17.2015.128
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17 dicembre 2015Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.128
Locarno
17 dicembre 2015/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Direzione
generale delle dogane
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 29 gennaio 2015 e confermato con dichiarazione di
appello 4 settembre 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14
gennaio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata
il 26 agosto 2015)
esaminati
gli atti;
ritenuto
in
fatto e
in diritto: 1. AP 1 era, all’epoca dei
fatti, gerente della società __________, __________ (dall’11 novembre 2009 __________
in liquidazione), ditta che aveva quale scopo sociale l’importazione,
l’esportazione ed il commercio su tutto il territorio svizzero di prodotti ortofrutticoli
in genere, e in particolare di prodotti freschi.
L’11
aprile 2005, in occasione di un controllo effettuato dall’Ufficio doganale di
Gondo, è emersa un’importante divergenza tra quanto effettivamente importato
(sia per peso che per tipologia) e la dichiarazione fatta dalla casa di
spedizioni __________ (Gondo), per ordine e per conto della __________,
relativa ad un invio di kg 6'662 lordi di vari prodotti ortofrutticoli, sulla
scorta della fattura n. 184/05 del 10 aprile 2005 allestita dalla società __________
(sede opertativa Milano e sede legale Bergamo) gestita da AP 1.
2. A seguito di quest’infrazione,
la Direzione del circondario delle dogane (DCD) di Lugano ha avviato
un’inchiesta a carico della __________ e di AP 1.
Al
termine delle indagini, il 28 gennaio 2008, la DCD ha steso un processo verbale
finale a carico di AP 1, con il quale è stato ritenuto autore colpevole di
infrazione alla Legge federale sulle dogane (LD), alla Legge federale
concernente l’imposta sul valore aggiunto (vLIVA) e all’Ordinanza concernente
l’importazione di prodotti agricoli (OlAgr) per aver fatto importare a numerose
riprese, tra il 24 aprile 2003 e il 29 marzo 2006, frutta e verdura non
dichiarate o dichiarate inesattamente sulla base di fatture false e/o
incomplete.
3. L’11 febbraio 2008
la DCD, sulla scorta delle risultanze dell’inchiesta penale, ha emanato nei
confronti della __________ una decisione di riscossione posticipata di tributi
per un importo totale di fr. 946'556.70 (fr. 909'877.85 di dazi doganali + fr.
36'678.85 di IVA). Questa decisione è stata impugnata con reclamo della società
gravata, respinto dalla DCD con decisione del 20 maggio 2009, che ha tuttavia
ridimensionato gli importi a complessivi fr. 939'079.90. Contro tale verdetto
la __________ è insorta di fronte al Tribunale federale amministrativo, con
esito negativo sancito con la sentenza del 27 febbraio 2012 (inc. A-3925/2009).
4. Con decreto penale
del 6 febbraio 2013, notificato l’11 febbraio 2013, l’Amministrazione federale
delle dogane (AFD), Direzione generale delle dogane (DGD), Divisione delle
cause penali, ha prolato un decreto penale ai sensi dell’art. 64 DPA nei
confronti di AP 1, condannandolo a una multa di fr. 90'000.-, oltre che al
pagamento di fr. 4'000.- di spese con la seguente descrizione dei fatti:
“ secondo il processo verbale finale
del 28 gennaio 2008 il signor AP 1, in qualità di gerente delle ditte __________,
__________ e __________, ha fatto importare irregolarmente, a numerose riprese
dal 24 aprile 2003 al 29 marzo 2006, diversa frutta e verdure non dichiarate o
dichiarate inesattamente sulla base di fatture inesatte;
adempiendo in tal
modo la fattispecie di un’infrazione doganale
(…) Osservazioni:
Conformemente
alla nostra decisione del 20 maggio 2009, cresciuta in giudicato il 27 febbraio
2012, il dazio menzionato nel processo verbale finale è stato ridotto da fr.
909'877.85 a fr. 902'971.30.
Le infrazioni
alla vLIVA sono prescritte.
