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Decisione

17.2015.146

Defnizione di lesione grave ai sensi dell'art. 122 CP. Concorso tra tentate lesioni gravi commesse per dolo eventuale, infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro e infrazione alla Legge fe

31 maggio 2016Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett.

c) e d) LStup;

B. IM 1

2. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter

mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e

meglio,

2.1. per

avere, senza essere autorizzato,

agendo con la

correità di __________ e __________, tra Santo Domingo e Bellinzona,

nel periodo

dal 28.08.2012 al 13.09.2012,

organizzato e

quindi importato, per via postale, in Svizzera, a Bellinzona all’indirizzo di __________,

272.05 grammi di cocaina (purezza tra il 67.9%, 66.7% e il 69.2%), prodigandosi

il giorno del fermo di __________, avvenuto il 13.09.2012, a far sparire

telefono e scheda sim in uso a quest’ultimo;

2.2. nel periodo dal luglio 2012

all’agosto 2012, a Santo Domingo, senza essere autorizzato, fatto preparativi

per importare in Svizzera un imprecisato quantitativo di cocaina,

e meglio,

nel mentre __________

trascorreva una vacanza a Santo Domingo, preso contatto con quest’ultima

proponendole di trasportare al suo rientro in Ticino, occultandolo sulla sua

persona, un imprecisato quantitativo di cocaina, dietro compenso di EUR

7'000.00, illecito da quest’ultima rifiutato;

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti: dagli art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett.

b) e g) LStup;

C. IM 4 in correità

con IM 1, e in parziale correità IM 2

3. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere

direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio,

per avere,

senza essere autorizzata, a Locarno, e altre imprecisate località, nel periodo

dall’aprile 2014 al 13.08.2014,

·

alienato a terze persone, con la

correità di IM 1 e di IM 2, un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno

110 grammi,

·

detenuto al proprio domicilio, in

data 13.08.2014, a scopo di alienazione a terzi, agendo con la correità di IM 1,

84.55 grammi di cocaina (con un grado di purezza tra il 13.2% e il 15.4%);

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti: dagli art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett.

c) e d) LStup;

D. IM 2

4.

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, in correità con IM 1 e in

parziale correità con IM 4

siccome

riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere

direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio,

per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo dal dicembre 2013 al 13.08.2014, a

Locarno e in altre imprecisate località,

·

alienato a terze persone 250

grammi di cocaina,

·

detenuto a scopo di vendita, 4

grammi di cocaina, di cui 2 grammi previamente gettati nel timore di un

controllo di Polizia e 2 grammi sequestrati al momento del fermo,

stupefacente

interamente ricevuto dal fratello IM 1, o direttamente o per mano di IM 4;

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti: art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. c) e

d) LStup;

5. riciclaggio

per avere,

a Locarno,

nel periodo luglio 2014 sino al giorno 13.08.2014

compiuto atti

suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da

un crimine,

e meglio

inviato all’estero, mediante apposite agenzie, complessivi CHF 2'750.00,

sapendoli provento della sua attività così come descritta al punto D.4 del

presente AA;

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: art. 305 bis cpv. 1 CP;

6. esposizione

a pericolo della vita altrui

per avere,

a Locarno, in

data 20.06.2014,

messo senza

scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, in specie di AP 1,

e meglio,

IM 2, vedendo

AP 1 che inseguiva il fratello IM 1 all’interno del bar Locarno e lanciava

contro di lui un bicchiere, senza colpirlo, prendeva dalla sua postazione quale

DJ una pistola e, dopo aver fatto il movimento di carica, rincorreva AP 1, che

scappava impugnando un coltello a farfalla e tentando di rifugiarsi all’interno

del bar __________ (detto bar dei portoghesi) senza riuscirci, venendo quindi

raggiunto da IM 2, che gli puntava l’arma carica all’altezza dell’addome,

interrompendosi nel suo agire per l’intervento del fratello IM 1, che lo

avvisava della possibile presenza di videocamere, e gettava una bottiglia

contro AP 1, dandosi quindi i fratelli __________ alla fuga, nascondendo poi

una pistola giocattolo, a valere quale alibi, facendola rinvenire alla Polizia;

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: art. 129 CP;

7. infrazione

alla LF sulle armi

per avere,

nelle

circostanze di tempo e di luogo di cui al punto D.6 del presente AA, portato su

di sé una pistola carica senza essere al beneficio del richiesto porto d’armi,

fatti avvenuti:

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: art. 33 cpv. 1 lett. a LArm;

8. infrazione

alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale e attività lucrativa abusiva)

8.1. soggiorno

illegale

per avere, a

Locarno,

nel periodo

da metà agosto 2013 al 13.8.2014, soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché

privo del richiesto permesso;

8.2. per

avere,

nelle

circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 8.1. del presente AA,

esercitato attività lucrativa come DJ senza il richiesto permesso;

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti: dagli art. 115 cifra 1 lett. b e c LStr;

E.

9. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere

autorizzato,

nel periodo

dall’autunno/dicembre 2012 al 13.8.2014,

a Locarno e

in altre imprecisate località,

alienato a

terze persone almeno 153.1 grammi di cocaina;

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’ art. 19 cpv. 1 lett. c LStup

10. infrazione

alla LF sugli stranieri

per avere,

a Locarno, da

giugno 2014 al 13.8.2014,

soggiornato

illegalmente in Svizzera, nel locarnese, senza essere al beneficio del

richiesto permesso di soggiorno;

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’ art. 115 cifra 1 lett. b LStr

F. AP 1

11. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere

direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio,

per avere, a

Locarno e in altre imprecisate località,

nel periodo

dal novembre 2013 al 25.6.2014,

·

alienato a terze persone un

imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 244.38 grammi di cocaina;

·

detenuto l’11.2.2014, a scopo di

alienazione a terzi 4.7 grammi di cocaina;

·

detenuto il 20.6.2014, a scopo di

alienazione a terzi, 4.22 grammi di cocaina (con una purezza 23%);

·

detenuto il 25.6.2014, a scopo di

alienazione a terzi, 11.7 grammi di cocaina (con una purezza tra 21% in

relazione a 9.92 grammi e con una purezza 11% in relazione a 0.54 grammi)

stupefacente

ricevuto dal fratello IM 1, da IM 2, da IM 4 e da IM 3

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti: art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. c) e

d) LStup;

12. tentate

lesioni gravi

per avere,

il 19.6.2014,

a Muralto, presso la discoteca ______,

dopo un

alterco fisico con IM 2,

colpendo IM 1

in regione addominale a mano di un coltello svizzero con lama della lunghezza

di circa 6 cm,

tentato di

cagionargli una grave lesione, che per lo spessore dell’adipe del soggetto, con

lama affondata, avrebbe potuto interessare anche se superficialmente la lesione

degli organi sottostanti potendo mettere con ciò in pericolo la sua vita,

non

riuscendovi e cagionandogli quindi una lesione interessante unicamente gli

strati epidermici della lunghezza di circa 1 cm, come descritto dalla perizia

medico legale in atti;

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 122 CP richiamato l’art. 22 cpv. 1 CP;

13. riciclaggio

per avere,

a Locarno,

nel periodo dal marzo 2014 al 25.6.2014,

compiuto atti

suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provengano da

un crimine,

e meglio

inviato all’estero, mediante apposite agenzie, complessivi CHF 409.00,

sapendoli provento della sua attività così come descritta al punto F.11 del presente

AA;

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 305 bis cpv. 1 CP;

14. infrazione

alla LF sulle armi

per avere,

a Locarno, in

data 20.6.2014, portato su di sé un coltello a farfalla senza essere al

beneficio della necessaria autorizzazione;

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 33 cpv. 1 LArm;

15. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere

autorizzato,

a Locarno e

in altre imprecisate località,

nel periodo

dal novembre 2013 al 25.6.2014,

personalmente

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 30 grammi

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 19a cpv. 1 LStup;

Con

sentenza 25 giugno 2015, la Corte delle assise criminali, ha prosciolto IM 1

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per i fatti

di cui al punto n. B.2. AA, e prosciolto IM 2 dalle imputazioni di esposizione

a pericolo della vita altrui e infrazione alla LF sulle armi di cui ai punti n.

