Lexipedia

Decisione

17.2015.138

Condanne per mancata opposizione a una pubblicazione punibile, ingiuria, diffamazione, ripetuta infrazione contro la LF contro la concorrenza sleale

17 marzo 2016Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati

previsti dall’art. 322 bis cpv.1 CP; richiamati gli art. 28 e 42 cpv.1 e 4 CP;

già

oggetto del punto 1.2 let.b del decreto di accusa 4675/2012;

- ingiuria

per

avere, a Lugano ed in altre località, nel febbraio 2012, offeso l’onore

dell’avv. PC 2 mediante un articolo da lui scritto ed apparso su “__________”

in data 16.2.2012 (alle pagine 12 e 13) indicante (a pag.1 “non scriveremo

più invasato lic.iur. PC 2”), e definendolo con l’epiteto “invasato”

(alle pagine 12 e 13)

e per

avere, a Lugano e in altre imprecisate località, firmando e pubblicando il

5/6.12.2011 sul sito __________ e il 7.12.2011 sul giornale “__________” il

pezzo riprodotto sub 1, offeso l’onore di PC 3, definendolo “gentaglia”

rispettivamente ritraendolo in un fotomontaggio con un coltello in mano e gli

indumenti sporchi di sangue;

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato

previsto dall’art.177 CP; richiamati gli artt. 28 e 42 cpv.1 e 4 CP;

già

oggetto del punto 2 del decreto di accusa 4675/2012 e del punto 2 del decreto

di accusa 3917/2014;

- diffamazione

per

avere, in data 3.2.2012, comunicando con terzi, incolpato o reso perlomeno

sospetto di condotta disonorevolePC 4,

e meglio,

per avere a Lugano ed in altre imprecisate località del Cantone Ticino, redatto

e poi pubblicato in data 3.2.2012, sul giornale “__________” l’articolo

intitolato “Mafia al Polo kulturale ?”, nel quale ha affermato, tra

l’altro:

“L’ing. PC

4 coinvolto in un’indagine sulla ‘ndrangheta?”;

“L’ing. PC

4 è dunque implicato in una complessa indagine che ha portato il GIP di Milano

a disporre la custodia in carcere di cinque cittadini italiani, tutti indagati

per associazione mafiosa”;

“I

rapporto tra Mister P (indagato per mafia) e l’ing. PC 4. Tra i cinque indagati

ve ne è uno in particolare che sembra particolarmente legato all’ing. PC 4.

Mister P, infatti aveva secondo il GIP la “precisa intenzione di proporre la

sostituzione del Consigliere M. con PC 4, al quale intende affidare l’incarico

di Direttore Generale e Responsabile Tecnico, così come si rileva da alcune

telefonate”;

“Dunque,

mentre la città di Lugano affidava alla __________ dell’ing. PC 4 l’appalto per

la costruzione del Polo Culturale, lo stesso PC 4 era implicato con personaggi

indagati per associazione mafiosa”;

e per

avere, a Lugano e in altre imprecisate località, comunicando con terzi,

segnatamente firmando e pubblicando il più sotto riportato articolo il

5/6.12.2011 sul sito __________ e il 7.12.2011 sul giornale “__________”,

incolpato o reso (perlomeno) sospetti PC 1 (società editrice del quotidiano __________)

e PC 3 (direttore della medesima testata) di condotta disonorevole o di fatti

che possono nuocere alla loro reputazione,

in

particolare d’essere i responsabili del suicidio dell’avv. __________, avvenuto

a Lugano il 4/5.12.2011, per effetto di un contributo giornalistico apparso

sull’edizione del 3.12.2011 del prefato foglio dal titolo “Soldi della

mafia, avvocato di __________”, nel quale detto legale veniva accostato ad

una famiglia della ‘ndrangheta:

“__________un

giornale di assassini ?

“In un

articolo dal titolo “Soldi della Mafia, avvocato di Lugano” pubblicato su __________

l’avv. PC 2 è stato dipinto come un affiliato alla mafia calabrese. In realtà

era stato emanato dalla Procura di Reggio Calabria (notoriamente poco

affidabile) solo un provvedimento di fermo. Questo grazie alle intercettazioni

ad un famoso ‘ndranghetista (notoriamente molto affidabile!). L’avvocato PC 2,

non era nemmeno indagato dunque, non ha retto la pressione mediatica de __________

e si è tolto la vita domenica sera nella sua abitazione di Lugano. Questo è il

giornalismo assassino di PC 3 e accoliti. Altro che satira del __________. A

meno che “pesce rosso” o “leguleio” siano considerati gravi insulti. Ma oramai

il moralismo di certa gentaglia è arcinoto, si scandalizzano per gli annunci

(legali) delle prostitute e poi ammazzano la gente con il loro giornalismo

“indipendente”. Intanto __________ di __________ avrebbe intenzione di

licenziare PC 3. Sarebbe ora ! Noi, intanto, abbiamo disdetto l’abbonamento a __________.

E come noi molti altri ticinesi, soprattutto nel Sottoceneri. 300 Franchi ben

risparmiati !

AP 1”.

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, reato previsto

dall’art. 173 cifra 1 CP,

già oggetto del decreto di accusa 1988/2014 e del punto 1 del

decreto di accusa 3917/2014.

AP 1 è stato invece prosciolto dalle imputazioni di:

- mancata

opposizione a una pubblicazione punibile per i punti 1.1, 1.2 let a) e c) del

decreto di accusa n. 4675/2012 del 18.10.2012 e del punto 3 del decreto di

accusa n. 3917/2014 del 29.8.2014;

- ripetuta

infrazione alla LF contro la concorrenza sleale per i fatti descritti al punto

4 del decreto di accusa n. 3917/2014 del 29.8.2014.

AP 1 è stato condannato alla pena pecuniaria di 40 (quaranta)

aliquote giornaliere di CHF 90.- (novanta), per un totale di CHF 3'600.-

(tremila seicento), pena sospesa per un periodo di prova di due anni, ed al

pagamento della multa di CHF 800.- (ottocento), nonché della tassa di giustizia

e delle spese giudiziarie per complessivi CHF 900.- (novecento).

B. Contro la sentenza

17.3.2015 della Pretura penale è insorto AP 1 il quale, con appello 24.3 / 7.9

/ 11.12.2015, ha chiesto il proprio proscioglimento da tutti i reati indicati

al punto 2 della sentenza ossia:

- mancata

opposizione a una pubblicazione punibile per il punto 1.2 let.b del decreto

di accusa 4675/2012 del 18.10.2012,

- ingiuria

per il punto 2 del decreto di accusa 4675/2012 del 18.10.2012 e per il punto 2

del decreto di accusa 3917/2014 del 29.8.2014;

- diffamazione

relativamente al decreto di accusa 1988/2014 del 20.5.2014 e per il punto 1

del decreto di accusa 3917/2014 del 29.8.2014.

Egli ha, infine, chiesto che le spese del procedimento fossero

poste a carico dello Stato.

C. Inoltre,

contro la citata sentenza pretorile è insorta l’AP PC 1, __________, che ha

chiesto che PC 1 venga riconosciuto autore colpevole anche delle imputazioni

per cui il primo giudice ha decretato il proscioglimento, e meglio di:

- mancata

opposizione a una pubblicazione punibile per il punto 3 del decreto di

accusa 3917/2014 del 29.8.2014;

- ripetuta

infrazione alla LF contro la concorrenza sleale per il punto 4 del decreto

di accusa 3917/2014 del 29.8.2014.

L’AP ha, pure, chiesto la modifica del dispositivo n. 3 della

sentenza impugnata, e meglio che la pena stabilita dai primi giudici a carico

di AP 1 venga aumentata e fissata in 100 aliquote giornaliere di CHF 100.-

l’una e in una multa di CHF 10'000.-.

Infine, PC 1 ha chiesto che AP 1 venga condannato, oltre che al

pagamento delle spese del procedimento, al versamento di CHF 5'000.- quale

indennità per le spese di patrocinio da lei sopportate per la procedura di

appello.

Con separata istanza 14.12.2015 PC 1 ha ulteriormente rivendicato,

a titolo di indennizzo ai sensi dell’art.433 CPP “per le spese necessarie”

sostenute nel corso del procedimento penale, CHF 33'207.15.

D. In assenza di

contestazioni, il proscioglimento di AP 1 relativo ai punti 1.1, 1.2 let.a /

let.c del decreto di accusa 4675/2012 è da ritenersi definitivo.

E. Osservazioni sui

rispettivi appelli sono state formulate da AP 1 (21.1.2016 - doc.XXXI), PC 1 e PC

3 (29.1.2016 - doc.XXXIII), PC 2 (22.12.2015 - doc.XXI), PC 4 (22.12.2015 e

15.1.2016 - doc.XX e XXIX), nonché dal Ministero Pubblico (21.12.2015 e

25.1.2016 - doc.XVIII e XXXII) e dalla Pretura penale (21.12.2015 - doc.XIX).

considerato

l’accusato

1. AP 1, nato il __________

a __________, è celibe e non ha figli. Dopo le scuole dell’obbligo ha

conseguito la maturità al Liceo __________ a __________ (__________). Di

seguito ha svolto il servizio militare divenendo ufficiale. Ha, poi,

frequentato per un paio d’anni l’università di Zurigo senza però ottenere alcun

titolo. Rientrato in Ticino, è stato eletto in Gran Consiglio dove è rimasto

per l’intero quadriennio 2007/2010 quale rappresentante della __________.

Nel 2012 ha iniziato a studiare economia all’__________ di __________.

Professionalmente si occupa del sito __________ di cui è il

direttore. In passato ha diretto il trisettimanale “__________”.

Si occupa, inoltre, delle attività di famiglia, essendo subentrato

quale unico erede al padre __________ deceduto il 7.3.2013.

È incensurato.

la vicenda avv. PC 2

Considerandi

2.

PC 2 è stato

sostituto procuratore pubblico, di seguito è divenuto il titolare di uno studio

legale con sede a __________ e professore universitario.

a. Il 14.10.2011 PC 2,

unitamente ad altre quattro personalità del Cantone, si rendeva protagonista

della pubblicazione satirica intitolata “__________”, nella quale - nel

contesto dell’elezione dei rappresentanti del Cantone Ticino al Consiglio

Nazionale - venivano in particolar modo criticati i candidati della Lega dei

Ticinesi. La pubblicazione riprendeva l’impaginazione formale e lo stile

lessicale del __________ della domenica.

Per tale pubblicazione PC 2, ed altri, venivano querelati da __________

(inc.2011.10836 MP) e da __________ (inc.2012.111 MP) - candidati della Lega

dei ticinesi - per calunnia, diffamazione e ingiuria.

I due procedimenti si concludevano in data 17.2.2014 con due

decreti di abbandono (ABB 177/2014/AG e ABB 181/2014/AG): in estrema sintesi,

il testo incriminato veniva ritenuto non trascendere “i parametri fissati da

dottrina e giurisprudenza riguardo a critiche/satire di carattere politico”.

b. Il 30.1.2012 PC 2

inoltrava querela penale nei confronti di __________ - nella sua qualità di

direttore, redattore responsabile del settimanale __________ e di

amministratore unico della __________, __________ (società editrice del

settimanale) - a titolo di diffamazione, ingiuria e concorrenza sleale - per

una serie di affermazioni, immagini e pubblicazioni apparse sul __________ del

24.4

, 21.8.2011, 16.10.2011, 23.10.2011, 30.10.2011, 6.11.2011,13.11.2011,

27.11

, 4.12.2011, 11.12.2011, 15.1.2012.

