17.2015.146
Defnizione di lesione grave ai sensi dell'art. 122 CP. Concorso tra tentate lesioni gravi commesse per dolo eventuale, infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro e infrazione alla Legge fe
31 maggio 2016Italiano58 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.146
Locarno
31 maggio 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente,
Ilario Bernasconi e Matteo Galante
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 30 giugno 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
In
carcerazione preventiva dal 25 giugno 2014 al 22 novembre 2014 (90 giorni)
contro la sentenza emanata il
25 giugno 2015 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta
intimata il 23 settembre 2015) nei suoi confronti ed in quelli di IM 1 (detto
__________), IM 2 (detto __________), IM 3 e IM 4
richiamata la dichiarazione di appello 13 ottobre 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con AA 29/2015 del 17 marzo 2015, il procuratore pubblico ha promosso
l’accusa nei confronti di AP 1, IM 1 (detto __________), IM 2 (detto __________),
IM 3 e IM 4 per vari reati, e meglio:
“A. IM 1 in parziale correità con IM 2 e IM 4
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter
mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e
meglio,
per avere,
senza essere
autorizzato,
nel periodo
dall’estate 2013 al 13.08.2014,
a Locarno e
in altre imprecisate località,
·
alienato personalmente e con la
correità di IM 2 e di IM 4, a terze persone un imprecisato quantitativo di
cocaina, ma almeno 587 grammi,
·
detenuto, a scopo di alienazione a
terzi, il 13.08.2014, presso il domicilio della compagna IM 4 84,55 grammi di
cocaina con un grado di purezza (tra il 13.2 % e il 15.4%);
Fatti
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett.
c) e d) LStup;
B. IM 1
2. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter
mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e
meglio,
2.1. per
avere, senza essere autorizzato,
agendo con la
correità di __________ e __________, tra Santo Domingo e Bellinzona,
nel periodo
dal 28.08.2012 al 13.09.2012,
organizzato e
quindi importato, per via postale, in Svizzera, a Bellinzona all’indirizzo di __________,
272.05 grammi di cocaina (purezza tra il 67.9%, 66.7% e il 69.2%), prodigandosi
il giorno del fermo di __________, avvenuto il 13.09.2012, a far sparire
telefono e scheda sim in uso a quest’ultimo;
2.2. nel periodo dal luglio 2012
all’agosto 2012, a Santo Domingo, senza essere autorizzato, fatto preparativi
per importare in Svizzera un imprecisato quantitativo di cocaina,
e meglio,
nel mentre __________
trascorreva una vacanza a Santo Domingo, preso contatto con quest’ultima
proponendole di trasportare al suo rientro in Ticino, occultandolo sulla sua
persona, un imprecisato quantitativo di cocaina, dietro compenso di EUR
7'000.00, illecito da quest’ultima rifiutato;
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti: dagli art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett.
b) e g) LStup;
C. IM 4 in correità
con IM 1, e in parziale correità IM 2
3. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere
direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio,
per avere,
senza essere autorizzata, a Locarno, e altre imprecisate località, nel periodo
dall’aprile 2014 al 13.08.2014,
·
alienato a terze persone, con la
correità di IM 1 e di IM 2, un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno
110 grammi,
·
detenuto al proprio domicilio, in
data 13.08.2014, a scopo di alienazione a terzi, agendo con la correità di IM 1,
84.55 grammi di cocaina (con un grado di purezza tra il 13.2% e il 15.4%);
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti: dagli art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett.
c) e d) LStup;
D. IM 2
4.
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, in correità con IM 1 e in
parziale correità con IM 4
siccome
riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere
direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio,
per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo dal dicembre 2013 al 13.08.2014, a
Locarno e in altre imprecisate località,
·
alienato a terze persone 250
grammi di cocaina,
·
detenuto a scopo di vendita, 4
grammi di cocaina, di cui 2 grammi previamente gettati nel timore di un
controllo di Polizia e 2 grammi sequestrati al momento del fermo,
stupefacente
interamente ricevuto dal fratello IM 1, o direttamente o per mano di IM 4;
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti: art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. c) e
d) LStup;
5. riciclaggio
per avere,
a Locarno,
nel periodo luglio 2014 sino al giorno 13.08.2014
compiuto atti
suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da
un crimine,
e meglio
inviato all’estero, mediante apposite agenzie, complessivi CHF 2'750.00,
sapendoli provento della sua attività così come descritta al punto D.4 del
presente AA;
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: art. 305 bis cpv. 1 CP;
6. esposizione
a pericolo della vita altrui
per avere,
a Locarno, in
data 20.06.2014,
messo senza
scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, in specie di AP 1,
e meglio,
IM 2, vedendo
AP 1 che inseguiva il fratello IM 1 all’interno del bar Locarno e lanciava
contro di lui un bicchiere, senza colpirlo, prendeva dalla sua postazione quale
DJ una pistola e, dopo aver fatto il movimento di carica, rincorreva AP 1, che
scappava impugnando un coltello a farfalla e tentando di rifugiarsi all’interno
del bar __________ (detto bar dei portoghesi) senza riuscirci, venendo quindi
raggiunto da IM 2, che gli puntava l’arma carica all’altezza dell’addome,
interrompendosi nel suo agire per l’intervento del fratello IM 1, che lo
avvisava della possibile presenza di videocamere, e gettava una bottiglia
contro AP 1, dandosi quindi i fratelli __________ alla fuga, nascondendo poi
una pistola giocattolo, a valere quale alibi, facendola rinvenire alla Polizia;
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: art. 129 CP;
7. infrazione
alla LF sulle armi
per avere,
nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui al punto D.6 del presente AA, portato su
di sé una pistola carica senza essere al beneficio del richiesto porto d’armi,
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: art. 33 cpv. 1 lett. a LArm;
8. infrazione
alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale e attività lucrativa abusiva)
8.1. soggiorno
illegale
per avere, a
Locarno,
nel periodo
da metà agosto 2013 al 13.8.2014, soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché
privo del richiesto permesso;
8.2. per
avere,
nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 8.1. del presente AA,
esercitato attività lucrativa come DJ senza il richiesto permesso;
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti: dagli art. 115 cifra 1 lett. b e c LStr;
E.
9. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere
autorizzato,
nel periodo
dall’autunno/dicembre 2012 al 13.8.2014,
a Locarno e
in altre imprecisate località,
alienato a
terze persone almeno 153.1 grammi di cocaina;
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’ art. 19 cpv. 1 lett. c LStup
10. infrazione
alla LF sugli stranieri
per avere,
a Locarno, da
giugno 2014 al 13.8.2014,
soggiornato
illegalmente in Svizzera, nel locarnese, senza essere al beneficio del
richiesto permesso di soggiorno;
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’ art. 115 cifra 1 lett. b LStr
F. AP 1
11. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere
direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio,
per avere, a
Locarno e in altre imprecisate località,
nel periodo
dal novembre 2013 al 25.6.2014,
·
alienato a terze persone un
imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 244.38 grammi di cocaina;
·
detenuto l’11.2.2014, a scopo di
alienazione a terzi 4.7 grammi di cocaina;
·
detenuto il 20.6.2014, a scopo di
alienazione a terzi, 4.22 grammi di cocaina (con una purezza 23%);
·
detenuto il 25.6.2014, a scopo di
alienazione a terzi, 11.7 grammi di cocaina (con una purezza tra 21% in
relazione a 9.92 grammi e con una purezza 11% in relazione a 0.54 grammi)
stupefacente
ricevuto dal fratello IM 1, da IM 2, da IM 4 e da IM 3
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti: art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. c) e
d) LStup;
12. tentate
lesioni gravi
per avere,
il 19.6.2014,
a Muralto, presso la discoteca ______,
dopo un
alterco fisico con IM 2,
colpendo IM 1
in regione addominale a mano di un coltello svizzero con lama della lunghezza
di circa 6 cm,
tentato di
cagionargli una grave lesione, che per lo spessore dell’adipe del soggetto, con
lama affondata, avrebbe potuto interessare anche se superficialmente la lesione
degli organi sottostanti potendo mettere con ciò in pericolo la sua vita,
non
riuscendovi e cagionandogli quindi una lesione interessante unicamente gli
strati epidermici della lunghezza di circa 1 cm, come descritto dalla perizia
medico legale in atti;
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’art. 122 CP richiamato l’art. 22 cpv. 1 CP;
13. riciclaggio
per avere,
a Locarno,
nel periodo dal marzo 2014 al 25.6.2014,
compiuto atti
suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provengano da
un crimine,
e meglio
inviato all’estero, mediante apposite agenzie, complessivi CHF 409.00,
sapendoli provento della sua attività così come descritta al punto F.11 del presente
AA;
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’art. 305 bis cpv. 1 CP;
14. infrazione
alla LF sulle armi
per avere,
a Locarno, in
data 20.6.2014, portato su di sé un coltello a farfalla senza essere al
beneficio della necessaria autorizzazione;
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’art. 33 cpv. 1 LArm;
15. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere
autorizzato,
a Locarno e
in altre imprecisate località,
nel periodo
dal novembre 2013 al 25.6.2014,
personalmente
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 30 grammi
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’art. 19a cpv. 1 LStup;
Con
sentenza 25 giugno 2015, la Corte delle assise criminali, ha prosciolto IM 1
dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per i fatti
di cui al punto n. B.2. AA, e prosciolto IM 2 dalle imputazioni di esposizione
a pericolo della vita altrui e infrazione alla LF sulle armi di cui ai punti n.
D.6. e D.7. AA. Per il resto le richieste di condanna sono state in sostanza
accolte, ritenuto che i quantitativi di stupefacente oggetto di reato sono
stati in parte ridimensionati. Per quanto qui ci concerne, il dispositivo di
condanna a carico dell’appellante è pertanto stato così fissato:
“5. AP 1 è
autore colpevole di:
5.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter
mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
nel periodo
compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno 2014, a Locarno e in
altre imprecisate località,
senza essere
autorizzato, alienato a terze persone 244.38 grammi di cocaina, nonché
detenuto, a scopo di alienazione a terzi, in data 11 febbraio 2014 4.7 grammi
di cocaina, in data 20 giugno 2014 4.22 grammi di cocaina (con un grado di
purezza del 23%) e in data 25 giugno 2014 11.7 grammi di cocaina (con un grado
di purezza tra il 21% in relazione a 9.92 grammi e l’11% in relazione a 0.54
grammi), stupefacente ricevuto da IM 1, IM 2, IM 4 e IM 3;
5.2. tentate
lesioni gravi
per avere,
in data 19
giugno 2014, presso la discoteca __________ di __________,
dopo un
alterco fisico con IM 2, colpendo IM 1 in regione addominale a mano di un
coltello svizzero con la lama della lunghezza di ca. 6 cm, tentato di
cagionargli una grave lesione, che con lama affondata, avrebbe potuto
interessare superficialmente la lesione degli organi sottostanti potendo
mettere con ciò in pericolo la sua vita, non riuscendovi e cagionandogli una
lesione interessante unicamente gli strati epidermici della lunghezza di circa
1 cm, come descritto dalla perizia medico legale in atti;
5.3. riciclaggio
per avere,
nel periodo
compreso tra il mese di marzo 2014 ed il 25 giugno 2014, a Locarno,
compiuto atti
suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da
un crimine,
e meglio
inviato all’estero, mediante apposite agenzie, complessivi CHF 409.00,
sapendoli provento della sua attività così come descritta al punto 5.1 del
presente dispositivo;
5.4. infrazione
alla LF sulle armi
per avere,
in data 20
giugno 2014, portato su di sé un coltello a farfalla senza essere al beneficio
della necessaria autorizzazione;
5.5. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo
compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno 2014, a Locarno e in
altre imprecisate località,
senza essere
autorizzato, consumato 30 grammi di cocaina;
e meglio come
descritto nell’atto d’accusa.”
IM 1 è stato così
condannato alla pena detentiva di 32 mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, sospesa in ragione di 21 mesi, con un periodo di prova di due anni, e
per il resto da espiare.
IM
4 è stata condannata
alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di due anni.
IM
Considerandi
2.
è stato condannato alla pena detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 13 mesi, con un
periodo di prova di due anni, e per il resto da espiare.
IM
3.
è stato condannato alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, da espiare. Nel contempo è stato per lui ordinato il
ripristino dell’esecuzione della pena detentiva di 11 mesi pronunciata con
sentenza della Corte delle assise criminali di Lugano il 15 novembre 2011.
AP
1.
è stato condannato alla pena detentiva di 30 mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto ed alla multa di fr. 200.-. L’esecuzione della pena
detentiva è stata sospesa in ragione di 24 mesi, con un periodo di prova di due
anni, e per il resto è da espiare.
Sugli importi di denaro
sequestrati è stato mantenuto il sequestro conservativo a copertura di tassa e
spese di giustizia.
A
favore dell’avente diritto, è stato ordinato il dissequestro della cauzione di
fr. 1'010.- prestata a vantaggio di IM 4.
Per
lo stupefacente sequestrato è stata ordinata la confisca e la distruzione, così
come di tutti gli altri oggetti sotto analoga misura, ad eccezione di un
passaporto annullato e della documentazione cartacea, dissequestrati a favore
degli aventi diritto.
Oltre
alle tassazioni delle note dei patrocinatori d’ufficio degli imputati, è stato
stabilito, per quanto ci concerne, che pure le spese per la difesa del qui
appellante sono sostenute dallo Stato. La nota professionale del suo difensore
è stata approvata per fr. 27'761.40, anticipati dallo Stato. Tale importo dovrà
comunque sia essere risarcito all’Ente pubblico da AP 1 non appena ne avrà la
possibilità, art. 135 cpv. 4 CP.
preso atto che - contro la sentenza della Corte
delle assise criminali, solo IM 1, IM 3 e AP 1 hanno interposto appello con
tempestivo annuncio.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, IM 1 e
IM 3 non hanno confermato la loro intenzione di impugnare la condanna, cosa che
invece ha fatto AP 1 con dichiarazione di appello 13 ottobre 2015, con cui ha precisato
di impugnare i dispositivi n. 5.1., 5.2., 8.5.1., 8.5.3. e 12, chiedendo di
essere riconosciuto autore colpevole di infrazione semplice alla LStup, tentate
lesioni semplici, riciclaggio di denaro, infrazione alla LStup e alla LArm e
condannato ad una pena interamente sospesa che non superi i 18 mesi.
