Lexipedia

Decisione

17.2015.128

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 dicembre 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti alla base

dell’imputazione devono, quindi, sempre essere esposti in modo che si possano

chiaramente individuare gli elementi essenziali di ogni azione fraudolenta

(cfr. DTF 119 IV 284, consid. 5.a; STF 6P.94/2003 e 6S.246/2003 del 18 ottobre

2003, consid. 9.2.2). Tuttavia, è evidente che se le modalità di frode ipotizzata

sono sempre sostanzialmente le stesse, è sufficiente indicare in maniera

precisa le modalità d’azione adottate e poi, per i singoli casi, solo i

dettagli tecnici (tipo di merce, quantitativi, prezzi, data, luogo, ecc.).

Indicazioni più specifiche, in simili situazioni sono tuttavia necessarie per

quegli episodi che si distinguono nettamente dagli altri (cfr. Schubarth, in

Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 325 n. 34 con riferimento alla

DTF 119 IV 284, che parla delle truffe in serie ma che è applicabile a tutte le

infrazioni commesse ripetutamente; nello stesso senso Landshut/Bosshard, in op.

cit., art. 325 n. 19). Ciò presuppone che gli elementi dei singoli episodi

siano comunque descritti in modo tale da permettere di capire se essi rientrano

nel comune agire delittuoso o se, invece, divergono da esso e in quale modo

(DTF 119 IV 284, consid. 5).

15. Nel caso in cui l’atto

d’accusa non adempia i requisiti di cui all’art. 325 cpv. 1 CPP, il giudice

sospende il dibattimento e rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la

completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP). Se dopo il rinvio l’atto

d’accusa si rivela ancora lacunoso, il giudice abbandonerà il procedimento dopo

aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di

essere sentiti (art. 329 cpv. 4 CPP, cfr. anche Landshut/Bosshard, in op. cit.,

art. 325 n. 37 e Bernasconi, in CPP, Commentario, Zurigo/San Gallo 201, ad art.

9 n. 10). In questo caso, le disposizioni relative al decreto d’abbandono sono

applicabili (art. 320 CPP) per analogia.

L’art.

Considerandi

329.

CPP - attraverso il rinvio di cui all’art. 379 CPP - è applicabile anche

nella procedura d’appello (cfr. Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 329

n. 10, Ziegler/Keller, in Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad

art. 379 n. 4).

16.

Per meglio comprendere

i criteri testé esposti, appare utile fare riferimento ad una decisione che

trattava di un caso di truffa in serie.

Chiamato ad esprimersi in un

caso in cui l’AA che ipotizzava la truffa per mestiere senza citare i nomi dei

danneggiati e senza indicare né l’esatto momento né l’ammontare degli atti di

disposizione da essi eseguiti, il TF, ricordato il principio generale qui

riportato, ha concluso che l’esigenza posta dall’art. 325 cpv. 1 lett. e CPP

era adempiuta soltanto perché l’AA - che indicava che 30 danneggiati

avevano proceduto ad atti di disposizione in un determinato periodo di tempo -

rinviava ad un separato classificatore in cui era contenuta la corrispondenza

che i clienti avevano scambiato con la società in questione, ragion per cui

all’imputato (e al giudice) era possibile risalire all’identità dei 30

danneggiati evocati nell’AA. Il TF ha spiegato che, di principio,

l’individualizzazione dei danneggiati mediante semplice rinvio ad un separato

classificatore è soltanto ai limiti dell’ammissibile ma che, viste le

circostanze di quel caso concreto, ancora non costituiva una violazione del

principio accusatorio (STF 6B_609/2011 del 23.2.2012 consid. 1.2; STF

6B_436/2014 del 2.3.2015 consid. 3).

Da

questa sentenza si può desumere che per l’Alta corte federale il semplice

rinvio agli atti non è di principio sufficiente a permettere di considerare

rispettoso del principio accusatorio l’atto d’accusa stesso. Anche il rimando

ad un classatore o ad una tabella è al limite dell’accettabile e deve essere

considerato conforme ai disposti applicabili solo in situazioni eccezionali.

17.

In concreto, il rinvio

a giudizio del 16 maggio 2014 non contiene alcuna indicazione sulle fattispecie

all’origine della proposta di condanna ma si limita ad uno scarno e generico

rinvio alla decisione penale.

A

sua volta, la decisione penale del 10 settembre 2013 (AI B.11) presenta un

Dispositivo

dispositivo privo di qualsiasi indicazione dei fatti, decisamente lacunoso su

tutti i fronti. Il rinvio alla motivazione della decisione del TAF del 27

febbraio 2012 (AI B.7) non consente certamente di sanare la lacuna, innanzitutto

poiché si tratta di procedure di natura diversa e, poi, perché tale decisione

non contiene alcun riferimento preciso ai 196 singoli atti di infrazione alla

LD.