Parallelamente egli interveniva anche in ambito civilistico

ottenendo dalla Pretura di Lugano - in via cautelare il 23.4.2012 ed in giudizio

successivo il 9.8.2012 - il divieto per __________ e __________, sotto

comminatoria penale di “pubblicare, stampare, distribuire, mediante il

settimanale il __________, comprese le pubblicazioni connesse, articoli,

notizie, fotografie, disegni, immagini e simili con le modalità espressive

riportate … rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva e inammissibile

svalutativa della persona di PC 2”.

Questo giudizio, in sede di appello (vedi inc.11.2012.101,

sentenza 23.12.2014 della ICC del TA), veniva poi modificato nel senso di

vietare di pubblicare, stampare o distribuire “testi che qualifichino PC 2

di - invasato, - pirla, - domiciliato in via degli imbecilli”; “immagini

che rappresentino PC 2 con orecchie d’asino”, “affermazioni che imputino a PC 2

la morte del dott. __________”.

La sentenza d’appello precisava, inoltre, che il dispositivo

“comprende anche tutte le pubblicazioni correlate al settimanale __________”.

__________ è deceduto il 7.3.2013 in pendenza d’appello, suo unico

erede è il figlio AP 1.

c. Sempre il 30.1.2012 PC

2.

inoltrava querela penale nei confronti di AP 1, nella sua qualità di

direttore e redattore responsabile del trisettimanale “__________”, di __________

e di __________, quali membri del consiglio di amministrazione di __________, a

sua volta editore del trisettimanale “__________” - a titolo di diffamazione

(art. 173 CP), ingiuria (art. 177 CP), concorrenza sleale (art. 3 let.a, 23

LCSl) - per una serie di affermazioni, immagini e pubblicazioni apparse nel

trisettimanale “__________” del 19.10.2011, 9.11.2011, 10.11.2011, 11.11.2011,

25.11

, 1.12.2011, 9.12.2011,14.12.2011, 15.12.2011, 16.12.2011,

21.12

, 22.12.2011, 23.12.2011, 18.1.2012, 19.1.2012, 20.1.2012,

d. Il 1.3.2012 PC 2

inoltrava una seconda querela nei confronti di AP 1 e __________ per

ingiuria, diffamazione e concorrenza sleale commesse, per quanto interessa il

presente procedimento, mediante pubblicazioni sul trisettimanale “__________”

del 16.2.2012 e 17.2.2012.

e. Il procedimento contro

AP 1 conseguente alle querele promosse da PC 2 veniva attribuito alla PP __________,

la quale in data 22.5.2012 effettuava un tentativo di conciliazione (art.316

CPP) che non dava, tuttavia, alcun risultato.

AP 1 veniva, quindi,

interrogato il 15.6.2012.

In sede di interrogatorio, egli

si limitava a prendere atto di quanto il magistrato indicava. Alla domanda

relativa al sondaggio “la più grande M….accia dopo il Big Bang”, oggetto

di diverse pubblicazioni, AP 1 aveva tuttavia modo di precisare che:

questo era un

concorso che __________ ha fatto e poi ha pubblicato il vincitore del concorso,

l’avv. PC 2, che mi sembra abbia vinto il sondaggio. La parola segreta che non

è stata scritta, che però è stata pubblicata a fine concorso, è minaccia”

(Verbale PP 15.6.2012 pag.4).

la

vicenda ing. PC 4

3.

PC 4 è stato il

project manager del consorzio formato dalle ditte __________ incaricato

dell’edificazione del nuovo centro culturale di Lugano (LAC).

a. In data 23.3.2012 PC

4.

ha presentato querela penale nei confronti di AP 1, __________ e __________ a

titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e concorrenza sleale, con

riferimento a una serie di articoli apparsi sul “__________” e sul

trisettimanale “__________” in particolare il 3 e il 5 febbraio 2012.

b. Parallelamente, con

procedimento civile in protezione della personalità promosso con petizione

8.8.2012

l’ing. PC 4 ha chiesto alla Pretura di Lugano l’accertamento

dell’illiceità della lesione personale commessa da AP 1, __________, __________,

__________ e __________ per le affermazioni e gli articoli pubblicati sul

periodico “__________” del 3.2.2012 e sul settimanale “__________” del

27.11

, 4.12.2011 e 5.2.2012.

La decisione della Pretura 23.1.2013, che ha accolto la petizione,

è stata modificata con sentenza 12.1.2016 della ICC del Tribunale di appello

nel senso che AP 1 (si fa qui astrazione dalle altre parti coinvolte) è stato

accertato essere l’“autore” dell’articolo pubblicato sul trisettimanale “__________”

del 3.2.2012: “L’ing.PC 4 coinvolto in un’indagine sulla ‘ndrangheta ? Mafia

al Polo Kulturale ?” che ha leso illecitamente la personalità di PC 4

rendendolo sospetto di collusioni mafiose (punto I. 2. b della citata sentenza

- inc.11.2013.23).

c. Il procedimento

conseguente alla querela di PC 4 è stato attribuito alla PP __________.

In data 1.7.2013 AP 1 è stato, quindi, interrogato dal segretario

giudiziario __________, agente su delega del magistrato. In tale sede, AP 1 ha

riconosciuto di essere l’autore dell’articolo del 3.2.2012 apparso su “__________”,

precisando che

quello del

3.2.2012

è l’unico articolo che io abbia mai scritto, in generale, in relazione

all’ing. PC 4 e ritengo di essere perseguitato politicamente” (vedi AI 22

verbale 1.7.2013 a pag.3 righe 15/17),

“l’ordinanza del

GIP di Milano l’ho letta prima di scrivere l’articolo e quindi quello che è

scritto nel mio articolo riporta in maniera fedele e degna quanto è stato

scritto … preciso che l’ordinanza è pubblicata on-line e quindi era liberamente

accessibile a chiunque” (pag.3 righe 20/23),

“io volevo

informare i cittadini in merito alla predetta Ordinanza del Tribunale di Milano

dove spunta il nome dell’Ing. PC 4 che, come già dichiarato, è il project

manager del cantiere pubblico più grande del Canton Ticino” (pag.4 righe

19/21).

la

vicenda PC 1 / PC 3

4.

PC 3 è il direttore

del quotidiano __________, mentre PC 1, ne è la società editrice.

a. Il 9.12.2011 PC 1

(inc. MP 2011.10361) e il 13.12.2011 (inc. MP 2011.10436) PC 3 personalmente

hanno inoltrato querela penale nei confronti di AP 1 in relazione alle

pubblicazioni apparse sul sito __________ il 5/6.12.2011 e sul giornale “__________”

il 7.11.2011 “__________: un giornale di assassini?”.

In data 21.12.2011 PC 1 ha inoltrato ulteriore querela penale nei

confronti di AP 1 (inc. MP 2011.10700) in relazione alle pagine 2 e 3

dell’edizione 21.12.2011 del giornale “__________” e all’articolo 21.12.2011 su

__________ ove è dato spazio giornalistico a un contributo dal titolo “Il

mostro di Bellinzona” sull’arresto di __________, con l’osservazione

che questi aveva collaborato con __________.

b. I procedimenti sono

stati attribuiti al PP Pagani, il quale ha proceduto ad un primo interrogatorio

di AP 1 in data 2.3.2012.

In quella sede AP 1 ha confermato essere stato l’autore

dell’articolo “__________un giornale di assassini ?” impegnandosi a

trasmettere al magistrato una memoria difensiva che è, poi, stata

effettivamente inviata il 16.4.2012.

In essa, AP 1 chiedeva, in primo luogo, l’avocazione da parte del

PG __________ di tutti i procedimenti “scaturiti dalla battaglia politica ed

editoriale” tra __________, __________ e i partiti storici” alfine di

evitare “cacofonie dottrinali” e “ineguaglianze dei tempi di

inchiesta”, in secondo luogo l’assunzione di alcune prove.

Il 17.4.2012 il PG __________ rispondeva negativamente sulla

domanda di avocazione, indicando non essere dati gli estremi previsti dall’art.

67.

cpv.6 LOG; di tale decisione il PP __________ dava immediata comunicazione

alle parti.

Il 13.7.2012 il magistrato respingeva parte dell’offerta di prove

formulata da AP 1, decidendo di assumere unicamente i verbali di interrogatorio

(parzialmente censurati) del 5.12.2011 di __________ e di __________

(rispettivamente la compagna e il fratello del defunto avv. __________) nonché

il manoscritto del medesimo.

Contro la decisione insorgeva AP 1. La Corte dei reclami penali

dichiarava, tuttavia, irricevibile il reclamo con decisione 27.7.2012 (AI 23).

Interrogato una seconda volta in data 8.10.2012, AP 1 confermava

di essere l’autore dell’articolo “__________: un giornale di assassini ?”

precisando che, dopo avere letto un articolo apparso sul __________ dal titolo

“Soldi della mafia, avvocato di Lugano” e avere preso atto che uno o due

giorni dopo __________ si è tolto la vita, aveva

messo in risalto

la cronologia ravvicinata fra i due eventi. Con quell’articolo, da giornalista,

ho lasciato al lettore trarre le proprie conclusioni. Il titolo del mio

articolo termina del resto con un punto di domanda” (AI 25 Verbale 8.10.2012

pag. 2 righe 24/30).

Interrogato in merito al fotomontaggio che ritrae PC 3 con la

parrucca, ha spiegato che intendeva far

passare il

messaggio che viene praticato un giornalismo assassino. Non intendevo

ovviamente dire che PC 3 è un giornalista assassino o tantomeno un assassino”

(AI 25 pag. 3 righe 27/29).

Inoltre, rispondendo ad un quesito dell’avv. RC 1, AP 1 precisava

che con il termine “gentaglia”

mi riferivo

all’espressione “moralismo di certa gentaglia” e con ciò ho alluso ad un gruppo

di persone che in quei mesi aveva lanciato una violenta campagna moralista

contro la Lega, gruppo di persone, questo a cui __________ ha dato ampio

risalto” (AI 25 pag. 3 righe 41/44).

Inoltre, AP 1 confermava di essere il direttore responsabile di “__________”

e del media elettronico __________ (AI 25 pag.4, righe 7/8 e 10/12).

Interrogato una terza volta su richiesta del proprio difensore, il

19.12.2012

AP 1 indicava di volersi avvalere delle prove liberatorie previste

dall’art. 173 cfr. 2 CP e, nell’intento di dimostrare la propria buona fede,

indicava al magistrato che

prima della

pubblicazione del suddetto articolo (ndr “__________: un giornale di assassini

?”) è passato presso gli uffici di via __________ a __________ il padre del

defunto __________ che è vicino/amico a/di mio zio __________. Lo stesso padre

ha parlato con quest’ultimo così come con la segretaria __________, rivelando

loro che il contributo giornalistico apparso qualche giorno prima su __________

era stata la “causa finale che aveva indotto il figlio al suicidio”” (AI32

verbale 19.12.2012 pag. 2 righe 23/28).

AP 1 chiedeva l’audizione testimoniale dello zio __________, del

padre dell’avv. __________ e dell’avv. __________, persona vicina al collega

defunto.

L’audizione dei testi __________ (AI38) e __________ (AI39)

interveniva in data 5.2.2013.