Contestati sono:
·
infrazione aggravata alla LStup: considerata la purezza del 10%
dello stupefacente , il quantitativo alienato è inferiore ai 18 g di sostanza
pura, sicché egli deve essere prosciolto da tale accusa e condannato per
infrazione semplice alla LStup, art. 19 cpv. 1 LStup;
·
lesioni gravi: tenuto conto che il prevenuto ha dichiarato di
aver usato l’arma, piccola e fragile, solo per difendersi e di non aver avuto
intenzione di uccidere o ferire gravemente la vittima, tenuto conto della
perizia medica che attesta l’esistenza di una “lesione superficiale lineare
discromica, interessante unicamente gli strati epidermici superficiali della
lunghezza complessiva di 1 cm” e che “le lesioni appaiono comunque
superficiali e quindi non comportanti né un pericolo di vita per il soggetto né
qualsivoglia postumo rilevante. Non si evidenziano dunque, in concreto, lesioni
penalmente rilevanti” e tenuto conto che dal referto del medico legale
emerge pure che il coltello in questione, neppure se utilizzato
perpendicolarmente, avrebbe potuto provocare ferite letali, si impone il
proscioglimento da tale accusa e la condanna per lesioni semplici;
·
commisurazione della pena: in base alle derubricazioni dei reati
come esposto nei punti precedenti, si impone per l’appellante una riduzione
della pena, da sospendere integralmente.
Gli
altri dispositivi di condanna e meglio quelli relativi al riciclaggio di denaro
(n. 5.3.), all’infrazione alla LArm (n. 5.4.) e alla contravvenzione, sono
passati incontestati in giudicato.
- non essendo state
inoltrate nuove istanze probatorie, con ordinanza del 16 settembre 2015, la
presidente della Corte ha chiesto alle parti di comunicare il loro eventuale
consenso allo svolgimento dell’appello in procedura scritta. Mentre il
procuratore pubblico ha aderito alla proposta, l’imputato l’ha rifiutata;
esperito il pubblico dibattimento il
3.
maggio 2016 durante il quale:
- il PP ha invocato la
conferma della sentenza impugnata, illustrando in dettaglio di quali atti e
quali omissioni si è reso colpevole l’imputato. In merito alla pena ed in modo
specifico con riferimento ad una sua riduzione con concessione della
sospensione condizionale completa, ha dichiarato di non opporvisi e di
rimettersi al prudente giudizio della Corte;
-
l’avv. DI 1, difensore di AP 1, ha chiesto la derubricazione del reato di
tentate lesioni gravi a lesioni semplici commesse con oggetto pericoloso (art.
123.
cifra 2 CP) ed, inoltre, una riduzione della pena detentiva inflitta al suo
assistito che va contenuta in 18 mesi, interamente sospesi, anche in
considerazione della collaborazione fornita in corso d’inchiesta ed il percorso
personale e lavorativo da egli intrapreso dopo i fatti oggetto del presente
procedimento. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili della sede
d’appello.
ritenuto
L’accusato
1.
Sulla
persona dell’imputato è sufficiente rimandare in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP
a quanto scritto al proposito nella sentenza impugnata (consid. 10
segg. pag. 24 segg.).
Per quanto qui di
rilievo, si ricorda che egli è nato a __________, in Repubblica Dominicana, ove
ha frequentato con pessimo successo le scuole dell’obbligo, senza neppure
imparare a leggere e scrivere. Ancora oggi egli è analfabeta, ma come
specificato in appello, sta ora cercando di colmare la lacuna con corsi
specifici.
Dopo varie esperienze
lavorative, ha fatto l’animatore, professione che gli ha permesso di conoscere,
a 19 anni, una donna Svizzera in vacanza a Santo Domingo, di sposarla e
trasferirsi nel nostro Paese. Da lei ha avuto due figli: __________ (__________)
e __________ (__________). Il matrimonio è durato 5 anni e attualmente i due
bambini vivono con la madre __________, la nonna ed un fratellastro nel __________.
Ad
inizio 2014 si è risposato, a Santo Domingo, con una connazionale che vive in
Italia. Anche questo matrimonio è nel frattempo terminato e la procedura di
divorzio, pure avviata nell’isola caraibica, è in fase di conclusione.
Attualmente,
come risulta da MOVPOP, egli convive con la nuova compagna, __________, a __________.
In
Svizzera, il prevenuto ha lavorato per 4 anni come cuoco nel grotto della suocera
a __________. In seguito, per circa un anno, ha trovato un impiego al cantiere
Alptransit di __________ come aiuto cuoco, per poi trasferirsi al ristorante __________
di __________, ove è rimasto 8 mesi. A dicembre 2013 è stato ammesso al
beneficio delle indennità di disoccupazione.
Come
aiuto cuoco guadagnava fr. 3'200.- mensili.
Da
quel momento non ha più lavorato ed ha potuto vivere con i contributi, prima
(sino a gennaio 2015 circa), e grazie all’aiuto della sua compagna ed a quello
della madre dei suoi figli, con la quale ha ancora un buon rapporto, poi.
Proprio
a ridosso del processo d’appello è riuscito a concludere un contratto di
collaborazione quale ausiliario di cucina senza attestato federale, per un
periodo di prova di tre mesi, dal 1. maggio 2016 al 31 luglio 2016. Dal
certificato prodotto risulta tuttavia che non si tratterebbe di un impiego
regolare, come lasciato invece intendere, ma solo su chiamata per rimpiazzi
(doc. CARP X).
Già
prima di venire in Svizzera, AP 1 consumava cocaina. Con il primo matrimonio
ha, a suo dire, smesso per 4 anni. Poi le difficoltà famigliari e
professionali, sommate alla frequentazione dei connazionali e delle feste
latine lo hanno portato, sempre a suo dire, a riprendere. Il consumo è durato
sino al giorno del suo arresto. Da allora in poi egli non ha più fatto uso di
stupefacenti e non ha più avuto problemi con la giustizia.
Non
ha precedenti penali (AI 15, INC.2014.5556).
I fatti
2.
Le indagini a carico
di AP 1 hanno avuto inizio con il suo interrogatorio del 20 giugno 2014 a
seguito di un litigio, o preteso tale, tra lui e fratelli IM 1 e IM 2, in
occasione del quale egli ha dichiarato che quest’ultimo gli avrebbe puntato
contro una pistola carica.
Il
nome di AP 1 era tuttavia già noto alla polizia in quanto era stato fatto
nell’ambito di un’operazione antidroga denominata “White”.
Non
essendo qui necessario addentrarsi ulteriormente negli antefatti, basta
ricordare che al termine dell’inchiesta e in occasione del processo di primo
grado, nella loro sostanza, i fatti indicati nell’atto d’accusa sono stati
riconosciuti dall’appellante (verbale di interrogatorio degli imputati,
allegato al verb. dib. TPC, pag. 13 seg.; MP 19 agosto 2014, AI 71; PP 22
agosto 2014, AI 74; MP 27 agosto 2014, AI 75; MP 27 agosto 2014, AI 76).
Egli ha quindi confessato di aver alienato 244.38 g di cocaina e
di averne detenuto 20.62 g (punto n. 11 AA), di avere inviato all’estero fr.
409.00
sapendo che questo denaro era provento di reato (punto n. 13 AA), di
aver portato con sé un coltello a farfalla senza autorizzazione il 20 giugno
2014.
(punto n. 14 AA) e di aver consumato almeno 30 g di cocaina tra novembre
2013.
e il 25 aprile 2014 (punto n. 15 AA).
