17.2015.147
Quando è dato il caso di infrazione aggravata alla LStup ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a. Criteri per la commisurazione della pena. Conferma del giudizio del primo grado
14 gennaio 2016Italiano41 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.147
17.2016.6
Locarno
14 gennaio 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Francesca Lepori Colombo e Stefano Manetti
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 3 luglio 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti (e nei confronti di
IM 1) il 2 luglio 2015 dalla Corte
delle assise criminali di Lugano (motivazione scritta intimata il 24
settembre 2015),
richiamata la dichiarazione di appello 12 ottobre 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
A. Con atto di accusa 17
marzo 2015, il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio IM 1 e AP 1
ritenendoli autori colpevoli di
infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo
di 996.81 grammi netti di eroina (grado di purezza: 55.9% e 56.7%) che sapevano
o dovevano presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone,
e meglio per avere,
senza essere autorizzati,
il 13 dicembre 2014,
dopo avere preso in consegna da
ignoti lo stupefacente in Italia ed averlo celato dentro ad uno scompartimento
con un dispositivo di apertura all’interno del baule del veicolo VW Passat
targato __________, intestato a AP 1, appositamente modificato, e dopo avere
quindi intrapreso il viaggio di trasporto dello stupefacente commissionato da
un cittadino albanese non identificato e verosimilmente destinato al mercato
della droga della Svizzera tedesca o della Germania,
trasportato, detenuto ed
importato in Svizzera, in correità
fra loro, attraverso il valico doganale di Chiasso-Brogeda la summenzionata
sostanza stupefacente che veniva rinvenuta, durante un controllo da parte delle
Guardie di confine, nel citato scompartimento, in un sacchetto di plastica,
confezionata in due pani contenenti rispettivamente 498.83 e 497.98 grammi
netti di eroina dalla rispettiva purezza del 55.9% e del 56.7%.
B. Con sentenza 2 luglio
2015 (intimata il 24 settembre 2015) la Corte delle assise criminali ha
dichiarato IM 1 e AP 1 autori colpevoli del reato loro ascritto e li ha
condannati alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, rispettivamente 3 anni e 3
mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto).
La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato la confisca
di tutto quanto in sequestro con distruzione della sostanza stupefacente.
C. Mentre IM 1 ha
accettato la sentenza di primo grado, AP 1 ha tempestivamente annunciato di
voler interporre appello e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, con dichiarazione di appello 12 ottobre 2015, ha precisato di
impugnare i dispositivi n. 1 e 2.2 chiedendo che la pena a suo carico sia “sostanzialmente
inferiore” a quella inflittagli dalla prima Corte “conto tenuto del
ruolo secondario da lui avuto”.
Ne discende che i dispositivi n. 1 (in riferimento a IM 1), 2.1.,
3 e 4. della sentenza di primo grado sono passati in giudicato.
D. Durante il pubblico
dibattimento, esperito il 14 gennaio 2016:
-
il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma
della sentenza impugnata;
-
l’appellante ha chiesto che la pena detentiva inflittagli in primo grado venga
considerevolmente ridotta e posta al beneficio della sospensione condizionale
parziale e che il dispositivo n. 1 dell’impugnata sentenza faccia menzione del
ruolo secondario (per rapporto a IM 1) dal lui tenuto nella fattispecie in
esame;
considerato
L’accusato e i suoi precedenti penali
1. Sulla vita di AP 1
si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il consid. 2 (pag. 5 e 7)
della sentenza impugnata:
“ AP 1, anch'egli cittadino albanese residente a __________,
in merito alla sua vita ha riferito:
"Sono nato il __________ a __________ (Albania),
dove vi sono rimasto fino all'età di 23-24 anni.
Mio padre è morto nel 2007. Prima di morire mio padre era
meccanico. Mia mamma è casalinga da sempre. Ho 3 fratelli, Ho due fratelli maggiori ed uno minore. Ho fatto 8
anni di scuola ovvero la scuola dell'obbligo, conseguendo il relativo
diploma. Una volta finito la scuola
dell'obbligo ho lavorato per il lavaggio delle auto e poi come cameriere
e questo sempre in Albania. lo guadagnavo poco e non contribuivo ai bisogni economici della famiglia in quanto già non potevo
provvedere al mio di sostentamento. Erano
Fatti
i miei fratelli che si occupavano di
aiutare la mia famiglia economicamente. Ai tempi un fratello lavorava in
un negozio e l'altro lavava con me le auto.
Ho
lasciato l'Albania nel 2010-2011 in quanto il mio scopo era quello di trovare un posto di lavoro in Italia. Mio fratello
infatti viveva in Italia a __________. lo dall'Albania mi sono recato
direttamente in Italia e meglio a __________
dove avevo un contratto di lavoro nell'agricoltura, contratto che mi era stato procurato da mio fratello. Mio fratello
in questione si chiama __________ ed
è il maggiore di tutti i fratelli. __________ ha lasciato l'Albania nel 2004
se non erro. lo a __________ ho lavorato circa
un anno e al mese guadagnavo circa 600-700
EUR, il mio capo ha pagato le tasse per me ma il nome del mio ex datore di lavoro non lo conosco. Non ricordo nemmeno
il nome dell'azienda per cui ho lavorato, non era un'azienda grande. Il PP mi fa presente che non è
verosimile che io non mi ricordo
alcunché in relazione ad un datore presso il quale affermo di avere lavorato
per circa un anno. Dopo aver
trascorso un anno in Sicilia sono
tornato in Albania perché in Italia non avevo più un lavoro e in Albania sono rimasto a casa mia cosi da evitare
di pagare inutilmente 300 EUR al mese
di affitto in Sicilia. lo in Sicilia vivevo da solo. Poi sono rimasto circa 2-3 mesi in Albania e poi sono
tornato nuovamente in Italia e meglio ho raggiunto un altro mio fratello
(il secondo, __________) a __________, in
provincia di __________. Mio fratello __________ a __________ viveva dal 2007.
