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Decisione

17.2015.170

Proscioglimento confermato dall’imputazione di diffamazione contro un defunto. Da un lato, alcune affermazioni sono state ritenute non diffamatorie, dall’altro, la prova liberatoria della verità è sta

12 aprile 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I suoi genitori, immigrati in Svizzera, provenivano dal sud Italia

e meglio da __________.

E’ attivo politicamente nel partito socialista per il quale ha

ricoperto la carica di municipale del Comune di __________ ed è stato membro

della direzione cantonale.

Professionalmente è dipendente del Comune di __________.

E’ incensurato.

Il contesto fattuale

2. IM 1 ha scritto

nella propria pagina di facebook “e ricordate che quel grassone drogato di un __________

non ha scontato in prigione le sue condanne grazie ad un certificato medico”.

Il AP 1 ha situato temporalmente tale pubblicazione come avvenuta

tra il 9 e il 10 luglio 2014: questa Corte accerta preliminarmente - sulla base

della querela (AI1) e delle affermazioni non contraddette dell’imputato (vedi

verbale di interrogatorio 28.8.2015 della Pretura penale) - che la medesima è

avvenuta il 10 luglio 2014 alle 21.21 (AI1).

A seguito di tale pubblicazione, il 28.7.2014, PC 1 ed PC 2 sono

insorti – nella loro qualità di congiunti del defunto __________ - inoltrando

querela penale a titolo di calunnia (art.174 CP), subordinatamente diffamazione

(art.173 CP).

La pubblicazione in facebook ha avuto riscontro nei massmedia del

Cantone ed ha dato adito anche all’apertura di un’inchiesta amministrativa da

parte del datore di lavoro di IM 1 (Comune di __________), conclusasi poi con

un richiamo (vedi verbale di interrogatorio 28.8.2015 della Pretura penale).

3. Interrogato in data

6.8.2014 al riguardo della propria esternazione IM 1 ha confermato di esserne

l’autore. Egli ha, quindi, prodotto una formale “presa di posizione” con la

quale ha “spiegato” il contesto politico che l’ha provocata:

“ l’affermazione oggetto di querela è

stata scritta sulla mia pagina di facebook, accessibile ai miei amici ed a chi

ha interesse a seguire il mio profilo. Quindi a una cerchia ristretta di

persone, tutti perfettamente coscienti del mio ruolo politico e del particolare

contesto politico della discussione in cui sono state formulate e meglio

l’animata polemica sulle prese di posizione leghiste in merito al caso __________

ed in particolare le loro tesi di un uso strumentale dei certificati medici da

parte di __________. L’affermazione rimproveratami era quindi espressa ad una

ristretta cerchia di persone e perfettamente contestualizzata nell’ambito di

una accesa discussione politica”.

Ulteriormente ha osservato:

“ posso benissimo comprendere che le

mie affermazioni riferite alla persona di __________ (ndr __________) siano

risultate crude e poco compiacenti, tuttavia non avevano alcun intento

diffamatorio, né lesivo della memoria di __________ dato che tali affermazioni

erano contestualizzate semmai nella reputazione politica della Lega.

Non ho mai

pensato che la mia frase potesse nuocere alla reputazione di __________ e

tantomeno era mia intenzione, ritenuto come le singole affermazioni le ritengo

comunque vere e notorie, quanto già non ammesse dallo stesso __________.

Rilevo che la

tossicodipendenza di +__________ era fatto notorio ed ammesso dallo stesso __________

(prove: articolo __________ – sentenza TF 15 gennaio 1993 inc. nr 6A.128/1991,

6P 122/1991 – richiamo incarti penali relativi alle infrazioni di __________

alla LStup – testi).

Ho scritto che __________

non ha scontato in prigione le condanne grazie a certificati medici, poiché

questo è quello che ho letto sui giornali ed appreso per stessa dichiarazione

del medico curante (prove: articolo __________; www.tio.ch)

ed è quello che peraltro in ambito politico appare altresì notorio. Non mi

ricordo che quando questa notizia sia uscita sui giornali, vi siano state

denunce da parte di __________ (richiamo incarti presso Sezione pene e misure).