Il 19.2.2013 il PP __________ chiudeva, quindi, l’istruttoria

indicando la sua intenzione di emettere dei decreti di abbandono per i reati di

calunnia, diffamazione e infrazione alla legge contro la concorrenza sleale ed

un decreto di accusa per il reato di ingiuria con riferimento al termine “gentaglia”.

Il 21.3.2013 sono stati effettivamente emessi i decreti di

abbandono preannunciati.

Contro tali decreti insorgevano PC 1 e PC 3 con reclami 5/9.4.2013

alla Corte dei reclami penali, la quale ne dichiarava l’irricevibilità il

30.7.2013

(AI50).

PC 1 e PC 3 insorgevano allora al Tribunale Federale con ricorso

in materia penale 12.9.2013 (AI51).

Il 27.2.2014 il Tribunale Federale accoglieva i ricorsi e rinviava

alla Corte dei reclami penali le cause per una nuova decisione “nel senso

dei considerandi”.

In applicazione del principio “in dubio pro duriore” la CRP

decideva, il 17.3.2014, di annullare i decreti di abbandono ABB 211/2013 e 213/2013

e di ritornare gli incarti al magistrato inquirente per i suoi incombenti (AI

54).

Il PP __________ chiedeva allora alle parti di indicare i mezzi di

prova da assumere prima di chiudere nuovamente i procedimenti.

Preso atto delle indicazioni ricevute, con decisione 6.6.2014

(AI61) il magistrato decideva la riunione dei procedimenti aperti relativi a AP

1.

e, in data 4.8.2014 (AI 69), decideva la reiezione dei mezzi di prova

richiesti dal difensore con scritto 19.5.2014 ad eccezione dell’audizione di __________

che veniva, effettivamente, sentito il 25.8.2014 e che confermava di avere

parlato con AP 1 in merito al suicidio di __________

prima della

pubblicazione del 5/6.12.2011 avvenuta su “__________”” (AI71 verbale 26.8.2014

pag.3 righe 24/25)

e di avere

riferito a AP 1

che quest’ultimo (ndr l’avv. __________) mi aveva detto che l’avv. __________

era rimasto turbato dall’articolo di un paio di giorni prima, apparso su __________

e che parlava di lui in relazione alla sua vicenda giudiziaria italiana” e “che

era stata un’ipotesi dell’avv. __________ quella di mettere in relazione il

suicidio dell’avv. __________ con l’articolo del 3.12.2011 de __________” (AI71

verbale 26.8.2014 pag.3 righe 30/33 e 35-36) .

Il

dibattimento di primo grado

5.

Il dibattimento di

primo grado ha avuto luogo il 16/17.3.2015 avanti alla Pretura penale.

a. Interrogato in

merito alla vicenda avv. PC 2 AP 1 ha indicato che:

- “quegli

articoli si inserivano in un clima politico molto teso, legato alla pubblicazione

del falso __________ e falso __________”;

-

il “Premio __________ la più grande minaccia dopo il Big Bang” era “un

concorso ironico satirico dove i lettori potevano votare i più acerrimi nemici

del nostro giornale”;

-

il termine “gentaglia” andava considerato con riferimento alla frase

di __________ relativa ai moralisti, e quindi “come riferita “ai moralisti

in generale””;

-

il termine inespresso del sondaggio “la più grande M…accia dopo il Big

Bang” era “minaccia” e che la somiglianza con altra parola con

identico finale era un caso;

-

il termine “invasato” è stato utilizzato per il “modo in cui

l’accusatore privato ha effettuato la battaglia contro di noi” in

particolare vista “l’assiduità dei suoi interventi, l’aggressività da lui

usata nei nostri confronti e il gran numero di media da lui utilizzati”.

b. Interrogato in merito

alla vicenda dell’ing. PC 4, AP 1 ha precisato che:

- l’articolo del 3.2.2012 “l’ho

scritto io”;

- “l’articolo era

redatto nella forma interrogativa”;

- “il

ragionamento che ho fatto era il seguente: se il GIP di Milano ha ritenuto

importante menzionare quella telefonata e il nominativo dell’ing.PC 4

affiancato a Pavone, allora anche per me era un fatto importante”;

- la sua

intenzione era solamente di “informare il pubblico del fatto che il suo nome

appariva in quell’ordinanza”.

c. Interrogato in

merito alla vicenda PC 1 /PC 3, AP 1 ha confermato di avere scritto l’articolo

incriminato dopo avere appreso della morte dell’avv. __________ per avere

ricevuto una mail che “raffigurava la sua salma fotografata mentre lo

stavano portando via da casa” e per avere saputo dallo zio __________ che

il padre dell’avvocato gli aveva detto che causa del suicido era stato

l’articolo apparso su __________ il 3.12.2011. Per verificare la notizia, AP 1

ha indicato di avere letto altri articoli sulla questione e di avere “poi

chiamato anche un collega secondo me molto esperto di cronaca nera (si tratta

di __________)” a parere del quale “il suicido era legato all’articolo”.

Inoltre, indicava che:

- l’uso del

termine “assassini” non faceva alcun “riferimento al Codice penale”,

- l’invito a

disdire l’abbonamento a __________ era “un segnale forte per manifestare la

mia indignazione”,

- la

raffigurazione di PC 3 in fotomontaggio con coltello e vestiti insanguinati non

voleva dire che PC 3 era un assassino: “l’obiettivo era quello di raccontare

il nesso tra l’articolo e la morte di __________” e il fotomontaggio

intendeva paragonare PC 3 “al Joker di Batman”.

d. Assenti i magistrati

autori dei decreti di accusa e l’accusatore privato PC 2, la fase delle

arringhe era limitata all’intervento dell’avv. __________, rappresentante di PC

4, il quale chiedeva la conferma del decreto di accusa 1988/2014 e a quello del

difensore avv. DI 1 che chiedeva, invece, la piena assoluzione di AP 1.

Quest’ultimo, dopo avere precisato come - a suo parere - l’udienza fosse

divenuta una sorta di “maxiprocesso (come quelli ai tempi della mafia)”,

fondava la richiesta di proscioglimento di AP 1 con riferimento ai diritti

fondamentali, quali la libertà di stampa che comprenderebbe la possibilità di

esprimere pubblicamente le proprie opinioni, di fare satira e di deridere.

L’avv. RC 1, rappresentante di PC 1 e di PC 3, presenziava

unicamente alla lettura del dispositivo e ciò principalmente a causa di un

disguido (vedi doc.VIII CARP).

Considerazioni in diritto

6.

Il presente giudizio

presuppone la corretta conoscenza ed applicazione dei principi fondamentali

delle “libertà di comunicazione”, ossia delle libertà - riconosciute

dalla Costituzione Federale (Cost. - art.16 e 17), dalla Convenzione europea

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU -

art.10) e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto

ONU II - art.19) - che hanno attinenza con la trasmissione di informazioni,

immagini ed opinioni.

6.1

L’art.16 della Cost.

garantisce la libertà di opinione e d’informazione. Il cpv.2 della norma indica

precisamente che “ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria

opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti”.

L’art.17 della Cost. garantisce la libertà dei media, in

particolare la libertà della stampa, della radio e della televisione, nonché di

altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni.

Tale diritto consiste nel “poter esprimere e divulgare la propria

opinione attraverso i media senza che vi siano interferenze da parte dello

Stato” (Zölch/Zulauf, Diritto della comunicazione, 2001, pag.28) e nella

“facoltà di ricercare e diffondere liberamente le opinioni e le informazioni”

(Barrelt/Werly, Droit de la communication, 2011, pag.31, nota 94).

Tali libertà vengono, tuttavia, limitate da leggi federali che ne

definiscono i confini: il diritto penale definisce i comportamenti sanzionabili

che possono ritrovarsi nell’esercizio della libertà di comunicazione, il

diritto civile indica l’esigenza di tenere conto della protezione dei diritti

della personalità, il diritto amministrativo fornisce pure indicazioni circa la

messa in opera di tali libertà.

È pacifico, pertanto, che non sussiste un diritto assoluto di

espressione a mezzo stampa e che ogni caso va valutato di volta in volta, a

dipendenza degli interessi in gioco.

L’art. 36 della Cost., peraltro, già prevede che restrizioni ai

diritti fondamentali sono possibili se fondate sulla legge in senso formale,

giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti

fondamentali altrui, rispettose del principio della proporzionalità e se i

diritti fondamentali soggetti alla restrizione rimangono garantiti nella loro

essenza (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.II, 2006,

pag.67 n.138).

Le leggi in senso formale vanno interpretate, per quanto

possibile, alla luce dei principi costituzionali, assicurando al mezzo di

stampa un’ampia facoltà di espressione. L’illiceità è, tuttavia, data quando i

media allegano fatti inesatti o fatti veri senza che sussista un interesse

legittimo, espongono giudizi di valore, commenti o opinioni che collidono con

l’onore personale della persona toccata oppure risultano inutilmente offensivi

(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de

l’adulte, 2014, pag.246-252).

6.2

In concreto, AP 1 era

stato posto sotto accusa nella sua qualità di autore di alcuni articoli apparsi

sulla stampa cartacea (trisettimanale “__________”) e sul sito __________,

rispettivamente nella sua qualità di responsabile di articoli di cui avrebbe

potuto impedire la pubblicazione essendo il direttore responsabile dei

medesimi.

Le norme indicate nei decreti di accusa sono gli artt. 173 CP

(diffamazione), 177 CP (ingiuria) e 322bis CP (mancata opposizione a

pubblicazione punibile).

Inoltre, all’accusato è stata imputata la ripetuta infrazione alla

legge federale sulla concorrenza sleale (art.23 LCSl combinato con l’art.3

cpv.1 let.a).

Nel giudizio di prima istanza, AP 1 è stato condannato unicamente

per gli artt. 173, 177 e 322 bis CP. Considerando, tuttavia, che l’appello di PC

1.

chiede la condanna di AP 1 anche per violazione della LCSl è certamente

opportuno formulare qualche considerazione in merito a tale reato.

6.2.1

Gli art.173 e seguenti

CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere una

persona d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti.

Secondo il Tribunale Federale, la protezione dell’onore garantita

dal diritto penale è più limitata per rapporto alla protezione dell’onore

garantita dal diritto civile (art.28 e seguenti CC): il diritto penale

protegge, in effetti, unicamente il diritto della persona alla considerazione

morale, non il suo diritto alla considerazione sociale (Barrelet/Werly,

op.cit., pag.363 n.1200, Steinauer/Fountoulakis, op.cit., pag.188 n.535 a,

DTF129 III 715, 122 IV 311, 119 IV 44).

Il diritto penale intende, infatti, garantire il diritto al

rispetto che risulta leso da affermazioni idonee ad esporre la persona

interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 cons.2.11; 132

IV 112 cons.2.1). Sfuggono a tale protezione, per contro quelle espressioni

che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una

persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa

ha di sé stessa (DTF 6B_600/2007 del 22.2.2008 consid.2.1; CCRP inc.17.2007.30

del 2.9.2009 consid.3 a e rinvii).

Se un’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una

persona è una questione che va valutata, non secondo il senso che quest’ultima

le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione

oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le

attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid.1 a, 119

IV 47 consid. 2 a; Franz Riklin in Basel Kommentar, Strafrecht II, 2013, vor

Art.173, n. 28 ss., Barrelet/Werly, op.cit., pag.363 n.1201). Trattandosi di

uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle

espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale

che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono, dunque, essere

valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si

inseriscono (DTF 128 IV 60 consid.1e, Bernard Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol.1, 2010, ad art.173 n.42 con richiami giurisprudenziali).

