17.2015.182
Definizione di incapacità ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 CP. Portata di una perizia giudiziaria e di una perizia di parte. Opportunità di ordinare un trattamento ambulatoriale durante l'espiazione della
31 maggio 2016Italiano98 min
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Incarto n.
17.2015.182
Locarno
31 maggio 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente,
Francesca Lepori Colombo e Matteo Galante
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 27 agosto 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 24 agosto 2015 dalla Corte delle assise criminali
(motivazione scritta intimata il
3 novembre 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 24 novembre 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con AA n. 109/2010 dell’11 ottobre
2010 emanato dal Procuratore pubblico __________ AP 1 è stato ritenuto autore
colpevole di:
“1. furto
per
avere,
nel
periodo 1. gennaio - 17 novembre 2009,
a
Collina d’Oro (Montagnola), Quartino e Sant’Antonino,
per
procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
ripetutamente
sottratto, senza scasso, ai danni delle societàPC 3, PC 2 e diPC 1, dalle
casseforti e dalle macchinette elettroniche e cambio-moneta degli esercizi
pubblici PC 3, PC 2 ePC 4, denaro contante, per un valore complessivo
denunciato di circa fr. 110'000.- (refurtiva parzialmente contestata
dall’accusato);
2.
violazione di domicilio
per essersi
indebitamente introdotto, contro la volontà degli aventi diritto, nei
summenzionati esercizi pubblici, per commettere i furti di cui al punto 1 del
presente atto di accusa;
Fatti
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti dagli: art. 139 cifra 1 e 186 CP.”
Con AA aggiuntivo n. 58/2014 del 5 maggio 2014, sempre emanato dal
Procuratore pubblico __________, egli è pure stato ritenuto autore colpevole
di:
“1.
ripetuta truffa, consumata e tentata
per avere,
nel periodo
30 gennaio 2010 - 27 maggio 2013,
a Lugano,
Losanna, Massagno, Savosa e Vezia,
alfine di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, affermando cose false o
dissimulando cose vere o confermandone subdolamente l’errore, ripetutamente
ingannato, rispettivamente tentato d’ingannare con astuzia terze persone,
inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio o a
quello altrui, per un importo complessivo di CHF 79'187.15, rispettivamente
tentato di indurle ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio o a quello
altrui, per ulteriori complessivi CHF 57'771.-;
e meglio per
avere,
1.1 a Lugano,
nel periodo
30 gennaio 2010 - 27 maggio 2011,
tentato
d’ingannare con astuzia la supplente Giudice di Pace del Circolo di Lugano -
Ovest e PC 1, convenuto nella causa a procedura ordinaria no. 12b/10/O,
tendente a ottenerne la condanna al pagamento a suo favore di CHF 1'300.-,
producendo
quale documento giustificativo il rapporto di lavoro datato “Barbengo
10.08.2009”, da lui allestito e falsificato apponendovi la firma “PC 1”, nonché
la fattura no. 29122009/07 del 29.12.2009 e il precetto esecutivo no. 1401132
del 21.01.2010, senza riuscire nel suo intento poiché l’Autorità giudiziaria,
con sentenza del 27 maggio 2011, ha respinto l’istanza;
1.2 a
Lugano,
nel periodo
1. marzo 2010 - 10 maggio 2011,
ingannato,
rispettivamente tentato d’ingannare con astuzia la supplente Giudice di Pace
del Circolo di Lugano - Ovest e PC 1, convenuto nella causa a procedura
ordinaria no. 27a/10/O, tendente a ottenerne la condanna al pagamento a suo
favore di CHF 520.-,
producendo
quale documento giustificativo il rapporto di lavoro datato “Casoro
17.07.2009”, da lui allestito e falsificato apponendovi la firma “PC 1”, nonché
la fattura no. 29122009/08 del 29.12.2009 e il precetto esecutivo no. 1403622
del 12.02.2010, inducendo così in errore l’Autorità giudiziaria, che con
sentenza del 10 maggio 2011 ha parzialmente accolto l’istanza, condannando PC 1
al pagamento dell’importo di CHF 125.-, oltre interessi al 5% dal 09.01.2010,
mentre per il restante importo di CHF 395.- ha respinto l’istanza;
1.3 a
Lugano,
nel periodo
14 marzo 2010 - 2 marzo 2011,
tentato
d’ingannare con astuzia la supplente Giudice di Pace del Circolo di Lugano -
Ovest e PC 1, convenuto nella causa ordinaria civile no. 26b/10/O, tendente a
ottenerne la condanna al pagamento a suo favore di CHF 1'440.-,
producendo
quale documento giustificativo il rapporto di lavoro datato “Campione
13.04.2009”, da lui allestito e falsificato apponendovi la firma “PC 1”, nonché
la fattura no. 13042009/01 del 13.04.2009 e il precetto esecutivo no. 1409264
del 10.03.2010, senza riuscire nel suo intento poiché l’Autorità giudiziaria,
con sentenza del 2 marzo 2011, ha respinto l’istanza;
1.4 a
Massagno e Savosa,
nel periodo
13 - 28 ottobre 2010,
ingannato con
astuzia la locatrice PC 5 e la __________, amministratrice dell’immobile sito
in Via __________ __________,
sostenendo in
particolare e contrariamente al vero, di essere un ingegnere informatico ETH e
di essere solvibile, producendo a questo scopo, il 18 ottobre 2010, due
dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, da lui falsificate,
attestanti che nei suoi confronti e nei confronti di sua moglie __________ non
vi erano esecuzioni in corso e neppure iscrizioni di attestati di carenza di
beni,
inducendo
così la PC 5 a sottoscrivere, il 22 ottobre 2010, i contratti di locazione per
l’appartamento no. 7 e per il posteggio interno “U” e a concedergliene l’uso
dal 1. novembre 2010, anche perché l’imputato aveva nel frattempo trasmesso
alla __________, la ricevuta postale datata 28 ottobre 2010 attestante
l’avvenuto pagamento del deposito di garanzia di fr. 7'290.-, da lui pure
falsificata,
occupando i
summenzionati beni locati, senza pagare le pigioni mensili e le spese
accessorie, fino al momento dello sfratto avvenuto il 10 maggio 2011, causando
alla locatrice un danno quantificato in complessivi CHF 23'725.50;
1.5 a
Losanna,
nel periodo
27 gennaio - 21 marzo 2011,
tentato
d’ingannare il Tribunal d’arrondissement di Losanna e le società PC 3 e PC 2,
amministrate da PC 1, convenute nella procedura di conciliazione no.
CC11.003968, tendente a ottenerne la condanna al pagamento a suo favore di
complessivi CHF 54'636.-,
producendo
quali documenti giustificativi i rapporti di lavoro datati “Montagnola
31.12.2008”, “Montagnola 20.10.2009”, “Quartino 24.10.2009”, “Quartino
16.09.2008”, “Quartino 3 agosto 2009”, “Montagnola 16.08.2009” e “Montagnola
2009”, da lui allestiti e falsificati apponendovi la firma “PC 1”, nonché le
fatture no. 05012009/01 del 05.01.2009, no. 30102009/01 e no. 30102009/02 del
30.10.2009, no. 29122009/10, no. 29122009/11, no. 29122009/12 e no. 29122009/13
del 29.12.2009, con i precetti esecutivi no. 5294263 e no. 5294274 del
02.02.2010 e no. 5358929 e no. 5358930 del 12.04.2010, senza riuscire nel suo
intento poiché l’Autorità giudiziaria, con sentenza del 21 marzo 2011, ha
stralciato dai ruoli l’istanza, in quanto l’imputato non aveva pagato
l’anticipo delle spese giudiziarie e non si era presentato all’udienza;
1.6 a
Vezia,
nel periodo
25 aprile - 29 maggio 2012,
ingannato con
astuziaPC 6, proprietario dell’immobile sito in Via __________ a __________,
sostenendo,
in particolare e contrariamente al vero, di essere solvibile, producendo a
questo scopo, il 25 aprile 2012, due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione
di Lugano datate 24 aprile 2012, da lui falsificate, attestanti che nei suoi
confronti e nei confronti di sua moglie __________ non vi erano esecuzioni in
corso e neppure iscrizioni di attestati di carenza di beni, nonché copia della
decisione di tassazione 2010 datata 6 luglio 2011 dell’Ufficio di tassazione di
Lugano Città, da lui pure
falsificata,
attestante un reddito imponibile di CHF 148'200.-, quando in realtà era di soli
CHF 48'200.-,
inducendo
così PC 6 a sottoscrivere, il 30 aprile 2012, il contratto di locazione per
l’appartamento no. 1 e a concedergliene l’uso dal 1. giugno 2012, anche perché
l’imputato, nel periodo 7 - 29 maggio 2012 aveva ripetutamente fatto credere al
locatore di avere aperto il conto deposito garanzia e di avervi versato il
dovuto,
occupando il
summenzionato bene locato, senza pagare le pigioni mensili (ad eccezione di due
mensilità) e le spese accessorie, fino al 5 giugno 2013, causando al locatore
un danno quantificato in complessivi CHF 25'547.95;
1.7 a
Vezia,
nel periodo
10 aprile - 27 maggio 2013,
ingannato con
astuziaPC 7, proprietaria dell’abitazione unifamiliare sita in Via __________ a
__________,
sostenendo in
particolare e contrariamente al vero, di essere un ingegnere informatico, di
percepire uno stipendio mensile netto variante da CHF 9’000.- a CHF 11'000.- e
di essere solvibile, producendo a questo scopo, il 10 aprile 2013, due
dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, da lui falsificate,
attestanti che nei suoi confronti e nei confronti di sua moglie __________ non
vi erano esecuzioni in corso e neppure iscrizioni di attestati di carenza di
beni, nonché copia della decisione di tassazione 2011 datata 31 ottobre 2012
dell’Ufficio di tassazione di Lugano Città, da lui pure falsificata, attestante
un reddito imponibile di CHF 128'200.-, quando in realtà era di soli CHF
28'200.-,
inducendo
così PC 7 a sottoscrivere, il 25 maggio 2013, il contratto di locazione per la
summenzionata abitazione e a concedergliene l’uso dal 1. giugno 2013, anche
perché l’imputato nel frattempo le aveva trasmesso la ricevuta postale datata
27 maggio 2013 attestante l’avvenuto pagamento della prima pigione mensile di
fr. 2'400.-, da lui pure falsificata,
occupando il
summenzionato bene locato, senza pagare le pigioni mensili e le spese
accessorie, fino al momento dello sfratto avvenuto il 18 novembre 2013,
causando alla locatrice un danno quantificato in complessivi di CHF 29'788.70;
Considerandi
2.
ripetuta
falsità in documenti
per avere,
nelle
circostanze di tempo e di luogo indicate al punto 1 del presente atto d’accusa,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
formato
documenti falsi e fatto uso dei medesimi a scopo d’inganno,
2.1
nelle
circostanze descritte ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5,
falsificato i
rapporti di lavoro datati “Barbengo 10.08.2009”, “Casoro 17.07.2009”, “Campione
13.04
”, “Montagnola 31.12.2008”, “Montagnola 20.10.2009”, “Quartino
24.10
”, “Quartino 16.09.2008”, “Quartino 3 agosto 2009”, “Montagnola
16.08
” e “Montagnola 2009”, allestendoli e apponendovi di proprio pugno la
firma “PC 1”, così da ottenere dei falsi riconoscimenti delle sue prestazioni,
utilizzandoli poi, con le rispettive fatture, per mettere in atto le
summenzionate truffe e tentate truffe;
2.2
nelle
circostanze descritte ai punto 1.4 e fino al 6 dicembre 2010,
falsificato
le due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano datate 18.10.2010 e
le tre ricevute postali datate 28.10.2010, 29.11.2010 e 02.12.2010, così da
dimostrare alla PC 5 e alla __________, la solvibilità sua e quella di sua
moglie, nonché l’avvenuto pagamento del deposito di garanzia di CHF 7'290.- e
indurre così la locatrice a sottoscrivere i summenzionati contratti di
locazione, rispettivamente per poter dimostrare l’avvenuto pagamento dei canoni
di locazione dei mesi di novembre e dicembre 2010;
2.3
nelle
circostanze descritte al punto 1.6,
falsificato
le due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano datate 24.04.2012 e
la decisione di tassazione datata 06.07.2011, così da dimostrare a PC 6 la
solvibilità sua e quella di sua moglie, nonché di avere un reddito imponibile
di CHF 148'200.- e indurre così il locatore a sottoscrivere il summenzionato
contratto di locazione;
2.4
nelle
circostanze descritte al punto 1.7,
falsificato
le due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano datate 10.04.2013, la
decisione di tassazione datata 31.10.2012 e la ricevuta postale datata
27.05
, così da dimostrare a PC 7 la solvibilità sua e quella di sua
moglie, nonché di avere un reddito imponibile di CHF 128'200.- e indurre così
la locatrice a sottoscrivere il summenzionato contratto di locazione,
rispettivamente
per poter dimostrare l’avvenuto pagamento del primo canone di locazione;
3.
diffamazione
per avere,
a Vezia, nel periodo 25 aprile - 28
maggio 2013,
pubblicando
sul sito internet __________ frasi lesive dell’onore di PC 8 ePC 9,
segnatamente tacciandoli di “morti di fame” e accusandoli di non avergli
corrisposto quanto dovuto per una prestazione da lui eseguita e relativa al
suddetto sito internet, incolpato o reso sospetti questi ultimi di condotta
disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla loro riputazione;
4.
minaccia
per avere,
a Vezia, il
28.
settembre 2013, in Via __________,
proferendo
nei confronti di PC 7 e PC 10 la frase “vi spacco la testa”, incusso loro
spavento e timore;
5.
danneggiamento
per avere,
a Vezia, nel
periodo 28/30 settembre 2013, in Via __________,
intenzionalmente
danneggiato, forzandola, la porta esterna e quella interna del locale tecnico
dello stabile di proprietà di PC 7;
6.
violazione di domicilio
per essersi,
a Vezia, nel
periodo 23 ottobre - 18 novembre 2013,
trattenuto
nell’appartamento in Via __________, di proprietà di PC 7, nonostante il
Tribunale federale con decreto del 23 ottobre 2013 gli avesse comunicato che al
suo ricorso contro la decisione 29 luglio 2013 della Pretura del Distretto di
Lugano di rimettere a disposizione della proprietaria l’abitazione entro il 31
agosto 2013, non era stato concesso effetto sospensivo;
fatti
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti: dagli artt. 146 cpv. 1, 251 cifra 1, 173, 180, 144 cpv. 1 e 186 CP.”
Con ulteriore AA aggiuntivo n. 21/2015 del 26 febbraio 2015
emanato dal Procuratore pubblico PP 1, egli è stato infine imputato anche di:
“1.
estorsione (aggravata)
per avere, la
notte del 20/21.06.2014, a Lugano, in via __________ (abitazione della
vittima), a Morcote, Cassarate, Vezia e Bissone, alfine di procacciarsi un
indebito profitto, usando violenza e minaccia nei confronti diPC 11, indotto
quest’ultimo ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio;
e meglio,
creando
dapprima un clima di timore tale da confondere PC 11, facendolo uscire di casa
con l’inganno, in particolare con la scusa di ottenere, in tarda notte, un
passaggio con l’auto sino a casa, facendolo girare in più località del
Sottoceneri, prima a Morcote, poi a Cassarate e a Vezia,
conducendolo
quindi in una strada a fondo cieco e una volta sceso dall’auto, improvvisamente
infilandosi un paio di guanti di plastica trasparenti, prendendolo di peso sul
davanti per gli avambracci e gettandolo a terra, esternandogli più volte
l’espressione di minaccia “ti voglio uccidere” e dicendogli di possedere una
pistola, strappandogli gli occhiali di dosso e danneggiandoli, tenendolo fermo
a terra con il suo peso, con una mano sul collo e l’altra sulla bocca,
strappandogli con le mani dalla bocca dei ponti dentali, facendolo poi pure
girare con la faccia a terra e spingendolo a terra con il suo corpo,
per poi
ricondurlo a casa sua, confuso e frastornato, approfittando del particolare
stato di shock della vittima,
indotto PC 11,
presso la propria abitazione, a consegnargli la carta di identità e la carta
bancaria e successivamente, a Bissone, a digitare il codice PIN della carta
bancaria presso un postomat, riuscendo così ad ottenere, indebitamente,
l’importo di CHF 1'000.00, che ha trattenuto sulla sua persona;
2.
sequestro
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1), rapito con l’inganno PC 11, facendolo
uscire di casa con la scusa di farsi accompagnare a casa e per averlo mantenuto
sequestrato, privandolo della sua libertà personale, in specie approfittando
dello stato di palese shock della vittima dopo i fatti di cui al punto
precedente, conducendolo sino al locale __________, dove PC 11 è rimasto
pressoché immobile e senza proferire parola fino a quando, riportandolo a casa,
dopo aver posteggiato l’auto, gli ha ordinato “tu devi entrare nel baule” e,
nonostante il tentativo di PC 11 di scappare, lo ha raggiunto prendendolo per
un braccio e trascinandolo verso l’auto, ripetendogli di nuovo più volte di
entrare nel baule e successivamente che si sarebbe costituito in polizia;
desistendo poco
dopo, improvvisamente, dai suoi intenti, allontanandosi;
3.
ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati (in parte tentato e
in parte di lieve entità)
per avere,
nel periodo 20.06.2014 - 29.06.2014, a Bissone, Melano, Balerna, Grancia,
Melide e Lugano, alfine di procacciarsi un indebito profitto, servendosi in
modo abusivo e indebito della carta di credito di terzi, nonché dell’account
personale di terzi della __________,
ripetutamente
influito o tentato di influire sul processo elettronico di trattamento di dati
di un sistema informatico provocando così per mezzo dei risultati erronei
ottenuti un trasferimento di attivi in suo favore per un valore complessivo di
CHF 2'254.05, rispettivamente tentando di ottenere l’importo di CHF 6'364.00;
e meglio,
3.1
nel
periodo 20.06.2014 - 29.06.2016, a Bissone, Melano, Balerna, Grancia,
Melide e Lugano, ai danni di PC 11, successivamente ai fatti di cui al punto 1,
servendosi in modo abusivo della carta di credito e bancaria di PC 11, effettuato
acquisti presso vari negozi e distributori di benzina per un valore complessivo
di CHF 904.05, rispettivamente tentando di effettuare acquisti in svariati
negozi ed un prelevamento presso un bancomat per un valore complessivo di CHF
6'364.00;
segnatamente,
3.1.1
il
21.06
, alle ore 03.32, a Melano, presso l’esercizio pubblico __________,
effettuando il pagamento dell’importo di CHF 680.00;
3.1.2
il
21.06
, alle ore 14.14, a Lugano, presso il negozio di parrucchiere __________,
effettuando il pagamento dell’importo di CHF 75.00;
3.1.3
il
21.06
, alle ore 14.35, tentando di effettuare presso il negozio __________
di Grancia, il pagamento di CHF 455.00;
3.1.4
il
21.06
, alle ore 15.00, a Grancia, presso il negozio __________, effettuando
il pagamento dell’importo di CHF 119.00;
3.1.5
il
21.06
, alle ore 15.57, tentando di effettuare presso il negozio __________,
di Melano, il pagamento di CHF 162.00;
3.1.6
il
21.06
, alle ore 21.38, a Melano, presso il distributore di benzina __________,
effettuando il pagamento dell’importo di CHF 30.05;
3.1.7
il
22.06
, dalle ore 00.40 alle ore 01.48, tentando, in più occasioni, di
effettuare presso l’esercizio pubblico __________ di Melano, il pagamento di un
importo complessivo di CHF 2'900.00 (CHF 200.00, CHF 300.00, CHF 600.00, CHF
600.
, CHF 600.00 e CHF 600.00);
3.1.8
il
22.06
, alle ore 16.57, tentando di effettuare presso il ristorante __________
di Melano il pagamento di CHF 10.00;
3.1.9
il
23.06
, alle ore 15.58, tentando di effettuare presso la __________ di
Melano il pagamento di CHF 150.00;
3.1.10
il
23.06
, alle ore 20.50, tentando di effettuare presso la società __________
di Balerna il pagamento di CHF 200.00;
3.1.11
il
26.06
, alle ore 15.10, tentando di effettuare presso la __________ di
Melano il pagamento di CHF 150.00;
3.1.12
il
28.06
, alle ore 01.10, tentando di effettuare presso il ristorante __________
di Melano il pagamento di CHF 187.00;
3.1.13
il
29.06
, alle ore 21.50, tentando di effettuare presso la __________ di
Melano il pagamento di CHF 150.00;
3.2
il
01.03.2014
e il 30.04.2014, a Lugano, ai danni diPC 12, ottenendo,
servendosi in modo abusivo dell’accesso personale di __________ login della
vittima, la ricarica telefonica della propria utenza, per un valore complessivo
di CHF 150.00;
3.3
nel
periodo 28.04.2014 - 08.07.2014, ad
Agno, ai danni della societàPC 13, ottenendo, in 11 distinte occasioni,
servendosi in modo abusivo dell’accesso personale di __________ login della
società, la ricarica telefonica della propria utenza, per un valore complessivo
di CHF 1’200.00;
4.
ripetuta truffa (per mestiere)
per avere,
nel periodo giugno 2008 - giugno 2014, a Lugano ed in altre imprecisate
località del Cantone, alfine di procurarsi un indebito profitto, ripetutamente
ingannato con astuzia 6 persone affermando cose false, dissimulando cose vere e
confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti
pregiudizievoli al loro patrimonio,
ottenendo
così, con tale agire, denaro per un valore complessivo di CHF 145'374.00,
e meglio,
4.1
nel
periodo gennaio 2014 - giugno 2014, a Lugano, affermando, contrariamente al
vero di aver frequentato il politecnico di Zurigo, di essere un pilota di elicotteri,
di avere un conto bancario bloccato dalla Pretura, con un saldo di diverse
centinaia di migliaia di CHF, di essere in attesa di ricevere dalla ENI un
importo consistente di denaro, di dover pagare le prestazioni AVS dei suoi
dipendenti, di essere in procinto di concludere un importante progetto
lavorativo,
fingendosi
con astuzia suo amico e facendogli intendere di trovarsi nell’urgenza di dover
chiedere un prestito, per poter vivere, per poter mantenere i suoi figli e per
l’impellente conclusione del suo progetto lavorativo, sollecitando
insistentemente l’ottenimento del denaro, senza il quale l’affare sarebbe
sfumato, promettendogli, contrariamente al vero, la restituzione in tempi brevi
del prestito, approfittando quindi dell’ingenuità, della generosità d’animo e
pure della vulnerabilità di PC 12, facendo leva sui di lui sentimenti di
persona caritatevole,
indotto con
astuzia quest’ultimo, a consegnargli, in 20 occasioni, denaro per un totale di
CHF 90'000.00; soldi da lui utilizzati per lo più presso il locale __________
di Melano, ben sapendo che non li avrebbe più restituiti;
4.2
nel
periodo 25.06.2008 - 15.03.2014, a Bissone, presso l’Hotel Campione,
affermando e facendogli credere, contrariamente al vero, di avergli fornito e
mantenuto funzionante nel corso degli anni un sistema satellitare performante,
in realtà risultato essere fasullo,
indotto con
astuzia il titolare dell’Hotel, PC 20, a consegnargli, in più occasioni,
l’importo complessivo di CHF 37'664.00;
4.3
nel
corso del 2008, a Morcote, riferendole, contrariamente al vero, di non
avere i soldi per pagare l’affitto di casa e per mantenere i figli e l’intera
famiglia, approfittando della generosità d’animo di PC 22, indotto con astuzia
quest’ultima a consegnargli l’importo di CHF 5'000.00, a titolo di prestito,
solo parzialmente restituito, ben sapendo che il saldo scoperto, e meglio
l’importo di CHF 2'700.00, non l’avrebbe più restituito;
4.4
in
data 30.09.2009, a Malvaglia e Bissone, facendogli intendere falsamente di
trovarsi nell’urgenza di dover chiedere un prestito per poter provvedere
all’immediato trasferimento dal Canton Berna al Canton Ticino, tramite REGA,
della sorella, degente malata terminale,
indotto con
astuzia PC 14 a consegnargli l’importo di CHF 5'000.00, a titolo di prestito,
solo parzialmente restituito, ben sapendo che il saldo scoperto di CHF 1'250.00
non l’avrebbe più restituito;
4.5
nel
corso del 2009, a Morcote, riferendogli, contrariamente al vero, di non
avere i soldi per mantenere i figli e l’intera famiglia, approfittando della
generosità d’animo di __________, indotto con astuzia quest’ultimo a
consegnargli l’importo di CHF 2'000.00, ben sapendo che non l’avrebbe più
restituito;
4.6
nel
periodo inverno 2013 - maggio 2014, a Manno e Vezia, approfittando della
generosità d’animo, della lunga conoscenza e della fiducia di PC 21,
ripetutamente ingannato con astuzia quest’ultimo, inducendolo così a
consegnargli denaro e merce per un valore complessivo di CHF 11'760.00;
e meglio,
4.6.1
riferendogli, nel corso dell’inverno 2013, contrariamente al vero, che gli
si era rotta l’automobile e che aveva urgente bisogno di utilizzarne una,
indotto
quest’ultimo a consegnargli in tutta fretta la propria autovettura Alfa Romeo
156, ben sapendo che non avrebbe mai onorato il relativo prezzo di acquisto di
CHF 5’000.00, pattuito al momento della consegna;
4.6.2
nel
corso dei primi mesi del 2014, indotto quest’ultimo a consegnargli
materiale elettrico per un valore di CHF 1'760.00, ben sapendo che non l’avrebbe
mai pagato;
4.6.3
nel
corso del periodo aprile 2014 - maggio 2014, facendogli intendere di
trovarsi nell’urgenza di dover chiedere un prestito, per poter vivere (lui e la
sua famiglia) e per poter concludere un importante lavoro per la ENI, grazie al
quale avrebbe potuto onorare i precedenti debiti esistenti nei di lui confronti
(punti 4.6.1 e 4.6.2), sollecitando insistentemente l’ottenimento del denaro,
senza il quale l’affare sarebbe sfumato, promettendogli, contrariamente al
vero, la restituzione in tempi brevi del prestito, facendo leva sui di lui
sentimenti di persona caritatevole,
indotto PC 21
a consegnargli, in due occasioni, l’importo complessivo di CHF 5'000.00, a
titolo di prestito, ben sapendo che non l’avrebbe più restituito;
5.
ripetuta appropriazione indebita (in parte di lieve entità)
per essersi,
nel corso della primavera/estate 2014, ad Agno e Ponte Tresa, alfine di
procacciarsi un indebito profitto, appropriato di denaro di terzi, per un
valore complessivo di CHF 850.00, a lui consegnato per determinati scopi, ma da
lui utilizzato a titolo personale,
e meglio,
5.1
nel
corso della primavera/estate 2014, ad Agno, ottenuto dalla società PC 13
l’importo di CHF 350.00 affinché procedesse al rinnovo del contratto per lo spazio
e il dominio in internet della medesima società; denaro da lui utilizzato per
scopi personali;
5.2
il
03.07
, a Ponte Tresa, ottenuto da PC 15 l’importo di CHF 250.00 per
l’acquisto di un PC Asus Notebook i5 8GB 1 TB; denaro da lui utilizzato per
scopi personali;
5.3
il
03.07
, a Ponte Tresa, ottenuto da PC 16 l’importo di CHF 250.00 per
l’acquisto di un PC Asus Notebook i5 8GB 1 TB; denaro da lui utilizzato per
scopi personali;
6.
ripetuto furto (in parte di lieve entità)
per avere,
nel periodo 14.12.2012 - 14.05.2014, a Paradiso, Balerna e Muzzano, per
procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, ripetutamente
sottratto cose mobili altrui, per un valore complessivo denunciato di CHF
1'850.05;
e meglio,
6.1
in
data 13/14.05.2014, a Paradiso, presso l’abitazione dell’ex suocero, previo
scasso, sottratto ai danni diPC 17, l’importo di CHF 1'100.00;
6.2
in
data 23.06.2014, a Balerna, presso il distributore di benzina Tamoil,
sottratto ai danni dellaPC 18, benzina per un valore di CHF 50.05;
6.3
in
data 14.11.2012, a Muzzano, presso il distributore di benzina PC 19 della
società PC 19, sottratto, ai danni della medesima, dalla cassa registratrice
del negozio, l’importo di CHF 700.00;
7.
danneggiamento
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 6.1, alfine di perpetrare il suddetto furto,
deteriorato la porta d’accesso dell’appartamento di PC 17 per un valore
denunciato di danno di CHF 932.40;
8.
violazione di domicilio
per essersi
introdotto, nelle circostanze di cui al punto 6.1, alfine di perpetrare il
suddetto furto, previo scasso della porta d’ingresso, all’interno
dell’appartamento in uso agli ex suoceri PC 17;
9.
trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere,
nel periodo marzo 2014 - 31.10.2014, a Bellinzona, omesso, benché potesse avere
i mezzi per farlo, di versare all’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, di Bellinzona, che ha anticipato i contributi alimentari da
lui dovuti in favore dei figli minorenni G. (23.02.2006) e S. (20.01.2008),
conformemente a quanto stabilito dal Pretore della giurisdizione di Lugano con
decreto 14.01.2014, per un importo complessivo di CHF 12'600.00;
10.
ripetuta guida senza assicurazione
per avere,
nel periodo 07.07.2014 - 09.07.2014 (giorno dell’arresto), a Ponte Tresa,
Lugano ed in altre svariate località del Canton Ticino, ripetutamente condotto
l’autovettura Alfa Romeo targata __________, ben sapendo che non sussisteva la
prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
11.
lesioni semplici
per avere,
nel corso del febbraio 2013, a Vezia, in occasione di un litigio relativo a
questioni amministrative della casa, colpendola in testa con un classificatore,
cagionato una ferita al mignolo della mano destra della moglie __________;
fatti
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti: dagli art. 156 cpv. 3 CP, art. 183 cifra 1 CP, art. 147 cpv. 1 CP,
art. 146 cpv. 1 e 2 CP, art. 138 cifra 1 CP, art. 139 cifra 1 CP, art. 144 cpv.
1.
CP, art. art. 186 CP, art. 217 cpv. 1 CP, art. 95 cpv. 1 let. b CP, art. 123
cifra 2 cpv. 2 CP;
richiamato
l’art. 172ter CP.”.
Esperito il dibattimento, con sentenza 24 agosto 2015, la Corte delle
assise criminali, ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
1.1
ripetuto furto per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di
appropriarsene,
1.1.1
nel
periodo 1. gennaio - 17 novembre 2009, a Collina d’Oro (Montagnola), Quartino e
Sant’Antonino, ripetutamente sottratto dagli esercizi pubblici PC 3, PC 2 e PC
4, denaro contante per un valore complessivo di fr. 11'000.-- ai danni di PC 3,
PC 2 e PC 1;
1.1.2
il
13/14 maggio 2014, a Paradiso, sottratto ai danni di PC 17 l’importo di fr.
