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Decisione

17.2015.152

Assoluzione dall'imputazione di lesioni semplici. Valutazione dell'attendibilità della versione dell'imputato e dell'AP

18 aprile 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 7 ottobre 2014, il

PP ha emanato un decreto di accusa nei confronti di AP 1 ritenendolo autore

colpevole di

lesioni

semplici

per

avere, a __________, in data 5 luglio 2014, colpito intenzionalmente PC 1 con

due pugni al viso, provocandogli la frattura dello zigomo destro, un’emorragia

congiuntivale dell’occhio destro e un ematoma sotto-palpebrale destro, come si

evince dal certificato medico agli atti;

e ne ha proposto la condanna alla

pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna

(corrispondenti a complessivi fr. 1’650.-), sospesa condizionalmente con un

periodo di prova di 2 anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 100.-

(fissando la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 1

giorno). Ha, pure, proposto di rinviare PC 1 al competente foro civile per le

sue pretese di tale natura e di accollare al condannato tasse e spese di

giustizia.

C. Con sentenza 1° settembre

2015 (intimata il 1° ottobre 2015), statuendo sull’opposizione tempestivamente

interposta dal condannato, il giudice della Pretura penale ha confermato

l’imputazione contenuta nel decreto di accusa, condannandolo a pagare tasse e

spese giudiziarie di complessivi CHF 725.-. Pure confermato è stato il rinvio

dell’accusatore privato al competente foro civile.

D. Contro tale sentenza,

AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello (doc. CARP I).

Dopo avere ricevuto la

motivazione scritta della sentenza, con dichiarazione di appello 22 ottobre

2015, l’appellante ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1 e 2 della

sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento (doc. CARP III).

E. Visto il consenso delle

parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, la presidente di

questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per la

presentazione della motivazione scritta della dichiarazione d’appello (doc.

CARP IX).

Nella

sua motivazione 29 dicembre 2015, AP 1 ha riconfermato integralmente la sua

dichiarazione di appello 22 ottobre ribadendo di aver agito “unicamente

quale reazione ad un attacco da parte del signor PC 1, il quale,

improvvisamente e per primo ha sferrato, per motivi futili (l’occupazione di

uno sgabello al bar) un pugno al ricorrente”.

Il

7 gennaio 2016 alle parti è stata intimata la citata motivazione ed è stato

assegnato un termine di 20 giorni per la presentazione di osservazioni.

F. ll 12 gennaio 2016 il

Procuratore pubblico ha postulato la conferma integrale della sentenza

impugnata evidenziando come dagli atti risulti in maniera inequivocabile che

l’appellante ha sferrato un pugno all’accusatore privato e sottolineando che

non è assolutamente provato, né reso altamente verosimile, che il primo abbia,

cosi come da lui sostenuto, agito per legittima difesa (doc. CARP XII).

G. La Pretura penale non

ha formulato osservazioni, così come non ne ha formulato l’accusatore privato (doc.

CARP XIII).

ritenuto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. In particolare, mediante l’appello è possibile censurare le

violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento

e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento

inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Ai sensi dell’art. 398 cpv. 2

CPP il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”,

“umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati, ovvero

con una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti

controversi della sentenza di prime cure.

Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

2. Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag.

297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n.

2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22) che, in applicazione

dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae

dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e

23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22;

Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag.

70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117

Ia 401 consid. 1c/bb)

3. Il principio della

presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile

2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31

consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il

giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c;

STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009

consid. 6.1; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3 e

nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3;

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Tophinke,

Basler Kommentar, StPO, vol. 1,

Basilea 2014, ad art. 10, n.

82-83, pag. 193 seg.; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo

2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, in op. cit.,

ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

Risultanze dell’inchiesta

4. Dall’inchiesta è

emerso che, la sera del 5 luglio 2014 l’appellante e PC 1 si trovavano al Bar __________

di __________ per guardare la partita dei quarti di finale dei mondiali di

calcio “Brasile 2014” tra Olanda e Costa Rica.