lo a __________ ci sono andato in
quanto mio fratello mi aveva trovato un
lavoro in nero quale muratore e ho guadagnato circa 1000 EUR e ho lavorato per
circa 1 mese/un mese e mezzo durante il mese di agosto per tale __________. Successivamente sono andato a __________,
in provincia di __________, perché un
amico, __________ mi ha chiamato per
lavorare. lo a __________ ho lavorato come muratore (io costruivo case e muri)
con contratto, il mio padrone è tale __________ e la sua ditta è a __________. lo per lui ho lavorato
per circa 1 anno. Io al mese ho guadagnato circa
1100-1200 EUR al mese, lo vivevo in un appartamento e pagavo 200 EUR d'affitto, gli altri 200 EUR d'affitto li pagava __________ che si trova in facebook. Il mio avvocato mi fa vedere una foto in facebook di __________,
residente a __________ e mi chiede se è il mio
datare di lavoro ed io rispondo che è lui. (foto
alt doc. 1 al presente verbale). Una volta finito il contratto di lavoro,
sono rimasto un mese a __________ e poi
sono partito in Albania per 2-3 mesi e dopo sono tornato a __________ in quanto la utilizzavo come base per trovare lavoro. Io quando sono tornato a __________ io non avevo un lavoro certo, la mia speranza
era quella di trovare un lavoro. A questo punto ci
troviamo nel mese di settembre 2014. Dal settembre 2014 ad oggi non sono
più tornato in Albania. Dal settembre 2014
ad oggi io a Follonica ho vissuto nello stesso appartamento in cui sono stato in precedenza. lo anche dal settembre 2014
ho vissuto con __________ ma non ricordo il nome della via in cui ho abitato per oltre un anno. Anzi io sapevo il nome
della via in cui ho vissuto ma poi
l'ho dimenticato. lo ora vivo in un altro appartamento rispetto a quello in cui ho vissuto in precedenza. La prima
casa in cui ho vissuto a __________ era in Via __________ e ora vivo in un altro appartamento ma di cui non ricordo il nome della via. Il PP mi chiede perché ad inizio
verbale ho dichiarato che attualmente
abito in via __________ quando ora invece dico di non
ricordarmi il nome della via e dichiaro che all'inizio non
mi è stato chiesto in quale via vivo.
Dal
24 settembre 2014, giorno della mia entrata in Italia dall'Albania, ad oggi io
ho lavorato su chiamata e ho guadagnato circa 1500-2000 EUR quale muratore e giardiniere in nero e questo
grazie a un mio conoscente albanese di nome __________."
(VI PP 14.12.2014 pagg. 2-3;
dichiarazioni confermate in aula: VI imputati pag. 2, all. 1 al
V. DIB)
(sentenza
impugnata, consid. 2, pag. 6-7)
2. AP 1 è incensurato
sia in Svizzera (AI 2) che in Italia (AI 35).
Risulta, tuttavia, che, con IM 1, egli è coinvolto, in Italia, in
un procedimento penale per infrazione alla legge sugli stupefacenti (AI 68, 76,
81 e 83).
Se IM 1 ha dichiarato di nulla sapere di tale procedimento (PP 24.2.2015, pag.
2 e 3; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2), AP 1, dopo un’iniziale
negazione, ha ammesso, verosimilmente seguendo il consiglio del suo avvocato,
di avere spacciato droga in Italia per conto di IM 1:
“ … di avere spacciato
droga in almeno due occasioni a __________ su incarico di IM 1” (MP 24.2.2015
pag 4).
“ riconosco, come avevo
detto in inchiesta, di avere spacciato 3 grammi di cocaina in Italia su
richiesta di IM 1 e __________” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2).
Al dibattimento di appello, l’imputato ha ribadito di avere, in
Italia, venduto droga per conto di IM 1. Ritrattando parzialmente quanto detto
al primo dibattimento, egli ha, però, preteso di non avere saputo esattamente
la natura dello stupefacente che ha venduto (verb. dib. d’appello, pag. 3).
La parziale ritrattazione - non credibile a fronte, in
particolare, della precisione della precedente dichiarazione (in
quell’occasione, AP 1 non solo aveva detto che si trattava di cocaina, ma aveva
anche precisato il quantitativo dello stupefacente trattato) - ha avuto il solo
effetto di convincere la scrivente Corte che l’appellante ha voluto giocare al
ribasso.
3. Sulla scoperta della
droga nascosta nel vano descritto nell’AA, si riporta, sempre in applicazione
dell’art. 82 cpv. 4 CPP, parte del consid. 4 (pag. 8) della sentenza impugnata:
“ Il 13 dicembre 2014 in entrata dal valico doganale di
Chiasso Brogeda, le
Guardie di confine provvedevano al fermo e al controllo del veicolo VW Passat di colore grigio targato __________.
Alla guida si trovava AP 1, detentore del veicolo e quale
passeggero anteriore vi era IM 1.
Durante la perquisizione del veicolo, le Guardie di confine scoprivano nel baule, sotto il vano della ruota di scorta, un
ricettacolo (doppio fondo) contenente due confezioni per un
quantitativo complessivo di 1'065 grammi
lordi di eroina (cfr. Rapporto delle Guardie di confine del 15 dicembre
2014, Al 91 all. 18).