1'100.--;
1.1.3
il 14
novembre 2012, a Muzzano, presso il distributore di benzina PC 19, sottratto ai
danni della PC 19 l’importo di fr. 700.-- dalla cassa registratrice;
1.2
ripetuta violazione di domicilio
1.2.1
per
essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, al
fine di perpetrare i furti di cui al punto 1.1.1 del dispositivo, negli
esercizi pubblici ivi indicati;
1.2.2
per
essersi trattenuto, dal 23 ottobre 2013 al 18 novembre 2013, nell’appartamento
di Via alla __________ a __________, di proprietà di PC 7, nonostante il
Tribunale federale con decreto 23 ottobre 2013 non avesse concesso effetto
sospensivo al ricorso da lui presentato contro la decisione di sfratto del 29
luglio 2013 della Pretura del Distretto di Lugano;
1.2.3
per essersi introdotto indebitamente e contro la
volontà degli aventi diritto, nell’appartamento degli ex suoceri PC 17 per
perpetrare il furto di cui al punto 1.1.2 del dispositivo;
1.3
ripetuta truffa, in parte tentata e in parte qualificata siccome commessa
in parte per mestiere, per avere, per procacciarsi un indebito profitto,
1.3.1
nel
periodo 30 gennaio 2010 - 27 maggio 2011, ingannato e tentato d’ingannare con
astuzia, in tre distinte procedure giudiziarie, la supplente Giudice di Pace
del Circolo di Lugano - Ovest, producendo falsa documentazione quale
giustificativo delle richieste tendenti ad ottenere la condanna di PC 1 al
pagamento in suo favore di fr. 1'300.--, fr. 520.-- e fr. 1'440.--, causando a PC
1.
un danno di fr. 125.-- oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 2010;
1.3.2
nel
periodo 13 ottobre 2010 - 28 ottobre 2010, a Massagno e Savosa, ingannato con
astuzia gli impiegati della __________, fornendo loro falsa documentazione ed
inducendoli in tal modo a sottoscrivere il contratto di locazione 22 ottobre
2010.
in nome e per conto della PC 5, proprietaria dell’immobile nel quale era
ubicato l’appartamento oggetto del contratto, causando alla stessa un danno di
complessivi fr. 22'670.50;
1.3.3
nel
periodo 27 gennaio 2011 - 21 marzo 2011, a Losanna, tentato d’ingannare con
astuzia il Tribunal d’arrondissement, producendo falsa documentazione
nell’ambito di una procedura di conciliazione tendente ad ottenere la condanna
delle società PC 3 e PC 2 al pagamento in suo favore di fr. 54'636.--;
1.3.4
nel
periodo 25 aprile 2012 - 29 maggio 2012, a Vezia, ingannato con astuzia PC 6,
fornendogli falsa documentazione ed inducendolo in tal modo a sottoscrivere il
contratto di locazione 30 aprile 2012 per un appartamento sito nell’immobile di
sua proprietà, causandogli un danno di complessivi fr. 24'464.95;
1.3.5
nel
periodo 10 aprile 2013 - 27 maggio 2013, a Vezia,
ingannato con
astuzia PC 7, fornendole falsa documentazione ed inducendola in tal modo a
sottoscrivere il contratto di locazione 25 maggio 2013 per l’abitazione
unifamiliare di sua proprietà, causandole un danno di complessivi fr.
17'009.85;
1.3.6
nel
periodo gennaio 2014 - giugno 2014, a Lugano, ingannato con astuzia PC 12,
affermando cose false ed inducendolo a consegnargli in 20 occasioni denaro
contante a titolo di prestito per un ammontare complessivo di fr. 90'000.--,
importo mai restituito;
1.3.7
nel
periodo 25 giugno 2008 - 15 marzo 2014, a Bissone, presso l’Hotel __________,
ingannato con astuzia PC 20, affermando cose false, segnatamente di aver
installato e mantenuto funzionante nel tempo un sistema di ricezione TV
satellitare risultato in realtà fasullo, inducendo PC 20 a corrispondergli in
più occasioni l’importo complessivo di fr. 37'060.--;
1.3.8
il 30
settembre 2009, a Malvaglia e Bissone, ingannato con astuzia PC 14, affermando
cose false ed inducendolo a consegnargli l’importo di fr. 5'000.-- a titolo di
prestito, importo solo parzialmente restituito;
1.3.9
nel
dicembre 2009, a Morcote, ingannato con astuzia __________, affermando cose
false ed inducendolo a consegnargli l’importo di fr. 2'000.-- a titolo di
prestito, importo mai restituito;
1.3.10
nel
periodo aprile - maggio 2014, a Manno e Vezia, ingannato con astuzia PC 21,
affermando cose false ed inducendolo a consegnargli l’importo complessivo di
fr. 5'000.-- a titolo di prestito, importo mai restituito;
1.4
ripetuta falsità in documenti
per avere,
per procacciarsi un indebito profitto, formato e fatto uso di 22 documenti
falsi per commettere e tentare di commettere le truffe di cui ai punti 1.3.1,
1.3
, 1.3.3, 1.3.4 e 1.3.5 del dispositivo;
1.5
diffamazione
per avere,
a Vezia, nel
periodo 25 aprile 2013 - 28 maggio 2013,
tacciando sul
sito internet __________, PC 8 e PC 9 di “morti di fame” ed accusandoli di non
avergli corrisposto il dovuto per una prestazione professionale da lui
eseguita, incolpato o reso sospetti questi ultimi di condotta disonorevole;
1.6
minaccia
per avere, il
28.
settembre 2013, a Vezia, dicendo a PC 7 e PC 10 “vi spacco la testa”,
incusso loro spavento e timore;
1.7
ripetuto danneggiamento
per avere,
1.7.1
nel
periodo 28/30 settembre 2013, a Vezia, danneggiato la porta del locale tecnico
dello stabile di proprietà di PC 7;
1.7.2
il
13/14 maggio 2014, a Paradiso, deteriorato la porta d’accesso dell’appartamento
di PC 17 provocando un danno quantificato in fr. 932.40.--;
1.8
estorsione aggravata per avere,
la notte del
20/21 giugno 2014,
a Morcote,
Lugano e Bissone, a scopo di indebito profitto, usando violenza e minacciandolo
di un pericolo imminente all’integrità corporale, indotto PC 11 a compiere atti
pregiudizievoli al proprio patrimonio, segnatamente a consegnargli la carta
d’identità e la carta bancaria e successivamente a digitare il codice PIN della
carta bancaria presso il postomat di Bissone, riuscendo ad appropriarsi
indebitamente dell’importo di fr. 1'000.--;
1.9
sequestro di persona e rapimento
per avere, la
notte del 20/21 giugno 2014, a Bissone, successivamente ai fatti di cui al
punto precedente del dispositivo, rapito con minaccia PC 11, costringendolo a
seguirlo presso il locale __________ di Melano, dove l’ha tenuto indebitamente
sequestrato fino a quando lo ha ricondotto a Lugano presso la sua abitazione;
1.10
ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati, in parte tentato
e in parte di lieve entità
per avere, a
scopo di indebito profitto, servendosi in modo abusivo o indebito di dati,
influito e tentato di influire su un processo elettronico di trattamento o di
trasmissione di dati e provocando o tentando di provocare, per mezzo dei
risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri, e
meglio,
1.10.1
nel
periodo 20 giugno 2014 - 29 giugno 2014, a Bissone, Melano, Lugano, Grancia,
Balerna, servendosi della carta di credito di PC 11, effettuato acquisti per un
valore complessivo di fr. 904.05, rispettivamente tentato di effettuare
acquisti ed un prelevamento presso un bancomat per un valore complessivo di fr.
6'364.--;
1.10.2
il 17
aprile 2014, a Lugano, servendosi dell’accesso personale di __________ login di
PC 12, ottenuto la ricarica della propria utenza telefonica per l’importo di
fr. 150.--;
1.10.3
nel
periodo 28 aprile 2014 - 8 luglio 2014, ad Agno, servendosi in modo abusivo
dell’accesso personale di __________ login della società PC 13, ottenuto in 11
occasioni la ricarica della propria utenza telefonica per l’importo complessivo
di fr. 1'200.--;
1.11
appropriazione indebita
per essersi
appropriato a scopo di indebito profitto, nel corso della primavera/estate
2014, ad Agno, dell’importo di fr. 350.-- affidatogli dalla ditta PC 13 per
procedere al rinnovo del contratto per lo spazio e il dominio in internet della
medesima società;
1.12
trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere,
nel periodo febbraio 2014 - luglio 2014, a Bellinzona, omesso, benché avesse o
potesse avere i mezzi per farlo, di versare all’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, che ha anticipato i contributi da lui dovuti in favore dei
figli minorenni, conformemente a quanto stabilito dal Pretore di Lugano,
sezione 6, con decreto del 14 gennaio 2014, per un importo complessivo di fr.
8'400.--;
1.13
ripetuta guida senza assicurazione
per avere,
nel periodo 7 luglio 2014 - 9 luglio 2014, a Ponte Tresa, Lugano ed in altre
località del Canton Ticino, ripetutamente condotto l’autovettura Alfa Romeo
targata __________, sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per
la responsabilità civile;
e meglio come
descritto negli atti d’accusa 109/2010, 58/2014 e 21/2015 e precisato nei
considerandi.”
Egli è per contro stato
prosciolto dalle imputazioni di:
- truffa
di cui al punto 4.3, 4.6.1 e 4.6.2 dell’atto d’accusa 21/2015;
- ripetuta
appropriazione indebita di cui ai punti 5.2 e 5.3 dell’atto d’accusa 21/2015;
- furto
di cui al punto 6.2 dell’atto d’accusa 21/2015;
- trascuranza
degli obblighi di mantenimento di cui al punto 9 dell’atto d’accusa 21/2015 per
il periodo agosto 2014 - ottobre 2014;
- lesioni
semplici di cui al punto 11 dell’atto d’accusa 21/2015.
AP
1.
è stato così condannato alla pena detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, nonché alla multa di fr. 200.--, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva sostitutiva di 3 (tre) giorni.
Egli è stato
parimenti condannato al risarcimento agli accusatori privati dei seguenti
importi:
- in
favore degli accusatori privati PC 1, PC 3, PC 2 e PC 4, tutti rappr. dall’avv.
__________, fr. 11'000.-- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2009 quale
risarcimento del danno, fr. 4'321.50 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2010
per le spese di perizia e fr. 13'291.15 oltre interessi del 5% dal 24 agosto
2015.
per spese legali;
- in
favore dell’accusatore privato PC 6, 6943 Vezia, fr. 25'547.95 quale
risarcimento del danno;
- in
favore degli accusatori privati PC 7 e PC 10, rappr. dall’avv. __________, fr.
17'254.85 quale risarcimento del danno e fr. 12'834.70 per spese legali. Per il
rimanente della loro pretesa, gli accusatori privati sono stati rinviati al
compente foro civile;
- in
favore dell’accusatore privato PC 17, 6900 Paradiso, fr. 932.40 quale
risarcimento del danno;
- in
favore dell’accusatore privato PC 11, rappr. dall’avv. __________, fr. 6'898.05
quale risarcimento del danno, fr. 5'000.-- per torto morale e fr. 4'320.-- per
spese legali;
- in
favore dell’accusatore privato PC 12, rappr. dall’avv. __________, fr.
90'000.-- quale risarcimento del danno;
- in
favore dell’accusatore privato PC 15, 6988 Ponte Tresa, fr. 250.--;
- in
favore dell’accusatore privato PC 16, 6984 Pura, fr. 250.--;
- in
favore dell’accusatore privatoPC 20, rappr. dall’avv. __________, fr. 30'000.--
quale risarcimento del danno;
- in
favore dell’accusatore privato PC 14, 6715 Dongio, fr. 1'250.-- quale
risarcimento del danno;
- in
favore dell’accusatore privatoPC 21, 6943 Vezia, fr. 5'000.-- quale
risarcimento del danno e fr. 1'760.--. Per il rimanente della sua pretesa,
l’accusatore privato è stato rinviato al competente foro civile;
- in
favore dell’accusatore privato PC 18, 6828 Balerna, fr. 50.05;
- in
favore dell’accusatore privato PC 19, 6933 Muzzano, fr. 700.-- quale
risarcimento del danno.
Le pretese di risarcimento degli accusatori privati PC 8 e PC 9
sono state rinviate al competente foro civile, mentre l’istanza di risarcimento
dell’accusatore privato PC 22è stata respinta.
Inoltre, la Corte di prime cure ha ordinato il trattamento
ambulatoriale ex art. 63 CP del condannato, da eseguirsi già in sede di
espiazione di pena.
È, poi, stata ordinata la confisca degli oggetti in sequestro
elencati nell’atto d’accusa 21/2015, ad eccezione di 2 tessere Kaba, da
dissequestrare in favore di __________, della fattura __________, dell’Iphone
bianco, di 3 schede elettroniche e di 2 scatolette elettroniche, da
dissequestrare in favore dell’imputato.
Parimenti sono stati ordinati il dissequestro e la restituzione di
fr. 1'100.-- in favore dell’accusatore privato PC 17, nonché il sequestro
conservativo di fr. 66.15 a garanzia del pagamento di tassa di giustizia e
spese procedurali.
La tassa di giustizia e le spese procedurali sono state poste a
carico del condannato in ragione di 4/5.
Infine, la Corte di prime cure ha pure deciso in merito alle spese
della difesa d’ufficio ed ha approvato la nota d’onorario del patrocinatore.
preso atto che - contro la sentenza della Corte
delle assise criminali, il prevenuto ha interposto appello con tempestivo
annuncio.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1
ha confermato la sua intenzione di impugnare la condanna, con dichiarazione di
appello 24 novembre 2015, con cui ha precisato di confutare i dispositivi n. 1
(in tutti i suoi sotto punti), 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11, chiedendo di essere
prosciolto da ogni accusa poiché non punibile ai sensi dell’art. 19 CP, non
essendo egli al momento dei fatti, stato in grado di valutare il carattere
illecito dei suoi atti o di comportarsi secondo tale valutazione. Inoltre ha
postulato che venga ordinato un trattamento ambulatoriale al di fuori del
carcere. Di riflesso chiede pure che egli venga liberato da ogni obbligo di
risarcimento dei danni provocati con i reati, che vengano revocate le confische
e l’ordine di dissequestro di fr. 1'100.- a favore dell’AP PC 17;
- essendo stata l’unica
istanza probatoria inoltrata, cioè quella del prevenuto, integralmente
respinta, con ordinanza del 17 febbraio 2016, il presidente delegato della
Corte ha chiesto alle parti di comunicare il loro eventuale consenso allo
svolgimento dell’appello in procedura scritta. Il prevenuto ha rifiutato la
proposta;
esperito il pubblico dibattimento il
23.
maggio 2016 2016 durante il quale:
- il PP ha invocato la
conferma della sentenza impugnata, illustrando i motivi per i quali l’accusato
debba essere considerato pienamente responsabile;
- l’avv. DI 1, difensore di AP
1, ha confermato le richieste formulate con la dichiarazione d’appello,
spiegandone i fondamenti. In modo particolare ha sviscerato i motivi per i
quali la perizia giudiziaria non è affidabile, mentre quella di parte è
scientificamente fondata, per cui il prevenuto deve essere considerato non
punibile. Sulla commisurazione della pena in quanto tale non ha sollevato alcun
tipo di contestazione, nemmeno in via subordinata. Per contro ha ribadito la
richiesta di garantire un trattamento ambulatoriale, fuori dal carcere, ai
sensi dell’art. 63 CP. Infine ha postulato la tassazione della propria nota
d’onorario per la procedura d’appello, per complessivi fr. 27'250.40.
ritenuto
L’accusato
1.
Sulla persona
dell’imputato è pertinente richiamare quanto da lui stesso dichiarato agli
inquirenti, già ripreso nella sentenza impugnata (consid. n. 1.1., pag. 21) e
confermato al processo d’appello:
“Sono
nato a __________ ma sono cresciuto nel __________. Ho frequentato le scuole
dell’obbligo a __________, __________ e __________. Mio papà faceva il
muratore, adesso è in pensione, mia mamma era casalinga, ora in pensione. Ho un
fratello e una sorella, entrambi minori di me. Non vedo e non sento più i miei
genitori, da quando mi sono separato, vedo e sento abitualmente i miei fratelli
che abitano nel __________.
Dopo le
scuole dell’obbligo ho svolto la __________ di __________ come
elettro-meccanico, nel frattempo di sera frequentavo dei corsi d’informatica
privati a Lugano. Finito l’apprendistato sono andato a Zurigo a lavorare come
elettromeccanico, a tempo parziale, coltivando sempre la passione per
l’informatica. Per questo ho continuato la specializzazione nell’informatica
presso scuole private di cui ora non ricordo il nome. I corsi presso queste
scuole erano perlopiù nel tardo pomeriggio. Contemporaneamente frequentavo dei
corsi di lingua tedesca e inglese. Una parte dei corsi l’ho svolta a Zurigo, ma
l’ultima parte l’ho fatta a Milano, ottenendo infine il certificato di MCSE
(Microsoft Certificate System Engineer) all’età di circa 28/30 anni.
