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Decisione

17.2015.132

Appello dell’imputato respinto. Condanna per appropriazione indebita di valori patrimoniali e danneggiamento confermata

25 maggio 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i guanti in plastica ritrovati nei jeans (presso il domicilio di __________ e

quindi non utilizzabili al momento della sottrazione), il numero di chiavi

della cassaforte in circolazione che stando al teste __________ non erano

unicamente tre.

Da cui la conclusione di violazione del principio “in dubio pro

reo”, non potendosi escludere una valutazione più favorevole degli elementi in

fatto.

7. Nelle proprie

osservazioni del 16 dicembre 2015 (doc.XIII CARP) il PP PP 1 chiede la conferma

della sentenza di primo grado evidenziando come la “prova regina”

oggettivamente inconfutabile è data dalle impronte ritrovate sulle buste e sui

fogli sparsi nell’ufficio del direttore. Tale circostanza non è mai stata

contestata dal medesimo e il rapporto di accertamento tecnico della polizia

scientifica del 23 ottobre 2013 lo conferma evidenziando come le impronte si

riferiscono “alle scarpe, destra e sinistra, marca Gallus, in pelle nera,

taglia 43, appartenenti” al direttore.

Essendovi la prova della presenza del direttore nel proprio

ufficio, e considerando il tempo a disposizione fra le 06.53 (orario di arrivo)

e le 07.28 (orario della chiamata della polizia da parte della segretaria __________)

il reato risulterebbe a lui addebitabile. La videosorveglianza ha, peraltro,

escluso la presenza di terze persone.

8. L’accusatore privato

PC 1 ha pure chiesto in data 29 gennaio 2016 (doc. XVII CARP) la conferma della

sentenza di primo grado.

Nei quattro minuti che vanno dalle 06.59.40 (orario in cui AP 1

esce dallo spogliatoio degli ospiti) e le 07.04.22 (orario in cui egli accede

al locale “caddy room” di deposito delle sacche da golf e carrelli) il

direttore avrebbe infatti avuto tutto il tempo di entrare nel proprio ufficio,

scardinare la porta dell’armadio dove si trova la cassaforte, aprirla,

prelevare i soldi, mettere a soqquadro i luoghi e andarsene con il bottino.

Inoltre, nei dieci minuti successivi che vanno dalle 07.07.30

(orario in cui egli esce dal caddy room equipaggiato per giocare) e le 07.19

(orario in cui viene azionato il distributore automatico di palle sul campo di

pratica) ben avrebbe potuto attivarsi per nascondere la refurtiva.

Sull’appello

9. L’appello di AP 1 va

respinto e ciò in ragione di quanto segue.

L’argomentazione principale dell’appellante consiste nel ritenere

che il Giudice di prima istanza abbia accertato in modo errato i fatti, siccome

avrebbe considerato erroneamente che il direttore è rientrato nel locale spogliatoio

alle ore 07.04 confondendo lo spogliatoio con il locale caddy master/room.

Correggendo tale errore ne deriverebbe l’impossibilità per il

direttore di calzare, al momento del reato, le scarpe Gallus (indossate e

sequestrate il 21.10.2013) le cui tracce sono state ritenute concordanti con

quelle ritrovate sulle tre buste con iscrizione “Staff 400.-“, “Kids 2013” e

“Junior” che, in conseguenza al reato, al momento dell’arrivo della polizia, si

trovavano sul pavimento dell’ufficio in cui è ubicata la cassaforte. Infatti,

non avendo egli più avuto accesso allo spogliatoio dove si trovava il proprio

armadietto, dopo essere entrato nell’ufficio, nemmeno avrebbe potuto cambiare

le proprie calzature.

L’accertamento secondo cui, al momento in cui ebbe i primi contatti

con la polizia, il direttore era in tenuta da golf ed indossava scarpe Footjoy

imporrebbe l’applicazione del principio in “dubio pro reo”, non

sussistendo - a detta dell’appellante - indizi tali da raggiungere una

convinzione sufficiente a sostegno della decisione di condanna.

L’argomentazione svolta dall’appellante non può essere seguita.

La sentenza di primo grado indica, infatti, correttamente che alle

07.04 “l’accusato è entrato … nel caddy master/room e vi è rimasto per tre

minuti”. Il Giudice di prime cure non confonde, quindi, lo spogliatoio con

il caddy master/room.