La Polizia Scientifica intervenuta sul posto, eseguiva i prelievi sul veicolo e sulle
persone (palmi e unghie), le fotografie del caso e prendeva a carico la
sostanza stupefacente per gli esami di rito. Dall'analisi
della sostanza emergeva che si trattava di due pani di eroina del peso di 498.83 e 497.98 grammi netti,
per un totale di 996.81 grammi netti, con grado di purezza rispettivamente
del 55.9% e del 56.7% (cfr. rapporto di
pesata ed analisi sostanza stupefacente, Al 85).”
(sentenza impugnata, consid. 2, pag. 8)
IM 1 e AP 1 sono stati immediatamente interrogati e, alla fine dei
rispettivi interrogatori, sono stati entrambi arrestati.
Entrambi sono giunti al dibattimento di primo grado in anticipata
esecuzione di pena.
4. I considerandi 6.1.
e 6.2. - cui si rinvia sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP -
riferiscono in modo esauriente dell’evoluzione delle dichiarazioni dei due
imputati.
Per quanto qui interessa, è sufficiente ricordare che, nonostante
le iniziali menzogne di entrambi, sulla base degli atti è possibile accertare,
in armonia con i primi giudici, quanto segue:
- nel
settembre /ottobre 2014, IM 1 ha conosciuto in un bar di __________ (Albania)
un uomo (di cui non ha voluto rivelare il nome), che gli ha proposto di
lavorare per lui trasportando sostanze stupefacenti;
- IM
1 ha accettato la proposta soltanto dopo averne parlato con AP 1 e averne
ricevuto l’accordo;
- l’accordo
con l’albanese prevedeva almeno 2 trasporti di droga al mese:
“
Preciso che IM 1
mi aveva detto (…) che lui sarebbe sempre stato con me nei trasporti. L’idea
era quella di fare più trasporti: lui mi aveva detto che sarebbero stati almeno
due trasporti al mese” (PP 24.2.2015 pag. 3);
- i
contatti con l’albanese sono sempre stati tenuti, tramite un cellulare e una
carta SIM appositamente comprati, da IM 1 che, poi, ne riferiva a AP 1 (all. 1
a verb. dib. di primo grado, pag. 3);
- il
4 novembre i due hanno fatto un primo viaggio (con la Skoda Octavia intestata a
IM 1) dall’Italia alla Svizzera (sono arrivati sino a Basilea) per reperire e
individuare dogane piccole e incustodite da eventualmente utilizzare per
minimizzare i rischi dei trasporti previsti;
- l’11
novembre 2014, su istruzioni giunte via sms dell’albanese che ha precisato “marca,
modello e anno del veicolo da comprare”, i due hanno acquistato via
internet l’autovettura Passat su cui
viaggiavano al momento del fermo (prezzo d’acquisto: 11.300.- €, forniti
dall’albanese e presi in consegna da IM 1 a Milano, durante una sosta del
viaggio di rientro da Basilea);
- la
vettura era stata acquistata appositamente per i trasporti di droga ed era
stata intestata a AP 1:
“
io sapevo che la
macchina la dovevamo comprare per fare questi trasporti per conto del mandante.
Se la macchina è stata intestata a me era perché così mi aveva detto IM 1” (PP
24.2.2015, pag. 3);
“
L’auto era stata
acquistata con i soldi che mi erano stati dati dall’albanese con cui ero in
contatto (IM 1 in all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2);
- sempre
su istruzione dell’albanese, il 14 novembre 2014, i due hanno portato la
vettura in Olanda dove è rimasta per circa tre settimane per permetterne la
modifica con la creazione, nel baule, di un vano nascosto, apribile con un
telecomando (PP 24.2.2015, pag. 3):
“
(…) nel vano
appositamente creato nel baule dell’auto. (…) La modifica dell’auto era stata
fatta in Olanda, dove io e AP 1 avevamo portato l’auto” (IM 1 in all. 1 a verb.
dib. di primo grado, pag. 2);
- IM
1 e AP 1 sono rientrati in Italia in aereo, ritenuto che il prezzo del volo (in
partenza da Bruxelles e non da Amsterdam per evitare controlli) e dei taxi
(pari a ca. 500 €) è stato pagato dai due ragazzi albanesi cui era stata
consegnata la Passat ad Amsterdam;
- ricevuto,
via sms su un cellulare appositamente acquistato, l’avviso che l’auto era
pronta, IM 1 si è, poi, recato da solo (con l’aereo) ad Amsterdam per ritirare
la Passat modificata;
- insieme
alla vettura, i due gli hanno dato 1’500.- € per coprire le spese sin lì
sostenute;
- rientrato
a __________, IM 1 ha consegnato la vettura a AP 1, mostrandogli il vano
nascosto e spiegandogli il suo funzionamento (PG 29.12.2014);
- l’11
dicembre 2014, IM 1 ha ricevuto, sempre via sms, l’incarico di andare a Firenze
dove ha incontrato un suo connazionale che gli ha detto di recarsi a __________;
- a
__________, lo stesso uomo che gli aveva dato i soldi per l’acquisto della
vettura gli ha consegnato 1’000.- €;
-
rientrato a __________, IM 1 ha dato la metà dei 1’000.- € a AP 1;
- il
pomeriggio del 12 dicembre 2014, IM 1, sempre via sms, riceveva istruzione di
andare a Brescia a prendere “qualcosa” e, poi, “portarla a Zurigo”;
- il
13 dicembre 2014 IM 1 e AP 1 sono partiti da Follonica ed hanno raggiunto
Bergamo dove abita il fratello di AP 1;
- lasciato
AP 1 dal fratello, IM 1 è andato da solo a Brescia dove “due persone che
avevano un’Alfa” gli hanno consegnato “il sacchetto”:
“
uno di queste
due persone ha messo il sacchetto in auto, io ho aperto con il telecomando il
nascondiglio e loro lo hanno poi inserito in questo nascondiglio. Come detto,
ho preso velocemente il sacchetto in mano…” (IM 1 4.2.2015);
- IM
1 è subito ripartito per Bergamo dove AP 1 si è messo alla guida della vettura
nel cui vano “segreto” era stato nascosto un kg di eroina.
