17.2015.188
Condizioni per pronunciare una pena detentiva di breve durata invece di una pena pecuniaria (art. 41 CP)
19 maggio 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.188
17.2016.33
Locarno
19 maggio 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del
1. ottobre 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 23 settembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 12 novembre 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 3 dicembre 2015;
esaminati gli atti;
preso atto che - con decreto d’accusa 20
agosto 2014 AP 1 è stato ritenuto autore colpevole di
sommossa per avere,
a Lugano, in data 26 gennaio 2013,
preso parte ad un pubblico
assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di
violenza contro persone e cose, e meglio,
per avere, prima della partita di
hockey HC Lugano / HC Davos, nei pressi dello stadio, partecipato
all’assembramento di tifosi della squadra ospite nel corso del quale sono stati
dapprima accesi svariati bengala e torce, partecipando attivamente ed in
maniera violenta (ai sensi del Concordato sulle misure contro la violenza in
occasione di manifestazioni sportive) agli scontri con tifosi del HC Lugano nel
corso dei quali venivano commessi vari atti di violenza da ambo le parti e
veniva danneggiata la vettura Skoda Octavia targata __________, nonostante gli
agenti di Polizia si fossero posizionati in maniera da tenere separate le parti
per evitare scontri fra le tifoserie,
e ne è stata proposta la condanna alla pena detentiva - da
scontare - di 90 giorni, a valere quale pena aggiuntiva alla pena pecuniaria di
20 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna decretata nei suoi confronti dalla
Staatsanwaltschaft I des Kanton Zürich il 12 marzo 2014.
Inoltre, nel DA l’imputato è stato formalmente ammonito, senza
revoca delle sospensioni condizionali concesse alla pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere decretata dal Bezirksgerichtskommission Frauenfeld
l’08.06.2009 e alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere decisa dalla
Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat il 12.11.2010;
- il 27 agosto 2014 AP 1 ha
interposto tempestiva opposizione;
- dopo il dibattimento, con
sentenza 23 settembre 2015 (intimata il 12 novembre 2015), il presidente della
Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole del reato ascrittogli e ha
integralmente confermato la proposta di pena del DA;
- AP 1 ha
tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo aver ricevuto la
motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 3 dicembre
2015, ha precisato di impugnare soltanto il dispositivo n. 2 e, in particolare,
la sua condanna ad una pena detentiva (punto 2.1.). Senza contestare né la
commisurazione della pena in quanto tale, né che essa debba valere quale pena
totalmente aggiuntiva alle due pene succitate (punto 2.), AP 1 ha chiesto di
essere condannato, in via principale, a prestare 360 ore di lavoro di pubblica
utilit e, in via subordinata, alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere
di fr. 10.- per complessivi fr. 900.-;
- ne discende che i dispositivi
n. 1., 3., 4. e 5. della sentenza di primo grado sono passati incontestati in
giudicato;
- visto il consenso delle
parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta, il 22 dicembre 2015,
la presidente di questa Corte ha impartito alle parti un termine di 20 giorni
per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).
Nella sua motivazione, presentata - dopo la concessione di una
proroga - il 28 gennaio 2016, l’appellante ha precisato e motivato le richieste
già formulate con la dichiarazione d’appello, spiegando perché, dal suo punto
di vista, nel suo caso non vi sono motivi per escludere che una pena pecuniaria
o un lavoro di pubblica utilità possano essere eseguiti.
Da un lato, afferma, il solo fatto che egli si trova in assistenza
non esclude che egli sia sensibile a una sanzione pecuniaria (che, al
contrario, intacca proprio le sue necessità vitali), né impedisce che egli
abbia la capacità e la volontà di far fronte ai suoi debiti. Dall’altro, nulla
- né il suo comportamento processuale, né le modalità di partecipazione alla
sommossa e neppure i suoi precedenti penali - escludono che egli possa svolgere
con successo un lavoro di pubblica utilità che, fra l’altro, avrebbe il
vantaggio di farlo entrare in contatto “con un nuovo ambiente sociale,
permettendogli di stringere delle conoscenze con persone al di fuori della sua
cerchia abituale di conoscenti, senza però sradicarlo dai rapporti personali
positivi da lui attualmente intrattenuti”.
Inoltre, rileva l’appellante, contrariamente a quella che sembra
essere l’opinione del primo giudice, nei criteri che influenzano la scelta fra
l’uno e l’altro genere di sanzione non rientra la necessità di “dare un
segnale forte e chiaro da parte dello Stato” (XI, pag. 7).
