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Decisione

17.2015.147

Quando è dato il caso di infrazione aggravata alla LStup ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a. Criteri per la commisurazione della pena. Conferma del giudizio del primo grado

14 gennaio 2016Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i miei fratelli che si occupavano di

aiutare la mia famiglia economicamente. Ai tempi un fratello lavorava in

un negozio e l'altro lavava con me le auto.

Ho

lasciato l'Albania nel 2010-2011 in quanto il mio scopo era quello di trovare un posto di lavoro in Italia. Mio fratello

infatti viveva in Italia a __________. lo dall'Albania mi sono recato

direttamente in Italia e meglio a __________

dove avevo un contratto di lavoro nell'agricoltura, contratto che mi era stato procurato da mio fratello. Mio fratello

in questione si chiama __________ ed

è il maggiore di tutti i fratelli. __________ ha lasciato l'Albania nel 2004

se non erro. lo a __________ ho lavorato circa

un anno e al mese guadagnavo circa 600-700

EUR, il mio capo ha pagato le tasse per me ma il nome del mio ex datore di lavoro non lo conosco. Non ricordo nemmeno

il nome dell'azienda per cui ho lavorato, non era un'azienda grande. Il PP mi fa presente che non è

verosimile che io non mi ricordo

alcunché in relazione ad un datore presso il quale affermo di avere lavorato

per circa un anno. Dopo aver

trascorso un anno in Sicilia sono

tornato in Albania perché in Italia non avevo più un lavoro e in Albania sono rimasto a casa mia cosi da evitare

di pagare inutilmente 300 EUR al mese

di affitto in Sicilia. lo in Sicilia vivevo da solo. Poi sono rimasto circa 2-3 mesi in Albania e poi sono

tornato nuovamente in Italia e meglio ho raggiunto un altro mio fratello

(il secondo, __________) a __________, in

provincia di __________. Mio fratello __________ a __________ viveva dal 2007.

lo a __________ ci sono andato in

quanto mio fratello mi aveva trovato un

lavoro in nero quale muratore e ho guadagnato circa 1000 EUR e ho lavorato per

circa 1 mese/un mese e mezzo durante il mese di agosto per tale __________. Successivamente sono andato a __________,

in provincia di __________, perché un

amico, __________ mi ha chiamato per

lavorare. lo a __________ ho lavorato come muratore (io costruivo case e muri)

con contratto, il mio padrone è tale __________ e la sua ditta è a __________. lo per lui ho lavorato

per circa 1 anno. Io al mese ho guadagnato circa

1100-1200 EUR al mese, lo vivevo in un appartamento e pagavo 200 EUR d'affitto, gli altri 200 EUR d'affitto li pagava __________ che si trova in facebook. Il mio avvocato mi fa vedere una foto in facebook di __________,

residente a __________ e mi chiede se è il mio

datare di lavoro ed io rispondo che è lui. (foto

alt doc. 1 al presente verbale). Una volta finito il contratto di lavoro,

sono rimasto un mese a __________ e poi

sono partito in Albania per 2-3 mesi e dopo sono tornato a __________ in quanto la utilizzavo come base per trovare lavoro. Io quando sono tornato a __________ io non avevo un lavoro certo, la mia speranza

era quella di trovare un lavoro. A questo punto ci

troviamo nel mese di settembre 2014. Dal settembre 2014 ad oggi non sono

più tornato in Albania. Dal settembre 2014

ad oggi io a Follonica ho vissuto nello stesso appartamento in cui sono stato in precedenza. lo anche dal settembre 2014

ho vissuto con __________ ma non ricordo il nome della via in cui ho abitato per oltre un anno. Anzi io sapevo il nome

della via in cui ho vissuto ma poi

l'ho dimenticato. lo ora vivo in un altro appartamento rispetto a quello in cui ho vissuto in precedenza. La prima

casa in cui ho vissuto a __________ era in Via __________ e ora vivo in un altro appartamento ma di cui non ricordo il nome della via. Il PP mi chiede perché ad inizio

verbale ho dichiarato che attualmente

abito in via __________ quando ora invece dico di non

ricordarmi il nome della via e dichiaro che all'inizio non

mi è stato chiesto in quale via vivo.

Dal

24 settembre 2014, giorno della mia entrata in Italia dall'Albania, ad oggi io

ho lavorato su chiamata e ho guadagnato circa 1500-2000 EUR quale muratore e giardiniere in nero e questo

grazie a un mio conoscente albanese di nome __________."

(VI PP 14.12.2014 pagg. 2-3;

dichiarazioni confermate in aula: VI imputati pag. 2, all. 1 al

V. DIB)

(sentenza

impugnata, consid. 2, pag. 6-7)

2. AP 1 è incensurato

sia in Svizzera (AI 2) che in Italia (AI 35).

Risulta, tuttavia, che, con IM 1, egli è coinvolto, in Italia, in

un procedimento penale per infrazione alla legge sugli stupefacenti (AI 68, 76,

81 e 83).

Se IM 1 ha dichiarato di nulla sapere di tale procedimento (PP 24.2.2015, pag.