Va precisato che AP 1 ha ammesso agli inquirenti e ai giudici di
primo grado che egli era perfettamente consapevole sin dalla loro partenza da
Follonica che lo scopo del viaggio del 13.12.2014 era di trasportare 1 kg di
eroina a Zurigo (PP 24.2.2015 pag 3; PP 14.12.2014 pag. 10 – 11):
“ E’ vero, lo sapevo, io sapevo che
stavamo trasportando eroina, nascosta nell’apposito vano creato nel baule
dell’auto. Io sapevo che si trattava di un chilo di eroina” (all. 1 a verb.
dib. di primo grado, pag. 2).
Secondo le sue dichiarazioni, per il viaggio del 13 dicembre 2014,
AP 1 ha ricevuto un compenso di 500.- €:
“
IM 1 mi aveva
detto che mi dava 500 euro se lo accompagnavo (…) in merito agli euro 505 che
avevo con me al momento del fermo, euro 500 mi erano stati consegnati da IM 1 a
Follonica uno o due giorni prima di partire per la Svizzera, mentre euro 5
erano i miei” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2).
AP 1 ha, però, giocato al ribasso.
Infatti, secondo IM 1 - che, va ricordato, secondo AP 1 “ha detto
la verità” (PP 24.2.2015 pag. 3; cfr, anche, verb dib. d’appello, pag. 1) - era
previsto che il rapporto “di lavoro” con l’albanese avrebbe fruttato loro ben di
più. Al riguardo, si cita quanto opportunamente sottolineato dai primi giudici:
“ In merito al compenso, IM 1 spiegava che una volta
concluso il trasporto, avrebbe dovuto mandare un messaggio a quelli dell'Albania e di non sapere se poi i soldi li avrebbe
presi a Zurigo o in Italia; in
ogni caso loro avrebbero guadagnato soltanto a trasporto avvenuto;
in Albania gli avevano detto che avrebbe guadagnato 500.- Euro per ogni trasporto fatto per loro in Italia; quando aveva saputo
che sarebbe dovuto andare in Svizzera, aveva chiesto quanto avrebbe guadagnato ma non gli era stato detto l'ammontare e lui sperava
di guadagnare "almeno
2'000 EUR". Spiegava ancora
che "loro mi avevano detto che
al mese avrei potuto conseguire fino a 10'000 EUR a seguito
di numerosi viaggi e la metà sarebbe spettata a me e
l'altra metà ad AP 1. Io avrei fatto collegamenti da Follonica con Roma,
Perugia, e Firenze. Questo era il nostro primo viaggio in assoluto". (sentenza impugnata, consid. 6.2., pag 18)
5. Al dibattimento
d’appello, a tali ammissioni, dopo avere ribadito che egli aveva effettivamente
fatto quello di cui IM 1 ha riferito agli inquirenti, AP 1 ha semplicemente
voluto aggiungere che egli ha agito “in buona fede” perché “si fidava
di IM 1” (verb. dib. d’appello, pag. 4).
Ritenuto che è accertata la piena consapevolezza di AP 1 sull’accordo intervenuto
fra il correo e i mandanti e, in particolare, sulle finalità della preparazione
(acquisto vettura, trasferta ad Amsterdam, …) e sulla droga trasportata nel
viaggio durante il quale i due sono stati fermati, la precisazione sconcerta
poiché la pretesa “buona fede” e la “fiducia nell’amico” non
possono che riferirsi alle assicurazioni da questi ricevute secondo cui,
quand’anche fossero stati fermati, lui non sarebbe stato in prigione più di 6
mesi/1 anno poiché “lui” aveva dei “buoni avvocati” (cfr., in
particolare, PP AP 1 24.2.2015 pag. 3).
6. Valutate tutte le
risultanze dibattimentali, correttamente la prima Corte ha concluso che la
fattispecie adempie pacificamente il reato di infrazione aggravata alla LStup:
“ in
concreto pertanto, richiamate le risultanze oggettive riguardo al rinvenimento
nell'auto dei due pani di eroina per un quantitativo complessivo di 996 grammi netti, aventi un grado di purezza del 55.9% e dei 56.7%, preso atto delle dichiarazioni
e delle ammissioni degli accusati in merito, richiamati i riscontri
costituiti dai tabulati telefonici a
conferma dei viaggi effettuati in Svizzera il 4-5 novembre 2014 ed il 14 novembre 2014 con i vari spostamenti
e percorsi effettuati, così come i dati estrapolati dal navigatore che
confermano tra l'altro che l'ultima
destinazione digitata era Zurigo, non vi è alcun dubbio nel riconoscimento a carico di entrambi della realizzazione del reato di infrazione aggravata alla Legge
federale sugli stupefacenti, di cui hanno pacificamente adempiuto i
presupposti oggettivi (l'eroina in esame
corrisponde ad un quantitativo di 561.20 grammi di sostanza pura, che supera di oltre 46 volte la soglia minima dei 12 grammi di sostanza pura fissata dal
TF) e soggettivi previsti dalla legge.”
(sentenza
impugnata, consid. 7, pag. 22)
Questa conclusione non è stata, saggiamente, contestata dalla
Difesa.
7. Al dibattimento
d’appello, la Difesa ha chiesto che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata
venga completato con la precisazione secondo cui AP 1 ha avuto, nella vicenda,
un ruolo secondario rispetto a IM 1.
