17.2015.170
Proscioglimento confermato dall’imputazione di diffamazione contro un defunto. Da un lato, alcune affermazioni sono state ritenute non diffamatorie, dall’altro, la prova liberatoria della verità è sta
12 aprile 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.170+171
Locarno
12 aprile 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Marco Frigerio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annunci
4 settembre 2015 confermato con dichiarazione d’appello
29 ottobre 2015 dal
AP 1
e 7 settembre 2015 confermato con dichiarazione
d’appello 2 novembre 2015 da
PC 1
PC 2
entrambi rappr. dall'avv. RC 1
contro la sentenza emanata il 3
settembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di
IM 1
rappr dall’avv. RAAP 2
Posto che, con il consenso di tutte le tutte le parti
coinvolte (vedi doc.V, VI, VII CARP), i procedimenti di appello si svolgono in
forma scritta ai sensi dell’art.406 cpv.2, 3 e 4 CPP;
esaminati gli atti;
ritenuto A. Con
sentenza 3.9.2015 la Pretura penale di Bellinzona ha prosciolto IM 1 dalla
imputazione di diffamazione contro un defunto per i fatti descritti al
punto 1 del decreto di accusa n.3670/2014 del AP 1 di data 25.8.2014 e meglio:
“ per avere, a __________, tra il 9 e
il 10 luglio 2014, incolpato il defunto __________ di condotta disonorevole e
di fatti suscettibili di nuocere alla sua reputazione, pubblicando sulla
propria pagina facebook, accessibile ad almeno diverse centinaia di persone, la
seguente frase: “e ricordate che quel grassone drogato di un __________ non ha
scontato in prigione le sue condanne grazie ad un certificato medico”.
IM 1 è, invece, stato condannato alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere di fr. 120.-, sospesi con un periodo di prova di due anni,
ad una multa di fr. 200.- ed al pagamento di tasse e spese giudiziarie per
complessivi fr. 850.-, per ingiuria a danno di __________ (vedi punto 2
della sentenza 3.9.2015 corrispondente al punto 2 del decreto di accusa
n.3670/2014 del AP 1 di data 25.8.2014).
La condanna è passata in giudicato in assenza di impugnazione.
B. Contro il
proscioglimento dall’ imputazione di diffamazione sono insorti il AP 1 e gli
accusatori privati PC 1 e PC 2, congiunti del defunto __________, nella loro
qualità di figlio rispettivamente fratello (art.110 cifr.1 CP).
Il AP 1 ha chiesto che l’imputazione di cui al punto 1 del decreto
di accusa venga confermata, risultando le affermazioni di IM 1 diffamatorie e
non essendo ammissibili - a suo modo di vedere - le prove liberatorie riconosciute
dalla Pretura penale (doc.X).
Gli accusatori privati hanno, pure, sottolineato l’esistenza di
una diffamazione contestando l’ammissibilità delle prove liberatorie ed
evidenziando l’assenza di un pubblico interesse ad informare circa eventi
relativi alla sfera privata di una persona defunta (doc.XII).
C. Osservazioni agli
appelli sono state formulate dal rappresentante degli accusatori privati
(doc.XIV CARP) e dalla Pretura penale che si è “rimessa al giudizio di
questa Corte” (doc.XV CARP).
IM 1 ha, invece, chiesto la reiezione degli appelli e la conferma
del giudizio di prima istanza (doc.XVIII CARP), con carico di spese ai
ricorrenti e richiesta di indennità per i costi di patrocinio in appello.
considerato
L’accusato
1. IM 1 è nato a __________
il __________, è celibe e non ha figli.
Fatti
I suoi genitori, immigrati in Svizzera, provenivano dal sud Italia
e meglio da __________.
E’ attivo politicamente nel partito socialista per il quale ha
ricoperto la carica di municipale del Comune di __________ ed è stato membro
della direzione cantonale.
Professionalmente è dipendente del Comune di __________.