2 e 3; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2), AP 1, dopo un’iniziale

negazione, ha ammesso, verosimilmente seguendo il consiglio del suo avvocato,

di avere spacciato droga in Italia per conto di IM 1:

“ … di avere spacciato

droga in almeno due occasioni a __________ su incarico di IM 1” (MP 24.2.2015

pag 4).

“ riconosco, come avevo

detto in inchiesta, di avere spacciato 3 grammi di cocaina in Italia su

richiesta di IM 1 e __________” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2).

Al dibattimento di appello, l’imputato ha ribadito di avere, in

Italia, venduto droga per conto di IM 1. Ritrattando parzialmente quanto detto

al primo dibattimento, egli ha, però, preteso di non avere saputo esattamente

la natura dello stupefacente che ha venduto (verb. dib. d’appello, pag. 3).

La parziale ritrattazione - non credibile a fronte, in

particolare, della precisione della precedente dichiarazione (in

quell’occasione, AP 1 non solo aveva detto che si trattava di cocaina, ma aveva

anche precisato il quantitativo dello stupefacente trattato) - ha avuto il solo

effetto di convincere la scrivente Corte che l’appellante ha voluto giocare al

ribasso.

3. Sulla scoperta della

droga nascosta nel vano descritto nell’AA, si riporta, sempre in applicazione

dell’art. 82 cpv. 4 CPP, parte del consid. 4 (pag. 8) della sentenza impugnata:

“ Il 13 dicembre 2014 in entrata dal valico doganale di

Chiasso Brogeda, le

Guardie di confine provvedevano al fermo e al controllo del veicolo VW Passat di colore grigio targato __________.

Alla guida si trovava AP 1, detentore del veicolo e quale

passeggero anteriore vi era IM 1.

Durante la perquisizione del veicolo, le Guardie di confine scoprivano nel baule, sotto il vano della ruota di scorta, un

ricettacolo (doppio fondo) contenente due confezioni per un

quantitativo complessivo di 1'065 grammi

lordi di eroina (cfr. Rapporto delle Guardie di confine del 15 dicembre

2014, Al 91 all. 18).

La Polizia Scientifica intervenuta sul posto, eseguiva i prelievi sul veicolo e sulle

persone (palmi e unghie), le fotografie del caso e prendeva a carico la

sostanza stupefacente per gli esami di rito. Dall'analisi

della sostanza emergeva che si trattava di due pani di eroina del peso di 498.83 e 497.98 grammi netti,

per un totale di 996.81 grammi netti, con grado di purezza rispettivamente

del 55.9% e del 56.7% (cfr. rapporto di

pesata ed analisi sostanza stupefacente, Al 85).”

(sentenza impugnata, consid. 2, pag. 8)

IM 1 e AP 1 sono stati immediatamente interrogati e, alla fine dei

rispettivi interrogatori, sono stati entrambi arrestati.

Entrambi sono giunti al dibattimento di primo grado in anticipata

esecuzione di pena.

4. I considerandi 6.1.

e 6.2. - cui si rinvia sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP -

riferiscono in modo esauriente dell’evoluzione delle dichiarazioni dei due

imputati.

Per quanto qui interessa, è sufficiente ricordare che, nonostante

le iniziali menzogne di entrambi, sulla base degli atti è possibile accertare,

in armonia con i primi giudici, quanto segue:

- nel

settembre /ottobre 2014, IM 1 ha conosciuto in un bar di __________ (Albania)

un uomo (di cui non ha voluto rivelare il nome), che gli ha proposto di

lavorare per lui trasportando sostanze stupefacenti;

- IM

1 ha accettato la proposta soltanto dopo averne parlato con AP 1 e averne

ricevuto l’accordo;

- l’accordo

con l’albanese prevedeva almeno 2 trasporti di droga al mese:

Preciso che IM 1

mi aveva detto (…) che lui sarebbe sempre stato con me nei trasporti. L’idea

era quella di fare più trasporti: lui mi aveva detto che sarebbero stati almeno

due trasporti al mese” (PP 24.2.2015 pag. 3);

- i

contatti con l’albanese sono sempre stati tenuti, tramite un cellulare e una

carta SIM appositamente comprati, da IM 1 che, poi, ne riferiva a AP 1 (all. 1

a verb. dib. di primo grado, pag. 3);

- il

4 novembre i due hanno fatto un primo viaggio (con la Skoda Octavia intestata a

IM 1) dall’Italia alla Svizzera (sono arrivati sino a Basilea) per reperire e

individuare dogane piccole e incustodite da eventualmente utilizzare per

minimizzare i rischi dei trasporti previsti;

- l’11

novembre 2014, su istruzioni giunte via sms dell’albanese che ha precisato “marca,

modello e anno del veicolo da comprare”, i due hanno acquistato via

internet l’autovettura Passat su cui

viaggiavano al momento del fermo (prezzo d’acquisto: 11.300.- €, forniti

dall’albanese e presi in consegna da IM 1 a Milano, durante una sosta del

viaggio di rientro da Basilea);

- la

vettura era stata acquistata appositamente per i trasporti di droga ed era

stata intestata a AP 1:

io sapevo che la

macchina la dovevamo comprare per fare questi trasporti per conto del mandante.