La richiesta è respinta ritenuto come sia sufficiente che il dispositivo
contenga, oltre che una succinta descrizione dei fatti costituitivi
dell’infrazione, la precisazione secondo cui i due autori hanno agito in
correità (giudizio saggiamente non contestato dalla Difesa).
8. Per la
commisurazione della pena, dopo avere correttamente ricordato i principi
giurisprudenziali applicabili, i primi giudici hanno svolto le seguenti
considerazioni:
“ Passando alla commisurazione della pena, la Corte ha
ritenuto la colpa degli accusati molto grave non
solo oggettivamente per il quantitativo di 996 grammi netti di eroina che in
correità hanno detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, ma anche perché entrambi erano coscienti di effettuare un trasporto
che non era limitato a qualche centinaio di grammi ma a quasi un chilo di sostanza stupefacente, quindi di un quantitativo
importante e tale da mettere in pericolo la salute di tantissime persone
e ritenuto inoltre che la rispettiva
consapevolezza si estendeva anche al tipo di sostanza stupefacente
trasportata segnatamente eroina conosciuta per
i suoi micidiali effetti nefasti.
Soggettivamente la loro colpa è grave avuto riguardo alla
facilità sconcertante con la quale si sono messi a disposizione di un'organizzazione criminale senz'altro importante
dedita al traffico internazionale di
sostanza stupefacente con una rete estesa in tutta Europa, avuto riguardo alle diverse e numerose
persone presenti in diversi paesi
quali Amsterdam, Firenze, Brescia e Milano, ai mezzi finanziari messi a
disposizione ed impiegati per l'organizzazione professionale del trasporto (per l'acquisto di un'auto appositamente modificata con la creazione di un ricettacolo)
oltre che all'importanza del quantitativo di sostanza consegnato per il
trasporto.
La loro colpa è ancora grave per la
determinazione e la convinzione insita nella dichiarata
intenzione di fare più trasporti, almeno 2 trasporti
al mese con la - ventilata - previsione di riuscire a guadagnare anche
fino a Euro 10'000.- al mese, dimostrando una inquietante
chiara disponibilità alla reiterazione del reato. La Corte ha pertanto considerato che entrambi gli accusati
hanno agito a scopo di lucro, per soldi facili, soldi che non costa
grande fatica guadagnare. Al riguardo la
Corte ha ritenuto inoltre che la strada del delinquere è stata deliberatamente percorsa dai due accusati ma che sicuramente non versavano in uno stato di
bisogno. Hanno infatti entrambi
ammesso di aver sempre più o meno lavorato, anche in nero, come muratore o come giardiniere e quindi
di portare comunque a casa qualche soldo, motivo per cui non versavano
sicuramente in uno stato di bisogno.
La Corte ha considerato che AP 1 ha
svolto un ruolo senz'altro più profilato
(recte: defilato) rispetto a quello di IM 1, un ruolo di accompagnatore e di esecutore
anche se non per questo meno importante; si è infatti intestata l'auto che sapeva poi sarebbe stata
appositamente modificata per il
trasporto di droga e ha accompagnato IM 1 nei vari viaggi e nei diversi spostamenti ed era lui alla
guida dell'auto con l'eroina il 13.12.2014 e ha in sostanza condiviso e fatto
proprio l'obiettivo di trasportare
droga in Svizzera e anche quello di fare poi ulteriori trasporti - almeno due al mese - come dichiarato da IM 1 e come da lui stesso ammesso. IM 1 è colui che sin
dall'inizio ha avuto i contatti con l'organizzazione criminale dal quale
è stato ingaggiato e che ha poi coinvolto AP
1 prospettandogli l'attività di eseguire trasporti di stupefacenti, trovando
subito terreno fertile; è lui che riceveva le istruzioni dalle persone
che disponevano i trasporti della sostanza,
che è andato a ritirare l'auto - modificata - in Olanda e l'ha condotta a Follonica consegnandola ad AP 1,
ed è sempre lui che è andato a
ritirare l'eroina a Brescia ed infine è sempre lui che avrebbe ricevuto
l'sms per la destinazione finale precisa dello stupefacente.
Riguardo al comportamento assunto nei
confronti dell'inchiesta, la Corte
ha considerato che IM 1, dopo un'iniziale reticenza, già a partire
dal primo verbale dinanzi al PP ha iniziato a collaborare con gli inquirenti e
a riferire dell'ingaggio in Albania, del successivo coinvolgimento di AP 1, dei viaggi in Svizzera fino al loro arresto il
13.12.2014, dettagliando le sue dichiarazioni ed è stato pertanto più diretto nel riferire fatti e circostanze in merito
al trasporto della sostanza stupefacente. A differenza di AP 1 è stato però
meno diretto e chiaro nell’ammettere di essere a conoscenza del tipo di droga
trasportato.
AP 1 ha invece tergiversato non poco
prima di ammettere definitivamente il proprio coinvolgimento ed è stato
altalenante nelle sue ammissioni;
nel primo verbale ha parlato dello "zio"
e ha dato una versione di comodo riguardo il rinvenimento della
droga nascosta in auto, molto poco credibile nel suo
accadere; poi dinanzi alla PP ha ammesso di
sapere che il viaggio era finalizzato al trasporto di eroina in Svizzera, dettagliando e circostanziando questa sua ammissione che tuttavia ha poi ritrattato
adducendo e addossando la
responsabilità all'interprete che aveva capito e tradotto male le sue dichiarazioni con un comportamento che non ha sicuramente agevolato i tempi dell'inchiesta, per
poi giungere comunque ad ammettere il
24.02.2015 dinanzi al PP, che non aveva raccontato la verità e che la versione corretta era invece quella di IM
1, arrivando infine al dibattimento ad ammettere completamente i fatti e quindi
anche la sua consapevolezza in merito al quantitativo ed al tipo di droga - eroina - trasportata.
