17.2015.15
Proscioglimento dall'imputazione di violazione delle regole dell'arte in assenza di prove suffraganti scavi troppo ampi sotto muri poi crollati
19 gennaio 2016Italiano81 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.15-19
17.2015.157
17.2015.159
Locarno
19 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nel procedimento penale condotto dal Ministero pubblico e
ora dipendente dall'annuncio d'appello del 5 novembre 2014, confermato con
dichiarazione d'appello del 23 febbraio 2015 dell’
AP 1,
__________
rappr. dall'avv. DI 1
nonché
dall'annuncio d'appello del 4 novembre 2013, confermato con dichiarazione
d'appello del 23 febbraio 2015 di
IM
1, __________
IM
2, __________
IM
3, __________
IM
4, __________
tutti
rappr. dall'avv. DI 2
contro la sentenza emanata nei
loro confronti il 31 ottobre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 4 febbraio 2015);
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreti d’accusa n.
4656/2013, n. 4657/2013, n. 4658/2013, n. 4659/2013 e n. 4660/2013 del 6
novembre 2013 il procuratore pubblico PP 1 ha posto in stato d’accusa dinanzi
alla Pretura penale del Cantone Ticino:
AP 1,
siccome ritenuto colpevole di
violazione delle regole dell'arte edilizia per
negligenza
per avere nelle settimane precedenti e fino al 23 aprile
2008 a Lugano, nell’ambito del suo ruolo di ingegnere appositamente incaricato
dei lavori di sottomuratura, trascurato per negligenza le regole riconosciute
dell’arte, mettendo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
e meglio,
nell’ambito dei lavori di ristrutturazione della palazzina
sita in via __________ omesso di allestire piani dettagliati sull’esecuzione
delle opere, rispettivamente di verificare il rispetto delle indicazioni fornite
oralmente agli esecutori materiali dei lavori di sottomuratura, tanto che il
giorno indicato, a seguito di scavi troppo ampi sotto i muri preesistenti, si
verificò un crollo degli stessi, mettendo in pericolo la vita o l’integrità
degli operai presenti sul cantiere.
Proponendone la condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 270.-
(duecentosettanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 16'200.-
(sedicimiladuecento);
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
2. Alla
multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5
(cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si
rinvia l’accusatore privatoPC 1, __________,
al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 12'000.- (dodicimila).
(DA 4656/2013)
IM 1
Siccome ritenuto colpevole di
violazione
delle regole dell'arte edilizia per negligenza
per
avere nelle settimane precedenti e fino al 23 aprile 2008 a Lugano, nell’ambito
del suo ruolo di capo muratore sul cantiere per conto della DITTA 1, __________,
incaricata dell’opera, trascurato per negligenza le regole riconosciute
dell’arte, mettendo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
e
meglio,
nell’ambito
dei lavori di ristrutturazione della palazzina sita in via __________, fatto
eseguire lavori che hanno messo in pericolo la stabilità dell’opera,
rispettivamente omesso di verificare la corretta esecuzione delle opere di
sottomuratura da parte degli operai della ditta, tanto che il giorno indicato,
a seguito di scavi troppo ampi sotto i muri preesistenti, si verificò un crollo
degli stessi, mettendo in pericolo la vita o l’integrità degli operai presenti
sul cantiere.
Proponendone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote
giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
3'600.- (tremilaseicento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
2. Alla
multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5
(cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si
rinvia l’accusatore privato PC 1,
__________, al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 1'000.- (mille).
(DA 4660/2013)
IM
2
siccome ritenuto colpevole di
violazione delle regole dell'arte edilizia per
negligenza
per
avere nelle settimane precedenti e fino al 23 aprile 2008 a Lugano, nell’ambito
del suo ruolo di responsabile del cantiere per conto della DITTA 1, __________,
incaricata dell’opera, trascurato per negligenza le regole riconosciute
dell’arte, mettendo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
e
meglio,
nell’ambito
dei lavori di ristrutturazione della palazzina sita in via __________ omesso di
verificare la corretta esecuzione delle opere di sottomuratura da parte degli
operai della ditta, tanto che il giorno indicato, a seguito di scavi troppo
ampi sotto i muri preesistenti, si verificò un crollo degli stessi, mettendo in
pericolo la vita o l’integrità degli operai presenti sul cantiere.
Proponendone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote
giornaliere da fr. 190.- (centonovanta) cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 11'400.- (undicimilaquattrocento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
2. Alla
multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5
(cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si
rinvia l’accusatore privato PC 1,
__________, al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 12'000.- (dodicimila)
(DA 4659/2013)
IM
3
siccome
ritenuto colpevole di
violazione delle regole dell'arte edilizia per
negligenza
per
avere, nelle settimane precedenti e fino al 23 aprile 2008 a Lugano,
nell’ambito del suo ruolo di operaio sul cantiere per conto della DITTA 1, __________,
incaricata dell’opera, trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte,
mettendo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
e
meglio,
nell’ambito
dei lavori di ristrutturazione della palazzina sita in via __________ eseguito
scavi troppo ampi sotto i muri esistenti, tanto che il giorno indicato si verificò
un crollo degli stessi, mettendo in pericolo la vita o l’integrità degli altri
operai presenti sul cantiere.
Proponendone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote
giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
3'000.- (tremila).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
2. Alla
multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5
(cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si
rinvia l’accusatore privato PC 1,
__________, al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie
di fr. 1'000.- (mille).
(DA 4658/2013)
IM
4
siccome
ritenuto colpevole di
violazione
delle regole dell'arte edilizia per negligenza
per
avere nelle settimane precedenti e fino al 23 aprile 2008 a Lugano, nell’ambito
del suo ruolo di operaio sul cantiere per conto della DITTA 1, __________,
incaricata dell’opera, trascurato per negligenza le regole riconosciute
dell’arte, mettendo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
e
meglio,
nell’ambito
dei lavori di ristrutturazione della palazzina sita in via __________ eseguito
scavi troppo ampi sotto i muri esistenti, tanto che il giorno indicato si
verificò un crollo degli stessi, mettendo in pericolo la vita o l’integrità
degli altri operai presenti sul cantiere.
Proponendone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote
giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
3'000.- (tremila).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
2. Alla
multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre)
(art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si
rinvia l’accusatore privato PC 1,
__________, al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 1'000.- (mille).
(DA 4657/2013)
B. Statuendo sulle opposizioni degli
imputati, previa congiunzione dei procedimenti e in esito al dibattimento
tenutosi il 30 ottobre 2014, il presidente della Pretura penale ha confermato
tutte le imputazioni nel loro testuale tenore dei decreti d’accusa, salvo, per
l’ing. AP 1, quella di avere “omesso di allestire i piani dettagliati
sull’esecuzione delle opere”.
In applicazione della pena, rispetto alle proposte
dell’accusa, egli ha però optato per una riduzione delle sanzioni, condannando:
- l’ing.
AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr.
270.–, per un totale di fr. 5'400.–, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni, nonché al pagamento delle spese giudiziarie di complessivi fr.
20'600.–;
- IM
1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 50.–, per un totale di
fr. 1’000.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché
al pagamento delle spese giudiziarie di complessivi fr. 1'600.–;
- IM
2 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 150.–, per un totale
di fr. 3’000.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,
nonché al pagamento delle spese giudiziarie di complessivi fr. 4'600.–;
- IM
3 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 50.–, per un totale di
fr. 500.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché
al pagamento delle spese giudiziarie di complessivi fr. 1'600.–;
- IM
4 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 50.–, per un totale di
fr. 500.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché
al pagamento delle spese giudiziarie di complessivi fr. 1'600.–.
Il primo giudice ha, poi, rinviato l’accusatore
privato PC 1 al foro civile per le pretese di corrispondente natura, facendo
obbligo, infine, ai cinque imputati di versare in solido a PC 1, e per lui all’avv. __________, l’importo di fr. 1'500.– a titolo di
indennità.
C. Nelle
dichiarazioni d’appello del 23 febbraio 2015 tutti e cinque gli imputati hanno
postulato il loro integrale proscioglimento e l’annullamento del dispositivo n.
13 della sentenza impugnata concernente l’indennità a favore dell’accusatore
privato, il tutto con tasse e disborsi a carico dello Stato.
D. Al
dibattimento d’appello, tenutosi il 6 ottobre 2015, il procuratore pubblico ha
chiesto la conferma integrale del giudizio impugnato, rimettendosi al giudizio
della Corte per quanto attiene all’entità delle aliquote. L’accusatore privato __________
ha postulato anch’egli la conferma del giudizio di primo grado, mentre che, per
parte loro, gli imputati hanno confermato le richieste d’appello. Con separato
scritto trasmesso il 6 ottobre 2015, l’avv. DI 2 ha fatto pervenire alla CARP
le richieste d’indennità per spese di patrocinio ai sensi dell’art. 429 cpv. 1
lett. a CPP, cifrandole in complessivi fr. 33'453.90 (comprensivi di fr.
9'402.70 di “saldo già pagato da CAP” Compagnia d’Assicurazione di
Protezione Giuridica SA). Lo stesso ha fatto, il 7 ottobre 2015, l’avv. __________
(studio legale __________), che ha postulato per il suo assistito ing. AP 1 il
riconoscimento di un’indennità per spese di patrocinio di fr. 63'735.95,
comprensivi di fr. 47'934.45 già assunti dalla CAP.
Fatti
E. Il
20 dicembre 2007 PC 1 ha appaltato alla DITTA 1 di __________ le opere da
impresario costruttore relative alla “ristrutturazione ed ampliamento con
sopralzo” di uno stabile di sua proprietà sito sul fondo particella n. __________
del Comune di Lugano, in via __________. Il contratto è firmato dal committente
PC 1, da __________, amministratore unico della ditta appaltatrice DITTA 1 e
dall’ing. __________, indicato come “direzione dei lavori”. Ne forma
parte integrante il capitolato d’appalto del 28 settembre 2007 allestito
dall’ing. AP 1, al quale PC 1 aveva affidato l’esecuzione dei calcoli statici e
dei piani d’ingegneria (AI 66, all. A e C). Della progettazione architettonica
e della realizzazione dei piani esecutivi si era invece occupato l’arch. __________
di __________.
F. Il Municipio di
Lugano ha rilasciato la licenza edilizia in procedura ordinaria il 22 agosto 2007,
completata poi con la licenza edilizia in procedura di notifica del 14 novembre
2007, concernente una variante per la copertura dell’edificio (AI 23).
Onde beneficiare della più ampia possibilità edificatoria concessa
dal vecchio piano regolatore, il progetto prevedeva la conservazione delle
facciate perimetrali dello stabile esistente, tranne quella che avrebbe
ospitato il corpo scale e l’ascensore.
G. I lavori, iniziati il
14 gennaio 2008, si sono bruscamente interrotti il 23 aprile 2008, allorquando,
durante le fasi di esecuzione della terza tappa di sottomurazione, le due
residue facciate originali dell’edificio – che secondo progetto andavano
mantenute in piedi – sono crollate rovinando sul marciapiede e sul sedime
stradale di Via __________.
L’evento ha condotto alle imputazioni qui in esame.
Il periodo intercorso tra l’inizio dei lavori ed il crollo delle
facciate ha visto operativi sul cantiere:
a) IM 1, capo muratore
con attestato professionale federale ottenuto nel 1991, alle dipendenze della DITTA
1 da quattro anni (al momento dei fatti), con la funzione di capo cantiere;
IM 4, giunto sul cantiere a febbraio 2008, gruista in
possesso della relativa patente da tre anni e da cinque dipendente della DITTA
1 (al momento dei fatti);
IM 3, diplomatosi come muratore nel 1989, da circa due anni
alle dipendenze della DITTA 1 (al momento dei fatti), attivo sul cantiere di
Via __________ da circa metà aprile 2008;
__________, dal 1989 in Svizzera sui cantieri edili come
operaio non diplomato, assunto dalla DITTA 1 nel mese di gennaio 2008 e da
subito impiegato sul cantiere di Via __________.
b) Il cantiere era
seguito da IM 2, impresario costruttore con diploma federale. Alle dipendenze
della DITTA 1 come tecnico dal 2003, sue erano le incombenze di allestire le
offerte, discuterle con la committenza, occuparsi dei cantieri
(dall’installazione sino alla liquidazione), pianificare il lavoro con il capo
cantiere, ecc.
Presente almeno una volta al giorno sul cantiere di Via __________,
egli ne era in sostanza il supervisore e responsabile.
c) Fatti salvi i periodi
di assenza all’estero per lavoro, il proprietario e committente PC 1 era
presente quasi giornalmente sul cantiere, premurandosi di scattare puntualmente
delle fotografie per documentare l’avanzamento dei lavori. Egli teneva contatti
diretti con l’ingegnere strutturista AP 1, presenziando inoltre alle riunioni
di cantiere.
d) L’ing. AP 1 si
recava sul cantiere quando era richiesta la sua presenza per decidere degli
interventi, in particolare in ambito di sicurezza, per discutere di varianti
che rendevano necessari aggiornamenti dei piani e più in generale per dare
indicazioni tecniche agli operai. Egli non aveva mansioni di direttore dei
lavori e sul cantiere era stato, per l’ultima volta, il 23 marzo 2008, poco
meno di un mese prima del crollo delle facciate.
e) Vi era infine l’ing.
