17.2015.180
Appropriazione indebita di chi, offrendo in vendita un veicolo detenuto in leasing, ne dispone come se fosse proprietario, con conseguente pregiudizio economico subìto dalla società di leasing
17 marzo 2016Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.180
Locarno
17 marzo 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 22 ottobre 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 13 ottobre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 4 novembre 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 23 novembre 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa
4405/2014 del 22 settembre 2014, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1
autore colpevole di:
appropriazione indebita
per essersi, nel periodo gennaio 2011 – 03.05.2011, a Locarno e Verona,
in
qualità di socio e presidente della gerenza dell’allora Ristorante __________, __________
(ragione sociale radiata d’ufficio il 19.10.2012),
allo
scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
indebitamente
appropriato dell’autovettura marca Land-Rover Range Rover Sport di colore
bianco, immatricolata __________, no. matricola __________, no. telaio __________,
di
proprietà della società di leasing __________ e concessa in leasing al
succitato ristorante, in base al contratto di leasing stipulato il 12.11.2009,
e meglio, per avere ceduto il menzionato veicolo a tale __________ affinché
fosse venduto in Russia,
autoveicolo
fermato in data 03.05.2011 dalle autorità doganali lituane al confine tra la
Lituania e la Bielorussia, alla cui guida vi era tale __________,
autovettura
nel frattempo recuperata dalla proprietaria __________.
Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla pena
pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr.
600.- (corrispondenti a 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna) e alla
multa di fr. 200.-.
Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.
Fatti
B. Dopo il dibattimento,
con sentenza 13 ottobre 2015, il giudice della Pretura penale, statuendo
sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa,
lasciando invariata la pena proposta a carico di AP 1, al quale ha pure
accollato tasse e spese di giustizia di primo grado.
C. In data 22 ottobre
2015, l’imputato ha annunciato l’intenzione di appellare la sentenza.
Con dichiarazione d’appello 23 novembre 2015, ha chiesto di essere prosciolto
dal reato di appropriazione indebita, protestando tasse di giustizia, spese e
ripetibili.
L’appellante non ha
inoltrato istanze probatorie.
D. Ottenuto l’accordo
delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, con decreto
9 dicembre 2015, la presidente di questa Corte ha impartito all’insorgente un
termine di 30 giorni per la presentazione della motivazione scritta della
dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
Nelle sue motivazioni, presentate l’8 gennaio 2016, AP 1 ha, nella sostanza,
ribadito le richieste formulate nella dichiarazione d’appello.
E. La Pretura penale,
con scritto 12 gennaio 2016, ha comunicato di non avere osservazioni e si è
rimessa al giudizio di questa Corte.
Con osservazioni 14 gennaio 2016, il procuratore pubblico ha postulato la
reiezione del gravame di controparte.
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una
cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi
della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto
modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1
che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
Ristorante __________ e
contratto di leasing
2.
La __________,
__________, era, al momento dei fatti, intestataria dell’omonimo esercizio
pubblico.
La società
aveva come soci gerenti AP 1, che ricopriva anche la carica di presidente, e __________,
mentre direttore era __________. Tutti avevano diritto di firma individuale.
(rapporto di
segnalazione 08.06.2011 Polizia cantonale, AI 6, all. 10)
In data 12
novembre 2009 la __________ (assuntore del leasing) e la __________, __________
(società di leasing) stipulavano il contratto di leasing n. __________ avente
per oggetto un’automobile Land-Rover Range Rover Sport (km 0) del valore di fr.
112'000.- (IVA incl.).
Fornitore
dell’autovettura era il __________, __________.
Tale
contratto veniva sottoscritto da AP 1 sia in rappresentanza della __________,
essendone socio e gerente con firma individuale, sia a nome proprio come
debitore solidale.
Quale debitore
solidale, AP 1 dichiarava un reddito mensile di fr. 8'000.-.