D.6. e D.7. AA. Per il resto le richieste di condanna sono state in sostanza

accolte, ritenuto che i quantitativi di stupefacente oggetto di reato sono

stati in parte ridimensionati. Per quanto qui ci concerne, il dispositivo di

condanna a carico dell’appellante è pertanto stato così fissato:

“5. AP 1 è

autore colpevole di:

5.1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter

mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo

compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno 2014, a Locarno e in

altre imprecisate località,

senza essere

autorizzato, alienato a terze persone 244.38 grammi di cocaina, nonché

detenuto, a scopo di alienazione a terzi, in data 11 febbraio 2014 4.7 grammi

di cocaina, in data 20 giugno 2014 4.22 grammi di cocaina (con un grado di

purezza del 23%) e in data 25 giugno 2014 11.7 grammi di cocaina (con un grado

di purezza tra il 21% in relazione a 9.92 grammi e l’11% in relazione a 0.54

grammi), stupefacente ricevuto da IM 1, IM 2, IM 4 e IM 3;

5.2. tentate

lesioni gravi

per avere,

in data 19

giugno 2014, presso la discoteca __________ di __________,

dopo un

alterco fisico con IM 2, colpendo IM 1 in regione addominale a mano di un

coltello svizzero con la lama della lunghezza di ca. 6 cm, tentato di

cagionargli una grave lesione, che con lama affondata, avrebbe potuto

interessare superficialmente la lesione degli organi sottostanti potendo

mettere con ciò in pericolo la sua vita, non riuscendovi e cagionandogli una

lesione interessante unicamente gli strati epidermici della lunghezza di circa

1 cm, come descritto dalla perizia medico legale in atti;

5.3. riciclaggio

per avere,

nel periodo

compreso tra il mese di marzo 2014 ed il 25 giugno 2014, a Locarno,

compiuto atti

suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da

un crimine,

e meglio

inviato all’estero, mediante apposite agenzie, complessivi CHF 409.00,

sapendoli provento della sua attività così come descritta al punto 5.1 del

presente dispositivo;

5.4. infrazione

alla LF sulle armi

per avere,

in data 20

giugno 2014, portato su di sé un coltello a farfalla senza essere al beneficio

della necessaria autorizzazione;

5.5. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo

compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno 2014, a Locarno e in

altre imprecisate località,

senza essere

autorizzato, consumato 30 grammi di cocaina;

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa.”

IM 1 è stato così

condannato alla pena detentiva di 32 mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto, sospesa in ragione di 21 mesi, con un periodo di prova di due anni, e

per il resto da espiare.

IM

4 è stata condannata

alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto,

sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di due anni.

IM

Considerandi

2.

è stato condannato alla pena detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 13 mesi, con un

periodo di prova di due anni, e per il resto da espiare.

IM

3.

è stato condannato alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto, da espiare. Nel contempo è stato per lui ordinato il

ripristino dell’esecuzione della pena detentiva di 11 mesi pronunciata con

sentenza della Corte delle assise criminali di Lugano il 15 novembre 2011.

AP

1.

è stato condannato alla pena detentiva di 30 mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto ed alla multa di fr. 200.-. L’esecuzione della pena

detentiva è stata sospesa in ragione di 24 mesi, con un periodo di prova di due

anni, e per il resto è da espiare.

Sugli importi di denaro

sequestrati è stato mantenuto il sequestro conservativo a copertura di tassa e

spese di giustizia.

A

favore dell’avente diritto, è stato ordinato il dissequestro della cauzione di

fr. 1'010.- prestata a vantaggio di IM 4.

Per

lo stupefacente sequestrato è stata ordinata la confisca e la distruzione, così

come di tutti gli altri oggetti sotto analoga misura, ad eccezione di un

passaporto annullato e della documentazione cartacea, dissequestrati a favore

degli aventi diritto.

Oltre

alle tassazioni delle note dei patrocinatori d’ufficio degli imputati, è stato

stabilito, per quanto ci concerne, che pure le spese per la difesa del qui

appellante sono sostenute dallo Stato. La nota professionale del suo difensore

è stata approvata per fr. 27'761.40, anticipati dallo Stato. Tale importo dovrà

comunque sia essere risarcito all’Ente pubblico da AP 1 non appena ne avrà la

possibilità, art. 135 cpv. 4 CP.

preso atto che - contro la sentenza della Corte

delle assise criminali, solo IM 1, IM 3 e AP 1 hanno interposto appello con

tempestivo annuncio.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, IM 1 e

IM 3 non hanno confermato la loro intenzione di impugnare la condanna, cosa che

invece ha fatto AP 1 con dichiarazione di appello 13 ottobre 2015, con cui ha precisato

di impugnare i dispositivi n. 5.1., 5.2., 8.5.1., 8.5.3. e 12, chiedendo di

essere riconosciuto autore colpevole di infrazione semplice alla LStup, tentate

lesioni semplici, riciclaggio di denaro, infrazione alla LStup e alla LArm e

condannato ad una pena interamente sospesa che non superi i 18 mesi.

Contestati sono:

·

infrazione aggravata alla LStup: considerata la purezza del 10%

dello stupefacente , il quantitativo alienato è inferiore ai 18 g di sostanza

pura, sicché egli deve essere prosciolto da tale accusa e condannato per

infrazione semplice alla LStup, art. 19 cpv. 1 LStup;

·

lesioni gravi: tenuto conto che il prevenuto ha dichiarato di

aver usato l’arma, piccola e fragile, solo per difendersi e di non aver avuto

intenzione di uccidere o ferire gravemente la vittima, tenuto conto della

perizia medica che attesta l’esistenza di una “lesione superficiale lineare

discromica, interessante unicamente gli strati epidermici superficiali della

lunghezza complessiva di 1 cm” e che “le lesioni appaiono comunque

superficiali e quindi non comportanti né un pericolo di vita per il soggetto né

qualsivoglia postumo rilevante. Non si evidenziano dunque, in concreto, lesioni

penalmente rilevanti” e tenuto conto che dal referto del medico legale

emerge pure che il coltello in questione, neppure se utilizzato

perpendicolarmente, avrebbe potuto provocare ferite letali, si impone il

proscioglimento da tale accusa e la condanna per lesioni semplici;

·

commisurazione della pena: in base alle derubricazioni dei reati

come esposto nei punti precedenti, si impone per l’appellante una riduzione

della pena, da sospendere integralmente.