__________, che PC 1, legato a lui da lunga amicizia, aveva chiamato per
fornirgli un aiuto, segnatamente per coordinare ed impostare i lavori di
finitura, cioè gli interventi dei vari artigiani una volta terminata la fase
strutturale. Essendo in fine carriera e per l’amicizia che lo legava a PC 1,
egli si era messo a disposizione gratuitamente, presenziando alle riunioni di
cantiere già nella fase della demolizione del vecchio edificio.
Al momento del crollo l’ing. __________ era in vacanza.
H. La mattina del 23
aprile 2008 sul cantiere di Via __________ erano presenti IM 1, IM 3, IM 4 e __________.
Il capo cantiere IM 1 aveva informato gli operai che quel giorno si sarebbe
proceduto alla realizzazione della terza tappa di sottomurazione. La facciata
interessata era quella rivolta verso la particella n. __________ (__________) e
la sottomurazione andava eseguita nella zona dell’angolo formato con la facciata
che dava su Via __________. Dai racconti dei protagonisti emerge che IM 3 ha
iniziato lo scavo con l’escavatore fino a raggiungere il filo del muro sul
quale poggiava la facciata, ad una profondità (sotto di esso) di ca. 1.40 m. e
per uno spessore di scavo di ca. 20 cm sotto la fondazione esistente. In
seguito, lui e IM 4 hanno continuato lo scavo a mano, con l’ausilio di pale e
picconi, per creare lo spessore dove poi inserire la gabbia d’armatura, che in
quel momento stava assemblando IM 1 poco lontano da loro.
Mentre che i due operai scavavano per creare lo spessore della
sottomuratura, dallo scavo ha iniziato a fuoriuscire materiale molto fine
composto di sabbia mista a sassi. Si trattava, stando alle dichiarazioni di IM
3, di una “fuoriuscita non importante ma costante” (verbale MP 30 aprile
2008 IM 3, pag. 6, AI 14). IM 1 ordinava allora di inserire un pannello
d’armatura con due puntelli di ferro sotto il muro per bloccare la fuoriuscita
di materiale. I due operai vi provvedevano, aiutati da __________.
IM 1 ha dichiarato che, nonostante la posa del pannello, la sabbia
continuava a scendere dai lati. Egli è quindi sceso nello scavo per controllare
la situazione ed ha sentito un rumore di rottura, a seguito di che è
immediatamente uscito per verificare la facciata su Via __________, notando
delle crepe che in precedenza non c’erano. Percependo che la stabilità della
facciata era minacciata, egli ordinava allora agli operai di allontanarsi
immediatamente dal cantiere (IM 1, verbale MP 19 maggio 2008 IM 1, pag. 7, AI
31 e verbale primo dibattimento, pag. 1). Trascorsi pochi minuti le due
facciate, ancorché l’una perpendicolare all’altra, sono rovinate entrambe su
Via __________, risparmiando – per effetto di una rotazione dei muri in fase di
crollo – la confinante particella n. __________ (__________), verso la quale
era rivolta la facciata oggetto di sottomurazione.
Le perizie
I. Per stabilire le
cause del crollo, il procuratore pubblico ha ordinato una perizia tecnica,
affidandone l’esecuzione agli ing. __________ e __________. L’ing. __________
ha visionato i luoghi il giorno stesso del crollo per l’acquisizione di dati
tecnici necessari e per organizzare le prime misure di sicurezza. Il 29 aprile
2008 i due periti hanno effettuato un secondo sopralluogo con la polizia
scientifica, per accertamenti e rilievi. Il referto è stato consegnato il 14
maggio 2009.
Circa la dinamica del crollo, i periti si sono così
espressi:
“ Lo scavo sotto la fondazione su un
fronte di 1.8 a 2.0 m ha fatto mancare l’appoggio alla muratura soprastante,
che costituiva la facciata verso il mappale __________. Anche la muratura di
facciata lungo via __________, nella zona dello scavo di sottomurazione, è
stata indebolita nella fondazione per mancanza di terreno di contrasto. A seguito
di quanto sopra la muratura di facciata lungo il mappale __________ e parti di
quella lungo via __________ sono cedute, ruotando verso lo scavo di
sottomurazione e spingendo e trascinando nel crollo anche la muratura di
facciata lungo Via __________”
(perizia AI 86,
pag. 9-10).
Per i periti, le cause del crollo
“ sono da imputare all’esecuzione di
sottomurazione troppo larga e alla mancanza di adeguate misure di sicurezza”
(perizia AI 86, pag. 16). “Determinante per il crollo è il fatto che la tappa
di sottomurazione era troppo larga (2,00 m invece di una massimo di 1.00/1.25 m
secondo quanto previsto dalla prassi edilizia per tale genere di lavori). Non
esisteva nessun programma di lavoro scritto o nessun piano che indicasse in
modo inequivocabile quante e quali tappe potevano essere eseguite
contemporaneamente e quale doveva essere il programma esatto di scavo di
sottomurazione, posa dell’armatura e getto, per ogni tappa.
Oltre alla
larghezza eccessiva vi era il fatto che questa tappa di sottomurazione sotto il
muro verso il mappale __________, comportava l’instabilità anche della parte di
fondazione del muro di facciata verso Via __________. (…) Era inevitabile che
ciò avrebbe comportato il crollo” (perizia AI 86, pag. 12-13).
I periti si esprimono, infine, sulle violazioni delle regole
dell’arte edilizia riscontrate nel caso di specie. A titolo di premessa,
essi ricordano che i lavori di sottomurazione sono estremamente delicati
poiché, andando a toccare le fondazioni esistenti, portano necessariamente a
delle variazioni dello stato tensionale iniziale e quindi a delle deformazioni
supplementari della struttura medesima. Se queste deformazioni rimangono
contenute, si avrà unicamente l’apparizione di innocue fessure a carattere
estetico, mentre che cedimenti importanti possono portare finanche al crollo
della struttura. Sicché, l’ingegnere deve prestare particolare attenzione a
tale problematica e predisporre tutte le misure necessarie per minimizzare ogni
movimento della struttura (perizia AI 86, pag. 11). I periti elencano gli
approfondimenti e le verifiche principali, che si impongono prima di un
intervento di sottomurazione, segnatamente:
- Punti
di controllo e di misura: posa di sigilli (comparatori) su eventuali crepe
esistenti.
- Verifica
fondazioni esistenti (rilievo con sondaggi locali e tipologia).
- Studio
delle misure di sicurezza per la struttura esistente durante la fase di
costruzione: puntellazioni, ancoraggi, controventatura orizzontale dei muri
perimetrali.
Croci
di __________ a tutte le aperture oppure controventatura verticale dei muri
perimetrali.
- Valutazioni
geotecniche del terreno sottostante sulla base di indagini geologiche ed ev.
idrogeologiche.
Verifica
rottura statica di fondo del terreno (prima e durante l’intervento di
sottomurazione).
- Dimensionamento
della sottomurazione
Piani
dettagliati
Programma
dettagliato dei lavori, tappe e fasi di getto
Puntellazioni.
- Verifica
che il personale dell’impresa abbia le conoscenze tecniche necessarie per
questo tipo di lavoro.
- Eventuale
verifica punti di controllo e di misura (fessurimetri e misure geodetiche)
Controllo
esecuzione secondo piani e programma.
(perizia
AI 86, pag. 11-12).
Per gli esperti, tutti questi punti risultano disattesi nel caso
di specie.
L. L’ing. AP 1 ha
prodotto una perizia, del 2 marzo 2010, commissionata dal suo precedente legale
allo studio __________ di __________, e per esso all’ing. __________, (AI 120).
Nel referto, il perito addebita le cause del crollo alla gestione
approssimativa del cantiere, ponendo in evidenza l’assenza di chiari documenti
contrattuali, di una vera direzione dei lavori, di una tenuta di protocolli, di
una programmazione dettagliata e soprattutto di informazione tra le parti.
Il perito conclude, poi che:
“ La mancanza delle riunioni
periodiche di cantiere ha pure impedito un’informazione regolare di tutti gli
attori ed una pianificazione conforme.
A nostro parere,
la responsabilità dell’ingegnere in questa gestione approssimativa del cantiere
è solo marginale. Inoltre, le cause del crollo non devono essere ricondotte a
negligenze tecniche di progettazione come indicato nella perizia tecnica.”
(perizia __________,
AI 120, pag. 8).
Per finire, il perito di parte condivide le conclusioni dei periti
__________ e __________, secondo cui:
“ le cause del crollo sono da imputare
all’esecuzione di una tappa di sottomurazione con fronte di scavo troppo largo
ed alla mancanza di adeguate misure di sicurezza.”
(perizia __________,
AI 120, pag. 7)
Decreti d’accusa e decreto di abbandono
M. Sulla
scorta dei referti appena ricordati, delle dichiarazioni dei protagonisti
(sentiti quasi tutti ben tre volte, dapprima dalla polizia, quindi dai due
magistrati inquirenti che si sono succeduti nell’inchiesta), nonché degli altri
atti processuali, il procuratore pubblico ha emanato i decreti d’accusa del 6
novembre 2013, enunciati in apertura (sopra, lett. A).
Poco più di un anno e mezzo prima, l’11 aprile 2012 lo stesso
procuratore pubblico aveva emesso un decreto di abbandono nei confronti delle
altre persone che, sino a quel momento, condividevano la posizione di imputati
con gli appellanti. L’abbandono riguardava PC 1, __________, __________, __________
e __________ e poggiava sull’argomento che a nessuno di loro poteva “essere
accollata un’imprevidenza colpevole” (ABB 198/2012/BOR, agli atti tra AI
216 e AI 217, pag. 5).
In particolare poiché:
- PC
1 si era avvalso della collaborazione di professionisti del settore. Spettava
all’ing. AP 1, che aveva elaborato i piani, l’incombenza di sorvegliare il
corretto svolgimento dei lavori (ABB citato, pag. 5);
- __________
non aveva avuto un ruolo diretto in quella fase dei lavori, essendo chiamato a
svolgere la “direzione artistica”, una volta sistemati i lavori
strutturali (ABB citato, pag. 6);
- __________
(titolare della DITTA 1) aveva delegato a IM 2 i lavori nell’ambito
dell’attività di una ditta, la sua, che non presentava carenze nella sua
organizzazione (ibidem);
- __________
non aveva “toccato” direttamente il muro, essendosi occupato unicamente
dei lavori di scavo (ibidem);
- __________
non aveva avuto alcun ruolo in quella fase dei lavori, non essendosi occupato
delle opere di sottomurazione e in generale della struttura della costruzione
(ABB citato, pag. 6-7).
Considerandi
in diritto: Violazione delle regole
dell’arte edilizia (il reato)
1.
Giusta l’art. 229 CP
chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura
intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo
la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1).
Se il colpevole ha trascurato per negligenza le
regole riconosciute dell’arte, la
pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 2).
a) Il reato di cui
all’art. 229 CP – che tutela la vita e l’integrità fisica delle persone – è un
reato di messa in pericolo concreta che è consumato quando, a seguito di
un’azione o di un’omissione dell’autore, viene creata una situazione di
pericolo reale per l’incolumità di almeno una persona (Roelli/Fleischanderl,
Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, n. 41 e segg. ad art.
229; v. anche sentenze CARP del 6 maggio 2015, inc. 17.2014.181,
consid. 2.2, del 21 luglio 2011, inc. 17.2011.40, consid. 2.3.1 e del 4 maggio
2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2).
b) L’art. 229 CP non
definisce in modo preciso l’autore del reato di violazione delle regole
dell’arte edilizia, limitandosi alla formulazione “chiunque dirigendo od
eseguendo una costruzione o una demolizione”.
La dottrina considera che il reato di cui all’art. 229 CP è un
reato speciale (Sonderdelikt) che può essere commesso solo da quelle persone
nella cui sfera di responsabilità ricade l’osservanza delle regole dell’arte
edilizia (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 20 ad art. 229 CP;
Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 4a edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2004, pag.
64). Come possibili autori essa menziona – per quanto concerne la direzione dei
lavori – gli ingegneri, gli architetti, gli imprenditori edili e i direttori
dei lavori e – per quanto concerne la loro esecuzione effettiva – gli operai
edili (capimastri, capisquadra, muratori) e gli artigiani
(Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 24 segg. e 34 segg. ad art. 229 CP;
Donatsch/Wohlers, ibidem; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches
Strafrecht, BT II, 7a edizione, Berna 2013, § 30 n. 31, Corboz, Les infractions
en droit suisse, Vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 9 ad art. 229 CP).
