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Decisione

17.2015.148

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 aprile 2016Italiano128 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

dibattimento di appello si è tenuto nei giorni di mercoledì 6 aprile 2016 e

giovedì 7 aprile 2016 alla presenza di:

- AP

1, imputata

- procuratore

pubblico PP 1

- avv.

DI 1, difensore d’ufficio,

- avv.DI

2, patrocinatore dell’accusatrice privata,

- PC

1, accusatrice privata.

In apertura del dibattimento

il giudice presidente ha proposto l’estensione dell’accusa al reato di

omissione di soccorso (art. 128 CP), “per avere AP 1, il 3 ottobre 2013, a

Brissago, dopo averlo ferito rispettivamente allorché si trovava in imminente

pericolo di morte a seguito delle percosse inflittegli da IM 1, omesso di

prestare soccorso a AC 1, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da

lei ragionevolmente esigere”. Le parti non hanno sollevato obiezioni a tale

prospettazione (verbale dib. d’appello, pag. 2).

Sulle emergenze dibattimentali

e richieste di giudizio si dirà più avanti (consid. 16-18).

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. In particolare, mediante l’appello è possibile censurare le

violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

Ai sensi dell’art. 398 cpv. 2

CPP il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”,

“umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati, ovvero

con una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti

controversi della sentenza di prime cure.

Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

2.

Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi in: Commentario CPP,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag.

297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n.

2, pag. 603; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22) che, in applicazione

dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae

dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e

23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22;

Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag.

70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117

Ia 401 consid. 1c/bb).

3.

Il principio della

presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14.

cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile

2002.

consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31

consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il

giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c;

STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009

consid. 6.1; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e

nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad

art. 10, n. 10, pag. 24; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1,

Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193 seg.; Riklin, StPO,

Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory,

Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

L’imputata

4.

Sul vissuto di AP 1 si è espressa, sin troppo diffusamente, la Dott.ssa __________ nella

perizia giudiziaria del 24 febbraio 2014 (AI 209, pag. 4 e segg.). Di utilità

per la Corte è però una visione più sintetica e puntuale delle esperienze di

vita dell’imputata, facilmente relazionabile con il contesto fattuale del

presente giudizio. Vale la pena, allora, riferirsi brevemente alle

dichiarazioni rese dall’imputata in corso di procedura (verbale MP 11 ottobre

2013, AP 1, pag. 1 e seg., AI 21; verbale 1° dib., AP 1, pag. 3-5, verbale dib.

d’appello, pag. 3), riprese in sunto qui di seguito.

a) AP 1 è

nata a __________ il __________.

Pur vivendo in Ticino sin

dalla prima infanzia, ella ha mantenuto la cittadinanza italiana. Il padre,

formatosi come medico psichiatra a Torino, si è sposato nel 1972 con una

cittadina ungherese. I coniugi si sono in seguito trasferiti a Olgiate Comasco,

dove sono nati i figli __________ (1974), __________ (1978) e AP 1. Nel 1984 il

dr. __________ è stato assunto in qualità di medico psichiatra presso la sede

locarnese del Servizio medico-psicologico, cosicché la famiglia si è stabilita

a Minusio. I genitori si sono separati nel 1992 e in seguito divorziati. AP 1 e

__________ hanno continuato ad abitare con la madre, __________ con il padre.

Nel 2003 la madre

dell’imputata a fatto ritorno nella nativa Ungheria, dove vive tuttora, stando

alla figlia, in condizioni economiche precarie e con problemi di dipendenza

dall’alcol, già presenti all’epoca della separazione.

Dopo la partenza all’estero

della madre, AP 1 va a vivere, per la prima volta da sola, a Solduno.

b) In

Ticino, AP 1 ha frequentato le scuole dell’obbligo, fallendo in seguito, a due

riprese, il tentativo di superare il primo anno di liceo. Fatto salvo un

periodo di stage presso un canile della __________ e, a suo dire, di alcuni

periodi di pratica come giardiniera, di fatto l’imputata non mai lavorato

(verbale 1° dib., AP 1 pag. 3 e verbale dib. d’appello, pag. 3).

Tra il 2011 e marzo 2013 ella

si è trasferita dalla madre in Ungheria, dove ha frequentato un corso di

manicure e ricostruzione unghie, ottenendo, anche se in due tappe, il relativo

diploma.

c) Già

nella prima adolescenza l’imputata si è confrontata con problemi di dipendenza

da stupefacenti:

“ADR che ho iniziato a consumare stupefacenti a

13.

anni con la marijuana. Dai 14 ho iniziato a fumare eroina e consumare

sporadicamente cocaina. Tra i 15 e i 20 anni consumavo extasy, LSD, un po’ di

tutto. Ho iniziato con l’eroina endovena attorno ai 25 anni. Per quello che

riguarda la cocaina ho iniziato ad assumerla dopo essere tornata dall’Ungheria,

prima tirata e poi endovena.

ADR che ho iniziato con l’alcol attorno ai 23

anni, ma ho iniziato a consumare in grande quantità prima di partire per

l’Ungheria e durante quel soggiorno. Preciso che in Ungheria assumevo peraltro

solo metadone. Quando sono tornata dall’Ungheria mi sono lasciata andare. Il

primo mese stavo bene, poi ho ricominciato ad andare all’__________ per il

metadone e piano piano incontrando gente del giro, ho ricominciato a bere alcol

e stupefacenti in grandi quantità. In quel periodo ho contratto l’epatite C,

che ho iniziato a curare in carcere con l’interferone e ora sono guarita. A

fine agosto 2013 mi hanno tra l’altro dovuto ricoverare d’urgenza presso la

Clinica Santa Croce di Orselina, siccome avevo problemi al fegato”

(verbale

1° dib., AP 1 pag. 4).

d) Un

quadro complesso, dunque, confermato dalla sua anamnesi psichiatrica, che fa

stato di tre ricoveri: la prima volta presso la Clinica Alabardia, dal 27

dicembre 2002 al 27 gennaio 2003, per disintossicazione; la seconda presso la

Clinica Santa Croce, dal 1. settembre 2003 al 10 settembre 2003, per

disintossicazione fisica da eroina in paziente politossicodipendente (oppioidi,

cannabinoidi e alcol) trattata con terapia metadonica; la terza volta, ancora

presso la Clinica Santa Croce, 29 luglio 2013 al 6 settembre 2013, per disturbi

psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze e sindrome da dipendenza

(disturbo di personalità misto, cfr. perizia __________, pag. 9, AI 209). Nel

corso dei due dibattimenti, ella ha dichiarato che quest’ultimo ricovero era

avvenuto per curare l’epatite C, da cui è poi guarita in carcere grazie ad una

terapia con interferone (verbale 1° dib., AP 1, pag. 4,

verbale dib. d’appello, pag. 3).

e) Al

momento dei fatti AP 1 era trentaduenne, senza lavoro e al beneficio della

pubblica assistenza, che provvedeva, oltre al suo minimo vitale in ragione di

fr. 800.–/1'000.– mensili, al pagamento dei premi di cassa malati e della

pigione dell’appartamento locato a Ronco sopra Ascona. Ella ha vissuto in

questo appartamento a partire dal rientro dall’Ungheria.

f) In

carcere AP 1 ha frequentato dei corsi durante l’ultimo periodo di carcerazione

preventiva in Ticino. Trasferita nel penitenziario di Lonay, ha lavorato al 50%

in cucina per un mese e poi per un altro mese in lavanderia. Da un anno e mezzo

lavora presso la biblioteca del carcere (verbale dib. d’appello, pag. 3).

È seguita dallo psichiatra del

carcere con una terapia antidepressiva a base di benzodiazepine. Prosegue

inoltre in cura metadonica. All’epoca delle verifiche peritali

(gennaio/febbraio 2014) l’imputata assumeva quotidianamente 11 compresse di

Ketalgin da 5 mg, ossia 55 mg. Al primo processo ha dichiarato di assumere 16

compresse al giorno, pari a 80 mg. giornalieri (dose massima giornaliera

secondo il fabbricante 60 mg.). In regime di detenzione vi è quindi stato un

aumento del dosaggio di metadone, che ella ha motivato con l’esigenza di meglio

affrontare la terapia con interferone. Recentemente il metadone è stato scalato

da 16/17 compresse a 14 giornaliere (verbale 1° dib., pag. 3).

Il perito giudiziario,

dott.ssa __________, ha rilevato la presenza di disturbi psichici e

comportamentali dovuti all’uso di sostanze psicoattive multiple (oppioidi,

cocaina, alcol e tabacco) e di una sindrome di dipendenza, il cui grado è

giudicato “severo” (perizia __________, pag. 15, AI 209).

A mente del perito di parte,

dr. __________, l’imputata sarebbe invece affetta, oltre che ad una dipendenza

da più sostanze, da una significativa sindrome depressiva, da un disturbo post-

traumatico da stress (PTSD) e da un disturbo borderline di personalità (perizia

__________, pag. 129, AI 297).

g) L’estratto

del casellario giudiziale menziona tre precedenti penali per AP 1. Ella ha

subito una prima condanna il 1. marzo 2004 (decreto d’accusa), per reiterato

delitto e reiterata contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (LStup), alla

pena di 5 giorni di detenzione sospesi per due anni. Una seconda condanna

esattamente per gli stessi reati risale al 16 gennaio 2007 (decreto d’accusa).

Nella circostanza l’imputata è stata condannata a una pena pecuniaria di 30

aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, sospesa per due anni e ad una multa

di fr. 300.–. La terza condanna è datata 13 ottobre 2008 (decreto d’accusa) e

si riferisce alla commissione dei reati di lesioni semplici, danneggiamento e

contravvenzione alla LStup, con pena erogata di 16 ore di lavoro di pubblica

utilità (AI 17). Vi sono poi, sempre a carico dell’imputata tre condanne al

pagamento di una multa, tutte per contravvenzione alla LStup, riferite al

periodo 2004-2007, nonché un decreto d’accusa dell’8 novembre 2010 con condanna

ad una multa per vie di fatto e contravvenzione alla LStup (sentenza impugnata,

consid. 19, pag. 40-41).

I rapporti con IM 1

5.

Rientrata

dall’Ungheria, AP 1 si è rivolta __________, a causa delle sue dipendenze. Qui,

nel marzo 2013, ha conosciuto IM 1, anch’egli affetto dalle stesse

problematiche. Dopo un litigio con il suo compagno, tale __________, l’imputata

ha preso contatto con il IM 1, che l’ha ospitata a casa sua. Da lì è nata una

sorta di relazione, meglio definibile come comunione di consumo di cocaina e

alcolici (“ogni tanto facevamo sesso anche se la cosa era limitata dai

nostri consumi”, cfr. verbale MP 27 novembre 2011, AP 1, pag. 4, AI 120).

Nel mese di luglio 2013 all’imputata viene diagnosticata un’epatite C,

associata ad un importante stato di sofferenza epatica. Donde il suo ricovero

presso la Clinica Santa Croce, ove sarà raggiunta dal IM 1, fattosi ricoverare

per disintossicarsi, che lascerà però la clinica dopo soli cinque giorni di

degenza. Per la verità, secondo una testimonianza, IM 1 si sarebbe fatto

ricoverare non tanto per disintossicarsi, quanto per stare vicino a AP 1, dato

che “era pazzo per lei a avrebbe fatto di tutto per lei”. In effetti,

come già rilevato dai primi giudici, le testimonianze di alcuni conoscenti dei

due protagonisti forniscono il quadro di un IM 1 innamorato, addirittura

succube di una donna, che invece lo prendeva in giro, frequentandolo per

ragioni di mera opportunità, in particolar modo per garantirsi il consumo di

cocaina (verbale PG 12 dicembre 2013, __________, pag. 2, AI 62; verbale PG 11

dicembre 2013, __________, pag. 2, AI 61; verbale PG 8 gennaio 2014, __________,

pag. 2, AI 63; sentenza impugnata, consid. 26, pag. 43). E l’immagine di un

sentimento non propriamente corrisposto scaturisce anche dalle dichiarazioni

fatte dai protagonisti davanti ai primi giudici, ove IM 1 ha riferito che “per

quello che mi riguarda eravamo legati sentimentalmente. Io ero innamorato di

lei e avevamo rapporti intimi, ragion per cui la consideravo una relazione” (verbale

1° dib., IM 1, pag. 5). Mentre che AP 1 non nega di aver avuto una relazione

con IM 1, precisando però che “non è vero che al momento dei fatti eravamo

insieme e che eravamo intimi” (verbale 1° dib., AP 1, pag. 22), e questo,

in linea con le sue precedenti dichiarazioni: “… preciso che io e IM 1 non

eravamo più assieme, ma lui era convinto, per il fatto che ero andata da lui,

che ci rimettevamo insieme e mi ha presentato a questo AC 1 come la sua

ragazza” (verbale MP 11 ottobre 2013, AP 1, pag. 5, AI 21).

6.

Dopo

le dimissioni dalla Clinica Santa Croce AP 1 non è tornata con IM 1 ma con il

precedente compagno __________. Tuttavia, dopo un litigio con quest’ultimo, la

sera del 1. ottobre 2013 ella ha ricontattato IM 1, recandosi poi al di lui

domicilio ove è rimasta per la notte.

Antefatti

7.

Il 2 ottobre 2013 i due si sono alzati in tarda mattinata ed hanno

trascorso il resto della giornata e la sera nell’appartamento di IM 1 a Muralto

bevendo molta birra, e assumendo cocaina per via endovenosa. Come rilevato dai

primi giudici, le versioni discordanti e poco lineari della coppia non

conducono a un dato attendibile quanto ai consumi. Soppesando le loro

dichiarazioni, l’ordine di grandezza, per AP 1, si aggirerebbe attorno a 2,5-3

litri di birra, e 1-1,5 grammi di cocaina (ca. 0,2 grammi ogni mezzora per 5-6

iniezioni). Oltre a queste sostanze, AP 1 ha assunto la sua dose quotidiana di

metadone di 55 mg, oltre ad un antidepressivo e a una benzodiazepina

prescrittigli dalla Clinica Santa Croce. IM 1 avrebbe invece assunto un

quantitativo di birra superiore, mentre che il consumo di cocaina di quel

giorno sarebbe stato più o meno paritario. Anche per lui va aggiunta la dose

giornaliera di metadone di 35 mg (sentenza impugnata, consid. 51-57, pag.

51-53).

8.

Usciti

di casa per fare un giro alla ricerca di cocaina, verso la 01:00 del 3 ottobre

2013.

IM 1 e AP 1 hanno raggiunto la zona della stazione FFS di Muralto dove,

all’esterno del bar __________, hanno fatto la conoscenza di AC 1. Avendo

portato disturbo alla clientela, questi era appena stato allontanato dal locale

e chiedeva loro un favore, nel senso di entrare nel bar, acquistare una birra e

portargliela all’esterno. Per l’incombenza consegnava loro fr. 40.–, offrendo

da bere anche a loro. IM 1 e AP 1 sono rimasti nel bar il tempo di bere una

birra, poi sono usciti consegnando a AC 1 la sua bottiglia di birra. Nel

seguito, si sono trattenuti con lui a parlare del più e del meno. A un certo

punto, considerato che tutti i locali stavano ormai per chiudere, AC 1 ha

proposto ai due giovani di andare a casa sua a bere del whisky. Dapprima

titubanti, specie AP 1 (preoccupata per il suo cane che si trovava a casa di IM

1), per finire essi hanno deciso di seguirlo. I tre giovani hanno così

raggiunto il domicilio di AC 1 a Brissago, tramite un taxi chiamato da quest’ultimo.

9.

Giunti nell’appartamento di AC 1, sito al terzo piano di Via __________

di Brissago, i tre hanno preso posto nel soggiorno, ove hanno iniziato a

parlare, ad ascoltare musica e a bere whisky. AP 1 ha dichiarato di avere

bevuto uno o due bicchieri (pieni) di whisky, IM 1 e AC 1 almeno il doppio

(verbale 1° dib., pag. 23 per AP 1 e pag. 7 per IM 1).

Momenti che hanno preceduto il

litigio

10.

Ricorda

l’imputata che mentre tutti e tre erano seduti su un divano la discussione si è

fatta via via “un po’ strana”, nel senso che AC 1 “ci faceva proposte

sessuali esplicite. Ci chiedeva di fare sesso a tre oppure solo io con lui”

(verbale 1° dib., pag. 23). IM 1 ha aggiunto che, nei suoi confronti, egli non

risparmiava parole offensive e sminuenti, dicendogli che dopo aver fatto sesso

con lui AP 1 lo avrebbe ripudiato (verbale 1° dib., pag. 7).

AP 1 ha così descritto la

situazione:

“Dopo un po’ che si parlava AC 1 ha iniziato a

farmi delle avances pesanti: Parlava con tutti e due di sesso in maniera

volgare. IM 1 gli diceva di smetterla. Inizialmente sono stata io a dirgli di

smetterla di usare questi termini, poi anche IM 1, ma AC 1 continuava e IM 1

insisteva per farlo cessare (…). Comunque per quanto ricordo AC 1 all’inizio

parlava di fare sesso a tre e dopo che aveva capito che né io né IM 1 avremmo

accettato una cosa simile ha iniziato ad essere volgare verso di me. Ricordo ad

ogni modo che, tra le cose che mi diceva, vi era quella che mi avrebbe portato

in camera sua a scoparmi e che dopo avrei (recte: aver) fatto sesso con

lui non avrei più voluto farlo con IM 1”.

(verbale

MP 3 giugno 2014, AP 1, pag. 4, AI 253).

Contrariamente a quanto

affermato nel primo interrogatorio davanti al procuratore pubblico (verbale MP

11.

ottobre 2013, AP 1, pag. 5 , AI 21), al primo dibattimento l’imputata ha

dichiarato di non essere stata toccata da AC 1 (verbale 1° dib., pag. 24). IM 1

lo conferma, seppure con qualche reticenza, affermando di aver visto AC 1

avvicinarsi di molto alla ragazza ma senza toccarla (sentenza impugnata,

consid. 80, 82, 85 con rinvii ai verbali).

11.