Avevo quindi buone ragioni per credere a quanto scritto. Preciso che mi sono

ben guardato dal commentare la bontà o meno di tali certificati.

Quanto infine al

fatto di rilevare che __________ fosse corpacciuto lo ritengo altresì fatto

notorio e non certo lesivo della reputazione del defunto o tale da suscitare l’impressione

o il sospetto che egli non fosse persona degna di rispetto.”

4. IM 1 ha documentato

le proprie affermazioni producendo, in allegato alla “presa di posizione”

6.8.2014 avanti al AP 1 ed al successivo scritto 8.8.2014, una serie di

documenti atti - a suo dire - a comprovare la veridicità di quanto

affermato.

Trattasi

dei documenti seguenti:

- articolo-intervista 25.4.2008 di __________

apparso sul __________ (doc.4b della difesa),

- articolo online 11.12.2011 da __________ dal

titolo “__________” (doc.4c della difesa),

- articolo online 18.3.2012 da __________ dal

titolo “__________mi era crollato proprio davanti a me, saranno due le denunce

a __________ e __________” (doc.4d della difesa),

- sentenza del Tribunale Federale 15.1.1993

(6A.128/1991 e 6P.122/1991 – doc.4e della difesa),

- articolo online 19.5.2014 da __________ dal

titolo “__________: se __________ è malato, vada a curarsi in __________”

(doc.8a della difesa),

- articolo online 10.7.2014 da __________ dal

titolo “__________: la rabbia di __________, la rabbia di __________” (doc.8b

della difesa).

5. In data 25.8.2014 il

AP 1 ha emesso il decreto di accusa 3670/2014 che – per quanto attiene

alle affermazioni relative a “__________” – indicava IM 1 autore colpevole di

diffamazione contro un defunto (art.175 CP).

6. In data 26.8.2014 IM

1 ha formulato opposizione al decreto per il tramite del proprio

rappresentante. Il 3.9.2014 il AP 1 ne ha confermato il tenore ed ha trasmesso

l’incarto alla Pretura penale per il seguito.

7. In data 1.6.2015 IM

1 ha chiesto l’assunzione di un’ulteriore serie di documenti (doc.A/F

elencati nel doc.12 della Pretura penale) a dimostrazione del fatto che la

figura di __________ sia “ancora oggi utilizzata dalla Lega dei Ticinesi e

dai denuncianti, esponenti di spicco del partico politico, quale continuativo

emblema di lotta politica ed ente benefico ad imperitura memoria”.

Inoltre, richiedeva l’edizione/richiamo dal Ministero

Pubblico e dal Tribunale Federale delle condanne inflitte a __________ per

ripetuta infrazione e ripetuta contravvenzione alla Legge sugli stupefacenti,

nonché dall’Istituto Cantonale di Patologia del referto autoptico di __________.

Infine, richiedeva l’interrogatorio di PC 1 e di PC 2.

Con decisione 24.6.2015 la Pretura penale (doc.13) ammetteva i documenti

prodotti e l’audizione di PC 1 e PC 2, mentre respingeva i richiami dal

Ministero Pubblico, dal Tribunale Federale e dall’Istituto cantonale di

patologia.

8. Nei giorni 28.8.2015

e 3.9.2015 si è svolto il dibattimento avanti alla Pretura penale di

Bellinzona.

IM 1 ha avuto modo di confermare quanto indicato nella sua

precedente presa di posizione: le affermazioni espresse nella propria pagina di

facebook andavano contestualizzate con riferimento all’accesa discussione politica

conseguente alla decisione di espulsione del giovane __________, un ragazzo

kossovaro minorenne al quale era stato negato il ricongiungimento famigliare.

Egli non avrebbe mai avuto l’intenzione di diffamare il defunto __________.