Ho continuato
a frequentare corsi di specializzazione d’informatica, lavorando nel medesimo
tempo come elettromeccanico.
In quel
periodo, terminati gli studi a Milano, lavoravo a __________ presso la __________
dove sono rimasto per un paio d’anni. In seguito ho lavorato alla __________ di
__________ per qualche anno.
In seguito ho
fatto il militare e poi ho deciso di mettermi in proprio nell’ambito dell’informatica
e dell’elettronica. Da circa 11 anni mi sono notificato come indipendente
presso l’AVS. I servizi che prestavo andavano dall’istallazione di server,
all’allestimento di telefonia IP, alla videosorveglianza con gestione remota
(quando il proprietario riesce a verificare l’operatività del sistema anche da
distanza), ecc.
Il mio lavoro
é sempre andato bene e mi ha sempre dato il necessario per vivere. Non ricordo
quanto guadagnassi mensilmente. In seguito ho deciso di iscrivere la mia ditta
presso l’Ufficio competente, il Registro di commercio, per poter partecipare ad
un concorso d’appalto, per questo ho iscritto la __________, che è poi fallita
nel 2012. Tutt’oggi sono attivo in questo medesimo ambito. In passato avevo un
ufficio sotto casa, a __________, come pure in via __________ a __________ ma
ora, non avendo più residenza in Svizzera, non ho più alcun locale dove tengo
tutta la documentazione amministrativa relativa alla mia attività. Ho tutto su
supporti informatici.
In Svizzera
ho lavoro, ma non ho intenzione di riferire i nomi dei miei clienti; stessa
cosa per l’Italia, dove oggi risiedo.
Mi sono
sposato circa 7 anni fa con __________, dalla quale ho avuto due figli, __________
e __________, di 8 e 6 anni.
Con la mia ex
moglie ho vissuto prima a __________ e poi a __________. Tutt’oggi la mia ex
moglie e i miei figli vivono a __________. Mi sono separato nel mese di
novembre 2013 e da quel momento ho vissuto in albergo a __________ e poi in via
__________ a __________. Mi trovo a Bologna dal 22 giugno 2014.
Ho già
riferito che è mia intenzione ritornare in Ticino.
ADR che
ultimamente ho guadagnato bene, quanto necessario per vivere. (cfr. VI
09.07
; dichiarazioni confermate in aula, cfr. VI imputato pag. 1, all. 1
al V. DIB)”.
L’estratto UEF di AP 1, a valere sino al 1. aprile 2015 riporta di
33.
esecuzioni per complessivi fr. 217'466.95, cui si aggiungono 111 attestati
di carenza beni per totali fr. 165'501.25 (cfr. doc. TPC 14), situazione che
nel frattempo non è certamente migliorata, come provato con la documentazione
prodotta al processo d’appello (doc. dib. d’appello 2).
In merito ai suoi precedenti, ci si limita a rilevare come
l’appellante abbia subito una condanna penale al pagamento di una multa di fr.
500.
- per grave infrazione alla LCStr, sospesa condizionalmente per un anno,
inflitta con DA del 18 luglio 2005 (doc. TPC 15), oltre ad una condanna a 25
giorni di detenzione, pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di
3.
anni (prolungato poi di un ulteriore anno, con la menzionata decisione del 18
luglio 2005), decretata dal Tribunale militare 8, Berna per omissione del
servizio e assenza ingiustificata e inosservanza di prescrizioni di servizio
(AI 10 inc. 2009.1871; AI 9 inc. 2011.572; AI 2 inc. 2014.4528).
In
Italia è incensurato (doc. TPC 16).
2.
Sulla vita in
carcere, all’udienza di fronte alla scrivente Corte, AP 1 ha raccontato di
lavorare con grande motivazione in stamperia/rilegatura, mentre non segue alcun
corso formativo poiché l’offerta della struttura è limitata a materie che egli,
vista la formazione, già padroneggia (lingue nazionali, inglese e informatica).
Inspiegabilmente
- viste le peculiarità del caso e l’indubbia necessità, anche per la
collettività, di recuperare un certo equilibrio mentale/caratteriale - non è
sottoposto ad alcuna terapia medico-psicologica e tutto quello che gli viene
concesso è la possibilità di avere dei colloqui sporadici, ogni due o tre mesi,
con lo psichiatra dr. med. __________ per fare il punto della situazione.
Inizialmente, una psicoterapeuta si era presa a carico il suo caso ed aveva
avviato un procedimento per poter risalire alle cause che lo hanno portato a
delinquere. Malauguratamente il servizio gli è stato tolto, secondo le sue
dichiarazioni per una questione di risparmi da parte dello Stato, e lui, pur
avendo tentato, non è in grado di fare questo lavoro da solo (verb. dib.
d’appello, pag. 1 e 2).
Negli
ultimi sei mesi ha avuto ben 5 rapporti disciplinari, prevalentemente per
scatti d’ira, sfociati in 3 occasioni anche in vie di fatto ai danni di
co-detenuti. In un caso di questi, invece, egli è stato punito con 5 giorni di
isolamento e fr. 200.- di multa per aver craccato (cioè violato il sistema di
sicurezza del software) il circuito telefonico interno della prigione. Atto per
il quale si è subito autodenunciato e che egli ha commesso, a suo dire, per
sfida, per gioco, dopo che l’informatico del carcere ed il capo dei
sorveglianti gli avevano detto che non ne sarebbe stato capace (verb. dib.
d’appello, pag. 3).
I fatti
3.
I fatti così
come accertati dalla Corte delle assise criminali, non sono stati più
contestati con l’impugnativa.
In applicazione dell’art. 82
cpv. 4 CPP, onde evitare di appesantire inutilmente la presente decisione,
appare opportuno rinviare al considerando n. 2 ed ai suoi sottopunti della
sentenza impugnata (da pag. 23 a pag. 111).
Quale valido riassunto, e non
potrebbe essere altrimenti, si richiama il dispositivo di condanna del verdetto
in questione, ripreso per esteso nella parte introduttiva di questo giudizio.
Incapacità o
scemata imputabilità
4.
Con l’appello
l’imputato chiede che gli sia riconosciuta l’incapacità ai sensi dell’art. 19
cpv. 1 CP e che, di conseguenza, egli venga prosciolto da ogni accusa.
Fondandosi
sulla controperizia da lui commissionata al dr. med. __________, AP 1 sostiene
che nel compimento dei reati egli non si rendesse conto di quello che faceva,
essendosi preoccupato soltanto di perseguire il proprio personale ed esclusivo
interesse, sicché deve essere considerato incapace di discernimento ai sensi
dell’art. 19 CP (dichiarazione d’appello, pag. 17). L’appellante rileva come il
perito di parte abbia ben evidenziato che egli non era in grado di valutare il
carattere illecito dei suoi atti e non era in grado di comportarsi secondo tale
valutazione, essendo lui collocabile in un quadro di “perversione
narcisistica caratterizzata da significativi elementi megalomanici e
pseudologici”, turba psichica con la quale si possono mettere in relazione
i reati commessi (dichiarazione d’appello, pag. 38 seg. ). Di conseguenza, sono
a suo avviso errate le conclusioni della perita giudiziaria, secondo le quali
le sue capacità intellettive e caratteriali al momento dei fatti non erano
compromesse e gli consentivano di essere cosciente del carattere illecito dei
suoi atti, nonché di comportarsi in piena consapevolezza di quanto stava
facendo. A sua detta, l’esperta incaricata dal Ministero pubblico, dr. Med. __________
, non avrebbe valutato correttamente “tutta una serie di comportamenti,
attitudini, azioni, atti mancati, ideazioni, fissazioni, costruzioni mentali,
la sua autoreferenzialità, le sue idee prevalenti, le varie pseudologie, gli
stati dissociativi, il non riconoscimento dei dati di realtà, il Falso sé, gli
innumerevoli episodi maniacali, le idee di grandezza, le mitomanie, la coazione
a ripetere, etc.”.
Sempre
fondandosi sul referto peritale difensivo - che ha concluso per un alto rischio
di recidiva in relazione ai reati economici, e che ha asserito che egli
necessita di un trattamento ambulatoriale, da eseguirsi con il suo consenso e,
soprattutto, non in costanza di espiazione della pena - l’appellante chiede che
la sentenza di prime cure venga rivista in tal senso anche su questo punto. In
sostanza postula che, parallelamente al proscioglimento, venga deciso il
proseguimento del trattamento ambulatoriale, misura da eseguirsi in una
struttura idonea esterna al carcere.
5.
Alla questione
dell’imputabilità dell’accusato la sentenza impugnata dedica tutto il
considerando n. 4 (da pag. 114 in avanti). In primo luogo sono state esposte le
conclusioni della perita giudiziaria, che ha stabilito che AP 1 soffriva, al
momento dei fatti, di un disturbo - di gravità media - della personalità
narcisistico con tratti di forte immaturità che ne comprometteva il
funzionamento relazionale e sociale, ma che ha soprattutto concluso sostenendo
che al momento dei fatti né la sua capacità di valutare il carattere illecito
del suo agire, né la sua capacità di agire era scemata (sentenza impugnata,
pag. 114). I giudici hanno pure fatto riferimento alla valutazione della dr.
med. __________, secondo la quale, dal punto di vista psichiatrico forense, AP
1.
non presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati, inteso come
rischio certo e sicuro, non semplicemente come possibilità (sentenza impugnata,
pag. 115). Essendo tuttavia egli affetto ancora tutt’oggi da turbe psichiche,
per l’esperta incaricata dal MP, è necessario sottoporlo a un trattamento
ambulatoriale psicoterapico, con la precisazione che una contemporanea
espiazione della pena non ne comprometterebbe l’esito.
In seguito i primi giudici
hanno riportato quanto è risultato dalle risposte alle domande di completazione
della perizia giudiziaria, che in sostanza ne hanno confermato conclusioni e
contenuti.
Da
ultimo, è stato analizzato il contenuto del referto del dr. med. __________,
che ha concluso per l’incapacità di valutare il carattere illecito e per
un’incapacità di agire secondo tale valutazione (sentenza impugnata, pag. 117).
Tutto
ben ponderato, la Corte di prime cure ha ritenuto affidabili le conclusioni
della perizia giudiziaria e le ha fatte proprie stabilendo che AP 1, quando ha
commesso i reati, era penalmente responsabile delle proprie azioni. Per contro
il referto di parte è stato considerato poco chiaro, incompleto e a tratti
contraddittorio e quindi non atto a mettere in discussione quanto scritto dalla
dr. med. __________.
6.
Giusta l’art. 19
cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di
valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
Per
il cpv. 2 di detto articolo, se al momento del fatto l’autore era soltanto in
parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione,
il giudice attenua la pena (cpv. 2).
Secondo
la giurisprudenza, la nozione di “normalità” nell’essere umano non deve essere
interpretata in modo troppo severo: una capacità delittuosa diminuita non deve,
infatti, essere ammessa in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo
mentale dell’accusato né di qualsiasi turba psichica né di qualsiasi
diminuzione della facoltà di controllarsi, ma soltanto nei casi in cui l’autore
si situa nettamente al di fuori delle norme e laddove la sua costituzione
mentale si distingue in modo essenziale, non solo da quella delle persone
normali (Rechtsgenossen), ma anche da quella dei delinquenti comparabili
(Verbrechensgenossen) (cfr. DTF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b; STF
6B_857/2014 del 5 febbraio 2015 consid. 1.3.;6B_1032/2014 dell’8 gennaio 2015
consid. 1.3.2.;6B_986/2008 del 20 aprile 2009 consid. 3.1).
Detto in altri termini, sempre
secondo la giurisprudenza, la psicopatia, che caratterizza la personalità della
maggioranza dei delinquenti comuni, non equivale ad una anomalia mentale ai
sensi del diritto penale (DTF 98 IV 153 consid. 3a; 100 IV 129, 130). Solo per
gli psicopatici che soffrono di problemi marcati e la cui struttura mentale si
scosta nettamente da quella di altri criminali recidivi è ipotizzabile il
riconoscimento di un’incapacità o di una scemata imputabilità (DTF 98 IV 153
consid. 3a; 100 IV 129, 130; cfr. CIM-10/ICD-10,
Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du
comportement, par l'Organisation mondiale de la santé, versione 2008, http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2008/fr#/V).
In passato, il TF ha avuto modo di stabilire che è data una
diminuzione della facoltà di valutare il carattere illecito dell’atto quando il
riconoscimento dell’illiceità del gesto è nettamente più difficile per l’autore
che per le persone psichicamente normali. Anche se l’autore sapeva che il suo
gesto era punibile, l’art. 19 CP torna applicabile se, a seguito del suo stato
mentale, egli non era in grado di comprendere, se non con difficoltà, l’idea di
illiceità che sta alla base del divieto violato. D’altro lato, è, invece, data,
sempre secondo la giurisprudenza del TF, compromissione della capacità d’agire
secondo la valutazione del carattere illecito del gesto quando l’autore, a
seguito del suo stato mentale, avrebbe potuto resistere alla tentazione di
commettere il reato soltanto con uno sforzo di volontà fuori del comune, ritenuto
che, in quest’ambito, non qualsiasi diminuzione della capacità di dominarsi può
essere considerata sufficiente (DTF107 IV 3; 102 IV 225; 91 IV 64; 77 IV 215;
Maier/Möller, Das gerichtspsychiatrische Gutachten gemäss Art. 13 StGB, Zurigo
1999, pag. 74).
7.
L’art. 182 CPP
istituisce un obbligo per il giudice di consultare un perito ogniqualvolta
occorrano, per la valutazione della fattispecie, particolari conoscenze
specialistiche.
a. Gli art. 182 e segg.
CPP si riferiscono unicamente alle perizie ordinate dal ministero pubblico o
dal giudice: tali norme non regolano il ruolo delle perizie di parte (Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Edizione, Zurigo/San Gallo 2009, ad
art. 182, n. 7, pag. 333).
Queste ultime non costituiscono mezzi di prova ai sensi degli art.
139.
e segg. CPP, ma semplici allegazioni di parte di cui il giudice deve,
nondimeno, tenere conto nel suo giudizio (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012
consid. 4.3.1; DTF 127 I 73 consid. 3f/bb; 125 V 351 consid. 3c; Heer, Basler
Kommentar, StPO, 2. Edizione, Basilea 2014, ad art. 182, n. 10, pag. 1398 e ad
art. 189, n. 6, pag. 1468; Donatsch, Kommentar zur StPO, 2. Edizione,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 182, n. 15, pag. 1008; Vuille, Commentarire
romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 182, n. 18, pag. 838; contra: Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 182, n. 7, pag. 333 secondo cui la perizia di parte è
un mezzo di prova come ogni altro che, tuttavia, necessita di un apprezzamento
particolarmente attento da parte del giudice). Poco importa, al riguardo, che
l’esperto non sia stato scelto, istruito e pagato dalle autorità penali ma da
una persona interessata all’esito del procedimento, che le esigenze poste dagli
art. 183 e 56 CPP non siano state rispettate, che l’esperto non abbia avuto
accesso all’intero incarto e che non risponda penalmente del suo operato giusta
l’art. 307 CP (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 4.3.1; Donatsch, op.
cit., ad art. 182, n. 15, pag. 867). Questi aspetti, uniti all’esperienza secondo
cui una perizia privata viene prodotta soltanto se è favorevole al mandante,
fanno però sì che essa debba essere valutata con cautela (STF 6B_715/2011 del
12.
luglio 2012 consid. 4.3.1;6B_269/2012 del 17 luglio 2012 in cui il TF ha stabilito che non è arbitrario considerare più oggettiva l’opinione espressa dai
periti giudiziari rispetto a quella del medico curante; Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 182, n. 7, pag. 333; Donatsch, op. cit., ad art. 182,
n. 15, pag. 867).