Le condizioni
generali disciplinavano il diritto di acquisto e l’uso della suddetta
autovettura prevedendo, tra l’altro, quanto segue:
- all’assuntore del leasing non spettava, né durante né dopo il termine
del contratto, il diritto di acquisto del veicolo concesso in leasing (1.3.);
- alla fine del contratto l’assuntore del leasing aveva l’obbligo di
restituire l’autoveicolo alla società di leasing nello stato conforme al
contratto (1.3.);
- l’assuntore del leasing non poteva affidare in uso o subaffittare il
veicolo a terzi, se non con l’autorizzazione scritta della società di leasing
(9.).
Il testo prevedeva, inoltre, che accordi speciali al
di fuori del contratto necessitavano, per essere validi, dell’approvazione
scritta della società di leasing (18.2).
Sempre il 12
novembre 2009, come previsto nell’accordo di leasing (6.3), AP 1 stipulava
un’assicurazione casco totale per l’intera durata del contratto di leasing
presso la compagnia __________.
In pari data,
egli cedeva alla società di leasing i suoi diritti nei confronti
dell’assicurazione.
Sulla licenza di
circolazione del Land-Rover rilasciata il 16 novembre 2009 era indicato come
detentore la __________ con la precisazione secondo cui il “cambiamento di
detentore non (era) autorizzato”.
(rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 03.11.2011 Polizia cantonale, AI 9, all. 1)
L’avvio e
gli sviluppi dell’inchiesta
3.
Il 3 maggio 2011 la polizia lituana fermava la vettura Land-Rover Range
Rover targata __________ condotta da __________, cittadino bielorusso, mentre
in prossimità del confine si dirigeva verso la Repubblica della Bielorussia.
L’autorità
lituana, al momento del fermo del veicolo, era a conoscenza di un’inchiesta a
carico del conducente ritenuto membro di una banda dedita al traffico di
veicoli rubati tra l’Italia e la Bielorussa nonché del fatto che, la settimana
precedente, la polizia di frontiera gli aveva sequestrato un’autovettura BMW X6
risultata rubata in Italia.
(rapporto di
segnalazione 08.06.2011 Polizia cantonale, AI 6, cfr. in part. scambio e-mail
in all. 1)
4.
Chiesta la collaborazione del Centro di Cooperazione di Polizia e
Doganale Italo-Svizzero di Chiasso, la polizia lituana veniva informata che il
Land-Rover, di proprietà della __________, era stato concesso in leasing al __________,
e che tale società era al momento del fermo in via di fallimento.
Dal rapporto
di segnalazione 8 giugno 2011 della Polizia cantonale risulta che __________
era in possesso anche del numero di telefono __________ intestato al presidente
di tale società, AP 1.
Le autorità
lituane sequestravano il Land-Rover mentre il conducente veniva rilasciato.
(rapporto di
segnalazione 08.06.2011 Polizia cantonale, AI 6)
5.
A seguito della denuncia sporta da __________ in data 12 maggio 2011,
il Ministero Pubblico del Cantone Ticino apriva un procedimento penale per
titolo di appropriazione indebita nei confronti di AP 1.
6.
In pari data __________, interrogato dalla Polizia cantonale, si
dichiarava totalmente all’oscuro dei fatti. __________ precisava agli
inquirenti di avere saputo, soltanto il giorno dell’interrogatorio, da __________
della Società di leasing che il Land-Rover era stato fermato in dogana al
confine con la Bielorussia. Aggiungeva di aver subito chiesto spiegazioni a AP
1.
che, in tutta risposta, gli aveva detto di avere consegnato l’automobile,
senza formalizzare alcunché, al responsabile di una concessionaria, conosciuto
tramite un suo amico, per la vendita in Russia. _________ informava, infine, la
polizia di avere inviato una lettera alla Società di leasing, che produceva
seduta stante, in cui ribadiva la sua estraneità ai fatti.
(verbale
PS 12.05.2011 __________, AI 2)
In data 13 maggio 2011, __________
dava le dimissioni da direttore della __________.
7.
Sempre il 13 maggio 2011, il procuratore generale ordinava il sequestro
del Land-Rover in vista della restituzione a favore della proprietaria __________
(AI 1).
8.
Con scritto 6 giugno 2011 __________ disdiceva il contratto di leasing
con effetto immediato.
(rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 03.11.2011 Polizia cantonale, AI 9, all. 5)
9.