Esprimendosi

sui presupposti soggettivi del reato, la DGD ha precisato di aver riconosciuto

che non in tutti i casi l’infrazione è avvenuta intenzionalmente e che non ha

potuto escludere che certe inesattezze possano essere risultate da errori non

intenzionali (AI B.11, pag. 8).

In

nessun punto della sentenza sono elencate, nemmeno succintamente, le varie

fattispecie che hanno portato alla proposta di condanna, né tantomeno è stato

chiarito quali di esse sono state giudicate intenzionali, quali commesse per

negligenza e quali, se del caso, frutto di errore non imputabile

all’appellante.

Anche questo atto,

quindi, è palesemente lacunoso.

Infine,

ritenuto che tutta la procedura parte formalmente dal decreto penale, non ci si

può esimere dal costatare come esso sia ancor più sintetico e, addirittura,

nemmeno indichi che il numero di infrazioni commesse è 196. Si parla solo di “a

numerose riprese” (AI B.9).

In

questo caso non vi è, contrariamente a quanto pensa il giudice di prime cure,

alcun rinvio ai contenuti del processo verbale finale, né tantomeno a quelli

della sentenza del TAF. I due atti sono semplicemente menzionati con formula

generica.

Ma

anche a volerli ritenere dei rinvii, quello alla sentenza TAF è, come detto,

inadeguato a supplire alle carenze.

Quello

al processo verbale finale - che effettivamente contiene, come allegati, delle

tabelle con l’elenco delle singole infrazioni – è, pure, insufficiente a

supplire alle carenze del rinvio a giudizio, poiché la scala di decisioni che

porta al deferimento della procedura al tribunale è formata da quattro gradini,

di modo che a furia di rimandi generici e poco chiari, si crea confusione e

mancanza di chiarezza in merito all’esatta portata delle imputazioni.

D’altronde,

già solo il fatto che un atto d’accusa debba essere interpretato per capire se

faccia riferimento a degli atti e, se del caso, a quali di essi rinvii in

particolare, è chiaro indice di carenza formale e sostanziale.

Di

conseguenza, non adempiendo né l’atto d’accusa - qui nella forma del rinvio a

giudizio - né tutte le altre decisioni delle autorità doganali che l’hanno

preceduto, i requisiti minimi previsti dall’art. 73 cpv. 2 CPP, si impone, in

applicazione dell’art. 329 cpv. 1 CPP, l’annullamento della sentenza di prime

cure ed il rinvio dell’incarto all’AFD, per il tramite della Pretura penale,

affinché emani un AA/rinvio a giudizio completo e dettagliato, rispettoso del principio

accusatorio, art. 9 CPP.

A

tal fine, è sufficiente che sia completato il dispositivo della decisione di

rinvio a giudizio (art. 73 cpv. 2 DPA) e non il decreto penale, come chiesto

dal ricorrente.

18. Visto quanto precede,

l’appello è accolto nella sua richiesta principale. Non appare, di riflesso,

necessario, per il momento, determinarsi sulla seconda eccezione sollevata

dall’appellante, cioè sull’utilizzabilità o meno delle prove in atti.

Preso

atto dell’esito del procedimento, gli oneri processuali per la causa d’appello

sono integralmente posti a carico dello Stato, così come la tassa di giustizia

di fr. 800.- relativa alla sentenza di primo grado (art. 428 cpv. 4 CPP),

mentre le spese di fr. 100.- vanno riportate sulla nuova procedura di

primo grado e sulla loro attribuzione deciderà l’istanza inferiore con la nuova

decisione.

Lo

Stato rifonderà all’appellante, a titolo di ripetibili, fr. 800.- per il

procedimento di appello, e fr. 1'000.- per il dibattimento di primo grado.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 9, 398 e segg. CPP,

14, 61, 62, 64, 67,

69, 70, 72, 73, 79, 80 DPA

15, 118 LD,

55

e segg. OD,

47

e segg. 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

è accolto.

Di conseguenza, la sentenza

impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Pretura penale affinché

proceda ai sensi dei considerandi.

1.1. Gli

oneri processuali di prima istanza, per complessivi fr. 800.- sono posti a

carico dello Stato.

Quest’ultimo dovrà versare a AP

1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di primo grado.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dello Stato

(art. 428 cov. 4 CPP), che rifonderà a AP 1 fr. 800.00 a titolo di

ripetibili per la procedura d’appello (art. 436 cpv. 3 CPP).

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti

dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall’art.115 LTF.