Nella
commisurazione della multa, a favore del signor AP 1, si è tra l’altro tenuto
conto del fatto che una parte delle infrazioni è stata commessa un certo tempo
fa nonché della sua situazione finanziaria.” (AI B.9)
5. Con istanza dell’11
marzo 2013, l’imputato, allora patrocinato dall’avv. __________, ha formulato
opposizione al decreto penale chiedendo che venisse inflitta una multa non
superiore ai fr. 30'000.-.
Con
decisione penale del 10 settembre 2013 l’AFD ha confermato il decreto penale
con un dispositivo estremamente sintetico:
“ 1. Il
signor AP 1 è dichiarato colpevole di infrazione alla legge sulle dogane.
2. Egli è
condannato ad una multa di fr. 90'000.-.
(…)” (AI B.11).
Nei considerandi, l’autorità inquirente ha innanzitutto chiarito
che, a suo avviso, il decreto penale impugnato corrisponde alle esigenze dell’art.
64 DPA. Per la realizzazione oggettiva del reato, la DGD ha rinviato alla
motivazione della decisione del Tribunale amministrativo federale, con la quale
è stato quantificato l’oggetto della procedura penale corrispondente ai fr.
902'671.30 di dazio sottratto (AI B.11, pag. 7).
Esprimendosi
sui presupposti soggettivi del reato, la DGD ha precisato, da un lato, di aver considerato
che non in tutti i casi l’infrazione è avvenuta intenzionalmente e, d’altro
lato, che non ha potuto escludere che alcune inesattezze possano essere
risultate da errori non intenzionali (AI B.11, pag. 8).
In
nessun punto della decisione sono elencate, nemmeno succintamente, le varie
fattispecie che hanno portato alla proposta di condanna.
6. In data 19 settembre
2013, il prevenuto ha chiesto di essere sottoposto al giudizio di un tribunale
(art. 72 DPA).
L’AFD
ha, così, proceduto al rinvio a giudizio con allegato del 16 maggio 2014, art.
73 DPA (AI 1).
Lo
stesso, che per legge ha valenza d’accusa (art. 73 cpv. 2 DPA), in luogo di
enunciare fattispecie e disposizioni penali applicabili, ha fatto esplicito
rinvio alla decisione penale, così come cosentito dalla norma in questione.
Da
qui è scaturita la procedura che ha portato alla sentenza 14 gennaio 2015 della
Pretura penale oggetto del presente appello, con la quale AP 1 è stato
giudicato autore colpevole di infrazione alla LF sulle dogane (frode doganale),
“per i fatti descritti nella decisione penale del 10 settembre 2013” e
condannato al pagamento della multa di fr. 90'000.- oltre che delle spese
procedurali amministrative di fr. 6'000.- e della tassa e spese di giudizio.
7. Avverso tale
sentenza è insorto il condannato con annuncio di appello del 29 gennaio 2015,
confermato dalla dichiarazione di appello del 4 settembre 2015.
Trattandosi
di contravvenzioni, la procedura d’appello adottata è stata quella scritta.
Nelle
motivazioni scritte presentate il 19 novembre 2015, egli ha chiarito di
chiedere in via principale l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio
del decreto penale all’AFD affinché provveda alla redazione di uno nuovo in
rispetto dell’art. 64 DPA. In via subordinata chiede che la documentazione in
atti relativa alla perquisizione ed al sequestro avvenuta il 24 luglio 2010 su
territorio italiano sia estromessa dal procedimento siccome acquisita
illegalmente e che l’accusato sia assolto dall’imputazione di infrazione alla
LD per i fatti avvenuti tra il 24 aprile 2003 e il 29 marzo 2019 (recte: 2006),
con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado.
