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Decisione

17.2015.145

Presupposti per ammettere una ricusa. In casu istanza di ricusazione respinta

21 dicembre 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Successivamente, con

atto del 17 settembre 2015, l'avv. IS 1 ha presentato un reclamo contro il

decreto di abbandono emanato il 27 agosto 2015 dal procuratore pubblico __________,

precisando, altresì, che la sua istanza di ricusazione del 14 settembre 2015

del presidente della Corte dei reclami penali, giudice CO 1 (doc. I, inc.

17.2015.145) era “parte integrante di questo atto”, e domandando la “riunione

con questa doglianza, conto tenuto che pure questo è riconducibile al medesimo

complesso dei fatti oggetti del procedimento sub incarto n. 2010.10322/bor”.

C. Con scritto del 23

settembre 2015, il presidente della Corte dei reclami CO 1 ha trasmesso a

questa Corte i citati reclami, escludendo, nel senso dell'art. 58 cpv. 2 CPP,

la “realizzazione di motivi di ricusa in capo al sottoscritto” e ritenendo “di

poter serenamente evadere i gravami” (doc. II, inc. 17.2015.144 e 145).

D. In seguito, nelle

osservazioni 5 ottobre 2015 – presentate a seguito della risposta 28 agosto

2015 del procuratore pubblico __________ “in tema di sua ricusazione” – l'avv. IS

1 ha nuovamente ricusato il presidente della Corte dei reclami penali, facendo riferimento

alla sua istanza del 14 settembre 2015 (doc. I, inc. 17.2015.145).

E. Il 22 ottobre 2015 il

presidente della Corte dei reclami penale, giudice CO 1, ha trasmesso a questa

Corte anche quest'ultimo scritto dell'avv. IS 1, escludendo, nel senso dell'art.

58 cpv. 2 CPP, la “realizzazione di motivi di ricusa in capo al sottoscritto” e

ritenendo “di poter serenamente evadere i gravami” (inc. 17.2015.166).

Considerandi

in diritto: 1. La Corte di appello e di

revisione penale è competente a decidere i casi di ricusazione concernenti la

giurisdizione di reclamo, senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente

(art. 59 cpv. 1 let. c CPP).

2.

Le tre istanze

dell'avv. IS 1 traggono origine dalla medesima vertenza, riguardano le stesse

parti, propongono la medesima motivazione e contengono la medesima richiesta di

giudizio, intesa all'accoglimento della domanda di ricusazione del giudice CO 1.

Per economia processuale si giustifica, pertanto, di trattare le tre domande con

un giudizio unico.

3.

La ricusazione è un

istituto procedurale strettamente connesso con il diritto di essere giudicati

da un giudice indipendente ed imparziale, riconosciuto dagli art. 6 § 1 CEDU,

14.

§ 1 Patto ONU II e 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 Cost. fed., disposti, tutti, che

tendono a garantire che sulla decisione non possano influire circostanze

estranee al processo, che potrebbero privare chi è chiamato a giudicare della

necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte, facendogli

perdere la qualità di “giusto mediatore” (sentenza del Tribunale federale 1P.813/2006

del 13 marzo 2007; Jean-François Egli, La garantie du juge indépendant et

impartial dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence

neuchâteloise, 1990, pag. 9; Verniory in: Commentaire romand CPP, Basilea 2011,

n. 4 ad art. 56 segg.).

L'art. 56 lett. f CPP

prevede che chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se, per vari

motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una

parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (sentenze

del Tribunale federale 6B_621/2011 del 19 dicembre 2011, consid. 2.2;

1B_415/2011 del 25 ottobre 2011, consid. 2.1). L'imparzialità soggettiva di un

magistrato è presunta sino a prova del contrario (DTF 136 III 605 consid.

3.2

; Schmid, Handbuch StPO, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n.

509.

ad art. 56).

