17.2015.162
Concorso di elementi comprovanti l'estraneità dell'imputato al reato di aggressione e che ne comportano, in applicazione del principio in dubio pro reo, il proscioglimento
18 marzo 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.162+172
17.2016.62
Locarno
18 marzo 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio 4 novembre 2014 e confermata con dichiarazione d’appello 29 ottobre
2015 dal
AP 1
contro la sentenza emanata il
30 ottobre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta
intimata il 13 ottobre 2015)
nei confronti di
IM 1
e di
IM 2
entrambi rappresentati dall'avv. DI 1
esaminati gli atti;
ritenuto che - con decreto d’accusa 352/2014
del 27 gennaio 2014, il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole
di:
aggressione
per avere, in data 19 marzo 2013, nelle vicinanze del
Bar __________ in Via __________ a __________,
agendo in
correità con __________, __________ e IM 2 partecipato all’aggressione diPC 1,
bloccandone i movimenti e sferrandogli pugni e calci su diverse parti del
corpo,
cagionandogli
in tal modo le lesioni descritte nel certificato medico del 19 marzo 2013
dell’Ospedale regionale di Bellinzona (escoriazioni e contusioni in varie parti
del corpo)
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente
per un periodo di prova 2 anni - di fr. 4’200.- (corrispondenti a 60 aliquote
giornaliere da fr. 70.- cadauna), e alla multa di fr. 400.-. Pena totalmente
aggiuntiva a quella pecuniaria - pure sospesa per 2 anni - di fr. 700.-
(corrispondenti a 10 aliquote giornaliere da fr. 70 cadauna) e alla multa di
fr. 100.-, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 16 luglio
2013;
- con decreto
d’accusa 353/2014 del 27 gennaio 2014, il procuratore pubblico ha ritenuto IM 2
autore colpevole di:
aggressione
per avere, in
data 19 marzo 2013, nelle vicinanze del Bar __________ in Via __________ a __________,
agendo in
correità con __________, IM 1 e __________ partecipato all’aggressione di PC 1,
bloccandone i movimenti e sferrandogli pugni e calci su diverse parti del
corpo,
cagionandogli
in tal modo le lesioni descritte nel certificato medico del 19 marzo 2013
dell’Ospedale regionale di Bellinzona (escoriazioni e contusioni in varie parti
del corpo)
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’800.-
(corrispondenti a 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna), e alla multa di
fr. 400.-;
- entrambi i prevenuti hanno
sollevato tempestiva opposizione contro i rispettivi decreti d’accusa;
- congiunti
Fatti
i due procedimenti (decreto 06.08.2014, doc. 2 in inc. PRPEN
81.2014.64), dopo il dibattimento, statuendo con sentenza 30 ottobre
2014, la giudice della Pretura penale ha prosciolto i due imputati;
- con
riferimento alle altre persone intervenute al momento dei fatti, il procuratore
pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole dei reati di aggressione e di
danneggiamento. Questi non ha interposto opposizione al decreto d’accusa che è,
pertanto, passato in giudicato (DA n. 350/2014);
- il
procedimento a carico di __________, pure presente al litigio e
oppostosi al decreto d’accusa, è invece stato disgiunto, dovendo egli
rispondere di ulteriori imputazioni contenute in altri due decreti d’accusa,
pure impugnati (cfr. decreto di disgiunzione 30.09.2014, inc. n. 81.14.387);
preso
atto che - contro la sentenza della Pretura penale, il
procuratore pubblico ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello
ed ha confermato tale sua intenzione nella dichiarazione 29 ottobre 2015 in cui
ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1, 2 , 3 e 4 chiedendo che IM 1 e IM
2 siano ritenuti colpevoli di aggressione e condannati così come proposto nei
DA 352/2014 e 353/2014 del 27 gennaio 2014.
Su
istanza del procuratore pubblico, è stato assunto agli atti il verbale
d’interrogatorio 2 dicembre 2014 del teste __________ (all. alle
dichiarazioni d’appello 29.10.2015 in doc. II, CARP 17.2015.162+172)
sentito nel procedimento a carico di __________ per titolo di
aggressione sempre in relazione ai fatti del 19 marzo 2013 a Bellinzona;
esperito il
pubblico dibattimento in data 16 marzo 2016 durante il quale:
- il
PP ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e la condanna di entrambi
gli imputati per titolo di aggressione alle pene indicate nei rispettivi DA,
con oneri processuali di primo e secondo grado posti a loro carico;
- l’avv.
