Lexipedia

Decisione

17.2015.175

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 febbraio 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo, dopo aver

tenuto il dibattimento, con sentenza 25 settembre 2015, il presidente della

Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione della

circolazione e ha dichiarato l’imputato autore colpevole del reato ascrittogli,

condannandolo alla multa di fr. 100.- e al pagamento di tasse e spese

giudiziarie nel frattempo aumentate a fr. 540.- con motivazione scritta e

di fr. 240.- senza motivazione scritta.

C. Con

scritto 5 ottobre 2015, AP 1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la

motivazione scritta, egli ha, con scritto datato 12 novembre 2015 ma impostato

l’11 novembre 2015, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione

di appello, già contenente una motivazione.

D. In

applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la

sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decisione 16

novembre 2015, la presidente di questa Corte ha informato le parti che

l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta, ed ordinato

l’intimazione alle parti della dichiarazione motivata d’appello, impartendo

loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.

E. Il

presidente della Pretura penale, con scritto 17 novembre 2015, ha comunicato di

non avere osservazioni in merito all’appello e di rimettersi al giudizio di

questa Corte. Con scritto 20 novembre 2015, anche la Sezione della circolazione

ha comunicato di non avere alcuna osservazione da formulare.

F. In

data 15 dicembre 2015, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione

alle parti dell’ulteriore scritto 7 dicembre 2015 di AP 1.

Considerandi

in

diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel

caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva

esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente

che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è

manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono

essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque,

questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle

questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto

convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Commentario CPP, ed. 2010, n. 20

ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, ed. 2011, n. 27 ad art. 398 CPP;

Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed.

2013, n. 12 ad art. 398 CPP).

L’esame

dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è

“manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La

formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione di arbitrio

elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., n. 22 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 28

ad art. 398CPP; Schmid, op. cit., n. 13 ad art. 398 CPP), secondo cui un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce

manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza

valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile

di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto

ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo

insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552

consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1

e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8

agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue

conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato

(DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I

8.

consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze citate).

Ritenuto come l’appello giusta

l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti

precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al

Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP;

Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in

Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n.

24.

ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la

censura di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia

dell’arbitrio viziante tale accertamento - va sollevata (cfr. anche il testo

dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […] l’accertamento

dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata.

Per motivare l’arbitrio, non è

sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una

diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile

essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione

delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in

chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in

modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7;

137.

I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217

consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di censure e di

relative motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza,

l’appello si rivelerà inammissibile.

2.

La sentenza

impugnata si basa essenzialmente sull’accertamento effettuato da una pattuglia

della polizia cantonale, composta dagli app. __________ e __________ che, il 2

dicembre 2014 alle ore 16:10, hanno constatato che il conducente del veicolo

targato __________ circolava impiegando un telefono senza dispositivo “mani

libere”.

Tale accertamento - contenuto

nel rapporto di contro -osservazioni 23 febbraio 2015 (AI 5), redatto e firmato

dall’app. __________, e nel rapporto di contro-osservazioni 24 aprile 2015 (AI

11), redatto a nome di entrambi gli agenti ma firmato dall’app. __________, e

infine confermato dallo stesso app. __________ in occasione del dibattimento di

primo grado (all. al verb. dib. di primo grado, verbale di audizione __________)

- è stato ritenuto, dal primo giudice, più credibile delle contestazioni

dell’appellante.

Appellante che ha sempre

sostenuto, sulla scorta di un tabulato del suo operatore telefonico, di non

essere stato al telefono al momento dell’accertamento effettuato dagli agenti,

aggiungendo che il veicolo da lui usato sarebbe dotato di un dispositivo “mani

libere”; mentre non ha contestato, in primo grado, di essere effettivamente “il

guidatore (quasi abituale) della vettura __________” (AI 1, scritto 29

dicembre 2014 di AP 1 alla Sezione delle finanze), né ha mai preteso di non

essersi trovato sul luogo dell’accertamento al momento in cui questo è stato

effettuato.

Il primo giudice ha, dunque,

fatto suo l’accertamento degli agenti, considerando che il tabulato presentato

dall’appellante

non

permette di escludere che egli fosse al telefono alle 16.10 del 2 dicembre

2014.