L’intenzionalità deve riferirsi all’affermazione diffamante; il

dolo eventuale è sufficiente. Non è, invece, necessario un particolare “animus

iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue

affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò

nonostante, le abbia proferite (Riklin, op.cit. ad art. 173 n.7-8; Corboz,

op.cit. ad art. 173 n.48-50). Per la diffamazione occorre, ulteriormente, che

l’autore abbia avuto l’intenzione di comunicare l’informazione a terzi (CARP

17.2014.198

del 13.5.2015 pag.16 consid.9.1).

L’art.173 CP (diffamazione) si distingue dall’art. 177 CP

(ingiuria) in quanto riferibile unicamente ad allegazioni di fatto e non

semplicemente a un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c, 92 IV 98

consid.4). Una critica, una valutazione o un apprezzamento negativo non

bastano, a meno che non siano assimilabili ai cosiddetti giudizi misti, ossia

espressioni polisemiche consistenti, da un lato, nell’allegazione di fatti,

dall’altro, in un giudizio di valore (DTF 121 IV 76 consid.2 a, Riklin, op.cit.

vor Art. 173 n.33-36, Corboz, op.cit., art.173 n.35-36). Un fatto, al contrario

del giudizio di valore, è, per definizione, un avvenimento del presente o del

passato costatabile esteriormente, oggettivamente tangibile e percepibile e che

può essere oggetto di una prova (DTF 118 IV 41 consid.3).

Perché vi sia diffamazione non occorre che il fatto riprovevole

sia direttamente imputato al terzo, ma è sufficiente che il terzo sia reso

sospetto di tale fatto, oppure che il sospetto sia affermato o propagato:

l’autore non può giustificarsi emettendo delle riserve o citando la propria

fonte (CARP 12.2014.198 del 13.5.2015 pag.15 consid.7.2).

L’art.173 cpv.2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non

incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova

della verità) oppure dimostra di avere avuto seri motivi di considerarle vere

in buona fede (prova della buona fede).

La prova liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o

divulgato le affermazioni lesive dell’onore senza che queste fossero

giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente,

prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare se

riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cpv.3 CP). I due

requisiti - mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della

maldicenza - devono incorrere cumulativamente. Ciò significa che l’autore va

ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi

sufficienti, ma si sia prefisso di fare della maldicenza (DTF 116 IV 31

consid.3) oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire

l’affermazione lesiva, egli non aveva intenzione di fare prevalentemente della

maldicenza.

L’imputato può, quindi, liberarsi dalle accuse se riesce a

dimostrare che quanto ha affermato è veritiero. Se la diffamazione consiste in

un giudizio di valore accompagnato da un’allegazione di fatto (giudizio di

valore misto), egli deve sostanziare i fatti alla base del giudizio di valore.

La prova della buona fede si distingue dalla prova della verità.

Per stabilirne l’ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la

comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui

l’autore disponeva all’epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi

potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona

fede non può, dunque, fondarsi su elementi sconosciuti all’autore all’epoca

della sua dichiarazione. Incombe all’imputato provare gli elementi di cui

disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il

giudice dovrà, poi, apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché

l’autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò

che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 152 consid.3b,

Corboz op.cit., ad art. 173, n.75).

Il contenuto e l’estensione del dovere di verifica è valutato

esaminando i motivi per cui l’accusato si è espresso in modo diffamatorio: se

questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più

severe. Per contro, esse sono minori se l’accusato ha un interesse degno di

protezione, come ad esempio nel caso di colui che indirizza all’autorità penale

una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una

procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid.b).

Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga

le proprie asserzioni in un’ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF

124.

IV 151 consid.3b, 116 IV 208 consid.3b, 105 IV 118 consid.2 a). In questi

casi, l’accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni

di terzi (DTF 124 IV 151 consid.3b). Il fatto che sia difficile per l’accusato verificare

un’informazione o ottenere delle prove non è circostanza da diminuire il suo

dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare

un’affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi esternazione

(DTF 105 IV 120, 92 IV 98 consid.4, Corboz, op.cit. ad art.173, n.83).

Per il reato di ingiuria, se connesso ad un fatto, le prove

liberatorie sono ammesse in analogia a quanto previsto per l’art. 173 CP

(Corboz, op. cit., art. 177, n. 26-27).

Quando invece si è in presenza di un’ingiuria formale, ossia di un

espressione di disprezzo senza che vi sia alcun collegamento con un fatto

preciso, le prove liberatorie non sono date (Corboz, op.cit., art. 177 n.

14-16).

6.2.2

L’art. 322 bis CP

presuppone che una pubblicazione costituisca oggettivamente un’infrazione (DTF

130.

IV 124 consid.1.3, Corboz, op. cit., vol. II, art. 322 bis, n. 1) e che il

suo autore non possa essere punito in Svizzera. In applicazione dei principi

esposti all’art.28 CP (punibilità dei mass media), non potendosi punire

l’autore, la responsabilità della pubblicazione lesiva ricade sul redattore

responsabile, la cui punibilità avverrà sulla base dell’art. 322 bis CP,

istituito quale reato autonomo.

Non sarà necessario qualificare precisamente quale sia il reato a

monte, sufficiente è constatare l’esistenza di una pubblicazione lesiva.

Il reato può essere commesso sia intenzionalmente, sia per

negligenza (Corboz, op. cit., vol .II, art. 322bis, n. 14-15).

6.2.3

Secondo l’art. 23 cpv.

1.

della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), chiunque,

intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli

articoli 3, 4, 4a, 5 o 6 della stessa legge è punito, a querela di parte, con

una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Lo scopo della LCSl è di garantire, nell’interesse di tutte le

parti coinvolte, una concorrenza leale (art. 1 LCSl). Di conseguenza, è sleale

nonché illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari lesivo delle norme

della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e

clienti (art. 2 LCSl), o che è destinata a influenzarli (DTF 6P.36/2000 del 5

luglio 2000, consid.6d e riferimenti).

L’art. 3 LCSl precisa una serie di comportamenti che sono

considerati sleali: il cpv.1 lett. a, in particolare, considera sleale il fatto

di denigrare altri “con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive”.

Perché un’affermazione sia denigratoria e, quindi, penalmente rilevante giusta

gli art. 3 cpv.1 let.a e 23 LCSl, non basta però che sia inesatta o che faccia

apparire sotto una luce sfavorevole un determinato concorrente (Barrelet/Werly,

op.cit., pag.549 n.1820; come pure DTF 6P.36/2000 del 5.7.2000 consid.6e).

Questa disposizione deve essere applicata restrittivamente con la conseguenza

che la nozione di denigrazione deve essere interpretata in modo qualificato: la

dichiarazione incriminata deve raggiungere una certa gravità (DTF 6P.36/2000

del 5.7.2000 consid. 6e, DTF 123 IV 211 consid. 3b, 122 IV 33 consid. 2c). Per

determinare se un’affermazione sia denigratoria bisogna riferirsi

all’impressione suscitata nell’uditore/lettore medio non prevenuto, tenendo

conto di tutte le circostanze del caso concreto e, tra queste, segnatamente gli

interessi in gioco. Secondo la giurisprudenza, “un’affermazione - con

riferimento alla fattispecie che intende descrivere, valutare o paragonare - è

denigratoria quando essa è manifestamente sproporzionata allo scopo prefisso,

manca del tutto di pertinenza nonché di rilevanza ed è pertanto insostenibile,

è pronunciata senza che un serio motivo la giustifichi e prevalentemente

nell’intenzione di far apparire un terzo sotto una luce sfavorevole” (DTF

6P./2000 del 5.7.2000 consid.6f).

La denigrazione di per sé non è

sleale: lo è soltanto quando è inesatta, fallace o inutilmente lesiva.

Un’affermazione è inesatta se non corrisponde alla realtà, se è oggettivamente

errata (Baudenbacher, Kommentar UWG, art. 3 lett. a LCSL n. 14 e seg.).

Un’affermazione è fallace se, in sé stessa, è esatta, ma il contesto oppure la

forma può indurre il destinatario in errore, (Baudenbacher, op. cit., art. 3

lett. a LCSL, n. 23). Un’affermazione è inutilmente lesiva, anche se di per sé

potrebbe essere considerata esatta, quando oltrepassa in maniera sproporzionata

il fine per cui è espressa e, in tal modo, mette in cattiva luce il concorrente

oppure le sue prestazioni (Baudenbacher, op.cit., art.3 let.a LCSl, n.29).

gli

appelli

7.

AP 1 è insorto

contro la sentenza 17 marzo 2015 della Pretura penale chiedendo il proprio proscioglimento

(inc.17.2015.138). PC 1 è, per contro, insorta chiedendo la conferma integrale

del decreto di accusa 3917/2014 del PP __________ e il proprio indennizzo

(inc.17.2015.139).

7.1

Nella motivazione di

appello 11.12.2015 AP 1 contesta il realizzarsi di ogni reato per il quale è

stato condannato in prima istanza.

7.1.1

La vicenda avv. PC 2 si

è conclusa in prima istanza con la conferma parziale dell’atto di accusa

4675/2012, e meglio dei punti

- 1.2.

let.b: mancata opposizione a una pubblicazione punibile riferito

alle pubblicazioni in “__________” di data 1.12.2011 (a pagina 22),

9.12.2011

(a pagina 10), 14.12.2011 (a pagina 8), 15.12.2011 (a pagina 12),

16.12.2011

(a pagina 13), 22.12.2011 (a pagina 25), 23.12.2011 (a pagina 10),

18.01.2012

(a pag.9 e 19.1.2012 (a pag. 9) relative al sondaggio dal titolo “la

più grande M…accia dopo il Big Bang”;

-

2.

: ingiuria per avere offeso l’onore personale dell’avv. PC 2

mediante un articolo apparso su “__________” il 16.2.2012 (a pag. 1) che lo identificava

con l’epiteto “invasato”.

AP 1 sostiene non essere date le condizioni di tali reati.

In particolare, egli contesta le conclusioni del Pretore

evidenziando, per quanto attiene al reato di mancata opposizione a una

pubblicazione punibile (art. 322 bis CP), che il giudice di prime cure ha

valutato erroneamente il tenore del sondaggio “la più grande M…accia dopo il

Big Bang” concludendo che il “lettore medio” avrebbe potuto dedurre che la

“ricerca fosse volta al ritrovamento di una persona non tanto vicina ad una

minaccia, bensì a un escremento”.

Egli esclude che PC 2 sia stato accostato ad un escremento

insistendo sul fatto che l’accostamento, immediatamente identificabile, era con

il termine “minaccia”, il tutto in un contesto evidentemente satirico del

concorso.

Di un eventuale dubbio al riguardo, conclude, egli avrebbe, in

ogni caso, dovuto beneficiare in applicazione del principio “in dubio pro reo”.

Per quanto attiene, invece, al reato di ingiuria, consumato

dall’utilizzo del termine “invasato” secondo il primo giudizio, PC 2 contesta

il carattere lesivo del termine.

Invasato significherebbe

- “dominato,

posseduto da una forte passione, da un sentimento violento.”

- “trovato

in uno stato di grave eccitazione. Dominato, ossessionato da una passione

esclusiva e incontrollabile” (vedi ICC 23.12.2014),

per cui definire una persona un “invasato” non equivale a

qualificarlo come persona da disprezzare, e ciò nemmeno se il termine viene

ripetuto a più riprese.