DI 1 ha chiesto la reiezione dell’appello e il proscioglimento dei suoi
assistiti. Ha, inoltre, preavvisato che avrebbe trasmesso la sua nota
d’onorario, poi pervenuta lo stesso giorno alla CARP, in cui ha quantificato le
spese legali in complessivi fr. 1'129.70 (IVA incl.).
considerato:
vita degli
accusati
1. Sulla
vita degli accusati si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i
consid. 1 e 2 della sentenza impugnata:
1.
IM 1, nato il __________ in __________,
è arrivato in Ticino nel 1998. Dopo aver frequentato le scuole medie a __________,
ha iniziato a lavorare come aiuto cuoco e, in seguito, come giardiniere.
Accanto al suo lavoro presso __________ di __________, per il quale percepisce
un reddito netto di fr. 3'100, nel tempo libero presta servizio nel Corpo
Civici Pompieri di Lugano, quale volontario. Ha due figli di un anno e mezzo e
di 9 mesi (AI 3, verbale interrogatorio IM 1, 25.10.2013, pag. 2 e verbale
interrogatorio al dibattimento).
Considerandi
2.
IM 2 è nato in __________ il __________
e nel suo paese d’origine ha appreso il mestiere di falegname. Giunto in Ticino
nel 2009, ha iniziato subito a lavorare, per il tramite di un’agenzia di
collocamento di personale, alle dipendenze di una ditta di __________, in
qualità di operaio generico dapprima e, da ultimo presso la __________, come
addetto delle pulizie. Disoccupato al momento dei fatti, attualmente lavora per
__________ di __________, percependo un reddito mensile netto di fr. 3'300.-
circa. Non ha figli (AI 3, verbale interrogatorio IM 2, 30.10.2013, pag. 2 e
verbale interrogatorio al dibattimento).
(sentenza
impugnata, consid. 1 e 2, pag. 3)
precedenti
penali
2.
A
carico di IM 1, il Ministero pubblico ha emanato un decreto di accusa, passato
in giudicato il 16 agosto 2013, per titolo di minaccia ex art. 180 CP (“commissione
reiterata”) con pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 70.-
ciascuna - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - e multa
di fr. 100.- per i fatti avvenuti dal 15 marzo al 15 aprile 2013 (cfr. estratto casellario giudiziale svizzero 10.09.2014, doc. 13 in inc. PRPEN 81.2014.64).
A
carico di IM 2, il Ministero pubblico ha emanato un decreto di accusa, passato
in giudicato il 22 aprile 2010, per titolo di infrazione alle norme della
circolazione ex art. 90 cifra 1 LCStr e guida in stato di inattitudine ex art.
91.
cpv. 2 LCStr per i fatti avvenuti il 31 ottobre 2009 (cfr.
estratto casellario giudiziale svizzero 10.09.2014, doc. 12 in inc. PRPEN
81.2014
).
fatti del 19
marzo 2013
3.
I
fatti avvenuti il 19 marzo 2013 nei pressi del Bar __________, sito al primo
piano di uno stabile in via __________ a __________, sono divisibili in due
fasi.
prima fase
4.
Agli atti vi sono
risultanze istruttorie che hanno permesso di accertare, in modo pressoché
incontestato, quanto accaduto in una prima fase.
Quella sera __________
e i suoi amici - __________, IM 1 e IM 2 - si sono recati, verso l’una di
notte, al bancone del bar del suddetto EP ed hanno chiesto da bere.
Vista l’imminente
chiusura, il responsabile del locale (PC 1) rifiutava di dar seguito alla loro
richiesta.
Il tutto avveniva
alla presenza di __________, habitué del bar.
I quattro
avventori uscivano, quindi, dal locale e sostavano davanti all’entrata dell’edificio
dove per pochi minuti discutevano e fumavano delle sigarette. Uno di essi
sferrava in modo scomposto e a vuoto qualche colpo con le mani e i piedi.
Con l’accendersi
della luce delle scale, __________ si poneva dinanzi all’ingresso
dell’edificio, mentre __________, IM 1 e IM 2 si spostavano dietro lo stabile.