Se sviscera, in maniera seria e credibile, lacune o contraddizioni
che emergono dalle conclusioni di una perizia giudiziaria, il giudice deve
raccogliere delle prove complementari per tentare di dissipare i suoi dubbi,
segnatamente nominare un nuovo esperto (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012
consid. 4.3.1;6B_283/2007 del 5 ottobre 2007 consid. 2; DTF 125 V 351 consid.
3b/aa; Donatsch, op. cit., ad art. 182, n. 15, pag. 867; Vuille, op. cit., ad
art. 182, n. 20, pag. 838).
Chi dirige il procedimento non commette arbitrio se non dà seguito
ad una perizia di parte lacunosa e priva di imparzialità (STF 6B_715/2011 del
12.
luglio 2012 consid. 4.3.1; Vuille, op. cit., ad art. 182, n. 20, pag. 838).
b. Il perito ha libertà
di metodo, fermo restando che la scelta metodologica deve essere motivata, che
i relativi requisiti scientifici devono essere rispettati e che egli, oltre a
trarre conclusioni chiare, è tenuto a motivarle in maniera convincente,
esaustiva, trasparente e comprensibile per le parti. Questo poiché ogni perizia
deve poter essere sottoposta ad un esame critico, rispettoso di principi
metodologici e scientifici coerenti (DTF 128 I 81 consid. 2 pag. 85; cfr. sentenza
GIAR 492.2001.5 del 23 maggio 2003 in re P.; Vuille, op. cit., ad art. 182, n.
9, pag. 836 e ad art. 189, n. 10, pag. 869).
c. Il giudice non è
vincolato alle conclusioni del perito che egli valuta liberamente così come gli
altri mezzi di prova ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP (STF 6B_275/2011 del 7
giugno 2011 consid. 3.3.2;6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1;
6B_415/2008 del 10 luglio 2008 consid. 3; DTF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea 2005, pag. 313; Schmid, Praxiskommentar, ad art.
189, n. 5, pag. 347; Sträuli, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art.
20, n. 4, pag. 209 e n. 34, pag. 216).
Egli non può, tuttavia, scostarsi dalle risultanze di una perizia
senza motivi determinanti e, meglio, senza che circostanze ben precise mettano
seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto (STF 6B_272/2012 del 29
ottobre 2012 consid. 2.3.3;6B_275/2011 del 7 giugno 2011 consid. 3.3.2;
6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 129 I 49 consid. 4; Hauser/Schweri/Hartmann,
op. cit., pag. 314; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, pag. 515; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 189, n.
5, pag. 347), sostituendosi, senza averne le competenze, al perito. In altre
parole, relativamente alle questioni specialistiche, il giudice non può
prescindere dalle conclusioni della perizia senza motivi concludenti o
imperativi (Piquerez, op. cit., pag. 515; Sträuli, op. cit., ad art. 20, n. 36,
pag. 216; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Ginevra/Zurigo/Basilea
2008, n. 903, pag. 294-295).
Tali motivi sono dati segnatamente quando il referto non è
convincente, è lacunoso o impreciso, contiene una contraddizione interna
evidente, poggia su premesse fattuali manifestamente erronee, emana da una
persona che non possiede le conoscenze specialistiche necessarie oppure emette
un’opinione manifestamente insostenibile o viziata da un’errata interpretazione
della legge (STF 6B_275/2011 del 7 giugno 2011 consid. 3.3.2;
DTF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b; Piquerez, op. cit., pag.
516; Sträuli, op. cit., ad art. 20, n. 37, pag. 216; Heer, op. cit., ad art.
182, n. 11, pag. 1243-1244 e ad art. 189, n. 3, pag. 1307 e n. 10 e segg., pag.
1310.
e segg.; Donatsch, op. cit., ad art. 189, n. 25, pag. 913).
Inoltre, il giudice può distanziarsi dalla perizia se egli
apprezza in modo differente il contenuto o la forza probante di elementi sui
quali il perito si è fondato, quando le spiegazioni del perito in occasione
della sua audizione divergono dal rapporto scritto su punti essenziali oppure
quando indizi concreti fanno vacillare la perizia o depongono contro la sua
attendibilità (Sträuli, op. cit., ad art. 20, n. 38, pag. 217; Schmid,
Handbuch, ad § 63, n. 952, 409; Heer, op. cit., ad art. 189, n. 3, pag. 1307;
Donatsch, op. cit., ad art. 189, n. 25, pag. 913; STF 6B_275/2011 del 7 giugno
2011.
consid. 3.3.2; DTF 101 IV 129 consid. 1a).
Il giudice può distanziarsi dalla perizia anche se opinioni
contrarie espresse da altri specialisti (anche di parte) si rivelano
sufficientemente concludenti per revocarne in dubbio il buon fondamento su
punti essenziali (STF 6B_200/2013 del 26 settembre 2013 consid. 4.1; DTF 137 II
266.
consid. 3.2; 125 V 351 consid. 3b/aa; Heer, op. cit., ad
art. 189, n. 7, pag. 1309 e n. 15-16, pag. 1311-1312; Schmid, Handbuch, ad §
63, n. 952, pag. 409).
Secondo la giurisprudenza, i tribunali ritrovano pieno potere
decisionale quando più perizie - tutte correttamente elaborate e motivate - divergono
tra loro, totalmente o parzialmente, su punti essenziali (STF 6B_415/2008 del
10.
luglio 2008 consid. 3;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 2; DTF 130 I
337.
consid. 5.4.2; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; Donatsch,
op. cit., ad art. 189, n. 26, pag. 913; Sträuli, op. cit., ad art. 20, n. 39,
pag. 217).
8.
In
casu va preliminarmente accertato che dalla lettura dei verbali
d’interrogatorio di AP 1, non risultano elementi particolari che inducano a
dubitare della sua capacità d’intendere e volere. Anzi, egli ha per ognuna
delle fattispecie prospettagli cercato di costruire delle versioni fasulle
volte a giustificare i suoi gesti e a scagionarlo, per poi modificarle di volta
in volta quando confrontato a prove schiaccianti, in modo da comunque tentare
di uscirne nel miglior modo possibile:
- furti
ai danni di PC 1: dapprima ha negato e contestato l’importo provento dei reati.
In seguito, di fronte ai filmati, ha ammesso le sottrazioni, riconoscendo
tuttavia (con successo) solo un decimo della somma di fr. 110'000.- denunciata
dall’AP (sentenza impugnata, consid. 2.1, pag. 22 segg.);
- truffe
processuali: egli ha sempre eccepito che la firma di PC 1 fosse veramente sua,
asserendo di disporre ancora dei supporti informatici sui quali erano state
allestite, ma di non volerli produrre. In questo caso, non ha cambiato versione
neppure a fronte delle perizie calligrafiche fatte allestire da AP e PP
(sentenza impugnata, consid. 2.2, pag. 25 segg.);
- truffe
in relazione a contratti di locazione: anche in questo caso il prevenuto ha
dapprima negato di aver falsificato i bollettini di pagamento, le notifiche di
tassazione e gli estratti UEF, per poi ammettere, a fine inchiesta, di fronte a
elementi oggettivi solidi e incontestabili, di avere falsificato i documenti
rilasciati dalle autorità cantonali. Per contro ha continuato a negare la
falsificazione dei bollettini di pagamento (sentenza impugnata, consid. 2.3,
pag. 29 segg.);
- altri
reati ai danni dei signori PC 7PC 10: in merito a queste accuse AP 1 ha dato
risposte normalissime, non escludendo le minacce ma negando, con argomentazioni
per nulla sconnesse con la realtà, i danneggiamenti (sentenza impugnata,
consid. 2.4, pag. 3 segg.);
- diffamazione
di PC 8 e PC 9: anche in questo caso il prevenuto ha negato d’aver scritto le
parole infamanti, attribuendole, ma solo in una fase avanzata dell’istruttoria,
alle vittime stesse. Le sue giustificazioni sono razionali, seppur non
credibili, e attestano una capacità di comprendere dove stanno gli sbagli
(sentenza impugnata, consid. 25, pag. 37 segg.);
- furto
ai danni del suocero PC 17: nuovamente ammette danneggiamenti e violazione di
domicilio, ma nega la sottrazione del denaro, trovando delle giustificazioni
non credibili per la presenza del denaro nelle sue tasche, ma certamente non frutto
di vaneggiamenti o di una mente staccata dalla realtà: essere uscito di casa
con fr. 2'000.- in contanti, dei quali aveva speso fr. 700.-, prima, e essere
stato pagato nel corso della giornata da un cliente con fr. 2'000.-, dei quali
ha speso una parte per materiale utile al suo lavoro, senza fornire alcuna
prova o ricevuta (sentenza impugnata, consid. 2.6, pag. 41 segg.);
- lesioni
semplici ai danni di __________: egli ha negato ogni addebito (sentenza
impugnata, consid. 2.7, pag. 46 segg.);
- reati
a carico di PC 11: pure per questi fatti, AP 1 è riuscito a costruire una
versione fallace di quanto avvenuto la notte tra il 20 ed il 21 giugno 2014,
nonché nei giorni a seguire, negando di aver esercitato violenza sull’amico e
di avergli sottratto la carta di credito per prelevare denaro dal bancomat,
rispettivamente per effettuare dei pagamenti per se stesso. Solo in seguito,
messo di fronte a prove inconfutabili (video e testimonianze), ha ammesso i
reati commessi con la carta di credito, non per contro quelli contro la persona
(sentenza impugnata, consid. 2.8, pag. 47 segg.);
- truffe
ai danni di PC 12: non ha contestato di aver ricevuto un prestito di fr.
90'000.-, credito pure riconosciuto, e di aver promesso la restituzione in
tempi brevi, ma ha negato di avere raccontato fandonie per ottenere i soldi ed
ha sostenuto che l’addebito di due ricariche a suo favore sul conto della
vittima era stato un errore (sentenza impugnata, consid. 2.9, pag. 71 segg.);
- ulteriori
truffe ai danni di varie vittime: anche in questi casi ha saputo trovare delle
giustificazioni, non credibili, ma frutto di normali ragionamenti, quali ad
esempio che il sistema informatico installato a PC 20, ritenuto non aver mai
funzionato, non era quello da lui montato, che a PC 22 aveva già restituito il
prestito, pur non volendo produrre le prove documentali di questo, che (dopo
aver cambiato versione al processo) la scusante della sorella malata inserita
del documento allestito in relazione al prestito concessogli da __________ __________
era stata voluta da questi per giustificarsi con gli azionisti e che la somma
gli era stata data in pagamento di alcuni computer, che a __________ - il quale
ha ottenuto una sentenza condannatoria dalla giudicatura di pace proprio sulla
questione - aveva restituito già tutto, che per le imputazioni di reati ai danni
di PC 21 ha saputo dare spiegazioni che ne hanno permesso il parziale
proscioglimento, negando tuttavia di aver ricevuto fr. 5'000.-, che con
riferimento ai reati in danno alla PC 13 ha sostenuto che l’addebito delle 11
ricariche alla società è stato un errore, che circa l’appropriazione indebita
ai danni di PC 15 e PC 16 ha saputo dire che il prezzo dei computer era di fr.
850.
- e non 250.-, pur non essendo stato creduto, che per quanto concerne il
furto alla PC 19 si è trattato di un test di cassa per provare il sistema
(sentenza impugnata, consid. 2.9.2 e segg., pag. 83 segg.).
Come si vede, sin dai primi interrogatori AP 1 ha negato gli
addebiti e cercato di trovare delle giustificazioni, rispettivamente costruito
versioni dei fatti false, per evitare di essere incriminato.
Un
simile atteggiamento negatorio è chiara espressione della consapevolezza di
aver infranto la legge ed aver fatto qualcosa di male. In effetti egli non si è
rivelato in alcun modo farneticante e le sue bugie sono risultate tutto sommato
di normale portata e sono paragonabili a quelle che, in procedure penali come
questa, chi sceglie di non ammettere i reati commessi utilizza. In questo
senso, quindi, dalla lettura dei verbali del prevenuto e dal suo comportamento
durante tutta l’inchiesta non si può desumere alcun indizio che porti a
dubitare seriamente della sua capacità di intendere e volere ai sensi dell’art.
19.
CP.
9.
Parimenti rilevante,
è che la tipologia dei reati commessi, in generale, e gli stessi atti qui in
discussione, non forniscono alcun indizio che possa indurre a ipotizzare una
sconnessione con la realtà del signor AP 1 al momento della loro perpetrazione,
rispettivamente una sua incapacità a controllare il proprio agire.
Le
modalità d’attuazione sono indubbiamente riconducibili ad una persona che
appare essere nel pieno controllo delle proprie azioni e che si rende conto di
superare i limiti fissati dal codice penale. Anche quanto fatto ad PC 11, che
risulta essere frutto di un calcolo ben preciso, ritenuto che il prevenuto
dapprima lo ha costretto con l’inganno a girovagare in auto, per poi
spaventarlo a morte con l’uso della violenza e costringerlo così ad
assecondarlo nei suoi intenti, farsi dare le carte, usarle per estinguere o
tentare di estinguere i suoi debiti al night club e infine, cercare di
neutralizzarlo ordinandogli di entrare nel baule, per poi desistere
spontaneamente, indotto dalla fuga e dalla reazione della vittima.
Come
vedremo anche in seguito, i concetti secondo i quali non ci si può appropriare
di beni altrui, non si può danneggiarli, non si può commettere violenze
(fisiche o verbali) su un essere umano, non si può violare proprietà altrui
contro il volere del titolare, si deve dare seguito agli ordini dei tribunali e
si deve circolare con la copertura assicurativa sono talmente basilari e
semplici, da non richiedere particolari capacità intellettive e comportamentali
per essere rispettati. Solo in situazioni al di fuori della norma e non di
semplici debolezze caratteriali o psichiche, si può ammettere una incapacità a
realizzare la portata di ciò che si sta facendo e a comportarsi di conseguenza.
Nella fattispecie non vi sono motivi per dubitare che AP 1 sapesse cosa stava
facendo e volesse farlo.
Referto e complementi del perito giudiziario
10.
La dr. med. __________
ha allestito il suo rapporto su AP 1 all’attenzione del Ministero pubblico dopo
aver analizzato l’incarto penale, aver effettuato 4 colloqui con lui (della
durata tra l’ora e mezza e le due ore e mezza), aver sentito la di lui sorella,
il suo medico curante dr. med. __________ ed il dr. med. __________ (AI 75,
pag. 3 segg.).
Con
questi presupposti, la perita giudiziaria ha sottoposto il prevenuto ad alcuni
test psicologici (SCID-II, SIMS, Rohrschach, AI 75 pag. 15 segg.), dai quali
sono risultati elementi congruenti che hanno rilevato la dimensione
narcisistica, come fattore della personalità, oltre a tratti dipendenti e di
immaturità. Congruenti pure gli indici per la devianza sociale sicché, “nell’insieme
il periziando appare come affetto da un disturbo di personalità narcisistico,
deviante sociale, immaturo con un super-io debole, incapace di portare la
responsabilità di sé che esternizza regolarmente. Appare restio ad imparare
dalle punizioni e dagli errori che tende a banalizzare e a razionalizzare.”
(AI 75, pag. 17 seg.).
La
psichiatra ha poi precisato che le caratteristiche del disturbo della
personalità emerse nello svolgimento dell’indagine sono risultate essere:
autocentratura, elevata stima di sé, difesa nei confronti di qualsiasi
dipendenza, autoreferenzialità, negligenza agli obblighi sociali, indifferenza
e insensibilità per i sentimenti altrui, marcata propensione ad incolpare gli
altri o offrire banalizzazioni per i comportamenti che lo hanno portato ad
entrare in conflitto con la società, incapacità di provare sentimenti di colpa
(AI 75, pag. 20). Egli è attento solo a soddisfare i suoi bisogni, subito.
Proprio il narcisismo lo porta anche a mentire in maniera patologica per
interesse.
I
meccanismi di difesa che ha adottato per non intaccare il proprio ego, si
concretizzano in un’importante proiettività e nello spostamento dei problemi o
la loro negazione. Egli si descrive sempre come vittima delle circostanze e fa
ricadere le responsabilità sugli altri. Ha una marcata tendenza ad incolpare
gli altri, ad offrire banalizzazioni per i comportamenti che lo portano ad
entrare in conflitto con la società (AI 75, pag. 21).