Oltre che da questi professionisti, il reato di cui all’art. 229
CP può essere commesso anche da quelle persone che, pur senza una formazione
nel campo edile, sono di fatto incaricate dell’esecuzione di una costruzione o
di una demolizione, come un manovale o un privato che, secondo un suo progetto,
nel tempo libero, esegue dei lavori edili o li fa eseguire da un artigiano
(Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 34 ad art. 229 CP; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 6 ad
art. 229 CP).
Per contro, il committente del lavoro edile non entra in
considerazione come autore del reato di cui all’art. 229 CP, a meno che egli
non sia personalmente coinvolto nella direzione o nell’esecuzione dei lavori
(Donatsch/Wohlers, ibidem; Corboz, op.cit., n. 9 ad art. 229 CP).
Come detto occorre, in ogni caso, considerare che l’osservanza
della regola violata deve rientrare nello specifico campo di attività e,
dunque, nella sfera di responsabilità dell’autore. Un muratore che ha eretto un
muro a regola d’arte non può dunque essere ritenuto responsabile per
l’inosservanza delle regole concernenti la statica (Stratenwerth/Bommer, op.
cit., § 30 n. 31; Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 20 ad art. 229 CP).
Il campo di attività (e la relativa sfera di responsabilità) si determina
in base alle prescrizioni di legge, ai contratti e alle usanze in vigore in un
determinato ambito lavorativo (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 20 ad art.
229.
CP). Va comunque tenuto presente che non sempre i vari interventi su un
cantiere possono essere nettamente distinti, per cui spesso più persone sono
chiamate a rispondere penalmente per la stessa inosservanza
(Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 20 ad art. 229 CP; Stratenwerth/Bommer, op.
cit., § 30 n. 31; DTF 104 IV 96 consid. 4; STF del 24 aprile 2006 6S.403/2005
consid. 7.2; STF del 3 agosto 2004 6P.58/2003 consid. 6; sentenza
CARP del 6 maggio 2015, inc. 17.2014.101, consid. 2.3).
c) Sono dunque tre i
presupposti oggettivi dell’art. 229 CP: i fatti devono essere avvenuti
nell’ambito della direzione, rispettivamente dell’esecuzione, di una
costruzione o di una demolizione, vi deve essere stata una violazione delle
regole riconosciute dell’arte che - ed è questo il terzo presupposto - ha
comportato la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone.
La nozione di costruzione deve essere intesa in senso ampio (DTF
115.
IV 45 consid. 2b; STF del 12 febbraio 2004, inc.6S.457/2003, consid. 7.2):
in essa rientra anche la riattazione di un edificio (DTF 115 IV 45 consid. 2b; Corboz, op cit. n. 6 ad art. 229 CP; Roelli/Fleischanderl,
op. cit., n. 7 ad art. 229 CP; Stratenwerth/Bommer, op cit., § 30 n. 27).
Per regole dell’arte si intendono sia le norme codificate in leggi
emanate per la prevenzione degli incidenti durante la costruzione o la
demolizione di opere - in particolare quelle per la sicurezza sui cantieri -
sia le norme emanate da associazioni private o para-pubbliche, se unanimemente
riconosciute (ad esempio, le norme SIA). Sono, poi, considerate regole
dell’arte quelle norme che, pur se non codificate, costituiscono il bagaglio di
nozioni che si apprende con la formazione professionale. Questo sempre a
condizione che esse siano generalmente riconosciute come utili e necessarie
dalle persone adeguatamente istruite in materia (DTF 106 IV 268 consid. 3; Corboz, op. cit., n. 11 e segg. ad art. 229 CP; sentenza CARP del 4
maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2.1).
La violazione alle regole dell’arte deve infine comportare la
messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone. La
norma costituisce un reato di risultato, laddove per risultato (a differenza
dell’art. 125 CP) non s’intende il ferimento o la morte di qualcuno, ma
semplicemente la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone,
che deve ritenersi realizzata già quando nella zona di pericolo è venuta a
trovarsi anche solo una persona (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 41 ad art.
229.
CP; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP; v. anche sentenze CARP del 4
maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2, del 21 luglio 2011, inc.
17.2011
, consid. 2.3.4 e segg).
d) Come
visto (sopra. consid. 1), è autore colpevole del reato di cui all'art. 229 cpv.
2.
CP, chi ha trascurato le regole riconosciute dell'arte per negligenza: può,
dunque, essere dichiarato colpevole colui al quale si può rimproverare una
colpa nella violazione delle regole dell’arte e una con riferimento all’assenza
della coscienza del pericolo.
La giurisprudenza ha inteso applicare severamente il concetto,
ritenendo adempita la fattispecie dell’art. 229 cpv. 2 CP anche quando l’autore
non ha percepito il pericolo concreto, ma ha violato negligentemente una regola
atta a evitare incidenti non sempre facilmente prevedibili. Ciò significa, in
altre parole, che secondo l’alta Corte federale, se viene violata per
negligenza una regola di sicurezza, si deve ritenere che l’autore avrebbe
dovuto e potuto prevedere il pericolo (Corboz, op. cit, n. 33 e seg. ad
art. 229; DTF 109 IV 128 consid. 1).
Nell’esame della fattispecie, infine, bisogna tener sempre in
considerazione il fatto che sui cantieri, ove i rischi per l’integrità delle
persone sono continui già solo per il tipo di attività che vi viene svolta,
deve trovare applicazione il principio di prudenza generale, che impone di
prestare costante attenzione alla sicurezza, di programmare, laddove è
possibile, con anticipo le misure da adottare per evitare incidenti e di
sorvegliare in continuazione il lavoro degli operai. In effetti spesso e
volentieri la routine e la troppa sicurezza inducono le persone che lavorano
nel settore edile ad abbassare la guardia ed a sottovalutare i rischi che
corrono (sentenze CARP del 6 maggio 2015, inc. 17.2014.101,
consid. 5 e del 21 luglio 2011, inc. 17.2011.40, consid. 2.3.5).
Cause del crollo (secondo l’accusa e il primo
giudice)
2.
In
merito alle cause del crollo, il procuratore pubblico (nell’imputazione dei
decreti d’accusa) e il primo giudice (nei dispositivi del giudizio impugnato)
parlano genericamente di “scavi troppo ampi sotto i muri [pre]esistenti”,
senza specificare se con “scavi” intendano quelli della prima, della
seconda, della terza, o finanche di tutte e tre le tappe di sottomurazione in
questione.
In via interpretativa e di logica è però chiaro che
i due magistrati si riferiscono alla larghezza eccessiva del fronte di scavo
della terza tappa di sottomurazione, in corso della quale si è verificato il
crollo.
a) Vi è in
primo luogo la perizia degli ing. __________ e __________ che attribuisce la
causa del crollo – tra le altre concause – al fronte di scavo troppo largo
(1.80/2.00 m) della terza tappa di sottomurazione (sopra, lett. I). Lo stesso
dicasi per la perizia privata allestita dall’ing. __________.
b) Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, poi, chiaramente che
tutto il discorso sulle cause del crollo e sulle responsabilità penali si
riferisce alla terza tappa di sottomurazione. È vero che il primo giudice si
richiama anche all’esecuzione della seconda tappa, ma solo per una questione di
raffronto delle larghezze con la terza tappa e non ascrivendole una causa del
crollo (sentenza impugnata, consid. 3, 7 e in particolare 7.3, ultimo
paragrafo, pag. 16).
c) Nulla è
dato a conoscere della prima tappa di sottomurazione, in particolare di
un’eventuale sua larghezza eccessiva. Non vi sono verbali, protocolli di
cantiere, perizie, né documentazione fotografica da cui dedurre il mancato
rispetto delle indicazioni (misure) date dall’ingegnere ai responsabili del
cantiere. Inoltre, come si vedrà più avanti (consid. 10), lo stesso ing. AP 1
ne attesta la corretta esecuzione previa verifica in cantiere.
d) Non ne
va diversamente per la seconda tappa. Il perito ing. __________, ha misurato
una larghezza dello scavo nella parte alta, ossia a contatto con il muro
preesistente, di 2 m (perizia AI 82, foto 11 e 12, pag. 33). Si tratta di una larghezza manifestamente eccessiva, a fronte
dell’indicazione dell’ing. AP 1 di non superare la larghezza di 1/1.30 m.
Manca, nondimeno, ogni riscontro peritale o altri
elementi che consentano di derivare da tale eccessiva larghezza una causa del
crollo. Da osservare, poi, che questa tappa è stata eseguita 9/10 giorni prima
del crollo senza conseguenze comprovate per la stabilità delle facciate.
e) Le
audizioni e la discussione, sia davanti al primo giudice, sia in sede di
appello si sono focalizzate sulla terza tappa di sottomurazione. Si è parlato,
è vero, anche delle altre cause del crollo, ma è sempre stato chiaro e pacifico
per tutte le parti che le accuse si riferissero all’esecuzione della terza
tappa di sottomurazione.
Alla luce di quanto precede deve ritenersi assodato
che il rimprovero rivolto agli imputati, correlato all’esecuzione di “scavi
troppo ampi sotto i muri [pre]esistenti”, si riferisce alla terza tappa di
sottomurazione, cioè quella che si trovava in fase di esecuzione la mattina del
23.
aprile 2008, al momento del crollo.
Messa in pericolo
3.
Con
riferimento agli elementi oggettivi dell’art. 229 CP, è incontroverso che il
crollo delle due facciate su Via __________ abbia comportato una messa in
pericolo concreta della vita o dell’integrità delle persone, condizione
realizzata già quando nella zona del pericolo è venuta a trovarsi anche solo
una persona (sopra, consid. 1c).
Nel caso di specie, la messa in pericolo ha
evidentemente toccato i tre imputati che stavano lavorando alla sottomurazione,
IM 3, IM 4 e IM 1. Basti pensare che quest’ultimo, poco prima del crollo,
addirittura si era spinto sino all’interno dello scavo di sottomurazione per
verificare la fuoriuscita di materiale. Avvedutosi delle crepe createsi nelle
facciate e di un sospetto scricchiolio proveniente dai muri, egli ha avuto
appena il tempo di evacuare IM 3 e IM 4 dal cantiere pochi istanti prima del
crollo. Ma non solo. La documentazione fotografica raccolta dalla polizia comunale
di Lugano, annessa al rapporto del 25 aprile 2008 (DVD allegato ad AI 20),
illustra bene la portata del crollo, che ha interessato il sedime di Via __________
su tutta la sua larghezza, marciapiede compreso. Nella zona in questione era
presente anche PC 1 che ha visto IM 1 uscire di corsa dal cantiere, agitato e
bianco in viso, dicendogli “la casa sta andando giù. Chiudi la strada”. Appena
in tempo per bloccare una donna che stava transitando in quel momento sul
marciapiede (verbale polizia 23 aprile 2008 PC 1, pag. 3, AI 32).
Indiscutibile, pertanto, la situazione di pericolo concreto richiesta dall’art.
229.
CP quale elemento oggettivo del reato.
4.
Altrettanto
pacifico che i fatti si sono svolti nell’ambito della direzione e
dell’esecuzione di una costruzione nel senso dell’art. 229 CP, nozione che si
estende evidentemente, come già detto (sopra, consid. 1c), anche ai lavori di
riattazione e ricostruzione.
La posizione dell’ing. AP 1
5.
Preliminarmente, è da ricordare che in questa sede va esaminato
unicamente il rimprovero rivolto all’ing. AP 1, di avere “omesso di
verificare il rispetto delle indicazioni fornite oralmente agli esecutori
materiali dei lavori di sottomuratura, tanto che il giorno, a seguito di scavi
troppo ampi sotto i muri preesistenti, si verificò un crollo degli stessi”.
E questo, nella sua qualità di ingegnere “appositamente incaricato dei
lavori di sottomuratura”.
Infatti, il primo giudice non aveva ritenuto
sussistere rilevanza penale per l’ulteriore addebito di “aver omesso di
allestire i piani di dettaglio delle opere” di sottomurazione (DA 456/2013
del 6 novembre 2013).
In difetto di impugnazione, tale – parziale –
proscioglimento costituisce res iudicata.
6.
Il committente PC 1 dà il
seguente quadro del mandato affidato all’ing. AP 1:
“ All’ing. AP 1 io non avevo affidato
la direzione lavori generale del cantiere; a lui era stata affidata la
responsabilità dell’intera struttura dell’immobile esistente e in costruzione.
Come ho già detto l’ing. AP 1 doveva intervenire ed è sempre intervenuto ogni
qualvolta ve ne era stata la necessità. La DITTA 1 sapeva che l’ingegnere
strutturista era l’ing. AP 1 e sapeva di poterlo contattare in ogni momento per
qualsiasi problema di ordine strutturale.