Il 1. giugno e il 1. luglio 2011, __________, rappresentante di __________,
dichiarava, per quanto qui d’interesse, che questa società:
- il 9 novembre 2010 aveva
ricevuto dal fornitore Garage __________ di __________ una richiesta telefonica
del “saldo leasing” concernente il Land-Rover ed essa lo aveva
quantificato in fr. 93'971.25;
- il giorno stesso aveva
inviato copia del contratto di leasing al cliente;
- il 15 febbraio 2011
aveva ricevuto da AP 1 una richiesta telefonica di cambiamento del detentore da
__________ a AP 1;
- il medesimo giorno aveva
inviato al cliente il formulario da compilare per il cambio di detentore, mai
più ritornatole.
(verbali
PS 01.06.2011 e 01.07.2011 __________, AI 6, all. 15 e AI 9, all. 9)
10.
Nell’ambito dell’interrogatorio 21 giugno 2011, AP 1 dichiarava alla
polizia cantonale quanto segue:
- di avere deciso di
vendere il Land-Rover allorquando si è determinato a trasferirsi in Italia per
rilevare un esercizio pubblico;
- di essersi informato verso
metà gennaio 2011 presso il Garage __________ su quanto avrebbe dovuto versare
per saldare il leasing;
- di avere saputo dal
predetto garage ch’egli avrebbe dovuto sborsare a saldo ancora fr. 90'000.-
mentre che la concessionaria avrebbe ripreso il Land-Rover pagandolo poco più
di fr. 70'000.-;
- di avere tentato invano
di vendere, su consiglio dello stesso garage, l’autovettura ad altri privati
spargendo la voce tra amici e conoscenti nonché mettendo annunci online su www.luganoannunci.ch;
- di avere acquistato a
Verona un bar per Euro 120'000.-, solo in parte pagati e per il rimanente
rateizzati, dove ha conosciuto tale __________, cittadino italiano che abita
sul lago di Garda, con utenza telefonica __________;
- di avere ricevuto da __________,
che disponeva di diverse auto targate in Germania, proposte di leasing “con
modalità vantaggiose” consistenti in “noleggi a lunga durata” più
convenienti per la sua società;
- di avere reso edotto __________
che “prima di fare altri leasing dovevo vendere la mia auto” al prezzo di “circa CHF 80'000.-”;
- di avere conosciuto,
tramite __________, __________, cittadino russo di 35-36 anni, di cui ricorda
genericamente l’aspetto fisico e di cui non ha recapito telefonico, col quale,
per intendersi, doveva fare capo ad un amico di quest’ultimo che faceva da
interprete, tale __________, di cui pure conosce solo alcuni connotati;
- di avere incaricato “a
parole” __________ della vendita del Land-Rover e di avergli conferito una
delega per guidarlo, conoscendo questi una persona in Ucraina “che poteva
essere interessata all’acquisto della mia auto”;
- di avere concordato
sempre verbalmente con __________ che prima di vendere il Land-Rover avrebbe
comunque dovuto contattarlo, ben sapendo di dover regolarizzare la sua
posizione con la __________;
- di avere consegnato,
davanti al suo bar, verso fine aprile 2011, il Land-Rover “con tutto il
necessario” fra cui “una chiave” e “la delega” a __________
alla presenza di __________, i quali sono partiti “intenzionati a raggiugere
l’Ucraina” con l’impegno che “nel corso di due settimane avrebbero fatto
sapere”;
- di avere consegnato solo
“una chiave”, trattenendone una seconda, in quanto “non ero certo che
la vettura venisse in effetti venduta” e “per non dare proprio tutto
tutto senza prima avere ricevuto i soldi”;
- di non aver saputo da
allora più nulla del Land-Rover fino a metà maggio 2011 allorquando veniva
contattato da __________ che lo informava del fermo dell’autovettura;
- di essere quindi andato
personalmente in Lituania per tentare di recuperare il Land-Rover, preavvisando
del suo intento sia la Polizia cantonale sia la società di leasing, ma di non
essere riuscito a farselo restituire dalle autorità di quel luogo;
- di avere saputo, dopo il
fermo dell’autovettura, da __________, rivisto presso il suo bar di Verona, che
__________ era benestante e proprietario di alcuni negozi d’informatica in
Ucraina e che di recente era andato in vacanza in Egitto;
- di non conoscere __________
la cui copia del passaporto gli veniva seduta stante sottoposta dagli
inquirenti.