La propria esperienza personale di immigrato, che ha vissuto sulla

propria pelle il periodo “Schwarzenbach”, lo porterebbe a “non sopportare

attacchi e considerazioni come quelle espresse” da __________ e __________.

Da qui la sua reazione (verbale di interrogatorio 28.8.2016 pag.1).

L’imputato produceva ulteriori atti – a suo dire – intesi a

dimostrare che la vicenda aveva acquisito la natura di un attacco politico da

parte della Lega dei Ticinesi. Inoltre reiterava la richiesta relativa ai

richiami/edizioni dal Ministero Pubblico e dal Tribunale Federale di tutti gli

incarti aperti o chiusi relativi a violazioni della LStup di __________.

PC 1, figlio di __________, ha dichiarato, tra l’altro, di

non avere mai visto il padre consumare stupefacenti e di non sapere di condanne

del padre in quanto consumatore. Egli ha ammesso, tuttavia, di averne “sentito

parlare” (verbale di audizione 28.8.2015 pag.1).

PC 2, fratello di __________, ha dichiarato, tra l’altro,

di non avere mai visto il fratello consumare stupefacenti. Ha ammesso,

tuttavia, che “è possibile che __________ abbia ricevuto delle pene per

consumo di stupefacenti” dato che “a Torricella per un motivo o per

l’altro c’è stato” (verbale di audizione 28.2.2016 pag.2).

9. Con decisione

3.9.2015 la Pretura penale ha prosciolto IM 1 dall’accusa di

diffamazione contro un defunto (punto 1 del decreto di accusa 3670/2014 del AP

1 di data 25.8.2014).

In sintesi, è stato considerato che, benché le affermazioni

fossero tali da nuocere all’onore della persona offesa, le prove liberatorie

erano state apportate.

Considerazioni in diritto

10. Il presente giudizio

si fonda sull’ art.175 CP (diffamazione e calunnia contro un defunto o

uno scomparso) che recita

“ Quando la diffamazione o la calunnia

sia diretta contro una persona defunta o dichiarata scomparsa, il diritto di

querela spetta ai congiunti di questa persona.

Non sarà

pronunciata pena, se al momento del fatto sono trascorsi più di trent'anni

dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa.”

La norma è applicabile quando il diffamato o il calunniato è

persona deceduta o scomparsa, quando il termine dei tre mesi per la

presentazione della querela da parte dei congiunti (art.110 CP) è rispettato e

quando non siano trascorsi più di trent’anni dalla morte.

Affinché l’art.175 CP trovi conferma è necessario, poi, che le

condizioni della diffamazione o della calunnia siano date.

Nel concreto, entra in considerazione il reato della diffamazione

(art.173 CP): è, quindi, opportuno rammentare le condizioni di applicazione di

tale norma.

L’art.173 CP protegge l’onore personale, la reputazione e il

sentimento di essere una persona d’onore, ossia di comportarsi secondo le

regole e gli usi riconosciuti.

Secondo il Tribunale Federale, la protezione dell’onore garantita

dal diritto penale è più limitata per rapporto alla protezione dell’onore

garantita dal diritto civile (art.28 e seguenti CC); il diritto penale

protegge, in effetti, unicamente il diritto della persona alla considerazione

morale non il suo diritto alla considerazione sociale (Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, pag.188

n.535 a, DTF129 III 715, 122 IV 311, 119 IV 44).

Il diritto penale intende, infatti, garantire il diritto al

rispetto che risulta leso da affermazioni idonee ad esporre la persona

interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 cons.2.11; 132

IV 112 cons.2.1). Sfuggono, per contro, a tale protezione quelle espressioni

che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona

gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé

stessa (DTF 6B_600/2007 del 22.2.2008 consid.2.1; CCRP inc.17.2007.30 del

2.9.2009 consid.3 a e rinvii).

Se un’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona

è una questione che va valutata, non secondo il senso che quest’ultima le

attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione

oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le

attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid.1 a, 119

IV 47 consid. 2 a; Franz Riklin in BK, Strafrecht II, 2013, vor Art.173, n. 28

ss.). Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo

in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo

il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non

devono, dunque, essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto

comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 128 IV 60 consid.1e, Bernard

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, 2010, ad art.173 n.42 con

richiami giurisprudenziali).

