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Decisione

17.2015.182

Definizione di incapacità ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 CP. Portata di una perizia giudiziaria e di una perizia di parte. Opportunità di ordinare un trattamento ambulatoriale durante l'espiazione della

31 maggio 2016Italiano98 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti dagli: art. 139 cifra 1 e 186 CP.”

Con AA aggiuntivo n. 58/2014 del 5 maggio 2014, sempre emanato dal

Procuratore pubblico __________, egli è pure stato ritenuto autore colpevole

di:

“1.

ripetuta truffa, consumata e tentata

per avere,

nel periodo

30 gennaio 2010 - 27 maggio 2013,

a Lugano,

Losanna, Massagno, Savosa e Vezia,

alfine di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, affermando cose false o

dissimulando cose vere o confermandone subdolamente l’errore, ripetutamente

ingannato, rispettivamente tentato d’ingannare con astuzia terze persone,

inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio o a

quello altrui, per un importo complessivo di CHF 79'187.15, rispettivamente

tentato di indurle ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio o a quello

altrui, per ulteriori complessivi CHF 57'771.-;

e meglio per

avere,

1.1 a Lugano,

nel periodo

30 gennaio 2010 - 27 maggio 2011,

tentato

d’ingannare con astuzia la supplente Giudice di Pace del Circolo di Lugano -

Ovest e PC 1, convenuto nella causa a procedura ordinaria no. 12b/10/O,

tendente a ottenerne la condanna al pagamento a suo favore di CHF 1'300.-,

producendo

quale documento giustificativo il rapporto di lavoro datato “Barbengo

10.08.2009”, da lui allestito e falsificato apponendovi la firma “PC 1”, nonché

la fattura no. 29122009/07 del 29.12.2009 e il precetto esecutivo no. 1401132

del 21.01.2010, senza riuscire nel suo intento poiché l’Autorità giudiziaria,

con sentenza del 27 maggio 2011, ha respinto l’istanza;

1.2 a

Lugano,

nel periodo

1. marzo 2010 - 10 maggio 2011,

ingannato,

rispettivamente tentato d’ingannare con astuzia la supplente Giudice di Pace

del Circolo di Lugano - Ovest e PC 1, convenuto nella causa a procedura

ordinaria no. 27a/10/O, tendente a ottenerne la condanna al pagamento a suo

favore di CHF 520.-,

producendo

quale documento giustificativo il rapporto di lavoro datato “Casoro

17.07.2009”, da lui allestito e falsificato apponendovi la firma “PC 1”, nonché

la fattura no. 29122009/08 del 29.12.2009 e il precetto esecutivo no. 1403622

del 12.02.2010, inducendo così in errore l’Autorità giudiziaria, che con

sentenza del 10 maggio 2011 ha parzialmente accolto l’istanza, condannando PC 1

al pagamento dell’importo di CHF 125.-, oltre interessi al 5% dal 09.01.2010,

mentre per il restante importo di CHF 395.- ha respinto l’istanza;

1.3 a

Lugano,

nel periodo

14 marzo 2010 - 2 marzo 2011,

tentato

d’ingannare con astuzia la supplente Giudice di Pace del Circolo di Lugano -

Ovest e PC 1, convenuto nella causa ordinaria civile no. 26b/10/O, tendente a

ottenerne la condanna al pagamento a suo favore di CHF 1'440.-,

producendo

quale documento giustificativo il rapporto di lavoro datato “Campione

13.04.2009”, da lui allestito e falsificato apponendovi la firma “PC 1”, nonché

la fattura no. 13042009/01 del 13.04.2009 e il precetto esecutivo no. 1409264

del 10.03.2010, senza riuscire nel suo intento poiché l’Autorità giudiziaria,

con sentenza del 2 marzo 2011, ha respinto l’istanza;

1.4 a

Massagno e Savosa,

nel periodo

13 - 28 ottobre 2010,

ingannato con

astuzia la locatrice PC 5 e la __________, amministratrice dell’immobile sito

in Via __________ __________,

sostenendo in

particolare e contrariamente al vero, di essere un ingegnere informatico ETH e

di essere solvibile, producendo a questo scopo, il 18 ottobre 2010, due

dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, da lui falsificate,

attestanti che nei suoi confronti e nei confronti di sua moglie __________ non

vi erano esecuzioni in corso e neppure iscrizioni di attestati di carenza di

beni,

inducendo

così la PC 5 a sottoscrivere, il 22 ottobre 2010, i contratti di locazione per

l’appartamento no. 7 e per il posteggio interno “U” e a concedergliene l’uso

dal 1. novembre 2010, anche perché l’imputato aveva nel frattempo trasmesso

alla __________, la ricevuta postale datata 28 ottobre 2010 attestante

l’avvenuto pagamento del deposito di garanzia di fr. 7'290.-, da lui pure

falsificata,

occupando i

summenzionati beni locati, senza pagare le pigioni mensili e le spese

accessorie, fino al momento dello sfratto avvenuto il 10 maggio 2011, causando

alla locatrice un danno quantificato in complessivi CHF 23'725.50;

1.5 a

Losanna,

nel periodo

27 gennaio - 21 marzo 2011,

tentato

d’ingannare il Tribunal d’arrondissement di Losanna e le società PC 3 e PC 2,

amministrate da PC 1, convenute nella procedura di conciliazione no.

CC11.003968, tendente a ottenerne la condanna al pagamento a suo favore di

complessivi CHF 54'636.-,

producendo

quali documenti giustificativi i rapporti di lavoro datati “Montagnola

31.12.2008”, “Montagnola 20.10.2009”, “Quartino 24.10.2009”, “Quartino

16.09.2008”, “Quartino 3 agosto 2009”, “Montagnola 16.08.2009” e “Montagnola

2009”, da lui allestiti e falsificati apponendovi la firma “PC 1”, nonché le

fatture no. 05012009/01 del 05.01.2009, no. 30102009/01 e no. 30102009/02 del

30.10.2009, no. 29122009/10, no. 29122009/11, no. 29122009/12 e no. 29122009/13

del 29.12.2009, con i precetti esecutivi no. 5294263 e no. 5294274 del

02.02.2010 e no. 5358929 e no. 5358930 del 12.04.2010, senza riuscire nel suo

intento poiché l’Autorità giudiziaria, con sentenza del 21 marzo 2011, ha

stralciato dai ruoli l’istanza, in quanto l’imputato non aveva pagato

l’anticipo delle spese giudiziarie e non si era presentato all’udienza;

1.6 a

Vezia,

nel periodo

25 aprile - 29 maggio 2012,

ingannato con

astuziaPC 6, proprietario dell’immobile sito in Via __________ a __________,

sostenendo,

in particolare e contrariamente al vero, di essere solvibile, producendo a

questo scopo, il 25 aprile 2012, due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione

di Lugano datate 24 aprile 2012, da lui falsificate, attestanti che nei suoi

confronti e nei confronti di sua moglie __________ non vi erano esecuzioni in

corso e neppure iscrizioni di attestati di carenza di beni, nonché copia della

decisione di tassazione 2010 datata 6 luglio 2011 dell’Ufficio di tassazione di

Lugano Città, da lui pure

falsificata,

attestante un reddito imponibile di CHF 148'200.-, quando in realtà era di soli

CHF 48'200.-,

inducendo

così PC 6 a sottoscrivere, il 30 aprile 2012, il contratto di locazione per

l’appartamento no. 1 e a concedergliene l’uso dal 1. giugno 2012, anche perché

l’imputato, nel periodo 7 - 29 maggio 2012 aveva ripetutamente fatto credere al

locatore di avere aperto il conto deposito garanzia e di avervi versato il

dovuto,

occupando il

summenzionato bene locato, senza pagare le pigioni mensili (ad eccezione di due

mensilità) e le spese accessorie, fino al 5 giugno 2013, causando al locatore

un danno quantificato in complessivi CHF 25'547.95;

1.7 a

Vezia,

nel periodo

10 aprile - 27 maggio 2013,

ingannato con

astuziaPC 7, proprietaria dell’abitazione unifamiliare sita in Via __________ a

__________,

sostenendo in

particolare e contrariamente al vero, di essere un ingegnere informatico, di

percepire uno stipendio mensile netto variante da CHF 9’000.- a CHF 11'000.- e

di essere solvibile, producendo a questo scopo, il 10 aprile 2013, due

dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, da lui falsificate,

attestanti che nei suoi confronti e nei confronti di sua moglie __________ non

vi erano esecuzioni in corso e neppure iscrizioni di attestati di carenza di

beni, nonché copia della decisione di tassazione 2011 datata 31 ottobre 2012

dell’Ufficio di tassazione di Lugano Città, da lui pure falsificata, attestante

un reddito imponibile di CHF 128'200.-, quando in realtà era di soli CHF

28'200.-,

inducendo

così PC 7 a sottoscrivere, il 25 maggio 2013, il contratto di locazione per la

summenzionata abitazione e a concedergliene l’uso dal 1. giugno 2013, anche

perché l’imputato nel frattempo le aveva trasmesso la ricevuta postale datata

27 maggio 2013 attestante l’avvenuto pagamento della prima pigione mensile di

fr. 2'400.-, da lui pure falsificata,

occupando il

summenzionato bene locato, senza pagare le pigioni mensili e le spese

accessorie, fino al momento dello sfratto avvenuto il 18 novembre 2013,

causando alla locatrice un danno quantificato in complessivi di CHF 29'788.70;

Considerandi

2.

ripetuta

falsità in documenti

per avere,

nelle

circostanze di tempo e di luogo indicate al punto 1 del presente atto d’accusa,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

formato

documenti falsi e fatto uso dei medesimi a scopo d’inganno,

2.1

nelle

circostanze descritte ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5,

falsificato i

rapporti di lavoro datati “Barbengo 10.08.2009”, “Casoro 17.07.2009”, “Campione

13.04

”, “Montagnola 31.12.2008”, “Montagnola 20.10.2009”, “Quartino

24.10

”, “Quartino 16.09.2008”, “Quartino 3 agosto 2009”, “Montagnola

16.08

” e “Montagnola 2009”, allestendoli e apponendovi di proprio pugno la

firma “PC 1”, così da ottenere dei falsi riconoscimenti delle sue prestazioni,

utilizzandoli poi, con le rispettive fatture, per mettere in atto le

summenzionate truffe e tentate truffe;

2.2

nelle

circostanze descritte ai punto 1.4 e fino al 6 dicembre 2010,

falsificato

le due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano datate 18.10.2010 e

le tre ricevute postali datate 28.10.2010, 29.11.2010 e 02.12.2010, così da

dimostrare alla PC 5 e alla __________, la solvibilità sua e quella di sua

moglie, nonché l’avvenuto pagamento del deposito di garanzia di CHF 7'290.- e

indurre così la locatrice a sottoscrivere i summenzionati contratti di

locazione, rispettivamente per poter dimostrare l’avvenuto pagamento dei canoni

di locazione dei mesi di novembre e dicembre 2010;

2.3

nelle

circostanze descritte al punto 1.6,

falsificato

le due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano datate 24.04.2012 e

la decisione di tassazione datata 06.07.2011, così da dimostrare a PC 6 la

solvibilità sua e quella di sua moglie, nonché di avere un reddito imponibile

di CHF 148'200.- e indurre così il locatore a sottoscrivere il summenzionato

contratto di locazione;

2.4

nelle

circostanze descritte al punto 1.7,

falsificato

le due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano datate 10.04.2013, la

decisione di tassazione datata 31.10.2012 e la ricevuta postale datata

27.05

, così da dimostrare a PC 7 la solvibilità sua e quella di sua

moglie, nonché di avere un reddito imponibile di CHF 128'200.- e indurre così

la locatrice a sottoscrivere il summenzionato contratto di locazione,

rispettivamente

per poter dimostrare l’avvenuto pagamento del primo canone di locazione;

3.

diffamazione

per avere,

a Vezia, nel periodo 25 aprile - 28

maggio 2013,

pubblicando

sul sito internet __________ frasi lesive dell’onore di PC 8 ePC 9,

segnatamente tacciandoli di “morti di fame” e accusandoli di non avergli

corrisposto quanto dovuto per una prestazione da lui eseguita e relativa al

suddetto sito internet, incolpato o reso sospetti questi ultimi di condotta

disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla loro riputazione;

4.

minaccia

per avere,

a Vezia, il

28.

settembre 2013, in Via __________,

proferendo

nei confronti di PC 7 e PC 10 la frase “vi spacco la testa”, incusso loro

spavento e timore;

5.

danneggiamento

per avere,

a Vezia, nel

periodo 28/30 settembre 2013, in Via __________,

intenzionalmente

danneggiato, forzandola, la porta esterna e quella interna del locale tecnico

dello stabile di proprietà di PC 7;

6.

violazione di domicilio

per essersi,

a Vezia, nel

periodo 23 ottobre - 18 novembre 2013,

trattenuto

nell’appartamento in Via __________, di proprietà di PC 7, nonostante il

Tribunale federale con decreto del 23 ottobre 2013 gli avesse comunicato che al

suo ricorso contro la decisione 29 luglio 2013 della Pretura del Distretto di

Lugano di rimettere a disposizione della proprietaria l’abitazione entro il 31

agosto 2013, non era stato concesso effetto sospensivo;

fatti

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti: dagli artt. 146 cpv. 1, 251 cifra 1, 173, 180, 144 cpv. 1 e 186 CP.”

Con ulteriore AA aggiuntivo n. 21/2015 del 26 febbraio 2015

emanato dal Procuratore pubblico PP 1, egli è stato infine imputato anche di:

“1.

estorsione (aggravata)

per avere, la

notte del 20/21.06.2014, a Lugano, in via __________ (abitazione della

vittima), a Morcote, Cassarate, Vezia e Bissone, alfine di procacciarsi un

indebito profitto, usando violenza e minaccia nei confronti diPC 11, indotto

quest’ultimo ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio;

e meglio,

creando

dapprima un clima di timore tale da confondere PC 11, facendolo uscire di casa

con l’inganno, in particolare con la scusa di ottenere, in tarda notte, un

passaggio con l’auto sino a casa, facendolo girare in più località del

Sottoceneri, prima a Morcote, poi a Cassarate e a Vezia,

conducendolo

quindi in una strada a fondo cieco e una volta sceso dall’auto, improvvisamente

infilandosi un paio di guanti di plastica trasparenti, prendendolo di peso sul

davanti per gli avambracci e gettandolo a terra, esternandogli più volte

l’espressione di minaccia “ti voglio uccidere” e dicendogli di possedere una

pistola, strappandogli gli occhiali di dosso e danneggiandoli, tenendolo fermo

a terra con il suo peso, con una mano sul collo e l’altra sulla bocca,

strappandogli con le mani dalla bocca dei ponti dentali, facendolo poi pure

girare con la faccia a terra e spingendolo a terra con il suo corpo,

per poi

ricondurlo a casa sua, confuso e frastornato, approfittando del particolare

stato di shock della vittima,

indotto PC 11,

presso la propria abitazione, a consegnargli la carta di identità e la carta

bancaria e successivamente, a Bissone, a digitare il codice PIN della carta

bancaria presso un postomat, riuscendo così ad ottenere, indebitamente,

l’importo di CHF 1'000.00, che ha trattenuto sulla sua persona;

2.

sequestro

per avere,

nelle circostanze di cui al punto 1), rapito con l’inganno PC 11, facendolo

uscire di casa con la scusa di farsi accompagnare a casa e per averlo mantenuto

sequestrato, privandolo della sua libertà personale, in specie approfittando

dello stato di palese shock della vittima dopo i fatti di cui al punto

precedente, conducendolo sino al locale __________, dove PC 11 è rimasto

pressoché immobile e senza proferire parola fino a quando, riportandolo a casa,

dopo aver posteggiato l’auto, gli ha ordinato “tu devi entrare nel baule” e,

nonostante il tentativo di PC 11 di scappare, lo ha raggiunto prendendolo per

un braccio e trascinandolo verso l’auto, ripetendogli di nuovo più volte di

entrare nel baule e successivamente che si sarebbe costituito in polizia;

desistendo poco

dopo, improvvisamente, dai suoi intenti, allontanandosi;

3.

ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati (in parte tentato e

in parte di lieve entità)

per avere,

nel periodo 20.06.2014 - 29.06.2014, a Bissone, Melano, Balerna, Grancia,

Melide e Lugano, alfine di procacciarsi un indebito profitto, servendosi in

modo abusivo e indebito della carta di credito di terzi, nonché dell’account

personale di terzi della __________,

ripetutamente

influito o tentato di influire sul processo elettronico di trattamento di dati

di un sistema informatico provocando così per mezzo dei risultati erronei

ottenuti un trasferimento di attivi in suo favore per un valore complessivo di

CHF 2'254.05, rispettivamente tentando di ottenere l’importo di CHF 6'364.00;

e meglio,

3.1

nel

periodo 20.06.2014 - 29.06.2016, a Bissone, Melano, Balerna, Grancia,

Melide e Lugano, ai danni di PC 11, successivamente ai fatti di cui al punto 1,

servendosi in modo abusivo della carta di credito e bancaria di PC 11, effettuato

acquisti presso vari negozi e distributori di benzina per un valore complessivo

di CHF 904.05, rispettivamente tentando di effettuare acquisti in svariati

negozi ed un prelevamento presso un bancomat per un valore complessivo di CHF

6'364.00;

segnatamente,

3.1.1

il

21.06

, alle ore 03.32, a Melano, presso l’esercizio pubblico __________,

effettuando il pagamento dell’importo di CHF 680.00;

3.1.2

il

21.06

, alle ore 14.14, a Lugano, presso il negozio di parrucchiere __________,

effettuando il pagamento dell’importo di CHF 75.00;

3.1.3

il

21.06

, alle ore 14.35, tentando di effettuare presso il negozio __________

di Grancia, il pagamento di CHF 455.00;

3.1.4

il

21.06

, alle ore 15.00, a Grancia, presso il negozio __________, effettuando

il pagamento dell’importo di CHF 119.00;

3.1.5

il

21.06

, alle ore 15.57, tentando di effettuare presso il negozio __________,

di Melano, il pagamento di CHF 162.00;

3.1.6

il

21.06

, alle ore 21.38, a Melano, presso il distributore di benzina __________,

effettuando il pagamento dell’importo di CHF 30.05;

3.1.7

il

22.06

, dalle ore 00.40 alle ore 01.48, tentando, in più occasioni, di

effettuare presso l’esercizio pubblico __________ di Melano, il pagamento di un

importo complessivo di CHF 2'900.00 (CHF 200.00, CHF 300.00, CHF 600.00, CHF

600.

, CHF 600.00 e CHF 600.00);

3.1.8

il

22.06

, alle ore 16.57, tentando di effettuare presso il ristorante __________

di Melano il pagamento di CHF 10.00;

3.1.9

il

23.06

, alle ore 15.58, tentando di effettuare presso la __________ di

Melano il pagamento di CHF 150.00;

3.1.10

il

23.06

, alle ore 20.50, tentando di effettuare presso la società __________

di Balerna il pagamento di CHF 200.00;

3.1.11

il

26.06

, alle ore 15.10, tentando di effettuare presso la __________ di

Melano il pagamento di CHF 150.00;

3.1.12

il

28.06

, alle ore 01.10, tentando di effettuare presso il ristorante __________

di Melano il pagamento di CHF 187.00;

3.1.13

il

29.06

, alle ore 21.50, tentando di effettuare presso la __________ di

Melano il pagamento di CHF 150.00;

3.2

il

01.03.2014

e il 30.04.2014, a Lugano, ai danni diPC 12, ottenendo,

servendosi in modo abusivo dell’accesso personale di __________ login della

vittima, la ricarica telefonica della propria utenza, per un valore complessivo

di CHF 150.00;

3.3

nel

periodo 28.04.2014 - 08.07.2014, ad

Agno, ai danni della societàPC 13, ottenendo, in 11 distinte occasioni,

servendosi in modo abusivo dell’accesso personale di __________ login della

società, la ricarica telefonica della propria utenza, per un valore complessivo

di CHF 1’200.00;

4.

ripetuta truffa (per mestiere)

per avere,

nel periodo giugno 2008 - giugno 2014, a Lugano ed in altre imprecisate

località del Cantone, alfine di procurarsi un indebito profitto, ripetutamente

ingannato con astuzia 6 persone affermando cose false, dissimulando cose vere e

confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti

pregiudizievoli al loro patrimonio,

ottenendo

così, con tale agire, denaro per un valore complessivo di CHF 145'374.00,

e meglio,

4.1

nel

periodo gennaio 2014 - giugno 2014, a Lugano, affermando, contrariamente al

vero di aver frequentato il politecnico di Zurigo, di essere un pilota di elicotteri,

di avere un conto bancario bloccato dalla Pretura, con un saldo di diverse

centinaia di migliaia di CHF, di essere in attesa di ricevere dalla ENI un

importo consistente di denaro, di dover pagare le prestazioni AVS dei suoi

dipendenti, di essere in procinto di concludere un importante progetto

lavorativo,

fingendosi

con astuzia suo amico e facendogli intendere di trovarsi nell’urgenza di dover

chiedere un prestito, per poter vivere, per poter mantenere i suoi figli e per

l’impellente conclusione del suo progetto lavorativo, sollecitando

insistentemente l’ottenimento del denaro, senza il quale l’affare sarebbe

sfumato, promettendogli, contrariamente al vero, la restituzione in tempi brevi

del prestito, approfittando quindi dell’ingenuità, della generosità d’animo e

pure della vulnerabilità di PC 12, facendo leva sui di lui sentimenti di

persona caritatevole,

indotto con

astuzia quest’ultimo, a consegnargli, in 20 occasioni, denaro per un totale di

CHF 90'000.00; soldi da lui utilizzati per lo più presso il locale __________

di Melano, ben sapendo che non li avrebbe più restituiti;

4.2

nel

periodo 25.06.2008 - 15.03.2014, a Bissone, presso l’Hotel Campione,

affermando e facendogli credere, contrariamente al vero, di avergli fornito e

mantenuto funzionante nel corso degli anni un sistema satellitare performante,

in realtà risultato essere fasullo,

indotto con

astuzia il titolare dell’Hotel, PC 20, a consegnargli, in più occasioni,

l’importo complessivo di CHF 37'664.00;

4.3

nel

corso del 2008, a Morcote, riferendole, contrariamente al vero, di non

avere i soldi per pagare l’affitto di casa e per mantenere i figli e l’intera

famiglia, approfittando della generosità d’animo di PC 22, indotto con astuzia

quest’ultima a consegnargli l’importo di CHF 5'000.00, a titolo di prestito,

solo parzialmente restituito, ben sapendo che il saldo scoperto, e meglio

l’importo di CHF 2'700.00, non l’avrebbe più restituito;

4.4

in

data 30.09.2009, a Malvaglia e Bissone, facendogli intendere falsamente di

trovarsi nell’urgenza di dover chiedere un prestito per poter provvedere

all’immediato trasferimento dal Canton Berna al Canton Ticino, tramite REGA,

della sorella, degente malata terminale,

indotto con

astuzia PC 14 a consegnargli l’importo di CHF 5'000.00, a titolo di prestito,

solo parzialmente restituito, ben sapendo che il saldo scoperto di CHF 1'250.00

non l’avrebbe più restituito;

4.5

nel

corso del 2009, a Morcote, riferendogli, contrariamente al vero, di non

avere i soldi per mantenere i figli e l’intera famiglia, approfittando della

generosità d’animo di __________, indotto con astuzia quest’ultimo a

consegnargli l’importo di CHF 2'000.00, ben sapendo che non l’avrebbe più

restituito;

4.6

nel

periodo inverno 2013 - maggio 2014, a Manno e Vezia, approfittando della

generosità d’animo, della lunga conoscenza e della fiducia di PC 21,

ripetutamente ingannato con astuzia quest’ultimo, inducendolo così a

consegnargli denaro e merce per un valore complessivo di CHF 11'760.00;

e meglio,

4.6.1

riferendogli, nel corso dell’inverno 2013, contrariamente al vero, che gli

si era rotta l’automobile e che aveva urgente bisogno di utilizzarne una,

indotto

quest’ultimo a consegnargli in tutta fretta la propria autovettura Alfa Romeo

156, ben sapendo che non avrebbe mai onorato il relativo prezzo di acquisto di

CHF 5’000.00, pattuito al momento della consegna;

4.6.2

nel

corso dei primi mesi del 2014, indotto quest’ultimo a consegnargli

materiale elettrico per un valore di CHF 1'760.00, ben sapendo che non l’avrebbe

mai pagato;

4.6.3

nel

corso del periodo aprile 2014 - maggio 2014, facendogli intendere di

trovarsi nell’urgenza di dover chiedere un prestito, per poter vivere (lui e la

sua famiglia) e per poter concludere un importante lavoro per la ENI, grazie al

quale avrebbe potuto onorare i precedenti debiti esistenti nei di lui confronti

(punti 4.6.1 e 4.6.2), sollecitando insistentemente l’ottenimento del denaro,

senza il quale l’affare sarebbe sfumato, promettendogli, contrariamente al

vero, la restituzione in tempi brevi del prestito, facendo leva sui di lui

sentimenti di persona caritatevole,

indotto PC 21

a consegnargli, in due occasioni, l’importo complessivo di CHF 5'000.00, a

titolo di prestito, ben sapendo che non l’avrebbe più restituito;

5.

ripetuta appropriazione indebita (in parte di lieve entità)

per essersi,

nel corso della primavera/estate 2014, ad Agno e Ponte Tresa, alfine di

procacciarsi un indebito profitto, appropriato di denaro di terzi, per un

valore complessivo di CHF 850.00, a lui consegnato per determinati scopi, ma da

lui utilizzato a titolo personale,

e meglio,

5.1

nel

corso della primavera/estate 2014, ad Agno, ottenuto dalla società PC 13

l’importo di CHF 350.00 affinché procedesse al rinnovo del contratto per lo spazio

e il dominio in internet della medesima società; denaro da lui utilizzato per

scopi personali;

5.2

il

03.07

, a Ponte Tresa, ottenuto da PC 15 l’importo di CHF 250.00 per

l’acquisto di un PC Asus Notebook i5 8GB 1 TB; denaro da lui utilizzato per

scopi personali;

5.3

il

03.07

, a Ponte Tresa, ottenuto da PC 16 l’importo di CHF 250.00 per

l’acquisto di un PC Asus Notebook i5 8GB 1 TB; denaro da lui utilizzato per

scopi personali;

6.

ripetuto furto (in parte di lieve entità)

per avere,

nel periodo 14.12.2012 - 14.05.2014, a Paradiso, Balerna e Muzzano, per

procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, ripetutamente

sottratto cose mobili altrui, per un valore complessivo denunciato di CHF

1'850.05;

e meglio,

6.1

in

data 13/14.05.2014, a Paradiso, presso l’abitazione dell’ex suocero, previo

scasso, sottratto ai danni diPC 17, l’importo di CHF 1'100.00;

6.2

in

data 23.06.2014, a Balerna, presso il distributore di benzina Tamoil,

sottratto ai danni dellaPC 18, benzina per un valore di CHF 50.05;

6.3

in

data 14.11.2012, a Muzzano, presso il distributore di benzina PC 19 della

società PC 19, sottratto, ai danni della medesima, dalla cassa registratrice

del negozio, l’importo di CHF 700.00;

7.

danneggiamento

per avere,

nelle circostanze di cui al punto 6.1, alfine di perpetrare il suddetto furto,

deteriorato la porta d’accesso dell’appartamento di PC 17 per un valore

denunciato di danno di CHF 932.40;

8.

violazione di domicilio

per essersi

introdotto, nelle circostanze di cui al punto 6.1, alfine di perpetrare il

suddetto furto, previo scasso della porta d’ingresso, all’interno

dell’appartamento in uso agli ex suoceri PC 17;

9.

trascuranza degli obblighi di mantenimento

per avere,

nel periodo marzo 2014 - 31.10.2014, a Bellinzona, omesso, benché potesse avere

i mezzi per farlo, di versare all’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento, di Bellinzona, che ha anticipato i contributi alimentari da

lui dovuti in favore dei figli minorenni G. (23.02.2006) e S. (20.01.2008),

conformemente a quanto stabilito dal Pretore della giurisdizione di Lugano con

decreto 14.01.2014, per un importo complessivo di CHF 12'600.00;

10.

ripetuta guida senza assicurazione

per avere,

nel periodo 07.07.2014 - 09.07.2014 (giorno dell’arresto), a Ponte Tresa,

Lugano ed in altre svariate località del Canton Ticino, ripetutamente condotto

l’autovettura Alfa Romeo targata __________, ben sapendo che non sussisteva la

prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

11.

lesioni semplici

per avere,

nel corso del febbraio 2013, a Vezia, in occasione di un litigio relativo a

questioni amministrative della casa, colpendola in testa con un classificatore,

cagionato una ferita al mignolo della mano destra della moglie __________;

fatti

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti: dagli art. 156 cpv. 3 CP, art. 183 cifra 1 CP, art. 147 cpv. 1 CP,

art. 146 cpv. 1 e 2 CP, art. 138 cifra 1 CP, art. 139 cifra 1 CP, art. 144 cpv.

1.

CP, art. art. 186 CP, art. 217 cpv. 1 CP, art. 95 cpv. 1 let. b CP, art. 123

cifra 2 cpv. 2 CP;

richiamato

l’art. 172ter CP.”.

Esperito il dibattimento, con sentenza 24 agosto 2015, la Corte delle

assise criminali, ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

1.1

ripetuto furto per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di

appropriarsene,

1.1.1

nel

periodo 1. gennaio - 17 novembre 2009, a Collina d’Oro (Montagnola), Quartino e

Sant’Antonino, ripetutamente sottratto dagli esercizi pubblici PC 3, PC 2 e PC

4, denaro contante per un valore complessivo di fr. 11'000.-- ai danni di PC 3,

PC 2 e PC 1;

1.1.2

il

13/14 maggio 2014, a Paradiso, sottratto ai danni di PC 17 l’importo di fr.

1'100.--;

1.1.3

il 14

novembre 2012, a Muzzano, presso il distributore di benzina PC 19, sottratto ai

danni della PC 19 l’importo di fr. 700.-- dalla cassa registratrice;

1.2

ripetuta violazione di domicilio

1.2.1

per

essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, al

fine di perpetrare i furti di cui al punto 1.1.1 del dispositivo, negli

esercizi pubblici ivi indicati;

1.2.2

per

essersi trattenuto, dal 23 ottobre 2013 al 18 novembre 2013, nell’appartamento

di Via alla __________ a __________, di proprietà di PC 7, nonostante il

Tribunale federale con decreto 23 ottobre 2013 non avesse concesso effetto

sospensivo al ricorso da lui presentato contro la decisione di sfratto del 29

luglio 2013 della Pretura del Distretto di Lugano;

1.2.3

per essersi introdotto indebitamente e contro la

volontà degli aventi diritto, nell’appartamento degli ex suoceri PC 17 per

perpetrare il furto di cui al punto 1.1.2 del dispositivo;

1.3

ripetuta truffa, in parte tentata e in parte qualificata siccome commessa

in parte per mestiere, per avere, per procacciarsi un indebito profitto,

1.3.1

nel

periodo 30 gennaio 2010 - 27 maggio 2011, ingannato e tentato d’ingannare con

astuzia, in tre distinte procedure giudiziarie, la supplente Giudice di Pace

del Circolo di Lugano - Ovest, producendo falsa documentazione quale

giustificativo delle richieste tendenti ad ottenere la condanna di PC 1 al

pagamento in suo favore di fr. 1'300.--, fr. 520.-- e fr. 1'440.--, causando a PC

1.

un danno di fr. 125.-- oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 2010;

1.3.2

nel

periodo 13 ottobre 2010 - 28 ottobre 2010, a Massagno e Savosa, ingannato con

astuzia gli impiegati della __________, fornendo loro falsa documentazione ed

inducendoli in tal modo a sottoscrivere il contratto di locazione 22 ottobre

2010.

in nome e per conto della PC 5, proprietaria dell’immobile nel quale era

ubicato l’appartamento oggetto del contratto, causando alla stessa un danno di

complessivi fr. 22'670.50;

1.3.3

nel

periodo 27 gennaio 2011 - 21 marzo 2011, a Losanna, tentato d’ingannare con

astuzia il Tribunal d’arrondissement, producendo falsa documentazione

nell’ambito di una procedura di conciliazione tendente ad ottenere la condanna

delle società PC 3 e PC 2 al pagamento in suo favore di fr. 54'636.--;

1.3.4

nel

periodo 25 aprile 2012 - 29 maggio 2012, a Vezia, ingannato con astuzia PC 6,

fornendogli falsa documentazione ed inducendolo in tal modo a sottoscrivere il

contratto di locazione 30 aprile 2012 per un appartamento sito nell’immobile di

sua proprietà, causandogli un danno di complessivi fr. 24'464.95;

1.3.5

nel

periodo 10 aprile 2013 - 27 maggio 2013, a Vezia,

ingannato con

astuzia PC 7, fornendole falsa documentazione ed inducendola in tal modo a

sottoscrivere il contratto di locazione 25 maggio 2013 per l’abitazione

unifamiliare di sua proprietà, causandole un danno di complessivi fr.