Per
il perito l’accusato riconosce la legge ma non la rispetta, cercando sempre un
vantaggio ed il modo per raggirarla, così come conosce i valori e le regole di
vita sociale ma rispetta solo ciò che gli serve (AI 75, pag. 21). Banalizza gli
errori che gli vengono fatti rilevare e si sente in diritto di poter fare ogni
cosa che considera utile per sé, indipendentemente dalle conseguenze sugli
altri.
Non
è impulsivo (AI 75, pag. 22). Non palesa dipendenze da sostanze alcoliche,
stupefacenti o sostanze psicoattive.
Al
tempo dei fatti di cui è accusato, AP 1 non soffriva di sintomi psichiatrici
gravi quali deliri, allucinazioni o coscienza alterata (AI 75, pag. 22).
Nella
sua analisi la dr. med. __________, esprimendosi sulla questione a sapere se in
relazione ai fatti di cui è accusato AP 1 doveva per forza, a causa delle sue
psicosi, agire in quel modo, rispettivamente se avesse potuto rispettare la
legge, ha concluso che egli, senza dubbio, fosse in grado di valutare il
carattere illecito dei suoi atti. Le sue qualità cognitive non erano
compromesse al momento dei reati (AI 75, pag. 29). Egli aveva la capacità di “oggettivare
se stesso nell’autoriflessione concettuale operativa ed era consapevole di ciò
che accadeva: aveva coscienza di sé e della realtà, non era psicotico.” (AI
75, pag. 29). Inoltre possedeva l’idoneità psichica di rappresentarsi valide
alternative; era quindi in grado di determinarsi e scegliere come comportarsi,
in piena consapevolezza delle conseguenze delle sue scelte. AP 1, per il perito
giudiziario, era in grado, al momento dei fatti in discussione, di comprendere
il carattere illecito di quanto avrebbe fatto (AI 75, pag. 29).
Avendo
appurato che il prevenuto è stato in grado di ricordare ciò che è avvenuto in
occasione di ogni infrazione, di rievocare i suoi pensieri e le sue emozioni in
quei frangenti, nonché di descrivere le proprie condizioni e quelle delle
persone che erano con lui (ad. es. PC 11), per il medico incaricato dal MP, la
sua coscienza nei momenti in cui ha infranto la legge era lucida. Egli ha
dimostrato di aver avuto la capacità di agire in modo ragionato (AI 75, pag.
30).
Pertanto, rilevando che “il disturbo della personalità
di cui è affetto al momento del compimento del reato da lui ammesso e degli
altri imputati che nega non alterava i processi dell’intelligenza, non
comprometteva le funzioni mentali esecutive, organizzative, decisionali,
previsionali e consequenziali.”, la perita giudiziaria giunge alla
conclusione che “il periziando al momento dei fatti/reati di cui è imputato,
nel caso in cui li avesse commessi, era da un punto di vista medico psichiatrico
pienamente capace di agire secondo l’intatta capacità di valutare il carattere
illecito dell’atto.” (AI 75, pag. 30).
Sulla
scorta di queste risultanze, il perito ha potuto rispondere ai quesiti postigli
con il mandato, confermando che (AI 75, pag. 32 seg.):
- il
peritando è affetto da un disturbo di personalità narcisistico con tratti di
forte immaturità codificato secondo il codice ICD-10 al codice F 60.8;
- al
momento dei fatti non presentava altre patologie psichiatriche e non presentava
alterazioni dello stato di coscienza;
- il
disturbo in questione è di gravità media e compromette il funzionamento
relazionale e sociale del prevenuto;
- i
reati commessi sono da mettere in relazione con questo disturbo psichico;
- la
capacità di valutare il carattere illecito del periziando al momento dei fatti
non era compromessa, né completamente e nemmeno parzialmente;
- nemmeno la sua
capacità era scemata.
11.
Nel rispondere alle
domande di complemento della perizia poste dalla difesa (il PP ha ritenuto
necessario chiarire unicamente questioni relative al rischio di recidiva),
tendenti soprattutto a fare leva su una frase detta dall’imputato in occasione
di un suo interrogatorio dell’8 agosto 2014 (“…sovente, la sera, sotto al
carcere passa una persona con l’auto che mi riferisce che il progetto SKY in
Italia sta funzionando molto bene”) la dr. med. __________ ha confermato le
sue conclusioni ed ha tenuto a precisare che non è medicalmente corretto né
possibile estrapolare un dato da una semplice affermazione del peritando e
pretendere di formulare una diagnosi da questa (AI 115, pag. 2).
Parimenti,
anche a fronte della contestazione sollevata dal prevenuto, in base alla quale
egli soffrirebbe piuttosto di una psicopatologia definita da __________ come
“Pseudologia fantastica”, il perito giudiziario ha negato che AP 1 ne sia
affetto, precisando che egli non presenta deficit di memoria né confabulazioni: “L’esame di realtà è integro: sa fare una distinzione
tra un fatto reale ed un fatto fantastico (tra reale e immaginario)” e sottolineando
come egli mente per interesse e non su base ossessiva (AI 115, pag. 4).
Pure
di fronte all’obiezione, fatta dal legale dell’appellante, secondo la quale
egli abbia portato avanti una doppia esistenza, una doppia contabilità,
l’esperta dell’accusa non ha avuto alcun dubbio nel respingere una simile tesi
e nell’asserire che il periziato non è dissociato (AI 115, pag. 4).
Referto
del perito di parte e critiche alla perizia giudiziaria
12.
Il 19 febbraio 2015,
la difesa ha trasmesso al Ministero pubblico una perizia di parte (non datata)
allestita dal dr. med. __________, psichiatra, su AP 1 (AI 142).
Il
referto è stato allestito dopo l’esame dell’incarto messo a disposizione dalla
difesa al perito, un colloquio con il periziando, due telefonate con sua
sorella, un incontro con i suoi famigliari, nonché l’analisi dei rapporti della
perita giudiziaria.
Nel
riassumere il colloquio clinico avuto con il prevenuto, il dr. med. __________
ha, tra le altre cose, riportato che egli ha formulato le seguenti
dichiarazioni (AI 142, pag. 3 seg.):
- d’aver
sviluppato negli anni un odio verso gli stranieri (considerati approfittatori)
e lo Stato, ingiusto nei suoi confronti;
- d’aver
assunto ripetutamente e periodicamente un antidepressivo (Paroxetina e poi
Deroxat) e un ansiolitico;
- di
aver bisogno di qualcuno che lo contenga e impedisca di fare sciocchezze
sull’onda della sua labilità (in tal senso il carcere è stato, a suo dire,
positivo);
- di
essere stato in passato altruista, generoso, buono e socievole ma di essere
diventato con il passare degli anni esigente e selettivo, sfiduciato, impulsivo
e, molto molto ambizioso, oltre che rancoroso e vendicativo;
- di
riconoscere, ora, di aver fatto alcuni, pochi, errori, ma di non riconoscere la
stragrande maggioranza delle accuse;
- di
essere stato “come costretto, obbligato ad agire come ho agito, non potevo e
non sapevo oppormi”;
- di
temere di ricadere nel consumo di medicamenti che sarebbe la causa principale
della sua aggressività;
- che
ci sono delle persone che di tanto in tanto giungono in prossimità del carcere
per riferirgli che il suo progetto in Italia sta andando molto bene.
Dopo
aver fatto passare una ad una varie patologie che potrebbero entrare in linea
di conto (AI 142 pag. 14 seg.), sotto il capitolo “Ipotesi psicopatologica e
diagnostica”, il perito di parte ha diagnosticato al periziando una forma di
perversione morale denominata “perversione narcisistica”. Egli ha precisato che
i perversi morali sono soggetti che, nonostante il loro lato talvolta altero ed
inquietante, hanno un acuto bisogno di amore e di legarsi agli altri, di essere
riconosciuti e presi in considerazione dalla società che apparentemente
osteggiano (AI 142, pag. 16).
La
mitomania non è che uno degli aspetti della patologia. Il perverso morale è
vittima, per __________, del suo mondo in quanto desideroso di mostrare la
superiorità del suo essere e della sua norma soggettiva, che è quella della
gratificazione narcisistica, tanto più appetibile quanto più trasgressiva (AI
142, pag. 17).
Al
capitolo discussione ha precisato che chi è affetto da tale patologia, è preda
dell’impulso a fuggire dalla realtà attraverso una forma di autoinganno e
abbandono ad una vita parallela, illusoria e consolatoria. La difesa dalla
realtà che non piace si trasforma in una evasione attraverso autoinganni,
mediante manifestazioni che non sono volute chiaramente, ma sono ottenute
istintivamente. Le situazioni ed i compiti, come pure il senso del proprio
comportamento di fronte ad essi è sottratto alla coscienza critica.
In
sintesi per il perito di parte, AP 1 presenta quindi una perversione
narcisistica caratterizzata da significativi elementi megalomanici e
pseudologici.
In
merito al lavoro del perito giudiziario, __________ ha così concluso che nel
suo “pur ottimo lavoro”, è caduta in varie contraddizioni, elusioni e
dimenticanze che l’hanno portata a rilevare solo una parte della intricata e
complessa psicopatologia del paziente. Il disturbo narcisistico di personalità
ne è solo una componente. Il concetto è stato riassunto dallo psichiatra della
difesa in una frase, invero poco chiara: “Il disturbo narcisistico di
personalità essendo il terreno sul quale il periziando ha poi costruito il suo
rapporto perverso con le persone e il mondo (perversione razionale) e su questo
egli ha elaborato poi un delirio particolare non psicotico di tipo pseudologico
e fantastico che include marcati elementi megalomanici a difesa della sua
sfiducia e paura del mondo reale. Una vera e propria necessità per il
periziando che lo ha portato quasi necessariamente a commettere purtroppo tutti
i reati di cui ora è incriminato.” (AI 142, pag. 22).
In
conclusione, la perizia giudiziaria non è quindi per l’esperto di parte
affidabile e condivisibile, ella non avendo sufficientemente sviluppato il
concetto della Perversione narcisistica. In questo modo egli ritiene che si
debba dedurre, contrariamente a quanto stabilito dalla dr. med. __________, che
la capacità di valutare il carattere illecito nonché la capacità di agire
secondo tale valutazione fosse al momento dei fatti, assente, il periziando non
essendo in quelle fattispecie pienamente capace di valutare il carattere
illecito degli atti e di agire secondo tale valutazione (AI 142, pag. 23).
Nell’allegato
di risposta agli ulteriori quesiti postigli dalla difesa (doc. TPC 13), il dr.
med. __________ ha confermato l’esistenza di una turba psichica che affligge
l’accusato e lo affliggeva al momento dei fatti, e meglio di una perversione
narcisistica caratterizzata da significativi elementi megalomanici e
pseudologici. Essa ha comportato l’assenza di una capacità di valutare il
carattere illecito dei suoi atti e di agire secondo tale valutazione (doc. TPC
13, pag. 2).
Il
quadro psicopatologico del periziando si costituisce a partire da un rapporto
distorto, perverso con le persone e il mondo per rendere la sua realtà più
tollerabile. AP 1 ha, per l’esperto di parte, elaborato un delirio non
psicotico che include marcati elementi megalomanici a difesa della sua sfiducia
e paura del mondo reale così come a difesa dell’immagine di sé, contraddistinta
da prestigio e potere personale, che altrimenti, a confronto con la realtà,
avrebbe comportato un crollo e una frantumazione della sua identità (doc. TPC
13, pag. 2).
Valutazione
dei referti
13.
Come spesso accade,
anche in questo caso ci si trova di fronte ad una perizia giudiziaria che
giunge ad una conclusione ben precisa e ad una perizia di parte che sostiene il
contrario.
A
mente di questa Corte, così come già di quella che l’ha preceduta, il lavoro,
le argomentazioni e le conclusioni della dr. med. __________ sono da
considerarsi degni di fede, in quanto completi, sufficientemente approfonditi,
coerenti, chiari, equidistanti e correttamente motivati.
Per
contro le contestazioni e le deduzioni del perito della difesa risultano
incondivisibili.
14.
a. In primo luogo, le basi
su cui si è fondata la perita incaricata dall’accusa per il suo esame sono
indubbiamente più ampie e solide. Ella ha avuto modo di interloquire con AP 1 4
volte nell’arco di circa un mese (AI 75, pag. 3), mentre il dr. med. __________
lo ha incontrato solo il 30 febbraio 2015, oltre cinque mesi dopo la redazione
della perizia della dr. med. __________.
Ora
- nel pieno rispetto delle competenze e capacità professionali dello psichiatra
incaricato dall’appellante - è indiscutibile che individuare e decifrare da un
unico colloquio le varie sfaccettature della personalità di un soggetto, così
come riuscire a determinare se i suoi deliri dichiarati siano una simulazione o
l’espressione di un reale problema mentale, è molto più difficile di quanto non
lo sia avendo la possibilità di vedere a più riprese il periziando. E’ notorio
che contraddizioni e menzogne difficilmente si palesano in un solo incontro. A
tal proposito va poi evidenziato come, con tutta evidenza, lo scopo del perito
di parte non è certo quello di dimostrare che il suo mandante mente alle
autorità per simulare una sua incapacità ai sensi dell’art. 19 CP, sicché egli
non ha interesse a metterlo nella situazione di doversi smascherare.
Oltre
a ciò, mentre la perizia giudiziaria indica esattamente tutti gli atti
dell’incarto consultati, quella di parte parla solo di “incarto messomi a
disposizione”, senza precisare da chi e in quale misura.
b. Il rapporto del dr.
med. __________ fa riferimento ad un “delirio particolare non psicotico di
tipo pseudologico e fantastico” (AI 142, pag. 22) ma non spiega esattamente
su quali elementi concreti fonda questa diagnosi. Da un’attenta lettura dello
stesso si può notare come il medico dica che sussistono solo “fondati
sospetti riguardo alla presenza di fenomeni elementari di stampo psicotico:
allucinazioni e pseudo allucinazioni” (AI 142, pag. 7), quindi non che ne è
comprovata l’esistenza.
Inoltre,
l’elemento dai quali essi scaturiscono è uno solo: una frase di AP 1
verbalizzata l’8 agosto 2014, quando era già in carcere per la terza volta, con
la quale egli ha dichiarato che una persona passa spesso sotto al carcere per
dargli notizie confortanti del suo progetto SKY in Italia. Tale frase, nel
corso dell’analisi del dr. med. __________, non è stata mai esaminata dal
profilo della credibilità, ma è stata presa come caposaldo per tutto il lavoro,
senza alcuno spirito critico. Sull’altro fronte, però, neppure è stato spiegato
perché tale allucinazione è stata considerata reale e non il semplice frutto di
una menzogna inventata per poter evitare la condanna.
Non
più approfondito è l’uso della dichiarazione in base alla quale AP 1 sostiene
di aver chiamato al telefono un avvocato della FIFA in presenza di una vittima:
il perito di parte dà per certo che egli sia convinto di aver parlato con il
legale, laddove in realtà ciò non è avvenuto. A parte il fatto che non sussiste
alcuna prova che permetta di dire con certezza che dall’altra parte del filo
non vi fosse un legale della FIFA, il perito non ha minimamente considerato l’ipotesi
che si sia potuto trattare di una finta telefonata, effettuata da AP 1 in piena
coscienza allo scopo di ingannare la sua vittima e che egli, in seguito, negli
interrogatori, non abbia fatto altro che tentare di confermare la sua versione
della vicenda, anche se non credibile. Non spiegare perché una simile evenienza,
che nella prassi giudiziaria si riscontra costantemente, sia stata esclusa a
favore della tesi delle allucinazioni, non consente di dare credito
all’impostazione della perizia di parte.
