17.2015.175
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9 febbraio 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.175
Locarno
9 febbraio 2016/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione
della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 5 ottobre 2015 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 25 settembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 30 ottobre 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 12 novembre 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 10
aprile 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore colpevole
di
infrazione alle norme della
circolazione
per
avere, il 2 dicembre 2014 ad Arbedo-Castione, circolato con il veicolo __________
impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”;
infrazione
di cui agli art. 31 cpv. 1 e 90 “cifra” (recte cpv.) 1 “LCS” (recte
LCStr) nonché art. 3 cpv. 1 “OSS” (recte ONC);
e ne ha proposto la condanna
alla multa di fr. 100.- e al pagamento della tassa di giustizia di
fr. 30.- nonché delle spese giudiziarie pari a fr. 10.-.
AP 1 ha presentato opposizione
contro detto decreto di accusa il 14 aprile 2015.
Il 30 aprile 2015, la Sezione
della circolazione ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti
alla Pretura penale.
Fatti
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 25 settembre 2015, il presidente della
Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione della
circolazione e ha dichiarato l’imputato autore colpevole del reato ascrittogli,
condannandolo alla multa di fr. 100.- e al pagamento di tasse e spese
giudiziarie nel frattempo aumentate a fr. 540.- con motivazione scritta e
di fr. 240.- senza motivazione scritta.
C. Con
scritto 5 ottobre 2015, AP 1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la
motivazione scritta, egli ha, con scritto datato 12 novembre 2015 ma impostato
l’11 novembre 2015, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione
di appello, già contenente una motivazione.
D. In
applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la
sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decisione 16
novembre 2015, la presidente di questa Corte ha informato le parti che
l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta, ed ordinato
l’intimazione alle parti della dichiarazione motivata d’appello, impartendo
loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.
E. Il
presidente della Pretura penale, con scritto 17 novembre 2015, ha comunicato di
non avere osservazioni in merito all’appello e di rimettersi al giudizio di
questa Corte. Con scritto 20 novembre 2015, anche la Sezione della circolazione
ha comunicato di non avere alcuna osservazione da formulare.
F. In
data 15 dicembre 2015, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione
alle parti dell’ulteriore scritto 7 dicembre 2015 di AP 1.
Considerandi
in
diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel
caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva
esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente
che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono
essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque,
questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle
questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto
convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Commentario CPP, ed. 2010, n. 20
ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, ed. 2011, n. 27 ad art. 398 CPP;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed.
2013, n. 12 ad art. 398 CPP).
L’esame
dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è
“manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La
formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione di arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., n. 22 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 28
ad art. 398CPP; Schmid, op. cit., n. 13 ad art. 398 CPP), secondo cui un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552
consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1
e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8
agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue
conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato
(DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I
8.
consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze citate).
Ritenuto come l’appello giusta
l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti
precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al
Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP;
Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n.
24.
ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la
censura di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia
dell’arbitrio viziante tale accertamento - va sollevata (cfr. anche il testo
dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […] l’accertamento
dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata.
Per motivare l’arbitrio, non è
sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una
diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile
essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione
delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in
chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in
modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7;
137.
I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217
consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa
unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In assenza di censure e di
relative motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza,
l’appello si rivelerà inammissibile.
2.
La sentenza
impugnata si basa essenzialmente sull’accertamento effettuato da una pattuglia
della polizia cantonale, composta dagli app. __________ e __________ che, il 2
dicembre 2014 alle ore 16:10, hanno constatato che il conducente del veicolo
targato __________ circolava impiegando un telefono senza dispositivo “mani
libere”.
Tale accertamento - contenuto
nel rapporto di contro -osservazioni 23 febbraio 2015 (AI 5), redatto e firmato
dall’app. __________, e nel rapporto di contro-osservazioni 24 aprile 2015 (AI
11), redatto a nome di entrambi gli agenti ma firmato dall’app. __________, e
infine confermato dallo stesso app. __________ in occasione del dibattimento di
primo grado (all. al verb. dib. di primo grado, verbale di audizione __________)
- è stato ritenuto, dal primo giudice, più credibile delle contestazioni
dell’appellante.