17'009.85;

1.3.6

nel

periodo gennaio 2014 - giugno 2014, a Lugano, ingannato con astuzia PC 12,

affermando cose false ed inducendolo a consegnargli in 20 occasioni denaro

contante a titolo di prestito per un ammontare complessivo di fr. 90'000.--,

importo mai restituito;

1.3.7

nel

periodo 25 giugno 2008 - 15 marzo 2014, a Bissone, presso l’Hotel __________,

ingannato con astuzia PC 20, affermando cose false, segnatamente di aver

installato e mantenuto funzionante nel tempo un sistema di ricezione TV

satellitare risultato in realtà fasullo, inducendo PC 20 a corrispondergli in

più occasioni l’importo complessivo di fr. 37'060.--;

1.3.8

il 30

settembre 2009, a Malvaglia e Bissone, ingannato con astuzia PC 14, affermando

cose false ed inducendolo a consegnargli l’importo di fr. 5'000.-- a titolo di

prestito, importo solo parzialmente restituito;

1.3.9

nel

dicembre 2009, a Morcote, ingannato con astuzia __________, affermando cose

false ed inducendolo a consegnargli l’importo di fr. 2'000.-- a titolo di

prestito, importo mai restituito;

1.3.10

nel

periodo aprile - maggio 2014, a Manno e Vezia, ingannato con astuzia PC 21,

affermando cose false ed inducendolo a consegnargli l’importo complessivo di

fr. 5'000.-- a titolo di prestito, importo mai restituito;

1.4

ripetuta falsità in documenti

per avere,

per procacciarsi un indebito profitto, formato e fatto uso di 22 documenti

falsi per commettere e tentare di commettere le truffe di cui ai punti 1.3.1,

1.3

, 1.3.3, 1.3.4 e 1.3.5 del dispositivo;

1.5

diffamazione

per avere,

a Vezia, nel

periodo 25 aprile 2013 - 28 maggio 2013,

tacciando sul

sito internet __________, PC 8 e PC 9 di “morti di fame” ed accusandoli di non

avergli corrisposto il dovuto per una prestazione professionale da lui

eseguita, incolpato o reso sospetti questi ultimi di condotta disonorevole;

1.6

minaccia

per avere, il

28.

settembre 2013, a Vezia, dicendo a PC 7 e PC 10 “vi spacco la testa”,

incusso loro spavento e timore;

1.7

ripetuto danneggiamento

per avere,

1.7.1

nel

periodo 28/30 settembre 2013, a Vezia, danneggiato la porta del locale tecnico

dello stabile di proprietà di PC 7;

1.7.2

il

13/14 maggio 2014, a Paradiso, deteriorato la porta d’accesso dell’appartamento

di PC 17 provocando un danno quantificato in fr. 932.40.--;

1.8

estorsione aggravata per avere,

la notte del

20/21 giugno 2014,

a Morcote,

Lugano e Bissone, a scopo di indebito profitto, usando violenza e minacciandolo

di un pericolo imminente all’integrità corporale, indotto PC 11 a compiere atti

pregiudizievoli al proprio patrimonio, segnatamente a consegnargli la carta

d’identità e la carta bancaria e successivamente a digitare il codice PIN della

carta bancaria presso il postomat di Bissone, riuscendo ad appropriarsi

indebitamente dell’importo di fr. 1'000.--;

1.9

sequestro di persona e rapimento

per avere, la

notte del 20/21 giugno 2014, a Bissone, successivamente ai fatti di cui al

punto precedente del dispositivo, rapito con minaccia PC 11, costringendolo a

seguirlo presso il locale __________ di Melano, dove l’ha tenuto indebitamente

sequestrato fino a quando lo ha ricondotto a Lugano presso la sua abitazione;

1.10

ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati, in parte tentato

e in parte di lieve entità

per avere, a

scopo di indebito profitto, servendosi in modo abusivo o indebito di dati,

influito e tentato di influire su un processo elettronico di trattamento o di

trasmissione di dati e provocando o tentando di provocare, per mezzo dei

risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri, e

meglio,

1.10.1

nel

periodo 20 giugno 2014 - 29 giugno 2014, a Bissone, Melano, Lugano, Grancia,

Balerna, servendosi della carta di credito di PC 11, effettuato acquisti per un

valore complessivo di fr. 904.05, rispettivamente tentato di effettuare

acquisti ed un prelevamento presso un bancomat per un valore complessivo di fr.

6'364.--;

1.10.2

il 17

aprile 2014, a Lugano, servendosi dell’accesso personale di __________ login di

PC 12, ottenuto la ricarica della propria utenza telefonica per l’importo di

fr. 150.--;

1.10.3

nel

periodo 28 aprile 2014 - 8 luglio 2014, ad Agno, servendosi in modo abusivo

dell’accesso personale di __________ login della società PC 13, ottenuto in 11

occasioni la ricarica della propria utenza telefonica per l’importo complessivo

di fr. 1'200.--;

1.11

appropriazione indebita

per essersi

appropriato a scopo di indebito profitto, nel corso della primavera/estate

2014, ad Agno, dell’importo di fr. 350.-- affidatogli dalla ditta PC 13 per

procedere al rinnovo del contratto per lo spazio e il dominio in internet della

medesima società;

1.12

trascuranza degli obblighi di mantenimento

per avere,

nel periodo febbraio 2014 - luglio 2014, a Bellinzona, omesso, benché avesse o

potesse avere i mezzi per farlo, di versare all’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento, che ha anticipato i contributi da lui dovuti in favore dei

figli minorenni, conformemente a quanto stabilito dal Pretore di Lugano,

sezione 6, con decreto del 14 gennaio 2014, per un importo complessivo di fr.

8'400.--;

1.13

ripetuta guida senza assicurazione

per avere,

nel periodo 7 luglio 2014 - 9 luglio 2014, a Ponte Tresa, Lugano ed in altre

località del Canton Ticino, ripetutamente condotto l’autovettura Alfa Romeo

targata __________, sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per

la responsabilità civile;

e meglio come

descritto negli atti d’accusa 109/2010, 58/2014 e 21/2015 e precisato nei

considerandi.”

Egli è per contro stato

prosciolto dalle imputazioni di:

- truffa

di cui al punto 4.3, 4.6.1 e 4.6.2 dell’atto d’accusa 21/2015;

- ripetuta

appropriazione indebita di cui ai punti 5.2 e 5.3 dell’atto d’accusa 21/2015;

- furto

di cui al punto 6.2 dell’atto d’accusa 21/2015;

- trascuranza

degli obblighi di mantenimento di cui al punto 9 dell’atto d’accusa 21/2015 per

il periodo agosto 2014 - ottobre 2014;

- lesioni

semplici di cui al punto 11 dell’atto d’accusa 21/2015.

AP

1.

è stato così condannato alla pena detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto, nonché alla multa di fr. 200.--, ritenuto

che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena

detentiva sostitutiva di 3 (tre) giorni.

Egli è stato

parimenti condannato al risarcimento agli accusatori privati dei seguenti

importi:

- in

favore degli accusatori privati PC 1, PC 3, PC 2 e PC 4, tutti rappr. dall’avv.

__________, fr. 11'000.-- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2009 quale

risarcimento del danno, fr. 4'321.50 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2010

per le spese di perizia e fr. 13'291.15 oltre interessi del 5% dal 24 agosto

2015.

per spese legali;

- in

favore dell’accusatore privato PC 6, 6943 Vezia, fr. 25'547.95 quale

risarcimento del danno;

- in

favore degli accusatori privati PC 7 e PC 10, rappr. dall’avv. __________, fr.

17'254.85 quale risarcimento del danno e fr. 12'834.70 per spese legali. Per il

rimanente della loro pretesa, gli accusatori privati sono stati rinviati al

compente foro civile;

- in

favore dell’accusatore privato PC 17, 6900 Paradiso, fr. 932.40 quale

risarcimento del danno;

- in

favore dell’accusatore privato PC 11, rappr. dall’avv. __________, fr. 6'898.05

quale risarcimento del danno, fr. 5'000.-- per torto morale e fr. 4'320.-- per

spese legali;

- in

favore dell’accusatore privato PC 12, rappr. dall’avv. __________, fr.

90'000.-- quale risarcimento del danno;

- in

favore dell’accusatore privato PC 15, 6988 Ponte Tresa, fr. 250.--;

- in

favore dell’accusatore privato PC 16, 6984 Pura, fr. 250.--;

- in

favore dell’accusatore privatoPC 20, rappr. dall’avv. __________, fr. 30'000.--

quale risarcimento del danno;

- in

favore dell’accusatore privato PC 14, 6715 Dongio, fr. 1'250.-- quale

risarcimento del danno;

- in

favore dell’accusatore privatoPC 21, 6943 Vezia, fr. 5'000.-- quale

risarcimento del danno e fr. 1'760.--. Per il rimanente della sua pretesa,

l’accusatore privato è stato rinviato al competente foro civile;

- in

favore dell’accusatore privato PC 18, 6828 Balerna, fr. 50.05;

- in

favore dell’accusatore privato PC 19, 6933 Muzzano, fr. 700.-- quale

risarcimento del danno.

Le pretese di risarcimento degli accusatori privati PC 8 e PC 9

sono state rinviate al competente foro civile, mentre l’istanza di risarcimento

dell’accusatore privato PC 22è stata respinta.

Inoltre, la Corte di prime cure ha ordinato il trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP del condannato, da eseguirsi già in sede di

espiazione di pena.

È, poi, stata ordinata la confisca degli oggetti in sequestro

elencati nell’atto d’accusa 21/2015, ad eccezione di 2 tessere Kaba, da

dissequestrare in favore di __________, della fattura __________, dell’Iphone

bianco, di 3 schede elettroniche e di 2 scatolette elettroniche, da

dissequestrare in favore dell’imputato.

Parimenti sono stati ordinati il dissequestro e la restituzione di

fr. 1'100.-- in favore dell’accusatore privato PC 17, nonché il sequestro

conservativo di fr. 66.15 a garanzia del pagamento di tassa di giustizia e

spese procedurali.

La tassa di giustizia e le spese procedurali sono state poste a

carico del condannato in ragione di 4/5.

Infine, la Corte di prime cure ha pure deciso in merito alle spese

della difesa d’ufficio ed ha approvato la nota d’onorario del patrocinatore.

preso atto che - contro la sentenza della Corte

delle assise criminali, il prevenuto ha interposto appello con tempestivo

annuncio.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1

ha confermato la sua intenzione di impugnare la condanna, con dichiarazione di

appello 24 novembre 2015, con cui ha precisato di confutare i dispositivi n. 1

(in tutti i suoi sotto punti), 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11, chiedendo di essere

prosciolto da ogni accusa poiché non punibile ai sensi dell’art. 19 CP, non

essendo egli al momento dei fatti, stato in grado di valutare il carattere

illecito dei suoi atti o di comportarsi secondo tale valutazione. Inoltre ha

postulato che venga ordinato un trattamento ambulatoriale al di fuori del

carcere. Di riflesso chiede pure che egli venga liberato da ogni obbligo di

risarcimento dei danni provocati con i reati, che vengano revocate le confische

e l’ordine di dissequestro di fr. 1'100.- a favore dell’AP PC 17;

- essendo stata l’unica

istanza probatoria inoltrata, cioè quella del prevenuto, integralmente

respinta, con ordinanza del 17 febbraio 2016, il presidente delegato della

Corte ha chiesto alle parti di comunicare il loro eventuale consenso allo

svolgimento dell’appello in procedura scritta. Il prevenuto ha rifiutato la

proposta;

esperito il pubblico dibattimento il

23.

maggio 2016 2016 durante il quale:

- il PP ha invocato la

conferma della sentenza impugnata, illustrando i motivi per i quali l’accusato

debba essere considerato pienamente responsabile;

- l’avv. DI 1, difensore di AP

1, ha confermato le richieste formulate con la dichiarazione d’appello,

spiegandone i fondamenti. In modo particolare ha sviscerato i motivi per i

quali la perizia giudiziaria non è affidabile, mentre quella di parte è

scientificamente fondata, per cui il prevenuto deve essere considerato non

punibile. Sulla commisurazione della pena in quanto tale non ha sollevato alcun

tipo di contestazione, nemmeno in via subordinata. Per contro ha ribadito la

richiesta di garantire un trattamento ambulatoriale, fuori dal carcere, ai

sensi dell’art. 63 CP. Infine ha postulato la tassazione della propria nota

d’onorario per la procedura d’appello, per complessivi fr. 27'250.40.

ritenuto

L’accusato

1.

Sulla persona

dell’imputato è pertinente richiamare quanto da lui stesso dichiarato agli

inquirenti, già ripreso nella sentenza impugnata (consid. n. 1.1., pag. 21) e

confermato al processo d’appello:

“Sono

nato a __________ ma sono cresciuto nel __________. Ho frequentato le scuole

dell’obbligo a __________, __________ e __________. Mio papà faceva il

muratore, adesso è in pensione, mia mamma era casalinga, ora in pensione. Ho un

fratello e una sorella, entrambi minori di me. Non vedo e non sento più i miei

genitori, da quando mi sono separato, vedo e sento abitualmente i miei fratelli

che abitano nel __________.

Dopo le

scuole dell’obbligo ho svolto la __________ di __________ come

elettro-meccanico, nel frattempo di sera frequentavo dei corsi d’informatica

privati a Lugano. Finito l’apprendistato sono andato a Zurigo a lavorare come

elettromeccanico, a tempo parziale, coltivando sempre la passione per

l’informatica. Per questo ho continuato la specializzazione nell’informatica

presso scuole private di cui ora non ricordo il nome. I corsi presso queste

scuole erano perlopiù nel tardo pomeriggio. Contemporaneamente frequentavo dei

corsi di lingua tedesca e inglese. Una parte dei corsi l’ho svolta a Zurigo, ma

l’ultima parte l’ho fatta a Milano, ottenendo infine il certificato di MCSE

(Microsoft Certificate System Engineer) all’età di circa 28/30 anni.

Ho continuato

a frequentare corsi di specializzazione d’informatica, lavorando nel medesimo

tempo come elettromeccanico.