Sempre
sulla stessa linea, il referto del dr. med. __________, a pag. 5, riprende una
frase che sembra aver funto da cardine per le sue conclusioni: “ero come
costretto, obbligato ad agire come ho agito, non potevo e non sapevo oppormi”
(AI 142, pag. 5). A parte il fatto che l’enunciato è completamente
decontestualizzato e riportato solo dal perito come citazione di non si sa bene
cosa, sicché non è possibile neppure stabilire se quello ripreso e voluto è il
reale significato o se, invece, egli non intendesse dire qualcosa di diverso,
non si può certamente fondare una diagnosi di incapacità a comprendere il carattere
illecito di determinate azioni e ad agire conseguentemente, su un’asserzione
simile, che è stata espressa per la prima volta al perito di parte e che ha
tutta l’aria di essere non solo soggettiva, ma addirittura strumentale.
Il
perito di parte ritiene che AP 1 si sia costruito un “castello di
autoinganni” (AI 142, pag. 5) per il fatto che egli nega l’evidenza, oppure
non ricorda, oppure si rifiuta di rispondere o ammette solo parzialmente. Egli,
tuttavia, una volta di più, dà una connotazione patologica ad un comportamento
che è del tutto normale per una persona sotto inchiesta che ha deciso di
respingere le accuse. Il fatto che un determinato modo di agire sia
catalogabile da un punto di vista scientifico, non significa ancora che nel
diritto penale possa essere automaticamente considerato come un elemento
discolpante.
Anche
perché non esiste persona al mondo che non abbia un lato comportamentale che si
possa inserire, magari anche solo parzialmente, in una categoria delle
patologie riconosciute in psichiatria. D’altronde, già solo il fatto di
commettere intenzionalmente un reato, si discosta dalla normalità.
c. Oltre a ciò la
perizia di parte è poco chiara e non consente una lettura immediata.
Il
fatto che la turba attribuita a AP 1 non sia stata classificata dal perito
secondo le categorie riconosciute dall’OMS (Organizzazione mondiale della
Sanità) e elencate dell’ICD-10 (International Classification of the Deseases,
usato piuttosto nei Paesi europei), rispettivamente DSM-IV (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders), non scredita di per sé il suo lavoro, anche perché
egli stesso ha chiarito che vi sono ancora delle discussioni a livello
scientifico sulla questione.
L’impressione
che si ricava dalla lettura del referto è però quella per la quale la
presentazione apodittica e lapidaria della sua conclusione si fonda su elementi
alquanto vacui e interpretati unilateralmente. Su dichiarazioni del peritando,
oltretutto formulate oltre un mese dopo il suo ultimo arresto, ma non su fatti
oggettivamente apprezzabili.
Inoltre,
il referto risulta essere un lavoro generico, che non rapporta le conclusioni
ai singoli reati commessi, di natura diversa tra loro, e né spiega il nesso con
gli asseriti scompensi psichici. Nesso che anche volendo seguire le teorie del
dr. med. __________, non è così facile trovare per gran parte, se non la
totalità, di essi.
Tutto
ben ponderato, dunque, la perizia di parte non appare in grado di scalfire
minimamente contenuti e conclusioni di quella giudiziaria.
Anche
volendo, per ipotesi di lavoro, connotare come pseudologia fantastica la
patologia che affligge AP 1, non sorge alcun dubbio circa la sua capacità di
comprendere l’illiceità di quanto stava facendo e di evitare di infrangere la
legge.
d. A titolo
abbondanziale, con mero scopo informativo, si può ricordare che la pseudologia
fantastica è stata diagnosticata, oltre al disturbo narcisistico della
personalità, anche ad __________, l’uomo che il 22 giugno 2011 ha ucciso 77
persone in Norvegia, condannato a 21 anni di carcere il 24 agosto 2012, avendo
i giudici e gli psichiatri (che lo avevano monitorato per lungo tempo) ritenuto
che tale patologia non abbia in alcun modo influenzato la sua capacità di
intendere e volere (sul tema cfr. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3619172/).
Sempre
a titolo abbondanziale, si rileva come lo stesso imputato, ai primi giudici e
al dibattimento d’appello abbia dichiarato: “(…) perché al Farera sentivo
che mi dicevano che il progetto proseguiva. Da quando sono stato trasferito
alla Stampa e quindi non ho più accesso alla strada, non sento più le voci che
dicono che il progetto Sky stava andando avanti. “ (verbale di
interrogatorio dell’imputato, allegato 1 al verb. dib. TPC, pag. 8; verb. dib.
d’appello, pag. 3). Appare, eufemisticamente, strano che una patologia che
comprende le allucinazioni, tra le quali quelle delle persone che si presentano
sotto al carcere per informarlo del progetto Sky, cui spesso si è richiamato il
perito di parte, scompaia improvvisamente e solo grazie al trasferimento da un
carcere all’altro. Questo significa piuttosto che AP 1 non soffriva di una
malattia psichica che comporta deliri.
Conclusioni
sull’imputabilità ex art. 19 CP
15.
Sulla scorta di tutto
quanto precede, non si può che far proprie le conclusioni dei primi giudici e
della perita giudiziaria, secondo le quali, al momento dei fatti, AP 1 era
perfettamente in grado di percepire il carattere illecito dei suoi atti e, se
lo avesse voluto, avrebbe potuto evitare di commettere i reati dei quali è
chiamato a rispondere. L’art. 19 CP non trova di conseguenza spazio e l’appello
deve essere su questo punto respinto.
Commisurazione
della pena
16.
La commisurazione
della pena inflitta, 4 anni di detenzione, non è stata oggetto di particolare
contestazione e può venire confermata anche in questa sede, in quanto rispettosa
dei criteri sanciti dagli art. 47 e 49 CP nonché adeguata alla colpa
dell’accusato. A tal proposito si rinvia alle considerazioni dei primi giudici
esposte al consid. n. 5 della sentenza impugnata, pag. 118 segg..
Misure
terapeutiche
17.
La difesa, nella sua
impugnazione, contesta l’ordine di un trattamento ambulatoriale da eseguirsi
già in espiazione di pena (dispositivo n. 7 della sentenza impugnata).
Richiamandosi
alle risultanze della perizia di parte, l’appellante è dell’opinione che il
trattamento ambulatoriale debba essere eseguito fuori dal carcere, non già in
sede di espiazione di pena come stabilito dalla perita giudiziaria e dai primi
giudici (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 120).
18.
a. La dr. med. __________
ha sostenuto che è necessario sottoporre AP 1 ad un trattamento psichiatrico
ambulatoriale (art. 63 CP), per il trattamento del suo disturbo della
personalità, onde evitare il rischio che incorra nuovamente in momenti di
difficoltà con possibilità di commissione di ulteriori reati ad essa connessi
(AI 75, pag. 32).
Per
contro un trattamento stazionario non è stato ritenuto necessario.
Per
la dottoressa è utile una psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale,
con l’obiettivo di raggiungere una stima di sé valida, migliorando l’accesso al
proprio mondo emozionale, migliorando le relazioni e cercando di sviluppare
capacità meta-cognitive, assumersi i compiti e le responsabilità nel rispetto
di regole e leggi (AI 75, pag. 34, risposta 4.2.).
Alla
psichiatra, il prevenuto ha espresso la propria disponibilità a procedere in
tal senso. Ad ogni buon conto, nel referto l’esperta ha precisato che il
trattamento ambulatoriale avrebbe possibilità di successo anche se ordinato
contro la volontà del paziente (AI 75, pag. 34, risposta 4.5) e che la
contemporanea espiazione della pena non pregiudicherebbe, rispettivamente non
ostacolerebbe, il buon esito del trattamento (AI 75, pag. 34, risposta 4.6.).
Tale
posizione è stata confermata in sede di delucidazione scritta della perizia (AI
115, pag. 5).
b. Il perito di parte,
dal canto suo, ha asserito che un trattamento ambulatoriale è possibile ed
auspicabile, ma che se eseguito in costanza di espiazione della pena
pregiudicherebbe fortemente il successo del trattamento, così come che se
effettuato contro la volontà di AP 1, vedrebbe le sue possibilità di successo
pregiudicate (doc. TPC 13, risposte a domanda 4 e sottoquesiti, pag. 2 e 3).
19.
Giusta l’art. 63 cpv.
1.
CP, se l’autore di reati è affetto da una grave turba psichica, il giudice
può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale
se egli ha commesso il reato in connessione con questo suo stato e se vi è da
attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio di commissione di nuovi
reati in relazione a tale turba.
Per consentire il
trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice
può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e
pronunciata contemporaneamente, art. 63 cpv. 2 CP.
Per
la giurisprudenza, la sospensione dell’esecuzione di una pena si giustifica
quando questa impedisce l’esecuzione del trattamento o ne diminuisce
sensibilmente le possibilità di successo. Non è tuttavia necessario, affinché
una sospensione sia possibile, che il trattamento durante l’esecuzione della
pena sia totalmente impossibile o sprovvisto di chances di successo (STF
6S.48/2005 del 6 aprile 2005 consid. 1.2.; DTF 129 IV 161 consid. 4.1.; 124 IV
246.
consid. 2b, 120 IV 1 consid. 2b).
Anche
quando sono adempite le condizioni per consentire di sospendere la pena, la
legge non impone al giudice di farlo, ma gliene offre solo la possibilità,
lasciando al suo libero apprezzamento la decisione di ricorrervi o meno (DTF
124.
IV 246 consid. 2b). Il giudice deve prendere una simile decisione tenendo
conto di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare delle
possibilità di successo del trattamento, degli effetti (negativi o positivi)
che si possono avere con l’esecuzione della carcerazione, così come
dell’esigenza di politica criminale di reprimere le infrazioni in proporzione
alla colpa, rispettivamente di eseguire, di principio, le pene passate in
giudicato (DTF 129 IV 161 consid. 4.1.; 124 IV 246 consid. 2b).
Va
precisato che una terapia ambulatoriale non deve permettere d’eludere
l’esecuzione di una pena o aggirare il rifiuto della sua sospensione
condizionale (STF 6S.48/2005 del 6 aprile 2005 consid. 1.2.; DTF 120 IV 1
consid. 2b).
La
sospensione di una pena di lunga durata deve essere ordinata con estremo
riserbo e solo se la turba è grave, se le possibilità di successo del
trattamento ambulatoriale sono elevate e se una carcerazione simultanea
arrischia di compromettere in maniera molto importante il trattamento (DTF 120
IV 1 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 8b).
Se
le probabilità di buona riuscita sono ipotizzabili solo a lungo termine e in una
misura contenuta, non sussistono le condizioni per una sospensione (DTF 129 IV
161.
consid. 5.4.).
Se
il trattamento ambulatoriale si è concluso con successo, la pena detentiva non
viene eseguita, art. 63 b cpv. 1 CP. Se invece il trattamento ambulatoriale
viene soppresso perché infruttuoso o per il raggiungimento della durata massima
legale di 5 anni o per mancanza di prospettive, la pena detentiva viene
eseguita, art. 63 b cpv. 2 CP.
20.
Nella fattispecie non
entra assolutamente in considerazione un’applicazione dell’art. 63 cpv. 2 CP.
In effetti la perita giudiziaria, che come visto in precedenza, questa Corte ha
considerato aver effettuato un esame dell’imputato affidabile e condivisibile,
ha chiaramente scritto che una carcerazione non compromette il buon esito della
terapia ambulatoriale auspicata per AP 1.
Lo
stesso prevenuto, in prima e seconda sede, ha nuovamente espresso il suo
accordo ad essere sottoposto a trattamento ambulatoriale, che ha persino
auspicato, ritenendolo necessario e vantandone gli effetti positivi (verbale di
interrogatorio dell’imputato, allegato 1 al verb. dib. TPC pag. 18; verb. dib.
d’appello, pag. 2 e 3).
Sull’altro
fronte, le conclusioni del perito di parte, seppur perentorie, non sono neppure
state motivate. Esse appaiono meramente strumentali.
Pertanto,
l’appello è respinto anche su questo punto.
Risarcimenti
agli AP, confische, sequestri
21.
La condanna
all’indennizzo degli accusatori privati, così come le decisioni in merito a
confische e sequestri, sono state contestate in maniera generica, quale
conseguenza della richiesta di riconoscimento dell’imputabilità. Essendo stato
respinto l’appello su questo punto, le relative decisioni possono essere
confermate senza necessità di approfondimento, per le motivazioni esposte nella
sentenza impugnata.
Tassa di giustizia, spese e tassazione nota d’onorario del
difensore d’ufficio
22.
Visto l’esito
dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del
condannato.
La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza
(art. 428 cpv. 1 CPP) e sono, pertanto, pure poste a carico dell’appellante.
23.
a. Al dibattimento
d’appello AP 1 ha postulato la tassazione della nota del suo patrocinatore per
un importo complessivo di fr. 27'250.40, di cui fr. 19'410 di onorario (pari a
107.
ore e 50 minuti di lavoro a fr. 180.-/h), fr. 5'590.- di spese e fr. 250.40
di esborsi (doc. dib. d’appello 1). L’indennizzo del difensore d’ufficio deve
essere effettuato in base ai principi sanciti dall’art. 135 CPP (DTF 139 IV 261
consid. 2.2.2).
Di
conseguenza si impone la tassazione della nota sottoposta alla scrivente Corte
dal difensore.
b. Del tempo complessivo
esposto di 107 ore e 50 minuti appaiono adeguate 27 ore e 5 minuti con
conseguente approvazione dell’onorario per fr. 4'875.-.
Non
vengono riconosciuti i dispendi orari relativi alle prestazioni “FT ufficio
esecuzione per estratto UEF” del 16.11.2015 e “copie appello per cliente” del
10.12
, poiché trattasi di mansioni che possono essere svolte dalla
Segreteria, così come non può essere ammesso il dispendio orario relativo alle
comunicazioni telefoniche con __________ del 23.12.2015, 11.01.2016 e
02.03
, essendo prestazioni che esulano da una regolare, ordinata e
ragionevole conduzione del mandato del difensore d’ufficio.
Il
dispendio orario relativo alle seguenti prestazioni viene invece ridotto:
-
per l’annuncio d’appello del 27.08.2015 si giustifica di riconoscere
unicamente 10 minuti, ampiamenti sufficienti per allestire lo scritto in
questione;
- per
il colloquio con il cliente e la relativa trasferta al carcere dell’11.12.2015
vengono ammessi unicamente 60 minuti, sicuramente sufficienti per discutere
della dichiarazione d’appello inoltrata alla scrivente Corte nelle settimane
precedenti;
- il
dispendio orario per le comunicazioni con il dr. med. __________ va ridotto a
un’ora, tempo che appare più che adeguato per discutere con il perito di parte
quanto emerso dalla sentenza di primo grado;
- per
le osservazioni del 20.01.2016 all’istanza di non entrata nel merito vengono
riconosciuti unicamente 30 minuti, non trattandosi di una questione giuridica
complessa e che è stata, infatti, affrontata dal difensore in poco più di una
pagina di allegato;
- pure
il dispendio orario relativo all’esame della decisione sulla non entrata nel
merito - risolta dalla scrivente Corte in poco più di mezza pagina - va ridotto
a 10 minuti;
- per
le istanze probatorie del 04.02.2016 e dell’8.02.2016 si giustifica di
riconoscere rispettivamente 60 e 45 minuti, più che sufficienti per allestire
gli scritti in questione, così come si giustifica di ridurre a 10 minuti -
poiché più che adeguati - il dispendio orario per l’esame della decisione delle
prove della scrivente Corte;
- il
dispendio orario per lo scritto 26.02.2016 va ridotto a 10 minuti, trattandosi
della comunicazione - formulata in sole due righe - della mancata adesione di AP
1.
alla trattazione dell’appello in procedura scritta;
- per
lo studio della sentenza di primo grado e la preparazione dell’appello
(prestazioni del 05.11.2015 e del 10.11.2015) vengono ammesse unicamente 16 ore
complessive, sicuramente sufficienti per allestire la dichiarazione d’appello e
preparare adeguatamente il dibattimento;
- infine
il dispendio orario per la partecipazione al dibattimento va ridotto a 3 ore e
15.
minuti, comprensivi della trasferta da Lugano a Locarno e ritorno (90
minuti).
c. Le spese vengono,
invece, riconosciute limitatamente a fr. 611.-. In particolare non vengono
riconosciute le spese corrispondenti alle prestazioni non ammesse (trattasi di
quelle relative alle comunicazioni sia con il dr. Med. __________ del
25.11
, 23.12.2015 e del 28.01.2016 che con __________ del 23.12.2015,
11.01.2016
e 02.03.2016), mentre vengono ridotte quelle relative alle seguenti
prestazioni:
- per
la scritturazione e le copie della dichiarazione d’appello vengono riconosciuti
unicamente fr. 240.- (fr. 5.- per ogni pagina originale, inclusa la copia per
l’incarto, e fr. 2.- per pagina per le copie per il cliente);
- per
la scritturazione delle osservazioni del 20.01.2016 vengono ammessi unicamente
fr. 21.- (fr. 5.- per ogni pagina originale e fr. 2.- per pagina per le copie
per il cliente);
- per
le istanze probatorie del 4.02.2016 e del 08.02.2016 si giustifica di
riconoscere solo fr. 30 per allegato (fr. 20.- di scritturazione e fr. 10.- per
le copie per il cliente);
- le
spese di trasferta ammontano a complessivi fr. 114.-, poiché viene rimborsato
unicamente l’importo di fr. 1.- per km.
d. Gli esborsi
ammontano, infine, a fr. 18.- e l’IVA a fr. 438.90.
e. In esito lo stato
rifonderà all’avv. DI 1 complessivi fr. 5'942.90 per le prestazioni fornite in
sede d’appello.