Dopo aver chiuso
il locale, PC 1 accompagnato da __________ scendevano le scale e raggiungevano
l’uscita dell’immobile dove si ritrovavano faccia a faccia con __________.
Mentre __________
usciva indisturbato dall’edificio,
PC 1 veniva
ostacolato da __________ che, nel precludergli il passaggio, gli diceva “oggi
tu non esci di qua se prima non mi dici gli orari di lavoro della mia ragazza”.
Al rifiuto di PC 1, i due iniziavano una colluttazione corpo a corpo.
Questi fatti
emergono, così come descritti, oltre che dalla sostanziale concordanza delle
versioni rilasciate dagli astanti agli inquirenti (rapporto d’inchiesta di
polizia giudiziaria 26.11.2013 e suoi allegati; verbale PP 02.12.2014 __________,
all. alle dichiarazioni d’appello 29.10.2015 in doc. II, CARP 17.2015.162+172),
anche, per quanto avvenuto all’esterno, dalle immagini di un filmato agli atti
(cfr. verbali all. da 1 a 6 e CD, all. 9, al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 26.11.2013, AI 3).
seconda fase
5.
Le versioni degli interrogati divergono nel descrivere come __________,
IM 1 e IM 2 sono intervenuti nello scontro fisico ormai in atto fra i due
litiganti.
versioni secondo cui gli
imputati hanno aggredito l’AP
6.
PC 1, sentito come
accusatore privato, ha dichiarato alla polizia di avere iniziato una
colluttazione con __________, in quanto questi non lo lasciava uscire dallo
stabile dove ha sede il suo bar, pretendendo il piano di lavoro della sua
ragazza dipendente dell’esercizio pubblico. L’AP ha precisato di averlo spinto
e di essere stato da lui colpito “con le mani”. È, quindi, iniziata “una
colluttazione con scambio di colpi”, durante la quale __________ gli
strappava la giacca. PC 1 ha, poi, sostenuto che tre persone giungevano alle
sue spalle e, scagliandosi contro di lui, lo facevano cadere a terra. Mentre si
trovava sull’asfalto, tutti e quattro lo “colpivano su tutto il corpo”,
ferendolo. Egli ha precisato di non poter dire chi lo colpisse ed ha aggiunto
che:
“sopra di me, mentre ero a terra, per quello
che ricordo con certezza, vi era sempre il __________. Solo poco dopo aver
realizzato cosa stava succedendo, ho capito che le 3 persone che mi avevano
aggredito alle spalle erano gli amici del __________ che erano nel Bar e che
avevo fatto uscire poco prima, in quanto dovevo chiudere il locale”.
PC 1 ha, poi,
aggiunto di essere riuscito a rialzarsi e di essere corso verso la sua vettura
posteggiata dinanzi all’entrata dell’edificio, precisando che “loro
continuavano a venirmi dietro, sicuramente per continuare a colpirmi”.
Egli prendeva, quindi, dal baule dell’automobile la chiave a croce utilizzata
per cambiare le ruote e colpiva - “solo per difendermi” - il __________
“mentre era girato e scappava”.
__________, dopo
aver subìto questo colpo alla schiena, si calmava come pure si quietavano anche
gli altri tre. Tutto tornava, infine, alla normalità con l’arrivo della
polizia. A seguito della lite, continua l’AP, sono stati danneggiati la sua
giacca e il suo smartphone ed ha dovuto far ricorso a cure mediche.
(verbale PS
23.08.2013
PC 1, all. 1 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).
7.
__________,
sentito dapprima come persona informata sui fatti e poi come testimone, ha
dichiarato agli inquirenti di aver tentato di sedare la colluttazione fra PC 1
e __________. Allorquando era “praticamente riuscito a separarli” - ha
aggiunto - sopraggiungeva il “gruppetto” di tre persone che già avevano
accompagnato __________ al bar.
PC 1 ha, poi, sostenuto di
essere stato “spinto scansandomi da parte” da “più di una persona” e
di avere visto i tre avventarsi su “PC 1 colpendolo con pugni e forse, ma
non ne sono sicuro, anche con calci”.