(…)
Preciso inoltre
che la ditta di costruzioni aveva a disposizione il capitolato d’appalto ed i
disegni dove era stato indicato dettagliatamente come eseguire i vari lavori.”
(verbale MP PC 1
18.
novembre 2008, pag. 3-4, AI 66)
Le dichiarazioni di PC 1 potrebbero apparire contraddittorie: egli
afferma di non aver affidato la direzione lavori all’ing. AP 1, e al contempo
che a quest’ultimo incombeva la responsabilità dell’intera struttura
dell’immobile esistente e in costruzione. La contraddizione è però solo
apparente, giacché PC 1 chiarisce, poi, che l’ingegnere era chiamato a
intervenire quando vi era necessità, per qualsiasi problema di ordine
strutturale. Ora, siffatte incombenze non si identificano con quelle della
direzione dei lavori, ove è richiesta una presenza di ben altra intensità sui
cantieri e soprattutto non limitata a interventi su chiamata e solo ove
necessario.
D’altra parte, che all’ing. AP 1 non incombesse la direzione dei
lavori emerge in toni cristallini dalle dichiarazioni degli altri protagonisti.
Ad __________, amministratore unico della DITTA 1, era parso di
capire, e gli era pure stato riferito da IM 2, che di fatto era lo stesso
committente PC 1 ad occuparsi “nei fatti un po’ di direzione lavori”:
“ Era lui che teneva banco nel senso
che era uno di quei committenti attivi che mettono il naso in tutte le
questioni collegate ad un cantiere. Per quanto a mia conoscenza tramite IM 2
era capitato che PC 1 desse delle disposizioni. In ogni caso era PC 1 che
manteneva i contatti con la nostra ditta. Voglio precisare che comunque, a mia
conoscenza, PC 1 non si è occupato degli aspetti statici della ristrutturazione
avendo a tale scopo incaricato l’ing. AP 1. Alla DITTA 1 era ben chiaro che per
tutte le questioni statiche legate alla ristrutturazione dovevamo far capo all’ing.
AP 1, cosa che abbiamo sempre fatto quando ve ne era la necessità.
(…)
Rispondo che da
quanto a mia conoscenza tramite il signor IM 2, l’ing. AP 1 non si recava
regolarmente sul cantiere. Egli era comunque sempre disponibile telefonicamente
e se vi era bisogno di lui lo si poteva tranquillamente chiamare sul cellulare.”
(verbale MP __________,
10.
novembre 2008, pag. 4-5, AI 62)
IM 1, Capo cantiere, ha dichiarato che l’ing. AP 1 non si
presentava sul cantiere a scadenze precise ma era sempre reperibile sul
cellulare. Egli stesso lo aveva chiamato allorquando, a causa della
composizione del terreno, si era reso necessario abbassare la quota prevista
dai piani, come pure alcune altre volte per chiarimenti sui disegni del ferro e
delle liste del ferro. Soggiunge che pur non essendo sempre presente sul
cantiere, l’ing. AP 1 era sempre informato dell’avanzamento dei lavori ed era
sempre disponibile quando lo si chiamava sul cellulare (verbale MP IM 1 19
maggio 2008, pag. 4-5, AI 31). Infine, nel suo ultimo verbale egli dichiara che
la direzione dei lavori incombeva all’ing. __________ “perché così ci era
stato presentato dal signor PC 1”. __________ figurava altresì come
direzione lavori nella lista delle persone di contatto che gli aveva dato PC 1.
Quanto alla posizione dell’ing. AP 1 nell’ambito dei lavori di sottomurazione,
rispondendo alle domande del legale di PC 1, IM 1 ha precisato quanto segue:
“ … rispondo che sarebbe utile avere
dei piani esecutivi dettagliati per la sottomurazione. In questo caso avevo
comunque regolari contatti con l’ing. AP 1 a cui mi rivolgevo ogni volta che si
presentava un problema e che dava poi le indicazioni del caso. Durante le
riunioni che avevamo, anche per le sottomurazioni si decidevano le tappe de
lavori. Concretamente una volta pronto il buco della sottomurazione, come
d’accordo, io lo chiamavo e lui veniva a verificare la situazione e poi mi dava
l’ok per procedere con la posa della gabbia metallica e quindi poi la gettata
del cemento (…)
… probabilmente
ad inizio cantiere con IM 2 si era constatata la particolarità del cantiere e
quindi io gli avevo indicato il fatto che era meglio avere dei piani esecutivi
scritti dettagliati per la sottomurazione. Io credo che lui abbia poi chiesto a
AP 1. Piani scritti non sono mai arrivati. Io avevo solo la lista dei ferri. Ad
ogni modo come già detto la presenza di AP 1 costante a seguire questi lavori
rendeva in pratica superflui questi piani perché mi dava sempre le indicazioni
a voce.”
(verbale MP IM 1
27.
ottobre 2010, pag. 2-3, AI 166)
IM 2, dopo aver precisato che, nei fatti la “DL generale”
era svolta da PC 1 e da __________ (verbale MP IM 2 10 novembre 2008, pag. 1,
AI 63), nel suo ultimo verbale ha escluso che la direzione dei lavori fosse
affidata alla DITTA 1, ribadendo, dapprima, che “per mio conto la DL la
facevano PC 1 e __________” , per poi concludere che “nel caso in esame
era per me pacifico che poi concretamente era l’ing. __________ ad aver assunto
la DL” (verbale MP 27 ottobre 2010, pag. 2, AI 165).
L’ing. __________, di contro, così si esprime sul suo ruolo:
“ Confermo in particolare che io non
avevo assunto la direzione del cantiere di Via __________ a Lugano. Il mio
contributo doveva essere quello di coordinare il programma dei lavori
principalmente con gli artigiani; in buona sostanza io dovevo occuparmi di
coordinare i lavori di finitura. Sul cantiere non avevo nessun potere
direzionale.
(…)
Preciso ancora
una volta che non è mai entrato in considerazione che io svolgessi la direzione
del cantiere. Al momento del crollo delle facciate io non avevo praticamente
dovuto svolgere nessun lavoro di coordinamento poiché si trovava ancora nella
fase della demolizione, ci si trovava ancora nella fase strutturale.
Da quanto mi
aveva detto PC 1 la DL generale era stata affidata per contratto alla DITTA 1,
che era la ditta appaltatrice dei lavori di capomastro.
(…)
Rispondo dicendo
che in quella fase dei lavori era il tecnico della DITTA 1 che si occupava
della direzione lavori di sua competenza. Come ho già detto ci si trovava nella
fase di demolizione e strutturale di competenza dell’ingegnere e della ditta
esecutrice dei lavori, quindi la DITTA 1.”
(verbale MP 12
novembre 2008, __________, pag. 2-3, AI 64)
7.
Queste,
infine, le dichiarazioni dell’interessato ing. AP 1 circa i suoi compiti:
“ Voglio subito precisare che a me non
era stata affidata la Direzione lavori del cantiere. Io ero stato contattato
nel corso del 2007 dall’ing. PC 1 che mi aveva chiesto di occuparmi della
statica della riattazione di una casa in Via __________. PC 1 mi aveva chiesto
di fornirgli i piani di ingegneria necessari per realizzare l’opera.”
(verbale MP 12
novembre 2008 AP 1, pag. 1, AI 65)
Che egli desse disposizioni su come procedere e di sicurezza sul
cantiere, sia in base all’evoluzione dei lavori e ai cambiamenti dei piani
intervenuti, sia in base a problematiche che si presentavano man mano, è fatto
rimasto del tutto incontroverso.
Sentito a caldo dalla polizia poche ore dopo il crollo, l’ing. AP
1.
ha dichiarato di essere stato incaricato da PC 1 di fornirgli i piani di
ingegneria civile relativi alla riattazione dello stabile di Via __________,
accordandosi amichevolmente sulle prestazioni, che consistevano nel fornire i
piani esecutivi all’impresa con le liste del ferro ed intervenire secondo
necessità. Quanto ai lavori di sottomurazione, egli ha spiegato di non aver
presentato un piano di dettaglio delle tappe, sostituendolo con istruzioni
verbali (va ricordato che l’accusa, in linea con i periti, vi aveva ravvisato
un’omissione in urto con le regole dell’arte edilizia nel senso dell’art. 229
CP, imputazione poi respinta dal presidente della Pretura penale, cfr. sopra,
consid. 2).
Le istruzioni, impartite a IM 2 e a IM 1, erano quelle di eseguire
tappe di sottomurazione di 1 m, al massimo di 1,30 m ciascuna. Sui controlli,
l’ing. AP 1 ha dichiarato di aver verificato sul posto l’esecuzione delle “prime
tappe” e di essere stato sul cantiere l’ultima volta il 27 marzo 2007, ma
di avere contattato telefonicamente in tre occasioni IM 2 per avere notizie
delle sottomurazioni e per sapere quando avrebbe dovuto consegnare i prossimi
piani per il proseguo della costruzione (verbale di polizia 24 aprile 2008 AP 1,
pag. 2-3, AI 32).
In relazione all’esecuzione delle tappe di sottomurazione, l’ing. AP
1.
nel suo secondo interrogatorio davanti al procuratore pubblico ha confermato
sostanzialmente le sue precedenti dichiarazioni, con qualche sfumatura:
“ Per i lavori di sottomuratura ho
allestito i piani esecutivi che riguardavano in particolare le armature e le
quote di scavo. Concretamente poi si è discusso con il responsabile del
cantiere IM 1.
ADR che le tappe
sono state discusse verbalmente. L’impresa mi ha chiamato alla fine dei lavori
della prima tappa, constatando che i lavori erano stati eseguiti correttamente
ho detto che si poteva proseguire così.
(…)
Voglio anche
precisare che io sono stato sul cantiere l’ultima volta alla fine del mese di
marzo 2008. Avevo comunque già visto la prima tappa di sottomuratura, da allora
non sono più stato chiamato.
A domanda
dell’avv. __________ rispondo che ho seguito i lavori su chiamata. Ricordo che
ero stato chiamato ad esempio per valutare l’abbattimento di un muro
pericolante opposto alla strada, problema discusso anche con il Comune per una
questione di distanze dal confine. In totale sarò stato presente 5/6 volte sul
cantiere.
ADR che per i
compiti che mi erano stati affidati da PC 1 questa presenza era sufficiente.
Con lui avevo pattuito un onorario forfetario di circa 10'000.– frs. Per il
controllo periodico del cantiere con riferimento alla posa del ferro e
ovviamente anche per la sicurezza sul cantiere per cui ho dato anche specifici
ordini. Comunque quando mi chiamavano io andavo.”
(verbale MP 16
novembre 2010, AP 1, pag. 2, AI 172)
8.
Da
quanto precede può dirsi assodato che non vi è identità di vedute sulla
questione dell’esistenza di una effettiva direzione dei lavori, rispettivamente
di chi ne fosse titolare. La confusione è enorme, ognuno dei potenziali
interessati tende a smarcarsi, addossando ad altri l’imbarazzante ruolo.
Sicché, sulla base del materiale probatorio non è appurabile a chi, di fatto,
incombesse la direzione dei lavori. In realtà, nemmeno è dato a conoscere se
una direzione lavori esistesse davvero nella sua accezione tradizionale che,
usando la definizione di un ingegnere, può essere così riassunta:
“ Il direttore dei lavori rappresenta
il committente nei confronti dell’impresario. Oltre ai problemi organizzativi
deve esaminare la qualità dei materiali, verificare i metodi esecutivi e far
rispettare le regole dell’arte del costruire e quindi delle misure di
sicurezza. In certi casi può interrompere i lavori se lo ritiene necessario per
la sicurezza degli operai e delle cose”
(R. __________,
Le perizie giudiziarie, in CFPG quaderno 39, Collana rossa, pag. 79).
Per contro, è pacifico e incontroverso che tra il committente PC 1
e l’ing. AP 1 non venne stipulato un contratto scritto (tantomeno un contratto
SIA basato sul formulario n. 1003 e relativa appendice), ma soltanto un accordo
verbale.
Oltre all’allestimento dei piani esecutivi e del capitolato
d’appalto, vi era un’ulteriore incombenza, indicata dallo stesso interessato
(vedi sopra) e dal committente PC 1:
“ Il nostro accordo prevedeva che egli
si sarebbe dovuto occupare di tutte le questioni legate alla struttura
dell’immobile e di intervenire ogni qualvolta fosse stato necessario.”
(verbale MP PC 1
18.
novembre 2008, pag. 3, AI 66)
E tale modalità era chiara per tutte le persone che operavano sul
cantiere, tra cui IM 2:
“ Rispondo dicendo che l’ing. AP 1 non
veniva regolarmente sul cantiere egli comunque era al corrente su quello che
succedeva nel cantiere. Questo per il fatto che sia io che il capo muratore lo
interpellavamo ogni volta che vi era bisogno della sua consulenza. Quando lo
chiamavamo egli veniva sempre sul cantiere.”