E’ incensurato.
Il contesto fattuale
2. IM 1 ha scritto
nella propria pagina di facebook “e ricordate che quel grassone drogato di un __________
non ha scontato in prigione le sue condanne grazie ad un certificato medico”.
Il AP 1 ha situato temporalmente tale pubblicazione come avvenuta
tra il 9 e il 10 luglio 2014: questa Corte accerta preliminarmente - sulla base
della querela (AI1) e delle affermazioni non contraddette dell’imputato (vedi
verbale di interrogatorio 28.8.2015 della Pretura penale) - che la medesima è
avvenuta il 10 luglio 2014 alle 21.21 (AI1).
A seguito di tale pubblicazione, il 28.7.2014, PC 1 ed PC 2 sono
insorti – nella loro qualità di congiunti del defunto __________ - inoltrando
querela penale a titolo di calunnia (art.174 CP), subordinatamente diffamazione
(art.173 CP).
La pubblicazione in facebook ha avuto riscontro nei massmedia del
Cantone ed ha dato adito anche all’apertura di un’inchiesta amministrativa da
parte del datore di lavoro di IM 1 (Comune di __________), conclusasi poi con
un richiamo (vedi verbale di interrogatorio 28.8.2015 della Pretura penale).
3. Interrogato in data
6.8.2014 al riguardo della propria esternazione IM 1 ha confermato di esserne
l’autore. Egli ha, quindi, prodotto una formale “presa di posizione” con la
quale ha “spiegato” il contesto politico che l’ha provocata:
“ l’affermazione oggetto di querela è
stata scritta sulla mia pagina di facebook, accessibile ai miei amici ed a chi
ha interesse a seguire il mio profilo. Quindi a una cerchia ristretta di
persone, tutti perfettamente coscienti del mio ruolo politico e del particolare
contesto politico della discussione in cui sono state formulate e meglio
l’animata polemica sulle prese di posizione leghiste in merito al caso __________
ed in particolare le loro tesi di un uso strumentale dei certificati medici da
parte di __________. L’affermazione rimproveratami era quindi espressa ad una
ristretta cerchia di persone e perfettamente contestualizzata nell’ambito di
una accesa discussione politica”.
Ulteriormente ha osservato:
“ posso benissimo comprendere che le
mie affermazioni riferite alla persona di __________ (ndr __________) siano
risultate crude e poco compiacenti, tuttavia non avevano alcun intento
diffamatorio, né lesivo della memoria di __________ dato che tali affermazioni
erano contestualizzate semmai nella reputazione politica della Lega.
Non ho mai
pensato che la mia frase potesse nuocere alla reputazione di __________ e
tantomeno era mia intenzione, ritenuto come le singole affermazioni le ritengo
comunque vere e notorie, quanto già non ammesse dallo stesso __________.
Rilevo che la
tossicodipendenza di +__________ era fatto notorio ed ammesso dallo stesso __________
(prove: articolo __________ – sentenza TF 15 gennaio 1993 inc. nr 6A.128/1991,
6P 122/1991 – richiamo incarti penali relativi alle infrazioni di __________
alla LStup – testi).
Ho scritto che __________
non ha scontato in prigione le condanne grazie a certificati medici, poiché
questo è quello che ho letto sui giornali ed appreso per stessa dichiarazione
del medico curante (prove: articolo __________; www.tio.ch)
ed è quello che peraltro in ambito politico appare altresì notorio. Non mi
ricordo che quando questa notizia sia uscita sui giornali, vi siano state
denunce da parte di __________ (richiamo incarti presso Sezione pene e misure).
Avevo quindi buone ragioni per credere a quanto scritto. Preciso che mi sono
ben guardato dal commentare la bontà o meno di tali certificati.
Quanto infine al
fatto di rilevare che __________ fosse corpacciuto lo ritengo altresì fatto
notorio e non certo lesivo della reputazione del defunto o tale da suscitare l’impressione
o il sospetto che egli non fosse persona degna di rispetto.”