Anche
i fatti del 19 giugno 2014, nella loro sostanza, sono stati riconosciuti da AP
1, sia durante l’inchiesta (MP 11 settembre 2014, AI 88, pag. 2), sia al
processo di prime cure (verbale di interrogatorio degli imputati, allegato al
verb. dib. TPC, pag. 13 seg.), sia a quello di appello (ver. dib. d’appello,
pag. 3). In sostanza egli ha spiegato che quella sera, nei bagni della
discoteca __________ ha avuto un diverbio con IM 2 (detto __________) che lo
accusava di volergli portare via un cliente (di cocaina). Nel corso della
discussione __________ gli ha dato una spinta alla spalla e lui ha risposto con
un pugno al petto, nel tirare il quale è poi caduto, ferendosi leggermente. Nel
frattempo __________ se ne era andato. L’imputato è quindi uscito di corsa dai
bagni per raggiungerlo e, nel tragitto, ha estratto dalla tasca il suo
coltellino, aprendolo. Fuori, si è trovato di fronte il fratello
dell’antagonista, IM 1 (detto __________), al quale ha chiesto “dove è tuo
fratello?”, tirandogli nel contempo, proditoriamente, allungando il braccio
e senza guardare, una coltellata all’addome. A quel punto __________ è
indietreggiato, mentre lui ha continuato la sua corsa verso l’esterno del
locale, dove pensava fosse fuggito __________. Non trovandolo, ha deciso di
tornare nuovamente di sotto, nel locale, ma è stato bloccato dall’addetto alla
sicurezza con lo spray al pepe. A quel punto ha preso il taxi ed è rientrato a
casa.
L’accusato
ha sostenuto di aver colpito __________ perché a causa del litigio appena avuto
era agitato, arrabbiato e perché voleva difendersi, negando comunque di aver
avuto l’intenzione di ucciderlo o cagionargli lesioni gravi (verbale di
interrogatorio degli imputati, allegato al verb. dib. TPC, pag. 13; verb. dib.
d’appello, pag. 3).
L’appello
3.
Come anticipato, pur
non essendo contestati, di per sé, gli eventi, sono per contro criticate le
qualifiche giuridiche date dalla Corte di prime cure a questi atti.
Inizialmente l’appellante
ha chiesto di considerare il traffico di stupefacenti come infrazione semplice
alla LStup non essendo, erroneamente, stato effettuato un calcolo della
sostanza pura ed essendo i quantitativi indicati nell’AA troppo elevati. Al
processo, il difensore ha quanto meno dichiarato di non più confutare i
quantitativi in quanto tali, ma solo che a far stato deve essere la sostanza
pura e non quella lavorata.
Sull’altro fronte, il prevenuto ha chiesto che l’accoltellamento
venga riconosciuto essere nei limiti del reato di lesioni semplici commesse con
oggetto pericoloso.
Tentate
lesioni gravi o lesioni semplici con oggetto pericoloso?
4.
Come
visto, l’appellante chiede la derubricazione delle accuse da tentate lesioni
gravi in lesioni semplici commesse con un oggetto pericoloso perché, a suo
avviso, la limitata pericolosità del coltello utilizzato nell’aggressione, la
corporatura della vittima e la lesione realmente cagionata, rendono errate le
conclusioni dei primi giudici, considerato che una simile arma da taglio non
avrebbe mai potuto cagionare delle lesioni gravi ai sensi dell’art. 123 CP.
Con
la sentenza impugnata, consid. n. 56, la Corte di prime cure ha precisato che,
pur essendo consapevole che ferite inferte con il coltello in zona addominale
sono di norma qualificate come tentato omicidio, nel caso concreto ha
considerato l’esito quasi irrilevante dell’attacco e il fatto che l’arma,
nemmeno se usata perpendicolarmente, avrebbe potuto provocare ferite certamente
letali. Inoltre, dal profilo soggettivo, non sono emersi elementi che
permettano di concludere che il prevenuto volesse uccidere la vittima.
Ciononostante, i giudici, hanno ritenuto che l’imputato, colpendo al ventre una
persona con un’arma da taglio, seppure inidonea nel caso concreto a causare la
morte della vittima, deve se non altro aver preso in considerazione la
possibilità di arrecare lesioni gravi e che tale eventualità, anche per il
medico legale, avrebbe potuto effettivamente realizzarsi.
5.
L’art.
122.
CP contiene una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni
sono da ritenere gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie
spéciale, 2009, pag. 158-159, n. 524 seg.; Donatsch,
Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 9a ed. 2008, pag. 38 segg). Fra essi,
rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo
la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante
subisce una mutilazione o la perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata
in modo permanente un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale
o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di
qualificare come lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute
fisica o mentale di una persona (cpv. 3).
Determinante per
definire una lesione “grave” è la natura della lesione stessa e non il
comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier in
Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado
Pozo, op. cit., n. 528, pag. 159).
Relativamente
alla mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2 CP), si configura una
lesione grave in caso di asportazione o di grave e durevole deterioramento di
una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità. Come parte del
corpo, arto o organo importante, la dottrina cita il cranio, il torace, il
bacino, gli organi interni, segnatamente quelli vitali, una gamba, un braccio,
una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier,
op. cit., n. 11 segg. ad art. 122 CP; Donatsch, op. cit.,
pag. 39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro,
infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un
deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o
gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 15 seg. ad art. 122 CP, Corboz, Les
infractions en droit suisse vol. I, 3a ed. 2010, n. 10 pag. 125).
Non essendo
l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della clausola generale del cpv. 3,
esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la vittima
deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi sofferenze o
svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Hurtado
Pozo, op. cit., n. 532, pag. 160; Donatsch,
op. cit., pag. 40). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del
caso e può costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni,
delle quali ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 20 seg. ad art. 122 CP, Corboz, op.
cit., n. 12 pag. 126). Va tenuto in considerazione anche l’impatto sulla
qualità di vita, come per esempio la rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV
179; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).
Secondo l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato
l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato
o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del
reato può essere punito con una pena attenuata.
6.
Il coltello usato è
uno di quelli da tasca pieghevoli del tipo “coltellino svizzero”, con una lama,
quella estratta nel caso specifico, di una lunghezza di oltre 6 cm (foto AI
94).
IM
1, al momento dei fatti, aveva corporatura piuttosto robusta, con un po’ di
pancia (AI 94).
La
perizia 10 novembre 2014 ordinata dalla PP alla Dr.ssa __________ dell’Unità
operativa di medicina legale dell’Azienda ospedaliera di Varese, Università
degli Studi dell’Insubria (AI 100), sulla vittima e sull’idoneità dell’arma
usata a cagionare lesioni più gravi o letali, ha concluso:
“Dalla
documentazione esaminata emerge che il sig. IM 1 riportò:
In regione
addominale, apparentemente all’ipocondrio sinistro una lesione superficiale
lineare discromica, interessante unicamente gli strati epidermici superficiali
della lunghezza complessiva di circa 1 cm; la lesione appare avere andamento
arcuato a concavità caudo-laterale.
(…) Le
lesioni appaiono comunque superficiali e quindi non comportanti né un pericolo
di vita per il soggetto né qualsivoglia postumo rilevante. Non si evidenziano
dunque, in concreto, lesioni penalmente rilevanti.” (AI 100, pag. 3).
e
“Genericamente
un’aggressione perpetrata con un coltello delle caratteristiche analoghe a
quelli posti in sequestro (lama della lunghezza di circa 6 cm), a seconda delle
regioni corporee attinte può causare anche lesioni certamente gravi e potenzialmente
letali.