L’interrogato ha,
quindi, aggiunto di essersi “intromesso di nuovo per separare tutti” e
di ricordare che “i colpi li ha ricevuti solo PC 1 e sono sicuro che li ha
ricevuti da tutti e quattro”. __________ ha, tuttavia, pure precisato che “non
posso sapere chi e dove abbia colpito il PC 1 con esattezza”.
L’interrogato ha,
infine, dichiarato che PC 1 è in seguito riuscito a liberarsi e, alzatosi da
terra, ha raggiunto la sua automobile parcheggiata a pochi metri di distanza
dal cui baule prendeva una chiave a croce con la quale colpiva __________ che “lo
aveva ancora seguito dopo che si era alzato”. In seguito a ciò - ha concluso - “tutti si calmavano”.
(verbale PP
02.12.2014
__________, all. alle dichiarazioni d’appello 29.10.2015 in doc. II,
CARP 17.2015.162+172; cfr. anche verbale PS 19.09.2013 __________, all. 2 ad AI
3.
in inc. MP 2013.5282).
versioni secondo cui gli
imputati hanno separato l’AP da __________
8.
__________
ha dichiarato alla polizia che, quella sera, prima della colluttazione, aveva
detto ai suoi tre amici che “se fosse successo il peggio avrebbero poi
dovuto separarci”.
L’interrogato ha,
poi, ammesso di aver tentato di impedire a PC 1 di uscire dallo stabile poiché
lo voleva costringere a discutere con lui di alcune questioni legate ai turni e
al salario della sua fidanzata che lavorava nel Bar __________.
E’ iniziata,
così, una discussione che è degenerata in una lite iniziata con una spinta data
da PC 1 e continuata in “scambi reciproci di colpi”. __________ ha,
quindi, ammesso di avergli “strappato la giacca” e di avergli “messo
entrambe le mani al collo e stringevo”, aggiungendo che “poco dopo sono
arrivati i miei amici che avevano l’intenzione di separarci e solo in quel
momento siamo caduti a terra”. L’interrogato ha riferito agli inquirenti di
non ricordare se anche i suoi amici hanno dato dei colpi a PC 1. Ha, tuttavia,
precisato che
“i miei amici intervenuti mi hanno preso e
separato”.
__________ ha,
anch’egli, affermato che l’accusatore privato raggiungeva la sua automobile
dalla quale prendeva una chiave a croce. Il verbalizzato ha, infine, aggiunto
di aver voluto continuare la colluttazione ma di non esserci riuscito in quanto
“trattenuto fisicamente” dai suoi amici. __________ ha concluso
sostenendo che “mentre i miei amici mi tenevano ed ero girato di spalle, PC
1.
arrivava verso di me e mi colpiva dietro la schiena, solo una volta, con la
chiave a croce”.
È, poi, tutto
tornato alla normalità.
(verbale PS 17.10.2013 __________,
all. 3 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).
9.
__________
ha, dal canto suo, dichiarato che, prima del litigio, aveva detto a __________
che, con i due altri amici, sarebbe andato a mettersi “dietro lo stabile”
per intervenire “in caso di problemi”. Ciò che, poi, effettivamente,
accadde: loro tre accorrevano “perché si stavano picchiando”. Lui
divideva i due litiganti e tutti e tre bloccavano fisicamente “il Vitor che
altrimenti avrebbe continuato a picchiare il PC 1”.
__________ ha ribadito che loro tre sono “solo intervenuti per dividere”
ed ha, poi, confermato che il colpo inferto da PC 1 con una chiave a croce alla
schiena di __________ poneva fine al litigio.
(verbale PS
22.10.2013
__________, all. 4 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).
10.
IM 1
ha rilasciato dichiarazioni dello stesso tenore, ovvero che nessuno di loro tre
ha “mai colpito il ________” e che sono “intervenuti unicamente per
dividere i due litiganti”, precisando di averli “divisi due volte”.
Confermato dall’imputato anche l’epilogo del litigio col colpo sferrato da PC 1 alla schiena di __________.
(verbale PS
25.10.2013
IM 1, all. 5 ad AI 3 e opposizione 03.02.2014 in inc. MP 2013.5282).
IM 1, dinanzi al primo giudice,
ha ribadito la sua versione, precisando che in un primo momento era rimasto “a
guardare la scena, perché erano già intervenuti sia IM 2 che __________”.