(verbale MP 10
novembre 2008 IM 2, pag. 3, AI 63).
9.
Le
misure delle tappe di sottomurazione figurano anzitutto nel capitolato
d’appalto allestito dall’ing. AP 1: “larghezza ca. 50-80 cm sotto muro e larghezza
ca. 50 cm. per alloggio parte sporgente dal muro” (AI 66, allegato C).
Per i periti giudiziari, tale “dicitura non è chiara e di
difficile interpretazione”, fermo restando che la prassi edilizia per
questo genere di lavori prevede una larghezza massima della tappa di
misurazione di 1/1.25 m (perizia AI 86, pag. 12 e 14).
Al primo dibattimento l’ing. AP 1 ha spiegato che la “larghezza
ca. 50-80 cm sotto muro” è una misura standard, alla quale egli ha ritenuto
di poter derogare nel caso concreto, consentendo una larghezza di 1.20 m, “avendo
visto la consistenza del materiale” (verbale primo dib. AP 1, pag. 1).
Il perito di parte ing. __________ conforta questa visione,
affermando che per questo tipo di cantiere una larghezza della tappa di
sottomurazione di 1/1.20 m era da ritenersi corretta (verbale primo dib. __________,
pag. 2).
Agli atti vi è, inoltre, la testimonianza dell’arch. __________,
dipendente della __________, impresa di costruzioni che aveva inoltrato un’offerta
in concorrenza con quella della DITTA 1. Egli ha dichiarato che, sulla base
della sua esperienza di architetto, queste tappe vanno da 1 m a 2 m, a
dipendenza della situazione anche meno (verbale MP 22 febbraio 2011 __________,
pag. 2, AI 190).
10.
L’ing. AP 1 ha
dichiarato, in un primo tempo, di aver “personalmente controllato
l’esecuzione dei [recte: di] due/tre tappe iniziali da parte
dell’impresa” constatando che:
“ la tappa era stata eseguita con le
misure da me indicate in 1-1,3 m e che i ferri erano stati posati correttamente.
(…)
Constatato che
queste tappe erano state eseguite correttamente io ho detto al capocantiere di
continuare così anche per quelle successive.”
(verbale MP 12
novembre 2008 AP 1, pag. 2, AI 65)
Egli si è corretto in seguito, nel suo terzo verbale, affermando
di essere stato chiamato dall’impresa per verificare la prima tappa di
sottomurazione. Accertato che i lavori erano stati eseguiti a regola d’arte,
egli aveva poi dato l’indicazione di proseguire allo stesso modo con le tappe
successive.
E che l’ing. AP 1 abbia verificato unicamente la prima tappa di
sottomurazione è fuori dubbio, dato che prima del crollo delle facciate erano
state completate due tappe: la prima, attorno al 23 marzo 2008 (quella da lui
verificata), la seconda, il 15 aprile 2008 (perizia AI 86, pag. 6). Assente dal
cantiere da fine marzo al 24 aprile 2008 egli non poteva di tutta evidenza aver
verificato la corretta esecuzione della seconda tappa di sottomurazione, anche
perché nessuno dell’impresa l’aveva convocato in cantiere per il controllo
(verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 2, AI 172).
Tali circostanze sono state confermate dall’imputato anche al
dibattimento d’appello (verbale dib. d’appello, pag. 3).
11.
La larghezza di
1.
/1.20 m del fronte di scavo per ogni singola tappa di sottomurazione, così
indicata dall’ing. AP 1 agli addetti al cantiere, trova conferma nelle
dichiarazioni di IM 1:
“ La larghezza di 1.20 metri mi era
stata indicata dall’ing. AP 1.”
(verbale 1° dib. IM
1, pag. 1)
Analogamente, IM 2 conferma che, come per la prima, anche per la
terza tappa valevano le indicazioni ricevute dall’ing. AP 1, “ossia di non
superare la larghezza di 1.20” (verbale MP 10 novembre 2008, IM 2, pag. 5,
AI 63), poi corretta in 1/1.30 m (verbale MP 27 ottobre 2010, IM 2, pag. 2, AI
165).
12.
Il presidente della
pretura penale ha dapprima assodato, sulla scorta dei referti peritali, che la
causa del crollo è da ascrivere allo scavo troppo largo eseguito in occasione
della terza tappa di sottomurazione (sentenza impugnata, consid. da 7, pag. 11
a 7.5, pag. 17). Nel seguito, egli ha scagionato l’ing. AP 1 dall’imputazione
di mancato allestimento dei piani dettagliati sull’esecuzione delle opere (da
intendersi come piani di dettaglio sulla successione e sulle misure delle tappe
di sottomurazione), giacché ritenuti superflui per l’entità dei lavori di quel
tipo di cantiere e comunque adeguatamente suppliti dalle indicazioni verbali
dell’ingegnere (sentenza impugnata, consid. da 10, pag. 18 a 10.1.3, pag. 21).
Egli ha, quindi, proceduto all’esame della rilevanza penale della rimanente
imputazione, quella di aver omesso di verificare il rispetto delle indicazioni
fornite oralmente agli esecutori materiali dell’opera (sentenza impugnata,
consid. da 10.2, pag. 21 a 10.3, pag. 24).
A titolo di premessa il primo giudice ha rilevato:
“ che all’ingegnere strutturista non
incombe unicamente il compito di fornire le indicazioni necessarie e i piani
esecutivi con i dettagli della costruzione, bensì anche quello di sorvegliare
l’esecuzione dei lavori che sono suscettibili di influire sulla staticità della
struttura e di conseguenza di intervenire laddove necessario a causa di
un’esecuzione difettosa o che sia fonte di pericolo.”
(sentenza
impugnata, consid. 10.2, pag. 21)
Evidenziando che i controlli sul cantiere da parte dell’imputato
avvenivano “solo se puntualmente interpellato”, egli muove quindi il
rimprovero all’ing. AP 1 di “non aver controllato la seconda tappa di
sottomurazione” e, di conseguenza, di non aver verificato il rispetto delle
misure da lui indicate, per soggiungere che:
“ In sostanza, ripercorrendo le varie
dichiarazioni agli atti risulta evidente che dopo aver consegnato i piani
esecutivi del ferro l’ingegnere non si è più occupato della questione della
staticità dell’immobile, limitandosi a rimanere a disposizione della ditta in
ogni momento.”
(sentenza
impugnata, consid. 10.2.4, pag. 23)
Concludendone che:
“ A non averne dubbio, nel caso
specifico l’attività sporadica di controllo (“su chiamata”) posta in essere
dall’imputato non era sufficiente per rispettare l’obbligo che gli incombeva,
di modo che egli deve essere ritenuto autore colpevole di violazione, per
negligenza, delle regole dell’arte edilizia.”
(sentenza
impugnata, consid. 10.3, pag. 24).
13.
In
appello, l’accusa ha ribadito le sue posizioni. Lo stesso ha fatto l’accusatore
privato PC 1, mentre che l’appellante, e per esso la difesa, ha contestato
questo modo di vedere. Ricordando che il reato dell’art. 229 CP è un “Sonderdelikt”,
che può essere commesso solo da quelle persone nella cui sfera di
responsabilità ricade l’osservanza delle regole dell’arte edilizia (sopra,
consid. 1b), anche il difensore ha evidenziato l’assenza di ogni documento
contrattuale atto a definire le precise incombenze del suo assistito. Un ruolo non
desumibile dall’approssimativa organizzazione del cantiere.
A mente del difensore, PC 1 era committente attivo e preparato che
seguiva costantemente il cantiere e che, siccome in grado di prendere lui
determinate responsabilità, aveva tralasciato l’assegnazione di precisi compiti
alle varie persone che si occupavano della costruzione. Sicché, non è dato a
conoscere chi doveva occuparsi della direzione effettiva dei lavori.
Impossibile stabilire se dovesse trattarsi dell’arch. __________, dell’ing. __________,
della DITTA 1, di IM 2, dell’ing. AP 1, oppure del committente medesimo, dato
che con l’ing. AP 1 non aveva stipulato alcun contratto scritto, limitandosi a
richiedergli l’esecuzione dei piani esecutivi e del capitolato (la difesa non
ha accennato alla presenza su chiamata in cantiere). Quasi a voler dire che al
resto avrebbe pensato lui.
14.
L’art. 2.3 del
Regolamento per le prestazioni e gli onorari degli ingegneri civili SIA 103,
edizione 2013 (in seguito SIA 103), tratta dei compiti dell’ingegnere quale “direttore
generale del progetto”, disponendo che:
1.
L’ingegnere
incaricato di un’opera intera o di uno studio ne assume la
direzione
generale.
2.
Quale
direttore generale egli progetta l’opera e dirige tutti gli esperti
coinvolti
nella progettazione e nell’esecuzione.
3.
In
qualità di responsabile di una parte di un progetto egli si assume
prestazioni
della direzione generale per le parti dell’opera altamente
specialistiche.
4.
Di
regola egli assume pure la funzione di ingegnere specialista.
L’art. 2.4 SIA 103 tratta invece dei compiti dell’ingegnere, quale
“specialista e consulente”:
“ In qualità di specialista
l’ingegnere si fa carico dell’elaborazione di parti dell’opera (quali ad
esempio le strutture portanti). Nel caso di compiti speciali è inoltre
possibile ricorrere all’ingegnere in qualità di consulente.”
15.
In concreto, le
prestazioni dell’ing. AP 1 rientravano chiaramente nel novero di quelle
specialistiche di cui parla l’art. 2.4 SIA 103, ciò che di per sé esclude che all’imputato
incombesse la direzione generale dell’opera (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n.
34.
ad art. 229 CP).
a) Come già rilevato,
oltre all’allestimento dei piani della struttura portante e del capitolato
d’appalto, così come all’esecuzione dei calcoli statici, in base all’accordo
verbale concluso con il committente all’ing. AP 1 incombeva anche il compito di
verificare l’andamento dei lavori di sua competenza, ma solo su chiamata e in
caso vi fossero problemi.
Così è stato, ad esempio, quando si era trattato di cambiare i
piani, a dipendenza della modifica delle dimensioni del vano scale (verbale MP
12.
novembre 2008 AP 1, pag. 2, AI 65), oppure quando si trattava di dare inizio
alle tappe di sottomurazione, e ancora allorquando si decise, in accordo con
l’Ufficio tecnico comunale di demolire pressoché interamente la facciata che
dava sulla particella n. 1514 (proprietà __________) poiché priva di angoli di
legatura e quindi priva di sufficienti garanzie di stabillità. In
quell’occasione, tra l’altro, l’ing. AP 1 aveva avuto modo di avvedersi che,
contrariamente alle indicazioni del capitolato d’appalto (punto 4, pag. 3, AI
66.
allegato C, che prevedeva la sostituzione a tappe delle due solette,
dall’alto verso il basso), l’impresa aveva provveduto alla demolizione delle
solette. Egli aveva quindi dato l’indicazione di realizzare misure di
consolidamento delle facciate, quali la sbadacchiatura delle finestre e la posa
di contrafforti negli angoli della facciata che dava su Via __________. Tra
queste indicazioni vi era anche quella di non demolire il corpo scale,
anch’essa disattesa dall’impresa (verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 6, AI
172).
b) Quanto alle prime due
tappe di sottomurazione, l’ing. AP 1 ha dichiarato di aver dato al “responsabile
del cantiere” IM 1 l’indicazione di procedere a tappe di circa 1 metro di
larghezza in settori non contigui. Terminati i lavori della prima tappa,
l’impresa lo aveva convocato in cantiere, dove egli aveva constatato la
corretta esecuzione della sottomurazione e che pertanto “si poteva
proseguire così” (verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 1-2, AI 172),
precisando poi:
“ che dopo la prima tappa di
sottomurazione non sono più stato chiamato. Il mandato di controllo periodico
non prevede la presenza costante sul cantiere soprattutto quando il cantiere
stesso avanza a rilento”.
(verbale MP 16 novembre
2010.
AP 1, pag. 3, AI 172)
L’accusa ed il primo giudice, vi ravvedono una negligente
omissione caratterizzante gli elementi costitutivi del reato di violazione delle
regole dell’arte edilizia.
c) In materia civile il
Tribunale d’appello ha già avuto modo di stabilire che l’ingegnere, a cui non è
affidata la direzione generale dei lavori, non è tenuto a controllare e
verificare ogni singola prestazione dell’impresa. Lavori semplici non
necessitano di sorveglianza. Quando sono eseguiti lavori importanti egli deve
invece prestarvi particolare attenzione, sorvegliando le fasi più importanti
dell’opera e, dopo la loro esecuzione, sincerandosi che siano state eseguite correttamente
(sentenza II CCA 12.2004.95 del 3 agosto 2005, consid. 7). In quel caso la
situazione si presentava un po’ diversa da quella in esame, nella misura in cui i
committenti avevano espressamente incaricato uno studio d’ingegneria delle
opere di cemento armato e della direzione dei lavori delle stesse.
