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Decisione

17.2015.162

Concorso di elementi comprovanti l'estraneità dell'imputato al reato di aggressione e che ne comportano, in applicazione del principio in dubio pro reo, il proscioglimento

18 marzo 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i due procedimenti (decreto 06.08.2014, doc. 2 in inc. PRPEN

81.2014.64), dopo il dibattimento, statuendo con sentenza 30 ottobre

2014, la giudice della Pretura penale ha prosciolto i due imputati;

- con

riferimento alle altre persone intervenute al momento dei fatti, il procuratore

pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole dei reati di aggressione e di

danneggiamento. Questi non ha interposto opposizione al decreto d’accusa che è,

pertanto, passato in giudicato (DA n. 350/2014);

- il

procedimento a carico di __________, pure presente al litigio e

oppostosi al decreto d’accusa, è invece stato disgiunto, dovendo egli

rispondere di ulteriori imputazioni contenute in altri due decreti d’accusa,

pure impugnati (cfr. decreto di disgiunzione 30.09.2014, inc. n. 81.14.387);

preso

atto che - contro la sentenza della Pretura penale, il

procuratore pubblico ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello

ed ha confermato tale sua intenzione nella dichiarazione 29 ottobre 2015 in cui

ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1, 2 , 3 e 4 chiedendo che IM 1 e IM

2 siano ritenuti colpevoli di aggressione e condannati così come proposto nei

DA 352/2014 e 353/2014 del 27 gennaio 2014.

Su

istanza del procuratore pubblico, è stato assunto agli atti il verbale

d’interrogatorio 2 dicembre 2014 del teste __________ (all. alle

dichiarazioni d’appello 29.10.2015 in doc. II, CARP 17.2015.162+172)

sentito nel procedimento a carico di __________ per titolo di

aggressione sempre in relazione ai fatti del 19 marzo 2013 a Bellinzona;

esperito il

pubblico dibattimento in data 16 marzo 2016 durante il quale:

- il

PP ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e la condanna di entrambi

gli imputati per titolo di aggressione alle pene indicate nei rispettivi DA,

con oneri processuali di primo e secondo grado posti a loro carico;

- l’avv.

DI 1 ha chiesto la reiezione dell’appello e il proscioglimento dei suoi

assistiti. Ha, inoltre, preavvisato che avrebbe trasmesso la sua nota

d’onorario, poi pervenuta lo stesso giorno alla CARP, in cui ha quantificato le

spese legali in complessivi fr. 1'129.70 (IVA incl.).

considerato:

vita degli

accusati

1. Sulla

vita degli accusati si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i

consid. 1 e 2 della sentenza impugnata:

1.

IM 1, nato il __________ in __________,

è arrivato in Ticino nel 1998. Dopo aver frequentato le scuole medie a __________,

ha iniziato a lavorare come aiuto cuoco e, in seguito, come giardiniere.

Accanto al suo lavoro presso __________ di __________, per il quale percepisce

un reddito netto di fr. 3'100, nel tempo libero presta servizio nel Corpo

Civici Pompieri di Lugano, quale volontario. Ha due figli di un anno e mezzo e

di 9 mesi (AI 3, verbale interrogatorio IM 1, 25.10.2013, pag. 2 e verbale

interrogatorio al dibattimento).

Considerandi

2.

IM 2 è nato in __________ il __________

e nel suo paese d’origine ha appreso il mestiere di falegname. Giunto in Ticino

nel 2009, ha iniziato subito a lavorare, per il tramite di un’agenzia di

collocamento di personale, alle dipendenze di una ditta di __________, in

qualità di operaio generico dapprima e, da ultimo presso la __________, come

addetto delle pulizie. Disoccupato al momento dei fatti, attualmente lavora per

__________ di __________, percependo un reddito mensile netto di fr. 3'300.-

circa. Non ha figli (AI 3, verbale interrogatorio IM 2, 30.10.2013, pag. 2 e

verbale interrogatorio al dibattimento).