Ad un

certo punto AC 1 si è spostato nella propria camera, rientrando poco dopo nel

soggiorno completamente nudo, mostrandosi ai suoi ospiti nell’atto di

masturbarsi e infilarsi nel contempo un fallo di gomma nel retto (o simulandone

l’atto). La reazione di AP 1 è stata quella di voltarsi a guardare IM 1 e poi

allontanarsi verso le finestre. Per parte sua, dopo avergli intimato di

rientrare in camera a vestirsi, IM 1 si è alzato e, secondo la versione di AP 1,

gli ha dato uno spintone (verbale 1° dib., pag. 24). AC 1 è effettivamente poi

rientrato in camera, ripresentandosi in seguito con addosso almeno i pantaloni

e le calze. Stando a IM 1 è a questo punto che va situato lo spintone, al quale

AC 1 ha reagito con un pugno che gli avrebbe “fatto saltare anche un pezzo

di dente” (verbale MP 16 giugno 2014, IM 1, pag. 7, AI 257). Reazione non

confermata da AP 1, per la quale una volta rientrato in sala AC 1 non ha avuto

nessun comportamento particolare:

“In realtà non ho notato nessun comportamento

particolare della vittima siccome appena è arrivato all’ingresso della sala IM

1.

gli è saltato addosso. Con questo intendo dire che si è avvicinato a lui e ha

iniziato a picchiarlo”.

(verbale

1° dib., AP 1, pag. 25)

L’imputata ha altresì

precisato che a suo giudizio il gesto di IM 1 non era giustificato da quello

che in quel momento era il comportamento di AC 1.

12.

Nella

sua genesi, il litigio fisico segue l’inasprirsi dello stato di alterazione di IM

1.

Alcune sue dichiarazioni in proposito illustrano bene questo stato:

“Io ero veramente arrabbiato continuavo a

pensare al fatto che lui si era presentato nudo con quell’affare di gomma che

si metteva nel culo e si masturbava davanti a me e AP 1. Questo pensiero mi

faceva alterare”.

(verbale

PG 10 ottobre 2013, IM 1, pag. 4, allegato all’AI 14)

“ho

perso le staffe perché AC 1 voleva abusare della mia ragazza di cui ero

innamorato. Io avrei dato la vita per lei”.

(verbale

di confronto MP 18 febbraio 2014, pag. 7, AI 198)

“Poi

quando è tornato rivestito e ha continuato a comportarsi come prima io ho perso

la testa, ero strafatto ed ero fuori come un balcone”.

(verbale

MP 21 ottobre 2013, IM 1, pag. 7, AI 71)

“Ho

quindi detto a AC 1 di piantarla di fare quegli apprezzamenti, che ce ne

saremmo andati e gli ho dato uno spintone. Lui mi ha tirato un pugno che mi ha

fatto saltare un pezzo di dente. Lì ho perso completamente il controllo”.

(verbale

MP 7 giugno 2014, IM 1, pag. 7, AI 257)

Concetto, ribadito in termini pressoché identici, a un anno di

distanza, durante il primo dibattimento:

“Lo

confermo (di avergli dato uno spintone, ndr.). Io gli ho dato una

spinta, lui ha subito risposto con un pugno in faccia e da lì non ci ho più

visto”.

(verbale

1° dib., IM 1, pag. 12).

Il litigio, così

iniziatosi, porterà alla morte di AC 1.

13.

Come a

ragione evidenziato nella sentenza impugnata, anche addentrandosi negli aspetti

e nelle fasi del litigio, IM 1 e AP 1 hanno fornito versioni discordanti su

diversi punti, modificandone poi i contenuti – a loro scarico – man mano che

venivano a conoscenza di nuove emergenze istruttorie. Ripetutamente, in

sentenza, si accenna a versioni sprovviste di linearità e costanza. I primi giudici

hanno minuziosamente esposto dissonanze e convergenze dando per assodate le

circostanze univocamente confermate dalla coppia, così come le singole

versioni, nella misura in cui suffragate da elementi oggettivi agli atti

(sentenza impugnata, consid. 169, pag. 112).

Laddove convincenti e

condivisi, gli accertamenti di fatto dei primi giudici non formeranno, quindi,

oggetto di ulteriore disamina da parte di questa Corte, che si limiterà a

rinviare ai relativi punti della sentenza impugnata (art. 82 cpv. 4 CPP).

Fasi del litigio - intervento

dell’imputata - esito

14.

Sullo

svolgimento della colluttazione, questa Corte rimanda alle motivazioni della

sentenza impugnata (art. 82 cpv. 4 CPP), e precisamente ai consid. da 172.3

(pag. 114) a 178 (pag. 119), ove è accertato, in sunto:

- che l’attacco di IM 1 a

danno di AC 1 è stato proditorio e non giustificato dalle circostanze di quel

momento;

- che IM 1 ha dunque

aggredito la vittima dando avvio alla colluttazione;

- che i due uomini ad un certo

punto sono venuti a trovarsi in cucina, ove AC 1 ha afferrato per il collo IM 1;

- che vedendo IM 1 in

pericolo, AP 1, fino a quel punto rimasta in disparte, ha afferrato un coltello

colpendo AC 1 e provocandogli le cinque ferite alla coscia destra riscontrate

dal medico legale;

- che le coltellate inferte

da AP 1 hanno permesso a IM 1 di liberarsi dalla presa al collo e prendere in

seguito il sopravvento, passando da una situazione di sostanziale parità ad una

situazione di vantaggio;

- che IM 1 ha quindi ripreso

a colpire la vittima brandendo ad un certo punto una sedia con cui ha colpito

ed esercitato pressione continuata sul torace di quest’ultima per una durata

verosimile compresa tra i 3 e i 10 minuti;

- che a seguito di ciò AC 1

ha dapprima perso conoscenza, quindi è spirato per asfissia meccanica

provocata, secondo i patologhi, con ogni verosimiglianza, dalla pressione

esercitata sul suo torace.

15.

Le tappe

del litigio, così succintamente enunciate, necessitano

di alcune precisazioni:

a) Il

litigio fisico ha preso avvio in assenza di un atteggiamento aggressivo di AC 1

nei confronti di IM 1, ciò che peraltro lo stesso IM 1 riconosce:

“Non c’era un suo comportamento fisico che mi

ha fatto pensare che mi stesse per mettere le mani addosso, ma per me era

chiaro che lui voleva continuare a fare quello che aveva fatto prima (…). Ho

avuto paura e rabbia al tempo stesso (…). Ero arrabbiato per quello che AC 1

aveva fatto prima di andare a rivestirsi. (…) Per il fatto che ignorava i mie

avvertimenti io ho pensato che questa persona volesse a tutti i costi fare

sesso con noi, malgrado non ci fossero atteggiamenti fisici da parte sua”.

(verbale

1° dib., IM 1, pag. 11-12)

E così anche AP 1:

“In realtà non ho notato nessun comportamento

particolare della vittima siccome appena arrivato all’ingresso della sala IM 1

gli è saltato addosso. Con questo intendo dire che si è avvicinato a lui ed ha

iniziato a picchiarlo.

ADR

che prima che IM 1 gli saltasse addosso io non ho sentito AC 1 dire nulla,

anche perché in pratica non ne avrebbe avuto il tempo.

ADR

che secondo me in quel momento il gesto di IM 1 non era giustificato da quello

che in quel momento era il comportamento di AC 1”

(verbale

1° dib., AP 1, pag. 25).

Poco importa, dunque, se lo spintone sia stato dato da IM 1 dopo il

primo o dopo il secondo rientro in sala di AC 1. A dare il via per primo alla

colluttazione è stato IM 1, senza che peraltro nessuno abbia a poter escludere

che ciò sia avvenuto proprio con uno spintone. Egli del resto lo ha confermato,

ancora al primo dibattimento: “l’ho spinto per allontanarlo, ho avuto paura

e ho pensato di agire per primo” (verbale 1° dib., IM 1, pag. 11).

La tesi di IM 1 del violento

pugno, con tanto di rottura di un dente, come reazione di AC 1 allo spintone

del primo non è credibile, già per il fatto che l’approfondito esame medico

eseguito il 15 ottobre 2013 dalla dr.ssa __________ non ha dato riscontro di

danni alla dentatura di IM 1 (allegato 7 ad AI 241). Questa tesi si scontra,

inoltre, con le dichiarazioni – in questo caso lineari e costanti – di AP 1,

secondo cui, non appena rientrato semivestito in sala, AC 1 è stato aggredito

fisicamente (“gli è saltato addosso a picchiarlo”) da IM 1 (sentenza

impugnata, consid 76, pag. 61-61, con rinvii ai verbali; verbale dib.

d’appello, pag. 4).

b) Alcune

brevi considerazioni s’impongono, poi, relativamente alla posizione dei

litiganti al momento della presa per il collo di IM 1, da parte di AC 1, e dei

momenti successivi.

b.1) L’imputata

e IM 1 divergono circa la posizione della vittima al momento dell’intervento di

AP 1 con il coltello. Nel verbale di confronto del 18 novembre 2013 IM 1 ha

annotato che il suo ricordo si fermava al momento in cui aveva smesso di

infierire, ossia a quello della perdita di coscienza e/o del decesso di AC 1.

In base a tale ricordo, la testa di AC 1 si trovava in direzione della

finestra, ovvero con il corpo ruotato di 180° rispetto alla posizione finale

accertata dai pompieri e dalla polizia, che hanno trovato il cadavere di AC 1

posizionato con il capo all’interno del vano cucina, più o meno in

corrispondenza del frigorifero (verbale MP di confronto 18 novembre 2013, pag.

6, AI 105). Una posizione che contrasta con la ferma dichiarazione dello stesso

IM 1 di non aver spostato il corpo di AC 1, ribadita in un successivo verbale

del 27 novembre 2013:

“Devo anche ribadire che mi sono reso conto

che il corpo era girato di 180° tra quando mi sono addormentato e quando ho poi

dato fuoco, solo vedendo le foto che mi ha mostrato la polizia. Non so spiegare

come si sia girato il corpo. Io non l’ho fatto di certo”

(verbale

MP 27 novembre 2013, IM 1, pag. 12, AI 121).

Egli ha nondimeno tenuto a riconfermare quella che era la posizione

finale secondo il suo ricordo, sia nella ricostruzione fotografica del 17

dicembre 2013 (fotografia fase 16, AI 116), sia in un verbale successivo, ove

ha spiegato che, a seguito di un suo violento calcio allo sterno, AC 1 era

caduto “nella zona tra la sala e l’inizio della cucina, dalla parte della

terrazza”. Questi era poi riuscito a girarsi, a fare cadere IM 1 a terra e

a stringergli il collo con l’avambraccio. IM 1 ha ricordato che “in questo

frangente eravamo mezzi sdraiati” e in questa posizione vi è stato

l’intervento di AP 1, che “arrivava dalla cucina” (verbale MP 16 giugno

2014, IM 1, pag. 10-12, AI 257). Questa rievocazione dei fatti non può essere

ritenuta. Non spiega, infatti, come il corpo di AC 1 si sia trovato, alla fine,

completamente spostato all’interno del vano cucina, e con i piedi rivolti verso

la finestra.

b.2) Per

parte sua, AP 1 ha insistentemente affermato che, dopo il suo intervento con un

coltello trovato in cucina, AC 1 ha lasciato la presa, i due si sono rialzati

in piedi e IM 1 ha avuto il sopravvento, dapprima facendo nuovamente cadere a

terra l’avversario per poi continuare con forte progressione a infierire su di

lui (verbali MP, AP 1, 14 ottobre 2013, pag. 2, AI 34; 18 novembre 2013, pag.

2, AI 105; 3 giugno 2014, pag. 6, AI 253; verbale 1° dib., pag. 27; memoriale

30.

ottobre 2013, foglio 7, AI 81). Ancora al dibattimento d’appello, AP 1 ha

rievocato quel momento:

“La lite si è spostata poi in cucina dove io

ho visto i due in ginocchio (o uno seduto e l’altro in ginocchio) e, ad un

certo punto, ho visto AC 1 che stava strozzando IM 1 al collo con le due mani.

I due erano faccia a faccia. Questa scena mi ha scioccato. Io ho gridato di

smetterla, come avevo già fatto prima. Non sapevo cosa fare per separarli e

d’istinto, ancorché in quel momento non ragionassi, ho preso la prima cosa che

ho visto che era un coltello e ho infilato la punta del coltello nel polpaccio

di AC 1.

(…)

Dopo

che ho dato al massimo due colpi, l’effetto è stato quello che AC 1 ha lasciato

la presa.

(…)

Ricordo

in modo preciso che, dopo che AC 1 ha lasciato la presa, i due si sono rialzati

in piedi ed hanno ricominciato a picchiarsi. Quando i due erano in piedi ed

avevano ricominciato a picchiarsi, dopo una decina di minuti, ho visto IM 1 che

faceva questi gesti come se avesse in mano un coltello (coltello che però

conferma di non aver visto, ndr). A seguito di questi gesti ho visto AC 1

cadere per terra con la testa dalla parte della cucina”

(verbale

dib. d’appello, pag. 4-5).

Tale descrizione, già

sostenuta in precedenza e da lei anche mimata in occasione della ricostruzione

fotografica dell’11 gennaio 2014 (fotografie 10, 11 e 12, AI 118), ha perlomeno

il pregio di fornire una spiegazione della posizione finale della vittima, ciò

che la tesi del coimputato non ha saputo fare.

Invero, essa nemmeno contrasta

in termini assoluti con le parole di IM 1:

“Il presidente mi chiede di indicare cosa è

successo una volta che la vittima è venuta a trovarsi in cucina a seguito del

mio calcio.

R:

Sono saltato su di lui con il ginocchio e la tibbia, schiacciandogli il torace.

Abbiamo ricominciato a ribaltarci e darci pugni a vicenda. Ad un certo punto io

mi sono ribaltato e AC 1 mi ha messo un braccio attorno al collo stringendolo

in pratica all’altezza del suo gomito. Io cercavo di divincolarmi. Ho poi visto

AP 1 avvicinarsi, ma non so cosa ha fatto.

(…)

ADR

che non so cosa ha fatto AP 1 quando si è avvicinata. So che a questo punto AC

1.

mi ha mollato e io ho preso il sopravvento su di lui. Questo lo dico con il

senno di poi. L’ho ancora schiacciato con il ginocchio sul petto per tenerlo a

terra, continuando nel frattempo a dargli dei pugni finché non ha più reagito.

Inizialmente anche lui ha tentato di darmi dei pugni, ma poi non ha più reagito

e allora io ho smesso e mi sono allontanato.

(verbale

1.

dib.,IM 1, pag. 14).

Invero, laddove afferma che

dopo il suo intervento i due si sono rialzati ed hanno continuato a picchiarsi,

la descrizione di AP 1 non appare incompatibile con la versione di IM 1 appena

citata. A parte l’asserita – e indubbiamente esagerata – durata del confronto

successivo (“una decina di minuti”), nulla permette di escludere che,

dopo l’intervento di AP 1, i due abbiano ripreso il litigio, anche rialzandosi

in piedi, fin tanto che liberatosi dalla presa al collo, IM 1 ha potuto

prendere il sopravvento.

“(…) Aggiungo e confermo che dopo quell’azione

di AP 1 lui mi ha lasciato ed io ho potuto prendere il sopravvento”

(verbale

MP 17 giugno 2014, IM 1, pag. 12, AI 257).

Seppure in contrasto con altre

sue dichiarazioni sulle dinamiche del litigio, IM 1 distingue – secondo il suo

sentire soggettivo – l’essere riuscito a “divincolarsi” dal “sopravvento”

sull’avversario:

“AD dell’avv. DI 1 rispondo che quando dico

che con il senno di poi posso dire di avere preso il sopravvento (vedi

citazione sopra, ndr), intendo dire che con il senno di poi mi sono reso

conto che l’avevo picchiato troppo. Per contro mi ero evidentemente fin da

subito accorto che a seguito dell’intervento della AP 1 ero riuscito a

divincolarmi”

(verbale

1° dib.,IM 1, pag. 14).

b.3) Per quanto precede, la Corte ritiene di dover far propria la versione

di AP 1 secondo cui, dopo che il litigio si era spostato in cucina, AC 1 si era

trovato seduto per terra, con la parte superiore del corpo rivolta verso

l’interno della cucina e i piedi verso la finestra, faccia a faccia con IM 1,

inginocchiato a cavalcioni su di lui. In tale frangente AC 1 riusciva nondimeno

a stringere il collo di IM 1 con le due mani. Alla vista di ciò, percependo una

situazione di grave pericolo per l’amico AP 1 è quindi intervenuta in sua

difesa, colpendo con il coltello AC 1.

Seppure sostanzialmente

contestata da IM 1, la Corte ritiene di dover conferire plausibilità anche alla

versione, fornita ripetutamente da AP 1, di un breve rialzamento in piedi dei

due contendenti con AC 1 che, ferito alla gamba, viene sopraffatto da IM 1 e

ricade a terra nella posizione in cui subirà i colpi e le pressioni mortali di

quest’ultimo (infra, consid. 15c.2 e 31b).

c) Quanto

alle ferite con il coltello, i patologi __________ e __________ hanno

osservato, alla superficie antero-mediale del terzo distale della coscia

destra, ovvero nella parte anteriore interna della coscia, “cinque soluzioni

di continuo della cute, con esposizione del sottocute, a margini netti e

regolari, di forma elittica, aventi le dimensioni di 1x1,5 cm. La più mediale

di tali lesioni si approfonda maggiormente, sino a raggiungere il piano

muscolare”. Secondo gli esperti tali lesioni sono “vitali”, a

significare che sono intervenute in vita e non post mortem (relazione peritale

definitiva del 5 novembre 2013, pag. 5 e 11, AI 110).

c.1) Chiamati

a delucidare il referto autoptico, i medici legali hanno precisato che le

cinque lesioni appena citate si presentavano con le caratteristiche tipiche del

segno lasciato da un’arma di punta e taglio e che in nessun modo erano

all’origine della morte di AC 1, soggiungendo che in nessun’altra parte del

cadavere non toccata dal fuoco erano state riscontrate lesioni da punta o

taglio. Essi rilevano, poi, che nelle zone carbonizzate, come il polpaccio

sinistro, non sarebbe stato possibile riscontrare eventuali ferite da taglio o

di altra natura (poiché completamente combuste). Le altre soluzioni di

continuità, riscontrate anche nelle parti toccate dal fuoco e dalle fiamme, ma

non carbonizzate, sono dovute “probabilmente” a lesioni post mortem.

