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Decisione

17.2015.15

Proscioglimento dall'imputazione di violazione delle regole dell'arte in assenza di prove suffraganti scavi troppo ampi sotto muri poi crollati

19 gennaio 2016Italiano81 min

Source ti.ch

Fatti

E. Il

20 dicembre 2007 PC 1 ha appaltato alla DITTA 1 di __________ le opere da

impresario costruttore relative alla “ristrutturazione ed ampliamento con

sopralzo” di uno stabile di sua proprietà sito sul fondo particella n. __________

del Comune di Lugano, in via __________. Il contratto è firmato dal committente

PC 1, da __________, amministratore unico della ditta appaltatrice DITTA 1 e

dall’ing. __________, indicato come “direzione dei lavori”. Ne forma

parte integrante il capitolato d’appalto del 28 settembre 2007 allestito

dall’ing. AP 1, al quale PC 1 aveva affidato l’esecuzione dei calcoli statici e

dei piani d’ingegneria (AI 66, all. A e C). Della progettazione architettonica

e della realizzazione dei piani esecutivi si era invece occupato l’arch. __________

di __________.

F. Il Municipio di

Lugano ha rilasciato la licenza edilizia in procedura ordinaria il 22 agosto 2007,

completata poi con la licenza edilizia in procedura di notifica del 14 novembre

2007, concernente una variante per la copertura dell’edificio (AI 23).

Onde beneficiare della più ampia possibilità edificatoria concessa

dal vecchio piano regolatore, il progetto prevedeva la conservazione delle

facciate perimetrali dello stabile esistente, tranne quella che avrebbe

ospitato il corpo scale e l’ascensore.

G. I lavori, iniziati il

14 gennaio 2008, si sono bruscamente interrotti il 23 aprile 2008, allorquando,

durante le fasi di esecuzione della terza tappa di sottomurazione, le due

residue facciate originali dell’edificio – che secondo progetto andavano

mantenute in piedi – sono crollate rovinando sul marciapiede e sul sedime

stradale di Via __________.

L’evento ha condotto alle imputazioni qui in esame.

Il periodo intercorso tra l’inizio dei lavori ed il crollo delle

facciate ha visto operativi sul cantiere:

a) IM 1, capo muratore

con attestato professionale federale ottenuto nel 1991, alle dipendenze della DITTA

1 da quattro anni (al momento dei fatti), con la funzione di capo cantiere;

IM 4, giunto sul cantiere a febbraio 2008, gruista in

possesso della relativa patente da tre anni e da cinque dipendente della DITTA

1 (al momento dei fatti);

IM 3, diplomatosi come muratore nel 1989, da circa due anni

alle dipendenze della DITTA 1 (al momento dei fatti), attivo sul cantiere di

Via __________ da circa metà aprile 2008;

__________, dal 1989 in Svizzera sui cantieri edili come

operaio non diplomato, assunto dalla DITTA 1 nel mese di gennaio 2008 e da

subito impiegato sul cantiere di Via __________.

b) Il cantiere era

seguito da IM 2, impresario costruttore con diploma federale. Alle dipendenze

della DITTA 1 come tecnico dal 2003, sue erano le incombenze di allestire le

offerte, discuterle con la committenza, occuparsi dei cantieri

(dall’installazione sino alla liquidazione), pianificare il lavoro con il capo

cantiere, ecc.

Presente almeno una volta al giorno sul cantiere di Via __________,

egli ne era in sostanza il supervisore e responsabile.

c) Fatti salvi i periodi

di assenza all’estero per lavoro, il proprietario e committente PC 1 era

presente quasi giornalmente sul cantiere, premurandosi di scattare puntualmente

delle fotografie per documentare l’avanzamento dei lavori. Egli teneva contatti

diretti con l’ingegnere strutturista AP 1, presenziando inoltre alle riunioni

di cantiere.

d) L’ing. AP 1 si

recava sul cantiere quando era richiesta la sua presenza per decidere degli

interventi, in particolare in ambito di sicurezza, per discutere di varianti

che rendevano necessari aggiornamenti dei piani e più in generale per dare

indicazioni tecniche agli operai. Egli non aveva mansioni di direttore dei

lavori e sul cantiere era stato, per l’ultima volta, il 23 marzo 2008, poco

meno di un mese prima del crollo delle facciate.

e) Vi era infine l’ing.

__________, che PC 1, legato a lui da lunga amicizia, aveva chiamato per

fornirgli un aiuto, segnatamente per coordinare ed impostare i lavori di

finitura, cioè gli interventi dei vari artigiani una volta terminata la fase

strutturale. Essendo in fine carriera e per l’amicizia che lo legava a PC 1,

egli si era messo a disposizione gratuitamente, presenziando alle riunioni di

cantiere già nella fase della demolizione del vecchio edificio.

Al momento del crollo l’ing. __________ era in vacanza.

H. La mattina del 23

aprile 2008 sul cantiere di Via __________ erano presenti IM 1, IM 3, IM 4 e __________.

Il capo cantiere IM 1 aveva informato gli operai che quel giorno si sarebbe

proceduto alla realizzazione della terza tappa di sottomurazione. La facciata

interessata era quella rivolta verso la particella n. __________ (__________) e

la sottomurazione andava eseguita nella zona dell’angolo formato con la facciata

che dava su Via __________. Dai racconti dei protagonisti emerge che IM 3 ha

iniziato lo scavo con l’escavatore fino a raggiungere il filo del muro sul

quale poggiava la facciata, ad una profondità (sotto di esso) di ca. 1.40 m. e

per uno spessore di scavo di ca. 20 cm sotto la fondazione esistente. In

seguito, lui e IM 4 hanno continuato lo scavo a mano, con l’ausilio di pale e

picconi, per creare lo spessore dove poi inserire la gabbia d’armatura, che in

quel momento stava assemblando IM 1 poco lontano da loro.

Mentre che i due operai scavavano per creare lo spessore della

sottomuratura, dallo scavo ha iniziato a fuoriuscire materiale molto fine

composto di sabbia mista a sassi. Si trattava, stando alle dichiarazioni di IM

3, di una “fuoriuscita non importante ma costante” (verbale MP 30 aprile

2008 IM 3, pag. 6, AI 14). IM 1 ordinava allora di inserire un pannello

d’armatura con due puntelli di ferro sotto il muro per bloccare la fuoriuscita

di materiale. I due operai vi provvedevano, aiutati da __________.

IM 1 ha dichiarato che, nonostante la posa del pannello, la sabbia

continuava a scendere dai lati. Egli è quindi sceso nello scavo per controllare

la situazione ed ha sentito un rumore di rottura, a seguito di che è

immediatamente uscito per verificare la facciata su Via __________, notando

delle crepe che in precedenza non c’erano. Percependo che la stabilità della

facciata era minacciata, egli ordinava allora agli operai di allontanarsi

immediatamente dal cantiere (IM 1, verbale MP 19 maggio 2008 IM 1, pag. 7, AI

31 e verbale primo dibattimento, pag. 1). Trascorsi pochi minuti le due

facciate, ancorché l’una perpendicolare all’altra, sono rovinate entrambe su

Via __________, risparmiando – per effetto di una rotazione dei muri in fase di

crollo – la confinante particella n. __________ (__________), verso la quale

era rivolta la facciata oggetto di sottomurazione.

Le perizie

I. Per stabilire le

cause del crollo, il procuratore pubblico ha ordinato una perizia tecnica,

affidandone l’esecuzione agli ing. __________ e __________. L’ing. __________

ha visionato i luoghi il giorno stesso del crollo per l’acquisizione di dati

tecnici necessari e per organizzare le prime misure di sicurezza. Il 29 aprile

2008 i due periti hanno effettuato un secondo sopralluogo con la polizia

scientifica, per accertamenti e rilievi. Il referto è stato consegnato il 14

maggio 2009.

Circa la dinamica del crollo, i periti si sono così

espressi:

“ Lo scavo sotto la fondazione su un

fronte di 1.8 a 2.0 m ha fatto mancare l’appoggio alla muratura soprastante,

che costituiva la facciata verso il mappale __________. Anche la muratura di

facciata lungo via __________, nella zona dello scavo di sottomurazione, è

stata indebolita nella fondazione per mancanza di terreno di contrasto. A seguito

di quanto sopra la muratura di facciata lungo il mappale __________ e parti di

quella lungo via __________ sono cedute, ruotando verso lo scavo di

sottomurazione e spingendo e trascinando nel crollo anche la muratura di

facciata lungo Via __________”

(perizia AI 86,

pag. 9-10).

Per i periti, le cause del crollo

“ sono da imputare all’esecuzione di

sottomurazione troppo larga e alla mancanza di adeguate misure di sicurezza”

(perizia AI 86, pag. 16). “Determinante per il crollo è il fatto che la tappa

di sottomurazione era troppo larga (2,00 m invece di una massimo di 1.00/1.25 m

secondo quanto previsto dalla prassi edilizia per tale genere di lavori). Non

esisteva nessun programma di lavoro scritto o nessun piano che indicasse in

modo inequivocabile quante e quali tappe potevano essere eseguite

contemporaneamente e quale doveva essere il programma esatto di scavo di

sottomurazione, posa dell’armatura e getto, per ogni tappa.

Oltre alla

larghezza eccessiva vi era il fatto che questa tappa di sottomurazione sotto il

muro verso il mappale __________, comportava l’instabilità anche della parte di

fondazione del muro di facciata verso Via __________. (…) Era inevitabile che

ciò avrebbe comportato il crollo” (perizia AI 86, pag. 12-13).

I periti si esprimono, infine, sulle violazioni delle regole

dell’arte edilizia riscontrate nel caso di specie. A titolo di premessa,

essi ricordano che i lavori di sottomurazione sono estremamente delicati

poiché, andando a toccare le fondazioni esistenti, portano necessariamente a

delle variazioni dello stato tensionale iniziale e quindi a delle deformazioni

supplementari della struttura medesima. Se queste deformazioni rimangono

contenute, si avrà unicamente l’apparizione di innocue fessure a carattere

estetico, mentre che cedimenti importanti possono portare finanche al crollo

della struttura. Sicché, l’ingegnere deve prestare particolare attenzione a

tale problematica e predisporre tutte le misure necessarie per minimizzare ogni

movimento della struttura (perizia AI 86, pag. 11). I periti elencano gli

approfondimenti e le verifiche principali, che si impongono prima di un

intervento di sottomurazione, segnatamente:

- Punti

di controllo e di misura: posa di sigilli (comparatori) su eventuali crepe

esistenti.

- Verifica

fondazioni esistenti (rilievo con sondaggi locali e tipologia).

- Studio

delle misure di sicurezza per la struttura esistente durante la fase di

costruzione: puntellazioni, ancoraggi, controventatura orizzontale dei muri

perimetrali.

Croci

di __________ a tutte le aperture oppure controventatura verticale dei muri

perimetrali.

- Valutazioni

geotecniche del terreno sottostante sulla base di indagini geologiche ed ev.

idrogeologiche.

Verifica

rottura statica di fondo del terreno (prima e durante l’intervento di

sottomurazione).

- Dimensionamento

della sottomurazione

Piani

dettagliati

Programma

dettagliato dei lavori, tappe e fasi di getto

Puntellazioni.

- Verifica

che il personale dell’impresa abbia le conoscenze tecniche necessarie per

questo tipo di lavoro.

- Eventuale

verifica punti di controllo e di misura (fessurimetri e misure geodetiche)

Controllo

esecuzione secondo piani e programma.

(perizia

AI 86, pag. 11-12).

Per gli esperti, tutti questi punti risultano disattesi nel caso

di specie.

L. L’ing. AP 1 ha

prodotto una perizia, del 2 marzo 2010, commissionata dal suo precedente legale

allo studio __________ di __________, e per esso all’ing. __________, (AI 120).