(…) Un colpo
inferto in regione addominale in un soggetto robusto (quale appare essere il
sig. IM 1), anche con lama perpendicolare alla cute e con suo affondo completo,
difficilmente determinerebbe lesioni certamente letali, avendo il soggetto uno
spessore di adipe discreto a protezione degli organi addominali. Appare più
verosimile, in tale ipotesi, la produzione di una lesione superficiale degli
organi addominali determinante una discreta perdita ematica che se non
adeguatamente trattata potrebbe essere letale nel volgere di diverse ore.” (AI
100, pag. 3 seg.).
7.
In casu, nonostante
le lesioni effettivamente inflitte alla vittima siano state di limitata gravità,
per la valutazione penale, l’atto commesso non può venire esaminato unicamente
in base all’esito che esso ha avuto (STF 6B_612/2013 dell’8 novembre 2013,
consid. 1.3.).
In
effetti, come rettamente fatto dall’accusa, si devono tenere in considerazione
la pericolosità dell’arma da taglio utilizzata, la zona colpita, le modalità d’azione
e, dal punto di vista soggettivo, le intenzioni, rispettivamente le conoscenze
dei fatti dell’autore (STF 6B_954/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2.1.).
In merito a quest’ultime,
si ricorda che il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all’art.
12.
cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie
consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga
possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2
CP).
La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di
dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9
consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il
reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso
in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità
del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo
(STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2;6B_458/2009 del 9 dicembre
2010.
consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; DTF 135 IV 152
consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1).
Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere
dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di
esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che
questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da
imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia
accettato (STF 6B_1015/2014 del 1 luglio 2015 consid. 2.1.; DTF 135 IV 12
consid. 2.3.2.; 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4). Per costante
giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell’autore quando - in
base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile
che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può
ragionevolmente essere interpretata come una presa in considerazione della
realizzazione dell’evento (STF 6B_775/2011 del 4 giugno 2012 consid. 2.4.1.; DTF
137.
IV 1 consid. 4.2.3.; 130 IV 58 consid. 8.4, e riferimenti).
Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che
l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca -
figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e
la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12
consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di
diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla
luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più
fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva
accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19
luglio 2012 consid. 4.1;6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1;
6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1;6B_621/2010 del 20 maggio 2011
che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF
6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV
26.
consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).
La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un
grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza
(STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9
consid. 4.2.5).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente
dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010
consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid.
2.3.3
; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c).
8.
Sulla potenziale
pericolosità di un coltello da tasca con una lama di poco inferiore ai 7 cm non
vi sono dubbi ed è stato pure confermato dalla perizia giudiziaria nello
stralcio sopra riportato.
Certo,
il medico delegato al referto, che non ha visto di persona né la vittima né
l’autore, e si è basato solo su documentazione cartacea, ha poi precisato che
difficilmente un colpo all’addome di IM 1 con un coltellino svizzero del genere
di quello utilizzato, nemmeno se sferrato perpendicolarmente avrebbe potuto
cagionare lesioni letali, poiché protetto dallo spessore di grasso addominale.
Per contro verosimile è la produzione di una lesione superficiale degli organi
addominali che, se non curata tempestivamente, in qualche ora avrebbe potuto
anche portare alla morte del soggetto (AI 100, pag. 3 seg.).
Desumere,
da queste constatazioni, che una lesione grave non si sarebbe potuta verificare
a seguito dell’aggressione in disamina, come preteso dalla difesa, è errato.
In
primo luogo vanno considerate le modalità con cui l’accoltellamento è avvenuto:
come ammesso dal prevenuto, egli, che in quel momento era in uno stato di
agitazione dovuta allo scontro appena avuto con il fratello della vittima, ha
sferrato il colpo a casaccio, senza preoccuparsi di dove avrebbe potuto colpire
né delle conseguenze, tant’è che nemmeno si è reso conto di averlo ferito: “Quando
lo vedo gli ho chiesto “dove è tuo fratello” e gli “tiro” con il coltellino
verso l’addome, non credo di averlo colpito perché il coltello non si era
sporcato e la lama non si era piegata. (…) ho colpito __________ con il
coltellino perché ero agitato perché avevo litigato con il fratello e pensavo
che lui potesse colpirmi visto il litigio con suo fratello.” (MP 11
settembre 2014, AI 88, pag. 2).
In
effetti si può vedere dalle foto in atti (AI 94), che la parte trafitta è a
sinistra proprio poco sotto il costato, dove lo strato adiposo di IM 1 non è
così spesso. Ma è solo un caso che la lama sia finita lì ed è solo un caso
fortuito che non abbia causato danni ben più gravi.
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che è un fatto giuridicamente
notorio che una coltellata inferta all’addome di una persona con normalissimo
coltello da tasca, può senza ombra di dubbio avere delle conseguenze letali
(STF 6B_808/2013 del 19 maggio 2014, consid. 2.3.;6B_475/201 del 27 novembre
2012.
consid. 3).
Ma
notorio è anche che nella parte anteriore alta dell’addome vi sono organi
vitali o importanti quali il fegato, lo stomaco, la cistifellea, il pancreas e
la milza. In quella inferiore è invece posizionato l’intestino.
Nel
caso che ci occupa un tentato omicidio non entra in considerazione già solo
perché non prospettato neppure dal procuratore pubblico. Ciò posto, è invece da
ritenere accertato che una coltellata sferzata all’addome in una situazione
dinamica di lotta - dunque priva di qualsiasi sicurezza circa la possibilità di
colpire la parte del corpo auspicata - potesse comportare delle lesioni gravi,
quindi lesioni ai sensi dell’art. 122 CP di organi vitali quali milza, fegato,
stomaco e anche intestino. Non lesioni semplici come preteso dall’appellante.
Dal
punto di vista oggettivo il reato è dunque da confermare.
Lo
stesso dicasi per quanto concerne i presupposti soggettivi della fattispecie.
In effetti, avendo AP 1 colpito proditoriamente a casaccio, in uno stato di
rabbia ed agitazione incontrollate, IM 2 mentre gli si stava avvicinando, senza
potere né volere mirare a una zona precisa, ha preso scientemente in
considerazione che così facendo avrebbe potuto mettere in pericolo di vita
l’antagonista. Ciononostante non si è trattenuto. Il suo completo disinteresse
per le conseguenze che un simile gesto potesse avere è confermato dal fatto che
nemmeno si è preoccupato di verificare se aveva effettivamente ferito
l’antagonista.
Alla
luce della predetta giurisprudenza del Tribunale federale, non può essere
seguito neppure il tentativo di AP 1 di discolparsi sostenendo di aver
considerato che l'arma utilizzata fosse fragile al punto da non poter arrecare
alcuna ferita di una certa gravità (STF 6B_808/2013 del 19 maggio 2014, consid.
2.3
;6B_475/201 del 27 novembre 2012 consid. 3).
Agendo
come fatto, viste le elevate possibilità di provocare lesioni serie alla
vittima, l’appellante ha pertanto coscientemente assunto ed accettato il
rischio di provocare gravi danni alla salute di quest’ultima. Egli ha quindi
delinquito per dolo eventuale e si è reso, con ciò, autore colpevole di tentate
lesioni gravi.
Per
tacere del fatto che AP 1 ha estratto il coltello per inseguire il fratello
della vittima con il quale aveva appena avuto un alterco, gesto che lascia
desumere una volontà di aggredire IM 2, più che di difendersi. Intenzione
confermata con quanto poi fatto in seguito di fronte al Bar __________.
