17.2015.132
Appello dell’imputato respinto. Condanna per appropriazione indebita di valori patrimoniali e danneggiamento confermata
25 maggio 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.132
Locarno
25 maggio 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Marco Frigerio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 24 ottobre 2014 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 23 ottobre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata l’8 settembre 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 29 settembre 2015;
Posto che, con il consenso di tutte le tutte le parti
coinvolte (vedi doc.V, VI, X, XII CARP), il procedimento di appello si è svolto
in forma scritta ai sensi dell’art.406 cpv.2, 3 e 4 CPP;
esaminati gli atti;
ritenuto A. Con sentenza 23.10.2014 la
Pretura penale di Bellinzona ha prosciolto AP 1 dal reato di sviamento della
giustizia condannandolo tuttavia per appropriazione indebita (art.138 cfr.1
cpv.2 CP) e meglio
“ per essersi appropriato il
19.10.2013, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, di denaro
contante in ragione di fr. 14'248.40, depositati nella cassaforte dell’ufficio,
affidatigli in veste di direttore (in prova) dell’AssociazionePC 1”;
e per danneggiamento (art.144 CP) e meglio
“ per avere, ad __________ il
19.10.2013, con l’intento di mettere in scena il furto (come se fosse stato
perpetrato da ignoti, ma in realtà mai avvenuto) del denaro contante indicato
sub.1, intenzionalmente danneggiato all’interno degli uffici del locale PC 1
l’anta destra dell’armadio contenente la cassaforte (danno quantificato in fr.
350.-)”.
AP 1 è stato condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote
giornaliere di fr. 70.-, per un totale di fr. 4'200.-, sospesa per due anni,
alla multa di fr. 840.-, al pagamento delle tasse e spese giudiziarie ed al
pagamento di un indennizzo a favore dell’accusatore privato di fr.1'500.- ai
sensi dell’art. 433 CPP.
In assenza di impugnazione il proscioglimento per il reato di
sviamento della giustizia è da considerarsi passato in giudicato.
B. AP 1 è insorto contro
la condanna domandando di essere prosciolto anche dai reati di appropriazione
indebita e di danneggiamento.
Le motivazioni scritte di appello datano del 30.11.2015 (vedi
doc.X CARP).
Nelle proprie osservazioni il PP Pagani ha chiesto conferma della
decisione di prima istanza (vedi doc.XIII CARP), così come l’accusatore privato
PC 1 (vedi doc.XVII CARP), il quale ha pure formulato richiesta d’attribuzione
di una indennità per ripetibili del procedimento di appello.
considerato
L’accusato
1. AP 1 è nato il __________
a __________ (Germania).
È divorziato e ha due figli minorenni al cui mantenimento provvede
(__________nata l’ __________ e __________ nato il __________).
Ha una formazione quale commercialista ed esperienze lavorative in
vari golf club germanici, sin dal 1993 (vedi AI14).
Candidatosi alla funzione di direttore del PC 1 con lettera
21.2.2013, AP 1 è stato scelto tra vari candidati. A partire dal mese di agosto
2013 egli si è quindi trasferito in Svizzera e meglio a __________, alfine di
iniziare la nuova attività con uno stipendio mensile di ca. fr. 7'000.-.
A seguito di fatti che hanno portato al presente giudizio il
rapporto di lavoro con il PC 1 è stato disdetto e AP 1 è ritornato in Germania.
La disdetta è stata notifica il 24.10.2015 nei tre mesi di prova.
AP 1 è incensurato. All’epoca dei fatti aveva dei sospesi
economici pregressi (e ciò - a suo dire - sin dal 1998) indicati in circa 3'000
/ 4'000.- euro (vedi verbale imputato 23.10.2013 pag. 11-12).
Il contesto
fattuale
2. La mattina del 19
ottobre 2013 è stato segnalato un furto di denaro contante presso il PC 1.
La prima persona ad accorgersi del furto è stata la segretaria __________,
dipendente del golf club sin dal 1995.
Nel proprio verbale __________ ha indicato che il sistema di
allarme non era inserito e che, a quanto le era stato riferito dalla donna
delle pulizie, il direttore AP 1 era stato visto in sede alle ore 07.00 circa,
ciò che le è apparso strano siccome normalmente arrivava in ufficio tra le
08.00 e le 09.00 (verbale 19.10.2013 righe 12-15 a pag.6).
Tale circostanza è stata confermata anche dalla seconda segretaria
__________ che quella mattina non era in sede (verbale 19.10.2013 righe 15-19 a
pag. 5).