Qui, come visto, il committente PC
1.
e l’ing. AP 1 avevano pattuito che le prestazioni dell’ingegnere si
estendessero anche alla verifica dei lavori più importanti legati alle opere
d’ingegneria, ciò rientrava nelle sue incombenze già solo per effetto della
norma SIA appena citata. Tuttavia, l’accordo verbale, che poi era assurto a
regola di cantiere con il coinvolgimento e la consapevolezza del tecnico
dell’impresa IM 2 e del capo cantiere IM 1, prevedeva che il suo intervento,
avvenisse su chiamata, in base all’avanzamento delle opere e all’insorgere di
questioni tecniche che esigevano la presenza dell’ingegnere.
Ciò che poi effettivamente è
avvenuto, sia con la sua presenza alle riunioni di cantiere che lo concernevano
(5/6 a sua memoria), sia con il controllo della prima tappa di sottomurazione,
sia infine disponendo le necessarie misure di sicurezza, come ad esempio al
momento, già ricordato, in cui, avvedutosi che, a sua insaputa e contrariamente
alle sue indicazioni, l’impresa aveva demolito le due solette ed il vecchio
corpo scale, aveva disposto misure di sicurezza e di stabilizzazione delle
facciate, quali l’abbassamento dei muri, la demolizione di una facciata
pericolante, la posa di contrafforti, controventature, puntellazioni, ecc.
(verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 3-4, AI 172).
È incontroverso, poi, che i suoi
interventi in cantiere e le sue indicazioni all’impresa, sono sempre avvenuti,
puntualmente, su chiamata, facendo prova di grande disponibilità.
Con particolare riferimento alle
opere di sottomurazione, sono emblematiche le dichiarazioni di IM 1:
“ … avevo regolari
contatti con l’ing. AP 1 a cui mi rivolgevo ogni volta che si presentava un
problema e che dava le indicazioni del caso. Durante le riunioni che avevamo,
anche per le sottomurazioni si decidevano le tappe dei lavori. Concretamente
una volta pronto il buco della sottomurazione, come d’accordo, lo chiamavo e
lui veniva a verificare e mi dava l’ok per procedere con la posa della gabbia
metallica e quindi poi con la gettata del cemento.”
(cfr.
verbale MP 27 ottobre 2010 IM 1, pag. 2 AI 166)
Si è visto poi che siffatto modo di
procedere è avvenuto solo in occasione della prima tappa di sottomurazione.
Tuttavia, le parole di IM 1, attestano che l’ing. AP 1 era sempre presente e
disponibile, ma soprattutto confermano che vigeva in cantiere la modalità dei
controlli dell’ingegnere su chiamata, in occasione dei lavori che richiedevano
la sua presenza.
d) Verificata
la corretta esecuzione della prima tappa di sottomurazione, l’ingegnere ha dato
disposizione di procedere in ugual modo per quelle successive (verbale dib.
d’appello, pag. 3). Quanto alla seconda tappa di
sottomurazione, egli ha così riferito al dibattimento:
“ Confermo altresì di
non aver svolto tale verifica per la seconda tappa perché non mi hanno chiamato
e io mi presentavo sul cantiere solo su chiamata. Questa tappa io l’ho vista
per la prima volta in fotografia. Io l’ho ritenuta corretta. Si vedeva dalle
fotografie e in particolare dalla base dell’imbuto.”
(verbale
dib. d’appello, pag. 3)
e) Alla
luce di quanto precede, nel comportamento dell’ing. AP 1 questa Corte non
ravvede negligenze e omissioni tali da comportare una violazione delle regole
dell’arte edilizia ai sensi dell’art. 229 CP. Invero, nemmeno è ipotizzabile
una qualsivoglia violazione dei doveri contrattuali nei confronti del
committente PC 1.
L’onorario pattuito di complessivi
fr. 10'000.–, raffrontato al complesso di tutte le prestazioni che incombevano
all’ing. AP 1, esclude già di per sé la presenza in cantiere dell’ingegnere in
occasione di ognuna delle tappe di sottomurazione. Nell’ambito di un mandato di
ingegnere specialista, infatti, le necessarie verifiche sui cantieri sono
computate in ragione del 7% delle prestazioni complessive (art. 7.11 SIA 103,
pag. 58). Si ha così che una sottomurazione come quella in questione di circa
30.
m (misurabili sulla planimetria a pag. 19 della perizia giudiziaria), con
tappe di 1.20 m ognuna, implica l’esecuzione di 25 tappe di sottomurazione. Per
la verifica dell’esecuzione corretta, compreso il controllo del ferro, di
ognuna di queste tappe, l’onorario dell’ingegnere ammonterebbe in tal modo a
fr. 28.–/ora (10000 x 7% :25), onorario fuori da ogni parametro di sostenibilità
per l’ingegnere, se si pensa che tale importo andrebbe comunque ulteriormente
diminuito, in ragione delle verifiche di cantiere non dovute alle
sottomurazioni ma ad altre cause.
L’ing. AP 1 dev’essere perciò
prosciolto.
A tale conclusione soccorrono,
inoltre, gli argomenti trattati più avanti (infra, consid. 20), in relazione al
comportamento contestato agli altri imputati.
Principio accusatorio e imputazioni
16.
Secondo
l'art. 9 CPP, che concretizza il principio accusatorio, un reato può essere
sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita,
il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona
dinanzi al giudice competente. L’atto d’accusa determina quindi l’oggetto del
procedimento giudiziario (funzione delimitativa) implicando che l'imputato
sappia con la necessaria precisione, quali fatti gli sono rimproverati e a
quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente
far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19
consid. 2a pag. 21). Il giudice può scostarsi dalla qualificazione giuridica
data ai fatti indicati nell’atto d’accusa (art. 350 cpv. 1 CPP), purché ne
informi le parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi (art. 344
CPP). Tuttavia, in forza del principio dell’immutabilità dell’atto d’accusa,
egli non può scostarsi da questi fatti.
Il principio accusatorio è espressione del diritto di essere
sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Può inoltre essere dedotto dall'art.
32.
cpv. 2 Cost (diritto di essere informato il più presto possibile e
compiutamente sulle imputazioni contestate all'accusato) e dall'art. 6 n. 3
lett. a CEDU (diritto di essere informato della natura e dei motivi
dell'accusa), che non hanno tuttavia portata distinta.
In caso di opposizione, il decreto d'accusa è considerato come
atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). Secondo l'art. 353 cpv. 1 lett. c CPP, il
decreto d'accusa deve indicare i fatti contestati all'imputato. La descrizione
dei fatti deve adempiere le esigenze di un atto d'accusa, deve dunque essere
concisa, ma precisa (STF 6B_92/2014 del 31 marzo 2015, consid. 4.2; DTF 140 IV
188.
consid. 1.4 pag. 190). Giusta l'art. 325 cpv. 1 CPP, l'atto d'accusa indica
in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato,
specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (lett.
f), nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute,
con indicazione delle disposizioni di legge applicabili (lett. g) (STF
6B_91/2014 del 31 marzo 2015,6B_779/2014 dell’11 dicembre 2014, consid 1.1;
6B_127/2014 del 23 settembre 2014, consid. 6.2; sentenza CARP 17.2015.72 del 26
ottobre 2015, consid. 2).
17.
In
concreto, le imputazioni contenute nei cinque decreti d’accusa si differenziano
per le azioni e/o omissioni addebitate ai singoli appellanti: per l’ing. AP 1,
l’aver “omesso (…) di verificare il rispetto delle indicazioni fornite
oralmente agli esecutori materiali dei lavori di sottomuratura”; per IM 1,
l’aver “fatto eseguire lavori che hanno messo in pericolo la stabilità
dell’opera, rispettivamente omesso di verificare la corretta esecuzione delle
opere di sottomuratura da parte degli operai della ditta”; per IM 2, l’aver
“omesso di verificare la corretta esecuzione delle opere di sottomuratura da
parte degli operai della ditta”; per IM 3 e IM 4, l’aver “eseguito scavi
troppo ampi”.
Siffatte azioni e/o omissioni, individualizzate,
conducono tuttavia a un risultato comune, quanto unico, che l’accusa addebita –
indistintamente – a tutti gli imputati: la realizzazione di “scavi troppo
ampi sotto i muri [pre]esistenti”, all’origine del crollo delle facciate e
quindi della messa in pericolo della vita o dell’integrità di persone (in
concreto gli operai attivi sul cantiere), condizione oggettiva di applicazione
dell’art. 229 CP.
18.
Come
rilevato più sopra (consid. 2a-e), per “scavi troppo ampi sotto i muri
[pre]esistsenti” deve intendersi la larghezza eccessiva del fronte di scavo
della terza tappa di sottomurazione.
Va tenuto presente che, oltre a questa, i periti
hanno ravvisato altre e diverse cause (o concause) del crollo: solo per fare un
esempio, l’avvenuta demolizione delle solette, con effetto destabilizzante
sulle facciate, senza adottare le misure di sicurezza previste dal capitolato
d’appalto, (perizia, AI 86, pag. 13-14), oltre alle altre cause già ricordate
più sopra (lett. I).
Poiché non contemplate nelle singole imputazioni, da
tali concause, così come dalle responsabilità ad esse riconducibili, si dovrà perciò
fare astrazione nel presente giudizio, pena la violazione del principio
accusatorio (art. 9 cpv. 1 CPP).
La
Corte si è chiesta se l’omessa indicazione, nei decreti d’accusa, delle menzionate
altre cause o concause del crollo, non imponesse il rinvio degli atti al procuratore
pubblico per le necessarie completazioni. Dopo ampia riflessione, ha però
ritenuto giudizioso rinunciarvi. E questo, dato il lungo tempo trascorso dai
fatti (quasi otto anni), specie pensando che la decisione impugnata è stata
pronunciata a meno di sei mesi dall’intervento della prescrizione. Ma anche, perché
il riesame e la riformulazione delle cause del crollo e delle correlate
responsabilità avrebbe posto il procuratore pubblico a confronto con gli effetti
di cosa giudicata del decreto d’abbandono dell’11 aprile 2012, privandolo della
facoltà di vagliare ulteriormente possibili responsabilità di chi ne è stato
beneficiato.
La terza tappa di sottomurazione
19.
Si è detto
molto, agli atti e nel corso dei dibattimenti, delle misure riferite al
fronte di scavo della terza tappa di sottomurazione. Per i dettagli si può
rinviare a quanto già ricordato più sopra (consid. 9, 10, 11), mentre che ai
fini del presente giudizio la questione fondamentale permane quella, a sapere
se le misure del fronte effettivamente scavato prima del crollo rientrino nelle
tolleranze previste dalle regole dell’arte edilizia, oppure le oltrepassino,
comportandone la violazione. Trattasi, in effetti e come visto, e come rettamente
evidenziato dal difensore avv. DI 2, dell’unico rimprovero mosso ad ogni
appellante, e da cui dipende l’esito del presente giudizio.
a) Secondo
i periti, “determinante per il crollo è il fatto che la tappa di
sottomurazione era troppo larga (2.00 m invece di un massimo di 1,00/1,25 m
secondo quanto previsto dalla prassi edilizia per tale genere di lavori)”
(perizia AI 86, pag. 12,).
Sentito dal magistrato inquirente, il perito ing. __________
ha, poi, definito “tecnicamente corretta” l’indicazione data dall’ing. AP
1.
al capocantiere di non superare la larghezza di 1.3 m (verbale MP 19 maggio
2010.
ing. __________, pag. 4, AI 137). Come già visto, anche per il perito di
parte ing. __________, per questo tipo di cantiere, una larghezza della tappa
di sottomurazione di 1/1.20 m era da ritenersi corretta.
b) La
difesa di IM 2, IM 1, IM 3 e IM 4 ha osservato come la misura effettiva dello
scavo – indicata dai periti in 2 m – sia stata contestata all’unisono dai suoi
assistiti e come, in quest’ottica, l’accertamento della reale misura del fronte
di scavo costituiva l’elemento cardine per stabilire se la larghezza effettiva
di scavo avesse ecceduto, in concreto, quella massima ammessa dalle regole
dell’arte. Per la difesa tale accertamento è mancato, mandando deserta la prova
del superamento di 1.25/1.30 m della larghezza della tappa, effettivamente
scavata prima che iniziassero i franamenti laterali e dall’interno dello scavo.
Prova che incombeva all’accusa. A mente della difesa non è assolutamente
accertata l’esecuzione di uno scavo della larghezza di 2 m, tale larghezza
essendo stata misurata dai periti quasi una settimana dopo il crollo. Inoltre
non vi è agli atti alcuna misurazione della larghezza dello scavo alla sua
base. Al proposito – prosegue la difesa – il perito ing. __________ non ha
saputo esprimersi in termini chiari e sufficientemente rassicuranti:
“ Mi si chiede se posso dire che la
larghezza misurata corrisponde alla larghezza scavata dagli operai. Di
principio penso possa corrispondere per quanto riguarda la larghezza alla base
del muro esistente. Posso dire questo perché detta base era in calcestruzzo e
si vedevano i segni degli utensili utilizzati per lo scavo. Non posso invece
dire se questa larghezza era pure data alla base dello scavo. Questo perché vi
era del materiale che la ricopriva.”