L’imputato ha, poi, aggiunto che, quando __________ è caduto
sopra PC 1, tutti e tre li hanno separati dopodiché il secondo è andato verso
la sua automobile a prendere la chiave a croce con la quale ha colpito sia il
primo sia __________.
(verbale
d’interrogatorio IM 1 all. al verbale dib. di primo grado in doc. 9 inc. PRPEN
81.2014
).
11.
L’imputato
IM 2 ha, pure, descritto i fatti in linea con le predette tre versioni,
dichiarando agli inquirenti di essere “intervenuto, come gli altri,
unicamente per dividere i due litiganti”. Egli ha asserito di aver
“ preso il __________ tentando di
tenerlo ed allontanarlo dal PC 1, ma siamo caduti a terra in quanto il Vitor
voleva continuare a picchiare il PC 1 e non voleva ascoltare nessuno”.
Ha aggiunto di essere stato
l’unico a cadere assieme ai due litiganti ed ha precisato che nessuno dei tre
accorsi ha “mai colpito il PC 1”. L’imputato ha, infine, ricordato che “PC
1.
riusciva a liberarsi, anche dovuto al fatto che io tenevo il __________”
e raggiungeva la sua auto tornando con la chiave a croce per poi colpire alle
spalle __________.
(verbale PS
30.10.2013
IM 2, all. 6 ad AI 3 e opposizione 03.02.2014 in inc. MP 2013.5282).
IM 2, al dibattimento di primo
grado, ha nel complesso confermato la precedente sua deposizione, precisando di
avere dapprima trattenuto __________, cadendo con lui a terra, e,
non riuscendo più a bloccarlo, di avere cercato di tenere PC 1 per poi
lasciarlo andare. Ha ribadito che il suo intervento era volto a “separarli e
calmarli”.
(verbale
d’interrogatorio IM 2 all. al verbale
dib. di primo grado in doc. 9 in inc. PRPEN 81.2014.64).
12.
Questi
due imputati ancora davanti a questa Corte hanno dichiarato di non aver
colpito PC 1 ma di essersi limitati a separarlo da __________ (verbale del
dibattimento d’appello, pagg. 3-4).
Appello
13.
Con il suo appello, il
procuratore pubblico contesta l’accertamento dei fatti di prima sede e chiede
che IM 1 e IM 2 siano riconosciuti autori colpevoli di
aggressione ai danni di PC 1 per aver agito in correità con __________ e __________ (dichiarazioni d’appello 29.10.2015
in doc. II, CARP 17.2015.162+172).
13.1
Il
primo giudice, nella propria sentenza, ha esposto un insieme di elementi,
trattati per quanto qui d’interesse nella sussunzione a seguire, in base ai
quali, in applicazione del principio in dubio pro reo, ha prosciolto entrambi
gli imputati (sentenza impugnata, pagg. 8-11).
13.2
Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv.
1.
Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1
CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica
accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale
non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando,
dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si
è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86
consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008,
consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi -
così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86
consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011
consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;
Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, 2a
edizione, Basilea 2014, ad art. 10, n. 81, pag. 192
seg.; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo
2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, CPP,
Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).
13.3
Per determinarsi sulla
realizzazione del reato di aggressione, questa Corte ha esaminato:
- le
dichiarazioni rilasciate nel corso del procedimento penale dalle persone
presenti alla lite;
- il
filmato agli atti che riprende da due prospettive diverse lo stabile nei pressi
del quale è avvenuta la lite;
- la
denuncia sporta da PC 1 a seguito dei fatti (incl. l’allegata lettera di
dimissione dall’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli).
Partendo
dalle deposizioni degli interrogati, si rileva che __________ è l’unico che
aveva un motivo di risentimento nei confronti di PC 1.
__________, alcuni
giorni prima, aveva invano tentato di parlare all’accusatore privato di
modifiche degli orari di lavoro e di stipendi arretrati della sua fidanzata,
venendo, a suo dire, da questi “trattato come uno stupido davanti ad altri
clienti” e invitato a “non impicciarsi” (all. 3 pag.
2-3 e all. 6 pag. 3 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282). Anche la sera dei fatti, le
sue richieste di discutere tali questioni lavorative erano state ignorate dal
responsabile del bar; da ultimo, durante il faccia a faccia all’uscita
dall’edificio in cui si trova l’esercizio pubblico.