(verbale
PS 21.06.2011 AP 1, AI 9, all. 7).
11.
Con scritto 14 dicembre 2012 __________ comunicava al Ministero
pubblico di essere riuscita a recuperare il veicolo Land-Rover dalle autorità
lituane (AI 16).
12.
Il 22
settembre 2014, il procuratore pubblico emanava nei confronti di AP 1 il DA
menzionato in ingresso nel quale - come visto - gli rimprovera il reato di
appropriazione indebita (cfr. supra consid. A).
Il
dibattimento dinanzi alla Pretura penale
13.
Il 13
ottobre 2015 si è tenuto dinanzi alla Pretura penale il dibattimento di primo
grado, durante il quale AP 1 si è riconfermato nelle sue dichiarazioni,
aggiungendo:
- di
avere percepito un salario di circa “fr. 4’000.- lordi mensili anche
nel 2009” dalla __________, __________, società che in
seguito ha cessato la sua attività;
- di
avere tuttavia indicato nel contratto di leasing un reddito di fr. 8'000.- in
quanto ha unito al proprio reddito quello, leggermente inferiore, della sua
compagna;
- di
essere stato il solo che aveva in uso il Land-Rover dal momento del suo
acquisto;
- di
non avere messo a conoscenza __________, direttore del __________, dei
passi intrapresi per la vendita del Land Rover in quanto “non sapevo che
dovevo informare il direttore”, “visto che la società era solo mia e
della mia compagna”;
- di
avere chiesto alla società di leasing “quale era la procedura da seguire”
per vendere il veicolo, precisando di avere telefonato “credo a __________”
che gli “aveva anche mandato i formulari”;
- di
non aver trovato in Svizzera persone interessate all’acquisto del Land-Rover;
- di
essere stato aiutato a trovare un acquirente da __________, colui che gli “aveva
trovato il bar di Verona”, il quale gli ha presentato __________, dedito al
“commercio di macchine”, col quale egli ha interagito “solo per
quella storia lì”, che, a sua volta, gli ha fatto conoscere __________;
- di
avere consegnato, trattenendone “la seconda chiave”, il Land-Rover
avanti al suo bar di Verona a __________ che gli aveva detto “che aveva un
interessato”;
- di
avere saputo dallo stesso __________ che il veicolo era diretto “in Ucraina”
ma non in Bielorussia e che “sarebbe rientrato dopo qualche giorno”;
- di
avere chiesto a __________ per la vendita del veicolo “una cifra più vicina
possibile a fr. 90'000.- come mi era stato indicato da __________”;
- di
avere concordato con __________ che comunque avrebbe dovuto tornare con il
Land-Rover e l’eventuale offerta;
- di
avere avuto “veramente bisogno di concludere questo affare perché il bar di
Verona era stato avviato con relative spese e il leasing doveva essere
annullato”;
- di
essere stato ingannato da tale __________ che gli avrebbe ceduto il bar di
Verona millantandone una redditività rivelatasi in realtà minore, ciò che gli
avrebbe impedito di “stare economicamente in piedi” e sarebbe sfociato
in una “causa civile”;
- di
avere tentato, dopo i fatti del 3 maggio 2011, di recuperare il veicolo
recandosi in Lituania con un amico di __________ che parlava inglese di cui non
ricorda il nome;
- di
non avere sporto denuncia in quanto ha ritenuto che “non avevamo elementi
per farlo” e in quanto era “privo di energie” e “concentrato
sulla truffa del bar”.
(verb.
d’interrogatorio imputato pagg. 1-4 all. al verb. dib. di primo grado).
14.
Il 13
ottobre 2015, il giudice della Pretura penale, come visto, ha interamente
confermato la proposta di condanna prevista nel DA a carico di AP 1 (cfr. supra
consid. B).
Sull’appello
di AP 1
15.