Se la macchina è stata intestata a me era perché così mi aveva detto IM 1” (PP

24.2.2015, pag. 3);

L’auto era stata

acquistata con i soldi che mi erano stati dati dall’albanese con cui ero in

contatto (IM 1 in all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2);

- sempre

su istruzione dell’albanese, il 14 novembre 2014, i due hanno portato la

vettura in Olanda dove è rimasta per circa tre settimane per permetterne la

modifica con la creazione, nel baule, di un vano nascosto, apribile con un

telecomando (PP 24.2.2015, pag. 3):

(…) nel vano

appositamente creato nel baule dell’auto. (…) La modifica dell’auto era stata

fatta in Olanda, dove io e AP 1 avevamo portato l’auto” (IM 1 in all. 1 a verb.

dib. di primo grado, pag. 2);

- IM

1 e AP 1 sono rientrati in Italia in aereo, ritenuto che il prezzo del volo (in

partenza da Bruxelles e non da Amsterdam per evitare controlli) e dei taxi

(pari a ca. 500 €) è stato pagato dai due ragazzi albanesi cui era stata

consegnata la Passat ad Amsterdam;

- ricevuto,

via sms su un cellulare appositamente acquistato, l’avviso che l’auto era

pronta, IM 1 si è, poi, recato da solo (con l’aereo) ad Amsterdam per ritirare

la Passat modificata;

- insieme

alla vettura, i due gli hanno dato 1’500.- € per coprire le spese sin lì

sostenute;

- rientrato

a __________, IM 1 ha consegnato la vettura a AP 1, mostrandogli il vano

nascosto e spiegandogli il suo funzionamento (PG 29.12.2014);

- l’11

dicembre 2014, IM 1 ha ricevuto, sempre via sms, l’incarico di andare a Firenze

dove ha incontrato un suo connazionale che gli ha detto di recarsi a __________;

- a

__________, lo stesso uomo che gli aveva dato i soldi per l’acquisto della

vettura gli ha consegnato 1’000.- €;

-

rientrato a __________, IM 1 ha dato la metà dei 1’000.- € a AP 1;

- il

pomeriggio del 12 dicembre 2014, IM 1, sempre via sms, riceveva istruzione di

andare a Brescia a prendere “qualcosa” e, poi, “portarla a Zurigo”;

- il

13 dicembre 2014 IM 1 e AP 1 sono partiti da Follonica ed hanno raggiunto

Bergamo dove abita il fratello di AP 1;

- lasciato

AP 1 dal fratello, IM 1 è andato da solo a Brescia dove “due persone che

avevano un’Alfa” gli hanno consegnato “il sacchetto”:

uno di queste

due persone ha messo il sacchetto in auto, io ho aperto con il telecomando il

nascondiglio e loro lo hanno poi inserito in questo nascondiglio. Come detto,

ho preso velocemente il sacchetto in mano…” (IM 1 4.2.2015);

- IM

1 è subito ripartito per Bergamo dove AP 1 si è messo alla guida della vettura

nel cui vano “segreto” era stato nascosto un kg di eroina.

Va precisato che AP 1 ha ammesso agli inquirenti e ai giudici di

primo grado che egli era perfettamente consapevole sin dalla loro partenza da

Follonica che lo scopo del viaggio del 13.12.2014 era di trasportare 1 kg di

eroina a Zurigo (PP 24.2.2015 pag 3; PP 14.12.2014 pag. 10 – 11):

“ E’ vero, lo sapevo, io sapevo che

stavamo trasportando eroina, nascosta nell’apposito vano creato nel baule

dell’auto. Io sapevo che si trattava di un chilo di eroina” (all. 1 a verb.

dib. di primo grado, pag. 2).

Secondo le sue dichiarazioni, per il viaggio del 13 dicembre 2014,

AP 1 ha ricevuto un compenso di 500.- €:

IM 1 mi aveva

detto che mi dava 500 euro se lo accompagnavo (…) in merito agli euro 505 che

avevo con me al momento del fermo, euro 500 mi erano stati consegnati da IM 1 a

Follonica uno o due giorni prima di partire per la Svizzera, mentre euro 5

erano i miei” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2).

AP 1 ha, però, giocato al ribasso.

Infatti, secondo IM 1 - che, va ricordato, secondo AP 1 “ha detto

la verità” (PP 24.2.2015 pag. 3; cfr, anche, verb dib. d’appello, pag. 1) - era

previsto che il rapporto “di lavoro” con l’albanese avrebbe fruttato loro ben di

più. Al riguardo, si cita quanto opportunamente sottolineato dai primi giudici:

“ In merito al compenso, IM 1 spiegava che una volta

concluso il trasporto, avrebbe dovuto mandare un messaggio a quelli dell'Albania e di non sapere se poi i soldi li avrebbe

presi a Zurigo o in Italia; in

ogni caso loro avrebbero guadagnato soltanto a trasporto avvenuto;

in Albania gli avevano detto che avrebbe guadagnato 500.- Euro per ogni trasporto fatto per loro in Italia; quando aveva saputo

che sarebbe dovuto andare in Svizzera, aveva chiesto quanto avrebbe guadagnato ma non gli era stato detto l'ammontare e lui sperava

di guadagnare "almeno

2'000 EUR". Spiegava ancora

che "loro mi avevano detto che

al mese avrei potuto conseguire fino a 10'000 EUR a seguito

di numerosi viaggi e la metà sarebbe spettata a me e

l'altra metà ad AP 1. Io avrei fatto collegamenti da Follonica con Roma,

Perugia, e Firenze. Questo era il nostro primo viaggio in assoluto". (sentenza impugnata, consid. 6.2., pag 18)