(verbale MP 24 marzo 2014, __________ /__________, pag. 6, AI 215).

Come rettamente rilevato dal

procuratore pubblico, nella circostanza AP 1 è stata l’unica persona che,

oggettivamente e comprovatamente, non solo ha avuto in mano un coltello, ma ha

anche ammesso di averlo utilizzato per ferire alla gamba AC 1. Ella non

rammenta quanti colpi ha inferto alla vittima. Glielo hanno ricordato i primi

giudici (sentenza impugnata, consid. 175, pag. 115) e glielo conferma questa

Corte: trattasi delle cinque ferite alla coscia destra, le uniche inferte a AC

1.

quando era ancora in vita. Priva di ogni riscontro probatorio, l’affermazione

di AP 1 che i colpi inferti si siano limitati al massimo due e per giunta non

sulla coscia destra ma sul polpaccio sinistro, non può dunque essere ritenuta.

Anche su questo tema, la Corte

si rinvia, pertanto, agli accertamenti dei primi giudici di cui ai consid.

175-175.2, pag. 115-116 del giudizio impugnato (art. 82 cpv. 4 CPP).

c.2) I primi

giudici non hanno assodato, invece, le modalità con cui le ferite sono state

inferte, né la loro gravità. Nella sentenza impugnata nulla è detto, quanto

alla forza impressa da AP 1 alle cinque coltellate alla coscia di AC 1.

L’imputata ha sempre dichiarato di aver colpito “non ricordo dove ma non

forte” (verbale BM 14 ottobre 2013, AP 1, pag. 1, AI 34), “giusto con la

punta del coltello” (…) “in modo proprio leggero” (verbale 1° dib., AP

1, pag. 27) “sinceramente non forte” (memoriale 20 ottobre 2013, allegato

ad AI 81, retro foglio 6). E che AP 1 abbia colpito la vittima in modo leggero,

ossia con poca forza, lo attesta il referto autoptico, dando riscontro di un solo

caso in cui la punta del coltello ha raggiunto il tessuto muscolare. Ciò a

significare, che le lesioni provocate dagli altri quattro fendenti non hanno, o

hanno appena appena oltrepassato il tessuto cutaneo. In quest’ottica è inoltre

significativo il fatto che, a seguito di un primo esame del cadavere, il dr. __________

aveva osservato nella zona interessata solo tre (e non cinque) soluzioni di

continuo dei tessuti cutanei, (relazione preliminare del 10 ottobre 2013, pag.

2, AI 108).

Trattasi, in conclusione, di

lesioni di gravità esigua, suscettibili di avvalorare la tesi dell’imputata,

secondo cui i colpi di coltello non avrebbero impedito a AC 1 di rialzarsi e

riprendere per qualche istante il litigio, seppure indebolito per il loro

effetto.

d) Fondandosi

sulle dichiarazioni di AP 1 e sulle risultanze del referto autoptico, i primi

giudici hanno accertato che, dopo aver preso il sopravvento su AC 1, IM 1 ha

ripreso a colpirlo, brandendo ad un certo punto una sedia, utilizzata in

seguito per colpire ulteriormente la vittima ed esercitare pressione sul torace

di questa (sentenza impugnata, consid. 177, pag. 116).

IM 1 ha costantemente negato

di aver usato una sedia. I fatti dimostrano però il contrario. Intanto vi sono

le dichiarazioni (in proposito assolutamente lineari e costanti) di AP 1, che

si è espressa sull’uso della sedia sin dall’inizio, ovvero ancor prima di

essere a conoscenza del referto autoptico. A pochi giorni dal suo arresto, l’imputata

ha spiegato che AC 1 è caduto a terra e che a quel momento IM 1 ha preso una

sedia e l’ha usata facendo pressione sul torace di questi (verbale MP 14

ottobre 2013, AP 1, pag. 2, AI 34). Ha poi soggiunto, il 5 novembre 2013, che “(…)

IM 1 ha preso una sedia e ha iniziato a colpirlo sul torace e in testa,

dall’alto al basso diverse volte, sbattendogliela sopra. Poi gliel’ha appoggiata

sul corpo, facendo pure pressione con il suo peso” (verbale PG 5 novembre

2013, AP 1, pag. 9, all. 31 ad AI 240), precisando al primo dibattimento che IM

1.

ha continuato a premere la sedia sul torace, schiacciandola con tutto il suo

peso, sedendosi per dare maggior pressione, e questo per almeno 5-10 minuti

(verbale 1° dib., AP 1, pag. 28). Modalità, che ella ha confermato ancora al

dibattimento d’appello (verbale dib. d’appello, pag. 5).

Questa sedia, di cui AP 1 già

in precedenza aveva fornito precisa descrizione (“era una sedia non con

quattro gambe ma con due appoggi orizzontali pieni”, cfr. verbale PG 5

novembre 2013, pag. 9, all. 31 ad AI 240), è stata poi abbandonata da IM 1 in

cucina, vicino al cadavere di AC 1. Tanto che, durante il suo intervento,

avanzando nel fumo, il pompiere __________ veniva ostacolato proprio dalla

presenza di questa sedia, che egli spostava consegnandola ad un collega,

avvedendosi, poi, che lì appresso vi era qualcosa: “Non riuscendo a capire

cosa fosse incominciavo a tastare con le mani e solo in un secondo tempo

riuscivo a capire che si trattava di un corpo umano” (verbale PG 3 ottobre

2013, __________, pag. 3, all. 39 ad AI 240).

In punto a tale aspetto,

questa Corte – al pari dei primi giudici – ritiene che non può sussistere alcun

dubbio che IM 1 ha utilizzato questa sedia per sferrare l’ultimo attacco a AC 1,

esercitando pressioni sul suo torace fino al suo spirare.

Le risultanze del referto

autoptico, di cui si dirà nel punto seguente, confermano ulteriormente questa

circostanza.

e) Nel

loro rapporto del 5 novembre 2013 i medici legali, interpretando i dati

necroscopici per l’individuazione della causa di morte di AC 1 e dopo aver

premesso che l’azione termica ha gravemente influito in senso negativo sulla

possibile valutazione di tale causa, addivengono alla conclusione che

“Rimane oggettivamente presente il dato

relativo alle numerose fratture costali, all’enfisema polmonare acuto,

all’embolia adiposo-midollare e all’emorragia celebrale che orientano verso un

meccanismo di asfissia meccanica acuta per una violenta compressione del torace

foriero delle numerose fratture che l’embolia dimostra essere vitali”

(AI

110, pag. 12).

Quanto all’utilizzo della

sedia, pur non escludendo la compatibilità delle fratture toraciche con la

descrizione dei fatti data da IM 1 (appoggio in almeno due occasioni, con

forza, del ginocchio sul petto della vittima con successivi calci e pugni dati

in zona toracica), il dr. __________ tiene ad osservare che “certamente se

in più vi è stato anche un utilizzo della sedia come elemento di compressione

questo può indicare una maggiore compatibilità” e che “(…) visto che la

base della sedia è un tubo metallico continuo la frattura di più costole sulla

stessa linea, ma in più azioni, può meglio spiegare, rispetto ad un calcio o al

ginocchio appoggiato sullo sterno, la frattura di più costole su una stessa

linea. Tutto questo però in più azioni poiché con una sola azione non è

possibile le due linee di frattura” (verbale MP 24 marzo 2014, __________ e

__________, pag. 4 e 8, AI 215).

f) La

prima Corte non ha voluto accertare il tentativo di rianimazione (respirazione

bocca-bocca con massaggio cardiaco) che AP 1 ha dichiarato di aver messo in

atto dopo che IM 1 aveva smesso di infierire sulla vittima. I primi giudici

hanno lasciato espressamente irrisolta la questione, ritenuto che “qualsiasi

cosa l’imputata posa aver fatto, era oggettivamente troppo tardi” (sentenza

impugnata, consid. 178, pag. 119). Questa Corte osserva che i primi giudici non

spiegano per quali ragioni l’intervento dell’imputata sarebbe stato tardivo. Né

convince l’argomento, che fonderebbe il dubbio quanto al sussistere di un

effettivo tentativo di rianimazione, secondo cui “mal si comprende per quale

motivo l’imputata avrebbe eseguito una manovra di respirazione bocca-bocca su

una vittima che – per ammissione della stessa AP 1 – sanguinava copiosamente

proprio dalla bocca” (sentenza impugnata, consid. 178, pag. 119). È vero

che, in occasione del suo primo interrogatorio, AP 1 ha dichiarato di essersi

sporcata (nel corso del tentativo di rianimazione “durato forse anche dieci

minuti”), con il sangue che usciva copioso dalla bocca della vittima

(verbale PG 10 ottobre 2013, AP 1, pag. 6, all. ad AI 14).

Ma è anche vero che al primo

dibattimento ella ha tenuto a precisare che

“Quando gli soffiavo nella bocca sentivo come

delle bolle, c’era tanto sangue. Per me era ancora vivo (…) ADR che soffiavo

una volta e poi facevo 5 pressioni sul petto e così via”

(verbale

1° dib., pag. 29).

E poi in appello che:

“Ad un certo punto, IM 1 ha buttato via la

sedia e io d’istinto mi sono buttata su AC 1 per rianimarlo (…) Ricordo che

quando gli soffiavo in bocca sentivo dei rigurgiti interni, credo, di sangue”

(verbale

dib. d’appello, pag. 5).

Le affermazioni fatte ai dibattimenti, a ben vedere non si contraddicono

con quelle della precedente fase istruttoria, i fatti narrati non essendo incompatibili

tra loro.

La Corte ritiene

perciò assodato il tentativo di rianimazione, che emerge con linearità dalle

dichiarazioni fatte sin dal primo interrogatorio e ripetute ancora al

dibattimento d’appello da AP 1. L’esistenza di tale atto è, del resto,

ripetutamente confermata anche dallo stesso IM 1, fatta eccezione per le fasi

finali dell’istruttoria ed il dibattimento.

Appello

16.

Al

dibattimento la difesa ha contestato la qualifica giuridica di assassinio data

dai primi giudici al comportamento dell’imputata. Essa ritiene, infatti, che AP

1.

sia imputabile non già di assassinio né di omicidio, bensì, al più, di

lesioni semplici aggravate dall’uso di un’arma pericolosa, conformemente

all’ipotesi di reato prospettata, quale imputazione subordinata, all’udienza

preliminare del 14 aprile 2015.

A negare le conclusioni del

giudizio impugnato, in ordine al reato d’assassinio, nell’imputata difetta

completamente l’intenzione di uccidere con particolare mancanza di scrupoli,

così come non è dato alcun elemento che faccia pensare ad un suo agire

perverso. Non vi è stata alcuna sua collaborazione alla pianificazione

dell’omicidio e nessuna accettazione della morte di AC 1; anche quando si è

avveduta che quest’ultimo perdeva sangue dalla bocca è intervenuta per

rianimarlo, nella profonda convinzione che avrebbe potuto cavarsela.

Nelle descritte circostanze,

condannarla per il reato d’assassinio costituisce una manifesta violazione del

diritto.

La difesa ha elencato, poi,

tutta una serie di accertamenti inesatti e incompleti da parte dei primi

giudici, insistendo in particolare sulle coltellate date dall’imputata, inferte

a suo giudizio al polpaccio destro e non alla coscia sinistra di AC 1 e, per

giunta, in numero di due al massimo e non cinque. Su questo aspetto si duole

che, a fronte del solo riscontro oggettivo delle cinque coltellate, i primi

giudici non abbiano tenuto conto del principio della presunzione d’innocenza.

Insiste, inoltre, sull’aspetto

soggettivo, segnatamente sull’assenza di ogni intenzione di uccidere. AP 1 è

intervenuta al solo fine di proteggere IM 1 senza mai condividere l’idea di

questi di picchiare AC 1.

A mente del difensore, anche

dopo l’intervento con il coltello dell’imputata – che ha permesso al suo amico

di divincolarsi dalla presa per il collo – IM 1 e AC 1 si sono rialzati e hanno

ripreso il litigio; solo in un secondo tempo il primo ha iniziato a colpire in

una posizione di vantaggio.

Censurato, inoltre,

l’accertamento inesatto dei primi giudici circa l’intervento tardivo di AP 1,

osservando che in realtà essa è intervenuta sin dall’inizio per fermare quella

lite.

Per la difesa, poi,

dichiarando di poter lasciare irrisolta la questione, i primi giudici hanno

omesso di accertare il tentativo di rianimazione messo in atto da AP 1. La

prima sentenza forma però oggetto di censura anche in relazione all’incendio,

per non avere riportato le dichiarazioni di IM 1, secondo cui l’idea non era

comune, sottolineando la difesa, comunque, il ruolo secondario ricoperto

dall’imputata. Quando all’imputabilità il difensore esprime critiche alla

perizia della dott.ssa __________, vantando invece il curriculum e le

conclusioni del perito di parte dr. __________. A suo giudizio non vi sarebbero

elementi per dare peso all’una piuttosto che all’altra perizia, dovendosi

comunque concludere per la presenza di una scemata imputabilità, dovuta in

particolare allo stato depressivo, allo schock e fors’anche ad un effetto

prolungato della cocaina associata con il consumo di etanolo, come ritenuto possibile

in uno scritto del dr. __________, medico psichiatra responsabile del servizio

Ingrado, prodotto al dibattimento (all. ad doc. dib 2), contrariamente alle

risultanze del referto della dott.ssa __________.

Per finire la difesa postula

il proscioglimento dell’imputata dai reati di assassinio e omicidio

intenzionale, chiedendo che venga condannata per il reato di lesioni semplici

aggravate in relazione con gli art. 15 e 16 CP nonché per complicità in

incendio intenzionale e per complicità in turbamento della pace dei defunti.

Chiede, facendo valere una scemata imputabilità di grado grave per l’uso di

droga e alcol, una condanna ad una pena detentiva non superiore ai due anni,

sospesi condizionalmente, accompagnata da un trattamento stazionario e da una

psicoterapia. Contesta, ancora, il vincolo di solidarietà con IM 1 per le

pretese di diritto civile che postula vengano limitate a fr. 10'000.–. Infine

chiede l’immediata scarcerazione della sua assistita e l’accoglimento della sua

istanza di indennizzo.

17.

Nel suo

appello incidentale il procuratore pubblico assevera che AP 1 ha agito per

motivi futili, con modalità perverse e crudeltà (provocare la morte per

asfissia è paragonabile a provocare la morte per annegamento, ciò per il

Tribunale federale connota una modalità perversa). Significante, inoltre, il

comportamento dopo i fatti, che caratterizza la personalità dell’imputata.

Intervenendo con il coltello a quel momento del litigio, AP 1 ha sposato il

disegno di IM 1: ha visto i motivi futili, ha visto il comportamento di IM 1,

ed ha agito secondo questa prefigurazione. Per l’accusa la correità in

assassinio è dunque da confermare, non essendovi spazio per il discorso di

legittima difesa, avanzato dalla difesa, giacché l’aggressione ingiusta proveniva

da IM 1 e non da AC 1. Quanto all’incendio ed alla profanazione del cadavere,

l’accusa ritiene che AP 1 ha partecipato al piano ed aveva anche lei un

interesse a far sparire le tracce del loro passaggio. Contesta, poi, che AP 1

abbia agito in stato di scemata imputabilità, pacificamente sconfessato dalla

perizia della dott.ssa __________. Considerato, infine, che IM 1 sta espiando

una pena detentiva di 15 anni, riduce la sua richiesta d’appello da 20 a 15

anni per AP 1.

18.

Dal

canto suo, il patrocinatore dell’accusatrice privata PC 1 ha chiesto la

conferma integrale della sentenza di primo grado, compresa quindi la condanna

di AP 1, in solido con IM 1 e con riparazione interna di ½ ciascuno, alla

rifusione di fr. 60'000.– a titolo di riparazione del torto morale.

19.

Confrontati con i capi d’imputazione dell’atto d’accusa, i primi

giudici erano chiamati a decidere se AP 1 andasse considerata colpevole, per

quanto riguarda il reato principale di:

- assassinio,

subordinatamente di

- complicità in assassinio, subordinatamente

di

- omicidio intenzionale, subordinatamente

di

- complicità in omicidio

intenzionale, o di

- lesioni semplici mediante

utilizzo di un’arma pericolosa.

Dopo aver valutato

separatamente la posizione di IM 1 e AP 1, i primi giudici li hanno dichiarati

entrambi autori colpevoli, in correità tra loro, di assassinio.

È opportuno pertanto accennare

brevemente alle nozioni relative ai menzionati reati e alla partecipazione.

Omicidio – Assassinio

(definizioni)

20.

Commette

omicidio, ed è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni,

chiunque intenzionalmente uccide una persona (l’art. 111 CP).

L’assassinio è una forma qualificata di omicidio (art. 111 CP) che si

distingue da esso per il fatto che l’autore ha ucciso con particolare

mancanza di scrupoli (art. 112 CP). Ciò presuppone una colpa

particolarmente pesante e dedotta esclusivamente dalla commissione dell’atto,

ritenuto che gli antecedenti o il comportamento che l’autore adotta

immediatamente dopo i fatti possono entrare in linea di conto soltanto nella

misura in cui siano strettamente connessi con tali fatti e permettano di

caratterizzare la personalità dell’autore. Per l’art. 112 CP vi è particolare

mancanza di scrupoli se il colpevole ha agito con movente, scopo

o modalità particolarmente perversi. Il movente è particolarmente

perverso, laddove è futile, ad esempio se l’autore uccide per vendicarsi, senza

motivi seri o per una bagatella. Lo scopo – che si sovrappone in gran

parte con il movente – è particolarmente perverso, ad esempio se l’autore

elimina un testimone scomodo o una persona che gli ostacola la commissione di

un’infrazione. Infine, la modalità è particolarmente perversa, ad

esempio se l’autore agisce in modo barbaro o atroce, oppure approfittandosi con

perfidia della fiducia della vittima. Il mezzo utilizzato, come ad esempio il

fuoco o il veleno può rivelarsi determinante, se sintomatico di crudeltà o di

perfidia. Ma la particolare mancanza di scrupoli può altresì scaturire da altri

elementi, atti a conferire la gravità particolare propria dell’assassinio,

quali ad esempio l’ideazione e la pianificazione del delitto, così come la

freddezza nella sua esecuzione. L’assassino, dunque, è persona che agisce a

sangue freddo, senza scrupoli, dimostrando un egoismo primario e perverso e

che, allo scopo di perseguire i propri interessi, non tiene alcun conto della

vita altrui. L’egoismo deve dunque prevalere su ogni altra considerazione

(sentenza del Tribunale federale 6B_355/2015 del 22 febbraio 2016, consid 1.1;

DTF 141 IV 61 consid. 4.1 con rinvii; sentenza CARP

17.2012

-152-166-173 del 7 giugno 2013, consid. 121a).