4. IM 1 ha documentato
le proprie affermazioni producendo, in allegato alla “presa di posizione”
6.8.2014 avanti al AP 1 ed al successivo scritto 8.8.2014, una serie di
documenti atti - a suo dire - a comprovare la veridicità di quanto
affermato.
Trattasi
dei documenti seguenti:
- articolo-intervista 25.4.2008 di __________
apparso sul __________ (doc.4b della difesa),
- articolo online 11.12.2011 da __________ dal
titolo “__________” (doc.4c della difesa),
- articolo online 18.3.2012 da __________ dal
titolo “__________mi era crollato proprio davanti a me, saranno due le denunce
a __________ e __________” (doc.4d della difesa),
- sentenza del Tribunale Federale 15.1.1993
(6A.128/1991 e 6P.122/1991 – doc.4e della difesa),
- articolo online 19.5.2014 da __________ dal
titolo “__________: se __________ è malato, vada a curarsi in __________”
(doc.8a della difesa),
- articolo online 10.7.2014 da __________ dal
titolo “__________: la rabbia di __________, la rabbia di __________” (doc.8b
della difesa).
5. In data 25.8.2014 il
AP 1 ha emesso il decreto di accusa 3670/2014 che – per quanto attiene
alle affermazioni relative a “__________” – indicava IM 1 autore colpevole di
diffamazione contro un defunto (art.175 CP).
6. In data 26.8.2014 IM
1 ha formulato opposizione al decreto per il tramite del proprio
rappresentante. Il 3.9.2014 il AP 1 ne ha confermato il tenore ed ha trasmesso
l’incarto alla Pretura penale per il seguito.
7. In data 1.6.2015 IM
1 ha chiesto l’assunzione di un’ulteriore serie di documenti (doc.A/F
elencati nel doc.12 della Pretura penale) a dimostrazione del fatto che la
figura di __________ sia “ancora oggi utilizzata dalla Lega dei Ticinesi e
dai denuncianti, esponenti di spicco del partico politico, quale continuativo
emblema di lotta politica ed ente benefico ad imperitura memoria”.
Inoltre, richiedeva l’edizione/richiamo dal Ministero
Pubblico e dal Tribunale Federale delle condanne inflitte a __________ per
ripetuta infrazione e ripetuta contravvenzione alla Legge sugli stupefacenti,
nonché dall’Istituto Cantonale di Patologia del referto autoptico di __________.
Infine, richiedeva l’interrogatorio di PC 1 e di PC 2.
Con decisione 24.6.2015 la Pretura penale (doc.13) ammetteva i documenti
prodotti e l’audizione di PC 1 e PC 2, mentre respingeva i richiami dal
Ministero Pubblico, dal Tribunale Federale e dall’Istituto cantonale di
patologia.
8. Nei giorni 28.8.2015
e 3.9.2015 si è svolto il dibattimento avanti alla Pretura penale di
Bellinzona.
IM 1 ha avuto modo di confermare quanto indicato nella sua
precedente presa di posizione: le affermazioni espresse nella propria pagina di
facebook andavano contestualizzate con riferimento all’accesa discussione politica
conseguente alla decisione di espulsione del giovane __________, un ragazzo
kossovaro minorenne al quale era stato negato il ricongiungimento famigliare.
Egli non avrebbe mai avuto l’intenzione di diffamare il defunto __________.
La propria esperienza personale di immigrato, che ha vissuto sulla
propria pelle il periodo “Schwarzenbach”, lo porterebbe a “non sopportare
attacchi e considerazioni come quelle espresse” da __________ e __________.
Da qui la sua reazione (verbale di interrogatorio 28.8.2016 pag.1).