__________ ha quantificato l’importo complessivo mancante dalla
cassaforte in fr. 14'248.40 ed ha precisato che le chiavi della medesima erano
in possesso unicamente del direttore, della collega __________ e di lei stessa
(verbale 19.10.2013 righe 31-33 a pag. 4).
3. Interrogato in
merito all’accaduto AP 1 ha indicato che era sua abitudine recarsi in ufficio
il mattino presto, disinserire l’allarme e giocare a golf.
In quanto direttore aveva infatti - a suo dire - l’abitudine di
cerziorarsi dello stato del campo da golf il mattino e la sera.
Messo di fronte alla diversa versione data dalle segretarie AP 1
ha precisato che, in genere, capitava che, arrivando nel medesimo momento delle
proprie assistenti, l’allarme veniva disinserito dalle stesse mentre egli si
recava direttamente sul campo da golf. Nel mese di ottobre 2013, peraltro, egli
avrebbe disinserito l’allarme solamente quella mattina.
La versione data dal direttore al riguardo non è, tuttavia,
rimasta costante.
A seguito delle perquisizioni effettuate dalla polizia sono stati
rinvenuti dei contanti, e ciò sia presso il domicilio del direttore a __________
(busta con fr. 230.-, bicchiere in cucina con fr. 410.-), sia nell’armadietto
ad uso del direttore al golf club (fr. 1'800.-), sia in un classificatore di
colore blu con etichetta “Gare 2011/2015” depositato all’interno
dell’armadietto dell’ufficio del direttore (fr. 1'300.-), sia in un porta carte
di colore nero marca “Darwin Airline” trovato nel primo cassetto della di lui
scrivania (fr. 120.-).
Inoltre - presso il domicilio del direttore - sono stati
rinvenuti, nelle tasche di un paio di jeans, tre guanti di plastica di colore
blu e delle scarpe marca Gallus, in pelle nera, taglia 43 (riconosciuti come di
proprietà del direttore), la cui suola corrisponde alle tracce rilevate sul
luogo del furto e meglio su “buste e fogli” trovati sul pavimento “nello
sgabuzzino dove era presente la cassaforte” (vedi rapporto di accertamento
tecnico 23.10.2013 della polizia scientifica).
4. Giusta l’art. 138
cifr.1 cpv.2 CP si rende colpevole di appropriazione indebita “chiunque
indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali
affidatigli“.
Due sono gli elementi oggettivi del reato: l’esistenza di valori
patrimoniali affidati all’autore e l’impiego dei medesimi a profitto proprio o
di un terzo.
Elemento soggettivo è l’intenzionalità che deve però essere
caratterizzata dalla volontà di procacciare a sé o a terzi un profitto
indebito.
Il reato è caratterizzato dal rapporto di fiducia che sussiste tra
la vittima e l’autore per cui quest’ultimo è in possesso dei valori, in genere
per una finalità specifica ad esempio per conservarli (DTF 120 IV 278 consid.2,
118 IV 34 consid.2b). L’appropriazione indebita é realizzata dalla violazione
del rapporto di fiducia, al momento in cui l’autore decide di utilizzare i
valori detenuti in modo difforme dalle istruzioni ricevute (DTF 129 IV 259
consid.2.2.1).
5. Giusta l’art. 144 CP
il danneggiamento è dato quando una cosa altrui viene deteriorata, distrutta o
resa inservibile.
Il reato è punibile a querela di parte.
Le condizioni oggettive del reato prevedono la realizzazione di un
danno ad un oggetto; trattasi di un reato di risultato per cui è necessario un
rapporto di causalità naturale ed adeguato tra il danno e l’agire dell’autore
(vedi Corboz, Les infractions de droit suisse, 2010, vol.1 art.144 nota 13-14).
Dal profilo oggettivo è richiesta l’intenzionalità.
Appello e osservazioni all’appello
6. Con motivazione
scritta di appello 30.11.2015 AP 1 contesta la decisione di prima istanza.
AP 1 sostiene che il giudizio sia stato viziato da un grave errore
nella valutazione in fatto, avendo il primo giudice - nella ricostruzione -
confuso il locale spogliatoio e la “caddy room”. Di modo che le tracce
riscontrate dalla polizia su alcune buste e alcuni fogli presenti nell’ufficio
dove è avvenuto il furto, corrispondenti ai mocassini marca Gallus sequestrati
presso il suo domicilio, non potevano essere state lasciate da lui poiché -
quella mattina (per lo meno da quando ebbe ad uscire dallo spogliatoio) -
indossava delle scarpe da gioco marca Footjoy.