Per determinare se si è in

presenza di un assassinio, occorre procedere ad una valutazione dell’insieme

delle circostanze esterne (comportamento, modalità d’agire dell’autore) e

interne dell’atto (movente, scopo, ecc.). Se risulta dall’insieme delle

circostanze che l’autore ha dato prova di un totale disprezzo per la vita

altrui, è dato un caso di assassinio.

Tale qualifica può venir meno

se il movente è più o meno comprensibile, se non è crassamente egoistico, se il

gesto scaturisce, per esempio, da una grave situazione conflittuale (DTF 127 IV

10.

consid. 1a). Parimenti, l’uccisione come reazione dettata da sofferenza,

fondata seriamente su motivi oggettivi imputabili alla vittima, esclude in

generale la qualifica giuridica di assassinio, qualificandosi come omicidio

(Stratenwerth/Jenny/ Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, Berna

2010, §1, n. 35, pag. 38-39, Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

3a ed., Berna 2010, n. 23 ad art. 112 CP; DTF 120 IV 265 consid. 3; 118 IV 122

consid. 3d).

Correità (definizione)

21.

Secondo la giurisprudenza, è correo chi collabora,

intenzionalmente e in maniera determinante, con altre persone alla decisione di

commettere un reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da

apparire come uno dei principali partecipanti. Il suo contributo deve

risultare, nelle circostanze concrete, essenziale alla commissione

dell'infrazione. Sebbene la sola volontà in relazione all'atto non sia

sufficiente, non è necessario che il correo abbia effettivamente partecipato

all'esecuzione del reato o abbia potuto influenzarlo. La correità presuppone

una decisione comune che non deve forzatamente essere espressa, potendo

risultare da atti concludenti. Il dolo eventuale quanto al risultato è

sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi all'ideazione del

progetto, potendovi aderire successivamente, né che l'atto sia premeditato,

potendo egli associarvisi in corso di esecuzione. Ciò che è determinante è che

il correo si sia associato alla decisione da cui trae origine l'infrazione o

alla realizzazione di quest'ultima, in condizioni o in misura tale da farlo

apparire come un partecipante non secondario, ma principale (DTF 135

IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a; 120

IV 17 consid. 2d; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265

consid. 2c/aa; STF 6B_587/2012 del 22 luglio 2013 consid. 2.2;

6B_45/2013 del 18 luglio 2013 consid. 1.3.5;6B_527/2011 del 22 dicembre 2011

consid. 2.1;6B_758/2009 del 6 novembre 2009 consid. 2.4;

6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 3.1;6S.307/2003 del 9 ottobre 2003

consid. 3.1;6S.283/2002 del 26 novembre 2002 consid. 4.1; sentenze

CARP 17.2013.240 del 23 dicembre 2014, consid. 11a; 17.2014.58-60 + 87-89 del 28

luglio 2014 consid. 20.a; 17.2011.11 del 9 giugno 2011 consid. 3.2).

Complicità (definizione)

22.

Ai

sensi dell’art. 25 CP, è, invece, complice colui che aiuta intenzionalmente

altri a commettere un crimine o un delitto.

Dal profilo oggettivo, la

complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato e presuppone che

il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla

realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero

realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento. Non è necessario

che l’assistenza del complice sia una conditio sine qua non della

realizzazione del reato ma è sufficiente che essa l’abbia favorita.

L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o consistere in una

semplice astensione o omissione in presenza di una posizione di garante (DTF

132.

IV 49 consid. 1.1; 129 IV 124 consid. 3.2; 121 IV 109 consid. 3a; 120 IV

265.

consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309 consid. 1a; STF

6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1;6B_696/2012 dell’8 marzo 2013 consid.

7.

;6B_527/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.1;6B_890/2008 del 6 aprile 2009

consid. 3.1;6S.307/2003 del 9 ottobre 2003 consid. 3.1;6S.283/2002

del 26 novembre 2002 consid. 4.1; sentenze CARP 17.2014.58-60 + 87-89

del 28 luglio 2014 consid. 20b; 17.2011.11 del 9 giugno 2011 consid. 3.2).

Soggettivamente, il complice

deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale (su questa nozione, cfr.

DTF 133 IV 19 consid. 4.1 e più avanti, consid. 32a-b). È necessario che il

complice sappia o si renda conto di contribuire alla realizzazione di un atto

delittuoso determinato (“acte délictueux déterminé”, cfr. DTF 121 IV

109, consid. 3a) e che egli lo voglia o, quanto meno, lo accetti. A questo

proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti principali dell’attività

delittuosa dell’autore che deve aver preso la decisione di compiere l’atto (DTF

132.

IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; STF 6B_711/2012 del 17 maggio 2013

consid. 7.5.1;6B_527/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.1;6B_890/2008 del 6

aprile 2009 consid. 3.1; sentenze CARP 17.2013.240 del 23 dicembre 2014,

consid. 11b; 17.2014.58-60 + 87-89 del 28 luglio 2014 consid. 20b; 17.2011.11

del 9 giugno 2011 consid. 3.2). La volontà del complice non è direttamente

proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la

volontà dell'autore principale (Rep. 1986, pag. 322, consid. 3.1; sentenze CARP

17.2013.240

del 23 dicembre 2014, consid. 11b; 17.2014.58-60 + 87-89 del 28

luglio 2014 consid. 20b; 17.2011.11 del 9 giugno 2011 consid. 3.2).

Esame della Corte

23.

Per gli accertamenti

di fatto e le considerazioni di diritto, la Corte ha proceduto con un

ragionamento a cascata, partendo dall’ipotesi di reato più grave, seguendo poi

l’ordine decrescente delle imputazioni già ricordato più sopra (consid. 19).

I. Correità in assassinio

24.

L’assassinio

(art. 112 CP) è, come visto, una forma qualificata di omicidio (art. 111 CP)

che si distingue da esso per il fatto che l’autore ha ucciso con particolare

mancanza di scrupoli, cioè con movente, scopo o modalità particolarmente

perversi (sopra, consid 20).

25.

Nell’agire

di IM 1 i primi giudici hanno ravvisato gli elementi caratterizzanti una

particolare mancanza di scrupoli. In primo luogo hanno ritenuto che IM 1 abbia

agito per motivi futili, dando avvio a un litigio, perché offeso da un

comportamento di AC 1 che non giustificava la sua reazione fisica ed il

crescendo di violenza da lui messi in atto (sopra, consid. 10-12). Per i primi

giudici, il movente e lo scopo dell’agire di IM 1 si fondano su “ragioni

inconsistenti, ovvero eliminare una persona sgradita oppure vendicare una non

meglio precisata onta subita” (sentenza impugnata, consid. 201, pag. 231).

In secondo luogo, a mente dei

primi giudici, anche le modalità in cui IM 1 ha agito vanno ritenute

particolarmente perverse:

“Dopo aver colpito la vittima violentemente

con calci e pugni, IM 1 ha poi percosso la vittima sul petto con una sedia,

fratturandole le costole in linee parallele, utilizzando poi il medesimo

oggetto per comprimere il torace di AC 1. Come già evidenziato, ciò ha avuto

luogo per un lasso di tempo importante, compreso tra 3 e i 10 minuti (cfr. doc.

TPC 33). Durante tale periodo l’imputato ha giocoforza visto la vittima

dapprima cessare di reagire ed in seguito perdere conoscenza. Ciò nondimeno, IM

1.

non ha cessato il suo agire per altri lunghi istanti.

Durante

tale lasso di tempo, l’imputato non si è mai ravveduto, proseguendo al

contrario a mantenere la pressione sul torace sino al suo esito letale.

(…)

IM

1.

non si è “limitato” ad uccidere la vittima nell’impeto del momento. Al

contrario, con il suo comportamento l’imputato ha dimostrato crudeltà e

disprezzo per la vita umana, tanto da indurlo a perdurare il suo agire

sull’arco di svariati minuti durante i quali ha visto la vita di AC 1 spegnersi

lentamente sotto la sua pressione. Ciò configura, a non averne dubbio, una

modalità particolarmente perversa”

(sentenza

impugnata, consid. 201, pag.132-133).

A sottolineare la personalità

di IM 1 soccorrono, sempre stando ai primi giudici, gli “atti successivi”

da lui compiuti, come il cambio di vestiti indossando quelli della vittima, il

fatto di recarsi nella stanza da letto e addormentarsi con la televisione

accesa, come altresì di proporre, dopo essersi risvegliato, alla coimputata di

eliminare le prove, dando fuoco al cadavere e all’appartamento e di andarsene

poi impossessandosi di alcuni oggetti di proprietà della vittima.

I primi giudici evidenziano

come tali comportamenti, in particolare l’incendio, sono da porre in relazione

diretta con l’omicidio, poiché teso a cancellare le tracce dei loro autori.

Significativo, anche quanto

avvenuto dopo che la coppia ha lasciato l’appartamento, ossia l’immediata

ripresa della normale quotidianità presso l’abitazione di IM 1 come se nulla

fosse successo.

Per i primi giudici, dunque, IM

1.

ha “dato prova di uno sconcertante sangue freddo, di assenza di scrupoli,

di egoismo primario e odioso e di spregio totale per la vita umana,

configurando così il reato di assassinio” (sentenza impugnata, consid.

202-203, pag. 132-134).

La condanna di IM 1 è passata

in giudicato, sicché questa Corte non ha ulteriore cognizione sul tema. Pur

condividendo le conclusioni e la decisione dei primi giudici, essa non può

tuttavia esimersi dall’osservare che nell’addebitare a IM 1 il reato di

assassinio, tenuto conto anche in degli “atti successivi” (vedi sopra),

i primi giudici hanno oltrepassato il perimetro fattuale dettato dall’atto

d’accusa, che tali atti non menziona. Si dovrebbe parlare, quindi, di

violazione del principio accusatorio (art. 9 CPP).

26.

Per

giurisprudenza e dottrina, la particolare mancanza di scrupoli ai sensi

dell’art. 112 CP costituisce, per rapporto all’omicidio, una circostanza

personale che aggrava la punibilità (art. 27 CP). Ne deriva che un partecipante

accessorio può essere condannato per assassinio solo se il suo agire realizza

questa circostanza. Detto altrimenti, in caso di concorso di persone, solo

coloro che hanno agito con un’assenza particolare di scrupoli sono punibili per

assassinio (STF 6B_591/2013 del 22 ottobre 2014, consid. 4.1.2.;6B_355/2011

consid. 3;6P. 175/2006 consid. 4.3; DTF 120 IV 265 consid. 3a;

Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a

ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 ad art. 27 CP). I partecipanti, ai quali non

può essere imputato di aver agito con particolare mancanza di scrupoli andranno

quindi giudicati per omicidio secondo l’art. 111 CP (Donatsch/Tag, Strafrecht

I, 8a ed. Zurigo 2006, pag. 189; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

I, 3a ed., Berna 2010, n. 27 ad art. 112 CP; DTF 120 IV 265 consid. 3a).

27.

Nel

primo giudizio è ricordato che, secondo le affermazioni dell’imputata, uscendo

di casa nella tarda serata del 2 ottobre 2013, IM 1 le aveva detto che aveva

voglia di picchiare qualcuno. Ella aveva inoltre più volte dichiarato a verbale

che IM 1 è avvezzo a scatti d’ira e “capace di accoltellare il divano per un

nonnulla” (sentenza impugnata, consid. 204, pag. 134). Sempre stando ai

primi giudici, AP 1, assistendo al litigio tra IM 1 e AC 1, si era avveduta che

IM 1 aveva “aggredito senza ragione” AC 1, colpendolo reiteratamente con

molta forza ancor prima che la lite si spostasse in cucina (ibidem). Ella

aveva pure sentito i due uomini minacciarsi di morte.

La prima Corte perviene così

alla conclusione che, nelle descritte circostanze, “AP 1 non poteva non

sapere che avvantaggiando IM 1 attraverso la menomazione di AC 1, il primo

avrebbe continuato a sfogare la sua ira sulla vittima finanche ad ucciderla”

(sentenza impugnata, consid. 204, pag. 135).

Dopo aver spiegato la

differenza tra la nozione di correità e quella di complicità, la prima Corte ha

considerato che AP 1 ha scelto un’arma pericolosa (coltello) e l’ha utilizzata

per colpire reiteratamente AC 1, conficcandoglielo cinque volte nella gamba.

Nel seguito, pur avvedutasi che con tale intervento aveva consentito a IM 1 di

avere il sopravvento nella lite, lei è rimasta ad assistere passivamente

all’esplosione d’ira e al crescendo di violenza di IM 1, sino all’ultimo

respiro della sua vittima. Non solo. AP 1 ha trascorso la notte a casa della

vittima, ha indossato i suoi vestiti ed ha partecipato attivamente con IM 1 ad

appiccare il fuoco all’appartamento, aderendo all’idea di cancellare le proprie

tracce dando fuoco al cadavere.

Ne deriva, a mente dei primi

giudici, che “l’agire di AP 1 dimostra dunque, per atti concludenti,

la sua totale adesione ai propositi di IM 1, configurando quindi un caso di

correità”.

In

una frase, infine, nella sentenza impugnata sono spiegati i motivi della

decisione di dichiarare AP 1 correa in assassinio, anziché in omicidio:

“Quanto

alla qualifica di assassinio o omicidio, la Corte ha ritenuto che stante il

movente (noto all’imputata) e le modalità con cui è stato provocato il decesso

(pure noto all’imputato), il suo ruolo di correo è dato per il reato di

assassinio” (sentenza impugnata, consid. 206.5, pag. 139).

28.

Come già ricordato (sopra,

consid. 25), questa Corte condivide sostanzialmente le conclusioni dei primi

giudici, in punto alla condanna di IM 1 per il reato di assassinio.

Dissente,

invece, dal pronunciato di correità di AP 1 per lo stesso reato.

a) La particolare

mancanza di scrupoli caratterizzante il reato di assassinio presuppone una

colpa particolarmente grave e dedotta esclusivamente dalla commissione

dell’atto (STF 6B_355/2011 del 23 settembre 2011 consid. 5).

E tale circostanza personale (art. 27 CP) deve sussistere anche nella persona

del compartecipe, caso contrario questi non potrà essere condannato per

assassinio (STF 6B_591/2013 del 22 ottobre 2014, consid 4.1.2;6B_355/2011 del

23.

settembre 2011, consid. 5; DTF 127 IV 10 consid. 1a; DTF 120 IV 265 consid

3a). Come già ricordato, se dall’apprezzamento dell’insieme delle

circostanze (movente, scopo, comportamenti, modo d’agire dell’autore) del fatto

delittuoso risulta, ad esempio, che l’agire del reo si fonda su ragioni

comprensibili, non manifestamente egoistiche, oppure se il fatto ha origine in

una situazione di conflitto, generalmente la presenza di una particolare

mancanza di scrupoli non va ritenuta (sopra, consid. 20).

b) In

concreto, i primi giudici non spiegano quali sarebbero le circostanze personali

di AP 1 connotanti una particolare mancanza di scrupoli nel suo agire.

Diversamente da quanto esposto

per IM 1, non dicono, ad esempio, in che cosa costituirebbe per l’imputata il

movente e lo scopo futile, identificati, per lui, nell’aver dato avvio a un

litigio solo perché offeso da un comportamento che in nessun caso giustificava

la sua reazione fisica ed il crescendo di violenza da lui messi in atto. E

neppure perché il movente e lo scopo dell’agire di AP 1, al pari di quelli di IM

1, andrebbero definiti “particolarmente perversi siccome fondati su ragioni

del tutto inconsistenti, ovvero eliminare una persona sgradita oppure vendicare

una non meglio precisata onta subita” (sentenza impugnata, consid. 201,

pag. 131-132).

Non fa dubbio che AP 1 sia

intervenuta con il coltello per far sì che AC 1 desistesse dall’azione di

strozzamento in atto nei confronti di IM 1, ravvisandovi una situazione di

grave pericolo per l’amico. E nemmeno vi sono dubbi, a mente di questa Corte,

che l’imputata abbia agito in condizione di stress e grave conflitto, mossa da

ragioni e scopi, se non comprensibili, almeno empatizzabili, comunque

completamente avulsi dalle nozioni di movente e scopo egoistico nel senso

dell’art. 112 CP (sopra, consid. 20 in fine, con rinvii). Sul piano delle

modalità d’esecuzione, ci si limita a dire che AP 1 ha inferto cinque colpi con

la punta di un coltello alla coscia destra di AC 1, cagionando – prese a sé

stanti – lesioni di lieve entità (sopra, consid. 15c.2).

Nelle descritte circostanze

non si può ragionevolmente parlare di movente, scopo e modalità d’azione

particolarmente perversi, al punto di connotare una particolare mancanza di

scrupoli giustificante l’imputazione di assassinio. Alla luce, poi, del momento

in cui si colloca il suo intervento all’interno del litigio (sopra, consid. 14)

e contrariamente al parere dei primi giudici, questa Corte ritiene che non vi

siano elementi per ritenere che AP 1 abbia “fatto proprio il piano

delittuoso” di IM 1, mostrando con atti concludenti di aderire all’agire di

questi, senza distanziarsi “dal drammatico avvenimento che era accaduto e

che lei stessa aveva agevolato” (sentenza impugnata, consid. 206-206.3,

pag. 137-138). Agli atti non si troverà, infatti, alcun elemento indiziante che

ella abbia condiviso il movente, lo scopo, e le modalità brutali in cui si è

consumato l’assassinio di AC 1. Difetta pertanto completamente anche l’elemento

attinente al foro interiore, segnatamente la coscienza e la volontà di AP 1

portanti sugli elementi oggettivi dell’art. 112 CP, per giustificare l’accusa

di correità in assassinio.

c) Per i

primi giudici, poi, l’imputata “non solo non ha chiamato i soccorsi o la

Polizia ma neppure se ne è semplicemente andata” (ibidem), rendendo

ancor più pesante la sua posizione attraverso riprovevoli comportamenti

successivi, quali l’aver trascorso la notte nell’appartamento della vittima,

indossando anche i suoi vestiti, l’aver coadiuvato IM 1 ad appiccare il fuoco

al cadavere per cancellare le loro tracce, infine, una volta usciti, l’aver

ripreso la vita di prima come se nulla fosse accaduto.