Nel referto, il perito addebita le cause del crollo alla gestione

approssimativa del cantiere, ponendo in evidenza l’assenza di chiari documenti

contrattuali, di una vera direzione dei lavori, di una tenuta di protocolli, di

una programmazione dettagliata e soprattutto di informazione tra le parti.

Il perito conclude, poi che:

“ La mancanza delle riunioni

periodiche di cantiere ha pure impedito un’informazione regolare di tutti gli

attori ed una pianificazione conforme.

A nostro parere,

la responsabilità dell’ingegnere in questa gestione approssimativa del cantiere

è solo marginale. Inoltre, le cause del crollo non devono essere ricondotte a

negligenze tecniche di progettazione come indicato nella perizia tecnica.”

(perizia __________,

AI 120, pag. 8).

Per finire, il perito di parte condivide le conclusioni dei periti

__________ e __________, secondo cui:

“ le cause del crollo sono da imputare

all’esecuzione di una tappa di sottomurazione con fronte di scavo troppo largo

ed alla mancanza di adeguate misure di sicurezza.”

(perizia __________,

AI 120, pag. 7)

Decreti d’accusa e decreto di abbandono

M. Sulla

scorta dei referti appena ricordati, delle dichiarazioni dei protagonisti

(sentiti quasi tutti ben tre volte, dapprima dalla polizia, quindi dai due

magistrati inquirenti che si sono succeduti nell’inchiesta), nonché degli altri

atti processuali, il procuratore pubblico ha emanato i decreti d’accusa del 6

novembre 2013, enunciati in apertura (sopra, lett. A).

Poco più di un anno e mezzo prima, l’11 aprile 2012 lo stesso

procuratore pubblico aveva emesso un decreto di abbandono nei confronti delle

altre persone che, sino a quel momento, condividevano la posizione di imputati

con gli appellanti. L’abbandono riguardava PC 1, __________, __________, __________

e __________ e poggiava sull’argomento che a nessuno di loro poteva “essere

accollata un’imprevidenza colpevole” (ABB 198/2012/BOR, agli atti tra AI

216 e AI 217, pag. 5).

In particolare poiché:

- PC

1 si era avvalso della collaborazione di professionisti del settore. Spettava

all’ing. AP 1, che aveva elaborato i piani, l’incombenza di sorvegliare il

corretto svolgimento dei lavori (ABB citato, pag. 5);

- __________

non aveva avuto un ruolo diretto in quella fase dei lavori, essendo chiamato a

svolgere la “direzione artistica”, una volta sistemati i lavori

strutturali (ABB citato, pag. 6);

- __________

(titolare della DITTA 1) aveva delegato a IM 2 i lavori nell’ambito

dell’attività di una ditta, la sua, che non presentava carenze nella sua

organizzazione (ibidem);

- __________

non aveva “toccato” direttamente il muro, essendosi occupato unicamente

dei lavori di scavo (ibidem);

- __________

non aveva avuto alcun ruolo in quella fase dei lavori, non essendosi occupato

delle opere di sottomurazione e in generale della struttura della costruzione

(ABB citato, pag. 6-7).

Considerandi

in diritto: Violazione delle regole

dell’arte edilizia (il reato)

1.

Giusta l’art. 229 CP

chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura

intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo

la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1).

Se il colpevole ha trascurato per negligenza le

regole riconosciute dell’arte, la

pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 2).

a) Il reato di cui

all’art. 229 CP – che tutela la vita e l’integrità fisica delle persone – è un

reato di messa in pericolo concreta che è consumato quando, a seguito di

un’azione o di un’omissione dell’autore, viene creata una situazione di

pericolo reale per l’incolumità di almeno una persona (Roelli/Fleischanderl,

Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, n. 41 e segg. ad art.

229; v. anche sentenze CARP del 6 maggio 2015, inc. 17.2014.181,

consid. 2.2, del 21 luglio 2011, inc. 17.2011.40, consid. 2.3.1 e del 4 maggio

2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2).

b) L’art. 229 CP non

definisce in modo preciso l’autore del reato di violazione delle regole

dell’arte edilizia, limitandosi alla formulazione “chiunque dirigendo od

eseguendo una costruzione o una demolizione”.

La dottrina considera che il reato di cui all’art. 229 CP è un

reato speciale (Sonderdelikt) che può essere commesso solo da quelle persone

nella cui sfera di responsabilità ricade l’osservanza delle regole dell’arte

edilizia (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 20 ad art. 229 CP;

Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 4a edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2004, pag.

64). Come possibili autori essa menziona – per quanto concerne la direzione dei

lavori – gli ingegneri, gli architetti, gli imprenditori edili e i direttori

dei lavori e – per quanto concerne la loro esecuzione effettiva – gli operai

edili (capimastri, capisquadra, muratori) e gli artigiani

(Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 24 segg. e 34 segg. ad art. 229 CP;

Donatsch/Wohlers, ibidem; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches

Strafrecht, BT II, 7a edizione, Berna 2013, § 30 n. 31, Corboz, Les infractions

en droit suisse, Vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 9 ad art. 229 CP).

Oltre che da questi professionisti, il reato di cui all’art. 229

CP può essere commesso anche da quelle persone che, pur senza una formazione

nel campo edile, sono di fatto incaricate dell’esecuzione di una costruzione o

di una demolizione, come un manovale o un privato che, secondo un suo progetto,

nel tempo libero, esegue dei lavori edili o li fa eseguire da un artigiano

(Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 34 ad art. 229 CP; Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 6 ad

art. 229 CP).

Per contro, il committente del lavoro edile non entra in

considerazione come autore del reato di cui all’art. 229 CP, a meno che egli

non sia personalmente coinvolto nella direzione o nell’esecuzione dei lavori

(Donatsch/Wohlers, ibidem; Corboz, op.cit., n. 9 ad art. 229 CP).

Come detto occorre, in ogni caso, considerare che l’osservanza

della regola violata deve rientrare nello specifico campo di attività e,

dunque, nella sfera di responsabilità dell’autore. Un muratore che ha eretto un

muro a regola d’arte non può dunque essere ritenuto responsabile per

l’inosservanza delle regole concernenti la statica (Stratenwerth/Bommer, op.

cit., § 30 n. 31; Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 20 ad art. 229 CP).

Il campo di attività (e la relativa sfera di responsabilità) si determina

in base alle prescrizioni di legge, ai contratti e alle usanze in vigore in un

determinato ambito lavorativo (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 20 ad art.

229.

CP). Va comunque tenuto presente che non sempre i vari interventi su un

cantiere possono essere nettamente distinti, per cui spesso più persone sono

chiamate a rispondere penalmente per la stessa inosservanza

(Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 20 ad art. 229 CP; Stratenwerth/Bommer, op.

cit., § 30 n. 31; DTF 104 IV 96 consid. 4; STF del 24 aprile 2006 6S.403/2005

consid. 7.2; STF del 3 agosto 2004 6P.58/2003 consid. 6; sentenza

CARP del 6 maggio 2015, inc. 17.2014.101, consid. 2.3).

c) Sono dunque tre i

presupposti oggettivi dell’art. 229 CP: i fatti devono essere avvenuti

nell’ambito della direzione, rispettivamente dell’esecuzione, di una

costruzione o di una demolizione, vi deve essere stata una violazione delle

regole riconosciute dell’arte che - ed è questo il terzo presupposto - ha

comportato la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone.

La nozione di costruzione deve essere intesa in senso ampio (DTF

115.

IV 45 consid. 2b; STF del 12 febbraio 2004, inc.6S.457/2003, consid. 7.2):

in essa rientra anche la riattazione di un edificio (DTF 115 IV 45 consid. 2b; Corboz, op cit. n. 6 ad art. 229 CP; Roelli/Fleischanderl,

op. cit., n. 7 ad art. 229 CP; Stratenwerth/Bommer, op cit., § 30 n. 27).

Per regole dell’arte si intendono sia le norme codificate in leggi

emanate per la prevenzione degli incidenti durante la costruzione o la

demolizione di opere - in particolare quelle per la sicurezza sui cantieri -

sia le norme emanate da associazioni private o para-pubbliche, se unanimemente

riconosciute (ad esempio, le norme SIA). Sono, poi, considerate regole

dell’arte quelle norme che, pur se non codificate, costituiscono il bagaglio di

nozioni che si apprende con la formazione professionale. Questo sempre a

condizione che esse siano generalmente riconosciute come utili e necessarie

dalle persone adeguatamente istruite in materia (DTF 106 IV 268 consid. 3; Corboz, op. cit., n. 11 e segg. ad art. 229 CP; sentenza CARP del 4

maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2.1).

La violazione alle regole dell’arte deve infine comportare la

messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone. La

norma costituisce un reato di risultato, laddove per risultato (a differenza

dell’art. 125 CP) non s’intende il ferimento o la morte di qualcuno, ma

semplicemente la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone,

che deve ritenersi realizzata già quando nella zona di pericolo è venuta a

trovarsi anche solo una persona (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 41 ad art.

229.

CP; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP; v. anche sentenze CARP del 4

maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2, del 21 luglio 2011, inc.

17.2011

, consid. 2.3.4 e segg).

d) Come

visto (sopra. consid. 1), è autore colpevole del reato di cui all'art. 229 cpv.

2.

CP, chi ha trascurato le regole riconosciute dell'arte per negligenza: può,

dunque, essere dichiarato colpevole colui al quale si può rimproverare una

colpa nella violazione delle regole dell’arte e una con riferimento all’assenza

della coscienza del pericolo.

La giurisprudenza ha inteso applicare severamente il concetto,

ritenendo adempita la fattispecie dell’art. 229 cpv. 2 CP anche quando l’autore

non ha percepito il pericolo concreto, ma ha violato negligentemente una regola

atta a evitare incidenti non sempre facilmente prevedibili. Ciò significa, in

altre parole, che secondo l’alta Corte federale, se viene violata per

negligenza una regola di sicurezza, si deve ritenere che l’autore avrebbe

dovuto e potuto prevedere il pericolo (Corboz, op. cit, n. 33 e seg. ad

art. 229; DTF 109 IV 128 consid. 1).

Nell’esame della fattispecie, infine, bisogna tener sempre in

considerazione il fatto che sui cantieri, ove i rischi per l’integrità delle

persone sono continui già solo per il tipo di attività che vi viene svolta,

deve trovare applicazione il principio di prudenza generale, che impone di

prestare costante attenzione alla sicurezza, di programmare, laddove è

possibile, con anticipo le misure da adottare per evitare incidenti e di

sorvegliare in continuazione il lavoro degli operai. In effetti spesso e

volentieri la routine e la troppa sicurezza inducono le persone che lavorano

nel settore edile ad abbassare la guardia ed a sottovalutare i rischi che

corrono (sentenze CARP del 6 maggio 2015, inc. 17.2014.101,

consid. 5 e del 21 luglio 2011, inc. 17.2011.40, consid. 2.3.5).

Cause del crollo (secondo l’accusa e il primo

giudice)

2.

In

merito alle cause del crollo, il procuratore pubblico (nell’imputazione dei

decreti d’accusa) e il primo giudice (nei dispositivi del giudizio impugnato)

parlano genericamente di “scavi troppo ampi sotto i muri [pre]esistenti”,

senza specificare se con “scavi” intendano quelli della prima, della

seconda, della terza, o finanche di tutte e tre le tappe di sottomurazione in

questione.