7.1.2

Nella motivazione di

appello relativa alla vicenda ing. PC 4 - e meglio alla conferma della

condanna proposta nel decreto di accusa 1988/2014 a titolo di diffamazione

(art. 173 CP) per avere redatto l’articolo apparso il 3.2.2012 su 10 Minuti

l’articolo “Mafia al Polo kulturale?” - AP 1 contesta di avere tacciato PC

4.

di “‘ndranghetista”. Egli evidenzia che, nella sua veste di giornalista

“venuto a conoscenza dell’ordinanza agli atti del GIP di Milano e, ritenuta

l’importanza del cantiere del LAC, ha redatto un articolo che ne riprendeva i

contenuti, senza snaturarli, quindi non andando oltre gli stessi”.

I contenuti dell’articolo non hanno, quindi, “incolpato e

nemmeno reso sospetto di condotta disonorevole” l’ing. PC 4.

7.1.3

Infine, per quanto

attiene alla vicenda PC 1 / PC 3 conclusasi con la conferma del reato di

diffamazione per avere redatto e pubblicato il 5/6.12.2011 su __________ e il

7.12.2011

su “__________” l’articolo “__________un giornale di assassini?”

e il reato di ingiuria per avere utilizzato negli articoli precedentemente

citati il termine “gentaglia”, rispettivamente un fotomontaggio che

rappresentava il direttore de __________ con un coltello in mano e gli

indumenti sporchi di sangue, come indicato al punto 1 e al punto 2 del decreto

di accusa 3917/2014, AP 1 ha pure chiesto il proprio proscioglimento.

Per l’articolo “__________un giornale di assassini?” il

Pretore non avrebbe tenuto conto delle prove liberatorie previste dall’art.173

cpv.2 CP e fornite in corso di istruttoria senza per questo motivare la propria

decisione.

AP 1 chiede, in conseguenza, all’autorità di appello di esprimersi

al riguardo sostenendo di avere fornito entrambe le prove liberatorie.

Circa la prova della verità, AP 1 sostiene che l’istruttoria ha

dimostrato che la causa del suicidio di __________ è stato l’articolo del

3.12.2011

apparso sul __________.

Subordinatamente, egli evidenzia come, in ogni caso, egli ha avuto

motivi sufficienti per ritenere che tale articolo “avesse concorso alla

formazione della tragica decisione di suicidarsi”, per cui il suo

proscioglimento si impone anche per la prova della buona fede. AP 1 non

insiste, per contro, sulle prove non ammesse dal PP in corso di istruttoria.

Inoltre AP 1 contesta il reato di ingiuria in quanto il termine “gentaglia”

non costituisce reato, rispettivamente il fotomontaggio che rappresenta PC 3

con un coltello in mano e gli indumenti sporchi di sangue è già considerato nel

reato di diffamazione ed in ogni caso l’immagine costituisce una

caricatura che ricorda il Joker di Batman, personaggio

fumettistico/cinematografico che, in realtà, non esiste e, quindi, non può in

alcun modo ledere l’onore del direttore de __________.

7.2

PC 1, con motivazioni

di appello 14.12.2015, chiede invece di estendere la condanna di AP 1 anche ai

punti 3 e 4 del decreto di accusa 3917/2014 del PP __________ contestando il

proscioglimento pronunciato dal Pretore ai punti 1.1.1 e 1.1.2 della sentenza

17.3.2015
7.2.1

Per il punto 3 del

decreto di accusa - e meglio, la mancata opposizione a una pubblicazione

punibile con riferimento all’articolo apparso il 21.12.2011 dal titolo “Il

mostro di Bellinzona” - PC 1 ha evidenziato come il Pretore abbia

verosimilmente “dimenticato” l’infrazione.

L’accostamento de __________ a __________ (sospetto “pedofuco”)

non poteva avere altra scopo se non di denigrare __________, “giornale

concorrente”.

7.2.2

Per il punto 4 del

decreto di accusa, PC 1 ha sostenuto come sia errata l’esclusione del reato di

concorrenza sleale per il fatto che __________ e “__________” - l’uno essendo

un quotidiano a pagamento, l’altro un trisettimanale gratuito - non sarebbero

concorrenti (vedi punto 15 a pag.16 della sentenza).

Il Tribunale Federale ha già avuto modo, infatti, di evidenziare

come la LCSl si applichi anche nei confronti dei giornalisti e di persone che

non sono in rapporto diretto (DTF 6B_869/2013,6B_871/2013).

La pubblicazione 4.12.2011 sul “__________” con l’invito ai

lettori di disdire “l’abbonamento al __________” e continuata il

5.12.2011

con l’articolo su “__________” e “__________” “__________un

giornale di assassini?” con la reiterazione dell’invito a disdire

l’abbonamento al quotidiano costituiscono, a mente dell’appellante, degli

evidenti atti di concorrenza sleale.

7.2.3

PC 1 ha ulteriormente

chiesto, con riferimento al punto 3 della sentenza della Pretura penale, di

rivedere in modo significativo la sanzione che ha indicato come “mitissima” e -

con istanza separata 14.12.2015 - ha chiesto il riconoscimento dell’indennizzo

ex art. 433 CPP per le spese necessarie sostenute nel procedimento, ad

esclusione dei ricorsi alla CRP e al Tribunale Federale per i quali sono già

state accordate delle ripetibili.

L’importo dell’indennizzo richiesto è di CHF 33'207.15, a ciò si

aggiunge l’indennità indicata e postulata con l’atto di appello, e meglio CHF

5'000.-.

8.

Le parti hanno avuto

modo di esprimersi circa i ricorsi in appello di AP 1 e PC 1 ed hanno formulato

le rispettive osservazioni.

La PP __________, in data 22.12.2015, ha chiesto la conferma della

condanna di AP 1.

PC 2, in data 22.12.2015, ha pure chiesto la conferma della

condanna.

PC 4 ha formulato le proprie osservazioni all’appello AP 1 il

22.12.2015

ed ha successivamente inoltrato, il 15.1.2016, copia della sentenza

d’appello civile nel frattempo emessa dalla ICC del Tribunale di appello.

PC 1 e PC 3 hanno formulato le proprie osservazioni all’appello di

AP 1, il 29.1.2016.

Al riguardo delle argomentazioni di appello è stato osservato come

AP 1 non contesti la natura diffamante degli articoli apparsi su __________ e

su “__________” e come, in tale contesto, non sussista prova liberatoria

possibile essendo palese l’“animus iniuriandi”.

Inoltre, è stato sottolineato come il carattere “satirico”

dell’immagine del direttore del __________ con un coltello in mano e vestiti

insanguinati non ne escluda la punibilità (DTF 131 IV 160 consid.3.3,

6B_143/2011 del 16.9.2011).

Il 21.1.2016 AP 1 formulando le proprie osservazioni all’appello

di PC 1 ha chiesto la conferma dei proscioglimenti già decretati dal Pretore e

la reiezione delle richieste di indennizzo.

Il PP __________ il 25.1.2016 ha chiesto la reiezione dell’appello

di AP 1, non avendo egli dimostrato di divulgare cose vere e/o di avere seri

motivi per considerare vero in buona fede un rapporto di connessione fra il suicidio

di __________ e il contributo giornalistico de __________.

Per contro, egli ha chiesto l’accoglimento dell’appello di PC 1

alla luce delle considerazioni della sentenza del Tribunale Federale.

9.

Sull’appello

di AP 1

9.1

Per quanto attiene alla

vicenda dell’avv. PC 2 l’appello di AP 1 va respinto sia per quanto attiene al

punto 2.1, sia per il punto 2.2 (prima parte: utilizzo del termine “invasato”)

della sentenza della Pretura penale, e ciò per i motivi che seguono.

9.1.1

Il reato di mancata

opposizione a una pubblicazione punibile (art. 322 bis CP) viene realizzato

dalle pubblicazioni di data 1.12.2011, 9.12.2011, 14.12.2011, 15.12.2011,

16.12

, 22.12.2011, 23.12.2011, 18.1.2012 e 19.12.2012 relative al concorso

“la più grande M…accia dopo il Big Bang”.

Atteso che, non avendosi potuto identificare l’autore, di tali

pubblicazioni AP 1 porta la responsabilità in quanto redattore responsabile del

trisettimanale, il giudizio del pretore secondo cui il reato è consumato in

quanto, in esse, PC 2 viene accostato ad un “escremento” é condiviso da questa

Corte.

Che con “M…accia” l’autore intendesse “merdaccia” è

provato, al di là di ogni dubbio, proprio dalle modalità di scrittura scelte

che sono quelle normalmente utilizzate sui media - specie quelli elettronici -

quando si intende far comprendere al lettore o al telespettatore le parolacce

dette, in genere, da un intervistato senza riportarle per esteso. L’utilizzo di

questa modalità di scrittura - il cui senso è generalmente riconosciuto e compreso

- sarebbe stato, non solo del tutto inutile, ma anche un errore

giornalistico/comunicativo (che nemmeno il più sprovveduto dei giornalisti

avrebbe commesso) se l’autore avesse voluto che i suoi lettori intendessero,

leggendo “m…accia”, che egli parlava di “minaccia”.

Ciò ritenuto, la precisazione - contenuta nell’edizione del

20.1.2012

(alle pagine 14 e 15) in cui PC 2 viene proclamato vincitore del

“Premio __________ 2011” - secondo cui con “m…accia” non si era voluto

dire “m…erd…accia come qualcuno poteva pensare” è, con evidenza,

un paradosso con cui l’autore altro non fa che confermare che, in realtà, era

sua intenzione affermare proprio ciò che era ed è per tutti evidente.

Dunque, che con “M…accia” l’autore intendesse “merdaccia”

è fuori di dubbio, non essendo oggettivamente concepibile né una sua diversa

intenzione né una diversa interpretazione da parte del lettore medio.

Non sussistendo dubbi sull’interpretazione oggettiva (e

soggettiva) delle pubblicazioni, non entra in considerazione l’applicazione del

principio “in dubio pro reo” che scaturisce dal principio di presunzione di

innocenza - garantito dagli art. 32 Cost., 6 par.2 CEDU e 14 cpv.2 Patto ONU II

- ma che risulta applicabile unicamente quando il giudice penale non può dirsi

convinto di una determinata fattispecie più sfavorevole all’im putato ossia

quando, dopo una valutazione del materiale probatorio, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie (DTF 127 I 38

consid.2 a, 124 IV 86 consid 2 a, 120 Ia 31 consid.4b). Ciò che non è dato in

concreto.

Il fatto che le pubblicazioni incriminate si inserissero in un

contesto di pubblicazioni e contropubblicazioni a carattere satirico (risposta

alla pubblicazione anonima “__________” del 14.10.2011, di cui PC 2 ha assunto

la responsabilità) non cambia la sostanza delle cose. E ciò benché la satira, “per

definizione”, abbia “lo scopo di deformare, esagerare e rendere estranea

la realtà” per cui, in linea di principio, “essa provoca una lesione

della personalità solo in casi eccezionali” (Zölch/Zulauf, Diritto della

comunicazione, 2001, pag.51).

Neppure risultano applicabili le argomentazioni esposte nelle

decisioni di abbandono delle querele penali di __________ e __________ che

precisavano come sfuggano “alla protezione offerta dal diritto penale quelle

asserzioni che, senza far apparire spregevole una persona, offuscano la sua

reputazione politica o scuotono la fiducia che l’attore ha nei confronti dei

suoi elettori” (DTF 6B_558/2012 del 16.10.2012, Corboz, op. cit. art.173

n.10), per cui “la pubblicazione del giornale “__________”, sebbene al

limite, può trovare un suo posto nella parodia del settimanale “__________”.