Nessun motivo d’inimicizia, di
contro, avevano gli imputati, non potendosi definire tale la circostanza che
non era stato loro servito da bere vista l’ora tarda (all. 1 pag.
2-3, all. 2 pag. 2, all. 3 pag. 3, all. 4 pag. 3, all. 5 pag. 3, all. 6 pag. 3
ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).
Lo stesso __________
ha discolpato entrambi gli imputati affermando che, prima di affrontare PC 1,
si era cautelato contro la sua stessa intemperanza, chiedendo ai tre amici di
intervenire per separali qualora fosse venuto alle mani con l’AP (all. 3 pag. 3
ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).
__________ - che, palesando
sincerità, ha detto di non ricordare se i suoi amici avessero colpito l’AP - ha
dichiarato che i tre lo hanno inizialmente “preso e separato” e, poi, “trattenuto
fisicamente”, impedendogli di proseguire la colluttazione (all. 3 pag. 4-5
ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).
D’altronde - se è vero che
l’accusatore privato e il teste/PIF __________ hanno ascritto a “tutti
e quattro” l’aggressione - è anche vero che nessuno di loro
ha saputo circostanziare in alcun modo tale dichiarazione (AP: “non posso
dire da chi arrivavano con esattezza (n.d.r. i colpi)”; teste/PIF: “non
posso sapere chi e dove abbia colpito il PC 1 con esattezza” - cfr. all.
1.
pag. 3 e all. 2 pag. 3 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).
Questa Corte, dopo il
dibattimento d’appello, ha visionato, ancora una volta, le immagini agli atti
relative alla dinamica della colluttazione per verificare la tesi sviluppata
dal procuratore pubblico nella sua requisitoria d’appello secondo cui nella
sequenza video 00.40.00 - 00.40.30 si vedrebbe uno dei due imputati sferrare “un
pugno in faccia” o, più genericamente, un colpo all’accusatore privato.
Ora, diversamente da quanto
ritenuto dalla Pubblica Accusa, le immagini scagionano gli imputati
evidenziando che essi hanno, da subito, cioè appena accorsi, operato per
dividere i due litiganti (cfr. CD, all. 9, al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 26.11.2013, AI 3).
Da esse si evince, infatti,
che pochi secondi dopo l’inizio dello scontro fisico tra __________ e PC 1, __________
tentava invano di separare i due litiganti che, alcuni istanti dopo, venivano
effettivamente divisi grazie all’intervento di IM 1, IM 2 e __________ accorsi da dietro lo stabile (video 00.40.10 - 00.40.25).
Scomparse, poi, dallo schermo
tutte le persone coinvolte nella lite, dopo una trentina di secondi riappariva
a video solo PC 1 che prendeva una chiave a croce dal baule della sua
automobile e si dirigeva verso un luogo fuori dal campo visivo della
videosorveglianza. Egli, diversamente da quanto sostenuto dall’accusatore
privato e dal teste/PIF __________, in questo frangente non veniva inseguito da
alcuno dei quattro (video 00.41.00 – 00.41.15).
Del resto, l’AP
non avrebbe potuto recuperare indisturbato e con una certa calma (è ciò che
emerge dal video) dalla sua automobile la chiave a croce se, come da lui
preteso, fosse stato l’oggetto dell’attacco di ben quattro persone.
Trascorso ancora qualche
secondo in cui nessuno viene ripreso, a video ricompare l’AP mentre viene
pacificamente allontanato da dove si era in precedenza diretto, prima da due e,
poi, da una persona (video 00.41.35 – 00.41.50).
Nel filmato non vi è,
pertanto, traccia del benché minimo atto offensivo, segnatamente di un pugno, da
parte degli imputati nei confronti dell’AP né, tantomeno, di un’aggressione dei
primi a suo danno.
Depone, infine, a favore della
tesi secondo cui gli imputati sono intervenuti con intenti pacificatori la
circostanza, desumibile dalle immagini in atti (video 00.41.45 – 00.44.00),
secondo cui quest’ultimo, dopo la lite, è rimasto a lungo poco lontano da loro,
in un clima alquanto disteso.