In conclusione, egli chiede, in via principale, di essere
condannato a prestare un lavoro di pubblica utilità di 360 ore e, in via
subordinata, di essere condannato ad una pena pecuniaria di 90 aliquote da fr.
10.- ciascuna, per complessivi fr. 900.-.
Sulla sospensione condizionale della pena, l’appellante si rimette
al giudizio di questa Corte, limitandosi ad osservare che, se è vero che i
precedenti (in parte specifici) non permettono di escludere una prognosi
negativa, va però anche considerato che quelli da lui commessi in passato non
sono reati gravi;
- con scritto 2 febbraio
2016 il giudice della Pretura penale si è rimesso al giudizio di questa Corte;
- Il PP, con osservazioni 15
febbraio 2016, ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza
impugnata affermando, in particolare, che il caso dell’imputato va valutato a
prescindere dalla giurisprudenza in materia e che solo una pena detentiva può
avere un senso, poiché sia una pena pecuniaria, che un lavoro di pubblica
utilità, avrebbero un carattere poco più che simbolico. A mente del PP, il
fatto che AP 1 è in assistenza e senza impiego da anni toglie ogni significato
sanzionatorio alle pene non privative della libertà perché, da un lato, egli
non pagherebbe la sanzione pecuniaria di tasca propria (ma con i soldi dello
Stato) e, dall’altro, non dovrebbe rinunciare a parte del suo tempo libero per
svolgere un lavoro di pubblica utilità (XIV);
- con scritto
23 febbraio 2016, AP 1 ha nuovamente sottolineato come la sua situazione
finanziaria e lavorativa non renda priva di carattere sanzionatorio la
pronuncia di una pena pecuniaria o di un lavoro di pubblica utilità. Anzi,
soprattutto nel secondo caso, l’effetto di riparazione sarebbe, per lui,
pienamente raggiunto poiché egli, oltre ad essere limitato nel suo tempo
libero, percepirebbe il lavoro da lui fornito come un’effettiva riparazione
della collettività (XVI).
considerato che
1. AP 1 non contesta la
commisurazione della pena effettuata dal primo giudice, ma il fatto che gli sia
stata inflitta una pena detentiva invece di una pena pecuniaria o di un lavoro
di pubblica utilità. Il tema che si pone in concreto è, dunque, quello della
scelta fra i diversi generi di pena previsti dal CP.
2. Giusta l’art. 260
cpv. 1 CP, il reato di sommossa è punito con una pena detentiva sino a tre anni
o con una pena pecuniaria (che, giusta l’art. 37 CP, se limitata a 180
aliquote, può, con il consenso dell’autore, essere sostituita da un lavoro di
pubblica utilità);
2.1. La scelta del genere
di sanzione da infliggere al condannato - fra le numerose previste dalla nuova
parte generale del CP- deve avvenire in considerazione della sua adeguatezza,
dei suoi effetti sul condannato e sulla sua situazione sociale, nonché della
sua efficacia da un punto di vista preventivo. Il TF ha, più volte, avuto modo
di spiegare che, secondo il nuovo diritto, nell’ambito della piccola
criminalità le sanzioni principali sono la pena pecuniaria (art. 34 CP) e il
lavoro di pubblica utilità (art. 37 CP), mentre per la criminalità media lo
sono la pena pecuniaria e la pena detentiva: nella concezione della nuova parte
del CP, la pena pecuniaria è, pertanto, divenuta la sanzione principale.
Di regola, quando più generi di pena risultano essere adeguati
alla colpa dell’autore, il principio della proporzionalità impone di scegliere
quello che meno limita la libertà personale dell’autore e che lo tocca meno
duramente: in questo senso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, la
pena pecuniaria e il lavoro di pubblica utilità sono sanzioni più clementi
rispetto alla pena detentiva (STF del 23.08.2013, inc.6B_546/2013, consid.
1.1.; STF del 13.05.2008, inc.6B_541/2008, consid. 3.1).