S’impone anzitutto di

osservare che, poiché non contemplati nell’atto d’accusa, i comportamenti

successivi al decesso di AC 1 non sono imputabili a AP 1, pena la violazione

del principio accusatorio (art. 9 CPP). Tali fatti non rivestono, pertanto,

alcuna rilevanza ai fini del giudizio sul reato principale.

Ma nemmeno è imputabile a AP 1

l’omissione ascrittale dai primi giudici di non essere intervenuta per placare

le ire del suo coimputato rimanendo, in sostanza, a guardare.

Intanto, è emerso dagli atti,

e ancora al dibattimento d’appello, che AP 1 ha più volte tentato a parole di

fare desistere i litiganti gridando loro di smetterla (verbale dib. d’appello,

pag. 4), intraprendendo poi il tentativo di rianimazione di AC 1, non appena

che IM 1 aveva cessato di infierire sulla vittima abbandonando la sedia, nella

convinzione di poter ancora fare qualcosa per salvarlo (sopra, consid. 15f).

Difficile, vista la dinamica del litigio e lo stato di shock e paura in cui

l’imputata era venuta a trovarsi, pensare a cosa avrebbe potuto fare d’altro

per sedare la lite e, in fin dei conti, per salvare la vita a AC 1. Al riguardo

si può ragionevolmente dubitare, comunque, che lasciando l’appartamento e

fuggendo via ella avrebbe soccorso allo scopo.

Ma più di ogni cosa s’impone,

ancora una volta, di osservare che tali omissioni non sono state imputate a AP

1.

nell’atto d’accusa, per cui, salvo incorrere in una violazione del principio

accusatorio (art. 9 CPP), non possono essere considerate.

Per tutto quanto precede, AP 1

va prosciolta dall’imputazione di correità in assassinio.

II. Complicità

in assassinio

29.

Gli

elementi caratterizzanti la complicità, come forma di partecipazione al reato

(art. 25 CP), sono già stati enunciati al considerando 22, che qui si richiama

integralmente.

Negata la correità, in

concreto va stabilito se AP 1 si sia resa autrice colpevole di complicità in

assassinio. Ricordato che la complicità costituisce un’infrazione materiale, la

cui portata deve essere concretizzata alla luce delle regole generali

sull’imputazione oggettiva (Sträuli, in: Commentaire romand, CP I,

Basilea 2009, n. 2 ad art. 25 CP), è opportuno ribadire che la

particolare mancanza di scrupoli ai sensi dell’art. 112 CP costituisce, per

rapporto all’omicidio, una circostanza personale che aggrava la punibilità

(art. 27 CP). Ciò comporta che un partecipante accessorio può essere condannato

per assassinio, solo nella misura in cui realizzi tale circostanza personale,

ovvero se ha agito anch’egli con una particolare assenza di scrupoli (STF

6B_591/2013 del 22 ottobre 2014 consid. 4.1.2; DTF 120 IV 265 consid. 3a).

Orbene, per le ragioni appena esposte, siffatta condizione personale non può

essere imputata a AP 1 (sopra, consid. 28). Ciò basterebbe per escludere la sua

complicità in assassinio (Forster, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed., n. 7

ad art. 25; Donatsch/Tag, op. cit., pag. 189). A tale conclusione soccorre però

anche l’aspetto soggettivo. Si è detto che la volontà del complice non è

direttamente proiettata verso la commissione del reato, esaurendosi

nell’assecondare la volontà dell’autore principale. Tuttavia è necessario, come

visto, che il complice sappia o si renda conto di contribuire alla

realizzazione di un determinato atto delittuoso (“acte délictueux

déterminé”) e che egli lo voglia o, quantomeno, lo accetti. Non è però

richiesto che gli siano conosciuti i dettagli dell’attività delittuosa

dell’autore (addirittura nemmeno è necessario che egli conosca l’autore e la

vittima), bastando la conoscenza dei tratti principali (“principaux traits”)

di tale attività (DTF 121 IV 109 consid 3a). Tuttavia se l’autore eccede con il

suo agire e, con l’aiuto oggettivamente prestatogli dal complice, realizza una

fattispecie penale più grave di quella che si era prefigurato quest’ultimo, la

complicità andrà ammessa solo nei limiti dell’atto delittuoso impresso nella

sua sfera soggettiva. Vi è, infatti, una situazione di abuso, a scopo

delittuale, dell’aiuto voluto e prestato dal complice (Forster, op. cit., n. 19

ad art. 25 CP; Donatsch/Tag, op. cit., pag. 165; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3a ed., n. 5 ad art. 24 CP, a cui rinvia n. 5

ad art. 27 CP).

In concreto è pacifico che il

dolo – diretto o eventuale – di AP 1 portasse, al più (come si dirà

diffusamente più avanti), sull’omicidio di AC 1 secondo l’art. 111 CP,

dovendosi escludere ogni forma d’intenzione portante sulla fattispecie

aggravata dell’assassinio. Anche per questa ragione, dunque, l’accusa

subordinata di complicità in assassinio, in capo a AP 1, dev’essere respinta.

Per tutto quanto precede, AP 1

va prosciolta dall’imputazione di complicità in assassinio.

III. Correità in

omicidio

30.

Seguendo

la sistematica dell’atto d’accusa, a questo punto si

tratta di stabilire se, con il suo comportamento, AP 1 si sia resa colpevole di

omicidio, nella forma della.

Per

farlo, va anzitutto premesso che, in concreto, AP 1 e IM 1 non hanno discusso e

definito alcun piano comune volto all’uccisione di AC 1.

Un’eventuale

correità dell’imputata entrerebbe semmai in considerazione soltanto per atti

concludenti, se il suo intervento dovesse essere considerato determinante per

l’esito della lite conclusasi con il decesso della vittima.

Occorre,

pertanto, anzitutto (ovvero ancor prima di eventualmente chinarsi sull’aspetto

soggettivo), valutare il ruolo delle cinque coltellate inferte da AP 1 nella

coscia destra della vittima hanno avuto nel contesto di un litigio ove, fino al

momento in cui AC 1 ha preso per il collo IM 1, i due contendenti si stavano

affrontando sostanzialmente “alla pari”.

31.

Nella

sentenza impugnata, i primi giudici hanno ritenuto che l’intervento

dell’imputata con il coltello è stato la “chiave di volta della vicenda” dato

che “ha permesso a IM 1 di prendere il sopravvento” su AC 1:

“Approfittando

del fatto che AC 1 era ormai destabilizzato dalle ferite alla coscia,

l’imputato è riuscito ad acquisire una decisiva posizione di vantaggio”

(sentenza impugnata, consid. 176, pag. 116).

(…)

“La

lotta tra i due uomini, sostanzialmente tra loro equivalenti fino a quel momento,

è stata tramutata in un evidente vantaggio a favore di IM 1, trovatosi ad

affrontare un avversario ormai ferito” (sentenza impugnata, consid. 204, pag.

134).

a) Questa Corte non

condivide l’opinione espressa nel primo giudizio. Anzitutto, perché, se è vero

che è incontestato che, a seguito delle coltellate inferte da AP 1, la vittima

ha lasciato la presa al collo di IM 1 e questi è riuscito a liberarsi dalla

morsa, vero è anche che, sin dal suo verbale del 14 ottobre 2013, AP 1 ha

sempre sostenuto che, dopo il suo intervento, i due rivali si sono rialzati

rispetto alla posizione in cui erano (AC 1 seduto davanti a IM 1 che era in

ginocchio) e hanno continuato a picchiarsi (verbale MP 14 ottobre 2013, AP 1,

pag. 2, AI 34; verbale MP di confronto 18 novembre 2013, pag. 2, AI 105;

verbale MP 17 dicembre 2013, AP 1, pag. 2-3, AI 135; verbale MP 3 giugno 2014, AP

1, pag. 6, AI 253, all. 2 al verbale 1° dib., pag. 27; verbale dib d’appello,

pag. 5, nonché sopra, consid. 15b.2).

b) La Corte ritiene

pertanto che la lieve entità delle ferite da punta di coltello inferte

dall’imputata a AC 1 (sopra, consid 15c.2), conferisca credibilità alle sue –

costanti – dichiarazioni, secondo cui, dopo l’intervento con il coltello i due

uomini si sono rialzati in piedi riprendendo brevemente la colluttazione, sino

al momento in cui IM 1 ha avuto il sopravvento e i due sono nuovamente caduti, AC

1.

definitivamente. Solo così si può spiegare, del resto e come già ricordato, la

posizione finale del cadavere (sopra, consid. 15b.3 e 15c.2).

c) Ne segue che, benché abbia consentito a IM 1 di

liberarsi dalla presa di AC 1, l’intervento di AP 1 non può dirsi determinante

per le sorti della contesa, al punto di fare apparire l’imputata come

partecipante principale nell’uccisione di AC 1.

Ciò

basta, di per sé, ad escludere, in assenza anche di una espressa decisione

comune, la correità.

d) Secondo una parte

della dottrina, inoltre, il compartecipe che oggettivamente contribuisce in

modo determinante alla commissione di un reato (ad esempio, facendo il palo in

un luogo strategico per la buona riuscita del colpo), ma che, soggettivamente,

crede di giocare un ruolo soltanto secondario (ad esempio, pensa di fare il

palo in un luogo d’importanza minore per il successo del colpo) è vittima di un

errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CP e va giudicato secondo la sua

rappresentazione della realtà, ragion per cui potrà essere tutt’al più ritenuto

colpevole di complicità, ma non di correità (Sträuli, op. cit., n. 87, ad art.

24-27; cfr. pure riferimenti citati da Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, AI I, Berna 2005, nota. 206, pag. 402).

In

concreto, quand’anche si volesse attribuire all’intervento di AP 1

un’importanza maggiore, sarebbe dunque esclusa la correità in capo all’imputata

che, intervenendo in favore di IM 1, non credeva certo di agire quale

partecipante principale ad un reato comportante la morte della vittima.

e) Difettando la

componente oggettiva della correità, ci si può esimere, per il rimanente, dal

valutare quella soggettiva.

Vale,

qui, soltanto la pena di precisare che l’aver omesso, contrariamente a quanto

fatto poco prima in favore di IM 1, di intervenire in difesa di AC 1 quando il

rivale, dopo essersi liberato dalla presa al collo, ha continuato ad infierire

su di lui non può avere effetti penali per AP 1, che non aveva in quel momento

alcun obbligo legale di agire (Corboz, op. cit., n. 9 e n. 32 ad art. 128).

Neppure

il comportamento da lei adottato dopo l’uccisione vera e propria e al risveglio

basta per concludere che l’imputata abbia aderito per atti concludenti al

proposito di IM 1 di uccidere AC 1.

Del

tutto abbondazialmente può ancora essere aggiunto che l’opinione espressa dai

primi giudici secondo cui “colpendo reiteratamente una persona ad una

coscia, durante una colluttazione, ovvero mentre la persona di dibatteva,

l’imputata ha corso il rischio di causare ferite tali da mettere in pericolo la

vita di AC 1” poiché “nella zona femorale passano (…) importanti vasi

sanguigni, la cui lesione avrebbe potuto portare al decesso nel breve volgere

di pochi minuti” non può essere considerata, pena la violazione del

principio accusatorio (art. 9 CP). Infatti, a AP 1 non viene imputato di aver

colpito AC 1 accettando il rischio di provocarne la morte, bensì quella di

avere permesso a IM 1 di prendere il sopravvento nella lite che è poi terminata

con la morte della vittima.

D’altro

canto, l’argomentazione non convince nemmeno dal profilo materiale. Essendosi

rivelate superficiali, le ferite provocate dalle coltellate inferte alla

vittima non permettono di concludere che l’imputata abbia, dal profilo

soggettivo, preso in considerazione ed accettato l’eventualità di causare, con

quei gesti, la morte della vittima.

Per tutto quanto precede, AP 1 va prosciolta dall’imputazione di

correità in omicidio.

IV. Complicità

in omicidio

32.

Assodata

l’importanza soltanto secondaria del suo intervento, il ruolo giocato da AP 1

va dunque esaminato sotto il profilo della complicità (sopra, consid. 22).

Essendo

indiscusso che l’intervento di AP 1, favorendo IM 1, ha effettivamente

aumentato le chances di successo del suo (di lui) atto delittuoso, resta da

esaminare se l’imputata abbia agito con coscienza e volontà, ovvero se sapesse

o si rendesse conto e volesse favorire IM 1 nella commissione di un omicidio (o

ne avesse almeno accettato il rischio).

a) Giusta l’art. 12 CP,

commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e

volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il

realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

La seconda frase dell’art.

12.

cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4; STF

6B_691/2014 dell’8 dicembre 2014 consid. 2.2;6B_194/2013 del 3

settembre 2013 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene

possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché

prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur

non desiderandolo (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 134 IV

26.

consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1; STF 6B_1013/2014 del 15 settembre 2015

consid. 1;6B_691/2014 dell’8 dicembre 2014 consid. 2.2).

Commette,

invece, un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza

colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha

tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le

precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni

personali (art. 12 cpv. 3 CP).

b) Il discrimine tra

dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato poiché, in

entrambi i casi, l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si

produca (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1;6B_621/2010

del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

La

conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere

dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del

rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento

comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid.

8.

; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza

CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c;6B_1004/2008 del 9 aprile 2009

consid. 3.1).

La

differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF

133.

IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 133 IV 9 consid. 4.1; STF 6B_662/2011

del 19 luglio 2012 consid. 4.1;6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid.

5.2

che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c).

Vi

è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole,

agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi.

Come

si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile

che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in

considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo

(DTF 133 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1;6B_621/2010 del 20

maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno

2010.

consid. 4.3.c;6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1;6B_656/2009

dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010

consid. 2.6).

c) Di regola, la volontà

dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi

esteriori e regole di esperienza. In particolare, il giudice può desumere il

dolo eventuale dell’autore da ciò che questi sapeva, se la possibilità che

l'evento si producesse era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa

ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 138 V 74 consid. 8.2; 137

IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; STF

6B_1013/2014 del 15 settembre 2015 consid. 1;6B_691/2014 dell’8 dicembre 2014

consid. 2.2;6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4;6B_806/2011

del 16 luglio 2012 consid. 2.1; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid.

4.3

c, confermata dal Tribunale federale). Tra gli elementi esteriori, da cui è

possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui

si produca, figurano, segnatamente, la gravità della violazione del dovere di

diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto

più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio

si realizzi – alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita

– tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi

dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF

135.

IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1

consid. 4.1; STF 6B_1013/2014 del 15 settembre 2015 consid. 1;6B_194/2013

del 3 settembre 2013 consid. 4;6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid.

4.

;6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1;6B_782/2010 del 23 giugno 2011

consid. 3.2.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal Tribunale federale).

La probabilità deve essere

di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con

leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008

consid. 3.1 e citazioni; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid.

4.3

c, confermata dal Tribunale federale).

Altri elementi esteriori

rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha

agito (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid.

8.

; 125 IV 242 consid. 3.c; STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013

consid. 4;6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1;6B_996/2009 del

15.

marzo 2010 consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza

CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal Tribunale

federale; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

d) AP 1 ha sempre

categoricamente negato di avere voluto la morte di AC 1.

Ha

costantemente sostenuto di avere fatto uso del coltello soltanto per far

mollare la presa a AC 1 che teneva per il collo IM 1, pretendendo, quindi, di

avere agito esclusivamente in difesa dell’amico che temeva potesse essere

ucciso.

Il

dire dell’imputata non è smentito dal coimputato che, in un verbale, ha

addirittura riferito che gli sembrava che, nel momento in cui era intervenuta

nei confronti della vittima, AP 1 le aveva intimato di lasciare il suo amico:

“ho

visto AP 1 a arrivare di corsa, mi sembra di avere percepito che l’avesse

colpito ma non so assolutamente come e dove. Mi sembra anche che dicesse

qualcosa del tipo “lascialo” rivolta a AC 1” (verbale MP 27

novembre 2013, IM 1, pag. 9, AI 121).

Non

essendovi ragioni per ritenere che ella abbia favorito con dolo diretto

l’uccisione della vittima, è unicamente l’ipotesi di un suo dolo eventuale a

dover essere verificata.

33.

In questa prospettiva,

occorre anzitutto considerare ciò che AP 1 sapeva e la situazione che le si

presentava davanti agli occhi nel momento in cui ha inferto le coltellate alla

vittima.

a) Nel corso del

procedimento, AP 1 ha più volte sostenuto che IM 1 era una persona violenta,

che aveva frequenti scatti d’ira e che spesso maneggiava dei coltelli.

Ha

illustrato questa sua affermazione a mano di svariati esempi, riferendo, in

particolare:

-

che IM 1 era “un forte bevitore, con scatti d’ira”, precisando che “visto

che era quasi sempre bevuto, bastava un niente, come qualcuno che bussava alla

porta, perché lui magari si alzasse, prendesse uno dei tanti coltelli che aveva

in giro e si comportava un po’ come un “maniaco”. Ad esempio guardava

fuori dallo spioncino tenendo il coltello in mano e cose del genere” (verbale

MP 11 ottobre 2013, AP 1 pag. 3, AI 21, cfr., pure, verb. dib. d’appello, pag.

4);

-

che IM 1, durante i suoi scatti d’ira, “aveva spesso un coltello in

mano” e “spesso dava colpi di coltello sul tavolo” e,

verosimilmente, anche sul divano sul quale lei aveva notato “dei tagli”

(verb. dib. d’appello, pag. 4);

-

che, in un’occasione, IM 1 ha distrutto una lampada che si trovava

all’entrata della clinica in cui lei era degente (verbale MP 14 ottobre 2013, AP

1, pag. 3, AI 34);

-

che IM 1, con il suo fucile, talvolta “si metteva alla finestra facendo

finta di sparare in strada” (verbale PS 5 novembre 2013, AP 1, pag. 9, all.