In via interpretativa e di logica è però chiaro che

i due magistrati si riferiscono alla larghezza eccessiva del fronte di scavo

della terza tappa di sottomurazione, in corso della quale si è verificato il

crollo.

a) Vi è in

primo luogo la perizia degli ing. __________ e __________ che attribuisce la

causa del crollo – tra le altre concause – al fronte di scavo troppo largo

(1.80/2.00 m) della terza tappa di sottomurazione (sopra, lett. I). Lo stesso

dicasi per la perizia privata allestita dall’ing. __________.

b) Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, poi, chiaramente che

tutto il discorso sulle cause del crollo e sulle responsabilità penali si

riferisce alla terza tappa di sottomurazione. È vero che il primo giudice si

richiama anche all’esecuzione della seconda tappa, ma solo per una questione di

raffronto delle larghezze con la terza tappa e non ascrivendole una causa del

crollo (sentenza impugnata, consid. 3, 7 e in particolare 7.3, ultimo

paragrafo, pag. 16).

c) Nulla è

dato a conoscere della prima tappa di sottomurazione, in particolare di

un’eventuale sua larghezza eccessiva. Non vi sono verbali, protocolli di

cantiere, perizie, né documentazione fotografica da cui dedurre il mancato

rispetto delle indicazioni (misure) date dall’ingegnere ai responsabili del

cantiere. Inoltre, come si vedrà più avanti (consid. 10), lo stesso ing. AP 1

ne attesta la corretta esecuzione previa verifica in cantiere.

d) Non ne

va diversamente per la seconda tappa. Il perito ing. __________, ha misurato

una larghezza dello scavo nella parte alta, ossia a contatto con il muro

preesistente, di 2 m (perizia AI 82, foto 11 e 12, pag. 33). Si tratta di una larghezza manifestamente eccessiva, a fronte

dell’indicazione dell’ing. AP 1 di non superare la larghezza di 1/1.30 m.

Manca, nondimeno, ogni riscontro peritale o altri

elementi che consentano di derivare da tale eccessiva larghezza una causa del

crollo. Da osservare, poi, che questa tappa è stata eseguita 9/10 giorni prima

del crollo senza conseguenze comprovate per la stabilità delle facciate.

e) Le

audizioni e la discussione, sia davanti al primo giudice, sia in sede di

appello si sono focalizzate sulla terza tappa di sottomurazione. Si è parlato,

è vero, anche delle altre cause del crollo, ma è sempre stato chiaro e pacifico

per tutte le parti che le accuse si riferissero all’esecuzione della terza

tappa di sottomurazione.

Alla luce di quanto precede deve ritenersi assodato

che il rimprovero rivolto agli imputati, correlato all’esecuzione di “scavi

troppo ampi sotto i muri [pre]esistenti”, si riferisce alla terza tappa di

sottomurazione, cioè quella che si trovava in fase di esecuzione la mattina del

23.

aprile 2008, al momento del crollo.

Messa in pericolo

3.

Con

riferimento agli elementi oggettivi dell’art. 229 CP, è incontroverso che il

crollo delle due facciate su Via __________ abbia comportato una messa in

pericolo concreta della vita o dell’integrità delle persone, condizione

realizzata già quando nella zona del pericolo è venuta a trovarsi anche solo

una persona (sopra, consid. 1c).

Nel caso di specie, la messa in pericolo ha

evidentemente toccato i tre imputati che stavano lavorando alla sottomurazione,

IM 3, IM 4 e IM 1. Basti pensare che quest’ultimo, poco prima del crollo,

addirittura si era spinto sino all’interno dello scavo di sottomurazione per

verificare la fuoriuscita di materiale. Avvedutosi delle crepe createsi nelle

facciate e di un sospetto scricchiolio proveniente dai muri, egli ha avuto

appena il tempo di evacuare IM 3 e IM 4 dal cantiere pochi istanti prima del

crollo. Ma non solo. La documentazione fotografica raccolta dalla polizia comunale

di Lugano, annessa al rapporto del 25 aprile 2008 (DVD allegato ad AI 20),

illustra bene la portata del crollo, che ha interessato il sedime di Via __________

su tutta la sua larghezza, marciapiede compreso. Nella zona in questione era

presente anche PC 1 che ha visto IM 1 uscire di corsa dal cantiere, agitato e

bianco in viso, dicendogli “la casa sta andando giù. Chiudi la strada”. Appena

in tempo per bloccare una donna che stava transitando in quel momento sul

marciapiede (verbale polizia 23 aprile 2008 PC 1, pag. 3, AI 32).

Indiscutibile, pertanto, la situazione di pericolo concreto richiesta dall’art.

229.

CP quale elemento oggettivo del reato.

4.

Altrettanto

pacifico che i fatti si sono svolti nell’ambito della direzione e

dell’esecuzione di una costruzione nel senso dell’art. 229 CP, nozione che si

estende evidentemente, come già detto (sopra, consid. 1c), anche ai lavori di

riattazione e ricostruzione.

La posizione dell’ing. AP 1

5.

Preliminarmente, è da ricordare che in questa sede va esaminato

unicamente il rimprovero rivolto all’ing. AP 1, di avere “omesso di

verificare il rispetto delle indicazioni fornite oralmente agli esecutori

materiali dei lavori di sottomuratura, tanto che il giorno, a seguito di scavi

troppo ampi sotto i muri preesistenti, si verificò un crollo degli stessi”.

E questo, nella sua qualità di ingegnere “appositamente incaricato dei

lavori di sottomuratura”.

Infatti, il primo giudice non aveva ritenuto

sussistere rilevanza penale per l’ulteriore addebito di “aver omesso di

allestire i piani di dettaglio delle opere” di sottomurazione (DA 456/2013

del 6 novembre 2013).

In difetto di impugnazione, tale – parziale –

proscioglimento costituisce res iudicata.

6.

Il committente PC 1 dà il

seguente quadro del mandato affidato all’ing. AP 1:

“ All’ing. AP 1 io non avevo affidato

la direzione lavori generale del cantiere; a lui era stata affidata la

responsabilità dell’intera struttura dell’immobile esistente e in costruzione.

Come ho già detto l’ing. AP 1 doveva intervenire ed è sempre intervenuto ogni

qualvolta ve ne era stata la necessità. La DITTA 1 sapeva che l’ingegnere

strutturista era l’ing. AP 1 e sapeva di poterlo contattare in ogni momento per

qualsiasi problema di ordine strutturale.

(…)

Preciso inoltre

che la ditta di costruzioni aveva a disposizione il capitolato d’appalto ed i

disegni dove era stato indicato dettagliatamente come eseguire i vari lavori.”

(verbale MP PC 1

18.

novembre 2008, pag. 3-4, AI 66)

Le dichiarazioni di PC 1 potrebbero apparire contraddittorie: egli

afferma di non aver affidato la direzione lavori all’ing. AP 1, e al contempo

che a quest’ultimo incombeva la responsabilità dell’intera struttura

dell’immobile esistente e in costruzione. La contraddizione è però solo

apparente, giacché PC 1 chiarisce, poi, che l’ingegnere era chiamato a

intervenire quando vi era necessità, per qualsiasi problema di ordine

strutturale. Ora, siffatte incombenze non si identificano con quelle della

direzione dei lavori, ove è richiesta una presenza di ben altra intensità sui

cantieri e soprattutto non limitata a interventi su chiamata e solo ove

necessario.

D’altra parte, che all’ing. AP 1 non incombesse la direzione dei

lavori emerge in toni cristallini dalle dichiarazioni degli altri protagonisti.

Ad __________, amministratore unico della DITTA 1, era parso di

capire, e gli era pure stato riferito da IM 2, che di fatto era lo stesso

committente PC 1 ad occuparsi “nei fatti un po’ di direzione lavori”:

“ Era lui che teneva banco nel senso

che era uno di quei committenti attivi che mettono il naso in tutte le

questioni collegate ad un cantiere. Per quanto a mia conoscenza tramite IM 2

era capitato che PC 1 desse delle disposizioni. In ogni caso era PC 1 che

manteneva i contatti con la nostra ditta. Voglio precisare che comunque, a mia

conoscenza, PC 1 non si è occupato degli aspetti statici della ristrutturazione

avendo a tale scopo incaricato l’ing. AP 1. Alla DITTA 1 era ben chiaro che per

tutte le questioni statiche legate alla ristrutturazione dovevamo far capo all’ing.

AP 1, cosa che abbiamo sempre fatto quando ve ne era la necessità.

(…)

Rispondo che da

quanto a mia conoscenza tramite il signor IM 2, l’ing. AP 1 non si recava

regolarmente sul cantiere. Egli era comunque sempre disponibile telefonicamente

e se vi era bisogno di lui lo si poteva tranquillamente chiamare sul cellulare.”

(verbale MP __________,

10.

novembre 2008, pag. 4-5, AI 62)

IM 1, Capo cantiere, ha dichiarato che l’ing. AP 1 non si

presentava sul cantiere a scadenze precise ma era sempre reperibile sul

cellulare. Egli stesso lo aveva chiamato allorquando, a causa della

composizione del terreno, si era reso necessario abbassare la quota prevista

dai piani, come pure alcune altre volte per chiarimenti sui disegni del ferro e

delle liste del ferro. Soggiunge che pur non essendo sempre presente sul

cantiere, l’ing. AP 1 era sempre informato dell’avanzamento dei lavori ed era

sempre disponibile quando lo si chiamava sul cellulare (verbale MP IM 1 19

maggio 2008, pag. 4-5, AI 31). Infine, nel suo ultimo verbale egli dichiara che

la direzione dei lavori incombeva all’ing. __________ “perché così ci era

stato presentato dal signor PC 1”. __________ figurava altresì come

direzione lavori nella lista delle persone di contatto che gli aveva dato PC 1.

Quanto alla posizione dell’ing. AP 1 nell’ambito dei lavori di sottomurazione,

rispondendo alle domande del legale di PC 1, IM 1 ha precisato quanto segue:

“ … rispondo che sarebbe utile avere

dei piani esecutivi dettagliati per la sottomurazione. In questo caso avevo

comunque regolari contatti con l’ing. AP 1 a cui mi rivolgevo ogni volta che si

presentava un problema e che dava poi le indicazioni del caso. Durante le

riunioni che avevamo, anche per le sottomurazioni si decidevano le tappe de

lavori. Concretamente una volta pronto il buco della sottomurazione, come

d’accordo, io lo chiamavo e lui veniva a verificare la situazione e poi mi dava

l’ok per procedere con la posa della gabbia metallica e quindi poi la gettata

del cemento (…)

… probabilmente

ad inizio cantiere con IM 2 si era constatata la particolarità del cantiere e

quindi io gli avevo indicato il fatto che era meglio avere dei piani esecutivi

scritti dettagliati per la sottomurazione. Io credo che lui abbia poi chiesto a

AP 1. Piani scritti non sono mai arrivati. Io avevo solo la lista dei ferri. Ad

ogni modo come già detto la presenza di AP 1 costante a seguire questi lavori

rendeva in pratica superflui questi piani perché mi dava sempre le indicazioni

a voce.”

(verbale MP IM 1

27.

ottobre 2010, pag. 2-3, AI 166)

IM 2, dopo aver precisato che, nei fatti la “DL generale”

era svolta da PC 1 e da __________ (verbale MP IM 2 10 novembre 2008, pag. 1,

AI 63), nel suo ultimo verbale ha escluso che la direzione dei lavori fosse

affidata alla DITTA 1, ribadendo, dapprima, che “per mio conto la DL la

facevano PC 1 e __________” , per poi concludere che “nel caso in esame

era per me pacifico che poi concretamente era l’ing. __________ ad aver assunto

la DL” (verbale MP 27 ottobre 2010, pag. 2, AI 165).

L’ing. __________, di contro, così si esprime sul suo ruolo:

“ Confermo in particolare che io non

avevo assunto la direzione del cantiere di Via __________ a Lugano. Il mio

contributo doveva essere quello di coordinare il programma dei lavori

principalmente con gli artigiani; in buona sostanza io dovevo occuparmi di

coordinare i lavori di finitura. Sul cantiere non avevo nessun potere

direzionale.