Inoltre, altri “indizi” ritenuti nel giudizio di condanna non
risulterebbero tali come ad esempio l’inconsueta abitudine di giocare presto a
golf, il disinserimento dell’allarme (avvenuto anche in altre occasioni), i
problemi di liquidità del direttore (limitati a 3'000.- / 4'000.- euro),
l’abitudine ad avere contante con sé, l’intenzione di frequentare un corso di
italiano (dimostrata dalle ricerche effettivamente svolte in internet), le
somme ritrovate nell’abitazione ed in possesso del direttore ben inferiori
all’importo di fr. 14'248.40 sottratto, il pagamento regolare delle pigioni di ________,
Fatti
i guanti in plastica ritrovati nei jeans (presso il domicilio di __________ e
quindi non utilizzabili al momento della sottrazione), il numero di chiavi
della cassaforte in circolazione che stando al teste __________ non erano
unicamente tre.
Da cui la conclusione di violazione del principio “in dubio pro
reo”, non potendosi escludere una valutazione più favorevole degli elementi in
fatto.
7. Nelle proprie
osservazioni del 16 dicembre 2015 (doc.XIII CARP) il PP PP 1 chiede la conferma
della sentenza di primo grado evidenziando come la “prova regina”
oggettivamente inconfutabile è data dalle impronte ritrovate sulle buste e sui
fogli sparsi nell’ufficio del direttore. Tale circostanza non è mai stata
contestata dal medesimo e il rapporto di accertamento tecnico della polizia
scientifica del 23 ottobre 2013 lo conferma evidenziando come le impronte si
riferiscono “alle scarpe, destra e sinistra, marca Gallus, in pelle nera,
taglia 43, appartenenti” al direttore.
Essendovi la prova della presenza del direttore nel proprio
ufficio, e considerando il tempo a disposizione fra le 06.53 (orario di arrivo)
e le 07.28 (orario della chiamata della polizia da parte della segretaria __________)
il reato risulterebbe a lui addebitabile. La videosorveglianza ha, peraltro,
escluso la presenza di terze persone.
8. L’accusatore privato
PC 1 ha pure chiesto in data 29 gennaio 2016 (doc. XVII CARP) la conferma della
sentenza di primo grado.
Nei quattro minuti che vanno dalle 06.59.40 (orario in cui AP 1
esce dallo spogliatoio degli ospiti) e le 07.04.22 (orario in cui egli accede
al locale “caddy room” di deposito delle sacche da golf e carrelli) il
direttore avrebbe infatti avuto tutto il tempo di entrare nel proprio ufficio,
scardinare la porta dell’armadio dove si trova la cassaforte, aprirla,
prelevare i soldi, mettere a soqquadro i luoghi e andarsene con il bottino.
Inoltre, nei dieci minuti successivi che vanno dalle 07.07.30
(orario in cui egli esce dal caddy room equipaggiato per giocare) e le 07.19
(orario in cui viene azionato il distributore automatico di palle sul campo di
pratica) ben avrebbe potuto attivarsi per nascondere la refurtiva.
Sull’appello
9. L’appello di AP 1 va
respinto e ciò in ragione di quanto segue.
L’argomentazione principale dell’appellante consiste nel ritenere
che il Giudice di prima istanza abbia accertato in modo errato i fatti, siccome
avrebbe considerato erroneamente che il direttore è rientrato nel locale spogliatoio
alle ore 07.04 confondendo lo spogliatoio con il locale caddy master/room.
Correggendo tale errore ne deriverebbe l’impossibilità per il
direttore di calzare, al momento del reato, le scarpe Gallus (indossate e
sequestrate il 21.10.2013) le cui tracce sono state ritenute concordanti con
quelle ritrovate sulle tre buste con iscrizione “Staff 400.-“, “Kids 2013” e
“Junior” che, in conseguenza al reato, al momento dell’arrivo della polizia, si
trovavano sul pavimento dell’ufficio in cui è ubicata la cassaforte. Infatti,
non avendo egli più avuto accesso allo spogliatoio dove si trovava il proprio
armadietto, dopo essere entrato nell’ufficio, nemmeno avrebbe potuto cambiare
le proprie calzature.
L’accertamento secondo cui, al momento in cui ebbe i primi contatti
con la polizia, il direttore era in tenuta da golf ed indossava scarpe Footjoy
imporrebbe l’applicazione del principio in “dubio pro reo”, non
sussistendo - a detta dell’appellante - indizi tali da raggiungere una
convinzione sufficiente a sostegno della decisione di condanna.
