17.2015.186
Irricevibilità del reclamo contro la decisione del PP di commutare il lavoro di pubblica utilità in una pena detentiva. Mancato rispetto del termine di 10 giorni di cui all'art. 396 cpv. 1 CPP
15 febbraio 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.186
Locarno
15 febbraio 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
per statuire sul reclamo presentato il 1. novembre 2015 da
IS 1
contro la decisione
indipendente successiva 30 settembre 2015 di commutazione in pena detentiva
del LUP inflittogli con DIS 56/2014 del 7 ottobre 2014;
ritenuto
in fatto che: - con decreto d'accusa n.
5603/2012 del 10 dicembre 2012, passato incontestato in giudicato, il
procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore colpevole di guida in stato di
inattitudine e l’ha condannato alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere
da fr. 40.- cadauna (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3
anni) ed al pagamento di una multa di CHF 1'000.- (con l’avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena
detentiva di 10 giorni);
- con decisione giudiziaria
indipendente successiva del 7 ottobre 2014 (DIS.2014.56) il procuratore
pubblico ha commutato la multa di fr. 1'000.- inflitta a IS 1 con il citato DA
in 40 ore di lavoro di pubblica utilità;
- con decisione giudiziaria
indipendente successiva del 30 settembre 2015 (DIS.2014.56BIS) il procuratore
pubblico, rilevato che IS 1 non ha prestato il lavoro di utilità pubblica
conformemente alla DIS del 07.10.2014, ha commutato le 40 ore di lavoro di
utilità pubblica in una pena detentiva da espiare di 10 giorni (decisione
impugnata, consid. 3, pag. 1);
- la DIS.2014.56BIS è stata
intimata il 30 settembre 2015 ed impostata il 1° ottobre 2015. IS 1,
regolarmente avvisato per il ritiro, non ha ritirato la raccomandata e, venerdì
9 ottobre 2015, scaduti i sette giorni di giacenza, la Posta ha rinviato la
raccomandata al mittente;
- mercoledì 14 ottobre 2015
il Ministero pubblico ha nuovamente inviato la DIS.2014.56BIS a IS 1, questa
volta per posta “A”, indicando espressamente sulla decisione che si trattava
dell’invio di una “copia per conoscenza della decisione intimata il 30.09.2015
per raccomandata non ritirata” (cfr. timbro sulla decisione impugnata);
- con scritto del 1°
novembre 2015 IS 1 ha annunciato di impugnare la decisione indipendente
successiva del 30 settembre 2015 (I);
in diritto che: - avverso le decisioni
indipendenti successive del Ministero pubblico è dato reclamo ex art. 393 segg.
CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione,
Zurigo/San Gallo 2013, n. 5 ad art. 365, pag. 718; Heer in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, n. 9 segg. ad
art. 365, pag. 2810) a questa Corte (art. 12 cpv. 1 lett. a LEPM);
- giusta l’art. 396 cpv. 1
CPP i reclami contro tali decisioni vanno presentati alla giurisdizione di
reclamo entro 10 giorni;
- in concreto, in
applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, ritenuto come il qui reclamante doveva
aspettarsi la notifica della DIS.2014.56BIS (cfr. scritto dell’UIPA del
Fatti
21.07.2015), la raccomandata deve essere considerata pervenuta al reclamante il
settimo giorno di giacenza postale, ovvero il venerdì 9 ottobre 2015;
- il termine di 10 giorni
per la presentazione del reclamo è iniziato a decorrere sabato 10 ottobre 2015
Considerandi
ed è venuto a scadenza lunedì 19 ottobre 2015;
- ne discende che il
reclamo, consegnato alla posta martedì 3 novembre 2015, è manifestamente
tardivo e, quindi, irricevibile;
- gli oneri del giudizio
seguirebbero la soccombenza (art. 428 CPP) ma, nondimeno, considerate le
particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Via
Naravazz 1,
6808 Torricella
- Ufficio dell’assistenza riabilitativa, Piazza Molino
Nuovo 15,
6901 Lugano
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.