L’accostare una persona ad un “escremento” e ribadire tale

accostamento almeno 9 volte, è operazione destinata palesemente a screditare la

reputazione personale di PC 2, offendendolo in quanto persona.

Il numero elevato di pubblicazioni effettuate è tale da non

lasciare dubbi circa l’intento denigratorio dell’autore che AP 1, in quanto

redattore responsabile, avrebbe dovuto rilevare.

Se ne deve concludere che il concorso “La più grande M…accia

dopo il Big Bang” costituisce un caso eccezionale, cioè un caso che supera

i limiti consentiti dalla satira e integra, di conseguenza, il reato contro

l’onore personale di PC 2. Reato di cui AP 1, in quanto redattore responsabile,

porta piena responsabilità.

9.1.2

L’appello va respinto

anche sul punto 2.2 (prima parte) della sentenza della Pretura penale.

Il termine “invasato” significa:

- “dominato,

ossessionato da qualcuno o qualcosa” (vedi Zingarelli 2014 pag. 1180),

- “dominato,

posseduto, da una forte passione, da un forte sentimento” (Grande

dizionario Hoepli, edizione online www.grandidizionari.it),

- “trovato, mostrato in uno stato di grave eccitazione” (www.treccani.it), - “dominato,

ossessionato da una passione esclusiva e incontrollabile” (www.garzantilinguistica.it).

Il ricorso al termine riferito non costituisce di per sé una

lesione all’onore personale. L’utilizzo ripetitivo del termine “invasato”,

tuttavia, lo diventa in quanto - ripetuto “ad libitum” - esso acquisisce il

carattere di un “nomignolo spregiativo”, utilizzato per esporre la

vittima al pubblico scherno (in questo senso si è, peraltro, espressa la ICC

del Tribunale di appello; sentenza 23.12.2014 in inc.11.2012.101).

Con l’articolo “Non scriveremo più invasato lic.iur. PC 2”

apparso su “__________” del 16.2.2012 - che riprende il termine “invasato” a

tre riprese - l’autore intende chiaramente esprimere disprezzo per una persona

che si descrive come preda delle passioni ed incapace di controllo.

Oltretutto, non va dimenticato che tale articolo si inserisce in

un contesto di ripetute pubblicazioni di tenore analogo effettuate sul __________

della domenica (vedi ad esempio i numeri 30.10.2011 a pag. 4, 6.11.2011 pag.1 e

3, 15.1.2012 pag. 6, 19.2.2012 a pag. 4 e 6), che, visti i legami esistenti tra

i due giornali, è necessario considerare per una corretta valutazione del senso

oggettivo da attribuire a quella dedotta in giudizio.

Non vi è dubbio che la lesione all’onore personale è

oggettivamente data (art. 177 CP).

Dal profilo soggettivo l’uso ripetuto di un termine “forte” (anche

se non immediatamente lesivo, quando utilizzato in un’unica e precisa

occasione) evidenzia l’ “animus iniuriandi”. In concreto, la ripetizione

del termine “invasato” nella pubblicazione del 16.2.2012 - in un contesto in

cui da mesi tale “epiteto” veniva ripetuto alfine di screditare PC 2 - dimostra

il chiaro intento lesivo di AP 1.

9.2

Per quanto attiene

alla vicenda dell’ing. PC 4 l’appello di AP 1 va respinto ed il punto

2.3

della sentenza della Pretura penale va confermato. Le condizioni oggettive

e soggettive del reato di diffamazione (art.173 CP) sono, infatti, adempiute.

Una lettura oggettiva dell’articolo pubblicato il 3.2.2012 su “__________”

non può che condurre alla conclusione che l’ing. PC 4 viene accostato a personaggi

indagati per “associazione mafiosa” nell’intento di renderlo sospetto di

appartenenza a tale gruppo.

Questo accostamento viola l’onore personale dell’ing. PC 4, e

meglio il sentimento di essere considerato una persona onorevole.

Il fatto che l’ing. PC 4 non sia stato direttamente indicato quale

‘ndraghettista - tesi di appello - nulla cambia. Il riferire che l’ing. PC 4

era “implicato in una complessa indagine che ha portato il GIP di Milano a

disporre la custodia cautelare di cinque cittadini italiani, tutti indagati per

associazione mafiosa” precisando, oltretutto, che “tra i cinque indagati

ce ne é uno in particolare che sembra particolarmente legato all’ing. PC 4”

costituisce la manifestazione di un evidente sospetto di un collegamento

mafioso.

Il fatto poi - come evidenzia anche la sentenza della ICC del

12.1.2016

(pag.12 n.14) - che l’articolista solleciti il PG __________ a

“colloquiare” con il GIP di Milano, rinforza palesemente tale conclusione,

suggerendo l’ipotesi che PC 4 sia direttamente coinvolto nella commissione di

reati di stampo mafioso.

Dal profilo soggettivo l’intenzionalità è palese non potendo

sfuggire a AP 1 che l’accostamento a personaggi indagati avrebbe portato il

lettore medio a concludere che PC 4 non fosse persona onesta. Poco importa che

egli pensasse che si trattava di una affermazione di fatto vera. Sufficiente è

che egli ha avuto l’intenzione di comunicare l’informazione a terzi senza

valutare con spirito critico la notizia.

9.3

L’appello di AP 1 va

respinto anche per i reati di ingiuria di cui al punto 2.2 (secondo paragrafo),

e di diffamazione di cui al punto 2.3 (secondo paragrafo), relativi alla vicenda

PC 1 / PC 3.

9.3.1

Il reato di ingiuria è

realizzato quando, con “parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto”, si

offende “in altro modo” l’onore di una persona (art.177 CP).

Il termine “gentaglia” pubblicato in uno scritto a fianco

di un fotomontaggio che ritrae PC 3 con un coltello in mano e gli

indumenti sporchi di sangue, risulta - anche solamente per il contesto in cui è

inserito - indubbiamente lesivo dell’onore personale del direttore.

“Gentaglia” significa:

- “gente spregevole, accolita di persone (anche

poche) di mentalità e costumi volgari” (www.treccani.it);

- “gente spregevole, poco raccomandabile” (www.garzantilinguistica.it).

Benché l’epiteto coinvolga più persone è indubitabile che il

direttore del giornale (a cui la pubblicazione fa riferimento) è direttamente

colpito dall’utilizzo di tale termine, a maggior ragione se - a fianco

dell’articolo in oggetto - egli viene ritratto con coltello e vestiti

insanguinati.

Il fatto che l’epiteto sia nella pubblicazione oggetto anche di

condanna per il reato di diffamazione, non esclude - contrariamente a quanto

sostenuto da AP 1 - la condanna per ingiuria. Un conto è la diffamazione nei

confronti di PC 1 realizzata dall’articolo, un

altro conto è l’ingiuria realizzata in conseguenza al termine “gentaglia” e al

fotomontaggio nei confronti del suo direttore. Un medesimo fatto che implica

l’applicazione di più norme costituisce un caso tipico di concorso ideale

(Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, pag.465-466, come pure

Commentaire romand CP I, art.49, n.22-23).

Rimandando al punto seguente l’esame delle prove liberatorie

invocato da AP 1 che, per analogia con l’art. 173 cpv.2 CP, potrebbero essere

applicabili anche nell’ambito del reato di ingiuria, ci si limita qui ad

osservare che la prova della verità risulta in ogni caso esclusa per il fatto

che PC 3 non ha evidentemente ucciso __________ che, invece, ha deciso di

togliersi la vita in un contesto di circostanze pacificamente estranee a PC 3 e

che l’accusa di commissione di un reato della gravità dell’assassinio

(confermata per quanto attiene a PC 3 dal fotomontaggio che lo mostra con un

coltello in mano e i vestiti insanguinati) dimostra un chiaro “animus

iniuriandi”.

Soggettivamente non poteva sfuggire a AP 1 il carattere

esageratamente forte dell’immagine che veniva esposta.

Il fatto che tale immagine ricordi il Joker di Batman - e, quindi,

un personaggio di fantasia - nulla cambia: accostare una persona ad un

personaggio di fantasia crudele e malvagio quale il Joker di Batman,

contribuisce a rendere sospetto di condotta crudele e malvagia la persona

raffigurata. Ciò che costituisce pacificamente una lesione del suo onore

personale.

9.3.2

Anche il reato di

diffamazione (art. 173 CP) relativo alla pubblicazione dell’articolo “__________un

giornale di assassini ?” intervenuta sul sito __________ del 5/6.12.2011 e sul

trisettimanale “__________” del 7.12.2011 va confermato.

La lesione dell’onore di PC 1, __________, società editrice de __________

non è, infatti, discutibile essendo ammessa per consolidata giurisprudenza -

anche per le persone giuridiche - la protezione del sentimento di persona

onorevole (Corboz, op. cit, art.173, n. 26-28, come pure DTF 126 IV 266 consid.

2a, DTF 114 IV 15) ed essendo, in concreto, dati gli estremi per ritenerla.

D’altronde, AP 1 non discute nel proprio appello tale aspetto.

Egli tenta invece, inutilmente, di giustificare il proprio agire

assumendo di avere assolto il proprio onere relativo alle prove liberatorie

previste all’art.173 cpv. 2 CP.

“In primis” AP 1 sostiene di avere dimostrato che l’articolo de __________

del 3.12.2015 “Soldi della Mafia, avvocato di Lugano” sia stato la causa del

suicidio di __________. Ulteriormente, egli segnala che, comunque, al momento

di redigere l’articolo, aveva in buona fede ragione di ritenere che così fosse.

La prova della verità richiede la dimostrazione che quanto

indicato nello scritto incriminato è vero. In concreto, ciò dovrebbe

significare la dimostrazione che __________ è stato “assassinato” dall’autore

dell’articolo apparso su __________.

Oggettivamente, l’uso dei termini “giornale di assassini”

(peraltro ripresi nel testo dell’articolo a due riprese senza punto

interrogativo: “giornalismo assassino” e “ammazzano la gente con il loro

giornalismo”) non può non rinviare al reato di assassinio (art.111 CP), cioè ad

un’infrazione che richiede per la propria commissione “una particolare mancanza

di scrupoli, segnatamente movente, scopo o modalità perversi”. Non ha da essere

argomentato ulteriormente, dunque, per dimostrare che l’accusa di essere un

assassino è di gravità estrema.

Ne consegue, in concreto, che la prova della verità va esclusa già

per il fatto che non vi è stato alcun “assassinio/omicidio”, dato che __________

ha deciso di togliersi la vita.

Delle sue fragilità e del suo coinvolgimento in una procedura

penale all’estero, evidentemente, __________ non porta alcuna responsabilità,

per cui il termine “assassinio” è da ritenersi, comunque, fuori luogo.

Ne consegue pacificamente che AP 1 non ha fornito la prova

richiesta, né peraltro - viste le circostanze - avrebbe potuto.

Per quanto attiene alla prova della buona fede, per la quale

andrebbe esente da colpa chi diffama avendo “seri motivi” di dire il vero, il

risultato è il medesimo.