L’argomentazione svolta dall’appellante non può essere seguita.
La sentenza di primo grado indica, infatti, correttamente che alle
07.04 “l’accusato è entrato … nel caddy master/room e vi è rimasto per tre
minuti”. Il Giudice di prime cure non confonde, quindi, lo spogliatoio con
il caddy master/room.
Per di più, sempre correttamente, la Pretura ha ritenuto che il
lasso di tempo determinante per l’appropriazione indebita ed il danneggiamento
inscenato è quello precedente le 07.04, ossia i quattro minuti che vanno dalle
06.59.48 alle 07.04.31 allorquando AP 1 ha avuto accesso al proprio
ufficio (sentenza di primo grado pag. 11 consid.7.3), circostanza ammessa anche
nella ricostruzione dei fatti d’appello (vedi fase 2/3 a pag. 8). Questa Corte
non condivide la valutazione secondo cui il direttore non avrebbe avuto il
tempo materiale per porre in atto quanto elencato a pag. 11; per contro ritiene
- come segnalato dall’accusatore privato (vedi osservazioni a pag. 6) - che il
direttore ben avrebbe potuto porre in essere, almeno in parte, tale operazione
la sera precedente essendo stato l’ultimo a lasciare l’ufficio, chiudendo la
porta ed inserendo l’allarme (AI 14, verbale AP 1 19.10.2013 riga 13 a pag. 9).
Considerandi
Nei quattro minuti precedenti le 07.04 il direttore ben aveva il
tempo e la possibilità di prelevare quanto si trovava nella cassaforte e di
completare, se del caso, la messa in atto di quei passi che avrebbero dovuto
scaricarlo da ogni responsabilità.
In questo contesto, le scarpe Gallus ben avrebbero potuto trovarsi
in una delle sacche utilizzate dal direttore quella mattina; per il direttore
non era certamente necessario passare dallo spogliatoio per cambiare calzature.
Nel susseguente lasso di tempo, durante il quale
inspiegabilmente non era rintracciabile al cellulare – e meglio da quando
lascia il caddy master/room alle 07.07 a quando, verso le 08.30, richiama al
telefono la signora __________ (vedi verbale 19.10.2013 riga 8-16 a pag. 3) –
il direttore ha, inoltre, avuto tutto il tempo necessario per occultare la
refurtiva ed eventuali altre prove a suo carico.
Tale conclusione è d’altro canto sostenuta e confermata dagli
innumerevoli indizi concordanti raccolti in istruttoria, e meglio:
- le
impronte delle scarpe Gallus (sinistra e destra) appartenenti al direttore
ritrovate sulle buste del pavimento dell’ufficio in cui è avvenuta
l’infrazione, definite a ragione dal PP la “prova regina” in merito alle quali AP
1.
non hai mai fornito una spiegazione;
- l’inabituale
presenza in loco al mattino presto del direttore confermata dalle due
segretarie __________ e __________, ma anche dai testi __________ (verbale
19.10.2013
righe 2-4 a pag. 4) e __________ (verbale 19.10.2013 righe 28-29 a pag.
2) i quali hanno indicato come il medesimo non giocava mai a golf il mattino;
- l’inabituale
liquidità trovata nell’armadietto ad uso del direttore il giorno dei fatti
(fr.1'800.-);
- il
ritrovamento successivo di una busta celata in un classificatore di colore blu
depositato in un armadio del locale segreteria in uso al direttore (fr.
1'300.-) e di altri importi a contanti sia al domicilio di __________ (fr.
230.
- e fr.410.-) sia nella scrivania di AP 1 (fr.120.-);
- l’inattendibilità
della “spiegazione” fornita in merito alla inusuale disponibilità di denaro
liquido, facente riferimento ad un prestito ottenuto da zia __________
residente in Germania che avrebbe inteso aiutarlo nella sua nuova esperienza
lavorativa in Svizzera, sennonché la data del prestito risulta anteriore al
contratto stipulato con il PC 1 (vedi “Vereinbarung” 10.3.2013 prodotta al
dibattimento di prima istanza);
- i
guanti in plastica trovati al suo domicilio successivamente all’infrazione;
- la
situazione patrimoniale personale complessa che dà atto di un residuo mensile a
disposizione del direttore limitato a qualche centinaio di franchi (vedi
estratti del conto Corner) e dell’esistenza di debiti.