In effetti, a mente dell’appellante, sarebbe avantutto stato leso
il principio accusatorio, poiché il decreto penale, che vale quale decreto
d’accusa, non indica, come invece dovrebbe (art. 64 DPA e 353 CPP), tutte le
fattispecie rimproverategli, cioè, una a una, le azioni od omissioni (196) che
giustificherebbero, al centesimo, la sua condanna (doc. CARP VIII, pag. 3). Non
è, a suo avviso, certamente sufficiente a sanare questa lacuna la frase con cui
è stato menzionato sic et simpliciter il processo verbale finale del 28 gennaio
2008.
Oltre
a ciò, neppure le indicazioni contenute nel decreto penale e nella decisione
penale del 10 settembre 2013 circa la commisurazione della pena sono, secondo
il ricorrente, conformi alle disposizioni legali, poiché al condannato devono
essere spiegati nel dettaglio i ragionamenti, anche matematici, che il giudice
o l’autorità amministrativa eseguono per giungere alla pena che essi ritengono
adeguata alla colpa dell’accusato.
La
seconda eccezione solleva una violazione delle norme relative alla cooperazione
internazionale in materia penale in relazione alla perquisizione ed al
sequestro effettuate, su rogatoria elvetica, dalle autorità italiane il 24
luglio 2007. A suo dire, il sequestro sarebbe nullo poiché a quest’ultime è
stata indicata una determinata norma penale per ottenere assistenza giudiziaria
- cioè, l’art. 14 DPA relativo alla truffa in materia di prestazioni e di tasse
- che diverge da quella addebitata al signor AP 1, che consiste in una semplice,
a suo avviso, frode doganale (art. 118 LD).
A
questo si aggiunge il fatto che il GIP italiano, con decisione 14/07 rogatorie
GIP di Bergamo, ha disposto, in data 13 aprile 2007, la perquisizione della
sede della __________ sita a __________ in via __________ a __________, mentre
dal verbale di perquisizione e sequestro si evince che la perquisizione ha
interessato lo studio commercialista di __________ in via __________ a __________,
cioè altri luoghi. Violando quanto stabilito dal GIP e dalle norme
internazionali in materia di assistenza penale, si impone, per l’appellante,
l’estromissione immediata di tutta questa documentazione in applicazione
dell’art. 141 CPP.
Altre
lacune procedurali nella rogatoria consistono nel fatto che né AP 1, in qualità
di amministratore della __________, né la società stessa hanno ricevuto
notifica dell’intenzione delle autorità di effettuare la perquisizione nonché
nel notevole ritardo con cui la relativa documentazione è stata trasmessa all’imputato.
AP
1 non poteva far valere i vizi di forma della procedura che ha portato al
sequestro se non in questa sede. Prima non aveva la legittimazione attiva.
L’estromissione
della documentazione sequestrata con la perquisizione ed il sequestro del 24
luglio 2007 porta automaticamente al crollo del castello accusatorio e dunque
all’assoluzione di AP 1 da ogni accusa.
8. Il procuratore
pubblico ticinese, con scritto 26 ottobre 2015, ha postulato la conferma della
sentenza impugnata e la reiezione del gravame.
Il
giudice della Pretura penale, mediante comunicazione 26 ottobre 2015, si è
rimesso al giudizio di questa Corte, rinunciando a formulare osservazioni.
Con osservazioni 12 novembre 2015, la Direzione generale delle dogane ha postulato
la reiezione del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Richiamandosi
alla giurisprudenza, la DGD ritiene che il tenore del decreto penale non
costituisca una violazione procedurale grave né una violazione dei diritti
della difesa. Lo stesso dicasi della decisione penale del 10 settembre 2013
dell’AFD. Per tacere del fattto che la decisione si fonda anche sulle
confessioni dell’imputato.
Non
vi è stata, quindi, alcuna violazione del principio accusatorio e la procedura
è valida.
Circa
la legittimità dei sequestri effettuati in Italia, precisa che la
giurisprudenza ammette la fondatezza di una domanda di assistenza giudiziaria
in presenza di fatture fittizie utilizzate in modo sistematico per giustificare
dichiarazioni doganali errate. Un simile impiego costituisce, in effetti, una
truffa in materia fiscale ai sensi dell’art. 14 DPA. È l’imputato stesso ad
aver inizialmente ammesso che sono state effettivamente stese delle fatture non
corrispondenti alla realtà. Questi fatti erano, quindi, sufficienti a
giustificare la richiesta e la concessione della rogatoria.