L’intenzionalità deve riferirsi all’affermazione diffamante; il

dolo eventuale è sufficiente. Non è, invece, necessario un particolare “animus

Considerandi

iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue

affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò

nonostante, le abbia proferite (Riklin, op.cit., ad art. 173 n.7-8; Corboz,

op.cit., ad art. 173 n.48-50). Per la diffamazione occorre, ulteriormente, che

l’autore abbia avuto l’intenzione di comunicare l’informazione a terzi (CARP

17.2014.198

del 13.5.2015 pag.16 consid.9.1).

L’art.173 CP (diffamazione) si distingue dall’art. 177 CP

(ingiuria) in quanto riferibile unicamente ad allegazioni di fatto e non

semplicemente a un giudizio di valore (Barrelet/Werly, Droit de la

communication, 2011, pag.362 n.1195; DTF 117 IV 29 consid.2c, 92 IV 98

consid.4).

L’art.173 cpv.2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non

incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova

della verità) oppure dimostra di avere avuto seri motivi di considerarle vere

in buona fede (prova della buona fede).

La prova liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o

divulgato le affermazioni lesive dell’onore senza che queste fossero

giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente,

prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare se

riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cpv.3 CP). I due

requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della

maldicenza – devono incorrere cumulativamente. Ciò significa che l’autore va

ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi

sufficienti, ma si sia prefisso di fare della maldicenza (DTF 116 IV 31

consid.3) oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire

l’affermazione lesiva, egli non aveva intenzione di fare prevalentemente della

maldicenza.

La prova della buona fede si distingue dalla prova della verità.

Per stabilirne l’ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la

comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui

l’autore disponeva all’epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi

potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona

fede non può, dunque, fondarsi su elementi sconosciuti all’autore all’epoca

della sua dichiarazione. Incombe all’imputato provare gli elementi di cui

disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il

giudice dovrà, poi, apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché

l’autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò

che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 152 consid.3b,

Corboz op.cit., ad art. 173, n.75).

Il contenuto e l’estensione del dovere di verifica è valutato

esaminando i motivi per cui l’accusato si è espresso in modo diffamatorio: se

questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più

severe. Per contro, esse sono minori se l’accusato ha un interesse degno di

protezione, come ad esempio nel caso di colui che indirizza all’autorità penale

una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una

procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid.3b).

Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga

le proprie asserzioni in un’ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF

124.

IV 151 consid.3b, 116 IV 208 consid.3b, 105 IV 118 consid.2 a). In questi

casi, l’accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni

di terzi (DTF 124 IV 151 consid.3b). Il fatto che sia difficile per l’accusato

verificare un’informazione o ottenere delle prove non è circostanza da

diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui

fondare un’affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi

esternazione (DTF 105 IV 120, 92 IV 98 consid.4, Corboz, op.cit., ad art.173,

n.83).

Il fatto che la diffamazione abbia come destinataria una persona

deceduta (art.175 CP) cambia relativamente quanto sino a qui indicato.

In dottrina ci si interroga circa il bene giuridico oggetto di

protezione, e meglio se l’art. 175 CP intenda proteggere l’onore personale

della persona deceduta oppure il sentimento di rispetto o di pietà dei

congiunti (Hurtado-Pozo, Droit pénal Partie spéciale, 2009, pag.624, n.2115,

come pure Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2008,

pag.846, n.2).

Concretamente, tuttavia ciò non comporta differenze sostanziali se

non nel ritenere – nell’ambito delle prove liberatorie – una maggiore prudenza

relativamente alla loro ammissibilità, siccome “per l’insieme di fatti, di

oggetti e di ricordi che la persona deceduta lascia, questa deve poter contare

in buona fede che la sua immagine personale non sarà gravemente profanata dopo

la morte” (Hurtado Pozo, op.cit., pag.624 n.2116, vedi anche DTF 118 IV 161

consid.4b).