5. Al dibattimento

d’appello, a tali ammissioni, dopo avere ribadito che egli aveva effettivamente

fatto quello di cui IM 1 ha riferito agli inquirenti, AP 1 ha semplicemente

voluto aggiungere che egli ha agito “in buona fede” perché “si fidava

di IM 1” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Ritenuto che è accertata la piena consapevolezza di AP 1 sull’accordo intervenuto

fra il correo e i mandanti e, in particolare, sulle finalità della preparazione

(acquisto vettura, trasferta ad Amsterdam, …) e sulla droga trasportata nel

viaggio durante il quale i due sono stati fermati, la precisazione sconcerta

poiché la pretesa “buona fede” e la “fiducia nell’amico” non

possono che riferirsi alle assicurazioni da questi ricevute secondo cui,

quand’anche fossero stati fermati, lui non sarebbe stato in prigione più di 6

mesi/1 anno poiché “lui” aveva dei “buoni avvocati” (cfr., in

particolare, PP AP 1 24.2.2015 pag. 3).

6. Valutate tutte le

risultanze dibattimentali, correttamente la prima Corte ha concluso che la

fattispecie adempie pacificamente il reato di infrazione aggravata alla LStup:

“ in

concreto pertanto, richiamate le risultanze oggettive riguardo al rinvenimento

nell'auto dei due pani di eroina per un quantitativo complessivo di 996 grammi netti, aventi un grado di purezza del 55.9% e dei 56.7%, preso atto delle dichiarazioni

e delle ammissioni degli accusati in merito, richiamati i riscontri

costituiti dai tabulati telefonici a

conferma dei viaggi effettuati in Svizzera il 4-5 novembre 2014 ed il 14 novembre 2014 con i vari spostamenti

e percorsi effettuati, così come i dati estrapolati dal navigatore che

confermano tra l'altro che l'ultima

destinazione digitata era Zurigo, non vi è alcun dubbio nel riconoscimento a carico di entrambi della realizzazione del reato di infrazione aggravata alla Legge

federale sugli stupefacenti, di cui hanno pacificamente adempiuto i

presupposti oggettivi (l'eroina in esame

corrisponde ad un quantitativo di 561.20 grammi di sostanza pura, che supera di oltre 46 volte la soglia minima dei 12 grammi di sostanza pura fissata dal

TF) e soggettivi previsti dalla legge.”

(sentenza

impugnata, consid. 7, pag. 22)

Questa conclusione non è stata, saggiamente, contestata dalla

Difesa.

7. Al dibattimento

d’appello, la Difesa ha chiesto che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata

venga completato con la precisazione secondo cui AP 1 ha avuto, nella vicenda,

un ruolo secondario rispetto a IM 1.

La richiesta è respinta ritenuto come sia sufficiente che il dispositivo

contenga, oltre che una succinta descrizione dei fatti costituitivi

dell’infrazione, la precisazione secondo cui i due autori hanno agito in

correità (giudizio saggiamente non contestato dalla Difesa).

8. Per la

commisurazione della pena, dopo avere correttamente ricordato i principi

giurisprudenziali applicabili, i primi giudici hanno svolto le seguenti

considerazioni:

“ Passando alla commisurazione della pena, la Corte ha

ritenuto la colpa degli accusati molto grave non

solo oggettivamente per il quantitativo di 996 grammi netti di eroina che in

correità hanno detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, ma anche perché entrambi erano coscienti di effettuare un trasporto

che non era limitato a qualche centinaio di grammi ma a quasi un chilo di sostanza stupefacente, quindi di un quantitativo

importante e tale da mettere in pericolo la salute di tantissime persone

e ritenuto inoltre che la rispettiva

consapevolezza si estendeva anche al tipo di sostanza stupefacente

trasportata segnatamente eroina conosciuta per

i suoi micidiali effetti nefasti.

Soggettivamente la loro colpa è grave avuto riguardo alla

facilità sconcertante con la quale si sono messi a disposizione di un'organizzazione criminale senz'altro importante

dedita al traffico internazionale di

sostanza stupefacente con una rete estesa in tutta Europa, avuto riguardo alle diverse e numerose

persone presenti in diversi paesi

quali Amsterdam, Firenze, Brescia e Milano, ai mezzi finanziari messi a

disposizione ed impiegati per l'organizzazione professionale del trasporto (per l'acquisto di un'auto appositamente modificata con la creazione di un ricettacolo)

oltre che all'importanza del quantitativo di sostanza consegnato per il

trasporto.