Pur riconoscendo a AP 1 di essersi basato sulle informazioni

riportategli dallo zio __________ (che aveva incontrato il padre del defunto

avv. __________) e dal giornalista __________ (che gli aveva anche riportato le

impressioni dell’avv. __________), la conclusione non cambia e questo per i

toni estremi utilizzati nell’articolo. Non si tratta, qui, di valutare se AP 1

era in buona fede esprimendo dei dubbi circa l’eventualità che l’articolo

pubblicato su __________ avesse concorso a determinare __________ al suicidio,

bensì di valutare se AP 1 potesse pensare che l’articolo del quotidiano (o

meglio, i suoi autori) avesse/ro effettivamente “assassinato” __________.

Ciò che evidentemente non può essere in quanto nessuna ragione

oggettiva permetteva di sostenere tale ipotesi: su questo punto, dunque, la

buona fede risulta indimostrabile.

L’uso - a due riprese - del termine “assassini” esclude di per sé

ogni buona fede.

Dal profilo soggettivo, si evidenzia ancora come AP 1 - a ragione

- non abbia contestato il carattere lesivo dell’articolo che certo non ha

potuto sfuggirgli essendo il reato cui __________ è stata accostata

(assassinio) tra i più gravi del codice penale. D’altronde, già il Tribunale

Federale, nella propria decisione 27.2.2014, aveva osservato come “in

considerazione della fattispecie delicata, della gravità del rimprovero mosso

al quotidiano e del fatto che l’espressione lesiva dell’onore è stata divulgata

mediante mezzi di comunicazione di massa, di cui l’imputato era direttore,

rispettivamente redattore responsabile, si sarebbe imposta una maggiore

circospezione” (vedi DTF 6B_869/2013 pag. 9 punto 5.3).

10.

Sull’appello

di PC 1

PC 1, Bellinzona, nella sua qualità di accusatrice privata ha

inoltrato appello contro la sentenza 17 marzo 2015 della Pretura penale

opponendosi al proscioglimento decretato ai punti 1.1 e 1.2 con riferimento ai

reati di mancata opposizione a una pubblicazione punibile (art. 322 bis CP) e

ripetuta infrazione contro la LCSl e ciò con riferimento a quanto era previsto

nel decreto di accusa 3917/2014 del PP __________ ai punti 3 e 4.

L’appello va respinto sul primo punto ed accolto parzialmente sul

secondo.

10.1

L’appello verte, in

primo luogo, sul proscioglimento dal reato di mancata opposizione a una

pubblicazione punibile (art. 322 bis CP), riferibile all’articolo apparso su __________

e “__________” del 21.12.2011 intitolato “Il mostro di Bellinzona”, articolo

dedicato a __________ (allora sotto inchiesta per gravi reati di natura

sessuale) in cui veniva evidenziato il suo ruolo di “collaboratore de __________

e consulente della RSI per le gare internazionali” (in grassetto su __________).

Il fatto evidenziato è, di per sé, vero ed indiscutibile: __________

è stato “per diverso tempo” collaboratore de __________ e consulente di RSI per

il nuoto, docente, nonché “deus ex machina” della società nuoto Bellinzona.

Il fatto di accostare il nominativo di __________ a quello de __________

indicando semplicemente che il primo ha collaborato con il quotidiano non è da

considerarsi lesivo dell’onore di PC 1.

Non è ravvisabile, infatti, un “animus iniuriandi” e nemmeno un

intento di rendere sospetta __________ di avere in qualche modo a che vedere

con i reati commessi da __________. Il tenore sobrio della pubblicazione del

21.12.2011

ed il riferimento anche alle altre entità con le quali __________

aveva avuto a che vedere lo escludono.

In assenza di un reato “a monte”, l’art. 322 bis CP non risulta,

quindi, applicabile. Il proscioglimento da tale imputazione va, dunque,

confermato. E ciò anche se - come evidenziato nell’appello di PC 1 - il giudice

di prime cure ha probabilmente dimenticato di inserire nella propria decisione

la conclusione contraria (vedi pag.15 punto 14 della sentenza).

10.2

L’appello va, invece,

parzialmente accolto sul secondo punto.

Costituisce, infatti, violazione della LCSl segnalare

pubblicamente la propria decisione condivisa “da molti altri ticinesi”, di

disdire l’abbonamento ad altro giornale, e ciò al di là del fatto che non vi

sia direttamente un invito a disdire il quotidiano concorrente, come avvenuto

nella pubblicazione del 7.12.2011 di “__________”.

Il Tribunale Federale ha già avuto modo di pronunciarsi in merito

evidenziando (vedi DTF 6B_869/2013 consid.6.2) che “il tenore della citata

dichiarazione e il contenuto in cui è stata proferita” deve essere valutato con

riferimento al contesto, in particolare “alla luce del fatto che la ricorrente

aveva prodotto con la querela anche l’edizione del 4.12.2011 del “__________”

in cui l’invito (a disdire l’abbonamento __________) risultava esplicito”.

Da qui l’applicabilità dell’art. 3 lett. a LCSl siccome

l’affermazione risulta inutilmente lesiva, essendo la medesima sproporzionata

per rapporto al fine per cui essa è espressa.

Il fatto che AP 1 non sia direttamente il concorrente de __________

è irrilevante, dato che la normativa è stata ritenuta applicabile anche a

persone che non sono in rapporto diretto, in particolare anche ai giornalisti

che possono rendersi punibili d’infrazione alla LCSl a causa di affermazioni

proprie o della riproduzione di affermazioni altrui (DTF 120 II 76 consid.3 a;

117.

IV 193 consid.1). Rilevante è, invece, il fatto che “il comportamento

dell’autore sia riferito direttamente alla concorrenza e sia oggettivamente

idoneo a influenzare il mercato” (DTF 126 III 198 consid.2c/aa; 124 IV 262

consid.2b) e ciò è dimostrato dalla documentazione prodotta da PC 1 (AI 58) che

indica come, nel mese di dicembre 2011, __________ ha ricevuto 230 disdette

contro le 119 del dicembre 2010, così come dalle statistiche WEMF/REMP 2012 che

danno atto della perdita di 889 abbonati nel periodo 1 luglio 2011 / 30 giugno

2012.

rispetto alla perdita di 439 dell’anno precedente.

In corso di istruttoria, AP 1 ha chiesto ed ottenuto

l’acquisizione agli atti delle decisioni di non luogo a procedere NLP

2652/2014/GR e NLP 2702/2014/GR ed ha chiesto l’applicazione dei medesimi

criteri alla propria fattispecie. Le circostanze in fatto non sono, tuttavia,

confrontabili, siccome __________ è un quotidiano indipendente, che si finanzia

grazie agli abbonamenti, al contrario del __________ della domenica che è un

settimanale a carattere politico gratuito, il cui successo non è dipendente

dalla clientela pagante. Per cui, se un invito a non più finanziare un giornale

politico gratuito (__________) non costituisce atto di concorrenza sleale

suscettibile di influire sul successo dell’impresa e sulla sua parte di

mercato, altrimenti deve essere valutato l’invito (pur implicito) a disdire gli

abbonamenti ad un giornale indipendente a pagamento che viene accusato di

praticare un “giornalismo assassino”, invito che effettivamente provoca (almeno

in parte) un certo numero di disdette.

Per contro, la pubblicazione 21.12.2011 su “__________”, ripresa

su __________ di cui AP 1 porta la responsabilità, intitolato “Il mostro di

Bellinzona”, che evidenzia la collaborazione tra il “sospetto pedofuco” e __________,

non costituisce concorrenza sleale in quanto non risulta “inesatta, fallace o

inutilmente offensiva” (art.3 let.a LCSl).

L’indicazione secondo cui __________ era un collaboratore de __________

è, infatti, vera e considerando che, come visto sopra, l’articolo faceva

riferimento, in termini peraltro sobri, non solamente a __________, ma anche ad

altre attività da lui svolte e ad altri enti con i quali egli ha collaborato,

non si vede come esso possa risultare “inutilmente offensivo”.

La pena

11.

Il pretore ha

condannato AP 1 a una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per due anni -

di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di CHF 90.- (novanta), per un totale di

CHF 3'600.- (tremilaseicento) e ad una multa di CHF 800.- (ottocento).

Considerando l’esito dei procedimenti ricorsuali la sanzione

comminata in prima sede va riesaminata (DTF 139 IV 84 consid. 1.2).

L’art. 47 CP indica che la pena deve essere definita tenendo conto

della colpa dell’autore, ritenuti comunque la vita anteriore, le condizioni

personali e l’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

La colpa dell’autore dovrà essere considerata partendo dalle

circostanze legate all’atto stesso (“Tatkomponenten”) oggettive (grado di

lesione e di esposizione a pericolo del bene giuridico) e soggettive (moventi e

obiettivi perseguiti), determinando così la colpa globale dell’imputato con

riferimento alla scala edittale delle infrazioni imputabili.

Ulteriormente il giudice deve procedere alla ponderazione dei

fattori legati all’autore (“Täterkomponenten”).

In concreto, la colpa di AP 1 viene considerata grave.

Le violazioni accertate indicano una eccessiva spregiudicatezza

nell’uso di termini “forti” (quali “assassino”, ”gentaglia”,

“invasato”), rispettivamente nelle modalità di presentazione di situazioni

ancora da chiarire, nell’ambito di articoli destinati all’utenza di un

giornale, sia esso digitale o cartaceo.

Gli obiettivi cui AP 1 fa riferimento per tentare di spiegare i

propri intenti, in genere le esigenze della “pubblica informazione”, non sono

tali da legittimare una riduzione della colpa.

A livello personale poi non sussistono elementi di attenuazione

della pena; il fatto che egli sia incensurato è la logica e naturale

conseguenza della sua età e di quello che dovrebbe essere la norma (DTF 136 IV

1).

Per contro la sanzione di AP 1 è ulteriormente da valutare con

riferimento al concorso di reati confermati dal presente giudizio. L’art. 49 CP

impone, in caso di concorso di reati, di partire dalla pena prevista per il

reato più grave aumentandola in misura adeguata, non potendosi in ogni caso

andare oltre alla metà del massimo della pena comminata ed al massimo legale

del genere di pena.

Nel concreto la mancata opposizione ad una pubblicazione punibile

(art. 332 bis CP) e la violazione della legge sulla concorrenza sleale (art. 23

LCSl) prevedono la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria, minore

è la pena prevista dai reati di diffamazione (art. 173 CP / pena pecuniaria

fino a 180 aliquote giornaliere) e ingiuria (art. 177 CP / pena pecuniaria fino

a 90 aliquote giornaliere).

Tenuto conto della necessità di rispettare i limiti di competenza

della Pretura penale (art. 41 cpv. 1 lett. b LOG) e considerata la gravità dei

reati di cui risponde e la loro reiterazione, questa Corte ritiene adeguata la

pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere, confermando per quanto attiene

all’entità l’importo di CHF 90.- (novanta) ritenuto in prima sede.

La pena è sospesa a norma dell’art. 42 CP per un periodo di prova

di due anni.

Considerando l’esito delle procedure di appello anche la multa

comminata deve essere aumentata, adeguata appare una multa pari a CHF 1’500.-.

12.

L’indennità

Giusta l’art. 433 CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente

l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento

se l’accusatore privato vince la causa (lett. a) o l’imputato è tenuto a

rifondere le spese secondo l’art.426 cpv. 2 (lett. b).

L’autorità penale decide la richiesta sulla base dell’istanza di

indennizzo che l’accusatore privato inoltra quantificando e comprovando le

proprie pretese.

La seconda frase del cpv. 2 della norma prevede espressamente che,

se l’accusatore privato non ottempera tale obbligo, l’autorità penale non entra

nel merito.

