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Decisione

17.2015.188

Condizioni per pronunciare una pena detentiva di breve durata invece di una pena pecuniaria (art. 41 CP)

19 maggio 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i beneficiari dell’assistenza sociale, le persone non attive professionalmente,

le persone che si occupano della tenuta della casa (casalinghe/i) o gli

studenti - va semplicemente fissata un’aliquota bassa che tenga conto della

loro situazione (consid. 5.2.3).

In concreto, dunque, il fatto che benefici dell’assistenza sociale

ancora non significa che AP 1 non sia in grado di eseguire - se del caso

facendo capo a facilitazioni di pagamento ex art. 35 CP - una pena pecuniaria

il cui ammontare sia fissato ad un livello adeguatamente basso per tenere conto

della sua modesta situazione finanziaria (consid. 5.2.4).

In questo caso - così come in quello sottoposto al giudizio del TF

- la pronuncia di una pena detentiva di breve durata senza condizionale

condurrebbe alla pronuncia di una pena detentiva sostitutiva anticipata che,

secondo la citata giurisprudenza, contravverrebbe ai principi fondanti della

revisione del CP (consid. 5.2.4).

Nulla muta - come rilevato dai giudici federali nella

summenzionata sentenza - che lo Stato, concedendo le prestazioni assistenziali,

di fatto autofinanzi indirettamente il pagamento della pena pecuniaria,

ritenuto come lo scopo di tale sanzione non si esaurisca nel privare il

condannato dei suoi mezzi finanziari ma consista nella conseguente limitazione

dello standard di vita e dei consumi, finalità che viene raggiunta anche presso

condannati che dipendono dall’aiuto sociale prestato loro dallo Stato (DTF 134

IV 97 consid. 5.2.3 e 5.2.4).

2.3. Nemmeno vi sono

elementi che permettano di concludere che, qualora gli fosse inflitta una pena

pecuniaria, AP 1 non la eseguirebbe (cfr. STF del 13.5.2008, inc.6B_541/2007,

consid. 7). Dagli atti risulta, infatti, che non vi sono procedure esecutive

pendenti nei suoi confronti, che non sono stati emessi degli attestati di

carenza beni a suo carico (doc. E allegato alla motivazione scritta d’appello,

doc. CARP XI) e che egli ha interamente saldato - tramite il versamento delle

rate concessegli - il debito legato ad una precedente condanna del 2014 (doc. F

e G allegati alla motivazione scritta d’appello, doc. CARP XI). Tutto ciò

dimostra la volontà da parte di AP 1 di saldare i suoi debiti con la giustizia

e permette di formulare, in merito alla possibilità che la pena pecuniaria sia

eseguita, una prognosi favorevole.

2.4. Infine, in concreto,

non vi è nemmeno la necessità di dare all’imputato un “segnale forte e

chiaro da parte dello Stato” così come sostenuto dal primo giudice. Se è

vero che AP 1 ha delle precedenti condanne, è anche vero che egli non è mai

stato condannato ad una pena pecuniaria interamente da scontare (cfr. estratto

del casellario giudiziale, doc. 7 pretura penale). Considerato, anche, che la

seconda condanna inflitta a AP 1 è totalmente aggiuntiva alla prima e che la

Considerandi

terza è per infrazione semplice alla LCstr, furto d’uso e guida senza licenza

di condurre, i precedenti di AP 1 non bastano a far concludere che una pena

pecuniaria effettiva non avrebbe per lui nessun effetto dissuasivo. La

situazione di AP 1 è, infatti, ben diversa da quelle in cui la giurisprudenza

ha ritenuto che la pronuncia di una pena pecuniaria effettiva non fosse

sufficiente dal punto di vista della prevenzione speciale e si potesse, perciò,

infliggere una pena detentiva inferiore ai 6 mesi (cfr. ad esempio STF del 23.

08.

, inc.6B_546/2013, consid. 1.3. in cui il TF ha negato che la pena

pecuniaria potesse avere un effetto dissuasivo nei confronti di un imputato con

alle spalle due condanne per il medesimo reato e che già aveva scontato un pena

detentiva di una durata non irrilevante e STF del 15.07.2010, inc.6B_208/2010,

consid. 4.3. in cui il TF ha ritenuto la pena pecuniaria non adeguata alla

colpa di un imputato che in tre anni aveva subito quattro condanne, di cui

l’ultima a più di due mesi di detenzione).