Con il suo gravame AP 1 contesta la realizzazione degli elementi
oggettivi e soggettivi dell’art. 138 cifra 1 CP. Precisando che, per sua
natura, il contratto di leasing dà facoltà al beneficiario del finanziamento di
riscattare il veicolo pagandone il prezzo maggiorato dagli interessi, sostiene
di non aver mai disposto né inteso disporre del Land-Rover come se fosse di sua
proprietà.
Egli sapeva - sostiene - che, prima di vendere la
vettura, “avrebbe dovuto regolare i suoi rapporti contrattuali con __________,
acquisendone la proprietà” e, per questo, ha chiesto al Garage __________
di __________, fornitore del Land-Rover, quanto gli sarebbe costato “saldare
il leasing”, venendo così a sapere che avrebbe dovuto versare circa fr.
90'000.- e che il garage era disposto ad acquistare l’auto a poco più di fr.
70'000.-.
Egli ha,
così, cercato possibili acquirenti pubblicando annunci online nonché spargendo
la voce tra privati ed ha, infine consegnato il Land-Rover a __________
affinché tentasse di venderlo nell’Est Europa, avvisandolo che la vendita
avrebbe potuto realizzarsi solo previo riscatto dell’autovettura.
L’appellante
precisa di non conoscere la persona fermata alla guida del Land-Rover (__________),
del quale lamenta non esserci agli atti elementi anche minimi che “permettano
di capire il ruolo, le intenzioni, anche solo la destinazione” e sul quale
non esistono prove che lo collegano a un traffico d’autovetture rubate.
AP 1 si ritiene,
tutt’al più, “vittima di un raggiro”, avvenuto a sua insaputa
allorquando attraversava una “difficile situazione personale e professionale”
derivata dai “gravissimi problemi riscontrati in relazione all’acquisto del
Bar a Verona”.
Per l’insorgente,
infine, nemmeno è provato che la società di leasing abbia patito un pregiudizio
economico (motivazione d’appello AP 1, pag. 3-13).
15.1
Il primo giudice, nella
propria sentenza, ha esposto un insieme di elementi, trattati per quanto qui
d’interesse nella sussunzione a seguire, dai quali ha dedotto che AP 1 ha agito
con “intollerabile imprudenza” come se fosse stato proprietario
dell’autovettura, e ciò in dispregio degli accordi presi con la società di
leasing e senza nemmeno coinvolgere il direttore della __________, intestataria
del contratto.
Il pretore lo ha,
pertanto, ritenuto autore colpevole di appropriazione indebita (sentenza
impugnata, pagg. 5-9).
15.2
Giusta l’art. 138 cifra
1.
CP si rende colpevole di appropriazione indebita chiunque, per procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che
gli è stata affidata.
L’appropriazione implica che l’autore vuole, da un lato, privare (enteignen)
durevolmente il legittimo proprietario della cosa e, dall’altro, che esso
intende incorporarla (zueignen), almeno temporaneamente, nel suo
patrimonio. Non si tratta qui di due azioni distinte, bensì di due aspetti di
un unico processo. La volontà di appropriarsi deve manifestarsi attraverso
elementi esteriori. L’autore, dunque, attraverso un comportamento esteriormente
riconoscibile, dovrà incorporare la cosa nel suo patrimonio per custodirla,
consumarla o alienarla, comportandosi come un proprietario (se ut dominum
gerere) senza tuttavia averne la qualità (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Volume I, Berna 2010, 3a ed., ad art. 138 n. 8, Niggli/Riedo, Basler
Kommentar, Strafgesetzbuch II, 6a ed., Basilea 2013, ad art. 138 n. 104, DTF
118.
IV 148, 151 e 121 IV 23, 25).
La privazione durevole (Enteignung) - ad eccezione di comportamenti
chiaramente concludenti quali la distruzione o la consumazione della cosa - non
può essere determinata oggettivamente, ma dipende dalla volontà dell’autore di
restituire la cosa al legittimo proprietario.