In quel

periodo, terminati gli studi a Milano, lavoravo a __________ presso la __________

dove sono rimasto per un paio d’anni. In seguito ho lavorato alla __________ di

__________ per qualche anno.

In seguito ho

fatto il militare e poi ho deciso di mettermi in proprio nell’ambito dell’informatica

e dell’elettronica. Da circa 11 anni mi sono notificato come indipendente

presso l’AVS. I servizi che prestavo andavano dall’istallazione di server,

all’allestimento di telefonia IP, alla videosorveglianza con gestione remota

(quando il proprietario riesce a verificare l’operatività del sistema anche da

distanza), ecc.

Il mio lavoro

é sempre andato bene e mi ha sempre dato il necessario per vivere. Non ricordo

quanto guadagnassi mensilmente. In seguito ho deciso di iscrivere la mia ditta

presso l’Ufficio competente, il Registro di commercio, per poter partecipare ad

un concorso d’appalto, per questo ho iscritto la __________, che è poi fallita

nel 2012. Tutt’oggi sono attivo in questo medesimo ambito. In passato avevo un

ufficio sotto casa, a __________, come pure in via __________ a __________ ma

ora, non avendo più residenza in Svizzera, non ho più alcun locale dove tengo

tutta la documentazione amministrativa relativa alla mia attività. Ho tutto su

supporti informatici.

In Svizzera

ho lavoro, ma non ho intenzione di riferire i nomi dei miei clienti; stessa

cosa per l’Italia, dove oggi risiedo.

Mi sono

sposato circa 7 anni fa con __________, dalla quale ho avuto due figli, __________

e __________, di 8 e 6 anni.

Con la mia ex

moglie ho vissuto prima a __________ e poi a __________. Tutt’oggi la mia ex

moglie e i miei figli vivono a __________. Mi sono separato nel mese di

novembre 2013 e da quel momento ho vissuto in albergo a __________ e poi in via

__________ a __________. Mi trovo a Bologna dal 22 giugno 2014.

Ho già

riferito che è mia intenzione ritornare in Ticino.

ADR che

ultimamente ho guadagnato bene, quanto necessario per vivere. (cfr. VI

09.07

; dichiarazioni confermate in aula, cfr. VI imputato pag. 1, all. 1

al V. DIB)”.

L’estratto UEF di AP 1, a valere sino al 1. aprile 2015 riporta di

33.

esecuzioni per complessivi fr. 217'466.95, cui si aggiungono 111 attestati

di carenza beni per totali fr. 165'501.25 (cfr. doc. TPC 14), situazione che

nel frattempo non è certamente migliorata, come provato con la documentazione

prodotta al processo d’appello (doc. dib. d’appello 2).

In merito ai suoi precedenti, ci si limita a rilevare come

l’appellante abbia subito una condanna penale al pagamento di una multa di fr.

500.

- per grave infrazione alla LCStr, sospesa condizionalmente per un anno,

inflitta con DA del 18 luglio 2005 (doc. TPC 15), oltre ad una condanna a 25

giorni di detenzione, pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di

3.

anni (prolungato poi di un ulteriore anno, con la menzionata decisione del 18

luglio 2005), decretata dal Tribunale militare 8, Berna per omissione del

servizio e assenza ingiustificata e inosservanza di prescrizioni di servizio

(AI 10 inc. 2009.1871; AI 9 inc. 2011.572; AI 2 inc. 2014.4528).

In

Italia è incensurato (doc. TPC 16).

2.

Sulla vita in

carcere, all’udienza di fronte alla scrivente Corte, AP 1 ha raccontato di

lavorare con grande motivazione in stamperia/rilegatura, mentre non segue alcun

corso formativo poiché l’offerta della struttura è limitata a materie che egli,

vista la formazione, già padroneggia (lingue nazionali, inglese e informatica).

Inspiegabilmente

- viste le peculiarità del caso e l’indubbia necessità, anche per la

collettività, di recuperare un certo equilibrio mentale/caratteriale - non è

sottoposto ad alcuna terapia medico-psicologica e tutto quello che gli viene

concesso è la possibilità di avere dei colloqui sporadici, ogni due o tre mesi,

con lo psichiatra dr. med. __________ per fare il punto della situazione.

Inizialmente, una psicoterapeuta si era presa a carico il suo caso ed aveva

avviato un procedimento per poter risalire alle cause che lo hanno portato a

delinquere. Malauguratamente il servizio gli è stato tolto, secondo le sue

dichiarazioni per una questione di risparmi da parte dello Stato, e lui, pur

avendo tentato, non è in grado di fare questo lavoro da solo (verb. dib.

d’appello, pag. 1 e 2).

Negli

ultimi sei mesi ha avuto ben 5 rapporti disciplinari, prevalentemente per

scatti d’ira, sfociati in 3 occasioni anche in vie di fatto ai danni di

co-detenuti. In un caso di questi, invece, egli è stato punito con 5 giorni di

isolamento e fr. 200.- di multa per aver craccato (cioè violato il sistema di

sicurezza del software) il circuito telefonico interno della prigione. Atto per

il quale si è subito autodenunciato e che egli ha commesso, a suo dire, per

sfida, per gioco, dopo che l’informatico del carcere ed il capo dei

sorveglianti gli avevano detto che non ne sarebbe stato capace (verb. dib.

d’appello, pag. 3).

I fatti

3.

I fatti così

come accertati dalla Corte delle assise criminali, non sono stati più

contestati con l’impugnativa.

In applicazione dell’art. 82

cpv. 4 CPP, onde evitare di appesantire inutilmente la presente decisione,

appare opportuno rinviare al considerando n. 2 ed ai suoi sottopunti della

sentenza impugnata (da pag. 23 a pag. 111).

Quale valido riassunto, e non

potrebbe essere altrimenti, si richiama il dispositivo di condanna del verdetto

in questione, ripreso per esteso nella parte introduttiva di questo giudizio.

Incapacità o

scemata imputabilità

4.

Con l’appello

l’imputato chiede che gli sia riconosciuta l’incapacità ai sensi dell’art. 19

cpv. 1 CP e che, di conseguenza, egli venga prosciolto da ogni accusa.

Fondandosi

sulla controperizia da lui commissionata al dr. med. __________, AP 1 sostiene

che nel compimento dei reati egli non si rendesse conto di quello che faceva,

essendosi preoccupato soltanto di perseguire il proprio personale ed esclusivo

interesse, sicché deve essere considerato incapace di discernimento ai sensi

dell’art. 19 CP (dichiarazione d’appello, pag. 17). L’appellante rileva come il

perito di parte abbia ben evidenziato che egli non era in grado di valutare il

carattere illecito dei suoi atti e non era in grado di comportarsi secondo tale

valutazione, essendo lui collocabile in un quadro di “perversione

narcisistica caratterizzata da significativi elementi megalomanici e

pseudologici”, turba psichica con la quale si possono mettere in relazione

i reati commessi (dichiarazione d’appello, pag. 38 seg. ). Di conseguenza, sono

a suo avviso errate le conclusioni della perita giudiziaria, secondo le quali

le sue capacità intellettive e caratteriali al momento dei fatti non erano

compromesse e gli consentivano di essere cosciente del carattere illecito dei

suoi atti, nonché di comportarsi in piena consapevolezza di quanto stava

facendo. A sua detta, l’esperta incaricata dal Ministero pubblico, dr. Med. __________

, non avrebbe valutato correttamente “tutta una serie di comportamenti,

attitudini, azioni, atti mancati, ideazioni, fissazioni, costruzioni mentali,

la sua autoreferenzialità, le sue idee prevalenti, le varie pseudologie, gli

stati dissociativi, il non riconoscimento dei dati di realtà, il Falso sé, gli

innumerevoli episodi maniacali, le idee di grandezza, le mitomanie, la coazione

a ripetere, etc.”.

Sempre

fondandosi sul referto peritale difensivo - che ha concluso per un alto rischio

di recidiva in relazione ai reati economici, e che ha asserito che egli

necessita di un trattamento ambulatoriale, da eseguirsi con il suo consenso e,

soprattutto, non in costanza di espiazione della pena - l’appellante chiede che

la sentenza di prime cure venga rivista in tal senso anche su questo punto. In

sostanza postula che, parallelamente al proscioglimento, venga deciso il

proseguimento del trattamento ambulatoriale, misura da eseguirsi in una

struttura idonea esterna al carcere.

5.

Alla questione

dell’imputabilità dell’accusato la sentenza impugnata dedica tutto il

considerando n. 4 (da pag. 114 in avanti). In primo luogo sono state esposte le

conclusioni della perita giudiziaria, che ha stabilito che AP 1 soffriva, al

momento dei fatti, di un disturbo - di gravità media - della personalità

narcisistico con tratti di forte immaturità che ne comprometteva il

funzionamento relazionale e sociale, ma che ha soprattutto concluso sostenendo

che al momento dei fatti né la sua capacità di valutare il carattere illecito

del suo agire, né la sua capacità di agire era scemata (sentenza impugnata,

pag. 114). I giudici hanno pure fatto riferimento alla valutazione della dr.

med. __________, secondo la quale, dal punto di vista psichiatrico forense, AP

1.

non presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati, inteso come

rischio certo e sicuro, non semplicemente come possibilità (sentenza impugnata,

pag. 115). Essendo tuttavia egli affetto ancora tutt’oggi da turbe psichiche,

per l’esperta incaricata dal MP, è necessario sottoporlo a un trattamento

ambulatoriale psicoterapico, con la precisazione che una contemporanea

espiazione della pena non ne comprometterebbe l’esito.

In seguito i primi giudici

hanno riportato quanto è risultato dalle risposte alle domande di completazione

della perizia giudiziaria, che in sostanza ne hanno confermato conclusioni e

contenuti.

Da

ultimo, è stato analizzato il contenuto del referto del dr. med. __________,

che ha concluso per l’incapacità di valutare il carattere illecito e per

un’incapacità di agire secondo tale valutazione (sentenza impugnata, pag. 117).

Tutto

ben ponderato, la Corte di prime cure ha ritenuto affidabili le conclusioni

della perizia giudiziaria e le ha fatte proprie stabilendo che AP 1, quando ha

commesso i reati, era penalmente responsabile delle proprie azioni. Per contro

il referto di parte è stato considerato poco chiaro, incompleto e a tratti

contraddittorio e quindi non atto a mettere in discussione quanto scritto dalla

dr. med. __________.

6.

Giusta l’art. 19

cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di

valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

Per

il cpv. 2 di detto articolo, se al momento del fatto l’autore era soltanto in

parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione,

il giudice attenua la pena (cpv. 2).

Secondo

la giurisprudenza, la nozione di “normalità” nell’essere umano non deve essere

interpretata in modo troppo severo: una capacità delittuosa diminuita non deve,

infatti, essere ammessa in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo

mentale dell’accusato né di qualsiasi turba psichica né di qualsiasi

diminuzione della facoltà di controllarsi, ma soltanto nei casi in cui l’autore

si situa nettamente al di fuori delle norme e laddove la sua costituzione

mentale si distingue in modo essenziale, non solo da quella delle persone

normali (Rechtsgenossen), ma anche da quella dei delinquenti comparabili

(Verbrechensgenossen) (cfr. DTF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b; STF

6B_857/2014 del 5 febbraio 2015 consid. 1.3.;6B_1032/2014 dell’8 gennaio 2015

consid. 1.3.2.;6B_986/2008 del 20 aprile 2009 consid. 3.1).

Detto in altri termini, sempre

secondo la giurisprudenza, la psicopatia, che caratterizza la personalità della

maggioranza dei delinquenti comuni, non equivale ad una anomalia mentale ai

sensi del diritto penale (DTF 98 IV 153 consid. 3a; 100 IV 129, 130). Solo per

gli psicopatici che soffrono di problemi marcati e la cui struttura mentale si

scosta nettamente da quella di altri criminali recidivi è ipotizzabile il

riconoscimento di un’incapacità o di una scemata imputabilità (DTF 98 IV 153

consid. 3a; 100 IV 129, 130; cfr. CIM-10/ICD-10,

Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du

comportement, par l'Organisation mondiale de la santé, versione 2008, http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2008/fr#/V).

In passato, il TF ha avuto modo di stabilire che è data una

diminuzione della facoltà di valutare il carattere illecito dell’atto quando il

riconoscimento dell’illiceità del gesto è nettamente più difficile per l’autore

che per le persone psichicamente normali. Anche se l’autore sapeva che il suo

gesto era punibile, l’art. 19 CP torna applicabile se, a seguito del suo stato

mentale, egli non era in grado di comprendere, se non con difficoltà, l’idea di

illiceità che sta alla base del divieto violato. D’altro lato, è, invece, data,

sempre secondo la giurisprudenza del TF, compromissione della capacità d’agire

secondo la valutazione del carattere illecito del gesto quando l’autore, a

seguito del suo stato mentale, avrebbe potuto resistere alla tentazione di

commettere il reato soltanto con uno sforzo di volontà fuori del comune, ritenuto

che, in quest’ambito, non qualsiasi diminuzione della capacità di dominarsi può

essere considerata sufficiente (DTF107 IV 3; 102 IV 225; 91 IV 64; 77 IV 215;

Maier/Möller, Das gerichtspsychiatrische Gutachten gemäss Art. 13 StGB, Zurigo

1999, pag. 74).

7.

L’art. 182 CPP

istituisce un obbligo per il giudice di consultare un perito ogniqualvolta

occorrano, per la valutazione della fattispecie, particolari conoscenze

specialistiche.

a. Gli art. 182 e segg.

CPP si riferiscono unicamente alle perizie ordinate dal ministero pubblico o

dal giudice: tali norme non regolano il ruolo delle perizie di parte (Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Edizione, Zurigo/San Gallo 2009, ad

art. 182, n. 7, pag. 333).

Queste ultime non costituiscono mezzi di prova ai sensi degli art.

139.

e segg. CPP, ma semplici allegazioni di parte di cui il giudice deve,

nondimeno, tenere conto nel suo giudizio (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012

consid. 4.3.1; DTF 127 I 73 consid. 3f/bb; 125 V 351 consid. 3c; Heer, Basler

Kommentar, StPO, 2. Edizione, Basilea 2014, ad art. 182, n. 10, pag. 1398 e ad

art. 189, n. 6, pag. 1468; Donatsch, Kommentar zur StPO, 2. Edizione,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 182, n. 15, pag. 1008; Vuille, Commentarire

romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 182, n. 18, pag. 838; contra: Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 182, n. 7, pag. 333 secondo cui la perizia di parte è

un mezzo di prova come ogni altro che, tuttavia, necessita di un apprezzamento

particolarmente attento da parte del giudice). Poco importa, al riguardo, che

l’esperto non sia stato scelto, istruito e pagato dalle autorità penali ma da

una persona interessata all’esito del procedimento, che le esigenze poste dagli

art. 183 e 56 CPP non siano state rispettate, che l’esperto non abbia avuto

accesso all’intero incarto e che non risponda penalmente del suo operato giusta

l’art. 307 CP (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 4.3.1; Donatsch, op.

cit., ad art. 182, n. 15, pag. 867). Questi aspetti, uniti all’esperienza secondo

cui una perizia privata viene prodotta soltanto se è favorevole al mandante,

fanno però sì che essa debba essere valutata con cautela (STF 6B_715/2011 del

12.

luglio 2012 consid. 4.3.1;6B_269/2012 del 17 luglio 2012 in cui il TF ha stabilito che non è arbitrario considerare più oggettiva l’opinione espressa dai

periti giudiziari rispetto a quella del medico curante; Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 182, n. 7, pag. 333; Donatsch, op. cit., ad art. 182,

n. 15, pag. 867).

Se sviscera, in maniera seria e credibile, lacune o contraddizioni

che emergono dalle conclusioni di una perizia giudiziaria, il giudice deve

raccogliere delle prove complementari per tentare di dissipare i suoi dubbi,

segnatamente nominare un nuovo esperto (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012

consid. 4.3.1;6B_283/2007 del 5 ottobre 2007 consid. 2; DTF 125 V 351 consid.

3b/aa; Donatsch, op. cit., ad art. 182, n. 15, pag. 867; Vuille, op. cit., ad

art. 182, n. 20, pag. 838).