A corroborare la tesi
dell’estraneità degli imputati al reato loro imputato è, poi, lo stesso PC 1
che, recatosi il giorno stesso dei fatti presso l’Ospedale Regionale di
Bellinzona e Valli, ha dichiarato ai sanitari di essere stato “aggredito dal
ragazzo della sua cameriera all’atto della chiusura del locale” senza nulla
addebitare ad altri. Del resto, a conferma del fatto ch’egli lo riteneva
l’unico responsabile, egli ha sporto denuncia per titolo di lesioni semplici
esclusivamente contro __________ (cfr. denuncia 17.06.2013 e relativi allegati,
AI 1 in inc. MP 2013.5282).
Tutto ciò considerato, in applicazione del principio in dubio pro reo, è
accertato che, la notte del 19 marzo 2013, IM 1 e IM 2 sono intervenuti
con intenti pacificatori, soltanto per dividere i due contendenti (__________e PC
1) così da por fine alla loro colluttazione. Entrambi gli
imputati vanno, pertanto, prosciolti dall’imputazione ex art. 134 CP.
14.
A titolo abbondanziale, si osserva, infine, che il comportamento
offensivo assunto dall’accusatore privato e immortalato dalla videosorveglianza
(video 00.40.10 - 00.41.35) sembra, in ogni caso, escludere che quanto successo
il 19 marzo 2013 possa essere qualificato di aggressione (DTF 131 IV
152; 106 IV 246; 94 IV 105; 70 IV 126; Maeder, in Basler Kommentar, Strafrecht
II, 3.edizione, Basilea 2013, ad art. 134 CP, n. 7; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berna 2010, ad § 4, n. 37; cfr. anche
Kassationshof ZH 31.10.05 N. AC 050028; RJN 1998 p. 135).
Tassazione
della nota d’onorario
15.
Per le sue prestazioni in sede d’appello, il difensore d’ufficio di
entrambi gli imputati - avv. DI 1 - ha prodotto la nota d’onorario 16 marzo
2016.
che espone complessivi fr. 1'723.70, di cui fr. 1'540.- di onorario
(corrispondenti a 5 ore e 30 min. di lavoro a fr. 280.-/ora) e fr. 56.- di
spese oltre all’IVA (cfr. doc. I, CARP 17.2016.62).
Il tempo complessivo esposto
appare adeguato e viene tassato a fr. 180.- l’ora (cfr. art. 4 cpv. 1
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), con
conseguente approvazione dell’onorario per fr. 990.-.
Le spese indicate sono interamente riconosciute.
L’IVA assomma a fr. 83.70.
La nota professionale
dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 1'129.70 e posta a
carico dello Stato al quale i due imputati, vista la loro assoluzione, non
dovranno rimborsare alcunché.
Indennità ex art. 429 CPP
16.
La presa a carico da
parte dello Stato della nota professionale, così come tassata al
considerando precedente, equivale, nella sostanza, all’erogazione alle parti di
un’indennità ex art. 429 lett. a CPP (DTF 138 IV 205). Nulla è, pertanto,
dovuto ulteriormente a questo titolo.
Non
sono date, infine, le condizioni per indennità ex art. 429 CPP lett. b) e c),
del resto neppure mai richieste.
Tassa di
giustizia e spese
17.
Visto l’esito del
giudizio, gli oneri processuali di primo e secondo grado sono posti a carico
dello Stato (art. 428 CPP).
Per questi
motivi,
visti gli
art. 6, 10, 80, 81, 84, 85, 139, 348 e segg., 379 e segg.,
398.
e segg. CPP,
134.
CP,
nonché, sulle spese di
giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1.
L’appello
è respinto.
Di conseguenza:
1.1
IM 1 è prosciolto dall’imputazione di aggressione.
1.2
IM
2.
è prosciolto dall’imputazione di aggressione.
2.
Gli
oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 400.- (quattrocento) sono
posti a carico dello Stato.
3.
La nota professionale 16 marzo 2016 dell’avvocato DI 1 è
approvata per:
- onorario fr. 990.-
- spese fr.
56.
-
- IVA fr.
83.70
Totale fr.
1'129.70
e posta a carico dello Stato.
3.1
Contro questa
decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
3.2
La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della
giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del
presente dispositivo.
4.
Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dello
Stato.
5.
Intimazione
a:
6.
Comunicazione
a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501.
Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.