(sentenza

impugnata, consid. 1 e 2, pag. 3)

precedenti

penali

2.

A

carico di IM 1, il Ministero pubblico ha emanato un decreto di accusa, passato

in giudicato il 16 agosto 2013, per titolo di minaccia ex art. 180 CP (“commissione

reiterata”) con pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 70.-

ciascuna - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - e multa

di fr. 100.- per i fatti avvenuti dal 15 marzo al 15 aprile 2013 (cfr. estratto casellario giudiziale svizzero 10.09.2014, doc. 13 in inc. PRPEN 81.2014.64).

A

carico di IM 2, il Ministero pubblico ha emanato un decreto di accusa, passato

in giudicato il 22 aprile 2010, per titolo di infrazione alle norme della

circolazione ex art. 90 cifra 1 LCStr e guida in stato di inattitudine ex art.

91.

cpv. 2 LCStr per i fatti avvenuti il 31 ottobre 2009 (cfr.

estratto casellario giudiziale svizzero 10.09.2014, doc. 12 in inc. PRPEN

81.2014

).

fatti del 19

marzo 2013

3.

I

fatti avvenuti il 19 marzo 2013 nei pressi del Bar __________, sito al primo

piano di uno stabile in via __________ a __________, sono divisibili in due

fasi.

prima fase

4.

Agli atti vi sono

risultanze istruttorie che hanno permesso di accertare, in modo pressoché

incontestato, quanto accaduto in una prima fase.

Quella sera __________

e i suoi amici - __________, IM 1 e IM 2 - si sono recati, verso l’una di

notte, al bancone del bar del suddetto EP ed hanno chiesto da bere.

Vista l’imminente

chiusura, il responsabile del locale (PC 1) rifiutava di dar seguito alla loro

richiesta.

Il tutto avveniva

alla presenza di __________, habitué del bar.

I quattro

avventori uscivano, quindi, dal locale e sostavano davanti all’entrata dell’edificio

dove per pochi minuti discutevano e fumavano delle sigarette. Uno di essi

sferrava in modo scomposto e a vuoto qualche colpo con le mani e i piedi.

Con l’accendersi

della luce delle scale, __________ si poneva dinanzi all’ingresso

dell’edificio, mentre __________, IM 1 e IM 2 si spostavano dietro lo stabile.

Dopo aver chiuso

il locale, PC 1 accompagnato da __________ scendevano le scale e raggiungevano

l’uscita dell’immobile dove si ritrovavano faccia a faccia con __________.

Mentre __________

usciva indisturbato dall’edificio,

PC 1 veniva

ostacolato da __________ che, nel precludergli il passaggio, gli diceva “oggi

tu non esci di qua se prima non mi dici gli orari di lavoro della mia ragazza”.

Al rifiuto di PC 1, i due iniziavano una colluttazione corpo a corpo.

Questi fatti

emergono, così come descritti, oltre che dalla sostanziale concordanza delle

versioni rilasciate dagli astanti agli inquirenti (rapporto d’inchiesta di

polizia giudiziaria 26.11.2013 e suoi allegati; verbale PP 02.12.2014 __________,

all. alle dichiarazioni d’appello 29.10.2015 in doc. II, CARP 17.2015.162+172),

anche, per quanto avvenuto all’esterno, dalle immagini di un filmato agli atti

(cfr. verbali all. da 1 a 6 e CD, all. 9, al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 26.11.2013, AI 3).

seconda fase

5.

Le versioni degli interrogati divergono nel descrivere come __________,

IM 1 e IM 2 sono intervenuti nello scontro fisico ormai in atto fra i due

litiganti.

versioni secondo cui gli

imputati hanno aggredito l’AP

6.