Gli

altri dispositivi di condanna e meglio quelli relativi al riciclaggio di denaro

(n. 5.3.), all’infrazione alla LArm (n. 5.4.) e alla contravvenzione, sono

passati incontestati in giudicato.

- non essendo state

inoltrate nuove istanze probatorie, con ordinanza del 16 settembre 2015, la

presidente della Corte ha chiesto alle parti di comunicare il loro eventuale

consenso allo svolgimento dell’appello in procedura scritta. Mentre il

procuratore pubblico ha aderito alla proposta, l’imputato l’ha rifiutata;

esperito il pubblico dibattimento il

3.

maggio 2016 durante il quale:

- il PP ha invocato la

conferma della sentenza impugnata, illustrando in dettaglio di quali atti e

quali omissioni si è reso colpevole l’imputato. In merito alla pena ed in modo

specifico con riferimento ad una sua riduzione con concessione della

sospensione condizionale completa, ha dichiarato di non opporvisi e di

rimettersi al prudente giudizio della Corte;

-

l’avv. DI 1, difensore di AP 1, ha chiesto la derubricazione del reato di

tentate lesioni gravi a lesioni semplici commesse con oggetto pericoloso (art.

123.

cifra 2 CP) ed, inoltre, una riduzione della pena detentiva inflitta al suo

assistito che va contenuta in 18 mesi, interamente sospesi, anche in

considerazione della collaborazione fornita in corso d’inchiesta ed il percorso

personale e lavorativo da egli intrapreso dopo i fatti oggetto del presente

procedimento. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili della sede

d’appello.

ritenuto

L’accusato

1.

Sulla

persona dell’imputato è sufficiente rimandare in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP

a quanto scritto al proposito nella sentenza impugnata (consid. 10

segg. pag. 24 segg.).

Per quanto qui di

rilievo, si ricorda che egli è nato a __________, in Repubblica Dominicana, ove

ha frequentato con pessimo successo le scuole dell’obbligo, senza neppure

imparare a leggere e scrivere. Ancora oggi egli è analfabeta, ma come

specificato in appello, sta ora cercando di colmare la lacuna con corsi

specifici.

Dopo varie esperienze

lavorative, ha fatto l’animatore, professione che gli ha permesso di conoscere,

a 19 anni, una donna Svizzera in vacanza a Santo Domingo, di sposarla e

trasferirsi nel nostro Paese. Da lei ha avuto due figli: __________ (__________)

e __________ (__________). Il matrimonio è durato 5 anni e attualmente i due

bambini vivono con la madre __________, la nonna ed un fratellastro nel __________.

Ad

inizio 2014 si è risposato, a Santo Domingo, con una connazionale che vive in

Italia. Anche questo matrimonio è nel frattempo terminato e la procedura di

divorzio, pure avviata nell’isola caraibica, è in fase di conclusione.

Attualmente,

come risulta da MOVPOP, egli convive con la nuova compagna, __________, a __________.

In

Svizzera, il prevenuto ha lavorato per 4 anni come cuoco nel grotto della suocera

a __________. In seguito, per circa un anno, ha trovato un impiego al cantiere

Alptransit di __________ come aiuto cuoco, per poi trasferirsi al ristorante __________

di __________, ove è rimasto 8 mesi. A dicembre 2013 è stato ammesso al

beneficio delle indennità di disoccupazione.

Come

aiuto cuoco guadagnava fr. 3'200.- mensili.

Da

quel momento non ha più lavorato ed ha potuto vivere con i contributi, prima

(sino a gennaio 2015 circa), e grazie all’aiuto della sua compagna ed a quello

della madre dei suoi figli, con la quale ha ancora un buon rapporto, poi.

Proprio

a ridosso del processo d’appello è riuscito a concludere un contratto di

collaborazione quale ausiliario di cucina senza attestato federale, per un

periodo di prova di tre mesi, dal 1. maggio 2016 al 31 luglio 2016. Dal

certificato prodotto risulta tuttavia che non si tratterebbe di un impiego

regolare, come lasciato invece intendere, ma solo su chiamata per rimpiazzi

(doc. CARP X).

Già

prima di venire in Svizzera, AP 1 consumava cocaina. Con il primo matrimonio

ha, a suo dire, smesso per 4 anni. Poi le difficoltà famigliari e

professionali, sommate alla frequentazione dei connazionali e delle feste

latine lo hanno portato, sempre a suo dire, a riprendere. Il consumo è durato

sino al giorno del suo arresto. Da allora in poi egli non ha più fatto uso di

stupefacenti e non ha più avuto problemi con la giustizia.

Non

ha precedenti penali (AI 15, INC.2014.5556).

I fatti

2.

Le indagini a carico

di AP 1 hanno avuto inizio con il suo interrogatorio del 20 giugno 2014 a

seguito di un litigio, o preteso tale, tra lui e fratelli IM 1 e IM 2, in

occasione del quale egli ha dichiarato che quest’ultimo gli avrebbe puntato

contro una pistola carica.

Il

nome di AP 1 era tuttavia già noto alla polizia in quanto era stato fatto

nell’ambito di un’operazione antidroga denominata “White”.

Non

essendo qui necessario addentrarsi ulteriormente negli antefatti, basta

ricordare che al termine dell’inchiesta e in occasione del processo di primo

grado, nella loro sostanza, i fatti indicati nell’atto d’accusa sono stati

riconosciuti dall’appellante (verbale di interrogatorio degli imputati,

allegato al verb. dib. TPC, pag. 13 seg.; MP 19 agosto 2014, AI 71; PP 22

agosto 2014, AI 74; MP 27 agosto 2014, AI 75; MP 27 agosto 2014, AI 76).

Egli ha quindi confessato di aver alienato 244.38 g di cocaina e

di averne detenuto 20.62 g (punto n. 11 AA), di avere inviato all’estero fr.

409.00

sapendo che questo denaro era provento di reato (punto n. 13 AA), di

aver portato con sé un coltello a farfalla senza autorizzazione il 20 giugno

2014.

(punto n. 14 AA) e di aver consumato almeno 30 g di cocaina tra novembre

2013.

e il 25 aprile 2014 (punto n. 15 AA).

Anche

i fatti del 19 giugno 2014, nella loro sostanza, sono stati riconosciuti da AP

1, sia durante l’inchiesta (MP 11 settembre 2014, AI 88, pag. 2), sia al

processo di prime cure (verbale di interrogatorio degli imputati, allegato al

verb. dib. TPC, pag. 13 seg.), sia a quello di appello (ver. dib. d’appello,

pag. 3). In sostanza egli ha spiegato che quella sera, nei bagni della

discoteca __________ ha avuto un diverbio con IM 2 (detto __________) che lo

accusava di volergli portare via un cliente (di cocaina). Nel corso della

discussione __________ gli ha dato una spinta alla spalla e lui ha risposto con

un pugno al petto, nel tirare il quale è poi caduto, ferendosi leggermente. Nel

frattempo __________ se ne era andato. L’imputato è quindi uscito di corsa dai

bagni per raggiungerlo e, nel tragitto, ha estratto dalla tasca il suo

coltellino, aprendolo. Fuori, si è trovato di fronte il fratello

dell’antagonista, IM 1 (detto __________), al quale ha chiesto “dove è tuo

fratello?”, tirandogli nel contempo, proditoriamente, allungando il braccio

e senza guardare, una coltellata all’addome. A quel punto __________ è

indietreggiato, mentre lui ha continuato la sua corsa verso l’esterno del

locale, dove pensava fosse fuggito __________. Non trovandolo, ha deciso di

tornare nuovamente di sotto, nel locale, ma è stato bloccato dall’addetto alla

sicurezza con lo spray al pepe. A quel punto ha preso il taxi ed è rientrato a

casa.