L’imputato produceva ulteriori atti – a suo dire – intesi a
dimostrare che la vicenda aveva acquisito la natura di un attacco politico da
parte della Lega dei Ticinesi. Inoltre reiterava la richiesta relativa ai
richiami/edizioni dal Ministero Pubblico e dal Tribunale Federale di tutti gli
incarti aperti o chiusi relativi a violazioni della LStup di __________.
PC 1, figlio di __________, ha dichiarato, tra l’altro, di
non avere mai visto il padre consumare stupefacenti e di non sapere di condanne
del padre in quanto consumatore. Egli ha ammesso, tuttavia, di averne “sentito
parlare” (verbale di audizione 28.8.2015 pag.1).
PC 2, fratello di __________, ha dichiarato, tra l’altro,
di non avere mai visto il fratello consumare stupefacenti. Ha ammesso,
tuttavia, che “è possibile che __________ abbia ricevuto delle pene per
consumo di stupefacenti” dato che “a Torricella per un motivo o per
l’altro c’è stato” (verbale di audizione 28.2.2016 pag.2).
9. Con decisione
3.9.2015 la Pretura penale ha prosciolto IM 1 dall’accusa di
diffamazione contro un defunto (punto 1 del decreto di accusa 3670/2014 del AP
1 di data 25.8.2014).
In sintesi, è stato considerato che, benché le affermazioni
fossero tali da nuocere all’onore della persona offesa, le prove liberatorie
erano state apportate.
Considerazioni in diritto
10. Il presente giudizio
si fonda sull’ art.175 CP (diffamazione e calunnia contro un defunto o
uno scomparso) che recita
“ Quando la diffamazione o la calunnia
sia diretta contro una persona defunta o dichiarata scomparsa, il diritto di
querela spetta ai congiunti di questa persona.
Non sarà
pronunciata pena, se al momento del fatto sono trascorsi più di trent'anni
dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa.”
La norma è applicabile quando il diffamato o il calunniato è
persona deceduta o scomparsa, quando il termine dei tre mesi per la
presentazione della querela da parte dei congiunti (art.110 CP) è rispettato e
quando non siano trascorsi più di trent’anni dalla morte.
Affinché l’art.175 CP trovi conferma è necessario, poi, che le
condizioni della diffamazione o della calunnia siano date.
Nel concreto, entra in considerazione il reato della diffamazione
(art.173 CP): è, quindi, opportuno rammentare le condizioni di applicazione di
tale norma.
L’art.173 CP protegge l’onore personale, la reputazione e il
sentimento di essere una persona d’onore, ossia di comportarsi secondo le
regole e gli usi riconosciuti.
Secondo il Tribunale Federale, la protezione dell’onore garantita
dal diritto penale è più limitata per rapporto alla protezione dell’onore
garantita dal diritto civile (art.28 e seguenti CC); il diritto penale
protegge, in effetti, unicamente il diritto della persona alla considerazione
morale non il suo diritto alla considerazione sociale (Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, pag.188
n.535 a, DTF129 III 715, 122 IV 311, 119 IV 44).
Il diritto penale intende, infatti, garantire il diritto al
rispetto che risulta leso da affermazioni idonee ad esporre la persona
interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 cons.2.11; 132
IV 112 cons.2.1). Sfuggono, per contro, a tale protezione quelle espressioni
che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona
gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé
stessa (DTF 6B_600/2007 del 22.2.2008 consid.2.1; CCRP inc.17.2007.30 del
2.9.2009 consid.3 a e rinvii).
Se un’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona
è una questione che va valutata, non secondo il senso che quest’ultima le
attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione
oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le
attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid.1 a, 119
IV 47 consid. 2 a; Franz Riklin in BK, Strafrecht II, 2013, vor Art.173, n. 28
ss.). Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo
in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo
il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non
devono, dunque, essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto
comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 128 IV 60 consid.1e, Bernard
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, 2010, ad art.173 n.42 con
richiami giurisprudenziali).