Appellante che ha sempre
sostenuto, sulla scorta di un tabulato del suo operatore telefonico, di non
essere stato al telefono al momento dell’accertamento effettuato dagli agenti,
aggiungendo che il veicolo da lui usato sarebbe dotato di un dispositivo “mani
libere”; mentre non ha contestato, in primo grado, di essere effettivamente “il
guidatore (quasi abituale) della vettura __________” (AI 1, scritto 29
dicembre 2014 di AP 1 alla Sezione delle finanze), né ha mai preteso di non
essersi trovato sul luogo dell’accertamento al momento in cui questo è stato
effettuato.
Il primo giudice ha, dunque,
fatto suo l’accertamento degli agenti, considerando che il tabulato presentato
dall’appellante
“
non
permette di escludere che egli fosse al telefono alle 16.10 del 2 dicembre
2014.
Infatti, in questi tabulati sono riportate solo le telefonate fatte a
partire dal numero indicato. Nulla si sa di eventuali chiamate ricevute.
Neppure può essere escluso che sia stato utilizzato un altro apparecchio.
Ulteriori elementi che potrebbero fare sorgere dubbi sulle chiare e lineari
constatazioni degli agenti non ve ne sono.” (sentenza impugnata consid. 7 pag.
4)
Il primo giudice, pur rilevando
che le dichiarazioni di un agente di polizia non godono, “di per sé, di una
presunzione di veridicità e fedefacenza” (sentenza impugnata
consid. 7 pag. 3), ha considerato - oltre alla rilevata chiarezza e linearità
delle constatazioni - come elemento a favore di “un maggior grado di
credibilità e, di conseguenza, di una accresciuta dignità probatoria” delle
constatazioni degli agenti il fatto che gli stessi non abbiano alcun interesse
a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, anche perché, in caso di
dichiarazioni false, incorrerebbero in gravi conseguenze, quali sanzioni penali
e amministrative (sentenza impugnata consid. 7 pag. 4).
3.
Con
la motivazione di appello, AP 1, in modo invero piuttosto confuso, si lamenta
di non essere stato informato, né durante l’udienza di primo grado né in
precedenza, dell’esistenza di un rapporto 2 dicembre 2014
(dichiarazione/motivazione di appello n. 1 ad 3) e di altri atti non meglio
precisati (dichiarazione/motivazione di appello n. 1 ad 4), contesta, inoltre,
di essere stato al telefono al momento dell’accertamento effettuato dalla
polizia (dichiarazione/motivazione di appello n. 1 ad 1 e 5) e pare anche
lamentarsi di aver “richiesto un certificato da un oculista sulla visibilità
dei 2 agenti, mai presentato” (dichiarazione/motivazione di appello n. 1 ad
4).
Infine, per la prima volta in
questa sede, sembra anche contestare sia di avere effettuato la manovra
descritta dagli agenti sia di essere stato la persona alla guida vista e
descritta dagli stessi (dichiarazione/motivazione di appello n. 1 ad 3 e 4).
4.
Per
quanto riguarda la prima censura, si rileva innanzitutto che del rapporto 2 dicembre
2014, della cui esistenza l’appellante lamenta di non essere stato informato
(dichiarazione/motivazione di appello n. 1 ad 3), non vi è traccia alcuna agli
atti, né la sentenza impugnata vi si riferisce in alcun modo. Se, invece, si
dovesse ammettere che l’appellante, in realtà, si riferisca al rapporto di
contro-osservazioni 23 febbraio 2015 (AI 5), un estratto del quale è riportato
al consid. 3 della sentenza di primo grado (a cui la censura pare riferirsi),
la lamentela cadrebbe nel vuoto poiché tale rapporto è stato indubitabilmente
notificato all’appellante in data 24 febbraio 2015 (AI 6). Tanto è vero che
egli ha anche preso posizione, al riguardo con scritto 9 marzo 2015 (AI 7).
L’appellante sembra anche
censurare, in modo alquanto vago e generico, una “continu[a] non
presentazione di […] atti durante l’udienza” (dichiarazione/motivazione di
appello pag. 3 n. 1 ad 4).
Si nota, al riguardo, che il
diritto di esaminare gli atti (cfr. art. 101 seg. e 107 CPP) va esercitato
dalle parti su loro iniziativa. Sono le parti che devono farne richiesta,
dunque, e la direzione del procedimento non è, di principio, tenuta a
sollecitarne la richiesta o a proporre di propria iniziativa un tale esame
(Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 2
ad art. 102 CPP; Schmutz, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 102 CPP). Rimangono riservati i
casi in cui l’autorità penale, in ossequio al dovere generale di informare, deve
rendere attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche (cfr.
art. 3 cpv. 2 lett. c e 107 cpv. 2 CPP; Schmid, ibid.; Schmutz, ibid.).