(…)

Preciso ancora

una volta che non è mai entrato in considerazione che io svolgessi la direzione

del cantiere. Al momento del crollo delle facciate io non avevo praticamente

dovuto svolgere nessun lavoro di coordinamento poiché si trovava ancora nella

fase della demolizione, ci si trovava ancora nella fase strutturale.

Da quanto mi

aveva detto PC 1 la DL generale era stata affidata per contratto alla DITTA 1,

che era la ditta appaltatrice dei lavori di capomastro.

(…)

Rispondo dicendo

che in quella fase dei lavori era il tecnico della DITTA 1 che si occupava

della direzione lavori di sua competenza. Come ho già detto ci si trovava nella

fase di demolizione e strutturale di competenza dell’ingegnere e della ditta

esecutrice dei lavori, quindi la DITTA 1.”

(verbale MP 12

novembre 2008, __________, pag. 2-3, AI 64)

7.

Queste,

infine, le dichiarazioni dell’interessato ing. AP 1 circa i suoi compiti:

“ Voglio subito precisare che a me non

era stata affidata la Direzione lavori del cantiere. Io ero stato contattato

nel corso del 2007 dall’ing. PC 1 che mi aveva chiesto di occuparmi della

statica della riattazione di una casa in Via __________. PC 1 mi aveva chiesto

di fornirgli i piani di ingegneria necessari per realizzare l’opera.”

(verbale MP 12

novembre 2008 AP 1, pag. 1, AI 65)

Che egli desse disposizioni su come procedere e di sicurezza sul

cantiere, sia in base all’evoluzione dei lavori e ai cambiamenti dei piani

intervenuti, sia in base a problematiche che si presentavano man mano, è fatto

rimasto del tutto incontroverso.

Sentito a caldo dalla polizia poche ore dopo il crollo, l’ing. AP

1.

ha dichiarato di essere stato incaricato da PC 1 di fornirgli i piani di

ingegneria civile relativi alla riattazione dello stabile di Via __________,

accordandosi amichevolmente sulle prestazioni, che consistevano nel fornire i

piani esecutivi all’impresa con le liste del ferro ed intervenire secondo

necessità. Quanto ai lavori di sottomurazione, egli ha spiegato di non aver

presentato un piano di dettaglio delle tappe, sostituendolo con istruzioni

verbali (va ricordato che l’accusa, in linea con i periti, vi aveva ravvisato

un’omissione in urto con le regole dell’arte edilizia nel senso dell’art. 229

CP, imputazione poi respinta dal presidente della Pretura penale, cfr. sopra,

consid. 2).

Le istruzioni, impartite a IM 2 e a IM 1, erano quelle di eseguire

tappe di sottomurazione di 1 m, al massimo di 1,30 m ciascuna. Sui controlli,

l’ing. AP 1 ha dichiarato di aver verificato sul posto l’esecuzione delle “prime

tappe” e di essere stato sul cantiere l’ultima volta il 27 marzo 2007, ma

di avere contattato telefonicamente in tre occasioni IM 2 per avere notizie

delle sottomurazioni e per sapere quando avrebbe dovuto consegnare i prossimi

piani per il proseguo della costruzione (verbale di polizia 24 aprile 2008 AP 1,

pag. 2-3, AI 32).

In relazione all’esecuzione delle tappe di sottomurazione, l’ing. AP

1.

nel suo secondo interrogatorio davanti al procuratore pubblico ha confermato

sostanzialmente le sue precedenti dichiarazioni, con qualche sfumatura:

“ Per i lavori di sottomuratura ho

allestito i piani esecutivi che riguardavano in particolare le armature e le

quote di scavo. Concretamente poi si è discusso con il responsabile del

cantiere IM 1.

ADR che le tappe

sono state discusse verbalmente. L’impresa mi ha chiamato alla fine dei lavori

della prima tappa, constatando che i lavori erano stati eseguiti correttamente

ho detto che si poteva proseguire così.

(…)

Voglio anche

precisare che io sono stato sul cantiere l’ultima volta alla fine del mese di

marzo 2008. Avevo comunque già visto la prima tappa di sottomuratura, da allora

non sono più stato chiamato.

A domanda

dell’avv. __________ rispondo che ho seguito i lavori su chiamata. Ricordo che

ero stato chiamato ad esempio per valutare l’abbattimento di un muro

pericolante opposto alla strada, problema discusso anche con il Comune per una

questione di distanze dal confine. In totale sarò stato presente 5/6 volte sul

cantiere.

ADR che per i

compiti che mi erano stati affidati da PC 1 questa presenza era sufficiente.

Con lui avevo pattuito un onorario forfetario di circa 10'000.– frs. Per il

controllo periodico del cantiere con riferimento alla posa del ferro e

ovviamente anche per la sicurezza sul cantiere per cui ho dato anche specifici

ordini. Comunque quando mi chiamavano io andavo.”

(verbale MP 16

novembre 2010, AP 1, pag. 2, AI 172)

8.

Da

quanto precede può dirsi assodato che non vi è identità di vedute sulla

questione dell’esistenza di una effettiva direzione dei lavori, rispettivamente

di chi ne fosse titolare. La confusione è enorme, ognuno dei potenziali

interessati tende a smarcarsi, addossando ad altri l’imbarazzante ruolo.

Sicché, sulla base del materiale probatorio non è appurabile a chi, di fatto,

incombesse la direzione dei lavori. In realtà, nemmeno è dato a conoscere se

una direzione lavori esistesse davvero nella sua accezione tradizionale che,

usando la definizione di un ingegnere, può essere così riassunta:

“ Il direttore dei lavori rappresenta

il committente nei confronti dell’impresario. Oltre ai problemi organizzativi

deve esaminare la qualità dei materiali, verificare i metodi esecutivi e far

rispettare le regole dell’arte del costruire e quindi delle misure di

sicurezza. In certi casi può interrompere i lavori se lo ritiene necessario per

la sicurezza degli operai e delle cose”

(R. __________,

Le perizie giudiziarie, in CFPG quaderno 39, Collana rossa, pag. 79).

Per contro, è pacifico e incontroverso che tra il committente PC 1

e l’ing. AP 1 non venne stipulato un contratto scritto (tantomeno un contratto

SIA basato sul formulario n. 1003 e relativa appendice), ma soltanto un accordo

verbale.

Oltre all’allestimento dei piani esecutivi e del capitolato

d’appalto, vi era un’ulteriore incombenza, indicata dallo stesso interessato

(vedi sopra) e dal committente PC 1:

“ Il nostro accordo prevedeva che egli

si sarebbe dovuto occupare di tutte le questioni legate alla struttura

dell’immobile e di intervenire ogni qualvolta fosse stato necessario.”

(verbale MP PC 1

18.

novembre 2008, pag. 3, AI 66)

E tale modalità era chiara per tutte le persone che operavano sul

cantiere, tra cui IM 2:

“ Rispondo dicendo che l’ing. AP 1 non

veniva regolarmente sul cantiere egli comunque era al corrente su quello che

succedeva nel cantiere. Questo per il fatto che sia io che il capo muratore lo

interpellavamo ogni volta che vi era bisogno della sua consulenza. Quando lo

chiamavamo egli veniva sempre sul cantiere.”

(verbale MP 10

novembre 2008 IM 2, pag. 3, AI 63).

9.

Le

misure delle tappe di sottomurazione figurano anzitutto nel capitolato

d’appalto allestito dall’ing. AP 1: “larghezza ca. 50-80 cm sotto muro e larghezza

ca. 50 cm. per alloggio parte sporgente dal muro” (AI 66, allegato C).

Per i periti giudiziari, tale “dicitura non è chiara e di

difficile interpretazione”, fermo restando che la prassi edilizia per

questo genere di lavori prevede una larghezza massima della tappa di

misurazione di 1/1.25 m (perizia AI 86, pag. 12 e 14).

Al primo dibattimento l’ing. AP 1 ha spiegato che la “larghezza

ca. 50-80 cm sotto muro” è una misura standard, alla quale egli ha ritenuto

di poter derogare nel caso concreto, consentendo una larghezza di 1.20 m, “avendo

visto la consistenza del materiale” (verbale primo dib. AP 1, pag. 1).

Il perito di parte ing. __________ conforta questa visione,

affermando che per questo tipo di cantiere una larghezza della tappa di

sottomurazione di 1/1.20 m era da ritenersi corretta (verbale primo dib. __________,

pag. 2).

Agli atti vi è, inoltre, la testimonianza dell’arch. __________,

dipendente della __________, impresa di costruzioni che aveva inoltrato un’offerta

in concorrenza con quella della DITTA 1. Egli ha dichiarato che, sulla base

della sua esperienza di architetto, queste tappe vanno da 1 m a 2 m, a

dipendenza della situazione anche meno (verbale MP 22 febbraio 2011 __________,

pag. 2, AI 190).

10.

L’ing. AP 1 ha

dichiarato, in un primo tempo, di aver “personalmente controllato

l’esecuzione dei [recte: di] due/tre tappe iniziali da parte

dell’impresa” constatando che:

“ la tappa era stata eseguita con le

misure da me indicate in 1-1,3 m e che i ferri erano stati posati correttamente.

(…)

Constatato che

queste tappe erano state eseguite correttamente io ho detto al capocantiere di

continuare così anche per quelle successive.”

(verbale MP 12

novembre 2008 AP 1, pag. 2, AI 65)

Egli si è corretto in seguito, nel suo terzo verbale, affermando

di essere stato chiamato dall’impresa per verificare la prima tappa di

sottomurazione. Accertato che i lavori erano stati eseguiti a regola d’arte,

egli aveva poi dato l’indicazione di proseguire allo stesso modo con le tappe

successive.

E che l’ing. AP 1 abbia verificato unicamente la prima tappa di

sottomurazione è fuori dubbio, dato che prima del crollo delle facciate erano

state completate due tappe: la prima, attorno al 23 marzo 2008 (quella da lui

verificata), la seconda, il 15 aprile 2008 (perizia AI 86, pag. 6). Assente dal

cantiere da fine marzo al 24 aprile 2008 egli non poteva di tutta evidenza aver

verificato la corretta esecuzione della seconda tappa di sottomurazione, anche

perché nessuno dell’impresa l’aveva convocato in cantiere per il controllo

(verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 2, AI 172).

Tali circostanze sono state confermate dall’imputato anche al

dibattimento d’appello (verbale dib. d’appello, pag. 3).

11.

La larghezza di

1.

/1.20 m del fronte di scavo per ogni singola tappa di sottomurazione, così

indicata dall’ing. AP 1 agli addetti al cantiere, trova conferma nelle

dichiarazioni di IM 1:

“ La larghezza di 1.20 metri mi era

stata indicata dall’ing. AP 1.”

(verbale 1° dib. IM

1, pag. 1)

Analogamente, IM 2 conferma che, come per la prima, anche per la

terza tappa valevano le indicazioni ricevute dall’ing. AP 1, “ossia di non

superare la larghezza di 1.20” (verbale MP 10 novembre 2008, IM 2, pag. 5,

AI 63), poi corretta in 1/1.30 m (verbale MP 27 ottobre 2010, IM 2, pag. 2, AI

165).

12.

Il presidente della

pretura penale ha dapprima assodato, sulla scorta dei referti peritali, che la

causa del crollo è da ascrivere allo scavo troppo largo eseguito in occasione

della terza tappa di sottomurazione (sentenza impugnata, consid. da 7, pag. 11

a 7.5, pag. 17). Nel seguito, egli ha scagionato l’ing. AP 1 dall’imputazione

di mancato allestimento dei piani dettagliati sull’esecuzione delle opere (da

intendersi come piani di dettaglio sulla successione e sulle misure delle tappe

di sottomurazione), giacché ritenuti superflui per l’entità dei lavori di quel

tipo di cantiere e comunque adeguatamente suppliti dalle indicazioni verbali

dell’ingegnere (sentenza impugnata, consid. da 10, pag. 18 a 10.1.3, pag. 21).