Chi dirige il procedimento non commette arbitrio se non dà seguito

ad una perizia di parte lacunosa e priva di imparzialità (STF 6B_715/2011 del

12.

luglio 2012 consid. 4.3.1; Vuille, op. cit., ad art. 182, n. 20, pag. 838).

b. Il perito ha libertà

di metodo, fermo restando che la scelta metodologica deve essere motivata, che

i relativi requisiti scientifici devono essere rispettati e che egli, oltre a

trarre conclusioni chiare, è tenuto a motivarle in maniera convincente,

esaustiva, trasparente e comprensibile per le parti. Questo poiché ogni perizia

deve poter essere sottoposta ad un esame critico, rispettoso di principi

metodologici e scientifici coerenti (DTF 128 I 81 consid. 2 pag. 85; cfr. sentenza

GIAR 492.2001.5 del 23 maggio 2003 in re P.; Vuille, op. cit., ad art. 182, n.

9, pag. 836 e ad art. 189, n. 10, pag. 869).

c. Il giudice non è

vincolato alle conclusioni del perito che egli valuta liberamente così come gli

altri mezzi di prova ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP (STF 6B_275/2011 del 7

giugno 2011 consid. 3.3.2;6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1;

6B_415/2008 del 10 luglio 2008 consid. 3; DTF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea 2005, pag. 313; Schmid, Praxiskommentar, ad art.

189, n. 5, pag. 347; Sträuli, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art.

20, n. 4, pag. 209 e n. 34, pag. 216).

Egli non può, tuttavia, scostarsi dalle risultanze di una perizia

senza motivi determinanti e, meglio, senza che circostanze ben precise mettano

seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto (STF 6B_272/2012 del 29

ottobre 2012 consid. 2.3.3;6B_275/2011 del 7 giugno 2011 consid. 3.3.2;

6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 129 I 49 consid. 4; Hauser/Schweri/Hartmann,

op. cit., pag. 314; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, pag. 515; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 189, n.

5, pag. 347), sostituendosi, senza averne le competenze, al perito. In altre

parole, relativamente alle questioni specialistiche, il giudice non può

prescindere dalle conclusioni della perizia senza motivi concludenti o

imperativi (Piquerez, op. cit., pag. 515; Sträuli, op. cit., ad art. 20, n. 36,

pag. 216; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Ginevra/Zurigo/Basilea

2008, n. 903, pag. 294-295).

Tali motivi sono dati segnatamente quando il referto non è

convincente, è lacunoso o impreciso, contiene una contraddizione interna

evidente, poggia su premesse fattuali manifestamente erronee, emana da una

persona che non possiede le conoscenze specialistiche necessarie oppure emette

un’opinione manifestamente insostenibile o viziata da un’errata interpretazione

della legge (STF 6B_275/2011 del 7 giugno 2011 consid. 3.3.2;

DTF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b; Piquerez, op. cit., pag.

516; Sträuli, op. cit., ad art. 20, n. 37, pag. 216; Heer, op. cit., ad art.

182, n. 11, pag. 1243-1244 e ad art. 189, n. 3, pag. 1307 e n. 10 e segg., pag.

1310.

e segg.; Donatsch, op. cit., ad art. 189, n. 25, pag. 913).

Inoltre, il giudice può distanziarsi dalla perizia se egli

apprezza in modo differente il contenuto o la forza probante di elementi sui

quali il perito si è fondato, quando le spiegazioni del perito in occasione

della sua audizione divergono dal rapporto scritto su punti essenziali oppure

quando indizi concreti fanno vacillare la perizia o depongono contro la sua

attendibilità (Sträuli, op. cit., ad art. 20, n. 38, pag. 217; Schmid,

Handbuch, ad § 63, n. 952, 409; Heer, op. cit., ad art. 189, n. 3, pag. 1307;

Donatsch, op. cit., ad art. 189, n. 25, pag. 913; STF 6B_275/2011 del 7 giugno

2011.

consid. 3.3.2; DTF 101 IV 129 consid. 1a).

Il giudice può distanziarsi dalla perizia anche se opinioni

contrarie espresse da altri specialisti (anche di parte) si rivelano

sufficientemente concludenti per revocarne in dubbio il buon fondamento su

punti essenziali (STF 6B_200/2013 del 26 settembre 2013 consid. 4.1; DTF 137 II

266.

consid. 3.2; 125 V 351 consid. 3b/aa; Heer, op. cit., ad

art. 189, n. 7, pag. 1309 e n. 15-16, pag. 1311-1312; Schmid, Handbuch, ad §

63, n. 952, pag. 409).

Secondo la giurisprudenza, i tribunali ritrovano pieno potere

decisionale quando più perizie - tutte correttamente elaborate e motivate - divergono

tra loro, totalmente o parzialmente, su punti essenziali (STF 6B_415/2008 del

10.

luglio 2008 consid. 3;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 2; DTF 130 I

337.

consid. 5.4.2; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; Donatsch,

op. cit., ad art. 189, n. 26, pag. 913; Sträuli, op. cit., ad art. 20, n. 39,

pag. 217).

8.

In

casu va preliminarmente accertato che dalla lettura dei verbali

d’interrogatorio di AP 1, non risultano elementi particolari che inducano a

dubitare della sua capacità d’intendere e volere. Anzi, egli ha per ognuna

delle fattispecie prospettagli cercato di costruire delle versioni fasulle

volte a giustificare i suoi gesti e a scagionarlo, per poi modificarle di volta

in volta quando confrontato a prove schiaccianti, in modo da comunque tentare

di uscirne nel miglior modo possibile:

- furti

ai danni di PC 1: dapprima ha negato e contestato l’importo provento dei reati.

In seguito, di fronte ai filmati, ha ammesso le sottrazioni, riconoscendo

tuttavia (con successo) solo un decimo della somma di fr. 110'000.- denunciata

dall’AP (sentenza impugnata, consid. 2.1, pag. 22 segg.);

- truffe

processuali: egli ha sempre eccepito che la firma di PC 1 fosse veramente sua,

asserendo di disporre ancora dei supporti informatici sui quali erano state

allestite, ma di non volerli produrre. In questo caso, non ha cambiato versione

neppure a fronte delle perizie calligrafiche fatte allestire da AP e PP

(sentenza impugnata, consid. 2.2, pag. 25 segg.);

- truffe

in relazione a contratti di locazione: anche in questo caso il prevenuto ha

dapprima negato di aver falsificato i bollettini di pagamento, le notifiche di

tassazione e gli estratti UEF, per poi ammettere, a fine inchiesta, di fronte a

elementi oggettivi solidi e incontestabili, di avere falsificato i documenti

rilasciati dalle autorità cantonali. Per contro ha continuato a negare la

falsificazione dei bollettini di pagamento (sentenza impugnata, consid. 2.3,

pag. 29 segg.);

- altri

reati ai danni dei signori PC 7PC 10: in merito a queste accuse AP 1 ha dato

risposte normalissime, non escludendo le minacce ma negando, con argomentazioni

per nulla sconnesse con la realtà, i danneggiamenti (sentenza impugnata,

consid. 2.4, pag. 3 segg.);

- diffamazione

di PC 8 e PC 9: anche in questo caso il prevenuto ha negato d’aver scritto le

parole infamanti, attribuendole, ma solo in una fase avanzata dell’istruttoria,

alle vittime stesse. Le sue giustificazioni sono razionali, seppur non

credibili, e attestano una capacità di comprendere dove stanno gli sbagli

(sentenza impugnata, consid. 25, pag. 37 segg.);

- furto

ai danni del suocero PC 17: nuovamente ammette danneggiamenti e violazione di

domicilio, ma nega la sottrazione del denaro, trovando delle giustificazioni

non credibili per la presenza del denaro nelle sue tasche, ma certamente non frutto

di vaneggiamenti o di una mente staccata dalla realtà: essere uscito di casa

con fr. 2'000.- in contanti, dei quali aveva speso fr. 700.-, prima, e essere

stato pagato nel corso della giornata da un cliente con fr. 2'000.-, dei quali

ha speso una parte per materiale utile al suo lavoro, senza fornire alcuna

prova o ricevuta (sentenza impugnata, consid. 2.6, pag. 41 segg.);

- lesioni

semplici ai danni di __________: egli ha negato ogni addebito (sentenza

impugnata, consid. 2.7, pag. 46 segg.);

- reati

a carico di PC 11: pure per questi fatti, AP 1 è riuscito a costruire una

versione fallace di quanto avvenuto la notte tra il 20 ed il 21 giugno 2014,

nonché nei giorni a seguire, negando di aver esercitato violenza sull’amico e

di avergli sottratto la carta di credito per prelevare denaro dal bancomat,

rispettivamente per effettuare dei pagamenti per se stesso. Solo in seguito,

messo di fronte a prove inconfutabili (video e testimonianze), ha ammesso i

reati commessi con la carta di credito, non per contro quelli contro la persona

(sentenza impugnata, consid. 2.8, pag. 47 segg.);

- truffe

ai danni di PC 12: non ha contestato di aver ricevuto un prestito di fr.

90'000.-, credito pure riconosciuto, e di aver promesso la restituzione in

tempi brevi, ma ha negato di avere raccontato fandonie per ottenere i soldi ed

ha sostenuto che l’addebito di due ricariche a suo favore sul conto della

vittima era stato un errore (sentenza impugnata, consid. 2.9, pag. 71 segg.);

- ulteriori

truffe ai danni di varie vittime: anche in questi casi ha saputo trovare delle

giustificazioni, non credibili, ma frutto di normali ragionamenti, quali ad

esempio che il sistema informatico installato a PC 20, ritenuto non aver mai

funzionato, non era quello da lui montato, che a PC 22 aveva già restituito il

prestito, pur non volendo produrre le prove documentali di questo, che (dopo

aver cambiato versione al processo) la scusante della sorella malata inserita

del documento allestito in relazione al prestito concessogli da __________ __________

era stata voluta da questi per giustificarsi con gli azionisti e che la somma

gli era stata data in pagamento di alcuni computer, che a __________ - il quale

ha ottenuto una sentenza condannatoria dalla giudicatura di pace proprio sulla

questione - aveva restituito già tutto, che per le imputazioni di reati ai danni

di PC 21 ha saputo dare spiegazioni che ne hanno permesso il parziale

proscioglimento, negando tuttavia di aver ricevuto fr. 5'000.-, che con

riferimento ai reati in danno alla PC 13 ha sostenuto che l’addebito delle 11

ricariche alla società è stato un errore, che circa l’appropriazione indebita

ai danni di PC 15 e PC 16 ha saputo dire che il prezzo dei computer era di fr.

850.

- e non 250.-, pur non essendo stato creduto, che per quanto concerne il

furto alla PC 19 si è trattato di un test di cassa per provare il sistema

(sentenza impugnata, consid. 2.9.2 e segg., pag. 83 segg.).

Come si vede, sin dai primi interrogatori AP 1 ha negato gli

addebiti e cercato di trovare delle giustificazioni, rispettivamente costruito

versioni dei fatti false, per evitare di essere incriminato.

Un

simile atteggiamento negatorio è chiara espressione della consapevolezza di

aver infranto la legge ed aver fatto qualcosa di male. In effetti egli non si è

rivelato in alcun modo farneticante e le sue bugie sono risultate tutto sommato

di normale portata e sono paragonabili a quelle che, in procedure penali come

questa, chi sceglie di non ammettere i reati commessi utilizza. In questo

senso, quindi, dalla lettura dei verbali del prevenuto e dal suo comportamento

durante tutta l’inchiesta non si può desumere alcun indizio che porti a

dubitare seriamente della sua capacità di intendere e volere ai sensi dell’art.

19.

CP.

9.

Parimenti rilevante,

è che la tipologia dei reati commessi, in generale, e gli stessi atti qui in

discussione, non forniscono alcun indizio che possa indurre a ipotizzare una

sconnessione con la realtà del signor AP 1 al momento della loro perpetrazione,

rispettivamente una sua incapacità a controllare il proprio agire.

Le

modalità d’attuazione sono indubbiamente riconducibili ad una persona che

appare essere nel pieno controllo delle proprie azioni e che si rende conto di

superare i limiti fissati dal codice penale. Anche quanto fatto ad PC 11, che

risulta essere frutto di un calcolo ben preciso, ritenuto che il prevenuto

dapprima lo ha costretto con l’inganno a girovagare in auto, per poi

spaventarlo a morte con l’uso della violenza e costringerlo così ad

assecondarlo nei suoi intenti, farsi dare le carte, usarle per estinguere o

tentare di estinguere i suoi debiti al night club e infine, cercare di

neutralizzarlo ordinandogli di entrare nel baule, per poi desistere

spontaneamente, indotto dalla fuga e dalla reazione della vittima.

Come

vedremo anche in seguito, i concetti secondo i quali non ci si può appropriare

di beni altrui, non si può danneggiarli, non si può commettere violenze

(fisiche o verbali) su un essere umano, non si può violare proprietà altrui

contro il volere del titolare, si deve dare seguito agli ordini dei tribunali e

si deve circolare con la copertura assicurativa sono talmente basilari e

semplici, da non richiedere particolari capacità intellettive e comportamentali

per essere rispettati. Solo in situazioni al di fuori della norma e non di

semplici debolezze caratteriali o psichiche, si può ammettere una incapacità a

realizzare la portata di ciò che si sta facendo e a comportarsi di conseguenza.

Nella fattispecie non vi sono motivi per dubitare che AP 1 sapesse cosa stava

facendo e volesse farlo.

Referto e complementi del perito giudiziario

10.

La dr. med. __________

ha allestito il suo rapporto su AP 1 all’attenzione del Ministero pubblico dopo

aver analizzato l’incarto penale, aver effettuato 4 colloqui con lui (della

durata tra l’ora e mezza e le due ore e mezza), aver sentito la di lui sorella,

il suo medico curante dr. med. __________ ed il dr. med. __________ (AI 75,

pag. 3 segg.).

Con

questi presupposti, la perita giudiziaria ha sottoposto il prevenuto ad alcuni

test psicologici (SCID-II, SIMS, Rohrschach, AI 75 pag. 15 segg.), dai quali

sono risultati elementi congruenti che hanno rilevato la dimensione

narcisistica, come fattore della personalità, oltre a tratti dipendenti e di

immaturità. Congruenti pure gli indici per la devianza sociale sicché, “nell’insieme

il periziando appare come affetto da un disturbo di personalità narcisistico,

deviante sociale, immaturo con un super-io debole, incapace di portare la

responsabilità di sé che esternizza regolarmente. Appare restio ad imparare

dalle punizioni e dagli errori che tende a banalizzare e a razionalizzare.”

(AI 75, pag. 17 seg.).

La

psichiatra ha poi precisato che le caratteristiche del disturbo della

personalità emerse nello svolgimento dell’indagine sono risultate essere:

autocentratura, elevata stima di sé, difesa nei confronti di qualsiasi

dipendenza, autoreferenzialità, negligenza agli obblighi sociali, indifferenza

e insensibilità per i sentimenti altrui, marcata propensione ad incolpare gli

altri o offrire banalizzazioni per i comportamenti che lo hanno portato ad

entrare in conflitto con la società, incapacità di provare sentimenti di colpa

(AI 75, pag. 20). Egli è attento solo a soddisfare i suoi bisogni, subito.

Proprio il narcisismo lo porta anche a mentire in maniera patologica per

interesse.

I

meccanismi di difesa che ha adottato per non intaccare il proprio ego, si

concretizzano in un’importante proiettività e nello spostamento dei problemi o

la loro negazione. Egli si descrive sempre come vittima delle circostanze e fa

ricadere le responsabilità sugli altri. Ha una marcata tendenza ad incolpare

gli altri, ad offrire banalizzazioni per i comportamenti che lo portano ad

entrare in conflitto con la società (AI 75, pag. 21).