Gli appelli

11.

Gli appelli del AP 1

(19.1.2016 – doc.X CARP) e degli accusatori privati (12.2.2016 – doc.XII CARP)

sono simili nelle proprie argomentazioni.

Entrambi considerano che le affermazioni riportate nella propria

pagina di facebook da IM 1 siano diffamatorie nei confronti del defunto __________

e che la prova liberatoria della verità, ritenuta dalla Pretura penale a

giustificazione del proscioglimento, non avrebbe dovuto essere ammessa.

Nel proprio ricorso il AP 1 ha osservato in particolare come

“l’accusa mossa ad una persona di essere un drogato oggetto di condanne

detentive è certamente lesiva dell’onore (Riklin, BK vor art.173 CP, n.21)”.

Egli ha sostenuto inoltre che le due condizioni cumulative che impediscono il

ricorso alle prove liberatorie (assenza di interesse pubblico e intento di fare

della maldicenza) sarebbero in concreto date.

La prima siccome il defunto “non era (per definizione, essendo

defunto) minimamente coinvolto nel dibattito politico” relativo al caso __________.

La divulgazione di condanne antecedenti essendo stata considerata dalla

giurisprudenza (DTF 132 IV 112 cons.3.2.2) legittima unicamente quando “si

riferisce ad una persona che riveste funzioni pubbliche”.

La seconda in quanto “l’imputato ha rivestito le proprie accuse

con epiteti spregiativi del tutto inutili e superflui” per altro riferibili

“alla vita privata di __________”.

Infine, il AP 1 ha evidenziato come non sia stato considerato, nel

giudizio di prima istanza, che la tutela dell’onore delle persone defunte

richiede un’interpretazione restrittiva delle prove liberatorie (DTF 118 IV 153

consid.3 e 4).

Il rispetto della sfera privata di un defunto rientrerebbe,

infatti, nella “pietas” che “la nostra civiltà ha sempre tributato nei

confronti dei morti” e che giustificherebbe, quindi, solo eccezionalmente l’assunzione

di tali prove.

Gli accusatori privati hanno rilevato come il Pretore avesse

rettamente ritenuto che IM 1 “attivo nella vita politica da anni, non poteva

non riconoscere il tenore lesivo delle sue parole” (sentenza pag.10

cons.8.2).

Contestata, per contro, era la conclusione del Pretore secondo cui

sussisteva un interesse pubblico a giustificazione di tali affermazioni.

Trattandosi di persona defunta, essi hanno sostenuto che non può

“esistere la volontà di tutelare un interesse pubblico o privato, di

salvaguardare interessi pubblici o privati, allorché la persona nei confronti

della quale i rimproveri sono rivolti risulta essere deceduta”.

12.

IM 1 ha avuto modo di

esprimersi in merito agli appelli.

Con memoriale 17.3.2016 ha chiesto la conferma della

decisione pretorile.

In merito alla condizione dell’interesse pubblico ha osservato che

“sono gli stessi famigliari qui accusatori privati, navigati politici a loro

volta, a volere il ricordo del personaggio pubblico e politico, a non voler

l’oblio del defunto, continuando a celebrarne costantemente la memoria”, per

cui sarebbe paradossale che di un politico defunto, tuttora icona del proprio

movimento, si potesse unicamente parlare bene.

Contestato è, pure, l’intento della maldicenza. “L’appellativo

“grassone”, quale giudizio di valore non è diffamatorio, mentre il termine

“drogato” era attinente ai motivi della carcerazione e rispettivi certificati”,

trattandosi di un fatto – quest’ultimo – attinente alla vita pubblica e non

privata del defunto __________.

Per concludere l’imputato ha osservato come i ricorrenti si siano

limitati a prendere atto della prova della verità, così come della buona fede

dell’imputato “senza al riguardo contestazione alcuna”.

13.