Determinante è l’assenza della volontà di restituzione manifestata attraverso
un comportamento esteriormente percettibile. A questo proposito la
giurisprudenza dei tribunali cantonali ha già avuto modo di stabilire che
rappresenta una privazione durevole del legittimo proprietario l’utilizzo di un
veicolo durante 12 giorni con corse per un totale di 2'000 km o un viaggio di 10 giorni attraverso tre nazioni, al quale solo l’arresto dell’autore
ha posto termine. Per contro non sussiste, di regola, privazione durevole nel
caso di un temporaneo utilizzo di breve durata, per quanto la sostanza e il
valore del veicolo non ne siano danneggiati (cfr. Niggli/Riedo, Basler
Kommentar, op. cit., ad art. 137 n. 26 segg.; Stratenwerth/Jenny,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7a
ed., Berna 2010, §13 n.13).
Dal fatto che l’autore sia
disposto, prima o poi, a restituire il veicolo, non discende, comunque,
automaticamente, l’assenza della sua volontà di privare durevolmente il
legittimo proprietario. Piuttosto, in questo ambito, è determinante il tipo di
utilizzo del veicolo: se lo stesso si configura come negazione dei diritti del
proprietario, allora l’appropriazione dev’essere ammessa (cfr. Niggli/Riedo,
Basler Kommentar, op. cit., ad art. 137 n. 32 e seg.).
Anche la volontà dell’autore d’incorporare il veicolo nel proprio patrimonio (Zueignung)
deve, poi, manifestarsi attraverso dei comportamenti esteriormente percettibili
quali, ad esempio, la vendita dello stesso, la detenzione a tempo indeterminato
o il prolungato utilizzo per scopi propri (cfr. Donatsch, Strafrecht III,
Delikte gegen den Einzelnen, 10. ed., Zurigo 2013, pag. 116; Niggli/Riedo,
Basler Kommentar, op. cit., ad art. 137 n. 39 e segg.).
L’indebita appropriazione si configura fin dal momento in cui l’autore, cui è
stata affidata una cosa mobile, la offre in vendita, non essendo necessario che
si perfezioni l’alienazione (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art
138.
n. 104).
15.3
In
materia di leasing ci si deve riferire alla normativa civilistica per stabilire
a chi appartenga la cosa mobile oggetto dell’accordo (DTF 134 IV 5 consid.
3.
). Il contratto concluso dalle parti è, al riguardo, decisivo (DTF 118 II
150.
consid. 6c; STF 6P.162/2001 del 22 marzo 2002 consid. 7a) e, di solito, non
prevede il trasferimento della proprietà oppure la facoltà di acquistare la
proprietà (STF 4A_404/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.1.4). La consegna del
bene mobile implica un passaggio della proprietà unicamente laddove tale
volontà possa essere dedotta dal contratto ed in particolare dalle condizioni
del leasing. Se con la consegna non è previsto alcun trapasso di proprietà, il
finanziatore del leasing resta proprietario del veicolo da lui acquistato (STF
6B_586/2010 del 23 novembre 2010 consid. 4.3.1 non pubblicata; JdT 2011 IV pag.
120; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 4. ed., Zurigo 2009, n. 7783, 7833
seg., 7853; Peter Schatz, Das Leasing von Automobilen, PJA 9/2006 pag. 1043).
Nel caso di
specie le condizioni generali del contratto di leasing (cfr. consid. 2.), non
conferivano a AP 1, né durante né dopo il termine del contratto, un diritto di
acquisto del veicolo. A torto, l’appellante definisce “fatto notorio” “la
possibilità per il beneficiario del finanziamento di riscattare il veicolo,
pagandone il prezzo maggiorato dagli interessi”. In realtà, anche laddove AP
1.
avesse dato questa disponibilità, la __________ avrebbe potuto opporsi alla
vendita.
In altri
termini, in assenza di un’autorizzazione scritta della società di leasing, AP 1
non aveva alcun diritto potestativo nei confronti di quest’ultima che gli
permettesse di diventare proprietario del Land-Rover. Egli era mero possessore.
L’autore, offrendo in vendita
il Land-Rover, come da lui stesso ammesso, tramite annunci on-line (www.luganoannunci.ch)
e manifestando verbalmente a privati la sua volontà di alienarlo, ne ha
disposto come se ne fosse stato proprietario, senza tuttavia averne la qualità.