Infatti, in questi tabulati sono riportate solo le telefonate fatte a

partire dal numero indicato. Nulla si sa di eventuali chiamate ricevute.

Neppure può essere escluso che sia stato utilizzato un altro apparecchio.

Ulteriori elementi che potrebbero fare sorgere dubbi sulle chiare e lineari

constatazioni degli agenti non ve ne sono.” (sentenza impugnata consid. 7 pag.

4)

Il primo giudice, pur rilevando

che le dichiarazioni di un agente di polizia non godono, “di per sé, di una

presunzione di veridicità e fedefacenza” (sentenza impugnata

consid. 7 pag. 3), ha considerato - oltre alla rilevata chiarezza e linearità

delle constatazioni - come elemento a favore di “un maggior grado di

credibilità e, di conseguenza, di una accresciuta dignità probatoria” delle

constatazioni degli agenti il fatto che gli stessi non abbiano alcun interesse

a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, anche perché, in caso di

dichiarazioni false, incorrerebbero in gravi conseguenze, quali sanzioni penali

e amministrative (sentenza impugnata consid. 7 pag. 4).

3.

Con

la motivazione di appello, AP 1, in modo invero piuttosto confuso, si lamenta

di non essere stato informato, né durante l’udienza di primo grado né in

precedenza, dell’esistenza di un rapporto 2 dicembre 2014

(dichiarazione/motivazione di appello n. 1 ad 3) e di altri atti non meglio

precisati (dichiarazione/motivazione di appello n. 1 ad 4), contesta, inoltre,

di essere stato al telefono al momento dell’accertamento effettuato dalla

polizia (dichiarazione/motivazione di appello n. 1 ad 1 e 5) e pare anche

lamentarsi di aver “richiesto un certificato da un oculista sulla visibilità

dei 2 agenti, mai presentato” (dichiarazione/motivazione di appello n. 1 ad

4).

Infine, per la prima volta in

questa sede, sembra anche contestare sia di avere effettuato la manovra

descritta dagli agenti sia di essere stato la persona alla guida vista e

descritta dagli stessi (dichiarazione/motivazione di appello n. 1 ad 3 e 4).

4.

Per

quanto riguarda la prima censura, si rileva innanzitutto che del rapporto 2 dicembre

2014, della cui esistenza l’appellante lamenta di non essere stato informato

(dichiarazione/motivazione di appello n. 1 ad 3), non vi è traccia alcuna agli

atti, né la sentenza impugnata vi si riferisce in alcun modo. Se, invece, si

dovesse ammettere che l’appellante, in realtà, si riferisca al rapporto di

contro-osservazioni 23 febbraio 2015 (AI 5), un estratto del quale è riportato

al consid. 3 della sentenza di primo grado (a cui la censura pare riferirsi),

la lamentela cadrebbe nel vuoto poiché tale rapporto è stato indubitabilmente

notificato all’appellante in data 24 febbraio 2015 (AI 6). Tanto è vero che

egli ha anche preso posizione, al riguardo con scritto 9 marzo 2015 (AI 7).

L’appellante sembra anche

censurare, in modo alquanto vago e generico, una “continu[a] non

presentazione di […] atti durante l’udienza” (dichiarazione/motivazione di

appello pag. 3 n. 1 ad 4).

Si nota, al riguardo, che il

diritto di esaminare gli atti (cfr. art. 101 seg. e 107 CPP) va esercitato

dalle parti su loro iniziativa. Sono le parti che devono farne richiesta,

dunque, e la direzione del procedimento non è, di principio, tenuta a

sollecitarne la richiesta o a proporre di propria iniziativa un tale esame

(Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 2

ad art. 102 CPP; Schmutz, in Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 102 CPP). Rimangono riservati i

casi in cui l’autorità penale, in ossequio al dovere generale di informare, deve

rendere attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche (cfr.

art. 3 cpv. 2 lett. c e 107 cpv. 2 CPP; Schmid, ibid.; Schmutz, ibid.).

