17.2015.151
Presupposti per ammettere una ricusa. In casu istanza di ricusazione respinta
21 dicembre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.151
Locarno
21 dicembre 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull'istanza di ricusazione del giudice
CO 1 presentata
il 25 settembre 2015 dall'
IS 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto che – con decisione del 7 settembre
2015 il procuratore pubblico __________ ha decretato il non luogo a procedere
riguardo alla “denuncia penale/istanza di riapertura procedimento contro __________
per i fatti del 3-4 dicembre 2014” (NLP 3748/2014);
– con atto del 25 settembre
2015, l’avv. IS 1 ha presentato reclamo contro la predetta decisione
postulando, altresì, la ricusa del presidente della Corte dei reclamiCO 1, richiamando
quanto addotto nella sua istanza di ricusazione del 14 settembre 2015 (doc. I,
inc. 17.2015.145) e rilevando che si tratta “sempre del consorzio criminale __________
Fatti
di cui __________ fa parte, di cui il Presidente CO 1 è cugino o fratello”;
– con scritto del 29
settembre 2015 il presidente della Corte dei reclami CO 1 ha trasmesso a questa
Corte l’istanza dell'avv. IS 1, osservando, ai sensi dell'art. 58 cpv. 2 CPP,
“di non avere legami di parentela tali da giustificare una ricusa, né con
l’avv. __________, né con altre persone menzionate dalla reclamante”,
escludendo la realizzazione di “altri motivi di ricusa in capo al sottoscritto”
e ritenendo “di poter serenamente evadere i gravami”;
– con sentenza pronunciata
in data odierna, questa Corte ha respinto le istanze di ricusazione del
14 settembre 2015, del 17 settembre e del 5 ottobre 2015 (inc. 17.2015.144/145/166);
e considerando
in diritto che: – la Corte di appello e di
revisione penale è competente a decidere i casi di ricusazione concernenti la
Considerandi
giurisdizione di reclamo, senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente
(art. 59 cpv. 1 let. c CPP);
– chi opera in seno a
un'autorità penale si ricusa se è parente o affine di una parte in linea retta
o in linea collaterale fino al terzo grado incluso (art. 56 lett. d CPP) oppure
se è parente o affine di una parte in linea retta, o in linea collaterale fino
al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una
persona che ha partecipato alla medesima causa come membro di una giurisdizione
inferiore (art. 56 lett. e CPP);
– contrariamente a quanto
addotto dall'istante, il giudice CO 1 non risulta avere rapporti di parentela o
di affinità con l'avv. __________, nel senso dei citati disposti legali, per
cui sotto tale profilo la richiesta di ricusazione va respinta;
– per il resto, sono
richiamate le argomentazioni e conclusioni della sentenza emanata da questa
Corte negli incarti 17.2015.144/145/166;
– la tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza di ricusazione del
giudice CO 1 è respinta.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico
dell'avv. IS 1.
3. Notificazione a:
4. Comunicazione a:
–
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.