2.2. In concreto,
diversamente da quanto ritenuto dal procuratore pubblico e dal primo giudice,
la situazione finanziaria dell’appellante - e in particolare il fatto che egli
percepisce indennità assistenziali - non esclude a priori che nei suoi
confronti possa essere pronunciata una pena pecuniaria effettiva. Il TF ha,
infatti, avuto modo di chiarire che, per escludere questo genere di sanzione e
preferirle una pena detentiva di breve durata da espiare ex art. 41 CP, non
basta che l’imputato disponga di mezzi finanziari molto modesti. Nella DTF 134
IV 97 i giudici federali hanno, infatti, chiarito che la volontà del
legislatore non era quella di riservare la possibilità di essere condannati ad
una pena pecuniaria agli autori benestanti, spiegando che, se avesse voluto
privare gli autori meno abbienti di siffatta opportunità, la pena pecuniaria
sarebbe spesso (ossia per tutti i condannati a basso reddito) risultata una
sanzione inadeguata e altrettanto spesso sarebbe stata rimpiazzata da una pena
detentiva, ciò che avrebbe disatteso l’idea - che permea la revisione della
parte generale del CP - di far assurgere la pena pecuniaria a pena principale
del sistema sanzionistico svizzero (consid. 5.2.3). L’Alta Corte federale ha
precisato che, nel caso di persone dalle condizioni economiche modeste - quali
Fatti
i beneficiari dell’assistenza sociale, le persone non attive professionalmente,
le persone che si occupano della tenuta della casa (casalinghe/i) o gli
studenti - va semplicemente fissata un’aliquota bassa che tenga conto della
loro situazione (consid. 5.2.3).
In concreto, dunque, il fatto che benefici dell’assistenza sociale
ancora non significa che AP 1 non sia in grado di eseguire - se del caso
facendo capo a facilitazioni di pagamento ex art. 35 CP - una pena pecuniaria
il cui ammontare sia fissato ad un livello adeguatamente basso per tenere conto
della sua modesta situazione finanziaria (consid. 5.2.4).
In questo caso - così come in quello sottoposto al giudizio del TF
- la pronuncia di una pena detentiva di breve durata senza condizionale
condurrebbe alla pronuncia di una pena detentiva sostitutiva anticipata che,
secondo la citata giurisprudenza, contravverrebbe ai principi fondanti della
revisione del CP (consid. 5.2.4).
Nulla muta - come rilevato dai giudici federali nella
summenzionata sentenza - che lo Stato, concedendo le prestazioni assistenziali,
di fatto autofinanzi indirettamente il pagamento della pena pecuniaria,
ritenuto come lo scopo di tale sanzione non si esaurisca nel privare il
condannato dei suoi mezzi finanziari ma consista nella conseguente limitazione
dello standard di vita e dei consumi, finalità che viene raggiunta anche presso
condannati che dipendono dall’aiuto sociale prestato loro dallo Stato (DTF 134
IV 97 consid. 5.2.3 e 5.2.4).
2.3. Nemmeno vi sono
elementi che permettano di concludere che, qualora gli fosse inflitta una pena
pecuniaria, AP 1 non la eseguirebbe (cfr. STF del 13.5.2008, inc.6B_541/2007,
consid. 7). Dagli atti risulta, infatti, che non vi sono procedure esecutive
pendenti nei suoi confronti, che non sono stati emessi degli attestati di
carenza beni a suo carico (doc. E allegato alla motivazione scritta d’appello,
doc. CARP XI) e che egli ha interamente saldato - tramite il versamento delle
rate concessegli - il debito legato ad una precedente condanna del 2014 (doc. F
e G allegati alla motivazione scritta d’appello, doc. CARP XI). Tutto ciò
dimostra la volontà da parte di AP 1 di saldare i suoi debiti con la giustizia
e permette di formulare, in merito alla possibilità che la pena pecuniaria sia
eseguita, una prognosi favorevole.
2.4. Infine, in concreto,
non vi è nemmeno la necessità di dare all’imputato un “segnale forte e
chiaro da parte dello Stato” così come sostenuto dal primo giudice. Se è
vero che AP 1 ha delle precedenti condanne, è anche vero che egli non è mai
stato condannato ad una pena pecuniaria interamente da scontare (cfr. estratto
del casellario giudiziale, doc. 7 pretura penale). Considerato, anche, che la
seconda condanna inflitta a AP 1 è totalmente aggiuntiva alla prima e che la
Considerandi
terza è per infrazione semplice alla LCstr, furto d’uso e guida senza licenza
di condurre, i precedenti di AP 1 non bastano a far concludere che una pena
pecuniaria effettiva non avrebbe per lui nessun effetto dissuasivo. La
situazione di AP 1 è, infatti, ben diversa da quelle in cui la giurisprudenza
ha ritenuto che la pronuncia di una pena pecuniaria effettiva non fosse
sufficiente dal punto di vista della prevenzione speciale e si potesse, perciò,
infliggere una pena detentiva inferiore ai 6 mesi (cfr. ad esempio STF del 23.
08.