Una
presa in considerazione del reato di lesioni semplici aggravate dall’uso di
un’arma, art. 122 cifra 2 CP, non entra invece in linea di conto nemmeno dal
profilo soggettivo poiché, come detto, non si può seriamente credere che
l’appellante abbia realmente potuto pensare che le conseguenze del suo attacco
con il coltellino tascabile avrebbero potuto limitarsi esclusivamente a lesioni
semplici (STF 6B_954/2010 del 10 marzo 2011, consid. 3.2.1.).
Di
conseguenza, su questo punto, l’appello va respinto e la condanna confermata.
Infrazione alla
LStup
9.
Con la dichiarazione
d’appello, così come in prima sede (verb. dib. TPC, pag. 11), il prevenuto ha
contestato l’adempimento del reato di infrazione aggravata alla LStup,
sostenendo che, tenuto conto del quantitativo di cocaina che ha ammesso di aver
trafficato (127 g) e tenuto conto di un grado di purezza del 10%, il
quantitativo di cocaina alienato è di soli 12.7 g e si situa al di sotto dei 18
g.
Al
dibattimento di secondo grado, come detto, la difesa ha fatto marcia indietro
su questo aspetto, dichiarando di non contestare più i quantitativi
riconosciuti in prima sede, pur continuando a chiedere che si tenga conto del
grado di purezza effettivo.
La
derubricazione del reato non è più in discussione, quindi. Tuttavia, ritenuto
che sul principio l’argomentazione sollevata non è errata ed avendo il
quantitativo di sostanza pura trafficato un’influenza sulla commisurazione
della pena, questa Corte ritiene opportuno chinarsi sulla questione.
10.
Giusta l’art. 19 cpv.
1.
lett. b, c, d LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, trasporta, importa,
aliena, possiede, detiene o acquista stupefacenti. Nei casi gravi è prevista
una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena
pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup). Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere
che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può
mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie
persone (art. 19 cifra 2 vLSup; vigente art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è
oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112
IV 113, con la precisazione in DTF 114 IV165), di 18 grammi di cocaina pura,
rispettivamente di 12 grammi di eroina (DTF 111 IV 101; 109 IV 144; STF
6P.149/2006 e 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 7.3;
Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28) II
ed. Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 81).
La norma prevede, infine, la possibilità per il
giudice di attenuare liberamente la pena, se l’autore è tossicomane e
l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti
(art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).
11.
AP 1 ha confessato a
più riprese di aver venduto e detenuto la cocaina indicata al punto n. 11
dell’AA, ovvero 244.38 g, rispettivamente 20.62 g.
Il
grado di purezza della cocaina venduta non ha potuto essere accertato, mentre
per quella detenuta è stato possibile stabilire che 4.22 g ne avevano uno del
23% (corrispondenti a 0.97 g di sostanza pura), 9.92 grammi avevano una purezza
del 21% (corrispondenti a 2.08 g di sostanza pura) e 0.54 g una purezza
dell’11% (corrispondenti a 0.05 g di sostanza pura). Di ulteriori 4.7 g
detenuti, nulla si sa.
In
relazione allo stupefacente venduto da IM 1, uno dei fornitori dell’appellante,
come indicato nel capo d’imputazione in discussione, i primi giudici hanno
precisato:
“Per quanto
attiene ai 612 grammi alienati e di cui non è stato possibile stabilire il
grado di purezza, questo deve essere ritenuto pari al 10% (STF 6B_1040/2009 del
13.
aprile 2009 consid. 2.2.1), per un totale, quindi, di 61.2 grammi di cocaina
pura alienata.” (sentenza impugnata, consid. 24 pag. 29).
Sulla
scorta di questa presa di posizione, la difesa è dell'opinione che lo stesso
principio debba essere applicato alla cocaina venduta da AP 1. A ragione.
Di
conseguenza, per quanto concerne i 244.38 g di cocaina venduta, considerando
una purezza di almeno il 10% riconosciuta dalla giurisprudenza allorquando non
è stato possibile determinarla con esami chimici (cfr., fra le altre, STF
18.10.2011
in 6B_600/2011), il quantitativo di sostanza pura può essere fissato
in 24.43 g. Ad esso vanno sommati quelli della cocaina detenuta in vista della
vendita: 0.47 g (4.7 g al 10%, poiché indefinito), 0.97 g (4.22 g al 23%), 2.08
g (9.92 g al 21%) e 0.05 g (0.54 g all’11%).
Complessivamente
la cocaina pura trafficata ammonta quindi a circa g 28.05 g e supera i limiti
per il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a
LStup.
Commisurazione
della pena
12.
In definitiva, dunque,
le condanne decretate in primo grado a carico di AP 1 per i reati di infrazione
aggravata alla LStup, tentate lesioni gravi, riciclaggio, infrazione alla LArm
e contravvenzione alla LStup devono essere confermate.
Con
l’appello è stata contestata pure la commisurazione della pena effettuata dai
primi giudici che, a detta del ricorrente, risulta essere troppo elevata. La
sua colpa infatti, sulla scorta delle argomentazioni di merito avanzate, deve
essere ridimensionata. Inoltre, per il ricorrente, le conclusioni esposte in
sentenza risultano essere contraddittorie, in quanto dapprima si parla di colpa
grave sia dal profilo oggettivo che soggettivo e, poco dopo, al prevenuto viene
riconosciuta la collaborazione fornita agli inquirenti, che ha consentito di
arrestare e poi condannare i coimputati. Di conseguenza, la pena deve essere
mantenuta al di sotto del limite superiore di 18 mesi, integralmente sospesi
per un periodo di prova di due anni.
13.
Dopo aver
dettagliatamente ripreso i principi su cui si fonda la commisurazione della
pena, la Corte delle assise criminali ha concluso che “Per quanto
attiene infine a AP 1, valgono sostanzialmente le stesse considerazioni che
precedono. La colpa dell’imputato è sia oggettivamente che soggettivamente
grave, sia in relazione alla vendita di stupefacenti, che al tentativo di
lesioni gravi in danno di IM 1
A
questo proposito non si può al proposito che censurare la facilità con cui
l’imputato è ricorso all’uso di un coltello nel corso della lite del 19 giugno
2014.
ed il fatto che ancora il giorno successivo egli si è recato a cercare i
fratelli __________ munito di un coltello a farfalla per procedere ad un
regolamento di conti.
A
favore dell’imputato, occorre tuttavia riconosce la collaborazione da egli
fornita agli inquirenti.
In
tale contesto, considerato pure il concorso di reati, la pena appare adeguata
così come proposta dal Procuratore Pubblico in 2 (due) anni e 6 (sei) mesi di
detenzione.
La
pena, in assenza di precedenti, può essere parzialmente sospesa in applicazione
dell’art. 43 CP, con la parte da espiare che la Corte ha ritenuto di fissare
nel minimo legale, ovvero 6 (sei) mesi.” (sentenza impugnata, consid. 61,
pag. 56).
14.
a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore.
Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore,
nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
b. In
applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza
anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso. In
questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità
dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del
precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita”
e “modo di esecuzione” (DTF 136 IV 55 consid. 5.4; 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli
obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio
diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi
a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà
delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010
del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre
tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta
dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della
pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una
legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007
del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
c. Determinata, così,
la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore,
ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della
reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV
6.
consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;
cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF
128.
IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008
consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così,
codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare
sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c;
127.
IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette,
tuttavia, soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008
del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;
6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6, n. 72, pag. 205).
15.
Secondo
l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di
pena.
16.
L’art. 43 CP prevede
che il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria,
di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni
se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv.
1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso
di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa
e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi.