L’accusato

ha sostenuto di aver colpito __________ perché a causa del litigio appena avuto

era agitato, arrabbiato e perché voleva difendersi, negando comunque di aver

avuto l’intenzione di ucciderlo o cagionargli lesioni gravi (verbale di

interrogatorio degli imputati, allegato al verb. dib. TPC, pag. 13; verb. dib.

d’appello, pag. 3).

L’appello

3.

Come anticipato, pur

non essendo contestati, di per sé, gli eventi, sono per contro criticate le

qualifiche giuridiche date dalla Corte di prime cure a questi atti.

Inizialmente l’appellante

ha chiesto di considerare il traffico di stupefacenti come infrazione semplice

alla LStup non essendo, erroneamente, stato effettuato un calcolo della

sostanza pura ed essendo i quantitativi indicati nell’AA troppo elevati. Al

processo, il difensore ha quanto meno dichiarato di non più confutare i

quantitativi in quanto tali, ma solo che a far stato deve essere la sostanza

pura e non quella lavorata.

Sull’altro fronte, il prevenuto ha chiesto che l’accoltellamento

venga riconosciuto essere nei limiti del reato di lesioni semplici commesse con

oggetto pericoloso.

Tentate

lesioni gravi o lesioni semplici con oggetto pericoloso?

4.

Come

visto, l’appellante chiede la derubricazione delle accuse da tentate lesioni

gravi in lesioni semplici commesse con un oggetto pericoloso perché, a suo

avviso, la limitata pericolosità del coltello utilizzato nell’aggressione, la

corporatura della vittima e la lesione realmente cagionata, rendono errate le

conclusioni dei primi giudici, considerato che una simile arma da taglio non

avrebbe mai potuto cagionare delle lesioni gravi ai sensi dell’art. 123 CP.

Con

la sentenza impugnata, consid. n. 56, la Corte di prime cure ha precisato che,

pur essendo consapevole che ferite inferte con il coltello in zona addominale

sono di norma qualificate come tentato omicidio, nel caso concreto ha

considerato l’esito quasi irrilevante dell’attacco e il fatto che l’arma,

nemmeno se usata perpendicolarmente, avrebbe potuto provocare ferite certamente

letali. Inoltre, dal profilo soggettivo, non sono emersi elementi che

permettano di concludere che il prevenuto volesse uccidere la vittima.

Ciononostante, i giudici, hanno ritenuto che l’imputato, colpendo al ventre una

persona con un’arma da taglio, seppure inidonea nel caso concreto a causare la

morte della vittima, deve se non altro aver preso in considerazione la

possibilità di arrecare lesioni gravi e che tale eventualità, anche per il

medico legale, avrebbe potuto effettivamente realizzarsi.

5.

L’art.

122.

CP contiene una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni

sono da ritenere gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie

spéciale, 2009, pag. 158-159, n. 524 seg.; Donatsch,

Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 9a ed. 2008, pag. 38 segg). Fra essi,

rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo

la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante

subisce una mutilazione o la perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata

in modo permanente un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale

o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di

qualificare come lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute

fisica o mentale di una persona (cpv. 3).

Determinante per

definire una lesione “grave” è la natura della lesione stessa e non il

comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier in

Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado

Pozo, op. cit., n. 528, pag. 159).

Relativamente

alla mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2 CP), si configura una

lesione grave in caso di asportazione o di grave e durevole deterioramento di

una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità. Come parte del

corpo, arto o organo importante, la dottrina cita il cranio, il torace, il

bacino, gli organi interni, segnatamente quelli vitali, una gamba, un braccio,

una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier,

op. cit., n. 11 segg. ad art. 122 CP; Donatsch, op. cit.,

pag. 39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro,

infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un

deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o

gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 15 seg. ad art. 122 CP, Corboz, Les

infractions en droit suisse vol. I, 3a ed. 2010, n. 10 pag. 125).

Non essendo

l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della clausola generale del cpv. 3,

esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la vittima

deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi sofferenze o

svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Hurtado

Pozo, op. cit., n. 532, pag. 160; Donatsch,

op. cit., pag. 40). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del

caso e può costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni,

delle quali ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 20 seg. ad art. 122 CP, Corboz, op.

cit., n. 12 pag. 126). Va tenuto in considerazione anche l’impatto sulla

qualità di vita, come per esempio la rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV

179; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).

Secondo l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato

l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato

o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del

reato può essere punito con una pena attenuata.

6.

Il coltello usato è

uno di quelli da tasca pieghevoli del tipo “coltellino svizzero”, con una lama,

quella estratta nel caso specifico, di una lunghezza di oltre 6 cm (foto AI

94).

IM

1, al momento dei fatti, aveva corporatura piuttosto robusta, con un po’ di

pancia (AI 94).

La

perizia 10 novembre 2014 ordinata dalla PP alla Dr.ssa __________ dell’Unità

operativa di medicina legale dell’Azienda ospedaliera di Varese, Università

degli Studi dell’Insubria (AI 100), sulla vittima e sull’idoneità dell’arma

usata a cagionare lesioni più gravi o letali, ha concluso:

“Dalla

documentazione esaminata emerge che il sig. IM 1 riportò:

In regione

addominale, apparentemente all’ipocondrio sinistro una lesione superficiale

lineare discromica, interessante unicamente gli strati epidermici superficiali

della lunghezza complessiva di circa 1 cm; la lesione appare avere andamento

arcuato a concavità caudo-laterale.

(…) Le

lesioni appaiono comunque superficiali e quindi non comportanti né un pericolo

di vita per il soggetto né qualsivoglia postumo rilevante. Non si evidenziano

dunque, in concreto, lesioni penalmente rilevanti.” (AI 100, pag. 3).

e

“Genericamente

un’aggressione perpetrata con un coltello delle caratteristiche analoghe a

quelli posti in sequestro (lama della lunghezza di circa 6 cm), a seconda delle

regioni corporee attinte può causare anche lesioni certamente gravi e potenzialmente

letali.

(…) Un colpo

inferto in regione addominale in un soggetto robusto (quale appare essere il

sig. IM 1), anche con lama perpendicolare alla cute e con suo affondo completo,

difficilmente determinerebbe lesioni certamente letali, avendo il soggetto uno

spessore di adipe discreto a protezione degli organi addominali. Appare più

verosimile, in tale ipotesi, la produzione di una lesione superficiale degli

organi addominali determinante una discreta perdita ematica che se non

adeguatamente trattata potrebbe essere letale nel volgere di diverse ore.” (AI

100, pag. 3 seg.).

7.

In casu, nonostante

le lesioni effettivamente inflitte alla vittima siano state di limitata gravità,

per la valutazione penale, l’atto commesso non può venire esaminato unicamente

in base all’esito che esso ha avuto (STF 6B_612/2013 dell’8 novembre 2013,

consid. 1.3.).