Per

il perito l’accusato riconosce la legge ma non la rispetta, cercando sempre un

vantaggio ed il modo per raggirarla, così come conosce i valori e le regole di

vita sociale ma rispetta solo ciò che gli serve (AI 75, pag. 21). Banalizza gli

errori che gli vengono fatti rilevare e si sente in diritto di poter fare ogni

cosa che considera utile per sé, indipendentemente dalle conseguenze sugli

altri.

Non

è impulsivo (AI 75, pag. 22). Non palesa dipendenze da sostanze alcoliche,

stupefacenti o sostanze psicoattive.

Al

tempo dei fatti di cui è accusato, AP 1 non soffriva di sintomi psichiatrici

gravi quali deliri, allucinazioni o coscienza alterata (AI 75, pag. 22).

Nella

sua analisi la dr. med. __________, esprimendosi sulla questione a sapere se in

relazione ai fatti di cui è accusato AP 1 doveva per forza, a causa delle sue

psicosi, agire in quel modo, rispettivamente se avesse potuto rispettare la

legge, ha concluso che egli, senza dubbio, fosse in grado di valutare il

carattere illecito dei suoi atti. Le sue qualità cognitive non erano

compromesse al momento dei reati (AI 75, pag. 29). Egli aveva la capacità di “oggettivare

se stesso nell’autoriflessione concettuale operativa ed era consapevole di ciò

che accadeva: aveva coscienza di sé e della realtà, non era psicotico.” (AI

75, pag. 29). Inoltre possedeva l’idoneità psichica di rappresentarsi valide

alternative; era quindi in grado di determinarsi e scegliere come comportarsi,

in piena consapevolezza delle conseguenze delle sue scelte. AP 1, per il perito

giudiziario, era in grado, al momento dei fatti in discussione, di comprendere

il carattere illecito di quanto avrebbe fatto (AI 75, pag. 29).

Avendo

appurato che il prevenuto è stato in grado di ricordare ciò che è avvenuto in

occasione di ogni infrazione, di rievocare i suoi pensieri e le sue emozioni in

quei frangenti, nonché di descrivere le proprie condizioni e quelle delle

persone che erano con lui (ad. es. PC 11), per il medico incaricato dal MP, la

sua coscienza nei momenti in cui ha infranto la legge era lucida. Egli ha

dimostrato di aver avuto la capacità di agire in modo ragionato (AI 75, pag.

30).

Pertanto, rilevando che “il disturbo della personalità

di cui è affetto al momento del compimento del reato da lui ammesso e degli

altri imputati che nega non alterava i processi dell’intelligenza, non

comprometteva le funzioni mentali esecutive, organizzative, decisionali,

previsionali e consequenziali.”, la perita giudiziaria giunge alla

conclusione che “il periziando al momento dei fatti/reati di cui è imputato,

nel caso in cui li avesse commessi, era da un punto di vista medico psichiatrico

pienamente capace di agire secondo l’intatta capacità di valutare il carattere

illecito dell’atto.” (AI 75, pag. 30).

Sulla

scorta di queste risultanze, il perito ha potuto rispondere ai quesiti postigli

con il mandato, confermando che (AI 75, pag. 32 seg.):

- il

peritando è affetto da un disturbo di personalità narcisistico con tratti di

forte immaturità codificato secondo il codice ICD-10 al codice F 60.8;

- al

momento dei fatti non presentava altre patologie psichiatriche e non presentava

alterazioni dello stato di coscienza;

- il

disturbo in questione è di gravità media e compromette il funzionamento

relazionale e sociale del prevenuto;

- i

reati commessi sono da mettere in relazione con questo disturbo psichico;

- la

capacità di valutare il carattere illecito del periziando al momento dei fatti

non era compromessa, né completamente e nemmeno parzialmente;

- nemmeno la sua

capacità era scemata.

11.

Nel rispondere alle

domande di complemento della perizia poste dalla difesa (il PP ha ritenuto

necessario chiarire unicamente questioni relative al rischio di recidiva),

tendenti soprattutto a fare leva su una frase detta dall’imputato in occasione

di un suo interrogatorio dell’8 agosto 2014 (“…sovente, la sera, sotto al

carcere passa una persona con l’auto che mi riferisce che il progetto SKY in

Italia sta funzionando molto bene”) la dr. med. __________ ha confermato le

sue conclusioni ed ha tenuto a precisare che non è medicalmente corretto né

possibile estrapolare un dato da una semplice affermazione del peritando e

pretendere di formulare una diagnosi da questa (AI 115, pag. 2).

Parimenti,

anche a fronte della contestazione sollevata dal prevenuto, in base alla quale

egli soffrirebbe piuttosto di una psicopatologia definita da __________ come

“Pseudologia fantastica”, il perito giudiziario ha negato che AP 1 ne sia

affetto, precisando che egli non presenta deficit di memoria né confabulazioni: “L’esame di realtà è integro: sa fare una distinzione

tra un fatto reale ed un fatto fantastico (tra reale e immaginario)” e sottolineando

come egli mente per interesse e non su base ossessiva (AI 115, pag. 4).

Pure

di fronte all’obiezione, fatta dal legale dell’appellante, secondo la quale

egli abbia portato avanti una doppia esistenza, una doppia contabilità,

l’esperta dell’accusa non ha avuto alcun dubbio nel respingere una simile tesi

e nell’asserire che il periziato non è dissociato (AI 115, pag. 4).

Referto

del perito di parte e critiche alla perizia giudiziaria

12.

Il 19 febbraio 2015,

la difesa ha trasmesso al Ministero pubblico una perizia di parte (non datata)

allestita dal dr. med. __________, psichiatra, su AP 1 (AI 142).

Il

referto è stato allestito dopo l’esame dell’incarto messo a disposizione dalla

difesa al perito, un colloquio con il periziando, due telefonate con sua

sorella, un incontro con i suoi famigliari, nonché l’analisi dei rapporti della

perita giudiziaria.

Nel

riassumere il colloquio clinico avuto con il prevenuto, il dr. med. __________

ha, tra le altre cose, riportato che egli ha formulato le seguenti

dichiarazioni (AI 142, pag. 3 seg.):

- d’aver

sviluppato negli anni un odio verso gli stranieri (considerati approfittatori)

e lo Stato, ingiusto nei suoi confronti;

- d’aver

assunto ripetutamente e periodicamente un antidepressivo (Paroxetina e poi

Deroxat) e un ansiolitico;

- di

aver bisogno di qualcuno che lo contenga e impedisca di fare sciocchezze

sull’onda della sua labilità (in tal senso il carcere è stato, a suo dire,

positivo);

- di

essere stato in passato altruista, generoso, buono e socievole ma di essere

diventato con il passare degli anni esigente e selettivo, sfiduciato, impulsivo

e, molto molto ambizioso, oltre che rancoroso e vendicativo;

- di

riconoscere, ora, di aver fatto alcuni, pochi, errori, ma di non riconoscere la

stragrande maggioranza delle accuse;

- di

essere stato “come costretto, obbligato ad agire come ho agito, non potevo e

non sapevo oppormi”;

- di

temere di ricadere nel consumo di medicamenti che sarebbe la causa principale

della sua aggressività;

- che

ci sono delle persone che di tanto in tanto giungono in prossimità del carcere

per riferirgli che il suo progetto in Italia sta andando molto bene.

Dopo

aver fatto passare una ad una varie patologie che potrebbero entrare in linea

di conto (AI 142 pag. 14 seg.), sotto il capitolo “Ipotesi psicopatologica e

diagnostica”, il perito di parte ha diagnosticato al periziando una forma di

perversione morale denominata “perversione narcisistica”. Egli ha precisato che

i perversi morali sono soggetti che, nonostante il loro lato talvolta altero ed

inquietante, hanno un acuto bisogno di amore e di legarsi agli altri, di essere

riconosciuti e presi in considerazione dalla società che apparentemente

osteggiano (AI 142, pag. 16).

La

mitomania non è che uno degli aspetti della patologia. Il perverso morale è

vittima, per __________, del suo mondo in quanto desideroso di mostrare la

superiorità del suo essere e della sua norma soggettiva, che è quella della

gratificazione narcisistica, tanto più appetibile quanto più trasgressiva (AI

142, pag. 17).

Al

capitolo discussione ha precisato che chi è affetto da tale patologia, è preda

dell’impulso a fuggire dalla realtà attraverso una forma di autoinganno e

abbandono ad una vita parallela, illusoria e consolatoria. La difesa dalla

realtà che non piace si trasforma in una evasione attraverso autoinganni,

mediante manifestazioni che non sono volute chiaramente, ma sono ottenute

istintivamente. Le situazioni ed i compiti, come pure il senso del proprio

comportamento di fronte ad essi è sottratto alla coscienza critica.

In

sintesi per il perito di parte, AP 1 presenta quindi una perversione

narcisistica caratterizzata da significativi elementi megalomanici e

pseudologici.

In

merito al lavoro del perito giudiziario, __________ ha così concluso che nel

suo “pur ottimo lavoro”, è caduta in varie contraddizioni, elusioni e

dimenticanze che l’hanno portata a rilevare solo una parte della intricata e

complessa psicopatologia del paziente. Il disturbo narcisistico di personalità

ne è solo una componente. Il concetto è stato riassunto dallo psichiatra della

difesa in una frase, invero poco chiara: “Il disturbo narcisistico di

personalità essendo il terreno sul quale il periziando ha poi costruito il suo

rapporto perverso con le persone e il mondo (perversione razionale) e su questo

egli ha elaborato poi un delirio particolare non psicotico di tipo pseudologico

e fantastico che include marcati elementi megalomanici a difesa della sua

sfiducia e paura del mondo reale. Una vera e propria necessità per il

periziando che lo ha portato quasi necessariamente a commettere purtroppo tutti

i reati di cui ora è incriminato.” (AI 142, pag. 22).

In

conclusione, la perizia giudiziaria non è quindi per l’esperto di parte

affidabile e condivisibile, ella non avendo sufficientemente sviluppato il

concetto della Perversione narcisistica. In questo modo egli ritiene che si

debba dedurre, contrariamente a quanto stabilito dalla dr. med. __________, che

la capacità di valutare il carattere illecito nonché la capacità di agire

secondo tale valutazione fosse al momento dei fatti, assente, il periziando non

essendo in quelle fattispecie pienamente capace di valutare il carattere

illecito degli atti e di agire secondo tale valutazione (AI 142, pag. 23).

Nell’allegato

di risposta agli ulteriori quesiti postigli dalla difesa (doc. TPC 13), il dr.

med. __________ ha confermato l’esistenza di una turba psichica che affligge

l’accusato e lo affliggeva al momento dei fatti, e meglio di una perversione

narcisistica caratterizzata da significativi elementi megalomanici e

pseudologici. Essa ha comportato l’assenza di una capacità di valutare il

carattere illecito dei suoi atti e di agire secondo tale valutazione (doc. TPC

13, pag. 2).

Il

quadro psicopatologico del periziando si costituisce a partire da un rapporto

distorto, perverso con le persone e il mondo per rendere la sua realtà più

tollerabile. AP 1 ha, per l’esperto di parte, elaborato un delirio non

psicotico che include marcati elementi megalomanici a difesa della sua sfiducia

e paura del mondo reale così come a difesa dell’immagine di sé, contraddistinta

da prestigio e potere personale, che altrimenti, a confronto con la realtà,

avrebbe comportato un crollo e una frantumazione della sua identità (doc. TPC

13, pag. 2).

Valutazione

dei referti

13.

Come spesso accade,

anche in questo caso ci si trova di fronte ad una perizia giudiziaria che

giunge ad una conclusione ben precisa e ad una perizia di parte che sostiene il

contrario.

A

mente di questa Corte, così come già di quella che l’ha preceduta, il lavoro,

le argomentazioni e le conclusioni della dr. med. __________ sono da

considerarsi degni di fede, in quanto completi, sufficientemente approfonditi,

coerenti, chiari, equidistanti e correttamente motivati.

Per

contro le contestazioni e le deduzioni del perito della difesa risultano

incondivisibili.

14.

a. In primo luogo, le basi

su cui si è fondata la perita incaricata dall’accusa per il suo esame sono

indubbiamente più ampie e solide. Ella ha avuto modo di interloquire con AP 1 4

volte nell’arco di circa un mese (AI 75, pag. 3), mentre il dr. med. __________

lo ha incontrato solo il 30 febbraio 2015, oltre cinque mesi dopo la redazione

della perizia della dr. med. __________.

Ora

- nel pieno rispetto delle competenze e capacità professionali dello psichiatra

incaricato dall’appellante - è indiscutibile che individuare e decifrare da un

unico colloquio le varie sfaccettature della personalità di un soggetto, così

come riuscire a determinare se i suoi deliri dichiarati siano una simulazione o

l’espressione di un reale problema mentale, è molto più difficile di quanto non

lo sia avendo la possibilità di vedere a più riprese il periziando. E’ notorio

che contraddizioni e menzogne difficilmente si palesano in un solo incontro. A

tal proposito va poi evidenziato come, con tutta evidenza, lo scopo del perito

di parte non è certo quello di dimostrare che il suo mandante mente alle

autorità per simulare una sua incapacità ai sensi dell’art. 19 CP, sicché egli

non ha interesse a metterlo nella situazione di doversi smascherare.

Oltre

a ciò, mentre la perizia giudiziaria indica esattamente tutti gli atti

dell’incarto consultati, quella di parte parla solo di “incarto messomi a

disposizione”, senza precisare da chi e in quale misura.

b. Il rapporto del dr.

med. __________ fa riferimento ad un “delirio particolare non psicotico di

tipo pseudologico e fantastico” (AI 142, pag. 22) ma non spiega esattamente

su quali elementi concreti fonda questa diagnosi. Da un’attenta lettura dello

stesso si può notare come il medico dica che sussistono solo “fondati

sospetti riguardo alla presenza di fenomeni elementari di stampo psicotico:

allucinazioni e pseudo allucinazioni” (AI 142, pag. 7), quindi non che ne è

comprovata l’esistenza.

Inoltre,

l’elemento dai quali essi scaturiscono è uno solo: una frase di AP 1

verbalizzata l’8 agosto 2014, quando era già in carcere per la terza volta, con

la quale egli ha dichiarato che una persona passa spesso sotto al carcere per

dargli notizie confortanti del suo progetto SKY in Italia. Tale frase, nel

corso dell’analisi del dr. med. __________, non è stata mai esaminata dal

profilo della credibilità, ma è stata presa come caposaldo per tutto il lavoro,

senza alcuno spirito critico. Sull’altro fronte, però, neppure è stato spiegato

perché tale allucinazione è stata considerata reale e non il semplice frutto di

una menzogna inventata per poter evitare la condanna.

Non

più approfondito è l’uso della dichiarazione in base alla quale AP 1 sostiene

di aver chiamato al telefono un avvocato della FIFA in presenza di una vittima:

il perito di parte dà per certo che egli sia convinto di aver parlato con il

legale, laddove in realtà ciò non è avvenuto. A parte il fatto che non sussiste

alcuna prova che permetta di dire con certezza che dall’altra parte del filo

non vi fosse un legale della FIFA, il perito non ha minimamente considerato l’ipotesi

che si sia potuto trattare di una finta telefonata, effettuata da AP 1 in piena

coscienza allo scopo di ingannare la sua vittima e che egli, in seguito, negli

interrogatori, non abbia fatto altro che tentare di confermare la sua versione

della vicenda, anche se non credibile. Non spiegare perché una simile evenienza,

che nella prassi giudiziaria si riscontra costantemente, sia stata esclusa a

favore della tesi delle allucinazioni, non consente di dare credito

all’impostazione della perizia di parte.

Sempre

sulla stessa linea, il referto del dr. med. __________, a pag. 5, riprende una

frase che sembra aver funto da cardine per le sue conclusioni: “ero come

costretto, obbligato ad agire come ho agito, non potevo e non sapevo oppormi”

(AI 142, pag. 5). A parte il fatto che l’enunciato è completamente

decontestualizzato e riportato solo dal perito come citazione di non si sa bene

cosa, sicché non è possibile neppure stabilire se quello ripreso e voluto è il

reale significato o se, invece, egli non intendesse dire qualcosa di diverso,

non si può certamente fondare una diagnosi di incapacità a comprendere il carattere

illecito di determinate azioni e ad agire conseguentemente, su un’asserzione

simile, che è stata espressa per la prima volta al perito di parte e che ha

tutta l’aria di essere non solo soggettiva, ma addirittura strumentale.