Le condizioni soggettive che permettono di sospendere l’esecuzione
della pena secondo l’art. 42 CP valgono anche per la concessione parziale della
sospensione ai sensi dell’art. 43 CP. Prima di determinarsi sull’incidenza
della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente
da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve
verificare che contro il reo non si possa formulare una prognosi sfavorevole (STF
1B.6/2007 del 20 febbraio 2007, consid. 2.5; Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil II, n. 50 ad § 5;
Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Überblick über
die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.4 pag. 39; CCRP, inc. 17.2007.34 del 3
luglio 2007, consid.6c). Se la prognosi circa il
comportamento futuro dell’autore non si rivela sfavorevole, la legge impone che
l’esecuzione della pena sia in parte sospesa (DTF 134 IV 1 consid. 5.31 pag. 10
e riferimenti; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.4).
17.
AP
1.
risponde dei reati di tentate lesioni gravi, punibile con una pena
detentiva sino a 10 anni o con una pena pecuniaria, art. 122 CP in relazione
con art. 22 CP, grave infrazione alla LStup, art. 19 cpv. 2 LStup, punito con
una pena detentiva di almeno un anno cumulabile ad una pena pecuniaria, di
riciclaggio, art. 305 bis cpv. 1 CP, punito con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria, di infrazione alla LArm, art. 33 cpv. 1 LArm,
pure punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, e
contravvenzione alla LStup, art. 19a cpv. 1 LStup, sanzionato con una multa.
In
merito al tentativo, l’art. 22 cpv. 1 CP prevede che chiunque, avendo
cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie
senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla
consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
18.
Questa
Corte condivide in linea di massima le argomentazioni dei primi giudici, con
qualche precisazione che porta ad un risultato leggermente diverso.
Tentate
lesioni gravi
La
colpa per le tentate lesioni gravi è certamente rilevante, sia per le modalità
con le quali è avvenuto l’accoltellamento, sia per il movente: in una
situazione dinamica, l’aver sferrato a casaccio un colpo all’addome, senza
preoccuparsi di dove l’arma da taglio avrebbe potuto conficcarsi e con totale
disinteresse per le conseguenze che un simile atto avrebbe potuto avere è
inqualificabile. Altrettanto biasimevole è che la vittima sia stata ferita per
il solo fatto di essere il fratello di IM 2 e di essersi trovata sulla strada
del prevenuto al momento sbagliato.
Già
grave è che persone come era l’imputato al momento dei fatti, facili al litigio
e che si muovono in ambienti loschi, circolino in città, per strada e
addirittura in locali pubblici con un coltello. Se per una persona normale, che
difficilmente si sognerebbe di farlo, un simile atteggiamento non avrebbe nulla
di reprensibile e non comporterebbe alcun rischio poiché il coltellino verrebbe
al massimo usato come utensile e non come oggetto di attacco/difesa, per uno
spacciatore, consumatore di cocaina e testa calda (che sa di esserlo) come AP 1,
è un chiaro segnale dell’intenzione di farne prima o poi uso come arma.
Oggettivamente
deve pure essere considerato che l’appellante, agendo in un locale pubblico, in
presenza di altra gente, ha dato prova di riprovevole spregiudicatezza.
Parimenti
non va trascurato pure il fatto che il diverbio nei bagni con IM 2, dal quale è
scaturito l’inseguimento che ha portato poi all’accoltellamento del fratello di
quest’ultimo, è sorto con la partecipazione più che attiva dell’imputato, che è
stato anche il primo a sferrare un pugno e che, una volta dileguatosi
l’antagonista, ha deciso di inseguirlo impugnando ed armando il coltellino.
A
suo favore va d’altro canto considerato che la coltellata non ha avuto
conseguenze di rilievo per la salute della vittima, mai trovatasi in pericolo
di vita e che si è potuta limitare a medicare la piccola ferita con dei
cerotti, senza necessità di interventi medici.
Diversamente
dai primi giudici, questa Corte non ritiene che il tipo d’arma utilizzata possa
fungere da attenuante, poiché nelle modalità in cui è avvenuta l’aggressione -
in modo particolare il fatto che il prevenuto non ha assolutamente avuto il
controllo del colpo inferto, non avendo mirato a nessuna parte del corpo ma
piuttosto alla persona del suo presunto avversario, che comunque sia era in
movimento - essa avrebbe potuto anche colpire un’altra parte del corpo, più
sensibile e pericolosa rispetto a quella dove fortunatamente è finita, e
causare ferite ben più gravi.
Dal
profilo soggettivo, l’accoltellamento è stato perpetrato nei confronti di una
persona con la quale AP 1 aveva avuto dei problemi, ma che quella sera non lo
aveva in alcun modo provocato, non avendo avuto con lui contatti.
Di
rilievo, a suo favore, è il fatto d’aver agito per dolo eventuale.
Non
entrano in considerazione né l’errore sui fatti, art. 13 CP, né la legittima
difesa, art. 15 e 16 CP, non essendo neppure verosimile che IM 2 stesse per
aggredire l’imputato.
Tutto
ben ponderato, la colpa di AP 1 per le tentate lesioni gravi risulta essere di
gravità medio alta.
Ne
deriva che se fosse stato accertato un dolo diretto e se le lesioni gravi si
fossero realmente realizzate, la pena adeguata si sarebbe situata attorno ai 5
anni di detenzione.
Tenuto
conto che le lesioni gravi sono solo tentate e che il tentativo non è
particolarmente intenso, si giustifica ridurre la pena a 30 mesi. Da qui si
deve scendere poi a 24 mesi in considerazione del fatto che il reo ha agito con
dolo eventuale.
Per
le sole tentate lesioni gravi, la pena equa sarebbe dunque di due anni di
detenzione.
Infrazione
aggravata alla LStup
19.
Qualificante
per la colpa di AP 1 in relazione a questo reato è avantutto il quantitativo di
cocaina trafficato, 244.38 g, con un grado di purezza di almeno 10% (cfr., fra
le altre, STF 18.10.2011 in 6B_600/2011), per almeno 24.43 g di sostanza pura.
Inoltre egli ha detenuto complessivamente 3.57 g di cocaina pura, il ché porta
ad un quantitativo globale di 28 g di cocaina pura.
Pur
trovandoci quindi in un caso di infrazione aggravata, essa è da considerarsi di
lieve gravità, di poco superiore ai limiti imposti dalla giurisprudenza per il
riconoscimento dell’aggravante.
AP
1.
ha agito autonomamente, non nel contesto di una organizzazione (STF del 10
maggio 2010, inc.6B_10/2010), e sull’arco di soli 6 mesi.
Dal
profilo soggettivo, va differenziato - perché così vuole la costante
giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF
02.07.2010
inc.6B_390/2010 consid. 1.1; STF 10.05.2010 inc.6B_10/2010 consid.
2.
; STF 17.04.2002 inc.6S.21/2002 consid. 2c) - il caso dell’autore
tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che
traffica unicamente per motivi di lucro. L’imputato, come visto, non era un
vero e proprio tossicodipendente, pur consumando cocaina saltuariamente, e ha
quindi trafficato droga per cupidigia.
Come se non bastasse,
egli, con un minimo sforzo di ricerca (mai fatto se non con l’approssimarsi dei
due dibattimenti penali), avrebbe certamente avuto la possibilità di trovare un
nuovo lavoro, rispettivamente poteva godere delle indennità di disoccupazione
che gli garantivano denaro a sufficienza per vivere dignitosamente.