Sugli appelli

Le affermazioni di IM 1 vanno interpretate nel loro contesto

oggettivo e non in astratto (DTF 128 IV 60 consid.1e, Corboz, op.cit., ad

art.173 n.42).

Pubblicando il 10 luglio 2014 alle ore 21.21, sulla propria

pagina di facebook, la frase ripresa dal AP 1 nel decreto di accusa, IM 1

intendeva indubbiamente prendere posizione sugli sviluppi della vicenda __________

che, all’epoca, aveva scaldato gli animi e provocato interventi accesi da parte

di vari esponenti politici, in particolare della Lega dei Ticinesi.

Si vedano, al riguardo, il tenore dell’interrogazione 19.5.2014

del gran consigliere __________ al Consiglio di Stato, che metteva in dubbio la

veridicità del certificato medico che il minorenne kossovaro aveva prodotto nel

tentativo di non essere allontanato dalla Svizzera, ripresa sui quotidiani e

sui massmedia online (doc.8a di difesa) e la successiva esternazione del

medesimo, pubblicata da __________ nella mattinata del 10 luglio 2014 e ripresa

dai massmedia, sul caso

“ carissimi signori la pazienza è

terminata, come pure la presa per il culo. Prendi bagagli e burattini e vai dai

tuoi connazionali abituati a presentare certificati medici compiacenti se non

addirittura falsi” (doc.8b di difesa).

Secondo questa Corte, esprimendosi sulla vicenda la stessa sera

dell’esternazione di __________, IM 1 non ha avuto quale intento primario la

denigrazione del fondatore della Lega dei Ticinesi, ma il ricordare un elemento

comune a __________ ed al minore kossovaro __________, e meglio il ricorso a

certificati medici.

Al di là dei termini utilizzati, lo scopo dell’esternazione di IM

1.

- considerando il contesto specifico della discussione politica in corso -

era chiaramente quello di argomentare, a favore di __________, la legittimità

del ricorso ai certificati medici evidenziando come - diversamente da __________

(tuttora punto di riferimento del movimento leghista) - il minore (pur

producendo dei certificati) non aveva potuto evitare l’allontanamento.

Tale intento, chiaramente desumibile dal contesto e dalla

vicinanza temporale con l’esternazione “di dubbio gusto” di __________, non

esclude tuttavia il dolo diretto. In effetti, il significato ed il peso di

alcuni termini utilizzati è notorio e non poteva sfuggire neppure all’accusato.

Nel concreto, va pertanto esaminato se le espressioni usate da IM

1.

risultano essere effettivamente diffamatorie per l’onore personale di __________.

Questa Corte ritiene che ciò non sia il caso per quanto attiene ai

termini:

- “grassone”

(preso a sé stante) appellativo generico descrittivo, che, nonostante nel

linguaggio comune abbia perlopiù (ma non per forza) una connotazione

peggiorativa, non è sicuramente lesivo dell’onore protetto dagli art. 173 e 175

CP;

- avere

fatto ricorso “ad un certificato medico” affermazione in fatto che non

discrimina non essendoci nulla di male nel ricorrere a ciò che la normativa

prevede e non essendo deducibile o ipotizzabile che IM 1, al contrario,

intendesse altro, ad esempio “falso certificato medico”.

Per contro, per quanto attiene al termine ”drogato” ed al

riferimento alle “condanne penali”, in linea teorica si potrebbe

intravvedere una violazione dell’onore della vittima, potendo costituire il

richiamo “gratuito” (cioè immotivato) dei precedenti penali di una persona

deceduta una lesione del suo onore personale, rispettivamente della sua

memoria.

La questione può, tuttavia, rimanere indecisa siccome questa Corte

considera che la figura di __________ è ancora oggi utilizzata dalla Lega dei

Ticinesi come simbolo e modello da seguire (come si può già solo vedere consultando

il sito online del giornale il Mattino della domenica); ciò ha quale

conseguenza diretta il mantenimento di un chiaro interesse pubblico a

rammentare eventi che lo concernono, da cui l’ammissibilità della prova della

verità (art. 173 cpv.3 CP applicabile per analogia all’art.175 CP).