In

effetti, come rettamente fatto dall’accusa, si devono tenere in considerazione

la pericolosità dell’arma da taglio utilizzata, la zona colpita, le modalità d’azione

e, dal punto di vista soggettivo, le intenzioni, rispettivamente le conoscenze

dei fatti dell’autore (STF 6B_954/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2.1.).

In merito a quest’ultime,

si ricorda che il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all’art.

12.

cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie

consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga

possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2

CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di

dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9

consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il

reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso

in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità

del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo

(STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2;6B_458/2009 del 9 dicembre

2010.

consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; DTF 135 IV 152

consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1).

Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere

dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di

esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che

questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da

imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia

accettato (STF 6B_1015/2014 del 1 luglio 2015 consid. 2.1.; DTF 135 IV 12

consid. 2.3.2.; 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4). Per costante

giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell’autore quando - in

base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile

che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può

ragionevolmente essere interpretata come una presa in considerazione della

realizzazione dell’evento (STF 6B_775/2011 del 4 giugno 2012 consid. 2.4.1.; DTF

137.

IV 1 consid. 4.2.3.; 130 IV 58 consid. 8.4, e riferimenti).

Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che

l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca -

figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e

la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12

consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di

diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla

luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più

fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva

accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19

luglio 2012 consid. 4.1;6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1;

6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1;6B_621/2010 del 20 maggio 2011

che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF

6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV

26.

consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).

La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un

grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza

(STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9

consid. 4.2.5).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente

dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010

consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid.

2.3.3

; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c).

8.

Sulla potenziale

pericolosità di un coltello da tasca con una lama di poco inferiore ai 7 cm non

vi sono dubbi ed è stato pure confermato dalla perizia giudiziaria nello

stralcio sopra riportato.

Certo,

il medico delegato al referto, che non ha visto di persona né la vittima né

l’autore, e si è basato solo su documentazione cartacea, ha poi precisato che

difficilmente un colpo all’addome di IM 1 con un coltellino svizzero del genere

di quello utilizzato, nemmeno se sferrato perpendicolarmente avrebbe potuto

cagionare lesioni letali, poiché protetto dallo spessore di grasso addominale.

Per contro verosimile è la produzione di una lesione superficiale degli organi

addominali che, se non curata tempestivamente, in qualche ora avrebbe potuto

anche portare alla morte del soggetto (AI 100, pag. 3 seg.).

Desumere,

da queste constatazioni, che una lesione grave non si sarebbe potuta verificare

a seguito dell’aggressione in disamina, come preteso dalla difesa, è errato.

In

primo luogo vanno considerate le modalità con cui l’accoltellamento è avvenuto:

come ammesso dal prevenuto, egli, che in quel momento era in uno stato di

agitazione dovuta allo scontro appena avuto con il fratello della vittima, ha

sferrato il colpo a casaccio, senza preoccuparsi di dove avrebbe potuto colpire

né delle conseguenze, tant’è che nemmeno si è reso conto di averlo ferito: “Quando

lo vedo gli ho chiesto “dove è tuo fratello” e gli “tiro” con il coltellino

verso l’addome, non credo di averlo colpito perché il coltello non si era

sporcato e la lama non si era piegata. (…) ho colpito __________ con il

coltellino perché ero agitato perché avevo litigato con il fratello e pensavo

che lui potesse colpirmi visto il litigio con suo fratello.” (MP 11

settembre 2014, AI 88, pag. 2).

In

effetti si può vedere dalle foto in atti (AI 94), che la parte trafitta è a

sinistra proprio poco sotto il costato, dove lo strato adiposo di IM 1 non è

così spesso. Ma è solo un caso che la lama sia finita lì ed è solo un caso

fortuito che non abbia causato danni ben più gravi.

Il

Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che è un fatto giuridicamente

notorio che una coltellata inferta all’addome di una persona con normalissimo

coltello da tasca, può senza ombra di dubbio avere delle conseguenze letali

(STF 6B_808/2013 del 19 maggio 2014, consid. 2.3.;6B_475/201 del 27 novembre

2012.

consid. 3).

Ma

notorio è anche che nella parte anteriore alta dell’addome vi sono organi

vitali o importanti quali il fegato, lo stomaco, la cistifellea, il pancreas e

la milza. In quella inferiore è invece posizionato l’intestino.

Nel

caso che ci occupa un tentato omicidio non entra in considerazione già solo

perché non prospettato neppure dal procuratore pubblico. Ciò posto, è invece da

ritenere accertato che una coltellata sferzata all’addome in una situazione

dinamica di lotta - dunque priva di qualsiasi sicurezza circa la possibilità di

colpire la parte del corpo auspicata - potesse comportare delle lesioni gravi,

quindi lesioni ai sensi dell’art. 122 CP di organi vitali quali milza, fegato,

stomaco e anche intestino. Non lesioni semplici come preteso dall’appellante.

Dal

punto di vista oggettivo il reato è dunque da confermare.

Lo

stesso dicasi per quanto concerne i presupposti soggettivi della fattispecie.

In effetti, avendo AP 1 colpito proditoriamente a casaccio, in uno stato di

rabbia ed agitazione incontrollate, IM 2 mentre gli si stava avvicinando, senza

potere né volere mirare a una zona precisa, ha preso scientemente in

considerazione che così facendo avrebbe potuto mettere in pericolo di vita

l’antagonista. Ciononostante non si è trattenuto. Il suo completo disinteresse

per le conseguenze che un simile gesto potesse avere è confermato dal fatto che

nemmeno si è preoccupato di verificare se aveva effettivamente ferito

l’antagonista.

Alla

luce della predetta giurisprudenza del Tribunale federale, non può essere

seguito neppure il tentativo di AP 1 di discolparsi sostenendo di aver

considerato che l'arma utilizzata fosse fragile al punto da non poter arrecare

alcuna ferita di una certa gravità (STF 6B_808/2013 del 19 maggio 2014, consid.

2.3

;6B_475/201 del 27 novembre 2012 consid. 3).

Agendo

come fatto, viste le elevate possibilità di provocare lesioni serie alla

vittima, l’appellante ha pertanto coscientemente assunto ed accettato il

rischio di provocare gravi danni alla salute di quest’ultima. Egli ha quindi

delinquito per dolo eventuale e si è reso, con ciò, autore colpevole di tentate

lesioni gravi.

Per

tacere del fatto che AP 1 ha estratto il coltello per inseguire il fratello

della vittima con il quale aveva appena avuto un alterco, gesto che lascia

desumere una volontà di aggredire IM 2, più che di difendersi. Intenzione

confermata con quanto poi fatto in seguito di fronte al Bar __________.

Una

presa in considerazione del reato di lesioni semplici aggravate dall’uso di

un’arma, art. 122 cifra 2 CP, non entra invece in linea di conto nemmeno dal

profilo soggettivo poiché, come detto, non si può seriamente credere che

l’appellante abbia realmente potuto pensare che le conseguenze del suo attacco

con il coltellino tascabile avrebbero potuto limitarsi esclusivamente a lesioni

semplici (STF 6B_954/2010 del 10 marzo 2011, consid. 3.2.1.).

Di

conseguenza, su questo punto, l’appello va respinto e la condanna confermata.

Infrazione alla

LStup

9.