La Corte ha comunque considerato che
seppur con tempi e modalità diverse,
hanno entrambi ammesso i fatti e le proprie responsabilità senza tuttavia sopravvalutare la portata delle loro
ammissioni a fronte del fatto
oggettivo certo, che entrambi erano stati fermati a bordo di un'auto nella quale, in un ricettacolo
appositamente creato sotto la ruota
di scorta, era stato rinvenuto circa 1 kg di eroina - risultato
essere di un elevato grado di purezza -, auto che oltretutto era intestata al conducente, AP 1. La Corte ha
altresì tenuto conto che l'eroina è stata sequestrata e non è pertanto
finita sul mercato.
La Corte ha considerato ancora che nel
loro agire criminale, sono stati
fermati solo grazie al fatto che sono stati scoperti ed arrestati; diversamente
sarebbero andati avanti a trasportare sostanza stupefacente, come chiaramente ammesso da IM 1 e considerata inoltre la convinzione con cui entrambi si erano
dedicati a tale illecita attività.
La Corte ha quindi tenuto ampiamente conto delle ammissioni
che hanno reso, come pure della loro condizione personale, sociale e familiare
senza tuttavia giungere al riconoscimento di nessuna attenuante specifica, per cui tenuto ancora conto della lontananza da casa
e del carcere preventivo sofferto, richiamata la differenza dei rispettivi ruoli di cui si è detto e considerata
comunque l'oggettiva gravità dei fatti, la Corte ha ritenuto adeguata alla
colpa di IM 1 la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi ed alla colpa di AP 1
la pena dententiva di 3 anni e 3 mesi” (sentenza impugnata, consid. 8, pag.
22-24).
9. Con il suo appello, AP
1 chiede che la pena detentiva inflittagli in primo grado venga considerevolmente
ridotta e sia posta al beneficio della sospensione condizionale parziale, in
particolare, in ragione “del ruolo secondario da lui avuto” avendo egli
avuto contatti sempre e solo con IM 1 ed essendosi limitato a fare quello che IM
1 gli chiedeva in ragione del lungo legame di amicizia che li legava.
Egli ha, inoltre, sostenuto che, in prima sede, non è stata sufficientemente
considerata la collaborazione da lui prestata agli inquirenti e nemmeno è stato
adeguatamente ritenuto il fatto che egli è persona semplice, senza particolare
istruzione e, per questo, facilmente influenzabile.
10. L’infrazione aggravata
alla LStup (art. 19 cpv. 2 LStup) - che si realizza, tra l’altro, se l’autore
sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di
stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è oggettivamente
dato, in caso di eroina, già per quantitativi, presi nel loro complesso, di 12
grammi (DTF 122 IV 360 consid. 2a; 120 IV 334 consid. 2a; 114 IV
164 consid. 2; 111 IV 100 consid. 2; 112 IV 109 consid.
2a; 109 IV 143 consid. 3b;6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2;
6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1;6P.149/2006,
6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen
des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28), Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 81;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, ad art. 19 LStup,
n. 78 segg., pag. 916 segg.) - è punita con una pena
detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.
Il giudice può attenuare liberamente la pena,
se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio
consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).
11. Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità
che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
La pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della
colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5) che, a sua volta, va determinata
partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In
questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità
dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente
diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo
di esecuzione” (objektive Tatkomponenten; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono
ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità,
nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.
2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione
alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del
21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),
il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in
considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero
della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione,
della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari,
situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto
dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF
6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;6B_585/2008 del 19
giugno 2009 consid. 3.5).
12. In
concreto, i primi giudici hanno correttamente valutato e considerato tutti gli
elementi che, secondo legge e giurisprudenza, concorrono a valutare la colpa
dell’autore e, di conseguenza, a commisurare la pena ad essa adeguata.
La Difesa ha rimproverato ai primi giudici di non avere
sufficientemente considerato, a suo favore, che egli ha pienamente e
spontaneamente collaborato con gli inquirenti.
La tesi dell’immediata e completa collaborazione è piuttosto
ardita se solo si pon mente all’evoluzione delle dichiarazioni di AP 1
registrate ai considerandi 6.1. e 8 in fine (pag. 9-15 e 23 in fine e 24 della
sentenza impugnata).
Ciò detto, i primi giudici hanno correttamente tenuto conto – con
giusta misura (cioè, senza opportunamente sopravvalutare, a fronte
dell’evidenza del rinvenimento dello stupefacente, la portata di tali
ammissioni) - del fatto che, per finire, egli (come il correo) ha ammesso le
sue responsabilità.
Parimenti, cade nel vuoto la tesi difensiva secondo cui i primi
giudici non hanno sufficientemente tenuto conto del suo minor coinvolgimento
nel traffico rispetto al correo.
Ritenuto il principio secondo cui, di norma, un autore risponde
anche degli atti compiuti dal correo nella misura in cui essi concretizzano un
piano comune, AP 1 risponde anche delle azioni compiute da IM 1 ed evidenziate
in arringa (ricerca in internet della vettura indicata dal “mandante”, inserimento
nel navigatore della destinazione del viaggio) poiché esse costituiscono la
messa in pratica di un piano che AP 1, accettando la proposta dell’amico (che,
lo si ricorda, ha accettato di collaborare con i trafficanti solo dopo avere
ricevuto l’adesione del qui appellante), ha pienamente sposato.
Va a questo riguardo sottolineato che, così come correttamente
indicato dai primi giudici, pur se leggermente defilato, AP 1 ha avuto un ruolo
di primo piano, prima, nell’organizzazione dei progettati trasporti e, poi, nel
trasporto effettuato.