(verbale
1° dib. __________, pag. 1)
Insicurezze, al riguardo, pure nelle parole del
perito di parte ing. __________:
“ Mi si chiede se la larghezza
misurata corrisponde all’oggettiva larghezza di scavo, ossia allo scavo fatto
dagli operai. Non ho elementi per rispondere a questa domanda, in particolare
non erano visibili segni evidenti di scavo. È possibile che la larghezza
misurata sia anche la conseguenza di qualche cedimento di terreno lateralmente
al buco.”
(verbale
1° dib. __________, pag. 2)
Ma fondamentalmente, la difesa critica i periti per
non essersi confrontati con le dichiarazioni, concordanti e rese a caldo dai
presenti sui cantieri, che hanno sempre affermato che il fronte scavato aveva
una larghezza effettiva di 1.20/1.30 m, prima che iniziasse a franare
materiale. I periti hanno, poi, sorvolato sulle dichiarazioni degli operai,
secondo cui il fronte si allargava sempre di più a causa dei franamenti ai
lati, ma anche a causa della fuoriuscita di materiale dall’interno che ha
influito sull’allargamento del fronte. L’accusa dapprima, il pretore poi, hanno
omesso completamente di considerare l’unanime versione degli accusati,
contrapposta alle risultanze di una perizia, a ben vedere incompleta, così come
il suo supplemento, prendendo acriticamente per buona solo quest’ultima.
Fondandosi, il primo giudizio, esclusivamente su una prova peritale inidonea a
provare i fatti dell’imputazione, giocoforza è concludere che questi ultimi non
sono stati provati. Da qui la domanda di proscioglimento di IM 2, IM 1, IM 3 e IM
4.
c) Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. La norma è
espressione e corollario del principio della verità materiale (art. 6 CPP) ed
esige che il giudice valuti le prove fondandosi non su regole probatorie
prestabilite (per esempio secondo il numero o la “gerarchia” dei mezzi di
prova), bensì sul convincimento che si è personalmente fatto sul caso in base alle
prove assunte (Messaggio CPP, pag. 1039). Dal sistema del libero apprezzamento
delle prove scaturisce, quindi, l’assenza di una gerarchia dei mezzi di prova
(Bernasconi, CPP Commentario, Zurigo 2010, n. 21 ad art. 10; Schmid,
Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 5 ad art. 10 CPP; Moreillon/
Parein-Reymond, CPP Petit Commentaire, Basilea 2013, n. 11 ad art. 10 CPP).
Dovendo ricorrere all’ausilio di periti per supplire all’assenza di conoscenze
tecniche proprie, atte a constatare e apprezzare un fatto (art. 182 CPP,
Vuille, in: Commentaire romand CPP, Basilea 2011, n. 9 ad art. 182 CPP), il
giudice deve di principio astenersi dal sostituire con la propria opinione le
conoscenze specialistiche del perito senza che sussistano motivi pertinenti.
Detto altrimenti, egli può distanziarsi dal parere espresso dal perito,
soltanto in presenza di importanti dubbi sulla certezza delle sue constatazioni
(Wohlers, in: Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra
2014, n. 33 ad art. 10 CPP; Hofer, in: Basler Kommentar, StPO, 2a ed., Basilea
2014, n. 60 ad art. 10 CPP). In ogni caso, quando il giudice si distanzia dal
parere espresso dal perito, lo deve motivare in modo preciso (Bernasconi, op.
cit., n. 26 ad art. 10 CPP; Schmid, op. cit, n. 9 ad art. 10 CPP).
d) Non
chiarita – quindi non provata – è la larghezza del fronte di scavo della terza
tappa di sottomurazione, al momento in cui il materiale ha preso a franare sui
lati dello scavo e a fuoriuscire dall’interno del medesimo.
Questo dato manca agli atti. Anche perché i periti
hanno negato sin dall’inizio che all’origine del crollo vi fossero “fattori
esterni” (perizia AI 86, pag. 11), come confermato dal perito ing. __________:
“ Confermo la perizia e quindi
confermo che la situazione geologica del terreno non ha avuto influenze sul
crollo.”
(verbale
MP 19 maggio 2010 __________, pag. 2, AI 137).
I periti concludono, dunque, per la sussistenza di tutta
una serie di cause (o concause) del crollo: omesse verifiche, assenza di
sondaggi, carenze nella gestione del cantiere, demolizione delle solette senza
adottare misure di sicurezza, esecuzione della tappa dall’interno della
costruzione, anziché dall’esterno ecc. (sopra, lett. I, perizia AI 86), oltre
alla larghezza eccessiva della terza tappa di sottomurazione (2 m, invece di un
massimo di 1,00/1.25 m), negando che cause esterne, come il franamento di
materiale in fase di scavo, abbiano contribuito al sinistro.
e) Già si
è visto come la sola causa di messa in pericolo (della vita o dell’integrità
delle persone) validamente prospettata agli imputati, quale prodotto della loro
negligenza, consiste, appunto, nell’eccessiva larghezza dello scavo della terza
tappa di sottomurazione (sopra consid. 17 e 18).
La perizia non si esprime sulle dichiarazioni degli
attori in merito alla larghezza della parte da loro scavata e quindi sulla
possibilità che lo scavo eseguito si sia ulteriormente ampliato per effetto dei
franamenti laterali e dalla fuoriuscita di materiale dall’interno del medesimo.
Tutti gli operai affermano, infatti, di essersi
attenuti all’indicazione dell’ing. AP 1 e del capocantiere IM 1 di scavare per
una larghezza massima di 1.20/1.30 m, indicazione confermata dagli stessi ing. AP
1.
e IM 1 e da IM 2 (si vedano in particolare: per Ing. AP 1, AI 65, pag. 2, AI
172, pag. 2, verbale 1° dib., pag. 1; per IM 2, AI 165, pag. 2 e 4; per IM 1,
AI 31, pag. 7, AI 166, pag. 3, verbale 1° dib, pag. 2; per IM 4, AI 166, pag.
3; AI 202, pag. 2, verbale 1° dib., pag. 1, verbale dib. d’appello, pag. 4; per
IM 3, AI 201, pag. 2 e 3, verbale dib. d’appello, pag. 4; per __________, AI
15, pag. 3).
Tali risultanze, evidenziate dalla difesa, vanno
tenute in debita considerazione per la linearità delle dichiarazioni e per la
loro concordanza, peculiarità non avvertite dall’accusa e dal primo giudice.
f) E
nemmeno i periti prendono posizione, a seguito peraltro di precisa richiesta da
parte di IM 1, sull’esigenza di misurare lo scavo alla sua base e non solo alla
base della fondazione esistente:
“ Quando ci siamo trovati sul cantiere
con il perito io ho insistito diverse volte per dirgli che la misurazione da
lui fatta per la larghezza dello scavo non era corretta, che doveva partire
dalla base. Nonostante le mie insistenze lui non ne ha minimamente tenuto conto
in perizia.”
(verbale
MP 27 ottobre 2010 IM 1, pag. 5. AI 166)
Va tenuto presente, al riguardo, che l’ing. AP 1
aveva sostenuto in istruttoria che la misura deve essere fatta alla base della
sottomurazione (verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 5, AI 172), precisando
poi il concetto al dibattimento d’appello:
“ Quando ho dichiarato che la
misurazione dev’essere fatta alla base della misurazione intendo dire che
secondo le regole dell’edilizia si devono prendere due linee verticali
parallele dall’alto verso il basso. Per verificare se lo scavo è stato fatto
regolare si misura in basso”.
(verbale
dib. d’appello, pag. 3)
Questo modo di vedere trova poi conferma anche nelle
parole del perito di parte ing. __________:
“ Mi si chiede se succede che quando
si fa una sottomurazione la base dell’armatura sia meno larga rispetto alla
parte a contatto con la muratura esistente (trapezio). Sì può succedere, anche
se di norma si prevede un’armatura verticale.”
(verbale
1° dib, pag. 2)
Dalla documentazione fotografica annessa alla
perizia emerge chiaramente che, essendo ricoperta di materiale, la base della
sottomurazione non è né visibile né misurabile. La perizia tace in proposito,
mentre che si può osservare dalle fotografie n. 5 e n. 6, scattate il giorno
del crollo (AI 86, pag. 30), che lo scavo è a forma di “V”, restringendosi in
modo importante man mano che si scende verso la base.
Per quanto precede occorre perciò ritenere, in linea
con la difesa, che la perizia non si pronuncia compiutamente sulla larghezza
della terza tappa di sottomurazione, mancando la misura alla base dello scavo.
g) Infine,
nonostante disponessero dei relativi verbali (perizia AI 86, pag. 4), i periti
non hanno voluto confrontarsi con le dichiarazioni degli addetti ai lavori,
rese alla polizia e davanti al Ministero pubblico, tra il giorno del crollo e
il 10 novembre 2008, relative all’insorgenza di franamenti laterali e
dall’interno dello scavo (si vedano in particolare: per IM 2, verbale annesso
a AI 32, pag. 3); per IM 1, verbale annesso a AI 32, pag. 2 e 3, AI 31, pag. 7;
per IM 3, AI 14, pag. 6 e 7; per __________, AI 15, pag. 3 e 4).
Sulla questione, IM 3 sintetizza e illustra bene il
concetto:
“ Preciso che dal momento in cui è
iniziata la fuoriuscita di sabbione lo scavo era diventato molto più profondo e
si allargava.”
(verbale
MP 30 aprile 2008 IM 3, pag. 7, AI 14)
Tale dinamica è stata ripetutamente, quanto
univocamente ribadita dagli addetti ai lavori anche nelle fasi successive del
procedimento. In proposito, vale la pena citare nuovamente IM 3 per concisione,
sintesi e linearità:
“ Il buco che avevamo iniziato a
scavare si è praticamente ingrandito da solo.”
(verbale
MP 31 maggio 2011 IM 3, pag. 2, AI 201)
E ancora:
“ È chiaro che continuando a franare
materiale il buco continuava ad allargarsi ad imbuto.
(…)
Ad ogni
modo noi siamo partiti con una larghezza di scavo di 120 e 130 cm e se questa
larghezza di scavo si è ampliata questo è avvenuto per effetto del franamento.”
(verbale
dib. d’appello, pag. 4)
Per concludere che:
“ Occorre quindi ritenere che la
larghezza indicata sulla fotografia non è quella da noi scavata, ma quella
risultata dal franamento del terreno.”
(verbale
MP 31 maggio 2011 IM 3, pag. 3, AI 201)
Tali affermazioni si trovano in perfetta sintonia
con quelle del collega IM 4 (verbale MP 31 maggio 2011 IM 4, pag. 2, AI 202,
verbale 1° dib., pag. 1; verbale dib. d’appello, pag. 4) e si allineano pure a
quelle __________ (verbale MP 30 aprile 2008 __________, pag. 3 e 4, AI 15).
Quest’ultimo ha potuto esprimersi una sola volta, verosimilmente già
prospettandosi per lui un decreto d’abbandono, come poi avvenuto. Che egli
fosse nondimeno presente e attivo nello scavo emerge peraltro in toni
cristallini dalla sua unica deposizione (verbale MP 30 aprile 2008 __________, pag.
3, AI 15).
20.
Per
quanto detto e ritenuto nel precedente considerando, la Corte addiviene alla
conclusione, fondata sul convincimento pieno, che l’accusa ed il primo giudice
non possono essere seguiti, laddove, fondandosi pedissequamente sulla perizia
degli ing. __________ e __________, danno per comprovata l’esecuzione di uno
scavo eccessivamente largo (2 m, anziché di 1.20/1.30 m), quindi in urto con le
regole dell’arte. Tale conclusione non è, infatti, supportata da prova certa e
tranquillante, a fronte delle univoche e lineari dichiarazioni degli addetti ai
lavori. Detto altrimenti, non vi è prova che la larghezza misurata dai periti
(2 m) corrisponda al fronte effettivamente scavato dagli operai. E quindi non
vi è prova della violazione delle regole dell’arte per aver eseguito “scavi
troppo ampi sotto i muri [pre]esistenti”. Difetta, inoltre, una valida
constatazione della misura dello scavo alla sua base. Né, infine, l’accusa ha
saputo provare l’impossibilità che lo scavo si sia allargato per effetto dei
franamenti laterali e per la fuoriuscita di materiale dal suo interno.
