguito dell’istanza di scarcerazione dell’imputata, mentre va ridimensionata
la stima di 8 ore per il dibattimento d’appello che è, invece, durato 2 ore.
b. Le spese vanno
riconosciute nella misura di fr. 93.- corrispondenti all’importo forfetario
pari al 10% dell’onorario.
c. L’IVA va calcolata nella
misura dell’8% e assomma a fr. 81.85.
d. La nota professionale dell’
avv. RA 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 1'104.85.
PC 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino tale importo
non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4
lett. a CPP in combinato disposto con l’art. 138 cpv. 1 CPP).
27. Il
tempo esposto dall’avv. DI 1 va, invece, ridimensionato in modo più
circoscritto alla luce della maggiore complessità del suo intervento.
Delle
13 ore e 20 minuti indicate dal legale appaiono adeguate 11 ore e 40 minuti, con conseguente approvazione
dell’onorario per fr. 2’100.-.
a. Non
vengono invece approvate 1 ora e 40 min. in quanto il
tempo dedicato ai colloqui con la cliente, indicato in complessive 2 ore e 40
min., è eccessivo, alla luce dei pregressi incontri del legale con la stessa
non lontani nel tempo per la preparazione del dibattimento di prime cure, e va
ridotto a 1 ora.
b. Le spese esposte pari a
fr. 140.- sono congrue e pertanto vanno riconosciute per intero.
c. L’IVA va calcolata nella
misura dell’8% ed è pari a fr. 179.20.
d. La nota professionale
dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 2'419.20.
IM 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino tale importo
non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4
lett. a CPP).
Per questi motivi,
visti gli
art. 6, 9, 10, 77, 80, 84, 122 e
segg., 139, 263, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 433 CPP;
40, 43, 44, 47, 49, 50,
51, 69, 195 e 199 CP;
115 cpv. 1 lett. c, 118 cpv. 1
LStr
8 cpv. 1 e 32 cpv.
1 Cost.;
6 par. 2 e 3
CEDU;
14 cpv. 2 patto
ONU II;
41 e segg. CO;
nonché, sulle spese e sulle
ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
rispettivamente
il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1.a. L’appello
principale del procuratore pubblico è respinto.
b. L’appello
incidentale di IM 1 è respinto.
c. L’appello
incidentale dell’accusatrice privata è respinto.
Di conseguenza,
ricordato che, in assenza di
impugnazione, i dispositivi n. 1.2, 1.3., 1.4., 6, 8 e 9 della sentenza 27
luglio 2015 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,
1.1. IM
1 è dichiarata autrice colpevole,
oltre
che di esercizio illecito della prostituzione ripetuto per i fatti di
cui al pto. 3.1. AA, di infrazione alla LF sugli stranieri / attività
lucrativa senza autorizzazione per i fatti di cui al pto. 4. AA e di inganno
nei confronti delle autorità ripetuto per i fatti di cui al pto. 5. AA (condanne
passate in giudicato), di:
promovimento
della prostituzione
per avere,
nel periodo compreso tra la
fine giugno/inizio luglio 2014 ed il 10 novembre 2014,
a __________ e __________,
agendo in correità con il
compagno __________,
allo scopo di trarne un
indebito vantaggio,
reclutato la connazionale PC 1
a __________ (__________), ottenendo il suo consenso a trasferirsi a __________
per esercitare la prostituzione,
chiedendo sistematicamente la
consegna del provento di tale esercizio, per un ammontare complessivo di almeno
CHF 26'300.-,
leso la libertà d’azione di PC
1,
imponendole i luoghi dove
esercitare la prostituzione, le prestazioni, i tempi e le tariffe,
sorvegliandone costantemente
l’attività,
imponendole di accettare
qualsiasi tipo di cliente e di soddisfare ogni sua richiesta,
impartendole istruzioni sulla
propria igiene personale,
impedendole di uscire o
limitandole il tempo e i luoghi,
controllando e limitando i
contatti con i suoi famigliari in __________,
obbligandola a consegnare sistematicamente
il provento della prostituzione,
mantenuto PC 1 nella
prostituzione,
imponendole di continuare
l’attività di prostituzione, malgrado la sua intenzione di smettere o di avere
periodi di pausa.
1.2. IM
1 è prosciolta dalle imputazioni di tratta di esseri umani e esercizio
illecito della prostituzione ripetuto, per i fatti indicati ai punti n. 1, 3.2.
e 3.3. dell’AA.
1.3. IM
1 è condannata:
1.3.1. alla
pena detentiva di 2 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.3.2. al
pagamento della multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che in caso di
mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre)
giorni;
1.3.3. al
pagamento all’accusatrice privata PC 1 dell’importo di fr. 41'945.90 a titolo
di risarcimento danni, di cui fr. 15'645.90 per spese legali sino al processo
di primo grado, e fr. 26'300.- quale danno, oltre a fr. 1'000.- a titolo di
indennità per torto morale.
1.3.3.1. Per
le restanti pretese, l’accusatrice privata è rinviata al competente foro
civile.
1.3.4.
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1’000.- e dei disborsi per il
processo di prime cure.
1.4. L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi con un periodo
di prova di anni 3 (tre). Per il resto, ovvero 6 (sei) mesi, la pena è da
espiare.
2. Essendo
la parte di pena non sospesa condizionalmente già stata espiata, è ordinata
l’immediata scarcerazione della condannata.
3.
a. La nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 2’100.--
- spese fr.
140.--
- IVA (8%) fr.
179.20
Totale fr.
2'419.20
ed è posta a
carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
aa. La
condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr.
2'419.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art.
135 cpv. 4 CPP).
b. La
nota professionale dell’avv. RA 1 è approvata per:
- onorario fr.
930.--
- spese fr.
93.--
- IVA (8%) fr.
81.85
Totale fr. 1'104.85
ed è a
carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
bb. L’AP
PC 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr.
1'104.85 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135
cpv. 4 CPP in combinato disposto con l’art. 138 cpv. 1 CPP).
3.1. Contro
queste decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
3.2. La richiesta di pagamento
deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808
Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota
d’onorario.
4. Gli oneri processuali
d'appello principale, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 1'000.--
- altri
disborsi fr. 200.--
fr.
1'200.--
sono posti a
carico dello Stato.
5. Gli oneri processuali
d'appello incidentale dell’accusata, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 1'000.--
- altri
disborsi fr. 200.--
fr.
1'200.--
sono posti a
suo carico e, per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati
dallo Stato.
6. Gli oneri processuali
d'appello incidentale dell’accusatrice privata, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 1'000.--
- altri
disborsi fr. 200.--
fr.
1'200.--
sono posti a
suo carico e, per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati
dallo Stato.
7. Intimazione
a:
8. Comunicazione
a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Direzione
del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro
decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro
altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro
trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.