L’appello ha evidenziato come l’accertamento di prima istanza
circa il numero delle chiavi che aprono la cassaforte in circolazione non sia
necessariamente corretto (consid.7.4 a pag. 11), si vedano al riguardo le
dichiarazioni del teste __________ (verbale 19.10.2013 riga 1-5 a pag. 4).
Su questo punto la Corte considera tuttavia che, indipendentemente
dal numero di chiavi disponibili (almeno quattro), la tempistica ridotta tra il
momento in cui il direttore lascia l’ufficio (ore 07.04) e l’arrivo della
segretaria __________ (07.28) - la quale immediatamente chiama la polizia -
esclude qualsiasi pista alternativa.
Per cui, tutto ciò considerato, e ricordando come il principio in
dubio pro reo che scaturisce dal principio di presunzione di innocenza -
garantito dagli art. 32 CF, 6 par.2 CEDU e 14 cpv.2 Patto ONU II - risulta
applicabile unicamente quando il giudice penale non può dirsi convinto di una
determinata fattispecie più sfavorevole all’imputato, ossia quando, dopo una
valutazione del materiale probatorio, permangono dubbi insormontabili sul modo
in cui si è verificata la fattispecie (DTF 127 I 38 consid.2 a, 124 IV 86
consid 2 a, 120 Ia 31 consid.4b), questa Corte ha raggiunto piena convinzione
della colpevolezza di AP 1.
Il principio in dubio pro reo non può, dunque, trovare
applicazione in concreto.
Essendo adempiuti tutti gli elementi dei reati ascritti - in
particolare è evidentemente dato l’intento di procacciare a sé stesso un
profitto indebito - la decisione di condanna di prima istanza va integralmente
confermata.
10.
L’indennità
L’accusatore privato chiede l’attribuzione di ripetibili.
In diritto la richiesta va esaminata in applicazione dell’art. 433
CPP. Le condizioni per la richiesta, tenuto conto della condanna di AP 1, sono
date. Non essendo stata prodotta una nota né un conteggio orario a
giustificazione della richiesta, questa Corte considera di dover entrare nel
merito valutando, secondo il suo libero apprezzamento, il tempo che il medesimo
ha dedicato alla procedura di appello.
Nel concreto, tenuto conto delle osservazioni del 29.1.2016 che
sono state precedute da una verifica del dossier e dalla visione del filmato
della telecamera, si ritiene che 10 ore alla tariffa media di fr. 280.-
vadano effettivamente riconosciute, oltre a spese - da quantificare in via
forfettaria al 5% dell’onorario - pari a fr. 140.- ed all’IVA calcolata
all’8%, pari quindi a fr. 235.20. Il tutto per complessivi fr. 3'175.20.
11.
Le spese
Gli oneri procedurali di prima istanza vengono confermati, mentre
gli oneri del presente giudizio consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2'000.-
e nelle spese di fr. 200.- vanno poste a carico di AP 1.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 352
e segg., 398 e segg., 406, 433 e segg. CPP,
34, 42, 47 e 50 CP;
138 cifr.2, 144 CP;
e sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 433
CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
Di conseguenza, ricordato
che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 5 e 6 della sentenza 23
ottobre 2014 della Pretura penale sono passati in giudicato:
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di:
appropriazione indebita,
per essersi, il 19.10.2013, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, appropriato di denaro contante in ragione di complessivi
fr. 14'248.40, depositati nella cassaforte dell’ufficio, affidatigli in
veste di direttore (in prova) dall’Associazione AP 1;
e
danneggiamento, per avere, ad __________ il
19.10.2013, con l’intento di mettere in scena un furto, intenzionalmente
danneggiato all’interno degli uffici del locale PC 1 l’anta destra dell’armadio
contenente la cassaforte (danno quantificato in fr. 350.-);
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 4'200.- (quattromiladuecento);
1.2.1.1. L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.2. alla multa di
fr. 840.- (ottocentoquaranta), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni;
1.2.3. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta)
per il procedimento di primo grado.
1.2.4. al pagamento a favore
dell'accusatrice privata PC 1, __________, di un indennizzo ex art. 433 CPP di
fr. 1'500.- (millecinquecento) per il procedimento di primo grado e di
fr. 3'175.20 (tremilacentosettantacinque e venti) per la procedura di
appello;
2. Per le pretese di
natura civile, l’accusatrice privata PC 1, __________, è rinviata al foro
civile.
3. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti a carico dell’appellante AP 1.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.