La loro colpa è ancora grave per la

determinazione e la convinzione insita nella dichiarata

intenzione di fare più trasporti, almeno 2 trasporti

al mese con la - ventilata - previsione di riuscire a guadagnare anche

fino a Euro 10'000.- al mese, dimostrando una inquietante

chiara disponibilità alla reiterazione del reato. La Corte ha pertanto considerato che entrambi gli accusati

hanno agito a scopo di lucro, per soldi facili, soldi che non costa

grande fatica guadagnare. Al riguardo la

Corte ha ritenuto inoltre che la strada del delinquere è stata deliberatamente percorsa dai due accusati ma che sicuramente non versavano in uno stato di

bisogno. Hanno infatti entrambi

ammesso di aver sempre più o meno lavorato, anche in nero, come muratore o come giardiniere e quindi

di portare comunque a casa qualche soldo, motivo per cui non versavano

sicuramente in uno stato di bisogno.

La Corte ha considerato che AP 1 ha

svolto un ruolo senz'altro più profilato

(recte: defilato) rispetto a quello di IM 1, un ruolo di accompagnatore e di esecutore

anche se non per questo meno importante; si è infatti intestata l'auto che sapeva poi sarebbe stata

appositamente modificata per il

trasporto di droga e ha accompagnato IM 1 nei vari viaggi e nei diversi spostamenti ed era lui alla

guida dell'auto con l'eroina il 13.12.2014 e ha in sostanza condiviso e fatto

proprio l'obiettivo di trasportare

droga in Svizzera e anche quello di fare poi ulteriori trasporti - almeno due al mese - come dichiarato da IM 1 e come da lui stesso ammesso. IM 1 è colui che sin

dall'inizio ha avuto i contatti con l'organizzazione criminale dal quale

è stato ingaggiato e che ha poi coinvolto AP

1 prospettandogli l'attività di eseguire trasporti di stupefacenti, trovando

subito terreno fertile; è lui che riceveva le istruzioni dalle persone

che disponevano i trasporti della sostanza,

che è andato a ritirare l'auto - modificata - in Olanda e l'ha condotta a Follonica consegnandola ad AP 1,

ed è sempre lui che è andato a

ritirare l'eroina a Brescia ed infine è sempre lui che avrebbe ricevuto

l'sms per la destinazione finale precisa dello stupefacente.

Riguardo al comportamento assunto nei

confronti dell'inchiesta, la Corte

ha considerato che IM 1, dopo un'iniziale reticenza, già a partire

dal primo verbale dinanzi al PP ha iniziato a collaborare con gli inquirenti e

a riferire dell'ingaggio in Albania, del successivo coinvolgimento di AP 1, dei viaggi in Svizzera fino al loro arresto il

13.12.2014, dettagliando le sue dichiarazioni ed è stato pertanto più diretto nel riferire fatti e circostanze in merito

al trasporto della sostanza stupefacente. A differenza di AP 1 è stato però

meno diretto e chiaro nell’ammettere di essere a conoscenza del tipo di droga

trasportato.

AP 1 ha invece tergiversato non poco

prima di ammettere definitivamente il proprio coinvolgimento ed è stato

altalenante nelle sue ammissioni;

nel primo verbale ha parlato dello "zio"

e ha dato una versione di comodo riguardo il rinvenimento della

droga nascosta in auto, molto poco credibile nel suo

accadere; poi dinanzi alla PP ha ammesso di

sapere che il viaggio era finalizzato al trasporto di eroina in Svizzera, dettagliando e circostanziando questa sua ammissione che tuttavia ha poi ritrattato

adducendo e addossando la

responsabilità all'interprete che aveva capito e tradotto male le sue dichiarazioni con un comportamento che non ha sicuramente agevolato i tempi dell'inchiesta, per

poi giungere comunque ad ammettere il

24.02.2015 dinanzi al PP, che non aveva raccontato la verità e che la versione corretta era invece quella di IM

1, arrivando infine al dibattimento ad ammettere completamente i fatti e quindi

anche la sua consapevolezza in merito al quantitativo ed al tipo di droga - eroina - trasportata.

La Corte ha comunque considerato che

seppur con tempi e modalità diverse,

hanno entrambi ammesso i fatti e le proprie responsabilità senza tuttavia sopravvalutare la portata delle loro

ammissioni a fronte del fatto

oggettivo certo, che entrambi erano stati fermati a bordo di un'auto nella quale, in un ricettacolo

appositamente creato sotto la ruota

di scorta, era stato rinvenuto circa 1 kg di eroina - risultato

essere di un elevato grado di purezza -, auto che oltretutto era intestata al conducente, AP 1. La Corte ha

altresì tenuto conto che l'eroina è stata sequestrata e non è pertanto

finita sul mercato.

La Corte ha considerato ancora che nel

loro agire criminale, sono stati

fermati solo grazie al fatto che sono stati scoperti ed arrestati; diversamente

sarebbero andati avanti a trasportare sostanza stupefacente, come chiaramente ammesso da IM 1 e considerata inoltre la convinzione con cui entrambi si erano

dedicati a tale illecita attività.

La Corte ha quindi tenuto ampiamente conto delle ammissioni

che hanno reso, come pure della loro condizione personale, sociale e familiare

senza tuttavia giungere al riconoscimento di nessuna attenuante specifica, per cui tenuto ancora conto della lontananza da casa

e del carcere preventivo sofferto, richiamata la differenza dei rispettivi ruoli di cui si è detto e considerata

comunque l'oggettiva gravità dei fatti, la Corte ha ritenuto adeguata alla

colpa di IM 1 la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi ed alla colpa di AP 1

la pena dententiva di 3 anni e 3 mesi” (sentenza impugnata, consid. 8, pag.