31.

ad AI 240);

-

che sia IM 1 che la sua ex ragazza le avevano raccontato di un episodio in

cui, durante un litigio tra di loro, lui aveva lanciato verso di lei che si

stava riparando in bagno un coltello che si era poi conficcato nella porta che

la donna era riuscita a chiudere in tempo (verbale MP 27 novembre 2013, AP 1,

pag. 5, AI 120);

-

che IM 1 le aveva detto che non aveva paura di eventuali controlli della

polizia in relazione al possesso di stupefacenti, armi o esplosivi poiché, se

si fosse presentato qualcuno, gli avrebbe sparato dalla finestra e non lo

avrebbe fatto entrare (verbale MP 27 novembre 2013, AP 1, pag. 6, AI 120);

-

che una conoscente le aveva detto di essere stata a casa di IM 1 con un

amico che le aveva poi fatto capire che era meglio andarsene in quanto aveva

paura di uno degli scatti d’ira di IM 1 che, anche in quell’occasione,

maneggiava il coltello (verbale MP 30 dicembre 2013, AP 1, pag. 5, AI 147);

-

che IM 1 le aveva raccontato di una sorta di sequestro di persona commesso

quando abitava ancora a Losanna (verbale MP 30 dicembre 2013, AP 1, pag. 5, AI

147);

-

che aveva visto IM 1 fabbricare delle bombe artigianali (di cui lei

ignorava l’effettiva efficacia) in casa dove conservava anche una sorta di

plastilina che diceva essere dell’esplosivo plastico ed un liquido che pure

aveva definito esplosivo (verbale MP 30 dicembre 2013, AP 1, pag. 6, AI 147; verbale

MP 18 febbraio 2014, pag. 8, AI 197; verbale MP 3 giugno 2014, pag. 18, AI 253);

-

che nei giorni appena successivi ai fatti IM 1 aveva fatto consumare

parecchia cocaina a AP 1, “come per tenermi buona”, persino una dose

tagliata male, che le aveva procurato allucinazioni e malori. Ella così

giustifica la sua incapacità di reagire:

“Io avevo paura che se

andavo in polizia, avrebbe fatto male a mia sorella, al mio ragazzo __________

o a me. IM 1 mi diceva sempre che odiava mia sorella e __________”

(verbale

MP 14 ottobre 2013, AP 1, pag. 3, AI 34).

Invero, alcuni elementi

agli atti sembrerebbero dimostrare che l’imputata non considerava davvero IM 1

l’uomo violento che ha dipinto durante d’inchiesta. Ne sono degli esempi, il

fatto che ha avuto con IM 1 – di cui ha detto di essersi fidata (verbale MP 3

giugno 2014, AP 1 pag. 3 e 8, AI 253) – una relazione intima durata almeno un

mese durante l’estate del 2013, senza che lui le mettesse mai le mani addosso e

che, la sera prima dei fatti, dopo un litigio con il suo compagno dell’epoca,

si è rifugiata da lui per “cercare conforto” (verbale PS 10 ottobre 2013,

all. 27 ad AI 240, pag. 4; verbale MP 11 ottobre 2013, AI 21, pag. 3). L’imputata

stessa ha peraltro spiegato di non aver creduto a tutto ciò che aveva sentito

sul conto di IM 1 e, con particolare riferimento all’episodio di Losanna, ha

riferito di averla ritenuta una sua vanteria (verbale MP 30 dicembre 2013, AP 1,

pag. 5, AI 147). Al dibattimento di appello, è perfino tornata sui suoi passi

sostenendo, contrariamente a quanto fatto in precedenza, di non avere “mai

conosciuto” IM 1 “come persona violenta” e precisando che egli, con

lei, “si è sempre comportato bene” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Al

di là della ritrattazione in appello (verosimilmente strumentale alla tesi

difensiva), resta che, da un attento esame delle tavole processuali, emergono

effettivamente elementi atti ad avvalorare l’immagine di IM 1 di uomo dai

comportamenti quantomeno bizzarri e sopra le righe, se non addirittura

aggressivi.

IM

1.

stesso ha, ad esempio, dato atto di avere, almeno in un’occasione, quando era

sotto l’influsso della cocaina, “infilato un coltello nel divano” (verbale

MP 18 febbraio 2014, IM 1, pag. 6, AI 196), così come peraltro raccontato anche

dal teste __________ (verbale PS 10 gennaio 2014 __________, all. 66 ad AI 240,

pag. 2).

La

sua ex ragazza ha inoltre confermato che capitava che IM 1, in casa,

giocherellasse con i propri coltelli (verbale PS 12 dicembre 2013, __________, all.

62.

ad AI 240, pag. 2), mentre che il teste __________ ha riferito che quando

l’amico “si alterava, cambiava completamente di atteggiamento diventando

psicopatico (…) cambiava fisionomia diventando violento (…) mi faceva paura”

(verbale PS 8 gennaio 2013, __________, all. 63 ad AI 240, pag. 2).

b) L’imputata ha poi sostenuto

– anche parlando del periodo successivo alla fine della loro relazione

sentimentale – che IM 1 era “molto geloso” (verbale MP 27 novembre 2013,

AP 1, pag. 6, AI 120), precisando che le aveva detto (verosimilmente quando

ancora facevano coppia) che “avrebbe fatto qualsiasi cosa se qualcuno mi

avesse fatto del male o provava a separarci” (verbale MP 11 ottobre 2013, AP

1, pag. 3, AI 21).

Conoscendone

la natura di uomo geloso, AP 1 non poteva ignorare l’effetto disturbante che le

pesanti provocazioni a sfondo sessuale messe in atto dalla vittima avrebbero

avuto sul suo (ex-) compagno. Del resto, l’imputata stessa ha ammesso di avere “percepito

che IM 1 si stava arrabbiando già mentre AC 1 aveva iniziato a fare le avances

concernenti il sesso a tre” (all. 2 al verb. 1°dib., pag. 25).

c) AP 1 ha anche

dichiarato che IM 1 “sa come colpire una persona” (verbale MP 11 ottobre

2013.

AP 1, pag. 9, AI 21). Poco importa che tale capacità derivi dal fatto che

egli praticasse le arti marziali (verbale MP 11 ottobre 2013 AP 1, pag. 9, AI

21) o piuttosto dal fatto che egli possedesse soltanto rudimenti di boxe

thailandese (come ha ammesso IM 1 stesso dopo avere contestato di avere mai

appreso le arti marziali, all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 21). Resta il fatto

che AP 1 poteva effettivamente ritenere che IM 1, più di altri, sapesse “come

colpire una persona”.

d) Incontestata – e nota

a AP 1 (cfr., per tutti, verbale MP 3 giugno 2014, AP 1, pag. 18 in fondo, AI

253) – è poi la passione che IM 1 aveva per i coltelli.

L’imputato

ha addirittura spiegato che era solito girare “con un coltello svizzero

abbastanza grande” che però non aveva con sé la sera dei fatti (all. 2 al

verb. dib. TPC, pag. 13).

Inoltre,

l’imputata ha affermato che

“a

casa di AC 1 quando siamo arrivati sul tavolino in sala c’era anche un coltello

di quelli che si aprono a scatto, con una mano sola. Quando l’ho visto, prima

della discussione, ho fin detto a IM 1 se quello non era come uno dei suoi

coltelli. L’ho guardato e l’ho passato a IM 1. Lui mi ha detto che non era suo

e non so dove poi lo ha messo” (verbale MP 11 ottobre 2013, AP 1, pag. 8-9, AI

21).

L’imputata

non poteva dunque escludere che, durante il litigio, IM 1 portasse su di sé un

coltello.

e) In corso d’inchiesta AP

1.

ha anche più volte ribadito che, la sera dei fatti, prima di uscire di casa, IM

1.

le aveva detto “usciamo che stasera ho voglia di picchiare qualcuno” (verbale

PS 5 novembre 2013, AP 1, pag. 9, all. 31 ad AI 240; cfr. anche verbale MP

confronto 18 novembre 2013, pag. 11, AI 105,; MP 3 giugno 2014, AP 1, pag. 2,

AI 253; verb. dib. d’appello, pag. 4).

Al

di là dell’attendibilità di tale affermazione (contestata da IM 1 in MP

confronto 18 novembre 2013, pag. 11, AI 105 e mal conciliabile con la felicità

per il ritorno di AP 1 da lui descritta in verbale MP 17 giugno 2014, IM 1,

pag. 3, AI 257), va detto che l’imputata stessa ha riferito di non avere preso IM

1.

sul serio poiché ogni tanto egli si esprimeva così (verbale MP confronto 18

novembre 2013, pag. 11, AI 105; cfr., pure, verbale MP 3 giugno 2014, AP 1, pag.

2, AI 253; verb. dib. d’appello, pag. 4), senza che poi alle parole seguissero

dei fatti. Al dibattimento di appello ha, infatti, riferito di non avere

“mai assistito a litigi fisici che hanno coinvolto IM 1” (verb. dib.

d’appello, pag. 4).

Va

però detto che dalle dichiarazioni dell’imputata si evince che la situazione

venutasi a creare nell’appartamento di AC 1 era a dir poco straordinaria ed

andava ben oltre quanto da lei mai vissuto, tanto che – eccezionalmente – IM 1

aveva effettivamente iniziato a picchiare AC 1. Lo stesso IM 1 ha, del resto,

ammesso che non gli era “mai capitato di arrabbiarsi così” (verbale MP

27.

novembre 2013, IM 1, pag. 13, AI 121).

In

questo senso, particolarmente significative sono le dichiarazioni

dell’imputata (confermate dal diretto interessato, cfr. verbale MP 21 ottobre

2013, IM 1, pag. 4 e 7, AI 71), secondo cui, a fronte del comportamento

provocatorio di AC 1, IM 1 “ha dato fuori” (verbale MP 11 ottobre 2013, AP

1, pag. 7 e 8, AI 21), era “fuori di sé” e ha iniziato a picchiarlo “veramente

forte”, tanto che lei non aveva “mai visto nessuno litigare in quel

modo” (verbale MP 27 novembre 2013, AP 1, pag. 9, AI 120; all. 2 al verb. 1°dib.,

pag. 26).

f) L’imputata ha pure sostenuto

che, già all’inizio ma poi anche nel seguito della lite, IM 1 e AC 1 si

minacciavano reciprocamente di “ammazzarsi” (verbale MP confronto 18

novembre 2013, pag. 5, AI 105; verbale MP 3 giugno 2014, AP 1, pag. 5, AI 253;

all. 2 al verb. 1° dib., pag. 25 e 28), precisando di essere intervenuta in difesa

di IM 1 proprio alla luce di quelle minacce (verbale MP 18 febbraio 2014, AP 1,

pag. 6-7, AI 197).

g) AP 1 – che ha parlato

di calci e pugni violenti da ambo le parti (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 26;

verb. dib. d’appello, pag. 4) – ha praticamente sempre sostenuto che i due

contendenti si affrontavano sostanzialmente “alla pari” (verbale MP 18

febbraio 2014, AP 1, pag. 7, AI 197; all. 2 al verb. 1° dib., pag. 25; verb.

dib. d’appello, pag. 4), finché la vittima non ha preso per il collo l’imputato.

AP

1.

– testimone della scena – ha, a quel punto, pensato al peggio:

“Io

mi ero messa in testa che stava per ucciderlo” (all. 2 al verb. 1°dib., pag.

26).

Vedendolo

in difficoltà, ha quindi deciso di intervenire in difesa del suo amico:

“ad

un certo punto era diventata una situazione “o muoio io o muori tu”,

tanto che sono intervenuta per aiutare IM 1 che era in difficoltà” (verbale MP

18.

febbraio 2014, AP 1, pag. 7, AI 197).

Anche

IM 1 ha confermato di avere creduto, già prima dell’intervento dell’imputata,

che la posta in gioco fosse la vita:

“Ad

un certo punto io ho pensato “o muoio io, o muore lui” (all. 2 al verb. 1°dib.,

pag. 12).

Avendo

preso in considerazione la possibilità che la vittima uccidesse IM 1, non si

vede perché, nella concreta situazione, l’imputata non avrebbe dovuto ritenere possibile

che anche lo stesso IM 1 potesse arrivare a tanto. Ne discende che, quando è

intervenuta attivamente nella lite, l’imputata era consapevole della gravità e della

virulenza della situazione e del rischio in essa insito.

Ciononostante,

è corsa in aiuto a IM 1 e, con un coltello trovato in cucina (a suo dire, il

primo oggetto capitatole a tiro), ha inferto i cinque colpi nella gamba di AC 1.

34.

Gli elementi appena

illustrati, presi nel loro insieme, portano a concludere che, quando è

intervenuta nei confronti di AC 1, l’imputata – il cui scopo era, di per sé,

quello di difendere IM 1 – ha preso in considerazione ed accettato il rischio

di aiutare il coimputato a commettere un omicidio. Che l’imputata non

desiderasse né approvasse la morte della vittima nulla muta (DTF 120 IV 265

consid. 2c/bb), ritenuto che la volontà del complice non è direttamente

proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la

volontà dell'autore principale.

Nelle concrete circostanze,

non può essere trascurato che AP 1 sapeva che IM 1 – alcolista e

tossicodipendente – era una persona non priva di aggressività, che spesso

maneggiava coltelli. Sapeva, inoltre, che egli era “molto geloso” e

pronto a “qualsiasi cosa” pur di difenderla e che, più di altri, sapeva “come

colpire una persona”. Era pure consapevole che IM 1 – che, come di

consueto, quel giorno aveva bevuto molto e si era iniettato della cocaina e, prima

di uscire di casa, le aveva detto di avere “voglia di picchiare qualcuno”

– era molto arrabbiato con AC 1 per il comportamento che questi aveva tenuto

nei loro confronti. Ha visto la veemenza con cui il IM 1, “fuori di sé”

dalla rabbia, ha iniziato a picchiare AC 1 con il quale – oltre che calci e

pugni violenti – si scambiava minacce di morte (che, pur non essendo estranee a

zuffe di questo genere, costituiscono pur sempre un indizio da analizzare

insieme a tutti gli altri). Per sua stessa ammissione, non aveva “mai visto

nessuno litigare in quel modo” e ha creduto che ci scappasse il morto.

Ciononostante,

non ha esitato, come appena visto, a correre in aiuto all’amico, ferendo AC 1

con cinque coltellate nella gamba.

Questa

Corte perviene dunque alla conclusione che, in concreto, AP 1 ha preso in

considerazione, accettandolo, il rischio di favorire, con il suo atto,

l’uccisione di AC 1 da parte di IM 1. Intervenendo in quel modo, AP 1 doveva,

infatti, prendere in considerazione che, a fronte di una vittima indebolita

dalle coltellate subite, IM 1 avrebbe preso il sopravvento nella contesa sin lì

svoltasi “alla pari”.

Nelle

descritte circostanze, considerato che IM 1 agiva in preda ad una furia

incontrollabile e bestiale, la possibilità che egli non si sarebbe fermato ed

avrebbe continuato a infierire su AC 1 fino ad ucciderlo era tale da imporsi

all’imputata (che, peraltro, non poteva escludere che l’amico avesse su di sé

un coltello di cui pure avrebbe potuto servirsi contro AC 1). Si può così

ragionevolmente ammettere che, agendo come ha fatto, l’imputata ha accettato il

rischio di aiutare IM 1 ad uccidere la vittima.

In

questo senso, questa Corte condivide la conclusione dei primi giudici secondo

cui AP 1 “non poteva non sapere che avvantaggiando IM 1 attraverso la

menomazione di AC 1, il primo avrebbe continuato a sfogare la sua ira sulla

vittima finanche ad ucciderla” (sentenza impugnata, consid. 204, pag. 135).

Per tutto quanto precede, AP 1 va dichiarata colpevole di complicità in

omicidio per dolo eventuale.

V. Lesioni

semplici / omissione di soccorso / legittima difesa

35.

a) Va

da sé che, a fronte della dichiarazione di colpevolezza per complicità in

omicidio, decadono – poiché assorbite – le imputazioni di lesioni semplici (Schwarzenegger,

Basler Kommentar, n. 13 ad art. 111 CP) e di omissione di soccorso (Dan, Le

délit de commission par omission: éléments de droit suisse et comparé,

Collection genevoise, Zurigo 2015, capitolo n. 3.4.4.1.2, n. 144, pag. 55;

Maeder, Basler Kommentar, n. 72 ad art. 128 CP ; Corboz, op. cit., n. 60, ad

art. 128; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna

2010, § 4, n. 79, pag. 106).

b) Al contempo, cade

anche la tesi avanzata dalla difesa, secondo cui AP 1 avrebbe agito per

legittima difesa.

Per l’art. 15 CP ognuno ha

il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione

ingiusta o la minaccia di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri. Il

reato presuppone che l’aggressione o la minaccia di aggressione imminente sia

illecita (“ingiusta”). Non è ad esempio possibile invocare la legittima

difesa a fronte di un atto di legittima difesa, salvo se quest’ultima sia a sua

volta illecita, segnatamente nel caso di eccesso secondo l’art. 16 cpv. 1 CPP

(Monnier, in: Commentaire romand, n. 8 ad art. 15 CP; Stratenwerth, Allg. Teil

I, 3a ed, § 10, n. 71). Come assodato, il litigio fisico ha preso

avvio in assenza di un atteggiamento aggressivo di AC 1 e per iniziativa di IM

1.

(sopra, consid. 11-14 e in particolare 15a). Indipendentemente da quella

che ha potuto essere stata l’interpretazione dei fatti di AP 1, al momento del

suo intervento con il coltello AC 1 si stava ancora difendendo dall’ingiusto

attacco di IM 1, dato che, pur se preso per il collo, quest’ultimo gli era

comunque sopra, in posizione di vantaggio nell’economia della contesa. La presa

per il collo era dunque lecita, sicché l’imputata non aveva ragione di

prevalersi della legittima difesa da un’aggressione a sé o a IM 1. Va

ricordato, al proposito, che in quel momento la preoccupazione e

l’azione di AP 1 erano rivolte alla difesa dell’amico e non di sé stessa.

A torto pertanto, l’imputata

invoca l’esimente della legittima difesa.