Egli ha, quindi, proceduto all’esame della rilevanza penale della rimanente

imputazione, quella di aver omesso di verificare il rispetto delle indicazioni

fornite oralmente agli esecutori materiali dell’opera (sentenza impugnata,

consid. da 10.2, pag. 21 a 10.3, pag. 24).

A titolo di premessa il primo giudice ha rilevato:

“ che all’ingegnere strutturista non

incombe unicamente il compito di fornire le indicazioni necessarie e i piani

esecutivi con i dettagli della costruzione, bensì anche quello di sorvegliare

l’esecuzione dei lavori che sono suscettibili di influire sulla staticità della

struttura e di conseguenza di intervenire laddove necessario a causa di

un’esecuzione difettosa o che sia fonte di pericolo.”

(sentenza

impugnata, consid. 10.2, pag. 21)

Evidenziando che i controlli sul cantiere da parte dell’imputato

avvenivano “solo se puntualmente interpellato”, egli muove quindi il

rimprovero all’ing. AP 1 di “non aver controllato la seconda tappa di

sottomurazione” e, di conseguenza, di non aver verificato il rispetto delle

misure da lui indicate, per soggiungere che:

“ In sostanza, ripercorrendo le varie

dichiarazioni agli atti risulta evidente che dopo aver consegnato i piani

esecutivi del ferro l’ingegnere non si è più occupato della questione della

staticità dell’immobile, limitandosi a rimanere a disposizione della ditta in

ogni momento.”

(sentenza

impugnata, consid. 10.2.4, pag. 23)

Concludendone che:

“ A non averne dubbio, nel caso

specifico l’attività sporadica di controllo (“su chiamata”) posta in essere

dall’imputato non era sufficiente per rispettare l’obbligo che gli incombeva,

di modo che egli deve essere ritenuto autore colpevole di violazione, per

negligenza, delle regole dell’arte edilizia.”

(sentenza

impugnata, consid. 10.3, pag. 24).

13.

In

appello, l’accusa ha ribadito le sue posizioni. Lo stesso ha fatto l’accusatore

privato PC 1, mentre che l’appellante, e per esso la difesa, ha contestato

questo modo di vedere. Ricordando che il reato dell’art. 229 CP è un “Sonderdelikt”,

che può essere commesso solo da quelle persone nella cui sfera di

responsabilità ricade l’osservanza delle regole dell’arte edilizia (sopra,

consid. 1b), anche il difensore ha evidenziato l’assenza di ogni documento

contrattuale atto a definire le precise incombenze del suo assistito. Un ruolo non

desumibile dall’approssimativa organizzazione del cantiere.

A mente del difensore, PC 1 era committente attivo e preparato che

seguiva costantemente il cantiere e che, siccome in grado di prendere lui

determinate responsabilità, aveva tralasciato l’assegnazione di precisi compiti

alle varie persone che si occupavano della costruzione. Sicché, non è dato a

conoscere chi doveva occuparsi della direzione effettiva dei lavori.

Impossibile stabilire se dovesse trattarsi dell’arch. __________, dell’ing. __________,

della DITTA 1, di IM 2, dell’ing. AP 1, oppure del committente medesimo, dato

che con l’ing. AP 1 non aveva stipulato alcun contratto scritto, limitandosi a

richiedergli l’esecuzione dei piani esecutivi e del capitolato (la difesa non

ha accennato alla presenza su chiamata in cantiere). Quasi a voler dire che al

resto avrebbe pensato lui.

14.

L’art. 2.3 del

Regolamento per le prestazioni e gli onorari degli ingegneri civili SIA 103,

edizione 2013 (in seguito SIA 103), tratta dei compiti dell’ingegnere quale “direttore

generale del progetto”, disponendo che:

1.

L’ingegnere

incaricato di un’opera intera o di uno studio ne assume la

direzione

generale.

2.

Quale

direttore generale egli progetta l’opera e dirige tutti gli esperti

coinvolti

nella progettazione e nell’esecuzione.

3.

In

qualità di responsabile di una parte di un progetto egli si assume

prestazioni

della direzione generale per le parti dell’opera altamente

specialistiche.

4.

Di

regola egli assume pure la funzione di ingegnere specialista.

L’art. 2.4 SIA 103 tratta invece dei compiti dell’ingegnere, quale

“specialista e consulente”:

“ In qualità di specialista

l’ingegnere si fa carico dell’elaborazione di parti dell’opera (quali ad

esempio le strutture portanti). Nel caso di compiti speciali è inoltre

possibile ricorrere all’ingegnere in qualità di consulente.”

15.

In concreto, le

prestazioni dell’ing. AP 1 rientravano chiaramente nel novero di quelle

specialistiche di cui parla l’art. 2.4 SIA 103, ciò che di per sé esclude che all’imputato

incombesse la direzione generale dell’opera (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n.

34.

ad art. 229 CP).

a) Come già rilevato,

oltre all’allestimento dei piani della struttura portante e del capitolato

d’appalto, così come all’esecuzione dei calcoli statici, in base all’accordo

verbale concluso con il committente all’ing. AP 1 incombeva anche il compito di

verificare l’andamento dei lavori di sua competenza, ma solo su chiamata e in

caso vi fossero problemi.

Così è stato, ad esempio, quando si era trattato di cambiare i

piani, a dipendenza della modifica delle dimensioni del vano scale (verbale MP

12.

novembre 2008 AP 1, pag. 2, AI 65), oppure quando si trattava di dare inizio

alle tappe di sottomurazione, e ancora allorquando si decise, in accordo con

l’Ufficio tecnico comunale di demolire pressoché interamente la facciata che

dava sulla particella n. 1514 (proprietà __________) poiché priva di angoli di

legatura e quindi priva di sufficienti garanzie di stabillità. In

quell’occasione, tra l’altro, l’ing. AP 1 aveva avuto modo di avvedersi che,

contrariamente alle indicazioni del capitolato d’appalto (punto 4, pag. 3, AI

66.

allegato C, che prevedeva la sostituzione a tappe delle due solette,

dall’alto verso il basso), l’impresa aveva provveduto alla demolizione delle

solette. Egli aveva quindi dato l’indicazione di realizzare misure di

consolidamento delle facciate, quali la sbadacchiatura delle finestre e la posa

di contrafforti negli angoli della facciata che dava su Via __________. Tra

queste indicazioni vi era anche quella di non demolire il corpo scale,

anch’essa disattesa dall’impresa (verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 6, AI

172).

b) Quanto alle prime due

tappe di sottomurazione, l’ing. AP 1 ha dichiarato di aver dato al “responsabile

del cantiere” IM 1 l’indicazione di procedere a tappe di circa 1 metro di

larghezza in settori non contigui. Terminati i lavori della prima tappa,

l’impresa lo aveva convocato in cantiere, dove egli aveva constatato la

corretta esecuzione della sottomurazione e che pertanto “si poteva

proseguire così” (verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 1-2, AI 172),

precisando poi:

“ che dopo la prima tappa di

sottomurazione non sono più stato chiamato. Il mandato di controllo periodico

non prevede la presenza costante sul cantiere soprattutto quando il cantiere

stesso avanza a rilento”.

(verbale MP 16 novembre

2010.

AP 1, pag. 3, AI 172)

L’accusa ed il primo giudice, vi ravvedono una negligente

omissione caratterizzante gli elementi costitutivi del reato di violazione delle

regole dell’arte edilizia.

c) In materia civile il

Tribunale d’appello ha già avuto modo di stabilire che l’ingegnere, a cui non è

affidata la direzione generale dei lavori, non è tenuto a controllare e

verificare ogni singola prestazione dell’impresa. Lavori semplici non

necessitano di sorveglianza. Quando sono eseguiti lavori importanti egli deve

invece prestarvi particolare attenzione, sorvegliando le fasi più importanti

dell’opera e, dopo la loro esecuzione, sincerandosi che siano state eseguite correttamente

(sentenza II CCA 12.2004.95 del 3 agosto 2005, consid. 7). In quel caso la

situazione si presentava un po’ diversa da quella in esame, nella misura in cui i

committenti avevano espressamente incaricato uno studio d’ingegneria delle

opere di cemento armato e della direzione dei lavori delle stesse.

Qui, come visto, il committente PC

1.

e l’ing. AP 1 avevano pattuito che le prestazioni dell’ingegnere si

estendessero anche alla verifica dei lavori più importanti legati alle opere

d’ingegneria, ciò rientrava nelle sue incombenze già solo per effetto della

norma SIA appena citata. Tuttavia, l’accordo verbale, che poi era assurto a

regola di cantiere con il coinvolgimento e la consapevolezza del tecnico

dell’impresa IM 2 e del capo cantiere IM 1, prevedeva che il suo intervento,

avvenisse su chiamata, in base all’avanzamento delle opere e all’insorgere di

questioni tecniche che esigevano la presenza dell’ingegnere.

Ciò che poi effettivamente è

avvenuto, sia con la sua presenza alle riunioni di cantiere che lo concernevano

(5/6 a sua memoria), sia con il controllo della prima tappa di sottomurazione,

sia infine disponendo le necessarie misure di sicurezza, come ad esempio al

momento, già ricordato, in cui, avvedutosi che, a sua insaputa e contrariamente

alle sue indicazioni, l’impresa aveva demolito le due solette ed il vecchio

corpo scale, aveva disposto misure di sicurezza e di stabilizzazione delle

facciate, quali l’abbassamento dei muri, la demolizione di una facciata

pericolante, la posa di contrafforti, controventature, puntellazioni, ecc.

(verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 3-4, AI 172).

È incontroverso, poi, che i suoi

interventi in cantiere e le sue indicazioni all’impresa, sono sempre avvenuti,

puntualmente, su chiamata, facendo prova di grande disponibilità.

Con particolare riferimento alle

opere di sottomurazione, sono emblematiche le dichiarazioni di IM 1:

“ … avevo regolari

contatti con l’ing. AP 1 a cui mi rivolgevo ogni volta che si presentava un

problema e che dava le indicazioni del caso. Durante le riunioni che avevamo,

anche per le sottomurazioni si decidevano le tappe dei lavori. Concretamente

una volta pronto il buco della sottomurazione, come d’accordo, lo chiamavo e

lui veniva a verificare e mi dava l’ok per procedere con la posa della gabbia

metallica e quindi poi con la gettata del cemento.”

(cfr.

verbale MP 27 ottobre 2010 IM 1, pag. 2 AI 166)

Si è visto poi che siffatto modo di

procedere è avvenuto solo in occasione della prima tappa di sottomurazione.

Tuttavia, le parole di IM 1, attestano che l’ing. AP 1 era sempre presente e

disponibile, ma soprattutto confermano che vigeva in cantiere la modalità dei

controlli dell’ingegnere su chiamata, in occasione dei lavori che richiedevano

la sua presenza.

d) Verificata

la corretta esecuzione della prima tappa di sottomurazione, l’ingegnere ha dato

disposizione di procedere in ugual modo per quelle successive (verbale dib.

d’appello, pag. 3). Quanto alla seconda tappa di

sottomurazione, egli ha così riferito al dibattimento:

“ Confermo altresì di

non aver svolto tale verifica per la seconda tappa perché non mi hanno chiamato

e io mi presentavo sul cantiere solo su chiamata. Questa tappa io l’ho vista

per la prima volta in fotografia. Io l’ho ritenuta corretta. Si vedeva dalle

fotografie e in particolare dalla base dell’imbuto.”