, inc.6B_546/2013, consid. 1.3. in cui il TF ha negato che la pena
pecuniaria potesse avere un effetto dissuasivo nei confronti di un imputato con
alle spalle due condanne per il medesimo reato e che già aveva scontato un pena
detentiva di una durata non irrilevante e STF del 15.07.2010, inc.6B_208/2010,
consid. 4.3. in cui il TF ha ritenuto la pena pecuniaria non adeguata alla
colpa di un imputato che in tre anni aveva subito quattro condanne, di cui
l’ultima a più di due mesi di detenzione).
2.5
Da quanto precede,
deriva che la pena pecuniaria può, in concreto, essere inflitta e che,
pertanto, non vi è spazio per la pronuncia di una pena detentiva di breve
durata (art. 41 cpv. 1 CP).
2.6
Giusta l’art. 37 cpv.
1.
CP, invece di infliggere una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere,
il giudice può, con il consenso dell’autore, ordinare un lavoro di pubblica
utilità di 720 ore al massimo.
In concreto nulla osta alla condanna di AP 1 all’esecuzione di un
lavoro di pubblica utilità, così come da lui richiesto, ritenuto, da un lato,
che, contrariamente all’opinione del primo giudice, agli atti non vi sono
elementi da cui si possa desumere che il consenso espresso da AP 1 in occasione
del dibattimento di primo grado (verbale di interrogatorio dell’imputato, pag.
2) non sia un consenso effettivo e, dall’altro, che nemmeno il reato di cui
egli deve rispondere impedisce di pronunciare nei suoi confronti la pena del
lavoro di pubblica utilità (STF del 22 giugno 2012, inc.6B_102/2012, consid.
2.3
e 2.4; Brägger, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3° edizione, n. 6 ad
art. 38 CP).
Pertanto, si giustifica di accogliere la richiesta principale
d’appello e, quindi, di condannare AP 1 ad eseguire un lavoro di pubblica
utilità che, visto l’ art. 39 cpv. 2 CP, va fissato in 360 ore.
3.
Visto l’esito
dell’appello, la tassa per la motivazione scritta della sentenza di primo grado
(pari a fr. 400.-) è posta a carico dello Stato, mentre le restanti tasse e
spese relative alla procedura di primo grado rimangono a carico del condannato (art.
428.
cpv. 3 CPP).
Gli oneri processuali d’appello sono, invece, posti a carico dello
Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
4.
Le
spese per la difesa d’ufficio sono, pure, poste a carico dello Stato. La nota professionale
presentata dall’avv. DI 1 appare adeguata e viene pertanto approvata così come
esposta. Ne deriva che è riconosciuta al difensore una retribuzione di fr.
2'083.- corrispondenti a fr. 1'860.- di onorario e fr. 223.- di spese.
Si ricorda che, non appena le sue condizioni economiche glielo
permettono, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a
rimborsare allo Stato la retribuzione del patrocinatore (art. 135 cpv. 4 lett.
a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 6, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84., 379 e segg. e 398
e segg. CPP;
41,
42, 47 e 260 cpv. 1 CP;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU
e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese di giustizia
e le spese di patrocinio, gli art. 425, 426 cpv. 1 e 428 CPP, la LTG e il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza,
ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1., 3.,
4. e 5. della sentenza 23 settembre 2015 della Pretura penale sono passati in
giudicato,
ricordato, in particolare, che AP 1 è stato dichiarato autore
colpevole di:
sommossa, per avere, a Lugano, il 26 gennaio 2013, prima
della partita di hockey HC Lugano / HC Davos, preso parte ad un pubblico
assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di
violenza contro persone e cose, e meglio come descritto nel DA.
1.1. AP 1 è condannato:
1.1.1. all’esecuzione di un
lavoro di pubblica utilità di 360 (trecentosessanta) ore, a valere quale pena
totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 20 aliquote da fr. 30.-,
decretata nei suoi confronti dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich il 12
marzo 2014;
2.
2.1. La nota professionale
dell’avv. DI 1 è approvata per:
- onorario fr.
1'860.00
- spese fr.
223.00
- Totale fr.
2'083.00
ed è anticipata dallo Stato.
2.2. In caso di ritorno a
miglior fortuna, AP 1 sarà chiamato a rimborsare
allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio.
2.3. La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via
Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente
dispositivo e la nota d’onorario.
2.4. Contro la presente
decisione di tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
3.
3.1. La tassa per la
motivazione scritta della sentenza di primo grado è posta a carico dello Stato,
mentre le restanti tasse e spese relative alla procedura di primo grado
rimangono a carico del condannato.
3.2. Gli oneri processuali
d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.