VI. Incendio

intenzionale e turbamento della pace dei defunti

36.

A AP 1 viene inoltre

imputato di avere, in correità con IM 1, dato intenzionalmente fuoco al corpo e

all’appartamento della vittima.

Giusta

l’art. 221 cpv. 1 CP, chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal

fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica, è

punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

Per

l’art. 261 cpv. 1 CP, chiunque profana un cadavere umano è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

a) I primi giudici hanno

ritenuto che “l’ultima fase dell’agire degli imputati è pacificamente

costitutiva dei reati di incendio intenzionale e di turbamento della pace dei

defunti”.

Fondandosi sul rapporto

orientativo 4 agosto 2014 relativo ai costi assunti dalla Nazionale Svizzera

per il rifacimento dell’appartamento della vittima e degli spazi comuni dello

stabile (doc. dib. TPC 4), la prima Corte ha quantificato i danni provocati

dall’incendio in complessivi fr. 127'025.60.

Quanto al ruolo di AP 1, i

primi giudici hanno osservato quanto segue:

“Pacifica anche la correità esistente tra i due

imputati: sebbene l’idea è stata di IM 1, si tratta di un disegno condiviso e

di un risultato – far sparire le loro tracce – che entrambi gli imputati

auspicavano. Come già sopra indicato è poi stata AP 1 a cercare le bottiglie di

alcol da ardere e a consegnarle a IM 1 affinché questi accendesse il fuoco.

L’imputazione del reato di incendio intenzionale deve essere quindi confermata

nella forma della correità per entrambi gli imputati” (sentenza impugnata,

consid. 208, pag. 139-140).

Per

le stesse ragioni, i primi giudici hanno, poi, ritenuto la correità di AP 1 in

relazione al reato di turbamento della pace dei defunti (sentenza impugnata,

consid. 209, pag. 140).

b) Questa Corte non può

che condividere l’opinione espressa dall’istanza inferiore.

Dagli

atti emerge infatti che l’idea dell’incendio è effettivamente nata in IM 1 allo

scopo di nascondere le tracce di quanto era accaduto (per tutti, verbale MP 17

febbraio 2014, IM 1, pag. 8, AI 196 e verbale MP 17 giugno 2014, pag. 17, AI

257, nonché AP 1 in: all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 30-31 e verb. dib.

d’appello, pag. 6).

c) AP 1 condivideva

questa finalità. Benché lo abbia negato (verbale MP di confronto 18 febbraio

2014, pag. 7, AI 198), anche lei – così come IM 1 – aveva infatti interesse ad

eliminare quante più tracce possibile dato che anche lei:

-

era presente sulla scena del crimine prima, durante e dopo l’uccisione vera

e propria;

-

nell’appartamento aveva toccato degli oggetti (almeno bicchieri e

coltelli);

-

aveva ferito la vittima (con le cinque coltellate alla gamba).

Inoltre,

se è vero che, per ammissione di entrambi gli imputati, l’iniziativa di dar

fuoco all’appartamento è stata di IM 1, non si può dire che AP 1 vi si sia

davvero opposta.

c.1) IM 1 ha sostenuto che AP

1.

era d’accordo con l’incendio e che, più o meno spontaneamente, ha cercato

qualcosa per appiccarlo:

“Io non le ho chiesto niente, è lei che spontaneamente

mi ha portato questi due recipienti di spirito da ardere” (verbale MP 11

ottobre 2013, pag. 5, AI 24);

“AP 1 non ha fatto obiezioni all’idea di mettere

fuoco” (verbale MP 21 ottobre 2013, pag. 5, AI 71);

“lei era d’accordo con me di bruciare l’appartamento (…)

alla mia proposta di bruciare AP 1 non ha reagito. L’idea è venuta a me, ma

comunque ne abbiamo parlato. Lei non mi ha detto né sì né no. Assieme abbiamo

deciso di cercare qualcosa per dare fuoco e AP 1 ha trovato le due bottiglie di

spirito” (verbale MP 27 novembre 2013, pag. 2 e 10, AI 121);

“per la questione dell’incendio l’idea è venuta a me,

ma lei si è dichiarata d’accordo. Io le ho detto che dovevamo trovare qualcosa

che brucia e lei immediatamente mi ha portato queste due bottiglie” (verbale MP

17.

giugno 2014, pag. 17, AI 257);

“Il Presidente mi chiede se la AP 1 ha obiettato

qualcosa a tale mia idea.

R: No, anzi, ha aderito. Di fatto mi ha portato due

bottiglie di spirito (…) l’idea di cercare un accelerante è stata di tutti e

due” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 18).

c.2) L’imputata ha invece

preteso di essere stata contraria all’idea dell’incendio e di avere cercato il

liquido infiammabile soltanto perché così richiesta – peraltro in modo “aggressivo

ed autoritario” (verbale MP 3 giugno 2014, pag. 14, AI 253) – da IM 1.

Dalle

sue dichiarazioni non emerge, tuttavia, una particolare resistenza all’insano

progetto di IM 1. E se è vero che ha sempre sostenuto di non avere condiviso il

piano di quest’ultimo, vero è anche che ella ha dovuto dare atto di avere ben

presto ceduto alle richieste dell’amico e di avere cercato per lui del liquido

infiammabile:

“IM 1 mi chiedeva di fare un giro nell’appartamento

alla ricerca di liquidi infiammabili, non ricordo cosa stesse facendo lui, io

ho comunque cercato questo genere di sostanze. (…) Ho preso i due flaconi e li

ho passati nella mani di IM 1” (verbale PS 10 ottobre 2013, AP 1, pag. 8, all.

27.

ad AI 240);

“mi ha chiesto di cercargli qualcosa per far bruciare.

Io non volevo ma lui insisteva e alla fine ho trovato in uno sgabuzzino due

bottiglie” (verbale MP 11 ottobre 2013, AP 1, pag. 9, AI 21);

“è lui che mi ha chiesto di cercare qualcosa per dar

fuoco e mentre lo facevo lui insisteva dicendomi di spicciarmi” (verbale MP 14

ottobre 2013, AP 1, pag. 5, AI 34);

“Io dicevo di chiamare la Polizia, lui non voleva e ad

un certo punto ha cominciato a parlare di bruciare tutto. Io gli dicevo che

comunque c’era la Scientifica e ricordo che lui mi prendeva in giro dicendomi

che non era come in CSI. Ha quindi deciso di dare fuoco e mi ha chiesto di

cercargli qualcosa di infiammabile. Io ho cercato e ho trovato due bottiglie,

non piene, di spirito che gli ho portato” (verbale MP, AP 1, 27 novembre 2013,

pag. 8, AI 120);

“Io non sapevo comunque cosa fare e vedevo lui, IM 1,

che invece sembrava più sicuro di sé e tranquillo e quindi mi sono messa nelle

sue mani. Mi fidavo di lui, ero scioccata e non realizzavo tutto quanto era

successo. Io ho fatto quello che lui mi ha detto, ma non perché volessi farlo.

Ad esempio è stato lui a dirmi di portargli le due bottiglie, ma io non volevo

dare fuoco all’appartamento. Quando lui ha cominciato a parlare di dare fuoco

all’appartamento, io gli ho chiesto se era fuori, ma lui era convinto di farlo.

(…) Sono andata (…) a prendere lo spirito, unicamente perché me lo ha chiesto

lui perché altrimenti non sarei mai andata” (verbale MP 3 giugno 2014, AP 1,

pag. 8 e 12, AI 253);

“io ribadisco che non ero d’accordo con lui. Io volevo

chiamare la polizia. Dopo avere visto quello che era capace di fare, non sapevo

come reagire. Lui era tranquillo e sicuro di sé e io ho fatto quello che lui mi

ha chiesto di fare. Mi ha chiesto di guardare se c’era liquido infiammabile.

L’ho trovato in un piccolo magazzino a sinistra dell’entrata” (verb. dib.

d’appello, pag. 6).

Ma non è tutto.

AP

1.

ha preteso di avere comunicato a IM 1 di ritenere folle l’idea di dare fuoco

all’appartamento:

“Io all’inizio gli dicevo se era matto a fare una cosa

simile, ma lui insisteva sul fatto che sapeva le conseguenze di quanto aveva

fatto e quindi voleva cancellare eventuali tracce” (MP 18.2.2014, AI 197, pag.

6);

“Io gli ho detto se era pazzo e gli ho detto di non

farlo” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 31);

“Ricordo che poco prima avevo detto a IM 1 che l’idea

di bruciare il cadavere era una pazzia” (verb. dib. d’appello, pag. 6).

Dagli

atti risulta, tuttavia, che in realtà ella non ha manifestato con chiarezza il

suo dissenso. In un verbale reso in corso d’inchiesta, l’imputata ha del resto

dovuto ammettere che, davanti alla proposta di IM 1, non ha detto “né sì né

no” (verbale MP 3 giugno 2014, pag.

12, AI 253). Dalle sue dichiarazioni emerge, è vero, qualche reticenza, ma non

una chiara opposizione.

Del

resto, se non avesse condiviso i propositi di IM 1, nulla le avrebbe impedito

di allontanarsi o, almeno, di lasciare a lui l’onere di cercare qualcosa per

appiccare il fuoco. In concreto, invece, pur dopo qualche debole rimostranza, AP

1.

ha cercato, trovato e consegnato a IM 1 due bottiglie di spirito da ardere. Poco

importa che lo abbia fatto spontaneamente (come sostenuto da IM 1) o soltanto

perché così richiesta dal coimputato (come da lei preteso). Resta che, senza

particolari esitazioni, ha fornito un fattivo contributo al progetto di IM 1 e

che nulla in atti permette di concludere che si sia limitata ad obbedire, per

paura delle conseguenze, ad un suo ordine (come ha invece tentato di lasciar

intendere, in particolare davanti a questa Corte, cfr. verb. dib. d’appello,

pag. 6).

Ne

discende che, avendo condiviso il disegno e partecipato attivamente ad

appiccare l’incendio nell’appartamento e a bruciare il cadavere, AP 1 deve

essere dichiarata autrice colpevole, in correità con IM 1, di incendio

intenzionale e di turbamento della pace dei defunti.

Imputabilità

e richiesta di trattamento stazionario

37.

Sull’imputabilità di AP

1.

sono agli atti due perizie.

a) Perizia

giudiziaria

L’incarico di eseguire una

perizia giudiziaria è stato affidato alla dott.ssa __________ che ha rassegnato

il proprio referto il 24 febbraio 2014.

L’esperta,

pur avendo posto per l’imputata la diagnosi (secondo la scala diagnostica

ICD-10) di “disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze

psicoattive multiple (oppioidi, cocaina, alcol), sindrome da dipendenza (F 19.22)”

nonché di “disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di tabacco,

utilizzazione continua (F 17.25)” (perizia 24.2.2014, AI 209, pag. 12), con

riferimento al giorno dei fatti, ha rilevato che:

“il livello d’intossicazione non sembra essere diverso

da quello di altri momenti. La cocaina utilizzata nel pomeriggio non produceva

più effetti in tarda serata (15-20 minuti di effetto dopo l’iniezione) e la

quantità di alcool assunta (birra e un whiskey) non è descritta come

inabituale. (…) la Sig.ra AP 1 può descrivere precisamente cosa è avvenuto, come

si sia sentita e quali siano state le valutazioni che hanno condotto a

determinate scelte. (…) Le scelte effettuate sono sintone con la situazione.

Anche al mattino, malgrado la situazione di stress, la perizianda si chiede se

sia più opportuno chiamare la polizia, ma poi si allinea sulla posizione di IM

1.

che propone di dar fuoco. Questa risoluzione è presa valutando i diversi

parametri della situazione e senza l’influenza di sostanze psicotrope” (perizia

24.

febbraio 2014, AI 209, pag. 13).

Dopo

aver rilevato che “fatta eccezione per il momento in cui si è addormentata

nella stanza da bagno, il contatto con la realtà è stato mantenuto” e dopo

aver ribadito che “le scelte operate risultano dalla valutazione della

situazione (…) e non sono state influenzate da una situazione psicopatologica

acuta”, la dott.ssa _________ conclude per la piena imputabilità di AP 1, “avendo

ella potuto valutare il carattere illecito dell’azione e avendo potuto agire di

conseguenza” (perizia 24 febbraio 2014, pag. 14, AI 209).

Per

la dott.ssa __________, infine, dal punto di vista clinico “la perizianda

potrebbe trarre un rilevante beneficio da un programma di disintossicazione a

lungo termine associato a un progetto di reinserzione sociale”. La perita

non ritiene però necessaria una simile misura dal profilo psichiatrico-forense,

poiché “i fatti non sono in relazione causale con una psicopatologia acuta o

con l’utilizzazione di sostanze psicoattive” e vista l’assenza di un vero e

proprio pericolo di recidiva (perizia 24 febbraio 2014, pag. 18, AI 209, cfr.,

anche, pag. 14).

b) Perizia privata

Non condividendo le

suddette conclusioni, la difesa ha commissionato una perizia di parte al dott. __________.

Nel

suo voluminoso referto, datato 30 settembre 2014, il consulente privato

sconfessa le valutazioni della dott.ssa __________ (di cui ha aspramente

criticato l’analisi) e conclude che, al momento dei fatti, AP 1 presentava una

compromissione “lieve – 20%” della capacità di intendere e “grave –

80%” della capacità di volere, ciò che globalmente la rendeva “incapace

di agire nella misura dell’80%” (referto 30 settembre 2014, pag. 127 e 129,

AI 297).

Ha,

pure, spiegato che soltanto un trattamento stazionario – cui l’imputata sarebbe

pronta a sottoporsi – “appare idoneo per evitare il rischio di recidiva”,

ritenuto che “la contemporanea espiazione della pena pregiudicherebbe o

ostacolerebbe fortemente il successo del trattamento” (referto 30 settembre

2014, pag. 129-130, AI 297).

Come

compiutamente esposto nella sentenza impugnata (cui, per scrupolo di sintesi,

si rinvia in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP), sentito dai primi giudici,

l’esperto ha radicalmente modificato il suo parere (limitando al momento

successivo al risveglio la scemata imputabilità da lui indicata ed escludendola

per gli attimi precedenti), per poi tornare sui suoi passi e riconfermare –

mediante un fax inviato alla Corte il giorno dopo la sua audizione – le

conclusioni illustrate nel suo referto scritto (cfr. sentenza impugnata,

consid. 189-190, pag. 123-124).

c) La prima Corte,

fondandosi sulla perizia giudiziaria, ritenuta più attendibile di quella di

parte (sentenza impugnata, consid. 192, pag. 125), ha escluso che AP 1 abbia

agito in stato di scemata imputabilità ex art. 19 CP (sentenza impugnata,

consid. 226.1, pag. 153).

Senza

particolari disamine, ha nondimeno soggiunto “di non poter prescindere dal

ritenere una generica riduzione di responsabilità di grado lieve dovuta allo

stato di alcolemia in cui sicuramente AP 1 si trovava” (sentenza impugnata,

consid. 226.1, pag. 153).

d) In questa sede, AP 1

contesta la valutazione dei primi giudici. Appoggiandosi alla perizia di parte,

così come al parere del dr. __________ (medico responsabile del settore

psichiatria e psicoterapia del servizio per le dipendenze Ingrado) che –

diversamente dalla dott.ssa __________ – ritiene che le conseguenze

dell’assunzione combinata di cocaina e alcol dovevano farsi sentire ancora

“ore dopo” (cfr. doc. dib. d’appello 2), l’imputata torna a chiedere che le

sia riconosciuto di avere agito in uno stato di scemata imputabilità di grado

grave e, conseguentemente, che venga ordinato nei suoi confronti un trattamento

stazionario accompagnato da una psicoterapia.

e) Di diverso avviso

l’accusa, che non ravvede margine per una riconoscere una scemata imputabilità.

A mente del procuratore pubblico il referto della dott.ssa __________ è

affidabile e chiaro, inutilizzabile, di contro, quello privato del dr. __________,

poiché privo di linearità e per le incoerenze evidenziate nella sentenza

impugnata.

Secondo

l’accusa, inoltre, la lieve scemata imputabilità riconosciuta dai primi giudici

sulla base del consumo di alcol, non poggia su alcun riscontro oggettivo,

sicché a AP 1 bisogna riconoscere di aver agito con capacità piena.

38.

Giusta l’art. 19 cpv.

1.

CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne

il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

Per

il capoverso 2 del medesimo disposto, se al momento del fatto l’autore era soltanto

in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale

valutazione, il giudice attenua la pena.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, il tasso alcolemico riscontrato nel

sangue conduce, se superiore ai 2g/kg, alla presunzione di scemata imputabilità

e, se superiore ai 3 g/kg, a quella di totale incapacità. Tale presunzione è

tuttavia solo una regola generica, che può essere rovesciata in presenza di

indizi contrari (DTF 122 IV 49 consid. 1b).

a) Per le stesse ragioni

esposte nella sentenza impugnata (consid. 187-192, pag. 122-125, cui si rinvia

in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP), questa Corte, così come già i primi

giudici, ritiene che la perizia allestita dalla dott.ssa __________ sia dotata

di affidabilità e che la consulenza di parte (anche se letta in relazione con

il parere del dott. __________) non ne scalfisca il valore probante. È,

pertanto, escluso il riconoscimento a favore dell’accusata di una scemata

imputabilità.

b) Identiche ragioni

hanno convinto questa Corte a respingere la richiesta di trattamento

stazionario formulata dalla difesa sulla scorta della relazione del dott. __________.

Rifiuto che si impone, in assenza delle condizioni poste dagli art. 59 cpv. 1 e

60.

cpv. 1 CP, considerato che i reati commessi non sono da mettere in relazione

con la turba psichica e i problemi di dipendenza da stupefacenti e alcol

dell’imputata (perizia __________ 24 febbraio 2014, risposta al questi peritale

2.

, pag. 14, AI 209). D’altra parte, va ricordato che AP 1 prosegue il

trattamento di metadone in carcere, ove è seguita dallo psichiatra della

struttura, che la vede due volte al mese (verbale dib. d’appello, pag. 3 ),

motivo per cui la Corte non ravvede motivi per disporre in via sostitutiva un

trattamento ambulatoriale (art. 63 CP).