L’intenzionalità deve riferirsi all’affermazione diffamante; il
dolo eventuale è sufficiente. Non è, invece, necessario un particolare “animus
Considerandi
iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue
affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò
nonostante, le abbia proferite (Riklin, op.cit., ad art. 173 n.7-8; Corboz,
op.cit., ad art. 173 n.48-50). Per la diffamazione occorre, ulteriormente, che
l’autore abbia avuto l’intenzione di comunicare l’informazione a terzi (CARP
17.2014.198
del 13.5.2015 pag.16 consid.9.1).
L’art.173 CP (diffamazione) si distingue dall’art. 177 CP
(ingiuria) in quanto riferibile unicamente ad allegazioni di fatto e non
semplicemente a un giudizio di valore (Barrelet/Werly, Droit de la
communication, 2011, pag.362 n.1195; DTF 117 IV 29 consid.2c, 92 IV 98
consid.4).
L’art.173 cpv.2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non
incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova
della verità) oppure dimostra di avere avuto seri motivi di considerarle vere
in buona fede (prova della buona fede).
La prova liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o
divulgato le affermazioni lesive dell’onore senza che queste fossero
giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente,
prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare se
riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cpv.3 CP). I due
requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della
maldicenza – devono incorrere cumulativamente. Ciò significa che l’autore va
ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi
sufficienti, ma si sia prefisso di fare della maldicenza (DTF 116 IV 31
consid.3) oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire
l’affermazione lesiva, egli non aveva intenzione di fare prevalentemente della
maldicenza.
La prova della buona fede si distingue dalla prova della verità.
Per stabilirne l’ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la
comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui
l’autore disponeva all’epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi
potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona
fede non può, dunque, fondarsi su elementi sconosciuti all’autore all’epoca
della sua dichiarazione. Incombe all’imputato provare gli elementi di cui
disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il
giudice dovrà, poi, apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché
l’autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò
che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 152 consid.3b,
Corboz op.cit., ad art. 173, n.75).
Il contenuto e l’estensione del dovere di verifica è valutato
esaminando i motivi per cui l’accusato si è espresso in modo diffamatorio: se
questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più
severe. Per contro, esse sono minori se l’accusato ha un interesse degno di
protezione, come ad esempio nel caso di colui che indirizza all’autorità penale
una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una
procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid.3b).
Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga
le proprie asserzioni in un’ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF
124.
IV 151 consid.3b, 116 IV 208 consid.3b, 105 IV 118 consid.2 a). In questi
casi, l’accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni
di terzi (DTF 124 IV 151 consid.3b). Il fatto che sia difficile per l’accusato
verificare un’informazione o ottenere delle prove non è circostanza da
diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui
fondare un’affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi
esternazione (DTF 105 IV 120, 92 IV 98 consid.4, Corboz, op.cit., ad art.173,
n.83).
Il fatto che la diffamazione abbia come destinataria una persona
deceduta (art.175 CP) cambia relativamente quanto sino a qui indicato.
In dottrina ci si interroga circa il bene giuridico oggetto di
protezione, e meglio se l’art. 175 CP intenda proteggere l’onore personale
della persona deceduta oppure il sentimento di rispetto o di pietà dei
congiunti (Hurtado-Pozo, Droit pénal Partie spéciale, 2009, pag.624, n.2115,
come pure Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2008,
pag.846, n.2).
Concretamente, tuttavia ciò non comporta differenze sostanziali se
non nel ritenere – nell’ambito delle prove liberatorie – una maggiore prudenza
relativamente alla loro ammissibilità, siccome “per l’insieme di fatti, di
oggetti e di ricordi che la persona deceduta lascia, questa deve poter contare
in buona fede che la sua immagine personale non sarà gravemente profanata dopo
la morte” (Hurtado Pozo, op.cit., pag.624 n.2116, vedi anche DTF 118 IV 161
consid.4b).
Gli appelli
11.