Il

perito di parte ritiene che AP 1 si sia costruito un “castello di

autoinganni” (AI 142, pag. 5) per il fatto che egli nega l’evidenza, oppure

non ricorda, oppure si rifiuta di rispondere o ammette solo parzialmente. Egli,

tuttavia, una volta di più, dà una connotazione patologica ad un comportamento

che è del tutto normale per una persona sotto inchiesta che ha deciso di

respingere le accuse. Il fatto che un determinato modo di agire sia

catalogabile da un punto di vista scientifico, non significa ancora che nel

diritto penale possa essere automaticamente considerato come un elemento

discolpante.

Anche

perché non esiste persona al mondo che non abbia un lato comportamentale che si

possa inserire, magari anche solo parzialmente, in una categoria delle

patologie riconosciute in psichiatria. D’altronde, già solo il fatto di

commettere intenzionalmente un reato, si discosta dalla normalità.

c. Oltre a ciò la

perizia di parte è poco chiara e non consente una lettura immediata.

Il

fatto che la turba attribuita a AP 1 non sia stata classificata dal perito

secondo le categorie riconosciute dall’OMS (Organizzazione mondiale della

Sanità) e elencate dell’ICD-10 (International Classification of the Deseases,

usato piuttosto nei Paesi europei), rispettivamente DSM-IV (Diagnostic and Statistical

Manual of Mental Disorders), non scredita di per sé il suo lavoro, anche perché

egli stesso ha chiarito che vi sono ancora delle discussioni a livello

scientifico sulla questione.

L’impressione

che si ricava dalla lettura del referto è però quella per la quale la

presentazione apodittica e lapidaria della sua conclusione si fonda su elementi

alquanto vacui e interpretati unilateralmente. Su dichiarazioni del peritando,

oltretutto formulate oltre un mese dopo il suo ultimo arresto, ma non su fatti

oggettivamente apprezzabili.

Inoltre,

il referto risulta essere un lavoro generico, che non rapporta le conclusioni

ai singoli reati commessi, di natura diversa tra loro, e né spiega il nesso con

gli asseriti scompensi psichici. Nesso che anche volendo seguire le teorie del

dr. med. __________, non è così facile trovare per gran parte, se non la

totalità, di essi.

Tutto

ben ponderato, dunque, la perizia di parte non appare in grado di scalfire

minimamente contenuti e conclusioni di quella giudiziaria.

Anche

volendo, per ipotesi di lavoro, connotare come pseudologia fantastica la

patologia che affligge AP 1, non sorge alcun dubbio circa la sua capacità di

comprendere l’illiceità di quanto stava facendo e di evitare di infrangere la

legge.

d. A titolo

abbondanziale, con mero scopo informativo, si può ricordare che la pseudologia

fantastica è stata diagnosticata, oltre al disturbo narcisistico della

personalità, anche ad __________, l’uomo che il 22 giugno 2011 ha ucciso 77

persone in Norvegia, condannato a 21 anni di carcere il 24 agosto 2012, avendo

i giudici e gli psichiatri (che lo avevano monitorato per lungo tempo) ritenuto

che tale patologia non abbia in alcun modo influenzato la sua capacità di

intendere e volere (sul tema cfr. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3619172/).

Sempre

a titolo abbondanziale, si rileva come lo stesso imputato, ai primi giudici e

al dibattimento d’appello abbia dichiarato: “(…) perché al Farera sentivo

che mi dicevano che il progetto proseguiva. Da quando sono stato trasferito

alla Stampa e quindi non ho più accesso alla strada, non sento più le voci che

dicono che il progetto Sky stava andando avanti. “ (verbale di

interrogatorio dell’imputato, allegato 1 al verb. dib. TPC, pag. 8; verb. dib.

d’appello, pag. 3). Appare, eufemisticamente, strano che una patologia che

comprende le allucinazioni, tra le quali quelle delle persone che si presentano

sotto al carcere per informarlo del progetto Sky, cui spesso si è richiamato il

perito di parte, scompaia improvvisamente e solo grazie al trasferimento da un

carcere all’altro. Questo significa piuttosto che AP 1 non soffriva di una

malattia psichica che comporta deliri.

Conclusioni

sull’imputabilità ex art. 19 CP

15.

Sulla scorta di tutto

quanto precede, non si può che far proprie le conclusioni dei primi giudici e

della perita giudiziaria, secondo le quali, al momento dei fatti, AP 1 era

perfettamente in grado di percepire il carattere illecito dei suoi atti e, se

lo avesse voluto, avrebbe potuto evitare di commettere i reati dei quali è

chiamato a rispondere. L’art. 19 CP non trova di conseguenza spazio e l’appello

deve essere su questo punto respinto.

Commisurazione

della pena

16.

La commisurazione

della pena inflitta, 4 anni di detenzione, non è stata oggetto di particolare

contestazione e può venire confermata anche in questa sede, in quanto rispettosa

dei criteri sanciti dagli art. 47 e 49 CP nonché adeguata alla colpa

dell’accusato. A tal proposito si rinvia alle considerazioni dei primi giudici

esposte al consid. n. 5 della sentenza impugnata, pag. 118 segg..

Misure

terapeutiche

17.

La difesa, nella sua

impugnazione, contesta l’ordine di un trattamento ambulatoriale da eseguirsi

già in espiazione di pena (dispositivo n. 7 della sentenza impugnata).

Richiamandosi

alle risultanze della perizia di parte, l’appellante è dell’opinione che il

trattamento ambulatoriale debba essere eseguito fuori dal carcere, non già in

sede di espiazione di pena come stabilito dalla perita giudiziaria e dai primi

giudici (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 120).

18.

a. La dr. med. __________

ha sostenuto che è necessario sottoporre AP 1 ad un trattamento psichiatrico

ambulatoriale (art. 63 CP), per il trattamento del suo disturbo della

personalità, onde evitare il rischio che incorra nuovamente in momenti di

difficoltà con possibilità di commissione di ulteriori reati ad essa connessi

(AI 75, pag. 32).

Per

contro un trattamento stazionario non è stato ritenuto necessario.

Per

la dottoressa è utile una psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale,

con l’obiettivo di raggiungere una stima di sé valida, migliorando l’accesso al

proprio mondo emozionale, migliorando le relazioni e cercando di sviluppare

capacità meta-cognitive, assumersi i compiti e le responsabilità nel rispetto

di regole e leggi (AI 75, pag. 34, risposta 4.2.).

Alla

psichiatra, il prevenuto ha espresso la propria disponibilità a procedere in

tal senso. Ad ogni buon conto, nel referto l’esperta ha precisato che il

trattamento ambulatoriale avrebbe possibilità di successo anche se ordinato

contro la volontà del paziente (AI 75, pag. 34, risposta 4.5) e che la

contemporanea espiazione della pena non pregiudicherebbe, rispettivamente non

ostacolerebbe, il buon esito del trattamento (AI 75, pag. 34, risposta 4.6.).

Tale

posizione è stata confermata in sede di delucidazione scritta della perizia (AI

115, pag. 5).

b. Il perito di parte,

dal canto suo, ha asserito che un trattamento ambulatoriale è possibile ed

auspicabile, ma che se eseguito in costanza di espiazione della pena

pregiudicherebbe fortemente il successo del trattamento, così come che se

effettuato contro la volontà di AP 1, vedrebbe le sue possibilità di successo

pregiudicate (doc. TPC 13, risposte a domanda 4 e sottoquesiti, pag. 2 e 3).

19.

Giusta l’art. 63 cpv.

1.

CP, se l’autore di reati è affetto da una grave turba psichica, il giudice

può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale

se egli ha commesso il reato in connessione con questo suo stato e se vi è da

attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio di commissione di nuovi

reati in relazione a tale turba.

Per consentire il

trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice

può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e

pronunciata contemporaneamente, art. 63 cpv. 2 CP.

Per

la giurisprudenza, la sospensione dell’esecuzione di una pena si giustifica

quando questa impedisce l’esecuzione del trattamento o ne diminuisce

sensibilmente le possibilità di successo. Non è tuttavia necessario, affinché

una sospensione sia possibile, che il trattamento durante l’esecuzione della

pena sia totalmente impossibile o sprovvisto di chances di successo (STF

6S.48/2005 del 6 aprile 2005 consid. 1.2.; DTF 129 IV 161 consid. 4.1.; 124 IV

246.

consid. 2b, 120 IV 1 consid. 2b).

Anche

quando sono adempite le condizioni per consentire di sospendere la pena, la

legge non impone al giudice di farlo, ma gliene offre solo la possibilità,

lasciando al suo libero apprezzamento la decisione di ricorrervi o meno (DTF

124.

IV 246 consid. 2b). Il giudice deve prendere una simile decisione tenendo

conto di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare delle

possibilità di successo del trattamento, degli effetti (negativi o positivi)

che si possono avere con l’esecuzione della carcerazione, così come

dell’esigenza di politica criminale di reprimere le infrazioni in proporzione

alla colpa, rispettivamente di eseguire, di principio, le pene passate in

giudicato (DTF 129 IV 161 consid. 4.1.; 124 IV 246 consid. 2b).

Va

precisato che una terapia ambulatoriale non deve permettere d’eludere

l’esecuzione di una pena o aggirare il rifiuto della sua sospensione

condizionale (STF 6S.48/2005 del 6 aprile 2005 consid. 1.2.; DTF 120 IV 1

consid. 2b).

La

sospensione di una pena di lunga durata deve essere ordinata con estremo

riserbo e solo se la turba è grave, se le possibilità di successo del

trattamento ambulatoriale sono elevate e se una carcerazione simultanea

arrischia di compromettere in maniera molto importante il trattamento (DTF 120

IV 1 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 8b).

Se

le probabilità di buona riuscita sono ipotizzabili solo a lungo termine e in una

misura contenuta, non sussistono le condizioni per una sospensione (DTF 129 IV

161.

consid. 5.4.).

Se

il trattamento ambulatoriale si è concluso con successo, la pena detentiva non

viene eseguita, art. 63 b cpv. 1 CP. Se invece il trattamento ambulatoriale

viene soppresso perché infruttuoso o per il raggiungimento della durata massima

legale di 5 anni o per mancanza di prospettive, la pena detentiva viene

eseguita, art. 63 b cpv. 2 CP.

20.

Nella fattispecie non

entra assolutamente in considerazione un’applicazione dell’art. 63 cpv. 2 CP.

In effetti la perita giudiziaria, che come visto in precedenza, questa Corte ha

considerato aver effettuato un esame dell’imputato affidabile e condivisibile,

ha chiaramente scritto che una carcerazione non compromette il buon esito della

terapia ambulatoriale auspicata per AP 1.

Lo

stesso prevenuto, in prima e seconda sede, ha nuovamente espresso il suo

accordo ad essere sottoposto a trattamento ambulatoriale, che ha persino

auspicato, ritenendolo necessario e vantandone gli effetti positivi (verbale di

interrogatorio dell’imputato, allegato 1 al verb. dib. TPC pag. 18; verb. dib.

d’appello, pag. 2 e 3).

Sull’altro

fronte, le conclusioni del perito di parte, seppur perentorie, non sono neppure

state motivate. Esse appaiono meramente strumentali.

Pertanto,

l’appello è respinto anche su questo punto.

Risarcimenti

agli AP, confische, sequestri

21.

La condanna

all’indennizzo degli accusatori privati, così come le decisioni in merito a

confische e sequestri, sono state contestate in maniera generica, quale

conseguenza della richiesta di riconoscimento dell’imputabilità. Essendo stato

respinto l’appello su questo punto, le relative decisioni possono essere

confermate senza necessità di approfondimento, per le motivazioni esposte nella

sentenza impugnata.

Tassa di giustizia, spese e tassazione nota d’onorario del

difensore d’ufficio

22.

Visto l’esito

dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del

condannato.

La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza

(art. 428 cpv. 1 CPP) e sono, pertanto, pure poste a carico dell’appellante.

23.

a. Al dibattimento

d’appello AP 1 ha postulato la tassazione della nota del suo patrocinatore per

un importo complessivo di fr. 27'250.40, di cui fr. 19'410 di onorario (pari a

107.

ore e 50 minuti di lavoro a fr. 180.-/h), fr. 5'590.- di spese e fr. 250.40

di esborsi (doc. dib. d’appello 1). L’indennizzo del difensore d’ufficio deve

essere effettuato in base ai principi sanciti dall’art. 135 CPP (DTF 139 IV 261

consid. 2.2.2).

Di

conseguenza si impone la tassazione della nota sottoposta alla scrivente Corte

dal difensore.

b. Del tempo complessivo

esposto di 107 ore e 50 minuti appaiono adeguate 27 ore e 5 minuti con

conseguente approvazione dell’onorario per fr. 4'875.-.

Non

vengono riconosciuti i dispendi orari relativi alle prestazioni “FT ufficio

esecuzione per estratto UEF” del 16.11.2015 e “copie appello per cliente” del

10.12

, poiché trattasi di mansioni che possono essere svolte dalla

Segreteria, così come non può essere ammesso il dispendio orario relativo alle

comunicazioni telefoniche con __________ del 23.12.2015, 11.01.2016 e

02.03

, essendo prestazioni che esulano da una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato del difensore d’ufficio.

Il

dispendio orario relativo alle seguenti prestazioni viene invece ridotto:

-

per l’annuncio d’appello del 27.08.2015 si giustifica di riconoscere

unicamente 10 minuti, ampiamenti sufficienti per allestire lo scritto in

questione;

- per

il colloquio con il cliente e la relativa trasferta al carcere dell’11.12.2015

vengono ammessi unicamente 60 minuti, sicuramente sufficienti per discutere

della dichiarazione d’appello inoltrata alla scrivente Corte nelle settimane

precedenti;

- il

dispendio orario per le comunicazioni con il dr. med. __________ va ridotto a

un’ora, tempo che appare più che adeguato per discutere con il perito di parte

quanto emerso dalla sentenza di primo grado;

- per

le osservazioni del 20.01.2016 all’istanza di non entrata nel merito vengono

riconosciuti unicamente 30 minuti, non trattandosi di una questione giuridica

complessa e che è stata, infatti, affrontata dal difensore in poco più di una

pagina di allegato;

- pure

il dispendio orario relativo all’esame della decisione sulla non entrata nel

merito - risolta dalla scrivente Corte in poco più di mezza pagina - va ridotto

a 10 minuti;

- per

le istanze probatorie del 04.02.2016 e dell’8.02.2016 si giustifica di

riconoscere rispettivamente 60 e 45 minuti, più che sufficienti per allestire

gli scritti in questione, così come si giustifica di ridurre a 10 minuti -

poiché più che adeguati - il dispendio orario per l’esame della decisione delle

prove della scrivente Corte;

- il

dispendio orario per lo scritto 26.02.2016 va ridotto a 10 minuti, trattandosi

della comunicazione - formulata in sole due righe - della mancata adesione di AP

1.

alla trattazione dell’appello in procedura scritta;

- per

lo studio della sentenza di primo grado e la preparazione dell’appello

(prestazioni del 05.11.2015 e del 10.11.2015) vengono ammesse unicamente 16 ore

complessive, sicuramente sufficienti per allestire la dichiarazione d’appello e

preparare adeguatamente il dibattimento;

- infine

il dispendio orario per la partecipazione al dibattimento va ridotto a 3 ore e

15.

minuti, comprensivi della trasferta da Lugano a Locarno e ritorno (90

minuti).

c. Le spese vengono,

invece, riconosciute limitatamente a fr. 611.-. In particolare non vengono

riconosciute le spese corrispondenti alle prestazioni non ammesse (trattasi di

quelle relative alle comunicazioni sia con il dr. Med. __________ del

25.11

, 23.12.2015 e del 28.01.2016 che con __________ del 23.12.2015,

11.01.2016

e 02.03.2016), mentre vengono ridotte quelle relative alle seguenti

prestazioni:

- per

la scritturazione e le copie della dichiarazione d’appello vengono riconosciuti

unicamente fr. 240.- (fr. 5.- per ogni pagina originale, inclusa la copia per

l’incarto, e fr. 2.- per pagina per le copie per il cliente);

- per

la scritturazione delle osservazioni del 20.01.2016 vengono ammessi unicamente

fr. 21.- (fr. 5.- per ogni pagina originale e fr. 2.- per pagina per le copie

per il cliente);

- per

le istanze probatorie del 4.02.2016 e del 08.02.2016 si giustifica di

riconoscere solo fr. 30 per allegato (fr. 20.- di scritturazione e fr. 10.- per

le copie per il cliente);

- le

spese di trasferta ammontano a complessivi fr. 114.-, poiché viene rimborsato

unicamente l’importo di fr. 1.- per km.

d. Gli esborsi

ammontano, infine, a fr. 18.- e l’IVA a fr. 438.90.

e. In esito lo stato

rifonderà all’avv. DI 1 complessivi fr. 5'942.90 per le prestazioni fornite in

sede d’appello.