Nelle descritte circostanze viene meno l’elemento
oggettivo del reato di violazione delle regole dell’arte edilizia (art. 229
CP), motivo per cui si impone il proscioglimento degli imputati dipendenti
della DITTA 1, come pure dell’ing. AP 1, valendo anche per lui lo stesso
ragionamento, oltre ai motivi già esposti in relazione alla sua posizione
(sopra, consid. da 5 a 15).
Spese procedurali
21.
Visto
l’esito degli appelli, le spese procedurali di primo grado (art. 428 cpv. 3
CPP), così come quelle di appello (art. 428 cpv. 1 CPP), vanno interamente
poste a carico dello Stato.
Indennità
22.
Secondo
l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese d’indennizzo e di riparazione
del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art.
429.
– 434 CPP.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPC, se
è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è
abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai
fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, ossia –
generalmente – per la copertura delle spese di patrocinio.
a) Per prassi di questa
Corte invalsa sotto l’egida del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo
Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il
patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo
materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario
dell’avvocato, erano giustificati. Per stabilire l’importo delle spese di
patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario
secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui
l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore
ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.
b) Sulla scorta di tali
principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare,
ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente
praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una
specifica scelta del patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale
parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un
ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12
novembre 2010).
c) Per procedere
all'esame dell'adeguatezza delle prestazioni effettuate dalla difesa, questa
Corte si fonda, di regola, sulle note d'onorario dettagliate, confrontando le
prestazioni esposte con gli atti degli incarti del Ministero pubblico, della
Pretura penale e della CARP e controllando se quanto effettuato sia adeguato
alla complessità del caso ed alle difficoltà fattuali e giuridiche.
Per l’art. 429 cpv. 2 CPP l’autorità esamina d’ufficio le pretese
dell’imputato, potendo invitare quest’ultimo a quantificarle e a comprovarle
(DTF 6B_726/2013 del 5 febbraio 2013, consid. 3). Prima di rendere la sua
decisione, l’autorità penale deve raccogliere i documenti necessari e invitare
le parti, che potrebbero avere diritto a un indennizzo, a far valere le proprie
pretese (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, n. 8 ad art. 429 CPP).
Indennità a favore di IM 2, IM 1, IM 4 e IM 3
23.
Al dibattimento l’avv.
DI 2 ha prodotto tre note d’onorario intermedie, relative a prestazioni fornite
tra il 12 novembre 2008, data dell’assunzione del mandato (AI 67) e il 31
dicembre 2013 per complessivi fr. 17'228.45, nonché una “nota d’onorario e
spese proforma” di fr. 4'013.15, tutte comprensive di IVA (doc. dib.
d’appello 3). Le prime due note, per complessivi fr. 11'640.55 sono intestate
alla CAP Compagnia d’assicurazione di protezione giuridica. La terza, di fr.
5’587.90, è invece intestata alla DITTA 1
Il giorno successivo l’avv. DI 2 ha completato l’istanza di
indennità, producendo la specifica delle prestazioni relativa alle tre note
appena citate, aggiungendovi due note professionali, con il dettaglio delle
prestazioni, l’una per l’anno 2014, di complessivi fr. 12'314.90 (IVA compresa)
dai quali ha dedotto fr. 2'160.– di sconto e ulteriori fr. 9'402.70 di “saldo
pagato da CAP”, per un risultato di fr. 752.20; l’altra per l’anno 2015,
sino al dibattimento d’appello compreso, di fr. 6'070.55 (IVA compresa). Queste
due note sono intestate alla DITTA 1. Le spese complessive di patrocinio, di
cui è chiesta la rifusione, si assommano a fr. 33’453.90 (IVA compresa), e sono
comprensive del “saldo pagato da CAP” di fr. 9'402.70.
a) Con la sua lettera
del 6 ottobre 2015, che completa la richiesta d’indennizzo formulata al dibattimento,
l’avv. DI 2 ha prodotto in “allegato la totalità della (recte: delle)
fatture emesse sia a nome della CAP Compagnia Assicurazione di Protezione
Giuridica, sia a nome della DITTA 1, datrice di lavoro dei miei assistiti
all’epoca del crollo del muro in Via __________ a Lugano”.
Intestate alla CAP Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA (note
d’onorario 4 febbraio 2010 di fr. 4'190.35 e 9 febbraio 2011 di fr. 7'450.20),
rispettivamente alla DITTA 1 (note d’onorario 3 gennaio 2014 di fr. 5'587.90,
30.
gennaio 2015 di fr. 752.20 e 6 ottobre 2015 di fr. 6'070.55), le note
professionali agli atti non configurano, né provano, un danno patito da IM 2, IM
1, IM 4 e IM 3. Tanto più che almeno parte di esse (vedi “saldo pagato da
CAP” imputato sulla nota del 30 gennaio 2015) sono state assunte dalla CAP
Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA. Le note allestite a nome
di DITTA 1, in particolare, attestano semmai che l’impresa datrice di lavoro
degli imputati ha ritenuto di assumersi in proprio gli oneri del loro
patrocinio. Dovendo l’indennità ex art. 429 cpc. 1 lett. a CPP fondarsi su un
danno effettivo, prodottosi con le spese di patrocinio insorte a carico
dell’imputato, interamente o parzialmente prosciolto, se ne conclude che, in concreto,
simile pregiudizio non si è prodotto in capo agli imputati, mancando ogni prova
documentaria al riguardo.
b) Del resto, fatto
significativo è che il 19 novembre 2008 l’avv. DI 2 si è annunciata al
magistrato inquirente come patrocinatrice di DITTA 1, sulla base di una procura
processuale rilasciatale il 12 novembre 2008 da __________, in nome e per conto
di DITTA 1 (AI 67). E neppure può sfuggire che in buona parte delle successive
comparse, sia scritte che per le audizioni, la legale si esprime per conto di __________,
di DITTA 1 o come rappresentante dei dipendenti e del titolare della DITTA 1
(AI 107, 113, 134, 137, 143, 172, 189, 190). Questo perché sino all’abbandono
del procedimento nei loro confronti, __________ e il dipendente della DITTA 1 __________,
erano anch’essi imputati, per lo stesso reato e con il patrocinio dell’avv. DI
2.
Perché __________ e __________ abbiano rinunciato a formulare una richiesta
di indennità ex art. 429 CPP, nonostante l’invito in tal senso espresso dal
magistrato nel decreto d’abbandono (ABB 198/2012 dell’11 aprile 2012, consid.
8), non è dato a conoscere. Ne potrebbe, invero, costituire spiegazione proprio
l’ipotesi secondo cui __________, per il tramite della ditta a lui facente
capo, abbia inteso assumersi in blocco gli oneri di patrocino derivanti dal
sinistro di Via __________. Ciò che spiegherebbe, del resto, l’intestazione
delle note professionali alla DITTA 1, anche per le prestazioni successive al
decreto d’abbandono. Sia come sia, permane il fatto che né __________, né la DITTA
1.
hanno avuto ruolo d’imputati (men che meno prosciolti) nel presente
procedimento. Altrettanto pacifico che gli importi versati dall’assicurazione
giuridica vanno a copertura, quale rischio assicurato, delle spese di
patrocinio ossia del danno indennizzabile ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. Essi
non sono, di conseguenza, suscettibili di duplice incasso.
Dispositivo
Per questi motivi la domanda d’indennità va respinta.
Indennità a favore di AP 1
24. Il 7 ottobre 2015 lo
studio legale ove è attivo l’avv. DI 1, ha fatto pervenire alla Corte la
richiesta di indennità secondo l’art. 429 cpv. 2 lett. a CPP, per le spese ai
fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali assunte dal suo
patrocinato. La difesa postula il riconoscimento di un’indennità di complessivi
fr. 63'735.95, facendo osservare che parte di essi, ossia fr. 47'934.45, sono
stati pagati dalla CAP Compagnia d’Assicurazione di Protezione Giuridica SA.
a) Dev’essere
premesso che gli onorari dello Studio __________, afferenti alla perizia di
parte dell’ing. __________, così come quelli del primo patrocinatore avv. __________,
sono stati integralmente assunti, per complessivi fr. 19'390.15 dalla CAP
Compagnia d’Assicurazione di Protezione Giuridica SA. Questi costi non sono
perciò suscettibili di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. E lo stesso
dicasi per l’importo di fr. 28'544.30 versati, sempre dalla CAP Compagnia
d’Assicurazione di Protezione Giuridica SA allo studio legale del difensore.
b) Occorre, allora,
stabilire l’indennità dovuta per le spese di patrocinio, al netto dell’importo
di fr. 28'544.30.
Le note d’onorario versate agli atti per la durata di patrocinio,
cioè dal 12 ottobre 2010 al 7 novembre 2015, si assommano globalmente a fr.
46'926.70. Dedotto l’importo appena ricordato di fr. 28'544 30, il saldo si
cifra in fr. 18'382.40.
c) La Corte ritiene che
la nota d’onorario del 5 dicembre 2012 di fr. 5'950.80 non sia suscettibile
d’indennizzo, riguardando per intero prestazioni fornite nell’ambito di una
procedura di reclamo (verosimilmente riferita al decreto d’abbandono dell’11
aprile 2012) dinanzi alla Corte dei reclami penali, di cui non vi è però traccia
agli atti. Dal saldo di cui sopra vanno perciò dedotti fr. 5'950.80, ciò che
riduce la pretesa a fr. 12'431.60.
Ma nemmeno può rientrare nella pretesa la nota professionale del
18 dicembre 2013 di fr. 4'109.40, secondo il descrittivo attinente a
prestazioni connesse con una non meglio precisata questione di carattere più
civile che penale (dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, lettera
all’ufficio di esecuzione), che pure esulano dal presente procedimento o di cui
comunque non vi è traccia agli atti. Con il che, la pretesa si riduce
ulteriormente, assestandosi in fr. 8'322.20.
Tale importo va, ancora adattato, a seguito dei correttivi da
apportare al descrittivo delle prestazioni dal 5 febbraio 2015 al 6 ottobre
2015 (doc. 3) riguardanti esclusivamente la procedura d’appello, fermo restando
che nemmeno è dato a sapere se tali prestazioni siano state o saranno coperte
dalla CAP Compagnia d’Assicurazione di Protezione Giuridica SA.
In proposito, salta d’acchito agli occhi (ciò che peraltro non
risulta dalle altre note professionali versate agli atti), che in buona parte,
per le verifiche e lo studio inerente alla procedura d’appello lo studio legale
del difensore ha fatto capo a più legali. Lo stesso dicasi per la preparazione
e la partecipazione al dibattimento d’appello, ove l’imputato si è fatto
assistere da due legali: prestazioni – fatturate – non proporzionate alla
portata ed alla complessità del caso, che indubbiamente non le esigeva, specie
se si pensa che il secondo legale si è limitato a presenziare al dibattimento
senza prendere la parola. Per questi incombenti si possono riconoscere al
massimo 14 ore, anziché 24, come esposto. Analogo discorso per le 7 ore
dedicate all’istanza probatoria, tematica trattata dalla difesa trascorsi
appena cinque mesi dal primo dibattimento, ove già erano state spese 6 ore e
mezzo per la disamina delle prove. Due ore, per queste specifiche prestazioni,
dovevano bastare. Analogamente, la Corte ritiene che la bozza della
dichiarazione d’appello richiedesse al massimo 1 ora, e non già le 4 esposte
nella distinta. L’onorario indennizzabile va pertanto diminuito ulteriormente
del corrispettivo di 18 ore, pari a fr. 4'860.– (IVA compresa) – secondo la
tariffa applicata di fr. 250.–/ora, sulla quale nessun appunto può essere fatto
– fissandosi definitivamente in fr. 3'462.20 comprensivi di IVA e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 9, 10 cpv. 2, 80, 84, 139,
142, 182, 350, 379 e segg., 398 e segg. CPP;
1 e segg. CP;
nonché sulle spese e indennità, gli art. 428 cpv. 1 e 3, 429 cpv.
1 lett. a e 436 cpv. 1 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. Gli appelli di
1.1. AP 1,
1.2. IM 2,
1.3. IM 1,
1.4. IM 4 e
1.5. IM 3
sono accolti.
2. Di conseguenza,
2.1. AP 1,
2.2. IM 2,
2.3. IM 1,
2.4. IM 4 e
2.5. IM 3
sono prosciolti dall’accusa di violazione delle regole
dell’arte edilizia per negligenza.
3. Gli oneri
processuali di primo grado, per complessivi fr. 30'000.– sono posti a carico
dello Stato.
4. All’ing. AP 1 è
riconosciuta un’indennità, giusta l’art. 429 cpv. 1 lett a CPP, di fr.
3'462.20.
5. La domanda di
indennità, giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, di IM 2, IM 1, IM 4 e IM 3 è
respinta.
6. Le spese procedurali
d’appello consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
1'500.–
- altri disborsi fr. 300.–
fr. 1'800.–
sono poste a carico dello
Stato.
7. Intimazione a:
8. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.