Gli appelli del AP 1
(19.1.2016 – doc.X CARP) e degli accusatori privati (12.2.2016 – doc.XII CARP)
sono simili nelle proprie argomentazioni.
Entrambi considerano che le affermazioni riportate nella propria
pagina di facebook da IM 1 siano diffamatorie nei confronti del defunto __________
e che la prova liberatoria della verità, ritenuta dalla Pretura penale a
giustificazione del proscioglimento, non avrebbe dovuto essere ammessa.
Nel proprio ricorso il AP 1 ha osservato in particolare come
“l’accusa mossa ad una persona di essere un drogato oggetto di condanne
detentive è certamente lesiva dell’onore (Riklin, BK vor art.173 CP, n.21)”.
Egli ha sostenuto inoltre che le due condizioni cumulative che impediscono il
ricorso alle prove liberatorie (assenza di interesse pubblico e intento di fare
della maldicenza) sarebbero in concreto date.
La prima siccome il defunto “non era (per definizione, essendo
defunto) minimamente coinvolto nel dibattito politico” relativo al caso __________.
La divulgazione di condanne antecedenti essendo stata considerata dalla
giurisprudenza (DTF 132 IV 112 cons.3.2.2) legittima unicamente quando “si
riferisce ad una persona che riveste funzioni pubbliche”.
La seconda in quanto “l’imputato ha rivestito le proprie accuse
con epiteti spregiativi del tutto inutili e superflui” per altro riferibili
“alla vita privata di __________”.
Infine, il AP 1 ha evidenziato come non sia stato considerato, nel
giudizio di prima istanza, che la tutela dell’onore delle persone defunte
richiede un’interpretazione restrittiva delle prove liberatorie (DTF 118 IV 153
consid.3 e 4).
Il rispetto della sfera privata di un defunto rientrerebbe,
infatti, nella “pietas” che “la nostra civiltà ha sempre tributato nei
confronti dei morti” e che giustificherebbe, quindi, solo eccezionalmente l’assunzione
di tali prove.
Gli accusatori privati hanno rilevato come il Pretore avesse
rettamente ritenuto che IM 1 “attivo nella vita politica da anni, non poteva
non riconoscere il tenore lesivo delle sue parole” (sentenza pag.10
cons.8.2).
Contestata, per contro, era la conclusione del Pretore secondo cui
sussisteva un interesse pubblico a giustificazione di tali affermazioni.
Trattandosi di persona defunta, essi hanno sostenuto che non può
“esistere la volontà di tutelare un interesse pubblico o privato, di
salvaguardare interessi pubblici o privati, allorché la persona nei confronti
della quale i rimproveri sono rivolti risulta essere deceduta”.
12.
IM 1 ha avuto modo di
esprimersi in merito agli appelli.
Con memoriale 17.3.2016 ha chiesto la conferma della
decisione pretorile.
In merito alla condizione dell’interesse pubblico ha osservato che
“sono gli stessi famigliari qui accusatori privati, navigati politici a loro
volta, a volere il ricordo del personaggio pubblico e politico, a non voler
l’oblio del defunto, continuando a celebrarne costantemente la memoria”, per
cui sarebbe paradossale che di un politico defunto, tuttora icona del proprio
movimento, si potesse unicamente parlare bene.
Contestato è, pure, l’intento della maldicenza. “L’appellativo
“grassone”, quale giudizio di valore non è diffamatorio, mentre il termine
“drogato” era attinente ai motivi della carcerazione e rispettivi certificati”,
trattandosi di un fatto – quest’ultimo – attinente alla vita pubblica e non
privata del defunto __________.
Per concludere l’imputato ha osservato come i ricorrenti si siano
limitati a prendere atto della prova della verità, così come della buona fede
dell’imputato “senza al riguardo contestazione alcuna”.
13.
Sugli appelli
Le affermazioni di IM 1 vanno interpretate nel loro contesto
oggettivo e non in astratto (DTF 128 IV 60 consid.1e, Corboz, op.cit., ad
art.173 n.42).