PC 1, sentito come

accusatore privato, ha dichiarato alla polizia di avere iniziato una

colluttazione con __________, in quanto questi non lo lasciava uscire dallo

stabile dove ha sede il suo bar, pretendendo il piano di lavoro della sua

ragazza dipendente dell’esercizio pubblico. L’AP ha precisato di averlo spinto

e di essere stato da lui colpito “con le mani”. È, quindi, iniziata “una

colluttazione con scambio di colpi”, durante la quale __________ gli

strappava la giacca. PC 1 ha, poi, sostenuto che tre persone giungevano alle

sue spalle e, scagliandosi contro di lui, lo facevano cadere a terra. Mentre si

trovava sull’asfalto, tutti e quattro lo “colpivano su tutto il corpo”,

ferendolo. Egli ha precisato di non poter dire chi lo colpisse ed ha aggiunto

che:

“sopra di me, mentre ero a terra, per quello

che ricordo con certezza, vi era sempre il __________. Solo poco dopo aver

realizzato cosa stava succedendo, ho capito che le 3 persone che mi avevano

aggredito alle spalle erano gli amici del __________ che erano nel Bar e che

avevo fatto uscire poco prima, in quanto dovevo chiudere il locale”.

PC 1 ha, poi,

aggiunto di essere riuscito a rialzarsi e di essere corso verso la sua vettura

posteggiata dinanzi all’entrata dell’edificio, precisando che “loro

continuavano a venirmi dietro, sicuramente per continuare a colpirmi”.

Egli prendeva, quindi, dal baule dell’automobile la chiave a croce utilizzata

per cambiare le ruote e colpiva - “solo per difendermi” - il __________

“mentre era girato e scappava”.

__________, dopo

aver subìto questo colpo alla schiena, si calmava come pure si quietavano anche

gli altri tre. Tutto tornava, infine, alla normalità con l’arrivo della

polizia. A seguito della lite, continua l’AP, sono stati danneggiati la sua

giacca e il suo smartphone ed ha dovuto far ricorso a cure mediche.

(verbale PS

23.08.2013

PC 1, all. 1 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).

7.

__________,

sentito dapprima come persona informata sui fatti e poi come testimone, ha

dichiarato agli inquirenti di aver tentato di sedare la colluttazione fra PC 1

e __________. Allorquando era “praticamente riuscito a separarli” - ha

aggiunto - sopraggiungeva il “gruppetto” di tre persone che già avevano

accompagnato __________ al bar.

PC 1 ha, poi, sostenuto di

essere stato “spinto scansandomi da parte” da “più di una persona” e

di avere visto i tre avventarsi su “PC 1 colpendolo con pugni e forse, ma

non ne sono sicuro, anche con calci”.

L’interrogato ha,

quindi, aggiunto di essersi “intromesso di nuovo per separare tutti” e

di ricordare che “i colpi li ha ricevuti solo PC 1 e sono sicuro che li ha

ricevuti da tutti e quattro”. __________ ha, tuttavia, pure precisato che “non

posso sapere chi e dove abbia colpito il PC 1 con esattezza”.

L’interrogato ha,

infine, dichiarato che PC 1 è in seguito riuscito a liberarsi e, alzatosi da

terra, ha raggiunto la sua automobile parcheggiata a pochi metri di distanza

dal cui baule prendeva una chiave a croce con la quale colpiva __________ che “lo

aveva ancora seguito dopo che si era alzato”. In seguito a ciò - ha concluso - “tutti si calmavano”.

(verbale PP

02.12.2014

__________, all. alle dichiarazioni d’appello 29.10.2015 in doc. II,

CARP 17.2015.162+172; cfr. anche verbale PS 19.09.2013 __________, all. 2 ad AI

3.

in inc. MP 2013.5282).

versioni secondo cui gli

imputati hanno separato l’AP da __________

8.

__________

ha dichiarato alla polizia che, quella sera, prima della colluttazione, aveva

detto ai suoi tre amici che “se fosse successo il peggio avrebbero poi

dovuto separarci”.