In
caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato l’intero
importo (art. 135 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 81, 84, 135, 379
e segg. e 398 e segg. CPP;
19, 47, 49, 63, 139, 144,
146, 173, 180, 186 e 251 CP;
nonché, sulle spese di
giustizia e le spese di patrocinio, gli art. 425, 426 cpv. 1 e 428 CPP, la LTG
e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza,
considerato che i dispositivi n. 2., 6. e 12., non sono stati
impugnati e sono passati in giudicato,
1.1.AP 1
è giudicato autore colpevole di:
1.1.1. ripetuto furto
per
avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
1.1.1.1. nel periodo 1. gennaio -
17 novembre 2009, a Collina d’Oro (Montagnola), Quartino e Sant’Antonino,
ripetutamente sottratto dagli esercizi pubblici PC 3, PC 2 e PC 4, denaro
contante per un valore complessivo di fr. 11'000.-- ai danni di PC 3, PC 2 e PC
1;
1.1.1.2. il 13/14 maggio 2014, a
Paradiso, sottratto ai danni di PC 17 l’importo di fr. 1'100.--;
1.1.1.3. il 14 novembre 2012, a
Muzzano, presso il distributore di benzina PC 19, sottratto ai danni della PC
19 l’importo di fr. 700.-- dalla cassa registratrice;
1.1.2. ripetuta violazione di
domicilio
1.1.2.1. per essersi introdotto
indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, al fine di perpetrare i
furti di cui al punto 1.1.1 del dispositivo, negli esercizi pubblici ivi
indicati;
1.1.2.2. per essersi trattenuto,
dal 23 ottobre 2013 al 18 novembre 2013, nell’appartamento di Via alla __________
a __________, di proprietà di PC 7, nonostante il Tribunale federale con
decreto 23 ottobre 2013 non avesse concesso effetto sospensivo al ricorso da
lui presentato contro la decisione di sfratto del 29 luglio 2013 della Pretura
del Distretto di Lugano;
1.1.2.3. per
essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto,
nell’appartamento degli ex suoceri PC 17 per perpetrare il furto di cui al
punto 1.1.2 del dispositivo;
1.1.3. ripetuta truffa, in
parte tentata e in parte qualificata siccome commessa in parte per mestiere,
per avere, per procacciarsi un
indebito profitto,
1.1.3.1. nel periodo 30 gennaio
2010 - 27 maggio 2011, ingannato e tentato d’ingannare con astuzia, in tre
distinte procedure giudiziarie, la supplente Giudice di Pace del Circolo di
Lugano - Ovest, producendo falsa documentazione quale giustificativo delle
richieste tendenti ad ottenere la condanna di PC 1 al pagamento in suo favore
di fr. 1'300.--, fr. 520.-- e fr. 1'440.--, causando a PC 1 un danno di fr.
125.-- oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 2010;
1.1.3.2. nel periodo 13 ottobre
2010 - 28 ottobre 2010, a Massagno e Savosa, ingannato con astuzia gli
impiegati della __________, fornendo loro falsa documentazione ed inducendoli
in tal modo a sottoscrivere il contratto di locazione 22 ottobre 2010 in nome e
per conto della PC 5, proprietaria dell’immobile nel quale era ubicato
l’appartamento oggetto del contratto, causando alla stessa un danno di
complessivi fr. 22'670.50;
1.1.3.3. nel periodo 27 gennaio
2011 - 21 marzo 2011, a Losanna, tentato d’ingannare con astuzia il Tribunal
d’arrondissement, producendo falsa documentazione nell’ambito di una procedura
di conciliazione tendente ad ottenere la condanna delle società PC 3 e PC 2 al
pagamento in suo favore di fr. 54'636.--;
1.1.3.4. nel periodo 25 aprile
2012 - 29 maggio 2012, a Vezia, ingannato con astuzia PC 6, fornendogli falsa
documentazione ed inducendolo in tal modo a sottoscrivere il contratto di
locazione 30 aprile 2012 per un appartamento sito nell’immobile di sua
proprietà, causandogli un danno di complessivi fr. 24'464.95;
1.1.3.5. nel periodo 10 aprile
2013 - 27 maggio 2013, a Vezia,
ingannato
con astuzia PC 7, fornendole falsa documentazione ed inducendola in tal modo a
sottoscrivere il contratto di locazione 25 maggio 2013 per l’abitazione
unifamiliare di sua proprietà, causandole un danno di complessivi fr.
17'009.85;
1.1.3.6. nel periodo gennaio 2014
- giugno 2014, a Lugano, ingannato con astuzia PC 12, affermando cose false ed
inducendolo a consegnargli in 20 occasioni denaro contante a titolo di prestito
per un ammontare complessivo di fr. 90'000.--, importo mai restituito;
1.1.3.7. nel periodo 25 giugno
2008 - 15 marzo 2014, a Bissone, presso l’Hotel __________, ingannato con
astuzia PC 20, affermando cose false, segnatamente di aver installato e
mantenuto funzionante nel tempo un sistema di ricezione TV satellitare
risultato in realtà fasullo, inducendo PC 20 a corrispondergli in più occasioni
l’importo complessivo di fr. 37'060.--;
1.1.3.8. il 30 settembre 2009, a
Malvaglia e Bissone, ingannato con astuzia PC 14, affermando cose false ed
inducendolo a consegnargli l’importo di fr. 5'000.-- a titolo di prestito,
importo solo parzialmente restituito;
1.1.3.9. nel dicembre 2009, a
Morcote, ingannato con astuzia __________, affermando cose false ed inducendolo
a consegnargli l’importo di fr. 2'000.-- a titolo di prestito, importo mai
restituito;
1.1.3.10. nel periodo aprile -
maggio 2014, a Manno e Vezia, ingannato con astuzia PC 21, affermando cose
false ed inducendolo a consegnargli l’importo complessivo di fr. 5'000.-- a
titolo di prestito, importo mai restituito;
1.1.4. ripetuta falsità in
documenti
per
avere, per procacciarsi un indebito profitto, formato e fatto uso di 22
documenti falsi per commettere e tentare di commettere le truffe di cui ai
punti 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4 e 1.1.3.5 del dispositivo;
1.1.5. diffamazione
per avere,
a Vezia, nel periodo 25 aprile 2013 - 28 maggio 2013,
tacciando sul sito internet __________, PC 8 e PC 9 di “morti di
fame” ed accusandoli di non avergli corrisposto il dovuto per una prestazione
professionale da lui eseguita, incolpato o reso sospetti questi ultimi di
condotta disonorevole;
1.1.6. minaccia
per
avere, il 28 settembre 2013, a Vezia, dicendo a PC 7 e PC 10 “vi spacco la
testa”, incusso loro spavento e timore;
1.1.7. ripetuto danneggiamento
per
avere,
1.1.7.1. nel periodo 28/30
settembre 2013, a Vezia, danneggiato la porta del locale tecnico dello stabile
di proprietà di PC 7;
1.1.7.2. il 13/14 maggio 2014, a
Paradiso, deteriorato la porta d’accesso dell’appartamento di PC 17 provocando
un danno quantificato in fr. 932.40.--;
1.1.8. estorsione aggravata per
avere,
la notte del 20/21 giugno 2014,
a Morcote, Lugano e Bissone, a scopo di indebito profitto, usando
violenza e minacciandolo di un pericolo imminente all’integrità corporale,
indotto PC 11 a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,
segnatamente a consegnargli la carta d’identità e la carta bancaria e
successivamente a digitare il codice PIN della carta bancaria presso il
postomat di Bissone, riuscendo ad appropriarsi indebitamente dell’importo di
fr. 1'000.--;
1.1.9. sequestro di persona e
rapimento
per avere, la notte del 20/21 giugno 2014, a Bissone,
successivamente ai fatti di cui al punto precedente del dispositivo, rapito con
minaccia PC 11, costringendolo a seguirlo presso il locale __________ di
Melano, dove l’ha tenuto indebitamente sequestrato fino a quando lo ha
ricondotto a Lugano presso la sua abitazione;
1.1.10. ripetuto abuso di un
impianto per l’elaborazione dei dati, in parte tentato e in parte di lieve
entità
per avere, a scopo di indebito profitto, servendosi in modo
abusivo o indebito di dati, influito e tentato di influire su un processo
elettronico di trattamento o di trasmissione di dati e provocando o tentando di
provocare, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di
attivi a danno di altri, e meglio,
1.1.10.1. nel periodo 20 giugno
2014 - 29 giugno 2014, a Bissone, Melano, Lugano, Grancia, Balerna, servendosi
della carta di credito di PC 11, effettuato acquisti per un valore complessivo
di fr. 904.05, rispettivamente tentato di effettuare acquisti ed un
prelevamento presso un bancomat per un valore complessivo di fr. 6'364.--;
1.1.10.2. il 17 aprile 2014, a
Lugano, servendosi dell’accesso personale di __________ login di PC 12,
ottenuto la ricarica della propria utenza telefonica per l’importo di fr.
150.--;
1.1.10.3. nel periodo 28 aprile
2014 - 8 luglio 2014, ad Agno, servendosi in modo abusivo dell’accesso
personale di __________ login della società PC 13, ottenuto in 11 occasioni la
ricarica della propria utenza telefonica per l’importo complessivo di fr.
1'200.--;
1.1.11. appropriazione indebita
per essersi appropriato a scopo di indebito profitto, nel corso
della primavera/estate 2014, ad Agno, dell’importo di fr. 350.-- affidatogli
dalla ditta PC 13 per procedere al rinnovo del contratto per lo spazio e il
dominio in internet della medesima società;
1.1.12. trascuranza degli obblighi
di mantenimento
per avere,
nel periodo febbraio 2014 - luglio 2014, a Bellinzona,
omesso, benché avesse o potesse avere i mezzi per farlo, di
versare all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, che ha anticipato
i contributi da lui dovuti in favore dei figli minorenni, conformemente a
quanto stabilito dal Pretore di Lugano, sezione 6, con decreto del 14 gennaio
2014, per un importo complessivo di fr. 8'400.--;
1.1.13. ripetuta guida senza
assicurazione
per avere, nel periodo 7 luglio 2014 - 9 luglio 2014, a Ponte
Tresa, Lugano ed in altre località del Canton Ticino, ripetutamente condotto
l’autovettura Alfa Romeo targata __________, sapendo che non sussisteva la
prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
e meglio come descritto negli atti d’accusa 109/2010, 58/2014 e
21/2015 e precisato nei considerandi.
1.2. AP 1 è condannato
1.2.1. alla pena detentiva di
4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
1.2.2. alla multa di fr. 200.-
(duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è
fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP),
1.3. AP 1 è condannato al
pagamento dei seguenti importi in favore degli accusatori privati:
1.3.1. in favore degli
accusatori privati PC 1, PC 3, PC 2 e PC 4, tutti rappr. dall’avv. __________,
fr. 11'000.-- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2009 quale risarcimento del
danno, fr. 4'321.50 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2010 per le spese di
perizia e fr. 13'291.15 oltre interessi del 5% dal 24 agosto 2015 per spese
legali;
1.3.2. in favore
dell’accusatore privato PC 6, 6943 Vezia,
fr. 25'547.95 quale risarcimento del danno;
1.3.3. in favore degli
accusatori privati PC 7 e PC 7, rappr. dall’avv. __________, fr. 17'254.85
quale risarcimento del danno e fr. 12'834.70 per spese legali. Per il rimanente
della loro pretesa, gli accusatori privati sono rinviati al compente foro
civile;
1.3.4. in favore
dell’accusatore privato PC 17, 6900 Paradiso, fr. 932.40 quale risarcimento del
danno;
1.3.5. in favore
dell’accusatore privato PC 11, rappr. dall’avv. __________, fr. 6'898.05 quale
risarcimento del danno, fr. 5'000.-- per torto morale e fr. 4'320.-- per spese
legali;
1.3.6. in favore
dell’accusatore privato PC 12, rappr. dall’avv. __________, fr. 90'000.-- quale
risarcimento del danno;
1.3.7. in favore
dell’accusatore privato PC 15, 6988 Ponte Tresa, fr. 250.--;
1.3.8. in favore
dell’accusatore privato PC 16, 6984 Pura, fr. 250.--;
1.3.9. in favore
dell’accusatore privato PC 20, rappr. dall’avv. __________, fr. 30'000.-- quale
risarcimento del danno;
1.3.10. in favore
dell’accusatore privato PC 14, 6715 Dongio, fr. 1'250.-- quale risarcimento del
danno;
1.3.11. in favore
dell’accusatore privato PC 21, 6943 Vezia, fr. 5'000.-- quale risarcimento del
danno e fr. 1'760.--. Per il rimanente della sua pretesa, l’accusatore privato
è rinviato al competente foro civile;
1.3.12. in favore
dell’accusatore privato __________, 6828 Balerna, fr. 50.05;
1.3.13. in favore dell’accusatore
privato PC 19, 6933 Muzzano, fr. 700.-- quale risarcimento del danno.
1.4. Le
pretese di risacrimento degli accusatori privati PC 8 e PC 9 sono rinviate al
competente foro civile.
1.5. È ordinato il
trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione
di pena.
1.6. È ordinata la confisca
degli oggetti in sequestro elencati nell’atto d’accusa 21/2015, ad eccezione
di:
1.6.1. 2 tessere Kaba, da
dissequestrare in favore di __________;
1.6.2. fattura __________,
Iphone bianco, 3 schede elettroniche e 2 scatolette elettroniche, da
dissequestrare in favore dell’imputato.
1.7. È ordinato il
dissequestro e la restituzione di fr. 1'100.-- in favore dell’accusatore
privato PC 17.
1.8. È ordinato il
sequestro conservativo di fr. 66.15 a garanzia del pagamento di tassa di giustizia
e spese procedurali.
1.9. La tassa di giustizia
di fr. 2'000.- e i disborsi relativi al procedimento di primo grado sono posti
a carico dell’imputato.
1.10. La nota professionale 2016 dell’avv. DI 1 per il
procedimento d’appello è approvata per:
- onorario fr.
4’875.00
- spese fr. 611.00
- esborsi fr. 18.00
- IVA
(8%) fr. 438.90
Totale fr.
5’942.90
e
posta a carico dello Stato.
1.10.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla
notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
1.10.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del
patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della
Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando
l’originale del presente dispositivo.
1.10.3. In caso di ritorno a
miglior fortuna, AP 1 sarà chiamato a rimborsare allo Stato l’intero importo
anticipato per la sua difesa d’ufficio.
2. Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in:
-
tassa di giustizia fr. 1'000.-
-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono
posti a suo carico di AP 1.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del
Patronato,
Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione
del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.