17.2015.145
Presupposti per ammettere una ricusa. In casu istanza di ricusazione respinta
21 dicembre 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.144
17.2015.145
17.2015.166
Locarno
21 dicembre 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sulle istanze di ricusazione del
giudice CO 1
presentate il 14 e il 17 settembre 2015 nonché il 5 ottobre 2015 dall'
IS 1
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 26
agosto 2015, il procuratore pubblico __________ ha respinto un'istanza
probatoria presentata dall'avv. IS 1 nell'ambito di un procedimento penale
pendente nei suoi confronti per presunti reati patrimoniali commessi a danno di
terzi.
Con atto del 14 settembre 2015, l'avv. IS 1 ha presentato un reclamo contro la
predetta decisione, ma anche contro “la non decisione sulle istanze 10 febbraio
2015, 10 luglio 2015, 28 luglio 2015, 30 luglio 2015, 2 agosto 2015 e 3 agosto
2015”, “cum istanza di ricusazione del presidente avv. dr. iur.CO 1,
INC.2010.10322/bor”.
Fatti
B. Successivamente, con
atto del 17 settembre 2015, l'avv. IS 1 ha presentato un reclamo contro il
decreto di abbandono emanato il 27 agosto 2015 dal procuratore pubblico __________,
precisando, altresì, che la sua istanza di ricusazione del 14 settembre 2015
del presidente della Corte dei reclami penali, giudice CO 1 (doc. I, inc.
17.2015.145) era “parte integrante di questo atto”, e domandando la “riunione
con questa doglianza, conto tenuto che pure questo è riconducibile al medesimo
complesso dei fatti oggetti del procedimento sub incarto n. 2010.10322/bor”.
C. Con scritto del 23
settembre 2015, il presidente della Corte dei reclami CO 1 ha trasmesso a
questa Corte i citati reclami, escludendo, nel senso dell'art. 58 cpv. 2 CPP,
la “realizzazione di motivi di ricusa in capo al sottoscritto” e ritenendo “di
poter serenamente evadere i gravami” (doc. II, inc. 17.2015.144 e 145).
D. In seguito, nelle
osservazioni 5 ottobre 2015 – presentate a seguito della risposta 28 agosto
2015 del procuratore pubblico __________ “in tema di sua ricusazione” – l'avv. IS
1 ha nuovamente ricusato il presidente della Corte dei reclami penali, facendo riferimento
alla sua istanza del 14 settembre 2015 (doc. I, inc. 17.2015.145).
E. Il 22 ottobre 2015 il
presidente della Corte dei reclami penale, giudice CO 1, ha trasmesso a questa
Corte anche quest'ultimo scritto dell'avv. IS 1, escludendo, nel senso dell'art.
58 cpv. 2 CPP, la “realizzazione di motivi di ricusa in capo al sottoscritto” e
ritenendo “di poter serenamente evadere i gravami” (inc. 17.2015.166).
Considerandi
in diritto: 1. La Corte di appello e di
revisione penale è competente a decidere i casi di ricusazione concernenti la
giurisdizione di reclamo, senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente
(art. 59 cpv. 1 let. c CPP).
2.
Le tre istanze
dell'avv. IS 1 traggono origine dalla medesima vertenza, riguardano le stesse
parti, propongono la medesima motivazione e contengono la medesima richiesta di
giudizio, intesa all'accoglimento della domanda di ricusazione del giudice CO 1.
Per economia processuale si giustifica, pertanto, di trattare le tre domande con
un giudizio unico.
3.
La ricusazione è un
istituto procedurale strettamente connesso con il diritto di essere giudicati
da un giudice indipendente ed imparziale, riconosciuto dagli art. 6 § 1 CEDU,
14.
§ 1 Patto ONU II e 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 Cost. fed., disposti, tutti, che
tendono a garantire che sulla decisione non possano influire circostanze
estranee al processo, che potrebbero privare chi è chiamato a giudicare della
necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte, facendogli
perdere la qualità di “giusto mediatore” (sentenza del Tribunale federale 1P.813/2006
del 13 marzo 2007; Jean-François Egli, La garantie du juge indépendant et
impartial dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence
neuchâteloise, 1990, pag. 9; Verniory in: Commentaire romand CPP, Basilea 2011,
n. 4 ad art. 56 segg.).