L’interrogato ha,

poi, ammesso di aver tentato di impedire a PC 1 di uscire dallo stabile poiché

lo voleva costringere a discutere con lui di alcune questioni legate ai turni e

al salario della sua fidanzata che lavorava nel Bar __________.

E’ iniziata,

così, una discussione che è degenerata in una lite iniziata con una spinta data

da PC 1 e continuata in “scambi reciproci di colpi”. __________ ha,

quindi, ammesso di avergli “strappato la giacca” e di avergli “messo

entrambe le mani al collo e stringevo”, aggiungendo che “poco dopo sono

arrivati i miei amici che avevano l’intenzione di separarci e solo in quel

momento siamo caduti a terra”. L’interrogato ha riferito agli inquirenti di

non ricordare se anche i suoi amici hanno dato dei colpi a PC 1. Ha, tuttavia,

precisato che

“i miei amici intervenuti mi hanno preso e

separato”.

__________ ha,

anch’egli, affermato che l’accusatore privato raggiungeva la sua automobile

dalla quale prendeva una chiave a croce. Il verbalizzato ha, infine, aggiunto

di aver voluto continuare la colluttazione ma di non esserci riuscito in quanto

“trattenuto fisicamente” dai suoi amici. __________ ha concluso

sostenendo che “mentre i miei amici mi tenevano ed ero girato di spalle, PC

1.

arrivava verso di me e mi colpiva dietro la schiena, solo una volta, con la

chiave a croce”.

È, poi, tutto

tornato alla normalità.

(verbale PS 17.10.2013 __________,

all. 3 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).

9.

__________

ha, dal canto suo, dichiarato che, prima del litigio, aveva detto a __________

che, con i due altri amici, sarebbe andato a mettersi “dietro lo stabile”

per intervenire “in caso di problemi”. Ciò che, poi, effettivamente,

accadde: loro tre accorrevano “perché si stavano picchiando”. Lui

divideva i due litiganti e tutti e tre bloccavano fisicamente “il Vitor che

altrimenti avrebbe continuato a picchiare il PC 1”.

__________ ha ribadito che loro tre sono “solo intervenuti per dividere”

ed ha, poi, confermato che il colpo inferto da PC 1 con una chiave a croce alla

schiena di __________ poneva fine al litigio.

(verbale PS

22.10.2013

__________, all. 4 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).

10.

IM 1

ha rilasciato dichiarazioni dello stesso tenore, ovvero che nessuno di loro tre

ha “mai colpito il ________” e che sono “intervenuti unicamente per

dividere i due litiganti”, precisando di averli “divisi due volte”.

Confermato dall’imputato anche l’epilogo del litigio col colpo sferrato da PC 1 alla schiena di __________.

(verbale PS

25.10.2013

IM 1, all. 5 ad AI 3 e opposizione 03.02.2014 in inc. MP 2013.5282).

IM 1, dinanzi al primo giudice,

ha ribadito la sua versione, precisando che in un primo momento era rimasto “a

guardare la scena, perché erano già intervenuti sia IM 2 che __________”.

L’imputato ha, poi, aggiunto che, quando __________ è caduto

sopra PC 1, tutti e tre li hanno separati dopodiché il secondo è andato verso

la sua automobile a prendere la chiave a croce con la quale ha colpito sia il

primo sia __________.

(verbale

d’interrogatorio IM 1 all. al verbale dib. di primo grado in doc. 9 inc. PRPEN

81.2014

).

11.

L’imputato

IM 2 ha, pure, descritto i fatti in linea con le predette tre versioni,

dichiarando agli inquirenti di essere “intervenuto, come gli altri,

unicamente per dividere i due litiganti”. Egli ha asserito di aver

“ preso il __________ tentando di

tenerlo ed allontanarlo dal PC 1, ma siamo caduti a terra in quanto il Vitor

voleva continuare a picchiare il PC 1 e non voleva ascoltare nessuno”.