In concreto, con la sua

decisione ordinatoria 16 luglio 2015, il primo giudice ha chiaramente informato

le parti che agli atti vi era l’incarto completo della Sezione della

circolazione e l’appellante ha mostrato di essere consapevole del suo diritto

di accedere all’incarto chiedendo, con scritto 3 agosto 2011 (recte

2015), in modo tanto esplicito quanto colorito, se l’incarto trasmesso alla

Pretura penale fosse completo e se contenesse determinati documenti. A tale

domanda il primo giudice ha regolarmente risposto con scritto 19 agosto 2015.

Ritenuto quanto precede, non si

ravvisa alcuna violazione del dovere di informazione da parte del primo

giudice, in particolare in rapporto con il diritto dell’appellante di esaminare

gli atti, né, di conseguenza, alcuna violazione del di lui diritto di essere

sentito. La censura va, pertanto, respinta.

5.

L’appellante

censura, poi, l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice, il quale ha

seguito quanto dichiarato dagli agenti di polizia e ha considerato il tabulato

prodotto dall’appellante (AI 1) non sufficiente ad escludere che quest’ultimo

fosse al telefono quando è stato visto dagli agenti.

a. Si

ricorda che, nel presente procedimento, questa Corte può esaminare i fatti

soltanto limitatamente al loro accertamento arbitrario e che l’arbitrio deve

essere censurato e debitamente motivato, pena l’inammissibilità della censura

(cfr. supra consid. 1).

Ora, l’appellante si limita da

un lato ad asserire di avere sempre e solo avuto, da oltre 30 anni, un telefono

cellulare (natel) con il numero 079 620 61 78, di non avere mai avuto altri

telefoni, di avere un dispositivo “mani libere” automatico predisposto su quel

numero nell’automobile in cui è stato visto dagli agenti.

Tali allegazioni, generiche e

in parte intrinsecamente poco credibili - si noti che 30 anni fa, intorno alla

metà degli anni 80, la telefonia mobile era appena ai suoi albori -, non

spiegano in alcun modo perché il primo giudice sarebbe incorso nell’arbitrio

preferendo la versione degli agenti di polizia a quella dell’appellante basata

sul tabulato telefonico.

Questa Corte non entra,

pertanto, nel merito delle stesse.

b. Né si può seguire

l’appellante quando censura l’apprezzamento operato dal primo giudice di quello

che è stato, con una certa generosità, considerato un tabulato telefonico. Tale

apprezzamento, infatti, seppur non totalmente condivisibile in sé, risulta corretto

nelle sue conclusioni.

Il tabulato o giustificativo

delle comunicazioni, secondo la terminologia di Swisscom, operatore

dell’appellante (cfr. https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/aiuto/loesung/giustificativo-comunicazioni.html,

pagina consultata il 05.02.2016), riporta non solo le chiamate effettuate a

partire dal numero in questione, come osservato dal primo giudice (sentenza impugnata consid. 7 pag. 4), bensì in generale solo le

comunicazioni che generano costi, che siano essi effettivi o inclusi nel canone

mensile, secondo il tipo di abbonamento. Tali comunicazioni generatrici di

costi sono le chiamate in uscita, quelle in entrata ricevute all’estero (costi

di roaming) e le connessioni dati. Ed è proprio per questa ragione che sulla

pagina del tabulato contrassegnata come 11/12, delle due prodotte

dall’appellante (AI 1), è riportata la comunicazione in entrata ricevuta il

giorno 4 dicembre 2014 alle ore 10:37:55, si trattava, infatti, di una

telefonata effettuata da un numero svizzero che l’appellante, o chi per esso,

ha ricevuto mentre si trovava in Italia e per la quale ha dovuto farsi carico

dei costi di roaming.

Le chiamate in entrata ricevute

in Svizzera, al contrario, che provengano esse dalla Svizzera o dall’estero -

contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante (dichiarazione/motivazione di

appello pag. 3 n. 1 ad 5) -, sono gratuite per il ricevente (giacché il loro

costo è sopportato dal chiamante) e quindi non vengono riportate nel citato

giustificativo delle comunicazioni.

Da ciò discende che, seppur con

una motivazione parzialmente differente, la conclusione cui è giunto il primo

giudice è comunque corretta, ossia che il tabulato prodotto non esclude né che

nel momento in questione l’appellante avesse in corso una comunicazione in

entrata, né che stesse utilizzando un altro numero. Ma non solo, il fatto che

il tabulato non riporti chiamate in uscita fra le 10:46:39 e le 16:31:58 del 2

dicembre 2014 non permette neppure di escludere che l’appellante stesse

effettuando un tentativo di chiamata non riuscito, ossia che stesse chiamando

qualcuno che non ha risposto.