L’abbandono,
a favore dell’imputato, tra l’altro, dell’accusa di truffa fiscale al momento
della decisione penale non inficia la validità della rogatoria e dei sequestri.
Oltre
a ciò, l’ammissione e l’esecuzione della domanda di rogatoria da parte
dell’autorità italiana si basano sul diritto italiano. È compito dell’imputato
difendere i propri diritti in quella sede.
Violazione
del principio accusatorio
9. In prima sede il
giudice ha respinto questa eccezione considerato che è assodato che, nel caso
concreto, AP 1 è stato debitamente informato sulle accuse nei suoi confronti.
Il decreto penale del 6 febbraio 2013 conteneva, succintamente, tutte le
informazioni necessarie per stabilire il reato e le motivazioni per le quali
l’autorità inquirente aveva ritenuto di dover emanare una decisione in tal
senso, tenuto anche conto che esso rinvia per i dettagli alla decisione del 20
maggio 2009 e al “processo verbale finale” del 28 gennaio 2008.
Dalla
lettura completa di detta documentazione, facilitata dai rinvii - scrive il
pretore - AP 1 poteva e doveva comprendere in base a quali presupposti l’autorità
federale ha deciso di emanare un decreto penale. La DGD ha, infatti, precisato,
non solo nelle decisioni ma anche con tabelle, in dettaglio, mediante l’ausilio
di esempi, il metodo utilizzato per stabilire i tributi. Ha, si legge in
sentenza, in altre parole correttamente e sufficientemente esposto la
fattispecie da lei ritenuta alla base della propria decisione, facendo
riferimento alle documentazioni di trasporto della merce, di sdoganamento e di
compravendita finale e mettendo detta documentazione a confronto, in modo da
evincere che nel periodo in disamina vi sono state dichiarazioni doganali
irregolari tali da eludere il pagamento dei tributi.
10. Differentemente dai
procedimenti retti direttamente dal CPP, l’accusa nel diritto penale
amministrativo si fonda su un atto che non proviene dal ministero pubblico,
bensì sulla decisione penale conclusiva dell’amministrazione federale delle
dogane (art. 70 DPA). Questa decisione deve essere motivata: sui suoi contenuti
si applicano, per analogia, i disposti dell’art. 64 DPA.
In
caso di deferimento ad un tribunale, il rinvio a giudizio avviene con la
trasmissione degli atti da parte dell’amministrazione in questione (Ueberweisung)
alla Corte competente. Il rinvio a giudizio è sospeso finché l’obbligo di
pagamento su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una
decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto tramite un
pagamento incondizionato (art. 73 cpv. 1 DPA).
Il
rinvio a giudizio tien luogo d’accusa. Esso deve quindi enunciare la
fattispecie e le disposizioni penali applicabili o rimandare alla decisione
penale (art. 73 cpv. 2 DPA).
Anche
nella procedura penale amministrativa, determinante è il rispetto del principio
accusatorio (STF 6P.17/2006 e 6S.43/2006 del 14 dicembre 2006). Per la sua
definizione si applicano i principi stabiliti da dottrina e giurisprudenza in
ambito di procedura penale ordinaria.
11. Il principio
accusatorio - menzionato all’art. 9 CPP e, in quanto espressione del diritto di
essere sentito, derivato dagli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. e dall’art. 6
cifra 3 lett. a CEDU - prevede che un reato può essere sottoposto a giudizio
soltanto se, per una fattispecie ben definita, il pubblico ministero ha
promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente
(cfr. DTF 126 I 19 consid. 2a; STF 6B_91/2014 del 31 marzo 2015 consid. 4.2;
6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 3.1.1;6B_966/2009 del 25 marzo 2010
consid. 3.2;6B_459/2007 del 18 gennaio 2008 consid. 4.2).