Verso la fine del secondo

tempo, l’appellante si è recato in bagno e, al suo ritorno, ha trovato il suo

posto occupato dall’accusatore privato.

Tra i due nasceva - con tempi e

modalità che sono contestati - un alterco, finito poi alle mani.

Contestate sono anche le

conseguenze di tale alterco.

PC 1 - portando a sostegno del

suo dire il certificato allestito il 19 agosto 2014 dal medico cui egli si è rivolto

3 giorni dopo i fatti - sostiene di esserne uscito con “un’emorragia

congiuntivale dell’occhio destro, un ematoma sotto-palpebrale destro ed un

dolore alla palpazione dello zigomo” (cfr, anche, documentazione

fotografica agli atti), zigomo che, poi, da indagini radiologiche effettuate, è

risultato fratturato e per cui è stato previsto “un intervento

chirurgico correttivo” (certificato medico del 19.08.2014, all. 9 ad AI 4).

AP 1 - che contesta che le

lesioni lamentate da PC 1 siano a lui riconducibili - sostiene di essere uscito

dalla lite con un ematoma all’occhio sinistro (all. 2 ad AI 4 pag. 3) e

Considerandi

conforta tale sua affermazione con le dichiarazioni 26 giugno 2015 di __________,

30.

giugno 2015 di __________ 30 giugno 2015 di __________.

Accertamento dei fatti

5.

AP 1 sostiene che,

trovando, al rientro dal bagno, il suo posto occupato, ha chiesto ad PC 1

cortesemente di spostarsi. Questi gli ha, però, risposto in malo modo

dicendogli di “non rompere i coglioni”. A quel punto, vedendo che PC 1

era soltanto appoggiato allo sgabello, egli ha preso lo sgabello in questione e

vi si è seduto sopra “senza farlo cadere e senza arrecargli fastidio”.

L’appellante afferma, poi, che, mentre guardava tranquillamente la

partita, l’accusatore privato gli ha improvvisamente sferrato un pugno al volto

cui egli ha reagito colpendolo, a sua volta, con uno o due pugni:

“ (…) sono rimasto seduto sullo

sgabello a guardare la partita almeno 3 minuti. Ad un tratto PC 1 senza

preavviso si girava e mi colpiva al volto con un pugno, io a quel punto reagivo

colpendolo a mia volta con uno o due pugni al volto. La colluttazione è durata

pochi secondi poiché i miei amici sono intervenuti a placare gli animi” (all. 2

ad AI4, pag. 2; cfr, anche, all. 3 ad AI4, pag.2).

6.

Diversa la versione

dell’accusatore privato, secondo cui è stato AP 1 a picchiare per primo,

addirittura colpendolo, proditoriamente (“di sorpresa”), con un pugno

immediatamente dopo il suo rientro dal bagno:

“ Verso la fine del secondo tempo

della partita notavo che uno sgabello posto davanti al bar era libero, e mi

sono seduto sia per comandare da bere che per vedere meglio la partita.

Nel giro di pochi

secondi da quando mi sono seduto sentivo una voce dietro di me che diceva “il

posto è occupato! È il mio”.

Subito

riconoscevo la persona dalla voce, trattavasi del AP 1, e pensavo si rivolgesse

a qualcun altro, il quale senza lasciarmi il tempo di pensare, nè tantomeno di

alzarmi mi colpiva violentemente con un pugno al volto. Dopo aver incassato il

colpo, istintivamente mi alzavo per cercare di difendermi, prima di essere

nuovamente colpito al volto da un secondo pugno del AP 1. Un attimo dopo si è

messo in mezzo un altro cliente del bar per separarci, che mi ha allontanato

dal AP 1” (all. 1 ad AI 4, pag. 2).

All’inquirente che, nel successivo interrogatorio, gli chiedeva se

lui aveva colpito AP 1, PC 1 rispondeva in modo evasivo:

“ D: Durante la colluttazione, ha

sferrato un pugno a AP 1?