Il primo giudice ha quindi

correttamente ritenuto che il tabulato prodotto non fosse atto ad inficiare la

valenza probatoria delle constatazioni dei due agenti contenute nei già citati

rapporti (AI 5 e AI 11) e confermate dall’app. __________ in occasione del

dibattimento di primo grado (all. a verb. dib. di primo grado, verbale di

audizione __________). Questa Corte ritiene, del resto, condivisibili le

considerazioni del primo giudice sulla precisione e minuziosità degli

accertamenti dei due agenti (sentenza impugnata consid. 7 pag. 3 seg.), alle

quali qui si rimanda (art. 82 cpv. 4 CPP).

La censura va pertanto

respinta.

c. Per

quanto riguarda la richiesta di un certificato medico sulla vista degli agenti,

alla quale il primo giudice non ha dato seguito, non si ravvisano motivi per

cui l’acquisizione di un tale documento possa fornire alcun elemento atto a

modificare in qualche modo la valutazione degli accertamenti svolti dagli

agenti di polizia e di cui si è detto sopra.

Anche tale censura va, dunque,

respinta.

6.

Infine,

l’appellante pare contestare di aver effettuato la manovra descritta dagli

agenti e di essere stato la persona alla guida vista e descritta dagli stessi.

Egli motiva tali contestazioni, sollevate per la prima volta in questa sede,

con vaghe e generiche considerazioni sulle sue fattezze fisiche, sulle sue

abitudini nell’abbigliamento, negli spostamenti in automobile e nel modo di

impugnare oggetti come il telefono cellulare.

Proposte per la prima volta

nell’ambito di una procedura di appello ex art. 398 cpv. 4 CPP, tali

allegazioni di fatto, nuove ai sensi dell’articolo citato, sono inammissibili.

Pertanto non si entra nel merito delle stesse.

7.

Ritenuto

quanto sopra, va altresì confermata la condanna dell’appellante al pagamento di

una multa di fr. 100.- giusta gli art. 1 cpv. 1, 3 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LMD

e il n. 311 dell’all. 1 all’OMD, con pena sostitutiva di un giorno in caso di

mancato pagamento (art. 106 cpv. 2 CP).

8.

Da

quanto precede discende che l’appello va respinto, nella misura della sua

ammissibilità.

9.

Visto

l’esito dell’appello, l’istanza di indennizzo presentata dall’appellante (n. 4

del petitum della dichiarazione/motivazione di appello) è respinta, nella

misura della sua ammissibilità.

Né si entra nel merito delle

altre richieste avanzate dall’appellante (n. 2 e 3 del petitum della

dichiarazione/motivazione di appello), essendo esse manifestamente

inammissibili in questa sede.

10.

Visto

l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi

fr. 540.00, rimangono a carico dell’appellante soccombente (art. 428 cpv.

3.

CPP).

Gli

oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 600.-, sono

integralmente posti a carico dell’appellante soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 80 segg., 82 cpv. 4, 84, 348 segg.,379 segg., 398

segg. CPP,

106.

CP;

31.

cpv. 1, 90 cpv. 1, LCStr;

3.

cpv. 1 ONC;

1.

cpv. 1, 3 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LMD e il n. 311 dell’all. 1 all’OMD

32.

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art. 428

CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1.

Nella

misura della sua ammissibilità, l’appello è respinto.

Di

conseguenza:

1.1

AP 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione alle norme della

circolazione per avere, il 2 dicembre 2014 ad Arbedo-Castione, circolato con

il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza

Dispositivo

dispositivo “mani libere”;

1.2. AP

1 è condannato:

1.2.1. alla

multa di fr. 100.- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in un (1) giorno;

1.2.2. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 540.-

(cinquecentoquaranta) per il procedimento di primo grado.

2. L’istanza

di indennizzo presentata dall’appellante è respinta.

3. Le

ulteriori richieste dell’appellante sono inammissibili.

4. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico

dell’appellante.

5. Intimazione

a:

6. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.