(verbale

dib. d’appello, pag. 3)

e) Alla

luce di quanto precede, nel comportamento dell’ing. AP 1 questa Corte non

ravvede negligenze e omissioni tali da comportare una violazione delle regole

dell’arte edilizia ai sensi dell’art. 229 CP. Invero, nemmeno è ipotizzabile

una qualsivoglia violazione dei doveri contrattuali nei confronti del

committente PC 1.

L’onorario pattuito di complessivi

fr. 10'000.–, raffrontato al complesso di tutte le prestazioni che incombevano

all’ing. AP 1, esclude già di per sé la presenza in cantiere dell’ingegnere in

occasione di ognuna delle tappe di sottomurazione. Nell’ambito di un mandato di

ingegnere specialista, infatti, le necessarie verifiche sui cantieri sono

computate in ragione del 7% delle prestazioni complessive (art. 7.11 SIA 103,

pag. 58). Si ha così che una sottomurazione come quella in questione di circa

30.

m (misurabili sulla planimetria a pag. 19 della perizia giudiziaria), con

tappe di 1.20 m ognuna, implica l’esecuzione di 25 tappe di sottomurazione. Per

la verifica dell’esecuzione corretta, compreso il controllo del ferro, di

ognuna di queste tappe, l’onorario dell’ingegnere ammonterebbe in tal modo a

fr. 28.–/ora (10000 x 7% :25), onorario fuori da ogni parametro di sostenibilità

per l’ingegnere, se si pensa che tale importo andrebbe comunque ulteriormente

diminuito, in ragione delle verifiche di cantiere non dovute alle

sottomurazioni ma ad altre cause.

L’ing. AP 1 dev’essere perciò

prosciolto.

A tale conclusione soccorrono,

inoltre, gli argomenti trattati più avanti (infra, consid. 20), in relazione al

comportamento contestato agli altri imputati.

Principio accusatorio e imputazioni

16.

Secondo

l'art. 9 CPP, che concretizza il principio accusatorio, un reato può essere

sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita,

il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona

dinanzi al giudice competente. L’atto d’accusa determina quindi l’oggetto del

procedimento giudiziario (funzione delimitativa) implicando che l'imputato

sappia con la necessaria precisione, quali fatti gli sono rimproverati e a

quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente

far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19

consid. 2a pag. 21). Il giudice può scostarsi dalla qualificazione giuridica

data ai fatti indicati nell’atto d’accusa (art. 350 cpv. 1 CPP), purché ne

informi le parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi (art. 344

CPP). Tuttavia, in forza del principio dell’immutabilità dell’atto d’accusa,

egli non può scostarsi da questi fatti.

Il principio accusatorio è espressione del diritto di essere

sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Può inoltre essere dedotto dall'art.

32.

cpv. 2 Cost (diritto di essere informato il più presto possibile e

compiutamente sulle imputazioni contestate all'accusato) e dall'art. 6 n. 3

lett. a CEDU (diritto di essere informato della natura e dei motivi

dell'accusa), che non hanno tuttavia portata distinta.

In caso di opposizione, il decreto d'accusa è considerato come

atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). Secondo l'art. 353 cpv. 1 lett. c CPP, il

decreto d'accusa deve indicare i fatti contestati all'imputato. La descrizione

dei fatti deve adempiere le esigenze di un atto d'accusa, deve dunque essere

concisa, ma precisa (STF 6B_92/2014 del 31 marzo 2015, consid. 4.2; DTF 140 IV

188.

consid. 1.4 pag. 190). Giusta l'art. 325 cpv. 1 CPP, l'atto d'accusa indica

in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato,

specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (lett.

f), nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute,

con indicazione delle disposizioni di legge applicabili (lett. g) (STF

6B_91/2014 del 31 marzo 2015,6B­­_779/2014 dell’11 dicembre 2014, consid 1.1;

6B_127/2014 del 23 settembre 2014, consid. 6.2; sentenza CARP 17.2015.72 del 26

ottobre 2015, consid. 2).

17.

In

concreto, le imputazioni contenute nei cinque decreti d’accusa si differenziano

per le azioni e/o omissioni addebitate ai singoli appellanti: per l’ing. AP 1,

l’aver “omesso (…) di verificare il rispetto delle indicazioni fornite

oralmente agli esecutori materiali dei lavori di sottomuratura”; per IM 1,

l’aver “fatto eseguire lavori che hanno messo in pericolo la stabilità

dell’opera, rispettivamente omesso di verificare la corretta esecuzione delle

opere di sottomuratura da parte degli operai della ditta”; per IM 2, l’aver

“omesso di verificare la corretta esecuzione delle opere di sottomuratura da

parte degli operai della ditta”; per IM 3 e IM 4, l’aver “eseguito scavi

troppo ampi”.

Siffatte azioni e/o omissioni, individualizzate,

conducono tuttavia a un risultato comune, quanto unico, che l’accusa addebita –

indistintamente – a tutti gli imputati: la realizzazione di “scavi troppo

ampi sotto i muri [pre]esistenti”, all’origine del crollo delle facciate e

quindi della messa in pericolo della vita o dell’integrità di persone (in

concreto gli operai attivi sul cantiere), condizione oggettiva di applicazione

dell’art. 229 CP.

18.

Come

rilevato più sopra (consid. 2a-e), per “scavi troppo ampi sotto i muri

[pre]esistsenti” deve intendersi la larghezza eccessiva del fronte di scavo

della terza tappa di sottomurazione.

Va tenuto presente che, oltre a questa, i periti

hanno ravvisato altre e diverse cause (o concause) del crollo: solo per fare un

esempio, l’avvenuta demolizione delle solette, con effetto destabilizzante

sulle facciate, senza adottare le misure di sicurezza previste dal capitolato

d’appalto, (perizia, AI 86, pag. 13-14), oltre alle altre cause già ricordate

più sopra (lett. I).

Poiché non contemplate nelle singole imputazioni, da

tali concause, così come dalle responsabilità ad esse riconducibili, si dovrà perciò

fare astrazione nel presente giudizio, pena la violazione del principio

accusatorio (art. 9 cpv. 1 CPP).

La

Corte si è chiesta se l’omessa indicazione, nei decreti d’accusa, delle menzionate

altre cause o concause del crollo, non imponesse il rinvio degli atti al procuratore

pubblico per le necessarie completazioni. Dopo ampia riflessione, ha però

ritenuto giudizioso rinunciarvi. E questo, dato il lungo tempo trascorso dai

fatti (quasi otto anni), specie pensando che la decisione impugnata è stata

pronunciata a meno di sei mesi dall’intervento della prescrizione. Ma anche, perché

il riesame e la riformulazione delle cause del crollo e delle correlate

responsabilità avrebbe posto il procuratore pubblico a confronto con gli effetti

di cosa giudicata del decreto d’abbandono dell’11 aprile 2012, privandolo della

facoltà di vagliare ulteriormente possibili responsabilità di chi ne è stato

beneficiato.

La terza tappa di sottomurazione

19.

Si è detto

molto, agli atti e nel corso dei dibattimenti, delle misure riferite al

fronte di scavo della terza tappa di sottomurazione. Per i dettagli si può

rinviare a quanto già ricordato più sopra (consid. 9, 10, 11), mentre che ai

fini del presente giudizio la questione fondamentale permane quella, a sapere

se le misure del fronte effettivamente scavato prima del crollo rientrino nelle

tolleranze previste dalle regole dell’arte edilizia, oppure le oltrepassino,

comportandone la violazione. Trattasi, in effetti e come visto, e come rettamente

evidenziato dal difensore avv. DI 2, dell’unico rimprovero mosso ad ogni

appellante, e da cui dipende l’esito del presente giudizio.

a) Secondo

i periti, “determinante per il crollo è il fatto che la tappa di

sottomurazione era troppo larga (2.00 m invece di un massimo di 1,00/1,25 m

secondo quanto previsto dalla prassi edilizia per tale genere di lavori)”

(perizia AI 86, pag. 12,).

Sentito dal magistrato inquirente, il perito ing. __________

ha, poi, definito “tecnicamente corretta” l’indicazione data dall’ing. AP

1.

al capocantiere di non superare la larghezza di 1.3 m (verbale MP 19 maggio

2010.

ing. __________, pag. 4, AI 137). Come già visto, anche per il perito di

parte ing. __________, per questo tipo di cantiere, una larghezza della tappa

di sottomurazione di 1/1.20 m era da ritenersi corretta.

b) La

difesa di IM 2, IM 1, IM 3 e IM 4 ha osservato come la misura effettiva dello

scavo – indicata dai periti in 2 m – sia stata contestata all’unisono dai suoi

assistiti e come, in quest’ottica, l’accertamento della reale misura del fronte

di scavo costituiva l’elemento cardine per stabilire se la larghezza effettiva

di scavo avesse ecceduto, in concreto, quella massima ammessa dalle regole

dell’arte. Per la difesa tale accertamento è mancato, mandando deserta la prova

del superamento di 1.25/1.30 m della larghezza della tappa, effettivamente

scavata prima che iniziassero i franamenti laterali e dall’interno dello scavo.

Prova che incombeva all’accusa. A mente della difesa non è assolutamente

accertata l’esecuzione di uno scavo della larghezza di 2 m, tale larghezza

essendo stata misurata dai periti quasi una settimana dopo il crollo. Inoltre

non vi è agli atti alcuna misurazione della larghezza dello scavo alla sua

base. Al proposito – prosegue la difesa – il perito ing. __________ non ha

saputo esprimersi in termini chiari e sufficientemente rassicuranti:

“ Mi si chiede se posso dire che la

larghezza misurata corrisponde alla larghezza scavata dagli operai. Di

principio penso possa corrispondere per quanto riguarda la larghezza alla base

del muro esistente. Posso dire questo perché detta base era in calcestruzzo e

si vedevano i segni degli utensili utilizzati per lo scavo. Non posso invece

dire se questa larghezza era pure data alla base dello scavo. Questo perché vi

era del materiale che la ricopriva.”

(verbale

1° dib. __________, pag. 1)

Insicurezze, al riguardo, pure nelle parole del

perito di parte ing. __________:

“ Mi si chiede se la larghezza

misurata corrisponde all’oggettiva larghezza di scavo, ossia allo scavo fatto

dagli operai. Non ho elementi per rispondere a questa domanda, in particolare

non erano visibili segni evidenti di scavo. È possibile che la larghezza

misurata sia anche la conseguenza di qualche cedimento di terreno lateralmente

al buco.”

(verbale

1° dib. __________, pag. 2)

Ma fondamentalmente, la difesa critica i periti per

non essersi confrontati con le dichiarazioni, concordanti e rese a caldo dai

presenti sui cantieri, che hanno sempre affermato che il fronte scavato aveva

una larghezza effettiva di 1.20/1.30 m, prima che iniziasse a franare

materiale. I periti hanno, poi, sorvolato sulle dichiarazioni degli operai,

secondo cui il fronte si allargava sempre di più a causa dei franamenti ai

lati, ma anche a causa della fuoriuscita di materiale dall’interno che ha

influito sull’allargamento del fronte. L’accusa dapprima, il pretore poi, hanno

omesso completamente di considerare l’unanime versione degli accusati,

contrapposta alle risultanze di una perizia, a ben vedere incompleta, così come

il suo supplemento, prendendo acriticamente per buona solo quest’ultima.