In

caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato l’intero

importo (art. 135 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 81, 84, 135, 379

e segg. e 398 e segg. CPP;

19, 47, 49, 63, 139, 144,

146, 173, 180, 186 e 251 CP;

nonché, sulle spese di

giustizia e le spese di patrocinio, gli art. 425, 426 cpv. 1 e 428 CPP, la LTG

e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

considerato che i dispositivi n. 2., 6. e 12., non sono stati

impugnati e sono passati in giudicato,

1.1.AP 1

è giudicato autore colpevole di:

1.1.1. ripetuto furto

per

avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

1.1.1.1. nel periodo 1. gennaio -

17 novembre 2009, a Collina d’Oro (Montagnola), Quartino e Sant’Antonino,

ripetutamente sottratto dagli esercizi pubblici PC 3, PC 2 e PC 4, denaro

contante per un valore complessivo di fr. 11'000.-- ai danni di PC 3, PC 2 e PC

1;

1.1.1.2. il 13/14 maggio 2014, a

Paradiso, sottratto ai danni di PC 17 l’importo di fr. 1'100.--;

1.1.1.3. il 14 novembre 2012, a

Muzzano, presso il distributore di benzina PC 19, sottratto ai danni della PC

19 l’importo di fr. 700.-- dalla cassa registratrice;

1.1.2. ripetuta violazione di

domicilio

1.1.2.1. per essersi introdotto

indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, al fine di perpetrare i

furti di cui al punto 1.1.1 del dispositivo, negli esercizi pubblici ivi

indicati;

1.1.2.2. per essersi trattenuto,

dal 23 ottobre 2013 al 18 novembre 2013, nell’appartamento di Via alla __________

a __________, di proprietà di PC 7, nonostante il Tribunale federale con

decreto 23 ottobre 2013 non avesse concesso effetto sospensivo al ricorso da

lui presentato contro la decisione di sfratto del 29 luglio 2013 della Pretura

del Distretto di Lugano;

1.1.2.3. per

essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto,

nell’appartamento degli ex suoceri PC 17 per perpetrare il furto di cui al

punto 1.1.2 del dispositivo;

1.1.3. ripetuta truffa, in

parte tentata e in parte qualificata siccome commessa in parte per mestiere,

per avere, per procacciarsi un

indebito profitto,

1.1.3.1. nel periodo 30 gennaio

2010 - 27 maggio 2011, ingannato e tentato d’ingannare con astuzia, in tre

distinte procedure giudiziarie, la supplente Giudice di Pace del Circolo di

Lugano - Ovest, producendo falsa documentazione quale giustificativo delle

richieste tendenti ad ottenere la condanna di PC 1 al pagamento in suo favore

di fr. 1'300.--, fr. 520.-- e fr. 1'440.--, causando a PC 1 un danno di fr.

125.-- oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 2010;

1.1.3.2. nel periodo 13 ottobre

2010 - 28 ottobre 2010, a Massagno e Savosa, ingannato con astuzia gli

impiegati della __________, fornendo loro falsa documentazione ed inducendoli

in tal modo a sottoscrivere il contratto di locazione 22 ottobre 2010 in nome e

per conto della PC 5, proprietaria dell’immobile nel quale era ubicato

l’appartamento oggetto del contratto, causando alla stessa un danno di

complessivi fr. 22'670.50;

1.1.3.3. nel periodo 27 gennaio

2011 - 21 marzo 2011, a Losanna, tentato d’ingannare con astuzia il Tribunal

d’arrondissement, producendo falsa documentazione nell’ambito di una procedura

di conciliazione tendente ad ottenere la condanna delle società PC 3 e PC 2 al

pagamento in suo favore di fr. 54'636.--;

1.1.3.4. nel periodo 25 aprile

2012 - 29 maggio 2012, a Vezia, ingannato con astuzia PC 6, fornendogli falsa

documentazione ed inducendolo in tal modo a sottoscrivere il contratto di

locazione 30 aprile 2012 per un appartamento sito nell’immobile di sua

proprietà, causandogli un danno di complessivi fr. 24'464.95;

1.1.3.5. nel periodo 10 aprile

2013 - 27 maggio 2013, a Vezia,

ingannato

con astuzia PC 7, fornendole falsa documentazione ed inducendola in tal modo a

sottoscrivere il contratto di locazione 25 maggio 2013 per l’abitazione

unifamiliare di sua proprietà, causandole un danno di complessivi fr.

17'009.85;

1.1.3.6. nel periodo gennaio 2014

- giugno 2014, a Lugano, ingannato con astuzia PC 12, affermando cose false ed

inducendolo a consegnargli in 20 occasioni denaro contante a titolo di prestito

per un ammontare complessivo di fr. 90'000.--, importo mai restituito;

1.1.3.7. nel periodo 25 giugno

2008 - 15 marzo 2014, a Bissone, presso l’Hotel __________, ingannato con

astuzia PC 20, affermando cose false, segnatamente di aver installato e

mantenuto funzionante nel tempo un sistema di ricezione TV satellitare

risultato in realtà fasullo, inducendo PC 20 a corrispondergli in più occasioni

l’importo complessivo di fr. 37'060.--;

1.1.3.8. il 30 settembre 2009, a

Malvaglia e Bissone, ingannato con astuzia PC 14, affermando cose false ed

inducendolo a consegnargli l’importo di fr. 5'000.-- a titolo di prestito,

importo solo parzialmente restituito;

1.1.3.9. nel dicembre 2009, a

Morcote, ingannato con astuzia __________, affermando cose false ed inducendolo

a consegnargli l’importo di fr. 2'000.-- a titolo di prestito, importo mai

restituito;

1.1.3.10. nel periodo aprile -

maggio 2014, a Manno e Vezia, ingannato con astuzia PC 21, affermando cose

false ed inducendolo a consegnargli l’importo complessivo di fr. 5'000.-- a

titolo di prestito, importo mai restituito;

1.1.4. ripetuta falsità in

documenti

per

avere, per procacciarsi un indebito profitto, formato e fatto uso di 22

documenti falsi per commettere e tentare di commettere le truffe di cui ai

punti 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4 e 1.1.3.5 del dispositivo;

1.1.5. diffamazione

per avere,

a Vezia, nel periodo 25 aprile 2013 - 28 maggio 2013,

tacciando sul sito internet __________, PC 8 e PC 9 di “morti di

fame” ed accusandoli di non avergli corrisposto il dovuto per una prestazione

professionale da lui eseguita, incolpato o reso sospetti questi ultimi di

condotta disonorevole;

1.1.6. minaccia

per

avere, il 28 settembre 2013, a Vezia, dicendo a PC 7 e PC 10 “vi spacco la

testa”, incusso loro spavento e timore;

1.1.7. ripetuto danneggiamento

per

avere,

1.1.7.1. nel periodo 28/30

settembre 2013, a Vezia, danneggiato la porta del locale tecnico dello stabile

di proprietà di PC 7;

1.1.7.2. il 13/14 maggio 2014, a

Paradiso, deteriorato la porta d’accesso dell’appartamento di PC 17 provocando

un danno quantificato in fr. 932.40.--;

1.1.8. estorsione aggravata per

avere,

la notte del 20/21 giugno 2014,

a Morcote, Lugano e Bissone, a scopo di indebito profitto, usando

violenza e minacciandolo di un pericolo imminente all’integrità corporale,

indotto PC 11 a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,

segnatamente a consegnargli la carta d’identità e la carta bancaria e

successivamente a digitare il codice PIN della carta bancaria presso il

postomat di Bissone, riuscendo ad appropriarsi indebitamente dell’importo di

fr. 1'000.--;

1.1.9. sequestro di persona e

rapimento

per avere, la notte del 20/21 giugno 2014, a Bissone,

successivamente ai fatti di cui al punto precedente del dispositivo, rapito con

minaccia PC 11, costringendolo a seguirlo presso il locale __________ di

Melano, dove l’ha tenuto indebitamente sequestrato fino a quando lo ha

ricondotto a Lugano presso la sua abitazione;

1.1.10. ripetuto abuso di un

impianto per l’elaborazione dei dati, in parte tentato e in parte di lieve

entità

per avere, a scopo di indebito profitto, servendosi in modo

abusivo o indebito di dati, influito e tentato di influire su un processo

elettronico di trattamento o di trasmissione di dati e provocando o tentando di

provocare, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di

attivi a danno di altri, e meglio,

1.1.10.1. nel periodo 20 giugno

2014 - 29 giugno 2014, a Bissone, Melano, Lugano, Grancia, Balerna, servendosi

della carta di credito di PC 11, effettuato acquisti per un valore complessivo

di fr. 904.05, rispettivamente tentato di effettuare acquisti ed un

prelevamento presso un bancomat per un valore complessivo di fr. 6'364.--;

1.1.10.2. il 17 aprile 2014, a

Lugano, servendosi dell’accesso personale di __________ login di PC 12,

ottenuto la ricarica della propria utenza telefonica per l’importo di fr.

150.--;

1.1.10.3. nel periodo 28 aprile

2014 - 8 luglio 2014, ad Agno, servendosi in modo abusivo dell’accesso

personale di __________ login della società PC 13, ottenuto in 11 occasioni la

ricarica della propria utenza telefonica per l’importo complessivo di fr.

1'200.--;

1.1.11. appropriazione indebita

per essersi appropriato a scopo di indebito profitto, nel corso

della primavera/estate 2014, ad Agno, dell’importo di fr. 350.-- affidatogli

dalla ditta PC 13 per procedere al rinnovo del contratto per lo spazio e il

dominio in internet della medesima società;

1.1.12. trascuranza degli obblighi

di mantenimento

per avere,

nel periodo febbraio 2014 - luglio 2014, a Bellinzona,

omesso, benché avesse o potesse avere i mezzi per farlo, di

versare all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, che ha anticipato

i contributi da lui dovuti in favore dei figli minorenni, conformemente a

quanto stabilito dal Pretore di Lugano, sezione 6, con decreto del 14 gennaio

2014, per un importo complessivo di fr. 8'400.--;

1.1.13. ripetuta guida senza

assicurazione

per avere, nel periodo 7 luglio 2014 - 9 luglio 2014, a Ponte

Tresa, Lugano ed in altre località del Canton Ticino, ripetutamente condotto

l’autovettura Alfa Romeo targata __________, sapendo che non sussisteva la

prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

e meglio come descritto negli atti d’accusa 109/2010, 58/2014 e

21/2015 e precisato nei considerandi.

1.2. AP 1 è condannato

1.2.1. alla pena detentiva di

4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

1.2.2. alla multa di fr. 200.-

(duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è

fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP),

1.3. AP 1 è condannato al

pagamento dei seguenti importi in favore degli accusatori privati:

1.3.1. in favore degli

accusatori privati PC 1, PC 3, PC 2 e PC 4, tutti rappr. dall’avv. __________,

fr. 11'000.-- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2009 quale risarcimento del

danno, fr. 4'321.50 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2010 per le spese di

perizia e fr. 13'291.15 oltre interessi del 5% dal 24 agosto 2015 per spese

legali;

1.3.2. in favore

dell’accusatore privato PC 6, 6943 Vezia,

fr. 25'547.95 quale risarcimento del danno;

1.3.3. in favore degli

accusatori privati PC 7 e PC 7, rappr. dall’avv. __________, fr. 17'254.85

quale risarcimento del danno e fr. 12'834.70 per spese legali. Per il rimanente

della loro pretesa, gli accusatori privati sono rinviati al compente foro

civile;

1.3.4. in favore

dell’accusatore privato PC 17, 6900 Paradiso, fr. 932.40 quale risarcimento del

danno;

1.3.5. in favore

dell’accusatore privato PC 11, rappr. dall’avv. __________, fr. 6'898.05 quale

risarcimento del danno, fr. 5'000.-- per torto morale e fr. 4'320.-- per spese

legali;

1.3.6. in favore

dell’accusatore privato PC 12, rappr. dall’avv. __________, fr. 90'000.-- quale

risarcimento del danno;

1.3.7. in favore

dell’accusatore privato PC 15, 6988 Ponte Tresa, fr. 250.--;

1.3.8. in favore

dell’accusatore privato PC 16, 6984 Pura, fr. 250.--;

1.3.9. in favore

dell’accusatore privato PC 20, rappr. dall’avv. __________, fr. 30'000.-- quale

risarcimento del danno;

1.3.10. in favore

dell’accusatore privato PC 14, 6715 Dongio, fr. 1'250.-- quale risarcimento del

danno;

1.3.11. in favore

dell’accusatore privato PC 21, 6943 Vezia, fr. 5'000.-- quale risarcimento del

danno e fr. 1'760.--. Per il rimanente della sua pretesa, l’accusatore privato

è rinviato al competente foro civile;

1.3.12. in favore

dell’accusatore privato __________, 6828 Balerna, fr. 50.05;

1.3.13. in favore dell’accusatore

privato PC 19, 6933 Muzzano, fr. 700.-- quale risarcimento del danno.

1.4. Le

pretese di risacrimento degli accusatori privati PC 8 e PC 9 sono rinviate al

competente foro civile.

1.5. È ordinato il

trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione

di pena.

1.6. È ordinata la confisca

degli oggetti in sequestro elencati nell’atto d’accusa 21/2015, ad eccezione

di:

1.6.1. 2 tessere Kaba, da

dissequestrare in favore di __________;

1.6.2. fattura __________,

Iphone bianco, 3 schede elettroniche e 2 scatolette elettroniche, da

dissequestrare in favore dell’imputato.

1.7. È ordinato il

dissequestro e la restituzione di fr. 1'100.-- in favore dell’accusatore

privato PC 17.

1.8. È ordinato il

sequestro conservativo di fr. 66.15 a garanzia del pagamento di tassa di giustizia

e spese procedurali.

1.9. La tassa di giustizia

di fr. 2'000.- e i disborsi relativi al procedimento di primo grado sono posti

a carico dell’imputato.

1.10. La nota professionale 2016 dell’avv. DI 1 per il

procedimento d’appello è approvata per:

- onorario fr.

4’875.00

- spese fr. 611.00

- esborsi fr. 18.00

- IVA

(8%) fr. 438.90

Totale fr.

5’942.90

e

posta a carico dello Stato.

1.10.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla

notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

1.10.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del

patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della

Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando

l’originale del presente dispositivo.

1.10.3. In caso di ritorno a

miglior fortuna, AP 1 sarà chiamato a rimborsare allo Stato l’intero importo

anticipato per la sua difesa d’ufficio.

2. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

-

tassa di giustizia fr. 1'000.-

-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono

posti a suo carico di AP 1.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del

Patronato,

Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.