22-24).

9. Con il suo appello, AP

1 chiede che la pena detentiva inflittagli in primo grado venga considerevolmente

ridotta e sia posta al beneficio della sospensione condizionale parziale, in

particolare, in ragione “del ruolo secondario da lui avuto” avendo egli

avuto contatti sempre e solo con IM 1 ed essendosi limitato a fare quello che IM

1 gli chiedeva in ragione del lungo legame di amicizia che li legava.

Egli ha, inoltre, sostenuto che, in prima sede, non è stata sufficientemente

considerata la collaborazione da lui prestata agli inquirenti e nemmeno è stato

adeguatamente ritenuto il fatto che egli è persona semplice, senza particolare

istruzione e, per questo, facilmente influenzabile.

10. L’infrazione aggravata

alla LStup (art. 19 cpv. 2 LStup) - che si realizza, tra l’altro, se l’autore

sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di

stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è oggettivamente

dato, in caso di eroina, già per quantitativi, presi nel loro complesso, di 12

grammi (DTF 122 IV 360 consid. 2a; 120 IV 334 consid. 2a; 114 IV

164 consid. 2; 111 IV 100 consid. 2; 112 IV 109 consid.

2a; 109 IV 143 consid. 3b;6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2;

6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1;6P.149/2006,

6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen

des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28), Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 81;

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, ad art. 19 LStup,

n. 78 segg., pag. 916 segg.) - è punita con una pena

detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.

Il giudice può attenuare liberamente la pena,

se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio

consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).

11. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità

che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

La pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5) che, a sua volta, va determinata

partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In

questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente

diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo

di esecuzione” (objektive Tatkomponenten; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono

ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità,

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in

considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero

della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione,

della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari,

situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto

dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;6B_585/2008 del 19

giugno 2009 consid. 3.5).

12. In

concreto, i primi giudici hanno correttamente valutato e considerato tutti gli

elementi che, secondo legge e giurisprudenza, concorrono a valutare la colpa

dell’autore e, di conseguenza, a commisurare la pena ad essa adeguata.

La Difesa ha rimproverato ai primi giudici di non avere

sufficientemente considerato, a suo favore, che egli ha pienamente e

spontaneamente collaborato con gli inquirenti.

La tesi dell’immediata e completa collaborazione è piuttosto

ardita se solo si pon mente all’evoluzione delle dichiarazioni di AP 1

registrate ai considerandi 6.1. e 8 in fine (pag. 9-15 e 23 in fine e 24 della

sentenza impugnata).

Ciò detto, i primi giudici hanno correttamente tenuto conto – con

giusta misura (cioè, senza opportunamente sopravvalutare, a fronte

dell’evidenza del rinvenimento dello stupefacente, la portata di tali

ammissioni) - del fatto che, per finire, egli (come il correo) ha ammesso le

sue responsabilità.

Parimenti, cade nel vuoto la tesi difensiva secondo cui i primi

giudici non hanno sufficientemente tenuto conto del suo minor coinvolgimento

nel traffico rispetto al correo.

Ritenuto il principio secondo cui, di norma, un autore risponde

anche degli atti compiuti dal correo nella misura in cui essi concretizzano un

piano comune, AP 1 risponde anche delle azioni compiute da IM 1 ed evidenziate

in arringa (ricerca in internet della vettura indicata dal “mandante”, inserimento

nel navigatore della destinazione del viaggio) poiché esse costituiscono la

messa in pratica di un piano che AP 1, accettando la proposta dell’amico (che,

lo si ricorda, ha accettato di collaborare con i trafficanti solo dopo avere

ricevuto l’adesione del qui appellante), ha pienamente sposato.

Va a questo riguardo sottolineato che, così come correttamente

indicato dai primi giudici, pur se leggermente defilato, AP 1 ha avuto un ruolo

di primo piano, prima, nell’organizzazione dei progettati trasporti e, poi, nel

trasporto effettuato.

Per l’organizzazione, basti solo pensare che con il compare AP 1

ha fatto il sopralluogo nel nostro paese alla ricerca di dogane “piccole e

incustodite” attraverso cui transitare con il minimo dei rischi, che la vettura

da usare nei trasporti era intestata a lui e che lui, insieme a IM 1, l’ha,

effettivamente, portata ad Amsterdam affinché venisse modificata. Per il

trasporto, basti pensare che era lui alla guida della vettura e egli era

perfettamente consapevole sia del quantitativo che della natura della droga

“sin dalla partenza da Follonica”.

Ciò considerato, i primi giudici, infliggendogli una pena di 3

mesi inferiore a quella del correo, hanno più che adeguatamente tenuto conto -

a favore di AP 1 - del fatto che la colpa di IM 1 era, anche se solo in minima

parte, maggiore poiché era lui ad essere in contatto diretto con il “mandante”.

In questo senso, la pena inflittagli è rispettosa anche del

principio della parità di trattamento che, fra correi, assume particolare importanza.