Tale agire, posto
in essere con intenzione, è da solo sufficiente per ascrivere a AP 1 il reato
di appropriazione indebita di cui all’art. 138 cifra 1 CP.
D’altro canto, AP 1 non si è
limitato a offrire in vendita l’automobile, ma se ne è anche spossessato,
consegnandola a persona - di cui egli sostiene, in pratica, nulla conoscere -
che doveva portarla nell’Est Europa per proporla a potenziali acquirenti.
Questa Corte non
crede alla versione di AP 1 secondo cui ha reso attento __________ che la
vendita avrebbe potuto perfezionarsi solo previo riscatto dell’autovettura.
Ritiene, invece,
che, in una situazione di ristrettezza economica, AP 1 abbia venduto il
Land-Rover. Infatti, nessuno, che non sia del tutto sprovvisto del più
elementare buon senso, si spossesserebbe di un’automobile di lusso, dandola a
ignoti, senza possibilità di rientrarne in possesso e senza ricevere alcuna
contropartita.
Non ha da essere
argomentato molto per dimostrare l’inverosimiglianza della tesi secondo cui
l’imputato avrebbe consegnato il Land-Rover a tale __________, cittadino russo,
di cui a mala pena conosceva l’età e l’aspetto fisico e del quale neppure aveva
un recapito telefonico. L’assurdità del quadro dipinto dal qui appellante è,
poi, completata dall’aggiunta secondo cui quel __________, non solo era una
conoscenza superficiale e non reperibile, ma anche del tutto recente e a cui
era giunto in modo del tutto indiretto, attraverso tale __________, cioè colui
che gli aveva trovato il bar di Verona e che lo aveva messo in contatto con
tale __________ che, a sua volta, gli aveva presentato __________ che, per
giunta, parlava solo una lingua slava di modo che, per interloquire con lui, AP
1.
doveva far capo a tale __________ - di cui, naturalmente, null’altro sapeva -
che fungeva da interprete.
Ma, quand’anche
si dovesse credere a questa inverosimile storiella, si dovrebbe, comunque,
concludere che, consegnando senza formalizzare alcunché, alla presenza di un
interprete di cui sapeva poco o nulla (__________), a un altro perfetto
sconosciuto (__________), di fatto irrintracciabile, l’automobile da lui posseduta
in leasing - unitamente ad una chiave e ad una delega per guidare - affinché la
conducesse fino in Ucraina (verbale PS 21.06.2011 AP 1,
pag. 3, AI 9, all. 7; verb. d’interrogatorio imputato pag.
2.
all. al verb. dib. di primo grado) o finanche in Russia (verbale
PS 12.05.2011 __________, pag. 3, AI 2), ovvero in luoghi
distanti più di mille chilometri dalla consegna, senza sapere la destinazione
esatta del veicolo e senza premunirsi di alcuna garanzia di restituzione, per
proporla a ignoti clienti, AP 1, ben sapendo che la società di leasing non
avrebbe mai avallato una tale iniziativa, ne ha indebitamente disposto come se
fosse stato proprietario. Anche in questa - come detto, inverosimile - situazione,
egli dovrebbe, dunque, rispondere di appropriazione indebita.
Si aggiunge che
l’assenza di un’istruttoria su __________ (la persona che era alla guida del
Land-Rover sequestrato) è del tutto irrilevante nella misura in cui la
conclusione secondo cui l’appellante si è reso autore colpevole di appropriazione
indebita fa totale astrazione sia dalla e-mail 3 agosto 2011 della Polizia
Lituana che collega __________ a un traffico d’autovetture rubate (risultanza
la cui valenza probatoria è contestata dall’insorgente), sia dal ritrovamento
nella rubrica telefonica del cellulare di __________ del numero dell’imputato
(circostanza pure contestata dall’appellante per mancanza di riscontri
oggettivi agli atti).
Ininfluente ai
fini del giudizio è, d’altro canto, sia la richiesta di AP 1 al Garage __________
(fornitore) di informarlo sull’importo da pagare per riscattare il Land-Rover
in leasing, sia quella sempre dell’imputato alla __________ (società di
leasing) per modificare il detentore dell’autovettura.