R: Questo non so

dirlo, poiché tutto si è svolto nell’arco di pochi secondi. Può anche darsi

che, nel tentativo di difendermi dall’aggressione, possa averlo colpito.

D: AP 1 a verbale

ha dichiarato che lei (…) gli ha sferrato un pugno. Cosa ha da dire in merito?

R: Rispondo che

durante la colluttazione è possibile che, tentando di difendermi, lo abbia colpito”

(all. 4 ad AI 4, pag. 3 e 4).

7.

Valutata

attentamente, la versione dell’accusatore privato non risulta credibile.

Prima di tutto, perché essa è già intrinsecamente poco verosimile

nella misura in cui PC 1 pretende di essere stato colpito al volto da AP 1

quando questi era dietro di lui (che, in quel momento, seduto/appoggiato allo

sgabello, stava guardando lo schermo posto sulla parete dietro il bancone):

“ sentivo una voce dietro di me

(…) subito riconoscevo la persona della voce, trattavasi del AP 1 (…) il

quale senza lasciarmi il tempo di pensare, nè tantomeno di alzarmi mi colpiva

violentemente con un pugno al volto”. (all. 1 ad AI 4, pag. 2, sott. del red.).

Non ha da essere spiegato, infatti, che è praticamente impossibile

che qualcuno colpisca con un pugno un uomo all’occhio e allo zigomo standogli

alle spalle.

Ma - soprattutto - la versione dell’AP non è credibile poiché essa

è totalmente sconfessata da quella del teste __________ che, sulle circostanze

in cui ha avuto inizio il litigio, conforta totalmente quella resa dal qui

appellante. Infatti, sentito dagli inquirenti il 10 settembre 2014, il teste ha

dichiarato quanto segue:

“ Stavo guardando la partita dei

mondiali, alla mia sinistra era seduto AP 1. Ad un certo punto lui si è alzato

dal proprio posto ed è andato in bagno, poi un’altra persona che non conosco si

è seduta al suo posto. Non posso dire quanto tempo sia passato ma dopo un po’ AP

1.

è ritornato dal bagno e vedendo il suo posto occupato diceva senza toni

alterati qualcosa alla persona seduta. Non so cosa gli abbia detto in quanto

stavo seguendo la partita e poiché vi erano molti rumori all’interno del bar.

Un attimo dopo notavo che AP 1 gli sfilava lo sgabello per poi sedersi. Preciso

che l’occupante non è rovinato a terra, non ha reagito e non ha proferito

parola alcuna limitandosi ad allontanarsi in un'altra parte del bar.

Non posso dire

quanto tempo sia trascorso, ma ad un certo punto ho notato improvvisamente un

tafferuglio alla mia sinistra” (all. 5 ad AI 4, pag. 3).

Forza è, dunque, accertare che,

sostenendo di essere stato preso a pugni da AP 1 di sorpresa, subito dopo che

questi ha fatto rientro in sala, l’AP ha mentito.

Certo, né __________ né gli altri due testi sentiti hanno visto

chi ha iniziato ad usare le mani:

“ (…) non ho visto chiaramente chi ha

iniziato per primo a mettere le mani addosso all’altro” (all. 5 ad AI 4, pag.

3);

“ D: ha visto chi ha cominciato la

lite?

R: No, stavo

guardando la partita e non mi sono accorto della lite fino a quando non sono

venuti alle mani” (all. 7 ad AI 4, pag. 2, teste __________);

“ al momento che ho potuto vedere

chiaramente la colluttazione c’era già __________ che li divideva e quindi non

posso dire con precisione cosa sia successo” (all. 8 ad AI 4, pag. 2, teste __________).

Tuttavia, all’AP - che ha palesemente mentito sulle circostanze di

cui si è appena detto - non può essere concessa nessuna credibilità neppure

laddove egli pretende che a dare il primo pugno fu il qui appellante.