L’atto di accusa assume una doppia funzione. Da un lato, quella di
circoscrivere l’oggetto del processo e del giudizio, ritenuto che il giudice è
vincolato ai fatti descritti nell’accusa (principio dell’immutabilità).
Dall’altro quella di informare l’imputato sui fatti che gli sono rimproverati
in modo che egli possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente
la sua difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2a con rif.; STF
6B_492/2012 del 22 febbraio 2013, consid. 3.4.1;6B_796/2010 del 14 marzo 2011
consid. 1.4; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a
edizione, Ginevra 2011, § 24 n. 531; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 12 n. 209).
Un’indicazione quanto possibile
precisa e completa della fattispecie nell’atto di accusa è, inoltre, necessaria
anche dal profilo del principio ne bis idem che vieta di perseguire
penalmente due volte una persona per i medesimi fatti (cfr. per analogia DTF
140 IV 188, consid. 1.4 riferito al decreto d’accusa).
12. Il contenuto dell’atto
di accusa è regolato dall’art. 325 cpv. 1 CPP che menziona in modo esaustivo i
suoi elementi costitutivi: da un lato, esso deve contenere le informazioni che
permettono di stabilire le parti e le autorità penali coinvolte nel
procedimento (lett. a-e). Dall’altro, esso deve indicare i fatti contestati
all’imputato nonché le infrazioni da lui realizzate (lett. f e g).
In particolare, l’art. 325 cpv.
1 lett. f CPP dispone che l’atto d’accusa indichi in modo quanto possibile
succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato specificando dove e
quando, come e con quali effetti sono stati commessi (DTF 120 IV 348 consid. 3c; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 325, n. 7, pag. 632; Schubarth,
op. cit., ad art. 325, n. 9, pag. 1479 e n. 17, pag. 1480; Landshut/Bosshard,
op. cit., ad art. 325, n. 8, pag. 1936; Noseda, op. cit., ad art. 325, n. 3,
pag. 618).
Pur dovendosi limitare
all’essenziale (Messaggio, pag. 1179; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 325, n.
7, pag. 632; Riklin, op. cit., ad art. 325, n. 5, pag. 534), l’AA deve indicare
– chiaramente e precisamente - gli elementi necessari per la sussunzione
giuridica, cioè gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato (STF 6B_357/2013 del 29 agosto 2013 consid. 1.1; Schmid,
Handbuch, § 80, n. 1267, pag. 580; Perrier Depeursinge, op. cit., ad art. 325,
pag. 411; Riedo/Fiolka/Niggli, op. cit., n. 2414, pag. 385) così da permettere
la sussunzione (DTF 140 IV 188, consid. 1.3; 133 IV 235 consid. 6.2.f; 120 IV 348, consid. 2; STF 6B_20/2011
del 23 maggio 2011, consid. 3.3;
Landshut/Bosshard, in Kommentar zur StPO, 2a edizione, Zurigo
2014, art. 325 n. 10; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 325 n. 8). L’AA – oltre a riportare le particolarità relative al luogo e al
tempo della commissione del reato – deve, dunque, permettere di individuare gli
elementi di fatto e di diritto che connotano l’illecito: devono, in
particolare, evincersi gli elementi costitutivi dell’infrazione, il tipo di
colpevolezza (ovvero se il comportamento imputato è intenzionale o negligente),
la forma di partecipazione (correità, istigazione, complicità), lo stadio di
perfezionamento (reato tentato o consumato) e gli eventuali concorsi (DTF 120
IV 348, consid. 3).
Rimproveri generici sono
insufficienti (TPF SK.2012.2a del 29 marzo 2012 consid. 3; Landshut/Bosshard,
op. cit., ad art. 325, n. 8a, pag. 1937; Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art.
325, n. 18, pag. 2520 e nota 50, pag. 2521; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 50, n. 7, pag. 224).