La difesa ha, infine, sostenuto che, più in generale, la pena

inflitta a AP 1 non è rispettosa del principio della parità di trattamento ed

ha, per sostenere questa censura, richiamato le seguenti sentenze:

- 16 agosto 2012

della Corte delle assise criminali (inc. 72.2012.62) che, per il trasporto di

1.483.08 gr di eroina, ha inflitto all’autore la pena detentiva di 30 mesi;

- 22 agosto 2013

della CARP (inc 17.2013.78) in cui, all’autore di un trasporto di 2371.70 gr di

eroina, è stata inflitta la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi;

- 10 dicembre

2014 della CARP (inc 17.2014.166) in cui, all’autore di un trasporto di 1469,47

gr di eroina, è stata confermata la pena detentiva di 3 anni e 2 mesi inflitta

dai primi giudici.

Ricordato come il principio della

parità di trattamento abbia in questo ambito una portata limitata (DTF 135 IV

191 consid. 3.1; 124 IV 44 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a; 120 IV 136

consid. 3a;116 IV 292 consid. 2; STF 6B_716/2010 del 15 novembre 2010;

6B_116/2008 del 19 novembre 2008 consid. 1.2;6S.345/2005 del 19 ottobre 2005

consid. 1.1), questa Corte ritiene che l’appellante

non possa trarre alcun beneficio dalle sentenze citate ritenuto, in

particolare, come i casi in esse giudicati presentino caratteristiche diverse

da quello ora in esame.

In

particolare:

- nel primo caso citato, il tribunale di primo grado ha,

fra l’altro, (generosamente) considerato quale elemento attenuante la colpa

dell’autore, le “oggettive sue difficoltà” nel trovare un lavoro mentre,

in concreto, l’appellante, non sembra aver mai conosciuto difficoltà di questo

tipo, essendo egli persino riuscito a reperire ben due lavori dal carcere (cfr.

doc. dib. d’appello 1 e 2);

- il secondo caso citato coinvolge un autore che aveva

accettato un unico trasporto per il quale, contrariamente al caso in esame, non

era stato adottato nessun particolare accorgimento tecnico;

- il terzo caso citato si distingue da quello ora sub

judice per l’evidente minore professionalizzazione degli autori che avevano

nascosto la droga in modo rudimentale (attaccata con uno scotch ben visibile

tra il parafango e la struttura della vettura) nonchè per il fatto che essi non

avevano accettato, come invece è il caso qui, una collaborazione duratura con i

mandanti: non ha da essere spiegato come la disponibilità ad effettuare

regolari trasporti dimostrata da AP 1 (non solo a parole ma anche concretamente

con l’intestazione a sé della vettura modificata all’uopo) evidenzi una

particolarmente ben instaurata volontà delinquenziale che, dal profilo soggettivo,

aggrava sensibilmente (rispetto a chi accetta un solo e isolato trasporto) la

colpa dell’autore. Va, poi, ancora rilevato che, in quel caso, i primi giudici

avevano, a torto, considerato quale attenuante il basso grado di purezza della

droga trasportata e che tale errore non aveva potuto essere corretto in

considerazione del divieto della reformatio in pejus;

Tutto ciò ritenuto, questa Corte conferma che adeguata alla colpa

di AP 1 è la pena detentiva di 3 anni e 3 mesi stabilita dalla prima Corte.

13. La pena detentiva è da

espiare, non essendo dati, già solo per la sua entità, i presupposti per una

sua sospensione condizionale, nemmeno parziale (art. 42 e 43 CP).

Tassazione della nota d’onorario

14. Per le sue prestazioni in sede d’appello, l’avv. DI 1, ha prodotto due

note d’onorario (la prima datata 7 gennaio 2016, la seconda 13 gennaio 2016,

poi rettificata il giorno seguente) che espongono complessivi fr. 5'615,85, di

cui fr. 4'335.- di onorario (corrispondenti a 24 ore e 5 min. di lavoro) e fr.

864,85 di spese, oltre all’IVA.

15. a. Giusta

l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il

procedimento.

b. Giusta

l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in

seguito: Regolamento Tpu) l’onorario dell’avvocato che opera in regime di

assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della

tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del

25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid. 8.5 e seg.).

c. La

retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo

impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della

qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero

degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha

partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid.

Considerandi

2.

; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire

romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3,

pag. 909).

d. In

applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito

il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del

mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il

dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto

penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino,

vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un

altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del

29.12.2010

inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).

e. Non

vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra

l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria,

prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007

consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv.

B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in

Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung

(StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice

svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135,

n. 4, pag. 290).

16.

Del tempo complessivo

esposto di 24 ore e 5 min. appaiono adeguate 12 ore e 55 min. che vengono

tassate a fr. 180.- l’ora, con conseguente approvazione dell’onorario per fr.