Forza è, dunque, in applicazione dei fondamenti che reggono la

valutazione delle prove e che trovano la loro origine nel principio della

presunzione d’innocenza e in quello dell’in dubio pro reo che da esso

discende, accertare i fatti così come alla versione - costante, lineare , in

sé, verosimile e confortata, per la maggior parte, da quella dei testi sentiti -

di AP 1.

In sintesi, dunque, occorre accertare che è stato PC 1 il primo ad usare i

pugni e a colpire.

8.

È certo - poiché lui

lo ha ammesso - che AP 1 ha risposto a questo pugno con un altro pugno.

Altrettanto certo - nonostante i maldestri tentativi di PC 1 di far credere che

così non è stato (cfr. stralci succitati dell’all. 4 ad AI 4, pag. 3 e 4) -

che, in seguito, fra i due è nata una colluttazione (nel senso che i due si

sono picchiati a vicenda). Pure certo è che la colluttazione è stata sedata

soltanto grazie all’intervento di un avventore che ha separato i due

contendenti.

Questo è, infatti, quanto riportano - confermando in ciò le

dichiarazioni di AP 1 - tutti i testi:

“ (…) AP 1 e l’altra persona (per

intenderci, quella alla quale egli in precedenza aveva sfilato lo sgabello) venivano

reciprocamente alle mani (…) è stato un chiaro dare per (recte: e) ricevere”

(all. 5 ad AI 4, pag. 3);

“ ad un certo punto (circa a due metri

dalla mia destra) due clienti venivano alle mani (…) mi sono messo in mezzo a

separare i due” (all. 7 ad AI4, pag. 1);

“ (…) notavo due clienti, nella

fattispecie PC 1 e AP 1, mettersi le mani addosso (…) c’era già __________ che

li stava dividendo (…) dopo essere stati separati dal __________, i due hanno

continuato ad insultarsi a vicenda (…)” (all. 8 ad AI 4, pag. 2).

L’accertamento secondo cui i due si sono scambiati dei

pugni (uno, due o più è irrilevante) sino a che __________ è riuscito a

separarli, esclude che si possa sostenere che AP 1 - che, rispondendo al primo

pugno di PC 1, ha fatto uso del suo diritto di legittima difesa - abbia

ecceduto in tale diritto così come ritenuto (sembra a titolo subordinato) dal

giudice di primo grado.

Ne segue che l’appellante deve essere prosciolto dall’imputazione

di lesioni semplici (senza che sia necessario accertare se le lesioni lamentate

dall’AP sono effettivamente dovute al/ai pugno/i ricevuto/i durante la

colluttazione di cui trattasi).

Spese

9.

Visto l’esito

dell’appello, gli oneri processuali di prima e seconda sede vanno caricati allo

Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

Indennità ex art 429 CPP

10.

Il

7.

aprile 2016, il difensore di AP 1 – avv. DI 1 – ha trasmesso a questa Corte

la sua nota professionale, nella quale ha esposto un onorario di fr. 2'187.50 (corrispondente

a 8 ore e 45 min. di lavoro fatturati a fr. 250.- l’ora) e spese pari a fr.

253.

-, per un importo totale, comprensivo di IVA, di fr. 2'635.75 (cfr. doc. I

in inc. CARP 17.2016.74).

Le prestazioni esposte nella nota appaiono giustificate e vengono pertanto

integralmente approvate.

Ne discende che, a titolo di indennità giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo

Stato va condannato a rifondere a AP 1 - assolto dall’imputazione di lesioni

semplici - l’importo di fr. 2'635.75.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 8, 10, 76 e segg., 80 e segg.,

84, 139, 379 e segg., 398 e segg. e 430 CPP;

15 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU

e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, art. 428

CPP nonché la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, la sentenza

impugnata è annullata e AP 1 è assolto dall’imputazione di lesioni semplici cui

al DA 4739/2014.

2. Le

tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 725.- (settecentoventicinque)

per il procedimento di primo grado sono poste a carico dello Stato.

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

800.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr.

1'000.-

sono posti a carico dello

Stato.

4. A

titolo di indennità giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l'importo di fr. 2'635.75.

5. Intimazione a:

6. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.