Fondandosi, il primo giudizio, esclusivamente su una prova peritale inidonea a

provare i fatti dell’imputazione, giocoforza è concludere che questi ultimi non

sono stati provati. Da qui la domanda di proscioglimento di IM 2, IM 1, IM 3 e IM

4.

c) Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove

secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. La norma è

espressione e corollario del principio della verità materiale (art. 6 CPP) ed

esige che il giudice valuti le prove fondandosi non su regole probatorie

prestabilite (per esempio secondo il numero o la “gerarchia” dei mezzi di

prova), bensì sul convincimento che si è personalmente fatto sul caso in base alle

prove assunte (Messaggio CPP, pag. 1039). Dal sistema del libero apprezzamento

delle prove scaturisce, quindi, l’assenza di una gerarchia dei mezzi di prova

(Bernasconi, CPP Commentario, Zurigo 2010, n. 21 ad art. 10; Schmid,

Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 5 ad art. 10 CPP; Moreillon/

Parein-Reymond, CPP Petit Commentaire, Basilea 2013, n. 11 ad art. 10 CPP).

Dovendo ricorrere all’ausilio di periti per supplire all’assenza di conoscenze

tecniche proprie, atte a constatare e apprezzare un fatto (art. 182 CPP,

Vuille, in: Commentaire romand CPP, Basilea 2011, n. 9 ad art. 182 CPP), il

giudice deve di principio astenersi dal sostituire con la propria opinione le

conoscenze specialistiche del perito senza che sussistano motivi pertinenti.

Detto altrimenti, egli può distanziarsi dal parere espresso dal perito,

soltanto in presenza di importanti dubbi sulla certezza delle sue constatazioni

(Wohlers, in: Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra

2014, n. 33 ad art. 10 CPP; Hofer, in: Basler Kommentar, StPO, 2a ed., Basilea

2014, n. 60 ad art. 10 CPP). In ogni caso, quando il giudice si distanzia dal

parere espresso dal perito, lo deve motivare in modo preciso (Bernasconi, op.

cit., n. 26 ad art. 10 CPP; Schmid, op. cit, n. 9 ad art. 10 CPP).

d) Non

chiarita – quindi non provata – è la larghezza del fronte di scavo della terza

tappa di sottomurazione, al momento in cui il materiale ha preso a franare sui

lati dello scavo e a fuoriuscire dall’interno del medesimo.

Questo dato manca agli atti. Anche perché i periti

hanno negato sin dall’inizio che all’origine del crollo vi fossero “fattori

esterni” (perizia AI 86, pag. 11), come confermato dal perito ing. __________:

“ Confermo la perizia e quindi

confermo che la situazione geologica del terreno non ha avuto influenze sul

crollo.”

(verbale

MP 19 maggio 2010 __________, pag. 2, AI 137).

I periti concludono, dunque, per la sussistenza di tutta

una serie di cause (o concause) del crollo: omesse verifiche, assenza di

sondaggi, carenze nella gestione del cantiere, demolizione delle solette senza

adottare misure di sicurezza, esecuzione della tappa dall’interno della

costruzione, anziché dall’esterno ecc. (sopra, lett. I, perizia AI 86), oltre

alla larghezza eccessiva della terza tappa di sottomurazione (2 m, invece di un

massimo di 1,00/1.25 m), negando che cause esterne, come il franamento di

materiale in fase di scavo, abbiano contribuito al sinistro.

e) Già si

è visto come la sola causa di messa in pericolo (della vita o dell’integrità

delle persone) validamente prospettata agli imputati, quale prodotto della loro

negligenza, consiste, appunto, nell’eccessiva larghezza dello scavo della terza

tappa di sottomurazione (sopra consid. 17 e 18).

La perizia non si esprime sulle dichiarazioni degli

attori in merito alla larghezza della parte da loro scavata e quindi sulla

possibilità che lo scavo eseguito si sia ulteriormente ampliato per effetto dei

franamenti laterali e dalla fuoriuscita di materiale dall’interno del medesimo.

Tutti gli operai affermano, infatti, di essersi

attenuti all’indicazione dell’ing. AP 1 e del capocantiere IM 1 di scavare per

una larghezza massima di 1.20/1.30 m, indicazione confermata dagli stessi ing. AP

1.

e IM 1 e da IM 2 (si vedano in particolare: per Ing. AP 1, AI 65, pag. 2, AI

172, pag. 2, verbale 1° dib., pag. 1; per IM 2, AI 165, pag. 2 e 4; per IM 1,

AI 31, pag. 7, AI 166, pag. 3, verbale 1° dib, pag. 2; per IM 4, AI 166, pag.

3; AI 202, pag. 2, verbale 1° dib., pag. 1, verbale dib. d’appello, pag. 4; per

IM 3, AI 201, pag. 2 e 3, verbale dib. d’appello, pag. 4; per __________, AI

15, pag. 3).

Tali risultanze, evidenziate dalla difesa, vanno

tenute in debita considerazione per la linearità delle dichiarazioni e per la

loro concordanza, peculiarità non avvertite dall’accusa e dal primo giudice.

f) E

nemmeno i periti prendono posizione, a seguito peraltro di precisa richiesta da

parte di IM 1, sull’esigenza di misurare lo scavo alla sua base e non solo alla

base della fondazione esistente:

“ Quando ci siamo trovati sul cantiere

con il perito io ho insistito diverse volte per dirgli che la misurazione da

lui fatta per la larghezza dello scavo non era corretta, che doveva partire

dalla base. Nonostante le mie insistenze lui non ne ha minimamente tenuto conto

in perizia.”

(verbale

MP 27 ottobre 2010 IM 1, pag. 5. AI 166)

Va tenuto presente, al riguardo, che l’ing. AP 1

aveva sostenuto in istruttoria che la misura deve essere fatta alla base della

sottomurazione (verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 5, AI 172), precisando

poi il concetto al dibattimento d’appello:

“ Quando ho dichiarato che la

misurazione dev’essere fatta alla base della misurazione intendo dire che

secondo le regole dell’edilizia si devono prendere due linee verticali

parallele dall’alto verso il basso. Per verificare se lo scavo è stato fatto

regolare si misura in basso”.

(verbale

dib. d’appello, pag. 3)

Questo modo di vedere trova poi conferma anche nelle

parole del perito di parte ing. __________:

“ Mi si chiede se succede che quando

si fa una sottomurazione la base dell’armatura sia meno larga rispetto alla

parte a contatto con la muratura esistente (trapezio). Sì può succedere, anche

se di norma si prevede un’armatura verticale.”

(verbale

1° dib, pag. 2)

Dalla documentazione fotografica annessa alla

perizia emerge chiaramente che, essendo ricoperta di materiale, la base della

sottomurazione non è né visibile né misurabile. La perizia tace in proposito,

mentre che si può osservare dalle fotografie n. 5 e n. 6, scattate il giorno

del crollo (AI 86, pag. 30), che lo scavo è a forma di “V”, restringendosi in

modo importante man mano che si scende verso la base.

Per quanto precede occorre perciò ritenere, in linea

con la difesa, che la perizia non si pronuncia compiutamente sulla larghezza

della terza tappa di sottomurazione, mancando la misura alla base dello scavo.

g) Infine,

nonostante disponessero dei relativi verbali (perizia AI 86, pag. 4), i periti

non hanno voluto confrontarsi con le dichiarazioni degli addetti ai lavori,

rese alla polizia e davanti al Ministero pubblico, tra il giorno del crollo e

il 10 novembre 2008, relative all’insorgenza di franamenti laterali e

dall’interno dello scavo (si vedano in particolare: per IM 2, verbale annesso

a AI 32, pag. 3); per IM 1, verbale annesso a AI 32, pag. 2 e 3, AI 31, pag. 7;

per IM 3, AI 14, pag. 6 e 7; per __________, AI 15, pag. 3 e 4).

Sulla questione, IM 3 sintetizza e illustra bene il

concetto:

“ Preciso che dal momento in cui è

iniziata la fuoriuscita di sabbione lo scavo era diventato molto più profondo e

si allargava.”

(verbale

MP 30 aprile 2008 IM 3, pag. 7, AI 14)

Tale dinamica è stata ripetutamente, quanto

univocamente ribadita dagli addetti ai lavori anche nelle fasi successive del

procedimento. In proposito, vale la pena citare nuovamente IM 3 per concisione,

sintesi e linearità:

“ Il buco che avevamo iniziato a

scavare si è praticamente ingrandito da solo.”

(verbale

MP 31 maggio 2011 IM 3, pag. 2, AI 201)

E ancora:

“ È chiaro che continuando a franare

materiale il buco continuava ad allargarsi ad imbuto.

(…)

Ad ogni

modo noi siamo partiti con una larghezza di scavo di 120 e 130 cm e se questa

larghezza di scavo si è ampliata questo è avvenuto per effetto del franamento.”

(verbale

dib. d’appello, pag. 4)

Per concludere che:

“ Occorre quindi ritenere che la

larghezza indicata sulla fotografia non è quella da noi scavata, ma quella

risultata dal franamento del terreno.”

(verbale

MP 31 maggio 2011 IM 3, pag. 3, AI 201)

Tali affermazioni si trovano in perfetta sintonia

con quelle del collega IM 4 (verbale MP 31 maggio 2011 IM 4, pag. 2, AI 202,

verbale 1° dib., pag. 1; verbale dib. d’appello, pag. 4) e si allineano pure a

quelle __________ (verbale MP 30 aprile 2008 __________, pag. 3 e 4, AI 15).

Quest’ultimo ha potuto esprimersi una sola volta, verosimilmente già

prospettandosi per lui un decreto d’abbandono, come poi avvenuto. Che egli

fosse nondimeno presente e attivo nello scavo emerge peraltro in toni

cristallini dalla sua unica deposizione (verbale MP 30 aprile 2008 __________, pag.

3, AI 15).

20.

Per

quanto detto e ritenuto nel precedente considerando, la Corte addiviene alla

conclusione, fondata sul convincimento pieno, che l’accusa ed il primo giudice

non possono essere seguiti, laddove, fondandosi pedissequamente sulla perizia

degli ing. __________ e __________, danno per comprovata l’esecuzione di uno

scavo eccessivamente largo (2 m, anziché di 1.20/1.30 m), quindi in urto con le

regole dell’arte. Tale conclusione non è, infatti, supportata da prova certa e

tranquillante, a fronte delle univoche e lineari dichiarazioni degli addetti ai

lavori. Detto altrimenti, non vi è prova che la larghezza misurata dai periti

(2 m) corrisponda al fronte effettivamente scavato dagli operai. E quindi non

vi è prova della violazione delle regole dell’arte per aver eseguito “scavi

troppo ampi sotto i muri [pre]esistenti”. Difetta, inoltre, una valida

constatazione della misura dello scavo alla sua base. Né, infine, l’accusa ha

saputo provare l’impossibilità che lo scavo si sia allargato per effetto dei

franamenti laterali e per la fuoriuscita di materiale dal suo interno.

Nelle descritte circostanze viene meno l’elemento

oggettivo del reato di violazione delle regole dell’arte edilizia (art. 229

CP), motivo per cui si impone il proscioglimento degli imputati dipendenti

della DITTA 1, come pure dell’ing. AP 1, valendo anche per lui lo stesso

ragionamento, oltre ai motivi già esposti in relazione alla sua posizione

(sopra, consid. da 5 a 15).

Spese procedurali

21.

Visto

l’esito degli appelli, le spese procedurali di primo grado (art. 428 cpv. 3

CPP), così come quelle di appello (art. 428 cpv. 1 CPP), vanno interamente

poste a carico dello Stato.

Indennità

22.

Secondo

l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese d’indennizzo e di riparazione

del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art.

429.

– 434 CPP.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPC, se

è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è

abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai

fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, ossia –

generalmente – per la copertura delle spese di patrocinio.

a) Per prassi di questa

Corte invalsa sotto l’egida del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo

Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il

patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo

materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario

dell’avvocato, erano giustificati. Per stabilire l’importo delle spese di

patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario

secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui

l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore

ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

b) Sulla scorta di tali

principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare,

ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente

praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una

specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale

parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un

ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12

novembre 2010).

c) Per procedere

all'esame dell'adeguatezza delle prestazioni effettuate dalla difesa, questa

Corte si fonda, di regola, sulle note d'onorario dettagliate, confrontando le

prestazioni esposte con gli atti degli incarti del Ministero pubblico, della

Pretura penale e della CARP e controllando se quanto effettuato sia adeguato

alla complessità del caso ed alle difficoltà fattuali e giuridiche.