Ha aggiunto di essere stato

l’unico a cadere assieme ai due litiganti ed ha precisato che nessuno dei tre

accorsi ha “mai colpito il PC 1”. L’imputato ha, infine, ricordato che “PC

1.

riusciva a liberarsi, anche dovuto al fatto che io tenevo il __________”

e raggiungeva la sua auto tornando con la chiave a croce per poi colpire alle

spalle __________.

(verbale PS

30.10.2013

IM 2, all. 6 ad AI 3 e opposizione 03.02.2014 in inc. MP 2013.5282).

IM 2, al dibattimento di primo

grado, ha nel complesso confermato la precedente sua deposizione, precisando di

avere dapprima trattenuto __________, cadendo con lui a terra, e,

non riuscendo più a bloccarlo, di avere cercato di tenere PC 1 per poi

lasciarlo andare. Ha ribadito che il suo intervento era volto a “separarli e

calmarli”.

(verbale

d’interrogatorio IM 2 all. al verbale

dib. di primo grado in doc. 9 in inc. PRPEN 81.2014.64).

12.

Questi

due imputati ancora davanti a questa Corte hanno dichiarato di non aver

colpito PC 1 ma di essersi limitati a separarlo da __________ (verbale del

dibattimento d’appello, pagg. 3-4).

Appello

13.

Con il suo appello, il

procuratore pubblico contesta l’accertamento dei fatti di prima sede e chiede

che IM 1 e IM 2 siano riconosciuti autori colpevoli di

aggressione ai danni di PC 1 per aver agito in correità con __________ e __________ (dichiarazioni d’appello 29.10.2015

in doc. II, CARP 17.2015.162+172).

13.1

Il

primo giudice, nella propria sentenza, ha esposto un insieme di elementi,

trattati per quanto qui d’interesse nella sussunzione a seguire, in base ai

quali, in applicazione del principio in dubio pro reo, ha prosciolto entrambi

gli imputati (sentenza impugnata, pagg. 8-11).

13.2

Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv.

1.

Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1

CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica

accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale

non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando,

dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi

sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si

è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86

consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008,

consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi -

così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla

situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86

consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011

consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;

Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, 2a

edizione, Basilea 2014, ad art. 10, n. 81, pag. 192

seg.; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo

2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, CPP,

Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

13.3

Per determinarsi sulla

realizzazione del reato di aggressione, questa Corte ha esaminato:

- le

dichiarazioni rilasciate nel corso del procedimento penale dalle persone

presenti alla lite;

- il

filmato agli atti che riprende da due prospettive diverse lo stabile nei pressi

del quale è avvenuta la lite;

- la

denuncia sporta da PC 1 a seguito dei fatti (incl. l’allegata lettera di

dimissione dall’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli).

Partendo

dalle deposizioni degli interrogati, si rileva che __________ è l’unico che

aveva un motivo di risentimento nei confronti di PC 1.

__________, alcuni

giorni prima, aveva invano tentato di parlare all’accusatore privato di

modifiche degli orari di lavoro e di stipendi arretrati della sua fidanzata,

venendo, a suo dire, da questi “trattato come uno stupido davanti ad altri

clienti” e invitato a “non impicciarsi” (all. 3 pag.

2-3 e all. 6 pag. 3 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282). Anche la sera dei fatti, le

sue richieste di discutere tali questioni lavorative erano state ignorate dal

responsabile del bar; da ultimo, durante il faccia a faccia all’uscita

dall’edificio in cui si trova l’esercizio pubblico.

Nessun motivo d’inimicizia, di

contro, avevano gli imputati, non potendosi definire tale la circostanza che

non era stato loro servito da bere vista l’ora tarda (all. 1 pag.

2-3, all. 2 pag. 2, all. 3 pag. 3, all. 4 pag. 3, all. 5 pag. 3, all. 6 pag. 3

ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).

Lo stesso __________

ha discolpato entrambi gli imputati affermando che, prima di affrontare PC 1,

si era cautelato contro la sua stessa intemperanza, chiedendo ai tre amici di

intervenire per separali qualora fosse venuto alle mani con l’AP (all. 3 pag. 3

ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).