Altrettanto inammissibile è un rinvio all’intero incarto (DTF 120 IV 348
consid. 3c; Schmid, Handbuch, § 80, n. 1267, pag. 580; Schubarth,
op. cit., ad art. 325, n. 10, pag. 1479; Heimgartner/Niggli, op. cit.,
ad art. 325, n. 23, pag. 2522-2523).
13. In caso di reati
ripetuti, i singoli reati devono essere elencati singolarmente nell’atto di
accusa (DTF 120 IV 348 consid. 3f; STF 6B_254/2013 del 1.
luglio 2013 consid. 1.2;6B_451/2009 del 23 ottobre 2009 consid. 2.2;6B_528/2007 del 7 dicembre
2007 consid. 2.1.5;6B_254/2007 del 10 agosto 2007 consid.
3.2).
Nel caso di reati
della stessa natura (ad esempio, furti o truffe o, come nel nostro caso,
infrazioni alla LD), occorre indicare i singoli atti così come i
luoghi, i momenti e i danneggiati (Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art. 325,
n. 20, pag. 2521; Pitteloud, op. cit., ad art. 324 ss, n. 834, pag. 569; cfr. Landshut/Bosshard, op. cit., ad art. 325, n. 19, pag. 1939 secondo
cui alcune parti dei diversi episodi - ad esempio,
l’identico modus operandi - possono essere sintetizzate e indicate una volta
per tutte).
Anche qualora siano diretti contro un medesimo danneggiato, i singoli atti devono,
comunque, essere chiaramente distinti tra loro (Riklin, op. cit., ad art. 325,
n. 5, pag. 524), con anche l’indicazione del momento in cui sono stati commessi
(Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art. 325, n. 20, pag. 2521).
14. Per le infrazioni ai
sensi dell’art. 118 LD, punite con una multa fino al quadruplo dei tributi
doganali (importo aumentabile, giusta l’art. 124 lett. b LD, sino a un massimo
della metà qualora siano date circostanze aggravanti, quali la perpetrazione
abituale di infrazioni doganali), è quindi necessario indicare gli esatti
estremi e le circostanze nelle quali ognuna di esse è stata commessa. In
effetti, come si vede anche dalla decisione penale del 10 settembre 2013,
consid. 6 pag. 8), è, ad esempio, determinante per la difesa potersi esprimere,
oltre che su quelli oggettivi, sugli aspetti soggettivi di ogni dichiarazione
fallace, poiché evidentemente questo ha un importante influsso sulla
commisurazione della pena.
Gli elementi costitutivi
dell’infrazione devono essere descritti in modo chiaro e preciso anche nei casi
di commissione seriale.
Fatti
I fatti alla base
dell’imputazione devono, quindi, sempre essere esposti in modo che si possano
chiaramente individuare gli elementi essenziali di ogni azione fraudolenta
(cfr. DTF 119 IV 284, consid. 5.a; STF 6P.94/2003 e 6S.246/2003 del 18 ottobre
2003, consid. 9.2.2). Tuttavia, è evidente che se le modalità di frode ipotizzata
sono sempre sostanzialmente le stesse, è sufficiente indicare in maniera
precisa le modalità d’azione adottate e poi, per i singoli casi, solo i
dettagli tecnici (tipo di merce, quantitativi, prezzi, data, luogo, ecc.).
Indicazioni più specifiche, in simili situazioni sono tuttavia necessarie per
quegli episodi che si distinguono nettamente dagli altri (cfr. Schubarth, in
Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 325 n. 34 con riferimento alla
DTF 119 IV 284, che parla delle truffe in serie ma che è applicabile a tutte le
infrazioni commesse ripetutamente; nello stesso senso Landshut/Bosshard, in op.
cit., art. 325 n. 19). Ciò presuppone che gli elementi dei singoli episodi
siano comunque descritti in modo tale da permettere di capire se essi rientrano
nel comune agire delittuoso o se, invece, divergono da esso e in quale modo
(DTF 119 IV 284, consid. 5).