Per l’art. 429 cpv. 2 CPP l’autorità esamina d’ufficio le pretese

dell’imputato, potendo invitare quest’ultimo a quantificarle e a comprovarle

(DTF 6B_726/2013 del 5 febbraio 2013, consid. 3). Prima di rendere la sua

decisione, l’autorità penale deve raccogliere i documenti necessari e invitare

le parti, che potrebbero avere diritto a un indennizzo, a far valere le proprie

pretese (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, n. 8 ad art. 429 CPP).

Indennità a favore di IM 2, IM 1, IM 4 e IM 3

23.

Al dibattimento l’avv.

DI 2 ha prodotto tre note d’onorario intermedie, relative a prestazioni fornite

tra il 12 novembre 2008, data dell’assunzione del mandato (AI 67) e il 31

dicembre 2013 per complessivi fr. 17'228.45, nonché una “nota d’onorario e

spese proforma” di fr. 4'013.15, tutte comprensive di IVA (doc. dib.

d’appello 3). Le prime due note, per complessivi fr. 11'640.55 sono intestate

alla CAP Compagnia d’assicurazione di protezione giuridica. La terza, di fr.

5’587.90, è invece intestata alla DITTA 1

Il giorno successivo l’avv. DI 2 ha completato l’istanza di

indennità, producendo la specifica delle prestazioni relativa alle tre note

appena citate, aggiungendovi due note professionali, con il dettaglio delle

prestazioni, l’una per l’anno 2014, di complessivi fr. 12'314.90 (IVA compresa)

dai quali ha dedotto fr. 2'160.– di sconto e ulteriori fr. 9'402.70 di “saldo

pagato da CAP”, per un risultato di fr. 752.20; l’altra per l’anno 2015,

sino al dibattimento d’appello compreso, di fr. 6'070.55 (IVA compresa). Queste

due note sono intestate alla DITTA 1. Le spese complessive di patrocinio, di

cui è chiesta la rifusione, si assommano a fr. 33’453.90 (IVA compresa), e sono

comprensive del “saldo pagato da CAP” di fr. 9'402.70.

a) Con la sua lettera

del 6 ottobre 2015, che completa la richiesta d’indennizzo formulata al dibattimento,

l’avv. DI 2 ha prodotto in “allegato la totalità della (recte: delle)

fatture emesse sia a nome della CAP Compagnia Assicurazione di Protezione

Giuridica, sia a nome della DITTA 1, datrice di lavoro dei miei assistiti

all’epoca del crollo del muro in Via __________ a Lugano”.

Intestate alla CAP Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA (note

d’onorario 4 febbraio 2010 di fr. 4'190.35 e 9 febbraio 2011 di fr. 7'450.20),

rispettivamente alla DITTA 1 (note d’onorario 3 gennaio 2014 di fr. 5'587.90,

30.

gennaio 2015 di fr. 752.20 e 6 ottobre 2015 di fr. 6'070.55), le note

professionali agli atti non configurano, né provano, un danno patito da IM 2, IM

1, IM 4 e IM 3. Tanto più che almeno parte di esse (vedi “saldo pagato da

CAP” imputato sulla nota del 30 gennaio 2015) sono state assunte dalla CAP

Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA. Le note allestite a nome

di DITTA 1, in particolare, attestano semmai che l’impresa datrice di lavoro

degli imputati ha ritenuto di assumersi in proprio gli oneri del loro

patrocinio. Dovendo l’indennità ex art. 429 cpc. 1 lett. a CPP fondarsi su un

danno effettivo, prodottosi con le spese di patrocinio insorte a carico

dell’imputato, interamente o parzialmente prosciolto, se ne conclude che, in concreto,

simile pregiudizio non si è prodotto in capo agli imputati, mancando ogni prova

documentaria al riguardo.

b) Del resto, fatto

significativo è che il 19 novembre 2008 l’avv. DI 2 si è annunciata al

magistrato inquirente come patrocinatrice di DITTA 1, sulla base di una procura

processuale rilasciatale il 12 novembre 2008 da __________, in nome e per conto

di DITTA 1 (AI 67). E neppure può sfuggire che in buona parte delle successive

comparse, sia scritte che per le audizioni, la legale si esprime per conto di __________,

di DITTA 1 o come rappresentante dei dipendenti e del titolare della DITTA 1

(AI 107, 113, 134, 137, 143, 172, 189, 190). Questo perché sino all’abbandono

del procedimento nei loro confronti, __________ e il dipendente della DITTA 1 __________,

erano anch’essi imputati, per lo stesso reato e con il patrocinio dell’avv. DI

2.

Perché __________ e __________ abbiano rinunciato a formulare una richiesta

di indennità ex art. 429 CPP, nonostante l’invito in tal senso espresso dal

magistrato nel decreto d’abbandono (ABB 198/2012 dell’11 aprile 2012, consid.

8), non è dato a conoscere. Ne potrebbe, invero, costituire spiegazione proprio

l’ipotesi secondo cui __________, per il tramite della ditta a lui facente

capo, abbia inteso assumersi in blocco gli oneri di patrocino derivanti dal

sinistro di Via __________. Ciò che spiegherebbe, del resto, l’intestazione

delle note professionali alla DITTA 1, anche per le prestazioni successive al

decreto d’abbandono. Sia come sia, permane il fatto che né __________, né la DITTA

1.

hanno avuto ruolo d’imputati (men che meno prosciolti) nel presente

procedimento. Altrettanto pacifico che gli importi versati dall’assicurazione

giuridica vanno a copertura, quale rischio assicurato, delle spese di

patrocinio ossia del danno indennizzabile ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. Essi

non sono, di conseguenza, suscettibili di duplice incasso.

Dispositivo

Per questi motivi la domanda d’indennità va respinta.

Indennità a favore di AP 1

24. Il 7 ottobre 2015 lo

studio legale ove è attivo l’avv. DI 1, ha fatto pervenire alla Corte la

richiesta di indennità secondo l’art. 429 cpv. 2 lett. a CPP, per le spese ai

fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali assunte dal suo

patrocinato. La difesa postula il riconoscimento di un’indennità di complessivi

fr. 63'735.95, facendo osservare che parte di essi, ossia fr. 47'934.45, sono

stati pagati dalla CAP Compagnia d’Assicurazione di Protezione Giuridica SA.

a) Dev’essere

premesso che gli onorari dello Studio __________, afferenti alla perizia di

parte dell’ing. __________, così come quelli del primo patrocinatore avv. __________,

sono stati integralmente assunti, per complessivi fr. 19'390.15 dalla CAP

Compagnia d’Assicurazione di Protezione Giuridica SA. Questi costi non sono

perciò suscettibili di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. E lo stesso

dicasi per l’importo di fr. 28'544.30 versati, sempre dalla CAP Compagnia

d’Assicurazione di Protezione Giuridica SA allo studio legale del difensore.

b) Occorre, allora,

stabilire l’indennità dovuta per le spese di patrocinio, al netto dell’importo

di fr. 28'544.30.

Le note d’onorario versate agli atti per la durata di patrocinio,

cioè dal 12 ottobre 2010 al 7 novembre 2015, si assommano globalmente a fr.

46'926.70. Dedotto l’importo appena ricordato di fr. 28'544 30, il saldo si

cifra in fr. 18'382.40.

c) La Corte ritiene che

la nota d’onorario del 5 dicembre 2012 di fr. 5'950.80 non sia suscettibile

d’indennizzo, riguardando per intero prestazioni fornite nell’ambito di una

procedura di reclamo (verosimilmente riferita al decreto d’abbandono dell’11

aprile 2012) dinanzi alla Corte dei reclami penali, di cui non vi è però traccia

agli atti. Dal saldo di cui sopra vanno perciò dedotti fr. 5'950.80, ciò che

riduce la pretesa a fr. 12'431.60.

Ma nemmeno può rientrare nella pretesa la nota professionale del

18 dicembre 2013 di fr. 4'109.40, secondo il descrittivo attinente a

prestazioni connesse con una non meglio precisata questione di carattere più

civile che penale (dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, lettera

all’ufficio di esecuzione), che pure esulano dal presente procedimento o di cui

comunque non vi è traccia agli atti. Con il che, la pretesa si riduce

ulteriormente, assestandosi in fr. 8'322.20.

Tale importo va, ancora adattato, a seguito dei correttivi da

apportare al descrittivo delle prestazioni dal 5 febbraio 2015 al 6 ottobre

2015 (doc. 3) riguardanti esclusivamente la procedura d’appello, fermo restando

che nemmeno è dato a sapere se tali prestazioni siano state o saranno coperte

dalla CAP Compagnia d’Assicurazione di Protezione Giuridica SA.

In proposito, salta d’acchito agli occhi (ciò che peraltro non

risulta dalle altre note professionali versate agli atti), che in buona parte,

per le verifiche e lo studio inerente alla procedura d’appello lo studio legale

del difensore ha fatto capo a più legali. Lo stesso dicasi per la preparazione

e la partecipazione al dibattimento d’appello, ove l’imputato si è fatto

assistere da due legali: prestazioni – fatturate – non proporzionate alla

portata ed alla complessità del caso, che indubbiamente non le esigeva, specie

se si pensa che il secondo legale si è limitato a presenziare al dibattimento

senza prendere la parola. Per questi incombenti si possono riconoscere al

massimo 14 ore, anziché 24, come esposto. Analogo discorso per le 7 ore

dedicate all’istanza probatoria, tematica trattata dalla difesa trascorsi

appena cinque mesi dal primo dibattimento, ove già erano state spese 6 ore e

mezzo per la disamina delle prove. Due ore, per queste specifiche prestazioni,

dovevano bastare. Analogamente, la Corte ritiene che la bozza della

dichiarazione d’appello richiedesse al massimo 1 ora, e non già le 4 esposte

nella distinta. L’onorario indennizzabile va pertanto diminuito ulteriormente

del corrispettivo di 18 ore, pari a fr. 4'860.– (IVA compresa) – secondo la

tariffa applicata di fr. 250.–/ora, sulla quale nessun appunto può essere fatto

– fissandosi definitivamente in fr. 3'462.20 comprensivi di IVA e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 9, 10 cpv. 2, 80, 84, 139,

142, 182, 350, 379 e segg., 398 e segg. CPP;

1 e segg. CP;

nonché sulle spese e indennità, gli art. 428 cpv. 1 e 3, 429 cpv.

1 lett. a e 436 cpv. 1 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. Gli appelli di

1.1. AP 1,

1.2. IM 2,

1.3. IM 1,

1.4. IM 4 e

1.5. IM 3

sono accolti.

2. Di conseguenza,

2.1. AP 1,

2.2. IM 2,

2.3. IM 1,

2.4. IM 4 e

2.5. IM 3

sono prosciolti dall’accusa di violazione delle regole

dell’arte edilizia per negligenza.

3. Gli oneri

processuali di primo grado, per complessivi fr. 30'000.– sono posti a carico

dello Stato.

4. All’ing. AP 1 è

riconosciuta un’indennità, giusta l’art. 429 cpv. 1 lett a CPP, di fr.

3'462.20.

5. La domanda di

indennità, giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, di IM 2, IM 1, IM 4 e IM 3 è

respinta.

6. Le spese procedurali

d’appello consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

1'500.–

- altri disborsi fr. 300.–

fr. 1'800.–

sono poste a carico dello

Stato.

7. Intimazione a:

8. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.