Va da sé che sarà semmai

facoltà dell’imputata sottoporsi, autonomamente, a un trattamento che, seppur

non ritenuto necessario dal profilo psichiatrico-forense, è stato indicato

anche dalla perita giudiziaria quale misura adeguata per aiutare AP 1 a

riprendere in mano la sua vita (perizia 24 febbraio 2014, pag. 14 e 18, AI

209).

c) Quanto, infine, allo “stato

di alcolemia in cui sicuramente AP 1 si trovava” al momento dei fatti, non

può essere condivisa l’opinione dei primi giudici, secondo cui esso giustifica

una “generica riduzione di responsabilità di grado lieve” (sentenza

impugnata, consid. 226.1, pag. 153). Questa Corte si è, anzitutto, trovata

nell’impossibilità di accertare il grado di alcolemia in questione. Infatti, se

da un lato non vi sono dati certi in merito (il fermo avvenuto diversi giorni

dopo i fatti ha vanificato l’accertamento dell’alcolemia), dall’altro nemmeno è

possibile azzardare una stima, non essendo chiaro il quantitativo di alcol

effettivamente sorbito dalla donna prima dei fatti. Ad ogni buon conto, pur

ammettendo che ella abbia bevuto quantità rilevanti di bevande alcoliche,

questa Corte ritiene che lo stato in cui si trovava l’accusata la sera dei

fatti rientrava in quella che era la sua normalità, come peraltro sottolineato

anche dalla perita giudiziaria (perizia 24 febbraio 2014, pag. 13, AI 209).

Inoltre, l’agire di AP 1 denota una certa lucidità se solo si pon mente al

fatto che, volendo aiutare il suo amico, ha saputo compiere nei confronti della

vittima un gesto (le coltellate alla gamba) efficace per farle mollare la presa

al collo di IM 1. A ciò va ancora soggiunto che la lieve gravità delle ferite

provocate dimostra che AP 1 ha saputo anche dosare la forza con cui le ha

inferte, ciò che corrobora la tesi della sua piena capacità.

Ciò

vale a maggior ragione per il momento successivo al risveglio: essendo lo scopo

quello di eliminare le tracce di quello che era accaduto nella notte,

l’incendio costituiva una soluzione non priva di logica, ancorché biasimevole.

Ne

discende che, a mente di questa Corte, non si giustifica un’attenuazione della

colpa di AP 1 né per una sua scemata imputabilità ex art. 19 CP, né

genericamente per lo stato in cui ha agito.

Colpa

e pena

39.

Giusta l’art. 47 CP il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita

anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena

avrà sulla sua vita. Per il capoverso 2 della norma citata, la colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione.

Sui principi applicabili alla commisurazione della pena si rinvia a quanto

indicato, per esempio, nelle sentenze CARP 17.2015.127 del 1. ottobre 2015,

consid. 13; 17.2014.129 del 28 gennaio 2015, consid. 20; 17.2013.174 del 4

giugno 2014 consid. 8.2.b. Principi, correttamente ripresi dai primi giudici al

consid. 220, pag. 144-145 della sentenza impugnata, a cui si rinvia (art. 82

cpv. 4 CPP).

40.

AP 1 si è resa autrice

di più reati, per i quali il Codice penale svizzero commina pene differenziate,

e meglio:

- l’art.

111.

CP punisce con la pena detentiva da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni

l’autore di un omicidio intenzionale;

- l’art.

139.

cifra CP punisce con la pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria

l’autore di un furto semplice;

- l’art.

221.

cpv. 1 CP punisce con una pena detentiva non inferiore a 1 anno l’autore di

un incendio intenzionale;

- l’art.

262.

cifra 1 CP punisce con la pena detentiva sino a 3 anni o con la pena

pecuniaria la profanazione di cadavere (turbamento della pace dei defunti);

- l’art.

19a cpv. 1 LStup punisce con una multa il consumo non autorizzato di

stupefacenti.

Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di pene dello stesso genere, il giudice condanna

l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura

adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena

comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

Nel

caso in cui per i reati in concorso tra loro entrino in linea di conto pene di

genere diverso, tali pene devono essere pronunciate cumulativamente ritenuto

come il principio dell’inasprimento della pena ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 CP

si applichi solo quando sono irrogate più pene dello stesso tipo (DTF 137 IV 57

consid. 4.3.1; STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011 consid. 1.1.2;6B_890/2008

del 26 aprile 2009 consid. 7.1; Trechsel/Affolter-Eijsten, Praxiskommentar, n. 7

ad art. 49 CP).

a) Dal profilo oggettivo

(objektive Tatkomponenten), la colpa di AP 1 va qualificata soprattutto

alla luce del fatto che un uomo ha perso la vita per cause assolutamente

futili. Una morte che, sebbene l’abbia vista partecipe con un ruolo marginale,

vede leso il bene più importante fra quelli protetti dal diritto penale.

Tuttavia, il contributo fornito quale complice da dall’imputata non ha nulla a

che vedere, per gravità, con gli atti ben più efferati, gravi e letali commessi

dall’autore principale. Con il proprio agire, AP 1 non ha esposto direttamente

al pericolo di vita AC 1; le cinque ferite inferte alla coscia destra di

quest’ultimo non ne hanno provocato la morte. E di ciò occorre tenere

considerazione nella valutazione della colpa.

Sul

piano soggettivo (Subjektive Tatkomponenten), l’imputata non è stata

mossa da intenti omicidi, ma da reazione istintiva di protezione nei confronti

dell’amico IM 1, in una situazione recepita di grave pericolo per lui. Tali

aspetti, pur non così pronunciati da giustificare un’attenuazione della pena ai

sensi dell’art. 48 CP (STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2), vanno

indubbiamente ritenuti nella valutazione della colpa.

Nell’ottica

dei reati di incendio intenzionale e di turbamento della pace dei defunti, la

colpa di AP 1 è invece più grave, avendo agito in correità e con dolo diretto,

e non potendo beneficiare di “circostanze esterne”, quali ad esempio una

situazione di emergenza o di particolare tentazione.

Da

questo profilo, e a valere per tutti i reati commessi dall’imputata, la

valutazione della colpa deve comunque attenersi a un punto fermo, costituito

dall’accertamento della piena capacità penale (imputabilità) di AP 1.

In

tale visione di insieme, questa Corte ritiene che la sua colpa (Gesamtverschulden)

può essere giudicata di grado medio-grave e giustificare, tenuto conto del

concorso di reati (art. 49 CP), una pena ipotetica detentiva di 10 anni.

b) Avendo AP 1 agito in

qualità di complice nell’uccisione di AC 1, l’applicabilità dell’art. 25 CP al

caso di specie impone l’attenuazione dell’indicata pena ipotetica.

c) Occorre, inoltre,

considerare che sebbene l’art. 12 cpv. 2 CP ponga il dolo

eventuale sullo stesso piano del dolo diretto, la parificazione non è totale.

Di regola, infatti, la gravità di contenuto illecito e di colpa (nel senso

dell’art. 47 CP) di chi agisce con dolo eventuale è ridotta rispetto a quella

riscontrabile in chi agisce con dolo diretto. E di tale differenza occorre

tenere conto nella commisurazione della pena (Niggli/Maeder, Basler Kommentar,

n. 49 ad art. 12 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil II,

Berna 2006, § 6, n. 27). Il caso di specie non sfugge, come visto, a tale

regola, almeno per quanto riguarda la partecipazione di AP 1 all’uccisione di AC

1.

Da qui un secondo fattore di attenuazione della pena.

d) La

Corte non ritiene sussistere circostanze attenuanti nel senso dell’art. 48 CP.

Con speciale riguardo alla lett. d) della norma, va ricordato che il

comportamento caratterizzante il sincero pentimento deve intervenire

successivamente alla commissione del reato e presentarsi come effetto – denotante

di uno sforzo marcato – della presa di coscienza dell’infrazione. Ne sono casi

classici il risarcimento della vittima o l’autodenuncia, magari dopo anni e in

assenza di sospetti o di indagini a carico (Pellet, Commentaire romand, Code

pénal I, n. 37 ad art. 48 CP). Non riveste queste caratteristiche il tentativo

di rianimazione messo in atto da AP 1 (sopra, consid. 15f), sia esso intervenuto

prima del decesso di AC 1, sia dopo, ciò che non ha potuto essere appurato. Infatti,

fosse intervenuto prima del decesso, esso sarebbe stato allora prematuro,

rendendo inapplicabile l’art. 48 lett. d CP. Fosse, invece, intervenuto dopo il

decesso, sono allora ipotizzabili due situazioni. La prima: AP 1 si era

avveduta che la vittima era ormai priva di vita, e allora il tentativo di

rianimazione non avrebbe avuto alcun senso, né effetti legali di sorta. La

seconda: AP 1 non era consapevole del decesso che, per effetto di una

supposizione erronea, credeva non ancora subentrato; in questo caso non si

dovrebbe parlare di sincero pentimento secondo l’art. 48 lett. d CP, ma semmai

di pentimento attivo giusta l’art. 23 cpv. 4 CP. Sennonché, in concreto l’applicazione

di tale norma non entra in considerazione, dal momento che l’uccisione di AC 1

non è intervenuta indipendentemente dal contributo dell’imputata, come

richiesto dal testo legale (sopra, consid. 32-34; Hurtado-Pozo, Commentaire

romand, Droit pénal I, n. 21 ad art. 23 CP; STF 6B_444/2014 del 7 gennaio 2015,

consid. 1.3.2).

e) Per

quanto precede, s’impone così di attenuare la pena ipotetica in funzione dei

due fattori indicati sopra, alle lett. b) e c), ricordato inoltre che AP 1 ha

agito in condizione di imputabilità piena.

L’aver agito

in qualità di complice e con dolo eventuale comporta una sensibile attenuazione

della pena ipotetica, che questa Corte quantifica in 3 anni.

Conseguentemente

AP 1 va condannata alla pena detentiva di 7 anni, dedotto il carcere preventivo

sofferto. Per le ragioni esposte più sopra (consid. 40 ultimo periodo) alla

pena detentiva andrà aggiunta la multa di fr. 100.– per la contravvenzione alla

LStup.

Retribuzione del

difensore d’ufficio

41.

Anche in caso di condanna,

le spese per la difesa d’ufficio sono assunte dallo Stato (art. 426 cpv. 1, con

riserva dell’art. 135 cpv. 4, CPP).

Nella

sua nota professionale del 6 aprile 2016 (doc. dib. d’appello 1), l’avv. DI 1

ha indicato, per il procedimento di appello, un dispendio orario di 82 ore e 53

minuti.

Il

tempo esposto dev’essere anzitutto adeguato alla durata effettiva del

dibattimento di appello che, invece delle 2 ore e mezzo stimate nella nota, è

durato complessivamente 6 ore e 10 minuti.

Il

dispendio orario così modificato (pari a 86 ore e 33 minuti e corrispondente a

poco meno di 11 giorni lavorativi) appare comunque eccessivo, avuto riguardo

all’ampiezza e alla complessità dell’incarto e considerato che, secondo

costante giurisprudenza e unanime dottrina, l’assistenza giudiziaria remunera

soltanto gli interventi strettamente necessari ad una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato (STF 6B_464/2007 del 12 novembre 2007,

consid. 4; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San

Gallo 2009, ad n. 3 ad art. 135 CPP; Lieber in: Donatsch/Hansjakob/Lieber,

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, n. 8 ad

art. 135 CPP). Ora, in appello non sono state avanzate nuove tematiche,

suscettibili di giustificare un dispendio particolare per approfondimenti

giuridici. Si giustifica così che l’onorario esposto dal difensore vada ridotto

al corrispettivo di 8 giorni lavorativi, ovvero a 64 ore.

Considerato

che la tariffa oraria esposta (fr. 180.–/ora) corrisponde a quanto stabilito

dall’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del

19.

dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1), l’onorario dovuto all’avv. DI 1 ammonta così a

fr. 11'520.–.

Le

spese sono approvate così come esposte (fr. 2'644.80), mentre che l’IVA – al

tasso dell’8% – ammonta a fr. 1'133.20.

La

nota dell’avv. DI 1 è approvata, quindi, per fr. 15'298.– (corrispondenti a fr.

11'520.– di onorario, fr. 2'644.80 di spese e fr. 1'133.20 di IVA).

Spese

42.

In ragione delle

reciproche soccombenze (art. 428 cpv. 1 CPP), relativamente alle spese la Corte

dispone il seguente riparto:

- per

l’appello di AP 1, le spese sono da porre a suo carico (e, per essa, al beneficio

dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato) in ragione di 2/3 e, per

il rimanente 1/3, a carico dello Stato;

- per

l’appello incidentale del procuratore pubblico, le spese vanno a carico

interamente dello Stato.

Indennità

43.

Al dibattimento

l’accusatrice privata si è riconfermata nella richiesta di rifusione di fr.

60'000.– a titolo di riparazione del torto morale, già avanzata in primo grado.

Per parte sua, la difesa ha contestato il vincolo di solidarietà sancito dai

primi giudici, postulando che le richieste dell’accusatrice privata siano

riconosciute nei limiti del ruolo e delle responsabilità penali della sua

assistita, che cifra in un massimo di fr. 10'000.– (verbale dib. d’appello,

pag. 7).

Preso

atto che l’importo della riparazione del torto morale fissato dai primi giudici

non è, in sé contestato, in linea con i primi giudici (sentenza impugnata,

consid. 230, pag. 155), questa Corte ritiene di dover confermare tale importo

che si cifra in fr. 60'000.–. Tuttavia, in ragione del ruolo secondario giocato

da AP 1 nella vicenda, che ha inciso in modo importante sulla colpevolezza e

sulla pena, la Corte ritiene ragionevolmente commisurata una ripartizione

interna dell’indennizzo di 2/3 a carico di IM 1 e di 1/3, pari a fr. 20'000.–,

a carico di AP 1.

44.

Dopo aver premesso che

l’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti

(art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) non concerne l’imputata siccome posta a beneficio

del gratuito patrocinio, la difesa ha postulato un’indennità per torto morale

ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP di fr. 20'000.–, per la riparazione delle

sofferenze psicologiche subite a causa della carcerazione, ovvero “della

privazione della libertà subita (parzialmente a torto) fino ad oggi”

(istanza di indennizzo 6 aprile 2016, doc. dib. 2 d’appello).

In considerazione della

condanna e della pena inflitta a AP 1, di tutta logica s’impone la reiezione

integrale della richiesta.

Dispositivo

Per questi motivi

visti gli

art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 122 e segg., 132 e

segg., 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

12, 25, 27, 40, 47, 49, 50, 51,

111, 112, 123 cifra 2, 128, 221 cpv. 1 e 262 CP;

19a LStup;

47 e 49 CO;

nonché, sulle spese, gli art. 426 cpv. 1, 428 CPP e la LTG e,

sull’indennizzo, gli art. 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello presentato

da AP 1 e l’appello incidentale presentato dal procuratore pubblico sono

parzialmente accolti.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1,

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 3.5, 4.2, 5, 5.1, 5.1.1,

5.1.2, 5.2.1 (recte: 5.2.2, in relazione alla multa), 7, 8, 9, 10 e 11 della

sentenza del 19 giugno 2015 della Corte delle assise criminali sono passati in

giudicato,

ricordato, in particolare, che AP 1 è stata definitivamente

dichiarata autrice colpevole di:

furto, per avere, il 3 ottobre 2013, a Brissago, sottratto

a AC 1 alcuni capi d’abbigliamento;

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per

avere, nel periodo 12 luglio 2013-10 ottobre 2013, nel Locarnese, senza essere

autorizzata, consumato in 2-3 occasioni dell’eroina, 1 pastiglia di Dormicum e

10 grammi di cocaina,

1.1. AP 1 è dichiarata

autrice colpevole di:

1.1.1. complicità

in omicidio intenzionale

per avere, il 3 ottobre 2013, a Brissago, colpendo la vittima con

5 coltellate alla coscia destra che hanno permesso a IM 1 di prendere il

sopravvento nella colluttazione in atto che si è conclusa con il decesso della

vittima, intenzionalmente aiutato IM 1 ad uccidere intenzionalmente AC 1;

1.1.2. incendio

intenzionale

per avere, a Brissago, il 3 ottobre 2013, in correità con IM 1,

cagionato intenzionalmente l’incendio dell’appartamento degli eredi di AC 1,

causando danni ingenti all’abitazione, prudenzialmente quantificati in almeno

fr. 100'000.-;

1.1.3. turbamento della

pace dei defunti

per avere, a Brissago, il 3 ottobre 2013, in correità con IM 1,

profanato il cadavere di AC 1.

1.2. AP 1 è prosciolta

dalle imputazioni di correità e di complicità in assassinio, di correità in

omicidio intenzionale, di lesioni semplici e di omissione di soccorso.

1.3. AP 1 è condannata, oltre

che al pagamento della multa di fr. 100.- in relazione alla contravvenzione

alla LStup,

1.3.1. alla pena detentiva di

7 (sette) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

1.4. AP 1 è condannata, in

solido con IM 1, a versare all’accusatrice privata PC 1 fr. 60'000.- a titolo

di indennità per il torto morale, con ripartizione interna in misura di 1/3 a

carico di AP 1 e 2/3 a carico di IM 1.

2. La condannata è

ricondotta in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della pena detentiva.

3. La richiesta di

adozione di una misura stazionaria è respinta.

4.

4.1. Gli

oneri processuali dell’appello presentato da AP 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr. 1'200.00

sono posti a carico della condannata (e, per essa,

al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato) in ragione di

2/3 e, per il resto, a carico dello Stato.

4.2. Gli

oneri processuali dell’appello incidentale presentato dal procuratore pubblico,

consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 1'000.00

- altri

disborsi fr. 200.00

fr. 1'200.00

sono posti

interamente a carico dello Stato.

5. La richiesta di

indennizzo presentata da AP 1 è respinta.

6.

6.1. La nota professionale

dell’avv. DI 1 è approvata per:

- onorario fr. 11'520.00

- spese fr. 2'644.80

- IVA fr. 1'133.20

Totale fr. 15'298.00

a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

6.2. Contro la presente

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

6.3. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Navarazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

dispositivo e la nota d’onorario.

7. Intimazione a:

8. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003 Berna

- Ufficio

assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900

Lugano

- Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

- Prison

de la Tuillière, 4 Chemin des peupliers, 1027 Lonay

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.