Le circostanze del “caso __________” sono pacificamente differenti

per rapporto a quelle del giudizio emesso dal Tribunale Federale il 27 aprile

1992.

(DTF 118 IV 153) nel quale si era ritenuto non ammissibile tale prova relativamente

a fatti risalenti al 1940, riconoscendo al defunto il diritto alla “pietas”

invocato dal AP 1.

Al di là degli aspetti noti a

chi anche solo marginalmente si interessa della politica del Cantone Ticino, i

documenti prodotti dalla difesa con lo scritto 1.6.2015 (doc.A/E) dimostrano

chiaramente l’importanza che ancora oggi viene data a __________.

Non solo la sua immagine

carismatica viene ripresa in ogni forma di promozione del movimento - e ciò da

parte degli stessi congiunti che hanno formulato querela a danno di IM 1, per

cui non sono evidentemente legittimati ad invocare una sorta di “diritto

all’oblio” - ma, negli ultimi anni, sono anche state istituite una “Fondazione __________”

e una giornata dedicata “alla memoria” dello scomparso alfine di serbare il

ricordo del personaggio pubblico.

Che anche __________ (leader

carismatico del movimento leghista) avesse fatto ricorso a certificati medici

per evitare le conseguenze di condanne penali in ambito di violazione della

legge federale sugli stupefacenti era quindi un argomento di chiaro interesse

pubblico, volto a controbilanciare le affermazioni esposte da importanti

rappresentanti del movimento sul caso __________ (vedi doc.8a - 8b della

difesa).

Ne consegue, secondo questa

Corte, che l’assunzione della prova della verità risulta legittima e che la

stessa non ha mancato di dimostrare che __________ aveva subito condanne penali

legate, fra l’altro, al consumo di stupefacenti ed aveva fatto ricorso a

certificati medici evitando così la carcerazione (cfr., in particolare,

allegati ad AI 4).

L’imputazione prevista all’art.175

CP viene dunque a cadere.

14.

L’indennità

Essendo da

respingere entrambi i ricorsi giusta l’art. 429 CPP, l’imputato va indennizzato

per i costi della propria difesa in appello.

Le 11 ore e 25 indicate

nel conteggio 18.3.2016 prodotto dall’avv. RAAP 2 in allegato alle osservazioni

(doc.XVIII CARP) sono ammesse.

L’indennizzo viene quantificato

in complessivi fr. 3'628.80 suddivisi in fr. 3'200.- di onorario (in

applicazione della tariffa oraria di fr. 280.-/h), fr. 160.- di spese

(calcolate al 5% dell’onorario) e di fr. 268.80 di IVA.

L’importo è a carico dello

Stato, siccome al medesimo “incombe la responsabilità dell’azione penale”

(DTF 141 IV 476 consid.1.1).

15.

Le spese

Gli oneri

procedurali di prima istanza vengono confermati, mentre gli oneri del presente

giudizio consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2'000.- e nelle spese di fr.

200.

- vanno suddivisi proporzionalmente a carico per ½ dello Stato e per ½ degli

accusatori privati in solido.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 352 e segg., 398 e segg.,

406, 429 e segg. CPP,

34, 42, 47 e 50 CP;

173, 175 CP;

e sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 433

CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello del AP 1 è

respinto.

2. L’appello di PC 1 e PC

2 è respinto.

3. Di conseguenza, è

confermata la sentenza 3.9.2015 della Pretura penale e IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di cui al punto 1 del DA 3670/2014 del 25.8.2014.

4. Gli oneri

processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

2'000.00

- altri disborsi fr.

200.00

fr.

2'200.00

sono posti per ½ a carico dello Stato e

per ½ a carico di PC 1 e PC 2 in solido.

5. Lo Stato verserà ad IM

1 fr. 3’628.80 quale indennità ex art 429 lett a CPP.

6. Intimazione a:

7. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del Giudice

dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.