2.5

Da quanto precede,

deriva che la pena pecuniaria può, in concreto, essere inflitta e che,

pertanto, non vi è spazio per la pronuncia di una pena detentiva di breve

durata (art. 41 cpv. 1 CP).

2.6

Giusta l’art. 37 cpv.

1.

CP, invece di infliggere una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere,

il giudice può, con il consenso dell’autore, ordinare un lavoro di pubblica

utilità di 720 ore al massimo.

In concreto nulla osta alla condanna di AP 1 all’esecuzione di un

lavoro di pubblica utilità, così come da lui richiesto, ritenuto, da un lato,

che, contrariamente all’opinione del primo giudice, agli atti non vi sono

elementi da cui si possa desumere che il consenso espresso da AP 1 in occasione

del dibattimento di primo grado (verbale di interrogatorio dell’imputato, pag.

2) non sia un consenso effettivo e, dall’altro, che nemmeno il reato di cui

egli deve rispondere impedisce di pronunciare nei suoi confronti la pena del

lavoro di pubblica utilità (STF del 22 giugno 2012, inc.6B_102/2012, consid.

2.3

e 2.4; Brägger, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3° edizione, n. 6 ad

art. 38 CP).

Pertanto, si giustifica di accogliere la richiesta principale

d’appello e, quindi, di condannare AP 1 ad eseguire un lavoro di pubblica

utilità che, visto l’ art. 39 cpv. 2 CP, va fissato in 360 ore.

3.

Visto l’esito

dell’appello, la tassa per la motivazione scritta della sentenza di primo grado

(pari a fr. 400.-) è posta a carico dello Stato, mentre le restanti tasse e

spese relative alla procedura di primo grado rimangono a carico del condannato (art.

428.

cpv. 3 CPP).

Gli oneri processuali d’appello sono, invece, posti a carico dello

Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

4.

Le

spese per la difesa d’ufficio sono, pure, poste a carico dello Stato. La nota professionale

presentata dall’avv. DI 1 appare adeguata e viene pertanto approvata così come

esposta. Ne deriva che è riconosciuta al difensore una retribuzione di fr.

2'083.- corrispondenti a fr. 1'860.- di onorario e fr. 223.- di spese.

Si ricorda che, non appena le sue condizioni economiche glielo

permettono, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a

rimborsare allo Stato la retribuzione del patrocinatore (art. 135 cpv. 4 lett.

a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 6, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84., 379 e segg. e 398

e segg. CPP;

41,

42, 47 e 260 cpv. 1 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU

e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese di giustizia

e le spese di patrocinio, gli art. 425, 426 cpv. 1 e 428 CPP, la LTG e il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1., 3.,

4. e 5. della sentenza 23 settembre 2015 della Pretura penale sono passati in

giudicato,

ricordato, in particolare, che AP 1 è stato dichiarato autore

colpevole di:

sommossa, per avere, a Lugano, il 26 gennaio 2013, prima

della partita di hockey HC Lugano / HC Davos, preso parte ad un pubblico

assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di

violenza contro persone e cose, e meglio come descritto nel DA.

1.1. AP 1 è condannato:

1.1.1. all’esecuzione di un

lavoro di pubblica utilità di 360 (trecentosessanta) ore, a valere quale pena

totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 20 aliquote da fr. 30.-,

decretata nei suoi confronti dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich il 12

marzo 2014;

2.

2.1. La nota professionale

dell’avv. DI 1 è approvata per:

- onorario fr.

1'860.00

- spese fr.

223.00

- Totale fr.

2'083.00

ed è anticipata dallo Stato.

2.2. In caso di ritorno a

miglior fortuna, AP 1 sarà chiamato a rimborsare

allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio.

2.3. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

dispositivo e la nota d’onorario.

2.4. Contro la presente

decisione di tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

3.

3.1. La tassa per la

motivazione scritta della sentenza di primo grado è posta a carico dello Stato,

mentre le restanti tasse e spese relative alla procedura di primo grado

rimangono a carico del condannato.

3.2. Gli oneri processuali

d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.