Nel primo caso, AP
1.
non ha rivolto la richiesta di saldo alla società di leasing, né le ha
manifestato le sue concrete intenzioni di alienare l’autovettura e, in ogni
caso, non ha ricevuto un’autorizzazione in tal senso.
Nel secondo caso,
come dichiarato da __________ della __________, la richiesta telefonica
dell’imputato rivolta alla società di leasing era intesa “al cambiamento di
detentore da __________ a AP 1”, e non implicava dunque la cessione del
veicolo a terzi potenziali acquirenti. Questa iniziativa, peraltro, non era
sfociata in nulla, non avendo l’imputato mai ritornato a __________ il
formulario da questa inviatogli per il cambio detentore (verbale
PS 01.07.2011 __________, AI 9, all. 9).
A titolo
puramente abbondanziale, si osserva come AP 1 abbia minato la sua credibilità
fin dalla stipulazione del contratto di leasing in cui, quale debitore
solidale, ha quantificato il suo reddito netto mensile in fr. 8'000.- quando in
realtà era di poco più della metà e come la mala fede dell’appellante sia
suffragata dalla circostanza ch’egli non ha mai informato __________ dei passi
intrapresi per vendere il Land-Rover, nonostante quest’ultimo fosse allora
direttore della __________ (società assuntore del leasing).
Venendo al
pregiudizio economico subìto alla società di leasing, pure contestato
dall’insorgente, esso è insito nell’appropriazione indebita dell’autovettura
ascrivibile a AP 1 (STF SK.2013.30 del 29 settembre 2014 consid. 2.4.1; Niggli/Riedo,
Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 6a ed., Basilea 2013, ad art. 138 n. 109
- 111). È, del resto, palese che la società di leasing, oltre ad essere stata
esposta dall’autore al serio rischio di vedersi sottratto per sempre il
Land-Rover, ha dovuto recuperarlo presso le autorità lituane, ciò che le ha
cagionato indubbi costi.
Dal profilo
soggettivo, è palese che AP 1 ha agito allo scopo di trarre un vantaggio
economico, vendendo al più presto, sapendo di non averne titolo, il Land-Rover
divenuto oramai un gravoso onere finanziario.
L’appello va, dunque, respinto e l’imputato dichiarato autore colpevole
di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 138 cifra 1 CP.
16.
La pena pecuniaria di
20.
aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 600.-, decisa
dal primo giudice e, peraltro, non oggetto di specifica contestazione, appare
adeguata alla colpa dell’appellante e va, pertanto, confermata.
Da confermare è anche la
sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di due
anni.
La multa aggiuntiva di fr.
200.
-, inflitta in primo grado ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP, non
avrebbe dovuto superare un quinto della suddetta pena di base. Tuttavia,
essendo quest’ultima del tutto lieve, è confermata pure l’entità della multa,
per evitare di ridurla ad un valore unicamente simbolico (DTF 135 IV 188
consid. 3.4.4).
17.
Visto
l’esito dell’appello, non entra in considerazione il risarcimento delle spese
di patrocinio preteso dall’imputato, a cui vanno invece accollate sia le spese
della procedura di primo grado, che quelle della procedura d’appello (art. 428
cpv. 1 e 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 6, 10, 80, 81, 84, 85, 139, 348 e segg., 379 e segg.,
398 e segg., 406 CPP,
34,
42, 44, 47, 106, 138 cifra 1 CP,
nonché sulle spese l’art. 428
CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
Di conseguenza:
1.1.
AP 1 è dichiarato autore colpevole di appropriazione indebita
per
avere, in qualità di socio e presidente della gerenza dell’allora __________, __________,
nel periodo gennaio 2011 – 03.05.2011, allo scopo di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, ceduto a tale __________ l’autovettura marca Land-Rover
Range Rover Sport di colore bianco, immatricolata __________, no. matricola __________,
no. telaio __________, di proprietà della società di leasing __________ e
concessa in leasing alla succitata Sagl.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di
fr. 600.- (seicento);
1.2.2. alla
multa di fr. 200.- (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva
sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.-
(novecentocinquanta) per il procedimento di primo grado.
2. L’esecuzione della
pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
3. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di AP 1.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.