Nel concreto PC 1 ha inoltrato la propria richiesta di indennizzo

il 14.12.2015, in parallelo alla motivazione d’appello.

Il fatto che PC 1 non abbia impugnato il punto 3 del decreto di

accusa 3917/2014 del 29.8.2014 del PP __________ che la rinviava al “competente

foro civile” e che la medesima non abbia formulato richieste risarcitorie

nel corso del dibattimento avanti alla Pretura penale non impediscono l’inoltro

della richiesta in appello. E ciò conformemente al parere della dottrina

dominante secondo cui la perenzione della pretesa di indennizzo interviene

unicamente quando il giudice rende attento l’accusatore privato al suo diritto

di ottenere una indennità ed egli non vi dà seguito (vedi Wehrenberg/Bernhard,

Basler Kommentar, art.433 CPP, n.12 e segg.; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand

CPP art.433, n.13 e segg.; Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur

Schweizerischen Strafprozessordnung, art.433, n.4-5; nello stesso senso,

peraltro, il Tribunale Federale SJ 2014 I 228).

Essendo pacifico che, data l’assenza dell’avv. RC 1 al

dibattimento (vedi doc.VIII), il Pretore non abbia potuto renderlo attento alla

facoltà di formulare una richiesta risarcitoria ex art.433 CPP, l’istanza

14.12.2015

va ammessa - in linea di principio - anche se formulata in seconda

sede.

PC 1 ha chiesto un indennizzo di fr. 33'207.15 per i costi legali

provocati dal procedimento a carico di AP 1. Nella propria richiesta è

precisato che tale pretesa già tiene conto delle ripetibili riconosciute dalle

precedenti sedi giudiziarie.

Da considerare, tuttavia, è il fatto che con l’appello PC 1 ha

chiesto fr.5'000.- a titolo di indennità; è evidente che tale richiesta fa

riferimento ai costi legali legati alla procedura ricorsuale che non devono

quindi essere considerati (una seconda volta) nella quantificazione

dell’indennizzo relativo ai costi generali di patrocinio. Senonché nell’elenco

delle prestazioni allegato all’istanza 15.12.2015 si ritrovano 13 ore

riferibili alla fase di appello. Tali ore vanno dunque stralciate dal relativo

conteggio.

Inoltre, le prestazioni indicate in istanza si riferiscono

indistintamente a PC 1 e a PC 3, mentre l’indennità rivendicata è formulata

unicamente per conto di PC 1; infine la tariffa oraria di fr. 400.- /h

utilizzata nel conteggio prodotto non è applicabile nell’ambito della

valutazione delle “spese necessarie” (traduzione invero poco brillante di

“angemessene Entschädigung”, “juste indemnité”) per la quale appare corretto

tenere conto della tariffa ordinaria di fr. 280.-/h.

In conclusione, considerando l’esito del procedimento che ha

condotto a confermare il decreto di accusa originale per tre quarti,

considerando la necessità di stralciare il tempo dedicato all’appello, di

suddividere la pretesa siccome per metà relativa a PC 3 e di rivedere la

tariffa oraria applicata, questa Corte ammette un indennizzo relativamente a

30h pari a fr. 8’400.-, oltre a spese amministrative calcolate in applicazione

del 5% (fr. 420.-) e l’IVA (fr. 705.60) per complessivi fr. 9'525.60.

13.

Le

spese

Gli oneri procedurali di prima istanza vengono confermati, mentre

gli oneri del presente giudizio consistenti nella tassa di giustizia di CHF

3'000.- e nelle spese di CHF 200.- vanno suddivisi proporzionalmente: 3/4 a

carico di AP 1 e 1/4 a carico di PC 1, tenuto conto dell’esito degli appelli.

AP 1 rifonderà a PC 1 un’indennità ridotta di CHF 2'000.-

(duemila) per la procedura di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 352

e segg., 398 e segg., 406, 429 e segg. CPP,

28, 34, 42, 47 e 50 CP;

173, 177, 322 bis CP; nonché gli art. 3 e 23 LCSl;

e sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 433

CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di AP 1 è

respinto.

2. L’appello di PC 1, è

parzialmente accolto.

3. Di conseguenza,

ricordato che in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.1 per i

punti 1.1, 1.2 lett. a) e c) del decreto di accusa 4675/2012 del 18.10.2012, 4

e 5 della sentenza impugnata sono passati in giudicato,

3.1. AP 1 è dichiarato autore

colpevole di:

3.1.1. mancata

opposizione a una pubblicazione punibile

per avere intenzionalmente mancato in veste di direttore e

responsabile di “__________”:

di impedire la pubblicazione in “__________” di date 1.12.2011 (a

pagina 22), 9.12.2011 (a pagina 10), 14.12.2011 (a pagina 8), 15.12.2011 (a

pagina 12), 16.12.2011 (a pagina 13), 22.12.2011 (a pagina 25), 23.12.2011 (a

pagina 10), 18.01.2012 (a pagina 9) e 19.01.2012 (a pagina 9) di un sondaggio

dal titolo “la più grande M…accia doppo il Big Bang”, con cui

l’autore/gli autori non identificato/i ha/hanno offeso l’onore di PC 2

menzionandolo tra i partecipanti dello stesso;

3.1.2. ingiuria

per avere, a Lugano ed in altre località, nel febbraio 2012,

offeso l’onore dell’avv. PC 2 mediante un articolo da lui scritto ed apparso

sul __________ in data 16.02.2012 (alle pagine 12 e 13) indicante (a pag.1 “non

scriveremo più invasato lic.iur. PC 2”, e definendolo con l’epiteto “invasato”

(alle pagine 12 e 13)

e per avere, a Lugano e in altre imprecisate località, firmando e

pubblicando il 5/6.12.2011 sul sito __________ e il 07.12.2011 sul giornale __________

il pezzo riprodotto sub 1, offeso l’onore di PC 3, definendolo “gentaglia”

rispettivamente ritraendolo in un fotomontaggio con un coltello in mano e gli

indumenti sporchi di sangue;

3.1.3 diffamazione

per avere, in data 03.02.2012, comunicando con terzi, incolpato o

reso perlomeno sospetto di condotta disonorevole PC 4 e meglio, per avere a

Lugano ed in altre imprecisate località del Cantone Ticino, redatto e poi

pubblicato in data 03.02.2012, sul giornale “__________” l’articolo intitolato

“Mafia al Polo kulturale ?”, nel quale ha affermato, tra l’altro che:

“L’ing.

PC 4 coinvolto in un’indagie sulla ‘ndrangheta?”;

“L’ing.

PC 4 è dunque implicato in una complessa indagine che ha portato il GIP di

Milano a disporre la custodia in carcere di cinque cittadini italiani, tutti

indagati per associazione mafiosa”;

“I

rapporto tra Mister P (indagato per mafia) e l’ing. PC 4. Tra i cinque indagati

ve ne è uno in particolare che sembra particolarmente legato all’ing. PC 4.

Mister P, infatti aveva secondo il GIP la “precisa intenzione di proporre la

sostituzione del Consigliere M. con PC 4, al quale intende affidare l’incarico

di Direttore Generale e Responsabile Tecnico, così come si rileva da alcune

telefonate”;

“Dunque,

mentre la città di Lugano affidava alla __________ dell’ing.PC 4 l’appalto per

la costruzione del Polo Culturale, lo stesso PC 4 era implicato con personaggi

indagati per associazione mafiosa”;

e per avere, a Lugano e in altre imprecisate località, comunicando

con terzi, segnatamente firmando e pubblicando il più sotto riportato articolo

il 5/6.12.2011 sul sito __________ e il 07.12.2011 sul giornale __________,

incolpato o reso (perlomeno) sospetti PC 1 (società editrice del quotidiano __________)

e PC 3 (direttore della medesima testata) di condotta disonorevole o di fatti

che possono nuocere alla loro reputazione, in particolare d’essere i

responsabili del suicidio dell’avv. __________, avvenuto a Lugano il

4/5.12.2011, per effetto di un contributo giornalistico apparso sull’edizione

del 03.12.2011 del prefato foglio dal titolo “Soldi della mafia, avvocato di

Lugano”, nel quale detto legale veniva accostato ad una famiglia della

‘ndrangheta:

“__________un giornale di assassini ?

“In un

articolo dal titolo “Soldi della Mafia, avvocato di Lugano” pubblicato su __________

l’avv. B è stato dipinto come un affiliato alla mafia calabrese. In realtà era

stato emanato dalla Procura di Reggio Calabria (notoriamente poco affidabile)

solo un provvedimento di fermo. Questo grazie alle intercettazioni ad un famoso

‘ndranghetista (notoriamente molto affidabile!). L’avvocato B., non era nemmeno

indagato dunque, non ha retto la pressione mediatica de __________ e si è tolto

la vita domenica sera nella sua abitazione di Lugano. Questo è il giornalismo

assassino di PC 3 e accoliti. Altro che satira del _________. A meno che “pesce

rosso” o “leguleio” siano considerati gravi insulti. Ma oramai il moralismo di

certa gentaglia è arcinoto, si scandalizzano per gli annunci (legali) delle

prostitute e poi ammazzano la gente con il loro giornalismo “indipendente”.

Intanto L__________ di __________ avrebbe intenzione di licenziare PC 3 Sarebbe

ora ! Noi, intanto, abbiamo disdetto l’abbonamento a __________. E come noi

molti altri ticinesi, soprattutto nel Sottoceneri. 300 Franchi ben risparmiati

!

AP 1”.

3.1.4 ripetuta infrazione

contro la LF contro la concorrenza sleale

per avere, a Lugano e in altre località, mediante le pubblicazioni

degli articoli 5/6.12.2011 sul sito __________ e 7.12.2011 sul giornale “__________”

denigrato PC 1, società editrice del quotidiano __________ in particolare

sostenendo:

di avere disdetto l’abbonamento “come molti altri ticinesi”

a questo foglio, asseritamente reo d’aver indotto l’avv. __________ al suicidio

il 4/5.12.2011 per effetto dell’articolo pubblicato il 3.12.2011 dal titolo “Soldi

della mafia, avvocato di Lugano”, nel quale detto legale veniva accostato

ad una famiglia della ‘ndrangheta.

3.2. AP 1 è prosciolto

dall’imputazione di mancata opposizione a una pubblicazione punibile per i

punti 1.1, 1.2 lett. a), b), c) del decreto di accusa 4675/2012 del 18.10.2012

e del punto 3 del decreto di accusa 3917/2014 del 29.8.2014

3.3. AP 1 è condannato

3.3.1. alla pena pecuniaria di

90 (novanta) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) ciascuna per un totale

di CHF 8'100.- (ottomilacento).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni.

3.3.2. alla multa di CHF

1’500.- (millecinquecento);

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è

fissata in 17 (diciassette) giorni (art.106 cpv. 2 CP)

3.3.3. La tassa di giustizia

di fr. 650.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede per

complessivi fr. 900.- rimangono integralmente a carico del condannato.

4. L’istanza di

indennizzo 14.12.2015 di PC 1, è accolta limitatamente a fr. 9'525.60.

5. Gli oneri

processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

3'000.00

- altri disborsi fr.

200.00

fr.

3'200.00

sono posti per 1/4 a carico di PC 1 e

per il resto (3/4) a carico di AP 1, che rifonderà a PC 1 CHF 2'000.- quale

indennità ridotta di appello.

6. Intimazione a:

7. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.