Con la dichiarazione

d’appello, così come in prima sede (verb. dib. TPC, pag. 11), il prevenuto ha

contestato l’adempimento del reato di infrazione aggravata alla LStup,

sostenendo che, tenuto conto del quantitativo di cocaina che ha ammesso di aver

trafficato (127 g) e tenuto conto di un grado di purezza del 10%, il

quantitativo di cocaina alienato è di soli 12.7 g e si situa al di sotto dei 18

g.

Al

dibattimento di secondo grado, come detto, la difesa ha fatto marcia indietro

su questo aspetto, dichiarando di non contestare più i quantitativi

riconosciuti in prima sede, pur continuando a chiedere che si tenga conto del

grado di purezza effettivo.

La

derubricazione del reato non è più in discussione, quindi. Tuttavia, ritenuto

che sul principio l’argomentazione sollevata non è errata ed avendo il

quantitativo di sostanza pura trafficato un’influenza sulla commisurazione

della pena, questa Corte ritiene opportuno chinarsi sulla questione.

10.

Giusta l’art. 19 cpv.

1.

lett. b, c, d LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, trasporta, importa,

aliena, possiede, detiene o acquista stupefacenti. Nei casi gravi è prevista

una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena

pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup). Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere

che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può

mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie

persone (art. 19 cifra 2 vLSup; vigente art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è

oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112

IV 113, con la precisazione in DTF 114 IV165), di 18 grammi di cocaina pura,

rispettivamente di 12 grammi di eroina (DTF 111 IV 101; 109 IV 144; STF

6P.149/2006 e 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 7.3;

Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28) II

ed. Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 81).

La norma prevede, infine, la possibilità per il

giudice di attenuare liberamente la pena, se l’autore è tossicomane e

l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti

(art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).

11.

AP 1 ha confessato a

più riprese di aver venduto e detenuto la cocaina indicata al punto n. 11

dell’AA, ovvero 244.38 g, rispettivamente 20.62 g.

Il

grado di purezza della cocaina venduta non ha potuto essere accertato, mentre

per quella detenuta è stato possibile stabilire che 4.22 g ne avevano uno del

23% (corrispondenti a 0.97 g di sostanza pura), 9.92 grammi avevano una purezza

del 21% (corrispondenti a 2.08 g di sostanza pura) e 0.54 g una purezza

dell’11% (corrispondenti a 0.05 g di sostanza pura). Di ulteriori 4.7 g

detenuti, nulla si sa.

In

relazione allo stupefacente venduto da IM 1, uno dei fornitori dell’appellante,

come indicato nel capo d’imputazione in discussione, i primi giudici hanno

precisato:

“Per quanto

attiene ai 612 grammi alienati e di cui non è stato possibile stabilire il

grado di purezza, questo deve essere ritenuto pari al 10% (STF 6B_1040/2009 del

13.

aprile 2009 consid. 2.2.1), per un totale, quindi, di 61.2 grammi di cocaina

pura alienata.” (sentenza impugnata, consid. 24 pag. 29).

Sulla

scorta di questa presa di posizione, la difesa è dell'opinione che lo stesso

principio debba essere applicato alla cocaina venduta da AP 1. A ragione.

Di

conseguenza, per quanto concerne i 244.38 g di cocaina venduta, considerando

una purezza di almeno il 10% riconosciuta dalla giurisprudenza allorquando non

è stato possibile determinarla con esami chimici (cfr., fra le altre, STF

18.10.2011

in 6B_600/2011), il quantitativo di sostanza pura può essere fissato

in 24.43 g. Ad esso vanno sommati quelli della cocaina detenuta in vista della

vendita: 0.47 g (4.7 g al 10%, poiché indefinito), 0.97 g (4.22 g al 23%), 2.08

g (9.92 g al 21%) e 0.05 g (0.54 g all’11%).

Complessivamente

la cocaina pura trafficata ammonta quindi a circa g 28.05 g e supera i limiti

per il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a

LStup.

Commisurazione

della pena

12.

In definitiva, dunque,

le condanne decretate in primo grado a carico di AP 1 per i reati di infrazione

aggravata alla LStup, tentate lesioni gravi, riciclaggio, infrazione alla LArm

e contravvenzione alla LStup devono essere confermate.

Con

l’appello è stata contestata pure la commisurazione della pena effettuata dai

primi giudici che, a detta del ricorrente, risulta essere troppo elevata. La

sua colpa infatti, sulla scorta delle argomentazioni di merito avanzate, deve

essere ridimensionata. Inoltre, per il ricorrente, le conclusioni esposte in

sentenza risultano essere contraddittorie, in quanto dapprima si parla di colpa

grave sia dal profilo oggettivo che soggettivo e, poco dopo, al prevenuto viene

riconosciuta la collaborazione fornita agli inquirenti, che ha consentito di

arrestare e poi condannare i coimputati. Di conseguenza, la pena deve essere

mantenuta al di sotto del limite superiore di 18 mesi, integralmente sospesi

per un periodo di prova di due anni.

13.

Dopo aver

dettagliatamente ripreso i principi su cui si fonda la commisurazione della

pena, la Corte delle assise criminali ha concluso che “Per quanto

attiene infine a AP 1, valgono sostanzialmente le stesse considerazioni che

precedono. La colpa dell’imputato è sia oggettivamente che soggettivamente

grave, sia in relazione alla vendita di stupefacenti, che al tentativo di

lesioni gravi in danno di IM 1

A

questo proposito non si può al proposito che censurare la facilità con cui

l’imputato è ricorso all’uso di un coltello nel corso della lite del 19 giugno

2014.

ed il fatto che ancora il giorno successivo egli si è recato a cercare i

fratelli __________ munito di un coltello a farfalla per procedere ad un

regolamento di conti.

A

favore dell’imputato, occorre tuttavia riconosce la collaborazione da egli

fornita agli inquirenti.

In

tale contesto, considerato pure il concorso di reati, la pena appare adeguata

così come proposta dal Procuratore Pubblico in 2 (due) anni e 6 (sei) mesi di

detenzione.

La

pena, in assenza di precedenti, può essere parzialmente sospesa in applicazione

dell’art. 43 CP, con la parte da espiare che la Corte ha ritenuto di fissare

nel minimo legale, ovvero 6 (sei) mesi.” (sentenza impugnata, consid. 61,

pag. 56).

14.

a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore.

Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore,

nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. In

applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza

anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso. In

questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del

precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita”

e “modo di esecuzione” (DTF 136 IV 55 consid. 5.4; 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli

obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio

diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare

l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi

a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà

delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre

tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una

legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007

del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

c. Determinata, così,

la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore,

ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della

reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV

6.

consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;

cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF

128.

IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008

consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così,

codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare

sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c;

127.

IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette,

tuttavia, soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008

del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;

6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6, n. 72, pag. 205).

15.

Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di

pena.

16.

L’art. 43 CP prevede

che il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria,

di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni

se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv.

1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso

di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa

e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi.