Secondo costante

giurisprudenza, la ricusa riveste un carattere eccezionale e deve essere

ammessa solo in presenza di ragioni gravi e oggettive che permettono di

dubitare dell'imparzialità del giudice. Per fondare il legittimo sospetto non è

sufficiente la semplice affermazione di parzialità fondata su sentimenti

soggettivi di una parte, ma è richiesta la parvenza di motivi seri e

comprovati. In definitiva, l'imparzialità dev'essere valutata sia secondo un processo

soggettivo, al fine di determinare il pensiero interiore della persona che

partecipa alla decisione in una situazione specifica, sia secondo un

procedimento oggettivo, che consiste nel ricercare se questa persona offre le

necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Sotto

questo profilo occorre considerare non soltanto le circostanze che danno l'apparenza

di parzialità e pregiudizio, ma anche gli aspetti di carattere funzionale e

organizzativo (DTF 134 I 238 consid. 2.1, 117 Ia 408 consid. 2a, 116 Ia 14

consid. 4; Mini in: Commentario CPP, 2010 Zurigo, n. 10 ad art. 56 lett. b CPP;

Verniory in: Commentaire romand CPP, Basilea 2011, n. 5 segg. ad art. 56).

4.

L'istante ha

postulato la ricusazione del presidente della Corte dei reclami penali, giudice

CO 1, adducendo i seguenti motivi:

“La scrivente legale è costretta a ricusare il

Presidente della Corte dei reclami penali (di seguito CRP) che in questi lunghi

e tanti, troppi a dire il vero, anni (…) ha mostrato nei di lei confronti

un’innegabile ostilità, se non acredine, autentico sprezzo della sua dignità

professionale e personale, quantomeno mancanza di sensibilità, favorendo sempre

e puntualmente le sue controparti. Mai una sola volta che la sottoscritta abbia

avuto accolta una singola doglianza”.

(…)

Chi scrive non può nascondere di avvertire lo stantio odore di massoneria pure

che potrebbe condizionare anche il Presidente. Il che è inaccettabile. Trattasi

di decine e decine di decisioni che il Presidente CO 1 è stato chiamato ad

emanare in questi lunghi 6 anni di persecuzione violenta e calunniosa e

infamante posta in essere dai noti 3 riciclatori e i loro avvocati promossi da __________

e sponsorizzati da __________ con il PP __________ manifestamente colluso,

tutte respinte con malcelata illegalità e godimento da parte del Giudice

Presidente avv. CO 1. Che ha sempre giocato in squadra con gli avversari e

nemici della sottoscritta ed ha preso decisioni per favorire loro e per

danneggiare chi scrive. E questo incartamento straripa di prove di difetto di

terzietà ed indipendenza in capo al Presidente, ovvero della sua partigianeria

in favore della potente multipla controparte di chi scrive” (reclamo, pag. 2).

5.

In realtà, il mero

fatto che il magistrato interessato abbia, in passato, respinto diverse

doglianze promosse dall'istante non basta per fondare né una parvenza di

imparzialità, né tantomeno un obbligo di ricusazione (DTF 129 III 445 consid.

4.2.2

).

Non destinato a miglior

sorte è il lamentato “difetto di terzietà ed indipendenza”, ritenuto che le

critiche di “stantio odore di massoneria” così come di “partigianeria in favore

della potente multipla controparte” sono generiche e, comunque, insufficienti a

legittimare una decisione di ricusazione.

Per il resto, quando non trascende nello sfogo personale, l'istante si limita a

proporre sue impressioni, che non trovano alcun riscontro in circostanze

concrete, e che, quindi, non consentono di dedurre l'esistenza, in capo al

magistrato ricusato e nel caso in esame, di circostanze obiettivamente idonee a

suscitare l'apparenza di prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità.

6.

In definitiva, la

domanda di ricusazione va respinta per carenza di circostanze suscettibili, già

a uno sguardo di mera apparenza, di mettere in dubbio l'imparzialità del magistrato

ricusato.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Le istanze di ricusazione del

giudice CO 1 sono respinte.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 300.–, sono poste a carico

dell'avv. IS 1.

3. Notificazione a:

4. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.