In concreto, con la sua
decisione ordinatoria 16 luglio 2015, il primo giudice ha chiaramente informato
le parti che agli atti vi era l’incarto completo della Sezione della
circolazione e l’appellante ha mostrato di essere consapevole del suo diritto
di accedere all’incarto chiedendo, con scritto 3 agosto 2011 (recte
2015), in modo tanto esplicito quanto colorito, se l’incarto trasmesso alla
Pretura penale fosse completo e se contenesse determinati documenti. A tale
domanda il primo giudice ha regolarmente risposto con scritto 19 agosto 2015.
Ritenuto quanto precede, non si
ravvisa alcuna violazione del dovere di informazione da parte del primo
giudice, in particolare in rapporto con il diritto dell’appellante di esaminare
gli atti, né, di conseguenza, alcuna violazione del di lui diritto di essere
sentito. La censura va, pertanto, respinta.
5.
L’appellante
censura, poi, l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice, il quale ha
seguito quanto dichiarato dagli agenti di polizia e ha considerato il tabulato
prodotto dall’appellante (AI 1) non sufficiente ad escludere che quest’ultimo
fosse al telefono quando è stato visto dagli agenti.
a. Si
ricorda che, nel presente procedimento, questa Corte può esaminare i fatti
soltanto limitatamente al loro accertamento arbitrario e che l’arbitrio deve
essere censurato e debitamente motivato, pena l’inammissibilità della censura
(cfr. supra consid. 1).
Ora, l’appellante si limita da
un lato ad asserire di avere sempre e solo avuto, da oltre 30 anni, un telefono
cellulare (natel) con il numero 079 620 61 78, di non avere mai avuto altri
telefoni, di avere un dispositivo “mani libere” automatico predisposto su quel
numero nell’automobile in cui è stato visto dagli agenti.
Tali allegazioni, generiche e
in parte intrinsecamente poco credibili - si noti che 30 anni fa, intorno alla
metà degli anni 80, la telefonia mobile era appena ai suoi albori -, non
spiegano in alcun modo perché il primo giudice sarebbe incorso nell’arbitrio
preferendo la versione degli agenti di polizia a quella dell’appellante basata
sul tabulato telefonico.
Questa Corte non entra,
pertanto, nel merito delle stesse.
b. Né si può seguire
l’appellante quando censura l’apprezzamento operato dal primo giudice di quello
che è stato, con una certa generosità, considerato un tabulato telefonico. Tale
apprezzamento, infatti, seppur non totalmente condivisibile in sé, risulta corretto
nelle sue conclusioni.
Il tabulato o giustificativo
delle comunicazioni, secondo la terminologia di Swisscom, operatore
dell’appellante (cfr. https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/aiuto/loesung/giustificativo-comunicazioni.html,
pagina consultata il 05.02.2016), riporta non solo le chiamate effettuate a
partire dal numero in questione, come osservato dal primo giudice (sentenza impugnata consid. 7 pag. 4), bensì in generale solo le
comunicazioni che generano costi, che siano essi effettivi o inclusi nel canone
mensile, secondo il tipo di abbonamento. Tali comunicazioni generatrici di
costi sono le chiamate in uscita, quelle in entrata ricevute all’estero (costi
di roaming) e le connessioni dati. Ed è proprio per questa ragione che sulla
pagina del tabulato contrassegnata come 11/12, delle due prodotte
dall’appellante (AI 1), è riportata la comunicazione in entrata ricevuta il
giorno 4 dicembre 2014 alle ore 10:37:55, si trattava, infatti, di una
telefonata effettuata da un numero svizzero che l’appellante, o chi per esso,
ha ricevuto mentre si trovava in Italia e per la quale ha dovuto farsi carico
dei costi di roaming.
Le chiamate in entrata ricevute
in Svizzera, al contrario, che provengano esse dalla Svizzera o dall’estero -
contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante (dichiarazione/motivazione di
appello pag. 3 n. 1 ad 5) -, sono gratuite per il ricevente (giacché il loro
costo è sopportato dal chiamante) e quindi non vengono riportate nel citato
giustificativo delle comunicazioni.