L'art. 56 lett. f CPP
prevede che chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se, per vari
motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una
parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (sentenze
del Tribunale federale 6B_621/2011 del 19 dicembre 2011, consid. 2.2;
1B_415/2011 del 25 ottobre 2011, consid. 2.1). L'imparzialità soggettiva di un
magistrato è presunta sino a prova del contrario (DTF 136 III 605 consid.
3.2
; Schmid, Handbuch StPO, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n.
509.
ad art. 56).
Secondo costante
giurisprudenza, la ricusa riveste un carattere eccezionale e deve essere
ammessa solo in presenza di ragioni gravi e oggettive che permettono di
dubitare dell'imparzialità del giudice. Per fondare il legittimo sospetto non è
sufficiente la semplice affermazione di parzialità fondata su sentimenti
soggettivi di una parte, ma è richiesta la parvenza di motivi seri e
comprovati. In definitiva, l'imparzialità dev'essere valutata sia secondo un processo
soggettivo, al fine di determinare il pensiero interiore della persona che
partecipa alla decisione in una situazione specifica, sia secondo un
procedimento oggettivo, che consiste nel ricercare se questa persona offre le
necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Sotto
questo profilo occorre considerare non soltanto le circostanze che danno l'apparenza
di parzialità e pregiudizio, ma anche gli aspetti di carattere funzionale e
organizzativo (DTF 134 I 238 consid. 2.1, 117 Ia 408 consid. 2a, 116 Ia 14
consid. 4; Mini in: Commentario CPP, 2010 Zurigo, n. 10 ad art. 56 lett. b CPP;
Verniory in: Commentaire romand CPP, Basilea 2011, n. 5 segg. ad art. 56).
4.
L'istante ha
postulato la ricusazione del presidente della Corte dei reclami penali, giudice
CO 1, adducendo i seguenti motivi:
“La scrivente legale è costretta a ricusare il
Presidente della Corte dei reclami penali (di seguito CRP) che in questi lunghi
e tanti, troppi a dire il vero, anni (…) ha mostrato nei di lei confronti
un’innegabile ostilità, se non acredine, autentico sprezzo della sua dignità
professionale e personale, quantomeno mancanza di sensibilità, favorendo sempre
e puntualmente le sue controparti. Mai una sola volta che la sottoscritta abbia
avuto accolta una singola doglianza”.
(…)
Chi scrive non può nascondere di avvertire lo stantio odore di massoneria pure
che potrebbe condizionare anche il Presidente. Il che è inaccettabile. Trattasi
di decine e decine di decisioni che il Presidente CO 1 è stato chiamato ad
emanare in questi lunghi 6 anni di persecuzione violenta e calunniosa e
infamante posta in essere dai noti 3 riciclatori e i loro avvocati promossi da __________
e sponsorizzati da __________ con il PP __________ manifestamente colluso,
tutte respinte con malcelata illegalità e godimento da parte del Giudice
Presidente avv. CO 1. Che ha sempre giocato in squadra con gli avversari e
nemici della sottoscritta ed ha preso decisioni per favorire loro e per
danneggiare chi scrive. E questo incartamento straripa di prove di difetto di
terzietà ed indipendenza in capo al Presidente, ovvero della sua partigianeria
in favore della potente multipla controparte di chi scrive” (reclamo, pag. 2).
5.
In realtà, il mero
fatto che il magistrato interessato abbia, in passato, respinto diverse
doglianze promosse dall'istante non basta per fondare né una parvenza di
imparzialità, né tantomeno un obbligo di ricusazione (DTF 129 III 445 consid.
4.2.2
).
Non destinato a miglior
sorte è il lamentato “difetto di terzietà ed indipendenza”, ritenuto che le
critiche di “stantio odore di massoneria” così come di “partigianeria in favore
della potente multipla controparte” sono generiche e, comunque, insufficienti a
legittimare una decisione di ricusazione.
Per il resto, quando non trascende nello sfogo personale, l'istante si limita a
proporre sue impressioni, che non trovano alcun riscontro in circostanze
concrete, e che, quindi, non consentono di dedurre l'esistenza, in capo al
magistrato ricusato e nel caso in esame, di circostanze obiettivamente idonee a
suscitare l'apparenza di prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità.
6.
In definitiva, la
domanda di ricusazione va respinta per carenza di circostanze suscettibili, già
a uno sguardo di mera apparenza, di mettere in dubbio l'imparzialità del magistrato
ricusato.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Le istanze di ricusazione del
giudice CO 1 sono respinte.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 300.–, sono poste a carico
dell'avv. IS 1.
3. Notificazione a:
4. Comunicazione a:
–
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.