Per di più, sempre correttamente, la Pretura ha ritenuto che il

lasso di tempo determinante per l’appropriazione indebita ed il danneggiamento

inscenato è quello precedente le 07.04, ossia i quattro minuti che vanno dalle

06.59.48 alle 07.04.31 allorquando AP 1 ha avuto accesso al proprio

ufficio (sentenza di primo grado pag. 11 consid.7.3), circostanza ammessa anche

nella ricostruzione dei fatti d’appello (vedi fase 2/3 a pag. 8). Questa Corte

non condivide la valutazione secondo cui il direttore non avrebbe avuto il

tempo materiale per porre in atto quanto elencato a pag. 11; per contro ritiene

- come segnalato dall’accusatore privato (vedi osservazioni a pag. 6) - che il

direttore ben avrebbe potuto porre in essere, almeno in parte, tale operazione

la sera precedente essendo stato l’ultimo a lasciare l’ufficio, chiudendo la

porta ed inserendo l’allarme (AI 14, verbale AP 1 19.10.2013 riga 13 a pag. 9).

Considerandi

Nei quattro minuti precedenti le 07.04 il direttore ben aveva il

tempo e la possibilità di prelevare quanto si trovava nella cassaforte e di

completare, se del caso, la messa in atto di quei passi che avrebbero dovuto

scaricarlo da ogni responsabilità.

In questo contesto, le scarpe Gallus ben avrebbero potuto trovarsi

in una delle sacche utilizzate dal direttore quella mattina; per il direttore

non era certamente necessario passare dallo spogliatoio per cambiare calzature.

Nel susseguente lasso di tempo, durante il quale

inspiegabilmente non era rintracciabile al cellulare – e meglio da quando

lascia il caddy master/room alle 07.07 a quando, verso le 08.30, richiama al

telefono la signora __________ (vedi verbale 19.10.2013 riga 8-16 a pag. 3) –

il direttore ha, inoltre, avuto tutto il tempo necessario per occultare la

refurtiva ed eventuali altre prove a suo carico.

Tale conclusione è d’altro canto sostenuta e confermata dagli

innumerevoli indizi concordanti raccolti in istruttoria, e meglio:

- le

impronte delle scarpe Gallus (sinistra e destra) appartenenti al direttore

ritrovate sulle buste del pavimento dell’ufficio in cui è avvenuta

l’infrazione, definite a ragione dal PP la “prova regina” in merito alle quali AP

1.

non hai mai fornito una spiegazione;

- l’inabituale

presenza in loco al mattino presto del direttore confermata dalle due

segretarie __________ e __________, ma anche dai testi __________ (verbale

19.10.2013

righe 2-4 a pag. 4) e __________ (verbale 19.10.2013 righe 28-29 a pag.

2) i quali hanno indicato come il medesimo non giocava mai a golf il mattino;

- l’inabituale

liquidità trovata nell’armadietto ad uso del direttore il giorno dei fatti

(fr.1'800.-);

- il

ritrovamento successivo di una busta celata in un classificatore di colore blu

depositato in un armadio del locale segreteria in uso al direttore (fr.

1'300.-) e di altri importi a contanti sia al domicilio di __________ (fr.

230.

- e fr.410.-) sia nella scrivania di AP 1 (fr.120.-);

- l’inattendibilità

della “spiegazione” fornita in merito alla inusuale disponibilità di denaro

liquido, facente riferimento ad un prestito ottenuto da zia __________

residente in Germania che avrebbe inteso aiutarlo nella sua nuova esperienza

lavorativa in Svizzera, sennonché la data del prestito risulta anteriore al

contratto stipulato con il PC 1 (vedi “Vereinbarung” 10.3.2013 prodotta al

dibattimento di prima istanza);

- i

guanti in plastica trovati al suo domicilio successivamente all’infrazione;

- la

situazione patrimoniale personale complessa che dà atto di un residuo mensile a

disposizione del direttore limitato a qualche centinaio di franchi (vedi

estratti del conto Corner) e dell’esistenza di debiti.

L’appello ha evidenziato come l’accertamento di prima istanza

circa il numero delle chiavi che aprono la cassaforte in circolazione non sia

necessariamente corretto (consid.7.4 a pag. 11), si vedano al riguardo le

dichiarazioni del teste __________ (verbale 19.10.2013 riga 1-5 a pag. 4).