15. Nel caso in cui l’atto
d’accusa non adempia i requisiti di cui all’art. 325 cpv. 1 CPP, il giudice
sospende il dibattimento e rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la
completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP). Se dopo il rinvio l’atto
d’accusa si rivela ancora lacunoso, il giudice abbandonerà il procedimento dopo
aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di
essere sentiti (art. 329 cpv. 4 CPP, cfr. anche Landshut/Bosshard, in op. cit.,
art. 325 n. 37 e Bernasconi, in CPP, Commentario, Zurigo/San Gallo 201, ad art.
9 n. 10). In questo caso, le disposizioni relative al decreto d’abbandono sono
applicabili (art. 320 CPP) per analogia.
L’art.
Considerandi
329.
CPP - attraverso il rinvio di cui all’art. 379 CPP - è applicabile anche
nella procedura d’appello (cfr. Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 329
n. 10, Ziegler/Keller, in Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad
art. 379 n. 4).
16.
Per meglio comprendere
i criteri testé esposti, appare utile fare riferimento ad una decisione che
trattava di un caso di truffa in serie.
Chiamato ad esprimersi in un
caso in cui l’AA che ipotizzava la truffa per mestiere senza citare i nomi dei
danneggiati e senza indicare né l’esatto momento né l’ammontare degli atti di
disposizione da essi eseguiti, il TF, ricordato il principio generale qui
riportato, ha concluso che l’esigenza posta dall’art. 325 cpv. 1 lett. e CPP
era adempiuta soltanto perché l’AA - che indicava che 30 danneggiati
avevano proceduto ad atti di disposizione in un determinato periodo di tempo -
rinviava ad un separato classificatore in cui era contenuta la corrispondenza
che i clienti avevano scambiato con la società in questione, ragion per cui
all’imputato (e al giudice) era possibile risalire all’identità dei 30
danneggiati evocati nell’AA. Il TF ha spiegato che, di principio,
l’individualizzazione dei danneggiati mediante semplice rinvio ad un separato
classificatore è soltanto ai limiti dell’ammissibile ma che, viste le
circostanze di quel caso concreto, ancora non costituiva una violazione del
principio accusatorio (STF 6B_609/2011 del 23.2.2012 consid. 1.2; STF
6B_436/2014 del 2.3.2015 consid. 3).
Da
questa sentenza si può desumere che per l’Alta corte federale il semplice
rinvio agli atti non è di principio sufficiente a permettere di considerare
rispettoso del principio accusatorio l’atto d’accusa stesso. Anche il rimando
ad un classatore o ad una tabella è al limite dell’accettabile e deve essere
considerato conforme ai disposti applicabili solo in situazioni eccezionali.
17.
In concreto, il rinvio
a giudizio del 16 maggio 2014 non contiene alcuna indicazione sulle fattispecie
all’origine della proposta di condanna ma si limita ad uno scarno e generico
rinvio alla decisione penale.
A
sua volta, la decisione penale del 10 settembre 2013 (AI B.11) presenta un
Dispositivo
dispositivo privo di qualsiasi indicazione dei fatti, decisamente lacunoso su
tutti i fronti. Il rinvio alla motivazione della decisione del TAF del 27
febbraio 2012 (AI B.7) non consente certamente di sanare la lacuna, innanzitutto
poiché si tratta di procedure di natura diversa e, poi, perché tale decisione
non contiene alcun riferimento preciso ai 196 singoli atti di infrazione alla
LD.
Esprimendosi
sui presupposti soggettivi del reato, la DGD ha precisato di aver riconosciuto
che non in tutti i casi l’infrazione è avvenuta intenzionalmente e che non ha
potuto escludere che certe inesattezze possano essere risultate da errori non
intenzionali (AI B.11, pag. 8).
In
nessun punto della sentenza sono elencate, nemmeno succintamente, le varie
fattispecie che hanno portato alla proposta di condanna, né tantomeno è stato
chiarito quali di esse sono state giudicate intenzionali, quali commesse per
negligenza e quali, se del caso, frutto di errore non imputabile
all’appellante.