Le condizioni soggettive che permettono di sospendere l’esecuzione

della pena secondo l’art. 42 CP valgono anche per la concessione parziale della

sospensione ai sensi dell’art. 43 CP. Prima di determinarsi sull’incidenza

della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente

da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve

verificare che contro il reo non si possa formulare una prognosi sfavorevole (STF

1B.6/2007 del 20 febbraio 2007, consid. 2.5; Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, n. 50 ad § 5;

Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Überblick über

die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.4 pag. 39; CCRP, inc. 17.2007.34 del 3

luglio 2007, consid.6c). Se la prognosi circa il

comportamento futuro dell’autore non si rivela sfavorevole, la legge impone che

l’esecuzione della pena sia in parte sospesa (DTF 134 IV 1 consid. 5.31 pag. 10

e riferimenti; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.4).

17.

AP

1.

risponde dei reati di tentate lesioni gravi, punibile con una pena

detentiva sino a 10 anni o con una pena pecuniaria, art. 122 CP in relazione

con art. 22 CP, grave infrazione alla LStup, art. 19 cpv. 2 LStup, punito con

una pena detentiva di almeno un anno cumulabile ad una pena pecuniaria, di

riciclaggio, art. 305 bis cpv. 1 CP, punito con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria, di infrazione alla LArm, art. 33 cpv. 1 LArm,

pure punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, e

contravvenzione alla LStup, art. 19a cpv. 1 LStup, sanzionato con una multa.

In

merito al tentativo, l’art. 22 cpv. 1 CP prevede che chiunque, avendo

cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie

senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla

consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.

18.

Questa

Corte condivide in linea di massima le argomentazioni dei primi giudici, con

qualche precisazione che porta ad un risultato leggermente diverso.

Tentate

lesioni gravi

La

colpa per le tentate lesioni gravi è certamente rilevante, sia per le modalità

con le quali è avvenuto l’accoltellamento, sia per il movente: in una

situazione dinamica, l’aver sferrato a casaccio un colpo all’addome, senza

preoccuparsi di dove l’arma da taglio avrebbe potuto conficcarsi e con totale

disinteresse per le conseguenze che un simile atto avrebbe potuto avere è

inqualificabile. Altrettanto biasimevole è che la vittima sia stata ferita per

il solo fatto di essere il fratello di IM 2 e di essersi trovata sulla strada

del prevenuto al momento sbagliato.

Già

grave è che persone come era l’imputato al momento dei fatti, facili al litigio

e che si muovono in ambienti loschi, circolino in città, per strada e

addirittura in locali pubblici con un coltello. Se per una persona normale, che

difficilmente si sognerebbe di farlo, un simile atteggiamento non avrebbe nulla

di reprensibile e non comporterebbe alcun rischio poiché il coltellino verrebbe

al massimo usato come utensile e non come oggetto di attacco/difesa, per uno

spacciatore, consumatore di cocaina e testa calda (che sa di esserlo) come AP 1,

è un chiaro segnale dell’intenzione di farne prima o poi uso come arma.

Oggettivamente

deve pure essere considerato che l’appellante, agendo in un locale pubblico, in

presenza di altra gente, ha dato prova di riprovevole spregiudicatezza.

Parimenti

non va trascurato pure il fatto che il diverbio nei bagni con IM 2, dal quale è

scaturito l’inseguimento che ha portato poi all’accoltellamento del fratello di

quest’ultimo, è sorto con la partecipazione più che attiva dell’imputato, che è

stato anche il primo a sferrare un pugno e che, una volta dileguatosi

l’antagonista, ha deciso di inseguirlo impugnando ed armando il coltellino.

A

suo favore va d’altro canto considerato che la coltellata non ha avuto

conseguenze di rilievo per la salute della vittima, mai trovatasi in pericolo

di vita e che si è potuta limitare a medicare la piccola ferita con dei

cerotti, senza necessità di interventi medici.

Diversamente

dai primi giudici, questa Corte non ritiene che il tipo d’arma utilizzata possa

fungere da attenuante, poiché nelle modalità in cui è avvenuta l’aggressione -

in modo particolare il fatto che il prevenuto non ha assolutamente avuto il

controllo del colpo inferto, non avendo mirato a nessuna parte del corpo ma

piuttosto alla persona del suo presunto avversario, che comunque sia era in

movimento - essa avrebbe potuto anche colpire un’altra parte del corpo, più

sensibile e pericolosa rispetto a quella dove fortunatamente è finita, e

causare ferite ben più gravi.

Dal

profilo soggettivo, l’accoltellamento è stato perpetrato nei confronti di una

persona con la quale AP 1 aveva avuto dei problemi, ma che quella sera non lo

aveva in alcun modo provocato, non avendo avuto con lui contatti.

Di

rilievo, a suo favore, è il fatto d’aver agito per dolo eventuale.

Non

entrano in considerazione né l’errore sui fatti, art. 13 CP, né la legittima

difesa, art. 15 e 16 CP, non essendo neppure verosimile che IM 2 stesse per

aggredire l’imputato.

Tutto

ben ponderato, la colpa di AP 1 per le tentate lesioni gravi risulta essere di

gravità medio alta.

Ne

deriva che se fosse stato accertato un dolo diretto e se le lesioni gravi si

fossero realmente realizzate, la pena adeguata si sarebbe situata attorno ai 5

anni di detenzione.

Tenuto

conto che le lesioni gravi sono solo tentate e che il tentativo non è

particolarmente intenso, si giustifica ridurre la pena a 30 mesi. Da qui si

deve scendere poi a 24 mesi in considerazione del fatto che il reo ha agito con

dolo eventuale.

Per

le sole tentate lesioni gravi, la pena equa sarebbe dunque di due anni di

detenzione.

Infrazione

aggravata alla LStup

19.

Qualificante

per la colpa di AP 1 in relazione a questo reato è avantutto il quantitativo di

cocaina trafficato, 244.38 g, con un grado di purezza di almeno 10% (cfr., fra

le altre, STF 18.10.2011 in 6B_600/2011), per almeno 24.43 g di sostanza pura.

Inoltre egli ha detenuto complessivamente 3.57 g di cocaina pura, il ché porta

ad un quantitativo globale di 28 g di cocaina pura.

Pur

trovandoci quindi in un caso di infrazione aggravata, essa è da considerarsi di

lieve gravità, di poco superiore ai limiti imposti dalla giurisprudenza per il

riconoscimento dell’aggravante.

AP

1.

ha agito autonomamente, non nel contesto di una organizzazione (STF del 10

maggio 2010, inc.6B_10/2010), e sull’arco di soli 6 mesi.

Dal

profilo soggettivo, va differenziato - perché così vuole la costante

giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF

02.07.2010

inc.6B_390/2010 consid. 1.1; STF 10.05.2010 inc.6B_10/2010 consid.

2.

; STF 17.04.2002 inc.6S.21/2002 consid. 2c) - il caso dell’autore

tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che

traffica unicamente per motivi di lucro. L’imputato, come visto, non era un

vero e proprio tossicodipendente, pur consumando cocaina saltuariamente, e ha

quindi trafficato droga per cupidigia.

Come se non bastasse,

egli, con un minimo sforzo di ricerca (mai fatto se non con l’approssimarsi dei

due dibattimenti penali), avrebbe certamente avuto la possibilità di trovare un

nuovo lavoro, rispettivamente poteva godere delle indennità di disoccupazione

che gli garantivano denaro a sufficienza per vivere dignitosamente.

Ciononostante ha preferito arrotondare le sue entrate e delinquere, mettendo in

pericolo la salute altrui con sostanze nocive.