Per l’organizzazione, basti solo pensare che con il compare AP 1
ha fatto il sopralluogo nel nostro paese alla ricerca di dogane “piccole e
incustodite” attraverso cui transitare con il minimo dei rischi, che la vettura
da usare nei trasporti era intestata a lui e che lui, insieme a IM 1, l’ha,
effettivamente, portata ad Amsterdam affinché venisse modificata. Per il
trasporto, basti pensare che era lui alla guida della vettura e egli era
perfettamente consapevole sia del quantitativo che della natura della droga
“sin dalla partenza da Follonica”.
Ciò considerato, i primi giudici, infliggendogli una pena di 3
mesi inferiore a quella del correo, hanno più che adeguatamente tenuto conto -
a favore di AP 1 - del fatto che la colpa di IM 1 era, anche se solo in minima
parte, maggiore poiché era lui ad essere in contatto diretto con il “mandante”.
In questo senso, la pena inflittagli è rispettosa anche del
principio della parità di trattamento che, fra correi, assume particolare importanza.
La difesa ha, infine, sostenuto che, più in generale, la pena
inflitta a AP 1 non è rispettosa del principio della parità di trattamento ed
ha, per sostenere questa censura, richiamato le seguenti sentenze:
- 16 agosto 2012
della Corte delle assise criminali (inc. 72.2012.62) che, per il trasporto di
1.483.08 gr di eroina, ha inflitto all’autore la pena detentiva di 30 mesi;
- 22 agosto 2013
della CARP (inc 17.2013.78) in cui, all’autore di un trasporto di 2371.70 gr di
eroina, è stata inflitta la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi;
- 10 dicembre
2014 della CARP (inc 17.2014.166) in cui, all’autore di un trasporto di 1469,47
gr di eroina, è stata confermata la pena detentiva di 3 anni e 2 mesi inflitta
dai primi giudici.
Ricordato come il principio della
parità di trattamento abbia in questo ambito una portata limitata (DTF 135 IV
191 consid. 3.1; 124 IV 44 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a; 120 IV 136
consid. 3a;116 IV 292 consid. 2; STF 6B_716/2010 del 15 novembre 2010;
6B_116/2008 del 19 novembre 2008 consid. 1.2;6S.345/2005 del 19 ottobre 2005
consid. 1.1), questa Corte ritiene che l’appellante
non possa trarre alcun beneficio dalle sentenze citate ritenuto, in
particolare, come i casi in esse giudicati presentino caratteristiche diverse
da quello ora in esame.
In
particolare:
- nel primo caso citato, il tribunale di primo grado ha,
fra l’altro, (generosamente) considerato quale elemento attenuante la colpa
dell’autore, le “oggettive sue difficoltà” nel trovare un lavoro mentre,
in concreto, l’appellante, non sembra aver mai conosciuto difficoltà di questo
tipo, essendo egli persino riuscito a reperire ben due lavori dal carcere (cfr.
doc. dib. d’appello 1 e 2);
- il secondo caso citato coinvolge un autore che aveva
accettato un unico trasporto per il quale, contrariamente al caso in esame, non
era stato adottato nessun particolare accorgimento tecnico;
- il terzo caso citato si distingue da quello ora sub
judice per l’evidente minore professionalizzazione degli autori che avevano
nascosto la droga in modo rudimentale (attaccata con uno scotch ben visibile
tra il parafango e la struttura della vettura) nonchè per il fatto che essi non
avevano accettato, come invece è il caso qui, una collaborazione duratura con i
mandanti: non ha da essere spiegato come la disponibilità ad effettuare
regolari trasporti dimostrata da AP 1 (non solo a parole ma anche concretamente
con l’intestazione a sé della vettura modificata all’uopo) evidenzi una
particolarmente ben instaurata volontà delinquenziale che, dal profilo soggettivo,
aggrava sensibilmente (rispetto a chi accetta un solo e isolato trasporto) la
colpa dell’autore. Va, poi, ancora rilevato che, in quel caso, i primi giudici
avevano, a torto, considerato quale attenuante il basso grado di purezza della
droga trasportata e che tale errore non aveva potuto essere corretto in
considerazione del divieto della reformatio in pejus;
Tutto ciò ritenuto, questa Corte conferma che adeguata alla colpa
di AP 1 è la pena detentiva di 3 anni e 3 mesi stabilita dalla prima Corte.
13. La pena detentiva è da
espiare, non essendo dati, già solo per la sua entità, i presupposti per una
sua sospensione condizionale, nemmeno parziale (art. 42 e 43 CP).
Tassazione della nota d’onorario
14. Per le sue prestazioni in sede d’appello, l’avv. DI 1, ha prodotto due
note d’onorario (la prima datata 7 gennaio 2016, la seconda 13 gennaio 2016,
poi rettificata il giorno seguente) che espongono complessivi fr. 5'615,85, di
cui fr. 4'335.- di onorario (corrispondenti a 24 ore e 5 min. di lavoro) e fr.
864,85 di spese, oltre all’IVA.
15. a. Giusta
l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il
procedimento.
b. Giusta
l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in
seguito: Regolamento Tpu) l’onorario dell’avvocato che opera in regime di
assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della
tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del
25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid. 8.5 e seg.).
c. La
retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo
impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della
qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero
degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha
partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.
21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid.
Considerandi
2.
; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire
romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3,
pag. 909).
d. In
applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito
il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del
mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il
dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto
penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino,
vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un
altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del
29.12.2010
inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).
e. Non
vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra
l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria,
prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007
consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv.
B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
(StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135,
n. 4, pag. 290).
16.
Del tempo complessivo
esposto di 24 ore e 5 min. appaiono adeguate 12 ore e 55 min. che vengono
tassate a fr. 180.- l’ora, con conseguente approvazione dell’onorario per fr.