Ciononostante ha preferito arrotondare le sue entrate e delinquere, mettendo in
pericolo la salute altrui con sostanze nocive.
Tutto
ben ponderato, questa Corte ritiene che la colpa per il reato in questione (che
già di per sé è un caso aggravato) è di limitata gravità.
Ulteriori
reati
20.
Se
per il reato di riciclaggio, per un importo di fr. 409.-, la gravità della
colpa è minima, per l’infrazione alla LF sulle armi si può invece concludere a
favore di una colpa di media intensità. In effetti, vale la pena ripetersi,
girare in luoghi affollati con un coltello, questa volta a farfalla, non è
certamente un atto trascurabile, tenuto soprattutto conto del fatto che lo
scopo era quello di farne un uso come arma per aggredire delle persone, come
ammesso dallo stesso imputato, che per fortuna (anche sua) non ha trovato a
casa nessuna delle vittime predestinate (verbale di interrogatorio degli
imputati, allegato al verb. dib. TPC, pag. 14).
Il
consumo di 30 g di cocaina in poco più di sei mesi non è insignificante, ma,
ritenuto che il grado di purezza è indefinito anche in questo caso, non
raggiunge comunque il caso di media gravità.
21.
Tutto
questo ben considerato, si giustifica aumentare la pena di 24 mesi
summenzionata di ulteriori 9 mesi.
Nel
contesto delle circostanze legate all’autore, questa Corte non può non tenere
conto della collaborazione fornita dall’appellante, riconosciuta anche
dall’accusa, che ha permesso di fare luce su molti lati oscuri della vicenda.
Egli
non si è limitato ad ammettere i propri errori, ma ha fatto i nomi delle altre
persone coinvolte, assumendosi dei rischi.
Dal
punto di vista personale, se in teoria il fatto di avere una famiglia potrebbe
essere un elemento positivo, nel caso concreto non lo è stato, non essendosi
egli trattenuto dal commettere i reati in disamina.
Tenuto
conto della collaborazione prestata, la pena di 33 mesi, viene ridotta a 30
mesi di detenzione.
Già
solo per il divieto di reformatio in peius e per i limiti imposti dall’art. 43
CP, la pena detentiva deve rimanere parzialmente sospesa, con una parte da
espiare quantificata in 6 mesi. Il periodo di prova è di due anni.
Alla
pena detentiva deve essere sommata una multa per la contravvenzione alla LStup,
che, in base alle sue condizioni economiche e alla sua colpa (cfr. art. 106
cpv. 3 CP; DTF 134 IV 60 consid. 7.3.3), viene confermata in fr. 200.-.
Tassa di giustizia, spese e tassazione nota d’onorario del
difensore d’ufficio
22.
Visto l’esito
dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del
condannato.
La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza
(art. 428 cpv. 1 CPP) e sono, pertanto, pure poste a carico dell’appellante in ragione
di tre quarti, mentre per il resto sono messe a carico dello Stato. Viste le
specifiche circostanze, non trova applicazione l’art. 425 CPP.
Con istanza del 3 maggio 2016, AP 1 ha postulato la tassazione
della nota del suo patrocinatore per un importo complessivo di fr. 3'878.30. L’indennizzo
del difensore d’ufficio deve essere effettuato in base ai principi sanciti
dall’art. 135 CPP (DTF 139 IV 261 consid. 2.2.2).
Di conseguenza si impone la tassazione della nota sottoposta alla
scrivente Corte dal difensore.
Dall’estratto allegato (doc. CARP XX), si può vedere come la nota
consista in 18 ore di onorario a fr. 180.- l’ora e in fr. 301.- di spese. Da questo
importo devono essere dedotte 7 ore di onorario per la minor durata del
dibattimento rispetto a quanto previsto nella nota. Pertanto, a titolo di
indennità d’appello, vengono riconosciuti fr. 2'463.50 (fr. .1’980.- onorario +
fr. 301.- spese + fr. 182.50 IVA).
In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà tenuto a
rimborsare allo Stato l’intero importo (art. 135 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 81, 84, 122
segg., 135, 139, 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
12 cpv. 2, 22, 43, 47, 106, 122 e 305 bis CP;
19 e 19 a LStup;
33 cpv. 1 LArm
nonché, sulle spese, gli art. 426 e 428 CPP, la LTG e il Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e
per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza,
considerato che i dispositivi n. 1, 2, 3, 4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.,
7., 8.1, 8.2., 8.3., 8.4., 9., 10., 11., 13., 14. 15., 16. non sono stati
impugnati e sono passati in giudicato,
1.1. AP 1 è giudicato
autore colpevole di:
1.1.1. Infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone,
per avere,
nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno
2014, a Locarno e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato,
alienato a terze persone 244.38 g di cocaina (24.43 g di cocaina pura), nonché
detenuto in vista di alienazione 19.38 g di cocaina (3.57 g di cocaina pura),
per complessivi 263.76 g (28 g di cocaina pura), stupefacente ricevuto da IM 1,
IM 2, IM 4 e IM 3;
1.1.2. tentate lesioni gravi
per avere,
in data 19 giugno 2014, presso la discoteca __________ di Muralto,
dopo un alterco fisico con IM 2, colpendo IM 1 in regione
addominale a mano di un coltello svizzero con la lama della lunghezza di ca. 6
cm, tentato di cagionargli una grave lesione, che con lama affondata, avrebbe
potuto interessare superficialmente la lesione degli organi sottostanti potendo
mettere con ciò in pericolo la sua vita, non riuscendovi e cagionandogli una
lesione interessante unicamente gli strati epidermici della lunghezza di circa
1 cm, come descritto dalla perizia medico legale in atti;
1.1.3. riciclaggio
per avere,
nel periodo compreso tra il mese di marzo 2014 ed il 25 giugno
2014, a Locarno,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o
dovendo presumere che provenivano da un crimine,
e meglio inviato all’estero, mediante apposite agenzie,
complessivi CHF 409.00, sapendoli provento della sua attività così come
descritta al punto 5.1 del presente dispositivo;
1.1.4. infrazione alla LF
sulle armi
per avere,
in data 20 giugno 2014, portato su di sé un coltello a farfalla
senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione;
1.1.5. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno
2014, a Locarno e in altre imprecisate località,
senza essere autorizzato, consumato 30 grammi di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
1.2. AP 1 è condannato
1.2.1. alla pena detentiva di 2
(due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.2.2. alla
multa di fr. 200.- (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva
sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.3. L’esecuzione
della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 24 (ventiquattro)
mesi per un periodo di prova di 2 (due) anni; per il resto, cioè 6 (sei) mesi,
è da espiare.
1.4. È confermata
l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come decisa in prima
sede.
1.5. La nota professionale 3 maggio 2016 dell’avv. DI 1
per il procedimento d’appello è approvata per:
- onorario fr.
1’980.00
- spese fr. 301.00
- IVA
(8%) fr. 182.50
Totale fr.
2'463.50
e
posta a carico dello Stato.
1.5.1. Contro
questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
1.5.2. La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della
giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del
presente dispositivo.
1.5.3. In caso di ritorno a
miglior fortuna, AP 1 sarà chiamato a rimborsare allo Stato l’intero importo
anticipato per la sua difesa d’ufficio.
2. Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in:
-
tassa di giustizia fr. 1'000.-
-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono
posti a carico dell’appellante in ragione di 3/4, mentre per il restante1/4 a
carico dello Stato.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, 6501 Bellinzona
- Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003 Berna
- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi,
3003 Berna
- Ufficio
di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse
29, 3003 Berna
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.