Pubblicando il 10 luglio 2014 alle ore 21.21, sulla propria
pagina di facebook, la frase ripresa dal AP 1 nel decreto di accusa, IM 1
intendeva indubbiamente prendere posizione sugli sviluppi della vicenda __________
che, all’epoca, aveva scaldato gli animi e provocato interventi accesi da parte
di vari esponenti politici, in particolare della Lega dei Ticinesi.
Si vedano, al riguardo, il tenore dell’interrogazione 19.5.2014
del gran consigliere __________ al Consiglio di Stato, che metteva in dubbio la
veridicità del certificato medico che il minorenne kossovaro aveva prodotto nel
tentativo di non essere allontanato dalla Svizzera, ripresa sui quotidiani e
sui massmedia online (doc.8a di difesa) e la successiva esternazione del
medesimo, pubblicata da __________ nella mattinata del 10 luglio 2014 e ripresa
dai massmedia, sul caso
“ carissimi signori la pazienza è
terminata, come pure la presa per il culo. Prendi bagagli e burattini e vai dai
tuoi connazionali abituati a presentare certificati medici compiacenti se non
addirittura falsi” (doc.8b di difesa).
Secondo questa Corte, esprimendosi sulla vicenda la stessa sera
dell’esternazione di __________, IM 1 non ha avuto quale intento primario la
denigrazione del fondatore della Lega dei Ticinesi, ma il ricordare un elemento
comune a __________ ed al minore kossovaro __________, e meglio il ricorso a
certificati medici.
Al di là dei termini utilizzati, lo scopo dell’esternazione di IM
1.
- considerando il contesto specifico della discussione politica in corso -
era chiaramente quello di argomentare, a favore di __________, la legittimità
del ricorso ai certificati medici evidenziando come - diversamente da __________
(tuttora punto di riferimento del movimento leghista) - il minore (pur
producendo dei certificati) non aveva potuto evitare l’allontanamento.
Tale intento, chiaramente desumibile dal contesto e dalla
vicinanza temporale con l’esternazione “di dubbio gusto” di __________, non
esclude tuttavia il dolo diretto. In effetti, il significato ed il peso di
alcuni termini utilizzati è notorio e non poteva sfuggire neppure all’accusato.
Nel concreto, va pertanto esaminato se le espressioni usate da IM
1.
risultano essere effettivamente diffamatorie per l’onore personale di __________.
Questa Corte ritiene che ciò non sia il caso per quanto attiene ai
termini:
- “grassone”
(preso a sé stante) appellativo generico descrittivo, che, nonostante nel
linguaggio comune abbia perlopiù (ma non per forza) una connotazione
peggiorativa, non è sicuramente lesivo dell’onore protetto dagli art. 173 e 175
CP;
- avere
fatto ricorso “ad un certificato medico” affermazione in fatto che non
discrimina non essendoci nulla di male nel ricorrere a ciò che la normativa
prevede e non essendo deducibile o ipotizzabile che IM 1, al contrario,
intendesse altro, ad esempio “falso certificato medico”.
Per contro, per quanto attiene al termine ”drogato” ed al
riferimento alle “condanne penali”, in linea teorica si potrebbe
intravvedere una violazione dell’onore della vittima, potendo costituire il
richiamo “gratuito” (cioè immotivato) dei precedenti penali di una persona
deceduta una lesione del suo onore personale, rispettivamente della sua
memoria.
La questione può, tuttavia, rimanere indecisa siccome questa Corte
considera che la figura di __________ è ancora oggi utilizzata dalla Lega dei
Ticinesi come simbolo e modello da seguire (come si può già solo vedere consultando
il sito online del giornale il Mattino della domenica); ciò ha quale
conseguenza diretta il mantenimento di un chiaro interesse pubblico a
rammentare eventi che lo concernono, da cui l’ammissibilità della prova della
verità (art. 173 cpv.3 CP applicabile per analogia all’art.175 CP).