2'325.-.
a. Non
vengono invece approvate 11 ore e 10 min. per i seguenti motivi:
- i 4
colloqui di un’ora ciascuno con l’assistito (prestazioni del 5.10, 12.10 e del
22.12
2015 nonché del 12.1.2016) risultano eccessivi; viene quindi ammesso un
unico colloquio per complessivi 60 min., tempo più che sufficiente per decidere
di impugnare il giudizio di primo grado e per discutere dei contenuti
dell’appello, peraltro limitato alla commisurazione della pena;
- visto quanto precede nemmeno si giustificano 3 delle 4
trasferte al carcere esposte nella nota per complessive 9 ore e 30 min.;
ammessa è unicamente una trasferta Ascona-Cadro e ritorno per complessivi 120
min.;
- ingiustificati appaiono gli 8 min. esposti l’8 luglio 2015 per
la lettera alla CARP, ritenuto come di essa non v’è traccia in atti;
- pure ingiustificati sono i complessivi 32 min. esposti il
28.
, 30.09, 9.10, 19.10, 10.11, 3.12, 16.12, 28.12 2015 e 5.01.2016 per la
ricezione di comunicazioni da parte delle autorità o terze persone.
b. Le spese esposte per
complessivi fr. 864,85 sono approvate per fr. 399,85:
- conformemente a quanto indicato
sopra, non possono essere riconosciute le spese (per complessivi fr. 264.-)
relative a 3 delle 4 trasferte presso il carcere esposte nella nota e quelle di
scritturazione e di spedizione (per complessivi fr. 15.-) relative allo scritto
8.07.2015
alla CARP;
- le spese di posteggio
esposte in data 17.12 e 28.12.2015, per complessivi fr. 8.-, non appaiono
giustificate, non corrispondendo esse a trasferte del difensore d’ufficio;
- non sono ammesse spese
per le telefonate e e-mail in entrata; non possono pertanto essere riconosciuti
i complessivi fr. 10.- esposti in data 8.7, 28.9, 9.10, 2.12.2015 e 5.01.2016;
- per le spese di
scritturazione si riconoscono fr. 5.- per ogni pagina originale,
compresa la copia per l’incarto (cfr. sentenze CARP n. 17.2014.75
del 22 agosto 2014; 17.2012.68 del 4 febbraio 2013, consid. 6;
17.2012.43
dell’8 ottobre 2012, consid. 1.b.3; 17.2011.22 del 18 maggio 2011,
consid. 3.3) e non fr. 7.- come erroneamente esposto nelle note;
ciò posto si rileva che le spese di scritturazione per la dichiarazione d’appello
(fr. 84.-) devono essere ridotte a fr. 20.- (4 pag. a fr. 5.-) cui si
aggiungono fr. 8 per i due esemplari fotocopiati, mentre quelle relative alla
lettera al detenuto del 7.1.2016 (fr. 91.-) devono essere ridotti a fr. 5.-
corrispondenti ad 1 pagina e non a 13 pag. come esposto nella nota; le
rimanenti spese di scritturazione esposte in data 3.7, 1.10, 6.10, 12.10,
19.
, 11.11 e 3.12.2015 nonché 7 e 14.1.2016 vengono riconosciute per
complessivi fr. 65.- (13 pag. a fr. 5.-).
c. L’IVA assomma a fr.
218.
-.
17.
La nota
professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 2’942,85.
AP 1 è tenuto a rimborsare allo
Stato del Cantone Ticino tale importo non appena le sue condizioni economiche
glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP, lett. a).
Tassa di giustizia e spese
18.
La tassa di giustizia
di fr. 1’000.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede rimangono a
carico dell’appellante così come definito nel dispositivo n. 4 della sentenza
impugnata.
Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza e sono posti a carico di
AP 1 (428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg.
e 398 e segg. CPP,
40, 47, 50 e 51 CP,
19 LStup,
nonché, sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
Di conseguenza,
ricordato che, in assenza di
impugnazione, i dispositivi 2.1 e 3 della sentenza 2 luglio 2015 della Corte
delle assise criminali sono passati in giudicato,
1.1. AP
1 è dichiarato autore colpevole di:
infrazione aggravata alla
LStup, per avere, il 13 dicembre 2014, senza essere autorizzato, in
correità con IM 1, trasportato, detenuto ed importato in Svizzera, attraverso
il valico doganale di Chiasso Brogeda, 996.81 grammi netti di eroina
confezionata in due pani (grado di purezza 55.9% e 56.7%) e occultata
all’interno di uno scompartimento appositamente modificato nel baule del
veicolo VW Passat targato __________, dove veniva rinvenuta dalle Guardie di
confine durante un controllo,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
1.2. AP
1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi
il carcere preventivo sofferto.
2. Il
condannato rimane in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della pena
detentiva.
3.
3.1. La
nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:
- onorario fr.
2'325.00
- spese fr.
399.85
- IVA fr.
218.00
Totale fr.
2'942.85
a carico
dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
3.2. Contro
questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
3.3. La richiesta di pagamento
deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808
Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota
d’onorario.
4.
4.1. La
tassa di giustizia di fr. 1’000.- e i disborsi relativi al procedimento di
prima sede rimangono a carico dell’appellante così come definito nel
dispositivo n. 4 della sentenza impugnata.
4.2. Gli oneri processuali
d'appello, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 1'000.00
- altri
disborsi fr. 200.00
fr.
1'200.00
sono posti a carico dell’appellante e, per esso, al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato.
5. Intimazione
a:
6. Comunicazione
a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003
Berna
- Direzione
del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro
decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro
altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro
trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.