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Decisione

17.2015.186

Irricevibilità del reclamo contro la decisione del PP di commutare il lavoro di pubblica utilità in una pena detentiva. Mancato rispetto del termine di 10 giorni di cui all'art. 396 cpv. 1 CPP

15 febbraio 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

21.07.2015), la raccomandata deve essere considerata pervenuta al reclamante il

settimo giorno di giacenza postale, ovvero il venerdì 9 ottobre 2015;

- il termine di 10 giorni

per la presentazione del reclamo è iniziato a decorrere sabato 10 ottobre 2015

Considerandi

ed è venuto a scadenza lunedì 19 ottobre 2015;

- ne discende che il

reclamo, consegnato alla posta martedì 3 novembre 2015, è manifestamente

tardivo e, quindi, irricevibile;

- gli oneri del giudizio

seguirebbero la soccombenza (art. 428 CPP) ma, nondimeno, considerate le

particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Via

Naravazz 1,

6808 Torricella

- Ufficio dell’assistenza riabilitativa, Piazza Molino

Nuovo 15,

6901 Lugano

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.