Su questo punto la Corte considera tuttavia che, indipendentemente

dal numero di chiavi disponibili (almeno quattro), la tempistica ridotta tra il

momento in cui il direttore lascia l’ufficio (ore 07.04) e l’arrivo della

segretaria __________ (07.28) - la quale immediatamente chiama la polizia -

esclude qualsiasi pista alternativa.

Per cui, tutto ciò considerato, e ricordando come il principio in

dubio pro reo che scaturisce dal principio di presunzione di innocenza -

garantito dagli art. 32 CF, 6 par.2 CEDU e 14 cpv.2 Patto ONU II - risulta

applicabile unicamente quando il giudice penale non può dirsi convinto di una

determinata fattispecie più sfavorevole all’imputato, ossia quando, dopo una

valutazione del materiale probatorio, permangono dubbi insormontabili sul modo

in cui si è verificata la fattispecie (DTF 127 I 38 consid.2 a, 124 IV 86

consid 2 a, 120 Ia 31 consid.4b), questa Corte ha raggiunto piena convinzione

della colpevolezza di AP 1.

Il principio in dubio pro reo non può, dunque, trovare

applicazione in concreto.

Essendo adempiuti tutti gli elementi dei reati ascritti - in

particolare è evidentemente dato l’intento di procacciare a sé stesso un

profitto indebito - la decisione di condanna di prima istanza va integralmente

confermata.

10.

L’indennità

L’accusatore privato chiede l’attribuzione di ripetibili.

In diritto la richiesta va esaminata in applicazione dell’art. 433

CPP. Le condizioni per la richiesta, tenuto conto della condanna di AP 1, sono

date. Non essendo stata prodotta una nota né un conteggio orario a

giustificazione della richiesta, questa Corte considera di dover entrare nel

merito valutando, secondo il suo libero apprezzamento, il tempo che il medesimo

ha dedicato alla procedura di appello.

Nel concreto, tenuto conto delle osservazioni del 29.1.2016 che

sono state precedute da una verifica del dossier e dalla visione del filmato

della telecamera, si ritiene che 10 ore alla tariffa media di fr. 280.-

vadano effettivamente riconosciute, oltre a spese - da quantificare in via

forfettaria al 5% dell’onorario - pari a fr. 140.- ed all’IVA calcolata

all’8%, pari quindi a fr. 235.20. Il tutto per complessivi fr. 3'175.20.

11.

Le spese

Gli oneri procedurali di prima istanza vengono confermati, mentre

gli oneri del presente giudizio consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2'000.-

e nelle spese di fr. 200.- vanno poste a carico di AP 1.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 352

e segg., 398 e segg., 406, 433 e segg. CPP,

34, 42, 47 e 50 CP;

138 cifr.2, 144 CP;

e sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 433

CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

Di conseguenza, ricordato

che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 5 e 6 della sentenza 23

ottobre 2014 della Pretura penale sono passati in giudicato:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di:

appropriazione indebita,

per essersi, il 19.10.2013, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, appropriato di denaro contante in ragione di complessivi

fr. 14'248.40, depositati nella cassaforte dell’ufficio, affidatigli in

veste di direttore (in prova) dall’Associazione AP 1;

e

danneggiamento, per avere, ad __________ il

19.10.2013, con l’intento di mettere in scena un furto, intenzionalmente

danneggiato all’interno degli uffici del locale PC 1 l’anta destra dell’armadio

contenente la cassaforte (danno quantificato in fr. 350.-);

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 4'200.- (quattromiladuecento);

1.2.1.1. L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.2. alla multa di

fr. 840.- (ottocentoquaranta), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni;

1.2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta)

per il procedimento di primo grado.

1.2.4. al pagamento a favore

dell'accusatrice privata PC 1, __________, di un indennizzo ex art. 433 CPP di

fr. 1'500.- (millecinquecento) per il procedimento di primo grado e di

fr. 3'175.20 (tremilacentosettantacinque e venti) per la procedura di

appello;

2. Per le pretese di

natura civile, l’accusatrice privata PC 1, __________, è rinviata al foro

civile.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono posti a carico dell’appellante AP 1.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.