__________ - che, palesando

sincerità, ha detto di non ricordare se i suoi amici avessero colpito l’AP - ha

dichiarato che i tre lo hanno inizialmente “preso e separato” e, poi, “trattenuto

fisicamente”, impedendogli di proseguire la colluttazione (all. 3 pag. 4-5

ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).

D’altronde - se è vero che

l’accusatore privato e il teste/PIF __________ hanno ascritto a “tutti

e quattro” l’aggressione - è anche vero che nessuno di loro

ha saputo circostanziare in alcun modo tale dichiarazione (AP: “non posso

dire da chi arrivavano con esattezza (n.d.r. i colpi)”; teste/PIF: “non

posso sapere chi e dove abbia colpito il PC 1 con esattezza” - cfr. all.

1.

pag. 3 e all. 2 pag. 3 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).

Questa Corte, dopo il

dibattimento d’appello, ha visionato, ancora una volta, le immagini agli atti

relative alla dinamica della colluttazione per verificare la tesi sviluppata

dal procuratore pubblico nella sua requisitoria d’appello secondo cui nella

sequenza video 00.40.00 - 00.40.30 si vedrebbe uno dei due imputati sferrare “un

pugno in faccia” o, più genericamente, un colpo all’accusatore privato.

Ora, diversamente da quanto

ritenuto dalla Pubblica Accusa, le immagini scagionano gli imputati

evidenziando che essi hanno, da subito, cioè appena accorsi, operato per

dividere i due litiganti (cfr. CD, all. 9, al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 26.11.2013, AI 3).

Da esse si evince, infatti,

che pochi secondi dopo l’inizio dello scontro fisico tra __________ e PC 1, __________

tentava invano di separare i due litiganti che, alcuni istanti dopo, venivano

effettivamente divisi grazie all’intervento di IM 1, IM 2 e __________ accorsi da dietro lo stabile (video 00.40.10 - 00.40.25).

Scomparse, poi, dallo schermo

tutte le persone coinvolte nella lite, dopo una trentina di secondi riappariva

a video solo PC 1 che prendeva una chiave a croce dal baule della sua

automobile e si dirigeva verso un luogo fuori dal campo visivo della

videosorveglianza. Egli, diversamente da quanto sostenuto dall’accusatore

privato e dal teste/PIF __________, in questo frangente non veniva inseguito da

alcuno dei quattro (video 00.41.00 – 00.41.15).

Del resto, l’AP

non avrebbe potuto recuperare indisturbato e con una certa calma (è ciò che

emerge dal video) dalla sua automobile la chiave a croce se, come da lui

preteso, fosse stato l’oggetto dell’attacco di ben quattro persone.

Trascorso ancora qualche

secondo in cui nessuno viene ripreso, a video ricompare l’AP mentre viene

pacificamente allontanato da dove si era in precedenza diretto, prima da due e,

poi, da una persona (video 00.41.35 – 00.41.50).

Nel filmato non vi è,

pertanto, traccia del benché minimo atto offensivo, segnatamente di un pugno, da

parte degli imputati nei confronti dell’AP né, tantomeno, di un’aggressione dei

primi a suo danno.

Depone, infine, a favore della

tesi secondo cui gli imputati sono intervenuti con intenti pacificatori la

circostanza, desumibile dalle immagini in atti (video 00.41.45 – 00.44.00),

secondo cui quest’ultimo, dopo la lite, è rimasto a lungo poco lontano da loro,

in un clima alquanto disteso.

A corroborare la tesi

dell’estraneità degli imputati al reato loro imputato è, poi, lo stesso PC 1

che, recatosi il giorno stesso dei fatti presso l’Ospedale Regionale di

Bellinzona e Valli, ha dichiarato ai sanitari di essere stato “aggredito dal

ragazzo della sua cameriera all’atto della chiusura del locale” senza nulla

addebitare ad altri. Del resto, a conferma del fatto ch’egli lo riteneva

l’unico responsabile, egli ha sporto denuncia per titolo di lesioni semplici

esclusivamente contro __________ (cfr. denuncia 17.06.2013 e relativi allegati,

AI 1 in inc. MP 2013.5282).