Le circostanze del “caso __________” sono pacificamente differenti
per rapporto a quelle del giudizio emesso dal Tribunale Federale il 27 aprile
1992.
(DTF 118 IV 153) nel quale si era ritenuto non ammissibile tale prova relativamente
a fatti risalenti al 1940, riconoscendo al defunto il diritto alla “pietas”
invocato dal AP 1.
Al di là degli aspetti noti a
chi anche solo marginalmente si interessa della politica del Cantone Ticino, i
documenti prodotti dalla difesa con lo scritto 1.6.2015 (doc.A/E) dimostrano
chiaramente l’importanza che ancora oggi viene data a __________.
Non solo la sua immagine
carismatica viene ripresa in ogni forma di promozione del movimento - e ciò da
parte degli stessi congiunti che hanno formulato querela a danno di IM 1, per
cui non sono evidentemente legittimati ad invocare una sorta di “diritto
all’oblio” - ma, negli ultimi anni, sono anche state istituite una “Fondazione __________”
e una giornata dedicata “alla memoria” dello scomparso alfine di serbare il
ricordo del personaggio pubblico.
Che anche __________ (leader
carismatico del movimento leghista) avesse fatto ricorso a certificati medici
per evitare le conseguenze di condanne penali in ambito di violazione della
legge federale sugli stupefacenti era quindi un argomento di chiaro interesse
pubblico, volto a controbilanciare le affermazioni esposte da importanti
rappresentanti del movimento sul caso __________ (vedi doc.8a - 8b della
difesa).
Ne consegue, secondo questa
Corte, che l’assunzione della prova della verità risulta legittima e che la
stessa non ha mancato di dimostrare che __________ aveva subito condanne penali
legate, fra l’altro, al consumo di stupefacenti ed aveva fatto ricorso a
certificati medici evitando così la carcerazione (cfr., in particolare,
allegati ad AI 4).
L’imputazione prevista all’art.175
CP viene dunque a cadere.
14.
L’indennità
Essendo da
respingere entrambi i ricorsi giusta l’art. 429 CPP, l’imputato va indennizzato
per i costi della propria difesa in appello.
Le 11 ore e 25 indicate
nel conteggio 18.3.2016 prodotto dall’avv. RAAP 2 in allegato alle osservazioni
(doc.XVIII CARP) sono ammesse.
L’indennizzo viene quantificato
in complessivi fr. 3'628.80 suddivisi in fr. 3'200.- di onorario (in
applicazione della tariffa oraria di fr. 280.-/h), fr. 160.- di spese
(calcolate al 5% dell’onorario) e di fr. 268.80 di IVA.
L’importo è a carico dello
Stato, siccome al medesimo “incombe la responsabilità dell’azione penale”
(DTF 141 IV 476 consid.1.1).
15.
Le spese
Gli oneri
procedurali di prima istanza vengono confermati, mentre gli oneri del presente
giudizio consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2'000.- e nelle spese di fr.
200.
- vanno suddivisi proporzionalmente a carico per ½ dello Stato e per ½ degli
accusatori privati in solido.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 352 e segg., 398 e segg.,
406, 429 e segg. CPP,
34, 42, 47 e 50 CP;
173, 175 CP;
e sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 433
CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello del AP 1 è
respinto.
2. L’appello di PC 1 e PC
2 è respinto.
3. Di conseguenza, è
confermata la sentenza 3.9.2015 della Pretura penale e IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di cui al punto 1 del DA 3670/2014 del 25.8.2014.
4. Gli oneri
processuali d'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
2'000.00
- altri disborsi fr.
200.00
fr.
2'200.00
sono posti per ½ a carico dello Stato e
per ½ a carico di PC 1 e PC 2 in solido.
5. Lo Stato verserà ad IM
1 fr. 3’628.80 quale indennità ex art 429 lett a CPP.
6. Intimazione a:
7. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice
dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.