Tutto

ben ponderato, questa Corte ritiene che la colpa per il reato in questione (che

già di per sé è un caso aggravato) è di limitata gravità.

Ulteriori

reati

20.

Se

per il reato di riciclaggio, per un importo di fr. 409.-, la gravità della

colpa è minima, per l’infrazione alla LF sulle armi si può invece concludere a

favore di una colpa di media intensità. In effetti, vale la pena ripetersi,

girare in luoghi affollati con un coltello, questa volta a farfalla, non è

certamente un atto trascurabile, tenuto soprattutto conto del fatto che lo

scopo era quello di farne un uso come arma per aggredire delle persone, come

ammesso dallo stesso imputato, che per fortuna (anche sua) non ha trovato a

casa nessuna delle vittime predestinate (verbale di interrogatorio degli

imputati, allegato al verb. dib. TPC, pag. 14).

Il

consumo di 30 g di cocaina in poco più di sei mesi non è insignificante, ma,

ritenuto che il grado di purezza è indefinito anche in questo caso, non

raggiunge comunque il caso di media gravità.

21.

Tutto

questo ben considerato, si giustifica aumentare la pena di 24 mesi

summenzionata di ulteriori 9 mesi.

Nel

contesto delle circostanze legate all’autore, questa Corte non può non tenere

conto della collaborazione fornita dall’appellante, riconosciuta anche

dall’accusa, che ha permesso di fare luce su molti lati oscuri della vicenda.

Egli

non si è limitato ad ammettere i propri errori, ma ha fatto i nomi delle altre

persone coinvolte, assumendosi dei rischi.

Dal

punto di vista personale, se in teoria il fatto di avere una famiglia potrebbe

essere un elemento positivo, nel caso concreto non lo è stato, non essendosi

egli trattenuto dal commettere i reati in disamina.

Tenuto

conto della collaborazione prestata, la pena di 33 mesi, viene ridotta a 30

mesi di detenzione.

Già

solo per il divieto di reformatio in peius e per i limiti imposti dall’art. 43

CP, la pena detentiva deve rimanere parzialmente sospesa, con una parte da

espiare quantificata in 6 mesi. Il periodo di prova è di due anni.

Alla

pena detentiva deve essere sommata una multa per la contravvenzione alla LStup,

che, in base alle sue condizioni economiche e alla sua colpa (cfr. art. 106

cpv. 3 CP; DTF 134 IV 60 consid. 7.3.3), viene confermata in fr. 200.-.

Tassa di giustizia, spese e tassazione nota d’onorario del

difensore d’ufficio

22.

Visto l’esito

dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del

condannato.

La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza

(art. 428 cpv. 1 CPP) e sono, pertanto, pure poste a carico dell’appellante in ragione

di tre quarti, mentre per il resto sono messe a carico dello Stato. Viste le

specifiche circostanze, non trova applicazione l’art. 425 CPP.

Con istanza del 3 maggio 2016, AP 1 ha postulato la tassazione

della nota del suo patrocinatore per un importo complessivo di fr. 3'878.30. L’indennizzo

del difensore d’ufficio deve essere effettuato in base ai principi sanciti

dall’art. 135 CPP (DTF 139 IV 261 consid. 2.2.2).

Di conseguenza si impone la tassazione della nota sottoposta alla

scrivente Corte dal difensore.

Dall’estratto allegato (doc. CARP XX), si può vedere come la nota

consista in 18 ore di onorario a fr. 180.- l’ora e in fr. 301.- di spese. Da questo

importo devono essere dedotte 7 ore di onorario per la minor durata del

dibattimento rispetto a quanto previsto nella nota. Pertanto, a titolo di

indennità d’appello, vengono riconosciuti fr. 2'463.50 (fr. .1’980.- onorario +

fr. 301.- spese + fr. 182.50 IVA).

In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà tenuto a

rimborsare allo Stato l’intero importo (art. 135 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 81, 84, 122

segg., 135, 139, 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

12 cpv. 2, 22, 43, 47, 106, 122 e 305 bis CP;

19 e 19 a LStup;

33 cpv. 1 LArm

nonché, sulle spese, gli art. 426 e 428 CPP, la LTG e il Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e

per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

considerato che i dispositivi n. 1, 2, 3, 4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.,

7., 8.1, 8.2., 8.3., 8.4., 9., 10., 11., 13., 14. 15., 16. non sono stati

impugnati e sono passati in giudicato,

1.1. AP 1 è giudicato

autore colpevole di:

1.1.1. Infrazione aggravata alla LF

sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno

2014, a Locarno e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato,

alienato a terze persone 244.38 g di cocaina (24.43 g di cocaina pura), nonché

detenuto in vista di alienazione 19.38 g di cocaina (3.57 g di cocaina pura),

per complessivi 263.76 g (28 g di cocaina pura), stupefacente ricevuto da IM 1,

IM 2, IM 4 e IM 3;

1.1.2. tentate lesioni gravi

per avere,

in data 19 giugno 2014, presso la discoteca __________ di Muralto,

dopo un alterco fisico con IM 2, colpendo IM 1 in regione

addominale a mano di un coltello svizzero con la lama della lunghezza di ca. 6

cm, tentato di cagionargli una grave lesione, che con lama affondata, avrebbe

potuto interessare superficialmente la lesione degli organi sottostanti potendo

mettere con ciò in pericolo la sua vita, non riuscendovi e cagionandogli una

lesione interessante unicamente gli strati epidermici della lunghezza di circa

1 cm, come descritto dalla perizia medico legale in atti;

1.1.3. riciclaggio

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di marzo 2014 ed il 25 giugno

2014, a Locarno,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o

dovendo presumere che provenivano da un crimine,

e meglio inviato all’estero, mediante apposite agenzie,

complessivi CHF 409.00, sapendoli provento della sua attività così come

descritta al punto 5.1 del presente dispositivo;

1.1.4. infrazione alla LF

sulle armi

per avere,

in data 20 giugno 2014, portato su di sé un coltello a farfalla

senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione;

1.1.5. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno

2014, a Locarno e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, consumato 30 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

1.2. AP 1 è condannato

1.2.1. alla pena detentiva di 2

(due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.2.2. alla

multa di fr. 200.- (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.3. L’esecuzione

della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 24 (ventiquattro)

mesi per un periodo di prova di 2 (due) anni; per il resto, cioè 6 (sei) mesi,

è da espiare.

1.4. È confermata

l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come decisa in prima

sede.

1.5. La nota professionale 3 maggio 2016 dell’avv. DI 1

per il procedimento d’appello è approvata per:

- onorario fr.

1’980.00

- spese fr. 301.00

- IVA

(8%) fr. 182.50

Totale fr.

2'463.50

e

posta a carico dello Stato.

1.5.1. Contro

questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

1.5.2. La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del

presente dispositivo.

1.5.3. In caso di ritorno a

miglior fortuna, AP 1 sarà chiamato a rimborsare allo Stato l’intero importo

anticipato per la sua difesa d’ufficio.

2. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

-

tassa di giustizia fr. 1'000.-

-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono

posti a carico dell’appellante in ragione di 3/4, mentre per il restante1/4 a

carico dello Stato.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

- Ministero

pubblico della Confederazione, 3003 Berna

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003 Berna

- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi,

3003 Berna

- Ufficio

di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse

29, 3003 Berna

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.