Tutto ciò considerato, in applicazione del principio in dubio pro reo, è

accertato che, la notte del 19 marzo 2013, IM 1 e IM 2 sono intervenuti

con intenti pacificatori, soltanto per dividere i due contendenti (__________e PC

1) così da por fine alla loro colluttazione. Entrambi gli

imputati vanno, pertanto, prosciolti dall’imputazione ex art. 134 CP.

14.

A titolo abbondanziale, si osserva, infine, che il comportamento

offensivo assunto dall’accusatore privato e immortalato dalla videosorveglianza

(video 00.40.10 - 00.41.35) sembra, in ogni caso, escludere che quanto successo

il 19 marzo 2013 possa essere qualificato di aggressione (DTF 131 IV

152; 106 IV 246; 94 IV 105; 70 IV 126; Maeder, in Basler Kommentar, Strafrecht

II, 3.edizione, Basilea 2013, ad art. 134 CP, n. 7; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berna 2010, ad § 4, n. 37; cfr. anche

Kassationshof ZH 31.10.05 N. AC 050028; RJN 1998 p. 135).

Tassazione

della nota d’onorario

15.

Per le sue prestazioni in sede d’appello, il difensore d’ufficio di

entrambi gli imputati - avv. DI 1 - ha prodotto la nota d’onorario 16 marzo

2016.

che espone complessivi fr. 1'723.70, di cui fr. 1'540.- di onorario

(corrispondenti a 5 ore e 30 min. di lavoro a fr. 280.-/ora) e fr. 56.- di

spese oltre all’IVA (cfr. doc. I, CARP 17.2016.62).

Il tempo complessivo esposto

appare adeguato e viene tassato a fr. 180.- l’ora (cfr. art. 4 cpv. 1

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), con

conseguente approvazione dell’onorario per fr. 990.-.

Le spese indicate sono interamente riconosciute.

L’IVA assomma a fr. 83.70.

La nota professionale

dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 1'129.70 e posta a

carico dello Stato al quale i due imputati, vista la loro assoluzione, non

dovranno rimborsare alcunché.

Indennità ex art. 429 CPP

16.

La presa a carico da

parte dello Stato della nota professionale, così come tassata al

considerando precedente, equivale, nella sostanza, all’erogazione alle parti di

un’indennità ex art. 429 lett. a CPP (DTF 138 IV 205). Nulla è, pertanto,

dovuto ulteriormente a questo titolo.

Non

sono date, infine, le condizioni per indennità ex art. 429 CPP lett. b) e c),

del resto neppure mai richieste.

Tassa di

giustizia e spese

17.

Visto l’esito del

giudizio, gli oneri processuali di primo e secondo grado sono posti a carico

dello Stato (art. 428 CPP).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 6, 10, 80, 81, 84, 85, 139, 348 e segg., 379 e segg.,

398.

e segg. CPP,

134.

CP,

nonché, sulle spese di

giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello

è respinto.

Di conseguenza:

1.1

IM 1 è prosciolto dall’imputazione di aggressione.

1.2

IM

2.

è prosciolto dall’imputazione di aggressione.

2.

Gli

oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 400.- (quattrocento) sono

posti a carico dello Stato.

3.

La nota professionale 16 marzo 2016 dell’avvocato DI 1 è

approvata per:

- onorario fr. 990.-

- spese fr.

56.

-

- IVA fr.

83.70

Totale fr.

1'129.70

e posta a carico dello Stato.

3.1

Contro questa

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

3.2

La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del

presente dispositivo.

4.

Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico dello

Stato.

5.

Intimazione

a:

6.

Comunicazione

a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501.

Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.