Anche questo atto,
quindi, è palesemente lacunoso.
Infine,
ritenuto che tutta la procedura parte formalmente dal decreto penale, non ci si
può esimere dal costatare come esso sia ancor più sintetico e, addirittura,
nemmeno indichi che il numero di infrazioni commesse è 196. Si parla solo di “a
numerose riprese” (AI B.9).
In
questo caso non vi è, contrariamente a quanto pensa il giudice di prime cure,
alcun rinvio ai contenuti del processo verbale finale, né tantomeno a quelli
della sentenza del TAF. I due atti sono semplicemente menzionati con formula
generica.
Ma
anche a volerli ritenere dei rinvii, quello alla sentenza TAF è, come detto,
inadeguato a supplire alle carenze.
Quello
al processo verbale finale - che effettivamente contiene, come allegati, delle
tabelle con l’elenco delle singole infrazioni – è, pure, insufficiente a
supplire alle carenze del rinvio a giudizio, poiché la scala di decisioni che
porta al deferimento della procedura al tribunale è formata da quattro gradini,
di modo che a furia di rimandi generici e poco chiari, si crea confusione e
mancanza di chiarezza in merito all’esatta portata delle imputazioni.
D’altronde,
già solo il fatto che un atto d’accusa debba essere interpretato per capire se
faccia riferimento a degli atti e, se del caso, a quali di essi rinvii in
particolare, è chiaro indice di carenza formale e sostanziale.
Di
conseguenza, non adempiendo né l’atto d’accusa - qui nella forma del rinvio a
giudizio - né tutte le altre decisioni delle autorità doganali che l’hanno
preceduto, i requisiti minimi previsti dall’art. 73 cpv. 2 CPP, si impone, in
applicazione dell’art. 329 cpv. 1 CPP, l’annullamento della sentenza di prime
cure ed il rinvio dell’incarto all’AFD, per il tramite della Pretura penale,
affinché emani un AA/rinvio a giudizio completo e dettagliato, rispettoso del principio
accusatorio, art. 9 CPP.
A
tal fine, è sufficiente che sia completato il dispositivo della decisione di
rinvio a giudizio (art. 73 cpv. 2 DPA) e non il decreto penale, come chiesto
dal ricorrente.
18. Visto quanto precede,
l’appello è accolto nella sua richiesta principale. Non appare, di riflesso,
necessario, per il momento, determinarsi sulla seconda eccezione sollevata
dall’appellante, cioè sull’utilizzabilità o meno delle prove in atti.
Preso
atto dell’esito del procedimento, gli oneri processuali per la causa d’appello
sono integralmente posti a carico dello Stato, così come la tassa di giustizia
di fr. 800.- relativa alla sentenza di primo grado (art. 428 cpv. 4 CPP),
mentre le spese di fr. 100.- vanno riportate sulla nuova procedura di
primo grado e sulla loro attribuzione deciderà l’istanza inferiore con la nuova
decisione.
Lo
Stato rifonderà all’appellante, a titolo di ripetibili, fr. 800.- per il
procedimento di appello, e fr. 1'000.- per il dibattimento di primo grado.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 9, 398 e segg. CPP,
14, 61, 62, 64, 67,
69, 70, 72, 73, 79, 80 DPA
15, 118 LD,
55
e segg. OD,
47
e segg. 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello
è accolto.
Di conseguenza, la sentenza
impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Pretura penale affinché
proceda ai sensi dei considerandi.
1.1. Gli
oneri processuali di prima istanza, per complessivi fr. 800.- sono posti a
carico dello Stato.
Quest’ultimo dovrà versare a AP
1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di primo grado.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dello Stato
(art. 428 cov. 4 CPP), che rifonderà a AP 1 fr. 800.00 a titolo di
ripetibili per la procedura d’appello (art. 436 cpv. 3 CPP).
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti
dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall’art.115 LTF.