Da ciò discende che, seppur con
una motivazione parzialmente differente, la conclusione cui è giunto il primo
giudice è comunque corretta, ossia che il tabulato prodotto non esclude né che
nel momento in questione l’appellante avesse in corso una comunicazione in
entrata, né che stesse utilizzando un altro numero. Ma non solo, il fatto che
il tabulato non riporti chiamate in uscita fra le 10:46:39 e le 16:31:58 del 2
dicembre 2014 non permette neppure di escludere che l’appellante stesse
effettuando un tentativo di chiamata non riuscito, ossia che stesse chiamando
qualcuno che non ha risposto.
Il primo giudice ha quindi
correttamente ritenuto che il tabulato prodotto non fosse atto ad inficiare la
valenza probatoria delle constatazioni dei due agenti contenute nei già citati
rapporti (AI 5 e AI 11) e confermate dall’app. __________ in occasione del
dibattimento di primo grado (all. a verb. dib. di primo grado, verbale di
audizione __________). Questa Corte ritiene, del resto, condivisibili le
considerazioni del primo giudice sulla precisione e minuziosità degli
accertamenti dei due agenti (sentenza impugnata consid. 7 pag. 3 seg.), alle
quali qui si rimanda (art. 82 cpv. 4 CPP).
La censura va pertanto
respinta.
c. Per
quanto riguarda la richiesta di un certificato medico sulla vista degli agenti,
alla quale il primo giudice non ha dato seguito, non si ravvisano motivi per
cui l’acquisizione di un tale documento possa fornire alcun elemento atto a
modificare in qualche modo la valutazione degli accertamenti svolti dagli
agenti di polizia e di cui si è detto sopra.
Anche tale censura va, dunque,
respinta.
6.
Infine,
l’appellante pare contestare di aver effettuato la manovra descritta dagli
agenti e di essere stato la persona alla guida vista e descritta dagli stessi.
Egli motiva tali contestazioni, sollevate per la prima volta in questa sede,
con vaghe e generiche considerazioni sulle sue fattezze fisiche, sulle sue
abitudini nell’abbigliamento, negli spostamenti in automobile e nel modo di
impugnare oggetti come il telefono cellulare.
Proposte per la prima volta
nell’ambito di una procedura di appello ex art. 398 cpv. 4 CPP, tali
allegazioni di fatto, nuove ai sensi dell’articolo citato, sono inammissibili.
Pertanto non si entra nel merito delle stesse.
7.
Ritenuto
quanto sopra, va altresì confermata la condanna dell’appellante al pagamento di
una multa di fr. 100.- giusta gli art. 1 cpv. 1, 3 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LMD
e il n. 311 dell’all. 1 all’OMD, con pena sostitutiva di un giorno in caso di
mancato pagamento (art. 106 cpv. 2 CP).
8.
Da
quanto precede discende che l’appello va respinto, nella misura della sua
ammissibilità.
9.
Visto
l’esito dell’appello, l’istanza di indennizzo presentata dall’appellante (n. 4
del petitum della dichiarazione/motivazione di appello) è respinta, nella
misura della sua ammissibilità.
Né si entra nel merito delle
altre richieste avanzate dall’appellante (n. 2 e 3 del petitum della
dichiarazione/motivazione di appello), essendo esse manifestamente
inammissibili in questa sede.
10.
Visto
l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi
fr. 540.00, rimangono a carico dell’appellante soccombente (art. 428 cpv.
3.
CPP).
Gli
oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 600.-, sono
integralmente posti a carico dell’appellante soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi
motivi,
visti gli
art. 80 segg., 82 cpv. 4, 84, 348 segg.,379 segg., 398
segg. CPP,
106.
CP;
31.
cpv. 1, 90 cpv. 1, LCStr;
3.
cpv. 1 ONC;
1.
cpv. 1, 3 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LMD e il n. 311 dell’all. 1 all’OMD
32.
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428
CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1.
Nella
misura della sua ammissibilità, l’appello è respinto.
Di
conseguenza:
1.1
AP 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione alle norme della
circolazione per avere, il 2 dicembre 2014 ad Arbedo-Castione, circolato con
il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza
Dispositivo
dispositivo “mani libere”;
1.2. AP
1 è condannato:
1.2.1. alla
multa di fr. 100.- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in un (1) giorno;
1.2.2. al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 540.-
(cinquecentoquaranta) per il procedimento di primo grado.
2. L’istanza
di indennizzo presentata dall’appellante è respinta.
3. Le
ulteriori richieste dell’appellante sono inammissibili.
4. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico
dell’appellante.
5. Intimazione
a:
6. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.