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Decisione

17.2015.151

Presupposti per ammettere una ricusa. In casu istanza di ricusazione respinta

21 dicembre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di cui __________ fa parte, di cui il Presidente CO 1 è cugino o fratello”;

– con scritto del 29

settembre 2015 il presidente della Corte dei reclami CO 1 ha trasmesso a questa

Corte l’istanza dell'avv. IS 1, osservando, ai sensi dell'art. 58 cpv. 2 CPP,

“di non avere legami di parentela tali da giustificare una ricusa, né con

l’avv. __________, né con altre persone menzionate dalla reclamante”,

escludendo la realizzazione di “altri motivi di ricusa in capo al sottoscritto”

e ritenendo “di poter serenamente evadere i gravami”;

– con sentenza pronunciata

in data odierna, questa Corte ha respinto le istanze di ricusazione del

14 settembre 2015, del 17 settembre e del 5 ottobre 2015 (inc. 17.2015.144/145/166);

e considerando

in diritto che: – la Corte di appello e di

revisione penale è competente a decidere i casi di ricusazione concernenti la

Considerandi

giurisdizione di reclamo, senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente

(art. 59 cpv. 1 let. c CPP);

– chi opera in seno a

un'autorità penale si ricusa se è parente o affine di una parte in linea retta

o in linea collaterale fino al terzo grado incluso (art. 56 lett. d CPP) oppure

se è parente o affine di una parte in linea retta, o in linea collaterale fino

al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una

persona che ha partecipato alla medesima causa come membro di una giurisdizione

inferiore (art. 56 lett. e CPP);

– contrariamente a quanto

addotto dall'istante, il giudice CO 1 non risulta avere rapporti di parentela o

di affinità con l'avv. __________, nel senso dei citati disposti legali, per

cui sotto tale profilo la richiesta di ricusazione va respinta;

– per il resto, sono

richiamate le argomentazioni e conclusioni della sentenza emanata da questa

Corte negli incarti 17.2015.144/145/166;

– la tassa di giustizia e le

spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza di ricusazione del

giudice CO 1 è respinta.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico

dell'avv. IS 1.

3. Notificazione a:

4. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.