2'325.-.

a. Non

vengono invece approvate 11 ore e 10 min. per i seguenti motivi:

- i 4

colloqui di un’ora ciascuno con l’assistito (prestazioni del 5.10, 12.10 e del

22.12

2015 nonché del 12.1.2016) risultano eccessivi; viene quindi ammesso un

unico colloquio per complessivi 60 min., tempo più che sufficiente per decidere

di impugnare il giudizio di primo grado e per discutere dei contenuti

dell’appello, peraltro limitato alla commisurazione della pena;

- visto quanto precede nemmeno si giustificano 3 delle 4

trasferte al carcere esposte nella nota per complessive 9 ore e 30 min.;

ammessa è unicamente una trasferta Ascona-Cadro e ritorno per complessivi 120

min.;

- ingiustificati appaiono gli 8 min. esposti l’8 luglio 2015 per

la lettera alla CARP, ritenuto come di essa non v’è traccia in atti;

- pure ingiustificati sono i complessivi 32 min. esposti il

28.

, 30.09, 9.10, 19.10, 10.11, 3.12, 16.12, 28.12 2015 e 5.01.2016 per la

ricezione di comunicazioni da parte delle autorità o terze persone.

b. Le spese esposte per

complessivi fr. 864,85 sono approvate per fr. 399,85:

- conformemente a quanto indicato

sopra, non possono essere riconosciute le spese (per complessivi fr. 264.-)

relative a 3 delle 4 trasferte presso il carcere esposte nella nota e quelle di

scritturazione e di spedizione (per complessivi fr. 15.-) relative allo scritto

8.07.2015

alla CARP;

- le spese di posteggio

esposte in data 17.12 e 28.12.2015, per complessivi fr. 8.-, non appaiono

giustificate, non corrispondendo esse a trasferte del difensore d’ufficio;

- non sono ammesse spese

per le telefonate e e-mail in entrata; non possono pertanto essere riconosciuti

i complessivi fr. 10.- esposti in data 8.7, 28.9, 9.10, 2.12.2015 e 5.01.2016;

- per le spese di

scritturazione si riconoscono fr. 5.- per ogni pagina originale,

compresa la copia per l’incarto (cfr. sentenze CARP n. 17.2014.75

del 22 agosto 2014; 17.2012.68 del 4 febbraio 2013, consid. 6;

17.2012.43

dell’8 ottobre 2012, consid. 1.b.3; 17.2011.22 del 18 maggio 2011,

consid. 3.3) e non fr. 7.- come erroneamente esposto nelle note;

ciò posto si rileva che le spese di scritturazione per la dichiarazione d’appello

(fr. 84.-) devono essere ridotte a fr. 20.- (4 pag. a fr. 5.-) cui si

aggiungono fr. 8 per i due esemplari fotocopiati, mentre quelle relative alla

lettera al detenuto del 7.1.2016 (fr. 91.-) devono essere ridotti a fr. 5.-

corrispondenti ad 1 pagina e non a 13 pag. come esposto nella nota; le

rimanenti spese di scritturazione esposte in data 3.7, 1.10, 6.10, 12.10,

19.

, 11.11 e 3.12.2015 nonché 7 e 14.1.2016 vengono riconosciute per

complessivi fr. 65.- (13 pag. a fr. 5.-).

c. L’IVA assomma a fr.

218.

-.

17.

La nota

professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 2’942,85.

AP 1 è tenuto a rimborsare allo

Stato del Cantone Ticino tale importo non appena le sue condizioni economiche

glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP, lett. a).

Tassa di giustizia e spese

18.

La tassa di giustizia

di fr. 1’000.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede rimangono a

carico dell’appellante così come definito nel dispositivo n. 4 della sentenza

impugnata.

Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza e sono posti a carico di

AP 1 (428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg.

e 398 e segg. CPP,

40, 47, 50 e 51 CP,

19 LStup,

nonché, sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di

impugnazione, i dispositivi 2.1 e 3 della sentenza 2 luglio 2015 della Corte

delle assise criminali sono passati in giudicato,

1.1. AP

1 è dichiarato autore colpevole di:

infrazione aggravata alla

LStup, per avere, il 13 dicembre 2014, senza essere autorizzato, in

correità con IM 1, trasportato, detenuto ed importato in Svizzera, attraverso

il valico doganale di Chiasso Brogeda, 996.81 grammi netti di eroina

confezionata in due pani (grado di purezza 55.9% e 56.7%) e occultata

all’interno di uno scompartimento appositamente modificato nel baule del

veicolo VW Passat targato __________, dove veniva rinvenuta dalle Guardie di

confine durante un controllo,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

1.2. AP

1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi

il carcere preventivo sofferto.

2. Il

condannato rimane in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della pena

detentiva.

3.

3.1. La

nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:

- onorario fr.

2'325.00

- spese fr.

399.85

- IVA fr.

218.00

Totale fr.

2'942.85

a carico

dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

3.2. Contro

questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

3.3. La richiesta di pagamento

deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808

Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota

d’onorario.

4.

4.1. La

tassa di giustizia di fr. 1’000.- e i disborsi relativi al procedimento di

prima sede rimangono a carico dell’appellante così come definito nel

dispositivo n. 4 della sentenza impugnata.

4.2. Gli oneri processuali

d'appello, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 1'000.00

- altri

disborsi fr. 200.00

fr.

1'200.00

sono posti a carico dell’appellante e, per esso, al beneficio

dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato.

5. Intimazione

a:

6. Comunicazione

a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003

Berna

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro

decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro

altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro

trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.